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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 379/2025 del 10-12-2025

... licenza edilizia, dall' ### di abitabilità e dal permesso di costruire (### n.34/2023, pratica 799, del 20.12.2023 “per il cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da magazzino ad ufficio privato ed abitazione di due unità immobiliari poste al piano se- 11 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 minterrato sito in via ### 2, angolo via A. ### foglio 36 particella 721 /82/83” pure allegati all'atto introduttivo. Entrambe le unità immobiliari promesse in vendita risultano inoltre munite di valida ### di ### degli edifici (###, rilasciata il ###. Alle luce delle considerazioni fin qui svolte la domanda svolta da #### e ### va, quindi, accolta, e la sentenza da pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può che riprodurre il contenuto delle clausole negoziali come pattuite dai contraenti. Deve altresì essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'imposta di registro per il trasferimento degli immobili oggetto del presente procedimento che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia pure menzionata in citazione “non rientra fra le spese processuali - e, in particolare, fra quelle concernenti la (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. n. 868/2024 TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 868 dell'anno 2024 promossa da ### (avv. ### ) #### (avv. ### ) CONTRO ### (avv. ) ### (avv. ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### per ### e #### alle ore 11.15 nessuno è comparso per i convenuti ###
VANNI e ### Il procuratore di parte attrice discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice Dott.ssa ### - 2 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 868 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato a ####, il ###, C.F.  #### nata a ####, il ###, C.F. ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### pec: ### CONTRO ### nato ### il 14.03. 1971, C.F. ###, ### nato #### il ###, C.F.  ###, #### all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO - 3 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti #### e ### hanno evocato in giudizio ### e ### rappresentando al ### bunale: che in data ### le parti hanno sottoscritto il preliminare di vendita, integrato e modificato scritture private integrative del 02/01/2013, del 24/03/2014 e in ultimo del 15/10/2024, con il quale ### e ### hanno promesso in vendita a ### e ### la piena proprietà di un magazzino posto al piano seminterrato di un maggiore edificio sito nel Comune di ####, via ### n.2, ad angolo con la via A. Sanfilippo, con accesso da entrambe le vie, confinante con la via ### la via A. Sanfilippo, con spazio condominiale, con a scala comune, con proprietà ### censito, al tempo, nel ### dei fabbricati del Comune di ### al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via ### piano ###, interno B, ### goria C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a seguito di modifiche e variazioni, al catasto dei fabbricati del Comune di ### al foglio n. 36, particella 721 sub.84 (###.A/10) di 4,5 vani e p.lla 721 sub.85 (###.A/2) di 8 vani), come da planimetrie allegate al presente atto e depositate in catasto; che il prezzo pattuito per gli immobili promessi in vendita, pari a € 101.264,00 è stato interamente versato dalla parte promittente acquirente con diversi acconti ed assegni emessi nel corso degli anni; che con l'ultima scrittura privata integrativa del preliminare originario, sottoscritta in data ###, la parte promittente venditrice ha di- 4 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 chiarato di aver ricevuto dal promissario acquirente l'importo complessivo di € 101.264,00, a titolo di prezzo complessivo, dichiarandosi ancora una volta disponibile alla stipula dell'atto traslativo; mentre la parte promissaria acquirente ha dichiarato di essere inadempienti alle obbligazioni assunte con il menzionato preliminare e successive scritture private integrative successive; che con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 15/11/2024 ed in pari data ricevuta, hanno entrambi i promissari acquirenti alla stipula dell'atto definitivo di compravendita degli immobili oggetto del preliminare avanti il notaio ### con studio in ####, via ### n.28, per il giorno 06 dicembre 2024 ore 9,00 e ss; che i convenuti non si sono presentati presso il notaio sopra citato il quale decorsi i termini, in data ### ha redatto verbale negativo di mancata comparizione di ### e ### dando atto, al contempo, della presenza e della disponibilità dei promittenti venditori ### e ### alla stipula del rogito definitivo degli immobili promessi in vendita di cui sopra. 
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto i coniugi ### - ### hanno rassegnato al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: “#### che i sig.ri ### nato a ####, il ###, C.F. ### e ### nata a ####, il ###, C.F. ###, coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, nella qualità di promittenti venditori e proprietari, con scrittura privata di preliminare di vendita dello 02.08.2011, inte1grato e modificato con accordi successivi dello - 5 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 02.01.2013, con scrittura privata integrativa del 24.03.2014 e con scrittura privata integrativa del 15.10.2024, pro1mettevano e si obbligavano a trasferire ai sig.ri ### nato Par1tanna ### il ###, C.F. ###, e ### nato ### il 14.03. 1971, C.F. ###, entrambi coniuga1ti in regime patrimoniale di separazione dei beni, che promettevano e si obbliga1vano ad acquistare, la piena proprietà di un magazzino posto al piano seminterrato di un maggiore edificio sito nel Comune di ####, via ### n.2, ad an1golo con la via A. Sanfilippo, con accesso da entrambe le vie, confinante con la via ### la via A. ### con spazio condominiale, con a scala comune, con proprietà ### censito, al tempo, nel ### dei fabbricati del Comune di ### al foglio n.36, particella 721, sub. 13, via ### piano ###, interno B, ### C/2, classe 5, mq. 244 ed oggi censito, a seguito di modifiche e varia1zioni, al catasto dei fabbricati del Comune di ### tanna al foglio n. 36, particella 721 sub.84 (###.A/10) di 4,5 vani e p.lla 721 sub.85 (###.A/2) di 8 vani) per il relativo prezzo di € 101.264,00, che è stato integralmente pagato dai convenuti alla parte promittente venditrice. #### che i promittenti acquirenti ### Cristofo1ro, nato #### il ###, C.F.  ###, e ### nato ### il ###, C.F. ###, non hanno adempiuto, per loro grave fatto e colpa, l'obbligazione di acquistare la piena proprietà degli immobili promessi in vendita sopra descritti, in forza dei superiori atti, di proprietà dei sigg. ### nato a ####, il ###, C.F.  ### e ### nata a ####, - 6 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 il 10.04. 1951, C.F. ###. ### che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e ### ai si1gnori ### nato #### il ###, C.F. ###, e #### nato ### il 14.03. 1971, C.F. ###, entrambi coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni, per la quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al catasto dei fabbricati del Comune di ### al foglio n. 36, parti1cella 721 sub.84 (###.A/10) di 4,5 vani e al foglio n. 36, p.lla 721 sub.85 (Appartamento ###A/2) di 8 vani, appartenenti ai sig.ri ### nato a ####, il ###, C.F. ### e ### nata a ####, il ###, C.F.  ###, coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni. #### per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri ###### nato #### il ###, C.F.  ###, e ### nato ### il 14.03.  1971, C.F. ###, entrambi coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni, obbligati al pagamento, in solido tra loro, dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili di cui sopra disposto in loro favore con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché delle imposte di registrazione e trascrizione della emittenda sentenza traslativa, oltre l' eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in solido tra loro, dei rispettivi e relativi importi che saranno determinati e liquidati dal competente uffi1cio tributario. #### per i motivi dedotti in narrativa, i sig.ri - 7 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 ###### nato #### il ###, C.F. ####, e ### nato ### il 14.03. 1971, C.F.  ###, obbligati al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori delle spese di certificazione ipocatastali, necessarie all'istruzione del presente giu1dizio pari ad € 338,00, e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in solido tra loro, del relativo importo in favore degli attori. ORDINARE al ### dei ### di ### di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore di parte attrice” ### regolarmente raggiunti dalla notifica degli atti introduttivi Malerba ### e ### non si sono costituiti rimanendo contumaci. 
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna all'esito della quale, sentito il procuratore della sola parte attrice, è stata trattenuta in decisione. 
Così brevemente descritti i fatti di causa la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte in ### Giova rammentare, in generale, che presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabi- 8 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 le, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica. 
Altre due condizioni sono poi menzionate nel comma uno dell'articolo in questione: la prima è la “possibilità” rappresentata dall'inciso "qualora sia possibile" ed intesa nel senso di «pratica attuabilità del comando giudiziale», condizione che non può sussistere quando «la particolare situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo». 
