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ORDINANZA sul ricorso n. 24934/2023 proposto da: ### s.r.l ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####), come da procura speciale in atti. - ricorrente contro ### delle ### nella persona de l ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui u ffici è elettivame nte domiciliat ###### via dei ### n. 12 (PEC: ###). - controricorrente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### n. 5899/2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023, notificata il 23 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal #### 1. La società ### s.r.l. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/000, per complessivi euro 755.899,42, che veniva rigettato dalla CTP di ### con sentenza n. 5240/2021, ritenendo che la notifica dell'intimazione appariva del tutto regolare, che non vi era stata violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e che non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti in timati, attesa l a regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. 2. I giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) sul primo motivo di appello: come indicato dalla stessa appellante, con la pregressa sentenza richiamata per sostenere la applicazione del principio del ne bis in idem, la ### con la sentenza n. 6729 del 2019, si era limitata ad affermare che «l'esazione dei tributi, relativamente alle cartelle esattoriali di competenza di questo giudice tributario, non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intim azione di pagamento … l'intimazione di p agamento deve essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del procedimento di esazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una seque nza procedimentale di atti debitamente notificati». La circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle d i pagamento non precludeva che l'agente della riscossione potesse 3 emettere un nuovo avviso di intimazione, relativamente alle cartelle la cui notifica poteva essere in effetti oggetto di prova; -sul secondo motivo di appello: la Corte di cassazione aveva risolto in senso favorevole all'agente della riscossione la indicata controversia (cfr. Cass., Sez. U., n. 15979 del 2022), ovvero era regolare la notifica da parte dell 'Ente mittente da un indirizzo PEC diverso da quello elencato nei pubblici registri att eso che la consegna della cartella tramite il suddetto strumento informatico rendeva inequivocabile chi fosse il mittente del documento; -) sul terzo motivo di appello: la tesi dell'appellante che contestava la costituzione della ### delle ### avvenuta mediante avvocato del libero foro appariva priva di fondamento, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità; -) sul quarto motivo di appello: era am missibile la costituzione di controparte sia perché la procura alle liti depositata nel fascicolo del primo grado d i giudizio era originale informatico, sottoscrit to digitalmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv. ### ed essendo il documento esemplare originale (e non una copia) e nessuna asseverazione di conformità era necessaria, sia perché l'eccezione sulla mancata asseverazione della conformità all'originale era generica; - sul quinto motivo di appello: sulla notifica degli atti presupposti a quello impugnato non vi era stata una conte stazione specifica e circostanziata ma un generico e onn icomprensivo, e quindi inammissibile, «disconoscimento» della conformità agli origi nali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resistente, senza indicazione di alcuna circostanza che potesse far ritenere plausibile un difetto di corrispondenza fra originali e copie; inoltre, la società contribuente non poteva contestare la regolarità della notifica dell'atto precedente, se regolarmente notificato e non impugnato, in quanto si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori 4 atti notificati anteriormente a quello precedente, con la conseguenza che era irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appe llante e dalla resistente con rigu ardo alla no tifica delle cartelle di pagamento, dovendosi peraltro condividere quanto fermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica facevano fede fino a querela di falso ; doveva no essere, pertanto, prese in considerazione soltanto le eccezioni e contestazioni svolte rispetto alle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952, notificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016 e, in ordine a tali eccezioni, doveva essere riba dita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo ### -) sul sesto e settimo motivo di appello: non era violato l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata conteneva, sotto il profilo formal e, tut ti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologi a di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o della irrogazione di sanzioni; la trasm issione via PEC certificava l'autenticità del testo e degli all egati e l'intimazione era un atto meramente ricognitivo di una si tuazione debitoria già accertata e notificata al contribuente ed esprimeva semplicemente, in particolare con riguardo alla interruzione del termine di prescrizione, la volontà dell'### di procedere alla esazione delle somme dovute; quanto al contenuto della intimazione, le modalità di calcolo degli interessi e la determinazione di somme aggiunti ve ed aggi, l'intimazione di pagamento era redatta in conformità ad un modello adottato in via generale e conteneva tutti gli elementi che consentivano al 5 contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come nella specie era, in effetti, avvenuto; -) sull'ottavo motivo di appello: erano inammissibili le censure con le quali si censurava l'omessa pronuncia sulle contestazioni avverso la formazione del ruolo; nell'impugnare un atto notificato la società contribuente poteva contestare la regolarità d ella not ifica di quello immediatamente precedente, ma se l'atto immediatamente precedente era stato regolarmente notificato e non impugnato, si verificava una preclusione rispetto alla possibilità di contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente; -) sul nono motivo di appello: era infondata l'eccezione di prescrizione, stante la corretta notificazione della intimazione di pagamento e delle sottese cartelle e tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di intimazione di pagamento allegati al fascicolo di primo grado e atteso che, per calcolare il termine di p rescrizione, occorreva considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, ovvero le intimazioni di pagamento notificate nel 2016 (ed anche il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2018); -) sul decimo motivo di appello: era infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi ed ogni altra eccezione relativa al contenuto della intimazione impugnata, in quanto l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione conteneva, sotto il profi lo formale, tutti i requisiti e le indicazioni previste per tale tipologia di atto, che era ovviamente basato e preceduto da altri atti con i quali l'### finanziaria aveva comunicato le ragioni di merito poste alla base del recupero fiscale o d ella irrogazione di sanzioni; -) sull' undicesimo motivo di appello: la cont estazione su lle spese processuali era generica e come tale inammissibile, in quanto la società appellante, in concreto, non aveva dedotto che l'importo liquidato dal giudice fosse incongruo rispetto agli importi ed ai criteri indicati dal 6 citato d.m. 55 del 2014; in relaz ione al valore della cont roversia (calcolato in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014); tenuto conto sia dell'aumento stabilito dall'art. 6 (per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00), sia dei parametri di cui all'art. 4 dello stesso d.m., l'importo stabilito per le spese dal giudice di primo grado rientrava nell'ambito degli importi che potevano essere liquidati dal giudice e non appariva necessaria una mot ivazione analitica in ordine alla determinazione d egli importi relativi alle singole fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale). 3. La società ### s. r.l. ha prop osto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi e successiva memoria, cui re siste con cont roricorso l'### delle ##### 1. In via preliminare va rilevato che, come rappresentato dall'### dell'### a pag. 5 del controricorso , la cartell a ###894668000 è stata interamente stralciata (art. 4, comma 4 del decreto legge n. 41 del 2021); la n. ###700574000 è stata parzialment e stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di e uro 237,54 oltre oneri accessori) ; la ###101544000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197/2022 (l'importo residuo è di 264,00 oltre oneri accessori); la n. ### è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 264,00 oltre oneri accessori); la n. ###714614 000 è stata parzialmente stralciata ai sensi della legge n. 197 del 2022 (l'importo residuo è di euro 290,40 oltre oneri accessori). 1.1 In relaz ione a tali cartelle, e nei limiti di quanto rilevato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 7 2. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., oltre che del principio generale del divieto del ne bis in idem, nella parte in cui aveva ritenuto che l'allegata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019, emessa dalla CTP di Rom a, avesse esclusivamente annullato l'analoga ed altrettanto opposta in timazione di pagamento, con esclusione di qual unque statuizione sull'omessa notificazione e d esistenza dei relativi crediti tributari riferiti alle sottostanti cart elle esattoriali. La sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### si era espressamente pronunciata anche sul definitivo omesso assolvimento, da parte d ell'### dell'onere probatorio sulla notifi cazione dei sottostanti atti esattoriali. Vi era stata un'illegittima duplicazione delle identiche pretese impositive svo lte attraverso la precedent e intimazione di pagamen to n. ###411035/00 contro il medesimo ### debitore (### s.r.l.), anzitempo annullata dalla stessa CTP di ### con sentenza n. 6 729/2019 del 14 maggio 2019, stante l'accertato omesso assolvimento del sottostante onere probatorio sia sulla notificazione dei sottostanti atti esattoriali, sia sulla proposizione di alcun impugnazione, con la conseguente fondatezza della dedotta inammissibilità e/o improcedibi lità delle medesime pretese erariali, successivam ente svolte dall'### at traverso l'intimazione di pagamento n. ###171054/00 impugnata in questa sede. 3. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, comunque manifestament e illogica e contradditto ria, peraltro in violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli art. 112, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., oltre che dell'art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., aven do contraddittoriamente 8 statuito, rispetto alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### che la mede sima, da un lato, non si sarebbe pronunciata sull'esistenza e regolarità della notificazione delle sottostanti cartelle esattoriali; dall'altro lato, che nel sottostante giudizio di merito l'### mai aveva dimostrato la notificazione dei suesposti atti esattoriali. Si tratta di mot ivazioni ch e sono state smentite dalle contrapposte statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### laddove, proprio con espresso riferimento all'accertamento dell'effettiva e corretta esistenza della not ificazione alla società contribuente dei sottostanti at ti esattoriali, era stato testualme nte statuito: «(…) ### nistrazione preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### agnia ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relati va dimostrazio ne (…)»; «(…) Ne consegue che l'esazione dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento (…)». 4. Il terzo motivo deduce rispetto al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché corredata da motivazione apparente, peraltro in violazione e falsa appl icazione dell'art. 111 Cost. e d egli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 1, ottavo comma, del decreto legge n. 193 del 2016 e ss., nonché dell'art. 43, quarto comma, R.D. n.1611 del 1933 e dell'art. 11, secondo comma, ed art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché, mediante un semplice copia e incolla del te sto della disposizione dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, aveva ritenuto legittima la costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### mediante avvocato del 9 libero foro, omett endo l'esame e la pronuncia sulle reiterate e tempestive contestazioni svolte dalla ricorrente sull'esistenza della suesposta circostanza e de lle sottostanti previsioni e disp osizioni convenzionali e regolamentari. La società ricorrente aveva ribadito la fondatezza della dedotta ed insanabile ome ssa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implic ante il mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nonché la fantomatica indisponibilità della stessa ad assumere il patroci nio. ### sentenza, in evidente spregio degli imprescindibili criteri di ripartizione dell'onere probatorio, nonché omettendo qualunque doverosa disamina e pron uncia sulla comprovata rilevanza probat oria delle sue sposte circostanze, aveva apoditticamente ed erroneamente considerato ammissibile l'avvenuta costituzione, nel precedente grado di giudizio di primo grado davanti alla CTP di ### dell'### mediante avvocato del libero foro esclusivam ente ed in comprensibilmente limitandosi a trascrivere integralmente la disposizione di cui all'art. 12 del d.lgs. 546 del 1992, oltre a richiamare ap oditticamente t alun i precedenti giurisprudenziali, peraltro senza fornirne g li estrem i e riportarne il contenuto, così omettendo qualunque doverosa e concreta indicazione ed esposiz ione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rispettivo convincimento; il tutto traducendosi, in pregiudizio anche del diritto di difesa dell a società contribu ente ex art. 27, Cost., nell'impossibilità oggettiva di individuare l'effettiva ratio decidendi. 5. Il quarto motivo deduce rispetto al giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 , secondo comma, c.p.c. e del l'art.2697 c.c., nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo 10 e second o comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, in data 17 settembre 2021, dell'### delle ### - ### tramite avvocato del libero foro nel giudizio di secondo grado. La socie tà ricorrente aveva eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'### mediante avvocato del libero foro, deducendo l'omessa allegazione e dimostrazione, della controparte, si a di alcun rispettiv o atto organizzativo generale legittimant e l'intervenuto ricorso ad u n avvocato del libero foro, sia di alcuna relativa deliberazione indicante le sott ostanti ragioni e/o sistem a conflittuale implicante il mancato riscorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conseguentemente, sempre in via pregiudiziale, previa anche d eclaratoria di nullità/inesistenza giuridica della rispettiva procura alle liti conferite all'avv. ### fano ### nonché del rispettivo atto di controdeduzioni sulla stessa basato, la società ricorrente aveva insistito affinché venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione anche nel precedete grado di giudizio dell'### conseguentemente disponendo l'estromissione e lo stralcio di tutti i rispettivi atti, unitamente alle relative produzioni documentali. 6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità d ella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116, secondo comma, c.p.c. e dell 'art. 2697 c.c., nonché dell'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art.118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'omesso esame e pronuncia sull'eccepita inammissibilità, in via pregiudiziale, della costituzione, nei precedenti gradi di giudizio dell'### delle ### - ### per l'insanabile assenza, presso i corrispondenti procuratori speciali (Dott. ### controversia 11 n. 15373/2019 RG - CTP di Ro ma; dott. ### ellini, controversia n. 3527/20121 RG - CGT di secondo grado del ###, di qualunque qualifica e/o carica tale da legitt imarne, per conto dell'### il valido rilascio di procura alle liti ad avvocati del libero foro. 7. Il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver ritenuto processualmente accertata l'esistenza e la notificazione degli atti impositivi presupposti all'opposta intimazione di pagamento stante la genericità della disconosciuta conformità agli originali delle copie fotostatic he della documentazione prodotta dall'### e la comprovata notificazione degli atti prodromici nonché quella delle richiamate intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016. Era manifestamente infondata sulla fantomatica efficacia preclusiva della notificazione della precedente intimazione di pagamento rispetto alla contestazione, nei precedenti gradi di giudizio, sull'esistenza e validità della notificazione delle medesime cartelle esattoriali poste a fondamento dell'ulteriore intimazione di pagament o qui o pposta. Nel precede nte grado di giudizio, la società ricorrente aveva contestato non solo la notificazione dei sottostant i atti impositivi, bens ì la formazione e la rilevanz a probatoria delle produzioni documentali dell'### In particolare, la società ricorrent e aveva ritualmente disconosciuto, indicandon e gli aspetti differenziali, la conformità agli originali delle copie fotostatiche sia degli estratti di ruolo, sia dei referti di notifica (tanto a mezzo posta, quanto mediante pec), delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pag amento oggetto di causa, oltre che degli asseriti avvisi di intimazione di pagament o ivi richiamati, di cui alle controdeduzioni della controparte. Nel contempo, era stata disconosciuta l'autenticità e riferibilità alla società ### com s.r.l. delle scritture e de lle 12 sottoscrizioni ivi apposte. Né l'Agente della ### aveva proposto la relativa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. da pag. 30 a pag. 43 del rico rso per cassazione). In defi nitiva, per effetto delle eccezioni e contestazioni sollevate, a parte l'insan abile omesso assolvimento, da parte dell'### dell'onere della prova sull'asserita formazione e spedizion e, olt re che notificazione, degli avvisi di intimazione in premessa, la mede sima mai aveva assolto alcun corrispondente onere probatorio sulla fantomat ica esistenza ed intervenuta notificazione, nell'intervallo di tempo 10 marzo 2016 - 28 ottobre 2016, delle intimazioni di pagamento n. ###805271 e n. ###675952. 8. Il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in subordine ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza imp ugnata poiché corredata da motivazione apparente, altresì in violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 214 e 215 c.p.c., per aver disatteso l'eccepita decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria rispetto alla somma di euro 755.899,42, di cui all'opposta intimazione di pagam ento. La comprova ta inesistenza della notificazione dei richiamati atti esattoriali e dei corrispond enti atti inte rruttivi della decorrenza del termine prescrizionale consentivano di ritenere fondata l'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenesse assolto il sottostante onere probatorio, da parte dell'Agente della ### sulla notificazione dei sottostant i atti esattoriali, la società cont ribuente nulla doveva, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione. 9. Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria perché involge il difetto di motivazione (motivazione contraddittoria), rispet to alla richiamata sentenza n. 6729/2019 della CTP di ### è infondato. 13 9.1 Come questa Corte ha già precisato «a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassaz ione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", n ella "motivazio ne apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiett ivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difett o di "sufficienza" dell a motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090)» (Cass., 4 agosto 2023, n. 23893). 9.2 Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondame nto della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124) e allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialme nte) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, esser e stata costruita in mod o tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ### (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; 14 Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). 9.3 Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, laddove i giudici di secondo grado, decidendo sulla dedotta efficacia preclusiva, rispetto all'emissione dell'atto impu gnato, della precedente senten za 6729/2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### ha ritenuto che la CTP si era lim itata ad affermare ch e l'esazione dei t ributi relativamente alle cartelle esattoriali di compe tenza del g iudice tributario non risultava e ssere stata mai prean nunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento e che l'intimazione di pagamento doveva essere preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la correttezza del proce dimento di esazione della p retesa tributaria era assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti debitamente notificati, così concludendo che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento non preclude che l'agente della riscossione possa emettere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). 9.4 Si tratta di affermazioni che, contrariamente a quanto affermato dalla società contribue nte, non sono state affatto smentite dalle statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019 della CTP di ### laddove, per come riportato alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione, er a st ato affermato che: «(…) ### preposta alla riscossione (…) pur onerata della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, che la ### srl contesta essere mai stata effettuata, mai ha fornito la relativa dimostrazione (…)» ed ancora che «(…) Ne consegue che l'esazio ne dei tributi (…) non risulta essere stata mai preannunciata, con conseguente nullità della successiva intimazione di 15 pagamento (…)» e che, in ogni caso, non si caratterizzano per una irriducibile contraddittorietà interna, con la conseguente insussistenza del vizio di motivazione apparente, così come dedotto, sotto il profilo dell'incongruenza tra premesse e conclusioni (Cass., 5 luglio 2017, 16502). La motivazione, sul punto, dunque, è stata svolta e non è nemmeno contraddittoria, nè al di sotto del minimo costituzionale, non sussistendo un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da no n consentire l' identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione stessa ( Cass., 17 agosto 2020, n. 17196). 9.5 Né sussiste la lamentata violazione del principio del ne bis in idem che presuppone la formazione di un giudicato sostanziale, che, nel caso di spe cie non sussiste; ed infatti, come rileva to dall'### delle ### la sentenza n. 6729/ 2019 del 14 maggio 2019 emessa dalla CTP di ### è stata annullata in secondo grado con la sentenza n. 3824/23 del 28 giugno 2023 ed è oggetto di ricorso per cassazione (R.G. n. 25091/2023); si t ratta di u na produzione che, contrariamente a quanto affermato dalla soc ietà rico rrente nella memoria depositata in atti, è del tutto ammissibile in quanto attiene all'esistenza di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né vi è stato un indebito ampliamento del thema decidendum (come erroneamente assume la società ricorrente nella citata mem oria), poiché, nella prospettiv a della società ricorrente, l'intimazione di pagament o n. ###17105400 oggetto dell'odierno giudizio è stata emessa illegittimamente, in quanto duplicazione delle identiche pretese impositiv e svolte attraverso la precedente intimazione di pagamento n. ###411035/00, che era stata annullata dalla CTP di ### con sentenza n. 6729/2019 del 14 maggio 2019. Non merita, di conseguenza, nemmeno accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito prescritto dall'art. 366, comm a 1, n. 6, c.p.c., in relazione alla 16 mancanza della specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il controricorso . La mancata formazione di u n giudicato, dunque, non genera alcuna preclusione da «bis in idem», che comporta il divi eto di riproposizione della dom anda in un altro giudizio; ne consegue, inoltre, che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile (Cass., 11 luglio 2024, n. 19039). Al riguardo, deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato «a ogni effetto» tra le parti, i loro eredi o aventi causa), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di e ccezione, le qual i, sebbene non dedot te specificament e, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscetti bili di formazione del giudica to soltanto nell'ambito d ello stesso processo (cosiddetto giudicat o formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (Cass., 19 maggio 2021, n. 13605; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486). 10. Il primo motivo è infondato. 10.1 ###. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha introdotto il principio del divieto della doppia imposizione in materia tributaria, prevedendo che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. In termini generali può dirsi che la duplicazione di imposta allorché si verifica il medesimo presupposto, sia nei confronti dello stesso soggetto, sia nei 17 confronti di soggetti div ersi, costitu isce sostanziale violazione dell a legge, la cui o sservanza il legisla tore richiede fin dalla fase dell'accertamento, con la previsio ne del citato art. 67 (Cass., 23 ottobre 2019, n. 27091; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27625; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25498). 10.2 Questa Corte, in merito alla questione della sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di rinnovare l'emissione di precedenti atti impositivi oggetto di annullamento da parte del giudice tributario di merito, ha avuto modo di precisare che, ove non si intenda, da parte della medesima amministrazione finanziaria, impugnare la pronuncia e prestare acquiescenza alla decisione del giudice di merito, può, previo annullamento del primo atto nell'esercizio dell'autotutela, provvedere all'emissione del nuovo atto impositivo, ma senza il riparo dell'impedimento della decadenza eventualmente già ver ificatasi. È invece da escludere che l'amministrazione finanziaria possa reiterare il medesimo accertamento, per sanarne vizi reali o ipotetici, senza annullare il precedente, giacché qu esto comporta la presenza contemporanea di più atti di impo sizione aventi come con tenuto il medesimo credito tributario, ciò che è intrinsecamente contraddittorio, gravemente lesivo delle ragioni di d ifesa del contri buente, ed espressamente vietato dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 19 marzo 2002, n. 3951). E' stato, poi, precisato che l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo alla cui rinnovazione ex nun c l'### è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo (Cass. civ., 20 novembre 2006, n. 24620). Si è, infine, precisato che l'emissione del nuovo atto impositivo, avente il medesimo 18 contenuto e riferito agli stessi anni di imposta, dovrà essere preceduta, ove necessario, dall'annullamento del precedente atto impositivo, ai fini della tutela delle ragioni di difesa del contribuente e del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 1 ottobre 2018, n. 23675). 