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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 13106/2025 del 18-12-2025

... Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani. 1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Giudice dott. ### a seguito dell'udienza del 26.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 45695 /2024 vertente TRA ############### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv.  ### sito in ### al viale delle ### n. 99, cheli rappresenta e difende come da procura in atti; - Ricorrenti ###'#### - ### per il ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### presso l'### dello Stato, Via dei ### n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti ### ed ### ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - Resistente - Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”; ### ricorso depositato in data ### gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di ### premettendo che 1) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “U.FOSCOLO” di ### per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 1 ora presso l'### “E.###”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 all'8.09.2015 e dal 9.9.2015 al 31.08.2016, presso l'### scolastico “### Morandi”; per l'a.s.  2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso l'### scolastico “### Morandi” per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'### scolastico “U.FOSCOLO” di ### per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso SMS “### ANGIOLIERI” e per n. 2 orae presso S.M.S.S. “### Mazzini”; l'a.s. 2018/2019, dal 17.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “U .Foscolo” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore presso l'### romano “E.###”; per gli a.a. s.s. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/22, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “U. 
Foscolo” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 6 ore presso l'### romano “E.###”; per l'a.s., dall'1.09.2020 al 31.08.2021; ; per gli a.a. s.s. 2022/2023 - 2023/24 con decorrenza con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “U. 
FOSCOLO” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per 3 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 3 ore presso l'### “E.###” e per l'a.s. 2024/2025, dal 01.09.2024 al 31.08.2025, presso l'### scolastico “U. FOSCOLO” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 3 ore presso l'### “E.###”; 2) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “###” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### GRAMSCI” ; per gli a.a.s.s. 2018/19 -2019/20 -2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### comprensivo “###”; 3) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “### 259” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “J.J. ROUSSEAU” per n. 18 ore settimanali di lezione; 4) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso la ### secondaria di II “### Seniore” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso il ### “### Vivona” per n. 18 ore settimanali di lezione; 5) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “###” di ### per n. 17,5 ore settimanali di lezione con completamente del servizio presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione, presso l'### “### ANGELA” per n. 1.5 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l' a.s., dal 09/09/2016 al 31-8/2017, presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “ ### “ per n. 18 ore settimanali di lezione; per gli a.a.s.s. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### CUPIS” con completamento del servizio presso l'### scolastico “ ###”; per l'a.s. 2023 /24, dall'1.9.2023 al 31.08.2024 presso l'### scolastico “GESMUNDO” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'### scolastico “###” per n. 17,30 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 7 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2024/25, dall'1.09.2024 al 31.8.2025 presso l'### scolastico “###” per n. 17,50 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione e presso l'### “### ANGELA” per n. 1.5 ore settimanali di lezione; 6) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso la scuola ### “### RUSSO”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso la l'### scolastico “CRISPI” per n. 24 ore settimanali di lezione; l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 11 ore settimanali presso l'### scolastico romano “### ”, per n. 13 ore settimanali presso l'### scolastico “###”; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n. 18 ore settimanali presso l'### scolastico “### LEVA” , per n. 6 ore settimanali presso l'### scolastico “###”; per gli a.a. s.s. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 e 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 17 ore settimanali presso l'### scolastico “ ### BADALONI”; 7) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n.6 ore settimanali presso l'### scolastico romano “### ARTUSI” con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO” e per n 1° ora presso l'### scolastico “####”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO” e per n 2 ore presso l'### scolastico “### PERTINI”; per l'a.s. 2019/20, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO”; per l'a.s. 2020/21- 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, , con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 18 ore settimanali di lezione; 8) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### PIAGET” per n. 22 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso L'### “### MAGNANI”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/22- 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### PIAGET” per n. 22 ore settimanali di lezione; 9) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2018/19, dal 22.02.2019 al 25.02.2019 presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2019/20, dall'2.09.2019 al 30.09.2019 presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione e, dal 9.10.2019, al 30.6.2020 presso l'### “BARTOLOMEI” per n. 24 ore settimanali di lezione; per gli a.a.s.s. 2020/21, 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024, 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione ; 10) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso la l'### scolastico “RUIZ” per n. 11 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per 1 ora presso l'### comprensivo “### 710” e per n. 6 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 4 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### “MAJORANA”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 8 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2019/20 - 2020/21, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 9 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 9 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024, 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione; deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato. 
