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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4035/2025 del 17-02-2025

... quello del solo richiedente . Da ciò consegu e che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/ o europeo quanto del cit tadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il manca to riferimento alla loro pro venienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce - questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura st essa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare . Pertant o, non essendo possib ile muovere nessuna censura di vi olazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio p regiudiziale alla 6 di 7 Corte eur opea di ### avanzata dal rico rrente per asserita violazione del principio di parità di t rattamento» (v. anche 13/02/2023, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9967/2022 R.G. proposto da: ### con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro INPS - ### S ### in persona del legale rappresent ante pro tempore, elettivamente do miciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ### 29, rappre sentato e difeso dal l'avvocato #### unitamente all'avvocato ### e #### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 47/2022 pubblicata il ###.  2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal #### 1. La Corte d 'appello di Bologna, con la sentenza n.47/2022 pubblicata il ### ha rigettato il gravame proposto da ### nella controversia con l'I.N.P.S.  2. La controversia ha per oggetto il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino di paese non appartenente alla ### euro pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###.  3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale.  4. La Corte territoriale nel confermare la decisione ha richiamato un suo precedente conforme ed ha ritenuto la mancanza di allegazione degli eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare.  5. Per la cas sazione de lla sentenz a ricorre ### con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'### previdenziale resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa “### vs. V.R.” n. C-3030/19”; “In caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla 3 di 7 ### nella sentenza resa in data ### nella causa “### vs. 
V.R.” n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di ### recepito ex art. 118 c.p.c., dal Tribunale di Forlì, sezione Lav oro, e confermat o dalla Corte d'Appello, di ### sezione ### Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano, e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988, recepito in sede di conversione dalla L.  153/1988 (in materia di ###, la ci tata pronunci a di merito preclude, di fatto, al lavoratore di pae se terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per lun go soggiornanti, reside nte sul territorio ### di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale (peraltro ritenuto erroneamente essenziale ai fini del riconoscimento del diritto e non, come dis pone la norma, q uale base di calcolo per la li quidazione dell 'importo spett ante) d el proprio nucleo familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale italian a ### 730 non riten uta idonea e valida al fine di poter determinare la fascia di provvidenza spettant e al richiedente».  2. Indi, con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione dell'art.2 della legge n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi per aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (### per il ###, con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; la violazione o falsa applicazione dei principi di d iritto dispo sti dalla ### comunitaria (direttame nte applicabile e self executing) 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della ### resa in data ### nella causa “### vs V.R.” n. C-303/2019/CE per aver richiesto al ricorrent e, tit olare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista d alla norma in 4 di 7 materia di ANF (### per il nucleo familiare) legge n.153/1998, sempre con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc.  3. Per quan to concerne il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere il reddito del nucleo familiare un requisito necessario al fine del riconoscimento della prestazione previdenziale, e non una mera base di calcolo per la determinazione dell'importo dell'assegno. Lamenta che la Corte territoriale non ha debitamente valutato la produzione documentale afferente al reddito familiare, dimessa dal ricorrente nel giudizio di primo grado.  4. Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### della ### europea, si intende dare cont inuità all'orientamento di 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguo no: «### ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va este so il trattam ento in quest ione in base al la legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in que sti termini - esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrent e, secondo la quale l'individuazione de l reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva diff icoltà di dim ostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nost ro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamig lia considerata insufficiente in via p resuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favo re del n ucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della 5 di 7 famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.441 9 del 2000). Quanto alla p rova circa il po ssesso del requisito reddituale del n ucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 1671 0 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art.  76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si e vince che la parte ritenga di av ere ottemp erato all'onere della prova allegando il solo m odello ### ciò n on è sufficiente a giustificare l'ad emp imento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è app ena rilevato, t ale certificazione non attesta i l reddito del nu cleo familiare, bensì quello del solo richiedente . Da ciò consegu e che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/ o europeo quanto del cit tadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il manca to riferimento alla loro pro venienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce - questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura st essa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare . Pertant o, non essendo possib ile muovere nessuna censura di vi olazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio p regiudiziale alla 6 di 7 Corte eur opea di ### avanzata dal rico rrente per asserita violazione del principio di parità di t rattamento» (v. anche 13/02/2023, n.4377).  5. Si è già rilevato ch e la Corte ter ritoriale — in confo rmità di quanto già ritenuto d al giudice d i prime cure — ha rigettat o la domanda per difetto d i allegazione circa i re dditi eventualmente prodotti dal nucleo familiare.  6. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valu tazione dell a documentazione re ddituale già prodotta dal ricorrente, de lla quale si p ostula la sufficienza. 
Valutazione in questa sede ###ammissibile in quanto il sind acato sull'apprezzamento dei fat ti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valut azione dell e prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.  7. I documenti esaminati dal giudice di appello non hanno la natura della prova legale documentale come p revista dagli artt .2700 e 2702 cod. civ., né tale nat ura viene postula ta dalla parte ricorrente.  8. Deve per l'effetto ritenersi che non sussistano i requisiti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### e che il motivo di ricorso debba essere rigettato.  9. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfe ttarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compen si oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 7 di 7 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst o per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gandini Fabrizio

