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Corte di Cassazione, Sentenza n. 30268/2022 del 14-10-2022

... ### separata ### per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta alla controricorrente il ###. Inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. Avverso tale sentenza l'### ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2020, affidato ad un unico motivo. #### ha resistito con controricorso e successiva memoria. ### sezione con ordinanza n. 8399 del 2022 ha rimesso la causa alla ### ordinaria. ### generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. Ragioni di diritto Con l'unico motivo di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso ###-2020 proposto da: I.N.P.S. ### SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di ### dei ### I.N.P.S., elettivamente domiciliati in #### 29, presso l'### dell'### rappresentati e difesi dagli avvocati #### ROSE, #### D'#### SGROI; 2713 - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliata in #### 19, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 429/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal ###. ### CALAFIORE; il P.M. in persona del ###. ### visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. ###/2020 ### sentenza n. 172/2020 pubblicata il 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'avvocata ### ha dichiarato la stessa non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella ### separata ### per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. 
Per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta alla controricorrente il ###. 
Inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. 
Avverso tale sentenza l'### ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2020, affidato ad un unico motivo.  #### ha resistito con controricorso e successiva memoria.  ### sezione con ordinanza n. 8399 del 2022 ha rimesso la causa alla ### ordinaria.  ### generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. 
Ragioni di diritto Con l'unico motivo di ricorso l'### ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 in relazione alla L.  335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 ed ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare /1 ###.g. ###/2020 il "### necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. 
Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. ### del 2019, come l'omessa compilazione del "### integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'### non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8. 
Il ricorso, come osservato correttamente dalla controricorrente, è inammissibile in quanto risulta proposto tardivamente. 
Nello specifico, la sentenza impugnata è stata pubblicata, telematicamente, il 15 aprile 2020 mentre il ricorso dell'### è stato notificato telematicamente il 14 dicembre 2020, oltre il termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.  scadente l'11 novembre 2020 - anche considerando il periodo di sospensione dal 15 aprile 2020 e fino all'H. maggio 2020, per effetto della disciplina in materia di pandemia da ### 19 e di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e al successivo D.L. n. 23 del 2020. 
La controversia, relativa ad opposizione ad avviso di addebito (art. 24 d.lgs.  n. 46 del 1999) conseguente all'inadempimento all'obbligo contributivo derivante dalla disciplina delle assicurazioni obbligatorie ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995, rientra tra quelle escluse dalla ulteriore sospensione dei termini feriali. Invero, per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24 luglio 2008 n.20375; Cass. n. 1815 del 2012; Cass. 23043 del 2018). 
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.  2 R.g. ###/2020 P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 400,00 per compensi professionale ed in E. 200,00 per esborsi, oltre 15 % per spese forfetarie ed accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.   

causa n. 32435/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Calafiore Daniela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7408/2025 del 20-03-2025

