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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2021 R.G. promossa da: ### (cod. fisc. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### o F araguna di ### no nché elettivamente domiciliato presso il medesimo, per procura speciale allegata al ###,,### RICORRENTE CONTRO Dott. ### (cod. fisc. ###) ######### elettivamente domiciliato presso il medesimo, per procu ra speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### di ### S.r.l. (cod. fisc. ###) in persona del legale rappresentante pr o-tempore, rappresentata e difesa ############### elettivamente domiciliata presso il medesimo, per procura s peciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### E #### S.p.a. (cod. fisc. ###) Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 in persona del ### speciale Dott. ### rappresentata e ### 5### )### elettivamente domiciliato presso il medesimo per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta #### OGGETTO: 5(63216$%,/,7$·0(',&$ ### 14/09/2021 ### 22/10/2024 ### delle parti: 3### da note scritte del 21/10/2024
Per il convenuto Dott. ### come da note scritte del 19/10/2024
Per la convenuta ### di ### come da note scritte del 22/10/2024
Per la convenuta ###ni e chiamata in causa: come da note scritte del 22/10/2024 e da comparsa di costituzione e risposta ### ´###·(########## nel merito , accertare e dic hiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dal ricorrente alla sua integrità psico-### condannarli, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e compensi relati vi sia al presente giudizio c he a quello di ATP ex art. 6 96 bis c.p.c. nonché a l ######&73µ ´## il rige tto della domanda atto rea;- ### ´###µSURSRVWDQHLFRQIURQWLGHOPHGLFRGDOOD&DVDGL&XUDDQFKHSUHYLDGHFODUDWRULDGLGHFDGHQ]DGD tale domanda; -in ulteriore ipotesi, per la determinazione del danno risarcibile entro i limiti del giusto e del provato con condanna di ### s.p.a. a manlevare e tenere indenne il concludente, sulla base delle condizioni di polizza, delle conseguenze di una sua eventuale soccombenza rispetto alla domanda attorea o, gradatamente, rispetto a quella di manleva. -YLWWRULDGLVSHVHHRQRUDULµ ´############## contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia: in tesi: respingere le domande di parte ricorrente nei #########L #### ·### comunque, risultando le ste sse infondate nei suoi confronti in fatto ed in diritto; in i potesi: respingere le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente nei confronti di ### di ### S.r.l., conda nnare il Dott. ### a tenere integralmente indenne ( o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia) ### di ### S. r.l. da ogni pretesa di parte ricorre nte e, comunque, a corrispondere a ### di ### S.r.l. una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta da ### di ### S.r.l. alla parte ricorrente (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze tecniche e di causa. Si chiede la concessione dei termini ex ### ³### domanda la convocazione a chiarimenti dei consulenti tecnici Dott. Fazzi e Dott. Bandiera sui due temi indicati nella difesa e nella domanda di attività istruttoria; nel merito nei confronti di ### /###to danno proposta dal ricorrente nei confronti di ### nei confronti del Dott. ### in tesi che sia respinta la domanda di indennità dic hiarando che nessuna somma è dovuta da ### al Dott. ###in ipotesi che sia liquidata al Dott. L eonardo ### ale la somma di giustizia do vuta a tito lo di LQGHQQLWj####·DVVLFXUDWRFRQLOPLQLPRGL
½FKHULPDQHLQRJQLFDVRDFDULFRGH###/###
OHJDOLµ Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ### conveniva in giudizio la società ### di ### s.r. l., il dott. ### do ### e ### s.p.a. al fine di sentir e accertata e dichiarata la lor o responsabilità nella causazione dei danni all a sua int egrità psico-fisica conseguenti alla illegittima e colposa cond otta nello svolgimento di attività medica (intervento chirurgico del 2/4/2015) e pronunciata la consequenziale ### 'DYDDWWRO·DWWRUHGLDYHUSUHFHGHQWHPHQWHDYYLDWRXQSURFHGLPHQWRGL$73 (R.G. 1827/2019) nei confronti del dott. ### e della ### di ### a s.r.l., nel quale era stata chiamata dal primo, a garanzia, la ### S.p .a., che si era concluso in data ### con il deposito della ### del consulente nomi nato, nella quale era stato ###]### sovradimensionata) ed il conseguente danno patito dal ricorrente, consistente ### 25%, oltre alla spesa di euro 25.000,00 per un eventuale intervento correttivo con prognosi di giorni sessanta. $VVXPHYDWXWWDYLDO·DWWRUHFKHOHFRQFOXVLRQLDOOHTXDOLHUDJLXQWRLOFRQVXOHQWH nominato nel procedimento di ATP non erano pienamente condivisibili, in TXDQWRO·###- operatoria (soprattutto sulla scelta del tipo di intervento da eseguire), poichè non era stata effettuata la radiografia di entrambi gli arti inferiori in toto e non era stata valutata la situazione di varismo evidente al ginocchio destro e la dismetria degli arti inferiori.
