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Tribunale di Milano, Sentenza n. 1531/2022 del 13-06-2022

... tecnico di risoluzione delle problematiche, l'altro più pianificatore e strategico. Il reparto ### si occupava, tra l'altro, dell'e-commerce, in tal settore, il sig. ### ha acquistato la piattaforma per l'operatività dello stesso e poi coordinato e gestito il suo funzionamento. Lui era un dirigente, quindi coordinava le risorse che poi si occupavano dell'operatività dello stesso. Sono andata via prima della cessione, sicchè non posso rispondere alla domanda se tale reparto o l'attività di e commerce sia transitata in ### Oltre all'e.commerce, nel mio reparto, il sig., ### si occupava di coordinare le risorse, oltre che di quelle che si occupavano di ecommerce, anche quelle come me che si occupavano di social media e di email marketing, poi vi era il sito web. Ogni rivista aveva il suo sito web, la creazione dei siti web è stata curata dal reparto ### che poi, ha dovuto occuparsi anche della sua manutenzione e controllo funzionalità. Le richieste di intervento come la gestione delle problematiche è stata curata dal sig. ### che non provvedeva direttamente, ma coordinava le risorse. Non posso dire nulla sulla domanda relativa al fatto che i siti web di ### siano passati a ### Mi viene detto (leggi tutto)...

testo integrale

N. 6958/21 REG. GEN.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO - #### dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 settembre 2021 da ### elettivamente domiciliato in #### 70, presso lo studio degli avv.ti #### e ### del foro di ### che lo rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso introduttivo.  ricorrente contro ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante dott. ### rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria di costituzione dall'Avv. ### presso il cui studio in #### 5 è elettivamente domiciliat ###P.S. in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura generale alle liti, elettivamente domiciliat ###F.A.S.I. - ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. ### rappresentato e difeso dall'### per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso e nello ### dell'Avv. ### in ####, ### n. 2 convenuti ### trasferimento azienda ### delle parti: come in atti ### ricorso in data 2 settembre 2021, il sig. ### si è rivolto al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società ### s.r.l., l'### di previdenza ### e il ### ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il diritto del Ricorrente alla continuazione del rapporto con la cessionaria ### S.r.l. ad ogni effetto di legge, con decorrenza dal 1° maggio 2021; 2. per l'effetto, condannare ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere, con decorrenza dal 1° maggio 2021, tutti gli obblighi di legge e di contratto gravanti su ### sino a tale data, ed in particolare i seguenti: ▪ a versare al Ricorrente tutte le retribuzioni dovute per il periodo successivo al 1° maggio 2021, al tallone mensile di 8.976,47 € lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; ▪ a versare all'### al ### ed al #### di ### tutti i contributi ed i premi agli stessi dovuti, in relazione al #### per il periodo sia antecedente che successivo al 1° maggio 2021; ▪ ad adibire il Ricorrente alle medesime mansioni di “### sistemi informativi”, o a mansioni equivalenti ex art. 2103 c.c., con il medesimo trattamento retributivo già goduti alle dipendenze di ### Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi su tutti gli importi di cui sopra, dalla data della maturazione al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”. 
A tal fine ha dedotto: -che, nell'ottobre 1998, era stato assunto dalla società ### con mansioni di assistente del direttore amministrativo per tutte le problematiche informatiche della società e delle società controllate; -che, dal 1 maggio 2020, era stato promosso a direttore sistemi informativi con mansioni di sovrintendente di ogni attività aziendale avente carattere digitale e con coinvolgimento in tutte le problematiche informatiche connesse alla realizzazione dei nuovi prodotti multimediali; dalla stessa data, era stato poi inquadrato nel ruolo di dirigente; -che dal 2000 al 2021, aveva seguito tutte le riviste giornalistiche online di ### più precisamente, dal 2000 al 2005 aveva ideato, progettato realizzato con i fornitori del settore un nuovo e più moderno sistema editoriale per la produzione cartacea delle riviste; poi aveva creato l'infrastruttura interna per la pubblicazione delle testate sui siti ### concependo ed elaborando con i tecnici, la realizzazione di tutti i siti della casa editrice; aveva coordinato e impostato tutti i software per permettere la pubblicazione online dei giornali di ### fino all'aprile 2021, aveva coordinato le attività di impaginazione tramite programmazione html e, poi, i profili di progettazione e sviluppo del web 2.02 ; tramite l'utilizzo di specifici programmi grafici, curato l'impaginazione delle prime pagine web delle riviste attivandosi su tutti gli aspetti, dal design, alla programmazione, dall'estetica, alla scelta dei font; dall'impaginazione, ai layout; -che, nell'area amministrativa, egli si era occupato, dal 2000 al 2005, della reingegnerizzazione, in chiave digitale, di tutti i processi e di tutte le procedure interne alle attività editoriali, seguendo gli aspetti della transizione dall'analogico al digitale, riorganizzandone tutti gli strumenti informatici redazionali, nonché la selezione e le trattative dei contratti con tutti i nuovi fornitori di applicativi informativi che hanno iniziato a collaborare con ### mese dopo mese, aveva seguito il progresso e il perfezionamento di tutti i software, da lui selezionati e progettati, per rendere agevole la pubblicazione online delle riviste; curato la pubblicazione e le interfacce grafiche sul sito delle prime pagine come degli articoli, risolvendo - ove presenti - i vari bug del sistema e disponendo migliorie tecniche per l'implementazione delle funzionalità online; seguito i rapporti con i fornitori di applicativi informativi già presenti, nonché i contatti con i nuovi fornitori; -che, in veste di direttore dell'archivio di ### si era occupato: dal 2000 al 2006 di ideare, elaborare e proporre un innovativo progetto di trasposizione e conservazione digitale con conseguente archiviazione (digitale e cartacea) di tutto il materiale redazionale; negli anni successivi, di implementare il sistema di archiviazione, con particolare focus per le riviste di volta in volta in uscita; -che, in tale sua veste, aveva prima il #### (il cui rapporto è cessato nel 2007), il #### (il cui rapporto è cessato nel 2015), e il #### assunto come grafico Web (il cui rapporto continua, oggi, in ###; -che, dal 2012, gli erano stati affidati anche il reparto edigital, l'ufficio staff e il coordinamento del personale amministrativo, venendo investito sempre di maggiori responsabilità e, così, gli è stata affidata l'amministrazione dello staff (composto dalle addette alla segretaria di redazione) e il coordinamento del personale amministrativo; -che, pertanto doveva provvedere alla gestione del personale amministrativo (dal controllo del piano ferie, al controllo delle presenze10, alla richiesta dei permessi, dal monitoraggio dei certificati per malattia e delle trasferte11) alla contabilità, agli abbonamenti e all'assistenza clienti; ai colloqui, alla proposizione di nuove risorse al C.d.A. della Società; -che poi, sempre dal 2012 gli era stata anche affidata la direzione del nascente reparto ### (un ufficio di nuova costituzione preposto alla pianificazione delle iniziative di marketing digitale; -che, nell'ambito di tale ruolo, aveva gestito lo sviluppo strategico e comunicativo dell'E-commerce di ### coordinando le risorse dei relativi team e in particolare: ▪ il personale di segreteria e amministrativo: sig.ra ### oggi trasferita in ### che con il #### si occupava degli abbonamenti e dell'assistenza dei clienti di ### ▪ il personale ### ossia i ###ri ### (anch'egli oggi trasferito in ### e i ###ri ### e ### (oggi non più in forza né in ### né in ###, seguito la selezione, i colloqui, e la proposizione di nuove risorse al C.d.A. della Società; ▪ sempre dal 2012gli è stata anche affidata la direzione del nascente reparto ### (un ufficio di nuova costituzione preposto alla pianificazione delle iniziative di marketing digitale, dovendo così gestire lo sviluppo strategico e comunicativo dell'E-commerce di ### come anche le numerose proposte di abbonamento digitale offerte ai lettori; -che, dal I maggio 2021le testate edite da ### con la sola eccezione di due, ovvero ### Evo e ### sono state cedute a ### -che, il proprio rapporto di lavoro, diversamente da quello di altri dipendenti non era stato trasferito alla società cessionaria e, da tale momento, era rimasto, di fatto, inattivo. 
Con il presente ricorso, il sig. ### assume di aver fatto parte del ramo d'azienda ceduto e, quindi, che il suo rapporto di lavoro debba proseguire alle dipendenze della società odierna convenuta. 
Si è costituita la società resistente, respingendo le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. 
In particolare, la società ha evidenziato il ruolo dirigenziale e trasversale ricoperto dal sig. ### e, quindi, la sua non appartenenza al ramo d'azienda acquisito. 
Si sono costituito anche ### e ### rappresentando che presso ciascun ente è stata iscritta, rispettivamente, una posizione contributiva e socio assistenziale in favore del sig. ### quale dirigente dipendente di ### posizione, tuttavia, che, da ultimo, non è stata incrementata dei dovuti versamenti. 
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 giugno 2022, la causa è stata discussa. 
All'esito della camera di consiglio, il giudice, ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### delle domande proposte dal sig. ### e la tutela dallo stesso invocata impongono che si affronti la questione relativa al trasferimento del ramo d'azienda e ciò al fine di rispondere a tre quesiti: -cosa si intenda per cessione del ramo d'azienda; -cosa sia stato ceduto da ### a ### -se il sig. ### appartenesse al ramo d'azienda ceduto.  1)### della normativa sul trasferimento di azienda è segnata dalla progressiva attenuazione dell'elemento oggettivo in favore dell'elemento funzionale.  ###. 2112 cod. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18 del 2001, attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998, consentiva letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla interpretazione della direttiva 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si trattasse di un insieme di elementi produttivi organizzati in maniera stabile dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività che si presentassero prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservasse nel trasferimento la propria identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. 
Si è venuta poi affermando nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Lav.  n. 10761 del 23/07/2002, una nozione di azienda orientata dalle citate direttive comunitarie, sganciata dal riferimento ad individuabili beni materiali organizzati per l'esercizio dell'impresa, che riconosce che l'organizzazione produttiva può esaurirsi nell'organizzazione del fattore lavoro: "in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell'impresa e per avere acquisito un complesso di nozioni ed esperienze comuni, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ." In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "know how"; requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 cod. civ. resta comunque anche in siffatte ipotesi l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili (v. anche Cass. 5932/08 e 206/04). 
In tale quadro ad identificare l'oggetto del trasferimento, che nella vicenda traslativa deve conservare la propria identità, è l'autonoma capacità produttiva del compendio trasferito.  ###. 2112 c.c. non fornisce una nozione di azienda propria del diritto del lavoro, ma si limita a definire il trasferimento di azienda, e che azienda e titolarità dell'attività economica rappresentano due aspetti di una realtà unitariamente considerata dal legislatore: il soggetto è l'imprenditore, l'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio è l'impresa, l'azienda è il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività. Ne consegue che per la sussistenza del trasferimento di ramo di azienda, o di ramo di azienda, occorre pur sempre che vi sia trasferimento di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio dell'impresa, così come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza (v. da ultimo Sez. 5, n. 9162 del 16/04/2010). Ad una entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, fa specifico riferimento Cass. Lav. n. 6452 del 17/03/2009. 
Fatte queste premesse occorre ora esaminare quale sia stato l'oggetto della cessione tra ### e ### Dal documento sub doc. 17 (fasc. ric.), si può leggere che, con atto di cessione del 30 aprile 2021, ### ha ceduto a ### la piena proprietà del ramo d'azienda corrente in ### via ### 7 composto dai beni per l'esercizio dell'attività di pubblicazione e vendita di riviste periodiche e di quanto altro si riferisca all'industria editoriale con ogni inerente attività culturale, pubblicitaria e propagandistica delle testate ivi espressamente riportate, degli speciali ed i siti, i volumi, i libri e gli archivi relativi alla pubblicazioni di cui sopra. 
Ai fini dell'esatta individuazione dei singoli elementi che compongono il complesso, le parti hanno poi voluto fa riferimento all'allegato A, nel quale, per quanto di interesse, vi è scritto: “subentro nei locali con subentro nei contratti”, “infrastruttura IT composta da server, armadi di rete e cablaggi; applicativi per la pubblicazione sui siti, l'e- commerce e la gestione degli abbonamenti, ”. 
Nella relazione di stima allegata all'atto di cessione, infine, si legge che il compendio oggetto di cessione e, quindi, di valutazione, comprende tutti gli i domini e i profili social”. 
Così delineato l'oggetto della cessione tra le due società, occorre ora verificare l'appartenenza del sig. ### al ramo d'azienda ceduto. 
A tal fine sono stati sentiti i testi che così hanno riferito: ### “Non ho rapporti lavorativi con ### conosco il sig. ### di cui sono stato collega per 20 anni presso ### (dal gennaio 2000 al maggio 21). 
Sul cap. 1 del ricorso, confermo la circostanza; sul cap. 2, confermo, il sig. ### ha realizzato quanto necessario per dar vita alle edizioni on line delle riviste sopra indicate, l'edizione on line si è aggiunta a quella cartacea che ha continuato a vivere. 
Ha dato il suo contributo anche all'edizione cartacea in quanto sono stati comperati dei software nuovi per implementare la produzione cartacea. Mi viene chiesto se l'intervento del sig. ### si è circoscritto al momento di preparazione di quanto necessario per consentire il passaggio dal cartaceo al telematico e per realizzare l'implementazione e l'aggiornamento del cartaceo o se prosegua quotidianamente, rispondo: l'attività del sig. ### non si è limitata all'inizio di tali operazioni, ma avviene costantemente e continuativamente e si realizza mediante il controllo del buon funzionamento del sistema, la scelta dei fornitori.   Sul cap. 2, punto 3, rispondo, il sig. ### si è occupato dell'attività che è descritta nel capitolo all'inizio della trasformazione dal cartaceo al digitale, in quell'occasione, per quanto riguarda il sito internet che si aggiorna e completa quotidianamente attraverso i contributi inseriti dai giornalisti, il sig. ### ha predisposto le maschere dell'impaginazione. Poi, all'occorrenza e in caso di aggiornamenti, è intervenuto per le dovute modifiche. Tutto questo vale fino all'aprile 2021. 
Sul cap. 3, no, non posso confermare che il 90% del suo tempo quotidiano sia stato occupato per la sistemazione, impaginazione del sito web relativo alle riviste di cui sopra. 
Sul cap. 4, voglio precisare anche in ordine a quanto ho detto prima, se penso alla giornata lavorativa del sig. ### non posso dire che lo stesso si sia occupato al 100% delle riviste e del sito web, non faceva solo quello, però l'occuparsi delle riviste on line era prevalente Mi viene chiesto di fare esempi sull'attività quotidiana che ha occupato in sig. ### in relazione al sito web, mi vengono in mente le richieste provenienti dall'ufficio marketing o dalla pubblicità per rendere più evidente un determinato messaggio, richieste che richiedevano l'intervento del sig. ### così come richieste relative al cambio dell'impaginazione; non erano richieste quotidiane, ma molto frequenti. Riprendendo quanto sopra, la percentuale del 10 e del 90% le riferisco alle testate, nel senso che se penso all'attività del sig. ### circa il sito web, per il 90% si occupava di testate della società e per il 10% delle testate in conto terzi. Quando ho riferito che il ricorrente si occupava per il 90% delle riviste edite e di proprietà di ### intendevo dire tutte non solo quelle di cui al cap. 3. Sul cap. 10, mi ricordo che tale incarico è avvenuto un po' dopo, nel 2016. 
Confermo il cap. 11. 
Sul cap. 16, il ricorrente si è occupato dell'impaginazione delle testate ben prima del 2020, dopo il 2016; si è occupato di tutte le testate. In relazione a tale capitolo ribadisco quanto detto sopra, il sig. ### si è occupato della parte digitale e sistemistica, questo significa che, per quanto riguarda l'impaginazione che non era solo per le riviste con tiratura mensile, ma anche per gli articoli che comparivano sul sito web tutti i giorni, il sig. ### aveva predisposto delle maschere che poi erano utilizzate dai giornalisti, le maschere, però dovevano essere aggiornate e modificate spesso, anche alla luce delle richieste che ho detto prima provenienti dal marketing e dell'ufficio pubblicità. Le eventuali modifiche che il giornalista decidesse di apportare in termini di impaginazione a volte potevano essere risolte dallo stesso giornalista, altre volte, richiedevano l'intervento del sig. ### Cap. 19, il sig. ### si è dovuto occupare anche di IT oltre che di grafica, le due competenze si sono dovute avvicinare tra loro; ciò è accaduto ben prima della cessione, poi credo che, a maggior ragione, ### si sia occupato di IT; conosco la signora ### confermo che prima della cessione la stessa, con ### si occupava della gestione degli abbonamenti e ciò poi è proseguito anche dopo la cessione. Sul cap. n. 23, ciò è quanto ### mi ha raccontato, mi diceva di essere interpellato quotidianamente da tali persone. ### si è occupato anche del procedimento di archiviazione, è stato lui ad ideare tale procedimento, poi dell'archiviazione si sono occupati altri. Il sig. ### in relazione all'e-commerce aveva un impegno quotidiano. Credo che in relazione agli abbonamenti, si sia occupato di ciò nella misura di 30-60 minuti al giorno. Ho dato le dimissioni subito dopo la cessione. Non so nulla di diretto su quanto sia rimasto in ### come attività” ### “Sono stato dipendente di ### dal settembre 2000 al maggio 2021. Da circa un anno sono dipendente di ### Ero direttore di una rivista che si chiama ### dal 2015, sono stato direttore anche di altre riviste. Sono un giornalista. 
Conosco il sig. ### Sul cap 1, posso rispondere in relazione alle testate che riguardano i motori. Rispetto alle testate, la produzione dei contenuti, i tempi ed il loro budget erano definiti senza che ### intervenisse; quando sono arrivato nel 1999, come collaboratore, già vi era il digitale, poi il tutto si è implementato, credo che ### abbia dovuto prendere contatti con i fornitori per il potenziamento delle infrastrutture, ma lui non è intervenuto direttamente. In caso di problematiche relative all'infrastruttura telematica, noi chiamavamo ### che poi si preoccupava di reperire i fornitori. Nelle varie fasi della società ### si è occupato anche di direzione del personale, direzione amministrativa e poi delle infrastrutture tecnologiche Mi viene chiesto in ordine all'impaginazione delle riviste e del sito web, quanto al cartaceo, vi è una persona che si occupa dell'impaginazione. 
Si chiama ### era lei anche prima della cessione, quanto al web che io sappia la maschera dell'impaginazione è stata redatta da ### a lui ci dobbiamo e ci dovevano rivolgere nel caso decidessimo di modificare l'impaginazione. Su tale attività escludo che ### abbia mai fatto qualcosa. Prima della cessione, mi rivolgevo a ### per problemi di pagamenti, problemi di fornitori e problemi del server. 
Nell'attività quotidiana delle pubblicazioni delle testate on line e delle pubblicazioni mensili, escludo che ### avesse un qualche ruolo, può essere, invece, che l'avesse nell'ambito dell'e-commerce di cui, però, io non mi occupavo. Mi viene chiesto se ### si occupasse di abbonamenti, non so rispondere, quelle volte in cui mi è stato detto qualcosa relativo agli abbonamenti, ho sempre e solo parlato con ### Da questa sono sempre e solo stato contattato ### l'### era una struttura creata per individuare quali fosse la giusta disposizione delle parole chiave che assicurasse un numero maggiore di lettori. So che ### per un certo periodo, venne posto a capo di questo reparto, ma escludo che lo stesso conoscesse l'operatività del reparto, di questa operatività si è sempre e solo occupata una persona ### Dopo la cessione, non mi è ancora capitato di aver problemi con il server, sicchè non so dire a chi mi rivolgerei, per quanto riguarda, le problematiche relative ai pagamenti, pure non si sono ancora verificate, non vi è un ufficio del personale, quanto alle problematiche relative all'impaginazione, continuo a rivolgermi a ### non è presente presso ### una struttura come il reparto #### vi è l'e-commerce, ma non so di preciso chi se ne occupi. Nulla so in merito al cap. 23” ### “Sono stata dipendente di ### dal dicembre 2016 con uno stage di un anno, poi dal marzo 2018 sono stata assunta fino al agosto 2020. Facevo parte della divisione ### che si occupava della gestione sia tecnica che comunicativa dei canali digitali. ### il sig. ### che era il mio capo. Lui si occupava di due filoni: uno tecnico di risoluzione delle problematiche, l'altro più pianificatore e strategico. Il reparto ### si occupava, tra l'altro, dell'e-commerce, in tal settore, il sig. ### ha acquistato la piattaforma per l'operatività dello stesso e poi coordinato e gestito il suo funzionamento. Lui era un dirigente, quindi coordinava le risorse che poi si occupavano dell'operatività dello stesso. Sono andata via prima della cessione, sicchè non posso rispondere alla domanda se tale reparto o l'attività di e commerce sia transitata in ### Oltre all'e.commerce, nel mio reparto, il sig., ### si occupava di coordinare le risorse, oltre che di quelle che si occupavano di ecommerce, anche quelle come me che si occupavano di social media e di email marketing, poi vi era il sito web. Ogni rivista aveva il suo sito web, la creazione dei siti web è stata curata dal reparto ### che poi, ha dovuto occuparsi anche della sua manutenzione e controllo funzionalità. Le richieste di intervento come la gestione delle problematiche è stata curata dal sig. ### che non provvedeva direttamente, ma coordinava le risorse. Non posso dire nulla sulla domanda relativa al fatto che i siti web di ### siano passati a ### Mi viene detto che la società era già on line dal 1998, è vero, ma da quando sono entrata in azienda vi è stato un ammodernamento dei siti web e quindi si è svolta l'attività di cui ho detto sopra. Il sig. ### si occupava anche di capire la strategia per raggiungere gli obbiettivi. Tra le strategie pensate vi è stata anche la digitalizzazione, per esempio, della testata ### d'epoca. Oppure l'utilizzo di una piattaforma per la monetizzazione dei video nei siti web (inserimento pubblicità). Quanto all'impaginazione, il sig. ### quale capo del sig. ### dava l'ok all'impaginazione che gli veniva sottoposta da ### Voglio precisare: le riviste cartacee avevano una loro impaginazione che era curata dai giornalisti; esisteva poi la versione on line delle riviste cartacee che altro non era che la scannerizzazione della rivista cartacea, quindi aveva la stessa impaginazione; quanto al sito web, per il suo utilizzo quotidiano da parte dei giornalisti, erano stati creati degli strumenti che servivano poi alla pubblicazione dei contributi giornalistici, mi spiego meglio, il giornalista che voleva pubblicare articoli sul sito, doveva utilizzare lo schema e editor che era stata creato in origine e che veniva poi aggiornata. Di tale attività di creazione e di aggiornamento si è occupato l'ufficio ### quindi il sig.  ### come coordinatore delle risorse operative. Ritengo che layout sia sinonimo di impaginazione nel senso sopra detto. Alla luce di tale ultima mia spiegazione, quando ho detto sopra che ### lo doveva chiedere l'ok a ### intendevo dire che lo doveva fare in ordine all'originale creazione dell'editor e alle sue successive modiche o aggiornamenti. Nulla so di quanto avvenga ora presso Sportcom” ### “Dal 1 maggio 2021 sono dipendente di ### prima lo ero di ### dal luglio 2003. Sono un grafico, conosco il sig. ### In relazione all'attività di pubblicazione digitale delle riviste e dei siti web, la società aveva una propria piattaforma realizzata internamente, rispetto alla stessa il sig. ### non si è occupato personalmente della sua realizzazione, ma ha coordinato le risorse esterne alla società. Tale piattaforma serviva per alimentare i siti web. Per la realizzazione di tali siti web, abbiamo lavorato io come grafico, lo sviluppatore esterno e il sig. ### come coordinatore, una volta realizzati, poi se le testate evidenziavano delle esigenze di aggiornamento o ammodernamento, lo riferivano al sig. ### che poi chiedeva il mio intervento e quello dello sviluppatore. Al di là di tali evenienze, il funzionamento o dei siti web e la produzione dei contributi sugli stessi non richiedevano l'intervengo del sig. ### Oggi io sono passato a ### tutte le testate di ### eccetto ### e ### selt sono passate, le due non sono passate in quanto in concessione. Per quanto riguarda l'attività oggi di ### limitandoci al profilo digitale, ### utilizza la stessa piattaforma che era stata creata da #### l'aggiornamento e l'implementazione dei siti web è oggi affidata a me ed allo sviluppatore, non vi è una figura di vertice come era il sig. ### Al momento della cessione, avendo ### acquistato anche le infrastrutture tecnologiche è stato necessario avere un breve passaggio di consegne dal sig. ### per il resto io opero senza aver necessità di un suo consulto. Il ruolo di ### all'interno di ### era quello di ricevere le richieste vuoi dai giornalisti vuoi dall'amministrazione per la modifica e manutenzione dei siti, domanda che poi girava alle società esterne, le società esterne si occupavano anche della gestione e manutenzione dei server e degli applicativi. ### il reparto ### che è nato nel 2017, è nato con me e l'esigenza di gestire i flussi digitali. Sono state selezionate due stagiste, il reparto si occupava dell'ecommerce e le news letter e i social. Io riportavo al sig. ### quello che succedeva. Questo reparto non è stato trasferito a ### Per quanto riguarda gli abbonamenti, il sig. ### si è occupato di far realizzare a terzi la piattaforma necessaria per il funzionamento degli abbonamenti on line. La piattaforma è stata trasferita a ### che l'ha aggiornata e snellita. Anche rispetto a tale piattaforma, il ruolo del sig,. ### è stato quello di ricevere le richieste di intervento e smistarle alle società terze. Il ruolo del sig. ### era anche quello di coordinamento e controllo dell'attività delle risorse esterne e della signora ### Non c'è oggi in ### una figura omologa a quella del sig. ### nel senso che nessuno ha assunto il ruolo di coordinatore e soprintendente come ho descritto faceva il sig. ### Per quanto riguarda le richieste di modifica o intervento sui siti, ora provvedo io direttamente a chiamare le ditte esterne. Lo stesso lo fa la signora ### per la gestione degli ordini. Il mio lavoro è per alcuni versi identico a prima, per altri, è cambiato perché ho più autonomia, è venuta meno la figura di vertice, oggi posso parlare direttamente con la redazione. Prima della cessione, ### che aveva delle sue testate, si appoggiava alla piattaforma creata da ### poi dopo la cessione, ### avendo acquisto tutte le infrastrutture tecnologiche, ha dato la concessione di utilizzo delle stesse a ### So che ### si occupava anche del personale, ma sempre e solo sotto un profilo di infrastrutture, poi aveva stretti contatti con l'amministrazione. Tutte l'attività di cui ho detto prima e di cui mi occupavo, facevano capo al reparto denominato ### che era composto da me, due stagiste e a capo ### l'attività del sig. ### era però anche oltre tale attività, nel senso che lui si occupava anche di server e posta elettronica, si occupava non direttamente, ma tramite delle società esterne, una di questa è la stessa poi mantenuta da ### che è subentrata nel contratto. Per quanto ne sabbia io sono passato a ### in quanto gestivo la parte grafica dei siti web, sono l'unico grafico digitale delle due aziende. La mia attività richiede un impegno quotidiano per la gestione dei siti e la diffusione delle notizie” Il sig. ### si tratta di dato pacifico, prima della cessione, operava presso la sede ###### via ### 7, ovvero il luogo ove si trovava il ramo d'azienda ceduto. 
E' poi, altrettanto pacifico che, dal 1 maggio 2000, il predetto sia stato nominato ### sistemi dei informativi. 
Per sistemi informativi aziendali, deve, di norma, intendersi quell'insieme comprendente persone, funzioni, applicazioni, reti tecnologiche e procedure che interagiscono tra di loro al fine di rendere disponibile una serie di informazioni e dati rilevanti e necessari per l'operatività dell'impresa. 
Ciò premesso, i testi escussi hanno descritto un ruolo del sig. ### che, come ha dedotto la società, era trasversale, ma che, non di meno, ha lambito tutti i settori trasferiti a ### Come si è detto, nella cessione si parla di infrastruttura IT comprensiva di server, rete e cablaggi; inoltre di applicativi, siti e domini, tutto quanto servisse per la realizzazione delle riviste in formato cartaceo e digitale. Inoltre quanto servisse per l'operatività dei siti e degli archivi. 
I testi hanno riferito che il sig. ### si è occupato delle operazioni necessarie al passaggio dalle pubblicazioni in formato cartaceo alle pubblicazioni in formato digitale. 
Senza pretesa di assegnare al medesimo un ruolo che, per competenza e professionalità gli è estraneo, e quindi non pretendendo di dover attribuire al sig. ### compiti di redazione di contributi editoriali, non da meno, i testi hanno riferito che, in caso di problematiche varie riguardanti una diversa impaginazione o, comunque profili tecnici, la persona alla quale si rivolgevano era il sig. ### Poco importa che lo stesso non operasse in prima persona, ma che contattasse i fornitori o che dirigesse le risorse che poi, materialmente, operavano, atteso che la figura alla quale i giornalisti, l'ufficio marketing e pubblicità si rivolgevano, era proprio il sig.  ### che, poi operava in conformità con il suo ruolo di vertice. 
Lo stesso poi si è occupato di e commerce, i cui applicativi sono passati a ### e di abbonamenti, anche questi passati. 
La sua competenza trasversale non può valere ad escludere la sua appartenenza al ramo, atteso che lo stesso ramo ha, per volontà delle parti, un contenuto composito, comprendendo settori nei quali, è stato provato, il sig. ### ha operato. 
Le infrastrutture tecnologiche sono state, per stessa previsione, oggetto di cessione e ad esse era addetto il sig. ### i siti delle varie riviste, gli applicativi per gli abbonamenti e per l'e-commerce pure. 
A nulla rileva che lo stesso si sia occupato anche della gestione del personale o di pagamenti o di problematiche amministrative, atteso che ciò di cui si è, in prevalenza, occupato, è stato trasferito. 
Anche il profilo relativo agli uffici, dai quali le richieste quotidiane o frequenti provenivano (ufficio pubblicità e marketing), profilo questo esaminati dalla difesa resistente, conferma le conclusioni alle quali si ritiene di pervenire. Invero, ciò che è stato trasferito attiene anche ad ogni attività pubblicitaria e propagandistica delle testate. 
Riprendendo le nozioni sopra riportate e ritenendo che per ramo d'azienda si debba intendere il complesso di beni o risorse necessarie alla realizzazione dell'impresa, va considerato che, posto che l'intervento sugli applicativi o il presentarsi di problematiche che coinvolgessero il settore tecnologico poteva incidere sulla corretta realizzazione delle riviste, ovvero del prodotto editoriale che prima era stato di ### ed ora di ### deve concludersi nel senso che il sig. ### per quanto di competenza, ha dato il suo apporto al ciclo produttivo finalizzato al prodotto che ora è edito dalla cessionaria. 
Poco importa che oggi il suo compito sia svolto da altri e che in ### non vi sia una figura omologa a quella prima ricoperta dal sig,. ### ciò, invero, è la conseguenza del mancato trasferimento del suo rapporto o di una scelta imprenditoriale che, tuttavia, si è posta in contrasto con il disposto dell'art. 2112 c.c.. 
Ugualmente è a dire per la sua attività negli abbonamenti, pur anch'essi trasferiti in ### e per i quali, il fatto che ora di essi si occupi solo la signora ### è ancora una volta la conseguenza del mancato trasferimento di cui si è detto sopra. 
Accertato, quindi, che il ricorrente apparteneva al ramo d'azienda ceduto, la scelta di ### di non ricomprenderlo tra i dipendenti ceduti non risulta legittima e, la conseguenza, non può che essere, in forza del disposto di cui all'art. 2112 c,.c. la prosecuzione del rapporto di lavoro del sig. ### presso la cessionaria. 
Da tale effetto deriva poi l'obbligo, per la società cessionaria di adibire il ricorrente alle mansioni precedentemente espletate o ad altre equivalenti ed a corrispondergli, a far data dal 1 maggio 2021, la retribuzione maturata a tale data. 
Per il periodo pregresso e per il quale il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento (dal primo gennaio 2021), si sottolinea che il ricorrente, dopo averne fatto menzione nel paragrafo sub 3 e aver formulato una generica riserva, non meglio specificata, nelle conclusioni si limita a chiedere la condanna di ### con decorrenza dal 1 maggio 2021, sicchè per il periodo pregresso, in punto obbligo retributivo, non vi è alcuna domanda. 
La domanda di condanna per il pregresso e per il periodo dopo il 1 maggio 2021, riguarda, invece, i contributi dovuti all'### e al ### Quanto al primo, l'### ha rappresentato che risultano omessi i contributi dovuti a partire dal mese di luglio 2020. 
La cessione del ramo d'azienda con la conseguente prosecuzione del rapporto in capo alla cessionaria comporta, l'obbligo solidale di quest'ultima al pagamento della contribuzione omessa prima della cessione o di quella futura. 
Come ha illustrato l'### in questa sede il giudice deve solo indicare il datore di lavoro e la base imponibile, spettando poi all'ente la determinazione del dovuto. 
Come si è detto, dal 1 maggio 2021, il contratto di lavoro del sig. ### deve ritenersi trasferito in capo a ### In forza del secondo comma dell'art. 2112 c.c., la società cedente e cessionaria sono obbligate in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. 
Nella specie, sulla base di quanto dedotto dall'### risulta che ### non ha versato i contributi dal mese di luglio 2020, sicchè da tale momento sussiste il suo obbligo solidale. 
Quanto a ### il ### ha riferito che non risultano versati i premi assicurativi dal terzo trimestre del 2021, da tale momento vi è l'obbligo solidale di ### Nessuna pronuncia può essere pronunciata nei confronti di ### non evocato in giudizio. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così decide: -accerta e dichiara il diritto del Ricorrente alla continuazione del rapporto con la cessionaria ### S.r.l. ad ogni effetto di legge, con decorrenza dal 1° maggio 2021; -per l'effetto, condanna ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere, con decorrenza dal 1° maggio 2021, tutti gli obblighi di legge e di contratto gravanti su ### sino a tale data, in particolare, a versare al Ricorrente tutte le retribuzioni dovute per il periodo successivo al 1° maggio 2021 al tallone mensile di 8976,47 lordi, oltre interessi e rivalutazione; -dichiara ### obbligata in solido, a far data dal mese di luglio 2020, al versamento all'### dei contributi dovuti da calcolarsi su di una base imponibile pari alla retribuzione mensile sopra riportata ed unica obbligata per il periodo successivo al 1 maggio 2021e la condanna al pagamento; -dichiara la società ### obbligata in solido al versamento dei premi assicurativi dovuti al ### decorrenti dal terzo trimestre 2021 e obbligata unica per il periodo successivo al 1 maggio 2021 e la condanna al relativo pagamento; -condanna ### ad adibire il ricorrente alla mansioni svolte al momento della cessione del ramo d'azienda o a mansioni analoghe; -condanna ### alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 3500 e per ciascun resistente in € 3000 oltre accessori di legge.  ### 13 giugno 2022 

Il giudice
del lavoro ### n. 6958/2021


causa n. 6958/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Moglia Sara Manuela, Tarantino Rocco Antonio

M

Tribunale di Brescia, Sentenza n. 2778/2023 del 30-10-2023

... attività professionale che l'assicurato svolga quale pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici, e non invece per l'attività di progettazione e/o direzione lavori per costruzione di fabbricati. ###. 1, comma 1, della sezione II, condizioni particolari, del contratto di assicurazione, recita: “### si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di: ### - pianificatore, - paesaggista, - conservatore dei beni architettonici e ambientali”. Osservato preliminarmente che tutte le figure professionali sopra indicate appartengono al medesimo ordine professionale degli “architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori” e che per ognuna è istituito un diverso settore del medesimo albo (come da riordino introdotto con il d.P.R. 328/2001 - v. artt. 3, 15-19), si rileva che la pretesa esclusione della copertura assicurativa per il solo esercizio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, nella persona del giudice unico ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 15025/2015 ### promossa ###.R.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### e domiciliata presso l'avv. ### del foro di ### per procura allegata all'atto di citazione ATTORE contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### e domiciliato presso l'avv. ### del foro di ### per procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e nei confronti di ### S.p.A., in presona del elgale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### l'attore “Nel merito in via principale: ▪ Piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria e previo accertamento della responsabilità dell'architetto ### e del signor ### nella qualità di titolare della ditta individuale ### nella causazione dei danni tutti lamentati in atti, condannare le parti convenute, in via fra loro solidale o in misura corrispondente alla responsabilità di ciascuna, al risarcimento dei danni ### Cron.  Rep.  R. Gen.  15025/2015 Camp. Civ.  OGGETTO: - 2 - tutti patiti da parte attrice, nella misura di € 483.615,98=, oltre accessori ove dovuti, come di seguito specificati: a. € 147.000,00=, oltre iva ove dovuta, quale costo stimato dal #### Colombi per l'eliminazione del vizio afferente all'impianto fotovoltaico (cfr. Doc. All. n° 44); b. € 28.564,40=, oltre iva ove dovuta, quali costi quantificati dal #### nella relazione 04.12.2014 (cfr. Doc. All. n° 50), per trasporto ed accesso alle discariche, sicurezza del cantiere, costi sanatoria del Comune, spese tecniche non considerati dal ### c. € 15.460,00=, oltre iva, quali costi per lo spostamento delle attrezzature operative aziendali in altra struttura ed interruzione del ciclo produttivo, previsti dal #### nella relazione 04.12.2014 (cfr. Doc. All. n° 50); d. € 13.306,00=, oltre iva, quale costo sostenuto dalla ### S.r.l., ora C.R.G. S.p.a., per porre rimedio al vizio inerente allo spessore del pavimento (cfr. Doc. All. n° 23); e. € 135.294,58= quali maggiori oneri finanziari di prelocazione (cfr. Doc. 
All. n° 25 e 26); f. € 82.333,00=, oltre iva, quale canone equivalente per la mancata utilizzazione della porzione immobiliare durante i 4 mesi necessari all'esecuzione dei lavori per la sistemazione dell'impianto fotovoltaico ( Doc. All. n° 44); g. € 39.000,00=, oltre iva, per l'intervento di ripristino del vano scala principale eseguito nel settembre del 2014 (cfr. Doc. All. n° 54 e 55); h. € 6.550,00=, oltre accessori, quali costi per prestazioni tecniche di assistenza all'intervento del settembre del 2014 (cfr. Doc. All. n° 56); i. € 16.770,82=, oltre accessori, per spese legali e tecniche sostenute dall'attrice nel procedimento di ###.G. n. 6723/2011 (cfr. Doc. All. n° 58); o nella diversa misura che sarà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, con interessi moratori dalla data di inoltro del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo.  ▪ Rigettare le domande tutte formulate dai convenuti, poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.  ▪ Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese tecniche e delle spese legali, oltre IVA e CPA di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, sia con riferimento al presente giudizio di merito, sia con riguardo al procedimento per ATP n. 6323/2011 R.G.  ### inversione dell'onere della prova, e ferma l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalle controparti, si reitera anche in questa sede l'istanza di ammissione dei capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. che non sono stati ammessi e, precisamente, i capitoli nn. 1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 33), 34), 35), 36), 37), 38), nonché i capitoli formulati a prova contraria nn. 39) e 40) nella memoria ex art.  - 3 - 183, sesto comma n. 3, da intendersi integralmente trascritti e a mezzo dei testi indicati nelle memorie depositate in data ### e 29-30.03.2017. 
Si producono i giustificativi delle spese tecniche sostenute dalla ### S.r.l.  nel presente giudizio: ### 94 - ###. Rampinelli n. 35-2019.pdf; DOC. 95 - ###. Rampinelli n. 14-2020.pdf; DOC. 96 - Fattura 03-2019 Ing. ###pdf; DOC. 97 - Parcella a saldo 03.12.2020 Ing. ###pdf.” Per il convenuto ### “In via preliminare […] ### - accertarsi e dichiararsi che i diritti alla base delle pretese e delle richieste di parte attrice avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono prescritti e/o ### è decaduta dal diritto di proporre le relative domande e/o azioni nei confronti del convenuto #### - accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande svolte da ### per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte dall'attrice, siccome infondate, in fatto e in diritto e, comunque, non provate.  ###: accertarsi che l'attività di cui all'avviso di parcella del giugno 2010 dell'arch. ### (doc. 5) è stata effettivamente svolta e che gli importi ivi compresi sono rimasti impagati da ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a versare all'arch. ### l'importo di € 35.650,00, oltre ad accessori di legge.  ###: con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accolgano, in tutto o in parte, le domande giudiziali proposte dall'attore nei confronti dell'#### e lo stesso venisse condannato a rimborsare a ### di importi in denaro a qualsivoglia titolo, in tale caso, a) dichiari comunque tenuta e condanni ### (ex ###, con sede in ####, via della ### 14 - P.IVA ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare L'#### in relazione alle somme che quest'ultimo fosse eventualmente condannato a risarcire all'attrice, nonché alle spese e competenze legali sostenute per le propria difesa nel presente giudizio in forza e in virtù della polizza assicurativa n. 291400491, successivamente rinnovata e tutt'ora in essere che copre il rischio riguardante la responsabilità civile inerente l'attività professionale dell'esponente, per l'eventualità, peraltro denegata, di sua condanna al pagamento di somme di denaro a favore di ### e/o dei suoi aventi causa a qualsivoglia titolo.  b) accerti e dichiari la vessatorietà delle clausole di cui alla polizza ### n. 291400491 relativamente al modello ### e agli articoli 1, 4 , 5 e 10 della ### - ### - per tutti i motivi precisati in atti dalla scrivente difesa, da intendersi integralmente richiamati - 4 - ###: con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accolgano, in tutto o in parte, le domande giudiziali proposte dall'attore nei confronti dell'#### e lo stesso venisse condannato a rimborsare a ### e/o suoi aventi causa, importi in denaro a qualsivoglia titolo e nella non creduta ipotesi di mancata o insufficiente operatività della garanzia e manleva da parte di ### (ex ### in persona del legale rappresentante pro tempore, accertarsi che l'attività di cui all'avviso di parcella del giugno 2010 dell'arch. ### (doc. 5) è stata effettivamente svolta e che gli importi ivi compresi sono rimasti impagati da ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a versare all'arch. ### l'importo di € 35.650,00 oltre ad accessori di legge, ponendo in compensazione tali importi con quelli eventualmente dovuti a ### e/o suoi aventi causa.  ###: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e ####: […]” Per il convenuto ### “### - Accertato e dichiarato che la ### è estranea all'esecuzione delle opere viziate, così come individuate nella perizia depositata dal #### nel corso del ### di ATP che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio e confermate dalla CTU espletata e dai mezzi di prova assunti; - accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità del convenuto ### nella causazione dei danni lamentati dalla parte attrice; - accertato e dichiarato che il sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### non poteva né può essere considerato ad alcun titolo appaltatore delle opere edili relative al cantiere di ### del ### per cui è causa ma mero esecutore e/o assistente della realizzazione di soltanto alcune delle ridette opere non oggetto di contestazione da parte attrice; - accertato e dichiarato il sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### esente da responsabilità ex art. 1668 c.c. e ss.; - accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le istanze e deduzioni formulate e/o avanzate da parte attrice nei confronti del sig. ### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### - accertato e dichiarato che tutte le domande, istanze e deduzioni formulate da parte attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### sono destituite di alcun fondamento probatorio, avendo parte attrice offerto alcun fondamento fattuale e/o giuridico alla domanda risarcitoria avanza in via giudiziaria nei confronti dell'odierno concludente; ###'EFFETTO: - 5 - - rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per ragioni e titoli di cui in narrativa.  - dichiarare la temerarietà della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del #### in qualità di titolare e legale rappresentante della ### e, per l'effetto, condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio a favore dell'odierno concludente in via equitativa.  ###: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed istanze avanzate dall'attrice, quantificare con esattezza e novizia di dettagli il coacervo risarcitorio dovuto, gradandone la risarcibilità sulla base delle effettive responsabilità individuali di ciascuno dei due convenuti principali - ### e #### - nella causazione dei danni che venissero accertati e documentati e statuendo l'importo che ciascuno dei due ridetti convenuti dovrà corrispondere a titolo risarcitorio.  ###: Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la ### ex art. 11, l. 576/80, IVA nella misura di legge, da corrispondersi direttamente all'Avv. ### il quale si dichiara antistatario”. 
Per il terzo chiamato: “In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, respingersi la domanda di manleva formulata da parte dell'#### nei confronti di ### già ### stante la non operatività, nella fattispecie, della copertura assicurativa di cui alla polizza in atti. 
Con vittoria di spese e compensi professionali. 
In via subordinata: previe sempre tutte le necessarie declaratorie ed in ipotesi di affermata responsabilità dell'#### di ritenuta operatività della garanzia di cui alla polizza in atti, condannarsi ### a tenere manlevato l'assicurato nei limiti ed alle condizioni contrattualmente convenute, solo ed esclusivamente con riferimento alla quota di responsabilità posta a carico “dell'assicurato”. 
Con compensazione, almeno parziale, di spese e compensi processuali”. 
Svolgimento del processo A. Con atto di citazione notificato in data ### C.R.G. 
S.p.a. (già ### S.r.l.) ha convenuto in giudizio l'architetto ### e l'imprenditore edile ### nelle rispettive qualità di progettista/direttore lavori e di appaltatore dell'opera di costruzione di un complesso immobiliare ad uso industriale in ### del ### località ### e ne ha chiesto, - 6 - previo accertamento della responsabilità per vizi dell'edificio, la condanna (in solido o parziaria) al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 483.615,98 (o nella diversa somma accertata) oltre ad importo ulteriore per deprezzamento (da stimarsi in misura del 10% del valore dell'immobile o nel diversa somma ritenuta equa) oltre ad interessi. 
La società attrice, in particolare, ha dedotto: - di aver stipulato, in data ###, contratto di locazione finanziaria con ### S.p.a. avente ad oggetto un'area edificabile per la realizzazione di un complesso industriale composto da capannone ed annessa palazzina uffici, in ### del ### località ### (doc. 2); - di avere, in forza del mandato ### a compiere ogni atto necessario alla costruzione del complesso immobiliare, conferito il ### incarichi ### di progettista e direttore lavori al geom. ### e all'arch. ### (doc. 7) e di responsabile lavori all'arch. ### (doc. 8); - di avere nello stesso mese appaltato le opere edili all'impresa edile ### - che l'inizio lavori è stato comunicato il ### (doc.  10); - che il ### il geometra ### e l'arch. ### hanno comunicato rinuncia agli incarichi loro conferiti (doc. 11), e il ### è stato nominato progettista e direttore lavori, in loro sostituzione, l'arch. ### (doc. 12); - che a quell'epoca erano stati realizzati solo gli scavi per la costruzione delle fondamenta; - che il ### è stato eseguito il collaudo statico, sottoscritto dall'ing. ### (doc. 19); - che il ### è stato rilasciato, su progetto dell'arch.  ### e dell'ing. ### e istanza di sanatoria depositati il ### per difformità rilevato tra lo stato di fatto e i progetti autorizzati, il permesso di costruire in sanatoria n. 346 (doc.  20); - che l'arch. ### si è reso responsabile di gravi errori, analiticamente individuati nella perizia di parte 7.2.2011 redatta dal geom. ### con quantificazione del danno per ciascuna voce (doc. 22): 1. ordine di posa di un massetto in calcestruzzo armato di 10 cm per l'appoggio delle staffe di ancoraggio di pannelli fotovoltaici, con sovrappeso non previsto e non calcolato strutturalmente che ha provocato la flessione dei tegoli di copertura e in conseguenza strappi della guaina e infiltrazioni d'acqua al piano sottostante, per un danno - 7 - quantificato in € 54.642,00; 2. ordine di realizzazione del pavimento con spessore inferiore 16 cm contrattuali, e minore portata, per una superficie di 1350 mq circa, con costi sostenuti per il rifacimento pari a € 13.306,00; 3. presentazione, il ###, di richiesta di agibilità con allegazione di schede catastali non aggiornate allo stato di fatto e riferite allo stato di progetto (doc. 28), senza domanda di variante, così da rendere necessari la presentazione di progetto e domanda di permesso in sanatoria (29) e, all'esito, il deposito di nuova richiesta di agibilità in data ### (doc. 30), per spese complessive amministrative e tecniche di € 19.564,00; - che i maggiori oneri finanziari sostenuti per il ritardo nella consegna dell'immobile determinato dagli interventi di ripristino degli errori commessi dall'arch. ### ammontano a € 135.294,58 (€ 96.978,38 nel 2010 + € 38.316,20 nel 2011) - di avere quindi depositato, il ###, e notificato all'arch.  ### ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.  innanzi al Tribunale di ### (proc. n. 6723/2011 RG) per l'accertamento e la quantificazione dei vizi (doc. 33); - che su istanza dell'arch. ### il contraddittorio è stato esteso a ### (titolare dell'impresa individuale esecutrice di cementi armati in opera e della pavimentazione), all'arch. ### e ad ### S.p.A. (costruttrice dei prefabbricati), la quale ultima ha chiesto ulteriore estensione nei confronti di ### S.r.l. (subappaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione); - che la relazione del CTU ing. ### depositata il ###, ha confermato l'esistenza dei vizi dedotti in ricorso; - che nuovi vizi sono emersi in corso di operazioni (fessurazioni, distacchi di intonaco e tinteggiatura, tracce di infiltrazioni nel vano scala principale e in quello secondario) e, non oggetto degli accertamenti del ### sono descritti e documentati nelle relazioni 5.9.2014 e 26.2.2015 del tecnico di parte arch. ### (doc. 52 e 54) e sono stati denunciati ai convenuti con raccomandata il ### (doc. 57); - che il danno complessivo, secondo le stime del CTU ing.  ### e quelle ulteriori dei tecnici di parte (ad es. costi di trasporto e accesso discariche, sicurezza cantiere, sanatoria, interruzione ciclo produttivo etc.), ammonta, tenuto inoltre conto dei costi di ATP 6723/2011 RG, a € 483.615,98 (con accessori se dovuti), oltre alla somma da liquidarsi a titolo di deprezzamento del fabbricato, per il 10% del suo valore o nella diversa misura ritenuta.  - 8 - B. Con comparsa depositata in data ### si è costituito il convenuto architetto ### il quale, chiesta preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del proprio assicuratore per la responsabilità civile ### S.p.A., ha chiesto il rigetto delle domande proposte da ### S.p.A. e formulato domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento, a saldo del compenso dovuto, di € 35.650,00 oltre accessori (come da avviso di parcella doc. 5). 
Il convenuto, nulla dedotto in ordine all'incarico di responsabile dei lavori 2.11.2006 (e non disconosciuta la relativa scrittura, doc. 8 attore) e confermato l'incarico di progettazione e direzione lavori a lui conferito dalla società attrice il ### (doc.  12 attore), ha eccepito decadenza e prescrizione dell'azione di danni; ha contestato come infondati gli addebiti mossi nei propri confronti ed evidenziato che alla realizzazione del complesso immobiliare hanno concorso imprese e professionisti vari del cui operato egli non è responsabile; ha contestato le conclusioni e la quantificazione dei danni di cui alla relazione dal CTU ing. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e alle relazioni dei tecnici dell'attrice; ha eccepito altresì che: ### la posa del massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata è stata richiesta dall'attrice e prevista dalla direzione lavori antecedentemente alla data in cui egli è stato incaricato, in vista dell'installazione di telai di sostegno di pannelli solari della quale egli non era stato informato e non risultante dal progetto; quando CRG gli comunicò la volontà di realizzare il massetto, la porzione di copertura era già stata realizzata secondo l'originario progetto del geom. ### i vizi lamentati sono da attribuire a ### S.p.a., la quale ha posato una guaina ### diversa e inferiore per qualità e durata rispetto a quella ### prevista da progetto; ### egli ha tempestivamente contestato all'impresa esecutrice ### S.r.l. l'errata posa del pavimento, difforme rispetto al progetto del geom. ### e l'impresa ha così provveduto alla demolizione e al rifacimento; ### quanto alla richiesta di agibilità, i ritardi lamentati sono da attribuire ad altri e diversi professionisti (ai quali rispettivamente spettava provvedere al frazionamento di aree residuali di un lotto limitrofo, alla predisposizione della certificazione energetica, all'accatastamento) e la variante non presentata e regolata in sanatoria è stata necessaria a seguito di modifiche nella distribuzione degli uffici apportate da altri senza darne comunicazione al convenuto; ### la responsabilità per i vizi dei due vani scala è esclusivamente da attribuirsi all'impresa costruttrice. 
C. Il convenuto ### si è costituito con comparsa in data ### e ha chiesto il rigetto delle domande e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.  ### contesta di poter essere identificato come - 9 - appaltatore delle opere edili, in quanto non ha mai ricevuto incarico in tal senso e ha in concreto lavorato nel cantiere non sulla base di un progetto scritto ma per “attività di mera esecuzione e/o assistenza all'esecuzione di alcune - ben poche!! - delle opere edili richiamate”. Il convenuto deduce che la committente ### o l'arch. ### hanno via via direttamente incaricato varie imprese (### per i prefabbricati, ### S.r.l. per le impermeabilizzazioni, ### S.r.l. per i pavimenti) dell'esecuzione delle diverse opere; che egli, quale titolare dell'impresa edile ### ha personalmente eseguito, anche valendosi di manodopera messa a disposizione dalla ### S.a.s., solo i lavori di costruzione della struttura portante del complesso immobiliare e i cementi armati e ha poi prestato assistenza manuale alle altre “varie imprese che”, tutte incaricate direttamente da ### o dallo stesso arch. ### “hanno realizzato tutto il resto delle opere, ovverosia di quelle opere che parte attrice ritiene difettose e/o viziate”; che alcuno dei vizi ravvisati nella relazione depositata del procedimento di ATP e dei danni lamentati dalla società attrice riguarda i lavori eseguiti dalla sua impresa edile. 
D. ### alla chiamata in causa del proprio assicuratore per la responsabilità civile, ### S.p.a.  si è costituta in giudizio il ### e ha eccepito che la polizza sottoscritta dal chiamante non è operativa nel caso di specie, in quanto copre esclusivamente l'attività svolta dall'assicurato in qualità di pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali (art. 1 sez. II “condizioni particolari”), e non invece quella di progettista e direttore lavori per la costruzione di un capannone industriale; in subordine ha rilevato che in ogni caso la copertura ### è limitata ai danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere o alle spese necessarie a rimuovere il pericolo di rovina, con pattuizione inoltre di scoperto, ### non si estende ai danni dedotti dall'attore - e contestati dalla terza chiamata - da sospensione dell'attività industriale anteriore al completamento dell'immobile e da maggiori oneri finanziari, né ### alla responsabilità derivante da vincolo di solidarietà; ha infine eccepito l'inopponibilità dell'esito del procedimento di ### al quale essa non ha partecipato.   E. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP (RG.  6723/2011), assunzione degli interrogatori formali di ### e di ### ed esame di testimoni (indicati da ### da ### e, a controprova, da ### e, in seguito, conferimento di incarico al CTU ing. ### già nominato nel procedimento di ### da ultimo è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  - 10 - Motivi della decisione 1. Vizi e/o errori progettuali e esecutivi La sussistenza di gravi vizi dell'opera consegnata e/o di errati adempimenti verificati in corso d'opera, come lamentati dalla committente ### S.p.A., trova per ampia parte conferma nelle relazione 31.7.2020 del CTU ing. ### incaricato nel giudizio di merito ad integrazione degli accertamenti oggetto della relazione depositata il ### nel procedimento n. 696 bis 6723/2011 RG, svoltosi in contraddittorio con gli stessi odierni convenuti ### e ### e, inoltre, con l'arch.  ### e le imprese ### S.p.A. e ### S.r.l..  1.1 Il sopralluogo compiuto il ### ha confermato le risultanze dell'ATP in ordine all'avvenuta posa ed attuale esistenza, sopra la copertura piana dell'edificio realizzata con tegoli in cemento, di un massetto in calcestruzzo, esteso su superficie di circa 870 mq e dello spessore di 10 cm, realizzato al fine di zavorrare le staffe di ancoraggio dell'impianto fotovoltaico, “annegate” nel getto di cls. 
Il peso del massetto (250 kg/mq) è spropositato rispetto al carico massimo previsto per i tegoli in c.a.p. della copertura (50 kg/mq), e ha in effetti determinato inflessione dei tegoli che, documentata dall'indagine tecnica dell'ing. ### acquisita nel corso delle operazioni di ATP (e allegata alla relazione ivi depositata dal CTU ing. ###, era stata ancor prima rilevata quando erano trascorsi pochi mesi dalla posa del massetto, tant'è che al fine di ottenere il positivo collaudo statico fu necessario intervenire per ripristinare la stabilità della copertura, e si prospettarono all'epoca quali possibili rimedi il ritorno della situazione preesistente (la rimozione del massetto) oppure, in alternativa, il consolidamento della struttura (v. mail 9.3 e 12.4.2010 di ### nelle quali si dà atto dell'esito delle verifiche statiche eseguite e della situazione di sofferenza determinata dall'imprevisto sovraccarico del massetto in cls, e si indicano le possibili soluzioni - doc. 46 attore1).  1 V. mail ### dell'ing. Picciocchi di ### all'ing. Paderno (progettista del lay out produttivo): “(…) il tegolo è stato progettato per sostenere un sovraccarico permanente di 50 kg/mq (guaina + pannelli fotovoltaici) oltre al carico accidentale di 130 kg/mq ###. 
Per quanto ci è dato di sapere al termine della posa della guaina è stato realizzato, incautamente, un getto di calcestruzzo di 10 cm, prima della posa dei pannelli fotovoltaici. 
Pare evidente che il solo getto di cls supera già di molto l'intero sovraccarico di progetto. 
Le verifiche statiche hanno dimostrato, come era prevedibile, una sofferenza dei materiali ben oltre i limiti consentiti dalla normativa nell'ipotesi che venga raggiunto il carico totale di esercizio (getto 250 kg/mq, permanenti 50 kg/mq e neve 130 kg/mq).  - 11 - 1.1.1 In corrispondenza del massetto, in occasione sia del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (sopralluogo del 12.1.2012) che della CTU in corso di causa (sopralluogo 28.10.2019), si sono rilevati e documentati2 i segni delle infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura piana all'interno locale sottostante utilizzato come magazzino; infiltrazioni che, ha affermato il CTU già nella relazione di ATP senza osservazioni sul punto dalle parti e ribadito in esito al sopralluogo in corso di causa, sono conseguenza delle abrasioni o lacerazioni della guaina impermeabile provocate dalla inflessione dei tegoli (“è proprio il peso del massetto che lungo i bordi esercita una pressione al taglio della guaina, e soprattutto d'estate con escursioni termiche elevate il massetto affonda nella guaina e la taglia”3).  1.1.2 Riscontrata la deformazione dei tegoli e individuata la causa nella posa del massetto in cls non previsto dal progetto e tale da determinare sovraccarico permanente (250 kg/mq) superiore alla somma dei carichi previsti permanente (50 kg/mq) e accidentale da neve (130 kg/mq), l'indispensabile intervento di ripristino del corretto carico o di consolidamento della struttura è stato eseguito scegliendo, tra le soluzioni possibili suggerite da ### (v. mail 12 aprile 2010, doc. 46, cit.), il mantenimento del massetto e il rinforzo della copertura mediante realizzazione di due strutture di sostegno poste in mezzeria dei tegoli nel locale sottostante: dette strutture, costituite da portali in ferro a 3 e a 1 campata poggianti su pilastri prefabbricati (v. fotografie allegate alla ###, hanno senz'altro risolto il problema statico per il quale sono stata progettate e realizzate, causato dal “carico permanente derivante dal getto non ### che anche senza il carico di neve l'entità del sovraccarico permanente induce valori di freccia nell'ordine di 10 cm (valore peraltro da Lei riscontrato in cantiere). 
Stante la situazione ritengo assolutamente necessario che si intervenga sui manufatti per il sostegno dell'eccedenza di sovraccarico e per la limitazione delle deformazioni che potrebbero causare delle fratture nei manti impermeabili con conseguenti perdite (…)” Nella mail ###, inviata dall'ing. Picciocchi all'arch. ### e all'ing. Paderno, vengono ripetute considerazioni analoghe e indicate, infine, tre possibili soluzioni: “1. Rinforzo strutturale dei tegoli mediante fibre di carbonio”, del costo indicativo di € 80.000 circa; “2. Posizionamento di un telaio in acciaio in corrispondenza della mezzeria dei tegoli” (…); “3. Disfacimento del getto in copertura. La rimozione del getto da 10 cm realizzato in copertura garantirebbe il ritorno alle previsioni di progetto. 
Certamente questo tipo di intervento, tra le soluzioni proposte, è il più dispendioso in termini economici” 2 V. fotografie del sopralluogo in contraddittorio 28.10.19. allegate alla relazione del ### Il rapido e irrisolto insorgere del problema delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura piana, e proprio in corrispondenza della zona in cui si trovano l'impianto fotovoltaico e il massetto al quale l'impianto è ancorato, è attestato da missiva che lo stesso arch. ### ha inviato ad ### il 9 novembre 2009 (doc. 68 attore).  3 CTU ing. ### allegato “risposte alle osservazioni dei sigg. CTP”, pag. 30 della risposta alle osservazioni del CTP ing. Soresina.  - 12 - (…) previsto in fase di progetto” (così esplicitamente lo stesso arch.  ### nella relazione di calcolo statico consegnata il ### al Comune di ### doc. 45 attore), e sono state determinanti per il rilascio del certificato di collaudo statico4. 
E' dunque vero ed indiscusso che, come energicamente sostenuto dalle difese ### e ### e in specie dai loro consulenti di parte, l'edificio non presenta alcun problema strutturale, così come è condivisibile l'affermazione che il massetto, l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici e le strutture di sostegno sono dallo stretto punto di vista esecutivo immuni da vizi. 
E tuttavia il tema introdotto dall'attore, e correttamente evidenziato dal CTU anche in risposta alle osservazioni di parte, attiene alle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dalla scelta, non prevista da progetto e incompatibile con i carichi permanenti e accidentali sostenibili dalla copertura, di realizzare il massetto in cls per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici: è stato l'imprevisto sovraccarico della copertura a determinare la necessità di nuove opere per ripristinare condizioni di sicurezza statica, e, in primo luogo, di sostenerne i costi; la struttura di sostegno, inoltre, ha risolto il problema statico della copertura ma nel contempo è costituita da travi e pilastri che ingombrano il locale sottostante e lo rendono incompatibile con la destinazione alla linea di montaggio dei kart a motore elettrico e al magazzino componenti prevista dal layout produttivo elaborato dall'ing. Paderno, che è stato perciò modificato collocando in quell'area il magazzino e trasferendo la linea di montaggio in altra zona, non più in adiacenza al magazzino automatico5. 
Non sussisteva dunque alla consegna dell'opera, e non sussiste oggi, vizio statico dell'opera; esistono tuttavia le conseguenze pregiudizievoli (maggiori costi, diversa conformazione dei locali del primo piano e mutato layout) degli interventi di 4 Della realizzazione delle due strutture di sostegno, delle finalità dell'intervento e della relazione di calcolo con disegni e fotografie ad esse relativa a firma dell'arch.  ### dà espressamente conto il certificato di collaudo statico rilasciato il ### dall'ing. ### anch'esso consegnato in Comune il ###, unitamente alla relazione di calcolo medesima (v. doc. 19 attore) 5 Sulla modifica dei layout v. relazione 22.11.2019, con disegni e fotografie allegati, a firma dell'ing. Paderno, allegato 1 della ### Si rinvia inoltre alle citate mail del 9.3.2010 e del 12.4.2010 (doc. 46 attore), nelle quali l'ing. Picciocchi di ### nel prospettare all'ing. Paderno e all'arch. ### tra le soluzioni possibili del sovraccarico, la realizzazione del telaio di acciaio di sostegno, già avvertiva: “tutto ciò implica comunque un riadattamento del layout del piano inferiore che dovrebbe essere valutato dal committente”; “la soluzione risulta non congruente con le ipotesi di progetto ma comunque perseguibile dal punto di vista statico. Per ciò che ci compete soprassediamo dalle conseguenze sul layout del piano inferiore che questa soluzione comporterebbe”.  - 13 - consolidamento effettuati per riparare l'errore riscontrato in corso d'opera. E permane peraltro, e costituisce vero e proprio vizio dell'opera finita, la compromissione dell'impermeabilizzazione causata dall'inflessione dei tegoli in c.p.a. con le conseguenti infiltrazioni dalla copertura, rimasta ad oggi irrisolta.   1.2 La pavimentazione in cls del piano terra dell'edificio per estensione di circa 1350 mq è, oggi come all'epoca dell'### immune da vizi. 
Anche in questo caso è peraltro incontroverso che la prima posa, eseguita da ### S.r.l., si rivelò di spessore non uniforme ed inferiore a quello richiesto di 16 cm, e perciò inidonea a sostenere il carico previsto in progetto di 7 t/mq, e che fu proprio l'arch. ### ad ordinare ad ### di rimuovere il pavimento realizzato e a rifarlo secondo progetto. 
Del pari è indiscusso che ### ha demolito e rifatto il pavimento, ora immune da vizi e difformità, senza chiedere e ricevere ulteriore compenso: la domanda di condanna di CRG nei confronti dell'arch. ### e dell'imprenditore edile ### si fonda sull'assunto che ### il vizio della prima posa è stato da essi causato e che per il rifacimento sono stati sostenuti maggiori costi (non per l'opera di ### ma) per sostituzione delle parti di impianti annegate nel primo getto, quantificati dall'attore in € 13.306,00 e stimati congrui dal CTU per importo di 11.906,60, e che ### il rifacimento ha determinato ritardo della chiusura dei lavori e nella consegna dell'opera finita.  1.3 ### conferma inoltre l'esistenza dei vizi dei due vani scale, principale (lato nord-ovest del fabbricato) e secondario (lato nord), che l'attrice ha lamentato essersi manifestati quando le operazioni dell'ATP già erano in corso e che ha descritto in atto di citazione richiamando le due perizie di parte a firma dell'arch.  ### in data ### e 26.1.2015 e la documentazione anche fotografica ad esse allegata (doc. 52 e 54). 
Il vano scala principale, con profilo semicircolare che fuoriesce da quello del fabbricato principale, è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria al fine di eliminare i vistosi vizi (evidenti fessurazioni orizzontali e verticali con distacco di intonaco e di tinteggiatura, presenza in più parti sulle pareti interne di efflorescenze e tracce di infiltrazioni con distacco dell'intonaco e della finitura superficiale) descritti nella perizia 5.9.2014 e visibili nelle fotografie, e la perizia successiva descrive e documenta i lavori di ripristino eseguiti e i vizi ulteriori che l'arch. ### riferisce di avere potuto rilevare durante i lavori con l'esame diretto della struttura interna. 
I vizi desumibili dalla documentazione prodotta per il vano scale principale sono del tutto simili a quelli del vano secondario che, - 14 - già descritti nella stessa perizia 5.9.2014 (crepe e fessurazioni orizzontali, verticali e oblique su tutto il perimetro esterno in prossimità dell'intradosso della soletta inclinata di copertura e in prossimità della porta di accesso al tetto, con distacco di intonaco e tinteggiatura; situazione analoga nelle pareti interne in prossimità dell'intradosso della soletta di copertura ed efflorescenze o tracce di infiltrazioni in più punti al piano terra) ancora sono pienamente visibili in corso di ### in quanto nel settembre 2014 CRG si limitò ad intervento sommario e provvisorio per tamponare le macrofessure esterne e limitare le nuove infiltrazioni.  ### ing. ### rileva, in linea con quanto argomentato nella perizia ### che per entrambe le scale il problema discende dall'assenza di elementi congiunzione lungo la linea verticale di contatto tra le porzioni di parete in cemento armato e quelle costruite con blocchi di poroton e, analogamente, tra la soletta di copertura inclinata e la muratura verticale, senza cordolo perimetrale in c.c.: la mancanza di elementi di collegamento fa sì che le due pareti adiacenti reagiscano in modo differenziato sia agli assestamenti strutturali sia alle dilatazioni termiche, e che il problema delle dilatazioni termiche differenziate si manifesti anche al contatto delle murature con la copertura in laterocemento inclinata, soggetta a scivolamento verso il basso: “le murature in poroton sono fatte per resistere a semplice compressione verticale e hanno limitate capacità di resistenza agli sforzi torcenti e di taglio, che nel caso specifico si sono prodotte … La sommatoria di questi fattori (mancata corretta connessione di materiale diversi, dilatazioni termiche e movimenti strutturali) ha provocato in più punti l'apertura di macrofessurazioni, con conseguente imbevimento dei muri, strappi alla guaina, impermeabilizzante sulla copertura inclinata e distacco delle sigillature della lattoneria, dovuti ad eventi meteorici. Tutti fattori che hanno portato alle infiltrazioni di acqua piovana e alle tracce di umidità-muffa ed efflorescenze riscontrate sulle pareti interne” (relazione CTU pagg. 54 e 55); per la scala secondaria il CTU svolge identiche considerazioni, salvo precisare, quanto ai problemi di umidità a livello del pavimento del piano terra, che in tal caso si tratta di fenomeno di risalita capillare per imbibizione dei muri da contatto con aree esterne non opportunamente isolate.  1.4 E' certo e non revocato in dubbio che alla richiesta di agibilità presentata dall'arch. ### il ### (doc. 27 attore/14 convenuto) furono allegate schede catastali non conformi allo stato delle opere realizzate e erroneamente riferite allo stato di progetto (le difformità, conferma l'ing. ### riguardano sia la distribuzione interna dei locali di tutti i piani sia la mancanza della planimetria della copertura con i locali terminali dei vani scale e dell'impianto fotovoltaico). 
In conseguenza ### contestati all'arch. ### l'errore e il - 15 - ritardo che l'errore avrebbe determinato nella messa a disposizione dell'immobile alla società di leasing e nel passaggio dalla fase di prelocazione a quello di locazione finanziaria (v. raccomandata 9.12.2010, doc. 28), ha incaricato altro professionista (arch. Vitrano) per la presentazione di richiesta di premesso di costruire in sanatoria (v. doc. 29, richiesta di sanatoria per opere interne ed esterne in data ###) e, all'esito, di nuova richiesta di agibilità (doc. 30, richiesta depositata l'8 marzo 2011). 
Anche in questo caso non si discute dunque di vizio o difformità attuale dell'immobile, ma di responsabilità per errore compiuto del professionista (per avere omesso di presentare istanza di variante prima dell'esecuzione e avere depositato schede non conformi) e dei costi supplementari che CRG lamenta di avere dovuto sostenere per la successiva pratica di sanatoria e la nuova richiesta di agibilità, oltre che per il prolungato periodo di preammortamento del leasing in costruendo (v. contratto di leasing 8 settembre 2006, artt. 2 e 6 - doc. 2 attore).  2. Responsabilità ### di danni viene proposta nei confronti del progettista e direttore lavori arch. ### e dell'imprenditore edile ### Per entrambi viene in primo luogo in considerazione, nei confronti del committente, un titolo di responsabilità contrattuale, che per l'arch. ### discende dalle lettere di incarico professionale 2.11.2006 e 23.11.2007 (doc. 8 e 12) e per l'imprenditore ### dal contratto verbale di appalto per opere edili6, in forza del quale opera nei loro confronti la presunzione di responsabilità per il mancato o inesatto adempimento prevista dall'art. 1218 c.c.: laddove sia provato dall'attore il fatto costitutivo dell'obbligazione e specificamente allegato l'inadempimento o provata la sussistenza dei vizi7, è onere dell'obbligato provare che l'inadempimento non vi è 6 ### di contratto scritto non osta alla valida costituzione del rapporto contrattuale, e non è in discussione che l'impresa abbia in effetti eseguito opere nel cantiere quale appaltatrice, altra essendo la questione della qualifica di ### quale appaltatore generale dei lavori, eseguiti direttamente e/o tramite subappaltatori, o invece di singole e specifiche opere e prestazioni in un contesto di plurimi appalti diretti conclusi dal committente con più imprese).  7 Sull'onere non già solo di allegazione ma anche di prova dei vizi dell'opera, operante a carico del committente a far tempo della consegna e accettazione, cfr.  Sez. 9.8.2013 n. 19146: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la - 16 - stato o è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e non è dunque sufficiente a liberare da responsabilità la generica prova della propria diligenza, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore (ad es. Cass. Sez. L. 7 maggio 2002, n. 7214). 
Per entrambi i convenuti, considerati il genere e l'entità dei vizi lamentati e come sopra accertati (si ha in particolare riguardo a quelli concernenti idoneità statica, fessurazioni, infiltrazioni etc.). può inoltre configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c.; fattispecie che, per consolidato indirizzo interpretativo, individua una responsabilità di natura extracontrattuale, avente perciò ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), ed opera - per quanto qui interessa - anche a carico del progettista e/o direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera (progettuale, direttiva o esecutiva) alla quale ciascuno di detti vizi vada ascritta, ponendo a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi. 
Che si consideri l'uno o l'altro titolo di responsabilità, è onere del committente CRG provare l'esistenza del vizio e la relazione causale materiale con l'opera dei convenuti, ed in tal caso grava su questi ultimi una presunzione di responsabilità concorrente fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore, incluso in tale nozione il fatto esclusivo di terzi avvenuto al di fuori del proprio ambito di azione, competenza e possibilità di controllo. 
Ne consegue che: - non vi è presunzione di responsabilità se non vi sia prova del nesso materiale tra vizio e prestazione, e che già sotto questo profilo va esclusa prova della responsabilità dell'impresa edile ### per tutte le opere viziate che (come il massetto in csl e il pavimento del piano terreno) essa non ha direttamente o disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.  - 17 - indirettamente (tramite subappaltatori o ausiliari) eseguito neppure in parte.  - nei casi in cui l'attore ha assolto al proprio onere, l'allegazione e la prova eventuale del convenuto in ordine a condotta colposa e causalmente correlata di terzi non produce di per sé efficacia liberatoria, la quale presuppone invece la prova del fatto del terzo che introduca serie causale autonoma o evenienza imprevedibile e inevitabile per l'obbligato, potendosi altrimenti al più configurare l'esistenza di plurime condotte separate e concorrenti nella determinazione del medesimo evento e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 E dunque il reiterato richiamo, nelle difese e nelle osservazioni dei tecnici di parte convenuta e della terza chiamata, alla molteplicità di professionisti e imprese che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera o di sue parti e a probabili o possibili responsabilità di altri è in linea generale inidoneo alle invocate finalità liberatorie, in quanto (quando pure non si esaurisca in prospettazione generica o evanescente di ruoli altrui in ipotesi causalmente rilevanti e consenta di individuare soggetti e attività determinate) formulato in termini al più suggestivi di ruoli concorsuali che, in assenza di chiamata in giudizio degli interessati e di domande nei loro confronti (prima ancora che della assoluta mancanza di specifiche allegazioni e tempestive richieste di prova sul punto), costituiscono dato irrilevante ai fini della decisione a fronte del principio sancito dall'art. 2055 c.c..  2.1 E' provato per documenti e indiscusso che ### S.p.A. ha incaricato l'arch. ### dapprima del ruolo di responsabile dei lavori in relazione alla salvaguardia di sicurezza e salute nel cantiere ai sensi del d.lgs. 494/1996 e di “proprio rappresentante … verso il ### dei lavori e le ditte esecutrici incaricate …” (v. disciplinare di incarico 2.11.2006, doc. 8 attore) e successivamente (iniziati i lavori il ### con i progettisti e direttori dei lavori geom. ### e arch. ### e comunicata da questi rinuncia all'incarico - v. doc. 10 e 11) anche quale “nuovo direttore dei lavori sia per la progettazione che per l'esecuzione delle opere da realizzarsi in cantiere” con effetto dal 26.11.2007 (doc. 12). 
Tanto premesso, l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali del progettista e direttore dei lavori appare pienamente provato con riguardo a ciascuno dei vizi e difformità sopra esaminati e ritenuti sussistenti.  2.2. ### di realizzare il massetto di cls sopra la copertura piana dell'edificio è stato impartito dall'arch. ### in epoca in cui il convenuto era progettista e direttore dei lavori. La circostanza (seppure anch'essa talora negata o revocata in dubbio nelle - 18 - osservazioni dei consulenti di parte del professionista e/o dell'assicuratore) è affermata dallo stesso convenuto già in comparsa di costituzione (pag. 8, punti 9 e 10) ed è fatta oggetto dei suoi stessi capitoli di prova testimoniale (memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c., capitoli 13 e segg.). 
Del pari è incontroverso che, quando l'arch. ### ordinò il getto di cls (a ### S.r.l., materiale esecutrice dell'opera), la porzione di copertura piana del capannone già era stata realizzata. 
Ed era stata realizzata - precisa il convenuto ### - come da progetto del geom. ### e dell'arch. ### E' d'altra parte accertato che il progetto di copertura piana non prevedeva il massetto di cls e il relativo notevole carico: le contrarie e incerte allegazioni del convenuto (“… al tempo della testé riferita richiesta di realizzazione del massetto, la suddetta porzione di copertura era stata già realizzata come progettato inizialmente dal #### …, tanto che allo stato dei fatti e delle informazioni comunicate all'arch. Bernini sarebbe stato sufficiente procedere alla richiesta realizzazione senza ulteriori verifiche”; “la decisione di realizzare il massetto in calcestruzzo (e i conseguenti calcoli e valutazioni) era stata presa dalla committenza e dalla direzione lavori, antecedentemente al conferimento dell'incarico del 2007 all'arch. Benini”), oltre ad essere del tutto generiche (chi e quando fornì al nuovo progettista e direttore lavori le rassicurazioni, di quale contenuto e sulla base di quali dati progettuali e calcoli strutturali), non sono sorrette da alcun riscontro e sono anzi smentite dallo stesso arch. ### sottoscrittore della relazione di calcolo delle strutture di sostegno della copertura (doc. 45 cit.) depositata in Comune con il certificato di collaudo, laddove si afferma che “il carico permanente derivante dal getto non era previsto in fase di progetto e pertanto è stato necessario realizzare una struttura ausiliaria in carpenteria che, andando in appoggio sotto le nervature dei tegoli, ne limitasse la flessioni e nel caso necessiti si prendesse parte dei carichi eccedenti”. 
E' del resto evidente che il progettista e direttore dei lavori che dispone l'esecuzione di un getto di cls sulla copertura di un edificio (o che, qualora pure non l'avesse egli ordinata, non vigila sul fatto che il getto è in corso di esecuzione o è stata eseguito e stabilmente va a pesare sulla copertura) è tenuto a verificare in quale misura (in questo caso oltremodo rilevante) questo incida sulla stabilità delle strutture, e non può certo appagarsi di generiche rassicurazioni delle quali non si dice e si ignora da chi provengano, se siano documentate e come. 
Va da sé, inoltre, che tale valutazione egli debba compiere avendo riguardo al fabbricato realizzato e alla copertura esistente, sulla quale ci si propone di realizzare il massetto, e che nessun rilievo liberatorio può assumere il fatto che tavole di progetto da altri - 19 - elaborate prevedessero l'esistenza di pilastri nel sottostante locale del primo piano, poi non realizzati per volontà di “centri decisionali” (committente, altri professionisti, impresa esecutrice del prefabbricato) ai quali l'arch. ### si dice estraneo (e i cui eventuali profili di responsabilità concorrente o esclusiva agli effetti liberatori ex art. 1218/1669 c.c. è onere dell'interessato tempestivamente e specificamente dedurre e far valere, e non meramente agitare). 
Né si vede come l'insistita allegazione sulla provenienza della richiesta dalla committenza possa giovare: quale che sia la richiesta del committente, la corretta modalità tecnica per la realizzazione del fine richiesto spetta al progettista e, in fase esecutiva, al direttore dei lavori. 
Così pure è irrilevante accertare quando l'arch. ### abbia avuto notizia del progetto di installare sulla copertura un impianto fotovoltaico: nel momento in cui egli ha ordinato di realizzare il massetto in cls, destinato appunto a ricevere e fissare le staffe per ancoraggio dei pannelli fotovoltaici, il proposito del committente gli era ovviamente noto, e il compito di ricercare la soluzione idonea allo scopo e compatibile con la portanza della copertura esistente era, con altrettanta ovvietà, suo. 
Qualora non fosse esistita, all'infuori del massetto di cls nel quale “annegare” le staffe di ancoraggio, altra soluzione per poter installare l'impianto fotovoltaico sulla copertura, il progettista e direttore dei lavori doveva allora esporre al committente le ragioni della impossibilità dell'opera per l'assoluta incompatibilità del peso del massetto con la capacità del tetto e della necessità dunque di trovare diversa modalità o luogo di installazione dei pannelli; o, nell'impossibilità, di rinforzare il solaio e modificare l'assetto dei locali del primo piano; o, infine, di rinunciare all'impianto fotovoltaico. ### strada certamente sbagliata era quella che è stata invece percorsa, ossia non curarsi del peso del massetto in enorme eccesso rispetto al carico sopportabile dal tetto. 
E peraltro neppure il convenuto e il terzo chiamato allegano specificatamente (la tesi è evocata nelle osservazioni di ### che non esistessero altre soluzioni per l'ancoraggio dei pannelli, e nulla replicano alle considerazioni del CTU il quale per contro evidenzia che altre vie esistevano: la stessa ditta ### fornitrice e installatrice dell'impianto, “già allora adottava un sistema di zavorraggio molto meno invasivo … con zavorre di 40 kg dislocate al piede di ciascun telaio per un peso totale di 15.600 kg a fronte di un peso totale del massetto di 217.500 kg”; poteva altrimenti studiarsi “una struttura metallica intelaiata che scaricasse il suo peso sulle strutture portanti verticali”, o, infine, montare l'impianto a terra - 20 - nell'area circostante8. 
Errata dunque e non necessaria la decisione di posare il massetto, i fatti conseguenti (inflessione dei tegoli, danneggiamento dell'impermeabilizzazione, realizzazione di nuova struttura di sostegno in carpenteria al primo piano e correlato mutamento del layout produttivo) sono da ascriversi a responsabilità del progettista e direttore dei lavori che ha ordinato l'esecuzione del manufatto.  2.2.1 E' per contro accertato che il massetto non è stato realizzato dall'impresa edile ### ma (sia vero o no che la stessa fu destinataria di prima richiesta dell'arch. ### e l'abbia rifiutata: così deduce CRG e dichiarano ### e, de relato, i testimoni ### e ### da ### S.r.l., la quale è stata direttamente incaricata dall'arch. ### e non ha operato quale subappaltatrice di ### tanto basta per escludere la relazione materiale tra l'imprenditore convenuto e l'opera viziata, e così il presupposto in fatto essenziale della presunzione di responsabilità o corresponsabilità con il progettista/direttore dei lavori. 
La responsabilità eventuale di ### per avere accettato di eseguire opera non prevista da progetto e implicante notevole sovraccarico della copertura, non è oggetto del contendere, posto che ### non è citata in giudizio e che la colpa eventuale dell'esecutore, sia o meno ravvisabile, non escluderebbe quella del progettista e direttore dei lavori.  2.3 Responsabile della prima posa del pavimento del piano terra del capannone, di spessore non uniforme ed inferiore a quello richiesto di 16 cm e dunque inidoneo a sostenere il carico previsto in progetto di 7 t/mq, appare in primo luogo essere l'esecutore ### S.r.l., che del resto ha riconosciuto i vizi e ha demolito il pavimento e l'ha rifatto senza chiedere altro pagamento. 
Parte attrice contesta all'arch. ### di avere egli ordinato a ### S.r.l., nel mese di agosto 2008, l'anticipata realizzazione del pavimento in calcestruzzo, quando ancora l'impresa ### non aveva ultimato il sottofondo, e deduce che a distanza di pochi mesi si manifestarono le prime crepe causate dall'insufficiente e irregolare spessore del getto che fu verificato con carotaggi: la ricostruzione trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni rese in interpello da ### (egli conferma il capitolo di prova orale n. 23 di parte attrice e precisa che la sua impresa in quel periodo di agosto non era presente in cantiere), nelle dichiarazioni testimoniali di ### (responsabile di cantiere per ###, ### (all'epoca consigliere delegato di ### e ### 8 Bozza di relazione, pag. 65 e 66.  - 21 - (amministratore all'epoca di ### S.r.l.)9, mentre per parte sua il convenuto nell'interpello non nega l'ordine e si limita ad evidenziare che successivamente egli stesso pretese da ### il rifacimento del pavimento che fu realizzato senza nuovo corrispettivo. 
Ebbene, pacifici l'insufficiente spessore del pavimento di cls del pianterreno e il necessitato ripristino, non vi è dubbio che l'ordine di eseguire l'opera prima del completamento del sottofondo (e invero, qualora pure l'ordine non vi fosse stato, anche solo il mancato intervento per fermare l'esecuzione anticipata o, se conclusa, per pretenderne la rinnovazione immediata e non a distanza di mesi per il manifestarsi di crepe e per l'esito di carotaggi) costituisca palese violazione dei doveri di sorveglianza del direttore dei lavori.  2.3.1 Anche in questo caso è certa l'estraneità di ### alla realizzazione dell'opera viziata (la cui esecuzione è stata anticipata per volontà di altri e in assenza dell'impresa edile che solo al rientro in cantiere dalle ferie avrebbe dovuto completare la preparazione del sottofondo) ed è irrilevante considerare, per i motivi sopra in via generali esposti, se ad ### (che peraltro pacificamente ha demolito e rifatto il pavimento senza nulla pretendere) debba ascriversi concorrente responsabilità o se la stessa abbia agito quale nudus minister 2.4 Quanto esposto in ordine alle condizioni dei due vani scale e alle ravvisate cause delle numerose e vistose fessurazioni con distacchi di intonaco e di infiltrazioni ed efflorescenze non consente dubbi in ordine alle carenze della progettazione delle opere e della direzione e sorveglianza circa l'idoneità dei materiali e la conformità dell'esecuzione alle regole dell'arte né, in questo caso, in ordine alla comune responsabilità della stessa impresa esecutrice, per avere eseguito opere non conformi alle regole dell'arte e senza esprimere riserve in ordine a progetti ed istruzioni manifestamente carenti10.  9 ### riferisce che al suo rientro dalle vacanze vide che il pavimento del piano terra era stato posato; ne chiese spiegazione all'arch. ### in quanto era previsto che prima l'impresa ### dovesse eseguire lo sbancamento del fondo e il rullaggio e che il getto sarebbe stato realizzato a settembre, e l'arch. ### disse di avere incaricato ### per anticipare i tempi, come da richiesta del committente; in seguito egli eseguì i carotaggi che evidenziarono il minor spessore, e ### demolì e rifece la pavimentazione.  ### dichiara di avere visto ### di ### intento alla realizzazione del pavimento e che ### gli disse che così aveva disposto ### trascorsi 2 o 3 mesi il pavimento presentava crepe e perciò egli chiese a ### di eseguire dei carotaggi e che, verificato l'insufficiente spessore, la pavimentazione fu rifatta.  ### conferma l'ordine impartitogli da ### e sostiene di avere anche segnalato che lo spessore era inferiore e che il direttore dei lavori gli aveva detto di proseguire.  10 Cfr. ad es. Cass. Sez. 1, 9.10.2019, n. 23594: “###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al - 22 - E' dunque accertata la responsabilità dell'arch. Benini11 e, in questo caso, anche di ### il quale non nega di essere l'esecutore delle opere edili in discussione e nulla deduce a contestazione delle osservazioni e conclusioni del CTU circa i vizi e le loro cause.  2.5 La presentazione di richiesta di agibilità corredata da schede catastali non conformi allo stato dell'edificio realizzato è senza discussioni opera dell'arch. ### La circostanza che altri avessero apportato (a sua insaputa, afferma) rilevanti modifiche alla distribuzione interna degli uffici non giustifica la mancata richiesta di variante e il deposito di richiesta di agibilità con schede catastali difformi dallo stato dei luoghi: innanzitutto perché è dovere del direttore dei lavori sorvegliare l'esecuzione dei lavori e il convenuto non spiega in che modo le modifiche interne dell'immobile possano essere state portate a compimento (in tutti i 4 piani) senza che egli se ne sia avveduto; in ogni caso perché le difformità delle schede catastali, come sopra indicate, non riguardano solo la distribuzione interna dei locali. Quanto ai pretesi ritardi di altri nell'esecuzione del frazionamento di aree residuali di un lotto limitrofo, nella predisposizione della certificazione energetica o nell'accatastamento, questi attengono eventualmente alle conseguenze dell'errore ascritto all'arch. ### e non all'accertamento dell'esistenza e del responsabile.  3. ### di decadenza e prescrizione sollevata dall'arch. Benini12, invero genericamente esposta senza richiamo a norme, è senz'altro infondata, giacché nel rapporto contrattuale tra committente e progettista/direttore dei lavori non è applicabile l'art.  2226 c.c. e viene in considerazione l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Sez. Un. 15781/2005)13.  particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.  11 Per le ragioni già esposte la circostanza che altro professionista non citato in giudizio possa avere partecipato, quale progettista e/o direttore lavori per le strutture, alla realizzazione dei vani scala quand'anche accertata non farebbe cadere le responsabilità inerenti il ruolo pacificamente ricoperto dall'arch. ### 12 Nulla al riguardo ha eccepito ### 13 Seppure superfluo, è il caso di aggiungere, quanto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., che è noto e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine di un anno per denuncia dei gravi vizi decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito non solo un apprezzabile - 23 - 4. Accertamento e quantificazione dei danni La quantificazione di ciascun danno proposta dal CTU ing.  ### è quanto agli importi ampiamente e logicamente argomentata e sostanzialmente incontestata, essendo piuttosto le osservazioni volte a discutere (oltre ai temi della esistenza di vizi e della responsabilità sopra esaminati) al collegamento causale tra alcuni costi e voci di danno e il dedotto inadempimento.  4.1 Ritenuta la responsabilità di ### per l'errata decisione di posare il massetto di cls sulla copertura piana del capannone, egli va condannato al risarcimento dei danni patrimoniali che da tale operazione sono derivati.   4.1.1 Si tratta, in primo luogo, dei costi sostenuti da CRG per l'esecuzione dell'opera che non doveva essere compiuta o di quelle che sono state in seguito progettate e realizzate per porre rimedio ai gravi vizi statici cosi determinati: € 17.400,00 per la formazione del massetto; € 13.580,00 per la guaina impermeabile posata sopra il massetto; € 24.780,00 per la struttura di metallo installata al primo piano a sostegno della copertura. In totale € 55.760,00.  4.1.2 Il ripristino dell'impermeabilizzazione sottostante il massetto (e, come da richiesta attrice, dell'originario progetto con eliminazione della struttura di sostegno onde poter adottare il previsto più funzionale layout produttivo) importano costi futuri così stimati alla data della relazione (31.7.2020): € 28.000,00 (come da preventivo del fornitore ### per smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico; € 35.468,00 per rimozione e smaltimento della guaina soprastante il massetto, del massetto, della guaina ammalorata e de materassino di isolamento sottostanti; € 37.630,00 per livellamento piano e posa di manto impermeabile e materassino di isolamento nuovi. In totale € 101.098,00. 
Con specifico riguardo alla eliminazione della struttura di sostegno e al ripristino del layout produttivo, i costi stimati grado di conoscenza oggettiva dei difetti e della loro gravità, ma anche della loro derivazione causale da imperfetta esecuzione dell'opera, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo formulate nei confronti di chicchessia, al fine di non incorrere nella decadenza annuale, senza avere acquisito conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (v. ex multis, Cass. Sez. 2, 16 febbraio 2015, n. 3040; Cass. Sez. 2, 17 ottobre 2017, n. 24486; Cass. Sez. 2, 10048/2018 cit.): nel caso in esame il ricorso per ATP è stato depositato il ###, a pochi mesi di distanza dalla errata richiesta di agibilità depositata dall'arch. ### e dalla prima relazione tecnica, redatta in data ### dal geom. ### e l'azione giudiziale è stata poi introdotta il ###, entro l'anno dalla conclusione del procedimento di istruzione preventiva. 
Quanto ai vizi di esecuzione dei vani scala, non è in discussione che gli stessi siano emersi quando erano in corso il procedimento di ATP e che le perizie tecniche dell'arch. ### che li descrivono e ne indicano le cause sono redatte il ### e il ### (doc. 52 e 54), che il relativo contenuto è stato contestato agli odierni convenuti il ### (doc. 57) e l'azione è stata esercitata il ### - 24 - ammontano ad ulteriori € 26.950,00: € 9.300,00 per demolizione e smaltimento della struttura di sostegno in carpenteria; € 17.650,00 per trasferimento di linee di montaggio (macchinari e linee elettriche) secondo il layout originariamente previsto. 
La spesa complessiva del ripristino è dunque stimata in € 128.048,00, alla quale si aggiungono i costi valutati per prestazioni professionali (progetto, direzione lavori, contratti, contabilità, sicurezza: € 15.000,00) e per opere provvisionali (noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio gru per i lavori sulla copertura senza interferire con l'attività interna: € 7.500,00), concernenti peraltro questi la generalità degli interventi (inclusi quelli per i vani scala, sui quali v. infra); e così dunque € 150.548,00.  4.1.3 Disinstallazione e reinstallazione, a ripristino concluso, dell'impianto fotovoltaico significano, per la durata dei lavori che il CTU prevede possano essere completati in 4 mesi circa, la sospensione della produzione di energia elettrica, per un danno stimato in € 8.462,00.  4.1.4. Il convenuto deduce che il committente ha accettato la proposta di superare il problema del sovraccarico del massetto con la realizzazione della struttura metallica di supporto, perché più economica delle altre ipotesi emerse, e che, in conseguenza, ha pure accettato la modifica del layout industriale. Sotto questo profilo non esisterebbe dunque vizio dell'opera così come accettata e - ne desume il convenuto - va rigettata la pretesa del committente di ripristinare la condizione dell'edificio e il layout da progetto addebitandone il costo al progettista e direttore dei lavori. 
Non vi è invero allegazione e prova che il progettista e direttore dei lavori abbia reso edotto il committente ### delle differenti soluzioni praticabili per rimediare ai problemi strutturali che, cagionati dall'errore dello stesso tecnico, avrebbero in assenza di interventi precluso il collaudo statico del fabbricato e ### delle conseguenze che non solo in termini di costi sarebbero discese da ognuna delle soluzioni proposte, e non può dunque affermarsi che egli abbia consapevolmente scelto di realizzare le strutture metalliche di sostegno benché incompatibili con il layout produttivo previsto come più funzionale. Ma quand'anche ciò fosse, si dovrebbe in tal caso rigettare la pretesa di CRG di essere risarcita dei costi delle opere di rimozione e smaltimento della struttura e di ripristino del layout (in tutto, come visto, € 26.950,00), ma tornerebbe allora attuale e dovrebbe accogliersi la domanda, pure formulata, di risarcimento del danno per deprezzamento del fabbricato per sua minore funzionalità, non ripresa nella quantificazione finale avendo l'attore prestato acquiescenza alla conclusione del CTU secondo cui, ripristinati lo stato dell'immobile e la disposizione produttiva originariamente previsti, il deprezzamento dell'edificio viene meno.  - 25 - Non vi è dubbio infatti che l'accettazione del rimedio che si è reso necessario al fine di eliminare il problema strutturale cagionato dall'errata decisione dell'arch. ### di realizzare il massetto di cls, non libera il responsabile dall'obbligo di tenere il proprio committente indenne dei danni costituiti dai maggiori costi sostenuti per l'opera di sostegno e dal minor valore dell'edificio per l'ingombro e la ridotta fruibilità dei locali destinati ad attività produttiva. Di tal che, considerato l'ingente valore del fabbricato (stimato dal CTU in € 5.000.000,00 secondo valori del secondo semestre 2019), anche l'applicazione di riduzione percentuale irrisoria intorno al 1% (incomparabilmente inferiore a quella del 10% prospettata dall'attore) importerebbe valutazione di danno quasi doppia rispetto ai costi di ripristino dello stato progettuale14.  4.2 I costi di integrale ripristino del vano scala principale (e di parziale e provvisoria sistemazione di quello secondario) sono stati documentati da CRG e del consulente arch. ### con produzione di fatture dell'impresa ### di € 39.000,00 (doc. 55) e perizie (doc. 52 e 54), e sono stati reputati dal CTU congrui in rapporto allo stato dei luoghi documentato dalle fotografie (e a quello non dissimile direttamente rilevato per il vano secondario pure in parte già riparato) e a prezziario dell'epoca. A tale importo si aggiunge quello di € 8.910,10 per compenso professionale dell'arch.  ### in relazione all'attività di progettazione e direzione dei lavori di ripristino e per il compimento delle relative pratiche amministrative e della perizia (v. parcelle doc. 56). In totale dunque € 47.910,10. 
Per l'eliminazione dei vizi del vano scala secondario, ancora non compiuta e realizzabile unitamente agli altri lavori di ripristino in precedenza considerati (così da evitare il maggior costo per piccolo intervento in ragione del quale l'attore ha chiesto aumento percentuale sull'importo base), il CTU ha stimato costi di € 4.500,00.  4.2.1 Per ciascuna di tali voci, del valore complessivo di € 52.410,10, concorrono le responsabilità solidali dell'arch. ### e dell'impresa edile ### irrilevante determinarne le quote di responsabilità nei confronti dell'attore, verso il quale rispondono e vanno condannati per l'intero, nei rapporti interni (che vengono in considerazione qualificando come richiesta del relativo accertamento la domanda infondata di ### di limitare la condanna di 14 Quanto al danno da minore produttività sofferta per alterazione del layout produttivo dall'avvio dell'attività e sino ad esecuzione delle opere di ripristino, del quale parte attrice aveva chiesto l'accertamento in esito alla CTU e sulla base delle considerazioni sul punto svolte nella relazione dell'ausiliario, si rinvia all'ordinanza 8.2.2021 che ha rigettato la richiesta di integrazione in quanto tema non oggetto della domanda tempestivamente introdotta né di allegazioni e richieste di prova pertinenti e utili all'accertamento e alla quantificazione. ### non ha ulteriormente argomentato sul punto.  - 26 - ciascun convenuto, in caso di accoglimento della domanda attrice, agli importi separatamente dovuti) la presunzione di pari responsabilità ex art. 2055 c.c. deve essere vinta dall'allegazione e prova della diversa gravità delle colpe e della entità delle conseguenze che ne sono derivate: nel caso in esame, tenuto conto della causa dei vizi descritta dal ### individuata in errore che appare invero macroscopico che, certamente da iscriversi in prima battuta a progettista e direttore lavori, è tuttavia immediatamente ed autonomamente rilevabile anche dall'imprenditore edile che i due vani scala ha realizzato senza riserve, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pari responsabilità presunta.  4.3 Demolizione e rifacimento del pavimento del pianterreno sono stati eseguiti dal posatore ### senza addebitare maggiori costi al committente. La richiesta di danni si fonda, in tesi attrice, sugli interventi eseguiti per rifacimento di impianti annegati nel calcestruzzo del pavimento rimosso, dei quali offre prova mediante produzione di fatture (doc. 23), che il CTU reputa in astratto pertinenti e congrue pe importo di € 11.906,00.  ### dell'attore di provare il danno e la sua derivazione dalla condotta inadempiente del convenuto non può tuttavia dirsi assolto sulla base di mera valutazione di astratta pertinenza e congruità: le sole fatture che contengono esplicito riferimento a prestazioni relative al rifacimento della pavimentazione sono quelle per relazione tecnica dell'ing. ### (€ 700,00) e per attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione del geom. Sandri (€ 1.400,00). Le altre fatture si riferiscono a forniture e messa in opera di beni o prestazioni di lavoro edile o tinteggiatura/verniciatura della cui effettiva pertinenza con la demolizione e il rifacimento del pavimento non vi è alcuna prova. E vi è anzi indice contrario nella testimonianza di ### il quale, titolare dell'impresa edile che ha emesso la fattura 30 aprile 2010 n. 5 di € 3.740,00 per opere in economia oltre che “consulente” (così dichiara in sede di esame) di ### e della stessa CRG e “responsabile di cantiere”, sentito sul capitolo 23 di parte attrice ha confermato il rifacimento della pavimentazione e le ragioni che lo determinarono e, quanto ai costi, ha dichiarato di essere “sicuro che CRG non abbia sostenuto costi di nessun genere”: con ciò evidentemente escludendo che i lavori edili in economia oggetto della propria fattura fossero correlati alle opere di demolizione e di nuovo getto del pavimento in cls del pianterreno. 
Né d'altra parte l'incertezza ed equivocità della prova sul punto può dirsi superata dalla testimonianza di ### (consigliere delegato di ### dal 2004 al 2015), il quale in termini generici “conferm[a] i costi sostenuti dalla Tinini”: nessun valutabile contributo, dunque, al tema di prova, posto che non si discute che le fatture prodotte sub doc. 23 si riferiscano a costi - 27 - sostenuti, ma della derivazione di quei costi dall'errata posa del pavimento. 
Il danno ascrivibile all'arch. ### di cui vi è prova è dunque limitato ai compensi sopra indicati per prestazioni professionali, pari a € 2.100,00.  4.4 I maggiori costi sostenuti per la pratica di sanatoria e la rinnovata domanda di agibilità sono quantificati in € 6.064,00 (€ 4.000,00 per raddoppio costo costruzione; € 2.064,00 per sanzione; escluso l'ulteriore addebito di € 4.000,00 per oneri di costruzione, in ogni caso dovuti anche in caso di variante prima dell'esecuzione - doc. 31 attore) oltre a € 6.000,00 per onorario dell'arch. Vitrano, incaricato in sostituzione dell'arch. ### (si rinvia alle condivisibili considerazioni del CTU in ordine alla esclusione delle altre voci della parcella prodotta dall'attore sub doc. 32, relative ad attività - predisposizione schede catastali e presentazione nuova richiesta di agibilità - che avrebbero comunque dovuto essere svolte e retribuite, anche in assenza della prima errata esecuzione di accatastamento e richiesta agibilità da parte dell'arch. ### che per tali attività non ha ricevuto e non ha diritto a compenso: v. infra): in totale dunque € 12.064,00.  4.5 Il contratto di locazione finanziaria sottoscritto l'8.9.2006 da ### con ### S.p.a., avente ad oggetto l'area edificabile per la realizzazione di capannone ed annessa palazzina uffici con mandato della concedente all'utilizzatrice a compiere ogni atto necessario alla costruzione del complesso immobiliare (per un costo ed un finanziamento complessivo preventivato di € 5.000.000,00), prevede, come è proprio dei leasing in costruendo, una prima fase di prelocazione finanziaria, per la durata dei lavori di costruzione dell'edificio i cui costi sono finanziati dal concedente e sino messa a disposizione dell'opera terminata al proprietario e alla sua formale consegna all'utilizzatore (v. doc. 2 attore, clausole 2 e 6).  ### il periodo di prelocazione finanziaria il futuro utilizzatore è tenuto a versare “il corrispettivo dei servizi di prelocazione finanziaria”, che è calcolato sulla base di un tasso di interesse pattuito (in questo caso euribor 3 mesi + 0,75%) da applicarsi sugli esborsi via via sostenuti dalla concedente per il finanziamento delle opere in corso di esecuzione ed è dovuto (con periodicità trimestrale) sino alla data di consegna dell'immobile, far tempo della quale si apre la fase di locazione finanziaria e l'obbligo di pagamento dei canoni periodici per la durata della concessione di godimento del bene (pattuita in questo caso in 180 mesi) Nella fattispecie in esame il contratto prevedeva originariamente durata del periodo di prelocazione di 365 giorni a decorrere dalla data di acquisto dell'area da edificare, prorogabile per la durata di 120 giorni (qualora l'utilizzatore ancora non abbia potuto - 28 - ricevere in consegna l'immobile finito) senza aggravio del criterio di determinazione degli interessi (clausola 6). 
Dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice si evince che il termine finale del periodo di prelocazione fu concordemente individuato al 30.4.2010 (in coerenza con il termine amministrativo di ultimazione delle opere: 3 anni dal 28.12.2006 indicato quale data di inizio delle opere15, così dunque il ###, con successivo margine per richiedere e conseguire l'agibilità in tempo utile la firma del verbale di consegna e l'avvio della fase propriamente locativa) e poi prorogato di 120 giorni e così al 28.8.2010 (v. lettere ### doc. 24 e 25 attore). 
E' indiscusso che il periodo di prelocazione si è protratto ben oltre il ### e anche oltre il termine di massima proroga del 28.8.2010, e che il verbale di consegna dell'immobile all'utilizzatore è stato sottoscritto il ### (doc. 48 attore). Sino a tale data dunque ### ha corrisposto gli interessi previsti per la fase prelocativa (è irrilevante in senso contrario la circostanza, che parte convenuta ha dedotto e chiesto di provare per testimoni, che la committente possa avere in via di fatto cominciato ad utilizzare il capannone sin dal dicembre 2009, giacché - pacifico che a quel tempo i lavori non erano ultimati e l'immobile non era agibile e messo a disposizione del proprietario - la fase locativa non poté essere avviata). 
Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, qualora i tempi di esecuzione dell'opera superino quelli previsti dal PdC e importino esposizione del committente a maggiori costi per pratiche amministrative e/o per interessi sui finanziamenti, se e nella misura in cui il superamento dei termini sia dipeso da inadempimento di tecnici o di imprese incaricate dal committente, il collegamento causale tra il pregiudizio patrimoniale e la condotta inadempiente importi piena risarcibilità del danno ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c.. 
La mancanza di esplicita previsione contrattuale di data ultima per il completamento dell'opera esclude che l'inadempimento possa essere direttamente desunto dal superamento di detto termine, ma non significa che ogni altra condotta che invece integri inadempimento e che determini il differimento della ultimazione dei lavori sia immune da responsabilità per i maggiori costi che (purché prevedibilmente ex art. 1225 c.c.) dal protrarsi dei lavori siano derivati.  ###. ### giova del resto evidenziare, nella sua duplice veste di responsabile dei lavori/rappresentante del committente verso 15 V. PdC 4.7.2006 (doc. 5 attore): “Le opere dovranno essere iniziate entro il ### ed ultimate in modo che il fabbricato sia abitabile o agibile entro tre anni dall'inizio dei lavori”; ### inizio lavori al 28.12.2006, depositata il ### (doc. 10).  - 29 - direttore lavori e imprese (incarico 2.11.2006 - doc. 8) e di progettista/direttore lavori (incarico 23.11.2007 - doc. 12), era naturalmente al corrente non solo del termine previsto per l'ultimazione dei lavori ma anche del titolo in forza del quale ### commissionava l'esecuzione dell'immobile su area di proprietà di società di leasing finanziatrice dei relativi costi, e il danno correlato al protrarsi delle attività di cantiere e alla ritardata consegna all'utilizzatrice del fabbricato completato e agibile è oggettivamente prevedibile. 
Tutto ciò premesso, la pretesa attrice di ascrivere a fatto e responsabilità dell'arch. ### tutti gli addebiti per oneri finanziari di prelocazione dal 28.12.2009 (termine amministrativo di fine lavori) o, in subordine, dal 30.4.2010 (termine contrattuale della fase prelocativa) sino al 9.5.2011 (consegna all'utilizzatore), per importo che, sulla base delle fatture emesse da ### (doc. 25 e 26), la parte determina in € 135.294,58 oppure € 98.586,97, è infondata, in quanto postula che il ritardo di oltre un anno sia stato per intero determinato dagli errori professionali del convenuto sopra esaminati. 
Del che non esiste prova. 
E' sul punto invece corretta l'analisi svolta dal CTU ing.  ### che in relazione ai singoli addebiti mossi (massetto in cls e intervento di consolidamento; pavimento del pianterreno demolito e rifatto; pratica per agibilità da rinnovare dopo sanatoria) e ai tempi strettamente necessari per porvi rimedio e pervenire alla ultimazione dei lavori, in totali 5 mesi (4 mesi per abitabilità; 15 giorni struttura di rinforzo; 15 giorni pavimentazione) l'incidenza degli errori del convenuto sui complessivi tempi di esecuzione. 
Il calcolo degli oneri finanziari risarcibili è perciò limitato agli interessi addebitati per il periodo gennaio/maggio 2011 (doc. 26), pari a € 38.309,20.   4.6 La somma capitale che complessivamente va addebitata al solo arch. ### è quella che si determina sulla base degli importi capitali indicati ai punti 4.1, 4.3, 4.4., 4.5 (€ 55.760,00 + 150.548,00 + 8.462,00 + 2.100,00 + 12.064,00 + 38.309,20), quella a carico dell'arch. ### e di ### in solido (ripartita nei rapporti interni per uguali quote del 50%), secondo gli importi indicati al punto 4.2 (€ 47.910,10 + 4.500,00). 
Ogni singolo importo va rivalutato ad oggi (trattandosi di debiti risarcitori e perciò di valore) con decorrenza, secondo che si tratti di costi sostenuti o di spese future, dalla data dell'esborso16 o da 16 Per semplificazione si fa riferimento, per i costi sostenuti durante i lavori o in epoca immediatamente prossima, al mese della consegna dell'immobile all'utilizzatore (maggio 2011) e per le opere di ripristino dei vani scala al mese di gennaio 2015.  - 30 - quella della stima formulata dal CTU nella relazione depositata il ###, per i complessivi importi capitali ad oggi determinati in € 320.372,65 (69.532,72 + 175.538.97 + 9.866,88 + 2.618,70 + 15.043,81 + 47.771,57) a carico di ### e di € 62.739,12 (57.492,12 + 5.247,00) a carico di ### e ### in solido. 
Al creditore vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma capitale (devalutata al 9.5.2011, data di consegna all'utilizzatore dell'immobile finito alla quale può riferirsi il consolidamento dei danni, in € 256.914,72 + 50.312,04, ed anno per anno rivalutata, secondo insegnamento di Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712). 
Il convenuto ### va perciò condannato al pagamento della somma complessivamente determinata, ad oggi e comprensiva di interessi, in € 360.207,94 (320.372,65 capitale + € 39.835,29 interessi) e, in solido con ### della somma ulteriore di € 70.540,14 (€ 62.739,12 capitale + 7.801,02 interessi).  5. La domanda riconvenzionale ###. ### ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di € 35.650,00 oltre accessori, quale residuo compenso professionale per l‘attività svolta presso il cantiere di ### del ### 6.1 ### dei fatti a fondamento della domanda riconvenzionale si esaurisce, nella comparsa di costituzione e risposta, nell'affermare che non vi è alcun dubbio circa l'effettivo svolgimento dell'attività descritta nell'avviso di parcella prodotto quale doc. 5 e datato “giugno 2010”, del cui contenuto nulla si precisa. 
Dall'esame diretto del documento prodotto si evince che l'avviso di parcella, datato giugno 2010 (doc 5), espone onorario complessivo di € 37.500,00 per progettazione e direzione lavori “come da contratto” + 3.000,00 “a forfait” per direzione lavori opere in cemento armato, oltre a spese in percentuale del 20%; € 4.000,00 per richiesta agibilità; € 12.700,00 per contabilità dei lavori; € 4.100,00+ 250,00 per accatastamento e spese di presentazione e, dato atto di acconti ricevuti per un totale di € 34.000,00, quantifica in € 35.650,00 (oltre contributo integrativo e ### il residuo dovuto. 
La società attrice ha opposto dapprima (a verbale dell'udienza di prima comparizione) generale contestazione “nell'an e nel quantum”, e in seguito meglio l'ha specificata nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., laddove CRG conferma di avere ricevuto l'avviso di parcella (ma solo a dicembre 2010 e non a giugno 2010 - v. doc. 28 attore17) e di avere immediatamente comunicato la 17 Si tratta della raccomandata 9.12.2010 nella quale ### dato atto di - 31 - sospensione di ogni ulteriore pagamento in attesa delle verifiche necessarie su inadempimenti e danni allora emersi, e ha contestato inoltre l'assenza di accordi su alcuni dei compensi esposti.  6.2 Prendendo le mosse dalle obiezioni sollevate dall'attore, va osservato che - gli errati adempimenti e i vizi che ne sono derivati non costituiscono, da sé, fatto estintivo del diritto al corrispettivo, qualora la prestazione professionale del progettista e direttore lavori abbia comunque prodotto un risultato utile e il soddisfacimento dell'interesse del committente sia soddisfatto dall'azione risarcitoria per i vizi: qualora il committente non proponga domanda di risoluzione del contratto ma solo di risarcimento dei danni, “il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. Sez. 2, 24.3.2014, n. 6886; analogamente, in tema di corrispettivo dell'appaltatore, v. Cass. 2, 17.4.2012, n. 6009)18.  avere ricevuto il ### l'avviso di parcella e che, a seguito del sopralluogo eseguito nello stesso giorno con l'ing. Bonetti di ### e delle difformità catastali riscontrate, il pagamento è sospeso in considerazione dei costi che si andranno ad affrontare per sanatoria e per oneri finanziari da ritardata consegna.  18 Nello stesso senso v. Cass. Sez. 2, 6.12.2017, n 29218, della quale è utile riportare il seguente estratto di motivazione: “… l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. 
Da ciò consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento. (Cass. 1214/2017). 
Laddove invece, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. n. 6009/2012), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata.  ### di inadempimento ex art. 1460 c.c., postula infatti la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005) onde se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso. 
Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 6886/2014).  - 32 - - il committente non contesta che le prestazioni richiamate nell'avviso di parcella siano state eseguite, bensì che vi sia stata pattuizione per alcuni almeno dei compensi esposti (accatastamento e agibilità). 
Sono dunque certi e indiscussi gli incarichi professionali ricevuti e l'esecuzione di attività varie di adempimento degli incarichi, ben oltre le errate condotte sopra censurate (sono ad es.  documentati i due progetti di variante in corso d'opera predisposti nel 2008 e 2009 e relativi DIA e PdC - v. doc. 7-7bis, 10-10bis, 11 convenuto), e in specie non sono contestate le prestazioni esposte nell'avviso di parcella. 
Quanto ai criteri di liquidazione del compenso, deve ex art.  115 c.p.c. considerarsi riconosciuto l'accordo sul complessivo compenso spettante per progettazione e direzione lavori (37.500,00 + 3.000,00 per direzione lavori opere in c.a.19); il compenso per contabilità lavori è esposto (in assenza di riferimenti a pattuizione tra le parti) in percentuale rispetto all'importo dell'opera, con applicazione di percentuale (1,27%) più bassa di quella prevista dalla tabella E della tariffa professionale e per importo (€ 1.000.000,00) esso pure inferiore a quello risultante da contabilità (v. doc. 9 convenuto) Il diritto al pagamento di compensi per richiesta di agibilità e accatastamento, in quanto essi sì relativi ad attività che (non incluse nell'incarico professionale conferito per iscritto e esecutive dunque di successive intese o iniziative) non ha portato ad alcun risultato utile ed è anzi stata pregiudizievole (e ha condotto alla sostituzione nell'incarico con altro professionista che ha curato le pratiche di sanatoria e di nuova richiesta di agibilità), va escluso in virtù del principio sopra esposto, ancor prima di considerare che il criterio di determinazione del compenso indicato nell'avviso di parcella per tali attività (in tutto € 8.350,00, superiore a quanto per gli stessi titoli esposto dall'arch. Vitrano) non è in alcun modo esposto e il committente nega che alcun accordo vi sia stato. Proprio perché nulla è stato corrisposto e nulla spetta per tale attività all'arch. ### dalle voci di danno a suo carico è stato escluso l'importo corrispondente agli onorari dell'arch. Vitrano, trattandosi di compenso che allo stesso o ad altro professionista avrebbe comunque dovuto essere versato. 
Nel caso di specie, a fronte delle varie prestazioni professionali poste in essere (,,,) in favore dei committenti, come accertato nell'espletata ### l'esistenza dei vizi dell'opera, seppur imputabili al professionista ed idonei a far sorgere a carico del medesimo l'obbligazione risarcitoria, non sono risultati talmente gravi da implicare l'inutilizzabilità dell'opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell'obbligazione di risultato a carico del professionista, né risulta che i committenti chiesero la risoluzione del contratto”.  19 La prima contestazione sul compenso di € 3.000,00 a forfait viene tardivamente espressa in comparsa conclusionale.  - 33 - Il compenso complessivo spettante all'arch. ### va dunque determinato in € 61.300,00, dei quali € 34.000,00 già versati negli anni 2008 e 2009, così come attestato dal citato avviso di parcella prodotto dal creditore (doc. 5), e parte attrice deve dunque essere condannata al pagamento della somma di € 27.300,00, oltre a contributo previdenziale e ### Non è stata formulata domanda di pagamento degli interessi. 
Non compete rivalutazione trattandosi di debito di valuta.  7. Le spese di lite e di ATP nei rapporti tra attore e convenuti I convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice (per quote che nel rapporto interno, in ragione dell'importo complessivo assai differente delle rispettive soccombenze e pur tenuto contro del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ### si ripartiscono nel rapporto interno in ragione del 90% a carico di ### e del 10% a carico di ### delle spese legali, che si liquidano secondo criteri previsti dal DM 55/2014 per cause di valore da 260.001,00 a € 520.000,00, in 21.894,60 per compenso (tenuto conto dell'importo capitale riconosciuto inferiore al petitum, della soccombenza sulla domanda riconvenzionale di ### e dell'accoglimento di uno solo dei titoli di danno fatti valere nei confronti di ### e per importo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto, si applicano per ciascuna fase gli importi intermedi tra i minimi e i medi, ed aumento per pluralità di parti limitato al 30%, e così dunque: € 2.658 + 1.753 + 7.808,00 + 4.623,00 = 16.842,00; + 30% = 21.894,60) e € 1.828,40 per anticipazioni, oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 3.284,19) e accessori. 
Il rimborso delle spese di ATP va posto esclusivamente a carico di ### in quanto gli accertamenti esperiti nella fase di istruzione preventiva hanno riguardato vizi tutti ai quali ### è estraneo ed ascritti al solo progettista/direttore lavori. 
Dette spese si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 vigente alla data di conclusione dell'accertamento, in € 5.635,00 per compenso (valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria), oltre a spese generali (€ 845,25), CPA e ### spettano inoltre rimborso del compenso liquidato al CTU di € 6.258,00 oltre contributo integrativo e ### e le spese di consulenza di parte documentate in € 1.850,00 oltre accessori e congrue (doc. 58) 8. La chiamata in garanzia dell'assicuratore La domanda in garanzia proposta da ### nei confronti del proprio assicuratore ### S.p.A. nel merito è fondata e va accolta, nei limiti che di seguito si precisano. 
Documentata e pacifica la sottoscrizione della polizza - 34 - 29140091 e indiscussa la validità ed efficacia della garanzia nel periodo in cui il sinistro è denunciato, l'eccezione dell'assicuratore di estraneità dell'evento al rischio assicurato è infondata.  ### la copertura assicurativa opera per la sola attività professionale che l'assicurato svolga quale pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici, e non invece per l'attività di progettazione e/o direzione lavori per costruzione di fabbricati.  ###. 1, comma 1, della sezione II, condizioni particolari, del contratto di assicurazione, recita: “### si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di: ### - pianificatore, - paesaggista, - conservatore dei beni architettonici e ambientali”. 
Osservato preliminarmente che tutte le figure professionali sopra indicate appartengono al medesimo ordine professionale degli “architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori” e che per ognuna è istituito un diverso settore del medesimo albo (come da riordino introdotto con il d.P.R. 328/2001 - v. artt. 3, 15-19), si rileva che la pretesa esclusione della copertura assicurativa per il solo esercizio dell'attività libero professionale di architetto (ossia quella del settore alla quale ogni laureato secondo l'ordinamento previgente - come verosimilmente è per l'arch. ### nato nel 1960 - è stato automaticamente iscritto) si fonda, a fronte della espressa menzione di tutte le 4 qualifiche (inclusa quella di architetto) e in assenza di esplicita esclusione di alcuno dei settori, sulla mera composizione grafica della clausola, nella quale si utilizza l'elenco puntato solo per la seconda, terza e quarta voce. 
Di qui la tesi secondo cui dette voci non si aggiungono ma costituiscono specificazione e delimitazione della nozione di architetto che immediatamente le precede, ed escludono perciò tutte e solo le attività libero professionali del settore “architettura” dalla copertura assicurativa. 
In assenza di dichiarazioni esplicite, è evidente la precarietà della tesi della società assicuratrice o comunque, a tutto concedere, l'equivocità della formulazione della clausola da essa stessa predisposta (e sottoposta a cliente esercente proprio la professione di - 35 - architetto), da interpretarsi secondo previsione dell'art. 1370 c.c.. 
E' il caso di aggiungere che il contenuto delle successive clausole 4 e 5 di specificazione dei rischi assicurati (nelle quali diffusamente si contemplano le attività di progettazione, assistenza, direzione lavori, collaudo e le attività propedeutiche) pienamente si attaglia alle attività tipiche dell'architetto e poco o nulla a quelle di pianificatore, paesaggista o conservatore, e che l'equivocità della pretesa esclusione dalla garanzia del settore architettura (se non anche l'univocità dell'interpretazione opposta) ne esce amplificata. 
Ritenuta dunque operatività della polizza in relazione all'attività libero professionale nella fattispecie esercitata dall'arch.  ### si osserva che il rischio assicurato, secondo le clausole 4 e 5 menzionate, comprende.  - i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette “conseguenti a rovina totale o parziale” e, inoltre, le spese sostenute dal committente “per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette”: la garanzia non si limita all'ipotesi estrema della avvenuta rovina totale o parziale dell'edificio (e del resto l'inflessione della copertura, le infiltrazioni, la rovina del pavimento, le ampie fessurazioni e distacchi nei vani scala costituiscono fatti oggettivamente riscontrati, e rappresentano essi stessi rovina parziale), ma include le spese sostenute per prevenirla (vengono qui in considerazione il ripristino statico della copertura, l'eliminazione della causa delle infiltrazioni, l'eliminazione delle cause delle fessurazioni dei vani scala) - le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali o commerciali derivanti da danneggiamenti materiali conseguenti a gravi difetti dell'opera, purché tuttavia “emersi dopo la sua ultimazione” (art. 5) - i danni direttamente o indirettamente cagionati in conseguenza di errori commessi nello svolgimento di attività, tra altre, di “assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari” (v. errata pratica di richiesta agibilità) La garanzia è per contro espressamente esclusa “per le perdite patrimoniali derivanti … da attività inerenti le procedure e agli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso ai mezzi finanziari” (clausola 5 lett. b, 2° cpv) e, infine, è limitata, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, alla quota di danno direttamente attribuita all'assicurato (clausola 10). 
Richiamato l'indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato secondo cui le clausole che definiscono i danni risarcibili e quelli esclusi da garanzia non costituiscono patti di limitazione di - 36 - responsabilità soggetti al requisito di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1441 comma 2 c.c. ma delimitazioni dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione dell'assicuratore 20, ### deve essere condannata a tenere l'assicurato ### indenne di quanto egli è tenuto a versare in favore del danneggiato, ### con esclusione degli importi liquidati a titolo di mancato guadagno per sospensione dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico (€ 11.093,71, di cui € 9.866,88 per capitale rivalutato e € 1.226,83 per interessi) e di maggiori interessi prelocativi (€ 53.711,47, di cui € 47.771,57 per capitale rivalutato e € 5.939,90 per interessi), e ### limitatamente al 50% della somma finale liquidata per ripristino dei vani scala (€ 70.540,14x50%= 35.270,07). 
Sugli importi a debito dell'assicuratore come sopra determinati in € 295.402,76 (€ 360.207,94 - 11.093,71 - 53.711,47) e € 35.270,07 va infine applicato - come da eccezione del terzo chiamato - scoperto generale di polizza del 10%.  8.1 La condanna della terza chiamata a tenere indenne l'assicurato comprende la quota di spese di lite (sezione 1, art. 5) che lo stesso è tenuto a versare a CRG per il giudizio di merito e per l'### La stessa ### va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del chiamante, da liquidarsi con riguardo alle tariffe delle cause di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 e per ciascuna fase facendo applicazione (tenuto conto del parziale accoglimento delle difese dell'assicuratore verso l'assicurato) dei medesimi importi assunti a riferimento nella liquidazione in favore, per un compenso che perciò si determina in € 16.842,00 (€ 2.658 + 1.753 + 7.808,00 + 4.623,00) oltre a spese generali (€ 2.526,30), CPA e IVA.  9. Le spese di ### come liquidate con decreto in data 30 novembre 2020, va definitivamente posto a carico dei convenuti in ragione del 20% ciascuno e del terzo chiamato per il restante 60% p.q.m.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) condanna ### e ### in solido, con ripartizione al 50% nel rapporto interno fra debitori, al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma, ad oggi determinata comprensiva 20 Ad es. Cass. 1, 27.11.1979 n. 6202: “Le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e non limitazione di responsabilità, la quale può conseguire soltanto dall'inadempimento dell'obbligo giuridico. Ne consegue che le limitazioni del rischio assicurato non debbono essere approvate per iscritto specificamente, a norma dell'art 1341, ultimo comma, cod civ.”.  - 37 - di interessi, di € 70.540,14, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) condanna ### al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma, ad oggi determinata comprensiva di interessi, di € 360.207,94, oltre a interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) condanna ### S.p.A. al pagamento in favore di ### del compenso di € 27.300,00 oltre CP e ### 4) condanna ### e ### in solido, con ripartizione interna in ragione rispettiva del 90% e del 10%, al pagamento in favore di CRG delle spese di lite, che liquida in € 21.894,60 per compenso, € 1.828,40 per anticipazioni e € 3.284,19 per spese generali, oltre CPA e ### 5) condanna ### al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese del procedimento di ATP n. 6723/2011 RG, che liquida per spese di difesa in € 5.635,00 per compenso e € 845,25 per spese generali, oltre CPA e ### in € 6.258,00 oltre accessori per compenso ### in € 1.850,00 oltre accessori per spese di ### 6) condanna ### S.p.A. a tenere indenne ### di quanto quest'ultimo è obbligato a versare a parte attrice in forza: - del capo 1) nei limiti della quota di responsabilità personale del 50% ed applicato su questa lo scoperto contrattuale del 10%; - del capo 2) fino a concorrenza dell'importo capitale di € 295.402,76 ridotto dello scoperto contrattuale del 10%; - del capo 4) nei limiti della quota di responsabilità personale del 90%; - del capo 5); 7) condanna ### S.p.A. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 16.842,00 per compenso e € 2.526,30 per spese generali, oltre a CPA e ### 8) pone le spese di ### come liquidate con decreto in data 30 novembre 2020, definitivamente a carico di ### e ### per quote del 20% ciascuno e di ### S.p.A. per quota del 60%, fermo il vincolo solidale ex lege in favore del consulente. 
Così deciso in ### il giorno 30 ottobre 2023 Il giudice ### redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 
RG n. 15025/2015

