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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12119/2025 del 07-05-2025

... mandataria ### con ordinanza di assegnazione in sede di pignoramento per euro 1.303.080,23. 3. Con atto di citazione notificato il ### la ### s.r.l. conveniva in giudizio la ### s.r.l., quale mandataria dell'### e l'#### chieden do: «in via cautelare […] emettere provvedimento cautela re ex art. 700 c.p.c., d iretto ad inibire l'istituto fondazione G. ### convenuto di pagare alla ### degli imp orti relativi al Sal n. 21 di spe ttanza della ### medesima, pari ad euro 165.547,03; in via principale, condannare l'istituto fondazione G. ### al pagamento in favore della ### & C. s.r.l., a titolo di corrispettivo per le opere eseguite complessivo importo di euro 310.719,88 […] di cui euro 165.547,03, a titolo di corrispettivo a saldo per ulteriori op ere eseguite in esecuzione dell'appalto oggetto di causa, ma non contabiliz zate dall'### committente; in via subordinata nell'ipotesi in cui, nelle more del 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### giudizio, intervenga da parte dell'### committente il pagamento dell'intero importo del SAL n. 21 in favore della ### s.r.l. e nella denegata ulteriore ipotesi che codesto ###mo giudice adito ritenga liberatorio il suddetto pagamento anche per gli importi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 r.g. proposto da: ### s.r.l. , in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega a margine del ricorso dall'Avv. ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative a l presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### -ricorrente
CONTRO 2 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### & C. s.r.l. , in persona del lega le rappresentante pro tempor e, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elett ivamente domiciliata in ### presso il suo studio a corso ### n. 16, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente ###, ### per lo studio e la cura dei tumori, ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura speciale a margine del controricorso, la quale dichiara di voler ricever e le comunicaz ioni e le notificazioni relative a questo procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di n. 2570/2019, depositata il ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal ### dott. ### D'### 1. Con delibera n. 479 del 14/7/1997 l'### nazionale per lo studio della cura dei tumori (### ), ### G. ### disponeva la gara ad evidenza p ubblica a licitazione privata per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento tecnologico dell'istituto ### La base d'asta dei lavori era di lire 29.455.473.165.  ### avveniva con la delibera n. 775 del 9/12/1997, in favore dell'### con la mandataria ### per la somma di lire 19.731.664.525, con un ribasso d'asta del 33,73%. 3 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'#### era formata dalla ### s.r.l., che si occupava dei lavori di installazione degli ascensori, con un ribasso d'asta del 50%, dalla ### immobil iare s.r.l., dalla ### s.p.a., che per gli impianti elettrici proponeva un ribasso del 35%, d alla ### che si occupava degli impianti, con un ribasso d'asta del 32%, oltre che dalla mandataria ### per le opere civili, con un ribasso d'asta del 29,4% . 
A seguito di informativa antimafia, il contratto veniva stipulato il ###, con previsione di ultimazione dei lavori in 30 mesi.  2. ### presentata dall'### con il ribasso d'asta delle 33,073% veniva reputata anomala, sicché la mandataria ### recava le giustificazioni di un tale ribasso d'asta.  ### definitiva interveniva con delibera n. 454 del 14/7/1999.  #### provvedeva al pagamento integrale in favore della mandataria ### con ordinanza di assegnazione in sede di pignoramento per euro 1.303.080,23.  3. Con atto di citazione notificato il ### la ### s.r.l.  conveniva in giudizio la ### s.r.l., quale mandataria dell'### e l'#### chieden do: «in via cautelare […] emettere provvedimento cautela re ex art. 700 c.p.c., d iretto ad inibire l'istituto fondazione G. ### convenuto di pagare alla ### degli imp orti relativi al Sal n. 21 di spe ttanza della ### medesima, pari ad euro 165.547,03; in via principale, condannare l'istituto fondazione G. ### al pagamento in favore della ### & C. s.r.l., a titolo di corrispettivo per le opere eseguite complessivo importo di euro 310.719,88 […] di cui euro 165.547,03, a titolo di corrispettivo a saldo per ulteriori op ere eseguite in esecuzione dell'appalto oggetto di causa, ma non contabiliz zate dall'### committente; in via subordinata nell'ipotesi in cui, nelle more del 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### giudizio, intervenga da parte dell'### committente il pagamento dell'intero importo del SAL n. 21 in favore della ### s.r.l. e nella denegata ulteriore ipotesi che codesto ###mo giudice adito ritenga liberatorio il suddetto pagamento anche per gli importi di spettanza della ### pari ad euro 165.547,03, condannare la ### a pagare all'attrice l'importo di euro 165.547,03». 
In sostanza, l'attrice ### deduceva che, essendo si obbligata ad espletare l'attività di installazione degli ascensori, inizialmente con un ribasso del 50%, ma, in sede ###il ribasso medio del 33%, tale u ltimo indice perce ntuale doveva essere applicato in sede di distribuzione da parte della mandataria ### delle somme ricevute dalla stazione appaltante ### La società voleva, insomma, che le fosse applicata la percentuale di riduzione del 33,073 %, quale risultante dall'aggiudicazione della gara appalto, e non nella misura del 50%.  4. Si costituiva la ### chiedendo il rigetto della domanda.  5. Si costituiva l'### deducendo «di aver già versato anche la quota di pertinenza della ### alla mandataria dell'#### 6. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 9/7/2015, accoglieva la domanda, condannando la ### al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 142.219,95. 
In particolare, il tribunale rilevava che «il pagamento effettuato dal ### alla ### srl ha senz'altro effetto liberatorio in quanto la stazione appaltante deve ritenersi estranea ai rapporti inte rni dell'### chiarendo che neanche «può ritenersi efficace nei confronti del ### la revoca tacita del mandato poiché contrastante con aspetti essenziali dell'istituto dell'### 7. Avverso tale sentenza propone va appello la S ifra ### chiedendo l'applicazione sull'importo delle lavorazioni di spettanza della ### contabilizzato nel SAL n. 21 del contratto d'appalto, del 5 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### ribasso del 50%, in luog o del ribasso del 33 ,073 %, ridu cendo dunque l'importo spettante alla ### ad euro 81.270,27. 
In partico lare, l'appellante deduceva che, in sede ###ragione della ritenuta anomalia dell'offerta dell'### la stessa veniva sottoposta alla verifica ex art. 21 della legge n. 109 del 1994 , attraverso l'esame delle «giustificazioni dell'offerta economica». 
In tale frangente la mandataria ### produceva «le offerte di ribasso che ogni impresa del raggruppamento, previo studio della categoria di lavori di propria competenza aveva ad essa mandataria comunicato ai fini della formulazione del ribasso unitario da offrire in gara strumento l'impegno, all'interno dell'### di eseguire la propria categoria dei lavori con il ribasso comunicato». 
La mandataria dell'### dunque, una volta ricevuti dalle mandanti i differenti ribassi offerti dalle imprese raggruppate per le categorie di lavo ri di rispettiva compet enza, av eva effettuato «la med ia ponderale degli stessi così determinando il ribasso unitario offerta all'### committente». 
Il ribasso o fferto dalla ### pari al 5 0%, in sede di «giustificazioni dell'offerta» rendeva il ribasso unico offerto pari al 33,073%. 
Per tale ragione, ad avviso dell'appellante, «la ripartizione dei compensi tra le singole imprese va operata dalla mandataria sulla base dei ribassi offert i dalle stesse con riferimen to alle singole categorie di lavorazioni, così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, quei margini di guadagno indicati in sede di offerta». 
A null a rilevava che l'acc ordo interno non emergesse d al contratto d'appalto, stan te la estraneità della committente agli accordi interni delle imprese.  8. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 2570/2019, del 13/5/2019, rigettava il gravame. 6 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### che la sussistenza ed il contenu to dell 'accordo intercorso tra le imprese dell'### di ripartirsi compensi sulla base dei diversi ribassi offe rti dalle stesse con riferime nto alle sing ole categorie di lavorazione, e rano «cont roversi», anche prima del giudizio. 
La mandante ### aveva sempre negato che vi fosse stato un accordo, verbale o scritto, tra gli associati di applicare al loro interno ribassi differen ziati «o, comunque, in misura diversa da quella risultante dall'unico ribasso offerto unitariamente in sede di gara». 
Precisava la Corte territoriale che «né è v ero che della sussistenza di tale accordo vi sia prova documentale, non risultando tale pattuizione né inserita nell'atto cost itutivo de ll'ATI per notar ### né richiamata nel contratto di appalto stipulato con l'istituto ### Agli atti vi era soltanto la «### tificazione d ell'offerta economica», ossia la tabella contenente i singoli ribassi operati dalle imprese dell'### inviata dalla stessa ### da lla stazione appaltante e predisposta dalla medesima odierna appellante». 
In tale tabella si dava conto dei ribassi comunicati dalle imprese, ma «di tali comunicazioni e del loro effettivo contenuto l'appellante non ha dato affatto la prova». 
Per tale r agione, non era po ssibile sostenere ch e la comunicazione dei singol i ribassi effettuata dalle imprese alla mandataria ### costituis se «impegno scritto de lle singole imprese, posto che anche di tale comunicazione manca la prova». 