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 112/2026 del 23-01-2026

... danneggiato, quota parte della polizza assicurativa, tassa possesso pagate e non utilizzate per il tempo della sosta tecnica, danno da fermo tecnico; condannare il ### in solido o non con la ### a risarcire le lesioni subite da ### nella misura di ### 2.478,05, oltre ### 610,00 per la Ctu del Dott. Mastroianni e così complessivamente la somma di ### 5772,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante . In via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della istanza principale dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza del Giudice di pace di Cassino n° 2679/2020 e di conseguenza previa integrale riforma, accertare e dichiarare la responsabilità pari al 80% del ### e condannarlo in solido o non con ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma dovuta in favore di ### nella misura proporzionale al grado di responsabilità che verrà accertato a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e svalutazione secondo l'indice ### dalla data dell'incidente ed ulteriori interessi sull'importo annuo della svalutazione dalla relativa (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI CASSINO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc. n. 590/2021 promosso da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall' avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### a ### in via ### n. 2…….Appellante contro ### c.f. ###, elettivamente domiciliato nello studio legale dell'avv.  ### in ### A. ### 32 che lo rappresenta e difende………....Appellato e ### di ###ne - ### p.i. ###, in persona del suo procuratore p.t.  , rappresentata e difesa dall'avv. ### e anche disgiuntamente, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso i loro recapiti telematici caselle pec ### o ###............................................Appellata e ### spa, c.f. ### ………………………………….…. ### parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 24 settembre 2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti ### E ### Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha riferito di aver convenuto in giudizio ### la ### e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, chiamandoli a comparire dinanzi al Giudice di ### di Cassino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20 settembre 2011, nel territorio di ### nei pressi del ristorante “###”: il Giudice di ### accolse solo parzialmente la domanda attorea, affermando un concorso di colpa tra i conducenti. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… ### all'###mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello , rigettata ogni contraria istanza per i motivi di cui in narrativa , in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°2679/2020 Si conclude affinché il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello, voglia accogliere i motivi del proposto appello e , per l'effetto in riforma della sentenza n° 2679/2020 pubblicata il ### - emessa dal Giudice di ### di Cassino (…) nell'ambito dei giudizi riuniti n°1767/2012 e2170/2012 rgac - in riforma della predetta sentenza così provveda: a) accertate la responsabilità esclusiva nella produzione dell'incidente verificatosi il ### alle ore 17;35 in ### - di ### conducente del veicolo ### tg. ### che tamponava il veicolo che lo precedeva e condannarlo in solido alla ### in persona del ### rappresentante pro tempore, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti e subendi dallo stesso in conseguenza del sinistro de quo, danni che possono quantificarsi in ### 2684,25 per il danno auto oltre al mancato utilizzo del bene danneggiato, quota parte della polizza assicurativa, tassa possesso pagate e non utilizzate per il tempo della sosta tecnica, danno da fermo tecnico; condannare il ### in solido o non con la ### a risarcire le lesioni subite da ### nella misura di ### 2.478,05, oltre ### 610,00 per la Ctu del Dott. Mastroianni e così complessivamente la somma di ### 5772,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante . In via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della istanza principale dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza del Giudice di pace di Cassino n° 2679/2020 e di conseguenza previa integrale riforma, accertare e dichiarare la responsabilità pari al 80% del ### e condannarlo in solido o non con ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma dovuta in favore di ### nella misura proporzionale al grado di responsabilità che verrà accertato a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e svalutazione secondo l'indice ### dalla data dell'incidente ed ulteriori interessi sull'importo annuo della svalutazione dalla relativa maturazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze a favore della procuratrice antistataria”. 
Si è costituito il ### il quale ha così concluso:” affinché l'###mo Giudice adito voglia rigettare ogni domanda proposta dall'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 
Si costituita la ### che ha così concluso:” ### l'adito Giudice, voglia respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Giudice di ### di Cassino. Con vittoria delle spese di lite della presente fase di giudizi”.  ### assicurazioni è rimasta contumace, in questa fase. 
All'udienza virtuale del 24 settembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni. 
Per questo Giudice l'appello deve rigettarsi, con conferma della sentenza impugnata anche se con ampliamento dei motivi a sostegno di tale decisione. 
I motivi di appello dello ### non sono fondati. 
Egli sostiene che il principio previsto dall'art. 2054 comma 2 cc sia stato superato da quanto acquisito in primo grado e in particolare dalla violazione dei limiti di velocità dal parte del ### tale argomento ha perso importanza dopo l'annullamento del verbale di violazione contestata al ### per eccesso di velocità da parte del Giudice di ### di Cassino con la sentenza n°43/12 del 09.01.2012 depositata in atti. Sulle altre violazioni contestate nulla si sa né è stato prodotto in merito (verbali, ecc) e, in ogni caso, tali elementi, all'opposto della velocità, non sono risolutivi per la ricostruzione del sinistro, né può affermarsi che la gravità dei danni subiti dal furgone ### evidenzia una velocità superiore a quella dichiarata perché quei danni potrebbero essere stati provocati anche da altri fattori. 
Il rapporto dei ### è stato esaminato, sia pur molto sommariamente, dal Giudice di primo grado: se pur si volesse approfondire l'analisi di tale documento si potrebbe notare che esso non può comunque costituire un elemento decisivo perché la ricostruzione del sinistro è stata operata su dati frammentari e qualche tempo dopo la verificazione dell'evento e non si può escludere che la scena del sinistro fosse stata nel frattempo modificata: i ### intervenuti e sentiti nel dibattimento, ### e ### hanno riferito di aver redatto quel rapporto con riferimento alla posizione dei mezzi e agli accertamenti di rito ma si tratta di una ricostruzione soggettiva e non è stata neppure svolta una CTU o indagine cinematica e dinamica; l'incompletezza dell'indagine è confermata dallo stesso attore che ha chiamato a testimoniare due soggetti (### e ###, neppure menzionati in quel rapporto, nel quale si fa cenno solo al sommario informatore ### sentito poi in dibattimento. Al riguardo, il verbale del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso per i fatti accertati direttamente dal pubblico ufficiale (ciò che ha visto, svolto o percepito), ma non per valutazioni, opinioni, ricostruzioni logiche o fatti non appresi direttamente, che possono essere contestati liberamente. Ad esempio, sono valutazioni e giudizi le opinioni, apprezzamenti o conclusioni del verbalizzante (es. "ha guidato con imprudenza") o le ricostruzioni fondate su elementi indiretti (es.  "il danno al paraurti è compatibile con una velocità di 100 km/h"): nel caso in esame si tratta di ricostruzione molto “a posteriori”, con tutti i limiti impliciti. ### sostiene che comunque quanto raccolto dai carabinieri può costituire comunque un indizio: ciò è vero, ma se l'indizio rimane tale, in mancanza di altri elementi di conferma, non può essere posto a fondamento di una decisione perché non resiste ad argomenti uguali e contrari, come quelli esposti e che si esporranno. 
Il motivo attoreo di doglianza riguardante il mancato esame delle testimonianze è fondato, sotto l'aspetto formale: nella sentenza impugnata non c'è alcun cenno a tale particolare, giacché il primo Giudice si è riportato al rapporto e alle sommarie informazioni del ### e le testimonianze non sono un elemento secondario; in ogni caso, sotto l'aspetto sostanziale, e dopo una approfondita analisi, le testimonianze non aggiungono né tolgono nulla al rapporto, di per sé insufficiente per i motivi espressi. 
I testi ### e ### coniugi che si trovavano all'interno della stessa vettura ### hanno dichiarato di aver visto lo svolgimento del fatto a circa due - trecento metri di distanza e hanno confermato anche di aver notato il lampeggiatore destro azionato dallo ### tuttavia, a specifica domanda loro posta dal difensore del ### hanno espressamente dichiarato di non essere in grado di ricordare di aver visto o no la ### allargarsi sulla sua sinistra prima di svoltare a destra e ciò è assai rilevante perché costituisce il punto focale della difesa del convenuto; se quest'ultima circostanza fosse stata espressamente esclusa allora le loro testimonianze si sarebbero potute definire complete mentre tale vuoto le rende insufficienti ai fini di una esatta ricostruzione. I testi citati non sono inattendibili, come sostenuto dal ### e dalla ### perché l'amicizia con l'attore non è un elemento inficiante e la mancata menzione nel rapporto dei ### non è neppure un argomento rilevante perché potrebbe essere dipesa da una superficiale indagine da questi ultimi svolta nell'immediatezza dei fatti: tali testi sono stati solo incompleti. 
La testimonianza del ### citato dal ### è anch'essa non decisiva perché sconta un notevole grado di inattendibilità: tale teste era il terzo trasportato sul furgone del convenuto e la sua deposizione non ha trovato conferma certa negli altri elementi acquisiti. 
In sostanza, tutte le testimonianze si elidono a vicenda per loro incompletezza: i testi dell'attore non hanno saputo riferire sulla svolta a sinistra, pur potendo osservare frontalmente la scena, mentre il ### sull'attivazione del lampeggiatore destro, sulla quale invece i coniugi ### e ### si sono soffermati, e i danni accertati sono compatibili sia con un impatto generato da un rientro improvviso della ### sia con un tamponamento, viste le superficiali indagini svolte. 
Il teste ### ha riferito solo sull'impatto del furgone sul muro dell'abitazione ma la sua dichiarazione non contribuisce a una ricostruzione del sinistro perché egli menziona solo il momento finale. 
Le incertezze riportate non permettono di ritenere superata la presunzione ai sensi dell' art. 2054, comma 2, c.c. e quindi, nei termini come esposti, può condividersi la decisione di primo grado. 
Le spese possono compensarsi per la rilevata incertezza, la necessità di notevole interpretazione e l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata.  P.Q.M.  -definitivamente pronunciando; RIGETTA l'appello e conferma la sentenza n. 2679/2020 del Giudice di pace di Cassino. 
Dichiara la compensazione delle spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1. 
Cassino, 23 gennaio 2026 

