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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 236/2025 del 11-12-2025

... cemento armato, realizzazione di muri e tramezzi, posa di pavimenti e rivestimenti, forature per il fissaggio di ancoraggi e tasselli metallici, perforatura di cemento e pietre naturali, stonacatura di intonaci, posa di mattonelle e piastrelle, realizzazione di intonacature, rasature e tinteggiature, pulizia di muri in pietra, taglio di piccola ferramenta e tubature, martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri), taglio di soglie marmo o pietre ornamentali con dischi di acciaio, perforazioni con martelli pneumatici, avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione, e che comportavano l'utilizzo, in modo costante, continuativo, abituale e sistematico, di molteplici attrezzi e macchinari rumorosi e privi di sistemi di insonorizzazione, quali trapani demolitori, tassellatori, trapani a percussione, tagliapiastrelle, trapani miscelatori, mole, compressore ad aria, smerigliatrice, martelli, avvitatori, dischi di acciaio, pure all'interno di locali chiusi, osservando un orario di lavoro di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, così esponendosi a detti rumori per tempi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ###, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.  682/2024 TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. S. Zaccardi (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO INAIL -### per l'### contro gli ### sul ### (C.F.: ###/P.IVA: ###), in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ###) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo sulle frequenze medio-alte”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di muratore, carpentiere e manovale sin dal 1983, occupandosi delle mansini analiticamente indicate in ricorso, ed in conseguenza della costante e ripetuta sottoposizione a rumori causati dall'utilizzo giornaliero e ripetuto nel tempo delle attrezzature e macchinari altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ha convenuto in giudizio l'### al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale della dedotta affezione ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare che il #### è affetto da malattia professionale con un danno quantificabile in misura non inferiore a 6 punti percentuali per entrambe le orecchie per la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo o nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale; 2) Condannare di conseguenza l'### in persona del Presidente pro-tempore sede ###favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Costituitosi in giudizio, l'### ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste. 
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. 
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis ### n. 1919/1990; Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019; Cass. n. ###/2021; Cass. n. 29578/2022). 
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale) è, in tesi, indicate nella ### per le ### nell'### e nell'### di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 75) ### (###.3): “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico: w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB###…”, purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrato che l'attività lavorativa espletata abbia effettivamente comportato l'esposizione a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, oltre che in modo giornaliero e con i livelli di rumore ivi indicati. 
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011; Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in “certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. ###/2021). 
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima. 
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, D'### ha confermato le circostanze che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di muratore, carpentiere e manovale coadiuvato spesso dal lavoratore autonomo ### anch'egli muratore, nonché per la parte dell'attività elettrica ed idraulica dai lavoratori autonomi ### D'#### e ####, sempre occupandosi della professione di muratore in pietra e mattoni, muratore in cemento armato, carpentiere e manovale, realizzando opere di muratura e di finitura, con mansioni che si concretavano nelle demolizioni di massetti, muri, rivestimenti e pavimenti, realizzazione di piccole opere in cemento armato, realizzazione di muri e tramezzi, posa di pavimenti e rivestimenti, forature per il fissaggio di ancoraggi e tasselli metallici, perforatura di cemento e pietre naturali, stonacatura di intonaci, posa di mattonelle e piastrelle, realizzazione di intonacature, rasature e tinteggiature, pulizia di muri in pietra, taglio di piccola ferramenta e tubature, martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri), taglio di soglie marmo o pietre ornamentali con dischi di acciaio, perforazioni con martelli pneumatici, avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione, e che comportavano l'utilizzo, in modo costante, continuativo, abituale e sistematico, di molteplici attrezzi e macchinari rumorosi e privi di sistemi di insonorizzazione, quali trapani demolitori, tassellatori, trapani a percussione, tagliapiastrelle, trapani miscelatori, mole, compressore ad aria, smerigliatrice, martelli, avvitatori, dischi di acciaio, pure all'interno di locali chiusi, osservando un orario di lavoro di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, così esponendosi a detti rumori per tempi prolungati, nonostante l'uso di disposiivi di protezione, all'uopo dichiarando che “… ### so per aver sempre lavorato nei cantieri dove lavorava anche lui. Preciso che io ho iniziato sugli stessi cantieri dove lavorava lui all'incirca dal 1997… ### dire che lui cerca sempre di coinvolgere me e ### per una questione di collaborazione. Se, invece, il committente ha un suo elettricista, allora io non intervengo. Ribadisco che, nella maggior parte dei casi, dove lavora il ricorrente, lavoro anche io… ono attività che da lui ho visto fare ed attrezzature che ho visto utilizzare da lui, nello svolgimento dei lavori. Per abbreviare i tempi di realizzazione, lavoriamo insieme: ad esempio, lui predispone le tracce ed io mi occupo della posa della tubazione… ### io osservavo ed osservo questo orario… ### dire che da quando lavoriamo insieme l'ho sempre visto utilizzare le cuffie; anche io le adopero, per alcuni tipi di lavorazioni, in quanto anche io uso il trapano, ad esempio…”. Di tenore non dissimile è la deposizione del secondo teste di parte ricorrente, ### il quale ha in merito riferito che “… ### confermare che ho lavorato negli stessi cantieri nei quali ha lavorato il ricorrente… quella che mi avete elencato è tutta attrezzatura del muratore ed ho visto che lui usava nel suo lavoro, che è quello che mi è stato elencato… Li usava lui e li usavo anche io…”.  ### il terzo teste di parte ricorrente, ### ha dato conferma delle stesse circostanze, in modo similare. 
Dunque, i testi escussi - direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima. 
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… ### al rumore acquista le connotazioni del “rischio”, quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule del ### Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale. Il ricorrente ha svolto per numerosi anni attività di muratore, con impiego continuativo di attrezzature rumorose (trapani, martelli demolitori, mole, smerigliatrici), in ambienti riverberanti. La documentazione sanitaria presente nella pratica esaminata, consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le indagini audiometriche, con le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica (bilateralità, prevalenza alle alte frequenze,) e dei ### evocati (rallentamento della conduzione del segnale a livello cocleare, con integrità delle vie uditive centrali, elemento che orienta verso una sofferenza periferica da esposizione sonora prolungata), risultano compatibili e congrue con una genesi professionale (vedi audiogramma e ###.… A parere dello scrivente, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, l'attività svolta dal ricorrente per la sua natura e entità, è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi e potenziali evocati (### in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica e clinico anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia. Non si rilevano elementi anamnestici o clinici tali da suggerire una genesi extralavorativa prevalente”. 
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato ### a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. 
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto. 
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, nella misura del 20%, che, tenuto conto dei già accertati ulteriori postumi lavorativi del 9%, è complessivamente quantificato nella misura del 27%. 
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 27%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
Per le medesime ragioni, le spese di ### già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica nella misura pari al 27%; - condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ### già liquidate come da separato decreto. 
Vasto, 11.12.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 682/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2387/2025 del 11-12-2025

... altri operai. Partecipava anche alle attività di posa in opera delle piastrelle e pavimenti. Dipendeva sempre dalle lavorazioni che occorreva fare. ### tutto avrà lavorato in squadra con me al massimo 4 mesi. A volte capitava infatti che anche per un mese o più non lavorassimo insieme e che lavorassimo in squadra un paio di giorni in una settimana. Dipendeva, insomma. ### ricorrente ha lavorato in squadra con me presso il cantiere ### di ### alla ### a ### poi a Cassino”. Va dato atto, preliminarmente, che -in sede di escussioneil giudicante ha ritenuto di non ammettere l'istanza del procuratore di parte ricorrente di sottoporre al teste la domanda “il ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica?” in quanto trattasi di circostanza del tutto genericamente dedotta in ricorso, laddove al capo 6 delle istanze istruttorie si deduce “spesso ha lavorato anche il sabato”, senza alcuna puntualizzazione delle volte in cui ciò sia effettivamente avvenuto. La genericità della deduzione in ricorso su tale circostanza ha reso inammissibile la annessa istanza istruttoria sul punto. Del pari, deve ritenersi inammissibile il capo 7 delle istanze istruttorie per genericità, essendo (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NOLA ### E ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, 13° mensilità e indennità di malattia, per il complessivo importo di €. 100.617,84, oltre accessori. 
Chiedeva, infine, condannarsi la resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva. 
Parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### in quanto litisconsorte necessario, si costituiva l'### come da memoria in atti. 
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. 
Invero, le rivendicazioni di parte istante afferenti al superiore livello di inquadramento e all'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Nessuno dei testi escussi, sia quelli addotti da parte istante che quelli addotti da parte resistente (in gran parte comuni), ha confermato le circostanze al riguardo dedotte in ricorso. 
Segnatamente, il teste ### addotto da parte istante, ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019 con mansioni di caposquadra. Conosco pertanto il ricorrente in quanto mio collega. Preciso che non sempre lavorava nella squadra da me diretta, c'erano diverse squadre e diversi cantieri su cui si lavorava. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me era semplice manovale, ovvero dava una mano agli operai specializzati per le pitturazioni, stuccatura e lavori di muratura in genere. ### cominciai a lavorare per la convenuta si lavorava dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00; da un paio di anni invece lavoriamo dalle 7,30 alle 16,30, con un'ora di pausa, sempre dal lunedì al venerdì. Quindi osserviamo sempre le 40 ore settimanali. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me osservava certamente lo stesso orario. ### che il furgone da noi utilizzato sui cantieri è un normale furgone non camion, per il quale dunque non ci vuole patente speciale. Lo guidiamo un po' tutti, all'occorrenza. 
Non vi era un addetto specifico a guidare tale furgone. ### manovale, svolgeva anche lavori di pitturazione all'occorrenza. Tutti facevamo un po' tutto sui cantieri. E' stato impiegato su carrelli elevatori per attività di demolizione insieme ad altri operai. Partecipava anche alle attività di posa in opera delle piastrelle e pavimenti. Dipendeva sempre dalle lavorazioni che occorreva fare. ### tutto avrà lavorato in squadra con me al massimo 4 mesi. A volte capitava infatti che anche per un mese o più non lavorassimo insieme e che lavorassimo in squadra un paio di giorni in una settimana. Dipendeva, insomma. ### ricorrente ha lavorato in squadra con me presso il cantiere ### di ### alla ### a ### poi a Cassino”. 
Va dato atto, preliminarmente, che -in sede di escussioneil giudicante ha ritenuto di non ammettere l'istanza del procuratore di parte ricorrente di sottoporre al teste la domanda “il ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica?” in quanto trattasi di circostanza del tutto genericamente dedotta in ricorso, laddove al capo 6 delle istanze istruttorie si deduce “spesso ha lavorato anche il sabato”, senza alcuna puntualizzazione delle volte in cui ciò sia effettivamente avvenuto. La genericità della deduzione in ricorso su tale circostanza ha reso inammissibile la annessa istanza istruttoria sul punto. 
Del pari, deve ritenersi inammissibile il capo 7 delle istanze istruttorie per genericità, essendo omessa la puntuale indicazione dei periodi di Cig ai quali si allude. 
Tanto premesso e chiarito, il teste escusso ha dichiarato che il ricorrente fosse mero manovale, non già operaio qualificato o specializzato come preteso in ricorso, ed osservava orario ordinario di 40 ore settimanali. 
Analogamente, il teste ### (comune ad entrambe le parti) ha riferito: “### dipendente della convenuta dall'agosto 2018 con mansioni di geometra quindi giro per i vari cantieri per monitorare le lavorazioni. Il ricorrente era già dipendente della convenuta quando io ho cominciato a lavorare. ### ricorrente era operaio comune, ovvero eseguiva le lavorazioni che gli venivano indicate dal capocantiere. ### manovale, quindi dava una mano al caposquadra o altri operai in base alle indicazioni che gli davano. ### lavori sui cantieri erano vari, a volte si eseguivano ristrutturazioni, altre volte scavi, quindi dipendeva. ### che il ricorrente è stato impiegato su diversi cantieri ### (Cassino o ###, ma anche ####'orario di lavoro fissato dalla resistente sui cantieri era fisso per tutti, ovvero dalle 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00. ###ò capitare però a volte che l'orario sia fissato dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa. Ciò dipende dal tipo di cantiere. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato su carrello elevatore. Trattasi del cosiddetto muletto che viene utilizzato per spostare materiale edile nel cantiere e quindi guidato solo da operai specializzati. ### piattaforma è un mezzo d'opera che si solleva, ha un braccio semimovente e sul mezzo c'è un cesto dove si colloca l'operaio. Di regola quello specializzato guida il mezzo e l'altro dà una mano in quota. Preciso però che tali mezzi vengono di rado utilizzati nei cantieri. Ho visto lavorare il ricorrente quando si utilizzava questo mezzo, ma di regola era giù a seguire la lavorazione in quota eseguita da altri operai. Non so se abbia invece mai lavorato nel cestello in quota. ### mi risulta che il ricorrente guidasse dei camion aziendali. ### quel che ricordo, il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per dimissioni. ### ricorrente non si è mai occupato di spostare travi e montaggi.” In senso analogo, il teste ### (addotto da parte istante) ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019. Preciso che il mio rapporto cessò a marzo 2022 ma fui riassunto a giugno 2022 e vi lavoro tuttora. Non ho contenzioso con la società. ### operaio comune, ovvero sul cantiere tutti fanno un po' tutto. ### ricorrente ha talvolta lavorato in squadra con me e ricordo che svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero operaio comune. ### regola viene il geometra sul cantiere a darci le direttive sui lavori da svolgere e noi li eseguiamo. ### un periodo abbiamo lavorato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Ora invece osserviamo orario dalle 7,30 alle 16,30 sempre con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. 
Questo è l'orario che si osserva su tutti i cantieri. ### ci siamo mai occupati, sui cantieri, di posa in opera delle piastrelle o pavimenti perché c'è il piastrellista che vi provvede, ovvero #### cantieri è capitato di procedere ad attività di demolizione. ### caso di lavori all'interno di appartamenti non si usano carrelli e piattaforme. ### mi è mai capitato di aver lavorato con il ricorrente utilizzando carrelli o piattaforme. ### lavorato insieme al ricorrente sul cantiere ### di ### e ### a #### e il ricorrente, in quanto manovali, ci occupavamo di prendere il materiale e trasportarlo sul cantiere con la carriola e davamo una mano per i vari lavori che si dovevano eseguire. Non ci occupavamo noi dello smaltimento dei rifiuti. Questi venivano caricati e trasportati col furgone aziendale e poi venivano smaltiti da ditta specializzata. Il furgone lo potevano guidare un po' tutti, non vi era un addetto specifico. Non ricordo di aver visto il ricorrente alla guida del furgone. ### ricorrente non è mai stato caposquadra. Di regola era il geometra a darci direttive sui cantieri.” Ancora, la teste ### (addotta da parte resistente) ha dichiarato: “### figlia di ### che ormai non c'è più, e zia dell'attuale legale rapp.te p.t. Non sono socia della società e sono dipendente della stessa con qualifica di segretaria dal 2015. ### il ricorrente in quanto è stato dipendente della società resistente. Non lavorando io sui cantieri non ho contezza diretta delle mansioni che svolgeva il ricorrente. Da quel che mi consta l'orario di lavoro sui cantieri è dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì. ### mi occupavo io delle buste paga, mi limitavo a consegnarle. Ero io ad occuparmi dei bonifici. Essi erano conformi agli importi indicati in busta paga. ### ho mai redatto fogliettini scritti in cui si annotavano emolumenti a nero come dedotto al capo 10 del ricorso che mi viene letto. ### ho mai redatto prospettini presenza né firmato alcun prospettino di ore”. 
All'esito della udienza del 30.1.25, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l'ammissione di un altro teste per parte. 
Orbene, dalle deposizioni dei due testi da ultimo escussi non è egualmente emersa prova degli assunti di parte istante in merito alle mansioni superiori asseritamente espletate e all'orario straordinario osservato. 
Segnatamente, il teste ### ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2.7.2020 con mansioni di tecnico di cantiere. I tecnici di cantiere in tutto sono due, io e il collega ### Giriamo, quindi, i vari cantieri. ### il ricorrente in quanto ha lavorato per la resistente come manovale, ovvero aiutava sui cantieri nei vari lavori. Preciso che io, come tecnico, davo le direttive giornaliere al capocantiere il quale poi distribuiva il lavoro tra i vari operai in squadra. SE per esempio vi era da fare lavori in muratura, ad esempio realizzare un muro, vi era l'operaio addetto a questa operazione e il ricorrente dava una mano. ### squadra avevamo operai specializzati in carpenteria, quindi il ricorrente al più dava una mano all'operaio specializzato ma non svolgeva lui lavori di carpenteria. ### cantiere in genere vi era un #### disponibile per prendere all'occorrenza dei materiali al deposito durante i lavori sul cantiere e al più il ricorrente guidava questo mezzo, come poteva capitare che lo guidasse qualunque altro operaio se se ne manifestava la necessità. Trattasi, in ogni caso, di mezzo per il quale è sufficiente la patente b. Il ricorrente non ha mai guidato mezzi meccanici aziendali, tipo escavatore, autocarri etc per i quali è necessaria patente speciale e quindi guidati da operai specializzati. ### ricorrente non si è mai occupato direttamente di posa in opera di pavimenti ma era sempre di supporto o al servizio di operai specializzati che se ne occupavano. ###'orario di lavoro sui cantieri era dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non si è mai occupato del trasporto di rifiuti e di smaltimento dei medesimi. ### regola seguivo e seguo prevalentemente il cantiere ### di ### Il ricorrente ricordo che ha lavorato anche su questo cantiere. Io di regola mi trattengo sul cantiere per l'intera giornata, ma capita spesso che mi sposti per gestire varie incombenze che attengono al cantiere. ### quando lavoro io per la resistente non mi risulta che sul cantiere da me gestito si sia mai osservato orario oltre le 17,00. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato di notte. ### cantiere le presenze degli operai sono rilevate da me o dal mio collega e registrate su supporto cartaceo da me o dal collega, senza firma del singolo operaio. ### cantieri gli operai beggiano l'accesso e l'uscita dal cantiere nei tornelli della azienda cliente.” In maniera conforme, il teste ### ha infine riferito: “### stato dipendente della convenuta fino a 2 anni fa circa. Ho lavorato per la stessa per più di dieci anni come manovratore di mezzi meccanici tipo scavatore, bobcat etc. ### il ricorrente in quanto a volte abbiamo lavorato sugli stessi cantieri. Il ricorrente non aveva una mansione specifica, ognuno faceva ciò che di volta in volta ci diceva di fare il geometra. Normalmente si lavorava sui cantieri dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa alle 12,00, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non ha mai fatto il manovratore di mezzi meccanici (me ne occupavo solo io) né l'autista di camion. Solo io guidavo i vari mezzi di cantiere ### io ricordi il ricorrente si è occupato di pitturazione ma non di carpenteria né di demolizione. Non l'ho mai visto utilizzare carrelli elevatori. Il ricorrente era operaio generico, faceva per lo più lavori comuni di muratura.”. ### dei cantieri su cui abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente è quello ### in cui occorreva fare lavori di scavo di cui mi occupavo io mentre il ricorrente si occupava di lavori di muratura. ### cantieri in cui abbiamo lavorato insieme, il ricorrente non si occupava di posa in opera di pavimenti. Di ciò si occupava il piastrellista. ### l'unico operaio che guidava i mezzi aziendali.” Nulla di puntuale dunque è emerso a conforto dell'assunto attoreo circa l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello invocato ed afferente ad operai qualificati e specializzati e circa l'osservanza di un orario superiore alle 40 ore settimanali stabilite in contratto. 
Né, a tal fine, alcun valore probatorio può attribuirsi alle foto prodotte da parte istante contestualmente al deposito dell'atto introduttivo e rispetto alle quali non v'è alcuna puntualizzazione in ricorso in ordine al luogo e tempo di esecuzione delle stesse. Del pari, alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai “prospettini ore lavorate”, anch'essi allegati al ricorso, atteso che trattasi di fogli manoscritti senza alcuna indicazione puntuale della data di redazione, senza sottoscrizioni e senza alcun indizio di riferibilità all'azienda convenuta. 
Pertanto, in difetto di prova puntuale e rigorosa, pacificamente incombente sull'istante, dell'espletamento di lavoro straordinario oltre che di mansioni superiori, la domanda in parte qua non può che essere respinta. 
Per completezza, si osserva che, all'esito dell'udienza del 26.6.25, il procuratore di parte ricorrente formulava la seguente istanza: “In relazione alle dichiarazioni dell'ultimo teste escusso chiede al ### sulla scorta dell'art. 210 cpc, di richiedere copia dei fogli presenza o dei badge delle aziende clienti sui cantieri ### di ### Cassino e ### per l'intero periodo lavorativo descritto in ricorso”. La scrivente, tuttavia, ha ritenuto la stessa non accoglibile innanzitutto in quanto trattasi di documentazione che parte istante avrebbe potuto acquisire autonomamente, di propria iniziativa e, in secondo luogo, in quanto genericamente formulata. 
Invero, non v'è alcuna indicazione, né in ricorso né nell'istanza formulata in udienza, dei periodi puntuali in cui l'istante avrebbe prestato servizio presso ciascuno dei cantieri dedotti e delle società destinatarie dell'ordine di esibizione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 210 cpc, 118 cpc e 94 disp. Att. Cpc, deve essere specifico nel contenuto. E' sufficiente rammentare al riguardo che ai sensi dell'art. 94 disp. Att. Cpc “### di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.”. In altri termini, l'istanza è inaccoglibile anche perché si domanda l'acquisizione di un documento non sufficientemente individuato essendo omessa l'indicazione dei periodi di servizio presso ciascun cantiere. 
Sul punto, la Suprema Corte ha peraltro osservato, sia pure in fattispecie differente, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sui limiti di applicazione dell'art. 210 cpc, che “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'### delle ### benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). 
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che i poteri istruttori e officiosi del giudice non possono supplire a lacune o carenze probatorie emergenti dall'istruttoria svolta. Nel caso di specie nulla di puntuale è, invero, emerso a conforto delle tesi attoree. 
Quanto al tfr, parte istante ha dedotto il pagamento di quanto dovuto conformemente al livello di inquadramento, come da buste paga, sicchè null'altro compete a tal titolo. 
Nulla compete, altresì, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute non essendo emersa prova in ordine al mancato godimento delle stesse e non avendo comunque - a monteparte istante dedotto puntualmente in ricorso quali siano stati effettivamente i giorni di mancato godimento. 
In ordine alla tredicesima mensilità, parte istante non deduce specificamente in riferimento a quali annualità sia rivendicata né è chiaro se sia domandata solo in termini di differenza calcolata sul maggior livello e orario, sicchè la domanda va egualmente in parte qua respinta. Ad abundantiam, giova osservare che nemmeno viene quantificata nei conteggi cui si rimanda nelle conclusioni del ricorso. 
Identico discorso vale per il lavoro notturno genericamente dedotto in ricorso e giammai provato e per l'indennità di malattia indicata solo nelle conclusioni del ricorso e di cui non si comprendono le ragioni a fondamento della pretesa. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda afferente ai periodi di Cig non indicati specificamente in ricorso (il capo 7 delle istanze istruttorie è stato infatti ritenuto inammissibile in quanto genericamente formulato). 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di parte istante. 
Spese compensate nei confronti dell'### tenuto conto della ridotta attività difensiva e del relativo intervento su disposizione del giudicante.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna parte istante al rimborso in favore della società resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione; spese compensate nei confronti dell'### Si comunichi. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE Dr.

causa n. 2031/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizia Di Palma

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1878/2025 del 06-11-2025

... il balcone di proprietà attrice, pavimentato con piastrelle in klinker ceramico, si sono riscontrati evidenti segni di esfoliazioni dell'intonaco sia nel sottobalcone e sia nel frontalino, comprovato da rilievo fotografici, causato da problematiche inerenti la guaina impermeabilizzante posata sotto il pavimento del terrazzo; b) nel bagno dell'appartamento proprietà attrice vi è la presenza di tracce di umidità dovute ad infiltrazioni, ( come da documentazione fotografica) la cui provenienza avviene dal sovrastante terrazzo condominiale. ### il CTU le cause dell'infiltrazione, si possono ricercare nel difetto della guaina impermeabilizzante e dei verticali dei parapetti rilevando che tale difetto è presente solamente nella zona sovrastante il bagno di parte attrice. ### ha ritenuto che la maggior parte dei lavori oggetto dell'appalto sono stati in parte eseguiti a regola d'arte mentre per alcune lavorazioni, si è accertato che hanno provocato vizi e difetti così precisati: “A. Bagno dell'appartamento piano terzo, proprietà parte attrice. Sono presenti fenomeni di infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante, le cui cause sono dovute a problematica relativa alla tenuta della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 6 novembre 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per discussione orale, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. promossa da: D'#### E ### CF ### rappresentati e difesi dall'### ex art. 86 c.p.c., d'intesa con l'Avv. ### presso la prima elettivamente domiciliata in ### di #### via ### n. 46 per procura in calce all'atto introduttivo -###: A.M. ### ( CF ###) in persona del legale rappresentante #### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### e l'Avv. ### presso i medesimi elettivamente domiciliat ###per procura in calce alla comparsa di costituzione - ###: ##### seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 6 novembre 2025, fissata per la discussione orale, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2017, D'### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1552/2017 RG 2860/2017 emesso dal Tribunale di ### in data 21 luglio 2017, su ricorso di A.M. DI ### per il pagamento dell'importo complessivo di € 10.444,33 oltre interessi legali dalla scadenza del 31 marzo 2014 secondo il piano concordato e spese della procedura monitoria a titolo di quota insoluta lavori condominiali A sostegno dell'opposizione si deduceva che i lavori di ristrutturazione dello stabile del ### “ ### Fermi” appaltati alla ### A.M. di ### mostravano gravi difetti e risultavano non eseguiti a regola d'arte come anche accertato in sede di assemblea condominiale, in relazione alla necessità di rifacimento delle parti ammalorate dalle infiltrazioni presenti nell'appartamento di proprietà degli opponenti. 
Ne era conseguita, secondo l'assunto degli opponenti, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc nei confronti della ditta appaltatrice in attesa delle determinazioni del ### in merito alla eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo o la restituzione di quanto pagato. 
Veniva inoltre eccepita la indeterminatezza della somma richiesta in via monitoria poiché dall'estratto conto fornito dal ### la somma da versare risultava pari ad € 10.044,33. 
Parte opponente chiedeva nelle conclusioni: “Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la violazione in capo all'impresa AM di ### dei principi di correttezza, buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto, nonché previo accertamento degli inadempimenti contrattuali come meglio descritti in narrativa, per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria. 
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare comunque l'impugnato decreto ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall'impresa opposta, riducendo in termini di Giustizia il credito ex odverso azionato, tenuto conto anche del costo relativo alla rimozione dei vizi che si renderà necessaria, riservandosi di meglio quantificarne il valore nelle successive memorie, se del caso anche per mezzo di C.T.U..”
Si costituiva la parte opposta AM di ### chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la richiesta monitoria si fondava sulla scrittura privata del 16 luglio 2013 intervenuta tra la ditta, gli opponenti e il ### in cui i coniugi D'#### si riconoscevano debitori della appaltatrice ed ottenevano l'ennesima dilazione di pagamento. 
Veniva evidenziato che la scrittura privata risultava successiva alla conclusione ed al collaudo dei lavori in data 31 maggio 2013 e che tutti gli altri condomini avevano saldato la loro parte. Si affermava la strumentalità della contestazione dei lavori in ragione del protrarsi del mancato pagamento di quanto riconosciuto come dovuto nella predetta scrittura ### le prove orali ammesse alle parti nonché ### la causa veniva decisa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la discussione, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE ### è fondata e e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio. 
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). ### A.M. di ### ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento delle quote di corrispettivo per lavori condominiali dovute dagli opponenti i forza della scrittura privata contenente accordo di bonario componimento e contestuale piano di rientro . In tale accordo sottoscritto tra gli opponenti, la ditta appaltatrice e il ### “ ### Fermi” sito in via ### 55 in ### in data 16 luglio 2013, si prevedeva una dilazione di pagamento per le somme ancora dovute pari ad € 12.644,33 con rate mensili ed ultimo versamento di € 10.244,33 entro il mese di aprile 2014, da effettuarsi al ### che ne avrebbe riversato le somme in favore della ditta appaltatrice. Ivi si prevedeva che il mancato rispetto dei termini avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo autorizzando il ### ad agire esecutivamente per la somma ancora dovuta. 
Per quanto riguarda la legittimazione attiva dell'appaltatore alla domanda di pagamento oggetto del presente giudizio, come da ultimo ribadito ( Cass. 19 marzo 2021 n. 7876), richiamando il noto precedente Cass. SS.UU. 8/4/2008 n. 2148) il credito che il terzo creditore, in forza di un contratto concluso dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni, può far valere direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota condominiale, è cosa giuridicamente diversa ( seppure economicamente coincidente) rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere l'amministratore di condominio Il primo credito ha infatti natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. ### di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha per contro causa immediata nella disciplina del condominio e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. cc che fondano il regime di contribuzione alle spese per cose comuni. Si afferma quindi in linea di principio l'indipendenza tra l'obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso appaltatori o fornitori tanto è vero che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spese in attesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo in quanto altererebbe la gestione complessiva del condominio; pertanto il singolo deve sempre e comunque pagare all'amministratore salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati.
Si afferma anche che, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come “ soggetto di gestione” dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l'amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione della cosa comune sia all'interno della medesima collettività condominiale in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi con la conseguenza che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “ pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 cc. 
Risulta dunque evidente in giurisprudenza la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti rientrante nella legittimazione dell'amministratore ( artt. 1130 n. 3 cc e 63 comma 1 disp. att. Cc) rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.  ### controversia si inserisce nella seconda ipotesi. 
Per quanto concerne il merito delle doglianze di parte opponente, la CTU espletata in giudizio dall'#### ha in primo luogo ricostruito la sequenza documentale dell'appalto in questione, evidenziando che in data ### era stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori a firma del ### dei lavori e della ditta esecutrice, con il visto dell'### pro-tempore e in data ### il verbale di collaudo relativo alle opere di manutenzione ordinaria. Con riguardo al periodo tra l'inizio e il fine lavori, il CTU ha precisato in data ### l'assemblea di condominio aveva approvato a maggioranza i lavori alternativi sui terrazzi condominiali e in data ### l'assemblea di condominio “è d'accordo nel prendere in considerazione il rifacimento delle parti ammalorate presenti nell'appartamento int. 10 proprietà ricorrente, D'### …omissis… e che l'esecuzione dei lavori avverrà, scelto l'importo ritenuta congruo, nella primavera del 2014 per espresse richiesta dello stesso Bonaccolta” e che “la spesa relativa al rifacimento dei danni andrà ripartita per tutti i condomini compreso Bonaccolta”. Nel periodo successivo alla redazione del verbale di fine lavori, risulta intervenuta in data ### la predetta scrittura privata tra i sigg. ###
D'### il ### e la ditta A.M. ### per rateizzare la quota lavori spettante. Risulta inoltre evidenziato dal CTU che con lettere del 23/04/2014 e 19/05/2014 gli stessi interrompevano i pagamenti per dedotto numerosi difetti nella esecuzione dei lavori e che in data ### l'assemblea di condominio “chiede un sopralluogo ed una relazione del ### dei lavori per le opere eseguite dalla ditta ### Maurizio” e in data ### “chiede all'### un incontro congiunto con il direttore dei lavori e la ditta esecutrice A.M. restauri di ### per la verifica delle lavorazioni eseguire nell'ultima ristrutturazione delle facciate condominiali”. In data ### l'assemblea delibera di convocare alcune ditte per richiedere preventivi e pareri circa il ripristino delle parti ammalorate a seguito dei lavori svolti dalla ditta A.M. oggetto del contratto.  ### inoltre ha accertato lo stato di fatto e verificato in merito all'esecuzione dei lavori oggetto di causa che : a) ispezionato il balcone di proprietà attrice, pavimentato con piastrelle in klinker ceramico, si sono riscontrati evidenti segni di esfoliazioni dell'intonaco sia nel sottobalcone e sia nel frontalino, comprovato da rilievo fotografici, causato da problematiche inerenti la guaina impermeabilizzante posata sotto il pavimento del terrazzo; b) nel bagno dell'appartamento proprietà attrice vi è la presenza di tracce di umidità dovute ad infiltrazioni, ( come da documentazione fotografica) la cui provenienza avviene dal sovrastante terrazzo condominiale.  ### il CTU le cause dell'infiltrazione, si possono ricercare nel difetto della guaina impermeabilizzante e dei verticali dei parapetti rilevando che tale difetto è presente solamente nella zona sovrastante il bagno di parte attrice.  ### ha ritenuto che la maggior parte dei lavori oggetto dell'appalto sono stati in parte eseguiti a regola d'arte mentre per alcune lavorazioni, si è accertato che hanno provocato vizi e difetti così precisati: “A. Bagno dell'appartamento piano terzo, proprietà parte attrice. Sono presenti fenomeni di infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante, le cui cause sono dovute a problematica relativa alla tenuta della guaina impermeabilizzante ed in parte a possibili scollegamenti dei verticali dei parapetti e del possibile malfunzionamento del bocchettone di scarico delle acque meteoriche. Va tenuto presente che l'assemblea condominiale, tenutasi il giorno 08/02/2013, decise di effettuare lavori alternativi a quelli previsti nel contrato d'appalto. Tali lavori alternativi non hanno risolto la problematica, e nonostante la parte attrice già lamentava la problematica di infiltrazione durante le fasi lavorative, ne consegue che tali lavori alternativi non siamo stati eseguiti a regola d'arte. B. Balcone appartamento proprietà parte attrice. Presenta problematiche di infiltrazione di acqua che si manifestano nel sottobalcone con fenomeni di esfoliazione della pittura e di parte dell'intonaco. Relativamente alle cause si può ritenere che i lavori di impermeabilizzazione all'epoca non sono stati realizzati a perfetta regola d'arte.” ### ha valutato le spese necessarie per le opere di riparazione e ripristino dei vizi riscontrati che sono state quantificate in: c) importo per la riparazione interne ammonta ad € 133,48 escluso IVA di legge; d) importo per il ripristino dei difetti e alla eliminazione delle cause ammonta ad € 7.015,36 escluso IVA di legge”. 
Nel computo metrico di cui all'allegato 3 della ### il consulente ha valutato sia i costi di riparazione interna dell'immobile degli opponenti sia le opere di ripristino ed eliminazione difetti del balcone appartamento proprietà D'### per un totale di € 2.701,06 e sia il costo delle opere sul terrazzo condominiale copertura quali lavori parziali di impermeabilizzazione in corrispondenza dell'area di sedime dell'appartamento proprietà D'#### determinando un costo di € 4.314,30. 
Deve tenersi in debito conto che l'assemblea condominiale nella seduta del 8 febbraio 2013, poiché il direttore dei lavori faceva presente che successivamente all'intervento di ripristino dell'impermeabilizzazione dei cornicioni perimetrali non vi erano più state infiltrazioni, come confermato dagli stessi condomini, proponeva in alternativa al ripristino totale dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura un intervento conservativo consistente nella stuccatura delle fughe delle piastrelle del terrazzo, la levigatura delle stesse, la posa in opera di prodotto idrorepellente nonché il rifacimento dell'impermeabilizzazione verticale del parapetto con successiva ripresa dell'intonaco. A fronte del costo di impermeabilizzazione del terrazzo appaltato per € 20.494,82 oltre IVA le lavorazioni alternative venivano quantificate dalla ditta appaltatrice in € 3.557,36 oltre #### approvò tale diversa lavorazione con il voto contrario tra gli altri del condomino ### Alla stregua di quanto complessivamente ritenuto e documentato in atti, deve ritenersi che legittimamente gli opponenti abbiano denegato il saldo di quanto dovuto al ### ed in via mediata alla ditta appaltatrice, concorrendo sia l'ente di gestione per la sua inerzia che la ditta opposta con esecuzione non a regola d'arte dei lavori alla situazione dannosa lamentata dagli opponenti. 
Resta ferma la considerazione che in questa sede ###è parte il ### non può andare a vantaggio dei soli opponenti i costi accertati per la eliminazione dei vizi alle parti condominiali mentre non risulta formulata autonoma domanda di risarcimento danni nei confronti della ditta appaltatrice.
In conseguenza di tanto, risultando comunque utilmente opposta l'eccezione di inadempimento alla ditta appaltatrice, con quanto conseguente circa l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della natura non complessa della controversia, all'importo medio per la fase istruttoria, tenuto conto del valore del giudizio.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; b) ###.M. di ### in persona dell'omonimo titolare a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di D'### e ### nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA ; c) Pone a carico di A.M. di ### in persona dell'omonimo titolare le spese di CTU come liquidate. 
Sentenza resa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc fissata per la discussione orale. 
Così deciso in ### il 6 novembre 2025.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 5896/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

M
2

Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1627/2025 del 19-11-2025

... del distacco per ettringite; - la colla è stata posata in un solo strato, solamente sul massetto e non creando un letto con la doppia spalmatura in modo da garantire una migliore adesione, soprattutto nell'appartamento della ###ra ### per via del formato, 15x90, tale accortezza è obbligatoria per quanto indicato nella norma UNI 11493-1; - non andavano eseguite le fughe da 1 mm, negli appartamenti delle ###re ### e ### in quanto vietate dalla norma di cui sopra, il che non ha consentito alle piastrelle un corretto movimento delle stesse; - visto il sottofondo polveroso, presumibilmente umido, la sola colla passata sul massetto, la tecnica di posa con i cunei potrebbe essere stata anch'essa una concausa dell'attuale distacco. Dalle risultanze della consulenza tecnica si desume, pertanto, che il distacco della pavimentazione è stato determinato da un difetto di costruzione del massetto, sotto il profilo della composizione, della graffiatura, dell'asciugatura e dell'incollaggio. Il massetto deve essere considerato un elemento strutturale dell'immobile destinato a durare nel tempo e la sua cattiva fattura, con conseguente distacco della pavimentazione sovrastante, riduce in modo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 182/2021 promossa da: ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), tutte con il patrocinio dell'avv. ###; ATTRICI contro #### (p.iva ###), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. ##### (c.f. ###), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ####; CONVENUTE ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), tutti in qualità di soci della cessata ### S.R.L., con il patrocinio dell'avv. ### BOCCHIERI; ### OGGETTO: ### Per le parti attrici: - Nel merito ritenere e dichiarare l'esistenza del danno ex art 1669 c.c. e per l'effetto condannare ### di ### P. Iva ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### nato a ### il ###, con sede ###e la ### di ### P. Iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###via Corte d'Appello n. 11, in virtù della polizza di assicurazione decennale postuma n. 2016/06/2053831, in solido tra loro, all'indennizzo del danno subito dalle sig.re ##### così calcolato: - per la Sig.ra ### € 20.650,00 di cui € 15.250,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali; - per la ###ra ### € 21.870,00 di cui € 16.470,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali; - per la ###ra ### € 20.040,00 di cui € 14.640,00 per opere murarie, € 4.400,00 per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, € 1.000,00 per locazione di altro immobile relativamente al periodo necessario per le lavorazioni de quibus quantificato in 30 giorni ed € 8.000,00 per danni non patrimoniali. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. 
Per la convenuta ### di ### - in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cooperativa ### per vizi ex art. 1669 c.c.; nel merito, dichiarare prescritta ed in ogni caso infondata la domanda per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare illegittimo, infondato e con qualsivoglia statuizione infondate le ulteriori richieste di danno per smontaggio e rimontaggio mobili, per spese di locazione e per danni non patrimoniali; in subordine, accertare e dichiarare la responsabile dell'impresa ### in liquidazione, p.i. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via ### 48, Rg per quanto lamentato dagli attori con la conseguente condanna della stessa al risarcimento patito degli attori ovvero accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per i motivi di cui in narrativa e per conseguenza condannarla al risarcimento del danno nella medesima misura delle somme eventualmente riconosciute alle attrici. Con il favore delle spese e competenze ed onorari. 
Per la convenuta ### di ### - Dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di legittimazione, di presupposti e di condizioni oltre che, sia pure in subordine, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. In ogni caso e sia pure in subordine, dare atto che la polizza opera con uno scoperto del 10% (con un minimo di € 10.000,00 per sinistro) per i danni diretti, da rimanere a carico esclusivo degli assicurati e/o da detrarsi fino a concorrenza dagli indennizzi eventualmente dovuti a termini di polizza. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. 
Per i terzi chiamati: - respingere integralmente tutte le domande spiegate dalle attrici siccome infondate e, in ogni caso, ritenere e dichiarare la prescrizione di ogni loro eventuale diritto; - in subordine e senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare la legittimazione passiva della convenuta ### di ### la responsabilità degli odierni comparenti esclusivamente nei limiti di - ### 7.500,00 (di cui - ### 750,00 a carico del sig. ### - ### 3.375,00 a carico del sig. ### - ### 3.375,00 a carico del sig. ###, dichiarando al contempo la ### in persona del suo legale rappresentante p.t., tenuta in solido al pagamento delle singole somme eventualmente dovute da ciascuno dagli ex soci della ### S.r.L., per i precisati limiti di conferimento a capitale sociale. Con vittoria di spese e compensi di difesa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, #### e ### convenivano in giudizio la ### di ### quale impresa committente e venditrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dei gravi difetti costruttivi degli immobili di loro proprietà siti in #### via ### convenivano altresì la ### di ### quale obbligata in solido in forza della polizza assicurativa contro i danni n. 2016/06/2053831 stipulata dall'impresa costruttrice ### S.r.l. in favore delle acquirenti.
Le attrici deducevano che, in data ###, la ### di ### acquistava la proprietà del lotto di terreno edificabile sito in #### via ### nel quale realizzare 13 alloggi aventi le caratteristiche costruttive dell'edilizia residenziale; la realizzazione di detti alloggi veniva affidata alla ### S.r.l. 
Ultimati i lavori, con atto del 3.8.2016 il legale rappresentante della ### assegnava in proprietà esclusiva alle socie odierne attrici gli immobili ed il garage pertinenziale, con le seguenti modalità: - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B”, ubicato al piano secondo con annesso piano terzo sottotetto e relativa pertinenza costituita dal vano garage al piano terrato dello stesso corpo del complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub 16, ### 2-3, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 9,5, ### totale mq 192, R.C. € 735,95; - 602 sub. 18, Piano ###, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30; - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B” del medesimo complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub.17, ### 2-3, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 9,5, ### totale mq 191, R.C.  € 735,95; - 602 sub. 23, Piano ###, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30; - a ### è stato assegnato l'alloggio facente parte del “corpo B”, ubicato al piano terra con annessa area pertinenziale verde e relativa pertinenza costituita dal vano garage al piano terrato dello stesso corpo del complesso edilizio, annotato al ### di ### al ### 98, ### A, mappali: - 602 sub 13, ### T, ### B, Z.C.1, Cat. A/3, Classe 3, ### 7,5, ### totale mq 152, R.C. € 581,01; - 602 sub. 21, ####, scala B, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, ### mq 25, R.C. € 72,30. 
Nello stesso periodo, la ### S.r.l. stipulava con la ### di ### la polizza assicurativa decennale postuma n. 2016/06/2053831, con decorrenza dal 7.12.2016 al 13.12.2026, avente ad oggetto i danni diretti all'immobile, a beneficio delle acquirenti. 
Deducevano le attrici che, tra il settembre del 2019 ed il gennaio del 2020, gli alloggi subivano vari danni, tra cui il distacco dei mattoni dal pavimento, determinati da difetti costruttivi del massetto. 
Nonostante la denuncia e la diffida a riparare i danni indirizzate alla ### e alla G.R.L. ### S.r.l., le stesse rimanevano inerti. Le attrici chiedevano, pertanto, la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 1669 In data ###, si costituiva in giudizio la ### di ### che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa dell'impresa costruttrice ### S.r.l., unica eventuale responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. Nel merito, eccepiva la prescrizione della pretesa attorea, da inquadrare nella responsabilità per vizi di cui all'art. 1667 c.c., e comunque ne contestava il fondamento e la quantificazione dei danni. In subordine, chiedeva la condanna della ### S.r.l. al risarcimento dei danni da lei patiti per effetto dei vizi costruttivi. 
In data ###, si costituiva in giudizio la ### di ### che in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa per il danno lamentato dalle parti attrici. 
In via subordinata, eccepiva la prescrizione della pretesa attorea e contestava la quantificazione risarcitoria. 
In data ###, si costituivano in giudizio i terzi chiamati #### e ### in qualità di ex soci della già cessata e cancellata ### S.r.l., che preliminarmente deducevano la legittimazione passiva della committente ### di ### Nel merito: negavano la sussistenza dei vizi lamentati dalle attrici; contestavano la quantificazione dei danni; eccepivano la prescrizione del diritto risarcitorio, da inquadrare nella disciplina di cui all'art. 1667 c.c.; invocavano in loro favore una limitazione di responsabilità, nei soli limiti dei residui conferimenti di capitale sociale non versato in favore della società cessata.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti attrici, le prove orali ammesse e la CTU tecnica, al fine di verificare: 1) esistenza e consistenza del fenomeno del distacco dei mattoni negli appartamenti di parte attrice; 2) se detto fenomeno è conseguenza di vizi del massetto (cattiva miscelazione dell'impasto del massetto o altro); 3) ove possibile (ed in caso di risposta positiva alle precedenti domande), il momento in cui tale distacco si sia verificato e il momento in cui ragionevolmente parte attrice possa averlo imputato alla cattiva posa del massetto. All'esito della consulenza, la causa veniva rimessa in decisione. 
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. 
Anzitutto, l'azione proposta dalle parti attrici deve essere inquadrata nell'azione di responsabilità per rovina e gravi difetti di immobili di cui all'art. 1669 c.c., sulla base dell'ampia definizione che ne viene fornita in giurisprudenza. 
I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima (Cass. 84/2013). 
Il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'esperimento della relativa azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo particolarmente considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, come nel caso in cui l'imperfezione costruttiva di natura strutturale riguardi la finitura essenziale del pavimento, determinante l'inutilizzabilità dell'abitazione a causa dell'anomalia di posa del sottofondo con correlato cedimento del massetto, in tal modo conseguendo la necessità della rimozione della pavimentazione e della sua successiva completa sostituzione” (Cass. n. 9119/2012). 
Di contro, in tema di appalto, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e non quella di cui all'art. 1669 c.c. ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e uso cui sia destinato (Cass. n. 12879/2011). 
Nel caso di specie, il difetto costruttivo lamentato dalle attrici, e accertato dal consulente tecnico incaricato, consiste nel distacco del pavimento dal massetto, fenomeno diffuso, anche se a chiazze, sull'intera pavimentazione degli immobili. 
Il consulente ha ricollegato tale fenomeno a varie concause, e nello specifico: - il fatto che il massetto risulti essere così polveroso […] può far pensare o ad una miscela non bilanciata o troppa acquosa, facendo pensare ad un possibile fenomeno di segregazione così come allo stesso e/o ad una cattiva asciugatura dello stesso, troppo anticipata rispetto alla posa del collante e della pavimentazione; - la lisciatura dello stesso è non idonea a quanto indicato nella scheda tecnica del 02/09/2024 del produttore del massetto che rispetto a quanto indicato in quella prodotta dal convenuto 16/12/20214, indica come obbligatoria un'accurata carteggiatura mediante disco abrasivo ramato grana 16 o carta abrasiva di grana adeguata, tra 15 e 35. Difatti la graffiatura presente non è compatibile con tale indicazione. Il massetto non risulta essere stato correttamente aspirato dalla polvere, non si spiega la presenza di tale prodotto, di conseguenza, per tutto quanto sinora indicato il bleeding presumibilmente è uno o il problema del distacco; - il primer usato ### G, è di tipo vinilico, quello indicato nella scheda tecnica odierna è un prodotto specifico della ditta produttrice del massetto #### di tipo epossidico. Osservando le foto allegate, si notano delle bollicine di aria che non dovrebbero essere presenti, di conseguenza il pavimento o non è stato coperto interamente o correttamente dal primer lasciando degli interstizi da cui l'umidità di risalita ha causato e/o anche il fenomeno del distacco per ettringite; - la colla è stata posata in un solo strato, solamente sul massetto e non creando un letto con la doppia spalmatura in modo da garantire una migliore adesione, soprattutto nell'appartamento della ###ra ### per via del formato, 15x90, tale accortezza è obbligatoria per quanto indicato nella norma UNI 11493-1; - non andavano eseguite le fughe da 1 mm, negli appartamenti delle ###re ### e ### in quanto vietate dalla norma di cui sopra, il che non ha consentito alle piastrelle un corretto movimento delle stesse; - visto il sottofondo polveroso, presumibilmente umido, la sola colla passata sul massetto, la tecnica di posa con i cunei potrebbe essere stata anch'essa una concausa dell'attuale distacco. 
Dalle risultanze della consulenza tecnica si desume, pertanto, che il distacco della pavimentazione è stato determinato da un difetto di costruzione del massetto, sotto il profilo della composizione, della graffiatura, dell'asciugatura e dell'incollaggio. Il massetto deve essere considerato un elemento strutturale dell'immobile destinato a durare nel tempo e la sua cattiva fattura, con conseguente distacco della pavimentazione sovrastante, riduce in modo apprezzabile il godimento, la funzionalità e l'utilizzabilità del bene immobile; peraltro, l'eliminazione del vizio richiede opere strutturali importanti, quali la rimozione della pavimentazione, la conformazione del massetto e la nuova posa in opera. Il vizio in esame può, pertanto, correttamente inquadrarsi nella categoria dei gravi vizi legittimanti la proposizione dell'azione di cui all'art. 1669 Alla luce di quanto esposto, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ### di ### La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera. La norma in questione, in particolare, trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia a esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Il venditore - quindi - può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti (Cass. n. 25541/2015). 
Deve, pertanto, essere affermata la legittimazione passiva della cooperativa convenuta, avendo questa assegnato in proprietà alle odierne attrici gli immobili commissionati alla ### S.r.l., salvo l'esame nel merito della sua responsabilità. 
Procedendo all'analisi del merito della controversia, deve anzitutto essere esaminata l'eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalle parti convenute e dai terzi chiamati. 
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., il diritto del committente (o acquirente) nei confronti dell'appaltatore (o venditore/committente) si prescrive entro un anno dalla denuncia, che a sua volta deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta del vizio a pena di decadenza. 
La società costruttrice deduce che le parti attrici erano a conoscenza del vizio costruttivo già nel 2017, quando hanno chiesto l'intervento della ### S.r.l. per sostituire alcuni mattoni, ma la denuncia formale del vizio alla ### e alla GRL risale al 29.7.2020, oltre il termine di decadenza annuale dalla sua scoperta. In particolare, il teste ### piastrellista che è intervenuto negli immobili di ### e ### su chiamata dalla ditta subappaltante GRL ### s.r.l., alla domanda “### o no che il distacco di alcuni mattoni della pavimentazione del proprio appartamento si è manifestato per la prima volta nell'anno 2017?” ha risposto “ho fatto un intervento nell'appartamento di ### abbiamo come ditta tolto due mattoni e rimessi perché si alzavano e impedivano l'apertura della porta (in particolare un mattone impediva l'apertura, perché era gonfio, l'altro si era scheggiato a causa della sostituzione del primo mattone); su altri mattoni abbiamo ripristinato la fuga e messo del materiale collante, erano mattoni che scricchiolavano (a volte si sentiva questo rumore a volte no, era un rumore tipo noce che scrocchia). In un altro appartamento, di ### a piano terra, abbiamo solo ripristinato la fuga di alcuni mattoni e messo del collante; nell'appartamento di ### non sono mai entrato, non mi hanno chiamato. 
Io ricordo che gli interventi sono stati effettuati tra ottobre e novembre 2017. Non sono stati fatti nel 2019, io ricordo nell'arco del 2017, all'inizio del 2017 avevamo concluso la pavimentazione”. 
Di contro, ### e ### in sede di interrogatorio formale, hanno negato che il distacco dei mattoni dalla pavimentazione dei propri appartamenti si fosse verificato nel 2017, deducendo piuttosto che la problematica in questione fosse emersa nel 2019 e che l'intervento di ### negli immobili di loro proprietà per tentare di risolvere il problema risalisse a quel periodo (### “ho richiesto l'intervento del mattonista nel settembre 2019 … nel 2019 ho chiamato ### che ha provveduto a staccare e riattaccare i mattoni, sostituendone uno, gli altri li ha puliti, perché erano pieni di colla ma la colla non si era attaccata al massetto”; ### “nel 2019 io e mio marito abbiamo chiamato ### titolare o socio della ### la GRL ha soltanto messo la fuga che si era staccata, i mattoni facevano rumore di vuoto, come se si stessero staccando e si era staccata la fuga”). 
Le risultanze dell'interrogatorio risultano supportate dalle testimonianze di ### e ### rispettivamente mariti di ### e ### in regime di separazione dei beni. 
In particolare, ### alla domanda “### che nel mese di ottobre del 2017 un tecnico di fiducia della ### ha effettuato un accesso presso l'immobile di proprietà della sig.ra ### al fine di ripristinare la fuga dei mattoni collocati all'ingresso dell'immobile?” ha risposto “vero, mi ricordo che si chiamava ### e ha ripristinato la fuga dei mattoni”; alla domanda “### che nell'ambito dell'intervento di rispristino della fuga svolto presso l'appartamento della sig.ra ### il tecnico inviato dalla ### ha evidenziato che il problema del distacco dei mattoni era dovuto al modesto strato di stucco applicato tra un mattone e l'altro?” ha risposto è “mi diceva che si staccava la fuga tra i mattoni perché era troppo piccola la fuga; preciso che il distacco dei mattoni è avvenuto successivamente; quando il tecnico è arrivato non ha visto alcun distacco dei mattoni; il distacco dei mattoni è avvenuto nel 2019” e alla domanda “### che il distacco dei mattoni si è presentato in altre porzioni dell'immobile di proprietà della sig.ra ###” ha risposto “il distacco dei mattoni si è presentato nel 2019 in diversi punti della casa, nel soggiorno, nel corridoio, nelle camere … nel 2019 sempre ### ha messo in opera i mattoni che si erano staccati; ad oggi la situazione è peggiorata, alcuni mattoni si sono gonfiati, un mattone si è staccato”. 
Il teste ha, quindi, confermato che l'intervento di ### nell'immobile di proprietà di ### per le problematiche relative al distacco dei mattoni è avvenuto solo nel 2019, momento in cui il fenomeno si è per la prima volta manifestato; ha poi specificato che ### era effettivamente intervenuto in precedenza nell'appartamento, nel corso del 2017, ma per differenti motivazioni, legate al distacco della fuga tra i mattoni. 
Quanto a ### costui ha dichiarato “abbiamo chiamato nel 2019 è venuto il piastrellista a ripristinare la fuga; si chiamava ### era il piastrellista di fiducia del signor ### l'appaltatore. Dopo il 2019 sono “scoppiati” altri mattoni, nel salotto”, così confermando che l'intervento del ### nell'immobile di proprietà ### è avvenuto nel 2019. 
Deve ritenersi che la convenuta ### non abbia assolto l'onere su di lei gravante di provare la tardività della denuncia dei vizi rispetto al momento della scoperta. Non può, infatti, attribuirsi rilievo dirimente alle dichiarazioni di ### operaio che si è occupato della realizzazione del massetto viziato negli immobili per cui è causa e, pertanto, potenzialmente interessato al rigetto della domanda attorea; peraltro, tali dichiarazioni sono state contestate dalle parti attrici in sede di interrogatorio formale e smentite dalle ulteriori testimonianze assunte. Nemmeno possono dirsi risolutive le raccomandate con cui ### in qualità di ex amministratore unico di GRL ### S.r.l., ha riscontrato la denuncia inviatagli dalle parti attrici, riferendo che “nel corso dell'anno 2017 ### S.r.L., su Sua richiesta, per mera cortesia e senza assunzione di qualsivoglia impegno, ha proceduto alla sostituzione di alcuni mattoni. Ne deriva che le S.V. ha già a quel tempo conseguito piena conoscenza degli asseriti difetti, con la conseguenza che non può essere fatta valere alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c., ovvero ex art. 1667 c.c., per lo spirare del termine di prescrizione dell'azione”; trattasi, invero, di dichiarazioni di provenienza unilaterale e comunque sfornite di supporto probatorio. 
Quanto alla posizione di ### lo stesso ### ha negato di essere mai stato contattato dall'attrice per lamentele relative a vizi dell'immobile di sua proprietà o di essere mai intervenuto al suo interno. 
In sede di interrogatorio formale, l'attrice ha dichiarato che tra il 2020 e il 2021 la propria abitazione ha subito problemi di innalzamento di taluni mattoni, che le impediscono di chiudere e aprire con facilità il portoncino di ingresso; tale dichiarazione è stata confermata dal teste ### marito della ### in regime di separazione dei beni, che alla domanda “### che il distacco dei mattoni siti all'ingresso dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### inibiva l'apertura del portoncino di ingresso all'immobile?” ha risposto “è vero, tutt'oggi abbiamo questo problema, io devo mettermi sopra i mattoni per aprire la porta”. 
In base all'apprezzamento delle prove assunte deve, quindi, ritenersi che le parti attrici abbiano scoperto il vizio costruttivo dell'immobile nel momento in cui hanno subito il distacco e/o l'innalzamento dei mattoni dalla pavimentazione, fenomeno che si è verificato tra il settembre del 2019 e il 2020, e che abbiano proceduto a denunciare il vizio alla ### di ### e alla ### di ### con missiva del 29.7.2020, entro il termine annuale dalla scoperta. ### risarcitoria è stata poi instaurata con atto di citazione notificato in data ###, entro un anno dalla denuncia. Le attrici non sono, pertanto, incorse in alcuna decadenza o prescrizione. 
Procedendo all'esame della responsabilità per i lamentati vizi costruttivi, deve anzitutto essere esaminata la domanda spiegata dalle parti attrici nei confronti della ### di ### Come detto, la parte venditrice/committente è responsabile ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'acquirente per i vizi costruttivi cagionati dall'impresa appaltatrice, se dotata di un potere di coordinamento, vigilanza e ingerenza nelle operazioni di costruzione. La giurisprudenza ha chiarito che “allorquando il venditore risulti fornito in astratto della competenza tecnica (nella fattispecie in esame, si tratta di una cooperativa edilizia) per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, grava sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. civ., Sez. seconda, ### 17 aprile 2013, n. 9370, nonché ### 13 gennaio 2014, n. 467) […] ### i principi enunciati, sarebbe stato preciso onere della cooperativa fornire la prova, non solo di aver affidato ad altri la progettazione dell'opera e la direzione dei lavori, ma anche di non aver nominato un direttore dei lavori che dipendesse dalle sue istruzioni e di non aver sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un nudus minister ( civ., Sez. seconda, ### 2 ottobre 2000, n. 13003)” (Cass. n. 25541/2015). Nel caso di specie, essendo la società venditrice/committente una cooperativa edilizia, per esimersi da responsabilità la stessa avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di poteri di direttiva, controllo e ingerenza sull'impresa appaltatrice. Tuttavia, nulla a tal fine è stato allegato dalla società convenuta. 
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità conferma “l'ammissibilità delle azioni di garanzia proprie del contratto di compravendita anche nei rapporti tra socio e cooperativa, in quanto il primo è parte di due distinti anche se collegati rapporti, l'uno di carattere associativo che discende direttamente dall'adesione a contratto sociale, l'altro sinallagmatico che deriva dal contratto di scambio per effetto del quale egli acquisisce il bene o servizio reso dall'ente” (Cass. n. 5156/2024; n. 10648/2010; 7647/2007). 
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della ### di ### nei confronti delle parti attrici ai sensi dell'art. 1669 Procedendo alla quantificazione del risarcimento, occorre rifarsi alle risultanze della CTP prodotta in giudizio dalle parti attrici, redatta dall'ing. ### che riporta nel dettaglio il computo metrico estimativo degli appartamenti e i lavori che devono essere compiuti al loro interno per il ripristino dei vizi. Lo scrivente ritiene sia opportuno, per eliminare in modo definitivo le anomalie presenti nelle unità immobiliari, rimuovere totalmente lo zoccoletto battiscopa, la pavimentazione e i sottostanti massetti di sottofondo, gli infissi interni delle tre unità immobiliari e il conseguente rifacimento di un massetto idoneo del tipo tradizionale (con cemento, sabbia, ghiaia e acqua, nelle giuste proporzioni), la posa in opera di colla di buona qualità e la successiva posa della nuova pavimentazione, dello zoccoletto e degli infissi interni. Si precisa, che l'eventuale utilizzo di un primer fissativo e indurente da applicare sulla superficie esistente, e quindi evitare di demolire il massetto, non è una considerazione che è stata effettuata in quanto potrebbe rischiare di diventare un palliativo e le anomalie alle pavimentazioni potrebbero ripresentarsi. Dalle misurazioni effettuate in sito, viene stimato l'acquisto e la posa in opera di mq 110 di pavimentazione e ml 100 di battiscopa per ciascuno dei tre appartamenti. Pertanto, è stata effettuata una stima delle opere edili da eseguire nelle tre unità immobiliari, le cui lavorazioni sono meglio descritte analiticamente nelle singole voci, dei computi metrici estimativi allegati alla presente relazione (allegato n° 2). La stima degli interventi proposti è stata effettuata considerando lavorazioni o gruppi di lavorazioni, provenienti da quanto previsto nel ### fornito dalla ditta costruttrice alle ditte proprietarie e per quanto non espressamente indicato dalle voci del prezziario regionale vigente e altre valutazioni. In relazione a quanto sopra, la stima delle lavorazioni edili da eseguirsi, ammonta rispettivamente a: - ### di proprietà della ###ra ### € 15.250,00 - ### di proprietà della ###ra ### € 16.470,00 - ### di proprietà della ###ra ### € 14.640,00. 
Non può riconoscersi alcuna ulteriore somma per le operazioni di sgombero dell'immobile e rimontaggio dei mobili, per il canone di locazione di altro immobile nel periodo di tempo necessario per le lavorazioni in questione, né a titolo di danno non patrimoniale, in quanto le relative richieste appaiono prive di supporto probatorio in ordine all'an e al quantum.  ### di ### deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a ### la somma di € 15.250,00, a ### la somma di € 16.470,00, a ### la somma di € 14.640,00. 
Di contro, deve essere rigettata la domanda spiegata dalle attrici nei confronti della ### di #### S.r.l. ha stipulato con tale società assicurativa la polizza decennale postuma 2016/06/2053831, con decorrenza dal 7.12.2016 al 13.12.2026, a beneficio delle acquirenti, avente ad oggetto l'indennizzo dei danni materiali e diretti dell'immobile assicurato derivanti dall'art. 1669
La svolta istruttoria ha accertato che la causa dei danni lamentati dalle parti attrici attiene a difetti costruttivi del massetto, vizio che rientra nell'ambito dell'art. 1669 c.c. ma esula dal rischio garantito dalla polizza. ### l'art. 2 lettera j) delle condizioni generali di contratto esclude l'operatività della polizza per i danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci e la pagina 4 delle stesse condizioni definisce le pavimentazioni e i rivestimenti interni come “le pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo, le pavimentazioni galleggianti ed i rivestimenti delle pareti, realizzate all'interno dell'immobile”. 
Deve, infine, essere esaminata la domanda spiegata dalla convenuta ### di ### nei confronti della terza chiamata ### S.r.l., avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato alla committente per effetto dell'inesatta esecuzione dell'appalto. 
Occorre premettere che dalla visura camerale prodotta in giudizio emerge che la ### S.r.l. 
è stata cancellata dal registro delle imprese in data ###, ma in suo luogo hanno accettato il contraddittorio i tre soci #### e ### Nel merito, l'art. 23 del contratto di appalto stipulato dalle parti in data ### afferma “### è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere o parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, di tutte le norme antinfortunistiche, delle attrezzature antinfortunistiche e di ogni altro provvedimento e cautela per la salvaguardia del personale di cantiere”. ### è, pertanto, unico responsabile nei rapporti interni dei danni riportati dalle opere appaltate per difetti inerenti alla loro esecuzione. Dal momento che si è accertato che gli immobili in questione presentano vizi derivanti da difetti costruttivi del massetto, la società costruttrice deve risponderne nei confronti della cooperativa committente.  ### parte, l'art. 2495 c. 3 c.c. prevede che “### restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. 
La giurisprudenza interpreta la norma precisando che “incombe sul creditore insoddisfatto, che chiede sentenza di condanna nei confronti dei soci della società di capitali estinta, l'onere di provare la distribuzione ai soci stessi dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. n. ###/2019). Nel caso di specie, il creditore non ha fornito tale prova, essendosi limitato a produrre in giudizio una visura camerale che attesta l'estinzione della società e un bilancio finale da cui nulla risulta in ordine all'eventuale ripartizione degli utili tra gli ex soci. Questi ultimi hanno, tuttavia, dichiarato che all'atto della sottoscrizione del capitale sociale (€ 10.000,00) si sono avvalsi della facoltà di versare solo il 25% della quota, mentre la restante parte (€ 7.500,00, di cui € 750,00 a carico di ### € 3.375,00 a carico di ### ed € 3.375,00 a carico di ### non è stata riscossa dal liquidatore. 
Alla luce di quanto detto, #### e ### rispondono nei confronti della ### di ### nei soli limiti dei residui conferimenti di capitale sociale non versato in favore della società cessata, ed in particolare per la somma complessiva di € 7.500,00, così ripartita: € 750,00 ### (10%), € 3.375,00 ### (45%), € 3.375,00 ### (45%). 
Le spese di lite, nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite delle attrici vanno poste a carico della ### di ### le spese di lite della ### di ### vanno poste a carico delle attrici in solido (si tiene conto del rigetto della domanda per inoperatività della polizza, non per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria); le spese di lite della ### vanno poste a carico dei terzi chiamati #### e ### in solido.
Le spese di CTU vanno poste a carico della cooperativa e dei terzi chiamati #### e ### in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 15.250,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 16.470,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 14.640,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 750,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 3.375,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### al pagamento in favore di ### di ### della somma di € 3.375,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento; condanna ### di ### al pagamento delle spese di lite in favore di #### e ### che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; condanna #### e ### in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### di ### che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; condanna #### e ### in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### di ### che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, disponendone la ripartizione nei rapporti interni nella misura del 10% a carico di ### e nella misura del 45% a carico di ### e ### pone le spese di ### già liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico solidale di ### di ### e di #### e #### 19.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 182/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Giampiccolo

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