testo integrale
### 1805/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1805 dell'anno 2024, vertente tra ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### -APPELLANTE e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, in tema di petizione ereditaria”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per la parte appellante, come da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il ### (ai sensi degli artt. 127, co.
III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto. ### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, con cui è stato così statuito: “-. dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da ### -. condanna ### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà; -. rigetta le domande risarcitorie proposte da ### e indicate ai punti 4 e 5 della motivazione della presente sentenza; -. dichiara inammissibili le domande nuove proposte da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe, nelle conclusioni, ai punti 3), 4), 5), 6); -. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
In particolare il Tribunale di Napoli ha deciso, nei detti termini, la controversia (recante il n. 14327/2017 R.G.) introdotta da ### nei confronti della sorella ### al fine di ottenere, per quel che rileva in questa sede ###relazione alle domande, oggetto della decisione del primo giudice, il cui riesame sia stato devoluto a questa Corte in base ai motivi di gravame), che, previo accertamento e declaratoria di essere comproprietaria, quale coerede del padre (in virtù di successione legittima), ### (deceduto in data ###), dell'immobile sito in ### d'#### in via ### 3 (in catasto al fg. 25, p.lla 268), fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della comproprietà e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, al riguardo: 1) che la domanda proposta dalla ricorrente ### integrasse (avendo prospettato la lesione, per effetto del comportamento della convenuta, sia del proprio compossesso che della propria comproprietà, quale coerede, dell'immobile suddetto) sia un'azione di reintegrazione nel ###possesso che un'azione di petizione ereditaria; 2) che la domanda possessoria fosse inammissibile, in quanto proposta tardivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168, co.1, c.c.; 3) che fosse fondata la domanda di petizione ereditaria, reputando, in particolare: a) che fosse pacifica, tra le parti, la riconducibilità dell'immobile in questione nell'ambito del relictum della successione del padre (###; b) che l'eccezione sollevata dalla convenuta, concernente la prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna, fosse infondata, e che la ricorrente fosse, quindi, da considerarsi coerede di ### (e, dunque, comproprietaria del detto bene); c) che fosse pacifico, inoltre, tra le parti, il possesso esclusivo, da parte della convenuta, dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### d) che il comportamento della convenuta violasse l'art. 1102 c.c. (eccedendone i limiti), con la conseguenza che ### dovesse essere condannata a restituire il bene alla massa ereditaria e a consentire alla ricorrente il godimento dello stesso bene e l'esercizio del proprio diritto di comproprietà. **** ### ha censurato la sentenza n. n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.
I. ###. 112 E 113 C.P.C. - #### - Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, qualificando erroneamente la domanda proposta dalla ricorrente ### come petizione di eredità (azione prevista dall'art. 533 c.c.), anziché limitarsi a dichiarare inammissibile (in quanto tardiva) l'avversa azione di reintegrazione nel possesso.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe potuto sostituire la domanda di reintegrazione/ricostituzione di un possesso (ormai consunto dal tempo) con la detta domanda petitoria, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 533 c.c., in quanto: 1) l'accertamento della qualità di erede non sarebbe stato compreso nel petitum; 2) sarebbe mancata la sottrazione, all'asse, di un bene che ne avesse fatto parte al momento dell'apertura della successione; 3) ella (l'appellante, si intende) sarebbe stata l'unica erede di ### nel possesso della res litigiosa fin dalla nascita e sino all'attualità; 4) il suddetto possesso in suo favore avrebbe rappresentato un fatto rilevante solo ed esclusivamente in sede di rendiconto e, dunque, nell'ambito della parallela azione di divisione ereditaria, pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n. ###/2013 R.G.), con oggettivo rischio di contrasto di giudicati. ****
II. ###. 112 C.P.C. - #### - Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo ordinato, in carenza totale di domanda, la restituzione dell'immobile alla massa e dichiarato ### coerede di ### nonostante la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, avesse chiesto esclusivamente che il cespite fosse dichiarato “in sua comproprietà e compossesso pro quota”, e non anche la restituzione alla massa né, tantomeno, la declaratoria della sua qualità di erede. ****
III. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse dichiarato ### coerede e ordinato la restituzione del bene alla massa ereditaria in carenza assoluta di prova; ciò - secondo la prospettazione di ### - pur essendo rimasto accertato che tale bene non fosse stato mai sottratto alla massa ereditaria, essendo altresì mancata qualsivoglia dimostrazione della condizione di erede e/o di chiamato all'eredità in capo alla ricorrente. ****
IV. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il quarto motivo ### ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) sollevata, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità del padre #### l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che ### avesse avuto il possesso ### di uno dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario sulla base della sola prova testimoniale di ### e di una osservazione spontanea di quest'ultimo, che aveva riferito: “### anche che io a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ho dovuto dare a mia sorella ### la chiave per accedere al fondo paterno, passando attraverso il viale in comune”.