Il Giudice
Unico Dott. ###


causa n. 590/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Eramo, Di Ruzza Luigi

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 227/2019 del 24-01-2019

... posto la circostanza che detti beni sono stati in suo possesso sin dalla morte del padre. Va aggiunto che il C.T.U., nella relazione peritale, ha espressamente dichiarato di aver redatto il progetto divisionale tenendo conto del possesso dei beni da parte degli eredi. Si tratta, tra l'altro, di circostanza dedotta in giudizio da ### e non espressamente contestata dalla controparte. Va evidenziato che ad oggi viene in rilievo un possesso che si protrae da 20 anni. A fronte della specifica richiesta di #### prima, e i suoi eredi, dopo, non hanno mai contestato la circostanza né hanno espresso preferenza per i beni oggetto della richiesta di ### limitandosi a chiedere che i beni dell'asse vengano assegnati mediante lo strumento del sorteggio. Va precisato che, già nell'atto introduttivo, ### deducendo che parte dei beni della massa sono in possesso degli eredi, aveva chiesto di tener conto di tale circostanza nella redazione del progetto divisionale. Va aggiunto che i terreni oggetto di causa sono coltivati dagli eredi che ne sono nel possesso, essendo terreni agricoli destinati alla coltivazione. A fronte di ciò, questo giudice ritiene che, nell'ipotesi di specie sussistano i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 800030/2004 R.G., avente ad oggetto: divisione ereditaria, vertente tra #### (nato nel 1973), ### e ### (nella qualità di eredi dell'originario attore ### e, esclusa ### anche nella qualità di eredi di ###, elett.te domiciliati in ### alla ###.M. Bosco, presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, attori - interventori e ### (nato nel 1940) anche nella qualità di erede di ###, elett.te domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, convenuto - interventore nonché ### elett.te domiciliato in ### di ### alla ### 154, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, interventrice ###### e ### come da atto introduttivo e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### come da comparsa di costituzione e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### : come da atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'originario attore, ### ha citato in giudizio ### e ### al fine di ottenere la divisione dei beni facenti parte della massa del de cuius ### (deceduto il ### a ### e padre delle originarie parti processuali) e della de cuius ### (deceduta il ###, sorella di ### e dunque zia delle originarie parti processuali), costituita dai seguenti beni: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16.  ### (nato nel 1940) si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di divisione.  ### inizialmente è rimasta contumace e, successivamente, si è costituita in giudizio mediante amministratore di sostegno, nominato nelle more del procedimento. 
Nel corso del giudizio, è deceduto ### e il processo è stato interrotto e poi è stato riassunto nei confronti degli eredi dello stesso, ##### e ### Successivamente (nel 2017) è deceduta anche ### e, a seguito del decesso, ### (nato nel 1940) e #### (nato nel 1973) e ### si sono costituiti in giudizio anche nella qualità di eredi di ### Infine, è intervenuta in giudizio ### deducendo che l'accesso ai beni da divide è possibile dalla strada vicinale, senza necessità di costituzione di servitù di passaggio attraverso il terreno confinante, di cui è proprietaria. 
Va infine evidenziato che, nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato redatto un progetto divisionale dei beni facenti parte della massa da dividere. 
La massa da dividere ###.T.U. nominato, secondo un ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici e, pertanto immune da censure, ha rilevato che i beni facenti parte dell'asse ereditario sono: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16; 13) terreno sito in ### foglio 71, particella 51; 14) terreno sito in ### foglio 71, particella 52; fabbricato rurale sito in ### di ### - ###; ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70.  ###.T.U. ha poi provveduto alla descrizione dei beni appena elencati ed alla valutazione degli stessi ed ha verificato la regolarità urbanistica degli immobili. 
Infine, il consulente è pervenuto alla valutazione dei beni ed ha redatto un progetto divisionale, tenendo conto sia del possesso dei beni da parte degli eredi nel corso degli anni, sia del valore degli stessi, riducendo al minimo i conguagli necessari, per garantire che le quote da attribuire agli eredi siano equivalenti. 
Va evidenziato che, nelle more del giudizio, è deceduta #### e gli eredi di ### (con esclusione di ###, a seguito del decesso della propria congiunta, sono intervenuti in giudizio anche nella qualità di unici eredi di ### ed hanno chiesto che la terza quota predisposta dal C.T.U. nel progetto divisionale venga divisa in parti uguali tra loro. 
Il progetto divisionale redatto dal C.T.U. 
Nel formulare il progetto di divisione, il C.T.U. ha tenuto conto dei seguenti elementi: l'attuale utilizzazione di alcuni beni; le quote di esclusiva proprietà delle parti in causa in virtù di titoli diversi dall'asse ereditario; la volontà delle parti. 
Inoltre il consulente nel formulare il progetto di divisione ha evitato, quando possibile, di frazionare i beni, garantendo di fatto una maggiore omogeneità del bene e dunque un migliore utilizzo dello stesso. 
Nell'individuazione concreta dei beni oggetto della divisione e del loro valore, questo giudice ritiene di fare integrale riferimento alle risultanze della consulenza tecnica esperita. 
Si ritiene, infatti, che tali risultanze siano state ottenute svolgendo opportuni accertamenti ed accurata disamina dei beni, dando atto dei criteri tecnici e logici seguiti per giungere alle considerazioni finali riportate nella relazione e valutando correttamente la documentazione esibita in giudizio. 
Le stime ed i calcoli in essa contenuti possono essere condivisi e fatti propri da questo giudice ai fini della divisione, stante la completezza e la precisione degli stessi. 
Questo giudice, inoltre, ritiene che il C.T.U. abbia correttamente individuato i beni oggetto dell'asse ereditario ed il valore degli stessi, tenendo conto in maniera completa e corretta della documentazione in atti ed applicando criteri corretti per la quantificazione ed il calcolo dei conguagli. 
Infine, va evidenziato che il C.T.U. ha determinato le quote spettanti a ciascun erede secondo i seguenti criteri, da ritenersi pienamente condivisibili: ha tenuto conto infatti del fatto che a ciascun coerede spetti la quota di un terzo. 
Va aggiunto infine che in ragione del fatto che ### e gli eredi di ### (con esclusione di ### siano eredi di ### la quota spettante alla predetta coerede, deceduta nel corso del giudizio, può essere divisa in parti uguali tra le odierne parti processuali (con esclusione di ###. 
Tra l'altro, tutte le parti, sotto questo profilo, hanno concluso chiedendo l'attribuzione in parti uguali tra ### e #### della quota spettante a ### Ciò posto, vengono di seguito riportate le tre quote predisposte dal C.T.U., con l'indicazione del valore dei singoli beni.  ### (indicata con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); 1/3 particella 92 e particella 93, foglio 68 (€ 23.103,66) 1/3 del fabbricato sito in ### di #### (€ 10.166,67).  ### (indicata con il colore blu nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00).  ### (indicata con il colore giallo nelle planimetria allegate alla relazione peritale): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); 2/3 del fabbricato rurale sito in ### di #### (€ 20.333,33). 
Le preferenze espresse dai coeredi Ve evidenziato che ### nel corso del giudizio, ha espresso esplicitamente la propria preferenza per i beni che, in base al progetto divisionale predisposto dal C.T.U., fanno parte della quota A (individuata nella planimetria allegata alla relazione con il colore giallo). 
A fondamento della richiesta di assegnazione dei predetti beni, il germano ### ha posto la circostanza che detti beni sono stati in suo possesso sin dalla morte del padre. 
Va aggiunto che il C.T.U., nella relazione peritale, ha espressamente dichiarato di aver redatto il progetto divisionale tenendo conto del possesso dei beni da parte degli eredi. 
Si tratta, tra l'altro, di circostanza dedotta in giudizio da ### e non espressamente contestata dalla controparte. 
Va evidenziato che ad oggi viene in rilievo un possesso che si protrae da 20 anni. 
A fronte della specifica richiesta di #### prima, e i suoi eredi, dopo, non hanno mai contestato la circostanza né hanno espresso preferenza per i beni oggetto della richiesta di ### limitandosi a chiedere che i beni dell'asse vengano assegnati mediante lo strumento del sorteggio. 
Va precisato che, già nell'atto introduttivo, ### deducendo che parte dei beni della massa sono in possesso degli eredi, aveva chiesto di tener conto di tale circostanza nella redazione del progetto divisionale. 
Va aggiunto che i terreni oggetto di causa sono coltivati dagli eredi che ne sono nel possesso, essendo terreni agricoli destinati alla coltivazione. 
A fronte di ciò, questo giudice ritiene che, nell'ipotesi di specie sussistano i presupposti per procedere all'attribuzione diretta dei beni, senza necessità del sorteggio, in ragione delle seguenti considerazioni.  - Gli eredi si trovano nel possesso di parte dei beni della massa da oramai da oltre 20 anni; - ### ha chiesto l'attribuzione della quota “gialla”, in ragione di detto possesso; - non è stata chiesta da parte di ### o degli eredi dello stesso l'attribuzione di beni rientranti nella quota “gialla”; - i terreni oggetto della massa sono coltivati e pertanto viene in rilievo uno specifico interesse all'attribuzione di quelli da lungo tempo in possesso degli eredi. 
Dunque, in ragione di tali considerazioni, a parere di questo giudice, sussistono motivi idonei a consentire di sostituire il metodo del sorteggio, previsto in caso di quote uguali, con quello dell'attribuzione diretta dei beni. 
Va evidenziato, per completezza, che il metodo del sorteggio, in presenza di quote uguali, non è l'unico possibile. 
Infatti, secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza, detto metodo può essere sostituito da quello dell'attribuzione allorquando vengano in rilievo situazioni peculiari che rendono meglio rispondente all'interesse degli eredi l'attribuzione senza sorteggio. 
Tale circostanza, in ragione di quanto sopra detto, si verifica nel caso di specie. 
In ogni caso, il metodo dell'attribuzione, in base ai fatti di causa, risulta non danneggiare in alcun modo gli interessi degli eredi che hanno invece chiesto il sorteggio (eredi di ###. 
Attribuzione dei beni ### conto del valore attribuito dal C.T.U. a ciascun bene, tenuto conto inoltre dei beni già in possesso dei coeredi, considerate le preferenze espresse dagli eredi e tenuto conto che occorre assegnare le quote in modo tale da non determinare pagamenti di importo eccessivo a titolo di conguaglio, si ritiene opportuno procedere alla ripartizione dei beni facenti parte della massa ereditaria secondo le modalità di seguito descritte. 
Va aggiunto che la domanda di divisione contiene implicitamente anche una richiesta di condanna al rilascio delle porzioni o dei beni che saranno assegnati ad ogni singolo condividente, nonché di condanna al pagamento degli eventuali conguagli e ciò per l'ipotesi in cui sia disposta l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni con addebito dell'eccedenza. 
Per quanto detto, deve dichiararsi lo scioglimento della comunione tra tutte le parti in causa avente ad oggetto i beni immobili facenti parte dell'asse del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### A ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota A (indicata dal C.T.U. con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione), nonché di parte dei beni dell'originaria quota C (indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2 (€ 30.500,00); ½ delle particelle 92 e 93 del foglio 68 a ### precisando che la metà spettante allo stesso va individuata nella quota indicata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale nonché nella metà della quota indicata con il colore rosa nella stessa planimetria, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo (€ 34.655,49); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00). 
Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 280.117,90 ( di cui € 180.755,74 per la quota “blu” ed € 99.362,16 per la parte di quota “rosa” attribuitagli). 
Agli eredi di ### (##### e ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota B (indicata dal C.T.U. con il colore “blu” nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00); 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (€ 23.103,66); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 182.959,00 Agli eredi di ### che sono anche eredi di ### (e dunque soltanto #### e ### vanno attribuiti altresì i seguenti beni (parte dei beni dell'originaria quota C indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); metà della particelle 92 e 93 del foglio 68, individuata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale (€ 11.551,5); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 92.650,629. 
