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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1410/2015 promossa da: ### nato a ### il ###, e ### nata in ### il ###, elett. dom. in domiciliato in ### 16 ### rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti. ATTORI contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in ### 59/C 95127 ### rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti. ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO ### N. 244 95129 ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti. ###. #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in V.###.45 ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti.
A.M.S. #### S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### 253, contumace ### nata a ### il ###, SPADARO ### nato a ### il ###, ### nato a ### il ###, ### nata a ### il ###, quali eredi di ### - contumaci ### dom. e res. in ACICASTELLO ###, via ### 132 - contumace ### dom. e res. in GELA, via ### 36 - contumace ### e nei confronti di ### nato a ### il ###, dom. e res. in ####, via ### 132 - contumace ### nato a ####, il ###, ivi res. in via Messina 15 - contumace ### nato a ###, il ###, ivi res. in via Micale 17 - contumace ### Avente ad oggetto: sinistro stradale ###udienza del 26.10.2021 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate. ##### e ### premettevano che, in data ###, alle ore 20,00 circa in località ### presso la S.S 192 al km 82, si verificava il sinistro che vedeva coinvolto il #### conducente la propria autovettura ### tg ### e la ### - trasportata - nella predetta autovettura, non assicurata al momento del sinistro; che il sig. ### - conducente - mentre a bordo della propria autovettura ### tg ### alle ore 20,00 circa, transitava nella S.S 192 ### giunto all'altezza del km 82, marciando nella propria corsia di marcia ad andatura moderata, veniva violentemente colliso da un mezzo fuoristrada ### tg ### di proprietà della ditta ### ‘A.M.S ### e condotta dal #### assicurata ### a seguito dell'impatto il #### e la ### riportavano gravissime lesioni fisiche; che dai rilievi dei ### intervenuti è emerso che il conducente e proprietario del ### 130c tg ### Sig. ### trainato da un autocarro rimasto non identificato, il cui conducente rimaneva anche esso ignoto, percorrevano la S.S. 192, direzione di marcia ### quando giunti all'altezza del Km 82, per motivi sconosciuti, si arrestava in posizione trasversale rispetto all'asse stradale, ostruendo totalmente la semicarreggiata sud, ponendosi con la parte posteriore lato destro a ridosso del guard-rail. In tale fase sopraggiungeva dalla stessa direttrice di marcia e quindi da ovest della S.S. 192, l'autovettura ### il cui conducente #### avuta percezione dell'ostacolo fisso posto sulla sua traiettoria di marcia, al fine di evitare un inevitabile urto, sterzava istintivamente verso il margine sinistro invadendo la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia. Simultaneamente da tergo al veicolo ### sopraggiungeva il veicolo ### tg ### (assicurato ### il cui conducente e proprietario #### ometteva di rispettare la distanza di sicurezza e collideva con il predetto ### che conseguentemente invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia trovandosi nella stessa direttrice di marcia ostruita dall'autocarro. Al fine di evitare lo scontro, andava ad impattare contro un muro perimetrale cementizio, e nella conseguente evoluzione finiva con l'impattare frontalmente, con la ### condotta dal #### A seguito del sinistro, entrambi riportavano lesioni gravi e venivano trasportati presso l'### di ### in particolare il ### politrauma con plurime fratture arti superiori ed inferiori e massiccio facciale, con prognosi riservata sulla vita, e la ### frattura biossea avambraccio sinistro frattura terzo medio tibia destra, frattura piatto tibiale sinistro, con avulsione legamento crociato posteriore, frattura seno mascellare, trauma addominale, con prognosi riservata. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'esclusiva responsabilità dei convenuti in solido e condannare al pagamento della provvisionale di € 225.000,00 in favore dell'attore ### ed € 40.000,00 in favore dell'attrice ### condannare, altresì, in solido tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni fisici, estetici, morali, patrimoniali e non, da capacità lavorativa specifica, sofferti dagli attori e spese mediche e responsabilità per mala gestio, che vengono quantificati quanto all'attore ### in € 800.000,00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 07/08/2013) fino al momento dell'effettivo soddisfo o quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'###mo Sig. Giudice adito, quanto all'attrice ### in € 110.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 07/08/2013) fino al momento dell'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'###mo Sig. Giudice adito.
