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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5702/2025 del 13-11-2025

... e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata. ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). **** 1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2215/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). ****  1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti. 
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale. 
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente.  ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). 
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”. 
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino.  ****  2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi). 
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte. 
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino. 
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino.  **** 
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente. 
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f.  ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.  **** 
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame. 
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza. 
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi. 
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio).  ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735).  **** 
Non è fondato neanche il secondo motivo. 
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”. 
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598).  **** 
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. 
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza.  ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107). 
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955).  **** 
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###.  2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 11.11.2025 ### est.

causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 578/2025 del 20-11-2025

... intervento del PM sede ###udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso ### Con ricorso in data ###, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio a #### il ### e che dalla loro unione sono nati i figli ### il ### a #### il ### a ### e ### il ### a Grosseto. Con provvedimento in data ### il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la (leggi tutto)...

testo integrale

V.g.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2976/2025 promossa da: ### nato il ### a #### CF ###, residente ###, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. ### e ### nata il ### in ####, CF ###, residente ###, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. ### intervento del PM sede ###udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso ### Con ricorso in data ###, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio a #### il ### e che dalla loro unione sono nati i figli ### il ### a #### il ### a ### e ### il ### a Grosseto. 
Con provvedimento in data ### il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.  ### in data ###, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. 
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. 
Ed invero, il ricorso è sottoscritto ### dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici; inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al ### e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. 
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.  PQM il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, ### La separazione personale consensualmente intervenuta tra ### e ### ordinando all'### di Stato civile di #### di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in #### il ### trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 1 anno 2009.  ###: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. 
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio e sarà esercitata disgiuntamente, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli; 3) La casa familiare sita in ### e condotta in locazione, resterà assegnata alla ###ra ### la quale vi abiterà con i figli minori ### ed ### . 
Il pagamento del canone e delle utenze farà esclusivamente carico al #### fino al 30.09.2025, momento in cui lo stesso si traferirà altrove, dopodichè farà esclusivamente carico alla ###ra ### la quale provvederà altresì ad intestarsi il contratto di locazione ad uso abitativo, oggi a nome del #### entro il ###; 4) Il figlio ### sarà collocato presso il padre con cui continuerà a vivere ed il signor ### provvederà direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio stesso.  5) Gli altri due minori, ### ed ### invece, saranno collocati presso la madre con cui continueranno ad abitare.  6) ### ed ### staranno con il padre dal martedì dall'uscita di scuola sino a venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino a martedì mattina allorquando il padre andrà a prelevarli dall'abitazione materna per accompagnarli a scuola. Analoga disciplina viene adottata per ### 7) Le principali festività saranno trascorse con ciascuno dei genitori in modalità alternata nel senso di: ### con il padre ed il giorno di ### con la madre, ### con il padre e ### con la madre, ### con il padre e Lunedì dell'### con la madre e così via per tutte le principali festività, avendo cura di invertire i giorni l'anno successivo; In caso di impossibilità per motivi lavorativi del padre di tenere con sé i figli, gli stessi trascorreranno le festività con la madre.. Per il giorno della ### della mamma e del compleanno di lei tutti e tre i figli staranno con la mamma, per il giorno della festa del ### e del compleanno di lui staranno con il padre; il giorno del compleanno dei tre figli, questi trascorreranno il pranzo con la madre e la cena con il padre seguendo il principio dell'alternanza.  8) In considerazione del fatto che l'assegno unico sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno e che il mantenimento ordinario e straordinario del figlio ### sarà ad esclusivo carico del #### lo stesso verserà alla ###ra ### a titolo di contributo al mantenimento per i due figli ### ed ### la somma di euro 250,00 da versare ogni 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ### Le parti si dichiarano altresì obbligate alla contribuzione in ragione del 50% ciascuno per far fronte alle spese straordinarie nell'interesse dei soli figli ### ed ### secondo le specifiche del protocollo del ### 9) ### unico per i tre figli sarà suddiviso al 50% tra i genitori. 
Dichiara interamente compensate le spese di lite. 
Livorno, 13.11.2025 ### dott. ### n. 2976/2025

causa n. 2976/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fodra Azzurra

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10409/2025 del 12-11-2025

... dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20gg.). Occorre preliminarmente stabilire quali sono i documenti Pag. 11 tempestivamente prodotti in giudizio sui quali poter fondare la decisione e questo perché nel presente giudizio, anche per l'innesto nel corso dello stesso del subprocedimento di verificazione, sono stati depositati documenti ed articolati mezzi di prova anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare la tardività della documentazione prodotta dalla ### convenuta nella terza memoria istruttoria. In particolare, in questa memoria si legge semplicemente: “A confutazione della (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 n. 6517/2021 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, ### sezione civile, in composizione monocratica, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 6517/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025 ### (###), p. iva ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ### c.f.: ###, con sede in Napoli, al #### E/1, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore ###, alla ### n 5, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione.  - #### COMUNITÀ ### NAPOLI, c.f.: ###, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. ### di ### c.f.: ###, con sede in Napoli, alla Via dei ### n. 253 (c/o
Pag. 2 della Misericordia) ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.  - ###: donazione. 
Conclusioni: nelle note ex art. 127-ter con scadenza 15 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono. 
Il procuratore di parte attrice, affinché il tribunale adìto “1. Dichiari l'inutilizzabilità ai fini probatori della scrittura privata disconosciuta, per mancato riconoscimento della stessa e per l'assenza di esito positivo della verificazione, rigettando ogni domanda avversaria fondata sulla suddetta scrittura; 2. In subordine, in caso di revoca dell'ordinanza del 25.10.2024 e rimessione della causa sul ruolo, come da parte convenuta richiesto, si chiede vengano ammessi i mezzi istruttori, compresa la prova testimoniale, come articolati… nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/04/2023; 3. 
Nel merito, accertare il diritto di parte attrice ### alla restituzione da parte della convenuta ### di ### del ### di Napoli della somma di ### 50.000,00…; 4. Infine, … chiede condannarsi la convenuta ### di ### del ### di Napoli alla restituzione a favore del ### della somma di ### 50.000,00 oltre interessi legali e svalutazione monetaria… per le causali di cui in atti; 5. Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese… del giudizio a favore di parte attrice…; Si chiede… rimettersi la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 bis
Pag. 3 c.p.c….”.   Il procuratore della convenuta “conclude… chiedendo che le domande attoree tutte vengano dichiarate nulle, inammissibili o comunque rigettate…; in subordine si chiede che, previa revoca dell'ordinanza del 25.10.2024, la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla convenuta.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le domande proposte dal ### (### di servizio per il volontariato), d'ora in poi per comodità espositiva solo “CSV”, sono infondate. 
Con atto di citazione notificato il ###, il CSV, sulla premessa di essere un'associazione - con un proprio statuto, regolamento e organi sociali - col compito di essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (### nella città di Napoli e sua provincia per organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del ### settore, ha convenuto innanzi a questo tribunale per l'udienza del 15.09.2021 la ### di ### del ### si Napoli (d'ora in poi, “Fondazione”) per sentirla condannare alla restituzione in suo favore dell'importo di € 50.000,00 che si assume corrisposto per realizzare uno specifico programma di volontariato. 
In particolare, il CSV ha esposto: - che, nell'annualità 2012/2013 il proprio precedente presidente, ### ritenendo meritevole di interesse l'avviso di selezione “### al Centro”, che prevedeva la possibilità di proposte progettuali
Pag. 4 negli ambiti sociali e socio-sanitari e la promozione del benessere della comunità e della tutela dell'ambiente, per evitare di convocare il ### durante le festività natalizie in atto, inviava ai suoi membri la e-mail del 18.12.2012 con allegata bozza del predetto Avviso di selezione invitandoli ad approvare l'attuazione dello stesso entro il ### per consentire il c.d.  “raddoppio” dei fondi e, quindi senza alcuna convocazione di assemblea per la necessaria approvazione a maggioranza e successiva ratifica così come previsto dallo ### Dopodiché, di sua iniziativa comunicava ai competenti uffici amministrativi del CSV di emettere apposito mandato di pagamento per il trasferimento di € 50.000,00 a favore della ### al fine della realizzazione del bando. Trasferimento che avveniva con bonifico del 28.12.2012 (recte: 27.12.2012) con apposita causale “### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro””; - che, una volta ricevuto il versamento, la ### non inoltrava al ### attore alcuna documentazione né alcuna comunicazione circa l'eventuale sviluppo dell'Avviso di ### eventuali bandi pubblicati o di selezione di eventuali richiedenti, né rendicontazioni giustificative dell'utilizzo delle risorse versate, né, in sostanza, il preciso iter procedurale seguìto composto da procedure di ammissione e di valutazioni, di individuazione degli oneri economici ammissibili e di specifica documentazione da presentare con precise modalità di cui alla bozza dell'Avviso (inviato in accluso alla predetta nota email), bozza che era stata posta alla base della elargizione operata da esso ### istante alla ###
Pag. 5 - che, alla richiesta del 6.12.2017 di informazioni e di documentazione giustificativa circa l'utilizzo degli € 50.000,00 bonificati, la ### senza fornire alcuna giustificazione e/o rendicontazione di utilizzo, riscontrava che avrebbe ricercato i documenti di quella “donazione” di € 50.000,00 legata a un progetto di intervento nell'area di ### in Napoli seguìto dalla sua stessa direttrice, ### all'epoca del riscontro già deceduta; - che, in definitiva, le modalità di impiego di quell'importo non era mai venuto alla luce; - che la ### non aveva alcun diritto né di trattenerlo, né di utilizzarlo mancando qualsivoglia base giuridica e contrattuale che ne giustificava, non solo l'uso, ma anche il ricevimento, sussistendo, invece, il sia il proprio diritto alla restituzione, sia il proprio obbligo istituzionale alla trasparenza e morale a recuperarlo, in quanto non impiegato nelle modalità previste e poste a giustificazione della sua assegnazione e che, infine, a nulla erano valse le richieste in tal senso del 13.11.2018 e del 18.06.2020.  ###, quindi, ha chiesto la condanna della convenuta ### alla restituzione dell'importo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e/o per nullità del presunto atto donativo aleggiato dalla convenuta ai sensi dell'art. 782 c.c. (difetto di forma e mancata accettazione della donataria) e/o per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. del proprio ### il quale, all'epoca dei fatti era anche membro del C.d.A. della ### così risultando palese il suo interesse all'effettuazione di quel bonifico, disposto senza convocazione, delibera e successiva ratifica del ### e/o per la mancata realizzazione dell'Avviso “### al Centro”,
Pag. 6 condizione alla base della elargizione di quella somma di danaro “e/o per la normativa” ritenuta applicabile. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26 luglio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio la ### la quale ha contestato la ricostruzione del fatto storico prospettato in citazione chiedendo il rigetto delle domande perché nulle e comunque infondate, in quanto il denaro le era stato regolarmente trasferito e altrettanto regolarmente era stato utilizzato in conformità alle ragioni per cui il CSV glielo aveva bonificato. Vinte le spese di lite. 
In particolare, la convenuta ha dedotto: - di avere, in via informale, sempre informato il CSV (e anche ### del proprio operato e che, dopo la richiesta di informazioni ricevuta, tra esse parti era stato organizzato l'incontro del 26.04.2018, in cui gli aveva consegnato tutta la documentazione e rendicontazione richiesta (relazione della ### denominata “### dell'### per un intervento ad impatto collettivo nell'area di ### memoria sulle attività sviluppate a ### cofinanziate dallo stesso ### riepilogo economico del “#### al Centro”) dalla quale risultavano puntualmente i beneficiari degli € 50.000,00 erogati (l'#### tessili, ### di strada, etc.) comprensivi di € 7.000,00 per sostenere una serie di pagamenti (polo ### di ### intervento a favore di un abitante - ### - della zona di ### mercato versante in condizioni disperate, etc.). Il tutto comprovato dalle copie dei bonifici allegati in atti, per cui la nota del 6.12.2017 cui ha fatto seguito l'introduzione del presente, giungeva del tutto inaspettata e
Pag. 7 anomala posto la tardività di quattro anni; - che esse parti con atto sottoscritto l'8.05.2013 - non menzionato da parte attrice - di comune accordo avevano deciso di modificare ed integrare il progetto “### al centro”, oggetto del contributo di € 50.000,00 ricevuto, stabilendo di annullare la proposta di effettuare un bando sul territorio di ### atteso il numero esiguo di associazioni di volontariato presenti in modo attivo nella zona (soltanto due) e che il Comune di Napoli, contrariamente a quanto in precedenza definito, aveva ritenuto di non poter offrire la disponibilità di alcuni locali individuati nella predetta area per lo svolgimento delle attività previste dal bando, e di utilizzare quel denaro per finanziare altri soggetti operosi che, pur non rientrando nella specifica di “associazione di volontariato” sviluppavano interessanti attività sociali. Tutto ciò, demandando al direttore del CSV e al segretario di essa ### l'attuazione operativa di tali decisioni e con la precisazione che l'indizione del bando nulla avrebbe cambiato poiché l'utilizzo del denaro era stato comunque lasciato alla discrezionalità di essa ### - che, dunque, proprio tale atto di integrazione confermava che il proprio comportamento successivamente al trasferimento a suo favore del denaro era stato assolutamente regolare e a tutt'oggi rendicontabile e che la sua utilizzazione non era stata contraria alle ragioni per cui il CSV glielo aveva trasferito, con modalità di erogazione sempre identiche, vistate dal tesoriere una volta decise e con relativo bilancio approvata all'unanimità dal ### e dall'assemblea sociale del ### per cui impiego inappuntabile sul piano formale, indipendentemente, poi, dalla eventuale rilevanza giuridica o meno del detto presunto vizio o irregolarità che fosse.
Pag. 8 ### ha, poi, contestato in diritto i titoli posti da parte attrice a fondamento della sua domanda di restituzione, del tutto indeterminata: - non era prospettabile un arricchimento senza giusta causa ex art.  2041 giacché la relativa azione, avendo natura residuale, è consentita soltanto in mancanza di altra azione tipica a specifica tutela del proprio diritto e per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, laddove nel caso in esame l'atto di integrazione dell'8.5.2013 denotava un rapporto negoziale/contrattuale tra le parti, oltre a concretizzare la “giusta causa” dell'elargizione, la cui mancanza, oltretutto, sarebbe fonte di un obbligo di indennizzo e non di restituzione; - pur volendo considerare la somma bonificata come una donazione (peraltro definizione utilizzata da essa stessa ###, questa non risultava affetta da nullità, in quanto, il trasferimento di denaro a favore degli enti senza fine di lucro, come le parti in causa, sono del tutto sottratti a quei requisiti tipici delle donazioni a forma solenne e, d'altra parte, l'elargizione da parte del CSV era stata eseguita con modalità che nel settore della beneficenza rappresentano una prassi assolutamente consolidata e confermata da una serie di norme di favore che rendono tale tipo di operazioni più snelle e meno onerose possibili in virtù del fine di beneficenza. 