Neppure potevano individuarsi quali indizi significativi «la mera circostanza che in occasione dei pagamenti degli altri venti SAL non vi è stata alcuna lagnanza da parte delle altre imprese raggruppate ovvero il fatto che nella s pecie trattasi di u n ATI verticale, caratterizzata cioè da lavorazioni di classificazione diverse». 7 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l., in liquidazione, depositando anche memoria scritta.  10. Ha resistito con cont roricorso la ### & C. s.r.l., depositando anche memoria scritta.  11. Ha resistito con controricorso l'### nazionale per lo studio della cura dei tumori ### G. #### 12. ### re ### rale, nella persona del dott . ### ha deposit ato conclusi oni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.  ###: 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione articoli 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 in relazione all'art. 117 c.p.c., legge n. 2248/1865 - Al contratto d'appalto ### 70580 del 2/11/1999 - ### legge n. 109/94 e al d.p.r. 554/99 - ### artt. 1341 e 1362 c.c. - ### artt. 1175 e 1375 c.c. - ### articoli 1664 c.c. e seguenti - ### del principio della domanda ex articoli 99 e 112 c.p.c. - ### art. 111 della ### - travisamento esame di un punto decisivo della controversia - Omessa, insufficient e e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio». 
Per la ricorre nte la Corte territoriale avrebbe errato nel determinare l'importo spettante alla ### considerando il ribasso del 33,73 %, quale ribasso unitario calcolato dall' ATI ai fini dell'aggiudicazione e della giustificazione dell'off erta, inizial mente ritenuta anomala, in luogo del ribasso effettivo che doveva essere «del 50%, ind icato dalla ### & C. srl e pure ribadito nel documento giustificativo». 
Infatti, a seguito della verifica prevista ex art. 21 della legge 109 del 1994 , in ragione de lla ritenuta anomalia dell 'offerta economica presentata, l'ATI aveva depositato delle «### 8 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dell'offerta economica», all'interno delle quali erano indicati i singoli ribassi di ciascuna società facente parte dell'### In particolare, la società ### con riguardo alle opere civili aveva offerta un ribasso del 29,4%, Eug enio ciotola s .p.a., in relazione agli impianti elettrici, aveva offerta un ribasso del 35%, ### in relazione agli impianti meccanici, aveva offerta un ribasso del 32%, la ### aveva offerta un ribasso del 50%, in relazione agli impian ti elevatori, per una media di ribasso d el 33,73%, pari a lire 19.713.751.713, a titolo di importo netto che la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere all'### in luogo dell'importo a base d'asta pari a lire 29.455.473.165. 
La società mandataria ### quindi, aveva provveduto alla ripartizione dei compensi tra le singole imprese in ragione dei ribassi offerte dalle stesse con riferimento alle singole categorie di lavorazioni, «così da consentire, in ragione dei diversi ribassi offerti, i margini di guadagno indicati in sede di offerta». 
Pertanto, per la ricorrente, «solo l'aliquota del 50% indicata da ### si ripete, doveva essere quell'effettiva e a base dell'impegno assunto dell'ATI nei confronti dell'istituto ### Aggiunge la ricorrente che la Fer rari avev a contestato l'applicazione della percentuale di ribasso del 50% solo in sede di ripartizione degli importi a seguito del 21º ### Per la ricorrente l'errore commesso dalla Corte d'appello sarebbe consistito nel non rico noscere che «le dic hiarazioni rese dagli operatori economici nell'ambito di una pubblica gara, poi peraltro confermata nelle giu stificazioni prodotte a corredo dell'offerta, costituiscono un preciso imp egno contrattuale degli stessi nei confronti della ### Non vi sarebbe stata contestazione in relazione all'atto esibito dalla ricorrente, così da diventare pacifico, ex art. 115 c.p.c. 9 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### riduzione del 50% sare bbe stata «ag evolmente ricavabil e dalle più volte richiamate giustificazioni, allegate nel giudizio di prime cure sia da ### che dal ### Ciò avrebbe reso «superflua ogni indagine sull'esistenza di accordi/patti diversi, mai esibiti o prodotti in giudizio dalla mandante ### 2. Il motivo è inammissibile.  2.1. In primo luogo, in tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernen ti le separate censure (Cass., sez. 5, 6/11/2024, n. 28541). 
Nella specie, il motivo è costruito con un affastellarsi inestricabile di argoment azioni e di norme asseritame nte violat e, renden do impossibile a questa Corte di deci dere su ciascuna delle censure separatamente.  2.2. Il motivo pecca anche di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato trascritti gli stralci dei documenti invocati (contratto di appalto; giustificazioni offerta anomala).  3. Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito ex art. 348-ter c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, con la conseguente impossibilità di articolare il motivo di impugnazione teso a censurare il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  ###. 348-ter c.p.c., è applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774). 10 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### prem esso che nell'ipotesi di "doppia conforme", pre vista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni d i fatt o poste a base, rispett ivamente , della decisione di primo grado e della sentenza d i rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., sez. 2, 10/3/2014, n. 5528). 
La ricorrente, sul punto, non ha riportato le argomentazioni del tribunale, con cui è stata rigettata l'originaria domanda da parte della mandataria ### Trova applicazione il principio per cui, in tem a di ricorso di cassazione, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art.  348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, 5, c.p.c., non solo quando la de cisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di p rimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/3/2022, n. 7724).  4. Tra l'altro, la ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, g ià compiutamente effettuata da pa rte della Corte d'appello, non sindacabile in questa sede. 
Senza contare che il vizio di motivazione viene articolato alla stregua della vecchia normativa di cui all'art. 360, primo comma, 5, c.p.c., cioè come «omessa, insuffic iente e contradditt oria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio», e non come omesso esame di fatti decisivi (Cass. Sez.U., n. 8053 del 2014). 11 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 5. Va an che evidenziato che, poiché la delibera n. 479 del 14/7/1997 ha indetto la gara a licitazione privata, trova applicazione, quanto alle offerte anomale, la disciplina di cui all'art. 21, comma 1- bis, dell a legge 11/2/1994, n. 109, che statuisce «nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 9 3/37/CEE del Consiglio d el 1 4 giugno 1 993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del ### ro dei lavori pubblici, sentit o l'osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con l'e sclusione, comunque, di giustific azioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fino a dalla loro presentazione, da gius tificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta» (poi artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023).  6. La società mandataria, ### ha provvedut o quind i a fornire giustificazioni e ad indicare il ribasso medio del 33,73%. 
Tale ribasso medio è stato fatto proprio dalla stazione appaltante che ha aggiudicato i lavori per la somma di lire 19.731.664.525. 12 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dato è st ato fatto prop rio, du nque, dalla ### s.r.l. al momento della richiesta del 21 º ### in luogo della percentual e diversa del 50%, che però re stava all'interno dei r apporti tra le società partecipanti all'### Con valutaz ione di pieno merito, sia il Tribunale che la Corte d'appello, hanno ritenuto che non vi fosse un accordo interno tra le società partecipanti all'ATI per l'applicazione a ciascuna impresa della quota di ribasso differenziata in relazione alla tipologia dei lavori espletati, trattandosi di ATI verticale. 
Al contrario, l'unico dato certo è quello unitario dell'ATI di ribasso complessivo del prezzo offerto pari a 33,73%. 
In tal senso si richiama il precedente di questa Corte per cui con l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratt o di app alto di ope re pubbliche, la sussistenza di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferit o da una o più imprese ad altra impresa capogruppo, preclude la validità dell'accordo interno in base al quale i corrispettivi vengano ripartiti in modo difforme da quanto stabilito nel contratto di appalto, violando detta clausola il divieto di contratti in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., poiché contrastante con aspetti essenziali de ll'is tituto, sia per lo svuotamento del mandato collettivo, sia, q uanto alla d isciplina dell'appalto di opere pubbliche, per contrasto con l'art. 22, comma 4, del d. lgs. n. 40 6 del 1991 (nel testo "ratione temporis" applicabile), il quale fa divieto di costitu ire un raggruppamento concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara, altrimenti impedendosi alla P.A. di valutare la consistenza tecnica e finanziaria delle imprese riunite (Cass., sez. 1, 23/1/2012, n. 837). 
Ciò che rileva è, dunque, il rapporto con la stazione appaltante, ai fini della dete rminazione dell'obbligazione grav ante sull'### 13 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### venendo in considerazione «aspetti inerenti alla trasparenza dell'appalto, nel senso che la pubblica amministrazione viene posta preventivamente in grado di conoscere i partecipanti alla gara e di effettuare le conseguenti valutazioni» (Cass. n. 837 del 2012). 
Tant'è vero che un a clausola stipulata successivamente alla conclusione del contratto d'appalto, con la quale si convengono alla ripartizione dei corrispettivi difforme dalle previsioni del capitolato, appare assolutamente distonica rispetto al fenomeno rappresentativo dell'ATI (Cass. n. 837 del 2012). 
Si è chiarito, del resto, che «il rilievo che viene normalmente attribuito alla necessità che i lavori vengano effettivamente svolti secondo le indicazioni fornite prima dell'aggiudicazione, corrisponde all'esigenza, in capo all'amministrazion e, di conosce re le quote facenti capo a ciascuna impresa, anche al fine di valutare le rispettive capacità tecniche e finanziarie».  7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  dichiara inammissibile ricorso. 
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della ### le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. 