Va precisato che la presente attribuzione è stata effettuata tenendo conto del fatto che ### è morto alcuni anni prima di ### e, pertanto, a quest'ultima succedono soltanto il fratello ### e i nipoti (figli del fratello ### premorto) ##### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### dovranno corrispondere, a titolo di conguaglio, a ### (nato nel 1940) l'importo di € 2.203,26 (€ 182.959,00 - € 180.755,74).  ### nato nel 1940 dovrà corrispondere, a titolo di conguaglio, ai soli #### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### ed anche di ### l'importo di € 6.711,531 (€ 99.362,16 - € 92.650,629). 
Deve però precisarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il valore dei beni costituenti il compendio da dividere si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione (cfr. Cass. 4/5/2005, n. 9207; 19/3/1996, n. 2296; Cass. 2/5/1991, n. 4769).  ### il valore sopra indicato deve essere rivalutato, affinché la sopravvenuta svalutazione della moneta non alteri i termini sostanziali della divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 28 marzo 2001, n. 4518;. Cass. 4/12/1999, n. 13568). 
Ne deriva che il conguaglio dovuto dal condividente, costituendo debito di valore, deve essere aggiornato al momento della pronuncia di scioglimento della comunione, nel senso che può essere determinato con riferimento al valore del bene al momento dell'espletamento della C.T.U., e rivalutato fino al momento della decisione del giudizio di divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 3 aprile 1999, n. 3288). 
Nel caso in esame, in virtù di quanto detto, la somma dovuta a titolo di conguaglio deve essere rivalutata, secondo gli indici ### a far data dal deposito della relazione di stima (giugno 2006) fino alla data di deposito della presente sentenza.   Orbene, l'importo di € 2.203,26, rivalutato all'attualità ammonta ad € 2.586,63 e l'importo di € 6.711,531, rivalutato all'attualità, ammonta ad € 7.879,34. 
All'importo così determinato vanno aggiunti gli interessi in misura legale a partire dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo. 
La presente sentenza dovrà essere trascritta dal competente ### dei ### con conseguente esonero del medesimo ### dei ### da ogni responsabilità in ordine alla disposta trascrizione. 
La posizione dell'interventrice La domanda dell'interventrice deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, la domanda è stata formulata tardivamente. 
In secondo luogo, si tratta di una domanda in relazione alla quale non sussiste alcun concreto interesse in capo all'interventrice, in quanto il C.T.U. non ha individuato la presenza di fondi interclusi e comunque, alla luce delle planimetrie allegate alla relazione peritale, non vengono in rilievo fondi interclusi. 
Infine, non è stata formulata alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva da parte degli eredi nei confronti dell'interventrice. 
Le spese Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti processuali, in ragione della natura della domanda di divisione e dell'adesione alla stessa da parte dei convenuti. 
Alla stregua delle medesime considerazioni in relazione alla natura del giudizio di divisione, le spese occorse per la C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico degli eredi nella misura del 50 % per ciascuna parte processuale (50 % a carico di ### e 50 % a carico di tutti gli eredi di ###.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del giudice monocratico dr.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: A) dichiara lo scioglimento della comunione dei beni facenti parte della massa ereditaria del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### tra ### (nato nel 1940) e ##### (nato nel 1973), ### (quali eredi di ### ed anche di ### con riferimento ai soli #### e ###, come individuati nella relazione peritale espletata nel corso del giudizio a firma dell'#### B) attribuisce a ### (nato nel 1940) la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particela 113, foglio 70; terreno individuato alla particella 114, foglio 70; fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2; ½ dell'intero terreno individuato alla particelle 92 e 93 del foglio 68, precisando che la metà spettante allo stesso va individuata in tutta la quota individuata con il colore giallo nella planimetria allegata alla relazione peritale, nonché nella metà della quota individuata con il colore rosa nella stessa planimetria, quest'ultima da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; terreno individuato alla particella 48, foglio 71; C) attribuisce a ##### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 2, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 70; terreno individuato alla particella 115, foglio 70; terreno individuato alla particella 29, foglio 70; fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70; 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (porzione individuata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale); D) attribuisce a #### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 116, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 71; terreno individuato alla particella 28, foglio 71; terreno individuato alla particella 51, foglio 71; terreno individuato alla particella 52, foglio 71; metà del terreno individuato alle particelle 92 e 93 del foglio 68, con riferimento alla sola porzione indicata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; E) condanna ### (nato nel 1940) al pagamento, in favore di #### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ###, a titolo di conguaglio, della somma di € 7.879,34, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; F) condanna ##### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### salvatore) al pagamento, in favore di ### (nato nel 1940), a titolo di conguaglio, della somma di € 2.586,63, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; G) condanna gli eredi che sono nel possesso di beni ereditari non a loro attribuiti con la presente sentenza al rilascio degli stessi in favore degli eredi a cui gli stessi sono stati attribuiti in virtù della presente pronuncia; H) dichiara inammissibile la domanda di ### I) autorizza il ### dei ### alla trascrizione della presente sentenza; L) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti; M) pone le spese occorse per la C.T.U., già liquidate con separato decreto, per il 50 % a carico di ### (nato nel 1940) e per il 50 % a carico di tutti gli eredi di ### (#### nato nel 1973, ### e ###.  ### 23.01.2019 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 800030/2004 R.G. - Giudice/firmatari: Del Prete Maria