La seconda è che detta tutela non sia esclusa dal titolo. 
Le parti, infatti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono escludere, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'esperibilità del rimedio in oggetto. 
Ma l'esclusione, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da univoca volontà delle parti. 
Deve poi evidenziarsi che non può accogliersi la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di vendita di un bene immobile in assenza degli adempimenti di cui alla L. 28.2.1985, n. 47 ( C. 1199/1997). 
A tal riguardo, si precisa in giurisprudenza che, in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, trattandosi di un requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17, L. 28.2.1985, n. 47, ora sostituita dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dalla norma in commento ( C.  13225/2008).  - 9 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 In altri termini, pur essendo applicabile la legge sopra ricordata ai soli contratti ad effetti reali, e non quindi a quelli ad effetti obbligatori, come il contratto preliminare, che sono pertanto validi ed efficaci pur in difetto delle indicazioni richieste dalla legge stessa, per la conclusione del contratto definitivo, così come per la sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, è necessaria invece l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica ( C. 24150/2007).  ###. 2932, 2° co., subordina infine, l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. 
Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie deve darsi atto della fondatezza della domanda svolta dagli attori, risultando evidente dall'esame della copiosa produzione documentale versata in atti che ### e ### si sono offerti di adempiere all'obbligazione assunta con il contratto preliminare, come previsto dall'art. 2932, comma 2 c.c. formalizzando la loro concreta disponibilità alla conclusione dell'atto traslativo, da ultimo nella scrittura privata del 15/10/2024 cui ha fatto seguito la convocazione dal ### a mezzo pec del 15/11/2024 e che i convenuti, promissari acquirenti, pur avendo versato interamente il prezzo pattuito, si sono resi inadempienti all'obbligo di contrarre, come dimostrato dal verbale negativo del notaio del 6/12/2024. 
Gli attori hanno altresì compiutamente documentato l'esistenza di tutti gli altri i presupposti per l'emissione della sentenza ex art 2932 c.c. attraverso la produzione in giudizio della certificazione ipotecaria rilasciata - 10 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 dalla ### dell'#### di ### Prov. TerritorioServizio di ### immobiliare, n. 89936 del 16.12.2024 (n.90811/2024) e dei certificati catastali storici per ciascun degli immobili promessi in vendita, rilasciati dalla ### dell'### in data ### Prot. 148380 e 148386, dando così la prova della proprietà degli immobili in questione in capo ad essi attori, dell'esistenza della continuità delle trascrizioni ultraventennale, dell'assenza di gravami e della riferibilità e correttezza dei dati catastali indicati.  ### e ### quali promittenti venditori e proprietari/intestatari, e ### e ### nella loro qualità di promissari acquirenti hanno inoltre dichiarato, con scrittura privata integrativa del preliminare del 15/10/2024, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, la conformità degli immobili promessi in vendita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate allo stesso atto e depositate in catasto, rilasciate dall'### delle ### risultando così dimostrata anche la presenza delle menzioni catastali , ex art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985. 
Anche la conformità edilizia ed urbanistica degli immobili promessi in vendita - richiesta dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della medesima legge - è documentata dalla licenza edilizia, dall' ### di abitabilità e dal permesso di costruire (### n.34/2023, pratica 799, del 20.12.2023 “per il cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da magazzino ad ufficio privato ed abitazione di due unità immobiliari poste al piano se- 11 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 minterrato sito in via ### 2, angolo via A. ### foglio 36 particella 721 /82/83” pure allegati all'atto introduttivo. 
Entrambe le unità immobiliari promesse in vendita risultano inoltre munite di valida ### di ### degli edifici (###, rilasciata il ###. 
Alle luce delle considerazioni fin qui svolte la domanda svolta da #### e ### va, quindi, accolta, e la sentenza da pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può che riprodurre il contenuto delle clausole negoziali come pattuite dai contraenti. 
Deve altresì essere accolta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'imposta di registro per il trasferimento degli immobili oggetto del presente procedimento che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia pure menzionata in citazione “non rientra fra le spese processuali - e, in particolare, fra quelle concernenti la registrazione della sentenza - che gravano sulla parte soccombente, riguardando l'adempimento di un'obbligazione tributaria posta dalla legge a carico dell'acquirente”. (Cassazione civile sez. II - 05/05/1981, n. 2807). 
Deve rilevarsi sotto tale profilo che le parti hanno pattiziamente stabilito con il preliminare dello 02/08/2011 che le spese di registrazione sono a carico della parte che “darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale produzione in giudizio” All'art 8 della scrittura privata integrativa del 24/03/2014 hanno stabilito inoltre che le spese di registrazione della stessa saranno ad esclusivo carico della parte che vi abbia dato causa per proprio colpa o fatto così, nello stesso senso, anche l'### 10 della scrittura privata integrativa del - 12 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 14/10/2024 stabilisce che “Le spese per l'eventuale registrazione della presente scrittura saranno a carico della parte che vi abbia dato causa per propria colpa o fatto.” Non può dunque revocarsi in dubbio che la registrazione del contratto preliminare e delle scritture private integrative dello stesso devono essere poste a carico dei convenuti i quali, rimanendo inadempienti hanno dato causa al presente procedimento, costringendo la controparte all'utilizzo del suddetto preliminare e delle citate scritture integrative. 
Ne deriva che i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'imposta di registro, liquidata a seguito della presente sentenza traslativa, nonché alle spese di certificazione ipocatastale, necessarie all'istruzione del giudizio pari ad € 338,00, e alle imposte di registrazione e trascrizione della sentenza traslativa, oltre l'eventuale imposta di registrazione degli atti presupposti. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014. 
Il valore del presente giudizio deve essere determinato sulla base del prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento degli immobili di cui al contratto preliminare per € € 101.264,00 con conseguente incarico alla ### di recuperare il maggior importo dovuto dagli attori a titolo di contributo unificato P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: - 13 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 TRASFERISCE da ### nato a ####, il ###, C.F. ### e ### nata a ####, il ###, C.F. ###, coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni a ### ro, nato #### il ###, C.F. ###, e MA### nato ### il 14.03. 1971, C.F. ###, entrambi coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni, per la quota indivisa di ½ ciascuno, la piena proprietà dei fabbricati censiti al catasto dei fabbricati del Comune di ### al foglio n. 36, particella 721 sub.84 (###.A/10) di 4,5 vani e al foglio 36, p.lla 721 sub.85 (###.A/2) di 8 vani; condanna ### e ### in solido tra loro al pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento degli immobili oggetto del presente giudizio, nonché delle imposte di registrazione e trascrizione della presente sentenza traslativa e degli atti presupposti come determinati e liquidati dal competente ufficio tributario condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori delle spese di certificazione ipocatastale pari ad € 338,00 documentate; ### e ### al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed € 786,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo; onera il ### dei ### (### del ### competente dei relativi adempimenti, con esonero da ogni responsabilità.  - 14 - Tribunale di ###.G. n. 868/2024 onera gli attori al versamento del maggior importo dovuto a titolo di contributo unificato mandando la ### per il relativo recupero ### deciso in ### all'udienza del 10/12/2025.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 868/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Stabile

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10102/2017 del 11-10-2017

... edifici, l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire ovvero, in mancanza, ### in cui difetta la allega zione de lla domanda in sanatoria, corredata da lla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, senza che vi sia bisogno di Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ### RG n. 12840/2014 Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017 Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 5 interrogarsi sulla reale esistenza della stessa (v. ex multis Cass. 8/2/1997, n° 1199; Cass. 17/8/1999, n° 8685; Cass. 15/6/2000, n° 8147; Cass. 24/3/2004, n° 5898; Cass. 5/7/2013, n° 16876). Non sar ebbe, quindi, importante l'accertament o della condizione del bene ma la verifica della esistenza o meno di una care nza documenta le c he, per i fabbrica ti prima del 1967, non viene richiesta poiché libera mente comme rciabili, qualunque sia l'abuso commesso dall'ali enante, a condizione però che ne l negozio risult i inserita una dichiaraz ione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro soggetto avente titolo, attestante l'inizio dell'opera entro tale data. A questo orientamento se ne contrappone un altro, più (leggi tutto)...

