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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5751/2025 del 16-11-2025

... attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Tanto premesso, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di Napoli - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2833/2024 avente ad oggetto: “### contenzioso - ### matrimonio” TRA ### nata a ### il ###, (###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), studio in ### 109 80045 POMPEI, come da procura in atti, ###; appellante E ### nato a #### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), studio in VIA ### 16 80100 NAPOLI, come da mandato in atti, ###; appellato ### Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. 
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2020, ### chiese pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 dicembre 2001, in ### con ### e dal quale era nata, il 9 febbraio 2005, la figlia ### Dedusse, in particolare, che, con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 6 L. 162/2014, del 4 febbraio 2020, autorizzato dal P.M. presso il tribunale di
Napoli il 6 febbraio 2020, i coniugi avevano stabilito che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, regolamentando gli incontri con il ### il quale si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 1.000,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre alla corresponsione della quota dell'80% delle spese straordinarie. In tale sede, al fine di regolamentare le ulteriori questioni patrimoniali, il ricorrente si obbligò a: 1)trasferire la nuda proprietà di un immobile sito alla via ### 23, in ### alla figlia, costituendo il diritto di usufrutto in capo alla ### 2)restituire alla moglie la somma di € 8.000,00; 3)cedere al coniuge le quote sociali di cui era titolare relativamente alla società ### 2005 srl, con la precisazione che la ### si sarebbe accollata i debiti gravanti sull'azienda, ad esclusione di quelli tributari o previdenziali non rilevati in bilancio. Aggiunse, poi, che, con scrittura in pari data, egli si impegnò a versare anche l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore e, in relazione alle ulteriori questioni economiche, i coniugi concordarono che <<gli eventuali debiti verso fornitori terzi, relativi alla gestione corrente per l'anno 2019, sempre con riferimento alla società ### 2005 srl, sino ad un importo di € 20.000,00 restano quanto a € 8.000,00 a carico di ### e quanto a € 12.000,00 a carico della sig.ra ### Gli eventuali ulteriori debiti verso i fornitori terzi sempre con riferimento alla predetta società e all'anno 2019 resteranno nella misura del 50% a carico delle parti>>. Rilevò, altresì, che la moglie, ormai unica socia dell'azienda ### 2005 s.r.l., aveva ivi lavorato, quale dipendente, sin dall'anno 2016, dapprima a tempo parziale e, poi, dal 2019, a tempo pieno, percependo la retribuzione mensile di circa € 1.400-1.500 ed era, altresì proprietaria di una struttura ricettiva nello stato cubano. Inoltre, la ### aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale. Al contrario, la sua situazione patrimoniale aveva subito un notevole decremento rispetto alla data della separazione, con riferimento, cioè, all'anno di imposta 2019, per cui non era più in grado di corrispondere la rilevante somma posta a suo carico in favore della figlia. 
Chiese, quindi, confermarsi le pattuizioni di cui all'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020 e darsi atto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento, in favore della ### di un assegno divorzile, con vittoria di spese. 
Costituitasi in giudizio, ### aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma resistette nel merito, e, premesso l'incontestato divario economico tra i coniugi, atteso che il ### era un affermato imprenditore, proprietario di numerosi immobili, mentre ella era priva di beni, dedusse che durante l'unione si era dedicata al nucleo familiare, contribuendo, in tal modo, all'incremento patrimoniale del marito. In particolare, ella era giunta in ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il coniuge a ### ed aveva abbandonato il lavoro svolto presso il negozio di abbigliamento di un rinomato albergo ed una vita particolarmente agiata. ### aveva, poi, era stata occupata presso i punti vendita dell'azienda familiare, mettendo da parte le proprie originarie aspirazioni, ed aveva, altresì, rinunciato, a seguito della riconciliazione avvenuta nell'anno 2016, dopo un'iniziale separazione, anche ad un percorso di studi, agevolando, in tal modo, la crescita professionale ed economica del marito. Allo stato, ella non era economicamente indipendente atteso che la società di cui era titolare, esercente attività al dettaglio presso un locale commerciale sito alla via ### 85, in ### non godeva di proventi e quelli percepiti nell'anno 2020 erano stati destinati a saldare i debiti contratti in data antecedente alla cessione delle quote. 
Chiedeva, quindi che venissero confermate le statuizioni della separazione in ordine al calendario di visita, all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per la figlia; in via riconvenzionale, che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore ed obbligato il ### al versamento dell'assegno divorzile di € 6.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### o la diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario. 
Provvedendo con sentenza non definitiva del 12 gennaio 2022, il Tribunale dichiarò lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza in pari data rimise la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sei, cod. proc. civile. 
Rigettate le richieste formulate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 12 dicembre 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile. 
Provvedendo con sentenza del 5 aprile, depositata il 13 maggio 2024, il Tribunale determinò in € 1.300 il contributo mensile per il mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### da versarsi entro il giorno dieci del mese, oltre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo in data 7 marzo 2018 sottoscritto dal ### del Tribunale di Napoli e dal ### del locale Consiglio dell'ordine; assegnò alla ### la casa familiare sita alla via ### 2, in ### per viverci con la figlia; rigettò le ulteriori domande; dichiarò compensate per un terzo le spese processuali e condannò la resistente al pagamento della restante quota. 
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, premessa l'esposizione dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura ed ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, osservò quanto segue.  1. ### non aveva fornito una chiara dimostrazione della consistenza del proprio patrimonio immobiliare e della capacità reddituale, sì da rendere difficile valutare, in via preliminare, la sussistenza della precondizione fattuale di cui all'art. 5 L. 898/70.  2. Doveva, comunque, essere rilevato che la resistente, qualificatasi sui siti sociali quale imprenditrice, aveva rinunciato al contributo al mantenimento in sede di separazione, proprio in quanto era occupata stabilmente sin da quando dimorava nello stato cubano, ed era, quindi, fornita di mezzi adeguati a soddisfare in autonomia le proprie esigenze di vita. 
In particolare, la ### aveva condotto una agiata esistenza, pure a L'### dove risiedeva con la figlia nata da una precedente unione, poiché godeva della elevata posizione sociale della famiglia di origine e, al contempo, era dipendente di un negozio, “### Cohiba”, sito all'interno di un locale albergo.  3. Inoltre, la moglie era titolare di una struttura ricettiva, “### Maghy”, in ### da lei ereditata; aveva lavorato alle dipendenze del coniuge, sino all'anno 2014, presso il locale commerciale “### di Capri”, sito in ### aveva gestito il locale “### in Capri”, alla via ### in ### dall'anno 2005 sino al 2015, allorché lo aveva ceduto per il corrispettivo di € 175.000; dal 2016 aveva lavorato alle dipendenze della società “### 2025 s.r.l.”, nella quale il marito era titolare di quote, con la qualifica di direttrice del negozio “### di Capri”, alla via ### 85, in ### dal 19 luglio 2020 era divenuta esclusiva titolare della predetta azienda, come stabilito con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020, destinata alla vendita di prodotti tipici dell'isola, la quale, al momento del trasferimento delle quote in favore della ### non era in stato di decozione, come emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.  4. La resistente non aveva provato che nella lunga unione coniugale, ben diciannove anni, avesse fornito un contributo prevalente almeno all'accudimento della prole, sì da agevolare la realizzazione dell'altro coniuge e l'incremento della condizione patrimoniale di questi. Invero la ### percettrice di reddito lavorativo durante il matrimonio, aveva ribadito di aver goduto di un buon tenore di vita in tale periodo, in virtù delle considerevoli entrate del marito.  5. Peraltro, in sede di separazione il ### si era impegnato a trasferire alla moglie l'usufrutto di un appartamento sito alla via ### 23, in ### con conseguente arricchimento patrimoniale di questa, qualora fosse proposta l'azione ai sensi dell'art. 2932 cod. civile.  6. Non poteva attribuirsi rilievo alla relazione sentimentale intrapresa dalla resistente, non essendo stata fornita prova che si fosse protratta per periodo significativo a riprova della relazione di reciproca assistenza morale e materiale.  7. Esulavano dal giudizio le ragioni che avevano determinato il fallimento dell'unione coniugale.  8. Ricorrevano giusti motivi per liquidare le spese processuali secondo il criterio della maggiore soccombenza, per cui dovevano essere compensate nella misura di un terzo e la restante quota andava posta a carico della ### Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello ### con ricorso del 14 giugno 2024, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a carico del ### l'assegno divorzile di euro 6.000 in suo favore, con compensazione delle spese del primo grado e vittoria nella presente fase. 
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ### costituitosi in giudizio con comparsa dell'11 novembre 2024, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico complesso motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza in relazione al mancato riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile. 
Assume che: a)i primi giudici avevano erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali si evinceva la considerevole disparità patrimoniale tra i coniugi. 
Invero, il ### amministratore di quattro società e titolare del marchio “### di Capri”, di recente ceduto all'azienda “### s.p.a.” per il corrispettivo di € 1.300.000, era proprietario di numerosi immobili siti in ### e ### come si evinceva dall'atto di donazione e divisione dell'anno 2012. 
Invece, l'unico bene di cui ella era titolare, sito in l'### aveva un modesto valore, circa € 65.000 e non era suscettibile di produrre reddito, tanto che dalle dichiarazioni fiscali in atti non risultava alcuna rendita percepita all'estero. ### era stata assunta dal coniuge solo nell'anno 2016, con la retribuzione annua di circa € 15.000, sino all'avvenuta cessione a lei, da parte del ### dell'azienda ### 2005 s.r.l., la quale le consentiva di conseguire utili così esigui da essere pari ai redditi da lavoro dipendente in precedenza percepiti. Sin dal 2019, anno della cessione, la suindicata società era gravata da numerosi debiti, e cioè € 70.180, nei confronti di istituti bancari, fornitori, lavoratori ed enti pubblici. ### ove veniva svolta l'attività era condotto in locazione ed il conduttore ne aveva richiesto il rilascio. 
Inveritiera era l'asserita percezione, da parte sua, della somma di € 175.000 per la cessione del locale commerciale “### in Capri”, atteso che il coniuge aveva adoperato strumentalmente il suo nominativo per effettuare l'operazione, da lui ideata. 
Infine, il trasferimento in suo favore del diritto di usufrutto dell'immobile sito alla via ### concesso in locazione ed in pessime condizioni manutentive, era subordinato al rilascio della casa coniugale a lei assegnata. 
In definitiva, l'attività lavorativa da lei svolta durante l'unione coniugale era stata funzionale al conseguimento, da parte del marito, di interessi patrimoniali, in quanto lo aveva sempre supportato nei suoi progetti imprenditoriali, mentre ella, dipendente dal ### sia economicamente, sia psicologicamente. non aveva potuto coltivare le sue ambizioni personali. 
Il motivo è fondato. 
Occorre, anzitutto, rigettare l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante, proposta in limine litis dall'ex coniuge. 
Invero, il giudizio di appello di divorzio, introdotto in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) e l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali ( 16864/2017; Cass. 4215/2021; Cass. 22749/2024), la cui violazione non risulta lamentata nella specie dall'appellante. 
Per ciò che attiene al merito, è bene ricordare che la determinazione circa il diritto all'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5, comma 6, della L n. 898/70. 
Osserva, poi, la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L.  898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; 2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Tanto premesso, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa decisione delle ### Giova anzitutto rilevare che, quanto al preliminare accertamento delle condizioni reddituali dei coniugi, sussiste un indubbio e rilevante divario economico tra le parti.
Invero, l'imprenditore ### risulta essere socio accomandatario dell'azienda “### s.a.s. di ### e soci”, titolare dell'impresa individuale “### di ### di ### Massimo” sin dal 20 gennaio 1989 e amministratore della società ### s.r.l., di cui è unico socio sin dal 20 marzo 2012, operanti nel settore della distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, nonché amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale, con inizio attività al 30 maggio 2016, attiva nell'ambito degli esercizi non specializzati di alimentari vari. 
Già il 5 giugno 2017 l'appellato, nella qualità di socio accomandatario della “### s.a.s.  di ### e soci”, aveva ceduto la quota di partecipazione del 49% della società “### di ### s.r.l.”, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione, alla ### s.p.a. per l'ingente corrispettivo di € 1.093.318,44, importo che, secondo il suo assunto, sarebbe stato destinato alla parziale estinzione del mutuo fondiario stipulato e dei debiti nei confronti dei fornitori, nonché al mantenimento della figlia. Egli ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 il reddito annuo lordo di € 44.035 e, nell'annualità successiva, di € 55.507 (v. dichiarazioni redditi 2022 e 2023). Incompleta è, tuttavia, la documentazione fiscale inerente gli utili percepiti dall'attività di impresa da lui svolta. 
Di pregio sono, poi, i beni immobili dell'appellato, proprietario di un cespite, di ampie dimensioni, alla via ### n. 2/A, in ### di alcuni appezzamenti di terreno nel medesimo comune, di un appartamento alla via ### 19 e di un locale, in ### oltre, infine, ad un immobile alla via ### 23, in ### oggetto dell'accordo di negoziazione assistita, condotto in locazione. 
Indubbiamente di minor consistenza è il patrimonio della ### la quale, a seguito della separazione personale dal coniuge è divenuta titolare delle quote sociali della società ### 2005 s.r.l., a lei cedute, nella misura di un terzo del totale, dal ### e, per le rimanenti quote, dagli altri soci, azienda che svolge attività di vendita di locali prodotti artigianali con sede ###via ### 85, in ### ed è proprietaria di un cespite immobiliare in ### destinato a struttura ricettiva. Infine, il marito si è impegnato a cederle l'usufrutto dell'appartamento, di piccole dimensioni, sito alla via ### 23, in ### Dalle dichiarazioni fiscali in atti emergono, poi, redditi annui lordi pari a € 5.318, 15.953 e 16.243 per gli anni di imposta rispettivamente del 2019, 2020 e 2021. 