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della ### le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.   Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 14 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I ### 

causa n. 37780/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19193/2025 del 12-07-2025

... esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento (Cass., 4 marzo 2024, n. 5637). 11. Il terzo e quarto motivo, che devono essere trattati unitariamente perché riguardanti la medesima questione (costituzione dell'### delle ### mediante avvocato del libero foro nel giudizio di primo e di seco ndo grado) sono infondati, dovendosi, in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intero controricorso per la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le ### di que sta Corte hanno chia rito che l'adempimento dell'onere imposto dalla pre detta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non i ndicato spe cificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16887) e, al riguardo, va ribadito l'orientamento consolidato di que sta Corte secondo cui il vizio che determina la nullità de lla procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 24934/2023 proposto da: ### s.r.l ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####), come da procura speciale in atti.  - ricorrente contro ### delle ### nella persona de l ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui u ffici è elettivame nte domiciliat ###### via dei ### n. 12 (PEC: ###).   - controricorrente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### n. 5899/2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023, notificata il 23 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal #### 1. La società ### s.r.l. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/000, per complessivi euro 755.899,42, che veniva rigettato dalla CTP di ### con sentenza n. 5240/2021, ritenendo che la notifica dell'intimazione appariva del tutto regolare, che non vi era stata violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e che non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti in timati, attesa l a regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.  2. I giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) sul primo motivo di appello: come indicato dalla stessa appellante, con la pregressa sentenza richiamata per sostenere la applicazione del principio del ne bis in idem, la ### con la sentenza n. 6729 del 2019, si era limitata ad affermare che «l'esazione dei tributi, relativamente alle cartelle esattoriali di competenza di questo giudice tributario, non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intim azione di pagamento … l'intimazione di p agamento deve essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del procedimento di esazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una seque nza procedimentale di atti debitamente notificati». La circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle d i pagamento non precludeva che l'agente della riscossione potesse 3 emettere un nuovo avviso di intimazione, relativamente alle cartelle la cui notifica poteva essere in effetti oggetto di prova; -sul secondo motivo di appello: la Corte di cassazione aveva risolto in senso favorevole all'agente della riscossione la indicata controversia (cfr. Cass., Sez. U., n. 15979 del 2022), ovvero era regolare la notifica da parte dell 'Ente mittente da un indirizzo PEC diverso da quello elencato nei pubblici registri att eso che la consegna della cartella tramite il suddetto strumento informatico rendeva inequivocabile chi fosse il mittente del documento; -) sul terzo motivo di appello: la tesi dell'appellante che contestava la costituzione della ### delle ### avvenuta mediante avvocato del libero foro appariva priva di fondamento, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità; -) sul quarto motivo di appello: era am missibile la costituzione di controparte sia perché la procura alle liti depositata nel fascicolo del primo grado d i giudizio era originale informatico, sottoscrit to digitalmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv.  ### ed essendo il documento esemplare originale (e non una copia) e nessuna asseverazione di conformità era necessaria, sia perché l'eccezione sulla mancata asseverazione della conformità all'originale era generica; - sul quinto motivo di appello: sulla notifica degli atti presupposti a quello impugnato non vi era stata una conte stazione specifica e circostanziata ma un generico e onn icomprensivo, e quindi inammissibile, «disconoscimento» della conformità agli origi nali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resistente, senza indicazione di alcuna circostanza che potesse far ritenere plausibile un difetto di corrispondenza fra originali e copie; inoltre, la società contribuente non poteva contestare la regolarità della notifica dell'atto precedente, se regolarmente notificato e non impugnato, in quanto si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori 4 atti notificati anteriormente a quello precedente, con la conseguenza che era irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appe llante e dalla resistente con rigu ardo alla no tifica delle cartelle di pagamento, dovendosi peraltro condividere quanto fermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica facevano fede fino a querela di falso ; doveva no essere, pertanto, prese in considerazione soltanto le eccezioni e contestazioni svolte rispetto alle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952, notificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016 e, in ordine a tali eccezioni, doveva essere riba dita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo ### -) sul sesto e settimo motivo di appello: non era violato l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata conteneva, sotto il profilo formal e, tut ti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologi a di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o della irrogazione di sanzioni; la trasm issione via PEC certificava l'autenticità del testo e degli all egati e l'intimazione era un atto meramente ricognitivo di una si tuazione debitoria già accertata e notificata al contribuente ed esprimeva semplicemente, in particolare con riguardo alla interruzione del termine di prescrizione, la volontà dell'### di procedere alla esazione delle somme dovute; quanto al contenuto della intimazione, le modalità di calcolo degli interessi e la determinazione di somme aggiunti ve ed aggi, l'intimazione di pagamento era redatta in conformità ad un modello adottato in via generale e conteneva tutti gli elementi che consentivano al 5 contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come nella specie era, in effetti, avvenuto; -) sull'ottavo motivo di appello: erano inammissibili le censure con le quali si censurava l'omessa pronuncia sulle contestazioni avverso la formazione del ruolo; nell'impugnare un atto notificato la società contribuente poteva contestare la regolarità d ella not ifica di quello immediatamente precedente, ma se l'atto immediatamente precedente era stato regolarmente notificato e non impugnato, si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente; -) sul nono motivo di appello: era infondata l'eccezione di prescrizione, stante la corretta notificazione della intimazione di pagamento e delle sottese cartelle e tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di intimazione di pagamento allegati al fascicolo di primo grado e atteso che, per calcolare il termine di p rescrizione, occorreva considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, ovvero le intimazioni di pagamento notificate nel 2016 (ed anche il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2018); -) sul decimo motivo di appello: era infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi ed ogni altra eccezione relativa al contenuto della intimazione impugnata, in quanto l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione conteneva, sotto il profi lo formale, tutti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologia di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o d ella irrogazione di sanzioni; -) sull' undicesimo motivo di appello: la cont estazione su lle spese processuali era generica e come tale inammissibile, in quanto la società appellante, in concreto, non aveva dedotto che l'importo liquidato dal giudice fosse incongruo rispetto agli importi ed ai criteri indicati dal 6 citato d.m. 55 del 2014; in relaz ione al valore della cont roversia (calcolato in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014); tenuto conto sia dell'aumento stabilito dall'art. 6 (per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00), sia dei parametri di cui all'art.  4 dello stesso d.m., l'importo stabilito per le spese dal giudice di primo grado rientrava nell'ambito degli importi che potevano essere liquidati dal giudice e non appariva necessaria una mot ivazione analitica in ordine alla determinazione d egli importi relativi alle singole fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale).  3. La società ### s. r.l. ha prop osto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi e successiva memoria, cui re siste con cont roricorso l'### delle ##### 1. In via preliminare va rilevato che, come rappresentato dall'### dell'### a pag. 5 del controricorso , la cartell a ###894668000 è stata interamente stralciata (art. 4, comma 4 del decreto legge n. 41 del 2021); la n. ###700574000 è stata parzialment e stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di e uro 237,54 oltre oneri accessori) ; la ###101544000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197/2022 (l'importo residuo è di 264,00 oltre oneri accessori); la n. ### è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 264,00 oltre oneri accessori); la n. ###714614 000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 290,40 oltre oneri accessori).  1.1 In relaz ione a tali cartelle, e nei limiti di quanto rilevato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 7 2. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., oltre che del principio generale del divieto del ne bis in idem, nella parte in cui aveva ritenuto che l'allegata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019, emessa dalla CTP di Rom a, avesse esclusivamente annullato l'analoga ed altrettanto opposta in timazione di pagamento, con esclusione di qual unque statuizione sull'omessa notificazione e d esistenza dei relativi crediti tributari riferiti alle sottostanti cart elle esattoriali. La sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### si era espressamente pronunciata anche sul definitivo omesso assolvimento, da parte d ell'### dell'onere probatorio sulla notifi cazione dei sottostanti atti esattoriali. Vi era stata un'illegittima duplicazione delle identiche pretese impositive svo lte attraverso la precedent e intimazione di pagamen to n. ###411035/00 contro il medesimo ### debitore (### s.r.l.), anzitempo annullata dalla stessa CTP di ### con sentenza n. 6 729/2019 del 14 maggio 2019, stante l'accertato omesso assolvimento del sottostante onere probatorio sia sulla notificazione dei sottostanti atti esattoriali, sia sulla proposizione di alcun impugnazione, con la conseguente fondatezza della dedotta inammissibilità e/o improcedibi lità delle medesime pretese erariali, successivam ente svolte dall'### at traverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/00 impugnata in questa sede.  3. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, comunque manifestament e illogica e contradditto ria, peraltro in violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli art.  112, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., oltre che dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., aven do contraddittoriamente 8 statuito, rispetto alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### che la mede sima, da un lato, non si sarebbe pronunciata sull'esistenza e regolarità della notificazione delle sottostanti cartelle esattoriali; dall'altro lato, che nel sottostante giudizio di merito l'### mai aveva dimostrato la notificazione dei suesposti atti esattoriali. Si tratta di mot ivazioni ch e sono state smentite dalle contrapposte statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### laddove, proprio con espresso riferimento all'accertamento dell'effettiva e corretta esistenza della not ificazione alla società contribuente dei sottostanti at ti esattoriali, era stato testualme nte statuito: «(…) ### nistrazione preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### agnia ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relati va dimostrazio ne (…)»; «(…) Ne consegue che l'esazione dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento (…)».  4. Il terzo motivo deduce rispetto al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, peraltro in violazione e falsa appl icazione dell'art. 111 Cost. e d egli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 1, ottavo comma, del decreto legge n. 193 del 2016 e ss., nonché dell'art. 43, quarto comma, R.D. n.1611 del 1933 e dell'art. 11, secondo comma, ed art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché, mediante un semplice copia e incolla del te sto della disposizione dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, aveva ritenuto legittima la costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### mediante avvocato del 9 libero foro, omett endo l'esame e la pronuncia sulle reiterate e tempestive contestazioni svolte dalla ricorrente sull'esistenza della suesposta circostanza e de lle sottostanti previsioni e disp osizioni convenzionali e regolamentari. La società ricorrente aveva ribadito la fondatezza della dedotta ed insanabile ome ssa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implic ante il mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nonché la fantomatica indisponibilità della stessa ad assumere il patroci nio. ### sentenza, in evidente spregio degli imprescindibili criteri di ripartizione dell'onere probatorio, nonché omettendo qualunque doverosa disamina e pron uncia sulla comprovata rilevanza probat oria delle sue sposte circostanze, aveva apoditticamente ed erroneamente considerato ammissibile l'avvenuta costituzione, nel precedente grado di giudizio di primo grado davanti alla CTP di ### dell'### mediante avvocato del libero foro esclusivam ente ed in comprensibilmente limitandosi a trascrivere integralmente la disposizione di cui all'art. 12 del d.lgs.  546 del 1992, oltre a richiamare ap oditticamente t alun i precedenti giurisprudenziali, peraltro senza fornirne g li estrem i e riportarne il contenuto, così omettendo qualunque doverosa e concreta indicazione ed esposiz ione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rispettivo convincimento; il tutto traducendosi, in pregiudizio anche del diritto di difesa dell a società contribu ente ex art. 27, Cost., nell'impossibilità oggettiva di individuare l'effettiva ratio decidendi.  5. Il quarto motivo deduce rispetto al giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 , secondo comma, c.p.c. e del l'art.2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo 10 e second o comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### tramite avvocato del libero foro nel giudizio di secondo grado. La socie tà ricorrente aveva eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'### mediante avvocato del libero foro, deducendo l'omessa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implicante il mancato riscorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conseguentemente, sempre in via pregiudiziale, previa anche d eclaratoria di nullità/inesistenza giuridica della rispettiva procura alle liti conferite all'avv.  ### fano ### nonché del rispettivo atto di controdeduzioni sulla stessa basato, la società ricorrente aveva insistito affinché venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione anche nel precedete grado di giudizio dell'### conseguentemente disponendo l'estromissione e lo stralcio di tutti i rispettivi atti, unitamente alle relative produzioni documentali.  6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att.  c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, nei precedenti gradi di giudizio dell'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, presso i corrispondenti procuratori speciali (Dott. ### controversia 11 n. 15373/2019 RG - CTP di Ro ma; dott. ### ellini, controversia n. 3527/20121 RG - CGT di secondo grado del ###, di qualunque qualifica e/o carica tale da legitt imarne, per conto dell'### il valido rilascio di procura alle liti ad avvocati del libero foro.  7. Il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.  214 e 215 c.p.c. e dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver ritenuto processualmente accertata l'esistenza e la notificazione degli atti impositivi presupposti all'opposta intimazione di pagamento stante la genericità della disconosciuta conformità agli originali delle copie fotostatic he della documentazione prodotta dall'### e la comprovata notificazione degli atti prodromici nonché quella delle richiamate intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016. Era manifestamente infondata sulla fantomatica efficacia preclusiva della notificazione della precedente intimazione di pagamento rispetto alla contestazione, nei precedenti gradi di giudizio, sull'esistenza e validità della notificazione delle medesime cartelle esattoriali poste a fondamento dell'ulteriore intimazione di pagament o qui o pposta. Nel precede nte grado di giudizio, la società ricorrente aveva contestato non solo la notificazione dei sottostant i atti impositivi, bens ì la formazione e la rilevanz a probatoria delle produzioni documentali dell'### In particolare, la società ricorrent e aveva ritualmente disconosciuto, indicandon e gli aspetti differenziali, la conformità agli originali delle copie fotostatiche sia degli estratti di ruolo, sia dei referti di notifica (tanto a mezzo posta, quanto mediante pec), delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pag amento oggetto di causa, oltre che degli asseriti avvisi di intimazione di pagament o ivi richiamati, di cui alle controdeduzioni della controparte. Nel contempo, era stata disconosciuta l'autenticità e riferibilità alla società ### com s.r.l. delle scritture e de lle 12 sottoscrizioni ivi apposte. Né l'Agente della ### aveva proposto la relativa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. da pag. 30 a pag. 43 del rico rso per cassazione). In defi nitiva, per effetto delle eccezioni e contestazioni sollevate, a parte l'insan abile omesso assolvimento, da parte dell'### dell'onere della prova sull'asserita formazione e spedizion e, olt re che notificazione, degli avvisi di intimazione in premessa, la mede sima mai aveva assolto alcun corrispondente onere probatorio sulla fantomat ica esistenza ed intervenuta notificazione, nell'intervallo di tempo 10 marzo 2016 - 28 ottobre 2016, delle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952.  8. Il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza imp ugnata poiché corredata da motivazione apparente, altresì in violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 214 e 215 c.p.c., per aver disatteso l'eccepita decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria rispetto alla somma di euro 755.899,42, di cui all'opposta intimazione di pagam ento. La comprova ta inesistenza della notificazione dei richiamati atti esattoriali e dei corrispond enti atti inte rruttivi della decorrenza del termine prescrizionale consentivano di ritenere fondata l'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenesse assolto il sottostante onere probatorio, da parte dell'Agente della ### sulla notificazione dei sottostant i atti esattoriali, la società cont ribuente nulla doveva, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione.  9. Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria perché involge il difetto di motivazione (motivazione contraddittoria), rispet to alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### è infondato. 13 9.1 Come questa Corte ha già precisato «a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassaz ione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", n ella "motivazio ne apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiett ivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difett o di "sufficienza" dell a motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ.  conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090)» (Cass., 4 agosto 2023, n. 23893).  9.2 Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondame nto della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124) e allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialme nte) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, esser e stata costruita in mod o tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.  111, comma 6, ### (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; 14 Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).  9.3 Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, laddove i giudici di secondo grado, decidendo sulla dedotta efficacia preclusiva, rispetto all'emissione dell'atto impu gnato, della precedente senten za 6729/2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### ha ritenuto che la CTP si era lim itata ad affermare ch e l'esazione dei t ributi relativamente alle cartelle esattoriali di compe tenza del g iudice tributario non risultava e ssere stata mai prean nunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento e che l'intimazione di pagamento doveva essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del proce dimento di esazione della p retesa tributaria era assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti debitamente notificati, così concludendo che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento non preclude che l'agente della riscossione possa emettere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).  9.4 Si tratta di affermazioni che, contrariamente a quanto affermato dalla società contribue nte, non sono state affatto smentite dalle statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019 della CTP di ### laddove, per come riportato alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione, er a st ato affermato che: «(…) ### preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relativa dimostrazione (…)» ed ancora che «(…) Ne consegue che l'esazio ne dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di 15 pagamento (…)» e che, in ogni caso, non si caratterizzano per una irriducibile contraddittorietà interna, con la conseguente insussistenza del vizio di motivazione apparente, così come dedotto, sotto il profilo dell'incongruenza tra premesse e conclusioni (Cass., 5 luglio 2017, 16502). La motivazione, sul punto, dunque, è stata svolta e non è nemmeno contraddittoria, nè al di sotto del minimo costituzionale, non sussistendo un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da no n consentire l' identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione stessa ( Cass., 17 agosto 2020, n. 17196).  9.5 Né sussiste la lamentata violazione del principio del ne bis in idem che presuppone la formazione di un giudicato sostanziale, che, nel caso di spe cie non sussiste; ed infatti, come rileva to dall'### delle ### la sentenza n. 6729/ 2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### è stata annullata in secondo grado con la sentenza n. 3824/23 del 28 giugno 2023 ed è oggetto di ricorso per cassazione (R.G. n. 25091/2023); si t ratta di u na produzione che, contrariamente a quanto affermato dalla soc ietà rico rrente nella memoria depositata in atti, è del tutto ammissibile in quanto attiene all'esistenza di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né vi è stato un indebito ampliamento del thema decidendum (come erroneamente assume la società ricorrente nella citata mem oria), poiché, nella prospettiv a della società ricorrente, l'intimazione di pagament o n. ###17105400 oggetto dell'odierno giudizio è stata emessa illegittimamente, in quanto duplicazione delle identiche pretese impositiv e svolte attraverso la precedente intimazione di pagamento n. ###411035/00, che era stata annullata dalla CTP di ### con sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019. Non merita, di conseguenza, nemmeno accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito prescritto dall'art. 366, comm a 1, n. 6, c.p.c., in relazione alla 16 mancanza della specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il controricorso . La mancata formazione di u n giudicato, dunque, non genera alcuna preclusione da «bis in idem», che comporta il divi eto di riproposizione della dom anda in un altro giudizio; ne consegue, inoltre, che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile (Cass., 11 luglio 2024, n. 19039). Al riguardo, deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato «a ogni effetto» tra le parti, i loro eredi o aventi causa), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di e ccezione, le qual i, sebbene non dedot te specificament e, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscetti bili di formazione del giudica to soltanto nell'ambito d ello stesso processo (cosiddetto giudicat o formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (Cass., 19 maggio 2021, n. 13605; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486).  