testo integrale
ORDINANZA su ricorso rg 9379-2023, presentato da: ### i, nato in ### il 6 .10.19 71, C.U.I. 02 ###, cod. fisc. ###, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il predetto difensore con studio in ### via ### 32. - ricorrente - contro Prefetto della ### di ### in persona del ### pro tempore; intimato - avverso l'ordinanza del Giudice di ### di ### depositata in cancelleria il ###, in pari data comunicata a mezzo pec al domicilio eletto, nell'ambito del procedimento n. 3149/2022 R.G. con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione (prot. n. 119/2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. #### 1.Con decreto n. 11 9/2022 , notificato il 22 .2.2022, il ### di ### disponeva l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98 e ss. mod. perché inott emp erante a pregresso ordine di allontanamento - disposto dal ### di ### in data ###. ### di ### disponeva che, nel caso di specie, “non sussist### le condizioni affinché allo straniero po### essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorr### in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi internazionali dello Stato italiano nè ricorr### i p resupposti di cui all'art. 19 del T .U.I. e successive modificazioni”. 2. Avverso tale decisione proponeva tempestivo ricorso ### ricorso con il quale, in sintesi, si evidenziava che era in ### già da diciotti anni, poi ricongiunto con la moglie ed il figlio che, a sua volta, aveva formato una famiglia autonoma composta da moglie e due figli, tutti residenti a ### sicché ev idenziava la sussistenza di solidi legami fam iliari in ### e, per contro, l'assenza di legami familiari e sociali in ### Il ricorso era, pertanto, fondato su due motivi di gravame: ### la violazione dell'art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98, così come interpretato alla luce della sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, e ### la violazione degli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1 d.lgs. 286/98, come novellati dal d.l. 130/2020, convertito nella l. 173/2020, con p articolare riferimento alla protezione specia le, poi effettivamente richiesta. In vista dell'udienza di trattazione fissata per l'11.11.2022, la difesa del ricorrente produceva note scritte con cui - tra l'altro - insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento i mpugnato, onde consentire al ricorrente la presentazione della domanda di protezione speciale alla ### di ### 4.In data ###, la difesa di parte ricorrente produceva “### di deposito di documentazione sopravvenuta” con cui dava atto: - di avere impugnato innanzi la ### specializzata per l'immigrazione del Tribunale di ### il decreto questorile di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per 3 protezione speciale (di cui aveva preso conoscenza nel contempo); - che la causa era stata iscritta al n. 5207/23 R.G. della IX sez. civile; - e che il Giudice, con provvediment o reso il ###, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando udienza al 26.9.2024. ### iudice di pace, con ordinanza deposita ta il ### 3, respingeva il ricorso, rilevando che: ### la misura di espulsione discendeva, con carattere di autom aticità, dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale; ### dagli atti risultava che il ricorrente era stato titolare di permesso di soggiorno dal 1999 al 2007, nonché il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che il ricorrente era stato attinto da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano ad anni 10 e 4 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 74, co. 1, d.P.R. 309/90, rideterminata dalla Corte d'appello alla pena di anni 6 e mesi 6 con sentenza 1.6.2012; ### ogg etto del ricorso era d unque il d ecreto di espulsione conseguente alla predetta reiezione dell'istanza di permesso di soggiorno, non avendo lo straniero lasciato il territorio nazionale entro il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento; ### il provvedimento di espulsione rappresentava provvedimento obbligatorio e a carattere vincolato sicché il giudice ordinario era tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne imponevano l'emanazione, non essendo consentito al giudice investito dall'impugnazione del provvedimento di espulsione a lcuna valut azione sulla legittimità del pr ovvedimento del questore che avesse rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno poiché tale sindacato spettava al giudice amministrativo; ### neanche poteva dirsi violato l'art. 19 del T.U. 286/98, in quanto dalle allegazioni in fatto e dalla documentazione allegata non risultava che il ricorrente rientrasse in alcuna delle ipotesi che vietano l'espulsione ex art. 19 T.U.I; ### il disposto normativo di cui all'art. 13, co. 2 bis, T.U. cit. rivestiva rilevanza solo in caso di provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), laddove non aveva invece alcun rilievo nel caso di espulsione ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter. 2. Il provvedimento, pubblicato il ###, è stato impugnato da ### con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4 ### intimata non ha svolto difese. ### 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo co violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1, d.lgs. 286/98 (nella v ersione vigente ratione temporis) con riferimento all'erronea applicazione e/o interpretazione d elle norme r ichiamate e all'omessa considerazione degli effetti della domanda di protezione comple mentare proposta dopo l'adozione di un decreto espulsivo prefettizio. 1.1 Ricorda il ricorrente che il decreto questorile di espulsione impugnato aveva avuto cura di precisare che “non sussistono le condizioni affinché allo straniero possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o r isultanti da obblighi internaziona li dello Stato itali ano nè r icorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”. 1.2 Tuttavia nel secondo motivo del ricorso introduttivo aveva evidenziato come sussistessero, in suo favore, tutti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsti all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/98 nella versione all'epoca vigente (anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023 che, comunque, all'art. 7, co. 2, sancisce l'irretroattività della novella), segnalando, in particolare, come la sua espulsione comportasse una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata e familiare, rilevante anche ai sensi dell'art. 5, co. 6 T.U.I. Precisava il ricorrente che, non solo era in Ita lia da 18 anni (avendo fatto ingresso in data 8. 