Le considerevoli potenzialità economiche dell'appellato sono disvelate, altresì, dai complessi accordi che le parti hanno concluso nell'ambito della separazione personale, allorché, in un primo momento, nell'anno 2016, il ### si era impegnato al versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento di € 2.500 nonché all'acquisto di un immobile in Napoli, del valore massimo di € 700.000, da destinare ad abitazione del coniuge e della figlia, da intestarsi a quest'ultima, con usufrutto in favore della prima. 
Va, al riguardo, evidenziato che nella determinazione dell'assegno divorzile non è necessaria l'esatta ricostruzione dei redditi degli ex coniugi, in quanto il giudice deve tener conto delle potenzialità economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi guadagni nel loro preciso ammontare, posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle parti. 
Ne discende che sulla base dei dati sopra illustrati, pur essendo entrambi i coniugi percettori di rilevanti entrate per le attività commerciali svolte, sussiste indubbiamente una complessiva e considerevole differenza reddituale. 
Occorre, quindi, precisare che se deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari 21926/2019), sul versante opposto si colloca la differente fattispecie, cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio, in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere attività lavorativa. 
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito esplicitato dalle ### n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario accertare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente, anche sotto forma di risparmio, o mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (Cass. n. 4328/2024; Cass. 24795/2024). 
Tanto precisato, deve rilevarsi, ai fini della ricostruzione della storia personale e familiare dei coniugi, che la ### si è trasferita a ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il ### nello stato cubano, ove ella lavorava alle dipendenze della boutique dell'albergo “### Cohiba”, per, poi, contrarre matrimonio il 20 dicembre 2001. Dall'anno 2000 al 2013 è stata occupata, quale impiegata, presso il locale commerciale “### di Capri” sito in ### e, dall'anno 2016, ha lavorato alle dipendenze della società ### 2005 s.r.l. a tempo parziale, come dedotto anche dall'appellato nell'atto introduttivo, con assunzione, quale addetta alle vendite, dall'8 aprile al 31 ottobre 2019, aziende tutte riconducibili al marito. Ed è appena il caso di rilevare che sono gli stessi coniugi a precisare nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita l'11 gennaio 2017, che la ### aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, sia pure saltuaria, dal mese di giugno del 2016. 
Risulta, altresì, dagli atti che l'appellante ha prestato attività lavorativa anche presso il locale commerciale della società ### in ### s.r.l., costituita nell'anno 2005 e posta in liquidazione nel 2016, della quale erano soci entrambi i coniugi. 
A tale riguardo, l'appellato ha prodotto in giudizio una scrittura privata, recante la data del 9 novembre 2015, con la quale la ### avrebbe ceduto a terzi l'intero capitale sociale della costituenda società, da denominarsi “### s.r.l.” per il corrispettivo di € 150.000, di cui € 20.000 già ricevuto dall'appellante, accordo sospensivamente condizionato alla costituzione, da parte della donna, entro la data del 25 novembre 2015 di una società a responsabilità limitata denominata ### srl con capitale sociale di € 10.000. A fronte delle contestazioni, da parte dell'appellante, della ricezione del corrispettivo della suindicata operazione ed in mancanza di ulteriori elementi in ordine al buon esito della stessa, ritiene la Corte che non possa essere valutata ai fini del dedotto incremento economico, da ricondursi comunque ad entrambe i soci. 
Nel corso della lunga unione matrimoniale, ben diciannove anni, la ### ha, quindi, costantemente collaborato nelle plurime attività familiari, con la percezione di retribuzioni che ammontavano, almeno sin dall'anno 2011, mancando documentazione inerente alle annualità pregresse, a circa € 1.400-1.500 mensili. 
Al contempo, il ### già titolare dell'impresa individuale ### di ### di ### sin dal 1989, attiva nel settore della distillazione di alcolici, ha potuto ulteriormente inserirsi nell'imprenditoria locale investendo in molteplici attività, e, cioè, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, dapprima costituendo, nell'anno 2001, la società ### di ### s.r.l., che ha, in seguito ceduto, unitamente al marchio “### Capri”, depositato il 16 gennaio 2009, poi, nell'anno 2005, le società ### 2005 s.r.l., nella quale era titolare di quote nella misura di un terzo del capitale sociale, e ### in ### s.r.l, con quote pari ad un quinto dell'intero capitale sociale, divenendo pure socio unico, nell'anno 2012, della ### s.r.l., operante nel medesimo settore, e, infine, amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale. 
Non può, quindi, disconoscersi, la collaborazione della ### quale dipendente con impegno a tempo parziale, nei vari esercizi commerciali del marito sin dagli inizi del matrimonio, sia, in via prevalente rispetto al coniuge, alla crescita della figlia, in considerazione del verosimile prolungato impegno giornaliero nella propria attività imprenditoriale da parte del ### sì da potersi affermare il contributo della stessa per aver consentito al predetto di dedicarsi al raggiungimento dei risultati professionali che attualmente gli consentono di beneficiare di un reddito elevato, in tal modo favorendo la realizzazione del considerevole patrimonio familiare attraverso le proprie risorse personali e sociali.
Ed è appena il caso di sottolineare che non smentisce tali risultanze la circostanza che il nucleo familiare avesse alle dipendenze una collaboratrice domestica, sin dall'anno 2012, come emerge dal relativo contratto, trattandosi, comunque, di un ausilio limitato a venticinque ore settimanali e, certamente, non escludente l'impegno dell'appellante nella cura della famiglia. 
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla conduzione del ménage e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, come espressamente stabilisce uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970. 
Invero, pure in questo caso occorre riconoscere l'incremento di benessere, attuale o potenziale, in atto o spendibile (Cass. ###/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro (Cass. 4328/2024). 
Discende dalle anzidette considerazioni che ricorrono i presupposti per il riconoscimento della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile in favore dell'appellante.  ### determinazione del quantum, oltre all'entità dei rispettivi redditi percepiti, come sopra ricostruiti, alla lunga durata del matrimonio, occorre pure considerare le eventuali attribuzioni o introiti che possano avere compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. 4215/2021; Cass. ###/2024). 
Invero, l'assegno di divorzio, all'esito di una complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, all'intera storia coniugale e alla prognosi futura, deve essere in grado di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito e rimasto non compensato, tenendo conto, in tale ottica, anche degli eventuali proventi ad esso correlati. 
Non può, quindi, disconoscersi che debba valutarsi, ai suindicati fini, anche l'avvenuta cessione alla ### da parte del ### delle quote, pari ad un terzo del capitale sociale per il valore di € 4.200, dell'azienda “### 2005 s.r.l.”, nell'anno 2020, nonché l'impegno dell'ex coniuge a trasferirle il diritto di usufrutto sull'immobile, di modeste dimensioni, di via ### 23, in ### Sulla base di tali rilievi e tenuto conto delle suindicate attribuzioni, concernenti, comunque, parte di un'azienda dedita alla rivendita al pubblico di prodotti locali, quali ceramiche, sandali, e così via, ed il diritto reale su un immobile, appare, pertanto, equo determinare l'assegno divorzile in euro ottocento, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.  P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 13 maggio 2024, ed in accoglimento di esso, così provvede: a) pone a carico di ### l'assegno divorzile di euro 800, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### in favore di ### b) dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 Il presidente est.

causa n. 2833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sica Silvana

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 558/2025 del 16-12-2025

... Tale indennità, introdotta per ragioni di carattere perequativo, è finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità ed è stata estesa dal D.P.R. n. 761/1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie. La previsione della indennità da corrispondere al personale non medico che presta servizio presso cliniche ed istituti universitari, nella misura occorrente per equiparare il loro trattamento economico complessivo in godimento a quello del personale non medico ospedaliero con pari mansioni ed anzianità, mira ad eliminare disparità retributive tra dipendenti con mansioni non mediche, i quali, pur appartenendo ad amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività lavorativa. Ciò premesso, risulta incontestato lo svolgimento di attività assistenziale e soltanto genericamente vengono contestati i conteggi prodotti da parte ricorrente, essendosi parte resistente limitata ad allegare che confrontando tutte le poste contabili del trattamento economico equivalente e del trattamento economico universitario percepito, e non solo lo stipendio tabellare come (leggi tutto)...

testo integrale

#### di ### nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE contro A.O.U ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### in persona dell'Avv. #### parte ricorrente Nel merito: 1. Accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti in ricorso dovuta in favore della ricorrente l'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. 761/79, 2. e per gli effetti condannare l'Ente convenuto al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri accessori in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato per un ammontare complessivo di euro 11.721,71 come da prospetto allegato; con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e ### l'### di ### l'###mo ### adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, stante anche l'intervenuta prescrizione di parte delle pretese azionate. 
Con vittoria di spese. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente, premesso di essere alle dipendenze dell'### degli studi di ### dal 16.06.1997 con mansioni e qualifica di impiegata inquadrata nella categoria C, posizione economica ### dell'area amministrativa, in servizio presso il dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali nella sezione di ### e di fare parte del contingente di personale universitario, impiegato con compiti di supporto all'attività assistenziale, ha convenuto l'AOU al fine di sentire accertare il diritto ad una integrazione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761/79, in quanto quella corrispostale non avrebbe tenuto conto della sua progressione di carriera. 
Ha agito quindi in questa sede per ottenere, a tale titolo, l'importo di € 11.721,71 in riferimento al periodo dal 2007 al 2018.  ###, tempestivamente, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere ed ha chiesto in ogni caso il rigetto delle stesse per avere corrisposto ogni somma dovuta. 
La causa, mutata più volte la persona del giudice e risultato infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127 ter cpc. 
Ritiene il tribunale che la causa sia risultata parzialmente fondata e vada accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre. 
In diritto si osserva che l'indennità ex artt. 31 D.P.R. n. 761/79 e 102 D.P.R. n. 382/1980 è stata prevista a favore dei docenti e ricercatori universitari che prestavano altresì servizio, in particolare attività assistenziale, presso cliniche o istituti convenzionati. 
Tale indennità, introdotta per ragioni di carattere perequativo, è finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità ed è stata estesa dal D.P.R. n. 761/1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie. 
La previsione della indennità da corrispondere al personale non medico che presta servizio presso cliniche ed istituti universitari, nella misura occorrente per equiparare il loro trattamento economico complessivo in godimento a quello del personale non medico ospedaliero con pari mansioni ed anzianità, mira ad eliminare disparità retributive tra dipendenti con mansioni non mediche, i quali, pur appartenendo ad amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività lavorativa. 
Ciò premesso, risulta incontestato lo svolgimento di attività assistenziale e soltanto genericamente vengono contestati i conteggi prodotti da parte ricorrente, essendosi parte resistente limitata ad allegare che confrontando tutte le poste contabili del trattamento economico equivalente e del trattamento economico universitario percepito, e non solo lo stipendio tabellare come esposto nei conteggi della ricorrente, emerge che alcuna somma sia ancora dovuta alla ricorrente, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni in ordine a quali voci, nel dettaglio, non avrebbero dovuto essere considerate ed al relativo risultato finale. 
Va dunque accolta la domanda della ricorrente ancorché nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita, non risultando alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso avvenuta a settembre 2021. 
Il credito fatto valere va dunque circoscritto alle annualità dal 2016 al 2018, per un ammontare complessivo di € 1.635,53, come da conteggi allegati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. 
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 in base al valore accertato in giudizio; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).  P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'### di ### a corrispondere a ### l'importo di € 1.635,53 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.  condanna l'### di ### a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 118.50 per esborsi ed € 900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.  ### 16/12/2025 Il giudice

causa n. 818/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Calastri Paola Irene

