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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3843/2025 del 28-11-2025

... elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa ### ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### contro B.E. S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 5 10139 TORINO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ##### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) elettivamente domiciliato in ### S. ### 16 20123 MILANO presso il difensore avv. ##### attrice ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta B.E. S.R.L. ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta ### ha così concluso: “### al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.  164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'#### per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; - ### in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. ### quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi avanzata nei confronti dell'#### - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'### assicuratrice ### perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'### assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”.  ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr.  ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing.  ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, statuire la condanna di ### spa nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”. 
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024. 
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. 
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del ### del 16 luglio 2019, i coniugi ### e ### acquistavano un appartamento a ### in via ### n. 17, per quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. ### necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora ### - in qualità di committente - dopo un sopralluogo e l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta B.E. s.r.l. (d'ora in avanti BE), la quale si impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni. 
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta BE figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. 
Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. 
Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. 
Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. 
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. 
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il ### per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da BE. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 Parallelamente, la ### del Comune di ### a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. ### per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il ### e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura). 
La signora ### affidava la consulenza tecnica al ### mentre l'#### curava il deposito del progetto in sanatoria presso il ###. I lavori di conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta ### s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di ### la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020). 
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una ### edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.  ### la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla ## s.r.l. e all'ing.  ### i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. ### del 25 febbraio 2021. 
Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi ### e ### inviavano a BE e all'ing. ### una richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art. 2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo. 
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la ## s.r.l.  alla restituzione della somma di ### 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (### 26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (### 6.994,68 oltre ### e di condannare ## s.r.l. e l'ing.  ### anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in ### 25.269,74 salvo diversa determinazione.  ### s.r.l., con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. ### o di altri eventuali corresponsabili.  ###. ### costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la ### S.p.A., chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande attoree. 
All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di TUA ### che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “###” n. ###908. 
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi. 
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'#### cui ha aderito anche la terza chiamata ### S.p.A., relative alla presunta nullità dell'atto di citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. 
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di ### Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa. 
Nel caso di specie, la difesa del ### si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Tribunale di ### in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. ###, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità. 
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del ### del ### Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori - nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale - e la società B.E. s.r.l., che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con ### È vero che l'#### non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto rapporti professionali soltanto con la società B.E. s.r.l. e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che - in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica - la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma. 
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'#### e dalla terza chiamata ### S.p.A. devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di ### pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la B.E.  s.r.l., sia - in difetto di eccezioni valide - per le domande formulate nei confronti del ### Sempre in via pregiudiziale parte convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. 
Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). 
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. 
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. 
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un ### dei ### non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della B.E. s.r.l.. ###. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di ### dei ### intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla B.E. s.r.l..  ###, a firma del geometra ### conferma quanto sopra, accertando che la CIL depositata dall'ing. ### riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di ### dei ### Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di ### dei ### né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. ### Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste ### hanno confermato in modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che: -l'ing. ### non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ### ma ha operato esclusivamente su incarico della B.E. s.r.l., quale general contractor; -il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una ### per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della B.E. s.r.l.; -non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di ### dei ### -eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. ### in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice. 
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. ### avrebbe assunto la qualifica di ### dei ### e, in quanto tale, sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di ### dei ### comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. ### non ha mai assunto né era tenuto ad assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla B.E. s.r.l., in qualità di appaltatore e general contractor, e non al professionista incaricato dal medesimo per il deposito della ### Pertanto, in relazione alla figura del ### dei ### il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. ###. ### non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi propri della ### dei ### e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. ### nei confronti di TUA ### S.p.A. resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del ### Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta B.E. S.r.l., ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato. 
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il teste ### ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta B.E. s.r.l..  ###. ### legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella ### Il teste ### (### ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas. 
Il geom. ### ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori. 
Il teste ### elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore. 
Il geom. ### ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla B.E. s.r.l. erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. 
Infine, il teste ### sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era “tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti. 
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari, confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta B.E. s.r.l. per inadempimento contrattuale e violazione delle norme edilizie. 
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni. 
In particolare, il geom. ### ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria. 
Il geom. ### ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni derivanti dall'operato della ditta B.E. S.r.l., attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale. 
Infine, l'avv. L. ### ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e 209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20. 
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile. 
Pertanto, la voce “### tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30 (iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.  ### attrice aveva poi versato alla B.E. S.r.l. un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. 
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal ### in soli 7.000 euro. 
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.  ### attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'### delle ### prodotto in atti dagli attori. ### di tale danno ammonta a 3.077,66 ### e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. 
A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la ### S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di 4.400 ### Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile. 
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. ### e l'ing. ### hanno prestato attività professionale per un totale lordo di 3.703,92 ### Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione. 
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra ### il danno per mancato godimento dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in ### 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene. 
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova. 
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate - spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento - il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad ### 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle ### della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice. 
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007). 
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta B.E. S.r.l. è responsabile dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di ### 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'### essi vanno condannati alla refusione delle spese nei confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; -condanna la società B.E. S.r.l. a corrispondere in favore degli attori ### e ### in solido tra loro, la somma complessiva di ### 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo; -rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'#### per difetto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - condanna la società B.E. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in ### 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che liquida in euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - spese di CTU a carico della parte soccombente B.E. s.r.l. , come già liquidate con separato decreto; - spese compensate tra le altre parti del giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.  ### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 9497/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

M
4

Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 12312/2025 del 27-11-2025

... personale dell'### in indirizzo dell'esistenza di una polizza infortuni stipulata con ### inviavano una prima richiesta di risarcimento a tale compagnia in data ### per il tramite della segreteria dell'### “G. Spataro” di ### cui fa capo l'### “### Cupaiolo” di ### avvisando che le conseguenze erano in corso di accertamento. Rilevava che successivamente seguiva in data ### la richiesta a firma del difensore con la quale si avvisava che erano necessari tempi lunghi per la guarigione. Dichiarava che il sinistro veniva quindi preso in carico con invio della documentazione medica disponibile a quel momento ed in attesa di guarigione. Assumeva che all'esito del decorso della malattia, in data 29 settembre 2023, il difensore inviava alla compagnia assicuratrice i giustificativi delle spese mediche sostenute, che ammontavano ad ### 930,00 per le sole prestazioni odontoiatriche. Il liquidatore incaricato rispondeva affermando che la compagnia non era tenuta all'indennizzo di infortuni con conseguenze al di sotto dei 3 punti percentuali di invalidità per franchigia contrattuale. Nel caso di specie, tuttavia, la Compagnia si dichiarava disponibile a formulare un'offerta per le sole (leggi tutto)...

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N.RG 59010 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 4^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### (4^CANC.) CONDO', all'udienza del giorno 28/10/2025 nella causa civile R.G. n. 59010 / 2024 vertente tra ### nato a #### il ###, codice fiscale ### e ### nata a ### il ###, codice fiscale ###, coniugi, entrambi residenti a #### alla ### n. 124/A, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, con loro residente, rappresentati e difesi dall'Avv. ### del foro di ### cod. fisc. ###, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo
P.e.c. ### o al numero di telefax 1782705180, e dall'Avv. ### del foro di ### cod. fisc. ###, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.e.c.: ### o al numero di telefax 1782705180, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio legale dell'avv. ###
PARTE RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'#### con sede in ### al ### di
Trastevere n. 76/A, cod. fisc.  ###, in persona -RICORRENTEcontro ### e del ### P.T (CF ###) -RESISTENTE CONTUMACE Risarcimento danni ex art. 2048 ### da verbale in atti .  La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio 2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza . MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato #### coniugi, entrambi residenti a #### alla ### 124/A, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ### nato a ### il ###, codice fiscale ###,evocavano in giudizio il ###'#### e chiedevano: “ accertare e dichiarare che il Ministero dell'Istruzione e del ### come rappresentato, è responsabile dell'incidente occorso al minore ### in data ### e, per l'effetto, condannarlo a risarcire in favore dei ricorrenti i danni che sono conseguenza dell'incidente, da liquidare in ### 9.765,11 o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e comunque da contenersi entro i limiti di competenza dell'adìto Giudice di ### parte resistente al pagamento delle spese di lite.” A sostegno della domanda deduceva che in data ### il minore ### si trovava all'interno dell'### “### Cupaiolo”, scuola primaria del
Comune di ### in orario scolastico e nell'aula della propria classe mentre gli alunni erano affidati alla cura dell'insegnate ### Narrava che nel mentre l'insegnante si allontanava dalla classe, l'alunna ### apriva improvvisamente un ombrello a scatto provocando la frattura di un dente al piccolo ### Rilevava che i successivi accertamenti medici hanno evidenziato la gravità della situazione,consistente nella frattura del terzo coronale con esposizione del cornetto pulpare.  Narravano che i ricorrenti, informati dal personale dell'### in indirizzo dell'esistenza di una polizza infortuni stipulata con ### inviavano una prima richiesta di risarcimento a tale compagnia in data ### per il tramite della segreteria dell'### “G. Spataro” di ### cui fa capo l'### “### Cupaiolo” di ### avvisando che le conseguenze erano in corso di accertamento.  Rilevava che successivamente seguiva in data ### la richiesta a firma del difensore con la quale si avvisava che erano necessari tempi lunghi per la guarigione.  Dichiarava che il sinistro veniva quindi preso in carico con invio della documentazione medica disponibile a quel momento ed in attesa di guarigione.  Assumeva che all'esito del decorso della malattia, in data 29 settembre 2023, il difensore inviava alla compagnia assicuratrice i giustificativi delle spese mediche sostenute, che ammontavano ad ### 930,00 per le sole prestazioni odontoiatriche. Il liquidatore incaricato rispondeva affermando che la compagnia non era tenuta all'indennizzo di infortuni con conseguenze al di sotto dei 3 punti percentuali di invalidità per franchigia contrattuale. Nel caso di specie, tuttavia, la
Compagnia si dichiarava disponibile a formulare un'offerta per le sole spese mediche sostenute entro il biennio dalla richiesta di indennizzo e quindi limitata alla somma di ### 750,00, a fronte del rilascio di una quietanza liberatoria con rinuncia ad ogni azione.   Rilevava che i coniugi ### e ### interessati ad ottenere l'integrale risarcimento, non accettavano tale offerta.  Dichiaravano che essi ricorrenti, ai fini di una completa ricostruzione del quadro clinico e della prognosi, richiedevano una perizia medico legale al dott. ### odontoiatra specializzato in medicina legale odontostomatologica, il quale redigeva perizia in data ### dalla quale risulta che, a seguito dell'infortunio del 19/04/2021. ### di parte, accertava che il minore ### riportava una frattura coronale malto-dentina con esposizione del cornetto pulpare dell'elemento dentale (incisivo centrale superiore destro) in esito a trauma .  Deducevano che le conseguenze dell'incidente venivano valutate, in estrema sintesi, nel modo che segue:- ### 6.280,00 per costo complessivo del danno odontoiatrico, di cui ### 930,00 per danno emergente, secondo la documentazione esaminata fino a quel punto dal perito, ed ### 5.350,00 per danno futuro; - nel danno emergente vanno considerate anche le spese per la perizia medicolegale, pari ad ### 762,00 , le spese di viaggio per n. 10 viaggi da ### a ### per visite e cure odontoiatriche e n. 2 viaggi da ### a Pescara per la perizia medico-legale. Il rimborso chilometrico per l'autovettura dei signori ### (### alimentata a gasolio) ammonta ad ### 0,23 per chilometro, come da calcolo estratto dal sito ###it .
Tali costi sono stimati in ### 353,00 (### A/R ### Km 118 per 10 = 266,80, viaggi A/R ### 187,60 per 2 = 86,30); - il danno biologico permanente è stato stimato in 1.5% (euro 1.503,65); l'inabilità temporanea parziale è stata valutata in giorni 20 al 25% (euro 274,00). - il danno morale, come da tabelle, è calcolato in ### 592,49;- pertanto la stima del danno da risarcire ammonta ad ### 9.765,11.  Nessuno si costituiva per il Ministero dell'### e del ### ritualmente evocato e non comparso, veniva dichiarata la contumacia.  I ricorrenti soddisfacevano anche la condizione di procedibilita' invitando oltre al MIU anche l'insegnante ed i genitori della minore autrice del fatto. Alla negoziazione compariva solo l'insegnate, essa si concludeva con verbale negativo, nei confronti della sola insegnate, unica parte comparsa.   All'udienza del 28/10/2025 celebrata nella forma della trattazione scritta, il Giudice di ### dato atto del rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, acquisita la documentazione prodotta, dichiarata chiusa l'istruttoria assegnava la causa a sentenza.   La domanda è fondata e deve essere accolta. La prova del fatto storico incontestato risulta dalla relazione dell'insegnante sul sinistro del 19/04/2021 dalla stessa sottoscritta. Detta relazione nella quale si da atto che il fatto è avvenuto in classe, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel ricorso.  A sensi dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ. i precettori rectius i precettori, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La responsabilita' sifonda l'affidamento dell'alunnoall'istituto scolastico (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 3081/2015).  ### di responsabilità va qualificata come azione ex art.. 1218 cod. civ., dal momento che la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo di vigilare (artt. 2047 e 2048 cod. civ.), o sull'inadempimento agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (cfr. Cass. Civ., ord. 19/09/2017, n.21593).   La responsabilità diretta del Ministero deriva dall'art. 61, L. 312/80 che prevede la sostituzione dell'amministrazione al personale scolastico, salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi.  Quanto alla quantificazione del danno giova osservare che la perdita subita non consiste nei soli esborsi effettuati o nelle diminuzioni patrimoniali già intervenute, ma deve includere anche il danno futuro non ancora verificatosi, ma che si verrà ragionevolmente a determinare, in quanto legato al fatto da nesso di causalità e per il quale è già stata fatta una puntuale previsione da parte del medico-legale incaricato, e cio' anche in conside razione dell'eta' del minore al momento del sinistro (cfr.  civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2023, n.16844; Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2018, 12567).  Sul quantum debeatur la perizia di parte depositata in atti e non contestata da ampia contezza dei criteri seguiti per la quantificazione del danno soprattutto in ragione dell'età del bambino. La domanda per le ragioni sopra evidenziate deve essere accolta con la condanna del Ministero dell'### e del merito al risarcimento nella misura richiesta di € ### 6.280,00 per costo complessivo del danno odontoiatrico, di cui ### 930,00 per danno emergente, secondo la documentazione, ### 5.350,00 per danno futuro.  Nel danno emergente vanno considerate anche le spese per la perizia medicolegale, pari ad ### 762,00 , le spese di viaggio per n. 10 viaggi da ### a ### per visite e cure odontoiatriche e n. 2 viaggi da ### a ### per la perizia medico-legale. Il rimborso chilometrico per l'autovettura dei signori ### (### alimentata a gasolio) ammonta ad ### 0,23 per chilometro, come da calcolo estratto dal sito ###it .
Tali costi sono stimati in ### 353,00 (### A/R ### Km 118 per 10 = 266,80, viaggi A/R ### 187,60 per 2 = 86,30); il danno biologico permanente è stato stimato in 1.5% (euro 1.503,65);l'inabilità temporanea parziale è stata valutata in giorni 20 al 25% (euro 274,00). Il danno morale, come da tabelle, è calcolato in ### 592,49. Il danno riconosciuto ammonta ad ### 9.765,11. Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo.  Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento a favore degli attori per le causali di cui in parte motiva della somma di € 9.765,11. ### il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese legali che liquida in € 1.280,00 di cui € 147,00 perspese vive ed € 1.46,00 per onorari, di cui € 213,00 per lo studio della controversia, € 176,00 per la fase introduttiva, € 234,00 per la trattazione, € 373,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali CAP e IVA come per legge.  Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di #### (4^CANC.) CONDO'


causa n. 59010/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Condò

M
1

Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 296/2019 del 05-11-2019

... una tantum € 150,00, stima immobile € 280,00, polizza infortuni)”, chiede comunque l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo. È evidente che, in particolare in caso di contestazione specifica dell'intermediario, individuare univocamente quale costo del credito pattuito sia stato dall'intermediario non conteggiato o erroneamente ### conteggiato in sede di ### può rivelarsi particolarmente difficile; e ciò può spiegare perché, per i contratti con i consumatori cui si applica l'art. 125-bis d.lgs. 385/1993 (ossia, come detto, non per il contratto oggetto del presente giudizio), il legislatore abbia sostanzialmente previsto che qualsiasi (anche se in via interpretativa da specificarsi come consistente) difformità tra ### indicato e ### “esatto” comporta comunque la riduzione dell'intero costo del credito (interessi e altre condizioni) nella misura del tasso di interesse sostitutivo, ai sensi dell'art. 125-bis, c. 7, d.lgs. 385/1993 (### di coordinamento 12832/2018). Infine, e comunque, il Tribunale osserva che non comporta la qualificazione di nullità parziale ex artt. 117, c. 6 e 125-bis, c. 6, d.lgs. 385/1993, la concreta applicazione (più volte richiamata (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'udienza del 5 novembre 2019, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161/2017 R.G. e vertente TRA ### (###), elettivamente domiciliato in ### C.da ### 5, presso lo studio dell'avv. ### D'### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto; ammesso a patrocinio a spese dello Stato; #### E ### COOP. P.A.  (###), in persona del vice presidente del c.d.a. ### elettivamente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti; #### 2018 S.R.L. (###), in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (notaio ### in ### 299772/###) ### S.P.A. (###), in persona del procuratore ### (notaio ### in ### 18551/8917), elettivamente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### come da mandato allegato alla “comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.” del 13 febbraio 2019; ###.  111 C.P.C.  avente a oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 1, c.p.c.) - mutuo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza ### e diritto 1. ### ha proposto opposizione al precetto notificatogli il 17 ottobre 2017 da ### di ### e ### soc. coop. p.a. (d'ora in avanti, ###, fondato su titolo esecutivo stragiudiziale “contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza” stipulato da ### e BPB il 3 ottobre 2005 (notaio ### in ### 17755, 5992) e dell'importo complessivo di euro 160.623,09, a titolo, tra l'altro, di obbligazioni di restituzione capitale residuo (euro 140.873,23), “capitale insoluto” e “interessi insoluti” (euro 11.654,33; euro 5.833,06), “spese insolute”, spese di precetto e accessori, oltre ulteriori spese e interessi sul capitale al tasso convenzionale dal 24 luglio 2017.  ### eccepisce la nullità del contratto di finanziamento per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, c. 2, d.lgs. 385/1993 e la conseguente omessa notifica del titolo esecutivo; l'insussistenza di un titolo esecutivo per essere il predetto contratto di finanziamento un mutuo “condizionato” e comunque il credito che ne consegue illiquido; la violazione dell'art. 117 d.lgs. 385/1993 perché il ### indicato in contratto è inferiore a quello “effettivamente applicato” e la nullità delle due rinegoziazioni (nel 2007 e nel 2010) del contratto perché non recano alcuna indicazione di ### la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; la nullità ### del contratto per usurarietà delle pattuizioni in tema di interessi di mora ed estinzione anticipata; domanda la condanna di BPB alla restituzione delle somme già percepite in adempimento dei predetti titoli nulli o comunque eccepisce il relativo credito in compensazione “con le quote capitale delle rate scadute”. 
BPB si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; è intervenuta ex art. 111 c.p.c.  ### 2018 s.r.l., in persona della mandataria con rappresentanza ### s.p.a., quale avente causa in corso di causa da ### all'esito, il Tribunale ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.  2. ### è infondata.  2.1. Il mutuo è contratto traslativo e reale e, in particolare, si perfeziona con la consegna della somma indicata; tale consegna nel caso di specie è oggetto di specifica quietanza in contratto della parte finanziata (il contratto di finanziamento è pertanto diverso da quelli cui precipuamente fa riferimento C. 17194/2015). 
Il mutuo resta perfezionato anche se le parti pattuiscono la “riconsegna” al mutuante della somma finanziata in “deposito cauzionale”, costituendo in tal modo una garanzia reale di un credito restitutorio del mutuante derivante dalla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti in limine del finanziato (a esempio, per mancata “giustificazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo”). Né l'attore allega che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione siano stato risolto in limine con l'esercizio da parte della mutuante dell'autotutela restitutoria derivante dal “deposito cauzionale”; anzi, l'attore espressamente allega che il contratto è stato successivamente (a distanza di anni) oggetto di “ben due rinegoziazioni”, sul presupposto, evidentemente, di una sua precedente esecuzione. 
Il credito derivante da contratto di mutuo è evidentemente liquido; ossia è determinato nella somma originaria e determinabile con mera operazione aritmetica a seguito della parziale estinzione per restituzione della somma in quota capitale delle rate pagate; la cui prova (pagamento delle rate) è a carico del debitore. Anche la pattuizione, come nel caso di specie, di un tasso variabile comunque non esclude la qualificazione dell'oggetto del contratto come determinabile se effettuata mediante relatio (c.d. formale) a elementi materiali (variabili di indicizzazione) oggettivi e precisi, quale appunto il tasso ### come specificato nel contratto oggetto di controversia. 
Se l'attore intendeva effettivamente contestare la dettagliata indicazione in precetto delle varie voci che compongono il credito della convenuta avrebbe dovuto procedere alla allegazione di un diverso calcolo delle stesse sulla base delle pattuizioni contrattuali e dell'andamento del rapporto (pagamenti e mancati pagamenti delle rate). ###, le voci in precetto “capitale insoluto” e “interessi insoluti” fanno evidentemente riferimento alle quote capitale e interessi delle rate scadute e non pagate.  2.2. La violazione del limite massimo di finanziabilità nel credito fondiario (cioè la concessione di un finanziamento di importo superiore alla percentuale consentita di valore dell'immobile ipotecato), ai sensi dell'art. 38, c. 2, d.lgs. 385/1993, se anche comporta la nullità del contratto di mutuo (virtuale ex art. 1418, c. 1, c.c., secondo C. 17352/2017, confermata da C.  22466/2018), non impedisce la conversione, o anche, a monte, direttamente la riqualificazione (che può essere effettuata dal giudice anche d'ufficio) del contratto in ### contratto di mutuo ipotecario ordinario, a maggior ragione nel caso di specie in cui la allegata mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'41, c. 1, d.lgs. 385/1993, sarebbe comunque sanata dalla stessa tempestiva proposizione dell'opposizione esecutiva che riveli la conoscenza da parte del debitore di tale titolo esecutivo (C. 5906/2006; C.  25433/2014). 
E ciò a prescindere dalle ulteriori considerazioni, in primo luogo, che la convenuta produce perizia di stima “per mutuo ipotecario” dalla quale risulta un valore dell'immobile ipotecato sufficiente a far rientrare nella percentuale consentita l'importo mutuato; in secondo luogo, che secondo altra, precedente, giurisprudenza, la norma in tema di limite massimo di finanziabilità è una norma di comportamento rivolta agli istituti di credito e non di validità e, in ogni caso, ha finalità di vigilanza prudenziale e, quindi, funzione di norma di settore; infine, che la norma in tema di limite massimo di finanziabilità non tutela un interesse del finanziato, il quale ha piuttosto l'incompatibile interesse a ottenere il finanziamento nell'importo massimo possibile rispetto al valore dell'immobile oggetto della ipoteca (né, nella prospettiva del finanziato, ha evidentemente rilievo, a fronte della ricezione di una somma maggiore rispetto a quella in ipotesi altrimenti possibile, la valutazione dei “rischi espoliativi […] per la residua parte del suo patrimonio” richiamata dall'attore, ammesso che tale “residua parte” di patrimonio vi sia).  2.3. ### una tesi (che il Tribunale condivide), nei contratti cui non si applica la disciplina del credito ai consumatori (come il contratto di specie: art. 122, c. 1, lett. f, d.lgs. 385/1993; né l'art. 125-bis d.lgs. 385/1993 si applica alla nuova fattispecie del credito immobiliare ai consumatori: art. 120- noviesdecies d.lgs. 385/1993), l'indicazione di un ### errato può rilevare ai sensi dell'art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, per il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali […] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ciò d'altronde sarebbe conforme a quanto espressamente previsto dall'art. 125- bis, c. 6, d.lgs. 385/1993 in tema di credito ai consumatori (“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che […] non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”). 
In tale prospettiva, l'art. 117, c. 7, d.lgs. 385/1993 disporrebbe l'integrazione legale cogente del rapporto contrattuale anche in caso di nullità delle clausole per mancato o erroneo ### conteggio negli indicatori di pubblicizzazione (e quindi, tra l'altro, in sede ###particolare, quanto alle clausole in tema di interessi, il rapporto deve essere integrato con l'applicazione del tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; quanto alle clausole relative agli altri prezzi e condizioni, il rapporto deve essere integrato con l'applicazione dei prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso e “in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” per la clausola contrattuale non conteggiata/erroneamente conteggiata nel ### ossia si ha una nullità parziale necessaria del contratto, senza integrazione cogente sostitutiva del rapporto (cfr. anche Tribunale di Benevento, sentenza 31 ottobre 2015). 
La normativa sopra richiamata, intesa nei sensi di tutela appena esposti, presuppone però che il cliente indichi quali clausole contrattuali che prevedono condizioni a suo carico e che avrebbero dovuto essere conteggiate nel ### non sono state conteggiate o sono state conteggiate in termini più favorevoli di quelli effettivamente pattuiti. Infatti, come detto, il mancato o erroneo conteggio di condizioni del credito diverse dal tasso degli interessi non comporta l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo; piuttosto, comporta l'esclusione dal credito del finanziante degli specifici prezzi e condizioni non conteggiati o erroneamente conteggiati, e sempre che al momento della stipulazione del contratto o in cui l'operazione è stata effettuata o il servizio è stato reso non ne sussistesse una corrispondente pubblicizzazione (ossia vi fosse “mancanza di pubblicità”).  ### non deduce specificamente quali sarebbero le clausole non conteggiate o erroneamente ### conteggiate in sede di ### e pertanto da sostituire o escludere ai sensi della normativa predetta; anzi, dedotto che l'ISC “effettivamente applicato” risulta una volta “tenuto conto di tutti i costi (imposta sostitutiva 462,50, commissione una tantum € 150,00, stima immobile € 280,00, polizza infortuni)”, chiede comunque l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo. 
È evidente che, in particolare in caso di contestazione specifica dell'intermediario, individuare univocamente quale costo del credito pattuito sia stato dall'intermediario non conteggiato o erroneamente ### conteggiato in sede di ### può rivelarsi particolarmente difficile; e ciò può spiegare perché, per i contratti con i consumatori cui si applica l'art. 125-bis d.lgs. 385/1993 (ossia, come detto, non per il contratto oggetto del presente giudizio), il legislatore abbia sostanzialmente previsto che qualsiasi (anche se in via interpretativa da specificarsi come consistente) difformità tra ### indicato e ### “esatto” comporta comunque la riduzione dell'intero costo del credito (interessi e altre condizioni) nella misura del tasso di interesse sostitutivo, ai sensi dell'art. 125-bis, c. 7, d.lgs. 385/1993 (### di coordinamento 12832/2018). 
Infine, e comunque, il Tribunale osserva che non comporta la qualificazione di nullità parziale ex artt. 117, c. 6 e 125-bis, c. 6, d.lgs. 385/1993, la concreta applicazione (più volte richiamata dall'attore) di condizioni non conformi a quelle pattuite, perché in tal caso non si realizza una pubblicizzazione inidonea delle condizioni contrattuali ma piuttosto un inadempimento, ossia una esecuzione del contratto difforme da quanto pattuito; e che nel caso di finanziamento con tasso di interesse variabile il ### ha evidentemente una valenza meramente indicativa (### della ### d'### in materia di trasparenza del giugno 2009, ### VII, par. 4.2.4, “se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel ### ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del ### stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”). Tale ultimo profilo rileva a maggior ragione nel caso di specie, in cui più condizioni contrattuali sono state altresì oggetto di variazione negoziale ###, tra l'altro su richiesta del finanziato e con espressa precisazione che la modifica “non implica novazione dell'originario contratto […] le cui clausole restano ferme, valide ed efficaci ad ogni effetto”, sicché appare pretestuosa l'eccezione di nullità delle rinegoziazioni fondata sulla mancata indicazione di nuovo ### (la cui funzione di rendere edotto il contraente del costo complessivo dell'operazione creditizia ha comunque evidente minor rilievo in sede di rinegoziazione a vantaggio del cliente di un contratto di credito già in essere), nullità cui in ogni caso conseguirebbe l'applicazione dell'originario contratto senza le modifiche successive, non l'invocata gratuità ex nunc del rapporto.  2.4. ### di un “dolo” di BPB nella originaria stipulazione del mutuo (per aver “ipotizzato” un tasso di interesse “sottostimato”), comunque non provata né oggetto di istanze istruttorie disattese, è contraddetta dal consenso della stessa alle successive rinegoziazioni del tasso di interesse in termini più favorevoli per il finanziato.  2.5. In relazione alle deduzioni di usurarietà ###, il Tribunale osserva quanto segue. 
Il tasso soglia ministeriale richiamato dall'attore è parametro del giudizio di usurarietà oggettiva dei costi del credito (in primo luogo, interessi corrispettivi), non delle sanzioni per inadempimenti, quali gli interessi di mora. 
I parametri/soglie del giudizio di usurarietà oggettiva possono essere utilizzati solo in relazione ai “corrispettivi” cui sono riferiti e, appunto, il tasso soglia ministeriale non è riferito agli interessi di mora, come da istruzioni della ### d'### per le quali il ### posto a base del tasso soglia ministeriale non comprende gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
In definitiva, il giudizio di usurarietà oggettiva formulato dall'attore è errato. 
Né in senso contrario possono avere seguito gli argomenti di C. ord.  27442/2018. 
Infatti, per un verso, tale pronuncia si pone in contrasto con il principio di “simmetria” di costruzione di parametro e oggetto del giudizio di usurarietà oggettiva ricavabile univocamente da C. sez. un. 16303/2018. 
Per altro verso, gli argomenti svolti da C. ord. 27442/2018 sostanzialmente si confutano per reductio ad absurdum lì dove (par. 1.8.4) configurano l'applicazione della sanzione punitiva per usura al finanziante che abbia accettato e pattuito un tasso degli interessi di mora inferiore al tasso, particolarmente elevato, che gli sarebbe spettato ex lege ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. e della normativa in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, perché in tal modo avrebbe deciso di “far da sé” e assunto “i rischi” di assoggettarsi alla diversa normativa in tema di usura; con la conseguenza che nello stesso momento e con riferimento a una medesima operazione di finanziamento l'ordinamento consentirebbe al finanziante di pretendere interessi di mora nella misura prevista dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e però punirebbe per delitto di usura chi abbia pattuito interessi di mora in una misura inferiore a quella ma superiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi. 
Piuttosto, poiché la pattuizione di interessi di mora è sostanzialmente una predeterminazione forfettaria del danno per inadempimento, sub specie di ritardo, dell'obbligazione pecuniaria, e quindi una clausola penale, il rimedio nei confronti di interessi di mora “manifestamente eccessivi” (ma tali non sono quelli pattuiti nel caso di specie) è propriamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. (salve le previsioni degli artt. 33, c. 2, f, e 36 d.lgs.  n. 206/2005; ### di coordinamento 1875/2014 e 2666/2014).  ### una tesi, anche gli interessi di mora devono essere assoggettati a un controllo di usurarietà oggettiva; e il relativo tasso soglia (ossia parametro di usurarietà) può essere ricostruito in via interpretativa, utilizzando a base il tasso medio degli interessi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni creditizie, a sua volta ricavato dalla media delle maggiorazioni a tal fine contrattualmente previste. Ne discende, peraltro ed evidentemente, che il tasso soglia dell'usura oggettiva degli interessi moratori è (del tutto ragionevolmente) superiore al tasso soglia ministeriale dei costi del credito; e d'altronde l'“indagine statistica” della ### d'### del 2001 (successivamente rivista e specificata) rilevò una maggiorazione media (da applicare al ### del 2,1 %. Ebbene, rispetto a tali tassi soglia maggiorati non sussiste alcuna usurarietà oggettiva degli interessi di mora pattuiti nel contratto oggetto di giudizio (art. 5).  ###, l'attore deduce che tale pattuizione contrattuale “risulta usuraria in quanto, perlomeno a partire dalla seconda rata […], si viene a violare il tasso soglia vigente, al momento della stipula del predetto contratto”; il che, per un verso, è palesemente contraddittorio perché, nel caso, il tasso soglia da utilizzare come parametro dovrebbe essere quello “vigente” “a partire dalla seconda rata”; per altro verso, si tradurrebbe comunque nella deduzione di una usurarietà sopravvenuta, sicuramente irrilevante in un contratto di mutuo fondiario (C. sez. un. 24675/2017). 
Quanto alla “commissione” per estinzione anticipata (art. 8 del contratto), essa non è costo del credito (Tribunale di Trento, 15 gennaio 2016) né sanzione per inadempimenti, essendo piuttosto il corrispettivo dell'eventuale esercizio di un diritto di recesso ad nutum del finanziato (multa penitenziale ex art. 1373, c. 3, c.c.); sicché non va conteggiata ai fini del giudizio di usurarietà oggettiva né dei costi del credito (come d'altronde dispongono, da ultimo, le istruzioni della ### d'### dell'agosto 2009, per le quali “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”, incluse invece nel TEG ai sensi del par. ###, 2), né delle sanzioni per inadempimenti.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna ### al rimborso, in favore di ### di ### e ### soc. coop. p.a. e ### s.p.a., delle spese di lite, che liquida in euro 6.005,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.  ### 5 novembre 2019. 
Il giudice ### 

causa n. 1161/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nappi Giovanni

M
2

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2289/2025 del 07-11-2025

... compagnia assicuratrice, ### in forza di apposita polizza di responsabilità civile professionale stipulata tramite la convenzione SOI - Società ###, e di essere tenuto indenne da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento, in via subordinata, delle domande attoree. Il giudice autorizzava la chiamata del terzo con decreto del 24 novembre 2017. Si costituiva in giudizio la compagnia ### chiamata in causa dal convenuto Dott. ### in forza della polizza collettiva ######3 stipulata dalla ### eccependo in via preliminare l'operatività della garanzia nei limiti e con le esclusioni previste dal contratto. La compagnia deduceva che la copertura assicurativa trovava applicazione nei limiti del massimale di € 515.000,00 e con l'applicazione di franchigie e scoperti, operando esclusivamente per la sola quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato, con espressa esclusione di ipotesi di responsabilità solidale. Richiamava, inoltre, l'art. 1910 c.c., evidenziando che l'indennizzo eventualmente spettante all'assicurato era limitato alla sola quota dovuta in base al singolo contratto, e comunque subordinato alla condizione che le somme complessivamente riscosse non (leggi tutto)...

testo integrale

### del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di ### in persona del giudice monocratico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 2902 R.G.A.C. per l'anno 2017, avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da: ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ####, alla ### 292, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione.  -ATTRICE ### (c.f. ###), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta -CONVENUTO ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliato in #### 1/E, -CONVENUTO ### (P. Iva.; ###) in persona dell'amministratore l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in ### alla ###. ### 42 presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione, - ### e SOCIETÀ ###. ###.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###forza di procura allegata in atti, - ### - e ###, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' #### ed elettivamente domiciliata in ####. 
Greco, 6, in forza di procura allegata in atti -### Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025 ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il dott.  ### il dott. ### e la casa di cura “### privata ### S.r.l.”, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta asseritamente colposa tenuta in occasione dell'intervento chirurgico oculistico eseguito in data ###. 
Esponeva parte attrice di essersi sottoposta, in tale data, a un intervento di vitrectomia presso la struttura sanitaria “### Cuore” di ### con impiego di olio di silicone, eseguito dai dott.ri ### e ### a seguito dell'intervento, la paziente lamentava una grave infezione oculare (endoftalmite con cellulite orbitale), che ne richiedeva il ricovero ospedaliero presso il ### universitario di ### in data ###. Tuttavia, già nei giorni 16 e 18 aprile la paziente si era recata presso il centro privato ### di ### struttura dove operava il dott.  ### senza che venisse disposto l'immediato ricovero o attivato un adeguato percorso terapeutico. 
Parte attrice lamentava, in particolare, l'omessa acquisizione del consenso informato, l'omessa adozione di condotte preventive idonee a evitare l'insorgenza dell'infezione, nonché l'inadeguatezza del successivo iter diagnostico e terapeutico, imputando responsabilità tanto ai sanitari intervenuti quanto alla struttura sanitaria presso cui era stato eseguito l'intervento. 
Concludeva, quindi, per l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, con condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni, quantificati in € 144.078,00, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. 
Si costituivano i convenuti, contestando la fondatezza della domanda proposta e negando ogni profilo di colpa, deducendo l'assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati dalla paziente; in particolare, la difesa spesa dai medici e dalla struttura sanitaria evidenziava l'assenza di responsabilità per le complicanze insorte, ritenute evidentemente non imputabili a condotte colpose.   In particolare, il dott. ### eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, nonché per difetto di adeguata allegazione in ordine ai presunti profili di colpa professionale a lui addebitati. Deduceva, in particolare, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., evidenziando come parte attrice avesse omesso di indicare con specificità le condotte asseritamente lesive, nonché il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico eseguito e il pregiudizio lamentato, determinando una lesione del diritto di difesa del convenuto e integrando causa di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. 
Eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva. Esponeva, al riguardo, che dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dalla cartella clinica, non emergeva alcuna sua partecipazione all'intervento chirurgico oggetto di contestazione, né alcuna responsabilità nella gestione clinica della paziente nei giorni indicati. Rilevava che nessun incarico specifico gli era stato conferito in relazione alla vicenda specifica e che non sussistevano elementi idonei a far presumere un suo coinvolgimento, né sul piano operativo né su quello decisionale. In difetto di prova circa il suo ruolo attivo nella vicenda, concludeva per l'insussistenza di qualsiasi obbligazione risarcitoria a suo carico. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, e anche a voler ipotizzare, in via meramente teorica, un suo coinvolgimento nell'attività contestata, osservava che parte attrice non aveva allegato né dimostrato alcuna condotta colposa a lui riferibile, idonea a fondare una responsabilità professionale. Sosteneva, al contrario, che l'intervento si era svolto nel rispetto delle regole dell'arte medica e che l'evento avverso - ove effettivamente verificatosi - non risultava riconducibile ad errore tecnico o a negligenza a lui imputabile. 
Rilevava, inoltre, l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra l'intervento e le conseguenze lamentate, le quali rimanevano fondate su mere affermazioni di parte, prive di riscontro oggettivo. 
Chiedeva essere autorizzato alla chiamata del terzo, la propria compagnia assicuratrice.  ###. ### a sua volta, contestava la fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti e rilevava, in via preliminare, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico, eccependo che nessuna condotta, commissiva o omissiva, gli fosse imputabile quale causa efficiente del danno lamentato da parte attrice. 
Esponeva, in particolare, che l'intervento chirurgico del 15 aprile 2016, cui l'attrice era stata sottoposta presso la ### di ### “### Cuore” di ### era stato eseguito in conformità alle regole dell'arte medica e secondo le indicazioni terapeutiche stabilite in relazione alle condizioni oculari preesistenti, affette da patologie progressive e degenerative. 
Evidenziava che l'intervento era stato programmato ed eseguito esclusivamente al fine di contenere l'ipertono oculare, e non già per recupero del visus, come peraltro specificato nel consenso informato sottoscritto dalla paziente. Rappresentava, inoltre, che la procedura era stata eseguita con l'impiego di presidi sterili e con la somministrazione intraoperatoria di profilassi antibiotica (### e ###, secondo i protocolli internazionalmente raccomandati, al fine di prevenire ogni rischio infettivo. 
Osservava che l'evento avverso lamentato - endoftalmite post-operatoria - si era manifestato successivamente e non poteva ritenersi riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza da parte del convenuto. 
Rilevava, inoltre, che l'attrice, già nella giornata successiva all'intervento (16.4.2016), era stata sottoposta a visita specialistica e immediatamente, per il trattamento della complicanza sopravvenuta, presso struttura ospedaliera adeguata, dove veniva eseguita vitrectomia d'urgenza. 
Sottolineava, pertanto, di aver posto in essere ogni condotta diligente e conforme ai protocolli medico-scientifici disponibili. 
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, ### in forza di apposita polizza di responsabilità civile professionale stipulata tramite la convenzione SOI - Società ###, e di essere tenuto indenne da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento, in via subordinata, delle domande attoree. 
Il giudice autorizzava la chiamata del terzo con decreto del 24 novembre 2017. 
Si costituiva in giudizio la compagnia ### chiamata in causa dal convenuto Dott. ### in forza della polizza collettiva ######3 stipulata dalla ### eccependo in via preliminare l'operatività della garanzia nei limiti e con le esclusioni previste dal contratto. La compagnia deduceva che la copertura assicurativa trovava applicazione nei limiti del massimale di € 515.000,00 e con l'applicazione di franchigie e scoperti, operando esclusivamente per la sola quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato, con espressa esclusione di ipotesi di responsabilità solidale. 
Richiamava, inoltre, l'art. 1910 c.c., evidenziando che l'indennizzo eventualmente spettante all'assicurato era limitato alla sola quota dovuta in base al singolo contratto, e comunque subordinato alla condizione che le somme complessivamente riscosse non superassero l'ammontare del danno. Eccepiva, altresì, la violazione del patto di gestione della lite, deducendo che l'assicurato aveva agito in giudizio senza la preventiva autorizzazione della compagnia, in violazione delle condizioni contrattuali. Tale condotta, ad avviso della convenuta, determinava l'inoperatività della garanzia e l'assenza di ogni obbligo risarcitorio in capo all'assicuratore, se non, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nei limiti contrattuali. 
Nel merito, ### contestava integralmente la fondatezza della domanda attorea, aderendo alle difese già articolate dal proprio assicurato. Rilevava, in particolare, l'assenza di prova della responsabilità del Dott. ### né risultando accertato un valido nesso causale tra l'operato sanitario e le patologie denunciate da parte attrice. Contestava, altresì, la valenza probatoria della perizia stragiudiziale versata in atti, trattandosi - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - di mera allegazione difensiva, priva di efficacia dimostrativa autonoma, anche ove asseverata con giuramento dal consulente. Rammentava, infine, che nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità medica, incombe all'attore l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del relativo nesso causale, spettando poi al sanitario convenuto provare che l'insuccesso dell'intervento sia stato determinato da causa non imputabile. Onere, questo, che nel caso di specie parte attrice non aveva assolto, con conseguente esclusione di ogni obbligo risarcitorio a carico della compagnia. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia ### S.p.A., già ###.ni, in qualità di terza chiamata da parte del Dott.  ### contestando integralmente le domande formulate nei suoi confronti. In via preliminare, la compagnia eccepiva la limitata operatività della polizza di responsabilità civile professionale n. ### stipulata dal Dott. ### che, per espressa previsione dell'art. 27, punto 7, operava unicamente a secondo rischio ed esclusivamente per la quota di responsabilità diretta dell'assicurato, escludendo espressamente la copertura in caso di responsabilità solidale e prevedendo l'operatività solo in eccedenza rispetto al massimale eventualmente coperto da altra polizza della struttura sanitaria presso cui l'assicurato aveva operato. 
Evidenziava, altresì, l'inoperatività della garanzia in relazione a responsabilità derivanti da carenza di consenso informato, come chiaramente escluso dal contratto assicurativo (art. 27, lett. b, delle condizioni generali), salvo quanto previsto per situazioni di stato di necessità. Rilevava, inoltre, che le doglianze attoree, nella parte in cui facevano riferimento all'asserita mancanza di un valido consenso informato o a presunte carenze informative circa le finalità dell'intervento, riguardavano circostanze non riconducibili alla responsabilità assicurata. Nel merito, la compagnia contestava la fondatezza della domanda attorea, osservando che la pretesa risarcitoria era stata prospettata in modo eccessivamente generico e indeterminato, con quantificazione forfettaria pari ad euro 144.078,00, priva di supporto probatorio e non rapportata alla reale entità del danno effettivamente verificatosi. Eccepiva, inoltre, la nullità della domanda nella parte in cui cumulava interessi e rivalutazione senza indicazione di una autonoma causa petendi. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il rigetto integrale della domanda attorea; in subordine, in caso di accoglimento anche parziale, di accertare che la polizza operava a secondo rischio e nei limiti della responsabilità diretta dell'assicurato; infine, in caso di accoglimento della domanda per difetto di consenso informato, di dichiarare l'inoperatività della garanzia e rigettare, per l'effetto, la domanda di manleva spiegata dal Dott. ### Si costituiva in giudizio la ### di ### “### Cuore”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In via preliminare, parte convenuta precisava che l'intervento chirurgico al quale era stata sottoposta la ### in data ### era stato eseguito in piena conformità alle buone pratiche medicochirurgiche e nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari, come documentalmente comprovato. La difesa evidenziava come l'attrice, alla data dell'intervento, presentasse un quadro clinico preesistente fortemente compromesso, con gravi patologie oculari degenerative (glaucoma, atrofia ottica, distrofia maculare), già oggetto di monitoraggio da parte del medico curante dott.  ### il quale aveva rilevato - come da relazione del CTP - un visus in OD pari a 2/50 sin dal gennaio 2016. Veniva altresì richiamato il consenso informato sottoscritto dalla paziente in data ###, che escludeva esplicitamente ogni finalità riabilitativa del visus, chiarendo che l'intervento di facoemulsificazione veniva eseguito esclusivamente al fine di abbassare la pressione oculare e prevenire il rischio di complicanze infiammatorie. Sotto altro profilo, parte convenuta smentiva recisamente l'assunto secondo cui l'endoftalmite post-operatoria fosse da ricondurre a carenze igieniche o procedurali della struttura, offrendo dettagliata ricostruzione delle operazioni di sterilizzazione effettuate in data ###, due ore prima dell'intervento, nonché dei prelievi microbiologici eseguiti il giorno precedente (14.04.2016), risultati pienamente conformi ai requisiti normativi. In subordine, si contestava altresì l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento eseguito presso la ### di ### e l'insorgenza dell'infezione, rilevando che l'endoftalmite può insorgere anche in ambienti extraospedalieri, e che la paziente si era successivamente sottoposta a visite ed interventi presso altre strutture sanitarie non collegate alla convenuta. Alla luce di tali deduzioni, la ### di ### “### Cuore” chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi di lite. 
La causa, istruita con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE #### ha convenuto in giudizio i dottori ### e ### nonché la ### di ### “### Cuore” di ### presso la quale era stato eseguito un intervento chirurgico all'occhio destro in data 15 aprile 2016, allegando che, a seguito di tale intervento, sarebbe insorta una grave infezione oculare -un'oftalmite-, evolutasi rapidamente in una condizione di cecità permanente dell'occhio interessato. 
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attrice ha dedotto che l'intervento sarebbe stato eseguito in violazione delle leges artis e delle buone pratiche medico-chirurgiche, nonché in assenza di adeguato consenso informato, e che il peggioramento delle proprie condizioni visive sarebbe riconducibile a negligenza o imperizia dei sanitari e della struttura. 
In considerazione del verificarsi dell'evento lesivo, occorso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n.24, deve farsi applicazione del regime previgente alla ### di tal che le fattispecie di cui trattasi potranno essere inquadrate nella responsabilità contrattuale, a prescindere da un formale rapporto di dipendenza tra il medico e la struttura, in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del “contatto sociale” rapporto fattuale qualificato dal quale scaturirebbero obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. 
Analogamente si è ritenuto che anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", abbia natura contrattuale (Così Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022), derivandone l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., nel senso che la struttura stessa risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, pur nei casi in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo la distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico. 
La struttura ospedaliera, pertanto, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale. Infatti, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che include, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 cod. civ. Il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero o casa di cura ha la sua fonte pertanto in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. La natura della responsabilità ascrivibile a quanti esercitano la professione sanitaria, ove il paziente in cura subisca dei danni, è stata annoverata quindi dalla giurisprudenza di legittimità nello schema della responsabilità contrattuale, tanto che l'ente ospedaliero sia pubblico che privato, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Dalla natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria e/o medico consegue anche il regime probatorio tipico della responsabilità contrattuale, laddove il danneggiato, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, deve fornire la prova del contratto (o del "contatto"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ### quindi al paziente la dimostrazione dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica, e ciò risulta idoneo a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.). È onere dell'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr sul punto Cass. Sez. 3, Ord. N. 27142 del 21.10.2024). 
Un ulteriore aspetto della responsabilità professionale è il requisito del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni, infatti, in ordine all'accertamento del nesso eziologico, i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della “regolarità causale” o “causalità adeguata” per la quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass., Civ. Sez. III, n. 5922 5/03/2024). 
Il giudice deve, quindi, verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole della struttura sanitaria sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica”. 
Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" , mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. 
Nel caso - come quello di specie - in cui venga dedotto un danno da infezione nosocomiale spetta all'attore dimostrare il danno e il nesso causale tra il pregiudizio e l'infezione, mentre è onere della struttura ospedaliera dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis per la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e la sterilizzazione della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, nonché di aver adeguatamente trattato l'infezione in atto. Recentemente, la Corte di cassazione si è pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali, stilando un vademecum che, nel caso di specie, è opportuno richiamare integralmente. E infatti, nella sentenza n. 6386/2023, la Suprema Corte afferma che “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.” ( così pure Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023). 
Delineata così la cornice probatoria, occorre passare all'esame delle circostanze del caso specifico. Dalla documentazione sanitaria risulta che i dottori ### e ### in qualità di chirurghi operatori, hanno materialmente eseguito l'intervento di facoemulsificazione con impianto intraoculare (### all'occhio destro della ### il ###, presso la ### di ### “### Cuore”. Il giorno successivo, il ###, in seguito alla comparsa dei sintomi post-operatori, la paziente è stata sottoposta a vitrectomia presso il ### “### della Consolazione” di ### eseguita dai dottori ### e ### Nel corso del giudizio sono stati escussi i testimoni indicati, tra cui gli operatori sanitari e il personale infermieristico della ### di ### ed è stato esperito l'interrogatorio formale dei dottori ### e ### Le loro dichiarazioni hanno consentito di ricostruire in modo preciso le circostanze dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la ### Il dott. ### ha riferito che la paziente era da tempo affetta da una cataratta facolitica all'occhio destro, con ipertono refrattario, visus pressoché nullo e pregressa maculopatia. 
In considerazione del peggioramento clinico, aveva ritenuto necessario procedere con l'intervento, regolarmente eseguito nel 2016 anche all'occhio controlaterale senza complicazioni. Il dott. ### ha precisato di non aver partecipato né alla visita preoperatoria né alla valutazione anestesiologica, e di essersi limitato a eseguire l'intervento programmato da altro sanitario. Ha, inoltre, confermato che l'intervento eseguito - facoemulsificazione con vitrectomia - è di brevissima durata, viene eseguito in anestesia locale, ed è stato praticato solo dopo il consenso dell'anestesista e l'effettuazione degli esami preliminari. 
Anche i testimoni, tecnici della clinica convenuta, tra cui il coordinatore infermieristico e l'addetto alla sterilizzazione, hanno riferito che la procedura si è svolta secondo i protocolli interni regolarmente adottati, confermando che gli strumenti utilizzati risultavano correttamente sterilizzati, come da scontrino n. 2627 registrato in cartella clinica. 
In relazione al decorso post-operatorio, è stato confermato che il giorno successivo all'intervento la paziente manifestava sintomi compatibili con endoftalmite acuta, per la quale veniva tempestivamente trasferita presso altra struttura pubblica per l'esecuzione di vitrectomia d'urgenza. 
È stato infine confermato da più fonti che, già prima dell'intervento, il visus dell'occhio destro risultava compromesso, fino a risultare “spento” come riportato in cartella clinica. Orbene, va in primo luogo richiamato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dai dottori ### medico chirurgo specialista in medicina legale, e ### medico chirurgo specialista in malattie infettive, che ha consentito di accertare, con sufficiente grado di attendibilità tecnico-scientifica, i fatti rilevanti ai fini della decisione.  ### hanno puntualmente ricostruito l'intervento effettuato. ### è stata sottoposta, in data 15 aprile 2016, presso la ### di ### “### Cuore” di ### a intervento chirurgico di facoemulsificazione con impianto di cristallino artificiale (### all'occhio destro, eseguito dal dott. ### Tale intervento, come riferito dai consulenti tecnici, aveva natura routinaria e non presentava particolari profili di complessità tecnica. Il trattamento era finalizzato esclusivamente alla gestione dell'ipertono oculare, considerato che — secondo la documentazione medica e la valutazione peritale — il visus dell'occhio destro risultava già compromesso in maniera irreversibile prima dell'intervento stesso. A brevissima distanza dalla dimissione post-operatoria, la paziente ebbe a sviluppare una grave complicanza infettiva, consistente in endoftalmite acuta, che rese necessaria una vitrectomia urgente, eseguita in data ###, un primo ricovero presso l'### di ### prolungata terapia antibiotica e un ulteriore ricovero in regime di day surgery in data 5 maggio 2016. ###, per tempistiche e caratteristiche cliniche, è stata qualificata dai consulenti come nosocomiale o correlata all'assistenza, cioè compatibile con una contaminazione avvenuta nel corso dell'intervento o in ambito post-operatorio. 
Si tratta, secondo la ### di una complicanza nota e documentata nella letteratura scientifica, oggetto di specifiche raccomandazioni da parte della Società ### sin dal 2013. Quanto alla condotta sanitaria, i consulenti hanno rilevato che, in termini formali, risultano documentate le misure di prevenzione dell'endoftalmite (profilassi antibiotica pre-, intrae post-operatoria; utilizzo di antibiotico intracamerale; prescrizione di levofloxacina), in linea con le buone pratiche cliniche accreditate. 
Tuttavia, la struttura sanitaria non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva messa in atto, nel caso concreto, delle misure raccomandate per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. In particolare, mancano verbali del ### (###, report sull'andamento delle infezioni nosocomiali, documenti relativi alla tracciabilità dei controlli microbiologici ambientali e strumentali, e dati sull'incidenza delle infezioni nel periodo interessato. Tale carenza documentale, pur non integrando di per sé una prova diretta di colpa, incide sul piano dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c., giacché spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso. 
Il danno subito dalla ### può essere ricondotto, in via esclusiva, all'infezione nosocomiale sopravvenuta all'intervento chirurgico del 15 aprile 2016. Sebbene tale infezione non abbia determinato un aggravamento del quadro visivo né un danno permanente di natura biologica — stante la già avvenuta compromissione irreversibile del visus dell'occhio destro — essa ha tuttavia generato un pregiudizio transitorio alla salute della paziente, consistito nella necessità di sottoporsi a vitrectomia d'urgenza, ricoveri ospedalieri e prolungata terapia antibiotica. ### infettivo, come chiaramente rilevato dai consulenti tecnici d'ufficio, non può considerarsi né eccezionale né imprevedibile, rientrando tra le complicanze note dell'intervento di facoemulsificazione e oggetto di specifiche raccomandazioni preventive da parte della Società ### fin dal 2013. In particolare, i periti attribuiscono la causa dell'endoftalmite a una rottura del circuito di sterilità e a un'“evidente migrazione batterica intraoperatoria”, riconducibile a una contaminazione occorsa durante l'intervento. In tal senso, si legge chiaramente nella relazione peritale che la contaminazione sopravvenuta “chiama in causa l'adeguatezza delle misure di controllo e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza” adottate dalla struttura sanitaria. 
Pur in assenza di specifici profili di colpa individuale in capo al dott. ### o agli operatori sanitari coinvolti — la cui condotta, secondo i periti, è risultata conforme alle linee guida cliniche in tema di profilassi antibiotica e prassi operatorie — il nesso eziologico tra l'infezione nosocomiale e il danno da inabilità temporanea deve ritenersi sussistente, secondo il criterio del “più probabile che non”. Ne consegue che sussistono gli estremi per affermare la responsabilità contrattuale della sola struttura sanitaria, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto non risulta fornita prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni di prevenzione e sorveglianza clinica, né prova liberatoria circa l'inevitabilità dell'evento infettivo. 
Il pregiudizio subito dalla paziente, pur nella sua natura transitoria, si colloca all'interno dell'area di rischio gestibile dalla struttura sanitaria mediante misure organizzative e precauzionali, la cui effettiva adozione non risulta adeguatamente documentata. 
Sotto il profilo causale, la consulenza ha escluso che l'endoftalmite abbia aggravato il quadro visivo della paziente, atteso che il visus dell'occhio destro risultava clinicamente spento già prima dell'intervento. 
Pertanto, non sussiste un danno permanente di natura biologica riconducibile alla condotta dei sanitari e, in definitiva, il valore del danno subito da ### per effetto dell'evento lesivo occorso in data ### in un danno da inabilità temporanea derivante dalla necessità di cure, ricoveri e terapia farmacologica antibiotica, è stato quantificato in: giorni 15 di inabilità temporanea assoluta (di cui 10 in ricovero ospedaliero); giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 50%. 
Per la quantificazione del danno non patrimoniale si farà ricorso alle ### milanesi che consentono la corretta determinazione ( Cass. Civ. n. ### del 2021 e Cass. Civ. n. ### del 2021). In applicazione dei criteri delle ### del Tribunale di Milano (2024), il relativo importo risarcitorio è determinato in complessivi 4.312,50 di cui 1.725,00 per ITT e 2.587,50 per ITP al 50%. La liquidazione del danno è all'attualità e sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro risalente al 15.4.2016, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sono dovuti gli interessi legali, a partire dalla medesima data fino alla pubblicazione della sentenza e dalla data della pubblicazione sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma fino all'effettivo soddisfo. 
Sulla domanda di risarcimento per danno patrimoniale, parte attrice ha allegato agli atti tre assegni bancari recanti la propria sottoscrizione: - uno, dell'importo di € 600,00, datato 02/12/2015, intestato a ### S.r.l.; - due, dell'importo di € 1.750,00 ciascuno, privi sia di data che di indicazione del beneficiario. Tali documenti, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non consentono di ritenere provato l'effettivo sostenimento di spese mediche causalmente collegate all'infezione contratta presso la struttura sanitaria convenuta. In particolare, con riferimento all'assegno intestato a ### S.r.l., non è stata allegata alcuna documentazione fiscale (fattura o ricevuta) o clinica (relazione, referto, attestazione di prestazione sanitaria) da cui si evinca che la somma sia stata effettivamente versata per prestazioni mediche connesse all'evento dannoso per cui
è causa. Quanto ai restanti due assegni, l'assenza di qualunque elemento identificativo (data e beneficiario) ne esclude del tutto la riferibilità a spese mediche inerenti al sinistro dedotto in giudizio. La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che la mera produzione di un assegno, anche recante l'indicazione del beneficiario, non costituisce prova del pagamento né del collegamento causale con il danno, se non accompagnata da idonea documentazione giustificativa (cfr. Cass. civ., ord. 4 giugno 2021, n. 15709). In difetto, nel caso di specie, di qualsiasi documentazione clinica o fiscale di riscontro, deve ritenersi non raggiunta la prova del danno patrimoniale. La relativa domanda è, pertanto, infondata e deve essere rigettata. 
Quanto al profilo psichico, la relazione medico-legale ha escluso la configurabilità di un danno da “recrudescenza depressiva”, in quanto la paziente risultava affetta da disturbo depressivo maggiore ad andamento ricorrente sin dal 2011 e in cura farmacologica antecedente alla vicenda; né alcuna ulteriore incidenza è stata riscontrata dall'evento sulla paziente tale da aggravarne il profilo psicologico. 
Infine, quanto al modulo di consenso informato, regolarmente sottoscritto dalla paziente, risulta conforme al modello approvato dalla Società ### e contempla espressamente i rischi di complicanze infettive post-operatorie, tra cui l'endoftalmite; dunque, nessun indice di carenza sotto il profilo informativo appare riscontrata. 
Le spese seguono la soccombenza, oltre al principio di causalità, e le liquidazioni si effettuano come da dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti - D.M. 55/2014 e succ mod., tenendo conto del valore accertato e della natura del giudizio, nei minimi.   Spese di CTU definitivamente a carico della ### di ### P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda proposta da ### nei confronti della ### S.r.l.  per quanto di ragione e condanna la ### srl a pagare in favore dell'attrice la somma di € 4.312,50, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi liquidati come in parte motiva; - Rigetta la domanda proposta nei confronti dei sanitari dott. ### e dott.  ### - Condanna la ### srl al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.276,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, in favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato; -condanna l'attrice a rifondere le spese di lite in favore dei Dott. ### e ### oltre che nei confronti delle società assicurative ### di assicurazione coop. a r.l, e ### limited., che liquida per ciascuno di essi in euro 1.276,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti; - Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della ### S.r.l..  ### 7.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 2902/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Adele

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 833/2025 del 31-10-2025

... risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass: Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; ### Civ. n. 15677/2009; Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. n. 5853/2023). Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ### ha concluso il ### con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la (leggi tutto)...

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R.G. n. 30/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30/2023 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ATTRICE contro ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ###; ###: assicurazione contro gli infortuni. 
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.  #### In via preliminare, deve darsi atto che al presente processo non è applicabile la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto la causa è stata introdotta anteriormente al 28.02.2023 (art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022). 
La parte attrice ha convenuto in giudizio la ### S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti di cui al sinistro occorso in data ### e i conseguenti danni tutti derivati all'attrice; accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.p.a. relativo alla liquidazione del danno spettante all'attrice in ragione della documentazione contrattuale in atti; per l'effetto, condannare ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno in favore della dott.ssa ### per le causali tutte di cui al presente atto, della somma di ### 33.300,00, salvo il più o il meno di giustizia che risulterà dovuto anche all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla somma dovuta anche in via equitativa, decorrenti dal dì del dovuto al saldo”. 
Si è costituita la ### S.p.A., concludendo “### piaccia all'###mo Tribunale di Grosseto: accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza con riferimento all'IP relativa al danno psichico lamentato dall'attrice, ritenere equa e satisfattoria l'offerta di € 1.550,00 formulata ante causam dalla compagnia e dalla stessa reiterata all'atto della costituzione in giudizio, e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore avversaria pretesa, perché infondata in fatto e diritto e comunque del tutto ingiustificata”. 
Ciò posto, la domanda proposta dall'odierna attrice è volta a ottenere l'adempimento ad opera della convenuta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, scaturente dal contratto assicurativo concluso in data ###, in ragione del sinistro occorso in data ###, sicché l'azione proposta è da qualificare azione di adempimento. 
Ebbene, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass: Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; ### Civ. n. 15677/2009; Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. n. 5853/2023). 
Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ### ha concluso il ### con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la polizza assicurativa ### n. ###, con beneficiario l'odierna attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice). 
Ai fini che interessano il giudizio, va osservato che il contratto assicurativo ha come oggetto “la copertura a seguito di un infortunio occorso all'### nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale” (si veda la nota informativa: all. 16 fasc. attrice); il capitale assicurato è pari a 150.000,00 euro, per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio, e a 50,00 euro giornalieri, per il caso di inabilità temporanea da infortunio. 
E' pacifico tra le odierna parti che, durante la vigenza della suddetta polizza, l'attrice, che esercita la professione di veterinaria, in data ###, è stata azzannata al volto da un cane, nel proprio ambulatorio, subendo la perdita di parti significative del proprio naso, evento che ha costretto l'attrice a recarsi al ### presso l'### di ### che ha attestato in capo alla paziente una “ferita della punta del naso con ampia perdita di sostanza, esposizione delle cartilagini alari e delle cartilagini laterali da morso da cane” (cfr. all. 1 fasc. attrice). 
Venendo alle condizioni generali del contratto assicurativo azionato dall'attrice, va osservato che, ai sensi del ### generale contenuto nella documentazione contrattuale, per infortunio deve intendersi l'“### dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea”; inoltre, secondo l'art. 1 delle condizioni generali, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” e “### temporanea da ### si intende la temporanea incapacità fisica dell'### a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza” (cfr. all. 17 fasc. attrice). 
Ancora, secondo l'art. 1 delle condizioni generali di contratto, “### assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale” e, in base all'art. 1.1., la copertura, in caso di infortunio, è contro la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (o diaria da ricovero) e l'assistenza; secondo l'art. 1.1.2. delle condizioni generali di contratto, “Se l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'### permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'### contrattuale. 
Se l'infortunio causa l'### permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di ### permanente accertata in base alla ### (### 1) e alla somma assicurata scelta”; secondo l'art. 1.1.3. delle condizioni generali di contratto, “Se l'### temporanea dell'### è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la ### paga l'indennità indicata nel ### di polizza o nell'### contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità. Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla ### l'indennità è pagata con queste modalità: a) per intero, per ogni giorno in cui l'### non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza b) al 50%, per ogni giorno in cui l'### ha potuto svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza. ###à per ### temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro”. 
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto regola i limiti all'indennizzabilità dell'invalidità permanente, “### - non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% ### - se l'invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di ### permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta”.  ### l'art. 10.1. delle condizioni generali di contratto, “La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (### del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta ###, presente nelle ### del presente ### (### 1) e secondo questi criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della ### (### 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente • in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi”. 
Ciò posto, la parte attrice allega di avere sofferto, in conseguenza dell'evento dannoso sopra richiamato, non soffrendo di patologie preesistenti, un'invalidità permanente, costituita dal “disturbo post traumatico da stress cronicizzato, medio-grave, senza sintomi dissociativi ma complicato da depressione”, per una percentuale di invalidità pari al 25%, sicché, applicata la franchigia del 4%, l'attrice afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 31.500,00 euro (150.000x21%). 
Inoltre, allega di avere sofferto di 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, sicché, applicata la franchigia di 4 giorni, afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 1.800,00 (36x50,00 euro). 
Alla luce delle allegazioni effettuate, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 33.300,00 euro o diversa somma di giustizia. 
La società convenuta non contesta la verificazione dell'evento dannoso, né l'operatività della copertura assicurativa, ma contesta l'entità dell'indennizzo spettante all'attrice, evidenziando che l'invalidità permanente riscontrata in capo all'attrice è inferiore al 4%, e che l'inabilità temporanea riscontrata è pari a 25 giorni di inabilità temporanea assoluta e a 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. 
Inoltre, la convenuta ha contestato la riconducibilità alla nozione di invalidità permanente del danno psichico, in quanto “###à permanente indennizzabile ai sensi di polizza è quella derivata da infortunio e che comporti “la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto”, come si evince dai criteri di accertamento del grado di invalidità di cui a pagg. 10/26 delle condizioni particolari di polizza. Tant'è che a tal fine, la polizza rimanda alle percentuali stabilite nell'### 1 al DPR del 30/6/1965 n. 1124 (cd. ### in cui il danno psichico non è contemplato. Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attesta la risarcibilità del danno psichico, quale “danno biologico”, non è pertinente alla fattispecie. Il fatto che il danno psichico, se ed in quanto comporti un'invalidità permanente, sia astrattamente risarcibile a favore dell'avente diritto, non vuol dire infatti che lo stesso sia indennizzabile in virtù di polizza infortuni, posto che, a tal fine, deve aversi riguardo all'oggetto e ai limiti della copertura assicurativa come contrattualmente previsti”. 
Al fine di procedere al compiuto accertamento della natura e della entità delle conseguenze lesive conseguite al sinistro oggetto di causa, è stata espletata in corso di causa una CTU medico-legale.  ###, analizzata la documentazione clinica in atti, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa, ha accertato, all'esito di colloquio con l'attrice, che la stessa “mostra una sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell'umore, apatia, manifesta ritiro sociale, perdita di interessi non partecipando più a quelle che una volta erano le sue attività di svago e piacere, vengono riferiti sentimenti di colpa e rabbia verso l'evento pur evidenziando la imprevedibilità dell'accaduto, presenti pensieri negativi, si riscontrano risvegli notturni con alterata qualità del sonno, la dottoressa mostra iperarousal, svolge la propria attività lavorativa sempre in apprensione attuando comportamenti “difensivi” che la portano a lavorare in modo “diverso” non facilitando la sua opera con ovvia riduzione della sua attività lavorativa. La signora attualmente assume la seguente terapia farmacologica: sertralina 150 mg die e olanzapina 5 mg die”; inoltre, la CTU ha evidenziato che l'attrice, alla luce dei dati clinici disponibili risulta affetta da “un “### con ### e ### cronico” secondo i criteri ###5 (cod ###9 309.28) e (cod ###10 ###.21) di grado lieve/medio”.  ###, all'esito della valutazione dei dati clinici assunti, ha concluso che l'attrice, a seguito del sinistro del 30.08.2019, “ha riportato trauma facciale da morso di cane con ferita lacero-contusa e distacco di ampio lembo del naso, con esposizione delle cartilagini sottostanti, esitato in un danno anatomico con alterazione del profilo nasale ed un disturbo psichico che è cronicizzato nel tempo in un ### dell'### con ansia ed umore depresso cronico di grado lieve-moderato, attualmente in terapia farmacologica con ### 150 mg/die e ### 5 mg/die”. 
