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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

M
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Giudice di Pace di Bolzano, Sentenza n. 29/2026 del 27-01-2026

... passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno. ####, il ### ”. Parte ricorrente esponeva che dal momento dell'intervenuta nomina quale suo difensore d'ufficio, in particolare prendeva visione, studiandoli degli incartamenti processuali ed estraendone copia così anticipando, per conto dello stesso sig. ### l'importo di € 5,92 a titolo di spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, inviava apposita missiva al sig. ### per notiziarlo della pendenza del procedimento penale sub n. 6706/2020 R.G.N.R., oltreché della propria nomina quale suo difensore d'ufficio, che partecipava all' all'udienza dd. 14.11.2024, ove risultava che il sig. ### era detenuto presso la ### di ### il Giudice dott. ### disponeva un rinvio all'udienza dd. 03.04.2025 . ### l'udienza il procedimento veniva riunito al procedimento penale sub n. 7446/2020 R.G.N.R. ove risultava essere nominato altro difensore d'ufficio, pur a fronte dell'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio e odierno ricorrente nell'ambito del procedimento penale sub n. 6706/2020 R.G.N.R nulla gli veniva corrisposto e dopo aver inviato in data ### l'invito alla stipulazione di una convenzione di (leggi tutto)...

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N.RG 5663 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO - ### UNICA SENTENZA La Giudice di ### di ### - ### Dott. ### ha pronunciato SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5663 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato) OGGETTO: pagamento somma
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 15.01.2026 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente come da ricorso ex artt. 316 e 281 decies cpc di data 17.10.2025 depositato telematicamente in data ### : “Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione , anche istruttoria, respinta, voglia l'###mo Giudice di ### adito, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. ### è debitore nei confronti dell' Avv. ### del ### di ### della somma di complessivi € 627,51 (già comprensivo del 15% per spese generali, IVA e ### - di cui € 5,9 2 a titolo di spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 - per l'opera da questo svolta in qualità di suo difensore d'ufficio nell'ambito del procedimento penale sub 6706/2020 R.G.N.R. celebrato presso il Tribunale di ### , e , per l'effetto, condannare il sig. ### a pagare a favore dell' Avv. ### la somma di € 627,51 (già comprensiva del 15% per spese generali, IVA e ### o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia (sempre contenuta nei limiti di competenza per valore del giudice adito), aumentata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. 
Il tutto con vittoria di spese, e compenso professionale ex d.m. 147/2022 e ss.mm., oltre IVA e CAP come per legge, in ordine alla presente procedura”.  #### Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies cpc di data 17.10.2025 depositato telematicamente in data ### l'avv. ### in proprio, chiedeva fissarsi udienza per convenire davanti a questo Giudice di ### il signor ### per sentirlo condannare al pagamento in favore di esso attore dell'importo di € 627,51 (accessori di legge inclusi) oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 
Esponeva parte ricorrente che tale somma era dovuta per la prestazione professionale consistita nella predisposizione e difesa dell'odierno convenuto, nell'ambito del procedimento penale d'esecuzione sub n. 6706/2020 R.G.N.R. - per la contravvenzione di cui all'art. 6, comma 3 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 per non aver, nella sua qualità di straniero, esibito, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno. ####, il ### ”. 
Parte ricorrente esponeva che dal momento dell'intervenuta nomina quale suo difensore d'ufficio, in particolare prendeva visione, studiandoli degli incartamenti processuali ed estraendone copia così anticipando, per conto dello stesso sig. ### l'importo di € 5,92 a titolo di spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, inviava apposita missiva al sig. ### per notiziarlo della pendenza del procedimento penale sub n. 6706/2020 R.G.N.R., oltreché della propria nomina quale suo difensore d'ufficio, che partecipava all' all'udienza dd. 14.11.2024, ove risultava che il sig. ### era detenuto presso la ### di ### il Giudice dott. ### disponeva un rinvio all'udienza dd.  03.04.2025 .  ### l'udienza il procedimento veniva riunito al procedimento penale sub n. 7446/2020 R.G.N.R. ove risultava essere nominato altro difensore d'ufficio, pur a fronte dell'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio e odierno ricorrente nell'ambito del procedimento penale sub n. 6706/2020 R.G.N.R nulla gli veniva corrisposto e dopo aver inviato in data ### l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ove il resistente, nel termine di 30 giorni, non dava riscontro alcuno si vedeva costretto ad adire la via giudiziale. 
