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TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1625/2017 R.G., avente ad oggetto “scioglimento comunione ereditaria”; promossa da: ### nato a #### il 22.V.1955, C.F. ###, nella qualità di erede universale del padre ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ####, alla via ### n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### del ### di ### giusta procura in calce all'atto di citazione; ATTORE contro: ### nato a #### il 03.I.1931 C.F. ###, in persona dei procuratori ### nata a ### il 17.V.1961, C.F. ###, e ### nato a ### l'8.IV.1965, C.F. ###, giusta procura in ### di ### versata in atti, ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### del ### di ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO e ATTORE in via ### La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 09.VI.2020, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, commi quinto e settimo, D.L. n. 18/2020, previa assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni: ### “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare aperta la successione testamentaria del de cuius ### ed ordinare la divisione dell'asse ereditario, previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di cui al capo C/1, della citazione, attua una donazione indiretta del de cuius in favore del figlio ### e dunque previamente computando in collazione ex art. 737 c.c. le donazioni ricevute dal coerede convenuto e ex art. 745 c.c. i frutti e rendite percepiti sulle stesse a far data dall'apertura della successione (23.07.82), assegnando ai due figli, in conformità al progetto divisionale quale sarà approvato dalle parti o adottato da codesto Tribunale, la quota di ½ (un mezzo) ciascuno dell'asse ereditario; 2) dichiarare aperta la successione ab intestato alla de cuius ### ed ordinare la divisione dell'asse ereditario della medesima, previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di cui al capo C/2, della citazione, attua una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio ### e dunque previamente computando in collazione ex art. 737 c.c. le donazioni ricevute dal coerede convenuto e ex art. 745 c.c. i frutti e le rendite percepiti sulle stesse, come sopra indicate, a far data dalla apertura della successione (08.03.05), assegnando ai due figli, in conformità al progetto divisionale quale sarà approvato dalle parti o adottato da Codesto Tribunale, la quota di ½ (un mezzo) ciascuno dell'asse ereditario; 3) condannare il convenuto ### a rendere il conto ex art. 724 co.2 c.c. delle rendite percette dai cespiti ereditari comprendenti la quota indivisa del coerede ### utilizzati dal convenuto in via esclusiva a far tempo dall'apertura della successione, e dei contributi agricoli eventualmente riscossi per tali porzioni (PAC del ###; 4) con vittoria delle spese del presente giudizio divisorio che, in conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione ex art. 116 cpc sono imputabili alla condotta del convenuto.”. ### “Piaccia al Signor Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza, tardiva deduzione, nuova domanda ed irrituale eccezione o nota critica spiegata da controparte (### erede unico universale del padre ing. ### e già procuratore generale di quest'ultimo anche nel corso del presente giudizio) e dal tecnico di parte di quest'ultima, in ordine a cui si dichiara di non accedere al contraddittorio: - preso atto della ricognizione, stima e valutazione dell'asse ereditario relitto dai danti causa, signori ### e ### (o #### in riferimento agli immobili per cui è causa, con inclusione di tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate in vita da costoro, tra cui la donazione che il padre ### ebbe ad effettuare al figlio ### per il terreno in piena proprietà distinto al N.C.T. foglio 108, p.lle 19-20-22, esteso 18,5 ettari circa, del valore di attuali 480.766,00, così come operate dal C.T.U.; - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice della somma di €. 32.500,00 in riferimento alla porzione di terreno (già in comunione) di c.da Calicantoni alienata al sig. ### per un importo complessivo di €. 65.000,00, con atto del 03.04.2008, rogato in notar ### (n° 69516 rep. e n° 15687 racc.), come peraltro riconosciuto da parte avversa, che ne è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutti i canoni di locazione percepiti in riferimento al locale commerciale in ### c.so ### I n. 186, già condotto in affitto sino al 07/01/2016 per un importo mensile di €. 310,00 mensili, pari ad € 21.170,00, di cui essa è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutte le spese sostenute esclusivamente dall'avv. ### in riferimento alla lottizzazione di ### del 22/12/2011, pari ad €. 17.407,30, di cui essa è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutti i danni arrecati all'immobile di ### c.da ###, da imputare all'esecuzione di lavori vari non autorizzati ed all'omessa manutenzione da parte dell'#### - richiamati tutti i precedenti verbali ed atti di causa, tra cui i verbali del 29/01/2019 e del 07/01/2020, da intendersi qui trascritti interamente e, quindi, previa ammissione se necessario della prova testimoniale articolata; disporre quanto segue: 1) assegnare e/o attribuire ai convenuti i beni di cui alla “quota A”, mentre all'attore i beni di cui alla “quota B”, così come indicati dal C.T.U. alle pagg. 109-113 e 119-121 dell'elaborato peritale, disponendo la divisione di essi e, quindi, ordinando lo scioglimento della relativa comunione; 2) ordinare il rilascio di dette quote in natura e chi le detiene, con il pagamento, in via riconvenzionale, dei frutti maturati dalle date di apertura delle successioni sino al soddisfo, e ciò in misura pari a quanto quantificato dal C.T.U. con particolare riferimento ai beni comuni utilizzati, in modo esclusivo, dall'#### come meglio indicati in atti, che sono pari ad € 25.993,50 in riferimento all'immobile in ### di c.so ### I n° 186, €. 52.881,47 per l'immobile in ### di vicolo ### n°5, €. 84.314,52 per la villa in ### di c.da ###, per un totale per i fabbricati di €. 163.189,49 indicato alle pagg. 93-96 della c.t.u., che sono pari ad €. 130.801,76 per il terreno non in donazione in ### di c.da Calicantoni, ad €. 275.474,39 per il terreno donato in ### di c.da Calicantoni, ad €. 29.011,87 per il terreno in ### di c.da ### e ad €. 8.445,70 per il terreno in ### di c.da ###, per un totale per i fondi di €. 443.733,72 indicate alle pagg. 99-105 della c.t.u.; a cui decurtare i frutti per i beni comuni utilizzati in modo esclusivo dall'Avv. ### pari ad €. 9.756,32 per i terreni non donati in ### di c.da Scrofani, ad €. 307.285,97 per i terreni donati in ### di c.da Scrofani, ed a €. 17.196,06 per i terreni in ### di c.da Pettineo, per un totale di €. - 334.238,35 indicato alle pagg. 96-99 e 105-106 della c.t.u., oltre quanto erogato da ### in favore dell'#### pari ad €. 114.470,00, ed in favore dell'Avv. ### pari ad €. - 26.890,00, per un totale complessivo di €. 360.264,86 in favore di parte convenuta (360.264,86 = 163.189,49 + 443.733,72 - 334.238,35 + 114.470,00 - 26.890,00); 3) rigettare le altre domande di fruttificazione proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, che sono infondate e, comunque, prescritte; 4) in via subordinata, ritenere e dichiarare erronee in eccesso le ulteriori e/o contrarie domande di fruttificazione proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta e ridurle sensibilmente secondo ragione; 5) in ogni caso, dare tutte le altre disposizioni necessarie per la migliore utilizzazione delle quote e delle parti comuni; e ciò anche attraverso l'imposizione di servitù, anche reciproche, la creazione di quanto normalmente praticato per rendere più comodo ed agevole l'esercizio delle attività cui sono destinati i beni; 6) con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi con distrazione, tra cui quelle vive per c.u. richiesto per le domande riconvenzionali pari ad €. 518,00, oltre a quelle di mediazione n° 451/2017 pari ad €. 93,80, di c.t.u. pari ad €. 9.615,62 (9.000,00 + 169,53 + 76,26 + 369,83), che sono state interamente pagate da parte convenuta (nonostante quanto statuito con decreto di liquidazione del 14/03/2019), come da fatture quietanzate e copie di assegni che si producono di c.t.p. pari ad €. 9.730,62 (5.000,00 + 4.135,36 + 240,00 + 355,26), che ha dato un contributo notevole al giudizio (v. ordinanza del 27/03/2018), spese vive per il rilascio di copie conformi degli atti di provenienza pari ad €. 201,00, spese vive per messa in sicurezza dell'immobile di c.so ### I ad angolo con via ### pari ad €. 445,29, per un totale di €. 20.604,33 (518,00 + 93,80 + 9.615,62 + 9.730,62 + 201,00 + 445,29), spese generali, accessori di legge e risarcimento danni per mancata partecipazione alle mediazioni richieste da parte convenuta da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.IV.2017 ### agendo nella qualità di procuratore generale del padre ### - e in prosieguo di causa nella qualità di unico erede del medesimo, deceduto il 26.I.2020 - ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il fratello del genitore, #### per ivi sentire dichiarare l'apertura delle successioni dei nonni paterni ### deceduto il 23.VII.1982, e ### deceduta l'08.III.2005, e pronunciare lo scioglimento delle rispettive comunioni ereditarie, previa collazione delle donazioni di cui il convenuto era stato beneficiato in vita dai genitori (i.e. della donazione indiretta, fattagli dal padre ### della nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, e della donazione indiretta, fattagli dalla madre ### dei fondi rustici e degli entrostanti fabbricati censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 387, 388, 13, 27, 28, 32, 33, 92, 122 e 264 del foglio di mappa n. 6, unitamente ai frutti e alle rendite ritratti dalla coltivazione e/o dalla locazione degli anzidetti beni) ed imputazione alla quota spettante al convenuto delle somme di cui il medesimo era debitore, a titolo di fruttificazione, nei confronti del fratello ### in ragione: a) dell'esclusivo godimento dei fondi rustici siti in c.da Pettineo, agro di ### censiti al N.C.T. alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15, a far data dall'apertura della successione della madre ### b) della locazione a terzi del fabbricato sito in ####. Pisacane n. 35, censito al N.C.E.U. alla p.lla n. 749/11 del foglio di mappa n. 233, e del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio di ### n. 282, censito al N.C.E.U. del Comune di ### alla p.lla n. 1645/1 del foglio di mappa n. 229; e c) della integrale percezione dei contributi P.A.C. erogati nell'ambito del P.S.R. (Piano di #### 2007-2013 e 2014-2020.
Instaurato il contraddittorio, ### si è costituito in giudizio, nelle persone dei figli e procuratori generali ### e ### per aderire alla proposta domanda di scioglimento della comunione ereditaria e contestare nondimeno l'ex adverso allegata natura liberale dell'acquisto della nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, eseguito con propria provvista di danaro; ha quindi invocato il rigetto della proposta domanda di fruttificazione, della quale ha altresì eccepito la prescrizione, e invocato a propria volta la collazione dei beni donati al fratello ### e l'imputazione dei frutti e delle rendite dal medesimo percepiti, deducendo che: aa) il fratello aveva ricevuto in donazione dal padre la piena proprietà del fondo censito al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 19, 20 e 22 del foglio di mappa n. 108, ed era altresì rimasto debitore, nei confronti di esso convenuto, della somma di € 32.500,00, avendo integralmente riscosso il prezzo della compravendita di fondo in c.da Calicantoni, agro di ### in ### E. ### n. 69516 del 03.IV.2008; bb) aveva avuto l'esclusivo godimento, a far data dall'apertura della successione del padre, dei fabbricati di ### n. 186 e di vicolo ### n. 5, in ### e di c.da ###, in ### come anche dei terreni siti in c.da Calicantoni, agro di ### e di c.da ###, agro di ### cc) il fratello aveva altresì integralmente percepito i richiamati contributi P.A.C. e i canoni di locazione del fabbricato di ### 186; e dd) i contratti di locazione e di affitto del locale commerciale di ### n. 282 e dei fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15 erano stati da tempo risolti per morosità dei conduttori.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., acquisita la documentazione di successiva formazione offerta in comunicazione dalle parti, disposta informativa presso l'A.G.E.A. in ordine alle erogazioni eseguite in favore di ambo i coeredi e C.T.U. estimativa dei compendi ereditari e dei beni donati ai predetti dai defunti genitori, con ordinanza del 14.III.2019 il G.I., rilevata l'incompletezza dell'elaborato peritale, preso atto dell'opzione di conferimento per imputazione dei beni ricevuti in donazione esercitata da entrambi i coeredi e ritenuta la necessità - prima di disporre i necessari approfondimenti istruttori - di perimetrare il thema decidendum e probandum, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Acquisite le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.VI.2020, la causa è stata quindi assunta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, va innanzitutto dichiarata - incontestatone il documentato decesso (cfr. certificazioni in atti) - l'apertura della successione di ### e ### genitori e danti causa dei germani ### e ### rispettivamente venuti a mancare il 23.VII.1982 e l'08.III.2005; avendo il primo disposto per testamento il solo legato uxorio dell'usufrutto su tutti i propri beni mobili ed immobili (cfr. scheda olografa del 04.XII.1961 pubblicata con verbale in ### di ### rep. 54601 del 21.XI.1983, in atti) ed essendo la seconda deceduta ab intestato, entrambe le eredità, in difetto di altri successibili, risultano devolute ex lege: 1) quella dello ### in favore della moglie e dei due figli ### e ### con attribuzione della nuda proprietà dei beni ereditari in quota pari ad un terzo per ciascuno, a norma dell'art. 581 c.c. (alla quale la ### ha sommato l'usufrutto legatole sull'intero relictum); e 2) quella della vedova ### in favore dei due figli, in misura pari ad un mezzo ciascuno ex art. 566 c.c., con contestuale consolidamento in capo ai medesimi del menzionato usufrutto uxorio. A tal riguardo, come già anticipato nell'ordinanza istruttoria del 14.III.2019, va osservato che, sebbene lo scioglimento della comunione ereditaria plurimasse possa in ipotesi essere ordinato nell'ambito di un unico procedimento divisionale e ciascuno dei germani ### abbia in definitiva acquistato mortis causa un mezzo dei beni caduti nelle successioni dei genitori, l'assificazione dei due compendi è operazione che, in difetto di espressa contraria convenzione tra i coeredi, richiede necessaria separata esecuzione, le due masse condividendo unicamente i beni relitti dallo ### pervenuti ai coeredi in parte per successione al predetto (ma solo in nuda proprietà, dovendosi conseguentemente scorporare dal valore dei cespiti all'anno 1982 il valore dell'usufrutto legato alla ### e, per il terzo della piena proprietà in quota alla madre, per successione a quest'ultima, già titolare di ingente patrimonio immobiliare in regime di esclusiva proprietà; come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse (…); può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio” (cfr. CASS. 25756/2018) e “il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa” (cfr. CASS. n. 15764/2020; n. 3512/2019; CASS. n. 27645/2018).
Avendo entrambi i de cuius partitamente beneficiato l'uno e l'altro figlio di attribuzioni liberali immobiliari (in disparte le allegate attribuzioni donative indirette, di cui appresso si dirà) ed avendo i coeredi, quanto alla doverosa collazione del donatum, optato per il conferimento dei relativi beni non in natura, ma per imputazione, trova inoltre applicazione il disposto dell'art. 747 c.c., a mente del quale “la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione”, per modo che l'assificazione di ciascun compendio deve necessariamente comprendere il valore degli immobili donati da questo o quel de cuius in favore dell'uno e/o dell'altro figlio, nonché, ai sensi dell'art. 745 c.c. - per il quale “i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione” - i frutti degli immobili loro donati a far data dall'apertura delle successioni dei donanti. Il riferimento temporale della stima non appare foriero di effetti trascurabili, atteso il decorso di ben 23 anni tra i due decessi e che, secondo quanto riferito dal C.T.U., nel 2005, anno della morte di ### “c'è stata la punta massima del mercato immobiliare”.
Ciò detto, riservando al prosieguo l'esame delle domande di fruttificazione del donatum e del relictum reciprocamente indirizzatesi dalle parti, va quindi preliminarmente scrutinata la domanda attorea di conferimento alla massa, da parte del convenuto ### dei beni immobili al predetto in tesi indirettamente alienati a titolo gratuito dal padre (i.e. la nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15) e dalla madre (i.e. dei fondi rustici e degli entrostanti fabbricati censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 387, 388, 13, 27, 28, 32, 33, 92, 122 e 264 del foglio di mappa 6). Va a tal proposito rilevato, tuttavia, che la proprietà tali ultimi fondi rustici e fabbricati di c.da Scrofani, per un'estensione di circa 28 ettari, hanno formato oggetto di formale donazione (per circa un terzo con riserva di usufrutto) fatta al convenuto ### dalla madre ### con atto ai rogiti del #### di ### rep. n. 12032 del 04.XII.1961 (in atti), e che pertanto gli stessi vanno senz'altro conferiti alla massa ereditaria della ### per il valore (non stimato dal C.T.U.) assegnabile alla piena proprietà dei medesimi, consolidatasi in capo al donatario per effetto della morte della donante riservataria dell'usufrutto, alla data di quest'ultima (cfr. ex plurimis CASS. n. 25473/2010; CASS. n. 18211/2020), unitamente ai frutti ritratti od anche solo ritraibili dal godimento dei medesimi a far data dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 745 c.c., liquidabili in misura pari al loro valore locativo. E' comunque in atti il contratto di locazione di piccola porzione della p.lla n. 387 del foglio n. 6, stipulato in data 12.VII.2016 tra ### e la ### S.p.A., cessionaria di ramo d'azienda della ### S.p.A., a mezzo del quale, previa risoluzione dell'analogo rapporto contrattuale già in essere tra lo ### e l'anzidetta società a far data dall'01.VI.2001 (versato in atti dallo stesso convenuto e riportante un canone annuo di £. 9.000.000, pari ad € 4.648,11), lo ### ha concesso il bene in locazione, ai fini dell'installazione di infrastrutture di radio/telecomunicazione elettronica, per il canone annuo di € 8.500,00. Benché non sia dato reperirla in rogito (verosimilmente per successiva rinumerazione del mappale), lo stesso convenuto ha annoverato la particella tra i beni donatigli dalla madre, non è ben chiaro se in piena o in nuda proprietà; in quest'ultima ipotesi, essendo la donante ancora viva all'epoca del primo contratto, deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione dei relativi frutti, fino al decesso della ### abbia formato oggetto di donazione indiretta da portare in collazione, al pari dei canoni maturati a far data dalla successione (e del contestuale consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario), questi ultimi ai sensi del citato art. 745 c.c.; in ipotesi invece di donazione della piena proprietà, saranno dovuti i soli canoni maturati a far dalla dall'apertura della successione.
Quanto invece alla nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, della modestissima estensione di are 53,50, il diritto ha formato oggetto della compravendita in ### G. Fronte di ### rep. n. 1833 del 18.III.1959 (in atti), a mezzo del quale ### e il figlio ### si sono rispettivamente resi acquirenti dell'usufrutto per il prezzo di £. 150.000 e della nuda proprietà per il prezzo di £. 50.000, prezzi “che i compratori, a vista di me notaio, pagano al venditore”, pubblica attestazione a fronte della quale l'attore non ha offerto prova della provenienza dal comune genitore (piuttosto che, in ipotesi, da altro soggetto) della provvista di danaro impiegata dal fratello, posta a fondamento dell'allegata attribuzione donativa indiretta.
Vanno del pari conferiti alla massa ereditaria di ### i beni immobili (fondi rustici ed entrostanti fabbricati di c.da Calicantoni, agro di ### per una complessiva estensione di circa 18 ettari) dal predetto donati al figlio ### con atto ai rogiti del #### rep. n. 9759 del 16.XII.1958, al valore che gli stessi avevano alla data di apertura della successione dello ### anch'essi unitamente ai frutti civili ritratti o ritraibili, ai sensi dell'art. 745 Venendo adesso alle domande di rendiconto e fruttificazione reciprocamente indirizzatesi dai coeredi avuto riguardo ai beni relitti, va intanto disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, posto che “la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” ( CASS. n. 16700/2015; CASS. n. 2954/2005). Quanto ai beni della comunione di cui si allega l'esclusivo godimento da parte di uno solo dei coeredi, va inoltre osservato che, in difetto di opposizione e di comprovato beneficio economico ritratto da siffatto godimento, lo stesso non appare idoneo a fondare l'invocato riconoscimento dei frutti civili in ipotesi ricavabili dai relativi cespiti; come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. CASS. n. 2423/2015) e “fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” ( CASS. n. 24647/2010); andranno dunque valorizzati i soli frutti dei beni comuni che siano stati comprovatamente ritratti dall'uno o dall'altro dei germani ### con conseguente esclusione della fruttificazione sia del c.d. ### di via C.
Pisacane, n. 35, in ### incontestatamente giammai posto a reddito, sia dei fondi rustici siti in c.da Pettineo, agro di ### censiti al N.C.T. alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15, dei quali il convenuto ha riconosciuto di avere avuto il possesso, avendoli affittati all'Az. Agr. F.lli ### s.s., al contempo tuttavia documentando lo sfratto intimato all'affittuaria per morosità palesatasi sin dalla prima scadenza contrattuale).
Vanno quindi riconosciuti alla massa ereditaria della ### i canoni di locazione del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio di ### n. 282, censito al N.C.E.U. del Comune di ### alla p.lla n. 1645/1 del foglio di mappa 229, concesso in affitto da ### con contratto del 10.VI.1999 per un canone mensile di £. 200.000 (in atti), con successiva risoluzione del rapporto all'esito dello sfratto per finita locazione intimato alla conduttrice ### da ### nel giugno 2011 (cfr. sfratto e convalida emessa dal Tribunale di ### in data 20.I.2012 con rilascio dell'immobile il 29.II.2012, e verbale di rilascio dell'immobile nell'aprile 2012), con conseguente doverosa imputazione alla massa, da parte del convenuto, dei canoni percetti nel settennio decorso dall'apertura della successione della madre fino al rilascio del bene, al netto dei relativi oneri, oggetto di possibile stima equitativa.
Quanto ai fondi di c.da Calicantoni (p.lle nn. 44, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 75, 76, 62 e 64 del foglio di mappa n. 108), la cui quota indivisa l'attore ha allegato di avere affittato al fratello ### con contratto del 05.V.2008 e successiva scrittura integrativa dell'08.I.2013 (documenti non sottoscritti dal convenuto), va osservato che #### non ha contestato in rapporto d'affitto se non sotto il profilo dell'invalidità dei contratti per inosservanza della forma scritta, onere formale che non è tuttavia richiesto per i contratti di affitto agrario infranovennali stipulati ai sensi della L. n. 203/1982; impregiudicato ogni rilievo afferente alla validità delle pattuizioni in deroga, va in questa sede unicamente rilevata l'estraneità della questione alla presente controversia, ogni pretesa creditoria riveniente dal rapporto de quo potendo e dovendo essere eventualmente esaminata in altra sede ###forza della relativa causa petendi; per tale ragione, non rilevano del pari i cc.dd. contributi P.A.C. in ipotesi erogati dall'A.G.E.A. in favore di ### avuto riguardo a tali superfici.