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati. 
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.  - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero convenuto, che sosteneva la legittimità dell'operato dell'### scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. - condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, ### Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. 
Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. 
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani.  1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”.  2. Nel merito Il ricorso è parzialmente fondato.  2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.  6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(### di ### sent. n.5709/2023). 
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att.  c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35- 38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.   2.3. Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto - peraltro senza confutazione da parte del Ministero convenuto, con la conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico - di avere prestato servizio presso l'### in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.  2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.  2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori.  2.3.4. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.   Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al ### e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. ### 967/2024). 
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato.
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24 così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11530/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 10902/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 14.02.2023 (all. 18 al ricorso).   In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 14.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Occorre precisare che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del ### del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della ### docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020. 
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica atto introduttivo del giudizio succitato (febbraio 2023) e del presente ricorso (dicembre 2024), il diritto per tali annualità era già prescritto. 
Anche con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notifica in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 10902/2023 succitato. 
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11529/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 12027/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 27.02.2023 (all. 18 al ricorso - all. 13 note del 21.11.25).   In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 27.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 12027/2023 succitato. Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. 
Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dal ### presso il
Ordinario di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività di notificazione del libello introduttivo e qualsiasi riferimento alla data di pubblicazione della sentenza da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale.  ### di diffida di luglio 2024 ha, pertanto, efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). 
Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto. 
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). 
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della ### non produce in atti compiuta documentazione attestante la data di notifica del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Il giudizio concluso con la sentenza succitata ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all.  12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Nella specie, il ricorrente con riferimento alla supplenza relativa agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dalla data di assunzione, ossia rispettivamente dall' ### e dall'1.09.2018 e, non avendolo fatto nei cinque anni successivi (fino al 1.9.2022 e 1.09.2023), al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per ambedue le annualità si era già prescritto. Invece, rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato il 23 luglio del 2024 idoneo atto che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non si è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all.  12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per l'anno scolastico 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (2.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse. 2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati - escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della ### elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.  3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione, stante la soccombenza parziale e condanna il MIM al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto - di ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21;2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo e condanna il Ministero resistente al pagamento del residuo mezzo in favore delle parti ricorrenti, frazione che liquida in 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.  ### 18/12/2025 Il Giudice dott.

causa n. 45695/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 13127/2025 del 18-12-2025

... Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani. 1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Giudice dott. ### a seguito dell'udienza del 26.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 45832 /2024 vertente TRA ############ e #### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### sito in ### al viale delle ### n. 9, che li rappresenta e difende come da procura in atti; - Ricorrenti ###'#### - ### per il ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### presso l'### dello Stato, Via dei ### n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti ### ed ### ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - Resistente - Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”; ### ricorso depositato in data ### gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di ### premettendo che 1) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “###” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, presso l'### “###” per n. 24 ore settimanali; per l'a.s. 2016/17, dal 01.09.2016 al 31.08.2017, presso l'### “###” per n. 18 ore settimanali; per gli a.a. s.s. 2017/18 - 2018/19, 2019/2020, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “###” per n. 24 ore settimanali; con riferimento agli anni scolastici 2020/21-2021/22- 2022/23 ha prodotto esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale emerge la sussistenza di contratti a tempo determinato con l'### “###”; 2) ### attualmente in servizio presso l'### scolastico “### ELENA” di ### per n. 25 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a. s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19, 2019/2020 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### ELENA” per n. 25 ore settimanali di lezione; 3) ### in servizio presso l'### scolastico “### Goretti” di ### per n. 11 ore settimanali di lezione, in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025, come da attestazione di servizio in atti, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2015/16, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'### f. FIORENTINI con completamento del servizio per n. 5 ore presso l'### “BORSI”; per gli a.a. s.s. 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'### con completamento del servizio per 5 ore presso l'### “BORSI”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per 13 ore settimanali di lezione presso l'### con completamento del servizio per n. 5 ore presso l'### “### per gli a.a.s.s 2019/20 - 2020/21, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'#### con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### “### CHAPLIN”; per l'a.s. 2021/22, dall'1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'### con completamento del servizio per n. 6 ore presso l'### “### CHAPLIN”; per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dall'1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 9 ore settimanali di lezione presso l'### “### CHAPLIN” e per n. 6 ore settimanali di lezione presso l'### “BORSI”; per l'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### e BORSELLINO”, per n. 6 ore settimanali di lezione ore presso l'### “BORSI” e per n. 9 ore settimanali di lezione presso l'### “### CHAPLIN”; per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 31.08.2025, per n. 6 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “BORSI” e per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'### “### GORETTI”; 4) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “### M.C. PINI” di ### per n. 24 ore settimanali lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dal 26.1.2015 al 15.2.2015 e dal 2.03.2015 al 29.3.2015, presso la ### dell'### di ### per l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso la ### dell'### I.C. FIDENAE di ### con completamento del servizio presso la ### dell'### per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso la ### dell'### “### Gaspari” con completamento del servizio presso la ### dell'### I.C. FIDENAE; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso la ### dell'### I.C. “###” con completamento del servizio presso la ### dell'### I.C. FIDENAE, presso la ### dell'### “Montessori” e presso la ### dell'### per a.a. s.s. 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso la ### dell'### “Montessori” con completamento del servizio presso la ### dell'### “### per Sordi”; per l'a.s. 2024/25, dall'1.9.2024 al 31.8.2025, presso la ### dell'### “Montessori” .  5) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### ” ### e Borsellino” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2020/21, dall'1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'### “Gianicolo”; per gli a.a.s.s 2021/22, 2022/2023 con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'### “### Garibaldi”; per l'a.s. 2023/24 con decorrenza dall'1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'### ” ### e Borsellino” con completamento del servizio per n. 6 presso l'### “### per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2015, per n. 11 ore settimanali di lezione presso l'### ” ### e Borsellino” con completamento del servizio per n. 6 presso l'### “### Eugenio”; 6) ### attualmente in servizio presso la ### “Randaccio” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.  s.s. 2015/16 - 2016/17 presso l'### scolastico “Randaccio” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'### scolastico “#### - zona A/4” di ### per n. 2 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 8 ore settimanali di lezione presso la ### G. Palatucci e per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “Randaccio” ; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n. 6 ore settimanali di lezione presso la ### G. Palatucci con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'### presso l'### scolastico “### Novembre” per n. 2 ore settimanali di lezione e per n. 10 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “Randaccio” ; per gli a.a.s.s. 2019/2020 - 2020/2021- 2021/22, dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per 6 ore settimanali di lezione presso la ### G. Palatucci con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'### e per n. 14 ore di lezione settimanali presso l'### scolastico “Randaccio”; per gli a.a.s.s. 2022/2023 - 2023/24 - 2024/25, dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso la ### “Randaccio” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione; 7) ### attualmente in servizio presso l'### scolastico “### Troisi” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 2 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “Pavese”; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'### scolastico “### ” per n. 7 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “### -### C. ### 2” per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2019/2020, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'### scolastico “### Caraibi” per n. 12 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2020/2021, dall'1.09.2020 al 20.9.2021, presso l'### scolastico “A. Gramsci” per n. 4 ore settimanali di lezione, dal 21.9.2020 al 31.8.2021, presso l'### scolastico “### Troisi” per n. 24 ore settimanali di lezione; per gli a.a. s.s.  2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 presso l'### scolastico “### Troisi” per n. 24 ore settimanali di lezione; 8) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### Comprensivo” Fidenae” di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023 /2024 e 2024/ 2025, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico ### per n. 24 ore settimanali di lezione; 9) ### attualmente in servizio presso l'### scolastico romano “### -### C. ### 2” per n. 14 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore presso l'### scolastico “G. Pallavicini” e per n. 8 ore presso la scuola ### I.C. “### Vivaldi”, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2015/16, dall' ### al 31.8.2026 per n. 2 ore presso l'### scolastico “Marini” e dal 14 .09.2015 al 31.8.2026 per n. 2 ore presso l'### scolastico “### -### C. ### 2”; per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### -### C. ### 2” per n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2021/2022, dall'1.09.2021 al 31.08.2022, presso l'### scolastico “### -### C ### 2” per n. 18 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore settimanali presso l'### scolastico “Pirgotele”; per l'a.s. 2022/2023, dall'1.09.2022 al 20.9.2023, presso l'### scolastico “### -### C. ### 2” per n. 20 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n.4 ore settimanali presso l'### scolastico “###”; per l'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 20.9.2024, presso l'### scolastico “### -### c ### 2” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'### scolastico “###” e per n. 4 presso la ### I.C. “ ### Vivaldi” ; per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 20.9.2025, presso la ### I.C. “ ### Vivaldi” per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 14 ore settimanali presso l'### scolastico “### -### C. ### 2”; 10) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### "### - ### di ### per n.18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico G.GARIBALDI annesso conv. “G. GARIBALDI”; per l'a.s. 2017/18, dal 09/09/2017 al 31/08/2018, per n. 1 ora settimanali di lezione presso l'### scolastico “###” e, dall' ### al 31.8.2018, per n. 17 ore settimanali di lezione presso l'### "TOR ###”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n. 16 ore settimanali di lezione presso l'### "TOR ###” con completamento del servizio per n. 2 ore presso l.T. “###”; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/21 , con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'### "TOR ###” con completamento del servizio per n. 6 ore presso il ### G. C .Argan; per gli a.a. s.s. 2021/2022 - 2022/2023 -2023/2024 e 2024/2025 con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### "### - ### di ### per n.18 ore settimanali di lezione; deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato. 
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati. 
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.  - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero convenuto, che sosteneva la legittimità dell'operato dell'### scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. - condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, ### Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. 
Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. 
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani.  1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”.  2. Nel merito Il ricorso è parzialmente fondato.  2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.  6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(### di ### sent. n.5709/2023). 
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att.  c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35- 38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.   2.3. Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto - peraltro senza confutazione da parte del Ministero convenuto, con la conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico - di avere prestato servizio presso l'### in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.  2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.  2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori.  2.3.4. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.   Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al ### e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. ### 967/2024). 
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato. 
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24 così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). 
Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Giova rammentare che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del ### del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della ### docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020. 
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e del presente ricorso (dicembre 2024), il diritto per tali annualità era già prescritto. 
Risulta essere prescritto anche il diritto rispetto alle annualità 2017/18 e 2018 /19 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel quinquennio decorrente dalle rispettive date di assunzione del servizio (1.09.2017 e 1.09.2018) e, quindi, fino al 1.09.22 e 1.09.2023. 
Rispetto invece alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. 
Per quanto concerne gli anni scolastici 2020/21-2021/22- 2022/23 alcuna rilevanza probatoria, neppure indiziaria, può essere riconosciuta alla dichiarazione sostitutiva di certificazione offerta dalla ricorrente. 
Si richiama sul punto il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10191 del 28/04/2010 secondo cui : “Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod.  civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi”. 
Del pari, alcun valore probatorio può essere riconosciuto all'attestazione di servizio resa dall'### “### Rota” e prodotta in atti, non rilevandosi da detta documentazione alcun elemento che consenta di evidenziare un qualunque riferimento alla ricorrente. 
Pertanto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la ### non ha adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa come insegnante di religione in virtù di contratti a tempo determinato.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della ### non produce in atti compiuta documentazione attestante la data di notificazione del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Il giudizio concluso con la sentenza succitata ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse. - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11529/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 12027/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 27.02.2023 (all. 18 al ricorso - all. 13 note del 21.11.25).   In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 27.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui il ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 il ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 12027/2023 succitato. 
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della ### non produce in atti compiuta documentazione attestante la data di notificazione del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
La pubblicazione della succitata sentenza (24.03.2024) ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019 - 1.09.2024). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, negli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla posizione di detto ricorrente il decorso della prescrizione per l'anno scolastico 2020/21 e per quelli successivi non è ancora scaduto al momento del deposito del presente ricorso, sicché il relativo diritto non si è mai prescritto.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto. 
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è sempre l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11530/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 10902/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo in data ### (all. 18 al ricorso). In assenza, pertanto, di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 14.02.2018 ossia al quinquennio anteriore alla notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto.   Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 10902/2023 succitato. 
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all.  12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente in virtù di reiterati contratti annuali a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è la sentenza n. 677/2024, emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 18256 del 2023 e pubblicata in data ### (all. n. 18 ricorso), con riferimento alla quale il difensore del ricorrente omette di depositare la relata di notifica del ricorso introduttivo, sicché, rilevata l'assenza di ulteriori atti interruttivi in data antecedente al quinquennio dalla pubblicazione (ossia al 22.03.2019), il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
La pubblicazione della succitata sentenza (22.03.2024) ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati - escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della ### elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.  3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione, stante la soccombenza parziale e condanna il MIM al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto - di ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per l'a.s. 2019/20 e per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tale anno scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 1.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo e condanna il Ministero resistente al pagamento del residuo mezzo in favore delle parti ricorrenti, frazione che liquida in 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.  ### 18/12/2025

causa n. 45832/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9428/2025 del 19-12-2025

... dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. ###). Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo (leggi tutto)...

testo integrale

### dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data ### all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8154/2025 ### e ### D'### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### Ricorrente E MINISTERO DELL'#### (già M.I.U.R. Ministero dell'### dell'### e della ### in pers. ### p.t. 
Resistente contumace oggetto: erogazione carta docente conclusioni: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere inserito nel sistema scolastico; di avere lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto per l'a.s. 2022/2023 dal 28.09.2022 al 31.08.2023 presso l'### I.S. - ###. ###; che per il suddetto periodo, non ha beneficiato del bonus di € 500,00 - c.d. ###, introdotto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “###”), per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.   Egli sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha agito chiedendo di” - 1) ### e dichiarare il diritto del sig. D'### all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della ### n. 107/2015 e ad usufruire del benefico economico di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023; 2) Per l'effetto, condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge e, pertanto, previa emissione della carta docente ad accredito della somma di € 500,00 oltre interessi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv. ### che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.  ###, benché ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo PEC ricevuta il ###, rispetto all'udienza odierna del 19.11.2025) non si è costituto.   In data odierna, acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art.  127 ter cp.c., il Giudicante, ha deciso la causa con separata sentenza.   Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 
La questione sottoposta all'attenzione del ### scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per l'anno dedotto in giudizio, della cd “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui. 
In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. 
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. ###). 
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ( Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.   Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121».  ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. 
La normativa suddetta impone al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato di durata annuale (cfr. a.s. 2022/2023 dal 28.09.2022 al 31.08.2023), pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la ###, la quale è ### tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A ### DETERMINATO presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. 
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della ### la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario. 
Del resto, l'art. 63 del ### del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del ### del ### del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. 
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. 
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.  107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  ### i ### di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.  ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) …4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”.   Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenza annuale per l'a.s. 2022/2023. Inoltre, al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interno al sistema scolastico dal momento che ha fatto richiesta nelle GPS in corso di validità (cfr. doc. depositato in data ###). 
Il ricorso deve essere, pertanto accolto, con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore del ricorrente della carta docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per l'importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Le spese sono a carico del Ministero, ex dm 55/2014.  P.Q.M.  in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore del ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per l'anno scolastico 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per tale anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 369,15 comprensivi di spese generali al 15%, spese generali, IVA e ### con attribuzione al procuratore del ricorrente avv. ### Napoli, 18.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025

causa n. 8154/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Urzini Amalia

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 951/2025 del 18-12-2025

... la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”. All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente. All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta. - 5 - All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il merito dell'opposizione. ### è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a (leggi tutto)...

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N. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.  ###. AGR. ###.L. (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 38, risulta elettivamente domiciliata; - ###.C. SOC. AGR. ###.L. (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 44, risulta elettivamente domiciliata; - ###: Vendita di cose mobili. 
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### di ### società agricola proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2021 con il quale veniva - 2 - ingiunta al pagamento nei confronti di ### A.C. società agricola della somma pari ad € 18.300,00, oltre interessi e spese, per la fornitura di vino. 
Parte opponente esponeva in fatto che: - la sig.ra ### legale rappresentante della ### avendo l'intenzione di ampliare e differenziare la produzione di vino, si rivolgeva alla convenuta, ed in particolare al sig. ### - in data ### la ### proponeva di acquistare 90 ql di uva ### alla convenuta, ragion per cui in data ### concludevano un accordo verbale per l'acquisto dell'uva richiesta e per l'uso della cantina di ### per la vinificazione da parte di ### - in data ### il sig. ### contattava nuovamente la sig.ra ### preannunciando di non poter tenere fede agli accordi dal momento che ### avrebbe vinificato presso un'altra cantina, la quale avrebbe garantito condizioni economiche più favorevoli nel breve periodo; - nel frattempo, però, la ### aveva preso impegni con un agente su ### che avrebbe gestito la commercializzazione dei vini di ### solo se la stessa avesse garantito 4/5000 btg di un #### di prezzo più basso rispetto al ### così che acquistava il vino sfuso proposto dalla convenuta per 40 ha, con l'impegno di quest'ultima per gli anni successivi a vendere direttamente le uve; - a pochi giorni dall'acquisto il sig. ### proponeva alla sig.ra ### di iniziare una partnership già dal 2019 nei seguenti termini: l'accordo prevedeva la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a ### di ### di ### e degli spazi e strumenti di cantina della tenuta ### per vinificare le uve provenienti dai vigneti di ### - l'obiettivo del primo anno (annata 2019) era dividere gli utili al 50% dell'operazione, in quanto il valore del vino sfuso di ### sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di ### necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute; - il commercialista, dott. ### proponeva di stipulare un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale, da un lato, ### forniva il vino sfuso (100 hl) e, dall'altro lato, ### forniva i servizi di cantina, ragion per cui le parti avrebbero emesso fatture di pari valore economico; - gli accordi, dunque, prevedevano che ### alla fine dell'operazione avrebbe pagato la fattura di ### ossia al momento della realizzazione dell'utile del vino ### così da dividerli in misura paritetica; - in data #### depositava presso la ### 100 hl di ### sfuso, che veniva lavorato da parte del personale ### con la collaborazione di ### - in data #### - 3 - acquistava i primi 50 hl di vino sfuso da ### al prezzo concordato di ### 1,5 al litro più ### - la ### sollecitava e proponeva la stipula del c.d. “contratto di rete” per la disciplina dei rapporti commerciali a partire dall'annata 2020; - tale soluzione veniva inizialmente condivisa dalla famiglia ### tanto che il 27 maggio le parti si incontravano dinanzi al consulente agronomico ### al fine di chiarire tutti gli aspetti inerenti il suddetto schema contrattuale; - in data ### il ### iniziava a porre dubbi sulla correttezza, da un punto di vista fiscale, dell'operazione, ragion per cui proponeva di fatturare a ### soltanto la somma di euro 6.000,00 oltre IVA impegnandosi a saldare tale importo entro un mese e a non chiedere il pagamento delle sue fatture fino all'ottenimento dell'utile; - ### poi pagava il 50% della fattura 40/20 come da accordi; - nel periodo immediatamente antecedente alla vendemmia 2020, la convenuta non onorava gli accordi presi, ponendo fine alla joint venture. 
Per tutti questi motivi parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi addotti in premessa o, in subordine ritenere dovuta la minor somma all'esito del credito opposto in compensazione portato da fatt. 40 del 23.07.2020 (detratto acconto già versato) e fatt. 71 del 11.11.2020 per un totale di 6.611,12 €. In via riconvenzionale voglia il Tribunale di ### accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. della società opposta per aver ingiustificatamente interrotto le trattative ad uno stadio avanzato per la conclusione del contratto di rete e, per l'effetto risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e alla reputazione subiti dalla comparente secondo quanto indicato nella premessa da rimettersi al prudente apprezzamento dell'### adita. Con vittoria di spese di lite”. 
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta ### A.C.  società agricola, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Parte opposta esponeva in fatto che: - la sig.ra ### legale rappresentante di parte attrice, e il dott. ### commercialista di ### intraprendevano una serie di contatti, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una partnership commerciale; - l'interesse nasceva dal fatto che ### società agricola disponeva della cantina, ma non dei vitigni di ### di ### mentre ### era proprietaria di 16 ha di ### ma non aveva una propria cantina per la lavorazione; - le trattative, tuttavia, - 4 - non conducevano ad alcun accordo; - l'unico contratto perfezionatosi tra le parti atteneva alla vendita del vino sfuso, di cui alle fatture azionate in sede monitoria, tra l'altro già lavorato; - l'opponente, tra il marzo ed il luglio del 2020, aveva, quindi, acquistato da ### complessivi 100 hl di vino sfuso, i cui costi di lavorazione erano sostenuti dalla odierna opposta, senza aver corrisposto alcunché, e ciò invocando, accordi commerciali solo ipotizzati e mai raggiunti tra le parti. 
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; - nel merito: a) in via principale, respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la ### di ### a.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ### A.C. ### agricola a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 18.300,00 (comprensiva di ###, oltre interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio; c) dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”. 
All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. 
Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente. 
All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta.  - 5 - All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Il merito dell'opposizione.  ### è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025). 
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. 
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso. 
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio; dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto. 
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore. 
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo - 6 - diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.  ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda. 
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio. 
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.  ### di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., 8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002). 
Orbene, nel caso di specie, bisogna necessariamente partire da un dato incontestato. Parte opponente, in tutta evidenza, non contesta di aver ricevuto la fornitura di vino sfuso oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria. 
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente afferma di aver acquistato dall'opposta, in data ###, 50hl di vino sfuso al prezzo di € 1,5 al litro più IVA e, in data ###, altri 50hl di ### allo stesso prezzo. 
Pertanto, opera il principio di non contestazione in ordine all'avvenuto acquisto e fornitura del suddetto vino, oggetto delle due fatture azionate in sede ###/2020 e la n. 7/2020 (all.ti 5, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione). 
Tuttavia, la società ### di ### deduce che il pagamento delle suddette forniture fosse condizionato alla messa in vendita del vino, ciò in virtù di un'ampia operazione negoziale conclusa o, comunque, oggetto di serie ed avanzate trattative, relativa ad un contratto di rete stipulato o da stipularsi tra le parti.  - 7 - ### allega che l'accordo prevedesse la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a ### di ### appartenenti a ### e degli spazi e strumenti di cantina della ### allo scopo di vinificare le uve provenienti dai vigneti dell'opposta; il tutto al fine di dividere gli utili al 50% dell'operazione. Ciò, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe comportato che il valore del vino sfuso di ### sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di ### necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute. 
Riassunto il contesto negoziale allegato da parte opponente, le ditte quindi avrebbero dovuto emettere delle fatture di pari valore economico, oltre al fatto che ### avrebbe pagato le fatture di ### solo al momento della realizzazione degli utili del vino ### Tutte queste circostanze sono rimaste sfornite di prova. 
Parte opponente, infatti, si è limitata a produrre delle chat whatsapp intercorrenti con l'opposta, dalle quali dovrebbe risultare l'avvenuta conclusione di un contratto di rete o di una c.d. joint venture o, comunque, l'avvio di serie ed avanzate trattative. 
A tal proposito, risulta essenziale premettere che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che i messaggi whatsapp - costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Civ. n. 1254/2025; Tribunale Trani n. 488/2025). 
Fatta questa necessaria premessa giuridica, si rileva come l'opposta non smentisce la provenienza delle chat prodotte, né tantomeno il contenuto, bensì, correttamente, rileva come dalle stesse non si possa desumere la conclusione di alcun accordo nei termini delineati dall'opponente nell'atto di citazione.  - 8 - Ed anzi, preme sottolineare come le chat intercorse tra le parti non si possano qualificare neanche come delle trattative serie ed avanzate, non risultando l'effettivo raggiungimento di un'intesa quantomeno sugli elementi essenziali del contratto e comunque non nei termini allegati dall'opponente (Tribunale Milano n. 1685/2017). 
Inoltre, la prova non poteva essere fornita neanche attraverso i capitoli di prova formulati in quanto, come correttamente deciso dal precedente magistrato titolare del presente giudizio, attinenti a circostanze irrilevanti o formulati genericamente o contrastanti con l'art. 2721 c.c. o contenenti valutazioni o concernenti fatti allegati successivamente al maturarsi delle preclusioni processuali. 
Sulla domanda riconvenzionale. 
Alcun fondamento riveste la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale, essendo anche la stessa rimasta del tutto sfornita di prova. 
Ed infatti, la mera presenza di trattative non è sufficiente ad integrare la responsabilità precontrattuale e la giustificazione del "recesso" dalle trattative diventa necessaria, per escluderla, ove preesista il ragionevole affidamento della controparte sulla successiva conclusione del contratto, derivandone che è onere di tale parte provare, prima di ogni altra circostanza, l'esistenza di elementi di fatto, idonei ad integrare il dedotto affidamento precontrattuale. Nel caso di specie, tutte le allegazioni di parte opponente sono prive di un riscontro probatorio. 
La responsabilità precontrattuale, inoltre, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Civ. n. 27262/2023). 
Oltre al fatto che difetta l'individuazione di una condotta di parte opposta violativa dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., l'opponente ritiene di imputare delle scelte - 9 - aziendali, quali l'acquisto di determinati quantitativi di vino, i costi che si assumono sostenuti per la relativa commercializzazione, i presunti contatti con una agenzia di rappresentanza a ### e l'affitto di un fondo rustico, che non sono corroborate da alcun riscontro probatorio e documentale e che non risultano riconducibili ad una condotta di parte opposta integrante responsabilità precontrattuale. 
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita. 
Le spese di lite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 48/2021 emesso dal Tribunale di ### in data ###, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo; b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente; a) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb.  spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in capo all'opponente. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### - 10 -


causa n. 545/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

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