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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, nella persona del giudice unico ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 15025/2015 ### promossa ###.R.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### e domiciliata presso l'avv. ### del foro di ### per procura allegata all'atto di citazione ATTORE contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### e domiciliato presso l'avv. ### del foro di ### per procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e nei confronti di ### S.p.A., in presona del elgale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### l'attore “Nel merito in via principale: ▪ Piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria e previo accertamento della responsabilità dell'architetto ### e del signor ### nella qualità di titolare della ditta individuale ### nella causazione dei danni tutti lamentati in atti, condannare le parti convenute, in via fra loro solidale o in misura corrispondente alla responsabilità di ciascuna, al risarcimento dei danni ### Cron. Rep. R. Gen. 15025/2015 Camp. Civ. OGGETTO: - 2 - tutti patiti da parte attrice, nella misura di € 483.615,98=, oltre accessori ove dovuti, come di seguito specificati: a. € 147.000,00=, oltre iva ove dovuta, quale costo stimato dal #### Colombi per l'eliminazione del vizio afferente all'impianto fotovoltaico (cfr. Doc. All. n° 44); b. € 28.564,40=, oltre iva ove dovuta, quali costi quantificati dal #### nella relazione 04.12.2014 (cfr. Doc. All. n° 50), per trasporto ed accesso alle discariche, sicurezza del cantiere, costi sanatoria del Comune, spese tecniche non considerati dal ### c. € 15.460,00=, oltre iva, quali costi per lo spostamento delle attrezzature operative aziendali in altra struttura ed interruzione del ciclo produttivo, previsti dal #### nella relazione 04.12.2014 (cfr. Doc. All. n° 50); d. € 13.306,00=, oltre iva, quale costo sostenuto dalla ### S.r.l., ora C.R.G. S.p.a., per porre rimedio al vizio inerente allo spessore del pavimento (cfr. Doc. All. n° 23); e. € 135.294,58= quali maggiori oneri finanziari di prelocazione (cfr. Doc.
All. n° 25 e 26); f. € 82.333,00=, oltre iva, quale canone equivalente per la mancata utilizzazione della porzione immobiliare durante i 4 mesi necessari all'esecuzione dei lavori per la sistemazione dell'impianto fotovoltaico ( Doc. All. n° 44); g. € 39.000,00=, oltre iva, per l'intervento di ripristino del vano scala principale eseguito nel settembre del 2014 (cfr. Doc. All. n° 54 e 55); h. € 6.550,00=, oltre accessori, quali costi per prestazioni tecniche di assistenza all'intervento del settembre del 2014 (cfr. Doc. All. n° 56); i. € 16.770,82=, oltre accessori, per spese legali e tecniche sostenute dall'attrice nel procedimento di ###.G. n. 6723/2011 (cfr. Doc. All. n° 58); o nella diversa misura che sarà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, con interessi moratori dalla data di inoltro del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo. ▪ Rigettare le domande tutte formulate dai convenuti, poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti. ▪ Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese tecniche e delle spese legali, oltre IVA e CPA di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, sia con riferimento al presente giudizio di merito, sia con riguardo al procedimento per ATP n. 6323/2011 R.G. ### inversione dell'onere della prova, e ferma l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalle controparti, si reitera anche in questa sede l'istanza di ammissione dei capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. che non sono stati ammessi e, precisamente, i capitoli nn. 1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 33), 34), 35), 36), 37), 38), nonché i capitoli formulati a prova contraria nn. 39) e 40) nella memoria ex art. - 3 - 183, sesto comma n. 3, da intendersi integralmente trascritti e a mezzo dei testi indicati nelle memorie depositate in data ### e 29-30.03.2017.
Si producono i giustificativi delle spese tecniche sostenute dalla ### S.r.l. nel presente giudizio: ### 94 - ###. Rampinelli n. 35-2019.pdf; DOC. 95 - ###. Rampinelli n. 14-2020.pdf; DOC. 96 - Fattura 03-2019 Ing. ###pdf; DOC. 97 - Parcella a saldo 03.12.2020 Ing. ###pdf.” Per il convenuto ### “In via preliminare […] ### - accertarsi e dichiararsi che i diritti alla base delle pretese e delle richieste di parte attrice avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono prescritti e/o ### è decaduta dal diritto di proporre le relative domande e/o azioni nei confronti del convenuto #### - accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande svolte da ### per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte dall'attrice, siccome infondate, in fatto e in diritto e, comunque, non provate. ###: accertarsi che l'attività di cui all'avviso di parcella del giugno 2010 dell'arch. ### (doc. 5) è stata effettivamente svolta e che gli importi ivi compresi sono rimasti impagati da ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a versare all'arch. ### l'importo di € 35.650,00, oltre ad accessori di legge. ###: con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accolgano, in tutto o in parte, le domande giudiziali proposte dall'attore nei confronti dell'#### e lo stesso venisse condannato a rimborsare a ### di importi in denaro a qualsivoglia titolo, in tale caso, a) dichiari comunque tenuta e condanni ### (ex ###, con sede in ####, via della ### 14 - P.IVA ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare L'#### in relazione alle somme che quest'ultimo fosse eventualmente condannato a risarcire all'attrice, nonché alle spese e competenze legali sostenute per le propria difesa nel presente giudizio in forza e in virtù della polizza assicurativa n. 291400491, successivamente rinnovata e tutt'ora in essere che copre il rischio riguardante la responsabilità civile inerente l'attività professionale dell'esponente, per l'eventualità, peraltro denegata, di sua condanna al pagamento di somme di denaro a favore di ### e/o dei suoi aventi causa a qualsivoglia titolo. b) accerti e dichiari la vessatorietà delle clausole di cui alla polizza ### n. 291400491 relativamente al modello ### e agli articoli 1, 4 , 5 e 10 della ### - ### - per tutti i motivi precisati in atti dalla scrivente difesa, da intendersi integralmente richiamati - 4 - ###: con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accolgano, in tutto o in parte, le domande giudiziali proposte dall'attore nei confronti dell'#### e lo stesso venisse condannato a rimborsare a ### e/o suoi aventi causa, importi in denaro a qualsivoglia titolo e nella non creduta ipotesi di mancata o insufficiente operatività della garanzia e manleva da parte di ### (ex ### in persona del legale rappresentante pro tempore, accertarsi che l'attività di cui all'avviso di parcella del giugno 2010 dell'arch. ### (doc. 5) è stata effettivamente svolta e che gli importi ivi compresi sono rimasti impagati da ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a versare all'arch. ### l'importo di € 35.650,00 oltre ad accessori di legge, ponendo in compensazione tali importi con quelli eventualmente dovuti a ### e/o suoi aventi causa. ###: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e ####: […]” Per il convenuto ### “### - Accertato e dichiarato che la ### è estranea all'esecuzione delle opere viziate, così come individuate nella perizia depositata dal #### nel corso del ### di ATP che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio e confermate dalla CTU espletata e dai mezzi di prova assunti; - accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità del convenuto ### nella causazione dei danni lamentati dalla parte attrice; - accertato e dichiarato che il sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### non poteva né può essere considerato ad alcun titolo appaltatore delle opere edili relative al cantiere di ### del ### per cui è causa ma mero esecutore e/o assistente della realizzazione di soltanto alcune delle ridette opere non oggetto di contestazione da parte attrice; - accertato e dichiarato il sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### esente da responsabilità ex art. 1668 c.c. e ss.; - accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le istanze e deduzioni formulate e/o avanzate da parte attrice nei confronti del sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### - accertato e dichiarato che tutte le domande, istanze e deduzioni formulate da parte attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### sono destituite di alcun fondamento probatorio, avendo parte attrice offerto alcun fondamento fattuale e/o giuridico alla domanda risarcitoria avanza in via giudiziaria nei confronti dell'odierno concludente; ###'EFFETTO: - 5 - - rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per ragioni e titoli di cui in narrativa. - dichiarare la temerarietà della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### e, per l'effetto, condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio a favore dell'odierno concludente in via equitativa. ###: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed istanze avanzate dall'attrice, quantificare con esattezza e novizia di dettagli il coacervo risarcitorio dovuto, gradandone la risarcibilità sulla base delle effettive responsabilità individuali di ciascuno dei due convenuti principali - ### e #### - nella causazione dei danni che venissero accertati e documentati e statuendo l'importo che ciascuno dei due ridetti convenuti dovrà corrispondere a titolo risarcitorio. ###: Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la ### ex art. 11, l. 576/80, IVA nella misura di legge, da corrispondersi direttamente all'Avv. ### il quale si dichiara antistatario”.
Per il terzo chiamato: “In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, respingersi la domanda di manleva formulata da parte dell'#### nei confronti di ### già ### stante la non operatività, nella fattispecie, della copertura assicurativa di cui alla polizza in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata: previe sempre tutte le necessarie declaratorie ed in ipotesi di affermata responsabilità dell'#### di ritenuta operatività della garanzia di cui alla polizza in atti, condannarsi ### a tenere manlevato l'assicurato nei limiti ed alle condizioni contrattualmente convenute, solo ed esclusivamente con riferimento alla quota di responsabilità posta a carico “dell'assicurato”.
Con compensazione, almeno parziale, di spese e compensi processuali”.
Svolgimento del processo A. Con atto di citazione notificato in data ### C.R.G.
S.p.a. (già ### S.r.l.) ha convenuto in giudizio l'architetto ### e l'imprenditore edile ### nelle rispettive qualità di progettista/direttore lavori e di appaltatore dell'opera di costruzione di un complesso immobiliare ad uso industriale in ### del ### località ### e ne ha chiesto, - 6 - previo accertamento della responsabilità per vizi dell'edificio, la condanna (in solido o parziaria) al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 483.615,98 (o nella diversa somma accertata) oltre ad importo ulteriore per deprezzamento (da stimarsi in misura del 10% del valore dell'immobile o nel diversa somma ritenuta equa) oltre ad interessi.
