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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1123/2025 del 12-06-2025

... fine per le resistenze della ### a far entrare il perito stimatore presso l'immobile; a seguito del mancato accordo è stata quindi intrapresa la predetta esecuzione immobiliare nonché è stato sottoposto a pignoramento lo stipendio del ### (doc.n.1). Parte appellante rileva viziata la decisione di riconoscere il mantenimento in favore della figlia maggiorenne poiché pronunciata sull'assunto che lo stesso ### non ha ottemperato all'onere di dimostrare l'autosufficienza della stessa e sul fatto che trattasi di un contratto di apprendistato e, quindi, “notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica”; lamenta questa difesa la mancata valutazione del contratto di lavoro, acquisito al processo e indicativo dell'importo (1.000,00 euro) e della durata del rapporto (5 anni), la quale avrebbe determinato una decisione diversa da quella impugnata. Infine, il ### eccepisce la mancata valutazione delle condizioni della madre, ciò nell'ottica dell'obbligo del contributo che la legge attribuisce ad entrambi i genitori; parimenti, anche con riferimento alle spese straordinarie per figlio minore non si scorge alcuna motivazione della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 237/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ##### elettivamente domiciliato in ### P., 59/61 PONSACCO presso il difensore avv.  #### APPELLANTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###. ###,. 12 56025 PONTEDERA presso il difensore avv. ### APPELLATO#### e MOTIVI DELLA DECISIONE Viene impugnata la sentenza del Tribunale di Pisa n. 22/2025 emessa in data ### avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti ### e ### in data ### in ####.  - dall'unione nascevano i figli ### il ### (quasi 23 anni) e il figlio ### il ### (17 anni); nel 2008 essi si trasferirono a #### dove nel 2010 hanno acquistato l'immobile sito in via ### n 9 tutt'ora casa familiare; - il ### il ### ricorreva al Tribunale di Pisa per regolamentare la separazione personale l'affido e mantenimento dei figli. Il Tribunale intestato così decideva con la sentenza n 588/2017 nrg 2765/2015 “Non vi sono, pertanto, motivi, per non confermare in questa sede ###sede ###riferimento all'affidamento e alla collocazione prevalente dei minori (non contestati), al diritto di visita del padre, ed alla determinazione del contributo di mantenimento, la cui entità è del tutto condivisibile - in relazione ai redditi allegati e alla possibilità di trovare un'occupazione lavorativa da parte della resistente, la quale ha peraltro, ammesso di svolgere il lavoro di parrucchiera, seppure saltuariamente , e di seguito riportato; - affidamento condiviso dei figli minori ### e ### ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre, disponendo che i minori trascorrano con il padre almeno due giorni infrasettimanali, da concordare tra i genitori, o da individuarsi, in mancanza di accordo, in quelli di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino, quando saranno riaccompagnati a scuola, nonché un fine settimana alternato dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,00 nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico sino alla domenica alle ore 22.00, disponendo, altresì, che i minori trascorrano le festività natalizie e pasquali presso ciascuno dei genitori, ad anni alterni, dal 22 dicembre sino al 29 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e durante la ### ad anni alterni dal giovedì al lunedì dell'### nonché per un'altra settimana nel corso dell'anno da concordare con anticipo di almeno un mese tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli; - le ferie estive siano concordate trai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, e che i minori possano trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanza anche frazionati, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui i minori trascorreranno le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale saranno reperibili; dispone, altresì, che ciascun genitore possa liberamente sentire i figli per mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e dei loro impegni; il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori stessi dichiarando, in ogni caso, il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto; - assegnazione della casa coniugale alla madre; - contributo perequativo di mantenimento in favore dei figli ed a carico del padre di € 500,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ### da corrispondere in favore della madre entro i primi cinque giorni di ciascun mese; - spese straordinarie relative ai figli minori - mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago - da concordarsi e documentare tra i coniugi per quanto riguarda le spese ricreative, sportive e di svago superiori ad € 100,00, e da documentare, per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute), al 50% a carico di entrambi i genitori; ### non vi sono i presupposti per ritenere fondata la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte resistente (…)”. 
Veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio della ### stante la sua condotta processuale La detta sentenza veniva impugnata dalla ### davanti a questa Corte d'Appello, la quale confermava in toto quanto statuito in primo grado con la sentenza n 1872/2018 nel rg 3027/2017.  -il ### il ### presenta ricorso al Tribunale di Pisa per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché proponeva ulteriori domande, tra le quali affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di 350 euro mensili oltre al 50% spese straordinarie. 
Con comparsa del 08.01.2020 la ### spiegava domanda di scioglimento del matrimonio, affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre e contributo al mantenimento dei figli e per sé stessa.  -il ### venivano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale , prevedendo, quanto al figlio ### che lo stesso, a settimane alterne, venisse prelevato da scuola all'orario di uscita il martedì ed il giovedì, e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva; e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina; quanto alla figlia ### quasi maggiorenne, era prevista la frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrispondesse alla di lei volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. Venivano regolamentati i periodi festivi.  -Con ordinanza del 10/01/2024, a seguito della richiesta avanzata da parte resistente, veniva disposto l'ascolto del figlio minore ### (la sorella nelle more era diventata maggiorenne), avvenuto all'udienza del 08/02/2024. ### l'udienza, attese le condotte verbalmente minacciose tenute dal ricorrente nei confronti della resistente, il ### disponeva la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. 
Successivamente, venivano depositati atti e documenti relativi alle attività giudiziarie penali conseguenti alle querele presentate, negli anni, dalla sig.ra ### nei confronti del coniuge. 
Con note scritte del 20/02/2024, parte resistente modificava le proprie conclusioni, in particolare in punto di affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido super esclusivo, ed infine esclusivo con successive note di precisazione depositate il ###.  -In data ###, il ### sociale depositava la relazione di indagine socio familiare relativa al minore, a seguito di una segnalazione da parte del ### dei ### di ####, già inviata alla ### della Repubblica del Tribunale per i ### di ### Nella relazione, veniva evidenziato il persistente rifiuto del figlio minore di rivedere il padre, gli sviluppi della condizione lavorativa della figlia maggiore ### titolare di un contratto di apprendistato come parrucchiera, stessa attività svolta dalla madre per sei ore al giorno, a turni, per la quale doveva svolgere la prova con contratto a tempo determinato e possibilità di rinnovo. ### infine, evidenziava che il sig. ### negli anni, non aveva mai interpellato l'assistente sociale per la gestione dei figli e non si era mai recato a colloqui perché indisponibile a presentarsi. Si è era svolto un colloquio telefonico nel quale il sig. ### ha riferito di aver chiuso i rapporti con “quelle persone lì e basta”. ### ha, inoltre, riportato che l'immobile in cui abita la sig.ra ### con i figli è all'asta, per mancato pagamento delle rate del mutuo. 
Infine il Tribunale di Pisa con sentenza n. 22/2025 decideva come di seguito: • “1) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio […]; • 2)Assegna la casa familiare alla sig.ra ### ove convivono i figli ### e ### • 3)Dispone l'affido super esclusivo del figlio ### alla sig.ra ### con collocazione presso la stessa e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio; • 4)Dispone la sospensione, allo stato, degli incontri padre figlio; • 5)Pone a carico del sig. ### l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio ### della somma mensile di €.400,00 e della figlia ### della somma mensile di €.200,00, a favore della sig.ra ### entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ### • 6) Pone a carico del sig. ### l'obbligo di contribuzione nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, da versare a favore della sig.ra ### su sua richiesta; • 7) Pone a carico del sig. ### l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra ### la somma di euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ### • 8) Ordina all'### di Stato civile del Comune di #### di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in #### il ### e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di #### al n° 55 ###, ### A, anno 1996; • 9) Condanna il sig. ### a rifondere in favore della sig.ra ### le spese di lite da versarsi a favore dell'### a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa resistente, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.  i. Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il ### di primo grado, in punto di affidamento del figlio minore ### rilevava che entrambe le parti domandavano l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, salvo poi domandare l'affidamento super esclusivo alla madre, in sede di precisazione delle conclusioni a seguito dello svolgimento dell'udienza di ascolto del minore (in data ###) nelle more del quale il ### aveva assunto una condotta gravemente aggressiva e minacciosa nei confronti della resistente, quale “espressione di un modus agendi da sempre riferito dalla sig.ra ### ed emerso durante l'ascolto del minore e nell'escussione della figlia maggiore ### Villa”.
Evidenziava il ### di prime cure che l'atteggiamento aggressivo del ricorrente, tenuto all'udienza del 08.02.2024, era da considerarsi quale indice di assoluta noncuranza delle esigenze e delle condizioni, anche emotive e psicologiche, dei figli; tuttavia, rispetto a tale condotta - a seguito della denuncia nei confronti del ### e con invio degli atti del procedimento al PM in sede - la ### della Repubblica presso il Tribunale di Pisa riteneva non sussistente alcuna ipotesi delittuosa tanto che al riguardo, in data ###, ne veniva richiesta l'archiviazione.  ### di prime cure evidenziava che nella relazione del ### depositata il ###, si rinveniva l'assoluta mancanza di disponibilità del ricorrente ad incontri e colloqui con l'assistente sociale di riferimento, seppure in corso l'attività di monitoraggio finalizzata anche al recupero del rapporto genitore-figli; lo stesso servizio scrivente riferiva affermazioni paterne ossia “‘Ho chiuso con quelle persone lì e basta'. 
Relativamente all'episodio avvenuto in sede di udienza il sig. ### ha riferito di aver udito cose non veritiere; quindi, ‘gli do quello che gli spetta e basta', ‘non ho speranza a recuperare il rapporto con i miei figli, quando incrocio ### nemmeno mi saluta; loro non vogliono trovare accordi è anni che va avanti e non si conclude niente, se vengo a perdere tempo non mi va, non voglio nemmeno più arrabbiarmi non ne vale la pena”; relazione rispetto alla quale non faceva seguito alcuna contestazione da parte del ### Inoltre, veniva rilevato che le allegazioni prodotte dalla resistente relative al ménage familiare trovavano riscontro nelle dichiarazioni della figlia ### sentita all'udienza del 13.10.2021: la medesima in tale occasione dichiarava che il fratello non frequentava più il padre da novembre 2020 “perché quando ci andava tornava a casa piangendo e mi raccontava che a casa del babbo lui stava male; del resto ricordo che fin quando ci sono andata io mangiavamo io e lui da soli e lui mi disse che una volta che io avevo smesso di andare dal babbo, lui veniva fatto mangiare da solo; quando andavo anch'io mio fratello aveva paura e lui voleva dormire con me; aveva paura perché erano successe scene nella nostra famiglia e lui era impaurito. In particolare, mio fratello aveva assistito per due volte a quando mio padre aveva messo le mani addosso alla mamma”; circostanza quest'ultima che veniva riportata dal figlio minore ### proprio in occasione dell'udienza del febbraio 2024, il quale risultava fermo nell'esprimere la sua volontà di non incontrare il padre. 
Tutto ciò premesso, il ### di primo grado riteneva di dover accogliere la domanda, avanzata dalla ### di affido super esclusivo del minore poiché nell'esclusivo interesse morale e materiale di quest'ultimo, con sospensione della frequentazione e il diritto di visita del padre. 
Nulla veniva disposto in termini di affido per la figlia ### divenuta, medio tempore, maggiorenne.  ii. Ai fini della quantificazione del quantum a titolo di contributo del mantenimento dei figli in capo al ### il Tribunale di primo grado operava una disamina della situazione reddituale dello stesso: dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data ###, emergeva una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023), con un reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00. Il primo giudicante evidenziava, inoltre, che il ricorrente nel frattempo - come emerso dagli atti di causa - aveva cessato di provvedere al pagamento delle rate del muto della casa familiare, già assegnata alla ### quale genitore collocatario, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore; tale omissione assieme alla circostanza dell'assenza dei rapporti e frequentazione padre - figli, con conseguente aggravio economico in modalità integrale a carico della madre, venivano considerate dal Tribunale presupposti idonei per l'accoglimento delle domande sul punto avanzate dalla ### Veniva così disposto il mantenimento del figlio ### pari a 400,00 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Quanto alla figlia maggiore ### la stessa aveva instaurato un rapporto lavorativo con contratto di apprendistato, non raggiungendo tuttavia un'autosufficienza economica, come allegato da parte resistente. 
Di contro, il ### sul punto aveva assunto una condotta processuale del tutto omissiva, non avendo dimostrato l'eventuale indipendenza economica della figlia. Per tali motivi, veniva disposto a carico del ### un mantenimento della somma di euro 200,00 mensili nonché il 70% delle spese straordinarie.  iii. Quanto all'assegno divorzile, la ### allegava a tale istanza una condizione di disoccupazione, imputata all'imposizione del ### in costanza di matrimonio, non permettendole così di coltivare le proprie ambizioni professionali. 
Rilevava il ### che dalle indagini della ### di ### era emerso una situazione economico reddituale della resistente caratterizzato da una condizione di forte precarietà: le dichiarazioni dei redditi per il 2022 riportavano un reddito annuo pari a 2.500,00 euro, per il 2021 pari a 1.827,39 euro e per il 2020 pari a 1.125,00 euro nonché priva di risparmi, di altre entrate e con una casa in comproprietà col ### gravata da un mutuo con rate insolute. Pertanto, vista la retribuzione annua del ricorrente, vista l'oggettiva precarietà della situazione lavorativa della ### e attesa la procedura esecutiva in corso, che verosimilmente avrebbe potuto condurre la stessa a dover far fronte a nuove spese per procurare a sé e ai figli una diversa sistemazione, il Tribunale di primo grado assumeva esistenti i presupposti per concedere l'attribuzione di un assegno divorzile alla moglie nella misura di euro 350,00 mensili. 
II. Proponeva appello ### per i seguenti motivi: i. ###. 337 ### 337 ###.C. SUL#### - ###: l'odierno appellante eccepisce errata la decisione del ### di prime cure in punto di affido esclusivo per violazione degli artt. 337 bis e 337 quater c.c., poiché non attuata nell'interesse del figlio minore quanto piuttosto come misura punitiva sanzionatoria della condotta tenuta dallo stesso ### all'udienza del 08.02.2024, la quale, seppur censurabile, non è circostanza rivelatrice del rapporto padre - figlio; invero le parti stesse, fino alla predetta udienza, concordavano per un affido condiviso. Parte appellante assume, inoltre, che tale condotta - sottoposta al vaglio dell'### a seguito della denuncia da parte del ### e della ### - non ha dato seguito ad alcuna conseguenza penale, ritenuta frutto di una “grave crisi coniugale caratterizzata da tensioni che non hanno evidenziato elementi di maltrattamento” e peraltro mai denunciati prima di allora.  ### imputa agli atteggiamenti materni la compromissione del suo rapporto con il figlio ### ossia comportamenti vòlti ad allontanare quest'ultimo dalla figura paterna, e richiama sul punto: memoria depositata nelle more del giudizio di primo grado (doc. 20) nella quale il medesimo, a seguito della pronuncia dei provvedimenti provvisori con i quali il ### lasciava libera la figlia ### di fare visita al padre quando voleva, si preoccupava che la madre incoraggiasse il figlio ### a soggiornare dal padre ovvero chiedeva alla ### la collaborazione al fine di preservare il rapporto con i figli (doc. 39); relazione dei servizi sociali (depositata il ###) dalla quale, benché siano riportate affermazioni fornite dalla madre e assolutamente prive di apparente riscontro, emerge chiaramente come il figlio avesse deciso di non andare più dal padre e dove non si rinviene traccia di un impegno della ### diretto a preservare il rapporto con la figura paterna. 
Pertanto, erroneamente il primo giudicante ha rilevato il disinteresse del ### nei confronti del figlio ### poiché nessuna prova testimonia tale conclusione; contrariamente, il ricorrente richiedeva ai servizi sociali, con lettera inviata (doc. 40), un loro intervento all'indomani della pronuncia di affido, senza ottenere nel merito alcun riscontro.  ii. ###, CARENTE, #### - ### 337 TER, ### 4 E ### 7, C.P.C. - OMISSIONE ### E VALUTAZIONE DI DOCUMENTO DECISIVO PER LA DECISIONE: l'odierno appellante rileva errata la decisione sul quantum in ordine all'assegno di mantenimento del figlio ### quanto invece all'assegno della figlia ### maggiorenne e occupata lavorativamente, è assolutamente errata e sprovvista di motivazione poiché non tiene di conto né delle circostanze di fatto, compiutamente acquisite al processo, né delle previsioni di legge che fissano i presupposti di diritto per l'attribuzione di detti contributi: nello scrutinare le condizioni economiche del padre il Tribunale di primo grado ha dato una lettura superficiale dei cedolini di busta paga e delle dichiarazioni dei redditi, mancando di analizzare le voci che determinano il suddetto livello di retribuzione nonché gli oneri che gravano sullo stipendio del ### quali diretta conseguenza della separazione; rileva, inoltre, che nell'ipotetico stipendio mensile il primo giudicante vi ha erroneamente ricompreso anche trattamenti privi del carattere della continuità, quali gli straordinari, i permessi non goduti, le ferie non godute, e le trasferte giacché trattasi di voci che non possono essere prese in considerazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel parametrare l'assegno di mantenimento. 
Sul punto, inoltre, il ### rileva che il Tribunale di Pisa ha omesso di analizzare le spese di cui l'appellante è gravato, ovvero: € 600,00 per canone di locazione (doc. n.12 allegato al ricorso di primo grado), la quota pari al 50% della rata di mutuo di circa € 320,00 (doc.ti n.3 e n.4 allegati al ricorso), la rata dei prestiti personali acceso dai coniugi durante la separazione di € 149,00 e di € 210,50 (doc. n.7 allegato al ricorso cit.), le ordinarie spese di vitto, vestiario, bollette delle utenze, spese di carburante per recarsi a lavoro ecc; mentre ha ritenuto rilevante la cessazione da parte del ricorrente del pagamento delle rate del mutuo della casa familiare, già assegnata alla moglie ove vivono anche i figli, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore. Su tale circostanza, il ### rileva che la ### non ha mai provveduto a pagare la sua parte e pertanto, lo stesso per molti mesi, dopo la separazione, ha provveduto ad assumersi il pagamento anche della quota della coniuge, finché, nella necessità di elargire il mantenimento dei figli è stato costretto ad interromperne il pagamento; che al fine di raggiungere un accordo transattivo con la banca dopo la ricezione della notifica del pignoramento dell'immobile familiare, lo stesso ### riuscì a raggiungere un accordo con il creditore procedente per mezzo del quale, a seguito del pagamento di € 15.00,00, la banca avrebbe rinunciato all'esecuzione (doc. A, doc. B e doc. C allegati alla nota di trattazione scritta l'udienza del 16.11.2023) tentativo che non andò a buon fine per le resistenze della ### a far entrare il perito stimatore presso l'immobile; a seguito del mancato accordo è stata quindi intrapresa la predetta esecuzione immobiliare nonché è stato sottoposto a pignoramento lo stipendio del ### (doc.n.1). 
Parte appellante rileva viziata la decisione di riconoscere il mantenimento in favore della figlia maggiorenne poiché pronunciata sull'assunto che lo stesso ### non ha ottemperato all'onere di dimostrare l'autosufficienza della stessa e sul fatto che trattasi di un contratto di apprendistato e, quindi, “notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica”; lamenta questa difesa la mancata valutazione del contratto di lavoro, acquisito al processo e indicativo dell'importo (1.000,00 euro) e della durata del rapporto (5 anni), la quale avrebbe determinato una decisione diversa da quella impugnata. 
Infine, il ### eccepisce la mancata valutazione delle condizioni della madre, ciò nell'ottica dell'obbligo del contributo che la legge attribuisce ad entrambi i genitori; parimenti, anche con riferimento alle spese straordinarie per figlio minore non si scorge alcuna motivazione della diversa ripartizione degli stessi in capo ai genitori, atteso che la stessa ### è beneficiaria al 100% degli assegni familiari.  iii. ###, CARENTE, #### - #### 6 ###. 898/1970 - ### Per parte appellante il ### di primo grado ha errato nel riconoscere l'assegno divorzile, oltre a pronunciarsi ultra petitum poiché ha stabilito la cifra mensile di euro 350,00 a fronte della richiesta pari a euro 300,00 basandosi sull'entità della retribuzione del ### e richiamando la oggettiva precarietà della situazione lavorativa della stessa ### determinatasi anche in conseguenza di scelte familiari condivise col marito. Il Tribunale di primo grado ha mancato di accertare la sussistenza di una reale squilibrio economico tra le parti e se tale disparità è da ricondurre alle scelte di conduzione del ménage familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio; infine, ha mancato di compiere giudizio prognostico per accertare se tale divario reddituale possa essere autonomamente superato dal coniuge richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, a seguito dello scioglimento dell'unione coniugale. 
Nell'esaminare le posizioni economiche di entrambe le parti, il ### sottolinea che il proprio stipendio è notevolmente gravato dalle predette spese e che detratte quest'ultime poco residua e pertanto, fatto fronte anche al mantenimento del figlio, non c'è margine per ulteriori elargizioni in favore della ### il non riuscire ad assolvere al pagamento delle rate del mutuo deve essere letto come indice di un peggioramento della propria situazione economica; inoltre, rileva la probabilità di come in futuro potrà subire una flessione dei redditi, essendo lo stesso afflitto da una malattia (morbo di ### e a causa della quale ha visto riconoscersi l'invalidità civile nella misura del 46% (doc. 13 fasc. primo grado). 
Di contro la ### oltre a godere dell'assegnazione della casa coniugale, fruisce in via del tutto esclusiva degli assegni per il nucleo familiare; dalle produzioni della ### di ### si evince che per alcuni anni ella ha svolto l'attività di parrucchiera: circostanza che depone certamente in favore di una capacità lavorativa e di conoscenze professionali tali da consentirle di raggiungere una occupazione. 
Parte appellante, a sostegno della propria difesa, richiama le decisioni assunte in sede di separazione personale dal Tribunale di Pisa e della Corte d'Appello di ### in sede di reclamo e dove nulla veniva disposto in punto di assegno separativo in favore della ### per mancanza di presupposti. La decisione è pertanto da ritenersi errata, gravatoria e connotata da caratteri punitivi.  CONCLUSIONI “1)### E ### sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; 2) ### E ### accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.22/2025 emessa dal Tribunale di Pisa in seduta #### relatore Dott.ssa ### nell'ambito del giudizio N.R.G. 2225/2019, depositata in cancelleria in data ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa; - in via principale pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi ### e ### alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno; ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori; b) affidamento del figlio minore ### in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la figlia ### ormai maggiorenne ed indipendente economicamente, ad oggi residente con la madre, deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore; quanto al figlio ### salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva; a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina; l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il ### e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando ### e ### le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili; il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario; c) la casa coniugale sita in #### n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica; d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio ### pari ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ### da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese; - alla madre spetterà l'### familiare nella misura integrale; - le spese straordinarie relative al figlio minore ### - mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago - saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate ### e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. ### chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado”. 
III. Con comparsa di costituzione e di risposta ### contesta quanto ex adverso dedotto: i. Quanto al primo motivo di appello, la doglianza non indica alcun vizio motivazionale né alcuna violazione di legge, ma propone unicamente una diversa lettura dei fatti di causa e delle risultanze ovvero nessuna allegazione da cui evincere opera di allontanamento dei figli dal ### ad opera della ### Dalla relazione dei servizi sociali emerge che il figlio minore ha dichiarato di non voler frequentare il padre a seguito dei gravissimi atti posti in essere dallo stesso e già riportati in sede di ascolto: screditamento della figura materna dinanzi ai figli con la attuale compagna nonché episodi di violenza fisica anche nei confronti della figlia ### Inoltre, quest'ultima, seppur parte appellante affermi che nessuna prova testimonierebbe il suo interesse per i figli, in escussione testimoniale, ha riferito “il sig. ### mai si è recato alla scuola dei figli per conferire con gli insegnanti. Ci andava sempre la mamma”, che per il ### 2020 “non rispose nemmeno ai miei auguri e non ci fece nessun regalo”, così come ha confermato che entrambi i figli hanno dovuto smettere di fare attività sportiva per il rifiuto del ### di contribuire alle minime spese per l'attrezzatura, ed infine che “mio padre mi tolse il telefono perché diceva che io ero dalla parte di mia madre e pertanto me lo tolse per punizione”. 
Pertanto, il Tribunale di primo grado correttamente disponeva l'affido super esclusivo del figlio minore.  ii. Rispetto al contributo al mantenimento dei figli, parte appellata rileva che la sentenza impugnata non omette la valutazione di alcun dato rilevante: il primo giudicante, dopo aver acquisito i redditi da lavoro del ### (pari a euro 1.500,00 - 1.700,00 mensili), ha opportunamente tenuto conto del fatto che lo stesso non abbia adempiuto al mutuo, sebbene parte appellante continui, nei propri scritti difensivi, falsamente a dichiarare che “del pagamento di tutte le suindicate somme [mutui e finanziamenti per la casa coniugale] si è sempre fatto carico e si fa carico il sig. Villa”; di contro, il ### di prime cure non ha tenuto conto dei costanti e continuativi aiuti che il ### riceve dalla compagna e dalla di lui madre, così come dallo stesso riferito sin dall'udienza presidenziale e che invece, atteso il loro carattere di regolarità e continuità tale da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato, dovevano essere valutati(v. Cass. n. 1129/2022).  ### rileva, per giunta, che la presunta espropriazione presso terzi è fatto assolutamente nuovo, successivo alla sentenza gravata e del tutto inammissibile in appello, a conferma comunque che il ### non ha mai adempiuto ai mutui e finanziamenti. 
In merito alla figlia maggiorenne ### parte appellata rileva che l'obbligo di mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, anche e soprattutto ove sia ancora in fieri il percorso formativo utile all'inserimento nel mondo del lavoro; che la tipologia di contratto lavorativo in essere, stipulato dalla figlia, è di apprendistato e di per sé non idoneo a garantire un' indipendenza economica, posto che quest'ultima deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento: dalle buste paga depositate, si evince che la retribuzione (€ 547,00, € 933,00, € 933,00) non è sufficiente per il pagamento di un canone di locazione di un appartamento dignitoso ed alla sopportazione delle spese per le usuali utenze. Inoltre, la sentenza impugnata ha comunque già ridotto ad € 200,00 il contributo per ### rispetto a quanto previsto nei provvedimenti presidenziali (€ 250,00), non discostandosi di molto dagli € 175,00 richiesti dal ### stesso. Quanto alla presunta erroneità della statuizione afferente al mantenimento del figlio minore, la ### ne eccepisce la mancata motivazione. 
Infine, l'odierna appellata richiama giurisprudenza di legittimità per cui in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore è facoltà del giudicante la scelta di ricomprendere nel calcolo, al fine di stabilirne il suo ammontare, eventuali assegni familiari: nel caso di specie, è evidente che il primo giudicante, nella propria valutazione di un equo contributo al mantenimento, abbia deciso di non ricomprendere la misura degli assegni familiari nella base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.  iii. In ordine alla questione dell'assegno divorzile, la ### - oltre a lamentare uno sviluppo sconclusionato delle argomentazioni sul punto, con richiamo alle decisioni assunte in sede di separazione personale, operato da controparte - rileva che le relazioni acquisite della ### di ### e della ### dimostrano inequivocabilmente che la stessa appellata non ha mai svolto attività domestica né soprattutto lavoro sommerso; le prove orali svolte nel primo grado di giudizio hanno confermato come il rapporto di lavoro subordinato presso la ####.r.l. veniva a cessare a causa sia delle gravi patologie fisiche della ### (la stessa ha un organismo che tende a sviluppare tumori che vanno operati, e una volta asportati lasciano strascichi pesanti), sia su richiesta del ### il quale desiderava che la moglie facesse la casalinga, che si occupasse della famiglia e di preparare il pranzo per lui. Circostanze che hanno di fatto impedito alla resistente di crearsi quella professionalità specifica necessaria per entrare nel mondo del lavoro, costringendo la stessa da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. ### dei ### per reperire generi alimentari di prima necessità, come emerso in sede di ascolto dei testi e dai documenti in atti. 
Infine, parte appellata lamenta la condotta processuale tenuta dal ### nelle more del giudizio di primo grado: il medesimo ha occultato il proprio reale reddito, non allegando la modifica dell'attività lavorativa e il TFR ricevuto, se non dopo la allegazione da parte di ### invece, alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e formulata dal ### nell'atto di appello, la ### ne eccepisce la decadenza.  CONCLUSIONI “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ### - Nel merito, respingere l'appello promosso dal sig. ### avverso la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Pisa in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa; - In subordine, ove la Corte lo ritenesse opportuno, in via istruttoria, si insiste in tutte le richieste formulate in primo grado. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, C.n.a. e I.V.A.  come per legge”.  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ Premessi i fatti che si sono riportati per esteso e rilevato che la decisone sulla sospensiva è assorbita dalla decisione nel merito sulle singole censure della parte appellante appare opportuno disporre quanto segue: - ### super esclusivo alla madre non pare corretto. Dalla disamina degli atti se certamente emerge un rifiuto del minore a vedere il padre, non può tuttavia sottolinearsi come questo sia insorto nel tempo poiché egli frequentava il padre dopo la separazione in modo ordinario. Non si esclude che il comportamento materno, di forte contrapposizione e connotato da ripetute denunce, se pure ha potuto trovare origine nei comportamenti dell'ex marito, abbia tuttavia determinato l'allontanamento del figlio coinvolto nelle dinamiche familiari. Anche la figlia della coppia appare coinvolta in queste dinamiche rappresentando in sede di deposizione testimoniale una situazione completamente sfavorevole al padre e completamente favorevole alla madre. Si vuole dire che, leggendo gli atti del processo, si comprende che vi sono stati comportamenti fortemente oppositivi da parte di entrambi non ascrivibili solo al padre ( ad esempio le plurime mail a contestazione del fatto che i figli stavano con la compagna, con minaccia di denuncia , fatti non smentiti; il non venire incontro per le modalità di visita, alle esigenze lavorative del ### dal cui lavoro comunque dipende il mantenimento anche della famiglia originaria; l'imputare al padre la impossibilità di praticare uno sport quando verosimilmente ciò era effettivamente dovuto a mancanza di sufficiente guadagno essendo noto che la separazione della coppia impoverisce il nucleo etc. ) , che hanno comportato il definitivo allontanamento dei figli dallo stesso, fatto che crea nel padre ulteriore stress al quale reagisce in maniera scomposta ( come avvenuto alla udienza di i grado ). Si comprende l'astio della ### per l'allontanamento del coniuge a causa di una ex amica con la quale poi egli ha concepito un figlio, ma, a parte la considerazione che alcuni testi attribuiscono una concomitante relazione anche alla ### segno di disgregamento della coppia già sussistente, in ogni caso ciò non appare ragione sufficiente per non favorire il rapporto dei figli con il padre.  - In questo verosimile quadro, disporre l'affidamento super esclusivo comporta, in assenza di comportamenti oggettivamente lesivi per i figli, la stigmatizzazione di una crisi che non appare allo stesso unicamente imputabile e sancisce il definitivo allontanamento. La censura deve quindi essere accolta e rideterminato come d'altra parte inizialmente chiesto da entrambi, l'affidamento condiviso.  - Gli incontri tra padre e figlio non possono che essere rimessi alla scelta delle parti attesa la prossima maggiore età di ### • La situazione reddituale edlle parti appare essere la seguente: ###appellante: lavora come operaio a tempo indeterminato presso la ditta di pneumatici ### S.r.l. di Ponsacco ###, con uno stipendio mensile che varia da € 1.500,00 ad € 1.700,00: Dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data ###, emerge una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023) : deve considerarsi che sono ricomprese voci variabili di straordinari e trasferte sommate alla retribuzione ordinaria. reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00; reddito 2020 pari a 25.817,96 euro e reddito 2021 pari a 27.777 euro (in linea con le dichiarazioni dei redditi ai tempi della separazione personale che si attestavano all'incirca sui 25.000 euro) produce certificato attestante la patologia del morbo di ### con riconoscimento di una invalidità civile nella misura del 46% (doc 4) Proprietario al 50% dell'immobile adibito a casa familiare in via ### a ### gravata da due mutui bancari: per l'acquisto della casa familiare di € 55.537,39, con scadenza nel 2035 e rata mensile ### di € 219,54 e l'altro contratto per la ristrutturazione della stessa di € 50.000,00, con scadenza nel 2035 e rata mensile ### di € 197,92, oltre ad un finanziamento di € 18.500,00 con scadenza 2026 e rata mensile di € 210,50. 
Stante il mancato pagamento delle rate del muto sono in essere procedure di esecuzione immobile e di espropriazione presso terzi con pignoramento dello stipendio del ### Attualmente è in affitto con un canone di locazione pari a 600 euro a ### in via ### con la nuova compagna la quale è dichiarata al momento è disoccupata o ma era operaia presso la ### come da verbale udienza del 03.02.2022.  ###appellata: attualmente disoccupata, lavorava fino al 2019. Ha svolto attività di badante e aiuto parrucchiera. Nella relazione del 28.10.24 dei Servizi sociali veniva così riportato “la ###ra ### ha riferito di aver trovato un lavoro come parrucchiera per sei ore al giorno a turni, che avrebbe iniziato la prova e in caso le avrebbero fatto un contratto determinato con possibilità di rinnovo” ( il giudice di primo grado ha rilevato che tale circostanza non è stata contestata dalla ### nella prima memoria utile e successiva al deposito della relazione). 
Vive nella casa familiare coi figli e di cui è proprietaria al 50%, casa sottoposta alle predette procedure. 
Le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano che nell'anno d'imposta 2022 il reddito è stato di € 2.500,00, nell'anno 2021 di € 1.872,390, nell'anno 2020 di € 1.1125,00. 
ISEE 2021 pari a 4.815,22 euro - ### 2022 pari a 4.053 euro - ### 2023 pari a 4.166 euro Ha dichiarato di essere costretta da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. ### dei ### per reperire generi alimentari di prima necessità.
Ha prodotto buste paga e contratto di lavoro di apprendistato della figlia ### per la formazione di parrucchiera e dalla durata di anni 5. Ha prodotto buste paga dei mesi giugno2023 (547,00 euro), luglio 2023 (933,60 euro) e agosto 2023 (933,60 euro) Ciò posto è presente un netto divario reddituale e tuttavia deve tenersi presente, che il ### è gravato da un canone di locazione, ha un nuovo figlio da mantenere, ha delle trattenute sullo stipendio compresa quella derivante dalla esecuzione della casa per mancato pagamento del mutuo da parte di entrambi. Egli in udienza ha rilevato che intende attivarsi per non perdere la proprietà della casa. Certamente si può in astratto quanto meno avvalere del supporto della compagna che ha sempre lavorato e che appare godere del sostegno della propria madre.  ### ha una patologia che tuttavia non è invalidante, dimostrando una persistente capacità lavorativa anche attesa la età non avanzata. Gode senza esborsi della casa familiare . 
Devono quindi essere confermati i mantenimenti previsti per il figlio ( oltre la maggiore contribuzione per le spese straordinarie ) e l'assegno a favore della ### ( ridotto a € 300 come da sua domanda ) attesa la sussistenza del presupposto di scarsa sufficienza economica della ex moglie e la impossibilità oggettiva del suo totale superamento. 
Di contro nulla può essere riconosciuto alla figlia ### la quale ha un proprio stipendio adeguato ai suoi studi e congruo per il di lei mantenimento , circa € 1000, mensili nulla sopportando per spese di locazione.  ### della lite comporta la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 22/2025 del Tribunale di Pisa, affida in via condivisa il minore ### ad entrambi i genitori e rimette al padre e al figlio le modalità degli incontri; determina in € 300 l'assegno di divorzio a favore di ### ; accerta che nulla deve ### per il mantenimento della figlia ### Conferma nel resto la sentenza di I grado. 
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.  ### 23 maggio 2025 ### dott.