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1461/2025 del 08-05-2025

... 150,00 mensili, per ciascuna figlia, dell'assegno perequativo paterno, che potrebbero essere così sintetizzate: a) Godimento esclusivo da parte della madre, in forza della convenuta assegnazione, dell'immobile già adibito a residenza familiare, di proprietà esclusiva del padre, con il consequenziale ottenimento da parte della stessa genitrice di un consistente risparmio di spesa, pari al 100% del canone locativo medio di immobili con caratteristiche abitative e ubicazione analoghe all'immobile di cui trattasi; b) Attribuzione del 100% alla madre dell'assegno unico e universale, spettante per le due figlie minori, nonostante il convenuto regime di affidamento in forma condivisa della prole; c) Incombenza, sul padre, dell'onere del pagamento integrale della rata di mutuo a suo tempo contratto, per l'acquisto della casa coniugale, ben potendo ravvisarsi, nella perdurante assunzione e nel perdurante regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria periodica, di cui trattasi, una apprezzabile forma di contributo indiretto al soddisfo delle esigenze abitative della prole minore, quale aspetto qualificato della più ampia nozione di mantenimento ordinario della prole medesima; d) (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei ###ri magistrati: Dott.ssa ###ssa #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.1900, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, avente ad oggetto “### giudiziale”, proposta da ### nata il ###, a NAPOLI ###, con l'avv.to ### -RICORRENTE nei confronti di ### nato il ###, a ####, con l'avv.to ### -RESISTENTE CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.  ### coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio, in ####, il ### (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ####, al n.16, parte II, serie C, anno 2014). 
Dall'unione coniugale sono nate due figlie, ### il ###, e ### il ###. 
Con ricorso depositato in data ###, parte ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, emettendosi, in ogni caso, immediatamente, sentenza parzialmente definitiva sullo status; 2) assegnarsi l'uso esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale ad essa ricorrente; 3) disporsi l'affido condiviso delle figlie, con loro collocamento privilegiato presso la madre; 4) regolamentarsi il dirittodovere di visita paterno, nei termini come meglio specificati nell'allegato piano genitoriale; 5) porsi, a carico del resistente, il versamento dell'importo mensile, di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio; 6) assegnarsi il veicolo ### alla medesima ricorrente; 7) disporsi, a carico del padre, la corresponsione delle spese straordinarie, nella misura del 50%; 8) versamento dell'assegno unico integralmente alla ricorrente. 
Deduceva: che la convivenza tra i coniugi era divenuta ormai intollerabile; che il marito non si interessava dei bisogni affettivi ed esistenziali della moglie, assumendo, al contrario, nei di lei confronti, un atteggiamento vessatorio; che tale situazione di forte tensione arrecava pregiudizio alle due figlie minori; che il marito era percettore dell'importo mensile di complessivi € 1.700,00, comprensivi degli assegni unici delle figlie. 
Si costituiva, con memoria depositata il 25 novembre 2024, il resistente, il quale, a sua volta, rappresentava la circostanza del sopraggiunto raggiungimento di un accordo transattivo, circa le condizioni della separazione, sicché chiedeva dichiararsi la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione separativa, medio tempore predisposta e sottoscritta, in ### dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, nonché prodotta in allegato alla stessa memoria di costituzione. 
All'udienza del 26.11.2024, le parti dichiaravano di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo transattivo, sottoscritto dalle stesse e depositato in data ###.  ### delegato, tuttavia, riscontrata la sussistenza di alcune criticità, con riguardo al contenuto dell'accordo transattivo, invitava le parti ad apporre, al testo dello stesso, le seguenti modifiche e/o precisazioni e/o integrazioni: -Determinazione, in almeno € 150,00 pro capite, dell'assegno paterno di concorso al mantenimento delle due figlie minori; -Attribuzione, alla genitrice, del 100% dell'assegno unico e universale, spettante ex lege per le due figlie minori; -estrinsecazione, nel corpo delle premesse della redigenda nuova convenzione, con valenza sostitutiva, delle ragioni poste a fondamento della limitazione, a soli € 150,00 mensili, per ciascuna figlia, dell'assegno perequativo paterno, che potrebbero essere così sintetizzate: a) Godimento esclusivo da parte della madre, in forza della convenuta assegnazione, dell'immobile già adibito a residenza familiare, di proprietà esclusiva del padre, con il consequenziale ottenimento da parte della stessa genitrice di un consistente risparmio di spesa, pari al 100% del canone locativo medio di immobili con caratteristiche abitative e ubicazione analoghe all'immobile di cui trattasi; b) Attribuzione del 100% alla madre dell'assegno unico e universale, spettante per le due figlie minori, nonostante il convenuto regime di affidamento in forma condivisa della prole; c) Incombenza, sul padre, dell'onere del pagamento integrale della rata di mutuo a suo tempo contratto, per l'acquisto della casa coniugale, ben potendo ravvisarsi, nella perdurante assunzione e nel perdurante regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria periodica, di cui trattasi, una apprezzabile forma di contributo indiretto al soddisfo delle esigenze abitative della prole minore, quale aspetto qualificato della più ampia nozione di mantenimento ordinario della prole medesima; d) esistenza di una decurtazione periodica della busta-paga, ulteriore e distinta da quella rappresentata dal pagamento dei ratei di mutuo, rappresentata, segnatamente, da una cessione del quinto, stipulata nel 2018, successivamente rinegoziata, contratta, in ogni caso, non già per l'acquisto di beni voluttuari o di beni strettamente personali, bensì per l'acquisto della sua attuale e unica autovettura, che il padre utilizza per tutti suoi spostamenti personali e, quindi, anche al fine di recarsi, nei giorni dal lunedì al giovedì, sul posto di lavoro, che è, almeno allo stato, in ### Veniva conseguentemente disposto il rinvio del procedimento separativo, all'udienza del 19 dicembre 2024, da tenersi in assenza, con la coeva assegnazione di termine, fino a gg. 5 prima dell'udienza, per il deposito di note di trattazione scritta, in allegato alle quali le parti avrebbero dovuto depositare una nuova convenzione, integralmente sostitutiva di quella già depositata, dimodoché potessero essere apportate al testo della convenzione, già depositata in atti, tutte le modifiche e/o integrazioni, di cui innanzi, unitamente a tutte le precisazioni, come sopra singolarmente indicate, da inserire, appositamente, nel corpo delle premesse della nuova convenzione, in termini di puntuale estrinsecazione dei presupposti, fattuali e giuridici, giustificativi delle pattuizioni de quibus. 