La società attrice, in particolare, ha dedotto: - di aver stipulato, in data ###, contratto di locazione finanziaria con ### S.p.a. avente ad oggetto un'area edificabile per la realizzazione di un complesso industriale composto da capannone ed annessa palazzina uffici, in ### del ### località ### (doc. 2); - di avere, in forza del mandato ### a compiere ogni atto necessario alla costruzione del complesso immobiliare, conferito il ### incarichi ### di progettista e direttore lavori al geom. ### e all'arch. ### (doc. 7) e di responsabile lavori all'arch. ### (doc. 8); - di avere nello stesso mese appaltato le opere edili all'impresa edile ### - che l'inizio lavori è stato comunicato il ### (doc. 10); - che il ### il geometra ### e l'arch. ### hanno comunicato rinuncia agli incarichi loro conferiti (doc. 11), e il ### è stato nominato progettista e direttore lavori, in loro sostituzione, l'arch. ### (doc. 12); - che a quell'epoca erano stati realizzati solo gli scavi per la costruzione delle fondamenta; - che il ### è stato eseguito il collaudo statico, sottoscritto dall'ing. ### (doc. 19); - che il ### è stato rilasciato, su progetto dell'arch. ### e dell'ing. ### e istanza di sanatoria depositati il ### per difformità rilevato tra lo stato di fatto e i progetti autorizzati, il permesso di costruire in sanatoria n. 346 (doc. 20); - che l'arch. ### si è reso responsabile di gravi errori, analiticamente individuati nella perizia di parte 7.2.2011 redatta dal geom. ### con quantificazione del danno per ciascuna voce (doc. 22): 1. ordine di posa di un massetto in calcestruzzo armato di 10 cm per l'appoggio delle staffe di ancoraggio di pannelli fotovoltaici, con sovrappeso non previsto e non calcolato strutturalmente che ha provocato la flessione dei tegoli di copertura e in conseguenza strappi della guaina e infiltrazioni d'acqua al piano sottostante, per un danno - 7 - quantificato in € 54.642,00; 2. ordine di realizzazione del pavimento con spessore inferiore 16 cm contrattuali, e minore portata, per una superficie di 1350 mq circa, con costi sostenuti per il rifacimento pari a € 13.306,00; 3. presentazione, il ###, di richiesta di agibilità con allegazione di schede catastali non aggiornate allo stato di fatto e riferite allo stato di progetto (doc. 28), senza domanda di variante, così da rendere necessari la presentazione di progetto e domanda di permesso in sanatoria (29) e, all'esito, il deposito di nuova richiesta di agibilità in data ### (doc. 30), per spese complessive amministrative e tecniche di € 19.564,00; - che i maggiori oneri finanziari sostenuti per il ritardo nella consegna dell'immobile determinato dagli interventi di ripristino degli errori commessi dall'arch. ### ammontano a € 135.294,58 (€ 96.978,38 nel 2010 + € 38.316,20 nel 2011) - di avere quindi depositato, il ###, e notificato all'arch. ### ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di ### (proc. n. 6723/2011 RG) per l'accertamento e la quantificazione dei vizi (doc. 33); - che su istanza dell'arch. ### il contraddittorio è stato esteso a ### (titolare dell'impresa individuale esecutrice di cementi armati in opera e della pavimentazione), all'arch. ### e ad ### S.p.A. (costruttrice dei prefabbricati), la quale ultima ha chiesto ulteriore estensione nei confronti di ### S.r.l. (subappaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione); - che la relazione del CTU ing. ### depositata il ###, ha confermato l'esistenza dei vizi dedotti in ricorso; - che nuovi vizi sono emersi in corso di operazioni (fessurazioni, distacchi di intonaco e tinteggiatura, tracce di infiltrazioni nel vano scala principale e in quello secondario) e, non oggetto degli accertamenti del ### sono descritti e documentati nelle relazioni 5.9.2014 e 26.2.2015 del tecnico di parte arch. ### (doc. 52 e 54) e sono stati denunciati ai convenuti con raccomandata il ### (doc. 57); - che il danno complessivo, secondo le stime del CTU ing. ### e quelle ulteriori dei tecnici di parte (ad es. costi di trasporto e accesso discariche, sicurezza cantiere, sanatoria, interruzione ciclo produttivo etc.), ammonta, tenuto inoltre conto dei costi di ATP 6723/2011 RG, a € 483.615,98 (con accessori se dovuti), oltre alla somma da liquidarsi a titolo di deprezzamento del fabbricato, per il 10% del suo valore o nella diversa misura ritenuta. - 8 - B. Con comparsa depositata in data ### si è costituito il convenuto architetto ### il quale, chiesta preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del proprio assicuratore per la responsabilità civile ### S.p.A., ha chiesto il rigetto delle domande proposte da ### S.p.A. e formulato domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento, a saldo del compenso dovuto, di € 35.650,00 oltre accessori (come da avviso di parcella doc. 5).
Il convenuto, nulla dedotto in ordine all'incarico di responsabile dei lavori 2.11.2006 (e non disconosciuta la relativa scrittura, doc. 8 attore) e confermato l'incarico di progettazione e direzione lavori a lui conferito dalla società attrice il ### (doc. 12 attore), ha eccepito decadenza e prescrizione dell'azione di danni; ha contestato come infondati gli addebiti mossi nei propri confronti ed evidenziato che alla realizzazione del complesso immobiliare hanno concorso imprese e professionisti vari del cui operato egli non è responsabile; ha contestato le conclusioni e la quantificazione dei danni di cui alla relazione dal CTU ing. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e alle relazioni dei tecnici dell'attrice; ha eccepito altresì che: ### la posa del massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata è stata richiesta dall'attrice e prevista dalla direzione lavori antecedentemente alla data in cui egli è stato incaricato, in vista dell'installazione di telai di sostegno di pannelli solari della quale egli non era stato informato e non risultante dal progetto; quando CRG gli comunicò la volontà di realizzare il massetto, la porzione di copertura era già stata realizzata secondo l'originario progetto del geom. ### i vizi lamentati sono da attribuire a ### S.p.a., la quale ha posato una guaina ### diversa e inferiore per qualità e durata rispetto a quella ### prevista da progetto; ### egli ha tempestivamente contestato all'impresa esecutrice ### S.r.l. l'errata posa del pavimento, difforme rispetto al progetto del geom. ### e l'impresa ha così provveduto alla demolizione e al rifacimento; ### quanto alla richiesta di agibilità, i ritardi lamentati sono da attribuire ad altri e diversi professionisti (ai quali rispettivamente spettava provvedere al frazionamento di aree residuali di un lotto limitrofo, alla predisposizione della certificazione energetica, all'accatastamento) e la variante non presentata e regolata in sanatoria è stata necessaria a seguito di modifiche nella distribuzione degli uffici apportate da altri senza darne comunicazione al convenuto; ### la responsabilità per i vizi dei due vani scala è esclusivamente da attribuirsi all'impresa costruttrice.
C. Il convenuto ### si è costituito con comparsa in data ### e ha chiesto il rigetto delle domande e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. ### contesta di poter essere identificato come - 9 - appaltatore delle opere edili, in quanto non ha mai ricevuto incarico in tal senso e ha in concreto lavorato nel cantiere non sulla base di un progetto scritto ma per “attività di mera esecuzione e/o assistenza all'esecuzione di alcune - ben poche!! - delle opere edili richiamate”. Il convenuto deduce che la committente ### o l'arch. ### hanno via via direttamente incaricato varie imprese (### per i prefabbricati, ### S.r.l. per le impermeabilizzazioni, ### S.r.l. per i pavimenti) dell'esecuzione delle diverse opere; che egli, quale titolare dell'impresa edile ### ha personalmente eseguito, anche valendosi di manodopera messa a disposizione dalla ### S.a.s., solo i lavori di costruzione della struttura portante del complesso immobiliare e i cementi armati e ha poi prestato assistenza manuale alle altre “varie imprese che”, tutte incaricate direttamente da ### o dallo stesso arch. ### “hanno realizzato tutto il resto delle opere, ovverosia di quelle opere che parte attrice ritiene difettose e/o viziate”; che alcuno dei vizi ravvisati nella relazione depositata del procedimento di ATP e dei danni lamentati dalla società attrice riguarda i lavori eseguiti dalla sua impresa edile.
D. ### alla chiamata in causa del proprio assicuratore per la responsabilità civile, ### S.p.a. si è costituta in giudizio il ### e ha eccepito che la polizza sottoscritta dal chiamante non è operativa nel caso di specie, in quanto copre esclusivamente l'attività svolta dall'assicurato in qualità di pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali (art. 1 sez. II “condizioni particolari”), e non invece quella di progettista e direttore lavori per la costruzione di un capannone industriale; in subordine ha rilevato che in ogni caso la copertura ### è limitata ai danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere o alle spese necessarie a rimuovere il pericolo di rovina, con pattuizione inoltre di scoperto, ### non si estende ai danni dedotti dall'attore - e contestati dalla terza chiamata - da sospensione dell'attività industriale anteriore al completamento dell'immobile e da maggiori oneri finanziari, né ### alla responsabilità derivante da vincolo di solidarietà; ha infine eccepito l'inopponibilità dell'esito del procedimento di ### al quale essa non ha partecipato. E. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP (RG. 6723/2011), assunzione degli interrogatori formali di ### e di ### ed esame di testimoni (indicati da ### da ### e, a controprova, da ### e, in seguito, conferimento di incarico al CTU ing. ### già nominato nel procedimento di ### da ultimo è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. - 10 - Motivi della decisione 1. Vizi e/o errori progettuali e esecutivi La sussistenza di gravi vizi dell'opera consegnata e/o di errati adempimenti verificati in corso d'opera, come lamentati dalla committente ### S.p.A., trova per ampia parte conferma nelle relazione 31.7.2020 del CTU ing. ### incaricato nel giudizio di merito ad integrazione degli accertamenti oggetto della relazione depositata il ### nel procedimento n. 696 bis 6723/2011 RG, svoltosi in contraddittorio con gli stessi odierni convenuti ### e ### e, inoltre, con l'arch. ### e le imprese ### S.p.A. e ### S.r.l.. 1.1 Il sopralluogo compiuto il ### ha confermato le risultanze dell'ATP in ordine all'avvenuta posa ed attuale esistenza, sopra la copertura piana dell'edificio realizzata con tegoli in cemento, di un massetto in calcestruzzo, esteso su superficie di circa 870 mq e dello spessore di 10 cm, realizzato al fine di zavorrare le staffe di ancoraggio dell'impianto fotovoltaico, “annegate” nel getto di cls.
Il peso del massetto (250 kg/mq) è spropositato rispetto al carico massimo previsto per i tegoli in c.a.p. della copertura (50 kg/mq), e ha in effetti determinato inflessione dei tegoli che, documentata dall'indagine tecnica dell'ing. ### acquisita nel corso delle operazioni di ATP (e allegata alla relazione ivi depositata dal CTU ing. ###, era stata ancor prima rilevata quando erano trascorsi pochi mesi dalla posa del massetto, tant'è che al fine di ottenere il positivo collaudo statico fu necessario intervenire per ripristinare la stabilità della copertura, e si prospettarono all'epoca quali possibili rimedi il ritorno della situazione preesistente (la rimozione del massetto) oppure, in alternativa, il consolidamento della struttura (v. mail 9.3 e 12.4.2010 di ### nelle quali si dà atto dell'esito delle verifiche statiche eseguite e della situazione di sofferenza determinata dall'imprevisto sovraccarico del massetto in cls, e si indicano le possibili soluzioni - doc. 46 attore1). 1 V. mail ### dell'ing. Picciocchi di ### all'ing. Paderno (progettista del lay out produttivo): “(…) il tegolo è stato progettato per sostenere un sovraccarico permanente di 50 kg/mq (guaina + pannelli fotovoltaici) oltre al carico accidentale di 130 kg/mq ###.
Per quanto ci è dato di sapere al termine della posa della guaina è stato realizzato, incautamente, un getto di calcestruzzo di 10 cm, prima della posa dei pannelli fotovoltaici.
Pare evidente che il solo getto di cls supera già di molto l'intero sovraccarico di progetto.
