blog dirittopratico

3.673.329
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
8

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

M
2

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1018/2025 del 29-09-2025

... contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte. Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme. 7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte. 7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione. Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.  ### E ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado #### S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ### alla ### n. 22 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, giusta procura in atti ### S.P.A., in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Loc. ### presso la filiale di ### s.p.a.-###, giusta procura in atti ### OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata l'11.01.2024 - Altri istituti relativi alle successioni ### delle parti: Per l'appellante, come precisate nelle note del 17.06.2025: "Voglia questa ###ma Corte di Appello integralmente riformare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la qualità di erede del #### e di condannare la convenuta ###ra ### C.F. ###, nata ad #### il 3 giugno 1945, ivi residente ###, alla ricostituzione dell'integrità dell'asse ereditario e, per l'effetto, alla restituzione della somma di 154.313,74, quale parte dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c., rivalutazione ed interessi; 2) Condannare, in via autonoma ed ulteriore, la ###ra ### al pagamento in favore del #### della somma di € 80.660,92, oltre interessi; 3) ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F. ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 74.001,59, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 4) ### la ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F.  ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 91.634,43, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 5) Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. 
Per l'appellata ### come precisate nelle note del 10.06.2025: “Premesso quanto dedotto, eccepito e documentato nell'atto di costituzione e risposta, cui integralmente si riporta, chiede che la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: - rigettare integralmente l'appello proposto dal #### - confermare integralmente la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 11 gennaio 2024; - condannare l'appellante #### al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.” Per l'appellata ### S.p.A., come precisate nelle note del 16.06.2025: “l'Ecc.ma Corte di Appello di L'### contrariis reiectis, voglia: a) in via principale, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, condannando il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; b) in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla ### esponente, accogliere le conclusioni della ### rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel corso del procedimento di primo grado e precisate nel corso dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l'effetto condannare il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; c) in via istruttoria, si opus sit, ammettere le richieste come reiterate in comparsa di costituzione e risposta depositate dalla banca esponente nel presente procedimento di appello.” Per l'appellata ### S.p.A.: “l'Ecc.ma Corte di Appello de L'### -### rigettare l'appello proposto da ### perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto; -In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### S.p.A. riguardo alla polizza ### essendo legittimata a rispondere in materia ### -Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### condannare la sig.ra ### a rifondere a ### S.p.A. ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei confronti del sig. ### - Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 327/2022 promosso da ### contro #### S.p.A. e ### S.p.A. (onde sentire, previo accertamento della sua qualità di erede di ### condannare ### altra erede, alla ricostituzione dell'asse ereditario con restituzione delle somme illegittimamente possedute oltre interessi, nonché condannare ### S.p.A. e ### S.p.A. al risarcimento dei danni subiti, oltre alla condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno alla salute subito), giudizio dell'ambito del quale i convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree, - il Tribunale di Sulmona così statuiva: “- ### le domande proposte da ### - ### al pagamento, in favore di #### spa e ### spa, delle spese di lite che liquida in € 6.000 ciascuno (valore sino a € 520.000, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.” 1.1 Il Tribunale riteneva la domanda attorea, così come formulata, infondata con conseguente suo integrale rigetto. 
In particolare, considerava che quella intrapresa dall'attore poteva essere qualificata come un'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione. 
Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata ### dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, doveva escludersi l‘appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte. 
Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della ### Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della appellata ### ed acquisite nel procedimento di primo grado, nonché dai documenti in atti, era emerso che le operazioni oggetto di giudizio erano state svolte direttamente dalla de cuius, avente capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute, mentre le operazioni a firma di ### erano state effettuate in forza di procure notarili rilasciate dalla stessa ### 1.2 Rilevava inoltre, previo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento della situazione di incapacità naturale del soggetto, che, nella fattispecie in esame, le risultanze documentali acquisite consentivano di escludere che la ### nel momento in cui aveva disposto del suo patrimonio mediante le operazioni oggetto di contestazione, non fosse capace di comprenderne la portata e non si fosse determinata autonomamente alla relativa stipulazione, posto che lo stato di alterazione psicofisica della de cuius dovuto all'età avanzata di cui avrebbe approfittato la ### per farsi elargire il denaro oggetto di giudizio, meramente allegato dall'attore, non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria. 
Ed anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel richiamato giudizio penale, era emerso che la ### nonostante l'età, era in grado di comprendere gli atti da svolgere e non era influenzabile, avendo difficoltà solo nel firmare e per questo in alcuni documenti la firma poteva sembrare diversa, per cui non vi era prova dello stato di incapacità della stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione.  1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute ### S.p.A. e ### S.p.A., come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata.  1.4 ### parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso.  1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute assertivamente provocato dalle vicende oggetto del giudizio, posto che il certificato medico del 30.07.2019 (peraltro unico documento depositato a tal fine) non attestava né l'effettivo pregiudizio subito dall'attore, né il nesso di causalità tra situazione psico-fisica lamentata e le vicende connesse all'eredità.  1.6 ### integralmente le domande proposte dall'attore, procedeva anche a dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla convenuta ### solo in sede di conclusioni, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, per la propria quota, delle spese pagate per utenze e per il funerale della de cuius, dato che non era stata proposta nelle forme della domanda riconvenzionale.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) ### natura della azione promossa. Erronea qualificazione dell'azione. Erronea ed ingiusta motivazione della sentenza gravata sul punto; 2) ###onere della prova del sig. ### sull'utilizzo delle somme prelevate dalla sig.ra ### 3) ### contestazione dell'autenticità della sottoscrizione di alcuni atti dispositivi. Erronea valutazione sull'efficacia della contestazione e mancata verificazione delle stesse. Efficacia del giudicato penale esterno; 4) ### inopponibilità del giudizio penale contro la sig.ra ### Dell'irrilevanza ed inconferenza delle prove testimoniali assunte in sede penale. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 5) ### dello stato di salute della de cuius. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 6) ### responsabilità di ### e ### Mancanza di motivazione e comunque erroneità della sentenza impugnata sul punto; 7) ### prova documentale delle spese anticipate da parte appellante per pagamento imposte e del pagamento del professionista incaricato. Erroneità della sentenza sul punto.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti #### S.p.A. e ### S.p.A. contestando il gravame e chiedendone, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, l'integrale rigetto con vittoria di spese da liquidarsi, nel caso di ### in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  4. All'esito dell'udienza del 18.06.2025 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 20.06.2025, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.09.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.09.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va preliminarmente rilevato che l'appellante, in sede di conclusioni formulate nella comparsa conclusionale del 15.07.2025, ha chiesto per la prima volta nel presente grado, in riforma della sentenza impugnata, anche la condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute in suo favore da quantificarsi equitativamente in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata. 
Si tratta, invero, di conclusione riferita ad un capo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nel suo atto di appello con riferimento a tale danno asseritamente patito, per cui la relativa statuizione è divenuta definitiva.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 40276/2021). 
In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566/2017). 
Nella specie, appare evidente l'assoluta autonomia del capo della sentenza di primo grado non oggetto di gravame rispetto agli altri specificamente impugnati, con la conseguenza che essendosi formato sullo stesso il giudicato, la richiesta formulata dall'appellante sul punto è inammissibile.  6. Con riferimento ai motivi di gravame, questa Corte, data l'evidente connessione, ritiene opportuno procedere alla disamina congiunta dei primi due, con i quali l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha proceduto: a qualificare l'azione da esso proposta; a dedurre gli effetti della cointestazione del libretto postale dal quale l'appellata ### ha proceduto ad effettuare i prelievi in contestazione; ad argomentare sull'onere della prova in ordine al conseguente ed effettivo utilizzo di tali somme. 
Tali motivi si rivelano palesemente infondati.  6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver definito l'azione di petizione ereditaria e confermato la qualità di erede dell'attore, ha ritenuto che le condotte contestate (rectius i prelievi effettuati), verificatesi prima del decesso della de cuius, non potessero essere oggetto della ricostruzione dell'asse ereditario, dato che dovevano essere considerati solo i beni ricompresi nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, aggiungendo che, peraltro, attesa la presenza di un libretto cointestato tra la de cuius e l'appellata ### non poteva affermarsi che le somme oggetto di prelievo appartenessero solo alla prima. 
Ritiene invece l'appellante che la presenza, nella specie, del libretto postale cointestato non escludesse l'appartenenza delle somme oggetto del giudizio alla sola de cuius, ed anzi ritiene di aver fornito prova sul punto e che l'appellata, approfittando della cointestazione, abbia prelevato le somme senza titolo. 