... del giudizio di merito. 5.3. Con riferimento alla prescrizione (su cui si in centra la censura relativa alla violazione di legge), in via preliminare, occorre rilevare che nel caso di specie non vengono in rilievo profili relativi ai credi ti previdenziali (per i quali vale il termin e di prescrizione quinquennale di cui a Cass., Sez. U, n. 23397 del 2016), dal momento che il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di prime cure e confermato dalla CTR nella sentenza impugnata non è stato oggetto di autonomo motivo di ricorso. Esaurita tale prem essa, occorre evide nziare che la senten za impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo 8 di 9 la quale per l'### (cui fa riferimento, unitamente alle addizionali l'incipit della sentenza im pugnata), in m ancanza di un'espressa previsione, si appli ca l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20443/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato ### (###) (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### 12, presso l'### (######) ch e la rappresenta e difend e 2 di 9 -controricorrente
Avverso la SENTENZA della ### della LOMBARDIA n. 300/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dalla ### Rilevato che: 1. A seguito della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, notificato al sig. #### e a ### s.p.a. (terzo pignorato) p er la somma di ### 229.694,26, in conseguenza del mancato pagamento di due cartelle esattoriali, dell'avviso di addebito e di cinque avvisi di accertamento, il contribuente ha pro posto rico rso davanti alla ### di ### no, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, con sentenza n. 572/10/2021.  2. ### della ### (hinc: ### ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, rigettando l'appello proposto dal contribuente.  3. In sint esi, la CTR ha evidenziato che, no nostante il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di primo grado in relazione ai contributi ### il contribuente aveva chiesto anche l'annullamento della cartella relativa a questi ultimi crediti. Ha quindi ritenuto che dovesse essere confermata la decisione del giudice di prime cure.  3.1. Ha p oi rilevato che la prescrizione è interrot ta da qualsia si richiesta di pagamento che giunga al debitore, mediante un atto idoneo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa, cioè una richiesta scritta di adempimento, tale da manifestare l'inequivocabile volontà del titolare de l credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. A tal fine h a richiamato la not ificazione d ell'atto di intimazione de l 3 di 9 01/10/2019 (con riferimento a cinque avvisi di accertamento e a una cartella di pagamento), rilevando che da tale data dovesse decorrere un nuovo termine prescrizionale.  3.2. ### ha, quindi, evidenziato che i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art.  2946 c.c., salvo che la legge non disponga diversamente, mentre la prescrizione quinquennale trova applicazione per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, così come per gli interessi in ragione di quanto previsto dall'art. 2948, n. 4, 3.3. Nel caso in esame le cartelle sono state tutte notificate e non sono state a suo tempo impugnate, con la conseguenza che sono diventate definitive. ### della riscossione ha, poi, interrotto i termini di prescrizio ne, prima della loro scadenza. Sono, infatti, presenti agli atti le ricevute delle notifiche degli atti consegnati al custode, che la parte non conoscerebbe. Sul punto nessuna prova viene fornita dalla parte (ad es. dall'am ministratore che attest i l'assenza del custode o la sua sostituzione). Infine, con riferimento alle due cartelle esattoriali notificate a mano in data ### e 25/01/2019, il disc onoscimento della sottoscrizione non è stato seguito da nessuna istanza d i verificazione o dall'avvenuta presentazione della querela di falso, con la conseguenza che deve ritenersi raggiunta la prova della consegna al portiere delle due notifiche.  4. Contro la sentenza della CTR il sig. ### ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.  5. ### della riscossione ha resistito con controricorso.  … Considerato che: 1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Ad avviso del 4 di 9 ricorrente la CTR ha aderito al le argomentazioni rese dalla controparte, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 d. att. c.p.c., secondo i quali la mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, quando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. La sentenza si limita, infatti, a rilevare, senza esaustiva giustificazio ne, la legittimità della notifica degli atti prodromici. Rileva, quindi, a pag.  5 del ricorso: «le uniche sedicenti notifiche degli atti pregressi del 4 giugno 2018 e 25 gennaio 2019, anche ove si possa ritenerne valida prova i documenti n. 4 e 5 - invece del tutto nulle - riguarderebbe solo l e cartelle n . ###71505 2000 per € 39,17 e ###494143000, per € 369,62. Tutte le altre cartelle non risultano essere mai state notificate, né è prodotta alcuna copia, neppure in appello. Quanto all'avviso di intimazione, neppure adeguatamente motivato, non risultava né validamente notificato né comunque incidente sull'impugnabilità della pretesa.» 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 36 0, primo comm a, n. 3, c. p.c.  relativamente agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 d. att. c.p.c.  2.1. Per l'ipotesi in cui non fosse ritenuto corretto l'inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., il ricorrente evoca anche il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., rilevando che le norme poste a fo ndamento del motiv o d i ricorso impongono all'organo giudicante di esplicitare in modo preciso e coerente le argomentazioni poste a sostegn o della statuizione, in mo do da rendere evidente l'iter logico-giuridico seguito. Tale requisito non sussiste nel caso in esame, in ragione del carattere eccessivamente stringato e apodittico delle argomentazioni adottate dalla ### 5 di 9 3. I primi due motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati: secondo questa Corte, in fatti, in seguit o alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.  54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimi tà sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato qual ora la motivazione sia tot almente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risu lti perplessa e d obiettivamen te incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo d ella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., 03/03/2022, n. 7090). 
Nel caso in esame è chiaramente individuabile il percorso motivazionale della sentenza impu gnata, come risulta da qu anto riportato in premessa, al punto 3.  4. Con il terzo motivo è stato denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  4.1. La parte ricorrent e illustra il motiv o di ricorso, secondo quanto di seguito riportato: «### sentenza impugnata, il Giudice di seconde cure, ritenendo valida la notifica delle cartelle/avvisi, ha portato la ### ne ### onale ad emettere una sentenza a esclusivo favore dell'### circostanza questa, che non si sarebbe verificata, qualora fosse ro state anali zzate con più att enzione le produzioni di parte resistente, che, come ripetu to, non h a dato minimamente prova della correttezza del su o operato in fase 6 di 9 notificatoria, con l'ovvia conseguenza dell'illegittimità dell'atto per il quale queste risultano titolo.» 4.2. Il motivo è inammissibile, prima ancora che per il difetto del requisito di specificità - posto che il fatto decisivo non oggetto di esame da parte del giudice posto a fondamento del motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è da intendere come il fatto in senso sto rico-naturalistico - perché vi è u na dop pia con forme favorevole all'agente della riscossione (art. 348 ter, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis). Tanto più che a pag. 2 del controricorso l'agente della riscossione trascrive u na parte della sentenza del giudice di primo grado, dove emerge che, anche in tale giudizio, sono state verificate le notificazioni eseguite nei confronti del contribuente.  5. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 3 60, primo comma, n. 3, c.p. c., in relazione all'art. 2946 e ss. c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  5.1. Il ricorrente ha così argomentato il m otivo d i rico rso: «Invero, da un lato - come indicato - la notifica non risulta né valida né effettiva, dall'altro ### corte ha già chairito [chiarito] e sancito la violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 , per essere stata ritenuta decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erarial i e de lle sanzioni collegate, sulla scorta di qu anto indicato dall e ### , applicando il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. , 'conversione" del termine di prescrizione breve 7 di 9 eventualmente previsto in quello ordinario decenn ale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossion e mediante ruolo o comunqu e di riscossione coattiva di crediti degli enti previd enziali, o vvero di crediti relativi a ent rate dello Stato, tributarie ed extratri butarie ovvero di crediti delle ### delle ### dei ### e degli altri ### locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione ### più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.  2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U. n. 23 397/2016; Cass. VI — 5, ###/2019).» 5.2. Il motivo è inammissibile in relazione alla censura svolta ai sensi del l'art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., sia perché non è indicato il fatto decisivo, inteso in senso storico naturalistico di cui sarebbe stato omesso l'e same (Cass., 26/01/2 022, n. 2268), sia perché la parte ricorrente è risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.  5.3. Con riferimento alla prescrizione (su cui si in centra la censura relativa alla violazione di legge), in via preliminare, occorre rilevare che nel caso di specie non vengono in rilievo profili relativi ai credi ti previdenziali (per i quali vale il termin e di prescrizione quinquennale di cui a Cass., Sez. U, n. 23397 del 2016), dal momento che il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di prime cure e confermato dalla CTR nella sentenza impugnata non è stato oggetto di autonomo motivo di ricorso. 
Esaurita tale prem essa, occorre evide nziare che la senten za impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo 8 di 9 la quale per l'### (cui fa riferimento, unitamente alle addizionali l'incipit della sentenza im pugnata), in m ancanza di un'espressa previsione, si appli ca l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26/06/202 0, n. 12740; v. anche Cass., 17/12/2019, n. ###; Cass., 12/11/2010 , n. 2297 7; Cass., 09/02/2007, n. 2941). 
Diversamente, con riferimento alle sanzioni, a front e della disposizione speciale contenuta nell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, non viene in rilievo la regola generale dell'art. 2946 (Cass., 24/01/2023, n. 2044). Di conseguenza, in caso di notifica di cartella esattoriale av ente ad oggetto credit i per sanzioni non fondata su una senten za passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinqu ennale, così come pre visto dall'art. 20 , comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., 08/03/2022, n. 7486). 
La senten za impugnata è conforme alla giurisprudenz a di questa Corte in p unto d i prescrizione, con la conseguenza che anch e il motivo di censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.  deve ritenersi infondato.  6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigett ato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.  … 9 di 9 P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Luciotti Lucio, Brogi Raffaella

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Tribunale di Monza, Sentenza n. 1444/2025 del 04-12-2025

... l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE di ###.G. 1137 /2025 tra ### (C.F. ###) ATTORE/I e ###'#### (###) CONVENUTO/###, 4.12.2025, innanzi alla dott. ### sono comparsi, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma ### e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente ### l'avv. #### nessuno per il ###'#### Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, rappresentando che la docente è iscritta nelle graduatorie GPS anno 2024/2026, e che la stessa non ha ancora ottenuto l'accredito del bonus relativo all'anno 2024/2025. 
Il giudice dopo essersi ritirato in ### di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA La dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I ### iscritta al N. 1137/2025 di R.G. promossa da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ###  ### e domicilio eletto in ### via 30 gennaio 94 -ricorrente ###'#### (###), con il patrocioni dell'### dello Stato di ### rappresentata dalla dott.ssa #### e dalla dott.ssa ### e domicilio eletto in ### via ### -resistente
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva quanto segue: “la Ricorrente, per l'A.S. 2024-2025 è attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 7/01/2025 e cessazione al 31/08/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso S. Pertini di Desio”. 
La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### lamentando che, ciò nonostante, l'### convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. 
Richiamati gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l.  107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..  ### dell'### e del ### si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva, con la quale chiedeva di accertare se il beneficio fosse già stato riconosciuto in via amministrativa per l'anno di riferimento. 
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. 
La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L.  107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. 
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. 
La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del ### di riferimento, che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. 
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. 
La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. 
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. 
La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e considerato che la parte ricorrente risulta attualmente inserita nelle ### per le ### (### per il biennio 2024/2025, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della ### elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla ### elettronica istituita a questo fine. 
In ordine alla concreta erogazione del bonus, il difensore ha dichiarato in sede di discussione che la ricorrente, malgrado il riconoscimento in via amministrativa, non ha tutt'oggi ricevuto alcun accredito della somma prevista, sicchè la relativa domanda deve essere accolta. 
Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal Ministero tra i soggetti legittimati alla fruizione della ### e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. 
Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal Ministero non può, invero, applicarsi al personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.  ### dell'### e del ### va, dunque, condannato a mettere a disposizione della ricorrente, per la formazione relativa all'anno scolastico 2024/2025 la somma complessiva di euro 500,00, tramite il suo accredito sulla “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14 disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto di ### ad usufruire del beneficio economico di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2024/2025; 2. Condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito sulla “### elettronica”, la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, ### IVA e C.U., se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..  ### 04/12/2025 

Il Giudice
del ###.ssa ### n. 1137/2025


causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Manna, Simona Improta

M
1

Tribunale di Latina, Sentenza n. 1332/2025 del 01-12-2025

... Ancora, con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dal Ministero convenuto in relazione alle annualità precedenti l'a.s. 2020/21 si osserva quanto segue. ###. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente; ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1365/2024 R.G. lavoro, promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### contro MINISTERO dell'### e del ###, ### SCOL. REG. per il LAZIO - A.T.P. di LATINA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.  417 bis c.p.c., dai funzionari dott.sse ### e ### Motivi della decisione La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell'### e del ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M.  del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22. conseguentemente condannarsi il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, e per i futuri - ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, ordinando al Ministero resistente di porre in essere ogni attività volta a permetterne l'immediata fruizione e, per l'effetto, condannare l'### resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 annuali pari al valore annuale della ### del Docente, per ciascun anno di servizio prestato e dedotto in giudizio, nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. 
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il Ministero dell'### al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.” Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo ex art. 125 c.p.c. nonché resistendo, nel merito, alle pretese ex adverso formulate, in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 quanto asseritamente infondate in fatto e in diritto, nonché rilevando la prescrizione parziale dei crediti rivendicati. 
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) ed all'esito della stessa decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art.  127 ter c.p.c. 
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. 
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dal Ministero in quanto la lettura complessiva dell'atto introduttivo e del compendio documentale ad esso accluso permette di cogliere appieno gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda del ricorrente, consentendo, da un lato, a parte resistente l'esercizio pieno e completo del diritto di difesa, e, dall'altro, al giudice di conoscere preventivamente e sufficientemente l'ambito della controversia.  ### la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav., 8.02.2011, n. 3126). 
Nella specie, il Ministero ha avuto modo di prendere posizione e pienamente dispiegare le proprie prerogative defensionali anche in relazione all'attribuzione relativa all'annualità 2018/19, che, seppur non espressamente riproposta anche all'interno delle conclusioni rassegnate in via principale, comunque risulta richiamata all'interno dell'atto e nella documentazione allegata, per cui non si ravvisano criticità del ricorso qualificabili in termini di nullità. 
Deve poi essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire il riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE. 
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico, in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio. 
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”. 
Ancora, con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dal Ministero convenuto in relazione alle annualità precedenti l'a.s. 2020/21 si osserva quanto segue.  ###. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). 
Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se anteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. 
Nella fattispecie dedotta in giudizio è pacifico, anche perché la circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente, che la prima rivendicazione delle attribuzioni anelate coincida con la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 notificazione del presente ricorso, perfezionatasi in data ###, quando ormai si era però ormai prescritto il diritto in relazione alle annualità scolastiche 2018/2019 e 2019/2020, con conseguente reiezione del ricorso in parte qua ### posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “### del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.  ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Con previsione del tutto coerente, il ### n. ### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Il tenore dell'indicata normativa induce quindi a ritenere, in ragione di un'interpretazione di carattere sistematico, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.  ### della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
In merito è intervenuta la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art. 1 della l. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Ed infatti, il comma 1 del predetto art. 282 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett. a), del medesimo ### specifica, altresì, che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Tali previsioni pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). 
Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicché per tale via si può affermare che della medesima devono ritenersi destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio -la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamentoche consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 
Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di ### può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un' ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. 
Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)” Da ultimo, a dirimere ogni eventuale residuo dubbio ermeneutico, è intervenuta la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) che ha chiarito che “la destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. 
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica. 
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la ### (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 ### 28.11.2016) in difetto della certezza, al momento della stipula, di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. 
La circostanza che, poi, di fatto, le supplenze temporanee si protraggano fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe comunque giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità. 
Rapportando i principi appena enunciati alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l'amministrazione per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, in forza di incarico annuale, ovvero fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al termine delle lezioni, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. 
Ne discende, quindi, l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015, per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025
Di conseguenza deve essere accolta la domanda di condanna del Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente del predetto beneficio economico tramite la ### con accredito sulla detta ### dell'importo nominale di €. 500,00 per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, ritenendosi la stessa formulata in termini di domanda di condanna all'adempimento in forma specifica ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.  ### infatti, ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. 
Anche su questo profilo si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata ( 29961/2023), ove è stato chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Ne consegue il riconoscimento del diritto della parte ricorrente per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, alla fruizione del bonus di € 500,00 tramite l'attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza di parte ricorrente, devono essere compensate per la metà e si liquidano come in dispositivo in considerazione del valore della controversia (fino ad € 5.200,00), della limitata attività istruttoria e della serialità del contenzioso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: - accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 - condanna il Ministero convenuto ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori come in parte motiva; - rigetta nel resto; - compensa per la metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico del Ministero convenuto che liquida in euro 450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 49,00 per rimborso del C.U., con attribuzione. 
Latina, data del deposito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025

causa n. 1365/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Maria Costume

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8829/2025 del 01-12-2025

... l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame. Ed infatti parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il Ministero dell'### in forza di « contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando: per l'a.s. 2020/2021 un servizio dal 23.11.2020 al 30.06.2021; per l'a.s. 2021/2022 un servizio dal 7.09.2021 al 30.06.2022; per l'a.s. 2023/2024 un servizio dall'11.09.2023 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27742 dell'anno 2024 del Ruolo generale ### TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. #### e ### - #### in persona dei legali rappresentanti pro tempore ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### il ricorrente conveniva in giudizio l'amministrazione in epigrafe chiedendo: ”### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Il ricorrente assumeva: di essere un docente di scuola secondaria di secondo grado e di aver stipulato con il Ministero convenuto contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022,2023/2024 e 2024/2025(come da contratti depositati); di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «### del docente» prevista ai sensi della ### n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121. 
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M.  del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs.  del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. 
Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal MIM nei confronti degli insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, le norme della ### come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della ### Pertanto, eccepiva la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, richiamando le pertinenti norme del ### del comparto scuola nonché l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022.  ### dell'### e del ### per la ### benché regolarmente citati, non si costituivano, restando contumaci. 
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. 
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.  ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. ###. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del ### di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». ###. 64 del medesimo ### afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.  ### di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.  ###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Con ordinanza della Corte di ###, ### del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 ### il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». 
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. 
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data ### ovvero dopo il deposito del ricorso avvenuto in data ###. 
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame. 
Ed infatti parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il Ministero dell'### in forza di « contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando: per l'a.s. 2020/2021 un servizio dal 23.11.2020 al 30.06.2021; per l'a.s. 2021/2022 un servizio dal 7.09.2021 al 30.06.2022; per l'a.s. 2023/2024 un servizio dall'11.09.2023 al 30.06.2024; per l'a.s. 2024/2025 un servizio dal 3.10.2024 al 30.06.2025. 
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L.  124/1999. 
Parte ricorrente, inoltre, risulta essere ancora “interno al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto al momento del deposito del ricorso (16.12.2024) risultava essere destinatario di incarico di supplenza per l'a.s. 2024/2025 presso l'### R. SCOTELLARO sito in SAN ### A ### per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione aali a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e nei limiti delle conclusioni ivi rassegnate. 
Quindi, conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato parte istante del diritto ad un'adeguata formazione ( Tribunale Gorizia, sentenza n.128 del 2023) e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta e il Ministero convenuto va condannato all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025
Il carattere seriale della controversia e l'intervento della S.C. con sentenza giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'### soccombente e liquidate come in dispositivo.   P.Q.M.  Accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente, ### ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2020/2021,2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; per l'effetto ordina al Ministero dell'### e del ### di provvedere all'assegnazione in favore del ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico come indicati al punto 1), con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per l'annualità riconosciuta, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico di supplenza) al saldo; compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo che liquida in complessivi euro 700,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Napoli, il ### 

IL GIUDICE
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025


causa n. 27742/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Borrelli Stefania

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