All'udienza fissata in data ### a seguito del deposito telematico del ricorso notificato al ### emergeva che parte resistente non si era costituita nei termini prefissati e previsti, né si presentava alla fissata udienza e pertanto veniva dichiarato contumace.
Il procuratore-ricorrente, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori o in subordine e se autorizzato chiedeva di poter concludere. 
La GdP, verificato che non sussisteva un giustificato motivo (ex art. 281-duodecies cpc) essendo la causa fondata su documenti tutti allegati e prodotti nel presente giudizio, tratteneva la causa in decisione durante la stessa udienza sulle riportate conclusioni ex art.  281-sexies cpc. 
La domanda attorea risulta fondata e va accolta. 
Sulla base della documentazione prodotta è stato dimostrato che il credito vantato è fondato su prova scritta e riguarda prestazioni professionali svolte dal ricorrente, Avvocato in ### nominato difensore d'ufficio dell'odierno convenuto per la predisposizione e la difesa dello stesso nel procedimento penale sub n. 6706/2020 R.G.N.R. - per la contravvenzione di cui all'art. 6, comma 3 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 per non aver, nella sua qualità di straniero, esibito, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno. 
Parte ricorrente nella presente vertenza ha solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione obbligatoria come costante giurisprudenza stabilisce (cass. civ. sez. unite 30.10.2001 13533, Cass. sez. III 14.01.2002 n. 341). 
Nel caso di specie l'attore ha fornito la prova dell'esistenza ed esigibilità del proprio credito, dimettendo: 1. avviso ex art. 415 bis c.p.p.; 2. lettera dd. 12.11.2020; 3. fascicolo P.M. con relativa prova pagamento spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 per € 5,92; 4. decreto di citazione a giudizio dd. 21.01.2021; 5. lettera ar dd. 25.06.2024; 6. verbale udienza dd. 14.11.2024; 7. verbale udienza dd. 03.04.2025; 8. invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita dd. 01.10.2025; 9. nota spese ex dm n. 147/2022. 
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio, ha preferito rimanere contumace. Se è vero che dalla contumacia del convenuto non può essere dedotto alcun significato probatorio, particolarmente quello di ammissione di fatti a lui sfavorevoli, secondo costante giurisprudenza rimane tuttavia ferma la considerazione che il giudice, causa l'inerzia della parte, non è messo nella condizione di poter apprezzare argomentazioni ad essa comunque favorevoli.
Tale contegno processuale della parte convenuta contumace, che ha rinunciato alla propria difesa, viene apprezzato da questo Giudice di ### ai sensi dell'art. 116 c.p.c. comma 2; la sua mancata comparizione all'udienza fissata viene valutata da questa ### prendendo in considerazione sia tutta la documentazione prodotta e depositata da parte attrice che così ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697 c.c. e che comprova il credito ed il termine di scadenza per la prestazione professionale eseguita, sia la mancata costituzione del signor ### in giudizio. 
Viene accertato e dichiarato che il signor ### è debitore della somma di ### 627,51 (Iva e ### compresi) nei confronti dell'avv. ### del ### di ### per l'opera svolta in qualità di suo difensore d'ufficio. 
Su tale importo saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo. 
Spese processuali Le spese processuali devono essere poste a carico del convenuto signor ### in quanto soccombente e vengono liquidate secondo il D.M. n. 147/2022 come segue: fase di studio 68,00 e fase introduttiva € 68,00,00, fase decisoria € 142,00 oltre alle spese generali 15%, a CAP ed IVA sulle poste a ciò soggette, come per legge.  P.Q.M.  La Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, condanna ### a pagare a parte attrice la somma di ### 627,51, (Iva e ### compresi) . 
Su tale importo saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna ### al pagamento delle spese processuali per un totale di ### 278,00 oltre alle spese generali 15%, a CAP ed IVA sulle poste a ciò soggette, come per legge. 
Così deciso in ### - ### il ### La Giudice di ####

causa n. 5663/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandra Ghetta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12443/2025 del 11-05-2025

... trattenimento del soggetto espulso in quanto privo di permesso di soggiorno, secondo quanto dispone l'art. 14 del D.lgs. 286/1998; se il trattenuto presenta domanda di asilo, il ### se la ritiene strumentale, provvede ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.142 del 2015 a chiedere un nuovo trattenimento, la cui convalida è competenza del ### ale con sospensione dei termini del primo trattenimento, fermi i termini massimi di durata della misura. Il giudice di pace ha infatti precisato nel dispositivo che il ### avrebbe successivamente convalidato il trattenimento di sua competenza. Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa 3 di 5 Corte la quale ha chiarito che l'art. 6 comma 5 del D.lgs. n.142 del 2015 nello stabi lire che i termin i di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 142 del 2015, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il ### dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10246/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### TORTOLINI 30, presso lo stud io dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, in persona del ### -intimati avverso l'ORDINANZA di ### n. 24880/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal #### gi udice di pace ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero, espulso in quanto irregolare, ma che in udienza ha chi esto la protezione internazionale, dichi arando altresì “la 2 di 5 competenza del Tribunale per la convalid a di sua competenza” e rilevando che una prima domanda di protezione internazionale è già stata respinta, sebbene reiterata in udienza e che il richiedente non ha documentato la sussistenza di legami familiari in ### ma solo un contratto a tempo determinato con scadenza a novembre 2024; che non sussistono profili di vulnerabili tà e ch e egli ha ancora legami familiari in ### suo paese d'origine.   Avverso il predetto provvedi mento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a tre motivi. ### dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del D.L. n. 13/2017 e 6, comma 5, del D.lgs. n. 142/2015, ai sensi dell' art. 360 nr. 3 c.p.c. in quanto, avendo l'odierno ricorrente formulato a verbale domanda reiterata di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto ipso fac to dichiararsi incompetente alla conva lida del trattenimento in quanto competente il Tribunale ordinario.   2.- Il motivo è infondato.   Il gi udice di pace è competente a convalidare il trattenimento del soggetto espulso in quanto privo di permesso di soggiorno, secondo quanto dispone l'art. 14 del D.lgs. 286/1998; se il trattenuto presenta domanda di asilo, il ### se la ritiene strumentale, provvede ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.142 del 2015 a chiedere un nuovo trattenimento, la cui convalida è competenza del ### ale con sospensione dei termini del primo trattenimento, fermi i termini massimi di durata della misura.   Il giudice di pace ha infatti precisato nel dispositivo che il ### avrebbe successivamente convalidato il trattenimento di sua competenza. Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa 3 di 5 Corte la quale ha chiarito che l'art. 6 comma 5 del D.lgs. n.142 del 2015 nello stabi lire che i termin i di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs.  n. 142 del 2015, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il ### dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del lo stesso D.lgs., purché il nuo vo provvedimento di trattenimento venga tras messo al giudic e competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restan do la insuperabilità dei termini massimi di du rata della mi sura previsti dalla legge. ###.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro no rmativo eurounit ario di rifer imento e segnatamente con l'art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma c he consente il trattenimento del richiedente asil o secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lett. d) della suddetta ### e finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la vol ontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedi re l'esecuzione della decisione di rimpatrio (Cass . ###/ 2024; Cass. ###/2024; Cass. n. 14398/2024; Cass. 14/2024).) 