testo integrale

n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 1 N.12840/2014 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in compos izione monocratica e ne lla persona del dott. ### rrella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12840/2014 del ### e vertente TRA ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'avv. ### ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli alla ### n. 7, giusta procura in atti ### E ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, elettivamente domiciliati in Napoli , alla ### glie d'Oro n. 35 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ### Oggetto: vendita beni immobili ### come da verbale del 22.5.2017 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, gli odierni attori convenivano dinnanzi al sopra intestato Tribunale di Napoli i sig.ri ### al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, sul presupposto che questi ultimi avessero rilasciato in sede di stipula dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 2 7.6.2004 a i nn. 15890/79906, dell 'immobile sito in Na poli alla via ### n. 3 (riportato in ### al foglio 8, partic ella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, c lasse 4, piano 9°), dichiarazioni mendaci circa la conformità del bene alla concessione edilizia, omettendo di riferire che le domande di condono relative alla veranda erano state rigettate senza possibilità alcuna di eventuale riesame e determinazione della concessione in sanatoria. 
Chiedevano pertanto di dichiarare risolto il contratto di c ompravendita del 4.6.2004 per l'inadempimento dovuto a fatto e colpa dei venditori e, di conseguenza, condannare, in solido fra loro, i sig .ri F enizia ### e L iguori ### alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in subordine, di dichiarare che il bene compravenduto è gravato da oneri non apparenti, che non sono stati dichiarati nel contratto e, di conseguenza, determinare una riduzione del prezzo di vendita tenuto conto del valore contrattuale, ovvero, del prezzo pattuito originariamente dalle parti rispetto al minor godimento dell'immobile ed al suo deprezzamento, con condanna dei sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore dei sig.ri ### e ### della complessiva somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   Si costituivano in giudizio i sig.ri ### i quali preliminarmente eccepivano la prescrizione del diritto degli attori, la nullit à della citazione, e comunque la infondatezza della domanda attorea. 
Avanzavano inoltre una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli attori. 
All'udienza del 25.6.2015 lo scrivente, d'ufficio, in ossequio agli insegnamenti dalla S.C.  (S.U. nn. 14828/2012 e 26242/2014), rilevava un'eventuale ipotesi di nullità del contratto, invitando le parti ad interloquire sul punto entro il ###. 
Gli attori, con memoria telematica depositata il ###, aderivano alle conclusioni di questo magistrato, chiedendo di accertare la nullità del contratto. 
All'udienza del 19.6.17, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sollevate dai convenuti, in quanto tardive. 
Invero la prima udienza è stata fissata dagli attori per il ### e rinviata, ex art. 168bis, comma 4, c.p.c. al 13.10.2014. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 3 I convenuti, viceversa, non si sono costituiti nei venti giorni antecedenti la prima udienza, ex art. 167 c.p.c., ma soltanto in data ###. 
Sempre in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudi zio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Nel merito, le domande di risoluzione (e di riduzione del pr ezzo, sollevata in via subordinata) vanno rigettate, attesa la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
E' risultato doc umentalmente provato c he l'immobile compravenduto, originar iamente costruito come monovano, era stato interessato da lavori di ampliamento fatti eseguire dal sig.  ### e dalla sig .ra Lig uori ### attraverso la realizzazione di una veranda sul terrazzo a livello.   Tali opere erano state eseguite in assenza di regolare concessione edilizia e, per tale motivo, i convenuti avevano presentato al Comune di Napoli istanza di condono edilizio ai sensi e per gli effetti di cui alla ### n. 47/1985 (pratiche n. 4974 del 17.3.1986 e n. 99 del 5.6.1987, Doc. 4 d) prod. parte attrice).  ### di Napoli , ### venti speciali, tuttavia, con dispositivo dirigenziale n. 353 del 7.11.2001, aveva espresso diniego per la concessione in sanatoria, poiché le opere abusive non risult avano realizzate alla data dell '1.10.1983, termine ultimo pre visto dalla ### 47/85 (### 4e) parte attrice). 
I convenuti hanno poi depositato istanza di rideterminazione della pratica il ###, mentre il termine ultimo, a seguito anche della L. Finanziaria del '97 (l. 662/96), era da individuare entro il ###. 
Trattasi, pertanto, di un abuso non condonato, né condonabile. 
Sul punto i convenuti hanno eccepito, al fine di superare la declaratoria della nullità della vendita, che: 1) oggetto della vendita era il trasferimento di un monovano costruito in data anteriore al 1967, giusto atto di provenienza del ### del 1966 e ### in data 1978. Tale trasferimento non aveva bisogno di alcun condono edilizio in quanto il manufatto era già costruito secondo legge ante 1967 (ex art. 40 l. 47/85); 2) il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta; 3) i convenuti avrebbero potuto completare la pratica di condono ma non l'hanno fatto. 
Le suddette contestazioni sono tutte infondate. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 4 In relazione al primo punto, è del tutto irrilevante che il manufatto originario sia anteriore al 1967. 
Appare indispensabile partire dal dato testuale richiamato dai convenuti, art. 40 L. n. 47/85 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 46, 1° comma, TU dell'### (DPR 06/06/2001 n° 380)) che, per quanto qui interessa, dispone al secondo comma che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'aliena nte, gli estremi della licenza o della conc essione ad e dificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiede nte della relat iva domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° set tembre 1967, in luogo degli estr emi de lla li cenza edilizia può e ssere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziat a in data anteriore al 1° sette mbre 1967. Tale dichiarazione può e ssere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
Per gli edif ici di proprietà comunale, in luogo degli estremi dell a licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che, “nella ipotesi in cui la mancata indicazione in atto degli estremi suddetti non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola parte mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”.  ### l'impostazione tradizionale della giurisprudenza della S.C. si tratterebbe di una ipotesi di nullità esclusivamente formale: sono da considerarsi affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabil i di ufficio e de ducibili da chiunque vi abbia int eresse) tutti quegli atti di trasferimento ### in cui difetta l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire ovvero, in mancanza, ### in cui difetta la allega zione de lla domanda in sanatoria, corredata da lla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, senza che vi sia bisogno di Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 5 interrogarsi sulla reale esistenza della stessa (v. ex multis Cass. 8/2/1997, n° 1199; Cass. 17/8/1999, n° 8685; Cass. 15/6/2000, n° 8147; Cass. 24/3/2004, n° 5898; Cass. 5/7/2013, n° 16876). 
Non sar ebbe, quindi, importante l'accertament o della condizione del bene ma la verifica della esistenza o meno di una care nza documenta le c he, per i fabbrica ti prima del 1967, non viene richiesta poiché libera mente comme rciabili, qualunque sia l'abuso commesso dall'ali enante, a condizione però che ne l negozio risult i inserita una dichiaraz ione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro soggetto avente titolo, attestante l'inizio dell'opera entro tale data. 
A questo orientamento se ne contrappone un altro, più recente, secondo cui, in forza dell'art.  40 sopra citato, alla fattispecie della nullità cd. formale si affiancherebbe quella della cd. nullità sostanziale. 
In particolare la Corte di Cassazione, con la pronunc ia del 17/10/2013, n° 23591, ha evidenziato il cara ttere sosta nziale della nullità derivante dalla violazione della normativa urbanistica, tale cioè da determinare la invalidità del contratto di vendita di un immobile non in regola con le disposizioni urbanistiche e ciò anche se in atto siano indicati gli estremi dei relativi titoli abilitativi edilizi. Tale diversa impostazione è stata resa evidente dalla considerazione che “se lo scopo del legislatore è quello di rend ere incomme rciabili gli immobili urbanisticamente irregolari esso risulterebbe frustrato dalla rilevanza meramente formale poiché, limitando a quest'ultimo ambito la sanzione della nullità, si rimetterebbe alla disciplina dei privati la scelta degli strumenti di re azione che non potrebbero che e ssere rintracciati nella discipl ina dell'inadempimento” (in questo senso vedasi anche Cass. 17/12/2013, n° 28194, Cass. 5/12/2014, n° 25811, Cass. n. 17/9/2015, n° 18261). 
