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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 338/2025 del 15-04-2025

... grado del condilo femorale mediale e di III grado del piatto tibiale esterno; sottoposto ad artroscopia chirurgica, che evidenziava lesione meniscale, condropatia grave del condilo femorale mediale, rammollimento del piatto tibiale esterno e LCA deteso, ma vitale; in quella occasione veniva eseguita meniscectomia parziale mediale e condroplastica femorale mediale; il ### visita specialistica (dott. ###, che riscontra meniscopatia esterna in esiti di recente trauma distorsivo-contusivo, effettua artrocentesi, evacuando 25 cc di liquido siero -ematico, consigliando ghiaccio e ginocchiera. Questo quadro patologico risulta confermato dalla consulenza medico specialistica del 15/05/2018, quindi un mese circa dopo l'infortunio, che evidenzia marcate manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro rotuleee, esiti della meniscectomia mediale, rottura completa del LCA e rottura parziale ### In quella consulenza la rottura del LCA - difformemente da quanto ritenuto dal CTU - viene addirittura fatta risalire ad epoca precedente all'evento del 07/04/2018, mentre la lesione del LCP viene ritenuta cronologicamente compatibile con l'infortunio. ### del 15/05/2018 conferma “grave gonartrosi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### Magistrati dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 993/2023 R.G. promossa da: ### nato ad ### il ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. ### (###), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### in forza di procura allegata alla busta telematica contenete l'atto di citazione in appello #### S.p.A. (C.F. ###), con sede ###persona del suo rappresentante pro tempore, ### elettivamente domiciliata in #### 2, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello ### OGGETTO: Infortunio - pagamento indennizzo assicurativo ### Per parte appellante: “In via istruttoria: previa eventuale revoca e/o modifica dell'ordinanza del 7 aprile 2022 (1), disporre la sostituzione del consulente tecnico, ovvero disporre la rinnovazione delle indagini; • vista la riserva di valutazione delle istanze istruttorie unitamente al merito contenuta nel provvedimento del 10 maggio 2024, ordinare alle parti (### assicurazione o agente di assicurazione ### l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a “### Spa” l'11 febbraio 2015, ore 18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015; nel merito: in riforma della sentenza appellata, 1. dichiarare tenuta e condannare “### Spa” a corrispondere l'indennizzo a ### nell'importo di euro 21.060,00, oltre interessi legali dal giorno della mora al momento in cui è proposta domanda giudiziale, e gli interessi legali al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo; 2. condannare “### Spa” al rimborso delle spese del primo grado di giudizio, liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa (2) e, conseguentemente, revocare la condanna di ### al rimborso delle spese del primo grado di giudizio; 3. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di ### al rimborso delle spese maggiorate del 25% del primo grado di giudizio; 4. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di ### al pagamento della somma equitativamente calcolata in misura pari al 30% delle spese del primo grado di giudizio, oltre rimborso 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%; in via conseguenziale: 5. condannare “### Spa” alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a euro 11.682,33, oltre interessi dal giorno del pagamento; in via accessoria: 6. condannare “### Spa” al rimborso delle spese del presente grado di giudizio e liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa.” Per parte appellata: “Reiectis adversis. 
Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello ex adverso proposto. 
In ogni caso: dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande avversarie. 
In via di stretto subordine: ridurre - nella misura di almeno 2/3 salvo veriore da accertarsi in causa o da valutarsi in corso di causa a mezzo di CTU eligenda o in via equitativa dal Giudice adito - l'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato da ### ass.ni se avesse conosciuto il vero stato delle cose o comunque in considerazione del grado di incidenza dello stato patologico pregresso sul sinistro e sulla dedotta invalidità. 
Con il favore delle spese.” ### atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la ### S.p.A. per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo a lui dovuto, in forza della polizza stipulata in data ###, ed in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data ###, indennizzo che veniva quantificato nell'importo di € 21.060,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno della mora, ed interessi, ex art.  1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale. 
A fondamento della pretesa l'attore deduceva di essere titolare di polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata in data ###; che in data ###, mentre trasportava del materiale nel giardino di casa, si infortunava, cadendo e restando con il ginocchio sinistro bloccato in torsione sotto il peso del corpo; che l'infortunio causava la rottura del legamento crociato anteriore; che, a seguito di visita in data ###, il dott. ### accertava che la rottura completa, non operata, del legamento crociato anteriore aveva comportato un'invalidità pari al 12%, secondo le tabelle ### che presentava quindi domanda di mediazione, ma la ### S.p.A. non partecipava all'incontro; che l'indennizzo doveva essere quantificato in base alle previsioni di cui agli artt. 4.2 e 4.3 del contratto di assicurazione. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda. 
Parte convenuta rilevava come la descrizione della dinamica del sinistro presentasse lacune e profili di contraddittorietà, visto che la descrizione dell'evento contenuta in atto di citazione era difforme da quella indicata nella denuncia, tardivamente inviata; che, a seguito degli accertamenti medico-legali disposti dalla compagnia assicuratrice, era emerso un quadro patologico pregresso significativo, con importanti manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro-rotulee e più in generale una grave compromissione del ginocchio sinistro; che l'### all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, aveva omesso di comunicare alla compagnia assicuratrice di aver subito un trauma pregresso e di esser stato sottoposto a due diversi interventi al ginocchio sinistro, e precisamente nel 1999 un intervento di meniscectomia mediale e nel 2001 un intervento di artroscopia con alarotomia; che le inesattezze e le reticenze sulle condizioni patologiche pregresse, o comunque sulla pregressa compromissione degli arti e sui precedenti interventi chirurgici, rilevavano, in sede di stipula della polizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.; che tale omessa comunicazione configurava, pertanto, un comportamento contrario alla buona fede, dovendosi ravvisare il dolo o la colpa grave dell'attore, data la natura delle circostanze taciute e la non veridicità della dichiarazione resa in ordine alla assenza di menomazioni/patologie pregresse; che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il suo consenso, o comunque non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il reale stato patologico pregresso dell'attore; che pertanto era legittimata a rifiutare il pagamento, ai sensi dell'art. 1892 c.c., o, quanto meno, a procedere ad una decurtazione delle somme dovute a titolo di indennizzo, nella misura dei 2/3, ai sensi dell'art. 1893 ### S.p.A. contestava, in ogni caso, la richiesta di un indennizzo commisurato ad una IP del 12%, poiché il grado d'invalidità avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle tabelle ### secondo quanto previsto dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione, e comunque l'indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto, tenuto conto dei limiti e delle franchigie di polizza; che, peraltro, l'indennizzo avrebbe dovuto essere escluso, o quantomeno significativamente ridotto, per effetto della sussistenza di uno stato patologico pregresso, che aveva pesantemente influito, sul piano del nesso causale, nel determinare la lamentata rottura del legamento crociato anteriore. 
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, aventi ad oggetto le modalità di accadimento dell'infortunio, e CTU medico legale. 
Quindi, con sentenza pronunciata in data ###, il Tribunale di ### respingeva la domanda proposta da ### e lo condannava a rifondere le spese di giudizio in favore della ### S.p.A., spese che venivano maggiorate del 25% per il rifiuto, ritenuto ingiustificato, di aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., nonché di un ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'infondatezza e la natura pretestuosa delle argomentazioni dell'attore, oltre che per la condotta processuale tenuta, volta a procrastinare la definizione del giudizio. 
Il Tribunale, respinta la richiesta dell'attore di procedere alla rinnovazione della ### ha ritenuto la domanda infondata, poiché era risultato che, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, ### non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice né di avere già subito una grave lesione alla gamba sinistra, né di essere stato sottoposto a due diversi interventi medico - chirurgici al ginocchio infortunato, sicché la condotta omissiva da lui tenuta, considerata la natura degli interventi subiti e l'impossibilità che l'assicurato non fosse consapevole della loro rilevanza, configurava un comportamento doloso, idoneo ad attribuire alla compagnia assicuratrice il diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi indennizzo, facendo valere tale rifiuto in giudizio in via d'eccezione (richiamando sul punto Cass. civ. sez. III del 19/06/2020, n. 11905 e Cass. civ. sez. III del 21/01/2020, n. 1166). 
Ha osservato al riguardo il Tribunale come la ### S.p.A. abbia avuto conoscenza della dichiarazione omissiva dell'attore successivamente al verificarsi del sinistro, nel corso delle operazioni finalizzate alla liquidazione dell'indennizzo, per cui l'eccezione, ex art. 1892 c.c., risultava, tempestiva, ammissibile e fondata. 
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### con atto notificato in data ###, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, la condanna della ### S.p.A. a corrispondergli l'indennizzo nell'importo di € 21.060,00, oltre interessi, con vittoria delle spese del doppio grado; in subordine ha, comunque, chiesto la revoca della sua condanna al pagamento delle maggiorazioni delle spese di primo grado, con conseguenziale condanna alla restituzione dell'importo, pari a € 11.682,33, oltre interessi, versato in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A., chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. In via di stretto subordine, la compagnia assicuratrice appellata ha chiesto che, in caso di accoglimento del gravame, l'indennizzo sia ridotto nella misura di almeno 2/3, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se fossero state note le reali condizioni dell'### o comunque tenuto conto del grado di incidenza del pregresso stato patologico sulla dedotta invalidità. 
Nel corso della prima udienza di trattazione il ### formulava una proposta per la definizione del giudizio, cui entrambe le parti dichiaravano di non aderire, pertanto, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. 
All'udienza del 06/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Parte appellata eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello - che si articola sulla base di diciannove formali motivi d'impugnazione - asserendo che sia connotato, da un lato, da lacunosità in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle vicende processuali, così che non è possibile comprendere la strumentalità del motivo d'impugnazione rispetto alla pretesa formulata; dall'altro lato, che risulti farraginoso e privo di sinteticità, oltre a proporre i vari argomenti in modo frammentario, ripetitivo, ridondante e poco chiaro. 
La formulazione dell'atto d'appello non risulta certo del tutto coerente con le prescrizioni contenute nell'art. 342, co. 1, c.p.c., le quali indicano che debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico, tuttavia l'atto non può essere ritenuto nella sua integralità inammissibile, atteso che - pur con la necessità di operare alcune precisazioni riguardo a quali possano essere considerati effettivi motivi di censura e all'opportunità di esaminare congiuntamente, per la loro intrinseca unitarietà, doglianze frazionate attraverso plurimi motivi - è tuttavia possibile apprezzare le critiche, che vengono rivolte a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e le violazioni di legge denunciate, sicché sono ravvisabili, quanto meno per alcuni dei motivi esposti, i requisiti stabiliti, a pena d'inammissibilità, dal comma 2 dell'art. 342 c.p.c. 
Sulla scorta delle premesse operate, deve anzitutto escludersi che possano essere qualificati come motivi d'impugnazione, quelli indicati con i numeri 8 e 9 dell'atto d'appello di ### che riguardano il tema degli interessi legali da riconoscere per il caso di accoglimento della domanda, atteso che con tutta evidenza si tratta di questioni su cui la sentenza di primo grado, avendo respinto la domanda, non ha in alcun modo pronunciato, sicché si tratta della mera riproposizione di argomentazioni difensive svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale, in quanto assorbite dalla reiezione della domanda sull'an. È dunque del tutto erroneo l'assunto dell'atto d'appello, secondo cui il Giudice avrebbe respinto la domanda di corresponsione degli interessi dal giorno della mora e quelli per il ritardo, ex art. 1284, co., 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, non essendovi stata pronuncia su quei punti. 
Analoghe considerazioni valgono per il motivo indicato con il numero 10, poiché l'appellante si limita a chiedere il riconoscimento in suo favore delle spese legali del giudizio di primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, asserendo che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la domanda. La modifica della statuizione in punto spese dovrebbe dunque essere dipendente, ex art. 336 c.p.c., dalla riforma del capo della sentenza, che ha pronunciato sul merito della domanda, e non conseguire alla correzione di un errore compiuto nell'applicazione delle norme, che regolano le spese di giudizio. 
Ancora con il motivo 14 viene contestata l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., ma esclusivamente sul presupposto che ### “se il giudice non avesse violato la legge non sarebbe stato soccombente” (v. pag. 22 atto d'appello), per cui anche in questo caso la modifica richiesta è conseguenza dell'invocato accoglimento della domanda. 
Ciò posto, con il primo motivo d'impugnazione, volto ad ottenere “la sostituzione del CTU e/o la rinnovazione delle indagini”, sostiene l'appellante che il CTU abbia omesso di rispondere al quesito, non quantificando i danni secondo i criteri contrattuali. La valutazione avrebbe infatti dovuto essere operata al netto delle preesistenze, “come se l'infortunio avesse colpito una persona sana”, mentre il CTU non avrebbe risposto per ben due volte al quesito modificato ed integrato. Aggiunge inoltre parte appellante che il primo Giudice si è contraddetto, laddove ha affermato che per il CTU era impossibile una valutazione che prescindesse da eventuali danni pregressi, poiché in tal modo non ha considerato che il CTU stesso nelle sue conclusioni ha riconosciuto che le lesioni sofferte avevano determinato postumi valutabili, al netto delle preesistenze, in una percentuale d'invalidità permanente pari al 6%, secondo le tabelle ### Osserva parte appellata come il primo motivo difetti di specificità e sia meramente assertivo, in quanto, nella sostanza, riproduce le istanze già formulate nel giudizio di primo grado e rigettate dal Tribunale con le ordinanze rese in corso di causa, oltre che con le argomentazioni svolte in sentenza. 
Precisa, comunque, che la disposizione contrattuale invocata dall'appellante non va intesa nel senso che le condizioni patologiche pregresse siano irrilevanti, bensì che siano indennizzabili soltanto le conseguenze in alcun modo correlate allo stato patologico pregresso, e cioè quelle che si sarebbero verificate in una “persona fisicamente integra e sana”. Evidenzia, al riguardo, che il CTU ha svolto un'indagine completa ed esaustiva, in quanto ha tenuto conto dei fatti (infortuni, sinistri, interventi, ecc.) avvenuti precedentemente al 2018, che avevano certamente inciso sulla funzionalità del ginocchio dell'### si oppone quindi all'istanza di rinnovo della CTU e deduce l'irrilevanza del motivo di appello.  ### logico dei motivi impone di posporre l'esame di tale motivo, all'esito della disamina dei motivi d'impugnazione, attinenti alle ragioni, che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'indennizzo, dal momento che si tratta di argomentazioni destinate a venire in rilievo solo nel caso in cui la ragione, fondante la pronuncia impugnata, venga riformata e quindi debba procedersi alla quantificazione della percentuale d'invalidità residuata in capo all'assicurato. 
Occorre pertanto, in quest'ottica, procedere all'esame del secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo d'impugnazione, che, per ragioni di stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati. 
Parte appellante censura quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla reticenza, che sarebbe stata serbata da ### con le dichiarazioni rese al momento della stipula della polizza, sostenendo che le informazioni richieste non richiedessero di dichiarare l'esistenza di lesioni e pregressi interventi chirurgici subiti, per cui l'### non avrebbe tenuto una condotta omissiva dolosa, e comunque l'asserita reticenza non rileverebbe, essendo stato provato che la funzionalità del ginocchio è venuta meno a seguito dell'infortunio del 07/04/2018, non avendo la ###ni provato il contrario. 
Inoltre, in base alle condizioni generali di polizza, “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”. 
Nell'ambito del sesto e settimo motivo d'impugnazione sostiene, in particolare, l'appellante che non vi fosse consapevolezza da parte dell'assicurato dell'importanza delle informazioni omesse, precisando come, al fine di ravvisare l'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato, occorre che questi sia a conoscenza della rilevanza di quanto omesso, sussistendo l'obbligo della compagnia assicuratrice di indicare specificamente le circostanze di cui vuole avere contezza. 
Al riguardo parte appellata ribadisce che l'assicurato, all'atto della stipula della polizza, non solo aveva omesso di informare l'assicuratore in ordine alle condizioni fisiche preesistenti, ma aveva addirittura negato tali preesistenze, aggiungendo che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il proprio consenso se avesse conosciuto il vero stato patologico pregresso dell'attore. 
Precisa la ###ni come sull'assicurato incomba un obbligo di cooperazione e informazione, consistente nel fornire all'assicuratore una completa ed esatta conoscenza in ordine a circostanze determinanti del consenso. Il fatto di aver subito pregressi traumi ed interventi alle ginocchia, ed in particolare al ginocchio sinistro, e di essere affetto da importanti menomazioni e compromissioni agli arti inferiori era rilevante ai fini della stipula della polizza infortuni. Osserva parte appellata che a pag.  8 della polizza nel campo “### CONTRAENTE”, si precisava che le dichiarazioni erano rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., determinanti ai fini dell'accettazione del rischio. 
Inoltre, aggiunge l'appellata come parte appellante non potesse non avere contezza della rilevanza delle pregresse patologie e dei pregressi infortuni ed interventi, trattandosi di stipulare una polizza infortuni e considerando le conoscenze professionali dell'attore, per gli studi svolti (medico farmacista), e l'attività sportiva in passato praticata ###, che aveva implicato forti sollecitazioni agli arti inferiori. 
Ribadisce ancora come dalla CTU fosse emerso che i precedenti infortuni, sinistri, malattie ed interventi avevano avuto rilevanza sui postumi dell'asserito infortunio, avendo certamente influito sulla funzionalità del ginocchio. ### aveva infatti evidenziato, nella propria relazione, che “la patologia preesistente è intervenuta negativamente nel processo di guarigione delle lesioni riportate, aggravandone i deficit anatomo-funzionali”. 
Così riassunte le posizioni delle parti, giova premettere in diritto come l'equilibrio causale del contratto possa, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggano in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto tra questo e l'ammontare del premio, con la conseguenza che, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l'assicuratore può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, se il sinistro si verifica prima della scoperta della inesattezza o della dichiarazione reticente, che gli consentirebbe, ex art. 1892, co. 1, c.c., di chiedere l'annullamento del contratto (v. Cass. 11/12/2024 n. ###). 
Tale situazione ricorre, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (v. ex multis 30/11/2011 n. 25582; Cass. 10/06/2015 n. 12086; Cass. 04/08/2017 n. 19520), quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave, che la reticenza sia stata determinante, secondo un apprezzamento di fatto, che deve necessariamente tenere conto della natura e dell'oggetto del contratto. 
Sulla base di quanto sopra riassunto, l'appellante nega nella sostanza la sussistenza delle prime due condizioni sopra enunciate, poiché esclude che vi sia stata una reticenza, dal momento che non era tenuto a dichiarare di avere subito dei precedenti interventi chirurgici, e così pure esclude la ravvisabilità di una reticenza dolosa, o gravemente colposa, sostenendo che non avrebbe avuto consapevolezza dell'importanza delle informazioni omesse, poiché queste non gli sarebbero state richieste dalla compagnia assicuratrice. 
Inoltre, assume, con riferimento alla terza delle condizioni indicate, che il primo Giudice non avrebbe argomentato sulla rilevanza delle asserite reticenze. 
Tali argomentazioni non sono condivisibili. 
Nella polizza stipulata tra le parti veniva richiesto all'assicurato di indicare, nella parte relativa alle “### CONTRAENTE”, se fosse portatore - per quanto rileva nella presente fattispecie - “di menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di malattie gravi e permanenti…”, e a tale richiesta ### dava risposta negativa (v. pag. 2 del contratto). 
Le informazioni richieste in sede di stipula del contratto, a cui non è allegato un questionario contenente delle analitiche domande sulle condizioni fisiche e di salute dell'assicurato, sono indubbiamente espresse in termini sintetici e riguardo ad esse parte appellante focalizza la propria attenzione sul fatto che non fosse richiesto all'assicurato di indicare se avesse subito dei pregressi interventi, oltre ad aggiungere che non rileverebbe lo stato patologico preesistente, sia perché la ### non ha provato l'incidenza di fatti pregressi sulla funzionalità del ginocchio, sia perché le previsioni contenute nelle condizioni generali di polizza prevedevano comunque la indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto sano. 
Dato per assodato che non fosse richiesto, in sede di stipula, di comunicare alla compagnia assicuratrice di avere subito dei pregressi interventi chirurgici, parte appellante tuttavia omette completamente di confrontarsi con la richiesta di informazioni riguardo alla preesistenza di menomazioni. 
Il termine menomazione, anche al di là della definizione in ambito medico fornita dall'O.M.S., e riportata da parte appellata (“qualsiasi perdita o anomalia di una struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico o psicologico. La menomazione è caratterizzata dall'esistenza o occorrenza di anomalia, difetto o perdita…di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo…”), nel significato comune sta comunque ad indicare una lesione o diminuzione della funzionalità di una parte del corpo; ovvero una perdita che incide più o meno gravemente sul piano dell'integrità, della solidità, dell'efficienza; o ancora, una diminuzione, riduzione delle piene facoltà del corpo o della mente ( vocabolario ###. 
Del resto, che l'espressione “menomazione” indicata in contratto non fosse riferibile -interpretazione che invero non sostiene neppure l'appellante - ad una perdita anatomica era chiaramente evincibile dal fatto che nella stessa richiesta di informazioni vi era anche il riferimento all'esistenza di mutilazioni. 
Pertanto, una riduzione o un deficit, che compromettesse la normale funzionalità di un arto o di un apparato, rientrava nel concetto di menomazione. 
Orbene, la condizione relativa all'articolazione, poi interessata dal sinistro dell'aprile 2018, al momento della sottoscrizione della polizza (20/05/2016) era la seguente: nel 1971 frattura tibia e perone gamba sinistra; il ### una RM al ginocchio sinistro rilevava “lesione di II grado del corno posteriore del menisco mediale, il LCA filiforme di piccole dimensioni”; l'esame clinico mostrava segni di lesione del menisco mediale, il ginocchio appariva stabile con lievi limitazioni alla flessione”; il ### ricovero presso la ### di ### di ### per trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale, danno condrale di III grado del condilo femorale mediale e di III grado del piatto tibiale esterno; sottoposto ad artroscopia chirurgica, che evidenziava lesione meniscale, condropatia grave del condilo femorale mediale, rammollimento del piatto tibiale esterno e LCA deteso, ma vitale; in quella occasione veniva eseguita meniscectomia parziale mediale e condroplastica femorale mediale; il ### visita specialistica (dott. ###, che riscontra meniscopatia esterna in esiti di recente trauma distorsivo-contusivo, effettua artrocentesi, evacuando 25 cc di liquido siero -ematico, consigliando ghiaccio e ginocchiera. 
Questo quadro patologico risulta confermato dalla consulenza medico specialistica del 15/05/2018, quindi un mese circa dopo l'infortunio, che evidenzia marcate manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro rotuleee, esiti della meniscectomia mediale, rottura completa del LCA e rottura parziale ### In quella consulenza la rottura del LCA - difformemente da quanto ritenuto dal CTU - viene addirittura fatta risalire ad epoca precedente all'evento del 07/04/2018, mentre la lesione del LCP viene ritenuta cronologicamente compatibile con l'infortunio. ### del 15/05/2018 conferma “grave gonartrosi tricompartimentale, LCP e collaterali regolari e LCA non visualizzabile nella sua sede per lesione di alto grado”. 
Già prima dell'ultimo evento del 07/04/2018 vi era dunque un quadro stabilizzato di alterazioni incidenti sull'efficienza e funzionalità delle articolazioni del ginocchio, peraltro non solo a carico del ginocchio sinistro, poi interessato dall'infortunio oggetto di causa, ma anche del ginocchio destro, interessato da analogo infortunio di “lussazione - distorsione - distrazione” nel 2008, secondo quanto risultante dal casellario centrale infortuni (v. doc. 5 ###ni), allorché ### era assicurato presso ### S.p.A.. 
Quelle condizioni integravano certamente una “menomazione”, di cui la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere informata in sede di stipula della polizza infortuni. 
Nel valutare la buona fede, nel rendere le informazioni rilevanti in sede di sottoscrizione del contratto, deve certamente considerarsi come l'assicurato fosse, anche per la sua formazione personale (medico farmacista), sicuramente in grado di valutare le gravi compromissioni funzionali e le patologie degenerative, che interessavano le ginocchia, ed in particolare il sinistro, già interessato da precedenti traumi distorsivi, in occasione dei quali aveva avuto contezza attraverso esami diagnostici delle compromesse condizioni dell'articolazione nel suo complesso. 
Deve quindi ritenersi sussistente, quanto meno, la colpa grave, in quanto l'omessa informazione è stata frutto di una grave negligenza, che presuppone la coscienza della inesattezza o reticenza della dichiarazione. 
Risulta poi evidente la rilevanza di tali reticenze nella formazione del consenso da parte dell'assicuratore, atteso che il preesistente quadro patologico, che comportava una condizione di peculiare fragilità ed instabilità dell'articolazione, è sicuramente circostanza rilevante nella stipula di un contratto diretto ad assicurare contro il rischio di infortuni, e cioè di eventi accidentali e violenti, che, per loro natura, statisticamente, interessano in maniera prevalente proprio quei distretti anatomici. 
Né tanto meno è condivisibile l'ulteriore tesi dell'appellante, il quale, nell'affermare l'irrilevanza delle preesistenze, sostiene che in ogni caso il contratto prevedeva l'indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto fisicamente sano. 
Le condizioni generali di polizza, anzitutto, non prevedevano questo, bensì che “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”, e dunque, all'opposto, che non sarebbero stati indennizzati i postumi più gravi, che fossero conseguenza di una pregressa condizione patologica. Del resto, l'interpretazione proposta da parte appellante è incoerente rispetto allo stesso oggetto del contratto, visto che quello non assicurerebbe nei confronti di un rischio futuro, ma assicurerebbe anche gli esiti di menomazioni già consolidate al momento della conclusione del contratto. 
I sopra esaminati motivi d'impugnazione debbono pertanto essere respinti. 
Con il quinto motivo d'appello sostiene ### che comunque la ### fosse a conoscenza delle sue condizioni di salute già prima della sottoscrizione del contratto, avendole egli indicate nelle notizie sanitarie comunicate a ### S.p.A. l'11 febbraio 2015 alle ore 18,23 e nel questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015. 
Tali circostanze, indicate a verbale alla prima udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di ### in data ###, sostiene l'appellante non sarebbero state specificamente contestate dalla ###ni e quindi il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 115 c.p.c. 
Il motivo è infondato. 
A prescindere dal fatto che le allegazioni anche di fatti, che siano volti a contrastare, come nel caso di specie, le eccezioni avversarie, debbono essere contenute negli atti processuali e non essere indicate nel verbale d'udienza (diverso è il caso della proposizione di una domanda od eccezione, che sia conseguenza dell'eccezione proposta dal convenuto), in ogni caso, a quell'udienza il difensore della ###ni contestava quella circostanza, ovviamente in termini generici, visto che è la parte - e non il suo difensore - ad essere a conoscenza dei fatti storici relativi alla vicenda oggetto di causa. 
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ### ribadiva quella contestazione, peraltro relativa a fatti che, pur indicati con riferimento al giorno in cui si sarebbero verificati, non venivano in alcun modo contestualizzati, sottolineando come l'onere probatorio, in ordine al fatto di aver reso quelle informazioni, fosse in capo alla controparte.  ### con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate non trattava più tale questione, né deduceva prove sul punto, né chiariva in quale contesto e a quale fine sarebbero state rese quelle informazioni e a quale agente della compagnia. 
Non è pertanto accoglibile la tesi, secondo cui quelle circostanze avrebbero dovuto ritenersi provate, in quanto non contestate, spettando invece ad ### fornire la prova di quanto dedotto. 
A questo motivo d'impugnazione si ricollega l'istanza istruttoria formulata in grado d'appello, solo in sede di precisazione delle conclusioni, a mezzo della quale viene chiesto di “ordinare alle parti l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a ### S.p.A. l'11 febbraio 2015, ore 18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015”. 
Negli scritti conclusionali la parte ha precisato come si tratti della sollecitazione all'esercizio del potere officioso, di cui all'art. 118 c.p.c., e ciò al fine di superare l'eccezione d'inammissibilità per tardività dell'istanza. 
La richiesta risulta inammissibile sotto plurimi profili.  ### di un potere officioso non può essere invocato per ovviare alla mancata deduzione di idonee prove ad opera della parte, che ciò avrebbe potuto e dovuto fare nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini fissati per il maturare delle preclusioni istruttorie. 
In ogni caso, l'istanza si pone fuori dall'ambito della norma invocata, visto che si tratterebbe di “ricercare” un documento, di cui la ### S.p.A. esclude l'esistenza, e non di esaminare una cosa, che sia indispensabile per conoscere i fatti della causa.  ### di cui all'art. 118 c.p.c. è infatti una prova diretta, mediante la quale il giudice prende immediata conoscenza delle caratteristiche di un luogo, di una persona o di una cosa, la cui esistenza sia acquisita al processo in termini non controversi. Pertanto, consistendo nell'osservazione diretta da parte del giudice, non costituisce uno strumento per acquisire materialmente prove, né tanto meno per andarle a ricercare. 
Per effetto dell'esame dei motivi sin qui condotto, deve quindi essere confermata la sentenza impugnata, relativamente al capo con cui è stata respinta la domanda di indennizzo proposta da ### Con i motivi undici, dodici e tredici l'appellante censura invece la condanna all'incremento del 25% delle spese processuali per il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, che prevedeva la corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 4.800,00 in favore dell'### con le spese di CTU poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. 
Sostiene parte appellante che il Giudice non avrebbe potuto, vista la natura del giudizio, il valore della controversia e il fatto che non vi fossero questioni di facile e pronta soluzione di diritto, formulare una proposta conciliativa; in ogni caso non avrebbe dovuto condannarlo alle spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione, poiché quelle sono dovute solo nel caso in cui la domanda venga accolta per un importo non superiore alla proposta formulata, per cui le spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione erano già ricomprese nelle spese processuali complessive. 
Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Il primo Giudice poteva certamente, nell'esercizio dei suoi poteri, formulare alle parti una proposta transattiva, non essendo tale facoltà circoscritta a specifiche tipologie di contenzioso, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dell'unica disposizione, che regola le conseguenze, che possono derivare alla parte dalla mancata accettazione di una proposta conciliativa, e cioè la seconda parte del comma 1 dell'art. 91 c.p.c. 
La disposizione in oggetto, che costituisce applicazione del principio di causalità delle spese di lite, semplicemente dispone che la parte che rifiuti, senza giusto motivo, la proposta conciliativa, qualora la sua domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta, è tenuta a rifondere alla controparte le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, in quanto spese a cui essa ha dato ingiustificatamente causa. 
In quel caso, in assenza della menzionata previsione normativa, la parte che ha rifiutato la proposta, ma che risulterebbe comunque vittoriosa, dovrebbe, in base al principio della soccombenza, vedersi rifondere tutte le spese. 
Ben diverso è il caso in cui, all'esito del giudizio, la parte che ha rifiutato la proposta risulti - come nel caso di specie - soccombente e quindi sia comunque tenuta, in base all'art. 91, co. 1, prima parte, c.p.c., a rifondere alla controparte le spese di lite per tutte le fasi in cui il giudizio si è articolato. 
La condanna disposta in sentenza ad una maggiorazione del 25% delle spese di lite liquidate risulta pertanto sfornita di qualsivoglia fondamento normativo, sicché, in riforma della pronuncia impugnata, quella maggiorazione deve essere revocata ### afferenti alla condanna alle spese sono il quindicesimo e sedicesimo motivo d'impugnazione, che debbono essere esaminati congiuntamente, e a mezzo dei quali l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'azione è stata promossa con mala fede o con colpa grave, condannandolo al rimborso delle spese maggiorate del 30%. 
Osserva l'appellante come presupposto necessario per la condanna ad un incremento delle spese processuali, ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia l'accertamento quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente, accertamento che la sentenza non ha esplicitato, mentre ha fatto riferimento ad un comportamento finalizzato a protrarre i tempi della lite, che si sarebbe sostanziato in critiche mosse alla ### prive di fondamento e che avrebbero addirittura cercato di compromettere la credibilità del consulente tecnico d'ufficio. 
Il motivo è fondato e merita accoglimento. 
Non è infatti possibile sovrapporre la valutazione operata relativamente alla condotta tenuta dalla parte in sede di stipula del contratto, allorché con colpa grave ha taciuto circostanza rilevanti per l'assicuratore, con la condotta processuale e le tesi difensive sostenute in giudizio, per cui, difformemente da quanto indicato nella sentenza impugnata, non è possibile concludere che ### abbia agito in giudizio “in modo temerario”, promuovendo una lite “palesemente infondata, coltivata con pervicacia”, poiché la modalità di raccolta delle informazioni da parte dell'assicuratore poteva lasciare aperti margini di opinabilità alla controversia, tali da escludere la ricorrenza del presupposto dell'aver agito con colpa grave. 
Né le richieste di integrazioni o chiarimenti al c.t.u., di per sé possono configurare un abuso del processo, trattandosi di istanze, che rientrano nella fisiologica dialettica processuale, e rispetto alla quale il Giudice dispone degli strumenti per dirigere il processo, qualora ritenga trattarsi di iniziative meramente defatigatorie. 
Del resto nel caso di specie è difficile ipotizzare un intento meramente dilatorio in capo alla parte attrice in primo grado, visto che dal protrarsi del giudizio non avrebbe ricavato alcun beneficio né immediato, né futuro, sicché le istanze insistite, fondate o meno che fossero, non rispondevano allo scopo, che è stato loro attribuito dal primo Giudice. 
Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi di gravame deve essere revocata anche la maggiorazione del 30% disposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. 
Con i motivi diciassette, diciotto e diciannove l'appellante censura, infine, la sentenza per averlo condannato a corrispondere sull'importo dovuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, maggiorazione che non ha alcuna correlazione con i danni, oltre ad avere computato anche gli oneri accessori, e cioè la CPA ed ### Tali motivi possono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei motivi quindicesimo e sedicesimo, venendo integralmente riformata la condanna pronunciata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., condanna che, in ogni caso, come correttamente osservato dall'appellante, avrebbe dovuto consistere in una somma da determinarsi equitativamente e da corrispondere direttamente alla parte e non tradursi in una percentuale, in incremento, delle spese processuali, con conseguente computo su di essa del rimborso spese forfettario e degli oneri accessori. 
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado debbono essere limitate all'importo liquidato dal Tribunale, al netto delle maggiorazioni applicate, e quindi in € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e ### Le spese del presente giudizio, considerata comunque la prevalente soccombenza dell'appellante, debbono essere poste interamente a suo carico, con liquidazione, avuto riguardo alla nota spese depositata, in base ai valori medi dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e ### Tenuto conto della condanna di ### alla rifusione delle spese di lite del presente grado, non deve essere emessa alcuna condanna alla restituzione, in favore dell'odierno appellante, delle spese versate per il giudizio di primo grado in misura superiore a quella dovuta, dovendosi procedere tra le parti ad una compensazione di quegli importi con le spese di lite liquidate per il presente grado.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Torino - ###, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 45/2023 pronunciata dal Tribunale di ### in data ###, in parziale accoglimento dell'appello riduce le spese di lite del primo grado, che ### è stato condannato a rifondere in favore della ### S.p.A. a € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA; conferma nel resto l'impugnata sentenza; condanna ### a rifondere alla ### S.p.A. le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA, se dovuta, e successive occorrende. 
Così deciso nella camera di consiglio in data ###.   ### est.  dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 993/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Mundo Michele, Anna Bonfilio, Rigoletti Maria Gabriella

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Tribunale di Napoli, Ordinanza del 16-01-2023

... ### dell'### “A. CARDARELLI “ una “frattura piatto tibiale + 1/3 prossimale gamba destra”. In precedenza a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli , veniva nominato CTU il prof. ### ,il quale espletato l'accesso aveva depositato elaborato peritale nella quale esaminati gli atti e i documenti, e dopo avere proceduto alla visita del periziando ,in risposta ai quesiti di cui all'incarico peritale aveva riconosciuto l'imperizia e negligenza dell'operatore sanitario che avrebbe potuto realizzare un perfetto allineamento dei segmenti fratturati , effettuando in una fase successiva una seconda seduta operatoria. Si costituiva la convenuta azienda ospedaliera, la quale eccepiva l'insussistenza della vicenda narrata nell'atto introduttivo contestando le conclusioni dell'elaborato peritale del dott. ### il quale rilevava gli estremi di una negligenza ed imperizia dell'operatore anzicchè ad una possibile complicanza. Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 28/11/2022 ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva riservata dal Tribunale in persona del Giudice monocratico. Così riassunti i termini della controversia e passando alla (leggi tutto)...

testo integrale

 R.G. N. ###/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Giudice Letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21/11/2022, Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. ###/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e vertente TRA ### C.F. ### nata a Napoli il ### e residente ###### alla ###. ###.115 , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 c.p.c. , dall'AVV. ### C.F.  ### presso il cui studio elett.te domiciliano in ### N.33 , il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0823.1878039 ovvero all' indirizzo pec ### RICORRENTE E ### A.###.IVA ### in persona del legale rapp.te p.t., il commissario straordinario alla liquidazione Avv. ### con sede alla ###. ###.9 Napoli, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo dall'AVV. ### C.F.### presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via del ### N.16 il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081.426935 ovvero all'indirizzo pec ### RESISTENTE PROF. ###.F. ###, nato a Napoli il ### rapp.to e difeso dall'AVV. ### come da procura in atti , dom.to elett.te in Napoli al V.le della Costituzione n. 4 Is. G/1 N.C.D., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 081/7879234 o all'indirizzo pec: #### quanto segue: Il ricorrente deduceva con ricorso ex art.702 c.p.c notificato in data 25 gennaio 2019 il #### chiedeva la dell'azienda ### A.O. Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni riportati a seguito di un ricovero avvenuto in data ###, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario. 
Assumeva il ricorrente che in data ###, vittima di un incidente occorsogli ad opera di terzi, nel mentre tentava di sedare una rissa sul luogo di lavoro, all'esito della quale, per l'appunto, gli era stata diagnosticata al ### dell'### “A. 
CARDARELLI “ una “frattura piatto tibiale + 1/3 prossimale gamba destra”.   In precedenza a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli , veniva nominato CTU il prof. ### ,il quale espletato l'accesso aveva depositato elaborato peritale nella quale esaminati gli atti e i documenti, e dopo avere proceduto alla visita del periziando ,in risposta ai quesiti di cui all'incarico peritale aveva riconosciuto l'imperizia e negligenza dell'operatore sanitario che avrebbe potuto realizzare un perfetto allineamento dei segmenti fratturati , effettuando in una fase successiva una seconda seduta operatoria. 
Si costituiva la convenuta azienda ospedaliera, la quale eccepiva l'insussistenza della vicenda narrata nell'atto introduttivo contestando le conclusioni dell'elaborato peritale del dott. ### il quale rilevava gli estremi di una negligenza ed imperizia dell'operatore anzicchè ad una possibile complicanza. 
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 28/11/2022 ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva riservata dal Tribunale in persona del Giudice monocratico. 
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non sì ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art.  1228 cod. civ. disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ. ( Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale ( Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema dì responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza dì nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza dì colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti dì colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado dì difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale; in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico. 
Quanto precede, dunque, consente dì ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale. Nel caso dì specie l'attore ha dedotto e dimostrato, mediante la documentazione prodotta in giudizio,il ricovero in data ### presso l'### A. Cardarelli , peraltro, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali non abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della convenuta ### A. Cardarelli e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod.  proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.  ### ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto "contratto di spedalità"), che sì conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ### insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica (e che non sono stati convenuti nel presente giudizio), si tratta dì un'ipotesi dì cd. "contatto sociale", da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra partì che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici dì lealtà, collaborazione e dì salvaguardia dell'altrui sfera giuridica. Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente; 2) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una "culpa in faciendo" prevista nell'ordinamento giuridico; 3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. "protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. 
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitaria dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno.  ### di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.  Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo ### che li positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del ### presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza dì colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400). 
Ciò posto in punto dì fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo; b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell"'homo eiusdem generis et condicionis". ### del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. 
E' necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attore ### siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. La valutazione dì questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non”riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal ### di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici dì cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. 
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della "condicio sine qua non", a quei soli accadimenti che, al momento In cui si produce l'evento causante il danno, non siano ### e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle ### della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai finì della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene dì condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità dì evitare il danno verificatasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non sì sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di ### d'### depositata in sede di ATP (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta) e che ha riconosciuto, tra l'altro, la responsabilità professionale per imperizia, imprudenza e negligenza a carico del personale sanitario e parasanitario della A.O.R. Cardarelli in ordine all'esistenza di un nesso di causalità il quale appare rispondente ai fattori terapeutici con mancanza di successione degli eventi osteogenetici esitati in pseudoartrosi , e che trattandosi di un trattamento di facile e routinaria esecuzione i danni lamentati sono verosimilmente etiologicamente imputabili al mancato rispetto dei sanitari del nosocomio per omissione di un principale tempo chirurgico che è regola nella media diligenza ed a causa di una condotta omissiva e commissiva ,per la mancata prevista riduzione nei tempi ottimali dettati dalle linee guida e dalle regole precise acquisite per comune consenso che costituiscono il necessario corredo del professionista che si dedica al settore della ###con profilo d'imperizia e negligenza , difatti il caso in esame non ha avuto caratteri di straordinarietà ed eccezionalità,ovvero implicante problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media ed inoltre i danni lamentati non sono imputabili a colpa grave ovvero all'intervento di un fattore fortuito tale da interrompere il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento. 
Si condividono poi le argomentazioni con le quali il CTU ha contro dedotto ai rilievi dei ### tecnici di parte della convenuta ### i quanto sorrette da argomentazioni logicamente e scientificamente condivisibili e che questo Tribunale intende fare proprie. 
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere "a)" (se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo) e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera "b)" (se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell`”homo eiusdem generis et condicionis"). Sussiste, dunque, l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta del sanitari, durante il ricovero, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attore. 
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale, limitatamente al danno iatrogeno relativo alla riportate lesioni . 
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti la quantificazione del danno biologico permanente da quantificarsi secondo le seguenti percentuali accertate e suscettibile di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta struttura sanitaria pubblica : danno biologico complessivo da valutarsi nella percentuale del 25% a cui devono sottrarsi le patologie delle lesioni traumatiche ovvero il danno biologico proprio “Sibi” da valutarsi nella percentuale del 12 % con residuo danno iatrogeno da valutarsi nella percentuale del 13% . Oltre ad un periodo d'invalidità temporanea totale di giorni 75 oltre 90 giorni al 75% , 50 giorni al 50% ed infine 30 giorni al 25 % e così per un totale di giorni 255 . 
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili dì rientrare nelle cosiddette micropermanenti, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri dì liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale dì ### Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che "La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto "### liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa so perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S. 
C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono." (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). 
Pertanto, valutati i postumi permanenti, di tipo iatrogeno, nella misura del 13% (tredici per cento) questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione degli insegnamenti della Suprema Corte determina il danno c.d.  iatrogeno(e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) sul principio che gli stessi debbano essere liquidati monetizzando il grado di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico e detraendo il secondo dal primo. 
Quindi tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso ( 51 anni circa), ritiene di determinare il "quantum debeatur", all'attualità, per il danno biologico iatrogeno residuato al #### in € 49.042,00 pari alla differenza tra € 71.125,00 relativo al danno biologico del 25% ed € 22.083,00 per danno biologico al 12% .   Al suddetto importo di € 49.042,00 deve, poi, essere aggiunto quello di € 7.425,00 per ### € 6.682,50 per ### al 75% , € 2.475,00 per ### al 50% , € 742,50 per ### al 25 % . 
Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, risulta determinata nelle nuova formulazione delle ### di ### a titolo di incremento per sofferenza soggettiva, scorporata dal danno biologico, che, sulla scorta di quanto affermato dal ### di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via dì presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico "standard"; 2) cosiddetto danno morale. 
Tale criterio dì liquidazione del cosiddetto danno morale, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale spetta inoltre la somma di € 7.356,00 per incremento del 15 % per sofferenza soggettiva per i suddetti postumi permanenti. 
Ricapitolando si può riconoscere all'attore un importo pari, all'attualità, ad € 73.723,00 (###/00), a titolo di danno biologico complessivo.  ### liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo dì risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata,anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura dì debito dì valore, sì trasforma in debito dì valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono dì diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale "La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi." (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144). 
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, compensate per un terzo in considerazione dell'accoglimento ridotto della domanda, come in dispositivo in ragione dell'accolto ,in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento ( da € 52.000,00 a € 260.000,00 ) oltre le spese per il procedimento di ATP determinati ai minimi tariffari , vista la ridotta attività istruttoria , con attribuzione al difensore antistatario Avv. ### , stante la dichiarazione resa dallo stesso ex art. 93 c.p.c. ; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite. 
Le spese di C.T.U., dato atto dell'intervento volontario spiegato nel presente giudizio dal #### come liquidate con separato decreto in data ### dalla Dr.ssa Mundo nel corso del procedimento di ATP per l'importo di € 1.770,53 di cui € 1.310,53 per onorario ed € 460,00 per spese oltre IVA e C.P.A., si pongono in via definitiva a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### di rilievo ### A. Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. così provvede: 1) In accoglimento della domanda proposta da ### nei limiti dì cui in parte motiva, dichiara la responsabilità della convenuta ### di ### A. Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa; 2) condanna, per l'effetto, la convenuta ### di ### A. 
Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore degli attori della somma complessiva € 73.723,00 (###/00), a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del 26/12/2013 sul predetto importo, devalutato , in base all'indice ### alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione; 3) condanna la convenuta ### di ### A. Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'### procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. , in complessivi € 10.882,99 di cui € 7.052,00 per onorari, € 1.914,00 per onorari del procedimento di ATP € 572,00 per esborsi ed € 1.344,99 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.  7) pone definitivamente a carico della convenuta ### di ### A. Cardarelli in persona del legale rapp.te p.t. , le spese di CTU in favore del #### , interventore volontario, liquidate in € 1.770,53 di cui € 1.310,53 per onorario ed € 460,00 per spese oltre IVA e C.P.A. nel corso del procedimento di ### 8) Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva. 
Napoli, 13/01/2023 

Il Giudice
Dott. ### D'###


causa n. 32422/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vesce Paolo, Giovanni D'Istria

M
2

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10277/2022 del 17-11-2022

... (30/11/2012) fece apprezzare gli esiti di una frattura del piatto tibiale mediale di sinistra con frammenti consolidati in posizione viziata ed infossamento del piatto, nonché sclerosi della superficie articolare e varismo della tibia con irregolarità della regione sovracondiloidea del femore. In data ### la p. giunse all'osservazione dei ### dell'### “Rizzoli” di ### in considerazione della persistenza di gonalgia e di rilevante limitazione funzionale. In tale occasione all'esame obiettivo fu evidenziata la presenza di ginocchio sinistro varo diffusamente dolente sul comparto mediale ed in sede di cicatrici chirurgiche, con sublussazione laterale della tibia durante la deambulazione e stress test in valgo positivo. In data 30/06 la p. venne sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione totale di ginocchio sinistro. Il decorso post-operatorio risultò privo di complicanze e pertanto in data 07/07 la p.fu trasferita presso la ### di ### “### Erbosa” di ### per praticare terapia riabilitativa. Fu dimessa in data 06/08. Nel settembre 2014 la ###ra ### fu riconosciuta inabile. Le fratture del piatto tibiale sono di solito causate da un evento traumatico significativo che provoca (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ###'### A ### Il giorno 17/11/2022 all'udienza tenuta dal giudice istruttore dott. ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2663/2017 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA ### (cod. fisc. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliato in ### 25 NAPOLI; ###.S.L. NAPOLI 2 ###. ### e dall'Avv. ### NONCHÉ -A.O.R.N. A. CARDARELLI (cod. fisc. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###044 ### Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa #### al termine dell'udienza di discussione orale del 17 novembre 2022, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 2663/2017 del ###- nerale ### (R. G. A. C.) dell'anno 2017, avente ad oggetto “### professionale - ### danni da responsabilità medica” e promossa DA ### nata a Napoli l'8.11.1955 ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con il quale elegge domicilio in Napoli alla via ### n.25 con procura a margine dell'atto di citazione; -#### di ### c.f. ###, con sede in Napoli alla ###. ### in persona del ### l.r.p.t. ing. ### rappresentato e difeso, in forza di deliberazione direttoriale 423 del 2017 con mandato in calce all'atto di citazione notificato all'azienda dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### 8; -###.s.l. Napoli 2 Nord, in persona del ### p.t., P.I.  ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### no giusta procura in calce al ricorso notificato, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore ### alla ### n. 27; -CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l'### di ### e L'### 2 Nord onde accertarne la responsabilità medica in ordine ad una serie di interventi chirurgici praticati a seguito di un sinistro stradale del 24.4.2010. 
A sostegno della propria domanda parte attrice ha rappresentato di aver subito due interventi, il primo presso il P.O. S. ### in data ### di riduzione ed osteosintesi con placca e viti delle fratture al ginocchio ed al calcagno sx, il secondo presso il ### dove, in seguito alla rimozione dei mezzi di sintesi con applicazione di fissatore esterno (successivamente rimosso in data ###), in data ### veniva eseguito intervento di artrolisi di ginocchio (mobilizzazione in narcosi). In ordine al ricovero presso il P.O.  ### ha lamentato l'omessa attuazione di un'adeguata profilassi perioperatoria, l'omessa attuazione di un'adeguata terapia antibiotica post-operatoria, la erronea esecuzione dell'intervento. In ordine al ricovero presso il ### ha lamentato l'erronea esecuzione dell'intervento per la produzione di una frattura iatrogena sovracondiliare di femore; il tutto con una produzione di danno biologico al 27/28%, da porre per i 2/3 in capo al P.O. ### e per 1/3 in capo al ### oltre che del danno morale ed esistenziale, per una somma di euro 232.000,00. 
Ha chiesto pertanto, di accertare le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in solido o meno, nella misura accertata dal ### dice. 
Si è costituita l'### di ### la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva; il comportamento diligente dei sanitari e della struttura, con accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'### 2 Nord; l'accertamento di un eventuale risarcimento già profuso dai responsabili civili e assicurativi del sinistro; la mancanza della prova del nesso di causalità e di un inadempimento qualificato, non essendo stata data prova della asserita frattura iatrogena provocata e rappresentando il caso in esame un complesso caso clinico, trattato e risolto successivamente solo con la protesi del ginocchio stesso (presso l'### di ###. 
Si è costituita l'### 2 Nord, la quale ha eccepito la genericità dell'asserito danno iatrogeno di cui parte attrice si è lamentata e, essendo intervenute più strutture nella cura della stessa, ha chiesto accertarsi l'eventuale danno differenziale quale risultante tenendo distinta la patologia di base provocata dal sinistro e gli effetti negativi residuati al momento delle dimissioni dal ### dal quale la stessa si dimetteva contro il parere dei medici per sottoporsi ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi presso altra struttura(###, alla quale eventualmente addebitare la responsabilità; ha chiesto ordinarsi il deposito della documentazione relativa al sinistro onde verificare eventuali risarcimenti già ottenuti ed evitare duplicazioni risarcitorie; ha eccepito la mancata individuazione dell'inadempimento qualificato, avendo la struttura praticato terapia farmacologica antibiotica adeguata alla antibioticoallergia sofferta dall'attrice ed avendo adottato tutti i protocolli di prevenzione e sterilità previsti al fine di evitare infezioni nosocomiali; ha chiesto quantificarsi il danno in termini di perdita di chance e la mancanza di risarcibilità dei danni psichici e morali perché non documentati. 
Il giudizio, interrotto in data ### per la cessazione dal servizio di impiego con l'ente rappresentato - ### 2 Nordda parte dell'avv. ### è stato interrotto nuovamente in data ### in quanto gli avv.ti ### e ### costituiti per la ### 2 Nord hanno documentato la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente, e riassunto ex art 303 c.p.c.   La causa, espletata CTU medico legale, è stata discussa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  ******* 
Preliminarmente, in ordine alla eccezione di nullità della ### proposta dalla ### 2 Nord, poiché la stessa sarebbe stata resa in violazione del contraddittorio tra le parti, si conferma la statuizione in ordine al rigetto della citata nullità perché tardivamente proposta e, comunque, smentita dalle stesse dichiarazioni del procuratore presente all'udienza del 13.1.2020, e ritenuto in ogni caso che anche in sede di atti difensivi successivi le parti possono formulare osservazioni alla ctu (cfr., per tutte Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20829 del 21/08/2018); Nel merito, pare opportuno premettere che la pretesa risarcitoria deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. In particolare, gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, confermano la natura contrattuale della pretesa in esame. 
La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medicoprofessionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., III, 14 luglio 2004, n. 13066). 
In particolare, si è in presenza, per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ### insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).- Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa; in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ( civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812) Ancor più recentemente la Suprema Corte, nel ribadire la natura contrattuale della responsabilità del medico nei confronti del paziente ha precisato che “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022) - Così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).  ### ha certamente fornito la prova del titolo mediante il deposito delle cartelle sanitarie e della documentazione sanitaria e comunque, in ragione della non contestazione da parte dei convenuti. 
Per quanto concerne gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, ritiene questo ### che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art.  1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico ( Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).  ### del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attrice siano eziologicamente collegabili alla condotta tenuta dai sanitari che le prestarono le cure per l' intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti delle fratture al ginocchio ed al calcagno sx, eseguito presso il P.O. ### e per l'intervento di mobilizzazione in narcosi, eseguito presso il ### nei termini compiutamente dedotti in citazione (cfr. atto di citazione da pag. 2 a pag. 5).   Più nello specifico ai medici del primo nosocomio è stata addebitata l'omessa terapia antibiotica profilattica pre e post-operatoria e l'inadeguato controllo della iperglicemia, nonché l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura dell'emipiatto tibiale interno del ginocchio sinistro; ai professionisti della seconda struttura sanitaria è stata attribuita l'erronea esecuzione dell'intervento di artrolisi del ginocchio sinistro. 
Orbene, alla stregua della relazione di ### d'### espletata in questo giudizio e depositata in data ### e ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, nonché della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'istante risulta che: Nella tarda ora del 24/04/2010, a seguito di un incidente stradale, la ###ra ### all'epoca dei fatti 54 enne affetta da ipertensione arteriosa e sindrome depressivo-ansiosa in trattamento farmacologico e con allergia agli antibiotici (eccezion fatta per lomefloxacina), giunse all'osservazione dei ### del P.O. “###” di ### in ####. 
In data 28/04 la p. fu sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica delle fratture di ginocchio (con placca e viti) e calcagno (con viti) di sinistra e successivo confezionamento di apparecchio gessato femoro-podalico. In pari data venne intrapresa terapia antibiotica con ####, proseguita fino alla dimissione. 
Per insorgenza di ipertermia e produzione di materiale purulento dalla ferita chirurgica al ginocchio, la ###ra ### in data 19/05 venne nuovamente ricoverata presso il medesimo presidio ospedaliero. Fu intrapresa terapia antibioticoterapia (###, proseguita fino alla dimissione. 
In data 23/05 la p. lamentò l'insorgenza di sintomatologia algica a carico della gamba e del piede sinistro, che si presentavano di aspetto edematoso. 
In tale occasione i ### rilevarono la presenza di validità dei polsi periferici, piede sinistro caldo al termotatto con motilità e sensibilità delle dita conservate, applicando bendaggio elastocompressivo a tutto l'arto. In pari data la p. interruppe la degenza contro il parere dei ### per recarsi presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli per il prosieguo delle cure. 
In data 04/06 fu sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi infetti applicati al ginocchio con successiva riduzione e sintesi con fissatore esterno. 
In data 07/06 la ###ra ### venne trasferita presso l'U.O.S.C di FKT e ### del medesimo nosocomio per sottoporsi a ciclo di terapia riabilitativa. Nel corso della degenza venne riscontrata la positività per ### di un tampone colturale della ferita chirurgica. 
Dal 15 al 21/9 venne ricoverata presso la U.O.C. di Ortopedia dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli per essere sottoposta ad intervento di rimozione del fissatore esterno. 
In data 31/05 una consulenza ortopedica concluse per artrosi posttraumatica di ginocchio sinistro, ponendo indicazione ad una revisione chirurgica a medio termine. In data 09/06 furono disposte le dimissioni della p. Seguì ulteriore ricovero in data ### presso la medesima struttura per praticare altro ciclo di fisiokinesiterapia. 
In data 03/07 la p. terminò la degenza, pur non avendo completato il percorso riabilitativo programmato. 
Un esame rx-grafico del ginocchio sinistro con proiezione di ### berg eseguito presso l'A.O. “###” di Napoli (30/11/2012) fece apprezzare gli esiti di una frattura del piatto tibiale mediale di sinistra con frammenti consolidati in posizione viziata ed infossamento del piatto, nonché sclerosi della superficie articolare e varismo della tibia con irregolarità della regione sovracondiloidea del femore. In data ### la p. giunse all'osservazione dei ### dell'### “Rizzoli” di ### in considerazione della persistenza di gonalgia e di rilevante limitazione funzionale. 
In tale occasione all'esame obiettivo fu evidenziata la presenza di ginocchio sinistro varo diffusamente dolente sul comparto mediale ed in sede di cicatrici chirurgiche, con sublussazione laterale della tibia durante la deambulazione e stress test in valgo positivo. In data 30/06 la p. venne sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione totale di ginocchio sinistro. 
Il decorso post-operatorio risultò privo di complicanze e pertanto in data 07/07 la p.fu trasferita presso la ### di ### “### Erbosa” di ### per praticare terapia riabilitativa. Fu dimessa in data 06/08. Nel settembre 2014 la ###ra ### fu riconosciuta inabile. 
Le fratture del piatto tibiale sono di solito causate da un evento traumatico significativo che provoca una compressione assiale, una forza di torsione o una combinazione di questi due meccanismi. 
Il trattamento di scelta in presenza di una siffatta frattura complessa è quella di ridurre e stabilizzare la superficie articolare dopo aver esposto l'articolazione attraverso la frattura. Si possono inserire viti cannulate per via percutanea per ridurre al minimo la dissezione. 
Ove indicato, si inserisce e si impatta un innesto osseo. Fili metallici in trazione sono utilizzati per solidarizzare la superficie articolare della tibia ad un fissatore esterno circolare, a sua volta connesso ad una o più barre che si inseriscono sulla diafisi tibiale tramite pin o fili.  ### un recente studio le fratture complesse del piatto tibiale hanno riportato risultati clinici soddisfacenti nel 65,5% dei casi dopo trattamento con osteosintesi a cielo aperto con placche e viti. 
La condotta del chirurgo deve poi essere improntata a ridurre al minimo il rischio di insorgenza di complicanze, quali infezione del sito chirurgico. 
Per ciò che concerne l'infezione del sito chirurgico, secondo la definizione data dalla ### for ### and ### trol ### esse sono le infezioni post-operatorie che si verificano entro 30 giorni da una procedura chirurgica o entro un anno in caso di impianto permanente di dispositivo. 
La p. giunse all'osservazione dei medici del primo dei due predetti nosocomio era portatrice di una frattura pluriframmentaria dell'estremità meta-epifisaria prossimale della tibia di sinistra con interessamento di entrambi i piatti tibiali e lieve infossamento di quello mediale. Tale tipologia di frattura tibiale può essere inquadrata come complessa, potendo essere assimilata al tipo V della classificazione di ### Nel caso oggetto di valutazione, in considerazione delle caratteristiche della fratturadella tibia sinistra (pluriframmentaria con interessamento di entrambi i piatti e lieve infossamento di quello mediale), pur se è condivisibile la opzione del chirurgo ortopedico di intervenire per via cruenta, non altrettanto può dirsi sulla tipologia di sintesi adottata (placca e viti). 
La scelta di adottare una osteosintesi con placca e viti ha comportato una incongruenza articolare ed un non corretto allineamento assiale dell'arto. 
Quanto sopra trova piena conferma nell'evidenza strumentale registrata in costanza di ricovero, otto giorni dopo l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica della frattura dell'estremità prossimale della tibia sinistra, di “frammenti diastasati ed infossati maggiormente sul versante mediale”. 
Peraltro, non sfugge anche una superficialità nella pianificazione preoperatoria. 
