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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8895/2025 del 03-12-2025

... per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del lavoro, dott. ### lette le note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 18484/2024, avente ad oggetto: carta elettronica docente; TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### d'#### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende; RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### - #### (C.F.: ###), in persona del ### p.t., domiciliato ope legis presso l'### dello Stato in Napoli, alla via ### 11, pec ###; RESISTENTE-CONTUMACE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva di essere docente precaria dell'amministrazione scolastica e di aver stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docenti sulla propria classe di concorso per gli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo.
Specificava di aver svolto funzioni analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. 
Lamentava di non aver ricevuto, in quanto docente a tempo determinato, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. 
Deduceva la contrarietà della scelta del Ministero di escludere dal beneficio della carta docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'### recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. 
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del merito - ### per la ### - rassegnando le conclusioni: “### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 04.9.2024, il Ministero dell'### e del merito non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. 
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. 
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.  2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data ### (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Premesso che è documentato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di docenza per gli anni indicati nell'atto introduttivo (cfr. contratto a tempo determinato allegato al ricorso, a.s. 2023/2024), l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. 
Va premesso che l'istituto della “### Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che: “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”. 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. ###. 64 del medesimo ### afferma poi che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. ### di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L.  107/2015. ###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co.  121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Con ordinanza della Corte di ###, ### del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.  ### il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ###. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  3. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza da ultimo della Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data ###. 
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame. 
La ricorrente, come detto, ha documentato di avere prestato servizio presso il Ministero dell'### e del merito in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” indicando il servizio effettivamente prestato, nonché il periodo di supplenza. 
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999, così come interpretati alla luce della recente sentenza della Corte di ###, X sez. (pubblicata in data 3 luglio 2025), che ha esteso l'accesso al bonus docenti anche in ipotesi di supplenze con contratti brevi, ossia supplenze che non si estendono sino al termine dell'anno scolastico. 
Peraltro, risulta essere ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche”, essendo stata destinataria di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 presso il ### - ### di ### (cfr. all. note del 30.10.2025). 
Per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. 29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. 
Tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta.  4. In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il Ministero dell'istruzione e del merito va condannato all'assegnazione in favore di ### della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'a.s. 2023/24 (pari al valore di € 500,00). 
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia; liquidazione effettuata in misura minima vista la serialità del contenzioso e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il dott. ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ### ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente all'anno scolastico 2023/2024; • per l'effetto, ordina al Ministero dell'### e del merito di provvedere all'assegnazione in suo favore della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico come sopra indicato, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo di € 500,00 per le annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo; • condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 280,00 per compensi, euro 21,50 per C.U., oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Così deciso in Napoli, il ### 

Il Giudice
del lavoro dott.


causa n. 18484/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Giuseppe

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12435/2025 del 02-12-2025

... per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 20692 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di pregressi e reiterati contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per i predetti anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, per complessivi €2000,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ha intrattenuto contratti per lo svolgimento di attività di docenza presso istituti di istruzione primaria con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2024/2025: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 24 ore settimanali; 8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, gli incarichi sono stati conferiti per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, essendo impiegata con incarico a tempo determinato sino al 31/08/2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €2000,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 ma tenendo conto della non complessità delle materie trattate, della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria a fronte della contumacia del Ministero.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €2000,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1362,00 di cui €1313,00 per compensi professionali ed €49,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 20692/2025


causa n. 20692/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12436/2025 del 02-12-2025

... per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 20598 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per l'anno scolastico indicato in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha intrattenuto un contratto per lo svolgimento di attività di docenza presso un istituto di istruzione primaria con incarico sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno con decorrenza dal 16/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali.  8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, l'incarico è stato conferito per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, in quanto è impiegata con contratto a tempo determinato sino al 31/08/2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della non complessità delle materie trattate e della serialità del contenzioso.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €321,50 di cui € 300,00 per compensi professionali ed €21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 20598/2025


causa n. 20598/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12437/2025 del 02-12-2025

... per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 20399 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per l'anno scolastico indicato in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha intrattenuto un contratto per lo svolgimento di attività di docenza presso un istituto di istruzione primaria con incarico sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali.  8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, l'incarico è stato conferito per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, in quanto è impiegata con contratto a tempo indeterminato; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.   .  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della non complessità delle materie trattate e della serialità del contenzioso.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 oltre interessi legali, in relazione all'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €321,50 di cui € 300,00 per compensi professionali ed €21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 20399/2025


causa n. 20399/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12441/2025 del 02-12-2025

... per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 2.12.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 18867 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di pregressi e reiterati contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per i predetti anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva di €2000,00, pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, con vittoria di spese da distrarsi.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ha intrattenuto contratti per lo svolgimento di attività di docenza presso istituti di istruzione primaria con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2024/2025 (recte 2020/2021): contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 17/02/2021 e cessazione al 30/06/2021, per n. 12 ore settimanali; - a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 11/10/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 24 ore settimanali - a.s. 2023/2024: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 24 ore settimanali 8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, si ritiene che la limitazione della supplenza ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla S.C. di Cassazione nella pronuncia in commento, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica "annua". 
Da questo punto di vista, non si giustifica dunque, a parere di questo giudice, neppure una riparametrazione del bonus in ragione dell'orario part-time, atteso che il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento, quanto meno nei casi, come il presente, in cui il regime orario è pari o persino superiore al 50% di quello totale, evenienza questa che, come detto, non incide in alcun modo sull'entità del bonus riconosciuto ai comparabili docenti di ruolo.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, essendo impiegata con incarico di ruolo; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €2000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 ma tenendo conto, per un verso, del fatto che la S.C. di Cassazione ha risolto la questione scrutinata soltanto recentemente e soltanto in riferimento ad alcuni dei profili rilevanti, e, per altro verso, della non complessità delle materie trattate, della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria legata alla contumacia del Ministero.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per complessivi €2000,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1362,00 di cui €1313,00 per compensi professionali ed €49,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 18867/2025


causa n. 18867/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

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