blog dirittopratico

3.659.270
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24812/2025 del 08-09-2025

... socio ### a sua volta deceduto ed i cui figli, suoi eredi, avevano rinunciato all'eredità. Quindi, prem ettendo che nei conf ronti della ### l'accertamento, fondato su verifiche bancarie ritualmente autorizzate, era stato oggetto delle critiche della società e dei due soci, sostanzialmente indirizzate a contestare la mancata valorizzazione delle giustificazioni delle rimesse e dei prelevamenti allegate a prova contraria, ha analizzato l'appello erariale anche alla luce delle sing ole spi egazioni rese da società e soci, accogliendo parzialmente l'impugnazione dell'### delle entrate. Quanto agli avvisi d'accertamento nei confront i dell'### ha vag liato le rispettive difese e, dopo a ver rilevato l'inammissibilità dell'appello nei confronti dei figli dello ### per difetto di legittimazione passiva , ha accolto integralmente le ragioni erariali, 3 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### confermando le pretese nei confronti del ### e di ### altra erede dello ### non costituitasi nel giudizio d'appello. I r icorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a vari motivi, cui ha resistito con controricorso l'### d elle entrate. Nell'adunanza camerale dell'11 aprile (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso n. 2210-2016, proposto da: ### s.a.s, c.f .  ### (già S.I. V. s.r.l.), ### c.f.  ###, ### c.f. ####, quest'ultimo anche nella qualità di ex socio della #### & C s.n.c., già cancellata dal registro delle imprese, tutti elettivamente domiciliati in ### alla via degli ### n. 268/A, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### - #### cf ###, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ### la sentenza n. 3310/09/2015 della ### tributaria regionale del ### depositata il ###; Accertamento - ### bancarie - ### 2210/2016 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11.04.2025 dal Consigliere dott. ####'### delle entrate notificò alle due società ed ai loro soci altrettanti avvisi d'accertamento, con i quali furono contestati maggiori imponibili ai fini ##### e addizionali relativamente all'anno d'imposta 2006. Oggetto degli atti impositivi relativi alla ### era la maggiore materia imponibile quanto alla società e i conseguenti maggiori r edditi di partecipazione per i soci, accertat i mediante indagini ba ncarie sui conti correnti; oggetto de gli atti impositiv i nei confronti dell'### che con l'altra società aveva in comune il socio ### erano invece i maggiori ricavi e i costi non riconosciuti, rideterminati per totale inattendibilità della documentazione contabile, con applicazione di una percentuale di ricarico mutuata dagli studi di settore.  ### tributaria provinciale di ### adita da ciascuno dei contribuenti, previa riun ione dei ricorsi annullò gli atti im positivi con sentenza n. 3936/13/2014. 
L'### delle entrate propose appello d inanzi alla ### tributaria regionale del ### che ha accolto in parte le ragioni erariali con sentenza n. 3310/09/2015, ora al vaglio di questa Corte. 
Il giudice d'appello ha preliminarmente preso atto della cancellazione dell'### dal registro delle imprese e della prosecuzione del giudizio nei confronti del ### e del socio ### a sua volta deceduto ed i cui figli, suoi eredi, avevano rinunciato all'eredità. 
Quindi, prem ettendo che nei conf ronti della ### l'accertamento, fondato su verifiche bancarie ritualmente autorizzate, era stato oggetto delle critiche della società e dei due soci, sostanzialmente indirizzate a contestare la mancata valorizzazione delle giustificazioni delle rimesse e dei prelevamenti allegate a prova contraria, ha analizzato l'appello erariale anche alla luce delle sing ole spi egazioni rese da società e soci, accogliendo parzialmente l'impugnazione dell'### delle entrate. 
Quanto agli avvisi d'accertamento nei confront i dell'### ha vag liato le rispettive difese e, dopo a ver rilevato l'inammissibilità dell'appello nei confronti dei figli dello ### per difetto di legittimazione passiva , ha accolto integralmente le ragioni erariali, 3 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### confermando le pretese nei confronti del ### e di ### altra erede dello ### non costituitasi nel giudizio d'appello. 
I r icorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a vari motivi, cui ha resistito con controricorso l'### d elle entrate. 
Nell'adunanza camerale dell'11 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisa.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente questo collegio intende procedere alla separazione dei giudizi, ossia quello tra l'### e l'### ed i suoi so ci ### e ### e quello riguardante il medesimo ### nonché l'### di ### & C s.n.c., società già cancellata dal registro delle imprese. 
A parte che, come già avvertito, le controversie relative alle due società non avevano nulla in comune, se non la sola partecipazione del socio ### ad entrambe, restando invece diversi gli atti impositivi a loro afferenti e diverse le ragioni delle contestazioni elevate nei rispettivi confronti, quanto alla seconda (### dalla sentenza e dagli atti difensivi emerge che alla cancellazione della società la causa era proseguit a nei riguardi del ### e d ell'altro socio ### . Al decesso di quest'ultimo, i di lui figli (### e ###, formalmente subentrati nel giudizio e dunque parti della controversia in sede d'appello, hanno eccepito il loro difett o di legittimazione passiva p er rinuncia all'eredità. I l g iudice d'appello ha accolto l'eccezione, escludendoli dalla controversia e da ogni addebito. Sennonché, nella medesim a intestazione della sentenza r isulta una terza erede dello #### evidentemente coniuge dello ### e soggetto soccombente nel giudizio celebratosi dinanzi alla ### regionale (con sua condanna, unitamente al ### per gli utili occulti distribuiti ai soci dell'estinto ###. 
Ebbene, nonostante la ### fosse parte (rimasta contumace) nel processo d'appello, non risulta che essa, pur litisconsorte necessar ia processuale, sia stata chiamata in giudizio. Per conseguenza, relativamente alla controversia tra l'erario ed i soci (o i di loro successori) dell'### non risulta perfezionatosi il litisconsorzio necessario, tanto più che la causa verte sui maggiori utili sociali occultati e altrettanto occultamente 4 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### distribuiti ai soci. E' per questo che la erede (### del socio ### è subentrata in una posizione dipendente dall'esito del processo relativo alla società oramai estinta e risulta soccombente nella sentenza d'appello.   Ne consegue che, quanto alla controversia relativa ai soci (o comunque eredi dei soci) del cessato ### essa difetta del rispetto del contraddittorio, che va dunque integrato con la chiamata in giudizio della ### La necessità di integra re il contraddittorio di tale ult ima comp agine soggettiva processuale, facente idealmente capo al cancellato ### la cui cont roversia , com e già avvertito, sul p iano giuridico e soggettivo non ha alcun elemento in comune con la controversia afferente la ### e la circostanza che, mentre la controversia relativa a quest'ultima risulta correttamente incardinata dinanzi al giudice di legittimità e pronta per la decisione, laddove per i successori della società cancellata si impone un rinvio a nuovo ruolo al fine della integrazione del contraddittorio, rende ragionevole, nell'osservanza dei principi del giusto processo, separare i due giudizi, già riuniti in primo grado, per consentire la definizione di quello relativo alla ### ed ai suoi soci (### e ###, e rinviare a nuovo ruolo quello relativo ai successori del cancellato ### (### e ###, al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio. 
Deve pertanto disporsi la separazione dal presente fascicolo degli atti relativi al giudizio relativo alla controversia tra l'### delle entrate e i successori dell'### di ### & C. s.n.c. A tal fine alla ### è demandata la formazione di separato fascicolo, che prenderà autonomo numero di ruolo generale e che sarà formato con copia di tutti gli atti del presente, oltre che della presente ordinanza, con la quale, limitatamente alla controversia separ anda, va disposto il r invio a nuovo ruolo, con ordine all'unico ricorrente già costituito -### di notificazione del ricorso e del presente provvedimento a ### nei cui confronti va integrato il contraddittorio, a tal fine assegnando giorni novanta dalla comunicazione della suestesa ordinanza. 
Trattando dunque del merito relativo alla causa riferita alla ### s.a.s., i ricorrenti hanno proposto ricorso dolendosi: 5 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### con il primo motivo della «violazione dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art.  7 D.Lgs 546 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». 
La sentenza d'appello sarebbe errata laddove non ha riconosciuto che era onere dell'### allegare prove per contestare il contenuto delle d ichiarazioni di terzi; ciò in merito alla differenza tra il fatturat o dichiarato ed i versamenti accertati sui conti correnti bancari, ammontante a circa 2 00.000 ,00 €, dichiarazioni rilasciate -sotto r esponsabilità delle conseguenze penali per l'ipotesi di falsità- in ordine alla natura privata e non commerciale delle ragioni di versamento di denaro da parte dei medesimi terzi in f avore dei soci; così non sar ebbe stata riconosciuta la valenz a probatoria delle attestazioni con cui parte contribuente aveva dato prova di aver ricevuto un prestito di € 161.000,00 (nello specifico il ###; con il secondo motivo della «violazione dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art. 7 D.Lgs 546 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c. ». La sentenza avrebbe ignorato che era onere dell'### finanziaria contestare i fatti incompatibili con il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai terzi, a riscontro della estraneità all'attività commerciale di vari prelevamenti per complessivi € 20.385,00, derivanti solo da operazioni di cambio di assegni. 
Con il terzo motivo della «violazione degli art. 7 e 36 D.Lgs 546 del 1992, dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art. 24 DPR 633/72 e dell'art. 115 c.p.c., in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». La sentenza sarebbe erronea laddove ha ritenuto non adeguatamente provata la provenienza dei corrispettivi di € 18.332,00, versati in banca solo qualche giorno dopo la ricezione, in considerazione dei giorni di chiusura degli sportelli bancari nel periodo natalizio, o di € 19.100,00, relativi a prelevamenti in contanti sui c/c della società, derivanti da anticipazione di spese sopportate direttamente dai soci, e dunque da essi ripresi in restituzione. 
Con il quarto motivo della «violazione degli artt. 7 e 36 del D.Lgs 546 del 1992, in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». La motivazione sarebbe errata laddove non avrebbe valorizzato le prov e a dimostr azione che i versamenti per oltre € 100.000,00 sui c/c del ### e della ### erano dovuti a pagamenti di fatture cui avevano provveduto direttamente i 6 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### soci con denaro proprio, e che dunque si erano limitati a riprendere quanto da loro anticipato. 
I motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati, quando non inammissibili, impingendo peraltro nel merito delle valutazioni operate dalla ### logicamente e giuridicamente corrette. 
Va intanto ribadito che, con riferimento all'accertamento nei confronti della ### sas, oggetto della controversia è un accertamento condotto dall'### finanziaria sulla base della verifica dei conti correnti intestati alla società ed ai suoi due soci. 
I r icorrenti in concreto reputano errata la mera operazione di riconduzione a ricavi sociali delle emergenze bancarie, acquisite e trasfuse nell'atto di accertamento. Nello sviluppo argomentativo si adoperano per valorizzare le spiegazioni che erano state rese all'ufficio a giustificazione di un complessivo movimento di denaro, tra prelievi e versamenti bancari, ben superiore ai ricavi dichiarati dalla società nel 2006. Riportano al riguardo una serie d i ragioni, e n umerose dichiarazioni scritte rila sciate da terzi, che comproverebbero l'estraneità di molte di quelle operazioni bancarie all'attività economica della società, giustificate invece solo da interessi e rapporti privati. 
Ebbene, in tema di accertamento dei redditi a mezzo di accesso ai conti correnti del contribuente, questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'### di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). 
Peraltro, quanto al concreto att eggiarsi dell'onere probatorio , quello dell'### è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli element i risultanti dai conti p redetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758). Non è dunque 7 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola mov imentazione alle operazioni già evid enziate nelle d ichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 31 gennaio 2024, 2928). 
Quello che viene richiesto al contribuent e, a fronte d elle risulta nze bancarie addotte dalla ### è la analiticità della prova allegata. 
La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore, per ché alla specificità della prov a contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente ( ex multi s, Cass., 28 novembre 2018, ###; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. ###; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700; 13 agosto 2024, n. 22788). 
Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha reso dell'art. 32 cit., così come dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pur vero che i dati emergenti dall'esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l'### finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche del contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile. Tuttavia, si tratta di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente. 
Perimetrati gli effetti della disciplina sull'acquisizione dei dati bancari e dell'alveo in cui essa opera ai fini dell'accertamento del reddito, nel caso concreto la difesa dei contribuenti ha allegato una serie di ragioni per una diversa ricostruzione e p er una diversa natura dell' origine d i quei prelevamenti e versamenti, ma dalla lettura della pronuncia ora al vaglio della Corte r isulta con a ltrettanta evidenza che il giudice d'ap pello ha esaminato partitamente, e nel complesso, gli elementi allegati, giungendo a conclusioni in parte sfavorevoli ai contribuenti. 
Dalle ragioni poste a sostegno della decisione si evince in particolare che, con riguardo alla ### dopo una corretta premessa sui 8 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### principi che sorreggono gli accertamenti mediante verifica dei conti bancari, il giudice d'appello ha considerato tanto i versamenti per € 161.000,00 - derivanti, nella prospettazione difensiva, da prestiti di terzi-, quanto le altre operazioni di minor importo (€ 20.385,0 0, 18.332,00 e 1 9.100,00). Ha spiegato perché si sia indotto a disattendere il contenuto delle dichiarazioni dei terzi, apparendo inverosimile l'assenza di corrispondenza tra il conferimento di prestiti (tutti in contante per importi di 10.000/12.000 €) dai terzi e le modalità e tempi di versamento delle stesse somme sui conti bancari. 
Si tratta di un accertamento in fatto, cui la difesa dei contribuenti non può neppur e opporre una supposta f orza probante d elle pur numerose dichiarazioni dei terzi, se non nel contesto della loro valenza indiziaria.  ###, quanto alle critiche indirizzate in ricorso alla presunta non adeguata valorizzazione delle dichiarazioni rilasciate dai terzi, è pur vero che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario trovano ingresso le dichiarazioni extraprocessuali di terzi , -nel rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'###. Esse hanno tuttavia valore di element i indiziari, utilizzabili sia da ll'### sia dal contribuente (Cass., 22 marzo 2023, n. 8221). 
Già la Corte costituzionale, che pur aveva più volte rigettato la questione di legittimità costituzionale del divieto di assunzione di prova testimoniale nel processo tributario (nella vigenza del vecchio assetto processuale, prima delle modifiche apportate all'art. 7 del d.lgs. 546 del 1992 dalla l. 31 agosto 2022, n. 130), aveva comunque affermato che tale divieto non impedisce in sede cont enziosa di valorizza re le d ichiarazioni rilasciate da terzi, considerandole però alla stregua di semplici indizi (C. Cost. n. 18 del 2000). 
Dunque, anche al contribuente, oltre che all'### finanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possi bilità di introdu rre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, il che, allora, non fa venir meno il potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delle prove, confrontando le notizie raccolte e valutando l'attendibilità dei dichiaranti in 9 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### base ad elementi soggettivi e oggettivi, così come l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con ulteriori altri elementi acquisiti. Resta infatti condiviso l'orientamento secondo il quale le p resunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rang o di prove esclusive della prov enienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass., 9 marzo 2021, n. 6405; 15 luglio 2022, n. 22302; 30 ottobre 2024, n. 28022). 
Ebbene, l'attività valutativa esercitata dalla commissione regionale in merito agli elementi probatori allegati dalle parti in questa controversia si è mossa nell'alveo dei principi di diritto appena enunciati, e le conclusioni cui quel giudice è pervenuto, esenti da illogicità arg omentative, superficial e ponderazione delle prove, o errori materiali o percettivi, rappresentano l'esito di un accertamento in fatto, non criticabile in sede di legittimità. 
Né può chiedersi a questa Corte una rivalutazione degli indizi prodotti dai contribuenti, così sollecitando un nuovo accertamento in fatto. 
I motivi, in definitiva, vanno tutti respinti. 
Il ricorso, relativo alla posizione processuale dell'### e dei suoi soci, deve essere in conclusione rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dispone la separazione delle cause, come specificato in parte motiva, demandando alla cancelleria quanto di sua incombenza. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa separata, al f ine della integra zione del contraddittorio nei confronti di ### assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni novanta dalla notificaz ione della suestesa ordinanza per provvedervi. 
Rigetta il ricorso relativo alla controversia afferente l'### di ### s.a.s. e i suoi soci. Condanna i ricorrenti soccombenti alla rifusione in favore dell'### delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 5.900,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali 10 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 11 aprile 2025  

