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Tribunale di Trieste, Sentenza n. 132/2020 del 26-02-2020

... Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 R.G. n. 1811/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nella seguente composizione collegiale: dott. ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1811/2017 di R.G., promossa con ricorso depositato il 05 giugno 2017 DA ### rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. ### con la quale elettivamente domicilia in ### alla ###. ### n. 4/1 RICORRENTE E ### nato a ### il 12 settembre 1971 RESISTENTE CONTUMACE E CON ### del ### in sede; causa avente ad oggetto: divorzio contenziosocondizioni Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 2 Conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 21 novembre 2019 (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20 novembre 2019): 1. Confermare l'affido esclusivo alla signora ### del figlio minore ### 2. Pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale del padre signor ### resosi da anni irreperibile in ragione del comportamento da egli tenuto sia nei confronti dell' (leggi tutto)...

testo integrale

Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 R.G. n. 1811/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nella seguente composizione collegiale: dott. ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1811/2017 di R.G., promossa con ricorso depositato il 05 giugno 2017 DA ### rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. ### con la quale elettivamente domicilia in ### alla ###. ### n. 4/1 RICORRENTE E ### nato a ### il 12 settembre 1971 RESISTENTE CONTUMACE E CON ### del ### in sede; causa avente ad oggetto: divorzio contenziosocondizioni Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 2 Conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 21 novembre 2019 (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20 novembre 2019): 1. Confermare l'affido esclusivo alla signora ### del figlio minore ### 2. Pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale del padre signor ### resosi da anni irreperibile in ragione del comportamento da egli tenuto sia nei confronti dell'ex coniuge che del figlio 3. Porre a carico del signor ### l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore ### con la somma mensile di € 500,00 comprensiva allo stato anche delle spese straordinarie e/o della minore e/o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.  4. Autorizzare il rilascio a favore della signora ### dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore ### nonché il certificato di identità personale dello stesso. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, dal momento che è stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il Collegio è chiamato a decidere unicamente sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia. 
In via preliminare va altresì dichiarata la contumacia di ### il quale, se pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. 
Sull'affidamento del figlio ### nato il 02 febbraio 2008. 
Va innanzitutto rilevato che già in sede di separazione il minore era stato affidato alla madre in via esclusiva, con facoltà per il padre di vederlo a piacimento previo accordo con la madre. 
In questa sede ### ha concluso chiedendo confermarsi l'affido esclusivo e dichiararsi la decadenza dalla potestà genitoriale del padre. 
Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 3 Tanto premesso, va evidenziato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr.  Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). 
In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. 
Nel caso di specie, è emerso un completo disinteresse affettivo e materiale da parte del signor ### nei confronti del figlio minore. 
A dire della ricorrente, l'uomo non solo non avrebbe mai contribuito al mantenimento del figlio, limitandosi a qualche costoso regalo in occasione dei loro sporadici incontri, ma sarebbe sparito delle loro vite, comparendo arbitrariamente ed illudendo di continuo il giovane sulla ripresa di uno stabile rapporto tra i due. 
Pertanto, non solo l'uomo si è reso si è reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, ma si è anche reso completamente assente dalla vita del minore, non esercitando il diritto di visita e trascurando qualsiasi forma di significativo contatto con lo stesso. 
Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 4 La mancata partecipazione del padre al presente procedimento e l'irreperibilità dello stesso costituiscono un'evidente conferma del suo assoluto disinteresse nei confronti del figlio. 
La sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'uomo per il reato di cui all'art. 570 c.p. (alleg. 8 al ricorso) conferma altresì l'inadempimento degli obblighi di natura materiale verso il minore. 
Alla luce di quanto detto, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affido esclusivo del minore alla sola madre, con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il minore. 
Tale soluzione risulta maggiormente conforme all'interesse del minore se solo si consideri che la madre, di fatto unico genitore di riferimento, potrebbe in tal modo più agevolmente adottare, senza gli ostacoli legati alla irreperibilità del padre, tutte le decisioni che riguardano la crescita del figlio. 
Non sussistono invece i presupposti per pronunciare la decadenza del padre dalla potestà genitoriale, posto che non sono emerse condotte di tale gravità da giustificare l'adozione di siffatta misura e rilevata altresì l'idoneità dell'affido esclusivo (con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il minore) ad assicurare il miglior interesse del minore. 
Ritenuto che, ai fini di un'equilibrata crescita del minore, debba essere comunque assicurata una ripresa dei rapporti con il padre, dispone che le visite tra padre e figlio avvengano esclusivamente se richieste dal signor ### e previo accordo con la madre. 
Sul mantenimento del figlio minore. 
Quanto ai profili economici, occorre rilevare che in sede di separazione era stato previsto che il sig. ### corrispondesse per il mantenimento del figlio minore un assegno di 300 euro mensili, comprensivo delle spese straordinarie. 
Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 5 In tal sede la ricorrente chiede aumentarsi detto importo ad euro 500 mensili, in considerazione del fatto che il padre avrebbe una capacità reddituale derivantegli da lavoro nero come idraulico. 
Orbene, non è stato possibile in questa sede accertare la capacità reddituale del padre, stante l'assoluta irreperibilità dello stesso. 
Dalle indagini svolte dalla ### di ### nel corso del procedimento penale a suo carico (cfr allegato 9 al ricorso) è emerso che nel periodo 2012-2016 l'uomo non ha svolto attività lavorativa; non ha percepito e/o dichiarato alcun reddito; non è risultato intestatario di conti correnti bancari o postali, né di partita ### né di beni immobili o di autoveicoli. 
Già all'epoca delle riferite indagini, l'uomo, pur risultando formalmente residente a ### era di fatto irreperibile. 
Ora, in mancanza di prove in tal senso, non è possibile affermare con certezza che l'uomo svolga attività in nero come idraulico. 
Tuttavia, la circostanza che l'uomo in passato abbia svolto detta attività presso una ditta dalla quale si è poi volontariamente licenziato, lascia presumere che lo stesso continui a svolgere detta attività o comunque consente di desumere la sussistenza di una capacità lavorativa specifica, corroborata anche dalla giovane età dell'uomo (49 anni). 
Vieppiù va evidenziato che dall'epoca della separazione sono trascorsi ben 7 anni e sono senz'altro accresciute le esigenze di ### il quale ha compiuto 12 anni. 
Va infine considerato che la somma di 300 euro disposta in sede di separazione era comunque comprensiva delle spese straordinarie, e lo stesso dovrà essere disposto in tal sede, stante l'irreperibilità del padre e l'impossibilità per la signora di concordare dette spese e di recuperare le somme anticipate. 
Alla luce di quanto esposto, ritiene equo questo Collegio determinare in euro 450,00 l'importo dell'assegno mensilecomprensivo delle spese straordinariedovuto da ### a titolo di mantenimento del figlio minore. 
Il presente provvedimento reca firma digitale del ### 6 Niente ha chiesto la ricorrente per il proprio mantenimento, pertanto nulla va disposto al riguardo. 
Le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate, stante la mancata opposizione del resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, dispone che il già pronunciato scioglimento del matrimonio tra ### e ### avvenga alle seguenti condizioni: - dispone l'affido esclusivo del minore ### alla madre, con collocamento presso la medesima ed esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il minore; - visite tra padre e figlio su richiesta di ### e previo accordo con la madre; - dispone che ### versi a ### quale contributo al mantenimento per il figlio ### l'importo mensile di euro 450 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ### comprensivo delle spese straordinarie; - Nulla sulle spese ### deciso in ### in camera di consiglio il 24 febbraio 2020.   

Il giudice
estensore ###ssa ### ssa ### n. 1811/2017


causa n. 1811/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Piccirillo Filomena, Fanelli Anna Lucia

M

Tribunale di Trieste, Sentenza n. 724/2018 del 04-12-2018

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trieste, ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### dott. ssa ### dott.ssa ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1811/2017 del ### degli ### contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19.07.2018, avente per oggetto: divorzio, vertente TRA ### rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. ### con la quale elettivamente domicilia in ### alla ###. ### n. 4/1 RICORRENTE E ### nato a ### il 12 settembre 1971 RESISTENTE CONTUMACE E Il P.M. presso il Tribunale di #### Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.07.2018 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente dare atto che all'udienza del 19/07/2018 la causa veniva mandata in decisione sullo status; con ordinanza del 08.08.2018 il Collegio, rilevata la mancata Sentenza n. 724/2018 pubbl. il ### produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa sul ruolo dell'istruttore dott.ssa ### rinviando la causa all'udienza del 23 maggio 2019, ore di rito, per la precisazione del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trieste, ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### dott. ssa ### dott.ssa ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1811/2017 del ### degli ### contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19.07.2018, avente per oggetto: divorzio, vertente TRA ### rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. ### con la quale elettivamente domicilia in ### alla ###. ### n. 4/1 RICORRENTE E ### nato a ### il 12 settembre 1971 RESISTENTE CONTUMACE E Il P.M. presso il Tribunale di #### Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.07.2018 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente dare atto che all'udienza del 19/07/2018 la causa veniva mandata in decisione sullo status; con ordinanza del 08.08.2018 il Collegio, rilevata la mancata Sentenza n. 724/2018 pubbl. il ### produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa sul ruolo dell'istruttore dott.ssa ### rinviando la causa all'udienza del 23 maggio 2019, ore di rito, per la precisazione delle conclusioni, onerando parte ricorrente di depositare copia conforme all'originale della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; con istanza del 29.08.2018 l'Avv. ### per parte ricorrente depositava la predetta sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato chiedendo altresì l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 23 maggio 2019 ad altra data per la precisazione delle conclusioni sullo status. 
Tanto premesso, ritiene il Collegio, sulla scorta della documentazione integrativa depositata dalla parte e preso atto delle conclusioni già rassegnate all'udienza del 19.07.2018, di poter emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio, ai sensi dall'art. 4 comma 12 della legge 1/12/1970 n. 898 come sostituito dall'art. 8 legge 6/3/1987 n. 74. 
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione con sentenza del Tribunale di ### n. 1026/2013, depositata in data 23 dicembre 2013, con relativa attestazione di passaggio in giudicato. 
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.   Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del ### istruttore. 
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza. 
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. 
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Sentenza n. 724/2018 pubbl. il ### a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ### il giorno 29.05.2006 da ### nata in ### il ### e da ### nato in ### il ### (atto n. 130, parte I, registro atti matrimonio anno 2006); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### in copia autentica, all'### dello ### del Comune di ### per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###); c) rimette la causa sul ruolo dell'istruttore, confermando l'udienza del 23 maggio 2019, ore di rito, già fissata per la precisazione delle conclusioni.  d) spese al definitivo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12.11.2018.  ### est. ###ssa ### doTT. ssa ### Sentenza n. 724/2018 pubbl. il ###

causa n. 1811/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Piccirillo Filomena, Fanelli Anna Lucia

M

Tribunale di Trieste, Sentenza n. 609/2018 del 18-10-2018

... monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### na Piccirillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad #### e vertente TRA ### nato a ### il ###, ### FISC. ###, rappresentato e difeso dagli Avv. ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### 17; attore/convenuto in via riconvenzionale E ### (cod. fisc. ###) rappresentata e difesa dagli Avv. ### E ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### 16; convenuta/attrice in via riconvenzionale ##### Convenuti contumaci #### dell'attore/convenuto in via riconvenzionale: Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 “Piaccia all'###mo Tribunale di ### ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: Nel merito: accogliere tutte le domande formulate dall'attore sia nell'atto di citazione in riassunzione, sia negli ulteriori atti di giudizio; respingere la domanda riconvenzionale di usucapione della parte convenuta.” ### della convenuta/attrice in via riconvenzionale: “Voglia il Tribunale di ###mo, ogni contraria istanza, eccezione e (leggi tutto)...

testo integrale

Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### na Piccirillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad #### e vertente TRA ### nato a ### il ###, ### FISC.  ###, rappresentato e difeso dagli Avv. ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### 17; attore/convenuto in via riconvenzionale E ### (cod. fisc. ###) rappresentata e difesa dagli Avv. ### E ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### 16; convenuta/attrice in via riconvenzionale ##### Convenuti contumaci #### dell'attore/convenuto in via riconvenzionale: Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 “Piaccia all'###mo Tribunale di ### ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: Nel merito: accogliere tutte le domande formulate dall'attore sia nell'atto di citazione in riassunzione, sia negli ulteriori atti di giudizio; respingere la domanda riconvenzionale di usucapione della parte convenuta.” ### della convenuta/attrice in via riconvenzionale: “Voglia il Tribunale di ###mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta 1) respingere nel merito la domanda principale di parte attrice relativa all'affermata invasione della proprietà attorea; 2) dare atto che per quanto riguarda le costruzioni di cui si discute in causa è cessata la materia del contendere; 3) in subordine accogliere la domanda riconvenzionale di parte convenuta di intervenuta usucapione del terreno contestato; 4) condannare parte attrice al pagamento delle spese del giudizio” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### premesso di essere proprietario di un alloggio sito al pian terreno del condominio di ### 87/1 e dell'annesso giardino condominiale, censito in p.c.n 945/26 ct. 3 in PT 3207, costituente la partita madre del ### di ### 87/1, confinante con la particella 1427, ct 1, in PT 3156 Scorcola, di iscritta ragione ### lamentava che quest'ultima si era appropriata di una striscia di terreno di circa 24 mq di proprietà del predetto condominio e aveva realizzato al confine dei manufatti in violazione delle distanze legali. Chiedeva, pertanto, la restituzione in suo favore del terreno abusivamente occupato dalla convenuta e l'arretramento delle opere lesive delle distanze. 
Si costituiva in giudizio ### la quale rilevava che il confine tra la propria casa di via ### 87 e il condominio di ### 87/1 era delimitato in natura dal muro di sostegno del sovrastante pastino su cui era eretto l'edificio condominiale, nonché da un grande albero di acacia. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda principale relativa all'affermata invasione della proprietà attorea; in subordine chiedeva accogliersi la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del terreno contestato. Al riguardo, la convenuta rilevava di aver acquistato l'immobile nel 1983 e che i suoi danti causa avevano già usucapito il terreno conteso. Quanto alle costruzioni asseritamente lesive delle distanze legali (un container in lamiera e un baracchino in Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 legno), la convenuta, dichiarata la propria disponibilità ad arretrare la costruzione del baracchino, ne sosteneva, in ogni modo, la conformità alla variante generale di revisione del P.R.G., nonché l'inidoneità a creare alcuna forma di disturbo alla proprietà attorea. 
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta CTU finalizzata a determinare l'esatto confine tra le due realità dell'attore e della convenuta, tenuto conto soprattutto della stato in natura e delle mappe. 
Dalla relazione di CTU è emerso che, pur sussistendo una difformità tra il confine in natura e quello giuridico, il primo è fisicamente ben definito ed è costituito in parte da un vecchio muro di pietra (anche muro di contenimento della particella 945/26) e per una modesta parte da una rete metallica. 
Con sentenza n. 334/2009 del 26.02.2009 depositata in cancelleria il 12 marzo 2009, il Tribunale di ### tenuto conto delle risultanze della ### rigettava le domande attoree di rivendica e sostituzione, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di arretramento delle costruzioni illegali, dichiarava le spese di lite interamente compensate e poneva definitivamente gli oneri di CTU a carico di entrambe le parti, in quote uguali. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello lo ### il quale chiedeva, in riforma della citata pronuncia, che venisse accertata l'invasione da parte della convenuta della striscia di terreno in questione, con condanna di quest'ultima alla restituzione della parte occupata; che venisse ordinata la demolizione o l'arretramento delle opere costruite in violazione delle distanze legali e che venisse rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta con riguardo all'intervenuta usucapione del terreno. 
Si costituiva l'appellata la quale chiedeva in via principale respingersi l'appello in quanto infondato; in via subordinata di appello incidentale e previa riapertura dell'istruttoria, accogliersi la domanda riconvenzionale di usucapione del contestato terreno. 
Con sentenza n. 643/2012 del 16 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 12 novembre 2012, la Corte d'Appello di ### rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini litisconsorti necessari con riferimento alla domanda di usucapione formulata dalla convenuta fin dal primo grado di giudizio, dichiarava la nullità della sentenza impugnata e disponeva pertanto la rimessione delle parti innanzi al Tribunale di ### ai sensi dell'art.  354 c.p.c. 
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 354 c.p.c., ### lio riassumeva la causa nei termini di legge, citando in giudizio anche gli altri condomini interessati all'usucapione, e chiedeva che venisse Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 accertato che il confine tra le proprietà delle parti è individuato dalla linea rossa di cui alla tavola 2 allegata alla consulenza tecnica d'ufficio; che venisse dichiarata l'occupazione arbitraria, da parte della ### della porzione della pc.n. 945/26 (indicata in grigio nella predetta tavola di perizia); che fosse quindi ordinata la restituzione della porzione abusivamente occupata e l'arretramento delle costruzioni in violazione delle distanze legali; che fosse rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione eventualmente proposta dalla ### Si costituiva in giudizio la convenuta ### la quale, ritenendo irrituale la chiamata in causa degli altri condomini da parte dell'attore, nel riproporre la domanda riconvenzionale di usucapione, chiedeva di chiamare in causa gli altri condomini interessati; nel merito, riformulando le deduzioni e le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio, chiedeva che venisse integralmente riconfermata la sentenza di primo grado e che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla questione relativa alla violazione delle distanze legali. In via subordinata, proponeva domanda di intervenuta usucapione del terreno contestato. 
Disposta l'integrazione del contraddittorio, i comproprietari citati ritualmente rimanevano contumaci. Veniva, quindi, disposta l'acquisizione dell'originale della CTU già redatta nel 2007 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'esito del deposito delle scritture conclusive il Giudice precedentemente investito della causa disponeva la riapertura dell'istruttoria ritenendo necessario istruire il processo in relazione alla domanda di usucapione, tema suscettibile di eliminare la situazione di incertezza soggettiva posta alla base della domanda attorea di accertamento del confine; nonché in relazione al rispetto delle distanze dal confine di due manufatti. 
All'udienza del 7 novembre 2017 venivano escussi i testi di parte convenuta e sentito l'interrogatorio di un convenuto contumace. 
All'esito dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa al 24 maggio 2018 per la precisazione delle conclusioni. 
In data 28 aprile 2018 la causa in oggetto veniva assegnata allo scrivente magistrato il quale, all'udienza del 24 maggio 2018, dopo che le parti avevano rassegnato le conclusioni, mandava la causa in decisione concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. 
Tanto premesso in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di #### e ### i quali, sia pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. 
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5 Nel merito, sulla scorta delle considerazioni già esposte nella sentenza n. 334/2009 del Tribunale di ### la domanda dell'attore è infondata e va pertanto rigettata. 
Quanto alla qualificazione giuridica dell'azione, come già ritenuto dalla predetta sentenza, essa va ricondotta nell'alveo dell'art. 950 Come è noto, l'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c. ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi e il presupposto su cui si fonda è costituito proprio da una situazione di incertezza, tanto obiettiva (dovuta alla mancanza di qualsiasi limite, ovvero alla reale confusione delle zone di confine) quanto soggettiva (derivante dalla contestazione sul confine esistente). 
Tale azione tende, pertanto, a rimuovere l'incertezza esistente sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l'eliminazione di quella incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta (Cass., 1° dicembre 1997, n. 12139). 
Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi, il giudice di merito è svincolato, per un verso, dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, ed ha, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria di importanza, poiché, a norma dell'art. 950 cod. civ., è ammissibile qualsiasi mezzo di prova, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali (Cass., 20 aprile 2001, n. 5899). 
Pertanto, nel giudizio di regolamento di confini, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso (v., per tutte, Cass. n. 3101 del 2005). 
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, si devono ritenere sussistenti i presupposti per la predetta azione essendo sorto un assoluto contrasto tra le parti in ordine all'identificazione della linea costituente il limite tra i fondi finitimi.  ### l'attore questa va individuata in base al ### 5422/63, il quale includerebbe il terreno oggetto di contesa nella proIl presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 6 prietà condominiale. ### la convenuta, invece, il confine tra i due fondi sarebbe rappresentato da un muro, eretto da tempo immemorabile a sostegno del pastino di proprietà del condominio, nonché da un grande albero di acacia secolare. 
Tale discrepanza tra confine naturale e confine giuridico è emersa anche dalla relazione di ### nella quale il primo è stato individuato nel muro che funge anche da contenimento della particella 945/26, e per una modesta parte in una rete metallica, mentre il secondo è stato individuato in base al ### al G.N.5422/63 e rappresentato nella ### 2 della relazione peritale (spezzata compresa tra i numeri 2-3-4). 
Ciò posto, alla luce delle risultanze di ### aderendo alle conclusioni di cui alla sentenza n. 334/2009, si deve ritenere che nella fattispecie in esame una determinazione esatta del confine oggetto di controversia sia possibile in base alla situazione di fatto, senza dover ricorrere al criterio sussidiario ponente riferimento alla identificazione del confine sulla base delle risultanze tavolari e catastali (cfr. Cass. n. 8814 del 2003; Cass. n. 27521 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 14993 del 2012). 
Difatti, lo stesso CTU ha evidenziato come, per quanto divergente da quello giuridico, il confine naturale sia fisicamente ben definito: “In natura il confine è rappresentato per una parte da un vetusto muro che funge da contenimento della p.c.n. 946/25 e per un'altra da una rete (in prossimità del portoncino di accesso al condominio dove abita l'attore). In corrispondenza di questa seconda parte del confine (quella più prossima alla Via di ###, osservando la zona in contestazione dalla proprietà della convenuta, la situazione è particolarmente confusa in quanto caratterizzata dalla presenza di alberature e da vegetazione arbustiva. La materiale divisione tra le due proprietà in ogni caso anche qui esiste ed è costituita da una rete metallica.” (cfr. pag. 5 relazione di ###. 
A conferma della univocità del dato naturale, il CTU ha anche precisato che: “in considerazione sia del dislivello tra i due fondi, sia degli ostacoli fisici (alberi e arbusti) soprattutto nella parta più basse del confine, lasituazione sotto il profilo del possesso non si presta ad alcuna interpretazione” (cfr. pag. 6 relazione).  ### di un chiaro confine in natura e l'estensione materiale del diritto di proprietà della convenuta nell'ambito di tale confine hanno trovato altresì riprova nelle testimonianze e nell'interrogatorio disposti nel corso del presente giudizio. 
In particolare, il convenuto contumace ### premesso di risiedere in via ### 87/1 da prima del 1973, ha confermato che “ la separazione tra le due proprietà, ossia quella del condominio (composto in tutto da quattro abitazioni) ove abito io e quella, sottostante, appartenente alla siIl presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 7 gnora ### corrisponde fisicamente, da che io ricordi sin da bambino, a quanto si trova raffigurato nella fotografia, cioè, nella parte alta, dal muro di contenimento del terrapieno e, nella parte più bassa tra i due fondi, da una rete metallica a maglie larghe, oggi rimpiazzata, non so da chi e da quanto tempo, da una rete a maglie più strette, che poggia su palificazioni di sostegno collocate per l'occasione. “ Allo stesso modo i testi #### e ### che frequentano i luoghi di causa dagli anni 80, hanno confermato l'esistenza di una rete a maglie larghe presente in loco già prima dell'acquisto della proprietà da parte della signora ### che l'ha poi sostituita con una a maglie più strette per impedire al suo cane di fuggire nella proprietà confinante. 
I testi ### e ### hanno altresì confermato che, al momento dell'acquisto della proprietà da parte della ### la vegetazione posta nella zona confinaria era selvaggia e incolta e che la stessa abbia poi ripulito nel corso degli anni il terreno fin sotto il muro di contenimento e fino alla rete divisoria.   Alla luce di quanto detto, è possibile pertanto ritenere raggiunta la prova dell'esistenza di un confine reale prevalente su quello rilevabile dalle risultanze tavolari e catastali. 
Come già sostenuto dal Tribunale nella citata sentenza 334/2009, stante l'evidente univocità e autosufficienza del dato fisico materiale, il confine tra i due fondi va pertanto individuato in natura, secondo le indicazioni risultanti dalla relazione di CTU del 15 novembre 2007 redatta dal ### Ind. Ed. ### alla quale ci si riporta (pagg. 5 e 6 relazione). 
Ne consegue il rigetto delle domande attoree. Assorbita la questione relativa all'usucapione del terreno in questione, trattandosi di domanda formulata dalla convenuta in via subordinata all'accoglimento della domanda principale di parte attrice.   Quanto alla domanda di arretramento dei manufatti costruiti in violazione delle distanze legali, già nel primo grado di giudizio l'attore vi aveva rinunciato per comportamento fattivo della controparte, con la conseguenza che in sentenza era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla stessa. 
Tale domanda è stata riproposta dall'attore in grado di appello e nel presente giudizio, adducendo la circostanza che, nonostante la manifestazione della disponibilità resa in primo grado dalla convenuta a rimuovere le opere abusive, queste ultime in realtà sarebbero ancora al loro posto. 
Ebbene, questo Tribunale ritiene di dover condividere quell'o- rientamento della giurisprudenza in forza del quale, in caso di rimesIl presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 8 sione della causa al giudice di prime cure ex artt. 353 e 354 c.p.c., a causa della pretermissione di un litisconsorte necessario, se questi non svolge nuove difese e non articola mezzi prova, le altre parti non hanno il diritto di articolare mezzi di prova nuovi (si veda: ### Taranto, 3 febbraio 2014; Cass. Civ., 23 maggio 2013, n. 12719). La riassunzione della causa determina, infatti, non l'instaurazione di un nuovo processo, ma la continuazione di quello precedente, in special modo nel caso di nullità per pretermissione di un litisconsorte obbligatorio, di talché, restano intatte le preclusioni e decadenze cui l'attore sia incorso nel giudizio svoltosi. Della riassunzione della causa, pertanto, avrebbero potuto giovarsi solo i condomini pretermessi, i quali avrebbero potuto formulare delle domande ed articolare dei mezzi di prova. 
Alla luce di quanto detto, venendo in rilievo una domanda nuova rispetto alle conclusioni formulate dall'attore nel procedimento conclusosi con la sentenza dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Trieste, questa va dichiarata inammissibile. 
Quanto alle spese, considerato l'iter processuale che ha segnato il giudizio, la natura della controversia e le questioni trattate (anche alla luce delle discordanti evidenze tavolari), sussistono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite. 
Per motivi analoghi, le spese di c.t.u., già liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti, in quote uguali, come già previsto nella sentenza n. 334/2009.  ### contraria istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando a) ### che il confine tra le proprietà delle parti va individuato in natura, secondo le indicazioni della relazione di CTU del 15 novembre 2007 redatta dal ### Ind. Ed. ### (pagg. 5 e 6); b) Rigetta le domande attoree di rivendica e restituzione; c) ### inammissibile la domanda attorea di arretramento delle costruzioni illegali; d) ### le spese di lite interamente compensate; e) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in quote uguali.  ### 15 ottobre 2018 

Il giudice
Dott.ssa ###


causa n. 1686/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Piccirillo Filomena

M

Tribunale di Trieste, Sentenza n. 619/2023 del 14-11-2023

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trieste Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ##### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data ### da 1) ### con l'Avv. ### presso il quale ha eletto domicilio telematico E 2) ### con l'Avv. ### , presso il quale ha eletto domicilio telematico Con l'intervento del P.M. ### parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ### nato a ### il ###, alle seguenti condizioni: “che l'Ill.mo Tribunale Adito, previ gli incombenti di legge, ### recepire la disciplina concordata tra le parti per le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore, e in particolare disporre che: 1. il figlio minore ### venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocament (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trieste Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ##### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data ### da 1) ### con l'Avv. ### presso il quale ha eletto domicilio telematico E 2) ### con l'Avv. ### , presso il quale ha eletto domicilio telematico Con l'intervento del P.M.  ### parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ### nato a ### il ###, alle seguenti condizioni: “che l'Ill.mo Tribunale Adito, previ gli incombenti di legge, ### recepire la disciplina concordata tra le parti per le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore, e in particolare disporre che: 1. il figlio minore ### venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in via ### 32 a ### 2. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso: lunedì e giovedì a cena e pernottamento, il sabato o la domenica a cena e pernottamento, qualche giorno durante le vacanze pasquali, due settimane di vacanze estive anche non consecutive, qualche giorno durante le vacanze natalizie, il pranzo di ### 3. Il sig. ### corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento in favore del figlio, il solo importo di euro 100,00 mensili, rivalutati ### per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse verranno attribuite ai genitori nella misura del 50% ciascuno; 4. in merito all'assegno unico lo stesso verrà attribuito integralmente a favore della sig.ra ### 5. i genitori si accorderanno con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio nonché al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. 
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate. 
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.  ### del figlio minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. 
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) ### le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; 2) Compensa tra le parti le spese di procedura.   Così deciso in ### 07/11/2023 ### Est. ##### n. 2847/2023

causa n. 2847/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Piccirillo Filomena, Fanelli Anna Lucia, Russano Rocco

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Tribunale di Trieste, Sentenza n. 622/2023 del 14-11-2023

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trieste II Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ##### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data ### da 1) ### con l'Avv. ### presso il quale ha eletto domicilio telematico E 2) ### con l'Avv. ### , presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### (anno 2014 , atto n. 88 PARTE 2^ serie A ) optando per la separazione dei beni. ### coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data ###, personalmente sottoscritto dalle parti all'udienza del 18.10.2023 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI: piaccia all'###mo Tribunale: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2. Nella casa coniugale, sita in ### Via dei ### 38, resta a vivere il sig. ### il quale contestualmente al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trieste II Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ##### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data ### da 1) ### con l'Avv. ### presso il quale ha eletto domicilio telematico E 2) ### con l'Avv. ### , presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### (anno 2014 , atto n. 88 PARTE 2^ serie A ) optando per la separazione dei beni.  ### coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data ###, personalmente sottoscritto dalle parti all'udienza del 18.10.2023 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI: piaccia all'###mo Tribunale: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.  2. Nella casa coniugale, sita in ### Via dei ### 38, resta a vivere il sig. ### il quale contestualmente al presente accordo acquista la metà quota p.i. di intestata proprietà della moglie sul detto immobile, a regolamentazione dei reciproci rapporti conseguenti al vincolo di coniugio e alla successiva separazione dei coniugi che qui interviene, il tutto come meglio esplicitato ai punti che seguono.  3. I coniugi si sono già autorizzati reciprocamente ad interrompere la convivenza contestualmente alla firma del presente accordo, e danno atto che la sig.ra ### ha rilasciato l'alloggio familiare già a far data dal 1/6/2023 trasferendosi altrove.  4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla viene qui previsto a titolo di mantenimento reciproco.  5. I coniugi, come riferito in premessa, sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, del bene immobile sito in #### 38, sul quale pende con iscrizione di diritto di ipoteca simultanea all'### di ### sub GN 11583/22 mutuo ipotecario registrato il ### a favore di ### con sede ###### per il complessivo importo di € 176.000,00, di cui € 88.000,00 per capitale, il resto per gli interessi - anche di ammortamento - che ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria sono stati determinati al tasso di 1,60 nominale annuo, nonché interessi di mora, spese di commissioni, spese e premi di assicurazione, tasse ed imposte e qualunque altra somma dovuta a titolo di mutuo. Il mutuo è cointestato ai coniugi ed il relativo contratto è stato stipulato in data ### a firma del notaio dott. ### notaio iscritto al Ruolo del ### di ### con studio in #### n.4/a. 
Il bene immobile, adibito a residenza familiare, sito al civ. n. 38 di ### in ### cointestato ai coniugi, ciascuno per la quota del 50%, è così descritto: - Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### con ingresso dal numero civico 38 della Via dei ### e precisamente: PT. 15078 di ### ente indipendente, costituito da alloggio sito al quarto piano della casa civico n.38 di ### costruita sulla p.c.n. 4518/2 in PT:14421 di ### composto da due stanze, soggiorno, cucinino, bagno-wc, ripostiglio, entrata e poggiolo, il tutto marcato “L” e distinto in colore “grigio” nel piano archiviato in atti tavolari sub GN.3312/1955, cui sono inscindibilmente congiunte 51/1000 p.i. di uso comune del c.t.1° della P.T. 14421 di ### (fondo e parti comuni dell'edificio).  6. Alla data di sottoscrizione del presente accordo il residuo debito con la banca a titolo di mutuo ammonta ad € 86.128,35 (con rateo di € 567,46 mensili) come da piano di ammortamento allegato al presente atto.  7. A regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio la sig.ra ### (c.f.  ###), nata a ### il ###, residente a ### Via dei ### 38, cede e trasferisce al sig. ### (C.F. ###) nata a ### il ###, residente a ### Via dei ### 38 , che accetta, la propria metà quota di proprietà dell'alloggio familiare, sito in #### n.38, costituita da unità condominiale come descritta al punto sub 5) che precede, cioè alloggio sito al quarto piano della casa civ. n.38 di ### fondo e parti comuni dell'edificio, il tutto come descritto al punto sub 11) del presente atto.  8. A definizione e regolamentazione di ogni reciproco rapporto economico tra le parti, a fronte della cessione di cui infra sub punto 7) di metà quota immobiliare, il sig. ### si accolla l'integrale mutuo residuo (contratto di mutuo dd.28/09/2022 - registrato a ### il ### al N. 10660 serie 1 T, ### n.8572, Raccolta 6789), gravante sul predetto alloggio familiare sito in #### 38, sino ad integrale saldo ed estinzione di esso, liberando così la sig.ra ### da qualsivoglia obbligo di pagamento e da ogni responsabilità nei confronti della banca per la metà quota di attuale sua spettanza giusto contratto di mutuo qui citato, con espressa e specifica manleva da parte del marito ### - che perciò subentra nel contratto di mutuo con effetto liberatorio per la moglie ### - liberandola da ogni e qualsivoglia obbligo, senza diritto di rivalsa sui pregressi pagamenti e su quelli futuri e successivi al deposito del presente atto di separazione, senza soluzione di continuità dalla data di sottoscrizione del presente atto a far data dalla quale deve intendersi unico obbligato il sig. ### La manleva integralmente liberatoria e la rinuncia ad ogni rivalsa per il pregresso è conseguenza del fatto che l'alloggio familiare rimane nel godimento esclusivo del sig. #### e questi diventa l'unico e solo proprietario del bene immobile per effetto della cessione di cui infra. A fronte dell'acquisto della metà quota di proprietà dell'immobile, il sig. ### provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese condominiali e delle spese ordinarie e straordinarie già deliberate nell'anno 2023 a far data dalla quale deve intendersi unico obbligato il sig. ### al pagamento delle spese relative all'immobile oggetto qui di cessione, liberando per ciò la sig.ra ### da ogni e qualsivoglia obbligo.  9. ### del mutuo integralmente a nome del sig. ### e quindi la manleva liberatoria della sig.ra ### dall'obbligazione solidale di mutuo avverranno contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo innanzi al Tribunale adito, dando atto che la ### mutuataria ha già visionato il presente accordo e avvallato l'accollo di mutuo a nome di ### per l'intero importo residuo, operazione che - una volta emessa la sentenza di separazione - la ### formalizzerà senza necessità di rogito notarile a spese di esclusivo onere del sig. #### 10. Tutti i contratti di utenza della casa sita in ### 38, oggetto qui di trasferimento, sono già intestati al sig. ### e quindi, in forza degli accordi di trasferimento e cessione immobiliare qui formalizzati egli a far data dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà al pagamento di tutte le spese relative ad utenze, fornitura di consumi, ed ogni altra spesa relativa all'alloggio familiare di ### 38, oltre a farsi carico integrale delle tasse relative al detto immobile.  11. ###, oggetto di trasferimento da parte della sig.ra ### in favore del sig. ### per il 50% di p.i., è costituito da alloggio sito in #### 38 e relative pertinenze, come di seguito censito: ### di ### - Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### con ingresso dal numero civico 38 della Via dei ### e precisamente: PT. 15078 di ### ente indipendente, costituito da alloggio sito al quarto piano della casa civico n.38 di ### costruita sulla p.c.n. 4518/2 in PT:14421 di ### composto da due stanze, soggiorno, cucinino, bagno-wc, ripostiglio, entrata e poggiolo, il tutto marcato “L” e distinto in colore “grigio” nel piano archiviato in atti tavolari sub GN.3312/1955, cui sono inscindibilmente congiunte 51/1000 p.i. di uso comune del c.t.1° della P.T. 14421 di ### (fondo e parti comuni dell'edificio).  ### delle ### - ### di #### è censito alla sezione V, foglio 30, particella 4518/2, subalterno 9, ### civico numero 38, piano 4°, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, vani catastali 4,5, superficie catastale totale 69 mq., superficie catastale totale escluse aree scoperte 67 mq., rendita catastale ### 476,43. 
Nella cessione di quota parte indivisa deve intersi trasferito e ceduto anche pro quota tutti i diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio.  12. Ai fini del trasferimento immobiliare le parti danno atto: che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 40 della ### 28.02.1985, n.47, nonché ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche previste a norma del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, si dà atto che la costruzione dell'edificio in cui si trova l'alloggio oggetto di cessione è stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, precisamente la costruzione risale al 1954; 13. Ai fini del trasferimento immobiliare con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n.445, le parti consapevoli delle conseguenze penali dell'art. 76 della legge medesima, assumendosi la relativa responsabilità, dichiarano: • che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 della ### 28.02.1985, n.47, le opere di edificazione dell'edificio di cui fa parte il compendio immobiliare del presente atto ed oggetto di cessione per metà quota, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967; • che è stata rilasciata l'abitabilità con atto del Comune di ### - ### dd.29/11/1957, ### Corr. n. 523/14 - 1954; • che, ai fini di cui all'art. 41 della L.47/1985, per l'immobile medesimo è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria in ordine ad una diversa distribuzione planimetrica e per il quale è stata presentata al Comune di ### in data ### con prot. Corr. n. C/94/2012/6 la richiesta di ### tale pratica risulta chiusa a seguito del pagamento dell'oblazione prevista e dell'accatastamento delle opere compiute e non necessita di un rinnovo del ### di ### originale ai sensi dell'art. 24 DPR n.380/01.  • che in relazione all'immobile qui oggetto di cessione sono stati eseguiti alcuni interventi eseguibili in attività di edilizia libera di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi della legge di settore (art. 16 comma 1, lett. a bis L.R.  11/11/2009 n.19 e s.m.i) consistenti nella trasformazione della finestra del soggiorno in porta finestra di accesso al poggiolo per i quali in data ### è stata presentata al Comune di ### la ### di ### portante la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data ###.  • che in relazione all'immobile qui oggetto di cessione non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori e non sono state eseguite opere abusive e che comunque non sono state realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie concessioni o autorizzazioni; • che la parte cedente garantisce che l'immobile è da intendersi provvisto dell'agibilità; • che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile qui in oggetto; • che la parte cedente dichiara che l'immobile in oggetto le è pervenuto per atto di compravendita concluso in data ### a firma del notaio rogante dott. ### notaio iscritto al Ruolo del ### di ### registrato a ### il ### sub N.10659 serie 1 T (Rep n. 8571 - Racc. n. 6788); • che sul detto immobile grava iscrizione di ipoteca a favore della #### - con sede in #### 156 e sede ####### 8, filiale di #### della Repubblica 2, per la complessiva somma di € 88.000,00, di capitale mutuato, con iscrizione ipotecaria sul bene per complessivi € 176.000,00 che comprende e garantisce capitale mutuato + interessi, ed ogni altro accessorio, ipoteca iscritta all'### di ### sub GN 11583/2022; • che in data ### è stato stipulato a firma del notaio ### notaio di ### il contratto di mutuo (### n. 8572 - Racc. n. 6789) tra i coniugi ### e ### e la ### - con sede in #### 156.  • Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria sottoscritta dalle parti, depositata in ### ed allegata al presente atto; la parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi alla unità immobiliare in oggetto, quali sopra riportati, e la planimetria depositata in ### di cui sopra, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.  • Si dà, inoltre, atto che l'unità immobiliare oggetto del presente trasferimento risulta regolarmente intestata presso il ### dei ### di ### alla odierna parte cedente - per la metà quota - in conformità con le risultanze dei ### (###, come risulta dall'estratto tavolare e visura catastale qui allegate.  • Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 ter L. 165/1990 la parte cedente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'unità immobiliare in oggetto.  • La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente ### da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando la parte cessionaria, sig. ### , a conseguire la voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a proprio nome sulla metà quota di immobile oggetto di trasferimento di cui al presente atto ad onere e spesa di quest'ultimo.  • In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 - come modificato dalla L.  90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 - la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di ### relativo all'unità immobiliare oggetto del presente atto redatto dall'architetto ### in data ###. Parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio - 13/6/2022 - e che deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. 
La parte cedente dichiara che il detto Attestato di ### è pienamente valido ed efficace e non risulta decaduto per cause sopravvenute.  14. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previsti per legge.  15. Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso, residenziale, secondo i criteri di cui al ### 2 agosto 1969 - ### 412/93 (### n. 218/1969).  16. Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.  17. La parte cedente assicura la piena ed esclusiva proprietà di quanto sopra trasferito che dichiara libero, tranne l'ipoteca e il mutuo di cui ai punti infra sub 8), 9) e 13), da privilegi fiscali - azioni pregiudizievoli in corso - o comunque temute - nonché da imposte e tasse arretrate, sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data odierna sia in via principale, che complementare e suppletiva.  18. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente ricorso consensuale.  19. La parte cedente dichiara di avere l'assoluta disponibilità della quota dell'immobile qui ceduta, anche ai sensi del vigente diritto di famiglia.  20. Le parti si danno atto che fino alla data di deposito del presente ricorso sono state pagate correttamente tutte le spese condominiali ad oggi quantificate e deliberate in assemblea condominiale, e tutte le tasse, per l'immobile qui oggetto di cessione.  21. Il sig. ### provvederà in via integrale al pagamento di tutte le spese relative ad utenze, fornitura di consumi, ed ogni altra spesa inerente l'alloggio familiare, sito in #### 38, e tasse relative al detto immobile, oltre che ai ratei di mutuo residuo. I contratti di utenza domestica sono già intestati a nome di ### 22. Quale regolamentazione ulteriore e a definizione dei reciproci rapporti economici di dare / avere tra i coniugi, il sig. ### si obbliga a versare alla sig.ra ### la somma di ### 5.000,00 (cinquemila//00). Tale versamento verrà effettuato a mezzo assegno circolare che verrà consegnato alla sig.ra ### il giorno dell'udienza di separazione contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, e il verbale d'udienza varrà quale formale atto di quietanza.  23. Rispetto al mobilio e agli arredi presenti nell'alloggio familiare di ### 38 le parti danno atto di essersi accordate tra di loro con autonomi e separati accordi.  24. Le parti mantengono la comproprietà dell'autovettura ### 2008 targata ### la cui spesa continuerà ad essere onerata per metà quota da ciascun coniuge.  ### rimane in utilizzo condiviso sino a cessazione del leasing.  25. Il sig. ### si accolla integralmente le spese legali del presente procedimento.  26. Le spese e tasse per il trasferimento immobiliare, ove occorrano e risultino dovute, saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig. ### che curerà a proprio onere, cura e sue spese anche i successivi adempimenti presso l'### e presso l'### per la voltura a proprio nome della metà quota qui oggetto di cessione, e a suo carico resta ogni eventuale spesa dovuta alla banca per la pratica di l'accollo a proprio nome e subentro in via esclusiva nel contratto di mutuo per il residuo importo dovuto e manleva liberatoria nei confronti di ### 27. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte, e null'altro avranno a pretendere economicamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.” All'udienza del 18.10.2023 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Alla predetta udienza il sig. ### ha consegnato a ### un assegno circolare di importo pari a 5000 euro, in esecuzione del punto 22 del ricorso. I coniugi hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza. 
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e #### che hanno contratto matrimonio a ### il 2 agosto 2014; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza; 4) Dà atto che il sig. ### si è accollato le spese legali del presente procedimento; 5) Manda alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di ### Così deciso in ### 07/11/2023 ### Est. ##### n. 3242/2023

causa n. 3242/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Piccirillo Filomena, Fanelli Anna Lucia, Russano Rocco

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