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Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 914/2025 del 11-12-2025

... ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza se, la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto e provvede sulle spese. Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, secondo la Corte di Cassazione, ### sentenza n. 19596/2020, rende il giudizio improcedibile, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto se l'onere grava sull'opposto creditore A tal riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra indicata, ha enunciato il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo (leggi tutto)...

testo integrale

### giudice onorario di pace di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 09.12.2025 iscritto al 6264/2024 ### dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.  #### (cod. fisc.: ###), nato a ### M.L.  ### il ###, residente ###ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende, con procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.   #### S.R.L. (part. i.v.a.: ###), con sede ###, in persona del legale rrappresentante, edelettivamente domiciliata in #### alla ### del Popolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende con procura speciale posto in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo n. 2472/2024 R.G. del Giudice di ### di #### delle parti: come in atti e da verbale di udienza del 09.12.2025 Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2474/2024 emesso il ###, il Giudice di ### di ### ingiungeva ### di pagare in favore della società ### s.r.l. la somma di € 4.440,49, oltre agli interessi, nonché le competenze e spese del monitorio. 
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:1) intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta; 2) carenza di idonea prova scritta; 3) inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e del credito azionato; difetto di titolarità della prova del credito azionato; infondatezza delle richieste avanzate in decreto ingiuntivo. 
Instaurato il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, con memoria difensiva, nella quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito, l'assegnazione di un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la consequenziale conferma del decreto opposto. 
Alla prima udienza, vertendo la controversia in materia di contratti bancari, veniva assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre il tentativo di mediazione e di tre mesi per la conclusione della mediazione; indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la verifica dell'esito della mediazione. 
All'udienza del 22.09.2025, verificato il mancato avvio del tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. 
All'udienza del 9.12.2025, disposta a trattazione scritta, l'opponente nella memoria difensiva chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato avvio del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.  ### all'udienza del 22.09.2025 e alla successiva udienza del 09.12.2015 non svolgeva alcuna attività difensiva. 
Posto quanto sopra, passando all'esame del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si osserva quanto appresso.  ###. 5 del D.lgs., n. 28/2010 prevede che quando l'azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. 
Il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza se, la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto e provvede sulle spese. 
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, secondo la Corte di Cassazione, ### sentenza n. 19596/2020, rende il giudizio improcedibile, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto se l'onere grava sull'opposto creditore A tal riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra indicata, ha enunciato il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 
Al riflesso di quanto sopra, la mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria porta al rigetto della domanda, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alla fondatezza delle questioni di merito. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, così provvede: - dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2472/2024 del 23.10.2024 - condanna la società ### s.r.l. a pagare in favore di ### le spese di giudizio che liquida in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### l'11.12.2025 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 6264/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Emilia Maria Della Fazia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28424/2024 del 05-11-2024

... specifichi, come dovuto, stante la possibilità di presentare domanda su più ambiti territoriali, quello prescelto già in sede di interpello da parte dell'### regionale; - che il disposto dell'art. 34, comma 1, dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi è chiaro nel prevedere che la cancellazione dalla graduatoria e la decaden za dall'am bito te rritoriale di provenienza decorrano dalla convocazione ivi prevista con gli effetti di cui all'art. 33, commi 8 e 9 (cancellazione dalla graduatoria, perdita di titolarità della sede di provenienza e cancellazione dal relativo elenco, con la conseguen te impossibilità di partecipare, nel triennio s uccessivo, alle operazioni di mobilità); - che detta sanzione, al cont rario, sarebbe inutiliter data, laddove la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la ca ncellazione d all'elenco regionale fossero riferiti alla decadenza prevista dall'art. 34, comma 2, in caso di non accettazione dell'incarico conferito dalla ASL del l'ambito territoriale indiv iduato in sede di interpello; - che tanto contrasterebbe con il principio di conservazione del contratto ex art. 136 7 c.c., per il quale quella previsione dovrebbe avere un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 14743-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### BECCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ### MAIORANA; - ricorrente - contro ### elet tivamente domicilia ta in #### A ### 101, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - nonché contro ####.G.N. 14743/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2024 CC ### - ### SALUTE, ##### - intimati - avverso la senten za n. 43/2019 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 456/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal ###. ### RILEVATO - che, con sentenza dell'1.3.2019, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal T ribunale di Palermo e accoglieva la domanda proposta da ### nei confronti di ### dell'### alla ### per la ### nonché di ### e ### chiamate in causa quali controinteressate e rimaste contumaci, av ente ad oggetto il rico noscimento del diritto dell'istante al conferimento dell'incarico di pediatra in libera scelta presso l'ambito di ### - ### - ### previa declaratoria di decadenza dell'assegnatario A ntonio ### con ordine all'### alla ### di provvedere ai conseguenziali adempimenti; - che la deci sione d ella Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi interpretare gli artt. 34, comma 1, e 33 ,commi 8 e 9, dell'### del 2005, che regolan o la procedura di mobilità per gli incarichi di pediatria, nel senso che la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la cancellazione dalla graduatoria regionale per l'anno in corso si ha nel momento in cui il candidato, accedendo in base all'ordine di graduatoria all'interpello dell'### regionale, indivi dui in quella sede l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico; - che, in conseguenza, l'accettazione dal ### dichiarata in quel frangente per l'ambito territoriale di ### - ### in occasione della precedente procedura di mobilità bandita nel 2011, rinunciata in un secondo momento in occasione della convocazione da parte dell a ### di ### aveva fin dall'iniziale accettazione prodotto l'effe tto decadenziale dall'iscrizione nei relativi elenchi regionali, con la conseguente preclusione a partecipare al successivo band o d i mobilità, determinando la disapplicazione dei provved imenti correlati alla partecipazione del ### a quel bando e ren dendo disponibile per la ### la sede di ### - ### - ### - che per la cassazione di tale de cisione ricorre il ### affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola ### non avendo L'### rato ### alla ### e le dott.sse ### e ### pur intimati, svolto alcuna difesa; - che il ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo m otivo, il ricorren te, ne l denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, dell'### per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e 1362 e 1363 c.c., lame nta a carico della Corte territ oriale l'erron ea interpretazione delle norme collettive invocate alla stregua delle regole legali di ermeneutica contrattu ale che assume viziata dalla mancata indagine circa la comune intenzioni delle parti e del loro comportamento complessivo anche successivo alla stipula dell'accordo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, citati e 136 7, la medesima censura concer nente l'erronea interpretazione delle norme collettive a confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l'imporsi della lettura dalla st essa accolta alla stre gua del canone ermeneutico sussidiario per il quale le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno; - che, entrambi i motivi, i quali, in q uant o strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nell'opporre una propria interpretazione della normativa contrattuale a quella accolta dalla Corte territoriale; - che, in particolare, il ricorre nte non ha dato conto dell'affermato contrasto con gli invocati canoni di ermeneutica contrattuale, con i quali, a l contrario, l'inte rpretazione giudiziale si rivela coerente, rispondendo alla lettera ed alla ratio dell'art. 34, comma 1, che prevede la sanzione della decadenza a fronte dell'ipotesi in cui il pediatra non specifichi, come dovuto, stante la possibilità di presentare domanda su più ambiti territoriali, quello prescelto già in sede di interpello da parte dell'### regionale; - che il disposto dell'art. 34, comma 1, dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi è chiaro nel prevedere che la cancellazione dalla graduatoria e la decaden za dall'am bito te rritoriale di provenienza decorrano dalla convocazione ivi prevista con gli effetti di cui all'art. 33, commi 8 e 9 (cancellazione dalla graduatoria, perdita di titolarità della sede di provenienza e cancellazione dal relativo elenco, con la conseguen te impossibilità di partecipare, nel triennio s uccessivo, alle operazioni di mobilità); - che detta sanzione, al cont rario, sarebbe inutiliter data, laddove la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la ca ncellazione d all'elenco regionale fossero riferiti alla decadenza prevista dall'art. 34, comma 2, in caso di non accettazione dell'incarico conferito dalla ASL del l'ambito territoriale indiv iduato in sede di interpello; - che tanto contrasterebbe con il principio di conservazione del contratto ex art. 136 7 c.c., per il quale quella previsione dovrebbe avere un qualche effetto, che diversamente non avrebbe, non comprendendosi rispetto a cosa dovre bbe verificarsi la decade nza (e non certo, come sostiene il ricorrente, dalla possibilità di scegl iere contestualmente un altro ambito te rritoriale), si incardina perfet tamente nel sistema delle competenze fissate in materia; - che, infatti, la risposta all'interpello dell'### regionale, e cioè al soggetto competente all'assegnazione dei posti negli ambiti territoriali carenti (effettuata senza riserva alcuna), già prelude e definisce l' atto di nomin a dell'int eressato, cui logicamente consegue la perdita del precedente p osto e l'esclusione dalle future procedure di mobilità; - che a tale atto di nomina segue il conferimento dell'incarico con acc ettazione da parte dell'interessat o media nte sottoscrizione del relativo contratto, di competenza della ASL dell'ambito territoriale interessato, cui non a caso si prevede che la ### trasmetta gli atti che formalizzano la nomina (nel testo d ella norma indicate come “le formalità per l'accettazione dell'incarico”), sottoscrizione in mancanza della quale si avrà la decad enza da ll'incarico, second o la regola generale; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.  La Corte d ichiara in ammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.   Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 10 ottobre 

