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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###.ssa ###ssa ### rel. est. #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 747/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.10.2025, vertente ### in persona del sindaco pro tempore dott. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello conferita in forza della deliberazione G.M. n. 17 del 27.08.2024 #### S.P.A. in persona del dott. ### in qualità di ### nonché legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo ### in forza di procura alle liti del 28/04/2015, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ex art. 83, comma 3 c.p.c. ###: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il ### - ### delle parti Per l'appellante “### all'###ma Corte ### di L'### contrariis reiectis, 1) In accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.ro 359 del 17/8/2015, proc. n. 111/2015 emesso dal Tribunale di Avezzano annullando e revocando lo stesso decreto. 2) Voglia in subordine accogliere le conclusioni come precisate in primo grado che integralmente si trascrivono: revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta compreso quella relativa agli interessi, perché inammissibile anche per difetto di legittimazione e titolarità attiva, nonché per difetto della preventiva notifica degli atti di cessione al debitore ceduto in violazione dell'art. 1264 cc e privi di autorizzazione e del consenso della P.A. nonché di atti di determinazione dell'###, inidonei a provare l'esistenza dei contratti di fornitura e comunque non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Voglia il Tribunale dichiarare la inefficacia e/o nullità dei contratti di fornitura e di ogni aumento del prezzo dell'energia non preventivamente concordati ed aventi condizioni diverse da quelle applicabili ed opponibili alla P.A. e comunque non rispondenti alla normativa ed alla forma prevista per la validità ed opponibilità alla ### anche con riferimento al D.L. 95/2012 e per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito. 3) In via subordinata e riconvenzionale, voglia l'###mo Tribunale verificare se sussistono quantitativi di energia effettivamente erogati dalle società cedenti ### S.p.A. ed ### S.p.A. nelle forniture e nel periodo al quale la domanda di pagamento si riferisce e se le somme dovute sono rispondenti alle disposizioni normative in materia ed i contratti ripassati tra le parti e per l'effetto stabilire le somme effettivamente dovute alla società ricorrente, detratti gli importi che risulteranno pagati 4) Si eccepisce la prescrizione biennale di ogni eventuale somma dovuta anche per conguaglio ed interessi ridotta in corso di causa dalla ### di ### 2018 (### 205/2017) che ha ridotto il periodo di prescrizione da 5 a 2 anni e ciò se ed in quanto applicabile alla fattispecie in esame. 5) Impugna e contesta chiedendone il rigetto ogni domanda, deduzione, eccezione di controparte perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. 6) Disporre la restituzione delle somme che dovessero risultare non dovute oltre accessori di legge. 7) Rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e produzioni proposte dalla parte appellata perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. 8) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alle rispettive fasi”.
Per l'appellata “### 1) ### respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Comune di ### con l'### di citazione in appello notificato in data ### in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 194/2024 (RG n. 1559/2015) pubblicata in data ### (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta ###ma Corte); 2) ### con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.” ### 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1559/2015 - promosso dall'odierno appellante Comune di ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2015 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di € 575.723,44, di cui € 506.452,02 per sorte capitale, € 157,20 per spese, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, per crediti ceduti da ### S.p.A. ed ### S.p.A. a ### S.p.A., indicati nei contratti di cessione prodotti agli atti e corroborati dagli estratti conto, dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalle spese sostenute dallo studio notarile) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione - il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) rigetta l'opposizione del Comune di ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 359/15 del Tribunale di ###.G. n. 1114/15; 2) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., a rifondere a ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali; 3) pone definitivamente a carico del Comune di ### in persona del ### p.t., le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidata, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente.” 1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - l'erronea quantificazione delle somme dovute e dei consumi indicati nelle fatture, in quanto non corrispondenti all'energia effettivamente erogata; - l'erroneità dei prezzi praticati; - l'erroneità del conteggio operato nella tabella relativa al totale della somma dovuta all'### S.p.A.; -che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una documentazione di per sé sfornita di qualsiasi rilevanza probatoria consistente in semplici elenchi di fatture emesse in modo del tutto unilaterale dalle società che avevano ceduto il credito; - che, nonostante l'immutato periodo di accensione del tratto di illuminazione stradale, c'era stato un eccessivo aumento dei consumi dei punti vendita; - che erano state riscontrate una serie di irregolarità inerenti svariati punti di prelievo e relativi errori nella fatturazione. 1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo che il Comune di ### prima del giudizio, non aveva contestato la cessione né nei confronti del cedente né del cessionario e che i quantitativi fatturati erano il frutto delle rilevazioni operate dal distributore stesso, mai contestate dal Comune prima dell'opposizione. 1.3. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla ### Rilevava che erano stati tutti sottoscritti, come riconosciuto dal Comune stesso, e che l'opponente aveva beneficiato, in forza degli stessi, nell'arco temporale di riferimento, della prestazione, ricevendo le relative fatturazioni senza mai contestarle sia sotto il profilo del contenuto sia in riferimento al rapporto negoziale in virtù del quale venivano di volta in volta emesse.
Rigettava ancora l'eccezione di mancata indicazione nei contratti di parti essenziali dell'accordo, in quanto il CTU aveva rilevato “### allegati 3, 4 e 5 della CTU definitiva sono state riportate le condizioni contrattuali di ogni POD”.
Riteneva il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923 non applicabile al caso di specie, vertendosi in ipotesi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'Ente dei moduli di adesione alle condizioni contrattuali predisposte dalle cedenti, da considerarsi validi in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il rispetto del requisito della forma scritta, consente la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, per i soli rapporti con le imprese commerciali (o assimilabili).
Rigettava l'eccezione proposta dall'opposta secondo cui i contratti di fornitura non sarebbero stati stipulati secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. 95/2012 in quanto tale decreto era entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti di fornitura per cui era causa.
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione della ### a riscuotere i crediti ceduti.
Rilevava che i crediti erano stati acquistati dalla ### in virtù di cessioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di factoring, regolate dalla L. 52/1991 senza alcuna operazione di cartolarizzazione.
Riteneva non applicabile al caso di specie la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla ### n. 2248/1865, che prevedono il consenso della ### in caso di cessione di crediti, in quanto riservata alla sola ### Rilevava che le cessioni erano regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260 e segg. c.c. che, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto richiedono la sola notifica della cessione, effettuata nel caso di specie. 1.4. Osservava che il CTU aveva accertato che vi era piena rispondenza dei prezzi praticati e delle somme richieste ai contratti stipulati e che dallo studio dei tre contratti non erano emerse difformità tra i prezzi applicati in fattura e quanto contrattualizzato.
Rilevava che gli accertamenti avevano escluso l'esistenza di difformità sulle tariffe imposte dall'### applicate nelle bollette nonché sull'importo delle imposte; che inoltre dalla documentazione passata al vaglio del CTU non emergevano duplicazioni di richieste di pagamento da fornitori diversi o dallo stesso fornitore.
Spiegava che dall'analisi della lettura dei consumi e dei relativi importi il CTU aveva rilevato che erano presenti 67 fatture basate su consumi stimati per quanto riguarda la società ### che i consumi stimati erano allineati a quelli reali e che le misurazioni effettive erano state rilevate da un numero finito e conosciuto di misuratori (###.
Dava atto che il CTU nelle verifiche non aveva riscontrato difformità in relazione alle bollette emesse da ENI e da ### e aveva rilevato che le somme riportate nelle dette bollette erano correttamente conteggiate così come non era stata riscontrata difformità sulla componente relativa alla ### Rigettava quindi le eccezioni sollevate dall'opponente Comune in ordine: - al corretto funzionamento dei contatori; - all'inesistenza della prova del buon funzionamento e conformità dei contatori; - al difetto di prova dei consumi riportati nelle bollette-fatture e della conformità dei corrispettivi indicati in detti documenti rispetto a quelli concordati. 1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali e poneva le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di ### 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) ### ed errata verifica delle condizioni dell'azione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R. D. 2240/2019; violazione dell'art. 1418, comma 2, in relazione all'art. 1325, n.ro 4 c.c.; violazione artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della prova; 2) ### e mancata applicazione art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012; violazione dei principi sui contratti di durata; 3) In relazione al mancato consenso del Comune di ### (pag. 21): violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923 e del successivo R.D. 23maggio 1924, n. 827/1994, nonché dall'art. 9, All. E della L.n.2248/1865; in relazione alla mancata notifica degli atti di cessione: errata violazione e falsa applicazione dell'art. art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 1264 c.c.; omessa motivazione sulla ritenuta avvenuta notificazione degli atti di cessione; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta; 4) ### artt. 115, 116 c.p.c.; omessa ed errata valutazione della #### art. 132, 2° comma n.ro 4 c.p.c..; difetto di motivazione; 5) ### art. 116 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione degli elementi istruttori presenti in atti anche in relazione all'art. 1372 c.c.; violazione art. 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione; 6) ### e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; ### o apparente motivazione. ### e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 7) ### dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione degli elementi probatori presenti in atti; 8) ### dell'art. 2697 cc sull'onere della prova; violazione dell'art. 163 n.ro 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione prodotta. ### ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c. 3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ### S.p.A. invocando il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; reiterando, ad ogni modo, le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., da intendersi direttamente riproposte. 4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di appello. 5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità, per mancanza della forma scritta ad substantiam, dei contratti di fornitura da cui sono originati i crediti ceduti.
Rileva che il giudice di prime cure non ha considerato che i “contratti di fornitura” depositati in atti dalla ### S.p.A. non sono dei contratti, ma, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposti da ENI sottoscritti dal solo Comune di ### e, per quanto riguarda ### sono “moduli di adesione” predisposti da ### sottoscritti dal solo Comune di ### Evidenzia che ### non ha prodotto, per ### le corrispettive accettazioni da lei sottoscritte e, per ### le corrispettive proposte da lei sottoscritte.
Rileva, inoltre, che l'odierna appellata non ha prodotto agli atti le condizioni generali di contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto nel modulo di proposta ENI è presente l'allegato 2, che riguarda le condizioni economiche e non le condizioni generali di contratto, al pari dell'allegato ai moduli ### Argomenta che il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde, sicché la non contestazione dell'avvenuta fruizione delle erogazioni fornite da ENI ed ### e della relativa fatturazione non è rilevante ai fini della formazione del vincolo negoziale che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam.
Rileva che i contratti stipulati con la P.A. (quindi anche dal Comune) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta prevedendo e sottoscrivendo apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto.
Deduce che nel giudizio di primo grado neanche è stato prodotto alcun impegno di spesa, che costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Espone che la Corte d'Appello di L'### con la sentenza n. 1214/2023 in un procedimento analogo a quello di cui si tratta ha accolto l'eccezione di nullità dei contratti proposta dal
Comune di ### ex art. 16 e 17 R.D. 2440/1923 ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. 5.2. ### ritiene di dover preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità dei contratti di fornitura per difetto di forma scritta nonché per mancanza di impegno di spesa, eccezione che l'appellata ha basato sul rilievo che le stesse sarebbero state sollevate per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Sul punto -premesso che il primo giudice si è espressamente pronunciato sulla questione della nullità dei contratti di fornitura, escludendo ogni vizio, sicché il motivo di appello già solo per questo si rivela ammissibilerileva (ed il rilievo assume carattere dirimente) che la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio, atteso che l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ad probationem ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c. relativo alla non contestazione.
Parimenti rilevabile d'ufficio è la nullità dei contratti per carenza dell'impegno di spesa. 5.3. Ciò detto, si rileva che questo Collegio ha già avuto moto di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1214/2023) sulle questioni involte nel primo motivo di appello, esprimendo un orientamento al quale si intende in questa sede ###particolare, con riferimento alla violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, ha premesso: “### noto l'art. 17 RD 2240/1923 prevede “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. ### la giurisprudenza di legittimità, “I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali” (cfr ###, sez I, 22.12.2015 n. 25798). Ha spiegato che, “facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale e del plesso normativo in subiecta materia, è possibile pertanto affermare che: - l'attività negoziale della ### (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta; - le ragioni poste a fondamento di tale soluzione sono molteplici e devono cogliersi principalmente nell'esigenza di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione in conformità dei precetti di rango costituzionale (art 97 Cost); - il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa; - i contratti conclusi dalla P.A., anche “iure privatorum”, nel richiedere la forma scritta “ad substantiam”, escludono ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi non essendo possibile la conclusione tacita per facta concludentia; ”Ha quindi evidenziato che in quel caso “i contrati prodotti (pacificamente sussumibili all'interno dello schema tipico del rapporto di somministrazione) riportano tutti la sola firma del ### del Comune di ### mentre con riguardo ad ### vi è (come se si trattasse di un normale contratto di erogazione per uso domestico) la sola indicazione (codice incaricato) del soggetto che, senza alcuna prova circa i poteri rappresentativi del fornitore, ha favorito la conclusione dell'accordo. Peraltro, non è neppure fuor d'opera osservare che, trattandosi di schemi contrattuali formati su modelli standard (e quindi per adesione), è certamente da escludere che vi sia stata una elaborazione concordata dal contenuto dell'accordo. Una tale modalità consente di ritenere certamente non assolto il requisito di forma previsto dall'art. 17 RD 2240 del 1923. Inoltre, sebbene in effetti in proposito le parti (e specificatamente l'appellante) non abbiano sollevato questioni, non risulta neppure l'esistenza di un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente locale”. 5.4. Anche nella fattispecie in esame i documenti prodotti in primo grado, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposte da ### sottoscritte dal solo Comune di ### e prive delle condizioni generali di contratto; mentre, per quanto riguarda ### sono dei moduli di adesione predisposti da ### sottoscritti solo dal Comune di ### e privi delle condizioni generali di contratto.
Non risultano invece prodotti, nel caso di ### i moduli di accettazione sottoscritti dalla fornitrice e, nel caso di ### i moduli di proposta sottoscritti dalla fornitrice.
Va pertanto ritenuta la nullità dei contratti di fornitura dai quali originano i crediti oggetto di cessione per violazione del disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, essendo la forma scritta ad substantiam strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento di funzioni di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. 5.5. In aggiunta va dato atto, con riferimento alla mancata dimostrazione del necessario impegno di spesa, che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che -ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989), nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'### in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economicofinanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente.
Anche in precedenza (Cass. 13159/2024) la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire che “### con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” 6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato. 6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione riguardante la mancata stipula dei contratti secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 essendo tale normativa successiva alla sottoscrizione dei contratti di fornitura.
Argomenta che la ratio dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 e la natura dei contratti di somministrazione (che sono contratti di durata), comportano il necessario adeguamento di tali contratti alla suddetta normativa.
Rileva che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (rubricato “### della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), dispone testualmente: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ### S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa”.
Argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la formulazione letterale della norma fa ritenere che la disposizione si riferisca anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Deduce, in particolare, che tale norma ha comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto anche per i contratti di durata sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 95/2012.
Spiega che la nullità sopravvenuta è stata ritenuta sussistente in numerose ipotesi tra cui: fideiussione omnibus, clausola compromissoria, pattuizione di interessi, classificati come “usurari” dalla legge n. 108 del 1996 nel contratto di mutuo. 6.2. Anche sulla questione oggetto del secondo motivo di gravame, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza prima richiamata (sentenza n. 1214/2023) riconoscendo ulteriore profilo di nullità in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 2012, premettendo che: “La norma al tempo della sua entrata in vigore (luglio 2012) prevedeva all'art. 1 commi 7 ed 8: “### restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; spiegando che: “Al momento della redazione delle fatture per cui è causa (quindi a partire dal gennaio 2016) la norma è stata così modificata: “### restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le ### di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da ### e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'### nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni ### e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale…I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; argomentando che sulla base dell'analisi del plesso normativo sopra citato dovesse “ritenersi che: - Le superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica (che hanno ispirato il provvedimento normativo citato) hanno imposto anche agli enti locali di concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica utilizzando schemi di convenzione approntati da ### tanto da prevedere, in caso contrario, anche una responsabilità di natura erariale in capo al funzionario o amministratore; - Una deroga è stata prevista ma soltanto laddove vi sia l'applicazione di condizioni più favorevoli, ma nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 le ragioni di contenimento della spesa hanno escluso l'utilizzo di diversi modelli negoziali; - La violazione delle disposizioni comporta la nullità dei contratti; - La ratio finalistica dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, impongono a tutte le amministrazioni (anche a quelle come il Comune di ### che usufruivano dell'erogazione dell'energia elettrica secondo modelli negoziali diversi) di adeguarsi alle prescrizioni imposte proprio perché finalizzate ad una riduzione dei costi; - ### ed in punto di diritto, tale indispensabile adeguamento trova la sua ulteriore giustificazione anche nella natura stessa dei contratti di somministrazione che per definizione sono rapporti di durata; - La novella del 2012, ove correttamente interpretata, ha pertanto comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto”; concludendo nel senso che “i contratti (anche per quanto concerne la somministrazione come fornitore di ultima istanza) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sono nulli.” 6.3. Dando continuità all'indirizzo interpretativo sopra espresso va rilevato anche nel presente caso l' ulteriore (rispetto a quello analizzato in sede di trattazione del primo motivo) profilo di nullità dei contratti di somministrazione dai quali traggono titolo i crediti azionati in sede monitoria. 7. Anche il terzo motivo di appello è meritevole di accoglimento. 7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inopponibilità ad esso ente pubblico della cessione, per difetto di consenso da parte del Comune alla cessione e per mancata notificazione degli atti di cessione.
Argomenta che nel caso in esame è pacifico che i tre contratti di cessione prodotti sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### energia S.p.A è del 21.11.2013, il contratto di cessione ### S.p.A è del 30.06.2014 ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 e nella documentazione contrattuale prodotta non risulta fissata alcuna scadenza per i contratti stipulati e, comunque, non si rinviene alcuna scadenza per il rapporto di fornitura.
Deduce che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune effettuate in corso di esecuzione di somministrazione, come è stato nel caso in esame, va ritenuta applicabile la disciplina speciale dettata dal R.D. n. 2440/1923 a mente del quale, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è necessaria, oltre che la notifica della cessione, anche l'adesione da parte dell'Ente.
Rileva che la Cassazione a ### ha precisato l'applicabilità della disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 anche nei confronti dei ### e delle ### Deduce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2013, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha inteso evidenziare l'applicabilità della L. 163/2006 (poi modificata dalla L. n. 50/2016) alle cessioni riguardanti un credito di appalto e l'applicabilità della L. n. 2440/1923 alle cessioni di crediti non derivanti da appalto.
Lamenta che il giudice di primo grado, pur ritenendo necessaria la notificazione dei contratti di cessione, non si è pronunciato sulle specifiche osservazioni mosse dal Comune sulla necessità della notificazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e sulla carenza della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della avvenuta notifica dei tre atti di cessione.
Spiega che nessuno dei tre atti di cessione posti a fondamento dell'azione di pagamento proposta è stato notificato o comunque nessuna prova sussiste della notifica di tali atti.
Evidenzia che: - il primo contratto di cessione (n. rep. 46333 e n. raccolta 22273) del 21.01.2013 stipulato dall'### S.p.A. reca una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente allo stesso; - il secondo contratto di cessione ### (n. rep. 222.808) del 22.12.2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta alcuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento; - il contratto di cessione ### S.p.A. (n. registro 17025 e n. rep. 23170) del 30.06.2014 porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione né l'atto spedito quindi anche per tale atto non può dirsi effettuata la notifica.
Rileva che l'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dispone: “le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Tali cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio” quindi in deroga al principio generale del codice, non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A.
Deduce che la notifica degli atti di cessione è espressamente prescritta anche nel regime prettamente privatistico dall'art. 1264 c.c. il quale dispone: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. 7.2. Rileva il Collegio che i tre contratti di cessione prodotti (cfr. allegato 1 del fascicolo monitorio) sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### S.p.A. è del 21.11.2013 (ultima fattura tabulato allegato A del 25.11.13), il contratto di cessione ### S.p.A. è del 30.06.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 3.03.2014) ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 24.12.14) quindi il rapporto di fornitura era in corso nelle date in cui sono stati stipulati i tre contratti di cessione. 7.3. Ciò detto si richiama l'orientamento espresso da questo Collegio in due recenti precedenti (sentenza n. 266/2025 e Sentenza n. 555/2025).
In detti precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla ### è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata".
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “### disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta; - una disciplina analoga è stata poi introdotta nel ### dei ### all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione; - identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto.
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del ### in relazione alla forma del contratto.
Quanto invece alla tesi secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che le cessioni poste a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12.04.2006. 7.4. Nella specie non risulta alcuna espressa adesione da parte del Comune alle cessioni oggetto di causa, né, in difetto di adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cessioni al Comune, può ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 117 del D.lgs del 12.04.2006. ### correttamente rilevato dall'appellante, il primo contratto di cessione rep. 46333, raccolta 22273 del 21.11.2013 stipulato dall'### S.p.A. porta una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente all'atto di cessione in esame. Il secondo contratto di cessione ### rep. 222.808 del 22/12/2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta nessuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento. Il terzo contratto di cessione ### S.p.A. n.ro registro 17025, n. rep. 23170 del 30/06/2014 effettuato del cedente ### S.p.A. porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione, né l'atto che è stato spedito 9. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello risultano assorbiti. 9.1. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo il CTU accertato la inesistenza in atti di fatture a prova del credito di € 88.972,49, il primo giudice non ha detratto il detto importo dalla sorte capitale di € 506.452,02 indicata nel decreto ingiuntivo.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la piena rispondenza degli importi e delle fatture ai contratti stipulati, mentre le fatture ENI riportano numeri di contratto diversi da quelli prodotti e le fatture ### non hanno alcun riferimento ai contratti stipulati da tale fornitore.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha recepito senza alcuna motivazione le risultanze della ### ed ha omesso la disamina e la valutazione delle consulenze tecniche di parte depositate dal Comune di ### avverso la ### Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il primo giudice, pur in presenza di specifiche contestazioni del Comune, ha ritenuto l'esistenza del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione e l'effettiva esistenza dei consumi riportati nelle fatture, senza che né la parte ricorrente né la CTU avesse dato la prova della regolarità del funzionamento dei contatori e degli effettivi quantitativi di energia fornita.
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente riconosciuto dovuti gli interessi nella misura richiesta dalla banca ricorrente, nonostante la documentazione prodotta non consentisse di stabilire con certezza i consumi e le somme dovute, senza peraltro tenere conto che la somma di € 506.452,02 indicata nel ricorso avrebbe dovuto essere diminuita dell'importo di € 88.972,49. 9.2. Osserva il Collegio come alla accertata nullità dei contratti di somministrazione e di inopponibilità delle cessioni dedotte in contratto consegua l'assorbimento di tali motivi relativi alla prova del credito. 10. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado.
Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello ### l'opposizione proposta dal Comune di #### il decreto ingiuntivo n. 359/2015 e ### la domanda di pagamento formulata da parte appellata in sede monitoria. 2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 23.200,00, di cui 843,00 per esborsi ed € 22.457,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado, in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti.
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 7.11.2025 ### rel. est. (dott. #### (dott. ###
causa n. 747/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla