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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9282/2025 del 16-12-2025

... domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava, interamente, su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239) e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive. Parimenti, per quanto riguarda il valore probatorio delle buste paga in atti, è, poi, opportuno richiamare testualmente quanto sostenuto in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, alla quale questo giudice ritiene di aderire pienamente, laddove si è statuito che “ l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 impone (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ### e ### in funzione del giudice monocratico dr.ssa ### ha pronunciato, in data ###, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19040/2022 del R.G.A.C. Sez. ### e #### rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ###atti RICORRENTE E ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via ### n° 45 RESISTENTE NONCHE' I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura ad lites per ### del 21.07.15 repertorio n. 80974, rogito 21569, dall'avv.  ### con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede ### di via A. ###, RESISTENTE OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze ### come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società ### srl, in qualità di operaio, con mansione di elettricista, senza soluzione di continuità dal 1 aprile del 2012 al 25 febbraio del 2021, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa; di aver svolto la propria attività lavorativa presso la sede operativa di ####, alla via ### n. 209/D e di aver sempre osservato un orario lavorativo articolato, dal lunedì al venerdì ,dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (con un'ora per la pausa pranzo); di aver svolto, per tutto l'arco temporale indicato, attività di elettricista consistente nell'assemblaggio e cablaggio di apparecchi di illuminazione e eventuale montaggio di essi fuori sede nonché nell'esecuzione di tutte le attività attinenti alla elettricità (quali esemplificativamente riparazione di impianti guasti ovvero creazione di nuovi impianti), con diritto all'inquadramento nel livello 3 del ### - ### di aver percepito, a titolo di retribuzione ed a mezzo bonifici bancari, una somma non corrispondente a quella indicata in busta paga essendo stato costretto dal proprio datore di lavoro, sig. ### alla restituzione, ogni mese, nelle mani di ### e ### dipendenti della società, della somma di € 500,00, come era evincibile (quantomeno presuntivamente) dalle copie degli estratti conto del periodo dalle quali si evinceva un prelievo costante di € 500,00 ogniqualvolta riceveva lo stipendio; che la restituzione della somma suindicata era avvenuta dall'assunzione e fino al mese di maggio del 2020, allorquando si era ribellato alla pratica illegittima; di aver diritto, per l'anno 2019, a complessivi € 4.076,23 e, più precisamente, a una differenza per lavoro straordinario diurno per complessivi € 2902,23 (€ 394,07 per maggio, € 397,08 per giugno, € 324,28 per luglio, € 198,48 per agosto, 397,08 per settembre, 397,08 per ottobre, 397,08 per novembre e 397,08 per dicembre) e a una differenza retributiva per ferie non godute (gestione oraria) per € 1.174,00, per l'anno 2020 a complessivi € 10.368,46 e più precisamente, a una differenza per lavoro straordinario diurno per complessivi € 3.857,78 (€ 397,08 per gennaio, € 397,08 per febbraio, € 224,60 per marzo, € 405,61 per giugno, € 405,57 per luglio, € 405,57 per agosto, € 405,57 per settembre, € 405,57 per ottobre, e 405,57 per novembre, € 405,57 per dicembre), a una differenza per lavoro supplementare (lavori parttime) per complessivi € 5.711,28 ( € 951,88 per luglio, € 951,88 per agosto, € 951,88 per settembre, € 951,88 per ottobre, € 951,88 per novembre, € 951,88 per dicembre) e a una differenza retributiva per ferie non godute (gestione oraria) per € 799,39, per l'anno 2021 a complessivi € 1.906,24 e, più precisamente, a una differenza di € 55,81 rispetto al minimo contrattuale dovuto, a una differenza di € 50,00 per scatti di anzianità non corrisposti, a una differenza di € 405,57 per lavoro straordinario diurno e a una differenza di complessivi € 1.394,86 (€ 951,88 per gennaio e € 442,98 per febbraio); che, sebbene l'illegittimità del trattamento ricevuto riguardasse tutto il periodo lavorativo indicato, il presente ricorso era finalizzato alla regolarizzazione del rapporto contrattuale (in termini retributivi e contributivi) e al soddisfacimento dei diritti relativi per il solo periodo maggio 2019- febbraio 2021, in quanto, periodicamente, per il periodo precedente, era stato “costretto” dal datore di lavoro a firmare verbali di conciliazione sindacale; di aver diritto, in definitiva, a complessivi € 16.350,94 a titolo di differenze retributive, oltre ad € 1.221,74 per TFR ed € 6.000,00 per avvenuta illegittima restituzione di € 500,00 mensili dal mese di maggio 2019 al mese di aprile del 2020 sul netto indicato in busta paga, per un totale di € 23.572,68, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: ““ a) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atto, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ordinario e a full-time, senza soluzione di continuità dal 1 maggio 2019 al 25 febbraio 2021; b) accertare e dichiarare, sempre per tutto quanto esposto in atti, che il ricorrente non ha ricevuto per tutto il periodo lavorativo sopra indicato la adeguata retribuzione prevista dal ### settore ### - aziende industrialidel quale si allega copia in estratto, e comunque una retribuzione commisurata alla quantità e qualità della prestazione resa; c) per l'effetto, condannare la società ### srlc.f. ###-, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive (differenze paga, straordinario, tredicesima, indennità di ferie e permessi non goduti) e al pagamento del trattamento di fine rapporto lavoro per il periodo maggio 2019 - febbraio 2021 per un totale di € 19.182,73 oltre € 6.000,00 per avvenuta restituzione di € 500,00 mensili al datore di lavoro sulla retribuzione (per il periodo maggio 2019-maggio 2020), ovvero per la complessiva somma di € 23.572,68, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali analiticamente sopra esposte e comunque dettagliatamente riportate nel prospetto conteggi, allegato al ricorso e che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa; d) ordinare a carico della società ### srlc.f. ###-, in persona del legale rappresentante pro tempore, la ricostituzione della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente presso l'### mediante il versamento dei contributi dovuti per legge per il periodo maggio2019-febbraio 2021, in ragione dell'effettivo rapporto di lavoro ordinario e a full-time intercorso tra le parti”; il tutto con vittoria di spese di lite. 
La società resistente si costituiva in giudizio ed esponeva che il ricorrente era stato assunto alle sue dipendenze con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante con decorrenza dall'11.4.2012, della durata di n. 36 mesi e con scadenza al 10.4.2015, convertito, al termine della sua durata, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al III liv. del ### in applicazione in azienda; che, in merito all'orario di lavoro, nel corso del rapporto era stata fatta dal ricorrente stesso una richiesta di riduzione dello stesso giustificata dalla necessità di partecipare alla nuova iniziativa imprenditoriale della moglie che gestiva un'attività di vendita e noleggio di scooter elettrici; che, a far data dal 1° maggio 2015, l'orario di lavoro, su sua richiesta, era stato ridotto a n. 30 ore settimanali, dalle 9:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì; che, a partire dal 1° aprile 2016, gli era stato aumentato a n. 34 ore settimanali; che dal 1° marzo 2018 era stato riportato a n. 30 ore settimanali e dal 1° maggio 2018 era stato nuovamente trasformato in rapporto full time; che, solo a partire dal 1° luglio 2020 e fino alla sua cessazione, il rapporto di lavoro del ricorrente era stato nuovamente trasformato, sempre su sua richiesta, in part time per n. 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; che giammai i sig.ri ### e ### avevano riscosso somme dal ricorrente né, tantomeno, lo avevano fatto in nome e per conto del sig. ### da considerarsi del tutto estraneo alla asserita vicenda restitutoria coì come descritta nel corpo del ricorso ed in relazione alla quale si eccepiva, in ogni caso, anche la carenza di legittimazione passiva in quanto, a tutto concedere, il versamento da parte del ricorrente delle suindicate somme al sig. ### sarebbe stato fatto alla persona in quanto tale e non certo alla società, per cui la restituzione dell'indebito avrebbe dovuto, casomai, essere richiesto alla persona fisica e non certo alla società la quale aveva, in ogni caso, assolto alla sua obbligazione derivante dal sinallagma contrattuale; che, infine, l'invocata presunzione circa l'effettuazione di prelievi mensili dal proprio conto corrente di somme equivalenti a € 500,00 non poteva considerarsi affatto tale dal momento che era comune esperienza il prelievo di somme in contanti dal proprio conto corrente; che si contestavano i conteggi effettuati in quanto scorretti e sproporzionati essendo comprensivi anche di specifici periodi in cui il ricorrente aveva usufruito di ferie o malattia e dai quali andavano, in ogni caso, scorporati gli importi previsti in busta paga a titolo di trasferta e rimborso spese avendo costui riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio di aver reso la sua prestazione lavorativa sempre presso la sede della società. 
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite. 
A seguito di ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. si costituiva in giudizio l'### il quale, a sua volta, formulava le seguenti conclusioni chiedendo “ il rigetto del ricorso, nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'### per i profili attinenti al prestazione lavorativa e la regolarizzazione contributiva; - - dichiararsi la prescrizione quinquennale dei contributi; decennale del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e del risarcimento del danno, nonché quinquennale del diritto al tfr ed ad eventuali ratei di pensione; - in via subordinata, e nella denegata ipotesi codesto giudice dovesse accogliere il presente ricorso, ed aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni il datore di lavoro al pagamento in favore dell'### della contribuzione che risulterà effettivamente evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio”; il tutto con vittoria di spese di lite. 
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza tecnico-contabile. 
All'odierna udienza il Tribunale osserva che: La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui alla presente motivazione. 
Nella fattispecie di cui è causa risulta documentalmente provata oltre che pacifica tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro connotato nei termini della subordinazione per effetto dell'avvenuta assunzione del ricorrente con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante con decorrenza dall'11.4.2012, della durata di n. 36 mesi e con scadenza al 10.4.2015, convertito, al termine della sua durata, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dell'istante, come operaio, nel 3 livello del ### di ### - ### ( cfr. buste paga; modulo di dimissioni) Tanto premesso, parte ricorrente lamenta, innanzitutto, in questa sede ###orario lavorativo ben superiore rispetto a quello risultante dalle buste paga in atti articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (con un'ora per la pausa pranzo) e di aver, pertanto percepito una retribuzione del tutto inadeguata rispetto alla quantità del lavoro svolto. 
A fronte di ciò la società resistente ha eccepito di averlo sempre adeguatamente retribuito sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate così come risultanti dalle buste paga in atti. 
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli ### indicati nei conteggi dalla odierna parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato. 
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "### del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene, infatti, ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. 
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà, quindi, dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). 
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo ### - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando, poi, sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). 
Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). 
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta, quindi, alla parte ricorrente il relativo pagamento. 
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. 
Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava, interamente, su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande. 
Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239) e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive. 