In particolare, ribadisce che la sig.ra ### ha prelevato dal libretto postale cointestato con la sig.ra ### l'importo di € 210.586,53, così come la somma di € 14.000,00 prelevata dopo il decesso della de cuius. 
Spiega che la circostanza che il libretto postale fosse cointestato non significa che le somme fossero nella disponibilità della ### risultando anzi dalla distinta che dei movimenti del libretto che le somme erano sempre e solo provenute dalla sig.ra ### Parimenti, sostiene il ### (ed è il secondo motivo di gravame) che alcun onere della prova gravasse su di lui in ordine all'utilizzo non finalizzato a sopperire alle esigenze della de cuius delle somme prelevate dalla ### come sostenuto dal primo giudice, ritenendo invece che competesse a quest'ultima la prova dell'utilizzo di tali somme in favore della ### 6.2 Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato l'azione intrapresa dall'appellante nella petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., individuandone i presupposti nella qualità di erede (dell'attore) e nel fatto che i beni oggetto del giudizio al tempo dell'apertura della successione siano ricompresi nell'asse ereditario.
Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, senza un'apparente causa di giustificazione, attribuito al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2021; Cass. 3939/2001). 
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 10557/2009). 
In tale azione - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Cass. n. 3181/2011; Cass. n. 8440/2008). 
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (Cass. n. 8942/2024).  6.3. Né coglie nel segno quanto sostenuto dall'appellante con riferimento alla presenza del libretto postale cointestato, che a suo dire non esclude l'appartenenza delle somme oggetto di giudizio alla sola de cuius. 
Giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 27069/2022; Cass. 18777/2015; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 28839/2008). 
Nella specie, a prescindere dalla provenienza dalla sola de cuius delle somme confluite sul libretto cointestato, non vi è dubbio che, trattandosi di conto cointestato con firme disgiunte, la sig.ra ### era legittimata all'esecuzione dei prelievi, non risultando allegata e dimostrata la mancanza dell'animus donandi, e non risultando in alcun modo provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, che i prelievi effettuati nell'arco degli anni dal 2008 al 2017 non fossero stati eseguiti per esigenze della de cuius, da lei stessa o con il suo consenso. 
Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere (non assolto) dell'attore dimostrare, al fine di ottenere la restituzione delle somme, dell'illiceità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla sig.ra ### o la mancanza di una giustificazione giuridica del trasferimento.  7. Palesemente infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame 7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ai prelievi in contestazione, ritenendo invece di aver fondato e provato tale contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte. 
Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme.  7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte.  7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione. 
Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito da ultimo con sentenza n. 5362 del 28.02.2025) in virtù del quale la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. ###/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).  7.4 Alla mancata dimostrazione della riconducibilità alla mano della de cuius delle sottoscrizioni contestate si aggiungono le risultanze della espletata prova testimoniale, le quali depongono invece nel senso della autenticità delle firme (i testi hanno riferito che era stata la stessa ### ad apporre le sottoscrizioni e che la presunta diversità delle stesse era da ricondurre alla circostanza che, per l'avanzare dell'età, aveva perso la consuetudine alla firma).  8. Anche il quarto motivo di gravame si appalesa del tutto infondato e va rigettato.  8.1 Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza appellata nella parte in cui attinge alle prove raccolte nel procedimento penale per motivare il rigetto della domanda attorea, poiché assunte senza il contraddittorio con esso appellante. 
Ritiene inoltre sussistente l'inopponibilità del giudizio penale e della relativa sentenza di assoluzione (passata in giudicato) in sede civile, attesa la sua rinuncia alla costituzione di parte civile e la proposizione dell'azione civile prima della richiamata pronuncia e, comunque, poiché la domanda civile ha una causa petendi distinta da quella penale ed i fatti accertati in quella sede sono irrilevanti nella sede civile.  8.2 Ritiene il Collegio che l'assunto è infondato e non può trovare accoglimento.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d.  atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. tra le altre Cass. n. 2947/2023; Cass. n. ###/2022; n. 3689/2021).
Anche di recente, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).  8.3. Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante, essenzialmente incentrata sul valore da riconoscersi alla sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, laddove invece il giudice di primo grado alcun riferimento ha fatto a tale pronunciamento nella sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare le prove testimoniali raccolte in sede penale, oltre i documenti in atti, evidentemente ritenute alla stregua di prove atipiche aventi l'efficacia probatoria sopra specificata.  9. Il quinto e sesto motivo di doglianza, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, come meglio si dirà, si rivelano parimenti privi di pregio.  9.1 ### con il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si dilunga sullo stato di salute della de cuius, ritenendola circostanza irrilevante ai fini del decidere, non avendo egli invocato una incapacità di quest'ultima ma avendo richiamato lo stato di salute della stessa solo in via incidentale per evidenziare che la de cuius non si sarebbe potuta recare nei vari uffici e comunque una soglia di attenzione attenuata. 
Con il sesto motivo, invece, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la chiesta pronuncia di responsabilità di ### S.p.A. e ### S.p.A. per aver consentito l'effettuazione di operazioni straordinarie non usando la dovuta diligenza. 
In particolare, sostiene l'appellante che i due istituti, senza tener conto dello stato psichico della ### con facoltà intellettive e capacità di deambulazione gravemente pregiudicate per le patologie da cui era afflitta, non hanno accertato chi effettivamente aveva proceduto a sottoscrivere l'autorizzazione a tali operazioni. 
Con riferimento a ### denuncia che l'### ha eseguito operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1.  variazione del beneficiario in caso di morte della polizza vita ### dal sig. ### alla sig.ra ### nel 2010 per € 79.000,00; 2. pagamento con prelevamento allo sportello dei rendimenti polizza degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per complessivi € 6.884,08; 3. Ordine di bonifico su libretto postale rendita anno 2014 per € 1.748,76) o operazioni compiute dalla stessa sig.ra ### senza alcun titolo negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59. Con riferimento a ### denuncia l'esecuzione di operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1. ### presso ### in favore della sig.ra ### in caso di morte per € 35.000,00; 2. richiesta di liquidazione anticipata di due polizze il ### per complessivi € 70.000,00; 3. negoziazione assegni circolari di ### con versamento sul libretto cointestato negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59).  9.2 Rileva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, ha escluso che la de cuius avesse posto in essere le contestate operazioni (e in prima persona) trovandosi in una qualche situazione di incapacità, ritenendo invece che la stessa avesse piena capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute. 
Di contro l'appellante, pur allegando uno stato di alterazione psicofisica della de cuius ed il conseguente approfittamento della situazione da parte della ### non ne ha fornito riscontro probatorio (ma nemmeno ha chiesto di fornirlo).  9.3. Le medesime considerazioni valgono per la censura riferita al comportamento tenuto dalle appellate ### S.p.A. e ### S.p.A. nella vicenda oggetto di causa, posto che l'appellante si è limitato ad allegare la paventata loro negligenza nel controllo delle operazioni effettuate, senza tuttavia dimostrare la fondatezza della pretesa. 
Anche in tal caso, invero, soccorrono le risultanze probatorie acquisite (testimonianze rese nel giudizio penale e documenti) che danno atto, invece, dell'operato corretto e conforme alle regole dei due istituti, con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza è infondato e va rigettato. 
Invero dalle risultanze probatorie è emerso, quanto alle operazioni compiute su richiesta da firma della sig.ra ### che non risulta dimostrato lo stato di incapacità naturale della predetta al momento del loro compimento, né, per quanto sopra detto in sede di esame del quarto motivo di gravame, risulta provata la falsità delle firme riferibili alla de cuius; mentre per quanto riguarda le operazioni richieste direttamente dalla sig.ra ### è emerso che la stessa era stata nominata procuratrice speciale dalla sig.ra ### con procura a rogito notaio ### del 29.08.2014.  10. Infine, anche il settimo ed ultimo motivo di appello formulato dall'appellante si rivela palesemente infondato e va rigettato.  10.1 Con tale motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione delle somme da lui asseritamente versate per le imposte di successione e per il compenso del professionista incaricato di occuparsi della pratica di successione, ritenendo di aver provato l'avvenuto pagamento e comunque, adducendo la mancata contestazione sul punto della appellata ### 10.2 Rileva il Collegio come risultino depositati agli atti, ad opera dello stesso appellante, un sollecito di pagamento delle imposte di successione da esso inviato a ### in data ### con richiesta di versamento della quota di spettanza, pari ad €. 1.046,50 (doc. n. 8) e ricevuta di incasso, avvenuto il ### ad opera dello stesso appellante, di vaglia circolare di pari importo inviato dalla ### con causale “### dichiaraz.  successione ### Vincenza” (doc. n. 5). 
Vi è dunque la prova dell'avvenuto versamento della somma richiesta per la dichiarazione di successione ad opera dell'appellata ### Agli atti vi è inoltre la ricevuta di pagamento di un modello ### in alcun modo riconducibile a presunti debiti connessi all'eredità di ### (doc. n. 7), e dunque anche per la somma ivi indicata non può essere disposto il rimborso in favore dell'appellante. 
La somma infine pretesa a titolo di pagamento del compenso del professionista da lui incaricato è priva di qualsiasi riscontro probatorio, essendo presente agli atti solo un sollecito di pagamento, peraltro inviato direttamente dal professionista ### (parente dell'appellante) all'appellata ### con allegata notula emessa invece a nome dell'appellante ### (doc. n. 6), con la conseguenza che non solo non vi è la prova dell'effettivo esborso di tale somma da parte dell'appellante, tale da legittimarne la richiesta di rimborso, ma dal contenuto della diffida e della notula (invero ad esso intestata) si può evincere che il professionista non ha ricevuto alcuna somma, richiedendo il pagamento integrale delle proprie competenze.  11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00, per la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.  12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. 13. La palese infondatezza del gravame configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €. 7.120,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, per quanto riguarda l'appellata ### con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 23.09.2025 ### rel. est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa ###