causa n. 15025/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Ambrosoli Luciano

M

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 816/2023 del 22-08-2023

... di una morale capovolta, in quanto organizzatore, pianificatore di questo imbroglio amministrativo. -#### scrive che “è la Proprietà” nonché ### architettonico con una brigata di amici…sempre refrattaria, anche per partito preso, a rispettare ogni regola normativa, convenzione o disciplina di cantiere… -#### e ### del ### cosciente firmatario di ### edilizie fasulle…-### ambiguo e ondivago ### e ### di sola facciata, nonché redattore di ### fasulle”, aggiungendo “Eccoli….ho presentato quelli che sono stati, i miei interlocutori. ### circostanza, costoro si sono rivelati privi di ogni scrupolo, campioni senza pari di doppiezza, maneggi, di trucchi, di scorciatoie e di ### asseverate, tutto fasullo”, “chiunque è capitato a tiro della triade (### è stato turlupinato” e ancora “### che i ### torinesi non ricordino a loro memoria del passato un uguale comportamento trasgressivo, supponente con chiara matrice di malafede”. Dalla lettura delle e-mail riportate a titolo di esempio, così come delle numerose altre prodotte, emerge con evidenza il carattere gravemente offensivo e diffamatorio dei termini utilizzati, chiaramente rivolti a ledere la reputazione dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 586/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promossa da: ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso l'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti; APPELLANTE ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati presso l'Avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti; ###'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza 1217/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino, quarta sezione civile, nella persona del ###ssa ### in data ### e pubblicata in data ###, notificata al procuratore costituito in data ### nel procedimento iscritto al ### al n. 13969/2020, così giudicare Nel merito In via principale 1. rigettare le domande proposte dal dott. ### e dalla sig.ra ### nel procedimento di primo grado; 2. accertare e dichiarare che nessuna condotta illecita è stata posta in essere dal geom. ### nei confronti del dott. ### e della sig.ra ### per i motivi esposti in fatto ed in diritto; 3. accertare e dichiarare che il geom. ### non ha posto in essere nessuna illecita diffusione dei dati personali del dott. ### e della sig.ra ### per i motivi sopra esposti; 4. per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto nei confronti del geom. ### in favore del dott. ### e della sig.ra ### a titolo di risarcimento danni non patrimoniali; 5. conseguentemente riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il geom.  ### a corrispondere in favore del dott. ### e della sig.ra ### la somma complessiva di € 120.000,00 (di cui € 60.000,00 in favore del dott. ### ed € 60.000,00 in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali; 6. conseguentemente riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il geom.  ### a cessare le condotte illecite accertate nel giudizio di primo grado con conseguente determinazione della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di inottemperanza alla predetta condanna. 
In via di subordine ### denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la condotta posta in essere dal geom.  ### configuri una figura penalmente rilevante si ritiene che la stessa vada nuovamente liquidata in via equitativa dal Giudice rispettando le circostanze attenuanti ed i parametri in fatto ed in diritto soprariportate, rientrando nella indicata “categoria di tenue gravità”. 
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte depositate il ###. 
In ogni caso ### la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. di parte appellata in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto nonché priva dell'elemento soggettivo richiesto della mala fede e/o della colpa grave stante la fondatezza dell'appello proposto.  ### la parte appellata al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge.  ###: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: 1)-rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata per le ragioni di cui in narrativa; 2)-respingere l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e, in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado; 3)-occorrendo, istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta; 4)-con il favore delle spese di lite e delle competenze di causa, dovendosi apprezzare che il presente atto è stato redatto mediante collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. 37/2018 e con il risarcimento ex art. 96 c.p.c. in misura almeno pari a quanto previsto dal comma 8 del D.M. 55/2014.  MOTIVI DELLA DECISIONE I.### e ### convenivano in giudizio ### esponendo che: in data #### stipulava con l'### s.r.l., di cui il geom. ### era legale rappresentante, un contratto d'appalto avente ad oggetto lavori edili sul complesso immobiliare di sua proprietà (acquistato nell'aprile 2018), al fine di adibirlo ad abitazione propria e della compagna ### tra i mesi di agosto e settembre 2019 l'impresa appaltatrice avanzava indebite richieste economiche, che venivano rifiutate dal direttore dei lavori arch. ### a seguito di ciò il geom. ### poneva in essere una serie di condotte lesive della reputazione degli attori, qualificabili come atti illeciti ex art. 2043 c.c. e come reati, tramite copiosissime e-mail rivolte, a rotazione a seconda dell'oggetto, al dott. ### (procuratore di ###, a numerosi professionisti e fornitori del cantiere, a numerosi funzionari e dirigenti del Comune di ### all'### dell'### all'### di ### del ### di ### in tali comunicazioni il geom. ### accusava i sig.ri ### e ### di “imbrogli”, “furbizie”, “trucchi”, “maneggi”, “pratiche fasulle” e altro ancora, e indicava ### come appartenente alla “Triade” (notoriamente organizzazione criminale di stampo mafioso di origine cinese) composta da lui, dall'arch. ### e dal procuratore dott. ### il convenuto, inoltre, apponeva nel cantiere cartelloni su cui era scritto a carattere cubitale “abusivo”; poneva altresì in essere una serie di pressioni e vessazioni nei confronti degli attori, incatenandosi sul pianerottolo dello studio del dott. ### presentandosi senza appuntamento presso la ### luogo di lavoro di ### introducendosi abusivamente nella sua proprietà; con le e-mail, infine, condivideva con molti soggetti informazioni circa la futura dimora degli attori e i loro indirizzi personali di posta elettronica, con violazione della privacy dei medesimi. Chiedevano, quindi, di accertare le condotte illecite allegate e di condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. - per le condotte gravemente lesive dell'onore e del decoro, per la violazione della privacy ex art. 82 del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018, per le ulteriori condotte illecite integranti reati quantomeno di molestia ex art. 660 c.p. e minaccia ex art. 612 c.p. - quantificato rispettivamente in € 80.000,00, € 10.000,00 e € 80.000,00 per ciascun attore o in diversa somma da accertare.  ### costituendosi, contestava la domanda attorea e rilevava che: la richiesta di risarcimento danni era meramente strumentale a contrastare la domanda proposta dall'### s.r.l. per il pagamento di quanto dovuto per i lavori svolti, per cui era pendente procedimento arbitrale; l'organizzazione dei lavori oggetto del contratto di appalto era stata particolarmente difficoltosa a causa dell'atteggiamento del direttore dei lavori ing. ### e della sig.ra ### al convenuto era stata nascosta l'esistenza di abusi edilizi, di cui egli era venuto a conoscenza solo dopo avere sottoscritto il contratto di appalto e le deleghe per la presentazione di plurime ### effettuando un accesso agli atti presso il Comune e rilevando che vi era stato un accertamento da parte dell'### del Comune in data ###; i termini utilizzati nelle e- mail prodotte da controparte dovevano essere contestualizzati avuto riguardo della situazione generale, non potevano essere considerati offensivi e per la gran parte non erano indirizzati ai sig.ri ### e ### quanto alla diffusione di dati relativi agli attori, i destinatari delle comunicazioni erano soggetti che potevano essere lecitamente destinatari delle comunicazioni nell'ambito del contratto di appalto e che erano già in possesso di tali dati; contestava infine la quantificazione dei danni effettuata da controparte. 
Il Tribunale di ### con sentenza n.1217/2022 pubblicata il ###, accertava la responsabilità di ### per i danni cagionati agli attori con le condotte offensive della loro reputazione, rilevando che: le e-mail, inviate tanto ai funzionari del Comune, quanto ai professionisti e fornitori impegnati nel cantiere, avevano tenore offensivo e contenevano accuse di rilevante gravità; tali condotte integravano gli elementi costitutivi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.; non poteva essere invocata l'esimente del diritto di critica, essendo stato violato il limite della continenza espositiva; anche la cartellonistica posizionata nel cantiere aveva l'evidente finalità di denigrare il dott.  ### agli occhi dei molti collaboratori coinvolti nei lavori di ristrutturazione; a titolo di liquidazione del danno morale patito in conseguenza della diffamazione, risultava congrua la somma di € 40.000,00 per ognuno degli attori, tenuto conto dei criteri del contesto in cui l'offesa era stata perpetrata e della portata offensiva della corrispondenza a mezzo e-mail, della circostanza che fosse stato attribuito un fatto determinato, della posizione sociale della vittima, dell'intensità dell'elemento soggettivo. 
Accertava altresì la responsabilità del convenuto per i danni cagionati agli attori con le condotte vessatorie, integranti il reato di molestie ex art. 660 c.p., consistite nell'essersi incatenato per due volte sul pianerottolo dello studio del procuratore di ### nell'essersi introdotto abusivamente nell'abitazione dei sig.ri ### e ### nell'essersi presentato in plurime circostanze senza appuntamento presso le sedi di ### luogo di lavoro di ### comportamenti caratterizzati dalla persecutoria e inopportuna presenza nelle vite degli attori; e la responsabilità per i danni cagionati agli attori con l'illecita diffusione dei loro dati personali, avendo il geom. ### divulgato i loro indirizzi di posta elettronica e l'indirizzo dell'immobile in ristrutturazione destinato ad essere la loro dimora, senza il consenso degli interessati e senza giustificato motivo, nelle plurime e- mail inviate a plurimi soggetti; ritenendo congruo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale l'importo di € 10.000,00 pro capite per ciascuno dei due illeciti.  ### il convenuto a corrispondere le somme indicate a titolo di risarcimento danni e a cessare le condotte illecite accertate, fissando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di € 500,00 al giorno in caso di inottemperanza; condannava infine il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori. 
Con atto di appello ritualmente notificato, ### impugnava la sentenza del Tribunale, ne chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.  ### e ### costituendosi, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedevano di dichiarare l'inammissibilità di ciascun motivo ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne contestavano la fondatezza chiedendone il rigetto, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. 
Questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 1.12.2022, rigettava l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante, non risultando la palese fondatezza del fumus né la giustificazione del periculum; respingeva l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. proposta dagli appellati in quanto le questioni oggetto del giudizio dovevano essere risolte in sede di motivata sentenza. 
II.La domanda di ammissione delle prove orali formulata dall'appellante è inammissibile, non essendo state specificate nell'atto di appello le ragioni per cui ciascuno dei capi di prova - neppure riprodotti - sia da ritenere utile al fine di giungere ad una diversa decisione e sotto quale specifico profilo. 
Le istanze istruttorie formulate dagli appellati in via eventuale (“occorrendo”) sono superflue, non essendo stati contestati dall'appellante i fatti come dedotti e documentati; come accertato nella sentenza impugnata, senza formulazione di appello sul punto, ### “non ha mai contestato o negato i fatti ed i comportamenti riportati da parte attrice, limitandosi ad offrine una interpretazione giustificatrice”).  ### di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., proposta dagli appellati con riferimento a ciascun motivo di appello, viene esaminata trattando dei singoli motivi. 
III.Con il primo motivo - “### contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado sulla configurazione nella fattispecie in esame di due figure di reato” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto configurabile, nella condotta da lui posta in essere, il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e il reato di molestie ex art. 660 c.p.; allega che: non sussiste l'elemento cardine della diffamazione, ovvero l'offesa dell'altrui reputazione; il Tribunale non ha tenuto in considerazione le circostanze di cui è stato vittima il geom. ### e le dinamiche contrattuali del cantiere, che lo hanno indotto ad adottare un linguaggio incisivo in risposta alle continue provocazioni verbali ricevute; la sig.ra ### committente di fatto, con i suoi interventi ha inciso sulla realizzazione delle opere e delle varianti al progetto pregiudicando il rispetto delle tempistiche, ha sostituito in corso d'opera parte dei professionisti che hanno adottato soluzioni in contrasto con il progetto esecutivo iniziale, ha usato nelle sue richieste toni atti a minare la credibilità dell'### al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'### non ha ricevuto l'allegato “### Edilizio”, per cui il geom. ### è stato tenuto all'oscuro di una parte della documentazione edilizia che non era conforme a quanto dichiarato dai committenti, e si è visto costretto a sottoscrivere “al buio” deleghe per la presentazione delle ### scoprendo solo dopo l'accesso agli atti del Comune che molte opere erano state poste in essere in mancanza della documentazione amministrativa necessaria; in data ### il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione delle opere realizzate nel cantiere in questione e provvedimento di annullamento della ### e delle successive varianti; è pendente causa arbitrale volta ad ottenere il pagamento da parte dell'### della cifra di € 462.365,04 oltre Iva per lavori eseguiti e mai pagati; i termini utilizzati nelle e-mail, oltre a non essere lesivi dell'altrui reputazione, sono stati estrapolati e decontestualizzati e, in ogni caso, non sono riferiti ai sig.ri ### e ### ma per lo più ad altri soggetti; le parole utilizzate non possono essere intese come lesive della reputazione altrui, ad esempio il termine “Triade”, che ha come intento di richiamare il contesto calcistico e non la mafia cinese, e il termine “imbroglio”, utilizzato per rappresentare una situazione confusa, intricata e poco chiara; tra quelle prodotte vi sono comunicazioni non rivolte ai sig.ri ### e ### comunicazioni che rappresentano esclusivamente la richiesta di fissare appuntamenti per ottenere il pagamento del dovuto, altre relative a solleciti per ottenere la documentazione amministrativa richiesta; nè è possibile configurare il reato di molestia, essendo anzi l'### stata oggetto di minacce da parte della committenza, e non si può attribuire valenza persecutoria o vessatoria al fatto che il geom.  ### si sia recato presso le sedi della ### anche il gesto di incatenamento presso lo studio ### è stato del tutto dimostrativo e non violento, finalizzato ad ottenere il pagamento del dovuto; infine i sig.ri ### e ### non hanno provato, nemmeno per presunzione, il concreto pregiudizio patito. 
Il motivo è ammissibile, risultando esposti con sufficiente chiarezza il punto della sentenza impugnato, le doglianze rivolte, il diverso percorso argomentativo offerto alla Corte per giungere ad una diversa decisione. 
Il motivo è infondato. 
Si premette che sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze: -### in data ### ha stipulato con l'### s.r.l., di cui il geom.  ### è legale rappresentante, un contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili sul complesso immobiliare ad uso residenziale sito nel Comune di #### di ### n.237, di sua proprietà in quanto acquistato nell'aprile 2018, al fine di adibirlo ad abitazione propria e della sua compagna ### -tra i mesi di agosto e settembre 2019 l'### s.r.l. ha chiesto il pagamento di somme di denaro che riteneva dovute per lavori eseguiti e che sono state rifiutate dal direttore dei lavori arch.  ### e dal committente; tra le parti del contratto di appalto pende giudizio arbitrale relativo alle reciproche pretese; -### ha scritto e inviato, dal settembre 2019 e anche in pendenza del giudizio di primo grado, le e-mail prodotte dagli odierni appellati, ricevute dai destinatari indicati nelle stesse (docc. da 4 a 144, fino al dicembre 2021, prodotte in primo grado; né è contestato dall'appellante di avere scritto e inviato le e-mail prodotte dagli appellati nel presente giudizio di appello come docc. da 145 a 150, fino a marzo 2022, successive al deposito degli atti conclusivi in primo grado e quindi non producibili anteriormente). 
Le numerose e-mail inviate dall'appellante ad una pluralità di destinatari hanno contenuto diffamatorio, in quanto sono gravemente offensive della reputazione dei sig.ri ### e ### accusati di essere dediti a “spudorati abusi edilizi”, “imbrogli premeditati e pianificati”, “furbate”, quali “divi della carta patinata” che si ritengono immuni da controlli e al di sopra di leggi e regolamenti, con “morale capovolta”, “furbetti delle ### fasulle”, il dott. ### come gravato da “pesante situazione debitoria” e facente parte di una “Triade” insieme all'arch. ### e al dott. ### ove il sostantivo “Triade” viene utilizzato in senso chiaramente evocativo di una sorta di associazione a delinquere. 
A titolo di esempio si riporta il contenuto delle seguenti e-mail: -doc. 59 del 21.5.2020, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### a numeri altri funzionari del Comune per conoscenza (####### e ad altri soggetti (###### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### chiede chiarimenti “sull'iter ### legato alla pesante ristrutturazione della ### e ### portato avanti, con morale capovolta, dalla nuova ### (la matrice è sempre la stessa) ### + ### + Nasi”, fa riferimento ad un “imbroglio, costruito piano piano nel tempo con dolo cosciente”, al fatto che “in data 31 gennaio 2020, la ### già a conoscenza della situazione ### farlocca, e degli abusi perpetrati nel tempo… nonostante tutto, pervicacemente, spudoratamente, presenta nuovamente una richiesta di ### con una ### Terza…al fine di consolidare una realtà illegale”, parla di “scandalosa vicenda” in “palese illegalità”; -doc. 64 del 8.6.2020, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### a numerosi altri funzionari del Comune di ### (####### e ad altri soggetti per conoscenza (#### segreteria dell'######, oltre che ai sig.ri ### e ###, ove in relazione a precedenti richieste di chiarimenti sulla liceità degli iter concessori “della ### di ### 237 a ### di proprietà ### Seredova” il geom. ### scrive “i ### sono inconfutabili, avendo “pizzicato” la ### (### nell'esercizio dell'imbroglio, dimostrando la presenza a più riprese di trucchi, furbizie, maneggi, abusi, irregolarità, espedienti per ingannare l'### esecutrice e la ### di Torino” e “in tema di legalità, non si scherza e non deve esistere soggezione alcuna, neppure verso i divi della carta patinata”; -doc. 133 del 14.4.2021, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### ad altri funzionari del Comune per conoscenza (### Cortese, ##### oltre che ad altri soggetti per conoscenza (##### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### scrive di non avere ricevuto le “giustificazioni della ### tramite l'Avv.  ### e ### Chiaia, che non sono un fatto privato, ma utile documentazione necessaria per scardinare il “sistema Nasi”, che continua, in virtù di un dichiarato superiore ceto sociale, ritenersi immune dall'osservanza di ### e ### e conseguenti controlli da parte della P.A.” da contrastare “per ribadire il ### di ### e ### misconosciuto da costoro”; -doc. 135 del 29.6.2021, inviata allo ### del Comune di ### a numerosi funzionari del Comune (###### Cortese, ### e ad altri soggetti per conoscenza (##### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### svolge una “### dei principali attori: -#### nonché manager di nuovo conio nonché portatore di una morale capovolta, in quanto organizzatore, pianificatore di questo imbroglio amministrativo. -#### scrive che “è la Proprietà” nonché ### architettonico con una brigata di amici…sempre refrattaria, anche per partito preso, a rispettare ogni regola normativa, convenzione o disciplina di cantiere… -#### e ### del ### cosciente firmatario di ### edilizie fasulle…-### ambiguo e ondivago ### e ### di sola facciata, nonché redattore di ### fasulle”, aggiungendo “Eccoli….ho presentato quelli che sono stati, i miei interlocutori. ### circostanza, costoro si sono rivelati privi di ogni scrupolo, campioni senza pari di doppiezza, maneggi, di trucchi, di scorciatoie e di ### asseverate, tutto fasullo”, “chiunque è capitato a tiro della triade (### è stato turlupinato” e ancora “### che i ### torinesi non ricordino a loro memoria del passato un uguale comportamento trasgressivo, supponente con chiara matrice di malafede”. 
Dalla lettura delle e-mail riportate a titolo di esempio, così come delle numerose altre prodotte, emerge con evidenza il carattere gravemente offensivo e diffamatorio dei termini utilizzati, chiaramente rivolti a ledere la reputazione dei sig.ri ### e ### con termini a cui non è possibile attribuire il diverso significato prospettato nel motivo di appello; in particolare è evidente che con il termine “imbroglio” il geom. ### non si è riferito ad una situazione confusa, intricata e poco chiara, avendo espressamente accusato gli appellati di imbrogli, maneggi, doppiezza, atti falsi, di non osservare leggi e regolamenti; così come si evince dalla lettura delle e-mail che il termine “Triade” non si riferisce ad un trio in senso calcistico, ma viene utilizzato in senso evocativo di una sorta di associazione a delinquere (il termine “Triade”, come allegato dagli appellati, è la denominazione della mafia cinese), tanto che di ognuno dei componenti della medesima vengono esposti gli illeciti asseritamente commessi. 
La condotta dell'appellante si è via via aggravata, coinvolgendo dapprima i soggetti che svolgevano incarichi per il cantiere oggetto del contratto di appalto, poi estendendosi ai funzionari del Comune di ### indi alla segreteria dell'### e infine all'### di ### del ### e si è protratta per tutto il corso del giudizio di primo grado. 
Sono irrilevanti le deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'esistenza di abusi edilizi e ai provvedimenti adottati dal Comune (avverso i quali, si apprende dalle e-mail dell'appellante, è stato proposto ricorso al ###, in quanto - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - anche se fosse vero il fatto comunicato, non può essere invocata l'esimente del diritto di critica e di denuncia, essendo violato il limite della continenza espositiva, che consiste nell'adozione di una forma espositiva urbana e corretta, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; i contenuti delle e-mail esorbitano dal mero resoconto di circostanze di fatto, formulando valutazioni e giudizi sarcastici e offensivi, gravemente eccedenti i limiti della continenza e volti a gettare discredito sulla figura degli appellati. 
Il geom. ### ha inoltre apposto sul cantiere cartelloni recanti la scritta “abusivo” (docc. 29 e 30) con il chiaro fine di ledere la reputazione del proprietario di fronte ai collaboratori e fornitori coinvolti nei lavori in corso; detto fine emerge anche dal contenuto della e-mail inviata in data ### (doc.29) ove l'odierno appellante annuncia esplicitamente che “si è provveduto ad una serie di posizionamenti di cartellonistica di cantiere, mirata a rivitalizzare il ### e la ### sperduti nella nebbia dell'assenteismo e della contrapposizione…### ulteriormente il disinteresse di ### e ### ad una conduzione legale dei lavori, sono stati apposti, per auspicata sensibilità, i cartelli di abuso zona garage, serra, interno casa… E ###?”. 
Le deduzioni dell'appellante relative alle provocazioni verbali ricevute sono generiche e non provate; né eventuali provocazioni verbali configurerebbero esimenti dell'illecito di diffamazione. In generale le vicende relative ai rapporti contrattuali tra le parti sono irrilevanti e oggetto di giudizio arbitrale. 
Risultano altresì provati gli illeciti configurabili come molestie ex art. 660 c.p.. 
Il Tribunale ha definitivamente accertato che ### nel dicembre 2019 si è incatenato sul pianerottolo dello studio del dott. ### e ha ripetuto il gesto nuovamente nel febbraio 2020; nei primi mesi del 2020 si è introdotto abusivamente nella proprietà degli appellati ed è stato diffidato per tale motivo; in plurime circostanze si è presentato senza appuntamento presso le sedi della CNH ### luogo di lavoro di ### Il Tribunale ha rilevato che le condotte descritte non sono state negate da ### e nell'atto di appello tale rilievo non è stato contestato, così come non è stato impugnato l'accertamento delle condotte indicate. 
Le deduzioni dell'appellante secondo cui non si può attribuire valenza persecutoria o vessatoria al fatto di essersi recato presso le sedi della ### e che anche il gesto di incatenamento presso lo studio ### è stato del tutto dimostrativo e non violento, sono infondate. 
Il geom. ### non avendo ricevuto il pagamento delle somme richieste, ha inviato numerose e- mail al dott. ### commercialista procuratore di ### (inviate per conoscenza ad altri soggetti oltre che ai sig.ri ### e ###, menzionando “spudorati abusi edilizi” e chiedendo il pagamento degli importi domandati, preannunciando che visti “I perduranti disimpegni di ### e Seredova” oltre ai “perduranti disimpegni del ### in tema di legalità e contabilità” si sarebbe recato nei suoi uffici: “mi recherò nei ### uffici, e non ricevendo quanto economicamente dovuto ed i rimedi per superare gli spudorati ### abusi edilizi, al di fuori del Suo ufficio, in religioso silenzio attenderò…… Va da sé che i negativi effetti sulla mia salute (stante anche l'età) derivanti da prolungata attesa, saranno tutti imputabili ai disimpegni del #### e Seredova”; nuovamente preannunciando, il giorno stesso del fatto, “nelle prossime ore verrò a trovarLa per ricevere il pagamento dovuto, ed in caso contrario, attenderò in religioso silenzio, incatenato alla balaustra del corridoio condominiale, il pagamento di quanto dovuto; se necessario ripeterò la forzata costruzione nei giorni a venire. Sto arrivando” (doc. 38); indi si è incatenato sul pianerottolo dello studio del dott.  ### e ha ripetuto il gesto nel febbraio 2020. 
Si è inoltre recato per due volte presso la ### luogo di lavoro di ### senza previo appuntamento; e si è introdotto abusivamente nella proprietà degli appellati. 
Dalla valutazione complessiva degli elementi esposti, si evince chiaramente il carattere vessatorio e persecutorio delle condotte tenute dall'appellante, al fine di esercitare pressione psicologica sulle persone degli appellati, destinatari sostanziali e finali di tali condotte; così recando molestia e disturbo ai sig.ri ### e ### per petulanza, ovvero per “atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà”, risultando integrato il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.. 
La deduzione dell'appellante secondo cui controparte non avrebbe provato il concreto pregiudizio patito è inammissibile, sia in quanto non censura lo specifico punto della sentenza in cui il Tribunale ha motivato - con argomentazione condivisibile - in ordine alla sussistenza del danno morale risarcibile, sia in quanto è del tutto generica. 
Con il secondo motivo - “### contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado sull'illecita diffusione da parte geom. ### dei dati personali del dott. ### e della sig.ra Seredova” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrata l'illecita diffusione dei dati personali dei sig.ri ### e ### allega che: il geom. ### era stato espressamente autorizzato dai sig.ri ### e ### ad utilizzare il loro indirizzo e-mail; in merito specificamente all'indirizzo e-mail della sig.ra ### era stata la stessa ad intimare all'### di essere inserita in tutte le future comunicazioni e a fornire il suo indirizzo, altresì fornito dalla direzione lavori; i verbali di cantiere con l'indirizzo e-mail della sig.ra ### erano stati inviati dalla direzione lavori a tutti i soggetti che operavano in relazione al cantiere, i quali nelle loro comunicazioni mettevano in conoscenza la stessa sig.ra ### tutte le comunicazioni del geom.  ### hanno avuto quale oggetto i lavori eseguiti presso il cantiere sito in #### n. 237, e i destinatari delle predette comunicazioni sono professionisti o fornitori che hanno operato per conto della committenza all'interno del cantiere insieme all'### nonché i referenti dell'### della città di ### relativamente alla questione degli abusi edilizi e delle pratiche di annullamento delle ### depositate in sostituzione del permesso di costruire; essendo il dato personale stato fornito spontaneamente per specifiche finalità, l'interessato lo ha reso pubblico, senza più necessità del consenso esplicito, insito nella stessa decisione di fornire il dato al destinatario; sicché non vi è stata alcuna illecita diffusione di dati personali. 
Il motivo è ammissibile, risultando esposti con sufficiente chiarezza il punto della sentenza impugnato, le doglianze rivolte, il diverso percorso argomentativo offerto alla Corte per giungere ad una diversa decisione. 
Il motivo è infondato. 
E' pacifico e documentato che nelle plurime e-mail prodotte dagli appellati, il geom. ### ha comunicato, ai molteplici destinatari delle medesime, gli indirizzi e-mail dei sig.ri ### e ### e l'indirizzo dell'immobile in ristrutturazione destinato ad essere la loro nuova dimora, dati di cui era in possesso in relazione al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra i medesimi e la società di cui è legale rappresentante. 
Come ritenuto dal Giudice di primo grado, tanto gli indirizzi e-mail quanto l'indirizzo di abitazione sono dati personali ai sensi della normativa a tutela della privacy (### UE 679/2016 c.d. GDPR, D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.); sul punto l'appellante non ha svolto specifica contestazione nell'atto di appello e sono inammissibili, in quanto tardive, le nuove deduzioni svolte negli atti conclusivi. 
Si rileva comunque che l'indirizzo di abitazione e l'indirizzo e-mail sono informazioni che rendono un soggetto identificato o identificabile, quindi ai sensi dell'art. 4 GDPR rientrano tra i dati personali meritevoli di tutela (Cass. civ. 17665/2018; provvedimenti dell'### per la protezione dei dati personali 25.6.2002, 24.6.2003, 27.11.2019 e 18.4.2019). 
La divulgazione dei dati personali a terzi soggetti è avvenuta senza lo specifico consenso degli interessati e senza un giustificato motivo ai sensi della normativa in questione, configurandosi il fatto illecito accertato in sentenza. 
La deduzione dell'appellante secondo cui egli è stato espressamente autorizzato dai sig.ri ### e ### ad utilizzare il loro indirizzo e-mail, è infondata; non è infatti stato documentato il rilascio di un consenso scritto all'utilizzazione dell'indirizzo e-mail per la finalità specifica per cui l'uso è avvenuto, come richiesto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 
Il fatto che i sig.ri ### e ### abbiano fornito il loro indirizzo e-mail all'### s.r.l.  per lo scambio di informazioni relative ai lavori oggetto del contratto di appalto, non autorizza il legale rappresentante della società ad utilizzare il dato personale per finalità diverse con terzi soggetti, come avvenuto nel caso di specie. 
E' parimenti infondata la deduzione dell'appellante secondo cui i destinatari delle e-mail erano già a conoscenza in precedenza degli indirizzi e-mail, in quanto spontaneamente forniti dagli interessati. 
Non è stato provato che tutti i collaboratori e fornitori che operavano nel cantiere destinatari delle plurime e-mail fossero a conoscenza già in precedenza dei dati personali in questione, come allegato; i documenti citati nel motivo di appello - doc. 9 degli appellati e docc. 29, 30, 31, 32 dell'appellante - riguardano una minima parte dei numerosi soggetti destinatari delle comunicazioni e-mail oggetto di causa (a mero titolo di esempio, non sono inclusi ######## destinatari tra gli altri dei docc. 38, 64, 69 degli appellati). In ogni caso i dati sono stati divulgati non solo a collaboratori e fornitori che operavano nel cantiere, ma anche a soggetti diversi (si veda quale esempio tra i tanti, il doc. 64 degli appellati) quali i numerosi funzionari del Comune di ### la segreteria dell'### lo sportello edilizio del Comune, l'ufficio di ### del ### a cui certamente i dati non erano stati precedentemente comunicati dagli interessati. 
Con il terzo motivo - “### richiesta di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni futuro inadempimento” - l'appellante rileva che, alla luce di quanto prima esposto, appare palese che il geom.  ### non ha posto in essere alcuna condotta illecita e che nessun danno è stato patito dai sig.ri ### e ### pertanto nessuna condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può essere richiesta da controparte nei suoi confronti. 
Il motivo è inammissibile, non trattandosi di motivo autonomo di appello formulato anche per il caso di rigetto dei precedenti due motivi, ma di domanda conseguente all'accoglimento dei medesimi. 
Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello assorbe pertanto la domanda come formulata. 
Con il quarto motivo - “In via di subordine: sulla quantificazione del danno risarcibile” - l'appellante rileva che nella quantificazione del danno si devono tenere in considerazione determinate circostanze attenuanti, analizzate con riferimento al primo motivo di appello; e che in ogni caso, anche applicando i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa oggetto del doc. 65 prodotto da controparte, il danno andrebbe quantificato come rientrante nella “categoria di tenue gravità”, differente rispetto a quello liquidato in sentenza, in quanto la notorietà del presunto diffamante è limitata e circoscritta all'ambito territoriale di ### e ### limitrofi, il mezzo utilizzato (e-mail) non è idoneo ad una diffusione della comunicazione ad una platea indeterminata, i destinatari delle comunicazioni sono esclusivamente soggetti che ricoprivano un ben determinato ruolo all'interno del cantiere, è del tutto assente la risonanza mediatica ed è parimenti del tutto assente l'elemento soggettivo costituito dalla volontà dell'appellante di nuocere agli appellati”. 
Il motivo è inammissibile.  ### non si confronta con la motivazione della sentenza in punto quantificazione del danno da diffamazione, che non riporta neppure; manca quindi la specifica censura del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado e la prospettazione delle argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. 
Il Tribunale ha richiamato e applicato l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui per la liquidazione del danno morale da diffamazione in via equitativa occorre tenere conto dei seguenti parametri: a) il contesto in cui l'offesa è stata perpetrata e la portata offensiva della corrispondenza a mezzo e-mail; b) la circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. come aggravante della diffamazione, che venga attribuito un fatto determinato, poiché in tale ipotesi l'offesa alla reputazione della vittima è maggiormente credibile e dunque ha portata maggiore di un'offesa generica; c) la “posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. 13153 del 25.5.2017); d) l'intensità dell'elemento soggettivo. 
E alla luce di tali parametri, ha considerato che: a) le comunicazioni sono state inoltrate ad un elevato numero di destinatari, non solo collaboratori e fornitori di ### in relazione all'appalto, ma anche ad un cospicuo numero di funzionari del Comune di ### nelle suddette comunicazioni i sig.ri ### e ### vengono qualificati come responsabili di gravi abusi edilizi, come soggetti portatori di un grave senso di impunità che li porta ad ingannare gli altri e a violare in maniera sprezzante la legge, ed anche come gravati da “pesante situazione debitoria”; b) deve pertanto ritenersi ben circoscritta l'accusa infamante indirizzata dal geom. ### agli attori e quindi tale da integrare la forma aggravata di diffamazione; c) ### noto imprenditore titolare di alti incarichi nel settore industriale e imparentato con rinomata e facoltosa famiglia di ### e ### volto noto della tv ed ultimamente anche molto conosciuta e seguita su ### (come emerge dai documenti prodotti: v. docc. 62, 124, 125, 126 e 127), se da un lato possono accettare che si parli di loro in interviste e su rotocalchi, hanno tuttavia il diritto, assoluto e inviolabile come ogni altra persona, di non essere denigrati nella loro reputazione e nella loro immagine, sia personale sia commerciale; d) la gravità delle conseguenze patite in termini di lesione dell'onore e della reputazione degli attori risulta accresciuta dalla ostinata pervicacia con la quale ### ha continuato a porre in essere le condotte descritte, persino incurante dell'esistenza del processo in corso.  ### dei criteri indicati dal Tribunale per la liquidazione in via equitativa del danno morale non è specificamente contestata nell'atto di appello. E le considerazioni svolte in applicazione di tali criteri - condivisibili e provate dai documenti prodotti dagli appellati - non sono specificamente prese in esame dall'appellante, che ritrascrive le argomentazioni indicate negli atti di primo grado senza contrapporre specifiche argomentazioni alla motivazione della sentenza. 
Del tutto generico è altresì il riferimento all'applicazione di circostanze attenuanti.  ### viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata. 
IV.Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M.  147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi; viene riconosciuto un aumento del 20% ex art. 4 comma 1 bis, essendo stato l'atto di costituzione redatto con tecniche informatiche che consentono di visualizzare i documenti direttamente tramite link, per un totale di € 11.989,20 per compensi; non si ravvisano invece i presupposti per riconoscere l'ulteriore aumento richiesto ex art. 4 comma 8, per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa; sul compenso spettano inoltre il 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. 
Non viene accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, non risultando l'appello proposto con dolo o colpa grave. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n.1217/2022 del Tribunale di ### pubblicata il ###, che per l'effetto conferma; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore degli appellati, che liquida in € 11.989,20 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta. 
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 11.7.2023 dalla ### della Corte d'Appello.  ### dott.ssa ###ssa ### l'art. 52 comma 2 del ### 196/2003, La Corte dispone che sia apposta, a cura della ### il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.   ### 