Parimenti, per quanto riguarda il valore probatorio delle buste paga in atti, è, poi, opportuno richiamare testualmente quanto sostenuto in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, alla quale questo giudice ritiene di aderire pienamente, laddove si è statuito che “ l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato (art. 5), di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo già espresso da questa Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete, tuttavia, al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. In altra non dissimile fattispecie, questa stessa Corte (v. Cass. 13 giugno 1987 n. 5227) ha, altresì, osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sè solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione. Da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta (o di "piena fede") di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, neppure allorquando questi ultimi rispondano ai requisiti di normale documentazione liberatoria (riscontro nei libri paga o registri equipollenti e quietanze). Dal ché l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. In caso diverso, quindi, per quanto si è visto, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito”.  (Cassazione civile, sez. lav., 04 febbraio 1994, n. 1150. 
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio e con specifico riferimento al maggiore orario lavorativo che parte ricorrente assume di aver prestato rispetto a quello risultante dalle buste paga in atti, come già innanzi evidenziato, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. 
Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo ( Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013). Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)" (Cass. 16150/2018). 
Ed ancora: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (...) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto ( n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n. 16951/2018). 
In ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389).  ###, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario e/o feriale, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario ovvero nel periodo coincidente con quello feriale per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova). 
Ciò posto, nella vicenda de qua, passando all'esame delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, il primo teste di parte ricorrente, ### ha dichiarato: “Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro presso la società resistente dal 2017 al 2020, se ben ricordo fino al 20 gennaio 2020. Il mio rapporto di lavoro è cessato in data ### per le dimissioni da me rassegnate per mie motivazioni personali. Non ho mai intentato alcun giudizio nei confronti della società resistente. Quando io ho cominciato a lavorare nel 2017 il ricorrente era già in servizio, mentre, se ben ricordo, il suo rapporto di lavoro cessò qualche mese prima che io andassi via nel gennaio 2020. Io ero addetto al montaggio e all'assemblaggio di apparecchi di illuminazione da design. Il mio orario lavorativo era articolato dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 - 8.15 fino alle 19.00- 19.30, con un'ora per la pausa pranzo. A seconda delle esigenze datoriali ho lavorato anche di sabato dalle 8.00 - 8.15 alle 13.30- 14.00, con un minimo di due volte al mese e a volte anche di più a richiesta del datore di lavoro. ### lavorativo di parte ricorrente è stato articolato esattamente come il mio e non ha mai subito variazioni nel corso degli anni. Sia io che il ricorrente abbiamo generalmente usufruito di una o due settimane di ferie nel corso del mese di agosto”. 
Trattasi di una deposizione testimoniale da ritenersi, a parere della scrivente, particolarmente attendibile in quanto resa da un soggetto non solo a diretta conoscenza dei fatti di causa per essere stato ex collega di lavoro del ricorrente ma, allo stesso tempo, totalmente estraneo ad entrambe le parti in causa e del tutto disinteressato all'esito del presente giudizio essendosi dimesso dalla società resistente per motivazioni personali senza intentare alcun giudizio nei confronti della stessa. 
Le sue dichiarazioni sono state, altresì, confermate anche dai due ulteriori testi di parte ricorrente. 
Ed, infatti, il teste ### ha riferito: “ ### il padre del ricorrente. Mio fratello era titolare di un'impresa edile di nome ### se non ricordo male, e lì ho lavorato come operaio alle dipendenze di mio fratello dal 2011 al 2017. Mio fratello si chiama ### La società resistente si è avvalsa della ditta individuale, gestita da mio fratello, per la realizzazione di alcuni lavori attinenti all'edilizia. Preciso che per la ### sono stati ristrutturati tre capannoni nonché gli uffici della società, tutti situati presso la sede ###### alla via ### che affaccia anche a via Napoli, dove c'è un accesso pedonale. Si tratta di lavori che sono stati eseguiti in diversi archi temporali, che non so indicare in maniera precisa ed in ordine ai quali posso solo dire che avevano una durata da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi. Per l'esecuzione di questi lavori ci recavamo presso la sede della ### dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa per il pranzo e a volte anche il sabato dalle 8 alle 13. In queste circostanze, allorquando anche io ho lavorato presso la sede della resistente, ho sempre visto mio figlio in servizio. Mio figlio arrivava al lavoro alle 8.30 anzi 8.15 e restava lì in servizio quando io andavo via alle 17. Preciso che arrivava alle 8.15 per poi cominciare a svolgere la propria attività alle 8.30. Mio figlio si occupava del cablaggio dei lampadari. Non ho mai frequentato la sede della ### al di fuori delle circostanze che ho prima riferito. Non ricordo se con la ditta di mio fratello abbiamo o meno effettuato lavori per la resistente anche nel periodo estivo”. 
Ed, infine, la terza teste di parte ricorrente, ### ha dichiarato: ADR “### la moglie del ricorrente, in separazione dei beni. Anch'io ho lavorato alle dipendenze della società resistente per un paio di mesi, che non so meglio collocare temporalmente, ma che è in ogni caso sono compresi tra il 2019 e il 2021. In quel frangente mi occupavo del cablaggio degli apparecchi elettronici, prelevavo il lavoro occorrente dai locali aziendali e lo effettuavo a casa. Mi recavo, pertanto, presso l'azienda circa una volta a settimana, quando terminavo il materiale per prelevare quello per il lavoro successivo e mi trattenevo all'incirca mezz'ora o al massimo un'ora. Non ho avuto occasione di frequentare i locali aziendali in un altro frangente temporale. Mi è capitato, invece, all'incirca tre o quattro volte a settimana, di accompagnare mio marito al lavoro alle ore 8:30 e di andarlo a riprendere alla fine del suo orario di lavoro intorno alle ore 19:30- 20:00, in quanto avevamo una sola macchina ed, avendo due bambini piccoli, mio marito era solito lasciarla a me. In questi casi lasciavo mio marito fuori al cancello dell'azienda, dove, poi, l'aspettavo all'uscita. Se ben ricordo mio marito ha sempre usufruito di un periodo di ferie durante i mesi estivi pari a 7-15 giorni mentre non ha usufruito di ferie nel restante periodo dell'anno”. 
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente è, pertanto, risultato confermato l'orario lavorativo così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo e, pertanto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (con un'ora per la pausa pranzo). 
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, possono rilevare le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente. 
Ed, infatti, il primo teste di parte resistente, ### ha dichiarato: “Indifferente. Conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della società resistente dal 5 agosto 2005 ad oggi. Se ben ricordo, il ### ha cominciato a lavorare per la resistente negli anni 2012/2013 fino a febbraio del 2021. ### da sempre impiegata amministrativa, con un orario di lavoro che è stato sempre articolato, dall'inizio ad oggi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Non ho mai lavorato di sabato perché l'attività aziendale è chiusa in quella giornata. Se ben ricordo nel 2019 l'orario lavorativo del ### era full-time e, quindi, era articolato come il mio e questo fino ai primi mesi del 2020; successivamente e fino al febbraio 2021 l'orario lavorativo del ### è stato part-time, articolato, cioè, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. ###à aziendale è sempre restata chiusa nel corso degli anni per circa 2-3 settimane ad agosto e, se ben ricordo, solo per una settimana ad agosto nel 2020 a causa del Covid”. 
Il secondo teste di parte resistente, ### ha dichiarato: “ Indifferente. ### un dipendente della società resistente da venti anni. Ho conosciuto il ricorrente allorquando costui ha cominciato a lavorare per la ### dal 2012. Io sono sempre stato impiegato come magazziniere, con un orario lavorativo articolato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. A volte ho lavorato anche il sabato, a seconda delle esigenze datoriali, all'incirca un paio di volte al mese, dalle ore 8.30 alle 13.00. ### ha osservato il mio medesimo orario lavorativo, per cui anche lui come me arrivava la mattina circa cinque-dieci minuti prima per parcheggiare la macchina e, poi, prendere servizio. Andavamo via insieme alle ore 17.30. Sia io che il ricorrente abbiamo usufruito di tre settimane di ferie nel corso del mese di agosto, oltre a qualche altro residuo giorno nel periodo natalizio….###à aziendale iniziava alle 8.30 e cessava alle 17.30. Se ben ricordo, per circa un anno o due anni, non so essere più preciso al riguardo, il ricorrente ha osservato un orario lavorativo ridotto nel senso che finiva la propria attività lavorativa alle ore 16.00 poiché la moglie aveva aperto una propria attività commerciale e il ricorrente la aiutava”. 
Entrambi i testi di parte resistente hanno, pertanto, smentito l'orario lavorativo così come dedotto in ricorso rendendo, però, dichiarazioni, in ordine a tale specifico profilo, non perfettamente concordanti tra loro, così da minarne certamente l'attendibilità.   Ed, infatti, non può non considerarsi che entrambi lavorino tuttora alle dipendenze della società resistente, circostanza, quest'ultima, che seppure non determina l'incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., incide notevolmente sull'attendibilità dei testi escussi e sulla verosimiglianza delle deposizioni. 
Si consideri, in proposito, che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 6.4.1982, n. 2125; 22.4.1981, n. 2375; Cass. 11.4.1978, n. 1688; Cass. 20.4.1977, n. 1461; Cass. 17.3.1975, n. 1027; Cass. 27.9.1968, n. 2982; Cass. 16.7.1968, n. 2573;), l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra un testimone e la parte di un giudizio in cui il dipendente è chiamato a deporre, non costituisce, di per sé, causa di incapacità a testimoniare ex art. 246 cod.proc.civ. ma incide anch'essa notevolmente sull'attendibilità dei testi escussi e sulla verosimiglianza delle deposizioni. 
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto spettano, pertanto, alla parte ricorrente le differenze retributive dovute alla luce del diverso orario lavorativo così come emerso dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa rispetto a quello risultante dalle buste paga in atti seppure nei limiti del conteggio così come riformulato dal procuratore di parte ricorrente, in osservanza dell'ordinanza resa in data ###, per effetto dell'avvenuta esclusione, rispetto al conteggio allegato al ricorso introduttivo ed in adesione all'eccezione all'uopo sollevata dalla società resistente, delle ore di lavoro conteggiate anche in relazione alle giornate in cui il ricorrente, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione, è risultato essere in ferie ed in malattia. 
In particolare, si è provveduto a detrarre dal conteggio le ore di lavoro calcolate per i giorni di ferie usufruiti a luglio 2019, ottobre 2020, settembre 2020, agosto 2020, maggio 2020 nonché nei periodi di malattia dal 16.7.2019 al 19.7.2019, dal 2.3.2020 al 4.3.2020, dal 5.3.2020 al 6.3.2020, dall'11.3.2020 al 13.3.2020, dal 14.3.2020 al 18.3.2020, dall'8.6.2020 al 12.6.2020, dal 21.1.2021 al 23.1.2021, dall'8.2.2021 al 10.2.2021 ( cfr. buste paga e certificati medici in atti). 
Non può, al contrario, trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla società resistente inerente la necessità di sottrarre ulteriormente dal dovuto i compensi indicati sotto la voce trasferta e rimborsi perché, differentemente da quanto evidenziato in memoria, lo stesso ricorrente, nel corpo dell'atto introduttivo, ha precisato di aver svolto, per tutto l'arco temporale indicato, attività di elettricista consistente nell'assemblaggio e cablaggio di apparecchi di illuminazione e eventuale montaggio di essi e ciò anche fuori sede mentre la società resistente nulla ha provato in merito ad un'eventuale falsità delle medesime risultanze di fatto evincibili, in ordine a tale specifico profilo, dalle buste paga in atti. 
Nessuna specifica contestazione è stata, invece, sollevata dalla società resistente in relazione alle restanti voci dei conteggi allegati al ricorso introduttivo quali “ retribuzione indiretta” ( anno 2020), “minimo contrattuale” e “scatti di anzianità” ( 2021), che vanno, pertanto, interamente recepiti in quanto tali. 
