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Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-12-2024

... il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata. 6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19803/2025 del 17-07-2025

... le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione. 8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c. 9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4900/2020) proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale incorporante della Fi be ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e ### S.p.A. (C.F.: ###), già ### limpianti S. p.A., in forza di atto di scissione parziale per atto pubblico del 25 giugno 2015, rep.  12.121, racc. n. 6307, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### d'A rezz o n. 18, hanno el etto domicilio; - ricorrenti - R.G.N. 4900/20 U.P. 3/7/2025 Appalto - ### di vigilanza - Corrispettivo - Manleva verso la ### del Consiglio dei ministri 2 di 21 contro ### del CONSIGLIO dei ### (C.F.: ###), in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generalo dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), quale incorporante di ### nia S.r.l., in persona del suo commissario straordinario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a ma rgine del controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 71, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; ### S.r.l. (C.F.: ###), già ### G eneral ### S .r.l., in persona del suo lega le r appresentan te pro - tempore; ### Service soc. coop. a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Na poli 3526/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; 3 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo motivo del rico rso principale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all'udie nza pubblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali.  ### 1.- Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2010, la ### S.r.l., la ### S.r.l. e la S anta ngelo ### S.r.l. convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, la ### S.p.A., la ### S.p.A., la ### nia S.p.A. nonché la ### del Consiglio dei ministri, il ### issario straordin ario di ### per il superamento dell'emergenza nel settore delle bonifiche e tutela delle acque della ### il P.C.M. - Sottosegretario di Stato incaricato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti della ### C ampania, il ### liquidatore delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 e l'### ex d.l. n. 195/2009, al fine di sentirne pronuncia re la condan na, in solido tra loro o 4 di 21 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, quale corrispettivo dei serviz i di vigilanza resi presso gli insediamenti inter essati dall'emergenza rifiuti della ### pania dal ### di ### (###, di cui ### era ma ndata ria, della somma complessiva di euro 1.747.540,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa. 
Con ulteriore atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  convenivano in giudizio, din anzi a llo stesso Tribunale, le medesime parti convenute, chiedendo il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 842.329,52, oltre accessori, per altri servizi di vigilanza prestati, come da ordini di servizio in atti. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., la quale contestava la fondatezza in fatto e in diritt o delle domande avversarie, chiedendo che, in caso di accoglim ento delle domande, la ### del Consiglio dei m inistri - Sottosegretariato di Stato ex d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, l'### preso la P.C.M. - Dipartimento della protezione civile ed anch e la ### in solido o chi di ragione, fossero condannati a tenere indenne la ### da ogni esborso. 
Resisteva altresì l a ### S.p. A., in proprio e quale incorporante della ### nia S.p.A ., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, spiegava domanda di manleva nei termini già esposti. 
Si costituivano anche le ### convenute, le quali eccepivano il difetto di giurisdizio ne del G.O., il loro dif etto di 5 di 21 legittimazione passiva e comunque l'infonda tezza delle pretese azionate. 
In corso di causa la ### S.p.A. depositava due atti transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2012 con le parti attrici, con cui erano riconosciute, a saldo e a stralcio di ogni loro richiesta, le somme specificamente indicate in tali atti. 
Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate.  2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva. 
Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre interessi; D) condannava la ### del Consiglio dei ministri a rimborsare a Fi be quanto da essa pagato per effetto delle precedenti co ndanne emesse nei suoi confronti; E) rigett ava la domanda di rimborso di ### limpia nti nei confronti della ### del Consiglio dei ministri e delle altre ### F) rigettava gli appelli per il resto. 7 di 21 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede ###favore delle quali avrebbero dovuto ex art. 1, quarto comma, O.P.C.M. n. 3479/2205 essere disposti i pagamenti dal ### delegato, previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime, erano la ### e la ### pania e non dunque la ### che - secondo la ricostruzione compiuta nell'atto di a ppello, non contestata dalle controparti interessate - rivestiva il ruolo di capogruppo mandataria del RTI originario app alta tore, cui erano però subentrate, quali soggetti attuatori espressamente contemplati dal contratto, le società apposita mente costituite ### e ### b) che, non essendo ### affida taria del servizio, la genesi dei crediti dei quali la medesima aveva chiesto il rimborso risultava avvenuta al di fuori di un rapporto giuridico fonte - sia prima che dopo la risoluzi one di diritt o del rapporto ex d.l.  245/2005 - di di retti obblighi della Pub blica ### ione, stante che il rappo rto tra ### e il ### facente capo a Da ta ### risultava regolato da un accordo quadro sottoscritto dalle parti il 5 agosto 2005, che disciplinava i tratti essenziali delle rispettive obbligazioni e rimand ava a successivi specifici ordini relativi ai singoli impianti ### oggetto dell'appalto aggiudicato al RTI capeggiato da Fi sia, l'insorgenza di di stinti rapporti contrattuali da intendersi collegati, ma autonomi rispetto all'accordo quadro; c) che, pertanto, mentre ### vantava il diritto al rimborso accordato dalla legislazione emergenziale del d.l.  245/2005 e successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto 8 di 21 soggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricat o della vigila nza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivat a la costituzione di ### e ### mpa nia, quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei co sti sostenuti attraverso quest'ultime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli im porti dopo che i relativi costi fosse ro stati riconosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### nia; d) che sign ificativamente nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rim borso ex art. 12 d.l. n. 90/2008, si rei terava la domanda già formulata in prim o grado, ritenu ta assorbita dalla decisione ex a dverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ra gione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### e) che siffatta domanda risultava sì proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma solamente con le co mparse conclu sionali, sicché era inammissibile; f) che, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il Tribunale aveva correttament e rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 9 di 21 3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per ca ssazione, affidato a tre motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Ha resi stito, con cont roricorso, la ### za ### S.r.l. in amministrazione straordinaria. 