causa n. 161/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

M
1

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 885/2025 del 24-10-2025

... sempre dai medesimi appellanti; -### grafologica-perizia calligrafica volta ad accertare la non autenticità e/o insussistenza dell'autografia del ### pubblicato il 23 Luglio 2020 - ###8097 REPERTORIO e ###6659 RACCOLTA; Si indica a testimone: -### residente ###riserva di ogni altro produrre e dedurre come per legge. Trasmettere d'ufficio gli atti, sia del primo grado che del secondo grado, alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### affinchè quest'ultima possa procedere in relazione a tutti i reati che dovessero scaturire dalla condotta della ###ra ### e del #### per una severa punizione, riservandosi la ###ra ### in tale ottica, la costituzione di parte civile per la condanna penale ed il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi” Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.. La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. #### D'#### ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di ### avverso la di lei madre ### e il di lei fratello ### allegando quanto segue: - che, a seguito del decesso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### 1) dott.ssa ### 2) dott. ### - ### 3) dott.ssa ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 730/2023 R.G. promossa da: ### C.F. ###, nato a #### il 24 agosto 1976, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 17 e ### C.F. ###, nata a #### il 8 novembre 1944, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 17 - APPELLANTI - CONTRO ### C.F. ###, nata a #### il 28 maggio 1969, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 45 - APPELLATA - ###'###. Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, ### e ### hanno proposto impugnazione avverso la sentenza 1797/2023, emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale di ### in composizione collegiale, pubblicata il 27 aprile 2023 e notificata il 2 maggio 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: “ - dichiara la nullità del testamento olografo pubblicato in data ### dal notaio ### rep. n. 8097 racc. n. 6659; - condanna ### e ### in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di ### spese che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre a € 706,77 per esposti ed oltre a € 3.172,00 per spese di ### pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido”. 
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. 
All'udienza in data 21 dicembre 2023 gli ### hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. 
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: Per le parti ### “ Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di #### reiectis -In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1797/2023 emessa dal Tribunale di ### in composizione collegiale sezione seconda civile, nell'ambito del procedimento R.G. 17753/2020 depositata in cancelleria il ### notificata mezzo pec al difensore il ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia l'adita Corte di Appello di ### contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, ### Voglia il Tribunale Ill.mo ### reiectis, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di eventuale C.T.U. ; Respingere le domande attoree perché infondate; Dichiarare che, in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande attore poiché infondate; Con vittoria di spese di lite e di C.T.U e di C.T.P.  ### -### la Corte di Appello di ### contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di eventuale C.T.U.; Respingere in quanto infondate le domande svolte da ### con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio; Dichiarare che in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande di parte attrice poiché infondate; Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari, di C.T.U. e di C.T.P. 
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di ### per tutti i motivi meglio esposto nel presente atto. 
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico l'esame dei testi indicati nelle memorie istruttorie e con i quesiti enunciati e/o con possibilità di integrazione; altresì ammettere il documento n. 3 scritto e vergato in originale da ### e disporre a mezzo di nuova C.T.U. la comparazione con il testamento olografo impugnato da parte appellata. 
Salvis iuribus” Per parte ### In via preliminare in rito: -Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla ###ra ### e dal #### in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza Nel merito: -Respingere e/o rigettare l'atto d'Appello della ###ra ### e del #### poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente -### integralmente la Sentenza del Tribunale di ### - ### - N°.1797/2023 pubblicata in data ###. 
In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari di causa oltre IVA e CPA oltre spese forfettarie al 15% da distrarsi al procuratore anticipatario ex D.###°.55/2014. 
In via istruttoria: -Principale: -Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie e/o integrazione, nello specifico l'esame dei testimoni, finanche già formulate e ritenute irrilevanti in primo grado e per l'effetto -### la richiesta di ammissione delle medesime; -Dichiarare l'inammissibilità della nuova C.T.U volta alla verifica del ### pubblicato il ### - ###8097 REPERTORIO e ###6659 RACCOLTA - e per l'effetto -### la richiesta di ammissione della stessa poiché ampiamente espletata in primo grado; -Dichiarare l'inammissibilità del documento n. 3 prodotto e/o allegato in quanto nuovo e/o avulso e per l'effetto -### la richiesta di produzione e/o ammissione del sub. Documento n. 3; -In ogni caso, disporre lo stralcio e/o rigettare tutte le richieste e/o istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto nuove e/o già proposte in primo grado, irrituali e infondate nell'atto di appello.  -Subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie e/o documentali di parte appellante -### prova per interpello formale e testi, in materia diretta sulle circostanze dedotte qui di seguito, senza inversione dell'onere probatorio, anche in materia contraria, sui seguenti capitoli di prova: -Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai ###ri ### e ### in sede di appello riguarda l'albero genealogico della famiglia ### -Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai ###ri ### e ### in sede di appello risulta scritto dalla ###ra ### -Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai ###ri ### e ### in sede di appello è stato custodito sempre dai medesimi appellanti; -### grafologica-perizia calligrafica volta ad accertare la non autenticità e/o insussistenza dell'autografia del ### pubblicato il 23 Luglio 2020 - ###8097 REPERTORIO e ###6659 RACCOLTA; Si indica a testimone: -### residente ###riserva di ogni altro produrre e dedurre come per legge. 
Trasmettere d'ufficio gli atti, sia del primo grado che del secondo grado, alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### affinchè quest'ultima possa procedere in relazione a tutti i reati che dovessero scaturire dalla condotta della ###ra ### e del #### per una severa punizione, riservandosi la ###ra ### in tale ottica, la costituzione di parte civile per la condanna penale ed il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi” Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.. 
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. #### D'#### ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di ### avverso la di lei madre ### e il di lei fratello ### allegando quanto segue: - che, a seguito del decesso del padre, ### avvenuto il 25 luglio 2015, si era aperta la successione legittima con assegnazione agli eredi delle quote dell'asse ereditario, come stabilito dalla legge; - che, diversi anni dopo, il 23 luglio del 2020, veniva a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo che i congiunti avevano fatto pubblicare dal notaio ### - che la scheda testamentaria pubblicata non era stata redatta di pugno dal de cuius, ed era priva di data; domandando, su queste basi, di accertare la non provenienza da ### di detto testamento olografo e di dichiararne la falsità o la nullità ai sensi del disposto dell'art.  606 c.c..  ### e ### costituitisi tempestivamente in giudizio, hanno contestato la fondatezza di tale domanda, allegando e sostenendo: - che il testamento era stato redatto di pugno dal testatore; - che, nonostante la mancanza della data, la stessa era ricavabile con certezza, in quanto il testamento era stato redatto sul retro di un volantino elettorale relativo alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015; domandando, di conseguenza, il rigetto della domanda attorea. 
Il Tribunale ha istruito la causa mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica. 