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 5, 6 § 1 e 13 della ### dei ### dell'### e dell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla C.E.D.U. in relazione all'art. 117 della ### ex art. 360, nr. 3, c.p.c. Il ricorrente 4 di 5 osserva che la detenzione di una perso na, sia ess a cittadina o straniera, ancorché clandestina, non può prescindere dalla rig ida osservanza delle reg ole procedurali e so stanziali di cui all'art 5 CEDU. Il rico rrente deduce che nel cas o di specie la proc edura adottata non è conforme neanche all'articolo 13 della ### E.D.U. e, quind i, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, essendo stato il trattenimento prorogato dal giudice di pace senza garantire un controllo effettivo della misura adottata, essendosi il giudice limitato ad un controllo meramente formale del trattenimento, senza tuttavia esami nare il merito dell'eccezione formulata, relativa al consolidato percorso di integrazione e alla diretta incidenza del prorogato trattenimento sulla dedotta convivenza more uxorio, di fatto interrotta a causa della restrizione della libertà personale.  4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n.286/1998, nonchè degli artt. 8 e 13 della ### dei ### dell'### in relazione all'art. 117 della ### in relazione all'art. 360, nr.  3, c.p.c. Si censura la implicita statuizione di rigetto dell'eccezione e dedu zione circa la rile vanza del prof icuo percorso o di integrazione socio economica nella comunit à di accoglienza, ritenuta implicitamente irrilevante senza alcun ragionevole giudizio di proporzionalità tra l'interesse pubblico al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e il diritto fondamentale all'intangibilità della vita privata e sociale.  5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi inammissibili In primo luogo si osserva che si tratta di motivi da far valere in sede di opposizione a decreto di espulsione e non di convalida di trattenimento e, in ogni caso, che il giudice di pace ha motivato sul punto, ritenendo insussistenti sia la vita familiare, in quanto 5 di 5 indimostrata, che l' integrazione lavorativa, avendo la parte ottenuto solo un contratto a scadenza. A fronte di questo giudizio, di merito e qu indi in questa sede non rivedibile, i moti vi consistono in una stereotipata elencaz ione di norme e giurisprudenza privi di eff ettivi riscontri indi viduali e nella apodittica asserzione che sar ebbe stata interrotta la convivenza more uxorio e la integrazione lavorativa.   Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte P.Q.M.   Rigetta il ricorso.   Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin cipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Russo Rita Elvira Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4035/2025 del 17-02-2025

... pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###. 3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale. 4. La Corte territoriale nel confermare la decisione ha richiamato un suo precedente conforme ed ha ritenuto la mancanza di allegazione degli eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare. 5. Per la cas sazione de lla sentenz a ricorre ### con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'### previdenziale resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa “### vs. V.R.” n. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9967/2022 R.G. proposto da: ### con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro INPS - ### S ### in persona del legale rappresent ante pro tempore, elettivamente do miciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ### 29, rappre sentato e difeso dal l'avvocato #### unitamente all'avvocato ### e #### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 47/2022 pubblicata il ###.  2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal #### 1. La Corte d 'appello di Bologna, con la sentenza n.47/2022 pubblicata il ### ha rigettato il gravame proposto da ### nella controversia con l'I.N.P.S.  2. La controversia ha per oggetto il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino di paese non appartenente alla ### euro pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###.  3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale.  4. La Corte territoriale nel confermare la decisione ha richiamato un suo precedente conforme ed ha ritenuto la mancanza di allegazione degli eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare.  5. Per la cas sazione de lla sentenz a ricorre ### con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'### previdenziale resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa “### vs. V.R.” n. C-3030/19”; “In caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla 3 di 7 ### nella sentenza resa in data ### nella causa “### vs. 