causa n. 237/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30494/2022 del 18-10-2022

... nonché l'assenza di formalità pregiudizievoli, ed un perito estimatore, in adempimento di quanto disposto dalla deliberazione del ### del 22 aprile 2005 per i finanziamenti fondiari, essendo previsto che l'importo delle somme da erogare dovesse essere parametrato al valore dell'immobile offerto in garanzia. Nell'ambito della esecuzione promossa dalla banca contro i mutuatari, l'esistenza dell'uso civico era stata rilevata non sulla base della certificazione notarile - basata sui registri del catasto e della ### - bensì dall'ingegnere nominato dal Giudice dell'esecuzione quale perito estimatore. 3. Con il terzo motivo il ### censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc Premettendo che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sull'assunto che, nel caso di specie, costituisse fatto notorio la circostanza che molti terreni della zona erano gravati da usi civici e che dovesse presumersi che il ### nella sua qualità, fosse consapevole di tale circostanza, il ricorrente assume che la circostanza che non si trattasse di fatto notorio troverebbe conferma nella condotta della ### la quale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 435/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###### viale ### n. 278 - ricorrente - 01.1 contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### piazza ### presso la ### della Corte suprema della Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2201/2018, pubblicata in data 15 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal ### dott.ssa ### A. P. ### di causa 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la ### s.p.a. convenne in giudizio il notaio ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento allo stesso imputabile, avendo il professionista omesso di accertare, in occasione della stipulazione del contratto di mutuo ipotecario redatto in data 9 gennaio 2017, che l'immobile ipotecato, sito in ### viale delle ### di proprietà dei mutuatari ### e ### era gravato da usi civici non affrancati. 
A sostegno della domanda la attrice espose che i mutuatari si erano resi morosi a partire dal 9 agosto 2007, decadendo dal beneficio del termine, tanto che si era reso necessario promuovere una procedura esecutiva immobiliare per ottenere il soddisfacimento del proprio credito di complessivi euro 273.806,80, oltre interessi contrattuali di mora, nel corso della quale era stato accertato che l'immobile, essendo gravato da usi civici, non era commerciabile; il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità del pignoramento promosso dalla banca mutuante per essere i beni «inalienabili, incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione e di pignoramento, e, pertanto, di espropriazione forzata».  2. Il Tribunale di S. ### rigettò la domanda e avverso la sentenza propose appello la ### s.p.a. 
La Corte d'appello di Napoli, riformando totalmente la sentenza, accolse l'impugnazione, condannando il notaio al pagamento, a titolo 7 di risarcimento dei danni, della somma di euro 339.589,45, oltre accessori. 
In particolare, i giudici di appello osservarono che il notaio ### non aveva assolto all'onere, sullo stesso incombente ex art. 1218 cod. civ., di provare di avere eseguito con la dovuta diligenza la prestazione cui si era impegnato, considerato che aveva effettuato le visure, da cui non risultava l'esistenza di usi civici gravanti sull'immobile dato in garanzia, ma non aveva evidentemente preso visione del certificato di destinazione urbanistica, né aveva effettuato le dovute ricerche presso il Comune e la ### pur essendo consapevole, nella sua qualità di notaio, del fatto che molti terreni della zona erano gravati da usi civici. Esclusero, inoltre, l'applicabilità della limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ., sottolineando che dal certificato della ### del 17 novembre 2010, acquisito dall'esperto nominato nell'ambito della procedura esecutiva, emergeva che, in forza dell'ordinanza adottata dal ### regionale per la liquidazione degli usi civici, la quota corrispondente al fondo demaniale di uso civico su cui ricadeva l'immobile ipotecato era stata assegnata a coltivatori diretti a titolo di enfiteusi, con possibilità di affrancazione condizionata all'effettuazione di migliorie fissate nel piano di ripartizione e nell'atto di concessione; la quota non era stata, tuttavia, affrancata, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il bene gravato da uso civico continuasse ad essere assoggettato al regime giuridico dei beni demaniali.  3. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, affidato a cinque motivi.  ### s.p.a. ha resistito con controricorso.  4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc.  3 Non sono state depositate conclusioni dal ### presso la Corte. 
In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc.  La controricorrente ha depositato, quale precedente giurisprudenziale pronunciato in analoga fattispecie, la sentenza di questa Corte n. 4911 del 2022. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del t.u. n. 380 del 2001. 
Il ricorrente sostiene che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che fosse suo obbligo ex lege acquisire e controllare il certificato di destinazione urbanistica, in quanto tale certificato era obbligatorio solo nel caso di atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ovvero a terreni che costituivano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima fosse superiore a 5.000 metri quadrati. Nel caso di specie, si trattava di una iscrizione su appartamenti, privi di pertinenze, per cui non sussisteva alcun obbligo giuridico di allegare il certificato di destinazione urbanistica, né un obbligo a carico del notaio di prendere visione di detto certificato.  2. Con il secondo motivo di ricorso il ### denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e lamenta che il contenuto dell'incarico affidatogli dalla ### non ricomprendeva 4 accertamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli che il notaio poteva certificare ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. Evidenzia che, in ragione della particolare natura dell'affare, per la concessione del finanziamento erano stati incaricati due tecnici aventi competenze specifiche, ossia il notaio, non solo per stipulare l'atto pubblico, ma anche per verificare preventivamente alla stipula la sussistenza della continuità ultraventennale delle trascrizioni in favore del concedente, nonché l'assenza di formalità pregiudizievoli, ed un perito estimatore, in adempimento di quanto disposto dalla deliberazione del ### del 22 aprile 2005 per i finanziamenti fondiari, essendo previsto che l'importo delle somme da erogare dovesse essere parametrato al valore dell'immobile offerto in garanzia. Nell'ambito della esecuzione promossa dalla banca contro i mutuatari, l'esistenza dell'uso civico era stata rilevata non sulla base della certificazione notarile - basata sui registri del catasto e della ### - bensì dall'ingegnere nominato dal Giudice dell'esecuzione quale perito estimatore.  3. Con il terzo motivo il ### censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc Premettendo che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sull'assunto che, nel caso di specie, costituisse fatto notorio la circostanza che molti terreni della zona erano gravati da usi civici e che dovesse presumersi che il ### nella sua qualità, fosse consapevole di tale circostanza, il ricorrente assume che la circostanza che non si trattasse di fatto notorio troverebbe conferma nella condotta della ### la quale aveva dimostrato di non avere conoscenza dell'esistenza degli usi civici nel momento in cui aveva ritenuto satisfattivi gli accertamenti eseguiti dal notaio presso il catasto e presso l'### del ### né d'altro canto l'istituto bancario, nel corso dell'istruttoria precedente all'erogazione del 5 mutuo, aveva rilevato l'uso civico attraverso le perizie eseguite sull'immobile dal suo tecnico di fiducia. Sostiene pure che il Tribunale di S. ### non aveva mai qualificato come notoria la circostanza che nel Comune di ### fossero stati edificati immobili su suolo demaniale, tanto che solo in epoca successiva all'instaurazione della procedura esecutiva promossa dalla banca controricorrente il Giudice dell'esecuzione aveva iniziato ad incaricare gli esperti affinché provvedessero ad accertare l'esistenza di usi civici.  4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2236 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della disposizione normativa evocata in rubrica e sostiene che la Corte territoriale ha tralasciato di considerare che la perizia redatta dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva verteva esclusivamente sulla verifica dell'esistenza di usi civici, cosicché l'incarico affidato all'esperto esulava da quelli solitamente effettuati dal notaio in occasione della stipula di atti costitutivi di ipoteca su edifici. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, il rilievo dell'esistenza di usi civici costituiva prestazione implicante speciale difficoltà sul piano tecnico.  5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso come IV) il ### censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non accogliere l'eccezione di concorso di colpa della ### nella causazione del danno.  6. ### il consolidato indirizzo di questa Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità in assenza di argomenti in ricorso che possano indurre a discostarsi da tale orientamento, il notaio incaricato della stipula di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni 6 immobili «non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio» (Cass., sez. 3, 16/03/2021, n. 7283; Cass., sez. 3, 18/05/2017, n. 12482; Cass., sez. 6-3, 21/09/2017, 21953; Cass., sez. 3, 02/07/2010, n. 15726). 
La questione prospettata dal ricorrente, comune a tutti i mezzi di ricorso, impone di verificare se sussista in capo al notaio l'obbligo di verificare e segnalare alle parti la possibile esistenza di limiti alla commerciabilità dei beni immobili oggetto del contratto, derivanti dall'incidenza di eventuali usi civici, e quale sia l'effettiva estensione di tale obbligo. 
Il problema, che si pone in sede di circolazione degli immobili, di riconoscimento dell'esistenza degli usi civici scaturisce sia dal fatto che la maggior parte degli usi civici sono nati da comportamenti di fatto, senza l'adozione di atti formali idonei a dare adeguata pubblicità, sia dal fatto che non è mai stato istituito un pubblico registro nel quale poter individuare i terreni gravati da usi civici, con la conseguenza che possono sussistere incertezze sull'effettiva e concreta incidenza di determinati usi civici in ordine alla commerciabilità di immobili realizzati su terreni gravati, considerato che caratteristica essenziale dell'uso civico è quella di essere refrattario ad estinzione per non uso e di poter essere sempre identificato a seguito di azione giudiziaria dinanzi alla competente giurisdizione speciale.  7. Posto ciò, prendendo preliminarmente in esame il terzo motivo, il Collegio deve rilevare che la Corte territoriale non ha considerato «fatto notorio» che il terreno su cui insisteva l'immobile da 7 assoggettare ad ipoteca fosse gravato da usi civici, né ha applicato o fatto riferimento in motivazione alla disposizione normativa di cui si contesta l'applicazione. Piuttosto, i giudici di appello, nel valutare se il notaio avesse fornito prova di avere eseguito con diligenza la prestazione affidatagli, hanno spiegato che «la diligenza che deve informare la prestazione del notaio nell'attività di preparazione dei mutui bancari comprende lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle cosiddette visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà», sottolineando poi che il notaio, proprio al fine di garantire la libertà da vincoli incidenti sulla commerciabilità dei beni costituiti in garanzia, non avrebbe dovuto limitarsi a visionare le visure catastali e ipotecarie, ma avrebbe dovuto approfondire le indagini presso il Comune e la ### e prendere visione del certificato di destinazione urbanistica. E ciò sul presupposto che la situazione complessiva della zona in cui si trovava l'immobile non poteva ritenersi ignota al notaio, proprio in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio.  7.1. Così argomentando, la Corte d'appello non ha considerato come fatto notorio l'esistenza di usi civici sull'area di terreno sul quale insiste l'immobile per cui è causa, in violazione dell'art. 115 cod. proc.  civ., ma ha piuttosto operato un accertamento di fatto in ordine al contenuto della diligenza professionale esigibile dal notaio nel caso concreto, accertamento che è stato legittimamente fondato su base indiziaria, con particolare riferimento alla presumibile conoscenza, da parte di un notaio, della generale situazione di potenziale rischio dell'esistenza di vincoli di natura pubblica e/o collettiva riguardante una parte del territorio in cui egli operava occupandosi della stipulazione di atti aventi ad oggetto beni immobili (in senso 8 conforme, Cass., sez. 3, 15/02/2022, n. 4911, che si è pronunciata in fattispecie analoga a quella in esame).  7.2. ### canto, la circostanza che molti terreni siti nella zona in cui si trovavano i beni assoggettati ad ipoteca fossero gravati da usi civici emerge dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente che, a pag. 16 del ricorso, ha evidenziato che nei procedimenti di esecuzione forzata riguardanti immobili ricadenti in tale zona, il giudice dell'esecuzione, sicuramente a partire da una certa epoca, modificando il prestampato, ha regolarmente incaricato gli esperti informatori di eseguire specifici accertamenti finalizzati a verificare l'esistenza di usi civici. 
Deve, dunque, escludersi la dedotta violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ., essendosi i giudici di secondo grado limitati ad operare un apprezzamento di fatto di carattere presuntivo ed indiziario, adeguatamente motivato e scevro da vizi logici, come tale non scrutinabile in questa sede.  8. Infondato è pure il primo motivo, concernente la non obbligatorietà dell'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica. 
La corte territoriale non ha, infatti, affermato che il suddetto certificato dovesse essere allegato all'atto costitutivo dell'ipoteca sebbene quest'ultimo avesse ad oggetto edifici e non terreni, in violazione dell'art. 30 del T.U. sull'edilizia (che lo richiede effettivamente solo per i terreni), come sembra sostenere il ricorrente, ma ha semplicemente ritenuto che la sua acquisizione sarebbe stata opportuna, nel caso di specie, come indagine ulteriore sulla libertà da vincoli degli immobili da assoggettare ad ipoteca, anche in relazione alla potenziale esistenza di usi civici (Cass., sez. 3, n. 4911 del 2022).  9. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso.  9 Pur deducendo vizi di violazione di legge, il ricorrente muove in sostanza contestazioni che investono l'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'appello, adeguatamente motivato, in ordine alla diligenza professionale in concreto dovuta dal ### nello svolgimento della sua prestazione, e sollecita un riesame del merito, precluso in questa sede. 
Peraltro, il ricorrente, a supporto della doglianza in esame, sostiene che l'oggetto dell'incarico affidatogli dall'istituto bancario non ricomprendeva accertamenti ulteriori e diversi da quelli che il notaio può certificare ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., ma, sotto tale profilo, il motivo non rispetta l'onere previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., avendo il ### omesso di trascrivere o riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, la lettera d'incarico, non potendo il contenuto dell'incarico desumersi dalla relazione notarile consegnata all'istituto bancario.  10. Neppure il quarto motivo è meritevole di accoglimento. 
La Corte d'appello, dopo avere chiarito che, nella diligenza professionale in concreto esigibile dal notaio in sede ###atto di costituzione in garanzia di beni immobili siti in una zona che presentava un potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici, rientrava lo svolgimento di indagini più approfondite rispetto a quelle ordinarie, ha poi del tutto coerentemente affermato che lo svolgimento di tali indagini non presentava alcuna difficoltà tecnica e, comunque, riguardava la diligenza del professionista, non la sua perizia tecnica, onde non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art.  2236, secondo comma, cod.  Tale affermazione è pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. 3, 15/06/1999, n. 5946; Cass., sez. 2, 28/01/2003, n. 1228; Cass., sez. 2, 02/03/2005, 4427; Cass., sez. 3, 11/01/2006, n. 264).  10 Come esaustivamente precisato da Cass. n. 4911 del 2022, «la corte di appello, ha nella specie effettuato una specificazione della portata precettiva della disposizione generale sulla diligenza dovuta dal notaio nell'adempimento della sua prestazione professionale, ricavandone una regola di condotta da applicare al caso concreto: la regola di condotta per cui, in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il notaio è tenuto ad effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare la effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero. La Corte ha quindi proceduto a verificare la eventuale violazione di detta regola di condotta nel caso concreto, accertando che, nella specie, il notaio rogante, pur dovendosi ritenere a conoscenza del rischio della potenziale sussistenza di usi civici, nella zona in cui si trovavano gli immobili assoggettati ad ipoteca a garanzia del mutuo da lui stipulato, non aveva proceduto alle necessarie indagini in proposito, le quali avrebbero consentito di rilevare agevolmente l'esistenza in concreto di siffatti usi civici, in virtù dei quali è stata ritenuta (e sul punto, si ribadisce, non è proposta alcuna specifica censura nella presente sede) la sostanziale incommerciabilità degli immobili stessi. Si tratta di una operazione che potrebbe ritenersi sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, solo con riguardo alla attività di specificazione, sulla base della clausola generale sull'adeguata diligenza professionale, della regola di condotta destinata ad applicarsi nel caso concreto, ma non sotto il profilo relativo alla verifica del rispetto di tale ultima regola di condotta nel caso di specie. Orbene, tutte le censure del ricorrente riguardano in realtà proprio questo secondo profilo, che però si risolve in un accertamento di fatto: egli non contesta, infatti, la regola di condotta enucleata dal 11 giudice sulla base della previsione generale della dovuta diligenza professionale (cioè quella per cui il notaio deve effettuare indagini più approfondite, estese quindi alla situazione dei terreni sui cui sono edificati gli edifici oggetto degli atti rogati anche in relazione alla eventuale esistenza di usi civici, quando vi siano ragioni, ovvero «indici di allerta», che inducano a dubitare della sicura libertà da vincoli di tale tipologia dei beni oggetto di atti rogati a suo ministero), ma in sostanza contesta esclusivamente che, nella specie, tali ragioni di dubbio (ovvero «indici di allerta») sulla libertà da vincoli degli immobili per cui è causa effettivamente potessero ritenersi sussistenti per il notaio rogante (resta dunque altresì impregiudicata la questione di diritto dell'eventuale sussistenza, in generale, di un obbligo per il notaio di svolgere addirittura in ogni caso accertamenti in relazione ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui rogati, anche in mancanza di «indici di allerta», salvo espresso esonero delle parti, questione che - per quanto sin qui osservato - non può ritenersi direttamente rilevante nella presente controversia). 
Sotto l'aspetto da ultimo considerato, va ribadito che la corte di appello ha ritenuti sussistenti un «indice di allerta» che imponeva più approfondite indagini, in ragione della localizzazione dell'immobile oggetto dell'atto da stipulare in una zona in cui oggettivamente non poteva escludersi (anzi vi era il rischio concreto) che vi fossero edifici realizzati su terreni gravati da usi civici, con diretta incidenza sulla loro commerciabilità, e che tale rischio doveva ritenersi ### conosciuto dal notaio, in virtù della professione da lui stesso svolta. Come già ampiamente chiarito, si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (né di fatto specificamente censurato, come tale, dal momento che i motivi di 12 ricorso in esame hanno ad oggetto esclusivamente pretese violazioni di norme di diritto)».  11. Il quinto motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato. 
Occorre, in primo luogo, rilevare che dalla illustrazione del motivo non emerge chiaramente se il ricorrente intenda sostenere la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato nella causazione del fatto dannoso (art. 1227, primo comma, cod. civ.) o l'omissione della condotta necessaria ad evitare l'aggravamento del danno (art.  1227, secondo comma, cod. civ.), sicché il motivo non risulta specifico e rispettoso della condizione di ammissibilità di cui all'art.  366, primo comma, n. 6, cod. proc.  In secondo luogo, il rilievo dell'esistenza di eventuali usi civici gravanti sul terreno su cui sono edificati gli immobili ipotecati e dei conseguenti limiti alla commerciabilità degli stessi, costituisce una questione che senz'altro rientra nel tipico oggetto della competenza professionale del notaio (precisamente nel suo dovere di consiglio e di segnalazione alle parti delle ragioni che potrebbero incidere negativamente sugli effetti degli atti stipulati e sul risultato pratico perseguito dalle parti con detti atti), trattandosi di vincoli di natura giuridica sui beni oggetto della costituenda garanzia, incidenti sulla concreta efficacia della stessa, non di una questione tecnica di estimo. 
Come rilevato da Cass., sez. 3, n. 4911 del 2022, «un esperto stimatore deve, in linea generale, tener conto di eventuali vincoli, anche derivanti da usi civici, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene da stimare, ma stabilire se siffatti vincoli siano o meno configurabili, in diritto, e quali effetti abbiano con riguardo alla commerciabilità dei beni che ne sono colpiti, costituisce (come è ovvio), una questione di competenza del giurista, non del tecnico stimatore. ### parte, come già chiarito, si tratta di una questione 13 che certamente rientra nella specifica prestazione professionale oggetto dell'incarico contrattualmente affidato dalle parti al notaio, onde non è certo possibile, già sul piano logico, ipotizzare che quest'ultimo sia, anche solo in parte, esonerato dalla relativa responsabilità contrattuale sulla base della possibilità che alla relativa prestazione potesse in realtà adempiere anche la parte in proprio, ovvero mediante altro professionista, senza che risulti in alcun modo che quest'ultima avesse in realtà informazioni o conoscenze non disponibili per il notaio. Il soggetto che si rivolge ad un notaio per stipulare un determinato atto, così affidandogli (in mancanza di clausola di espresso esonero) anche il compito di effettuare le necessarie indagini sulla libertà da vincoli dei beni oggetto di quell'atto, non può certo essere ritenuto corresponsabile dell'omissione di dette indagini, che aveva in realtà commissionato al notaio stesso. Non può, quindi, sotto questo profilo, ravvisarsi alcun concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso».  12. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese de giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 14 da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio il 24 giugno 2022 #### 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Condello Pasqualina Anna Piera

M

Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 421/2024 del 06-11-2024

... costituire prova atteso che la fonte della cognizione del perito stimatore sul punto è disvelata dal contenuto del verbale di primo accesso del custode giudiziario (doc. 9 produzioni attore). Da tale documento, infatti, risulta come in data ### l'Ing. ### si fosse recato, assieme al custode, presso l'immobile pignorato e, qui, ### padre dell'attore, dichiarò che le inferriate furono “…acquistate successivamente all'acquisto dell'immobile”. Mancando ogni sostrato documentale anche in questa sede e tenuto conto del rapporto di parentela tra ### e ### deve ritenersi non provato che quanto allegato in punto di migliorie rimarcandosi come il ricorso alla equità integrativa, invocato dall'attore in comparsa conclusionale, supponga comunque la prova dell'an. d. Parimenti non provate sono le spese di trasloco tornando pure ad evidenziare, sul punto, come l'immobile sia stato trasferito ai genitori dell'attore. e. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale si osserva quanto appresso. Anzitutto la documentazione medica indicata in citazione (doc. 20) non risulta prodotta in giudizio e tanto basta a rigettare la domanda in questione. In diritto si evidenzia come, nel lungo percorso (leggi tutto)...