E ha aggiunto (citando una impostazione giurisprudenziale, al riguardo) che, in ogni caso, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non potesse costituire un elemento univoco da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati.
E sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, afflitta da errori in procedendo e/o in judicando, sentire accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ogni avversa istanza disattesa e rigettata; segnatamente voglia rigettare la domanda introdotta con il ricorso ex art. 702 bis cpc. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 1805/2024 R.G., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il ###, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni “1. rigettare l'appello di ### e confermare integralmente l'impugnata sentenza; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. al 4%, ivi comprese quelle della fase incidentale (di sospensiva della sentenza impugnata), con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Con ordinanza depositata il ### è stata confermata (per la ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata disposta inaudita altera parte con decreto presidenziale del 6.5.2024 (su ricorso dell'appellante proposto ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.).
Con ordinanza depositata in data ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 27.1.2026 (poi anticipata al 25.11.2025, accogliendo un'istanza proposta, al riguardo, il ###, dalla difesa dell'appellata) di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 25.11.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il ### dalla difesa dell'appellante e il ### dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore del 28.11.2025, rimettendola al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. ****
Risultano privi di fondamento, innanzitutto, i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda formulata dalla ricorrente (### anche come azione di petizione di eredità prevista dall'art. 533 Ed infatti, esaminando il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (proposto da ### ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e ridepositato, in appello, dall'appellante ###, si evince chiaramente che la stessa aveva chiaramente invocato (già nelle premesse dell'atto) di essere “comproprietaria, quale coerede” dell'immobile in questione, per esserle pervenuto in successione a seguito del decesso del padre, ### e che, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, la germana ### le avesse impedito l'accesso al detto bene, chiedendo, di conseguenza (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo, riportate a pagina 5 e a pagina 6 dello stesso), proprio che, “previo accertamento e dichiarazione che l'immobile …è in comproprietà e compossesso pro quota alla ricorrente in virtù di successione legittima del proprio padre ### Sebastiano”, fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della “comproprietà” e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno.
Sul punto va detto, invero, che la petizione dell'eredità consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2024, n. 26951 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ed è noto che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2025, n. 25434; Sez. II, Ord., 07/04/2025, n. 9153).
Ciò premesso, proprio in virtù della natura (anche recuperatoria) dell'azione esperita da ### ai sensi dell'art. 533 c.c., il Tribunale di Napoli, nel condannare “### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà”, non è incorso neanche nel lamentato vizio di ultrapetizione.
Ciò considerando, altresì, che ### aveva chiesto espressamente che fosse ordinata a ### l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno (il che equivale, per l'appunto, ad una domanda di restituzione del bene alla massa ereditaria, in pendenza della comunione, per goderne quale coerede).
Inoltre il Tribunale ha ordinato alla convenuta ### di consentire alla sorella (la ricorrente) il godimento del bene e l'esercizio del diritto di comproprietà (quale coerede), valorizzando correttamente, ai fini probatori, ai sensi dell'art. 115 c.c., il fatto che costituisse circostanza pacifica, tra le parti, il possesso esclusivo da parte della convenuta dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### A fronte, infatti, della deduzione della ricorrente circa il fatto che la sorella possede ###via esclusiva il detto bene, la Corte rileva che ### aveva, per l'appunto, dedotto di essere “l'unica titolare della relazione di fatto con l'immobile”, abitandovi sin dalla nascita, non contestando il diritto di proprietà dell'immobile in capo al genitore ### ma eccependo soltanto - come rilevato dal primo giudiceche ogni pretesa ereditaria della germana ### si fosse irrimediabilmente consunta con il decorso del tempo (con ciò disconoscendo la qualità di erede in capo a ### cfr. comparsa di costituzione del primo grado, ridepositata in questo grado dall'appellante).