Si costituiva la ### S.p.A., la quale chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto di tutte le domande avanzate dal #### e dalla ###ra ### con l'atto di citazione notificato alla concludente in data ###, e condanni gli attori in solido al pagamento delle spese, diritti e onorari di avvocato.
Si costituiva la ### s.p.a., la quale chiedeva: rigettare, per i motivi di cui sub. lett. D) le richieste di liquidazione della provvisionale avanzate da entrambi gli attori; - rigettare la domanda di ### e ### siccome infondata in fatto ed in diritto; - per quanto eccepito sub lett. A) ritenere e dichiarare il concorso colposo di ### e ### graduandone in percentuale la quota e decurtando in tal senso il risarcimento eventualmente dovuto; - per quanto eccepito sub lett. B) rigettare qualsivoglia domanda, da chiunque avanzata, in danno di ### e ### siccome infondata in fatto ed in diritto; - in subordine per quanto eccepito sub lett. C), ridurre la domanda di ### e ### in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla ### S.p.a. statuendo in percentuale il concorso colposo degli attori e degli altri convenuti nella causazione dell'evento, tenendo l'odierna comparente al pagamento della sola quota di danno ascrivibile a colpa del proprio assicurato, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva; - ritenere non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva la ###ni s.p.a., nella qualità di ### designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### la quale chiedeva, in via preliminare, nel rito, differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di ### nato a ### il ### ed ivi residente ###, e di ### nato a ### il ### ed ivi residente ###per le ragioni di cui sopra; sempre in via preliminare, in caso di contumacia di ### autorizzare la notifica della presente comparsa contenente l'azione di regresso nei confronti del predetto convenuto; ancora in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; in via principale, nel merito, ritenere e statuire la carenza di legittimazione passiva della ### nella qualità, non sussistendo i presupposti di legge previsti dall'art. 283 del codice assicurativo per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi difensivi; sempre in via principale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui sopra, assolvendo la convenuta ### da qualsivoglia obbligazione risarcitoria. Con vittoria di spese e compensi difensivi; in via del tutto subordinata, ritenere e statuire la responsabilità esclusiva e/o concorrente dei conducenti i veicoli ### e ### non esclusa la partecipazione colposa del conducente il veicolo attoreo; in via ancora più ipotetica, graduare la responsabilità in base alle percentuali di colpa che saranno accertate all'esito del giudizio; - sul quantum, ridimensionare la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto, provato e causalmente riconducibile all'incidente, riconoscendo solo ed esclusivamente il risarcimento del danno biologico (laddove rigorosamente accertato dal consulente d'ufficio), con esclusione di altre voci di danno, senza prescindere dal concorso colposo di ### per aver accettato il rischio di essere trasportata da veicolo condotto da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e dal concorso colposo a vario titolo per il mancato uso delle cinture di sicurezza; rigettare la richiesta di provvisionale e di condanna per mala gestio, siccome infondate in fatto ed in diritto; escludere il cumulo della rivalutazione con gli interessi; nella denegata e remota ipotesi di soccombenza, ritenere e statuire il diritto di regresso della convenuta ### nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le eventuali somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento, interessi e spese.
Nessuno si costituiva per ##### e ### nonché per A.M.S. ### e ### s.r.l. e per gli eredi di ### che rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 06.04.2017, alla quale si rinvia, veniva rigettata la richiesta di condanna provvisionale, nonché il ricorso ex art.700 c.p.c. avanzato da parte attrice in corso di causa. Quindi, la causa istruita con la produzione documentale, con gli interrogatori formali di #### e ### nonché con la prova per testi, ammesse con ordinanze del 11.01.2018 e del 30.03.2018, alle quali si rinvia, nonché con la espletata c.t.u. medico-legale, veniva assegnata a questo G.I. in data ###. All'udienza del 26.10.2021, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Innanzitutto, preme rilevare che con riguardo al procedimento penale pendente tra alcune parti ed in particolare il n.11489/2013 R.G.N.R., nei confronti di #### e ### non sussistono i presupposti tassativamente previsti per configurare una pregiudizialità giuridica, che determini una necessaria sospensione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.295 c.p.c. e 75 comma 3 c.p.p., ne appare accoglibile la richiesta di acquisizione dei relativi atti, non essendovi alcuna informazione desumibile dagli atti di causa circa lo stato di tale procedimento, essendo stato, peraltro, dichiarato che il relativo fascicolo risulta non rinvenibile.
