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### 1 a 31 R.G.N. 18310/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE ### Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 25/11/2025 composto dai magistrati: dott. ### Presidente, dott. ### dott. ### relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18310 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione con ordinanza del 10/04/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra ### s.p.a. (p.iva ###), in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione; - Attore e ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Convenuto - ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; -
Pag. 2 a 31 ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### D'### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ### via ### delle ### n. 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - ### di ### (c.f. ###); - ### contumaci ### S.A. - ### per l'### (già ### - ### per l'###, (P. IVA ###), in proprio e quale impresa
Pag. 3 a 31 delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta, unitamente agli avv.ti ### e ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Terza chiamata; ### per azioni unipersonale (P. IVA: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; - Terza chiamata; Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 22-27/01/2025 in atti.
Codice oggetto: 151110 Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione del 08/03/2019 la ### del fallimento della società ### s.p.a. (di seguito anche “PIA”) agiva in giudizio nei confronti degli ex amministratori e sindaci succedutisi in carica in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno cagionato alla società, complessivamente quantificato in € 24.355.223,05.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva che: - in data ### sarebbe stato dichiarato il fallimento della ### (già ### s.p.a.); - detta società, costituita in data ###, sarebbe stata amministrata da un consiglio di amministrazione, la cui composizione sarebbe mutata nel tempo; - segnatamente, l'organo amministrativo sarebbe stato in passato composto da o #### e ### fino al mese di aprile del 2010; o #### e ### dall'aprile del 2010 al luglio del 2014; o #### e ### dal luglio del 2014 alla data di dichiarazione del fallimento;
Pag. 4 a 31 - la funzione di controllo sarebbe stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto dai seguenti professionisti o #### e ### fino al maggio del 2009; o #### e ### dal maggio del 2009 all'ottobre del 2010; o #### e ### dall'ottobre del 2010 alla data di fallimento. - detta società, attiva nel settore della produzione televisiva e cinematografica, avrebbe da sempre operato in perdita ed omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte indirette e delle ritenute fiscali, dando luogo ad un'esposizione verso l'### costantemente accresciutasi di anno in anno fino alla data di apertura del fallimento; - in siffatto contesto l'organo amministrativo avrebbe omesso di rilevare l'emersione della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge, risalente quantomeno all'anno 2011, in tal modo proseguendo lo svolgimento dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c.; - segnatamente, detta condotta sarebbe stata resa possibile grazie all'adozione di artifici contabili connessi ad un'operazione di vendita di un proprio asset alla ### s.r.l., società interamente controllata dalla stessa ### - in particolare, con una scrittura privata del 30/12/2011, la ### avrebbe ceduto alla controllata i diritti di sfruttamento cinematografico, televisivo ed audiovisivo di alcune opere (puntualmente indicate in citazione), cumulativamente definite dalle contraenti come “library”, al prezzo complessivo di € 7.258.000,00, significativamente superiore a quello di € 2.774.334,00 attribuito alla stessa library nel bilancio di esercizio di ### al 31/12/2010; - l'operazione, ad opinione dell'attrice, avrebbe avuto il solo scopo di creare artificiosamente una plusvalenza da inserire nel bilancio della ### allo scopo di occultare l'emersione della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale; - a sostegno di detta tesi deporrebbero numerose anomalie connotanti l'operazione, di seguito sinteticamente elencate o la library oggetto di cessione era stata fino ad allora stimata nel bilancio della ### per un valore di € 2.774.334,00; o la cessione prevedeva l'immediato pagamento della sola somma di € 58.000,00 e la dilazione del saldo in rate semestrali, peraltro decorrenti soltanto a partire dal 01/07/2012, tutte rimaste inadempiute; o il valore intrinseco della library, artificiosamente “gonfiato” dalle parti al fine di
Pag. 5 a 31 generare una plusvalenza meramente contabile nel bilancio della ### sarebbe stato in realtà pari a soli € 526.580,00, come attestato da perizia di stima a firma della dott.ssa ### commissionata dalla stessa attrice e prodotta come all. 31 alla citazione; o a distanza di circa un anno dalla cessione, quando l'acquirente si era già resa gravemente inadempiente non versando alcuna rata, il C.d.a. della ### avrebbe irragionevolmente deciso di rinunciare ad una parte consistente del credito al dichiarato fine di sopperire ad esigenze di ricapitalizzazione della stessa controllata debitrice; - sulla scorta di tali premesse, procedendo alle opportune rettifiche (in buona parte giustificate dal fatto che fosse ab origine del tutto inverosimile l'effettivo incasso del prezzo convenuto con la scrittura privata del 30/12/2011), sarebbe stato doveroso accertare l'emersione della causa di scioglimento della ### quantomeno in concomitanza con la chiusura dell'esercizio 2011; - la prosecuzione dell'attività di impresa, in violazione dell'art. 2486 c.c., avrebbe determinato un considerevole aumento dell'esposizione debitoria della fallita, quantificato dalla stessa attrice in via principale, in misura pari al deficit fallimentare, ammontante ad € 24.355.223,05; - in via subordinata, il danno risarcibile sarebbe suscettibile di essere liquidato in misura pari all'ammontare complessivo dei debiti tributari dolosamente inadempiuti, comprensivi di sanzioni ed aggio, pari ad € 23.086.662,92; - in via ulteriormente subordinata, il danno risarcibile dovrebbe essere liquidato quantomeno in misura pari ad € 17.090.261,71, quale somma dei debiti tributari maturati successivamente all'esercizio 2011 (complessivamente pari ad € 9.044.214,00) e dei debiti per sole sanzioni ed interessi maturati dalla data di costituzione della società (complessivamente pari ad € 8.046.047,71); - di tale danno risponderebbero, unitamente all'organo amministrativo, anche i componenti del collegio sindacale succedutisi nel tempo, avendo questi ultimi omesso di attivarsi a tutela della società, pur a fronte di gravissime violazioni da parte del C.d.a., peraltro in parte anche rilevate e censurate dall'organo di controllo; - in particolare, il collegio sindacale avrebbe omesso di compiere i seguenti atti dovuti o verifica della concreta esigibilità del credito nei confronti di ### e dell'andamento dell'operazione di cessione della ### ex art. 2403-bis c.c.; o segnalazione della non veridicità dei bilanci di ### redatti dal 2011 (con giudizio
Pag. 6 a 31 negativo ex art. 2409-ter c.c. in merito alla conformità dei bilanci stessi alle norme che ne disciplinano la redazione) nonché l'opposizione alla loro approvazione; o impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci ex art. 2379 c.c.; o presentazione di una denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. relative al mancato rispetto delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci e alla violazione dell'obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c.; o istanza al Tribunale ex art. 2446, comma 2, c.c. affinché venisse disposta la riduzione del capitale sociale oppure la convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.; o ricorso al Tribunale per l'accertamento dell'integrale perdita del capitale sociale e dunque del verificarsi della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c.. - inoltre, i soli convenuti #### e ### sarebbero responsabili di ulteriori atti di mala gestio, sostanzialmente consistiti in condotte distrattive, in buona parte risalenti ad epoca antecedente all'emersione della causa di scioglimento; - segnatamente, nel periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2008 risulterebbero effettuati prelevamenti privi di giustificazione per un totale di € 1.227.118,00; - infine, un'ulteriore condotta di mala gestio sarebbe consistita nell'effettuazione, nel corso dell'anno 2014 (dunque di molto dopo l'effettiva perdita del capitale sociale), di pagamenti preferenziali per diverse centinaia di migliaia di euro a beneficio dei soli creditori in favore dei quali i componenti del C.d.a. avevano prestato garanzie personali; Sulla scorta di tali premesse, come detto, la curatela agiva in giudizio nei confronti degli odierni convenuti, chiedendo la condanna in solido degli stessi al pagamento della complessiva somma di € 24.355.223,05, ovvero, in via subordinata, di € 23.086.662,92 o di € 17.090.261,71 o di € 9.044.214 o di € 8.046.047,71 (punto D delle conclusioni).
A tale importo si aggiungeva l'ulteriore domanda, proposta nei confronti dei soli convenuti #### e ### tesa ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.227.118,00 (punto C delle conclusioni).
Si costituivano tempestivamente i convenuti ######## e ### formulando eccezioni in parte comuni.
Pag. 7 a 31 In primo luogo, quasi tutti i convenuti eccepivano la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Inoltre, tutti i convenuti eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere dalla parte attrice, atteso che tra il dies a quo da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione (sulla cui individuazione gli stessi convenuti hanno formulato ipotesi non coincidenti) e la data di introduzione del giudizio sarebbe decorso più di un quinquennio.
Nel merito, tutti contestavano la fondatezza degli addebiti mossi dalla curatela attrice rilevando che, in primo luogo, non vi sarebbe prova di alcuna mala gestio da parte dell'organo amministrativo per ipotizzata violazione dell'art. 2486 c.c., attesa la piena liceità, anche sul piano contabile, dell'operazione consistita nella vendita della library e nella successiva rinuncia ad una parte del credito vantato nei confronti della controllata cessionaria al dichiarato fine di ricapitalizzare quest'ultima.
Quanto alle condotte asseritamente distrattive, le stesse sarebbero state genericamente individuate in citazione e, in ogni caso, sarebbero state tutt'altro che illecite, essendosi piuttosto trattato di prelevamenti di denaro dal conto della società compiuti al fine di assolvere, in contanti, ad obbligazioni sorte nell'esercizio dell'attività caratteristica svolta dalla società stessa. In particolare, stando alle allegazioni della maggior parte dei convenuti, detti contanti sarebbero stati utilizzati per il pagamento dei soggetti coinvolti nell'attività di produzione cinematografica e televisiva (principalmente fornitori, attori, comparse e staff coinvolti nelle attività di ripresa). Di tale circostanza vi sarebbe riscontro nella contabilità consegnata alla ### attrice.
I sindaci, inoltre, aggiungevano che nel caso di specie, quand'anche fosse in astratto ipotizzabile una condotta di mala gestio, mancherebbe in ogni caso l'allegazione e/o la dimostrazione di una condotta omissiva contra ius, a loro ascrivibile, causalmente idonea a determinare il danno lamentato.
Inoltre, i soli convenuti #### e ### chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione a citare in causa le rispettive compagnie assicurative, chiedendo di essere manlevate da queste ultime.
Si costituiva ### chiamata in causa da ### associandosi, in primo luogo, alle difese svolte da quest'ultimo ai fini del rigetto della domanda di parte attrice.
In via subordinata, con specifico riferimento alla domanda di manleva, eccepiva l'inoperatività della polizza, stipulata nell'anno 2018 in quanto: - in primo luogo, l'assicurato avrebbe falsamente attestato al momento alla
Pag. 8 a 31 sottoscrizione di non essere a “conoscenza di qualsiasi circostanza o evento che possano dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati”; - in secondo luogo, la condotta tenuta dal ### ove dimostrata, in quanto connotata da profili di intenzionalità, esulerebbe dall'ambito di operatività della polizza ai sensi dell'art. 3 lett. e).
In via ulteriormente subordinata, la terza chiamata chiedeva che la domanda di manleva fosse accolta tenendo conto dei limiti di copertura (scoperto e massimale) previsti da contratto.
Si costituiva, altresì, ### s.p.a., chiamata in causa dai convenuti ### e ### eccependo, nella denegata ipotesi in cui non fosse rigettata la domanda proposta nei confronti degli assicurati, l'inoperatività delle polizze in quanto: - le polizze garantirebbero l'assicurato soltanto in relazione a danni causati da “errori, documentati dai verbali o dalle relazione obbligatorie” periodiche, ma non anche da una più generica culpa in vigilando, in questa sede allegata dall'attrice; - i contratti limiterebbero la retroattività della copertura a fatti compiuti non prima del 20/11/2010, pertanto, eventuali condanne per fatti antecedenti a tale data non legittimerebbero l'accoglimento della domanda di manleva; - la copertura sarebbe esclusa per le ipotesi di colpa grave.
In via subordinata, chiedeva che la domanda di manleva fosse accolta tenendo conto dei limiti di copertura previsti da contratto.
In occasione della prima udienza di trattazione, differita dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 168 bis co.5 c.p.c., veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione della sopravvenuta morte di ### Il fallimento attore depositava tempestivamente un ricorso per la riassunzione e all'udienza del 09/11/2020 veniva dichiarata la contumacia degli eredi del convenuto deceduto. Alla successiva udienza del 12/07/2021, verificata la regolarità della notifica anche nei confronti di ### venivano concessi i termini ex art. 186 c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile, all'esito della quale, nelle more del rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva tardivamente ### contestando la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione nei propri confronti.
Segnatamente, lo ### - pacificamente residente negli ### d'### - eccepiva che
Pag. 9 a 31 la citazione gli sarebbe stata notificata in violazione del termine dilatorio di 150 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. per le notifiche effettuate all'estero. Al contempo, anche la notifica del ricorso in riassunzione, non andata a buon fine in occasione del primo tentativo, sarebbe stata reiterata vilando le prescrizioni dell'art. 142 c.p.c.. Di conseguenza, stante la perentorietà del termine per procedere al rinnovo della notifica del ricorso per riassunzione, il giudizio dovrebbe ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
A detta eccezione si associavano altri convenuti, ed in particolare il ### ed il ### i quali, facendo notare di aver a loro volta formulato una domanda di accertamento delle specifiche quote di responsabilità ascrivibili ad ognuno dei convenuti, assumevano che l'estinzione del giudizio nei confronti dello ### avrebbe dovuto estendersi alla posizione di tutti i convenuti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni determinata dalla proposizione di domande riconvenzionali trasversali, anche nei confronti dello stesso ### Dette eccezioni venivano contestate dalla parte attrice con i propri scritti difensivi depositati nel rispetto dei termini ex art. 190 c.p.c. 1. Sulle eccezioni di carattere preliminare sollevate dal convenuto ### detto, lo ### nel costituirsi tardivamente, ha eccepito la nullità della notifica della citazione e del ricorso per riassunzione.
Segnatamente è accaduto che la notifica dell'atto di citazione, benché effettuata all'indirizzo esatto di residenza (### n. 2735, ###, ####, si era perfezionata in data ###, dunque entro i 150 giorni dalla prima udienza di comparizione, differita dal giudice istruttore al 09/09/2019 con decreto ex art. 168 bis co.5 c.p.c..
Dunque, in occasione di tale udienza, nel corso della quale il giudice istruttore si era limitato a prendere atto del decesso dell'ulteriore convenuto ### e a dichiarare l'interruzione del giudizio, non poteva dirsi correttamente instaurato il contraddittorio con lo ### Seguiva la proposizione tempestiva da parte dell'attrice di un ricorso per riassunzione, a seguito della quale il giudice istruttore, con decreto ex art. 303 c.p.c., fissava l'udienza del 09/11/2020 per la prosecuzione del giudizio.
La parte attrice notificava il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza anche allo ### Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che il tentativo di notifica, in tale occasione, era stato tentato dalla società statunitense “### services”, incaricata per l'incombente, presso un indirizzo (2934 1/2 ###, ### CA 90077) completamente diverso da quello indicato dalla ricorrente in riassunzione. ###
Pag. 10 a 31 preposto all'espletamento dell'attività di notifica dava atto del fatto che detto indirizzo corrispondeva ad un “mailbox store” e che per la consegna del plico sarebbe stato necessario fornire un “box number”.
In allegato al verbale attestante il fallimento del tentativo di notifica, la stessa società statunitense “### Services” - la quale aveva tentato la consegna presso l'indirizzo errato - attestava letteralmente quanto segue: “We were unsuccesful in delivering your documents to the recipient in this service request. We located the following possible address for your recipient: ### 2735 ### CA 90077” (cfr. doc. 3 allegato alla nota del 03/11/2020 di parte attrice).
Dunque, in estrema sintesi, può dirsi che il primo tentativo di notifica del ricorso per riassunzione non fosse andato a buon fine a causa di un errore della società statunitense demandata all'espletamento dell'incombente, la quale aveva effettuato il tentativo di notifica presso un indirizzo diverso da quello indicato dalla parte attrice nella propria richiesta.
Tale premessa appare di fondamentale importanza ai fini dell'apprezzamento della correttezza del successivo tentativo di notifica, espletato sempre dalla stessa parte attrice a seguito dell'udienza del 09/11/2020.
In occasione di detta udienza - come detto, fissata dal giudice istruttore a seguito del deposito del ricorso per riassunzione - la parte attrice rappresentava quanto segue: “### l'indirizzo sia esattamente lo stesso presso il quale era a suo tempo andata a buon fine la notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio con la consegna dell'atto nelle stesse del sig. ### questa volta il notificatore, nonostante i numerosi tentativi compiuti (v. pag. 3 del documento intitolato “### to Costumer” allegato sub. 3), non è riuscito a effettuare la nuova notificazione a causa del fatto che la persona ivi presente, pur non affermando che il sig. ### non fosse più domiciliato presso quell'indirizzo, ha rifiutato di ricevere gli atti.”. Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva di essere autorizzato a ripetere il tentativo di notifica ai sensi dell'art. 142 co.1 c.p.c., stante la comprovata impossibilità di procedere alla notifica nelle forme del comma secondo.
A fronte di detta richiesta il giudice istruttore, con ordinanza del 09/11/2020, disponeva quanto segue: “preso atto della notificazione tentata al convenuto ### negli ### d'### e della richiesta, da parte della difesa del fallimento attore, di ulteriore congruo termine per il rinnovo della notificazione all'estero nei riguardi del predetto ### (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice: « … si chiede che l'ill.mo ### voglia fissare una nuova udienza di prima comparizione delle parti, nel rispetto dei termini a comparire di almeno 150 giorni, e dunque preferibilmente non prima di giugno 2021, e concedere all'odierno esponente un
Pag. 11 a 31 termine per eseguire una ulteriore notifica del ricorso in riassunzione e del relativo nuovo decreto di fissazione …» p.q.m. rinvia all'udienza del 12/7/2021 ore 11,00 per lo stesso odierno incombente con termine perentorio fino al 15/1/2021 per il rinnovo della notificazione al convenuto ### indicato come residente a ### - ### (###, ### dr. n. 2735” ( ordinanza del 09/11/2020 in atti).
Detto provvedimento, lungi dal contenere un'espressa autorizzazione della parte attrice a rinotificare la citazione ed il ricorso per riassunzione nelle forme dell'art. 142 co.1 c.p.c., si limitava a concedere alla parte attrice un termine perentorio per “il rinnovo della notificazione al convenuto ### indicato come residente a ### - ### (###, ### dr. n. 2735”.
Detto ciò, occorre rilevare che il primo tentativo di notifica del ricorso in riassunzione era risultato vano, non a causa dell'irreperibilità dello ### presso l'indirizzo di residenza noto all'attrice, quanto piuttosto a causa di un errore della società “Abc legal services”, la quale, a fronte della richiesta di notifica presso l'indirizzo ### dr. n. 2735, aveva tentato la notifica presso un mailbox store situato all'indirizzo 2934 1/2 ###.
Dunque, ai fini che qui interessano, osserva il Collegio che la parte attrice era tenuta, a pena di decadenza, ad effettuare il rinnovo della notifica entro il termine del 15/01/2021 nelle forme del comma secondo dell'art. 142 c.p.c., il quale a statuisce a chiare lettere che “le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200”. Di detta impossibilità, meramente allegata dall'attrice, non vi è alcun riscontro, non potendo la stessa essere desunta dall'esito negativo del tentativo di notifica del giugno 2020, in quanto espletato presso un indirizzo diverso da quello di residenza dello ### Detto ciò, stante la perentorietà del termine concesso dal giudice istruttore con l'ordinanza del 09/11/2020, si impone la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti dello ### il quale, costituendosi tardivamente, ha insistito per l'adozione di detta decisione, dolendosi della mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti entro i termini decadenziali stabiliti dal giudice istruttore.
Ciò detto, stante la scindibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei diversi convenuti, la pronuncia di estinzione del giudizio non può estendersi a coloro nei cui confronti il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.
Né a ciò osta il fatto che alcuni convenuti abbiano richiesto l'accertamento della quota parte di
Pag. 12 a 31 responsabilità ascrivibile ad ognuno di essi nonché, in via principale, di limitare la propria condanna al pagamento della sola quota parte di danno cagionata ovvero, in via subordinata, di condannare i convenuti maggiormente responsabili a manlevare o a restituire loro in via di regresso le somme eccedenti la propria quota di responsabilità. ### in parola è stata puntualmente sollevata dalla difesa dei convenuti ### e ### al fine di evidenziare l'inscindibilità delle domande proposte nei loro confronti e nei riguardi anche dello ### e, con essa, la conseguente estinzione giudizio nei rapporti tra loro stessi e l'attrice. ### dei convenuti ### e ### non può essere condivisa in quanto, a ben vedere, nemmeno questi ultimi hanno inteso, tanto al momento della loro costituzione, quanto all'esito della riassunzione, instaurare il contraddittorio nei confronti dello ### notificando a quest'ultimo la propria comparsa di costituzione al fine di rendergli opponibile la domanda di manleva o di condanna in regresso. Né risulta essere stata mai formulata da detti convenuti una richiesta espressa di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., o quantomeno di concessione di un apposito termine per consentire la notifica della propria comparsa nei confronti dello ### al fine di poter opporre a quest'ultimo le domande di manleva o di regresso.
In proposito va precisato che, anche a voler ritenere che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di altro convenuto costituito non necessiti di apposita istanza ex art. 269 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/03/2022, n.9441), va rilevato che detto orientamento fa salvo in ogni caso l'onere del convenuto di notificare la propria comparsa ai sensi dell'art. 292 c.p.c. all'altro convenuto ove questi sia rimasto contumace. Ed invero, si legge nella sentenza di legittimità appena richiamata che “la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace” (n.d.r. enfasi aggiunta).
Se ne desume che, a maggior ragione, ove il contraddittorio con il convenuto in manleva o in regresso non sia stato instaurato nemmeno da parte dell'attore (come avvenuto nel caso di specie per le ragioni appena esposte), grava su colui che intende proporre una riconvenzionale trasversale nei confronti del medesimo convenuto quantomeno l'onere di notificare la propria comparsa al destinatario della domanda, eventualmente previa richiesta di concessione di apposito termine da parte del giudice istruttore.
Pag. 13 a 31 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, devono ritenersi implicitamente - ma al contempo univocamente - rinunciate anche quelle domande eventualmente proposte dai convenuti nei confronti dello ### ove volte ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato opponibile a quest'ultimo, finalizzata alla manleva o alla condanna dello stesso ### in via di regresso. Ciò in quanto, come visto, trattasi di domande necessitanti, per loro natura, la corretta instaurazione del contraddittorio tra lo stesso ### ed il convenuto chiamante in manleva o in regresso.
Pertanto, ai fini che qui interessano, deve escludersi la sussistenza di domande tra loro interconnesse in relazione alla posizione dello ### tali da imporre l'estensione della pronuncia di estinzione a convenuti diversi da quest'ultimo. 2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione ### convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in ragione dell'ipotizzata genericità delle allegazioni addotte dall'attrice a fondamento della domanda; genericità che sarebbe indirettamente dimostrata dal fatto che, nonostante il diverso grado di responsabilità dei convenuti - peraltro succedutisi nei rispettivi incarichi per lassi di tempo non coincidenti -, questi ultimi sarebbero tutti destinatari di un'unica domanda di condanna per l'importo omnicomprensivo di € 24.355.223,05, ovvero, in via subordinata per gli importi di € 23.086.662,92, di € 17.090.261,71, di € 9.044.214 o di € 8.046.047,71.
Ciò posto, al netto di quanto si dirà circa l'effettiva fondatezza nel merito della domanda, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, desumendosi in modo univoco dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, tanto la natura degli addebiti (in estrema sintesi consistiti, per quanto attiene alla domanda di cui al punto “D” delle conclusioni, nella dolosa omissione del pagamento dei debiti tributari e previdenziali, protrattasi nel tempo anche grazie alla violazione dell'art. 2486 c.c. a partire dall'esercizio 2011) tanto il criterio di quantificazione del danno, chiaramente esplicitati nei paragrafi 20 e seguenti della citazione. 3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della curatela attrice per mancanza di un provvedimento autorizzativo del G.D. a norma dell'art. 25 l. fall.
I convenuti ### e ### nel costituirsi, hanno eccepito, in via preliminare, la lacunosità del provvedimento di autorizzazione ad agire nei loro confronti, originariamente allagato all'atto di citazione. ###, a prescindere da un esame della sua originaria fondatezza, deve dirsi in ogni caso superata alla luce dell'integrazione prodotta dall'attrice in allegato alla memoria del
Pag. 14 a 31 13/09/2021, mediante la quale il G.D. della procedura fallimentare autorizzava “la ### anche in ratifica, ad esercitare l'azione di cui in premessa [ndr azione ex art. 146 L.F. nei confronti di ### e di ###, e avvalersi a tal fine del patrocinio dell'avv. ### Mosco”. 4. Sull'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice ### detto, tutti i convenuti costituiti hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, in ragione dell'ipotizzato decorso di oltre cinque anni dal dies a quo di decorrenza del termine previsto dall'art. 2949 c.c..
A tal proposito, va preliminarmente rilevato che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui - per effetto del fallimento di una società di capitali - le ### fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità ### di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità ### verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, l'azione dei creditori sociali (qui esercitata cumulativamente ed inscindibilmente) si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2949, 2° co. c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento va, tuttavia, individuato non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi (del patrimonio sociale), bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: e in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta, per i terzi, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. Tale conclusione trova la sua ragione nella circostanza che è proprio l'insufficienza patrimoniale che costituisce il presupposto giuridico dell'azione intentata dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. il quale, infatti, secondo il suo tenore letterale, prescrive che detta azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Sulla base di queste indicazioni, ora sommariamente evidenziate, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è concorde nel ritenere che l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una società di capitali, sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel
Pag. 15 a 31 termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (così, da ultimo, Cass., 4 settembre 2019, n. 22077; Cass., 19 giugno 2019, n. 16505; nella giurisprudenza di merito, #### 1 giugno 2020, n.823; ### Catania, 17 aprile 2020, n.1328).
Merita, peraltro, di essere segnalato che tale incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore (così, Cass., 22 aprile 2019, n. 9619).
Peraltro, in questa prospettiva, è stato anche osservato che, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore - colui che eccepisce la prescrizione - la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass., 19 giugno 2019, 16505; Cass., 12 giugno 2014, n. 13378).
Fatte queste opportune premesse, osserva il Collegio che, quantomeno con riferimento all'azione spettante ai creditori sociali, la domanda proposta dalla ### attrice deve ritenersi tempestiva nei confronti di tutti i convenuti, in quanto esercitata entro il quinquennio dall'apertura del fallimento.
In proposito, non appaiono condivisibili le osservazioni dei convenuti che, dopo aver richiamato l'ormai universalmente riconosciuta presunzione iuris tantum di cui s'è detto, hanno inteso retrodatare la conoscenza o quantomeno la percepibilità dell'insufficienza del patrimonio della ### da parte dei creditori ad una data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
In particolare, stando alle allegazioni di alcuni dei convenuti, l'incapienza del patrimonio della fallita sarebbe stata al più tardi nota ai creditori sociali al momento della pubblicazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012, avvenuta in data ###. Tale assunto si fonda sul fatto che detto bilancio dava atto di una perdita di esercizio di € 268.677,00 e dell'obiettiva impossibilità di fare fronte ai debiti con scadenza a breve, quantificati in € 13.184.670,00, atteso che i crediti a breve riportati in bilancio ammontavano a soli € 2.421.099,00, che la
Pag. 16 a 31 liquidità risultava pari ad € 1.059.968,00 e che i lavori su ordinazione, anche se fossero stati riscossi tutti i corrispettivi dovuti, ammontavano ad € 405.329,00.
A tale osservazione ha correttamente replicato la ### attrice rappresentando che lo stesso bilancio al 31/12/2012 presentava un attivo patrimoniale pari ad € 16.381.466,00 che, ove effettivamente esistente, avrebbe consentito, all'esito della liquidazione, l'integrale pagamento dei debiti iscritti in bilancio.
Le argomentazioni della parte attrice sono condivisibili in quanto, come detto, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto vantato dai creditori va fatto coincidere, non con il momento di esteriorizzazione dell'incapacità della società di far fronte alle spese correnti con l'attivo liquido o prontamente liquidabile, quanto piuttosto con il momento della percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare tutti i loro crediti.
In tale ottica deve tenersi conto dell'intero attivo patrimoniale portato dal bilancio, quand'anche non prontamente liquidabile.
Né le allegazioni di parte attrice, nella parte in cui si duole della sovrastima di tale attivo (in buona parte alterato dalla contabilizzazione di un credito di impossibile realizzo nei confronti della controllata con la vendita della library), si pongono in contraddizione con la decorrenza del dies a quo in concomitanza con la dichiarazione di fallimento. A tal riguardo, vanno nuovamente condivise le argomentazioni spese dalla stessa attrice con la comparsa conclusionale, nella parte in cui ha fatto rilevare che “il fatto che i bilanci di esercizio contenessero voci non veritiere o scorrette e che gli amministratori avessero posto in essere operazioni fraudolente finalizzate a occultare la reale situazione economico-patrimoniale di ### […] ha contribuito a non rendere effettivamente percepibile un eventuale stato di incapienza patrimoniale pregiudizievole per i creditori precedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento”. 5. Sulla domanda di condanna dei soli #### e ### alla restituzione dell'importo di € 1.227.118, ipoteticamente sottratto alla società negli anni 2007-2008 e 2012 (punto C delle conclusioni della citazione) Una prima voce di danno lamentata dall'attrice, sostanzialmente autonoma rispetto al pregiudizio da indebita prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c., attiene al danno da distrazione degli importi prelevati in contanti in epoca antecedente al verificarsi della causa di scioglimento.
A tal riguardo, si legge in citazione che “tra il 2007 e il 2008 risultano […] prelevamenti senza alcuna giustificazione in contante, anche di importo ingente, dai conti correnti accesi dalla
Pag. 17 a 31 ### presso la ### (c/c n. ###: v. stralcio c/c doc. 32) e la banca ### (c/c n. 6151-1: v. stralcio c/c doc. 33), per un totale di € 1.227.118”.
È bene premettere che, stando al punto C) delle conclusioni riportate in citazione, detta voce di danno è stata contestata ai soli convenuti #### e ### quali amministratori in carica nel periodo di effettuazione dei prelevamenti, e non anche ai sindaci in carica in quello stesso lasso di tempo.
A fronte di tale allegazione, alcuni dei convenuti hanno obiettato che i prelevamenti in contanti non determinano alcun danno risarcibile nel caso in cui della relativa provvista si faccia un uso funzionale al perseguimento degli interessi della società, ad esempio pagando fornitori o sostenendo altre spese correnti gravanti sulla società stessa.
In particolare, il convenuto ### ha rilevato “che i prelievi in contanti che la ### ha rilevato negli estratti conto bancari del 2007 e del 2008 trovano tutti corrispondenza in spese sostenute dalla ### nella relativa contabilità tanto che nessuna voce impropria o non giustificata di uscite è presente nei bilanci di quegli anni né, d'altra parte, il ### ha contestato la veridicità e la correttezza degli stessi”.
Del medesimo tenore sono le difese dei convenuti ### e ### i quali hanno fatto rilevare che buona parte dei prelevamenti sarebbe stata effettuata, non dagli amministratori in carica, quanto piuttosto da soggetti deputati all'organizzazione della produzione. A tal riguardo si legge nella comparsa dei predetti convenuti quanto segue: “a riprova del fatto che tali somme erano presumibilmente destinate al pagamento della troupe di produzione, è sufficiente riscontrare le causali di numerosi prelevamenti in cui è riportato il nominativo del soggetto che li ha effettuato (###: dalla lettura del curriculum vitae della ###ra ### estratto da internet (doc. 4), si evince che da febbraio a settembre 2008 è stata amministratore di produzione incaricata da ### S.p.a. nell'ambito della serie TV in coproduzione RAI «Il bene e il male»”. Gli stessi convenuti hanno poi aggiunto che nel biennio 2007-2008 erano in produzione altre quattro serie, per la realizzazione delle quali sarebbero stati sostenuti ingenti spese, alcune delle quali saldate in contanti.
Ciò posto, alla luce delle difese dei resistenti, piuttosto circostanziate in ordine alle voci di spesa che sarebbero state coperte, quantomeno in parte, mediante pagamenti in contanti, nonché del parziale riscontro documentale circa la fondatezza delle allegazioni difensive, era onere della parte attrice, ai fini della dimostrazione di un danno conseguenza risarcibile, produrre in giudizio la documentazione contabile - pacificamente nella sua esclusiva disponibilità - sulla scorta della quale poter apprezzare se le spese inerenti la produzione di dette serie TV fossero state assolte integralmente mediante pagamenti tracciabili ovvero se
Pag. 18 a 31 alle stesse si fosse fatto fronte, in tutto o in parte, con pagamenti in contante.
Di contro, come detto, l'attrice si è limitata a contestare la fondatezza dell'eccezione sulla base della mera inverosimiglianza dell'allegazione difensiva, stente la mole dei prelevamenti censurati.
In definitiva, ritiene il Collegio che la domanda tesa ad ottenere il risarcimento di detta voce di danno non possa essere accolta. 6. Sul danno da prosecuzione dell'attività di impresa dopo l'emersione della causa di scioglimento Con la citazione l'attrice ha chiesto altresì il risarcimento di un danno ulteriore, asseritamente scaturito dall'incremento dell'esposizione debitoria, in special modo nei confronti dell'### registrato dopo la chiusura dell'esercizio 2011, reso possibile dalla violazione dell'art. 2486 c.c., atteso che a tale data sarebbe emersa una causa di scioglimento della società, la quale a sua volta avrebbe imposto all'organo amministrativo la messa in liquidazione della ### e l'adozione di una gestione conservativa in ottica meramente liquidatoria.
Stando alle allegazioni della parte attrice, detta prosecuzione sarebbe stata consentita da un artificio contabile, consistito nell'alienazione della c.d. library ad una società controllata ad un prezzo di € 7.258.000,00, di molto eccedente l'effettivo valore della stessa. Detto credito, da considerarsi ab origine irrealizzabile, stante l'incapienza dell'acquirente (ex post dimostrata dall'omesso pagamento di tutte le rate venute a scadenza), sarebbe stato artificiosamente creato al fine di poter inserire nel bilancio di esercizio al 31/12/2021 una plusvalenza che, compensando le ingenti perdite costantemente registrate dalla gestione operativa, avrebbe fatto apparire come positivo un patrimonio netto che, in realtà, era da ritenersi ab origine negativo, quantomeno al 31/12/2011.
La tesi di parte attrice è stata avversata da tutti i convenuti, i quali hanno rivendicato la legittimità, tanto dell'operazione di vendita della library - preceduta da una stima a firma dell'avv. ### - quanto la successiva decisione (anch'essa censurata dall'attrice in citazione) di trasformare parte del credito vantato nei confronti dell'acquirente in capitale di rischio detenuto dalla ### nella veste di socia unica della ### s.r.l..
Al fine di dirimere il contrasto emerso tra le parti in ordine a profili di carattere tecnico contabile, è stata disposta una ### la quale ha dato modo di appurare che la causa di scioglimento si era effettivamente verificata in concomitanza con la chiusura dell'esercizio 2012, “anno in cui è stato deliberato di procedere alla trasformazione di parte del credito vantato verso la controllata ### s.r.l. unipersonale di euro 3.995.420,00 (ovvero
Pag. 19 a 31 euro 3.302.000,00 oltre ### in finanziamento soci, con contestuale rinuncia alla restituzione dell'importo” (cfr. CTU pag. 46).
In particolare, al netto delle considerazioni operate dal CTU circa la correttezza di tale operazione contabile - la quale, secondo l'ausiliario del giudice, si sarebbe sostanziata in una sorta di conferimento di beni senza che venisse seguito l'iter formativo dettato dalla normativa di settore (cfr. CTU pag. 46) - assume valenza dirimente il fatto che, in ogni caso, a fronte di un credito residuo della ### verso la ### s.r.l. per € 3.898.000,00, e del fatto che l'acquirente, priva di un patrimonio capiente, fosse stata fino ad allora inadempiente rispetto alle rate scadute, non si fosse proceduto ad adeguare il fondo rischi su crediti aumentandolo del valore totale e rapportandolo al rischio, oggettivamente elevato, oltre che concreto ed attuale, dell'integrale inadempimento della ### s.r.l., anche in relazione a tale importo residuo.
In altri termini, mutuando le considerazioni spese dal ### osserva il Collegio che, pur all'esito della rinuncia parziale al credito operata dalla ### “il credito residuo verso la ### s.r.l. unipersonale, pari ad euro 3.898.000,00, è stato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, nei crediti verso società partecipate, quindi, tra i crediti immobilizzati. I principi di redazione del bilancio impongono all'organo amministrativo la prudenza nella valutazione delle voci (art. 2423 bis c.c.) e, pertanto, vista la situazione finanziaria della ### che non solo non aveva pagato la prima rata, ma che aveva ottenuto una rinuncia di parte del debito e contestuale rimodulazione delle scadenze successive, il fondo rischi su crediti doveva essere in via prudenziale adeguato all'importo di euro 3.898.000,00, corrispondente alla parte di credito residuo non rinunciato dalla Società” (cfr. CTU pag. 47).
Le considerazioni appaiono tanto più condivisibili ove si consideri, per un verso, che l'acquirente era interamente partecipata proprio dalla ### e che, per altro verso, la cessione era stata effettuata in fase di start up della ### s.r.l. unipersonale, senza il rilascio di garanzie ed in assenza di una previa verifica di solvibilità dell'acquirente, la quale, come detto, era poi rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle rate medio tempore venute a scadenza.
Pertanto, va condivisa la considerazione del CTU nella parte in cui ha rappresentato che “con tali rettifiche il ### inziale pari ad euro 761.883,00 diviene negativo per euro - 3.857.366,00”.
Ne consegue che deve dirsi altrettanto dimostrata la violazione del disposto di cui all'art. 2486 c.c., essendo pacifico lo svolgimento dell'attività di impresa da parte della ### con conseguente assunzione di nuovo rischio, in epoca successiva al 31/12/2012.
Pag. 20 a 31 Venendo alla quantificazione del danno conseguenza inerente a detto addebito, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 2486 c.c., quando è accertata la violazione dell'obbligo di tempestiva messa in liquidazione della società, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
In buona sostanza, con la riforma dell'art. 2486 c.c. il legislatore ha codificato quei criteri di liquidazione del danno, già da tempo elaborati dalla giurisprudenza, formalizzando la presunzione di corrispondenza del danno alla differenza dei patrimoni netti ovvero, in caso di impossibilità di determinazione degli stessi a causa dell'omessa consegna della documentazione da parte dell'amministratore fallito, in misura pari al deficit fallimentare.
Orbene, nel caso di specie il ### sulla scorta della documentazione rinvenuta in atti, ha ritenuto di poter quantificare con esattezza l'incremento del deficit patrimoniale causalmente riconducibile all'assunzione di nuovo rischio in epoca successiva al 31/12/2012.
Segnatamente, si legge in CTU quanto segue: “la determinazione, in base al criterio del differenziale tra i netti patrimoniali, della perdita cagionata dall'illegittima prosecuzione dell'attività dal verificarsi di una causa di scioglimento della società, individuata al 31/12/2012, è stata eseguita con riferimento alla data di messa in liquidazione ed alla situazione contabile del 31/08/2014, non essendo versata in atti la situazione contabile alla data di dichiarazione di fallimento”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU è giunto a determinare il differenziale dei patrimoni netti in misura pari ad € 6.734.064,00, atteso che il patrimonio netto rettificato alla data del 31/12/2012 è stato stimato in € -3.857.366,00 mentre il patrimonio netto al 31/08/2014 è stato stimato in € -10.591.430,00.
Sono stati poi quantificati, conformemente alle previsioni dell'art. 2486 c.c., i costi che la società avrebbe dovuto sopportare durante la fase di liquidazione. Detta stima, in mancanza di una situazione contabile dettagliata al 31/08/2014, è stata operata prendendo come riferimento il costo del personale nell'ipotizzata misura di un terzo, ottenendo il risultato di € 1.246.273,33 per l'anno 2013 ed € 260.361,89 per l'anno 2014.
Infine, compiendo l'ulteriore operazione algebrica di sottrazione di tali fattori dall'importo di € 6.734.064,00, è stato possibile quantificare il danno concretamente riconducibile
Pag. 21 a 31 all'assunzione di nuovo rischio di impresa successivo al 31/12/2012 nella misura di € 5.227.429,33, definito dal CTU quale incremento netto del deficit patrimoniale. 7. Sul danno da omesso adempimento dei debiti tributari e previdenziali ### detto, nell'ambito del presente giudizio l'attrice ha formulato in via principale una domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari all'intero deficit fallimentare ovvero, in via subordinata, in misura pari all'intero debito fiscale maturato dalla data di costituzione della società fino alla dichiarazione di fallimento della stessa.
In via ulteriormente subordinata, ha poi chiesto che i convenuti fossero quantomeno condannati a risarcire il danno da sanzioni, interessi e aggio, maturati in ragione dell'omesso assolvimento dei debiti tributari.
Detta domanda è stata coltivata anche nelle fasi successive del giudizio. In particolare, l'attrice ha dedotto in comparsa conclusionale che “il pregiudizio patrimoniale che i convenuti devono risarcire al ### è quantificato come segue: 1) € 1.227.118,00 conseguente ai prelievi indebiti effettuati dagli amministratori sig.ri ### e ### 2) € 8.046.047,71 derivante dagli interessi e dalle sanzioni, nonché dall'aggio dell'ente di riscossione, definiti con gli avvisi di accertamento e con gli atti di contestazione emessi dall'### delle ### con riferimento al debito tributario accumulato dalla ### 3) € 5.227.429,00 corrispondente all'incremento netto del deficit patrimoniale dal momento in cui si è verificata la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e il patrimonio netto al momento del fallimento della Società”.
Dei danni da prelevamenti indebiti (punto 1 dell'elenco appena richiamato) e da prosecuzione dell'attività di impresa (punto 3 dell'elenco appena richiamato) si è già detto.
Resta da esaminare il danno da interessi, sanzioni ed aggio ammessi al passivo della procedura.
Orbene, osserva il Collegio che detta voce di danno, per quanto attiene al periodo compreso tra il ### e la data di apertura della procedura concorsuale, deve dirsi interamente assorbito dal differenziale dei patrimoni netti, il quale necessariamente tiene conto anche dei maggiori oneri maturati a titolo di sanzioni ed interessi in ragione dell'omesso adempimento degli oneri fiscali.
Sarebbe dunque astrattamente suscettibile di risarcimento (in aggiunta all'importo di € 5.227.429,33) il solo danno da sanzioni, interessi ed aggi maturati in epoca antecedente al 31/12/2012, il cui ammontare è tuttavia indeterminato, avendo l'attrice rivendicato in tutti i propri scritti difensivi la risarcibilità dell'intero importo insinuato al passivo a tale titolo.
Pag. 22 a 31 Né una puntuale quantificazione di tali maggiori oneri ante 21/12/2012 può dirsi ricavabile in misura puntuale dalla sola documentazione prodotta dall'attrice. A tal riguardo, va rilevato che gli estratti di ruolo prodotti in allegato alla citazione riportano cumulativamente gli oneri per sanzioni ed interessi maturati dalla data di inadempimento fino a quella di notifica ad opera dell'### spesso di molto successiva anche alla chiusura dell'esercizio 2012. Tale dato numerico, in quanto cumulativo di oneri maturati nel corso di più esercizi (anche successivi al 2012), nel corso dei quali si sono avvicendati diversi amministratori e diversi sindaci, non consente di quantificare con sufficiente precisione l'ammontare del danno causalmente riconducibile alla condotta attiva od omissiva ascrivibile ai singoli convenuti.
In definitiva, premesso che i convenuti possono essere al più chiamati a rispondere dei soli interessi, sanzioni e aggi maturati in costanza del loro mandato prima del 31/12/2012, rilevato che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non è possibile quantificare con esattezza quale parte dei complessivi € 8.046.047,71 è effettivamente maturata prima di tale data, né tantomeno quale parte di essa è maturata in costanza di mandato di ognuno dei convenuti, la domanda deve essere rigettata. 8. Sull'esatta quantificazione del danno risarcibile Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; ### Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sulla somma complessiva di € 5.227.429,33 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ### con decorrenza dalla data del 31/08/2014 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in
Pag. 23 a 31 debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale. 9. Sulla responsabilità dell'organo amministrativo Dei danni di cui s'è appena detto rispondono in primo luogo i convenuti che risultavano essere in carica nel lasso di tempo in cui gli stessi si sono prodotti.
Pertanto, ribadito che nei confronti dello ### deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., va affermata la responsabilità del ### con riferimento ai danni di cui al par. 6.
Di contro, va esclusa la responsabilità del ### poiché subentrato nella carica di consigliere appena tre mesi prima della messa in liquidazione della società. Di conseguenza, con riferimento alla posizione di quest'ultimo deve ritenersi sostanzialmente non censurabile la condotta di inerzia tenuta per soli tre mesi, suscettibile di essere giustificata anche dalla necessità di acquisire, in tale circoscritto lasso di tempo, le informazioni necessarie ad appurare l'effettiva sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione della società. 10. Della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo La domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività di impresa va accolta anche nei confronti dei sindaci, #### e ### quali componenti dell'organo di controllo al momento dell'emersione della causa di scioglimento (31/12/2012).
Ciò in quanto, alla luce delle considerazioni esplicitate nel paragrafo 6, deve ritenersi che l'omessa rilevazione della causa di scioglimento, in quanto imputabile al mancato inserimento di un fondo rischi legato alla probabile futura incapienza della ### s.r.l. per la quota parte di debito non rinunciato nel corso del 2012, fosse necessariamente nota anche all'organo di controllo. ###, non può essere revocato in dubbio che detta operazione, sia nella fase genetica, sia per quanto attiene alla successiva rinuncia parziale del credito, fosse nota all'organo di controllo.
Né può seriamente dubitarsi del fatto che il Collegio sindacale della ### fosse al corrente dell'oggettivo rischio di insolvenza della ### trattandosi, come detto, di società interamente partecipata dalla stessa ### e che aveva già manifestato l'incapacità di assolvere al pagamento delle prime rate venute a scadenza a partire dal 01/07/2012, tanto da indurre la stessa ### nel mese di dicembre dello stesso anno, a rinunciare ad una parte di credito pari ad € 3.995.420,00 convertendolo in capitale di rischio.
Pag. 24 a 31 Appurata la censurabilità dell'inerzia in termini di omessa vigilanza, deve altresì affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra detta condotta omissiva e la produzione del danno risarcibile, essendo a tal riguardo sufficiente rilevare che una simile condotta sarebbe stata efficacemente ostacolata con la proposizione di un ricorso ex art. 2409 c.c..
Ciò detto, deve affermarsi la responsabilità dei convenuti #### e ### (in solido con il ### per le ragioni esposte al par. 8) per il danno di cui al par. 6. 11. Sull'irretroattività della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta con la legge 35/2025 Limitatamente alla posizione dei sindaci ritenuti responsabili, va infine esaminata la questione relativa alla limitazione quantitativa del diritto al risarcimento del danno risarcibile, introdotta con la riforma dell'art. 2407 ad opera della l. 35/2025. ### noto, a seguito dell'entrata in vigore di detta novella, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Orbene, atteso che le condotte contestate nell'ambito di questo giudizio si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno.
Allo stato attuale, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti, registrandosi pronunce che hanno affermato l'operatività retroattiva della riforma (cfr. ### Bari 24/04/2025 ### Palermo 20/06/2025) e pronunce di segno diametralmente opposto ( ### Venezia 11/06/2025).
La giurisprudenza di merito schieratasi a favore della prima tesi ha motivato l'efficacia retroattiva della riforma dell'art. 2407 c.c. rilevando che si tratterebbe “di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al ### il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
Pag. 25 a 31 A conforto di tale assunto il ### di Bari ha evidenziato che “la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore […] il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c,c, come modificato dall'art. 378 comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 […] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”.
Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c. e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili. ### noto, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 co.2 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato.
Si è dunque in presenza, non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad
Pag. 26 a 31 operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui - limitatamente alla posizione dei sindaci e con esclusione del danno causato dolosamente - lo stesso ecceda detto limite.
Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento, già espresso di recente da questo ### (cfr. #### 19/06/2025), secondo il quale la riforma dell'art. 2407 c.c., in mancanza di una previsione di diritto intertemporale, non ha efficacia retroattiva. 12. Sulla domanda di accertamento delle quote di responsabilità riferibili ai singoli convenuti Tra i convenuti ritenuti responsabili del danno di cui al par. 6, i soli #### e ### hanno chiesto che la loro condanna fosse pronunciata previo accertamento della graduazione delle colpe ascrivibili ai corresponsabili.
Ai sensi dell'art. 1298 co.2 c.c. dette quote di responsabilità devono presumersi uguali, se non risulta diversamente.
Ciò posto, non potendosi desumere dalle allegazioni dei convenuti un elemento tale da fondare il superamento di detta presunzione, deve essere accertata, nei rapporti interni tra le parti, l'uguale responsabilità di ognuno dei predetti convenuti nella causazione del danno risarcibile. 13. Sulle domande di manleva ### all'esame delle domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, va in primo luogo dichiarato l'assorbimento di quella proposta dalla convenuta ### stante il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti di detta convenuta.
Quanto alla posizione del ### osserva il Collegio che l'assicurato ha chiamato in garanzia la compagnia ### S.A., la quale si è costituita nel presente giudizio in proprio e quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'###
Pag. 27 a 31 La compagnia, nel costituirsi in tale duplice veste, ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 3 lett. f) per aver reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti con dolo o colpa grave.
In particolare, la condotta reticente contestata all'assicurato sarebbe consistita nell'aver risposto “no” alla seguente domanda contenuta nel questionario sottopostogli al momento della sottoscrizione: “###ultimo anno assicurativo, a seguito di verifiche ed indagini, il titolare o uno qualsiasi dei soci risulta essere a conoscenza di qualsiasi circostanza o evento che possano dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati”.
Orbene, premesso che il contratto azionato in questa sede dal ### era stato stipulato in data ### e che l'atto di citazione gli era stato notificato soltanto in data ###, deve ritenersi che la riposta in parola non fosse reticente. Né può ravvisarsi un qualsivoglia dolo del ### per aver omesso di rappresentare alla compagnia il fatto che fosse stato nelle more già dichiarato il fallimento della ### Ciò in quanto detta circostanza, per un verso, non costituiva di per sé un fatto suscettibile di “dare origine a richieste di risarcimento nei confronti del proponente o di uno qualsiasi degli assicurati” e, per altro verso, era già nota alla medesima compagnia, in quanto riferita proprio dal ### in occasione della compilazione del questionario relativo alla polizza ###.### decorrente dal 30/6/2015 al 30/6/2016 (cfr. all. 23 pag. 4).
Per le medesime ragioni deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la riduzione ex art. 1893 c.c. dell'importo dovuto dall'assicuratore.
Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, tesa a far valere l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 3 lett. e) del contratto, il quale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1917 c.c., esclude la garanzia in relazione alle richieste di risarcimento derivanti da comportamenti di natura intenzionale.
Nel caso di specie, la condotta contestata al ### è di natura evidentemente colposa, non essendo emerso in corso di causa alcun elemento dal quale desumere che l'assicurato avesse dolosamente omesso di attivarsi affinché fosse accertata la causa di scioglimento.
Ciò detto, affermata l'operatività della polizza, l'indennizzo dovrà essere quantificato tenendo conto: - della detrazione dello scoperto, previsto nella misura dell'1% del sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00; pertanto, data l'entità dell'obbligazione gravante sul ### detto scoperto va quantificato nella misura massima di € 10.000,00; - del massimale convenzionalmente fissato dalle parti in € 1.033.000,00.
Pag. 28 a 31 Infine, quanto all'eccezione volta a far valere la ripartizione del rischio tra la AIG e la ### & ### - ### per l'### nelle rispettive misure del 70% e del 30%, vanno condivise le argomentazioni spese dallo stesso ### con la prima memoria istruttoria, nella parte in cui è stato fatto notare che la ### assicuratrice AIG ### si è costituita in giudizio sia in proprio che quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### In definitiva, la ### S.A. - ### per l'### va condannata, sia in proprio che nella veste di impresa delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### va condannata, in proporzione alle rispettive quote previste dall'art. 33 del contratto assicurativo, a manlevare il ### dagli obblighi scaturenti dalla presente sentenza di condanna, fino alla corrispondenza della somma di 1.033.000,00, previa detrazione di uno scoperto di € 10.000,00.
Quanto alla posizione del ### anch'egli chiamato a rispondere del danno da prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c., valgono le seguenti considerazioni.
La compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, la ### società per azioni unipersonale, ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che: - la garanzia coprirebbe i soli danni derivanti da “errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatore del collegio sindacale” e non anche da mere condotte omissive, quale quella censurata nel caso di specie; - la copertura sarebbe esclusa dalla configurabilità di una responsabilità dell'assicurato per colpa grave.
Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, osserva il Collegio che una lettura della clausola improntata al rispetto del principio di buona fede impone di estendere l'operatività della copertura anche al caso di responsabilità per condotte meramente omissive, facendo la clausola riferimento “a quanto l'assicurato nella qualità di sindaco effettivo o supplente di società industriali o commerciali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o di vigilanza espressamente sanciti dalla legge”.
Ed invero, ritiene il Collegio che il concetto di “errore” richiamato dalla clausola in commento ricomprenda ogni condotta, attiva od omissiva, tenuta dall'assicurato ed implicante una
Pag. 29 a 31 colposa violazione dei propri doveri.
A tal proposito, non pare condivisibile l'eccezione della terza chiamata nella parte in cui si fa rilevare che la copertura non opererebbe in quanto nel caso di specie “non viene dedotto alcun errore e men che mai documentato da verbali o relazioni obbligatorie, bensì una generica responsabilità per asserita culpa in vigilando”. Ciò in quanto, in presenza di un preciso dovere di vigilanza gravante sul sindaco a tutela della società, anche una condotta meramente omissiva assunta in violazione di detto obbligo può dirsi sintomatica di un “errore” nei termini descritti dalla clausola in commento, senz'altro suscettibile di essere rilevata dai verbali e dalle relazioni, nella misura in cui gli stessi non danno conto del tempestivo e puntuale intervento del sindaco.
Al contempo, la condotta contestata all'assicurato non può dirsi connotata da dolo o colpa grave, essendo il ### chiamato a rispondere in questa sede della mera violazione del canone di diligenza e di prudenza, in ossequio al quale sarebbe stato onere dell'organo di controllo censurare l'inadeguata valutazione, sul piano tecnico contabile, del rischio di incapienza della debitrice controllata.
Trattasi, in buona sostanza, di una condotta che, benché suscettibile di dare luogo ad una responsabilità colposa, non può dirsi connotata da colpa grave, specie ove si consideri che nel caso di specie è provato documentalmente che nel lasso di tempo compreso tra il ### e la messa in liquidazione della società il Collegio sindacale aveva espletato i controlli periodici rappresentando anche all'organo amministrativo l'opportunità di dare corso ad un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter della l. fall. al fine di far fronte alle criticità derivanti dalle crescenti tensioni finanziarie, determinate dall'aumento dell'esposizione verso il fisco e dalla mancata riscossione del credito vantato nei confronti della controllata.
Tali misure, benché non sufficienti ad impedire la produzione del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa (e dunque inidonee a mandare il convenuto esente da responsabilità), escludono la possibilità di connotare la condotta omissiva del convenuto in termini di colpa grave, presupponendo la stessa l'aver agito con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla professionalità dell'attività demandata, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
Ciò premesso, affermata l'operatività della garanzia offerta dal contratto prodotto agli atti, va accolta la richiesta della compagnia di contenere la condanna di quest'ultima entro il limite del massimale, contrattualmente fissato in € 250.000,00, ed al netto di uno scoperto, pari ad €
Pag. 30 a 31 15.000,00. 14. Spese di lite Le spese di lite, da liquidarsi nei termini precisati in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pertanto, l'attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti #### e ### Di contro, i convenuti ##### e ### vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a beneficio dell'attrice.
Quanto ai rapporti tra l'attrice ed il convenuto ### ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, atteso che la domanda proposta nei confronti di detto convenuto è stata definita in rito ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Infine, le compagnie assicurative vanno condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dai rispettivi chiamanti in causa, ### e ### P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore domanda eccezione o istanza disattesa, così provvede: I. rigetta l'eccezione di prescrizione delle domande proposte dall'attrice; II. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; III. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; IV. dichiara, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra l'attrice ed il convenuto ### V. accerta la responsabilità dei soli convenuti ##### e ### per il danno di cui al par. 6 e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.227.429,33, oltre rivalutazione ed interessi nei termini puntualmente indicati al par. 8; VI. rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti dei predetti convenuti; VII. rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti ##### ed eredi di ### VIII. accerta, in relazione ai soli rapporti interni tra i convenuti ##### e ### la pari responsabilità degli stessi nella causazione del danno di cui al punto V del dispositivo; IX. condanna ### S.A., in proprio e quale delegataria della coassicuratrice
Pag. 31 a 31 ### & ### - ### per l'### a tenere indenne e manlevare ### da quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in dipendenza della presente sentenza, nei limiti di scoperto e massimale precisati al par. 13; X. condanna ### società per azioni unipersonale a tenere indenne e manlevare ### da quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in dipendenza della presente sentenza, nei limiti di scoperto e massimale precisati al par. 13; XI. condanna ##### e ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XII. condanna l'attrice alla rifusione in favore dei convenuti #### e ### delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XIII. compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto ### XIV. dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti degli eredi di ### rimasti contumaci; XV. condanna ### S.A., in proprio e quale delegataria della coassicuratrice ### & ### - ### per l'### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XVI. condanna ### società per azioni unipersonale alla rifusione in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in € 23.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; XVII. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico esclusivo dei convenuti ##### e ### Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### del 25/11/2025. ### rel.
Dott. ####allavia###29,(C.F.###),innomeepercontodeldott.###(C.F.###),giustaprocuraspecialerilasciatasufoglioseparat o,aisensi dell'art.16 bis,co.9 bis,D.L.n.179/2012 (convertitoconL.n.221/2012),introdottodalD.L.n.90/2014,convertitoconlalegge11agosto2014n.114,edallegataallacomparsadicostituzioneerisposta.###16773/2025del25novembre2025,depositatail1dicembre2025(improntainformaticadelfileincodificaM ###),èconformeallacopi ainformaticadellastessapresentenelfascicolotelematicodel###rubricatoaln.18310/2019dallaqualeèstataestratta.###9gennaio###vv.GianlucaRiitano
causa n. 18310/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Iannaccone, Giuseppe Di Salvo