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, De Marinis Nicola

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9599/2025 del 12-12-2025

... parte del cliente finale, il fornitore uscente può presentare richiesta di indennizzo al ### del ### indennitario. La richiesta viene comunicata al ### che provvederà al versamento alla ### del ### dopo aver fatturato al ### subentrante che a sua volta è obbligato a fatturare all'utente moroso. ### provvederà al pagamento dell'indennizzo al fornitore uscente. Ne consegue che , nell'ambito di detta procedura , il ### subentrante è legittimato a richiedere all'utente finale le somme indicate quale Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte di ### srl delle somme dovute , ### ha evidentemente richiesto , a sua volta ,l'indennizzo al ### , con la conseguenza che il ### subentrante ### srl ha , a sua volta , fatturato il ### a parte opponente. ### previsto dalla procedura ### non copre tutta la morosità, talchè le richieste del credito residuo espresse con la comparsa conclusionale di replica da ### risultano legittime tenuto conto anche della somma di euro 1536,99, già conteggiata in sede di pretesa creditoria al momento del deposito del decreto ingiuntivo, come da estratto conto depositato(doc 6 di parte opposta) Il decreto ingiuntivo opposto sarà dunque revocato , (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17321/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) domiciliata presso le caselle pec dei difensori ATTORE/I contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliata in ### 20123 MILANO presso il difensore avv. ### CONVENUTO/### parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Per parte opposta come da comparsa conclusionale di replica ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### spa chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il ### n 4344/2024 Rg 4884/2024 , ingiungente a ### srl , il pagamento a favore di ### spa la somma di euro 43.143,36 fronte del mancato pagamento di fatture emesse da luglio 2023 a gennaio 2024 per la somministrazione di energia elettrica e cmor Il suddetto decreto del 18/3/2024 veniva notificato in data ### e tempestivamente ### srl proponeva opposizione chiedendo in via preliminare la formulazione da parte del Giudice di una proposta conciliativa e nel merito ,la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la decurtazione dell'importo di euro 28.105,69 e la somma di euro 1536,99 già pagata e la condanna di parte opposta ex art 96 cpc ### parte opponente che la fattura azionata n. ###/23 riportava alla voce” altre perdite” l'importo di euro 28.105,69 il quale si riferiva ad un debito residuo che il ### aveva con altra e precedente società fornitrice ### e ### srl e già oggetto di pendenza giudiziaria.  ### che poiché ### e ### aveva già adito l'### ottenendo il relativo decreto ingiuntivo , le somme richieste da ### a titolo di ### risultavano inesigibili.  ### che dette somme risultavano inesigibili perché non era stata rispettata la procedura in materia determinata dalla ###elt 191/09 che prevede che vengano richieste a titolo di ### solo una parte delle somme dovute e non l'intero credito che nel caso di specie corrispondeva all'importo di euro 28.105,69 ### che parte opponente aveva richiesto a ### la rateizzazione del credito pagando un acconto di euro 1.536,99 , ma senza ottenere riscontro Si costituiva in causa ### spa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e , in subordine, la condanna di ### al pagamento di una somma pari a quella ingiunta o quella ritenuta di giustizia e la condanna ex art 96 cpc ### parte opposta di aver stipulato con il ### un contratto in data ### di somministrazione di energia elettrica in forza del quale aveva somministrato energia per euro 44.377,34 ed emesse le relative fatture ### che la fattura 48047 sultava comprensiva della somma di euro 28.105,69 quale cmor per debito maturato dal ### nei confronti del precedente fornitore.  ### che , a fronte dei solleciti di pagamento, il ### contestava solo le somme richieste a titolo di ### ma che , in forza della procedura indennitaria, attivata dal precedente fornitore, ### era stato obbligato alla fatturazione al cliente finale ### che la pendenza giudiziaria tra il ### e il precedente fornitore aveva ad oggetto somme a titolo di ### relative a forniture di gas e non di energia elettrica . 
All'udienza del 7/5/25 il Gop concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la decisione . 
All'udienza del 20/10/25 il Gop rimetteva la causa in decisione ********************** ### spa ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di ### srl ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato pagamento di residuo portato da n. 7 fatture emesse nel corso del 2023 e 2024, per l'importo di euro 43.146,36 Parte attrice ha contrastato le pretese di ### allegando che la fattura n. ###/23 era composta, oltre che da somministrazione di energia, da somme richieste a titolo di cmor per l'importo di euro 28.105,69 , somma richiesta illegittimamente. Allegava altresì un pagamento di euro 1.536,99 non conteggiato nelle pretese creditore di ###
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da ### spa è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;fatto ciò spetta al preteso debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore Nel cas o di specie , il rapporto contrattuale tra le odierne parti non è contestato, cosi come non appaiono contestati i consumi e i costi applicati Con note di trattazione scritta depositate in data ###, parte opponente dava atto di aver ricevuto, da ### srl, fattura contenente i costi di ### e con comparsa conclusionale di replica depositata in data ### , parte opposta allegava di aver ricevuto accredito da parte di ### (### )del ### per complessivi ### 38.099,91 , imputato alle fatture azionate n. #### di euro 2.803,06 , n. ###-### di euro 2695,22,n 2### di euro ###,36 ,n.###-### di euro1930,27, talchè le pretese creditorie nei confronti di ### si riducevano ad euro 5.043,45 oltre interessi moratori , spese di ingiunzione e del giudizio di opposizione. 
Nessuna contestazione o prova contraria hanno trovato le allegazioni di parte opposta in merito alla pendenza giudiziaria tra l'opponente e il precedente fornitore supportate dai doc 10 e 11 di ### richieste di parte opposta così come modificate e precisate in sede di comparsa conclusionale di replica, meritano accoglimento. 
Al momento del deposito del ricorso per ingiunzione , legittimamente ### azionava le fatture avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica nonché i costi addebitati a ### in forza della procedura azionata dal precedente fornitore di energia del medesimo pod in capo a ### srl ### è stato introdotto con delibera ###elt 191/09 dell'### (oggi ###, ora regolato dal ### al fine di salvaguardare il ### uscente nelle ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente finale In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, il fornitore uscente può presentare richiesta di indennizzo al ### del ### indennitario. La richiesta viene comunicata al ### che provvederà al versamento alla ### del ### dopo aver fatturato al ### subentrante che a sua volta è obbligato a fatturare all'utente moroso.  ### provvederà al pagamento dell'indennizzo al fornitore uscente. 
Ne consegue che , nell'ambito di detta procedura , il ### subentrante è legittimato a richiedere all'utente finale le somme indicate quale
Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte di ### srl delle somme dovute , ### ha evidentemente richiesto , a sua volta ,l'indennizzo al ### , con la conseguenza che il ### subentrante ### srl ha , a sua volta , fatturato il ### a parte opponente.  ### previsto dalla procedura ### non copre tutta la morosità, talchè le richieste del credito residuo espresse con la comparsa conclusionale di replica da ### risultano legittime tenuto conto anche della somma di euro 1536,99, già conteggiata in sede di pretesa creditoria al momento del deposito del decreto ingiuntivo, come da estratto conto depositato(doc 6 di parte opposta) Il decreto ingiuntivo opposto sarà dunque revocato , ma parte opponente dovrà essere condannata al pagamento a favore di ### della somma di euro 5.043,45 oltre interessi moratori ex art 7 ### 200/1999 sul capitale ingiunto dalla scadenza delle fatture al saldo , le spese e competenze liquidate in sede monitoria e alle spese di lite della presente procedura P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ### decreto ingiuntivo n. 4344/2024 Rg 4884/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo ### il caseificio ### srl in persona del legale rappresentante pro tempore a : - pagare a ### la somma di euro 5.043,99 oltre interessi moratori ex art 7 ### 200/1999 sul capitale di euro 43.143,3 dalla scadenza delle singole fatture azionate -pagare a ### le spese e compentenze della procedura monitoria nella misura ivi liquidata -rimborsare a ### le spese di lite liquidate in euro 4500,00 omnia oltre Cpa 4% e Iva di legge se dovuta ### 12 dicembre 2025

causa n. 17321/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovannina Riccardi

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 42/2026 del 09-01-2026

... ulteriore di centro revisione auto e moto, i locali devono presentare le prescrizioni che sono riportate nell'allegati nn. 4 di parte resistente e che alcuna delle opere necessarie per il corretto lo svolgimento della attività sono stata eseguite da ### ed i ### di ### 265-283, in particolare anche la seconda uscita di sicurezza, le misure di compartimentazione delle strutture orizzontali e una superficie di ventilazione naturale pari a 1/25 della superficie di compartimento; 4) ### che nelle innumerevoli assemblee condominiali successive alle diffide di parte resistente il ### mai ha fatto presente le problematiche del resistente né ha permesso allo stesso la partecipazione alle dette assemblee. 5) ### che il ### ha proposto l'esecuzione di lavori minimi, ovvero solo parziali rifiutando l'esecuzione dei lavori di sua spettanza. Si indicano come testi su tutti i capitoli i sigg.ri ###### sui capitoli nn. 3 e 5 i Sigg.ri #### e ### Tutti residenti a ### Si chiede inoltre disporsi l'ispezione dei luoghi e CTU al fine di accertare i lavori necessari per conformare i locali alle prescrizioni imposte per lo svolgimento della attività come oggetto di locazione e quali starordinari di competenza della (leggi tutto)...

