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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1128/2025 del 03-12-2025

... cittadino di stato terzo soggiornante di lungo periodo con permesso di soggiorno UE, poiché la normativa prevede per i paesi terzi, quali la ### al fine di poter accedere al reddito di cittadinanza il possesso del permesso di soggiorno UE. Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dalla stessa legge e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari (art. 9 d.lgs. 286/1998). La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito ad altre prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione e assegno di inabilità) parificando ai cittadini italiani gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano e precisando che “è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CASSINO ### R.G. 966/2024 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ### ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 966/2024 r.g.l., vertente TRA ### con l'avv. ### RICORRENTE E INPS, con l'avv. ### RESISTENTE E COMUNE DI SORA, con l'avv. ### RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data ### parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da I.N.P.S. ### della ### il ### di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di ### relativi alla revoca del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 3. condannare I.N.P.S. ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del ### di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), , detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'### alla ricorrente per il medesimo titolo; 4. con interessi e rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario”. 
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data ###; di non avere ricevuto alcun riscontro formale, ma di avere appreso in via ufficiosa che la domanda non era accoglibile in assenza del permesso di soggiorno UE; di avere quindi presentato domanda giurisdizionale per ottenere il beneficio del RDC ricorrendone tutti i presupposti di legge. 
Si costituiva in giudizio l'### che chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che il Comune di ### aveva attivato il blocco della prestazione per "mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a) 1) L. 26/2019….oggetto della revoca, pertanto, non è il controllo sul requisito della residenza del richiedente la misura #####, ma il controllo sul requisito della cittadinanza dello stesso…. Si fa presente, inoltre, che ai sensi della nota ministeriale n. 805 del 27/01/2021, eventuali annullamenti delle sanzioni precedentemente disposte dai ### per i controlli di propria competenza devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma ### Ciò posto, fatta salva diversa documentazione atta a dimostrare il superamento del controllo relativo alla cittadinanza del richiedente la misura che - come detto - dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del Comune competente ai fini di una eventuale annullamento della sanzione precedentemente applicata tramite la piattaforma ### allo stato non si rinvengono i presupposti per procedere con l'annullamento della revoca della domanda RDC prot. ###
RDC-2020-###. 3”. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. 
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in ### n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1). 
Nel caso in esame il punto contestato al ricorrente non è quello reddituale ma è quello dello “status” di cittadino di stato terzo soggiornante di lungo periodo con permesso di soggiorno UE, poiché la normativa prevede per i paesi terzi, quali la ### al fine di poter accedere al reddito di cittadinanza il possesso del permesso di soggiorno UE. 
Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dalla stessa legge e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari (art. 9 d.lgs. 286/1998). 
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito ad altre prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione e assegno di inabilità) parificando ai cittadini italiani gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano e precisando che “è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini” (Corte Cost. 29 luglio 2009, n. 306). 
Ciò detto, il ricorrente ha provato di essere residente sul territorio italiano dal 2009 (certificato storico di residenza) e di avere una carta di soggiorno in corso di validità (dal febbraio 2023 al 2028). Si può pertanto affermare che il ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha comunque dimostrato di trovarsi, al momento della domanda del 28.03.2023, nella situazione di residente da oltre 10 anni nel territorio nazionale. 
La domanda merita accoglimento. 
Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di ### P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l'### al pagamento; Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 1.400,00 oltre rimb forf. cassa ed iva da distrarsi.  03.12.2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025

causa n. 966/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valeria Caminada

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3279/2023 del 02-02-2023

... premettere che si controverte in tema di domanda di permesso di soggiorno per mot ivi familiari del cittadin o straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana e la fatt ispecie è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/ 1998, che prevede l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, e 28, comma 1 lett . b), DPR n. 394/1999 (regolamento di attuazione del ### o dell'###, disponendo quest'ultima norma che “### la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovan o nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 5 di 7 2.2. La Corte d'Appello, nel proprio percorso argomentativo, non ha messo in dub bio che il ricorrente conviva eff ettivamente con il fratello, ma ha valutato come elemento imprescindibile per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza del requisito del possesso legittimo di un alloggio da parte del richiedente o del suo familiare convivente, ritenendo irrilevante che di fatto la (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21553/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### MAZZINI, 8, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) per procura allegata al ricorso -ricorrente contro ###'INTERNO, in perso na del ### pro t empore, elettivamente domiciliato in ### 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente 2 di 7 avverso la SENTENZA della CORTE ### di ANCONA 58/2020 depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 30/11/2022 dal ### dott.ssa ### udito il P.M., in persona del ### G enerale dott.  ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.  ### 1. Con sente nza n.58/2 020 pubblicata il ###-2020 la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'appello proposto d a ### cittadino del ### avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorn o per motivi familiari, negato con provvedimento del 30.6.2017 dalla ### di ### Il giudice d'appello ha rilevato che, avendo il Comune di ### con provvedimento del 4.7.2016, dichiarato il fratello del ricorrent e, ### cittadino itali ano, decaduto dall'assegnazione dell'alloggio popolare sito in ### dei ### non poteva ritenersi integrato in capo al ricorrente il requisito del possesso dell'allogg io legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che di fatto la famiglia aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell'unità abitativa di edilizia popolare 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'### che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.  3. Con ordinanza interlocutoria n.11778/2022 della ### civile di questa Corte la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della ### civile.  4. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato appl icato lo s peciale rito «cartolare» previsto 3 di 7 dall'art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.  ### a ### ha d epositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I m otivi di ricorso sono così rub ricati:«I.Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) e 22, comma 3, (### subordinato a tempo determinato e indeterminato del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286);II.Omesso esame circa un fatto decisi vo per il giudiz io che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c.: Omesso esame e valutazione della circostanza che l'E. r.a.p. Marche richiede il pagamento del canone di locazione al fratello del ricorrente; ### Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell'art.  112 c.p.c. - Omessa pronuncia sui motivi di appello indicati nell'atto di citazione di appello ai numeri 2, 3, 4, 5 in parte qua e 6; IV. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell'art. 132 c.p.c.  per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Ancona mo tiva in ordine alla violazione de ll'art. 10 bis l.  241/1990». Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 30 e 22 d.lgs. n. 286/1998, sul rilievo che la prima norma non indica l'alloggio come requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per m otivi di famiglia, mentre la seconda norma è del tutto estranea alla fattispecie di cui è causa, concernendo la documentazione che deve produrre il datore di lavoro ove non abbia diretta conoscenza dello straniero residente all'estero; il ricorrente rileva, altresì, di poter reperire, insieme al fratello convivente, altra abitazione, nell 'ipotesi in cui l'### 4 di 7 Autonomo delle ### dovesse interrompere il rapporto di locazione aven te ad oggetto l'alloggio all'attualità occu pato da entrambi. Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n . 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello considerato che l'ente locatore, in quattro anni, non aveva mai dato esecuzione al provv ediment o di revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed aveva continuato a richiede re al fratello del ricorrente il pagamento dei canoni di locazione. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronu ncia sui motivi di appello, indicati nell'atto di citazione in appello ai numeri 2, 3, 4, 5 e, in parte qua, 6. Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. per illogicità della motivazione, nella parte cui la Corte di Appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 10 e 10 bis della L. 214/1990.  2. Il primo motivo è fondato.  2.1. Occorre premettere che si controverte in tema di domanda di permesso di soggiorno per mot ivi familiari del cittadin o straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana e la fatt ispecie è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/ 1998, che prevede l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, e 28, comma 1 lett . b), DPR n. 394/1999 (regolamento di attuazione del ### o dell'###, disponendo quest'ultima norma che “### la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovan o nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 5 di 7 2.2. La Corte d'Appello, nel proprio percorso argomentativo, non ha messo in dub bio che il ricorrente conviva eff ettivamente con il fratello, ma ha valutato come elemento imprescindibile per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza del requisito del possesso legittimo di un alloggio da parte del richiedente o del suo familiare convivente, ritenendo irrilevante che di fatto la famiglia, costituita dal ricorrente e da suo fratello, avesse continuato a risiedere nell'uni tà abitativa di edilizia popolare dopo la revoca dell'assegnazione di detto alloggio e, quindi, senza un formale e legittimo titolo giustificativo. 
Posto che l'ogge tto della d imostrazione "documentata" che il richiedente deve dare, in base alla citata norma, è la convivenza con il cittadino italiano a cui il primo sia legato da parentela entro il secondo grado (o da coniugio), con la citata ordinanza interlocutoria è stata evidenziata la questione, in diritto, che si pone nel caso di specie, dovendosi, in particolare, stabilire quale connotazione debba avere la suddetta convivenza, e cioè se debba essere una convivenza connotata anche dal req uisito di una disponibilit à “titolata” di un alloggio, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Ancona, oppure se sia sufficiente il dato fattuale dell'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione e comunanza di vita. 
Va, altresì, precisato, come rilevato dalla ### che il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.  30 (permesso di soggiorno per motivi familiari) e 22, comma 3, (lavoro subordinato a t empo determinato e indeterminato) de l D.Lgs 25.07.1998, a cui impropriamente anche la Corte d'appello ha fatto riferimento , ma dette norme non sono ap plicabili nella specie, in quanto il fratello non è contemplato tra i “familiari” per i quali è possibil e il ric ongiungimento (solo il coniug e, i figli maggiorenni e i genitori a carico). Ciò non dimeno, in base al contenuto della censura che si evince chiaramente dall'illustrazione della stessa e dalle ragioni, anche di fatto, esposte nel motivo che si 6 di 7 sta scrutin ando, la doglianza investe l'intero percorso argomentativo della Corte di merito, che, nella premessa, ha anche richiamato gli artt. 19, comma 2, lett. c) d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1, lett. b) DPR n. 3 94/1999, della cui violazione sostanzialmente l'odierno ricorrente si duole.  2.3.Tanto premesso, come si è detto, la Corte d'Appello, nel valutare imprescindibili il possesso o la disponibilità “titolati” e formali di un alloggio da parte d el richiedent e o de l parente di secondo grado convivente, ha ritenuto che fosse necessario quel requisito ulteriore che non solo non è previsto dalle norme sopra citate del ### dell'### e del suo regolamento di attuazione, ma neppure è desumibile per implicito dal combinato disposto delle norme sopra citate. 
Come condivisibilmente osservato dalla ### la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalit à italiana, sul presu pposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel ### di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettiv o. A fronte del tenore letterale, pur scarno e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di que lla ratio, un'interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al ris ultato di “aggiungere” connotazioni ulteriori non previste dal legislato re, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non toller a esegesi penal izzanti, quale è quella effettuata dalla Corte territoriale. In quest'ottica, l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, a ccertando, in concreto e seco ndo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata 7 di 7 da una comunanza di vi ta, second o l'ordinario atteggiarsi d elle relazioni familiari.  3. In conclusi one, i l primo motivo merita accoglimento, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in dive rsa composizione, che si att errà al seg uente principio di diritto:« In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadin o straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazion alità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c ), d.lgs 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che in troduca connot azioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme ». 
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 30 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Parise Clotilde

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-03-2025

... ingresso nell'ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni, a conferma di un suo precedente positivo inserimento sociale nel nostro Stato, che si è interrotto per alcuni anni senza sua colpa avendo perso il lavoro, avendo comunque il ricorrente sempre osserva to le regole ed i princi pi fondamentali del nostro ordinamento giuri dico senza commettere alcun reato per vivere durante il periodo di irregolarità e di difficoltà personale, inserimento sociale che è ripreso nel corso del 2022 a seguito della domanda di asilo proposta e del percorso scolastico e formativo intrapreso c on una cooperativa di accoglienza per 8 migranti, che attualmente lo ha assu nto come collaborator e con regolare contratto di sei mesi che viene allegato in copia». 5.1−Il Tribunale di ### ha statuito che: «non vi sono elementi per ritenere che il #### abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo s volgimento di un'atti vità lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata. Le uniche allegazioni documentali si limitano all'### che attesta l'esistenza di un contratto di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### nato a ### (### il 1°.2.1987, rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### -ricorrente ###'INTERNO - ###### - ### -intimati
Avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Venezia n. 12253/2024, del 6.6.2024. 
Oggetto: protezione internazionale ### la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2025 dal #### 1. ─ Il ricorrente, nato a ### (### il ###, ha impugnato il provvedimento del 23.6.2022, re so dal ### o dell'### - ### per il ### della ### di ### - ### di ### che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione ai sensi della normativa vigente. 
In audizione amministrativa, il ricorrente ha riferito di avere svolto attività politica per conto del partito ### sin dal 2002 e di essere stato eletto presidente del ### per la sezione di ### nel 2005 ma che, in seguito al cambio di governo avvenuto nel 2006, è stato aggredito e preso di mira dai membri dell'### e della ### L eague; per tale motivo, il ricorrente si è dovuto nascondere, chiedendo ospitalità a diversi amici, per poi trasferirsi a ### presso la zia paterna, formalizzando poi la domanda per poter entrare in ### tramite la cosiddetta “procedura flussi” e arrivando in ### nel 2010 per via aerea. 
In caso di rimpatrio teme di essere ucciso o incarcerato.  2.− Per quanto qui di interesse il Tribunale ha precisato che: a) l'oggetto del giudizi o non è la legi ttimità formale del diniego impugnato, ma l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento di una delle forme di protezione previste dall' ordinam ento, sia es sa internazionale, speciale o per gli altri casi contemplati dal d.lgs.  286/1998; b) per il rilascio di un permesso per protezione speciale non vi sono elementi per ritener e che il #### abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata 3 prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata. 
Le uniche allegazioni documentali si limitano all'### che attesta l'esistenza di un contratto di lavoro della durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione; c) non è nemmeno sufficiente far riferimento all'astratta condizione del ### d'origine dell'interessato, ma occorre comunque procedere ad un giudizio individualizzante, nel senso che devono essere dedotti specifici elementi che indichino in che modo tale situazione astratta determina in concreto una situazione di vulnerabilità in relazione al ricorrente; d) per quanto attiene, invece, alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto condivisibili i dubbi manifestati dalla ### sulla credibilità dell'interessato. Le dichiar azioni rese in merito all'appartenenza e alla militanza politica appaiono estremam ente generiche e in parte contraddittorie. Generiche e prive di sufficiente dettaglio appaiono anche le dichiarazioni relative alle attività e agli scopi del partito, al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno di esso e all e funzioni assegnategli, nonché le di chiarazioni afferenti alle minacce e alle aggressioni subìte; e) quanto al requisito di cui alla lett. c dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminat a in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'### (### delle ### per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a causa di un 4 rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza; f) la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs.  n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale ### oppure quanto il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale ###; g) in os sequio all'obbligo di cooperazione dell'### giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha peraltro acquisito informazioni aggiornate sul ### da fonti internazionali specificamente indicate e riportate; dall'esame delle fonti indicate, è p ossibile escludere che in ### e nella specifica regione di provenienza del ricorrente, vi sia una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”; h) non può, inoltre, ritenersi che il ### costituisca una zona a rischio e che la sua popolazione civile soggetta alla “minaccia grave e in dividuale” in ragione della situazione di povertà diffusa e sovrappopolamento e della condizione di espos izione a violenti fenomeni naturali.  3. ─ ### ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.  ### nistero dell'### non si è costituito tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chi ede di poter par tecipare all'eventuale udienza di discussione.  RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce: 5 4. ─ Con il primo motivo: ### e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c con erronea e falsa applicazione dei criteri vigenti in materia istruttoria per violazione dell' obbligo di cooperazione d'ufficio del Giudice nella acquisizione delle prove agli effetti della domanda di protezione sussidiaria ex art 14, lett. b), d.lgs. n 251/2007 e di protezione speciale ex art 19, comma 1, e comma 1.1, TUI prima parte in violazione dell'art.35 bis, comma 9, d.l. n.13/2017 in riferimento all'art. 8, comma 2 e 3, d.lgs.  n. 25/2008 e dell' art 27 , comma 1 bis , d.lgs. n.25/2008 e con violazione dei criteri previsti dall' art. 3, comma 3, lett. a, b, e c, e comma 5, lett. a, e c, d.lgs n.251/2007 agli effetti della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese in sede ###assenza di prove documentali allegate. I l Tr ibunale civile di ### non avrebbe fatto, nel caso concreto, corretta applicazione in sede di motivazione e di decisione dei principi vigenti in materia istruttoria, perché in materia di protezione internazionale è prevista una attenuazione del principio di spositivo in tema di prova con parziale inversione del relativo onere a favore del richiedente asilo e con correlat o obbligo di cooperazione d'uffici o posto a carico del Giudice di merito che deve assumere tutte le informazioni disponibili ed aggiornate relative alla situazione attuale esistente nello Stato di origine del cittadino strani ero anche sotto il profilo della tute la effettiva per i diritti umani ivi esistente agli effetti della domanda di protezione in ternazionale e di quelle subordi nate di protezione sussidiaria e protezione speciale, con possibile violazione dei principi contenuti nell'art.8, comm1 2 e 3, d.lgs. n.25/2008 in tema di criteri applicabili in sede di esame della domanda e nell'art. 3, comma 3, lett. a, b, e c, e comma 5, lett. a e c, d.lgs. n.251/2007 relativi all'esame del richiedente asilo ed alla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale. 6 4.1 ─ La censura è inammissibile. Questa Corte ha già sostenuto (rispetto ad un'ipotesi di tratta) che nel caso di vittime di particolari condotte persecutorie il giudice deve analizzare le dichiarazioni del migrante - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, lett. c, d. lgs. 251/2007, 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d. lgs.  25/2008 - alla luce dei criteri interpretativi indicati dall'U.N.H.C.R.  nelle proprie linee guida volte all'identificazione di queste persone tra i richiedenti protezione internazionale, le quali costituiscono una fonte di informazione meritevole di credito utile a verificare l a concordanza del racconto offerto con le precipue caratteristiche di chi si trovi in un a simile situ azione (Cass. 41863/20 21; si veda, inoltre, Cass. 25751/2021). 
E' stato anche ul teriorment e precisato che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la va lutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi, ma alla stregua dei criteri indicati negli artt.  3 d.lgs. n. 251/2007 e 8 d.lgs. n. 25/2008 (Cass., n. 9858/2023; Cass., n.28214/2022). 
Il principio però, va coniugato in relazione al singolo caso ed, infatti, più volte questa Corte ha ribadito che i n tema di protezione internazionale, la valutazione di cr edibilità della narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fo ndarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessa rio procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricer ca dell e c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibili tà e il livello di rischio (Cass., n. 2667/2023; Cass., n. 26149/2022). 7 Il tribunale ha analizzato ogni singola parte delle dichiarazioni del richiedente indicando di volta in volta la motivazione specifica sulla non credibilità per estrema genericità o contraddizione ed ha poi assolto al suo dovere-potere di cooperazione istruttoria consultando ed indicando specificamente le fonti internazionali consultate.  5.− Con il secondo motivo: ### e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla domanda di protezione speciale da valutarsi secondo la normativa previgente ancora applicabile nella formulazione introdotta dal d.l.  n. 130/2020 ed in vigore fino al 13.03.2023 ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI ed art. 32, comma 3, d.lgs. n.25/2008. Omessa valutazione della integrazione sociale e lavorativa in ### c on possibile violazione dell'art. 8 della CEDU in tema di tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero in territorio UE. Mancata applicazione dei criteri di valutazione previsti in materia ed omessa esecuzione del giudizio di comparazione tra condizione di vita attuale in ### e condizione presumibile in caso di rientro in ### del richiedente asilo. 
In particolare, si osserva che «### il decreto impugnato non ha fatto alcun riferimento in sede di valutazione alla lunga durata del suo so ggiorno in ### iniziato nel lontano 2010 c on regolare ingresso nell'ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni, a conferma di un suo precedente positivo inserimento sociale nel nostro Stato, che si è interrotto per alcuni anni senza sua colpa avendo perso il lavoro, avendo comunque il ricorrente sempre osserva to le regole ed i princi pi fondamentali del nostro ordinamento giuri dico senza commettere alcun reato per vivere durante il periodo di irregolarità e di difficoltà personale, inserimento sociale che è ripreso nel corso del 2022 a seguito della domanda di asilo proposta e del percorso scolastico e formativo intrapreso c on una cooperativa di accoglienza per 8 migranti, che attualmente lo ha assu nto come collaborator e con regolare contratto di sei mesi che viene allegato in copia».  5.1−Il Tribunale di ### ha statuito che: «non vi sono elementi per ritenere che il #### abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo s volgimento di un'atti vità lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata. 
Le uniche allegazioni documentali si limitano all'### che attesta l'esistenza di un contratto di lavoro della durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione. 
Non appare decisivo nemmeno il richiamo alla situazione di sicurezza e di rispetto dei di ritti umani re lativa al ### d'orig ine del ricorrente». 