V.R.” n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di ### recepito ex art. 118 c.p.c., dal Tribunale di Forlì, sezione Lav oro, e confermat o dalla Corte d'Appello, di ### sezione ### Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano, e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988, recepito in sede di conversione dalla L.  153/1988 (in materia di ###, la ci tata pronunci a di merito preclude, di fatto, al lavoratore di pae se terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per lun go soggiornanti, reside nte sul territorio ### di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale (peraltro ritenuto erroneamente essenziale ai fini del riconoscimento del diritto e non, come dis pone la norma, q uale base di calcolo per la li quidazione dell 'importo spett ante) d el proprio nucleo familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale italian a ### 730 non riten uta idonea e valida al fine di poter determinare la fascia di provvidenza spettant e al richiedente».  2. Indi, con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione dell'art.2 della legge n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi per aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (### per il ###, con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; la violazione o falsa applicazione dei principi di d iritto dispo sti dalla ### comunitaria (direttame nte applicabile e self executing) 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della ### resa in data ### nella causa “### vs V.R.” n. C-303/2019/CE per aver richiesto al ricorrent e, tit olare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista d alla norma in 4 di 7 materia di ANF (### per il nucleo familiare) legge n.153/1998, sempre con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc.  3. Per quan to concerne il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere il reddito del nucleo familiare un requisito necessario al fine del riconoscimento della prestazione previdenziale, e non una mera base di calcolo per la determinazione dell'importo dell'assegno. Lamenta che la Corte territoriale non ha debitamente valutato la produzione documentale afferente al reddito familiare, dimessa dal ricorrente nel giudizio di primo grado.  4. Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### della ### europea, si intende dare cont inuità all'orientamento di 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguo no: «### ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va este so il trattam ento in quest ione in base al la legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in que sti termini - esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrent e, secondo la quale l'individuazione de l reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva diff icoltà di dim ostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nost ro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamig lia considerata insufficiente in via p resuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favo re del n ucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della 5 di 7 famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.441 9 del 2000). Quanto alla p rova circa il po ssesso del requisito reddituale del n ucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 1671 0 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art.  76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si e vince che la parte ritenga di av ere ottemp erato all'onere della prova allegando il solo m odello ### ciò n on è sufficiente a giustificare l'ad emp imento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è app ena rilevato, t ale certificazione non attesta i l reddito del nu cleo familiare, bensì quello del solo richiedente . Da ciò consegu e che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/ o europeo quanto del cit tadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il manca to riferimento alla loro pro venienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce - questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura st essa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare . Pertant o, non essendo possib ile muovere nessuna censura di vi olazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio p regiudiziale alla 6 di 7 Corte eur opea di ### avanzata dal rico rrente per asserita violazione del principio di parità di t rattamento» (v. anche 13/02/2023, n.4377).  5. Si è già rilevato ch e la Corte ter ritoriale — in confo rmità di quanto già ritenuto d al giudice d i prime cure — ha rigettat o la domanda per difetto d i allegazione circa i re dditi eventualmente prodotti dal nucleo familiare.  6. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valu tazione dell a documentazione re ddituale già prodotta dal ricorrente, de lla quale si p ostula la sufficienza. 
Valutazione in questa sede ###ammissibile in quanto il sind acato sull'apprezzamento dei fat ti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valut azione dell e prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.  7. I documenti esaminati dal giudice di appello non hanno la natura della prova legale documentale come p revista dagli artt .2700 e 2702 cod. civ., né tale nat ura viene postula ta dalla parte ricorrente.  8. Deve per l'effetto ritenersi che non sussistano i requisiti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### e che il motivo di ricorso debba essere rigettato.  9. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfe ttarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compen si oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 7 di 7 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst o per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gandini Fabrizio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4027/2025 del 17-02-2025

... pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###. 3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale. 4. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado richiamando un suo precedente conforme ed ha ritenuto mancasse l'allegazione degli eventuali redditi dei comp onenti del nucleo familiare. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre ### con ricorso affidato ad un unico m otivo, illu strato da memoria. ### uto previdenziale resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa 3 di 7 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10989/2022 R.G. proposto da: ### con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro INPS - ### S ### in persona del legale rappresent ante pro tempore, elettivamente do miciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ### 29, rappresentato e difeso dall'avvocato #### unitamente agli avvocati ### e #### -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 118/2022 pubblicata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal #### 1. La Corte d'appello di Bologna, c on la sentenza n.118/2022 pubblicata il ### ha rigettato il gravame proposto da ### nella controversia con l'I.N.P.S.  2. La controversia ha per oggetto il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino di paese non appartenente alla ### euro pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###.  3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale.  4. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado richiamando un suo precedente conforme ed ha ritenuto mancasse l'allegazione degli eventuali redditi dei comp onenti del nucleo familiare.  5. Per la cassazione della sentenza ricorre ### con ricorso affidato ad un unico m otivo, illu strato da memoria. ### uto previdenziale resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa 3 di 7 “INPS vs. V.R.” n. C-3030/19”; “In caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla ### nella sentenza resa in data ### nella causa “### vs. 
V.R.” n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di ### recepito ex art. 118 c.p.c., dal Tribunale di Forlì, sezione Lav oro, e confermat o dalla Corte d'Appello, di ### sezione ### Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano, e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988, recepito in sede di conversione dalla L.  153/1988 (in materia di ###, la ci tata pronunci a di merito preclude, di fatto, al lavoratore di pae se terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per lun go soggiornanti, reside nte sul territorio ### di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale (peraltro ritenuto erroneamente essenziale ai fini del riconoscimento del diritto e non, come dis pone la norma, q uale base di calcolo per la li quidazione dell 'importo spett ante) d el proprio nucleo familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale italian a ### 730 non riten uta idonea e valida al fine di poter determinare la fascia di provvidenza spettant e al richiedente».  2. Indi, con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione d ell'art.2 della legge n. 1 53/1988 e art. 12 preleggi per aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (### per il ###, con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; la violazione o falsa applicazione dei principi di d iritto dispo sti dalla ### comunitaria (direttame nte applicabile e self executing) 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della ### resa in data ### nella causa “### vs V.R.” n. C-303/2019/CE per aver preteso dal ricorrente, titolare di permesso di sogg iorno CE per 4 di 7 lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista d alla norma in materia di ANF (### per il nucleo familiare) legge n.153/1998, sempre con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc.  3. Per quan to concerne il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere il reddito del nucleo familiare un requisito necessario al fine del riconoscimento della prestazione previdenziale, e non una mera base di calcolo per la determinazione dell'importo dell'assegno. Lamenta che la Corte territoriale non ha debitamente valutato la produzione documentale afferente al reddito familiare, dimessa dal ricorrente nel giudizio di primo grado.  4. Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### della ### europea, si intende dare continuità all'orientamento di Cass. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «### ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in que sti termini - esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrent e, secondo la quale l'individuazione de l reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva diff icoltà di dim ostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nost ro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamig lia considerata insufficiente in via p resuntiva, bensì 5 di 7 all'introduzione di un beneficio in favo re del n ucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.441 9 del 2000). Quanto alla p rova circa il po ssesso del requisito reddituale del n ucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 1671 0 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art.  76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si e vince che la parte ritenga di av ere ottemp erato all'onere della prova allegando il solo m odello ### ciò n on è sufficiente a giustificare l'ad emp imento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è app ena rilevato, t ale certificazione non attesta i l reddito del nu cleo familiare, bensì quello del solo richiedente . Da ciò consegu e che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/ o europeo quanto del cit tadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il manca to riferimento alla loro pro venienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce - questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura st essa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare . Pertant o, non essendo possib ile muovere nessuna censura di vi olazione del diritto 6 di 7 antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio p regiudiziale alla Corte eur opea di ### avanzata dal rico rrente per asserita violazione del principio di parità di t rattamento» (v. anche 13/02/2023, n.4377).  5. Si è già rilevato ch e la Corte di appe llo — in conformit à di quanto già ritenuto d al giudice d i prime cure — ha rigettat o la domanda per difetto d i allegazione circa i re dditi eventualmente prodotti dal nucleo familiare.  6. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valu tazione dell a documentazione re ddituale già prodotta dal ricorrente, de lla quale si p ostula la sufficienza. 
Valutazione in questa sede ###ammissibile in quanto il sind acato sull'apprezzamento dei fat ti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valut azione dell e prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.  7. I docum ent i esaminati dalla Corte territo riale non hanno la natura della pro va legale documentale come prevista dagli artt.2700 e 2702 cod. ci v., né tale natura viene po stulata dalla parte ricorrente.  8. Deve per l'effetto ritenersi che non sussistano i requisiti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### e che il motivo di ricorso debba essere rigettato.  9. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfe ttarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compen si oltre alle spe se 7 di 7 forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst o per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gandini Fabrizio

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