Insisteva, quindi per ottenere adeguato risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva in giudizio il do tt. ### il quale contestava la domanda, pur concordando sulla necess ità di disporre nuova co nsulenza tecnica rispetto a quel la già depositata nel procedim ento per accertament o tecnico preventivo; precisava, infatti, che la consulenza già depositata si era Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 EDVDWDVXQUDGLRJUDILHXQDGHOWUHDQQLGRSRO·LQWHUYHQWRHOH
DOWUHGXHLQGDWDHFLRqQHOO·LPPHGLDWRSRVW-operatorio, ma il CTU aveva errato nel ritenere (la prima) una rx iniziale. In particolare, la radiografia del 2017, per espress a ammissione del ### mostrava il perfetto posizionamento della protesi, che si presentava con tutta evidenza non debordante nella sua compo nente tibiale e niente affatto derotata nella sua componente femorale. Pertanto, se nel dicembre 2017 la protesi era ben posizionata e non debordava, se ne doveva logicamente dedurre che la stessa, sovradimensionata o derotata nel 2015, si sarebbe riallineata da sola nel 2017; il che era impossibile, alla luce della logica e del buon senso. Quindi che la protesi fosse sovradimensionata o mal ruotata non era quindi affermazione che potesse essere sostenuta. Poiché il ginocchio non era poi stato sottoposto a ###78### correlazione causale con tale intervento e non potevano, quindi in alcun modo imputarsi a un errore del chirurgo. La domanda veniva, poi, contestata anche nel quantum. Infatti, dalla relazione di consulenza, non risultavano periodi di ### indicato nel 30%, di cui per ò soltanto il 5% era attribui to alle dimensio ni asseritamente eccessive delle compo nenti protesiche, circostanza che ###·### del medico era quindi semmai contenuta entro questi limiti.
