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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 2075/2023 del 13-12-2023

... predetto evento riportava “frattura scomposta del piatto tibiale dx in policontuso” (referto di pronto soccorso). E' qui controverso la percentuale di menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa riconosciuta dall'### all'esito della procedura seguita alla domanda di revisione per aggravamento. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023 Si è reso, pertanto, necessario espletare consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale sulla persona del ricorrente, espletata dal CTU designato, dr. ### al fine di accertare il dedotto aggravamento. Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. ### in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso in sintesi: “il danno biologico (postumi permanenti, tabella menomazioni ### dm 12/07/2000), pertanto, come stima complessiva di danni composti, può essere complessivamente quantificato nella misura del 42% ###.” La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### per le controversie di ### e ### del lavoro, dr.ssa ### - richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.11.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G.  3096 / 2022; - viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato; visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in composizione monocratica ed in funzione di ### del ### in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data ### ed iscritto al n 3096 - 2022 RG , vertente tra -### c.f.: ###, elettivamente domiciliat ###### 174 Catona presso lo studio legale dell'avv. ### (C.F.: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente contro -### L'#### (#### Fisc. ###, con sede ####### n. 144 e sede ###### in persona del ### per la ### dott. ### elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. A. ### (#####), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in ### da ### dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta; - resistente - - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023
Motivazione contestuale ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - CONCLUSIONI: come in atti. 
§ 1. Con ricorso depositato il ### il ricorrente espone: - che è titolare di rendita ### (n. 511959665 dell'08.08.2016) derivante da infortunio professionale che, a seguito di sentenza del Tribunale di ### - ### n. 1419/2020, è stato riconosciuto allo stesso con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 24%; - che in data ### veniva sottoposto a visita medica presso l'A.S.T.  di ### presidio di ####, all'esito della quale la dr.ssa ### certificava un aggravamento delle condizioni derivante dall'infortunio che aveva dato luogo alla liquidazione della rendita, per cui in pari data presentava richiesta di revisione per aggravamento; - che nelle more, in data 10 gennaio 2022, il ricorrente veniva sottoposto ad ulteriore visita medica presso l'U.O.S.D. Terapia del ### del ### “### Morelli” di ### che confermava ulteriormente l'aggravamento della condizione fisica derivante dal pregresso infortunio; - che in data ### veniva sottoposto a visita per accertamento medico legale da parte dell'### all'esito della quale, con provvedimento del 28.04.2022 notificato il ###, veniva rigettata la richiesta di aggravamento e veniva disposta la riduzione della rendita a partire dal 01.12.2021 per asserito miglioramento dei postumi derivanti dall'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016, che passavano dal grado di menomazione del 24% a quello del 21%, con invalidità complessiva (tenuto conto del cumulo con il precedente infortunio professionale n. 504372238 del 01.03.2005) che passava dal 30% al 27%; - che proponeva opposizione al predetto provvedimento, ma la richiesta di revisione veniva respinta con provvedimento del 9 giugno 2022 con il quale l'### negava il nesso di causalità tra la descrizione della menomazione di cui in aggravamento e l'infortunio professionale oggetto dell'accertamento; - che in data 5 luglio 2022 si sottoponeva a visita specialistica da parte del dott. ### il quale redigeva rituale parere medico legale confermando l'aggravamento in nesso di causalità con l'infortunio originario complessivamente quantificato nella misura del 36%. 
Il ricorrente, quindi, con le conclusioni del ricorso chiede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023 - “accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016 subìto dal ricorrente; - accertare e dichiarare che a seguito dell'aggravamento, il ricorrente ha subìto un grado di inabilità pari al 36% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla rivalutazione della rendita conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###; - per l'effetto, condannare l'#### per l'### contro gli ### sul ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###### n. 6, al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita rapportata al grado di menomazione del 36% o a quello più esatto risultante in corso di causa e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre agli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione e sino al soddisfo; - Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. 
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'### si costituiva tempestivamente in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa ed osservava: in base all'esame obiettivo rilevato dai sanitari dell'### è risultato che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa è pari al 21%. La richiesta avversaria è genericamente riferita a lesioni diverse e non riferibili all'evento per cui è causa. La genericità della richiesta, peraltro, non consente all'### di poter verificare l'eventuale riferibilità delle lesioni ad eventi infortunistici precedenti (vedasi estratto casi ### pregressi) o a preesistenti patologie. 
Al riguardo giova evidenziare che le lesioni conseguite all'infortunio del 2005, indennizzato in rendita unificata nel grado dell'8% per menomazione al ginocchio e alla caviglia sinistra, non sono più revisionabili in quanto stabilizzate ex lege (art ### 1124 del 1965)”. 
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
§ 3. Il ricorrente, dirigente medico presso l'ASP di ### in data ###, al termine dell'attività lavorativa, subiva infortunio in itinere, a causa del predetto evento riportava “frattura scomposta del piatto tibiale dx in policontuso” (referto di pronto soccorso). 
E' qui controverso la percentuale di menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa riconosciuta dall'### all'esito della procedura seguita alla domanda di revisione per aggravamento. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023
Si è reso, pertanto, necessario espletare consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale sulla persona del ricorrente, espletata dal CTU designato, dr.  ### al fine di accertare il dedotto aggravamento. 
Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.  ### in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso in sintesi: “il danno biologico (postumi permanenti, tabella menomazioni ### dm 12/07/2000), pertanto, come stima complessiva di danni composti, può essere complessivamente quantificato nella misura del 42% ###.” La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il CTU ha esaurientemente riscontrato le osservazioni dell'### rendendo i chiesti chiarimenti), per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr ###. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; ###. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). 
Pertanto, in tali limiti il ricorso va accolto . 
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m., quelle della consulenza tecnica d'### liquidate come da separato decreto.  p.q.m.  - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente #### (C.F: ###), in conseguenza dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale 511959665 dell'08.08.2016, ha una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura pari al 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, conseguentemente condanna l'### al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita rapportata al grado di menomazione del 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre accessori come per legge sino al soddisfo; - - condanna l'### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in euro 3727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre euro 43,00 per rimborso spese contributo unificato, CPA e Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. ### dichiaratosi procuratore antistatario; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023 - pone definitivamente ed interamente a carico dell'### le spese della ### liquidate come da separato decreto in favore del consulente tecnico d'### dr. ### Manda alla ### per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale e per gli altri adempimenti di rito. 
Così deciso in ### 13/12/2023 Il giudice del lavoro Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/12/2023

causa n. 3096/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sicari Francesca Patrizia

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 563/2025 del 15-10-2025

... dell'apofisi stiloide ulnare; al ginocchio sx: infrazione del piatto tibiale esterno; alla spalla sx: lesione traumatica del processo acromion-claveare; alla TAC torace: lesione traumatica del processo acromion-claveare di sinistra; dalla consulenza ortopedica si evidenzia una frattura plurifframmentaria scomposta polso dx, ### piatto tibiale esterno sinistro; lesione acromion-claveare sinistra. Successivamente veniva trasferito all'### di ### dove in data ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ### con placca volare radio distale dx. Si susseguivano una serie di esami e controlli al polso, alla spalla sx, al ginocchio sx ed effettuati interventi di elettroterapia. In data ### veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Chiedeva pertanto un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 33% del danno biologico oltre il periodo d'inabilità, lamentando altresì un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto lo stesso era stato assunto a tempo determinato come cuoco ed aveva subito una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall'### superiore ai 2/3. Rappresentava che la compagnia aveva offerto la somma di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 863/2021 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, c.f.  ###, ivi residente in c/da ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 70 elegge domicilio come da mandato in atti; ATTORE contro ### S.p.A. - p.ta i.v.a. ### - con sede ###, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in ### al ### n. 125, come da procura riversata in atti; ### nata a ### il ### ivi residente ###; ### parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### conveniva in giudizio gli odierni convenuti, rappresentando che il giorno 12.12.2017, alle ore 9.00 circa, si verificava un incidente stradale lungo la strada comunale del Comune di ### che da c.da ### si immette sulla via ### Nell'incidente erano coinvolti: l'autovettura #### tg. ### coperta da polizza assicurativa ### n. 01-###), di proprietà e condotta dalla sig.ra ### e l'odierno attore mentre si trovava alla guida della sua bicicletta elettrica. ### stradale si verificava in quanto la sig.ra ### che transitava sulla via ### in direzione monte-mare, giunta in prossimità dell'incrocio con la via ### per evitare una buca stradale, invadeva la corsia opposta da cui giungeva il #### avveniva frontalmente e l'odierno attore riportava gravi lesioni per le quali veniva prontamente soccorso ed accompagnato presso il locale nosocomio ### di ### dove gli veniva diagnosticata: " ampia ferita lacero contusiva regione frontale sx, contusione spalla sx, ginocchio sx, sospetta frattura polso dx, escoriazione gamba sx e avambraccio dx.". Sul luogo dell'incidente interveniva anche una pattuglia della ### di ### che effttuava i rilievi del caso. ### veniva, quindi, ricoverato in ortopedia presso l'### di ### dove gli venivano effettuate: medicazione chirurgica, sutura estetica ed esami ematochimici; RX polso dx, ginocchio sx e spalla sx ove si evidenziava: al polso dx la lesione traumatica dell'estremità distale del radio e dell'apofisi stiloide ulnare; al ginocchio sx: infrazione del piatto tibiale esterno; alla spalla sx: lesione traumatica del processo acromion-claveare; alla TAC torace: lesione traumatica del processo acromion-claveare di sinistra; dalla consulenza ortopedica si evidenzia una frattura plurifframmentaria scomposta polso dx, ### piatto tibiale esterno sinistro; lesione acromion-claveare sinistra. Successivamente veniva trasferito all'### di ### dove in data ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ### con placca volare radio distale dx. Si susseguivano una serie di esami e controlli al polso, alla spalla sx, al ginocchio sx ed effettuati interventi di elettroterapia. In data ### veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Chiedeva pertanto un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 33% del danno biologico oltre il periodo d'inabilità, lamentando altresì un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto lo stesso era stato assunto a tempo determinato come cuoco ed aveva subito una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall'### superiore ai 2/3. Rappresentava che la compagnia aveva offerto la somma di €.25.500,00 che non poteva certamente soddisfare l'entità del danno che veniva quantificato nella misura complessiva di €.257.000,00 o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, tra danno non patrimoniale, danno patrimoniale e morale previa detrazione della somma trattenuta a titolo di acconto. 
Si costituiva la compagnia che contestava sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum la domanda attorea. Deduceva che l'incidente non era avvenuto secondo la ricostruzione dell'attore, in quanto dagli stessi rilievi dei ### la buca era distante dal margine destro della corsia di marcia percorsa dall'### di 3,25 mt., ovvero circa il doppio della larghezza della vettura medesima. Rappresentava anche che dai danni riportati dai mezzi, per nulla vero è che lo scontro fosse avvenuto frontalmente. 
Invocava pertanto l'applicazione dell'art.1227 c.c. oltre a contestare la richiesta risarcitoria sia sotto il profilo della quantificazione medico-legale che sotto quello del risarcimento del danno patrimoniale per nulla supportato da elementi validi. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria. 
Dichiarata la contumacia della convenuta ### e assegnati i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale rinnovata, all'esito della quale, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni depositando note conclusive e all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc.  ### esposto in narrativa, la compagnia convenuta, sin da subito ha contestato la ricostruzione del sinistro per come descritta dall'attore, deducendo nelle note conclusive che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la dinamica dell'incidente non è stata provata secondo la descrizione dell'attore. 
In effetti, dall'esame delle testimonianze rese dai testi di parte attrice: #### e ### si rileva che entrambi dichiarano di non aver assistito all'incidente che da quanto risulta si sarebbe verificato sul tratto di strada di incrocio tra la via ### e la via ### Entrambi i testi confermano soltanto la circostanza di aver visto solo l'#### provenire dalla via ### in direzione montemare (così il teste ### “ho visto un'auto scura, #### che percorreva con direzione monte-mare la strada che da C.da ### si immette sulla via ### ho sentito prima un urlo e poi mi sono recato sul posto con il sig. ### Ho visto per terra una bicicletta e un signore seduto per terra che lamentava dolori”).. Entrambi i testi non riportano di aver visto l'attore e dichiarano che si trovavano ad una distanza di circa 200 mt dal luogo del sinistro. Il teste ### specifica anche che dal posto in cui si trovava insieme al teste ### non era possibile vedere il tratto di strada in curva dove si innesta la via ### (così il teste ### “### che da casa del ### si vede la strada ma non la curva dove la strada si immette sulla via ### dove per l'appunto si è verificato il sinistro”). Sempre i testi dichiarano concordemente di aver sentito prima un urlo e poi un rumore e di essere giunti sul posto dopo la collisione. Mentre il teste ### nulla riesce a riferire sulle condizioni dei mezzi, il teste ### invece dichiara che la ruota anteriore della bicicletta elettrica era piegata e la forcella storta. 
La relazione dei ### intervenuti sul posto chiarisce lo stato dei luoghi e le condizioni dei mezzi coinvolti con le fotografie allegate. Le dichiarazioni rese ai ### da entrambe le parti coinvolte sono fra loro contrastanti, in quanto mentre la convenuta dichiarava che nel girare a destra sulla via ### si trovava improvvisamente una bicicletta al centro strada e pur frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con la bicicletta che andava ad impattare con la sua autovettura, l'attore invece dichiarava che l'autovettura era al centro strada per evitare probabilmente una buca, e nonostante il tentativo di frenare, a causa della forte velocità, urtava la bicicletta. V'è da dire anche che quanto dichiarato dalla convenuta ### ai ### è stato capitolato dalla convenuta compagnia nell'interrogatorio formale deferito e ammesso dal giudice e che, seppur notificato, non è stato reso, con conseguente richiesta della compagnia di ritenere ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art.232 cpc. I ### nella loro relazione non riescono invero a ricostruire la dinamica in quanto dichiarano che i mezzi erano stati spostati. In ogni caso, dalle fotografie dei luoghi del sinistro e dei mezzi, si rileva che la buca si trovava al centro del bivio prima del punto in cui dovrebbe essere avvenuto l'impatto, (l'autovettura infatti doveva aver già imboccato la via ### e la bicicletta procedeva sulla via ### in senso opposto). Appare inverosimile che l'autovettura che doveva girare a destra, si poneva al centro strada dove è proprio posizionata la buca. 
Inoltre dalle fotografie si rileva che il punto d'urto è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'autovettura e non con la parte frontale e che le macchie di sangue sono state rilevate dai ### sul finestrino posteriore sinistro dell'autovettura mentre nessuna fotografia di rilievo di tracce ematiche sul parabrezza è stata allegata, per cui quanto dichiarato dai testimoni non troverebbe riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie. 
Alla luce di quanto emerge quindi dall'attività istruttoria, non può dirsi sufficientemente provata la dinamica descritta dall'attore e, in assenza di altri elementi, va applicato il principio sussidiario di presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 comma 2 In realtà non si hanno elementi specifici, neppure portati dalla compagnia convenuta, per invocare l'applicazione dell'art.1227 c.c. che richiama l'autoresponsabilità anche del danneggiato che va però dimostrata e tale onere è a carico ovviamente di chi invoca l'applicazione del detto principio. E' proprio in assenza invece di una prova indiscutibile raccolta nel giudizio, di responsabilità esclusiva di una delle parti, che soccorre il principio presuntivo di concorso di colpa. Val la pena comunque ribadire che il principio sancito dall'art.2054 c.c. vale anche in caso di coinvolgimento di un velocipede, per come puntualizzato dalla giurisprudenza di merito: “ In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” (Corte di appello di Milano, sent. N.2542 del 19.7.2022) ### è reso necessario rinnovare l'attività peritale in quanto la prima relazione tecnica non era utilizzabile per le ragioni già esposte con la propria ordinanza e su cui nessuna delle parti ha mosso osservazioni. 
Le lesioni riportate dall'attore sono state pertanto oggetto di un'ulteriore valutazione medico-legale i cui esiti non sono stati contestati da nessuna delle parti costituite che non hanno inviato osservazioni. 
Le conclusioni a cui il CTU è pervenuto depongono per un riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente pari al 20% con una inabilità biologica temporanea assoluta per giorni 3 ###, per ricovero per intervento chirurgico di osteosintesi all'ospedale di ### - inabilità biologica temporanea parziale al 75 % per giorni 20 ### - inabilità biologica temporanea al 50 % per giorni 50 ### - inabilità biologica temporanea al 25 % per i giorni 101 ###.  ### tali parametri e, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della chiusura della malattia (54 anni), in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ancora adottate per i sinistri antecedenti al 5.3.2025, (data di entrata in vigore delle tabelle ministeriali anche sui danni da macropermanente), il danno non patrimoniale andrà liquidato nella misura di €.76.165,00 quale danno biologico permanente ed €.7848,75 quale danno biologico temporaneo. A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale di €.110.16 quali spese mediche ritenute dal CTU congrue. 
Quanto all'aumento del punto percentuale con la massima personalizzazione prevista in tabella richiesta dall'attore, si osserva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità,” La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudicedi specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto le conseguenze dannose “comuni” -ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbenon giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (cfr. Cass., sent. 27.5.2019 n.14364). 
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova dall'attore che possa giustificare una conseguenza dannosa subita più grave di quelle comuni a qualsiasi danneggiato che abbia riportato le medesime lesioni, per cui una personalizzazione non sarebbe giustificata.  ###' ### In domanda e fino alle conclusioni, l'attore ha chiesto la liquidazione del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, basando la sua richiesta sul riconoscimento in via previdenziale della diminuzione della capacità lavorativa oltre i 2/3. 
Come correttamente evidenziato dal CTU la posizione previdenziale non è sovrapponibile nell'ambito della responsabilità civile per cui il solo elemento addotto dall'attore a nulla rileva. Come ben noto, la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire i contorni di entrambe le incapacità lavorative sia generica che specifica. 
Orbene, per quanto riguarda la capacità lavorativa specifica, i giudici di legittimità hanno a più riprese affermato che non esiste un'automatica correlazione diretta tra la percentuale d'invalidità accertata e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado d'invalidità personale non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice del merito valutarne di caso in caso l'incidenza (cfr. Cass., sent. n.14241 del 24.5.2023; Cass., sent.  n.19537/2007). Nello specifico, trattandosi di danno di natura patrimoniale, l'attore ha soltanto dichiarato di svolgere l'attività di cuoco, ma non ha corredato di alcun elemento reddituale o lavorativo la sua richiesta. Non è stato dimostrato che a causa delle lesioni l'attore abbia subito una flessione lavorativa non avendo dato prova di un rapporto di lavoro in corso al momento del sinistro, per cui non si hanno parametri idonei per considerare fondata la domanda. 
Quanto alla incidenza sulla capacità lavorativa generica, anch'essa di per sé costituisce, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una componente che “rientra nell'alveo di quello biologico” perché non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psico-fisica, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggiore fatica e/o più precoce usura.” (cfr.  Sent. n.28988/2020; Cass., sent. n.1816, 25.8.2014). Ciò vuol dire, sempre secondo l'orientamento di legittimità, che il pregiudizio attiene alla sfera non patrimoniale che va valutato “unitariamente” e per il quale può prevedersi una personalizzazione del risarcimento solo ove ricorrano specifici presupposti, nel senso che tali conseguenze non devono essere generali ed inevitabili per tutti quelli che hanno patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico e a causa del caso concreto. Questo in termini ancora più pratici, significa che non basta che la menomazione abbia inciso sic et simpliciter sugli aspetti dinamico-relazionali, ma che “quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, ### 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; ### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. E' pertanto onere dell'attore, allegare e provare circostanze specifiche che nel caso di specie non sono state fornite. Sul punto il CTU riferisce: “### il quesito sulla capacità lavorativa si osserva che i postumi non sono di natura ed entità tali da incidere in maniera significativa sulla capacità specifica reddituale del periziando il quale risulta essere un ristoratore, come riportato sulla carta di identità prodotta in sede di visita peritale.” La domanda va in tal senso respinta. 
Va quindi riconosciuta la risarcibilità del danno biologico per come quantificato ma nella misura pari alla metà in applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art.2054 comma 2 c.c., per cui l'importo risarcibile comprensivo delle spese sanitarie riconosciute congrue è pari ad €.42.062,00. A tale somma va detratto l'importo già liquidato dalla compagnia e pari ad €. 25.500,00, per cui l'importo dovuto in via residuale è pari ad €. 16.562,00. 
Sulla somma dovuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valoregli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001). 
Le spese del giudizio, considerato che in sede di accertamento il danno subito è stato comunque superiore a quello riconosciuto dalla compagnia, vanno per metà compensate e per l'altra metà poste a carico dei convenuti. Vanno liquidate ai sensi secondo le tariffe medie applicando lo scaglione dell'importo accertato e liquidato ### e non su quello richiesto ### (cfr. Cassazione civile, con la sentenza n. 23875 del 2025). ### per metà va inoltre corrisposto in favore dell'### essendo l'attore stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, con conseguente applicazione dell'art.130 TUSG. Le spese di CTU vanno invece poste a carico dei convenuti in solido. P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ### +1 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità dell'attore e della convenuta ### b) condanna per l'effetto i convenuti in solido a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno, la somma residuale di E.16.562,00, oltre agli interessi calcolati come in motivazione; c) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'### della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in E.3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; d) pone a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate con separato decreto. 
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 14 ottobre 2025.   

Il Giudice
Dott.ssa


causa n. 863/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Lupis

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 342/2025 del 24-03-2025

... frattura scomposta della tibia, metafisaria e del piatto tibiale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/03/2025 laterale”.A seguito di ciò residuano postumi permanenti a discreta incidenza funzionale che valutati secondo la ### menomazioni ### (D.M. 12/07/2000) conducono ad un danno biologico complessivo del 23% (ventitre per cento), cfr relazione in data ###. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. La domanda va dunque accolta nei limiti sopra esposti. Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda. Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L. P.Q.M. - Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 23% con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata; -compensa tra le parti le spese di lite. -Pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica, già liquidate. ### 22/03/2025 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di ### funzione di Giudice del ### nella persona del dott.### ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 995 /2023 R.G. promossa da ### (C.F.### ),rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### -ricorrente contro ### (I.N.A.I.L.) (c.f.### ), rappresentato e difeso dall‘### , elettivamente domiciliat ###, TRAPANI -resistenteOGGETTO: danni biologico da infortunio, rendita ### CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 3/03/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ### , con ricorso depositato in data ###, ha evocato in giudizio l'### esponendo di aver diritto alla costituzione della rendita per l'infortunio sul lavoro subito il ###, oggetto di istanza di revisione per aggravamento nella misura del 26%, lamentando che, in esito alla procedura amministrativa, l'### ha riconosciuto un danno biologico nella minor misura del 22%. ### amministrativo può così sintetizzarsi: in data ### il ricorrente , ispettore di polizia municipale, subiva un infortunio
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/03/2025 del lavoro, riportando la contusione della spalla destra e la frattura scomposta tibia destra, trattata con osteosintesi con placca e viti.
Alla stabilizzazione clinica, esitavano postumi per limitazione funzionale dei movimenti di gamba destra, esiti cicatriziali post-chirurgici, lassità del LCA (all'esame obiettivo), mezzi di sintesi in situ (placca e viti), valutati complessivamente come danno biologico nella misura del 16% (sedici%) ,opposta ai sensi dell'art 104 TU con richiesta del 24% (ventiquattro%).
Espletata la visita collegiale, il danno era rivalutato complessivamente nella misura del 20% (venti%).
Seguiva richiesta di revisione da parte del ### Espletata la visita veniva confermato il giudizio espresso. ### il suddetto giudizio, il ### il ricorrente avanzava opposizione amministrativa con conferma del 20% (venti%).
Il Ricorrente effettuava nuova richiesta di revisione, espletata la quale veniva riconosciuto un aggravamento con valutazione complessiva del 22% (ventidue%).
Il ### il ricorrente veniva convocato all'### di ### per effettuare una visita di revisione, espletata la quale -visto il quadro invariatoveniva confermata la rendita in godimento.
Non condividendo la valutazione espressa, il ricorrente avanzava un'opposizione richiedendo una collegiale per aver rivalutato il danno biologico nella misura del 26% (ventisei%), che veniva respinta.
L'### convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con documenti e ctu medio legale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott.Miceli, ha concluso la sua relazione affermando “ Le menomazioni riscontrate sul ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'infortunio del 13/08/2014 in seguito al quale riportava “trauma del ginocchio dex con frattura scomposta della tibia, metafisaria e del piatto tibiale
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/03/2025 laterale”.A seguito di ciò residuano postumi permanenti a discreta incidenza funzionale che valutati secondo la ### menomazioni ### (D.M. 12/07/2000) conducono ad un danno biologico complessivo del 23% (ventitre per cento), cfr relazione in data ###.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque accolta nei limiti sopra esposti.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L. P.Q.M. - Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 23% con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata; -compensa tra le parti le spese di lite. -Pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica, già liquidate. ### 22/03/2025 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/03/2025

causa n. 995/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Marra

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 134/2025 del 27-02-2025

... /·LQWHJUD]LRQHDOODFRQVXOHQ]###·XIILFLRHIIHWWXDWDDQFKHFRQ ####### precisava: ´### piatto osseo nati vo e quindi eccede i 3 m illimetri che la lett eratura pro dotta ### ´### millimetri del piatto protesi co tibiale incide sulle strutture l egamentose e tendinee del comparto medial e del ginocch io di sinistra e pot rebbe pertanto indurre, per sfregamento, alterazi oni flogistiche e quindi causare il dolore e ### E conclud eva per la sos tanziale correttezza delle prec edenti conclusioni del 10/6 e ch e il r adiogramma obliquo sul quale puntano le contestazioni dei consulenti delle parti convenute suffragavano tale tesi. &RQFOXVLYDPHQWHDVHJXLWRGHOO·DPSLDLVWUXWWRULDVYROWDVLDQHOSURFHGLPHQWR sommario, che nel presente procedim ento a cogni zione piena, tramite due consulenze tecniche, è possibile ritenere sussistente la responsabilità del dott. Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ### RG n. 1313/2021 Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 /### causa-effetto. Ciò posto, occorre ricordare che il ricovero di un paziente in una s truttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto , (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2021 R.G.  promossa da: ### (cod. fisc. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### o F araguna di ### no nché elettivamente domiciliato presso il medesimo, per procura speciale allegata al ###,,### RICORRENTE CONTRO Dott. ### (cod. fisc. ###) ######### elettivamente domiciliato presso il medesimo, per procu ra speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### di ### S.r.l. (cod. fisc. ###) in persona del legale rappresentante pr o-tempore, rappresentata e difesa ############### elettivamente domiciliata presso il medesimo, per procura s peciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### E #### S.p.a. (cod. fisc. ###) Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 in persona del ### speciale Dott. ### rappresentata e ### 5### )### elettivamente domiciliato presso il medesimo per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### OGGETTO: 5(63216$%,/,7$·0(',&$ ### 14/09/2021 ### 22/10/2024 ### delle parti: 3### da note scritte del 21/10/2024
Per il convenuto Dott. ### come da note scritte del 19/10/2024
Per la convenuta ### di ### come da note scritte del 22/10/2024
Per la convenuta ###ni e chiamata in causa: come da note scritte del 22/10/2024 e da comparsa di costituzione e risposta ### ´###·(########## nel merito , accertare e dic hiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dal ricorrente alla sua integrità psico-### condannarli, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e compensi relati vi sia al presente giudizio c he a quello di ATP ex art. 6 96 bis c.p.c. nonché a l ######&73µ ´&### il rige tto della domanda atto rea;- ### ´###µSURSRVWDQHLFRQIURQWLGHOPHGLFRGDOOD&DVDGL&XUDDQFKHSUHYLDGHFODUDWRULDGLGHFDGHQ]DGD tale domanda; -in ulteriore ipotesi, per la determinazione del danno risarcibile entro i limiti del giusto e del provato con condanna di ### s.p.a. a manlevare e tenere indenne il concludente, sulla base delle condizioni di polizza, delle conseguenze di una sua eventuale soccombenza rispetto alla domanda attorea o, gradatamente, rispetto a quella di manleva. -YLWWRULDGLVSHVHHRQRUDULµ ´&############### contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia: in tesi: respingere le domande di parte ricorrente nei #########L #### ·### comunque, risultando le ste sse infondate nei suoi confronti in fatto ed in diritto; in i potesi: respingere le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente nei confronti di ### di ### S.r.l., conda nnare il Dott. ### a tenere integralmente indenne ( o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia) ### di ### S. r.l. da ogni pretesa di parte ricorre nte e, comunque, a corrispondere a ### di ### S.r.l. una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta da ### di ### S.r.l. alla parte ricorrente (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze tecniche e di causa. Si chiede la concessione dei termini ex ### ³### domanda la convocazione a chiarimenti dei consulenti tecnici Dott. Fazzi e Dott. Bandiera sui due temi indicati nella difesa e nella domanda di attività istruttoria; nel merito nei confronti di ### /###to danno proposta dal ricorrente nei confronti di ### nei confronti del Dott. ### in tesi che sia respinta la domanda di indennità dic hiarando che nessuna somma è dovuta da ### al Dott. ###in ipotesi che sia liquidata al Dott. L eonardo ### ale la somma di giustizia do vuta a tito lo di LQGHQQLWj####·DVVLFXUDWRFRQLOPLQLPRGL
½FKHULPDQHLQRJQLFDVRDFDULFRGH###/###
OHJDOLµ Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ### conveniva in giudizio la società ### di ### s.r. l., il dott. ### do ### e ### s.p.a. al fine di sentir e accertata e dichiarata la lor o responsabilità nella causazione dei danni all a sua int egrità psico-fisica conseguenti alla illegittima e colposa cond otta nello svolgimento di attività medica (intervento chirurgico del 2/4/2015) e pronunciata la consequenziale ### 'DYDDWWRO·DWWRUHGLDYHUSUHFHGHQWHPHQWHDYYLDWRXQSURFHGLPHQWRGL$73 (R.G. 1827/2019) nei confronti del dott. ### e della ### di ### a s.r.l., nel quale era stata chiamata dal primo, a garanzia, la ### S.p .a., che si era concluso in data ### con il deposito della ### del consulente nomi nato, nella quale era stato ###]### sovradimensionata) ed il conseguente danno patito dal ricorrente, consistente ### 25%, oltre alla spesa di euro 25.000,00 per un eventuale intervento correttivo con prognosi di giorni sessanta.  $VVXPHYDWXWWDYLDO·DWWRUHFKHOHFRQFOXVLRQLDOOHTXDOLHUDJLXQWRLOFRQVXOHQWH nominato nel procedimento di ATP non erano pienamente condivisibili, in TXDQWRO·###- operatoria (soprattutto sulla scelta del tipo di intervento da eseguire), poichè non era stata effettuata la radiografia di entrambi gli arti inferiori in toto e non era stata valutata la situazione di varismo evidente al ginocchio destro e la dismetria degli arti inferiori. 
Insisteva, quindi per ottenere adeguato risarcimento del danno. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva in giudizio il do tt. ### il quale contestava la domanda, pur concordando sulla necess ità di disporre nuova co nsulenza tecnica rispetto a quel la già depositata nel procedim ento per accertament o tecnico preventivo; precisava, infatti, che la consulenza già depositata si era Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 EDVDWDVXQUDGLRJUDILHXQDGHOWUHDQQLGRSRO·LQWHUYHQWRHOH
DOWUHGXHLQGDWDHFLRqQHOO·LPPHGLDWRSRVW-operatorio, ma il CTU aveva errato nel ritenere (la prima) una rx iniziale. In particolare, la radiografia del 2017, per espress a ammissione del ### mostrava il perfetto posizionamento della protesi, che si presentava con tutta evidenza non debordante nella sua compo nente tibiale e niente affatto derotata nella sua componente femorale. Pertanto, se nel dicembre 2017 la protesi era ben posizionata e non debordava, se ne doveva logicamente dedurre che la stessa, sovradimensionata o derotata nel 2015, si sarebbe riallineata da sola nel 2017; il che era impossibile, alla luce della logica e del buon senso. Quindi che la protesi fosse sovradimensionata o mal ruotata non era quindi affermazione che potesse essere sostenuta. Poiché il ginocchio non era poi stato sottoposto a ###78### correlazione causale con tale intervento e non potevano, quindi in alcun modo imputarsi a un errore del chirurgo. La domanda veniva, poi, contestata anche nel quantum. Infatti, dalla relazione di consulenza, non risultavano periodi di ### indicato nel 30%, di cui per ò soltanto il 5% era attribui to alle dimensio ni asseritamente eccessive delle compo nenti protesiche, circostanza che ###·### del medico era quindi semmai contenuta entro questi limiti. 
Pertanto, insisteva in tesi per il rigetto del ricorso, ed in ipotesi per la ### provato; in ipotesi, condannare ### s.p.a. a manlevarlo e tenerlo indenne, sulla base delle condizioni di polizza, delle conseguenze di Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 una sua eventuale soccombenza rispetto alla domanda attorea, instando a tal ###]D]###### Con comparsa di costituzione e ris posta depos itata in data ###, si costituiva in giudizio anche la ### di ### S.r.l., la quale deduceva preliminarmente la necessità di una tr attazione no n sommaria della controversia, richiamando precedenti di questo stesso Tribunale. Eccepiva il ### stato eseguito dal libero professionista dott. ### non dipendente della casa di cura, ed al quale si era riv olto dir ettamente il ricorr ente; con la conseguenza che la struttura sanitaria poteva esse re chiamata nel presente procedimento solo e soltanto qualora fo sse stato contes tato un danno derivante da problematiche connesse ai locali ed alla strumentazione, cosa nel frangente non avvenuta. Tuttavia, anche laddove s i ritenesse sus sistente la legittimazione passiva e si decidesse di aderire alla tesi della responsabilità contrattuale della casa di cura, non potrebbe rilevarsi alcun inadempimento, posto che, sulla struttura privata sarebbero eventualmente gravati obblighi di messa a dis posizione de l personale medico ausiliario, del p ersonale ###]### vista di eventuali complicazioni, fattispecie che il ricorrente non aveva in alcun modo prospettato. Precisava che la legge n. 24/2017 (### non risultava applicabile al caso de quo in quanto entrata in vigore in data ### che in ogni caso, la nu ova legge sulla res ponsabilità medica no n contiene norme retroattive.  (###·###]LRQHGHL consulenti nel procedimento per A.T. P., i quali avevano invertito cronologicamente tre radiografie, la cui corretta collocazione tempo rale portava invece ad escluder e qualsiasi mal po sizionamento o sovradimensionamento della protesi. Le dimensioni e la parzial e rotazione erano imputabili alla posizione assunta dal paziente, in quanto al momento ###·### dott. ### risultava perfettamente adempiente e conforme alle linee guida, Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 alle buone prati che accreditate dalle co munità scientifiche nazionali ed internazionali ed ai protocolli applicabili al caso di specie. Insisteva, quindi per il rigetto della domanda ma, in ipotesi di condanna del professionista, chiedeva di essere tenuta integralmente indenne da ogni pretesa di parte ricorrente e, comunque, ad esser e rimbor sata di una somma pari a q uella che dovesse, eventualmente, risultare dovuta dall a stessa a parte attrice, oltr e interessi legali. 
Si costituiva altresì la compagnia assicuratrice ### S.p.a, in data ###, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ### della domanda di risarcimento danno proposta direttamente (ed in via solidale con gli altri due convenuti ### e Dott. ### da ### nei suoi confronti. Rilevava che i FRQVXOHQWLWHFQLFLDYHYDQRFRQIHUPDWRFKHYLHUDVWDWD´YDOLGDFRUUH]###µFKHO·###·### correttamente eseguito con idoneo posizionamento della protesi, che le due aree osteolitiche erano già presenti negli esami preoperatori e che infine non erano stati né dimostrati da ### sintomi di una patologia depressiva di tipo psichico con il deposito di eventuale documentazione utile, né accertati clinicamente dai consulenti tecnici. Relativamente alla quantificazione del danno, non contestava la valutazione dei consulenti , pe rtanto concordava ### differenziale, senza alcuna in validità temporanea. Insisteva, quindi, affinchè ### risarcimento danno proposta da ### nei confronti di ### ed in ipotesi per il rigetto della domanda di indennità dichiarando che nessuna somma è dovuta da ### al dott. ### ed, in ipotesi subordinata affinchè venisse liquidata al Dott. ### la somma dovuta a titolo di indennità da ### detraendo lo scoperto pari al 15% ### carico del dott. ### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Disposta la chiamata in causa di Un ipolS ai Ass icurazioni S.p. a, si cos tituiva nuovamente la citata compag nia assicur atrice, sulla specifica domanda di garanzia sollevata dal convenuto nei suoi confronti, replicando le medesime difese e concludendo per il rigetto della domanda. 
Con provvedimento del 11/3/2022, veniva disposto il mutamento di rito, da sommario a ordinario. 
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU medico legale e, infine, trattenuta in ### ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di compar se conclusionali e memorie di replica. 
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale va ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui ###/###
GHOO·2### il ### per accertamento tecnico preventivo R.g. 1827/2019 Tribunale Civile di ### che ha preceduto la presente fase di merito.  ###·HFFH]LRQHSUHJLXGL]### convenuta casa di ### S.r.l., la quale ha dedotto di essere priva di ### dott. ### qua le libero professionis ta, non dipendente, a l quale si era direttamente rivolto il ricorrente. 
Nel premettere che alla fattispecie de quo non è applicabile la disciplina della legge ### n. 24/2017, in quanto le relative disposizioni non operano retroattivamente, e dunque, non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 DQWHFHGHQWHDOO·### , si deve rilevare che la legittimazione passiva di essa str uttura sanitaria è esistente, trattando si di ### Infatti, prima della suddetta novella legis lativa, dottrina e giurispr udenza hanno da sempre inquadr ato la responsabilità dell'eserce nte la professione sanitaria per i danni de rivanti da malpractice, nell'alve o contrattuale o da contatto sociale qualifi cato, per cui il paziente che a giva per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento doveva dare la pro va della fonte negoziale o lega le del s uo diritto, limi tandosi alla mera alleg azione della circostanza del l'inadempimento della co ntroparte, mentre il debitore c onvenuto era gravato dall'oner e della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenu to adempimento. Il danneggiato che agiva in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria (come nel caso di specie) era, quindi, tenuto a provare il contratto e/o il contatto con il medico ed allega re l'in adempimento di quest'ultimo, consistente nell'aggravamento della patologia o dell'insorg enza di nuove pato logie per effetto dell'inter vento, restando a carico dell'obbligato - il sani tario e l'ente presso cui operava - la prova che la prestazione fosse stata eseguita in modo diligente e che gli esit i peg giorativi fo ssero stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. La struttura sanitaria era anch'essa soggetta alla responsabilità contrattuale, la cui fonte risiedeva, secondo la giurisprudenza di ### e risponde (ex art. 1228 c.c.) anche nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condo tta che ha determinato l'evento danno so . Pertanto, la struttura sanitaria risponde anche nel caso in cui il medico che ha effettuato l'intervento sanitario non fosse inquadrato all'interno dell'organizzazione aziendale della struttura sanitaria stessa e anche se quest'ultimo non fosse stato scelto dal paziente. Ciò in considerazione del fatto che la struttura sanitaria utilizza la ### Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28994 accordo che si ritiene co ncluso non so lt anto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche, per facta concludentia, a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria. 
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 prestazione di detto medico per poter adempiere alla propria obbligazione che ha contatto con il paziente. In conclusione, dal fatto che la struttura sanitaria si avvalga del l'attività altr ui per poter adempiere alla propria o bbligazione, discende che la stessa struttura sanitaria si assuma il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che posso no der ivare al paziente per l'attivi tà del terzo: la struttura, cioè, è direttamente responsabile del fatto posto in essere dal terzo di cui si è avvalsa. 
Dalla lettura d el contratto di collabor azione professio nale coordinata e continuativa concluso fra il dott. ### e la ### di ### S.r.l., si evince non la mera messa a disposizione del professionista degli spazi e delle strutture, ma una vera a propria collabo razione pr ofessionale , con ### e la possibili tà per il medico di esercitare le proprie prestazio ni anche in favore dei pazienti assistiti dal S.S.N., ricoverati presso la struttura in ###·### procedure in atto presso la casa di cura, s eppur nella libertà organizzativa ### Da ciò cons egue che va affermata la legittimazione passiv a della stess a o, meglio, la titolarità passiva del rapporto controverso. 
Passando poi al merito, si osserva quanto segue. 
Il ricorrente, in sintesi, in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della ### di ### s. r. l. ed il gior no seguente veni va sottoposto, ad opera del dott. ### ad intervento chirurgico di protesi monocompartimentale del ginocchio sinistro con lo scopo di correggere una deviazione in varo dello stesso che causava intenso dolore e limitazione funzionale.  ###·LQWHUYHQWRO·DWWRUHODPHQWDYDaumento della dolorabilità del ginocc hio, soprattutto in sede ###aumento del volume del ginocchio stesso e la sempre più frequente sensazione di scroscio articolare e di instabilità dello stesso, tanto che era costretto a sottoporsi ad ulteriori esami e valutazioni mediche per, poi, risolversi a promuovere un procedimento di ### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 ###·DFTXLVL]LRQHGHOODUHOD]LRQHFRQFOXVLYDGHOSURFHGLPHQWRGL$### 1827/2019, che già evidenziava profili di responsabilità del dott. ### per ### poiché la protesi utilizzata, era risultata, nella sua componente mediale, evidentemente sovradimensionata e questa imperfezione aveva determinato una residua ma intensa dolorabilità del versante mediale del ginocchio sinistro con conseguente limitazione funzionale dello stesso e lieve zoppia - si è svolt a un a ulteriore CTU nel presente g iudizio, ad oper a del medesimo Collegio peritale , alle cui conclusioni il ### ce ritiene di uniformarsi in quanto la relazione conclusiv a, arricchit a delle r ispos te ai chiarimenti richiesti dalle parti, si dimostra logica ed esaustiva. 
In particolare, la nuova convocazione del dott. ### e del dott. ### si è resa necessaria in quanto le radiografie, sulle quali si era basata la valutazione di responsabilità nel procedimento sommario, erano risultate invertite. 
Riguardo questo aspetto il Collegio peritale, prendeva atto e concordava con il rilievo della difesa della casa ### S.r.l., ovvero che le radiografie LYLFRQVLGHUDWHFRPH´LQL]LDOLµHUDQR in realtà quelle effettuate a due anni di distanza in data ###. Al co ntra rio, le RX indic ate come success ive, ###operatorio (2/4/2015 e 14/4/15).  ### DQFKHFKHO·###]]###·### secondario rispetto alle effettive co nsiderazioni del Collegio dei CTU che si incentravano prevalentemente s ul sovradimensionamento della componente tibiale della protesi impiantata quale causa principale del dolore accusato dal ricorrente.  ### ·DWWHQWDYDOXWD]### agli atti e ampi amente discus se co n gli specialisti di ent rambe le parti, il Collegio peritale conveniva che le Rx eseguite dal ricorrente in data ###, 28/2/2017 e 12/12/2017, a causa delle differenti proiezioni di esposizione al fascio delle radiazioni, non permettevano di valutare con certezza un difetto di ######### stesso tempo si conferma il precedentemente menzi onato sovradimensionamento della componente tibiale che presente, inoltre, anche un difetto di inclinazione in varo rispetto alla linea articolare della tibi a. Se è vero che una protesi Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 monocompartimentale non può correggere completamente un varismo di ginocchio, il difetto di inclinazione e il sovradimensionamento della componente tibiale giustificano pienamente il dolore accusato dal paziente. Per concludere la valutazione congiunta delle im magini radiografiche eseguita co n i consulenti delle parti in sede di operazioni peritali ha messo in luce, a causa delle diverse proiezioni delle radiografie depositate agli atti con conseguenti differenti angoli ### ad evidenziare un eventuale difetto di rotazione della componente femorale della protesi del sig. ### Allo stesso tempo le diverse proiezioni di tutte le Rx eseguite dal paziente permettono di ### 78### sovradimensionamento della componente tibiale, che rappresenta quindi, il motivo dei disturbi accusati dal pazient e. Si conviene, infine, che non si ###]D]### pertanto le seguenti conclusioni: ´- una protes i monocompartimentale o totale su ginocchio varo non è da considerarsi un intervento routinario a c ausa della necessità non solo di ricostruire un'articolazione us urata, ma anche di correggere la deformità associata all'artrosi. Se fosse andato tutto bene, il perizi ato avrebbe dovuto comunque rioperarsi a causa della fisiologica e prevedibile usura della protesi, ma si curamente dopo aver vissuto parecch i anni senza partic olari dolori e grosse limitazioni dell'attività lavorativa o di relazione; -########## ottenere la correzione di una evidente deformità in varo del ginocchio sn causa di intensa sintomatologia algica appare corretta. La protesi utilizzata, tuttavia, risulta, nella sua compon ente mediale, ev identemente sovradimensionata e questa imperfezio ne ha determinato una residua ma intensa dol orabilit à del versante mediale del ginocchio sn con conseguente limitazione funzionale dello stesso e lieve zoppia; -La sint omatologia riferita dal periziato ed il risultato dell'esame obie ttivo riportano entrambi a quanto esposto; ‡1### dall'impianto della protesi: essa è legata all'intervento in quanto tale e non agli effetti del sovradimensione della protesi e quindi non interessa questa parte del Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 quesito; per la valutazion e attuale, come già detto, si deve premettere cha il danno biologico riconosciuto al protesizzato in quanto tale è del 25% ; a questo valore va aggiunto il 5% del danno attuale: il danno biologico totale, quindi, è del 30%, ma in questo ambito peritale interessa solo il "maggior danno" del 5% (ripeto, partendo dal 25% di base e non dallo "0"). Il 5% considerato deriva dagli effetti delle dimen sioni eccessive dell e componenti protesiche, consistenti ne l dolore alla fless ione ed all' estensione del ginocchio sn ai massimi gradi in regione mediale e nella modesta zoppia, sempre a sinistra, insieme a segni di artrosi dell'emipiatto laterale; circa l'intervento correttivo cui si dovrà sottoporre il periziato, innanzitutto esso appare necessario per tentare di risolvere il dolore oggi presente e tale intervento consisterebbe in una protesi totale di ginocchio, la cui spesa si può quantizzare complessivamente intorno ai 25.000,00 euro con una prognosi di 60 giorni: si specifica che tale cifra è relativa ad un intervento effettuato in regime libero-professionale.  /·LQWHJUD]LRQHDOODFRQVXOHQ]###·XIILFLRHIIHWWXDWDDQFKHFRQ ####### precisava: ´### piatto osseo nati vo e quindi eccede i 3 m illimetri che la lett eratura pro dotta ### ´### millimetri del piatto protesi co tibiale incide sulle strutture l egamentose e tendinee del comparto medial e del ginocch io di sinistra e pot rebbe pertanto indurre, per sfregamento, alterazi oni flogistiche e quindi causare il dolore e ### E conclud eva per la sos tanziale correttezza delle prec edenti conclusioni del 10/6 e ch e il r adiogramma obliquo sul quale puntano le contestazioni dei consulenti delle parti convenute suffragavano tale tesi.  &RQFOXVLYDPHQWHDVHJXLWRGHOO·DPSLDLVWUXWWRULDVYROWDVLDQHOSURFHGLPHQWR sommario, che nel presente procedim ento a cogni zione piena, tramite due consulenze tecniche, è possibile ritenere sussistente la responsabilità del dott. 
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 /### causa-effetto. 
Ciò posto, occorre ricordare che il ricovero di un paziente in una s truttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto , con rig uardo all e prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua degli art. 1176, comma secondo, e 2236 c.c. ### positivo della responsabilità dell'istituto presuppone, infatti, la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, (non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa, poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno ). 
Sulla base di questi principi, deve ritenersi sussistente la responsabilità della ### di ### S.r.l. e del dott. ### e di conseguenza in quest'ultimo caso la responsabilità solidale.  ###]LRQHGHOO·HQWL WjGHOGDQQRQHO O·###]LRQH peritale depositata e risalente al 26/7/2024, veniva evidenziata: -### protesi, ma legata all'intervento in quanto tale e non agli effetti del sovradimensionamento della protesi; - per la valutazione attuale, nel premettere cha il danno biologico riconosciuto al protesizzato in quanto tale è del 25% ; a questo valore va aggiunto il 5% del danno attuale: il danno biologico totale, quindi, è del 30%, ma in questo ambito peritale interessa solo il "maggior danno" del 5% (partendo dal 25% di base e non dallo "0"). Il 5% considerato deriva dagli effetti delle dimensioni eccessive cosicché, in assenz a di tal e colpa, non è ravvisabile alcun a responsabilità contrattua le del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass. civ, sez. III, 24/05/2006, n. 12362). 
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 delle componenti pr otesiche, consistenti nel dolore alla flessione ed all'estensione del ginocchio sn ai massimi gradi in regione mediale e nella modesta zoppia, sempre a sinistra, in sieme a segni di ar tros i dell'emipiatto laterale; circa l'interv ento correttivo cui s i dovrà sottoporre il periziato , innanzitutto esso appare necessar io per tentare di risolvere il do lore oggi presente e tale intervento consisterebbe in una protesi totale di ginocchio, la cui spesa si può quantizzare complessivamente intorno ai 25.000,00 euro con una prognosi di 60 giorni: si specifica che tale cifra è relativa ad un intervento effettuato in regime libero-professionale.  $###·DU### /### (meglio noto come ### eto %###]### danno biologico ### professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto le gislativo 7 sett embre 2005, n. 209µ### delle ###.  $### (c.d. ####. 
La liquidazione del danno andrebbe, nel caso concreto in esame, effettuata non sulla scorta delle tabelle di ### come preteso dalla parte attrice, bensì della tabella unica nazio nale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai s ensi dell'art. 13 8 del codi ce delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 (v. in tal senso Cass. 28990 del 2019). Tale disposizione non ha trovato, tuttavia, ad oggi concreta attuazione con riferimento alle lesioni di non lieve entità, e dunque continuano ad essere applicabili, in concreto, le tabelle elaborate dal Tribunale di ### Applicando alla fattispecie de quo i parametri di cui alle ### del Tribunale ###### si ottengono i seguenti valori monetari: -Euro 37.704,00 per danno biologico da invalidità permanente. 
Tale somma è la risultante del calcolo differenziale del 5% fra la percentuale del 30% e quella del 25% come da ### applicate le tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza, poiché la liqui dazione del danno non Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 patrimoniale deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito . 
Non può rico noscers i il diritto al risarcimento della invocata invalidi tà ###78¶### si ritiene, inoltre, di poter riconoscere alcun tipo di personalizzazione del danno, non avendo la par te ricor rente evidenziato par ticola ri profili di incidenza sulle attitudini lavorative, vita di relazione e più in generale sulla ### intervento, e quindi, malgrado rifer isca che la sintomatologia dolorosa accusata sia tanto importante da limitare sensibilmente la sua autonomia di deambulazione, il non essersi ancora sottoposto ad un intervento di revisione ### affermare che non sussista alcun effettivo e grave impedimento, peraltro non dimostrato, tale da giustificare ulteriore aumento del risarcimento. 
Non risultano spese mediche né presenti né future, atteso che il ricorr ente risulta ###D oneri economici a suo carico. 
Pertanto i convenuti dott. P asquale ### e la ### di ### rita 6### della somma di ### 37.704,00, oltre agli interessi. 
Circa poi la questione del riparto interno delle responsabilità, e della correlata domanda di re gresso e manleva spiegata dalla convenuta casa di cura n ei confronti del sanitario, va osservato che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, stabile o saltuaria. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già stabilito che in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla L. 8 marzo 2017, n. 24, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere r ipartita in misura parit aria V. Cass. Ord. n. 19229/2022; Cass. n .25485/2016 V. sentenze 11/11/2019 n. 28987 e 20/10/ 2021 n. 29001. 
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 secondo il criterio presuntivo dell' articolo 1298, comma 2, e articolo 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, in escusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione 1############### provato un'imprevedibile e del tutto dissonante "malpractice" usata dal dott.  ### con conseg uente rigetto della domanda di regr esso manleva formulata dalla ### di ### nei confronti del dott. ### In conclusione, dunque il dott. ### e la casa di ### S.r.l. vanno condan nati in solido tra di loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di ### 37.704,00, oltre interessi legali, importo che nei rapporti interni va ripartito come sopra precisato. 
Tale somma deve essere maggiorata dei soli interessi, avendo il ### fatto applicazione delle più recenti tabelle valutative del danno. Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che ´in tema di responsabili tà extracontrattuale da fatto illecito, >«@ sulla somma riconosciuta al danneggiato a ti tolo di risarcimento deve ### finanziario (lucro cessante ) subito a causa del la mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). 
Pertanto dalla data del fatto generatore del danno (2/4/2015) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale saranno dovuti gli interessi al tasso di FXLDOSULPRFRPPDGHOO·###·DUWLFROR .   V. Cass. O rd. 3/1/20 23 n. 61, la quale riconosce alla disposizione una portata generale, riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Risulta inoltre che la compagnia assicuratrice ### S.p.a, con il contratto di assicurazione concluso in data ### di durata annuale, copre il dott.  /### interventi chirurgici in libera professione ### scoperto ### ed il ### 1### essere condannata a rilevare indenne il dott. ### da qualunque somma dovesse esse re tenuto a corris pondere al ricorrente nei limi ti del massimale di polizza (non contestato e documentalmente provato) e detratta la franchigia contrattuale.  9### L confronti della ### S.p.a, in quanto la normativa vigente ###·###]###]### danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante. 
Le spese di lite tra le parti principali (comprese quelle per il procedimento di ### seguono il criterio della rispettiva soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, precisandosi che non si provvede in ordine alle spese di mediazione -### per carenza di produzione della relativa documentazione di spesa. 
Nei rappo rti tra convenuto ### e te rza chiamata, si dispone che delle spese (di lite) conseguenti alla condanna risarcitoria, il primo sia manlevato dalla ### a (nei limiti di polizza), integr almente comp ensate, invece, quelle sostenute dal co nvenuto medesimo per la pr opr ia difesa (spese di resistenza), per carenza di espressa domanda.  1### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Nei rapporti tra convenuti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della convenuta ### di ### stante il rigetto della domanda nei confronti del dott. ### spese della CTU medico legale svolta nel presente giudizio, così come le spese di CTU liquidate nel procedimento di ###.G. n. 1827/2019, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in ragione di ½ per ciascuno. Per quanto attiene le spese di ### non se ne può disporre il rimborso, per carenza di allegazione dei relativi giustificativi.  P.Q.M.  Il Tribunale , definitivamente decidendo, ogni di versa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva: -accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti , dott. ### e ### di ### S.r.l., nella causazione dei danni sofferti ### tenuti e condanna il dott. ### e ### di ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al ###/) ### (XUR 37.704,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre ad interessi ai tassi e con le decorrenze di cui in motivazione; - dichiara che, nei rapporti interni tra il dott. ### e la ### di ### ita S.r.l., la somma di ### 37.704,00 debba restare integralmente a carico di entrambi i convenuti in misura paritaria; -dichiara tenuta e condanna ### S.p.a, in persona del suo legale rappresentante pr o tempore, a tenere indenne e manlevare il dott.  ### da ogni somma che sarà tenuto a pagare alla parte attrice in forza della presente sentenza nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia contrattuale; Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 -condanna i convenuti dott. ### e ### di ### S.r.l., LQVROLGRIUDORURDULPERUVDUHDOO·DWWRUHOHVSHVHGHOSURFHGLPHQWRGL$### del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le ###0##### 1.090,00 per spese vive (C.u.f e marca iscrizione dei due procedimenti) nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad oneri di legge.  - dichiara tenuta e condanna ### S.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott.  ### a quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per spese di lite, come sopra liquidate, sempre nei limiti di polizza; - dichiara tenuta e condanna Csa di cura ### s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al dott. ### le spese di lite, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 30%, per assenza di questioni ### '0 #### oltre rimborsi forfettari al 15% ed oneri di legge; -###O)### S.p. a, le spese di lite per la sola costituzione in giudizio del 3/9/2021, che liquida, sulla base dei parametri (medi per le sole fasi di studio ed introduttiva ed applicata la riduzione del 30%, per assenza di ###0### in ### Pone definitivamente le spese della CTU liquidate nel presente giudizio e le spese di CTU liquidate nel procedimento di ###.G. n. 1827/2019 per ½ a carico del dott. ### e per ½ a carico della ### di ### S.r.l..  -rigetta ogni altra domanda. 
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Così deciso.  ### 26/2/2025 ### dott. ### (### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025

causa n. 1313/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Vanni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5900/2025 del 12-06-2025

... mediale e infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno; trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore; contusioni escoriate al ginocchio, gamba e arto superiore sinistro.”; ne è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 13, parziale al 75% di giorni 10, parziale al 50% di giorni 30, e parziale al 25% di giorni 40; sono residuati postumi permanenti consistenti in una lesione del LCA trattata chirurgicamente e di distrazione di II grado del legamento collaterale mediale, con residua lassità capsulolegamentosa del ginocchio sinistro di grado lieve; una ipotrofia del muscolo quadricipite femorale di sinistra; i postumi anatomici di una infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno; i postumi anatomici di una distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore alla caviglia sinistra; una cicatrice chirurgica longitudinale di 9 cm., che dal polo inferiore della rotula si porta anteriormente al terzo prossimale della gamba sinistra.”; tali postumi integrano un danno biologico del 9%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 24; il CTU ha (leggi tutto)...

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n. 13890/2020 r.g.a.c.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ### ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13890/2020 RGAC e vertente TRA ### e ### elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC ###.e ###so le avv.te ### e ### di ### dalle quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione ### E ### quale impresa designata per la ### dal ### in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Napoli alla ### 3 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data ### in ### (### con atto per notaio ### rep. 186905 ###: Risarcimento danni da circolazione stradale MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di ### è fondata e va accolta, per quanto di ragione, mentre la domanda di ### va rigettata..  ### e ### hanno convenuto nel presente giudizio spa ### quale impresa designata dal ### chiedendo di dichiarare il conducente di un'autovettura non identificata responsabile esclusivo di un sinistro che assumeva essersi verificato in data ### in Napoli tra la predetta autovettura non identificata ed il motoveicolo ### st 125 tg. ### condotto da ### e di proprietà di ### - e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire i danni da loro subiti nell'evento, da liquidare per ### in € 44.569,82 per lesioni personali e per ### in € 411,34 per danni al veicolo, o nelle diverse misure ritenute giuste, per ciascuno oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita l'impresa designata convenuta, chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste ### è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ### ora la causa va decisa.  ###. 283 Cod.Ass. stabilisce che nel caso di danno cagionato da veicolo non identificato, i danni a cose vengono risarciti solo se vi siano stati al contempo danni gravi alla persona, e per le somme che eccedono gli € 500; nel caso in esame, come si vedrà, il danno biologico permanente non supera il 9%, per cui è considerato micropermanente e non può essere considerato grave. Pertanto, la domanda di ### non può essere accolta. 
La domanda è proponibile, avendo l'attore messo in mora l'impresa designata, e dato notizia di ciò a ### con messaggio pec del 19/11/2018, al quale erano allegati anche il referto del ### dell'### S.M. ###, nel quale veniva descritta la medesima dinamica dedotta nel presente giudizio¸ e la denuncia sporta da ### ai ### di ### relativamente allo stesso evento per cui è causa. 
Nel merito, il teste escusso così ha descritto l'evento: “sono e mi chiamo ### nato a ### il ###, ####, rilasciata dal Comune di ####, indifferente. Ero presente al momento dell'incidente, avvenuto in via ### Napoli, all'altezza del distributore di benzina. Io ero sulla stessa strada, a bordo del mio scooter e dietro di me c'era un mio collega, ### tornavamo dal lavoro. ### è avvenuto davanti a me, a circa 200 metri, ero subito dietro l'auto che ha causato il sinistro. ### camminava velocemente, nella stessa direzione dello scooter guidato da ### e sorpassava sulla destra lo scooter del ### Dopo il sorpasso, l'auto è rientrata velocemente davanti allo scooter ed ha impattato con la parte posteriore sinistra la parte anteriore del motorino. ### è andata subito via senza prestare soccorso. Era un'utilitaria di colore scuro; non ricordo chi vi fosse al volante, ricordo solo che correva. Il conducente dello scooter cadeva sul lato sinistro ed aveva molte escoriazioni sul lato sinistro. ### non riusciva a stare in piedi, lamentava dolore al ginocchio; io gli ho prestato soccorso fino all'arrivo di suoi familiari. 
Non è stata chiamata l'ambulanza. ### stesso ha chiamato i familiari. Il motorino aveva danni al lato sinistro, al parabrezza.”. Tale versione dei fatti è coerente con quanto dichiarato dall'attore al ### e ai CC di ### nonché in citazione. Parte convenuta ritiene che il teste si sia contraddetto, quando ha dichiarato che l'incidente si era verificato 200 metri davanti a lui, e che lui si trovava “subito dietro l'auto che ha causato il sinistro”; in realtà, l'espressione “subito dietro l'auto” può significare che non c'erano altri veicoli tra quell'automobile e lo scooter condotto dal teste, e non è incompatibile che l'automobile fosse 200 metri davanti allo scooter. Inoltre, parte convenuta si domanda come mai, se il teste seguiva l'autovettura pirata, come mai non ne abbia annotato il numero di targa; la risposta è che prima che accadesse l'incidente il teste non aveva motivo di rilevare il numero di targa di quel veicolo, e dopo l'incidente ha fatto caso al motorino che cadeva, mentre l'autovettura si allontanava. 
Non essendovi ragione dunque di dubitare dell'attendibilità del teste, deve ritenersi che prevalentemente responsabile dell'evento dannoso sia stato il conducente dell'autovettura pirata, che superò il motorino sulla destra - laddove il sorpasso va effettuato normalmente sulla sinistra, salvo situazioni particolari che in questo caso non ricorrevano (art. 148 Cod. Strada) - per poi rientrare a sinistra e colpire con la propria parte posteriore sinistra la parte anteriore del motorino, intralciando quest'ultimo nella sua marcia normale. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa della parte convenuta, il teste nulla ha riferito circa la condotta di guida di ### non sappiamo, per esempio, se di fronte alla spericolata manovra attuata dall'autovettura pirata, lo scooter dell'attore abbia prudentemente rallentato, o abbia invece accelerato tentando tenere testa in velocità all'autovettura, così esponendosi alla possibilità di un urto mentre quella rientrava sulla sinistra. Non avendo dunque l'attore totalmente superato la presunzione di corresponsabilità stabilita dall'art. 2054.2 cc, residua a suo carico una quota di corresponsabilità del 20%.  ### dr. ### ha accertato che nel sinistro per cui è causa l'attore ha riportato “trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione del ### distrazione di II grado del legamento collaterale mediale e infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno; trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore; contusioni escoriate al ginocchio, gamba e arto superiore sinistro.”; ne è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 13, parziale al 75% di giorni 10, parziale al 50% di giorni 30, e parziale al 25% di giorni 40; sono residuati postumi permanenti consistenti in una lesione del LCA trattata chirurgicamente e di distrazione di II grado del legamento collaterale mediale, con residua lassità capsulolegamentosa del ginocchio sinistro di grado lieve; una ipotrofia del muscolo quadricipite femorale di sinistra; i postumi anatomici di una infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno; i postumi anatomici di una distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore alla caviglia sinistra; una cicatrice chirurgica longitudinale di 9 cm., che dal polo inferiore della rotula si porta anteriormente al terzo prossimale della gamba sinistra.”; tali postumi integrano un danno biologico del 9%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 24; il CTU ha pure risposto esaurientemente alle osservazioni del CT di parte convenuta, ma la difesa di ### ritiene insoddisfacenti tali risposte, poiché il CTU ha ritenuto compresi nel danno biologico anche dei postumi meramente anatomici e non funzionali, e delle cicatrici chirurgiche; parte convenuta, però, non ha dimostrato che in questo caso i postumi meramente anatomici riscontrati dal CTU non integrino un danno biologico, né ha contestato adeguatamente l'argomentazione del CTU sulla inclusione della cicatrice chirurgica nel danno biologico. 
Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass. e i valori fissati dal D.Min. ### 9/1/2019, e tenendo conto di spese mediche documentate e non contestate, è complessivamente liquidabile in favore dell'attore la somma di € 17.759,94; di tale somma, in ragione del concorso di colpa, è dovuto in concreto l'80%; pertanto, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di € 14.207,95; oltre rivalutazione secondo indici ### dal 26/6/2018 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/6/2018 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza della parte convenuta nei confronti dell'attore ### e si liquidano come in dispositivo.  PQM Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13890/2020 rgac vertente tra: ### e ### attori; spa ### per il ### convenuta; così provvede: 1) Dichiara il conducente dell'autovettura pirata responsabile nella misura dell'80% del sinistro per cui è causa, e ### nella misura del 20%; 2) Rigetta la domanda di ### 3) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare all'attore ### la somma di € 14.207,95; oltre rivalutazione secondo indici ### dal 26/6/2018 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/6/2018 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo; 4) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore ### ogni somma che quest'ultimo documenti di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti; 5) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore ### le spese del giudizio, che liquida in € 182 per esborsi ed € 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### con distrazione in favore delle avv.te ### e ### Così deciso in ### in data ### Il Giudice

causa n. 13890/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pastore Alinante Ettore

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