Ebbene, con note disgiunte di trattazione scritta, depositate telematicamente, in data18 dicembre 2024, in vista dell'udienza cartolare del 19.12.2024, le parti esternavano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui alla nuova convenzione separativa, debitamente sottoscritta e depositata in data ###, da intendersi, per l'appunto, sostitutiva, ad ogni effetto, di quella originariamente versata in atti, contenente le seguenti nuove pattuizioni: “Mantenimento”. Nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, in quanto percettori di redditi autonomi. Il padre, invece, verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuna) rivalutabili, che verrà versato ogni 18 del mese, su un conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra ### oltre il 50% delle spese straordinarie, come da locale ### di settore.  ### unico universale sarà attribuito interamente alla sig.ra ### Il pagamento delle utenze del luogo di residenza saranno divise, recte il pagamento delle utenze del luogo di residenza sarà diviso, a metà, tra il sig.  ### e la sig.ra ### Le spese derivanti da acquisto di vestiario, medicinali, visite mediche, spese extra per le figlie minori saranno ripartite, in parti uguali, tra i due genitori. 
Ndr: Le parti precisano la circostanza che le limitazioni, ad euro 150,00 mensili, per ciascuna figlia [in qualità di assegno di mantenimento], recte, quanto all'ammontare concordato del contributo paterno al mantenimento ordinario di ciascuna delle due figlie, derivano dalle seguenti ragioni: - Godimento esclusivo, da parte della madre, in forza della convenuta assegnazione dell'immobile già adibito a residenza familiare, di proprietà esclusiva del padre, con il consequenziale ottenimento, da parte della stessa genitrice, di un consistente risparmio di spesa, pari al 100% del canone locativo medio di immobili con caratteristiche abitative e ubicazione analoghe all'immobile di cui trattasi.  - Attribuzione del 100% alla madre dell'assegno unico e universale, spettante per le figlie minori, nonostante il regime di affidamento condiviso della prole. - Incombenza, sul padre, dell'onere del pagamento integrale della rata del mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale, ben potendo in ciò ravvisarsi una apprezzabile forma di contributo indiretto al soddisfo delle esigenze abitative delle figlie minori, quale aspetto qualificato della più ampia nozione di mantenimento ordinario della prole medesima.   - Esistenza di una cospicua decurtazione periodica mensile della busta-paga, ulteriore e distinta rispetto a quella rappresentata dal pagamento dei ratei di mutuo, rappresentata da una cessione del quinto, stipulata nel 2018 e successivamente rinegoziata, contratta, in ogni caso, non già per l'acquisto di beni voluttuari o di beni strettamente personali, bensì per l'acquisto delia sua attuale e unica autovettura, che il padre utilizza per tutti i suoi spostamenti personali e, quindi. a fine di recarsi, nei giorni dal lunedì al giovedì, sul posto di lavoro, che si colloca a ####. 
La casa coniugale. ### familiare, di proprietà del sig. ### sarà temporaneamente ripartita tra i coniugi: ciò in quanto essa è già divisa, in due appartamenti con ingresso separato, rispettivamente, uno, nella cantinetta, e l'altro, ai piani superiori. Il padre rimarrà nella parte inferiore. 
Il resto della casa rimarrà assegnata (ndr rectius assegnato) alla madre, nell'interesse delle figlie minori che ivi rimarranno collocate. Il sig. ### manterrà la residenza, presso la propria abitazione, per un limite temporale di almeno un anno. 
Affidamento delle figlie. Le figlie minori restano affidate con modalità condivisa ai genitori, con collocazione prevalente delle stesse, presso la madre e facoltà per il padre di frequentarle e di tenerle con sé, previe intese con il coniuge, due pomeriggi, a scelta, infrasettimanali, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi. Inoltre, a partire dalle ore 13:15 del venerdì, sino a domenica ore 20:00, a fine settimana alterni, salvo diversi accordi. 
Festività. Le figlie trascorreranno con il padre e la madre in maniera paritetica alternata le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra i coniugi. In particolare, se il padre terrà con sé le figlie dal 23 al 30 dicembre (### e ###, dal 31 dicembre al 6 gennaio lo trascorreranno con la madre, di anno in anno, sempre in via alternata. Allo stesso modo, si alterneranno ### con la #### il periodo festivo, il padre terrà con sé le figlie, per un periodo di giorni 15 consecutivi, tra luglio e agosto. Altrettanto potrà fare la madre. I periodi saranno concordati, entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, al padre spetterà, dall'1 al 15 agosto, e, alla madre, dal 15 al 30 agosto. 
Le parti, inoltre, dichiarano di avere rapporti civili e di rispetto reciproco, ben orientati all'interesse delle figlie. Le decisioni di maggiore interesse per la vita delle minori, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione saranno adottate concordemente da entrambi i coniugi. Essi si impegnano a favorire, in ogni modo, il rapporto dei figli, con ciascuno di essi, e a garantire il diritto delle minori di frequentare gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La sig.ra ### dichiara che non si allontanerà dal luogo di residenza del sig. ### per non far mancare alle figlie la figura paterna da eccezione di periodi temporanei.”. 
Talché, ciascuna parte depositava, con il ministero del proprio difensore fiduciario, proprie note di trattazione scritta, versando, separatamente, in allegato alle note medesime, il testo della medesima convenzione separativa, recante, disgiuntamente, la sola propria sottoscrizione. 
Il giudice delegato, quindi, sul riscontro dell'intervenuto deposito, in data 18 dicembre 2024, delle ridette note di trattazione scritta e dell'allegata nuova convenzione separativa, riservava la causa in decisione collegiale. 
In data ###, perveniva il parere del PM. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue, relativamente al profilo della fondatezza della domanda costitutiva di declaratoria della separazione personale dei coniugi.  ###à di una prosecuzione della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata: nessun elemento processuale, peraltro, consente di prospettare, almeno allo stato, una qualsivoglia realistica possibilità di ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale. Non sfugga, al riguardo, neppure il dato, oggettivamente significativo, della immediata adesione, da parte del convenuto, ### alla domanda unilaterale di separazione personale, ex adverso formulata. 
La separazione personale dei coniugi, pertanto, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Quanto alle condizioni, personali ed economiche, della separazione, merita senz'altro accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni medesime, di cui alla convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente, in data ###. Si consideri, sul punto, il dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili della prole minorenne, unitamente alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.  ### del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, distinto dal n. 1900/2024 R.G., avente ad oggetto: “### giudiziale”, introdotto con domanda proposta, in data 19 marzo 2024, da #### nata a NAPOLI ###, il ###, nei confronti di ### nato a ####, il ###, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione transattiva, depositata dalle parti, in data ###, e allegata alla presente sentenza; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. 
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'### di stato civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.  396/2000.  ### 3 febbraio 2025.  ### relatore ####ssa

causa n. 1900/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carra Alessandro, Mondatore Cinzia