M
1

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 209/2024 del 05-02-2024

... n. 1233/03). ### cartolare (fondata sul semplice possesso di un titolo formalmente valido) e quella causale (scaturente dal rapporto sottostante al titolo emesso) possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cass. n. 818/15). E' stato altresì precisato che nella domanda fondata su un titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cc (cfr. Cass. n. 22898/05). ### la costante giurisprudenza, "l'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento - al pari della ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Si tratta in ipotesi di promessa di pagamento pura o non titolata (ossia senza l'indicazione del rapporto fondamentale, quali sono quelle di specie) di un atto giuridico unilaterale, non negoziale, ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte che produce non già l'effetto di un'astrazione materiale, sul piano del rapporto sostanziale, bensì quello (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2410/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa ###. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2410 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### via G. Misticoni n.11, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione #### (C.F. ###) e D'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### e ### che le rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### OGGETTO: pagamento debiti ereditari.  CONCLUSIONI: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, ### D'### e ### nella qualità di eredi di ### D'### deceduto il 19 febbraio 2017, e - premesso di avere gestito, fino al 2019, un impianto di distribuzione carburanti in ### e di avere effettuato negli anni, in plurime occasione e a credito, forniture di carburante in favore di ### D'### - chiedeva la condanna delle convenute (previo accertamento e declaratoria della loro qualità di eredi), in solido o, in subordine, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma di euro 26.980,00 di cui ai titoli (cambiali e assegni) rilasciati in suo favore dal D'### medesimo, meglio individuati nell'atto introduttivo di lite. 
Costituitesi in giudizio, ### e ### D'### moglie e figlia di ### D'### precisato di essere eredi di quest'ultimo per le rispettive quote di euro 5/9 e 4/9, eccepivano, in via preliminare, ai sensi dell'art. 214, comma 2, cpc, di non essere in grado di riconoscere la firma apposta sulle cambiali e sugli assegni prodotti dall'attore; in via subordinata, eccepivano che il credito vantato dalla controparte non fosse mai venuto ad esistenza, in quanto il de cuius da tempo non utilizzava un'autovettura e che, fino a quando se ne era servito, i suoi spostamenti si erano limitati a ### e alle immediate vicinanze. 
Deducevano, infatti, che il D'### a causa delle situazione psico-fisica in cui versava, si trovava all'epoca in condizione di incapacità naturale, circostanza che, ai sensi dell'art. 428 cc, rendeva nullo qualsivoglia atto da egli compiuto. 
Ancora. Sempre in via subordinata, sostenevano che l'eventuale importo eventualmente spettante al ### dovesse ritenersi pari ad euro 16.980,00, come da richieste stragiudiziali e ricorso per decreto ingiuntivo del 21 febbraio 2017 (ricorso e decreto non erano stati notificati alle convenute stante l'intervenuto decesso, nelle more, del debitore). 
Da ultimo, in via di estremo subordine, le convenute eccepivano che l'ipotetico debito dovesse essere ripartito in proporzione delle rispettive quote ereditarie, con esclusione di ogni ipotesi di solidarietà. 
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc il ### chiedeva la condanna delle controparti al pagamento di quanto richiesto nei limiti delle quote ereditarie. 
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. 
La presente azione si fonda su cambiali e assegni emessi da ### D'### (di cui le convenute sono pacificamente eredi) in favore di ### titoli le cui sottoscrizioni sono riconducibili alla mano del D'### medesimo "con alta certezza tecnica", come accertato dalla disposta ### In via preliminare, occorre premettere che nei rapporti diretti tra le parti la cambiale o l'assegno bancario, oltre ad esplicare la loro ordinaria efficacia cartolare, hanno anche valore di promessa di pagamento con riferimento al rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo: come tali, essi comportano ex art. 1988 cc una inversione processuale dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del credito dedotto dal beneficiario del titolo (ex multis, Cass. n. 6275/04 e n. 1233/03).  ### cartolare (fondata sul semplice possesso di un titolo formalmente valido) e quella causale (scaturente dal rapporto sottostante al titolo emesso) possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cass. n. 818/15). 
E' stato altresì precisato che nella domanda fondata su un titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cc (cfr. Cass. n. 22898/05).  ### la costante giurisprudenza, "l'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento - al pari della ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Si tratta in ipotesi di promessa di pagamento pura o non titolata (ossia senza l'indicazione del rapporto fondamentale, quali sono quelle di specie) di un atto giuridico unilaterale, non negoziale, ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte che produce non già l'effetto di un'astrazione materiale, sul piano del rapporto sostanziale, bensì quello definito come di mera "astrazione processuale" (c.d.  relevatio ab oneri probandi).... Il carattere processuale e non già sostanziale dell'astrazione insita nella promessa di pagamento pura comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo" (Cass. civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8891). 
Nella specie, l'attore ha agito in virtù non di una ricognizione di debito titolata bensì di una ricognizione di debito pura che ha ad oggetto esclusivamente l'asseverazione di un debito senza che nei titoli azionati venga fatto alcun riferimento alla causa debendi. 
Ad ogni buon conto, il titolo di credito conserva comunque l'efficacia di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cc, con l'effetto di dispensare il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria che, come già evidenziato, deve essere fornita dal debitore. 
Ciò posto, ritiene il Tribunale che nella specie le convenute non abbiano assolto all'onere probatorio sulle stesse gravante. 
Ed invero, le certificazione mediche prodotte dalla ### e dalla D'### (alcune delle quali, peraltro, successive alla data di emissione dei titoli azionati), non sono idonee a dimostrare l'incapacità di ### D'### a concludere negozi giuridici e a contrarre debiti né, per altro verso, a provare che il rapporto da cui è scaturito il credito azionato non è mai sorto, è invalido o che si sono estinte le obbligazioni dal medesimo discendenti. 
Piuttosto, va evidenziato che, come accertato dal CTU le firme "vergate nel 2016, ben 14 anni dopo tutte le altre comparative, pur presentando notevoli differenze di tenuta del tratto grafico dalle altre, mantengono inalterato il processo ideativo e le personalizzazioni" (p. 41 della relazione). 
Sotto altro profilo, le convenute non hanno dimostrato neppure che il D'### fosse sprovvisto della patente di guida né hanno contestato la circostanza che guidasse. 
Quanto alla articolata prova orale, la stessa non ha trovato ingresso nel giudizio in quanto ha ad oggetto circostanze generiche, quasi tutte prive di qualsivoglia riferimento temporale e/o contenenti giudizi e valutazioni (anche di carattere medico), non demandabili ai testimoni. 
Pure infondato è l'assunto delle convenute circa la condizione di incapacità naturale del D'### al momento dell'assunzione del debito in quanto l'invocato art. 428, comma 1, cc presuppone una domanda di annullamento degli atti che si assumono compiuti dall'incapace naturale, domanda che nella specie non è stata proposta. 
Da ultimo, in ordine alla quantificazione del credito, il ### ha chiesto la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 26.980,00 (risultante dalla somma degli importi di cui alle cambiali ed assegni); del tutto irrilevante è il fatto che in precedenza fosse stato richiesto un importo minore in quanto due cambiali sono scadute in epoca successiva al ricorso per decreto ingiuntivo. 
In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni la domanda deve essere accolta. 
Le convenute, pertanto, quali eredi del debitore, devono essere condannate al pagamento della somma richiesta, nei limiti delle rispettive quote ereditarie (5/9 in capo a ### e 4/9 in capo a ### D'### senza vincolo di solidarietà, ai sensi degli artt. 752 e 754 cc, oltre interessi dalla messa in mora al saldo. 
Nulla spetta al ### a titolo di rivalutazione monetaria, in mancanza di prova in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento delle controparti. 
Le spese del giudizio, comprese quelle relative alla mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### D'### ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara che l'attore, alla data del decesso di ### D'### risultava creditore dello stesso della somma di euro 26.980,00; b) dichiara che le ### e ### D'### sono eredi di ### D'### per le rispettive quote di 5/9 e 4/9 e, per l'effetto, le condanna al pagamento, in favore del creditore, del debito ereditario pari ad euro 26.980,00 in misura proporzionale alle quote suindicate (euro 14.988,88 per la ### ed euro 11.911,11 per la D'###, oltre interessi dalla messa in mora al saldo; c) condanna, infine, le convenute al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, euro 545,00 per spese ed euro 328,80 per la fase di mediazione (di cui euro 48,80 per spese), oltre accessori come per legge. 
Così deciso in ### il 1 febbraio 2024 

IL GIUDICE
dott.ssa ###. Cordisco


causa n. 2410/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cordisco Cleonice Gabriella

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3/2026 del 02-01-2026

... del padre in capo alla ricorrente), rilevando che il possesso, da parte di ### di almeno uno dei beni immobili caduti in successione (ciò sulla base della testimonianza di ### che aveva riferito in merito ad un ordine dell'A.G. di reintegrazione di ### nel possesso del “fondo paterno”), unitamente alla circostanza che non risultasse redatto alcun verbale di inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., fosse sufficiente a ritenere che si fosse verificata l'ipotesi di accettazione dell'eredità di ### da parte di ### Al riguardo il primo giudice ha richiamato l'art. 485 c.c., secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità”, e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, ed ha riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a tal fine, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (tenuto anche conto che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve (leggi tutto)...

testo integrale

### 1805/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1805 dell'anno 2024, vertente tra ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### -APPELLANTE e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, in tema di petizione ereditaria”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per la parte appellante, come da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il ### (ai sensi degli artt. 127, co. 
III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, con cui è stato così statuito: “-. dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da ### -. condanna ### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà; -. rigetta le domande risarcitorie proposte da ### e indicate ai punti 4 e 5 della motivazione della presente sentenza; -. dichiara inammissibili le domande nuove proposte da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe, nelle conclusioni, ai punti 3), 4), 5), 6); -. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”. 
In particolare il Tribunale di Napoli ha deciso, nei detti termini, la controversia (recante il n. 14327/2017 R.G.) introdotta da ### nei confronti della sorella ### al fine di ottenere, per quel che rileva in questa sede ###relazione alle domande, oggetto della decisione del primo giudice, il cui riesame sia stato devoluto a questa Corte in base ai motivi di gravame), che, previo accertamento e declaratoria di essere comproprietaria, quale coerede del padre (in virtù di successione legittima), ### (deceduto in data ###), dell'immobile sito in ### d'#### in via ### 3 (in catasto al fg. 25, p.lla 268), fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della comproprietà e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, al riguardo: 1) che la domanda proposta dalla ricorrente ### integrasse (avendo prospettato la lesione, per effetto del comportamento della convenuta, sia del proprio compossesso che della propria comproprietà, quale coerede, dell'immobile suddetto) sia un'azione di reintegrazione nel ###possesso che un'azione di petizione ereditaria; 2) che la domanda possessoria fosse inammissibile, in quanto proposta tardivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168, co.1, c.c.; 3) che fosse fondata la domanda di petizione ereditaria, reputando, in particolare: a) che fosse pacifica, tra le parti, la riconducibilità dell'immobile in questione nell'ambito del relictum della successione del padre (###; b) che l'eccezione sollevata dalla convenuta, concernente la prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna, fosse infondata, e che la ricorrente fosse, quindi, da considerarsi coerede di ### (e, dunque, comproprietaria del detto bene); c) che fosse pacifico, inoltre, tra le parti, il possesso esclusivo, da parte della convenuta, dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### d) che il comportamento della convenuta violasse l'art. 1102 c.c. (eccedendone i limiti), con la conseguenza che ### dovesse essere condannata a restituire il bene alla massa ereditaria e a consentire alla ricorrente il godimento dello stesso bene e l'esercizio del proprio diritto di comproprietà.  **** ### ha censurato la sentenza n. n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi. 
I. ###. 112 E 113 C.P.C. - #### - Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, qualificando erroneamente la domanda proposta dalla ricorrente ### come petizione di eredità (azione prevista dall'art. 533 c.c.), anziché limitarsi a dichiarare inammissibile (in quanto tardiva) l'avversa azione di reintegrazione nel possesso. 
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe potuto sostituire la domanda di reintegrazione/ricostituzione di un possesso (ormai consunto dal tempo) con la detta domanda petitoria, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 533 c.c., in quanto: 1) l'accertamento della qualità di erede non sarebbe stato compreso nel petitum; 2) sarebbe mancata la sottrazione, all'asse, di un bene che ne avesse fatto parte al momento dell'apertura della successione; 3) ella (l'appellante, si intende) sarebbe stata l'unica erede di ### nel possesso della res litigiosa fin dalla nascita e sino all'attualità; 4) il suddetto possesso in suo favore avrebbe rappresentato un fatto rilevante solo ed esclusivamente in sede di rendiconto e, dunque, nell'ambito della parallela azione di divisione ereditaria, pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n. ###/2013 R.G.), con oggettivo rischio di contrasto di giudicati.  **** 
II. ###. 112 C.P.C. - #### - Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo ordinato, in carenza totale di domanda, la restituzione dell'immobile alla massa e dichiarato ### coerede di ### nonostante la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, avesse chiesto esclusivamente che il cespite fosse dichiarato “in sua comproprietà e compossesso pro quota”, e non anche la restituzione alla massa né, tantomeno, la declaratoria della sua qualità di erede.  **** 
III. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse dichiarato ### coerede e ordinato la restituzione del bene alla massa ereditaria in carenza assoluta di prova; ciò - secondo la prospettazione di ### - pur essendo rimasto accertato che tale bene non fosse stato mai sottratto alla massa ereditaria, essendo altresì mancata qualsivoglia dimostrazione della condizione di erede e/o di chiamato all'eredità in capo alla ricorrente. **** 
IV. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il quarto motivo ### ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) sollevata, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità del padre #### l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che ### avesse avuto il possesso ### di uno dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario sulla base della sola prova testimoniale di ### e di una osservazione spontanea di quest'ultimo, che aveva riferito: “### anche che io a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ho dovuto dare a mia sorella ### la chiave per accedere al fondo paterno, passando attraverso il viale in comune”. 
E ha aggiunto (citando una impostazione giurisprudenziale, al riguardo) che, in ogni caso, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non potesse costituire un elemento univoco da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati. 
E sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, afflitta da errori in procedendo e/o in judicando, sentire accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ogni avversa istanza disattesa e rigettata; segnatamente voglia rigettare la domanda introdotta con il ricorso ex art. 702 bis cpc. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. 
Iscritta la causa al n. 1805/2024 R.G., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il ###, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni “1. rigettare l'appello di ### e confermare integralmente l'impugnata sentenza; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. al 4%, ivi comprese quelle della fase incidentale (di sospensiva della sentenza impugnata), con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata confermata (per la ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata disposta inaudita altera parte con decreto presidenziale del 6.5.2024 (su ricorso dell'appellante proposto ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.). 
Con ordinanza depositata in data ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 27.1.2026 (poi anticipata al 25.11.2025, accogliendo un'istanza proposta, al riguardo, il ###, dalla difesa dell'appellata) di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 25.11.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il ### dalla difesa dell'appellante e il ### dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore del 28.11.2025, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.  **** 
Risultano privi di fondamento, innanzitutto, i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico. 
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda formulata dalla ricorrente (### anche come azione di petizione di eredità prevista dall'art. 533 Ed infatti, esaminando il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (proposto da ### ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e ridepositato, in appello, dall'appellante ###, si evince chiaramente che la stessa aveva chiaramente invocato (già nelle premesse dell'atto) di essere “comproprietaria, quale coerede” dell'immobile in questione, per esserle pervenuto in successione a seguito del decesso del padre, ### e che, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, la germana ### le avesse impedito l'accesso al detto bene, chiedendo, di conseguenza (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo, riportate a pagina 5 e a pagina 6 dello stesso), proprio che, “previo accertamento e dichiarazione che l'immobile …è in comproprietà e compossesso pro quota alla ricorrente in virtù di successione legittima del proprio padre ### Sebastiano”, fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della “comproprietà” e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Sul punto va detto, invero, che la petizione dell'eredità consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2024, n. 26951 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ed è noto che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2025, n. 25434; Sez. II, Ord., 07/04/2025, n. 9153). 
Ciò premesso, proprio in virtù della natura (anche recuperatoria) dell'azione esperita da ### ai sensi dell'art. 533 c.c., il Tribunale di Napoli, nel condannare “### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà”, non è incorso neanche nel lamentato vizio di ultrapetizione. 
Ciò considerando, altresì, che ### aveva chiesto espressamente che fosse ordinata a ### l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno (il che equivale, per l'appunto, ad una domanda di restituzione del bene alla massa ereditaria, in pendenza della comunione, per goderne quale coerede). 
Inoltre il Tribunale ha ordinato alla convenuta ### di consentire alla sorella (la ricorrente) il godimento del bene e l'esercizio del diritto di comproprietà (quale coerede), valorizzando correttamente, ai fini probatori, ai sensi dell'art. 115 c.c., il fatto che costituisse circostanza pacifica, tra le parti, il possesso esclusivo da parte della convenuta dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### A fronte, infatti, della deduzione della ricorrente circa il fatto che la sorella possede ###via esclusiva il detto bene, la Corte rileva che ### aveva, per l'appunto, dedotto di essere “l'unica titolare della relazione di fatto con l'immobile”, abitandovi sin dalla nascita, non contestando il diritto di proprietà dell'immobile in capo al genitore ### ma eccependo soltanto - come rilevato dal primo giudiceche ogni pretesa ereditaria della germana ### si fosse irrimediabilmente consunta con il decorso del tempo (con ciò disconoscendo la qualità di erede in capo a ### cfr. comparsa di costituzione del primo grado, ridepositata in questo grado dall'appellante). 
Ragion per cui, una volta riconosciuta la qualità di coerede del padre (in base alla successione legittima) in capo anche a ### (ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione di accettarne l'eredità, sollevata dalla convenuta; ciò correttamente, per quanto si dirà esaminando il quarto motivo di gravame), il primo giudice ha giustamente ritenuto che il comportamento di ### avesse travalicato i limiti dell'art. 1102 c.c. e che, quindi, la stessa dovesse essere condannata a consentire il godimento del bene in comunione anche alla ricorrente.
Al riguardo non è superfluo precisare, infatti, che un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere (come nel caso di specie) gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/04/2020, n. 7912).  **** 
Risulta infondato anche il quarto motivo. 
Ed infatti il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna (eccezione volta, in sostanza, a negare la qualità di coerede del padre in capo alla ricorrente), rilevando che il possesso, da parte di ### di almeno uno dei beni immobili caduti in successione (ciò sulla base della testimonianza di ### che aveva riferito in merito ad un ordine dell'A.G. di reintegrazione di ### nel possesso del “fondo paterno”), unitamente alla circostanza che non risultasse redatto alcun verbale di inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., fosse sufficiente a ritenere che si fosse verificata l'ipotesi di accettazione dell'eredità di ### da parte di ### Al riguardo il primo giudice ha richiamato l'art. 485 c.c., secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità”, e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, ed ha riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a tal fine, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (tenuto anche conto che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05/05/2008, n. 11018). 
In altri termini, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/07/2020, n. 15690).  ### della detta eccezione di prescrizione risulta confermata, inoltre, anche da quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.8773/2025, pubblicata il ### (sentenza allegata dall'appellata alla propria comparsa conclusionale depositata il ### e pienamente utilizzabile in questa sede ###solo dopo le preclusioni istruttorie di primo grado ma anche dopo la proposizione dell'appello; in particolare nel corso del giudizio di secondo grado). 
Specificamente, con tale sentenza il Tribunale di Napoli - chiamato a decidere, tra l'altro, in ordine alla domanda di ### volta ad ottenere la divisione giudiziale dell'eredità paterna (domanda rigettata per il mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo relativo all'immobile in comunione) - ha richiamato una precedente sentenza non definitiva (emessa, il ###, nel corso dello stesso giudizio) con cui era stata rigettata espressamente l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto di ### di accettare l'eredità del de cuius ### dichiarando aperta la successione di quest'ultimo nonché suoi eredi la moglie ### e i figli ### (dunque anche la ricorrente, appellata in questo giudizio), #### e ### E non avendo l'appellante dedotto, né nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il ###, né nella memoria di replica depositata il ###, di avere eventualmente proposto appello avverso la detta sentenza non definitiva del 29.2.2024, oppure di avere formulato rituale riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., si è evidentemente formato il giudicato interno su tale profilo (rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871).  ###, invero, si è limitato, nell'ambito della memoria di replica depositata il ### (e nelle successive note di trattazione scritta depositate il ###), a reiterare l'istanza di sospensione del presente giudizio “in attesa della definizione con il passaggio in giudicato di quello attinente alla divisione giudiziale dell'eredità”. 
Sospensione, peraltro, non ammissibile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo stato già definito, come detto, con la sentenza n. 8773/2025, il giudizio di primo grado ritenuto dall'appellante “pregiudicante” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/04/2025, n. 11339; Sez. V, Ord., 06/10/2025, n. 26801; Sez. III, Ord., 25/02/2025, n. 4956; Sez. II, Ord., 04/01/2024, n. 230), non essendo neanche esercitabile il potere di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.  337, co.2, c.p.c. (norma che impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/11/2021, n. ###), tenuto conto di quanto detto in ordine al giudicato interno già formatosi sulla questione c.d. pregiudicante (relativa alla infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna e, quindi, all'accertamento della sua qualità di coerede rispetto a tale eredità).  ****
Al rigetto dell'appello proposto da ### segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa, in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. 
In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione - all'esito del giudizio di meritodella fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (non essendo stato specificato, né documentato, il valore del bene immobile in contestazione).  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###.  2. Dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi, antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 23.12.2025 ### est.

causa n. 1805/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe

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