10. Il primo motivo è infondato.  10.1 ###. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha introdotto il principio del divieto della doppia imposizione in materia tributaria, prevedendo che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. In termini generali può dirsi che la duplicazione di imposta allorché si verifica il medesimo presupposto, sia nei confronti dello stesso soggetto, sia nei 17 confronti di soggetti div ersi, costitu isce sostanziale violazione dell a legge, la cui o sservanza il legisla tore richiede fin dalla fase dell'accertamento, con la previsio ne del citato art. 67 (Cass., 23 ottobre 2019, n. 27091; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27625; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25498).  10.2 Questa Corte, in merito alla questione della sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di rinnovare l'emissione di precedenti atti impositivi oggetto di annullamento da parte del giudice tributario di merito, ha avuto modo di precisare che, ove non si intenda, da parte della medesima amministrazione finanziaria, impugnare la pronuncia e prestare acquiescenza alla decisione del giudice di merito, può, previo annullamento del primo atto nell'esercizio dell'autotutela, provvedere all'emissione del nuovo atto impositivo, ma senza il riparo dell'impedimento della decadenza eventualmente già ver ificatasi. È invece da escludere che l'amministrazione finanziaria possa reiterare il medesimo accertamento, per sanarne vizi reali o ipotetici, senza annullare il precedente, giacché qu esto comporta la presenza contemporanea di più atti di impo sizione aventi come con tenuto il medesimo credito tributario, ciò che è intrinsecamente contraddittorio, gravemente lesivo delle ragioni di d ifesa del contri buente, ed espressamente vietato dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 19 marzo 2002, n. 3951). E' stato, poi, precisato che l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo alla cui rinnovazione ex nun c l'### è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo (Cass. civ., 20 novembre 2006, n. 24620). Si è, infine, precisato che l'emissione del nuovo atto impositivo, avente il medesimo 18 contenuto e riferito agli stessi anni di imposta, dovrà essere preceduta, ove necessario, dall'annullamento del precedente atto impositivo, ai fini della tutela delle ragioni di difesa del contribuente e del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 1 ottobre 2018, n. 23675).  10.3 In sostanz a, se da un lato deve dirsi su ssistent e il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere alla rinnovazione dell'atto impositivo in caso di caducazione a seguito di annullamento del giudice del merito, purché non sia violato il giudicato e non siano decorsi i termini di prescrizione e di decadenza, l'adozione del successivo atto deve, comunque essere preceduto da un pro vvedimento, o ve necessario, che comporti il definitivo ann ullamento, da parte dell'amministrazione, dell'atto precedente, in modo da rendere chiaro, al contrib uente, che la pretesa impositiva trova fond amento unicamente nel successivo atto.  10.4 Ciò post o, nessuna violazione sussiste ne l caso in esame del divieto di doppia imposizione, in quanto la fase che viene in rilievo è la fase di riscossione, successiva alla fase impositiva e di ciò ha dato sostanzialmente conto la sentenza impugnata, con m otivazione congrua e scevr a da vizi logici, ladd ove ha affermato che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupp oste cartelle di pagamen to non preclude che l'agente della risc ossione possa emett ere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ed invero, mette conto rilevare, che nel caso in esame vengono in rilievo un atto di intimazione di pag amento e le sottostanti cartelle di pagamento, che hanno fatto seguito alle ### pretese tributarie ormai definite in fase di accertamento, e mentre la prima contiene l'esplicitazione di una delineata pretesa tributaria ed integra un sollecito di pagamento, sorretto dalla prospettazione in termini brevi 19 dell'attività esecutiva (Cass., 17 giugno 2024, n. 16743), la cartella di pagamento, che assolve alla d uplice funzione di notific azione del titolo esecutivo e di in timazione d i pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in qu anto tale, no n è atto che dà inizio al la procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento (Cass., 4 marzo 2024, n. 5637).  11. Il terzo e quarto motivo, che devono essere trattati unitariamente perché riguardanti la medesima questione (costituzione dell'### delle ### mediante avvocato del libero foro nel giudizio di primo e di seco ndo grado) sono infondati, dovendosi, in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intero controricorso per la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le ### di que sta Corte hanno chia rito che l'adempimento dell'onere imposto dalla pre detta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non i ndicato spe cificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16887) e, al riguardo, va ribadito l'orientamento consolidato di que sta Corte secondo cui il vizio che determina la nullità de lla procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 200 9, a differenza delle ipotesi di inesistenza della procura, è sempre sanabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. U., 21 dicembre 2022, ###; Cass., 9 ottobre 2 023, n. 28251). Mette conto, in ultimo, rilevare, che non sussi ste alcuna violazione del princip io di autosufficienza di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., in quanto l'### delle ### ha trascritt o il cont enuto del ### d'### sottoscritto il 24 settembre 2020, che si applica a 20 decorrere dall'1 ottobre 2020, nelle parti di rilievo, ivi compreso il par.  3.7, alle pagine 12 e 13 del controricorso.  11.1 Soccorrono, poi, nel senso sia della am missibilità del t erzo e quarto motivo, sia nel senso della loro infondatezza, le ### di questa Corte che hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale fac oltà di avvalersi anche di pro pri dipende nti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 161 1 del 193 3, di appo sita motivata delib era da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocat ura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituz ione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass. , Sez. U., 19 novembre 2019, n ### e , successivamente, Cass., 20 novembre 2020 , n. 26531; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314; Cass., 24 gennaio 2021, n. ###). 21 11.2 Si è, infatti, osservato che, a termini della suddetta ### (### di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente sta in giud izio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle ### (Cass., 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., 18 settembre 2020, n. 19448).  11.3 Il che, del resto, è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanz a processuale dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992. 
Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass., 14 ottobre 2015, 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 del d.gs. n. 546 del 1992 (Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625 e, più di recente, Cass., 15 febbraio 2021, 3864).  11.4 La senten za impugnata, affermando che la c ostituzione dell'### delle ### - ### a mezzo dell'avvocato del libero foro, doveva ritenersi valida e pienamente legittima, con conseguente ammissibilità della costituzione dell'Ente di riscossione, è conforme ai principi suesposti.  12. Il quin to motivo è inammissibile, poiché il vizio di om essa pronuncia, che può determinare la n ullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella in esame, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (Cass., 6 ottobre 2020, n. 21376; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154). 22 12.1 Il motivo è pure infondato perché la Corte di Giustizia di secondo grado si è e spressamen te pronunciata (non vi è, dunq ue, alcu na omessa pronuncia) affermando che ≪Con il qu arto motivo è st ata eccepita l'inammi ssibilità della costituzione in giudizio della controparte, stante, n ella procura alle liti d imessa telematicamen te dall'Agente della ### l'insanabile assenza di a lcuna asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Replica la A.E. Risc. che la procura alle liti depositata n el fascicolo del primo grado di giu dizio è origin ale informatico, sottoscritto digi talmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv. ### come agevolmente riscontrabile tramite la ve rificazione del relativo file. Essendo i l documento esemplare originale (e no n una copia), nessuna asseverazione di conformità è necessaria. La Corte rileva anche in questo caso l'infondatezza del motivo di appello, sia per quanto indicato dalla parte resisten te, sia perché la eccezione circa la mancata asseverazione della conformità all'originale non può essere generica, come di seguito esposto con riguardo al quinto motivo di appello≫ ( pag. 7 della sentenza impugnata).  12.2 Il motivo è, in ultimo, pure infondato, in quanto, come si rileva a pag. alle pagine 12 - 16 del controricorso, l'appellante ha tempestivamente prodotto in giudizio copia della procura spe ciale conferita al dott. ### dal cui contenuto, trascritto, in particolare, alle pagine 15 e 16, emerge, l'attribuzione al medesimo del potere di «conferire e revocare mandati ad avvocati… attribuendo loro tutti i necessari poteri p er l'espl etamento delle singole azion i e procedure», a cui poi ha fatto seguito il conferimento all'Avv. ### della procura alle liti per la costitu zione nel g iudizio di appello proposto dalla società contribuente.  13. Il sesto mo tivo è inammissibile per difett o di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle e degli 23 atti interruttivi nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrisponde nza del contenuto degli atti rispetto a quanto asse rito dalla contribuente; ciò che comp orta il radicale impedimen to di ogni attività nomofilattica, la q uale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore degli atti di cui si discute (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).  13.1 Questo principio, a l quale si intende dare continuit à, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della ### tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto imp ugnato che ass ume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire al la Corte di cassazion e la verifica d ella d oglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. ###, in motivazione).  13.2 Rilevano, inoltre, due ulte riori profili di inammissibilità della censura formulata, sia perché censura un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, avendo i giudici di secondo grado affermato, come già i giudici di primo grado, che «Nel caso di specie non vi è stata una contestazione specifica e circostanziata ma un generico e o nnicompren sivo, e quindi inammissibile, “disconoscimento” della conformità agli originali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resiste nte, senza indicazione di alcuna circostanza che possa far riten ere plausibi le un difetto d i corrispondenza fra originali e copie» e che «###impugnare un atto notificato, quindi, il contribuent e può contestare la regolarità della notifica di quello i mmediatame nte precedente, ma se l'atto immediatamente precedente è stato regolarmente notificat o e non 24 impugnato, si verifica una preclusion e rispetto al la possibilità d i contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente. In altre parole, se vi ene notificata un a intimazione di pagamento precedente a quella impugnata (come avvenuto nel caso di specie), non può essere cont estata, in sede di impugnazione della seconda intimazione di pagamento, la esistenza o validità della notifica delle pregresse cartelle esattoriali. Appare pertanto irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appellante e dalla resistente con riguardo alla notifica d ell e cartelle d i pagamento . 
Dovendosi peraltro condividere quan to affermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica fanno fede fino a querela di falso». La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, poi, con specifico riferimento, alle intimazioni di pagamento ###805271 e n. ###675952, not ificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016, ha ribadito che in ordine alla necessità che, in ordine alle eccezioni formulate dalla società appella nte, doveva essere ribadita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).  13.3 Ciò, peraltro, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per qu ella parte del l'orig inale che riproducono letteralmente», con la conseguenza che «gli atti depositati in corso di causa da p arte dell'Uff icio n on possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento della cartella di pag amento che dell'e stratto di ruo lo» (Cass., 5 novembre 2024, n. 28373). È stato pure precisato che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i 25 documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794). Inoltre, il disconoscimento della conformità all'originale della copia disciplinato dall'art. 2719 cod. civ. richiede che tale disconoscimento sia effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essend o poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità att raverso le pro ve offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (Cass., 18 marzo 2025, n. 7167; Cass., 7 ottobre 2024, n. 26200).  13.4 Ancora secondo il costante insegnamento di questa Corte «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso ne lla cartella da no tificare al contribuente» (Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 12 gennaio 2021, n. 237).  13.5 ### poi, ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione esp ressa (e quin di diversamente dall'avviso d i accertamento, che a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'uff icio o di altro impiegato della carriera diret tiva da lui 26 delegato), opera la presunzione g enerale di riferibilit à dell'att o amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tal e sanzione non può trovare applicazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871); inoltre, la Corte ha chiarito che «in tema di riscossion e delle i mposte, la mancanza dell a sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana, giacché l'auto grafia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la su a intestazione» (Cass., 31 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 29 agosto 2 018, n. 2 1290); in conclusione, «il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo» (cfr. Cass., 3 ottobre 2016, n. 19761, nonché ### n. 117 d el 21 aprile 2000, secondo cui costitu isce «diritto vivente» il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene» (Cass., 24 luglio 2018, n. 19587).  13.6 Deve, pure, precisarsi che in tem a di notificazione di atti amministrativi tributari, e non di notificazione di atto giudiziario, non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle ### della ### di Cassaz ione, con sentenz a 10 gennai o 2020, n . 2 99, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del ### 27 e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017» e che «In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ.  modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazion e attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali» (Cass., 20 luglio 2020, n. 15360 e, più di recente, Cass., 22 lugl io 2021, n. 21011); inoltre, «In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individu ale relativa allo svolgimento del servi zio di recapito postale, in quanto solo il rilascio de l titolo abilitativo c omp orta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici» (Cass., 25 marzo 2024, n. 7978).  13.7 Inoltre, le ### di qu esta ### hanno re centemente affermato che, in tem a di notificazione a m ezzo ###, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elench i, non è n ulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema d elle 28 notifiche digitali, imponend o la notifica esattamente ag li indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del de stinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanz a all'ipotizzata i rregolarità, avendo la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertez za in ordine al la sua provenienza e all'oggett o dell'im pugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620) e che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante d a pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di t rattamento normativo, no n configura alcun a disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c . inserito, diversamente da quanto accade per il mittente» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).  14. Il settimo motivo, relativo all'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale, è inamm issibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, nella parte in cui, sul presupposto della corretta notificazione della intimazione di pagamento 29 e dell e sottese cartelle e della regolare notifica degli av visi di intimazione di pagamento allegati a l fascicolo di primo grado, ha rilevato che per calcolare il termine d i prescrizione occorre va considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, nel caso di specie le intimazioni di pagamento, notificate nel 2016 e il preavviso di iscrizione notificato nel 20 18 (cfr. pag. 1 1 della sentenza impugnata).  14.1 Inoltre, mette conto rilevare che «Il credi to erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più bre vi", bensì a ll'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomi a dei singoli p eriodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da u na nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten za dei pre supposti impositivo" . 
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti all a prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti ### e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale» (Cass., 19 febbraio 2025, 4385; Cass., 29 novembre 2023, n. ###).  15. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  ### dichiara la cessazione della materia de l contend ere con riferimento alla cartella n. ###894668000; alla cartella ###700574000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 237,54 oltre oneri accessori; alla cartella n. ###101544000, fatta eccezione per l'importo residuo di 264,00, oltre oneri accessori; alla cartella n. ###, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 264,00 oltre oneri accessori; alla cartella ###714614 000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 290,40, oltre oneri accessori. 
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Age nzia controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten za dei presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 28 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Caradonna Lunella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11481/2025 del 01-05-2025

... anche necessaria la notifica allo stesso dell'atto di pignoramento. Quest'ultima, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio al coniug e non debitore della avvenuta sottoposizione a pignoramento (per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente verso l'altro coniuge) del bene ( anche) d i sua proprietà, con limitazione - derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza - al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio. Come detto, tale disciplina si applica esclusivamente nell'ipotesi che il coniuge del debitore originario, con questi in regime di comunione legale, non sia a sua volta debitore del procedente. Tanto però non esclude che il creditore, onerato della notificazione del pignoramento al coniuge non debitore, strutturi tale atto come una formale e sostanziale estensione del pignoramento rivolto al coniuge obbligato, cioè a dire richieda all'ufficiale giudiziario di formu lare l'ingiunzione di astenersi dagli atti diretti a sottrare i beni alla garanzia del credito anche nei (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8846/2023 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### S.P.A., ###### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### - controricorrente - Nonché contro #### S.P.A.  #### - intimati - #### r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### la sentenza n. 1938/2022 del TRIBUNALE DI NOLA, depositata il giorno 5 ottobre 2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 8 gennaio 2025 dal ### udito il ### , in persona del ### generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avv. ### (per delega dell'Avv. #### per parte ricorrente.  ### 1. Nell'agosto 2005 la ### S.p.A. promosse innanzi il Tribunale di Nola in danno di ### pignoramento avente ad oggetto quota, pari ad un mezzo, del diritto di proprietà su un immobile sito in ### bene ricadente in comunione legale con ### coniuge dell'esecutato. 
Nella procedura così intentata dispiegarono intervento ### la ### S.p.A. (lite pendente divenuta ### delle ### nonché, quale procuratrice della ### finance s.r.l., la ### S.p.A., quest'ultima affermandosi creditrice an che di ### in forza di mutuo ipotecario non onorato. 
Con provvedimento dell'ottobre 2011, il giud ice dell'esecuzione ordinò al credito re proceden te l'estensione del pignoramen to nei confronti di ### 2. Espletato l'incombente, venduto e trasferito il cespite staggito, nel novembre 2017 venne predisp osto dal professionist a delegato progetto di distribuzione, recante, tra l'altro, assegnazione di parte del ricavato alla ### S.p.A., quale creditrice della #### tale progetto sollevarono uno actu opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. ### e ### deducendo, breviter, la esosità degli interessi e la già avvenuta corresponsione di parte degli importi pretesi da ### 3 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### udienza, con ordinanza del 16 maggio 2018, il giudice dell'esecuzione rigettò l'opposizione e approvò il piano di riparto.  3. Con nuovo ricorso, la sola ### si oppose a siffatto provvedimento, stavolta rivendicando il suo diritto all'assegnazione dell'importo pari alla metà del ricavato. 
Qualificata l'iniziativa come contestazione in sede distributiva ex art. 512 cod. proc. civ., con ordinanza del 22 ottobre 2018 il giudice dell'esecuzione accolse l'opposizione, revocò l'approvazione del piano di riparto e demandò al professionista delegato la predisposizione di un nuovo piano di riparto. 
Il nuovo progetto di distribuzione, con l'attribuzione a ### della met à del ricavato della vendita (al lordo delle spese di procedura), venne approvato all'udienza tenuta il 29 gennaio 2019.  4. ### S.p.A. con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, assumendo, in estrema sintesi, che il pignoramento - benché per intervenuta estensione - aveva colpito l'immobile per l'intero ed invocando l'assegnazione in suo favore de lle somme ricavate di pertinenza di ### onde sodisfare il credito azionato in via di intervento nei suoi confronti. 
All'esito della fase sommaria il giudice dell'esecuzione, considerata ### alla s tregua di sogg etto passivo dell 'esecuzione, modificò il piano di riparto con attrib uzione alla ### S.p.A.  degli importi ricavati di spettanza della ### 5. Il giudizio di merito sull'opposizione, introdotto da ### e svolto con l'attiva partecipazione della ### S.p.A. e della ### delle ### è stato definito dalla sentenza in epigrafe indicata con l'accoglimento della dom anda dell'### S.p.A. e la definitiva approvazione del piano di distribuzione come da ultimo emendato dal giudice dell'esecuzione.  6. Ricorre per cassazione ### affidandosi a tre motivi. 4 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### con controricorso, la do### S.p.A., nuova denominazione assunta da ### S.p.A ., in proprio e quale procuratrice di ### finance s.r.l.. 
Non hanno svolto difese nel giud izio di legittimit à le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate.  ### ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 
La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 190 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., rileva la nullità della sentenza, siccome pubblicata in data 5 ottobre 2022, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, avvenuta - stante l'assegnazione della causa a sentenz a il giorno 30 g iugno 2 022 e considerata la sospensione feriale dei termini - il 19 ottobre 2022.  1.1. Il motivo è infondato. 
Esso riposa sul presupposto della soggezione del termine in parola alla sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
Si tratta, tuttavia, di un assunto non conforme a diritto. 
Gli artt. 1 e 3 della menzionata legge n. 742 del 1969 sottraggono espressamente alla regola della sospensione feriale le «opposizioni alla esecuzione»: sintagma che - per fermo orientamento di nomofilachia - è da intendersi riferito a tutte le controversie oppositive incidentali alla espropriazione forzata, tra cui le opposizioni agli atti esecutivi. 
E l'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (tra le innumerevoli, cfr. Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass. 27/06/2022, 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. ###; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; 5 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### 07/ 02/2017, n. 3214; ### 04/ 10/2016, n. 19836; ### 20/05/2015, n. 10252; ### 25/02/2015, n. 3889; ### 08/04/2014, n. 8137; ### 11/01/2012, n. 171). 
Ne deriva che, nel caso di specie, i termini per il deposito degli scritti difensivi finali scadevano, rispettivamente, il 29 agosto (per le comparse conclusionali) ed il 19 settembre 2022 (per le memorie di replica), sicché la impugnata sentenza, emessa il 5 ottobre 2022, non è inficiata dalla denunciata nullità.  2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente si duole della mancata declaratoria di inammissibilità della opposizione dell'### Rappresenta, al riguardo, che, in accoglimento dell'opposizione dell'odierna ricorrente, il giudice dell'esecuzione aveva, con ordinanza del 22 ot tobre 2018 , «approvato un nuovo piano di distrib uzione» incaricando il professionista delegato «di depositare nuovo piano di riparto con att ribuz ione alla ### della metà del ricavato dell a vendita al lordo delle spese delle procedura» e fissando l'udienza del 29 gennaio 2019 per l'approvazione del progetto. 
La mancata proposizione di opposizione agli atti avverso siffatta ordinanza rendeva - a dire della ricorrente - «tardiva ed inammissibile» l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. sollevata da ### contro l'ordinanza del 29 gennaio 2019 di approvazione del piano di riparto.  2.1. Il mot ivo è inammissibile, in formu lato in violazione delle prescrizioni di contenuto - forma dettate, per il ricorso per cassazione, dall'art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ..  2.1. Onde dar conto della testé enunciata conclusione, è opportuno muovere dall'orientamento di nomofilachia, evocato dalla ricorrente a suffragio della propria tesi, formatosi in tema di oggetto, modalità di proposizione e definizione delle controversie distributive. 