Del resto, come evidenziato da autorevole dottrina, gli estremi della concessione edilizia necessaria per edificare o della concessione in sanatoria sono forniti dall'alienante senza alcun obbligo di controllo né da parte dello acquirente né dal ### essendo sufficiente la relativa dichiarazione da parte di chi vende.  ###.C. ha poi precisato che, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione, non impedisce l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. 8081/14). 
In sostanza, può discorrersi di nullità se l'irregolarità urbanistica oltrepassa la soglia della parziale difformità, ossia nei casi di assenza del titolo abilitativo o totale difformità da esso. 
Ebbene, nel caso in esame, è evidente: - che la veranda sia stata costituita successivamente al 1967; Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 6 - che successivamente a tale data siano state effettuate le variazioni anche alla monocamera (il ### nella pratica di condono ha indicato il periodo di ultimazione tra il 1977 ed il 1983); - che manchi il relativo titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. 
I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta. 
Anche tale eccezione appare infondata. 
Innanzitutto, dalla documentazione in atti, il diniego della concessione in sanatoria deve ritenersi notificato al ### atteso c he proprio que st'ultimo, in data ###, chiedeva la rideterminazione delle pratiche a seguito del diniego ricevuto. 
In ogni c aso la data dell a notifica del dini ego è del tutto irril evante, come ribadito ai convenuti dal Comune di Napoli, avendo il ### presentato l'istanza di determinazione oltre il termine di sessanta giorni da ll'entrata in vigore de lla l. 662/96, art. 2 comma 38, dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. (ord. n. 174/02): “il beneficio della sanatoria è stato accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5- bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "### urgenti in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, 30) con la quale si è stabilito che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della suddetta legge”. 
Infine, i convenuti hanno eccepito che gli attori ben avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Premesso che tale valutazione, avente ad oggetto la buona fede degli attori, in ogni caso non potrebbe comportare la validità dell'atto di compravendita (posto che la citata nullità è posta a tutela dell'interesse superindividuale alla regolare commerciabilità de i beni immobili), la relativa deduzione non appare fondata. 
Invero il problema appare essere a monte, come dichiarato dal Comune di Napoli nel 2001, e tale circostanza implica anche il rigetto dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 35 l. 47/85, l'istanza andava ritenuta tacitamente accolta. 
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RG n. 12840/2014
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Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 7 Ai sensi degli artt. 31-35 l. 47/85 intanto l'istanza di concessione in sanatoria può essere accolta, in quanto i lavori siano terminati entro l'1.10.1983. 
Viceversa il Comune ha riscontrato che a quella data le opere non risultavano ultimate e tale causa ha comportato il diniego della concessione in sanatoria. 
Avverso tale diniego (notificato, per quanto sopra detto agli interessati) i convenuti si sono limitati ad avanzare una tardiva (come visto) domanda di rideterminazione della pratica. 
Di conseguenza gli attori non avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Pertanto, vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo in quanto va dichiarata la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
Va, pertanto, or dinato alla compete nte ### del Te rritorio-### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. 
Di conseguenza va accolta anche la domanda di ripetizione che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, è un'obbligazione di valuta, essendo mutuata da quella dell'indebito oggettivo (Cass. n. 20651/05). 
Sulla somma oggetto di ripetizione, € 90.000,00, gli attori hanno domandato la rivalutazione e gli interessi. 
Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra inte ressi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ### di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”. 
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio. 
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da sv alutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la c ondanna del debitore al pagamento de l capit ale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010). 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 8 Per quanto concerne gli interessi, attesa l'assoluta assenza di malafede dei convenuti (del resto non provata, posto che la declaratoria della nullità della vendita è stata determinata dalla complessa normativa in materia ), essi vanno riconosciuti dalla domanda (29.4.2014) e fino al soddisfo. 
Va, viceversa, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che la stessa è del tutto generica e priva di riscontro probatorio, nell' an e nel quantum. 
Restano assorbite le altre questioni. 
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., (nella formulazione anteriore alle modifiche ex l. n. 162/14 ed applicabile ratione temporis) - stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e diritto, al rilievo d'ufficio della nullità, nonché alle reciproche posizioni processuali, per la compensazione integrale delle stesse.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima se zione civile, in composizione monocrati ca, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la nullità dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il ### ai nn. 15890/79906, dell'immobile sito in Napoli alla via ### n. 3, riportato in ### al foglio 8, particella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, classe 4, piano 9°; b) per l'effetto di cui sub a) rigetta le domande di risoluzione e di riduzione del prezzo; c) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; d) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### e ### di € 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2014 e fino al soddisfo; e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori; f) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dai convenuti; g) compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, in data 11 ottobre 2017 Il Giudice dott. ### n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50

causa n. 12840/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Perrella Fabio, Ferraro Ignazio Antonin

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1224/2025 del 17-11-2025

... del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte attrice). Contestava il calcolo, all'esito del quale l'attore aveva determinato la superficie convenzionale dell'immobile, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 1681/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 2/4 PESCARA, presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 139 TRENTO, presso l'avv. ####'udienza del 5.11.2025 la causa è stata incamerata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: ### ha chiesto che il Tribunale dichiari che l'immobile da lui acquistato all'asta ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, ovvero pari a 41,68 mq come da ### tecnica di ufficio e non a 88,00 mq come riportato nella perizia di stima redatta dal convenuto, geom. ### su incarico del Tribunale di Pescara. 
Accertato che tale difformità è idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, acquistato dall'attore sulla base della consistenza del cespite indicata nella perizia redatta dal convenuto, condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua. 
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.
Il convenuto, insistendo nelle richieste istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data #### ha convenuto in giudizio il geom. ### assumendo che l'immobile, sito in ### C. da ###. ### 98, ### T e piano 1° contraddistinto al N.C.E.U.  del detto Comune al foglio n. 17, part. 762, sub 8, categoria A/2, classe 3, da lui acquistato all'asta a seguito di procedura esecutiva immobiliare, ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, pertanto inferiore a quella di 88,00 mq erroneamente riportata nella perizia di stima redatta dal convenuto, su incarico del Tribunale di Pescara. 
Ritenendo tale difformità idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, ha chiesto che il Tribunale condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 37.713,68, (36.652,17, maggiorato di € 1.061,51 per interessi) ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.  2. Con comparsa depositata il ### si è costituito il geom. ### contestando la sussistenza del danno patrimoniale, invocato dall'attore. 
Evidenziava che, all'esito della gara con altri offerenti, l'attore si era aggiudicato l'immobile acquistato all'asta al prezzo di € 95.000,00 notevolmente inferiore al valore di mercato. 
Contestava la sussistenza del pregiudizio economico lamentato, evidenziando che il prezzo di aggiudicazione (€ 95.000,00), superava l'offerta minima fissata in € 66.088,84 ed il prezzo base d'asta determinato in € 88.118,45, per cui il presunto danno non poteva essere determinato sulla base del prezzo base d'asta, risultato del tutto ininfluente rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'### determinato all'esito della gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc. 
Assumeva di aver svolto in maniera corretta l'incarico peritale a lui conferito, nel quale aveva evidenziato le difformità, accertate nel corso dal sopralluogo da lui effettuato in data ###, rispetto all'ultimo progetto autorizzato, nonché tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile. 
Avendo segnalato che l'immobile era privo del certificato di agibilità, dall'esame della perizia di stima e dei relativi allegati (cfr. il doc. 2 convenuto) i partecipanti all'asta erano stati messi in condizione di conoscere l'estensione della superficie abitabile, che presentava una superficie utile di mq 36,82 e mq. 7,60 per complessivi mq. 44,42 oltre ad una superficie non residenziale al piano terra per mq. 6,49 ed al piano sottotetto per mq. 37,36 per complessivi mq. 43,85. 
Tale informazione, che l'attore assumeva di aver appreso solo dopo l'aggiudicazione dell'immobile, era indicata nella documentazione allegata alla perizia di stima dell'### (cfr. il doc. 2) e segnatamente: - nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria dell'### (cfr. il doc. 3 convenuto); - nella relazione tecnica del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). 
Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. 
Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. 
Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. 
Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte attrice). 
Contestava il calcolo, all'esito del quale l'attore aveva determinato la superficie convenzionale dell'immobile, assumendo che anche la superficie non residenziale doveva essere conteggiata ai fini del calcolo della superficie convenzionale dell'immobile, considerato che i locali sottotetto erano dotati di tutti gli impianti (idrico, elettrico, termico) e di finiture similari a quelle del piano terra.  3. Con ordinanza in data ### ritenuto necessario, prima di assumere le prove capitolate dalle parti, disporre perizia finalizzata ad accertare, alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, le caratteristiche e di conseguenza il valore dell'immobile oggetto di trasferimento, è stato nominato come CTU l'arch. ### che ha depositato la relazione in data ###.  4. Con ordinanza in data ### è stata formulata alle parti proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 30.000,00. 
La proposta è stata accettata solo dall'attore e con ordinanza in data ###, ritenute le prove orali articolate dalle parti non rilevati per la decisione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 281 quinquies cpc. 5. Va preliminarmente confermato il rigetto della prova articolata dal convenuto nella memoria istruttoria, considerata la natura documentale delle circostanze capitolate sub sub. 1 e 2. 
In relazione agli altri capitoli di prova, va evidenziato che non può essere posto a carico dell'attore l'onere di confrontare i dati riportati nella perizia di stima, pubblicata unitamente all'avviso di vendita, con la documentazione allegata alla perizia che non è soggetta a tale onere, considerata la pacifica esistenza di un affidamento che i partecipanti all'asta ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione.  *** 
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie Il perito estimatore, nominato per la stima di beni immobili, oggetto di procedura esecutiva e\o fallimentare, opera quale ausiliario del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia. 
Nessun rapporto professionale lo lega al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato, configurandosi eventualmente nei suoi confronti una responsabilità di tipo extracontrattuale, nei termini indicati dall'art. 64 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016; Cass. civ., sez. III, sent.  18313/2015; Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010). 
Considerata la natura aquiliana della responsabilità, è onere di chi si assume danneggiato dall'espletamento dell'incarico peritale, dar prova tanto della condotta dolosa o colposa imputabile al perito, quanto del danno ingiusto, ovvero della lesione arrecata ad un interesse giuridicamente rilevante c.d. “danno evento” e delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della detta lesione, c.d. “danno conseguenza”, nonché infine della causalità materiale (tra fatto e danno evento) e giudica (tra danno evento e danno conseguenza). 
La giurisprudenza di legittimità, in occasione dei plurimi arresti intervenuti in materia, ha avuto modo di chiarire che l'erronea valutazione fornita dall'esperto in sede di determinazione del valore dell'immobile da aggiudicare all'asta, può assumere la valenza di un colposo elemento perturbatore tale da alterarne in modo significativo il valore dell'immobile (cfr. Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010), considerato che la partecipazione ad un incanto non costituisce un'attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario, dando per pacifica l'esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016). 
È dunque senz'altro possibile, in termini giuridici, prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti. 
Quanto all'elemento soggettivo, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
Il perito di stima, nominato dal giudice dell'esecuzione, risponde quindi nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2024, n. 3917). 
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati b.1 Allo scopo di accertare l'effettiva consistenza dell'immobile, sito in ### acquistato dall'attore a seguito di procedura esecutiva immobiliare, sono stati formulati al CTU nominato, arch.  ### i seguenti quesiti: “1) Dica il ### letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della reale ed effettiva consistenza delle superfici residenziali dell'immobile oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti e dei costi per il recupero abitativo delle superfici non residenziali del fabbricato indipendente con giardino, sito in ####, C.da Macchiano, ###. ### 98, composto da piano terra e primo piano, identificato al catasto ### al Fg. 17, Part. 762, Sub. 8, Categoria ###.  2) Accerti il valore dell'immobile alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, proponendo alle parti, all'esito degli accertamenti svolti, una soluzione conciliativa”. 
Con relazione depositata il ### redatta all'esito dei rilievi effettuati sui luoghi di causa, in contraddittorio con i ###, il CTU ha accertato che l'immobile oggetto di controversia aveva superfici utili residenziali complessivamente pari a ca. mq. 41,68 (cfr CTU pag. 11). 
Il perito aveva inoltre constatato le seguenti difformità non segnalate nella perizia di stima redatta dal convenuto: i) assenza sui luoghi del locale ad uso lavanderia catastalmente rappresentato in corrispondenza del piano terra e conseguente annessione di fatto della relativa superficie al contiguo vano cucina; ii) assenza sui luoghi dell'accesso esterno, catastalmente rappresentato relativamente al locale pertinenziale al piano terra, in corrispondenza del quale è stata invece riscontrata una finestra; iii) differente indicazione catastale delle altezze corrispondenti all'intradosso della copertura del piano primo, con scostamenti pari a ca. cm. 6,00 in corrispondenza dell'altezza minima, nonché pari a ca. cm.  20,00 in corrispondenza dell'altezza massima; iv) realizzazione di collegamento diretto tra i locali abitativi ed il locale accessorio al piano terra a mezzo di apertura interna progettualmente non prevista.  b.2 All'esito degli accertamenti svolti, pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di numerose fotografie idonee a consentire una completa verifica dell'operato svolto dal perito, quest'ultimo ha precisato che il fabbricato sito alla ###. ### n° 98 del ### di ### non possiede i requisiti necessari e sufficienti al recupero abitativo dei vani non residenziali del piano sottotetto, richiesti dalla L.R. n° 10/2011 ed dal ### del ### di ### in quanto l'altezza media del sottotetto risulta inferiore a ml. 2,40 ed il rapporto aero-illuminante tra le superfici delle finestre e del pavimento risulta inferiore ad 1/8 in ognuno dei singoli vani considerati. 
Pertanto, a meno di sostanziali opere di adeguamento, che intervengano sui parametri tecnici considerati in base a specifica fase progettuale - non risulta attualmente possibile procedere al recupero abitativo delle superfici non residenziali al piano sottotetto” (cfr CTU pag. 52).  b.3 È quindi possibile affermare che, a causa dell'erronea rappresentazione dei fatti, riportati nella perizia di stima redatta dal convenuto, (documento visibile all'aggiudicatario, in quanto accessibile dal portale delle vendite pubbliche e sui siti internet indicati dal Tribunale di Pescara per le pubblicazioni dell'avviso di vendita), che indicava in 88,00 mq la superfici utile residenziale dell'immobile e che non faceva menzione delle difformità rilevate dal ### l'attore aveva acquistato un immobile avente consistenza residenziale complessiva pari a circa la metà di quella indicata nella perizia, nonché difformità catastali ed urbanistiche non segnalate, idonee ad incidere sul valore del bene ed in particolare sulla sua commerciabilità, gravando sul venditore l'onere di provvedere alla regolarizzazione delle difformità sopra indicate, sostenendone i relativi costi. 
Si può quindi affermare che l'attore, confidando nel corretto operato dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione, aveva acquistato un immobile che non aveva le caratteristiche indicate nella perizia redatta dal geom. ### b.4 Accertata la sussistenza dell'errore professionale contestato al convenuto, va precisato che nessun rilievo assume la circostanza che l'acquisto dell'immobile sia stato effettuato dall'attore a corpo e non a misura, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dell'ausiliario e la rilevanza delle difformità accertate. 
Considerato il carattere routinario dell'accertamento tecnico svolto dal convenuto, nell'ambito di un'attività, quale quella svolta dall'ausiliario del giudice dell'esecuzione, funzionale al superiore interesse della giustizia, tale da imporre al perito una particolare diligenza e perizia, valutata inoltre la rilevanza delle difformità accertate tra lo stato di fatto dell'immobile e le caratteristiche indicate nella perizia di stima, è possibile ricondurre la condotta professionale del convenuto al paradigma della colpa, considerato che, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 cpc non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
C. Sul quantum debeatur c.1 Considerato che l'attore ha acquistato all'asta, al prezzo di € 95.000,00 un immobile con superficie residenziale netta di 88 mq e che il CTU ha accertato che l'immobile ha superfici utili residenziali inferiori, complessivamente pari a ca. mq. 41,68 e presenta difformità urbanistiche e catastali non segnalate dal convenuto nella perizia di stima, si ritiene equo liquidare il danno subito dall'attore nell'importo richiesto di € 35.000,00, pari al 36% circa del prezzo versato, considerato che la consistenza residenziale complessiva dell'immobile è pari a circa la metà di quella indicata nella perizia.  c.2 Sull'importo come sopra liquidato, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). 