Difatti, il rilievo mediante esame radiografico standard di una frattura pluriframmentaria dell'estremità prossimale della tibiale con interessamento di entrambi i piatti tibiali e lieve infossamento di quello mediale avrebbe dovuto indurre il chirurgo operatore a praticare preoperatoriamente un esame TC per una migliore definizione del decorso delle linee di frattura e, quindi, una idonea progettazione dell'intervento chirurgico da praticare. 
Si ravvisano pertanto profili di responsabilità professionale di natura tecnica degli esercenti la professione sanitaria del ### daliero “S.Giuliano” di ### in ### per omessa corretta progettazione preoperatoria ed errata scelta del tipo di sintesi della frattura della metafisi prossimale della tibia sinistra. 
La vicenda clinica si connota poi per l'insorgenza di una infezione del sito chirurgico. Difatti, all'incirca dopo 20 giorni dall'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica della frattura tibiale del 28/4/2010 è registrata una condizione di ipertermia con fuoriuscita di materiale “simil-purulente” dalla ferita chirurgica e reperto clinico di edema e dolore alla gamba e al piede sinistro. 
In data ### si è proceduto alla rimozione della placca metallica (e sua sostituzione con fissatore esterno). 
In proposito deve dirsi che fu corretta la scelta dei medici del ### dio Ospedaliero“S. Giuliano” di ### in ### di utilizzare la ### (### a fine profilattici, ciò in ragione di una nota allergia della p. agli antibiotici (eccezion fatta per la predetta molecola) e dello spettro di azione di tale antibiotico. Ciò nondimeno, non può essere escluso ed anzi è altamente probabile che l'insorgenza dell'infezione del sito chirurgico è da riferire alla mancata adozione di misure preventive nella fase intraoperatoria (lavaggio delle mani dell'equipe operatoria, infezioni attive a carico del personale di sala operatoria). 
In proposito appare opportuno prospettare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in riferimento al criterio della “vicinanza della prova” - la prova certa di un fatto deve essere fornita da chi è nelle condizioni reali di farlo e, quindi, in ambito medico è il professionista sanitario o la struttura - che sono depositari della documentazione e hanno contribuito alla formazione della stessa - ad avere il potere e ad essere in dovere di fornire tutte le prove per restare indenni dalle pretese risarcitorie. 
Poiché la struttura sanitaria convenuta (### “S. 
Giuliano” di ### in ### non documenta l'adozione di misure profilattiche strutturali e comportamentali intraoperatorie e nella gestione assistenziale post-operatoria, tale omissione assume valenza etiologica nel determinismo della documentata infezione del sito chirurgico. 
Nel caso di specie, l'omessa adozione (in quanto non documentata) di misure profilattiche strutturali e comportamentali intraoperatorie e nella gestione assistenziale post-operatoria da parte del ### “S. Giuliano” di ### in ### deve ritenersi la causa più probabile dell'infezione del sito chirurgico. Si individuano pertanto profili di responsabilità assistenziale a carico del ### “S. Giuliano” di ### in ### per mancata adozione delle misure profilattiche finalizzate a contrarre il rischio di insorgenza della documentata infezione del sito chirurgico. 
Passando alla valutazione della condotta tenuta dagli esercenti la professione sanitaria dell'### di ### “Cardarelli” di Napoli che prestarono la loro assistenza alla ###ra ### non si identificano addebiti di colpa medica. In particolare, allorquando la p. giunse all'osservazione dei medici del predetto nosocomio nel maggio 2010 è stata corretta la decisione di rimuovere la placca utilizzata per la osteosintesi della frattura della metafisi prossimale di tibia sinistra ed applicare un fissatore esterno, in considerazione della presenza di segni clinici indicativi di una infezione del sito chirurgico. In ultima analisi non sono apprezzabili profili di responsabilità professionale a carico dagli esercenti la professione sanitaria dell'### di ### “Cardarelli” di Napoli in quanto la loro condotta è stata conforme a quanto richiesto dalle condizioni cliniche della ###ra ### rita. 
In sostanza i ### hanno ravvisato la sola responsabilità del P.O.  ### nella gestione del primo intervento di osteosintesi con placca e viti in quanto non inidonea la scelta della tipologia di sintesi adottata e, seppur condivisibile la scelta di utilizzare la ### floxacina (### a fine profilattici, in ragione di una nota allergia della p. agli antibiotici, l'insorgenza dell'infezione del sito chirurgico è stata riferita alla mancata adozione di misure preventive nella fase intraoperatoria. 
Mentre è stata ritenuta condivisibile la condotta dei sanitari del ### di rimuovere la placca utilizzata per la osteosintesi della frattura della metafisi prossimale di tibia sinistra ed applicare un fissatore esterno, in considerazione della presenza di segni clinici indicativi di una infezione del sito chirurgico. 
Ne consegue che la domanda attorea può essere accolta limitatamente alla sussistenza di responsabilità in capo all'### 2 Nord. 
In relazione al quantum del risarcimento la CTU ha evidenziato quanto segue:” ### alla valutazione dell'invalidità iatrogena risarcibile, essa rappresenta il danno differenziale, espresso in termini percentualistici, tra la menomazione finale e la menomazione che sarebbe comunque residuata in presenza di un corretto trattamento della originaria frattura della metafisi prossimale della tibia sinistra. 
Allo stato, in esito all'errata gestione terapeutico-assistenziale della frattura di tibia, la ###ra ### è portatrice di una protesi totale di ginocchio a sinistra. 
In relazione alle predette voci di valutazione del danno permanente alla persona, nel caso oggetto di valutazione si è del parere che gli esiti menomativi apprezzati a carico del ginocchio sinistro giustificano una percentuale di danno biologico del 23%. In altri termini, trattavasi di una frattura complessa intrarticolare in cui anche un ottimale trattamento chirurgico ed una buona gestione postoperatoria avrebbe consentito solo un parziale recupero funzionale della flesso-estensione del ginocchio, che avrebbe giustificato una percentuale di danno biologico non inferiore al 12%. Ne consegue un danno differenziale iatrogeno risarcibile dell'11%. Ai fini risarcitori deve essere segnalato che tale percentuale di danno biologico è da considerarsi tutto come macropermanente in quanto ricompreso nel range tra il 12% ed il 23% (danno biologico iatrogeno risarcibile = danno biologico attuale - danno biologico atteso). 
In merito al lamentato danno della sfera psichica, esso non è causalmente riferibile alla individuata errata condotta medica, giacché dallo studio della documentazione sanitaria emerge che la ###ra ### ancor prima del sinistro stradale del 24/4/2010 assumeva terapia ansiolitica e antidepressiva. 
Sulla scorta di quanto sopra può essere individuato un periodo di invalidità temporanea risarcibile stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 180 giorni seguita da una invalidità temporanea parziale (### sul 75% di altri 180 giorni e sul 50% di altri 180 giorni. 
Si ravvisano pertanto profili di responsabilità professionale di natura tecnicoassistenziale a carico degli esercenti la professione sanitaria del ### “S. Giuliano” di ### in ### Non sono invece apprezzabili profili di responsabilità professionale a carico dagli esercenti la professione sanitaria dell'### liera di ### “Cardarelli” di Napoli in quanto la loro condotta è stata conforme a quanto richiesto dalle condizioni cliniche della ###ra ### È stata corretta la decisione di rimuovere la placca utilizzata per la osteosintesi della frattura della metafisi prossimale di tibia sinistra ed applicare un fissatore esterno, in considerazione della presenza di una infezione del sito chirurgico. 
Condivisibile è stata anche la scelta di procedere ad un tentativo di sblocco in narcosi del ginocchio sinistro per rigidità di quest'ultimo.  ### errata condotta degli esercenti la professione sanitaria del ### “S. Giuliano” di ### in ### si è reso responsabile di un danno differenziale iatrogeno risarcibile dell'11%. 
Ai fini risarcitori tale percentuale di danno biologico è da considerarsi tutto come macropermanente in quanto ricompreso nel range tra il 12% ed il 23% (danno biologico iatrogeno risarcibile: 11% = danno biologico attuale: 23% - danno biologico atteso: 12%). Si configura poi un periodo di invalidità temporanea differenziale risarcibile, stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 180 giorni seguita da una invalidità temporanea parziale (### sul 75% di altri 180 giorni e sul 50% di altri 180 giorni. 
Con riferimento ai danni che sono derivati alla ### i ### hanno correttamente scorporato nella misura del 11% gli esiti invalidanti imputabili all'errata scelta chirurgica ed alla infezione nosocomiale e considerando che la ### sarebbe stata, comunque, portatore di protesi (intervento di protesizzazione di ginocchio sx, praticato il ### presso il ### di ###. 
Condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU anche in ordine alla valutazione del danno, si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente residuato nella misura del 23% da cui va detratta la percentuale del 12% per il danno che in ogni caso sarebbe esitato dall'intervento chirurgico eseguito. Sul punto ha invero ben chiarito l'ausiliario che, nel caso di specie, “il danno biologico atteso in caso di corretta procedura immune da errori sarebbe stato pari al 12%”. Pertanto, “il danno biologico permanente risarcibile è il differenziale di 11 punti percentuali”. 
Viene dunque in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Il danno iatrogeno differenziale consiste, infatti, nel pregiudizio alla salute derivante dall'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente conseguente al comportamento colposo di un sanitario. Da questo punto di vista, quindi, ultronea è la richiesta della ASL di far depositare a parte attrice la documentazione relativa al sinistro, dal momento che i ### hanno quantificato il solo danno eziologicamente riconducibile alla malpractice. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. 
Con la pronuncia nr 6341/2014, i cui approdi si condividono, la ### te di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Sull'argomento è poi intervenuta altresì la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante [e che, in presenza di precise indicazioni dell'ausiliario si individuano nel 23%] e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di Napoli, ### dicesima Civile (G. M. Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”], pari, per effetto della detrazione dell'invalidità permanente del 12% accertata dal ### te Tecnico d'### al 11%. 
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (55 anni nel 2010), la lesione permanente dell'integrità psicofisica, al netto del danno morale, può essere globalmente liquidata in euro … all'attualità, , pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € 60.231,00 relativo all'invalidità permanente pari al 23% e quello di € 21.495,00 relativo all'invalidità permanente pari al 12% che sarebbe residuata a carico dell'attrice in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, per un totale di euro 38.736,00. 
A detto importo va poi aggiunto l'importo per l'invalidità temporanea, liquidato, sempre secondo le tabelle di ### 2021, in € 40.095,00 (180 gg di ### 180 gg. di IT al 75% e 180 gg. di IT al 50%). 
Nessun'altra somma può essere riconosciuta per danno psichico atteso che, come anche chiarito dai ### dallo studio della documentazione sanitaria è emerso che la ###ra ### ancor prima del sinistro stradale del 24/4/2010 assumeva terapia ansiolitica e antidepressiva. 
Quanto al danno morale e alla personalizzazione la Suprema Corte ha di recente chiarito (Corte di Cassazione del 10 novembre 2020, n. 25164) che, ai fini della personalizzazione, che la personalizzazione consiste in una variazione in aumento (o, in astratta ipotesi, in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Queste devono consistere “in circostanze eccezionali e specifiche”, con la conseguenza che “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). 
Quanto al danno morale, ne è stata ribadita l'autonomia e la riferibilità si fa riferimento ad un pregiudizio di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 28989/2019). Si tratta, infatti, di un danno che: - non è suscettibile di accertamento medico - legale; - si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato, che fermo restando l'onere del danneggiato di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, al fine di consentire di risalire al fatto ignoto (cd. fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno; con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, “l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione”) può essere provato anche mediante massime di esperienza che consentirebbero di evitare “che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. 
Orbene, poste tali indicazioni, che questo Giudice integralmente condivide, deve osservarsi che, nessuna specifica prospettazione vinee offerta in citazione dove, genericamente, risulta articolata una richiesta di risarcimento del danno “biologico, morale ed esistenziale” (c.f.r atto di citazione pag. 4-5-6 e 7). Né le prova orali articolate sul punto avrebbero dimostrato alcunché, stante la genericità dei capitoli di prova articolati e la considerazione per la quale, comunque la sofferenza interiore e/o il disagio psichico erano in parte già presenti, ancor prima del sinistro occorso e in parte riconducibili eziologicamente proprio al sinistro stradale (cfr. CTU pag. 42) Infine, quanto al danno patrimoniale per riduzione della perdita della capacità lavorativa e per le spese sostenute a cagione del danno biologico patito, nulla può essere riconosciuto, non avendo parte attrice dimostrato di svolgere un attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sua attitudini personali (Cass.17167\12) e non avendo dimostrato gli esborsi sostenuti per l'assunzione della badante. All'uopo appare evidente che non può ritenersi sufficiente la prova orale articolata, necessitando le deduzioni sul danno patrimoniale di prova documentale (produzione documentazione reddituale relativa alla ### e contratto di lavoro della collaboratrice). 
Conclusivamente l'### 2 Nord deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro € 78.831,00 all'attualità. 
Infine, nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Tenuto conto dei tassi d'interesse bancari vigenti nel periodo, e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni alla luce dell'applicazione degli stessi su somme già in moneta attuale, il danno stesso può commisurarsi nell'attribuzione di interessi annui del 2% sulle somme dovute dalla data dell'intervento (28.4.2010) a quella della presente sentenza. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza dell'### 2 Nord e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della causa (in ragione del decisum) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022, con attribuzione all'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
In applicazione del medesimo principio ### sono definitivamente poste a carico della convenuta ### 2 Nord le spese relative alla disposta ### d'### come liquidate in coso di causa. 
Mentre vanno poste a carico di parte attrice nei rapporti con ### da ### di ### P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: In parziale ### della #### l'### 2 Nord al pagamento in favore di ### rita ### della somma di € € 78.831,00 a TITOLO di #### agli ### come in parte motiva; ### l'### 2 Nord al pagamento in favore di ### gherita ### delle ### del ### che si liquidano, complessivamente, in 9886,00, di cui € 786,00 per spese vive ed il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e ### cati come per legge, con attribuzione all'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo; PONE, definitivamente, a ### dell'### 2 Nord le spese di CTU come liquidate in corso di causa; Rigetta la domanda attorea nei confronti dell'### ra di #### l'attore al pagamento in favore dell'### liera di ### delle ### del ### che si liquidano, complessivamente, in euro 9.100,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e ### come per legge; Così deciso in NAPOLI, all'udienza del 17.11.2022 