10.3 In sostanz a, se da un lato deve dirsi su ssistent e il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere alla rinnovazione dell'atto impositivo in caso di caducazione a seguito di annullamento del giudice del merito, purché non sia violato il giudicato e non siano decorsi i termini di prescrizione e di decadenza, l'adozione del successivo atto deve, comunque essere preceduto da un pro vvedimento, o ve necessario, che comporti il definitivo ann ullamento, da parte dell'amministrazione, dell'atto precedente, in modo da rendere chiaro, al contrib uente, che la pretesa impositiva trova fond amento unicamente nel successivo atto. 10.4 Ciò post o, nessuna violazione sussiste ne l caso in esame del divieto di doppia imposizione, in quanto la fase che viene in rilievo è la fase di riscossione, successiva alla fase impositiva e di ciò ha dato sostanzialmente conto la sentenza impugnata, con m otivazione congrua e scevr a da vizi logici, ladd ove ha affermato che «la circostanza che nel pregresso giudizio non fosse stata documentata la notifica delle presupp oste cartelle di pagamen to non preclude che l'agente della risc ossione possa emett ere un nuovo avviso di intimazione relativamente alle cartelle la cui notifica possa essere in effetti oggetto di prova» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ed invero, mette conto rilevare, che nel caso in esame vengono in rilievo un atto di intimazione di pag amento e le sottostanti cartelle di pagamento, che hanno fatto seguito alle ### pretese tributarie ormai definite in fase di accertamento, e mentre la prima contiene l'esplicitazione di una delineata pretesa tributaria ed integra un sollecito di pagamento, sorretto dalla prospettazione in termini brevi 19 dell'attività esecutiva (Cass., 17 giugno 2024, n. 16743), la cartella di pagamento, che assolve alla d uplice funzione di notific azione del titolo esecutivo e di in timazione d i pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in qu anto tale, no n è atto che dà inizio al la procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento (Cass., 4 marzo 2024, n. 5637). 11. Il terzo e quarto motivo, che devono essere trattati unitariamente perché riguardanti la medesima questione (costituzione dell'### delle ### mediante avvocato del libero foro nel giudizio di primo e di seco ndo grado) sono infondati, dovendosi, in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intero controricorso per la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le ### di que sta Corte hanno chia rito che l'adempimento dell'onere imposto dalla pre detta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non i ndicato spe cificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16887) e, al riguardo, va ribadito l'orientamento consolidato di que sta Corte secondo cui il vizio che determina la nullità de lla procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 200 9, a differenza delle ipotesi di inesistenza della procura, è sempre sanabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. U., 21 dicembre 2022, ###; Cass., 9 ottobre 2 023, n. 28251). Mette conto, in ultimo, rilevare, che non sussi ste alcuna violazione del princip io di autosufficienza di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., in quanto l'### delle ### ha trascritt o il cont enuto del ### d'### sottoscritto il 24 settembre 2020, che si applica a 20 decorrere dall'1 ottobre 2020, nelle parti di rilievo, ivi compreso il par. 3.7, alle pagine 12 e 13 del controricorso. 11.1 Soccorrono, poi, nel senso sia della am missibilità del t erzo e quarto motivo, sia nel senso della loro infondatezza, le ### di questa Corte che hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale fac oltà di avvalersi anche di pro pri dipende nti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 161 1 del 193 3, di appo sita motivata delib era da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocat ura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituz ione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass. , Sez. U., 19 novembre 2019, n ### e , successivamente, Cass., 20 novembre 2020 , n. 26531; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314; Cass., 24 gennaio 2021, n. ###). 21 11.2 Si è, infatti, osservato che, a termini della suddetta ### (### di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente sta in giud izio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle ### (Cass., 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., 18 settembre 2020, n. 19448). 11.3 Il che, del resto, è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanz a processuale dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass., 14 ottobre 2015, 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 del d.gs. n. 546 del 1992 (Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625 e, più di recente, Cass., 15 febbraio 2021, 3864). 11.4 La senten za impugnata, affermando che la c ostituzione dell'### delle ### - ### a mezzo dell'avvocato del libero foro, doveva ritenersi valida e pienamente legittima, con conseguente ammissibilità della costituzione dell'Ente di riscossione, è conforme ai principi suesposti. 12. Il quin to motivo è inammissibile, poiché il vizio di om essa pronuncia, che può determinare la n ullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella in esame, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (Cass., 6 ottobre 2020, n. 21376; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154). 22 12.1 Il motivo è pure infondato perché la Corte di Giustizia di secondo grado si è e spressamen te pronunciata (non vi è, dunq ue, alcu na omessa pronuncia) affermando che ≪Con il qu arto motivo è st ata eccepita l'inammi ssibilità della costituzione in giudizio della controparte, stante, n ella procura alle liti d imessa telematicamen te dall'Agente della ### l'insanabile assenza di a lcuna asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Replica la A.E. Risc. che la procura alle liti depositata n el fascicolo del primo grado di giu dizio è origin ale informatico, sottoscritto digi talmente sia dal Dott. Pullano che, per autentica, dal difensore Avv. ### come agevolmente riscontrabile tramite la ve rificazione del relativo file. Essendo i l documento esemplare originale (e no n una copia), nessuna asseverazione di conformità è necessaria. La Corte rileva anche in questo caso l'infondatezza del motivo di appello, sia per quanto indicato dalla parte resisten te, sia perché la eccezione circa la mancata asseverazione della conformità all'originale non può essere generica, come di seguito esposto con riguardo al quinto motivo di appello≫ ( pag. 7 della sentenza impugnata). 12.2 Il motivo è, in ultimo, pure infondato, in quanto, come si rileva a pag. alle pagine 12 - 16 del controricorso, l'appellante ha tempestivamente prodotto in giudizio copia della procura spe ciale conferita al dott. ### dal cui contenuto, trascritto, in particolare, alle pagine 15 e 16, emerge, l'attribuzione al medesimo del potere di «conferire e revocare mandati ad avvocati… attribuendo loro tutti i necessari poteri p er l'espl etamento delle singole azion i e procedure», a cui poi ha fatto seguito il conferimento all'Avv. ### della procura alle liti per la costitu zione nel g iudizio di appello proposto dalla società contribuente. 13. Il sesto mo tivo è inammissibile per difett o di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle e degli 23 atti interruttivi nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrisponde nza del contenuto degli atti rispetto a quanto asse rito dalla contribuente; ciò che comp orta il radicale impedimen to di ogni attività nomofilattica, la q uale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore degli atti di cui si discute (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010). 13.1 Questo principio, a l quale si intende dare continuit à, è stato ribadito più di recente da questa Corte, che ha affermato che ≪In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della ### tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto imp ugnato che ass ume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire al la Corte di cassazion e la verifica d ella d oglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso≫ (Cass., 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., 19 dicembre 2022, n. ###, in motivazione). 13.2 Rilevano, inoltre, due ulte riori profili di inammissibilità della censura formulata, sia perché censura un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, avendo i giudici di secondo grado affermato, come già i giudici di primo grado, che «Nel caso di specie non vi è stata una contestazione specifica e circostanziata ma un generico e o nnicompren sivo, e quindi inammissibile, “disconoscimento” della conformità agli originali di tutte le copie di documenti prodotte dalla resiste nte, senza indicazione di alcuna circostanza che possa far riten ere plausibi le un difetto d i corrispondenza fra originali e copie» e che «###impugnare un atto notificato, quindi, il contribuent e può contestare la regolarità della notifica di quello i mmediatame nte precedente, ma se l'atto immediatamente precedente è stato regolarmente notificat o e non 24 impugnato, si verifica una preclusion e rispetto al la possibilità d i contestare pretesi vizi di ulteriori atti notificati anteriormente a quello precedente. In altre parole, se vi ene notificata un a intimazione di pagamento precedente a quella impugnata (come avvenuto nel caso di specie), non può essere cont estata, in sede di impugnazione della seconda intimazione di pagamento, la esistenza o validità della notifica delle pregresse cartelle esattoriali. Appare pertanto irrilevante l'esame di tutte le argomentazioni espresse dalla parte appellante e dalla resistente con riguardo alla notifica d ell e cartelle d i pagamento .
Dovendosi peraltro condividere quan to affermato dalla CTP sulla circostanza che le attestazioni contenute nelle relate di notifica fanno fede fino a querela di falso». La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, poi, con specifico riferimento, alle intimazioni di pagamento ###805271 e n. ###675952, not ificate mediante pec, rispettivamente, in data 10 marzo 2016 e 28 ottobre 2016, ha ribadito che in ordine alla necessità che, in ordine alle eccezioni formulate dalla società appella nte, doveva essere ribadita la necessità che la contestazione della conformità di copie all'originale non fosse generica e l'infondatezza dei rilievi sulla invalidità della notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata). 13.3 Ciò, peraltro, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per qu ella parte del l'orig inale che riproducono letteralmente», con la conseguenza che «gli atti depositati in corso di causa da p arte dell'Uff icio n on possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento della cartella di pag amento che dell'e stratto di ruo lo» (Cass., 5 novembre 2024, n. 28373). È stato pure precisato che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i 25 documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794). Inoltre, il disconoscimento della conformità all'originale della copia disciplinato dall'art. 2719 cod. civ. richiede che tale disconoscimento sia effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essend o poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità att raverso le pro ve offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (Cass., 18 marzo 2025, n. 7167; Cass., 7 ottobre 2024, n. 26200). 13.4 Ancora secondo il costante insegnamento di questa Corte «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso ne lla cartella da no tificare al contribuente» (Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 12 gennaio 2021, n. 237). 13.5 ### poi, ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione esp ressa (e quin di diversamente dall'avviso d i accertamento, che a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'uff icio o di altro impiegato della carriera diret tiva da lui 26 delegato), opera la presunzione g enerale di riferibilit à dell'att o amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tal e sanzione non può trovare applicazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871); inoltre, la Corte ha chiarito che «in tema di riscossion e delle i mposte, la mancanza dell a sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana, giacché l'auto grafia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la su a intestazione» (Cass., 31 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 29 agosto 2 018, n. 2 1290); in conclusione, «il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo» (cfr. Cass., 3 ottobre 2016, n. 19761, nonché ### n. 117 d el 21 aprile 2000, secondo cui costitu isce «diritto vivente» il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene» (Cass., 24 luglio 2018, n. 19587). 13.6 Deve, pure, precisarsi che in tem a di notificazione di atti amministrativi tributari, e non di notificazione di atto giudiziario, non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle ### della ### di Cassaz ione, con sentenz a 10 gennai o 2020, n . 2 99, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del ### 27 e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017» e che «In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazion e attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali» (Cass., 20 luglio 2020, n. 15360 e, più di recente, Cass., 22 lugl io 2021, n. 21011); inoltre, «In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individu ale relativa allo svolgimento del servi zio di recapito postale, in quanto solo il rilascio de l titolo abilitativo c omp orta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici» (Cass., 25 marzo 2024, n. 7978). 13.7 Inoltre, le ### di qu esta ### hanno re centemente affermato che, in tem a di notificazione a m ezzo ###, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elench i, non è n ulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema d elle 28 notifiche digitali, imponend o la notifica esattamente ag li indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del de stinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanz a all'ipotizzata i rregolarità, avendo la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertez za in ordine al la sua provenienza e all'oggett o dell'im pugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620) e che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro ### appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante d a pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di t rattamento normativo, no n configura alcun a disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c . inserito, diversamente da quanto accade per il mittente» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione). 14. Il settimo motivo, relativo all'eccepita prescrizione quinquennale del credito erariale, è inamm issibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, nella parte in cui, sul presupposto della corretta notificazione della intimazione di pagamento 29 e dell e sottese cartelle e della regolare notifica degli av visi di intimazione di pagamento allegati a l fascicolo di primo grado, ha rilevato che per calcolare il termine d i prescrizione occorre va considerare l'ultimo atto notificato prima di quello impugnato, nel caso di specie le intimazioni di pagamento, notificate nel 2016 e il preavviso di iscrizione notificato nel 20 18 (cfr. pag. 1 1 della sentenza impugnata). 14.1 Inoltre, mette conto rilevare che «Il credi to erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più bre vi", bensì a ll'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomi a dei singoli p eriodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da u na nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten za dei pre supposti impositivo" .
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti all a prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti ### e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale» (Cass., 19 febbraio 2025, 4385; Cass., 29 novembre 2023, n. ###). 15. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. ### dichiara la cessazione della materia de l contend ere con riferimento alla cartella n. ###894668000; alla cartella ###700574000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 237,54 oltre oneri accessori; alla cartella n. ###101544000, fatta eccezione per l'importo residuo di 264,00, oltre oneri accessori; alla cartella n. ###, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 264,00 oltre oneri accessori; alla cartella ###714614 000, fatta eccezione per l'importo residuo di euro 290,40, oltre oneri accessori.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Age nzia controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten za dei presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in ### in data 28 maggio 2025.