Ciò posto, la domanda attorea è solo parzialmente fondata.
Risulta dagli atti di causa e dalle risultanze processuali, che il sinistro in questione si è verificato per il concorso di colpa delle parti nei limiti di seguito indicati.
Invero, nessun testimone oculare ha assistito al sinistro de quo e gli unici elementi probatori utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro consistono nel rapporto stradale del ### di ### di ### e nelle dichiarazioni rese dal teste #### che ha redatto il predetto rapporto.
Vero è che le dichiarazioni rese dal teste suindicato differiscono per certi versi con quanto redatto, e tuttavia, lo stesso teste, a seguito di specifica contestazione al riguardo ribadisce e conferma quanto dichiarato.
Invero, nel rapporto stradale, viene ricostruita la dinamica del sinistro come segue: “Per quanto concerne la dinamica del sinistro, dai primi accertamenti è emerso che il conducente (rimasto ignoto) dell'autocarro #### targato ### trainato da altro autocarro rimasto non identificato il cui conducente rimaneva anch'esso ignoto, percorrevano la S.S. 192 in direzione di marcia verso ### quando giunti all'altezza del Km. 82, per motivi in atto sconosciuti, si arrestava in posizione trasversale all'asse stradale ostruendo totalmente la semicarreggiata sud, ponendosi con la parte posteriore lato destro a ridosso del guard-rail. In tale fase sopraggiungeva dalla stessa direttrice di marcia e quindi da ovest della S.S. 192, l'autovettura ### il cui conducente avuta la percezione dell'ostacolo fisso posto sulla sua traiettoria di marcia, al fine di evitare un inevitabile urto, sterzava istintivamente verso il margine sinistro invadendo la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia.
Simultaneamente da tergo al veicolo ### sopraggiungeva il veicolo ### il cui conducente ometteva di mantenere una distanza di sicurezza idonea a mantenere il controllo del proprio veicolo innanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, e di arrestarlo in condizioni di sicurezza al fine di evitare incidenti, per cui collideva con la parte anteriore lato sinistro contro la parte posteriore laterale lato destro dell'autovettura ### In conseguenza dell'urto, il veicolo ### invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, trovandosi la direttrice di marcia ostruita dall'autocarro rimasto non identificato. Al fine di evitare lo scontro con quest'ultimo mezzo, nel tentativo di riuscire a schivarlo, andava a impattare violentemente contro il muro perimetrale cementizio posto sul lato nord.
Nella sua evoluzione il veicolo ### impattava frontalmente il veicolo ### il cui conducente sopraggiungeva da est della S.S. 192. In seguito al violento impatto che avveniva tra la parte anteriore lato sinistro del veicolo ### e la parte frontale del veicolo ### i veicoli finivano la loro corsa all'interno del fondo naturale attiguo alla semicarreggiata nord, assumendo posizione di quiete finale con la parte anteriore rivolta a ovest. Non avendo in atto riscontro sui danni subiti dall'autocarro rimasto non identificato, per la comparazione e compatibilità dei danni subiti dal veicolo ### sulla parte anteriore lato destro e dalla ### sulla parte laterale destra, si attende l'esito dello sviluppo delle indagini al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non sono stati eseguiti i rilievi planimetrici ad eccezione di quelli fotografici”.
Tuttavia, il teste, a fronte di tale descrizione del sinistro incongrua e illogica in relazione ai danni subiti dai veicoli coinvolti ed alla posizione finale degli stessi, precisa e spiega la esatta dinamica del sinistro per come ricostruibile a posteriori sulla base di dati oggettivi.