Pertanto, insisteva in tesi per il rigetto del ricorso, ed in ipotesi per la ### provato; in ipotesi, condannare ### s.p.a. a manlevarlo e tenerlo indenne, sulla base delle condizioni di polizza, delle conseguenze di Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 una sua eventuale soccombenza rispetto alla domanda attorea, instando a tal ###]D]###### Con comparsa di costituzione e ris posta depos itata in data ###, si costituiva in giudizio anche la ### di ### S.r.l., la quale deduceva preliminarmente la necessità di una tr attazione no n sommaria della controversia, richiamando precedenti di questo stesso Tribunale. Eccepiva il ### stato eseguito dal libero professionista dott. ### non dipendente della casa di cura, ed al quale si era riv olto dir ettamente il ricorr ente; con la conseguenza che la struttura sanitaria poteva esse re chiamata nel presente procedimento solo e soltanto qualora fo sse stato contes tato un danno derivante da problematiche connesse ai locali ed alla strumentazione, cosa nel frangente non avvenuta. Tuttavia, anche laddove s i ritenesse sus sistente la legittimazione passiva e si decidesse di aderire alla tesi della responsabilità contrattuale della casa di cura, non potrebbe rilevarsi alcun inadempimento, posto che, sulla struttura privata sarebbero eventualmente gravati obblighi di messa a dis posizione de l personale medico ausiliario, del p ersonale ###]### vista di eventuali complicazioni, fattispecie che il ricorrente non aveva in alcun modo prospettato. Precisava che la legge n. 24/2017 (### non risultava applicabile al caso de quo in quanto entrata in vigore in data ### che in ogni caso, la nu ova legge sulla res ponsabilità medica no n contiene norme retroattive. (###·###]LRQHGHL consulenti nel procedimento per A.T. P., i quali avevano invertito cronologicamente tre radiografie, la cui corretta collocazione tempo rale portava invece ad escluder e qualsiasi mal po sizionamento o sovradimensionamento della protesi. Le dimensioni e la parzial e rotazione erano imputabili alla posizione assunta dal paziente, in quanto al momento ###·### dott. ### risultava perfettamente adempiente e conforme alle linee guida, Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 alle buone prati che accreditate dalle co munità scientifiche nazionali ed internazionali ed ai protocolli applicabili al caso di specie. Insisteva, quindi per il rigetto della domanda ma, in ipotesi di condanna del professionista, chiedeva di essere tenuta integralmente indenne da ogni pretesa di parte ricorrente e, comunque, ad esser e rimbor sata di una somma pari a q uella che dovesse, eventualmente, risultare dovuta dall a stessa a parte attrice, oltr e interessi legali.
Si costituiva altresì la compagnia assicuratrice ### S.p.a, in data ###, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ### della domanda di risarcimento danno proposta direttamente (ed in via solidale con gli altri due convenuti ### e Dott. ### da ### nei suoi confronti. Rilevava che i FRQVXOHQWLWHFQLFLDYHYDQRFRQIHUPDWRFKHYLHUDVWDWD´YDOLGDFRUUH]###µFKHO·###·### correttamente eseguito con idoneo posizionamento della protesi, che le due aree osteolitiche erano già presenti negli esami preoperatori e che infine non erano stati né dimostrati da ### sintomi di una patologia depressiva di tipo psichico con il deposito di eventuale documentazione utile, né accertati clinicamente dai consulenti tecnici. Relativamente alla quantificazione del danno, non contestava la valutazione dei consulenti , pe rtanto concordava ### differenziale, senza alcuna in validità temporanea. Insisteva, quindi, affinchè ### risarcimento danno proposta da ### nei confronti di ### ed in ipotesi per il rigetto della domanda di indennità dichiarando che nessuna somma è dovuta da ### al dott. ### ed, in ipotesi subordinata affinchè venisse liquidata al Dott. ### la somma dovuta a titolo di indennità da ### detraendo lo scoperto pari al 15% ### carico del dott. ### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Disposta la chiamata in causa di Un ipolS ai Ass icurazioni S.p. a, si cos tituiva nuovamente la citata compag nia assicur atrice, sulla specifica domanda di garanzia sollevata dal convenuto nei suoi confronti, replicando le medesime difese e concludendo per il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 11/3/2022, veniva disposto il mutamento di rito, da sommario a ordinario.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU medico legale e, infine, trattenuta in ### ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di compar se conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale va ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui ###/###
GHOO·2### il ### per accertamento tecnico preventivo R.g. 1827/2019 Tribunale Civile di ### che ha preceduto la presente fase di merito. ###·HFFH]LRQHSUHJLXGL]### convenuta casa di ### S.r.l., la quale ha dedotto di essere priva di ### dott. ### qua le libero professionis ta, non dipendente, a l quale si era direttamente rivolto il ricorrente.
