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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3182/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra ### N. 53/2018 “### S.R.L.” (C.F. ###), dichiarato con sentenza del Tribunale di Velletri n. 53/2018 del 24.05.2018, in persona del curatore fallimentare avv. ### giusta autorizzazione del G.D. della procedura del 27.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in ### alla via C.A. dalla Chiesa n. 2, come in atti; Attore e ### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo di tali difensori, sito in ### alla via ### n. 86, come in atti; Convenuta e ### S.P.A. (C.F./P.IVA ###), non costituita; Convenuta contumace e ###.SA. S.A., società anonima di diritto svizzero con numero di iscrizione presso il Registro del ### del ###466.840.180, cancellata dal suddetto registro in data ###, come da notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in atti, non costituiti; Convenuti contumaci e I ### S.A., società anonima di diritto svizzero con numero di iscrizione presso il Registro del ### del ###112.634.614, cancellata dal suddetto registro in data ###, come da notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in atti, non costituiti; Convenuti contumaci ### simulazione negoziale; revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. e ordinaria ex art. 2901
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.11.2024 (per l'attore: “…si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di integrazione del contraddittorio depositato in data ###”; per la convenuta ### S.r.l.: “…si riporta ai propri scritti difensivi, precisando le conclusioni come in comparsa di costituzione e successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, il ### n. 53/2018 ### S.r.l. (nel prosieguo anche solo il “Fallimento” o la “Curatela”, per brevità) ha convenuto in giudizio la ### S.r.l. (da ora anche solo “AGE”, per brevità) e la ### S.p.a. (da ora soltanto “Enterprise”, per brevità), chiedendo: “- nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.r.l., con riferimento al negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### poi ### s.r.l. (Doc. 9 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare ### s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.r.l., accertare e dichiarare la revocabilità del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### (### 9 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art. 66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare ### s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile della ### s.r.l., in via concorrente e solidale con ### s.p.a., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, con ogni conseguente provvedimento ed ordine al ### del ### di ### in merito alle cancellazioni delle iscrizioni contro e a favore; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art.66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, con ogni provvedimento ed ordine al ### del ### di ### conseguente all'accoglimento della anzidetta domanda; - in ogni caso, nei confronti di ### s.p.a., nel caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale e subordinata, per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento, condannare la convenuta ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo residuo fino a concorrenza del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile della ### s.p.a., in via concorrente e solidale con ### s.r.l., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 ovvero anche per l'ipotesi di dismissione totale o parziale in favore di terzi della partecipazione societaria in ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di lite, oltre ### CPA e spese generali”. A fondamento di tali domande, il ### ha lamentato, in estrema sintesi: che è stato posto in essere un disegno distrattivo ai danni dei creditori della fallita ### S.r.l. (nel prosieguo quest'ultima verrà indicata soltanto come “Rotoprint”, per brevità), volto a sottrarre a costo zero la consistenza patrimoniale della società, disegno condiviso tanto dalle società di diritto svizzero ### S.A. e MA.SA. S.A. (che da ora in avanti si indicheranno, rispettivamente, solo come “ADIP” e “MASA”), quanto dalle convenute AGE e ### che in particolare, in data ###, l'allora socio unico della #### ha ceduto al prezzo di € 18.000,00 il 67% delle proprie quote di partecipazione nella ### alla ### del valore nominale di € 67.000,00, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### e, successivamente, con assemblea dei soci della ### tenutasi in pari data, un'ora più tardi, è stata deliberata con il voto favorevole della ### la trasformazione della ### in comunione d'azienda, con l'espressa assunzione, nella medesima occasione, da parte della ### della responsabilità personale per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, operazione poi seguita, con atto datato 28.06.2017 ma recante un'autentica delle firme del 18.04.2017 effettuata sempre a cura del notaio ### dalla cessione da parte dell'### alla ### della sua residua quota di partecipazione nella ### del 33%, del valore di nominali € 33.000,00, al prezzo fissato in € 9.000,00; che, quindi, in data ###, l'A.U. della #### ha costituito una nuova società, la ### S.r.l. (nel prosieguo tale società si indicherà anche solo come “Service”, per brevità) e le ha conferito un ramo d'azienda della ### del valore almeno pari a € 1.018.518,99, come da perizia di stima redatta dal professionista incaricato dott. rag. ### e così, divenuta efficace la trasformazione della ### cancellata dal registro delle imprese il ###, sono diventate titolari del 100% del capitale della neocostituita ### la ### e la ### proporzionalmente alla quota di partecipazione di ciascuna alla comunione d'azienda e il successivo 23-24.10.2017, in tale qualità, queste ultime hanno ceduto tale partecipazione totalitaria nella ### alla convenuta ### - ### ora ### S.r.l., il tutto con un atto privo di data autenticato nelle firme dal notaio ### il ###, quanto alla sottoscrizione del legale rappresentante dell'acquirente, e il ###, quanto alla firma del procuratore incaricato dalle alienanti, e recante un corrispettivo indicato nell'atto di soli € 600.000,00, peraltro convenuto con la regolazione del pagamento “…a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo” e mai effettivamente versato; che, in data ###, la medesima partecipazione totalitaria nella ### è stata inoltre ceduta dalla AGE alla ### al prezzo di appena € 100.000,00 ed anche in questo caso non vi è stato alcun versamento del corrispettivo indicato nell'atto, essendo stato previsto in quest'ultimo che lo stesso sarebbe stato effettuato in n. 33 rate mensili di € 3.000,00 ciascuna, oltre a un'ultima rata di € 1.000,00 in data ###; che tali due negozi di cessione posti in essere tra la ### e la ### da un lato, e la ### dall'altro lato, e tra quest'ultima e la ### sono evidentemente legati tra loro e sono stati entrambi funzionali al suddetto disegno distrattivo posto in essere ai danni dei creditori del ### il quale dunque ha interesse e diritto ad impugnarli, avendo del resto la legittimazione ad agire, stante che il fenomeno della trasformazione eterogenea che ha mutato la ### in mera comunione di azienda non è stato riconosciuto quale ostacolo alla declaratoria di fallimento della società oggetto di trasformazione e che, di conseguenza, devono ritenersi esperibili dalla ### le azioni che hanno la finalità di ricostituire l'integrità del patrimonio della fallita leso dai negozi di che trattasi, negozi che, nello specifico, si presentano anzitutto viziati da simulazione assoluta, ovvero da simulazione relativa per avere dissimulato con apparenti compravendite una donazione della partecipazione sociale totalitaria in ### e che come tali devono ritenersi pertanto inficiati da nullità, non presentando i requisiti di forma prescritti per la valida conclusione di una donazione, nonché inefficaci tout court verso il fallimento ai sensi dell'art. 64 l. fall., oltre a risultare invalidi per mancanza o illeceità della causa ex artt. 14182, 1343 e 1344 c.c. o per illiceità dei motivi ex art. 1345 c.c., ovvero, in via gradata, comunque revocabili ai sensi dell'art. 671 n. 1 l. fall. o ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che, segnatamente, per quel che concerne la cessione delle partecipazioni nella ### da parte di ### e ### avvenuta il ###.17, costituiscono elementi comprovanti l'esistenza di una simulazione assoluta, ovvero relativa nei termini sopra indicati, sia la circostanza che la ### era stata costituita soltanto in data ### mediante un conferimento di ramo d'azienda da parte della ### che era stato stimato dal professionista incaricato per un valore almeno pari a € 1.018.518,99, sia il fatto che tale ultima società aveva depositato gli ultimi due bilanci d'esercizio 2014 e 2015 in perdita ed aveva omesso il deposito del bilancio del 2016, per poi trasformarsi in comunione d'azienda ed essere cancellata dal registro delle imprese, circostanze tutte conosciute dalla ### la quale era d'altra parte interessata apparentemente non all'investimento finanziario, ma ad utilizzare l'azienda conferita nella ### dalla recentemente estinta ### che le previsioni contenute in tale contratto di cessione, poi, sono assai singolari, stante la manifesta incongruità del corrispettivo ivi pattuito in € 600.000,00 rispetto al valore del conferimento del ramo aziendale della ### nella ### stimato meno di quattro mesi prima in almeno € 1.018.518,99, nonché l'indicazione inserita nel negozio delle modalità con le quali tale corrispettivo avrebbe dovuto essere versato, soltanto in seguito, dall'acquirente ### assolutamente ed ingiustificatamente sperequate in favore di quest'ultima, la quale peraltro neppure risulta avere mai pagato alcunché alle alienanti; che, inoltre, vi è stata una rapida successione e una stretta contiguità temporale con le operazioni che hanno preceduto e che sono state prodromiche a tale cessione, ossia la trasformazione della ### in comunione d'azienda e il conferimento del suo ramo aziendale nella neocostituita ### atti tutti redatti altresì con l'assistenza del medesimo notaio ### talché vi sono indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che il contratto di cessione concluso da ### e ### con la AGE sia stato, nelle intenzioni delle parti, solamente apparente o, al più, che lo stesso abbia inteso in realtà dissimulare una donazione in spregio ai diritti dei creditori, donazione che deve essere dunque dichiarata inefficace verso il ### ex art. 64 cit. e nulla per le ragioni già sopra indicate; che, in via subordinata, l'atto sarebbe poi comunque revocabile per la presenza dei presupposti di cui all'art. 671 n. 1 l. fall., stante la totale sperequazione a detrimento delle venditrici e, quindi, della ### del sinallagma negoziale, per l'eccedenza di oltre un quarto di ciò che è stato da loro ceduto alla AGE rispetto al prezzo pattuito a carico di quest'ultima, rimasto addirittura impagato, ovvero in virtù della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66 l. fall. e 2901 c.c., in ragione dell'eventus damni patito dai creditori della fallita per effetto dell'avvenuta sottrazione alla stessa del bene di valore più consistente, creditori tutti anteriori alla trasformazione della ### in comunione d'azienda e dunque anche alla cessione della sua partecipazione nella ### e della ricorrenza di scientia damni e partecipatio fraudis, comprovati dai numerosi elementi di continuità e progettualità deliberata dell'atto dismissivo, che denotano la conoscenza in capo alla AGE dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto trasformato, con ogni conseguenza a carico di tale convenuta, “residualmente”, anche in ragione della sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno arrecato ai creditori fallimentari; che, d'altro canto, il meccanismo distrattivo posto in essere nella specie si presenta di natura seriale, avendo già visto coinvolte anche in altre occasioni la ### e la ### prima del loro scioglimento e messa in liquidazione in via fallimentare e della loro successiva radiazione per fallimento privo di attivo, avvenuta rispettivamente il ### e il ###, come da risultanze dell'### del Registro del ### del ### che, con riferimento alla successiva cessione della partecipazione in ### da parte della AGE a favore della ### la stessa è stata invece conclusa, quale elemento anche qui sintomatico dei vizi lamentati, non presso lo studio del notaio che ha rogato l'atto, ma nello studio ove era ubicata la sede dell'acquirente e dello studio del professionista dott. ### che aveva redatto la perizia di stima del conferimento del ramo d'azienda della ### in ### professionista, quest'ultimo, al contempo sindaco della ### che la controprestazione di tale cessione è stata stabilita, inoltre, in soli € 100.000,00, da corrispondersi in un lunghissimo arco temporale, peraltro senza la previsione di interessi a remunerazione di una simile dilazione e dunque con la previsione di un prezzo di cessione che è stato in definitiva anche inferiore, e neppure è stata contemplata alcuna forma di garanzia per la venditrice per l'esatto pagamento del corrispettivo, il tutto oltre al fatto che “…non rientra in alcun modo nell'ambito dell'id quod plerumque accidit e nemmeno è in alcun modo logico o credibile che una società passi di proprietà due volte e ad amministrarla rimanga sempre la stessa persona che - guarda caso - è stato amministratore della originaria proprietaria poi fallita…”, ovverosia il ### che ciò stante, anche l'atto in parola si rivela pertanto meramente simulato, essendo evidente la finalità comune e condivisa da tutti di mantenere la gestione e il controllo dell'azienda esercitata dalla ### in mano e a disposizione dei precedenti esponenti della ### ovvero, al più, di consentire il trasferimento della partecipazione detenuta da quest'ultima nella neocostituita ### a costo zero e, dunque, a titolo donativo, a tutto detrimento dei creditori della fallita, ed anche qui, accertata la dissimulazione di una donazione, valgono i rilievi già indicati per la prima cessione, atteso che l'atto sarebbe inefficace tout court verso il ### ex art. 64 l. fall. e, comunque, sarebbe viziato da nullità per mancanza dei requisiti di forma, oltre che per assenza o illiceità di causa o per illiceità dei motivi comuni a tutte le parti, ovvero, in via subordinata, revocabile ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c.; che, acclarato il carattere simulato dei due negozi o la loro revocabilità, ne segue, dunque, che nel primo caso la dismissione deve considerarsi tamquam non esset, mentre nel secondo caso il ### sarà legittimato ad esperire l'esecuzione concorsuale sulla partecipazione societaria, ma “…entrambi i descritti, possibili esiti giudiziali scontano un grave margine di alea nella misura in cui si rivelino insuscettibili di reintegrare adeguatamente la lesione patrimoniale originariamente patita dalla società fallita e, quindi, dalla massa dei creditori: id est, il fatto che potrebbe verosimilmente sussistere un differenziale tra il valore del ramo di azienda fuoriuscito da ### S.r.l. e conferito in ### s.r.l. in data 28 giugno 2017, pari ad € 1.018.518,99, asseverato dal