Infatti, egli afferma che: il fuoristrada ### che proveniva dalla stessa corsia di marcia dell'autocarro fermo, per evitare l'ostacolo improvviso, si spostava nell'altra corsia destinata ai veicoli di senso opposto, a quel, punto visto che, per come dichiarato dal conducente del ### vedeva che vi era anche un altro camion che probabilmente stava trainando il primo - da noi non rinvenuto - andava ad impattare contro un muro posto al margine della carreggiata e faceva una rotazione tanto che noi abbiamo ritrovato in posizione di quiete con la parte anteriore rivolta verso la direzione da cui proveniva; in quel momento sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia anche la ### che anch'essa tentava la stessa manovra e si spostava nell'altra corsia ed è avvenuto un urto tra i due mezzi, nel frattempo sopraggiungeva dall'opposta corsia la ### panda che anch'ess andava ad impattare con la ### Ribadiva che: l'auto ### sia sopraggiunta immediatamente dopo al fuoristrada ### che anch'essa abbia cercato di evitare l'ostacolo e probabilmente si sia ‘incuneata' tra l'autocarro fermo e le altre auto che erano nella corsia opposta, in particolare il ### toccando anche lo spigolo dell'autocarro; ### non è stato da noi trovato nella posizione di quiete finale a differenza delle altre auto, perché era stato spostato prima del nostro arrivo; abbiamo ritenuto che non vi sia stato tamponamento da tergo tra le due auto, bensì che l'urto sia avvenuto nella corsia opposta, durante l'evoluzione in rotazione del ### e che bensì l'urto sia avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della ### e la parte laterale posteriore, lato destro del ### che quindi non sarebbe stato attinto da dietro dalla ### né nel paraurti né nello spigolo posteriore. Continuava affermando che: non sono emersi elementi nel senso della ricostruzione indicata nel capitolo di prova, e cioè nel senso che il ### sia stato prima tamponato dalla ### e poi sospinto nell'altra corsia andando a collidere, anzi gli elementi da me raccolti deponevano per la ricostruzione da me fatta, confermata anche dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai soggetti coinvolti. Su domanda a chiarimento, precisava: è vero che ho scritto nel rapporto, a pag. 21, così come mi viene fatto rilevare dall'avv. ### che ‘in conseguenza dell'urto' il veicolo ### invadeva l'opposta corsia ma, anche se quell'espressione può far capire diversamente, io intendevo riferire così come ho detto oggi, che il ### si sia spostato nell'altra corsia per evitare l'ostacolo e non perché abbia perso il controllo per un tamponamento e successivamente nella frazione di secondi successivi, sopraggiungeva anche il ### che a sua volta si spostava nell'altra corsia ed è avvenuto l'urto tra i due mezzi; tanto è quello che mi hanno riferito entrambi i conducenti coinvolti da me sentiti sul posto e trovava conferma negli elementi obiettivi rilevati, anche perché il ### venne poi rinvenuto davanti agli autocarri e non fermo dietro.
Seppur il teste abbia affermato che “non sono in grado di dire con certezza se l'urto tra il fuoristrada e la ### sia avvenuto prima o dopo quello tra il primo mezzo e la ### tutto è avvenuto nell'arco di pochi secondi”, ciò non deve essere ritenuto quale elemento di contraddizione nella ricostruzione del sinistro offerta in sede di escussione testimoniale.
Ed in effetti, il teste ribadisce più volte che nessuna traccia di impatto da tergo è stata rilevata tra la ### e la ### bensì tra la parte anteriore lato sinistro della prima ed la parte posteriore laterale lato destro della ### Sicchè, appare inverosimile che la ### sia stata spinta dalla ### ad uscire dalla propria corsia, nemmeno dopo che questa, per evitare l'impatto con l'autocarro abbia iniziato a sterzare verso sinistra invadendo la corsia relativa all'opposto senso di marcia, in quanto ciò risulta incompatibile con i punti d'urto rilevati ed i danni subiti dalle autovetture. Al contrario, appare verosimile quanto riferito dal teste e cioè, che la ### abbia autonomamente sterzato per evitare l'autocarro fermo sulla propria corsia di pertinenza, invadendo la corsia in senso opposto, e abbia impattato con il muro perimetrale posto sul lato nord; quindi, andava a collidere frontalmente con il veicolo ### il cui conducente proveniva da est nella sua corsia di pertinenza. Nel mentre, la ### anch'essa nel maldestro tentativo di evitare l'autocarro, si incuneava tra questo e la ### la quale veniva successivamente impattata dalla ### e trovata nella posizione di quiete finale con la parte anteriore rivolta ad ovest all'interno del fondo naturale attiguo alla semicarreggiata nord, insieme all'autovettura ### come da schizzo allegato nel rapporto stradale. Ciò trova conferma nell'entità e nel tipo di danni riscontrati sui veicoli coinvolti, in particolare della ### ove nessun danno è stato riscontrato nella parte posteriore, e della ### nonchè sull'autocarro, oltre che nelle dichiarazioni rese dai conducenti al momento del sinistro. Infatti, sia lo ### che il ### riferiscono nel rapporto stradale che nessun impatto vi è stato tra le due autovetture, ### e ### prima dell'urto della ### con il muro perimetrale posto sul lato nord della carreggiata.
Ne deriva che nessuna responsabilità è attribuibile al conducente della ### la quale ha impattato la ### solo successivamente all'avvenuta verificazione del sinistro per cui è causa tra la ### e la ### sebbene non mantenesse la dovuta distanza di sicurezza tanto da non poter porre in essere condotte alternative, come da verbale di contravvenzione elevato.
Al contrario, appare accertata la responsabilità nella causazione del sinistro della ### la quale, seppur la carreggiata era priva di illuminazione, manteneva una velocità non consona ai luoghi e all'ostacolo che si presentava al conducente, comunque ben visibile per le sue dimensioni ed essendo la carreggiata rettilinea, che ostruiva la sua corsia di pertinenza, tanto da non riuscire a frenare, ma soltanto a sterzare repentinamente invadendo l'opposta corsia di marcia, andando a sbattere sul muro ed ancora più violentemente sulla ### la cui parte anteriore veniva totalmente distrutta tanto che il conducente e la trasportata venivano estratti dai ### del ### dal tettuccio dell'autovettura dopo necessaria sua rimozione.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, la Suprema Corte ha affermato in un caso analogo: è correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia ritenuto corresponsabile di un sinistro stradale il conducente il quale, pur avendo reagito secondo l'istinto comune dinanzi ad un ostacolo imprevisto ed imprevedibile (e cioè frenando bruscamente), ben avrebbe potuto però controllare la propria reazione attraverso un maggior controllo della coscienza vigile (Cass. Civ., n.5945/1999, nel caso di specie l'ombrellone di un bar, spostato dal vento perché non fissato al suolo, era finito sul parabrezza di una vettura in transito, il cui conducente aveva frenato bruscamente ed invaso la opposta corsia di marcia. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., ha ascritto la responsabilità del sinistro per l'80% al proprietario del bar, e per il restante 20% al conducente).
Nella specie, è appena il caso di rilevare in aggiunta che, stante la rilevante entità dei danni subiti dalle autovetture coinvolte (### e ###, il conducente della ### andava ad una velocità molto sostenuta tanto da impattare sul muro perimetrale e continuare la propria corsa andando poi a collidere frontalmente con la ### in maniera altrettanto violenta, violando, pertanto, l'art. 141 comma 1 del C.d.S., secondo cui, è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Parimenti, con riguardo all'autocarro lasciato in sosta trasversalmente sulla semicarreggiata lato sud, è ovvio che, pur non avendo impattato con alcun autoveicolo, tuttavia sussiste la responsabilità del proprietario e dei conducenti dell'autocarro e della motrice che agganciava quest'ultimo. Infatti, dalle dichiarazioni rese da ### e da ### nonché dalla documentazione in atti relativa al procedimento penale n.11489/2013 R.G.N.R., nonché dal rapporto stradale della ### di ### si evince che l'autocarro #### tg. ### veniva trainato da altro autocarro, rimasto non identificato, in cui i conducenti, dopo la collisione, sganciavano la catena di traino, dandosi alla fuga senza farsi identificare e senza prestare i doverosi soccorsi. Si è accertato, inoltre, che tale autocarro trainato era sprovvisto di R.C.A. ed il proprietario è ### mentre i conducenti sono stati identificati successivamente in ### e ### Sotto tale profilo, in punto di diritto, deve osservarsi che la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Cass. Civ., n.19197/2018, nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta privata; si veda, anche, Cass. Civ., n.3764/2021, secondo cui, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
Nella specie, è evidente che l'autocarro è rimasto fermo occupando l'intera semicarreggiata di pertinenza, in posizione trasversale, costituendo un serio pericolo per la circolazione dei veicoli in una strada priva di illuminazione e ad orario serale, con due uniche corsie una per ogni senso di marcia, violando l'art.140 del C.d.S., secondo cui, gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché l'art.157 comma 3, secondo cui, fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia ### sussiste la legittimazione passiva del ### di ### delle ### della ### in quanto l'autocarro trainato era privo di assicurazione obbligatoria ed inoltre, l'autocarro trainante è rimasto non identificato. In ogni caso, appare certo che l'autocarro scoperto di assicurazione, lasciato in tale posizione all'interno della carreggiata, abbia concorso nel determinare causalmente il sinistro de quo, causando la manovra improvvisa e repentina della ### al fine di evitarne l'impatto, trovandosi sulla propria corsia di pertinenza.
Ne consegue che il ### convenuto può agire in regresso nei confronti di #### e ### per quanto verrà condannato a pagare agli attori nel procedimento in oggetto. Infatti, è appena il caso di rilevare che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del ### di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili (Cass. Civ., n.2347/2011).
Con riguardo all'eccepito concorso di colpa degli attori, deve osservarsi, in punto di diritto, che il danneggiato ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso, non essendo tale ipotesi espressamente esclusa dalla normativa vigente (Cass. Civ., n.1179/2022). ### sotto tale profilo deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalle parti convenute, seppur debba valutarsi nell'ambito di una valutazione di concorso di colpa nella causazione dell'evento.
In aggiunta, deve osservarsi che ### è risultato positivo nell'occasione all'accertamento dello stato qualitativo sullo stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, come da documentazione medica versata in atti.
Sotto tale profilo, deve osservarsi, che secondo la Giurisprudenza di ### il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ., n.1295/2017, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza).
Diversamente dall'analogo caso riportato nella suindicata sentenza, tuttavia, è stata provato che il conducente della ### aveva fatto abuso di sostanze stupefacenti, ed infatti, è stato elevato verbale di contravvenzione, sia per scopertura assicurativa che per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, violando gli artt. 193 comma 2 e 187 comma 1 C.d.S.
Quindi, ha violato il precetto di non porsi alla guida di un mezzo non assicurato ed in stato di alterazione psicofisica ed ha, in tal modo, determinato una concausa nella verificazione del sinistro.
Infatti, pur essendo stato accertato un urto frontale da parte della ### che ha invaso la sua corsia di pertinenza, il ### non ha fornito la prova liberatoria, diretta a superare la presunzione di eguale concorso di colpa, ai sensi dell'art.2054 comma 2 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche con riferimento ad eventuali condotte alternative che avrebbe potuto porre in essere, qualora non avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, senza considerare che nulla ha provato in ordine all'uso della cintura di sicurezza, ovvero alla velocità asseritamente moderata mantenuta dal conducente, non potendosi escludere che, data la natura fortemente violenta dell'impatto, andasse anch'egli ad una velocità non adeguata.
Diversamente deve osservarsi con riguardo alla trasportata della ### Infatti, secondo la citata sentenza non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso. Infatti, secondo la Suprema Corte, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass. Civ., n.27010/2005, nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso). Nella specie, nulla è stato provato circa una cooperazione colposa della ### nemmeno con riferimento alla consapevolezza di tale stato di alterazione psicofisica del ### che può anche non essere percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza, come affermato nella sentenza sopra richiamata in un caso analogo. ### non può ritenersi sufficientemente provato un concorso di colpa della ### in qualità di trasportata nel veicolo in oggetto.
Ciò posto, con riguardo al grado di colpa ascrivibile a ciascun responsabile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Civi., 9353/2019). Nella specie, pertanto, non può che applicarsi l'art.2054 comma 2 c.c., sussistendo una presunzione di uguale colpa a produrre il danno subito da parte di ##### e ### quali conducenti dei veicoli interessati, nonché in solido di ### quale proprietario dell'autocarro trainato e A.M.S. ### e ### s.r.l., in qualità di proprietaria dell'autovettura ### in assenza di prova contraria, come nella specie, in cui nessun altro elemento di prova è possibile desumere tale da poter consentire una graduazione delle rispettive colpe, nel rischio di scivolare in una arbitraria ed illogica valutazione.
Al riguardo, nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale, la quale ha accertato, per quanto concerne ### che: le lesioni refertate al ### del P.O. “Garibaldi” di ### in data ### “Politrauma con plurime fratture arti superiori ed inferiori e massiccio facciale” sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. Inoltre, tali sopradette lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del periziando rispetto a quelle preesistenti determinando un periodo di inabilità temporanea assoluta di 140/centoquaranta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori 60/sessanta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30/trenta giorni. 3. In conseguenza delle sopradette lesioni il periziando ha subito una compromissione permanente della sua validità psicofisica con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “### di frattura delle ossa proprie del naso e del pavimento dell'orbita dx con deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico. ### di frattura composta dell'ala dx dell'ultimo metamero sacrale. ### di frattura bifocale scomposta del collo chirurgico e del terzo prossimale della diafisi omerale trattata chirurgicamente. ### di frattura scomposta della diafisi ulnare sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della sinfisi pubica. ### di frattura del femore sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della tibia e perone di dx trattata chirurgicamente. Plurimi esiti cicatriziali” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 55/cinquantacinque per cento. Sono state documentate spese sanitarie per un totale di 530,68.
Per quanto concerne ### le lesioni refertate al ### del P.O. di ### in data ### “Frattura scomposta di tibia e perone gamba dx, frattura scomposta ### medio di radio e ulna sx, frattura del piatto tibiale di sx. Trauma facciale con frattura pluriframmentaria del seno mascellare sx” sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. Tali sopradette lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del periziando rispetto a quelle preesistenti determinando un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40/quaranta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori 30/trenta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30/trenta giorni.
Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “### di frattura del seno mascellare sx con associata deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico. ### di frattura scomposta di radio ed ulna sx già trattata con placca e viti e con associati esiti cicatriziali post-chirurgici. ### di frattura scomposta del piatto tibiale di sx. ### di frattura scomposta del terzo medio prossimale di tibia e perone di dx già trattata con chiodo e con associati esiti cicatriziali post-chirurgici” determinano un danno biologico valutabile nella misura del 15/quindici per cento.
A seguito del richiamo disposto dal G.I., il c.t.u. precisava che gli “esiti di frattura del seno mascellare sx con associata deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico” possono essersi verificati anche con l'utilizzo della cintura di sicurezza per un possibile impatto della ### con il conducente dell'autovettura nella quale era trasportata o con parti dell'abitacolo diverse dal parabrezza, stante la dinamica particolarmente violenta dell'incidente per cui è causa, rideterminando un danno biologico valutabile nella misura globale del 18%/diciotto per cento. Infine, a seguito di ulteriore richiamo, il c.t.u. ribadiva per quanto concerne entrambi gli attori che: l'eventuale mancato uso della cintura di sicurezza del periziato, per la violenza e la dinamica dell'incidente per cui é causa, non possono aver inciso nel determinismo delle lesioni a livello del massiccio facciale per cui si ribadiscono e si confermano le valutazioni espresse nella bozza inviata alle parti.
Tale valutazione appare condivisibile, pur nella difficoltà di verificare se tali lesioni siano compatibili con l'effettivo uso delle cinture di sicurezza, di cui non vi è definitiva prova, non foss'altro perché le dichiarazioni rese dagli attori in sede di interrogatorio formale in senso affermativo non appaiono sufficienti in assenza di ulteriori elementi di prova. ### nella specie, con riguardo alla trasportata ### soccorre il principio di diritto secondo cui: in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ., 4954/2007, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria). Nella caso che occupa, non appare sufficientemente provato che la ### in qualità di trasportato non avesse fatto uso della cintura di sicurezza. ### anche sotto tale profilo, non può ritenersi la sussistenza di un concorso colposo nella verificazione dell'evento dannoso.
Pertanto, si considera la valutazione medico-legale effettuata dal c.t.u. in relazione alla quantificazione del danno biologico, tenuto conto dell'entità e della gravità delle lesioni accertate e subite dagli attori a causa del sinistro occorso, per come sopra specificato.
Sussiste, dunque, il diritto degli attori al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito; tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale; come ancora recentemente affermato dalla Corte di ### con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, gli attori non hanno provato, né hanno richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento ( Civ., n.11754/2018).
Parimenti deve rilevarsi con riguardo al danno patrimoniale con riferimento alla capacità lavorativa specifica, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. Civ., n.2758/2015). Infatti, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. Civ., n.6291/2003). Inoltre, in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. Civ., n.17931/2019). Nella specie, ### nulla ha allegato, né provato sia nell'an che nel quantum, né ha chiesto di provare, la sussistenza di tale danno ulteriore, così come sopra specificato dalla giurisprudenza di legittimità. ### sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Ciò posto, ben possono utilizzarsi per la liquidazione del danno - come da prassi seguita da questo Tribunale - i criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2021), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020). ### lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione; il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell‘illecito e la liquidazione finale, il medesimo ### avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall‘equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un ‘obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all‘importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle ### di ### anno 2021, per quanto concerne ### in relazione all'invalidità permanente accertata pari al 55%, un periodo di ITA al 100% di giorni 140, di ITP al 75% per 60 giorni e 30 gg. al 50%, all'attore spetterebbe la complessiva somma di € 330.341,68, in esso ricomprese le spese mediche come sopra quantificate e ritenute congrue dal c.t.u. Tenuto conto del fatto che egli è corresponsabile per un quarto del sinistro oggetto di causa, essendo quattro i conducenti corresponsabili nella causazione dell'evento dannoso, la somma effettivamente spettante è tuttavia pari ad € 247.756,26 (330.341,68 - 82.585,42).
Per quanto concerne ### in relazione all'invalidità permanente accertata pari al 18%, un periodo di ITA al 100% di giorni 40, di ITP al 75% per 30 giorni e 30 gg. al 50%, all'attrice spetta la complessiva somma di € 56.883,50. ### i convenuti in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., devono essere condannati al pagamento della somma di euro € 247.756,26 in favore di ### e della somma di euro 56.883,50 in favore di ### Tali importi, vanno devalutati alla data della verificazione del sinistro, e cioè il ###, e, successivamente, rivalutati sulla base degli indici ### del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono stati monetariamente determinati (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni; inoltre, sui detti importi, una volta devalutati per come appena esposto, sono dovuti agli attori, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. ### 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare i danneggiati del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). ### sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie; cfr. Cass., ### 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Infine, per come sopra motivato, la ###ni, quale impresa designata dal ### di ### delle ### della ### ha il diritto di regresso nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento del danno nella misura di due quarti, interessi e spese, come sopra determinata.
Non sussistono i presupposti normativamente previsti per ritenere la sussistenza della mala gestio delle ### convenute, per come sopra evidenziato in relazione alla condotta processuale delle parti ed all'esito del procedimento.
Stante la parziale soccombenza, i convenuti in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dagli attori pari alla metà, liquidati nella complessiva somma, tenuto conto della tabella n.2, sesto scaglione del D.M. 55/14, di euro 9.007,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'### Pone a carico di tutte le parti convenute in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., il pagamento del compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di ###### A.M.S. ### e ### s.r.l. e di ###### quali eredi di ### così provvede: - In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna in solido ###ni s.p.a. ###ni s.p.a. quale impresa designata dal F.G.V.S., ### A.M.S. ### e ### s.r.l., ###### quali eredi di ### al pagamento della somma di euro € 247.756,26 in favore di ### e della somma di euro 56.883,50 in favore di ### in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 07.08.2013 e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo; - Dichiara il diritto di regresso di ###ni s.p.a., quale impresa designata dal ### delle ### della ### nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento, interessi e spese nella misura come determinata in motivazione; - Condanna in solido le parti convenute ###ni s.p.a. ###ni s.p.a. quale impresa designata dal F.G.V.S., ### A.M.S. ### e ### s.r.l. e ###### quali eredi di ### al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate nella complessiva somma di euro 9.007,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'### - Rigetta le ulteriori domande avanzate. - Pone a carico di tutte le parti convenute in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., il pagamento del compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE
(Dott.ssa ### RG n. 1410/2015
causa n. 1410/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Cosentino Cristiana Gaia