La censura è fondata. La motivazione è carente poiché non si fonda su un a valutazione comp lessiva degli esiti probatori, omettendo indagini su aspetti che potrebbero e ssere dec isivi. Non valuta il periodo di permanenza sul nostro territorio risalente a 14 anni fa, poiché il richiedent e è ar rivato nel nostro ### nel 2010 con regolare ingresso nell'ambito del decre to flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni; non ha indagato sulle motivazioni esistenti per l'interruzione del rapporto di lavoro; né tant omeno sul suo comportam ento durante il periodo di disoccupazione eventualmente ril evante ai fini penali, non ha considerato o meglio comparato la sua situazione familiare nel ### di origine con quella creatasi in ### vista la lunga permanenza sul territorio italiano.  6.− Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, inammissibile il primo. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 9 In cas o di diffusi one del present e provvedimento si omettano le generalità e gli altri elem enti identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso. ### il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
In cas o di diffusi one del present e provvedimento si omettano le generalità e gli altri elem enti identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Valentino Daniela

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-03-2024

... il decreto questorile di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per 3 protezione speciale (di cui aveva preso conoscenza nel contempo); - che la causa era stata iscritta al n. 5207/23 R.G. della IX sez. civile; - e che il Giudice, con provvediment o reso il ###, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando udienza al 26.9.2024. ### iudice di pace, con ordinanza deposita ta il ### 3, respingeva il ricorso, rilevando che: ### la misura di espulsione discendeva, con carattere di autom aticità, dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale; ### dagli atti risultava che il ricorrente era stato titolare di permesso di soggiorno dal 1999 al 2007, nonché il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che il ricorrente era stato attinto da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano ad anni 10 e 4 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 74, co. 1, d.P.R. 309/90, rideterminata dalla Corte d'appello alla pena di anni 6 e mesi 6 con sentenza 1.6.2012; ### ogg etto del ricorso era d unque il d ecreto di espulsione conseguente alla predetta reiezione dell'istanza di permesso di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA su ricorso rg 9379-2023, presentato da: ### i, nato in ### il 6 .10.19 71, C.U.I. 02 ###, cod. fisc.  ###, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il predetto difensore con studio in ### via ### 32.  - ricorrente - contro Prefetto della ### di ### in persona del ### pro tempore; intimato - avverso l'ordinanza del Giudice di ### di ### depositata in cancelleria il ###, in pari data comunicata a mezzo pec al domicilio eletto, nell'ambito del procedimento n. 3149/2022 R.G. con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione (prot. n. 119/2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. #### 1.Con decreto n. 11 9/2022 , notificato il 22 .2.2022, il ### di ### disponeva l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter, d.lgs.  286/98 e ss. mod. perché inott emp erante a pregresso ordine di allontanamento - disposto dal ### di ### in data ###. ### di ### disponeva che, nel caso di specie, “non sussist### le condizioni affinché allo straniero po### essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorr### in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi internazionali dello Stato italiano nè ricorr### i p resupposti di cui all'art. 19 del T .U.I. e successive modificazioni”.  2. Avverso tale decisione proponeva tempestivo ricorso ### ricorso con il quale, in sintesi, si evidenziava che era in ### già da diciotti anni, poi ricongiunto con la moglie ed il figlio che, a sua volta, aveva formato una famiglia autonoma composta da moglie e due figli, tutti residenti a ### sicché ev idenziava la sussistenza di solidi legami fam iliari in ### e, per contro, l'assenza di legami familiari e sociali in ### Il ricorso era, pertanto, fondato su due motivi di gravame: ### la violazione dell'art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98, così come interpretato alla luce della sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, e ### la violazione degli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1 d.lgs. 286/98, come novellati dal d.l. 130/2020, convertito nella l. 173/2020, con p articolare riferimento alla protezione specia le, poi effettivamente richiesta. In vista dell'udienza di trattazione fissata per l'11.11.2022, la difesa del ricorrente produceva note scritte con cui - tra l'altro - insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento i mpugnato, onde consentire al ricorrente la presentazione della domanda di protezione speciale alla ### di ### 4.In data ###, la difesa di parte ricorrente produceva “### di deposito di documentazione sopravvenuta” con cui dava atto: - di avere impugnato innanzi la ### specializzata per l'immigrazione del Tribunale di ### il decreto questorile di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per 3 protezione speciale (di cui aveva preso conoscenza nel contempo); - che la causa era stata iscritta al n. 5207/23 R.G. della IX sez. civile; - e che il Giudice, con provvediment o reso il ###, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando udienza al 26.9.2024.  ### iudice di pace, con ordinanza deposita ta il ### 3, respingeva il ricorso, rilevando che: ### la misura di espulsione discendeva, con carattere di autom aticità, dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale; ### dagli atti risultava che il ricorrente era stato titolare di permesso di soggiorno dal 1999 al 2007, nonché il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che il ricorrente era stato attinto da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano ad anni 10 e 4 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 74, co. 1, d.P.R. 309/90, rideterminata dalla Corte d'appello alla pena di anni 6 e mesi 6 con sentenza 1.6.2012; ### ogg etto del ricorso era d unque il d ecreto di espulsione conseguente alla predetta reiezione dell'istanza di permesso di soggiorno, non avendo lo straniero lasciato il territorio nazionale entro il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento; ### il provvedimento di espulsione rappresentava provvedimento obbligatorio e a carattere vincolato sicché il giudice ordinario era tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne imponevano l'emanazione, non essendo consentito al giudice investito dall'impugnazione del provvedimento di espulsione a lcuna valut azione sulla legittimità del pr ovvedimento del questore che avesse rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno poiché tale sindacato spettava al giudice amministrativo; ### neanche poteva dirsi violato l'art. 19 del T.U. 286/98, in quanto dalle allegazioni in fatto e dalla documentazione allegata non risultava che il ricorrente rientrasse in alcuna delle ipotesi che vietano l'espulsione ex art. 19 T.U.I; ### il disposto normativo di cui all'art. 13, co. 2 bis, T.U. cit. rivestiva rilevanza solo in caso di provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), laddove non aveva invece alcun rilievo nel caso di espulsione ai sensi dell'art. 14, co.  5 ter.  2. Il provvedimento, pubblicato il ###, è stato impugnato da ### con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4 ### intimata non ha svolto difese.  ### 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo co violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1, d.lgs. 286/98 (nella v ersione vigente ratione temporis) con riferimento all'erronea applicazione e/o interpretazione d elle norme r ichiamate e all'omessa considerazione degli effetti della domanda di protezione comple mentare proposta dopo l'adozione di un decreto espulsivo prefettizio.  1.1 Ricorda il ricorrente che il decreto questorile di espulsione impugnato aveva avuto cura di precisare che “non sussistono le condizioni affinché allo straniero possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o r isultanti da obblighi internaziona li dello Stato itali ano nè r icorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”.  1.2 Tuttavia nel secondo motivo del ricorso introduttivo aveva evidenziato come sussistessero, in suo favore, tutti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsti all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/98 nella versione all'epoca vigente (anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023 che, comunque, all'art. 7, co. 2, sancisce l'irretroattività della novella), segnalando, in particolare, come la sua espulsione comportasse una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata e familiare, rilevante anche ai sensi dell'art. 5, co. 6 T.U.I. Precisava il ricorrente che, non solo era in Ita lia da 18 anni (avendo fatto ingresso in data 8. 1.2 004), ma av eva maturato solidi legami familiar i, c onvivendo qui con la moglie, tit olare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ed essendo presenti il figlio, la di lui moglie e due nipotini e non avendo più alcun legame con il ### di origine, elementi peraltro non contestati nel corso del giudizio, nemmeno ostandovi ragioni di ordine e sicurezza pubblica, peraltro neppure indicate nel decreto espulsivo, ed essendo stata revocata, fin dal 2015, la misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale.  1.3 Ma ciò che più rilevava - aggiunge sempre il ricorrente - era la pendenza del giudiz io avverso il decreto di espu lsione, avendo effettivamente 5 presentato al ### di ### istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del citato art. 19, co. 1.1 terzo e quarto periodo (ora a brogati dal D.L. 20 /23) e, avvedutosi del rig etto, aveva proposto immediata impugnazione alla competente sezione specializzata del Tribunale di ### che aveva subito disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di quel provvedimento, peraltro segnalata al Giudice di pace dalla difesa, prima del deposito della sua decisione. Ciò implicando che, sia pure nei lim iti propri della tutela cautelare, quella domanda di permesso di soggiorno per protezione complementare non risultava infondata.  1.4 Ciò nonostante il Giudice di pace aveva ritenuto di trincerarsi dietro la risalente giurisprudenza dettata Cass. SSUU civ. 16.10.2006, n. 22217, con ciò tuttavia dimenticando che tale approdo era consegu ente a l riparto di giurisdizione, e che la giurispr udenza di legittimità - dopo un'oscillaz ione interpretativa - aveva statuito che al giudice ordinario non spettava alcuna valutazione relativa al permesso di soggiorno, poiché tale sindacato spetta al giudice amministr ativo, sicché la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo comporterebbe una usurpazione di attribuzioni da parte del giudice ordinario r ispetto a quello amministra tivo. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale arresto sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, posto che alcun riparto di giurisdizione sussisterebbe, atteso che sia il Giudice di pace che il Tribunale sono entrambi giudici ordinari ed alcuna cognizione è attribuita al giudice amministrativo, sia in materia di espulsioni prefettizie, che in materia di protezione speciale. Ma, soprattutto, il Giudice di pace non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano i rapporti tra l'espulsione amministrativa disposta dal prefetto e la domanda successiva di protezione. 
