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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M
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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 45/2026 del 23-01-2026

... dell'esorbitante importo, infatti, non è mai stata correttamente portata a conoscenza del condomino”. Così delineata la domanda attorea, la stessa va respinta in quanto infondata. Circa l'erroneità e incomprensibilità degli importi richiesti in sede monitoria dal condominio, va rilevato che la somma di 28.978,00 euro è del tutto coerente con le risultanze del preventivo per gli anni 2023-2024, approvato dall'assemblea condominiale in data ### (cfr. all. 3 fasc. monitorio). In particolare, il credito azionato si ottiene sommando, per la prima unità riferibile all'odierno attore, la somma di 26.338,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 929,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva, e, in relazione alla seconda unità immobiliare riferibile all'attore, l'importo di 1.644,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 67,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva (26.338,00+929,00+1.644,00+67,00=28.978,00 euro). Pertanto, non sussiste l'omessa corrispondenza tra l'importo richiesto dal condominio in sede monitoria e le risultanze dei documenti contabili approvati dall'assemblea il ###. Del resto, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 711/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2024 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### ATTORE contro CONDOMINIO sito in ### S.  ### N. 1 (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento di oneri condominiali. 
Conclusioni: per parte attrice, come da citazione, per parte convenuta, come da nota del 28.04.2025.  ##### sito in ### S. ### via ### n. 1 ha adito in sede monitoria questo Tribunale per ottenere nei confronti di ### l'emissione di un decreto ingiuntivo, per l'importo di 28.978,00 euro, a titolo di oneri condominiali insoluti, come da bilancio approvato con delibera del 03.12.2023. 
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 93/2024 del 06.03.2024 ha accolto il ricorso monitorio.  ### attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) ### la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suesposti; 2) ### il decreto opposto per i motivi esposti anche alla luce della omessa attivazione della mediazione obbligatoria”. 
Si è costituito il condominio opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, ### la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rigettando la domanda di sospensione della controparte; nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordinata ipotesi condannare l'opponente a corrispondere al condominio ### 1 la somma di euro 28.978,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. 
In via preliminare, deve darsi atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria ad opera della parte convenuta, rispetto alla causa odierna, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice (cfr. documentazione depositata da parte convenuta il ###). 
Ciò posto, il condominio convenuto ha azionato in sede ###credito da oneri condominiali ordinari, per un totale di 28.978,00 euro, derivante dai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea del 03.12.2023 e relativi agli anni 2022/2023 e 2023/2024. 
La parte opponente ha contestato la correttezza degli importi domandati, evidenziando che l'importo domandato dal condominio non è coerente con le risultanze dei bilanci approvati dall'assemblea, che l'importo indicato nel preventivo del 2023-2024 è errato, in quanto non coerente con il rendiconto consuntivo 2022-2023; inoltre, l'attore evidenzia che la documentazione circa i lavori straordinari 16/17 e 17/18 non è stata allegata dal condominio, sicché gli importi richiesti sarebbero oltremodo incomprensibili; infine, allega l'attore che “il ### non ha mai convocato alle assemblee il condomino ### e non ha mai inviato allo stesso la documentazione contabile e le rate di pagamento” e che “La quantificazione dell'esorbitante importo, infatti, non è mai stata correttamente portata a conoscenza del condomino”. 
Così delineata la domanda attorea, la stessa va respinta in quanto infondata. 
Circa l'erroneità e incomprensibilità degli importi richiesti in sede monitoria dal condominio, va rilevato che la somma di 28.978,00 euro è del tutto coerente con le risultanze del preventivo per gli anni 2023-2024, approvato dall'assemblea condominiale in data ### (cfr. all. 3 fasc. monitorio). 
In particolare, il credito azionato si ottiene sommando, per la prima unità riferibile all'odierno attore, la somma di 26.338,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 929,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva, e, in relazione alla seconda unità immobiliare riferibile all'attore, l'importo di 1.644,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 67,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva (26.338,00+929,00+1.644,00+67,00=28.978,00 euro). 
Pertanto, non sussiste l'omessa corrispondenza tra l'importo richiesto dal condominio in sede monitoria e le risultanze dei documenti contabili approvati dall'assemblea il ###. 
Del resto, deve rilevarsi che, a fronte della puntuale ricostruzione degli importi dovuti dall'attore operata dal condominio nella comparsa di costituzione e risposta, il primo non ha operato alcuna contestazione specifica con le memorie integrative, confermando così l'esattezza degli importi richiesti dal convenuto. 
Circa l'omessa produzione dei documenti inerenti ai lavori straordinari deliberati dal condominio, come correttamente evidenziato anche dal convenuto, il credito azionato non concerne le rate per i lavori straordinari, sicché il rilievo operato dall'attore è inconferente rispetto all'oggetto di questo giudizio. 
Circa i vizi della delibera posta dal condominio a fondamento dell'azione monitoria, per omessa comunicazione della convocazione all'attore, per scorrettezza degli importi contenuti nei bilanci approvati, deve rilevarsi che i vizi dedotti costituiscono vizi di annullabilità delle delibere di approvazione, risolvendosi in violazioni della legge inerente alla materia condominiale. 
Al riguardo, deve osservarsi che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”, sicché “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dall'attore attengono alla corretta convocazione dell'assemblea, integrante una mera violazione di legge, e alla corretta quantificazione e ripartizione delle spese, elementi che non integrano alcuna delle sopra richiamate ipotesi di nullità, risolvendosi ancora una volta in mere violazioni di leggi. 
Dunque, i vizi lamentati dall'attore integrano cause di annullabilità delle delibere che hanno approvato i bilanci su cui si fonda il ricorso monitorio. 
Ebbene, va osservato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Pertanto, non avendo la parte attrice richiesto l'annullamento delle delibere sopra richiamate e, anzi, essendo pacifico tra le parti che le stesse non sono state tempestivamente impugnate dall'attore, le contestazioni sopra esaminate vanno ritenute inammissibili in questo giudizio, anche se qualificabili come eccezioni in senso stretto. 
Pertanto, i vizi lamentati dall'attore non possono accogliersi nel presente giudizio. 
Vale la pena rilevare altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima il condominio alla sua riscossione (cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ.  3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n. 22573/2016). 
Ciò rende vieppiù infondate le contestazioni mosse dall'attore. 
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore è infondata, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, desumibile dal valore del credito azionato dal condominio convenuto.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 711/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte dall'attore e conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 7.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. 
Grosseto, 22.01.2026 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 711/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Medaglia

M

Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 49/2026 del 13-01-2026

... al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' #### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott. ### 3. Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 302/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, vertente TRA ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia.  -#### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce.   -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.   Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio .  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. 
A fondamento della domanda ha dedotto -che giorno 20.10.2012 si trovava presso la sala ricevimenti denominata “ Elim” della società ### s.r.l., in Cariati, per un ricevimento nuziale; -che nell'uscire dal bagno adiacente alla sala, a causa del pavimento reso viscido per la presenza di liquido a terra, non visibile per la scarsa illuminazione, scivolava e perdendo l'equilibrio inciampava in un tappeto, rovinando pericolosamente a terra; -che a causa della caduta si procurava un trauma alla spalla sinistra e veniva trasportata presso il locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticata una lussazione alla spalla; -che la responsabilità dell'accaduto per il quale ha riportato un danno biologico in misura non inferiore al 7% è da ascrivere alla società convenuta per avere omesso di manutenere, illuminare e pulire il pavimento della sala in cui è avvenuto il sinistro.  ### s.r.l. non si costituiva nella prima fase del giudizio. 
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e CTU ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1001/2021 del 6.08.2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ponendo a carico dell'attrice le spese della ### In sintesi il giudice di primo grado, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ha ritenuto che l'escussione testimoniale non consentisse di ritenere provato il fatto nei termini descritti dall'attrice e che la caduta più probabilmente fosse da ricondurre alla disattenzione della ### con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.  2. Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. 
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa, nonché della prova testimoniale assunta. 
Sul punto ha specificato che il giudice di primo grado ha omesso di riportare che il teste ### ha confermato di aver visto la ### uscire dalla porta del bagno e scivolare sulla macchia a terra e su un tappeto.
Ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure basatosi su un'interpretazione probabilistica in ordine alla disattenzione dell'attrice, poiché il liquido era visibile sul pavimento.  ### ha dedotto che l'erroneità della sentenza appellata emerge ancora di più ove si consideri che dopo l'escussione testimoniale il giudice di prime cure ha ammesso la CTU affinché il consulente accertasse l'entità del danno, salvo poi rigettare la domanda. 
Ha quindi lamentato la violazione , da parte del giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver tenuto conto che la prova del fatto era stata fornita sia con i rilievi fotografici agli atti che con l'assunzione delle testimonianze. 
Si è costituita nella presente fase la ### s.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. 
Sul punto ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'appellante per eseguire la notifica telematica è inesistente ragion per cui la relata, prodotta in giudizio e su cui è stata iscritta la causa a ruolo, è chiaramente priva di ogni effetto e conseguenza giuridica non avendo mai raggiunto il suo scopo, né è stata mai ricevuta dalla ### appellata, tanto che la stessa l'appellante, resasi conto dell'inesistenza della prodotta relata di notifica, non andata chiaramente a buon fine, in data ### procedeva a rinnovare la medesima tramite ### Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, poiché la sentenza di primo grado risulta priva di censure, avendo evidenziato come nel caso di specie, non sia stata provata la pericolosità e/o insidiosità intrinseca della res oggetto di custodia, per come emerso dall'espletata prova testimoniale e quindi la sentenza è stata emessa sul legittimo presupposto che non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto. 
Ha aggiunto che ,a seguito della richiesta/diffida inviatale dall'appellante in data ###, a distanza di due anni dal presunto incidente, venivano rilasciate dal personale in servizio per il banchetto matrimoniale del giorno 20.10.2012, oggetto del presente contenzioso, le dichiarazioni datate 12.05.2014, che si allegano, che contraddicono e smentiscono apertamente le circostanze poste a base della domanda risarcitoria. 
La Corte in diversa composizione non ha ammesso l'ulteriore richiesta di prova testimoniale con i testi ### e ### già formulata in primo grado e non ammessa, poiché tale richiesta non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni ed ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 10.09.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3.Le valutazioni della Corte 3.1.Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata per inesistenza della prima notifica telematica eseguita dall'appellante. 