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R.G. N. 4570/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza di discussione dell'8.01.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4570/2024 vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - E #### S.R.L.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria difensiva; - Resistente - NONCHÈ CONDOMINIO “###. 265” (C.F. ###) e CONDOMINIO “### 283” (C.F. ###), entrambi rappresentati dalla ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in #### P.L. #### 4
Magnolie, scala “A” interno n. 13, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende come da procura in atti; - Terzi chiamati - Conclusioni delle parti: Per il ricorrente: “Si chiede pertanto, alla luce della documentazione versata in atti e della sequenza dei plurimi inadempimenti, delle formali contestazioni, del tentativo obbligatorio di mediazione, della reiterata messa in mora, dell'assenza di adempimenti da parte della conduttrice e alla luce del principio di non contestazione: - accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della resistente #### srls per violazione delle obbligazioni di cui agli artt. 11 e 17 del contratto di locazione; - pronunciarsi conseguentemente la risoluzione del contratto di locazione, con condanna al rilascio immediato dell'immobile; - condannarsi la parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in via equitativa con rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c., oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di oneri accessori e spese condominiali, come da estratto conto aggiornato (€ 422,75) al 30/6/2024 ed oltre al versamento di un corrispettivo per la occupazione a titolo di canone in misura corrispondente all'importo pattuito pari ad € 3.000,00 mensili fino all'effettivo rilascio. Spese e compensi vinti anche ex art. 96 co. I, III e IV c.p.c. alla luce della costituzione avversaria”; Per la resistente: “in via preliminare: si richiede che sia disposta la riunione del presente giudizio (rg 4570/2024) al giudizio in precedenza introdotto (rg 4559/2024 - Giudice Dott.  ### - udienza 16.12.2025) avente le medesime parti processuali ed il medesimo oggetto. Nel merito: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ovvero nel rigetto del ricorso introduttivo del dott. ### attesa la totale insussistenza del grave inadempimento contrattuale della ### srls (che ha versato agli atti copia della polizza assicurativa) ed al contempo per contro, la sussistenza della responsabilità contrattuale del sig. ### e dei “Condomini” ### della Repubblica n. 265 e 283 in relazione alla omessa realizzazione delle opere necessarie per il conseguimento della certificazione antincendio. In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del Dott. ### e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) ### che l'immobile locato da ### è un tutt'uno con quello locato dalla ### srl e l'unico accesso è quello posto in via ### 2) ### che ### ha fin dagli anni '80 il possesso dei locali per cui è causa e vi ha svolto l'attività di officina meccanica, garage, autorimessa; 3) ### che per l'esercizio di dette attività, nonché quella ulteriore di centro revisione auto e moto, i locali devono presentare le prescrizioni che sono riportate nell'allegati nn. 4 di parte resistente e che alcuna delle opere necessarie per il corretto lo svolgimento della attività sono stata eseguite da ### ed i ### di ### 265-283, in particolare anche la seconda uscita di sicurezza, le misure di compartimentazione delle strutture orizzontali e una superficie di ventilazione naturale pari a 1/25 della superficie di compartimento; 4) ### che nelle innumerevoli assemblee condominiali successive alle diffide di parte resistente il ### mai ha fatto presente le problematiche del resistente né ha permesso allo stesso la partecipazione alle dette assemblee.  5) ### che il ### ha proposto l'esecuzione di lavori minimi, ovvero solo parziali rifiutando l'esecuzione dei lavori di sua spettanza. Si indicano come testi su tutti i capitoli i sigg.ri ###### sui capitoli nn. 3 e 5 i Sigg.ri #### e ### Tutti residenti a ### Si chiede inoltre disporsi l'ispezione dei luoghi e CTU al fine di accertare i lavori necessari per conformare i locali alle prescrizioni imposte per lo svolgimento della attività come oggetto di locazione e quali starordinari di competenza della proprietà ed quali che attengono alle parti condominiali, con relativa durata e stima dei costi”; Per i terzi chiamati: “### l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente voglia riunire il presente giudizio rubricato al n.4570/2024 RGC alla causa n.4569/2024 RGC pendente dinanzi al Dott. ### con udienza al 16.12.2025 Dichiarare inammissibile e/o infondata la chiamata in causa dei ### per difetto di legittimazione passiva e insussistenza di responsabilità, con conseguente estromissione dal presente giudizio; In ogni caso, rigettare integralmente le domande di manleva e garanzia avanzate dalla #### S.r.l.s.; In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che le opere e gli interventi su parti comuni condominiali riferibili alle infiltrazioni d'acqua dall'intercapedine, richiamati nella parte motiva dalla #### S.r.l.s., sono inconferenti col presente giudizio e non causalmente connessi all'ottenimento del CPI e, comunque, oggetto di diverso giudizio (510/2025 RGC). In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità condominiale concorrente, in relazione ad ipotesi residuali di lavori necessari all'ottenimento del ### si chiede di limitare l'eventuale responsabilità alle spese di competenza millesimale dei soli condòmini interessati - trattandosi di due diversi edifici condominiali - secondo quanto eventualmente risulterà da accertamenti tecnici. Con ogni conseguente statuizione di legge, condannando la parte chiamante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”. 
Oggetto: Contratto di locazione ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 14.11.2024, ### adiva l'intestato ### esponendo di aver stipulato un contratto con la #### S.r.l.s., in data ###, con il quale esso ricorrente aveva concesso in locazione alla controparte l'unità immobiliare sita in ### via ### n. 16, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 146, part. 223, sub.  65, ad uso diverso dall'abitazione, per la durata di sette anni (dall'1.05.2022 al 30.04.2029), con rinnovo tacito alla prima scadenza per ulteriori sei anni in mancanza di diniego, al canone annuo di € 36.000,00 da versare in rate mensili di € 3.000,00 ciascuna. 