causa n. 586/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Mundo Michele, Orlando Silvia, Salvetti Ombretta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8909/2023 del 29-03-2023

... professionale acquisito nello svolgimento delle mansioni di pianificatore nave, implicanti compiti amministrativi e utilizzazione di strumen ti informat ici, laddove le mansioni di “foreman” si conno tavano p er il carattere essenzialmente operativo delle stesse; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 132 comma 2 cod. p roc. civ. n. 4 cod. proc. civ. denunzian do illogicità e perplessità di motivazione per avere, in sintesi, la Corte di merito pur affermando di decidere il caso sull a base del più ampio 3 contesto istruttorio, affidato la propria valutazione alla deposizione di un solo testimone; 3. con il te rzo motivo deduce omesso esame di una serie di documenti istruttori che asserisce deci sivi al fine della dimostrazione che le mansioni di nuova assegnazione erano proprie del III livello del contratto collettivo (inferiore a quello posseduto) e che erano riconducibili alle mansioni di capo piazzale e non a quelle di coordinatore operativo; 4. con il quarto motivo deduce violazione dell'art.2697 cod. censurando la senten za impugnata per avere trascurato di considerare che in tema di demansionamento l'onere della prova ricadeva sulla parte datoriale; 5. il primo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da: ### , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante pro tem pore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 154/2018 della CORTE ### di GENOVA, pubblicata il ###, R.G.N. 529/2017; udita la relazione svolta nella came ra di consiglio del 18/01/2023 dal ###. ### Rilevato che 1. con sentenza n. 154/2018, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale ### dipendente della società ### s.p.a. (da ora ###, allegato di avere subito un demansionamento per effetto della assegnazione, a partire dal dicembre 2011, delle m ansioni di “foreman” in luog o d i quelle, svolte a partire dal m arzo 2004, di piani ficatore nave (“ship planner”), conveniva in giudizio la societ à dat rice di lavoro chiedendo ordinarsi la riassegnazione alle originarie mansioni o ad altre equivalenti e la condanna della ### al risarcimento del danno professionale e di immagine da quantificarsi in via equitativa in una percentuale d ella retribuzione goduta al moment o della dequalificazione e sino alla sua cessazione; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ### sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo mot ivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2103 cod. civ., nel testo all'epoca applicabile, antecedente alla modifica introdo tta dal d. lgs. n. 81/2015, censurando la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che l'assegnazione alle mansioni di capo piazzale aveva comportato una lesione del lo specifico bagagl io professionale acquisito nello svolgimento delle mansioni di pianificatore nave, implicanti compiti amministrativi e utilizzazione di strumen ti informat ici, laddove le mansioni di “foreman” si conno tavano p er il carattere essenzialmente operativo delle stesse; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 132 comma 2 cod. p roc. civ. n. 4 cod. proc. civ. denunzian do illogicità e perplessità di motivazione per avere, in sintesi, la Corte di merito pur affermando di decidere il caso sull a base del più ampio 3 contesto istruttorio, affidato la propria valutazione alla deposizione di un solo testimone; 3. con il te rzo motivo deduce omesso esame di una serie di documenti istruttori che asserisce deci sivi al fine della dimostrazione che le mansioni di nuova assegnazione erano proprie del III livello del contratto collettivo (inferiore a quello posseduto) e che erano riconducibili alle mansioni di capo piazzale e non a quelle di coordinatore operativo; 4. con il quarto motivo deduce violazione dell'art.2697 cod.  censurando la senten za impugnata per avere trascurato di considerare che in tema di demansionamento l'onere della prova ricadeva sulla parte datoriale; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la valutazione della Corte di merito la quale, ricostruiti sulla base della espletata istruttoria, i compiti del foreman come riconducibili a q uelli della figura professionale del ### inquadrato, come lo “ship planner”, nel 2° livello della scala classificatoria del contratto collettivo, definito il rapporto fra il “ foreman” ed il ### come rapporto di coordinamento tecnico, non implicante quindi, una p osizione sovraordinata del secondo rispetto al p rimo, ha mostrato di ritenere come sostanzialmente equivalente la ”professionalità concettuale” de l “foreman” rispetto a q uell a dello “ship planner” (sent enz a, pag.11), evidenziando che ent rambi tali figure professionali godevano della medesima auton omia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle direttive generali ( sentenza, pag. 10); in altri termini, la Corte di merito ha formulato una valutazione di sostanziale equivalenza delle mansioni di successiva adibizione con quelle svolte in precedenza dal ### senza limitare il proprio scrutinio alla considerazione della formale corrispondenza del livello di inquadramento ma valorizzando le caratteristiche intrinseche di tali mansioni sia negli aspetti re lativi agli sp azi di autonomia decisionale e di discrezionalità sia ne i contenu ti concettual i; tale 4 valutazione, coerente, con le indicazioni di questa Corte, (Cass. 14656/2001, Cass. n. 7040/1998), esclude in radice la configurabilità dell'errore di diritt o denunziato con il motivo in esame; 6. il secondo motivo è anch'esso inammissibile; 6.1. la m otivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenz e giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando u n testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non cont enga una eff ettiva espo sizione delle ragioni alla base dell a decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sor reggere il decisum (Cass. n. 9105 /2017, Cass. Sez. Un.  22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all'interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; 6.2. nel caso di specie le ragioni della decisione appaiono del tutto percepibili nei loro p resupposti fat tuali e giurid ici rappresentati, in estrema sint esi, dalla sostanziale equivalenza, ricostruita alla stregua d elle emergenz e della prova orale, t ra le originarie mansioni d i “ship planner” e quelle di “for eman”; la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto degli elementi della prova orale utili zzati di talché alcuna perplessità o contraddittorietà di motivazione è dato rinven ire in punto di utilizzazione del materiale istruttorio, essendosi il giudice di appello limitato ad una rilettu ra delle richiamate deposiz ioni testimoniali con esiti diversi rispetto quelli attinti dal giudice di primo grado; 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sia per la genericità della prospettazione relativa alla pretesa decisività dei documenti che si asseriscono trascurati d alla Corte di merito sia per la dirimente considerazione che i docum enti in questione non sono evocati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ.; manca infatt i la relativa trascrizione, come 5 indispensabile onde porre il giudice di legittimità in grado d i verificare la sussistenz a del viz io denunziato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (cfr. Cass. n. 195/2016, Cass. Sez. Un.  5698/2012, Cass. Sez. Un. n. 22726/2011); 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difett o di pertinenza con le effettive ragioni che sorreggono la decisione di secondo grado; la statuizione di rigetto della domanda del ### non è frutto in fatti d ell'errata applicazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio, utilizzata quale criterio residuale di decisione in assenza di prova dei fatti costitutivi della domanda, ma del concreto accertamento, condotto sulla base delle risultanze di causa, della sostanziale equivalenza delle mansioni di successiva adibizion e con quelle in precedenz a svolte dal lavoratore; neppure è dato rin venire nella motivazione della decisione un'affermazione in diritto in contrasto con il principio - pacificosecondo il quale è sul datore di lavoro che ricade la prova della dimostrazione della equivalenza delle mansioni di successiva adibizione; 9. alla dec laratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per e sborsi, olt re spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo 6 unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.  ### camera di consiglio del 18 gennaio 2023  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Pagetta Antonella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11360/2022 del 07-04-2022

... all'edificazione in base alle scelte legislative ed a quelli pianificatore dei comuni; la valutazione del edificabilità di fatto non si risolve nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma impone una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita l'edificazione, che deve, per l'effetto, ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall'analisi dell'impatto urbanistico edilizio che l'opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12268). 6.3. Pertanto, risulta corretta la motivazione del giudice d'appello in ordine alla non edificabilità dei terreni per cui vi è controversia. ### in questione è stata, infatti, valutata, tenendo conto che “nel caso di Via laurentina, all'altezza dello svincolo di Via del ### vi è anche una fascia di rispetto stradale, all'interno della quale è vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale” (cfr. pagina 19 della motivazione del provvedimento della Corte di (leggi tutto)...

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Pag. 1 a 25 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da ### L.C.G. Scotti - Presidente - ### espropriazione ### - ### - R.G.N. 22493/2016 ### - ### - #### - ### - CC - 30/03/2022 ### D'### - ###- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22493/2016 R.G. proposto da ### preventiv o ### s.r .l., in persona del ### giudiziale, rappresent ato e difeso, dall' Avv. ### giusta mandato in cal ce al ricorso, elettivamente domiciliat ####### n. 72 - ricorrente-controricorrente incidentale condizionato - contro ### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###### Via del ### di ### 21, giusta procura in calce al ricorso incidentale -Ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### depositata il 29 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal consigliere ### D'####: 1.### di ### ora ### procedeva alla espropriazione, avvalendosi quale concessionario del ### (### per le ###, dell'area, estesa per mq 5500,00, di proprietà della ### poi in concordato preventivo, offrendo una indennità provvisoria pari ad € 2.925,00 per l'area espropriata e ad € 830,00 per soprassuolo, e segnatamente della particella 59/r, di cui al foglio n. 851, per la realizzazione del locale svincolo stradale di via ### via ### via delle ### cavalcavia e rampe di svincolo. La società, in sede di opposizione alla stima, contestava la determinazione dell'indennità di esproprio e la ritenuta destinazione agricola del terreno chiedendo l'indennizzo per euro 1.495.000,00, sia con riferimento all'espropriazione definitiva del terreno, sia per la conseguente perdita di valore, indicata in euro 300.000,00, della residua proprietà, per effetto del nuovo posizionamento dell'asse viario. La società chiedeva anche l'indennità per l'occupazione a decorrere dal giorno del decreto di occupazione del 27 settembre 2002, sino al decreto definitivo di espropriazione.  2. Si costituivano in giudizio ### e consorzio ### opponendosi alle domande della società. In particolare, ### deduceva che, in realtà, la superficie effettivamente occupata dalla procedura espropriativa era di mq 900, e non di mq 5500, e che, comunque, le aree necessarie per gli svincoli stradali non erano assolutamente edificabili sia perché destinate a zona N (verde pubblico) nel ### sia perché ricomprese in fascia di rispetto stradale.  3. La controversia veniva abbandonata dalle parti, con successivo ordine di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.  4. Con successivo atto di citazione la ### riassumeva il giudizio, con la successiva nomina da parte della Corte del ##### 5. Nelle more del primo giudizio, con determina dirigenziale 24 del 16 maggio 2006, veniva disposta la definitiva espropriazione, in favore del Comune di ### degli immobili necessari per la costruzione delle infrastrutture dello svincolo di via del ### via ###via delle ### Con delibera n. 228 del 28 gennaio 2010 la commissione provinciale espropri determinava in euro 8980,00 indennità definitiva di espropriazione del terreno censito al foglio 851, particella 59/r, con relativo soprassuolo.  6. Con successivo atto di citazione notificato a ### ed al consorzio ### in data 11 febbraio 2011, la ### promuoveva una seconda causa di opposizione alla stima chiedendo, quale indennità, il pagamento della somma di euro 2.295.000,00, comprensiva anche della perdita di valore della residua proprietà e del soprassuolo, oltre all'indennità di occupazione, evidenziando che l'espropriazione aveva ad oggetto l'intera superficie di mq 5500,00.  7. Nelle more del giudizio la ### chiedeva ed otteneva di essere ammessa al concordato preventivo omologato dal tribunale di ### con decreto del cinema su 2014, sicché il liquidatore giudiziale del concordato si costituiva in giudizio, riportandosi a tutte le domande richieste formulate della società.  8. La Corte d'appello di ### con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, n. 1325 del 2016, accoglieva solo in parte l'opposizione alla stima presentata dalla ### In particolare, il giudice d'appello, per quel che ancora qui rileva, dopo che era stata effettuata una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio affidata all'### Marsella, indicava l'effettiva superficie espropriata nella misura di mq 5500,00, aderendo, quindi, alle conclusioni sul punto di quest'ultimo consulente, pur ammettendo l'esistenza di una precedente procedura di espropriazione, pienamente valida ed efficace, effettuata nel 1954, avente ad oggetto la diversa particella n. 39/r. 
Tuttavia, quanto all'individuazione della natura dell'area espropriata, la Corte, pur avendo il ### indicato che l'area era ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, qualificava la stessa come “area bianca”. I terreni, quindi, pur assoggettati alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, tuttavia non erano stati mai destinatari del “piano di utilizzazione”, che aveva riguardato solo l'ambito n. 1 (riguardante ### dei ###, ma non l'ambito n. 5 (riguardante le aree oggetto di causa). ### di programma, dunque, non era stato attuato e, quindi, vi era “una sorta di stasi dell'edificabilità”. La Corte, allora, faceva riferimento al criterio della “edificabilità di fatto”, dovendosi accertare il valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme “un micro sistema urbanistico”, dovendosi accertare la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'area. ### in questione doveva essere valutata, dunque, tenendo conto che nel caso di via ### all'altezza dello svincolo di via del ### vi era anche una fascia di rispetto stradale, all'interno della quale era vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o sosta di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale. Pertanto, era eccessiva la stima di euro 180,60 m², suggerita dal ### mentre doveva essere accolta la valutazione resa dal primo ### per euro 18 m², all'epoca dell'esproprio del 2006, più congrua ed adeguata alla natura ed alle caratteristiche di destinazione del terreno ad opera pubblica stradale ed ai vincoli esistenti in loco.  9. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il concordato preventivo ### 10. Ha proposto ricorso incidentale ### depositando anche memoria scritta.  11. Il concordato preventivo ### ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.  ###: 1.Anzitutto, poiché sia ### che il concordato preventivo ### hanno proposto ricorso principale, ma il ricorso del concordato preventivo ### è stato notificato, in data 26 settembre 2016, prima della notifica del ricorso per cassazione di ### (avvenuto in data 29 settembre 2016), va qualificato come ricorso incidentale quello proposto successivamente da ### Invero, per questa Corte il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., sez. 5, 22 luglio 2020, n. 15582).  1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale il concordato preventivo ### deduce “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione del valore del bene espropriato, della legge 2359 del 1865, art. 39, della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell'accordo di programma assunto con delibera del consiglio comunale del Comune di ### n. 142 del 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c.”. 
La ricorrente principale rileva che mentre il primo CTU ha determinato il valore dell'area in euro 18 m², il secondo CTU ### ha accertato tale valore in euro 180 al metro quadrato, con una differenza da 1 a 10. In particolare, il ### la cui determinazione dell'indennità dovrebbe essere maggiormente attendibile, ha evidenziato che l'immobile risultava compreso all'interno del piano di utilizzazione delle aree della via ### da ### e via delle 3 ### approvato con D.C.C. n. 142 del 26 luglio 2004. Tale immobile era compreso all'interno dell'ambito n. 5, assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. Si evidenziava che l'approvazione dell'accordo di programma comportava la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. 
Tra l'altro il piano di utilizzazione delle aree della via ### da ### e via delle 3 ### era stato approvato il 26 luglio 2004, quindi prima dell'emissione del decreto di espropriazione, che vi era stato nel 2006. ### in esame ricadeva, all'interno della zonizzazione, in quelle destinate al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi “mediante specifici procedimenti attuativi, con interventi contrassegnati con i numeri 3- 4-5, quale ambito di utilizzo. ### 5 era identificato con la scritta “### assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art.  34 d.lgs. n. 267 del 2000. Sono ricompresi singolarmente in un perimetro di intervento di trasformazione, da realizzarsi in conseguenza di specifico procedimento attuativo, e costituiscono di fatto gli interventi contrassegnati con i numeri 3-4-5 “. Poiché, dunque, erano comunque dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti diversi di cui ai numeri 3 e 4, per l'ambito n. 5 vi era esclusivamente lo specifico accordo di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. La stima del valore del bene aveva comunque delle “approssimazioni conseguenti”, essendo l'effettiva utilizzabilità dell'area ed edificabilità della stessa subordinata ad un accordo di programma successivo. Poiché i primi 2 ambiti denominati terzo e quarto erano disciplinati dal piano con specifici parametri edificatori, trattandosi di una destinazione d'uso per “attività sportive e verde pubblico”, per quello del quinto ambito si rimandavano ad uno specifico accordo. In mancanza di altri dati certi, per il ### “si assume per l'ambito 5 la stessa possibilità edificatoria prevista per gli altri 2 ambiti, ricadenti nella medesima zona“ (cfr. pagina 23 del ricorso per cassazione). Tali parametri, per il ### non erano molto dissimili da quelli previsti per l'ambito 5 in esame. Di qui il valore degli immobili realizzabili sull'area era di euro 3500 m², per una superficie lorda edificabile di mq 1290, con un valore di opere edificabili di euro 4.515.000,00; poiché il valore del terreno era mediamente il 22% del valore delle opere realizzate, il valore del terreno era di euro 993.300,00, ossia euro 180,60 m², tenendo conto del valore metro quadro di euro 3500,00 (cfr. pagina 25 del ricorso). I beni, per la società non potevano qualificarsi come “aree bianche” in quanto il terreno occupato ed espropriato era edificabile ai sensi dell'art. 6 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato dell'ambito 5. Anche se la Corte d'appello ha voluto considerare il terreno come “area bianca” solo perché l'accordo di programma non era stato ancora attuato, comunque mai avrebbe potuto attribuire al terreno il valore da ascriversi alle aree inedificabili.  2. Con il secondo motivo di impugnazione la società deduce la “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'art. 34 del d.lgs.  267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione dell'area poi espropriata, della legge n. 2359 del 1865 (art. 39), della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell'accordo di programma assunto con delibera del Consiglio comunale del Comune di ### n. 142 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”. Poiché la sentenza d'appello ha accertato la “competenza” dell'indennità di occupazione dell'area, che si è protratta per 3 anni e 184 giorni, dal 13 novembre 2002, data del verbale di immissione in possesso, al 16 maggio 2006, data del decreto definitivo di esproprio, la relativa indennità è stata calcolata nella misura degli interessi legali per il periodo compreso tra il 13 novembre 2002 ed il 16 maggio 2000, sulla somma di euro 100.905,00, riconosciuta come dovuta a titolo di indennizzo di esproprio alla ### ( pagina 39 del ricorso). La ricorrente non contesta la determinazione del periodo di occupazione, ma l'importo della liquidazione, in quanto la Corte d'appello ha preso quale riferimento il valore del bene di euro 100.905,00, ritenendolo non edificabile, invece di quello effettivo di euro 993.300,00 attribuito dal ### 3. I motivi primo e secondo del ricorso principale che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.  3.1. Invero, la società ### pur censurando formalmente la sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c., in realtà contesta la motivazione della sentenza ed il ragionamento inferenziale del giudice d'appello, attraverso il quale è giunto alla conclusione, alla stregua delle valutazioni e delle conclusioni del ### in contrasto con il secondo CTU ### del valore del terreno espropriato. Chiede, insomma, una inammissibile rivalutazione dei fatti da parte del giudice di legittimità.  3.3. Infatti, per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.  115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., se. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940). 
Si è precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, 13960). 
Deve, poi, distinguersi l'errore di valutazione dall'errore di percezione. Pertanto, in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art.  115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass., sez. L., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., sez. L, 8 ottobre 2019, n. 25166).  3.4.Per la censura del vizio di motivazione, dunque, la società avrebbe dovuto contestare le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d'appello, per omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall'11 settembre 2012. 
Per questa Corte, a sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., n. 8053 del 7 aprile 2014).  4. Tra l'altro, la Corte d'appello ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle conclusioni del secondo #### reputando preferibili quelle del primo #### Invero, per questa Corte, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. 3, 7 luglio 2021, n. 19372; Cass., 26 agosto 2013, 19572). 
Nella specie, la Corte d'appello ha chiarito le ragioni per le quali non potevano essere accolte le conclusioni del #### la Corte ha infatti osservato che l'accordo di programma di cui all'art.  34 del d.lgs. n. 267 del 2000 non era stato seguito poi dal piano di utilizzazione, che aveva riguardato soltanto l'ambito n. 1 (riguardante ### dei ###, ma non era stato mai ultimato per l'ambito n. 5, riguardante i terreni oggetto di causa. Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto trattarsi di “area bianca”, con applicazione del criterio della edificabilità di fatto.  5. I motivi sono infondati, quindi, anche nel merito.  5.1. È pacifico che i terreni, come affermato dall'#### non erano edificabili, in quanto destinati alla realizzazione dello svincolo statale di via del ### quindi rientranti, in forza del piano regolatore generale vigente nel 2006, in zona N (verde pubblico) e, comunque, nella zona di rispetto di via ### Pur essendo pacifico che l'area in esame fosse ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, era però evidente che per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità si dovesse rimandare ad uno specifico strumento attuativo successivo. ###à delle aree oggetto di esproprio non era immediata, ma potenziale. 
Si era, dunque, all'interno di un accordo di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. Tale disposizione prevede che “per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”. 
Al comma 3 si stabilisce che “per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate “. ###. 34, quarto comma, dispone, poi, che l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. ###, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato “. Per il quinto comma dell'art. 34 “ove l'accordo comporti variazione di strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza“. 
Pertanto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, l'accordo di programma comporta che, in relazione a determinati progetti ed interventi, la concertazione consente delle deroghe al quadro normativo ordinario, anche in materia di variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie. Ne consegue che i piani urbanistici particolareggiati possono essere parte integrante del contenuto dell'accordo di programma e la portata innovativa di questo può contenere elementi che integrano e sostituiscono tali piani.  ### di un accordo di programma da parte della regione, incorpora ogni nullaosta regionale per la realizzazione degli interventi specifici nell'accordo (Cons.Stato, sez. 5, 3 gennaio 2002, n. 11).  5.2. Dalla relazione del #### ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione dalla società, risulta che, al momento del decreto di esproprio, le aree risultavano comprese all'interno del “piano di utilizzazione delle aree della via ### da ### e via delle 3 Fontane”. Tra l'altro si osserva che anche il ### regolatore generale approvato nel 2008, quindi dopo l'espropriazione che risale al 2006, confermava quanto già previsto nel piano attuativo menzionato. Dalle norme tecniche di attuazione del piano di utilizzazione suddetto (aree della via ### da ### e via delle 3 Fontane”), l'area era ricompresa in quella C, afferente al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi mediante specifici provvedimenti attuativi. Tuttavia, mentre gli ambiti 3 e 4 erano identificati in parte in colore verde in retino punteggiato irregolare di base e in parte con bande orizzontali dello stesso colore, l'ambito 5 era “identificato con la scritta ambito assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000”. Si precisava successivamente che “per quanto riguarda l'ambito contrassegnato con il n. 5, esso sarà soggetto alla procedura dell'accordo di programma ex art. 34 d.lgs.  n. 267 del 2000 “. Pertanto, mentre erano dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti n. 3 e n. 4, per l'ambito n. 5, che interessava l'area in controversia, si rimandava ad uno specifico accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000.  6. È stata, dunque, corretta la qualificazione dei terreni da parte della Corte d'appello quali “aree bianche”. Si tratta, quindi, di determinare la potenzialità edificatoria delle “aree bianche”.  6.1. Infatti, per giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla nozione di “aree bianche”, la destinazione a "### di progetto", comporta il sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà atteso che, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa. Ne consegue che con l'inutile decorso di un quinquennio e in difetto di una sua legittima reiterazione, il vincolo viene meno: in tal caso, l'area già vincolata non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo loro una congrua destinazione (### Stato, 24 agosto 2016, n. 3684). 
In tali casi vanno applicate le norme di salvaguardia. Invero, l'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nell'autorizzare l'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di ### non ha imposto direttamente sulle stesse un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità; pertanto, essendo decaduto il vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all'esproprio, l'indennità di espropriazione va determinata sulla base del criterio della cosiddetta edificabilità di fatto, dovendosi fare riferimento, in mancanza di disciplina urbanistica, alla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis") prevista per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali (Cass., 30 aprile 2008, n. 10936). ### delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate ne esclude, peraltro, la natura edificabile, sia perché della stessa non è sintomatica la presenza all'epoca del decreto di esproprio di opere di urbanizzazione (rete viaria, elettrica, idrica e fognaria), atteso che dette opere si rinvengono anche in zone espressamente destinate dagli strumenti urbanistici esclusivamente ad utilizzazioni agricole, sia perché il vincolo paesistico (non avente natura espropriativa) imposto sulle aree ai sensi del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, è incompatibile con la vocazione edificatoria.  ###. 4 ultimo comma della legge 28.1.1977 n. 10 è ora confluito nell'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
In particolare, per la Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di quelle porzioni del territorio comunale che siano sprovviste di destinazione urbanistica per l'avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità in virtù della decorrenza del termine previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (cosiddette "aree bianche", tra cui rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico) non rivive la condizione urbanistica preesistente (eventualmente agricola), ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del valore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto (Cass., sez, 1, 14 giugno 2016, n. 12268). 
Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario attraverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sempreché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'area (Cass., 30 aprile 2014, n. 9488). 
La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un'area destinata a uso pubblico (nella specie, verde attrezzato) non vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti dell'indennità di espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica (Cass., 20 novembre 2006, n. 24585; Cass., 6 agosto 2009, n. 17995; Cass., 28 settembre 2016, n. 19193; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404). 
Tra l'altro, si è affermato che tra le aree bianche rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico (Cass., sez. 1, 30 aprile 2014, n. 9488), oltre naturalmente a quelle che ne siano sprovviste per l'avvenuta decadenza del vincolo per il decorso del termine di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.  6.2. Dovendosi fare applicazione del criterio dell'edificabilità di fatto occorre verificare la funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinati all'edificazione in base alle scelte legislative ed a quelli pianificatore dei comuni; la valutazione del edificabilità di fatto non si risolve nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma impone una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita l'edificazione, che deve, per l'effetto, ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall'analisi dell'impatto urbanistico edilizio che l'opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12268).  6.3. Pertanto, risulta corretta la motivazione del giudice d'appello in ordine alla non edificabilità dei terreni per cui vi è controversia.  ### in questione è stata, infatti, valutata, tenendo conto che “nel caso di Via laurentina, all'altezza dello svincolo di Via del ### vi è anche una fascia di rispetto stradale, all'interno della quale è vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale” (cfr. pagina 19 della motivazione del provvedimento della Corte di appello).  7. Con il primo motivo del ricorso incidentale ### deduce “la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in merito alla trascrizione del decreto di esproprio-in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. La sentenza d'appello dovrebbe essere riformata in quanto ha ritenuto che l'estensione del terreno espropriato, in base alla CTU dell'#### era di mq 5500,00, mentre l'effettiva superficie espropriata era di mq 900,00 come accertato dal primo #### In particolare, la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto che una porzione del terreno espropriato era già stata in precedenza espropriata con decreto prefettizio n. 103555 del 29 ottobre 1954, che era stato regolarmente trascritto presso la ### di ### ai numeri ### del 7 dicembre 1954 e 25232 del 1° luglio 1959 di formalità. Pertanto, parte del terreno era già in proprietà dell'### di ### mentre l'esproprio successivo ha riguardato esclusivamente mq 900. La sentenza avrebbe disatteso l'opponibilità del decreto di espropriazione di terzi, così violando gli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 327 del 2001. In realtà, l'art. 23 citato assolve alla sua funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi. 
Ciò a prescindere da qualsiasi trascrizione, essendo l'acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico conseguente all'espropriazione di natura originaria e non a titolo derivativo. Tra l'altro, il consulente tecnico di parte di #####, aveva anche prodotto l'allegato planimetrico, nel quale erano indicate, su base catastale, tutte le particelle citate nel decreto prefettizio, nonché la loro estensione.  8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. Per la ricorrente incidentale la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente la propria decisione.  9. I motivi primo e secondo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.  9.1. In realtà, il primo motivo, anche se formalmente contesta la violazione di legge, surrettiziamente va a censurare il ragionamento inferenziale del giudice d'appello e, dunque, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Tra l'altro, il secondo motivo di ricorso incidentale è articolato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella versione precedente al decreto-legge n. 83 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall'11 settembre 2012.  10. Deve chiarirsi, peraltro, quanto alla stessa infondatezza di entrambi i motivi, che il giudice d'appello ha preso atto dell'esistenza e dell'efficacia del decreto prefettizio di espropriazione del 1954 ( motivazione della sentenza “è pur vero che il decreto prefettizio di esproprio del 1954 - della cui validità ed efficacia il Collegio non dubita-“), e si è limitato ad affermare che non vi erano prove idonee a dimostrare che i terreni oggetto del espropriazione del 2006, particella 59, fossero i medesimi, anche in parte, del precedente decreto di espropriazione del 1954, particella 39.  10.1. ###. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 (decreto di esproprio) prevede che il decreto di esproprio: … f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito “. Inoltre, si stabilisce al comma 4 che “le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, cura e a spese del beneficiario dell'esproprio”. Pertanto, la natura costitutiva dell'effetto espropriativo viene riconosciuta alla notificazione ed esecuzione del decreto di espropriazione; il trasferimento della proprietà è subordinato ad una condizione sospensiva consistente nella materiale immissione in possesso, documentata con la redazione del relativo verbale, e nella notifica all'interessato del decreto di esproprio. 
Con la precedente normativa, però, come sostenuto anche dalla dottrina, il decreto di esproprio aveva immediata efficacia reale, stabilendo che la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passava dall'espropriato all'espropriante in virtù della sola emanazione del decreto di esproprio ed a partire dalla data del medesimo (Cass., sez. un., 1 ° agosto 1994, n. 7154; Cass., sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; Cass., sez. 1, 4 agosto 2000, 10229). 
Non v'è dubbio, allora, che effettivamente il decreto di esproprio del 1954 abbia comportato il passaggio della proprietà di una parte del terreno della società ### all'espropriante; ma su questo non v'è alcuna obiezione da parte del giudice d'appello.  10.2. ###. 25 del d.P.R. n. 327 del 2001 (effetti dell'esplorazione per i terzi) dispone che “l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione preordinata”. Inoltre, al comma 2, si prevede che “le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio”, sicché trova conferma la regola per cui tutti i diritti relativi ad immobili espropriati non sono opponibili all'autorità espropriante, potendo essere fatti valere solo sull'indennità di esproprio, convertendosi in diritto di credito.  ### costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi, per cui, con riferimento al decreto di espropriazione, la trascrizione assolve la sola funzione di dare pubblicità all'atto amministrativo ablatorio, non avendo incidenza sulla sua efficacia traslativa, sicché questo, già opponibile erga omnes per forza propria e indipendentemente da trascrizione, una volta trascritto deve considerarsi conosciuto da chiunque (Cass., 2001/5978).  11. Nella specie, però, come detto, il giudice d'appello non ha contestato il trasferimento di una porzione del terreno attraverso il decreto di espropriazione del 1954, però ha condiviso le critiche del secondo #### per il quale, non vi erano prove sufficienti per ritenere che il terreno oggetto di espropriazione del 1954 fosse il medesimo, almeno in parte, di quello trasferito con il decreto di espropriazione del 2006. È questa la vera ratio decidendi della decisione che non è stata compulsata in modo appropriato da parte di ### Il giudice d'appello ha infatti affermato che “la coincidenza (nella misura tutta da verificare e dimostrare) delle aree espropriate in loco, rispettivamente nel 1954 e nel 2006, appare, quindi, astrattamente possibile, ma occorre, pur sempre, determinare in concreto l'estensione della porzione di particella (foglio 851,39/r) espropriata nel 1954 e di quelle espropriata nel 2006 (foglio 851, particella 59/r), per calcolare, nel caso di provata sovrapposizione, la differenza di superficie e, quindi, indennità (di esproprio e di occupazione) spettante, nell'attualità, la procedura in concordato preventivo”. 
Mentre, dunque, il primo ##### si è limitato ad affermare “sbrigativamente”, “senza offrire alcuna motivazione”, che la superficie espropriata ammontava mq 900,00, sul presupposto che “la residua area fosse già stata acquisita nell'anno 1954 al patrimonio comunale “, al contrario, il secondo ##### ha segnalato, a pagina 21 della sua relazione, come, “in base alla documentazione versata in atti non vi fosse alcuna notizia certa in merito alla estensione della porzione di particelle espropriata negli anni 50 e, comunque, che non fossero disponibili notizie relative alla collocazione planimetrica dell'area “. Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che “in base alla documentazione acquisita in corso di istruttoria, non risultava che anteriormente al decreto definitivo di esproprio del 16 maggio 2006, il Comune di ### avesse già effettivamente espropriato in loco un'area limitrofa di metri quadri 3350,00 con decreto prefettizio n. 10355 del 1954”. ### canto non risultavano effettuate le volture catastali relative agli specifici frazionamenti delle aree espropriate che risultavano ancora intestate alla società ricorrente. Il giudice d'appello ha continuato nel senso che “all'esito della seconda ### sono continuati a restare incogniti i dati planimetrica e gli elementi di misurazione comparata dell'area ablata nell'anno 2006 rispetto ai corrispondenti dati della procedura espropriativa dell'anno 1954 “. ### ha anche esaminato “un brogliaccio di copia da copia, connotato da cerchiatura”, verosimilmente proveniente dagli archivi comunali, e non dalla conservatoria dei registri immobiliari di ### con annessa planimetria, prodotta dal consulente tecnico di parte della amministrazione romana. ### ha anche provveduto alla sovrapposizione fotografica dei luoghi, come emerge dalla motivazione del giudice d'appello (“in conclusione-sulla scorta delle approfondite indagini archivistiche e documentali anche mediante sovrapposizioni di fotografie dei luoghi, estratte da ### svolte dal #### (che ha escluso qualsiasi frazionamento aggiornato, conseguente connesso all'esproprio del 1954…) deve essere respinto il petitum ### di ### circa la pretesa ridotta superficie (quale mq 900) dell'area espropriata). ### ha dunque proceduto al “confronto - anche fotografico e topografico-tra l'ingombro delle precedenti opere stradali e le nuove opere con recinzioni “.  12. Il giudice d'appello, quindi, si è discostato dalle risultanze della prima ### redatta dall'#### per aderire alle conclusioni del secondo ##### con indicazioni puntuali e specifiche del suo convincimento.  13. Con il ricorso incidentale condizionato il concordato preventivo ### deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 13,18,19,20,21 e 22 della legge n. 2359 del 1865, dell'art. 23, primo comma, lettera f, del d.P.R. n. 327 del 2001, degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”. 
Poiché la Corte d'appello ha ritenuto che oggetto dell'espropriazione del 2006 era l'intera area di mq 5500, pur reputando valido il decreto di esproprio del 1954, stante l'integrale accoglimento della domanda di accertamento della superficie espropriata, la ### non ha interesse all'impugnazione della totale omissione di pronunzia da parte della Corte d'appello sulle eccezioni di invalidità del decreto di espropriazione. 
Tuttavia, la ricorrente, nella ipotesi che siano accolti, anche solo parzialmente, i motivi di impugnazione dedotti dal Comune di ### con il ricorso per cassazione, con riduzione della superficie espropriata, promuove ricorso incidentale condizionato, al fine di ribadire l'eccezione di invalidità dell'esproprio del 1954, la cui delibazione è stata del tutto omessa dalla sentenza d'appello di ### Il decreto di esplorazione del 1954 non è stato mai notificato ai proprietari, né il comune si è mai immesso nel possesso dell'area, redigendo il relativo stato di consistenza. Ciò in violazione dell'art.  23, primo comma, lettera f9, del d.P.R. n. 327/2001. Inoltre, poiché il decreto di esproprio è stato emesso il 29 ottobre 1954, mentre la dichiarazione di pubblica utilità è del 13 marzo 1148, esso sarebbe nullo in quanto emanato 9 anni dopo la dichiarazione di pubblica utilità.  13.1. In ragione del rigetto del ricorso principale proposto da ### è assorbito il ricorso incidentale condizionato.  14. La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 
Compensa interamente tr a le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della rico rrente principale e della ricorrent e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif icato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto ### deci so in ### nella camera di co nsiglio della prima sezione civile del 30 marzo 2022.  ### L.C.G. Scotti 

causa n. 22493/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Barone Fabrizia, Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe

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