Ricorda infatti il ricorrente che l'istituto della protezione speciale, siccome introdotto dal D.L. 130/2020, convertito, con modificazioni, nella L.  173/2020, conferiva piena attuazione al diritto di asilo costituzionale, e, pur essendo una protezione complementare rispetto alle protezioni tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria, era stata inserita a pieno titolo nelle cause di inespellibilità di cui all'art. 19, co. 1, d.lgs. 286/98 e, dunque, la protezione complementa re sarebbe una species del genus protezione internazionale. Il giu dice d i prime cure non avr ebbe dunque tenuto in 6 considerazione i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della domanda di protezione presentata successivamente all'adozione di un d ecreto espulsiv o e, più in p articolare, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ove la domanda di protezione internazionale dello stranier o sia proposta dopo l'adozione d el decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'e fficacia, sicché non si può, in ragione della sola proposizione della menzionata domanda, pronunciarsene l'annullamento. Ne consegue che avrebbe pertanto errato il Giudice di pace che, nel caso in esame, aveva ritenuto ininfluente la domanda di protezione internazionale rispetto alla validità ed efficacia del decreto espulsivo.  2. Il p rimo motivo è fondato ed il suo accoglimento d etermina anche l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.  2.1 Osserva il Col legio che, all'udienza fissata per la d iscussione dell'opposizione avverso il decreto di espulsione del 22 febbraio 202 2, il giudicante aveva concesso termine alle parti fino al 18 febbraio 2023 per il deposito di note difensive e documenti. Con nota depositata il 10 marzo 2023, l'istante produ ceva documentazione dalla quale si rilevava che aveva presentato, dopo il decreto di espulsione, d omanda di p rotezione complementare, ex art. 19, comma 1.1 ., d.lg s n. 286/19 98, nel testo applicabile ratione temporis. Avvers o il provvedimento di r igetto della ### lo straniero aveva, altresì, proposto ricorso al Tribunale, che aveva sospeso l'efficacia esecutiva del diniego di protezione complementare, aprendo ‒ in tal modo ‒ la strada alla costituzione, in capo al richiedente, di un titolo di permanenza sul territorio nazionale. Senonchè, l'opposizione al decreto di espulsione veniva disattesa dal Giudice di pace, con decreto del 21 marzo 2023, senza tenere in alcun conto tale documentazione.  2.2 Orbene, va rilevato che - ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs 286/1998 - le contr oversie in materia d i opp osizione all'espulsione sono disciplinate dall'art. 18 del D.lgs. n. 150/2011, che ‒ a sua volta ‒ dispone che tali controversi e «sono regolate dal rito som mario di cognizione», applicabile ratione temporis. Va dett o che il rito in parola non prevede preclusioni di sorta, quanto a lle produzioni documentali. In tema di 7 procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla ‒ per vero ‒ alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica ind icazione dei mezzi di prov a e dei documenti di cui il ricorrent e ed il resist ente intendano, rispettivamente , avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al d eposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. 46/2021).  2.3 Ne discende che, nella specie, il Giudice di pace avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione dalla quale si desumeva la presentazione della protezione civile, dopo il decreto di espulsione, e la sospensione del provvedimento negativo della ### Sul punto, giova infatti ricordare che, in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020; ###/2022). Ne consegue ancora - come ulteriore corollario - che il Giudice di pace avrebbe dovuto, tuttavia, dichiarare la sospensione dell'efficacia del decreto, fino alla decis ione definitiva sulla domanda di protezione internazionale.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di ### che, in persona di diverso giudice, dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Amatore Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 09-05-2025

... sua domanda era stata registrata ottenendo così, il permesso pro vvisorio di soggiorno. Deduce il ricorrente che questi documenti dimostravano la sua inespellibilità; #### e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 per non aver il giudice di prime cure valutato che i due documenti prodotti (manif estazione di volontà con pec e formalizzazione della domanda di protezione), oggetto di discussione tra le parti, peraltro neanche disconosciuti, rappresentano una condizione di inespellib ilità del cittadino straniero sino all'adozione del provvedimento da parte della ### visti gli artt. 7 del d,lgs n. 25 del 2008, 10 bi s comma 6 ### e 9 comma 1 della ### sulle procedure di asil o 2013/32/UE. Deduce che, in attesa della decisione della C ommissione ### competente, egli non poteva essere espulso avendo diritto di rimanere in ### viste le disposizioni di legge citate ed anche la giurisprudenza di legittimità. 3.- I motivi da trattare congiuntamente vanno disattesi. Non è in discussione il fatto che lo straniero dopo la notifica del provvedimento espulsivo abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale attraverso l'inoltro di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18140/2024 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliato in ### 27/29, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che l o rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, #### e ### domi ciliati in ### 12, presso l'### che li rappresenta e difende -resistenti avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di ### n. 8028/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ### 2 di 7 ###: 1.- ### med ### pro veniente dall'### presentava ricorso al ### ice di pace di ### proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione emesso e contestualmente notificato dal locale ### in data 16 settembre 2022, con il quale veniva espulso dal territorio nazionale nonché al decreto questorile in pari data con il quale veniva disposto l'obbligo di presentazione presso la ### di ### nei giorni di lunedì e mercoledì per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera e di ogni altro provvedimento presupposto.  ### udice di ### con sentenza depositata in data 25 luglio 2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto. 
Il citt adino straniero ha pro posto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza illustrati con memoria.  ### dell'### la ### e la ### di ### si sono cost ituiti al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. 