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1268/2025 del 22-07-2025

... divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori ### 1) Dott. ### -Presidente rel.  2) Dott. ### M.A. Luppino -Giudice 3) Dott. ### -Giudice ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n.1912 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.06.2025, vertente TRA ### (nato a ### il ###, cod. fic.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio in ### alla via ### n.14 ha eletto domicilio.  -ricorrente
E ### (nata il ### a ### cod. fisc.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. C.  ### giusta procura in atti, preso il cui studio in ### alla via ### n.42 ha eletto domicilio.  -resistente
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ### -interveniente
Conclusioni delle parti ###udienza del 10 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.  ### del P.M. in data ### “vistava” il ricorso. 
IN FATTO ED DIRITTO Con ricorso depositato il #### chiedeva a questo Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con ### assumendo che: -il 14 febbraio 2009 aveva contratto in ### matrimonio civile con la resistente; -dall'unione coniugale sono nati due figli, ### (12.07.2007), appena divenuto maggiorenne, e ### (28.04.2009), ad oggi ancora minorenne; -con sentenza n.1311/2023 pubblicata il ### il Tribunale di ### aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'anno 2020, stabilendo “l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, da concordarsi liberamente tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, ovvero, in mancanza, secondo il seguente schema: la madre ha la facoltà di incontrare i figli tre volte alla settimana, nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 previo avviso al padre e compatibilmente con le esigenze prioritarie dei minori, oltre a due pernottamenti al mese dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19,00; per il periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali ( #### salvo diversi accordi concordati tra le parti; analogamente si provvederà per il periodo pasquale; durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, ovvero, in mancanza, dal 15 luglio al 30 luglio o dal 10 agosto al 25 agosto i minori trascorreranno 15 giorni con la madre, tutti incontri da concordare sempre con il padre ed in via preventiva, avuto anche riguardo alle esigenze di varia natura dei minori; dispone che la resistente versi al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione ### ed oltre al 30% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale; rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente”. 
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ### e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente
Ufficiale di ### di trascrivere l'emananda sentenza, e che le venissero confermate le statuizioni contenute nella pronuncia di separazione, con l'obbligo da porsi a carico della resistente di corrispondere l'importo di € 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento di due figli. 
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'### del P.M. in data ###. 
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva ### la quale contestava le deduzioni del ricorrente, evidenziando di svolgere attività lavorativa a tempo determinato con una retribuzione mensile di € 800,00; rilevava che erano venute meno le esigenze e i presupposti che avevano determinato il Giudice della separazione a collocare presso il padre i due figli. 
All'udienza del 12.12.2023 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi; veniva disposta l'audizione di entrambi i figli all'epoca minori; quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 23.05.2023, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella pronuncia di separazione, veniva riconosciuto in favore della ### un assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili. 
Nel corso del giudizio veniva formulata alle parti una proposta allo scopo di trasformare la controversia in divorzio a firma congiunta, che tuttavia veniva accettata soltanto dalla resistente ma rifiutata dal ricorrente; infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.06.2025, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. 
La domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dal ### è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. 
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale. 
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, per come peraltro concordemente richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile. 
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n.1311/2023 pubblicata il ### con il quale il Tribunale di ### ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente all'anno 2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.  n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. 
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla ### 06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ### il ### tra ### e ### il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### al n.12 parte I anno 2009. 
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, ritiene questo Collegio di non poter riconoscere in favore della ### l'assegno divorzile. 
Ed invero, è stato più volte sottolineato, anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024). 
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a ### n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. 
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. 
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”. 
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).  ### ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; n.###/2022; Cass. n.17505/2023). 
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive; il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro". 
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. 
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. 
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.###/2023). 
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta ( n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. 
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.###/2021). 
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che l'odierna resistente non ha tempestivamente dimostrato per l'appunto che la situazione precaria e del tutto inadeguata a consentirle di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza economica in cui versa sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito un'occupazione lavorativa più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella nel contempo ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla crescita e alla gestione dei due figli nati dal matrimonio. 
In buona sostanza, si ritiene che la resistente, sulla quale gravava il relativo onere, abbia dedotto soltanto con le note scritte depositate il ###, e dunque tardivamente rispetto alla tempistica delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c., di avere sempre lavorato con contratto parttime proprio per poter crescere i ragazzi e per consentire nel contempo al ### di potersi concentrare sulla propria crescita professionale. 
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento della prole, va subito rilevato che nessuna statuizione va adottata in punto affidamento del figlio minore ### essendo egli divenuto nelle more maggiorenne. 
Con riferimento all'altra figlia della coppia, ### oggi sedicenne, ritiene il Collegio di confermare sul punto le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 31.01.2024 che ha richiamato integralmente le condizioni stabilite con la sentenza di separazione, prevedendosi l'affidamento condiviso della minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, da concordarsi liberamente tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, ovvero, in mancanza, secondo il seguente schema: la madre ha la facoltà di incontrare la figlia tre volte alla settimana, nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 previo avviso al padre e compatibilmente con le esigenze prioritarie della minore, oltre a due pernottamenti al mese dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19,00; per il periodo delle festività natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali ( #### salvo diversi accordi concordati tra le parti; analogamente si provvederà per il periodo pasquale; durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, ovvero, in mancanza, dal 15 luglio al 30 luglio o dal 10 agosto al 25 agosto la minore trascorrerà 15 giorni con la madre, tutti incontri da concordare sempre con il padre ed in via preventiva, avuto anche riguardo alle esigenze di varia natura della minore. 
Vanno, altresì, confermate le statuizioni di carattere economico, e quindi la madre va obbligata a versare al ### entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione ### ed oltre al 30% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale. 
Deve, infine, essere attribuito al ### l'### nella misura del 100%; (Cass. n.4672/2025). 
Le spese del giudizio, alla luce dell'esito del giudizio e alle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.  P.Q.M. Il Tribunale di ####, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da ### nei confronti di ### con ricorso depositato il ###, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: -dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ### il ###, tra ### e ### il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### al n.12 parte I anno 2009; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'### dello ### del Comune di ### per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge; -dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore della coppia ### con collocazione presso il padre e prevedendo il diritto di visita e di incontri della madre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione; -assegna l'abitazione familiare al ### -pone a carico della ### l'obbligo della corresponsione in favore del ### di un assegno mensile complessivo pari ad € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli della coppia, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici ### e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 30% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale; -attribuisce al ### l'### nella misura del 100%; -spese compensate; -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il #### rel. est.   dott.

causa n. 1912/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Campagna Giuseppe

M
1

Tribunale di Bari, Sentenza n. 3538/2025 del 08-10-2025

... alcuna di peculiari esigenze di tipo compensativo e/o perequativo. Infatti, dall'istruttoria svolta in corso di causa non sono emersi elementi che possano far ritenere che la convenuta abbia sacrificato le proprie aspirazioni personali e professionali per esigenze superiori della famiglia che abbiano determinato R.G. 4101/2022. Il Giudice estensore ### 4 di 5 un maggiore arricchimento esclusivo del coniuge. Peraltro, il matrimonio è stato contratto allorquando la moglie era in età abbondantemente adulta. Ancora, dalla documentazione in atti (cfr. doc. di cui alla comparsa conclusionale del 20.05.2025 e di cui alla memoria di replica del 06.06.2025) è emerso che la stessa durante la vita matrimoniale abbia espletato attività lavorativa per lo più nel settore dell'agricoltura. Dunque, anche in ragione della breve durata del matrimonio (8 anni), il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della convenuta. IV.- Spese e compensi complessivi di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è tenuta all'integrale rifusione in favore dell'attore. I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 4101/2022. 
Il Giudice estensore ### 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE *** 
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei ### - ### - ### - ### ed estensore pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4101/2022 R.G. e avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e pendente tra ### (###), rappresentato e difeso da Avv. ### -parte attrice e ### (###), rappresentata e difesa da Avv. ### -convenuta nonché ### presso il Tribunale di Bari, -interveniente ex lege ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.  c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva 3935/2023 del 06.10.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
R.G. 4101/2022. 
Il Giudice estensore ### 2 di 5 I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, gli interrogatori formali delle parti e l'escussione di un testimone. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fino al 24.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: a) parte attrice: chiede nulla disporsi a titolo di assegno divorzile; nulla disporre in ordine alla casa coniugale; b) parte convenuta: reitera le conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi; c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio. 
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate. 
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica. 
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico. 
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3935/2023 del 06.10.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, con conseguente rilievo che il presente giudizio pende il presente giudizio pende allo stato per la sola questione accessoria relativa all'assegno divorzile. 
III.- La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile da parte della convenuta non è meritevole di accoglimento con conseguente revoca, dalla corrente mensilità di ottobre 2025, del diverso obbligo provvisoriamente previsto. 
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione
R.G. 4101/2022. 
Il Giudice estensore ### 3 di 5 normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi; tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è bensì assistenziale (e dunque fondata sui principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità), ma parimenti compensativa e perequativa. 
Nel caso di specie, in primo luogo, devono essere escluse esigenze di tipo assistenziale. Infatti, sebbene dalle dichiarazioni fiscali in atti la convenuta risulta essere priva di redditi fatta eccezione per l'annualità di imposta 2023, le cui entrate sono rappresentate esclusivamente dagli assegni versati dall'ex coniuge (cfr. dichiarazioni fiscali aggiornate di cui alla comparsa conclusione del 15.05.2023), è incontestato tra le parti che la ### veda soddisfatte le proprie esigenze primarie di vita attraverso la percezione di una pensione a carico dello Stato rumeno di circa € 278,00 mensili, importo che - avuto riguardo al diverso costo della vita nello Stato di residenza della coniuge - appare idoneo a garantirle un livello di sussistenza adeguato. Inoltre, l'esigenza abitativa della stessa risulta garantita dalla disponibilità di un immobile di sua proprietà, sito in ### ove convive con la figlia ed il nipote come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale. 
Viceversa, il marito percepisce una pensione pari a circa € 540,00 mensili e come emerge dalla documentazione fiscale prodotta (cfr. dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2023) risulta essere proprietario esclusivo di due terreni e quattro fabbricati, due dei quali concessi in locazione a canone pari a circa € 1.000,00 annui. 
In secondo luogo, non vi è prova alcuna di peculiari esigenze di tipo compensativo e/o perequativo. Infatti, dall'istruttoria svolta in corso di causa non sono emersi elementi che possano far ritenere che la convenuta abbia sacrificato le proprie aspirazioni personali e professionali per esigenze superiori della famiglia che abbiano determinato
R.G. 4101/2022. 
Il Giudice estensore ### 4 di 5 un maggiore arricchimento esclusivo del coniuge. Peraltro, il matrimonio è stato contratto allorquando la moglie era in età abbondantemente adulta. Ancora, dalla documentazione in atti (cfr. doc. di cui alla comparsa conclusionale del 20.05.2025 e di cui alla memoria di replica del 06.06.2025) è emerso che la stessa durante la vita matrimoniale abbia espletato attività lavorativa per lo più nel settore dell'agricoltura. 
Dunque, anche in ragione della breve durata del matrimonio (8 anni), il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della convenuta. 
IV.- Spese e compensi complessivi di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è tenuta all'integrale rifusione in favore dell'attore. 
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.  P.Q.M.  il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4101/2022 introdotto con ricorso del 29.03.2022 da ### nei confronti di ### con l'intervento del P.M., e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3935/2023 pubblicata il ###, disattesa ogni altra questione, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di ### di riconoscimento di un assegno divorzile e, per l'effetto, ### dalla corrente mensilità di ottobre 2025 l'obbligo di pagamento già provvisoriamente disposto a carico dell'attore; 2) ### alla rifusione in favore di ### di spese e compensi di giudizio che si
R.G. 4101/2022. 
Il Giudice estensore ### 5 di 5 liquidano in € 5.331,20 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge. 
Così deciso in ### camera di consiglio del 07 ottobre 2025.  

Il Giudice
estensore


causa n. 4101/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pinto Emanuele, Disabato Giuseppe

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