All'esito della trattazione, il giudice di prime cure, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la domanda di parte ### dichiarando la nullità del testamento olografo pubblicato in data 23 luglio 2020, per difetto di autografia della sottoscrizione, e ha condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, ponendo a loro carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.  ### ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, hanno presentato impugnazione, articolando, oltre l'istanza inibitoria poi rinunciata, sei motivi d'impugnazione così rubricati: - “Erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”; - “Erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”; - “Erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”; - “Assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”; - “Sulla erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”; - “Sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova C.T.U.” ### si è costituita in giudizio, domandando il rigetto della presentata impugnazione. 
All'udienza di prima comparizione delle parti, come poi con la presentata comparsa conclusionale, la ### degli ### ha posto in evidenza le seguenti due frasi contenute nella comparsa di costituzione in giudizio di ### - “La difesa di parte appellante appare fuori bersaglio”; - “La farneticazione assolutamente inventata e fuori da ogni logica del diritto”; e, ritenendo le stesse sconvenienti e offensive, ne ha domandato l'espunzione, ex art.  89 c.p.c.. 
Tale istanza deve essere valutata alla luce del principio insegnato dalla Suprema Corte, secondo il quale “non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo”, ma possano ritenersi rientrare “nell'esercizio del diritto di difesa”, “ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole” che possano ritenersi iscriversi “nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto” di una sostenuta “scarsa attendibilità” di una data tesi, ovvero che, “rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (così, ad es., C. Cass., sentenza n. 21031 del 18/10/2016). 
Nel presente caso, le sopraindicate frasi, utilizzate dalla difesa di parte ### seppur aspre, e la seconda di esse inutilmente rasentante i limiti della sconvenienza, vanno considerate come rientranti nell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, trattandosi di espressioni comunque utilizzate a sostegno delle proprie tesi difensive, non di espressioni denigratorie dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo della controparte. ### non può pertanto trovare accoglimento.  2. #### ha avanzato azione volta a far dichiarare l'apocrifia, quindi l'inesistenza del testamento olografo oggetto di causa, o la sua nullità per grave difetto di forma, ex art. 606 c.c., o disporsi il suo annullamento, in quanto privo di data. 
Il Tribunale ha istruito la causa disponendo CTU grafologica. 
All'esito degli accertamenti peritali, la CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni: “sulla base di un esame confrontuale svolto con firme e scritture autografe qualitativamente e quantitativamente adeguate, si è potuto accertare che il testamento a firma ### pubblicato in data ### al n. 8097 di repertorio e n. 6659 di raccolta, dalla Dott.ssa #### in ### è apocrifo in quanto né la sottoscrizione, né il testo provengono dal pugno di #### scheda testamentaria risulta essere stata realizzata liberamente da altra mano che non ha neanche tentato di imitare il grafismo autografo. In base al valore qualitativo e quantitativo dei rilievi il giudizio viene espresso con grado di certezza tecnica”. 
Il giudice di prime cure ha quindi valutato i rilievi in opposto senso avanzati dalla parte convenuta, in specie nella comparsa conclusionale, ovvero che: - le scritture di comparazione sarebbero state oggetto di disconoscimento; - le scritture di comparazione non sono state formate davanti a un pubblico ufficiale; - 11 su 18 delle firme esaminate per la comparazione non sono state prodotte in originale; - le scritture di comparazione coprono un arco temporale lontano dall'epoca di redazione del testamento; quindi ha osservato che, “per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. tra altre Cass. n. 18042/2014); ed ancora, ‘il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco' (cfr. tra altre Cass. n. 12448/2012)”, e ha ritenuto che le difese avanzate da ### non fossero state “idonee ad esprimere un disconoscimento specifico, determinato ed inequivoco”, non essendo stati specificamente individuati i documenti disconosciuti, essendo state avanzate altre osservazioni critiche, ma non un'esplicita dichiarazione di non riconoscere la grafia. Ha aggiunto che, comunque, sicuramente non erano state disconosciute le sottoscrizioni di tali documenti, “mancando qualsiasi dichiarazione in proposito”. “E dunque, anche limitando la valutazione alle sole sottoscrizioni, la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata”, “quindi anche limitando l'analisi alle sottoscrizioni (che, come si è detto, non possono considerarsi disconosciute)” è pervenuto a “un giudizio di apocrifia della sottoscrizione”. Ha poi escluso la fondatezza degli ulteriori rilievi di parte convenuta sopra indicati e, di conseguenza, in accoglimento della domanda di parte ### ha dichiarato la nullità del testamento. 
Tutti i motivi d'impugnazione presentati dagli ### si dolgono di tale conclusione e della motivazione posta a suo fondamento: risultando fra loro collegati da stretta connessione, pertanto possono essere esaminati congiuntamente. 
Non ne risulta la fondatezza.  ### avanzata da parte attrice, ed accolta dal giudice di prime cure, è un'azione di accertamento negativo. 
La qualificazione di tale azione, in passato dibattuta e talora ricondotta a un procedimento ex art. 216 c.p.c., è stata definitamente chiarita dalla Suprema Corte, che ha specificato, appunto, che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo “deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (C. Cass., SS.UU., sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv.  635554 - 01), “mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento”, “non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.” (C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 18363 del 12/07/2018, Rv. 649462 - 01)., procedimento che può essere instaurato, in via principale, o in via incidentale, in caso di produzione di una scrittura privata disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ovvero allo scopo di accertare l'autenticità, e non la non autenticità di una scrittura privata. 
Tale qualificazione incide primariamente, come detto, sull'attribuzione dell'onere della prova. ### peraltro anche indicare, per quanto nel presente caso questo non comporti concreti effetti sostanziali, che dalla stessa si ritiene derivi altresì che il termine “verificazione” non sia il più esatto da impiegare, né in riferimento all'autenticità del testamento olografo e della sottoscrizione dello stesso, né con riguardo alle scritture di comparazione, non essendo applicabile il “procedimento di verificazione” di cui all'art. 216 c.p.c..  ###à di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede, comunque, un positivo riconoscimento, espresso o tacito, della sua autenticità, dovendo fungere da fonte di prova della autenticità o meno dell'altro documento, oggetto di causa. 
Possono essere utilizzati, come scritture di comparazione, i documenti necessariamente prodotti dalla parte attrice, su cui incombe l'onere della prova, come pure documenti prodotti dalla controparte, o sinanche, come riconosciuto da alcune recenti note pronunce della Suprema Corte, documenti non prodotti dalle parti ed acquisiti dal ### trattandosi non di “fatti principali”, ma di “fatti secondari” (v. C. 
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 21903 del 21/07/2023; cfr. C. Cass., SS.UU., sentenza 3086/2022). 
Il giudicante indica di quali scritture di comparazione il CTU possa avvalersi per rispondere al quesito sottopostogli in ordine all'autenticità o meno di un documento o di una sottoscrizione. ### nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice e in mancanza di accordo delle parti resta peraltro sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa. 
Questo premesso, gli ### si dolgono, innanzitutto, di una “erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”. 
Si sostiene di aver disconosciuto formalmente i documenti prodotti da #### in primo grado, utilizzati come scritture di comparazione con il testamento olografo, richiamando il contenuto delle comparse di costituzione e risposta. 
Il che, tuttavia, non risulta esatto, né condivisibile. 
Nella comparsa di costituzione in giudizio in primo grado di ### nulla è stato detto, né eccepito sul punto. 
Nella comparsa di costituzione in giudizio di ### si legge solo: “si contestano, anzitutto ed integralmente, le allegazioni avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e, nel chiedere l'integrale rigetto della domanda attore, largamente sconfessate anche dalla documentazione bancaria dalla stessa attrice prodotta (una pagella di circa 45 anni fa dove ci sono più scritture e firme che non si possono certo ritenere utili per una comparazione)”. 
Non vi è alcun riferimento specifico a singoli documenti di cui si ponga in dubbio l'autenticità, anche il riferimento a una pagella “di circa 45 anni fa” concerne la sua eventuale non utilità, non la sua non autenticità. 
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., e fra l'altro quindi non tempestivamente, la difesa dei convenuti ha aggiunto “si contesta il contenuto, la rilevanza e l'efficacia probatoria delle avversarie produzioni, contestando e disconoscendo in particolare l'ulteriore documento n. 9 prodotto con la memoria istruttoria in quanto non si riconosce nessun prelievo indebito”. 
Anche in questo caso, non si ha alcun specifico disconoscimento, se non al più del documento 9 e a diverso fine. 
Il giudicante ha poi così specificato il quesito peritale conferito al ### “### designato, avvalendosi quali scritture di comparazione dei documenti prodotti da parte attrice come doc. 4 (non formalmente disconosciuti quanto meno con riguardo alle sottoscrizioni del de cuius) ovvero di ulteriori documenti di sicura provenienza dal de cuius ulteriormente producibili nell'ambito delle operazioni peritali su accordo delle parti, dica se il testamento olografo pubblicato in data ### sia stato scritto di pugno dal sig. ### e sia, quindi, autentico”. 
Non risulta che la ### dei ### abbia sollevato eccezioni, sul punto. Ha espresso il proprio intento di presentare a sua volta scritture di comparazione, che peraltro poi non sono state presentate, condotta da cui il Tribunale ha ritenuto, correttamente, di poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Sul punto può aggiungersi che, infatti, non sarebbe stato difficoltoso presentare altri documenti scritti dal de cuius, o quantomeno indicare alla CTU di acquisirli, ad esempio i documenti d'identità recanti sottoscrizione.  ### ha svolto il suo incarico, ha presentato la sua relazione finale e non risulta che siano state sollevate eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio. Gli esiti della stessa sono pertanto stati correttamente utilizzati dal Tribunale come elemento probatorio.  ### si dolgono poi di una ritenuta “erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”, indicando che gli stessi, come anche già evidenziato in primo grado, sono “le pagelle del 1976/1977, quindi risalenti a 40 anni prima della morte, che presentano diverse calligrafie anonime; altrettanto per il foglio con la dicitura “### Conti”, che non può affermarsi quando e da chi è stata apposta, ictu oculi quindi compilato da diverse mani; la copia di due scarni pezzi di fogli di appunti di numeri di cellulare di cui non si conosce provenienza, paternità e anno di redazione; gli estratti del conto corrente postale sono compilati da mani diverse con grafie diverse risalenti agli anni 2006/2010”. Nessun documento di controparte sarebbe pertanto “di sicura provenienza del de cuius né tantomeno redatto dinanzi ad un pubblico ufficiale”. Alcuni documenti, poi, sarebbero stati prodotti solo in fotocopia. 
Il giudice di prime cure ha tenuto conto di tali osservazioni, ma ha correttamente ritenuto che, al di là dell'accertamento dell'inautenticità o meno del testamento nel suo complesso, di cui infatti non ha dichiarato l'inesistenza (non correttamente interpretando la pronuncia gli ### indicano invece che il Tribunale avrebbe dato “per apocrifo totalmente il testamento”), agli atti fosse comunque stata fornita ampia prova che la sottoscrizione dello stesso non potesse essere riferita al de cuius, dichiarando quindi la nullità dello stesso per difetto di forma.  ### ha evidenziato che ““tutte le firme di comparazione esaminate si sono rivelate autentiche, presentando caratteristiche omologhe, e riflettendo un preciso modello grafico anche se vergate a distanza di tempo l'una dall'altra, come si può osservare dallo studio delle firme meno recenti apposte sulle pagelle”, che “il fatto che alcune scritture di comparazione siano in originale (###-###), altre in copia carbonata da originale (###-###) e solo una parte in fotocopia (###-###) non ha costituito un ostacolo alla verificazione del testamento. Peraltro, le firme in copia carbonata offrono sicuramente un numero maggiore di parametri grafici rispetto alla fotocopia: qui è possibile cogliere il ritmo, l'alternanza pressoria e le alzate del mezzo grafico, mentre è solo rispetto all'esame su copie fotostatiche che non è possibile valutare il supporto, la pressione esercitata e il mezzo grafico. In ogni caso le copie fotostatiche analizzate in questa sede ###nitide, offrono un buon termine di paragone con riferimento al disegno grafico e sono utili ed idonee, unitamente ai restanti documenti, per la verificazione ed il conseguente giudizio finale”, “rispetto all'epoca a cui si riferiscono le scritture di comparazione ... erra parte convenuta nell'affermare che ‘al massimo arrivano all'anno 2010', poiché ... la contabile di versamento ### è datata 3.9.2014” e conclusivamente “la grafia di comparazione ricopre un congruo periodo di tempo che consente di apprezzare il processo evolutivo; inoltre è sufficientemente coeva, quantitativamente e qualitativamente adeguata per un valido confronto tecnico”. 
Ritiene questa Corte che parte ### abbia prodotto quantomeno alcuni documenti, ma in numero sufficiente, che possono dirsi del tutto idonei alla comparazione, relativamente alla sottoscrizione da parte del de cuius, così assolvendo al proprio onere probatorio. 
Il Tribunale ha poi ritenuto che “la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata. Le caratteristiche grafiche delle iniziali maiuscole C e B sono palesemente diverse, quelle delle scritture di comparazione sono fra loro omogenee per tutto l'arco temporale considerato che va fino al 3.9.2014 (data della contabile di versamento ###, quindi solo alcuni mesi prima della presunta epoca di redazione del testamento affermata da parte convenuta sulla base della data delle elezioni amministrative riportata sul volantino”.  ### se ne dolgono, ma infondatamente. Ben poteva il giudicante valutare autonomamente la corrispondenza o meno delle grafie. Inoltre, nel presente caso è giunto alle stesse conclusioni, ritenute evidenti, emergenti dall'esito della ### Del tutto infondate sono poi le doglianze relativa a una presunta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.. Il Tribunale di ### ha correttamente posto a fondamento della propria decisione, secondo il proprio prudente apprezzamento, gli elementi probatori proposti dalle parti e le risultanze della CTU grafologica. 
Nemmeno sussiste alcuna “erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”, né alcuna “erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”, solo apoditticamente affermate in relazione alle precedenti doglianze, né alcuna “assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”, avendo anzi il Tribunale compiutamente ed esaustivamente motivato al riguardo.  ### con un ulteriore motivo d'impugnazione rubricato “sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova C.T.U.”, chiedono di poter acquisire un nuovo documento da utilizzare per il confronto con il testamento olografo, adducendo di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado. ### fondano l'impossibilità della tempestiva produzione sulle circostanze che spesso si trovano in viaggio all'estero, che l'abitazione coniugale di ### è stata più volte sottoposta a scasso e furti e che solo nel corso della sistemazione dell'immobile avrebbero rinvenuto il documento di cui chiedono l'ammissione.  ### di tale documento, al di là della sua rilevanza o meno (secondo la controparte sarebbe un documento non sottoscritto dal de cuius, ma da una zia; inoltre questa Corte non ritiene necessario né utile, nell'esercizio del proprio apprezzamento, l'esperimento di ulteriore ###, non può ritenersi ammissibile, in quanto tardiva: gli ### non hanno nemmeno specificato quando esattamente e in quali circostanze sarebbe stato rinvenuto, né la ragioni addotte per la sua produzione solo in appello risultano sufficienti a dimostrare, come richiesto dal disposto dell'art. 345 c.p.c., di non averlo potuto produrre in primo grado per causa a loro non imputabile. 
Infine, occorre notare che dal complesso degli atti gli ### rappresentano altre ragioni, quali la maggior convenienza per la controparte delle risultanze delle asserite disposizioni testamentarie, rispetto a quelle della successione legittima, l'indebito utilizzo di immobili in comunione da parte dell'### e altre, che tuttavia non afferiscono all'oggetto della presente causa, esclusivamente inerente la dichiarata nullità per difetto di forma del testamento impugnato dalla controparte.  ### pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.  3. ###'### sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna degli ### alle spese del grado. 
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore indeterminato dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte ### nei seguenti termini: - per la fase di studio euro 1.800,00 - per la fase introduttiva euro 1.300,00 - per la fase di trattazione euro 1.000,00 - per la fase decisoria euro 1.600,00 Totale: euro 5.700,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge. 
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.  P.Q.M.  Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata. 
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli #### e #### al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte #### liquidate nella misura di euro 5.700,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto. 
Così deciso il 15 ottobre 2025.  ### estensore dott. ### dott.ssa ### (bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal ### ordinario in tirocinio dott.ssa. ### 

causa n. 730/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rivello Roberto, Cecilia Marino

M
1

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 722/2025 del 19-05-2025

... specimen di firma, non potendo avere alcun rilievo la perizia calligrafica fatta eseguire dalla difesa del ### proprio in ragione della non necessarietà di una verifica della autenticità della sottoscrizione, dovendo il controllo di pertinenza della banca limitarsi alla corrispondenza tra la sottoscrizione apposta sull'assegno e quella apposta sullo specimen di firma. Ad ogni buon conto, la perizia su cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione, oltre ad essere di parte (in quanto tale, qualificabile alla stregua di un'allegazione e, pertanto, da ritenersi priva di qualsivoglia valore probatorio; cfr. Cass., ord. n. 23555 del 23.09.2019; Cassazione civile, sez. trib., 27.12.2018, n.###), si fonda anche su un errato principio metodologico, essendo stata condotta sulle fotocopie e solo su parte degli assegni, come affermato dalla stessa difesa della ### “il perito calligrafico che ha potuto esaminare solo 41 (su 89) copie degli assegni consegnati al perito … poiché le altre copie presentano requisiti insufficienti per una disamina grafologica, a causa della scarsa qualità delle copie e del fondo scuro di copiatura” (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione con appello (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti ### Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###.ssa ### - Giudice Ausiliario rel.  ha pronunciato la seguente ### procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 85/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento ### emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra ### S.P.A. (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede ###, elettivamente domiciliata presso il domicilio PEC dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e “### S.R.L.” (c.f. ###), in persona del suo ### pro-tempore, con sede ###ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale appellato e appellante incidentale e ### (c.f. ###), nato in ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso dall'Avv. altro appellato e ### (c.f. ###), nata in ### il ### e residente ###, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv.  ### non costituita in appello altra appellata ### risarcimento danni per illegittimo pagamento di titoli di credito, appello avverso la sentenza n. 779/2022 in data ### del Tribunale di ### Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta ### sentenza n. 779/2022 in data ### il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ### “### S.r.l.” nei confronti di ### dei ### di ### S.p.a., con la chiamata in manleva di ### quale unico socio e amministratore della società dalla data di costituzione fino al fallimento e dell'ex coniuge ### quale amministratore di fatto, al fine di sentir condannare la banca, a titolo di inadempimento, al pagamento della complessiva somma di €.763.947, di cui €.735.747 per aver provveduto, senza l'osservanza della dovuta diligenza, alla illegittima negoziazione di svariati assegni a firma apocrifa -e laddove esistente anche per la girata apocrifadella ### e di €.28.200 quali bonifici non autorizzati addebitati sul conto della società, nonché al pagamento di complessivi €.577.718,09 a titolo di responsabilità extracontrattuale, per avere la banca procurato lo stato di insolvenza determinante la dichiarazione di fallimento, ravvisata la sussistenza di responsabilità a carico della banca che non ha provato di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. dimostrando, invero, l'adozione di un comportamento incauto, ritenuto dal giudicante di non poter quantificare l'esatto danno da diminuita consistenza del patrimonio sociale e, sul piano contabile, l'aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell'attività d'impresa, considerata altresì la difficoltà di individuare quali siano, fra tutti gli assegni negoziati in conto corrente, quelli con firma/girata apocrifa, ha quantificato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. per €.100.000, a cui ha aggiunto la somma di €.28.200 (totale dei bonifici illegittimamente disposti) per quantificare la somma illegittimamente sottratta dal conto corrente intestato alla società, ha condannato la ### al pagamento in favore del ### della somma complessiva di €.128.200, interamente compensando fra tutte le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello ### dei ### di ### S.p.a., chiedendo la riforma della sentenza gravata per aver ritenuto la responsabilità della banca, in ragione della sua figura di operatore qualificato, anche in virtù delle produzioni attoree relative alla non autenticità della firma della emittente/correntista, peraltro mai convocata presso la sede della banca e addirittura sconosciuta ai suoi impiegati, non avendo il primo giudice considerato l'orientamento di legittimità in materia di pagamento di assegno con firma apocrifa, che ravvisa la responsabilità della banca solo qualora l'alterazione sia rilevabile ictu oculi con la normale diligenza e non solo con l'ausilio di particolari attrezzature strumentali o chimiche; altro errore commesso in sentenza riguarda l'incauta concessione del credito per avere la banca consentito la negoziazione di assegni (con le asserite sottoscrizioni apocrife) in favore della stessa amministratrice e del marito in un periodo in cui la società versava in palese stato di insolvenza per la sua esposizione debitoria di circa €.1.200.000 alla data del 21.01.2010, erroneamente valutando le risultanze istruttorie, visto che tutti gli assegni emessi venivano regolarmente pagati e non possono aver contribuito ad aggravare il dissesto economico della società, il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza del 17.10.2014, quindi oltre 4 anni dopo i fatti contestati, né potendo avere rilevanza l'indebitamento a titolo personale dei due coniugi/amministratori derivante da mutui e finanziamenti contratti con altre banche; la sentenza ha, inoltre, omesso di statuire sulla domanda di manleva proposta dalla banca nei loro confronti, non potendo l'amministratore ignorare le operazioni bancarie figuranti periodicamente sugli estratti conto e dovendo vigilare sull'andamento della società e dei movimenti registrati sul c/c, oltre ad operare un controllo costante della disponibilità del carnet e degli assegni in suo possesso, pertanto il ### avrebbe dovuto agire esclusivamente a loro carico, con manleva nei confronti della banca; il primo giudice ha errato per aver liquidato in via equitativa il danno risarcibile causato dall'asserito inadempimento contrattuale della banca, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1226 c.c., né risulta essere stato provato il danno ingiusto nel suo esatto ammontare, avendone l'onere la ### né il nesso di causalità; la sentenza ha omesso di statuire sulla dirimente eccezione di giudicato formulata in merito all'ammissione al passivo del credito vantato dalla banca nei confronti della società fallita anche per il saldo del rapporto di conto corrente ove sono registrati gli addebiti degli assegni e bonifici controversi. 
Si è regolarmente costituito in giudizio il ### “### S.r.l.”, preliminarmente rilevando l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 c.p.c., poiché non contiene alcuna sostanziale esposizione di elementi di criticità della motivazione del primo giudice e della loro rilevanza, né la specificazione delle parti del provvedimento impugnato di cui viene chiesta la riforma, sia ex art. 345 c.p.c. per la formulazione di domande nuove, quale la preclusione del giudicato endofallimentare (infondata anche nel merito, in quanto attinente a due tipologie di credito diverse dalle questioni relative alla gestione del conto corrente) e la tardività dell'eccezione di compensazione (anch'essa infondata, in quanto l'art. 56 L.F. autorizza la compensazione solo per crediti sorti prima del fallimento, ancorché non scaduti); nel merito l'appellata ha contestato in modo specifico l'avverso gravame, rilevando come la banca non sia riuscita a provare ex art. 1218 c.c. la sua mancanza di colpa nella gestione del rapporto, essendo a suo carico l'onere della prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, avendo di converso la ### dimostrato sia il rapporto bancario, peraltro incontestato, sia il danno consistente nella negoziazione di assegni con firme false in traenza e/o girata foriera di danno, non avendo la banca operato alcun controllo né in base allo specimen di firma, né in base alla estraneità della ### rispetto alle operazioni bancarie indiscriminatamente trattate dal ### in mancanza di alcuna autorizzazione; il fallimento è in posizione di terzietà rispetto alla società in bonis, per cui il disconoscimento e l'istanza di verificazione ex artt. 214 e segg. c.p.c. riguardano esclusivamente il sottoscrittore della scrittura privata contestata. Con appello incidentale il ### ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la banca convenuta al risarcimento del danno nel minor ammontare di €.128.000, anziché di €.763.947, nell'erroneo presupposto che non abbia richiamato “singolarmente i singoli assegni” asseritamente contraffatti, inducendosi ad una liquidazione in via equitativa; sempre in sede di appello incidentale, l'appellata lamenta l'omissione di pronuncia in merito alla responsabilità extracontrattuale della banca a titolo di “concessione abusiva del credito”; vi è stata violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente disposto la compensazione delle spese legali, nonostante il parziale accoglimento della domanda che avrebbe imposto una parziale compensazione delle spese di lite. 
Si è regolarmente costituito in giudizio ### il quale ritiene corretta la ricostruzione del procedimento di primo grado offerta dall'appellante e si limita a contestare le domande spiegate dalla banca nei propri confronti per assoluta genericità e contraddittorietà, ritenendo la correttezza della sentenza che, sulla base del titolo di responsabilità contrattuale, ha escluso la responsabilità solidale dei terzi chiamati, ### e ### nei confronti della banca, nonché la possibilità di esercitare rivalsa nei loro confronti “quantomeno nell'ambito del presente giudizio”; l'appellato ribadisce la regolarità dei bonifici, richiesti alla banca con ordini impartiti via fax da parte di soggetto pienamente legittimato ad operare anche disgiuntamente sul conto corrente societario, in forza di formale specimen di firma depositato presso la banca e versato in atti, né risulta che la ### abbia mai formalmente disconosciuto le proprie sottoscrizioni. 
A seguito di ordinanza del 10.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è fondato e merita accoglimento. 
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo. 
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU.  27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata. 
Passando ai motivi di doglianza nel merito, dovendo i rilievi di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.  ritenersi assorbiti per le motivazioni di cui infra, la banca appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ravvisato a suo carico la piena responsabilità contrattuale nei confronti del ### a causa dell'inosservanza della dovuta diligenza manifestata in occasione delle numerose operazioni bancarie controverse e, in particolare, per non aver fornito a proprio discarico la prova dell'esatto adempimento in termini di controllo sulla genuinità delle firme di traenza e/o di girata apposte dall'amministratrice della società sui vari titoli poi incassati, criticando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca negoziatrice avrebbe “pagato assegni contenenti visibilmente firme false e della legale rappresentante della società intestataria del conto” (cfr. pag. 4 sent.). 
Lamenta la banca appellante la circostanza che il giudice di prime cure, sulla base di una inattendibile CTP inficiata da errori metodologici e omettendo il corretto vaglio dei mezzi istruttori, abbia ravvisato a carico della banca appellante il ricorrere dei seguenti illegittimi comportamenti: pagamento di assegni con firma apocrifa sia sulla traenza che sulla girata a firma sempre della ### nei casi di girata a me medesimo o nei casi di girata a nome di società a lei riconducibili; pagamento per cassa di assegni con firma apocrifa, non presentati personalmente dalla ### la quale ne ha formalmente disconosciuto la firma; esecuzione di bonifici richiesti dal ### esclusivamente via fax e senza alcuna autorizzazione della ### mancata segnalazione delle suddette anomale e illegittime operazioni. 
La doglianza è fondata. 
Osserva il Collegio come, al fine di una analisi più organica della questione controversa, sia opportuno eseguire un riepilogo delle circostanze di fatto sulla base delle allegazioni incontestate delle parti e della documentazione probatoria versata in atti, da cui emerge che la società ### S.r.l., operante nel settore della fornitura di servizi e attività di consulenza e assistenza alle imprese per conto terzi, a far data dalla sua costituzione del 30.12.2008 fino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 17.10.2014, è stata amministrata dal socio unico ### è emerso, altresì, che dei rapporti con la banca odierna appellante, specificamente nel semestre tra il 2010/2011 in cui sono state poste in essere le operazioni contestate, si è sempre occupato il marito della #### nell'ambito della sua attività di amministratore di fatto che comprendeva anche l'affidamento dell'intera gestione del c/c, tanto che la suddetta non era conosciuta dal personale di banca e neppure era a conoscenza della tipologia dei rapporti intrattenuti dalla società, di cui ha richiesto una copia alla banca con lettera di procuratore del 19.05.2011, precedente di qualche mese il deposito del ricorso di per separazione in data ###. 
E', quindi, del tutto evidente che l'attività di ### non si sia limitata -come da sua stessa affermazioneall'ordine di esecuzione dei cinque bonifici per il complessivo importo di €.28.200, di per sé peraltro inidonei a generare il dissesto finanziario della società fallita, ma abbia comportato anche la gestione del rapporto bancario per cui è controversia, avendo egli provveduto ad operare sul conto corrente della società sia impartendo ordini di bonifico a mezzo fax, sia eseguendo materialmente le operazioni di sportello, in quanto delegato ad operare sul c/c con firma disgiunta, come affermato dalla stessa ### i cui assegni già da lei firmati erano portati materialmente in banca: egli pertanto, sia per il ruolo di amministratore di fatto in seno alla società correntista, sia per il rapporto di coniugio con l'amministratrice firmataria degli assegni (all'epoca dei fatti, non era ancora intervenuta la loro separazione), godeva di una fiducia amplissima negli ambienti della banca, che era solita eseguire il pagamento degli assegni, nel presupposto della genuinità delle firme per traenza/girata ivi apposte a nome dell'### a prescindere dalla sua presenza fisica in filiale. 
Ricorre la figura dell'amministratore di fatto in caso di partecipazione attiva alla gestione della società: tale figura viene individuata dalla prassi giurisprudenziale sulla base di indici sintomatici tipizzati e idonei a ingenerare nei terzi il convincimento che il soggetto in questione sia il gestore, quali ad es. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria anche se non in tutti i settori, purché sia svolta in modo non episodico o occasionale ( Corte di Cassazione, sent. n. 27163/2018), come nel caso di specie in cui la banca ha intrattenuto i rapporti solo con ### in modo continuativo, ignorando anche che l'### fosse l'amministratrice di diritto. 
In materia di negoziazione di titoli di credito, a tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui in sede di controllo della regolarità del titolo, prima di concedere il benestare per il pagamento, la sua alterazione sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (così Cass., sez. I, 21.06.2016 n. 12806; Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., 1, 15 luglio 2005, n. 15066), con la conseguenza che deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione. 
In considerazione degli enunciati insegnamenti della Suprema Corte, emerge come nel caso di specie la banca appellante abbia agito con la diligenza professionale richiestagli nell'esercizio delle sue funzioni in osservanza del comma 2 dell'art. 43 L.A., il cui precetto “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore” si riferisce non solo alla banca trattaria, ma anche alla diversa banca a cui l'assegno sia stato girato per l'incasso dal proprio cliente e che lo abbia negoziato per suo conto ed inviato in seguito alla stanza di compensazione (cfr., ex multis, Cass. n. 19512/2005). 
Ed inoltre, “poiché la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile subentra alla banca trattaria, ad essa sostituendosi, nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza professionale e con l'uso delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono, la stessa banca negoziatrice è responsabile verso la banca trattaria per aver violato tale dovere di diligenza professionale, che su di essa incombe ex art. 43 L.A., nell'accertamento della legittimazione del presentatore dell'assegno” (si veda Cass. civ., Sez. 1, sentenza 20 settembre 2000, n. 12425). 
In tal caso la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale, poiché dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore e “deriva dalla violazione di un obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione dei titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto” (Cassazione civile, ###, sentenza 26.06.2007 n. 14712), con la conseguenza che l'onere della prova incombe sulla banca debitrice che, per liberarsi, dovrà dimostrare ai sensi dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento non è ad essa imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, co. 2, Trasferendo il suesteso autorevole principio al caso concreto controverso, va considerato che l'asserita difformità delle sottoscrizioni a firma apparente della legale rappresentante della società traente apposta sui titoli girati per l'incasso non emerge ictu oculi rispetto a quella apposta sullo specimen di firma, non potendo avere alcun rilievo la perizia calligrafica fatta eseguire dalla difesa del ### proprio in ragione della non necessarietà di una verifica della autenticità della sottoscrizione, dovendo il controllo di pertinenza della banca limitarsi alla corrispondenza tra la sottoscrizione apposta sull'assegno e quella apposta sullo specimen di firma. Ad ogni buon conto, la perizia su cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione, oltre ad essere di parte (in quanto tale, qualificabile alla stregua di un'allegazione e, pertanto, da ritenersi priva di qualsivoglia valore probatorio; cfr. Cass., ord. n. 23555 del 23.09.2019; Cassazione civile, sez. trib., 27.12.2018, n.###), si fonda anche su un errato principio metodologico, essendo stata condotta sulle fotocopie e solo su parte degli assegni, come affermato dalla stessa difesa della ### “il perito calligrafico che ha potuto esaminare solo 41 (su 89) copie degli assegni consegnati al perito … poiché le altre copie presentano requisiti insufficienti per una disamina grafologica, a causa della scarsa qualità delle copie e del fondo scuro di copiatura” (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione con appello incidentale in data ###). 
Pertanto, oltre alla circostanza che la banca non è tenuta ad eseguire il controllo di autenticità delle sottoscrizioni dei titoli da incassare, né essendo in possesso degli strumenti tecnici per potervi provvedere, va considerato che tale controllo non risulta validamente eseguito neppure da parte del CTP calligrafo incaricato dalla difesa sia del ### sia della ### per non aver avuto a disposizione gli originali degli assegni (a tal proposito, si evidenzia che l'esame calligrafico eseguito su fotocopia è stato ritenuto dalla consolidata giurisprudenza non attendibile: cfr. Cass. ordin.  20484/2014), ma solo le copie per giunta di scarsa qualità, essendo riuscito ad esaminare soltanto 41 assegni su un totale di 89 ed in 7 di essi le firme risultate “non ispezionabili” e senza comparare le firme presenti sugli assegni con quella apposta sullo specimen di firma rilasciato dalla ### al momento di apertura del rapporto bancario. 
Invero la banca, avendo controllato che le firme apposte sul timbro della società correntista fossero conformi allo specimen in suo possesso e che gli assegni presentati allo sportello venissero negoziati dal ### nella sua qualità di amministratore di fatto della società correntista, nonché di delegato dalla moglie ad operare sul c/c con firma disgiunta, come affermato anche dalla difesa della ### (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in I grado), è da ritenersi esente da ogni responsabilità, atteso che la situazione sopra rappresentata ha in essa ingenerato il legittimo convincimento che l'emissione dei titoli sia avvenuta a cura della società correntista, essendo alquanto inverosimile che il soggetto autorizzato all'emissione degli assegni li abbia presentati per la negoziazione con firma apocrifa.
In modo del tutto corretto la banca ha dato esecuzione anche alla richiesta di bonifici per complessivi €.28.200 inoltrata a mezzo fax su disposizione del ### nell'espletamento delle sue funzioni di amministratore di fatto della società correntista, ingenerando nella banca il legittimo convincimento che gli ordini siano stati impartiti in nome e per conto della società e, di conseguenza, di dovervi provvedere in adempimento del rapporto di c/c bancario in essere. 
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione sia nei confronti del ### che dei terzi chiamati, in accoglimento dell'appello proposto da ### dei ### di ### S.p.a., rigetta la domanda di restituzione somme formulata dal ### S.r.l. e, in applicazione del principio della soccombenza, condanna il ### S.r.l., nonché ### e ### al pagamento, in via solidale, in favore di ### dei ### di ### S.p.a., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dichiarandole interamente compensate tra tutte le parti dichiarate soccombenti.  P.Q.M.  La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### dei ### di ### S.p.a. avverso la sentenza 779/2022 in data ### del Tribunale di ### così provvede: - In accoglimento dell'appello proposto da ### dei ### di ### S.p.a. ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea di restituzione delle somme richiesta dal ### S.r.l.; - Condanna il ### S.r.l., nonché ### e ### al pagamento, in via solidale, in favore di ### dei ### di ### S.p.a., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al primo grado, liquida in complessivi €.14.103 (di cui €.2.552 per studio controversia, €.1.628 per fase introduttiva, €.5.670 per fase istruttoria ed €.4.253 per fase decisionale) e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.2.977 per studio controversia, €.1.911 per fase introduttiva ed €.5.103 per fase decisionale), per entrambi gli importi oltre ### CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate; - Dichiara interamente compensate tra tutte le parti dichiarate soccombenti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data ###.   ### dott.ssa Annalisa Gianfelice 

Il Giudice
Ausiliario Est. dott.ssa


causa n. 85/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gianfelice, Damiani Paola

M
2

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1459/2024 del 15-03-2024

... agli atti. Indi la causa veniva istruita a mezzo di perizia calligrafica e rinviata per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna del 15.03.24. Preliminarmente lo scrivente Tribunale verifica l'ammissibilità della querela di falso perché sorretta dall'interesse dell'attore ad ottenere l'accertamento di falsità della sua sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione fiscale spedita dal Comune di ### Sotto tale profilo, la querela di falso è l'unico strumento di cui una parte può avvalersi per disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevuto di una raccomanda che assume di non aver mai ricevuto. Passando al merito della controversia, il giudice relatore conferiva ad un CTU grafologico l'incarico di accertare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento fosse autentica o apocrifa. Espletate le operazioni peritali il CTU così concludeva: “in definitiva, dal dettagliato esame comparativo sono emerse numerose discordanze dinamiche, strutturali e gestuali, come ribadite dalla constatata presenza di divergenti tratti tipici. Dunque, valutate attentamente le firme, evidenziate le pag. 4/5 modalità esecutive e le (leggi tutto)...

testo integrale

###esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente ###, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 15.03.2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto: 1) Dr. ### Presidente ed est.  2) Dr.ssa ### 3) Dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2078/2021, a seguito di discussione orale nell'udienza del 15.03.24 vertente t r a Avv. ### (C.F. ###)), rapp.to e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### 5; - Attore - e Comune di ##### P.### non costituito pag. 2/5 - Convenuta contumace - nonchè ### sede - interveniente necessario - OGGETTO: querela di falso in via principale.  CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione per querela di falso, ### premettendo che: - Con ricorso con istanza di mediazione, proposto dinanzi alla ### di ### impugnava l'ingiunzione fiscale n. 763/2019, emessa dal comune di ### in data ### (prot. n. 142016), per l'importo pari ad € 914,00, notificata in data ###, per il presunto mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 962 del 24.04.2017, che il predetto ente assumeva essere stato notificato in data ###, emesso per il presunto mancato della ### - ### relativo all'anno 2012; - Nel procedimento incardinato al n. 2171/2020 R.G., l'Avv.  ### eccepiva la prescrizione del credito tributario vantato dalla controparte, non avendo giammai ricevuto l'avviso di ricevimento di cui sopra; - che il comune di ### si costituiva nel giudizio testé indicato, con il patrocinio dell'Avv.   ### , allegando copia dell'avviso di accertamento in rettifica con relata di notifica del 13.06.2017, che sarebbe stata ricevuta in data ###, la cui sottoscrizione non risulta in alcun modo imputabile all'odierno attore; - di avere, sulla base di tali circostanze, convenuto in giudizio il comune di ### in persona del legale ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni “a) ### la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento spedito in data ### (n. 4380), relativo al provvedimento di avviso di accertamento in rettifica n. 962 del 24.04.2017 (prot. n. 7589 del 11.05.2017), che sarebbe stato ricevuto dall'avv.  ### in data ###; b) Accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione resa in calce all'avviso di ricevimento spedito in data ### (n. 4380), relativo al provvedimento di avviso di accertamento in rettifica n. 962 del pag. 3/5 24.04.2017 (prot. n. 7589 del 11.05.2017), che sarebbe stato ricevuto dall'avv. ### in data ###; c) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento spedito in data ### ( 4380), relativo al provvedimento di avviso di accertamento in rettifica n. 962 del 24.04.2017 (prot.  7589 del 11.05.2017), che sarebbe stato ricevuto dall'avv. ### in data ###; d) Escludere il documento di cui sopra dalle fonti probatorie introdotte dalla parte convenuta nel giudizio pendente dinanzi alla ### di ### nel procedimento identificato con R.G. n. 2771/2020; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”; - che l'atto di citazione non veniva iscritto a ruolo; - di aver poi riassunto tempestivamente il medesimo atto chiedendo invitando il comune di ### a comparire innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 19.07.2021 reiterando le medesime conclusioni. 
La citazione veniva notificata tramite pec ma il Comune non si costituiva per cui il precedente G.I. ne dichiarava la contumacia a verbale dell'udienza del 14.07.21 In data ### il PM apponeva il visto agli atti. 
Indi la causa veniva istruita a mezzo di perizia calligrafica e rinviata per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna del 15.03.24. 
Preliminarmente lo scrivente Tribunale verifica l'ammissibilità della querela di falso perché sorretta dall'interesse dell'attore ad ottenere l'accertamento di falsità della sua sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione fiscale spedita dal Comune di ### Sotto tale profilo, la querela di falso è l'unico strumento di cui una parte può avvalersi per disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevuto di una raccomanda che assume di non aver mai ricevuto. 
Passando al merito della controversia, il giudice relatore conferiva ad un CTU grafologico l'incarico di accertare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento fosse autentica o apocrifa. 
Espletate le operazioni peritali il CTU così concludeva: “in definitiva, dal dettagliato esame comparativo sono emerse numerose discordanze dinamiche, strutturali e gestuali, come ribadite dalla constatata presenza di divergenti tratti tipici. Dunque, valutate attentamente le firme, evidenziate le pag. 4/5 modalità esecutive e le caratteristiche grafiche, effettuati i necessari confronti, in coscienza si deve affermare che la sottoscrizione a nome ### apposta sulla relata di notifica del 13.06.2017 ricevuta in data ### allegata in atti non è riconducibile all'apparente firmatario.”. 
Le conclusioni cui è pervenuto il ### sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04). 
La domanda attorea principale va quindi accolta. Tuttavia in considerazione dell'oggetto della controversia - querela di falso - lo scrivente Collegio si limita a dichiarare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sul richiamato avviso di ricevimento, mentre le altre conclusioni riportate in citazione, tra cui “### il documento di cui sopra dalle fonti probatorie introdotte dalla parte convenuta nel giudizio pendente dinanzi alla ### di ### nel procedimento identificato con R.G. n. 2771/2020” sono del tutto inammissibili, spettando all'attore che ne ha interesse esibire il giudicato costituito dalla presente sentenza in altre sedi giudiziali.  ### convenuto va altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio secondo soccombenza, nonostante sia rimasto contumace. Si richiama a tal fine Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018 “### ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”. 
Neppure ostativa alla condanna alle spese è la qualità di avvocato della parte querelante che rappresenta se medesima ex art. 86 cpc (ex pluribis Cassazione Ordinanza 2650 del 29 gennaio 2024 “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86, cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa”).  pag. 5/5 Ai fini della liquidazione delle spese si considera lo scaglione individuabile dal valore economico della ingiunzione di pagamento la cui notifica è risultata viziata dalla sottoscrizione apocrifa P.Q.M.  Il Tribunale, nella composizione collegiale riportata in epigrafe, sulla querela di falso presentata da ### nei confronti del Comune di ### così definitivamente pronuncia: 1) Dichiara la falsità della sottoscrizione a nome di ### apposta sulla apposta sulla relata di notifica del 13.06.2017 ricevuta in data ###, previo accertamento che detta sottoscrizione non è riconducibile all'apparente firmatario; 2) Condanna il Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 450,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ### CPA come per legge; 3) pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU già liquidato con separato provvedimento con diritto di regresso a favore dell'attore di quanto abbia eventualmente già corrisposto al perito; Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio del 15.03.24 ###.   Dr. ### 

causa n. 2078/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gustavo Danise

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22710 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.138 secondi in data 28 dicembre 2025 (IUG:Q9-F8ECDA) - 1107 utenti online