blog dirittopratico

3.715.838
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1857/2025 del 23-10-2025

... appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011. Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg. c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti. Si era costituita in giudizio la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da: MARCHIONNI arch. ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti - appellante - contro FALLIMENTO della D.M.C. s.r.l. (c.f. ###, p. iva ###) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il ###, in giudizio in persona del ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - appellata - avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ### trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, ### Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. ### in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano “voglia l'###mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata ### Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap.  relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado.” Per parte appellata: “### all'###ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria : - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da ### avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa il ### dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. ### - pubblicata il ### e notificata il ###, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318 / 2013 R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza ; - pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione ; in ogni caso con condanna dell' appellante ### alla integrale refusione delle spese processuali a favore della ### del fallimento D.M.C. S.r.l. per i due gradi di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, la ### del ### D.M.C. s.r.l. (di seguito DMC o ### aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, ### e la ### dell'### e del ### al fine di ottenere - previa declaratoria di responsabilità aquiliana del ### per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla DMC (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data ### ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di ### della ### dell'### e del ### ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della ### dell'### e del ### per aver omesso di effettuare i controlli di sua specifica competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, la DMC, nonostante l'evidente difetto di potere della persona (### che si era presentata per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in assenza dei necessari poteri ed in una condizione di conflitto di interessi con la società - la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle disposizioni illegittime compiute dal ### sul conto corrente della DMC e pari a euro 1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della DMC ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla DMC ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale. 
A fondamento della domanda, la ### aveva dedotto che il ### aveva operato senza poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della ### nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della ### ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011. 
Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg.  c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.  ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti. 
Si era costituita in giudizio la convenuta ### dell'### e del ### che aveva chiesto il rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa - per la garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ### S.p.A., che si era ritualmente costituita.  ### convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal ### a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società ### s.r.l., GLF società agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l., tutte con capitale sociale detenuto da familiari del ###, per essere manlevata in caso di condanna, che erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto. 
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la ### originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della ### della ### dell'### e del ### autorizzando la prosecuzione della causa nei confronti dell'ente neocostituito ### A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della ### del ### la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la ### spa, subentrata senza soluzione di continuità alla ex ### in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180. 
Si era costituita ritualmente la ### S.p.A., con comparsa depositata il ###, riproponendo le stesse difese già svolte dalla ### originaria convenuta, mentre il convenuto ### aveva mantenuto la condizione di contumacia. 
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la ### dell'### e del ### era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni processuali in essere tra la ### del ### e la ### nelle more subentrata alla ### intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il ###.  ### il predetto accordo parziale, il ### aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita ### a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00.  ### aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa (### spa e fallimenti delle società ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.). 
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda proposta dalla ### del ### nei confronti della ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### S.p.A., costituita, nonché delle società rimaste contumaci ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.”, mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto ### unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione. 
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal ### sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il ### 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di ### 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; 3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da ### fallimento DMC nei confronti di ### (oggi UBI ###, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. ###### G.E.M.A.L.D. ### e G.L.F.  società agricola a r. l.; conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto ### rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa. 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto ### senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente.
In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del ### e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del convenuto ### per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificando a carico dello stesso ### l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento. 
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e gestorio del convenuto ### per l'apertura - in data ### - del conto corrente 045-91740-7 a nome della D.M.C. S.r.l. presso la B.P.E.L.-Filiale di ### (cfr. doc. 5 in produzione ###. 
Risulta in particolare che ### sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente “socio” della ### non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la ### Come attestato dalla visura storica camerale della ### srl (cfr. doc. 8 in produzione ###, nel periodo compreso tra il ### e fino al 13.05.2010 il Consiglio di ### era composto dall'Avv. ### (###, ### (moglie di ####, ### Avv. ### e ### consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. ### (cfr. relazione depositata in data ###). 
Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il ### è definitivamente uscito dalla compagine sociale della ### srl, cedendo alla moglie ### l'intera partecipazione sociale con atto di cessione di quote sociali stipulato dal ### regolarmente registrato e pubblicizzato (### 10.10.2008 -### - repertorio ###/raccolta 14923 - cfr. doc. 9 in produzione ###. 
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la ### è stata effettuata dal ### in assenza di qualunque potere amministrativo e gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale della ### Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello ### della DMC nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione ###, segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello ### sociale della ### srl, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al ### del Consiglio di ### o all'### unico" e con precisazione che il Consiglio di ### - con i limiti di cui all' art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il ### del Consiglio di ### da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo" (cfr. doc. 11 in produzione ###. 
Nel caso di specie, posto che lo ### esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di ### prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" possa rilasciare "procure speciali per singoli affari”, l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del ### presso la ### circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal ### dei ### delle delibere del Consiglio di ### tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del ### alla previsione di cui all' art. 15 dello stesso ### sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di " delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta a favore del "socio" ### peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla DMC (non essendo più socio neppure per una quota marginale). 
Conseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il ### non avrebbe mai potuto assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega. 
La legittimazione del ### non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della ### srl recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata. 
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione ### emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del ### della società, ### che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge 383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari. 
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato. 
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al ### del fallimento ### srl nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la ### di ### e per decidere in ordine al conferimento di una delega ad hoc a favore di ### Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il ### ha presentato in ### per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del 9.08.2008. 
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal ### del fallimento DMC - dr. ### - il ### e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv.  #### e ### rispettivamente quale ### del Consiglio di amministrazione e ### amministratori della ### srl all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 - 13/A - 13/B e 13/C in produzione ###. 
In particolare, l'Avv. ### ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il #### manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. ### risulta aver consegnato al ### i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - ### (anche lei ex amministratore) "non è mai stata in consiglio" e che la sig.ra ### “faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. ### raccolta dal #### il ### - doc n. 13/A in produzione ###. Sul punto, la teste ### - componente del Consiglio di amministrazione della DMC all'epoca dei fatti (sentita all' udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data ### (cfr. doc 13 e 13/B in produzione ###. 
Le analoghe dichiarazioni della teste ### e ### raccolte dal ### fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal ### per ottenere - indebitamente - l'apertura del conto a nome della ### La teste ### (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. ### la propria estraneità ai ### di amministrazione della ### srl, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione ###. 
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da ### sentita in corso di causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” ( doc. 13/C in produzione ###, coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex amministratori della DMC sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere mai partecipato alla apparente assemblea della DMC datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il #### ovvero solo dopo il fallimento della ### In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste ### (componente del ### di ### della DMC all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da 20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di ### ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in produzione ### presso il Dr. ### del fallimento DMC il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè “è presente l'intero capitale sociale” e dichiarando testualmente: “io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui “è presente l'intero capitale sociale” non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (…) “### mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. #### del ### di amministrazione della DMC nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: “### la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al ### del fallimento ### srl (dr. ### in data ###. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008 (doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che “il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della ### srl del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (…) “### anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal ### per conto della ### ma anche di altre società” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste ### la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato “Verbale di assemblea 09.08.2008” non è la firma del marito ### confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste ### ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: “premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea della DMC datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento ### srl il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto”. “Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) ### mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in ### dal ### nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla ### (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato “Verbale di assemblea ordinaria” con indicazione della apparente data “10.11.2009”. 
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della DMC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. ##### e ### Quanto all'attribuibilità, in tesi della ### certa e inequivoca, a ### di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla ### srl nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue. 
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il ### dopo avere aperto il conto 045-91740-7 a nome della DMC presso la filiale di ### della ### operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri. 
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal ### presso la ### all' apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione ###, i dipendenti della ### sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale. 
In particolare, la teste ### (titolare della filiale di ### della ### dal 01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono “tutti di provenienza della ### Etruria”, segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma “### Marchionni”, l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione ### e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione ### - Verbale di udienza del 3.03.2021). 
La teste ### (impiegata della ### con mansione di “cassiera” all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a ### srl, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità (cfr. doc. 6 ### ha dichiarato testualmente: “confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. ### nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste ### ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i movimenti bancari di un conto acceso presso ### Etruria” e, dopo avere esaminato in udienza tutte le contabili delle operazioni eseguite da ### e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla ###, ha precisato: “riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20, 26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della ### quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste ### (cassiera della ### convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente “ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento”; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili (cfr. doc. 7 e 20 in produzione ###, ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da ### Non posso però sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. ### la mia firma su alcune di queste contabili (..). ### in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41.” “Aggiungo che ricordo il ### come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla ### furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto ### presso la filiale di ### della ### posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura del conto e fino a tutto il novembre 2009) la ### aveva associato al conto della DMC lo specimen di firma di ### Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controlli di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da ### visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela. 
Che si tratti di operazioni poste in essere da ### è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la ### sono riuscite a riconoscere in diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste ### e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste ###.
Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma di ### è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della #### Avv. #### e ### In particolare, la teste ### ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa degli amministratori della ### presso la ### di ### da ### il quale firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente (cfr. contratto e specimen di firma - doc. 5/6 in produzione DMC - Verbale del 10.05.2022). 
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato ### ha riferito che i soci e gli amministratori della DMC non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal ### a nome della DMC e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene “la firma di ### nelle suddette contabili” (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6). 
In merito a tali fatti, va poi osservato che ### rimasto contumace fino al 2022, ha disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente ### il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come “ammessi” dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello. 
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del ### tardivamente costituitosi con comparsa depositata il ### senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti…” ( pagina 1, comparsa di costituzione ###. 
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115 c.p.c., associata alla diserzione dall' interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla ### attrice. 
Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che ### non solo aprì abusivamente il conto 045-91740-7 presso la ### ma operò poi a carico di quel conto - deliberatamente in danno alla DMC intestataria. 
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da ### a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla ### srl, si osserva quanto segue.
Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti (periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di € 1.136.456,33. 
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: ### giroconti e bonifici dal c/c della ### srl 045- 91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a ### presso la stessa ### di ### della #### assegni circolari e bancari tratti da ### a carico del conto della ### srl (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di ### della ### o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale. 
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di ### e con addebito della provvista a carico del conto della DMC n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da ### o dai suoi stretti familiari, ovvero le società ### srl ; GLF società agricola srl ; ### srl, ### srl, ### al ### srl, ### srl., società tutte fallite e tutte riconducibili - come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del convenuto ### Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il ### - operando senza poteri sul conto della ### srl - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso ### o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale. 
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al ### per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la ### srl, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della ### srl (c/c 054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal ### in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati. 
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al ### a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano ### agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21 - 26 in produzione ### che individuano i soci e gli amministratori del periodo. 
In particolare, la ### ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: ### socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ### srl e ### srl era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di ### e precisamente ##### era ### del ### di ### della ### srl dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato; #### nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di ### (### era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella ### srl che nella ### srl.; ### nella ### srl la stessa ### rivestiva la carica di ### del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito ### già ### del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; ### nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF società agricola a responsabilità limitata era ripartito tra i due soci ### (madre di ### e ### (moglie di ### rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed €45.000,00. 
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, ### e ### ovvero i figli di ### La società risultava inoltre da anni amministrata da ### (moglie di ### e madre dei due soci sopra elencati); #### dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel ### di amministrazione della società ### srl, dove era anche socio, con la moglie (rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). ### attrice ha altresì documentato e provato che le società DMC immobiliare srl, #### srl, ### al ### e ### sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la ### srl sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto ### Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 imputabile al convenuto ### e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della ### srl (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate dalle attività di impresa esercitate dalla ### atti che hanno via via svuotato il conto facendo confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso ### o nel patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà. 
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice. 
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex ### hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la DMC avrebbe dovuto destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti. 
La perdita patrimoniale per “sottrazione” illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso ### ed € 963.228,83 trasferite dal conto della ### srl ai conti bancari intestati alle società nelle quali il ### aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla ### srl ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della ### srl attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale. 
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in corso di causa a firma del dott. ### (cfr. perizia depositata in data 13.### e confermata con la ### di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di € 695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e “neutralizzazione” delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa. 
In particolare, il CTU ha ritenuto che “in merito alla … quantificazione del danno in circa euro 695.000,00, (…), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. ### sul conto corrente n. 91740” (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 9 terzo capoverso). 
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle “appropriazioni” (versamenti sul conto ### ovvero delle “sottrazioni / distrazioni” (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo - all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto corrente 91740 in danno diretto della DMC titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito. 
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da ### in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal ### di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di “neutralità” categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00. 
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla ### datata 13.01.2016 (prospetto denominato “### disposizioni su C/C 91740”) il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di addebito del conto ### andando poi ad evidenziare come se il ### non avesse effettuato gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la DMC avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data ###). 
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla ### impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il ### (estraneo alla DMC e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla DMC sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal ### Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della ### Le somme distratte dal ### a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio.
Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi. 
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto. 
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di ### (c/c 91650) posto che neppure il ### costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede. 
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232 c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del ### La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla ### ammontante ad un totale di € 1.163.456,33. 
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla ### per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal ### Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento ### si osserva quanto segue. 
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di “incremento del debito” e “perdita di utili”, danno associato e indotto dalla indisponibilità ### delle somme sottratte dal ### Ciò anche in considerazione della crisi economica della DMC sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la capacità finanziaria e operativa della DMC sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento. 
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della DMC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione ### laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00.
Trattasi di dati che confermano che la DMC nell' anno 2009 ha subito una contrazione repentina, progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del ### sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari della #### complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa (come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente. 
Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio” in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla DMC ad opera del ### individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di liquidità (essendosi la DMC trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal ### e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00. 
Il danno complessivamente residuato alla ### attrice da porsi a carico del convenuto ### è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di “incremento del debito” e “perdita di utili” stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa. 
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla ### in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la ### attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro 150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità.
Quanto alla somma di ### 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. 
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto ###” Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso).   Si è costituita in giudizio la ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.   La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c. 
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..
Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio; non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure. 
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. 
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse. 
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto causato alla DMC dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita. 
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il ### non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.). 
I motivi sono entrambi infondati. 
Ed invero, in relazione al primo motivo - premesso che la circostanza relativa all'avvenuta apertura, da parte del ### in via autonoma, di un conto corrente intestato alla DMC presso la ### dell'### e del ### all'insaputa della stessa e della successiva gestione e movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la DMC ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla ### bonifici provenienti dalle imprese, società ed ### pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la circostanza dell'appartenenza alla DMC della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al ### che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di ### della ### le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla D.M.C. S.r.l.» - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla D.M.C. 
S.r.l. appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario 054/91740-7, effettuando presso la filiale di ### della ### le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (…) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla D.M.C. S.r.l. presso la ### di ### della ### le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal ###; tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del ### con mere illazioni.  Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla ### per cui - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - non potevano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il ### si era indebitamente appropriato). 
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute dal ### della D.M.C. s.r.l. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### rel.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1707/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

M
1

Tribunale di Savona, Sentenza n. 393/2025 del 20-06-2025

... darsi atto che non risultano comunque giustificati i prelevamenti effettuati dall' attore sul c/c 102191134 presso ### di ### per il complessivo importo di €. 4673,23 e conseguentemente, condannarsi l' attore al pagamento in restituzione in favore dei convenuti di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni Nel merito in via riconvenzionale: accertare l' attività effettivamente svolta dall' attore in favore dei convenuti, sulla base dei rapporti negoziali intercorsi tra l' #### e il signor ### e i figli di quest' ultimo, signori #### e ### e determinarne il relativo corrispettivo nella misura di €. 89.343,97 oltre Iva e oneri previdenziali, così come quantificato,, con riferimento alle prestazioni professionali svolte dall' attore, dal #### nella relazione peritale in data ### e nella misura di €. 29.525,84, oltre Iva e oneri previdenziali, con riferimento all' attività procuratoria e di domiciliazione svolta dall' attore, così come quantificata dal ### Dott. ### nella relazione peritale in data ###; il tutto per il complessivo importo di €. 150.822,01 (Iva e oneri previdenziali compresi); conseguentemente, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. ### lorenzo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1979/2020 R.C.  tra ### nato a (cod.fisc.###) residente in ### alla via ### da ### n. 151, difeso e rappresentato dall' avv.to ### del ### di ### (cod.fisc.###) e presso il suo studio di ### alla via ### n. 8/2, elettivamente domiciliat ###calce all'atto di citazione ATTORE= contro ### nato a ### (### il ### (###) ### nata a ### (### il 06.'05.1981 (###) ### nato a ### (### il ### (###) tutti residenti in ### 6, D 41844 ### nata a ### (### il ### (###) residente in ### (#### 15, tutti difesi e rappresentati dall'avv.to Avv. ### (###) con studio in #### n. 3 e dall' Avv. ### (###), presso il cui studio in ### n. 1/11, elettivamente domiciliati (mail: ###; ec: ### CONVENUTI= CONCLUSIONI: ###.to ### per l'attore #### parte attrice: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale, a) accertare e dichiarare che il dott. #### a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### a decorrere dall'anno 2011 e sino al febbraio 2016 ha svolto l'attività professionale, mai contestata, descritta nelle note spese di cui in premessa; pertanto, accertare e dichiarare che l'attore ha maturato il diritto di credito derivante dai compensi dovutigli per l'attività professionale espletata per conto e nell'interesse dei convenuti; per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, alla corresponsione a favore dell'attore di una somma non inferiore ad euro 260.152,50 - cui aggiungere oneri previdenziali ed assistenziali - a titolo di compensi maturati per l'attività professionale espletata e mai contestata nel periodo 2011/2016 (al netto degli acconti ricevuti nell'anno 2013 e 2016); b) accertare e dichiarare che il dott. #### a decorrere dall'anno 2011, in aggiunta all'attività professionale di cui sopra e sempre a seguito di espresso mandato conferitogli dai convenuti ##### e ### compì, nell'esclusivo interesse dei convenuti, le seguenti prestazioni procuratorie complementari: gestione ed amministrazione di conto corrente; gestione ed utilizzo di carta di debito (###; gestione ed utilizzo di una carta di debito (###; stipula di atti pubblici relativi a n. 2 procure intestate all'attore; sottoscrizione, in qualità di procuratore, di contratti preliminari di compravendita mediante atto pubblico; ricerca ed acquisizione di indici edificatori; trattative di acquisto; effettuazione di pagamenti; stipule di atti di donazione e compravendita; sottoscrizione di scritture private; ricerca di confinanti; gestione amministrativa di proprietà immobiliari liquidazione di parcelle ad altri professionisti; gestione logistica e amministrativa relativa alla manutenzione agricola di proprietà immobiliari; acquisto di beni e servizi; acquisti attrezzatura e relativa manutenzione (trattore, escavatore, motocarriola, soffiatore olive, reti per raccolta olive ecc.); ricerca, assunzione temporanea e pagamento del personale indispensabile per la manutenzione ed il ripristino di piantagione agricola con cicli di potatura e concimazione di oltre 400 piante di olivo; installazione e gestione d'impianto d'irrigazione per detta piantagione; preparazione, raccolta, frangitura di olive finalizzate alla produzione di olio di oliva ed organizzazione di mezzi e persone; gestione fiscale delle proprietà immobiliari in ### definizione, rettifica e liquidazione di avviso di accertamento; gestione pratica per richiesta attribuzione codice fiscale e preparazione delega per il commercialista; apertura, gestione e domiciliazione fiscale presso lo studio professionale di ### in regime di esonero (###) per coltivazione di frutti oleosi; domiciliazione utenza acquedotto ### (soc.  ###) e pagamento fatture; domiciliazione corrispondenza e ricerca compagnia assicurativa, consulenze con agenzie immobiliari; stipula e/o ricerca di contratti per utenze pubbliche e/o private (acqua, luce, telefono, internet); gestione iscrizione presso ### e pagamento annualità; gestione contestazioni varie con confinanti direttamente o tramite assistenza legale; gestione consulenze legali per rischio lottizzazione abusiva e perfezionamento pratica edilizia; trattative per accordi di servitù; trattative con confinanti e gestione atti per ### per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro alla corresponsione di una somma pari ad euro 97.500,00 oltre alla somma mensile di euro 750,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino alla data di revoca della procura stessa, cui aggiungere oneri previdenziali ed assistenziali, e/o quella emergenda in corso di causa anche in via equitativa; c) accertare e dichiarare che l'attore per oltre sei anni ha posto a disposizione all'indirizzo del proprio studio professionale la domiciliazione fiscale per i signori ### ed i figli #### e ### assumendosi le relative responsabilità, al fine di poter affrontare tutte le incombenze richieste per l'espletamento dei mandati ricevuti; per l'effetto condannare i convenuti alla corresponsione della somma pari ad euro 23.600,00 e/o a quella emergenda in corso di causa e/o da valutarsi, eventualmente anche in via equitativa. 
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge decorrenti dal giorno del dovuto e sino al dì dell'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali come per ### e spese di CTU”. Sentenza esecutiva ###. ### per ### ed i figli #### e ### convenuti: “Respinta ogni avversa domanda ed eccezione: Nel merito: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa; Nel merito in via riconvenzionale principale: ordinarsi all' attore di rendere il conto ex art. 1713 c.c., con riferimento alle procure rilasciate allo stesso in data ### e 30.04.2014, come motivato in atti di causa ed, in ogni caso, accertato il grave inadempimento dell' attore, con riferimento all' obbligo di rendiconto per i motivi esposti negli atti di causa, condannare lo stesso al pagamento in restituzione in favore dei convenuti dell' importo di €. 158.888,02, o la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni Nel merito in via riconvenzionale subordinata: qualora il Tribunale di ### ritenesse di confermare il rendiconto sulla base delle conclusioni della relazione peritale della ###. ### in data ###, darsi atto che non risultano comunque giustificati i prelevamenti effettuati dall' attore sul c/c 102191134 presso ### di ### per il complessivo importo di €. 4673,23 e conseguentemente, condannarsi l' attore al pagamento in restituzione in favore dei convenuti di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni Nel merito in via riconvenzionale: accertare l' attività effettivamente svolta dall' attore in favore dei convenuti, sulla base dei rapporti negoziali intercorsi tra l' #### e il signor ### e i figli di quest' ultimo, signori #### e ### e determinarne il relativo corrispettivo nella misura di €. 89.343,97 oltre Iva e oneri previdenziali, così come quantificato,, con riferimento alle prestazioni professionali svolte dall' attore, dal #### nella relazione peritale in data ### e nella misura di €. 29.525,84, oltre Iva e oneri previdenziali, con riferimento all' attività procuratoria e di domiciliazione svolta dall' attore, così come quantificata dal ### Dott. ### nella relazione peritale in data ###; il tutto per il complessivo importo di €.  150.822,01 (Iva e oneri previdenziali compresi); conseguentemente, dato atto che i convenuti hanno già corrisposto all' attore complessivamente la somma di €.  199.557,37, condannare l' attore a restituire ai convenuti la somma di €. 48.735,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o comunque, la diversa maggiore o minore somma che verrà quantificata dal Tribunale adito, già versata dai convenuti all' #### in eccedenza rispetto a quelle sopra quantificate dai ###il tutto come motivato in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa e come verrà illustrato in sede di discussione scritta ex art. 190 cpc; In via di estremo subordine: operata ogni opportuna compensazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all' attore o comunque, quantificare il minor importo eventualmente dovuto dai convenuti all' attore, con riferimento alle domande proposte dallo stesso” Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, ivi compresi quelli relativi alla fase dello stesso antecedente alla sentenza parziale n. 799/2021. Condannare altresì parte attrice alla rifusione delle spese della consulenza tecnica d' ufficio svolta dal #### e a quella svolta dalla ### Dott. ### nonché alle spese relative all' attività del consulente tecnico di parte convenuta P.i.e.  ### di cui alla fattura n.338/2024, già prodotta con le note di trattazione scritta depositate per l' udienza del 13.12.2024.  ### atto di citazione depositato il ### l'arch. ### con l'avv.to ### del ### di ### conveniva in giudizio davanti al Tribunale di ### il sig.  ### la sig.ra ### il sig. ### e la sig.ra ### per sentirli condannare in via solidale alla corresponsione di - una somma “non inferiore a €. 260.152,50, oltre oneri” per compensi asseritamente maturati per l' attività professionale espletata in loro favore nel periodo 2011/2016; - di una somma pari a €. 97.500,00, oltre ad una somma mensile di €. 750,00, a decorrere dal 01.01.2018 sino alla revoca, per l' attività svolta in esecuzione di n. 2 procure notarili, rilasciategli in data ### e 30.04.2014 rispettivamente dal signor ### e dai di lui figli ### e ### - di una somma pari ad €. 23.600,00 (o quella diversa accertata come dovuta in corso di causa) da valutarsi anche in via equitativa per l' attività di domiciliazione fiscale da ### svolta presso il proprio studio, sito in ### - di una somma pari a euro 250,00 mensili, decorrente dal 1 ottobre 2013 e conteggiata sino alla data dell' effettivo rilascio per l' occupazione di un suo magazzino sito in ### concesso in uso per il deposito di attrezzature varie.   ******
I convenuti, signori #### e ### , costituendosi in giudizio, eccepivano - in via preliminare la carenza di giurisdizione invocando l' art 18 del regolamento ###. 1215/2012 del ### e del Consiglio del 12.12.2012, e sostenendo che i convenuti, per la loro qualità di consumatori avrebbero dovuto essere convenuti avanti all' ### giurisdizionale tedesca.   - Sempre in via preliminare, con riferimento alla sola domanda relativa al pagamento dell' indennità di occupazione di immobile sito in ### eccepivano l' incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Imperia e comunque l' improcedibilità di tale domanda per il mancato, preventivo esperimento della mediazione obbligatoria.  - Nel merito i convenuti contestavano le domande attoree, chiedendone il rigetto e ponevano questione di difetto di giurisdizione - In via riconvenzionale chiedevano di ordinare all' ### di rendere il conto con riferimento all'attività svolta in esecuzione delle procure rilasciategli e sopradescritte chiedevano altresì la sua condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai convenuti conseguenti all'omissione della rendicontazione.  - sempre in via riconvenzionale, chiedevano, previo accertamento dell' effettiva attività professionale svolta dall' #### di determinare il relativo corrispettivo con la conseguente condanna dell'attore a restituire quanto già ricevuto in eccedenza. 
Il Giudice del Tribunale di ### in allora assegnatario della causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con provvedimento in data ###, rilevata l'esistenza di questioni pregiudiziali suscettibili di determinare la definizione del giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies all' udienza del 15.10.2021. A tale udienza, il Giudice pronunciava sentenza parziale, n. 799/2021, con la quale respingeva l' eccezione di carenza di giurisdizione ed accoglieva l' eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti con riferimento alla domanda relativa all' occupazione di magazzini siti in ### ed assegnava all' attore termine per la riassunzione della relativa domanda avanti il Tribunale di Imperia. 
Con la medesima sentenza rimetteva la causa in istruttoria, disponendo consulenza tecnica d' ufficio, al fine di quantificare il corrispettivo delle sole prestazioni professionali svolte dall' #### nell' interesse dei convenuti nominando Ctu l' ####. In accoglimento della domanda riconvenzionale ordinava all' ### di depositare il rendiconto dell' attività procuratoria svolta nell' interesse dei propri mandanti, signori ### Il rendiconto veniva dall'attore depositato in data ###; alla successiva udienza del 30.11.2021, il Giudice allora assegnatario formulava al ### Auxilia il quesito peritale e assegnava a parte convenuta termine fino al 27.01.2022 per esame del rendiconto e relativa replica. Il ### veniva contestato il rendiconto; il ### il ### Auxilia depositava la propria relazione e all' udienza del 17.02.2023 il Giudice si riservava sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti. Con ordinanza dell'11.04.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetteva parzialmente i capitoli di prova per testi dedotti dall' attore, nonché la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta da parte convenuta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3. 
Nelle more, in data ###, il fascicolo veniva assegnato a chi scrive. 
Veniva quindi esperita l'istruttoria, con l'audizione dei numerosi testi indotti dalle parti e l'interrogatorio formale dell'attore; all'esito con provvedimento in data ###, il Giudice nuovo assegnatario della causa per avvicendamento, assegnava termine sino al 30.03.2024 per il deposito di note scritte in relazione al rendiconto e sino al 30.4.2024 per il deposito di note di replica. Alla successiva udienza del 24.05.2024, con riferimento al rendiconto depositato dall' attore, veniva disposta consulenza tecnica d' ufficio, con nomina quale Ctu della Dott. ### al Ctu veniva anche richiesto di quantificare i compensi dovuti all'attore ### per l'attività procuratoria svolta e per l'attività di domiciliazione.   La relazione veniva depositata dalla Dott. ### il ### e il Giudice alla successiva udienza del 13.12.2024, non ritenendo necessaria l'audizione della teste di parte convenuta, signora ### e ritenuta la causa matura per la decisione, revocava l' ordinanza di ammissione della teste predetta e fissava per la precisazione delle conclusioni l' udienza del 10.01.2025.   A tale udienza, infine, il Giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata decisione con termine di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Le questioni poste dalle parti in via preliminare
Parte convenuta ha preliminarmente sollevato 1. eccezione di difetto di giurisdizione dell'### italiana in favore di quella tedesca, in ragione della qualità di consumatori ravvisabile in capo ai convenuti medesimi, a fronte della qualifica di professionista propria dell'attore, implicante l'applicabilità del ### n. 1215/2012; 2. eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in relazione alla posizione dei convenuti ##### e 3. eccezione di incompetenza del Tribunale di ### in relazione alla domanda sub d), relativa all'occupazione del magazzino di ### Tali questioni sono state risolte con ### non definitiva del 15.10.2021 con la quale venivano 1) dichiarata la giurisdizione del Giudice Italiano 2) declinata la competenza, con riferimento alla sola domanda sub lettera d) relativa al corrispettivo dovuto per l'occupazione del magazzino di ### in favore del Tribunale di Imperia, con l'indicazione del termine di legge per la riassunzione, e 3) disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti i convenuti così superando anche la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva dei convenuti ##### . Con spese al definitivo.   Quanto al merito ###. ### in ragione dei rapporti professionali e procuratori con i convenuti ha chiesto di condannarli (in solido tra loro) al pagamento in suo favore di quanto segue: 1 - una somma “non inferiore a €. 260.152,50, oltre oneri” per compensi asseritamente maturati per l' attività professionale espletata in loro favore nel periodo 2011/2016; 2- una somma pari a €. 97.500,00, oltre ad una somma mensile di €. 750,00, a decorrere dal 01.01.2018 sino alla revoca, per l' attività svolta in esecuzione di n. 2 procure notarili, rilasciategli in data ### e 30.04.2014 rispettivamente dal signor ### e dai di lui figli ### e ### 3- una somma pari ad €. 23.600,00 (o quella diversa accertata come dovuta in corso di causa) da valutarsi anche in via equitativa per l' attività di domiciliazione fiscale da ### svolta presso il proprio studio, sito in ###
Compensi dovuti per attività professionali Per quanto riguarda i rapporti professionali correlati alla attività di architetto svolta per i convenuti dall' ### è stata disposta una prima CTU e l'arch ####, a cui è stato richiesto di descrivere l'attività effettivamente compiuta dall'attore sotto il profilo degli elaborati progettuali e delle attività connesse con il mandato professionale quale progettista, e quindi di determinare e quantificare il lavoro svolto stimando il compenso spettante in base alle relative tariffe professionali ove applicabili.  ### nella sua relazione depositata il ###, dopo avere descritto dettagliatamente l'opera eseguita dal professionista analizzando tutti i progetti e le altre attività professionali commissionate e svolte e precisando altresì se perfezionate o svolte in modo parziale, (pagg 3-10) ha provveduto a stimare il compenso spettante per le attività di progettazione e per tutte le attività a questa direttamente riconducibili, specificando di aver proceduto in applicazione dei criteri di calcolo di cui al DM 140/2012 con analitca indicazione dei parametri utilizzati. 
Si riporta di seguito il riepilogo conclusivo delle attività svolte e dei relativi compensi spettanti all'arch ### secondo la valutazione del ### rimandando per la descrizione delle singole valutazioni al testo della relazione alle pagg 11-14. 
Prospetto di riepilogo: 1 ### 27.859,26 € 2 ###.1 17.292,66 € 3 ### 10.781,50 € 4 #### 10.420,88 € 5 ### 1 1.623,80 € 6 ### 1 1.009,68 € 7 ### 2 422,00 € 8 #### 2 3.986,68 € 9 #### 3 1.056,85 € ### 74.453,31 € ### 20% 14.890,66 € A+B ### E ### A ### 89.343,97 € Il corrispettivo dovuto all'arch. ### per l'attività professionale prestata in favore dei convenuti (non risulta in contestazione che le attività indicate dal professionista siano state poste in essere) è stato dunque quantificato in complessivi € 89.343,97 oltre accessori di legge= e in tale misura deve essergli riconosciuto, alla luce delle richiamate valutazioni dell CTU che il ### non può che condividere e fare proprie, avendo l' ### Auxilia risposto in modo completo ed esaustivo anche a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti nelle rispettive osservazioni.   ************* 
Quanto alle ulteriori richieste dell'attore, e in relazione al rendiconto - depositato e ritualmente contestato da controparte - è stata disposta CTU con la nomina della D.ssa ### alla quale in data ### (con integrazione disposta in data ### ) è stato affidato il seguente quesito: “Voglia il CTU quantificare, sulla base dei documenti prodotti dalle parti e delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi, in quanto relative a documenti costituenti principio di prova scritta, quali siano le spese effettivamente sostenute dall' attore #### nell'interesse dei convenuti e quali spese, di qualsiasi genere, siano già state ristorate. Quantifichi altresì, se del caso valendosi di ausiliario esperto nella materia, alla indicazione del quale viene sin da ora autorizzato, quali siano i compensi dovuti a ### per l'attività procuratoria che risulta svolta, secondo quanto risulta dagli atti. Proceda infine il CTU a tentativo di conciliazione tra le parti nel momento ritenuto più utile. Nello svolgimento dell'incarico il CTU si atterrà ai seguenti principi di diritto: “La deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. Va confermato il principio per cui, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.(Cfr in tal senso Cass. 20.4.2020 n. 7940, 25.5.1993 n. 5884, nonché Cass. 7.6.2013 n. 14457 e Corte di appello di Roma, sentenza del 20.9.2022, n. 572.). 
La relazione peritale, dettagliata, articolata, e corredata da specifici ### di ricostruzione contabile in relazione alle diverse parti del quesito, è stata depositata in data ###, e riporta, nelle conclusioni, a pag. 21 della relazione, quanto segue: 1. RENDICONTO: Analisi spese sostenute da parte attrice e spese ristorate.   ### delle spese indicate nel rendiconto, ma prive di documentazione giustificativa comprovante l'effettivo esborso, anche alla luce delle prove testimoniali come richiesto nel quesito, così come determinato dal ### ammonta a complessivi € 4.673,23, come indicato nel ### di ricostruzione rendiconto in allegato n. 2. Si precisa che gli importi percepiti dall'#### a titolo di compensi indicati nel rendiconto predisposto dallo stesso risultano complessivamente pari ad € 92.100,00, mentre gli importi percepiti a titolo di compensi dal sig. ### risultano complessivamente pari ad € 83.651,83 ( ### di ricostruzione rendiconto in allegato n. 2). Per completezza, si rammenta che le risultanze della CTU dell'arch. ### riferita ai compensi professionali spettanti all'#### per l'attività prestata ( di cui sopra - ndr) , ammontano complessivamente ad € 89.343,97.  2a. ### totale spettante, così come determinato dal ### per l'attività di domiciliazione fiscale ammonta a complessivi € 4.740,96.  2b. ATTIVITA' ### totale spettante, così come determinato dal ### per l'attività procuratoria ammonta a complessivi € 24.784,88, come indicato nel ### di ricostruzione in allegato n. 3.   ************** 
Ritiene questo giudice di accogliere le conclusioni cui è pervenuto il ### trattandosi di valutazioni e accertamenti che giungono all'esito di un serrato confronto con i ### confronto cui il CTU non si è sottratto avendo risposto puntualmente a tutti i rilievi sia di ordine processuale che di merito. 
Corre obbligo di precisare che le censure mosse da parte attrice all'operato del CTU appaiono del tutto infondate: dall'esame dei verbali e degli atti assunti e depositati dal CTU , così come dalla scansione delle attività peritali non si ravvisa nullità alcuna, ma esclusivamente legittimo esercizio dei poteri doveri che le norme assegnano al CTU in quanto pubblico ufficiale (artt. 61-64 cpc e 357 cpp.) In particolare, per quanto riguarda le osservazioni svolte da parte attrice ### che lamenta una supposta violazione del contraddittorio, si richiamano le puntualizzazioni del CTU dottoressa ### la quale ha dato prova di avere effettuato tempestivamente tutte le comunicazioni e di non aver impedito alcuna interlocuzione ammissibile nell'ambito delle operazioni a lei demandate. 
Anche la lamentata omissione del tentativo di conciliazione da parte del CTU non ha fondamento, atteso che le parti hanno chiesto ripetuti rinvii deducendo la pendenza di trattative, in parte concessi, formulandoli in un momento in cui gli accertamenti peritali non erano stati neppure iniziati, in un momento dunque in cui il CTU non poteva essere in grado di formulare alcuna seria e fondata proposta conciliativa. 
Al contrario, nessuna richiesta di procedersi a TC è pervenuta dopo la comunicazione della bozza ai ### essendosi le parti limitate a formulare numerose contestazioni e a rendere evidente l'impossibilità di pervenire a un accordo, per vero mai ricercato nel corso del lungo svolgimento del processo. 
Tanto premesso, il giudice osserva che la versione definitiva della relazione della D.  ssa ### tiene conto delle minute osservazioni dei ### e il CTU nell'analizzare e rispondere diffusamente ad ogni rilievo dei consulenti di parte, confutandoli ed è così giunta alle conclusioni riportate, alle quali questo giudice ritiene di aderire. 
Ed invero, come è noto, la consulenza può legittimamente assumere portata probatoria relativamente agli accertamenti affidati al perito ed in essa contenuti, quando di natura percipiente (v. Cass. 6155/2009); di contro, con riferimento ai rilievi dei CTP dal CTU respinti, giova rammentare che le valutazioni del CTP sono notoriamente equiparate a mera deduzione difensiva di parte, in quanto tale priva di significato probatorio (per tutte, Cass. 1902/2002). 
Nel caso in esame la consulenza d'ufficio risulta valida ed atta a superare ogni perplessità poiché tutte le questioni dai CTP sollevate sono state esaminate in contraddittorio, nello svolgimento delle operazioni peritali, e per di più sono state oggetto di osservazioni tecniche di tutte le parti, alle quali il consulente ha già fornito adeguate repliche (cfr. in particolare pagg. 7-9 e da pag. 13 in avanti), cui questo giudice si limita a rinviare con il conforto della Giurisprudenza (Cass. 1815/15). 
Ciò in quanto “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (sent. 282/2009). 
Così statuendo, la S.C. ha applicato al tema della consulenza il generale principio per cui il giudice non “è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito” (sent. 407/2006). 
A ciò valga unicamente aggiungere quanto segue: ### convenuta ha sollevato in particolare questioni attinenti i profili probatori relativi ai crediti dell'architetto ### Ebbene, secondo quanto è stato espressamente indicato nel quesito, il CTU ha tenuto conto delle risultanze testimoniali unicamente ove fosse presente quantomeno un principio di prova scritta. 
In particolare, nel caso del teste ### (soggetto al quale sono stati affidati i lavori agricoli e di manutenzione dei fondi gestiti dall'### per conto dei convenuti), escusso all'udienza del 18.5.2023, e specificamente contestato, si osserva che lo stesso ha dettagliatamente descritto l'attività espletata, per più anni, su una superficie di circa 24.000,00 mq di terreno agricolo e per questa è stato da ### retribuito con i fondi che gli attori gli mettevano a tale fine a disposizione. 
E' innegabile che la gestione dei pagamenti da parte di ### sia stata oltremodo confusa. Tuttavia deve riconoscersi che la descrizione del teste con riguardo ai lavori svolti e retribuiti trova molteplici riscontri sia nelle dichiarazioni di altri testi, che hanno confermato che era lui ad occuparsi della manutenzione dei terreni e delle coltivazioni degli odierni convenuti (fatto peraltro non contestato). 
Vi sono inoltre molteplici riscontri documentali, specificamente indicati nel prospetto di ricostruzione del rendiconto (all. 2 alla relazione del ###, costituiti per lo più da ricevute con sottoscrizioni autografe del teste e fatture relative agli acquisti del materiale necessario per procedere alle lavorazioni, con date congruenti. 
Vi sono anche talune fatture effettivamente emesse da ### a ### si tratta delle fatture n. 2/2014 del 24/9/2024; 3/2014 del 31.12.2014, la n. 1 del 22.6.2015 (quest'ultima specificamente per ### e sfalcio erba - € 707,60) e la n. 1 del 10.1.2026, come emerge dal prospetto (allegato 3 alla relazione) relativo alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'attività procuratoria svolta da ### Lo stesso teste ha ammesso, con un eufemismo, di non aver “sempre” emesso fattura per le attività svolte per i ### al pagamento delle quali provvedeva ### per lo più in contanti. 
Deve infine convenirsi che trattasi di teste disinteressato che anzi ha reso dichiarazioni contra sé, considerati i possibili risvolti negativi sul piano fiscale1, delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra. 
Ed allora, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione-civile-n-7940-del-20-04-2020 ove in motivazione si legge che “### il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, 879)”, si ritiene pertanto valida ed utilizzabile la testimonianza del teste ### confortata da documenti e positivamente valutabile anche ai fini della validazione del rendiconto così come operata dal ### alle cui conclusioni si aderisce. 
Quanto infine all'ordinanza istruttoria con cui si è esclusa la testimonianza della signora ### essa viene qui confermata, poiché trattasi di teste che per quanto capace di testimoniare, come stabilito con ordinanza istruttoria del primo giudice assegnatario del fascicolo in data ###, in quanto coniuge di uno dei convenuti risulta tuttavia teste interessato, per di più chiamato a deporre su una serie di pagamenti asseritamente da lei stessa effettuati ed avvenuti in contanti per prestazioni non previamente determinate né specificamente dedotte né infine in alcun modo documentate. 
Di qui la conferma dell'ordinanza che non ne ha ammesso l'escussione. 
In conclusione, all'esito delle CTU espletate e dell'istruttoria esperita risulta accertato che: a) il corrispettivo dovuto all'### per lo svolgimento di attività professionale come progettista ammonta ad € 89.347.97.
Avendo lui stesso in sede di rendiconto dichiarato di aver ricevuto da parte convenuta la somma di 92.100,00 Euro, è tenuto a restituire a parte convenuta quale indebito la somma di € 2.752,00 e la stessa può essere posta in compensazione con i crediti di cui infra. 
Né possono nutrirsi dubbi riguardo al fatto che i pagamenti in suo favore effettuati dai convenuti nel periodo oggetto di indagine fossero relativi alle attività a lui commissionate in funzione dell'incarico ricevuto e non ad altre delle quali non vi è in atti notizia ( come da parte attrice adombrato nelle sue difese).  b) l'esame del rendiconto, detratte le somme esposte e non giustificate, porta a un saldo negativo di € 4673,23, come da prospetto ### del rendiconto, allegato alla CTU sub 2 c) il corrispettivo dovuto all'arch. ### per l'avvenuta messa a disposizione del proprio studio professionale per la domiciliazione fiscale dei convenuti ammonta a complessivi € 4.740,96.  d) Il corrispettivo spettante all'arch. ### per l'attività procuratoria ammonta a complessivi € 24.784,88, come indicato nel ### di ricostruzione allegato n. 3. 
In conclusione i convenuti #### e ### devono essere condannati a pagare all'attore ### la somma complessiva di € 29.525,48, per attività procuratoria, dalla quale detrarre € 4.673,23 per differenze emerse all'esito dell'esame da rendiconto ed € 2752,00 per onorari professionali ricevuti e allo stesso non dovuti, per una somma finale omnicomprensiva di € 22.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e accessori di legge, ove e nella parte in cui dovuti. 
Tenuto conto del fatto che le due CTU hanno nel complesso comprovato un credito del professionista inferiore al 50% di quanto inizialmente richiesto, ed addirittura inferiore a quanto già ricevuto, e che sono state solo in minima parte accolte le questioni di cui alla sentenza non definitiva del 15.10.2021, le spese di C.T.U, come già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico delle i ### nella misura del 50%, mentre nella restante misura del 50% esse devono essere compensate tra le parti così come esistono giusti motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese relative ai CTP che restano a carico della parte che le ha sostenute.
Parimenti, stante la soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite anche in relazione alla sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa.  ### esecutiva ex lege.  P. Q. M.  ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, ###### e ### in solido tra loro a corrispondere all'arch. ### la residua somma di € 22.100,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e accessori di legge, ove e nella parte in cui dovuti.  ### Le parti al pagamento del 50% ciascuna delle spese delle due C.T.U. come già liquidate in corso di causa; ### fra le parti le spese sostenute per i rispettivi CTP e le spese di lite, anche in relazione alla sentenza non definitiva del 15.10.2021.  ### esecutiva. 
Così deciso in ### oggi 20.6.2025 

IL GIUDICE
### lorenzo


causa n. 1979/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Antonia Di Lorenzo

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 16773/2025 del 01-12-2025

... al danno da distrazione degli importi prelevati in contanti in epoca antecedente al verificarsi della causa di scioglimento. A tal riguardo, si legge in citazione che “tra il 2007 e il 2008 risultano […] prelevamenti senza alcuna giustificazione in contante, anche di importo ingente, dai conti correnti accesi dalla Pag. 17 a 31 ### presso la ### (c/c n. ###: v. stralcio c/c doc. 32) e la banca ### (c/c n. 6151-1: v. stralcio c/c doc. 33), per un totale di € 1.227.118”. È bene premettere che, stando al punto C) delle conclusioni riportate in citazione, detta voce di danno è stata contestata ai soli convenuti #### e ### quali amministratori in carica nel periodo di effettuazione dei prelevamenti, e non anche ai sindaci in carica in quello stesso lasso di tempo. A fronte di tale allegazione, alcuni dei convenuti hanno obiettato che i prelevamenti in contanti non determinano alcun danno risarcibile nel caso in cui della relativa provvista si faccia un uso funzionale al perseguimento degli interessi della società, ad esempio pagando fornitori o sostenendo altre spese correnti gravanti sulla società stessa. In particolare, il convenuto ### ha rilevato “che i prelievi in contanti (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 31 R.G.N. 18310/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE ### Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 25/11/2025 composto dai magistrati: dott. ### Presidente, dott. ### dott. ### relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18310 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione con ordinanza del 10/04/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra ### s.p.a. (p.iva ###), in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione; - Attore e ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Convenuto - ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; -
Pag. 2 a 31 ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### D'### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ### via ### delle ### n. 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### di ### (c.f. ###); - ### contumaci ### S.A. - ### per l'### (già ### - ### per l'###, (P. IVA ###), in proprio e quale impresa
Pag. 3 a 31 delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta, unitamente agli avv.ti ### e ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Terza chiamata; ### per azioni unipersonale (P. IVA: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Terza chiamata; Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 22-27/01/2025 in atti. 
Codice oggetto: 151110 Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione del 08/03/2019 la ### del fallimento della società ### s.p.a. (di seguito anche “PIA”) agiva in giudizio nei confronti degli ex amministratori e sindaci succedutisi in carica in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno cagionato alla società, complessivamente quantificato in € 24.355.223,05. 
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva che: - in data ### sarebbe stato dichiarato il fallimento della ### (già ### s.p.a.); - detta società, costituita in data ###, sarebbe stata amministrata da un consiglio di amministrazione, la cui composizione sarebbe mutata nel tempo; - segnatamente, l'organo amministrativo sarebbe stato in passato composto da o #### e ### fino al mese di aprile del 2010; o #### e ### dall'aprile del 2010 al luglio del 2014; o #### e ### dal luglio del 2014 alla data di dichiarazione del fallimento;
Pag. 4 a 31 - la funzione di controllo sarebbe stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto dai seguenti professionisti o #### e ### fino al maggio del 2009; o #### e ### dal maggio del 2009 all'ottobre del 2010; o #### e ### dall'ottobre del 2010 alla data di fallimento.  - detta società, attiva nel settore della produzione televisiva e cinematografica, avrebbe da sempre operato in perdita ed omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte indirette e delle ritenute fiscali, dando luogo ad un'esposizione verso l'### costantemente accresciutasi di anno in anno fino alla data di apertura del fallimento; - in siffatto contesto l'organo amministrativo avrebbe omesso di rilevare l'emersione della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge, risalente quantomeno all'anno 2011, in tal modo proseguendo lo svolgimento dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c.; - segnatamente, detta condotta sarebbe stata resa possibile grazie all'adozione di artifici contabili connessi ad un'operazione di vendita di un proprio asset alla ### s.r.l., società interamente controllata dalla stessa ### - in particolare, con una scrittura privata del 30/12/2011, la ### avrebbe ceduto alla controllata i diritti di sfruttamento cinematografico, televisivo ed audiovisivo di alcune opere (puntualmente indicate in citazione), cumulativamente definite dalle contraenti come “library”, al prezzo complessivo di € 7.258.000,00, significativamente superiore a quello di € 2.774.334,00 attribuito alla stessa library nel bilancio di esercizio di ### al 31/12/2010; - l'operazione, ad opinione dell'attrice, avrebbe avuto il solo scopo di creare artificiosamente una plusvalenza da inserire nel bilancio della ### allo scopo di occultare l'emersione della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale; - a sostegno di detta tesi deporrebbero numerose anomalie connotanti l'operazione, di seguito sinteticamente elencate o la library oggetto di cessione era stata fino ad allora stimata nel bilancio della ### per un valore di € 2.774.334,00; o la cessione prevedeva l'immediato pagamento della sola somma di € 58.000,00 e la dilazione del saldo in rate semestrali, peraltro decorrenti soltanto a partire dal 01/07/2012, tutte rimaste inadempiute; o il valore intrinseco della library, artificiosamente “gonfiato” dalle parti al fine di
Pag. 5 a 31 generare una plusvalenza meramente contabile nel bilancio della ### sarebbe stato in realtà pari a soli € 526.580,00, come attestato da perizia di stima a firma della dott.ssa ### commissionata dalla stessa attrice e prodotta come all. 31 alla citazione; o a distanza di circa un anno dalla cessione, quando l'acquirente si era già resa gravemente inadempiente non versando alcuna rata, il C.d.a. della ### avrebbe irragionevolmente deciso di rinunciare ad una parte consistente del credito al dichiarato fine di sopperire ad esigenze di ricapitalizzazione della stessa controllata debitrice; - sulla scorta di tali premesse, procedendo alle opportune rettifiche (in buona parte giustificate dal fatto che fosse ab origine del tutto inverosimile l'effettivo incasso del prezzo convenuto con la scrittura privata del 30/12/2011), sarebbe stato doveroso accertare l'emersione della causa di scioglimento della ### quantomeno in concomitanza con la chiusura dell'esercizio 2011; - la prosecuzione dell'attività di impresa, in violazione dell'art. 2486 c.c., avrebbe determinato un considerevole aumento dell'esposizione debitoria della fallita, quantificato dalla stessa attrice in via principale, in misura pari al deficit fallimentare, ammontante ad € 24.355.223,05; - in via subordinata, il danno risarcibile sarebbe suscettibile di essere liquidato in misura pari all'ammontare complessivo dei debiti tributari dolosamente inadempiuti, comprensivi di sanzioni ed aggio, pari ad € 23.086.662,92; - in via ulteriormente subordinata, il danno risarcibile dovrebbe essere liquidato quantomeno in misura pari ad € 17.090.261,71, quale somma dei debiti tributari maturati successivamente all'esercizio 2011 (complessivamente pari ad € 9.044.214,00) e dei debiti per sole sanzioni ed interessi maturati dalla data di costituzione della società (complessivamente pari ad € 8.046.047,71); - di tale danno risponderebbero, unitamente all'organo amministrativo, anche i componenti del collegio sindacale succedutisi nel tempo, avendo questi ultimi omesso di attivarsi a tutela della società, pur a fronte di gravissime violazioni da parte del C.d.a., peraltro in parte anche rilevate e censurate dall'organo di controllo; - in particolare, il collegio sindacale avrebbe omesso di compiere i seguenti atti dovuti o verifica della concreta esigibilità del credito nei confronti di ### e dell'andamento dell'operazione di cessione della ### ex art. 2403-bis c.c.; o segnalazione della non veridicità dei bilanci di ### redatti dal 2011 (con giudizio
Pag. 6 a 31 negativo ex art. 2409-ter c.c. in merito alla conformità dei bilanci stessi alle norme che ne disciplinano la redazione) nonché l'opposizione alla loro approvazione; o impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci ex art.  2379 c.c.; o presentazione di una denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. relative al mancato rispetto delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci e alla violazione dell'obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c.; o istanza al Tribunale ex art. 2446, comma 2, c.c. affinché venisse disposta la riduzione del capitale sociale oppure la convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.; o ricorso al Tribunale per l'accertamento dell'integrale perdita del capitale sociale e dunque del verificarsi della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c..  - inoltre, i soli convenuti #### e ### sarebbero responsabili di ulteriori atti di mala gestio, sostanzialmente consistiti in condotte distrattive, in buona parte risalenti ad epoca antecedente all'emersione della causa di scioglimento; - segnatamente, nel periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2008 risulterebbero effettuati prelevamenti privi di giustificazione per un totale di € 1.227.118,00; - infine, un'ulteriore condotta di mala gestio sarebbe consistita nell'effettuazione, nel corso dell'anno 2014 (dunque di molto dopo l'effettiva perdita del capitale sociale), di pagamenti preferenziali per diverse centinaia di migliaia di euro a beneficio dei soli creditori in favore dei quali i componenti del C.d.a. avevano prestato garanzie personali; Sulla scorta di tali premesse, come detto, la curatela agiva in giudizio nei confronti degli odierni convenuti, chiedendo la condanna in solido degli stessi al pagamento della complessiva somma di € 24.355.223,05, ovvero, in via subordinata, di € 23.086.662,92 o di € 17.090.261,71 o di € 9.044.214 o di € 8.046.047,71 (punto D delle conclusioni). 
A tale importo si aggiungeva l'ulteriore domanda, proposta nei confronti dei soli convenuti #### e ### tesa ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.227.118,00 (punto C delle conclusioni). 
Si costituivano tempestivamente i convenuti ######## e ### formulando eccezioni in parte comuni.
Pag. 7 a 31 In primo luogo, quasi tutti i convenuti eccepivano la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. 
Inoltre, tutti i convenuti eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere dalla parte attrice, atteso che tra il dies a quo da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione (sulla cui individuazione gli stessi convenuti hanno formulato ipotesi non coincidenti) e la data di introduzione del giudizio sarebbe decorso più di un quinquennio. 
Nel merito, tutti contestavano la fondatezza degli addebiti mossi dalla curatela attrice rilevando che, in primo luogo, non vi sarebbe prova di alcuna mala gestio da parte dell'organo amministrativo per ipotizzata violazione dell'art. 2486 c.c., attesa la piena liceità, anche sul piano contabile, dell'operazione consistita nella vendita della library e nella successiva rinuncia ad una parte del credito vantato nei confronti della controllata cessionaria al dichiarato fine di ricapitalizzare quest'ultima. 
Quanto alle condotte asseritamente distrattive, le stesse sarebbero state genericamente individuate in citazione e, in ogni caso, sarebbero state tutt'altro che illecite, essendosi piuttosto trattato di prelevamenti di denaro dal conto della società compiuti al fine di assolvere, in contanti, ad obbligazioni sorte nell'esercizio dell'attività caratteristica svolta dalla società stessa. In particolare, stando alle allegazioni della maggior parte dei convenuti, detti contanti sarebbero stati utilizzati per il pagamento dei soggetti coinvolti nell'attività di produzione cinematografica e televisiva (principalmente fornitori, attori, comparse e staff coinvolti nelle attività di ripresa). Di tale circostanza vi sarebbe riscontro nella contabilità consegnata alla ### attrice. 
I sindaci, inoltre, aggiungevano che nel caso di specie, quand'anche fosse in astratto ipotizzabile una condotta di mala gestio, mancherebbe in ogni caso l'allegazione e/o la dimostrazione di una condotta omissiva contra ius, a loro ascrivibile, causalmente idonea a determinare il danno lamentato. 
Inoltre, i soli convenuti #### e ### chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione a citare in causa le rispettive compagnie assicurative, chiedendo di essere manlevate da queste ultime. 
Si costituiva ### chiamata in causa da ### associandosi, in primo luogo, alle difese svolte da quest'ultimo ai fini del rigetto della domanda di parte attrice. 
In via subordinata, con specifico riferimento alla domanda di manleva, eccepiva l'inoperatività della polizza, stipulata nell'anno 2018 in quanto: - in primo luogo, l'assicurato avrebbe falsamente attestato al momento alla
Pag. 8 a 31 sottoscrizione di non essere a “conoscenza di qualsiasi circostanza o evento che possano dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati”; - in secondo luogo, la condotta tenuta dal ### ove dimostrata, in quanto connotata da profili di intenzionalità, esulerebbe dall'ambito di operatività della polizza ai sensi dell'art. 3 lett. e). 
In via ulteriormente subordinata, la terza chiamata chiedeva che la domanda di manleva fosse accolta tenendo conto dei limiti di copertura (scoperto e massimale) previsti da contratto. 
Si costituiva, altresì, ### s.p.a., chiamata in causa dai convenuti ### e ### eccependo, nella denegata ipotesi in cui non fosse rigettata la domanda proposta nei confronti degli assicurati, l'inoperatività delle polizze in quanto: - le polizze garantirebbero l'assicurato soltanto in relazione a danni causati da “errori, documentati dai verbali o dalle relazione obbligatorie” periodiche, ma non anche da una più generica culpa in vigilando, in questa sede allegata dall'attrice; - i contratti limiterebbero la retroattività della copertura a fatti compiuti non prima del 20/11/2010, pertanto, eventuali condanne per fatti antecedenti a tale data non legittimerebbero l'accoglimento della domanda di manleva; - la copertura sarebbe esclusa per le ipotesi di colpa grave. 
In via subordinata, chiedeva che la domanda di manleva fosse accolta tenendo conto dei limiti di copertura previsti da contratto. 
In occasione della prima udienza di trattazione, differita dal giudice istruttore ai sensi dell'art.  168 bis co.5 c.p.c., veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione della sopravvenuta morte di ### Il fallimento attore depositava tempestivamente un ricorso per la riassunzione e all'udienza del 09/11/2020 veniva dichiarata la contumacia degli eredi del convenuto deceduto. Alla successiva udienza del 12/07/2021, verificata la regolarità della notifica anche nei confronti di ### venivano concessi i termini ex art. 186 c.p.c.. 
La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile, all'esito della quale, nelle more del rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva tardivamente ### contestando la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione nei propri confronti. 
Segnatamente, lo ### - pacificamente residente negli ### d'### - eccepiva che
Pag. 9 a 31 la citazione gli sarebbe stata notificata in violazione del termine dilatorio di 150 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. per le notifiche effettuate all'estero. Al contempo, anche la notifica del ricorso in riassunzione, non andata a buon fine in occasione del primo tentativo, sarebbe stata reiterata vilando le prescrizioni dell'art. 142 c.p.c.. Di conseguenza, stante la perentorietà del termine per procedere al rinnovo della notifica del ricorso per riassunzione, il giudizio dovrebbe ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. 
A detta eccezione si associavano altri convenuti, ed in particolare il ### ed il ### i quali, facendo notare di aver a loro volta formulato una domanda di accertamento delle specifiche quote di responsabilità ascrivibili ad ognuno dei convenuti, assumevano che l'estinzione del giudizio nei confronti dello ### avrebbe dovuto estendersi alla posizione di tutti i convenuti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni determinata dalla proposizione di domande riconvenzionali trasversali, anche nei confronti dello stesso ### Dette eccezioni venivano contestate dalla parte attrice con i propri scritti difensivi depositati nel rispetto dei termini ex art. 190 c.p.c.  1. Sulle eccezioni di carattere preliminare sollevate dal convenuto ### detto, lo ### nel costituirsi tardivamente, ha eccepito la nullità della notifica della citazione e del ricorso per riassunzione. 
Segnatamente è accaduto che la notifica dell'atto di citazione, benché effettuata all'indirizzo esatto di residenza (### n. 2735, ###, ####, si era perfezionata in data ###, dunque entro i 150 giorni dalla prima udienza di comparizione, differita dal giudice istruttore al 09/09/2019 con decreto ex art. 168 bis co.5 c.p.c.. 
Dunque, in occasione di tale udienza, nel corso della quale il giudice istruttore si era limitato a prendere atto del decesso dell'ulteriore convenuto ### e a dichiarare l'interruzione del giudizio, non poteva dirsi correttamente instaurato il contraddittorio con lo ### Seguiva la proposizione tempestiva da parte dell'attrice di un ricorso per riassunzione, a seguito della quale il giudice istruttore, con decreto ex art. 303 c.p.c., fissava l'udienza del 09/11/2020 per la prosecuzione del giudizio. 
La parte attrice notificava il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza anche allo ### Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che il tentativo di notifica, in tale occasione, era stato tentato dalla società statunitense “### services”, incaricata per l'incombente, presso un indirizzo (2934 1/2 ###, ### CA 90077) completamente diverso da quello indicato dalla ricorrente in riassunzione. ###
Pag. 10 a 31 preposto all'espletamento dell'attività di notifica dava atto del fatto che detto indirizzo corrispondeva ad un “mailbox store” e che per la consegna del plico sarebbe stato necessario fornire un “box number”. 
In allegato al verbale attestante il fallimento del tentativo di notifica, la stessa società statunitense “### Services” - la quale aveva tentato la consegna presso l'indirizzo errato - attestava letteralmente quanto segue: “We were unsuccesful in delivering your documents to the recipient in this service request. We located the following possible address for your recipient: ### 2735 ### CA 90077” (cfr. doc. 3 allegato alla nota del 03/11/2020 di parte attrice). 
Dunque, in estrema sintesi, può dirsi che il primo tentativo di notifica del ricorso per riassunzione non fosse andato a buon fine a causa di un errore della società statunitense demandata all'espletamento dell'incombente, la quale aveva effettuato il tentativo di notifica presso un indirizzo diverso da quello indicato dalla parte attrice nella propria richiesta. 
Tale premessa appare di fondamentale importanza ai fini dell'apprezzamento della correttezza del successivo tentativo di notifica, espletato sempre dalla stessa parte attrice a seguito dell'udienza del 09/11/2020. 
In occasione di detta udienza - come detto, fissata dal giudice istruttore a seguito del deposito del ricorso per riassunzione - la parte attrice rappresentava quanto segue: “### l'indirizzo sia esattamente lo stesso presso il quale era a suo tempo andata a buon fine la notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio con la consegna dell'atto nelle stesse del sig.  ### questa volta il notificatore, nonostante i numerosi tentativi compiuti (v. pag. 3 del documento intitolato “### to Costumer” allegato sub. 3), non è riuscito a effettuare la nuova notificazione a causa del fatto che la persona ivi presente, pur non affermando che il sig. ### non fosse più domiciliato presso quell'indirizzo, ha rifiutato di ricevere gli atti.”. Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva di essere autorizzato a ripetere il tentativo di notifica ai sensi dell'art. 142 co.1 c.p.c., stante la comprovata impossibilità di procedere alla notifica nelle forme del comma secondo. 
A fronte di detta richiesta il giudice istruttore, con ordinanza del 09/11/2020, disponeva quanto segue: “preso atto della notificazione tentata al convenuto ### negli ### d'### e della richiesta, da parte della difesa del fallimento attore, di ulteriore congruo termine per il rinnovo della notificazione all'estero nei riguardi del predetto ### (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice: « … si chiede che l'ill.mo ### voglia fissare una nuova udienza di prima comparizione delle parti, nel rispetto dei termini a comparire di almeno 150 giorni, e dunque preferibilmente non prima di giugno 2021, e concedere all'odierno esponente un
Pag. 11 a 31 termine per eseguire una ulteriore notifica del ricorso in riassunzione e del relativo nuovo decreto di fissazione …» p.q.m.  rinvia all'udienza del 12/7/2021 ore 11,00 per lo stesso odierno incombente con termine perentorio fino al 15/1/2021 per il rinnovo della notificazione al convenuto ### indicato come residente a ### - ### (###, ### dr. n. 2735” ( ordinanza del 09/11/2020 in atti). 
Detto provvedimento, lungi dal contenere un'espressa autorizzazione della parte attrice a rinotificare la citazione ed il ricorso per riassunzione nelle forme dell'art. 142 co.1 c.p.c., si limitava a concedere alla parte attrice un termine perentorio per “il rinnovo della notificazione al convenuto ### indicato come residente a ### - ### (###, ### dr. n. 2735”. 
Detto ciò, occorre rilevare che il primo tentativo di notifica del ricorso in riassunzione era risultato vano, non a causa dell'irreperibilità dello ### presso l'indirizzo di residenza noto all'attrice, quanto piuttosto a causa di un errore della società “Abc legal services”, la quale, a fronte della richiesta di notifica presso l'indirizzo ### dr. n. 2735, aveva tentato la notifica presso un mailbox store situato all'indirizzo 2934 1/2 ###. 
Dunque, ai fini che qui interessano, osserva il Collegio che la parte attrice era tenuta, a pena di decadenza, ad effettuare il rinnovo della notifica entro il termine del 15/01/2021 nelle forme del comma secondo dell'art. 142 c.p.c., il quale a statuisce a chiare lettere che “le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200”. Di detta impossibilità, meramente allegata dall'attrice, non vi è alcun riscontro, non potendo la stessa essere desunta dall'esito negativo del tentativo di notifica del giugno 2020, in quanto espletato presso un indirizzo diverso da quello di residenza dello ### Detto ciò, stante la perentorietà del termine concesso dal giudice istruttore con l'ordinanza del 09/11/2020, si impone la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti dello ### il quale, costituendosi tardivamente, ha insistito per l'adozione di detta decisione, dolendosi della mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti entro i termini decadenziali stabiliti dal giudice istruttore. 
Ciò detto, stante la scindibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei diversi convenuti, la pronuncia di estinzione del giudizio non può estendersi a coloro nei cui confronti il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. 
Né a ciò osta il fatto che alcuni convenuti abbiano richiesto l'accertamento della quota parte di
Pag. 12 a 31 responsabilità ascrivibile ad ognuno di essi nonché, in via principale, di limitare la propria condanna al pagamento della sola quota parte di danno cagionata ovvero, in via subordinata, di condannare i convenuti maggiormente responsabili a manlevare o a restituire loro in via di regresso le somme eccedenti la propria quota di responsabilità.  ### in parola è stata puntualmente sollevata dalla difesa dei convenuti ### e ### al fine di evidenziare l'inscindibilità delle domande proposte nei loro confronti e nei riguardi anche dello ### e, con essa, la conseguente estinzione giudizio nei rapporti tra loro stessi e l'attrice.  ### dei convenuti ### e ### non può essere condivisa in quanto, a ben vedere, nemmeno questi ultimi hanno inteso, tanto al momento della loro costituzione, quanto all'esito della riassunzione, instaurare il contraddittorio nei confronti dello ### notificando a quest'ultimo la propria comparsa di costituzione al fine di rendergli opponibile la domanda di manleva o di condanna in regresso. Né risulta essere stata mai formulata da detti convenuti una richiesta espressa di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., o quantomeno di concessione di un apposito termine per consentire la notifica della propria comparsa nei confronti dello ### al fine di poter opporre a quest'ultimo le domande di manleva o di regresso. 
In proposito va precisato che, anche a voler ritenere che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di altro convenuto costituito non necessiti di apposita istanza ex art. 269 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/03/2022, n.9441), va rilevato che detto orientamento fa salvo in ogni caso l'onere del convenuto di notificare la propria comparsa ai sensi dell'art. 292 c.p.c. all'altro convenuto ove questi sia rimasto contumace. Ed invero, si legge nella sentenza di legittimità appena richiamata che “la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace” (n.d.r. enfasi aggiunta). 
Se ne desume che, a maggior ragione, ove il contraddittorio con il convenuto in manleva o in regresso non sia stato instaurato nemmeno da parte dell'attore (come avvenuto nel caso di specie per le ragioni appena esposte), grava su colui che intende proporre una riconvenzionale trasversale nei confronti del medesimo convenuto quantomeno l'onere di notificare la propria comparsa al destinatario della domanda, eventualmente previa richiesta di concessione di apposito termine da parte del giudice istruttore.
Pag. 13 a 31 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, devono ritenersi implicitamente - ma al contempo univocamente - rinunciate anche quelle domande eventualmente proposte dai convenuti nei confronti dello ### ove volte ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato opponibile a quest'ultimo, finalizzata alla manleva o alla condanna dello stesso ### in via di regresso. Ciò in quanto, come visto, trattasi di domande necessitanti, per loro natura, la corretta instaurazione del contraddittorio tra lo stesso ### ed il convenuto chiamante in manleva o in regresso. 
Pertanto, ai fini che qui interessano, deve escludersi la sussistenza di domande tra loro interconnesse in relazione alla posizione dello ### tali da imporre l'estensione della pronuncia di estinzione a convenuti diversi da quest'ultimo.  2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione ### convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in ragione dell'ipotizzata genericità delle allegazioni addotte dall'attrice a fondamento della domanda; genericità che sarebbe indirettamente dimostrata dal fatto che, nonostante il diverso grado di responsabilità dei convenuti - peraltro succedutisi nei rispettivi incarichi per lassi di tempo non coincidenti -, questi ultimi sarebbero tutti destinatari di un'unica domanda di condanna per l'importo omnicomprensivo di € 24.355.223,05, ovvero, in via subordinata per gli importi di € 23.086.662,92, di € 17.090.261,71, di € 9.044.214 o di € 8.046.047,71. 
Ciò posto, al netto di quanto si dirà circa l'effettiva fondatezza nel merito della domanda, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, desumendosi in modo univoco dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, tanto la natura degli addebiti (in estrema sintesi consistiti, per quanto attiene alla domanda di cui al punto “D” delle conclusioni, nella dolosa omissione del pagamento dei debiti tributari e previdenziali, protrattasi nel tempo anche grazie alla violazione dell'art. 2486 c.c. a partire dall'esercizio 2011) tanto il criterio di quantificazione del danno, chiaramente esplicitati nei paragrafi 20 e seguenti della citazione.  3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della curatela attrice per mancanza di un provvedimento autorizzativo del G.D. a norma dell'art. 25 l. fall. 
I convenuti ### e ### nel costituirsi, hanno eccepito, in via preliminare, la lacunosità del provvedimento di autorizzazione ad agire nei loro confronti, originariamente allagato all'atto di citazione.  ###, a prescindere da un esame della sua originaria fondatezza, deve dirsi in ogni caso superata alla luce dell'integrazione prodotta dall'attrice in allegato alla memoria del
Pag. 14 a 31 13/09/2021, mediante la quale il G.D. della procedura fallimentare autorizzava “la ### anche in ratifica, ad esercitare l'azione di cui in premessa [ndr azione ex art. 146 L.F. nei confronti di ### e di ###, e avvalersi a tal fine del patrocinio dell'avv.  ### Mosco”.  4. Sull'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice ### detto, tutti i convenuti costituiti hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, in ragione dell'ipotizzato decorso di oltre cinque anni dal dies a quo di decorrenza del termine previsto dall'art. 2949 c.c.. 
A tal proposito, va preliminarmente rilevato che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui - per effetto del fallimento di una società di capitali - le ### fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità ### di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità ### verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). 
Ciò posto, l'azione dei creditori sociali (qui esercitata cumulativamente ed inscindibilmente) si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2949, 2° co. c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento va, tuttavia, individuato non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi (del patrimonio sociale), bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: e in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta, per i terzi, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. Tale conclusione trova la sua ragione nella circostanza che è proprio l'insufficienza patrimoniale che costituisce il presupposto giuridico dell'azione intentata dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. il quale, infatti, secondo il suo tenore letterale, prescrive che detta azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 
Sulla base di queste indicazioni, ora sommariamente evidenziate, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è concorde nel ritenere che l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una società di capitali, sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel
Pag. 15 a 31 termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (così, da ultimo, Cass., 4 settembre 2019, n. 22077; Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; nella giurisprudenza di merito, #### 1 giugno 2020, n.823; ### Catania, 17 aprile 2020, n.1328). 
Merita, peraltro, di essere segnalato che tale incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore (così, Cass., 22 aprile 2019, n. 9619). 
Peraltro, in questa prospettiva, è stato anche osservato che, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore - colui che eccepisce la prescrizione - la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass., 19 giugno 2019, 16505; Cass., 12 giugno 2014, n. 13378). 
Fatte queste opportune premesse, osserva il Collegio che, quantomeno con riferimento all'azione spettante ai creditori sociali, la domanda proposta dalla ### attrice deve ritenersi tempestiva nei confronti di tutti i convenuti, in quanto esercitata entro il quinquennio dall'apertura del fallimento. 
In proposito, non appaiono condivisibili le osservazioni dei convenuti che, dopo aver richiamato l'ormai universalmente riconosciuta presunzione iuris tantum di cui s'è detto, hanno inteso retrodatare la conoscenza o quantomeno la percepibilità dell'insufficienza del patrimonio della ### da parte dei creditori ad una data antecedente alla dichiarazione di fallimento. 
In particolare, stando alle allegazioni di alcuni dei convenuti, l'incapienza del patrimonio della fallita sarebbe stata al più tardi nota ai creditori sociali al momento della pubblicazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012, avvenuta in data ###. Tale assunto si fonda sul fatto che detto bilancio dava atto di una perdita di esercizio di € 268.677,00 e dell'obiettiva impossibilità di fare fronte ai debiti con scadenza a breve, quantificati in € 13.184.670,00, atteso che i crediti a breve riportati in bilancio ammontavano a soli € 2.421.099,00, che la
Pag. 16 a 31 liquidità risultava pari ad € 1.059.968,00 e che i lavori su ordinazione, anche se fossero stati riscossi tutti i corrispettivi dovuti, ammontavano ad € 405.329,00. 
A tale osservazione ha correttamente replicato la ### attrice rappresentando che lo stesso bilancio al 31/12/2012 presentava un attivo patrimoniale pari ad € 16.381.466,00 che, ove effettivamente esistente, avrebbe consentito, all'esito della liquidazione, l'integrale pagamento dei debiti iscritti in bilancio. 
Le argomentazioni della parte attrice sono condivisibili in quanto, come detto, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto vantato dai creditori va fatto coincidere, non con il momento di esteriorizzazione dell'incapacità della società di far fronte alle spese correnti con l'attivo liquido o prontamente liquidabile, quanto piuttosto con il momento della percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare tutti i loro crediti. 
In tale ottica deve tenersi conto dell'intero attivo patrimoniale portato dal bilancio, quand'anche non prontamente liquidabile. 
Né le allegazioni di parte attrice, nella parte in cui si duole della sovrastima di tale attivo (in buona parte alterato dalla contabilizzazione di un credito di impossibile realizzo nei confronti della controllata con la vendita della library), si pongono in contraddizione con la decorrenza del dies a quo in concomitanza con la dichiarazione di fallimento. A tal riguardo, vanno nuovamente condivise le argomentazioni spese dalla stessa attrice con la comparsa conclusionale, nella parte in cui ha fatto rilevare che “il fatto che i bilanci di esercizio contenessero voci non veritiere o scorrette e che gli amministratori avessero posto in essere operazioni fraudolente finalizzate a occultare la reale situazione economico-patrimoniale di ### […] ha contribuito a non rendere effettivamente percepibile un eventuale stato di incapienza patrimoniale pregiudizievole per i creditori precedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento”.  5. Sulla domanda di condanna dei soli #### e ### alla restituzione dell'importo di € 1.227.118, ipoteticamente sottratto alla società negli anni 2007-2008 e 2012 (punto C delle conclusioni della citazione) Una prima voce di danno lamentata dall'attrice, sostanzialmente autonoma rispetto al pregiudizio da indebita prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c., attiene al danno da distrazione degli importi prelevati in contanti in epoca antecedente al verificarsi della causa di scioglimento. 
A tal riguardo, si legge in citazione che “tra il 2007 e il 2008 risultano […] prelevamenti senza alcuna giustificazione in contante, anche di importo ingente, dai conti correnti accesi dalla
Pag. 17 a 31 ### presso la ### (c/c n. ###: v. stralcio c/c doc. 32) e la banca ### (c/c n. 6151-1: v. stralcio c/c doc. 33), per un totale di € 1.227.118”. 
È bene premettere che, stando al punto C) delle conclusioni riportate in citazione, detta voce di danno è stata contestata ai soli convenuti #### e ### quali amministratori in carica nel periodo di effettuazione dei prelevamenti, e non anche ai sindaci in carica in quello stesso lasso di tempo. 
A fronte di tale allegazione, alcuni dei convenuti hanno obiettato che i prelevamenti in contanti non determinano alcun danno risarcibile nel caso in cui della relativa provvista si faccia un uso funzionale al perseguimento degli interessi della società, ad esempio pagando fornitori o sostenendo altre spese correnti gravanti sulla società stessa. 
In particolare, il convenuto ### ha rilevato “che i prelievi in contanti che la ### ha rilevato negli estratti conto bancari del 2007 e del 2008 trovano tutti corrispondenza in spese sostenute dalla ### nella relativa contabilità tanto che nessuna voce impropria o non giustificata di uscite è presente nei bilanci di quegli anni né, d'altra parte, il ### ha contestato la veridicità e la correttezza degli stessi”. 
Del medesimo tenore sono le difese dei convenuti ### e ### i quali hanno fatto rilevare che buona parte dei prelevamenti sarebbe stata effettuata, non dagli amministratori in carica, quanto piuttosto da soggetti deputati all'organizzazione della produzione. A tal riguardo si legge nella comparsa dei predetti convenuti quanto segue: “a riprova del fatto che tali somme erano presumibilmente destinate al pagamento della troupe di produzione, è sufficiente riscontrare le causali di numerosi prelevamenti in cui è riportato il nominativo del soggetto che li ha effettuato (###: dalla lettura del curriculum vitae della ###ra ### estratto da internet (doc. 4), si evince che da febbraio a settembre 2008 è stata amministratore di produzione incaricata da ### S.p.a. nell'ambito della serie TV in coproduzione RAI «Il bene e il male»”. Gli stessi convenuti hanno poi aggiunto che nel biennio 2007-2008 erano in produzione altre quattro serie, per la realizzazione delle quali sarebbero stati sostenuti ingenti spese, alcune delle quali saldate in contanti. 
Ciò posto, alla luce delle difese dei resistenti, piuttosto circostanziate in ordine alle voci di spesa che sarebbero state coperte, quantomeno in parte, mediante pagamenti in contanti, nonché del parziale riscontro documentale circa la fondatezza delle allegazioni difensive, era onere della parte attrice, ai fini della dimostrazione di un danno conseguenza risarcibile, produrre in giudizio la documentazione contabile - pacificamente nella sua esclusiva disponibilità - sulla scorta della quale poter apprezzare se le spese inerenti la produzione di dette serie TV fossero state assolte integralmente mediante pagamenti tracciabili ovvero se
Pag. 18 a 31 alle stesse si fosse fatto fronte, in tutto o in parte, con pagamenti in contante. 
Di contro, come detto, l'attrice si è limitata a contestare la fondatezza dell'eccezione sulla base della mera inverosimiglianza dell'allegazione difensiva, stente la mole dei prelevamenti censurati. 
In definitiva, ritiene il Collegio che la domanda tesa ad ottenere il risarcimento di detta voce di danno non possa essere accolta.  6. Sul danno da prosecuzione dell'attività di impresa dopo l'emersione della causa di scioglimento Con la citazione l'attrice ha chiesto altresì il risarcimento di un danno ulteriore, asseritamente scaturito dall'incremento dell'esposizione debitoria, in special modo nei confronti dell'### registrato dopo la chiusura dell'esercizio 2011, reso possibile dalla violazione dell'art. 2486 c.c., atteso che a tale data sarebbe emersa una causa di scioglimento della società, la quale a sua volta avrebbe imposto all'organo amministrativo la messa in liquidazione della ### e l'adozione di una gestione conservativa in ottica meramente liquidatoria. 
Stando alle allegazioni della parte attrice, detta prosecuzione sarebbe stata consentita da un artificio contabile, consistito nell'alienazione della c.d. library ad una società controllata ad un prezzo di € 7.258.000,00, di molto eccedente l'effettivo valore della stessa. Detto credito, da considerarsi ab origine irrealizzabile, stante l'incapienza dell'acquirente (ex post dimostrata dall'omesso pagamento di tutte le rate venute a scadenza), sarebbe stato artificiosamente creato al fine di poter inserire nel bilancio di esercizio al 31/12/2021 una plusvalenza che, compensando le ingenti perdite costantemente registrate dalla gestione operativa, avrebbe fatto apparire come positivo un patrimonio netto che, in realtà, era da ritenersi ab origine negativo, quantomeno al 31/12/2011. 
La tesi di parte attrice è stata avversata da tutti i convenuti, i quali hanno rivendicato la legittimità, tanto dell'operazione di vendita della library - preceduta da una stima a firma dell'avv. ### - quanto la successiva decisione (anch'essa censurata dall'attrice in citazione) di trasformare parte del credito vantato nei confronti dell'acquirente in capitale di rischio detenuto dalla ### nella veste di socia unica della ### s.r.l.. 
Al fine di dirimere il contrasto emerso tra le parti in ordine a profili di carattere tecnico contabile, è stata disposta una ### la quale ha dato modo di appurare che la causa di scioglimento si era effettivamente verificata in concomitanza con la chiusura dell'esercizio 2012, “anno in cui è stato deliberato di procedere alla trasformazione di parte del credito vantato verso la controllata ### s.r.l. unipersonale di euro 3.995.420,00 (ovvero
Pag. 19 a 31 euro 3.302.000,00 oltre ### in finanziamento soci, con contestuale rinuncia alla restituzione dell'importo” (cfr. CTU pag. 46). 
In particolare, al netto delle considerazioni operate dal CTU circa la correttezza di tale operazione contabile - la quale, secondo l'ausiliario del giudice, si sarebbe sostanziata in una sorta di conferimento di beni senza che venisse seguito l'iter formativo dettato dalla normativa di settore (cfr. CTU pag. 46) - assume valenza dirimente il fatto che, in ogni caso, a fronte di un credito residuo della ### verso la ### s.r.l. per € 3.898.000,00, e del fatto che l'acquirente, priva di un patrimonio capiente, fosse stata fino ad allora inadempiente rispetto alle rate scadute, non si fosse proceduto ad adeguare il fondo rischi su crediti aumentandolo del valore totale e rapportandolo al rischio, oggettivamente elevato, oltre che concreto ed attuale, dell'integrale inadempimento della ### s.r.l., anche in relazione a tale importo residuo. 
In altri termini, mutuando le considerazioni spese dal ### osserva il Collegio che, pur all'esito della rinuncia parziale al credito operata dalla ### “il credito residuo verso la ### s.r.l. unipersonale, pari ad euro 3.898.000,00, è stato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, nei crediti verso società partecipate, quindi, tra i crediti immobilizzati. I principi di redazione del bilancio impongono all'organo amministrativo la prudenza nella valutazione delle voci (art. 2423 bis c.c.) e, pertanto, vista la situazione finanziaria della ### che non solo non aveva pagato la prima rata, ma che aveva ottenuto una rinuncia di parte del debito e contestuale rimodulazione delle scadenze successive, il fondo rischi su crediti doveva essere in via prudenziale adeguato all'importo di euro 3.898.000,00, corrispondente alla parte di credito residuo non rinunciato dalla Società” (cfr. CTU pag. 47). 
Le considerazioni appaiono tanto più condivisibili ove si consideri, per un verso, che l'acquirente era interamente partecipata proprio dalla ### e che, per altro verso, la cessione era stata effettuata in fase di start up della ### s.r.l. unipersonale, senza il rilascio di garanzie ed in assenza di una previa verifica di solvibilità dell'acquirente, la quale, come detto, era poi rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle rate medio tempore venute a scadenza. 
Pertanto, va condivisa la considerazione del CTU nella parte in cui ha rappresentato che “con tali rettifiche il ### inziale pari ad euro 761.883,00 diviene negativo per euro - 3.857.366,00”. 
Ne consegue che deve dirsi altrettanto dimostrata la violazione del disposto di cui all'art. 2486 c.c., essendo pacifico lo svolgimento dell'attività di impresa da parte della ### con conseguente assunzione di nuovo rischio, in epoca successiva al 31/12/2012.
Pag. 20 a 31 Venendo alla quantificazione del danno conseguenza inerente a detto addebito, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 2486 c.c., quando è accertata la violazione dell'obbligo di tempestiva messa in liquidazione della società, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. 
In buona sostanza, con la riforma dell'art. 2486 c.c. il legislatore ha codificato quei criteri di liquidazione del danno, già da tempo elaborati dalla giurisprudenza, formalizzando la presunzione di corrispondenza del danno alla differenza dei patrimoni netti ovvero, in caso di impossibilità di determinazione degli stessi a causa dell'omessa consegna della documentazione da parte dell'amministratore fallito, in misura pari al deficit fallimentare. 
Orbene, nel caso di specie il ### sulla scorta della documentazione rinvenuta in atti, ha ritenuto di poter quantificare con esattezza l'incremento del deficit patrimoniale causalmente riconducibile all'assunzione di nuovo rischio in epoca successiva al 31/12/2012. 
Segnatamente, si legge in CTU quanto segue: “la determinazione, in base al criterio del differenziale tra i netti patrimoniali, della perdita cagionata dall'illegittima prosecuzione dell'attività dal verificarsi di una causa di scioglimento della società, individuata al 31/12/2012, è stata eseguita con riferimento alla data di messa in liquidazione ed alla situazione contabile del 31/08/2014, non essendo versata in atti la situazione contabile alla data di dichiarazione di fallimento”. 
Sulla scorta di tali premesse, il CTU è giunto a determinare il differenziale dei patrimoni netti in misura pari ad € 6.734.064,00, atteso che il patrimonio netto rettificato alla data del 31/12/2012 è stato stimato in € -3.857.366,00 mentre il patrimonio netto al 31/08/2014 è stato stimato in € -10.591.430,00. 
Sono stati poi quantificati, conformemente alle previsioni dell'art. 2486 c.c., i costi che la società avrebbe dovuto sopportare durante la fase di liquidazione. Detta stima, in mancanza di una situazione contabile dettagliata al 31/08/2014, è stata operata prendendo come riferimento il costo del personale nell'ipotizzata misura di un terzo, ottenendo il risultato di € 1.246.273,33 per l'anno 2013 ed € 260.361,89 per l'anno 2014. 
Infine, compiendo l'ulteriore operazione algebrica di sottrazione di tali fattori dall'importo di € 6.734.064,00, è stato possibile quantificare il danno concretamente riconducibile
Pag. 21 a 31 all'assunzione di nuovo rischio di impresa successivo al 31/12/2012 nella misura di € 5.227.429,33, definito dal CTU quale incremento netto del deficit patrimoniale.  7. Sul danno da omesso adempimento dei debiti tributari e previdenziali ### detto, nell'ambito del presente giudizio l'attrice ha formulato in via principale una domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari all'intero deficit fallimentare ovvero, in via subordinata, in misura pari all'intero debito fiscale maturato dalla data di costituzione della società fino alla dichiarazione di fallimento della stessa. 
In via ulteriormente subordinata, ha poi chiesto che i convenuti fossero quantomeno condannati a risarcire il danno da sanzioni, interessi e aggio, maturati in ragione dell'omesso assolvimento dei debiti tributari. 
Detta domanda è stata coltivata anche nelle fasi successive del giudizio. In particolare, l'attrice ha dedotto in comparsa conclusionale che “il pregiudizio patrimoniale che i convenuti devono risarcire al ### è quantificato come segue: 1) € 1.227.118,00 conseguente ai prelievi indebiti effettuati dagli amministratori sig.ri ### e ### 2) € 8.046.047,71 derivante dagli interessi e dalle sanzioni, nonché dall'aggio dell'ente di riscossione, definiti con gli avvisi di accertamento e con gli atti di contestazione emessi dall'### delle ### con riferimento al debito tributario accumulato dalla ### 3) € 5.227.429,00 corrispondente all'incremento netto del deficit patrimoniale dal momento in cui si è verificata la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e il patrimonio netto al momento del fallimento della Società”. 
Dei danni da prelevamenti indebiti (punto 1 dell'elenco appena richiamato) e da prosecuzione dell'attività di impresa (punto 3 dell'elenco appena richiamato) si è già detto. 
Resta da esaminare il danno da interessi, sanzioni ed aggio ammessi al passivo della procedura. 
Orbene, osserva il Collegio che detta voce di danno, per quanto attiene al periodo compreso tra il ### e la data di apertura della procedura concorsuale, deve dirsi interamente assorbito dal differenziale dei patrimoni netti, il quale necessariamente tiene conto anche dei maggiori oneri maturati a titolo di sanzioni ed interessi in ragione dell'omesso adempimento degli oneri fiscali. 
Sarebbe dunque astrattamente suscettibile di risarcimento (in aggiunta all'importo di € 5.227.429,33) il solo danno da sanzioni, interessi ed aggi maturati in epoca antecedente al 31/12/2012, il cui ammontare è tuttavia indeterminato, avendo l'attrice rivendicato in tutti i propri scritti difensivi la risarcibilità dell'intero importo insinuato al passivo a tale titolo.
Pag. 22 a 31 Né una puntuale quantificazione di tali maggiori oneri ante 21/12/2012 può dirsi ricavabile in misura puntuale dalla sola documentazione prodotta dall'attrice. A tal riguardo, va rilevato che gli estratti di ruolo prodotti in allegato alla citazione riportano cumulativamente gli oneri per sanzioni ed interessi maturati dalla data di inadempimento fino a quella di notifica ad opera dell'### spesso di molto successiva anche alla chiusura dell'esercizio 2012. Tale dato numerico, in quanto cumulativo di oneri maturati nel corso di più esercizi (anche successivi al 2012), nel corso dei quali si sono avvicendati diversi amministratori e diversi sindaci, non consente di quantificare con sufficiente precisione l'ammontare del danno causalmente riconducibile alla condotta attiva od omissiva ascrivibile ai singoli convenuti. 
In definitiva, premesso che i convenuti possono essere al più chiamati a rispondere dei soli interessi, sanzioni e aggi maturati in costanza del loro mandato prima del 31/12/2012, rilevato che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non è possibile quantificare con esattezza quale parte dei complessivi € 8.046.047,71 è effettivamente maturata prima di tale data, né tantomeno quale parte di essa è maturata in costanza di mandato di ognuno dei convenuti, la domanda deve essere rigettata.  8. Sull'esatta quantificazione del danno risarcibile Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; ### Milano, 14 marzo 1991). 
Pertanto, sulla somma complessiva di € 5.227.429,33 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ### con decorrenza dalla data del 31/08/2014 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima. 
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in
Pag. 23 a 31 debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.  9. Sulla responsabilità dell'organo amministrativo Dei danni di cui s'è appena detto rispondono in primo luogo i convenuti che risultavano essere in carica nel lasso di tempo in cui gli stessi si sono prodotti. 
Pertanto, ribadito che nei confronti dello ### deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., va affermata la responsabilità del ### con riferimento ai danni di cui al par. 6. 
Di contro, va esclusa la responsabilità del ### poiché subentrato nella carica di consigliere appena tre mesi prima della messa in liquidazione della società. Di conseguenza, con riferimento alla posizione di quest'ultimo deve ritenersi sostanzialmente non censurabile la condotta di inerzia tenuta per soli tre mesi, suscettibile di essere giustificata anche dalla necessità di acquisire, in tale circoscritto lasso di tempo, le informazioni necessarie ad appurare l'effettiva sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione della società.  10. Della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo La domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività di impresa va accolta anche nei confronti dei sindaci, #### e ### quali componenti dell'organo di controllo al momento dell'emersione della causa di scioglimento (31/12/2012). 
Ciò in quanto, alla luce delle considerazioni esplicitate nel paragrafo 6, deve ritenersi che l'omessa rilevazione della causa di scioglimento, in quanto imputabile al mancato inserimento di un fondo rischi legato alla probabile futura incapienza della ### s.r.l. per la quota parte di debito non rinunciato nel corso del 2012, fosse necessariamente nota anche all'organo di controllo.  ###, non può essere revocato in dubbio che detta operazione, sia nella fase genetica, sia per quanto attiene alla successiva rinuncia parziale del credito, fosse nota all'organo di controllo. 
Né può seriamente dubitarsi del fatto che il Collegio sindacale della ### fosse al corrente dell'oggettivo rischio di insolvenza della ### trattandosi, come detto, di società interamente partecipata dalla stessa ### e che aveva già manifestato l'incapacità di assolvere al pagamento delle prime rate venute a scadenza a partire dal 01/07/2012, tanto da indurre la stessa ### nel mese di dicembre dello stesso anno, a rinunciare ad una parte di credito pari ad € 3.995.420,00 convertendolo in capitale di rischio.
Pag. 24 a 31 Appurata la censurabilità dell'inerzia in termini di omessa vigilanza, deve altresì affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra detta condotta omissiva e la produzione del danno risarcibile, essendo a tal riguardo sufficiente rilevare che una simile condotta sarebbe stata efficacemente ostacolata con la proposizione di un ricorso ex art. 2409 c.c.. 
Ciò detto, deve affermarsi la responsabilità dei convenuti #### e ### (in solido con il ### per le ragioni esposte al par. 8) per il danno di cui al par. 6.  11. Sull'irretroattività della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta con la legge 35/2025 Limitatamente alla posizione dei sindaci ritenuti responsabili, va infine esaminata la questione relativa alla limitazione quantitativa del diritto al risarcimento del danno risarcibile, introdotta con la riforma dell'art. 2407 ad opera della l. 35/2025.  ### noto, a seguito dell'entrata in vigore di detta novella, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. 
Orbene, atteso che le condotte contestate nell'ambito di questo giudizio si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno. 
Allo stato attuale, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti, registrandosi pronunce che hanno affermato l'operatività retroattiva della riforma (cfr. ### Bari 24/04/2025 ### Palermo 20/06/2025) e pronunce di segno diametralmente opposto ( ### Venezia 11/06/2025). 
La giurisprudenza di merito schieratasi a favore della prima tesi ha motivato l'efficacia retroattiva della riforma dell'art. 2407 c.c. rilevando che si tratterebbe “di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al ### il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
Pag. 25 a 31 A conforto di tale assunto il ### di Bari ha evidenziato che “la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore […] il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c,c, come modificato dall'art. 378 comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 […] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”. 
Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c. e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili.  ### noto, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013). 
Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 co.2 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato. 
Si è dunque in presenza, non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad
Pag. 26 a 31 operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui - limitatamente alla posizione dei sindaci e con esclusione del danno causato dolosamente - lo stesso ecceda detto limite. 
Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento, già espresso di recente da questo ### (cfr. #### 19/06/2025), secondo il quale la riforma dell'art. 2407 c.c., in mancanza di una previsione di diritto intertemporale, non ha efficacia retroattiva.  12. Sulla domanda di accertamento delle quote di responsabilità riferibili ai singoli convenuti Tra i convenuti ritenuti responsabili del danno di cui al par. 6, i soli #### e ### hanno chiesto che la loro condanna fosse pronunciata previo accertamento della graduazione delle colpe ascrivibili ai corresponsabili. 
Ai sensi dell'art. 1298 co.2 c.c. dette quote di responsabilità devono presumersi uguali, se non risulta diversamente. 
Ciò posto, non potendosi desumere dalle allegazioni dei convenuti un elemento tale da fondare il superamento di detta presunzione, deve essere accertata, nei rapporti interni tra le parti, l'uguale responsabilità di ognuno dei predetti convenuti nella causazione del danno risarcibile.  13. Sulle domande di manleva ### all'esame delle domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, va in primo luogo dichiarato l'assorbimento di quella proposta dalla convenuta ### stante il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti di detta convenuta. 
Quanto alla posizione del ### osserva il Collegio che l'assicurato ha chiamato in garanzia la compagnia ### S.A., la quale si è costituita nel presente giudizio in proprio e quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'###
Pag. 27 a 31 La compagnia, nel costituirsi in tale duplice veste, ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 3 lett. f) per aver reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti con dolo o colpa grave. 
In particolare, la condotta reticente contestata all'assicurato sarebbe consistita nell'aver risposto “no” alla seguente domanda contenuta nel questionario sottopostogli al momento della sottoscrizione: “###ultimo anno assicurativo, a seguito di verifiche ed indagini, il titolare o uno qualsiasi dei soci risulta essere a conoscenza di qualsiasi circostanza o evento che possano dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati”. 
Orbene, premesso che il contratto azionato in questa sede dal ### era stato stipulato in data ### e che l'atto di citazione gli era stato notificato soltanto in data ###, deve ritenersi che la riposta in parola non fosse reticente. Né può ravvisarsi un qualsivoglia dolo del ### per aver omesso di rappresentare alla compagnia il fatto che fosse stato nelle more già dichiarato il fallimento della ### Ciò in quanto detta circostanza, per un verso, non costituiva di per sé un fatto suscettibile di “dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati” e, per altro verso, era già nota alla medesima compagnia, in quanto riferita proprio dal ### in occasione della compilazione del questionario relativo alla polizza ###.### decorrente dal 30/6/2015 al 30/6/2016 (cfr. all. 23 pag. 4). 
Per le medesime ragioni deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la riduzione ex art.  1893 c.c. dell'importo dovuto dall'assicuratore. 
Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, tesa a far valere l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 3 lett. e) del contratto, il quale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1917 c.c., esclude la garanzia in relazione alle richieste di risarcimento derivanti da comportamenti di natura intenzionale. 
Nel caso di specie, la condotta contestata al ### è di natura evidentemente colposa, non essendo emerso in corso di causa alcun elemento dal quale desumere che l'assicurato avesse dolosamente omesso di attivarsi affinché fosse accertata la causa di scioglimento. 
Ciò detto, affermata l'operatività della polizza, l'indennizzo dovrà essere quantificato tenendo conto: - della detrazione dello scoperto, previsto nella misura dell'1% del sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00; pertanto, data l'entità dell'obbligazione gravante sul ### detto scoperto va quantificato nella misura massima di € 10.000,00; - del massimale convenzionalmente fissato dalle parti in € 1.033.000,00.
Pag. 28 a 31 Infine, quanto all'eccezione volta a far valere la ripartizione del rischio tra la AIG e la ### & ### - ### per l'### nelle rispettive misure del 70% e del 30%, vanno condivise le argomentazioni spese dallo stesso ### con la prima memoria istruttoria, nella parte in cui è stato fatto notare che la ### assicuratrice AIG ### si è costituita in giudizio sia in proprio che quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### In definitiva, la ### S.A. - ### per l'### va condannata, sia in proprio che nella veste di impresa delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### va condannata, in proporzione alle rispettive quote previste dall'art. 33 del contratto assicurativo, a manlevare il ### dagli obblighi scaturenti dalla presente sentenza di condanna, fino alla corrispondenza della somma di 1.033.000,00, previa detrazione di uno scoperto di € 10.000,00. 
Quanto alla posizione del ### anch'egli chiamato a rispondere del danno da prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c., valgono le seguenti considerazioni. 
La compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, la ### società per azioni unipersonale, ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che: - la garanzia coprirebbe i soli danni derivanti da “errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatore del collegio sindacale” e non anche da mere condotte omissive, quale quella censurata nel caso di specie; - la copertura sarebbe esclusa dalla configurabilità di una responsabilità dell'assicurato per colpa grave. 
Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento. 
Quanto alla prima, osserva il Collegio che una lettura della clausola improntata al rispetto del principio di buona fede impone di estendere l'operatività della copertura anche al caso di responsabilità per condotte meramente omissive, facendo la clausola riferimento “a quanto l'assicurato nella qualità di sindaco effettivo o supplente di società industriali o commerciali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o di vigilanza espressamente sanciti dalla legge”. 
Ed invero, ritiene il Collegio che il concetto di “errore” richiamato dalla clausola in commento ricomprenda ogni condotta, attiva od omissiva, tenuta dall'assicurato ed implicante una
Pag. 29 a 31 colposa violazione dei propri doveri. 
A tal proposito, non pare condivisibile l'eccezione della terza chiamata nella parte in cui si fa rilevare che la copertura non opererebbe in quanto nel caso di specie “non viene dedotto alcun errore e men che mai documentato da verbali o relazioni obbligatorie, bensì una generica responsabilità per asserita culpa in vigilando”. Ciò in quanto, in presenza di un preciso dovere di vigilanza gravante sul sindaco a tutela della società, anche una condotta meramente omissiva assunta in violazione di detto obbligo può dirsi sintomatica di un “errore” nei termini descritti dalla clausola in commento, senz'altro suscettibile di essere rilevata dai verbali e dalle relazioni, nella misura in cui gli stessi non danno conto del tempestivo e puntuale intervento del sindaco. 
Al contempo, la condotta contestata all'assicurato non può dirsi connotata da dolo o colpa grave, essendo il ### chiamato a rispondere in questa sede della mera violazione del canone di diligenza e di prudenza, in ossequio al quale sarebbe stato onere dell'organo di controllo censurare l'inadeguata valutazione, sul piano tecnico contabile, del rischio di incapienza della debitrice controllata. 
Trattasi, in buona sostanza, di una condotta che, benché suscettibile di dare luogo ad una responsabilità colposa, non può dirsi connotata da colpa grave, specie ove si consideri che nel caso di specie è provato documentalmente che nel lasso di tempo compreso tra il ### e la messa in liquidazione della società il Collegio sindacale aveva espletato i controlli periodici rappresentando anche all'organo amministrativo l'opportunità di dare corso ad un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter della l. fall. al fine di far fronte alle criticità derivanti dalle crescenti tensioni finanziarie, determinate dall'aumento dell'esposizione verso il fisco e dalla mancata riscossione del credito vantato nei confronti della controllata. 
Tali misure, benché non sufficienti ad impedire la produzione del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa (e dunque inidonee a mandare il convenuto esente da responsabilità), escludono la possibilità di connotare la condotta omissiva del convenuto in termini di colpa grave, presupponendo la stessa l'aver agito con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla professionalità dell'attività demandata, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. 
Ciò premesso, affermata l'operatività della garanzia offerta dal contratto prodotto agli atti, va accolta la richiesta della compagnia di contenere la condanna di quest'ultima entro il limite del massimale, contrattualmente fissato in € 250.000,00, ed al netto di uno scoperto, pari ad €
Pag. 30 a 31 15.000,00.  14. Spese di lite Le spese di lite, da liquidarsi nei termini precisati in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Pertanto, l'attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti #### e ### Di contro, i convenuti ##### e ### vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a beneficio dell'attrice. 
Quanto ai rapporti tra l'attrice ed il convenuto ### ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, atteso che la domanda proposta nei confronti di detto convenuto è stata definita in rito ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. 
Infine, le compagnie assicurative vanno condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dai rispettivi chiamanti in causa, ### e ### P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore domanda eccezione o istanza disattesa, così provvede: I. rigetta l'eccezione di prescrizione delle domande proposte dall'attrice; II. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; III. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; IV. dichiara, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra l'attrice ed il convenuto ### V. accerta la responsabilità dei soli convenuti ##### e ### per il danno di cui al par. 6 e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.227.429,33, oltre rivalutazione ed interessi nei termini puntualmente indicati al par.  8; VI. rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti dei predetti convenuti; VII. rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti ##### ed eredi di ### VIII. accerta, in relazione ai soli rapporti interni tra i convenuti ##### e ### la pari responsabilità degli stessi nella causazione del danno di cui al punto V del dispositivo; IX. condanna ### S.A., in proprio e quale delegataria della coassicuratrice
Pag. 31 a 31 ### & ### - ### per l'### a tenere indenne e manlevare ### da quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in dipendenza della presente sentenza, nei limiti di scoperto e massimale precisati al par. 13; X. condanna ### società per azioni unipersonale a tenere indenne e manlevare ### da quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in dipendenza della presente sentenza, nei limiti di scoperto e massimale precisati al par. 13; XI. condanna ##### e ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XII. condanna l'attrice alla rifusione in favore dei convenuti #### e ### delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XIII. compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto ### XIV. dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti degli eredi di ### rimasti contumaci; XV. condanna ### S.A., in proprio e quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XVI. condanna ### società per azioni unipersonale alla rifusione in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XVII. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico esclusivo dei convenuti ##### e ### Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### del 25/11/2025.  ### rel. 
Dott. ####allavia###29,(C.F.###),innomeepercontodeldott.###(C.F.###),giustaprocuraspecialerilasciatasufoglioseparat o,aisensi dell'art.16 bis,co.9 bis,D.L.n.179/2012 (convertitoconL.n.221/2012),introdottodalD.L.n.90/2014,convertitoconlalegge11agosto2014n.114,edallegataallacomparsadicostituzioneerisposta.###16773/2025del25novembre2025,depositatail1dicembre2025(improntainformaticadelfileincodificaM ###),èconformeallacopi ainformaticadellastessapresentenelfascicolotelematicodel###rubricatoaln.18310/2019dallaqualeèstataestratta.###9gennaio###vv.GianlucaRiitano

causa n. 18310/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Iannaccone, Giuseppe Di Salvo

M
3

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 1027/2025 del 14-12-2025

... ### della somma di €.82.172,00 per gli indebiti prelevamenti dai conti correnti condominiali con bonifici e in contanti, per fatto, colpa e responsabilità esclusiva dell'amministratrice condominiale ex art. 1218 c.c. e 1710 e ss c.c. nonchè, in via concorrente, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o subordinatamente per indebito arricchimento ex 2041 cc; 4) accerti e dichiari che il ### n. 181 è creditore di ### della Dr.ssa ### dell'ulteriore importo di €.446,80 per spese di trascrizione della misura concessa in via cautelare e di €.5.299,94 per compensi professionali del consulente di parte Dr. ### 5) conseguentemente condanni ### della Dr.ssa ### a corrispondere in favore del condominio ricorrente la somma complessiva di €.87.918,74 con gli interessi al tasso legale dal sorgere delle singole partite di debito al saldo, fatti salvi tutti gli ulteriori danni da accertarsi, che verranno azionati in separato giudizio; 6) con vittoria delle spese di lite, rifusione dei compensi del CTU pari a €.3.670,62, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario spese generali e oneri di legge. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Il Giudice Dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.472 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da ### 181 ALGHERO ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'#####, che lo rappresenta, giusta procura in atti e lo difende RICORRENTE CONTRO #### RESISTENTE CONTUMACE ### . 
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, 1) ### ogni contraria istanza ed eccezione, 2) confermi anche nel merito la sussistenza dei presupposti e la fondatezza del ricorso per sequestro conservativo autorizzato dal ### di Sassari nella procedura R.G.  n. 3209/2023 con decreto del 23.12.2023, confermato dal ### di Sassari all'udienza del 09.01.2024; 3) accerti e dichiari che il ### di ### n. 181 è creditore di ### della Dr.ssa ### della somma di €.82.172,00 per gli indebiti prelevamenti dai conti correnti condominiali con bonifici e in contanti, per fatto, colpa e responsabilità esclusiva dell'amministratrice condominiale ex art.  1218 c.c. e 1710 e ss c.c. nonchè, in via concorrente, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o subordinatamente per indebito arricchimento ex 2041 cc; 4) accerti e dichiari che il ### n. 181 è creditore di ### della Dr.ssa ### dell'ulteriore importo di €.446,80 per spese di trascrizione della misura concessa in via cautelare e di €.5.299,94 per compensi professionali del consulente di parte Dr. ### 5) conseguentemente condanni ### della Dr.ssa ### a corrispondere in favore del condominio ricorrente la somma complessiva di €.87.918,74 con gli interessi al tasso legale dal sorgere delle singole partite di debito al saldo, fatti salvi tutti gli ulteriori danni da accertarsi, che verranno azionati in separato giudizio; 6) con vittoria delle spese di lite, rifusione dei compensi del CTU pari a €.3.670,62, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario spese generali e oneri di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto ### 181 ALGHERO esponeva di aver chiesto ed ottenuto decreto di sequestro conservativo in danno dell'odierna resistente sulla base delle allegazioni che riproponeva nel presente giudizio. 
Deduceva che, con delibera del 7.12.2021, l'assemblea del condominio aveva revocato l'incarico conferito all'amministratore ### a causa dell'inadempimento nella gestione del condominio. 
In particolare, era stato contestato che la dottssa Lai non aveva consegnato i documenti richiesti dai condomini al fine di verificare l'andamento dell'amministrazione o li aveva consegnati con grave ritardo (consuntivi dal 2016 al 2019); non aveva partecipato alle assemblee convocate a tal fine senza fornire alcuna adeguata giustificazione; aveva omesso di consegnare il rendiconto 2020 rettificato sulla situazione ### Esponeva il ricorrente che nel corso dell'assemblea del 7.12.2021 i condomini avevano lamentato una situazione di grave degrado del condominio e di pregiudizio per la sicurezza, a causa dei numerosi lavori straordinari da concludere ed altri urgenti da avviare. Avevano altresì rilevato mancanza di chiarezza e trasparenza nella contabilità condominiale e nelle comunicazioni riguardanti la consistente posizione passiva nei confronti del gestore del servizio idrico integrato ### che vantava un credito di euro 118.808,25. 
Tutto ciò premesso, in esito alla revoca dell'incarico e alla nomina del nuovo amministratore, questi aveva conferito incarico al dott ### per verificare la regolare tenuta della contabilità. 
All'esito dell'incarico, il consulente aveva riscontrato gravi irregolarità, la totale assenza dei registri delle fatture e dei registri di contabilità, dei bilanci di previsione e, soprattutto, aveva accertato numerosi prelievi dal conto corrente condominiale, del tutto privi di giustificazione. 
Il consulente aveva inoltre rilevato che i bilanci 201-2019 erano stati approvati con grave ritardo e sulla base di dati contabili inattendibili, in mancanza dei documenti necessari. 
Il dott ### aveva accertato anche che, nell'approvazione del rendiconto, l'amministratore aveva alterato il saldo dei conti correnti (il condominio era titolare di 4 conti correnti). 
In particolare, con riferimento ai prelievi non giustificati, il consulente aveva accertato che l'amministratore, nel periodo 2019-2021, aveva prelevato dai conti condominiali e versato sul proprio conto corrente, 75.128 euro: nel 2019 aveva disposto in proprio favore, dai conti correnti intestati al condominio il pagamento di euro 32.750,00, oltre il proprio compenso; nel 2020 aveva indebitamente accreditato euro 27.539,00, oltre il proprio compenso; nel 2021 aveva indebitamente accreditato euro 15.979,00, oltre il proprio compenso. 
Il condominio lamentava inoltre che l'amministratore aveva eseguito degli accrediti in favore di altri condominii, del tutto privi di giustificazione. 
Ciò premesso in fatto, esponeva in diritto che la convenuta era risultata gravemente inadempiente con riferimento al contratto di mandato e che i comportamenti contestati rilevavano anche con riferimento all'art 2033 cc, 2043 cc e, in subordine, anche ex art 2041 cc. 
Concludeva come in atti. 
Il convenuto rimaneva contumace. 
In diritto La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. 
Va premesso che il rapporto tra amministratore e condominio è un rapporto di mandato che deve essere svolto con la diligenza del buon padre di famiglia (ex multis Corte appello Napoli sez. II, 29/09/2020, Cass. 3233/1982). 
Da ciò discende che, in caso inadempimento dell'amministratore, trovano applicazione le norme in tema di responsabilità contrattuale e, in particolare, le disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (articolo 1176 del Cc) e quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (articolo 1218 del Cc). 
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile. 
Il condominio ha provato le circostanze poste a base della domanda e segnatamente, l'irregolare e scorretta tenuta della contabilità, la mancata regolare redazione dei rendiconti e la sottrazione dell'ingente somma di euro 71.462. 
In tal senso i documenti in atti e le conclusioni del consulente tecnico. 
Dall'esame della relazione depositata dal consulente ### emerge la grave carenza documentale nella gestione del condominio ed un serie di dati riportati erroneamente “Il prospetto dei flussi di cassa dal 1.1.2017 al 31.12.2017 riporta un avanzo finale di cassa pari ad euro 25.101,93 inferiore rispetto alla somma dei saldi banca di fine anno pari ad € 26.917,97. 
Lo stato patrimoniale al 31.12.2017, riporta la situazione debitoria analiticamente trattata nel documento denominato “dettaglio debiti e crediti”. 
Si rileva un errore nel saldo del conto corrente ### 822190 che da estratto conto è pari ad € 10.142,05 ma nel rendiconto è stato indicato € 10.075,71.” E' emerso inoltre che i rendiconti consuntivi in data ### e 25.2.2020 riportano dati non coincidenti; la mancanza del registro di contabilità; l'indicazione errata del saldo dei conti correnti del condominio; l'esecuzione di diversi bonifici a favore dell'amministratore con addebito sui diversi conti del condominio, nel periodo 2019-2021, con versamento in favore dell'amministratore della complessiva somma di euro 71.462, del tutto priva di giustificazione; il prelievo dai c/c del condominio di euro 7.000 (anno 2019) e 3710 (anno 2020) in contanti per i quali non è possibile trovare la causa giustificativa in assenza del registro di contabilità. 
Non vi è dubbio che tali comportamenti integrino violazione delle norme in tema di corretta esecuzione del mandato poiché si tratta di comportamenti in totale contrasto con l'interesse del mandante condominio. 
Considerato che il convenuto, rimasto contumace, non ha provato di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, si deve concludere che è stato provato il suo grave inadempimento con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento in favore del condominio. 
Il pregiudizio lamentato può essere riconosciuto in misura di euro 71.462, pari alle somme indebitamente prelevate dall'amministratore e bonificate sul proprio conto corrente; in euro 10.710 peri alle somme prelevate in contanti e non rendicontate in alcun modo. 
Quanto alla prima voce si tratta di un danno emergente poiché l'amministratore si è appropriato di denaro in proprietà del condominio, quanto alle restanti somme si tratta di denaro sottratto alla disponibilità del condominio senza un'adeguata giustificazione contabile costituendo dunque un ammanco di cassa che deve essere ricostituito in favore del condominio (in tal senso ### 14/10/2024, n.1032).  *** 
Tutto ciò premesso, accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente condominio, in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.  ### inoltre, il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio e delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 peri al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte ### Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza; accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente condominio, in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.  ### inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 pari al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte ### Pone le spese della consulenza definitamente a carico della convenuta.  ### della ### alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato: Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Parametri minimi tenuto conto del valore e della complessità ### di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00 ### introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00 ### decisionale, valore minimo: € 2.127,00 ### tabellare (valori minimi) € 7.052,00 Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 2.327,16 ### maggiorato comprensivo degli aumenti € 9.379,16, oltre spese, Iva e Cpa come per legge. 
Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. 
Sassari li, 14/12/2025.   

IL GIUDICE
(### G.M.###


causa n. 472/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Maria Mossa

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28840/2024 del 08-11-2024

... sempreché non risul tino dal le scritture contabi li, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od oper azioni per importi superiori a € 1.000 gi ornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili”. Da tale quadro normativo si evince agevolmente che spetta al contribuente vin cere le presunzioni dell'ufficio fornendo documentazione a sostegno delle proprie deduzioni che consenta di esc ludere che le movimentazioni bancarie siano da ricondurr e alla percezione non di chiarata di 5 di 8 redditi d'impresa. Orbene, le considerazioni di parte appellante, che per vero si concentrano sul solo conto intrattenuto presso la banca ### di ### , con esclusione quindi dei conti intestati ai genitori e di cui comunque ha ammesso di avere la disponibilità, non so no corroborate da alcuna documen tazione e pertanto non possono valere a superare il quadro presuntivo su cui si fonda l'accertamento impugnato in prime cure. Parte appellante si limita ad aff ermare che le movimentazioni sarebbero da rico ndurre ad incassi per contanti deriv anti sia dall'attività commercial e svolta dall'appellante sia dagli incassi dei fitti attivi relativi ai contratti così come enumerati , ma tali (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19850/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ###. 6 DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### presso l'### (ADS###), che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 8 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 1835/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal #### 1. La sig.ra ### impugnava a vanti la ### tributaria provinciale di Napoli l'avviso di accertamento TF###019, relativo a maggior i ### - redditi impresa (regime semplificato) per l'anno di imposta 2016, rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, deducendo il maggiore importo dovuto dalla movimentazione del conto intestato alla medesima o nella sua disponibilità ex art. 32 del d.p.r. n. 600/1973.  2. Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso dalla contrib uente, come disposto dalla sentenza n. 370/2022 dell'11.01.2022, adottata dalla ### tributaria provinciale di Napoli.  3. An che l'appello del la contribuente è stato respinto dalla ### tributaria re gionale della ### che, con la sentenza n. 1835/2023, ha ritenuto infondati i motivi di gravame dedotti, al fine di gi ustificare le mov imentazioni ban carie da cui presuntivamente l'amministrazione fin anziaria ha desunto i maggiori redditi della ### 4. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico composito motivo.  5. Resiste con controricorso l'### delle entrate.  6. La ricorrente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio.  7. E' stata, quindi , fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024.  ### 1. Il motivo di ricorso è indicato dalla ricorrente stessa c ome “### e falsa applicazi one delle norme di diritto ed omesso 3 di 8 esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma I n. 3 e 5 c.p.c.)”. 
Pur se non chiara mente evidenziato , il motivo contesta che la decisione di merito abbia posto a carico della contribuente l'onere della prova circa i maggiori redd iti oggetto di accertamento; contesta altresì la valutazione che i giudici d'appello (così come i primi giudici) hanno dato delle giusti ficazioni fornite dalla medesima per spiegare le movimentazioni bancarie.  2. Si ricorda che la proposta di definizion e del giudizi o ha il seguente tenore: “La ricorrente deduce che la Corte di ### ia ### taria di II grado, non soltanto non si ispirava ai principi generali del diritto circa l'onere della prova a carico dell'### delle entrate, ma non applicava quanto statuito dalle disposizioni co ntenute nella recentissima novella apportata al D. Lg s. 546/1992 dalla ### 130/2022 - applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022 - che spetta all'amministra zione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo, pertanto, l'onere della prova spetta all'### delle ### e non al contribuente; inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte di ### abbia omesso l'esame dei fatti allegati e provati dalla parte ricorrente; il ricorso, come proposto, risulta inammissibile ed infondato; invero, esso contiene una sovrapposizione di motivi di ricorso eterogenei che determina, per ciò solo, secondo l'insegnamento consolidato di codesta ### ma Corte, l'i nammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, ord. n. 20288/2018); il motivo risulta inammissibile anche per l'assenza di specificità non indicando con chiarezza, né il fatto che i ### di secondo grado avrebbero omesso di esaminare, né le norme che si assumono violate, richiedendo sostanzi almente un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità; solo per completezza, deve rilevarsi che l'art. 32 c. 1 n. 2 del DPR n.600/73 istituisce una presunzi one legale relativa, per cui il contribuente puo' dimostrare, onerando il contribuente della prova contraria; come correttamente motivato nell'impugnata sentenza l'onere probatorio dell'uff icio è soddisfatto ai sensi dell'art.32 del DPR 600/73 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, mentre si determina l'inver sione dell'onere della prova a carico 4 di 8 della ricorrente, la quale deve dimostrare che gli elementi desunti dalla movimentazione bancaria non sono operazioni imponibili, provando che ciascuna delle oper azioni eff ettuate sia estranea a fatti im ponibili, dimostrazione che, secondo la Corte di giustizia, non è stata fornita; (…) infine, va ribadito che <<in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell 'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdott o dall'art. 6 dell a l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano a l contribuente l' onere della prova contraria>> (Cass. N.2746/2024)”.  3. ### condivide tali argomentazioni. 
Può inoltre aggiungersi quanto segue. 
La motivazione della sentenza qui impugna ta si fonda, nel suo nucleo essenziale, nei seguenti passaggi argomentativi: “Il complesso delle deduzioni articolate da parte appellante è inteso a mi nare il quadro ar gomentativo che con nota l'avviso di accertamento impugnato in prime cure che si fonda sulle risultanze delle espletate indagini bancarie facendo valere la presunzione in base all a quale i prelevament i dal c/c bancar io non gi ustificati costituiscono importi non dichiarati. In tema di accer tamenti bancari, l'art. 32 del ### 600 / 73 prevede, inf atti, un a presunzione legale, in base alla quale “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilev ati rispettivament e a norma del n. 7 e dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 1995, 504 sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni, sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifi che ed accertamenti, se il contribuente non ne in dica il sogg etto beneficiario e sempreché non risul tino dal le scritture contabi li, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od oper azioni per importi superiori a € 1.000 gi ornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili”. Da tale quadro normativo si evince agevolmente che spetta al contribuente vin cere le presunzioni dell'ufficio fornendo documentazione a sostegno delle proprie deduzioni che consenta di esc ludere che le movimentazioni bancarie siano da ricondurr e alla percezione non di chiarata di 5 di 8 redditi d'impresa. Orbene, le considerazioni di parte appellante, che per vero si concentrano sul solo conto intrattenuto presso la banca ### di ### , con esclusione quindi dei conti intestati ai genitori e di cui comunque ha ammesso di avere la disponibilità, non so no corroborate da alcuna documen tazione e pertanto non possono valere a superare il quadro presuntivo su cui si fonda l'accertamento impugnato in prime cure. Parte appellante si limita ad aff ermare che le movimentazioni sarebbero da rico ndurre ad incassi per contanti deriv anti sia dall'attività commercial e svolta dall'appellante sia dagli incassi dei fitti attivi relativi ai contratti così come enumerati , ma tali affermazioni, come osservat o in prime cure, nemm eno in questa sede di gi udizio sono corr oborate da reperti documentali”. 
Rispetto a tale apparato argomentativo le censure propos te appaiono complessivamente inammissibili. 
Sotto un primo profilo, infatti, le stesse non sono tali da porre in discussione l'orien tamento costante di questa S.C. in ordi ne alla correttezza e legittimità d ella pres unzione legale discendente dall'art. 32 del d.p.r. 600/1973, ri sultando pertanto il ricorso distonico rispetto al paradigma normativo di cui all'art. 360 bis 1). 
Ricordato, infatti, che la contribuente paci ficamente percepisce redditi di impresa, la S.C. ha ribadito anche recentemente che la presunzione legale ### della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risul tanze dei cont i bancari, giusta l' art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art.  38, rig uardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32 , comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quell e di versamento nei confront i di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Sez. 5, ord.  9403 del 08/04/2024 - Rv. 670819 - 01). 
Pertinente anche quanto affermato da ### 5, or d. n. 2928 del 31/01/2024 - Rv. 670253 - 01, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui red diti, qualor a l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio del l'### è soddisfatto , secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli 6 di 8 elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a car ico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono rifer ibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilit à di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (conf. Cass. 15857/2016 e, ancor prima, Cass. n. 18081/2010 e Cass. 26111/2015). 
Legittimamente detta presunzione può applicarsi ad un conto corrente nella disponibilità della contribuente, seppure formalmente intestata ad un ter zo (n ella specie la madr e) secondo quanto sancito da ### 5, ord. n. 7360 del 19/03/2024 - Rv. 670588 - 01, per la quale qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del citato d. P.R., con la conseguenza che l'### non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosa prova contraria. 
Sotto diverso ma concorrente profilo, può rilevarsi come il motivo di ricorso proposto - al di là della contestazione che precede - miri anche ad una di versa valutazion e del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. 
Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare , sulla scia di un costante indirizz o, la più recente ### 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 6708 88 - 01), p er la quale “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricor so gli atti proces suali sui quali fonda la propria di versa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo appre zzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza anche ### U, sent. n. ### del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 03) ha affermato esplicitamente che “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'app arente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motiv azione e di 7 di 8 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”. 
Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, ### 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01), sec ondo cui “La valu tazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattu ale non sono sindacabi li in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.  qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato , a norma del l'art. 116, co mmi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del mate riale istruttorio med iante la valu tazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazion e delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contr apponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudic e di legittimità degli acc ertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”. 
Va solo aggiunto, per completezza , che in materia di giudizio tributario, il nuovo comm a 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valu tare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente app licabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria. (Sez. 5, ord. n. 2746 del 30/01/2024 - Rv.  670209 - 01). 
Ancora, nella misura in cui la contribuente invoca l'art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c., il motivo risul ta incorrere nella causa di inammissibilità della c.d. “doppia conforme” di cui alla medesima novellata disposizione, posto che la valutazion e in fatto è stata identicamente compiuta nei due gradi di merito. 
In definitiva, il motivo di ricorso appare inammissibile.  5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
Poiché il gi udizio viene d efinito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna del la parte istante a norma dell'art.  96, co mma 3 e 4 c.p.c. Infatti , in tema di proc edimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene 8 di 8 una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c., codificando altresì un'ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiu tata lascia presumere (c osì Cass. S.U. 13.10.2023, 28540). 
Pertanto, la parte ricorrente va con dannata, nei co nfronti della controparte, al pagamento della somma equitativament e determinata di ### 2.250, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di ### 500 in favore della ### delle ammende. 
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.  P.Q.M.  La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione; condanna parte ricorrente ed in fa vore della controricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di leg ittimità, che liquida in ### 4.500, oltre a spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento del la somma di ### 2.250 in favore della controricorrente e dell'ulteriore somma di ### 500 a favore della ### delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n . 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto d ovuto per legge. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio del 18 settembre 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, Farolfi Alessandro

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23311 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.254 secondi in data 30 gennaio 2026 (IUG:ZO-DD3222) - 1223 utenti online