Nel premettere che alla fattispecie de quo non è applicabile la disciplina della legge ### n. 24/2017, in quanto le relative disposizioni non operano retroattivamente, e dunque, non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 DQWHFHGHQWHDOO·### , si deve rilevare che la legittimazione passiva di essa str uttura sanitaria è esistente, trattando si di ### Infatti, prima della suddetta novella legis lativa, dottrina e giurispr udenza hanno da sempre inquadr ato la responsabilità dell'eserce nte la professione sanitaria per i danni de rivanti da malpractice, nell'alve o contrattuale o da contatto sociale qualifi cato, per cui il paziente che a giva per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento doveva dare la pro va della fonte negoziale o lega le del s uo diritto, limi tandosi alla mera alleg azione della circostanza del l'inadempimento della co ntroparte, mentre il debitore c onvenuto era gravato dall'oner e della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenu to adempimento. Il danneggiato che agiva in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria (come nel caso di specie) era, quindi, tenuto a provare il contratto e/o il contatto con il medico ed allega re l'in adempimento di quest'ultimo, consistente nell'aggravamento della patologia o dell'insorg enza di nuove pato logie per effetto dell'inter vento, restando a carico dell'obbligato - il sani tario e l'ente presso cui operava - la prova che la prestazione fosse stata eseguita in modo diligente e che gli esit i peg giorativi fo ssero stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. La struttura sanitaria era anch'essa soggetta alla responsabilità contrattuale, la cui fonte risiedeva, secondo la giurisprudenza di ### e risponde (ex art. 1228 c.c.) anche nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condo tta che ha determinato l'evento danno so . Pertanto, la struttura sanitaria risponde anche nel caso in cui il medico che ha effettuato l'intervento sanitario non fosse inquadrato all'interno dell'organizzazione aziendale della struttura sanitaria stessa e anche se quest'ultimo non fosse stato scelto dal paziente. Ciò in considerazione del fatto che la struttura sanitaria utilizza la ### Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28994 accordo che si ritiene co ncluso non so lt anto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche, per facta concludentia, a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria.
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 prestazione di detto medico per poter adempiere alla propria obbligazione che ha contatto con il paziente. In conclusione, dal fatto che la struttura sanitaria si avvalga del l'attività altr ui per poter adempiere alla propria o bbligazione, discende che la stessa struttura sanitaria si assuma il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che posso no der ivare al paziente per l'attivi tà del terzo: la struttura, cioè, è direttamente responsabile del fatto posto in essere dal terzo di cui si è avvalsa.
Dalla lettura d el contratto di collabor azione professio nale coordinata e continuativa concluso fra il dott. ### e la ### di ### S.r.l., si evince non la mera messa a disposizione del professionista degli spazi e delle strutture, ma una vera a propria collabo razione pr ofessionale , con ### e la possibili tà per il medico di esercitare le proprie prestazio ni anche in favore dei pazienti assistiti dal S.S.N., ricoverati presso la struttura in ###·### procedure in atto presso la casa di cura, s eppur nella libertà organizzativa ### Da ciò cons egue che va affermata la legittimazione passiv a della stess a o, meglio, la titolarità passiva del rapporto controverso.
Passando poi al merito, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, in sintesi, in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della ### di ### s. r. l. ed il gior no seguente veni va sottoposto, ad opera del dott. ### ad intervento chirurgico di protesi monocompartimentale del ginocchio sinistro con lo scopo di correggere una deviazione in varo dello stesso che causava intenso dolore e limitazione funzionale. ###·LQWHUYHQWRO·DWWRUHODPHQWDYDaumento della dolorabilità del ginocc hio, soprattutto in sede ###aumento del volume del ginocchio stesso e la sempre più frequente sensazione di scroscio articolare e di instabilità dello stesso, tanto che era costretto a sottoporsi ad ulteriori esami e valutazioni mediche per, poi, risolversi a promuovere un procedimento di ### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 ###·DFTXLVL]LRQHGHOODUHOD]LRQHFRQFOXVLYDGHOSURFHGLPHQWRGL$### 1827/2019, che già evidenziava profili di responsabilità del dott. ### per ### poiché la protesi utilizzata, era risultata, nella sua componente mediale, evidentemente sovradimensionata e questa imperfezione aveva determinato una residua ma intensa dolorabilità del versante mediale del ginocchio sinistro con conseguente limitazione funzionale dello stesso e lieve zoppia - si è svolt a un a ulteriore CTU nel presente g iudizio, ad oper a del medesimo Collegio peritale , alle cui conclusioni il ### ce ritiene di uniformarsi in quanto la relazione conclusiv a, arricchit a delle r ispos te ai chiarimenti richiesti dalle parti, si dimostra logica ed esaustiva.
In particolare, la nuova convocazione del dott. ### e del dott. ### si è resa necessaria in quanto le radiografie, sulle quali si era basata la valutazione di responsabilità nel procedimento sommario, erano risultate invertite.
Riguardo questo aspetto il Collegio peritale, prendeva atto e concordava con il rilievo della difesa della casa ### S.r.l., ovvero che le radiografie LYLFRQVLGHUDWHFRPH´LQL]LDOLµHUDQR in realtà quelle effettuate a due anni di distanza in data ###. Al co ntra rio, le RX indic ate come success ive, ###operatorio (2/4/2015 e 14/4/15). ### DQFKHFKHO·###]]###·### secondario rispetto alle effettive co nsiderazioni del Collegio dei CTU che si incentravano prevalentemente s ul sovradimensionamento della componente tibiale della protesi impiantata quale causa principale del dolore accusato dal ricorrente. ### ·DWWHQWDYDOXWD]### agli atti e ampi amente discus se co n gli specialisti di ent rambe le parti, il Collegio peritale conveniva che le Rx eseguite dal ricorrente in data ###, 28/2/2017 e 12/12/2017, a causa delle differenti proiezioni di esposizione al fascio delle radiazioni, non permettevano di valutare con certezza un difetto di ######### stesso tempo si conferma il precedentemente menzi onato sovradimensionamento della componente tibiale che presente, inoltre, anche un difetto di inclinazione in varo rispetto alla linea articolare della tibi a. Se è vero che una protesi Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 monocompartimentale non può correggere completamente un varismo di ginocchio, il difetto di inclinazione e il sovradimensionamento della componente tibiale giustificano pienamente il dolore accusato dal paziente. Per concludere la valutazione congiunta delle im magini radiografiche eseguita co n i consulenti delle parti in sede di operazioni peritali ha messo in luce, a causa delle diverse proiezioni delle radiografie depositate agli atti con conseguenti differenti angoli ### ad evidenziare un eventuale difetto di rotazione della componente femorale della protesi del sig. ### Allo stesso tempo le diverse proiezioni di tutte le Rx eseguite dal paziente permettono di ### 78### sovradimensionamento della componente tibiale, che rappresenta quindi, il motivo dei disturbi accusati dal pazient e. Si conviene, infine, che non si ###]D]### pertanto le seguenti conclusioni: ´- una protes i monocompartimentale o totale su ginocchio varo non è da considerarsi un intervento routinario a c ausa della necessità non solo di ricostruire un'articolazione us urata, ma anche di correggere la deformità associata all'artrosi. Se fosse andato tutto bene, il perizi ato avrebbe dovuto comunque rioperarsi a causa della fisiologica e prevedibile usura della protesi, ma si curamente dopo aver vissuto parecch i anni senza partic olari dolori e grosse limitazioni dell'attività lavorativa o di relazione; -########## ottenere la correzione di una evidente deformità in varo del ginocchio sn causa di intensa sintomatologia algica appare corretta. La protesi utilizzata, tuttavia, risulta, nella sua compon ente mediale, ev identemente sovradimensionata e questa imperfezio ne ha determinato una residua ma intensa dol orabilit à del versante mediale del ginocchio sn con conseguente limitazione funzionale dello stesso e lieve zoppia; -La sint omatologia riferita dal periziato ed il risultato dell'esame obie ttivo riportano entrambi a quanto esposto; 1### dall'impianto della protesi: essa è legata all'intervento in quanto tale e non agli effetti del sovradimensione della protesi e quindi non interessa questa parte del Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 quesito; per la valutazion e attuale, come già detto, si deve premettere cha il danno biologico riconosciuto al protesizzato in quanto tale è del 25% ; a questo valore va aggiunto il 5% del danno attuale: il danno biologico totale, quindi, è del 30%, ma in questo ambito peritale interessa solo il "maggior danno" del 5% (ripeto, partendo dal 25% di base e non dallo "0"). Il 5% considerato deriva dagli effetti delle dimen sioni eccessive dell e componenti protesiche, consistenti ne l dolore alla fless ione ed all' estensione del ginocchio sn ai massimi gradi in regione mediale e nella modesta zoppia, sempre a sinistra, insieme a segni di artrosi dell'emipiatto laterale; circa l'intervento correttivo cui si dovrà sottoporre il periziato, innanzitutto esso appare necessario per tentare di risolvere il dolore oggi presente e tale intervento consisterebbe in una protesi totale di ginocchio, la cui spesa si può quantizzare complessivamente intorno ai 25.000,00 euro con una prognosi di 60 giorni: si specifica che tale cifra è relativa ad un intervento effettuato in regime libero-professionale. /·LQWHJUD]LRQHDOODFRQVXOHQ]###·XIILFLRHIIHWWXDWDDQFKHFRQ ####### precisava: ´### piatto osseo nati vo e quindi eccede i 3 m illimetri che la lett eratura pro dotta ### ´### millimetri del piatto protesi co tibiale incide sulle strutture l egamentose e tendinee del comparto medial e del ginocch io di sinistra e pot rebbe pertanto indurre, per sfregamento, alterazi oni flogistiche e quindi causare il dolore e ### E conclud eva per la sos tanziale correttezza delle prec edenti conclusioni del 10/6 e ch e il r adiogramma obliquo sul quale puntano le contestazioni dei consulenti delle parti convenute suffragavano tale tesi. &RQFOXVLYDPHQWHDVHJXLWRGHOO·DPSLDLVWUXWWRULDVYROWDVLDQHOSURFHGLPHQWR sommario, che nel presente procedim ento a cogni zione piena, tramite due consulenze tecniche, è possibile ritenere sussistente la responsabilità del dott.
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 /### causa-effetto.
Ciò posto, occorre ricordare che il ricovero di un paziente in una s truttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto , con rig uardo all e prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua degli art. 1176, comma secondo, e 2236 c.c. ### positivo della responsabilità dell'istituto presuppone, infatti, la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, (non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa, poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno ).
Sulla base di questi principi, deve ritenersi sussistente la responsabilità della ### di ### S.r.l. e del dott. ### e di conseguenza in quest'ultimo caso la responsabilità solidale. ###]LRQHGHOO·HQWL WjGHOGDQQRQHO O·###]LRQH peritale depositata e risalente al 26/7/2024, veniva evidenziata: -### protesi, ma legata all'intervento in quanto tale e non agli effetti del sovradimensionamento della protesi; - per la valutazione attuale, nel premettere cha il danno biologico riconosciuto al protesizzato in quanto tale è del 25% ; a questo valore va aggiunto il 5% del danno attuale: il danno biologico totale, quindi, è del 30%, ma in questo ambito peritale interessa solo il "maggior danno" del 5% (partendo dal 25% di base e non dallo "0"). Il 5% considerato deriva dagli effetti delle dimensioni eccessive cosicché, in assenz a di tal e colpa, non è ravvisabile alcun a responsabilità contrattua le del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass. civ, sez. III, 24/05/2006, n. 12362).
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 delle componenti pr otesiche, consistenti nel dolore alla flessione ed all'estensione del ginocchio sn ai massimi gradi in regione mediale e nella modesta zoppia, sempre a sinistra, in sieme a segni di ar tros i dell'emipiatto laterale; circa l'interv ento correttivo cui s i dovrà sottoporre il periziato , innanzitutto esso appare necessar io per tentare di risolvere il do lore oggi presente e tale intervento consisterebbe in una protesi totale di ginocchio, la cui spesa si può quantizzare complessivamente intorno ai 25.000,00 euro con una prognosi di 60 giorni: si specifica che tale cifra è relativa ad un intervento effettuato in regime libero-professionale. $###·DU### /### (meglio noto come ### eto %###]### danno biologico ### professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto le gislativo 7 sett embre 2005, n. 209µ### delle ###. $### (c.d. ####.
La liquidazione del danno andrebbe, nel caso concreto in esame, effettuata non sulla scorta delle tabelle di ### come preteso dalla parte attrice, bensì della tabella unica nazio nale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai s ensi dell'art. 13 8 del codi ce delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 (v. in tal senso Cass. 28990 del 2019). Tale disposizione non ha trovato, tuttavia, ad oggi concreta attuazione con riferimento alle lesioni di non lieve entità, e dunque continuano ad essere applicabili, in concreto, le tabelle elaborate dal Tribunale di ### Applicando alla fattispecie de quo i parametri di cui alle ### del Tribunale ###### si ottengono i seguenti valori monetari: -Euro 37.704,00 per danno biologico da invalidità permanente.
Tale somma è la risultante del calcolo differenziale del 5% fra la percentuale del 30% e quella del 25% come da ### applicate le tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza, poiché la liqui dazione del danno non Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 patrimoniale deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito .
Non può rico noscers i il diritto al risarcimento della invocata invalidi tà ###78¶### si ritiene, inoltre, di poter riconoscere alcun tipo di personalizzazione del danno, non avendo la par te ricor rente evidenziato par ticola ri profili di incidenza sulle attitudini lavorative, vita di relazione e più in generale sulla ### intervento, e quindi, malgrado rifer isca che la sintomatologia dolorosa accusata sia tanto importante da limitare sensibilmente la sua autonomia di deambulazione, il non essersi ancora sottoposto ad un intervento di revisione ### affermare che non sussista alcun effettivo e grave impedimento, peraltro non dimostrato, tale da giustificare ulteriore aumento del risarcimento.
Non risultano spese mediche né presenti né future, atteso che il ricorr ente risulta ###D oneri economici a suo carico.
Pertanto i convenuti dott. P asquale ### e la ### di ### rita 6### della somma di ### 37.704,00, oltre agli interessi.
Circa poi la questione del riparto interno delle responsabilità, e della correlata domanda di re gresso e manleva spiegata dalla convenuta casa di cura n ei confronti del sanitario, va osservato che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, stabile o saltuaria. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già stabilito che in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla L. 8 marzo 2017, n. 24, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere r ipartita in misura parit aria V. Cass. Ord. n. 19229/2022; Cass. n .25485/2016 V. sentenze 11/11/2019 n. 28987 e 20/10/ 2021 n. 29001.
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
RG n. 1313/2021
Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 secondo il criterio presuntivo dell' articolo 1298, comma 2, e articolo 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, in escusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione 1############### provato un'imprevedibile e del tutto dissonante "malpractice" usata dal dott. ### con conseg uente rigetto della domanda di regr esso manleva formulata dalla ### di ### nei confronti del dott. ### In conclusione, dunque il dott. ### e la casa di ### S.r.l. vanno condan nati in solido tra di loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di ### 37.704,00, oltre interessi legali, importo che nei rapporti interni va ripartito come sopra precisato.
Tale somma deve essere maggiorata dei soli interessi, avendo il ### fatto applicazione delle più recenti tabelle valutative del danno. Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che ´in tema di responsabili tà extracontrattuale da fatto illecito, >«@ sulla somma riconosciuta al danneggiato a ti tolo di risarcimento deve ### finanziario (lucro cessante ) subito a causa del la mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Pertanto dalla data del fatto generatore del danno (2/4/2015) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale saranno dovuti gli interessi al tasso di FXLDOSULPRFRPPDGHOO·###·DUWLFROR . V. Cass. O rd. 3/1/20 23 n. 61, la quale riconosce alla disposizione una portata generale, riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Risulta inoltre che la compagnia assicuratrice ### S.p.a, con il contratto di assicurazione concluso in data ### di durata annuale, copre il dott. /### interventi chirurgici in libera professione ### scoperto ### ed il ### 1### essere condannata a rilevare indenne il dott. ### da qualunque somma dovesse esse re tenuto a corris pondere al ricorrente nei limi ti del massimale di polizza (non contestato e documentalmente provato) e detratta la franchigia contrattuale. 9### L confronti della ### S.p.a, in quanto la normativa vigente ###·###]###]### danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.
Le spese di lite tra le parti principali (comprese quelle per il procedimento di ### seguono il criterio della rispettiva soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, precisandosi che non si provvede in ordine alle spese di mediazione -### per carenza di produzione della relativa documentazione di spesa.
Nei rappo rti tra convenuto ### e te rza chiamata, si dispone che delle spese (di lite) conseguenti alla condanna risarcitoria, il primo sia manlevato dalla ### a (nei limiti di polizza), integr almente comp ensate, invece, quelle sostenute dal co nvenuto medesimo per la pr opr ia difesa (spese di resistenza), per carenza di espressa domanda. 1### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Nei rapporti tra convenuti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della convenuta ### di ### stante il rigetto della domanda nei confronti del dott. ### spese della CTU medico legale svolta nel presente giudizio, così come le spese di CTU liquidate nel procedimento di ###.G. n. 1827/2019, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in ragione di ½ per ciascuno. Per quanto attiene le spese di ### non se ne può disporre il rimborso, per carenza di allegazione dei relativi giustificativi. P.Q.M. Il Tribunale , definitivamente decidendo, ogni di versa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva: -accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti , dott. ### e ### di ### S.r.l., nella causazione dei danni sofferti ### tenuti e condanna il dott. ### e ### di ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al ###/) ### (XUR 37.704,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre ad interessi ai tassi e con le decorrenze di cui in motivazione; - dichiara che, nei rapporti interni tra il dott. ### e la ### di ### ita S.r.l., la somma di ### 37.704,00 debba restare integralmente a carico di entrambi i convenuti in misura paritaria; -dichiara tenuta e condanna ### S.p.a, in persona del suo legale rappresentante pr o tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### da ogni somma che sarà tenuto a pagare alla parte attrice in forza della presente sentenza nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia contrattuale; Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 -condanna i convenuti dott. ### e ### di ### S.r.l., LQVROLGRIUDORURDULPERUVDUHDOO·DWWRUHOHVSHVHGHOSURFHGLPHQWRGL$### del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le ###0##### 1.090,00 per spese vive (C.u.f e marca iscrizione dei due procedimenti) nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad oneri di legge. - dichiara tenuta e condanna ### S.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### a quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per spese di lite, come sopra liquidate, sempre nei limiti di polizza; - dichiara tenuta e condanna Csa di cura ### s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al dott. ### le spese di lite, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 30%, per assenza di questioni ### '0 #### oltre rimborsi forfettari al 15% ed oneri di legge; -###O)### S.p. a, le spese di lite per la sola costituzione in giudizio del 3/9/2021, che liquida, sulla base dei parametri (medi per le sole fasi di studio ed introduttiva ed applicata la riduzione del 30%, per assenza di ###0### in ### Pone definitivamente le spese della CTU liquidate nel presente giudizio e le spese di CTU liquidate nel procedimento di ###.G. n. 1827/2019 per ½ a carico del dott. ### e per ½ a carico della ### di ### S.r.l.. -rigetta ogni altra domanda.
Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 286/2025 del 28/02/2025 Così deciso. ### 26/2/2025 ### dott. ### (### Sentenza n. 134/2025 pubbl. il ###
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causa n. 1313/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Vanni