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Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-02-2024

... quindi al conduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; ### propose quindi opposizione ex ar t. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell'opposizione preesecutiva. Avve rso tale provvedimento di sos pensione, la stessa ### propose dunque il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi accolto dal ### egio, e il giudice dell'opposizione pre-esecutiva vi si conformò con propria ordinanza del 17.1.2023; infine, avverso tale ultima ordinanza, lo ### propose ul teriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, con dannando lo ### alla ri fusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 12625/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura in atti - ricorrente - contro ### s.r.l., in persona del le gale rappresentante pro tempore, domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura allegata alla memoria difensiva; - resistente - avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, nel procedimento iscritto al N. 1285/2023, depositata in data ###; N. 12625/23 R.G.  udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal Consigliere relatore dr. ### Rilevato che - ### s.r.l. intimò ad ### licenza per finita locazione; l' intimato si oppose, e il Tribunale di Fi renze concesse ordinanza provvisoria di ril ascio ex a rt. 665 c.p.c. del 7.10.2021; la società notificò quindi al conduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; ### propose quindi opposizione ex ar t. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell'opposizione preesecutiva. Avve rso tale provvedimento di sos pensione, la stessa ### propose dunque il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi accolto dal ### egio, e il giudice dell'opposizione pre-esecutiva vi si conformò con propria ordinanza del 17.1.2023; infine, avverso tale ultima ordinanza, lo ### propose ul teriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, con dannando lo ### alla ri fusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria; Considerato che - avverso detta ordinanza, propone regolamento di competenza ### sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste con memoria difensiva ### s.r.l., illustrata da ulteriore memoria; - il ### ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; N. 12625/23 R.G. 
Ritenuto che - preliminarmente, vada disattesa l'eccezione di inamm issibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di re golamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l'avv. ### allo ius postulandi ai fi ni della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litem rilasciata dallo ### in data ###, allegata al ricorso stesso; Considerato che - il ricorrente, sotto un primo profilo, propone regolamento di competenza avverso una ordin anza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sul presupposto che la liquidazione delle spese operata dal giudice del cautelare appartenga invece alla “competenza” del giudice del merito; sotto un ulteriore profilo, il ricorrente invoca il potere regolatorio della Corte in relazione ad un presunto conflitto di competenza tra il giudice dell'opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e un non meglio identificato alt ro giudice (“dell'opposizione al precetto e N. 12625/23 R.G.  all'esecuzione”), in ordine al potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilascio; - tuttavia, è assolutamente consolidato - in linea generale - il principio per cui la statuizione del giudice del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.  non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto priva dei caratteri della definitività e della decisorietà (v. Cass. n. 12229/2018; con specifico riferimento all'ambito del processo esecutivo, v. Cass. 25411/2019); - a ciò deve aggiungersi - con particolare riferimento al regolamento di competenza - che da tale specifico ambito restano senz'altro escluse le decisioni rese in sede di giurisdizione cautelare; - infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio secondo cui “In materia di pro cedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenz a - che, in sede ###possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la pr ocedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perch é l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza N. 12625/23 R.G.  emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro i n comp osizione collegiale aveva declinato la propria competenza a fav ore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiar ata inco mpetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass., Sez. Un., 16091/2009); - e anco ra, quello secondo cui “In tema di procedim enti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvis orietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc . civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del proced imento cautelare nel qu ale andrebbe ad inser irsi. (Così statuendo, la S.C. ha dich iarato in ammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, co n cui l'adito giud ice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ul timo)” (Cass., Sez. Un., 18189/2013); - da tanto discende che entrambi i profili di censura agitati dal ricorrente (ossia, quello ineren te alla pretesa esclusiva “competenza” circa la N. 12625/23 R.G.  liquidazione delle spese da parte del giudice del merito, nonché quello in ordine al presunto conflitto di competenza circa il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui si è minacciata l'esecuzione) sono inammissibili, neppure essendo ipotizzabile, in materia cautelare - lo si ricorda - il conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. (v. Cass. 15639/2009); - è infatti palese che le due situazioni oggetto delle due censure svolte dalla parte ricorrent e sono situazioni che, essendo espressione di giurisdizione cautelare, sfuggono, giusta la ricordata giurisprudenza, al potere di questa Corte di intervenire con il regolamento di competenza; Considerato infine che - le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni; - è noto che l'orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prosp ettate in sede ###può di per sé in tegrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.  (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di un a recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovra nazionale. In particolare, l'approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabi lità aggravata ai sensi dell'art. 96, comm a 3, c.p. c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, N. 12625/23 R.G.  sul pian o soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia l a mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza conso lidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale in fondatezza dei motivi di impugnazione”; - nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume dell'insostenibile inquadramento della questione sottoposta a questa Corte - l'appartenere la “competenza” circa la liquidazione delle spese nel giudizio cautelare - ad una vera e propria questione di competenza, come tale suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c., anche in relazione ad un preteso (ma inesistente, già in astratto) conflitto circa il potere di sospensione dell'efficacia ese cutiva del titolo: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, con sistita come già detto nell' ignorare, senza alcun N. 12625/23 R.G.  atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme processuali già tratteggiate; - emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza av er adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discu ssione, con cr iteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”; - in relazione al caso che qui occupa, ben possono mutuarsi - mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confro nti dell a controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben co nosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una co ndotta gravemente co lposa, consistita nel non esse rsi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione profes sionale altamen te qualificata qu ale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (ex N. 12625/23 R.G.  aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”; - del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell'ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di leg ittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento; - ciò in piena coere nza col mutato qu adro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone interpretazion i delle norme proc essuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non so lo dalle norme processuali che disciplinano il giu dizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numer o di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizi one di ricorsi privi di qualsi asi ragionevole chance di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finali tà strumentali (ex mu ltis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da N. 12625/23 R.G.  evitare lo spreco di energie giuri sdizionali (così, Cass., Sez. Un., 12310/2015, in motivazione); - tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofil attica per la cer tezza del diritto e la corre tta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguar do, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, ### c/ ### in causa n. ###/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, ### e altri c/ ### sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, ###/13, 26049/14, già citata); - deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto m eno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della resistente, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. 
Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liqui dazione della somma stessa, l'art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o N. 12625/23 R.G.  massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v.  n. 8943/2022); - tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l'importo delle spese di li te liquidate in virtù della soccombenza dello stesso ricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di € 3.000,00 in favore della resistente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; - in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; questo è infine condannato al pagamento, in fav ore della resistente, del la ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - in re lazione all a data di pro posizione del ricorso (suc cessiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).  P. Q. M.  la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per comp ensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del l'art. 96, comm a 3, c.p. c., al pagamento in favore della N. 12625/23 R.G.  resistente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Saija Salvatore