La Corte deve evidenziare che pur essendosi l'appellata costituita tardivamente, trattasi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio. 
Ora emerge per tabulas che la prima notifica dell'appellante eseguita in data ### non sia andata a buon fine, avendo la stessa allegato l'avviso di mancata consegna in cui testualmente si legge Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:07:07 (+0100) nel messaggio"notifica ai sensi della L. 53/94 ### appello" proveniente da "###"e destinato all'utente ### è stato rilevato un errore: 5.1.1 - ### S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
Tanto premesso in diritto giova rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3703/2025 ha chiarito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r.  600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (### e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo. 
Ora nel caso di specie è certo che al fine del perfezionarsi della notifica l'appellante non doveva procedere al rinnovo della stessa ad indirizzo pec non valido alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata, ma doveva notificare, come ha fatto, l'atto di appello con ricorso all'ufficiale giudiziario (vedi notifica ### agli atti) e doveva farlo entro un termine ragionevole. 
Si richiamano all'uopo le ### della Suprema Corte che con sentenza 14594/2016 hanno testualmente affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
Tanto premesso e considerato che in tal caso operava il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. il termine decorso tra la data di ricezione del messaggio di rifiuto della notifica 24.02.2022 e la data di notifica dell'appello a mezzo ufficiale giudiziario, avvenuta il ###, può senz'altro considerarsi ragionevole. 
Ciò determina l'ammissibilità dell'appello e la necessità di procedere all'esame dei motivi di impugnazione.  3.2. Il primo motivo di impugnazione afferisce alla non corretta valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure che ha erroneamente ritenuto non provato il fatto per come descritto dall'attrice.   Il presente motivo di appello impone in via preliminare un chiarimento in ordine al configurarsi della responsabilità azionata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). 
Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. 
In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di un tappetto, la stessa ha perso l'equilibrio e barcollando è andata a sbattere al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. 
Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. 
Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. 
Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali lesioni sono residuate e sono tuttora permanenti le seguenti menomazioni a carattere permanente: ### algo disfunzionali di lussazione e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tra questi esiti ed il trauma riportato nell'infortunio in oggetto vi è senza dubbio nesso causale diretto e materiale; la periziata al momento dell'infortunio in causa era soggetto in buone condizioni di salute; nulla fa presupporre l'esistenza dell'attuale sintomatologia in epoca antecedente al trauma in oggetto”. 
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'infortunio il CTU ha evidenziato come lo stesso abbia comportato un periodo di ITT per giorni 60, un periodo di ITP al 75% per giorni 20 ed un periodo di ITP al 50% per giorni 70, nonché un danno biologico permanente nella misura dell'8% e spese sanitarie sostenute per € 417,66 ritenute dal CTU pertinenti e congrue e quindi risarcibili. 
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono recepite da questa Corte a fini decisori. 
Pertanto in applicazione delle tabelle di ### per le lesioni di lieve entità in favore della ### che al momento dell'infortunio aveva compiuto 53 anni , applicato il punto per il danno biologico di € 2.264,08 ed il punto base per l'invalidità temporanea totale di € 115,00 dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% € 13.403,00, a titolo di ITT per giorni 60 € 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% per giorni 70 € 4.025,00 per un totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.650,00.
Considerate anche le spese mediche in favore della ### andrà riconosciuta la complessiva somma di € 26.470,66, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.  4.Le spese di lite Le spese del doppio grado, inclusa la CTU disposta nella prima fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Catanzaro, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 26.470,00 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva; 2) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta; 3) Pone definitivamente a carico di ### s.r.l. le spese della CTU per come liquidate dal giudice di primo grado; 4) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 406,42 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso da remoto in data ### Il consigliere estensore il ###ssa ###ssa

causa n. 302/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Alessia Dattilo

M

Tribunale di Messina, Sentenza n. 126/2026 del 23-01-2026

... fissando con la esclusione di alcuni casi la effettiva portata della copertura assicurativa»; «la clausola in oggetto, in effetti, ha per scopo quello di delimitare il rischio inteso come avvenimento futuro ed incerto in relazione al cui possibile verificarsi è stipulato il contratto in senso qualitativo ed ontologico con la previsione che la indennità di convalescenza viene corrisposta solo in relazione ad un periodo corrispondente a due giorni di durata del ricovero»). Passando ad esaminare il caso, nel contratto di assicurazione sono contenute le seguenti clausole: l'assicurazione copre il rischio da infortuni che colpiscano, tra gli altri, i calciatori nel campo o ai limiti dell'impianto sportivo o nel luogo in cui avvenga l'attività sportiva; le somme assicurate sono per le «lesioni» di euro 80.000,00 e per l'applicazione di apparecchio gessato di euro 500,00 (importo forfettario); una somma è prevista a titolo di indennità giornaliera, ma solamente per i casi di ricovero ###; per i casi di invalidità permanente è stabilita una «franchigia assoluta», con esclusione dell'indennizzo («non si farà luogo ad indennizzo») per le invalidità permanenti di grado «non superiore (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### civile nella persona del Giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3785/2013 R.G., proposta da ### (###), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne ### (###), entrambe nella qualità di eredi di ### (###), difese dall'avv. ### ‒ attrice contro ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### de ### ‒ convenuta ### delle parti: come in atti. 
FATTO E DIRITTO ### riassumendo la causa intrapresa davanti al Giudice di pace di ### di ### che ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ha citato in giudizio la ### s.p.a. esponendo quanto segue. 
In data ###, verso le ore 16:20, durante una partita di calcio valevole per il campionato di 2° categoria per l'anno 2010, giocata a ### subiva, in uno scontro, un «brutto calcio alla caviglia sinistra», che gli causava ‒ come accertato in seguito all'### di ### ‒ una «frattura del malleolo tibiale», curata con applicazione di un apparecchio gessato per circa 45 giorni.  ### era socio della A.S.D. Furci, nonché membro del consiglio di #### contro i danni amministrazione nella qualità di direttore sportivo.  ### s.p.a., che assicurava i tesserati dal rischio di infortuni, corrispondeva la somma complessiva di euro 1.300,00 a titolo di indennizzo (di cui euro 800,00 per la frattura ed euro 500,00 per l'applicazione del gesso). 
Lamentando danni maggiori, di tipo biologico, morale, estetico e relazionale e per spese sanitarie, ### ha chiesto la condanna della società assicuratrice alla corresponsione delle somme atti a liquidarli.  ### s.p.a., costituitasi, ha resistito alla domanda eccependo: che la polizza prevedeva per la frattura della tibia un indennizzo di euro 800,00 e per l'applicazione di apparecchio gessato un indennizzo di euro 500,00, mentre niente era previsto per l'invalidità temporanea; che le spese sanitarie non erano rimborsabili e, se lo fossero state, si sarebbe dovuto tenere conto delle franchigie previste nella polizza. 
Si è costituita ### in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne ### entrambe eredi di #### s.p.a. ha cambiato la denominazione sociale dapprima in ### s.p.a. e in seguito in ### s.p.a., incorporata nella HDI ### s.p.a. 
È stata acquisita, formalmente, la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. 
La domanda è accoglibile per quanto di ragione. 
Agli atti è prodotta la “convenzione” per l'assicurazione da eventi e rischi quali, tra gli altri, le lesioni, stipulata dalla ### con la ### s.p.a., valida per il periodo dal 1°.7.2008 al 30.6.2012. 
Sulla esistenza e sulla efficacia del rapporto assicurativo, comunque, come anche sul sinistro e su tempi e modi della sua verificazione, non si registrano contestazioni o eccezioni di sorta, nemmeno generiche. 
Il consulente tecnico d'ufficio, in base all'esame della documentazione medicosanitaria e alla visita sulla persona, ha determinato i postumi di invalidità permanente nella misura del 3%, quali esiti della «frattura a carico del malleolo tibiale della caviglia» ###, tali da comportare una riduzione di un terzo dei movimenti di flessione dorsale della caviglia e verosimile flebopatia post-trauma. 
Le conclusioni dell'ausiliario sono senz'altro da recepire, in quanto non appaiono affette da vizi o errori di metodo, del resto non prospettati da alcuna delle parti con argomenti specifici o tramite elementi atti ‒ in ipotesi ‒ a farli emergere. 
Le risultanze non sono oggetto di critiche rilevanti, mirate a confutarle (v., quanto all'attrice, l'atto di citazione e la memoria conclusionale datata 26.6.2025; v., quanto alla convenuta, la comparsa di risposta e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). 
Non sussistono, perciò, ragioni ‒ logiche o tecniche ‒ per disporre una eventuale integrazione o una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche in relazione al complessivo tenore delle allegazioni delle parti. 
In base all'art. 1882 c.c. «l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».  ###. 1905 c.c. ‒ inserito nella ### relativa all'assicurazione «contro i danni» e rubricato «### del risarcimento» ‒ stabilisce che «l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro». 
Sul punto, è da ricordare che «l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni» (Cass. n. 13233/14; in senso analogo, n. 10602/18). 
Perciò, il danno per l'infortunio subito dall'assicurato è risarcibile nei modi e nei limiti stabiliti nel contratto e nelle relative clausole e condizioni.  ### è comunemente inteso come fattore esterno che causa una lesione dell'organismo e nella polizza è definito conformemente, come «causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili», a cui segua una invalidità permanente o una inabilità temporanea. 
In linea generale, «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro» (Cass. n. ###/17).  ### la giurisprudenza di legittimità ‒ è un principio consolidato ‒ «nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito», mentre «attengono, viceversa, all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito» (Cass. n. 12804/06; in senso identico, Cass. n. 15598/19; Cass. n. 8235/10; Cass. n. 395/07, la quale ha puntualizzato che il primo tipo di clausole è soggetto alla specifica approvazione preventiva per iscritto, regime da cui è escluso il secondo tipo di clausole; Cass. n. 5158/05). 
Applicando questo criterio ###, è evidente come la clausola di un contratto di assicurazione che, ad esempio, stabilisca in una misura minima percentuale l'invalidità permanente o in una certa durata l'invalidità temporanea indennizzabili sia relativa al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa, definendone l'oggetto e specificando il rischio. 
Così, se la polizza assicurativa prevede un indennizzo per gli eventi ### che causano una invalidità permanente maggiore del 5%, il rischio assicurato è solamente quello, perché la clausola (senza limitare la responsabilità dell'assicuratore) definisce quale evento è incluso nella copertura, contemporaneamente escludendo quelli che ne restano esclusi: definisce quindi l'oggetto del contratto. 
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in questo senso, allorquando ha affermato ‒ ad esempio: ma è evidente la similarità dei casi ‒ che «in una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell'assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art.  1341 c.c.» (Cass. n. 102/99: «La clausola delle condizioni generali concernente il limite della indennità di convalescenza non va ritenuta rientrante tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto ivi prevista perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante fissando con la esclusione di alcuni casi la effettiva portata della copertura assicurativa»; «la clausola in oggetto, in effetti, ha per scopo quello di delimitare il rischio inteso come avvenimento futuro ed incerto in relazione al cui possibile verificarsi è stipulato il contratto in senso qualitativo ed ontologico con la previsione che la indennità di convalescenza viene corrisposta solo in relazione ad un periodo corrispondente a due giorni di durata del ricovero»). 