Aggiungeva inoltre il ricorrente che, all'art. 11 del contratto (rubricato “obblighi del conduttore”), si prevedeva che la controparte avrebbe dovuto eseguire a propria cura e spese e, comunque, non oltre il ### tutte le opere necessarie al conseguimento della certificazione antincendio per lo svolgimento dell'attività esercitata nell'immobile condotto in locazione, con la precisazione che “in caso di inadempimento al predetto obbligo il locatore declina la propria responsabilità e potrà agire verso il conduttore per il risarcimento dei danni e costituirà inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto”; inoltre, all'art.  17 del contratto di locazione, si stabiliva l'obbligo per il conduttore di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa per tutta la durata del rapporto contro l'incendio e lo scoppio, sia dolosi che colposi, con l'espressa previsione che “copia di detta polizza e fotocopia della quietanza relativa al pagamento dei ratei premio dovranno essere consegnate al locatore entro il ###”, che “la decadenza dalla garanzia di polizza costituirà clausola espressa di risoluzione del contratto” e che “nel caso di mancata stipula della polizza assicurativa il conduttore si renderà responsabile in proprio nei confronti del locatore per tutti i casi previsti nel presente articolo per i quali è convenuta copertura assicurativa”. 
Premesso, quindi, che la controparte non aveva adempiuto i suddetti obblighi, non avendo dimostrato di aver eseguito le lavorazioni necessarie al conseguimento delle certificazioni antincendio, anche tenuto conto del tipo di attività svolta dalla conduttrice nell'immobile (“officina meccanica, garage-autorimessa, lavaggio auto e centro revisioni per moto e autoveicoli al peso di 35 quintali”), né di aver stipulato la polizza assicurativa, chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto e di condannare la #### S.r.l.s. al rilascio dell'immobile locato, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché al versamento del corrispettivo per l'occupazione dell'immobile in misura corrispondente al canone pattuito, fino al rilascio, il tutto con l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi al tasso legale anche ex art. 1284, quarto comma, Rappresentava, infine, il ricorrente che la conduttrice aveva omesso di versare quanto da lei dovuto a titolo di oneri condominiali, nella misura di € 422,75, nonché per la quota parte delle spese di registrazione a suo carico di € 183,78 e conguagli di affitti per € 129,00. 
Chiedeva quindi la condanna della controparte al pagamento delle somme sopra indicate. 
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la #### S.r.l.s. 
In via preliminare, chiedeva la riunione del presente giudizio a quello recante R.G.  4569/2024, vertente tra la medesima parte resistente e la ### S.r.l., in persona del proprio amministratore pro tempore ### Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, in particolare avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento, non avendo la stessa violato le obbligazioni principali nascenti dal contratto e, soprattutto, quella di versamento del canone; aggiungeva inoltre di aver provveduto alla stipula della polizza n. 553673537 con ### S.p.a., a copertura dell'immobile locato, e di non essere neppure responsabile per la mancata esecuzione dei lavori necessari al conseguimento della certificazione antincendio, essendo la circostanza ascrivibile ai ### di ### corso della ### n. 265 e n. 283. 
Vi erano, infatti, infiltrazioni provenienti dalle pareti dei cunicoli condominiali che, nei periodi di pioggia, provocavano allegamenti nei locali dell'immobile, circostanza già accertata in fase di ATP e che aveva indotto la resistente ad instaurare un separato giudizio, innanzi a questo stesso ### (recante R.G. n. 510/2025), per ottenere la condanna dei due condomìni all'esecuzione delle necessarie opere di ripristino. 
Deduceva, quindi, la responsabilità dello stesso locatore per avere quest'ultimo locato un immobile privo dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni antincendio, necessarie allo svolgimento dell'attività commerciale, in particolare difettando: una seconda uscita di sicurezza; misure di compartimentazione delle strutture orizzontali; una superficie di ventilazione naturale pari a 1/25 della superficie del compartimento. 
Ciò aveva, peraltro, impedito il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e di conseguenza il pacifico godimento della cosa locata, tenuto conto della finalità convenuta. 
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, premesso di non aver mai potuto esercitare nell'immobile locato l'attività convenuta di centro di revisioni per moto e autoveicoli fino al peso di 35 quintali, chiedeva la riduzione del canone di locazione annuo nella misura almeno del 30%, nonché la condanna del locatore all'esecuzione dei lavori di cui alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in fase di ### Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa del ### di corso della ### n. 265 e del ### di corso della ### n. 283, quali responsabili per la mancata esecuzione dei lavori, al fine di essere garantita. 
All'esito della prima udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi disponendo rinvio all'udienza del 9.12.2025 per la relativa citazione. 
Con memoria difensiva del 28.11.2025, i ### si costituivano concludendo per il rigetto dell'avversa domanda di garanzia. Rappresentavano, infatti, che le infiltrazioni provenivano da carenze delle condotte e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale o di ### S.p.a., e non da difetti delle parti comuni; d'altra parte, gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque piovane non erano stati realizzati o gestiti dai ### essendo addirittura preesistenti alla costruzione del fabbricato.
Esponeva inoltre che la controparte, da oltre vent'anni, aveva esercitato la propria attività commerciale nell'immobile locato pur in assenza del certificato di prevenzione incendi, non ricadendo la relativa responsabilità sui ### evocati in giudizio. 
All'esito dell'udienza di discussione del 9.12.2025, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per repliche, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.  2. Tanto esposto, deve innanzitutto respingersi la richiesta di riunione avanzata da parte ricorrente, rispetto al procedimento di più risalente iscrizione e recante R.G. n. 4569/2024, pendente anch'esso avanti a questo stesso Tribunale. 
Non sussiste infatti, nel caso di specie, una connessione per l'oggetto o per il titolo, pacifico essendo che i due processi hanno ad oggetto due distinti rapporti negoziali, concernenti beni immobili tra loro separati e stipulati con due diverse parti locatrici. 
Al più, è ravvisabile una connessione impropria, per mera comunanza di questioni, che non può giustificare la riunione dei processi in una fase così inoltrata del giudizio avendo le parti già provveduto alla discussione orale sul merito della causa.  3. Passando al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento. 
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che ### e la #### S.r.l.s.  hanno stipulato un contratto di locazione, in data ###, in virtù del quale parte ricorrente ha concesso alla resistente in godimento l'immobile a uso diverso dall'abitazione, sito in ### via ### n. 6, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 146, part. 223, sub.  65, per la durata di sette anni a decorrere dall'1.05.2022. 
All'art. 11 del contratto (rubricato “obblighi del conduttore”), le parti hanno previsto che “il conduttore si impegna ad eseguire a propria cura e spese e comunque non oltre il ### tutte le opere necessarie al conseguimento della certificazione antincendio per lo svolgimento dell'attività commerciale esercitata nell'immobile oggetto di locazione”, con l'espressa previsione che “in caso di inadempimento al predetto obbligo il locatore declina la propria responsabilità e potrà agire verso il conduttore per il risarcimento dei danni e costituirà inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto”; allo stesso modo, all'art. 17 del contratto, è previsto che “al conduttore è fatto obbligo di stipulare da subito con una compagnia di assicurazione primaria, in favore del locatore, una polizza per tutta la durata del contratto contro l'incendio e lo scoppio, sia colposi che dolosi”, aggiungendo che “copia di detta polizza e fotocopia delle quietanze relative al pagamento dei ratei di premio dovranno essere consegnate al locatore entro il ###”, che la decadenza dalla garanzia di polizza costituirà clausola espressa di risoluzione del contratto” e che “nel caso di mancata stipula della polizza assicurativa il conduttore si renderà responsabile in proprio nei confronti del locatore di tutti i casi previsti dal presente articolo per i quali è convenuta copertura assicurativa” (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo). 
Va detto infine che la parte conduttrice, gravata dal relativo onere probatorio (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”), non ha dimostrato di aver adempiuto le predette obbligazioni. 
Quanto alla previsione di cui all'art. 11 del contratto, la stessa ha infatti ammesso in comparsa che non sono state eseguite le lavorazioni necessarie al conseguimento della certificazione antincendio, in particolare con riferimento alla realizzazione della seconda uscita di sicurezza, alle necessarie misure di compartimentazione delle strutture orizzontali e alla mancanza di una superficie di ventilazione naturale pari a 1/25 della superficie del compartimento. Né persuade quanto dedotto da parte resistente sul fatto che l'esecuzione di tali opere dovesse gravare sulla parte locatrice, essendo espressamente previsto il contrario nel contratto che costituisce la fonte del regolamento negoziale. 
Inoltre, generiche sono le allegazioni svolte da parte resistente circa la presunta imputabilità al ### “### della ### n. 265” e al ### “### della ### 283”, non essendo chiara la correlazione esistente tra le presunte infiltrazioni, di cui questi ultimi sarebbero responsabili, e il proprio inadempimento contrattuale: in particolare, non si coglie dalla lettura della memoria difensiva e dagli ulteriori atti di causa la ragione per la quale il conseguimento della certificazione antincendio sarebbe impedito dal fatto del terzo, il quale agirebbe come causa di esonero da responsabilità ex art. 1218 Come noto, infatti, “in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis"” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 21 aprile 2023, n. 10683). 
Quanto invece alla violazione dell'art. 17, va detto che la #### S.r.l.s. non ha dimostrato di aver stipulato una polizza assicurativa contro i danni derivanti dal rischio di incendio, a copertura dell'immobile locato, essendosi limitata al deposito del testo di una polizza assicurativa non sottoscritta e non accompagnata dalla quietanza di pagamento del premio assicurativo (cfr. all. 11 alla memoria difensiva), così come previsto dal contratto di locazione; peraltro, nella polizza depositata da parte convenuta si parla di una copertura che parte dal 18.02.2025, laddove nel contratto di locazione si prevedeva espressamente che la polizza assicurativa avrebbe dovuto essere stipulata entro il ###. 
Né può rilevare il tardivo adempimento dell'obbligazione, giacché successivo rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso ex art. 447-bis c.p.c. (14.11.2024); infatti, ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, c.c., dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, con ciò intendendosi che l'adempimento successivo alla proposizione della domanda giudiziale non produce effetti estintivi rispetto all'obbligazione di fonte contrattuale. 
Deve pertanto ritenersi l'inadempimento della parte convenuta. 
Quest'ultimo è, inoltre, tale da giustificare la risoluzione del contratto senza necessità di svolgere alcuna valutazione in termini di gravità ex art. 1455 c.c., dal momento che le citate previsioni negoziali vanno interpretate quali clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e - come noto - “in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo” ( Cass., sez. I, 17 marzo 2000, n. 3102).
Si tratta, d'altra parte, di clausole che prevedono alcune specifiche obbligazioni a carico della parte conduttrice con l'espressa previsione che, in caso di loro inadempimento, il rapporto negoziale si sarebbe risolto; esse sono inoltre sufficientemente chiare e specifiche nel determinare le suddette obbligazioni, non potendo conseguentemente essere intese quali mere formule di stile (cfr. Cass., sez. II, 12 dicembre 2019, n. ###, secondo cui “la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa”). 
Né, infine, rileva che la domanda non sia stata preceduta dalla comunicazione stragiudiziale della volontà di risolvere il contratto di locazione (la lettera raccomandata del 31.05.2024, depositata in allegato al ricorso, reca infatti piuttosto un'intimazione ad adempiere), giacché “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. Cass., sez. III, 4 maggio 2005, n. 9275); peraltro, l'introduzione del processo è stato preceduto dalla comunicazione dell'invito alla mediazione, che già recava menzione della volontà di risolvere il contratto e di ottenere la restituzione dell'immobile locato. 
Alla luce di quanto sopra esposto, deve accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento della parte resistente, con effetto dalla data di presentazione della domanda di mediazione (25.06.2024), giacché l'art. 5, comma 6, d.lgs.  28/2010 vale ad equipararne gli effetti alla domanda giudiziale. 
Segue inoltre la condanna, come per legge, al rilascio dell'immobile.  4. Per le medesime ragioni sopra descritte, vanno respinte le domande riconvenzionali proposte da parte resistente.
Quest'ultima ha, infatti, chiesto dichiararsi la riduzione del canone annuo nella misura del 30% e di condannare il locatore all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile alla disciplina antincendio: trattasi, tuttavia, di domande di esatto adempimento che implicano la perdurante efficacia del contratto e che sono, quindi, incompatibili con l'accoglimento della domanda attorea, di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del rapporto.  5. Passando all'esame delle domande di condanna proposte da parte ricorrente, va detto in primo luogo che il ### ha lamentato il mancato pagamento degli oneri condominiali, per € 422,75 alla data del 30.06.2024, della quota parte delle spese di registrazione per € 183,78, nonché della somma di € 129,00 a titolo di conguaglio affitti. 
A fronte di ciò, la resistente non ha contestato l'esistenza dell'obbligazione pecuniaria, né tantomeno ha dimostrato di aver adempiuto. 
Segue la condanna della #### S.r.l.s. al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 735,53, il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. (così come richiesto dall'istante, trattandosi di un credito pecuniario, di fonte contrattuale) dalla data della domanda al saldo. 
Ha poi domandato il ricorrente la condanna della controparte al risarcimento del danno e al pagamento di un corrispettivo per la perdurante occupazione dell'immobile. 
Quest'ultima domanda merita di essere accolta; è infatti pacifico che la resistente è rimasta nella disponibilità dell'immobile, che avrebbe dovuto essere restituito a far data dalla data di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., avvenuta con la presentazione della domanda di mediazione (25.06.2024). Deve quindi farsi applicazione della previsione di cui all'art. 1591 c.c. ai sensi del quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, dovendo la resistente essere condannata al pagamento di tutti i canoni maturati dal locatore dal 25.06.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza. 
La conduttrice era, infatti, gravata dall'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione, in base ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685), e non ha fornito alcuna prova circa i canoni di locazione versati nelle more del processo. 
Sul quantum debeatur, occorre infine tener conto che dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla scrittura privata modificativa del regolamento negoziale, stipulata in data ###, risulta che le parti avevano pattuito una riduzione del canone di locazione, inizialmente stabilito in € 36.000,00 annui, prevedendo, per il periodo dall'1.05.2024 al 30.04.2026, il versamento di un canone annuo di € 18.000,00, da suddividersi in ratei mensili di € 1.5000,00 ciascuno, da pagare in rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese ( all. 1 al ricorso). Considerato, quindi, il lasso di tempo trascorso tra la data della risoluzione del contratto e la pubblicazione della presente sentenza, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 28.500,00 (€ 1.500,00 x 19 mesi), considerata la scadenza del canone dovuto per il mese di gennaio 2026, avvenuta in data ###. 
Al predetto importo devono, inoltre, aggiungersi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalle singole scadenze al saldo. 
Non vi è, invece, prova che il ricorrente abbia subito un danno ulteriore per effetto dell'avverso inadempimento dell'obbligo di riconsegna dell'immobile, né tantomeno che vi siano stati danni a seguito degli inadempimenti che hanno giustificato la risoluzione del contratto, sotto il profilo della mancata esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile e della mancata conclusione di una polizza assicurativa a garanzia del rischio di incendio; segue il rigetto della citata domanda risarcitoria.  6. Va infine respinta la domanda di garanzia proposta da parte resistente nei confronti dei terzi chiamati. 
Non vi è, infatti, alcuna previsione di legge o negoziale a fondamento della chiamata in causa, che possa giustificare il trasferimento sui ### del peso economico nascente dall'obbligazione di cui all'art. 1591 c.c., dedotta in giudizio da parte ricorrente. 
Né tantomeno la risoluzione del contratto di locazione, giustificato dall'inadempimento della parte conduttrice, può essere imputata ai terzi chiamati configurando una qualche forma di responsabilità aquiliana da lesione del credito; non vi è infatti prova che l'omesso rilascio della certificazione antincendio sia stata determinata dalle infiltrazioni che, secondo la tesi di parte convenuta, deriverebbero dagli stabili condominiali. 
Peraltro, difetterebbe il nesso di causalità rispetto all'evento dannoso, dal momento che la risoluzione del contratto di locazione non è motivata solo dalla mancata esecuzione di quanto necessario al rilascio delle certificazioni antincendio, ma riposa anche sulla mancata conclusione della polizza assicurativa di cui all'art. 17 del contratto, sicché la stessa avrebbe avuto luogo a prescindere dall'eventuale responsabilità dei terzi chiamati. 
Segue il rigetto delle domande proposte dalla #### S.r.l.s. nei confronti dei terzi chiamati, in ciò assorbita ogni ulteriore questione.  7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, nei rapporti tra il ricorrente e la resistente, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali (ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle difese delle parti), e nei rapporti tra la resistente e i terzi chiamati, facendo applicazione dei valori minimi tabellari per tutte le fasi del procedimento, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate, il tutto tenendo conto dell'importo dei canoni maturati dopo la risoluzione (€ 28.500,00). 
Non vi sono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente, atteso che non vi è prova che parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 
Bisogna tuttavia condannare la resistente al pagamento di una somma di denaro, liquidata in via equitativa nella misura del 10% del valore dei compensi, per la mancata partecipazione di quest'ultima alla procedura di mediazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione, stipulato tra ### e la #### S.r.l.s., a far data dal 25.06.2024; 2) Condanna la #### S.r.l.s. al rilascio dell'immobile, sito in ### via ### n. 16, censito al N.C.E.U. al foglio 146, part. 223, sub. 65; 3) Condanna la #### S.r.l.s. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 735,53, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo; 4) Condanna la #### S.r.l.s. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 28.500,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalle singole scadenze al saldo; 5) Rigetta, per il resto, la domanda di risarcimento del danno di parte ricorrente; 6) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla #### S.r.l.s. nei confronti di ### 7) Rigetta le domande proposte dalla #### S.r.l.s. nei confronti dei terzi chiamati; 8) Condanna la #### S.r.l.s. alla refusione delle spese processuali a favore di ### che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 9) Condanna la parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore dei terzi chiamati, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 10) Condanna la #### S.r.l.s. al pagamento della somma di € 1.052,20, a favore di ### per la mancata partecipazione alla mediazione; 11) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente nei confronti della #### S.r.l.s. 
Così deciso in ### l'8 gennaio 2026 Il giudice dott.

causa n. 4570/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Bertollini

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28602/2025 del 29-10-2025

... anche quando si a stato l'agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell'art. 93 l.fall. non accolta dal ### 3.2 Merita inoltre un approfondimento e una riflessione in pubblica udienza anche l'u lteriore questione, di rilievo nomofilattico ancorché succedanea alla prima , sottesa ai mot ivi del ricorso incidentale, della possibilità da parte dell'ente gestore del ### di ### far valer e in via surrogatoria in sede fallim entare il proprio credito, derivante dall'escussione della garanzia dal parte dell'istituto di credito garantito, anche q uando q uest'ultimo sia stato ammesso al p assivo per lo stesso credito e , in caso di risposta positiva a tale quesito , degli st rumenti p rocessuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sv iluppo delle attività pro duttive possa realizzarsi (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertam ento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rett ifica dell o stato passivo per effet to della surrogazione ex art. 115 l.fall.). P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 28261/2020 R.G. proposto da: ### del ### - ### spa, elettivamente domiciliata in ### V. Gramsci 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende, -ricorrente contro ### di ### e della ### za sp a, elettivam ente domicilia ta in ### 12, presso lo studio dell 'avvocato ### seppe rappresentata e difesa dall'avvocato ### -controricorrente nonché contro ### srl, elettivamente domiciliato in Ro ma ### 19, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro 2 di 5 ### - ### e ### di Cre dito ### di ### , -intimati avverso il decreto del ### n. 5908/2020 depositato il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal #### 1 ### delle ### (di seguito indicata per brevità “ADER”) propose do manda di ammissione, in coll ocazione privilegiata ex art. 24 comma 33 l. 449/97, allo stato passivo del ### srl per un credito, iscritto a ruolo, ammontante a comp lessive € 591.637 ,93, d erivante dal pagamento di tale importo in favore di ### di ### e della ### spa e ### di ### di ### ate e ### per effe tto de lla escussione delle garanzie concesse da B anca del ### - ### spa ( breviter “### spa”), mandataria del ### di ### in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996, per l'adempimento da parte della fallita dei finanziamenti erogati dalle banche.  2 ### iudice ### gato respinse la pretesa azionat a da ### in quanto per lo stesso credit o erano già stat e am messe allo stato passivo, in chirografo, le due ### finanziatrici.  3 ### proponeva opp osizione allo stato passivo chiedendo e d ottenendo la chiamata in causa di ### spa, ### di ### e della ### e ### di ### di ### e ### il ### di ### con il decreto impugnato, ammetteva ### al passi vo del fallimento per la somma di € 572.739,64 in via chirografaria, dichiarando in ammissibile la domanda di riconoscimento del credito di cui al combinato disposto di cui degli 3 di 5 artt. 9, comma 5° ,del d.lvo 123/ 1998 e 8 bis, comma 3°, d.l.  3/15.  3.1 Rilevava il ### che l'art. 8 bis, comma 3°, d.l. 3/15, richiamato nell'atto di opposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio ha natura interpretativa dell'art. 9, comma 5° del d.lvo citato, unica disposizione menzionata nella domanda di insinuazione allo stato passivo, sicchè si era al cospetto di u na mutatio libelli.  3.2 I giudici m ilan esi accoglievano la dom anda di surrogazione legale di ### nei d iritti della banche finanziatrici che e rano già state ammesse allo stato passivo, e ssendo stato accertato il pagamento da parte ### spa di € 572.739,64 per effetto della garanzia prestata.  4 ### spa h a propost o ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo ; il ### e ### di ### e della ### hanno svolto difese, il primo ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, ### e ### di ### di ### sono rimasti intimati.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il m ezzo d i impugnazione del ricorso princ ipale d enuncia violazione degli artt.93, 98, 99 l.fall e 345 c.p.c., 9, comma 5°, del d.lvo 123/98, come interpretato dall'art 8 bis comma 3° d .l.  3/2015, in relazione all'art. 360 , comma 1° n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che ingiustamente il ### ha ritenuto nuova la richiesta di ricono sciment o del privilegio previsto dagli artt. 9 , comma 5°, d.lvo 123/1998 e 8bis, comma 3, d.l. 3/2015, avendo ### sufficient emente indicato la causa dell'invocato privilegio previsto dalla normativa sp eciale essendo irrile vante il mancato espresso richiamo alle norme di legge.  2 I motivi del ricorso incidentale possono così riassumersi: 4 di 5 primo motivo: nullità del decreto emesso in violazione degli artt.  112 c.p.c. e 111 Cost. per non avere l'impugnato provvedimento esaminato la domanda svolt a dalla cu ratela di conferma della statuizione assunta dal ### ice ### di esclusione di ### spa per mancata rinuncia delle banche finanziatrici all'ammissione al passivo della parte di credito rimborsata dal gestore del ### di garanzia; secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 98 l.fall. per avere il ### di ### implicitamente ed erroneamente rigettato le domande svolte dal ### di conferma del provvedimento impugnato; terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c.c. e 61 e 62 l.fall. nonché omessa, insu fficiente o contraddittoria motivazione circa un pu nto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c. laddove il ### ha ammesso ### spa, in via chirografaria in surroga delle ### , malgrado il pagamento alle banche finanziatrici non avesse avuto carattere integralmente satisfattivo; quarto motivo : violazione e/o falsa app licazione de gli artt. 111 Cost, 112, 115 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1° 5, c.p.c. per avere il ### omesso di prendere posizione sulla mancata rinuncia da parte delle banche finanziat rici alla parte di credito rimborsata da ### spa.  3 Il ricorso per cassazione è stato proposto da ### spa, titolare del credito iscritto al ruolo, che tuttavia non ha azionato il credito con l'insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizione allo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio ex art. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell'opponente ### 3.1 Si pon e, quindi, la questione pre liminare, rilevabile d'ufficio, della legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, di BM -MC, ente finanziatore per conto del ### di garanzia e titolare 5 di 5 del rapporto giuridico controverso, che merita di essere trattata in pubblica udienza ex art 375, comma 1°,c.p.c, anche in relazione all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che si è formato in materia di concorrente legittimazione dell'ente creditore, erariale e/o previdenziale, a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98 anche quando si a stato l'agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell'art. 93 l.fall. non accolta dal ### 3.2 Merita inoltre un approfondimento e una riflessione in pubblica udienza anche l'u lteriore questione, di rilievo nomofilattico ancorché succedanea alla prima , sottesa ai mot ivi del ricorso incidentale, della possibilità da parte dell'ente gestore del ### di ### far valer e in via surrogatoria in sede fallim entare il proprio credito, derivante dall'escussione della garanzia dal parte dell'istituto di credito garantito, anche q uando q uest'ultimo sia stato ammesso al p assivo per lo stesso credito e , in caso di risposta positiva a tale quesito , degli st rumenti p rocessuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sv iluppo delle attività pro duttive possa realizzarsi (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertam ento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rett ifica dell o stato passivo per effet to della surrogazione ex art. 115 l.fall.).  P.Q.M.  la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l'udienza pubblica. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15.10.2025.   ### 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Crolla Cosmo

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