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.  1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno) concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019). 
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” al 3 settembre 2020, data di acquisto dell'immobile e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ### relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. 
Spettano inoltre agli attori gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
D. Sulla domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc d.1 La domanda di condanna del convenuto, formulata ex art. 96 cpc da parte attrice in sede di memoria di replica, va rigettata perché tardiva.  d.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). 
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983). 
Con riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che il convenuto, che non aveva aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, accettata dall'attore, era perfettamente in grado di avvedersi dell'infondatezza delle eccezioni da lui formulate, tenuto conto della professione di perito estimatore da lui svolta per conto del Tribunale. 
Il convenuto va quindi condannato a versare a parte attrice, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 3.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. 
E. Sulla regolamentazione delle spese e.1 Le spese di lite parametrate sui valori medi e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo. 
Spese da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.  e.2 Per le medesime ragioni le spese CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1681/2023
ACCERTATA la fondatezza della domanda, ### il convenuto a versare all'attore la somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi computati al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 3.9.2020 e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ### sul costo della vita, maggiorata di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. 
RIGETTA la domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice, in sede di memoria di replica.  ### il convenuto a versare all'attore, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.  ### il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%. Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari. 
PONE le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli. 
Alla cancelleria per quanto di competenza. 
Pescara, 17/11/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1681/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medica Patrizia

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. Espletata quindi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20727/2025 del 22-07-2025

... aveva rilasciato alla dante causa della società un permesso di costruire per l'esecuzi one di un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva l'ampliamento e la sopraelevazione di un piano della costruzione e approvato, in data 11/7/ 2007, una variante sostanziale per un ulteriore ampliamento e l'ottenimento di cinque unità immobiliari e che la società, negli anni 2006-2008, aveva eseguito l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione del preesist ente fabbricato i n contrasto, fin dal progetto, con l'art. 873 cod. civ. e con l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e chiedendo che la convenuta venisse condannata all'arretramento fino alla distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la G.M. ### s.r.l. contestò le pretese attoree e, deducendo che anche i ### avevano realizzato, oltre trent'anni prima, alcune opere illecite sul proprio fabbricato, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti 3 di 20 alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni anche per lite temeraria. Si costituì in giudizio anche ### , chiamata in causa dalla convenuta in qualità di comproprietaria del bene oggetto della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da G.M. ### S.R.L., rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### anni ### e ### i ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ### piazza ### n. 27; -controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 1563/2019 resa dalla Corte di appello di Genova il ###, pub blicata il 20/ 11/2019 e notificata il ###; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### Oggetto: Distanze 2 di 20 lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### quale comproprietario, unitamente alla moglie ### di una villetta con circostante giardino, sita in ### di ### via ### n. 40, convenne in giudizio la società G.M. ### s.r.l., deducendo che originariamente insisteva sul terreno confinante una piccola costruzione unifamiliare costituita da un solo piano fuori terr a distante mt. 1,55 dal confine e mt. 2,80 dalla villetta, che il Comune di ### a, in data ###, aveva rilasciato alla dante causa della società un permesso di costruire per l'esecuzi one di un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva l'ampliamento e la sopraelevazione di un piano della costruzione e approvato, in data 11/7/ 2007, una variante sostanziale per un ulteriore ampliamento e l'ottenimento di cinque unità immobiliari e che la società, negli anni 2006-2008, aveva eseguito l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione del preesist ente fabbricato i n contrasto, fin dal progetto, con l'art. 873 cod. civ. e con l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e chiedendo che la convenuta venisse condannata all'arretramento fino alla distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. 
Costituitasi in giudizio, la G.M. ### s.r.l. contestò le pretese attoree e, deducendo che anche i ### avevano realizzato, oltre trent'anni prima, alcune opere illecite sul proprio fabbricato, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti 3 di 20 alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni anche per lite temeraria. 
Si costituì in giudizio anche ### , chiamata in causa dalla convenuta in qualità di comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale, chi edendo il rigetto della stessa, proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale e associandosi alle domande di riduzion e in pristino e di condanna per i danni, avanzate dal coniuge. 
Con sentenza n. 30/16 del 13/1/2016, il Tribunale dichiarò che il fabbricato realizzato dalla società violava le norme sulle distanze legali e, essendosi in presenza di una nuova costruzione e non di una fattispecie di ristrutturazione edili zia, condannò la società all'arretramento della costruzione a distanza di mt. 5 dal confine con il fondo di proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni. 
Il giudizio di gravame, instaurato dalla G.M. ### s.r.l. con atto d'appello notificato il ###, si concluse, nella resistenza di ### ancarlo e ### con la sentenza 1563/2019, pubblicata il ### 19, con la qual e la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello, cond annando le parti all e spese di lite. 
Per quanto qui interessa, i giudici di merito, dopo avere richiamato gli arres ti di questa Corte in merito alla di stinzione tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, ritennero che lo strumento urbanistico vigente consentisse il manteniment o delle preesistenti distanze dai confini in misura inferiore ai mt. 5,00 in ipotesi diverse dalla totale demolizione dell'edificio preesistente e dalla sua so stituzione con un nuovo organismo edilizio; che nel nuovo edificio non fosse residuato, per sag oma, dimensi oni e superficie, alcun elemento di quello precedente; che la distanza di 4 di 20 mt. 5 dai confini prevista per le nu ove costruzioni dovesse considerarsi cogente in tutte le ipotesi in cui fosse stata accertata la re alizzazione di una nuova cost ruzione, os sia in caso di ampliamento, e che questa disposizione va lesse anche per il manufatto in esame, autorizzato ai sensi dell'art. 9, lett. d), delle N.T.A. quale Ru3 ampliamento, siccome eccedente i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti nelle lett. a), b) e c) del medesimo art. 9. 
I giudici di merito osservarono, inoltre, che la costruzione si poneva in contrasto con le disposizioni civilistiche e con l'art. 9 del d.m.  1444 del 1968, posto che le costruzioni si fronteggiavano tra loro per almeno un metro (oltre al portico per mt. 3,85) e che non era possibile sostituire la riduzione in pristino con il risarcimento per equivalente, come richiesto, non potendo applicarsi l'art. 2058 cod.   2. Avverso la suddetta sentenza la G.M. ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### e ### hanno resistito con controricorso. 
Motivi della decisione 1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dai controricorrenti in ragione della genericità del ricorso e del la conformità del la sentenza ai principi affermati da questa Corte. 
Quanto al primo punto, si osserva che il req uisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpre tato in maniera elastica (Cass., Sez. 1, 2/5/2023, n. 1 1325), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che 5 di 20 lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., a condizione che, in os sequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, n. 1248 1); tra l'altro , esso non pu ò tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###; vedi Cass. Sez. U, 18/3/2022, n. 8950). 
Nella specie, il ricorso è articolato in modo tale da far comprendere adeguatamente in che modo si siano svolte le fasi di merito e quali questioni siano state prospettate in quelle sedi, sicché l'eccezione non può che essere rigettata. 
I rilievi sollevati con la seconda eccezione saranno, invece, chiariti in sede di esame del la seconda censura, dovend o i principi d i questa Corte, cui fanno riferimento i cont roricorrenti , esser e riesaminati alla luce delle modifiche legislativ e medio tempore intervenute.  2.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge (art. 102 cod. proc. civ.) e la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.  proc. civ., per essere stata la sentenza inutiliter data, al pari di quella di primo grado, in quanto entrambe emesse a contraddittorio non integro, non essendo stato evocato in giudizio l'istituto bancario #### e ### il quale, in quanto creditore ipotecario in seguito a iscrizione del 2008 per la somma di un milione di euro, and ava considerato litisconsorte necessario.  2.2 Il primo motivo è inammissibile. 6 di 20 Nella sentenza impu gnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questione riguardante il prospettato difetto di integrità del contraddittorio, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte rig uardante la decisione, con la conseguenza che, implican do ess a un accertamento di fatto, la rico rrente, nel propor la in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non so lo all egare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, 15430), non essendo consentit a la prospettazione di nuove questioni di di ritto o co ntestazioni che modifichino il thema decidendum e impl ichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ov e si tratti di qu estioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass., 2, 06/06/2018, n. 14477). 
Né la questione deve essere soll evata d'uff icio in questa sede, posto ch e ### questa Corte ha già avuto modo di affermar e, l'azione diretta al rispetto delle distanze legali, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, ess endo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore , bensì a respingere l'imposizione di limitazion i a carico della proprietà, suscettibili di dar lu ogo a servitù, sicché è esperibil e esclusivamente nei confronti del proprietario con finante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (Cass., Sez. 6 -2, 16/2/2022, n. 5 078; Cass., Sez. 2, 12/12/ 2016, n. 7 di 20 25342; Cass., Sez. 2, 24.3.2015 , n. 5899; Cass., Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998) oppure di chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto fin alizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, o di chi vant i un preteso diritto configurabi le come ius in re aliena, (Cass., Sez. 2, 23/01/2009 , n. 1778). 
Nell'actio negatoria servitutis, in fatti, volta a senti r dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore (Cass., 2, 29/3/1999, n. 2982), la legittimazione attiva e passiva compete a co loro che sono titolari delle p osizioni giuridiche domi nicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (Cass., Sez. 2, 17/03/2016, n. 5321; Cass., Sez. 2, 18/12/2014, 26769), senza che possa ad ess e equiparar si la posizione del creditore ipotecario, la cui tutela, in caso di diritti reali limi tati altrui, è apprestata dall'art. 2812 cod. civ., che gli consente di “far subastare il bene come libero”. 
Non ril evano neppure i principi affermati dalle ### e di questa Corte con la sentenza n. 1238 del 23/1/2015, come invece suggerito nella censura, in quanto attinenti alla diversa situazione in cui la reintegrazione o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono litisconsorti necessari il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio, ossia soggetti che vantano per l'appunto un di ritto dominicale o una situazione di fatto ad esso riconduci bile, e non certo il creditore ipotecario, il quale non può vantare alcun potere immediato sulla cosa, contrariamen te a quanto sancito dall'art.  1140 cod. civ., non essendo ipotizz abile un possesso del bene corrispondente al diritto reale di garanzia (i n questi termini d i recente anche Corte Cost. 3/10/2024, n. 160). 8 di 20 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 Norme tecni che di attuazione del ### stico del Comune di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito erroneamente affermato che l'intervento realizzato aveva superato, in volume e altezza, i limiti assentiti col titolo abilitativo, posto ch e, in luogo di un ampli amento in linea orizzontal e, era stata real izzata una palazzin a di tre pia ni, senza, invece, considerare che l'ultimo piano era costituito da un sottotetto non abitabile, che lo strumento edilizio consentiva per gli edifici ###, come quello di specie, una sopraelevazione fino all'altezza massima di mt. 7,5, come quella realizzata nel caso in esame, che l'edificio costruito era conforme ai titoli edili zi acquisiti e costituiva una ristrutturazione urbanistica, come affermato dal dirigente del settore urbanistico del Comune, e non una nuova c ostruzione e che, in ragione di ciò, la società aveva diritto a mantenerlo all a distanza preesistente, come di fatto avvenuto.  4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l'errata interpretazione delle norme regolamentari (art. 9 N.T.A. del ### edilizio) del Comune di ### in materia di distanze, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che fosse stata integrata la violazione delle distanze sancita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, senza co nsiderare che l' edificio realizzato non poteva considerarsi come nuova c ostruzione, ma come ristrutturazione edilizia, per la quale erano consent ite mo difiche di sagome e incrementi di volume, che l'art. 9 del le N.T.A. del ### edilizio comunale prevedeva il rispetto della distanza di mt. 5 dal confine per le sol e nuov e costruzioni e per gli interventi av enti dimensioni eccedenti i limiti previsti per quelli di manutenzione e di ristrutturazione ordinaria descritti nelle lett. a), b), c), che per gli 9 di 20 interventi in ampliamento del tipo Ru3, come quello in esame, era possibile il man tenimento della distanza preesistente, la cui violazione soltanto avrebbe imposto il rispetto della distanza di mt.  5 dal confine, e che la nuova struttura er a stata real izzata per adeguarla alla normativa antisismica.  5.1 Il secondo e terzo motivo, da esami nare congiuntamente in quanto afferenti alla nozione di nuova costruzi one e di ristrutturazione ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di distanze, sono fondati.  5.2 Occorre innanzitutto respingere i rilievi di inammissibilità delle censure, so llevati dai controricorrenti e fondati sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del la qu alificazione del fabbricato in termini di nuo va co struzione operata dal giudice di primo grado, con conseguente giudicato formatosi sul punto, e sulla natura meritale delle censure. 
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, 10 di 20 non ess endo suscettibili di passar e in giudicato qu ei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da ra pporto pregiudiziale o conseguenziale (C ass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252), atteso che il giudicato interno si forma solo su di un capo a utonomo di sentenza che, restando del tu tto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi gi uridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l' impugnazione della pronunzia di merito coi nvolge necessariament e anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazi one di confer mare la decisione anche sul la base di una diversa motivazione in di ritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le 11 di 20 tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che la società ebbe a contestare, con l'atto di appello, la re putata illegittimi tà dell'intervento edilizio realizzato anche con riguardo alla violazione delle distanze e l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'applicabilità del limite di distanza di mt. 5 dai confini a tutte le “nuove costruzioni”, benché ne dovessero restare esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica con parziale o totale demolizione e ampliamento. 
Dal tenore delle censure appare allora evidente come la ricorrente abbia inteso rimettere in discussione anche la quali ficazione dell'intervento edilizio operata dai giudici di merito, dal la quale sarebbe derivata una diversa disciplina in tema di distanze, senza che possa dirsi di carattere meritale la dedotta falsa applicazione della norma in tema.  5.3 Venendo al merito, si osserva innanzitutto che, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intervento edilizio realizzato dalla società fo sse stato autorizzato ai sensi del l'art. 9, lett. d), delle N.T.A. del Comune di ### quale (ru3) am pliamento, sostenendo che anche in tale cas o fosse cog ente il rispetto del limite di distanza di mt. 5 dal confine, atteso che la disposizione di chiusura imponeva il rispetto della di stanza minima per ogni intervento che realizzasse un manufatto dalle dimensioni eccedenti i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti alle lett. a), b) e c) della medesima norma.  5.4 Or bene, partendo dal principio iura novit curia, o perante in materia di distanze, in virtù del quale spetta al giudice e quin di anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con rig uardo ai 12 di 20 confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e valenza, pertanto, di no rme giuridiche (anche se di natu ra secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 2 5501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), occorre evidenziare che la nozione di ristrutturazione urbanistica ha subito importanti cambiamenti in seguito alla modifica della lett. d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett.  b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 , n. 120, dettato "al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a caric o dei cittadini e delle imp rese, nonch é di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edil izio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarboni zzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo", oltreché con il d.l. 1 marzo 2022, n. 17, conv., con modif., dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - che ha posto come eccezione gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice - e con il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - che ha sostituito il richiamo all'art. 142 con l'indicazione degli artt.  136, comma 1, lett. c) e d), e 142 -, in quanto, in virtù di essa, la ricostruzione non riguarda più i soli interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le so le innovazioni necess arie per l'adeguamento alla normativa anti sismica”, ma contempla anche i casi in cui l'intervento sia avvenuto con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento all a normativa antisismi ca, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla leg islazione vigente o dagli 13 di 20 strumenti urbanistici comunali, con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.  ### os servato dalla ### 3, penale, di questa Corte, con la sentenza n. 1669 del 18/1/2023 , il riportato ampli amento dell'ambito di operatività della nozione attuale di ristrutturazione, quand'anche riguardante manufatti crollati o demoliti e soggetti poi a "rip ristino", non ha fatto venir meno la ratio qualificante del suddetto intervento edilizio, ossia quella del recupero del fabbricato preesistente, con la conseguenza che esso non può fare a meno di una certa continuità con l'edificato pregresso, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (T.A.R. ###. H n. 660 del 2 maggio 2022; T.A.R. #### II, 16 febbraio 2022, n. 183; Consiglio di Stato, ### II, 6 marzo 2020 n. 1641), nonché, analogamente, da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 3 - n. 23010 del 10/01/2020 Rv. 28033 8-01), lad dove ha precisato, ancorché rispetto a un quadro normativo non inclusivo ancora del citato d. l. del luglio 2020 n. 76, che l' art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 , che gli "i nterventi di ristrutturazione edilizia" non prescindono, né potrebbero, dalla necessità che venga conservato l'immobile preesisten te, del quale deve essere comunque garantito il recuper o, e che l'interpre tazione della definizione di intervento di ristrutturazione edili zia deve essere aderente (e non tradire) la finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, che lo contraddistingue rispetto all'intervento di "nuova costruzione" di cui alla successiva lettera e), senza prestarsi all'elusione degli standard urbanistici vigenti al momento della riedificazione e appli cabili in caso di nuova costruzione, come confermato dallo stesso ar t. 10, integrati vo dell'art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove premette che le novelle introdotte rispondono "al fine di semplifica re e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle 14 di 20 imprese, nonché d i assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di p rocessi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficie ntamento energetico, messa in sicurezza sismica e cont enimento del consumo di suolo". 
Proprio c on specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, la suddetta disposizione va correlata, per quanto qui interessa, al comma 1-ter dell'art. 2-bis, del medesimo d.P.R.  380 del 2001, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce che “In ogni caso di intervento che preveda la demoli zione e ricostruzione di edifici, anche qu alora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini , la rico struzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente prees istenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il sup eramento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”. 
Con circolare, a firma congiunta del Ministero delle ### e ### e della ### del 2 dicembre 2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi sulle modi fiche al T.U.  edilizia in materia di distanze in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, precisandosi, innanzitutto, che «###ambito degli interventi di ristruttu razione edil izia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e sistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipolog iche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 15 di 20 l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energet ico», che «l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dall a legislazione vigente o dagli strumenti urban istici comunali, incrementi di volumetria anche per promuover e interventi di rigenerazione urban a» e che «costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibil e accertarne la preesistente consistenza». 
Si è poi chiarito che «la modifica di cui sub a) amplia l'area degli interventi ricadenti nella nozione di ristruttu razione edilizia, individuando i parametri la cui modifica - a differ enza di quanto previsto dall a previgente disciplin a - non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristruttura zione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione», e che sono possibili ora «incrementi di volumetria non solo per l'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di im pianti tecnologici e per l'efficientamento energeti co», salv o che si tratti di edifici vinco lati ovvero ricadent i in zona A o assimilate, o per previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che co ntemplino siffatti incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”. 
Si è infine chiarito che «le previsioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i cas i in cui siano og getto di demolizione e rico struzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi co mprese quelle co ntenute nel d.m. n. 16 di 20 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo», sicché la ricostruzione è possibile col mantenimento delle distanze preesistenti «se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e pur ché l'edificio ori ginario fosse stato “legittimamente” realizzato» (i ntendendosi con ciò realizzato alla stregua di un ti tolo edilizio), che «la previsi one è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dall'ascrivibilità degli in terventi alla categoria della ristruttura zione edilizia o a quella della nu ova costruzione» e che «in questi casi son o consentiti gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciut i per l'intervento, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell 'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente», intendendosi con tale previsione «non ogni incremento volumetrico, ma solo quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per in terventi di riqualificazione». 
In so stanza, in virtù del la ratio della lett. d) dell'art. 3, T.U.  dell'Edilizia, così come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 7 6, conv., con modif., dalla leg ge 11 settembre 2020 , n. 120, data d all'esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, ossia quelle rig uardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuor i sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché questi avvengano nell'ambito di incrementi volumetrici aventi carattere di 17 di 20 incentivo (ad es. piano casa) o natura premiale (come in caso di adeguamento alla normativa antisismi ca, applicazione del la normativa sul l'accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico) o il fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate. 
Ebbene, posto che sia le norme tecni che di attuazione dei pi ani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali e che sono, pertanto, subordinati solamente alle norme di rango prim ario in esecuzi one delle quali sono stati emanati (Cass., Sez. 2, 2/2/2002, n. 3241; Cass., Sez. 2, 23/7/2009, n. 1733 8), deve ritenersi che qu este debbano adeguarsi anche alle novità normative sopra ri portate, alle quali deve essere volta anche l'ermeneusi delle stesse. 
Ciò comporta che i giudici di merito, partendo dal dato pacifico che le di stanze dal confine e dal le costruzioni so no rimaste invariate (rispettivamente mt. 1,55 e mt. 2,80) e che il manufatto in siste sullo stesso sedime e tenendo conto del tipo di intervento edilizio realizzato, sono tenuti ad accertare non solo se l'edificio sia stato posto in essere alla distanza stabilita dal N.T.A. del ### edilizio del Comune di ### sia se l' aumento di volume del nuovo manufatto rientri nell'ambito di quegl i incentivi che consentono comunque la sua ubicazione nel luogo in cui preesisteva l'immobi le demolito alla stregua delle nuove disposizioni di cui si è dato conto, onde calcolare il rispetto delle distanze nei termini sopra precisati. 
Deriva da quanto detto la fondatezza delle censure.  6. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 18 di 20 per av ere i giudici di merito trascurato il fatto che l'edificio dei ### fosse affetto da numerosi abusi edilizi e violazioni delle distanze e che, pur avendo i predetti maturato il periodo utile per usucapi re, come accertato in prim o grado, sarebbe stato aberrante e contra legem condannare all'arretramento co lui che avesse effettuato un intervento edilizio nel rispetto della normativa, a favore di chi quelle regole aveva invece violato. Ad avviso della ricorrente, l' arretramento era stato ordinato perché il proprio edificio fronteggiav a per un metro lineare la veranda -cucina dei convenuti, abusiva e non sanabile, che non avrebbe nepp ure dovuto esistere e che avrebbe dovuto essere demolita.  7. Con il qu into motivo di ricorso, si lamenta, in fine, «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sostituzione della condanna al ripristino con il risarcimento del danno, abuso del diritto e mancato esercizio del diritt o secondo buona fed e», in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la domand a formulata dall'app ellante circa l a sostituzione della riduzione in pristino con il risarcimento del danno per equivalente, senza tener conto della situazione di grave irregolarità urbanistica e di grave violazione della normativa in materia di distanze in cui versava l'immobile dei convenuti, come accertata dal c.t.u. 
Ad av viso della ricorrente, coloro che av evano invocato la tutela ripristinatoria avevano costruito in spregi o al vincolo di inedificabilità sussistente nel proprio terreno, i n assenza di ti tolo abilitativo e in violazione delle distanze che ora pretendevano violate dalla controparte, situazione questa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, onde acc ertare il sacrificio imposto alla società e la sproporzione di esso con l'interesse delle controparti a ottenere l'arre tramento, costituente in sé abuso del diritto e comportamento contrario a buona fede e correttezza. 19 di 20 8. Il quarto e quinto motivo sono entrambi inammissibili. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 2686 0), onere che non vie ne meno in caso di successione nel diritto cont roverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenu to mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implic a necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934, cit.). 
Pertanto, non avendo la ricorrente ottemperato a tale incombente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure.  9. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del secondo e terzo motivo, l'inammissibilità del primo, quarto e quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 20 di 20 P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo e terzo motivo di ricor so, cassa la sentenza im pugnata e rinvia alla Corte d'Ap pello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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