REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA ### civile R.G. 618/2022 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### dott. ### dott. ### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di rinvio iscritto al ruolo in data ###, promosso con atto di citazione in riassunzione da ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con gli avv.ti ### e ### ricorrenti in riassunzione - appellati contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'avv. ##### S.R.L. (già ### geom. ### s.a.s. di ### & C.) (P.IVA ###), contumace; appellanti ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'avv. #### (C.F. ###), contumace; appellati ### “Proprieta”; giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 2326/2016 del 4.10.2016 della Corte d'Appello di Venezia - ### CONCLUSIONI - per ##### “1) Confermarsi il passaggio in giudicato delle domande enucleate in Cassazione con i motivi 1-2-3 di cui al ricorso in Cassazione di ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l. 2) In ordine al 4° motivo del ricorso per cassazione, relativo alla denegata usucapione breve ex art. 1159 c.c. respingersi ogni e qualsivoglia domanda dei ricorrenti medesimi; 3) Condannarsi gli odierni convenuti in giudizio alla refusione integrale delle spese e competenze di giudizio del procedimento in Cassazione, come prospettato dalla Corte, e delle spese e competenze dell'attuale procedimento di riassunzione; anche conformemente alle conclusioni dei costituiti ####### e ### Paola”; - per #### “1) Respinta ogni avversa domanda accertarsi e dichiararsi che la comproprietà della Corte mapp. 276 è stata acquisita per usucapione decennale ex art 1156 c.c. prima dalla soc. ### snc dei signori ### e ### e da questa trasferita alla ### snc.
In ogni caso. 2) ### di spese e compensi oltre a rimb. forf. IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio”; - per ######## “1) Confermarsi il passaggio in giudicato delle domande enucleate in Cassazione con i motivi 1-2-3 di cui al ricorso in Cassazione di ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l. (già ### di ### di ### & C.); 2) In ordine al 4° motivo del ricorso per cassazione, relativo alla denegata usucapione breve ex art. 1159 c.c. respingersi ogni e qualsivoglia domanda dei ricorrenti medesimi. 3) Condannarsi gli odierni convenuti in giudizio ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l. (già ### di ### di ### & C.) alla refusione integrale delle spese e competenze di giudizio del procedimento in Cassazione, come prospettato dalla Corte, e delle spese e competenze dell'attuale procedimento di riassunzione”. RAGIONI DELLA DECISIONE #### e ### con atto di citazione del 26.1.2006, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, ### di #### s.a.s., ### S.n.c. dei F.lli ### e ### nonché, in quanto comproprietari della corte censita come mappale 276, ### e ### deducendo che i titoli di acquisto da parte dell'### e della soc. ### non comprendevano alcun diritto di comproprietà del cortile su cui gli immobili pur si affacciavano, ma soltanto il limitato diritto di passo pedonale a favore della sola parte di immobile di proprietà ### rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: ### che la convenuta ### di ### & C., non è comproprietaria della corte insistente sul mapp. 276 e, comunque, non ha su tale corte diritto di transito a piedi o con mezzi di sorta per accedere e recedere dalla pubblica ### per i motivi di cui alla narrativa di citazione.
Conseguentemente ordinarsi a parte convenuta di chiudere a sua cura e spese in prefiggendo termine i due garage e la porta che le consentono di accedere alla corte insistente sul mapp. 276, autorizzandosi parte attrice, nell'ipotesi in cui controparte non provveda alla chiusura nel termine che le sarà assegnato, a provvedervi a propria cura e spese salvo il diritto di ripetere le spese sostenute. ### che la convenuta ### snc dei F.lli ### e ### non è comproprietaria della corte insistente sul mapp. 276 e, comunque, non ha su tale corte diritto di passo carraio per accedere e recedere dalla pubblica ### bensì esclusivamente il diritto di passo pedonale: conseguentemente, ordinarsi agli stessi di non transitare sulla corte de qua se non a piedi.
Regolamentare l'uso della corte insistente su mapp. 276 da parte dei vari comproprietari della corte medesima, indicando i criteri ai quali i vari comproprietari devono attenersi, anche in considerazione dell'entità delle relative quote di comproprietà, se del caso nominando un amministratore ex art. 1105 ### che la convenuta ### snc ha apposto sulla parte di loro proprietà priva di diritto alla corte alcuni contatori d'acqua, luce e gas che sporgono sul cortile e perciò ordinarsene la rimozione.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi”.