È stata disposta la trattazione camerale.  ###: 2.- Nel ricorso sono svolti tre motivi: I) ### dell'art. 360 comma 1 n. 4 c pc, stante il contrasto tr a la motivazione in sentenza ed il dispositi vo e comunq ue per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente ex art. 112 cod.proc.civ., per a vere il giudice di pace dato atto in moti vazione che la presentazione della domanda di protezione influiva sullo status del cittadino straniero sospend endo l'efficacia del provv edimento espulsivo, per poi disporre in dispositivo il rigetto dell'opposizione; II) ### dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti , ossia per aver il giudice er roneamente ritenuto che il rico rrente, nel le more della permanenza in ### 3 di 7 non allegava e non documentava alcuna condizione di inespellibilità da determinare il diritto del ricorrente a rimanere in ### mentre questi avev a dedotto e dimostrato che, successivamente all a notifica del decreto di espulsione e del decreto del ### aveva formalizzato, a mezzo pec in data 20 settembre 2022, la propria volontà di chi edere la protezione in ternazionale, tanto che egli aveva ricevuto successivamente l'avviso di convocazione ed in data 17 aprile 2023 la sua domanda era stata registrata ottenendo così, il permesso pro vvisorio di soggiorno. Deduce il ricorrente che questi documenti dimostravano la sua inespellibilità; #### e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 per non aver il giudice di prime cure valutato che i due documenti prodotti (manif estazione di volontà con pec e formalizzazione della domanda di protezione), oggetto di discussione tra le parti, peraltro neanche disconosciuti, rappresentano una condizione di inespellib ilità del cittadino straniero sino all'adozione del provvedimento da parte della ### visti gli artt. 7 del d,lgs n. 25 del 2008, 10 bi s comma 6 ### e 9 comma 1 della ### sulle procedure di asil o 2013/32/UE. Deduce che, in attesa della decisione della C ommissione ### competente, egli non poteva essere espulso avendo diritto di rimanere in ### viste le disposizioni di legge citate ed anche la giurisprudenza di legittimità.  3.- I motivi da trattare congiuntamente vanno disattesi. 
Non è in discussione il fatto che lo straniero dopo la notifica del provvedimento espulsivo abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale attraverso l'inoltro di PEC alla ### La posizione del lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale è disciplinata dall'art. 7 d.lgs n. 25/2008, la cui formulazione vigente al momento della proposizione della domanda per cui è causa prescrive che la presentazione di un a 4 di 7 domanda di protezione internazionale (seppur reiterata) attribuisce al richi edente il diritto di rimanere nel nostro Stato fino alla decisione della ### issione territorial e, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, (fattispecie di cui all'art. 29 bis legge cit.) o di successiva domanda reiter ata dopo la declar atoria di inammissibilità̀ o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata. 
In tema, questa Corte ha affermato (C ass. 5 437/2020; conf. 
Cass. 24296/2021, non massimata) che «in tema di immigrazione, nel cas o in cui la domanda di protezione internazionale dell o straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs.  286 del 1998 non può, in ragi one della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento». 
In motivazione, rilevato un contrasto tra il principio affermato da Cass. 12 novembre 2018, n. 28860 secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale nel periodo successivo alla pronuncia del decreto di espulsione non è idonea a giustificare la caducazione del decreto in sede di impugnazione giurisdizionale, mentre Cass. 26 luglio 2018, n. 19819 si era mostrata di opposto avviso, ritenendo che il divieto di espulsione implicasse la necessità di annullare il decreto, si è chiarito, sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia (Corte giust. UE , ###, 15 febbraio 2016, C-601-15, 3.N., 76), non potendo il giudice italiano non in terpretare il diritto interno in modo coerente con l'interpretazione del diritto comunitar io (Cass. 2707 7/2019), che «lo stran iero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non possa richiedere la caducazione del 5 di 7 provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni, giacché questo contrasterebbe con l'esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte UE, di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell'espulsion e a seguito del rigetto della domanda stessa», in qu anto, in prese nza della proposizione di questa, il decreto di espulsione già emesso non può ritenersi, dunque, affetto da un'inedita forma di invalidità̀ « sopravvenuta» che ne giustifichi l'annullamento, ma solo privo temporaneamente di efficacia. 
Il prin cipio è stato ulteriormente chiarit o nella pronuncia 26633/2023, la cui massima recita: «In tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in ### può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompag namento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione». In motivazione, si è ritenuta inammissibile la censura svolta in sede di opposizione all'espulsione riguardante un profil o attinente non alla vali dità dell'espulsione, bensì all'esecuzi one della stessa, che è invece oggetto del distinto giudizio di convalida del separato decreto del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di identificazione ed espul sione, mediante i quali si realizza, appunto, l'esecuzione coattiva del rimpatrio in difetto della spontanea ottemperanza da parte dell'espulso. Inoltre, è stata respinta altra censura per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1 d.lgs. 2 5/2008 e 19 T.U. Immigra zione, in relazione all'art. 360 1 comma n. 3 c.p.c., per non aver disposto il giudice la sospensione del decreto di espul sione per effetto della 6 di 7 presentazione di una succes siva domanda di protezione internazionale, rilevandosi, in adesione a Cass. 5437/2020, che «nel giud izio di opposizione al decre to di espul sione è in discussione la legittimità̀ e la validità̀ del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà̀ in sede di giudizio di convalida» (v. anche Cass. n. 4777/2025 in motivazione; Cass. n.24105/2024 in motiv azione; n.22561/2024 in motivazione; Cass. n. ###/2022). 
Ne consegue che l'intervenuta e successiva presentazione della domanda di protezione in ternazionale, in sede di opposizi one al decreto prefettizi o di espulsione, non comporta che il giudice di pace ne debba sospendere l'efficacia, anziché rigettare l'opposizione, per difetto di invali dità del decre to, in quan to l'effettività dell'esecuzione formerà oggetto del distinto giudizio di convalida del separato decreto del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, di guisa che le censure proposte vanno disattese.  4.- In conclusione il ricorso va rigettato. 
Non si provv ede sulle spese, in assenza di attività di fensiva degli intimati. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  - Rigetta il ricorso; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sus sistenza dei presuppos ti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Oscuramento dati. 
Così deci so in ### nella ### di ### glio della ###, il 7 maggio 2025.   ### 7 di 7  

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Tricomi Laura

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