Le verifiche statiche hanno dimostrato, come era prevedibile, una sofferenza dei materiali ben oltre i limiti consentiti dalla normativa nell'ipotesi che venga raggiunto il carico totale di esercizio (getto 250 kg/mq, permanenti 50 kg/mq e neve 130 kg/mq). - 11 - 1.1.1 In corrispondenza del massetto, in occasione sia del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (sopralluogo del 12.1.2012) che della CTU in corso di causa (sopralluogo 28.10.2019), si sono rilevati e documentati2 i segni delle infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura piana all'interno locale sottostante utilizzato come magazzino; infiltrazioni che, ha affermato il CTU già nella relazione di ATP senza osservazioni sul punto dalle parti e ribadito in esito al sopralluogo in corso di causa, sono conseguenza delle abrasioni o lacerazioni della guaina impermeabile provocate dalla inflessione dei tegoli (“è proprio il peso del massetto che lungo i bordi esercita una pressione al taglio della guaina, e soprattutto d'estate con escursioni termiche elevate il massetto affonda nella guaina e la taglia”3). 1.1.2 Riscontrata la deformazione dei tegoli e individuata la causa nella posa del massetto in cls non previsto dal progetto e tale da determinare sovraccarico permanente (250 kg/mq) superiore alla somma dei carichi previsti permanente (50 kg/mq) e accidentale da neve (130 kg/mq), l'indispensabile intervento di ripristino del corretto carico o di consolidamento della struttura è stato eseguito scegliendo, tra le soluzioni possibili suggerite da ### (v. mail 12 aprile 2010, doc. 46, cit.), il mantenimento del massetto e il rinforzo della copertura mediante realizzazione di due strutture di sostegno poste in mezzeria dei tegoli nel locale sottostante: dette strutture, costituite da portali in ferro a 3 e a 1 campata poggianti su pilastri prefabbricati (v. fotografie allegate alla ###, hanno senz'altro risolto il problema statico per il quale sono stata progettate e realizzate, causato dal “carico permanente derivante dal getto non ### che anche senza il carico di neve l'entità del sovraccarico permanente induce valori di freccia nell'ordine di 10 cm (valore peraltro da Lei riscontrato in cantiere).
Stante la situazione ritengo assolutamente necessario che si intervenga sui manufatti per il sostegno dell'eccedenza di sovraccarico e per la limitazione delle deformazioni che potrebbero causare delle fratture nei manti impermeabili con conseguenti perdite (…)” Nella mail ###, inviata dall'ing. Picciocchi all'arch. ### e all'ing. Paderno, vengono ripetute considerazioni analoghe e indicate, infine, tre possibili soluzioni: “1. Rinforzo strutturale dei tegoli mediante fibre di carbonio”, del costo indicativo di € 80.000 circa; “2. Posizionamento di un telaio in acciaio in corrispondenza della mezzeria dei tegoli” (…); “3. Disfacimento del getto in copertura. La rimozione del getto da 10 cm realizzato in copertura garantirebbe il ritorno alle previsioni di progetto.
Certamente questo tipo di intervento, tra le soluzioni proposte, è il più dispendioso in termini economici” 2 V. fotografie del sopralluogo in contraddittorio 28.10.19. allegate alla relazione del ### Il rapido e irrisolto insorgere del problema delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura piana, e proprio in corrispondenza della zona in cui si trovano l'impianto fotovoltaico e il massetto al quale l'impianto è ancorato, è attestato da missiva che lo stesso arch. ### ha inviato ad ### il 9 novembre 2009 (doc. 68 attore). 3 CTU ing. ### allegato “risposte alle osservazioni dei sigg. CTP”, pag. 30 della risposta alle osservazioni del CTP ing. Soresina. - 12 - (…) previsto in fase di progetto” (così esplicitamente lo stesso arch. ### nella relazione di calcolo statico consegnata il ### al Comune di ### doc. 45 attore), e sono state determinanti per il rilascio del certificato di collaudo statico4.
E' dunque vero ed indiscusso che, come energicamente sostenuto dalle difese ### e ### e in specie dai loro consulenti di parte, l'edificio non presenta alcun problema strutturale, così come è condivisibile l'affermazione che il massetto, l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici e le strutture di sostegno sono dallo stretto punto di vista esecutivo immuni da vizi.
E tuttavia il tema introdotto dall'attore, e correttamente evidenziato dal CTU anche in risposta alle osservazioni di parte, attiene alle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dalla scelta, non prevista da progetto e incompatibile con i carichi permanenti e accidentali sostenibili dalla copertura, di realizzare il massetto in cls per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici: è stato l'imprevisto sovraccarico della copertura a determinare la necessità di nuove opere per ripristinare condizioni di sicurezza statica, e, in primo luogo, di sostenerne i costi; la struttura di sostegno, inoltre, ha risolto il problema statico della copertura ma nel contempo è costituita da travi e pilastri che ingombrano il locale sottostante e lo rendono incompatibile con la destinazione alla linea di montaggio dei kart a motore elettrico e al magazzino componenti prevista dal layout produttivo elaborato dall'ing. Paderno, che è stato perciò modificato collocando in quell'area il magazzino e trasferendo la linea di montaggio in altra zona, non più in adiacenza al magazzino automatico5.
Non sussisteva dunque alla consegna dell'opera, e non sussiste oggi, vizio statico dell'opera; esistono tuttavia le conseguenze pregiudizievoli (maggiori costi, diversa conformazione dei locali del primo piano e mutato layout) degli interventi di 4 Della realizzazione delle due strutture di sostegno, delle finalità dell'intervento e della relazione di calcolo con disegni e fotografie ad esse relativa a firma dell'arch. ### dà espressamente conto il certificato di collaudo statico rilasciato il ### dall'ing. ### anch'esso consegnato in Comune il ###, unitamente alla relazione di calcolo medesima (v. doc. 19 attore) 5 Sulla modifica dei layout v. relazione 22.11.2019, con disegni e fotografie allegati, a firma dell'ing. Paderno, allegato 1 della ### Si rinvia inoltre alle citate mail del 9.3.2010 e del 12.4.2010 (doc. 46 attore), nelle quali l'ing. Picciocchi di ### nel prospettare all'ing. Paderno e all'arch. ### tra le soluzioni possibili del sovraccarico, la realizzazione del telaio di acciaio di sostegno, già avvertiva: “tutto ciò implica comunque un riadattamento del layout del piano inferiore che dovrebbe essere valutato dal committente”; “la soluzione risulta non congruente con le ipotesi di progetto ma comunque perseguibile dal punto di vista statico. Per ciò che ci compete soprassediamo dalle conseguenze sul layout del piano inferiore che questa soluzione comporterebbe”. - 13 - consolidamento effettuati per riparare l'errore riscontrato in corso d'opera. E permane peraltro, e costituisce vero e proprio vizio dell'opera finita, la compromissione dell'impermeabilizzazione causata dall'inflessione dei tegoli in c.p.a. con le conseguenti infiltrazioni dalla copertura, rimasta ad oggi irrisolta. 1.2 La pavimentazione in cls del piano terra dell'edificio per estensione di circa 1350 mq è, oggi come all'epoca dell'### immune da vizi.
Anche in questo caso è peraltro incontroverso che la prima posa, eseguita da ### S.r.l., si rivelò di spessore non uniforme ed inferiore a quello richiesto di 16 cm, e perciò inidonea a sostenere il carico previsto in progetto di 7 t/mq, e che fu proprio l'arch. ### ad ordinare ad ### di rimuovere il pavimento realizzato e a rifarlo secondo progetto.
Del pari è indiscusso che ### ha demolito e rifatto il pavimento, ora immune da vizi e difformità, senza chiedere e ricevere ulteriore compenso: la domanda di condanna di CRG nei confronti dell'arch. ### e dell'imprenditore edile ### si fonda sull'assunto che ### il vizio della prima posa è stato da essi causato e che per il rifacimento sono stati sostenuti maggiori costi (non per l'opera di ### ma) per sostituzione delle parti di impianti annegate nel primo getto, quantificati dall'attore in € 13.306,00 e stimati congrui dal CTU per importo di 11.906,60, e che ### il rifacimento ha determinato ritardo della chiusura dei lavori e nella consegna dell'opera finita. 1.3 ### conferma inoltre l'esistenza dei vizi dei due vani scale, principale (lato nord-ovest del fabbricato) e secondario (lato nord), che l'attrice ha lamentato essersi manifestati quando le operazioni dell'ATP già erano in corso e che ha descritto in atto di citazione richiamando le due perizie di parte a firma dell'arch. ### in data ### e 26.1.2015 e la documentazione anche fotografica ad esse allegata (doc. 52 e 54).
Il vano scala principale, con profilo semicircolare che fuoriesce da quello del fabbricato principale, è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria al fine di eliminare i vistosi vizi (evidenti fessurazioni orizzontali e verticali con distacco di intonaco e di tinteggiatura, presenza in più parti sulle pareti interne di efflorescenze e tracce di infiltrazioni con distacco dell'intonaco e della finitura superficiale) descritti nella perizia 5.9.2014 e visibili nelle fotografie, e la perizia successiva descrive e documenta i lavori di ripristino eseguiti e i vizi ulteriori che l'arch. ### riferisce di avere potuto rilevare durante i lavori con l'esame diretto della struttura interna.
I vizi desumibili dalla documentazione prodotta per il vano scale principale sono del tutto simili a quelli del vano secondario che, - 14 - già descritti nella stessa perizia 5.9.2014 (crepe e fessurazioni orizzontali, verticali e oblique su tutto il perimetro esterno in prossimità dell'intradosso della soletta inclinata di copertura e in prossimità della porta di accesso al tetto, con distacco di intonaco e tinteggiatura; situazione analoga nelle pareti interne in prossimità dell'intradosso della soletta di copertura ed efflorescenze o tracce di infiltrazioni in più punti al piano terra) ancora sono pienamente visibili in corso di ### in quanto nel settembre 2014 CRG si limitò ad intervento sommario e provvisorio per tamponare le macrofessure esterne e limitare le nuove infiltrazioni. ### ing. ### rileva, in linea con quanto argomentato nella perizia ### che per entrambe le scale il problema discende dall'assenza di elementi congiunzione lungo la linea verticale di contatto tra le porzioni di parete in cemento armato e quelle costruite con blocchi di poroton e, analogamente, tra la soletta di copertura inclinata e la muratura verticale, senza cordolo perimetrale in c.c.: la mancanza di elementi di collegamento fa sì che le due pareti adiacenti reagiscano in modo differenziato sia agli assestamenti strutturali sia alle dilatazioni termiche, e che il problema delle dilatazioni termiche differenziate si manifesti anche al contatto delle murature con la copertura in laterocemento inclinata, soggetta a scivolamento verso il basso: “le murature in poroton sono fatte per resistere a semplice compressione verticale e hanno limitate capacità di resistenza agli sforzi torcenti e di taglio, che nel caso specifico si sono prodotte … La sommatoria di questi fattori (mancata corretta connessione di materiale diversi, dilatazioni termiche e movimenti strutturali) ha provocato in più punti l'apertura di macrofessurazioni, con conseguente imbevimento dei muri, strappi alla guaina, impermeabilizzante sulla copertura inclinata e distacco delle sigillature della lattoneria, dovuti ad eventi meteorici. Tutti fattori che hanno portato alle infiltrazioni di acqua piovana e alle tracce di umidità-muffa ed efflorescenze riscontrate sulle pareti interne” (relazione CTU pagg. 54 e 55); per la scala secondaria il CTU svolge identiche considerazioni, salvo precisare, quanto ai problemi di umidità a livello del pavimento del piano terra, che in tal caso si tratta di fenomeno di risalita capillare per imbibizione dei muri da contatto con aree esterne non opportunamente isolate. 1.4 E' certo e non revocato in dubbio che alla richiesta di agibilità presentata dall'arch. ### il ### (doc. 27 attore/14 convenuto) furono allegate schede catastali non conformi allo stato delle opere realizzate e erroneamente riferite allo stato di progetto (le difformità, conferma l'ing. ### riguardano sia la distribuzione interna dei locali di tutti i piani sia la mancanza della planimetria della copertura con i locali terminali dei vani scale e dell'impianto fotovoltaico).
In conseguenza ### contestati all'arch. ### l'errore e il - 15 - ritardo che l'errore avrebbe determinato nella messa a disposizione dell'immobile alla società di leasing e nel passaggio dalla fase di prelocazione a quello di locazione finanziaria (v. raccomandata 9.12.2010, doc. 28), ha incaricato altro professionista (arch. Vitrano) per la presentazione di richiesta di premesso di costruire in sanatoria (v. doc. 29, richiesta di sanatoria per opere interne ed esterne in data ###) e, all'esito, di nuova richiesta di agibilità (doc. 30, richiesta depositata l'8 marzo 2011).
Anche in questo caso non si discute dunque di vizio o difformità attuale dell'immobile, ma di responsabilità per errore compiuto del professionista (per avere omesso di presentare istanza di variante prima dell'esecuzione e avere depositato schede non conformi) e dei costi supplementari che CRG lamenta di avere dovuto sostenere per la successiva pratica di sanatoria e la nuova richiesta di agibilità, oltre che per il prolungato periodo di preammortamento del leasing in costruendo (v. contratto di leasing 8 settembre 2006, artt. 2 e 6 - doc. 2 attore). 2. Responsabilità ### di danni viene proposta nei confronti del progettista e direttore lavori arch. ### e dell'imprenditore edile ### Per entrambi viene in primo luogo in considerazione, nei confronti del committente, un titolo di responsabilità contrattuale, che per l'arch. ### discende dalle lettere di incarico professionale 2.11.2006 e 23.11.2007 (doc. 8 e 12) e per l'imprenditore ### dal contratto verbale di appalto per opere edili6, in forza del quale opera nei loro confronti la presunzione di responsabilità per il mancato o inesatto adempimento prevista dall'art. 1218 c.c.: laddove sia provato dall'attore il fatto costitutivo dell'obbligazione e specificamente allegato l'inadempimento o provata la sussistenza dei vizi7, è onere dell'obbligato provare che l'inadempimento non vi è 6 ### di contratto scritto non osta alla valida costituzione del rapporto contrattuale, e non è in discussione che l'impresa abbia in effetti eseguito opere nel cantiere quale appaltatrice, altra essendo la questione della qualifica di ### quale appaltatore generale dei lavori, eseguiti direttamente e/o tramite subappaltatori, o invece di singole e specifiche opere e prestazioni in un contesto di plurimi appalti diretti conclusi dal committente con più imprese). 7 Sull'onere non già solo di allegazione ma anche di prova dei vizi dell'opera, operante a carico del committente a far tempo della consegna e accettazione, cfr. Sez. 9.8.2013 n. 19146: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la - 16 - stato o è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e non è dunque sufficiente a liberare da responsabilità la generica prova della propria diligenza, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore (ad es. Cass. Sez. L. 7 maggio 2002, n. 7214).
Per entrambi i convenuti, considerati il genere e l'entità dei vizi lamentati e come sopra accertati (si ha in particolare riguardo a quelli concernenti idoneità statica, fessurazioni, infiltrazioni etc.). può inoltre configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c.; fattispecie che, per consolidato indirizzo interpretativo, individua una responsabilità di natura extracontrattuale, avente perciò ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), ed opera - per quanto qui interessa - anche a carico del progettista e/o direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera (progettuale, direttiva o esecutiva) alla quale ciascuno di detti vizi vada ascritta, ponendo a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi.
Che si consideri l'uno o l'altro titolo di responsabilità, è onere del committente CRG provare l'esistenza del vizio e la relazione causale materiale con l'opera dei convenuti, ed in tal caso grava su questi ultimi una presunzione di responsabilità concorrente fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore, incluso in tale nozione il fatto esclusivo di terzi avvenuto al di fuori del proprio ambito di azione, competenza e possibilità di controllo.
Ne consegue che: - non vi è presunzione di responsabilità se non vi sia prova del nesso materiale tra vizio e prestazione, e che già sotto questo profilo va esclusa prova della responsabilità dell'impresa edile ### per tutte le opere viziate che (come il massetto in csl e il pavimento del piano terreno) essa non ha direttamente o disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. - 17 - indirettamente (tramite subappaltatori o ausiliari) eseguito neppure in parte. - nei casi in cui l'attore ha assolto al proprio onere, l'allegazione e la prova eventuale del convenuto in ordine a condotta colposa e causalmente correlata di terzi non produce di per sé efficacia liberatoria, la quale presuppone invece la prova del fatto del terzo che introduca serie causale autonoma o evenienza imprevedibile e inevitabile per l'obbligato, potendosi altrimenti al più configurare l'esistenza di plurime condotte separate e concorrenti nella determinazione del medesimo evento e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 E dunque il reiterato richiamo, nelle difese e nelle osservazioni dei tecnici di parte convenuta e della terza chiamata, alla molteplicità di professionisti e imprese che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera o di sue parti e a probabili o possibili responsabilità di altri è in linea generale inidoneo alle invocate finalità liberatorie, in quanto (quando pure non si esaurisca in prospettazione generica o evanescente di ruoli altrui in ipotesi causalmente rilevanti e consenta di individuare soggetti e attività determinate) formulato in termini al più suggestivi di ruoli concorsuali che, in assenza di chiamata in giudizio degli interessati e di domande nei loro confronti (prima ancora che della assoluta mancanza di specifiche allegazioni e tempestive richieste di prova sul punto), costituiscono dato irrilevante ai fini della decisione a fronte del principio sancito dall'art. 2055 c.c.. 2.1 E' provato per documenti e indiscusso che ### S.p.A. ha incaricato l'arch. ### dapprima del ruolo di responsabile dei lavori in relazione alla salvaguardia di sicurezza e salute nel cantiere ai sensi del d.lgs. 494/1996 e di “proprio rappresentante … verso il ### dei lavori e le ditte esecutrici incaricate …” (v. disciplinare di incarico 2.11.2006, doc. 8 attore) e successivamente (iniziati i lavori il ### con i progettisti e direttori dei lavori geom. ### e arch. ### e comunicata da questi rinuncia all'incarico - v. doc. 10 e 11) anche quale “nuovo direttore dei lavori sia per la progettazione che per l'esecuzione delle opere da realizzarsi in cantiere” con effetto dal 26.11.2007 (doc. 12).
Tanto premesso, l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali del progettista e direttore dei lavori appare pienamente provato con riguardo a ciascuno dei vizi e difformità sopra esaminati e ritenuti sussistenti. 2.2. ### di realizzare il massetto di cls sopra la copertura piana dell'edificio è stato impartito dall'arch. ### in epoca in cui il convenuto era progettista e direttore dei lavori. La circostanza (seppure anch'essa talora negata o revocata in dubbio nelle - 18 - osservazioni dei consulenti di parte del professionista e/o dell'assicuratore) è affermata dallo stesso convenuto già in comparsa di costituzione (pag. 8, punti 9 e 10) ed è fatta oggetto dei suoi stessi capitoli di prova testimoniale (memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c., capitoli 13 e segg.).
Del pari è incontroverso che, quando l'arch. ### ordinò il getto di cls (a ### S.r.l., materiale esecutrice dell'opera), la porzione di copertura piana del capannone già era stata realizzata.
Ed era stata realizzata - precisa il convenuto ### - come da progetto del geom. ### e dell'arch. ### E' d'altra parte accertato che il progetto di copertura piana non prevedeva il massetto di cls e il relativo notevole carico: le contrarie e incerte allegazioni del convenuto (“… al tempo della testé riferita richiesta di realizzazione del massetto, la suddetta porzione di copertura era stata già realizzata come progettato inizialmente dal #### …, tanto che allo stato dei fatti e delle informazioni comunicate all'arch. Bernini sarebbe stato sufficiente procedere alla richiesta realizzazione senza ulteriori verifiche”; “la decisione di realizzare il massetto in calcestruzzo (e i conseguenti calcoli e valutazioni) era stata presa dalla committenza e dalla direzione lavori, antecedentemente al conferimento dell'incarico del 2007 all'arch. Benini”), oltre ad essere del tutto generiche (chi e quando fornì al nuovo progettista e direttore lavori le rassicurazioni, di quale contenuto e sulla base di quali dati progettuali e calcoli strutturali), non sono sorrette da alcun riscontro e sono anzi smentite dallo stesso arch. ### sottoscrittore della relazione di calcolo delle strutture di sostegno della copertura (doc. 45 cit.) depositata in Comune con il certificato di collaudo, laddove si afferma che “il carico permanente derivante dal getto non era previsto in fase di progetto e pertanto è stato necessario realizzare una struttura ausiliaria in carpenteria che, andando in appoggio sotto le nervature dei tegoli, ne limitasse la flessioni e nel caso necessiti si prendesse parte dei carichi eccedenti”.
E' del resto evidente che il progettista e direttore dei lavori che dispone l'esecuzione di un getto di cls sulla copertura di un edificio (o che, qualora pure non l'avesse egli ordinata, non vigila sul fatto che il getto è in corso di esecuzione o è stata eseguito e stabilmente va a pesare sulla copertura) è tenuto a verificare in quale misura (in questo caso oltremodo rilevante) questo incida sulla stabilità delle strutture, e non può certo appagarsi di generiche rassicurazioni delle quali non si dice e si ignora da chi provengano, se siano documentate e come.
Va da sé, inoltre, che tale valutazione egli debba compiere avendo riguardo al fabbricato realizzato e alla copertura esistente, sulla quale ci si propone di realizzare il massetto, e che nessun rilievo liberatorio può assumere il fatto che tavole di progetto da altri - 19 - elaborate prevedessero l'esistenza di pilastri nel sottostante locale del primo piano, poi non realizzati per volontà di “centri decisionali” (committente, altri professionisti, impresa esecutrice del prefabbricato) ai quali l'arch. ### si dice estraneo (e i cui eventuali profili di responsabilità concorrente o esclusiva agli effetti liberatori ex art. 1218/1669 c.c. è onere dell'interessato tempestivamente e specificamente dedurre e far valere, e non meramente agitare).
Né si vede come l'insistita allegazione sulla provenienza della richiesta dalla committenza possa giovare: quale che sia la richiesta del committente, la corretta modalità tecnica per la realizzazione del fine richiesto spetta al progettista e, in fase esecutiva, al direttore dei lavori.
Così pure è irrilevante accertare quando l'arch. ### abbia avuto notizia del progetto di installare sulla copertura un impianto fotovoltaico: nel momento in cui egli ha ordinato di realizzare il massetto in cls, destinato appunto a ricevere e fissare le staffe per ancoraggio dei pannelli fotovoltaici, il proposito del committente gli era ovviamente noto, e il compito di ricercare la soluzione idonea allo scopo e compatibile con la portanza della copertura esistente era, con altrettanta ovvietà, suo.
Qualora non fosse esistita, all'infuori del massetto di cls nel quale “annegare” le staffe di ancoraggio, altra soluzione per poter installare l'impianto fotovoltaico sulla copertura, il progettista e direttore dei lavori doveva allora esporre al committente le ragioni della impossibilità dell'opera per l'assoluta incompatibilità del peso del massetto con la capacità del tetto e della necessità dunque di trovare diversa modalità o luogo di installazione dei pannelli; o, nell'impossibilità, di rinforzare il solaio e modificare l'assetto dei locali del primo piano; o, infine, di rinunciare all'impianto fotovoltaico. ### strada certamente sbagliata era quella che è stata invece percorsa, ossia non curarsi del peso del massetto in enorme eccesso rispetto al carico sopportabile dal tetto.
E peraltro neppure il convenuto e il terzo chiamato allegano specificatamente (la tesi è evocata nelle osservazioni di ### che non esistessero altre soluzioni per l'ancoraggio dei pannelli, e nulla replicano alle considerazioni del CTU il quale per contro evidenzia che altre vie esistevano: la stessa ditta ### fornitrice e installatrice dell'impianto, “già allora adottava un sistema di zavorraggio molto meno invasivo … con zavorre di 40 kg dislocate al piede di ciascun telaio per un peso totale di 15.600 kg a fronte di un peso totale del massetto di 217.500 kg”; poteva altrimenti studiarsi “una struttura metallica intelaiata che scaricasse il suo peso sulle strutture portanti verticali”, o, infine, montare l'impianto a terra - 20 - nell'area circostante8.