Passando ad esaminare il caso, nel contratto di assicurazione sono contenute le seguenti clausole: l'assicurazione copre il rischio da infortuni che colpiscano, tra gli altri, i calciatori nel campo o ai limiti dell'impianto sportivo o nel luogo in cui avvenga l'attività sportiva; le somme assicurate sono per le «lesioni» di euro 80.000,00 e per l'applicazione di apparecchio gessato di euro 500,00 (importo forfettario); una somma è prevista a titolo di indennità giornaliera, ma solamente per i casi di ricovero ###; per i casi di invalidità permanente è stabilita una «franchigia assoluta», con esclusione dell'indennizzo («non si farà luogo ad indennizzo») per le invalidità permanenti di grado «non superiore al 5%»; la tabella delle lesioni (allegata al contratto) prevede per la frattura della tibia, alla estremità inferiore, tra cui il malleolo mediale, un indennizzo (forfettario, in importo fisso) di euro 800,00. 
Non vengono in rilievo le clausole relative alla copertura assicurativa per i “dirigenti”, perché il loro oggetto è delimitato agli infortuni occorsi nell'esercizio della «attività di dirigente», mentre l'infortunio subito dal ### si era verificato durante una partita di calcio, sicché è ininfluente la circostanza che lo stesso rivestisse anche, nell'associazione, la detta qualifica. 
La distinzione tra “lesione” e “invalidità permanente”, su cui l'attrice fonda la pretesa contestando l'eccezione della compagnia assicuratrice (pagg. 5 e 6 della memoria conclusionale datata 26.6.2025), non rileva ai fini della spettanza dell'indennizzo. 
La previsione, contenuta nella clausola n. 52, dell'indennizzo «per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio» e la previsione, contenuta nella clausola n. 54, dell'indennizzo per l'invalidità permanente tanto totale quanto parziale non implicano la copertura assicurativa anche del danno da invalidità temporanea. 
Invalidità permanente e invalidità temporanea sono categorie diverse: lo sono nella legislazione e nella giurisprudenza.  ###. 139 del d.lgs. n. 209/05 contempla la distinzione «danno biologico permanente», correlandolo ai «postumi da lesioni», e il «danno biologico temporaneo», correlandolo alla «inabilità», che può essere assoluta (100%) o parziale (inferiore al 100%) ed è misurabile in giorni. 
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto» (Cass. 18560/19).  ###à temporanea ha, per definizione, una durata limitata ed è destinata a cessare con la stabilizzazione dei postumi, a partire dalla quale emerge l'invalidità permanente (Cass. n. 26897/14, la quale ha puntualizzato che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, perché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno; cfr. anche Cass. n. 5197/15). 
La lesione corporale, l'infortunio, non è (da sola) il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che sorge soltanto dalla situazione di invalidità, limitata, nel contratto di assicurazione efficace tra le parti, a quella permanente. 
Nell'assicurazione contro gli infortuni «la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 c.c.» (Cass. 1563/98).  ### delle clausole di un contratto di assicurazione soggiace ai canoni normativi di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 2512/13; Cass. n. 16376/06). 
In base ai criteri di interpretazione dei contratti definiti dagli artt. 1362 e seguenti c.c. si deve ritenere che la polizza assicurativa non copra il rischio da invalidità temporanea. 
È prevista una indennità giornaliera per i casi di ricovero ospedaliero, con una franchigia di due giorni per il primo ricovero ed esclusione dell'indennità per i ricoveri successivi durati fino a due giorni. 
Perciò, mancando la prova ### di un ricovero ospedaliero (dalla cartella clinica risulta che l'accesso in ospedale era avvenuto in data ### alle ore 12:11 e che l'uscita era avvenuta lo stesso giorno alle ore 15:36, previa «immobilizzazione», mentre dal referto medico datato 9.3.2010 emerge l'applicazione di apparecchio gessato, che sarebbe stato eliminato, come da certificato, in data ###), la cui durata fosse stata eccedente quel limite di due giorni, non è riconoscibile un indennizzo per l'invalidità temporanea, totale o parziale che fosse stata.   Il danno da invalidità permanente è coperto nei limiti quantitativi (di importo) nella stessa polizza stabiliti: euro 800,00 per la frattura del malleolo tibiale; nel limite del 5% quanto ai postumi di invalidità permanente. 
Non è contestato tra le parti, ed anzi è ammesso, il fatto che l'assicuratrice avesse corrisposto euro 800,00 a titolo di indennizzo per la frattura del malleolo tibiale. 