Ha resistito, altresì, la ### del Consiglio dei ministri, che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.  ### S.p.A. e la ### S.p.A. hanno resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. 
Sono rimaste intim ate la ### al ### S.r.l., la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art . 378, secondo comma, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente si rileva che, con la memori a illustrativa depositata dalla ### del Consiglio dei ministri, si è dato atto del fatto che, con decreto del ### n. 512 del 30 dicembre 2023 (atto allegato alla memoria), sono state ammesse al rimborso (fra le altre) le fatture a suo tempo azionat e nei confronti di ### dalla ### e dalla ### (successiva mente denominata ### nel giudiz io promosso davanti al Tribunale di Napoli e quel le azionate dalla 10 di 21 ### in altro giudizio, procedimenti successivamente riuniti e definiti con la sentenza d'appello impugnata. 
Nondimeno, tale fatt o non assume valenza dirimente - come sostenuto an che dal difensore dei ricorrenti principali in sede di discussione -, stante che nella stessa memori a si evidenzia che il de creto di paga mento in via amm inistrativa è stato annullato dalla sentenza n. 6598/2024 del Consiglio di Stato e non ha avuto, in ogni caso, efficacia satisfattiva.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l.  90/2008 nonché dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la Corte di merito riget tato la domanda proposta dalla ### A mbiente S.p.A., già Fi sia ### S.p.A., nei confronti della ### del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il rimborso da parte della P.C.M., in favore della ### delle somme da quest'ultima in via transattiva corrisposte in favor e delle parti attrici con le transaz ioni del 19 dicembre 2012 e già oggetto di rendiconta zione da p arte della ### pianti alla ### e da quest'ultima alla competente ### Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato ed a pplicato l'art. 12 del d.l.  90/2008, in qua nto non avrebbe considerato che la previsione “possono provvedere” sa rebbe riferita, non ta nto alla fa coltà discrezionale dell'### di provvedere al pagamento diretto in favore di un terzo fornitore (in qu esto ca so la ### , quanto piuttosto alla sussistenza di un obbligo della P.A. di 11 di 21 provvedere, laddove fosse stata accertata, come nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti e delle cond izioni per tale pagamento. 
E, in ogni caso, il pa gamen to diretto in favore del terz o fornitore si sarebbe posto in alternativa al paga mento in via indiretta del medesimo fornitore, attraverso ### 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale, la domanda di ### di condan na della ### del Consiglio dei ministri al rimborso e alla manleva in suo favore delle somm e in via transattiva corris poste da ### alle so cietà attrici e che ### doveva rimborsare a ### Osservano, in propos ito, gli istanti c he la domanda di condanna delle ### app ellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore della ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potesse poi proce dere a l rimborso delle stesse in fa vore della medesima ### era stata formula ta sin dalla costituz ione nel giudizio di primo grado.  4.- Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano - senza alcuna qualificazione del vizio di legittimità enucleato - che la Corte d'appello - quale conseguenza del rigetto della domanda di rim borso - ha conda nnato la ### al paga mento delle spese del primo e del secondo g rado di giudizio in f avore della P.C.M. mentre la riforma della sentenza impugnata avrebbe imposto una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i 12 di 21 gradi di lite, in app licazione del principio di soccombenza, con l'illegittima condanna della ### alla refusione delle spese per il primo grado liquida te in euro 16.000,00 e p er il secondo grado in euro 1.300,00 per esborsi e in euro 13.000,00 per compensi.  5.- Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  15, secondo comma, dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dell'art. 5 del d.l. n. 136/2013 nonché dei d.l. n. 90/2008 e 195/2009, per av ere la Corte distrettuale affermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ministri, che non avrebbe potuto essere individuata come debitore dei soggetti che vantavano crediti nei confronti delle cessate strutture emergenziali. 
Deduce l'istante che, in presenza di un soggetto di diritto qual è l'### come delineata dalla normativa di riferimento, subentrata nei rapporti attivi e passivi sorti in capo alle pregresse strutture commissariali, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, non si sarebbe verificata alcuna de voluzione in capo alla P.C.M. degli ef fetti derivanti dall'esercizio delle cessate funzioni dei ### delegati, effetto che sarebbe conseguito alla cessazione dello stato emergenziale. 
Infatti, sebbene il venir meno della struttura commissariale - per il cui tram ite lo Stato aveva in co ncreto esercitato la funzione emergenziale - integrasse, di regola, un presupposto di una necessitata suc cessione nei rapporti obbligatori a ncora in 13 di 21 essere, tale successione non si sarebb e verificata allorquando, come nel caso in esame, con leggi e ordinanze di protezione civile soggette a forma di pubblicità legale, fosse sta ta costituita una struttura amministrativa ad hoc - appunto l'U.T.A. - dotata di una propria e distint a le gittimazione, anche processuale , tale da consentirne l'individuazio ne come soggetto di diritto, unico legittimato passivo rispetto alle pretese fatte valere, secondo una linea di continuità con le cessate strutture commissariali e, quindi, quale effettivo titolare dei diritti in contestazione, sì da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa e con specifiche competenze anche liquidatorie, il che avrebbe escluso la legittimazione della P.C.M.  6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 245/2005 e dell'art. 4 dell'O .P.C.M.  3479/2005, per av ere la Corte del gravame erroneamente ritenuto che le società ### e la ### avessero assolto all'onere di rendicont azio ne tramite la produzione in giudizio di numerosi documenti e l'Amm inistrazione avesse am messo il diritto attore o, alludendo al proprio onere di rimborso, previa verifica della rendicontaz ione e della documentazione conta bile, perché l'obbligo di pa gamento sarebb e stato subordinato alla propedeutica rendicontaz ione come delineata dalle norme di riferimento, ossia solo se il rimborso delle spese sostenute dalle ex affidatarie fosse stato verificato come strettamente connesso al servizio ed esclusivam ente se tali esborsi fossero stati ripetibili per l'inerenza della spesa e il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni elargite dal ### 14 di 21 Sicché il rimborso sarebbe stato suscettibile di ammissione all'esito della conferma della ver ifica della conformità amministrativa, della regolarità economico-finanziaria, della regolarità di esecuzione. S egnatament e solo una spesa opportunamente documentata e positivamente riscontrata tramite una procedura di verifica di diversi aspetti avrebbe potuto implicare il suo rico noscimento, pr evio co ntrollo: - della sussistenza della docume ntazione a mministrativa relativa all'operazione dimostrativa del suo impiego e giustificativa del diritto al rim borso; - della co erenza di tali documenti co n il contratto; - della completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di paga mento; - dell'ammissibilità della spesa in quant o sostenuta nel periodo consent ito e secondo modalità previste in contratto. 