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Proc. n. 1152/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1152 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra: ###, C.F.: ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in ### alla ### n.12 ### - ### S.R.L., C.F.: ### - P.IVA###, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, P.IVA ###; - ### C.F.: ### CONVENUTI - ### Materia: Obbligazioni e contratti - ### - ### ex artt. 2043 e 2476 ###'attore ha concluso, come da verbale dell'udienza del 24.4.2024, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, che di seguito si trascrivono: “### all'ill.mo Tribunale Adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertata la responsabilità contrattuale della ### s.r.l. nei confronti del sig. ### ai sensi dell'art. 1484 c.c. in relazione all'evizione dell'immobile si sua proprietà ubicato in ##### snc - ### identificato al C.F. fg.  68 p.lla 667 sub. 20 Cat. A/2 Cl.5 Vani 5, compravenduto a rogito del ### datato 17 febbraio 2012 Rep. 81581 - Racc. 19756, trascritto in L'### in data ### al n.4106 Reg. Gen. e n. 3296 Reg. Part., ed accertata altresì la responsabilità ai sensi degli artt. ex art. 2043 e 2476 co.7 c.c., del sig. ### in ordine ai medesimo fatti e per tutte le causali indicate, ### condannarli in solido tra essi, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. ### quantificabili sin d'ora e con riserva di migliore precisazione in corso di causa, nella misura di € 200.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione del diritto al soddisfo. Con condanna dei convenuti, in solido tra essi, alla refusione delle spese di lite e degli onorari, maggiorati del rimborso forfettario al 15%, cpa al 4% ed iva come per legge.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo ### ha, in sostanza, allegato di aver stipulato, quale parte acquirente, con la società venditrice ### S.r.l., rappresentata dall'amministratore ### un contratto compravendita per atto pubblico del 17.2.2012 ed avente ad oggetto i beni immobili siti in ### e distinti al ### al ### 68 Part. 667 Sub. 20 ### ed Sub 12 ###. In tale contratto si dava atto della persistente iscrizione ipotecaria, all'esito di frazionamento della stessa ipoteca, in relazione al solo ### 20. Il prezzo veniva integralmente pagato e la società venditrice si impegnava all'immediata estinzione dell'ipoteca in questione, ### ha, quindi, dedotto come la ### S.r.l. si fosse resa inadempiente, tanto da ricevere, quale terzo proprietario la notificazione, in data ### da parte del creditore ipotecario ### di ### (incorporante la ### del titolo esecutivo e del precetto e, poi, stante il mancato pagamento da parte dell'obbligato sebbene diffidato, il ### il pignoramento immobiliare. Nel procedimento esecutivo, in data ### veniva ordinata la vendita del compendio pignorato.   ### quindi, evidenziato di aver ottenuto in data ### sequestro conservativo nei confronti dei convenuti e strumentale alla presente azione, ravvisata responsabilità per evizione della società venditrice e responsabilità ex artt. 2043 e 2476, co. 7 c.c. dell'amministratore per non aver destinato le somme costituente prezzo di vendita alla estinzione dell'ipoteca secondo quanto contrattualmente previsto, ha dedotto l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali.   I primi sono stati indicati nel prezzo di acquisto, nelle spese notarili e costi di trasloco e riallocazione in altra sistemazione, con riserva di indicazione, in spese per interventi di straordinaria manutenzione e in danni non patrimoniali in termini di “frustrazione e disagio psicologico”.   ### ha, quindi, concluso secondo quanto sopra trascritto. 
B. I convenuti, nonostante la regolarità delle notificazioni, non si sono costituiti in giudizio e in data ### veniva dichiarata la loro contumacia. 
C. La causa veniva, quindi, istruita mediante produzioni documentali e testimonianze.  1. In diritto occorre premettere come gli artt. 1483 e 1484 c.c. regolino la garanzia per evizione nell'ambito della compravendita. Tale contratto, che ha carattere commutativo ed effetti reali (salvo ipotesi di vendita c.d. “obbligatoria” o meglio sarebbe a dirsi ad effetti reali differiti), produce la diretta attribuzione dei diritti che ne formano oggetto, attuata mediante consenso traslativo e, quindi, senza il tramite tecnico dell'obbligazione e del pagamento traslativo, che costituisce atto solutorio estintivo della ridetta obbligazione. Così si rende necessario un istituto, che propriamente si fonda su un obbligo di garanzia, rettamente intesa quale obbligo di praestare, cioè di tenere indenne per il caso si verifichi un evento pregiudizievole che nel caso di vendita, cioè, produca l'elisione dell'attribuzione patrimoniale medio tempore prodottasi per via di cause evizionali preesistenti alla stessa vendita (Cass. Sez. 2, 26.1.1995, n. 945). Peraltro, si è estesa la nozione di causa evizionale anche a fatti successivi alla compravendita poiché costituenti inadempimento e causalmente efficienti (Cass. Sez. 1, 14.4.2011, n. 8536).   ### - anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1485 c.c. - consiste nel definitivo accertamento giudiziale del diritto del terzo che avesse ad avanzare costituenti molestie non di fatto ma di diritto e, più in generale, nella vittoriosa azione del terzo in senso rivendicativo o espropriativo in senso ampio nonché nel riconoscimento spontaneo dell'altrui diritto da parte del compratore dotato delle caratteristiche di cui all'art. 1485, co. 2 c.c. (Cass. Sez. 3, 13.5.2003, 7294).   In senso più ampio si suole distinguere tra evizione privativa (artt. 1483 e 1484 c.c.), laddove si ha riduzione quantitativa dell'estensione del diritto reale acquistato (totale elisione o riduzione del bene che ne forma oggetto) ed evizione limitativa (art. 1489 c.c.), laddove si ha compressione qualitativa delle facoltà in termini di libero godimento per l'esistenza di oneri o diritti reali o personali non apparenti e non dichiarati in contratto.   Peraltro, dall'esame dell'art. 1487 c.c. si rileva come la materia sia ampiamente disponibile alle parti, con il solo limite che il venditore è sempre tenuto per il fatto suo proprio, con nullità di ogni patto contrario, del che la garanzia per evizione può essere collocata tra i naturalia negotii, essendo effetto normale del contratto, derivante dall'operare del congegno eterointegrativo di cui all'art. 1374 Le conseguenze naturali dell'evizione privativa, che viene in considerazione nel caso di specie, si desumono dal combinato disposto degli artt. 1479, 1480, 1483 e 1484 c.c. Può affermarsi, quale generale premessa, che talune conseguenze in quanto fondate sulla inesattezza dell'attribuzione patrimoniale prescindono da ogni profilo di colpa del venditore mentre le conseguenze propriamente risarcitorie, tese al recupero del c.d. “interesse positivo” suppongono la colpa sebbene operi il criterio presuntivo di cui all'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. 2, 22.6.2006, 14431).  2. Laddove la cosa venduta sia gravata da garanzie reali o vincoli di indisponibilità derivanti da pignoramento, non dichiarati dal venditore e ignorati dallo stesso compratore, l'art. 1482, co. 1 in via di autotutela dilatoria concede al compratore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo mentre l'art. 1482, co. 2 c.c. prevede che il compratore ignaro possa far fissare al venditore un termine giudiziale per provvedere alla liberazione del bene, pena la risoluzione con gli effetti di cui all'art. 1479 Come si vede, in tali ipotesi non vi è ancora evizione ma concreto pericolo che questa si verifichi.   A tenore dell'art. 1482, co. 3 c.c., invece, nel caso che l'esistenza delle garanzie e dei vincoli predetti fosse nota al compratore, egli non potrà invocare i rimedi descritti nei commi precedenti, ma solamente far valere la garanzia per evizione una volta che questa si verifichi.  3. Nel caso di specie deve, anzitutto, rilevarsi come risulti provato che ### al tempo minore d'età, legalmente rappresentato dai genitori, ### e ### muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare del 31.1.2012, in data ### con atto pubblico ### 81581 - Racc. 19756 a ministero del #### (doc. 4 produzioni attore), ebbe ad acquistare dalla società convenuta ### S.r.l., rappresentata dall'amministratore convenuto ### i beni immobili siti in ### e distinti al ### al ### 68 Part. 667 Sub. 20 ### ed Sub 12 ###. In tale contratto si dava atto della persistente iscrizione ipotecaria in relazione ad un mutuo ripassato tra la venditrice e la ### all'esito di frazionamento della stessa ipoteca, sul solo ### 20. Il prezzo veniva integralmente pagato e la società venditrice, nel rilasciare quietanza, si impegnava all'immediata estinzione dell'ipoteca in questione (cap. III - “…sarà estinta a cura e spese della società venditrice non appena sottoscritto il presente atto…”).   Come si vede, al tempo della vendita l'iscrizione ipotecaria era nota alla parte acquirente, con conseguente possibilità di invocare la garanzia per evizione, una volta che questa si fosse verificata.  4. Al tempo della introduzione del presente giudizio - resasi all'evidenza necessaria in ragione del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 669 octies, co. 1 c.p.c. all'esito dell'accoglimento della domanda di sequestro conservativo - la suddetta evizione non poteva dirsi verificatasi posto che il processo esecutivo contro ### in qualità di terzo pignorato, quindi di soggetto patrimonialmente responsabile senza debito, ricevette nel novembre 2019 la notificazione da parte della ### di ### incorporante la ### del titolo esecutivo e del precetto (doc.  5 produzioni attore). Successivamente, il ### lo stesso creditore iniziò l'esecuzione con notifica di atto di pignoramento immobiliare (doc. 6 produzioni attore). La procedura veniva iscritta a ruolo (n. 28/2020 R.G.E. Imm.) ed in data ### veniva pronunciata ordinanza che dispone la vendita con delega delle relative operazioni (doc. 11 produzioni attore).   Va, però, osservato come la suddetta evizione non costituisce presupposto processuale bensì condizione dell'azione che, quindi, può sopraggiungere nel corso del giudizio e deve essere verificata al momento della decisione (Cass. Sez. 1, 16.3.2022, n. 8584) o, quantomeno, al momento della precisazione delle conclusioni, costituente referente cronologico per determinare la portata temporale del giudicato.   Nel caso di specie è stata tempestivamente depositata, in sede di appendice di trattazione scritta, copia del decreto di trasferimento del giorno 8.6.2022 emesso dal Giudice dell'### in favore di ### e ### nominati dall'Avv. ### resosi aggiudicatario per persona da nominare.   All'evidenza è la pubblicazione di tale decreto, pure regolarmente trascritto, ad aver propriamente prodotto l'evizione in danno dell'acquirente atteso che l'effetto traslativo si produce per effetto di esso e non già della mera aggiudicazione (Cass. Sez. 3, 18.4.2003, n. 6272).  5. Tale decreto, poi, sebbene emesso in favore dei genitori dell'attore, in difetto di contrarie allegazioni o risultanze (ad esempio in termini di interposizione reale) non può valere ad escludere che si sia verificata una evizione, né che si sia verificata la c.d. “evizione evitata”, delineata dall'art. 1486 ### subita dall'attore ha chiara natura privativa e parziale secondo i parametri sopra descritti atteso che non ha riguardato la pertinenza distinta al sub 12 ### ma la res principale (sub 20). Ne consegue come nei riguardi della società venditrice risulti applicabile l'art. 1484 c.c., pure richiamato dall'attore nelle proprie conclusioni.  a. ### ha, in sostanza, domandato in primo luogo la restituzione del prezzo della compravendita, sebbene indicando testualmente tale pretesa a titolo di risarcimento del danno ma fondandola comunque sulla garanzia per evizione e senza allegazioni ulteriori in punto di danno emergente o lucro cessante.   Così formulata la domanda ha il precipuo fine di vedere ristorato l'interesse negativo, soddisfatto dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali (Cass. Sez. 2, 17.9.2015, n. 18259).   Invero, “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime sono contenute dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale delle pretesa trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare il giudice non può prescindere dal considerare che anche una istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi” (v. Cass. Sez. 3, 2.12.2004, n. 22665; Cass. Sez. L, 17.9.2007, n. 19331; Cass. Sez. 2, 10.2.2010, n. 3012, Sez. L, 26.9.2011, n. 19630; Cass. Sez. 2, 14.3.2019, Ord. 7322).   Ne discende come la domanda di risoluzione possa e debba essere ritenuta implicitamente proposta laddove la pretesa dell'attore sia necessariamente conseguente agli effetti risolutori e siano allegati tutti i fatti costitutivi del diritto alla risoluzione (Cass. Sez. 3, 16.11.2007 n. 23819) non essendo, del resto, richiesto l'impiego di formule sacramentali.   Nel caso di specie, quindi, secondo quanto osservato, deve essere pronunciata la risoluzione della compravendita in quanto domanda implicitamente contenuta e presupposta dalla domanda di condanna al pagamento della somma pari al prezzo di compravendita. Sussistono i presupposti per tale pronuncia atteso che la parte non evitta, cioè l'autorimessa, ha natura di pertinenza del che la sua utilità presenta caratteri di complementarietà con la res principale, così potendo assumersi che la compravendita non sarebbe stata conclusa senza l'unità immobiliare evitta.   Ai sensi degli artt. 1484, 1480 e 1479 c.c. la convenuta venditrice deve essere condannata alla restituzione del prezzo, comprensivo di ### pari ad € 182.000,00.   ### ha, poi, domandato in via accessoria gli interessi su detta somma. Sul punto si rileva come si ponga una più ampia e complessa questione: è dubbio se alla risoluzione per inadempimento siano applicabili - ed in quale misura - le norme in materia di ripetizione di indebito stabilite dagli artt. 2033 ss. c.c. Sul punto è stato ripetutamente affermato come l'istituto della ripetizione di indebito abbia una dimensione generale, regolando le sorti delle prestazioni eseguite in difetto, originario o sopravvenuto (superando quindi il dato testuale che deporrebbe per la difettosità originaria al momento della prestazione), della causa di attribuzione (Cass. Sez. II, 30.11.2022, Ord. n. ###; Cass. Sez. L., 11.7.2018, Ord. n. 18266). Peraltro, l'art. 1463 c.c., sebbene con riferimento alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta di una prestazione, obbligando la parte liberata alla restituzione di quanto abbia ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ne confermerebbe la generalizzata applicabilità. Ove all'art. 1463 c.c. si riconosca carattere regolare e non eccezionale, l'applicazione della condictio indebiti apparirà indubbia ma le più delicate questioni attengono, in primis, alla possibilità di riferire alla risoluzione per inadempimento quelle norme che attribuiscono rilievo giuridico agli stati soggettivi rilevanti di buona e di mala fede dell'accipiens. Sul punto è stata sostenuta l'equiparazione la parte fedele all'accipiens in buona fede e la controparte inadempiente all'accipiens in mala fede (Cass. Sez. III, 24.11.1981, n. 6245; Cass. Sez. III, 1.8.2001, n. 10498; Cass. Sez. III, 10.7.2008, n. 18886). 
Applicando tale principio è evidente come la parte risolvente cumulerebbe il vantaggio di appropriarsi definitivamente di interessi e frutti dell'altrui prestazione (ove ricevuta) e di ricevere anche i frutti e gli interessi sulla propria controprestazione dalla parte infedele, cosa che in caso di fisiologico svolgimento del rapporto non sarebbe stata possibile, così conseguendo vantaggi addirittura maggiori. Per contenere tali effetti deve osservarsi come la parte risolvente abbia accettato, con la stipula del contratto, il sacrificio di eseguire la propria prestazione (e perciò anche di perdere i frutti e gli interessi da essa prodotti) a vantaggio dell'altra parte. Risolto il contratto, la sua buona fede ai sensi dell'art. 2033 c.c. non potrebbe quindi sussistere in ordine a tutti i frutti e a tutti gli interessi prodotti dalla prestazione ricevuta, ma soltanto in ordine a quella parte di essi che ecceda il valore ovvero, rispettivamente, l'ammontare dei frutti e degli interessi consapevolmente ceduti in cambio con la conseguenza che il creditore, risolto il contratto, può pretendere dall'altra non già tutti i frutti percepiti e tutti gli interessi maturati nel frattempo, ma soltanto l'eventuale differenza positiva tra il loro valore.   A giudizio di chi scrive deve, invece, riconoscersi carattere di eccezionalità al richiamo operato dall'art. 1463 c.c. atteso che, supponendo l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile al debitore, esclude ogni questione circa le ### reciproche restituzioni nonché il relazione al risarcimento del danno. Piuttosto si evidenzia come le nozioni di buona fede e mala fede si attaglino solo alle ipotesi di mancanza ab origine della causa dell'attribuzione patrimoniale, atteso che il momento rilevante è quello in cui la prestazione è ricevuta: la buona fede è, quindi, ignoranza circa il carattere indebito del pagamento mentre l'inadempimento, in sé e per sé considerato, è comportamento difforme dalla disciplina contrattuale con la conseguenza che ritenere in mala fede l'inadempiente varrebbe a costruire anzitutto una finzione retroattiva: se la risoluzione ha effetto retroattivo, tuttavia lo stato soggettivo non può che essere apprezzato ex ante. Voler valutare tale stato soggettivo dell'accipiens indebiti in elazione alla imputabilità del fatto che ha, successivamente, dato luogo al venir meno della causa dell'attribuzione significherebbe perciò fare falsa applicazione della norma.   Applicando tali princìpi al caso di specie è evidente come, avendo l'attore subito l'evizione per effetto di una espropriazione forzata e non già per effetto di una rivendicazione accolta, egli abbia perso il diritto ai frutti del bene a far tempo dalla notificazione del pignoramento immobiliare (12.2.2020) che lo ha costituito custode ed è, quindi, da tale data che devono essere corrisposti gli interessi sul prezzo in quanto la decorrenza da una data anteriore consentirebbe all'attore di cumulare un doppio vantaggio (interessi e godimento del bene) che non avrebbe fatto proprio pur in caso di fisiologico svolgimento del rapporto.  b. Non vi è prova, in atti delle spese notarili sostenute, evidenziandosi come l'art. 1479 uc.  preveda il diritto al rimborso, così supponendo l'effettiva diminuzione patrimoniale per effetto di un atto solutorio e non già semplicemente il sorgere nel patrimonio di un elemento passivo, cioè di un debito.  c. Quanto alle spese per migliorie, costituite dalla installazione di grate antintrusione si evidenzia come l'attore pretenderebbe di fornire prova delle stesse da quanto risulta dalla perizia di stima redatta dall'#### nella procedura esecutiva (doc. 15 produzioni attore). A pag. 5 di tale elaborato si dà atto che la posa di tali grate sarebbe stata effettuata “…dall'attuale proprietario dopo l'acquisto…”.   Tale affermazione, invero, non può costituire prova atteso che la fonte della cognizione del perito stimatore sul punto è disvelata dal contenuto del verbale di primo accesso del custode giudiziario (doc. 9 produzioni attore). Da tale documento, infatti, risulta come in data ### l'Ing. ### si fosse recato, assieme al custode, presso l'immobile pignorato e, qui, ### padre dell'attore, dichiarò che le inferriate furono “…acquistate successivamente all'acquisto dell'immobile”.   Mancando ogni sostrato documentale anche in questa sede e tenuto conto del rapporto di parentela tra ### e ### deve ritenersi non provato che quanto allegato in punto di migliorie rimarcandosi come il ricorso alla equità integrativa, invocato dall'attore in comparsa conclusionale, supponga comunque la prova dell'an.  d. Parimenti non provate sono le spese di trasloco tornando pure ad evidenziare, sul punto, come l'immobile sia stato trasferito ai genitori dell'attore.  e. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale si osserva quanto appresso.   Anzitutto la documentazione medica indicata in citazione (doc. 20) non risulta prodotta in giudizio e tanto basta a rigettare la domanda in questione.   In diritto si evidenzia come, nel lungo percorso giurisprudenziale connotato da quella che è stata definita “nomofilachia inverita” (v. Trib. Genova 25.5.1974; Cass. 6.6.1981, n. 3675), il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie, in particolare, di danno-conseguenza da lesione del bene salute) è giunto al consolidato approdo per cui fuori dei casi di legge e delle ipotesi di reato, esso è risarcibile ove l'interesse leso abbia copertura costituzionale, la lesione sia grave e il pregiudizio non sia futile (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972). E' stato, poi, ampiamente evidenziato come, laddove la lesione riguardi diritti fondamentali costituzionalmente protetti la tutela risarcitoria sia tutela minima (Cass. Sez. 3, 16.12.2014, n. 26367). Altro principio consolidato è che la responsabilità civile, lungi dall'essere costruita su un paradigma esclusivamente normativo, che condurrebbe a sviarne la funzione in quella sanzionatoria, suppone non solo il danno-evento ma pure il prodursi del danno-conseguenza ed in tale prospettiva l'espressione “danno in re ipsa” sta solamente ad indicare una agevolazione probatoria laddove, per comune esperienza, possa presumersi (praesumptio hominis) che provato il primo esista anche il secondo in base parametri di normalità (Cass. Sez. 2, 7.8.2012, n. 14222; Cass. Sez. 6 - 2, 7.1.2021, Ord. n. 39).   Peraltro, secondo la Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972 laddove manchi il reato (art. 185 c.p.) sarebbe risarcibile solamente il danno non patrimoniale derivato dalla lesione dello specifico interesse protetto dalla norma attributiva del diritto al risarcimento: “…la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della ### di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”.   A questo punto appare, anzitutto, chiaro come l'art. 2043 c.c. non sia connotato da quella atipicità che tralatiziamente si afferma atteso che la responsabilità aquiliana suppone la lesione solamente di interessi tutelati dall'ordinamento. In secondo luogo, volendosi discostare da Cass. SS.UU.  11.11.2008, n. 26972 la questione non può appuntarsi nella omogeneità tra danno-evento e dannoconseguenza così da ritenere risarcibile il danno non patrimoniale solo se l'interesse leso è non patrimoniale: è evidente che diritti patrimoniali sono assicurati a tutela di interessi non patrimoniali. 
Basti rilevare, sul punto, come la prestazione, oggetto di obbligazione, è certamente entità patrimoniale perché apprezzabile in termini economici sebbene possa essere intesa a soddisfare interessi non patrimoniali del creditore (art. 1174 c.c.). Piuttosto deve verificarsi se una condotta illecita abbia, in effetti, leso un interesse patrimoniale costituzionalmente protetto (danno-evento, che in caso di obbligazioni è l'inadempimento stesso), accertando con rigore il nesso di causalità materiale e, quindi, verificare se il danno-conseguenza si ponga in rapporto di causalità giuridica, sia pur nel suo dilatato intendimento (art. 1223 c.c.) e temperando, in ambito contrattuale, il risarcimento in caso di inadempimento non doloso con il criterio della prevedibilità ex ante (art.  1225 c.c.).   Nel caso di specie, fa difetto la prova tanto del danno-evento, ove si inquadri quanto dedotto nella responsabilità da illecito aquiliano, che del danno-conseguenza da intendersi quale disfunzione conseguente alla lesione della integrità psichica (in diritto rilevano solo menomazioni disfunzionali) e, di conseguenza, anche dell'imprescindibile nesso causale.  6. Quanto alla asserita responsabilità dell'amministratore ### si osserva quanto appresso. ###. 378, co. 1, D.Lgs. 14/2019 ha introdotto, con decorrenza dal 16.3.2019 ha introdotto l'art. 2476, co. 6 c.c. per cui “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.  ### può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.   Anteriormente a tale novità legislativa ed alla riforma del diritto societario, chiarita la natura diretta ed autonoma e non già surrogatoria dell'azione dei creditori sociali, si era ritenuto che la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. come vigenti, fosse estensibile alla società a responsabilità limitata in ragione del rinvio operato dall'art.  2487 c.c. ratione temporis applicabile (Cass. Sez. 1, 22.10.1998, n. 10488). Peraltro deve ritenersi la natura extracontrattuale di tale responsabilità come denotato pure dal regime prescrizionale ### di cui all'art. 2949, co. 2 Tale responsabilità sorge laddove il comportamento degli amministratori, in spregio cagioni una diminuzione del patrimonio sociale, tale da renderlo inidoneo per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 Nel caso di specie l'attore ha fondato la asserita responsabilità di ### sulla mancata estinzione della garanzia ipotecaria nonostante il pagamento del prezzo della compravendita, non impiegato quindi per tale scopo. Invero, fa difetto la specifica deduzione di una condotta gestoria, commessa in violazione di norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, che abbia provocato una diminuzione dello stesso non potendo ritenersi tale l'affermato inadempimento dovendo considerarsi il complessivo patrimonio. In difetto di ciò la domanda dell'attore, sotto tale profilo, tende in via surrettizia a riversare sull'organo sociale, persona fisica, le conseguenze dell'inadempimento del debitore, persona giuridica.   Peraltro risulta dalle produzioni attoree (doc. 18) come l'importo di € 110.000,00 rinveniente dal prezzo e incorporato in assegni circolari emessi dalla BNL venne accreditato in 21.2.2012 sul conto corrente della ### S.r.l., del che è a escludersi una condotta distrattiva.   Deve essere, in conclusione rigettata la domanda proposta contro ### A tale rigetto consegue, ai sensi dell'art. 669 novies, co. 3 c.p.c. la dichiarazione di perdita di efficacia del provvedimento di sequestro conservativo limitatamente alla posizione di tale convenuto. Nessun'altra disposizione deve essere data atteso che non risulta che il sequestro sia stato eseguito ai sensi degli artt. 678 e 679 c.p.c.  7. In ragione della soccombenza la ### S.r.l. deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo lo scaglione di valor determinato dal c.d. “decisum” ai valori medi in relazione alle fasi di studio e introduttiva ed ai valori minimi per le fasi istruttoria, stante la semplicità, e decisoria, vista anche la contumacia delle altre parti e, quindi, il mancato esame degli altrui scritti difensivi.   Si evidenzia, inoltre, come le spese del procedimento cautelare fossero, invero, state già liquidate nel provvedimento di accoglimento, sebbene non possibile non trattandosi di provvedimento ex art.  669 octies, co. 6 c.p.c. ante causam.   Nulla deve essere disposto quanto a ### stante la contumacia (Cass. Sez. 3, 14.5.2024, Ord. 13253).  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando: - ACCOGLIE parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiara la risoluzione della compravendita del 17.2.2012 per atto pubblico ### 81581 - Racc. 19756 a ministero del #### ripassata tra ### e la ### S.r.l.  e, per l'effetto, condanna la ### S.r.l. al pagamento in favore di ### della somma di € 182.000,00 quale restituzione del prezzo, oltre interessi al saggio legale a far tempo dal 12.2.2020; - RIGETTA la domanda nei confronti di ### - DICHIARA inefficace, limitatamente a ### il sequestro conservativo autorizzato con ordinanza del Tribunale Ordinario di ### datata 11.6.2021; - CONDANNA la ### S.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di ### liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%); - NULLA sulle spese tra ### e ### contumace.  ### 31 ottobre 2024. #### 

causa n. 1152/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Zaffora Alessio, Lepidi Paolo

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5438/2025 del 01-07-2025

... domande di ### lamenta la responsabilità dell'esperto stimatore e ne chiede la condanna al risarcimento del danno, sotto un duplice profilo: i) per violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e fedeltà discendenti dalla lettera degli artt. 2465 e 2343, secondo comma, c.c.; ii) per l'integrazione di una condotta dolosa, anche eventualmente in concorso con ### all'epoca dei fatti rappresentante legale di ### (soggetti fuoriusciti dal presente giudizio e verso i quali le attrici non hanno avviato il giudizio arbitrale dopo la declaratoria di incompetenza) che avrebbe indotto l'attrice alla stipulazione di un contratto valido, ma economicamente svantaggioso. Il danno viene quantificato dall'attrice in € 10.750.232,57. 5. ### La responsabilità professionale del convenuto 5.1. Quanto alla prima doglianza, come noto, che l'art. 2343, secondo comma, c.c., richiamato dall'art. 2465 cc, prevede che il perito, nell'esecuzione dell'incarico conferito, risponde “dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi”. Nel caso in esame, l'attrice lamenta di aver subito il danno da errata/falsa attestazione dei dati contabili contenuti nella ### nella qualità di acquirente dell'intero (leggi tutto)...

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N. R.G. ###/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###'### -### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ssa ### a latere dott.ssa ### estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2018 promossa da: #### con il patrocinio dell'avv. ### ATTRICI contro ### con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO it-###: domanda di accertamento della responsabilità dal convenuto nella redazione della relazione giurata di stima ex art. 2465 cc.  ### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data ###. piaccia all'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda, produzione e difesa, così giudicare: A) Nell'interesse di ### 1) Nel merito e in via principale (1.a) accertare e dichiarare la responsabilità̀ - nei confronti di ### in persona dei legali rappresentanti pro tempore - del Dott. ### per tutti i fatti, i motivi e le causali dedotti negli atti tutti dimessi dalle ### nel corso del presente giudizio; e, per l'effetto, (1.b) condannare, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, di cui agli atti tutti del presente giudizio, il Dott. ### a risarcire a ### in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti i danni da quest'ultima subiti, quantificati nella somma di euro 10.750.232,57, ovvero nella somma, maggiore o minore, che sarà̀ accertata in corso di causa, ovvero che sarà̀ ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria. 
B) Nell'interesse di ### (già ###: 2) Nel merito e in via principale: (2.a) accertare e dichiarare la responsabilità̀ - nei confronti di ### (già̀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore - del Dott.  ### per tutti i fatti, i motivi e le causali dedotti negli atti tutti dimessi dalle ### nel corso del presente giudizio; e, per l'effetto, (2.b) condannare, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, di cui agli atti tutti del presente giudizio, il Dott. ### a risarcire a ### (già ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni da quest'ultima subiti, quantificati nella somma di euro 1.000.000,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria. 
C) Nell'interesse delle #### e ### (già ###: 3) Nel merito e in via principale: (3.a) respingere e rigettare la domanda di condanna per responsabilità̀ aggravata, ai sensi dell'art.  96, 1° comma, c.p.c., formulata dal Convenuto, Dott. ### nei confronti di ### in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e di ### (già̀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata, in fatto ed in diritto. 4) In ogni caso: spese, diritti ed onorari del presente procedimento interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; con distrazione delle stesse direttamente in favore dell'Avv. ### quale associato dello ### & ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 1, c.p.c. 
In via istruttoria: A) Ordinare al Dott. ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti - relativi a ### S.p.A. (C.F. e P.I. ###), ora ### S.p.A., o alle società̀ controllate o collegate alla medesima - da esso acquisiti, e/o al medesimo trasmessi, da ### S.p.A. e/o da ### S.p.A. e/o dal Dott. ### ai fini dell'espletamento dell'incarico di redigere la propria “### giurata di stima”, di data 21 dicembre 2012, poi asseverata in data 27 dicembre 2012 (### 9 - d'ora innanzi, la “### di Stima”), così come indicati a pag. 8 della medesima o, in ogni caso, in essa richiamati e, in particolare: (1) copia della visura camerale o documenti equivalenti delle società̀ controllate e/o collegate, direttamente o indirettamente, a ### S.p.A. e, dunque, delle società̀: a) ### & ### b) ### & Co. KG; c) ### d) ### (#### & ###; e) Valfteck - ####. A.S.; f) ###&###. Ltd.; g) ###, Ltd. (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (2) copia dell'organigramma e della struttura delle società̀ controllate e/o collegate a ### S.p.A. e, dunque, delle società̀: a) ### & ### b) ### & Co. KG; c) ### d) ### (#### & ###; e) ### - ####. A.S.; f) ###&###. Ltd.; g) ###, Ltd.  (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (3) copia dei bilanci riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011 delle società̀: a) ### & Co. KG; b) ### c) ### V&###. Ltd. (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (4) copia della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 delle società̀: a) ### & ### b) ### (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (5) copia dell'organigramma aziendale della ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.), riferito all'anno 2012 (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (6) documentazione relativa alla registrazione dei brevetti (come indicato a pag. 8 della ### di ### e, in particolare, dei brevetti indicati, a pag. 19 della ### di ### come ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###; (7) copia della documentazione contabile o amministrativa sulla base della quale è stata effettuata la stima dei fatturati medi - di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) - degli anni 2010, 2011 e 2012, dei prodotti ai quali i brevetti (indicati, a pag. 19 della ### di ### come ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###) fanno riferimento (come indicato a pag. 19 della ### di ###; (8) copia del “### Plan” della società̀ ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) per il periodo 2010 - 2013 (come indicato a pag. 8 della ### di ###; (9) copia delle schede dei “### in fase di studio” di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 16 della ### di ###; (10) copia della documentazione contabile o amministrativa relativa agli indici di rotazione del magazzino di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 57 della ### di ###; (11) copia delle scritture contabili relative ai crediti infragruppo di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 58 e 59 della ### di ###; (12) copia delle scritture contabili relative ai crediti verso clienti di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 59 della ### di ###; (13) documentazione contabile relativa all'aging o storicità dei crediti verso clienti di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 59 della ### di ###; (14) copia della scrittura contabile relativa al fondo svalutazione crediti al 30 settembre 2012 di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 60 della ### di ###; (15) copia delle scritture contabili relative ai crediti diversi di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 60 della ### di ###; (16) copia degli estratti conto bancari e delle scritture contabili analizzate per la riconciliazione delle disponibilità̀ liquide di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 61 della ### di ###; (17) scritture contabili relative ai ratei e risconti attivi di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 61 della ### di ###; (18) scritture contabili relative al fondo indennità̀ di agenzia di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 61 della ### di ###; (19) prospetto analitico relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti di ### S.p.A.  (ora, ### S.p.A.), rilasciato dal consulente del lavoro (come indicato a pag. 62 della ### di ###; (20) scritture contabili relative ai debiti di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 62 della ### di ###; (21) documentazione amministrativa relativa ai debiti di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 62 della ### di ###; (22) estratti conto bancari utilizzati per la riconciliazione dei debiti verso le banche di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 63 della ### di ###; (23) scritture contabili relative ai debiti verso le banche di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 63 della ### di ###; (24) scadenziario fornitori di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 64 della ### di ###; (25) documentazione trasmessa dal consulente del lavoro relativa ai debiti verso il personale di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) per mensilità aggiuntive, premi e ferie (come indicato a pag. 64 della ### di ###; (26) scritture contabili relative ai ratei e risconti passivi di ### S.p.A. (ora, ### S.p.A.) (come indicato a pag. 65 della ### di ###. 
B) Ordinare a ### S.p.A. (C.F. e P.I. ###), avente sede ###(20149) ####, ### n. 7 (già, ### S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di: ### copia del proprio libro degli inventari relativo agli esercizi 2011 e 2012; ### copia del proprio registro dei beni ammortizzabili (c.d. libro cespiti) evidenziante la situazione al 31 dicembre 2011 e al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture ausiliarie di magazzino riportanti la situazione del magazzino medesimo al 31 dicembre 2011 e al 30 settembre 2012; ### copia del proprio ### relativo all'esercizio 2012; ### copia della visura camerale o documenti equivalenti, riferiti all'anno 2012, delle proprie allora società̀ controllate e/o collegate, direttamente o indirettamente e, dunque, delle società̀: a) ### & ### b) ### & Co. KG; c) ### d) ### (#### & ###; e) ### - ####. A.S.; f) ### V&###. Ltd.; g) ###, Ltd.; ### copia dell'organigramma e della struttura, riferito all'anno 2012, delle proprie allora società̀ controllate e/o collegate e, dunque, delle società̀: a) ### & ### b) ### & Co. KG; c) ### d) ### (#### & ###; e) ### - ####. A.S.; f) ### V&###. Ltd.; g) ###, Ltd.; ### copia dei bilanci riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011 della società̀ ### V&###. Ltd.; ### copia della situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 delle società̀: a) ### & ### b) #### copia del proprio organigramma aziendale riferito all'anno 2012; ### copia del proprio “### Plan” per il periodo 2010 - 2013; ### copia delle proprie schede relative ai “### in fase di studio” al 30 settembre 2012; ### copia della propria documentazione contabile o amministrativa relativa agli indici di rotazione del magazzino al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture contabili relative ai crediti infragruppo al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture contabili relative ai crediti verso clienti al 30 settembre 2012; ### copia della propria documentazione contabile relativa all'aging o storicità dei crediti verso clienti al 30 settembre 2012; ### copia della propria scrittura contabile relativa al fondo svalutazione crediti al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture contabili relative ai crediti diversi al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture contabili relative ai ratei e risconti attivi al 30 settembre 2012; ### copia delle proprie scritture contabili relative al fondo indennità̀ di agenzia al 30 settembre 2012; (###) copia delle proprie scritture contabili relative ai debiti al 30 settembre 2012; (###i) copia delle proprie scritture contabili relative ai debiti verso le banche al 30 settembre 2012; (###ii) copia del proprio scadenziario fornitori al 30 settembre 2012; (###iii) copia delle proprie scritture contabili relative ai ratei e risconti passivi al 30 settembre 2012. 
C) Si richiede ammettersi C.T.U. che, sulla base della documentazione prodotta in atti e di quella che sarà̀ acquisita, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., provveda a verificare la “### giurata di stima”, redatta dal Dott. ### di data 21 dicembre 2012 e poi asseverata, in data 27 dicembre 2012 (### 9 ### - d'ora innanzi, la “### di Stima”), e, in particolare, tenuto conto dei rilievi formulati dal Dott. ### con la propria relazione del 17 aprile 2018 (### 30 ###, nonché́ dalle ### con tutti gli atti dimessi nel corso del giudizio, provveda, ai sensi dell'art. 2465 c.c.: 1) alla revisione della stima degli elementi costitutivi, attivi e passivi, del ### d'### relativo all'attività̀ industriale dell'allora ### S.p.A. (ora, “### S.p.A.”), poi oggetto di conferimento nella società̀ ### S.r.l., all'atto della costituzione della medesima - e descritto, nei richiamati elementi costitutivi, nell'atto costitutivo di ### S.r.l. (Doc. 7 ###, nonché́ nella ### di ### del Dott. ### (### 9 ###; 2) alla specificazione degli scostamenti accertati tra il valore di stima degli elementi costitutivi del ### d'### così come indicati (o non indicati, come, ad esempio, l'avviamento) nella ### di ### del Dott. ### (### 9), e quelli che saranno accertati dal C.T.U.; 3) alla stima, sulla base di quanto accertato, del reale valore di conferimento del menzionato ### d'#### l'On. le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: Nel merito - rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, mandando assolto il convenuto Dott. ### da ogni avversaria pretesa; - accertata la responsabilità̀ aggravata ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., condannare RCD ### e ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in via solidale al risarcimento dei danni in favore del convenuto nella misura da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria Pur ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione versata in atti, nella denegata ipotesi che l'adito ### ritenesse di dar corso alla fase istruttoria, richiamate le ragioni di opposizione all'ammissione dei mezzi di prova di controparte già articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. (nella previgente formulazione) depositate nell'interesse del convenuto Dott. ### per mero scrupolo difensivo si chiede di essere ammessi a prova per testi, come già̀ articolata nella predetta memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sulle circostanze di fatto ivi capitolate e qui di seguito riproposte: 1) vero che in data ### si è recato a ### (### presso la sede di ### & ### per ivi incontrare il management della società̀, visionare lo stabilimento ed acquisire i dati contabili necessari ai fini della valutazione della partecipazione detenuta da ### S.p.a.; 2) vero che in occasione della visita in data ### a ### (### presso la sede di ### & ### sono stati acquisiti i rilievi fotografici e la planimetria dell'immobile di proprietà̀ della società̀ che si rammostrano (cfr. doc. 38); 3) vero che all'incontro del 04.12.2012 a ### (### presso la sede di ### & ### era presente l'arch. ###̀ dello ### Löw, incaricato di procedere alla valutazione dell'immobile di proprietà̀ della società̀; 4) vero che in data ### la R.F. ### S.p.a., in persona del ####, alla presenza del Dott. ### ha provveduto presso lo stabilimento della ### S.p.a.  in ### ad una valutazione a campione dei macchinari impiegati nel processo produttivo. 
A testi si indicano il Dott. ### residente in 20089 Rozzano ###, via ### 10, e la Dott.ssa ### residente in 20144 ### via ### d'### 5/3. 
Con espressa riserva di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente proposti da controparte ove ammessi. 
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. 1. Le vicende processuali ### (società di diritto maltese, d'ora in avanti anche solo ### e ### (società di diritto indiano, d'ora in avanti anche solo ###, in data ### hanno introdotto il presente giudizio, la prima in qualità di acquirente e la seconda in qualità di sua garante, per il risarcimento del danno a loro dire patito a seguito dell'acquisto, in data ###, dell'intero pacchetto azionario della new co denominata ### over era confluito allo scopo un ramo di azienda di ### Le attrici a tale fine hanno convenuto in giudizi: ### e ### -nella rispettiva veste di cedente e di sua azionista### quale amministratore di ### e ### quale professionista redattore della stima del valore del conferimento nella new co. 
Hanno in particolare addebitato: H a tutti convenuti il dolo e/o la malafede, in particolare nella fase precedente alla stipulazione dello ### in relazione al reale valore del pacchetto azionario acquistato; H a ### la negligenza nella redazione del suo elaborato di stima, erroneo per vari profili; H ancora, ai primi tre convenuti il dolo e/o la malafede, in particolare nella fase successiva alla stipulazione dello ### Le attrici hanno quindi lamentato, in via principale, la responsabilità̀ dei convenuti sia per dolo incidente, sia a titolo precontrattuale nonché, rispetto a ### la violazione degli artt. 2465 e 2343, secondo comma, c.c.. In via subordinata nei confronti di tutti i convenuti hanno svolto una domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. e, nei confronti di ### e di ### una domanda contrattuale per violazione delle garanzie previste nell'atto d'acquisto. 
Le attrici hanno quantificato in complessivi € 8.964.632,57 i danni patita da RCD e in complessivi ed in € 1.000.000,00 quelli patiti da ### Il contraddittorio è stato esteso a ### terza chiamata in manleva quale assicuratrice di ### in proprio. 
Tutti i convenuti e la terza chiamata si sono costituiti. 
In particolare, #### e ### hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in virtù della clausola arbitrale ex art. 22 dello ### opponibile ad entrambe le attrici e sottoscritta altresì da ###
A tale eccezione ha aderito anche la terza chiamata. 
La doglianza è stata accolta dal Tribunale con sentenza n. 1632/2020 datata 12.10.2019, pubblicata il ### che ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella arbitrale, in relazione alle domande svolte dalle attrici nei confronti di #### e ### Il Tribunale ha inoltre disposto, previa separazione, la prosecuzione del giudizio relativo alle domande delle attrici nei confronti del convenuto ### estraneo alla clausola arbitrale. 
Con separata ordinanza, sono stati quindi assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. 
All'udienza del 16.11.2022 è stato dato corso all'interrogatorio libero di ### e del procuratore speciale delle attrici, al fine di tentare la conciliazione della lite, non andato a buon fine. 
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.02.2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  2. Il perimetro soggettivo della lite 2.1 Come accennato, il profilo soggettivo della lite nel corso del giudizio è stato limitato, sotto il profilo passivo, al solo ### il quale non ha intrattenuto alcun rapporto negoziale diretto con le attrici.  2.2. Per chiarezza espositiva vanno rammentate le vicende contrattuali e sociali nel cui alveo è sorta la lite.  ### dell'intero pacchetto azionario della new co (ove era confluito il ramo di azienda denominato ### è stata oggetto dapprima del memorandum of understanding datato 20.07.2012 e poi del ### and ### del 21.12.2012, entrambi sottoscritti da un lato da ### e, dall'altro, da ### e i suoi azionisti, fra cui ### Successivamente, con atto d'acquisto del 3.07.2013 RCD (designata acquirente da ###, ha acquistato l'intero pacchetto azionario della new co.  ### si è posto a valle del conferimento. nella new co, del ramo d'azienda denominato ### trasformatosi, allo scopo della cessione, in ### detenuto da ### e dotato di un capitale sociale di € 4.000.000,00. 
Al fine della trasformazione omogenea di ### da srl a spa, ### ha conferito mandato al convenuto ### per redigere la relazione giurata di stima prevista dall'art.  2465 cc, redatta in data ###, asseverata il successivo 27.12.2012 ed inoltrata all'acquirente il ###. 3. Il perimetro oggettivo della lite ### premesso, occorre evidenziare come le domande delle attrici, seppur diverse in termini di qualificazione giuridica, abbiano ad oggetto il medesimo ed unico fatto storico, ossia la redazione da parte del convenuto della perizia di stima ex art. 2465 cc, che, nella loro prospettazione, è fonte di responsabilità e danno a vario titolo, come meglio di seguito.  4. Le domande di ### lamenta la responsabilità dell'esperto stimatore e ne chiede la condanna al risarcimento del danno, sotto un duplice profilo: i) per violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e fedeltà discendenti dalla lettera degli artt. 2465 e 2343, secondo comma, c.c.; ii) per l'integrazione di una condotta dolosa, anche eventualmente in concorso con ### all'epoca dei fatti rappresentante legale di ### (soggetti fuoriusciti dal presente giudizio e verso i quali le attrici non hanno avviato il giudizio arbitrale dopo la declaratoria di incompetenza) che avrebbe indotto l'attrice alla stipulazione di un contratto valido, ma economicamente svantaggioso. 
Il danno viene quantificato dall'attrice in € 10.750.232,57.  5. ### La responsabilità professionale del convenuto 5.1. Quanto alla prima doglianza, come noto, che l'art. 2343, secondo comma, c.c., richiamato dall'art.  2465 cc, prevede che il perito, nell'esecuzione dell'incarico conferito, risponde “dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi”. 
Nel caso in esame, l'attrice lamenta di aver subito il danno da errata/falsa attestazione dei dati contabili contenuti nella ### nella qualità di acquirente dell'intero pacchetto azionario di ### oggetto della valutazione di ### su incarico della venditrice: la parte acquirente ricopre quindi la posizione di “terza” ai sensi della norma citata.  5.2 La responsabilità ex art. 2465 cc, secondo la dottrina prevalente, rientra nella responsabilità da inadempimento di cui all'art. 1218 cc in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art.  1173, ult. Lemma, La natura intellettuale della prestazione resa dal perito, inoltre, rende applicabili i principi giurisprudenziali affermati in materia sul tema del riparto dell'onere probatorio, anche con particolare riguardo al nesso di causalità cosiddetta “materiale” o “costitutiva” tra la condotta del prestatore d'opera intellettuale e il danno evento (cfr. Cass. Sez. III nn. 29991 e 28992 del 2019). Sorge infatti in capo al preteso danneggiato l'onere di provare tanto l'evento dannoso, quanto il nesso eziologico intercorrente tra lo stesso e la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale. 
Nel caso in esame mancano, come meglio di seguito, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.  5.3. In relazione al primo elemento costitutivo, ossia l'inadempimento, l'attrice declina la responsabilità del convenuto nella forma della negligente redazione della ### che avrebbe sovrastimato il patrimonio da conferire nella new co e, così, celato il valore negativo del capitale sociale: la stima erronea avrebbe consentito la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa in situazione di netto negativo, la cui successiva emersione avrebbe portato poi al fallimento della società conferita. 
Al contrario, il Tribunale ritiene che la condotta del convenuto non costituisca inadempimento nei termini innanzi circoscritti per le seguenti ragioni: ### la relazione di stima elaborata da ### reca, sotto il profilo contenutistico tutti gli elementi prescritti dalla norma dell'art. 2465 cc, ossia: la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. E ciò anche attraverso una precisa rappresentazione grafica che riproduce ed esamina tutti i valori sottesi alla ### (cfr. doc. 5 convenuto ###; ### contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il consulente non ha utilizzato dati falsi e/o errati. ### si deduce da quattro diversi riscontri collocati in quattro diversi momenti temporali: ### il professionista ha utilizzato, ai fini della stima, i dati contabili risultanti dai bilanci dal 2008 al 2011 di ### e mai impugnati; ### gli stessi dati sottesi alle valutazioni della perizia litigiosa, ora contestati a ### sono stati precedentemente condivisi mediante virtual data room, esaminati e utilizzati in via autonoma dall'acquirente, pretesa danneggiata, in sede di due diligence; quest'ultima ne ha dunque valutato la congruità, tanto che su tale presupposte è stato stipulato lo ### il ### in cui è stato riprodotto l'impegno all'acquisto del ramo di azienda di #### i medesimi dati sono stati riportati nei bilanci approvati da ### in attivo, successivi alla perizia ed all'acquisto di cui è causa, e in particolare per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche questi non impugnati (cfr. docc. 13 a 16 convenuto ###; ### infine, i valori analizzati dal consulente nella sua relazione di stima sono stati oggetto della perizia redatta dalla ### di ### nell'anno 2018 (cfr. doc. 21 convenuto ###; ### benché parte attrice abbia contestato la negligenza dell'esperto per aver omesso il controllo circa la veridicità dei dati utilizzati, è documentalmente emerso che l'indagine, anche sotto questo profilo, ubbidisce ai canoni di diligenza, prudenza e perizia. 
Premesso che non sorge in capo al perito l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati utilizzati in sede di valutazione ex art. 2465 c.c. e consegnati al committente, in ogni caso ### ha comunque compiuto un diligente confronto tra i dati messi a sua disposizione e quelli reali. 
In proposito, la difesa del convenuto ha documentato che l'esperto ha compiuto: a) accertamenti fisici, essendosi recato personalmente o a mezzo collaboratori presso la sede quantomeno di una delle società partecipate dalla ### al fine di esaminare il rispettivo patrimonio immobiliare (si veda l'accesso presso la società di diritto tedesco ### & ### controllante di ### e ### & Co. KG) b) accertamenti mediante acquisizione diretta della necessaria documentazione (si veda la società di diritto turco ### A.S. dei cui beni è stata acquisita anche documentazione fotografica, cfr. doc. 38 convenuto ###; c) accessi in persona presso il magazzino della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle sue giacenze fisiche e rilievi fotografici (cfr. doc. n. 28 convenuto ###.  ### i dati utilizzati per la perizia sono aggiornati, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, e ciò considerato che il convenuto ha assunto l'incarico nel mese di settembre 2012, utilizzando i dati contabili dello stesso mese o comunque gli ultimi disponibili, ed ha redatto la perizia in un breve lasso cronologico, completandola nel mese dicembre 2012. Si tratta di un arco di tempo davvero ristretto, limitato al necessario per compiere le indagini peritali. In ogni caso, nessuna allegazione né tantomeno prova è stata fornita dall'attrice circa sopravvenuti e straordinari accadimenti che avrebbero reso necessario un aggiornamento; ### rispetto al merito delle valutazioni espresse dal ### non sono provati profili di inattendibilità, incoerenza, mancata trasparenza e irregolarità giacché: a. in primo luogo la stima del convenuto si pone in linea di continuità con le valutazioni espresse in sede di due diligence su incarico della stessa attrice ### nonché con l'andamento della situazione patrimoniale e contabile cristallizzata successivamente all'elaborazione della ### stessa; b. il perito ha inoltre adottato valutazioni critiche rispetto ai dati messi a sua disposizione, dimostrando autonomia di giudizio che lo hanno portato ad alcune riduzioni in rettifica dei valori messi a disposizione dalla committente ( immobilizzazioni in corso e ricerche e sviluppo in docc. 19 e 20 convenuto ###; c. l'acquirente ha fatto proprie le valutazioni del convenuto anche dopo l'acquisto del ramo di azienda e dopo aver avuto contezza della reale situazione patrimoniale, tanto da riprodurle per quattro anni nei propri dati contabili. 
Infatti, solo dall'anno 2016, oltre quattro anni dopo l'elaborazione della ### RCD ha proceduto alla svalutazione del valore delle immobilizzazioni immateriali: e ciò sulla base non della erronea stima di tale parametro, bensì per effetto del venir meno della continuità aziendale (cfr. doc. 16 convenuto ###.  d. ###à della perizia litigiosa si deduce peraltro in via indiziaria dal fatto che valori con essa coerenti sono stati riportati nell'anno 2018 dalla ### di ### (cfr. doc. 21 convenuto ### che ha espresso - nell'ambito dell'esercizio di una funzione imparziale - alcuni valori superiori a quelli espressi da ### (si veda immobilizzazioni immateriali in genere e, nello specifico, marchi e brevetti); ### nel merito delle valutazioni espresse dalla perizia di parte che sorregge le prospettazioni dell'attrice appaiono opportune alcune considerazioni: a) i criteri di stima dell'esperto di parte attrice sono affetti da errori metodologici in quanto non sono omogenei rispetto a quelli utilizzati correttamente dal convenuto, ossia quelli in vigore nel 2012 e in una prospettiva di continuità aziendale. ### di parte attrice ha adottato parametri di lettura ex post e non ex ante utilizzando scorrettamente i criteri valutativi contabili in vigore 2016, peraltro elaborati per la fase di liquidazione; b) alcuni valori delle voci riportate sono difformi da quelle espresse dallo stesso consulente nella ### sulla ### relativa all'esercizio al 31.12.2016 (cfr. doc. 16, pagina 9 voce marchi, convenuto ### elaborata prima del presente giudizio; c) alcune valutazioni della perizia di parte appaiono irragionevoli. Ad esempio, il valore pari a zero attribuito ad alcune privative industriali, quali i marchi aziendali (utilizzati in molti ### da un considerevole lasso di tempo) e i brevetti (all'epoca della redazione della ### ancora validi per quattro anni); ###sussiste inoltre prova documentale che la stima effettuata dal convenuto nel 2012 si sia attenuta a criteri di attendibilità, tanto che nell'anno 2018 anche la perizia di stima redatta su incarico della ### di ### (cfr. doc. 21 convenuto ### ha riportato valori con essa coerenti e persino superiori quanto alle immobilizzazioni immateriali (si vedano le voci immobilizzazioni immateriali diverse da marchi e brevetti e marchi e brevetti).  5.4 Escluso l'inadempimento, nessuna responsabilità contrattuale può essere addebitata al convenuto. 
In ogni caso, per completezza, si evidenzia che non è neppure provato il nesso di causalità “materiale” o “costitutiva” tra la condotta del convenuto, l'elaborazione della ### e il danno lamentato da RCD consistente nell'intervenuto fallimento della società acquistata. 
Il decorso causale tra la condotta e il preteso evento dannoso è infatti stato interrotto dalla gestione della società acquirente protrattasi, per oltre tre anni, a cura della stessa attrice a seguito dell'acquisto dell'intero pacchetto azionario. 
RCD non ha fornito nel corso del giudizio alcuna prova che il fallimento della ### avvenuto nell'anno 2017, sia conseguenza diretta della pretesa negligenza nella redazione della relazione peritale del convenuto. 
Anzi, la chiusura positiva dei bilanci degli anni da 2012 a 2016, mai impugnati e non oggetto di alcun contenzioso, costituisce ulteriore riscontro che la crisi che ha condotto alla definitiva decozione sia da individuarsi in seno all'attività gestoria dell'attrice-acquirente.  6. ### La responsabilità precontrattuale del convenuto 6.1 Passando alla seconda doglianza avanzata dall'attrice, ossia della culpa in contraendo, tale forma di responsabilità del terzo per la conclusione di contratto valido ma economicamente svantaggioso è da ricondursi alla responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. nn. 862/1952 e 2956/1999) e, dunque, a quella aquiliana (cfr. Cass. SSUU nn. 26724 e 26725 del 2007 e Cass. SSUU n. 4628 del 2015).  6.2 Nel caso in esame nella prospettiva di ### l'erroneità e la falsità della stima compiuta dal convenuto l'avrebbero indotta ad acquistare da ### un pacchetto azionario al valore di € 10.500.000,00 in luogo di quello, preteso come reale, negativo (essendo il capitale netto corrispondente a - € 633.141,00). 
La responsabilità del convenuto è predicata in concorso con quella di ### responsabile per omesso controllo sulla ### nei confronti del quale nessuna azione, nella designata sede arbitrale, è stata esperita dall'attrice.  6.3 A prescindere comunque da un giudizio su tale scelta processuale dei pretesi danneggiati, il Tribunale ritiene in ogni caso che non sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana nemmeno in via autonoma.  6.4. Quanto al fatto illecito, come chiarito al punto 5 non risulta che il convenuto abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius, essendosi attenuto ai parametri di valutazione prescritti dall'art.  2465 cc, elaborando una stima di valore attendibile, coerente, trasparente e regolare. 
I valori di stima, frutto di indagini approfondite del consulente, non sono infatti stati rettificati dalla stessa attrice che, anzi, li ha riportati nei bilanci dei cinque anni successivi senza che venissero mai impugnati. Anche la relazione della ### di ### elaborata nell'anno 2018, si basa sostanzialmente sugli stessi parametri e sulle stesse valutazioni assunti dal convenuto. 
I medesimi dati contabili utilizzati dal perito erano contenuti nei bilanci di ### degli anni da 2008 a 2011, mai contestati o impugnati, ed erano altresì stati oggetto della due diligence condotta da ### designataria di ### In ogni caso si richiamano le più ampie motivazioni di cui al punto 5.  6.5. Quanto all'elemento soggettivo, l'attrice non ha fornito la prova, di cui è onerata, della colpa grave né del dolo.  ### In relazione alla colpa grave non è stato documentato che ### abbia conosciuto un reale e inferiore valore della società ### o abbia potuto conoscerlo utilizzando l'ordinaria diligenza, anche modulata con i canoni della responsabilità professionale. 
Del resto, che il ramo di azienda ceduto a RCD fosse inferiore a quello stimato dal perito è circostanza non provata ed anzi smentita dai dati esaminati dal convenuto e successivi alla #### Quanto al dolo, le stesse allegazioni delle attrici appaiono incoerenti, finanche contraddittorie giacché: - da un lato, il convenuto viene reiteratamente configurato nell'atto di citazione come vittima del dolo della venditrice, avendo ricevuto da quest'ultima dati errati e/o falsificati (cfr. pagina 13 atto di citazione “si contestava che ### aveva fornito, all'### (così come a ### ed ai suoi consulenti in sede di negoziazione e due diligence), delle informazioni e della documentazione contenente dati, relativi alla medesima ### e, in particolare, relativi al ### d'### oggetto di valutazione e di successivo conferimento, del tutto erronei e volti ### a rappresentare un valore complessivo dell'### migliore e sovrastimato...”, pagina 33 “altra circostanza che fa emergere come i dati, forniti a ### in sede di negoziazione, nonché all'### erano del tutto (e volutamente) erronei (o meglio, scientemente “adattati”,…)” e pagina 47 “occorre ribadire che ### e ### in persona del dott. ### hanno, in primo luogo, fornito, all'### delle informazioni e della documentazione contenente dei dati, relativi alla medesima ### e, in particolare, relativi al ### d'### oggetto di valutazione, del tutto erronei e volti ### a rappresentare un valore complessivo del ### d'### migliore …)”; - d'altro lato, come artefice degli artifizi e raggiri asseritamente commessi ai danni di RCD (cfr. a pagina 48 dell'atto di citazione viene attribuito al convenuto di aver agito “in modo del tutto ### erroneo”) e ciò in perfetta antitesi rispetto a quanto precedentemente descritto. 
In ogni caso non vi alcuna allegazione specifica o prova degli artifizi e raggiri che integrano la forma più intensa della responsabilità aquiliana.  6.6. Quanto al nesso di causa, RCD non ha fornito prova che la pretesa erroneità e/o falsità della stima operata da ### l'abbia determinata all'acquisto della ### al prezzo pattuito. 
È infatti documentato che ### designataria di RCD si sia determinata ad acquistare il ramo di azienda di ### in epoca anteriore all'elaborazione della ### Infatti, dapprima, la venditrice e ### hanno sottoscritto il memorandum of understanding datato 20.07.2012 (cfr. doc. 2 convenuto ### e poi, all'esito positivo della due diligence, hanno stipulato il ### and ### del 21.12.2012 (cfr. doc. 5 attrice). In quest'ultimo le parti hanno specificamente stabilito il prezzo di acquisto prima e a prescindere dalla stima litigiosa. 
La condotta del convenuto non può dirsi pertanto aver rivestito alcuna efficacia causale rispetto alla determinazione della volontà negoziale dell'attrice, né in relazione alla quantificazione del prezzo di vendita.  7. La quantificazione del danno, difetto della causalità giuridica Per completezza, esclusa la responsabilità del convenuto sia nella prospettiva contrattuale che aquiliana, il Tribunale ritiene anche la quantificazione infondata e avulsa da qualunque riscontro concreto.  ### delle conseguenze dannose lamentate da RCD contrasta infatti con la norma dell'artt.  1223, anche per come richiamata dall'art. 2056 cc, e 1225 cc. 
In particolare, sono tutti svincolati dal preteso e non ritenuto danno-evento i seguenti importi: i) la somma di € 200.000,00 corrisposta dagli attori a parti ormai estranee al presente giudizio a titolo di “### Convenzionale” in virtù dell'accordo transattivo del 18.04.2014 sottoscritto per comporre bonariamente alcune controversie, aliene rispetto ai fatti di questa causa, sorte tra la venditrice e l'acquirente (cfr. doc. 20 attrice), ii) la somma di € 1.000.000,00, di cui non viene prodotto alcun giustificativo, “per il tempo e le energie dedicate alla negoziazione e stipula del ### definitivo, dell'### e dell'### Transattivo”, iii) la somma di € 1.860.000,00 pari all'ultima rata del prezzo di acquisto del ramo di azienda da parte dell'attrice in favore di ### E ciò per le seguenti ragioni: -rispetto ai punti sub i) e ii), la scelta di intraprendere, condurre e concludere una trattativa transattiva con parti terze al presente giudizio rappresenta una condotta priva di nesso eziologico diretto e, si precisa nemmeno indiretto, con il preteso danno-evento (l'acquisto della società ### a un prezzo superiore al valore reale), in quanto trattasi di esercizio dell'autonomia negoziale; -rispetto al punto sub iii) il pagamento dell'ultima rata del prezzo discende dalla libera ed autonoma scelta contrattuale dell'attrice di obbligarsi a corrispondere il prezzo di acquisto in rate garantite da interessi, bond, pegni e fideiussioni. 
Non vi è infine alcun collegamento con la quantificazione del prezzo di acquisto fissato dalle parti in € 10.500.000,00 e nemmeno viene dedotto dall'attrice, ove il prezzo fosse stato inferiore, che non sarebbero state concesse garanzie, il cui costo rimane pertanto scollegato dal preteso evento lesivo. 8. La domanda di ### 8.1 ### lamenta a carico del convenuto un autonomo danno esponendo che, per effetto dell'erroneità e/o falsità della perizia litigiosa, avrebbe dovuto corrispondere in favore di ### l'importo di € 1.000.000,00; e ciò in quanto fideiussore a favore dell'alienante nell' ipotesi di inadempimento dell'acquirente al pagamento del prezzo. 
Il convenuto viene dunque chiamato al risarcimento del preteso danno nello stesso importo in applicazione del disposto dell'art. 2043 cc.  8.2 Il Tribunale non ritiene integrati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, richiamando le valutazioni raggiunte in relazione all'insussistenza di una condotta illecita in capo al perito, al profilo soggettivo ed al il nesso eziologico.  8.3 Inoltre, l'escussione della garanzia, qui invocata come evento dannoso, trova la sua ragione giustificativa in una circostanza del tutto estranea alla sfera del convenuto, ossia l'inadempimento da parte della garantita RCD del suo obbligo alla corresponsione del prezzo. 
Il nesso causale è stato dunque reciso da un evento autonomo e sufficiente a monte, l'inadempimento di RCD che, solo, ha comportato, a valle, l'escussione della garanzia dell'attrice. 
La domanda degli attori va dunque rigettata.  9. La responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 cpc delle attrici Il Tribunale ritiene che sussistano i requisiti della responsabilità aggravata in capo a RCD e ### Le attrici hanno infatti agito nei confronti di ### nella consapevolezza dell'infondatezza delle loro domande, altresì persistendo nel presente giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle loro parti contrattuali e al contempo mantenendo invariata la loro pretesa anche nel quantum. 
Il requisito soggettivo, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, richiesto dalla norma dell'art. 96 cpc è chiaramente manifestato dalla circostanza che le doglianze attoree si fondano su una relazione di parte, redatta dallo stesso soggetto (### che, dopo l'acquisto litigioso, ha ricoperto la qualifica di ### del CdA di ### in virtù di tale carica sociale, il medesimo ha predisposto i bilanci della ### poi approvati dall'assemblea - di cui è attestata la veridicità - recanti i medesimi valori di cui, qui, è contestata infondatamente la correttezza. 
Inoltre il quantum del danno richiesto al convenuto reca importi del tutto disomogenei rispetto alle condotte, in parte anche contraddittoriamente, addebitate al convenuto. ### ha dunque patito un pregiudizio per l'aver dovuto contrastare le domande ingiustificate delle attrici, che non si può considerare interamente compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese legali. 
Il risarcimento ex art. 96 primo comma cpc, liquidato in € 10.000,00 in favore del convenuto, viene posto in capo alle attrici in solido, avendo riguardo al valore della causa che rientra nello scaglione dei giudizi superiore ed € 520.000,00.  10. Le spese di lite Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico degli attori in solido e vengono liquidate in base alle tabelle ministeriali secondo i valori medi del relativo scaglione di riferimento alla luce della scansione della lite articolata in più fasi e della complessità delle questioni trattate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in ### di ### in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### contro il ### con atto di citazione notificato in data ###, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede: 1. rigetta tutte le domande svolte dagli attori per i motivi indicati in narrativa; 2. condanna gli attori, in solido, al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c.; 3. condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali a favore del convenuto liquidate in € 83.380,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, c.p.a., 15% di spese forfettarie e spese di registrazione. 
Così deciso in ### 5 giugno 2025 #### giudice estensore ###ssa

causa n. 34792/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Zana Alima, Mambriani Angelo

M
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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1304/2025 del 16-06-2025

... cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.r.l., accertare e dichiarare la revocabilità del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### (### 9 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art. 66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare ### s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3182/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra ### N. 53/2018 “### S.R.L.” (C.F. ###), dichiarato con sentenza del Tribunale di Velletri n. 53/2018 del 24.05.2018, in persona del curatore fallimentare avv. ### giusta autorizzazione del G.D. della procedura del 27.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in ### alla via C.A. dalla Chiesa n. 2, come in atti; Attore e ### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo di tali difensori, sito in ### alla via ### n. 86, come in atti; Convenuta e ### S.P.A. (C.F./P.IVA ###), non costituita; Convenuta contumace e ###.SA. S.A., società anonima di diritto svizzero con numero di iscrizione presso il Registro del ### del ###466.840.180, cancellata dal suddetto registro in data ###, come da notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in atti, non costituiti; Convenuti contumaci e I ### S.A., società anonima di diritto svizzero con numero di iscrizione presso il Registro del ### del ###112.634.614, cancellata dal suddetto registro in data ###, come da notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in atti, non costituiti; Convenuti contumaci ### simulazione negoziale; revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. e ordinaria ex art. 2901
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.11.2024 (per l'attore: “…si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di integrazione del contraddittorio depositato in data ###”; per la convenuta ### S.r.l.: “…si riporta ai propri scritti difensivi, precisando le conclusioni come in comparsa di costituzione e successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”). 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, il ### n. 53/2018 ### S.r.l. (nel prosieguo anche solo il “Fallimento” o la “Curatela”, per brevità) ha convenuto in giudizio la ### S.r.l. (da ora anche solo “AGE”, per brevità) e la ### S.p.a. (da ora soltanto “Enterprise”, per brevità), chiedendo: “- nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.r.l., con riferimento al negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### poi ### s.r.l. (Doc. 9 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare ### s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.r.l., accertare e dichiarare la revocabilità del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### (### 9 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art. 66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare ### s.r.l. al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile della ### s.r.l., in via concorrente e solidale con ### s.p.a., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, con ogni conseguente provvedimento ed ordine al ### del ### di ### in merito alle cancellazioni delle iscrizioni contro e a favore; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art.66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, con ogni provvedimento ed ordine al ### del ### di ### conseguente all'accoglimento della anzidetta domanda; - in ogni caso, nei confronti di ### s.p.a., nel caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale e subordinata, per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento, condannare la convenuta ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo residuo fino a concorrenza del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 codice civile della ### s.p.a., in via concorrente e solidale con ### s.r.l., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 ovvero anche per l'ipotesi di dismissione totale o parziale in favore di terzi della partecipazione societaria in ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di lite, oltre ### CPA e spese generali”.   A fondamento di tali domande, il ### ha lamentato, in estrema sintesi: che è stato posto in essere un disegno distrattivo ai danni dei creditori della fallita ### S.r.l. (nel prosieguo quest'ultima verrà indicata soltanto come “Rotoprint”, per brevità), volto a sottrarre a costo zero la consistenza patrimoniale della società, disegno condiviso tanto dalle società di diritto svizzero ### S.A. e MA.SA. S.A. (che da ora in avanti si indicheranno, rispettivamente, solo come “ADIP” e “MASA”), quanto dalle convenute AGE e ### che in particolare, in data ###, l'allora socio unico della #### ha ceduto al prezzo di € 18.000,00 il 67% delle proprie quote di partecipazione nella ### alla ### del valore nominale di € 67.000,00, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### e, successivamente, con assemblea dei soci della ### tenutasi in pari data, un'ora più tardi, è stata deliberata con il voto favorevole della ### la trasformazione della ### in comunione d'azienda, con l'espressa assunzione, nella medesima occasione, da parte della ### della responsabilità personale per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, operazione poi seguita, con atto datato 28.06.2017 ma recante un'autentica delle firme del 18.04.2017 effettuata sempre a cura del notaio ### dalla cessione da parte dell'### alla ### della sua residua quota di partecipazione nella ### del 33%, del valore di nominali € 33.000,00, al prezzo fissato in € 9.000,00; che, quindi, in data ###, l'A.U. della #### ha costituito una nuova società, la ### S.r.l. (nel prosieguo tale società si indicherà anche solo come “Service”, per brevità) e le ha conferito un ramo d'azienda della ### del valore almeno pari a € 1.018.518,99, come da perizia di stima redatta dal professionista incaricato dott. rag. ### e così, divenuta efficace la trasformazione della ### cancellata dal registro delle imprese il ###, sono diventate titolari del 100% del capitale della neocostituita ### la ### e la ### proporzionalmente alla quota di partecipazione di ciascuna alla comunione d'azienda e il successivo 23-24.10.2017, in tale qualità, queste ultime hanno ceduto tale partecipazione totalitaria nella ### alla convenuta ### - ### ora ### S.r.l., il tutto con un atto privo di data autenticato nelle firme dal notaio ### il ###, quanto alla sottoscrizione del legale rappresentante dell'acquirente, e il ###, quanto alla firma del procuratore incaricato dalle alienanti, e recante un corrispettivo indicato nell'atto di soli € 600.000,00, peraltro convenuto con la regolazione del pagamento “…a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo” e mai effettivamente versato; che, in data ###, la medesima partecipazione totalitaria nella ### è stata inoltre ceduta dalla AGE alla ### al prezzo di appena € 100.000,00 ed anche in questo caso non vi è stato alcun versamento del corrispettivo indicato nell'atto, essendo stato previsto in quest'ultimo che lo stesso sarebbe stato effettuato in n. 33 rate mensili di € 3.000,00 ciascuna, oltre a un'ultima rata di € 1.000,00 in data ###; che tali due negozi di cessione posti in essere tra la ### e la ### da un lato, e la ### dall'altro lato, e tra quest'ultima e la ### sono evidentemente legati tra loro e sono stati entrambi funzionali al suddetto disegno distrattivo posto in essere ai danni dei creditori del ### il quale dunque ha interesse e diritto ad impugnarli, avendo del resto la legittimazione ad agire, stante che il fenomeno della trasformazione eterogenea che ha mutato la ### in mera comunione di azienda non è stato riconosciuto quale ostacolo alla declaratoria di fallimento della società oggetto di trasformazione e che, di conseguenza, devono ritenersi esperibili dalla ### le azioni che hanno la finalità di ricostituire l'integrità del patrimonio della fallita leso dai negozi di che trattasi, negozi che, nello specifico, si presentano anzitutto viziati da simulazione assoluta, ovvero da simulazione relativa per avere dissimulato con apparenti compravendite una donazione della partecipazione sociale totalitaria in ### e che come tali devono ritenersi pertanto inficiati da nullità, non presentando i requisiti di forma prescritti per la valida conclusione di una donazione, nonché inefficaci tout court verso il fallimento ai sensi dell'art. 64 l. fall., oltre a risultare invalidi per mancanza o illeceità della causa ex artt. 14182, 1343 e 1344 c.c. o per illiceità dei motivi ex art. 1345 c.c., ovvero, in via gradata, comunque revocabili ai sensi dell'art. 671 n. 1 l. fall.  o ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che, segnatamente, per quel che concerne la cessione delle partecipazioni nella ### da parte di ### e ### avvenuta il ###.17, costituiscono elementi comprovanti l'esistenza di una simulazione assoluta, ovvero relativa nei termini sopra indicati, sia la circostanza che la ### era stata costituita soltanto in data ### mediante un conferimento di ramo d'azienda da parte della ### che era stato stimato dal professionista incaricato per un valore almeno pari a € 1.018.518,99, sia il fatto che tale ultima società aveva depositato gli ultimi due bilanci d'esercizio 2014 e 2015 in perdita ed aveva omesso il deposito del bilancio del 2016, per poi trasformarsi in comunione d'azienda ed essere cancellata dal registro delle imprese, circostanze tutte conosciute dalla ### la quale era d'altra parte interessata apparentemente non all'investimento finanziario, ma ad utilizzare l'azienda conferita nella ### dalla recentemente estinta ### che le previsioni contenute in tale contratto di cessione, poi, sono assai singolari, stante la manifesta incongruità del corrispettivo ivi pattuito in € 600.000,00 rispetto al valore del conferimento del ramo aziendale della ### nella ### stimato meno di quattro mesi prima in almeno € 1.018.518,99, nonché l'indicazione inserita nel negozio delle modalità con le quali tale corrispettivo avrebbe dovuto essere versato, soltanto in seguito, dall'acquirente ### assolutamente ed ingiustificatamente sperequate in favore di quest'ultima, la quale peraltro neppure risulta avere mai pagato alcunché alle alienanti; che, inoltre, vi è stata una rapida successione e una stretta contiguità temporale con le operazioni che hanno preceduto e che sono state prodromiche a tale cessione, ossia la trasformazione della ### in comunione d'azienda e il conferimento del suo ramo aziendale nella neocostituita ### atti tutti redatti altresì con l'assistenza del medesimo notaio ### talché vi sono indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che il contratto di cessione concluso da ### e ### con la AGE sia stato, nelle intenzioni delle parti, solamente apparente o, al più, che lo stesso abbia inteso in realtà dissimulare una donazione in spregio ai diritti dei creditori, donazione che deve essere dunque dichiarata inefficace verso il ### ex art. 64 cit. e nulla per le ragioni già sopra indicate; che, in via subordinata, l'atto sarebbe poi comunque revocabile per la presenza dei presupposti di cui all'art. 671 n. 1 l. fall., stante la totale sperequazione a detrimento delle venditrici e, quindi, della ### del sinallagma negoziale, per l'eccedenza di oltre un quarto di ciò che è stato da loro ceduto alla AGE rispetto al prezzo pattuito a carico di quest'ultima, rimasto addirittura impagato, ovvero in virtù della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66 l. fall. e 2901 c.c., in ragione dell'eventus damni patito dai creditori della fallita per effetto dell'avvenuta sottrazione alla stessa del bene di valore più consistente, creditori tutti anteriori alla trasformazione della ### in comunione d'azienda e dunque anche alla cessione della sua partecipazione nella ### e della ricorrenza di scientia damni e partecipatio fraudis, comprovati dai numerosi elementi di continuità e progettualità deliberata dell'atto dismissivo, che denotano la conoscenza in capo alla AGE dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto trasformato, con ogni conseguenza a carico di tale convenuta, “residualmente”, anche in ragione della sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno arrecato ai creditori fallimentari; che, d'altro canto, il meccanismo distrattivo posto in essere nella specie si presenta di natura seriale, avendo già visto coinvolte anche in altre occasioni la ### e la ### prima del loro scioglimento e messa in liquidazione in via fallimentare e della loro successiva radiazione per fallimento privo di attivo, avvenuta rispettivamente il ### e il ###, come da risultanze dell'### del Registro del ### del ### che, con riferimento alla successiva cessione della partecipazione in ### da parte della AGE a favore della ### la stessa è stata invece conclusa, quale elemento anche qui sintomatico dei vizi lamentati, non presso lo studio del notaio che ha rogato l'atto, ma nello studio ove era ubicata la sede dell'acquirente e dello studio del professionista dott. ### che aveva redatto la perizia di stima del conferimento del ramo d'azienda della ### in ### professionista, quest'ultimo, al contempo sindaco della ### che la controprestazione di tale cessione è stata stabilita, inoltre, in soli € 100.000,00, da corrispondersi in un lunghissimo arco temporale, peraltro senza la previsione di interessi a remunerazione di una simile dilazione e dunque con la previsione di un prezzo di cessione che è stato in definitiva anche inferiore, e neppure è stata contemplata alcuna forma di garanzia per la venditrice per l'esatto pagamento del corrispettivo, il tutto oltre al fatto che “…non rientra in alcun modo nell'ambito dell'id quod plerumque accidit e nemmeno è in alcun modo logico o credibile che una società passi di proprietà due volte e ad amministrarla rimanga sempre la stessa persona che - guarda caso - è stato amministratore della originaria proprietaria poi fallita…”, ovverosia il ### che ciò stante, anche l'atto in parola si rivela pertanto meramente simulato, essendo evidente la finalità comune e condivisa da tutti di mantenere la gestione e il controllo dell'azienda esercitata dalla ### in mano e a disposizione dei precedenti esponenti della ### ovvero, al più, di consentire il trasferimento della partecipazione detenuta da quest'ultima nella neocostituita ### a costo zero e, dunque, a titolo donativo, a tutto detrimento dei creditori della fallita, ed anche qui, accertata la dissimulazione di una donazione, valgono i rilievi già indicati per la prima cessione, atteso che l'atto sarebbe inefficace tout court verso il ### ex art. 64 l. fall. e, comunque, sarebbe viziato da nullità per mancanza dei requisiti di forma, oltre che per assenza o illiceità di causa o per illiceità dei motivi comuni a tutte le parti, ovvero, in via subordinata, revocabile ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c.; che, acclarato il carattere simulato dei due negozi o la loro revocabilità, ne segue, dunque, che nel primo caso la dismissione deve considerarsi tamquam non esset, mentre nel secondo caso il ### sarà legittimato ad esperire l'esecuzione concorsuale sulla partecipazione societaria, ma “…entrambi i descritti, possibili esiti giudiziali scontano un grave margine di alea nella misura in cui si rivelino insuscettibili di reintegrare adeguatamente la lesione patrimoniale originariamente patita dalla società fallita e, quindi, dalla massa dei creditori: id est, il fatto che potrebbe verosimilmente sussistere un differenziale tra il valore del ramo di azienda fuoriuscito da ### S.r.l. e conferito in ### s.r.l. in data 28 giugno 2017, pari ad € 1.018.518,99, asseverato dal
Dott. Rag. ### oltre interessi e rivalutazione e il valore della stessa partecipazione societaria al momento della conclusione del presente giudizio …Per il ristoro di questo eventuale differenziale od anche per il danno riveniente al fallimento attore per l'ipotesi in cui ### s.p.a. dismettesse, a sua volta, a terzi la sua partecipazione in ### s.r.l., si intende, parimenti chiedere, fin d'ora e residualmente, conto alla medesima ### s.p.a. anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile, in considerazione del fatto che ne sussistono tutti i presupposti di legge…”, e ciò anche tenuto conto che “…### S.r.l. non ha mai depositato bilanci dalla sua costituzione e che, quindi, la sua gestione è connotata da oggettiva opacità che lascia presagire un conseguente, consistente decremento di valore della partecipazione societaria nel lasso temporale che va dal 28 giugno 2017 - quando ### S.r.l.  venne resa conferitaria del ramo di azienda di ### s.r.l. - al momento dell'effettivo ristoro”; che, ancora, “…risulta che la domanda nei confronti di ### s.r.l. non può che essere di natura risarcitoria, anche ex art. 2043 codice civile, in ragione del fatto che la partecipazione societaria in ### s.r.l. è stata ulteriormente dismessa in favore di ### s.p.a. Peraltro, il controvalore della lesione patrimoniale subita dalla trasformata e fallita ### s.r.l. non può che essere equiparato quantomeno al valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 29 giugno 2017, e cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore… oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione congenita del predetto conferimento in natura…”, ed infine “…### intestataria della partecipazione totalitaria in ### s.r.l., vale a dire ### s.p.a., a motivo ed in ragione delle argomentazioni tutte già diffusamente svolte in parte qua, sarà parimenti tenuta, in via concorrente e solidale con ### s.r.l., a reintegrare la lesione patrimoniale che ha concorso a determinare a carico della fallita ### s.r.l. e ciò, alternativamente: - o sulla base della declaratoria di simulazione, assoluta o relativa, e, quindi, di nullità e/o inefficacia dell'atto di acquisto della partecipazione totalitaria in ### s.r.l. a condizione dell'accertato valore di questa, almeno equiparato al valore dell'originario conferimento e, cioè € 1.018.518,99, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione del predetto conferimento in natura; - ovvero sulla scorta dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, parimenti nella misura appena innanzi illustrata; - o, comunque, in via risarcitoria ex art. 2043 codice civile. …Cionondimeno tanto per l'ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione quanto di accoglimento dell'azione pauliana, insorgerà, altresì, una responsabilità risarcitoria a carico di ### s.p.a. nei limiti in cui, all'esito di una eventuale stima della partecipazione totalitaria in ### s.r.l. (la quale, per inciso e come detto, non risulta aver depositato alcun bilancio dall'atto della sua costituzione) ovvero all'esito del realizzo dell'asset in sede concorsuale, si dovesse appurare o realizzare un valore inferiore al valore del conferimento originario vale a dire ad € 1.018.518,99, e fatto comunque salvo il maggior danno, come detto, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione del predetto conferimento in natura”.   Si è costituita in giudizio la ### contestando le domande attoree e chiedendo: “In via preliminare, per i motivi di cui in premessa accertata e dichiarata la qualità di litisconsorti necessari della ### sa e della ### SA e per il principio successorio nei rapporti sociali dei loro soci, per l'effetto, vista la loro mancata chiamata in causa, dichiarare l'inammissibilità della presente domanda e/o l'improcedibilità del presente giudizio. In via principale e nel merito rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi su esposti, perché infondate in fatto e in diritto e soprattutto non provate. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.   Ha dedotto tale convenuta, in estrema sintesi: di essere stata assolutamente estranea alle operazioni societarie poste in essere dalla ### e dalle due società di diritto svizzero anteriormente all'acquisto da parte sua della partecipazione sociale nella ### essendo stato il relativo negozio stipulato dalla AGE con ### e ### successivamente al conferimento del ramo d'azienda della ### nella ### e della cancellazione della ### dal registro delle imprese, talché la AGE non era, né poteva essere, a conoscenza di fatti accaduti in precedenza; che quest'ultima è inoltre una società che svolge attività tipografica, editoriale e litografica e, avendo ricevuto un'importante commessa dalla ### S.p.a., ha avuto l'interesse ad acquistare le quote di partecipazione totalitaria nella ### dal momento che tale società disponeva degli specifici macchinari necessari per realizzare i lavori commissionati e, non a caso, in totale buona fede e in accordo con la ### la AGE ha poi regolarmente svolto la propria attività presso i capannoni ove erano situati tali macchinari per la stampa, per poi venire a conoscenza, a seguito della dichiarazione di fallimento della ### che tali capannoni fossero in realtà di proprietà della ### S.p.a., la quale li aveva concessi in leasing alla ### e che quest'ultima si era resa inadempiente nel pagamento delle rate, avendo la ### S.p.a. ottenuto una sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto di leasing, vedendosi così improvvisamente apporre “i sigilli” ai locali presso i quali stava svolgendo l'attività, con il conseguente blocco della produzione e il rischio di ritardare l'esecuzione della prestazione commissionata dalla ### S.p.a.; che, non solo, ma al fine di evitare tale inadempimento, la ### a riprova della sua buona fede, ha tentato immediatamente di concludere un accordo con la banca e il ### e si è impegnata a versare in loro favore un'indennità di occupazione onde poter portare a termine la commessa, impegno che è stato trasfuso in un accordo sottoscritto con i predetti, con previsione del rilascio dell'immobile entro il successivo 31.12.2018, e che è stato poi diligentemente adempiuto da essa esponente; che la ### avrebbe semmai dovuto rivolgere le proprie doglianze nei confronti della ### della ### e della ### quali parti delle operazioni negoziali che hanno condotto alla cancellazione della ### dal registro delle imprese, e/o nei confronti del ### nella sua qualità di amministratore della fallita, mentre con il presente giudizio il ### pretenderebbe di imputare gli effetti pregiudizievoli di atti compiuti da altri a un terzo estraneo alle compagini della ### così come di ### e ### quale è la ### e ciò soltanto perché tali due società di diritto svizzero non esistono più o perché la relativa azione si è prescritta; che con specifico riferimento all'azione di simulazione assoluta o relativa del contratto di cessione delle quote del 23-24.10.17, la ### non offre, del resto, “alcuna valida motivazione (di diritto) a supporto della pretesa simulazione e/o nullità dell'atto”, limitandosi ad affermare che la cessione sarebbe stata soltanto apparente e avente lo scopo di dissimulare una donazione a danno del ceto creditorio, assunto totalmente destituito di fondamento, “inammissibile” e non provato; che in relazione a tale accertamento deve considerarsi, infatti, che sono anzitutto legittimati passivi tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e, dunque, tali sono anche ### e ### nella loro qualità di cedenti, non rilevando del resto in contrario il fatto che tali società si siano estinte, considerato che alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico già facente capo alla società cancellata, determinandosi piuttosto un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, i quali rispondono secondo il regime giuridico dei debiti sociali, e lo stesso è a dirsi anche con riferimento all'azione revocatoria esperita dal ### che, inoltre, le due società di diritto svizzero in pochi mesi hanno acquistato il capitale sociale della ### per soli € 27.000,00, per poi realizzare mediante la cessione delle quote in ### un corrispettivo di € 600.000,00, e ciò oltre al fatto che “…la perizia redatta dal dott. ### …di cui ### srl era completamente allo scuro …non riporta assolutamente dati veritieri circa l'effettivo valore del ramo di azienda ceduto alla ### service srl in quanto si trattava ictu oculi di una relazione estimativa strumentale all'operazione concertata ad arte dalle due società svizzere unitamente alla ### srl…”, né l'attore ha “…ha prodotto in giudizio nessun atto simulatorio dal quale risulti la volontà dell'### srl e delle due società svizzere a voler concludere un altro contratto rispetto a quello concluso e ciò perché tale accordo simulatorio non esiste e non è mai esistito”; che la ### prima di procedere all'acquisto delle quote poi cedute alla ### è stata inoltre sempre estranea, come detto, alle operazioni societarie poste in essere dalla ### e dalla ### e “…è evidente che l'AGE non avrebbe mai accettato (o semplicemente considerato l'idea) di concludere con la ### sa e con la ### sa un contratto di cessione di quote della ### srl solo apparente e non voluto e per di più con l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori”, anche tenuto conto che la medesima non ha mai avuto alcun rapporto con la ### né poteva conoscere gli accordi precedenti intercorsi tra la stessa, le due società di diritto svizzero e la ### “…con l'evidente conseguente inopponibilità degli stessi ai terzi di buona fede”; che i contratti di cessione stipulati dalla convenuta con la ### e la ### e con la ### sono, dunque, validi ed efficaci, non essendovi stata alcuna simulazione né assoluta né relativa, ed inoltre si “…deve osservare che l'odierno istante ha chiesto a codesto ###mo Tribunale di dichiarare la nullità e/o inefficacia per simulazione assoluto e/o relativa dei soli contratti di cessione del 23 ottobre 2017 e del 10 aprile 2019 e non anche dei collegati contratti cessione del 18 aprile 2017 con cui la ### sa e l'### sa hanno acquistato dalla ### srl le quote sociali della ### service srl al prezzo di complessive € 27.000,00 che poi hanno ceduto all'### srl al valore di € 600.000,00. È evidente che se fosse come vorrebbe controparte, anche gli atti di cessione stipulati dalla società svizzere ed aventi ad oggetto le quote della ### e della ### service dovrebbero essere simulati”; che è parimenti infondata, poi, la pretesa revocabilità dei due negozi di cessione delle quote ad AGE ed ### considerato che, quanto alla revocatoria fallimentare, la stessa costituisce strumento per privare di effetto gli atti che siano stati posti in essere dal fallito, mentre nella specie la AGE ha acquistato le quote da ### e ### e non dalla ### che all'epoca del negozio aveva cessato la sua attività ed era stata cancellata, e in ogni caso grava in capo al curatore l'onere di provare la conoscenza da parte dell'altro contraente dello stato di insolvenza nel quale versava la società poi fallita al momento della stipula del negozio, conoscenza che ai sensi dell'art. 67 l. fall. deve essere effettiva e non meramente potenziale, ed ulteriormente, anche rispetto alla revocatoria ordinaria, è dirimente che la AGE non sapeva, né poteva sapere, delle vicende pregresse; che, infine, è infondata anche la domanda risarcitoria del ### stante l'assoluta estraneità della convenuta al lamentato disegno distrattivo ai danni dei creditori e la sua effettiva intenzione di acquistare le quote della ### oltre al fatto che l'attore adduce senza provarlo che la partecipazione societaria avrebbe subìto un decremento del suo valore anche a seguito dell'ulteriore sua cessione a ### e che, contrariamente a quanto preteso dalla ### non può, in ogni caso, rilevare il richiamo alla perizia redatta dal dott. ### considerato che la stessa è stata posta in essere su incarico del ### amministratore di entrambe le società interessate alla lamentata operazione di dismissione in pregiudizio dei creditori, e che tale perizia è stata elaborata sulla base di altra valutazione effettuata da diverso professionista non meglio specificato; che per le medesime ragioni la domanda risarcitoria avversaria è contestata, inoltre, oltre che nell'an, anche nel relativo quantum, atteso che la perizia suddetta, a firma del dott. ### non è opponibile alla ### non essendo stata elaborata in contraddittorio, è priva di documentazione sottostante a riprova dei dati impiegati ed è stata redatta, piuttosto, in maniera strumentale all'operazione concertata tra la ### e le società di diritto svizzero.   Pur ritualmente citata in causa, non si è invece costituita in giudizio la convenuta ### della quale è stata dunque dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data ###, stante la regolarità della notifica effettuata alla stessa dell'atto di citazione, perfezionatasi a mezzo pec il ###, in atti, anteriormente alla fusione di tale società poi avvenuta per incorporazione nella ### in virtù di atto di fusione del 22.06.2021 e alla sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese del 30.09.2021 (cfr. doc. 22, 23, 24 fasc. attoreo).   Con la medesima ordinanza del 05.10.22, è stato inoltre rilevato il difetto di integrità del contraddittorio rispetto alle società ### e ### per i motivi ivi diffusamente illustrati, e stante la loro documentata cancellazione dal Registro del ### del ### con successiva ordinanza del 10.03.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rispettivi soci alla data dell'estinzione di tali enti, alla quale il ### ha provveduto a mezzo di notifica del relativo atto perfezionatasi in data ### per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., previa istanza ed autorizzazione del Presidente di questo Tribunale del 05.09.2023 al ricorso a tale forma di notificazione in ragione dell'impossibilità di identificazione dei soci suddetti (cfr. atto d'integrazione contraddittorio depositato in data ###, fasc. attoreo).   Quindi, all'udienza del 30.05.2024, dichiarata la contumacia dei soci di ### e ### sono stati concessi ai contendenti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata presentata dall'attore una memoria con la quale lo stesso ha contestato le deduzioni e conclusioni formulate dalla ### richiamato ed ulteriormente argomentato le proprie pretese e rassegnato le conclusioni che seguono (queste ultime già riportate dal ### nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ex art. 150 c.p.c. ai soci di ### e ### e poi richiamate, infine, dallo stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni): “- nel merito, in via principale, nei confronti dei soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime e di ### s.r.l., con riferimento al negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad AGE ### - ### poi ### s.r.l. (Doc. 9 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a., condannare i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché ### s.r.l., in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via subordinata, nei confronti dei soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., accertare e dichiarare la revocabilità del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017, mediante il quale ### e ### SA cedevano, per quanto di rispettiva ragione, la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### - ### (### 9 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 codice civile, così come richiamato dall'art.66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, nonché, avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l.  a ### s.p.a., condannare i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché ### s.r.l., in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento in favore di parte attrice del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 codice civile dei soci di ### e di ### alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., in via concorrente e solidale con ### s.p.a., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. 
Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - nel merito, in via principale, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l. ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), accertare e dichiarare la simulazione assoluta ovvero relativa ex artt. 1414 e ss. codice civile del medesimo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero l'integrale inefficacia nei confronti della ### attrice, con ogni conseguente provvedimento ed ordine al ### del ### di ### in merito alle cancellazioni delle iscrizioni contro e a favore; - nel merito, in via subordinata, nei confronti di ### s.p.a., con riferimento al negozio dispositivo del 10 aprile 2019, mediante il quale ### s.r.l. cedeva la partecipazione totalitaria in ### s.r.l.  ad ### s.p.a. (Doc. 11 citato), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma I, n.1 L. Fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 codice civile, così come richiamato dall'art. 66 L. Fall. e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, con ogni provvedimento ed ordine al ### del ### di ### conseguente all'accoglimento della anzidetta domanda; - in ogni caso, nei confronti di ### s.p.a., nel caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale e subordinata, per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento, condannare la convenuta ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo residuo fino a concorrenza del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura; - in via residuale, ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 codice civile della ### s.p.a., in via concorrente e solidale con i soci di ### e ### SA alla data di rispettiva estinzione di queste ultime nonché di ### s.r.l., nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto del negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017 ovvero anche per l'ipotesi di dismissione totale o parziale in favore di terzi della partecipazione societaria in ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di lite, oltre ### CPA e spese generali”.   Anche la AGE ha depositato inoltre una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha sostanzialmente ribadito le deduzioni articolate nella sua comparsa. Queste le conclusioni rassegnate dalla stessa in tale memoria (poi richiamate anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni): “In via principale e nel merito rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi su esposti, perché infondate in fatto e in diritto e soprattutto non provate. Con vittoria di spese di lite”.   La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti costituite e all'esito, ritenuta matura del decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, come anche richiesto da parte attrice. All'udienza del 28.11.2024, fissata per l'incombente, le parti costituite, entrambe comparse, hanno dunque precisato le loro conclusioni (così come già richiamate in epigrafe) e sulle stesse il fascicolo è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile, ex art. 35 d.lgs. 149/2022), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica.   Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene pertanto decisa come segue.   Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del giudizio e i temi della lite, ritiene il giudicante che occorra preliminarmente evidenziare, in rito, a fronte della questione che sembra essere stata inizialmente prospettata al riguardo dalla AGE nella sua comparsa di risposta, che se senz'altro ricorre nella specie una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti della ### e della ### e, dunque, dei rispettivi soci alla data dell'estinzione di tali società, così come rilevato con le ordinanze rese in data ### e 10.03.23, già sopra richiamate, di contro, non è ravvisabile un litisconsorzio anche rispetto alla ### le cui quote di partecipazione sono state oggetto dei negozi di trasferimento contestati in questa sede da parte del ###
Infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che allorché venga impugnato un atto di trasferimento di partecipazioni sociali tali partecipazioni rilevano unicamente quale oggetto del negozio contestato ed è pur sempre tra il cedente e il cessionario che l'atto traslativo è stato posto in essere e è destinato, pertanto, ad essere vagliato nella sua validità, mentre la società alla quale le partecipazioni si riferiscono si limita, in realtà, a prendere atto della loro cessione (e, correlativamente, del venir meno della stessa per effetto della sentenza pronunciata a seguito dell'impugnativa dell'atto), senza potersi considerare come un'ulteriore parte del negozio oggetto di causa (cfr. già Cass. civ. 339/2005; si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 11226/2021). 
Considerato che nel caso che occupa la ### ha domandato di accertare e dichiarare il carattere totalmente o parzialmente simulato dell'atto di alienazione delle partecipazioni sociali nella ### concluso tra ### e ### da un lato, e la ### dall'altro lato, ovvero in via subordinata la sua revocabilità, nonché richiesto di dichiarare, del pari, la natura totalmente o parzialmente simulata, ovvero la revocabilità, del successivo trasferimento di tali partecipazioni concluso tra la AGE e la ### in uno alla condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., ne deriva dunque, in applicazione dei principi appena richiamati, che è da escludere che il ### fosse onerato di evocare in causa anche la ### non essendo quest'ultima parte dei negozi aventi ad oggetto le quote di partecipazione al suo capitale sociale. 
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare, poi, l'ulteriore questione di rito - rilevabile anche d'ufficio dal giudicante - relativa all'ammissibilità o inammissibilità delle nuove domande che risultano proposte dall'attore con la memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. rispetto a quelle inizialmente formulate con l'atto di citazione. 
Come si evince dalla prima memoria attorea ex art. 1836 c.p.c., la ### ha ivi richiesto, infatti, non soltanto che venga accertata e dichiarata, in via principale, la simulazione assoluta o relativa, ovvero in subordine la revocabilità, anche nei confronti dei soci delle società cancellate ### e ### del negozio di cessione concluso tra queste ultime e la AGE avente ad oggetto le partecipazioni al capitale della ### in uno all'invalidità o all'inefficacia anche della successiva cessione di tali partecipazioni da parte della AGE alla ### ma ha anche domandato di condannare i soci delle disciolte società di diritto svizzero, in via “concorrente e solidale” con la convenuta ### “…avuto riguardo alla successiva cessione totalitaria della partecipazione in ### s.r.l. da ### s.r.l. a ### s.p.a.”, al pagamento “…del valore del conferimento del ramo di azienda eseguito in data 28 giugno 2017 dalla fallita ### s.r.l. in ### s.r.l. e, cioè € 1.018.518,99, così come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del predetto conferimento in natura”. Inoltre, è stato ivi richiesto dal ### “in via residuale”, di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. anche dei soci di ### e ### “…nella causazione del danno riveniente al fallimento attore per effetto negozio dispositivo del 23/24 ottobre 2017…”, con la conseguente condanna anche a carico di tali soggetti, in solido con la AGE e la ### “…al pagamento in favore di parte attrice fino a concorrenza dell'importo di cioè € 1.018.518,99, vale a dire del valore del ramo di azienda conferito in ### s.r.l. come quantificato dal perito stimatore Dott. Rag. ### oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione fino al soddisfo e fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura” (si v. memoria attorea ex art. 1836 n. 1 c.p.c., pag. 4 e ss., e già atto d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei soci di ### e ### depositato il ###).   In linea di principio, è ben noto, peraltro, che nel primo dei termini di cui all'art. 1836 c.p.c.  (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 149/2022) è consentito alla parte attrice soltanto di precisare o modificare le domande originariamente proposte con l'atto introduttivo, anche immutandone i relativi elementi identificativi oggettivi del petitum e/o della causa petendi, ma a condizione che le domande così modificate, oltre a risultare pur sempre riconducibili alla stessa vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e a mirare, in definitiva, all'ottenimento della medesima utilità finale, non si aggiungano alle domande inizialmente formulate, bensì si “sostituiscano” a queste ultime, ponendosi rispetto ad esse in rapporto di “alternatività”, se non altro perché avanzate soltanto in via subordinata rispetto a quelle originarie o, viceversa, perché anteposte alle domande iniziali, coltivate invece dall'attore soltanto in via gradata. 
Come è stato definitivamente chiarito, infatti, dalla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi sull'argomento anche a ### la differenza tra le domande “modificate”, consentite dall'art. 1836 cit., e le domande “nuove”, implicitamente vietate, non risiede nella circostanza che le modificazioni abbiano inciso sugli elementi identificativi del petitum e/o della causa petendi, “…bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività…” ( Cass. civ. sez. un. 12310/2015). 
Tale rapporto di “alternatività” non implica, poi, necessariamente che la domanda modificata venga formulata propriamente “in luogo” di quella precedente, nel senso che la parte attrice sia onerata cioè di rinunciare a quella inizialmente proposta e di avanzare appunto la domanda modificata “al posto” di quella originaria, quest'ultima oggetto di una sua rinuncia agli atti, potendo essere ravvisato il rapporto in parola anche nel caso in cui la domanda modificata si ponga pur sempre in una relazione di “incompatibilità” con la domanda iniziale, venendo quantomeno avanzate tali domande - come si diceva poc'anzi - in via subordinata l'una all'altra. 
Così come è stato evidenziato sempre dal giudice di legittimità, “…ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanatità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio…”, di guisa che ### ove le due domande si riferiscano alla stessa vicenda di fatto, tendano all'ottenimento del medesimo bene della vita e non siano proposte - appunto - in modo da poter essere accolte entrambe, si è in presenza di una modificazione ammissibile alla stregua dell'art. 1836 n. 1 c.p.c. (si v. Cass. civ. 18546/2020, nonché già Cass. civ. sez. un. 22404/2018; più di recente, tra le molte, si v. inoltre Cass. civ. 24458/2023). 
Così come emerge dal condiviso orientamento appena richiamato, non è inoltre revocabile in dubbio che la modifica della domanda consentita - nei termini sin qui delineati - non possa incidere, di certo, anche sull'ulteriore elemento identificativo soggettivo delle “personae”, dovendo la domanda modificata - si è già detto - “correre tra le stesse parti” della domanda originaria, e ciò tenuto conto, del resto, che una pretesa già esercitata verso un determinato convenuto e poi estesa, oltre che nei confronti di quest'ultimo, anche verso un altro o altri dei convenuti, non può necessariamente atteggiarsi per sua natura come “alternativa” a quella già proposta, aggiungendosi al contrario alla stessa quale pretesa ulteriore (arg. anche Cass. civ. 9692/2020). 
Ebbene, ciò posto, osserva il decidente che nel caso di specie è evidente che le domande che il ### ha inserito nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. nei confronti dei soci delle due cessate società di diritto svizzero onde ottenere la condanna anche a loro carico al pagamento del “valore del conferimento del ramo di azienda”, ovvero al risarcimento del danno per il medesimo ammontare (così come sopra meglio richiamate), non si siano affatto atteggiate come mere domande modificate rispetto a quelle originariamente proposte dalla ### con l'atto introduttivo della lite, essendosi tali domande aggiunte a quelle iniziali, tanto più venendo rivolte nei confronti di soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli verso i quali tali domande di condanna erano state ab origine formulate, domande queste ultime ribadite e coltivate poi, anch'esse, dall'attore in sede di prima memoria ex art. 1836 c.p.c.   Considerata l'avvenuta proposizione di nuove domande, dirette verso ulteriori soggetti e destinate ad essere accolte - nelle intenzioni del ### - insieme, e non già alternativamente, a quelle già formulate con l'atto introduttivo, è quindi indubbio che si versi in presenza di un ampliamento delle conclusioni non consentito e, come tale, inammissibile, in quanto eccedente i limiti della facoltà di modificazione delle domande segnati dall'art. 1836 n. 1 c.p.c.   Né potrebbe far pervenire a conclusioni diverse la circostanza che le domande di condanna di cui trattasi siano state formulate dall'attore anche nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato ai soci di ### e ### a seguito dell'ordinanza del 10.03.23, atteso che con tale provvedimento, pronunciato ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è stato ordinato ai contendenti soltanto di integrare - per l'appunto - il contraddittorio e di citare dunque in giudizio ai fini della valutazione delle domande già proposte dal ### anche tali ulteriori soggetti, individuati quali litisconsorti necessari per le ragioni già esposte in tale ordinanza e nella precedente resa il ###, ragioni che - giova rammentarlo comunque anche in questa sede - riposano sull'esigenza che un accertamento quale quello richiesto dalla ### della nullità o inefficacia, assoluta o relativa, di un determinato negozio che si assuma lesivo dei diritti dei creditori concorsuali venga effettuato nei confronti di tutte le parti che abbiano preso parte a tale negozio (cfr. tra le altre, Cass. 8957/2014, con riferimento alle azioni di simulazione negoziale, nonché Cass. civ. 13593/2019, in relazione all'azione revocatoria). 
Una simile vocatio in ius, se giustifica la proposizione delle domande volte a sentire pronunciata la simulazione o, in subordine, la revocabilità dei negozi di cui qui si discute anche nei confronti della ### e della ### quali soggetti che hanno partecipato, in veste di alienanti, al primo atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale della ### e dunque, per essi, dei relativi soci, in quanto soggetti subentrati nella posizione giuridica già facente capo a tali società a seguito della loro estinzione, non è valsa quindi a legittimare, di per sé stessa, anche l'introduzione ad opera dell'attore di ulteriori e nuove domande verso tali soggetti, quali sono quelle variamente dirette ad ottenere anche una condanna a carico di questi ultimi, in solido con le convenute AGE e ### al pagamento del suindicato “controvalore” della partecipazione societaria, ovvero al ristoro dei danni asseritamente patiti dal ### Non ricorrono, inoltre, nell'odierna fattispecie i presupposti per qualificare le domande di che trattasi in termini di “reconventio reconventionis”, non vertendosi all'evidenza in presenza di domande che sono state occasionate dalle eccezioni sollevate dalla ### per come già richiamate in narrativa, ovvero dell'ulteriore convenuta ### non costituitasi in giudizio, bensì di richieste di condanna che sono state autonomamente aggiunte dalla ### a quelle già proposte verso tali società, richieste che la stessa di certo avrebbe potuto e dovuto, a ben vedere, avanzare già anteriormente, sin dal proprio atto introduttivo.   Tali nuove domande, volte a conseguire la condanna dei soci di ### e ### così come meglio richiamate sopra, devono essere dichiarate, quindi, senz'altro inammissibili. 
Tanto chiarito in limine e passando ora all'esame nel merito delle domande che sono state ammissibilmente proposte e coltivate dal ### vi è da osservare che è risultata anzitutto accertata, sulla scorta della documentazione versata in atti, la serie delle operazioni negoziali che hanno condotto alla successiva stipulazione dei due contratti di cui qui si discute aventi ad oggetto la cessione della partecipazione totalitaria al capitale sociale della ### dapprima tra la ### e la ### in veste di cedenti, e la ### in veste di cessionaria, e in seguito tra la ### quale successiva alienante, e la ### come sua sub-acquirente. 
In particolare, risulta per tabulas che in data ###, alle h. 16.00, con atto autenticato nelle firme dal notaio #### allora socio unico della ### in bonis, abbia trasferito, al prezzo indicato nell'atto di € 18.000,00, il 67 % delle sue quote di partecipazione al capitale della ### alla società anonima di diritto svizzero ### del valore di nominali € 67.000,00 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo). 
In pari data, alle h. 17.00, si è poi tenuta l'assemblea dei soci della ### ovverosia dell'### rimasto titolare di una quota di partecipazione al capitale di tale società per il residuo 33%, e la ### e in tale sede ###il voto favorevole di quest'ultima nq. titolare del 67% del capitale sociale della ### è stata deliberata la trasformazione eterogenea regressiva della stessa ### da società a responsabilità limitata in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 septies c.c., trasformazione i cui effetti sono stati poi, anche espressamente, differiti nella loro decorrenza alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese (cfr. doc. 5 fasc. attoreo). 
Nella medesima occasione, per effetto del voto favorevole della ### quest'ultima ha inoltre assunto, espressamente, la responsabilità personale illimitata per tutte le obbligazioni sorte a carico della ### anteriormente alla sua trasformazione, ed è stato conferito mandato all'allora amministratore unico di quest'ultima, ### di concedere in godimento a terzi l'azienda già di titolarità di tale società (cfr. ancora doc. 5 fasc. attoreo). 
Successivamente, sempre il ###, alle h. 21.15 (questi essendo il giorno e l'ora riportati nell'autenticazione delle sottoscrizioni in calce all'atto), con un negozio autenticato nelle firme sempre da parte del notaio ### l'### ha poi ceduto la sua residua quota di partecipazione pari al 33% nel capitale della ### (a quella data, evidentemente, ancora in essere, stante la temporanea inefficacia della sua trasformazione deliberata poco prima dall'assemblea dei soci) in favore della ### corrispondente a nominali € 33.000,00, con l'indicazione di un prezzo di cessione di € 9.000,00 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). 
In tal modo, sono dunque divenute socie della ### in bonis la ### e la ### ed è in capo a queste ultime che si sono prodotti gli effetti della trasformazione della società in comunione d'azienda ex art. 2500 septies c.c., azienda di cui tali due società di diritto svizzero sono divenute quindi titolari - come anche allegato dal ### sin dall'atto di citazione - a seguito della cancellazione di ### dal registro delle imprese in data ### (cfr. doc. 3 fasc. attoreo). 
Peraltro, anteriormente all'efficacia di tale trasformazione, il giorno 28.06.2017, l'### nella sua qualità di amministratore unico della ### ha costituito la nuova società ### S.r.l. (breviter, ###, il cui capitale sociale, stabilito in € 100.000,00, è stato interamente sottoscritto dalla ### mediante il conferimento di un ramo d'azienda ad essa facente capo, conferimento quest'ultimo fatto oggetto di una relazione di stima ex art. 2465 c.c. a cura del professionista incaricato dott. rag. ### ed ivi valorizzato in almeno € 1.018.518,99, avuto riguardo ai valori attivi e passivi costituenti il ramo d'azienda da conferire, così come specificati in tale relazione di stima, oltre che in un'ulteriore perizia affidata a un perito industriale per la quantificazione del residuo valore attribuibile ai macchinari facenti parte del ramo aziendale (cfr. doc. 7 e 7 bis fasc. attoreo). 
Più in dettaglio, è d'uopo osservare sin da ora - nell'ambito di una ricostruzione degli elementi istruttori acquisiti in merito alle operazioni che si vanno esaminando - che nell'ambito della relazione ex art. 2465 c.c., allegata all'atto di costituzione della ### è stato dato atto da parte del professionista incaricato dei settori dell'attività d'impresa già svolta dalla ### in bonis, definita come “### di moduli continui e fascicoli a snap-out e lavori tipografici vari”, settori individuati in “a) ### b) ### c) #### e Imbustamento”, oltre a una “struttura commerciale che si occupa del reperimento di lavori sia da eseguire nell'ambito dei tre settori suddetti che da affidare a terzi dietro opportuna provvigione”, per poi specificare che il ramo aziendale oggetto del conferimento “…è quello costituito dai settori a) e b) sopra identificati, lasciando nell'ambito originario sia la struttura commerciale che il settore descritto come c)”. Quindi, è stata individuata in tale relazione la consistenza del ramo d'azienda da conferire e si è proceduto a una quantificazione del suo valore economico, tenendo conto di ciascuna sua componente, con la specificazione dei criteri impiegati per pervenire alla relativa stima ed il richiamo, relativamente ai beni mobili facenti parte del ramo, della suddetta ulteriore valutazione estimativa a firma del perito industriale ### anch'essa in atti, pervenendo su tale scorta a un valore complessivo stimato del ramo aziendale conferito di € 1.018.518,99, così come poi riportato anche all'interno dello stesso atto di costituzione della ### (cfr. ancora doc. cit.). 
Acquisita dalla ### in bonis, per effetto di tale conferimento e dell'integrale sottoscrizione da parte sua del capitale della ### la partecipazione totalitaria in tale società di nuova costituzione, quest'ultima è quindi divenuta, in conseguenza degli effetti della trasformazione di ### e della sua cancellazione del 29.08.17, di proprietà delle sue socie ### e ### quali comuniste dell'azienda già di titolarità della società cessata, rispettivamente per una quota pari ai 7/10 e di 3/10 (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. attoreo), e il successivo 24.10.2017 tali condividenti hanno poi ceduto le loro partecipazioni sociali nella ### a ### - ### (in seguito trasformatosi in ### S.r.l., giusta delibera di trasformazione del 15.01.2018), verso un corrispettivo che è stato indicato nell'atto in € 600.000,00 (cfr. doc. 9, 9 bis, 10 fasc. attoreo). 
Anche tale atto, concluso con scrittura privata, è stato autenticato nelle firme dal notaio ### rispettivamente in data ###, quanto alla sottoscrizione del legale rappresentante dell'acquirente, e il ###, quanto alla firma del procuratore nominato da ### e ### per entrambe individuato nel sig. ### giusta procura conferitagli sempre a rogito dello stesso notaio ### In tale negozio si legge, segnatamente, per quel che qui più interessa, che ### - ### avente un fondo consortile di appena € 5.000,00, si è reso acquirente del 100% delle partecipazioni sociali nella ### per il corrispettivo suddetto di € 600.000,00 mediante “…pagamento regolato a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo”, e sempre con riferimento a tale prezzo di cessione è stato altresì aggiunto, nell'atto, che “…la parte cedente, come costituita e rappresentata, rilascia, ora per allora, ampia e liberatoria quietanza di saldo alla parte cessionaria dichiarando di non aver null'altro a pretendere in ragione del presente accordo, salvo il buon fine del suindicato regolamento cambiario…” (cfr. ancora doc. 9 cit. fasc. attoreo). 
Divenuta titolare dell'intera partecipazione sociale nella ### la convenuta AGE ha poi trasferito tale partecipazione alla convenuta ### con l'ulteriore contratto per cui qui si controverte stipulato in data ### a rogito del notaio ### in questo caso con un corrispettivo indicato nell'atto in € 100.000,00. Per quel che attiene, in particolare, le modalità del trasferimento della partecipazione totalitaria in ### da parte della AGE in favore della ### si legge nel negozio che la prima ha alienato tale partecipazione al suo valore nominale convenendo con l'acquirente che la somma di € 99.000,00 sarebbe stata versata “…mediante numero 33 (trentatré) rate mensili dell'importo di € 33.000,00 …cadauna, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese di giugno 2019…” (l'atto, lo si è detto, è del mese di aprile 2019) “…fino al mese di febbraio 2022”, mentre il residuo importo di € 1.000,00 sarebbe stato pagato “…mediante una singola rata del medesimo importo scadente il 30 marzo 2022”, e “…così regolato il prezzo della cessione la parte cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a favore della parte cessionaria, con dichiarazione di non aver altro a pretendere per la fatta cessione, salvo buon fine del pagamento delle suddette arte alle citate scadenze” (cfr. doc. 11 fasc.  attoreo). 
Ora, tanto evidenziato in merito ai passaggi negoziali che hanno preceduto gli atti di trasferimento qui contestati e riportate le caratteristiche dei due trasferimenti della partecipazione sociale nella ### avvenuti, dapprima, tra ### e ### e la AGE e, successivamente, tra quest'ultima e la ### si è detto in premessa che la ### ha lamentato, in primo luogo, che il primo di tali trasferimenti sarebbe stato peraltro assolutamente simulato, ovvero che lo stesso abbia in verità dissimulato, sotto l'apparenza di una compravendita, una cessione che è stata pattuita dalle contraenti a titolo gratuito, avendo questa celato una donazione della partecipazione societaria realmente voluta e concretamente posta in essere da ### e ### e la ### Queste essendo le domande proposte in via principale dal ### da esaminare come tali con priorità rispetto alle ulteriori richieste formulate dallo stesso - nei limiti di quelle da ritenersi ammissibili in questa sede, per quanto sopra già rilevato - ritiene il decidente che risulti allora logicamente prioritaria la disamina dell'obiezione avanzata dalla AGE sin dalla sua comparsa di risposta - sia pure in maniera del tutto generica e apodittica - secondo cui l'attore avrebbe dovuto a suo dire far valere, oltre che la nullità e/o l'inefficacia per simulazione assoluta e/o relativa dei contratti di cessione della partecipazione del 23.10.2017 e del 10.04.2019, “…anche dei collegati contratti cessione del 18 aprile 2017 con cui la ### sa e l'### sa hanno acquistato dalla ### srl le quote sociali della ### service srl al prezzo di complessive € 27.000,00 che poi hanno ceduto all'### srl al valore di € 600.000,00”.  ### in parola, sia se intesa quale contestazione della legittimazione e/o dell'interesse ad agire del ### sia se considerata come contestazione della fondatezza nel merito della sua domanda di simulazione, è tuttavia priva di pregio. 
Ed invero, in primo luogo, è agevole rilevare - in accordo con quanto dedotto anche dalla ### - che non vi è stato nella specie alcun “collegato contratto di cessione” con il quale la ### e la ### avrebbero acquistato dalla ### le quote di partecipazione al capitale sociale della ### tantomeno verso il corrispettivo pari alla somma indicata dalla convenuta costituita, atteso che tale corrispettivo si riferisce, semmai, alla sommatoria del prezzo al quale, ab origine, sono state cedute le quote di partecipazione dell'allora ### in bonis ad opera del relativo socio unico ### il quale - come si è già sopra osservato - ha dapprima alienato in data ### una quota corrispondente al 67% del capitale di tale società alla ### verso un corrispettivo indicato nell'atto di € 18.000,00 e, successivamente, con atto recante un'autentica di firme dello stesso 18.04.17, la restante quota del 33% del capitale della ### alla ### verso un corrispettivo indicato nell'atto di € 9.000,00 (cfr. doc. 4, 6 cit.). 
Rispetto a tali trasferimenti - che hanno avuto ad oggetto non le quote di partecipazione al capitale della ### bensì le quote della distinta società ### in bonis - è evidente che la ### si sia posta dunque quale soggetto estraneo, trattandosi della cessione delle partecipazioni al suo capitale, mentre è con il distinto atto di trasformazione della ### in comunione d'azienda, ex art. 2500 septies c.c., deliberato dall'assemblea dei soci sempre in data ###, ma con effetti differiti alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, che si è piuttosto verificata una vicenda traslativa di cui è stata parte tale società, poi fallita, essendosi con tale atto verificato il trasferimento dell'intero suo patrimonio in capo ai soggetti che, alla data di efficacia della trasformazione, detenevano le quote di partecipazione al suo capitale e che, per effetto di tale trasformazione, sono divenuti titolari, pro quota, del patrimonio dell'ente venuto meno a seguito di quest'ultima e sostituito, per effetto della stessa, da una situazione di mera “contitolarità” dei diritti e degli obblighi ad esso già facenti capo (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, in merito al fenomeno della trasformazione eterogenea regressiva di una società di capitali in mera comunione d'azienda, ex art. 2500 septies c.c., Cass. civ. 23174/2020, che ha evidenziato, per quel che qui rileva, che “…la comunione di azienda non risulta considerata - nel contesto generale del nostro sistema dei rapporti tra privati - nei termini di autonomo soggetto di diritti …né come fenomeno di distinta imputazione, né come espressione di una propria responsabilità patrimoniale …Con la conseguenza che, in questa evenienza, la trasformazione viene di necessità ad acquistare ### i tratti di una vicenda circolatoria di beni e diritti…”, vicenda “circolatoria” che, per l'appunto, deriva dalla trasformazione dell'ente in una situazione di titolarità o contitolarità di beni, diritti e obbligazioni, tale che “…in luogo della precedente struttura societaria stanno, all'effetto della compiuta vicenda trasformativa, i più ex soci dell'«ente trasformato». La stessa prosecuzione dei rapporti pendenti, che è stabilita dalla norma dell'art. 2498 cod. civ., si trova dunque a esigere l'utilizzo delle categorie normative della solidarietà attiva e della solidarietà passiva; per i rapporti contrattuali (eventualmente in essere), poi, la regola ivi dettata dev'essere adattata a mezzo del ricorso alla nozione di «parte complessa»…”). 
La circostanza che tale atto di trasformazione non sia stato fatto oggetto delle domande proposte dal ### in questa sede - quale indicata dalla ### a quanto consta, con la generica obiezione che si va esaminando - non toglie, inoltre, che siano comunque ravvisabili, in rito, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla ### onde far accertare la simulazione degli atti di cessione delle quote di partecipazione nella ### assoluta ovvero relativa, giacché dissimulanti liberalità viziate da nullità, tra le condividenti ### e ### e la AGE e tra questa, a sua volta, e la ### e tantomeno tale circostanza può dirsi tale, da sé sola, da far concludere per un'infondatezza nel merito delle domande di cui si tratta, contrariamente a quanto sembrerebbe aver preteso, apoditticamente, la convenuta costituita. 
Infatti, per quel che attiene la legittimazione all'esercizio dell'azione di simulazione, assoluta o relativa, è noto che la stessa compete, oltre che ai contraenti che sono stati parte del negozio simulato, anche a qualunque terzo interessato a far valere il carattere apparente del negozio che pregiudichi la sua sfera giuridica, ai sensi dell'art. 14152 c.c., di modo che tale azione può essere proposta da tutti i soggetti che, ancorché estranei all'atto (e dunque, appunto, terzi), vedano inciso un loro diritto dalla situazione apparente ingenerata dallo stesso, e tra questi, principalmente, dai creditori dell'alienante, ex art. 14162 c.c. (cfr. tra le altre, in tema di legittimazione all'azione di simulazione, Cass. civ. 19149/2022, la quale, dopo avere ricordato l'eterogeneità delle categorie di terzi ammessi a domandare l'accertamento del carattere simulato di un negozio, ha evidenziato, in via generale, che legittimati a tale azione sono tutti coloro che risultino pregiudicati in un loro diritto dal negozio simulato, aggiungendo che tale pregiudizio si configura “…quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o l'esercizio del diritto da parte del terzo”; si v. inoltre, Cass. civ. 13634/2015, nonché Cass. civ. 2085/2002, che pure ha ricordato che “Il terzo legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415, comma 2, c.c., è …il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, e cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all'atto simulato”, di guisa che “…l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto”, mentre soltanto “…qualora tale diritto risulti inconfigurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi”).   La sussistenza della legittimazione all'azione di simulazione viene quindi a sovrapporsi e in un certo senso a confondersi con il concetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non diversamente, del resto, da quel che avviene anche con riferimento ai requisiti della legittimazione e dell'interesse all'esercizio dell'azione di nullità di un contratto, la quale pure è riconosciuta anche ai terzi interessati a sentire accertata l'invalidità in ragione della lesione che il contratto arreca alla loro sfera giuridica (cfr. art. 1421 c.c.).   Ebbene, ciò detto, osserva il giudicante che non è revocabile in dubbio, in relazione al caso in esame, la sussistenza in capo all'attore della legittimazione e dell'interesse a proporre la domanda di simulazione, assoluta e relativa, così come la connessa domanda di nullità delle donazioni che - secondo le prospettazioni della ### - sarebbero state dissimulate dall'apparenza dei due contratti a titolo oneroso di cessione delle quote di partecipazione nella ### avvenuti, nei termini sopra divisati, tra gli odierni convenuti. 
Per un verso, come ha più volte evidenziato il ### nei suoi scritti difensivi, la dichiarazione di fallimento della ### è avvenuta, infatti, in virtù dell'applicabilità alla stessa dell'art. 10 l. fall. (riconosciuta da questo Tribunale e poi confermata anche dalla Corte d'Appello, adita in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. dall'### nq. precedente amministratore della ### e da ### e ### cfr. doc. 1, 16 fasc. attoreo), il quale consente che il fallimento di una società possa essere dichiarato anche a seguito della sua estinzione e cancellazione dal registro delle imprese, entro il termine di un anno successivo a tale cancellazione, ove l'insolvenza dell'ente si sia manifestata entro tale intervallo temporale o anteriormente, e ciò sul rilievo che per effetto della trasformazione della società in mera comunione d'azienda, quale ente non più qualificabile come imprenditore commerciale, si verifica l'estinzione della società trasformata e cancellata dal registro delle imprese, donde la sicura operatività di una disposizione che è appunto funzionale a consentire ai creditori dell'impresa cessata ed estinta di ottenere una liquidazione concorsuale del suo patrimonio (si v. per l'affermazione del medesimo principio, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 16511/2019, Cass. 23174/20 cit., nonché Cass. civ. 1146/2023). 
Per effetto della declaratoria di fallimento della società precedentemente estintasi si è verificata, dunque, l'acquisizione del patrimonio già di titolarità della stessa all'attivo fallimentare, con la conseguente correlata “separazione” dello stesso da quello personale dei soggetti che ne sono divenuti titolari a seguito dell'estinzione dell'ente, al fine di permettere ai suoi creditori, ammessi al passivo della procedura fallimentare, di soddisfarsi sui suoi beni in via preferenziale anche rispetto ai creditori di tali nuovi titolari (arg. tra le altre, già Cass. civ. 12846/1998, sia pure relativa a fattispecie concernente il fallimento di un imprenditore frattanto deceduto e la conseguente separazione del patrimonio di questi da quello dell'erede; si v. inoltre, Cass. civ. 2210/2007, ove è stato osservato, con statuizioni che per la loro portata generale rilevano anche nel caso che occupa, che le previsioni degli artt. 10 e 11 l. fall., nel consentire la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cessazione dell'impresa da parte di colui che la esercitava, postulano “…una sorta di sopravvivenza dell'impresa rispetto al soggetto che ne era titolare, a garanzia della massa dei creditori…”, di modo che “…all'apertura della procedura concorsuale …i due patrimoni …tornano a riacquistare la loro autonomia, dovendo i beni ereditari essere destinati esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del de cuius a differenza di quelli dell'erede…”, e ciò senza che possa rilevare in contrario, come pure osservato per la specifica fattispecie oggetto di tale pronuncia relativa al fallimento di una società estintasi per fusione per incorporazione in altra società, “…che la società incorporante sia debitrice di quelle obbligazioni assunte per via della fusione”, atteso che ciò non incide sulla garanzia che è stata comunque apprestata per i creditori dell'ente del cui fallimento si tratta dall'art. 10 l. fall., “…come nelle ipotesi dell'imprenditore individuale deceduto, per il quale l'art. 11 opera anche in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità, che, seppur comporta la confusione dei due patrimoni, non impedisce il fallimento del defunto, lasciando semmai esposto alla stessa conseguenza l'erede, ove sia subentrato nell'impresa ereditata…”). 
Nel caso di specie è evidente, peraltro, che l'avvenuta alienazione in favore della AGE della partecipazione sociale al capitale della ### già di titolarità della ### in bonis, acquisita in comproprietà dalle sue due socie ### e ### alla data e per effetto della trasformazione in comunione d'azienda e da queste ceduta poi alla suddetta convenuta anteriormente alla declaratoria di fallimento della ### abbia impedito l'apprensione all'attivo concorsuale di tale bene, e tanto vale a far ravvisare senz'altro in capo al ### la legittimazione e l'interesse ad agire, nella sua veste di organo rappresentativo degli interessi dei creditori ammessi al fallimento, onde sentire accertato il preteso carattere simulato di tale trasferimento, così come di quello successivo concluso tra la AGE e la ### in ragione del pregiudizio arrecato con tali atti alle ragioni creditorie, private - lo si ripete - della possibilità a loro altrimenti spettante - in virtù di quanto detto - di soddisfarsi sul bene a seguito della declaratoria di fallimento della ### ex art. 10 l.  fall. 
Per altro verso e sotto distinta prospettiva, inoltre, non può trascurarsi di considerare che tale legittimazione ed interesse ad agire in capo al ### sono bensì ravvisabili anche ove si tenga conto degli effetti prodotti dall'anzidetto negozio di cessione e da quello che allo stesso ha fatto seguito, tra la AGE e la ### sulla possibilità dei medesimi creditori di soddisfarsi, anche qui, sulla partecipazione totalitaria al capitale della ### nei confronti della ### e della ### e, per esse, dei loro soci a seguito dell'estinzione anche di tali società, e ciò perché - come è stato evidenziato pure in tal caso dall'attore sin dall'atto di citazione - la ### ha, in realtà, anche assunto una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali già maturate in capo alla ### alla data della sua trasformazione in comunione d'azienda (così come previsto espressamente in sede di delibera di trasformazione: cfr. ancora doc. 5 fasc. attoreo), e che, per quel che attiene la ### quest'ultima è comunque divenuta responsabile anch'essa, se non altro nei limiti di quanto conseguito con la trasformazione ed estinzione della ### dei debiti sociali da questa già assunti, di certo non venuti meno per il solo fatto della sua cancellazione dal registro delle imprese (si v. in materia, ancora Cass. 16511/19, nonché Cass. 23174/20 e Cass. civ. 1146/23 cit.). 
Anche per tale via, è dunque di tutta evidenza la sussistenza in capo alla ### dell'interesse ad impugnare i negozi di trasferimento della partecipazione societaria nel capitale della ### in favore della AGE e della ### quale atti pregiudizievoli per le ragioni dei creditori sociali, senza alcuna “necessità” a tale fine di contestare, con analoga domanda, anche gli asseriti “collegati contratti di cessione” che hanno preceduto la stipula di tali negozi, a dispetto di quanto arbitrariamente addotto dalla AGE nei suoi scritti difensivi. 
A non diversa conclusione, nel senso dell'inconferenza dell'obiezione di cui si discute, deve pervenirsi, poi, ove tale contestazione sia stata riferita nelle intenzioni della convenuta al merito delle domande oggetto dell'odierno contenzioso, non essendo dato comprendere per la verità - né essendo stato spiegato in alcun modo dalla AGE - perché e in quali termini l'assenza di una declaratoria domandata dalla ### del carattere simulato (o della revocabilità) degli atti che hanno preceduto i due negozi di trasferimento del 24.10.17 e del 10.04.19 dovrebbe far pervenire, di per sé sola, a un'infondatezza nel merito delle domande dalla stessa proposte avverso tali negozi. 
È agevole constatare, piuttosto, che proprio la validità e l'efficacia dei suddetti pregressi atti di cessione delle quote di partecipazione di titolarità dell'### nella ### in bonis in favore delle due società di diritto svizzero, così come del conferimento posto in essere dall'amministratore della ### in favore della neocostituita ### con il correlativo acquisto da parte della prima della partecipazione totalitaria nella seconda, e della trasformazione della ### in mera comunione d'azienda, con il conseguente trasferimento in capo a ### e ### di tutto il patrimonio già di titolarità dell'ente trasformato, comprensivo della partecipazione da questo acquistata nella ### costituiscano, al contrario, il presupposto dei successivi negozi di trasferimento di tale partecipazione avvenuti tra ### e ### e la AGE e tra quest'ultima, a sua volta, e la ### di cui il ### ha qui richiesto di accertare l'invalidità o l'inefficacia, nei termini già richiamati, e non è ravvisabile alcuna seria e concreta ragione - mai indicata dalla AGE per l'intero corso del giudizio - per la quale il preteso carattere (totalmente o parzialmente) simulato di tali negozi dovrebbe “presupporre” - come opinato sbrigativamente dalla convenuta - un'allegazione e dimostrazione a cura della ### del carattere parimenti simulato (o della revocabilità) anche degli atti precedenti, posto che è evidente che trattasi pur sempre di operazioni negoziali tra loro distinte. 
Inoltre, sebbene vada evidenziato sin da ora che l'accoglimento di una delle domande di simulazione avanzate dal ### non possa - contrariamente a quanto prospettato da quest'ultimo - far “tornare” lo stesso “…ad essere proprietario dell'asset”, ove per “asset” si intenda il ramo d'azienda conferito dalla ### in bonis nella neocostituita ### S.r.l., in assenza di alcuna impugnativa proposta dalla parte attrice con il presente giudizio anche del negozio di conferimento di tale ramo aziendale in favore della ### (conferimento che è stato d'altro canto posto in essere dalla ### come si è visto, allorché la stessa non si era ancora estinta, non essendosi ancora prodotti pacificamente a quella data gli effetti della sua trasformazione in comunione d'azienda: si v. ancora doc. 3, 5 cit. fasc. attoreo), ciò non implica comunque che la ### possa dirsi carente di un interesse ad impugnare i due atti di cessione della partecipazione sociale ad AGE ed ### in virtù dei rilievi sopra esposti, o che possa concludersi, per ciò solo, nel senso di un'infondatezza nel merito delle sue domande volte all'accertamento della simulazione assoluta o relativa di dette cessioni, valendo il rilievo appena operato soltanto a delineare i (più limitati) effetti di un accoglimento di tali domande e non già, di certo, ad incidere sui loro presupposti. 
Ciò chiarito e venendo, pertanto, alla specifica disamina della fondatezza o infondatezza di tali domande, ritiene il giudicante che la pretesa del ### volta a sentire accertata la simulazione assoluta dell'atto di cessione delle partecipazioni nella ### concluso tra la ### da un lato, e la ### e la ### dall'altro lato, debba essere peraltro disattesa, non potendo dirsi accertato che non vi sia stata una reale e concreta volontà di tali contraenti di porre in essere il trasferimento di tali partecipazioni, in ciò consistendo come noto, e come anche si dirà qui di seguito, il fenomeno della cd. simulazione negoziale assoluta. È invece meritevole di accoglimento la domanda attorea diretta alla declaratoria del carattere parzialmente simulato di tale negozio per avere questo dissimulato, in verità, un trasferimento di natura donativa, donazione da ritenere poi viziata da nullità per difetto dei requisiti di forma per essa prescritti. 
Ed invero, innanzi tutto, non sembra appunto inutile rammentare, quale premessa di carattere generale, che si è in presenza di una simulazione negoziale cd. assoluta nell'ipotesi in cui le parti pongano in essere un negozio con l'intesa che lo stesso non produca, in realtà, tra di loro alcun effetto, mentre in caso di simulazione cd. relativa quel che i contraenti intendono effettivamente concludere, sotto l'apparenza di un determinato negozio, è un atto che da questo differisce con riferimento a uno o alcuni dei suoi elementi oggettivi, ovvero sul piano dei soggetti tra i quali lo stesso è destinato a produrre i suoi effetti. 
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la simulazione, sia essa assoluta o relativa, si sostanzia poi, sotto il profilo strutturale, in un procedimento che consta di un cd. accordo simulatorio e della successiva convenzione negoziale integrante il negozio cd. simulato.  ### dei contraenti di creare l'apparenza di un determinato rapporto, diverso da quello effettivamente voluto, si estrinseca, in particolare, nell'intesa simulatoria, mentre il contratto che le parti hanno realmente inteso stipulare (cd. negozio dissimulato) non integra un'ulteriore e distinta convenzione che si aggiunge a quella simulata, costituendo piuttosto il risultato del predetto procedimento finalizzato a far operare tra i contraenti, attraverso l'accordo simulatorio fra loro intervenuto, i diversi effetti da loro voluti rispetto all'apparenza ingenerata dal negozio simulato (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 18213/2015).  ### simulatoria è normalmente trasfusa poi in una cd. controdichiarazione, ma tali due elementi restano tra loro concettualmente differenti, dal momento che la contro-scrittura costituisce, comunque, soltanto un atto di riconoscimento o di accertamento per iscritto eventualmente redatto dalle parti e destinato a raccogliere l'accordo simulatorio tra loro intervenuto e a fornirne la relativa prova, laddove quest'ultimo non necessariamente deve essere stipulato tra le stesse in forma scritta, potendo anche essere concluso in forma verbale o per fatti concludenti.   Per quel che attiene la prova della simulazione, ove l'azione venga esercitata da un terzo estraneo al negozio non vigono, peraltro, particolari limitazioni probatorie, essendo previsto dall'art. 1417 c.c. che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi…”, con la conseguente inapplicabilità in tal caso della previsione di cui all'art. 2722 c.c. e la possibilità che la dimostrazione dell'esistenza di un'intesa simulatoria intervenuta tra i contraenti venga offerta dal terzo pregiudicato dal negozio simulato con qualunque mezzo, ivi inclusa la prova indiziaria (cfr. art. 27292 c.c.), il ricorso alla quale costituisce, anzi, la “regola” in tema di simulazione, considerata la natura stessa del fenomeno, con il quale le parti mirano proprio a celare dietro l'apparenza di un determinato negozio una realtà contrattuale da loro effettivamente voluta del tutto diversa da quest'ultimo. 
Con specifico riferimento all'azione di simulazione proposta dal curatore fallimentare è stato, inoltre, chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che anche la curatela può giovarsi della previsione di cui all'art. 1417 c.c., dal momento che la stessa assume normalmente la posizione di terzo rispetto alle parti contraenti, agendo il curatore a tutela dei creditori del fallito per la ricostituzione del suo patrimonio pregiudicato dall'atto simulato (cfr. tra le altre, Cass. 3102/2002, nonché Cass. civ. 11361/1999, ed ulteriore giurisprudenza conforme ivi menzionata).   Non solo, ma per quel che qui particolarmente interessa, può rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che i negozi di trasferimento di partecipazioni sociali non soggiacciono a particolari requisiti di forma, ad substantiam o ad probationem, valendo per gli stessi il generale principio consensualistico sancito dall'art. 1376 c.c., finanche ove nel patrimonio sociale siano ricompresi beni immobili, stante che di tali beni resta pur sempre titolare la società, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11226/2021, che ha evidenziato che “…il contratto di cessione di partecipazioni sociali si inquadra nell'art. 1376 c.c., onde, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, il negozio sulle partecipazioni sociali è soggetto al principio consensualistico, con la conseguenza che l'effetto traslativo si verifica a seguito dell'accordo fra le parti”; si v. inoltre, Cass. civ. 4519/2016, nonché Cass. civ. 11314/2010). 
Né rileva in diverso senso, con riferimento alla cessione della quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata, il fatto che per tale cessione sia poi prevista dal legislatore la successiva iscrizione nel registro delle imprese, dal momento che, secondo quanto chiarito anche qui dal giudice di legittimità, il relativo contratto - al quale, come si è visto, resta comunque estranea la società le cui partecipazioni sono cedute - è valido ed efficace tra i contraenti indipendentemente da tale adempimento pubblicitario, il quale è contemplato dall'art. 2470 c.c. al solo fine di rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società e dei terzi (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 28717/2022). 
Tenuto conto dell'operatività per i negozi aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali del principio generale di libertà delle forme, ne segue quindi che è da escludere, anche per tale via, che possa considerarsi necessario, ai fini dell'accertamento del carattere totalmente o parzialmente simulato dell'atto di cessione, che venga fornita prova scritta dell'intesa simulatoria conclusa tra i relativi contraenti, intesa di cui può essere a fortiori dimostrata l'esistenza, nella specie, da parte della ### anche mediante prove di natura presuntiva. 
Inoltre, sempre in relazione al tema della prova della simulazione e al ricorso a tali fini alla prova indiziaria, è d'uopo evidenziare che, come è stato ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “…il giudice del merito, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria”, mentre “…ove ciò non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in sede di legittimità” (cfr. tra le altre, Cass. 17858/2003 e, nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. 3513/2019).   Ai fini dell'accertamento della natura simulata di un contratto, sia essa assoluta o relativa, l'individuazione della “causa simulandi”, ovverosia del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un negozio in realtà non voluto o diverso da quello effettivamente voluto, costituisce, poi, soltanto un elemento che può contribuire eventualmente a rivelare l'esistenza di un accordo simulatorio tra loro intervenuto, ma la sua allegazione e dimostrazione “…non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione” (cfr. tra le varie, Cass. 8428/2006, nonché Cass. civ. 9465/2011, ed ancora Cass. 3513/19 cit.).   Quel che rileva ai fini dell'affermazione del carattere totalmente o parzialmente fittizio di un contratto è, dunque, che risultino accertate plurime e conducenti circostanze di fatto che, complessivamente considerate, valgano logicamente a comprovare - sia pure, appunto, per via indiziaria - che i contraenti non abbiano realmente voluto gli effetti del negozio così come tra loro concluso ovvero che ne abbiano voluti degli altri, rispetto a quelli risultanti dal contratto apparente, mentre è destinata a rimanere irrilevante, a fronte di tanto, la circostanza che non risulti eventualmente anche accertato il perché i contraenti si siano determinati, entrambi, a dare vita a una determinata apparenza negoziale.   Con riferimento alla specifica questione agitata dai contendenti nella presente fattispecie, relativa alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione di un bene che si assuma di natura simulata, in via assoluta o relativa, occorre inoltre evidenziare che è consolidato, per la verità, nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “…qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo”, e che “…in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5326/2017; più di recente, si v. Cass. civ. 18347/2024 e nello stesso senso, tra le molte, Cass. 3513/19 cit., nonché già Cass. civ. 17628/2007). 
Così, a fronte di elementi indiziari che, per la loro “precisione” (da intendersi nel senso della determinatezza del singolo fatto storico noto, da cui si pretenda di inferire il fatto ignoto), la loro “gravità” (quest'ultima relativa al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto) e la loro “concordanza” (quale requisito da considerare, peraltro, “…solo in caso di pluralità di elementi presuntivi”), risultino idonei a far concludere ragionevolmente, nell'ambito di una valutazione non atomistica ma complessiva e fondata sull'id quod plerumque accidit, nel senso dell'avvenuta conclusione tra i contraenti di un'intesa simulatoria volta a dissimulare sotto l'apparenza di una compravendita un atto tra loro concluso in verità a titolo gratuito o, financo, la reale insussistenza di un trasferimento, grava poi su questi ultimi (o, comunque, sul soggetto che sia interessato a contrastare la domanda di simulazione) la dimostrazione che il prezzo indicato nel negozio sia stato effettivamente versato, senza che a tanto consegua, evidentemente, alcuna “inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.” ( ancora Cass. 18347/24 cit., nonché Cass. 3513/19 cit.). 
Ed ancora, a quest'ultimo proposito è stato anche chiarito dal giudice di legittimità che la prova del pagamento di certo non può rinvenirsi nelle dichiarazioni relative al versamento del prezzo riportate nello stesso contratto di compravendita di cui sia lamentato il carattere simulato, neppure ove tale contratto sia stato concluso a mezzo di un atto pubblico, atteso che tali dichiarazioni non hanno valore vincolante per i terzi e, segnatamente, per i creditori del simulato alienante che abbiano proposto l'azione di simulazione, essendo questi estranei (terzi, appunto) al negozio impugnato e non essendo a loro opponibili, in quanto tali, simili dichiarazioni negoziali ( ancora, giurisprudenza sopra citata). 
Ebbene, tracciate tali coordinate di carattere generale, osserva il giudicante che risulta anzitutto acclarato, con riferimento all'atto di trasferimento alla AGE dell'intera partecipazione al capitale della ### da parte delle condividenti ### e ### che tale trasferimento sia avvenuto a distanza di circa quattro mesi dalla costituzione della ### allorquando l'### nella sua qualità di A.U. della ### ha conferito a tale società di nuova costituzione il ramo d'azienda di titolarità della ### così come individuato e stimato nel relativo valore nella relazione redatta dal professionista incaricato, puntualmente richiamata ed allegata allo stesso atto costitutivo di tale società, e per quanto in tale relazione di stima il valore del ramo aziendale conferito nella ### - costituente, all'evidenza, l'intero patrimonio di tale nuovo ente - sia stato quantificato in oltre un milione di euro, il corrispettivo indicato nel negozio di trasferimento concluso tra ### e ### e la AGE è stato convenuto - assai singolarmente - in € 600.000,00, con un quantum che si presenta, così, ampiamente sproporzionato per difetto rispetto all'anzidetto valore, giacché pari pressoché alla metà di quest'ultimo. 
Inoltre, è documentato che il corrispettivo in parola neppure sia stato pagato all'atto dell'acquisto della partecipazione sociale da parte della ### essendo stato ivi rimesso, piuttosto, a non meglio specificati “separati accordi”, di cui non v'è traccia in allegato all'atto stesso o aliunde. 
Infatti, come si è già anticipato, è stato riportato nel negozio che il prezzo del trasferimento avrebbe dovuto considerarsi “…regolato a mezzo di separati accordi, in particolare a mezzo di rateizzazione garantita da regolamento cambiario che sarà perfezionato entro il giorno 30 ottobre 2017, in anni quindici, con pagamenti aventi cadenza mensile, con importi da graduare e regolare in detto accordo…”, di modo che tale corrispettivo non risulta essere stato, per l'effetto, né versato al momento della cessione, né specificamente regolamentato in quella sede ###alcun modo garantito a favore delle due società alienati - che nell'atto hanno incomprensibilmente rilasciato, ciò nondimeno, anche una quietanza liberatoria e dichiarato di non avere altro a pretendere dalla cessionaria salvo il buon fine dell'anzidetto assai incerto “regolamento cambiario” - se si considera che le cambiali di cui è stata fatta menzione nel negozio - stando a quanto sembra essere stato ivi convenuto pur a fronte dell'estrema genericità delle previsioni poc'anzi richiamate - sarebbero state, comunque, rilasciate alle alienanti in data successiva alla cessione (si v. doc. 9 cit. fasc. attoreo). 
Tenuto conto del contenuto del negozio di cui trattasi, il trasferimento dell'intera partecipazione al capitale di una società che risulta essere stata stimata, pochi mesi prima, come avente un patrimonio di oltre € 1.000.000,00, è quindi avvenuto, obiettivamente, a condizioni di inusuale e ingiustificato favore per l'acquirente, e ciò pur essendo questa un soggetto che non poteva dirsi, oltretutto, tale a quella data da garantire la disponibilità di un fondo consortile proporzionato all'entità del corrispettivo della cessione, avendo la AGE al momento dell'acquisto - come si legge nello stesso negozio in esame - un fondo di appena € 5.000,00 (cfr. ancora doc. 9 cit.). 
Parimenti, è poi incontestato, e comunque provato per tabulas, che la medesima partecipazione totalitaria sia stata in seguito alienata, a distanza di circa un anno e mezzo, dalla convenuta costituita alla ### verso un corrispettivo indicato questa volta in soli € 100.000,00, ed anche tale elemento assume, ragionevolmente, un'indubbia rilevanza ai fini che occupano, a fortiori avendo riguardo alla contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla AGE nei suoi scritti difensivi al fine di spiegare il perché di una così evidente irrisorietà di tale prezzo d'alienazione al confronto (anche solo) con il corrispettivo di cui sopra si è dato conto, indicato nel negozio di acquisto della medesima partecipazione da parte della AGE da ### e ### In particolare, il riferimento è all'assunto di tale convenuta in merito al minor valore che tale partecipazione avrebbe poi presentato per essere stati “perduti i macchinari” e “restituito il capannone”, successivamente al fallimento della ### con la conseguenza che - stando a quanto sostenuto dalla AGE - “…appare evidente che il complesso dei beni aziendali acquistati dall'### così come le partecipazioni sociali risultavano enormemente ridotte nel loro valore economico”. 
A dispetto di tali generiche allegazioni, non è dato comprendere, difatti, in quali termini avrebbe potuto seriamente rilevare sul valore della partecipazione societaria nella ### la circostanza che la convenuta sarebbe stata richiesta di restituire uno o più dei macchinari alla procedura fallimentare, atteso che non solo tale restituzione non è stata mai meglio specificata dalla AGE - e ciò pur a fronte della replica avanzata al riguardo dal ### sin dalla memoria ex art.  1836 n. 3 c.p.c., a fronte delle suddette deduzioni formulate dalla convenuta nella sua memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. - ma anche e soprattutto perché è evidente che non potrebbe che essersi trattato, comunque, di beni diversi e ulteriori rispetto a quelli conferiti dalla ### in bonis nella ### allorché tale società è stata costituita ed è stato ad essa trasferito il ramo d'azienda precedentemente di titolarità della prima così come indicato nella relazione di stima redatta dal professionista incaricato, diversamente non essendo dato comprendere - né essendo stato spiegato in alcun modo dalla AGE - perché tali beni sarebbero stati da lei asseritamente consegnati alla procedura concorsuale. 
Non diversamente è a dirsi, inoltre, per il capannone che la AGE aveva ricevuto in uso, all'interno del quale erano allocati i macchinari della ### e che poi la predetta ha riferito di avere dovuto rilasciare una volta “scoperto” che i locali fossero di proprietà della ### S.p.a., che ne aveva concesso il godimento in leasing alla ### Infatti, risulta persino pacifico - avuto riguardo alle stesse allegazioni della ### di avere essa utilizzato “…i detti capannoni a fronte di accordi verbali intercorsi con le società cedenti e nella piena convinzione che quei capannoni fossero di proprietà delle due società svizzere”, e tenuto conto, altresì, dell'assenza di alcuna specifica e conducente replica avanzata dalla medesima alle obiezioni mosse sul punto dalla ### - che del patrimonio della ### non facesse parte in realtà alcun immobile e di tanto è dato trarre conferma, d'altro canto, nella perizia di stima del conferimento già sopra indicata, richiamata e allegata all'atto di costituzione della ### nella quale è stata specificata la consistenza e l'articolazione del ramo d'azienda conferito a quest'ultima dalla ### privo per l'appunto di beni immobili (si v. ancora doc. 7 fasc. attoreo). 
Per l'effetto, nessuno degli elementi indicati dalla convenuta si presenta idoneo a far superare l'obiettiva incongruità del corrispettivo che è stato fissato nell'atto di cessione alla ### della partecipazione sociale rispetto al prezzo che - stando a quanto riportato nel relativo contratto in atti - sarebbe stato invece pattuito a carico della AGE per la medesima partecipazione, appena un anno e mezzo prima, e tanto conduce a far rilevare una manifesta illogicità dell'operato di quest'ultima ove, realmente, avesse acquistato tale partecipazione dalle due società di diritto svizzero a titolo oneroso, essendosi la stessa resa in tal caso acquirente di un bene di cui pure ha voluto concretamente profittare “…al fine di poter adempiere ad una importante commessa ricevuta da ### …in quanto [la ### …disponeva dei macchinari necessari per la realizzazione dei lavori commissionati da ### spa”, per poi ritrasferirlo a un altro soggetto a un prezzo di gran lunga inferiore - senza alcuna plausibile giustificazione - a quello che avrebbe sostenuto dal canto suo per poterlo conseguire, di ben sei volte maggiore. 
Ed ancora, è documentato che tale corrispettivo di € 100.000,00 neppure sia stato versato, parimenti, all'atto della cessione della partecipazione societaria dalla AGE alla ### essendo stato pattuito, piuttosto, nel contratto tra loro concluso che tale somma sarebbe stata pagata dall'acquirente mediante ratei mensili di appena € 3.000,00 a far data dal successivo mese di giugno 2019, e ciò sebbene sia stata rilasciata una quietanza liberatoria dalla cedente e non sia stata prevista per quest'ultima alcuna garanzia e tantomeno un qualche riconoscimento monetario ulteriore, in termini di interessi o di analoghi oneri, a fronte di una così ampia diluizione del pagamento dovutole, così come puntualmente evidenziato anche dal ### sin dal suo atto introduttivo. 
Ebbene, tenendo conto degli elementi sin qui richiamati, ritiene il giudicante che risulti senz'altro dimostrato che sia intervenuta tra la AGE e le due società di diritto svizzero un'intesa simulatoria volta a celare sotto l'apparenza di una compravendita un trasferimento della partecipazione sociale totalitaria nella ### avvenuto, in verità, a titolo donativo, essendo stata la reale volontà delle contraenti quella di alienare, rispettivamente, e acquistare tale bene ponendo in essere una liberalità a beneficio della ### senza alcuna effettiva contropartita a suo carico. 
Difatti, per quanto l'assunto attoreo relativo a un'assoluta fittizietà del trasferimento della partecipazione sociale non possa dirsi acclarato sulla base delle risultanze acquisite, considerato che è financo incontroverso, ed è comunque accertato, che la AGE nutrisse effettivamente un interesse a rendersi acquirente di tale partecipazione onde poter fruire così, nella sua qualità di socio unico della ### dei macchinari di cui quest'ultima aveva la disponibilità, in coerenza con l'attività d'impresa da lei pacificamente svolta, tanto da avere poi anche concluso un accordo con la ### S.p.a., nella sua qualità di proprietaria del capannone ove tali macchinari erano allocati, e con la stessa ### per poter continuare a servirsene all'interno dello stesso sino alla sua liberazione e al rilascio del 31.12.2018, verso il pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'immobile che è pacifico sia stato pure versato dalla AGE ad entrambe le sue controparti, incluso l'odierno attore (cfr. doc. 2, 3, 4 cit. fasc. convenuta), nondimeno, è di tutta evidenza che tale interesse sia stato perseguito e soddisfatto da tale società stipulando con la ### e la ### non un reale contratto di compravendita della partecipazione societaria, bensì una cessione di quest'ultima a titolo interamente gratuito. 
Depongono invero in questo senso tutti i molteplici e convergenti elementi sopra richiamati, risultando accertata, per quanto detto, un'obiettiva e inspiegabile sproporzione del prezzo indicato nel negozio di trasferimento quale corrispettivo per l'acquisto del bene, il cui valore era in realtà ben maggiore alla luce della valutazione dell'intero patrimonio sociale avvenuta soltanto quattro mesi prima in occasione della costituzione della ### quale circostanza assai sintomatica della finalità perseguita dalle parti del negozio di meglio occultare il carattere meramente donativo della cessione a favore della ### Inoltre, si è detto come risulti manifesta l'anormalità delle condizioni pattuite nel negozio per il pagamento del prezzo dovuto da quest'ultima, condizioni così fissate tra soggetti che - per stessa allegazione della convenuta costituita - non erano legati tra loro da alcun pregresso rapporto e, ciò nonostante, definite con la previsione di un versamento non immediato - pur a fronte dell'acquisto da parte della cessionaria dell'intera partecipazione al capitale della ### - ma diluito nel tempo e rimesso a non meglio individuati “separati accordi”, nonché seguito, a distanza di circa un anno e mezzo, da una nuova cessione della medesima partecipazione societaria questa volta alienata da AGE a un corrispettivo ancor più contenuto, giacché pari ad appena un sesto di quello previsto precedentemente a suo carico, e anch'esso dilazionato nel tempo in contrasto con qualsivoglia logica commerciale, giacché da versare - stando a quanto previsto nel relativo atto di cessione - in ben 33 rate mensili di appena € 3.000,00 e una di € 1.000,00 da parte di una società anch'essa estranea alla prima e senza la previsione di garanzie di sorta. 
Non valgono poi a far pervenire a una conclusione diversa da quella qui condivisa le obiezioni variamente sollevate nei suoi scritti difensivi da parte della convenuta costituita. 
Ed invero, in primo luogo, non può non osservarsi - in accordo con quanto fondatamente rimarcato dal ### - che la AGE non ha offerto alcuna dimostrazione e, per la verità, ancor prima alcuna specifica allegazione - se si fa eccezione per quanto sostenuto da ultimo, come di seguito si dirà, soltanto nella sua memoria di replica del 10.02.2025 - in merito al pagamento da parte sua del prezzo d'acquisto della partecipazione a ### e ### così come anche a proposito del versamento a lei dovuto del corrispettivo indicato nel negozio di cessione alla ### Considerate le significative risultanze offerte dalla ### a riprova del carattere simulato della compravendita conclusa tra ### e ### e la ### tale elemento contribuisce, pertanto, a far ritenere vieppiù acclarata tale simulazione, per non avere la convenuta versato in realtà alcunché a titolo di corrispettivo, per l'acquisto che pure ha effettivamente conseguito, anche a seguito della stipula dell'atto, e ciò senza che a tanto corrisponda - contrariamente a quanto sostenuto dalla AGE - un'indebita “inversione” dell'onere della prova, in coerenza con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, secondo la quale incombe proprio sui contraenti interessati a vedere respinta l'azione di simulazione di un contratto di compravendita dimostrare l'effettivo versamento del prezzo ivi indicato, onere che, per l'effetto, non è stato invece assolto in alcun modo dalla ### o dagli ulteriori convenuti rimasti contumaci. 
Né potrebbe darsi rilevanza al riguardo a quanto adotto da ultimo da tale convenuta nella memoria di replica del 10.02.25, secondo cui “…per quanto riguarda la mancata esibizione in giudizio da parte della ### srl degli effetti cambiari (menzionati all'art. 2 della cessione tra ### srl ed ### spa) da cui deriverebbe - sempre solo a dire di controparte un indizio della mala fede della convenuta, si osserva che gli stessi non sono chiaramente più in possesso della ### s.r.l. in quanto dopo il pagamento da parte della società acquirente gli effetti cambiari sono stati consegnati, come previsto per legge, alla ### spa”, dal momento che nessun rilascio di cambiali, o di altri titoli, è stato previsto in verità nel negozio di cessione concluso tra la stessa e la ### ove il corrispettivo è stato invece indicato come dovuto, soltanto a far tempo dai due mesi successivi alla stipula, mediante il versamento di ratei di importo pari a € 3.000,00 ciascuno, versamento che la AGE non ha mai nemmeno allegato (tantomeno dimostrato) di avere ricevuto e che, per la verità, risulta a fortiori conclamato, alla luce di tali deduzioni, sia stato previsto nell'atto in maniera soltanto fittizia, tanto da non rammentarne l'alienante nemmeno le modalità.  ### di un “regolamento cambiario”, non meglio precisato, è stato piuttosto indicato nel pregresso negozio con il quale tale convenuta ha acquistato la partecipazione totalitaria nella ### da ### e ### e, stando alle sue stesse allegazioni, se ne dovrebbe addirittura inferire una disponibilità in capo alla AGE dei relativi titoli rilasciati in garanzia alle società alienanti, se è vero che “…dopo il pagamento da parte della società acquirente gli effetti cambiari sono stati consegnati, come previsto per legge…”, titoli di cui la predetta non ha tuttavia mai dedotto (e anche qui mai ha provato) alcunché, ad ulteriore riprova, nuovamente, del carattere meramente simulato della previsione concernente un corrispettivo da lei dovuto alle anzidette società per l'acquisto del bene. 
Non hanno poi miglior sorte - come detto - le deduzioni avanzate dalla AGE in merito alle ragioni che la avrebbero portata a cedere la partecipazione alla ### a un corrispettivo di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto in occasione del suo acquisto, non essendo stato specificamente indicato (prima ancora che dimostrato) se e quali sarebbero stati i beni “perduti” dalla medesima e da lei considerati rilevanti nella fissazione del prezzo di alienazione alla sub acquirente, mentre è senz'altro da escludere - per allegazione della stessa convenuta, come si è visto - che tra tali beni vi sia stato il capannone già sopra menzionato. 
Ed ancora, risulta priva di pregio l'obiezione della AGE volta a perorare la pretesa insussistenza di una simulazione negoziale per non avere il ### “…prodotto in giudizio nessun atto simulatorio dal quale risulti la volontà dell'### srl e delle due società svizzere a voler concludere un altro contratto rispetto a quello concluso”, essendo stato già evidenziato che non vi sia in verità alcuna necessità nella fattispecie, in capo alla ### che ha agito al fine di ricostituire il patrimonio appreso dalla procedura in funzione dell'utile soddisfacimento dei creditori concorsuali, di “produrre” un qualche atto dal quale risulti per iscritto l'intesa simulatoria intervenuta tra i contraenti, e così, del pari, non merita seguito ad avviso del decidente l'ulteriore assunto della convenuta in merito alla sua pretesa “buona fede”, considerato che nel presente caso si discute del carattere simulato del negozio al quale la stessa ha preso parte in veste di acquirente e che, com'è noto, in tema di simulazione negoziale, non assume alcuna rilevanza la consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori dell'alienante dal negozio simulato, consapevolezza che è rilevante, semmai, rispetto alla distinta questione di un'eventuale revocabilità del negozio che acquirente e alienante abbiano effettivamente voluto e concluso, onde renderlo comunque inopponibile ai creditori di quest'ultimo. 
Infine, per quel che attiene le prospettazioni della AGE circa una sua asserita ignoranza della relazione redatta dal professionista incaricato della valutazione del conferimento del ramo aziendale della ### nella ### ovvero una pretesa “inopponibilità” di tale relazione in quanto non redatta in contraddittorio o, ulteriormente, una sua inattendibilità per essere stata elaborata da un soggetto investito dall'### ovverosia da colui che è stato indicato dall'attore quale responsabile di un disegno distrattivo ai danni dei creditori, ritiene il giudicante che anche le stesse siano del tutto prive di pregio. 
Relativamente alla prima di tali contestazioni, vi è da ribadire infatti che l'acquisto della partecipazione totalitaria nella ### è avvenuto ad opera della AGE a pochi mesi dalla costituzione di tale società ed è incontroverso, oltre che comunque documentato in atti, che tale società non avesse depositato alcun bilancio alla data del trasferimento di tutte le sue quote da ### e ### alla AGE (cfr. visura camerale ### S.r.l., aggiornata al luglio 2024, in allegato alla memoria istruttoria attorea, da cui non risulta il deposito di alcun bilancio sin dalla data della sua costituzione). 
È dunque assolutamente implausibile che la convenuta si sia determinata ad acquistare la partecipazione totalitaria nella suddetta società senza aver avuto contezza di quanto fosse stato conferito nella stessa in occasione della sua costituzione, per come risultante dalla relazione di stima del conferimento (l'unico) avvenuto in suo favore, relazione che è del resto specificamente prevista dalla legge a garanzia dell'effettività e integrità del capitale sociale e che, nella specie, risulta per tabulas sia stata anche richiamata e allegata all'atto costitutivo della ### Non solo, ma non può non aggiungersi che è fin troppo evidente che neppure rilevi, in realtà, se la AGE abbia o meno conosciuto la suddetta relazione di stima, atteso che quest'ultima interessa ai fini che occupano non già in sé, ma in quanto recante una rappresentazione e valutazione dell'attivo e passivo del ramo aziendale conferito alla ### e, per quanto sia stato evidenziato dalla stessa convenuta che la medesima si è determinata ad acquistare la partecipazione al capitale di tale società in ragione dei beni di cui era titolare, alcuna allegazione è stata offerta dalla predetta in merito a un differente valore economico eventualmente attribuibile - a suo dire - al patrimonio della ### onde superare così le risultanze fornite al riguardo dal ### con la produzione della relazione suindicata, non avendo la AGE mai dedotto se e quali sarebbero stati la consistenza e il valore di tale patrimonio - in tesi - diversi e inferiori rispetto a quelli riportati e quantificati in tale relazione e quale, dunque, la valutazione da lei effettuata in occasione dell'acquisto delle quote, tanto più essendo avvenuto quest'ultimo - secondo le sue prospettazioni - verso un corrispettivo comunque non esiguo, a fortiori se raffrontato al fondo consortile a sua disposizione alla data del negozio. 
Parimenti, a nulla rileva poi che la relazione di stima sia stata “non redatta in contradditorio”, risolvendosi tale deduzione in una contestazione assolutamente generica, priva di alcun contenuto effettivo e, segnatamente, di una seria e concreta presa di posizione da parte della AGE in merito al tenore di tale documento, sul quale quest'ultima non ha, in definitiva, allegato alcunché, non avendo indicato perché e con riferimento a quali degli elementi e dei criteri ivi richiamati la stessa dovrebbe dirsi, in tutto o in parte, non condivisibile.  ### canto, l'assunto che tale relazione avrebbe fatto riferimento a un'ulteriore perizia non individuata risulta smentito dalle risultanze documentali in atti, emergendo nella stessa il chiaro riferimento alla valutazione effettuata dal perito industriale relativamente ai macchinari facenti parte del ramo d'azienda conferito dalla ### alla ### ed essendo stata anche tale perizia depositata - come detto - dalla ### sin dall'atto di citazione, con la puntuale indicazione ivi risultante dei singoli macchinari ricompresi nel ramo aziendale. 
Ed altresì, relativamente all'assunto secondo cui la valutazione del conferimento dovrebbe essere considerata senz'altro inattendibile perché elaborata da un professionista incaricato dal soggetto che avrebbe, con gli atti da lui posti in essere nella sua qualità di amministratore della ### distratto i beni a questa facenti capo in pregiudizio dei creditori e/o causato o concausato il fallimento di quest'ultima, è agevole rilevare che anche tale contestazione si è arrestata a una deduzione assolutamente indefinita e priva di alcuna critica seria ed effettiva in merito al contenuto della valutazione stessa. Considerato l'acquisto effettuato dalla AGE della partecipazione all'intero capitale della ### e tanto più tenendo conto delle sue stesse allegazioni in merito alle ragioni che la avrebbero condotta ad apprezzarne la convenienza, onde poter beneficiare quale unica socia della ### dei macchinari nella disponibilità di quest'ultima, sarebbe stato invece onere della medesima avanzare una contestazione concreta e specifica di tale documentazione prodotta dal ### onde far comprendere perché la stessa non varrebbe a suffragare il valore attribuito al ramo d'azienda acquistato dalla ### e ciò senza che rilevi il solo riferimento effettuato dalla convenuta all'affidabilità del soggetto su incarico del quale l'anzidetta valutazione è stata predisposta, trattandosi di rilievo che - oltre che a presentarsi, esso sì, in contraddizione con l'affidamento riposto dalla medesima in tale soggetto, rimasto anche amministratore della ### a seguito del suo acquisto - risulta comunque privo di per sé di univocità, in assenza di alcun elemento di merito realmente addotto in contrario dalla AGE rispetto alla valutazione di cui trattasi. 
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, risulta dunque accertato il carattere parzialmente simulato del negozio di cessione della partecipazione sociale nella ### concluso dalla AGE con ### e ### negozio che ha in realtà dissimulato, nella volontà delle contraenti, un trasferimento a titolo donativo. 
All'accoglimento della domanda di simulazione relativa proposta dalla ### segue, poi, la declaratoria della nullità di tale donazione, e ciò in quanto è evidente che il negozio concluso dalla convenuta con le due società suindicate difetti dei necessari requisiti di forma per valere quale valido trasferimento a titolo di donazione diretta, essendo stato il negozio stipulato non già a mezzo di atto pubblico, ma con semplice scrittura privata e senza le forme solenni all'uopo previste dalla legge, ovverosia con la presenza di due testimoni, quali imposti invece ai fini della validità del contratto di donazione dagli artt. 782, 2699 c.c. e 47 e 48 L. 89/1913 (cfr. tra le altre, Cass. 15095/2014, che nel censurare la statuizione resa dal giudice di merito che aveva ritenuto valida una donazione dissimulata da un contratto di compravendita, sull'assunto che per la validità della donazione potesse dirsi sufficiente, in tal caso, la forma prevista per l'atto di vendita, ha rimarcato, segnatamente, che “…la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ.)”, ivi inclusa “…la necessaria presenza dei due testimoni per gli atti di donazione”, evidenziando dunque, una volta acclarata la simulazione relativa del negozio, “…la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma, di cui si è detto, restando in mancanza tale atto invalido”).   Inoltre, per quel che attiene il successivo trasferimento dalla AGE alla ### della partecipazione sociale, ritiene il decidente che non vi sia l'esigenza di esaminare l'ulteriore domanda attorea volta a far accertare la natura simulata anche di tale cessione, dal momento che la nullità del contratto d'acquisto a monte in capo alla AGE vale a travolgere anche il successivo contratto a valle, con il quale la ### ha acquistato dalla prima la titolarità del bene. 
Non risulta infatti ostativa a tal riguardo la previsione di cui all'art. 14151 c.c., che esclude che la simulazione possa essere opposta dalle parti, così come dai creditori del simulato alienante, “ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che tale disposizione, nel riferirsi ai terzi acquirenti dal “titolare apparente”, non giova a qualunque terzo sub-acquirente ma soltanto a colui che abbia acquistato un diritto dal soggetto che risulti proprietario del bene, in base al negozio simulato, pur non essendolo effettivamente, con la conseguenza che, implicando la presenza di una simile apparente titolarità, la norma trova applicazione nei soli casi di simulazione assoluta e di simulazione relativa soggettiva per cd.  interposizione fittizia (cfr. Cass. civ. 7470/1997, la quale, richiamando anche ulteriore giurisprudenza pregressa, ha evidenziato che “…quanto al primo comma dell'art. 1415, la ratio in parola è fatta palese dalla sua formulazione letterale poiché esso, nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante di opporre la simulazione ai terzi, non si riferisce in generale, a differenza del secondo comma, ai terzi che siano in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa, ma solo a quelli "che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione", la qual cosa, postulando la necessità imprescindibile che vi sia un titolare apparente e uno effettivo del diritto al momento del suo acquisto da parte del terzo, limita chiaramente il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di simulazione relativa, non comportante apparenza di titolarità del diritto in capo ad un soggetto diverso dal vero titolare”, traendone dunque la conclusione della opponibilità al terzo sub-acquirente della simulazione riguardante il prezzo di vendita in un caso in cui “…l'apparenza non atteneva alla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, bensì al carattere, oneroso anziché gratuito, del negozio di trasferimento …con conseguente assenza di un titolare apparente dal quale [il terzo] …avesse potuto a sua volta acquistarlo in buona fede facendo affidamento sulla validità del titolo del suo autore”; si v. più di recente, anche Cass. civ. ###/2022). 
Il carattere parzialmente simulato della cessione della partecipazione sociale alla ### in quanto dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto dei necessari requisiti di forma, è destinata dunque a ridondare anche sulla cessione successivamente effettuata dalla medesima alla ### valendo la nullità dell'acquisto del dante causa a travolgere, come noto, anche il successivo trasferimento all'avente causa, né essendo stata mai allegata - prima ancora che dimostrata - dalla AGE o da ### l'operatività nel presente caso di una qualche fattispecie idonea a fare salvo l'acquisto della partecipazione in favore di quest'ultima. 
Ed altresì, anche ad ammettere che possa assumere rilevanza nel presente caso il disposto dell'art. 14151 c.c., è evidente che non potrebbe comunque sostenersi che la sub-acquirente sia stata in buona fede al momento della stipula del negozio di trasferimento concluso con la ### Infatti, per quanto non possa dirsi suffragato l'assunto del ### circa una “continuità temporale” e una “contiguità personale” rispetto a tale sub-acquirente, non essendo avvenuto il trasferimento a suo favore in stretta vicinanza temporale con le operazioni richiamate in narrativa e non risultando, in realtà, dimostrato che lo stesso sia stato effettuato con una qualche partecipazione del professionista che aveva redatto la perizia di stima del conferimento, o che quest'ultimo rivestisse nella ### l'incarico di sindaco alla data dell'acquisto o in precedenza (si v. doc. 20, che nulla prova, per la sua genericità, in merito all'ubicazione dello studio di tale professionista, nonché doc. 12 fasc. attoreo), non possono non considerarsi ai fini che interessano le circostanze, già sopra esaminate, che hanno connotato anche tale negozio di trasferimento, concluso parimenti senza alcuna effettiva contropartita economica, essendo stato il corrispettivo indicato nell'atto non versato al momento dell'acquisto, ma posticipato e diluito nel tempo, in virtù dell'atto stesso, ed essendo stato il suo importo fissato, senza giustificazione alcuna, in appena un 1/6 del prezzo riportato nel precedente atto d'acquisto del medesimo bene da parte della AGE e soltanto in un 1/10 del valore stimato del patrimonio della società partecipata. 
Tenuto conto di tali elementi e considerato che, a fronte degli stessi, alcuna prova è stata offerta anche in tal caso in ordine a un successivo reale pagamento del corrispettivo da parte della ### è quindi da escludere, ragionevolmente, che quest'ultima abbia comunque preso parte al negozio in una soggettiva condizione di ignoranza in merito alla pregressa simulazione, idonea a rilevare alla stregua dell'art. 14151 Anche il trasferimento in favore della ### deve ritenersi pertanto travolto dall'accoglimento della domanda di simulazione e di correlata nullità della donazione conclusa tra la AGE con le sue danti causa, mentre resta assorbito l'esame delle ulteriori domande, proposte dalla ### in via subordinata, dirette a sentire accertata la simulazione anche del secondo negozio ovvero ad ottenere la revocatoria dei due atti di cessione. 
Per quel che attiene le residue domande proposte dal ### di condanna della AGE e della ### al pagamento del controvalore della partecipazione sociale e/o al risarcimento dei danni asseritamente patiti, osserva invece il giudicante quanto segue. 
Quanto alla prima di tali pretese, vi è da rilevare che gli effetti della declaratoria di simulazione parziale e di nullità della donazione dissimulata della partecipazione sociale alla ### opponibili per quanto detto anche alla sub-acquirente ### risultano tali da far escludere che possa riconoscersi all'attore il pagamento del controvalore monetario di tale bene, potendo i creditori concorsuali soddisfarsi sullo stesso in conseguenza dell'accoglimento delle anzidette domande, senza che ne sia per ciò concepibile una reintegrazione per equivalente, la quale presupporrebbe piuttosto un'irrecuperabilità del bene, in base alle acquisizioni in atti, in vista della sua liquidazione concorsuale (arg. Cass. civ. 21942/2011, Cass. civ. 26425/2017). 
Né è stato allegato dal ### o potrebbe dirsi comunque acclarato in questa sede, che il bene sia stato ulteriormente alienato a terzi sottraendolo così al soddisfacimento dei creditori, risultando documentato che la ### si sia soltanto fusa per incorporazione con la ### in corso di causa (con la conseguente acquisizione da parte di quest'ultima della partecipazione sociale esistente nel patrimonio dell'incorporata e della sua qualità di socia unica della ### così come anche da visura camerale di quest'ultima aggiornata al luglio 2024: cfr. doc. in allegato alla memoria istruttoria attorea), il che tuttavia non giustifica - anche qui - l'operatività dell'art. 14151 c.c., essendo da escludere che possa considerarsi terzo acquirente dal titolare apparente un successore universale, quale è la società incorporante in caso di fusione per incorporazione (arg.  per tutte, Cass. civ. sez. 21970/2021, che nel pronunciarsi segnatamente sugli effetti processuali di tale fenomeno, di cui è stata esclusa la valenza interruttiva su un giudizio già incardinato nei confronti della società incorporata, stante il disposto dell'art. 2504 bis c.c., ha chiarito, per quel che qui interessa, che “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, evidenziando che “…La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono”). 
Inoltre, per quanto concerne il risarcimento del danno invocato dalla ### vi è da considerare che la relativa pretesa risulta essere stata avanzata nei confronti della AGE “in via residuale”, il che conduce a far ritenere che la stessa resti assorbita dall'accoglimento della domanda attorea proposta in principalità, mentre soltanto verso la ### tale pretesa è stata esercitata dal ### anche in caso di accoglimento delle domande spiegate in via principale o subordinata, “…per l'ipotesi in cui il realizzo della partecipazione societaria in sede concorsuale si rivelasse inferiore al valore originariamente stimato del conferimento”, e “…fatto comunque salvo il maggior danno, eventualmente anche riveniente da una sottovalutazione originaria del valore del predetto conferimento in natura”. 
In relazione a tale pregiudizio, peraltro, non può non rilevarsi che lo stesso si presenta come meramente astratto e del tutto ipotetico alla luce delle stesse allegazioni attoree, giacché correlato unicamente alla “alea” di un'inadeguata reintegrazione della massa dei creditori ammessi alla procedura in ragione della mera possibilità che vi sia un “…differenziale tra il valore del ramo d'azienda fuoriuscito da ### s.r.l. e conferito in ### s.r.l. in data 29 giugno 2017, pari ad € 1.018.518,99 …e il valore della stessa partecipazione al momento della conclusione del presente giudizio”. 
Un simile pregiudizio non è stato, d'altro canto, suffragato in alcun modo da parte del ### onerato con l'indicazione di concreti e conducenti elementi idonei a far concludere per la sua sussistenza, non essendo sufficiente, a tal proposito, il suo solo assunto circa una “oggettiva opacità” della gestione della ### per non avere quest'ultima depositato bilanci d'esercizio, quale circostanza che di per sé non vale a far pervenire alla conclusione che la ### vorrebbe ritrarne, in difetto di alcuna allegazione, né prova, offerta dalla medesima in merito a un effettivo e concreto “…consistente decremento di valore della partecipazione societaria”. 
Ed altresì, sotto distinta e concorrente prospettiva, osserva il decidente che è da escludere che un pregiudizio quale quello lamentato dal ### nei termini anzidetti, possa ritenersi riconducibile sotto il profilo causale al contegno tenuto dalla AGE e/o dalla ### per avere preso parte ai due negozi di cessione qui contestati, atteso che un'eventuale perdita di valore della partecipazione societaria sarebbe semmai eziologicamente da ascrivere alla gestione societaria della ### e, dunque, all'operato del suo organo amministrativo, mentre rispetto a tale valore è evidente che i due atti di cessione si presentino, di per sé stessi, del tutto neutri.  ### di una simulazione negoziale, d'altro canto, non integra di per sé un illecito fonte di risarcimento, essendo necessario a tale fine che ricorra, piuttosto, un comportamento tenuto dagli autori del negozio dal quale possa dirsi causalmente derivato un determinato, concreto e apprezzabile pregiudizio, mentre è da escludere nella specie che sia ravvisabile, per quanto detto, sia un pregiudizio consistente in un minor valore della partecipazione, non meglio allegato neppure dalla parte attrice, sia la riconducibilità causale dello stesso alla stipula dei negozi di cui trattasi. 
Né diversamente è a dirsi con riferimento al pregiudizio altrettanto eventuale che sarebbe derivato al ### dal conferimento da parte della ### del proprio ramo d'azienda nella ### a suo dire per una “sottovalutazione” di tale conferimento al momento della costituzione di tale società, atteso che un simile danno, peraltro meramente “fatto salvo” dalla ### e come tale, a quanto consta, neppure richiesto in ristoro in questa sede ###potrebbe dirsi - ove qui domandato - causalmente riconducibile ai negozi oggetto di causa, e tantomeno risulta essere stato specificato in alcun modo, sul piano assertivo, né suffragato sul piano probatorio da parte dell'attore, in assenza di sue indicazioni in merito a uno o più elementi concreti tali da far ritenere che il ramo aziendale già di titolarità della stessa società poi dichiarata fallita avesse, plausibilmente, un più elevato valore rispetto a quello ad esso attribuito in occasione del conferimento. 
Le domande proposte dalla ### onde ottenere anche la condanna di AGE e ### al pagamento del controvalore della partecipazione societaria e/o al ristoro dei pregiudizi asseritamente patiti non possono avere, quindi, alcun seguito. 
È infine onere delle parti procedere alle iscrizioni nel registro delle imprese in relazione all'acclarata invalidità del trasferimento delle partecipazioni societarie, non essendo previsto un ordine da impartire in tal senso quale quello richiesto in questa sede dalla ### (cfr. tra le altre, ### Venezia n. 1700/2021). 
Considerato l'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento della domanda di simulazione parziale e di correlata nullità del trasferimento della partecipazione sociale nella ### S.r.l. in favore della ### con il conseguente venir meno anche dell'acquisto di tale partecipazione in capo alla Enteprise, si giustifica la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., al rimborso delle spese processuali in favore del ### Spese che si liquidano tenendo conto del valore della lite (compreso nello scaglione tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., così come modificato da ultimo con il D.M. 147/2022 (si v. al riguardo art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione del 50% per la fase istruttoria in considerazione della sua natura soltanto documentale, pervenendosi così a un importo per compensi dovuto all'attore di € 46.646,40 complessivi, comprensivo anche dell'aumento richiesto per la pluralità di parti ex art. 4 D.M. 55/14 cit. A tale ammontare, che è da escludere possa essere invece incrementato per la voce richiesta dal ### nella sua nota spese per “utilizzo di tecniche informatiche del PCT”, ex art. 4 D.M. 55/14 cit., non rilevandosene i presupposti in assenza di una modalità redazionale dei suoi scritti difensivi che consenta anzitutto una ricerca e una navigazione all'interno degli stessi e a fronte della sola presenza di collegamenti ipertestuali, in parte peraltro non funzionanti, ai documenti allegati all'atto di citazione, vanno inoltre aggiunti il rimborso delle spese vive così come indicate in tale nota spese per € 3.070,45, nonché il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda di simulazione relativa proposta dal ### n. 53/2018 “### S.r.l.” del contratto di cessione concluso in data ### tra ### S.A. e MA.SA. S.A. e la ### S.r.l.  (già ### - ###, avente ad oggetto la partecipazione totalitaria al capitale sociale della ### S.r.l., in quanto dissimulante una donazione di tale partecipazione, donazione di cui accerta e dichiara la nullità per difetto dei requisiti di forma; - Dichiara assorbite le ulteriori domande di simulazione del successivo contratto di cessione del 10.04.2019 della medesima partecipazione totalitaria nella ### S.r.l. concluso tra la ### S.r.l. e la ### S.p.a. (ora ### in virtù di fusione per incorporazione) e di revocatoria fallimentare e ordinaria degli stessi contratti del 24.10.2017 e del 10.04.2019; - Rigetta le ulteriori domande proposte in questa sede da parte attrice; - Condanna la ### S.r.l., la ### S.p.a., i soci di ### S.A. e i soci di ### S.A., in solido tra loro, ex artt. 91 e 97 c.p.c., al rimborso delle spese processuali in favore del ### 53/2018 “### S.r.l.”, che liquida in € 46.646,40 per compensi e in € 3.070,45 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 3182/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Nardi

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