Il consulente tecnico d'ufficio ‒ lo si è visto ‒ ha determinato nella misura del 3% il grado di invalidità permanente riportato dall'assicurato a causa della lesione, invalidità al di sotto del limite generico (5%) indennizzabile. 
Quanto alle spese indennizzabili, va rilevato che le condizioni di assicurazione prevedono: tra le somme assicurate, il rimborso di spese di cura ospedaliere, spese di cura pree postintervento chirurgico, spese specialistiche, nonché una indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato; il rimborso di spese di cura pree post intervento chirurgico, per quelle mediche sostenute entro i novanta giorni prima o dopo un «intervento chirurgico», con il limite di euro 500,00 per sinistro, «per le spese relative a trattamenti fisioterapici», e di euro 300,00 «per le spese di visite mediche», con una franchigia «fissa ed assoluta» di euro 100,00 per sinistro (clausola n. 42); un rimborso di spese per prestazioni specialistiche, individuate specificamente. 
Il costo documentato (con la fattura dell'importo di euro 500,00) per prestazioni di fisiokinesiterapia non è rimborsabile, in quanto non sostenuto entro novanta giorni dopo l'intervento chirurgico, ipotizzando ‒ per finalità di analisi: nella polizza il “trattamento chirurgico” è definito come “cruento” e con necessità di rimanere quanto meno una notte in un istituto di cura ‒ che l'applicazione di un apparecchio gessato sia riconducibile alla categoria: il gesso era stato applicato in data ###, mentre la fattura reca la data del 3.8.2010 (il novantesimo giorno coincideva con il ###) Sono provate spese per radiografie per complessivi euro 87,96. 
Nelle condizioni di assicurazione è previsto (clausola n. 43) il rimborso delle spese per prestazioni specialistiche, tra cui le radiografie, a parte rispetto al rimborso di altre spese, con una franchigia «fissa ed assoluta» di euro 75,00. 
A tale titolo va riconosciuta, perciò, la spettanza della somma di euro 12,96. 
Quanto alle spese per le visite mediche, complessivamente di euro 60,52, non può esserne riconosciuto il rimborso: la franchigia di euro 100,00 ne assorbe l'ammontare, anche senza considerare che importi di euro 30,26 erano stati pagati dopo i novanta giorni dall'intervento e che l'applicazione di un apparecchio gessato non appare riconducibile alla categoria dell'intervento chirurgico, come definito nella polizza. 
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, nonché le risultanze dell'istruttoria tecnica, la convenuta va condannata a corrispondere all'attrice la somma di euro 12,96, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, stimato equo e ragionevole nell'assenza di elementi specifici per riconoscerli ad un tasso diverso (Cass. n. 10376/24; sul metodo di computo, in generale, da Cass. Un. n. 1712/95), sulla somma rivalutata anno per anno, a far data dal 3.6.2010 (data dell'ultima ricevuta di pagamento), mentre sono da intendersi rigettate le altre domande (o frazioni di domanda). 
Al passaggio in giudicato della presente sentenza il credito di valore diventerà di valuta (Cass. n. 5008/05). 
Non sono integrati i presupposti per riconoscere il rimborso della spesa per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ne è documentato il pagamento con ricevuta e fattura, ma in effetti non è avanzata una specifica domanda: la questione è esaminata per completezza di analisi), perché, una volta esclusa la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo preteso a titolo di invalidità ###, non si potrebbe ritenere che la detta spesa, assimilabile ad un danno emergente (Cass. ###/23), fosse necessaria per l'accertamento di un danno indennizzabile. 
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, con uno scarto notevole tra la somma liquidata e la somma richiesta, le spese - in conformità ad un principio giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 13827/24; Cass. n. 13212/23) - vanno compensate.  P.Q.M.  il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa, 1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 12,96, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'### dal 3.6.2010 e, sull'importo via via rivalutato anno per anno, interessi al tasso legale, con decorrenza dal 3.6.2010 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza; 2) compensa le spese. 
Così deciso in ### il 21 gennaio 2026.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3785/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Bonfiglio Giuseppe

M

Tribunale di Padova, Sentenza n. 71/2026 del 21-01-2026

... interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali; - anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento (leggi tutto)...

testo integrale

 Tribunale di ###'### N. R.G. 926/2025 All'udienza del 21/01/2026, davanti al Giudice Dott. ### è presente l'avvocatessa ### in sostituzione dell'avvocato ### La procuratrice ha rileva che è stato depositato il contratto di lavoro dell'anno in corso. 
Il giudice decide come da sentenza letta in udienza.   Il Giudice Dott. ### Tribunale di ###.R.G. 926/2025 Il Giudice Dott. ### all'esito dell'udienza del 21/01/2026, ha pronunciato e letto la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (###), con l'Avv.to #### ricorrente contro ###'#### (###) convenuto-contumace ### carta elettronica. 
Premesso che: - parte ricorrente domanda: “voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”; - parte convenuta è contumace; atteso che: - parte ricorrente è un'insegnante attualmente assunta a tempo determinato in forza di un contratto di supplenza con decorrenza dal 1.9.2025 al 30.6.2026 (v. contratto depositato in atti da parte ricorrente in data ###) che ha precedentemente prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'### in forza di un contratto a termine, per l'anno scolastico 2022/2023, dal 18.11.2022 al 31.8.2023 (doc. contratto anno scolastico 2022/2023 del ricorrente); - la ricorrente allega di non aver fruito della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di € 500,00, per l'anno scolastico 2022/2023, svolto a tempo determinato; - il Ministero è contumace; rilevato che: - la domanda è accolta per le ragioni che si diranno nel proseguo; - l'erogazione annuale della somma di € 500,00 mediante ### elettronica è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della Legge 107/2015, secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione; - il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121”. ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art.  2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; - con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma 1); “la ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2); “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma 6); - dalla lettura di tali disposizioni emerge come la ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento; - ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato; - occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; - le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento ( sentenza CGUE, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ### “La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”; - di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'### e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza ### C-177/10, ### punti da 46 a 56, cfr. Cass. del 9 giugno 2021, n. 16096); - sulla questione della compatibilità con il diritto dell'### europea dell'esclusione dalla fruizione della ### elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE; - la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; - sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una ### elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450); - occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”; in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la ### è riconosciuta dalla norma di legge; va poi ricordato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali; - anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, comma 121 della ### n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art.  1, commi 121 e segg., della ### n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della ### 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così ### Stato n. 1842 del 16 marzo 2022); - dalla lettura dell'art. 1 comma 121 e ss. ### n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività; - la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; - ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della ### elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio; - anche sulla scorta delle suddette pronunce, l'art. 15 del D.L.  69/2023 - convertito con modificazioni in ### n. 103/2023 - ha esteso, per l'anno 2023 e ai soli “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015; - la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla ### elettronica e la “didattica annuale” appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione; - a tal fine sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 comma 4 CCNL e dell'art. 4.1 del O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. Come ritenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, la situazione del docente di ruolo parttime non è tout court sovrapponibile alla situazione del docente a tempo determinato. Tale soglia può però rappresentare un elemento di valutazione che concorre, unitamente ad ogni altro, con la dovuta approssimazione, ad orientare il giudizio di effettiva comparabilità tra la prestazione lavorativa svolta a termine da un determinato docente in un determinato anno scolastico e la prestazione lavorativa a tempo indeterminato svolta da tutte le categorie di docenti cui il diritto alla ### elettronica è riconosciuto dal sistema normativo; - del pari, altro parametro orientativo utile ai fini del giudizio di comparabilità, seppur non in sé esaustivo alla luce della già citata sentenza di legittimità n. 29961 del 27 ottobre 2023, è il termine di durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa, cui fanno riferimento l'art. 11, comma 14, ### n. 124/99 e l'art. 489 del D. 
Lgs. n. 297/94, ai fini dell'equiparazione rispetto alla supplenza annuale; - sotto altro aspetto, non può ritenersi che il bonus accreditato sulla ### elettronica sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché, in tal modo, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. 
Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della ### elettronica per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Tribunale di Torino, sentenza n. 1259 del 2022); - da ultimo la Corte di Giustizia, con sentenza 3 luglio 2025, pronunciata nella causa C-268/24, ha affermato che la clausola 4, punto 1, della direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che “essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (Corte Giustizia UE, sez. X, 3 luglio 2025, nella causa C-268/24); - tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.9.2026 al 30.6.2026 (v. contratto depositato in atti da parte ricorrente in data ###), e ha comunque svolto, per ciascun anno scolastico 2022/2023, in modo continuo e in virtù di un unico contratto di lavoro, attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche; - pertanto, nel caso di specie, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è senz'altro comparabile a quella propria del docente di ruolo; - la domanda è accolta; - la domanda svolta dalla ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa; - conseguentemente, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della ### n. 107/1915, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della ### elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, il beneficio della ### elettronica unicamente in favore dei docenti con contratto di supplenza annuale, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023, il Ministero convenuto va condannato a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### elettronica della somma pari a € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, svolto a tempo determinato. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 comma 121 e ss. ### n. 107/2015; - la decisione sulle spese - liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni - segue la regola della soccombenza.  P.Q.M.  Il giudice, ogni altra istanza rigettata: - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 ### n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 ### n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### della somma pari a € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023; - condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 450,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore antistatario. 
Padova, 21/01/2026 

Il Giudice
Dott. ### n. 926/2025


causa n. 926/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Perrone

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