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Federici Francesco

M
9

Tribunale di Genova, Sentenza n. 2403/2023 del 10-10-2023

... stata considerata come un prelievo del ### - gli assegni tratti dal conto corrente ed i prelevamenti in contanti allo sportello sono stati considerati come imputabili al #### sia in quanto privi di apparente utilità per la ###ra ### sia perché le di lei condizioni di salute non le avrebbero mai permesso di firmare assegni o recarsi in banca per effettuare operazioni; - alla luce di tali ingiustificati prelievi che hanno in tutta evidenza coinvolto ### il patrimonio della ### deve ritenersi che il ### abbia un debito verso questa e oggi verso i di lei eredi di € 281.158,98; - risultano donazioni in vita a ### per € 42.983. Pertanto, ### deve quindi restituire agli eredi ### pro quota, la somma di € 324.181,98. Suddividendo per tre detto importo risulta che ### è creditrice di € 108.047,33 - 42.983 già ricevuti e quindi € 65.064,33; risulta che ### abbia diritto a percepire € 108.047,33; - tutte le operazioni sopra descritte sono state eseguite dal signor ### prima della morte della moglie ma senza il consenso della stessa e con l'evidente obiettivo di sottrarre il denaro della stessa all'attivo ereditario; - ne consegue che i prelevamenti e le movimentazioni poste in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 6215/2021 promossa da: ### e ### rappresentate e difese dall'Avv.to ### contro ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### CONCLUSIONI: Per le attrici: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, previo accertamento della consistenza e/o ricostruzione del patrimonio morendo dismesso dalla signora ### e previa occorrendo quantificazione del credito a lei facente capo per ripetizione degli illeciti e/o indebiti prelievi di denaro e/o di provvista di sua esclusiva e/o parziale pertinenza eventualmente fatti dal signor ### a valere sul conto corrente e/o sui rapporti bancari intestati o cointestati alla defunta nonché per ripetizione dei valori mobiliari e relativi frutti, indebitamente sottratti all'attivo ereditario della signora ### dal signor ### 1) accertare e dichiarare che i signori #### e ### sono eredi universali della signora ### ai sensi e per gli effetti degli articoli 565 e ss c.c.; 2) per l'effetto dell'accoglimento della conclusione sub 1) condannare il signor ### alla restituzione del denaro e di tutti i valori mobiliari illecitamente sottratti all'attivo ereditario della signora ### (somme che si indicano in euro 65.064,33 per ### e euro 108.047,33 per ### ovvero quelle meglio ritenute dal Tribunale Ill.mo), nonché a dar conto dei crediti costituenti l'eredità della signora ### 3) in ogni caso, per l'effetto di tutto quanto sopra, disporre quindi la divisione della comunione ereditaria esistente tra #### e ### assegnando in natura e/o per equivalente i beni e/o gli importi a ciascuno spettanti, disponendo altresì se del caso, gli opportuni conguagli; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre c.p.a.  ed i.v.a.” Per il convenuto: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - respingere le domande delle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, con specifico riferimento alle domande di accertamento preliminari di sussistenza e quantificazione dell'asserito credito di cui alla premessa delle conclusioni avversarie e le conseguenti domande di cui al p.to 2) delle conclusioni avversarie; - In merito alle domande di cui al p.to 3) delle conclusioni avversarie, nella ritenuta necessità di procedere alla ricostruzione fittizia della massa ereditaria, anche previa la collazione della donazione di € 42.983,00 ammessa dalla parte attrice ed alla luce del pagamento dei debiti ereditari da parte del comparente come indicati in narrativa, accertare i reciproci rapporti di dare avere, anche ai sensi dell'art.  723 c.c. conseguentemente disporre i relativi conguagli e rimborsi; - in via riconvenzionale, previa e conseguente ogni utile declaratoria del caso, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 801-802 c.c., revocare per ingratitudine della donataria ### la donazione di complessivi € 42.983,00 (quota parte di ### effettuata con bonifico 7.4.15 di € 5.000,00, assegno 17.7.15 di € 12.500,00, assegno 21.7.15 di € 12.500,00, assegno 22.7.15 di 5.966,00, assegno 21.10.15 di € 22.500,00, assegno 21.10.15 di € 20.000,00, assegno 21.10.15 di € 2.500,00 e bonifico 26.4.16 di € 5.000,00 (pagamenti da cui dedurre la quota del 50% di spettanza della sig.ra ### e conseguentemente condannare la sig.ra ### al pagamento nei confronti del sig. ### della somma di € 42.983,00 oltre gli interessi dalla data dei singoli pagamenti sopra descritti.  - Vinte le spese.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE.  1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti. 
Le sigg.re ### e ### con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio il sig. ### affinché questo Tribunale 1) accertasse e dichiarasse che i signori #### e ### sono eredi universali della signora ### ai sensi e per gli effetti degli articoli 565 e ss c.c.; 2) per l'effetto dell'accoglimento della conclusione sub 1) condannasse il signor ### alla restituzione del denaro e di tutti i valori mobiliari illecitamente sottratti all'attivo ereditario della signora ### (somme che si indicano in euro 65.064,33 per ### e euro 108.047,33 per ### ovvero quelle meglio ritenute dal Tribunale Ill.mo), nonché a dar conto dei crediti costituenti l''eredità della signora ### 3) in ogni caso, per l'effetto di tutto quanto sopra, disponesse la divisione della comunione ereditaria esistente tra #### e ### assegnando in natura e/o per equivalente i beni e/o gli importi a ciascuno spettanti, disponendo altresì se del caso, gli opportuni conguagli; il tutto occorrendo previa idonea CTU e/o progetto divisionale. 
A fondamento delle domande svolte in giudizio esponevano che: - le signore ### sono figlie di ### e ### - quest'ultima era deceduta in ### in data ### senza lasciare alcun testamento; - la defunta dall'anno 2001 era completamente incapace di provvedere a sé stessa, come risulterebbe dal certificato a firma della dott.ssa ### datato 29/1/2020, il quale attesta che la signora ### “dal 2001 è allettata per tetraparesi spastica in seguito a embolia polmonare coma da arresto cardiaco... alimentata e trattata mediante infusione... stato di coscienza assente reagisce solo a stimoli acustici o dolorosi”; - la ### in sostanza, per le sue condizioni di salute, sarebbe stata completamente allettata per gli ultimi 20 anni della sua vita, durante i quali - totalmente incapace di provvedere alle più elementari attività della vita quotidiana e di comunicareavrebbe condotto una vita in stato semi-vegetativo; - di essa si sarebbero presi cura il marito, le figlie e una badante; - la ### durante tale luogo ultimo periodo della sua vita, avrebbe alternato periodi a casa a degenze ospedaliere conseguenti a improvvisi aggravamenti del suo precario stato di salute; - ### e ### era coniugati in regime di comunione dei beni; - già da alcuni anni le attrici avrebbero notato come la badante della signora ### tale ### fosse particolarmente “presente” nella vita dei loro genitori e come la sua attività non sembrasse limitata alle mansioni e agli orari del rapporto di lavoro in forza del quale ella accudiva la ### - deceduta la madre, la successione relativa agli immobili da questa dismessi è stata regolata senza contestazioni; - con riferimento ai valori mobiliari, invece, le sorelle ### hanno potuto verificare come negli ultimi dieci anni e cioè dal 1° gennaio 2010 vi fossero stati costanti e importanti prelievi in contanti da parte del loro padre dal conto corrente in comune tra questo e la ### trattasi del conto 290 intrattenuto dai coniugi ### presso la filiale di #### della ### - come è intuitivo, la defunta ### non avrebbe mai operato sul conto a causa delle sue drammatiche condizioni di salute; - il conto è stato ricostruito dalle due attrici come segue: il saldo iniziale al 1/1/2010 di euro 27.555,56 è stato attribuito alla ###ra ### quale residuo saldo delle disponibilità rinvenienti dalla vendita della propria quota dell'immobile di ### pervenutole per successione dal padre, ceduto con atto a ### di ### il ###; le spese di utilità comune (per esempio ######, spese bancarie) sono state attribuite in parti uguali ai contestatari; le donazioni alla ###ra ### sono state considerate come effettuate al 50% da entrambi i coniugi cointestatari del conto corrente; la gestione dei titoli, considerato che: a. all'epoca della chiusura del conto corrente oggetto dell'esame giacevano su di una polizza intestata al solo ### b. nel periodo considerato dall'indagine sono stati maggiori i prelevamenti di somme per il loro acquisto (€ 317.821,08) dei versamenti rilevanti dalle vendite di titoli e dall'incasso delle cedole /dividendi/interessi (€ 244.703,48), è stata considerata come un prelievo del ### - gli assegni tratti dal conto corrente ed i prelevamenti in contanti allo sportello sono stati considerati come imputabili al #### sia in quanto privi di apparente utilità per la ###ra ### sia perché le di lei condizioni di salute non le avrebbero mai permesso di firmare assegni o recarsi in banca per effettuare operazioni; - alla luce di tali ingiustificati prelievi che hanno in tutta evidenza coinvolto ### il patrimonio della ### deve ritenersi che il ### abbia un debito verso questa e oggi verso i di lei eredi di € 281.158,98; - risultano donazioni in vita a ### per € 42.983. 
Pertanto, ### deve quindi restituire agli eredi ### pro quota, la somma di € 324.181,98. Suddividendo per tre detto importo risulta che ### è creditrice di € 108.047,33 - 42.983 già ricevuti e quindi € 65.064,33; risulta che ### abbia diritto a percepire € 108.047,33; - tutte le operazioni sopra descritte sono state eseguite dal signor ### prima della morte della moglie ma senza il consenso della stessa e con l'evidente obiettivo di sottrarre il denaro della stessa all'attivo ereditario; - ne consegue che i prelevamenti e le movimentazioni poste in essere dal convenuto odierno sono state illegittime in quanto non autorizzate e, comunque, palesemente volte a depauperare il patrimonio della moglie; - la contitolarità del conto corrente è in parte formale posto che esso è stato alimentato in buona parte con denaro di esclusiva proprietà della ### e non caduto in comunione legale tra i due coniugi; - tale comproprietà solo parziale risulta provata dai documenti che si producono relativi alle vendite della ### di beni ricevuti in eredità. 
In virtù di tali rilievi, comprovanti secondo le attrici, indebiti prelievi del coerede convenuto ab intestato per gli importi sopra esposti, le attrici chiedevano che il coerede convenuto fosse condannato, ai sensi dell'art. 533, primo comma, c.c. a restituire quanto da lui sottratto all'attivo ereditario della signora ### nonché i frutti medio tempore prodotti dal denaro e dai valori mobiliari oggetto della suddetta condotta appropriativa. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021, si costituiva in giudizio il #### eccependo la totale infondatezza delle domande di controparte ed in particolare: 1. l'errata e tendenziosa ricostruzione fattuale delle attrici e contestando le false circostanze in fatto dedotte e rappresentando come lui stesso avrebbe in autonomia gestito la moglie gravemente inferma per vent'anni, continuativamente e garantendole le migliori cure, con l'aiuto dal 2010, di tre badanti, fino alla morte della stessa, avvenuta in casa nell'aprile 2020; 2. come i denari oggi pretesi dalle figlie sarebbero stati utilizzati per soddisfare i bisogni sia della moglie che familiari; 3. il mancato conteggio di costi primari quali, tra gli altri, quelli per le badanti e per il vitto; 4. i denari di cui le attrici chiedevano il pagamento sarebbero stati denari propri della comunione coniugale (regime proprio della famiglia) che erano stati consumati ai sensi dell'art. 177 c.c. e che in detta comunione erano confluiti; 5. eccependo, altresì, che la donazione effettuata in favore di ### - pari alla dazione di € 42.993,00 - a fronte delle ingiurie e delle false accuse gravissime da questa formulate a carico del padre, andasse revocata ai sensi dell'art. 801 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., alla luce dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, il Giudice ammetteva parzialmente (due testimoni per parte) le prove orali richieste, che venivano espletate all'udienza del 08.07.22 e del 21.09.22. 
Successivamente, il Giudice licenziava CTU contabile ai fini di ricostruire “le movimentazioni del conto corrente co-intestato tra i coniugi ed - anche in via presuntiva - l'entità delle spese del convenuto in costanza di matrimonio, quantomeno per il periodo 2010 - 2020, per la soddisfazione dei bisogni familiari”.  ### tecnico depositava la propria relazione definitiva in data ###, ritenendo sussiste un credito della ###ra ### verso il convenuto pari ad € 117.523,93. 
All'udienza del 03.02.2023 il CTU veniva chiamato a fornire taluni chiarimenti in ordine alle voci “utenze”, “riscaldamento” e “spese ricreative”, all'esito della quale il Giudice fissava udienza di p.c. 
All'udienza del 12.06.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte e il Giudice rimetteva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. Sulla domanda di condanna del #### alla restituzione all'asse ereditario di quanto illecitamente prelevato dalla comunione legale Il convenuto assume, in via preliminare, che i prelievi dal conto corrente - in quanto “consumati” - non potrebbero rientrare ex art. 177 cod.civ. nella comunione de residuo che potrebbe costituirsi sul solo saldo esistente al momento dello scioglimento della comunione legale. 
La tesi non è persuasiva.  ### condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8865/96) costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c. non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percepiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. 
La stessa Cassazione, proprio con riferimento a prelievi dal conto corrente cointestato (cfr. Cassazione del 11.10.2016 n. 20457), ha osservato che, in virtù dell'art. 192, l ° co.  - secondo cui ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 c.c., tra cui sono comprese quelle per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli e comunque contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia - a fronte di prelevamenti di un coniuge di somme dal conto corrente, compete al coniuge che ha effettuato i prelievi e che alleghi di aver impiegato le somme nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare questa circostanza, cioè la prova dell'uso delle somme per i bisogni della famiglia. 
Infatti, osserva la Cassazione, la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406; 25 luglio 2008, n. 20484). Se quindi, conclude la Cassazione, il coniuge che ha effettuato il prelievo assuma, senza provarlo, che esso è finalizzato a soddisfare esigenze della famiglia o della comunione, la domanda restitutoria deve essere accolta, e non rigettata. 
Pertanto i prelievi da conto corrente cointestato, effettuati da uno dei coniugi nell'ambito di comunione legale, ove effettuati per scopi personali, ovvero estranei ai bisogni della famiglia, obbligano il coniuge che abbia effettuato il prelievo a reintegrare la comunione legale del corrispondente importo. Inoltre, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria. 
Allorché lo scioglimento della comunione legale dipenda dalla morte del coniuge il credito ex art. 192 c.c. nei confronti della comunione legale entra automaticamente nella comunione ereditaria e ciascun coerede, come tale, è legittimato ad agire per reintegrare l'asse ereditario della corrispondente quota spettante sui beni in comunione al coniuge deceduto. 
Talché sotto tale profilo non può ritenersi che gli eredi fossero subentrati nella sola quota della metà del saldo di conto corrente sussistente al momento della morte del coniuge deceduto. 
Quanto alla ricostruzione delle uscite e delle entrate sul conto corrente cointestato, si ritiene di condividere le conclusioni cui è addivenuto il nominato ### Con riferimento all'omessa valorizzazione delle spese per assistenza (pannoloni, spese per farmaci, per carrozzina etc.), lamentata dal convenuto - secondo il quale il CTU né avrebbe dovuto ritenere la sussistenza ed entità prospettata dal proprio CTP anche in via presuntiva/indiziaria - si osserva che il coerede convenuto non era privo di qualsivoglia obbligo di rendiconto che, come tale, lo aveva sottratto dall'onere di documentare le causali delle spese sostenute (fermo restando per le ragioni che precedono l'onere di fornire la prova dell'inerenza dei prelievi ai bisogni della famiglia). 
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6358 del 07/06/1993): "La ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere". Infatti sebbene il legislatore abbia individuato delle specifiche ipotesi in cui è possibile richiedere il rendimento dei conti, è opinione dottrinale largamente diffusa che si tratti di una elencazione di carattere non tassativo, potendosi ricorrere allo strumento de quo ogni qualvolta si debba verificare la compiuta gestione di interessi altrui. 
In plurimi precedenti, la Cassazione ha ritenuto che possa pretendersi un rendiconto (propriamente quello disciplinato dall'art. 263 c.p.c.) in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discenda l'obbligo (legale o negoziale) di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010, Rv. 614140-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 28/02/2007, Rv.  595000-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12463 del 10/11/1999, Rv. 531001-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 29/04/1986, Rv. 445969-01)." (In termini con giurisprudenza citata Cass. 22/09/2017, n.22063) E' vero che, proprio con riferimento al conto corrente, ha precisato che non è sufficiente la semplice intestazione congiunta del conto corrente per configurare una gestione strictu sensu intesa e, quindi, fondare un obbligo di rendiconto ma ha evidenziato, tuttavia, che è rimessa al giudice di merito la valutazione circa la sussistenza delle circostanze in fatto, anche in via presuntiva, che comprovino, in mancanza di una formale investitura, la gestione "esclusiva" del conto (in termini Cass. 28.05.2020, n.10076 con riferimento a fattispecie in cui era stata riconosciuta, per il periodo 2002-2004, la gestione di fatto in capo a un famigliare in relazione a patrimonio di una persona anziana malata nata nel 1903). 
Orbene, appare pacifico che la de cuius, per l'intero periodo nel quale si inseriscono i prelievi, fosse del tutto incapace di provvedere a se stessa - posto che, secondo la documentazione clinica agli atti di causa, essendo “allettata per tetraparesi spastica in seguito a embolia polmonare coma da arresto cardiaco... alimentata e trattata mediante infusione... stato di coscienza assente reagisce solo a stimoli acustici o dolorosi” non era neppure cosciente - talché appare logico concludere che, stante la totale incapacità naturale della moglie, il convenuto nel gestire il patrimonio comune avesse un obbligo di rendiconto, soprattutto per quanto attiene alle spese - che comunque la CTU ha accertato essere state tutt'altro che contenute (anche al netto delle spese per badanti) - e, quindi, di documentare, trattandosi di spese, come assume, ricorrenti e di notevole impatto finanziario, la relativa causale. 
Sotto tale profilo non vi è alcun minimo riscontro documentale delle maggiori spese dedotte per pannoloni (non essendo a dire del convenuto sufficienti quelli assicurati dal ### per il rifacimento del bagno e per l'acquisto della carrozzina. 
Quanto alle spese mediche, la teste ### medico di base della de cuius sino al momento del suo decesso, ha riferito che, fatta eccezione per la pomata ### la spesa per tutte le altre medicine della terapia della ###ra ### veniva coperta dal ### Ciò non di meno, il convenuto non ha dimostrato gli esborsi sostenuti per l'acquisto di tale pomata, né spese mediche diverse da quelle relative ai farmaci compresi nella terapia, talché, in assenza di prova in tal senso, la relativa contestazione sollevata dal #### alla CTU risulta priva di riscontri. 
In merito alle utenze, il CTU si è attenuto a criteri di normalità fondatamente ricavati dagli indici ### spiegando in modo persuasivo le ragioni per le quali alcune voci presenti nel paniere non siano state valorizzate. 
All'udienza del 3.2.2023 il CTU ha spiegato che: “Per la voce “utenze”, il CTU precisa che esse sono già ricomprese negli estratti conto” per cui si perverrebbe ad una loro duplicazione. In relazione alla sottovoce “riscaldamento”, si ribadisce che il paniere ### prende in considerazione solo le utenze, già esaminate dal ### non potendosi valutare la spesa per il pellet e per la legna. Anche qui, pertanto, in modo logicamente ineccepibile il CTU ha escluso tale voce, evitando duplicazioni. Peraltro sarebbe stato onere probatorio del convenuto fornire un qualche riscontro documentale alle maggiori spese per riscaldamento allegate. 
In ordine alle spese “ricreative”, il CTU spiega di aver ritenuto tale spese come di unica competenza del marito, in quanto la moglie non poteva di fatto usufruirne. 
Pertanto non si ritiene che la ricostruzione operata dal ### quanto a spese per bisogni familiari e spese personali riferibili alla de cuius e al convenuto, sia immune da censure logiche e giuridiche.  3. Sulla domanda riconvenzionale di revocazione della donazione a favore della figlia, ###ra ### la prospettazione di parte convenuta, il comportamento delle figlie, nonché le affermazioni contenute negli scritti difensivi, integrerebbero gli estremi dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c. perché accuserebbero il genitore, in buona sostanza, di essersi appropriato indebitamente di risorse della de cuius insinuando una sua relazione extraconiugale con la badante della moglie. 
La tesi non è persuasiva. ## disparte ogni considerazione in merito alla riferita relazione sentimentale con una badante, peraltro di per sé non ingiuriosa, posto che è pacificamente culminata in un matrimonio dopo la morte del coniuge (in stato vegetativo da oltre vent'anni), mette conto osservare che le attrici si sono limitate ad esporre, senza mai travalicare i limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'applicazione della difesa, i fatti in ragione dei quali, secondo la loro prospettazione, il padre convenuto avrebbe leso le loro prerogative successorie prelevando denari dal conto corrente comune con la madre per spese non riconducibili a bisogni familiari. 
Talché non pare che l'esposizione di tali fatti, rivelatasi seppur parzialmente fondata, possa integrare gli estremi dell'ingiuria che si configura, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando venga colpita la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento d'avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, e da ripugnare alla coscienza comune.  4. Sulle somme spettanti agli eredi della ###ra ### in virtù delle considerazioni che precedono sub 2, il convenuto ha l'obbligo di conferire, ai sensi dell'art. 724 cod.civ. gli importi prelevati per scopi estranei ai bisogni familiari, accertati dal CTU in € 117.523,39. 
Per contro, l'attrice ### ha l'obbligo di conferire ex art. 737 cod. l'importo di € 42.983,00 ricevuto in donazione. 
Si rammenta, al riguardo, che la Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/07/2005, n. 15131) ritiene che la collazione ereditaria “è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.” ### all'esito dei predetti conferimenti, la massa ereditaria ammonta a complessivi € 160.506,39. 
Trattandosi di successione ab intestato e non risultando altri eredi legittimi della de cuius si ritiene che a ciascuno degli stessi vada assegnata la quota pari ad 1/3 della somma presente nell'asse ereditario (€ 53.502,13 ciascuno).  ### il #### dovrà corrispondere alla ###ra ### a tacitazione della sua quota, un importo pari ad € 53.502,13 ed alla ###ra ### già destinataria della predetta donazione, la minor somma di € 10.519,13.  5. Sulle spese di lite Il parziale accoglimento della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per la metà con conseguente condanna del convenuto, quale parte soccombente, a rifondere alle due attrici la residua frazione della metà da liquidarsi avuto riguardo al valore della causa da individuarsi in base al decisum (scaglione di riferimento per somme da € 52.001,00 a € 260.000,00).  p.q.m.  definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: 1. accerta e dichiara che i signori #### e ### sono eredi della signora ### ai sensi e per gli effetti degli articoli 565 e ss c.c.; 2. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra i sigg.ri #### e ### e, per l'effetto, assegna a ciascuno dei tre coeredi la quota di un terzo sulla massa ereditaria ammontante complessivamente ad € 160.506,39; 3. dichiara tenuto e condanna il #### a corrispondere alle parti attrici, a tacitazione delle loro quote ereditarie, i seguenti importi: alla Sig.ra ### l'importo pari ad € 53.502,13 e alla ###ra ### la somma di € 10.519,13; 4. rigetta la domanda riconvenzionale di revocazione della donazione; 5. compensa le spese di lite per la metà e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il #### a rifondere alle attrici, ###re ### ed ### la residua frazione della metà delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 7.051,50 (=€14.103,00/2 di cui: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00) oltre 15% per spese generali, rimborso di metà del contributo unificato e accessori di legge; 6. pone metà delle spese di CTU come liquidate con decreto del 21.12.2022 a carico paritario delle parti e la restante metà a carico esclusivo del convenuto. 
Sentenza immediatamente esecutiva per legge. 
Genova, 9 ottobre 2023 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 6215/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Repetto Francesco, Parentini Mirko

M
6

Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 257/2021 del 09-03-2021

... compravendita dello stacco di terreno, già in comunione ereditaria, di c.da Calicantoni, agro di ### censito alla p.lla n. 63 del foglio di mappa n. 108, pari ad € 65.000,00 (cfr. atto in ### E. ### rep. 69516 del 03.IV.2008, in atti), la cui metà forma dunque oggetto del credito fondatamente vantato dal convenuto e di doverosa imputazione alla quota ereditaria attorea ai sensi dell'art. 724, comma secondo, Per quanto sopra, e atteso che ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte della madre e ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte del padre, trova applicazione il disposto dell'art. 725 c.c., a mente del quale “se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.// I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”. Ciascuno dei germani, previa imputazione alla propria quota del debito nei confronti del coerede, dovrà dunque prelevare dalla massa ereditaria del de cuius dal (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1625/2017 R.G., avente ad oggetto “scioglimento comunione ereditaria”; promossa da: ### nato a #### il 22.V.1955, C.F. ###, nella qualità di erede universale del padre ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliato in ####, alla via ### n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### del ### di ### giusta procura in calce all'atto di citazione; ATTORE contro: ### nato a #### il 03.I.1931 C.F. ###, in persona dei procuratori ### nata a ### il 17.V.1961, C.F.  ###, e ### nato a ### l'8.IV.1965, C.F.  ###, giusta procura in ### di ### versata in atti, ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### del ### di ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO e ATTORE in via ### La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 09.VI.2020, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, commi quinto e settimo, D.L. n. 18/2020, previa assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni: ### “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare aperta la successione testamentaria del de cuius ### ed ordinare la divisione dell'asse ereditario, previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di cui al capo C/1, della citazione, attua una donazione indiretta del de cuius in favore del figlio ### e dunque previamente computando in collazione ex art. 737 c.c. le donazioni ricevute dal coerede convenuto e ex art. 745 c.c. i frutti e rendite percepiti sulle stesse a far data dall'apertura della successione (23.07.82), assegnando ai due figli, in conformità al progetto divisionale quale sarà approvato dalle parti o adottato da codesto Tribunale, la quota di ½ (un mezzo) ciascuno dell'asse ereditario; 2) dichiarare aperta la successione ab intestato alla de cuius ### ed ordinare la divisione dell'asse ereditario della medesima, previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di cui al capo C/2, della citazione, attua una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio ### e dunque previamente computando in collazione ex art. 737 c.c. le donazioni ricevute dal coerede convenuto e ex art. 745 c.c. i frutti e le rendite percepiti sulle stesse, come sopra indicate, a far data dalla apertura della successione (08.03.05), assegnando ai due figli, in conformità al progetto divisionale quale sarà approvato dalle parti o adottato da Codesto Tribunale, la quota di ½ (un mezzo) ciascuno dell'asse ereditario; 3) condannare il convenuto ### a rendere il conto ex art. 724 co.2 c.c. delle rendite percette dai cespiti ereditari comprendenti la quota indivisa del coerede ### utilizzati dal convenuto in via esclusiva a far tempo dall'apertura della successione, e dei contributi agricoli eventualmente riscossi per tali porzioni (PAC del ###; 4) con vittoria delle spese del presente giudizio divisorio che, in conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione ex art. 116 cpc sono imputabili alla condotta del convenuto.”.  ### “Piaccia al Signor Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza, tardiva deduzione, nuova domanda ed irrituale eccezione o nota critica spiegata da controparte (### erede unico universale del padre ing. ### e già procuratore generale di quest'ultimo anche nel corso del presente giudizio) e dal tecnico di parte di quest'ultima, in ordine a cui si dichiara di non accedere al contraddittorio: - preso atto della ricognizione, stima e valutazione dell'asse ereditario relitto dai danti causa, signori ### e ### (o #### in riferimento agli immobili per cui è causa, con inclusione di tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate in vita da costoro, tra cui la donazione che il padre ### ebbe ad effettuare al figlio ### per il terreno in piena proprietà distinto al N.C.T. foglio 108, p.lle 19-20-22, esteso 18,5 ettari circa, del valore di attuali 480.766,00, così come operate dal C.T.U.; - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice della somma di €. 32.500,00 in riferimento alla porzione di terreno (già in comunione) di c.da Calicantoni alienata al sig. ### per un importo complessivo di €. 65.000,00, con atto del 03.04.2008, rogato in notar ### (n° 69516 rep. e n° 15687 racc.), come peraltro riconosciuto da parte avversa, che ne è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutti i canoni di locazione percepiti in riferimento al locale commerciale in ### c.so ### I n. 186, già condotto in affitto sino al 07/01/2016 per un importo mensile di €. 310,00 mensili, pari ad € 21.170,00, di cui essa è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutte le spese sostenute esclusivamente dall'avv. ### in riferimento alla lottizzazione di ### del 22/12/2011, pari ad €. 17.407,30, di cui essa è rimasta debitrice verso il fratello ### - previa imputazione, in via riconvenzionale, alla quota di parte attrice di tutti i danni arrecati all'immobile di ### c.da ###, da imputare all'esecuzione di lavori vari non autorizzati ed all'omessa manutenzione da parte dell'#### - richiamati tutti i precedenti verbali ed atti di causa, tra cui i verbali del 29/01/2019 e del 07/01/2020, da intendersi qui trascritti interamente e, quindi, previa ammissione se necessario della prova testimoniale articolata; disporre quanto segue: 1) assegnare e/o attribuire ai convenuti i beni di cui alla “quota A”, mentre all'attore i beni di cui alla “quota B”, così come indicati dal C.T.U. alle pagg.  109-113 e 119-121 dell'elaborato peritale, disponendo la divisione di essi e, quindi, ordinando lo scioglimento della relativa comunione; 2) ordinare il rilascio di dette quote in natura e chi le detiene, con il pagamento, in via riconvenzionale, dei frutti maturati dalle date di apertura delle successioni sino al soddisfo, e ciò in misura pari a quanto quantificato dal C.T.U. con particolare riferimento ai beni comuni utilizzati, in modo esclusivo, dall'#### come meglio indicati in atti, che sono pari ad € 25.993,50 in riferimento all'immobile in ### di c.so ### I n° 186, €.  52.881,47 per l'immobile in ### di vicolo ### n°5, €. 84.314,52 per la villa in ### di c.da ###, per un totale per i fabbricati di €.  163.189,49 indicato alle pagg. 93-96 della c.t.u., che sono pari ad €.  130.801,76 per il terreno non in donazione in ### di c.da Calicantoni, ad €.  275.474,39 per il terreno donato in ### di c.da Calicantoni, ad €.  29.011,87 per il terreno in ### di c.da ### e ad €. 8.445,70 per il terreno in ### di c.da ###, per un totale per i fondi di €.  443.733,72 indicate alle pagg. 99-105 della c.t.u.; a cui decurtare i frutti per i beni comuni utilizzati in modo esclusivo dall'Avv. ### pari ad €. 9.756,32 per i terreni non donati in ### di c.da Scrofani, ad €.  307.285,97 per i terreni donati in ### di c.da Scrofani, ed a €. 17.196,06 per i terreni in ### di c.da Pettineo, per un totale di €. - 334.238,35 indicato alle pagg. 96-99 e 105-106 della c.t.u., oltre quanto erogato da ### in favore dell'#### pari ad €. 114.470,00, ed in favore dell'Avv. ### pari ad €. - 26.890,00, per un totale complessivo di €. 360.264,86 in favore di parte convenuta (360.264,86 = 163.189,49 + 443.733,72 - 334.238,35 + 114.470,00 - 26.890,00); 3) rigettare le altre domande di fruttificazione proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, che sono infondate e, comunque, prescritte; 4) in via subordinata, ritenere e dichiarare erronee in eccesso le ulteriori e/o contrarie domande di fruttificazione proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta e ridurle sensibilmente secondo ragione; 5) in ogni caso, dare tutte le altre disposizioni necessarie per la migliore utilizzazione delle quote e delle parti comuni; e ciò anche attraverso l'imposizione di servitù, anche reciproche, la creazione di quanto normalmente praticato per rendere più comodo ed agevole l'esercizio delle attività cui sono destinati i beni; 6) con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi con distrazione, tra cui quelle vive per c.u.  richiesto per le domande riconvenzionali pari ad €. 518,00, oltre a quelle di mediazione n° 451/2017 pari ad €. 93,80, di c.t.u. pari ad €. 9.615,62 (9.000,00 + 169,53 + 76,26 + 369,83), che sono state interamente pagate da parte convenuta (nonostante quanto statuito con decreto di liquidazione del 14/03/2019), come da fatture quietanzate e copie di assegni che si producono di c.t.p. pari ad €. 9.730,62 (5.000,00 + 4.135,36 + 240,00 + 355,26), che ha dato un contributo notevole al giudizio (v. ordinanza del 27/03/2018), spese vive per il rilascio di copie conformi degli atti di provenienza pari ad €. 201,00, spese vive per messa in sicurezza dell'immobile di c.so ### I ad angolo con via ### pari ad €. 445,29, per un totale di €. 20.604,33 (518,00 + 93,80 + 9.615,62 + 9.730,62 + 201,00 + 445,29), spese generali, accessori di legge e risarcimento danni per mancata partecipazione alle mediazioni richieste da parte convenuta da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.IV.2017 ### agendo nella qualità di procuratore generale del padre ### - e in prosieguo di causa nella qualità di unico erede del medesimo, deceduto il 26.I.2020 - ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il fratello del genitore, #### per ivi sentire dichiarare l'apertura delle successioni dei nonni paterni ### deceduto il 23.VII.1982, e ### deceduta l'08.III.2005, e pronunciare lo scioglimento delle rispettive comunioni ereditarie, previa collazione delle donazioni di cui il convenuto era stato beneficiato in vita dai genitori (i.e. della donazione indiretta, fattagli dal padre ### della nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, e della donazione indiretta, fattagli dalla madre ### dei fondi rustici e degli entrostanti fabbricati censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 387, 388, 13, 27, 28, 32, 33, 92, 122 e 264 del foglio di mappa n. 6, unitamente ai frutti e alle rendite ritratti dalla coltivazione e/o dalla locazione degli anzidetti beni) ed imputazione alla quota spettante al convenuto delle somme di cui il medesimo era debitore, a titolo di fruttificazione, nei confronti del fratello ### in ragione: a) dell'esclusivo godimento dei fondi rustici siti in c.da Pettineo, agro di ### censiti al N.C.T. alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15, a far data dall'apertura della successione della madre ### b) della locazione a terzi del fabbricato sito in ####. Pisacane n. 35, censito al N.C.E.U. alla p.lla n. 749/11 del foglio di mappa n. 233, e del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio di ### n. 282, censito al N.C.E.U. del Comune di ### alla p.lla n. 1645/1 del foglio di mappa n. 229; e c) della integrale percezione dei contributi P.A.C. erogati nell'ambito del P.S.R. (Piano di #### 2007-2013 e 2014-2020. 
Instaurato il contraddittorio, ### si è costituito in giudizio, nelle persone dei figli e procuratori generali ### e ### per aderire alla proposta domanda di scioglimento della comunione ereditaria e contestare nondimeno l'ex adverso allegata natura liberale dell'acquisto della nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, eseguito con propria provvista di danaro; ha quindi invocato il rigetto della proposta domanda di fruttificazione, della quale ha altresì eccepito la prescrizione, e invocato a propria volta la collazione dei beni donati al fratello ### e l'imputazione dei frutti e delle rendite dal medesimo percepiti, deducendo che: aa) il fratello aveva ricevuto in donazione dal padre la piena proprietà del fondo censito al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 19, 20 e 22 del foglio di mappa n. 108, ed era altresì rimasto debitore, nei confronti di esso convenuto, della somma di € 32.500,00, avendo integralmente riscosso il prezzo della compravendita di fondo in c.da Calicantoni, agro di ### in ### E. ### n. 69516 del 03.IV.2008; bb) aveva avuto l'esclusivo godimento, a far data dall'apertura della successione del padre, dei fabbricati di ### n. 186 e di vicolo ### n. 5, in ### e di c.da ###, in ### come anche dei terreni siti in c.da Calicantoni, agro di ### e di c.da ###, agro di ### cc) il fratello aveva altresì integralmente percepito i richiamati contributi P.A.C. e i canoni di locazione del fabbricato di ### 186; e dd) i contratti di locazione e di affitto del locale commerciale di ### n. 282 e dei fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15 erano stati da tempo risolti per morosità dei conduttori. 
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., acquisita la documentazione di successiva formazione offerta in comunicazione dalle parti, disposta informativa presso l'A.G.E.A. in ordine alle erogazioni eseguite in favore di ambo i coeredi e C.T.U. estimativa dei compendi ereditari e dei beni donati ai predetti dai defunti genitori, con ordinanza del 14.III.2019 il G.I., rilevata l'incompletezza dell'elaborato peritale, preso atto dell'opzione di conferimento per imputazione dei beni ricevuti in donazione esercitata da entrambi i coeredi e ritenuta la necessità - prima di disporre i necessari approfondimenti istruttori - di perimetrare il thema decidendum e probandum, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. 
Acquisite le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.VI.2020, la causa è stata quindi assunta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali. 
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, va innanzitutto dichiarata - incontestatone il documentato decesso (cfr. certificazioni in atti) - l'apertura della successione di ### e ### genitori e danti causa dei germani ### e ### rispettivamente venuti a mancare il 23.VII.1982 e l'08.III.2005; avendo il primo disposto per testamento il solo legato uxorio dell'usufrutto su tutti i propri beni mobili ed immobili (cfr. scheda olografa del 04.XII.1961 pubblicata con verbale in ### di ### rep.  54601 del 21.XI.1983, in atti) ed essendo la seconda deceduta ab intestato, entrambe le eredità, in difetto di altri successibili, risultano devolute ex lege: 1) quella dello ### in favore della moglie e dei due figli ### e ### con attribuzione della nuda proprietà dei beni ereditari in quota pari ad un terzo per ciascuno, a norma dell'art. 581 c.c. (alla quale la ### ha sommato l'usufrutto legatole sull'intero relictum); e 2) quella della vedova ### in favore dei due figli, in misura pari ad un mezzo ciascuno ex art. 566 c.c., con contestuale consolidamento in capo ai medesimi del menzionato usufrutto uxorio. A tal riguardo, come già anticipato nell'ordinanza istruttoria del 14.III.2019, va osservato che, sebbene lo scioglimento della comunione ereditaria plurimasse possa in ipotesi essere ordinato nell'ambito di un unico procedimento divisionale e ciascuno dei germani ### abbia in definitiva acquistato mortis causa un mezzo dei beni caduti nelle successioni dei genitori, l'assificazione dei due compendi è operazione che, in difetto di espressa contraria convenzione tra i coeredi, richiede necessaria separata esecuzione, le due masse condividendo unicamente i beni relitti dallo ### pervenuti ai coeredi in parte per successione al predetto (ma solo in nuda proprietà, dovendosi conseguentemente scorporare dal valore dei cespiti all'anno 1982 il valore dell'usufrutto legato alla ### e, per il terzo della piena proprietà in quota alla madre, per successione a quest'ultima, già titolare di ingente patrimonio immobiliare in regime di esclusiva proprietà; come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse (…); può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio” (cfr. CASS. 25756/2018) e “il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa” (cfr. CASS. n. 15764/2020; n. 3512/2019; CASS. n. 27645/2018). 
Avendo entrambi i de cuius partitamente beneficiato l'uno e l'altro figlio di attribuzioni liberali immobiliari (in disparte le allegate attribuzioni donative indirette, di cui appresso si dirà) ed avendo i coeredi, quanto alla doverosa collazione del donatum, optato per il conferimento dei relativi beni non in natura, ma per imputazione, trova inoltre applicazione il disposto dell'art. 747 c.c., a mente del quale “la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione”, per modo che l'assificazione di ciascun compendio deve necessariamente comprendere il valore degli immobili donati da questo o quel de cuius in favore dell'uno e/o dell'altro figlio, nonché, ai sensi dell'art. 745 c.c. - per il quale “i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione” - i frutti degli immobili loro donati a far data dall'apertura delle successioni dei donanti. Il riferimento temporale della stima non appare foriero di effetti trascurabili, atteso il decorso di ben 23 anni tra i due decessi e che, secondo quanto riferito dal C.T.U., nel 2005, anno della morte di ### “c'è stata la punta massima del mercato immobiliare”. 
Ciò detto, riservando al prosieguo l'esame delle domande di fruttificazione del donatum e del relictum reciprocamente indirizzatesi dalle parti, va quindi preliminarmente scrutinata la domanda attorea di conferimento alla massa, da parte del convenuto ### dei beni immobili al predetto in tesi indirettamente alienati a titolo gratuito dal padre (i.e. la nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15) e dalla madre (i.e. dei fondi rustici e degli entrostanti fabbricati censiti al N.C.T. del Comune di ### alle p.lle nn. 387, 388, 13, 27, 28, 32, 33, 92, 122 e 264 del foglio di mappa 6). Va a tal proposito rilevato, tuttavia, che la proprietà tali ultimi fondi rustici e fabbricati di c.da Scrofani, per un'estensione di circa 28 ettari, hanno formato oggetto di formale donazione (per circa un terzo con riserva di usufrutto) fatta al convenuto ### dalla madre ### con atto ai rogiti del #### di ### rep. n. 12032 del 04.XII.1961 (in atti), e che pertanto gli stessi vanno senz'altro conferiti alla massa ereditaria della ### per il valore (non stimato dal C.T.U.) assegnabile alla piena proprietà dei medesimi, consolidatasi in capo al donatario per effetto della morte della donante riservataria dell'usufrutto, alla data di quest'ultima (cfr. ex plurimis CASS. n. 25473/2010; CASS. n. 18211/2020), unitamente ai frutti ritratti od anche solo ritraibili dal godimento dei medesimi a far data dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 745 c.c., liquidabili in misura pari al loro valore locativo. E' comunque in atti il contratto di locazione di piccola porzione della p.lla n. 387 del foglio n. 6, stipulato in data 12.VII.2016 tra ### e la ### S.p.A., cessionaria di ramo d'azienda della ### S.p.A., a mezzo del quale, previa risoluzione dell'analogo rapporto contrattuale già in essere tra lo ### e l'anzidetta società a far data dall'01.VI.2001 (versato in atti dallo stesso convenuto e riportante un canone annuo di £. 9.000.000, pari ad € 4.648,11), lo ### ha concesso il bene in locazione, ai fini dell'installazione di infrastrutture di radio/telecomunicazione elettronica, per il canone annuo di € 8.500,00. Benché non sia dato reperirla in rogito (verosimilmente per successiva rinumerazione del mappale), lo stesso convenuto ha annoverato la particella tra i beni donatigli dalla madre, non è ben chiaro se in piena o in nuda proprietà; in quest'ultima ipotesi, essendo la donante ancora viva all'epoca del primo contratto, deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione dei relativi frutti, fino al decesso della ### abbia formato oggetto di donazione indiretta da portare in collazione, al pari dei canoni maturati a far data dalla successione (e del contestuale consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario), questi ultimi ai sensi del citato art. 745 c.c.; in ipotesi invece di donazione della piena proprietà, saranno dovuti i soli canoni maturati a far dalla dall'apertura della successione. 
Quanto invece alla nuda proprietà del fondo rustico censito al N.C.T. del Comune di ### alla p.lla n. 284 del foglio di mappa n. 15, della modestissima estensione di are 53,50, il diritto ha formato oggetto della compravendita in ### G. Fronte di ### rep. n. 1833 del 18.III.1959 (in atti), a mezzo del quale ### e il figlio ### si sono rispettivamente resi acquirenti dell'usufrutto per il prezzo di £.  150.000 e della nuda proprietà per il prezzo di £. 50.000, prezzi “che i compratori, a vista di me notaio, pagano al venditore”, pubblica attestazione a fronte della quale l'attore non ha offerto prova della provenienza dal comune genitore (piuttosto che, in ipotesi, da altro soggetto) della provvista di danaro impiegata dal fratello, posta a fondamento dell'allegata attribuzione donativa indiretta. 
Vanno del pari conferiti alla massa ereditaria di ### i beni immobili (fondi rustici ed entrostanti fabbricati di c.da Calicantoni, agro di ### per una complessiva estensione di circa 18 ettari) dal predetto donati al figlio ### con atto ai rogiti del #### rep. n. 9759 del 16.XII.1958, al valore che gli stessi avevano alla data di apertura della successione dello ### anch'essi unitamente ai frutti civili ritratti o ritraibili, ai sensi dell'art. 745 Venendo adesso alle domande di rendiconto e fruttificazione reciprocamente indirizzatesi dai coeredi avuto riguardo ai beni relitti, va intanto disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, posto che “la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” ( CASS. n. 16700/2015; CASS. n. 2954/2005). Quanto ai beni della comunione di cui si allega l'esclusivo godimento da parte di uno solo dei coeredi, va inoltre osservato che, in difetto di opposizione e di comprovato beneficio economico ritratto da siffatto godimento, lo stesso non appare idoneo a fondare l'invocato riconoscimento dei frutti civili in ipotesi ricavabili dai relativi cespiti; come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. CASS. n. 2423/2015) e “fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” ( CASS. n. 24647/2010); andranno dunque valorizzati i soli frutti dei beni comuni che siano stati comprovatamente ritratti dall'uno o dall'altro dei germani ### con conseguente esclusione della fruttificazione sia del c.d. ### di via C. 
Pisacane, n. 35, in ### incontestatamente giammai posto a reddito, sia dei fondi rustici siti in c.da Pettineo, agro di ### censiti al N.C.T. alle p.lle n. 109, 110, 111, 114, 202, 326 e 328 del foglio di mappa n. 15, dei quali il convenuto ha riconosciuto di avere avuto il possesso, avendoli affittati all'Az. Agr. F.lli ### s.s., al contempo tuttavia documentando lo sfratto intimato all'affittuaria per morosità palesatasi sin dalla prima scadenza contrattuale). 
Vanno quindi riconosciuti alla massa ereditaria della ### i canoni di locazione del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio di ### n. 282, censito al N.C.E.U. del Comune di ### alla p.lla n. 1645/1 del foglio di mappa 229, concesso in affitto da ### con contratto del 10.VI.1999 per un canone mensile di £. 200.000 (in atti), con successiva risoluzione del rapporto all'esito dello sfratto per finita locazione intimato alla conduttrice ### da ### nel giugno 2011 (cfr. sfratto e convalida emessa dal Tribunale di ### in data 20.I.2012 con rilascio dell'immobile il 29.II.2012, e verbale di rilascio dell'immobile nell'aprile 2012), con conseguente doverosa imputazione alla massa, da parte del convenuto, dei canoni percetti nel settennio decorso dall'apertura della successione della madre fino al rilascio del bene, al netto dei relativi oneri, oggetto di possibile stima equitativa. 
Quanto ai fondi di c.da Calicantoni (p.lle nn. 44, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 75, 76, 62 e 64 del foglio di mappa n. 108), la cui quota indivisa l'attore ha allegato di avere affittato al fratello ### con contratto del 05.V.2008 e successiva scrittura integrativa dell'08.I.2013 (documenti non sottoscritti dal convenuto), va osservato che #### non ha contestato in rapporto d'affitto se non sotto il profilo dell'invalidità dei contratti per inosservanza della forma scritta, onere formale che non è tuttavia richiesto per i contratti di affitto agrario infranovennali stipulati ai sensi della L. n. 203/1982; impregiudicato ogni rilievo afferente alla validità delle pattuizioni in deroga, va in questa sede unicamente rilevata l'estraneità della questione alla presente controversia, ogni pretesa creditoria riveniente dal rapporto de quo potendo e dovendo essere eventualmente esaminata in altra sede ###forza della relativa causa petendi; per tale ragione, non rilevano del pari i cc.dd. contributi P.A.C. in ipotesi erogati dall'A.G.E.A.  in favore di ### avuto riguardo a tali superfici. 
Quanto invece ai contributi P.A.C. erogati dall'A.G.E.A. in favore di #### per i fondi rustici di c.da Calicantoni censiti alle p.lle nn. 20 e 22 del foglio n. 108 (successione ###, pari a complessivi € 114.470,00 percepiti tra il 2006 e il 2017, e in favore di ### per i fondi rustici di c.da Pettineo, agro di ### censiti alle p.lle nn. 109 e 110 del foglio n. 15 (successione ###, pari a complessivi € 26.890,00 percepiti tra il 2014 e il 2017 - entrambi i coeredi essendo all'evidenza provvisti dei requisiti soggettivi per l'accesso agli anzidetti aiuti comunitari -, ne va ritenuta la consistenza di frutti civili connessi al godimento degli anzidetti beni comuni, trattandosi di contributi parametrati all'entità delle superfici agricole, e pertanto di debito in favore delle rispettive masse ereditarie. 
Venendo quindi al locale commerciale di C.so ### n. 186, in ### (successione ###, oggetto di reciproche domande di fruttificazione indirizzatesi dai coeredi, la domanda di rendiconto attorea non appare compiutamente istruita, l'attore avendo formulato - a fronte della documentazione versata in atti dal convenuto (ricevute dei bonifici spiccati dall'affituaria in favore di ### e quietanze) - ammissibile e rilevante istanza di prova testimoniale contraria volta a provare che nel periodo compreso tra il dicembre 2004 e l'agosto 2011 i canoni di locazione siano stati percepiti dal fratello ### Va poi registrato il riconoscimento, da parte dell'attore, dell'ex adverso allegata integrale riscossione del prezzo di compravendita dello stacco di terreno, già in comunione ereditaria, di c.da Calicantoni, agro di ### censito alla p.lla n. 63 del foglio di mappa n. 108, pari ad € 65.000,00 (cfr. atto in ### E. ### rep.  69516 del 03.IV.2008, in atti), la cui metà forma dunque oggetto del credito fondatamente vantato dal convenuto e di doverosa imputazione alla quota ereditaria attorea ai sensi dell'art. 724, comma secondo, Per quanto sopra, e atteso che ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte della madre e ### non ha ricevuto attribuzioni donative da parte del padre, trova applicazione il disposto dell'art. 725 c.c., a mente del quale “se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.// I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”. Ciascuno dei germani, previa imputazione alla propria quota del debito nei confronti del coerede, dovrà dunque prelevare dalla massa ereditaria del de cuius dal quale non abbia ricevuto donazioni beni di pari valore e - ove possibile - di pari consistenza e qualità di quelli oggetto della donazione in favore del coerede; a tal fine, la stima da prendere in considerazione è quella che i prelevandi beni avevano all'apertura della successione, e non già al momento della divisione, i prelevamenti condividendo con la collazione il medesimo scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (cfr. CASS. n. 3235/2000; CASS. n. 2630/1990). Sui restanti beni di ciascun compendio potrà dunque svolgersi il procedimento divisionale in senso stretto, previa formazione di uno o più progetti di divisione di ciascuna massa in due quote omogenee e di pari valore, eventualmente bilanciate da conguagli in danaro, da sottoporre all'approvazione dei condividenti o, in ultima ratio, da assegnare previa estrazione a sorte a norma dell'art. 789 c.p.c. 
Dichiarata con l'odierna pronuncia non definitiva l'apertura delle due successioni e disposto lo scioglimento delle due comunioni, la causa va dunque rimessa in istruttoria, come da separata contestuale ordinanza, per l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore, per la successiva elaborazione - a cura del nominato C.T.U. e previo svolgimento delle richiamate operazioni di conferimento, imputazione e prelevamento - di uno o più progetti divisionali delle due masse da sottoporre ai condividenti e per la conseguente emissione dei provvedimenti di cui all'art. 789 c.p.c.  P.Q.M.   Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1625/2017 R.G.; dichiara aperte le successioni ereditarie di ### nato a ### il 16.V.1897 ed ivi deceduto il 23.VII.1982, e di ### nata a ### il 16.VI.1900 e deceduta in ### l'08.III.2005; ordina lo scioglimento di ciascuna delle due comunioni ereditarie in essere tra ### quale erede di ### e ### in due quote di pari valore; dispone per il prosieguo come da separata contestuale ordinanza. 
Così deciso in ### oggi 05.III.2021.   IL GIUDICE dott. ### (Il presente provvedimento è stato elaborato e redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 d.ssa ###.   

IL GIUDICE
dott. ###


causa n. 1625/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Donzella Antonietta

M
7

Tribunale di Savona, Sentenza n. 825/2024 del 19-11-2024

... per procedersi alle operazioni divisionali dell'asse ereditario morendo dismesso dalla signor ### nel quale confluiva parte del patrimonio lasciato dal marito premorto (la restante parte del quale era assegnata al sig. ### stante la cennata pronuncia di indegnità a succedere degli altri chiamati). All'uopo veniva licenziata una CTU affidata alla dott.ssa ### alla quale veniva affidato il seguente quesito: “A. ### esaminati esclusivamente i documenti ritualmente versati in atti 1. Individui i rapporti bancari già intestati, in tutto o in parte, al de cuius ### e dica se ed in quale misura essi fossero alimentati unicamente da provvidenze riconducibili a quest'ultimo; 2. Quantifichi ove possibile l'ammontare complessivo dei prelevamenti da tali conti effettuati dalla sig.ra ### 3. Dica in particolare a quanto ammontino i prelevamenti effettuati dalla sig.ra ### mediante le sottoscrizioni dalla stessa apposte a nome ### e di ### sul documento avente ad oggetto la richiesta di estinzione rapporti indirizzata alla ### il ###, sul docu-mento avente ad oggetto rimborso totale fondo ### difesa del 29.01.2013 e sull'assegno n. 746901521 B. ricostruisca l'asse ereditario dismesso dal de cuius (leggi tutto)...

testo integrale

RG 1248/2021 ### nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione collegiale in persona dei magistrati: - Dott. ### - Dott. ### - Dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente ### procedimento tra ### nata a ### il ### (C.F. ###), residente in ####, ### 17/3, ### nata a ### il ### (C.F.  ###) residente ###/3, ### nata a ### il ### (C.F. ###), residente in ####, ### 92, ### nato a ### il ### (C.F. ###) residente ###/3, tutti ai fini della presente procedura elettivamente domiciliat #######, ### n. 21/23 sc. Sin., presso e nello studio dell'Avv.  ### (C.F. ### - Fax ### - ###), che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### (C.F. ###) per mandato in atti - attori #### nato a ### l'8.08.1959 (C.F.: ### 59 ####), residente ###gli Avv.ti ### nato a ####, il ### (C.F.: ###) (### 019.45.00.094 - PEC: ### ) e Avv. ### nata a ### il ### (C.F.: ##### N) i quali lo rappresentano e difendono per mandato in atti - convenuto #### testamenti - azione di riduzione - divisione ereditaria.  *****  ### il provvedimento dell'###mo Tribunale con il quale veniva fissata l'udienza del 20 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, i signori ##### ed ### come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, vista la riserva di appello formulata, tenuto conto che la causa è rimessa in decisione solo sulle questioni non decise con la sentenza non definitiva, chiedono che codesto ###mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, ### accogliere le seguenti conclusioni “### l'###mo Tribunale adito, disposta preliminarmente la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione dei mezzi di prova già dedotti e di seguito articolati: - accertare e dichiarare la consistenza della massa ereditaria da ripartire tra gli eredi, tenuto conto del relictum, dei debiti ereditari e del donatum in favore del sig. ### soggetto ad imputazione ed a collazione, nonché dei relativi frutti ed interessi; - accertare e dichiarare la quota di legittima di spettanza della sig.ra ### ai sensi dell'art. 537 c.c. pari ad 1/3, nonché accertare e dichiarare la lesione della stessa e, per l'effetto, disporne la reintegrazione; - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria procedendo alla formazione ed assegnazione delle porzioni di patrimonio ereditario spettante a ciascun erede; - ordinare, in particolare, la divisione degli immobili ereditari ai sensi dell'art. 720 c.c., disponendone la vendita all'incanto, salva l'eventuale domanda di assegnazione, ordinando in tal caso il pagamento del relativo conguaglio in favore dell'altro condividente; - dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. ### al pagamento in favore dell'attrice dell'importo pari al valore locativo dell'immobile sito in ####, ### 10/4, commisurato alla quota di spettanza dell'immobile in capo all'attrice stessa, da quantificarsi a seguito del richiesto supplemento peritale, salva la valutazione equitativa del ### a titolo di risarcimento e/o indennità per il mancato godimento del bene, a far data dalla costituzione della comunione ereditaria e fino allo scioglimento della stessa; - rigettare integralmente le domande avversarie tutte poiché infondate in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
In via istruttoria A) Si insiste affinché l'###mo ### voglia disporre supplemento di CTU ai fini della quantificazione del valore locativo degli immobili caduti in successione. 
B) Si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova per testi sui capitoli di prova tutti già dedotti in atti e comunque qui da considerarsi integralmente ritrascritti”. 
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.  CONVENUTO “### il Tribunale di ###mo adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione, argomentazione e/o difesa, così giudicare: 1- In via preliminare e pregiudiziale 1.1- Emettere ordine di esibizione al terzo ### s.p.a. avente ad oggetto la documentazione in possesso del terzo stesso relativa all'operazione di giroconto effettuata in data ###, come risultante dall'estratto conto prodotto in causa (pagina 2 dell'allegato n.5 alla comparsa di costituzione e risposta) non potendo il convenuto essere a conoscenza della documentazione stessa in quanto, al momento della sua effettuazione, estraneo al rapporto di conto corrente sussistente fra la ### in questione ed i sigg.ri #### e ### 1.2- In subordine, per la denegata ipotesi di non accoglimento dell'istanza sopra esposta, disporre l'integrazione della CTU per determinare, sulla scorta della documentazione bancaria in argomento, chi sia stato l'autore ed il beneficiario del giroconto in questione o in ulteriore subordine di disporre la comparizione del CTU a chiarimenti.  2- Nel merito 2.1- Quanto alla successione dal de cuius ### 2.1.1- In via di eccezione riconvenzionale, come già statuito nella sentenza non definitiva n.342/2024, dichiarare la falsità e quindi la nullità della scheda testamentaria pubblicata, su richiesta dell'attrice, dal ###.ssa ### di ### in data ###, confermando che l'autrice materiale dell'apocrifo in questione è stata l'attrice ### e confermando, altresì, che gli attori #### e ### - essendosi scientemente avvalsi, mediante la proposizione delle domande esposte nell'atto di citazione, della scheda testamentaria falsificata dalla madre ### ed avendo, così, posto in essere atti esprimenti la volontà di accettare l'eredità del nonno materno ### - si sono resi indegni a succedere ai sensi dell'art. 463/co. 1 - n.6 cod.civ. e quindi, privi di alcun diritto successorio; 2.1.2- In via riconvenzionale, trattandosi di fatti accertati nella sentenza non definitiva, dichiarare gli attori, in quanto indegni a succedere al signor ### tenuti alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal loro illecito comportamento, nella misura meglio vista e ritenuta, con liquidazione equitativa radicata sul presupposto, presuntivamente assodato, delle sofferenze psicologiche e morali determinate nel convenuto dalla condotta inaspettata, iniqua ed ingiusta della sorella e dei nipoti; 2.1.3- In ragione di quanto sopra, sulla scorta di quanto accertato e dichiarato con la sentenza non definitiva in merito all'attribuzione dell'asse ereditario morendo dismesso dal sig.### confermare che l'asse stesso è da assegnarsi, ab intestato, per la quota di 1/2 ciascuno, al convenuto ### ed alla madre superstite ### e che la cointestazione in capo all'attrice ### dei conti correnti in essere presso le ### B.N.L. e ### è fittizia posto che la provvista in entrata derivava unicamente dai redditi di pensione e di invalidità, nonché dall'assegno di accompagnamento relativi al padre ### e che, conseguentemente, la massima parte dei prelievi effettuati dall'attrice sui conti correnti medesimi non erano destinati alle necessità dei genitori bensì utilizzati per esigenze proprie e personali dell'attrice medesima; 2.1.4- Per l'effetto, in via ancora riconvenzionale, condannare, l'attrice ### a restituire alla massa ereditaria del padre, che ne era legittimo creditore, tutte le somme correlate agli esborsi, alle disposizioni bancarie, ai pagamenti, e/o ai giroconti da lei disposti illegittimamente utilizzando gli strumenti ottenuti in forza della fittizia contestazione del conto corrente di cui sopra, ivi comprese le somme prelevate per remunerare creditori esclusivamente propri e per effettuare operazioni di esclusivo interesse proprio e/o dei propri familiari, in quanto costituenti fattispecie di arricchimento senza causa; 2.1.5- In via ulteriormente riconvenzionale - incidentalmente accertato che, con dichiarazione, tanto materialmente che ideologicamente falsa, per omissione, l'attrice ### - presentando dichiarazione di successione, nella quale ha indicato se stessa come unica erede superstite del padre ### - ha commesso e consumato i reati previsti e puniti dagli artt. 482 e 483 cod.pen. - condannare l'attrice stessa, ai sensi dell'art. 185 cod.pen.e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., al risarcimento di tutti i danni, tanto patrimoniali che non patrimoniali, sofferti dal convenuto, nella misura meglio vista e ritenuta, con liquidazione equitativa radicata sul presupposto, presuntivamente assodato, delle sofferenze psicologiche e morali determinate nel convenuto dalla condotta inaspettata, iniqua ed ingiusta della sorella.  2.2- Quanto alla successione dalla de cuius ### 2.2.1- confermando quanto già disposto nella sentenza non definitiva, dichiarare la piena validità della scheda testamentaria olografa redatta dalla sig.ra ### come pubblicata con atto del ### di ### in data ###, Rep. 147.930 - Racc. 20.320; 2.2.2- accertare e dichiarare che, in ragione della consistenza dell'asse ereditario della sig.ra ### rideterminato anche alla luce delle somme tutte come sopra recuperate alla massa stessa, che non vi è stata lesione alcuna della quota di legittima spettante all'attrice ### e, pertanto, respingere la richiesta di riduzione della donazione effettuata dalla sig.ra ### in favore del convenuto ### in data ###, come da atto pubblico a rogito ### di ### con atto ### n. 61430 - Rac. n. ###; 2.2.3- Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la massima parte dei prelievi effettuati dall'attrice sui conti correnti medesimi non erano destinati alle necessità dei genitori bensì utilizzati per esigenze meramente riferibili all'attrice ### 2.2.4- In via ancora riconvenzionale, disporre il recupero a favore della massa ereditaria della sig.ra ### degli esborsi correlati a disposizioni bancarie ed a pagamenti e/o giroconti disposti dall'attrice ### a valere sui conti correnti cointestati con i genitori per remunerare creditori esclusivamente propri e per effettuare operazioni di esclusivo interesse proprio e/o dei propri familiari; 2.2.5- In via ulteriormente riconvenzionale - sulla base della documentazione prodotta prima della scadenza del termine di cui alla memoria ex. art. 183/co.6 n.2 c.p.c. e di quella successiva che viene prodotta in questa sede - condannare l'attrice ### a rifondere al convenuto, che ne ha anticipato l'esborso ed in proporzione alla quota ereditaria assodata mediante la svolta ### la porzione, a suo carico, delle spese funerarie, della parcella dell'Avv.Trisoglio, della retta della ### di ### N.S. della Misericordia di ### delle spese condominiali maturate e maturande, delle fatture relative a forniture di acqua, luce e gas e dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all'appartamento di #### n.10/4, nell'importo attuale di €.5.095,36.  2.3- Quanto all'attribuzione pro-quota degli importi oggetto di restituzione a seguito del loro sequestro in sede ###esito alla determinazione esatta e definitiva delle quote di attribuzione ai singoli eredi dei cespiti e patrimoni morendo dismessi da ### e ### emettere provvedimento dispositivo e costitutivo che statuisca, come da ### elaborata dalla ###.Siccardo (pag.15 dell'elaborato peritale) in risposta al quesito C), che all'attrice ### spetta la quota pari al 7,8% ed al convenuto ### spetta la quota del 92,2% dell'ammontare complessivo dell'importo assoggettato a sequestro preventivo, così consentendo al ### dell'### competente di effettuare la restituzione dei fondi oggetto del sequestro stesso disposto nel corso delle indagini preliminari relative al processo penale indicato in atti, con particolare riguardo a quelli devoluti dalla ### - ### di ### al ### presso la ### della Repubblica di ### 2.4- Quanto all'attribuzione dei beni immobili 2.4.1- Quanto all'immobile situato in #### n.10 In ossequio alla sollecitazione espressa dal ###mo nel proprio decreto del 16.09.2024, il convenuto ### comunica il proprio interesse ad essere dichiarato proprietario unico ed esclusivo dell'immobile sopra indicato previo acquisto della quota di comproprietà spettante all'attrice pari ad 1/3 dell'intero.  2.4.2- Quanto ai terreni siti in ### Correlativamente a quanto sopra, il convenuto esprime il proprio consenso all'attribuzione per intero della quota di comproprietà di ### all'attrice ### anche quale valore da considerare in conto della quota di legittima alla stessa spettante.  2.5- Quanto alle spese di giudizio ### gli attori, in via fra loro congiunta e solidale, a rifondere integralmente al convenuto e per esso agli scriventi procuratori - che si dichiarano, ad ogni effetto, antistatari - le spese di lite, maggiorate degli oneri ed accessori di cui all'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e/o integrazioni.  *****  MOTIVI DELLA DECISIONE A. Gli attori - rispettivamente figlia e nipoti dei signori ### e ### deceduti rispettivamente in data ### e 19.6.2017 - convenivano in giudizio il sig. ### (fratello e zio) onde procedere alla divisione della comunione ereditaria tra di essi costituitasi. 
Esponevano che per entrambe le successioni, esistono due testamenti olografi: un primo testamento riconducibile al signor ### con il quale egli nominava erede universale la figlia ### salva la quota disponibile spettante al fratello ### un secondo testamento riconducibile alla signora ### con il quale ella nominava erede universale il figlio ### ferma restando la quota di riserva in favore della figlia e con precisazione di dispensa in favore del figlio in relazione ad una donazione fatta in vita a quest'ultimo di € 160.000,00. 
Precisavano anche che la sig.ra ### si era vista costretta a rinunciare all'eredità del padre - con conseguente devoluzione della delazione ereditaria per rappresentazione ai propri figli - a causa di un procedimento penale aperto nei propri confronti in seguito ad una denuncia querela sporta dal fratello e dalla stessa madre, che la accusavano di avere falsificato il testamento del sig. ### Si costituiva il sig. ### denunciando a propria volta la falsità del testamento apparentemente redatto dal padre ### ed invocando l'indegnità a succedere allo stesso dei signori ### avendo questi fatto scientemente uso di un testamento falso. 
Espletata la CTU grafologica affidata al dott. ### il Collegio pronunciava una sentenza non definitiva con la quale, tra l'altro: accertava la nullità del testamento riconducibile a ### per essere esso stato materialmente redatto dalla sig.ra ### dichiarava i signori ### indegni a succedere al de cuius ### per avere fatto uso del testamento falso; accertava la genuinità e validità del testamento di ### Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per procedersi alle operazioni divisionali dell'asse ereditario morendo dismesso dalla signor ### nel quale confluiva parte del patrimonio lasciato dal marito premorto (la restante parte del quale era assegnata al sig. ### stante la cennata pronuncia di indegnità a succedere degli altri chiamati). 
All'uopo veniva licenziata una CTU affidata alla dott.ssa ### alla quale veniva affidato il seguente quesito: “A. ### esaminati esclusivamente i documenti ritualmente versati in atti 1. Individui i rapporti bancari già intestati, in tutto o in parte, al de cuius ### e dica se ed in quale misura essi fossero alimentati unicamente da provvidenze riconducibili a quest'ultimo; 2. Quantifichi ove possibile l'ammontare complessivo dei prelevamenti da tali conti effettuati dalla sig.ra ### 3. Dica in particolare a quanto ammontino i prelevamenti effettuati dalla sig.ra ### mediante le sottoscrizioni dalla stessa apposte a nome ### e di ### sul documento avente ad oggetto la richiesta di estinzione rapporti indirizzata alla ### il ###, sul docu-mento avente ad oggetto rimborso totale fondo ### difesa del 29.01.2013 e sull'assegno n. 746901521 B. ricostruisca l'asse ereditario dismesso dal de cuius ### e ne quantifichi il valore alla data di apertura della successione del medesimo; a tal fine il CTU è sin da ora autorizzato ad avvalersi dell'ausilio di un esperto stimatore immobiliare di propria fiducia, il cui nominativo dovrà essere reso noto nella nota di accettazione dell'incarico C. suddivida l'asse ereditario morendo dismesso da ### in due lotti di pari valore e li attribuisca alla sig.ra ### ed al sig. ### quantificando eventuali conguagli. 
In caso di indivisibilità dei beni l'immobile già residenza familiare dei coniugi ### verrà inserito per intero al lotto di quest'ultima. Quantifichi gli eventuali conguagli in denaro. 
D. Quantifichi la quota di successione necessaria spettante alla sig.ra ### in relazione alla massa ereditaria morendo dismessa dalla madre ### imputando alla stessa la somma di cui al superiore punto A.3. 
E. Dica in ogni caso se la donazione fatta in vita al fratello ### sia lesiva della quota di legittima”.  ***** 
B. Con atto di ultima volontà del 31.10.2014 la sig.ra ### disponeva come segue: “Oggi, in ### 31 ottobre 2014, io sottoscritta ### nata a ### (###, il 25 ottobre 1930 residente ###via ### 10-4, nel pieno delle mie facoltà mentali, redigo il presente testamento con il desiderio che i miei beni dopo la mia morte siano distribuiti come di seguito indico: nomino erede universale mio figlio ### nato a ### il giorno 8 agosto 1959 ma voglio che mia figlia ### nata a ### il giorno 10 luglio 1962 sia destinata comunque la quota di legittima spettante alla stessa per legge, ### che la donazione di euro centosessantamila (160.000,00) fatta in vita a mio figlio ### non dovrà cadere in successione avendo ricevuto mia figlia ### analoga somma che lei stessa, cioè mia figlia ha prelevato, nel corso del tempo, dal conto corrente sul quale aveva la delega e sul cui conto erano depositati i miei risparmi e quelli di mio marito deceduto successivamente nell'agosto 2014. Con il presente testamento che deposito fiduciariamente presso lo studio di mia fiducia dr.  ### revoco ogni mio precedente atto testamentario che dunque non avrà più valore e significato alcuno, visto che quelle di oggi sono le mie ultime e reali volontà. Chiedo scusa se nella vita ho mancato di rispetto a qualcuno e ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre voluto bene. 
Con affetto ed in ##### Angelina”. 
Il testamento, come si vede, fa espressamente salva la donazione di € 160 mila disposta in favore del figlio ### con atto a rogito ### del 5.11.2014, prodotta dal convenuto sub doc. 9 di seguito in parte riprodotto: “la signora ### dichiara di donare, come effettivamente dona, al signor ### che accetta, la complessiva somma pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero). Le parti danno atto che tale somma è stata prima d'ora consegnata alla parte donataria mediante un assegno circolare non trasferibile di euro 160.000,00 … emesso in data odierna dalla filiale di ### - ### di ### spa a favore del donatario (assegno n. 7318970640) … la parte donataria dispensa espressamente il donatario da obblighi di collazione e di imputazione ex se di quanto ad esso donato”.  ###, dott.ssa ### ha così ricostruito l'asse ereditario dismesso dalla de cuius: ### peritale è stato contestato tanto dall'attrice, quanto dal convenuto. 
La sig.ra ### afferma in particolare che la CTU sarebbe incorsa nel macroscopico errore di calcolare la quota di eredità ad essa riservata sul solo relictum ereditario, escludendo il donatum, in violazione del disposto dell'art. 556 cc: cosicché la conclusione della stessa assunta, per cui la donazione effettuata in vita dalla madre in favore del fratello non sarebbe lesiva dei propri diritti, sarebbe errata. Cfr. comparsa conclusionale pag. 3 “La conclusione non è corretta, essendo il frutto di un macroscopico errore di applicazione dell'art. 556 Al fine di stabilire se l'atto dispositivo sia o meno lesivo della quota di legittima occorre procedere alla c.d. riunione fittizia, sommando il relictum al donatum. 
Così dispone letteralmente, com'è noto, l'art. 556 c.c.: “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.  ### ha invece calcolato la quota disponibile sul solo relictum, senza sommarvi il donatum.  ### sostanzialmente ha preso in considerazione la sola entità dell'asse ereditario relitto (€ 426.060,92) e ha calcolato su questo il valore di 1/3 della quota di disponibile, ed ha quindi concluso osservando che la donazione (€ 160.000,00), non avrebbe leso la quota di legittima. 
Si tratta di ragionamento illogico e che travisa palesemente la ratio dell'istituto.  ### ha confuso la quota di legittima con quella di riserva e la posizione del legittimario con quella del donatario.  ### è macroscopico. 
Il calcolo corretto, ovviamente, è il seguente: ### legittima 426.060,92 160.000,###.060,92 1/3 195.353,64 Poiché la quota del relictum devoluto alla sig.ra ### risulta di € 142.020,20 (pari a 1/3 di € 426.060,92), la donazione risulta lesiva per l'importo di € 53.333,44 (ossia € 195.353,64 - € 142.020,20)”. 
La doglianza è in parte fondata. 
Va premesso che con l'ordinanza n. 14193/22 la ### della Corte di Cassazione affronta il tema della dispensa dalla collazione di una donazione e del necessario computo della medesima donazione ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c.. Ha, quindi, ben chiarito che la riunione fittizia è un'operazione preliminare volta a stabilire se la legittima spettante ai c.d.  legittimari sia salva, o se invece si renda necessaria la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni. 
Le operazioni sono quelle indicate nell'art. 556 c.c.: • in primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al momento della morte; • in secondo luogo, si detrare l'ammontare dei debiti ereditari; • al valore così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius ha disposto a titolo gratuito in vita, determinato al momento dell'apertura della successione. 
Successivamente, per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, si imputa alla sua porzione di legittima tutte le donazioni in suo favore, salvo che ne sia stato dispensato. 
Fatte tali premesse, risulta che la CTU ha quantificato il valore della quota di legittima nella misura di 1/3 del solo relictum; tuttavia proprio il corretto calcolo effettuato dall'attrice conferma l'assenza della asserita lesione della quota di riserva. 
I criteri indicati dall'art. 556 cc hanno lo scopo di stabilire l'ammontare della quota “di cui il defunto poteva disporre”: la somma di € 195.353,64 rappresenta dunque la quota che la madre poteva devolvere a propria discrezione, e che solo per casualità corrisponde anche alla quota di riservata ai due fratelli superstiti, in assenza di altri successibili, dall'art. 537 comma 2 cc. 
Ne segue che la donazione di € 160 mila in favore del figlio ### in quanto contenuta entro detto limite, non integra alcuna lesione, fermo che alla sorella dovrà essere garantito il raggiungimento della soglia a lei riservata per legge come sopra calcolata, previa deduzione degli importi di cui l'esponente si è già appropriata di fatto e quantificati dal CTU in € 7.300,00 (€ 188.053,64). 
Si inseriscono a questo punto le doglianze del convenuto, il quale lamenta che la sorella si sarebbe appropriata anche dell'ulteriore ingente somma di € 88.500,00 prelevandola dal conto corrente cointestato tra essa ed i genitori in essere presso ### e trasferendola altrove nella propria esclusiva disponibilità1. 
Sul punto la CTU alla pagina 11 della propria relazione spiega di non aver potuto ricostruire pienamente gli esiti di tale movimentazione in difetto di produzione della relativa documentazione: Il convenuto, che nel corso del processo mai ha presentato istanza di esibizione ex art. 210 cpc, lamenta l'erroneità di tale conclusione sostenendo che l'ausiliario del giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio tutta la documentazione bancaria inerente al conto corrente 821854, alla luce del recente insegnamento di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 3086 del 1° Febbraio 2022 nella parte in cui, solo per il caso di esame contabile ex art. 198 cpc, consente al CTU di reperire documentazione non prodotta in causa anche ove si tratti di accertare c.d. “fatti principali” (cfr. "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni")2.  1 Cfr. comparsa di risposta pag. 4-5: “1.18- ### di tale investimento compare quale movimento “avere” nell'estratto conto rilasciato dalla ### per il mese di Febbraio 2013 accreditato per gli importi di €.  99.169,89 e di €. 202.566,38 con valuta alla data dell'11.02.2013.(Prod. n.5). 1.19- Solo tre giorni dopo, con operazione di “giroconto” a debito del conto corrente cointestato in questione ed a credito di altro conto corrente ### intestato all'attrice venne trasferito a tale altro conto corrente l'importo di €. 88.500,00 con valuta 15.02.2013. ( pagina n2. Prod.n.5). 1.20- Con operazioni effettuate in data ###(valuta 07.03.2013), in data ### (con valuta 22.02.2013) ed in data ### (valuta 22.02.2013) l'importo di €. 130.003,10 fu oggetto di reinvestimento mediante sottoscrizione di quote ### e/o ### e di compravendita a contanti di titoli e diritti di opzione, ma non risulta affatto che le relative disposizioni siano state impartite dal sig.### né dalla sig.ra ### 1.21- In quel preciso momento, quindi, l'attivo derivato dal disinvestimento dei fondi sopra richiamato risultò depauperato della cospicua somma di €. 88.500,00 trasferita, come detto, senza giustificazione alcuna, nella disponibilità personale ed esclusiva dell'attrice ### Marigloria”.  2 Cfr. comparsa conclusionale pag. 5 e ss: “nel momento in cui il ###mo ha posto, all'operato della ### la premessa limitativa contenuta nelle parole “… esaminati esclusivamente i documenti ritualmente versati in atti ...” non intendeva affatto che la CTU stessa dovesse astenersi dal compiere sino in fondo la propria indagine peritale. E ciò, ### non ha ritenuto di condividere tale impostazione, il cui assunto di partenza - quello per cui il giroconto sarebbe stato orchestrato dalla sorella per dirottare la somma presso conti nella propria esclusiva disponibilità - risulta contraddetto dalla documentazione già acquisita agli atti processuali. 
Dal doc. 15 dell'attrice - consistente nella dichiarazione di consistenza patrimoniale rilasciata dalla banca ai fini della dichiarazione di successione - emerge infatti come il rapporto di conto corrente 821854 fosse intestato esclusivamente ai genitori. 
In ogni caso, l'accertamento richiesto non sarebbe risolutivo: il medesimo documento, infatti, spiega che il conto era già stato estinto ed il denaro ivi presente già dirottato altrove mediante l'emissione di assegni circolari per complessivi euro 360 mila di cui le parti mai hanno discusso nei rispettivi atti difensivi: ecco allora che l'accertamento da demandarsi all'ausiliario del Tribunale avrebbe rischiato di vedere esteso oltre misura il proprio perimetro, assumendo un orizzonte imprecisato. 
In ogni caso non pare a questo Collegio che il principio espresso dalle ### unite sopra richiamato sia applicabile al caso di specie. La Corte, invero, ha cura di precisare come esso si riferisca esclusivamente a quel particolare mezzo istruttorio rappresentato dall'esame contabile di cui all'art. 198 cpc, di cui i giudici di legittimità sottolineano ripetutamente il carattere di eccezionalità ("È convinzione invece delle ### che ciò che nell'interpretazione dell'art. 198 cod.  proc. civ. occorre salvaguardare è la sua specialità”). ### contabile, proseguono i ### si rende necessario in materie “ad alto tasso di specializzazione” e che “presuppongono di regola l'esistenza di un rapporto fra le parti in forza del quale di debba formare un conto”: cosicché esso si appalesa del tutto diverso dall'indagine richiesta dall'oggetto del presente giudizio, in cui non viene in rilievo l'accertamento del saldo di dare-avere tra due parti legate da reciproci rapporti, quanto la ricostruzione di un intero patrimonio al fine della suddivisione dello stesso tra i contitolari: in particolare esorbita dai confini di cui all'art. 198 cpc l'individuazione di condotte di indebita appropriazione di un condividente ai danni dell'altro, le quali soggiacciono piuttosto al consueto principio dispositivo anch'esso ribadito dalle ### "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".  soprattutto, nel caso in cui da un documento ritualmente prodotto dal convenuto emergesse inequivocabilmente una disposizione patrimoniale di cospicuo valore. Tale è, palesemente, la situazione denunciata dalla produzione n. 5 del fascicolo di parte del convenuto (### alla data del 28.02.2013 del conto corrente ### n. 133-00- 820876) dove, a pag. 2, sotto la denominazione “### GIROCONTO”, in corrispondenza della data del 15.02.2013, risulta registrato, quale movimento in “dare” - cioè a debito del conto corrente stesso - l'uscita di ben €.  88.500,00 (Euro ottantottomilacinquecento/00). In altre parole, gli scriventi difensori ritengono erronee sia l'interpretazione data dalla CTU al testo del quesito predisposto dal ###mo, sia, soprattutto, la sua conseguente condotta operativa come da lei superficialmente ed affrettatamente "giustificate" a pag. 11- righe nn. 4,5 e 6 della ### laddove, senza peraltro darne più precisa motivazione, ella ha ritenuto di doversi esimere dal determinare: a)-chi, in data ###, avesse disposto/richiesto il giroconto dell'importo di €. 88.500,00 a debito del conto corrente ### n. 820876; b)-a beneficio di quale altro conto (certamente presso ### (altrimenti si sarebbe trattato di bonifico o di altra operazione e non di "giroconto") sia pervenuto l'importo in questione”. 
Vale a questo punto sottolineare che - essendo il conto 821854 intestato ai genitori - il sig. ### non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere, in qualità di erede, la relativa documentazione: prova ne sia che lo stesso convenuto ha prodotto in causa gli estratti del conto 800876, cointestato ai genitori ed alla sorella (cfr. doc. 24 e 25). 
Non vi è dunque motivo per dedurre dalla quota spettante per legge a ### la somma di € 88.500,00, tanto più che tale esito appare rispettoso e perfettamente in linea con le ultime volontà della madre espresse nel testamento sopra riprodotto. 
Quest'ultima, infatti, mostrandosi perfettamente consapevole dei prelevamenti già operati dalla figlia - e con ciò dimostrando di volerli ratificare - disponeva in favore del figlio nella misura ritenuta adeguata a perequare le due posizioni: introdurre correttivi equivarrebbe a frustrarne le volontà (“### che la donazione di euro centosessantamila (160.000,00) fatta in vita a mio figlio ### non dovrà cadere in successione avendo ricevuto mia figlia ### analoga somma che lei stessa, cioè mia figlia ha prelevato, nel corso del tempo, dal conto corrente sul quale aveva la delega e sul cui conto erano depositati i miei risparmi e quelli di mio marito deceduto successivamente nell'agosto 2014”). 
La conferma dell'operato della figlia potrebbe anzi indurre il dubbio di potervi ravvisare gli estremi di una donazione indiretta di cui, ove accertata nel quantum, dovrebbe pure tenersi conto ai fini del calcolo della quota di successione necessaria spettante alla coerede, che verrebbe a risultare maggiore di quella sopra determinata.  ***** 
C. ### chiede la condanna del convenuto “al pagamento di una indennità compensativa per il mancato godimento dell'immobile ereditario”, pacificamente nella disponibilità esclusiva del fratello. 
La domanda non può trovare accoglimento posto che, come ammette lo stesso esponente (cfr. pag. 6 della seconda comparsa conclusionale) una domanda di tal fatta presuppone che il comproprietario sia stato escluso dal godimento pur avendone fatto richiesta (### Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015: “### esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”). 
Nel caso di specie non vi è allegazione alcuna, né tantomeno alcuna prova, del fatto che la sig.ra ### avesse chiesto di poter fruire dell'immobile e ne sia stata in qualche modo impedita.  ***** 
D. Il convenuto chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione ex art. 185 cod. pen. e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., a motivo delle sofferenze psicologiche e morali determinate nel convenuto stesso dalla condotta illecita della sorella, consistente nella falsificazione del testamento del padre. 
La domanda è da ritenersi inammissibile in quanto formulata solo nelle memorie conclusive: l'argomento mai è stato oggetto di allegazione mentre entro il termine preclusivo rappresentato dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc.  ***** 
E. Il convenuto chiede la condanna della sorella alla refusione, per la quota di spettanza, delle spese funerarie, della parcella dell'Avv.  ### , della retta della ### di ### N.S. della Misericordia di ### delle spese condominiali maturate e maturande, delle fatture relative a forniture di acqua, luce e gas e dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all'appartamento di #### n.10/4, nell'importo attuale di €. 5.095,36. 
Su tale domanda la sig.ra ### nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc non prende specifica posizione. 
Sul punto occorre peraltro osservare che le spese della gestione ordinaria dell'immobile di ### maturate dal 2017 in avanti gravano interamente sul convenuto stesso, il quale pacificamente godeva dell'immobile in via esclusiva. 
Nessun ostacolo, invece, nell'affermare l'obbligo dell'attrice di corrispondere, nella misura di 1/3, delle spese funebri limitatamente a quelle relative alle esequie della madre e con esclusione di quelle relative al padre, dalla cui eredità la sig.ra ### è esclusa. ### sarà poi tenuta pro quota alla retta della casa di risposo in cui era ricoverata la madre e di quelle inerenti la procedura di amministrazione di sostegno aperta a favore della stessa: il tutto per un importo complessivo - stando ai documenti in atti non contestati (doc. 28,29,31 allegati alla comparsa di risposta) - ammontante ad € 5.095,36 (quota pari ad € 1.880,19) di cui si terrà conto nella quantificazione del diritto della sig.ra ### sulle somme depositate sui conti correnti rientranti nell'eredità ( infra capo F lettera a).  ***** 
F. Venendo alla concerta divisione dell'asse ereditario, in ossequio alla regola di cui all'art. 726 cpc entrambe le quote dovranno vedersi assegnate una parte degli immobili ereditari. A tal fine, stante l'espressa volontà manifestata dal quotista di maggioranza, l'immobile di ### in quanto non divisibile, sarà assegnato per intero al convenuto, mentre alla sorella andranno per intero i terreni in ### I crediti verso gli istituti di credito saranno distribuiti in modo da coprire la quota di riserva spettante a ### In sintesi: a) alla sig.ra ### saranno assegnati in proprietà esclusiva i terreni in comune di #### - ### - ### appezzamenti di terreni a bosco per una superficie catastale complessiva 50.220 mq. il tutto censito al ### al ### 10 con i mappali 29, 34 e 35 (valore asse € 9.000). Alla stessa sarà altresì assegnata una quota del saldo giacente presso sul conto corrente c/c 103334580 ### in modo da coprire la quota di riserva (€ 188.053,64 € - € 9.000,00 - € 1.880,19 = € 177.873,45) b) al sig. ### saranno assegnati in via esclusiva i seguenti beni: ### n. 10 censito al ### al ### 57 con il mappale 140 subalterno 4. Saldo del conto corrente c/c n. 820876 ### nel limite di € 1.207,95 (imputabile all'asse ereditario relitto da ###; ### del conto corrente c/c n. 103334580 ### nel limite di € 182.125,21 €; ### saldo del conto corrente c/c n. 820876 ### ***** G. Le spese di lite seguono l'ampia soccombenza degli attori in relazione alle domande oggetto della sentenza non definitiva, previa parziale compensazione nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza relativa alle domande svolte nel prosieguo del giudizio. Sono interamente compensate le spese della fase in senso stretto divisionale (cfr. Cass. Corte di Cassazione, sez. ### - 2, ordinanza n. 21184/15: “Le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte”).  *****  PQM Il Tribunale di ### in composizione collegiale come indicato in epigrafe, facendo seguito alla sentenza non definitiva depositata in data ###, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1248/2021, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide: 1. Assegna a ### c) La proprietà esclusiva dei terreni in comune di #### - ### - ### appezzamenti di terreni a bosco per una superficie catastale complessiva 50.220 mq. il tutto censito al ### al ### 10 con i mappali 29, 34 e 35 d) una quota del saldo giacente presso sul conto corrente c/c n. 103334580 ### fino alla concorrenza di € 177.873,45.  2. assegna in via esclusiva in favore del sig. ### dei seguenti beni: e) La proprietà esclusiva dell'abitazione sita in ### n. 10 censita al ### al ### 57 con il mappale 140 subalterno 4; f) una quota del saldo giacente presso sul conto corrente c/c n. 103334580 ### fino alla concorrenza di € 182.125,21 g) ### saldo del conto corrente c/c n. 820876 ### 3. Condanna gli attori in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore del sig. ### che liquida, già operata la parziale compensazione, in € 20.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese del CTU grafologo e della ### Compensa le restanti spese.  ### 18.11.24 ### rel.  #### 

causa n. 1248/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Poggio Stefano, Trapani Giovanni, Princiotta Alberto

M
3

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 355/2025 del 03-02-2025

... ai titolari del rapporto. In tale ambito, numerosi prelevamenti, per contante, sono avvenuti su presentazione di richieste riportanti la firma del titolare del rapporto, palesemente difforme da quella depositata. In definitiva è stato rilevato che il menzionato ### per circa 15 anni, sostituendosi in ### ai propri clienti: - ha operato su conti correnti degli stessi, in piena autonomia come se fosse l'effettivo titolare del rapporto. In ciò ha effettuato ripetute operazioni di versamento e di prelevamento di denaro contante; - ha chiesto finanziamenti; - ha utilizzato parte di tali finanziamenti per operazioni di investimento; - ha gestito investimenti in titoli, in polizze assicurative ed altro; - ha disposto bonifici da conti ### a conti ### e viceversa; - ha acceso rapporti di conto corrente intestati agli stessi (talvolta all'insaputa dei medesimi) cambiando, in taluni casi, arbitrariamente, l'indirizzo per il recapito della corrispondenza bancaria, facendo sì che questi non ricevessero più le comunicazioni periodiche; - ha ritirato e gestito blocchetti di assegni di alcuni suoi clienti in ciò mettendo in circolazione, nell'ultimo periodo, assegni bancari recanti la firma falsa del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 10742/2019 promossa da: ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### ATTORI contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###81016 ### presso il difensore avv.  #### S.P.A (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 14 80121 NAPOLI presso il difensore avv. ### CONVENUTI ### (C.F. ###), ###'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato il #### e ### nella qualità di eredi di ### e ### convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di #### nonché ### chiedendo “1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario ### in ordine alle lamentate irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali dei germani ### e ### nella qualità di eredi dei compianti genitori ### e ### 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale -ex art. 31 TUFdella ### S.p.A.  per i danni arrecati dal promotore finanziario ### 3) ### e dichiarare la responsabilità contrattuale, nonché solidale e concorrente, della ### S.p.A.; 4) Condannare il ### la ### S.p.A. e la ### S.p.A., in solido tra loro o nella diversa misura tra loro stabilita dal Tribunale, al pagamento - a titolo di risarcimento dannidelle seguenti somme: - € 258.346,84 a titolo di danno emergente (riservandosi -all'esito della disamina della documentazione relativa alle “### prelevate con firma da accertare”, che si auspica venga acquisita al processo a seguito di ordine di esibizionedi chiedere il risarcimento di ulteriori € 250.753,37 o del diverso importo che dovesse risultare a seguito della produzione documentale dovrebbe effettuare nel corso del processo); - € 355.846,52 a titolo di maggior danno da lucro cessante di cui al § 4/c; - € 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale di cui al § 4/d; oltre al maggior danno da svalutazione monetaria di cui al §4/b; 5) Con condanna dei soccombenti al pagamento di spese ed onorari di causa -maggiorati del 30% ai sensi del nuovo comma 1/bis dell'art.4 del D.M. 55/2014, così come introdotto dal D.M. n.37 del 08.03.2018-, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi procuratori antistatari”. 
A sostegno della domanda deducevano che i coniugi ### nel maggio del 1995, fossero stati contattati da ### nella qualità di promotore finanziario della società ### (###, e precisamente alla scadenza di un ### di ### a 24 mesi - emesso da ### In occasione di tale scadenza il ### proponeva loro di affidare i risparmi alla società da questi rappresentata per ottimizzarne i rendimenti ed i coniugi ### nel maggio 1995, accettavano di investire - per il tramite del ### - presso il ### L.50.000.000, ossia il ricavato del ### di ### vincolato scaduto il ###. A partire dalla seconda metà dell'anno 1995, i coniugi ### iniziavano, quindi, a consegnare al ### i propri risparmi, provenienti per la maggior parte dal ### di Napoli, mediante vaglia bancari, in contanti o con consegna materiale di diversi CCT decennali - acquistati nel 1987 con scadenza nel corso del 1997. Precisavano che i propri genitori non si fossero mai recati presso la filiale del ### di ### ma sempre presso l'ufficio di ### via ### ove il ### riceveva clienti di tutto l'alto casertano in rappresentanza del ### di cui esponeva i cartelli. Affermavano che, sebbene dal 1995 al 1999 il ### avesse dichiarato di investire gli ingenti fondi dei ### in prodotti della ### dalla ricostruzione operata solo nel 2009, fosse emerso che il ### avesse aperto ad insaputa dei clienti una serie di rapporti bancari da cui prelevava e gestiva il denaro a suo piacimento senza alcuna autorizzazione dei titolari. Affermavano di essersi recati presso la sede della ### di ### scoprendo la totale incongruenza tra l'effettiva consistenza del loro portafoglio e quella risultante dalla documentazione consegnata loro dal ### in particolare scoprivano l'esistenza di plurimi conti a loro nome, tra i quali ### S.p.A. Libretto di ### a ### n.20441-12 intestato a ### acceso il ### presso la filiale del ### di #### di ### a ### n.20537-12 intestato a ### acceso il ### presso la filiale del ### di ### Conto corrente n. 99411 acceso il ### Conto corrente n. 181324 ### n. 10502177 (### acceso il #### e/c tutti fino al 30.6.2009) Conto corrente n.### (### acceso il ### e chiuso il ###) Conto corrente n.9316343 (### acceso il ### e chiuso il ###) Conto corrente n.10048050 (### acceso il ### e chiuso il ###) ### titoli n.244164 ### titoli n.244386 ### titoli n.888355 ### titoli n.888593 ### titoli n.888596 FINECO c/c 4076560 (intestato a ### e ### e la perdita di complessivi € 258.364,84, avvenuta in parte mediante prelievi allo sportello ed in parte mediante incasso di assegni bancari, tutti recanti firme apocrife. 
Deducevano, dunque, la riconducibilità del decesso di ### avvenuto in data ### in Alvignano e di ### avvenuto in data ### ai fatti occorsi, avendo questi determinato un notevole stress psicofisico sui genitori. 
Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva ### s.p.a. eccependo l'intervenuta prescrizione sia quinquennale che decennale dell'azione risarcitoria, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande relative ai rapporti conclusi con ### S.p.A. (già ### S.p.A., già ### S.p.A.), ed alla responsabilità ascritta ad ### s.p.a. ed ai suoi dipendenti. Deduceva inoltre l'inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale di cui all'art 31, D.Lgs n. 58/98 e l'infondatezza delle domande attore. Affermava inoltre l'infondatezza delle domande volte al risarcimento dei danni da lucro cessante e non patrimoniali, comunque elisi, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. dalla condotta negligente tenuta dagli stessi coniugi ### Deduceva, comunque, l'obbligo di manleva del ### per i fatti eventualmente addebitati alla ### Concludeva chiedendo “In via preliminare - In caso di mancata costituzione in giudizio del #### fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a ### S.p.A. di notificare al medesimo la presente comparsa di risposta, contenente domanda di manleva nei suoi confronti. In via preliminare e pregiudiziale - ### inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori nei confronti di ### S.p.A., stante la prescrizione dei ### diritti azionati dagli attori nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni, la carenza di legittimazione passiva di ### S.p.A. rispetto alle domande attoree e comunque l'inapplicabilità alla fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui al'art.  31, D.Lg. n. 58/98. In sede di merito - ### inammissibili e comunque respingere tutte le domande formulate dagli attori, in quanto nulle ed infondate, nell'an e nel quantum. In via subordinata, e salvo gravame - ### o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi riconosciuto agli attori ex art. 1227 c.c. - Dichiarare tenuto e pertanto condannare il #### a manlevare ### S.p.A. da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a ### S.p.A. tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a ### S.p.A. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa”. 
Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva ### eccependo la carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal presente giudizio e comunque l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 c.c. e 2947 c.c., essendo decorsi ormai oltre dieci anni dalle operazioni riferibili ai fatti di causa, risalenti al periodo maggio 1995 - maggio 2009. Affermava la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, alla luce della ricostruzione operata dagli stessi attori, non essendosi mai recati, i ### presso gli uffici di ### e non sussistendo alcun rapporto di dipendenza del ### con la ### Deduceva poi il difetto di prova delle dazioni di denaro originarie, dunque delle somme oggetto dell'asserita appropriazione indebita, non avendo peraltro considerato le cedole incassate, ma solo le minusvalenze e comunque la sussistenza di un concorso di responsabilità dei coniugi ### per aver assunto dei comportamenti contrari ai doveri di prudenza e diligenza. Contestava inoltre la richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante, quantificata in € 355.846,52, in difetto di prova in ordine al fatto che i ### avrebbero investito tutti i loro risparmi in BTP decennali. Chiedeva, quindi “In via preliminare: ### accertato e dichiarato che il sig. ### non è stato promotore finanziario di ### spa, il Giudice estrometta ### spa dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva; perché le domande così come formulate dagli attori vengano dichiarate prescritte ex artt. 2946 e 2947 cc; Nel merito: per il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto in via subordinata, in ipotesi che si esclude di soccombenza, perché venga accolta la domanda di garanzia proposta dalla esponente banca nei confronti del convenuto ### con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge”. 
Rimaneva contumace ### Concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c., istruita la causa mediante prova testimoniale, la causa, assegnata questo Giudice a far data dal 2.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti, ### e ### Entrambe hanno, infatti, eccepito l'intervenuta prescrizione sia quinquennale, per la responsabilità solidale per la condotta tenuta dall'intermediario finanziario, che decennale, per le condotte dei propri dipendenti concernenti l'omesso controllo delle firme sugli ordini di prelievo e assegni. 
La disamina di tale eccezione non può prescindere dall'inquadramento della natura della responsabilità dell'intermediario come riconosciuta dall'art. 31 comma 3 d. lgs. n. 58/1998 e dalla disamina degli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia. Come noto, nel nostro ordinamento giuridico vige il sostanziale principio della responsabilità solidale dell'intermediario finanziario e del promotore finanziario, in base al disposto di cui al comma 3 del suddetto art.  31 T.U.F. per cui “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. 
Inoltre, la medesima disciplina speciale sancisce un generale obbligo di adeguato controllo sulle attività esercitate dai promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede, nonché di garanzia nei confronti dei clienti, con obbligo di verifica delle conoscenze e della competenza nel prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente. 
Sul punto, con specifico riferimento al principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “gli art. 5 comma 4 l. 2 gennaio 1991 n. 1; 23 D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari -anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penalerichiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, non sia aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della s.i.m. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate” (cfr. Cass. n. 1741 del 25.01.2011 e più di recente anche Cass. n. 857 del 17.01.2020). 
Tale normativa è dunque tesa ad assicurare un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, alla luce del fatto che l'affidamento dei clienti può essere più facilmente ingannato per le caratteristiche di questo genere di offerte, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno. 
Quanto alla natura, la giurisprudenza alla quale questo giudice aderisce, ha qualificato tale responsabilità come extracontrattuale per fatto altrui, dunque riconducibile nell'ambito dell'art. 2049 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 857/2020). 
Ed infatti, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. Sez. Un. n. 13246/2019; cass. Civ. n. 5020/2014; n. 1741/2011). 
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica” (cfr. da ultimo Cass. 29859 del 27.10.2023), ossia da quando il soggetto che si assume danneggiato ha contezza anche della sua ingiustizia. 
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che “quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni; se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione” (Cass. n. 6320/2019; Cass. 28456/2017; Cass. 17226/2014; 14450/2001). 
Va tuttavia rilevato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 c.p.p. “la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile" e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato” (cfr. Cass. pen.  19380/2016). 
Invero, è lo stesso art. 82 cpp che stabilisce che la citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile, sicchè essendo intervenuta, per le motivazioni già esplicitate, la revoca della costituzione della parte civile, la citazione del responsabile civile ha perso efficacia. 
Ebbene, in applicazione dei principi richiamati, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del diritto degli attori al risarcimento dei danni per fatto dell'intermediario finanziario, nei confronti degli istituti di credito convenuti, di cui i coniugi ### - ### hanno avuto contezza, secondo la stessa prospettazione degli attori, nel mese maggio 2009, dies a quo per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, a fronte della notifica dell'atto di citazione risalente al 27.11.2019, non potendo ritenersi interruttiva la costituzione di parte civile, non avendo questi rassegnato le proprie conclusioni, e comunque decorso anche il termine di prescrizione da reato (7 anni) decorrenti dalla medesima data. 
Di natura contrattuale è invece la responsabilità degli istituti finanziari per aver “bancato” assegni recanti firme apocrife. 
Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, affermato che in caso di pagamento da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alla conoscenza del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. Civ. n. 143/2023). 
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, coincidendo il dies a quo della prescrizione con il mese di maggio 2009, la prescrizione decennale non può ritenersi maturata nei confronti di ### per effetto della messa in mora trasmessa dal legale di parte attrice a mezzo PEC in data ### (all n. 2/b atto di citazione), avente valore interruttivo. 
Sebbene la messa in mora fosse diretta sia ad ### che a ### la stessa può tuttavia ritenersi riferibile alla sola ### in quanto le operazioni di prelievo ed incasso di assegni recanti firme apocrife risultano riferibili alla sola ### ovvero a rapporti con questa intercorsi (conto corrente e ### di deposito), come da documentazione in atti (copia estratto rapporto n. 10502177 e ### deposito DR 20441-12) recanti firme palesemente apocrife. 
Va dunque accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da ### e ### e rigettata quella riferita alla prescrizione decennale sollevata da ### la quale va dunque condannata al pagamento della complessiva somma di € 112.412,00 in solido con il ### per le ragioni di seguito esposte. 
Va poi accolta la domanda risarcitoria spiegata nei confronti di ### Preliminarmente occorre rammentare che la responsabilità del promotore ha natura contrattuale in quanto risulta connessa all'inadempimento di obblighi posti dalla normativa di settore a carico del promotore. Nel caso di specie, come confermato anche dai risvolti penali della vicenda, si ritiene che il promotore abbia violato quegli obblighi di condotta diligente e trasparente, che sono imposti dalla normativa primaria e secondaria a carico degli intermediari e, quindi, anche a carico dei promotori, che operano per conto di quelli in relazione alle specifiche attività da costoro svolte. 
Si ritiene infatti che gli attori abbiano dimostrato la consegna del denaro al promotore sia in contanti che a mezzo assegni, nonché l'utilizzo delle somme da parte del promotore per scopi diversi dall'investimento con gli istituti di credito convenuti. 
In particolare, dette circostanze risultano provata dalle dichiarazioni rese dello stesso ### nel processo penale e confluite in questo processo, quale prova atipica, da cui è emerso che, violando le obbligazioni pacificamente assunte nei confronti degli attori, ha distratto le somme che questi ultimi aveva consegnato loro perché fossero investite nel loro interesse, senza dare corso a tutti gli investimenti promessi. 
Si rammenta, infatti, che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr.  Civ. n. 2947/2023). 
In particolare, nel verbale del 5.12.2016 (all. n. 26 atto di citazione) nella fase dibattimentale nel processo contro ### ed altri, questi ha reso le seguenti spontanee dichiarazioni “signor Giudice, io confermo quanto detto dal signor ### In effetti quegli assegni furono versati su altri conti correnti, perché sostanzialmente... per coprire buchi di cattivi investimenti fatti in concomitanza con la banca, con prodotti bancari. Quindi gli assegni suoi furono versati direttamente su conti correnti di persone che pur avendo acquistato prodotti che dovevano essere buoni poi erano risultati deficitari. Scusate un po'... quindi in realtà io gli avevo dato delle ricevute di investimento che non esistevano. Sono stati versati su altri conti correnti. Questo vale anche per la signora ### In effetti erano anche contanti che venivano versati su questi conti correnti proponendo degli investimenti che sostanzialmente non esistevano, ma solo per compensare le perdite avute da investimenti che sotto pressione venivano fatti costantemente in banca, sia nei miei confronti, nei confronti ### e quant'altro. A tale proposito poi arrivammo alla fine, quando nel 2008 io giravo per raccogliere soldi, per compensare questi…. io poi operavo ad ### Ci tengo anche a precisare che ho letto che attività abusiva... l'ufficio era riconosciuto, era un ufficio ### di promotori finanziari, quindi non c'era attività abusiva. E soprattutto era ormai una prassi che io raccoglievo, l'ho fatto per 16 anni, ho intermediato quasi 60 miliardi di lire... la filiale era a 60 chilometri, per cui la prassi era che io raccoglievo titoli, anche denari in contanti, per fare i versamenti. Fino al 2001, 2002, è andato tutto bene. Poi dal 2001, 2002 in poi, per una vendita di un prodotto che si chiamava ### era praticamente un finanziamento che doveva essere poi utilizzato dai clienti per essere investito e per andare a riparare un po' le perdite avute nel 2001 con il discorso delle ###.. questi andarono malissimo. Andarono malissimo, per cui furono spinte più di 90 persone a fare questi investimenti, e si ritrovarono persone sia con finanziamenti da pagare che con perdite su fondi... e io dovevo fare fronte, mi creda, ogni mese al pagamento di questi finanziamenti”. 
Tali circostanze risultano comprovate dalle indagini eseguite dal ### di ### di ### che nel rapporto reso a seguito di nota prot. ###/09 del 6.7.2009 e precedenti (all. n. 24 atto di citazione) hanno rappresentato: “nell'ambito degli accertamenti delegati, è stata acquisita una relazione riferita ad un'ispezione interna della ### s.p.a., riguardante l'operato del ### presso le due agenzie ### di ### e di ### unito a quanto già in oggetto degli eseguiti accertamenti di p.g., ha fatto emergere che ### per circa 15 anni, offrendo interessi vantaggiosi, raccoglieva presso risparmiatori della sua zona, in ### capitali freschi (da investire) e, poi, grazie alla fiducia che questi riponevano in lui, si recava in banca, presso la ### di ### e, da ultimo, presso la ### di ### e, agendo come se fosse l'effettivo titolare del rapporto, li versava sui conti correnti dei clienti, per poi impiegarli in investimenti in titoli, in polizze assicurative od in altre forme di investimento, a volte presso la stessa ### a volte presso la ### dove erano stati accesi (alcuni in via autonoma dal ###, appositi conti “ONLINE”, intestati agli stessi investitori, che il menzionato ### movimentava. In aggiunta a ciò, p stato rilevato che tantissimi versamenti in denaro contante, effettuati su conti correnti, sono serviti per consentire l'addebito, su tali conti, di assegni bancari precedentemente emessi, per motivi allo stato non ancora conosciuti. Per quanto attiene le operazioni inverse, il ### ripetutamente, dopo aver precostituito la liquidità sul conto interessato, talvolta attingendo dai conti ### (movimentati “###”), si recava presso le agenzie ### (munito delle richieste, già firmate, dei titolari del rapporto) ed effettuava il prelevamento, per contante, delle somme che, verosimilmente, avrebbe dovuto corrispondere, in ### ai titolari del rapporto. In tale ambito, numerosi prelevamenti, per contante, sono avvenuti su presentazione di richieste riportanti la firma del titolare del rapporto, palesemente difforme da quella depositata. In definitiva è stato rilevato che il menzionato ### per circa 15 anni, sostituendosi in ### ai propri clienti: - ha operato su conti correnti degli stessi, in piena autonomia come se fosse l'effettivo titolare del rapporto. In ciò ha effettuato ripetute operazioni di versamento e di prelevamento di denaro contante; - ha chiesto finanziamenti; - ha utilizzato parte di tali finanziamenti per operazioni di investimento; - ha gestito investimenti in titoli, in polizze assicurative ed altro; - ha disposto bonifici da conti ### a conti ### e viceversa; - ha acceso rapporti di conto corrente intestati agli stessi (talvolta all'insaputa dei medesimi) cambiando, in taluni casi, arbitrariamente, l'indirizzo per il recapito della corrispondenza bancaria, facendo sì che questi non ricevessero più le comunicazioni periodiche; - ha ritirato e gestito blocchetti di assegni di alcuni suoi clienti in ciò mettendo in circolazione, nell'ultimo periodo, assegni bancari recanti la firma falsa del titolare del rapporto, tutto ciò per tamponare, momentaneamente, una situazione ormai non più sotto controllo ed evitare, quindi, allarmismi tra la clientela”. 
Per quanto attiene all'an, può dunque ritenersi che parta attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo provato il titolo posto a fondamento della pretesa ed allegato l'altrui inadempimento. Tuttavia, per quanto attiene al quantum dei danni ristorabili, può ritenersi provato solo il c.d. danno emergente, ossia concernente le somme corrisposte al ### per gli investimenti e sottratte a vario titolo. Non può invece riconoscersi il danno da lucro cessante e da perdita di chance, non potendosi ritenere provato che i coniugi ### -### avrebbero investito i propri risparmi in specifici prodotti finanziari, dunque il mancato guadagno scaturito da tale omissione. 
Allo stesso modo appare carente la prova del nesso causale tra la condotta illecita tenuta dal ### ed il decesso dei coniugi ### - ### dunque non provata la riconducibilità dei lamentati danni non patrimoniali alla condotta illecita del promotore finanziario. 
Orbene, l'attrice ha quantificato in euro - € 258.346,84 a titolo di danno emergente (riservandosi -all'esito della disamina della documentazione relativa alle “### prelevate con firma da accertare”, che si auspica venga acquisita al processo a seguito di ordine di esibizionedi chiedere il risarcimento di ulteriori € 250.753,37 o del diverso importo che dovesse risultare a seguito della produzione documentale dovrebbe effettuare nel corso del processo); - € 355.846,52 a titolo di maggior danno da lucro cessante di cui al § 4/c; - € 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale di cui al § 4/d; oltre al maggior danno da svalutazione monetaria . 
Alla luce della ricostruzione documentale, delle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto nell'ambito del processo penale e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in questo procedimento, può ritenersi provata la dazione della somma di € 258.346,84. Relativamente alla quale va condannata la ### in solido sino a concorrenza di € 112.412,00. 
Il danno emergente così quantificato costituisce un debito di valore per la cui liquidazione devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi. 
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (### Cass. 27.12.2022, n. ###). 
Va poi accolta la domanda di manleva spiegata da ### spa nei confronti di ### potendo ritenersi accertato, alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni dello stesso ### rese in sede penale e delle risultanze delle indagini espletate dal ### di ### la responsabilità del promotore, in concorso con altri soggetti ivi non convenuti, nei suddetti fatti illeciti. 
In punto di spese, per quanto attiene ai rapporti con ### in applicazione del principio di soccombenza le spese processuali vanno poste a carico di parte attrice, in misura liquidata in dispositivo tenuto contro dei parametri cui al D.M.  n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente e della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 data la mera pronuncia in rito. 
Per quanto invece attiene ai rapporti tra gli attori, ### e ### in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti ### e ### in solido, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto contro dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta. 
In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva va altresì condannato ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### spa nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento, nonché delle somme da questa refuse agli attori in esecuzione della presente sentenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. Dichiara estinta per intervenuta prescrizione la domanda risarcitoria proposta dagli attori, nella qualità di eredi di ### e ### nei confronti ### s.p.a.; 2. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna ### in solido con ### spa - quest'ultima sino a concorrenza della minor somma di € 112.412,00 - al pagamento in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### e ### della somma di € 258.346,84 oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalle singole dazioni; 3. ### e ### alla refusione delle spese processuali in favore di ### s.p.a. che si liquidano in € 11.228,50 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; 4. ### e ### spa in solido tra loro alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, che si liquidano in € 26.948,40 per onorari, € 1.721,95 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari; 5. ### a manlevare ### spa delle somme che questa verserà a ### e ### in esecuzione della presente sentenza; 6. Per l'effetto dell'accoglimento della domanda di manleva condanna ### alla refusione delle spese processuali in favore di ### spa che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.  ### 3 febbraio 2025 Il Giudice dott.

causa n. 10742/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bernardel Elisabetta

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22484 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.207 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1374 utenti online