In ordine all'entità dei pregiudizi conseguiti al sinistro, la CTU ha accertato che “Nel merito dell'invalidità permanente residuata, si riconosce una percentuale del 3% per il danno anatomico. Relativamente al riconoscimento del danno psichico, l'evento del 30.08.2019 configura dignità di causa esclusiva per la produzione del danno stesso; sono state escluse, difatti, dallo specialista ### condizioni patologiche psichiche preesistenti o sopravvenute. In tal caso la valutazione espressa è del 5%. Pertanto, l'invalidità permanente globale indennizzabile è riconosciuta nella percentuale dell'8%. I criteri di accertamento sono quelli stabiliti in polizza (###, tuttavia, mancando un riferimento tabellare per le menomazioni di cui in diagnosi medico-legale, la valutazione è stata espressa con riferimento per analogia alla voce che ha maggior attinenza. Ovvero, la lesione a carico del naso con la voce “### di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie”, che prevede un range valutativo sino al 4%. Nel merito del danno psichico la voce di riferimento è “### post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” valutabile sino al 6%” e “Il periodo di inabilità temporanea che ne è derivato è così suddivisibile: inabilità temporanea assoluta giorni 20 ###; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 50 ###”.  ###, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito altresì che l'attrice “dai dati anamnestici in possesso non ha avuto problematiche psichiche/psicologiche prima dell'evento traumatico e ha svolto la sua attività lavorativa con dedizione e senza limitazioni, l'attuale comportamento non ha niente a che vedere con un ri-adattamento fisiologico ma è conseguenza della reazione sviluppatasi nel soggetto stesso a livello di vissuto emotivo; conseguente ad una modificazione dell'immagine corporea ed una sensazione di fragilità e vulnerabilità nel ambiente lavorativo dove prima si sentiva sicura; ciò ha generato quelle condotte di evitamento che le danno un senso di limitazione e di incapacità dove non si riconosce generando i sentimenti di ansia e depressione”; inoltre, la CTU ha chiarito altresì che “### occorso alla ###ra ### sotto il profilo psicologico non solo assume dignità di causa nel determinismo dello stesso in quanto dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, concentrata nel tempo, quanto la patologia psichica derivatane è ricollegabile ad esso da un nesso causale diretto ed esclusivo, poiché l'aggressione può ritenersi costituente criterio di idoneità ed efficienza lesiva nel suo determinismo, senza la quale la patologia non si sarebbe verificata, assumendo quindi una configurazione medicalmente accertabile. Pertanto, ricadute psichiche negative, direttamente ed esclusivamente in nesso causale con lesioni organiche comprovate, vengono considerate nella complessiva valutazione della invalidità permanente indennizzabile”. 
Sollecitata a chiarimenti in relazione ai criteri di quantificazione del pregiudizio fisico e ai criteri di indennizzabilità del danno psichico, anche alla luce delle obiezioni mosse dalle parti, la CTU ha successivamente chiarito che, circa il danno fisico, avendo l'attrice riportato un danno anatomico al naso, per perdita delle cartilagini alari, mancando un preciso riferimento tabellare per la specifica diagnosi, per analogia ha ricondotto lo stesso alla voce “### nasale unilaterale” contenuta nella tabella ### richiamata nelle condizioni generali di contratto e percentualizzata nella misura dell'8% e che, “trattandosi di danno inequivocabilmente di entità minore poiché non si è determinato un deficit della canalizzazione aerea (deficit respiratorio), è riconducibile ad un'invalidità permanente pari al 4% (perdita parziale della capacità lavorativa nella misura del 4%)”, dovendosi precisare che all'udienza del 21.05.2025, la CTU ha chiarito che la percentuale corretta di quantificazione del danno anatomico è quello del 3%, come riscontrato in perizia. 
Inoltre, sempre all'udienza del 21.05.2025, la CTU, avendo in precedenti chiarimenti evidenziato che il danno psichico non può ritenersi “lesione fisica” secondo la definizione di infortunio, ha chiarito altresì che “circa il danno psichico, nei chiarimenti si è inteso dire che lo stesso non può considerarsi lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella ### allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%. 
Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati. 
Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice. 
Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica (dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (cfr. Cass. n. 23894/2021). 
Nel caso di specie, il morso del cane sofferto dall'attrice in data ###, mentre esercitava la propria attività professionale, costituisce di certo un evento che ha provocato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, quali la perdita di parti del naso, che ha operato esternamente rispetto all'attrice e in modo rapido e particolarmente intenso e in un brevissimo spazio temporale, come accertato anche dalla ### Ciò chiarito, deve ritenersi che il danno psichico allegato dall'attrice possa costituire, a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta, un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo azionato. 
Dirimente al riguardo è la distinzione fissata nel contratto assicurativo tra la nozione di infortunio e quella di invalidità permanente. 
Invero, l'infortunio costituisce l'evento che fonda il sinistro che aziona la copertura assicurativa; l'invalidità permanente è una conseguenza dell'infortunio che ha la funzione di consentire la misurazione dell'indennizzo spettante all'assicurato. 
Dunque, i due concetti devono tenersi distinti tra di loro.  ### costituisce un evento lesivo, di natura fortuita, violenta ed esterna, che, per assumere rilevanza ai fini del rapporto assicurativo oggetto di giudizio, deve produrre in capo all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 
Di contro, l'invalidità permanente, che deve essere causalmente riconducibile all'infortunio, è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata. 
La nozione di invalidità permanente prescinde dalla circostanza che la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa si fondi su un'alterazione psichica o fisica, rilevando esclusivamente se una tale perdita o diminuzione si sia verificata in conseguenza dell'infortunio. 
Né appare corretto quanto dedotto dalla convenuta secondo cui l'invalidità permanente, secondo il contratto assicurativo, è la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto, come si evince dai criteri di accertamento stabiliti nel contratto che rimanda alla tabella ### dell'allegato 1. 
Invero, alla luce delle condizioni generali di contratto, in precedenza richiamate, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” (art. 1.1. delle condizioni generali). 
Né tale definizione è smentita dai criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 10.1 delle condizioni generali di contratto. 
In tale paragrafo si stabilisce che la quantificazione dell'invalidità permanente di compie alla luce dei valori percentuali espressi dalla ### dell'allegato 1, specificandosi che, ai fini dell'applicazione di questa, “la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%”. 
Proseguendo lo stesso paragrafo stabilisce che “nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta”. 
Dunque, la ### dell'allegato 1 costituisce un punto di riferimento per la quantificazione dell'invalidità permanente, ma non altera la definizione generale di questa fornita nel contratto, tanto che, laddove la tabella non sia applicabile alla luce dell'alterazione psico-fisica riscontrata nell'assicurato, torna a farsi riferimento alla diminuzione complessiva della capacità lavorativa, da apprezzarsi utilizzando, per quanto possibile, i criteri offerti dal medesimo paragrafo. 
Dunque, non è condivisibile quando affermato dalla convenuta in ordine alla non indennizzabilità del danno psichico, posto che la distinzione tra lesione fisica e psichica assume rilievo per valutare l'esistenza dell'infortunio, ma non per valutare l'esistenza dell'invalidità permanente, che si apprezza esclusivamente in relazione alla perdita di capacità lavorativa generica, conseguita all'infortunio (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1566/2021, invocata dall'attrice, che in modo del tutto condivisibile distingue con chiarezza l'infortunio, quale fatto che cagiona l'invalidità permanente, e l'invalidità permanente, che può avere natura psichica o fisica, che consegue al primo e che, salvo limitazioni pattizie, non può essere compressa entro la nozione di danno fisico). 
Nel caso di specie, l'attrice, come evidenziato in precedenza, ha certamente subìto un infortunio, in quanto il morso del cane, che costituisce un evento fortuito, violento ed esterno, ha prodotto lesioni fisiche constatabili, ossia la perdita di parti del naso. 
I pregiudizi, fisici e psichici, accertati dalla CTU e qualificati da questa come conseguenze dell'infortunio, costituiscono il parametro per commisurare l'indennizzo per l'invalidità permanente, ai sensi delle condizioni negoziali vigenti tra le parti. 
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la CTU ha accertato, come conseguenza ragionevole dell'infortunio occorso all'attrice, un danno fisico, assimilabile alla voce della ### allegata al contratto “### Unilaterale”, riconoscendo in concreto una percentuale ridotta del 3%, rispetto all'8% stabilito in tabella, non essendosi verificato un deficit della canalizzazione aerea. 
Inoltre, accertato che l'infortunio ha cagionato un danno psichico, come in precedenza illustrato, la ### in assenza di specifiche voci nella ### allegata al contratto, correttamente applicando i criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti nel contratto, ha ritenuto che il pregiudizio possa quantificarsi nel 5%. 
Ne consegue che l'invalidità permanente, complessivamente derivata dall'infortunio occorso all'attrice, è pari all'8%. 
Tenuto conto della franchigia del 4% (art. 3 delle condizioni generali di contratto) e del valore della somma assicurata per l'invalidità permanente in polizza (150.000,00 euro), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per invalidità permanente pari a 6.000,00 euro (4% di 150.000,00 euro).  ### ha altresì accertato, come evidenziato in precedenza, un'inabilità temporanea assoluta di venti giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% di cinquanta giorni. 
Tenuto conto del valore dell'inabilità temporanea stabilito in polizza (50,00 euro) e dei criteri negoziali di liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea in precedenza richiamati; applicata la franchigia stabilita nel contratto a ciascuna inabilità accertata (cinque giorni: art. 1.1.3 delle condizioni contrattuali), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per inabilità temporanea, conseguita all'infortunio del 30.08.2019, pari a 1.875,00 euro (750,00 euro per I.T.A. e 1.125,00 euro per I.T.P.). 
In definitiva, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'attrice al conseguimento di un indennizzo assicurativo in conseguenza dell'infortunio subìto in data ###, in base al contratto di assicurazione vigente tra le parti, la convenuta va condannata a pagare all'attrice l'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.  ### è sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'indennizzo relativo all'assicurazione contro i danni, in cui rientra l'assicurazione contro gli infortuni, è un debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. Civ.  15868/2015). 
Sulla somma rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento. 
A questo punto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della richiesta di parte attrice per la rinnovazione della ### attesa la completezza delle valutazioni offerte dalla ### anche alla luce dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa. 
Inoltre, la richiesta di parte attrice per la condanna della convenuta per lite temeraria non può accogliersi, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, che esclude il carattere temerario della condotta della convenuta. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da apprezzarsi in base al decisum in coerenza con i principi che regolano l'individuazione del valore delle cause pecuniarie (cfr. Cass. Civ.  8449/2023). 
Le spese di CTU sono da porsi a carico di parte convenuta per il criterio di soccombenza.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo per le ragioni indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 30.08.2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento; 2) pone le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta; 3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice; 4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 545,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.  ### 31.10.2025 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 30/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medaglia Valerio

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