Errata dunque e non necessaria la decisione di posare il massetto, i fatti conseguenti (inflessione dei tegoli, danneggiamento dell'impermeabilizzazione, realizzazione di nuova struttura di sostegno in carpenteria al primo piano e correlato mutamento del layout produttivo) sono da ascriversi a responsabilità del progettista e direttore dei lavori che ha ordinato l'esecuzione del manufatto. 2.2.1 E' per contro accertato che il massetto non è stato realizzato dall'impresa edile ### ma (sia vero o no che la stessa fu destinataria di prima richiesta dell'arch. ### e l'abbia rifiutata: così deduce CRG e dichiarano ### e, de relato, i testimoni ### e ### da ### S.r.l., la quale è stata direttamente incaricata dall'arch. ### e non ha operato quale subappaltatrice di ### tanto basta per escludere la relazione materiale tra l'imprenditore convenuto e l'opera viziata, e così il presupposto in fatto essenziale della presunzione di responsabilità o corresponsabilità con il progettista/direttore dei lavori.
La responsabilità eventuale di ### per avere accettato di eseguire opera non prevista da progetto e implicante notevole sovraccarico della copertura, non è oggetto del contendere, posto che ### non è citata in giudizio e che la colpa eventuale dell'esecutore, sia o meno ravvisabile, non escluderebbe quella del progettista e direttore dei lavori. 2.3 Responsabile della prima posa del pavimento del piano terra del capannone, di spessore non uniforme ed inferiore a quello richiesto di 16 cm e dunque inidoneo a sostenere il carico previsto in progetto di 7 t/mq, appare in primo luogo essere l'esecutore ### S.r.l., che del resto ha riconosciuto i vizi e ha demolito il pavimento e l'ha rifatto senza chiedere altro pagamento.
Parte attrice contesta all'arch. ### di avere egli ordinato a ### S.r.l., nel mese di agosto 2008, l'anticipata realizzazione del pavimento in calcestruzzo, quando ancora l'impresa ### non aveva ultimato il sottofondo, e deduce che a distanza di pochi mesi si manifestarono le prime crepe causate dall'insufficiente e irregolare spessore del getto che fu verificato con carotaggi: la ricostruzione trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni rese in interpello da ### (egli conferma il capitolo di prova orale n. 23 di parte attrice e precisa che la sua impresa in quel periodo di agosto non era presente in cantiere), nelle dichiarazioni testimoniali di ### (responsabile di cantiere per ###, ### (all'epoca consigliere delegato di ### e ### 8 Bozza di relazione, pag. 65 e 66. - 21 - (amministratore all'epoca di ### S.r.l.)9, mentre per parte sua il convenuto nell'interpello non nega l'ordine e si limita ad evidenziare che successivamente egli stesso pretese da ### il rifacimento del pavimento che fu realizzato senza nuovo corrispettivo.
Ebbene, pacifici l'insufficiente spessore del pavimento di cls del pianterreno e il necessitato ripristino, non vi è dubbio che l'ordine di eseguire l'opera prima del completamento del sottofondo (e invero, qualora pure l'ordine non vi fosse stato, anche solo il mancato intervento per fermare l'esecuzione anticipata o, se conclusa, per pretenderne la rinnovazione immediata e non a distanza di mesi per il manifestarsi di crepe e per l'esito di carotaggi) costituisca palese violazione dei doveri di sorveglianza del direttore dei lavori. 2.3.1 Anche in questo caso è certa l'estraneità di ### alla realizzazione dell'opera viziata (la cui esecuzione è stata anticipata per volontà di altri e in assenza dell'impresa edile che solo al rientro in cantiere dalle ferie avrebbe dovuto completare la preparazione del sottofondo) ed è irrilevante considerare, per i motivi sopra in via generali esposti, se ad ### (che peraltro pacificamente ha demolito e rifatto il pavimento senza nulla pretendere) debba ascriversi concorrente responsabilità o se la stessa abbia agito quale nudus minister 2.4 Quanto esposto in ordine alle condizioni dei due vani scale e alle ravvisate cause delle numerose e vistose fessurazioni con distacchi di intonaco e di infiltrazioni ed efflorescenze non consente dubbi in ordine alle carenze della progettazione delle opere e della direzione e sorveglianza circa l'idoneità dei materiali e la conformità dell'esecuzione alle regole dell'arte né, in questo caso, in ordine alla comune responsabilità della stessa impresa esecutrice, per avere eseguito opere non conformi alle regole dell'arte e senza esprimere riserve in ordine a progetti ed istruzioni manifestamente carenti10. 9 ### riferisce che al suo rientro dalle vacanze vide che il pavimento del piano terra era stato posato; ne chiese spiegazione all'arch. ### in quanto era previsto che prima l'impresa ### dovesse eseguire lo sbancamento del fondo e il rullaggio e che il getto sarebbe stato realizzato a settembre, e l'arch. ### disse di avere incaricato ### per anticipare i tempi, come da richiesta del committente; in seguito egli eseguì i carotaggi che evidenziarono il minor spessore, e ### demolì e rifece la pavimentazione. ### dichiara di avere visto ### di ### intento alla realizzazione del pavimento e che ### gli disse che così aveva disposto ### trascorsi 2 o 3 mesi il pavimento presentava crepe e perciò egli chiese a ### di eseguire dei carotaggi e che, verificato l'insufficiente spessore, la pavimentazione fu rifatta. ### conferma l'ordine impartitogli da ### e sostiene di avere anche segnalato che lo spessore era inferiore e che il direttore dei lavori gli aveva detto di proseguire. 10 Cfr. ad es. Cass. Sez. 1, 9.10.2019, n. 23594: “###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al - 22 - E' dunque accertata la responsabilità dell'arch. Benini11 e, in questo caso, anche di ### il quale non nega di essere l'esecutore delle opere edili in discussione e nulla deduce a contestazione delle osservazioni e conclusioni del CTU circa i vizi e le loro cause. 2.5 La presentazione di richiesta di agibilità corredata da schede catastali non conformi allo stato dell'edificio realizzato è senza discussioni opera dell'arch. ### La circostanza che altri avessero apportato (a sua insaputa, afferma) rilevanti modifiche alla distribuzione interna degli uffici non giustifica la mancata richiesta di variante e il deposito di richiesta di agibilità con schede catastali difformi dallo stato dei luoghi: innanzitutto perché è dovere del direttore dei lavori sorvegliare l'esecuzione dei lavori e il convenuto non spiega in che modo le modifiche interne dell'immobile possano essere state portate a compimento (in tutti i 4 piani) senza che egli se ne sia avveduto; in ogni caso perché le difformità delle schede catastali, come sopra indicate, non riguardano solo la distribuzione interna dei locali. Quanto ai pretesi ritardi di altri nell'esecuzione del frazionamento di aree residuali di un lotto limitrofo, nella predisposizione della certificazione energetica o nell'accatastamento, questi attengono eventualmente alle conseguenze dell'errore ascritto all'arch. ### e non all'accertamento dell'esistenza e del responsabile. 3. ### di decadenza e prescrizione sollevata dall'arch. Benini12, invero genericamente esposta senza richiamo a norme, è senz'altro infondata, giacché nel rapporto contrattuale tra committente e progettista/direttore dei lavori non è applicabile l'art. 2226 c.c. e viene in considerazione l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Sez. Un. 15781/2005)13. particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. 11 Per le ragioni già esposte la circostanza che altro professionista non citato in giudizio possa avere partecipato, quale progettista e/o direttore lavori per le strutture, alla realizzazione dei vani scala quand'anche accertata non farebbe cadere le responsabilità inerenti il ruolo pacificamente ricoperto dall'arch. ### 12 Nulla al riguardo ha eccepito ### 13 Seppure superfluo, è il caso di aggiungere, quanto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., che è noto e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine di un anno per denuncia dei gravi vizi decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito non solo un apprezzabile - 23 - 4. Accertamento e quantificazione dei danni La quantificazione di ciascun danno proposta dal CTU ing. ### è quanto agli importi ampiamente e logicamente argomentata e sostanzialmente incontestata, essendo piuttosto le osservazioni volte a discutere (oltre ai temi della esistenza di vizi e della responsabilità sopra esaminati) al collegamento causale tra alcuni costi e voci di danno e il dedotto inadempimento. 4.1 Ritenuta la responsabilità di ### per l'errata decisione di posare il massetto di cls sulla copertura piana del capannone, egli va condannato al risarcimento dei danni patrimoniali che da tale operazione sono derivati. 4.1.1 Si tratta, in primo luogo, dei costi sostenuti da CRG per l'esecuzione dell'opera che non doveva essere compiuta o di quelle che sono state in seguito progettate e realizzate per porre rimedio ai gravi vizi statici cosi determinati: € 17.400,00 per la formazione del massetto; € 13.580,00 per la guaina impermeabile posata sopra il massetto; € 24.780,00 per la struttura di metallo installata al primo piano a sostegno della copertura. In totale € 55.760,00. 4.1.2 Il ripristino dell'impermeabilizzazione sottostante il massetto (e, come da richiesta attrice, dell'originario progetto con eliminazione della struttura di sostegno onde poter adottare il previsto più funzionale layout produttivo) importano costi futuri così stimati alla data della relazione (31.7.2020): € 28.000,00 (come da preventivo del fornitore ### per smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico; € 35.468,00 per rimozione e smaltimento della guaina soprastante il massetto, del massetto, della guaina ammalorata e de materassino di isolamento sottostanti; € 37.630,00 per livellamento piano e posa di manto impermeabile e materassino di isolamento nuovi. In totale € 101.098,00.
Con specifico riguardo alla eliminazione della struttura di sostegno e al ripristino del layout produttivo, i costi stimati grado di conoscenza oggettiva dei difetti e della loro gravità, ma anche della loro derivazione causale da imperfetta esecuzione dell'opera, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo formulate nei confronti di chicchessia, al fine di non incorrere nella decadenza annuale, senza avere acquisito conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (v. ex multis, Cass. Sez. 2, 16 febbraio 2015, n. 3040; Cass. Sez. 2, 17 ottobre 2017, n. 24486; Cass. Sez. 2, 10048/2018 cit.): nel caso in esame il ricorso per ATP è stato depositato il ###, a pochi mesi di distanza dalla errata richiesta di agibilità depositata dall'arch. ### e dalla prima relazione tecnica, redatta in data ### dal geom. ### e l'azione giudiziale è stata poi introdotta il ###, entro l'anno dalla conclusione del procedimento di istruzione preventiva.
Quanto ai vizi di esecuzione dei vani scala, non è in discussione che gli stessi siano emersi quando erano in corso il procedimento di ATP e che le perizie tecniche dell'arch. ### che li descrivono e ne indicano le cause sono redatte il ### e il ### (doc. 52 e 54), che il relativo contenuto è stato contestato agli odierni convenuti il ### (doc. 57) e l'azione è stata esercitata il ### - 24 - ammontano ad ulteriori € 26.950,00: € 9.300,00 per demolizione e smaltimento della struttura di sostegno in carpenteria; € 17.650,00 per trasferimento di linee di montaggio (macchinari e linee elettriche) secondo il layout originariamente previsto.