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott. ###


causa n. 2663/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Luca, Lo Bianco Fiammetta

M
2

Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1166/2022 del 19-10-2022

... nell'incidente per cui è causa, presenterebbe piede piatto dx, il C.t.p. fa notare che una riduzione della fisiologica altezza dell'arco plantare può essere dovuto a varie cause (neurologiche, artriti, artrosi, sinostosi, ecc.), anche di natura traumatica, ma in tal caso trattasi di lesioni complesse da schiacciamento del piede con fratture ossee e alterazioni capsulolegamentose che interessano l'astragalo, il calcagno, il tendine del tibiale posteriore che conduce ad una instabilità dell'articolazione sottoastragalica. E, come pure risulta dagli atti medici esaminati, nulla di tutto ciò si è verificato nella periziata. Il che, contrariamente a quanto asserisce la ### dell'appellante, <<esclude per la stessa il ricorrere del piede piatto dx post-traumatico che, da un punto di vista prettamente medico e ortopedico, vede infatti un “collasso” dell'astragalo che tende a verticalizzarsi e una tendenza del calcagno a valgizzarsi, ossa non interessate dal trauma de quo. ### canto la fotografia allegata evidenzia che lo squadro a confronto del piede dx e sx non presenta una sostanziale differenza, come obiettivamente rilevato. Per cui risulta chiara la sussistenza nella periziata di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO ### in camera di consiglio e composta dai seguenti ######## Ha emesso la seguente ### causa civile n. 1856/2019 R.G.A.G., trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8 giugno 2022, previa assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ### - ### area urbana ### alla ###. ### n. 6, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico; #### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione in appello; #####: Per l'appellante: “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: 1) ### e dichiarare che l'incidente si è verificato per totale, gravissima ed esclusiva colpa dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro al risarcimento dei danni subìti dall'attrice alla propria persona, che si quantificano in complessivi €. 40.739,00, già detratti gli acconti ricevuti a seguito della sentenza di primo grado o a quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa; 2) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio gradi di giudizio”.  ### S.p.A.: “### l'###ma Corte d'Appello adita: 1) Rigettare l'appello proposto dalla ###ra ### confermando la sentenza 583/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari, nel giudizio iscritto al n. 1524/2017, depositata il ###; 2) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. 
FATTO E DIRITTO § 1. La sentenza impugnata Con sentenza n. 583/2019 resa il 24 luglio 2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti di ### e della ### S.p.A., per sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni da ella attrice riportati in occasione del sinistro occorso in data 6 agosto 2014, allorquando l'autovettura ### targata ### condotta da ### entrava in collisione con l'autovettura ### Y targata ### assicurata per la RCA con la ### S.p.A. condotta da ### a bordo della quale ella attrice viaggiava quale terzo trasportato, ha così provveduto: i in primo luogo ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito circa l'onere probatorio gravante sul terzo trasportato, leso in seguito a sinistro interessante il veicolo a bordo del quale insisteva, al quale spetta soltanto di provare la propria qualità di terzo trasportato, il danno sofferto ed il collegamento eziologico col sinistro, ed ha osservato che <<detti elementi sono stati acquisiti al processo con tranquillante certezza >> (cfr. sentenza, pag. 2); i ha poi escluso la possibilità di configurare un concorso colposo della persona danneggiata, con specifico riferimento al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nella parte in cui il C.t.u., dott. ### affermava che la sig.ra ### <<indossava la cintura di sicurezza e le lesioni riportate sono compatibili con il trauma riportato … indi nessuna responsabilità è da ascrivere a parte attrice>> (cfr. sentenza, pag. 4); i ha evidenziato la necessità di risarcire integralmente il danno anche nell'accezione di danno morale, posto che <<sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del ### rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico - così come tradizionalmente definito - alle peculiarità del caso concreto. 
Conseguentemente questo giudice provvede ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella sua effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza>> (cfr. sentenza, pag. 6); i in dichiarata adesione alle determinazioni conclusive cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra il sinistro e le condizioni del paziente, e, <<considerate le tabelle per le c.d. micropermanenti di fonte normativa periodicamente aggiornate di cui al D.M. del 09 gennaio 2019>> (cfr. sentenza, pag. 6), ha, di conseguenza liquidato il danno non patrimoniale patito dall'attrice nella complessiva somma di € 13.530,26 all'attualità (di cui € 3.530,26 per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed € 10.000,00 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente e il danno morale), sulla base dei criteri di cui all'art. 139 del Codice della assicurazioni private, tenuto conto dell'accertata invalidità (ITT giorni 35, ITP al 75% giorni 10, al 50% giorni 30 e al 25% giorni 70; postumi invalidanti permanenti incidenti in misura del 7% sulla integrità fisica della persona danneggiata), <<dell'età del danneggiato al momento del fatto (52 anni), il dolore inferto dalla patologia riscontrata, il periodo di convalescenza, i postumi invalidanti …>> (cfr. sentenza, pag. 6), ed il danno patrimoniale per spese mediche in € 453,00; i indi, dato atto che l'assicuratrice convenuta aveva già versato all'attrice l'importo di € 10.000,00, ha condannato i convenuti, in solido, a corrispondere la somma differenziale di € 3.983,26, oltre interessi corrispettivi al tasso legale, da applicarsi sulla somma progressivamente rivalutata (in ragione di ciascun anno), previa devalutazione alla data del fatto (6 agosto 2014); i ha disciplinato le spese di lite, ponendole interamente a carico dei convenuti, in solido, ed in favore dell'attrice, con pagamento a favore dello Stato, stante l'ammissione di ### al gratuito patrocinio. 
§ 2. ### Avverso la detta sentenza, è insorta ### la quale ha interposto appello, affidandolo ad un unico motivo che verrà esaminato. 
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame e il favore delle spese di lite. 
Con ordinanza 29 marzo 2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di ### ed ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di ### Acquisita la relazione peritale a firma del dr. ### la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 9 marzo 2022, dipoi a quella dell'8 giugno 2022, poi sostituita, in ragione dell'emergenza epidemiologica da ###19, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 34/2020. 
Le parti costituite in giudizio hanno depositato note di trattazione con le quali hanno precisato le conclusioni; indi, la Corte ha assegnato la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La parte appellante ha depositato la memoria di replica.  ### assicurativa ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.   § 3. Le valutazione della Corte Con un unico motivo di appello, deducendo “### valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa; ### valutazione delle prove - ### del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.”, ### censura gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in primo grado ed integralmente recepiti dal Tribunale. Più in particolare, l'appellante lamenta come l'elaborato peritale redatto dal C.t.u., dr. ### sia stato a dir poco riduttivo in merito all'accertamento dei danni effettivamente subiti dalla ### nel sinistro de quo ed in particolar modo avendo riguardo agli esiti permanenti al trauma del piede destro il quale ha perso l'arcata plantare diventando piatto e necessitante di sostegno dell'arcata; il tarso e l'avampiede sono in anchilosi; i movimenti delle dita sono praticamente nulli sia in flessione che in estensione.  ### riesce a deambulare a fatica con appoggi e dopo pochi passi accusa stanchezza che la costringe a fermarsi, non può calzare scarpe con tacchi o scarpe svasate anteriormente ma deve indossare scarpe non consone con l'estetica femminile, manca la fase propulsiva del passo a destra, con fatica a salire e scendere le scale e a deambulare su terreni scossesi e sconnessi. Tali conseguenze generano - a dire dell'appellante - una invalidità permanente del 13%, così <<superando di tanto la valutazione del 7% a cui è arrivato il CTU nelle sue conclusioni >> (cfr. citazione in appello, pag. 5). Di conseguenza, le lesioni personali subite dalla signora ### in occasione del sinistro stradale del 6 agosto 2014 sono <<quantificabili in una I.P. del 13% e quindi in complessivi € 44.722,00, detratti gli acconti ricevuti >> (cfr. citazione in appello, pag. 7).  ### è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. 
Va preliminarmente rilevato che non sono state impugnate e sono quindi coperte dall'autorità del giudicato le seguenti statuizioni: H la condanna dei convenuti ### e ###ni S.p.A., in solido, al risarcimento del danno a favore del terzo trasportato, sig.ra ### H l'entità del risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea totale e parziale (ITP al 75% giorni 10, al 50% giorni 30 e al 25% giorni 70), liquidato in € 3.530,26, già rivalutato, e del danno patrimoniale per spese mediche (€ 453,00); H il meccanismo di liquidazione del danno morale mediante la personalizzazione del danno biologico da invalidità permanente, e l'importo a tale titolo liquidato. Più in particolare, poiché secondo le tabelle di cui al D.M. del 9 gennaio 2019, il danno biologico da invalidità permanente liquidabile ad un soggetto di 52 anni con una percentuale di invalidità del 7%, ammontava ad € 8.555,53, è evidente che il danno morale è stato liquidato nella misura del 17% circa (€ 1.454,44) del danno da invalidità permanente, per un importo complessivo di € 10.000,00. Del tutto inammissibili appaiono le deduzioni dell'appellante circa il danno morale formulate per la prima volta con la memoria di replica trasmessa telematicamente in data 22 settembre 2022. È noto che “con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi” (cfr. Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 98). 
Il consulente tecnico designato da questa Corte, dr. ### ha accertato che in nesso causale con il trauma del 6 agosto 2014, la signora ### risulta affetta dai seguenti postumi: << esiti fratturativi a carico del piede destro con dolore e limitazione funzionale di grado moderato (…) senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica>>. 
Essi postumi incidono sulla integrità psico-fisica del periziando nella misura del 9%, anziché nella misura del 7%, percome erroneamente ritenuto dal Tribunale di Castrovillari, sulla scorta della relazione peritale a firma del dr. ### il quale non ha indicato la letteratura medica utilizzata e le tabelle esaminate per giungere al punteggio riconosciuto, laddove il C.t.u. designato da questa Corte, dr. ### ha puntualizzato in maniera assolutamente corretta di aver valutato nella complessiva misura del 9% il danno biologico permanente residuato alla signora ### avuto riguardo alla ### di legge delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui al D.M. 3.7.2003 - G.U. dell'11.9.2003, n. 211, nonché ai più comuni baremes in uso per la valutazione del danno alla persona in R.C.  degli Autori : ### - ### - #### - ### - ### - ### - U. 
Ronchi, entrambi editi da ### E. Ronchi - ### - #### e alle “### guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico, della Società Italiana di ### e delle ### - SIMLA”.  ###.t.u., infine, ha esaustivamente replicato alle osservazioni del consulente di parte appellante. 
Ed invero, relativamente al fatto che la ### a seguito del trauma riportato nell'incidente per cui è causa, presenterebbe piede piatto dx, il C.t.p. fa notare che una riduzione della fisiologica altezza dell'arco plantare può essere dovuto a varie cause (neurologiche, artriti, artrosi, sinostosi, ecc.), anche di natura traumatica, ma in tal caso trattasi di lesioni complesse da schiacciamento del piede con fratture ossee e alterazioni capsulolegamentose che interessano l'astragalo, il calcagno, il tendine del tibiale posteriore che conduce ad una instabilità dell'articolazione sottoastragalica. E, come pure risulta dagli atti medici esaminati, nulla di tutto ciò si è verificato nella periziata. Il che, contrariamente a quanto asserisce la ### dell'appellante, <<esclude per la stessa il ricorrere del piede piatto dx post-traumatico che, da un punto di vista prettamente medico e ortopedico, vede infatti un “collasso” dell'astragalo che tende a verticalizzarsi e una tendenza del calcagno a valgizzarsi, ossa non interessate dal trauma de quo. ### canto la fotografia allegata evidenzia che lo squadro a confronto del piede dx e sx non presenta una sostanziale differenza, come obiettivamente rilevato. Per cui risulta chiara la sussistenza nella periziata di una situazione clinico-menomativa meno grave rispetto a quella ipotizzata dall'avvocato>> (cfr. Risposta alle controdeduzioni, pag. 1). 
Il dr. ### ha evidenziato, altresì, che, contrariamente a quanto asserito dalla ### della ### alla luce delle risultanze degli esami clinico-strumentali esaminati (RX, TAC ed ###, <<non si è evidenziata alcuna “anchilosi” a carico del piede dx. Infatti, si chiarisce che per anchilosi si intende l'escursione articolare abolita e, nel caso esaminato, non si è riscontrata alcuna anchilosi a carico delle articolazioni del piede (tarso, meta= tarso, dita). 
In sostanza, non è possibile scientificamente asserire che dalle fratture riportate dalla ### avuto riguardo per il tipo e l'entità delle stesse, siano derivate le menomazioni riferite dall'avvocato. Concludendo, alla luce di quanto sopra esposto, in riferimento al pregiudizio effettivo e della funzione interessata dalle menomazioni permanenti residuate a carico del piede dx della periziata, si conferma la valutazione del ### permanente del 9% espressa in perizia>> (cfr. Risposta alle controdeduzioni, pag. 2). 
La completezza e rigorosità della relazione peritale redatta dal dottore ### attingendo alla documentazione medica in atti e seguendo una rigorosa metodologia obiettiva e razionale, secondo le direttive di cui al quesito formulato, induce questa Corte a condividere e fare propria l'indagine tecnica, ed a trarre da essa elementi per la formazione del proprio convincimento, considerato anche che le parti non hanno mosso osservazioni all'elaborato peritale. 
In applicazione del D.M. 8 giugno 2022, la somma spettante ad ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dalla stessa subita (danno dinamico-relazionale), ammonta ad € 14.242,97, in moneta corrente, tenuto dell'età della persona danneggiata alla data del sinistro (52 anni) e del grado di invalidità permanente (9%). 
La misura standard del risarcimento, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno c.d. “dinamicorelazionale”. 
In questo senso, va evidenziato che “ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513) …” (cfr.  civ., 20 agosto 2018, n. 20795, cit.; v., pure, Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 2788). 
La “personalizzazione” in parola, dunque, “riguarda le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello “standard” statistico sintetizzato dal punto di invalidità, permettono e anzi, quando del caso, impongono un incremento rispetto a quel “range” …” (cfr. Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 2788, cit.). 
Ebbene, nel caso di specie, va escluso che la somma liquidata a titolo di danno biologico (cd. danno dinamico-relazionale) debba essere maggiorata, per mancanza di allegazione e di prova di ulteriori conseguenze peculiari sofferte da ### Le somme in questione vengono determinate all'attualità e pertanto sulle stesse non spetta la rivalutazione monetaria. Devono essere invece corrisposti gli interessi compensativi, così come deciso dalla sentenza di primo grado, con statuizione non censurata. Tali interessi non possono essere calcolati sulla somma già rivalutata ma vanno invece calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto (6 agosto 2014) e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione. Sulle somme così liquidate sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. 
Ed ancora, dalle somme complessivamente liquidate vanno detratte gli acconti già percepiti dall'attrice in data non precisata Ai fini della risoluzione del problema pratico dello scomputo degli acconti, la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire attraverso le seguenti operazioni: ### rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); ### detrarre l'acconto dal credito; ### calcolare gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9950; ma già Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6347). 
Pertanto, posto che gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono già liquidati in moneta attuale, è necessario rivalutare sempre alla data odierna gli acconti corrisposti in data imprecisata, così ottenendosi il credito residuo della persona danneggiata, espresso in moneta attuale ed al netto degli acconti rivalutati. 
Determinato così il capitale, dovrà procedersi alla liquidazione del danno di mora, applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno del sinistro. Ora, poiché le somme liquidate a titolo di danno sono state determinate all'attualità (con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate in base agli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti, tenendo conto delle somme corrisposte a titolo di acconto talché il lucro cessante andrà calcolato sulla somma complessiva dalla data dell'evento sino alla data dei pagamenti e sulla somma residua dai pagamenti ad oggi. 
Sulle somme così liquidate sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.   § 4. Le spese di lite 4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 37/2018 (scaglione da € 5.201 a € 26.000). Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore della Stato in virtù del provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### in data 4 ottobre 2019 di ammissione della sig.ra ### al gratuito patrocinio.  4.2. Le spese d CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti, in solido.  4.3. Stante l'esito del giudizio (accoglimento dell'appello), deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### nei confronti di ### e di ### S.p.A., e avverso la sentenza n. 583/2019 resa dal Tribunale di Castrovillari il 24 luglio 2019, pubblicata in pari data, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da ### e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna ### e la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento, in favore di ### della somma di € 14.242,97, in moneta corrente, da cui dovranno essere previamente detratti, secondo le modalità indicate in motivazione, gli importi già corrisposti dalla compagnia di assicurazione a titolo di acconto, oltre a rivalutazione ed interessi secondo le modalità indicate in motivazione; 2) conferma nel resto la sentenza impugnata; 3) condanna ### e la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese del grado liquidate in € 5.532,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.  4) pone definitivamente a carico di ### e della ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, le spese di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 ottobre 2022.   ### estensore ### dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1856/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Raschella' Anna Maria

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 2265/2022 del 19-05-2022

... conseguente lieve pregiudizio estetico. ### di frattura composta dell'ala dx dell'ultimo metamero sacrale. ### di frattura bifocale scomposta del collo chirurgico e del terzo prossimale della diafisi omerale trattata chirurgicamente. ### di frattura scomposta della diafisi ulnare sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della sinfisi pubica. ### di frattura del femore sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della tibia e perone di dx trattata chirurgicamente. Plurimi esiti cicatriziali” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 55/cinquantacinque per cento. Sono state documentate spese sanitarie per un totale di 530,68. Per quanto concerne ### le lesioni refertate al ### del P.O. di ### in data ### “Frattura scomposta di tibia e perone gamba dx, frattura scomposta ### medio di radio e ulna sx, frattura del piatto tibiale di sx. Trauma facciale con frattura pluriframmentaria del seno mascellare sx” sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. Tali sopradette lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del periziando rispetto a quelle preesistenti determinando un periodo di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1410/2015 promossa da: ### nato a ### il ###, e ### nata in ### il ###, elett. dom. in domiciliato in ### 16 ### rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti.  ATTORI contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.  dom. in ### 59/C 95127 ### rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti.  ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO ### N. 244 95129 ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti.  ###. #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in V.###.45 ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti. 
A.M.S. #### S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### 253, contumace ### nata a ### il ###, SPADARO ### nato a ### il ###, ### nato a ### il ###, ### nata a ### il ###, quali eredi di ### - contumaci ### dom. e res. in ACICASTELLO ###, via ### 132 - contumace ### dom. e res. in GELA, via ### 36 - contumace ### e nei confronti di ### nato a ### il ###, dom. e res. in ####, via ### 132 - contumace ### nato a ####, il ###, ivi res. in via Messina 15 - contumace ### nato a ###, il ###, ivi res. in via Micale 17 - contumace ### Avente ad oggetto: sinistro stradale ###udienza del 26.10.2021 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.  ##### e ### premettevano che, in data ###, alle ore 20,00 circa in località ### presso la S.S 192 al km 82, si verificava il sinistro che vedeva coinvolto il #### conducente la propria autovettura ### tg ### e la ### - trasportata - nella predetta autovettura, non assicurata al momento del sinistro; che il sig. ### - conducente - mentre a bordo della propria autovettura ### tg ### alle ore 20,00 circa, transitava nella S.S 192 ### giunto all'altezza del km 82, marciando nella propria corsia di marcia ad andatura moderata, veniva violentemente colliso da un mezzo fuoristrada ### tg ### di proprietà della ditta ### ‘A.M.S ### e condotta dal #### assicurata ### a seguito dell'impatto il #### e la ### riportavano gravissime lesioni fisiche; che dai rilievi dei ### intervenuti è emerso che il conducente e proprietario del ### 130c tg ### Sig. ### trainato da un autocarro rimasto non identificato, il cui conducente rimaneva anche esso ignoto, percorrevano la S.S. 192, direzione di marcia ### quando giunti all'altezza del Km 82, per motivi sconosciuti, si arrestava in posizione trasversale rispetto all'asse stradale, ostruendo totalmente la semicarreggiata sud, ponendosi con la parte posteriore lato destro a ridosso del guard-rail. In tale fase sopraggiungeva dalla stessa direttrice di marcia e quindi da ovest della S.S. 192, l'autovettura ### il cui conducente #### avuta percezione dell'ostacolo fisso posto sulla sua traiettoria di marcia, al fine di evitare un inevitabile urto, sterzava istintivamente verso il margine sinistro invadendo la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia. Simultaneamente da tergo al veicolo ### sopraggiungeva il veicolo ### tg ### (assicurato ### il cui conducente e proprietario #### ometteva di rispettare la distanza di sicurezza e collideva con il predetto ### che conseguentemente invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia trovandosi nella stessa direttrice di marcia ostruita dall'autocarro. Al fine di evitare lo scontro, andava ad impattare contro un muro perimetrale cementizio, e nella conseguente evoluzione finiva con l'impattare frontalmente, con la ### condotta dal #### A seguito del sinistro, entrambi riportavano lesioni gravi e venivano trasportati presso l'### di ### in particolare il ### politrauma con plurime fratture arti superiori ed inferiori e massiccio facciale, con prognosi riservata sulla vita, e la ### frattura biossea avambraccio sinistro frattura terzo medio tibia destra, frattura piatto tibiale sinistro, con avulsione legamento crociato posteriore, frattura seno mascellare, trauma addominale, con prognosi riservata. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'esclusiva responsabilità dei convenuti in solido e condannare al pagamento della provvisionale di € 225.000,00 in favore dell'attore ### ed € 40.000,00 in favore dell'attrice ### condannare, altresì, in solido tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni fisici, estetici, morali, patrimoniali e non, da capacità lavorativa specifica, sofferti dagli attori e spese mediche e responsabilità per mala gestio, che vengono quantificati quanto all'attore ### in € 800.000,00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 07/08/2013) fino al momento dell'effettivo soddisfo o quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'###mo Sig. Giudice adito, quanto all'attrice ### in € 110.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 07/08/2013) fino al momento dell'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'###mo Sig. Giudice adito. 
Si costituiva la ### S.p.A., la quale chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto di tutte le domande avanzate dal #### e dalla ###ra ### con l'atto di citazione notificato alla concludente in data ###, e condanni gli attori in solido al pagamento delle spese, diritti e onorari di avvocato. 
Si costituiva la ### s.p.a., la quale chiedeva: rigettare, per i motivi di cui sub. lett. D) le richieste di liquidazione della provvisionale avanzate da entrambi gli attori; - rigettare la domanda di ### e ### siccome infondata in fatto ed in diritto; - per quanto eccepito sub lett. A) ritenere e dichiarare il concorso colposo di ### e ### graduandone in percentuale la quota e decurtando in tal senso il risarcimento eventualmente dovuto; - per quanto eccepito sub lett. B) rigettare qualsivoglia domanda, da chiunque avanzata, in danno di ### e ### siccome infondata in fatto ed in diritto; - in subordine per quanto eccepito sub lett. C), ridurre la domanda di ### e ### in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla ### S.p.a. statuendo in percentuale il concorso colposo degli attori e degli altri convenuti nella causazione dell'evento, tenendo l'odierna comparente al pagamento della sola quota di danno ascrivibile a colpa del proprio assicurato, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva; - ritenere non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. 
Si costituiva la ###ni s.p.a., nella qualità di ### designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### la quale chiedeva, in via preliminare, nel rito, differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di ### nato a ### il ### ed ivi residente ###, e di ### nato a ### il ### ed ivi residente ###per le ragioni di cui sopra; sempre in via preliminare, in caso di contumacia di ### autorizzare la notifica della presente comparsa contenente l'azione di regresso nei confronti del predetto convenuto; ancora in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; in via principale, nel merito, ritenere e statuire la carenza di legittimazione passiva della ### nella qualità, non sussistendo i presupposti di legge previsti dall'art. 283 del codice assicurativo per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi difensivi; sempre in via principale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui sopra, assolvendo la convenuta ### da qualsivoglia obbligazione risarcitoria. Con vittoria di spese e compensi difensivi; in via del tutto subordinata, ritenere e statuire la responsabilità esclusiva e/o concorrente dei conducenti i veicoli ### e ### non esclusa la partecipazione colposa del conducente il veicolo attoreo; in via ancora più ipotetica, graduare la responsabilità in base alle percentuali di colpa che saranno accertate all'esito del giudizio; - sul quantum, ridimensionare la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto, provato e causalmente riconducibile all'incidente, riconoscendo solo ed esclusivamente il risarcimento del danno biologico (laddove rigorosamente accertato dal consulente d'ufficio), con esclusione di altre voci di danno, senza prescindere dal concorso colposo di ### per aver accettato il rischio di essere trasportata da veicolo condotto da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e dal concorso colposo a vario titolo per il mancato uso delle cinture di sicurezza; rigettare la richiesta di provvisionale e di condanna per mala gestio, siccome infondate in fatto ed in diritto; escludere il cumulo della rivalutazione con gli interessi; nella denegata e remota ipotesi di soccombenza, ritenere e statuire il diritto di regresso della convenuta ### nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le eventuali somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento, interessi e spese. 
Nessuno si costituiva per ##### e ### nonché per A.M.S. ### e ### s.r.l. e per gli eredi di ### che rimanevano contumaci. 
Con ordinanza del 06.04.2017, alla quale si rinvia, veniva rigettata la richiesta di condanna provvisionale, nonché il ricorso ex art.700 c.p.c. avanzato da parte attrice in corso di causa. Quindi, la causa istruita con la produzione documentale, con gli interrogatori formali di #### e ### nonché con la prova per testi, ammesse con ordinanze del 11.01.2018 e del 30.03.2018, alle quali si rinvia, nonché con la espletata c.t.u. medico-legale, veniva assegnata a questo G.I. in data ###. All'udienza del 26.10.2021, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. 
Innanzitutto, preme rilevare che con riguardo al procedimento penale pendente tra alcune parti ed in particolare il n.11489/2013 R.G.N.R., nei confronti di #### e ### non sussistono i presupposti tassativamente previsti per configurare una pregiudizialità giuridica, che determini una necessaria sospensione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.295 c.p.c. e 75 comma 3 c.p.p., ne appare accoglibile la richiesta di acquisizione dei relativi atti, non essendovi alcuna informazione desumibile dagli atti di causa circa lo stato di tale procedimento, essendo stato, peraltro, dichiarato che il relativo fascicolo risulta non rinvenibile. 
Ciò posto, la domanda attorea è solo parzialmente fondata. 
Risulta dagli atti di causa e dalle risultanze processuali, che il sinistro in questione si è verificato per il concorso di colpa delle parti nei limiti di seguito indicati. 
Invero, nessun testimone oculare ha assistito al sinistro de quo e gli unici elementi probatori utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro consistono nel rapporto stradale del ### di ### di ### e nelle dichiarazioni rese dal teste #### che ha redatto il predetto rapporto. 
Vero è che le dichiarazioni rese dal teste suindicato differiscono per certi versi con quanto redatto, e tuttavia, lo stesso teste, a seguito di specifica contestazione al riguardo ribadisce e conferma quanto dichiarato. 
Invero, nel rapporto stradale, viene ricostruita la dinamica del sinistro come segue: “Per quanto concerne la dinamica del sinistro, dai primi accertamenti è emerso che il conducente (rimasto ignoto) dell'autocarro #### targato ### trainato da altro autocarro rimasto non identificato il cui conducente rimaneva anch'esso ignoto, percorrevano la S.S. 192 in direzione di marcia verso ### quando giunti all'altezza del Km. 82, per motivi in atto sconosciuti, si arrestava in posizione trasversale all'asse stradale ostruendo totalmente la semicarreggiata sud, ponendosi con la parte posteriore lato destro a ridosso del guard-rail. In tale fase sopraggiungeva dalla stessa direttrice di marcia e quindi da ovest della S.S. 192, l'autovettura ### il cui conducente avuta la percezione dell'ostacolo fisso posto sulla sua traiettoria di marcia, al fine di evitare un inevitabile urto, sterzava istintivamente verso il margine sinistro invadendo la semicarreggiata dell'opposto senso di marcia. 
Simultaneamente da tergo al veicolo ### sopraggiungeva il veicolo ### il cui conducente ometteva di mantenere una distanza di sicurezza idonea a mantenere il controllo del proprio veicolo innanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, e di arrestarlo in condizioni di sicurezza al fine di evitare incidenti, per cui collideva con la parte anteriore lato sinistro contro la parte posteriore laterale lato destro dell'autovettura ### In conseguenza dell'urto, il veicolo ### invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, trovandosi la direttrice di marcia ostruita dall'autocarro rimasto non identificato. Al fine di evitare lo scontro con quest'ultimo mezzo, nel tentativo di riuscire a schivarlo, andava a impattare violentemente contro il muro perimetrale cementizio posto sul lato nord. 
Nella sua evoluzione il veicolo ### impattava frontalmente il veicolo ### il cui conducente sopraggiungeva da est della S.S. 192. In seguito al violento impatto che avveniva tra la parte anteriore lato sinistro del veicolo ### e la parte frontale del veicolo ### i veicoli finivano la loro corsa all'interno del fondo naturale attiguo alla semicarreggiata nord, assumendo posizione di quiete finale con la parte anteriore rivolta a ovest. Non avendo in atto riscontro sui danni subiti dall'autocarro rimasto non identificato, per la comparazione e compatibilità dei danni subiti dal veicolo ### sulla parte anteriore lato destro e dalla ### sulla parte laterale destra, si attende l'esito dello sviluppo delle indagini al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non sono stati eseguiti i rilievi planimetrici ad eccezione di quelli fotografici”. 
Tuttavia, il teste, a fronte di tale descrizione del sinistro incongrua e illogica in relazione ai danni subiti dai veicoli coinvolti ed alla posizione finale degli stessi, precisa e spiega la esatta dinamica del sinistro per come ricostruibile a posteriori sulla base di dati oggettivi. 
Infatti, egli afferma che: il fuoristrada ### che proveniva dalla stessa corsia di marcia dell'autocarro fermo, per evitare l'ostacolo improvviso, si spostava nell'altra corsia destinata ai veicoli di senso opposto, a quel, punto visto che, per come dichiarato dal conducente del ### vedeva che vi era anche un altro camion che probabilmente stava trainando il primo - da noi non rinvenuto - andava ad impattare contro un muro posto al margine della carreggiata e faceva una rotazione tanto che noi abbiamo ritrovato in posizione di quiete con la parte anteriore rivolta verso la direzione da cui proveniva; in quel momento sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia anche la ### che anch'essa tentava la stessa manovra e si spostava nell'altra corsia ed è avvenuto un urto tra i due mezzi, nel frattempo sopraggiungeva dall'opposta corsia la ### panda che anch'ess andava ad impattare con la ### Ribadiva che: l'auto ### sia sopraggiunta immediatamente dopo al fuoristrada ### che anch'essa abbia cercato di evitare l'ostacolo e probabilmente si sia ‘incuneata' tra l'autocarro fermo e le altre auto che erano nella corsia opposta, in particolare il ### toccando anche lo spigolo dell'autocarro; ### non è stato da noi trovato nella posizione di quiete finale a differenza delle altre auto, perché era stato spostato prima del nostro arrivo; abbiamo ritenuto che non vi sia stato tamponamento da tergo tra le due auto, bensì che l'urto sia avvenuto nella corsia opposta, durante l'evoluzione in rotazione del ### e che bensì l'urto sia avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della ### e la parte laterale posteriore, lato destro del ### che quindi non sarebbe stato attinto da dietro dalla ### né nel paraurti né nello spigolo posteriore. Continuava affermando che: non sono emersi elementi nel senso della ricostruzione indicata nel capitolo di prova, e cioè nel senso che il ### sia stato prima tamponato dalla ### e poi sospinto nell'altra corsia andando a collidere, anzi gli elementi da me raccolti deponevano per la ricostruzione da me fatta, confermata anche dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai soggetti coinvolti. Su domanda a chiarimento, precisava: è vero che ho scritto nel rapporto, a pag. 21, così come mi viene fatto rilevare dall'avv. ### che ‘in conseguenza dell'urto' il veicolo ### invadeva l'opposta corsia ma, anche se quell'espressione può far capire diversamente, io intendevo riferire così come ho detto oggi, che il ### si sia spostato nell'altra corsia per evitare l'ostacolo e non perché abbia perso il controllo per un tamponamento e successivamente nella frazione di secondi successivi, sopraggiungeva anche il ### che a sua volta si spostava nell'altra corsia ed è avvenuto l'urto tra i due mezzi; tanto è quello che mi hanno riferito entrambi i conducenti coinvolti da me sentiti sul posto e trovava conferma negli elementi obiettivi rilevati, anche perché il ### venne poi rinvenuto davanti agli autocarri e non fermo dietro. 
Seppur il teste abbia affermato che “non sono in grado di dire con certezza se l'urto tra il fuoristrada e la ### sia avvenuto prima o dopo quello tra il primo mezzo e la ### tutto è avvenuto nell'arco di pochi secondi”, ciò non deve essere ritenuto quale elemento di contraddizione nella ricostruzione del sinistro offerta in sede di escussione testimoniale. 
Ed in effetti, il teste ribadisce più volte che nessuna traccia di impatto da tergo è stata rilevata tra la ### e la ### bensì tra la parte anteriore lato sinistro della prima ed la parte posteriore laterale lato destro della ### Sicchè, appare inverosimile che la ### sia stata spinta dalla ### ad uscire dalla propria corsia, nemmeno dopo che questa, per evitare l'impatto con l'autocarro abbia iniziato a sterzare verso sinistra invadendo la corsia relativa all'opposto senso di marcia, in quanto ciò risulta incompatibile con i punti d'urto rilevati ed i danni subiti dalle autovetture. Al contrario, appare verosimile quanto riferito dal teste e cioè, che la ### abbia autonomamente sterzato per evitare l'autocarro fermo sulla propria corsia di pertinenza, invadendo la corsia in senso opposto, e abbia impattato con il muro perimetrale posto sul lato nord; quindi, andava a collidere frontalmente con il veicolo ### il cui conducente proveniva da est nella sua corsia di pertinenza. Nel mentre, la ### anch'essa nel maldestro tentativo di evitare l'autocarro, si incuneava tra questo e la ### la quale veniva successivamente impattata dalla ### e trovata nella posizione di quiete finale con la parte anteriore rivolta ad ovest all'interno del fondo naturale attiguo alla semicarreggiata nord, insieme all'autovettura ### come da schizzo allegato nel rapporto stradale. Ciò trova conferma nell'entità e nel tipo di danni riscontrati sui veicoli coinvolti, in particolare della ### ove nessun danno è stato riscontrato nella parte posteriore, e della ### nonchè sull'autocarro, oltre che nelle dichiarazioni rese dai conducenti al momento del sinistro. Infatti, sia lo ### che il ### riferiscono nel rapporto stradale che nessun impatto vi è stato tra le due autovetture, ### e ### prima dell'urto della ### con il muro perimetrale posto sul lato nord della carreggiata. 
Ne deriva che nessuna responsabilità è attribuibile al conducente della ### la quale ha impattato la ### solo successivamente all'avvenuta verificazione del sinistro per cui è causa tra la ### e la ### sebbene non mantenesse la dovuta distanza di sicurezza tanto da non poter porre in essere condotte alternative, come da verbale di contravvenzione elevato. 
Al contrario, appare accertata la responsabilità nella causazione del sinistro della ### la quale, seppur la carreggiata era priva di illuminazione, manteneva una velocità non consona ai luoghi e all'ostacolo che si presentava al conducente, comunque ben visibile per le sue dimensioni ed essendo la carreggiata rettilinea, che ostruiva la sua corsia di pertinenza, tanto da non riuscire a frenare, ma soltanto a sterzare repentinamente invadendo l'opposta corsia di marcia, andando a sbattere sul muro ed ancora più violentemente sulla ### la cui parte anteriore veniva totalmente distrutta tanto che il conducente e la trasportata venivano estratti dai ### del ### dal tettuccio dell'autovettura dopo necessaria sua rimozione. 
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, la Suprema Corte ha affermato in un caso analogo: è correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia ritenuto corresponsabile di un sinistro stradale il conducente il quale, pur avendo reagito secondo l'istinto comune dinanzi ad un ostacolo imprevisto ed imprevedibile (e cioè frenando bruscamente), ben avrebbe potuto però controllare la propria reazione attraverso un maggior controllo della coscienza vigile (Cass. Civ., n.5945/1999, nel caso di specie l'ombrellone di un bar, spostato dal vento perché non fissato al suolo, era finito sul parabrezza di una vettura in transito, il cui conducente aveva frenato bruscamente ed invaso la opposta corsia di marcia. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., ha ascritto la responsabilità del sinistro per l'80% al proprietario del bar, e per il restante 20% al conducente). 
Nella specie, è appena il caso di rilevare in aggiunta che, stante la rilevante entità dei danni subiti dalle autovetture coinvolte (### e ###, il conducente della ### andava ad una velocità molto sostenuta tanto da impattare sul muro perimetrale e continuare la propria corsa andando poi a collidere frontalmente con la ### in maniera altrettanto violenta, violando, pertanto, l'art. 141 comma 1 del C.d.S., secondo cui, è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 
Parimenti, con riguardo all'autocarro lasciato in sosta trasversalmente sulla semicarreggiata lato sud, è ovvio che, pur non avendo impattato con alcun autoveicolo, tuttavia sussiste la responsabilità del proprietario e dei conducenti dell'autocarro e della motrice che agganciava quest'ultimo. Infatti, dalle dichiarazioni rese da ### e da ### nonché dalla documentazione in atti relativa al procedimento penale n.11489/2013 R.G.N.R., nonché dal rapporto stradale della ### di ### si evince che l'autocarro #### tg. ### veniva trainato da altro autocarro, rimasto non identificato, in cui i conducenti, dopo la collisione, sganciavano la catena di traino, dandosi alla fuga senza farsi identificare e senza prestare i doverosi soccorsi. Si è accertato, inoltre, che tale autocarro trainato era sprovvisto di R.C.A. ed il proprietario è ### mentre i conducenti sono stati identificati successivamente in ### e ### Sotto tale profilo, in punto di diritto, deve osservarsi che la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Cass. Civ., n.19197/2018, nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta privata; si veda, anche, Cass. Civ., n.3764/2021, secondo cui, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa). 
Nella specie, è evidente che l'autocarro è rimasto fermo occupando l'intera semicarreggiata di pertinenza, in posizione trasversale, costituendo un serio pericolo per la circolazione dei veicoli in una strada priva di illuminazione e ad orario serale, con due uniche corsie una per ogni senso di marcia, violando l'art.140 del C.d.S., secondo cui, gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché l'art.157 comma 3, secondo cui, fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia ### sussiste la legittimazione passiva del ### di ### delle ### della ### in quanto l'autocarro trainato era privo di assicurazione obbligatoria ed inoltre, l'autocarro trainante è rimasto non identificato. In ogni caso, appare certo che l'autocarro scoperto di assicurazione, lasciato in tale posizione all'interno della carreggiata, abbia concorso nel determinare causalmente il sinistro de quo, causando la manovra improvvisa e repentina della ### al fine di evitarne l'impatto, trovandosi sulla propria corsia di pertinenza. 
Ne consegue che il ### convenuto può agire in regresso nei confronti di #### e ### per quanto verrà condannato a pagare agli attori nel procedimento in oggetto. Infatti, è appena il caso di rilevare che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del ### di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili (Cass. Civ., n.2347/2011). 
Con riguardo all'eccepito concorso di colpa degli attori, deve osservarsi, in punto di diritto, che il danneggiato ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso, non essendo tale ipotesi espressamente esclusa dalla normativa vigente (Cass. Civ., n.1179/2022). ### sotto tale profilo deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalle parti convenute, seppur debba valutarsi nell'ambito di una valutazione di concorso di colpa nella causazione dell'evento. 
In aggiunta, deve osservarsi che ### è risultato positivo nell'occasione all'accertamento dello stato qualitativo sullo stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, come da documentazione medica versata in atti. 
Sotto tale profilo, deve osservarsi, che secondo la Giurisprudenza di ### il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ., n.1295/2017, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza). 
Diversamente dall'analogo caso riportato nella suindicata sentenza, tuttavia, è stata provato che il conducente della ### aveva fatto abuso di sostanze stupefacenti, ed infatti, è stato elevato verbale di contravvenzione, sia per scopertura assicurativa che per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, violando gli artt. 193 comma 2 e 187 comma 1 C.d.S. 
Quindi, ha violato il precetto di non porsi alla guida di un mezzo non assicurato ed in stato di alterazione psicofisica ed ha, in tal modo, determinato una concausa nella verificazione del sinistro. 
Infatti, pur essendo stato accertato un urto frontale da parte della ### che ha invaso la sua corsia di pertinenza, il ### non ha fornito la prova liberatoria, diretta a superare la presunzione di eguale concorso di colpa, ai sensi dell'art.2054 comma 2 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche con riferimento ad eventuali condotte alternative che avrebbe potuto porre in essere, qualora non avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, senza considerare che nulla ha provato in ordine all'uso della cintura di sicurezza, ovvero alla velocità asseritamente moderata mantenuta dal conducente, non potendosi escludere che, data la natura fortemente violenta dell'impatto, andasse anch'egli ad una velocità non adeguata. 
Diversamente deve osservarsi con riguardo alla trasportata della ### Infatti, secondo la citata sentenza non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso. Infatti, secondo la Suprema Corte, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass. Civ., n.27010/2005, nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso). Nella specie, nulla è stato provato circa una cooperazione colposa della ### nemmeno con riferimento alla consapevolezza di tale stato di alterazione psicofisica del ### che può anche non essere percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza, come affermato nella sentenza sopra richiamata in un caso analogo. ### non può ritenersi sufficientemente provato un concorso di colpa della ### in qualità di trasportata nel veicolo in oggetto. 
Ciò posto, con riguardo al grado di colpa ascrivibile a ciascun responsabile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Civi., 9353/2019). Nella specie, pertanto, non può che applicarsi l'art.2054 comma 2 c.c., sussistendo una presunzione di uguale colpa a produrre il danno subito da parte di ##### e ### quali conducenti dei veicoli interessati, nonché in solido di ### quale proprietario dell'autocarro trainato e A.M.S. ### e ### s.r.l., in qualità di proprietaria dell'autovettura ### in assenza di prova contraria, come nella specie, in cui nessun altro elemento di prova è possibile desumere tale da poter consentire una graduazione delle rispettive colpe, nel rischio di scivolare in una arbitraria ed illogica valutazione. 
Al riguardo, nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale, la quale ha accertato, per quanto concerne ### che: le lesioni refertate al ### del P.O. “Garibaldi” di ### in data ### “Politrauma con plurime fratture arti superiori ed inferiori e massiccio facciale” sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. Inoltre, tali sopradette lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del periziando rispetto a quelle preesistenti determinando un periodo di inabilità temporanea assoluta di 140/centoquaranta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori 60/sessanta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30/trenta giorni.  3. In conseguenza delle sopradette lesioni il periziando ha subito una compromissione permanente della sua validità psicofisica con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “### di frattura delle ossa proprie del naso e del pavimento dell'orbita dx con deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico. ### di frattura composta dell'ala dx dell'ultimo metamero sacrale. ### di frattura bifocale scomposta del collo chirurgico e del terzo prossimale della diafisi omerale trattata chirurgicamente. ### di frattura scomposta della diafisi ulnare sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della sinfisi pubica. ### di frattura del femore sx trattata chirurgicamente. ### di frattura della tibia e perone di dx trattata chirurgicamente. Plurimi esiti cicatriziali” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 55/cinquantacinque per cento. Sono state documentate spese sanitarie per un totale di 530,68. 
Per quanto concerne ### le lesioni refertate al ### del P.O. di ### in data ### “Frattura scomposta di tibia e perone gamba dx, frattura scomposta ### medio di radio e ulna sx, frattura del piatto tibiale di sx. Trauma facciale con frattura pluriframmentaria del seno mascellare sx” sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. Tali sopradette lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del periziando rispetto a quelle preesistenti determinando un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40/quaranta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori 30/trenta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30/trenta giorni. 
Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “### di frattura del seno mascellare sx con associata deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico. ### di frattura scomposta di radio ed ulna sx già trattata con placca e viti e con associati esiti cicatriziali post-chirurgici. ### di frattura scomposta del piatto tibiale di sx. ### di frattura scomposta del terzo medio prossimale di tibia e perone di dx già trattata con chiodo e con associati esiti cicatriziali post-chirurgici” determinano un danno biologico valutabile nella misura del 15/quindici per cento. 
A seguito del richiamo disposto dal G.I., il c.t.u. precisava che gli “esiti di frattura del seno mascellare sx con associata deviazione dx convessa della piramide nasale e conseguente lieve pregiudizio estetico” possono essersi verificati anche con l'utilizzo della cintura di sicurezza per un possibile impatto della ### con il conducente dell'autovettura nella quale era trasportata o con parti dell'abitacolo diverse dal parabrezza, stante la dinamica particolarmente violenta dell'incidente per cui è causa, rideterminando un danno biologico valutabile nella misura globale del 18%/diciotto per cento. Infine, a seguito di ulteriore richiamo, il c.t.u. ribadiva per quanto concerne entrambi gli attori che: l'eventuale mancato uso della cintura di sicurezza del periziato, per la violenza e la dinamica dell'incidente per cui é causa, non possono aver inciso nel determinismo delle lesioni a livello del massiccio facciale per cui si ribadiscono e si confermano le valutazioni espresse nella bozza inviata alle parti. 
Tale valutazione appare condivisibile, pur nella difficoltà di verificare se tali lesioni siano compatibili con l'effettivo uso delle cinture di sicurezza, di cui non vi è definitiva prova, non foss'altro perché le dichiarazioni rese dagli attori in sede di interrogatorio formale in senso affermativo non appaiono sufficienti in assenza di ulteriori elementi di prova.  ### nella specie, con riguardo alla trasportata ### soccorre il principio di diritto secondo cui: in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ., 4954/2007, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria). Nella caso che occupa, non appare sufficientemente provato che la ### in qualità di trasportato non avesse fatto uso della cintura di sicurezza. ### anche sotto tale profilo, non può ritenersi la sussistenza di un concorso colposo nella verificazione dell'evento dannoso. 
Pertanto, si considera la valutazione medico-legale effettuata dal c.t.u. in relazione alla quantificazione del danno biologico, tenuto conto dell'entità e della gravità delle lesioni accertate e subite dagli attori a causa del sinistro occorso, per come sopra specificato. 
Sussiste, dunque, il diritto degli attori al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito; tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale; come ancora recentemente affermato dalla Corte di ### con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". 
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”. 
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. 
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014). 
Nella specie, gli attori non hanno provato, né hanno richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento ( Civ., n.11754/2018). 
Parimenti deve rilevarsi con riguardo al danno patrimoniale con riferimento alla capacità lavorativa specifica, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. Civ., n.2758/2015). Infatti, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. Civ., n.6291/2003). Inoltre, in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. Civ., n.17931/2019). Nella specie, ### nulla ha allegato, né provato sia nell'an che nel quantum, né ha chiesto di provare, la sussistenza di tale danno ulteriore, così come sopra specificato dalla giurisprudenza di legittimità. ### sotto tale profilo la domanda va rigettata. 
Ciò posto, ben possono utilizzarsi per la liquidazione del danno - come da prassi seguita da questo Tribunale - i criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2021), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. 
Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).  ### lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione; il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell‘illecito e la liquidazione finale, il medesimo ### avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall‘equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un ‘obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all‘importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508). 
Orbene, tenuto conto delle ### di ### anno 2021, per quanto concerne ### in relazione all'invalidità permanente accertata pari al 55%, un periodo di ITA al 100% di giorni 140, di ITP al 75% per 60 giorni e 30 gg. al 50%, all'attore spetterebbe la complessiva somma di € 330.341,68, in esso ricomprese le spese mediche come sopra quantificate e ritenute congrue dal c.t.u. Tenuto conto del fatto che egli è corresponsabile per un quarto del sinistro oggetto di causa, essendo quattro i conducenti corresponsabili nella causazione dell'evento dannoso, la somma effettivamente spettante è tuttavia pari ad € 247.756,26 (330.341,68 - 82.585,42). 
Per quanto concerne ### in relazione all'invalidità permanente accertata pari al 18%, un periodo di ITA al 100% di giorni 40, di ITP al 75% per 30 giorni e 30 gg. al 50%, all'attrice spetta la complessiva somma di € 56.883,50.  ### i convenuti in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., devono essere condannati al pagamento della somma di euro € 247.756,26 in favore di ### e della somma di euro 56.883,50 in favore di ### Tali importi, vanno devalutati alla data della verificazione del sinistro, e cioè il ###, e, successivamente, rivalutati sulla base degli indici ### del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono stati monetariamente determinati (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni; inoltre, sui detti importi, una volta devalutati per come appena esposto, sono dovuti agli attori, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. ### 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare i danneggiati del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). ### sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie; cfr. Cass., ### 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). 
Infine, per come sopra motivato, la ###ni, quale impresa designata dal ### di ### delle ### della ### ha il diritto di regresso nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento del danno nella misura di due quarti, interessi e spese, come sopra determinata. 
Non sussistono i presupposti normativamente previsti per ritenere la sussistenza della mala gestio delle ### convenute, per come sopra evidenziato in relazione alla condotta processuale delle parti ed all'esito del procedimento. 
Stante la parziale soccombenza, i convenuti in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dagli attori pari alla metà, liquidati nella complessiva somma, tenuto conto della tabella n.2, sesto scaglione del D.M. 55/14, di euro 9.007,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'### Pone a carico di tutte le parti convenute in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., il pagamento del compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di ###### A.M.S.  ### e ### s.r.l. e di ###### quali eredi di ### così provvede: - In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna in solido ###ni s.p.a. ###ni s.p.a. quale impresa designata dal F.G.V.S., ### A.M.S. ### e ### s.r.l., ###### quali eredi di ### al pagamento della somma di euro € 247.756,26 in favore di ### e della somma di euro 56.883,50 in favore di ### in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 07.08.2013 e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo; - Dichiara il diritto di regresso di ###ni s.p.a., quale impresa designata dal ### delle ### della ### nei confronti di ##### ex art. 292 D.lgs. n. 209/05, per le somme poste a carico dell'impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di risarcimento, interessi e spese nella misura come determinata in motivazione; - Condanna in solido le parti convenute ###ni s.p.a. ###ni s.p.a. quale impresa designata dal F.G.V.S., ### A.M.S. ### e ### s.r.l. e ###### quali eredi di ### al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate nella complessiva somma di euro 9.007,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'### - Rigetta le ulteriori domande avanzate.  - Pone a carico di tutte le parti convenute in solido, con esclusione di ### e della ###ni s.p.a., il pagamento del compenso del c.t.u.  liquidato come da separato decreto. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
(Dott.ssa ### RG n. 1410/2015


causa n. 1410/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Cosentino Cristiana Gaia

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