Quanto invece ai contributi P.A.C. erogati dall'A.G.E.A. in favore di #### per i fondi rustici di c.da Calicantoni censiti alle p.lle nn. 20 e 22 del foglio n. 108 (successione ###, pari a complessivi € 114.470,00 percepiti tra il 2006 e il 2017, e in favore di ### per i fondi rustici di c.da Pettineo, agro di ### censiti alle p.lle nn. 109 e 110 del foglio n. 15 (successione ###, pari a complessivi € 26.890,00 percepiti tra il 2014 e il 2017 - entrambi i coeredi essendo all'evidenza provvisti dei requisiti soggettivi per l'accesso agli anzidetti aiuti comunitari -, ne va ritenuta la consistenza di frutti civili connessi al godimento degli anzidetti beni comuni, trattandosi di contributi parametrati all'entità delle superfici agricole, e pertanto di debito in favore delle rispettive masse ereditarie.
Venendo quindi al locale commerciale di C.so ### n. 186, in ### (successione ###, oggetto di reciproche domande di fruttificazione indirizzatesi dai coeredi, la domanda di rendiconto attorea non appare compiutamente istruita, l'attore avendo formulato - a fronte della documentazione versata in atti dal convenuto (ricevute dei bonifici spiccati dall'affituaria in favore di ### e quietanze) - ammissibile e rilevante istanza di prova testimoniale contraria volta a provare che nel periodo compreso tra il dicembre 2004 e l'agosto 2011 i canoni di locazione siano stati percepiti dal fratello ### Va poi registrato il riconoscimento, da parte dell'attore, dell'ex adverso allegata integrale riscossione del prezzo di compravendita dello stacco di terreno, già in comunione ereditaria, di c.da Calicantoni, agro di ### censito alla p.lla n. 63 del foglio di mappa n. 108, pari ad € 65.000,00 (cfr. atto in ### E. ### rep. 69516 del 03.IV.2008, in atti), la cui metà forma dunque oggetto del credito fondatamente vantato dal convenuto e di doverosa imputazione alla quota ereditaria attorea ai sensi dell'art. 724, comma secondo, Per quanto sopra, e atteso che ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte della madre e ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte del padre, trova applicazione il disposto dell'art. 725 c.c., a mente del quale “se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.// I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”. Ciascuno dei germani, previa imputazione alla propria quota del debito nei confronti del coerede, dovrà dunque prelevare dalla massa ereditaria del de cuius dal quale non abbia ricevuto donazioni beni di pari valore e - ove possibile - di pari consistenza e qualità di quelli oggetto della donazione in favore del coerede; a tal fine, la stima da prendere in considerazione è quella che i prelevandi beni avevano all'apertura della successione, e non già al momento della divisione, i prelevamenti condividendo con la collazione il medesimo scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (cfr. CASS. n. 3235/2000; CASS. n. 2630/1990). Sui restanti beni di ciascun compendio potrà dunque svolgersi il procedimento divisionale in senso stretto, previa formazione di uno o più progetti di divisione di ciascuna massa in due quote omogenee e di pari valore, eventualmente bilanciate da conguagli in danaro, da sottoporre all'approvazione dei condividenti o, in ultima ratio, da assegnare previa estrazione a sorte a norma dell'art. 789 c.p.c.
Dichiarata con l'odierna pronuncia non definitiva l'apertura delle due successioni e disposto lo scioglimento delle due comunioni, la causa va dunque rimessa in istruttoria, come da separata contestuale ordinanza, per l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore, per la successiva elaborazione - a cura del nominato C.T.U. e previo svolgimento delle richiamate operazioni di conferimento, imputazione e prelevamento - di uno o più progetti divisionali delle due masse da sottoporre ai condividenti e per la conseguente emissione dei provvedimenti di cui all'art. 789 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1625/2017 R.G.; dichiara aperte le successioni ereditarie di ### nato a ### il 16.V.1897 ed ivi deceduto il 23.VII.1982, e di ### nata a ### il 16.VI.1900 e deceduta in ### l'08.III.2005; ordina lo scioglimento di ciascuna delle due comunioni ereditarie in essere tra ### quale erede di ### e ### in due quote di pari valore; dispone per il prosieguo come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in ### oggi 05.III.2021. IL GIUDICE dott. ### (Il presente provvedimento è stato elaborato e redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 d.ssa ###. IL GIUDICE
dott. ###
causa n. 1625/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Donzella Antonietta