Inoltre, la ### ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla propria mancanza di accettazione avendo, essa beneficiaria, una volta ricevuto il denaro, posto in essere una serie continuativa di atti di accettazione tacita con rendicontazione puntualmente trasmessa al ### La convenuta ha, altresì, contestato la duplice posizione del ### in quanto il trasferimento dei fondi si era concretizzato in un atto (la disposizione del mandato di pagamento) posto nel pieno rispetto delle
Pag. 9 finalità istituzionali di entrambi gli enti in causa; che tale decisione non era stata adottata singolarmente dal ### ma dal CSV nel suo complesso di organi sociali e confermata con la sottoscrizione del ripetuto atto integrativo dell'8.5.2013 a cui, inoltre, il medesimo ### non aveva partecipato. Era evidente, quindi, che parte attrice chiedeva l'annullamento della disposizione del bonifico ai sensi dell'art. 2391 c.c. a fronte del quale essa convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale (dal momento della disposizione alla conoscenza delle ragioni di annullamento) ex artt. 1442 e 2948 c.c.. 
Sempre la convenuta ha eccepito che appariva non troppo chiara, altresì, la domanda restitutoria motivata dal mancato verificarsi di una condizione posta la mancata precisazione dell'evento condizionante e che, qualora tale evento fosse stato inteso da parte attrice, come la realizzazione del ### “### al Centro”, era venuta meno col più volte citato atto integrativo dell'8.5.2013.  ### ha, pertanto, chiesto di “dichiarare prescritte le domande attoree tutte, o in subordine, inammissibili o nulle, in via ulteriormente subordinata rigettarle perché del tutto infondate” (cfr. pag. 21 e 22 della comparsa di costituzione e risposta). 
Nelle note del 3 febbraio 2002 per la prima udienza a trattazione scritta del 10 febbraio 2022, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### in uno alla comparsa di costituzione (doc. n. 10 denominato “###pdf”), adducendo, quindi, la
Pag. 10 sua utilizzabilità a fini della decisione del presente giudizio, dopodiché venivano concessi i termini di cui all'art 183 co. 6, c.p.c. le cui tre memorie venivano depositate da entrambe le parti. 
Nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ### a fronte del disconoscimento, ha promosso istanza di verificazione del documento riservandosi il deposito dell'originale. 
All'esito della scadenza dei tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 17 novembre 2022, il Giudice, preso atto dell'istanza di verificazione fissava dapprima termine al 28 febbraio 2023 per l'indicazione delle scritture comparative, indicazione che non avveniva, e poi all'udienza a trattazione scritta del 6 aprile 2023 rinviava all'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2023 invitando la parte che ne fosse stata in possesso al deposito dell'originale del documento di cui era stata chiesta la verificazione. 
All'udienza del 7 marzo 2024, alla quale si era disposto rinvio per la comparizione delle parti, il Giudice disponeva ulteriore rinvio al 22 aprile 2024, essendo emersa la possibilità di un accordo bonario tra le parti, e da qui per lo stesso motivo ancora un rinvio al 4 luglio 2024 (udienza poi differita di ufficio per impedimento del giudice al 17.10.2024). 
Mutato l'istruttore, all'udienza, sulle richieste delle parti, il Giudice si è riservato e con ordinanza del 25 ottobre 2024 ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20gg.). 
Occorre preliminarmente stabilire quali sono i documenti
Pag. 11 tempestivamente prodotti in giudizio sui quali poter fondare la decisione e questo perché nel presente giudizio, anche per l'innesto nel corso dello stesso del subprocedimento di verificazione, sono stati depositati documenti ed articolati mezzi di prova anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. 
Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare la tardività della documentazione prodotta dalla ### convenuta nella terza memoria istruttoria. 
In particolare, in questa memoria si legge semplicemente: “A confutazione della prospettazione attorea si produce: All. 15) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 27/9/2013; All. 16) trascrizione del messaggio da ### a ### del 13/12/2013; All. 17) proposta ### All. 18) Avviso di ### All. 19) proposta ### su ### da parte del ###; All. 20) trascrizione di un messaggio inviato da ### a ### del 30/11/2012; All. 21) Linee per lo sviluppo di un progetto con ###, Comune di Napoli e ### delle 33”. 
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 183, co. 6, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, prevedeva al n. 2 che era fissato termine di ulteriori trenta giorni “…per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” ed al n. 3 “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Pag. 12 Sebbene giustificato dalla convenuta con la necessità di “confutare la tesi attorea” si osserva che produzione era, in realtà, funzionale alle difese della convenuta esposte sin dalla comparsa di costituzione e risposta secondo le quali quanto previsto nella scrittura privata integrativa dell'8 maggio 2013, disconosciuta poi dall'attrice nelle note per la prima udienza a trattazione scritta, era stato effettivamente realizzato. 
Si legge, infatti, alla fine della comparsa di costituzione e risposta: “Come ampiamente provato nell'esposizione fattuale l'utilizzazione dei cinquantamila euro ha proprio seguito e rispettato la previsione della integrazione. Da tanto deriva la infondatezza anche di questa ultima contestazione. Va detto invero che la rigorosa realizzazione di quanto previsto dalle parti con la integrazione pone nel nulla anche tutte le altre contestazioni che oggi tardivamente CSV muove alla convenuta”. 
La documentazione che è stata prodotta solo nella terza memoria concorreva, in realtà, a fornire la prova dell'attuazione dell'accordo integrativo e, quindi, era prova diretta di quanto sostenuto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e non prova contraria a prove articolate nella seconda memoria dal ### il quale, invece, con la memoria n. 2 si era limitato a depositare gli statuti dei due enti per negare la rappresentatività delle due persone fisiche sottoscrittrici dell'accordo integrativo e, quindi, per documentare una mera questione di diritto attinente al valore giuridico dell'accordo nel caso ne fosse stata accertata la provenienza; non erano state articolate prove o depositati documenti che contraddicevano l'attuazione dell'accordo integrativo e che giustificavano il deposito di ulteriori documenti a prova contraria.
Pag. 13 Pertanto, la documentazione in esame andava depositata al più tardi con la seconda memoria istruttoria e non con la terza e, quindi, il suo deposito deve essere dichiarato inammissibile. 
Vi è poi la documentazione prodotta dalla ### con le “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” del 27 febbraio 2023 nel termine che il giudice con ordinanza del 17.11.2022 aveva fissato al 28.2.2023 per l'indicazione delle scritture di comparazione. 
Appare utile ripetere che con le note per la trattazione scritta della prima udienza, e, quindi, con la prima difesa successiva alla costituzione in giudizio della convenuta, il CSV ha formalmente disconosciuto “nella sua autenticità, nella sua firma non autentica della ex direttrice ### e nelle sua esibizione in copia non conforme” la scrittura privata dell'8.05.2013 allegata dalla ### alla comparsa di costituzione e risposta. ### ha, quindi, non solo disconosciuto che l'atto fosse stato sottoscritto dal proprio direttore ma anche contestato la difformità della copia prodotta ai sensi dell'art. 2719 c.c.. 
E ciò è stato chiaramente inteso dalla convenuta che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 9 marzo 2023, scrive: “In merito al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. la convenuta fin d'ora dichiara ex art. 216 c.p.c. che intende avvalersi del documento in questione e ne chiede la verificazione riservandosi nei termini di legge di proporre i mezzi di prova che riterrà utili e producendo e/o indicando le scritture che potranno servire di comparazione. Ugualmente per quanto riguarda la contestazione in merito alla dedotta non conformità tra la fotocopia e l'originale si riserva di produrre nei termini di legge l'originale
Pag. 14 del detto documento chiedendo fin d'ora di essere autorizzato dall'adita ### al deposito cartaceo oltre al deposito telematico dello stesso”.   ### dei mezzi di prova andava, tuttavia, effettuata con la presentazione dell'istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”) o, al più tardi, sfruttando la cadenza temporale delle preclusioni del giudizio nel quale la verificazione si era innestata, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre per il solo deposito delle scritture di comparazione il giudice può fissare un termine (art. 217 c.p.c.) ed è in questo senso che deve, pertanto, interpetrarsi l'ordinanza del 17.11.2022 del precedente istruttore che fissava termine al 28.2.2023 per “l'indicazione” delle scritture comparative.   Ciò evidenziato, il contenuto delle “note autorizzate per l'indicazione delle scritture comparative” depositate il ### dalla convenuta, nella quale per la prima volta si denunciano le carenze dei disconoscimenti operati dall'attore nella prima udienza, si articolano capitoli di prova e si depositano in due file, di cui uno compresso con estensione .rar, n. 18 documenti tra i quali un video (ed anche documenti già prodotti in sede ###giudizio), costituisce espressione di attività difensiva oramai preclusa considerato che il termine del 28.2.2023 fissato dal giudice riguardava unicamente l'indicazione o, meglio, per quanto appena scritto, il deposito delle scritture comparative. 
A nulla vale poi rilevare che il giudice ha concesso altro successivo
Pag. 15 termine per il deposito dell'originale della scrittura privata da verificare perché, secondo anche recente giurisprudenza di legittimità, questo deposito non incorre nelle decadenze istruttorie trattandosi solo di attività di regolarizzazione di un deposito in copia già effettuato (Cass. 3756/2025).   Quanto, poi, in particolare, ai sei documenti contenuti nel file con estensione .rar riguardanti articoli di giornale degli inizi del 2023, e quindi documenti formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. non viene formulata dalla convenuta, contestualmente al deposito, alcuna istanza di rimessione in termini al fine di attivare il contraddittorio sulla nuova produzione. Ed anche a voler ritenere non necessaria un'istanza espressa perché implicita nel deposito di documenti di nuova formazione, si osserva che sono articoli di giornale riguardanti iniziative di volontariato avvenute ben nove anni dopo i fatti di causa.   Tanto premesso risultano inutilizzabili per la decisione tutti i documenti prodotti dalla convenuta con dette note del 27.2.2023 (non già prodotti in precedenza).   Parimenti sono inutilizzabili i documenti prodotti dall'attore con le note depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6 aprile 2023 e risulta inammissibile, perché tardiva, la prova per testi che il CSV ha articolato in queste stesse note.   Occorre ora pronunciarsi sulla scrittura privata di cui si è chiesta la verificazione.   La mancanza dell'originale della scrittura e di scritture di comparazione attribuibili con certezza alla sottoscrittrice ### ha impedito la nomina di un consulente grafologico e, quindi, di
Pag. 16 accertare che quella scrittura sia stata effettivamente sottoscritta dalla persona che all'epoca rivestiva la qualifica di direttore del CSV di Napoli.   Con riguardo alla scrittura in copia fotostatica datata 8 maggio 2013 depositata dalla ### l'attore ha contestato in radice la “sua autenticità” evidenziando tutte le anomalie, e tra questo il fatto che nonostante le corrispondenze e le riunioni a partire dal 2017 per far luce sull'utilizzo dei 50.000,00 euro bonificati alla fine del 2012 ed alla quali aveva partecipato anche uno dei due apparenti sottoscrittori della scrittura, ### solo in sede giudiziale era stato prodotto un documento di cui l'attore non aveva alcun riscontro nei propri archivi.   Pertanto, non si può ritenere che sia stata sollevata una generica contestazione dell'inesistenza del documento originale bensì l'attore ha dedotto elementi indiziari in base ai quali ha, in sostanza, sostenuto che questo documento non esiste e che, quindi, a quella semplice fotocopia esibita in lite non corrisponde alcun originale (Cass. 7775/2014; Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 24207 del 2021; Cass. n. 3126 del 2022; Cass. n. 13323 del 2022).   ###, i fatti sopra esposti dall'attore denotano sicuramente delle anomalie che giustificano il disconoscimento sia della conformità di quella copia ad un originale sia della sottoscrizione della ### A ciò si aggiunga che la ### era solo la direttrice del CSV che aveva, da statuto (prodotto dall'attore con la seconda memoria), solo compiti limitati all'esecuzione delle delibere dell'### e del ### direttivo e non anche decisionali e che, quindi, non aveva il potere di sostituirsi a quel ### direttivo, i cui componenti con la e-mail del 18.12.2012 del
Pag. 17 presidente ### erano stati chiamati a pronunciarsi sull'adesione al bando “### al Centro”, e di modificare così profondamente l'assetto dei rapporti tra i due enti, peraltro, demandando agli stessi firmatari, la direttrice ### ed il ### della ### “l'attuazione operativa” dell'accordo integrativo. 
Proprio per questo motivo neppure in via presuntiva è possibile pervenire all'attribuibilità della sottoscrizione in calce alla ### e, solo per completezza, si osserva che la contestazione della conformità ad un originale, che secondo l'attore non esiste, della fotocopia prodotta impedisce anche di ammettere una prova testimoniale sulla sottoscrizione del documento secondo l'orientamento della ### citato nelle note del 27.2.2023 che si fonda sul presupposto che la copia non sia contestata.   Ciò premesso in rito e così delimitate le allegazioni assertive e probatorie che devono porsi alla base della presente decisione, può passarsi all'esame del merito delle domande proposte dal #### ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 sulla base di quattro alternative o concorrenti causae petendi: 1) a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 2) perché trattasi di donazione nulla per difetto di forma e mancanza di accettazione; 3) a causa del conflitto di interesse del ### che ha disposto il bonifico, senza peraltro rispettare le procedure interne di approvazione; 4) per il mancato avveramento della condizione.   Occorre innanzitutto qualificare il rapporto intercorso tra le parti.   I due enti operano entrambi nel cd. ### disciplinato solo
Pag. 18 successivamente ai fatti di cui è causa, dal D.lgs 117/2017.  ### del luglio 2010 del CSV (allegato alla seconda memoria istruttoria dell'attore) emerge che lo stesso è una associazione di associazioni senza fini di lucro che ha la finalità di promuovere iniziative e fornire strumenti atti a favori le attività di volontariato sul territorio erogando servizi a titoli gratuito. In particolare, si legge che “Nel perseguimento dei propri scopi ### ricerca costantemente la collaborazione e la complementarietà con altri organismi aventi analoghe finalità, con gli enti locali, con l'università, con le imprese e con le stesse organizzazioni del privato sociale, siano esse associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi di volontariato, movimenti. (…) ### potrà attivare intesa e rapporti collaborazione con centri di servizio per il volontariato con istituzioni enti associazioni movimenti fondazioni imprese”. 
Passando alla convenuta, nell'atto di modifica di verbale del 4 aprile 2019 per notaio ### di ### emerge che l'attuale fondazione fu costituita come ### acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in data 8 marzo 2010. Dall'attuale ### del 2018, modificato nel 2019, emerge che la sua finalità principale è quella di beneficenza conformemente a quanto era già previsto dall'art. 10 del D.lgs 460/1997 relativo al “### della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. 
Sebbene le parti nella corrispondenza in atti scrivano che il bonifico di 50.000,00 euro effettuato da CSV alla ### in termini di “donazione” va decisamente escluso che le parti del presente giudizio sia intercorso un tale contratto.
Pag. 19 Caratteristica principale della donazione è la volontà del donante di arricchire il donatario. Più in particolare, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. 
Nella fattispecie in esame, così come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione esaminabile, non si ravvisa alcuna volontà del CSV di arricchire la fondazione ma solo quella di concorrere in misura paritaria al finanziamento di un bando per sovvenzionare a fondo perduto progetti di volontariato sul territorio presentati da soggetti terzi. Conferma quanto esposto la causale del bonifico del 28.12.2012 (“### di fondi dal ### alla ### del centro storico di Napoli per la realizzazione del bando “### al Centro”), in cui non vi è alcun riferimento ad un atto di liberalità nei confronti della ### Lo spirito di liberalità, pienamente conforme a quanto previsto nello ### è rivolto, quindi, in favore di coloro che si aggiudicheranno le sovvenzioni e non della ### che in modo paritario con il ### attore contribuiva al finanziamento del bando. 
In sostanza, il rapporto tra l'associazione e la fondazione può qualificarsi come un contratto atipico di collaborazione non lucrativo per il perseguimento delle finalità statutarie di entrambi i soggetti. 
Pertanto, la domanda con la quale si chiede la restituzione della somma bonificata per nullità della donazione e mancanza di accettazione da parte del donatario è infondata non essendo qualificabile questo rapporto come una donazione.
Pag. 20 Parimenti, deve essere disattesa la domanda proposta come azione di ingiustificato arricchimento. 
Invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 14732/2018). Pertanto, atteso che il rapporto era regolato comunque da un contratto, un accordo finalizzato al finanziamento congiunto del bando, si deve concludere che non possa esperirsi nella fattispecie l'azione di arricchimento senza giusta causa. 
Ancora, il CSV ha chiesto l'annullamento del contratto a causa del conflitto di interesse del suo ### dell'epoca, il quale ha disposto il bonifico, senza rispettare le procedure interne di approvazione. 
Ai sensi del richiamato art. 1394 c.c., “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. 
Tuttavia, non è sufficiente ad integrare il conflitto la circostanza che chi rappresenti una delle parti rivesta cariche anche nell'altro ente, perché la norma impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. 
Nel caso specifico in cui un ente del terzo settore abbia trasferito ad un
Pag. 21 ente benefico fondi per il cofinanziamento di un bando e l'allora presidente del primo era contemporaneamente uno dei membri del CDA della ### l'esistenza di un conflitto d'interessi tra il primo ente ed il suo presidente, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della presenza del ### in entrambe le compagini, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, l'ente che ha devoluto il cofinanziamento ed il suo presidente ###si ravvede atteso che per quanto prima esposto il ### non traeva alcun vantaggio personale dal finanziamento di un bando che rientrava pienamente nelle finalità statutarie del ### Pertanto, non vi è prova di questo sacrificio che l'ente attore avrebbe subito così come non vi è prova dell'utile che avrebbe conseguito personalmente il suo presidente dell'epoca.   Infine, il CSV ha chiesto la restituzione della somma di euro 50.000,00 per mancato avveramento della condizione che, nella prospettazione dell'attore, era l'effettivo espletamento del bando.   Si rileva al riguardo che non vi è prova che nell'accordo di cofinanziamento del bando era contemplato come elemento accidentale del negozio una condizione risolutiva che prevedeva la restituzione del finanziamento dalla ### al CSV al suo avverarsi. Pertanto, anche quest'ultima domanda alternativa, con questa ulteriore causa petendi prospettata dall'attore, non merita di essere accolto. 
Occorrono a questo punto alcune considerazioni.
Pag. 22 ### attore ha deposito con la citazione la bozza del bando (all.  01 - “copia bozza avviso di selezione volontari al centro”), tuttavia, non è questo il bando che era stato finanziato con il trasferimento dei 50.000,00 euro il 28 dicembre 2012 dal CSV alla ### perché in questa bozza il CSV all'art. 7 è indicato come “centro di costo”. 
In sostanza, nella bozza in esame si prevede che non vi sarà l'erogazione diretta del contributo alle organizzazioni di volontariato che sarebbero risultate aggiudicatrici dei finanziamenti previsti dal bando ma sarebbe stato il CSV ad assumersi direttamente gli oneri economici relativi allo svolgimento delle attività di progetto. Pertanto, non è questo prodotto dall'attore il bando che si voleva finanziare con il bonifico del 28.12.2012 dal CSV alla ### perché al più sarebbe dovuto avvenire il contrario, cioè la ### avrebbe dovuto trasferire al CSV la sua quota per consentire a quest'ultimo di gestire l'intero finanziamento di euro 100.000,00 provvedendo ai pagamenti per sostenere le spese previste nei progetti approvati.   Ed allora, se ### come risulta anche dalla nota al suo bilancio approvato per il 2012 come integralmente trascritta dallo stesso attore a pag. 7 delle note del 31 marzo 2023, ha bonificato la sua quota alla ### è evidente, da un lato, che la bozza prodotta dal medesimo non rispecchiava il bando “### al centro” che effettivamente si voleva finanziare con il bonifico di “trasferimento fondi” e, dall'altro, che doveva essere la ### a dover erogare l'importo alle organizzazioni di volontariato che avrebbero aderito.   Al momento della costituzione in giudizio la ### ha prodotto
Pag. 23 articoli di stampa del febbraio 2014, anche del maggiore quotidiano cittadino, nei quali si riporta la notizia delle donazioni del CSV e della ### di complessivi euro 100.000 e della presentazione da parte dei rappresentanti delle parti oggi in causa del progetto per finanziare una serie di attività di volontariato in ### e nell'area tra corso ### corso ### e via ### in accordo con associazioni che vi operano. Si trattava, si legge in uno dei due articoli, “di iniziative in rete con parrocchie, associazioni, consorzi, artisti di strada, che prevedono borse di studio per i minori che hanno abbandonato la scuola, laboratori teatrali, di arte grafica e fotografiche, un giornale fatto dai ragazzi, un punto di ascolto per le famiglie”.   ### ha esibito anche la documentazione che era stata presentata prima del giudizio al CSV con la descrizione dei progetti, l'elenco dei soggetti sovvenzionati, le somme erogate a ciascuno, gli estratti del conto ### dal quale risultano effettuati i bonifici.   In sostanza, vi è la prova che l'attività di finanziamento di opere di volontariato per euro 100.000,00 complessivi, pur se in un arco che va dal 2014 al 2017, è stata effettuata. Se non fosse quella l'attività prevista dall'accordo di collaborazione tra le due parti in causa, così come invece risulta da articoli di stampa e dalla documentazione bancaria, era onere dell'attore dedurlo e provarlo al fine di giustificare, con adeguata motivazione giuridica, la domanda di restituzione del proprio contributo.   In conclusione, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate. 
Quanto al governo delle spese di lite, la difficoltà di ricostruzione
Pag. 24 dell'esatto svolgimento del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, anche tenuto conto del tempo trascorso, e la considerazione delle finalità di volontariato sociale perseguite da entrambe le parti in causa inducono il giudicante a disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.  P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ### (### di ### per il ### nei confronti della ### di ### del ### di Napoli, così provvede: 1) rigetta le domande; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025.   Il Giudice (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 6517/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lupi Pietro

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 06-08-2025

... e) Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito della “vivenza a carico” in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell'art.143 cod. civ., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge rispetto all'altro. 16 ### est. 3.1.c. Ne discende la manifesta infondatezza di tutte le censure articolate con il secondo e il terzo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2024 R.G., proposto da ; rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di Ministero della ### in p ersona de l ### pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall'### dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2495/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata il ###; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal ####.E. ### est.  1. - premesso che il coniuge,, già titolare dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210/1992 per i soggetti lesi da patologie cagiona te da emotrasfusioni infette, era deceduto per insufficienza epatica acuta correlata all'epatopatia HCV contratta a causa delle somministrazioni di sang ue cui era stato sottoposto - convenne in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma il Ministero della ### chiedendone la condanna alla corresponsione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge n. 210/1992, nell'importo di ### 77.468,53. 
Costituitosi l'amministrazione statale convenuta, il giudice adìto rigettò la domanda, per difetto del requisito della “vivenza a carico”, richiesto dal citato art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, come modificato dalla legge n. 238/1997; requisito che la ricorrente non solo non aveva provato ma non aveva neppure allegato.  2. Avverso quest a decisione propose appello, deducendo, per un verso, sotto il profilo processuale, che il primo giudice aveva rilevato d'ufficio la questione della mancata allegazione del requisito della “vivenza a carico”, senza previamente indicarla alle parti e assegnare termine per memorie al riguardo, con conseguente nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; per altro verso, sotto il profilo sostanziale, che la sentenza impugnata era illegittima sia, de iure, per avere erroneamente reputato necessario il predetto requisito ai fini del diritto alla percezione dell'assegno richiesto (dovendosi al contrario ritenere che esso, quanto meno, fosse stato “abrogato” dalla legge n. 238/1997), sia, de facto, per avere reputato G.E.K.I.
G.E.3 ### est.  non allegato e provato il requisito medesimo nella specifica fattispecie (avuto riguardo allo stato di famiglia prodotto e alla circostanza che esso doveva comunque presumersi sussistente in capo al coniug e convivente della persona deceduta). 
Costituitosi il Ministero della ### che resistette al gravame, la Corte d'appello, con sentenza 31 luglio 2023, n. 2495, ha rigettato l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, sui rilievi: I- che non fosse ravvisabile la dedotta lesione del contraddittorio, in quanto la questione circa l'omessa allegazione del requisito della “vivenza a car ico” d a parte del l'attrice era stata sollevata dall'amministrazione statale convenuta «con la memoria di costituzione di primo grado (v. punto n. 2, lett. a, pag.2), citando la giurisprudenza della Corte di cassazione ed eccependo la mancanza di ogni allegazione e di prova da parte della ricorrente»; pertanto la questione non era stata rilevata dal Tribunale d'ufficio, «ma era già stata sottoposta al contraddittorio delle parti in forza delle eccezioni di parte resistente» (pag. 3 della sentenza impugnata). 
IIche, sotto il profilo sostanziale, la “vivenza a carico” continuava ad integrare, pur dopo le modifiche apportate alla legge n. 210/1992 dalla legge n. 238/ 1997, un presupposto costitutivo del diritto alla provvidenza assistenziale invocata, in quanto, secon do il pacifico orientamento giurisprudenziale di legit timità, la legge del 1997, rispetto alla formulazione originaria della norma, aveva introdotto la possibilità per gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni o quelli maggiorenni se inabili al lavoro) di opt are tra 4 ### est.  l'indennizzo reversibile e l'assegno una tantum , aume ntandone l'importo originario da 50 a 150 milioni di ### ma non aveva inciso sui requisiti necessari per la concessione del beneficio; IIIche, infine, sotto il profilo della concreta allegazione e prova del requisito, da un lato non potesse attribuirsi rilievo al certificato di stato di famiglia e alla mera circostanza della “coabitazione” dell'attrice con il coniuge deceduto (circostanza non sufficiente ai fini della “vivenza a carico”, che richiede invece la sussistenza di una condizione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la dipendenza dal reddito della persona deceduta, ancorché questo non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia); dall'altro lato, neppure fosse possibile supplire all'inerz ia probatoria della parte, rispetto ad un elemento costitutivo del diritto azionato, mediante l'attivazione dei poteri istruttori del giudice.  3. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorre , sulla base di quattro motivi. 
Risponde con controricorso il Ministero della ### La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ### presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. 
La ricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'art.  360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.». G.E.5 ### est. 
La sentenza d'appello è censurata per aver ritenuto che la questione circa l'omessa allegazione del requisito della “vivenza a carico” non fosse stata rilevata d'ufficio dal Tribunale, ma fosse stata sottoposta al contraddittorio d elle parti in ragione dell'eccezione sollevata dal Ministero resistente nel proprio atto di costituzione. 
La ricorrente ribadisce che, al contrario, la predetta questione era stata «rilevata d'ufficio d al giudice di prime c ure», il quale aveva sottolineato per ben due volte, nella motivazione della sentenza, che il requisito della “viveva a carico” costituiva un elemento costitutivo della fattispecie, l'onere di provare il quale incombeva sulla parte attrice e la cui mancanza era dunque «rilevabile d'ufficio» (pag.6 del ricorso). 
Pertanto - conclude la ricorrente - il giud ice di prime cure, sollevando la questione, avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine per memorie previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., la cui violazione avrebbe invece determinato la nullità della sentenza.  1.1. Il motivo è inammissibile. 
La violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice di primo grado avesse rilevato d'ufficio una questione mista di fatto e di diritto senza assegnare alle parti il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima, era stata già dedotta con i motivi del ricorso in appello. 
Nel provvedere su questi motivi, la Corte d'appello ha escluso la dedotta violazione sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la questione non era stata rilevata d'uf ficio poiché l'omessa allegazione del requisito della “vivenza a carico” d a p arte dell'attrice sarebbe stata eccepita dal convenuto già nella memoria di 6 ### est.  costituzione in giudizio e in tal modo offerta al contraddittorio delle parti, sin dagli atti introduttivi. 
Per censurare validamente tale statuizione con il ricorso pe r cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente riportare lo stralcio della memoria difensiva avversaria citato dalla Corte territoriale (### n.2, lett. a), pag.2), argomentando sulle ragioni per le quali nel detto atto processuale non figurasse l'eccezione invece reputata sollevata dal giudice d'appello. 
Al fine di consentire a questa Corte di legittimità di controllare se il Ministero convenuto avesse sollevato la predetta eccezione o se invece la questione mista di fatto e di diritto fosse stata effettivamente rilevata d'ufficio in violazione del contraddittorio, la ricorrente avrebbe anche dovuto provvedere, ai sensi d ell'art. 366 n. 6 cod. pro c. civ., all'indicazione della sede ###cui tale memoria fosse rinvenibile, eventualmente provved endo a depositarla in sede di legittimità, o quanto meno a trascriverne la parte reputata rilevante. 
Le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, anziché essere proposte egli anzidett i termini, si l imitano invece a ribadire che il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 101 cod. proc. civ., per avere rilevato d'ufficio la que stione della “vivenza a carico”, senza criticare adeguatamente e specificamente le ragioni per cui il giudice d'appello ha ritenuto insussistente la violazione.  ### della Corte d'appello secondo cui la questione relativa alla “vivenza a carico” sarebbe stata sollevata dal Ministero resistente nella memoria difensiva viene criticata solo con la memoria illustrativa, ma questa critica non consente di supe rare il rilievo di 7 ### est.  inammissibilità del motivo in esame, sia perché la memoria ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per integrar e le omissioni del ricorso (Cass. n. 17603/2011; Cass. n.3780/2015; n.5355/2018), sia perché si tratta di una critica meramente generica, con cui si assume che la contestazione contenuta nell'originario atto di costituzione del Ministero sarebbe stata «di mero stile» (pag.2 della memoria), senza riportarne il contenuto e soprattutto senza indicare la sede ###cui rinvenire l'atto medesimo, al fine di mettere questa Corte in condizione di verificare se l'eccezione fosse stata o meno sollevata e, quindi, se la statuizione del giudice d'appello in tal senso sia, o no, corretta. 
Il prim o motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.  2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2, 3 co. 
L. 210/92».  3. Il second o motivo presenta element i di connessione col (e pertanto va illustrato ed esaminato unitamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2, 3^ co. L. 210/1992 così come modificata ed integrata dall'art. 1, 3^ co. della L. 238 del 1997, art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale». 
Con questi motivi, la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto, peraltro in conformit à al pacifico orienta mento della giurisprudenza di legittimità, che la “vivenza a carico” costituisca, in 8 ### est.  via gen erale, un requisito costituti vo del diritto alla fruizione del beneficio di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992. 
La ricorrente sostiene che, al contrario, la percezione dell'assegno una tantum per i superstiti del congiunto deceduto a causa di patologie correlate con la vacc inazione o con l'emo trasfusione infetta, non sarebbe stata subordinata al presupposto della “vivenza a carico” del de cuius nel vigore del testo originario della norma né, tanto meno, lo sarebbe attualmente, a seguito delle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 238/1997, la quale avrebbe eliminato anche formalmente la locuzione “a carico”, erroneamente contenuta nella disposizione originaria.  ### del requisito della vivenza a carico dovrebbe desumersi, anzitutto dalla natura dell'indennizzo, il q uale, diversamente da quanto ritenuto in giurisprudenza, assumerebbe, non già funzione assistenziale, bensì funzione riparatoria del danno da lesione del rapporto parentale. 
In secondo luogo, la non necessità del detto requisito emergerebbe dal raffronto della disposizione in esame (il comma 3 dell'art.2 della legge n. 210/1992) con quella di cui al successivo comma 4, il quale, nell'ipotesi in cui la persona sia deceduta in età minore, individua gli aventi diritto nei genitori o in chi esercita la responsabilità parentale. 
In terzo luogo, dovrebbe argomentarsi dalla natura e dalla funzione dell'istituto della “reversibiltà”, quale istituto a caratt ere non assistenziale ma unicamente previdenziale, con conseguente necessità di interpretare restrittivamente la locu zione “soggetti a carico” contenuta nel testo originario della norma, in quanto riferita alle sole 9 ### est.  categorie di legittimari specificamente individuati come tali, come, ad es., i “fratelli maggiorenni inabili al lavoro”. 
In quarto luogo, a prescindere dalla portata assunta da questa locuzione nella fo rmulazione originaria della norma, dovrebbe comunque prendersi atto che il requisito della “vivenza a carico” è stato espunto anche formalmente dal testo normativo con l'entrata in vigore della legge n. 238/1997, la quale ha pure ampliato la plat ea dei legittimari, ricomprendendovi tutti i figli e i fratelli del de cuius e non solo, come in passato, quelli “inabili al lavoro”; pertanto, quanto meno a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 238/1997, a causa dell'effetto “abrogativo” da essa prodotto in relazione alla parte del precetto normativo eventu almente richiedente il requisito della “vivenza a carico”, dovrebbe concludersi che il diritto alla percezione dell'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, in conformità alle intenzioni soggettive del legislatore, quali risultanti dai lavori preparatori riportati negli atti parlamentari, non sarebbe «in nessun modo collegato alla cond izioni economiche del soggetto danneggiato» (pag.13 del ricorso). 
In quinto luogo, la mancanza, nella disposizione in esame, della previsione di un req uisito reddiduale per la fruizione del beneficio sarebbe tanto più evidente ove la si ponga in relaz ione alle varie disposizioni ordinamentali aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni assistenziali (art.1 legge n. 18/1980: indennità di accompagnamento; artt. 12 e 13 legge n. 118/1971: pensione di inabilità e assegno di invalidità), le quali prevedono espressamente, in relazione ad ogni prestazione, «il requis ito amministrativo, ossia la condizione in 10 ### est.  presenza della quale si ritiene che la persona versi in uno stato di bisogno che per l'ordinamento meriti attenzione» (pag.14 del ricorso). 
Al di là di tal i osservazioni generali sulla non configurabilità, neppure in astratto, della “vivenza a carico” quale requisito costitutivo del diritto all'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, legge 210/1992, la ricorrente, con i motiv i in esame, censura infine la sentenza d'appello anche per avere escluso tout-court dai beneficiari il coniuge del soggetto deceduto ove esso sia stato, come nella specie, in rapporto di “convivenza” con il de cuius; essa sostiene, al riguardo, che nei confronti del coniuge la vivenza a carico sarebbe già insita nella relazione di “convivenz a”, avuto riguardo ai doveri d erivanti dal rapporto di coniugio, ai sensi dell'art.143 cod. civ..  3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, ai sensi dell'art.360-bis n.1 cod. proc. ci v., in q uanto il provv edimento impugnato ha deciso le questioni di diritto ad essi sottese in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legitt imità e il loro esame non offre elementi per rimeditare l'orientamento consolidatosi al riguardo.  3.1.a. In proposito, pare anzitutto opportuno ricostruire l'articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell'assegno una tantum invocata dalla ricorrente.  ###.1, comma 1, della legge n. 21 0 del 1992 prevede che «chiunque abbia riportato, a cau sa di vaccinazioni o bbligatorie per legge o per ordinan za di u na autorità sani taria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della 11 ### est.  integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».  ###. 2, comma 1, stabil isce che «l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111». 
Il comma 3 dello stesso art.2 ha introdotto l'assegno una tantum, prevedendo che, «qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente le gge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di l ire 50 milioni d a erogare ai sogget ti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figl i maggioren ni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro».  ### 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, ha sostituito il c itato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell'assegno di cui al comma 1 ed elevando l'importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 ###; inoltre, ha riscritto l'ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro, e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l'unico sostentamento della famiglia: nell'attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, «ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma 12 ### est.  spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia». 
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum, in consid erazione della natura alternativa delle due prestazioni. 
Pertanto, nell'ipotesi di decesso del danneggiat o causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell'art. 2 hanno diritto di fruire dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l'assegno una tantum : ven gono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass. n.3879/2009 e n. 19502/2028). Al contrario, nell'ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis, ciò ch e formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius, ovverosia i ratei dell'assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti.  3.1.b. Alla luce del quadro normativo, come ricostruito, possono formularsi le seguenti considerazioni.  a) Entrambe le provvidenze previste dal comma 3 dell'art. 2 sono funzionalmente distinte dall'indennizzo di cui al comma 1 e soggette a 13 ### est.  presupposti specifici diversi da q uelli ai quali è subordinata la percezione dell'indennizzo stesso (Cass. n. 2555 9/2015, cit.). Tale diversità implica, per un verso, la compatibilità della fruizione da parte del de cuius dell'indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell'assegno una tantum di cui al comma 3 (Cass. n. 19 502/2018) e trova fondamento, per altro verso, nella diversa natura dei due diritti soggettivi: l'uno (quello all'indennizzo di cui al com ma 1), avente la funz ione di riparazione (sia pure non integrale stante il carattere indennitario e non risarcitorio stricto sensu della prestazione) d ei pregiudizi conseguenti alle menomazioni dell'integrità fisica derivate dalle vaccin azioni o somministrazioni di sangue ed emoderivati; l'altro (alternativamente, il diritto all'assegno reversibile o a quello una tantum di cui al comma 3), avente la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico , garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto che per il proprio sostentamento contavano, anche solo in parte, sul reddito della persona deceduta.  b) Diversamente da quanto vigorosamente ma infond atamente sostenuto dalla ricorrente, con riguardo ai diritt i iure proprio dei superstiti di cui al comma 3 dell'art. 2 (dunque, sia l'assegno reversibile che l'assegno una tantum), il requisito della “vivenza a carico” del de cuius, già richiesto dalla formulazione originaria della norma, non è stato, neppure sotto il profilo meramente testuale, espunto da quella successiva. Si è visto, infatti, che, dal punto di vista formale, le interpolazioni al testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 210/1992 sono st ate apportate, no n già dalla legge n. 238 /1997, bensì dal 14 ### est.  decreto-legge n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge 641/1996, il cui art.7, nel sostituire l'art. 2 della legge n. 210/1992, ha mantenuto, nell a riscrittura del secondo periodo del comma 3, la locuzione “soggetti a car ico”, già contenuta nel vecchio testo della disposizione, riferen dola alla rinnovata, più ampia, platea dei beneficiari. Piuttosto, la nuova formulazione della norma, come è stato condivisibilmente già osservato dalla ### lavoro di questa Corte (Cass. n. 26842/2020), nel prevedere la persistente necessità del detto requisito, ne ha chiarito la portata, precisando che la situazione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la sua dipendenza dal reddito della persona deceduta può essere anche parziale, in quanto il predetto reddito non sia l'unica fonte di sostentamento della famiglia.  c) Non può dunque condividersi l'opinione della ricorrente circa la natura (non già assistenziale, bensì) risarcitoria delle provvidenze di cui al comma 3 d ell'art. 2 del la legge n. 210/1 992 (in quant o asseritamente dirette a ristorare il danno da lesione del rapporto parentale), né appare men che infondato l'assunto circa l'assenza di riferimenti al requisito della “vivenza a carico” nell'ambito dell'attuale formulazione della norma; al contrario, è agevole rilevare che proprio l'art. 1, comma 3, della legge n.238/1997, nel ribadire la previsione (già introdotta nel nuovo comma 3 dell'art.2 della legge n.210/1992 dall'art.7 del decreto-legge n. 548/1996) secondo cui «i benefici di cui al present e comma spettano anch e nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentame nto della famiglia», afferma con forza la necessit à di una , pur parziale, dipendenza del familiare superstite dal reddito del congiunto deceduto, 15 ### est.  posto che, se, da un lato, la vivenza a carico non è esclusa dal fatto che il sostentamento della famiglia si basi anche su altre fonti di reddito, dall'altro lato resta però necessario che a tale sostentamento concorresse il reddito del de cuius.  d) Deve, in conseguenza, darsi continuità all'orientamento, peraltro consolidato, espresso dalla ### lavoro di questa Corte ( n.11407/2018; Cass. n.26842/2020) secondo cui, “in mate ria di indennizzi ai soggetti danneggiati da vacci nazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l.  210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento”.  e) Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito della “vivenza a carico” in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell'art.143 cod. civ., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge rispetto all'altro. 16 ### est.  3.1.c. Ne discende la manifesta infondatezza di tutte le censure articolate con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che vanno quindi dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ..  4. Con il quarto motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell'art.  360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell'art.  2697 cod. civ.». 
La sentenza d'appello è censurata per avere escluso che potesse attribuirsi rilievo, ai fini della concreta allegazione e prova del requisito della “vivenza a carico” nella specifica fattispecie, al certi ficato di residenza e alla circostanza della “coabitazione” della ricorrente con il marito deceduto e per non aver dato alcun peso, al riguardo, alla circostanza che ella «da sola si è[ra] preoccupata di accompagnare il “de cuius” presso il ### “###”» qualche giorno prima del decesso (pag. 16 del ricorso).  4.1. Il motivo è inammissibile perché - al di là di quanto si è già evidenziato sull'impossibilità, de iure, di rite nere il requ isito della “vivenza a carico”, nella specifica p ortata attribuitagli dal dispo sto legislativo, insito nel fatto stesso della convivenza - le d oglianze formulate dalla ricorrente, ad onta della formale intestazione, criticano, nella sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione delle circostanze di fatto motivatamente operate dal giudice del merito nell'esercizio di un potere ad esso esclusivamente riservato ed insindacabile in sede di legittimità. 
Nel rilevare l'inammissibilità di tali doglianze, è opportuno precisare che in manier a del t utto impropria è stata ipotizzata la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile unicamente quando si 17 ### est.  contesti che il giudice del merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scompo sizione della fattispecie bas ate sulla distinz ione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nel caso in esame, si critichi, inammissibilmente, l'apprezzamento che il giudice stesso ha compiuto delle risultanz e probatorie (cfr., ex mul tis, Cass. n .  13395/2018 e Cass. n.26769/2018).  5. In definitiva, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile.  6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (art.  13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).  8. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di e del suo dante causa, in esso riportati (art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero della ### le spese del giu dizio di legitti mità, che liquida in ### 5. 000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. 
Dà at to della sussiste nza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. G.E.
G.E.18 ### est. 
Dispone che, in caso di d iffusione del presente p rovvedime nto, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di e del suo dante causa, in esso riportati. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### in data 13 giugno 2025.   ###.E.

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 242/2025 del 01-08-2025

... concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il ###., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.; B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da ### 2 SRLS nei confronti della dott.ssa ### C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. ### D'### in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 652/2024 R.G., promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv.   #### con domicilio eletto in Via del ### n.70 66034 ### presso il difensore.  ATTORE contro ### 2 SRLS (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv..  ### con domicilio eletto in ### 41 66040 ARCHI presso il difensore.  ###: Altri contratti atipici ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il ###., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.;
B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da ### 2 SRLS nei confronti della dott.ssa ### C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti di parte opponente, secondo le modalità richieste dal creditore e/o gli accordi intercorsi; e, comunque, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di parte opponente; D- condannare ### 2 SRLS per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza; E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge; E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il ###., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato, 1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il ###, di sospensione della provvisoria esecuzione del ### ingiuntivo opposto n. 227/2024, RG 531/2024, ### 414/2024 emesso il ###; 2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla opponente e ciò per le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di parte opposta che qui abbiansi per ritrascritti integralmente. 
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### dott.ssa ### ha presentato opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 227/2024 D.I. - 531/2024 RG del 06/08/2024 con cui il Tribunale di ### su ricorso di ### 2 S.r.l.S. ha ingiunto il pagamento di € 15.000,00, con interessi, spese e compensi.  ### 2 S.r.l.S. sostiene di aver eseguito lavori di muratura, manutenzione e recinzione esterna sull'immobile della dott.ssa ### per un importo pattuito di € 15.000,00. A prova di ciò, presenta una dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa ### e un assegno bancario dello stesso importo. Afferma che i lavori sono stati accettati senza contestazioni e che la fattura n. 6-2023 del 29.07.2023 è stata emessa. ###, tuttavia, è risultato "impagato" per mancanza di fondi. 
La dott.ssa ### si è opposta al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e la sospensione dell'esecuzione. Sostiene che l'assegno bancario, consegnato il 10 aprile 2021, sarebbe stato riempito nell'estate 2023 in violazione di un patto di riempimento, poiché l'importo dovuto sarebbe stato già integralmente pagato (e anche in eccesso, per lavori non ultimati a regola d'arte) ben prima del riempimento dell'assegno. 
Afferma di aver pagato un totale di euro 17.219,00 tramite bonifici bancari (documentati con estratti conto e prospetti) al #### (socio unico e amministratore di ### 2 S.r.l.S.) o direttamente alla società. Spiega che i pagamenti avvenivano su richiesta di ### spesso per sue urgenze personali (es. rata mutuo, acquisto rimorchio, assicurazione furgone), e che le causali dei bonifici erano spesso "rata mutuo" o "prestito" per i pagamenti sul conto personale di ### e "rimborso materiali per lavori" o "pagamento lavori" per i versamenti alla società. 
Denuncia un improvviso cambiamento nell'atteggiamento di ### che a partire dal 25 luglio 2023 ha iniziato a negare di aver ricevuto pagamenti e ha minacciato di incassare l'assegno, poi presentato all'incasso nonostante le richieste di restituzione e l'informazione che il conto non aveva fondi sufficienti
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documenti allegati dalle parti. 
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc ### I. ### del presente giudizio è circoscritto all'importo indicato nella fattura attivata in monitorio, relativa ai lavori in essa descritti come ”#####” II. Il ricorrente in monitorio assume che per il pagamento di questi lavori aveva ricevuto l'assegno di € 15.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del 10/04/2021. 
III. ### sostiene che l'importo ingiunto era stato già corrisposto mediante varie forme di pagamenti effettuate nei confronti di ### casa, del suo legale rappresentante ### dei familiari di quest'ultimo (madre e figlie) o di pagamenti comunque destinati a beneficio della società o di quest'ultimo (come l'importo di € 289,00 in favore di ### assicurazione per la polizza di un furgone, o l'importo di € 2.500,00 per l'acquisto di un rimorchio). 
IV. Viene inoltre presentato, allegandone le riproduzioni fonografiche, un quadro estremamente diffuso di conversazioni intercorse tra la Dott.ssa ### ed il sig. ### al quale l'opponente riconduce dichiarazioni valevoli come quietanza per le somme richieste, nelle quali tuttavia tale valenza non è chiara, né rinvenibile in modo certo ed inequivoco, emergendone piuttosto toni concitati ed inidonei a riconoscere, in capo ai soggetti coinvolti, consapevoli ed effettive dichiarazioni di chiaro contenuto ricognitivo, abdicativo o dispositivo valide a definire l'oggetto della controversia, alla cui definizione peraltro meglio sorreggono i documenti allegati, che saranno di seguito esaminati.
V. ### contesta queste deduzioni , richiama precedenti lavori effettuati di cui tuttora si dichiara in attesa di pagamento, contesta la riferibilità dei pagamenti indicati dall'opponente al credito ingiunto, e richiama il possesso di ulteriori dichiarazioni ricognitive dalla stessa rilasciate (per €16800 in data ### e per € 28300 il ###), nonché di altri assegni, alcuni dei quali restituiti (quello di € 39.700 restituito dopo il pagamento della fattura 7/22 di € ###+iva effettuato con bonifico del 4/5/2022, importo per il quale la ### aveva rilasciato anche la dichiarazione ricognitiva del 08/04/2022), altri ancora in suo possesso perché inerenti lavori non ancora pagati, e che a quanto risulta dai documenti in atti, neppure ancora individuati nello specifico né fatturati, benché il relativo debito sia confermato nelle dichiarazioni ricognitive del 23/12/20 (€.16800) e 12/03/21 (€ 28.300). 
VI. A fronte di tale deduzione l'opponente ha ripetutamente precisato di non accettare il contraddittorio su domande nuove volte ad estendere l'oggetto della richiesta oltre l'ambito circoscritto nel ricorso monitorio (cioè l'importo di € 15.000,00 indicato nella fattura7/22), estensione della domanda che in effetti non si rinviene nelle conclusioni dell'opposto, il quale a fronte dell'ambito di indagine sui rapporti introdotto dall'opponente, seppure ha replicato richiamando i precedenti rapporti lavorativi, menzionando la sussistenza dei relativi crediti, ha di fatto lasciato immutate le proprie conclusioni consistenti nella richiesta di rigetto dell'opposizione, che si sostanzia nella richiesta di pagamento della fattura recante l'importo di € 15.000,00. 
VII. Dal quadro documentale allegato e dalle deduzioni formulate dalle parti emergono contatti costanti e ripetuti tra il sig. ### e la dott.ssa ### che traggono le fonti dalle varie prestazioni da questi eseguite nei confronti dell'attrice (si parla infatti di fornitura di sansa, attività edili, ed in sede testimoniale si è parlato anche di forniture di mobili), anche se in realtà, non sono provate attività collocabili al di fuori di quanto risulta dalle ricognizioni di debito sottoscritte dalla
VIII. Su tali prestazioni appare evidente che non figurano contestazioni tempestive da parte della ### In particolare bisogna porre l'evidenza sulla fattura 7/2022 dell'importo di € ###+iva: I lavori di cui a questa fattura non sono stati contestati, il pagamento dell'importo complessivo (€ 43670,00) è pacifico tra le parti, e risulta peraltro dall'estratto conto doc4 dell'opponente (bonifico per agevolazione fiscale in favore di ### casa2. 
IX. Quanto alla fattura azionata in monitorio si deve rilevare la genericità ed imprecisione, e la conseguente irrilevanza, di contestazioni circa la qualità dei lavori in essa descritti, tanto più se si consideri che questi lavori erano evidentemente conclusi all'epoca di rilascio della dichiarazione ricognitiva per € 15.000,00 indicata al 10/4/21, data non contestata. 
X. ### sostiene che l'importo della fattura sarebbe già corrisposto, e contesta la violazione del patto di riempimento.  ### il suo assunto, l'assegno sarebbe stato consegnato compilato nella sola parte relativa all'importo e sottoscritto dall'emittente, senza indicare data e beneficiario. 
XI. E' opportuno rammentare che l'assegno è un mezzo di pagamento immediato, e le funzioni di dilazione del pagamento o di garanzia dell'adempimento, improprie e non consone al titolo, vanno adeguatamente provate dalla parte interessata, mentre la dazione dell'assegno assume di per sé valenza di promessa di pagamento. 
XII. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. Sez. 3, 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 - 01) Sez. 3, ### n. 5245 del 10/03/2006 XIII. ### intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. ( Sez. 3, 10/07/2024, n. 18831, Rv. 671803 - 01) XIV. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che un eventuale abusivo riempimento dell'assegno, laddove eccepito a sostenere l'erronea emissione del decreto ingiuntivo sarebbe motivo insufficiente, perché il ricorrente ha allegato alla richiesta anche la scrittura ricognitiva e la fattura, per corrispondente importo: da ciò si desume che il decreto avrebbe potuto legittimamente essere emesso anche se non corredato dalla produzione dell'assegno ###, in quanto già sufficienti all'emissione la fattura e la scrittura ricognitiva, quest'ultima idonea all'emissione di decreto immediatamente esecutivo. 
XV. #### , comunque, contesta il riempimento abusivo dell'assegno nella parte del beneficiario e della data, ma non fornisce prova dell'esistenza di un accordo che ne disciplinasse epoca e modalità di riempimento. Non prova l'esistenza di uno specifico patto di riempimento asseritamente violato dall'opposta, e non fornisce prova di pagamenti con specifica imputazione alle attività contemplate nella fattura azionata in monitorio; la perdurante detenzione dell'assegno di € 15.000,00 da parte di ### casa 2 srls risulta peraltro non giustificabile altrimenti che dalla permanenza del debito, posto che diversamente, nel precedente caso di pagamento della fattura 7/22 (€###+IVA ) il corrispondente assegno era stato restituito questo dimostra l'esistenza tra le parti la ricorrente pratica di rilasciare dichiarazioni ricognitive e contestuale assegno di pari importo. I documenti allegati (scritture e assegni) non sono contestati. 
XVI. E' peraltro una tesi non condivisa sostenere l'abusivo inserimento del nominativo della ### 2 Srls, seppure a fronte della contestuale ricognizione di debito per pari importo nei confronti di ### posto che tale ultima dichiarazione si riferisce a lavori edili la cui esecuzione da parte della ### casa 2 srls di cui ### è titolare, e la ### non deduce di lavori svolti da quest'ultimo a titolo personale piuttosto che nell'esercizio dell'attività sociale, che quindi rendano ipotizzabile che l'assegno potesse essere stato consegnato per l'incasso da soggetto diverso da quello che ha effettivamente svoto i lavori. 
XVII. Posto dunque che la società ricorrente può riconoscersi sostanzialmente legittimata all'azione monitoria con la richiesta di pagamento, in quanto non contestata materiale esecutrice dei lavori edili di cui alla richiesta in pagamento, deve passarsi allo scrutinio delle ulteriori argomentazioni volte a valutare se il credito azionato sussista effettivamente, ferma restando l'assenza ed improponibilità di questioni su vizi su cui si è già rilevato. 
XVIII. Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti è particolare: la ### ha allegato una rilevante quantità di riproduzioni dei messaggi intecorsi tra le parti, per lo più inerenti richieste di denaro in date cui tendenzialmente coincidenti con i bonifici riportati negli estratti conto, e gli estratti del proprio conto corrente bancario per gli anni 21-22-23 da cui evidenzia pagamenti che la stessa attrice opponente riconduce a rapporti con la opposta e col suo titolare, per importi di oltre € 35.000,00, escluso il già menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00. 
XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla ### a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la ### casa 2): si rinvengono pagamenti in favore di ### assicurazioni (il ### per assicurazione mezzo tg ### tale ### per spese legali (il ###) tale ### per l'acquisto di un rimorchio (il ###, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di ### e di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo (moglie e figlie).  ###. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione.  ###I. Ne consegue che la verifica di sussistenza del credito, circoscritta l'indagine a quello azionato in monitorio, deve essere svolta sulla scorta dell'esame delle risultanze documentali, e nello specifico da quanto emerge dagli estratti conto allegati dall'attrice opponente (cioè, i suoi doc, da 4 a 8 e da-59 a 67), alla luce del disposto dell'art. 1193 CC. (Imputazione del pagamento) che così statuisce: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.  ###II. I pagamenti effettuati in favore di ### 2, registrati negli estratti conto, fanno generico riferimento a lavori eseguiti e rimborso spese per materiali per lavori. Il corrispettivo dei lavori costituisce quindi debito “della medesima specie” esistente tra ### e ### casa 2. Deve allora prendersi a riferimento la data di questi intervenuti pagamenti e l'individuazione dei debiti della medesima specie esistenti tra le parti.  ###III. Innanzitutto si deve considerare l'esistenza quanto meno alla data del più risalente degli estratti conto allegati dalla opponente (il n.2/21- doc.59) del debito di € 16.800,00 riconosciuto con la scrittura del 23/12/2020 e del debito di € 28.300,00 riconosciuto con la scrittura del 12/03/2021 ###IV. Questi debiti presentano la caratteristica di essere “più oneroso per il debitore” in quanto di maggiore importo rispetto a quello azionato in monitorio, oltre ad essere più risalente, inoltre nella scrittura del 23/12/20 la ### si era impegnata al pagamento mensile di € 1.000,00 a partire dal gennaio 2021, ma di pagamenti che facciano richiamo a tale impegno non v'è traccia negli estratti conto allegati.  ###V. Considerato il ripetuto richiamo al diniego di accettazione del contraddittorio su domande nuove sostenuto dall'opponente, si ritiene opportuno evidenziare che questa sua dichiarazione non può precludere al giudice l'esame e la valutazione di documenti allegati dalla controparte per sostenere la propria posizione, e la produzione delle scritture ricognitive ulteriori a quella allegata al monitorio non costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere o domanda nuova (che resta la richiesta di pagamenti di € 15.000,00), ma volge ad individuare ulteriori rapporti, preesistenti a quello dedotto in via principale, per sostenere che i pagamenti che l'opponente richiama a definizione del rapporto azionato in monitorio vanno invece imputati a questi ultimi, e restano quindi privi di efficacia solutoria in relazione al rapporto oggi in contesa ### Vanno comunque esaminati nello specifico i pagamenti risultanti dagli allegati estratti conto, per verificare quelli imputabili a debiti nei confronti di ### casa 2. Non va infatti tralasciato di considerare che la ### casa 2 SRLS ed il sig ### , benché suo legale rappresentante e socio unico, costituiscono due soggettività giuridiche distinte e separate, senza possibilità di confonderne i rapporti, ed è aspetto determinante che nonostante il suo evidente coinvolgimento nella vicenda, quand'anche non litisconsorte necessario, il sig ### non sia stato chiamato a titolo personale presente giudizio, che pertanto non potrà statuire alcunché in relazione alla sua posizione personale; ne consegue in primo luogo l'impossibilità di ritenere a priori che pagamenti che risultano effettuati in suo favore, con una ben specifica causale non riconducibile a rapporti con la srls, vadano invece ritenuti validamente effettuati in favore della ### 2 srls: tanto più che come emerge dalle conversazioni prodotte dall'attrice, spesso era proprio l'### ad indicare su quale conto effettuare il versamento, distinguendo quello proprio personale da quello della srls, ciò che rende ancor più profilabile in capo alla ### la consapevolezza che un versamento sul conto personale, tra l'altro con la causale specifica individuata, potesse non avere efficacia sulle posizioni debitorie nei confronti della srls i difetto di specifica dichiarazione del percipiente o della assunta beneficiaria indiretta.  ### Ne consegue che gli unici pagamenti cui possa attribuirsi efficacia solutoria nei confronti della ### sono quelli espressamente ad essa intitolati, o ai quali, nel contesto dello svolgimento dei rapporti tra le parti, possa ragionevolmente individuarsi la riferibilità alla società.  ### Vanno quindi riconosciuti in favore della ### casa 2 ### i seguenti pagamenti: € 1000,00 del 16/1/23 (causale pagamento lavori) € 2000,00 del 3/2/23 (rimborso materiale lavori) € 1.000,00 del 10/04/23 (pagamento lavori, importo che risulta richiesto dall'### dal messaggio prodotto sub 32); € 500.00 il ### (pagamento lavori) € 500,00 del 15/05/2023 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.33); € 550,00 del 12/6/23 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.39); possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### casa 2 i pagamenti di € 289,.00 (in favore di ### assicurazioni per l'assicurazione del furgone tg ### che dalla visura allegata dall'attrice risulta intestato a ### 2 srl e richiesto con messaggio doc.29), e di versamento di€ 2.500,00 in favore di tale ### per l'acquisto di rimorchio, quindi connesso all'uso del furgone della srls; possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### 2 i pagamenti risultanti in favore di ### in data ### € 700,00 e in data ### € 650, poiché effettuati senza causale, ed in relazione ai quali può considerarsi l'efficacia solutoria connessa alla individuazione, nelle scritture ricognitive del ### come creditore, per lavori effettuati dalla ### casa 2; il totale di € 9.689,00 che ne risulta non può però essere imputato in pagamento, benché parziale, della somma attivata in monitorio, perché la richiamata sussistenza di un debito di scadenza anteriore comporta l'imputabilità a quest'ultimo, e l'ininfluenza rispetto alla domanda in monitorio.  ###IX. Per quanto riguarda invece i versamenti effettuati in favore delle familiari dell'### assume rilievo quanto dichiarato dalla ### moglie del legale rappresentante della società opposta: ella ha confermato che le somme ricevute da lei e dalle figlie erano destinate al rimborso di somme per lavori effettuati dal marito, commissionate dalla ### tali lavori però non risultano specificati né adeguatamente quantificati, per cui non si può ritenere che i pagamenti richiamati siano riferibili ai rapporti diversi da quelli compresi nelle due richiamate scritture ricognitive.  ###. ### complessivamente versato alle familiari (€ 11.340,00) va quindi imputato anch'esso in pagamento dei debiti pregressi, secondo la graduazione in precedenza illustrata. Ne risultano versamenti riconoscibili in favore della ### 2 per complessivi € 21.029,00, che vanno ritenuti in parziale copertura dei debiti indicati nelle scritture ricognitive del 23/12/20 e 12/3/21, ed ininfluenti rispetto all'importo azionato in monitorio, per via del maggiore importo a debito risultante dalle due scritture richiamate ### Non possono invece essere valutati a scomputo del debito nei confronti della ### i versamenti risultanti in favore di ### Invero, si evincono numerosi versamenti che la ### ha effettuato in favore di ### tutti recanti specifica causale: “prestito”, “mutuo”, “prestito per rata mutuo” (e sul punto neppure si è verificata l'intestazione del mutuo, così impedendo di accedere al precedente argomento per il caso in cui il mutuo fosse contratto dalla ### 2, deponendo anzi in senso contrario il fatto che il ### ne ha chiesto spesso il versamento sul conto personale); l'omesso coinvolgimento personale dell'### nella presente lite o di specifica domanda di ripetizione nei suoi confronti non permette, come evidenziato, di incidere su rapporti personali di quest'ultimo, tenendo peraltro in stretta considerazione che la causale risulta apposta dalla ### all'atto di ogni singolo versamento, pur nella sussistenza dei debiti indicati nelle scritture ricognitive. Si deve comunque rilevare che quand'anche riconoscibile efficacia solutoria per debiti verso ### casa 2 di questi pagamenti, il loro ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore al totale delle 2 scritture ricognitive che ammonta ad € 45.100,00, onde il debito di cui alla fattura azionata ne resterebbe in ogni caso invariato.  ### La domanda va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.  ### Le spese di lite della presente fase vanno compensate per la totalmente inadeguata modalità di gestione dei rapporti contabili, fallacia imputabile ad entrambe le parti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.531/2024 RG - 227/2024 DI del Tribunale di ### in data ###, che dichiara definitivo 2. Compensa integralmente le spese tra le parti 3. ### provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc) ### resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione ### 30 luglio 2025 

Il Giudice
On. Avv. ### D'


causa n. 652/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare D'Annunzio

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