La spesa complessiva del ripristino è dunque stimata in € 128.048,00, alla quale si aggiungono i costi valutati per prestazioni professionali (progetto, direzione lavori, contratti, contabilità, sicurezza: € 15.000,00) e per opere provvisionali (noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio gru per i lavori sulla copertura senza interferire con l'attività interna: € 7.500,00), concernenti peraltro questi la generalità degli interventi (inclusi quelli per i vani scala, sui quali v. infra); e così dunque € 150.548,00. 4.1.3 Disinstallazione e reinstallazione, a ripristino concluso, dell'impianto fotovoltaico significano, per la durata dei lavori che il CTU prevede possano essere completati in 4 mesi circa, la sospensione della produzione di energia elettrica, per un danno stimato in € 8.462,00. 4.1.4. Il convenuto deduce che il committente ha accettato la proposta di superare il problema del sovraccarico del massetto con la realizzazione della struttura metallica di supporto, perché più economica delle altre ipotesi emerse, e che, in conseguenza, ha pure accettato la modifica del layout industriale. Sotto questo profilo non esisterebbe dunque vizio dell'opera così come accettata e - ne desume il convenuto - va rigettata la pretesa del committente di ripristinare la condizione dell'edificio e il layout da progetto addebitandone il costo al progettista e direttore dei lavori.
Non vi è invero allegazione e prova che il progettista e direttore dei lavori abbia reso edotto il committente ### delle differenti soluzioni praticabili per rimediare ai problemi strutturali che, cagionati dall'errore dello stesso tecnico, avrebbero in assenza di interventi precluso il collaudo statico del fabbricato e ### delle conseguenze che non solo in termini di costi sarebbero discese da ognuna delle soluzioni proposte, e non può dunque affermarsi che egli abbia consapevolmente scelto di realizzare le strutture metalliche di sostegno benché incompatibili con il layout produttivo previsto come più funzionale. Ma quand'anche ciò fosse, si dovrebbe in tal caso rigettare la pretesa di CRG di essere risarcita dei costi delle opere di rimozione e smaltimento della struttura e di ripristino del layout (in tutto, come visto, € 26.950,00), ma tornerebbe allora attuale e dovrebbe accogliersi la domanda, pure formulata, di risarcimento del danno per deprezzamento del fabbricato per sua minore funzionalità, non ripresa nella quantificazione finale avendo l'attore prestato acquiescenza alla conclusione del CTU secondo cui, ripristinati lo stato dell'immobile e la disposizione produttiva originariamente previsti, il deprezzamento dell'edificio viene meno. - 25 - Non vi è dubbio infatti che l'accettazione del rimedio che si è reso necessario al fine di eliminare il problema strutturale cagionato dall'errata decisione dell'arch. ### di realizzare il massetto di cls, non libera il responsabile dall'obbligo di tenere il proprio committente indenne dei danni costituiti dai maggiori costi sostenuti per l'opera di sostegno e dal minor valore dell'edificio per l'ingombro e la ridotta fruibilità dei locali destinati ad attività produttiva. Di tal che, considerato l'ingente valore del fabbricato (stimato dal CTU in € 5.000.000,00 secondo valori del secondo semestre 2019), anche l'applicazione di riduzione percentuale irrisoria intorno al 1% (incomparabilmente inferiore a quella del 10% prospettata dall'attore) importerebbe valutazione di danno quasi doppia rispetto ai costi di ripristino dello stato progettuale14. 4.2 I costi di integrale ripristino del vano scala principale (e di parziale e provvisoria sistemazione di quello secondario) sono stati documentati da CRG e del consulente arch. ### con produzione di fatture dell'impresa ### di € 39.000,00 (doc. 55) e perizie (doc. 52 e 54), e sono stati reputati dal CTU congrui in rapporto allo stato dei luoghi documentato dalle fotografie (e a quello non dissimile direttamente rilevato per il vano secondario pure in parte già riparato) e a prezziario dell'epoca. A tale importo si aggiunge quello di € 8.910,10 per compenso professionale dell'arch. ### in relazione all'attività di progettazione e direzione dei lavori di ripristino e per il compimento delle relative pratiche amministrative e della perizia (v. parcelle doc. 56). In totale dunque € 47.910,10.
Per l'eliminazione dei vizi del vano scala secondario, ancora non compiuta e realizzabile unitamente agli altri lavori di ripristino in precedenza considerati (così da evitare il maggior costo per piccolo intervento in ragione del quale l'attore ha chiesto aumento percentuale sull'importo base), il CTU ha stimato costi di € 4.500,00. 4.2.1 Per ciascuna di tali voci, del valore complessivo di € 52.410,10, concorrono le responsabilità solidali dell'arch. ### e dell'impresa edile ### irrilevante determinarne le quote di responsabilità nei confronti dell'attore, verso il quale rispondono e vanno condannati per l'intero, nei rapporti interni (che vengono in considerazione qualificando come richiesta del relativo accertamento la domanda infondata di ### di limitare la condanna di 14 Quanto al danno da minore produttività sofferta per alterazione del layout produttivo dall'avvio dell'attività e sino ad esecuzione delle opere di ripristino, del quale parte attrice aveva chiesto l'accertamento in esito alla CTU e sulla base delle considerazioni sul punto svolte nella relazione dell'ausiliario, si rinvia all'ordinanza 8.2.2021 che ha rigettato la richiesta di integrazione in quanto tema non oggetto della domanda tempestivamente introdotta né di allegazioni e richieste di prova pertinenti e utili all'accertamento e alla quantificazione. ### non ha ulteriormente argomentato sul punto. - 26 - ciascun convenuto, in caso di accoglimento della domanda attrice, agli importi separatamente dovuti) la presunzione di pari responsabilità ex art. 2055 c.c. deve essere vinta dall'allegazione e prova della diversa gravità delle colpe e della entità delle conseguenze che ne sono derivate: nel caso in esame, tenuto conto della causa dei vizi descritta dal ### individuata in errore che appare invero macroscopico che, certamente da iscriversi in prima battuta a progettista e direttore lavori, è tuttavia immediatamente ed autonomamente rilevabile anche dall'imprenditore edile che i due vani scala ha realizzato senza riserve, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pari responsabilità presunta. 4.3 Demolizione e rifacimento del pavimento del pianterreno sono stati eseguiti dal posatore ### senza addebitare maggiori costi al committente. La richiesta di danni si fonda, in tesi attrice, sugli interventi eseguiti per rifacimento di impianti annegati nel calcestruzzo del pavimento rimosso, dei quali offre prova mediante produzione di fatture (doc. 23), che il CTU reputa in astratto pertinenti e congrue pe importo di € 11.906,00. ### dell'attore di provare il danno e la sua derivazione dalla condotta inadempiente del convenuto non può tuttavia dirsi assolto sulla base di mera valutazione di astratta pertinenza e congruità: le sole fatture che contengono esplicito riferimento a prestazioni relative al rifacimento della pavimentazione sono quelle per relazione tecnica dell'ing. ### (€ 700,00) e per attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione del geom. Sandri (€ 1.400,00). Le altre fatture si riferiscono a forniture e messa in opera di beni o prestazioni di lavoro edile o tinteggiatura/verniciatura della cui effettiva pertinenza con la demolizione e il rifacimento del pavimento non vi è alcuna prova. E vi è anzi indice contrario nella testimonianza di ### il quale, titolare dell'impresa edile che ha emesso la fattura 30 aprile 2010 n. 5 di € 3.740,00 per opere in economia oltre che “consulente” (così dichiara in sede di esame) di ### e della stessa CRG e “responsabile di cantiere”, sentito sul capitolo 23 di parte attrice ha confermato il rifacimento della pavimentazione e le ragioni che lo determinarono e, quanto ai costi, ha dichiarato di essere “sicuro che CRG non abbia sostenuto costi di nessun genere”: con ciò evidentemente escludendo che i lavori edili in economia oggetto della propria fattura fossero correlati alle opere di demolizione e di nuovo getto del pavimento in cls del pianterreno.
Né d'altra parte l'incertezza ed equivocità della prova sul punto può dirsi superata dalla testimonianza di ### (consigliere delegato di ### dal 2004 al 2015), il quale in termini generici “conferm[a] i costi sostenuti dalla Tinini”: nessun valutabile contributo, dunque, al tema di prova, posto che non si discute che le fatture prodotte sub doc. 23 si riferiscano a costi - 27 - sostenuti, ma della derivazione di quei costi dall'errata posa del pavimento.
Il danno ascrivibile all'arch. ### di cui vi è prova è dunque limitato ai compensi sopra indicati per prestazioni professionali, pari a € 2.100,00. 4.4 I maggiori costi sostenuti per la pratica di sanatoria e la rinnovata domanda di agibilità sono quantificati in € 6.064,00 (€ 4.000,00 per raddoppio costo costruzione; € 2.064,00 per sanzione; escluso l'ulteriore addebito di € 4.000,00 per oneri di costruzione, in ogni caso dovuti anche in caso di variante prima dell'esecuzione - doc. 31 attore) oltre a € 6.000,00 per onorario dell'arch. Vitrano, incaricato in sostituzione dell'arch. ### (si rinvia alle condivisibili considerazioni del CTU in ordine alla esclusione delle altre voci della parcella prodotta dall'attore sub doc. 32, relative ad attività - predisposizione schede catastali e presentazione nuova richiesta di agibilità - che avrebbero comunque dovuto essere svolte e retribuite, anche in assenza della prima errata esecuzione di accatastamento e richiesta agibilità da parte dell'arch. ### che per tali attività non ha ricevuto e non ha diritto a compenso: v. infra): in totale dunque € 12.064,00. 4.5 Il contratto di locazione finanziaria sottoscritto l'8.9.2006 da ### con ### S.p.a., avente ad oggetto l'area edificabile per la realizzazione di capannone ed annessa palazzina uffici con mandato della concedente all'utilizzatrice a compiere ogni atto necessario alla costruzione del complesso immobiliare (per un costo ed un finanziamento complessivo preventivato di € 5.000.000,00), prevede, come è proprio dei leasing in costruendo, una prima fase di prelocazione finanziaria, per la durata dei lavori di costruzione dell'edificio i cui costi sono finanziati dal concedente e sino messa a disposizione dell'opera terminata al proprietario e alla sua formale consegna all'utilizzatore (v. doc. 2 attore, clausole 2 e 6). ### il periodo di prelocazione finanziaria il futuro utilizzatore è tenuto a versare “il corrispettivo dei servizi di prelocazione finanziaria”, che è calcolato sulla base di un tasso di interesse pattuito (in questo caso euribor 3 mesi + 0,75%) da applicarsi sugli esborsi via via sostenuti dalla concedente per il finanziamento delle opere in corso di esecuzione ed è dovuto (con periodicità trimestrale) sino alla data di consegna dell'immobile, far tempo della quale si apre la fase di locazione finanziaria e l'obbligo di pagamento dei canoni periodici per la durata della concessione di godimento del bene (pattuita in questo caso in 180 mesi) Nella fattispecie in esame il contratto prevedeva originariamente durata del periodo di prelocazione di 365 giorni a decorrere dalla data di acquisto dell'area da edificare, prorogabile per la durata di 120 giorni (qualora l'utilizzatore ancora non abbia potuto - 28 - ricevere in consegna l'immobile finito) senza aggravio del criterio di determinazione degli interessi (clausola 6).
Dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice si evince che il termine finale del periodo di prelocazione fu concordemente individuato al 30.4.2010 (in coerenza con il termine amministrativo di ultimazione delle opere: 3 anni dal 28.12.2006 indicato quale data di inizio delle opere15, così dunque il ###, con successivo margine per richiedere e conseguire l'agibilità in tempo utile la firma del verbale di consegna e l'avvio della fase propriamente locativa) e poi prorogato di 120 giorni e così al 28.8.2010 (v. lettere ### doc. 24 e 25 attore).
E' indiscusso che il periodo di prelocazione si è protratto ben oltre il ### e anche oltre il termine di massima proroga del 28.8.2010, e che il verbale di consegna dell'immobile all'utilizzatore è stato sottoscritto il ### (doc. 48 attore). Sino a tale data dunque ### ha corrisposto gli interessi previsti per la fase prelocativa (è irrilevante in senso contrario la circostanza, che parte convenuta ha dedotto e chiesto di provare per testimoni, che la committente possa avere in via di fatto cominciato ad utilizzare il capannone sin dal dicembre 2009, giacché - pacifico che a quel tempo i lavori non erano ultimati e l'immobile non era agibile e messo a disposizione del proprietario - la fase locativa non poté essere avviata).
Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, qualora i tempi di esecuzione dell'opera superino quelli previsti dal PdC e importino esposizione del committente a maggiori costi per pratiche amministrative e/o per interessi sui finanziamenti, se e nella misura in cui il superamento dei termini sia dipeso da inadempimento di tecnici o di imprese incaricate dal committente, il collegamento causale tra il pregiudizio patrimoniale e la condotta inadempiente importi piena risarcibilità del danno ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c..
La mancanza di esplicita previsione contrattuale di data ultima per il completamento dell'opera esclude che l'inadempimento possa essere direttamente desunto dal superamento di detto termine, ma non significa che ogni altra condotta che invece integri inadempimento e che determini il differimento della ultimazione dei lavori sia immune da responsabilità per i maggiori costi che (purché prevedibilmente ex art. 1225 c.c.) dal protrarsi dei lavori siano derivati. ###. ### giova del resto evidenziare, nella sua duplice veste di responsabile dei lavori/rappresentante del committente verso 15 V. PdC 4.7.2006 (doc. 5 attore): “Le opere dovranno essere iniziate entro il ### ed ultimate in modo che il fabbricato sia abitabile o agibile entro tre anni dall'inizio dei lavori”; ### inizio lavori al 28.12.2006, depositata il ### (doc. 10). - 29 - direttore lavori e imprese (incarico 2.11.2006 - doc. 8) e di progettista/direttore lavori (incarico 23.11.2007 - doc. 12), era naturalmente al corrente non solo del termine previsto per l'ultimazione dei lavori ma anche del titolo in forza del quale ### commissionava l'esecuzione dell'immobile su area di proprietà di società di leasing finanziatrice dei relativi costi, e il danno correlato al protrarsi delle attività di cantiere e alla ritardata consegna all'utilizzatrice del fabbricato completato e agibile è oggettivamente prevedibile.
Tutto ciò premesso, la pretesa attrice di ascrivere a fatto e responsabilità dell'arch. ### tutti gli addebiti per oneri finanziari di prelocazione dal 28.12.2009 (termine amministrativo di fine lavori) o, in subordine, dal 30.4.2010 (termine contrattuale della fase prelocativa) sino al 9.5.2011 (consegna all'utilizzatore), per importo che, sulla base delle fatture emesse da ### (doc. 25 e 26), la parte determina in € 135.294,58 oppure € 98.586,97, è infondata, in quanto postula che il ritardo di oltre un anno sia stato per intero determinato dagli errori professionali del convenuto sopra esaminati.
Del che non esiste prova.
E' sul punto invece corretta l'analisi svolta dal CTU ing. ### che in relazione ai singoli addebiti mossi (massetto in cls e intervento di consolidamento; pavimento del pianterreno demolito e rifatto; pratica per agibilità da rinnovare dopo sanatoria) e ai tempi strettamente necessari per porvi rimedio e pervenire alla ultimazione dei lavori, in totali 5 mesi (4 mesi per abitabilità; 15 giorni struttura di rinforzo; 15 giorni pavimentazione) l'incidenza degli errori del convenuto sui complessivi tempi di esecuzione.
Il calcolo degli oneri finanziari risarcibili è perciò limitato agli interessi addebitati per il periodo gennaio/maggio 2011 (doc. 26), pari a € 38.309,20. 4.6 La somma capitale che complessivamente va addebitata al solo arch. ### è quella che si determina sulla base degli importi capitali indicati ai punti 4.1, 4.3, 4.4., 4.5 (€ 55.760,00 + 150.548,00 + 8.462,00 + 2.100,00 + 12.064,00 + 38.309,20), quella a carico dell'arch. ### e di ### in solido (ripartita nei rapporti interni per uguali quote del 50%), secondo gli importi indicati al punto 4.2 (€ 47.910,10 + 4.500,00).
Ogni singolo importo va rivalutato ad oggi (trattandosi di debiti risarcitori e perciò di valore) con decorrenza, secondo che si tratti di costi sostenuti o di spese future, dalla data dell'esborso16 o da 16 Per semplificazione si fa riferimento, per i costi sostenuti durante i lavori o in epoca immediatamente prossima, al mese della consegna dell'immobile all'utilizzatore (maggio 2011) e per le opere di ripristino dei vani scala al mese di gennaio 2015. - 30 - quella della stima formulata dal CTU nella relazione depositata il ###, per i complessivi importi capitali ad oggi determinati in € 320.372,65 (69.532,72 + 175.538.97 + 9.866,88 + 2.618,70 + 15.043,81 + 47.771,57) a carico di ### e di € 62.739,12 (57.492,12 + 5.247,00) a carico di ### e ### in solido.
Al creditore vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma capitale (devalutata al 9.5.2011, data di consegna all'utilizzatore dell'immobile finito alla quale può riferirsi il consolidamento dei danni, in € 256.914,72 + 50.312,04, ed anno per anno rivalutata, secondo insegnamento di Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Il convenuto ### va perciò condannato al pagamento della somma complessivamente determinata, ad oggi e comprensiva di interessi, in € 360.207,94 (320.372,65 capitale + € 39.835,29 interessi) e, in solido con ### della somma ulteriore di € 70.540,14 (€ 62.739,12 capitale + 7.801,02 interessi). 5. La domanda riconvenzionale ###. ### ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di € 35.650,00 oltre accessori, quale residuo compenso professionale per l‘attività svolta presso il cantiere di ### del ### 6.1 ### dei fatti a fondamento della domanda riconvenzionale si esaurisce, nella comparsa di costituzione e risposta, nell'affermare che non vi è alcun dubbio circa l'effettivo svolgimento dell'attività descritta nell'avviso di parcella prodotto quale doc. 5 e datato “giugno 2010”, del cui contenuto nulla si precisa.
Dall'esame diretto del documento prodotto si evince che l'avviso di parcella, datato giugno 2010 (doc 5), espone onorario complessivo di € 37.500,00 per progettazione e direzione lavori “come da contratto” + 3.000,00 “a forfait” per direzione lavori opere in cemento armato, oltre a spese in percentuale del 20%; € 4.000,00 per richiesta agibilità; € 12.700,00 per contabilità dei lavori; € 4.100,00+ 250,00 per accatastamento e spese di presentazione e, dato atto di acconti ricevuti per un totale di € 34.000,00, quantifica in € 35.650,00 (oltre contributo integrativo e ### il residuo dovuto.
La società attrice ha opposto dapprima (a verbale dell'udienza di prima comparizione) generale contestazione “nell'an e nel quantum”, e in seguito meglio l'ha specificata nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., laddove CRG conferma di avere ricevuto l'avviso di parcella (ma solo a dicembre 2010 e non a giugno 2010 - v. doc. 28 attore17) e di avere immediatamente comunicato la 17 Si tratta della raccomandata 9.12.2010 nella quale ### dato atto di - 31 - sospensione di ogni ulteriore pagamento in attesa delle verifiche necessarie su inadempimenti e danni allora emersi, e ha contestato inoltre l'assenza di accordi su alcuni dei compensi esposti. 6.2 Prendendo le mosse dalle obiezioni sollevate dall'attore, va osservato che - gli errati adempimenti e i vizi che ne sono derivati non costituiscono, da sé, fatto estintivo del diritto al corrispettivo, qualora la prestazione professionale del progettista e direttore lavori abbia comunque prodotto un risultato utile e il soddisfacimento dell'interesse del committente sia soddisfatto dall'azione risarcitoria per i vizi: qualora il committente non proponga domanda di risoluzione del contratto ma solo di risarcimento dei danni, “il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. Sez. 2, 24.3.2014, n. 6886; analogamente, in tema di corrispettivo dell'appaltatore, v. Cass. 2, 17.4.2012, n. 6009)18. avere ricevuto il ### l'avviso di parcella e che, a seguito del sopralluogo eseguito nello stesso giorno con l'ing. Bonetti di ### e delle difformità catastali riscontrate, il pagamento è sospeso in considerazione dei costi che si andranno ad affrontare per sanatoria e per oneri finanziari da ritardata consegna. 18 Nello stesso senso v. Cass. Sez. 2, 6.12.2017, n 29218, della quale è utile riportare il seguente estratto di motivazione: “… l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Da ciò consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento. (Cass. 1214/2017).
Laddove invece, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. n. 6009/2012), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. ### di inadempimento ex art. 1460 c.c., postula infatti la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005) onde se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso.
Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 6886/2014). - 32 - - il committente non contesta che le prestazioni richiamate nell'avviso di parcella siano state eseguite, bensì che vi sia stata pattuizione per alcuni almeno dei compensi esposti (accatastamento e agibilità).
Sono dunque certi e indiscussi gli incarichi professionali ricevuti e l'esecuzione di attività varie di adempimento degli incarichi, ben oltre le errate condotte sopra censurate (sono ad es. documentati i due progetti di variante in corso d'opera predisposti nel 2008 e 2009 e relativi DIA e PdC - v. doc. 7-7bis, 10-10bis, 11 convenuto), e in specie non sono contestate le prestazioni esposte nell'avviso di parcella.
Quanto ai criteri di liquidazione del compenso, deve ex art. 115 c.p.c. considerarsi riconosciuto l'accordo sul complessivo compenso spettante per progettazione e direzione lavori (37.500,00 + 3.000,00 per direzione lavori opere in c.a.19); il compenso per contabilità lavori è esposto (in assenza di riferimenti a pattuizione tra le parti) in percentuale rispetto all'importo dell'opera, con applicazione di percentuale (1,27%) più bassa di quella prevista dalla tabella E della tariffa professionale e per importo (€ 1.000.000,00) esso pure inferiore a quello risultante da contabilità (v. doc. 9 convenuto) Il diritto al pagamento di compensi per richiesta di agibilità e accatastamento, in quanto essi sì relativi ad attività che (non incluse nell'incarico professionale conferito per iscritto e esecutive dunque di successive intese o iniziative) non ha portato ad alcun risultato utile ed è anzi stata pregiudizievole (e ha condotto alla sostituzione nell'incarico con altro professionista che ha curato le pratiche di sanatoria e di nuova richiesta di agibilità), va escluso in virtù del principio sopra esposto, ancor prima di considerare che il criterio di determinazione del compenso indicato nell'avviso di parcella per tali attività (in tutto € 8.350,00, superiore a quanto per gli stessi titoli esposto dall'arch. Vitrano) non è in alcun modo esposto e il committente nega che alcun accordo vi sia stato. Proprio perché nulla è stato corrisposto e nulla spetta per tale attività all'arch. ### dalle voci di danno a suo carico è stato escluso l'importo corrispondente agli onorari dell'arch. Vitrano, trattandosi di compenso che allo stesso o ad altro professionista avrebbe comunque dovuto essere versato.
Nel caso di specie, a fronte delle varie prestazioni professionali poste in essere (,,,) in favore dei committenti, come accertato nell'espletata ### l'esistenza dei vizi dell'opera, seppur imputabili al professionista ed idonei a far sorgere a carico del medesimo l'obbligazione risarcitoria, non sono risultati talmente gravi da implicare l'inutilizzabilità dell'opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell'obbligazione di risultato a carico del professionista, né risulta che i committenti chiesero la risoluzione del contratto”. 19 La prima contestazione sul compenso di € 3.000,00 a forfait viene tardivamente espressa in comparsa conclusionale. - 33 - Il compenso complessivo spettante all'arch. ### va dunque determinato in € 61.300,00, dei quali € 34.000,00 già versati negli anni 2008 e 2009, così come attestato dal citato avviso di parcella prodotto dal creditore (doc. 5), e parte attrice deve dunque essere condannata al pagamento della somma di € 27.300,00, oltre a contributo previdenziale e ### Non è stata formulata domanda di pagamento degli interessi.
Non compete rivalutazione trattandosi di debito di valuta. 7. Le spese di lite e di ATP nei rapporti tra attore e convenuti I convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice (per quote che nel rapporto interno, in ragione dell'importo complessivo assai differente delle rispettive soccombenze e pur tenuto contro del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ### si ripartiscono nel rapporto interno in ragione del 90% a carico di ### e del 10% a carico di ### delle spese legali, che si liquidano secondo criteri previsti dal DM 55/2014 per cause di valore da 260.001,00 a € 520.000,00, in 21.894,60 per compenso (tenuto conto dell'importo capitale riconosciuto inferiore al petitum, della soccombenza sulla domanda riconvenzionale di ### e dell'accoglimento di uno solo dei titoli di danno fatti valere nei confronti di ### e per importo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto, si applicano per ciascuna fase gli importi intermedi tra i minimi e i medi, ed aumento per pluralità di parti limitato al 30%, e così dunque: € 2.658 + 1.753 + 7.808,00 + 4.623,00 = 16.842,00; + 30% = 21.894,60) e € 1.828,40 per anticipazioni, oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 3.284,19) e accessori.
Il rimborso delle spese di ATP va posto esclusivamente a carico di ### in quanto gli accertamenti esperiti nella fase di istruzione preventiva hanno riguardato vizi tutti ai quali ### è estraneo ed ascritti al solo progettista/direttore lavori.
Dette spese si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 vigente alla data di conclusione dell'accertamento, in € 5.635,00 per compenso (valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria), oltre a spese generali (€ 845,25), CPA e ### spettano inoltre rimborso del compenso liquidato al CTU di € 6.258,00 oltre contributo integrativo e ### e le spese di consulenza di parte documentate in € 1.850,00 oltre accessori e congrue (doc. 58) 8. La chiamata in garanzia dell'assicuratore La domanda in garanzia proposta da ### nei confronti del proprio assicuratore ### S.p.A. nel merito è fondata e va accolta, nei limiti che di seguito si precisano.
Documentata e pacifica la sottoscrizione della polizza - 34 - 29140091 e indiscussa la validità ed efficacia della garanzia nel periodo in cui il sinistro è denunciato, l'eccezione dell'assicuratore di estraneità dell'evento al rischio assicurato è infondata. ### la copertura assicurativa opera per la sola attività professionale che l'assicurato svolga quale pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici, e non invece per l'attività di progettazione e/o direzione lavori per costruzione di fabbricati. ###. 1, comma 1, della sezione II, condizioni particolari, del contratto di assicurazione, recita: “### si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di: ### - pianificatore, - paesaggista, - conservatore dei beni architettonici e ambientali”.
Osservato preliminarmente che tutte le figure professionali sopra indicate appartengono al medesimo ordine professionale degli “architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori” e che per ognuna è istituito un diverso settore del medesimo albo (come da riordino introdotto con il d.P.R. 328/2001 - v. artt. 3, 15-19), si rileva che la pretesa esclusione della copertura assicurativa per il solo esercizio dell'attività libero professionale di architetto (ossia quella del settore alla quale ogni laureato secondo l'ordinamento previgente - come verosimilmente è per l'arch. ### nato nel 1960 - è stato automaticamente iscritto) si fonda, a fronte della espressa menzione di tutte le 4 qualifiche (inclusa quella di architetto) e in assenza di esplicita esclusione di alcuno dei settori, sulla mera composizione grafica della clausola, nella quale si utilizza l'elenco puntato solo per la seconda, terza e quarta voce.
Di qui la tesi secondo cui dette voci non si aggiungono ma costituiscono specificazione e delimitazione della nozione di architetto che immediatamente le precede, ed escludono perciò tutte e solo le attività libero professionali del settore “architettura” dalla copertura assicurativa.
In assenza di dichiarazioni esplicite, è evidente la precarietà della tesi della società assicuratrice o comunque, a tutto concedere, l'equivocità della formulazione della clausola da essa stessa predisposta (e sottoposta a cliente esercente proprio la professione di - 35 - architetto), da interpretarsi secondo previsione dell'art. 1370 c.c..
E' il caso di aggiungere che il contenuto delle successive clausole 4 e 5 di specificazione dei rischi assicurati (nelle quali diffusamente si contemplano le attività di progettazione, assistenza, direzione lavori, collaudo e le attività propedeutiche) pienamente si attaglia alle attività tipiche dell'architetto e poco o nulla a quelle di pianificatore, paesaggista o conservatore, e che l'equivocità della pretesa esclusione dalla garanzia del settore architettura (se non anche l'univocità dell'interpretazione opposta) ne esce amplificata.
Ritenuta dunque operatività della polizza in relazione all'attività libero professionale nella fattispecie esercitata dall'arch. ### si osserva che il rischio assicurato, secondo le clausole 4 e 5 menzionate, comprende. - i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette “conseguenti a rovina totale o parziale” e, inoltre, le spese sostenute dal committente “per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette”: la garanzia non si limita all'ipotesi estrema della avvenuta rovina totale o parziale dell'edificio (e del resto l'inflessione della copertura, le infiltrazioni, la rovina del pavimento, le ampie fessurazioni e distacchi nei vani scala costituiscono fatti oggettivamente riscontrati, e rappresentano essi stessi rovina parziale), ma include le spese sostenute per prevenirla (vengono qui in considerazione il ripristino statico della copertura, l'eliminazione della causa delle infiltrazioni, l'eliminazione delle cause delle fessurazioni dei vani scala) - le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali o commerciali derivanti da danneggiamenti materiali conseguenti a gravi difetti dell'opera, purché tuttavia “emersi dopo la sua ultimazione” (art. 5) - i danni direttamente o indirettamente cagionati in conseguenza di errori commessi nello svolgimento di attività, tra altre, di “assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari” (v. errata pratica di richiesta agibilità) La garanzia è per contro espressamente esclusa “per le perdite patrimoniali derivanti … da attività inerenti le procedure e agli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso ai mezzi finanziari” (clausola 5 lett. b, 2° cpv) e, infine, è limitata, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, alla quota di danno direttamente attribuita all'assicurato (clausola 10).
Richiamato l'indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato secondo cui le clausole che definiscono i danni risarcibili e quelli esclusi da garanzia non costituiscono patti di limitazione di - 36 - responsabilità soggetti al requisito di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1441 comma 2 c.c. ma delimitazioni dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione dell'assicuratore 20, ### deve essere condannata a tenere l'assicurato ### indenne di quanto egli è tenuto a versare in favore del danneggiato, ### con esclusione degli importi liquidati a titolo di mancato guadagno per sospensione dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico (€ 11.093,71, di cui € 9.866,88 per capitale rivalutato e € 1.226,83 per interessi) e di maggiori interessi prelocativi (€ 53.711,47, di cui € 47.771,57 per capitale rivalutato e € 5.939,90 per interessi), e ### limitatamente al 50% della somma finale liquidata per ripristino dei vani scala (€ 70.540,14x50%= 35.270,07).
Sugli importi a debito dell'assicuratore come sopra determinati in € 295.402,76 (€ 360.207,94 - 11.093,71 - 53.711,47) e € 35.270,07 va infine applicato - come da eccezione del terzo chiamato - scoperto generale di polizza del 10%. 8.1 La condanna della terza chiamata a tenere indenne l'assicurato comprende la quota di spese di lite (sezione 1, art. 5) che lo stesso è tenuto a versare a CRG per il giudizio di merito e per l'### La stessa ### va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del chiamante, da liquidarsi con riguardo alle tariffe delle cause di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 e per ciascuna fase facendo applicazione (tenuto conto del parziale accoglimento delle difese dell'assicuratore verso l'assicurato) dei medesimi importi assunti a riferimento nella liquidazione in favore, per un compenso che perciò si determina in € 16.842,00 (€ 2.658 + 1.753 + 7.808,00 + 4.623,00) oltre a spese generali (€ 2.526,30), CPA e IVA. 9. Le spese di ### come liquidate con decreto in data 30 novembre 2020, va definitivamente posto a carico dei convenuti in ragione del 20% ciascuno e del terzo chiamato per il restante 60% p.q.m. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) condanna ### e ### in solido, con ripartizione al 50% nel rapporto interno fra debitori, al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma, ad oggi determinata comprensiva 20 Ad es. Cass. 1, 27.11.1979 n. 6202: “Le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e non limitazione di responsabilità, la quale può conseguire soltanto dall'inadempimento dell'obbligo giuridico. Ne consegue che le limitazioni del rischio assicurato non debbono essere approvate per iscritto specificamente, a norma dell'art 1341, ultimo comma, cod civ.”. - 37 - di interessi, di € 70.540,14, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) condanna ### al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma, ad oggi determinata comprensiva di interessi, di € 360.207,94, oltre a interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) condanna ### S.p.A. al pagamento in favore di ### del compenso di € 27.300,00 oltre CP e ### 4) condanna ### e ### in solido, con ripartizione interna in ragione rispettiva del 90% e del 10%, al pagamento in favore di CRG delle spese di lite, che liquida in € 21.894,60 per compenso, € 1.828,40 per anticipazioni e € 3.284,19 per spese generali, oltre CPA e ### 5) condanna ### al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese del procedimento di ATP n. 6723/2011 RG, che liquida per spese di difesa in € 5.635,00 per compenso e € 845,25 per spese generali, oltre CPA e ### in € 6.258,00 oltre accessori per compenso ### in € 1.850,00 oltre accessori per spese di ### 6) condanna ### S.p.A. a tenere indenne ### di quanto quest'ultimo è obbligato a versare a parte attrice in forza: - del capo 1) nei limiti della quota di responsabilità personale del 50% ed applicato su questa lo scoperto contrattuale del 10%; - del capo 2) fino a concorrenza dell'importo capitale di € 295.402,76 ridotto dello scoperto contrattuale del 10%; - del capo 4) nei limiti della quota di responsabilità personale del 90%; - del capo 5); 7) condanna ### S.p.A. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 16.842,00 per compenso e € 2.526,30 per spese generali, oltre a CPA e ### 8) pone le spese di ### come liquidate con decreto in data 30 novembre 2020, definitivamente a carico di ### e ### per quote del 20% ciascuno e di ### S.p.A. per quota del 60%, fermo il vincolo solidale ex lege in favore del consulente.
Così deciso in ### il giorno 30 ottobre 2023 Il giudice ### redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
RG n. 15025/2015
causa n. 15025/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Ambrosoli Luciano