Il riferimento è a ### 29/01/2016, n. 1673 (in seguito ribadita da ### 05/05/2016, n. 8950 e da ### 29/03/2023, n. 8911) la quale, 6 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### nell'offrire la corretta esegesi del disposto dell'art. 512 cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così ebbe ad esprimersi: «### impugnabile “nelle forme e nei termini di cui all'art.  617, secondo comma, cod. proc. civ” è quella con la quale il giudice dell'esecuzione decide la controversia distributi va, vale a dire l'ordinanza con la quale il giudice si pron uncia su (ciascuna del) le contestazioni circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione. 
Può darsi che, decidendo queste contestazioni, il giudice le rigetti e confermi il progetto di distribuzione così come depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ. In tale eventualità l'ordinanza che decide la controversia distributiva coincide con l'ordinanza che approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento. 
Tuttavia, può darsi che, decidendo sulle contestazioni, il giudice le accolga, in tutto o in parte, ovvero ne accolga alcune e ne rigetti altre. 
In tale eventualità, il giudice dell'esecuzione potrà: - contestualmente redigere il progetto di distribuzione che tenga conto di qu anto deciso su tutte le contestazioni d istributive ed approvarlo con la stessa ordi nanza, sicché verrà a riproporsi l a situazione processuale anzidetta; - oppure, procedere alla redazione (da parte dello stesso g.e. o di un suo delegato) di un nuovo progetto di distribuzione, che tenga conto dei criteri dettati con l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha deci so le contestazioni distributi ve. In questa situazione processuale, se la parte intende contestare i criteri dettati dal giudice dell'esecuzione per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli artt. 51 2 e 61 7 cod. p roc. civ ., appunto l'ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, i criteri sono st ati dettati d al giudice dell'esecuzione. Resid ua soltanto 7 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### un'ipotesi in cui l'opposizio ne potrà esser e rivolta avverso il nuovo progetto di distribuzione: quando l'opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione». 
Il medesimo arresto puntualizzò, tuttavia, che «le contestazioni al progetto di distribuzione depositato ai sensi dell'art. 596 cod. proc.  vanno avanzate al l'udienza fissata per la discu ssione del piano di riparto ai sensi dell'art. 598 cod. proc. civ.», con la conseguenza che «se non proposte a detta udienza, le contestazioni avverso il progetto di distribuzione restano precluse»: ciò perché le facoltà attribuite alle parti dall'art. 512 cod. proc. civ. «presuppongono che le contestazioni siano mosse prima che il progetto di distribuzione venga approvato».  2.1.2. Fermi e ribaditi detti princìpi, l'atto di adizione di questa Corte non offre una sufficiente esposizione del fatto processuale. 
Ed infatti, il ricorso omette di riportare, in maniera adeguata: ### le contestazioni svolte ### dall'odierna ricorrente avverso il progetto di distribuzione del novembre 2017; ### il contenuto e le motivazioni dell'ordinanza del maggio 2018 di approvazione del piano di riparto; ### le d oglianze addotte ### dalla ### avver so quest'ultima ordinanza; ### il dictum e la trama argomentativa dell'ordinanza del 22 ottobre 2018, in dettaglio le istruzioni asseritamente impartite al professionista delegato per la predis posizione di u n nuovo progetto e le ragioni fondanti siffatte direttive. 
Le eviden ziate deficienze illustrative - tutte inerenti ad aspet ti essenziali della vicenda, intorno e con riferimento ai quali si incentra la censura posta a base dell'impugnazione - restituiscono a questa Corte un quadro complessivo nebuloso ed oscuro del fatto processuale, in quanto non consentono di verificare: 8 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### - ) se la rivendicazione della spettanza della metà del ricavato fosse stata già avanzata dalla ### con le contestazioni mosse avverso il piano di riparto del novembre 2017 (che tale spettanza negava) e come sul punto il giudice avesse statuito con l'ordinanza del maggio 2018; - ) se, oppure, siffatta doglianza fosse stata articolata per la prima volta successiv amente all'approvazione (con l'ordinanza emessa nel maggio 2018) del piano e, quindi, in maniera tardiva e inammissibile, determinando l'approvazione una preclusione a nuove contestazioni; - ) quale fosse l'effettivo contenuto precettivo della ordinanza del 22 ottobre 2018 e, in particolare, se essa rivolgesse al professionista delegato direttive pu ntuali, specifiche ed effe ttivamente cogenti in ordine alle modalità di ripartizione del ricavato imperativamente da seguirsi da parte dell'ausiliario nella redazione del nuovo piano. 
Resta così precluso il vaglio di merito sul motivo in disamina.  2.1.3. Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità del motivo è rappresent ata dall'inosservanza del requisito (di cui al l'art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) della «specifica indicazione degli atti processuali» su cui esso si fonda. 
Degli atti di parte e dei provvedimenti cui il ricorso opera relatio, parte impugnante non assolve l'onere, a suo carico gravante, della c.d.  localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di uffi cio e, soprattutto , circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. ### Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; ### Sez. U., 27/12/2019, n. ###). 
Né tale trasgressione può essere surrogata dalla mera produzione, da parte ricorrente, nel fascicolo formato per il giudizio di cassazione, di alcuni degli atti richiamati (allegazione peraltro parziale: dagli atti a rituale disposizione del Collegio al momento della decisione manca il documento indicizzato come sub 5, ovvero l'ordinanza del 22 ottobre 2018), dacché in tal gu isa si finirebbe per at tribuire al giud ice di legittimità un (del tutto improprio) compito di individuare, attraverso 9 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### la ricerca nell'àmbito degli atti di causa, gli argomenti integranti la violazione delle norme prospettate con il motivo de quo.  3. Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.  599 cod. proc. civ. - violazione del principio del contraddittorio - art.  101 cod. proc. civ.». 
Sull'assunto che «alla signora ### non è mai stato comunicato un atto che la qualificasse come debitrice esecutata. È stato notificato alla signora ### solo l'atto d i estension e del pignoramento sull'intero immobile (bene indi viso) in quanto comproprietaria e coniuge del debitore esecutato» parte ricorrente imputa al Tribunale nolano di avere «erroneamente ritenuto che alla ### sia stato notificato sia l'atto di pignoramento che l'avviso ex art. 599 cod. proc.  civ., quando dagli atti di causa risulta che alla stessa sia stato notificato soltanto l'avviso ex art. 599 cod. proc. civ.». 
Ascrive poi alla se ntenza impu gnata «l'errore di ritenere ch e vi sarebbe stata l'estensi one del p ignoramento anche alla signora ### mentre a questa «è stato notificato soltanto l'avviso ex art. 599 cod. proc. civ.»: per cui conclude nel senso che «la signora ### non rivestiva nella procedura la qualifica di debitore esecutato».  3.1. Anche quest o motivo è inammis sibile per inosservanza de l disposto dell'art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ..  3.1.1. Giova premettere, sul punto, che nella espropriazione di un bene in comunione legale promossa dal creditore di un singolo coniuge - secondo lo statuto di disciplina fatto proprio dal diritto vivente, sulla scorta della rico struzione sistematica dell'istituto offerta da ### 14/03/2013, n. 6575, reiteratamente ribadita (da ultimo d a 04/01/2023, n. 1950; ### 19/01/2023, n. 1647; ### 07/04/2023, n. 9536) - il coniuge non debitore si «configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato». 10 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### tratta tuttavia - è doveroso puntualizzarlo - di una assimilazione conseguente alla soggezione ad espropriazione, per l'intero, di un bene sul quale detto coniuge non debitore vanta una contitolarità solidale: ma resta fermo, attesa l'inesistenza di un credito azionato nei suoi confronti, che egli non assume le vesti, proprie e tipiche, di esecutato. 
La descritta (senza dubbio peculiare) condizione del coniuge non debitore, oltre ad imporre l'applicazione nei suoi confronti dei precetti di cui agli artt. 498 e 567 cod. proc. civ. (al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul bene staggito), rende anche necessaria la notifica allo stesso dell'atto di pignoramento. 
Quest'ultima, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio al coniug e non debitore della avvenuta sottoposizione a pignoramento (per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente verso l'altro coniuge) del bene ( anche) d i sua proprietà, con limitazione - derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza - al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio. 
Come detto, tale disciplina si applica esclusivamente nell'ipotesi che il coniuge del debitore originario, con questi in regime di comunione legale, non sia a sua volta debitore del procedente. 
Tanto però non esclude che il creditore, onerato della notificazione del pignoramento al coniuge non debitore, strutturi tale atto come una formale e sostanziale estensione del pignoramento rivolto al coniuge obbligato, cioè a dire richieda all'ufficiale giudiziario di formu lare l'ingiunzione di astenersi dagli atti diretti a sottrare i beni alla garanzia del credito anche nei confronti del coniuge non debitore ed indirizzi anche a quest'ultimo gli inviti e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 cod. proc. civ.. 
Soltanto in que st'ultima ipotesi può affermarsi che il processo esecutivo - e ciò sia se il pignoramento si rivolga ab initio nei riguardi 11 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### dei due i coniugi (debitore e non debitore), sia se esso, originariamente intentato soltanto contro il coniuge debitore, sia formalmente esteso all'altro - si svolge anche contro il coniuge non debitore e che questi ricopra (dall'inizio del procedimento o dal successivo momento della notifica dell'atto di estensione) la posizione di esecutato. 