L'### S.a.s. si è costituita in giudizio a sua volta deducendo di aver acquistato il mappale 355 sub 7 con atto per notaio ### del 22.6.2001 e ha reclamato il diritto di passaggio ad essa riconosciuto dal rogito sul mappale 276. In particolare, oltre a contestare le pretese attoree, essa ha proposto tre domande riconvenzionali: 1) di costituzione di servitù coattiva di passo sulla corte mapp 276; 2) di ordine di chiusura di nuovi accessi indebitamente aperti dagli attori sul cortile mappale 276 in sede di ristrutturazione del loro immobile; 3) di accertamento dell'avvenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c. della comproprietà della corte mapp. 276 del foglio 50 C.F. del Comune di ### di ##### inoltre, ha chiesto che il contraddittorio fosse integrato nei confronti di ### e ### non risultando che ### S.n.c. fosse più proprietaria di alcunché. ### S.n.c. si è costituita con comparsa di risposta del 19.4.2006 eccependo la carenza della propria legittimazione passiva: il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di ### e ### aventi causa di ### S.n.c., e, con sentenza parziale del 18/19.9.2008, ha rigettato nel merito le domande formulate nei confronti di ### S.n.c., disponendo altresì sulle spese di lite, e così definendo il rapporto processuale tra gli attori ed #### e ### chiamati in causa, si sono costituiti separatamente ma assumendo identica posizione: hanno resistito deducendo che gli attori avevano completamente ristrutturato il fabbricato, aprendo nuove porte sulla corte distinta con mappale 276, e, affermandosi comproprietari della stessa, hanno chiesto la rimessione in pristino del fabbricato degli attori, con l'eliminazione delle nuove porte aperte sul predetto mappale, così concludendo: “Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: previo accertamento dei fatti esposti in premessa condannarsi gli attori #### e ### a ripristinare l'originario stato dei luoghi e conseguentemente chiudere le parti pedonali e carrai nonché le finestre aperte sulla corte comune (276) all'abbattimento dei 2 balconi e alla chiusura delle bocche di lupo del loro edificio catastalmente identificato al mappale n° 275 (prima dei lavori. Spese di lite rifuse”.
Nel giudizio è intervenuta in giudizio ### proprietaria di uno degli immobili affacciantesi sulla corte mapp 276 e comproprietaria della corte medesima, eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda di regolamentazione dell'uso della corte anche a mezzo di amministratore ex art 1105 c.c. svolta dagli attori ed aderendo, per il resto, alle domande svolte da questi. ### c.t.u., con sentenza n. 1096/2014, il Tribunale di ### ha accolto la domanda degli attori e degli eredi di ### ed ha, per l'effetto, accertato che la convenuta società ### edili #### s.a.s. di ### e C. non è comproprietaria dei beni catastalmente indicati al foglio 50, particelle 279 (sottopassaggio che collega la via pubblica alla corte comune) e 276 (corte comune), né gli immobili di sua proprietà (e cioè i subalterni alla stessa spettanti della pila 355 del foglio 50) godono del diritto di servitù di passaggio sui predetti beni.
Il tribunale, inoltre, ha accertato che ### e ### non sono comproprietari né del sottopassaggio di cui alla p.lla 279 né della corte censita alla p.lla 276, né i beni di cui sono proprietari (foglio 50, p.lla 355, sub 5 e 6, 2 e 3) godono del diritto di servitù di passaggio carraio sui predetti beni ma solo della servitù di passaggio pedonale.
Il tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali dell'### di accertamento di costituzione della servitù coattiva di passo carraio e pedonale e dell'intervenuta usucapione della comproprietà sulla striscia di terreno insistente sui mappali 276 e 279 e ha ordinato all'### di chiudere i due garage e la porta “che danno sulla corte insistente sul mapp. 276” e ai terzi chiamati ### e ### di rimuovere i contatori d'acqua, luce e gas a servizio dei loro immobili che sporgono sulla corte 276 e dichiarato inammissibile la domanda attorea di regolamentazione dell'uso della corte comune, mapp. 276.
Quanto alle spese, il giudice di prime cure ha condannato in solido tra loro la convenuta ### S.a.s. e i terzi chiamati ### e ### a rifonderle in favore delle altre parti costituite, e dunque degli attori e degli eredi, frattanto costituitisi, di ### (########, ponendo altresì a carico dei primi le spese di c.t.u. #### e l'### edili #### s.a.s. hanno proposto appello avverso tale sentenza, con comune patrocinio, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: “previa riforma dell'appellata sentenza per i motivi esposti in premessa: respingere tutte le domande proposte dai sig.ri #### e ### nell'atto di citazione datato 26/01/06 nonché degli atti successivi o comunque tutte le domande svolte dai predetti nel corso del giudizio di primo grado; - respingersi tutte le domande proposte, dai sig.ri ####### e ### quali eredi dell'intervenuta ### nei confronti dei signori ### e ### e ### costruzioni edili ### geometra ### s.a.s di ### - accogliersi tutte le domande proposte dai sig.ri #### e ### geometra ### nelle rispettive comparse di costituzione, e/o comunque le domande svolte nel giudizio di primo grado e qui per intero richiamate; - accertarsi che i sig.ri ### e ### quali proprietari dei rispettivi m. 355 sub. 1, 2, 3, 5, 6, sono comproprietari del map. 276. ### che l'### sas di ### & C ha diritto di passo pedonale e/o carraio sul m.n. 276. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale del presente appello, condannarsi i sig.ri #### e ### a restituire ai sig.ri ### e ### la somma di € 18.023,00 loro data a seguito della notifica dell'atto di precetto in data ### o la diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali.
In via subordinata ### che i sig.ri ### e ### hanno diritto di passo pedonale e carraio sul m. n. 276.
Accertare che i sig.ri ### e ### hanno diritto di tenere i contatori acqua, luce e gas sul m. n. 276.
Spese di entrambi i giudizi integralmente rifuse”.
Hanno resistito al gravame #### e ### chiedendo il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti ####### e ### eredi di ### parimenti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. ### è rimasto contumace.
La Corte d'appello, con sentenza n. 2326/16, ha respinto l'appello, condannando gli appellanti in solido a rifondere le spese di giudizio alle altre parti costituite.
La Corte, in particolare ha ritenuto, innanzitutto, che non fosse fondata l'eccezione degli appellanti in relazione alla "titolarità del diritto" in capo agli attori, al pari delle censure alla sentenza del tribunale dipendenti da questa eccezione, rilevando che gli attori in primo grado avevano "affermato il loro diritto di proprietà sul mappale 276"e che tale loro diritto non era mai stato contestato dagli appellanti in primo grado, trattandosi, pertanto, di un fatto pacifico in causa.
Rigettata l'eccezione degli appellanti in relazione alla "titolarità del diritto" in capo agli attori, ha espressamente condiviso il convincimento del tribunale in ordine tanto all'insussistenza della comproprietà della "corte comune" di cui alla p.lla 276 e del "portico" di cui alla p.lla 279 e degli altri diritti reali minori, come la servitù di passaggio, in capo all'### quanto all'insussistenza della comproprietà di tali beni ("corte e portico") in capo a ### e a ### Dopo aver evidenziato che occorreva esaminare "il titolo da cui si origina il diritto alla corte 276", il suo "esatto contenuto" ed a favore di quale "porzione immobiliare" tale diritto era stato costituito, ha ritenuto che: - alla luce di tale titolo, vale a dire il "rogito di divisione" del 24.9.1927, a ### dante causa mediata degli appellanti, era stato attribuito, quale proprietaria del mappale 26, il "diritto alla corte 276"; - il "contenuto" di tale diritto (genericamente individuato come "diritto alla corte 276" negli atti successivi di alienazione a terzi) doveva essere determinato proprio con riferimento all'atto di divisione sopra citato, "ove tale diritto viene costituito"; - tale diritto corrisponde al "diritto di passaggio" (unicamente personale) attraverso la corte (m. 276) ed il portico (m. 279) per accedere alla pubblica via ### La Corte, quindi, ha chiarito che il contenuto di tale diritto, quale si desume dall'atto di divisione, è il diritto di passaggio pedonale sulla corte e sul portico e che "non è comproprietà, non è servitù di passaggio carraio"; ha ritenuto, alla luce dei successivi atti di vendita (citati nella consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi frazionamenti catastali), che: - "unicamente le porzioni indicate con le particelle 26 sub 1 e 26 sub 2, nonché le porzioni identificate originariamente con le particelle 280 e 281 hanno diritto alla corte particella 276 e non le altre porzioni": e poiché "le ex particelle 26 sub 1, 26 sub 2, 280 sub 1 e 281 sub 2 corrispondono ... agli attuali subalterni 5 e 6 della particella 355 facenti capo ai ### e ###, solo "a favore delle proprietà dei ### e ### esiste... [il] diritto di passo pedonale, con esclusione della comproprietà e del diritto di passo carraio"; - viceversa, "le particelle di proprietà dell'### (in particolare [le] particelle 355 subb 9, 10 e 13 ex particelle 355 subb 7 e 8) non risultano avere alcun diritto alla corte 276 ", per cui le porzioni immobiliari di tale società non vantano, relativamente alla corte identificata con la p.lla 276 ed al portico identificato con la p.lla 279, alcun diritto di servitù di passaggio né pedonale né carraio, né tantomeno di comproprietà.
La Corte, infine, ha esaminato il motivo d'appello con il quale gli appellanti si erano doluti del fatto che non fosse stata riconosciuta all'### l'usucapione, ai sensi dell'art. 1159 c.c., della comproprietà del mappale o del diritto di passaggio carraio sul medesimo, e l'ha ritenuto infondato sul rilievo che quest'ultima domanda, non formulata in sede di precisazione delle conclusione, era stata correttamente considerata dal tribunale come abbandonata, mentre la domanda di usucapione era stata fondata sul "rogito ### del 22.6.2001 con il quale, però, la società ### s.n.c. ha trasferito all'### relativamente alla corte 276, "diritti che non aveva mai acquistato". #### e l'### edili #### s.r.l. (già ### edili #### s.a.s. in forza di atto di trasformazione del 27.9.2012) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. #### e ### hanno resistito con controricorso. ####### e ### hanno resistito con controricorso. ### è rimasto intimato.
Con ordinanza n. 42035/21, la Corte di Cassazione ha: 1) rigettato il primo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che gli attori avessero affermato il loro diritto di proprietà del mappale 276 e che tale diritto non era stato mai contestato dagli appellanti nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi, quindi, di un fatto pacifico; 2) rigettato il secondo motivo di ricorso, col quale era stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'oggetto del giudizio non fosse l'accertamento del diritto di proprietà degli attori ma la domanda di accertamento negativo dell'altrui diritto di comproprietà o di diritti reali minori, svolta, peraltro, da una parte che non era stata privata, nemmeno parzialmente, del possesso della corte e che, quindi, non agiva per il suo ripristino; 3) rigettato il terzo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, alla luce dei diritti assegnati a ### nell'atto di divisione del 1927, ha ritenuto, da un lato, che gli immobili di proprietà di ### e di ### avessero solo il diritto di passo pedonale attraverso il portico e la corte mapp. 276 e, dall'altro lato, che gli immobili di proprietà dell'### non godano, in forza dei titoli prodotti, di alcun diritto sulla corte mapp. 276); 4) accolto il quarto motivo e cassato, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Venezia, chiamata, in differente composizione, anche a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare con il quarto motivo, la società ricorrente ### S.r.l., lamentando la violazione dell'art. 1159 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la domanda riconvenzionale (riproposta con l'atto d'appello) con la quale l'### quale proprietaria del mappale 355 sub 7, aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto, per effetto dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., della comproprietà dei mappali 275 e 276, sul rilievo che la società ### S.n.c., sua dante causa, non avrebbe mai acquistato il diritto di comproprietà sul mappale 276 e, quindi, non avrebbe mai potuto trasferirla all'### senza, tuttavia, considerare che l'usucapione breve di cui all'art. 1159 c.c. presuppone un acquisto a non domino ed il possesso in buona fede del bene per un tempo non inferiore a dieci anni dalla trascrizione del contratto di compravendita. Nel caso in esame, in effetti, ha osservato la ricorrente, la società convenuta, come emerge dall'atto d'appello, aveva dedotto in giudizio di aver acquistato il diritto di comproprietà del mapp. 276 poiché: a) l'acquisto di tale diritto risultava dall'atto per notaio ### del 27.3.1992, trascritto il ###, di acquisto da parte della sua dante causa ### S.n.c.; b) la comproprietà del mappale 276 era stata conseguentemente trasferita dalla sua dante causa, con atto per notaio ### del 22.6.2001, regolarmente trascritto, all'### c) la dante causa, al pari dell'### avevano pacificamente posseduto uti dominae il cortile per oltre dieci anni a far data dalla trascrizione dell'atto di compravendita di ### del 17.4.1992.
La Corte di Cassazione ha giudicato il motivo fondato osservando che la Corte d'appello aveva trascurato di considerare che l'art. 1159 c.c. descrive proprio una fattispecie di acquisto a non domino (e cioè da un soggetto che si qualifichi, senza esserlo, titolare del diritto trasferito) di un diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) su un bene immobile, sempre che, da un lato, il titolo sia astrattamente idoneo a determinarne il trasferimento, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare, e, dall'altro lato, l'acquirente sia stato in buona fede (al tempo dell'acquisto: art. 1147, comma 3, c.c.) ed abbia posseduto il bene (o il diverso diritto reale) così acquistato per almeno dieci anni dal momento della trascrizione del predetto titolo.
La Corte d'appello aveva, in altri termini, omesso di verificare, così cadendo nel vizio di falsa applicazione della norma prevista dall'art. 1159 c.c., se, effettivamente, sussistevano i fatti costitutivi dedotti dalla società convenuta: 1) l'acquisto del diritto di comproprietà sul mappale 276 ### risultante dall'atto d'acquisto, per notaio ### del 27.3.1992, trascritto il ###, in favore della dante causa ### S.n.c.; 2) il trasferimento della comproprietà del mappale 276 dalla ### S.n.c., con atto del 22.6.2001 per notaio ### regolarmente trascritto, all'### 3) il possesso della società venditrice prima e dell'### poi sul cortile oggetto della comproprietà per oltre dieci anni a far data dalla trascrizione dell'atto d'acquisto in favore della ### S.n.c. in data ###.
Il giudizio è stato riassunto dagli appellanti - controricorrenti in cassazione - #### e ### al fine di veder rigettato l'appello anche quanto alla questione riferita alla parte di sentenza cassata con rinvio, negando essi la sussistenza dei presupposti per l'usucapione ex art. 1159 bis c.p.c. nonché al fine di ottenere la condanna delle controparti alla rifusione in proprio favore delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Sono rimasti contumaci l'#### S.r.l. (già appellante e ricorrente in cassazione unitamente a ### e ### e ### Si sono costituiti con posizione adesiva a quella degli attori in riassunzione ####### e ### Si sono altresì costituiti gli appellanti (e ricorrenti in cassazione) ### e ### instando affinché sia dichiarato che la comproprietà della corte mapp. 276 è stata acquisita per usucapione decennale ex art 1159 c.c. dalla società ### S.n.c. di ### e ### e da questa trasferita alla ### snc.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 22.2.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. ***
Come sopra anticipato, la cassazione con rinvio della sentenza è intervenuta unicamente con riguardo alla parte della sentenza d'appello con la quale era stato rigettato il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della domanda, proposta dalla sola ### (prima S.a.s., poi S.r.l.), proprietaria del mappale 355 sub 7, di accertamento dell'intervenuto acquisto di comproprietà sui mappali 275 e 276 per usucapione decennale ex art. 1159 La causa è stata riassunta dagli appellati #### e ### mentre non si è costituita nel giudizio ### S.r.l. che, come osservato, aveva proposto in primo grado - e mantenuto nelle successive fasi - la predetta domanda.
Si sono costituiti chiedendo l'accoglimento di quella domanda ### e ### ma, come eccepito dalle altre parti costituite, essi non hanno legittimazione con riferimento ad una domanda proposta da altro soggetto e relativa all'affermazione dell'acquisto da parte di questi della proprietà per intervenuta usucapione.
Vero è che ### e ### hanno proposto appello e ricorso per cassazione congiuntamente all'### ma in tali atti essi hanno, in termini corretti, fatto riferimento alle domande (da ciascuno) proposte in primo grado, tanto che la stessa Corte di Cassazione ha espressamente e puntualmente riferito i primi tre motivi di ricorso congiuntamente ai tre ricorrenti ed il quarto - l'unico accolto - alla sola ### Né a diversa conclusione reca il riferimento, dagli stessi svolto a giustificazione della posizione assunta in sede di rinvio, al fatto che ### e ### siano gli ex soci illimitatamente responsabili della ### S.n.c., dante causa dell'### assumendo rilievo una fattispecie acquisitiva a titolo originario.
In ogni caso sulla domanda dell'### la Corte è chiamata a pronunciarsi in forza della riassunzione comunque svolta dagli originari attori, evidentemente interessati ad evitare gli effetti della estinzione del giudizio conseguente all'eventuale mancata attivazione del giudizio di rinvio oltre che alla rifusione delle spese del giudizio.
Orbene, detta domanda si conferma, anche una volta esaminata nei termini indicati dal giudice di legittimità, infondata.
Come osservato dalla Suprema Corte, l'acquisto ex art. 1159 c.c. può essere invocato non solo dall'immediato (e primo) acquirente a non domino ma anche dal terzo subacquirente il quale, in effetti, avendo acquistato dal primo un diritto di cui quest'ultimo non era (ancora divenuto) titolare (appunto perché acquistato a non domino senza che la fattispecie acquisitiva ex art. 1159 c.c. si fosse già perfezionata in suo favore), “è, evidentemente, egli stesso acquirente a non domino, sempre che, in quanto acquirente a titolo particolare (con titolo, in astratto, altrettanto idoneo al trasferimento della proprietà: Cass. n. 19724 del 2016), abbia ritenuto di unire il proprio possesso del bene, per accessione ai sensi dell'art. 1146, comma 2°, c.c., a quello del suo autore (cfr. Cass. n. 1459 del 1995, secondo cui il principio dell'accessione del possesso è applicabile tanto all'usucapione ordinaria di cui all'art. 1158 c.c., quanto a quella decennale disciplinata dall'art. 1159 cit.; conf., Cass. n. 1906 del 1977; Cass. n. 7966 del 2003) e che, in tal modo, il possesso di tale bene sia stato complessivamente esercitato, prima dall'uno e poi dall'altro senza soluzione di continuità, per almeno dieci anni dalla trascrizione del titolo d'acquisto in favore dell'originario acquirente dello stesso a non domino”.
Tale precisazione assume specifica importanza nella specie poiché è certo, in quanto documentato e pacifico: a) che nell'atto di compravendita a rogito notaio ### del 22.6.2001 con cui l'### edili di #### s.a.s. di ### ha acquistato dalla ### s.n.c. dei F.lli ### e ### la piena proprietà dell'immobile censito al foglio 50, particella 355 sub. 7 (ex foglio 13 particella 26/5, 255/b e 255/c) ed oggi, invece, sub. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, è effettivamente pattuito che “il fabbricato in oggetto ha accesso pedonale e carraio da via ### attraverso il sottoportico fino a giungere alla corte comune particella 276 di are 4.36 del foglio 50 N.C.T.”; b) che tuttavia dal 2001 non è trascorso il decennio utile ad usucapionem, posto che già nel 2006 #### e ### comproprietari dell'area (su tale qualità si è formato il giudicato), hanno agito per vedere negativamente accertato ogni diritto reale dell'### sulla corte distinta come p.lla 276.
È per converso altrettanto acquisito - in forza del rigetto del motivo del ricorso per cassazione - che una tale indicazione non fosse contenuta nell'atto di divisione a rogito notaio ### del 24.9.1927 col quale ### si vide assegnati tutti i beni oggetto di causa, trovandosi anzi ivi scritto che “solo “il proprietario del mappale n. 26 a” (in seguito riaccatastato quale mappale 26 sub 1 e 26 sub 2) “foglio ### ha diritto di passo pedonale attraverso il n. 20 g e 20 d” (poi riaccatastati quali mappale 276)”. ### una indicazione in tal senso non si trova negli atti del 1960 coi quali ### ebbe a vendere a diversi aventi causa gli immobili oggetto di causa.
Ne consegue che il primo presupposto della fattispecie acquisitiva che si deve verificare - l'acquisto a non domino - potrebbe rinvenirsi unicamente nell'atto di compravendita a rogito notaio ### del 27.3.1992 (rep. n. 55.598, registrato a ### il ### al n. 1871, trascritto il ###), col quale ### s.n.c. dei F.lli ### e ### ha acquistato, tra l'altro, la piena proprietà degli immobili così distinti al ### del Comune di ### - foglio 13 particella 26 sub 1 e 2, particella 280 e 281 sub 1 e 281 sub 2, con diritto alla corte 276 esplicitato in atto solo per la particella 26 sub 2; - foglio 13 particella 26/5, 255/b e 255/c, tutti con diritto alla (sola e diversa) corte mappale 296.
Orbene, all'art. 1 dell'atto di acquisto è specificato con esclusivo riguardo all'immobile distinto al foglio 13 particella 26 sub 2 il “diritto alla corte mappale 276 foglio 50”, laddove invece i mappali 255/b, 255/c e 26/5 hanno “diritto alla corte mappale 296”. ### ed ineccepibile ricostruzione offerta in primo grado dal c.t.u. ha condotto ad affermare, in termini che questa Corte ritiene perfettamente coerenti con la documentazione in atti, che le particelle acquistate nel 2001 dall'### non ricadono nell'originaria particella 26, subalterni 1 e 2 (v. relazione integrativa depositata il ###, pag. 19).
Ne consegue che non può individuarsi nel rogito del 1992 (né, come già si è osservato, in altro antecedente a quello del 2001) il titolo astrattamente idoneo a trasferire la ###proprietà della corte mappale 276 in favore della dante causa dell'### In secondo luogo, ed in termini anche autonomamente dirimenti, non risulta provato che ### S.n.c. prima e ### poi abbiano ###posseduto la predetta corte comune a titolo di ###proprietà, non essendo mai stata proposta nessuna istanza di prova a dimostrazione di un tale stato di fatto.
Si deve infatti notare che nella comparsa di costituzione contenente le domande riconvenzionali dell'### S.a.s., quella afferente all'usucapione decennale era sviluppata soltanto nei seguenti termini (si riporta integralmente il paragrafo della citazione dedicato alla domanda): “20) Con atto notaio N. 109676 del 22/06/01 notaio ### la convenuta acquistò il bene di cui è causa. 21) Il bene fu a lei ceduto da ### S.n.c. che aveva in precedenza acquistato il bene dai #### e ### 22) Ora, ove fosse accertato che ### S.n.c. non avesse titolo, comunque, per decorso del termine di dieci anni, l'### S.a.s. di ### &c, avrebbe diritto ad acquistare i diritti sulla corte comune ex art. 1159 Infatti sia ### S.n.c. (dall'atto del suo acquisto) sia ancora la convenuta ### hanno sempre utilizzato la corte comune transitando con autovetture e camion.
È quindi decorso il possesso decennale di cui all'art. 1159 c.c.” Nessuna istanza di prova era proposta a supporto della domanda riconvenzionale in esame. ### d'appello, nel motivo col quale si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale in esame, fa riferimento al decorso del decennio dal rogito del 1992 ma non contiene nessun riferimento al possesso ed alla sua prova.
Anche sotto questo secondo profilo - e secondo presupposto - la domanda ex art. 1159 c.c. non poteva e non può, di conseguenza, che essere rigettata.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto anche con riguardo al motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di usucapione decennale.
Ferme di conseguenza le statuizioni dei primi due gradi di giudizio, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna in solido delle parti soccombenti alla rifusione delle spese anticipate dalle parti vittoriose, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., secondo importi medi per causa di valore indeterminabile di media complessità. P. Q. M. La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. rigetta l'appello proposto, anche quanto al motivo oggetto di rinvio, e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n. 1096/2014 del Tribunale di ### 2. condanna in via fra loro solidale gli appellanti #### e #### S.r.l. (già ### di #### di ### & C.) alla rifusione delle spese di lite anticipate da ##### pure in solido, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre € 804,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge; 3. condanna in via fra loro solidale gli appellanti #### e #### S.r.l. (già ### di #### di ### & C.) alla rifusione delle spese di lite anticipate da ######## pure in solido, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 giugno 2024. ###
causa n. 618/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Petrucco Toffolo Francesco, Passarelli Caterina