Alla stregua della complessiva valutazione dell'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa spetta, poi, alla parte ricorrente, in relazione alle annualità 2019 e 2020, come da conteggio, l'indennità sostituiva delle ferie non godute considerando l'avvenuta fruizione, da parte dello stesso, di due settimane di ferie nel corso del mese di agosto. 
Nessuna rilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, hanno, infine, le circostanze inerenti le modalità di cessazione del rapporto di lavoro di cui è causa così come evidenziate dalla società resistente nella memoria di costituzione, essendo esse totalmente avulse dal tema di indagine in mancanza della richiesta, anche eventualmente a titolo di domanda riconvenzionale, dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
Per quanta riguarda, invece, la retribuzione, dato per pacifico tra le parti in causa l'avvenuta corresponsione delle somme così come indicate nelle buste paga in atti, le parti controvertono in merito all'effettiva esistenza o meno dell'obbligo di restituzione, da parte del ricorrente, il giorno dopo l'accredito dello stipendio a mezzo bonifico bancario sul proprio conto corrente, della somma di € 500,00 che era, pertanto, solito prelevare a mezzo bancomat e restituire pro manibus ai dipendenti ### e ### nell'interesse del datore di lavoro ###
Trattasi di una circostanza che è stata ampiamente confermata dal teste ### sulla cui particolare attendibilità ci si è già prima soffermati, il quale ha, in proposito, dichiarato:” Io ho sempre percepito € 700,00 mensili, a titolo di retribuzione, che mi venivano versati mediante bonifico bancario. Se non mi sbaglio ero inserito nel II livello del contratto collettivo di categoria. Lo stesso ### mi ha riferito di percepire € 1.100,00 al mese, sempre a mezzo versamento con bonifico bancario. Ho personalmente verificato che esisteva all'interno dell'azienda una prassi secondo la quale i signori ### e ### erano incaricati alla restituzione, da parte della maggior parte degli operai della società resistente, tra cui anche il ### mensilmente, di parte dell'importo che era stato loro versato, mediante bonifico bancario, a titolo di retribuzione. ### era tenuto a restituire € 500 mensili, importo che ho personalmente verificato essendo presente al momento della restituzione. Ed, infatti, tutti di dipendenti interessati dalla suddetta prassi, tra cui anche il ### il giorno dopo il versamento sul bonifico bancario, si recavano presso la postazione lavorativa dei sigg.ri ### e ### per procedere alla restituzione di quanto da ciascuno di essi dovuto. Si tratta di un'operazione che durava pochi minuti e che ho visto accadere all'interno dei locali aziendali anche quando non mi ha riguardato personalmente in quanto avveniva pubblicamente. Ho verificato in merito a questa prassi che noi dipendenti, tra cui anche il ### a parità di prestazione lavorativa così come effettivamente resa, non sempre percepivamo il medesimo importo a titolo di retribuzione in busta paga, per cui, nel mio caso, allorquando mi veniva versato mediante bonifico bancario un importo maggiore rispetto agli € 700 mensili, ero tenuto alla restituzione della differenza, così come maggiormente corrispostami, ai dipendenti ### e ### suddetti. Nel mio caso questo capitava ogni due tre mesi, mentre, nel caso di ### come per altri dipendenti, era un prassi che capitava ogni mese, non so dire per quale motivo. Preciso che trattasi di una prassi che è esistita per l'intera durata del rapporto di lavoro sia mio che del #### e ### ad indicare a ciascuno dei dipendenti quanto dovevano restituire senza rilasciare alcuna ricevuta al riguardo,. Agendo per conto del sig. ### che era il titolare dell'azienda.” Trattasi, d'altronde, di una circostanza che ha trovato conferma anche nella deposizione resa dalla teste ### che ha, in proposito, dichiarato:” Ho visionato personalmente le buste paga, che venivano consegnate mensilmente a mio marito, per cui posso riferire che l'importo ivi indicato non corrispondeva a quanto di fatto da lui percepito, che era pari ad € 1.100,00. Se ben ricordo nella busta paga era riportato un importo di € 1.700,00, anche se non ricordo se fosse indicato al netto o al lordo. Mio marito era retribuito, mensilmente, mediante bonifico bancario sul suo conto corrente personale ed ogni bonifico era pari all'importo indicato in busta paga ma, ogni mese, era tenuto a restituire all'incirca € 500,00, così da avere un percepito in ogni caso pari ad € 1.100,00. In una sola occasione ho assistito personalmente alla restituzione dell'importo di € 500,00 da mio marito al titolare dell'azienda, signor ### in quanto avvenne in un frangente in cui anch'io ero presente in azienda per ritirare i materiali. In altre occasioni mi è capitato, invece, subito dopo l'accredito del bonifico, di prelevare, mediante la carta che mi veniva consegnata da mio marito, l'importo di € 500,00 che, poi, consegnavo a mio marito affinché provvedesse alla sua restituzione al titolare ### circostanza da lui stesso riferitami. Mio marito mi ha riferito che i soldi dovevano essere restituiti nelle mani del signor ### Rosa”. 
Trattasi di dichiarazioni testimoniali alle quali va riconosciuto un valore probatorio certamente determinante avendo entrambi i testi escussi riferito di una circostanza cui hanno assistito in prima persona, anche se per la ### in una sola circostanza ed alla luce dell'assoluto e totale disinteresse del teste ### all'esito del presente giudizio, così come già prima evidenziato. 
A parere della scrivente devono, pertanto, considerarsi inattendibili entrambe le deposizioni rese dai testi ### e ### i quali hanno, al contrario, radicalmente smentito l'accaduto. 
Ed, infatti, la teste ### ha dichiarato:” Non ricordo quanto percepisse ### a titolo di retribuzione. Preciso, inoltre, di non aver mai provveduto né per il ### né per altri dipendenti alla richiesta di restituzione, per conto del titolare dell'azienda, signor ### di parte dell'importo previamente versato loro a mezzo bonifico bancario. Non è mai esistita alcuna prassi di tal genere all'interno dell'azienda. Trattasi di una circostanza di cui sono venuta a conoscenza solo a seguito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal ### nei confronti della società resistente per la quale non ho intrapreso alcuna azione legale. Conosco il signor ### che è stato anche lui dipendente della società resistente e confermo che non gli ho mai chiesto la restituzione di parte dell'importo versatogli a titolo di retribuzione mediante bonifico bancario. Confermo che non ho mai agito in tal senso né per il ### né per gli altri dipendenti dell'azienda e non ho mai visto accadere una cosa di questo genere nemmeno su iniziativa del signor ### La mia postazione lavorativa è da sempre situata in un ufficio all'interno dei locali aziendali che condivido con altre persone. ### invece, lavora all'interno del magazzino, come magazziniere, al quale si accede mediante una porta dal mio stesso ufficio. Si tratta di un open-space con varie porte e una di esse consente l'accesso al magazzino. ### io che mi occupo della predisposizione dei bonifici bancari in favore dei dipendenti, operazione alla quale provvedo sulla base delle buste paga che mi vengono consegnate dal ragioniere, signor ### D'### per cui ho potuto personalmente verificare che, per ciascun dipendente, l'importo netto indicato in busta paga corrispondeva esattamente a quello per il quale io, poi, provvedevo a predisporre il relativo bonifico bancario. Ero io a comunicare al ragionier D'### per ciascun dipendente, le ore lavorative sulla base delle quali quest'ultimo provvedeva, poi, alla predisposizione delle relative buste paga e non ho mai comunicato un orario di lavoro superiore a quello effettivamente reso da ciascun dipendente”.
A sua volta, il teste ### ha dichiarato:” Non ho mai chiesto al ### la restituzione di € 500.00 mensili dalla sua retribuzione né li ho mai percepiti. Non mi risulta che ciò sia avvenuto con il signor ### Nessuno di noi due ha mai chiesto soldi al ricorrente, né li ha mai ricevuti”. 
Entrambi i testi suindicati hanno, pertanto, radicalmente smentito la pratica restitutoria - così come confermata dal teste ### e dalla moglie del ricorrente - per presumibili ragioni di compiacenza nei confronti del proprio attuale datore di lavoro, ### nel cui interesse - nella sua qualità di legale rapp.te della società resistente - hanno, invece, agito, con la conseguente opportunità di trasmissione degli atti alla ### della Repubblica del Tribunale di Napoli per le valutazioni di sua competenza in ordine all'eventuale ravvisabilità, al riguardo, di una fattispecie di reato. 
In definitiva, si deve osservare, in linea generale, che, secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cassazione civile, sez. lav.  18/03/2011 n. 6303). 
In conclusione la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo: Cass. 21 luglio 2010. n. 17097). 
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, la società resistente va, pertanto, condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'importo di € 6.000,00 per il periodo da maggio 2019 al maggio 2020, così come da conteggio, oltre accessori di legge.
Spetta, infine, alla parte ricorrente, in considerazione del maggior orario lavorativo concretamente osservato, anche la differenza rispetto all'importo maturato a titolo di TFR così come effettivamente riscosso e conteggiato sulla base dell'orario lavorativo formalmente riconosciuto. 
In definitiva, alla stregua dell'art.2099 cc e del ### di categoria - da applicarsi in via diretta considerata l'adesione ad essa di parte resistente così come si evince dall'esame delle buste paga allegate agli atti le quali riportano voci retributive di carattere tipicamente contrattuale ( ad es. scatti di anzianità) - in conformità delle retribuzioni orarie spettanti per i lavoratori inquadrati nel III livello, vanno computate le differenze di retribuzione effettivamente spettanti al ricorrente, previa detrazione dei compensi percepiti in costanza di rapporto così come risultanti dalle buste paga in atti. 
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda giudiziale, in conformità delle risultanze istruttorie e dei conteggi analitici correttamente effettuati dal consulente tecnico-contabile in osservanza dell'ordinanza resa in data ###, ai quali si ritiene di dover aderire in quanto esenti da vizi di qualsivoglia genere e non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente, spetta a quest'ultimo la complessiva somma pari ad € 12.715,39 per differenze paga ed € 158,51 per trattamento di fine rapporto, il tutto per complessivi € 12.873,90. 
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). 
Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e fino al soddisfo. 
La società resistente va, altresì, condannata alla regolarizzazione della posizione della ricorrente mediante il corrispondente versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettivamente dovuti sulle differenze retributive così come calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale ex art.  3, comma 9, L 335/95, rilevabile anche d'ufficio e da considerarsi, nella specie, non maturata essendo la domanda giudiziale limitata all'arco temporale dal maggio 2019 al febbraio 2021.  ### della lite, solo in parte favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo. 
Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico di entrambe le parti in causa e sono liquidate come da separato decreto. 
Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).  PQM Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### con ricorso del 26.10.2022 nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e dell'### in persona del legale rapp.te p.t.,così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad € 12.715,39 per differenze paga ed € 158,51 per trattamento di fine rapporto, il tutto per complessivi € 12.873,90 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e fino al soddisfo oltre alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'importo di € 6.000,00 per il periodo da maggio 2019 al maggio 2020, per la causale di cui alla parte motiva, oltre accessori di legge; condanna la società resistente alla regolarizzazione della posizione della ricorrente mediante il corrispondente versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettivamente dovuti sulle differenze retributive così come calcolate; condanna la società resistente al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 2.695,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge; compensa le spese per la restante parte; liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato a carico, in via solidale, di entrambe le parti in causa; dispone la trasmissione, a cura della ### del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione, dei verbali di causa e della presente sentenza alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le valutazioni di sua competenza in merito all'eventuale ravvisabilità di una fattispecie di reato a carico dei testi ### e ###
Così deciso in Napoli in data ### 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 19040/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dell'Erario Matilde

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12784/2025 del 11-12-2025

... originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I ### iscritta al n. r.g. 15240/2025 promossa da D'### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e Capoluongo Marcantonio RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, ###: indennità sostitutiva per ferie non godute.  ### parte ricorrente, con ricorso depositato in data ###, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “#### il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 47,56 giorni di ferie maturate e non godute -### E ### l'obbligo - con consequenziale ### giudiziale - a carico della resistente ### di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.300,82, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 47,58 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021” (cfr., in termini, pag. 21 del ricorso)
A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'### I.C.  ### di ### con contratto a tempo indeterminato, dall'a.s. 2024/2025, ha esposto di aver prestato analogo servizio in favore del resistente Ministero in virtù di precedenti contratti a tempo determinato presso il medesimo istituto e segnatamente: • per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 11.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 maturando 15,5 giorni di ferie non godute per un totale di euro 770,38 a titolo di indennità sostitutiva; • per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza dal 19.09.2019 e cessazione al 30.06.2020 maturando 17 giorni di ferie non godute per un totale di euro 803,78 a titolo di indennità sostitutiva; • per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 13.10.2020 e cessazione al 30.06.2021, maturando 15,08 giorni di ferie non godute per un totale di euro 726,66 a titolo di indennità sostitutiva.   Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate e dei riposi sostitutivi delle festività soppresse, essendo stata, al contrario, collocata d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute. 
Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della ### 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di ### (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni ( Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del 17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024).  ### convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. 
All'odierna udienza del 11.12.2025, sulle conclusioni della parte ricorrente trascritte a verbale, la causa veniva decisa la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però l'intero anno scolastico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. 
Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 
La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva. 
La legge n. 228/2012 (### di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art. 1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “###articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della ### di ### 2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie. 
Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della ### che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1. “### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali; par. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. ###.  31 Carta dei diritti fondamentali dell'### europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “### lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
La Corte di ### dell'### europea, ### ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (#### cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). ###. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della ### non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile; onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art.  7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. ### sentenza n. 218/2002). 
A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di #### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025). 
Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (### di ### 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. 
Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; sez. lav. n. 28587/2024). 
I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia. 
Parte ricorrente ha, infatti, allegato e provato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate, a tal fine, versando in atti, il suo stato matricolare, quale documentazione comprovante la circostanza della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati, rispetto all'intero periodo lavorativo alle dipendenze della resistente. Alla luce della descritta produzione documentale, peraltro non contestata dal Ministero convenuto, la circostanza dedotta, ossia il mancato godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, può dirsi definitivamente provato. 
Peraltro non risulta neppure allegato da parte datoriale, né emerge in ogni caso dalla documentazione in atti, il fatto estintivo della pretesa del ricorrente, ovvero di aver fornito la adeguata informazione al lavoratore circa la sua facoltà di esercitare il diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, con l'espressa rappresentazione che al mancato godimento sarebbe seguita l'estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva. Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro del ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate. 
Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano il docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate. 
Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo - come visto -essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. 
In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 15,5 giorni per l'anno 2018/2019, a n. 17 per l'anno 2019/2020, a n. 15,08 per l'anno 2020/2021 (cfr. stato matricolare, depositato il ###). 
Sicché, l'### convenuta deve essere condannata al pagamento della relativa indennità, calcolata sulla base dei ### vigenti, per l'importo indicato in ricorso, congruamente e correttamente calcolato , e del tutto inonmstato. 
All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. 
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla ### con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. 
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla ### nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della ### specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. 
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. 
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.  147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, oltre che dell'assenza di sostanziale attività istruttoria.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti con il Ministero dell'### e del ### per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 2. per l'effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente della somma in euro pari all'importo complessivo di euro 2.300,82 delle indennità sostitutive per ferie non godute, negli aa.ss.: - 2018/2019, per 15,5 giorni di ferie residue; - 2019/2020, per 17 giorni di ferie residue; - 2020/2021, per 15,08 giorni di ferie residue; oltre interessi.  3. ### il Ministero convenuto alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese liquidate in complessivi €. 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 11.12.2025 

Il Giudice
del ### P.


causa n. 15240/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Paola

M

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 250/2024 del 20-06-2025

... incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. “In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in (leggi tutto)...

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N. 219/2024 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale Giudice del ### all'udienza del 15-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 219/24 R.G.C promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'### già Ministero dell'### dell'### e della #### per le ### - ### GENERALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'### per le ### - in persona del ### pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.P.C.M. 11-2-2014, n. 98 e D.M.  917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'### di ### ivi situato, in via P. ### n. 31; ###: ricostruzione carriera docente, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio; passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore del personale della scuola. 
Le parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### dipendente del Ministero dell'### e del ### come docente di scuola secondaria di II grado, presso l'I.I.S. “### Ricci” di ### attuale sede di servizio, esponeva: egli aveva prestato servizio in ruolo nella scuola materna dall'a. s. 1991/1992 all'a. s. 1997/1998 e poi in ruolo dall'a. s.  1998/1999 all'a. s. 2018/2019 nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare); dall'a. s. 2019/2020 era in ruolo presso la ### secondaria superiore, ### I.I.S. ### di ### come da ### che allegava; con decreto prot. 8032 del 9.6.2021 gli era stata ricostruita la carriera; il decreto di ricostruzione non aveva valutato l'anzianità maturata in ruolo nella scuola materna (aa. ss. 1991/1992 - 1997-1998) ed aveva utilizzato il criterio della temporizzazione nel valutare il periodo dall'a. s. 1998/1999 all'a.  s. 2018/2019 presso la scuola primaria; in forza della sentenza ella Corte di Cassazione Sezioni Unite 06/05/2016, n. 9144, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l.  n. 312 del 1980, all'insegnante che passasse dalla scuola materna alla secondaria o dalla materna alla primaria o dalla primaria alla secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo inferiore doveva essere riconosciuto in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione; facendo applicazione del principio sancito dalla cit. sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento del periodo in ruolo presso la scuola materna ed il periodo in ruolo presso la scuola primaria di primo grado ### applicando il criterio della ricostruzione della carriera, con conseguente beneficio quanto alla progressione di carriera. 
Affermando quindi il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e l'inapplicabilità del criterio della “temporizzazione”, il ricorrente esponeva: con raccomandata a. r. del 12.12.2023 egli aveva chiesto la ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il periodo dall'a. s. 1991/1992 - 1997/1998 in ruolo presso la scuola di infanzia e dall'a. s. 1998/1999 all'a. s. 2018/2019 in ruolo presso la scuola primaria; con tutto il servizio in ruolo dall'1.10.1991 egli avrebbe raggiunto le ultime fasce 28-34 l'1.1.2020 e la fascia 35 il ###; mentre con la progressione della sola scuola primaria avrebbe raggiunto la penultima fascia in data ### e l'ultima dopo altri 7 anni; il decreto n. 8032 del 9.6.2021 era errato; l'art. 4 co. 3 del DPR 399/88 stabiliva: “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Lamentando che fosse stato applicato illegittimamente il criterio, penalizzante, della “temporizzazione”, mentre invece in favore dell'insegnante che passasse dalla scuola materna/primaria alla scuola secondaria l'anzianità maturata in dette scuole, compreso il pre-ruolo, doveva essere riconosciuta in misura integrale; richiamata la disciplina dei “passaggi di ruolo” contenuta in particolare negli artt. 77 e 83 del D.P.R.  417/74 e nell'art. 57 L. n. 312/80, nonché la sentenza n. 9144/16 delle S.U. della Corte di Cassazione, il ricorrente affermava il proprio diritto, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola materna/primaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado, al riconoscimento in misura integrale dell'anzianità di servizio acquisita nel precedente ruolo, anziché nei limiti della cd. “temporizzazione”, e concludeva chiedendo: “- Accertatone il relativo diritto, condannare le ### convenute all'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera comprendendovi tutti gli anni scolastici lavorati in qualità di insegnante in ruolo di scuola materna e poi in ruolo nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare) disapplicando il criterio della temporizzazione utilizzato dalle controparti. Per l'effetto ordinare alle controparti di inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base dell'intera anzianità di servizio che verrà riconosciuta, con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dai 5 anni precedenti l'atto interruttivo della prescrizione (27.12.2023).  “Con vittoria di spese e competenze di lite”. 
Si costituivano le ### scolastiche in epigrafe ed eccepivano: la legittimità dei provvedimenti di ricostruzione della carriera adottati dalle stesse, in applicazione della normativa in materia di inquadramento economico, ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi pregressi per il personale del ### nonché di benefici economici previsti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale docente, di inquadramento economico del personale proveniente da un ruolo inferiore del personale della scuola, con particolare riferimento alla “temporizzazione”, i convenuti eccepivano l'esclusione dal computo dell'anzianità di cui si chiedeva l'integrale valorizzazione/valutazione ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione della carriera e della successiva progressione, il servizio pre-ruolo prestato con contratto a tempo indeterminato dal ### nell'anno solare 2013 e tutti i periodi di assenza senza retribuzione in cui il docente aveva fruito di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio nonché i dieci mesi in cui ha svolto il servizio civile, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti e da corrispondere al ricorrente sulla base del termine temporale indicato nel ricorso (27.12.2018); infatti il docente: alla data dell'1.9.1998, del suo passaggio dalla scuola materna/dell'infanzia alla scuola elementare/primaria, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 2.184 giorni, corrispondenti ad anni 6 mesi 0 giorni 24; alla data del 20.1.2002 sarebbe passato alla 3^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni, attuale 2^ fascia sulla base delle disposizioni del C.C.N.L sottoscritto in data ###); alla data del 23.1.2008 - sarebbe passato alla 4^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni, attuale 3^ fa-scia stipendiale); non avrebbe avuto diritto alla corresponsione di differenze retributive in quanto tutte prescritte; alla data del 23.1.2015 - sarebbe passato all'attuale 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni) ancora senza diritto alla corresponsione di differenze retributive a suo credito fino alla data del 26.12.2018 in quanto tutte prescritte; alla data dell'1.9.2019, del suo passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 9.164 giorni, corrispondenti ad anni 25 mesi 5 giorni 14; alla data del 16.3.2022 - avrebbe avuto diritto al passaggio all'attuale 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.3.2029 - avrebbe avuto eventualmente diritto al passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale, quella da 35 anni; fatta comunque salva l'individuazione di periodi di assenza del docente che interrompessero la progressione di carriera ovvero l'eventuale entrata in vigore di disposizioni contrattuali e/o di legge che comportassero modifiche ai criteri applicati fino alla data odierna nei provvedimenti adottati nei suoi confronti; qualora codesto Tribunale non dovesse condividere le valutazioni espresse da questo ### sulla non valutabilità del periodo di aspettativa non retribuita fruiti dal ricorrente “per servizio militare e servizio equiparato”, tutti passaggi di fascia stipendiali sarebbero stati anticipati di 10 mesi: alla data del 20.3.2001, il passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni); alla data del 23.3.2007, il passaggio alla 3^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni); alla data del 23.3.2014, il passaggio alla 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni); alla data del 16.5.2021, il passaggio alla 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.5.2028, il passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale. 
Nel caso di specie, venendo in rilievo un rapporto di pubblico impiego, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali doveva essere considerato operante, in quanto riguardante i crediti, quale quello asseritamente preteso dal ricorrente, per il quale sarebbe maturato il diritto alla percezione successivamente al 31.12.1994; nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, i convenuti chiedevano pertanto che venisse eventualmente assegnato solo il minore importo tra interessi legali e rivalutazione; concludevano infine chiedendo: “nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dal sig. ###
NA, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa; “in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta illegittima la ricostruzione di carriera effettuata da questa ### in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 399/1988, di riconoscere il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la valorizzazione/valutazione del servizio dallo stesso prestato prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado nella misura di quattro anni per intero e di due terzi del restante; “in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere accoglibili le richieste di parte ricorrente, si chiede che dal riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata dal prof.  ### in qualità di docente di scuola dell'infanzia e di insegnante di scuola primaria vengano esclusi tutti i periodi in cui il medesimo ha fruito di aspettative senza retribuzione, considerando esclusivamente i servizi svolti effettivamente in qualità di DOCENTE.  “Con riserva di ogni ulteriore mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.  “Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della legge 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di av-vocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventual-mente di applicare, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, stante la complessità della materia e delle questioni oggetto di gravame.”. 
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. 
Le domande proposte dal ricorrente sono risultate parzialmente fondate e meritano quindi accoglimento nei limiti della fondatezza per le ragioni che seguono. 
La Corte di ###, con la sentenza pronunciata il ### nelle cause riunite C- 22/13, dalla C-61/13 alla C-63/13 e C-418/13, ha deciso che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire ed a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”. 
Ancora sul tema, con la sentenza n. 22558 del 7-11-2016 (come anche le altre in pari data), la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “… 2 - Nel giudizio di primo grado il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80" e la conseguente condanna del Ministero resistente "al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in C 2.970,32, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal ###.  “3 - La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella ### 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d. lgs n. 368 del 2001. Ha osservato, in particolare, che: a) la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato; b) la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito "non di ruolo" non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacché le ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono solo quelle che attengono al rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a tempo indeterminato; c) il Ministero appellante aveva fatto leva sulla specialità del sistema del reclutamento scolastico, sulla necessità di garantire la continuità didattica, sul diritto costituzionale allo studio ed all'istruzione, ossia su ragioni che possono essere invocate per sostenere la legittimità del contratto a termine, ma non per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato; d) la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine; e) la disapplicazione va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressoché integralmente, l'anno scolastico.  “4- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'### dell'### e della ### sulla base di due motivi. … .  “MOTIVI DELLA DECISIONE “1 - Con il primo motivo il Ministero dell'### dell'### e della ### denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE; degli artt. 6 e 10 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 79 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 526 del d. lgs.  297 del 1994; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165". Premette il ricorrente che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs n. 368 del 2001. Rileva che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa. Aggiunge che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, sia per il mancato superamento del pubblico concorso, sia perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente.  “2 - Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione: dell'art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312; degli artt. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 3 del d.p.r. 23 agosto 1988 399; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 36 d. lgs 30 marzo 2001 165; della direttiva 99/70/CE". Evidenzia il ricorrente che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto al ### "gli scatti biennali di anzianità sulla scorta dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980", disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. 
Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal ### agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per "scaglioni". ###. 53 della legge n. 312 del 1980 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall'art. 142 del CCNL 24.7.2003. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 20 giugno 2013, che ha ricostruito il quadro normativo nei termini sopra indicati. … .  “2 - Il primo motivo è infondato, perché il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso ### “Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". “### posto a carico degli ### membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'### di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, ### punto 32).  “2.1 - La clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.  “In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( ### cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  “2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).  “Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di ### per escludere la conformità al diritto euro unitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.  “Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.  “Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento ( si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'### quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.  “3 - E', invece, fondato il secondo motivo, con il quale il Ministero ha rilevato che la Corte territoriale erroneamente aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto del ### a vedersi corrispondere gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980.  “Occorre premettere che non sussiste la eccepita inammissibilità della censura, sotto il profilo della novità dell'argomento, … .  “3.1 - Esclusa, quindi, la inammissibilità della censura, va detto che la domanda accolta nel giudizio di primo grado era finalizzata ad ottenere "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, della legge n. 312/80...".  “Mentre la parificazione al personale assunto a tempo indeterminato trova titolo in quanto sopra si è detto sulla operatività del principio di non discriminazione, non altrettanto può dirsi con riferimento alla invocata attribuzione degli scatti biennali, posto che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.  “La legge 312/1980, intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che "Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.". “###. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 "lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica" ed aggiungendo, al comma 3, che "Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del ### agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 10giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale." “Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, "una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".  “3.2 - Già il tenore testuale della norma, che al comma 3 esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal ### agli studi - C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.  “La sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, nel dichiarare la inammissibilità della prima delle due questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di Firenze (che aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra i supplenti assunti ai sensi dell'art.4 della legge 124/1999 ed i docenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato), ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l'### di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l'approvazione della legge 20.5.1982 n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.  “3.3 - Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro").  “3.4 - Con il contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47 che "Nei casi previsti dal D.Lgs.  297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea,si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.  18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.".  “La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione; b) indennità integrativa speciale.  - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art.  71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge; h) ore eccedenti di cui all'art. 70." “Il contratto contiene un espresso richiamo all'art. 53 della legge 312/1980, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell'art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988 ( art.  66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 - comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.) “E' utile osservare che nel ### per il personale a tempo indeterminato, sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" ( e nell'allegato A all'art. 71 del d. lgs. 165/2001 al punto VI lett. h risulta espressamente indicato fra le norme abrogate l'art. 50 della legge 312/1980 che riconosceva ai docenti di ruolo gli scatti biennali) e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.  “Non rileva, pertanto, che l'art. 53 della legge 312/1980 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal 1° comma dell'art. 82, giacché la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.  “In sintesi, dunque, il ### 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, come si è detto, le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal ### agli ### non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.  “3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi.  “### 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.  “È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.  “Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art.3 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ### restano in vigore in quanto compatibili", sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto.  “3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f.  “Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza.  “Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione.  “3.7 - Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il ### 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.  “###. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.  “E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'### quadro.  “3.8 - La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico "non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 312/80". “La stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "La clausola 4 dell'### quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ### succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati ### che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. ###. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal ### 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”; conseguentemente la Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassando con rinvio (Cass. Sez. Lav. n. 22558 del 7-4-2016). 
Successivamente, il ###, il Tribunale di Trento ha avanzato alla ### istanza di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### rubricata quale ###-466/17 sulle seguenti “### pregiudiziali.  “1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; “2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; “3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico” (Tribunale di ### ordinanza del 18-7-2017/3-8- 2017). 
La Corte di giustizia dell'### - ### con la sentenza 20-9- 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la questione pregiudiziale, sollevata ai sensi dell'art.  267 TFUE, dal Tribunale di ### con l'ordinanza di cui sopra, nel procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### ha affermato: “... . 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).  “2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra ### e la ### autonoma di ### (###, relativa al calcolo dell'anzianità di servizio della sig.ra ### al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto ente.  “Contesto normativo “### dell'### “3. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.  “4. La clausola 2 dell'accordo quadro dispone quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 
«2. ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».  “5. La clausola 3 dell'accordo quadro così recita: «1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 
«2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».  “6. Ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro: «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 
«2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 
«3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 
«4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».  “Diritto italiano “7. ### 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (supplemento ordinario alla ### n. 115 del 19 maggio 1994), prevede quanto segue: «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».  “Procedimento principale e questioni pregiudiziali “8. Nel corso del 2003 la sig.ra ### è stata assunta dalla ### autonoma di ### con un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per l'anno scolastico 2003/2004. Essa ha poi proseguito tale attività ininterrottamente, per mezzo di altri sette contratti consecutivi, ciascuno di durata determinata corrispondente a quella dell'anno scolastico.  “9. Dal 1° settembre 2011 la sig.ra ### ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il 1° settembre 2012 essa è stata immessa in ruolo.  “10. L'8 settembre 2014 la ### autonoma di ### ha proceduto alla ricostruzione della carriera dell'interessata ai fini del suo inquadramento nella pertinente fascia retributiva ai sensi di una normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
Conformemente all'articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, alla sig.ra ### è stata a tal fine riconosciuta un'anzianità di 80 mesi sui 96 mesi effettivamente prestati. I primi quattro anni sono stati computati per intero, i quattro successivi limitatamente ai due terzi, vale a dire 32 mesi su 48. Essa è stata inquadrata nella prima fascia.  “11. Il 2 dicembre 2016 la sig.ra ### ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di ### (###, al fine di ottenere che la ### autonoma di ### computasse l'intera anzianità da essa maturata anteriormente alla conclusione del contratto a tempo indeterminato per l'esercizio delle stesse funzioni, a titolo degli otto contratti a tempo determinato conclusi in successione per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2010/2011.  “12. A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e chiede che l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, sia disapplicato nella parte in cui prevede che i servizi prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato siano computati integralmente soltanto relativamente ai primi quattro anni e, oltre tale limite, solo fino a concorrenza dei due terzi.  “13. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, occorra verificare che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso. Al fine di procedere a tale verifica, la situazione della sig.ra ### potrebbe essere paragonata a quella di un docente che eserciti un'attività simile, il quale, dopo essere stato assunto tramite concorso per un periodo di tempo indeterminato, abbia maturato la stessa anzianità della sig.ra ### “14. A tale riguardo, la sig.ra ### ha dimostrato, senza essere contraddetta sul punto dalla parte avversaria, che essa svolgeva mansioni identiche a quelle dei docenti assunti mediante concorso sulla base di contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sussista una differenza tra queste due situazioni. Poiché i docenti di ruolo hanno superato un concorso, si potrebbe sostenere che le loro prestazioni sono di qualità superiore rispetto a quelle dei docenti a tempo determinato. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di attenersi alla statuizione contenuta al punto 45 della sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), con cui la Corte ha rifiutato di considerare che la situazione di lavoratori che svolgono identiche mansioni sia diversa a seconda del fatto che essi abbiano superato o meno un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione.  “15. Il giudice del rinvio fa osservare che la giurisprudenza italiana non appare concorde su tale punto. La Corte suprema di cassazione (### ha infatti statuito che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro impone di riconoscere ai docenti l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, ai fini di garantire la loro parità di trattamento rispetto ai docenti con contratti a tempo indeterminato. Per contro, diversi giudici di grado inferiore avrebbero adottato la soluzione opposta.  “16. Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di non aver superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione possa giustificare una differenza di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo determinato. “17. Il giudice del rinvio indica peraltro che la Corte, nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punti 23, 55 e 62), ha statuito che il computo integrale dell'anzianità maturata in virtù di contratti a tempo determinato a beneficio dei lavoratori immessi in ruolo nella pubblica amministrazione potrebbe dar luogo a una discriminazione alla rovescia a danno dei vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato.  “18. Tali elementi inducono il giudice del rinvio a chiedersi se la normativa italiana, prevedendo all'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, una formula degressiva di computo dell'anzianità maturata a titolo di contratti a tempo determinato al fine di evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti dei vincitori di concorso della pubblica amministrazione, sia compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro.  “19. Date tali circostanze, il Tribunale di ### (### ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; 3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico».  “Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale … .  “22. … . Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'### non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 luglio 2017, ### C-112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).  “23. … . Tali questioni, che vertono sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro, si inseriscono in una controversia riguardante le condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati da lavoratori a tempo determinato ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici. Esse presentano quindi un rapporto diretto con l'oggetto del procedimento principale e non sono di natura ipotetica. … .  “24. … la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.  “Sulle questioni pregiudiziali “25. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.  “26. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C- 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47).  “27. Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. ### delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.  “28. Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva.  “Sulla comparabilità delle situazioni in esame “29. Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).  “30. La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).  “31. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ### identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.  “32. Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.  “33. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45).  “34. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neoassunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso. “35. Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.  “Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva “36. ### una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).  “37. Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).  “38. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52). “39. Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71).  “40. Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.  “41. È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.  “42. A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso , il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. “43. Occorre ricordare che gli ### membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C- 305/11, EU:C:2012:646, punto 57).  “44. Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli ### membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 59).  “45. Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79).  “46. A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).  “47. Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.  “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.  “50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. ### italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.  “51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso. “52. Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.  “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.  “54. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … ”, dichiarando infine: “La clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.” (Corte di ### - ### sentenza 20-9-2018, nella causa C-466/17, ### di ###. 
All'esito di tale pronuncia, con la sentenza n. 101 dell'11-6-2019, nella causa n. 650/2016 R.G., il Tribunale di ### ha quindi statuito: “La ricorrente ### …, premesso di lavorare, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'ente pubblico convenuto #### a far data dall'1.9.2011, ma di aver in precedenza svolto, in favore dello stesso ente e nella medesima qualifica (docente di scuola secondaria) prestazioni di lavoro a tempo determinato in esecuzione di otto rapporti di lavoro a tempo determinato - propone nei confronti dell'ente convenuto le seguenti domande: 1) domanda di accertamento del diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio non di anni 7 e mesi 8 (come da decreto di ricostruzione carriera ###, bensì di anni 9 (anni 1 mesi 4 in più), con conseguente successivo diritto a passare alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012 e, quindi, riconoscimento del diritto a essere inquadrata in detta posizione retributiva; 2) domanda di accertamento del diritto alla corresponsione degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, con conseguente condanna della PAT al pagamento della somma di € 10.014,49, come da conteggio sviluppato a pag. 6-7 dell'atto introduttivo (ovvero la maggiore o minor somma di giustizia), con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.  “A sostegno allega in fatto che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “Pone a fondamento giuridico della pretesa : - il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'“accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999; - la disapplicazione, per contrasto con il suddetto principio eurounitario, della norma nazionale ex art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per gli ulteriori anni si riduce di un terzo a fini giuridici (“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”).  “… ### afferma di aver proceduto alla c.d.  ricostruzione della carriera (ossia al riconoscimento e alla valutazione dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo, aumentando l'anzianità nella carriera di appartenenza dell'anzianità relativa al pregresso servizio di ruolo e non di ruolo, nella misura riconoscibile secondo i criteri previsti dalla normativa vigente) in applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994.  “Contesta l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “In via subordinata eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. per l'eventuale corresponsione delle differenze retributive.  “Le ragioni della decisione.  “a) La questione, afferente il computo dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempi indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico, attiene all'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro, la quale prevede: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….  “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  “Infatti ad avviso della Corte di giustizia la circostanza che coloro, i quali asseriscono di essere stati in periodi di servizio a tempo determinato vittime di discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, siano divenuti lavoratori a tempo indeterminato non assume alcun rilievo (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 42; del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 35); “quindi non è fondata la contestazione, espressa dall'ente convenuto, circa l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “Può aggiungersi che le norme relative ai periodi di servizio necessari al lavoratore per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, … C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 26). “b) E' ormai pacifico che la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli ### membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (v. in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, …, C-444/09 e ###/09, EU:C:2010:819, punti 78-83, 97 e 98; ordinanza del 18 marzo 2011, …, C-273/10, EU:C:2011:167, punto 46; sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 56; del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 70; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40;).  “Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 65; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 40).  “c) Poiché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive, occorre, al fine di stabilire se ricorre una discriminazione: (1) in un primo tempo esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e, successivamente, in caso positivo (2) l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva della disparità di trattamento in pregiudizio dei lavoratori a tempo determinato; “ciò senza trascurare che vi sono circostanze, quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento, che costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 69; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 53;).  “a (1) Alla luce della previsione ex art. 3 co. 2, primo periodo accordo quadro (“Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”) il lavoratore a tempo indeterminato che sembra, nel caso in esame, essere comparabile con la ricorrente è il docente, il quale, assunto a tempo indeterminato senza anzianità pregressa, ha prestato identiche o simili mansioni per il medesimo numero di anni di servizio che la ricorrente ha svolto a tempo determinato prima di essere assunta a tempo indeterminato.  “E' un'ipotesi che può verificarsi nel caso concreto in ragione della previsione ex art. 89 co.1 Legge della ### di ### 7.8.2006, n. 5, la quale dispone: “### ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante: a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico; b) utilizzazione di graduatorie per titoli”.  “Per stabilire se vi sia comparabilità occorre verificare se il docente, che ha svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente, che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti a tempo determinato, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, il che esige tener conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 42; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 29).  “La natura delle mansioni svolte nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se sussiste una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 30).  “Nel caso in esame la ricorrente allega che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “### convenuto ### non ha contestato in memoria di costituzione queste circostanze.  “La circostanza che anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato la ricorrente non avesse superato un concorso non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ####/17, ###C:2018:758, punto 34).  “Anzi l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. 
Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Invece i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere sembra difficilmente compatibile con l'ipotesi secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 35).  “Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che la ricorrente, allorquando lavorava in qualità di docente a tempo determinato, eseguiva pressoché le medesime prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato.  “Ne consegue che la situazione della ricorrente all'epoca in cui era docente a tempo determinato è comparabile a quella in cui si trovavano i docenti a tempo indeterminato. “a (2) Occorre ora stabilire se sussista una “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato computo integrale dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico.  “La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a ###/11, EU:C:2012:646, punto 51; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40; sentenze del 9 luglio 2015, …, C-177/14, ###C:2015:450, punto 55; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 37).  “Quindi: “i) le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti; perciò non è sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, … o, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, … e …, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54; ordinanza del 22 marzo 2018, …, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 36 e 38); “ii) quegli elementi precisi e concreti devono contraddistinguere le condizioni di impiego, essere accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultare dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; “iii) la disparità deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. “Si è già ritenuto che un trattamento differenziato può essere giustificato da una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego ricoperto mediante la procedura di assunzione a tempo determinato, ma estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro (sentenza dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79; sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 45); “in particolare il mancato o il parziale riconoscimento della carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo è stato ritenuto sorretto da ragioni oggettive ex art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro quando: - l'esperienza dei lavoratori a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso in ragione dello svolgimento di prestazioni di sostituzione temporanea e quindi di svariato contenuto; - vige un sistema di computo del servizio effettuato a tempo determinato che differisce da quello concernente il servizio prestato da dipendenti pubblici di ruolo e che, se non vi fosse una disparità di trattamento, determinerebbe una discriminazione alla rovescia ossia in pregiudizio dei lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 42 e 47).  “Anche la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso può “in determinate circostanze” essere considerata rispondente a un obiettivo legittimo, in ragione della particolare rilevanza che la ### (art. 97 Cost.) attribuisce ai concorsi al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50); “si è però già visto che il mancato superamento del concorso non comporta di per sé solo una minore qualità della prestazione resa dal lavoratore a tempo determinato rispetto a quella svolta dal lavoratore a tempi indeterminato, circostanza che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile.  “Inoltre la Corte di giustizia ha già statuito che l'obiettivo consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.  “Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per se stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “Pare desumibile a contrariis che l'obiettivo, consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, possa, invece, giustificare una normativa nazionale che escluda parzialmente, in presenza di determinate circostanze, la presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato.  “Ciò appare più vero dopo che la Corte di giustizia ha ritenuto (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758) non osti, “in linea di principio”, alla clausola 4 dell'accordo quadro una normativa nazionale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi (si trattava proprio dell'art. 485 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, della cui applicazione qui si discute).  “Tuttavia occorre considerare che in ogni caso le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere, sia che risultino dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, sia che emergano dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, in elementi precisi e concreti, che siano accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti; “occorre, quindi, che sussista una sorta di nesso logico-causale tra la previsione di un trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato e la particolare natura delle mansioni da questi espletate o il perseguimento, da parte dello Stato membro, di una legittima finalità di politica sociale; “ne è una conferma il fatto che la Corte di giustizia (sempre nella sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 47 e 49 ), ha ritenuto costituiscano ragioni oggettive ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro circostanze precise e concrete quali le differenze tra l'esperienza acquisita dai lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quella maturata dai lavoratori a tempo determinato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, e il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato; “anche la mancanza di una verifica iniziale delle competenze mediante concorso può giustificare una disparità di trattamento finalizzata all'obiettivo costituito dal rispetto dei valori di meritocrazia nonché di imparzialità e di efficacia dell'### pubblica, specie alla luce della previsione ex art. 97 Cost. dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ma solamente “in determinate circostanze” (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50) e non in ogni caso (in proposito è significativo che, come già evidenziato, la stessa sentenza, al punto 34, abbia ritenuto che la circostanza per cui anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato il lavoratore non abbia superato un concorso non comporta di per sé solo che tali prestazioni abbiano una qualità inferiore rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato selezionati mediante concorso, circostanza questa che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile).  “Venendo al caso in esame, non risulta la sussistenza di elementi precisi e concreti, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti, in grado di dimostrare che il differente e meno favorevole trattamento riservato ai docenti a tempo determinato risponda a una reale necessità, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessario - elementi risultanti dalla particolare natura delle mansioni per il cui espletamento sono stati conclusi contratti a tempo determinato, quale la minore esperienza che lo svolgimento del lavoro a tempo determinato comporta rispetto alle prestazioni a tempo indeterminato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, o dal perseguimento di un obiettivo di politica sociale, quale il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato.  “In ordine al primo aspetto appare sufficiente richiamare integralmente quanto già dedotto, in riferimento alla comparabilità tra la situazione della ricorrente quale docente a tempo determinato e i colleghi a tempo indeterminato, circa la sostanziale identità in punto contenuto intrinseco tra le mansioni svolte dal Ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e quelle espletate dai docenti a tempo indeterminato; “infatti si è già ricordato che ad avviso della Corte di giustizia circostanze quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato.  “Quanto al computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta per tabulas che la ricorrente si è avvalsa in misura del tutto trascurabile del criterio di calcolo previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dall'art. 11 co.  14 L. 124/1999, secondo cui il servizio prestato per più di 180 giorni è equiparato a un anno intero; infatti emerge dal prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso introduttivo che i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale.  “### convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.  “### non è fondata, atteso che il credito più risalente tra quelli azionati concerne il mese di giugno 2011 la prescrizione è stata interrotta dalla ricorrente con atto di costituzione in mora rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'ente debitore in data ###.  “### convenuto allega che con deliberazione n. 744 del 20.4.2012 la Giunta provinciale di ### ha, in applicazione dell'art. 17 co. 3 L. P. 27.12.2011, n. 18 (“dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”), disposto la rimodulazione delle fasce stipendiali (le posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l'accorpamento della prima posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8 anni) e previsto la salvaguardia, con assegno ad personam, della retribuzione finora percepita (per il personale e con le seguenti modalità: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), di talché i docenti che non sono in ruolo alla data dell'1.9.2010 non hanno diritto di percepire gli aumenti stipendiali afferenti la fascia soppressa “3-8 anni”, ma rimangono nella nuova prima fascia “0-8 anni”, maturando così il primo scatto solo al nono anno di anzianità; “la disciplina collettiva richiamata dall'### provinciale non appare rispettosa del principio di non discriminazione ex clausola 4 ### cit. perché - attribuendo rilievo, ai fini o della conservazione della retribuzione in godimento collegata alla preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” o dell'acquisizione del diritto a percepire al compimento del periodo di permanenza nella preesistente fascia “0-2 anni” la retribuzione afferente la preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, alla sola anzianità dei docenti immessi in ruolo - introduce un'immotivata disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine (in questo senso Corte d'### n. 74 del 12.10.2017).  “Nelle note finali autorizzate la difesa dell'ente convenuto invoca l'autorità della sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019, ### C-494/17, ###C:2019:387, ma si tratta di un precedente in parte inconferente (laddove concerne la diversa questione della tutela spettante al lavoratore pubblico vittima di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato), in parte ininfluente (laddove richiama le statuizioni della sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, già ampiamente considerata nella motivazione della presente sentenza).  “In definitiva le domande proposte dalla ricorrente ### … meritano di essere accolte.  “Quindi: viene accertato in favore della ricorrente il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni; “inoltre l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, …; “tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991, n.412 (per cui “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), norma richiamata dall'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724, il quale, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro qui convenuto, trova applicazione nella presente controversia anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza Corte Cost. n. 459/2000. … “Il Tribunale ordinario di ### - sezione per le controversie di lavoro, … definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: “1. Accerta in favore della ricorrente ### … il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (1.9.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni.  “2. Condanna l'ente convenuto ### alla corresponsione, in favore della ricorrente ### … degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale (9-14 anni) già dall'1.9.2012, e liquidati … .” (Tribunale di ### sentenza n. 101/2019 dell'11-6-2019). 
Quanto alla specifica questione dalla valutazione dell'anzianità di servizio a seguito di passaggio da “ruolo inferiore” a “ruolo superiore”, deve farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n., 9144 del 2016: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”. 
In particolare: “Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.  “Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario, Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa. 
La normativa di rilievo è la seguente. 
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". 
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "### di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....".  “Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "### ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".  “La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "### assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. ###. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. “###. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli ### superiori per gli insegnanti di scuola materna.  “Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.  “Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.  “### sistematica porta a tale conclusione.  “###, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni, ### di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. 
Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". ...” (Cass. civ. S.U. n. 9144 del 6-5-2016). 
Questo giudicante condivide pienamente le considerazioni espresse dalle pronunce sopra richiamate applicabili senza riserve alla fattispecie qui in esame, poiché le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti, non essendo sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, essendo al contrario necessarie circostanze di fatto precise e concrete che contraddistinguano le condizioni di impiego, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultanti dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato, dovendo la disparità rispondere ad una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. 
Occorrendo, al fine di stabilire se vi sia comparabilità, verificare se un docente che abbia svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato e la ricorrente che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti equiparati a quelli a tempo determinato, in quanto in grado e/o ordine di scuola diverso, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, dovendosi a tal fine tenere conto dell'insieme di fattori sopra enunciato, costituiti dalla natura del lavoro, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego, la natura delle mansioni svolte e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo facendo parte dei criteri che permettono di stabilire se sussista una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la medesima anzianità, non essendo emerse, nella fattispecie in esame, differenze, nel corso delle attività d'insegnamento svolte dalla ricorrente, durante il periodo equiparato al precariato, di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo, in particolare, in relazione alle mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo, nella preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, nella verifica in classe e correzione degli elaborati, nei rapporti individuali con le famiglie, nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, nell'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini periodici, nella partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, nello svolgimento degli scrutini e degli esami, nell'attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, nell'attività funzionale all'insegnamento, nelle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, deve escludersi che, anteriormente alla immissione nel ruolo di docente di scuola media, la ricorrente abbia svolto prestazioni di qualità inferiore rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato. 
Occorre altresì richiamare quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., Sez. Lav., sent.  n. ### del 28-11-2019); nonché, quanto espressamente enunciato dalle ### con specifico riferimento al passaggio di ruolo del personale docente: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (Cass. civ. S. 
U., sent. n. 9144 del 6-5-2016). 
Quanto all'eccezione di prescrizione, applicabile alle sole differenze retributive, considerato che pacificamente l'anzianità di servizio è imprescrittibile, costituendo essa un mero fatto giuridico, il relativo termine quinquennale è stato interrotto dal ricorrente con la diffida inviata all'### convenuta e da questa ricevuta il ###, cosicché possono essere riconosciute esclusivamente le differenze maturate dal 27-12-2018 in poi, maggiorati dei soli interessi legali maturati fino al saldo. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, comprendendovi, ai fini della maturazione della progressione stipendiale, l'intero periodo di servizio prestato dal ### ed al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati quale docente in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. 
Accertato, sulla base delle verifiche di merito demandate a questo giudice, fondate sulle produzioni documentali in atti, il corrispondente diritto del ### il Ministero resistente va conseguentemente condannato alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, da un lato, comprendendovi i periodi di servizio prestato ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, dall'altro, mediante il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Alla parziale soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, ritenendosi congrua la compensazione della residua metà.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da #### nei confronti del MINISTERO dell'### e del ### e dell'### per le ### - ### come sopra rappresentati, con ricorso depositato il ###, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede: 1) accerta il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestato ed al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per tutti i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata complessiva di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale ed alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino alla data di immissione in ruolo in applicazione delle fasce di anzianità vigenti, con diritto alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, in applicazione dei medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 2) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate, limitatamente alle somme maturate dal 27-12-2018 in poi, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 3) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 780,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 15-10-2024 Il Giudice dott.ssa