Unicamente nel caso da ultimo descritto, allora, contro tale coniuge e per debiti suoi personali si profila legittimo l'intervento di uno o più creditori, con il derivante diritto di questi ultimi di soddisfare la loro pretesa concorrendo alla distribuzione dell'attivo pa trimoniale sulla quota (pari alla met à della somma lo rda ricavata dalla vendita del compendio pignorato) di spettanza del coniuge loro debitore. 
Va in definitiva enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione forzata su beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la not ifica dell'att o di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 cod. proc. civ.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità; qualora, tuttavia, d etto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad as tenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 49 2 cod. proc. civ.), il coni uge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di creditori suoi personali e il concorso di questi nella distribuzione sulla quota del ricavato di spettanza di tale coniuge».  3.1.2. Dalle espo ste premesse - e, in particolare , dal ca rattere decisivo del preciso conte nuto delle espressioni contenu te nell'atto notificato al coniuge originariamente non debitore - traspare evidente come lo scrutinio del motivo de quo richiedesse, in maniera necessaria ed indefetti bile, l'esposizione, chiara ed analitica, d el contenuto dell'atto notificato alla o dierna ricorrente, onde verificare se esso avesse in concreto attribuito al coniuge non debitore la posizione di esecutato oppure avesse, a mo' di mero avviso della pendenza del 12 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### procedimento, reso possibile l'ulteriore corso d ell'esprop riazione, in origine intrapresa unicam ente nei confronti del coniuge in que l momento prospettato come obbligato. 
Per contro, del contenuto di tale atto il ricorso - in violazione della specifica indicazione e de ll'illustrazione imposte dall'art. 366, p rimo comma, num. 6, cod. proc. civ. - non offre alcuna, benché minima (tampoco adeguata) riprod uzione o trascrizione, manifestando anzi una palmare contraddittorietà sotto il profilo della semplice allegazione (come riferito , in ricorso l'atto no tificato alla ricorrente viene, con irresolubile equivocità, defi nito ora come atto di esten sione d el pignoramento ora come avviso ex art. 599 cod. proc. civ.). 
Resta per tale ragione impedito il controllo di legittimità sul motivo. 
A tanto - e sempre nel senso della inammissibilità - si aggiunga che l'intera argomentazione sviluppata dall'impugnante finisce con il concretare l'allegazione di un vizio revocatorio, laddove - asserendo la notifica del solo avviso ex art. 599 cod. proc. civ. - deduce in sostanza una svista percettiva commessa dal giudicante nella lettura degli atti di causa, contrapponendosi al l'affermazione - claris verbis operata nella gravata sentenza - dell'apposizione del vincolo sull'intero bene, quale effetto della notifica di «atto di pignoramento in estensione (e non solo di avviso ex art. 599 cod. proc. civ.) alla ### 4. Il ricorso, per l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità dei successivi, è rigettato.  5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.  6. Atteso l'esito del ricorso , va dato atto della sussis tenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: ###, Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 13 r.g. n. 8846/2023 Cons. est. ### P. Q. M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossi Raffaele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14626/2025 del 31-05-2025

... carenza di giurisdizione circa i vizi dell'atto di pignoramento presso terzi di competenza del giudice ordinario”, l'### delle ### censura la sentenza in punto di giurisdizione. Sostiene parte ricorrent e che, essendo stato impugnato un at to di pignoramento di crediti verso terzi, di cui all'art. 72 bis del d.P.R. 602 del 1973, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario. 1.1. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza di primo grado che l'annullamento dell'atto di pignoramento è stato pronunciato, dai giudici di primo grado, in via consequenziale rispetto all'annullamento degli avvisi di accertamento prodromici, la cui impugnazione era stata trattata nella stessa udienza di quella in cui venne deciso il ricorso contro l'atto di pignoramento. E' vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forz ata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 de l 1973, sono am messe le (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29666/2022 R.G. proposto da: ### delle ### in p ersona d el ### pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### PIGNORAMENTO r.g. n. 29666/2022 a.c. 19/3/2025 Cons. est. ### 2 ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso l'Avv. ###; -intimata e nei confronti di ### delle ### in perso na del Di rettore pro tempore, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso l'Avv.  ### -intimata
Avverso la sentenza della #### n. 4957/7/2022, depositata in data ###; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. ### nella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa Il 27 giugno 2017 l'Agente della ### per la provincia di ### notificava alla contribuente atto di pignoramento di cred iti verso terzi/ordine di pagamento redatto dall'### di riscossione ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR n. 602/73. 
Con detto atto di pignoramento l'Agente della ### chiedeva le medesime somme portate dai prodromici avvisi di accertame nto asseritamente regolarmente notificati alla contribuente. 
Tra i motivi di ricorso, vi era anche l'omessa notifica della cartella di pagamento. 
L'### delle ### eccepì la carenza di giurisdizione in capo al giudice tributario.  ###.T.P. di ### accolse il ricorso della contribuente.  ### dell'### delle ### fu rigettato dalla C.T.R. territoriale. 
Avverso la sentenza di appello, l'### delle ### ha propo sto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. r.g. n. 29666/2022 a.c. 19/3/2025 Cons. est. ### 3 La contribuente e l'agente della riscossione sono rimaste intimate. 
Ragioni della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso, rubricato “### e/o falsa applicazione degli artt. 2, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 9/2 C.C. per carenza di giurisdizione circa i vizi dell'atto di pignoramento presso terzi di competenza del giudice ordinario”, l'### delle ### censura la sentenza in punto di giurisdizione. 
Sostiene parte ricorrent e che, essendo stato impugnato un at to di pignoramento di crediti verso terzi, di cui all'art. 72 bis del d.P.R.  602 del 1973, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.  1.1. Il motivo è infondato. 
Risulta dalla sentenza di primo grado che l'annullamento dell'atto di pignoramento è stato pronunciato, dai giudici di primo grado, in via consequenziale rispetto all'annullamento degli avvisi di accertamento prodromici, la cui impugnazione era stata trattata nella stessa udienza di quella in cui venne deciso il ricorso contro l'atto di pignoramento. 
E' vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forz ata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 de l 1973, sono am messe le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.; ma n ondime no è vero che sussiste la giurisdizione tribut aria nel caso in cui i vizi dell'atto di pignoramento derivino dai vizi degli at ti tributari a m onte, come l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento (Cass., Sez. U., 7822/2020). r.g. n. 29666/2022 a.c. 19/3/2025 Cons. est. ### 4 Ne consegue che, avendo i giudici tribut ari annullato l'atto di pignoramento per la carenza dei presupposti atti tributari, il ricorso deve essere rigettato. 
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente e dell'### delle ### esime il collegio dal regolare le spese di lite. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.   

Giudice/firmatari: Lenoci Valentino, Napolitano Angelo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 791/2025 del 29-05-2025

... altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### nella persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, (c.f.: ###), residente in ### via D'### n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.: ###), entrambi con studio in ### viale ### n° 112, giusta procura in atti; Appellante nei confronti di ### (cod. fisc. ###), titolare della ditta individuale il ### di ### (P. IVA ###), con sede in ### via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif.  dall'Avv. ### (cod. fisc. ###), giusta procura in atti, elett. dom.ta in ### presso lo studio dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. 
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni; aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il #### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al #### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richieste rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. 
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €.  759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 
Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. 
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.  ### all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di ### deferito dall'appellata personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il ###, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali. 
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, ### lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da ### Il motivo non è fondato.
Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata. 
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che ### costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra ### la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “### di ### Patrizia”, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di ### per la complessiva somma di euro 13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti. 
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi #### e ### hanno spiegato: 1) il modus con cui ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “### di ### Patrizia” sita in ### via ### e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; 2) che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni; 3) che ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; 4) che spesso il sig. ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig.  ### 5) che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli ### (c.d. modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo); 6) la teste ### confermava, altresì, che ### appuntava tutto su di un'agendina. 
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio: - 51 copie di assegni di c.c. emessi da ### consegnati al ### di cui dieci intestati ad ### (doc. 3); - tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “### di ### Patrizia”, con evidenziate le mensilità pagate con assegno (doc.4); - il brogliaccio nel quale ### appuntava mensilmente le somme consegnate a ### e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.); - le fatture emesse da ### alla ditta “### di ### Patrizia” per l'attività di consulente del lavoro (doc.2). 
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio. 
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad ### e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della ###ra ### in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta “il ### di ### Patrizia” che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello). 
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente ### - dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'### delle ### dell'### o dall'### del ### Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di ### gli obblighi di buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.  ### la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali. 
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla ### sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della ### né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. 
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del ### della signora ### (allegato 4), del prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla ### (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla ### a ### con quietanze di pagamento dell'### delle ### (allegato 6) e modelli ### estratti dal ### della sig.ra ### dal 2008 al 2017 (allegato 7). 
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224, 2225, 2227, 2697 e 2721 In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad ### e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza del lavoro svolta dal #### Sul punto, l'appello è fondato, atteso che ### nel corso del presente giudizio di appello, ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da ### i dieci assegni (per l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad ### e negando di avere utilizzato detti titoli per pagare somme dovute all'### per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della ditta “Il tuo ### di ### Patrizia” e di averli compilati.
Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di ### e sul suo rapporto di “collaborazione” con il #### ai sensi degli artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario. 
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio. 
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad ### euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro 1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del 14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. ### residuo dovuto da ### a titolo risarcitorio (ex artt.  1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza. 
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso. 
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione. 
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. 
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. 
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. 
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. 
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di ### al risarcimento dei danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ###.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'### del ### di ### - ### di ### - ### delle ### (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. 
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. 
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Un., 11/12/2007, n. 25831). 
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1054/2023, pubblicata il ### ed emessa nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da ### in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, della somma di euro 56.118,77 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, come già liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Così deciso in ### il #### est. ####

causa n. 938/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

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