1.2 004), ma av eva maturato solidi legami familiar i, c onvivendo qui con la moglie, tit olare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ed essendo presenti il figlio, la di lui moglie e due nipotini e non avendo più alcun legame con il ### di origine, elementi peraltro non contestati nel corso del giudizio, nemmeno ostandovi ragioni di ordine e sicurezza pubblica, peraltro neppure indicate nel decreto espulsivo, ed essendo stata revocata, fin dal 2015, la misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale. 1.3 Ma ciò che più rilevava - aggiunge sempre il ricorrente - era la pendenza del giudiz io avverso il decreto di espu lsione, avendo effettivamente 5 presentato al ### di ### istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del citato art. 19, co. 1.1 terzo e quarto periodo (ora a brogati dal D.L. 20 /23) e, avvedutosi del rig etto, aveva proposto immediata impugnazione alla competente sezione specializzata del Tribunale di ### che aveva subito disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di quel provvedimento, peraltro segnalata al Giudice di pace dalla difesa, prima del deposito della sua decisione. Ciò implicando che, sia pure nei lim iti propri della tutela cautelare, quella domanda di permesso di soggiorno per protezione complementare non risultava infondata. 1.4 Ciò nonostante il Giudice di pace aveva ritenuto di trincerarsi dietro la risalente giurisprudenza dettata Cass. SSUU civ. 16.10.2006, n. 22217, con ciò tuttavia dimenticando che tale approdo era consegu ente a l riparto di giurisdizione, e che la giurispr udenza di legittimità - dopo un'oscillaz ione interpretativa - aveva statuito che al giudice ordinario non spettava alcuna valutazione relativa al permesso di soggiorno, poiché tale sindacato spetta al giudice amministr ativo, sicché la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo comporterebbe una usurpazione di attribuzioni da parte del giudice ordinario r ispetto a quello amministra tivo. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale arresto sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, posto che alcun riparto di giurisdizione sussisterebbe, atteso che sia il Giudice di pace che il Tribunale sono entrambi giudici ordinari ed alcuna cognizione è attribuita al giudice amministrativo, sia in materia di espulsioni prefettizie, che in materia di protezione speciale. Ma, soprattutto, il Giudice di pace non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano i rapporti tra l'espulsione amministrativa disposta dal prefetto e la domanda successiva di protezione.
Ricorda infatti il ricorrente che l'istituto della protezione speciale, siccome introdotto dal D.L. 130/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 173/2020, conferiva piena attuazione al diritto di asilo costituzionale, e, pur essendo una protezione complementare rispetto alle protezioni tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria, era stata inserita a pieno titolo nelle cause di inespellibilità di cui all'art. 19, co. 1, d.lgs. 286/98 e, dunque, la protezione complementa re sarebbe una species del genus protezione internazionale. Il giu dice d i prime cure non avr ebbe dunque tenuto in 6 considerazione i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della domanda di protezione presentata successivamente all'adozione di un d ecreto espulsiv o e, più in p articolare, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ove la domanda di protezione internazionale dello stranier o sia proposta dopo l'adozione d el decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'e fficacia, sicché non si può, in ragione della sola proposizione della menzionata domanda, pronunciarsene l'annullamento. Ne consegue che avrebbe pertanto errato il Giudice di pace che, nel caso in esame, aveva ritenuto ininfluente la domanda di protezione internazionale rispetto alla validità ed efficacia del decreto espulsivo. 2. Il p rimo motivo è fondato ed il suo accoglimento d etermina anche l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 2.1 Osserva il Col legio che, all'udienza fissata per la d iscussione dell'opposizione avverso il decreto di espulsione del 22 febbraio 202 2, il giudicante aveva concesso termine alle parti fino al 18 febbraio 2023 per il deposito di note difensive e documenti. Con nota depositata il 10 marzo 2023, l'istante produ ceva documentazione dalla quale si rilevava che aveva presentato, dopo il decreto di espulsione, d omanda di p rotezione complementare, ex art. 19, comma 1.1 ., d.lg s n. 286/19 98, nel testo applicabile ratione temporis. Avvers o il provvedimento di r igetto della ### lo straniero aveva, altresì, proposto ricorso al Tribunale, che aveva sospeso l'efficacia esecutiva del diniego di protezione complementare, aprendo ‒ in tal modo ‒ la strada alla costituzione, in capo al richiedente, di un titolo di permanenza sul territorio nazionale. Senonchè, l'opposizione al decreto di espulsione veniva disattesa dal Giudice di pace, con decreto del 21 marzo 2023, senza tenere in alcun conto tale documentazione. 2.2 Orbene, va rilevato che - ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs 286/1998 - le contr oversie in materia d i opp osizione all'espulsione sono disciplinate dall'art. 18 del D.lgs. n. 150/2011, che ‒ a sua volta ‒ dispone che tali controversi e «sono regolate dal rito som mario di cognizione», applicabile ratione temporis. Va dett o che il rito in parola non prevede preclusioni di sorta, quanto a lle produzioni documentali. In tema di 7 procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla ‒ per vero ‒ alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica ind icazione dei mezzi di prov a e dei documenti di cui il ricorrent e ed il resist ente intendano, rispettivamente , avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al d eposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. 46/2021). 2.3 Ne discende che, nella specie, il Giudice di pace avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione dalla quale si desumeva la presentazione della protezione civile, dopo il decreto di espulsione, e la sospensione del provvedimento negativo della ### Sul punto, giova infatti ricordare che, in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020; ###/2022). Ne consegue ancora - come ulteriore corollario - che il Giudice di pace avrebbe dovuto, tuttavia, dichiarare la sospensione dell'efficacia del decreto, fino alla decis ione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di ### che, in persona di diverso giudice, dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in ### il ###