causa n. 219/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11513/2025 del 13-11-2025

... compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21114 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio degli Avv. ### e ### , elettivamente domiciliato in ### ; contro ###'ISTRUZIONE contumace ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti, con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 21114/2024 la #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €.799,08, oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### - I.N.P.S., che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “ A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 799,08.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito in giudizio l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 799,08 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso . 
Compensa le spese di lite nei confronti dell' ### atteso che è stato chiamato in giudizio quale interessato all' accertamento giudiziale della retribuzione del lavoratore, anche ai fini contributivi.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 799,08 , oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 550,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 13.11.2025 La Giudice Dott.ssa ### n. 21114/2024

causa n. 21114/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11528/2025 del 13-11-2025

... compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21177 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio degli Avv. ### TELLA e ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE contumace ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti, con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 21177/2024 il ##### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €. 1.356,25 (euro milletrecentocinquantasei/25), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### - I.N.P.S., che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “ A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi €1.356,25.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito in giudizio l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.356,25 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso . 
Compensa le spese di lite nei confronti dell' ### atteso che è stato chiamato in giudizio quale interessato all' accertamento giudiziale della retribuzione del lavoratore, anche ai fini contributivi.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1356,25 , oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 850,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 13.11.2025 La Giudice Dott.ssa ### n. 21177/2024

causa n. 21177/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

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