Espone la ricorrente incidentale che nell'atto di appello era stato eccepito che la sentenza di prim o grado non avesse verificato il rispetto di tali principi di conta bilità p ubblica e l'applicazione in concreto della procedura di rendicontazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzio ne delle fatture, degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale ed essendo, invece, necessario che la rendicontazione fosse stata approvata dall'### 7.- È logicam ente pregiudiziale lo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale.  7.1.- Il primo motivo è infondato. 
Infatti, l'U.T.A. è stata istituita, con decreto del ### del ### della protezione civile , presso la ### del Consiglio dei minis tri, in forz a dell'art. 15, primo com ma, 15 di 21 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 ed è preposta a lla gestione dei rapporti attivi e pa ssivi, già facenti capo a lle ### ed ### di cui a ll'art. 2 del d.l. n. 1 95/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010. 
Ebbene l'U.T.A. opera in seno alla ### del Consiglio dei ministri (art. 5, primo comma, del d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/214), il che esclude che essa abbia autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della ### Quest'ultima, invece, costituisce il centro di im putazione delle situazio ni giuridiche soggettive attinenti ai rapporti obbligatori di specie.  7.2.- Anche il secondo motivo è infondato. 
La censura si appunta sul rilievo della sentenza impugnata a mente del quale, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il ### ale aveva correttamente rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 
Tale assunto è esente da critiche, non essendo necessario che la rendicontazione probatoria dei crediti maturati dalle società che a vevano curato la vigilanza per le attività svolte fosse specificamente approvata dalle ### E tanto perché l'attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245/2005, sicché la ### ha agito sotto il 16 di 21 controllo dell'### dello St ato quale mera esecutrice della stessa. 
Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in q ualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazio ne ma con la copertura dei costi assicurata dalla P.C.M., ai sensi dell'a rt. 1, settimo comma, del d.l. n. 245/2005. 
Ora, nel caso in esame, l'analitica indagine compiuta ai fini di rico noscere il rimborso assorb e e su pera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla ### al fine di ottenere il rimborso richiesto. 
Tale onere , peraltro, esige null'altro che la presentazio ne degli stessi documenti prodotti in questa sede e co nsistenti nei contratti (recte ordini di servizio) e nelle fatture emesse dall'appaltatrice, la cui attività è risultata funzio nale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi, e non già una specifica approvazione a cura dell'### (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9426 del 09/04/2024; ### 1, Sentenza n. 9422 del 09/04/2024; ### 3, Ordinanza n. 11605 del 15/06/2020).  8.- A questo punto possono essere affrontate le doglianze di cui al ricorso principale.  8.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
Sul punto, l'art. 12, primo com ma, del d.l. n. 90 /2008 prevedeva la facoltà dei capi m issione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società 17 di 21 affidatarie, a scomputo delle situaz ioni creditorie vant ate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. 
Il successivo secon do co mma disponeva, invece, che - ai fini del pagamento diretto - le società originariamente affidatarie o eventu ali società ad esse subentrate dovessero trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi m issione contenenti la parte delle a ttività eseguite dai sogg etti di cui al primo comma. 
I capi missione sono i soggetti di cui all'art. 1, terzo comma, del m edesimo d.l. n. 90/2008, ossia i soggetti subentranti ai ### delegati all'emergenza, nominati in numero di cinque dal ### alla ### civile. 
Sennonché l'assenza della qualità di affidataria in capo a ### non le consente di invocare tale previsione normativa. 
E questo perché il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex aff idata ria - e q uindi non nei confronti della fornitrice di questa - e, inoltre, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e che rispondono dei pa gamenti dovuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022; nello stesso senso ### St., Sez. IV, Sentenza 1586 del 03/04/2014). 
Inoltre, l'art. 12, primo comm a, del d.l. n. 90/2008 prefigura un modello alternativo di esti nzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagam ento diretto (Ca ss. Sez. 1, Ordina nza 18152 del 06/06/2022). 18 di 21 ###, sussisteva l'interesse delle ### ad eccepire il difetto di legitt imaz ione attiva di ### posto che è precipuo interesse del debitore ind ividuare il so ggetto nei confront i del quale è tenuto a d adempiere, non essendo liberatorio il pagamento effettuato nei confront i di un soggetto che non sia tale. 
Il fatto che ### potesse ratifica re il pagamen to diretto verso ### ex art. 1188, secon do comma, c.c. non determ ina l'insorgenza, in capo al debitore, dell'obbligo di adempiere verso il terzo non creditore ed esclude, pertanto, l'interesse ad eccepire che quest'ultimo non ha diritto di chiedere l'adempimento.  8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 
In proposito, la Corte d'appello ha rilevato che, mentre ### vantava il diritto al rimborso accorda to dalla legislazione emergenziale del d.l. n. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del ### dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto so ggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricato della vigilanza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivata la costituzione di ### e ### quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei costi sostenuti attraverso quest'u ltime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli importi dopo che i relativi costi fossero stati ric onosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### Ed infatti significativamente - prosegue la Corte territoriale - nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano 19 di 21 replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rimborso ex art. 12 del d.l. n. 90/2008, si reiterava la domanda gi à form ulata in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione ex adverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### All'esito, la Corte distrettu ale ha comunqu e prospettato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado solamente con le comparse conclusionali. 
Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado.  ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle somme pagate in via transattiva da ### alle società attrici e per le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione.  8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c.  9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 4900/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1581/2025 del 01-12-2025

... oggetto: opposizione a ex artt. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025. FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009. ### ha evocato in giudizio ### proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data ### - unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio cron.17916 emessa da questo Tribunale in data ### -, con il quale l'odierna opposta gli ha intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in ### alla via ### n.43, oggetto del contratto di locazione del 29.4.2016, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia di questo e l'inesistenza del diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti quale comproprietario dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento della propria opposizione, ### contesta il diritto della intimante ### a (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 2488/2024 R.G.  tra: ### (C.F.:###) rappresentato e difeso dall'avv. ### attore/opponente contro ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa dall' avv. ### convenuta/opposta oggetto: opposizione a ex artt. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025. 
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.  ### ha evocato in giudizio ### proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data ### - unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio cron.17916 emessa da questo Tribunale in data ### -, con il quale l'odierna opposta gli ha intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in ### alla via ### n.43, oggetto del contratto di locazione del 29.4.2016, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia di questo e l'inesistenza del diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti quale comproprietario dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite. 
A fondamento della propria opposizione, ### contesta il diritto della intimante ### a procedere ad esecuzione forzata, assumendo in particolare: a) la mancata individuazione nel precetto della qualità soggettiva del legittimato passivo, laddove nella vicenda l'intimato rivestiva la duplice qualità di conduttore dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio e di comproprietario dell'edificio del quale faceva parte l'unità abitativa da rilasciare, circostanza, quest'ultima che renderebbe “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”; 2) la mancanza di titolo esecutivo ad accedere all'immobile da rilasciarsi, facente parte di un edificio costituito da due unità immobiliari adiacenti e poste sullo stesso pianerottolo, essendovi una comunione indivisa tra le parti in causa relativamente all' unico portone di accesso allo stabile, all'androne, alla scala ed al lastrico solare, con conseguente inidoneità dell'ordinanza a fungere da titolo esecutivo per l'assenza “di totale carattere condannatorio” ed impossibilità per l'ufficiale giudiziario di accedere forzosamente, dovendo lo stesso agire sul diritto di comproprietà dell'opponente, in assenza di statuizione sul punto nell'ordinanza di rilascio e per non avere ad oggetto la stessa un diritto certo, liquido ed esigibile come prescritto dall'art. 474 c.p.c..  ### ritualmente costituitasi, ha richiesto il rigetto della avversa opposizione perché infondata, con conferma della validità ed efficacia del titolo e dell'opposto precetto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite ed al pagamento delle spese di lite.  ### ha contestato gli avversi assunti assumendo la piena validità ed efficacia del precetto impugnato, perché intimato sulla scorta di un'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. che ha natura di condanna provvisoria ed è pacificamente esecutiva, la mancanza di prova in ordine a tutte le deduzioni dell'opponente e l'infondatezza dei motivi di opposizione, sottolineando, previa ricostruzione dei singoli passaggi di proprietà che hanno nel tempo riguardato le sei unità immobiliari facenti parte dello stabile, la sua natura condominiale e la inesistenza di una comunione ereditaria su un immobile definito invece dall'opponente quale un unico edificio unifamiliare. 
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co.III, c.p.c.  ### è infondata e va pertanto disattesa. 
E' innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione sopra riportato sub a), essendo appena il caso di rilevare che il soggetto destinatario del precetto è e non può che essere ### il quale era stato evocato nel procedimento di sfratto per morosità ovviamente nella qualità di conduttore dell'immobile che ne era oggetto e nessun dubbio può insorgere circa il soggetto cui nel titolo esecutivo viene intimato il rilascio. 
Né la circostanza secondo la quale il ### fosse anche comproprietario degli spazi comuni dell'edificio del quale fa parte l'appartamento da rilasciare, poteva rivestire rilevanza alcuna nel procedimento di sfratto, né era necessario che nell'ordinanza di rilascio fosse indicata la qualità dell'intimato. 
Consegue che del tutto infondata è la doglianza inerente all'asserita assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto portato dal titolo azionato, in violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che: per certezza si intende infatti la precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione per consegna e rilascio, che nel caso di specie risulta esattamente individuato sia nell'ordinanza di rilascio che nella intimazione di precetto, sicchè del tutto inconferente è l'assunto secondo cui tale requisito non sussisterebbe perché non è specificata la qualità di conduttore dell'intimato; per esigibilità si intende l'assenza di sottoposizione della prestazione a termini o condizioni o altri impedimenti, che, nella fattispecie, in disparte la considerazione che neppure sono state specificatamente individuate da parte dell'opponente, non risultano dal titolo esecutivo.  ### parte nell'ordinanza su cui si fonda l'opposto precetto si dispone espressamente ed inequivocamente il rilascio dell'immobile indicato nella relativa intimazione, ovvero “ l'appartamento sito in ### alla via ### n.43, composto di due vani, cucina e servizio, non ammobiliato e senza impianto di riscaldamento, riportato al catasto urbano di ### partita 2034, fgl. 190, particella 488 - sub 10” e non certo delle parti condominiali in comune con altre unità del medesimo stabile, sicchè non sussiste alcun valido motivo per ritenere “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”. 
In ordine al motivo sopra riportato sub B) e premessa l'irrilevanza della provenienza degli immobili rispettivamente di proprietà dell'opposta e dell'opponente ( se per successione o per atto tra vivi), si ribadisce - come già esposto nell'ordinanza con cui in sede cautelare si è rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -, l'assoluta estraneità alla odierna vicenda processuale, della questione inerente alla esistenza di parti condominiali, sulle quali ciascun condomino ha i diritti ed i doveri previsti in materia, parti comuni che non incidono sulla possibilità di eseguire il rilascio forzoso di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini. 
Nè potrebbe dubitarsi della esecutività del titolo posto a fondamento dell'intimazione, per essere l'ordinanza di rilascio prevista dal secondo comma dell'art. 665 c.p.c. esecutiva ex lege né potendosi ritenere fondata la lamentata genericità del provvedimento azionato in executivis, risultando nello stesso chiaramente indicati sia l'oggetto della esecuzione forzata sia la qualità del destinatario dell'ordine di rilascio in esso contenuto. 
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo lo stesso fatto abuso dello strumento processuale per aver proposto una opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c., avverso un titolo di formazione giudiziale, non adducendo alcuna circostanza estintiva o modificativa sopravvenuta alla formazione del titolo, ma unicamente circostanze del tutto pretestuose ed inconferenti. 
Poichè l'opposta non ha tuttavia indicato alcun danno ulteriore rispetto al pregiudizio già coperto dalla condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali, va dunque applicato il terzo comma della norma citata, determinandosi equitativamente la somma da corrispondersi in favore della parte vittoriosa in € 1.000,00. 
Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta ( mancanza della fase istruttoria e fase decisoria semplificata ).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) ### al pagamento in favore di ### della somma di €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.; 3) ### altresì ### alla refusione delle spese di giudizio ( fase di merito e fase cautelare ) in favore di ### che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre R.S.G., CAP ed IVA se dovuta.   Così deciso in ### in data 29 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. ### quale componente dell'### per il processo. 
RG n. 2488/2024

causa n. 2488/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Giliberti Francesco

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17026/2025 del 04-12-2025

... la causa viene chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc e che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo, IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio per deliberare. Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa. il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ROMA, ### in persona del dr. ### in funzione di giudice onorario, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 54125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 02-12-2025, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., a mezzo note di trattazione scritta, e vertente TRA ### - (C.F. ###), rappresentato e (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI ROMA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 02-12--2025, innanzi al Giudice Onorario dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 54125 dell'anno 2024 promossa da #### ______________________________________ Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta; Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti; Preso atto del deposito delle note di trattazione scritta; Letti gli atti e visionati i documenti allegati dalle parti; Lette le dette note di trattazione scritta con le quali, ferme le argomentazioni in fatto ed in diritto, eventualmente ivi contenute, che qui si hanno per riportate: -l'Avv. ### per parte opponente, insiste per l'accoglimento delle conclusioni; -gli Avv.ti ### e ### per parte opposta, si riporta ai propri scritti e conclusioni; Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc e che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo, IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio per deliberare. 
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa. il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ROMA, ### in persona del dr. ### in funzione di giudice onorario, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 54125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 02-12-2025, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., a mezzo note di trattazione scritta, e vertente TRA ### - (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### domicilio eletto in ### di Napoli ### alla ### n. 77, giusta procura alle liti in atti.  #### - (C.F. ###), rappresentata e difesa, dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### domicilio eletto in ####, ###. Belzoni, n. 65, giusta procura alle liti in atti.  ### da verbali di causa.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### il sig. ### propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla ### S.p.A. in data ###, con il quale si intima il pagamento della somma di € 97.594,25 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 88/2013 - R.G. n. 3185/2012 Tribunale di Asti, con il quale ha ingiunto il pagamento alla società B.G. ### & C. ### della somma di € 114.509,93, oltre interessi e spese e nei confronti del signor ### per il minor importo di € 87.500,00. 
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la ### - ### dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della ### 2- la nullità dell'atto di precetto per eccessiva genericità e indicazione di somme indebitamente pretese. 
Parte opposta costituitasi in giudizio, deduce l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza d'interesse ad agire, contesta le avverse domande e chiede rigettare l'opposizione a precetto poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto; condannare controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 1, c.p.c.. 
Le parti depositano le memorie ex art. 171 ter, reiterando le rispettive difese, richieste e domande. 
Il giudice, con provvedimento del 17-06-2025, rigetta l'istanza cautelare e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza del 02-09-2025, poi aggiornata alla data odierna, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, in trattazione scritta.  1--In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che, come è noto, compete al giudice. 
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile). 
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi. 
Nel caso in esame parte opponente, allorchè, con il motivo numero 2 per la sola genericità del precetto, contesta la modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mentre, allorchè, con tutti gli altri motivi di opposizione contesta il diritto a procedere esecutivamente, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c.. 
La parte di opposizione che riguarda i detti vizi di forma deve ritenersi inammissibile, perché la stessa risulta proposta oltre i termini di legge.  2--La deduzione di parte opposta in merito alla carenza di interesse a proporre opposizione, per essere divenuto inefficace l'atto di precetto, stante il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, va trattata come segue.  ### del precetto per il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, comporta, nel caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, essendo venuto chiaramente meno, con l'inefficacia, la necessità di far valere le ragioni inerenti nullità formali del precetto, viceversa, nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc, la domanda deve ritenersi ammissibile, perché l'inefficacia del precetto in alcun modo incide sulla contestazione circa il diritto di procedere ad esecuzione forzata, permanendo l'interesse della parte di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di credito di parte intimante. 
Alla luce delle dette considerazioni, la carenza di interesse di parte opponente può essere rilevata soltanto per la parte di opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi, peraltro, inammissibile, anche perché tardiva rispetto al termine di venti giorni previsto dalla norma.  3--### relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione va respinta perché infondata. ### 5 del D.Lgs 28/2010 prevede espressamente che i commi 1 e 2, inerenti la mediazione obbligatoria e la mediazione delegata, non si applicano tra gli altri: nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. 
Per procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata vanno intesi sia quelli proposti prima dell'inizio dell'esecuzione, sia quelli proposti dopo l'inizio dell'esecuzione, in quanto sia gli uni che gli altri hanno la medesima funzione, sebbene proposti in momenti diversi. Pertanto, se si ritiene di dover inserire tra le eccezioni previste dalla norma le opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, non vi è motivo di escludere le opposizioni proposte ad esecuzione ancora da iniziare. Peraltro, il dato letterale della norma non sembra fare distinzione tra le opposizioni all'esecuzione proposte prima o dopo l'esecuzione. Infatti, il legislatore avendo fatto riferimento ai procedimenti di opposizione in genere, evidentemente ha inteso ricomprendere tutte le opposizioni all'esecuzione forzata, sia quelle presentate prima che dopo l'inizio dell'esecuzione.  4--### di carenza di legittimazione attiva di ### va dichiarata fondata. 
Parte opponente deduce che il titolo da cui deriverebbe il presunto diritto di credito riconosciuto alla ### d'### è costituito dal decreto ingiuntivo n. 88/2013 emesso dal Tribunale di Asti e contesta, pertanto, l'inidoneità probatoria degli atti di cessione ai fini della pretesa inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, il difetto di legittimazione sostanziale della ### Parte opposta deduce di aver pienamente documentato tutti i passaggi che legittimano la titolarità del credito che qui ci occupa in capo a ### S.p.A.. A tal fine la stessa ha allegato, fornendo la relativa documentazione, che: la ### D'### ha ceduto pro soluto il credito derivante da tale rapporto a ### S.p.A. (società successivamente ridenominata ### S.p.A. - doc. 4) con effetto dal 21/12/2017 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 4 del 11/01/2018 (doc. 5); In seguito, ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022 (doc. 8) nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, il credito che qui ci occupa (doc. 9 - pagina 78 della lista notarizzata) di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 44 del 16/04/2022 (doc. 10). 
Sul punto esiste giurisprudenza di questo tribunale, per la quale “la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11933/2020, in le sentenze.it; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e 22268/2018)” Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Tribunale e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, ha ripreso, dice anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
Da ultimo la Cassazione Civile Sezione 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella ### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. 
Infine, vi sono le recentissime Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB, cui fa seguito Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 29872 Anno 2024, 18 ottobre, per la quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”. 
Compito del giudice, quindi, è quello di verificare, caso per caso, se il contenuto dei documenti prodotti, mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito. 
Nel caso in esame vi sono due cessioni, delle quali con la prima ### D'### ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A., poi ridenominata ### S.p.A.. In merito parte opposta produce: 1- ### n. 4 dell'11 gennaio 2018; 2- ### lista crediti ceduti da ### d'### a ### S.p.A.. Dall'esame della detta gazzetta si legge che: “la ### ha acquistato pro soluto da ### d'### tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanzia1mento, chirografari ed ipotecari e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (congiuntamente, i “### di Finanziamento”) che alle ore 23.59 del 30 settembre 2017 (la “### di Godimento”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo ###, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Criteri”):…………. j) risultano inclusi nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### iscritto nel ruolo del ### di ### in cui è indicato, con riferimento a ciascun ### il codice identificativo da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla ### del relativo ### Come previsto dall'articolo 58 del ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti alla ### ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai ### (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai ### e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garanti1scono i ### ……..”. 
Dall'estratto della lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### prodotta in atti si legge il nominativo di B.G. di ### & C. ### posizione 272233, che è il debitore solidale di parte opponente di cui al titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato il precetto per cui è opposizione, pertanto, vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che il credito per cui è causa sia stato oggetto della detta cessione. 
Con la seconda cessione ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022. In merito parte opposta produce: 1-### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A.; 2- Lista notarizzata crediti ceduti da ### S.p.A. a ### S.p.A.; 3- ### del n. 44 del 16 aprile 202. Dall'esame di detta gazzetta si legge che: ### S.p.A. (il “Cessionario”), con sede ###, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale n. ###, comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### da ### S.p.A. (C.F./P.IVA .  ###) (il “Cedente”), in forza di cessione di crediti con effetto giuridico dal 4 Aprile 2022 ed effetto economico a partire dalla data del 1 Settembre 2021, i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Crediti”) che, al 4 aprile 2022, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: ### aventi un gross book value superiore a zero; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti civili meramente passivi intentati dai ### nei confronti del ### ………….; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti penali nei confronti del ### e ### crediti inclusi nella lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### di ### nel suo studio sito in #### n. 68 in data 31 marzo 2022 ed ivi consultabili; Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti al ### senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal predetto articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono….”.
Parte opposta, come detto, produce anche il ### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A dal quale si legge che detto contratto, tra l'altro, ha un allegato 1, che, da lettura testuale “contiene l'elenco dei ### e, inter alia, le seguenti informazioni relative a ciascun #### nominativo del #### NDG originator del #### codice fiscale e P.IVA del #### codice rapporto e/o del ### (escluso, a scopo di chiarezza, il numero del contratto); ### capitale, interessi e spese alla ### di ### e alla ### di ##### di ### Individuale”. 
Detto allegato 1, la cui lettura avrebbe consentito di avere esatta contezza della cessione del credito per cui è causa, non viene prodotto in giudizio. Viceversa, si produce lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### dalla quale tuttavia non è dato comprendere se il credito vantato verso il ### è compreso tra quelli ceduti, perché ivi, in nessuna parte si legge il nominativo del suddetto o del suo debitore solidale, nè che è stata ceduta la posizione numero 272233, che è il numero di posizione che si legge nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### relativa alla prima cessione. 
Manca, quindi, uno dei criteri cumulativi previsti in cessione. 
Pertanto, relativamente ai crediti in virtù dei quali è stato notificato il precetto opposto, manca la prova che gli stessi rientrano, senza ombra di dubbio, nella seconda cessione prima esaminata, con il conseguente accoglimento del motivo di opposizione, di carenza di legittimazione attiva in capo alla parte intimante.  5--Il motivo di opposizione, inerente la genericità del precetto, qualificati come 617, comma 1, cpc, va dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse che per decorso dei termini di legge.  6--Gli altri motivi di opposizione, qualificati come 615 comma 1 cpc, non hanno motivo di essere trattati restando assorbiti dall'accoglimento della domanda ora esaminata.  7-- Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, ritenuta sussistente la soccombenza reciproca, in virtù del fatto che tale nozione sottende, anche in relazione al principio di causalità, non soltanto una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. VI - 5 Ord., 14/10/2020, n. 22132).  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la nullità del precetto opposto per la carenza di legittimazione attiva di ### 2) COMPENSA le spese di lite. 
Roma, all'udienza del 02-12-2025.   Il giudice Dott.

causa n. 54125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cecere Enrico

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11306/2025 del 02-12-2025

... decisione, rinviava all'udienza del 30 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e comunque la documentazione inerente alla percezione di prestazioni di contenuto economico, anche se esenti, per lo stesso arco temporale. Con le note di trattazione scritta il sig. ### evidenziava il deterioramento sempre più grave dei rapporti con la ### e le notevoli conseguenze sui figli e, rilevata l'intenzione della ### di trasferirsi a ### con il nuovo compagno e la riluttanza del figlio ### a lasciare Napoli, chiedeva: disporsi per ### la residenza stabile presso il padre; disporre un nuovo calendario di visite aggiornato alle esigenze e circostanze maturate in questi anni (precisamente: - ### potrà trascorrere con la madre un fine settimana alternato dal venerdì subito dopo la scuola fino alla domenica sera, mentre il padre potrà avere con sé la figlia ### a fine settimana alternati dal venerdì subito dopo la scuola e sino al lunedì mattina. ### tutto il tempo di permanenza con i rispettivi genitori, questi ultimi saranno tenuti a ad accompagnare i figli a scuola, ovvero presso le attività ricreative e sportive. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - Presidente est
Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10086 del ### degli ### dell'### 2022, avente per oggetto: ### giudiziale - ### effetti civili DI ### nata a Napoli il ###, codice fiscale ###, residente in Napoli, alla via ### 15, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale ###), presso la quale elettivamente è domiciliata in Napoli, alla via ### 12, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E ### cod. fisc. ###, ed elett.te dom.to presso il proprio difensore Avv. ### (cod. fisc. #####j), con studio in Napoli ### alla ###. Kerbaker n. 81, giusta procura in atti, in sostituzione dell'Avv. ### giusta revoca già depositata in atti, RESISTENTE il ### presso il Tribunale di ### ricorso depositato il #### adiva al Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in Napoli in data 1 luglio 2005, con conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli in data 1 giugno 2021: “affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre signora ### obbligo della ### di sostenere le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile in affitto oltre le spese relative alle utenze; reciproche rinunzie dei coniugi al mantenimento; a titolo di mantenimento dei figli ### e ### obbligo del signor ### di versare alla signora ### entro e non oltre i primi cinque giorni del mese di riferimento, l'importo di euro 800,00 (ottocento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice ### oltre le spese straordinarie che si renderà necessario affrontare nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla signora ### sul diritto di visita, il sig. ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori. In particolare, per meglio regolare le visite si prevedono i seguenti accordi a) alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate. ### i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade; i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio di documenti di identità e passaporto dei figli”. 
La sig.ra ### chiedeva, oltre alla conferma di tali condizioni, l'aggiunta delle seguenti integrazioni: 1) la signora ### entro il giorno 25 di ogni mese provvederà ad inviare a mezzo whatsapp o e-mail all'ex coniuge un rendiconto delle spese straordinarie dalla stessa sostenute; il sig. ### provvederà al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 susseguente unitamente al pagamento delle somme di cui al punto 6 e nei termini e modi ivi indicati; 2) fermo quanto stabilito, per una migliore organizzazione dei tempi e delle esigenze dei minori, il sig.  ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore; 3) qualora per motivi di lavoro o di salute il padre non potrà tenere i figli nei giorni indicati al punto 8, i giorni persi saranno recuperati continuativamente nella settimana successiva, in aggiunta ai giorni di spettanza.”. 
Si costituiva il sig. ### che si opponeva alle integrazioni richieste dalla controparte, chiedendo in via riconvenzionale l'affido condiviso dei figli con collocazione paritaria (15 gg al mese con padre e 15gg con madre) e di conseguenza la revoca dell'assegno di mantenimento. 
All'udienza presidenziale del 29 giugno 2022 il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 30 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e comunque la documentazione inerente alla percezione di prestazioni di contenuto economico, anche se esenti, per lo stesso arco temporale. 
Con le note di trattazione scritta il sig. ### evidenziava il deterioramento sempre più grave dei rapporti con la ### e le notevoli conseguenze sui figli e, rilevata l'intenzione della ### di trasferirsi a ### con il nuovo compagno e la riluttanza del figlio ### a lasciare Napoli, chiedeva: disporsi per ### la residenza stabile presso il padre; disporre un nuovo calendario di visite aggiornato alle esigenze e circostanze maturate in questi anni (precisamente: - ### potrà trascorrere con la madre un fine settimana alternato dal venerdì subito dopo la scuola fino alla domenica sera, mentre il padre potrà avere con sé la figlia ### a fine settimana alternati dal venerdì subito dopo la scuola e sino al lunedì mattina. ### tutto il tempo di permanenza con i rispettivi genitori, questi ultimi saranno tenuti a ad accompagnare i figli a scuola, ovvero presso le attività ricreative e sportive. Entrambi i genitori dovranno avere un proprio corredo di abbigliamento per i figli, affinché per gli spostamenti i ragazzi dovranno portare con sé soltanto il materiale didattico; - ### e ### saranno con il padre il giorno della ### di #### e ### e con la madre il giorno di ##### e ### ad anni alterni.  ### e ### trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni durante il mese di agosto, che sarà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I coniugi durante il periodo estivo, si obbligano vicendevolmente a comunicare all'altro, quando hanno con sé i minori, gli eventuali spostamenti e la sistemazione alloggiativa.); revocare l'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale e disporre un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo al #### per la figlia minore ### e un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo alla ###ra ### per il figlio minore ### stante il tipo di collocamento di entrambe i minori. ###.I rinviava all'udienza del 13.5.25 per il contraddittorio sull'istanza del ### e l'eventuale audizione del minore ### La causa era riassegnata ad altro istruttore e rinviata all'udienza del 05 giugno 2025 per la comparizione personale delle parti. 
Con istanza congiunta del 28 aprile 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) rinuncia alla comparizione personale già fissata per il 5 giugno 2025 non sussistendo i presupposti in base ai quali è stata disposta, posto che ### risiede e risiederà stabilmente con la madre; 2) il sig.  ### rinuncia alla domanda riconvenzionale; 3) le parti concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori e sul calendario di visite già vigente. 
Le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto ordinare all'### dello ### di Napoli l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione limitatamente alla residenza privilegiata dei minori presso la madre, alla regolamentazione del calendario di visita dei figli ed alla disciplina delle spese straordinarie; - pronunciarsi sulla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dei figli. 
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 05 giugno 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle predette condizioni. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.  ###.M. concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti delle parti con i figli minori mediante conferma della disciplina in atto.  MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5062/2021, passata in giudicato. 
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. 
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.  ### disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Sull'affido dei figli ### nato il ### e ### nata il ### In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, ed avendo anche le parti concordato nel chiedere la conferma del regime di affido previsto in sede di separazione, di talché non si è ritenuto necessario, nell'interesse del minore ### procedere all'audizione dello stesso, va disposto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre. 
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che, come richiesto di comune accordo dalle parti, vada confermato il calendario degli incontri previsto in sede di separazione, idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli, con diritto del padre di vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori e, in particolare: alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate; durante i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade. 
Sul mantenimento dei minori ### alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, è da rilevare che, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei minori.  ### alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso, nei propri atti, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche ma tale circostanza non risulta sufficientemente provata, limitandosi il resistente a produrre tre dichiarazioni dei redditi con riferimento ai periodi d'imposta 2021 (€ 16.836,00), 2022 (€ 18.263,00) e 2023 (€ 8.112,00). 
Sul valore probatorio della documentazione fiscale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, appare opportuno richiamare il principio giurisprudenziale costantemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui "le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie" (da ultimo, Cass. 25558/2025; Cass. 15726/2019; Cass. 18196/2015; Cass. 13592/2006). 
Il Tribunale, condividendo il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che in assenza di allegazione di altra documentazione, diversa e ulteriore rispetto alle dichiarazioni fiscali, che sia idonea ad avvalorare la deduzione di parte resistente sul peggioramento della propria situazione economica, non possa essere ritenuta in alcun modo provata una variazione reddituale che consenta di ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento a favore dei figli. 
Tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi depositate fanno riferimento ai periodi d'imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023; considerate le tempistiche processuali, ben avrebbe potuto il resistente integrare la documentazione almeno con il deposito della dichiarazione più recente, per l'anno 2024, ma a ciò il ### non ha provveduto. 
Inoltre, va rilevato che lo stesso resistente in sede di separazione consensuale ha spontaneamente accettato di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli per la somma di € 800,00, importo che quindi evidentemente era rispondente all'equilibrio delle rispettive posizioni reddituali. 
Ne deriva che l'importo indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2021 di € 16.836,00 era palesemente inattendibile rispetto al predetto obbligo di mantenimento spontaneamente assunto. 
Alla luce dell'insussistenza di adeguata prova dell'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico esistente al momento della separazione, appare irragionevole ridurre la stessa somma che il ### spontaneamente ha concordato con la controparte ben consapevole della propria situazione economica.
È doveroso inoltre tener conto del lasso di tempo trascorso tra l'omologa della separazione e l'odierna pronuncia, considerato che all'aumentare dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007) rispetto al 2021, epoca della separazione. 
Orbene, considerando come parametri di riferimento la somma prevista in favore dei figli in sede di separazione consensuale, il tempo trascorso, la mancata allegazione di altra documentazione al di là delle citate dichiarazioni dei redditi, va confermato quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 800,00, somma che per le predette considerazioni avrebbe dovuto essere aumentata. Detta somma andrà corrisposta a ### entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### Va, altresì, posto a carico di ### l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a ### le spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18. 
Sulla regolamentazione delle spese processuali ### conto del parziale accordo raggiunto dalle parti in merito all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita, della non opposizione al divorzio e della soccombenza del ### in relazione alla domanda di riduzione dell'assegno mantenimento a favore dei figli, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese di giudizio tra le parti e, per l'altra metà, condannare ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, così come aggiornato con D.M. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede: • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Napoli il ### (atto n. 121, parte II, S. ###. Q, reg. ### anno 2005); • affida i figli ### nato il ### e ### nata il ### ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e prevede, quale regime di frequentazione del padre con i figli, quello di cui alla parte motiva; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a #### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza; • Compensa le spese di lite per la metà; pone le restanti a carico di #### che è condannato al pagamento di complessivi euro 1904,50 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e rimborso spese generali come per legge in favore di ### • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di ### del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74; Così deciso in Napoli in camera di consiglio il ###.   ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione.

causa n. 10086/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sdino Raffaele

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