Dott. Rag. ### oltre interessi e rivalutazione e il valore della stessa partecipazione societaria al momento della conclusione del presente giudizio …Per il ristoro di questo eventuale differenziale od anche per il danno riveniente al fallimento attore per l'ipotesi in cui ### s.p.a. dismettesse, a sua volta, a terzi la sua partecipazione in ### s.r.l., si intende, parimenti chiedere, fin d'ora e residualmente, conto alla medesima ### s.p.a. anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile, in considerazione del fatto che ne sussistono tutti i presupposti di legge…”, e ciò anche tenuto conto che “…### S.r.l. non ha mai depositato bilanci dalla sua costituzione e che, quindi, la sua gestione è connotata da oggettiva opacità che lascia presagire un conseguente, consistente decremento di valore della partecipazione societaria nel lasso temporale che va dal 28 giugno 2017 - quando ### S.r.l. venne resa conferitaria del ramo di azienda di ### s.r.l. - al momento dell'effettivo ristoro”; che, ancora, “…risulta che la domanda nei confronti di ### s.r.l. non può che essere di natura risarcitoria, anche ex art. 2043 codice civile, in ragione del fatto che la partecipazione societaria in ### s.r.l. è stata ulteriormente dismessa in favore di ### s.p.a. Peraltro, il controvalore della lesione patrimoniale subita dalla trasformata e fallita ### s.r.l. non può che essere equiparato quantomeno al valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 29 giugno 2017, e cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore… oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione congenita del predetto conferimento in natura…”, ed infine “…### intestataria della partecipazione totalitaria in ### s.r.l., vale a dire ### s.p.a., a motivo ed in ragione delle argomentazioni tutte già diffusamente svolte in parte qua, sarà parimenti tenuta, in via concorrente e solidale con ### s.r.l., a reintegrare la lesione patrimoniale che ha concorso a determinare a carico della fallita ### s.r.l. e ciò, alternativamente: - o sulla base della declaratoria di simulazione, assoluta o relativa, e, quindi, di nullità e/o inefficacia dell'atto di acquisto della partecipazione totalitaria in ### s.r.l. a condizione dell'accertato valore di questa, almeno equiparato al valore dell'originario conferimento e, cioè € 1.018.518,99, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione del predetto conferimento in natura; - ovvero sulla scorta dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, parimenti nella misura appena innanzi illustrata; - o, comunque, in via risarcitoria ex art. 2043 codice civile. …Cionondimeno tanto per l'ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione quanto di accoglimento dell'azione pauliana, insorgerà, altresì, una responsabilità risarcitoria a carico di ### s.p.a. nei limiti in cui, all'esito di una eventuale stima della partecipazione totalitaria in ### s.r.l. (la quale, per inciso e come detto, non risulta aver depositato alcun bilancio dall'atto della sua costituzione) ovvero all'esito del realizzo dell'asset in sede concorsuale, si dovesse appurare o realizzare un valore inferiore al valore del conferimento originario vale a dire ad € 1.018.518,99, e fatto comunque salvo il maggior danno, come detto, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione del predetto conferimento in natura”. Si è costituita in giudizio la ### contestando le domande attoree e chiedendo: “In via preliminare, per i motivi di cui in premessa accertata e dichiarata la qualità di litisconsorti necessari della ### sa e della ### SA e per il principio successorio nei rapporti sociali dei loro soci, per l'effetto, vista la loro mancata chiamata in causa, dichiarare l'inammissibilità della presente domanda e/o l'improcedibilità del presente giudizio. In via principale e nel merito rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi su esposti, perché infondate in fatto e in diritto e soprattutto non provate. In ogni caso con vittoria di spese di lite”. Ha dedotto tale convenuta, in estrema sintesi: di essere stata assolutamente estranea alle operazioni societarie poste in essere dalla ### e dalle due società di diritto svizzero anteriormente all'acquisto da parte sua della partecipazione sociale nella ### essendo stato il relativo negozio stipulato dalla AGE con ### e ### successivamente al conferimento del ramo d'azienda della ### nella ### e della cancellazione della ### dal registro delle imprese, talché la AGE non era, né poteva essere, a conoscenza di fatti accaduti in precedenza; che quest'ultima è inoltre una società che svolge attività tipografica, editoriale e litografica e, avendo ricevuto un'importante commessa dalla ### S.p.a., ha avuto l'interesse ad acquistare le quote di partecipazione totalitaria nella ### dal momento che tale società disponeva degli specifici macchinari necessari per realizzare i lavori commissionati e, non a caso, in totale buona fede e in accordo con la ### la AGE ha poi regolarmente svolto la propria attività presso i capannoni ove erano situati tali macchinari per la stampa, per poi venire a conoscenza, a seguito della dichiarazione di fallimento della ### che tali capannoni fossero in realtà di proprietà della ### S.p.a., la quale li aveva concessi in leasing alla ### e che quest'ultima si era resa inadempiente nel pagamento delle rate, avendo la ### S.p.a. ottenuto una sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto di leasing, vedendosi così improvvisamente apporre “i sigilli” ai locali presso i quali stava svolgendo l'attività, con il conseguente blocco della produzione e il rischio di ritardare l'esecuzione della prestazione commissionata dalla ### S.p.a.; che, non solo, ma al fine di evitare tale inadempimento, la ### a riprova della sua buona fede, ha tentato immediatamente di concludere un accordo con la banca e il ### e si è impegnata a versare in loro favore un'indennità di occupazione onde poter portare a termine la commessa, impegno che è stato trasfuso in un accordo sottoscritto con i predetti, con previsione del rilascio dell'immobile entro il successivo 31.12.2018, e che è stato poi diligentemente adempiuto da essa esponente; che la ### avrebbe semmai dovuto rivolgere le proprie doglianze nei confronti della ### della ### e della ### quali parti delle operazioni negoziali che hanno condotto alla cancellazione della ### dal registro delle imprese, e/o nei confronti del ### nella sua qualità di amministratore della fallita, mentre con il presente giudizio il ### pretenderebbe di imputare gli effetti pregiudizievoli di atti compiuti da altri a un terzo estraneo alle compagini della ### così come di ### e ### quale è la ### e ciò soltanto perché tali due società di diritto svizzero non esistono più o perché la relativa azione si è prescritta; che con specifico riferimento all'azione di simulazione assoluta o relativa del contratto di cessione delle quote del 23-24.10.17, la ### non offre, del resto, “alcuna valida motivazione (di diritto) a supporto della pretesa simulazione e/o nullità dell'atto”, limitandosi ad affermare che la cessione sarebbe stata soltanto apparente e avente lo scopo di dissimulare una donazione a danno del ceto creditorio, assunto totalmente destituito di fondamento, “inammissibile” e non provato; che in relazione a tale accertamento deve considerarsi, infatti, che sono anzitutto legittimati passivi tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e, dunque, tali sono anche ### e ### nella loro qualità di cedenti, non rilevando del resto in contrario il fatto che tali società si siano estinte, considerato che alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico già facente capo alla società cancellata, determinandosi piuttosto un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, i quali rispondono secondo il regime giuridico dei debiti sociali, e lo stesso è a dirsi anche con riferimento all'azione revocatoria esperita dal ### che, inoltre, le due società di diritto svizzero in pochi mesi hanno acquistato il capitale sociale della ### per soli € 27.000,00, per poi realizzare mediante la cessione delle quote in ### un corrispettivo di € 600.000,00, e ciò oltre al fatto che “…la perizia redatta dal dott. ### …di cui ### srl era completamente allo scuro …non riporta assolutamente dati veritieri circa l'effettivo valore del ramo di azienda ceduto alla ### service srl in quanto si trattava ictu oculi di una relazione estimativa strumentale all'operazione concertata ad arte dalle due società svizzere unitamente alla ### srl…”, né l'attore ha “…ha prodotto in giudizio nessun atto simulatorio dal quale risulti la volontà dell'### srl e delle due società svizzere a voler concludere un altro contratto rispetto a quello concluso e ciò perché tale accordo simulatorio non esiste e non è mai esistito”; che la ### prima di procedere all'acquisto delle quote poi cedute alla ### è stata inoltre sempre estranea, come detto, alle operazioni societarie poste in essere dalla ### e dalla ### e “…è evidente che l'AGE non avrebbe mai accettato (o semplicemente considerato l'idea) di concludere con la ### sa e con la ### sa un contratto di cessione di quote della ### srl solo apparente e non voluto e per di più con l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori”, anche tenuto conto che la medesima non ha mai avuto alcun rapporto con la ### né poteva conoscere gli accordi precedenti intercorsi tra la stessa, le due società di diritto svizzero e la ### “…con l'evidente conseguente inopponibilità degli stessi ai terzi di buona fede”; che i contratti di cessione stipulati dalla convenuta con la ### e la ### e con la ### sono, dunque, validi ed efficaci, non essendovi stata alcuna simulazione né assoluta né relativa, ed inoltre si “…deve osservare che l'odierno istante ha chiesto a codesto ###mo Tribunale di dichiarare la nullità e/o inefficacia per simulazione assoluto e/o relativa dei soli contratti di cessione del 23 ottobre 2017 e del 10 aprile 2019 e non anche dei collegati contratti cessione del 18 aprile 2017 con cui la ### sa e l'### sa hanno acquistato dalla ### srl le quote sociali della ### service srl al prezzo di complessive € 27.000,00 che poi hanno ceduto all'### srl al valore di € 600.000,00. È evidente che se fosse come vorrebbe controparte, anche gli atti di cessione stipulati dalla società svizzere ed aventi ad oggetto le quote della ### e della ### service dovrebbero essere simulati”; che è parimenti infondata, poi, la pretesa revocabilità dei due negozi di cessione delle quote ad AGE ed ### considerato che, quanto alla revocatoria fallimentare, la stessa costituisce strumento per privare di effetto gli atti che siano stati posti in essere dal fallito, mentre nella specie la AGE ha acquistato le quote da ### e ### e non dalla ### che all'epoca del negozio aveva cessato la sua attività ed era stata cancellata, e in ogni caso grava in capo al curatore l'onere di provare la conoscenza da parte dell'altro contraente dello stato di insolvenza nel quale versava la società poi fallita al momento della stipula del negozio, conoscenza che ai sensi dell'art. 67 l. fall. deve essere effettiva e non meramente potenziale, ed ulteriormente, anche rispetto alla revocatoria ordinaria, è dirimente che la AGE non sapeva, né poteva sapere, delle vicende pregresse; che, infine, è infondata anche la domanda risarcitoria del ### stante l'assoluta estraneità della convenuta al lamentato disegno distrattivo ai danni dei creditori e la sua effettiva intenzione di acquistare le quote della ### oltre al fatto che l'attore adduce senza provarlo che la partecipazione societaria avrebbe subìto un decremento del suo valore anche a seguito dell'ulteriore sua cessione a ### e che, contrariamente a quanto preteso dalla ### non può, in ogni caso, rilevare il richiamo alla perizia redatta dal dott. ### considerato che la stessa è stata posta in essere su incarico del ### amministratore di entrambe le società interessate alla lamentata operazione di dismissione in pregiudizio dei creditori, e che tale perizia è stata elaborata sulla base di altra valutazione effettuata da diverso professionista non meglio specificato; che per le medesime ragioni la domanda risarcitoria avversaria è contestata, inoltre, oltre che nell'an, anche nel relativo quantum, atteso che la perizia suddetta, a firma del dott. ### non è opponibile alla ### non essendo stata elaborata in contraddittorio, è priva di documentazione sottostante a riprova dei dati impiegati ed è stata redatta, piuttosto, in maniera strumentale all'operazione concertata tra la ### e le società di diritto svizzero. Pur ritualmente citata in causa, non si è invece costituita in giudizio la convenuta ### della quale è stata dunque dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data ###, stante la regolarità della notifica effettuata alla stessa dell'atto di citazione, perfezionatasi a mezzo pec il ###, in atti, anteriormente alla fusione di tale società poi avvenuta per incorporazione nella ### in virtù di atto di fusione del 22.06.2021 e alla sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese del 30.09.2021 (cfr. doc. 22, 23, 24 fasc. attoreo). Con la medesima ordinanza del 05.10.22, è stato inoltre rilevato il difetto di integrità del contraddittorio rispetto alle società ### e ### per i motivi ivi diffusamente illustrati, e stante la loro documentata cancellazione dal Registro del ### del ### con successiva ordinanza del 10.03.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rispettivi soci alla data dell'estinzione di tali enti, alla quale il ### ha provveduto a mezzo di notifica del relativo atto perfezionatasi in data ### per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., previa istanza ed autorizzazione del Presidente di questo Tribunale del 05.09.2023 al ricorso a tale forma di notificazione in ragione dell'impossibilità di identificazione dei soci suddetti (cfr. atto d'integrazione contraddittorio depositato in data ###, fasc. attoreo). Quindi, all'udienza del 30.05.2024, dichiarata la contumacia dei soci di ### e ### sono stati concessi ai contendenti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata presentata dall'attore una memoria con la quale lo stesso ha contestato le deduzioni e conclusioni formulate dalla ### richiamato ed ulteriormente argomentato le proprie pretese e rassegnato le conclusioni che seguono (queste ultime già riportate dal ### nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ex art. 150 c.p.c. ai soci di ### e ### e poi richiamate, infine, dallo stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni): “- nel merito, in via principale, nei confronti dei soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime e di ### s.r.l., con riferimento al negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad AGE ### - ### poi ### s.r.l. (Doc. 9 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché ### s.r.l., in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via subordinata, nei confronti dei soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., accertare e dichiarare la revocabilità del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### (### 9 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 codice civile, così come richiamato dall'art.66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché ### s.r.l., in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile dei soci di ### e di ### alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., in via concorrente e solidale con ### s.p.a., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott.
Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, con ogni conseguente provvedimento ed ordine al ### del ### di ### in merito alle cancellazioni delle iscrizioni contro e a favore; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art. 66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, con ogni provvedimento ed ordine al ### del ### di ### conseguente all'accoglimento della anzidetta domanda; - in ogni caso, nei confronti di ### s.p.a., nel caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale e subordinata, per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento, condannare la convenuta ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo residuo fino a concorrenza del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile della ### s.p.a., in via concorrente e solidale con i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 ovvero anche per l'ipotesi di dismissione totale o parziale in favore di terzi della partecipazione societaria in ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di lite, oltre ### CPA e spese generali”. Anche la AGE ha depositato inoltre una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha sostanzialmente ribadito le deduzioni articolate nella sua comparsa. Queste le conclusioni rassegnate dalla stessa in tale memoria (poi richiamate anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni): “In via principale e nel merito rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi su esposti, perché infondate in fatto e in diritto e soprattutto non provate. Con vittoria di spese di lite”. La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti costituite e all'esito, ritenuta matura del decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, come anche richiesto da parte attrice. All'udienza del 28.11.2024, fissata per l'incombente, le parti costituite, entrambe comparse, hanno dunque precisato le loro conclusioni (così come già richiamate in epigrafe) e sulle stesse il fascicolo è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile, ex art. 35 d.lgs. 149/2022), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene pertanto decisa come segue. Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del giudizio e i temi della lite, ritiene il giudicante che occorra preliminarmente evidenziare, in rito, a fronte della questione che sembra essere stata inizialmente prospettata al riguardo dalla AGE nella sua comparsa di risposta, che se senz'altro ricorre nella specie una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti della ### e della ### e, dunque, dei rispettivi soci alla data dell'estinzione di tali società, così come rilevato con le ordinanze rese in data ### e 10.03.23, già sopra richiamate, di contro, non è ravvisabile un litisconsorzio anche rispetto alla ### le cui quote di partecipazione sono state oggetto dei negozi di trasferimento contestati in questa sede da parte del ###
Infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che allorché venga impugnato un atto di trasferimento di partecipazioni sociali tali partecipazioni rilevano unicamente quale oggetto del negozio contestato ed è pur sempre tra il cedente e il cessionario che l'atto traslativo è stato posto in essere e è destinato, pertanto, ad essere vagliato nella sua validità, mentre la società alla quale le partecipazioni si riferiscono si limita, in realtà, a prendere atto della loro cessione (e, correlativamente, del venir meno della stessa per effetto della sentenza pronunciata a seguito dell'impugnativa dell'atto), senza potersi considerare come un'ulteriore parte del negozio oggetto di causa (cfr. già Cass. civ. 339/2005; si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 11226/2021).
Considerato che nel caso che occupa la ### ha domandato di accertare e dichiarare il carattere totalmente o parzialmente simulato dell'atto di alienazione delle partecipazioni sociali nella ### concluso tra ### e ### da un lato, e la ### dall'altro lato, ovvero in via subordinata la sua revocabilità, nonché richiesto di dichiarare, del pari, la natura totalmente o parzialmente simulata, ovvero la revocabilità, del successivo trasferimento di tali partecipazioni concluso tra la AGE e la ### in uno alla condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., ne deriva dunque, in applicazione dei principi appena richiamati, che è da escludere che il ### fosse onerato di evocare in causa anche la ### non essendo quest'ultima parte dei negozi aventi ad oggetto le quote di partecipazione al suo capitale sociale.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare, poi, l'ulteriore questione di rito - rilevabile anche d'ufficio dal giudicante - relativa all'ammissibilità o inammissibilità delle nuove domande che risultano proposte dall'attore con la memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. rispetto a quelle inizialmente formulate con l'atto di citazione.
Come si evince dalla prima memoria attorea ex art. 1836 c.p.c., la ### ha ivi richiesto, infatti, non soltanto che venga accertata e dichiarata, in via principale, la simulazione assoluta o relativa, ovvero in subordine la revocabilità, anche nei confronti dei soci delle società cancellate ### e ### del negozio di cessione concluso tra queste ultime e la AGE avente ad oggetto le partecipazioni al capitale della ### in uno all'invalidità o all'inefficacia anche della successiva cessione di tali partecipazioni da parte della AGE alla ### ma ha anche domandato di condannare i soci delle disciolte società di diritto svizzero, in via “concorrente e solidale” con la convenuta ### “…avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a.”, al pagamento “…del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura”. Inoltre, è stato ivi richiesto dal ### “in via residuale”, di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. anche dei soci di ### e ### “…nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017…”, con la conseguente condanna anche a carico di tali soggetti, in solido con la AGE e la ### “…al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura” (si v. memoria attorea ex art. 1836 n. 1 c.p.c., pag. 4 e ss., e già atto d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei soci di ### e ### depositato il ###). In linea di principio, è ben noto, peraltro, che nel primo dei termini di cui all'art. 1836 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 149/2022) è consentito alla parte attrice soltanto di precisare o modificare le domande originariamente proposte con l'atto introduttivo, anche immutandone i relativi elementi identificativi oggettivi del petitum e/o della causa petendi, ma a condizione che le domande così modificate, oltre a risultare pur sempre riconducibili alla stessa vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e a mirare, in definitiva, all'ottenimento della medesima utilità finale, non si aggiungano alle domande inizialmente formulate, bensì si “sostituiscano” a queste ultime, ponendosi rispetto ad esse in rapporto di “alternatività”, se non altro perché avanzate soltanto in via subordinata rispetto a quelle originarie o, viceversa, perché anteposte alle domande iniziali, coltivate invece dall'attore soltanto in via gradata.
Come è stato definitivamente chiarito, infatti, dalla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi sull'argomento anche a ### la differenza tra le domande “modificate”, consentite dall'art. 1836 cit., e le domande “nuove”, implicitamente vietate, non risiede nella circostanza che le modificazioni abbiano inciso sugli elementi identificativi del petitum e/o della causa petendi, “…bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività…” ( Cass. civ. sez. un. 12310/2015).
Tale rapporto di “alternatività” non implica, poi, necessariamente che la domanda modificata venga formulata propriamente “in luogo” di quella precedente, nel senso che la parte attrice sia onerata cioè di rinunciare a quella inizialmente proposta e di avanzare appunto la domanda modificata “al posto” di quella originaria, quest'ultima oggetto di una sua rinuncia agli atti, potendo essere ravvisato il rapporto in parola anche nel caso in cui la domanda modificata si ponga pur sempre in una relazione di “incompatibilità” con la domanda iniziale, venendo quantomeno avanzate tali domande - come si diceva poc'anzi - in via subordinata l'una all'altra.
Così come è stato evidenziato sempre dal giudice di legittimità, “…ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanatità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio…”, di guisa che ### ove le due domande si riferiscano alla stessa vicenda di fatto, tendano all'ottenimento del medesimo bene della vita e non siano proposte - appunto - in modo da poter essere accolte entrambe, si è in presenza di una modificazione ammissibile alla stregua dell'art. 1836 n. 1 c.p.c. (si v. Cass. civ. 18546/2020, nonché già Cass. civ. sez. un. 22404/2018; più di recente, tra le molte, si v. inoltre Cass. civ. 24458/2023).
Così come emerge dal condiviso orientamento appena richiamato, non è inoltre revocabile in dubbio che la modifica della domanda consentita - nei termini sin qui delineati - non possa incidere, di certo, anche sull'ulteriore elemento identificativo soggettivo delle “personae”, dovendo la domanda modificata - si è già detto - “correre tra le stesse parti” della domanda originaria, e ciò tenuto conto, del resto, che una pretesa già esercitata verso un determinato convenuto e poi estesa, oltre che nei confronti di quest'ultimo, anche verso un altro o altri dei convenuti, non può necessariamente atteggiarsi per sua natura come “alternativa” a quella già proposta, aggiungendosi al contrario alla stessa quale pretesa ulteriore (arg. anche Cass. civ. 9692/2020).
Ebbene, ciò posto, osserva il decidente che nel caso di specie è evidente che le domande che il ### ha inserito nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. nei confronti dei soci delle due cessate società di diritto svizzero onde ottenere la condanna anche a loro carico al pagamento del “valore del conferimento del ramo di azienda”, ovvero al risarcimento del danno per il medesimo ammontare (così come sopra meglio richiamate), non si siano affatto atteggiate come mere domande modificate rispetto a quelle originariamente proposte dalla ### con l'atto introduttivo della lite, essendosi tali domande aggiunte a quelle iniziali, tanto più venendo rivolte nei confronti di soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli verso i quali tali domande di condanna erano state ab origine formulate, domande queste ultime ribadite e coltivate poi, anch'esse, dall'attore in sede di prima memoria ex art. 1836 c.p.c. Considerata l'avvenuta proposizione di nuove domande, dirette verso ulteriori soggetti e destinate ad essere accolte - nelle intenzioni del ### - insieme, e non già alternativamente, a quelle già formulate con l'atto introduttivo, è quindi indubbio che si versi in presenza di un ampliamento delle conclusioni non consentito e, come tale, inammissibile, in quanto eccedente i limiti della facoltà di modificazione delle domande segnati dall'art. 1836 n. 1 c.p.c. Né potrebbe far pervenire a conclusioni diverse la circostanza che le domande di condanna di cui trattasi siano state formulate dall'attore anche nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai soci di ### e ### a seguito dell'ordinanza del 10.03.23, atteso che con tale provvedimento, pronunciato ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è stato ordinato ai contendenti soltanto di integrare - per l'appunto - il contraddittorio e di citare dunque in giudizio ai fini della valutazione delle domande già proposte dal ### anche tali ulteriori soggetti, individuati quali litisconsorti necessari per le ragioni già esposte in tale ordinanza e nella precedente resa il ###, ragioni che - giova rammentarlo comunque anche in questa sede - riposano sull'esigenza che un accertamento quale quello richiesto dalla ### della nullità o inefficacia, assoluta o relativa, di un determinato negozio che si assuma lesivo dei diritti dei creditori concorsuali venga effettuato nei confronti di tutte le parti che abbiano preso parte a tale negozio (cfr. tra le altre, Cass. 8957/2014, con riferimento alle azioni di simulazione negoziale, nonché Cass. civ. 13593/2019, in relazione all'azione revocatoria).
Una simile vocatio in ius, se giustifica la proposizione delle domande volte a sentire pronunciata la simulazione o, in subordine, la revocabilità dei negozi di cui qui si discute anche nei confronti della ### e della ### quali soggetti che hanno partecipato, in veste di alienanti, al primo atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale della ### e dunque, per essi, dei relativi soci, in quanto soggetti subentrati nella posizione giuridica già facente capo a tali società a seguito della loro estinzione, non è valsa quindi a legittimare, di per sé stessa, anche l'introduzione ad opera dell'attore di ulteriori e nuove domande verso tali soggetti, quali sono quelle variamente dirette ad ottenere anche una condanna a carico di questi ultimi, in solido con le convenute AGE e ### al pagamento del suindicato “controvalore” della partecipazione societaria, ovvero al ristoro dei danni asseritamente patiti dal ### Non ricorrono, inoltre, nell'odierna fattispecie i presupposti per qualificare le domande di che trattasi in termini di “reconventio reconventionis”, non vertendosi all'evidenza in presenza di domande che sono state occasionate dalle eccezioni sollevate dalla ### per come già richiamate in narrativa, ovvero dell'ulteriore convenuta ### non costituitasi in giudizio, bensì di richieste di condanna che sono state autonomamente aggiunte dalla ### a quelle già proposte verso tali società, richieste che la stessa di certo avrebbe potuto e dovuto, a ben vedere, avanzare già anteriormente, sin dal proprio atto introduttivo. Tali nuove domande, volte a conseguire la condanna dei soci di ### e ### così come meglio richiamate sopra, devono essere dichiarate, quindi, senz'altro inammissibili.
Tanto chiarito in limine e passando ora all'esame nel merito delle domande che sono state ammissibilmente proposte e coltivate dal ### vi è da osservare che è risultata anzitutto accertata, sulla scorta della documentazione versata in atti, la serie delle operazioni negoziali che hanno condotto alla successiva stipulazione dei due contratti di cui qui si discute aventi ad oggetto la cessione della partecipazione totalitaria al capitale sociale della ### dapprima tra la ### e la ### in veste di cedenti, e la ### in veste di cessionaria, e in seguito tra la ### quale successiva alienante, e la ### come sua sub-acquirente.
In particolare, risulta per tabulas che in data ###, alle h. 16.00, con atto autenticato nelle firme dal notaio #### allora socio unico della ### in bonis, abbia trasferito, al prezzo indicato nell'atto di € 18.000,00, il 67 % delle sue quote di partecipazione al capitale della ### alla società anonima di diritto svizzero ### del valore di nominali € 67.000,00 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
In pari data, alle h. 17.00, si è poi tenuta l'assemblea dei soci della ### ovverosia dell'### rimasto titolare di una quota di partecipazione al capitale di tale società per il residuo 33%, e la ### e in tale sede ###il voto favorevole di quest'ultima nq. titolare del 67% del capitale sociale della ### è stata deliberata la trasformazione eterogenea regressiva della stessa ### da società a responsabilità limitata in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 septies c.c., trasformazione i cui effetti sono stati poi, anche espressamente, differiti nella loro decorrenza alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Nella medesima occasione, per effetto del voto favorevole della ### quest'ultima ha inoltre assunto, espressamente, la responsabilità personale illimitata per tutte le obbligazioni sorte a carico della ### anteriormente alla sua trasformazione, ed è stato conferito mandato all'allora amministratore unico di quest'ultima, ### di concedere in godimento a terzi l'azienda già di titolarità di tale società (cfr. ancora doc. 5 fasc. attoreo).
Successivamente, sempre il ###, alle h. 21.15 (questi essendo il giorno e l'ora riportati nell'autenticazione delle sottoscrizioni in calce all'atto), con un negozio autenticato nelle firme sempre da parte del notaio ### l'### ha poi ceduto la sua residua quota di partecipazione pari al 33% nel capitale della ### (a quella data, evidentemente, ancora in essere, stante la temporanea inefficacia della sua trasformazione deliberata poco prima dall'assemblea dei soci) in favore della ### corrispondente a nominali € 33.000,00, con l'indicazione di un prezzo di cessione di € 9.000,00 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
In tal modo, sono dunque divenute socie della ### in bonis la ### e la ### ed è in capo a queste ultime che si sono prodotti gli effetti della trasformazione della società in comunione d'azienda ex art. 2500 septies c.c., azienda di cui tali due società di diritto svizzero sono divenute quindi titolari - come anche allegato dal ### sin dall'atto di citazione - a seguito della cancellazione di ### dal registro delle imprese in data ### (cfr. doc. 3 fasc. attoreo).
Peraltro, anteriormente all'efficacia di tale trasformazione, il giorno 28.06.2017, l'### nella sua qualità di amministratore unico della ### ha costituito la nuova società ### S.r.l. (breviter, ###, il cui capitale sociale, stabilito in € 100.000,00, è stato interamente sottoscritto dalla ### mediante il conferimento di un ramo d'azienda ad essa facente capo, conferimento quest'ultimo fatto oggetto di una relazione di stima ex art. 2465 c.c. a cura del professionista incaricato dott. rag. ### ed ivi valorizzato in almeno € 1.018.518,99, avuto riguardo ai valori attivi e passivi costituenti il ramo d'azienda da conferire, così come specificati in tale relazione di stima, oltre che in un'ulteriore perizia affidata a un perito industriale per la quantificazione del residuo valore attribuibile ai macchinari facenti parte del ramo aziendale (cfr. doc. 7 e 7 bis fasc. attoreo).
Più in dettaglio, è d'uopo osservare sin da ora - nell'ambito di una ricostruzione degli elementi istruttori acquisiti in merito alle operazioni che si vanno esaminando - che nell'ambito della relazione ex art. 2465 c.c., allegata all'atto di costituzione della ### è stato dato atto da parte del professionista incaricato dei settori dell'attività d'impresa già svolta dalla ### in bonis, definita come “### di moduli continui e fascicoli a snap-out e lavori tipografici vari”, settori individuati in “a) ### b) ### c) #### e Imbustamento”, oltre a una “struttura commerciale che si occupa del reperimento di lavori sia da eseguire nell'ambito dei tre settori suddetti che da affidare a terzi dietro opportuna provvigione”, per poi specificare che il ramo aziendale oggetto del conferimento “…è quello costituito dai settori a) e b) sopra identificati, lasciando nell'ambito originario sia la struttura commerciale che il settore descritto come c)”. Quindi, è stata individuata in tale relazione la consistenza del ramo d'azienda da conferire e si è proceduto a una quantificazione del suo valore economico, tenendo conto di ciascuna sua componente, con la specificazione dei criteri impiegati per pervenire alla relativa stima ed il richiamo, relativamente ai beni mobili facenti parte del ramo, della suddetta ulteriore valutazione estimativa a firma del perito industriale ### anch'essa in atti, pervenendo su tale scorta a un valore complessivo stimato del ramo aziendale conferito di € 1.018.518,99, così come poi riportato anche all'interno dello stesso atto di costituzione della ### (cfr. ancora doc. cit.).
Acquisita dalla ### in bonis, per effetto di tale conferimento e dell'integrale sottoscrizione da parte sua del capitale della ### la partecipazione totalitaria in tale società di nuova costituzione, quest'ultima è quindi divenuta, in conseguenza degli effetti della trasformazione di ### e della sua cancellazione del 29.08.17, di proprietà delle sue socie ### e ### quali comuniste dell'azienda già di titolarità della società cessata, rispettivamente per una quota pari ai 7/10 e di 3/10 (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. attoreo), e il successivo 24.10.2017 tali condividenti hanno poi ceduto le loro partecipazioni sociali nella ### a ### - ### (in seguito trasformatosi in ### S.r.l., giusta delibera di trasformazione del 15.01.2018), verso un corrispettivo che è stato indicato nell'atto in € 600.000,00 (cfr. doc. 9, 9 bis, 10 fasc. attoreo).
Anche tale atto, concluso con scrittura privata, è stato autenticato nelle firme dal notaio ### rispettivamente in data ###, quanto alla sottoscrizione del legale rappresentante dell'acquirente, e il ###, quanto alla firma del procuratore nominato da ### e ### per entrambe individuato nel sig. ### giusta procura conferitagli sempre a rogito dello stesso notaio ### In tale negozio si legge, segnatamente, per quel che qui più interessa, che ### - ### avente un fondo consortile di appena € 5.000,00, si è reso acquirente del 100% delle partecipazioni sociali nella ### per il corrispettivo suddetto di € 600.000,00 mediante “…pagamento regolato a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo”, e sempre con riferimento a tale prezzo di cessione è stato altresì aggiunto, nell'atto, che “…la parte cedente, come costituita e rappresentata, rilascia, ora per allora, ampia e liberatoria quietanza di saldo alla parte cessionaria dichiarando di non aver null'altro a pretendere in ragione del presente accordo, salvo il buon fine del suindicato regolamento cambiario…” (cfr. ancora doc. 9 cit. fasc. attoreo).
Divenuta titolare dell'intera partecipazione sociale nella ### la convenuta AGE ha poi trasferito tale partecipazione alla convenuta ### con l'ulteriore contratto per cui qui si controverte stipulato in data ### a rogito del notaio ### in questo caso con un corrispettivo indicato nell'atto in € 100.000,00. Per quel che attiene, in particolare, le modalità del trasferimento della partecipazione totalitaria in ### da parte della AGE in favore della ### si legge nel negozio che la prima ha alienato tale partecipazione al suo valore nominale convenendo con l'acquirente che la somma di € 99.000,00 sarebbe stata versata “…mediante numero 33 (trentatré) rate mensili dell'importo di € 33.000,00 …cadauna, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese di giugno 2019…” (l'atto, lo si è detto, è del mese di aprile 2019) “…fino al mese di febbraio 2022”, mentre il residuo importo di € 1.000,00 sarebbe stato pagato “…mediante una singola rata del medesimo importo scadente il 30 marzo 2022”, e “…così regolato il prezzo della cessione la parte cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a favore della parte cessionaria, con dichiarazione di non aver altro a pretendere per la fatta cessione, salvo buon fine del pagamento delle suddette arte alle citate scadenze” (cfr. doc. 11 fasc. attoreo).
Ora, tanto evidenziato in merito ai passaggi negoziali che hanno preceduto gli atti di trasferimento qui contestati e riportate le caratteristiche dei due trasferimenti della partecipazione sociale nella ### avvenuti, dapprima, tra ### e ### e la AGE e, successivamente, tra quest'ultima e la ### si è detto in premessa che la ### ha lamentato, in primo luogo, che il primo di tali trasferimenti sarebbe stato peraltro assolutamente simulato, ovvero che lo stesso abbia in verità dissimulato, sotto l'apparenza di una compravendita, una cessione che è stata pattuita dalle contraenti a titolo gratuito, avendo questa celato una donazione della partecipazione societaria realmente voluta e concretamente posta in essere da ### e ### e la ### Queste essendo le domande proposte in via principale dal ### da esaminare come tali con priorità rispetto alle ulteriori richieste formulate dallo stesso - nei limiti di quelle da ritenersi ammissibili in questa sede, per quanto sopra già rilevato - ritiene il decidente che risulti allora logicamente prioritaria la disamina dell'obiezione avanzata dalla AGE sin dalla sua comparsa di risposta - sia pure in maniera del tutto generica e apodittica - secondo cui l'attore avrebbe dovuto a suo dire far valere, oltre che la nullità e/o l'inefficacia per simulazione assoluta e/o relativa dei contratti di cessione della partecipazione del 23.10.2017 e del 10.04.2019, “…anche dei collegati contratti cessione del 18 aprile 2017 con cui la ### sa e l'### sa hanno acquistato dalla ### srl le quote sociali della ### service srl al prezzo di complessive € 27.000,00 che poi hanno ceduto all'### srl al valore di € 600.000,00”. ### in parola, sia se intesa quale contestazione della legittimazione e/o dell'interesse ad agire del ### sia se considerata come contestazione della fondatezza nel merito della sua domanda di simulazione, è tuttavia priva di pregio.
Ed invero, in primo luogo, è agevole rilevare - in accordo con quanto dedotto anche dalla ### - che non vi è stato nella specie alcun “collegato contratto di cessione” con il quale la ### e la ### avrebbero acquistato dalla ### le quote di partecipazione al capitale sociale della ### tantomeno verso il corrispettivo pari alla somma indicata dalla convenuta costituita, atteso che tale corrispettivo si riferisce, semmai, alla sommatoria del prezzo al quale, ab origine, sono state cedute le quote di partecipazione dell'allora ### in bonis ad opera del relativo socio unico ### il quale - come si è già sopra osservato - ha dapprima alienato in data ### una quota corrispondente al 67% del capitale di tale società alla ### verso un corrispettivo indicato nell'atto di € 18.000,00 e, successivamente, con atto recante un'autentica di firme dello stesso 18.04.17, la restante quota del 33% del capitale della ### alla ### verso un corrispettivo indicato nell'atto di € 9.000,00 (cfr. doc. 4, 6 cit.).
Rispetto a tali trasferimenti - che hanno avuto ad oggetto non le quote di partecipazione al capitale della ### bensì le quote della distinta società ### in bonis - è evidente che la ### si sia posta dunque quale soggetto estraneo, trattandosi della cessione delle partecipazioni al suo capitale, mentre è con il distinto atto di trasformazione della ### in comunione d'azienda, ex art. 2500 septies c.c., deliberato dall'assemblea dei soci sempre in data ###, ma con effetti differiti alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, che si è piuttosto verificata una vicenda traslativa di cui è stata parte tale società, poi fallita, essendosi con tale atto verificato il trasferimento dell'intero suo patrimonio in capo ai soggetti che, alla data di efficacia della trasformazione, detenevano le quote di partecipazione al suo capitale e che, per effetto di tale trasformazione, sono divenuti titolari, pro quota, del patrimonio dell'ente venuto meno a seguito di quest'ultima e sostituito, per effetto della stessa, da una situazione di mera “contitolarità” dei diritti e degli obblighi ad esso già facenti capo (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, in merito al fenomeno della trasformazione eterogenea regressiva di una società di capitali in mera comunione d'azienda, ex art. 2500 septies c.c., Cass. civ. 23174/2020, che ha evidenziato, per quel che qui rileva, che “…la comunione di azienda non risulta considerata - nel contesto generale del nostro sistema dei rapporti tra privati - nei termini di autonomo soggetto di diritti …né come fenomeno di distinta imputazione, né come espressione di una propria responsabilità patrimoniale …Con la conseguenza che, in questa evenienza, la trasformazione viene di necessità ad acquistare ### i tratti di una vicenda circolatoria di beni e diritti…”, vicenda “circolatoria” che, per l'appunto, deriva dalla trasformazione dell'ente in una situazione di titolarità o contitolarità di beni, diritti e obbligazioni, tale che “…in luogo della precedente struttura societaria stanno, all'effetto della compiuta vicenda trasformativa, i più ex soci dell'«ente trasformato». La stessa prosecuzione dei rapporti pendenti, che è stabilita dalla norma dell'art. 2498 cod. civ., si trova dunque a esigere l'utilizzo delle categorie normative della solidarietà attiva e della solidarietà passiva; per i rapporti contrattuali (eventualmente in essere), poi, la regola ivi dettata dev'essere adattata a mezzo del ricorso alla nozione di «parte complessa»…”).
La circostanza che tale atto di trasformazione non sia stato fatto oggetto delle domande proposte dal ### in questa sede - quale indicata dalla ### a quanto consta, con la generica obiezione che si va esaminando - non toglie, inoltre, che siano comunque ravvisabili, in rito, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla ### onde far accertare la simulazione degli atti di cessione delle quote di partecipazione nella ### assoluta ovvero relativa, giacché dissimulanti liberalità viziate da nullità, tra le condividenti ### e ### e la AGE e tra questa, a sua volta, e la ### e tantomeno tale circostanza può dirsi tale, da sé sola, da far concludere per un'infondatezza nel merito delle domande di cui si tratta, contrariamente a quanto sembrerebbe aver preteso, apoditticamente, la convenuta costituita.
Infatti, per quel che attiene la legittimazione all'esercizio dell'azione di simulazione, assoluta o relativa, è noto che la stessa compete, oltre che ai contraenti che sono stati parte del negozio simulato, anche a qualunque terzo interessato a far valere il carattere apparente del negozio che pregiudichi la sua sfera giuridica, ai sensi dell'art. 14152 c.c., di modo che tale azione può essere proposta da tutti i soggetti che, ancorché estranei all'atto (e dunque, appunto, terzi), vedano inciso un loro diritto dalla situazione apparente ingenerata dallo stesso, e tra questi, principalmente, dai creditori dell'alienante, ex art. 14162 c.c. (cfr. tra le altre, in tema di legittimazione all'azione di simulazione, Cass. civ. 19149/2022, la quale, dopo avere ricordato l'eterogeneità delle categorie di terzi ammessi a domandare l'accertamento del carattere simulato di un negozio, ha evidenziato, in via generale, che legittimati a tale azione sono tutti coloro che risultino pregiudicati in un loro diritto dal negozio simulato, aggiungendo che tale pregiudizio si configura “…quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o l'esercizio del diritto da parte del terzo”; si v. inoltre, Cass. civ. 13634/2015, nonché Cass. civ. 2085/2002, che pure ha ricordato che “Il terzo legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415, comma 2, c.c., è …il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, e cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all'atto simulato”, di guisa che “…l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto”, mentre soltanto “…qualora tale diritto risulti inconfigurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi”). La sussistenza della legittimazione all'azione di simulazione viene quindi a sovrapporsi e in un certo senso a confondersi con il concetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non diversamente, del resto, da quel che avviene anche con riferimento ai requisiti della legittimazione e dell'interesse all'esercizio dell'azione di nullità di un contratto, la quale pure è riconosciuta anche ai terzi interessati a sentire accertata l'invalidità in ragione della lesione che il contratto arreca alla loro sfera giuridica (cfr. art. 1421 c.c.). Ebbene, ciò detto, osserva il giudicante che non è revocabile in dubbio, in relazione al caso in esame, la sussistenza in capo all'attore della legittimazione e dell'interesse a proporre la domanda di simulazione, assoluta e relativa, così come la connessa domanda di nullità delle donazioni che - secondo le prospettazioni della ### - sarebbero state dissimulate dall'apparenza dei due contratti a titolo oneroso di cessione delle quote di partecipazione nella ### avvenuti, nei termini sopra divisati, tra gli odierni convenuti.
Per un verso, come ha più volte evidenziato il ### nei suoi scritti difensivi, la dichiarazione di fallimento della ### è avvenuta, infatti, in virtù dell'applicabilità alla stessa dell'art. 10 l. fall. (riconosciuta da questo Tribunale e poi confermata anche dalla Corte d'Appello, adita in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. dall'### nq. precedente amministratore della ### e da ### e ### cfr. doc. 1, 16 fasc. attoreo), il quale consente che il fallimento di una società possa essere dichiarato anche a seguito della sua estinzione e cancellazione dal registro delle imprese, entro il termine di un anno successivo a tale cancellazione, ove l'insolvenza dell'ente si sia manifestata entro tale intervallo temporale o anteriormente, e ciò sul rilievo che per effetto della trasformazione della società in mera comunione d'azienda, quale ente non più qualificabile come imprenditore commerciale, si verifica l'estinzione della società trasformata e cancellata dal registro delle imprese, donde la sicura operatività di una disposizione che è appunto funzionale a consentire ai creditori dell'impresa cessata ed estinta di ottenere una liquidazione concorsuale del suo patrimonio (si v. per l'affermazione del medesimo principio, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 16511/2019, Cass. 23174/20 cit., nonché Cass. civ. 1146/2023).
Per effetto della declaratoria di fallimento della società precedentemente estintasi si è verificata, dunque, l'acquisizione del patrimonio già di titolarità della stessa all'attivo fallimentare, con la conseguente correlata “separazione” dello stesso da quello personale dei soggetti che ne sono divenuti titolari a seguito dell'estinzione dell'ente, al fine di permettere ai suoi creditori, ammessi al passivo della procedura fallimentare, di soddisfarsi sui suoi beni in via preferenziale anche rispetto ai creditori di tali nuovi titolari (arg. tra le altre, già Cass. civ. 12846/1998, sia pure relativa a fattispecie concernente il fallimento di un imprenditore frattanto deceduto e la conseguente separazione del patrimonio di questi da quello dell'erede; si v. inoltre, Cass. civ. 2210/2007, ove è stato osservato, con statuizioni che per la loro portata generale rilevano anche nel caso che occupa, che le previsioni degli artt. 10 e 11 l. fall., nel consentire la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cessazione dell'impresa da parte di colui che la esercitava, postulano “…una sorta di sopravvivenza dell'impresa rispetto al soggetto che ne era titolare, a garanzia della massa dei creditori…”, di modo che “…all'apertura della procedura concorsuale …i due patrimoni …tornano a riacquistare la loro autonomia, dovendo i beni ereditari essere destinati esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del de cuius a differenza di quelli dell'erede…”, e ciò senza che possa rilevare in contrario, come pure osservato per la specifica fattispecie oggetto di tale pronuncia relativa al fallimento di una società estintasi per fusione per incorporazione in altra società, “…che la società incorporante sia debitrice di quelle obbligazioni assunte per via della fusione”, atteso che ciò non incide sulla garanzia che è stata comunque apprestata per i creditori dell'ente del cui fallimento si tratta dall'art. 10 l. fall., “…come nelle ipotesi dell'imprenditore individuale deceduto, per il quale l'art. 11 opera anche in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità, che, seppur comporta la confusione dei due patrimoni, non impedisce il fallimento del defunto, lasciando semmai esposto alla stessa conseguenza l'erede, ove sia subentrato nell'impresa ereditata…”).
Nel caso di specie è evidente, peraltro, che l'avvenuta alienazione in favore della AGE della partecipazione sociale al capitale della ### già di titolarità della ### in bonis, acquisita in comproprietà dalle sue due socie ### e ### alla data e per effetto della trasformazione in comunione d'azienda e da queste ceduta poi alla suddetta convenuta anteriormente alla declaratoria di fallimento della ### abbia impedito l'apprensione all'attivo concorsuale di tale bene, e tanto vale a far ravvisare senz'altro in capo al ### la legittimazione e l'interesse ad agire, nella sua veste di organo rappresentativo degli interessi dei creditori ammessi al fallimento, onde sentire accertato il preteso carattere simulato di tale trasferimento, così come di quello successivo concluso tra la AGE e la ### in ragione del pregiudizio arrecato con tali atti alle ragioni creditorie, private - lo si ripete - della possibilità a loro altrimenti spettante - in virtù di quanto detto - di soddisfarsi sul bene a seguito della declaratoria di fallimento della ### ex art. 10 l. fall.
Per altro verso e sotto distinta prospettiva, inoltre, non può trascurarsi di considerare che tale legittimazione ed interesse ad agire in capo al ### sono bensì ravvisabili anche ove si tenga conto degli effetti prodotti dall'anzidetto negozio di cessione e da quello che allo stesso ha fatto seguito, tra la AGE e la ### sulla possibilità dei medesimi creditori di soddisfarsi, anche qui, sulla partecipazione totalitaria al capitale della ### nei confronti della ### e della ### e, per esse, dei loro soci a seguito dell'estinzione anche di tali società, e ciò perché - come è stato evidenziato pure in tal caso dall'attore sin dall'atto di citazione - la ### ha, in realtà, anche assunto una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali già maturate in capo alla ### alla data della sua trasformazione in comunione d'azienda (così come previsto espressamente in sede di delibera di trasformazione: cfr. ancora doc. 5 fasc. attoreo), e che, per quel che attiene la ### quest'ultima è comunque divenuta responsabile anch'essa, se non altro nei limiti di quanto conseguito con la trasformazione ed estinzione della ### dei debiti sociali da questa già assunti, di certo non venuti meno per il solo fatto della sua cancellazione dal registro delle imprese (si v. in materia, ancora Cass. 16511/19, nonché Cass. 23174/20 e Cass. civ. 1146/23 cit.).
Anche per tale via, è dunque di tutta evidenza la sussistenza in capo alla ### dell'interesse ad impugnare i negozi di trasferimento della partecipazione societaria nel capitale della ### in favore della AGE e della ### quale atti pregiudizievoli per le ragioni dei creditori sociali, senza alcuna “necessità” a tale fine di contestare, con analoga domanda, anche gli asseriti “collegati contratti di cessione” che hanno preceduto la stipula di tali negozi, a dispetto di quanto arbitrariamente addotto dalla AGE nei suoi scritti difensivi.
A non diversa conclusione, nel senso dell'inconferenza dell'obiezione di cui si discute, deve pervenirsi, poi, ove tale contestazione sia stata riferita nelle intenzioni della convenuta al merito delle domande oggetto dell'odierno contenzioso, non essendo dato comprendere per la verità - né essendo stato spiegato in alcun modo dalla AGE - perché e in quali termini l'assenza di una declaratoria domandata dalla ### del carattere simulato (o della revocabilità) degli atti che hanno preceduto i due negozi di trasferimento del 24.10.17 e del 10.04.19 dovrebbe far pervenire, di per sé sola, a un'infondatezza nel merito delle domande dalla stessa proposte avverso tali negozi.
È agevole constatare, piuttosto, che proprio la validità e l'efficacia dei suddetti pregressi atti di cessione delle quote di partecipazione di titolarità dell'### nella ### in bonis in favore delle due società di diritto svizzero, così come del conferimento posto in essere dall'amministratore della ### in favore della neocostituita ### con il correlativo acquisto da parte della prima della partecipazione totalitaria nella seconda, e della trasformazione della ### in mera comunione d'azienda, con il conseguente trasferimento in capo a ### e ### di tutto il patrimonio già di titolarità dell'ente trasformato, comprensivo della partecipazione da questo acquistata nella ### costituiscano, al contrario, il presupposto dei successivi negozi di trasferimento di tale partecipazione avvenuti tra ### e ### e la AGE e tra quest'ultima, a sua volta, e la ### di cui il ### ha qui richiesto di accertare l'invalidità o l'inefficacia, nei termini già richiamati, e non è ravvisabile alcuna seria e concreta ragione - mai indicata dalla AGE per l'intero corso del giudizio - per la quale il preteso carattere (totalmente o parzialmente) simulato di tali negozi dovrebbe “presupporre” - come opinato sbrigativamente dalla convenuta - un'allegazione e dimostrazione a cura della ### del carattere parimenti simulato (o della revocabilità) anche degli atti precedenti, posto che è evidente che trattasi pur sempre di operazioni negoziali tra loro distinte.
Inoltre, sebbene vada evidenziato sin da ora che l'accoglimento di una delle domande di simulazione avanzate dal ### non possa - contrariamente a quanto prospettato da quest'ultimo - far “tornare” lo stesso “…ad essere proprietario dell'asset”, ove per “asset” si intenda il ramo d'azienda conferito dalla ### in bonis nella neocostituita ### S.r.l., in assenza di alcuna impugnativa proposta dalla parte attrice con il presente giudizio anche del negozio di conferimento di tale ramo aziendale in favore della ### (conferimento che è stato d'altro canto posto in essere dalla ### come si è visto, allorché la stessa non si era ancora estinta, non essendosi ancora prodotti pacificamente a quella data gli effetti della sua trasformazione in comunione d'azienda: si v. ancora doc. 3, 5 cit. fasc. attoreo), ciò non implica comunque che la ### possa dirsi carente di un interesse ad impugnare i due atti di cessione della partecipazione sociale ad AGE ed ### in virtù dei rilievi sopra esposti, o che possa concludersi, per ciò solo, nel senso di un'infondatezza nel merito delle sue domande volte all'accertamento della simulazione assoluta o relativa di dette cessioni, valendo il rilievo appena operato soltanto a delineare i (più limitati) effetti di un accoglimento di tali domande e non già, di certo, ad incidere sui loro presupposti.
Ciò chiarito e venendo, pertanto, alla specifica disamina della fondatezza o infondatezza di tali domande, ritiene il giudicante che la pretesa del ### volta a sentire accertata la simulazione assoluta dell'atto di cessione delle partecipazioni nella ### concluso tra la ### da un lato, e la ### e la ### dall'altro lato, debba essere peraltro disattesa, non potendo dirsi accertato che non vi sia stata una reale e concreta volontà di tali contraenti di porre in essere il trasferimento di tali partecipazioni, in ciò consistendo come noto, e come anche si dirà qui di seguito, il fenomeno della cd. simulazione negoziale assoluta. È invece meritevole di accoglimento la domanda attorea diretta alla declaratoria del carattere parzialmente simulato di tale negozio per avere questo dissimulato, in verità, un trasferimento di natura donativa, donazione da ritenere poi viziata da nullità per difetto dei requisiti di forma per essa prescritti.
Ed invero, innanzi tutto, non sembra appunto inutile rammentare, quale premessa di carattere generale, che si è in presenza di una simulazione negoziale cd. assoluta nell'ipotesi in cui le parti pongano in essere un negozio con l'intesa che lo stesso non produca, in realtà, tra di loro alcun effetto, mentre in caso di simulazione cd. relativa quel che i contraenti intendono effettivamente concludere, sotto l'apparenza di un determinato negozio, è un atto che da questo differisce con riferimento a uno o alcuni dei suoi elementi oggettivi, ovvero sul piano dei soggetti tra i quali lo stesso è destinato a produrre i suoi effetti.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la simulazione, sia essa assoluta o relativa, si sostanzia poi, sotto il profilo strutturale, in un procedimento che consta di un cd. accordo simulatorio e della successiva convenzione negoziale integrante il negozio cd. simulato. ### dei contraenti di creare l'apparenza di un determinato rapporto, diverso da quello effettivamente voluto, si estrinseca, in particolare, nell'intesa simulatoria, mentre il contratto che le parti hanno realmente inteso stipulare (cd. negozio dissimulato) non integra un'ulteriore e distinta convenzione che si aggiunge a quella simulata, costituendo piuttosto il risultato del predetto procedimento finalizzato a far operare tra i contraenti, attraverso l'accordo simulatorio fra loro intervenuto, i diversi effetti da loro voluti rispetto all'apparenza ingenerata dal negozio simulato (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 18213/2015). ### simulatoria è normalmente trasfusa poi in una cd. controdichiarazione, ma tali due elementi restano tra loro concettualmente differenti, dal momento che la contro-scrittura costituisce, comunque, soltanto un atto di riconoscimento o di accertamento per iscritto eventualmente redatto dalle parti e destinato a raccogliere l'accordo simulatorio tra loro intervenuto e a fornirne la relativa prova, laddove quest'ultimo non necessariamente deve essere stipulato tra le stesse in forma scritta, potendo anche essere concluso in forma verbale o per fatti concludenti. Per quel che attiene la prova della simulazione, ove l'azione venga esercitata da un terzo estraneo al negozio non vigono, peraltro, particolari limitazioni probatorie, essendo previsto dall'art. 1417 c.c. che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi…”, con la conseguente inapplicabilità in tal caso della previsione di cui all'art. 2722 c.c. e la possibilità che la dimostrazione dell'esistenza di un'intesa simulatoria intervenuta tra i contraenti venga offerta dal terzo pregiudicato dal negozio simulato con qualunque mezzo, ivi inclusa la prova indiziaria (cfr. art. 27292 c.c.), il ricorso alla quale costituisce, anzi, la “regola” in tema di simulazione, considerata la natura stessa del fenomeno, con il quale le parti mirano proprio a celare dietro l'apparenza di un determinato negozio una realtà contrattuale da loro effettivamente voluta del tutto diversa da quest'ultimo.
Con specifico riferimento all'azione di simulazione proposta dal curatore fallimentare è stato, inoltre, chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che anche la curatela può giovarsi della previsione di cui all'art. 1417 c.c., dal momento che la stessa assume normalmente la posizione di terzo rispetto alle parti contraenti, agendo il curatore a tutela dei creditori del fallito per la ricostituzione del suo patrimonio pregiudicato dall'atto simulato (cfr. tra le altre, Cass. 3102/2002, nonché Cass. civ. 11361/1999, ed ulteriore giurisprudenza conforme ivi menzionata). Non solo, ma per quel che qui particolarmente interessa, può rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che i negozi di trasferimento di partecipazioni sociali non soggiacciono a particolari requisiti di forma, ad substantiam o ad probationem, valendo per gli stessi il generale principio consensualistico sancito dall'art. 1376 c.c., finanche ove nel patrimonio sociale siano ricompresi beni immobili, stante che di tali beni resta pur sempre titolare la società, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11226/2021, che ha evidenziato che “…il contratto di cessione di partecipazioni sociali si inquadra nell'art. 1376 c.c., onde, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, il negozio sulle partecipazioni sociali è soggetto al principio consensualistico, con la conseguenza che l'effetto traslativo si verifica a seguito dell'accordo fra le parti”; si v. inoltre, Cass. civ. 4519/2016, nonché Cass. civ. 11314/2010).
Né rileva in diverso senso, con riferimento alla cessione della quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata, il fatto che per tale cessione sia poi prevista dal legislatore la successiva iscrizione nel registro delle imprese, dal momento che, secondo quanto chiarito anche qui dal giudice di legittimità, il relativo contratto - al quale, come si è visto, resta comunque estranea la società le cui partecipazioni sono cedute - è valido ed efficace tra i contraenti indipendentemente da tale adempimento pubblicitario, il quale è contemplato dall'art. 2470 c.c. al solo fine di rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società e dei terzi (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 28717/2022).
Tenuto conto dell'operatività per i negozi aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali del principio generale di libertà delle forme, ne segue quindi che è da escludere, anche per tale via, che possa considerarsi necessario, ai fini dell'accertamento del carattere totalmente o parzialmente simulato dell'atto di cessione, che venga fornita prova scritta dell'intesa simulatoria conclusa tra i relativi contraenti, intesa di cui può essere a fortiori dimostrata l'esistenza, nella specie, da parte della ### anche mediante prove di natura presuntiva.
Inoltre, sempre in relazione al tema della prova della simulazione e al ricorso a tali fini alla prova indiziaria, è d'uopo evidenziare che, come è stato ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “…il giudice del merito, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria”, mentre “…ove ciò non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in sede di legittimità” (cfr. tra le altre, Cass. 17858/2003 e, nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. 3513/2019). Ai fini dell'accertamento della natura simulata di un contratto, sia essa assoluta o relativa, l'individuazione della “causa simulandi”, ovverosia del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un negozio in realtà non voluto o diverso da quello effettivamente voluto, costituisce, poi, soltanto un elemento che può contribuire eventualmente a rivelare l'esistenza di un accordo simulatorio tra loro intervenuto, ma la sua allegazione e dimostrazione “…non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione” (cfr. tra le varie, Cass. 8428/2006, nonché Cass. civ. 9465/2011, ed ancora Cass. 3513/19 cit.). Quel che rileva ai fini dell'affermazione del carattere totalmente o parzialmente fittizio di un contratto è, dunque, che risultino accertate plurime e conducenti circostanze di fatto che, complessivamente considerate, valgano logicamente a comprovare - sia pure, appunto, per via indiziaria - che i contraenti non abbiano realmente voluto gli effetti del negozio così come tra loro concluso ovvero che ne abbiano voluti degli altri, rispetto a quelli risultanti dal contratto apparente, mentre è destinata a rimanere irrilevante, a fronte di tanto, la circostanza che non risulti eventualmente anche accertato il perché i contraenti si siano determinati, entrambi, a dare vita a una determinata apparenza negoziale. Con riferimento alla specifica questione agitata dai contendenti nella presente fattispecie, relativa alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione di un bene che si assuma di natura simulata, in via assoluta o relativa, occorre inoltre evidenziare che è consolidato, per la verità, nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “…qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo”, e che “…in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5326/2017; più di recente, si v. Cass. civ. 18347/2024 e nello stesso senso, tra le molte, Cass. 3513/19 cit., nonché già Cass. civ. 17628/2007).
Così, a fronte di elementi indiziari che, per la loro “precisione” (da intendersi nel senso della determinatezza del singolo fatto storico noto, da cui si pretenda di inferire il fatto ignoto), la loro “gravità” (quest'ultima relativa al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto) e la loro “concordanza” (quale requisito da considerare, peraltro, “…solo in caso di pluralità di elementi presuntivi”), risultino idonei a far concludere ragionevolmente, nell'ambito di una valutazione non atomistica ma complessiva e fondata sull'id quod plerumque accidit, nel senso dell'avvenuta conclusione tra i contraenti di un'intesa simulatoria volta a dissimulare sotto l'apparenza di una compravendita un atto tra loro concluso in verità a titolo gratuito o, financo, la reale insussistenza di un trasferimento, grava poi su questi ultimi (o, comunque, sul soggetto che sia interessato a contrastare la domanda di simulazione) la dimostrazione che il prezzo indicato nel negozio sia stato effettivamente versato, senza che a tanto consegua, evidentemente, alcuna “inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.” ( ancora Cass. 18347/24 cit., nonché Cass. 3513/19 cit.).
Ed ancora, a quest'ultimo proposito è stato anche chiarito dal giudice di legittimità che la prova del pagamento di certo non può rinvenirsi nelle dichiarazioni relative al versamento del prezzo riportate nello stesso contratto di compravendita di cui sia lamentato il carattere simulato, neppure ove tale contratto sia stato concluso a mezzo di un atto pubblico, atteso che tali dichiarazioni non hanno valore vincolante per i terzi e, segnatamente, per i creditori del simulato alienante che abbiano proposto l'azione di simulazione, essendo questi estranei (terzi, appunto) al negozio impugnato e non essendo a loro opponibili, in quanto tali, simili dichiarazioni negoziali ( ancora, giurisprudenza sopra citata).
Ebbene, tracciate tali coordinate di carattere generale, osserva il giudicante che risulta anzitutto acclarato, con riferimento all'atto di trasferimento alla AGE dell'intera partecipazione al capitale della ### da parte delle condividenti ### e ### che tale trasferimento sia avvenuto a distanza di circa quattro mesi dalla costituzione della ### allorquando l'### nella sua qualità di A.U. della ### ha conferito a tale società di nuova costituzione il ramo d'azienda di titolarità della ### così come individuato e stimato nel relativo valore nella relazione redatta dal professionista incaricato, puntualmente richiamata ed allegata allo stesso atto costitutivo di tale società, e per quanto in tale relazione di stima il valore del ramo aziendale conferito nella ### - costituente, all'evidenza, l'intero patrimonio di tale nuovo ente - sia stato quantificato in oltre un milione di euro, il corrispettivo indicato nel negozio di trasferimento concluso tra ### e ### e la AGE è stato convenuto - assai singolarmente - in € 600.000,00, con un quantum che si presenta, così, ampiamente sproporzionato per difetto rispetto all'anzidetto valore, giacché pari pressoché alla metà di quest'ultimo.
Inoltre, è documentato che il corrispettivo in parola neppure sia stato pagato all'atto dell'acquisto della partecipazione sociale da parte della ### essendo stato ivi rimesso, piuttosto, a non meglio specificati “separati accordi”, di cui non v'è traccia in allegato all'atto stesso o aliunde.
Infatti, come si è già anticipato, è stato riportato nel negozio che il prezzo del trasferimento avrebbe dovuto considerarsi “…regolato a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo…”, di modo che tale corrispettivo non risulta essere stato, per l'effetto, né versato al momento della cessione, né specificamente regolamentato in quella sede ###alcun modo garantito a favore delle due società alienati - che nell'atto hanno incomprensibilmente rilasciato, ciò nondimeno, anche una quietanza liberatoria e dichiarato di non avere altro a pretendere dalla cessionaria salvo il buon fine dell'anzidetto assai incerto “regolamento cambiario” - se si considera che le cambiali di cui è stata fatta menzione nel negozio - stando a quanto sembra essere stato ivi convenuto pur a fronte dell'estrema genericità delle previsioni poc'anzi richiamate - sarebbero state, comunque, rilasciate alle alienanti in data successiva alla cessione (si v. doc. 9 cit. fasc. attoreo).
Tenuto conto del contenuto del negozio di cui trattasi, il trasferimento dell'intera partecipazione al capitale di una società che risulta essere stata stimata, pochi mesi prima, come avente un patrimonio di oltre € 1.000.000,00, è quindi avvenuto, obiettivamente, a condizioni di inusuale e ingiustificato favore per l'acquirente, e ciò pur essendo questa un soggetto che non poteva dirsi, oltretutto, tale a quella data da garantire la disponibilità di un fondo consortile proporzionato all'entità del corrispettivo della cessione, avendo la AGE al momento dell'acquisto - come si legge nello stesso negozio in esame - un fondo di appena € 5.000,00 (cfr. ancora doc. 9 cit.).
Parimenti, è poi incontestato, e comunque provato per tabulas, che la medesima partecipazione totalitaria sia stata in seguito alienata, a distanza di circa un anno e mezzo, dalla convenuta costituita alla ### verso un corrispettivo indicato questa volta in soli € 100.000,00, ed anche tale elemento assume, ragionevolmente, un'indubbia rilevanza ai fini che occupano, a fortiori avendo riguardo alla contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla AGE nei suoi scritti difensivi al fine di spiegare il perché di una così evidente irrisorietà di tale prezzo d'alienazione al confronto (anche solo) con il corrispettivo di cui sopra si è dato conto, indicato nel negozio di acquisto della medesima partecipazione da parte della AGE da ### e ### In particolare, il riferimento è all'assunto di tale convenuta in merito al minor valore che tale partecipazione avrebbe poi presentato per essere stati “perduti i macchinari” e “restituito il capannone”, successivamente al fallimento della ### con la conseguenza che - stando a quanto sostenuto dalla AGE - “…appare evidente che il complesso dei beni aziendali acquistati dall'### così come le partecipazioni sociali risultavano enormemente ridotte nel loro valore economico”.
A dispetto di tali generiche allegazioni, non è dato comprendere, difatti, in quali termini avrebbe potuto seriamente rilevare sul valore della partecipazione societaria nella ### la circostanza che la convenuta sarebbe stata richiesta di restituire uno o più dei macchinari alla procedura fallimentare, atteso che non solo tale restituzione non è stata mai meglio specificata dalla AGE - e ciò pur a fronte della replica avanzata al riguardo dal ### sin dalla memoria ex art. 1836 n. 3 c.p.c., a fronte delle suddette deduzioni formulate dalla convenuta nella sua memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. - ma anche e soprattutto perché è evidente che non potrebbe che essersi trattato, comunque, di beni diversi e ulteriori rispetto a quelli conferiti dalla ### in bonis nella ### allorché tale società è stata costituita ed è stato ad essa trasferito il ramo d'azienda precedentemente di titolarità della prima così come indicato nella relazione di stima redatta dal professionista incaricato, diversamente non essendo dato comprendere - né essendo stato spiegato in alcun modo dalla AGE - perché tali beni sarebbero stati da lei asseritamente consegnati alla procedura concorsuale.
Non diversamente è a dirsi, inoltre, per il capannone che la AGE aveva ricevuto in uso, all'interno del quale erano allocati i macchinari della ### e che poi la predetta ha riferito di avere dovuto rilasciare una volta “scoperto” che i locali fossero di proprietà della ### S.p.a., che ne aveva concesso il godimento in leasing alla ### Infatti, risulta persino pacifico - avuto riguardo alle stesse allegazioni della ### di avere essa utilizzato “…i detti capannoni a fronte di accordi verbali intercorsi con le società cedenti e nella piena convinzione che quei capannoni fossero di proprietà delle due società svizzere”, e tenuto conto, altresì, dell'assenza di alcuna specifica e conducente replica avanzata dalla medesima alle obiezioni mosse sul punto dalla ### - che del patrimonio della ### non facesse parte in realtà alcun immobile e di tanto è dato trarre conferma, d'altro canto, nella perizia di stima del conferimento già sopra indicata, richiamata e allegata all'atto di costituzione della ### nella quale è stata specificata la consistenza e l'articolazione del ramo d'azienda conferito a quest'ultima dalla ### privo per l'appunto di beni immobili (si v. ancora doc. 7 fasc. attoreo).
Per l'effetto, nessuno degli elementi indicati dalla convenuta si presenta idoneo a far superare l'obiettiva incongruità del corrispettivo che è stato fissato nell'atto di cessione alla ### della partecipazione sociale rispetto al prezzo che - stando a quanto riportato nel relativo contratto in atti - sarebbe stato invece pattuito a carico della AGE per la medesima partecipazione, appena un anno e mezzo prima, e tanto conduce a far rilevare una manifesta illogicità dell'operato di quest'ultima ove, realmente, avesse acquistato tale partecipazione dalle due società di diritto svizzero a titolo oneroso, essendosi la stessa resa in tal caso acquirente di un bene di cui pure ha voluto concretamente profittare “…al fine di poter adempiere ad una importante commessa ricevuta da ### …in quanto [la ### …disponeva dei macchinari necessari per la realizzazione dei lavori commissionati da ### spa”, per poi ritrasferirlo a un altro soggetto a un prezzo di gran lunga inferiore - senza alcuna plausibile giustificazione - a quello che avrebbe sostenuto dal canto suo per poterlo conseguire, di ben sei volte maggiore.
Ed ancora, è documentato che tale corrispettivo di € 100.000,00 neppure sia stato versato, parimenti, all'atto della cessione della partecipazione societaria dalla AGE alla ### essendo stato pattuito, piuttosto, nel contratto tra loro concluso che tale somma sarebbe stata pagata dall'acquirente mediante ratei mensili di appena € 3.000,00 a far data dal successivo mese di giugno 2019, e ciò sebbene sia stata rilasciata una quietanza liberatoria dalla cedente e non sia stata prevista per quest'ultima alcuna garanzia e tantomeno un qualche riconoscimento monetario ulteriore, in termini di interessi o di analoghi oneri, a fronte di una così ampia diluizione del pagamento dovutole, così come puntualmente evidenziato anche dal ### sin dal suo atto introduttivo.
Ebbene, tenendo conto degli elementi sin qui richiamati, ritiene il giudicante che risulti senz'altro dimostrato che sia intervenuta tra la AGE e le due società di diritto svizzero un'intesa simulatoria volta a celare sotto l'apparenza di una compravendita un trasferimento della partecipazione sociale totalitaria nella ### avvenuto, in verità, a titolo donativo, essendo stata la reale volontà delle contraenti quella di alienare, rispettivamente, e acquistare tale bene ponendo in essere una liberalità a beneficio della ### senza alcuna effettiva contropartita a suo carico.
Difatti, per quanto l'assunto attoreo relativo a un'assoluta fittizietà del trasferimento della partecipazione sociale non possa dirsi acclarato sulla base delle risultanze acquisite, considerato che è financo incontroverso, ed è comunque accertato, che la AGE nutrisse effettivamente un interesse a rendersi acquirente di tale partecipazione onde poter fruire così, nella sua qualità di socio unico della ### dei macchinari di cui quest'ultima aveva la disponibilità, in coerenza con l'attività d'impresa da lei pacificamente svolta, tanto da avere poi anche concluso un accordo con la ### S.p.a., nella sua qualità di proprietaria del capannone ove tali macchinari erano allocati, e con la stessa ### per poter continuare a servirsene all'interno dello stesso sino alla sua liberazione e al rilascio del 31.12.2018, verso il pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'immobile che è pacifico sia stato pure versato dalla AGE ad entrambe le sue controparti, incluso l'odierno attore (cfr. doc. 2, 3, 4 cit. fasc. convenuta), nondimeno, è di tutta evidenza che tale interesse sia stato perseguito e soddisfatto da tale società stipulando con la ### e la ### non un reale contratto di compravendita della partecipazione societaria, bensì una cessione di quest'ultima a titolo interamente gratuito.
Depongono invero in questo senso tutti i molteplici e convergenti elementi sopra richiamati, risultando accertata, per quanto detto, un'obiettiva e inspiegabile sproporzione del prezzo indicato nel negozio di trasferimento quale corrispettivo per l'acquisto del bene, il cui valore era in realtà ben maggiore alla luce della valutazione dell'intero patrimonio sociale avvenuta soltanto quattro mesi prima in occasione della costituzione della ### quale circostanza assai sintomatica della finalità perseguita dalle parti del negozio di meglio occultare il carattere meramente donativo della cessione a favore della ### Inoltre, si è detto come risulti manifesta l'anormalità delle condizioni pattuite nel negozio per il pagamento del prezzo dovuto da quest'ultima, condizioni così fissate tra soggetti che - per stessa allegazione della convenuta costituita - non erano legati tra loro da alcun pregresso rapporto e, ciò nonostante, definite con la previsione di un versamento non immediato - pur a fronte dell'acquisto da parte della cessionaria dell'intera partecipazione al capitale della ### - ma diluito nel tempo e rimesso a non meglio individuati “separati accordi”, nonché seguito, a distanza di circa un anno e mezzo, da una nuova cessione della medesima partecipazione societaria questa volta alienata da AGE a un corrispettivo ancor più contenuto, giacché pari ad appena un sesto di quello previsto precedentemente a suo carico, e anch'esso dilazionato nel tempo in contrasto con qualsivoglia logica commerciale, giacché da versare - stando a quanto previsto nel relativo atto di cessione - in ben 33 rate mensili di appena € 3.000,00 e una di € 1.000,00 da parte di una società anch'essa estranea alla prima e senza la previsione di garanzie di sorta.
Non valgono poi a far pervenire a una conclusione diversa da quella qui condivisa le obiezioni variamente sollevate nei suoi scritti difensivi da parte della convenuta costituita.
Ed invero, in primo luogo, non può non osservarsi - in accordo con quanto fondatamente rimarcato dal ### - che la AGE non ha offerto alcuna dimostrazione e, per la verità, ancor prima alcuna specifica allegazione - se si fa eccezione per quanto sostenuto da ultimo, come di seguito si dirà, soltanto nella sua memoria di replica del 10.02.2025 - in merito al pagamento da parte sua del prezzo d'acquisto della partecipazione a ### e ### così come anche a proposito del versamento a lei dovuto del corrispettivo indicato nel negozio di cessione alla ### Considerate le significative risultanze offerte dalla ### a riprova del carattere simulato della compravendita conclusa tra ### e ### e la ### tale elemento contribuisce, pertanto, a far ritenere vieppiù acclarata tale simulazione, per non avere la convenuta versato in realtà alcunché a titolo di corrispettivo, per l'acquisto che pure ha effettivamente conseguito, anche a seguito della stipula dell'atto, e ciò senza che a tanto corrisponda - contrariamente a quanto sostenuto dalla AGE - un'indebita “inversione” dell'onere della prova, in coerenza con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, secondo la quale incombe proprio sui contraenti interessati a vedere respinta l'azione di simulazione di un contratto di compravendita dimostrare l'effettivo versamento del prezzo ivi indicato, onere che, per l'effetto, non è stato invece assolto in alcun modo dalla ### o dagli ulteriori convenuti rimasti contumaci.
Né potrebbe darsi rilevanza al riguardo a quanto adotto da ultimo da tale convenuta nella memoria di replica del 10.02.25, secondo cui “…per quanto riguarda la mancata esibizione in giudizio da parte della ### srl degli effetti cambiari (menzionati all'art. 2 della cessione tra ### srl ed ### spa) da cui deriverebbe - sempre solo a dire di controparte un indizio della mala fede della convenuta, si osserva che gli stessi non sono chiaramente più in possesso della ### s.r.l. in quanto dopo il pagamento da parte della società acquirente gli effetti cambiari sono stati consegnati, come previsto per legge, alla ### spa”, dal momento che nessun rilascio di cambiali, o di altri titoli, è stato previsto in verità nel negozio di cessione concluso tra la stessa e la ### ove il corrispettivo è stato invece indicato come dovuto, soltanto a far tempo dai due mesi successivi alla stipula, mediante il versamento di ratei di importo pari a € 3.000,00 ciascuno, versamento che la AGE non ha mai nemmeno allegato (tantomeno dimostrato) di avere ricevuto e che, per la verità, risulta a fortiori conclamato, alla luce di tali deduzioni, sia stato previsto nell'atto in maniera soltanto fittizia, tanto da non rammentarne l'alienante nemmeno le modalità. ### di un “regolamento cambiario”, non meglio precisato, è stato piuttosto indicato nel pregresso negozio con il quale tale convenuta ha acquistato la partecipazione totalitaria nella ### da ### e ### e, stando alle sue stesse allegazioni, se ne dovrebbe addirittura inferire una disponibilità in capo alla AGE dei relativi titoli rilasciati in garanzia alle società alienanti, se è vero che “…dopo il pagamento da parte della società acquirente gli effetti cambiari sono stati consegnati, come previsto per legge…”, titoli di cui la predetta non ha tuttavia mai dedotto (e anche qui mai ha provato) alcunché, ad ulteriore riprova, nuovamente, del carattere meramente simulato della previsione concernente un corrispettivo da lei dovuto alle anzidette società per l'acquisto del bene.
Non hanno poi miglior sorte - come detto - le deduzioni avanzate dalla AGE in merito alle ragioni che la avrebbero portata a cedere la partecipazione alla ### a un corrispettivo di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto in occasione del suo acquisto, non essendo stato specificamente indicato (prima ancora che dimostrato) se e quali sarebbero stati i beni “perduti” dalla medesima e da lei considerati rilevanti nella fissazione del prezzo di alienazione alla sub acquirente, mentre è senz'altro da escludere - per allegazione della stessa convenuta, come si è visto - che tra tali beni vi sia stato il capannone già sopra menzionato.
Ed ancora, risulta priva di pregio l'obiezione della AGE volta a perorare la pretesa insussistenza di una simulazione negoziale per non avere il ### “…prodotto in giudizio nessun atto simulatorio dal quale risulti la volontà dell'### srl e delle due società svizzere a voler concludere un altro contratto rispetto a quello concluso”, essendo stato già evidenziato che non vi sia in verità alcuna necessità nella fattispecie, in capo alla ### che ha agito al fine di ricostituire il patrimonio appreso dalla procedura in funzione dell'utile soddisfacimento dei creditori concorsuali, di “produrre” un qualche atto dal quale risulti per iscritto l'intesa simulatoria intervenuta tra i contraenti, e così, del pari, non merita seguito ad avviso del decidente l'ulteriore assunto della convenuta in merito alla sua pretesa “buona fede”, considerato che nel presente caso si discute del carattere simulato del negozio al quale la stessa ha preso parte in veste di acquirente e che, com'è noto, in tema di simulazione negoziale, non assume alcuna rilevanza la consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori dell'alienante dal negozio simulato, consapevolezza che è rilevante, semmai, rispetto alla distinta questione di un'eventuale revocabilità del negozio che acquirente e alienante abbiano effettivamente voluto e concluso, onde renderlo comunque inopponibile ai creditori di quest'ultimo.
Infine, per quel che attiene le prospettazioni della AGE circa una sua asserita ignoranza della relazione redatta dal professionista incaricato della valutazione del conferimento del ramo aziendale della ### nella ### ovvero una pretesa “inopponibilità” di tale relazione in quanto non redatta in contraddittorio o, ulteriormente, una sua inattendibilità per essere stata elaborata da un soggetto investito dall'### ovverosia da colui che è stato indicato dall'attore quale responsabile di un disegno distrattivo ai danni dei creditori, ritiene il giudicante che anche le stesse siano del tutto prive di pregio.
Relativamente alla prima di tali contestazioni, vi è da ribadire infatti che l'acquisto della partecipazione totalitaria nella ### è avvenuto ad opera della AGE a pochi mesi dalla costituzione di tale società ed è incontroverso, oltre che comunque documentato in atti, che tale società non avesse depositato alcun bilancio alla data del trasferimento di tutte le sue quote da ### e ### alla AGE (cfr. visura camerale ### S.r.l., aggiornata al luglio 2024, in allegato alla memoria istruttoria attorea, da cui non risulta il deposito di alcun bilancio sin dalla data della sua costituzione).
È dunque assolutamente implausibile che la convenuta si sia determinata ad acquistare la partecipazione totalitaria nella suddetta società senza aver avuto contezza di quanto fosse stato conferito nella stessa in occasione della sua costituzione, per come risultante dalla relazione di stima del conferimento (l'unico) avvenuto in suo favore, relazione che è del resto specificamente prevista dalla legge a garanzia dell'effettività e integrità del capitale sociale e che, nella specie, risulta per tabulas sia stata anche richiamata e allegata all'atto costitutivo della ### Non solo, ma non può non aggiungersi che è fin troppo evidente che neppure rilevi, in realtà, se la AGE abbia o meno conosciuto la suddetta relazione di stima, atteso che quest'ultima interessa ai fini che occupano non già in sé, ma in quanto recante una rappresentazione e valutazione dell'attivo e passivo del ramo aziendale conferito alla ### e, per quanto sia stato evidenziato dalla stessa convenuta che la medesima si è determinata ad acquistare la partecipazione al capitale di tale società in ragione dei beni di cui era titolare, alcuna allegazione è stata offerta dalla predetta in merito a un differente valore economico eventualmente attribuibile - a suo dire - al patrimonio della ### onde superare così le risultanze fornite al riguardo dal ### con la produzione della relazione suindicata, non avendo la AGE mai dedotto se e quali sarebbero stati la consistenza e il valore di tale patrimonio - in tesi - diversi e inferiori rispetto a quelli riportati e quantificati in tale relazione e quale, dunque, la valutazione da lei effettuata in occasione dell'acquisto delle quote, tanto più essendo avvenuto quest'ultimo - secondo le sue prospettazioni - verso un corrispettivo comunque non esiguo, a fortiori se raffrontato al fondo consortile a sua disposizione alla data del negozio.
Parimenti, a nulla rileva poi che la relazione di stima sia stata “non redatta in contradditorio”, risolvendosi tale deduzione in una contestazione assolutamente generica, priva di alcun contenuto effettivo e, segnatamente, di una seria e concreta presa di posizione da parte della AGE in merito al tenore di tale documento, sul quale quest'ultima non ha, in definitiva, allegato alcunché, non avendo indicato perché e con riferimento a quali degli elementi e dei criteri ivi richiamati la stessa dovrebbe dirsi, in tutto o in parte, non condivisibile. ### canto, l'assunto che tale relazione avrebbe fatto riferimento a un'ulteriore perizia non individuata risulta smentito dalle risultanze documentali in atti, emergendo nella stessa il chiaro riferimento alla valutazione effettuata dal perito industriale relativamente ai macchinari facenti parte del ramo d'azienda conferito dalla ### alla ### ed essendo stata anche tale perizia depositata - come detto - dalla ### sin dall'atto di citazione, con la puntuale indicazione ivi risultante dei singoli macchinari ricompresi nel ramo aziendale.
Ed altresì, relativamente all'assunto secondo cui la valutazione del conferimento dovrebbe essere considerata senz'altro inattendibile perché elaborata da un professionista incaricato dal soggetto che avrebbe, con gli atti da lui posti in essere nella sua qualità di amministratore della ### distratto i beni a questa facenti capo in pregiudizio dei creditori e/o causato o concausato il fallimento di quest'ultima, è agevole rilevare che anche tale contestazione si è arrestata a una deduzione assolutamente indefinita e priva di alcuna critica seria ed effettiva in merito al contenuto della valutazione stessa. Considerato l'acquisto effettuato dalla AGE della partecipazione all'intero capitale della ### e tanto più tenendo conto delle sue stesse allegazioni in merito alle ragioni che la avrebbero condotta ad apprezzarne la convenienza, onde poter beneficiare quale unica socia della ### dei macchinari nella disponibilità di quest'ultima, sarebbe stato invece onere della medesima avanzare una contestazione concreta e specifica di tale documentazione prodotta dal ### onde far comprendere perché la stessa non varrebbe a suffragare il valore attribuito al ramo d'azienda acquistato dalla ### e ciò senza che rilevi il solo riferimento effettuato dalla convenuta all'affidabilità del soggetto su incarico del quale l'anzidetta valutazione è stata predisposta, trattandosi di rilievo che - oltre che a presentarsi, esso sì, in contraddizione con l'affidamento riposto dalla medesima in tale soggetto, rimasto anche amministratore della ### a seguito del suo acquisto - risulta comunque privo di per sé di univocità, in assenza di alcun elemento di merito realmente addotto in contrario dalla AGE rispetto alla valutazione di cui trattasi.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, risulta dunque accertato il carattere parzialmente simulato del negozio di cessione della partecipazione sociale nella ### concluso dalla AGE con ### e ### negozio che ha in realtà dissimulato, nella volontà delle contraenti, un trasferimento a titolo donativo.
All'accoglimento della domanda di simulazione relativa proposta dalla ### segue, poi, la declaratoria della nullità di tale donazione, e ciò in quanto è evidente che il negozio concluso dalla convenuta con le due società suindicate difetti dei necessari requisiti di forma per valere quale valido trasferimento a titolo di donazione diretta, essendo stato il negozio stipulato non già a mezzo di atto pubblico, ma con semplice scrittura privata e senza le forme solenni all'uopo previste dalla legge, ovverosia con la presenza di due testimoni, quali imposti invece ai fini della validità del contratto di donazione dagli artt. 782, 2699 c.c. e 47 e 48 L. 89/1913 (cfr. tra le altre, Cass. 15095/2014, che nel censurare la statuizione resa dal giudice di merito che aveva ritenuto valida una donazione dissimulata da un contratto di compravendita, sull'assunto che per la validità della donazione potesse dirsi sufficiente, in tal caso, la forma prevista per l'atto di vendita, ha rimarcato, segnatamente, che “…la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ.)”, ivi inclusa “…la necessaria presenza dei due testimoni per gli atti di donazione”, evidenziando dunque, una volta acclarata la simulazione relativa del negozio, “…la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma, di cui si è detto, restando in mancanza tale atto invalido”). Inoltre, per quel che attiene il successivo trasferimento dalla AGE alla ### della partecipazione sociale, ritiene il decidente che non vi sia l'esigenza di esaminare l'ulteriore domanda attorea volta a far accertare la natura simulata anche di tale cessione, dal momento che la nullità del contratto d'acquisto a monte in capo alla AGE vale a travolgere anche il successivo contratto a valle, con il quale la ### ha acquistato dalla prima la titolarità del bene.
Non risulta infatti ostativa a tal riguardo la previsione di cui all'art. 14151 c.c., che esclude che la simulazione possa essere opposta dalle parti, così come dai creditori del simulato alienante, “ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che tale disposizione, nel riferirsi ai terzi acquirenti dal “titolare apparente”, non giova a qualunque terzo sub-acquirente ma soltanto a colui che abbia acquistato un diritto dal soggetto che risulti proprietario del bene, in base al negozio simulato, pur non essendolo effettivamente, con la conseguenza che, implicando la presenza di una simile apparente titolarità, la norma trova applicazione nei soli casi di simulazione assoluta e di simulazione relativa soggettiva per cd. interposizione fittizia (cfr. Cass. civ. 7470/1997, la quale, richiamando anche ulteriore giurisprudenza pregressa, ha evidenziato che “…quanto al primo comma dell'art. 1415, la ratio in parola è fatta palese dalla sua formulazione letterale poiché esso, nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante di opporre la simulazione ai terzi, non si riferisce in generale, a differenza del secondo comma, ai terzi che siano in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa, ma solo a quelli "che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione", la qual cosa, postulando la necessità imprescindibile che vi sia un titolare apparente e uno effettivo del diritto al momento del suo acquisto da parte del terzo, limita chiaramente il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di simulazione relativa, non comportante apparenza di titolarità del diritto in capo ad un soggetto diverso dal vero titolare”, traendone dunque la conclusione della opponibilità al terzo sub-acquirente della simulazione riguardante il prezzo di vendita in un caso in cui “…l'apparenza non atteneva alla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, bensì al carattere, oneroso anziché gratuito, del negozio di trasferimento …con conseguente assenza di un titolare apparente dal quale [il terzo] …avesse potuto a sua volta acquistarlo in buona fede facendo affidamento sulla validità del titolo del suo autore”; si v. più di recente, anche Cass. civ. ###/2022).
Il carattere parzialmente simulato della cessione della partecipazione sociale alla ### in quanto dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto dei necessari requisiti di forma, è destinata dunque a ridondare anche sulla cessione successivamente effettuata dalla medesima alla ### valendo la nullità dell'acquisto del dante causa a travolgere, come noto, anche il successivo trasferimento all'avente causa, né essendo stata mai allegata - prima ancora che dimostrata - dalla AGE o da ### l'operatività nel presente caso di una qualche fattispecie idonea a fare salvo l'acquisto della partecipazione in favore di quest'ultima.
Ed altresì, anche ad ammettere che possa assumere rilevanza nel presente caso il disposto dell'art. 14151 c.c., è evidente che non potrebbe comunque sostenersi che la sub-acquirente sia stata in buona fede al momento della stipula del negozio di trasferimento concluso con la ### Infatti, per quanto non possa dirsi suffragato l'assunto del ### circa una “continuità temporale” e una “contiguità personale” rispetto a tale sub-acquirente, non essendo avvenuto il trasferimento a suo favore in stretta vicinanza temporale con le operazioni richiamate in narrativa e non risultando, in realtà, dimostrato che lo stesso sia stato effettuato con una qualche partecipazione del professionista che aveva redatto la perizia di stima del conferimento, o che quest'ultimo rivestisse nella ### l'incarico di sindaco alla data dell'acquisto o in precedenza (si v. doc. 20, che nulla prova, per la sua genericità, in merito all'ubicazione dello studio di tale professionista, nonché doc. 12 fasc. attoreo), non possono non considerarsi ai fini che interessano le circostanze, già sopra esaminate, che hanno connotato anche tale negozio di trasferimento, concluso parimenti senza alcuna effettiva contropartita economica, essendo stato il corrispettivo indicato nell'atto non versato al momento dell'acquisto, ma posticipato e diluito nel tempo, in virtù dell'atto stesso, ed essendo stato il suo importo fissato, senza giustificazione alcuna, in appena un 1/6 del prezzo riportato nel precedente atto d'acquisto del medesimo bene da parte della AGE e soltanto in un 1/10 del valore stimato del patrimonio della società partecipata.
Tenuto conto di tali elementi e considerato che, a fronte degli stessi, alcuna prova è stata offerta anche in tal caso in ordine a un successivo reale pagamento del corrispettivo da parte della ### è quindi da escludere, ragionevolmente, che quest'ultima abbia comunque preso parte al negozio in una soggettiva condizione di ignoranza in merito alla pregressa simulazione, idonea a rilevare alla stregua dell'art. 14151 Anche il trasferimento in favore della ### deve ritenersi pertanto travolto dall'accoglimento della domanda di simulazione e di correlata nullità della donazione conclusa tra la AGE con le sue danti causa, mentre resta assorbito l'esame delle ulteriori domande, proposte dalla ### in via subordinata, dirette a sentire accertata la simulazione anche del secondo negozio ovvero ad ottenere la revocatoria dei due atti di cessione.
Per quel che attiene le residue domande proposte dal ### di condanna della AGE e della ### al pagamento del controvalore della partecipazione sociale e/o al risarcimento dei danni asseritamente patiti, osserva invece il giudicante quanto segue.
Quanto alla prima di tali pretese, vi è da rilevare che gli effetti della declaratoria di simulazione parziale e di nullità della donazione dissimulata della partecipazione sociale alla ### opponibili per quanto detto anche alla sub-acquirente ### risultano tali da far escludere che possa riconoscersi all'attore il pagamento del controvalore monetario di tale bene, potendo i creditori concorsuali soddisfarsi sullo stesso in conseguenza dell'accoglimento delle anzidette domande, senza che ne sia per ciò concepibile una reintegrazione per equivalente, la quale presupporrebbe piuttosto un'irrecuperabilità del bene, in base alle acquisizioni in atti, in vista della sua liquidazione concorsuale (arg. Cass. civ. 21942/2011, Cass. civ. 26425/2017).
Né è stato allegato dal ### o potrebbe dirsi comunque acclarato in questa sede, che il bene sia stato ulteriormente alienato a terzi sottraendolo così al soddisfacimento dei creditori, risultando documentato che la ### si sia soltanto fusa per incorporazione con la ### in corso di causa (con la conseguente acquisizione da parte di quest'ultima della partecipazione sociale esistente nel patrimonio dell'incorporata e della sua qualità di socia unica della ### così come anche da visura camerale di quest'ultima aggiornata al luglio 2024: cfr. doc. in allegato alla memoria istruttoria attorea), il che tuttavia non giustifica - anche qui - l'operatività dell'art. 14151 c.c., essendo da escludere che possa considerarsi terzo acquirente dal titolare apparente un successore universale, quale è la società incorporante in caso di fusione per incorporazione (arg. per tutte, Cass. civ. sez. 21970/2021, che nel pronunciarsi segnatamente sugli effetti processuali di tale fenomeno, di cui è stata esclusa la valenza interruttiva su un giudizio già incardinato nei confronti della società incorporata, stante il disposto dell'art. 2504 bis c.c., ha chiarito, per quel che qui interessa, che “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, evidenziando che “…La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono”).
Inoltre, per quanto concerne il risarcimento del danno invocato dalla ### vi è da considerare che la relativa pretesa risulta essere stata avanzata nei confronti della AGE “in via residuale”, il che conduce a far ritenere che la stessa resti assorbita dall'accoglimento della domanda attorea proposta in principalità, mentre soltanto verso la ### tale pretesa è stata esercitata dal ### anche in caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale o subordinata, “…per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento”, e “…fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura”.
In relazione a tale pregiudizio, peraltro, non può non rilevarsi che lo stesso si presenta come meramente astratto e del tutto ipotetico alla luce delle stesse allegazioni attoree, giacché correlato unicamente alla “alea” di un'inadeguata reintegrazione della massa dei creditori ammessi alla procedura in ragione della mera possibilità che vi sia un “…differenziale tra il valore del ramo d'azienda fuoriuscito da ### s.r.l. e conferito in ### s.r.l. in data 29 giugno 2017, pari ad € 1.018.518,99 …e il valore della stessa partecipazione al momento della conclusione del presente giudizio”.
Un simile pregiudizio non è stato, d'altro canto, suffragato in alcun modo da parte del ### onerato con l'indicazione di concreti e conducenti elementi idonei a far concludere per la sua sussistenza, non essendo sufficiente, a tal proposito, il suo solo assunto circa una “oggettiva opacità” della gestione della ### per non avere quest'ultima depositato bilanci d'esercizio, quale circostanza che di per sé non vale a far pervenire alla conclusione che la ### vorrebbe ritrarne, in difetto di alcuna allegazione, né prova, offerta dalla medesima in merito a un effettivo e concreto “…consistente decremento di valore della partecipazione societaria”.
Ed altresì, sotto distinta e concorrente prospettiva, osserva il decidente che è da escludere che un pregiudizio quale quello lamentato dal ### nei termini anzidetti, possa ritenersi riconducibile sotto il profilo causale al contegno tenuto dalla AGE e/o dalla ### per avere preso parte ai due negozi di cessione qui contestati, atteso che un'eventuale perdita di valore della partecipazione societaria sarebbe semmai eziologicamente da ascrivere alla gestione societaria della ### e, dunque, all'operato del suo organo amministrativo, mentre rispetto a tale valore è evidente che i due atti di cessione si presentino, di per sé stessi, del tutto neutri. ### di una simulazione negoziale, d'altro canto, non integra di per sé un illecito fonte di risarcimento, essendo necessario a tale fine che ricorra, piuttosto, un comportamento tenuto dagli autori del negozio dal quale possa dirsi causalmente derivato un determinato, concreto e apprezzabile pregiudizio, mentre è da escludere nella specie che sia ravvisabile, per quanto detto, sia un pregiudizio consistente in un minor valore della partecipazione, non meglio allegato neppure dalla parte attrice, sia la riconducibilità causale dello stesso alla stipula dei negozi di cui trattasi.
Né diversamente è a dirsi con riferimento al pregiudizio altrettanto eventuale che sarebbe derivato al ### dal conferimento da parte della ### del proprio ramo d'azienda nella ### a suo dire per una “sottovalutazione” di tale conferimento al momento della costituzione di tale società, atteso che un simile danno, peraltro meramente “fatto salvo” dalla ### e come tale, a quanto consta, neppure richiesto in ristoro in questa sede ###potrebbe dirsi - ove qui domandato - causalmente riconducibile ai negozi oggetto di causa, e tantomeno risulta essere stato specificato in alcun modo, sul piano assertivo, né suffragato sul piano probatorio da parte dell'attore, in assenza di sue indicazioni in merito a uno o più elementi concreti tali da far ritenere che il ramo aziendale già di titolarità della stessa società poi dichiarata fallita avesse, plausibilmente, un più elevato valore rispetto a quello ad esso attribuito in occasione del conferimento.
Le domande proposte dalla ### onde ottenere anche la condanna di AGE e ### al pagamento del controvalore della partecipazione societaria e/o al ristoro dei pregiudizi asseritamente patiti non possono avere, quindi, alcun seguito.
È infine onere delle parti procedere alle iscrizioni nel registro delle imprese in relazione all'acclarata invalidità del trasferimento delle partecipazioni societarie, non essendo previsto un ordine da impartire in tal senso quale quello richiesto in questa sede dalla ### (cfr. tra le altre, ### Venezia n. 1700/2021).
Considerato l'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento della domanda di simulazione parziale e di correlata nullità del trasferimento della partecipazione sociale nella ### S.r.l. in favore della ### con il conseguente venir meno anche dell'acquisto di tale partecipazione in capo alla Enteprise, si giustifica la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., al rimborso delle spese processuali in favore del ### Spese che si liquidano tenendo conto del valore della lite (compreso nello scaglione tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., così come modificato da ultimo con il D.M. 147/2022 (si v. al riguardo art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione del 50% per la fase istruttoria in considerazione della sua natura soltanto documentale, pervenendosi così a un importo per compensi dovuto all'attore di € 46.646,40 complessivi, comprensivo anche dell'aumento richiesto per la pluralità di parti ex art. 4 D.M. 55/14 cit. A tale ammontare, che è da escludere possa essere invece incrementato per la voce richiesta dal ### nella sua nota spese per “utilizzo di tecniche informatiche del PCT”, ex art. 4 D.M. 55/14 cit., non rilevandosene i presupposti in assenza di una modalità redazionale dei suoi scritti difensivi che consenta anzitutto una ricerca e una navigazione all'interno degli stessi e a fronte della sola presenza di collegamenti ipertestuali, in parte peraltro non funzionanti, ai documenti allegati all'atto di citazione, vanno inoltre aggiunti il rimborso delle spese vive così come indicate in tale nota spese per € 3.070,45, nonché il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge. P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda di simulazione relativa proposta dal ### n. 53/2018 “### S.r.l.” del contratto di cessione concluso in data ### tra ### S.A. e MA.SA. S.A. e la ### S.r.l. (già ### - ###, avente ad oggetto la partecipazione totalitaria al capitale sociale della ### S.r.l., in quanto dissimulante una donazione di tale partecipazione, donazione di cui accerta e dichiara la nullità per difetto dei requisiti di forma; - Dichiara assorbite le ulteriori domande di simulazione del successivo contratto di cessione del 10.04.2019 della medesima partecipazione totalitaria nella ### S.r.l. concluso tra la ### S.r.l. e la ### S.p.a. (ora ### in virtù di fusione per incorporazione) e di revocatoria fallimentare e ordinaria degli stessi contratti del 24.10.2017 e del 10.04.2019; - Rigetta le ulteriori domande proposte in questa sede da parte attrice; - Condanna la ### S.r.l., la ### S.p.a., i soci di ### S.A. e i soci di ### S.A., in solido tra loro, ex artt. 91 e 97 c.p.c., al rimborso delle spese processuali in favore del ### 53/2018 “### S.r.l.”, che liquida in € 46.646,40 per compensi e in € 3.070,45 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge.
Così deciso in ### in data ###. IL GIUDICE
dott.ssa
causa n. 3182/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Nardi