Ragion per cui, una volta riconosciuta la qualità di coerede del padre (in base alla successione legittima) in capo anche a ### (ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione di accettarne l'eredità, sollevata dalla convenuta; ciò correttamente, per quanto si dirà esaminando il quarto motivo di gravame), il primo giudice ha giustamente ritenuto che il comportamento di ### avesse travalicato i limiti dell'art. 1102 c.c. e che, quindi, la stessa dovesse essere condannata a consentire il godimento del bene in comunione anche alla ricorrente.
Al riguardo non è superfluo precisare, infatti, che un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere (come nel caso di specie) gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/04/2020, n. 7912). ****
Risulta infondato anche il quarto motivo.
Ed infatti il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna (eccezione volta, in sostanza, a negare la qualità di coerede del padre in capo alla ricorrente), rilevando che il possesso, da parte di ### di almeno uno dei beni immobili caduti in successione (ciò sulla base della testimonianza di ### che aveva riferito in merito ad un ordine dell'A.G. di reintegrazione di ### nel possesso del “fondo paterno”), unitamente alla circostanza che non risultasse redatto alcun verbale di inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., fosse sufficiente a ritenere che si fosse verificata l'ipotesi di accettazione dell'eredità di ### da parte di ### Al riguardo il primo giudice ha richiamato l'art. 485 c.c., secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità”, e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, ed ha riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a tal fine, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (tenuto anche conto che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05/05/2008, n. 11018).
In altri termini, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/07/2020, n. 15690). ### della detta eccezione di prescrizione risulta confermata, inoltre, anche da quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.8773/2025, pubblicata il ### (sentenza allegata dall'appellata alla propria comparsa conclusionale depositata il ### e pienamente utilizzabile in questa sede ###solo dopo le preclusioni istruttorie di primo grado ma anche dopo la proposizione dell'appello; in particolare nel corso del giudizio di secondo grado).
Specificamente, con tale sentenza il Tribunale di Napoli - chiamato a decidere, tra l'altro, in ordine alla domanda di ### volta ad ottenere la divisione giudiziale dell'eredità paterna (domanda rigettata per il mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo relativo all'immobile in comunione) - ha richiamato una precedente sentenza non definitiva (emessa, il ###, nel corso dello stesso giudizio) con cui era stata rigettata espressamente l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto di ### di accettare l'eredità del de cuius ### dichiarando aperta la successione di quest'ultimo nonché suoi eredi la moglie ### e i figli ### (dunque anche la ricorrente, appellata in questo giudizio), #### e ### E non avendo l'appellante dedotto, né nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il ###, né nella memoria di replica depositata il ###, di avere eventualmente proposto appello avverso la detta sentenza non definitiva del 29.2.2024, oppure di avere formulato rituale riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., si è evidentemente formato il giudicato interno su tale profilo (rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871). ###, invero, si è limitato, nell'ambito della memoria di replica depositata il ### (e nelle successive note di trattazione scritta depositate il ###), a reiterare l'istanza di sospensione del presente giudizio “in attesa della definizione con il passaggio in giudicato di quello attinente alla divisione giudiziale dell'eredità”.
Sospensione, peraltro, non ammissibile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo stato già definito, come detto, con la sentenza n. 8773/2025, il giudizio di primo grado ritenuto dall'appellante “pregiudicante” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/04/2025, n. 11339; Sez. V, Ord., 06/10/2025, n. 26801; Sez. III, Ord., 25/02/2025, n. 4956; Sez. II, Ord., 04/01/2024, n. 230), non essendo neanche esercitabile il potere di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 337, co.2, c.p.c. (norma che impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/11/2021, n. ###), tenuto conto di quanto detto in ordine al giudicato interno già formatosi sulla questione c.d. pregiudicante (relativa alla infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna e, quindi, all'accertamento della sua qualità di coerede rispetto a tale eredità). ****
Al rigetto dell'appello proposto da ### segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa, in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione - all'esito del giudizio di meritodella fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (non essendo stato specificato, né documentato, il valore del bene immobile in contestazione). ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###. 2. Dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi, antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 23.12.2025 ### est.
causa n. 1805/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe