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Tribunale di Latina, Sentenza n. 226/2025 del 04-02-2025

... effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da ### con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte. Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito. Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. 205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018 All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa ### svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; - ### l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; - ### S.p.a., l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; Il Giudice Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 19, giusta procura in atti; OPPONENTE ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in #### n. 13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 428/2018 del Tribunale di ### con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di ### S.p.a., in quanto creditrice per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi). 
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da ### S.p.A. per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta prescrizione per le fattura che ### aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa. 
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta (allegati nel fascicolo monitorio della stessa - doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio. 
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale. 
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità. 
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.” Si costituiva in giudizio ### S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di ### non metteva in discussione la fornitura del servizio idrico; si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del ### fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento; evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad ### S.p.a. una richiesta di rateizzo (documento protocollato da ### S.p.A. con prot. ### - 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito. 
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva. 
Pertanto, ### S.p.A. così concludeva: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora ### è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025. 
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584). 
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, 19896). 
Nel caso di specie, dunque, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).  ### ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di ### (allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta). 
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. 
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736). 
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
Una volta dimostrata da ### l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante. 
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da ### S.p.a., l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore. 
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. ### n. 638/2020; Tribunale di ### n. 1066 del 19.4.2018; Tribunale di ### n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate. 
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 836). 
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da ### con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte. 
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C del 11.01.2013; fattura n. ###/2013 emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2014/###/0/C emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2015/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. 12.01.2016; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###). 
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data ###, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011. 
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura 774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024, n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). 
In aggiunta, ### S.p.A., con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. ###/2013 - ###/2013 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2007 - ###/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. ###/2007 - ###/2008 - ###/2008 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 - 284071 - 546355 - 284687 - 549080 - 815667 - 22295 - 293088 - 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 - 963239/2017 - 48104/2018 - ###/2018 - 660034/2018 - 965015/2018). 
Dunque, ### S.p.A. ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione. 
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la ### si è limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti difensivi, la ### non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle avverse diffide (prodotte da ### con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento; per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre, l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, 2908). 
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia. 
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di ### il ###, che dichiara definitivamente esecutivo - ### al pagamento, in favore di ### S.p.a., delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 4 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2190/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 626/2025 del 01-04-2025

... che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013. Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. 205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Nel caso di specie, ### S.p.a. non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il ###, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo. Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5507/2018 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n. 41, giusta procura in atti; OPPONENTE contro ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n.13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo ### Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### S.p.a., proponendo opposizione avverso il d.i. n. 2059/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.748,92, oltre interessi spese e competenze, a titolo di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica erogata per le utenze cod.58422187 e cod.41586425, entrambe site in #### via ### 58.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l' approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### precisando che, a partire dal 2006, aveva contestato la fatturazione emessa dalla società ### S.p.a. inerente la propria utenza, in quanto nonostante la presenza del pozzo venivano addebitate voci inerenti il prelievo idrico. A seguito delle continue contestazioni la società inviava sul posto i propri tecnici, i quali, come da verbale di contestazione n. 06/15638 del 14/09/2006, rilevavano che “contatore ha girato a rovescio a causa del pozzo”; nonostante ciò, l'opposta continuava ad addebitare illegittimamente le voci contestate ed egli si vedeva costretto a contattare nuovamente la società, la quale inviava sul posto un tecnico, il quale, unitamente a quanto rilevato nel precedente controllo, riscontrava la presenza del pozzo. 
Quindi, a seguito di reclamo inoltrato in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con n. ###, si riferiva ad un “contatore fittizio” necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I.. 
Esponeva, inoltre, che entrambi i misuratori, e precisamente n. ### e n. ###, addebitavano i medesimi costi per fognatura e depurazione, duplicando la pretesa creditoria in virtù di un unico contratto. Deduceva che nel corso degli anni, a causa dei frequenti disservizi ed errate fatturazioni a lui recapitate, aveva più volte richiesto l'intervento di tecnici, i quali avevano constatato l'effettivo utilizzo della risorsa idrica pari a 22 mc (periodo stimato dal 02.09.2010 al 19.01.2015). 
Con fattura n. 1003630/2014 del 10.12.2014, ### S.p.a. richiedeva il pagamento dell'importo di € 10.447,92, ma, a seguito di reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a/r in data ###, l'opposta emetteva la nuova fattura n. 82333/2015 pari ad € - 7.478,69, restituendo gli acconti in precedenza emessi, ed addebitando il consumo reale per il periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, richiedendo quindi un saldo ammontante ad € 2.969,23, derivante dalla compensazione delle due fatture, saldo che veniva immediatamente pagato attraverso bonifico bancario dall'odierno opponente. 
Successivamente, con fattura n. 228246 emessa in data ### e con scadenza al 28.04.2015 l'opposta richiedeva il pagamento di € 8.116,11, a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015; le due fatture addebitavano i costi relativi alle voci “depurazione, fognatura e quota fissa” stimati da ### S.p.a. con valorizzazione dei consumi per il medesimo periodo, ossia fattura n. 1003630/2014 periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, fattura n. 228246/2015 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, conguaglio per il quale il ### aveva versato €.2.963,23 come ricalcolato dalla società, a seguito di fattura di storno. 
Eccepiva, altresì, la prescrizione relativamente alle fatture riportate in tabella n. 505039; 456976; 695260; 861073; 947580; 191760; 452733; 200451 tutte relative agli anni 2007-2008-2009 e 2010 poiché per le stesse non veniva interrotta la prescrizione quinquennale atteso che alcuna raccomandata di sollecito veniva inviata all'odierno opponente successivamente all'anno 2009. 
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Si costituiva in giudizio ### S.p.a., deducendo che la domanda di pagamento azionata in via monitoria traeva origine dalla morosità del ### nel pagamento dei corrispettivi dei servizi erogati per le utenze n.ri 58422187 e 41586425, entrambe site in ####, alla ### n. 58 (cod. cliente n. 291999), per cui aveva espletato il servizio maturando un credito pari ad € 15.748,92. 
Precisava che le fatture erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati dal contatore/misuratore, posto all'interno dell'immobile dell'utente/opponente, in base alle tariffe approvate dall'ATO 4 e successivamente dall'### mai contestate nel corso del rapporto di fornitura, e che i tecnici della società avevano regolarmente rilevato le letture dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'utenza per cui è causa. 
Rilevava che l'opponente non aveva mai contestato l'avvenuta erogazione dei servizi resi da ### sulla base della quale era stata legittimamente richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento e che il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. 
In merito all'eccepita prescrizione, esponeva di aver fatturato trimestralmente all'utente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spedito le relative fatture contenenti, tra l'altro, l'annotazione di quelle rimaste impagate di cui aveva, più volte, sollecitato il pagamento.
Quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rammentava che ### S.p.a.  era succeduta ope legis nei contratti stipulati illo tempore (tra i soggetti privati e i ###, con conseguente obbligo per l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, di applicare la relativa tariffa quale corrispettivo del servizio reso e di riscuotere le somme dovute a tale titolo; in ordine al quantum della pretesa creditoria, deduceva che, salvo che l'utente non abbia espressamente contestato il buon funzionamento degli apparati di rilevazione, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi (in questo caso idrici), le cui risultanze fanno piena prova dei consumi addebitati. 
Quindi, ex art. 33 co. 1 del Regolamento, il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Tuttavia, per il periodo in cui il somministrante non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore né la misurazione dei volumi di consumi, aveva dovuto fatturare in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente come prescritto dal ### Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del ### qualora il somministrante non abbia potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore o la misurazione dei volumi di consumi, fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente e se codesto non fosse conosciuto secondo apposita tabella. Nella specie, era accaduto che i tecnici/letturisti dell'esponente società, recatisi presso l'utenza per cui è causa non poterono effettuare la programmata lettura in quanto il misuratore era posizionato all'interno dell'immobile e l'utente assente. La fatturazione di consumi stimati era stata dunque necessitata dal comportamento dell'utente il quale non aveva consentito la lettura “tempo per tempo” avendo gli apparecchi di misurazione all'interno dell'immobile servito (e, quindi, non correttamente posizionati secondo il ###, non aveva risposto alla richiesta di invio di autolettura, né aveva comunicato alla società esponente la lettura dei consumi come previsto dal ### di ### Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2059/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto al pagamento di € 15.748,92, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Denegata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies cpc all'udienza del 25 marzo 2025. 
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma ### entrato in vigore il ###), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023. 
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In primo luogo, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. 
Nel caso di specie, ### S.p.a. non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il ###, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo. 
Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che: - la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal ### in data ### (doc. 6 e 6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare efficacia interruttiva limitatamente alle fatture emesse sino al 14.11.2011, e non in relazione a quelle antecedenti, dal 2008 al giugno del 2011; - la richiesta di pagamento della fattura ###/2014 del 26.1.2015, ricevuta in data ###, non rileva in quanto tale fattura non è oggetto della pretesa azionata in via monitoria; - la diffida ad adempiere del 26.5.2015, ricevuta il ###, attiene alle sole fatture ###/2015 e ###/2015; - la diffida ad adempiere del 16.8.2016 ha ad oggetto la sola fattura 496607/2016 e non risulta essere stata consegnata all'odierno opponente. 
In definitiva, dunque, risulta maturata la prescrizione quinquennale per le seguenti fatture, oggetto della pretesa monitoria: - n. 456976 del 16/06/2008 per € 86,42; - n. 495260 del 12/09/2008 per € 500,44; - n. 861073 del 13/11/2008 per € 113,99; - n. 947580 del 12/12/2008 per € 77,89; - n. 505039 del 11/07/2007 per € 2093,78; - n. 197160 del 13/03/209 per € 91,20; - n. 452733 del 12/06/2009 per € 273,91; - n. 200451 del 12/03/2010 per € 445,07; - n. 770010 del 27/09/2010 per € 335,28; - n. 448058 del 10/06/2011 per € 588,20.  ### totale del credito prescritto ammonta, quindi, ad € 4.606,28. 
Resta quindi da esaminare la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alle fatture non attinte dalla prescrizione, per un totale di € 11.142,64 In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. 
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, 25584).
Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a ### 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., ### 30 ottobre 2001 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018). 
Nel caso di specie, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2 a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio). 
In proposito, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002; Cass. n. 6502/98). 
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte. 
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato specificamente le fatture poste da ### a fondamento del preteso credito, eccependo che, nonostante la presenza del pozzo, gli erano state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di ### S.p.a. di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo.  ### difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di ### sulla matricola contatore ### rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà ### sita in #### via ### 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i quali ### fatturava con codice autolettura 41586425 gli oneri di fognatura e depurazione. 
A seguito di reclamo inoltrato dal ### in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui si contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con il n. ###, codice servizio 58422187, si riferiva ad un “contatore fittizio necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del ### del S.I.I.. (all 5 fascicolo di parte opponente). 
Risulta, quindi, che l'utenza n. 58422187 è stata costituita da ### S.p.a. nel 2016, in relazione al “contatore virtuale” n. ###, in ragione del rilevamento di un pozzo per l'approvvigionamento idrico sulla proprietà ### nonostante l'esistenza del pozzo e l'allaccio in fognatura fossero già stata dichiarati dal ### e nota ad ### S.p.a. sin dal 2006, come si evince dai verbali di intervento in atti. (cfr. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte opponente). 
Ed invero, le fatture versate in atti, emesse dall'odierna opposta in relazione alla matricola originaria n. ###, addebitano regolarmente al ### non già costi per consumi idrici - inesistenti proprio in conseguenza dell'approvvigionamento al pozzo - bensì per fognatura e depurazione, le stesse successivamente richieste da ### S.p.a. anche con riferimento alla matricola fittizia n. ###. 
Ciò consente di presumere che i medesimi costi fossero addebitati anche con la fattura 1003630/2014, non presente agli atti di causa, emessa il ### con riguardo al misuratore ###, codice di servizio 41586425, per € 10.447,92, poi compensata con la fattura pari ad € - 7.478,69, con un saldo ammontante ad € 2.969,23, debitamente corrisposto. 
Emerge, quindi, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dovendosi ritenere che con la fattura n. 228246 (misuratore n. ###, codice di servizio 58422187) del 19.03.2015 e per € 8.116,11, emessa a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, siano stati richiesti i medesimi oneri di fognatura e depurazione che già venivano regolarmente addebitati sul misuratore n. ###, codice di servizio 41586425. 
Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni articolate da parte opponente, che ha lamentato la duplicazione degli oneri per le ragioni esposte, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova dell'esistenza del credito azionato e della legittimità delle somme richieste. 
Al contrario, preme rilevare che ### nella comparsa di costituzione e risposta nulla ha dedotto con riferimento al profilo della duplicazione degli oneri di fognatura e depurazione, né ha specificato le ragioni della costituzione del contatore “fittizio” in relazione al quale sono state emesse le fatture in oggetto, limitandosi a svolgere difese generiche in merito alla regolarità e alla correttezza del proprio operato, senza controdedurre in maniera specifica alle avverse contestazioni. Parimenti, la società opposta non ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di fatto omettendo di contestare in maniera specifica i fatti addotti dall'opponente a sostegno della domanda. 
Ed invero, è solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che ### S.p.a. ha per la prima volta preso posizione sulle avverse doglianze, concernenti la duplicazione dei costi, sicché le deduzioni svolte al riguardo devono reputarsi tardive.
Il vigente modello processuale civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse. In tale contesto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).  ### S.p.a., pertanto, non ha tempestivamente contestato le allegazioni di parte opponente, né è stata in grado di superare le avverse eccezioni. 
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, poiché il creditore opposto, che aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa. 
Visto l'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi tenuto conto delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il ### n. 2059/18 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in cancelleria in data ###; - condanna ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 1 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 5507/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1031/2025 del 15-05-2025

... nell'immobile. Di contro, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla debitrice con riguardo al credito risultante dalle fatture n. 738174 del 23/09/2009 scaduta il ###, 960212 del 11/12/2009 scaduta il ###, n. 198993 del 12/03/2010 scaduta il ###. Tali crediti, siccome antecedenti rispetto all'introduzione, a mezzo della L. n. 205/2017 (art. 1, comma 4), della prescrizione biennale, sono effettivamente soggetti alla prescrizione breve di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma, 4 Infatti, il contratto di somministrazione si caratterizza perché le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, dando vita ad un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale. Di conseguenza, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori (di regola, mensili o, come nel caso di specie, bimestrali), in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, pertanto, (leggi tutto)...

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 R.G. n. 4577/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Giudice dr.ssa ### 15 maggio 2025 All'udienza del 15.05.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa ### sono comparsi: -per ### l'avv. ### si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione; -per ### l'avv. ### oggi sostituito dall'avv.  ### si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione; Per la pratica forense è presente la dott.ssa ### visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue.  ### dott.ssa ### ore 17.30 il ### esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono presenti le parti.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### In composizione monocratica, in persona del ### dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4577 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e vertente tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### piazza G. Mazzini n. 42, presso lo studio dell'avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo OPPONENTE contro ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (pec: ###) in virtù di procura per notar #### 71.135, Racc.  30.005 del 20/07/2017 in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di somministrazione ### delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante ********* Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2022, emesso da questo Tribunale in data ###, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.365,42, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, sulla scorta di una serie di fatture emesse da ### S.p.A.  nei suoi confronti. 
A fondamento della svolta opposizione, l'opponente ha eccepito: 1) l'inefficacia del provvedimento monitorio, in quanto notificatole oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale di una parte del credito, precisamente quello risultante dalle fatture n. 738174 di € 1916,94 del 23/09/2009 scaduta il ###, n. 960212 di € 1852,09 del 11/12/2009 scaduta il ### Fattura n. 198993 di € 968,46 del 12/03/2010 scaduta il ###; 3) la non imputabilità a sé dei consumi antecedenti al 28.11.2016 in quanto risiedeva presso altro indirizzo. 
Sulla scorta di ciò, l'opponente ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: in accoglimento della presente opposizione dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 30/2022 del 10/01/2022 emesso dal Tribunale di Velletri per essere stato notificato oltre il temine di 60 giorni e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 30/2022 del 10/01/2022, emesso nell'ambito del procedimento RG 8029/2021 In via preliminare nel merito: Si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di chiedere il pagamento degli importi di cui alle fattura n. 738174 di € 1916,94 del 23/09/2009 scaduta il ###, fattura n. 960212 di € 1852,09 del 11/12/2009 scaduta il ### e fattura n. 198993 di € 968,46 del 12/03/2010 scaduta il ### e per l'effetto accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di chiedere il pagamento da parte di ### per l'importo di € 4.737,49, di cui alle indicate fatture e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.30/2022 (RG 8029/21) del 10/01/2022 emesso dal Tribunale di Velletri. Sempre in via preliminare: - dichiarare la revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 30/2022, emesso dal Tribunale di Velletri il ### e depositato in cancelleria il ### perché mancanti e del tutto inesistenti i requisiti di cui all'art. 633 cpc; Nel merito: in via principale: - in ogni caso, accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo 30/2022 emesso dal Tribunale di Velletri il ### e depositato il ### in quanto le somma di € 5.365,42 non è dovuta per tutti i motivi esposti in premessa; - In via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, si chiede condannarsi il convenuto al pagamento della minor somma di € 627,93 per le motivazioni di cui alla presente opposizione o in quella minor somma ritenuta di giustizia. - Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. 
Si è costituita nel giudizio di opposizione ### S.p.A., contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.  ###, in particolare, ha chiesto, nel merito: “…per i motivi innanzi esposti, dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi esposti, confermando il decreto ingiuntivo n. 30/2022 (RG. n. 8029/2021) emesso dall'adito Tribunale, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo; 4) In ogni caso, accertare e dichiarare che la ###ra ### - in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura idrica - è tenuta al pagamento dell'importo di €5.365,42= oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia; 5) ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto, accertare in ogni caso come dovute le somme richieste in decreto per le ragioni tutte di cui in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia ovvero in applicazione dei metodi tariffari di legge tempo per tempo applicabili, come innanzi indicati, e, per l'effetto 6) ### la ###ra ### al pagamento dell'indicato importo di € 5.365,42 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia nonché le spese e competenze per la procedura monitoria liquidate in complessivi € 685,50 oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario; 7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. 
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., all'esito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Viene decisa all'odierna udienza, udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la presente sentenza a verbale.   ********* 
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione, sollevata dall'opponente, di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, siccome notificato oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. 
Risulta infatti per tabulas che il decreto ingiuntivo, emesso il ###, sia stato notificato alla ### ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data ### e che il plico sia stato poi ricevuto dall'ingiunta in data ### (cfr. copia notificata del ricorso e del decreto ingiuntivo, depositata dall'opposta), quando era ormai decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., stante l'esito negativo dei precedenti tentativi di notificazione effettuati dall'opposta. 
Pertanto, il decreto ingiuntivo - mai dichiarato esecutivo, essendo stata respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta - deve essere dichiarato inefficace. 
Nondimeno, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, “senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (v. ex multis, Cass., 29.02.2016, n. 3908; conforme Cass., 6.10.2021, n. 27062). 
Occorre, quindi, esaminare nel merito la domanda di pagamento proposta da ### S.p.A., avente ad oggetto il corrispettivo della fornitura di acqua erogata in favore della ### presso l'immobile di sua proprietà, sito in ### via ### d'### n. 15, interno 2. 
A tal proposito, giova premettere che, secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (cfr. per tutte Cass., 8.10.2021, n. 27419). 
Nel caso concreto, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di somministrazione di acqua; la ### infatti, non ha svolto contestazioni specifiche sul punto ed è in atti la richiesta di subentro nel contratto sottoscritta dall'opponente in data ### (doc. 7 di parte opposta). 
È quindi provato il titolo negoziale sotteso alla pretesa creditoria vantata da ### S.p.A., che ha poi dedotto il mancato pagamento di una serie di fatture messe tra il 2009 e il 2020, precisamente: 1) n. 738174 di € 1916,94 del 23/09/2009 scaduta il ###; 2) n. 960212 di € 1852,09 del 11/12/2009 scaduta il ###; 3) n. 198993 di € 968,46 del 12/03/2010 scaduta il ###; 4) n. 197779 di € 21,24, emessa il ### e scaduta il ###; 5) 1139839 di € 14,37, emessa il ### e scaduta il ###; 6) n. 839533 di € 16,74, emessa il ### e scaduta il ###; 7) n. 534843 di € 16,33, emessa il ### e scaduta il ###; 8) n. 230732 di € 16,12, emessa il ### e scaduta il ###; 9) n. 855248 di € 25,23, emessa il ### e scaduta il ###; 10) n. 551860 di € 16,25, emessa il ### e scaduta il ###; 11) n. 248996 di € 15,63, emessa il ### e scaduta il ###; 12) n. 551420 di € 8,88, emessa il ### e scaduta il ###; 13) n. ### di € 477,14, emessa il ### e scaduta il ###.   ### si è difesa eccependo la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., del credito derivante dalle prime tre fatture, siccome scadute tra il 2009 e il 2010, e comunque la non riferibilità a sé dei consumi antecedenti al 28.11.2016, primo momento in cui avrebbe trasferito la propria residenza presso l'immobile beneficiario della fornitura. 
Tale ultima eccezione è infondata giacché, come correttamente evidenziato da ### S.p.A., la ### era proprietaria dell'immobile sin dal 2007 e dal 2008 ha chiesto formalmente all'opposta il subentro nel contratto di fornitura; da quella data e in assenza di successivi atti di recesso o di volture in favore di altri soggetti, l'opponente è il soggetto contrattualmente obbligato al pagamento delle fatture emesse da ### S.p.A., a prescindere dal fatto che fosse anche residente o meno nell'immobile. 
Di contro, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla debitrice con riguardo al credito risultante dalle fatture n. 738174 del 23/09/2009 scaduta il ###, 960212 del 11/12/2009 scaduta il ###, n. 198993 del 12/03/2010 scaduta il ###. 
Tali crediti, siccome antecedenti rispetto all'introduzione, a mezzo della L. n. 205/2017 (art.  1, comma 4), della prescrizione biennale, sono effettivamente soggetti alla prescrizione breve di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma, 4 Infatti, il contratto di somministrazione si caratterizza perché le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, dando vita ad un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale. Di conseguenza, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori (di regola, mensili o, come nel caso di specie, bimestrali), in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, pertanto, ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con conseguente assoggettamento del relativo credito alla prescrizione breve quinquennale. 
Ne consegue che, per le fatture citate, alla data (2.04.2019) di ricezione della lettera di messa in mora del 20.03.2019 (doc. 3 di parte opponente), che ha preceduto la proposizione del ricorso monitorio, il termine di prescrizione era indubbiamente decorso.  ### S.p.A. ha d'altronde resistito all'eccezione di parziale estinzione del proprio credito esponendo di aver interrotto la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sollecitando il pagamento delle somme di cui alle fatture emesse dal 2009 al 2010 con: 1) l'atto di diffida e messa in mora datato 24.07.2014 consegnato alla ###ra ### il ### (doc. 11); 2) l'atto di diffida e messa in mora datato 2912.2014 restituito per compiuta giacenza 08.01.2015 (doc. 12); 3) l'atto di diffida ad adempiere e messa in mora di dicembre 2015, consegnato il ### (vedi ricevuta febbraio 2016, doc. 6). 
Sennonché, la ### in tutti i propri scritti difensivi successivi alla produzione delle citate diffide ha sempre specificamente contestato di averle ricevute e conosciute. 
Ritiene il Tribunale di aderire all'impostazione di parte opponente, in quanto la documentazione versata in atti dall'opposta, sia con la comparsa che con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c. (doc. 6, 11 e 12), è inidonea a dimostrare - a fronte della contestazione della ### - che quest'ultima, in data ###, 8.01.2015 e 20.02.2016, abbia ricevuto proprio le lettere con cui le veniva intimato il pagamento delle tre fatture in esame. 
A ben vedere, ### S.p.A. ha prodotto delle diffide (con gli allegati bollettini postali per eseguire il pagamento) senza i relativi avvisi di spedizione e che non riportano l'indicazione della modalità e della data della spedizione; ha poi depositato degli avvisi di ricevimento sottoscritti dalla ### che, tuttavia, non risultano in alcun modo correlabili alle missive versate in atti (che, come detto, non è noto quando e in che modalità siano state spedite). 
Né viene in soccorso il prospetto dei solleciti depositato dall'opposta (doc. 5) che, oltre ad essere un semplice elenco stilato al computer da quest'ultima, dunque un documento di per sé privo di valenza probatoria, con riferimento alle pretese raccomandate contenenti le diffide che sarebbero state spedite tra il 2014-2016, riporta delle date e dei numeri identificativi (racc_20151221, racc_20141229, racc_20140724), che sembrano affatto trovare corrispondenza con le date e i numeri riportati sugli avvisi di ricevimento offerti in produzione (doc. 11, doc. 12 e doc. 6 “ricevuta febbraio 2016”). 
In definitiva, ### S.p.A. non ha dato prova - perché gli avvisi di ricevimento firmati dalla ### non sono ad esse in alcun modo riferibili - di aver portato nella sfera di conoscenza della debitrice proprio le lettere (del 2014-2015 e del 2016) con le quali asserisce di aver intimato il pagamento delle fatture più risalenti, emesse tra il 2009 e il 2010. 
In proposito, va rammentato che “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto”, così Cass., 8.10.2021, n. 27412). 
Pertanto, in assenza di prova che la ### abbia ricevuto e conosciuto proprio le diffide di pagamento asseritamente inviate dall'opposta, l'eccezione di ### prescrizione va accolta. La domanda di pagamento proposta da ### S.p.A. con ricorso monitorio può pertanto trovare accoglimento nei limiti di € 627,93, pari alla somma degli importi indicati nelle altre fatture, rispetto alle quali non è stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione. 
Sulla somma dovuta vanno corrisposti anche gli interessi, richiesti dal creditore al tasso “legale” (e quindi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., in difetto di specifica richiesta di applicazione del saggio maggiorato di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.), dalla scadenza delle singole fatture (art. 1219, comma 2 n. 3, c.c.) al soddisfo. 
Le spese di lite, anche in ipotesi di accoglimento della domanda in misura inferiore al domandato (cfr. sul tema Cass., Sez. Unite, 31.10.2022, n. ###), seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal d.m. 147/2022) a tutte le fasi processuali, individuando lo scaglione di riferimento sulla base dell'accolto (€ 627,93).   p.q.m.  Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2022, così provvede: 1) dichiara l'inefficacia e così revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) in parziale accoglimento della domanda proposta da ### S.p.A., condanna ### al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 627,93, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo; 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge; Così deciso in ### all'esito dell'udienza del 15 maggior 2025 ### dott.ssa ### 

causa n. 4577/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Ferreri

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1268/2025 del 01-12-2025

... contratti di fornitura e di ogni aumento del prezzo dell'energia non preventivamente concordati ed aventi condizioni diverse da quelle applicabili ed opponibili alla P.A. e comunque non rispondenti alla normativa ed alla forma prevista per la validità ed opponibilità alla ### anche con riferimento al D.L. 95/2012 e per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito. 3) In via subordinata e riconvenzionale, voglia l'###mo Tribunale verificare se sussistono quantitativi di energia effettivamente erogati dalle società cedenti ### S.p.A. ed ### S.p.A. nelle forniture e nel periodo al quale la domanda di pagamento si riferisce e se le somme dovute sono rispondenti alle disposizioni normative in materia ed i contratti ripassati tra le parti e per l'effetto stabilire le somme effettivamente dovute alla società ricorrente, detratti gli importi che risulteranno pagati 4) Si eccepisce la prescrizione biennale di ogni eventuale somma dovuta anche per conguaglio ed interessi ridotta in corso di causa dalla ### di ### 2018 (### 205/2017) che ha ridotto il periodo di prescrizione da 5 a 2 anni e ciò se ed in quanto applicabile alla fattispecie in esame. 5) Impugna e contesta chiedendone il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###.ssa ###ssa ### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 747/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.  127 ter c.p.c., del giorno 21.10.2025, vertente ### in persona del sindaco pro tempore dott. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello conferita in forza della deliberazione G.M. n. 17 del 27.08.2024 #### S.P.A. in persona del dott. ### in qualità di ### nonché legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### del foro di ### con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo ### in forza di procura alle liti del 28/04/2015, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ex art. 83, comma 3 c.p.c.   ###: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il ### - ### delle parti Per l'appellante “### all'###ma Corte ### di L'### contrariis reiectis, 1) In accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.ro 359 del 17/8/2015, proc.  n. 111/2015 emesso dal Tribunale di Avezzano annullando e revocando lo stesso decreto.  2) Voglia in subordine accogliere le conclusioni come precisate in primo grado che integralmente si trascrivono: revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta compreso quella relativa agli interessi, perché inammissibile anche per difetto di legittimazione e titolarità attiva, nonché per difetto della preventiva notifica degli atti di cessione al debitore ceduto in violazione dell'art. 1264 cc e privi di autorizzazione e del consenso della P.A. nonché di atti di determinazione dell'###, inidonei a provare l'esistenza dei contratti di fornitura e comunque non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Voglia il Tribunale dichiarare la inefficacia e/o nullità dei contratti di fornitura e di ogni aumento del prezzo dell'energia non preventivamente concordati ed aventi condizioni diverse da quelle applicabili ed opponibili alla P.A. e comunque non rispondenti alla normativa ed alla forma prevista per la validità ed opponibilità alla ### anche con riferimento al D.L. 95/2012 e per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito.  3) In via subordinata e riconvenzionale, voglia l'###mo Tribunale verificare se sussistono quantitativi di energia effettivamente erogati dalle società cedenti ### S.p.A. ed ### S.p.A. nelle forniture e nel periodo al quale la domanda di pagamento si riferisce e se le somme dovute sono rispondenti alle disposizioni normative in materia ed i contratti ripassati tra le parti e per l'effetto stabilire le somme effettivamente dovute alla società ricorrente, detratti gli importi che risulteranno pagati 4) Si eccepisce la prescrizione biennale di ogni eventuale somma dovuta anche per conguaglio ed interessi ridotta in corso di causa dalla ### di ### 2018 (### 205/2017) che ha ridotto il periodo di prescrizione da 5 a 2 anni e ciò se ed in quanto applicabile alla fattispecie in esame.  5) Impugna e contesta chiedendone il rigetto ogni domanda, deduzione, eccezione di controparte perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  6) Disporre la restituzione delle somme che dovessero risultare non dovute oltre accessori di legge.  7) Rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e produzioni proposte dalla parte appellata perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  8) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alle rispettive fasi”. 
Per l'appellata “### 1) ### respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Comune di ### con l'### di citazione in appello notificato in data ### in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 194/2024 (RG n. 1559/2015) pubblicata in data ### (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta ###ma Corte); 2) ### con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.” ### 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1559/2015 - promosso dall'odierno appellante Comune di ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2015 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di € 575.723,44, di cui € 506.452,02 per sorte capitale, € 157,20 per spese, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, per crediti ceduti da ### S.p.A. ed ### S.p.A. a ### S.p.A., indicati nei contratti di cessione prodotti agli atti e corroborati dagli estratti conto, dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalle spese sostenute dallo studio notarile) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione - il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) rigetta l'opposizione del Comune di ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 359/15 del Tribunale di ###.G. n. 1114/15; 2) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., a rifondere a ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali; 3) pone definitivamente a carico del Comune di ### in persona del ### p.t., le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidata, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente.” 1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - l'erronea quantificazione delle somme dovute e dei consumi indicati nelle fatture, in quanto non corrispondenti all'energia effettivamente erogata; - l'erroneità dei prezzi praticati; - l'erroneità del conteggio operato nella tabella relativa al totale della somma dovuta all'### S.p.A.; -che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una documentazione di per sé sfornita di qualsiasi rilevanza probatoria consistente in semplici elenchi di fatture emesse in modo del tutto unilaterale dalle società che avevano ceduto il credito; - che, nonostante l'immutato periodo di accensione del tratto di illuminazione stradale, c'era stato un eccessivo aumento dei consumi dei punti vendita; - che erano state riscontrate una serie di irregolarità inerenti svariati punti di prelievo e relativi errori nella fatturazione.  1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo che il Comune di ### prima del giudizio, non aveva contestato la cessione né nei confronti del cedente né del cessionario e che i quantitativi fatturati erano il frutto delle rilevazioni operate dal distributore stesso, mai contestate dal Comune prima dell'opposizione.  1.3. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla ### Rilevava che erano stati tutti sottoscritti, come riconosciuto dal Comune stesso, e che l'opponente aveva beneficiato, in forza degli stessi, nell'arco temporale di riferimento, della prestazione, ricevendo le relative fatturazioni senza mai contestarle sia sotto il profilo del contenuto sia in riferimento al rapporto negoziale in virtù del quale venivano di volta in volta emesse. 
Rigettava ancora l'eccezione di mancata indicazione nei contratti di parti essenziali dell'accordo, in quanto il CTU aveva rilevato “### allegati 3, 4 e 5 della CTU definitiva sono state riportate le condizioni contrattuali di ogni POD”. 
Riteneva il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923 non applicabile al caso di specie, vertendosi in ipotesi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'Ente dei moduli di adesione alle condizioni contrattuali predisposte dalle cedenti, da considerarsi validi in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il rispetto del requisito della forma scritta, consente la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, per i soli rapporti con le imprese commerciali (o assimilabili). 
Rigettava l'eccezione proposta dall'opposta secondo cui i contratti di fornitura non sarebbero stati stipulati secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. 95/2012 in quanto tale decreto era entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti di fornitura per cui era causa. 
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione della ### a riscuotere i crediti ceduti. 
Rilevava che i crediti erano stati acquistati dalla ### in virtù di cessioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di factoring, regolate dalla L. 52/1991 senza alcuna operazione di cartolarizzazione. 
Riteneva non applicabile al caso di specie la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla ### n. 2248/1865, che prevedono il consenso della ### in caso di cessione di crediti, in quanto riservata alla sola ### Rilevava che le cessioni erano regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260 e segg. c.c. che, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto richiedono la sola notifica della cessione, effettuata nel caso di specie.  1.4. Osservava che il CTU aveva accertato che vi era piena rispondenza dei prezzi praticati e delle somme richieste ai contratti stipulati e che dallo studio dei tre contratti non erano emerse difformità tra i prezzi applicati in fattura e quanto contrattualizzato. 
Rilevava che gli accertamenti avevano escluso l'esistenza di difformità sulle tariffe imposte dall'### applicate nelle bollette nonché sull'importo delle imposte; che inoltre dalla documentazione passata al vaglio del CTU non emergevano duplicazioni di richieste di pagamento da fornitori diversi o dallo stesso fornitore. 
Spiegava che dall'analisi della lettura dei consumi e dei relativi importi il CTU aveva rilevato che erano presenti 67 fatture basate su consumi stimati per quanto riguarda la società ### che i consumi stimati erano allineati a quelli reali e che le misurazioni effettive erano state rilevate da un numero finito e conosciuto di misuratori (###. 
Dava atto che il CTU nelle verifiche non aveva riscontrato difformità in relazione alle bollette emesse da ENI e da ### e aveva rilevato che le somme riportate nelle dette bollette erano correttamente conteggiate così come non era stata riscontrata difformità sulla componente relativa alla ### Rigettava quindi le eccezioni sollevate dall'opponente Comune in ordine: - al corretto funzionamento dei contatori; - all'inesistenza della prova del buon funzionamento e conformità dei contatori; - al difetto di prova dei consumi riportati nelle bollette-fatture e della conformità dei corrispettivi indicati in detti documenti rispetto a quelli concordati.  1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali e poneva le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di ### 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) ### ed errata verifica delle condizioni dell'azione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R. D. 2240/2019; violazione dell'art. 1418, comma 2, in relazione all'art. 1325, n.ro 4 c.c.; violazione artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della prova; 2) ### e mancata applicazione art. 1, comma 7, del D.L.  95/2012 convertito in L. 135/2012; violazione dei principi sui contratti di durata; 3) In relazione al mancato consenso del Comune di ### (pag. 21): violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923 e del successivo R.D. 23maggio 1924, n. 827/1994, nonché dall'art. 9, All. E della L.n.2248/1865; in relazione alla mancata notifica degli atti di cessione: errata violazione e falsa applicazione dell'art. art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 1264 c.c.; omessa motivazione sulla ritenuta avvenuta notificazione degli atti di cessione; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta; 4) ### artt. 115, 116 c.p.c.; omessa ed errata valutazione della #### art. 132, 2° comma n.ro 4 c.p.c..; difetto di motivazione; 5) ### art. 116 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione degli elementi istruttori presenti in atti anche in relazione all'art. 1372 c.c.; violazione art. 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione; 6) ### e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; ### o apparente motivazione. ### e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 7) ### dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione degli elementi probatori presenti in atti; 8) ### dell'art. 2697 cc sull'onere della prova; violazione dell'art. 163 n.ro 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione prodotta.  ### ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.  3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ### S.p.A. invocando il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; reiterando, ad ogni modo, le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., da intendersi direttamente riproposte.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto, anche l'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di appello. 5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità, per mancanza della forma scritta ad substantiam, dei contratti di fornitura da cui sono originati i crediti ceduti. 
Rileva che il giudice di prime cure non ha considerato che i “contratti di fornitura” depositati in atti dalla ### S.p.A. non sono dei contratti, ma, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposti da ENI sottoscritti dal solo Comune di ### e, per quanto riguarda ### sono “moduli di adesione” predisposti da ### sottoscritti dal solo Comune di ### Evidenzia che ### non ha prodotto, per ### le corrispettive accettazioni da lei sottoscritte e, per ### le corrispettive proposte da lei sottoscritte. 
Rileva, inoltre, che l'odierna appellata non ha prodotto agli atti le condizioni generali di contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto nel modulo di proposta ENI è presente l'allegato 2, che riguarda le condizioni economiche e non le condizioni generali di contratto, al pari dell'allegato ai moduli ### Argomenta che il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde, sicché la non contestazione dell'avvenuta fruizione delle erogazioni fornite da ENI ed ### e della relativa fatturazione non è rilevante ai fini della formazione del vincolo negoziale che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam. 
Rileva che i contratti stipulati con la P.A. (quindi anche dal Comune) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta prevedendo e sottoscrivendo apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. 
Deduce che nel giudizio di primo grado neanche è stato prodotto alcun impegno di spesa, che costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione. 
Espone che la Corte d'Appello di L'### con la sentenza n. 1214/2023 in un procedimento analogo a quello di cui si tratta ha accolto l'eccezione di nullità dei contratti proposta dal
Comune di ### ex art. 16 e 17 R.D. 2440/1923 ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.  5.2. ### ritiene di dover preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità dei contratti di fornitura per difetto di forma scritta nonché per mancanza di impegno di spesa, eccezione che l'appellata ha basato sul rilievo che le stesse sarebbero state sollevate per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. 
Sul punto -premesso che il primo giudice si è espressamente pronunciato sulla questione della nullità dei contratti di fornitura, escludendo ogni vizio, sicché il motivo di appello già solo per questo si rivela ammissibilerileva (ed il rilievo assume carattere dirimente) che la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio, atteso che l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ad probationem ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c.  relativo alla non contestazione. 
Parimenti rilevabile d'ufficio è la nullità dei contratti per carenza dell'impegno di spesa.  5.3. Ciò detto, si rileva che questo Collegio ha già avuto moto di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1214/2023) sulle questioni involte nel primo motivo di appello, esprimendo un orientamento al quale si intende in questa sede ###particolare, con riferimento alla violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, ha premesso: “### noto l'art. 17 RD 2240/1923 prevede “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.  ### la giurisprudenza di legittimità, “I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali” (cfr ###, sez I, 22.12.2015 n. 25798). Ha spiegato che, “facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale e del plesso normativo in subiecta materia, è possibile pertanto affermare che: - l'attività negoziale della ### (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta; - le ragioni poste a fondamento di tale soluzione sono molteplici e devono cogliersi principalmente nell'esigenza di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione in conformità dei precetti di rango costituzionale (art 97 Cost); - il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa; - i contratti conclusi dalla P.A., anche “iure privatorum”, nel richiedere la forma scritta “ad substantiam”, escludono ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi non essendo possibile la conclusione tacita per facta concludentia; ”Ha quindi evidenziato che in quel caso “i contrati prodotti (pacificamente sussumibili all'interno dello schema tipico del rapporto di somministrazione) riportano tutti la sola firma del ### del Comune di ### mentre con riguardo ad ### vi è (come se si trattasse di un normale contratto di erogazione per uso domestico) la sola indicazione (codice incaricato) del soggetto che, senza alcuna prova circa i poteri rappresentativi del fornitore, ha favorito la conclusione dell'accordo. Peraltro, non è neppure fuor d'opera osservare che, trattandosi di schemi contrattuali formati su modelli standard (e quindi per adesione), è certamente da escludere che vi sia stata una elaborazione concordata dal contenuto dell'accordo. Una tale modalità consente di ritenere certamente non assolto il requisito di forma previsto dall'art. 17 RD 2240 del 1923. Inoltre, sebbene in effetti in proposito le parti (e specificatamente l'appellante) non abbiano sollevato questioni, non risulta neppure l'esistenza di un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente locale”.  5.4. Anche nella fattispecie in esame i documenti prodotti in primo grado, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposte da ### sottoscritte dal solo Comune di ### e prive delle condizioni generali di contratto; mentre, per quanto riguarda ### sono dei moduli di adesione predisposti da ### sottoscritti solo dal Comune di ### e privi delle condizioni generali di contratto.
Non risultano invece prodotti, nel caso di ### i moduli di accettazione sottoscritti dalla fornitrice e, nel caso di ### i moduli di proposta sottoscritti dalla fornitrice. 
Va pertanto ritenuta la nullità dei contratti di fornitura dai quali originano i crediti oggetto di cessione per violazione del disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, essendo la forma scritta ad substantiam strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento di funzioni di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.  5.5. In aggiunta va dato atto, con riferimento alla mancata dimostrazione del necessario impegno di spesa, che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che -ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989), nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'### in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economicofinanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente. 
Anche in precedenza (Cass. 13159/2024) la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire che “### con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” 6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato.  6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione riguardante la mancata stipula dei contratti secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 essendo tale normativa successiva alla sottoscrizione dei contratti di fornitura. 
Argomenta che la ratio dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 e la natura dei contratti di somministrazione (che sono contratti di durata), comportano il necessario adeguamento di tali contratti alla suddetta normativa. 
Rileva che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (rubricato “### della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), dispone testualmente: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ### S.p.A.  sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa”. 
Argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la formulazione letterale della norma fa ritenere che la disposizione si riferisca anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Deduce, in particolare, che tale norma ha comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto anche per i contratti di durata sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 95/2012. 
Spiega che la nullità sopravvenuta è stata ritenuta sussistente in numerose ipotesi tra cui: fideiussione omnibus, clausola compromissoria, pattuizione di interessi, classificati come “usurari” dalla legge n. 108 del 1996 nel contratto di mutuo.  6.2. Anche sulla questione oggetto del secondo motivo di gravame, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza prima richiamata (sentenza n. 1214/2023) riconoscendo ulteriore profilo di nullità in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 7 D.L.  95/2012 convertito in L. 135 del 2012, premettendo che: “La norma al tempo della sua entrata in vigore (luglio 2012) prevedeva all'art. 1 commi 7 ed 8: “### restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; spiegando che: “Al momento della redazione delle fatture per cui è causa (quindi a partire dal gennaio 2016) la norma è stata così modificata: “### restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le ### di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da ### e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'### nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni ### e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale…I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; argomentando che sulla base dell'analisi del plesso normativo sopra citato dovesse “ritenersi che: - Le superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica (che hanno ispirato il provvedimento normativo citato) hanno imposto anche agli enti locali di concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica utilizzando schemi di convenzione approntati da ### tanto da prevedere, in caso contrario, anche una responsabilità di natura erariale in capo al funzionario o amministratore; - Una deroga è stata prevista ma soltanto laddove vi sia l'applicazione di condizioni più favorevoli, ma nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 le ragioni di contenimento della spesa hanno escluso l'utilizzo di diversi modelli negoziali; - La violazione delle disposizioni comporta la nullità dei contratti; - La ratio finalistica dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, impongono a tutte le amministrazioni (anche a quelle come il Comune di ### che usufruivano dell'erogazione dell'energia elettrica secondo modelli negoziali diversi) di adeguarsi alle prescrizioni imposte proprio perché finalizzate ad una riduzione dei costi; - ### ed in punto di diritto, tale indispensabile adeguamento trova la sua ulteriore giustificazione anche nella natura stessa dei contratti di somministrazione che per definizione sono rapporti di durata; - La novella del 2012, ove correttamente interpretata, ha pertanto comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto”; concludendo nel senso che “i contratti (anche per quanto concerne la somministrazione come fornitore di ultima istanza) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sono nulli.” 6.3. Dando continuità all'indirizzo interpretativo sopra espresso va rilevato anche nel presente caso l' ulteriore (rispetto a quello analizzato in sede di trattazione del primo motivo) profilo di nullità dei contratti di somministrazione dai quali traggono titolo i crediti azionati in sede monitoria.  7. Anche il terzo motivo di appello è meritevole di accoglimento.  7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inopponibilità ad esso ente pubblico della cessione, per difetto di consenso da parte del Comune alla cessione e per mancata notificazione degli atti di cessione. 
Argomenta che nel caso in esame è pacifico che i tre contratti di cessione prodotti sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### energia S.p.A è del 21.11.2013, il contratto di cessione ### S.p.A è del 30.06.2014 ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 e nella documentazione contrattuale prodotta non risulta fissata alcuna scadenza per i contratti stipulati e, comunque, non si rinviene alcuna scadenza per il rapporto di fornitura. 
Deduce che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune effettuate in corso di esecuzione di somministrazione, come è stato nel caso in esame, va ritenuta applicabile la disciplina speciale dettata dal R.D. n. 2440/1923 a mente del quale, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è necessaria, oltre che la notifica della cessione, anche l'adesione da parte dell'Ente. 
Rileva che la Cassazione a ### ha precisato l'applicabilità della disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 anche nei confronti dei ### e delle ### Deduce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2013, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha inteso evidenziare l'applicabilità della L.  163/2006 (poi modificata dalla L. n. 50/2016) alle cessioni riguardanti un credito di appalto e l'applicabilità della L. n. 2440/1923 alle cessioni di crediti non derivanti da appalto.
Lamenta che il giudice di primo grado, pur ritenendo necessaria la notificazione dei contratti di cessione, non si è pronunciato sulle specifiche osservazioni mosse dal Comune sulla necessità della notificazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e sulla carenza della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della avvenuta notifica dei tre atti di cessione. 
Spiega che nessuno dei tre atti di cessione posti a fondamento dell'azione di pagamento proposta è stato notificato o comunque nessuna prova sussiste della notifica di tali atti. 
Evidenzia che: - il primo contratto di cessione (n. rep. 46333 e n. raccolta 22273) del 21.01.2013 stipulato dall'### S.p.A. reca una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente allo stesso; - il secondo contratto di cessione ### (n. rep. 222.808) del 22.12.2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta alcuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento; - il contratto di cessione ### S.p.A. (n. registro 17025 e n. rep. 23170) del 30.06.2014 porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione né l'atto spedito quindi anche per tale atto non può dirsi effettuata la notifica. 
Rileva che l'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dispone: “le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Tali cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio” quindi in deroga al principio generale del codice, non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. 
Deduce che la notifica degli atti di cessione è espressamente prescritta anche nel regime prettamente privatistico dall'art. 1264 c.c. il quale dispone: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.  7.2. Rileva il Collegio che i tre contratti di cessione prodotti (cfr. allegato 1 del fascicolo monitorio) sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### S.p.A. è del 21.11.2013 (ultima fattura tabulato allegato A del 25.11.13), il contratto di cessione ### S.p.A. è del 30.06.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 3.03.2014) ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 24.12.14) quindi il rapporto di fornitura era in corso nelle date in cui sono stati stipulati i tre contratti di cessione.  7.3. Ciò detto si richiama l'orientamento espresso da questo Collegio in due recenti precedenti (sentenza n. 266/2025 e Sentenza n. 555/2025). 
In detti precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla ### è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata". 
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “### disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta; - una disciplina analoga è stata poi introdotta nel ### dei ### all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione; - identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto. 
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del ### in relazione alla forma del contratto. 
Quanto invece alla tesi secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che le cessioni poste a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12.04.2006.  7.4. Nella specie non risulta alcuna espressa adesione da parte del Comune alle cessioni oggetto di causa, né, in difetto di adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cessioni al Comune, può ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 117 del D.lgs del 12.04.2006.  ### correttamente rilevato dall'appellante, il primo contratto di cessione rep. 46333, raccolta 22273 del 21.11.2013 stipulato dall'### S.p.A. porta una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente all'atto di cessione in esame. Il secondo contratto di cessione ### rep. 222.808 del 22/12/2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta nessuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento. Il terzo contratto di cessione ### S.p.A. n.ro registro 17025, n. rep. 23170 del 30/06/2014 effettuato del cedente ### S.p.A. porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione, né l'atto che è stato spedito 9. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello risultano assorbiti.  9.1. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo il CTU accertato la inesistenza in atti di fatture a prova del credito di € 88.972,49, il primo giudice non ha detratto il detto importo dalla sorte capitale di € 506.452,02 indicata nel decreto ingiuntivo. 
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la piena rispondenza degli importi e delle fatture ai contratti stipulati, mentre le fatture ENI riportano numeri di contratto diversi da quelli prodotti e le fatture ### non hanno alcun riferimento ai contratti stipulati da tale fornitore. 
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha recepito senza alcuna motivazione le risultanze della ### ed ha omesso la disamina e la valutazione delle consulenze tecniche di parte depositate dal Comune di ### avverso la ### Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il primo giudice, pur in presenza di specifiche contestazioni del Comune, ha ritenuto l'esistenza del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione e l'effettiva esistenza dei consumi riportati nelle fatture, senza che né la parte ricorrente né la CTU avesse dato la prova della regolarità del funzionamento dei contatori e degli effettivi quantitativi di energia fornita. 
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente riconosciuto dovuti gli interessi nella misura richiesta dalla banca ricorrente, nonostante la documentazione prodotta non consentisse di stabilire con certezza i consumi e le somme dovute, senza peraltro tenere conto che la somma di € 506.452,02 indicata nel ricorso avrebbe dovuto essere diminuita dell'importo di € 88.972,49.  9.2. Osserva il Collegio come alla accertata nullità dei contratti di somministrazione e di inopponibilità delle cessioni dedotte in contratto consegua l'assorbimento di tali motivi relativi alla prova del credito.  10. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado. 
Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello ### l'opposizione proposta dal Comune di #### il decreto ingiuntivo n. 359/2015 e ### la domanda di pagamento formulata da parte appellata in sede monitoria.  2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 23.200,00, di cui 843,00 per esborsi ed € 22.457,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado, in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 7.11.2025 ### rel. est.   (dott. #### (dott. ###

causa n. 747/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

M
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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3398/2025 del 03-07-2025

... funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Si aggiunga, quanto al caso di specie, l'ulteriore elemento determinante ai fini della decisione, sì come costituito dai report dei consumi afferenti all'intero periodo di somministrazione di energia elettrica: essi attestano, a far data del mese di febbraio 2007 e sino al mese di luglio 2022, consumi su valori medi incontestatamente incongruenti con l'uso domestico residenziale ed, ancor di più, affatto più bassi rispetto alla potenza massima impiegata a seguito della sostituzione del contatore (giugno 2022), nel che si connota la considerazione che tali ultimi sono i consumi congruenti della casa adibita, come si è detto, a residenza familiare e che i primi sono artatamente ricostruiti. La conclusione è che, a fronte di siffatti dati oggettivi, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati. Resta da rigettare l'eccezione di prescrizione, sì come formulata dalla difesa di ### che all'uopo richiama la ### n. 205/2017, (n.d.r. ### di bilancio 2018) che ha (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 10634/2023 R.G.  promossa da: ### nato in ### il ###, ivi residente ###, c.f. ###, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato ### con studio in ### piazza ### n. 10; ### spa, ### con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ### spa - con sede ####### n. 125, ### e numero di iscrizione al ### di #### R.E.A. n. 1150724 - P.I. unica ###, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall' Avv. ### elettivamente domiciliat ###### n. 24 - #### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### -attrice in via riconvenzionale ------------ ### causa è stata posta in decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc, all'udienza del 19 maggio 2025, sulle conclusioni della sola parte convenuta. ------------- Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica di pertinenza dell'immobile sito in ### contrada ### via ### n. 2, ha convenuto in giudizio ### spa al fine di dichiararsi non dovuta la somma di euro 9.953,46, di cui alla fattura n. 4287886462 del 12 dicembre 2022, avente scadenza al 27 dicembre 2022, sì come pretesi a seguito della ricostruzione dei consumi relativamente al periodo 6 ottobre 2017 - 13 luglio 2022 operata sull'assunta manomissione del contatore.   Affermava, per un verso, la illegittimità dell'operato delle società convenute per non aver provveduto alla istaurazione del contraddittorio durante le operazioni preliminari di sostituzione e rilevazione del contatore elettrico, contestava, per altro verso, qualsivoglia responsabilità in ordine alla asserita manomissione, deduceva, ancora, l'erronea ricostruzione dei consumi, opponeva, in ogni caso, l'estinzione per prescrizione dell'azionata pretesa creditoria, denunciava, infine, la condotta di ### spa per avere, dapprima, ridotto la potenza di erogazione e, dipoi, sospeso la fornitura.   Chiedeva condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 144,56, sì come corrisposto per la riattivazione del contatore, ed al pagamento della somma di €. 2.732,80, a rimborso di quanto speso, a seguito della sospensione, per il noleggio di un generatore di corrente.   Integratosi il contraddittorio, si è costituita ### spa, la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, all'uopo specificamente opponendo la legittimità e correttezza della condotta tenuta, con riferimento sia alla fase di verifica e accertamento della manomissione del contatore elettrico che a quella di ricostruzione dell'energia non precedentemente registrata. Ha chiesto, in via riconvenzionale, condannarsi ### al pagamento della somma di €.9.953,46, oltre interessi.   Senza svolgimento di attività istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 19 maggio 2025, il giudice ha trattenuto, ai sensi e per gi effetti di cui all'art.  281 quinquies cpc, la causa in decisione.  ---------
Motivi della decisione In via del tutto preliminare occorre precisare in ambito di somministrazione di energia elettrica, che, quanto alla dedotta fattispecie, ### spa svolge il ruolo che in passato è stato a carico della primissima ### fornendo elettricità e gas ad un prezzo fissato dall'### per l'energia, in egual modo alla situazione che si verificava in presenza del mercato vincolato: eroga energia, quindi, secondo le ### del ### di ###.   Esso è soggetto giuridico distinto da e-### spa che, di contro, è la società che gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e bassa tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa; essa ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano e non con i clienti finali.   In punto di diritto, dunque, il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre unicamente con ### spa, la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a rispondere, tra le altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società: e tuttavia tal contratto è funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva (e-### spa) e, quanto al caso a mano, ha proceduto a redigere il verbale di verifica e ricostruire i consumi.   Ciò detto, venendo al merito della vicenda, le evidenze del processo verbale di accertamento del 4 ottobre 2022 redatto dai tecnici di e. ### spa, che fa fede fino a querela di falso dell'accertata manomissione (Cass. 2020 n. 7075), attestano che, in occasione della verifica del gruppo di misura avvicendato nell'ambito della sostituzione massiva dei contatori elettronici, segnatamente in data 13 luglio 2022, è stata riscontrata, in presenza dell'intestatario dell'utenza, la manomissione del sigillo di base e dei tenoni posteriori ed al contempo accertato un errore di registrazione medio pari a - 84,37%.   Si tratta, come è di tutta evidenza, di circostanza che testimonia l'intervenuta pregressa manipolazione del gruppo di misura, naturalmente imputabile al ### residente nell'immobile costituente casa familiare e, per ciò stesso, custode e responsabile del suo utilizzo, che pure non ha opposto alcuna doglianza circa l'uso improprio da parte di terzi (chi avrebbe avuto interesse alterare il ritmo di registrazione dei consumi ?) Vi è stato così un arco temporale, cessato al momento della verifica, in cui il contatore ha contabilizzato erroneamente i consumi, il cui inizio è stato individuato da e-### spa al mese di febbraio 2007: la ricostruzione è stata poi limitata, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, al periodo 6 ottobre 2017/ 13 luglio 2022, data della sostituzione.   La detta elaborazione è stata effettuata, alla stregua dell'art. 11 ### n. 200/99, sulla base dei consumi storici di energia elettrica rilevati ed è stata contrastata, una volta di più, solo genericamente.   Tale mancata difesa è tanto più rilevante se sol si consideri che, nel rapporto di somministrazione come quello in esame in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione deve ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (Cass. 2020 n. 297; cfr.  Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. n. 17041 del 2.12.2002): al riguardo la Suprema Corte ha affermato nella sentenza n. 23699/2016 che Ii fruitore del servizio, da parte sua, non può semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.   Si aggiunga, quanto al caso di specie, l'ulteriore elemento determinante ai fini della decisione, sì come costituito dai report dei consumi afferenti all'intero periodo di somministrazione di energia elettrica: essi attestano, a far data del mese di febbraio 2007 e sino al mese di luglio 2022, consumi su valori medi incontestatamente incongruenti con l'uso domestico residenziale ed, ancor di più, affatto più bassi rispetto alla potenza massima impiegata a seguito della sostituzione del contatore (giugno 2022), nel che si connota la considerazione che tali ultimi sono i consumi congruenti della casa adibita, come si è detto, a residenza familiare e che i primi sono artatamente ricostruiti.  La conclusione è che, a fronte di siffatti dati oggettivi, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati.   Resta da rigettare l'eccezione di prescrizione, sì come formulata dalla difesa di ### che all'uopo richiama la ### n. 205/2017, (n.d.r. ### di bilancio 2018) che ha previsto all'art. 1, comma 4 che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della ### del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.   Essa è infondata, se pur è vero che la normativa richiamata, che ha avuto attuazione con la ### n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018 dell'### di ### per ### e Ambiente (###, ha in effetti dato applicazione a quanto stabilito dalla citata ### di ### 2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale epperò soltanto per le bollette della luce emesse dal 2 marzo 2018, lasciando al contempo la prescrizione di 5 anni per tutte le bollette della luce emesse sino al 1 marzo 2018.   Il ridotto termine di prescrizione biennale infatti non si applica allorquando “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi dalla responsabilità accertata dell'utente” (art. 1 comma 5, ### 27 dicembre 2017 n. 205), nel che si connota la dedotta fattispecie, per vero contrassegnata dalla condotta illecita nemmeno contestata dal ### cui solo è dato di ascrivere l'evidente interesse ad alterare il sistema di rilevazione dei consumi.   Ora è pur vero che la detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma 295, della ### di bilancio 2020, epperò il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cc (tale ultimo, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto) ben permette di affermare che, nel caso a mano, la prescrizione non è decorsa per l'intero arco temporale della manomissione e sino al 13 luglio 2022, di talchè la costituzione con la quale ### spa ha chiesto la condanna di ### al saldo della fattura contestata (22 novembre 2023) è certamente tempestiva.   Trattandosi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce - e non già di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti - trova, a tal riguardo, applicazione il principio di diritto a tenore del quale la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. 2020 n. 3314).   In conclusione, la domanda attorea va rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da ### spa, ### va condannato al pagamento dell'importo di €. 9.953,46 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.   ### del giudizio impone la condanna di parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 5.200,00/€. 26.000 - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10634/2023 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce: rigetta le domande proposte da ### che condanna, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore di ### spa, della somma di €. 9.953,46, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.   ### alla refusione, in favore della società convenuta, delle spese processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali. 
Così deciso in ### il 3 luglio 2025.  

Il GIUDICE
dott. #### 15 D.M. 44/2011


causa n. 10634/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Cardile

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