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6280/2024 del 18-06-2024

... formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7206 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso in virtù di procura ad litem apposta in calce all'atto di citazione in opposizione dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime, sito in Napoli al ### di ### n. 2/A; opponente E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa giusta procura telematica separata da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.  ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in Napoli alla Via G.L. Bernini 28, #### 2; opposta CONCLUSIONI Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, ### proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 23.02.2021, con cui ### gli intimava il pagamento della somma di euro 401.443,10, oltre alle successive spese, compensi professionali ed interessi, in ragione della parziale corresponsione a far data dal 2009 al 2017 e del totale omesso versamento dal 2018 al gennaio 2021 dell'assegno di mantenimento, posto a carico dello stesso dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa di separazione dei coniugi nella misura di euro 6.000,00 mensili di cui euro 3.000,00 a favore della figlia minore ### ed euro 3.000,00 per il mantenimento dell'opposta. 
A sostegno della presente opposizione, il ### contestava la debenza delle somme precettate, essendo stato il credito richiesto ampiamente anticipato con un ### di famiglia, stipulato a rogito del ### in data ### (cfr. all n. 4 dell'atto di citazione) e con la donazione in favore della minore ### della quota del 50% della società ### proprietaria di una lussuosa villa in ### Assumeva, pertanto, l'intimato di avere corrisposto il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento in favore della creditrice precettante mediante il trasferimento dell'intera quota sociale della ### nonché mediante il predetto atto di liberalità e di avere, così, estinto direttamente il debito. Precisava, altresì, che negli anni 2014, 2015 e 2016 l'ex coniuge riceveva numerose somme in prestito mai restituite (cfr. all. nn. 5, 6 e 7 dell'atto di citazione). Infine, eccepiva la prescrizione del credito intimato in ordine alle annualità dal 2009 al 2016, indicando il relativo termine in quello quinquennale ex art. 2948 n. 4, attesa la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della stessa. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio. 
Si costituiva ### la quale, eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva l'integrale rigetto, con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. 
Parte opposta, da un lato, negava l'esistenza di qualsivoglia accordo sostitutivo in ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento ed evidenziava che veniva richiesto il pagamento di tutti i ratei per i quali non era maturata la prescrizione decennale, siccome derivante da sentenza passata in giudicato ed altresì interrotta mediante lettera di messa in mora del 16.10.2020 (cfr. all. n. 10 della comparsa di costituzione e risposta). Dall'altro contestava l'operatività della compensazione, assumendo che detto istituto fosse inammissibile in ordine ai crediti di natura alimentare. Ad avviso della ### l'opponente fondava l'intero atto su motivazioni che assurgevano a mere giustificazioni dei plurimi inadempimenti in cui questo era incorso rispetto all'obbligazione alimentare dedotta, ma non costituivano motivi tali da minare l'an della esecuzione intimata. Chiedeva quindi confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite e con la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Disattesa con ordinanza del 13.01.2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., all'udienza del 22.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche. 
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 
E' noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 496/2001). 
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. 
Così correttamente qualificata la domanda, questa è solo parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 
Mette conto evidenziare che, in base ai principi generali in materia di prova, è a carico del creditore l'onere di fornire prova della fonte della obbligazione e della relativa scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento del debitore, al quale ultimo spetta di dare prova dell'estinzione del credito (cfr.  SS UU Sent. n. 13533/2001). 
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'opposta ### ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli del 15 maggio 2008, fonte del credito qui azionato (cfr. all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta). Ha dedotto, poi, che il ### sia rimasto inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 401.443,10, esaurendo così il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata. 
Di converso, la circostanza che il ### abbia ottemperato ai pagamenti richiesti non si evince dagli elementi, processualmente, acquisiti. È da considerare, infatti, che è l'opponente ad essere stato onerato del versamento del contributo di mantenimento e, pertanto, gli importi asseritamente corrisposti dallo stesso andavano appositamente documentati. Tuttavia, dalla disamina della documentazione prodotta (cfr. all. nn.  4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione), nessuna prova di corretto adempimento del predetto obbligo può dirsi raggiunta. 
Dell'asserito atto di donazione in favore della figlia minore ### non vi è traccia. Il dedotto “### di famiglia” non ha alcuna efficacia liberatoria dell'obbligo del ### di corrispondere l'assegno di mantenimento alla ### Invero, nel caso di specie, non solo l'opposta avrebbe potuto confidare nel fatto che il predetto patto potesse essere il frutto di uno spirito di liberalità dell'opponente, ma di questo non si fa alcuna menzione negli accordi di separazione. Dunque, non ci sono risultanze dalle quali possa evincersi una reciproca volontà delle parti di volere estinguere in tal modo il credito maturato dalla convenuta e dalla stessa intimato con il precetto per cui oggi è causa. 
Allo stesso modo, non sono rilevanti le questioni sollevate dall'opponente, miranti alla non debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e della ex moglie, quali il fallimento delle proprie attività economiche e i sopraggiunti motivi di salute (cfr. all. n. 3 dell'atto di citazione e all. n. 10 note di trattazione scritta relative all'udienza del 13.01.2022). Si tratta, infatti, di questioni che non possono essere dedotte con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nel giudizio camerale di revisione delle condizioni dello scioglimento del matrimonio, davanti al Tribunale che le ha stabilite, perché, in caso contrario, si consentirebbe al giudice dell'esecuzione di esercitare un inammissibile sindacato sul merito del provvedimento giudiziale azionato come titolo esecutivo (cfr. Cass. 17689/2019: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)”. Ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, l'ex coniuge, debitore di quel contributo, resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo, finchè non venga espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo. 
Quanto all'eccezione di compensazione, questa si appalesa del tutto inammissibile per quanto si evidenzia.  ###. 1246 n. 3 c.c. prevede che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: … 3) di credito dichiarato impignorabile”. Il divieto de quo si applica sia alla compensazione legale sia alla compensazione giudiziale (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 573/1951) e la pignorabilità del credito va equiparata ad un vero e proprio requisito della compensazione, da aggiungere a quelli previsti dall'art. 1243 comma 1 c.c. Al riguardo viene, pertanto, in rilievo l'art. 545 comma 1 c.p.c. il quale, disciplinando i crediti impignorabili, prevede che “non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente ###giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”. Sebbene la disposizione in commento faccia testuale riferimento ai “crediti alimentari”, estendendo la portata del disposto normativo in esame, si è sostenuto da parte della più avvertita dottrina che il regime di impignorabilità di cui al comma 1 dell'art. 545 c.p.c. si riferisca non solo ai crediti alimentari in senso stretto ex artt. 433 ss. c.c., ma a tutti quelli aventi natura intrinsecamente alimentare quali sono gli assegni di mantenimento disposti dal giudice a carico di un coniuge in sede di separazione o di divorzio ed a favore dei figli o dell'altro coniuge. 
In passato in giurisprudenza si è palesato un indirizzo secondo il quale gli assegni in esame (tanto quelli a favore dei figli, quanto quelli a favore dell'altro coniuge) potessero essere pignorati ed opposti in compensazione ad altri crediti poiché non aventi natura alimentare, né assimilabili agli assegni alimentari, avendo presupposti e contenuti differenti in quanto, mentre il diritto alla prestazione alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è limitato al necessario per la vita dell'alimentando, invece, il diritto al mantenimento ha un contenuto più ampio, mirando a soddisfare tutte le esigenze del soggetto che vanta tale diritto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6519/1996). Un diverso orientamento più recente, al quale il giudicante intende aderire, ritiene, invece, in linea con la citata dottrina che gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione o divorzio a favore dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare e, come tali, sono irripetibili, impignorabili e non compensabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.  28987/2008; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15098/2005; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 23569/2016). Infatti, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, sent. n. 13609, Cass., 24/10/2017, sent. n. 25166) e presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile. 
Alla stregua di quanto affermato, attesa la diversa natura tra il credito portato dall'opposta certo, liquido ed esigibile derivante da atto giudiziario, quale il decreto di omologazione del 15.05.2008 (n. cron. 3822/2008 R.G. 6152/2008) (cfr. all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), e il credito derivante da presunti prestiti, accordati dal ### alla moglie separata, ed essendo il primo un credito alimentare e, come tale, irripetibile, impignorabile e non compensabile, quello asseritamente vantato dall'opponente non può essere portato in compensazione con le somme intimate dalla ### Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione occorre prima di tutto individuare il termine da applicare alla pretesa, che secondo l'opponente è quello quinquennale, ed invece, secondo l'opposta quello decennale dell'actio iudicati (la sentenza di separazione che sanciva l'obbligo di mantenimento). 
Orbene, sul punto, non può che rilevare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. nn. 6975/2005, 23462/2009). 
La ragione di tale principio risiede nel fatto che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che, di conseguenza, il principio dell'autonomia delle singole prestazioni trova fondamento proprio nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione. 
Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono infatti caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo; le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura. 
Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, da identificarsi, nello specifico, nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato. Detti assegni formano quindi oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario. 
Da tale impostazione deriva, in via diretta, la soggezione di tali obbligazioni al regime di cui all'art. 2948 4) c.c., e, quindi al termine quinquennale, a nulla rilevando a tal fine la fonte dell'obbligazione, ossia un provvedimento giudiziario che, laddove sentenza, è suscettibile di passare in giudicato, senza tuttavia che all'obbligo, proprio per la sua evidenziata natura, possa applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati (Cass. n. 13414/2010). 
Sotto diverso profilo, l'inquadramento giuridico dell'obbligo comporta che il termine di prescrizione non può decorrere unitariamente, proprio perché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può semplicemente essere fatto valere. 
In conclusione, tale struttura dell'obbligazione di mantenimento implica, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, e secondo invero risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (in termini già Cass. 12333/1998, oltre a quelle sopra citate), che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere. 
Nondimeno, sempre al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto univoca nel ritenere che “la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati; nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (Cass. nn. 7981/2014, 24160/2018). 
Pertanto, nei fatti di causa, a conclusione delle premesse, non prescrizione (decennale o quinquennale che sia) del diritto al mantenimento, bensì prescrizione dei singoli ratei dell'assegno non versato dal ### senza possibilità di sospensione per il rapporto di coniugio. In tale ottica, quanto alla asserita interruzione della prescrizione a mezzo di lettera di messa in mora del 16.10.2020, questa rileva solo in ordine ai ratei non versati a far data dal 2016 al 2021, atteso che comunque, alla data di notifica della stessa, il termine ### di prescrizione di ciascun rateo non versato dal 2009 al 2015 era già ampiamente decorso. 
Orbene, sul punto occorre precisare che le somme prescritte risultano essere pari ad euro 6.745,72 in ordine al periodo da marzo 2009 a febbraio 2010, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al 31.01.2021 per euro 752,71; risultano essere pari ad euro 1.783,80 in ordine al periodo da marzo 2010 a febbraio 2011 a cui vanno aggiunti i suindicati interessi legali per euro 181,75; risultano essere pari ad euro 7.725,16 in ordine al periodo da marzo 2013 a febbraio 2014, a cui vanno aggiunti gli interessi in parola per euro 270,83; pari ad euro 36.645,76 per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015 con gli interessi legali pari ad euro 787,41. Infine, le somme prescritte risultano essere pari ad euro 22.702,76 in riferimento al periodo da marzo 2015 a dicembre 2015, con gli interessi legali pari ad euro 357,00. (cfr. pagg. 3 e 4 dell'all. n. 1 all'atto di citazione in opposizione del ###. Di talchè l'importo complessivamente prescritto e sul quale la signora ### non può avanzare pretesa alcuna è di euro 77.952,00 (6.745,72 + 752,71 + 1.783,80 + 181,75 + 7.725,16+ 270,83 + 36.645,76 + 787,41 + 22.702,76 + 357,00 = 77.952,30). 
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate per detto importo di € 77.952,3. 
Invero, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 77.952,3. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo prescritto, dunque per euro 323.491,10 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 401.443,10 - euro 77.952,3 = 323.490,8). 
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'opposizione così proposta dal ### è parzialmente fondata. 
Passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ### questa non può trovare accoglimento, in quanto come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio; la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, ### n. 594/2016). Nel caso in esame l'opposta non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio. 
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per l'importo residuo le spese di lite si pongono a carico di parte opponente e si liquidano come in dispositivo..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### avverso il precetto notificato il ### da ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: a) Accoglie in parte l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta solo la somma di euro 77.952,3 per il periodo che va dal 2009 al 2015 per intervenuta prescrizione; per l'effetto il precetto conserva la sua efficacia per l'importo di € 323.490,3; b) liquida complessivamente le spese del presente processo in € 12.046,00 per compensi oltre accessori come per legge, compensandole per il 50% tra le parti e condannando il sig. ### alla refusione in favore di parte opposta del residuo 50%. 
Napoli, 17 giugno 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 7206/2021


causa n. 7206/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cannavale Stefania, Capuozzo Luigi

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2609/2024 del 04-06-2024

... dando prova di aver ottemperato al precetto puntuale di cui agli artt. 145, 148, 283 e ss. del D.Lgs. 209/05 , per aver atteso i termini di legge prima dell'introduzione del presente giudizio ( v. produzione attorea). Risulta provata la legittimazione attiva dalla documentazione medica, segnatamente referto di PS n. 17014337 del 18\3\17 Ospedale di ### (v. produzione attorea)-. La legittimazione della convenuta è stata provata dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto( cfr. v. verbali di causa ). La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 19, lett. a, della L. 990/69, poi sostituito dall'art. 283, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 209/2005. Nel merito, dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie tutte , emerge la fondatezza della domanda proposta dall'attore. (leggi tutto)...

N.RG 21578 / 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Marano di Napoli Il Giudice di ### di ### di Napoli , Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.RG 21578 / 2018 A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli; TRA ### (###) rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv.  ### con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; Parte attrice E ### S.P.A. n.q. - F.G.V.S. - in persona del legale rappresentante p.t., rappr.  e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. ### e dall'avv. ### con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; ### : come da verbale di udienza del 29.5.2024 ed atti ivi richiamati. 
FATTO E DIRITTO Giova premettere che la seguente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del procedimento , con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive , in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. Att. Cpc così come modificato con l. n. 69/09. 
I fatti di causa sono noti . ### la descrizione operata con l'atto di citazione l' odierno istante, quale pedone , attraversando la strada sulle strisce pedonali, subiva lesioni fisiche sulla regione frontale tali da essere soccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### , a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 18 Marzo 2017 alle ore 14:00 ,14:30 circa in ### di Napoli nella zona denominata colonne di ### ad opera di un veicolo BMW di colore blu, rimasto sconosciuto , il cui conducente provenendo dal lato ### di Napoli e marciando in direzione di ### a velocità elevata investiva l'attore scaraventandolo violentemente al suolo , urtando con la fiancata anteriore destra contro il lato sinistro del corpo dell'istante che nel cadere al suolo urtava la testa sull' asfalto procurandosi ferite sulla regione frontale ,senza possibilità di annotare il numero di targa dell'auto investitrice. 
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda attorea per aver la difesa di parte attorea prodotto l'atto di messa in mora, opportunamente corredato , inviato sia alla S.p.a. ###ni nella qualità di impresa designata - F.G.V.S., sia alla ### S.p.a. dando prova di aver ottemperato al precetto puntuale di cui agli artt. 145, 148, 283 e ss. del D.Lgs.  209/05 , per aver atteso i termini di legge prima dell'introduzione del presente giudizio ( v.  produzione attorea). 
Risulta provata la legittimazione attiva dalla documentazione medica, segnatamente referto di PS n. 17014337 del 18\3\17 Ospedale di ### (v. produzione attorea)-. 
La legittimazione della convenuta è stata provata dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto( cfr. v. verbali di causa ). La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 19, lett.  a, della L. 990/69, poi sostituito dall'art. 283, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 209/2005. 
Nel merito, dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie tutte , emerge la fondatezza della domanda proposta dall'attore. All'esito della produzione documentale , segnatamente della documentazione medica e della copia denuncia -querela del 24\3\2017 sporta presso la ### di ### unitamente all'esito dell'inchiesta orale ,risulta provato che l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Invero il testimone escussosig. ### -indifferenteall'udienza del 14\9\ 2022 ( v. verbale ) ha confermato l'assunto attoreo, ha fornito dichiarazioni sufficienti e pertinenti, ha precisato che era ivi presente , a piedi, fuori un bar, ha confermato l'avvenuto investimento secondo le modalità indicate nell'atto di citazione, ha specificato che dopo l'impatto il conducente del veicolo BMW non si fermava e si dileguava in direzione ### e nessuno riusciva a rilevare il numero di targa ### ha specificato che l'istante dopo la caduta al suolo presentava una ferita alla testa con fuoriuscita evidente di sangue e perciò trasportato in ospedale. Conclusivamente il teste è apparso credibile tenuto conto della sua posizione rispetto all'incidente , del contesto in cui si trovava , della coerenza e verosimiglianza della descrizione sufficientemente precisa dell'evento. Per tali modalità del fatto storico, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, letti gli artt. 190, 191 vigente CDS , letto l'art. 2054 cc , si può affermare l'esclusiva responsabilità dell'evento in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto che non ha rispettato le più elementari norme che regolano la circolazione delle auto contravvenendo dunque alle regole basilari che attengono alla prudenza, perizia e diligenza(artt. 140, 141 vigente cds ). 
Per quanto attiene il quantum debeatur, considerata la documentazione medica agli atti , considerato l'accertamento visivo del ctu ( l.27/12) questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU e le fa proprie in quanto reputa corretto il percorso argomentativo espresso dal medesimo dal punto di vista logico-scientifico. In proposito, il ### riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità, ha valutato un danno biologico nella misura del 2 %, pari ad euro 1.352,50 , un periodo di ITP al 75% di giorni 3 pari ad euro 109,83 , un periodo di ITP al 50% di giorni 7 pari ad euro 166,18 , un periodo di ITP al 25% di giorni 7 pari ad euro 83.09 . Relativamente al lamentato danno morale , sul punto la domanda va rigettata alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 17209\15 che ha sancito la possibile liquidazione del danno morale, in ipotesi di lesioni micropermanenti , solo in presenza di allegazioni e prove di circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza \turbamento. 
Conclusivamente , si ritiene di liquidare all'odierno istante la complessiva somma di euro - 1.711,60- calcolata secondo i detti parametri, considerata l'età dell'infortunato all'epoca del sinistro per cui è causa , in applicazione del DM 2019 -2020 ex art. 139 del codice delle ass.ni. 
Per quanto suesposto la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, la ###ni nella qualità -F.G.V.S.-va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro -1.711,60- oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ( DM 55/14).   P.Q.M.  ### del Giudice di ### di ### di Napoli, in persona della Dr.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, N.RG 21578 / 2018 così provvede: - accoglie la domanda per quanto di ragione, - dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto ; - condanna la parte convenuta ,### S.P.A. n.q. - F.G.V.S. - al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro -1.711,60- oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; - condanna, altresì, la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma onnicomprensiva di €. -1.100.00- oltre €. -150.00- per spese , oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.   Le spese di CTU liquidate in complessivi euro 400 cedono interamente e definitivamente a carico della parte convenuta . 
Napoli### di Napoli, lì 30-5-2024 

Il giudice
di pace Dr.ssa ### n. 21578/2018


causa n. 21578/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cuomo Patrizia

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1248/2024 del 24-06-2024

... a seguito della notifica dell'atto di precetto in data ### o la diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali. In via subordinata ### che i sig.ri ### e ### hanno diritto di passo pedonale e carraio sul m. n. 276. Accertare che i sig.ri ### e ### hanno diritto di tenere i contatori acqua, luce e gas sul m. n. 276. Spese di entrambi i giudizi integralmente rifuse”. Hanno resistito al gravame #### e ### chiedendo il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata. Si sono costituiti ####### e ### eredi di ### parimenti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. ### è rimasto contumace. La Corte d'appello, con sentenza n. 2326/16, ha respinto l'appello, condannando gli appellanti in solido a rifondere le spese di giudizio alle altre (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA ### civile R.G. 618/2022 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### dott. ### dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di rinvio iscritto al ruolo in data ###, promosso con atto di citazione in riassunzione da ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), con gli avv.ti ### e ### ricorrenti in riassunzione - appellati contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'avv. ##### S.R.L. (già ### geom. ### s.a.s. di ### & C.) (P.IVA ###), contumace; appellanti ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), con l'avv.  #### (C.F. ###), contumace; appellati ### “Proprieta”; giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 2326/2016 del 4.10.2016 della Corte d'Appello di Venezia - ### CONCLUSIONI - per ##### “1) Confermarsi il passaggio in giudicato delle domande enucleate in Cassazione con i motivi 1-2-3 di cui al ricorso in Cassazione di ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l.  2) In ordine al 4° motivo del ricorso per cassazione, relativo alla denegata usucapione breve ex art. 1159 c.c. respingersi ogni e qualsivoglia domanda dei ricorrenti medesimi; 3) Condannarsi gli odierni convenuti in giudizio alla refusione integrale delle spese e competenze di giudizio del procedimento in Cassazione, come prospettato dalla Corte, e delle spese e competenze dell'attuale procedimento di riassunzione; anche conformemente alle conclusioni dei costituiti ####### e ### Paola”; - per #### “1) Respinta ogni avversa domanda accertarsi e dichiararsi che la comproprietà della Corte mapp.  276 è stata acquisita per usucapione decennale ex art 1156 c.c. prima dalla soc. ### snc dei signori ### e ### e da questa trasferita alla ### snc. 
In ogni caso.  2) ### di spese e compensi oltre a rimb. forf. IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio”; - per ######## “1) Confermarsi il passaggio in giudicato delle domande enucleate in Cassazione con i motivi 1-2-3 di cui al ricorso in Cassazione di ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l. (già ### di ### di ### & C.); 2) In ordine al 4° motivo del ricorso per cassazione, relativo alla denegata usucapione breve ex art. 1159 c.c. respingersi ogni e qualsivoglia domanda dei ricorrenti medesimi.  3) Condannarsi gli odierni convenuti in giudizio ##### quale amministratore e legale rappresentante della soc. #### S.r.l. (già ### di ### di ### & C.) alla refusione integrale delle spese e competenze di giudizio del procedimento in Cassazione, come prospettato dalla Corte, e delle spese e competenze dell'attuale procedimento di riassunzione”.  RAGIONI DELLA DECISIONE #### e ### con atto di citazione del 26.1.2006, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, ### di #### s.a.s., ### S.n.c. dei F.lli ### e ### nonché, in quanto comproprietari della corte censita come mappale 276, ### e ### deducendo che i titoli di acquisto da parte dell'### e della soc. ### non comprendevano alcun diritto di comproprietà del cortile su cui gli immobili pur si affacciavano, ma soltanto il limitato diritto di passo pedonale a favore della sola parte di immobile di proprietà ### rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: ### che la convenuta ### di ### & C., non è comproprietaria della corte insistente sul mapp.  276 e, comunque, non ha su tale corte diritto di transito a piedi o con mezzi di sorta per accedere e recedere dalla pubblica ### per i motivi di cui alla narrativa di citazione. 
Conseguentemente ordinarsi a parte convenuta di chiudere a sua cura e spese in prefiggendo termine i due garage e la porta che le consentono di accedere alla corte insistente sul mapp. 276, autorizzandosi parte attrice, nell'ipotesi in cui controparte non provveda alla chiusura nel termine che le sarà assegnato, a provvedervi a propria cura e spese salvo il diritto di ripetere le spese sostenute.  ### che la convenuta ### snc dei F.lli ### e ### non è comproprietaria della corte insistente sul mapp. 276 e, comunque, non ha su tale corte diritto di passo carraio per accedere e recedere dalla pubblica ### bensì esclusivamente il diritto di passo pedonale: conseguentemente, ordinarsi agli stessi di non transitare sulla corte de qua se non a piedi. 
Regolamentare l'uso della corte insistente su mapp. 276 da parte dei vari comproprietari della corte medesima, indicando i criteri ai quali i vari comproprietari devono attenersi, anche in considerazione dell'entità delle relative quote di comproprietà, se del caso nominando un amministratore ex art. 1105 ### che la convenuta ### snc ha apposto sulla parte di loro proprietà priva di diritto alla corte alcuni contatori d'acqua, luce e gas che sporgono sul cortile e perciò ordinarsene la rimozione. 
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi”. 
L'### S.a.s. si è costituita in giudizio a sua volta deducendo di aver acquistato il mappale 355 sub 7 con atto per notaio ### del 22.6.2001 e ha reclamato il diritto di passaggio ad essa riconosciuto dal rogito sul mappale 276. In particolare, oltre a contestare le pretese attoree, essa ha proposto tre domande riconvenzionali: 1) di costituzione di servitù coattiva di passo sulla corte mapp 276; 2) di ordine di chiusura di nuovi accessi indebitamente aperti dagli attori sul cortile mappale 276 in sede di ristrutturazione del loro immobile; 3) di accertamento dell'avvenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c. della comproprietà della corte mapp. 276 del foglio 50 C.F. del Comune di ### di ##### inoltre, ha chiesto che il contraddittorio fosse integrato nei confronti di ### e ### non risultando che ### S.n.c. fosse più proprietaria di alcunché.  ### S.n.c. si è costituita con comparsa di risposta del 19.4.2006 eccependo la carenza della propria legittimazione passiva: il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di ### e ### aventi causa di ### S.n.c., e, con sentenza parziale del 18/19.9.2008, ha rigettato nel merito le domande formulate nei confronti di ### S.n.c., disponendo altresì sulle spese di lite, e così definendo il rapporto processuale tra gli attori ed #### e ### chiamati in causa, si sono costituiti separatamente ma assumendo identica posizione: hanno resistito deducendo che gli attori avevano completamente ristrutturato il fabbricato, aprendo nuove porte sulla corte distinta con mappale 276, e, affermandosi comproprietari della stessa, hanno chiesto la rimessione in pristino del fabbricato degli attori, con l'eliminazione delle nuove porte aperte sul predetto mappale, così concludendo: “Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. 
In via riconvenzionale: previo accertamento dei fatti esposti in premessa condannarsi gli attori #### e ### a ripristinare l'originario stato dei luoghi e conseguentemente chiudere le parti pedonali e carrai nonché le finestre aperte sulla corte comune (276) all'abbattimento dei 2 balconi e alla chiusura delle bocche di lupo del loro edificio catastalmente identificato al mappale n° 275 (prima dei lavori. Spese di lite rifuse”. 
Nel giudizio è intervenuta in giudizio ### proprietaria di uno degli immobili affacciantesi sulla corte mapp 276 e comproprietaria della corte medesima, eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda di regolamentazione dell'uso della corte anche a mezzo di amministratore ex art 1105 c.c. svolta dagli attori ed aderendo, per il resto, alle domande svolte da questi.  ### c.t.u., con sentenza n. 1096/2014, il Tribunale di ### ha accolto la domanda degli attori e degli eredi di ### ed ha, per l'effetto, accertato che la convenuta società ### edili #### s.a.s. di ### e C. non è comproprietaria dei beni catastalmente indicati al foglio 50, particelle 279 (sottopassaggio che collega la via pubblica alla corte comune) e 276 (corte comune), né gli immobili di sua proprietà (e cioè i subalterni alla stessa spettanti della pila 355 del foglio 50) godono del diritto di servitù di passaggio sui predetti beni. 
Il tribunale, inoltre, ha accertato che ### e ### non sono comproprietari né del sottopassaggio di cui alla p.lla 279 né della corte censita alla p.lla 276, né i beni di cui sono proprietari (foglio 50, p.lla 355, sub 5 e 6, 2 e 3) godono del diritto di servitù di passaggio carraio sui predetti beni ma solo della servitù di passaggio pedonale. 
Il tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali dell'### di accertamento di costituzione della servitù coattiva di passo carraio e pedonale e dell'intervenuta usucapione della comproprietà sulla striscia di terreno insistente sui mappali 276 e 279 e ha ordinato all'### di chiudere i due garage e la porta “che danno sulla corte insistente sul mapp. 276” e ai terzi chiamati ### e ### di rimuovere i contatori d'acqua, luce e gas a servizio dei loro immobili che sporgono sulla corte 276 e dichiarato inammissibile la domanda attorea di regolamentazione dell'uso della corte comune, mapp. 276. 
Quanto alle spese, il giudice di prime cure ha condannato in solido tra loro la convenuta ### S.a.s. e i terzi chiamati ### e ### a rifonderle in favore delle altre parti costituite, e dunque degli attori e degli eredi, frattanto costituitisi, di ### (########, ponendo altresì a carico dei primi le spese di c.t.u.  #### e l'### edili #### s.a.s. hanno proposto appello avverso tale sentenza, con comune patrocinio, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: “previa riforma dell'appellata sentenza per i motivi esposti in premessa: respingere tutte le domande proposte dai sig.ri #### e ### nell'atto di citazione datato 26/01/06 nonché degli atti successivi o comunque tutte le domande svolte dai predetti nel corso del giudizio di primo grado; - respingersi tutte le domande proposte, dai sig.ri ####### e ### quali eredi dell'intervenuta ### nei confronti dei signori ### e ### e ### costruzioni edili ### geometra ### s.a.s di ### - accogliersi tutte le domande proposte dai sig.ri #### e ### geometra ### nelle rispettive comparse di costituzione, e/o comunque le domande svolte nel giudizio di primo grado e qui per intero richiamate; - accertarsi che i sig.ri ### e ### quali proprietari dei rispettivi m.  355 sub. 1, 2, 3, 5, 6, sono comproprietari del map. 276. ### che l'### sas di ### & C ha diritto di passo pedonale e/o carraio sul m.n. 276. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale del presente appello, condannarsi i sig.ri #### e ### a restituire ai sig.ri ### e ### la somma di € 18.023,00 loro data a seguito della notifica dell'atto di precetto in data ### o la diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali. 
In via subordinata ### che i sig.ri ### e ### hanno diritto di passo pedonale e carraio sul m. n. 276. 
Accertare che i sig.ri ### e ### hanno diritto di tenere i contatori acqua, luce e gas sul m. n. 276. 
Spese di entrambi i giudizi integralmente rifuse”. 
Hanno resistito al gravame #### e ### chiedendo il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata. 
Si sono costituiti ####### e ### eredi di ### parimenti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.  ### è rimasto contumace. 
La Corte d'appello, con sentenza n. 2326/16, ha respinto l'appello, condannando gli appellanti in solido a rifondere le spese di giudizio alle altre parti costituite. 
La Corte, in particolare ha ritenuto, innanzitutto, che non fosse fondata l'eccezione degli appellanti in relazione alla "titolarità del diritto" in capo agli attori, al pari delle censure alla sentenza del tribunale dipendenti da questa eccezione, rilevando che gli attori in primo grado avevano "affermato il loro diritto di proprietà sul mappale 276"e che tale loro diritto non era mai stato contestato dagli appellanti in primo grado, trattandosi, pertanto, di un fatto pacifico in causa. 
Rigettata l'eccezione degli appellanti in relazione alla "titolarità del diritto" in capo agli attori, ha espressamente condiviso il convincimento del tribunale in ordine tanto all'insussistenza della comproprietà della "corte comune" di cui alla p.lla 276 e del "portico" di cui alla p.lla 279 e degli altri diritti reali minori, come la servitù di passaggio, in capo all'### quanto all'insussistenza della comproprietà di tali beni ("corte e portico") in capo a ### e a ### Dopo aver evidenziato che occorreva esaminare "il titolo da cui si origina il diritto alla corte 276", il suo "esatto contenuto" ed a favore di quale "porzione immobiliare" tale diritto era stato costituito, ha ritenuto che: - alla luce di tale titolo, vale a dire il "rogito di divisione" del 24.9.1927, a ### dante causa mediata degli appellanti, era stato attribuito, quale proprietaria del mappale 26, il "diritto alla corte 276"; - il "contenuto" di tale diritto (genericamente individuato come "diritto alla corte 276" negli atti successivi di alienazione a terzi) doveva essere determinato proprio con riferimento all'atto di divisione sopra citato, "ove tale diritto viene costituito"; - tale diritto corrisponde al "diritto di passaggio" (unicamente personale) attraverso la corte (m.  276) ed il portico (m. 279) per accedere alla pubblica via ### La Corte, quindi, ha chiarito che il contenuto di tale diritto, quale si desume dall'atto di divisione, è il diritto di passaggio pedonale sulla corte e sul portico e che "non è comproprietà, non è servitù di passaggio carraio"; ha ritenuto, alla luce dei successivi atti di vendita (citati nella consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi frazionamenti catastali), che: - "unicamente le porzioni indicate con le particelle 26 sub 1 e 26 sub 2, nonché le porzioni identificate originariamente con le particelle 280 e 281 hanno diritto alla corte particella 276 e non le altre porzioni": e poiché "le ex particelle 26 sub 1, 26 sub 2, 280 sub 1 e 281 sub 2 corrispondono ... agli attuali subalterni 5 e 6 della particella 355 facenti capo ai ### e ###, solo "a favore delle proprietà dei ### e ### esiste... [il] diritto di passo pedonale, con esclusione della comproprietà e del diritto di passo carraio"; - viceversa, "le particelle di proprietà dell'### (in particolare [le] particelle 355 subb 9, 10 e 13 ex particelle 355 subb 7 e 8) non risultano avere alcun diritto alla corte 276 ", per cui le porzioni immobiliari di tale società non vantano, relativamente alla corte identificata con la p.lla 276 ed al portico identificato con la p.lla 279, alcun diritto di servitù di passaggio né pedonale né carraio, né tantomeno di comproprietà. 
La Corte, infine, ha esaminato il motivo d'appello con il quale gli appellanti si erano doluti del fatto che non fosse stata riconosciuta all'### l'usucapione, ai sensi dell'art. 1159 c.c., della comproprietà del mappale o del diritto di passaggio carraio sul medesimo, e l'ha ritenuto infondato sul rilievo che quest'ultima domanda, non formulata in sede di precisazione delle conclusione, era stata correttamente considerata dal tribunale come abbandonata, mentre la domanda di usucapione era stata fondata sul "rogito ### del 22.6.2001 con il quale, però, la società ### s.n.c. ha trasferito all'### relativamente alla corte 276, "diritti che non aveva mai acquistato".  #### e l'### edili #### s.r.l. (già ### edili #### s.a.s. in forza di atto di trasformazione del 27.9.2012) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.  #### e ### hanno resistito con controricorso.  ####### e ### hanno resistito con controricorso.  ### è rimasto intimato. 
Con ordinanza n. 42035/21, la Corte di Cassazione ha: 1) rigettato il primo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che gli attori avessero affermato il loro diritto di proprietà del mappale 276 e che tale diritto non era stato mai contestato dagli appellanti nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi, quindi, di un fatto pacifico; 2) rigettato il secondo motivo di ricorso, col quale era stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'oggetto del giudizio non fosse l'accertamento del diritto di proprietà degli attori ma la domanda di accertamento negativo dell'altrui diritto di comproprietà o di diritti reali minori, svolta, peraltro, da una parte che non era stata privata, nemmeno parzialmente, del possesso della corte e che, quindi, non agiva per il suo ripristino; 3) rigettato il terzo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, alla luce dei diritti assegnati a ### nell'atto di divisione del 1927, ha ritenuto, da un lato, che gli immobili di proprietà di ### e di ### avessero solo il diritto di passo pedonale attraverso il portico e la corte mapp. 276 e, dall'altro lato, che gli immobili di proprietà dell'### non godano, in forza dei titoli prodotti, di alcun diritto sulla corte mapp. 276); 4) accolto il quarto motivo e cassato, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Venezia, chiamata, in differente composizione, anche a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 
In particolare con il quarto motivo, la società ricorrente ### S.r.l., lamentando la violazione dell'art. 1159 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la domanda riconvenzionale (riproposta con l'atto d'appello) con la quale l'### quale proprietaria del mappale 355 sub 7, aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto, per effetto dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., della comproprietà dei mappali 275 e 276, sul rilievo che la società ### S.n.c., sua dante causa, non avrebbe mai acquistato il diritto di comproprietà sul mappale 276 e, quindi, non avrebbe mai potuto trasferirla all'### senza, tuttavia, considerare che l'usucapione breve di cui all'art. 1159 c.c. presuppone un acquisto a non domino ed il possesso in buona fede del bene per un tempo non inferiore a dieci anni dalla trascrizione del contratto di compravendita. Nel caso in esame, in effetti, ha osservato la ricorrente, la società convenuta, come emerge dall'atto d'appello, aveva dedotto in giudizio di aver acquistato il diritto di comproprietà del mapp. 276 poiché: a) l'acquisto di tale diritto risultava dall'atto per notaio ### del 27.3.1992, trascritto il ###, di acquisto da parte della sua dante causa ### S.n.c.; b) la comproprietà del mappale 276 era stata conseguentemente trasferita dalla sua dante causa, con atto per notaio ### del 22.6.2001, regolarmente trascritto, all'### c) la dante causa, al pari dell'### avevano pacificamente posseduto uti dominae il cortile per oltre dieci anni a far data dalla trascrizione dell'atto di compravendita di ### del 17.4.1992. 
La Corte di Cassazione ha giudicato il motivo fondato osservando che la Corte d'appello aveva trascurato di considerare che l'art. 1159 c.c. descrive proprio una fattispecie di acquisto a non domino (e cioè da un soggetto che si qualifichi, senza esserlo, titolare del diritto trasferito) di un diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) su un bene immobile, sempre che, da un lato, il titolo sia astrattamente idoneo a determinarne il trasferimento, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare, e, dall'altro lato, l'acquirente sia stato in buona fede (al tempo dell'acquisto: art. 1147, comma 3, c.c.) ed abbia posseduto il bene (o il diverso diritto reale) così acquistato per almeno dieci anni dal momento della trascrizione del predetto titolo. 
La Corte d'appello aveva, in altri termini, omesso di verificare, così cadendo nel vizio di falsa applicazione della norma prevista dall'art. 1159 c.c., se, effettivamente, sussistevano i fatti costitutivi dedotti dalla società convenuta: 1) l'acquisto del diritto di comproprietà sul mappale 276 ### risultante dall'atto d'acquisto, per notaio ### del 27.3.1992, trascritto il ###, in favore della dante causa ### S.n.c.; 2) il trasferimento della comproprietà del mappale 276 dalla ### S.n.c., con atto del 22.6.2001 per notaio ### regolarmente trascritto, all'### 3) il possesso della società venditrice prima e dell'### poi sul cortile oggetto della comproprietà per oltre dieci anni a far data dalla trascrizione dell'atto d'acquisto in favore della ### S.n.c. in data ###. 
Il giudizio è stato riassunto dagli appellanti - controricorrenti in cassazione - #### e ### al fine di veder rigettato l'appello anche quanto alla questione riferita alla parte di sentenza cassata con rinvio, negando essi la sussistenza dei presupposti per l'usucapione ex art. 1159 bis c.p.c. nonché al fine di ottenere la condanna delle controparti alla rifusione in proprio favore delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. 
Sono rimasti contumaci l'#### S.r.l. (già appellante e ricorrente in cassazione unitamente a ### e ### e ### Si sono costituiti con posizione adesiva a quella degli attori in riassunzione ####### e ### Si sono altresì costituiti gli appellanti (e ricorrenti in cassazione) ### e ### instando affinché sia dichiarato che la comproprietà della corte mapp. 276 è stata acquisita per usucapione decennale ex art 1159 c.c. dalla società ### S.n.c. di ### e ### e da questa trasferita alla ### snc. 
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 22.2.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *** 
Come sopra anticipato, la cassazione con rinvio della sentenza è intervenuta unicamente con riguardo alla parte della sentenza d'appello con la quale era stato rigettato il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della domanda, proposta dalla sola ### (prima S.a.s., poi S.r.l.), proprietaria del mappale 355 sub 7, di accertamento dell'intervenuto acquisto di comproprietà sui mappali 275 e 276 per usucapione decennale ex art. 1159 La causa è stata riassunta dagli appellati #### e ### mentre non si è costituita nel giudizio ### S.r.l. che, come osservato, aveva proposto in primo grado - e mantenuto nelle successive fasi - la predetta domanda. 
Si sono costituiti chiedendo l'accoglimento di quella domanda ### e ### ma, come eccepito dalle altre parti costituite, essi non hanno legittimazione con riferimento ad una domanda proposta da altro soggetto e relativa all'affermazione dell'acquisto da parte di questi della proprietà per intervenuta usucapione. 
Vero è che ### e ### hanno proposto appello e ricorso per cassazione congiuntamente all'### ma in tali atti essi hanno, in termini corretti, fatto riferimento alle domande (da ciascuno) proposte in primo grado, tanto che la stessa Corte di Cassazione ha espressamente e puntualmente riferito i primi tre motivi di ricorso congiuntamente ai tre ricorrenti ed il quarto - l'unico accolto - alla sola ### Né a diversa conclusione reca il riferimento, dagli stessi svolto a giustificazione della posizione assunta in sede di rinvio, al fatto che ### e ### siano gli ex soci illimitatamente responsabili della ### S.n.c., dante causa dell'### assumendo rilievo una fattispecie acquisitiva a titolo originario. 
In ogni caso sulla domanda dell'### la Corte è chiamata a pronunciarsi in forza della riassunzione comunque svolta dagli originari attori, evidentemente interessati ad evitare gli effetti della estinzione del giudizio conseguente all'eventuale mancata attivazione del giudizio di rinvio oltre che alla rifusione delle spese del giudizio. 
Orbene, detta domanda si conferma, anche una volta esaminata nei termini indicati dal giudice di legittimità, infondata. 
Come osservato dalla Suprema Corte, l'acquisto ex art. 1159 c.c. può essere invocato non solo dall'immediato (e primo) acquirente a non domino ma anche dal terzo subacquirente il quale, in effetti, avendo acquistato dal primo un diritto di cui quest'ultimo non era (ancora divenuto) titolare (appunto perché acquistato a non domino senza che la fattispecie acquisitiva ex art. 1159 c.c. si fosse già perfezionata in suo favore), “è, evidentemente, egli stesso acquirente a non domino, sempre che, in quanto acquirente a titolo particolare (con titolo, in astratto, altrettanto idoneo al trasferimento della proprietà: Cass. n. 19724 del 2016), abbia ritenuto di unire il proprio possesso del bene, per accessione ai sensi dell'art. 1146, comma 2°, c.c., a quello del suo autore (cfr. Cass. n. 1459 del 1995, secondo cui il principio dell'accessione del possesso è applicabile tanto all'usucapione ordinaria di cui all'art. 1158 c.c., quanto a quella decennale disciplinata dall'art. 1159 cit.; conf., Cass. n. 1906 del 1977; Cass. n. 7966 del 2003) e che, in tal modo, il possesso di tale bene sia stato complessivamente esercitato, prima dall'uno e poi dall'altro senza soluzione di continuità, per almeno dieci anni dalla trascrizione del titolo d'acquisto in favore dell'originario acquirente dello stesso a non domino”. 
Tale precisazione assume specifica importanza nella specie poiché è certo, in quanto documentato e pacifico: a) che nell'atto di compravendita a rogito notaio ### del 22.6.2001 con cui l'### edili di #### s.a.s. di ### ha acquistato dalla ### s.n.c. dei F.lli ### e ### la piena proprietà dell'immobile censito al foglio 50, particella 355 sub. 7 (ex foglio 13 particella 26/5, 255/b e 255/c) ed oggi, invece, sub. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, è effettivamente pattuito che “il fabbricato in oggetto ha accesso pedonale e carraio da via ### attraverso il sottoportico fino a giungere alla corte comune particella 276 di are 4.36 del foglio 50 N.C.T.”; b) che tuttavia dal 2001 non è trascorso il decennio utile ad usucapionem, posto che già nel 2006 #### e ### comproprietari dell'area (su tale qualità si è formato il giudicato), hanno agito per vedere negativamente accertato ogni diritto reale dell'### sulla corte distinta come p.lla 276. 
È per converso altrettanto acquisito - in forza del rigetto del motivo del ricorso per cassazione - che una tale indicazione non fosse contenuta nell'atto di divisione a rogito notaio ### del 24.9.1927 col quale ### si vide assegnati tutti i beni oggetto di causa, trovandosi anzi ivi scritto che “solo “il proprietario del mappale n. 26 a” (in seguito riaccatastato quale mappale 26 sub 1 e 26 sub 2) “foglio ### ha diritto di passo pedonale attraverso il n. 20 g e 20 d” (poi riaccatastati quali mappale 276)”. ### una indicazione in tal senso non si trova negli atti del 1960 coi quali ### ebbe a vendere a diversi aventi causa gli immobili oggetto di causa. 
Ne consegue che il primo presupposto della fattispecie acquisitiva che si deve verificare - l'acquisto a non domino - potrebbe rinvenirsi unicamente nell'atto di compravendita a rogito notaio ### del 27.3.1992 (rep. n. 55.598, registrato a ### il ### al n. 1871, trascritto il ###), col quale ### s.n.c. dei F.lli ### e ### ha acquistato, tra l'altro, la piena proprietà degli immobili così distinti al ### del Comune di ### - foglio 13 particella 26 sub 1 e 2, particella 280 e 281 sub 1 e 281 sub 2, con diritto alla corte 276 esplicitato in atto solo per la particella 26 sub 2; - foglio 13 particella 26/5, 255/b e 255/c, tutti con diritto alla (sola e diversa) corte mappale 296. 
Orbene, all'art. 1 dell'atto di acquisto è specificato con esclusivo riguardo all'immobile distinto al foglio 13 particella 26 sub 2 il “diritto alla corte mappale 276 foglio 50”, laddove invece i mappali 255/b, 255/c e 26/5 hanno “diritto alla corte mappale 296”.  ### ed ineccepibile ricostruzione offerta in primo grado dal c.t.u. ha condotto ad affermare, in termini che questa Corte ritiene perfettamente coerenti con la documentazione in atti, che le particelle acquistate nel 2001 dall'### non ricadono nell'originaria particella 26, subalterni 1 e 2 (v. relazione integrativa depositata il ###, pag. 19). 
Ne consegue che non può individuarsi nel rogito del 1992 (né, come già si è osservato, in altro antecedente a quello del 2001) il titolo astrattamente idoneo a trasferire la ###proprietà della corte mappale 276 in favore della dante causa dell'### In secondo luogo, ed in termini anche autonomamente dirimenti, non risulta provato che ### S.n.c. prima e ### poi abbiano ###posseduto la predetta corte comune a titolo di ###proprietà, non essendo mai stata proposta nessuna istanza di prova a dimostrazione di un tale stato di fatto. 
Si deve infatti notare che nella comparsa di costituzione contenente le domande riconvenzionali dell'### S.a.s., quella afferente all'usucapione decennale era sviluppata soltanto nei seguenti termini (si riporta integralmente il paragrafo della citazione dedicato alla domanda): “20) Con atto notaio N. 109676 del 22/06/01 notaio ### la convenuta acquistò il bene di cui è causa.  21) Il bene fu a lei ceduto da ### S.n.c. che aveva in precedenza acquistato il bene dai #### e ### 22) Ora, ove fosse accertato che ### S.n.c. non avesse titolo, comunque, per decorso del termine di dieci anni, l'### S.a.s. di ### &c, avrebbe diritto ad acquistare i diritti sulla corte comune ex art. 1159 Infatti sia ### S.n.c. (dall'atto del suo acquisto) sia ancora la convenuta ### hanno sempre utilizzato la corte comune transitando con autovetture e camion. 
È quindi decorso il possesso decennale di cui all'art. 1159 c.c.” Nessuna istanza di prova era proposta a supporto della domanda riconvenzionale in esame.  ### d'appello, nel motivo col quale si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale in esame, fa riferimento al decorso del decennio dal rogito del 1992 ma non contiene nessun riferimento al possesso ed alla sua prova. 
Anche sotto questo secondo profilo - e secondo presupposto - la domanda ex art. 1159 c.c. non poteva e non può, di conseguenza, che essere rigettata. 
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto anche con riguardo al motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di usucapione decennale. 
Ferme di conseguenza le statuizioni dei primi due gradi di giudizio, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna in solido delle parti soccombenti alla rifusione delle spese anticipate dalle parti vittoriose, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., secondo importi medi per causa di valore indeterminabile di media complessità.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. rigetta l'appello proposto, anche quanto al motivo oggetto di rinvio, e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n. 1096/2014 del Tribunale di ### 2. condanna in via fra loro solidale gli appellanti #### e #### S.r.l. (già ### di #### di ### & C.) alla rifusione delle spese di lite anticipate da ##### pure in solido, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre € 804,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge; 3. condanna in via fra loro solidale gli appellanti #### e #### S.r.l. (già ### di #### di ### & C.) alla rifusione delle spese di lite anticipate da ######## pure in solido, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.   ### 

causa n. 618/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Petrucco Toffolo Francesco, Passarelli Caterina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 149/2024 del 27-06-2024

... - OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede. RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione formulato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ### e ### hanno convenuto in giudizio ### per proporre opposizione al precetto con cui è stato loro intimato, da quest'ultima, di adempiere, nel termine di dieci giorni, a quanto disposto con la sentenza n. 82/2023 emessa dall'intestata sezione, che ha dichiarato la titolarità in capo a quest'ultima del diritto di proprietà esclusiva su un locale e di comproprietà di una serie di aree condominiali di una consistenza immobiliare, condannando, esse opponenti, a ripristinare l'originario assetto dei luoghi ed a rilasciare ed a mettere a disposizione dell'odierna (leggi tutto)...

N. 4/2024 R.G.A.C. 
TRIBUNALE DI NAPOLI ### di ### giudice ### premesso che la presente udienza è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; osservato che il presente giudizio è stato rinviato alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate nell'interesse delle parti costituite in cui queste hanno rassegnato le proprie conclusioni in luogo della discussione orale; DECIDE la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice ### pronunzia la seguente S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4/2024 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###) e #### (c.f.: ###) elett.te dom.te presso lo studio dell'avv. ### (c.f.: ###) in Fo rio ### alla via ###le Lacco n. 136 dal quale sono rappr.te e difese in virtù di procura digitale in calce dell'atto di citazione - ### E ### (c.f.: ###), rappresentata e difes a dagli avv.ti ### (codice fiscale #####) e ### (codice fiscale ###), con i quali elettivamente domicilia in ####, alla via ### n. 4, in virtù di procura digitale in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).  CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.  RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione formulato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ### e ### hanno convenuto in giudizio ### per proporre opposizione al precetto con cui è stato loro intimato, da quest'ultima, di adempiere, nel termine di dieci giorni, a quanto disposto con la sentenza n. 82/2023 emessa dall'intestata sezione, che ha dichiarato la titolarità in capo a quest'ultima del diritto di proprietà esclusiva su un locale e di comproprietà di una serie di aree condominiali di una consistenza immobiliare, condannando, esse opponenti, a ripristinare l'originario assetto dei luoghi ed a rilasciare ed a mettere a disposizione dell'odierna opposta le porzioni usurpate, onde consentire alla stessa di esercitare su di esse i diritti domenicali riconosciuti. 
A fondamento dell'opposizione le opponenti hanno rappresentato che la predetta sentenza ha natura dichiarativa e, quindi, non costituisce titolo esecutivo atteso che la disciplina dell'art. 282 c.p.c., secondo la quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, è riferibile solo alle sentenze di condanna, per cui hanno concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata.  ### ha eccepito di aver intrapreso l'esecuzione in ordine ai capi condannatori della sentenza che, in quanto in rapporto di dipendenza con i capi dichiarativi della medesima, sono eseguibili, in conformità a quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 12872 del 2021, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione. 
Nelle more della presente opposizione, la Corte ### di Napoli, su istanza di ### e ### appellanti principali, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per cui, venendo meno il titolo esecutivo, è cessata la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione, residuando la regolazione delle spese di lite che, in mancanza di accordo tra le parti, deve avvenire secondo i criteri della soccombenza virtuale come hanno già avuto modo di affermare le ### con la pronuncia del 21-09-2021, 25478. 
Venendo al merito, sia pure ai soli fini della soccombenza virtuale, giova premettere che in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 282 c.p.c. la dottrina è divisa tra l'impostazione più restrittiva che circoscrive l'esecutività alle sole sentenze di condanna e l'impostazione più largheggiante per la quale l'esecutività delle sentenze di primo grado riguarda tutte le pronunce, non solo quelle di condanna, ma anche quelle di accertamento, costitutive o di rigetto. 
A comporre il contrasto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che nella pronuncia richiamata dalla parte opposta ha precisato <<… tre regole ben chia re.  3.1. La prima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit. 
Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, ### 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; ### 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; ### 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv.  629082 - 01).  3.2. La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva. 
A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità; b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza; d) rapporto di accessorietà. 
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.  3.3. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicchè mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'e- secuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01).  3.4. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti. 
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (### 3 -, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).  3.5. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. 
E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'a- zione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (### 3 -, Ordinanza 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2 e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (### 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).  3.6. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
E' il caso, in particolare, della condanna alle spese (### 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004)>> (cfr. Cass. n. 12872 del 2021). 
Nel caso di specie, l'esecuzione ha avuto ad oggetto i capi condannatori che sono una conseguenza del capo dichiarativo con cui sono stati accertati i diritti domenicali dell'attuale opposta e che, in quanto tali, sono in rapporto di dipendenza rispetto a quest'ultimo, con l'effetto di essere immediatamente eseguibili. 
In ragione di quanto esposto l'opposizione sarebbe stata infondata. 
In applicazione del criterio della soccombenza, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore indeterminato, a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio ed introduttiva.  PQM Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti di ### così dispone: 1.dichiara cessata la materia del contendere; 2. condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi #### che si sono dichiarati anticipatari.  ###26.06.2024 Il giudice #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 4/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ragosta Rosamaria, Fusco Anna

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