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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 346/2026 del 22-01-2026

... riguarda i vizi dei lavori appaltati, il ctu evidenzia la presenza dei vizi lamentati e, in particolare, che essi sussistono nei locali di proprietà della #### e ### e sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice. Si tratta di vizi dovuti ad una carenza di accorgimenti tecnici che l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto adottare ( vizi di natura infiltrativa e ammaloramenti). Per le opere necessarie per il ripristino dei danni rilevati, il ctu quantifica in €. 3.888,85, quale importo complessivo, ed in €. 1.626,93, il costo per eliminare le cause delle infiltrazioni. La quantificazione dei danni è circoscritta a tali proprietà, poiché il ctu non ha rilevato negli altri locali indicati nella produzione del condominio, infiltrazioni attive e danni riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sul piazzale di copertura dei locali. Altro vizio accertato è la difformità relativa al mancato dislivello di 5 cm tra il cordolo dei marciapiedi ed il pavimento del piazzale. Anche qui si evidenziano omissioni da parte dell'impresa di aspetti e procedure esecutive di non poca importanza, sia da un punto di vista estetico che funzionale della cordolatura e sia (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3785 del ### dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ### “### PASTENA”, ubicato in ### alla via ### n. 28, in persona del legale rapp.te l'amm.re p.t., geom. ### elettivamente domiciliato in #### via ### 28/C, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti #### con sede ###persona del legale rapp.te p.t. sig. ### D'### rappresentata e difesa dall'avv.  ### e con questi elettivamente domiciliat #### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### “### Pastena” ha proposto opposizione avverso il D.I. n° 428/19 d.i. - r.g. n° 11234/18 emesso e depositato in data ### dal ### di ### dr. ### notificato in data ###, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti della odierna opponente, della somma di € 150.883,22, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, nonché spese e competenze del monitorio liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.000,00 per onorari e diritti, a favore della opposta ### in persona del suo legale rapp.te p.t. 
Concludeva: “### al Giudice adito, contrariis rejectis, per i fatti di cui in premessa: I) #### ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto II) #### negare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto per insussistenza dei presupposti di legge, atteso, altresì che la presente opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione (v. copia doc. 1 e 2); ###: ### l'opposto D.I. per la dedotta insussistenza delle condizioni previste dagli art.633 e ss. Cpc, nonché per la dedotta incompletezza dei lavori asseriti compiuti dalla opposta, per la ### DEL 4° SAL per difetto del certificato di pagamento, e dunque in definitiva per la fondatezza della formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; DICHIARARE l'insussistenza del diritto della ### opposta a richiedere le somme così come ingiunte poiché le opere eseguite comunque sono difformi e compiute non a regola d'arte, e plurimi sono i vizi (dai quali sono derivati danni a proprietà esclusive dei condomini) peraltro oggetto di accertamento di un ricorso ante causam per ATP (iscritto al n° 100/2019 rg), ### la formulata eccezione riconvenzionale (spiegata per paralizzare l'avversa domanda fino a concorrenza del relativo importo) con la quale si è eccepita la compensazione tra il credito dell'opposta ed il controcredito del condominio a percepire la penale prevista contrattualmente dal citato art. 11. La presente non è una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione della quale il ### dovrà tener conto in sede di statuizione sul quantum debeatur. e per l'effetto ### il D.I. opposto, perché infondato in fatto ed in diritto; #### in ogni caso, che il preteso credito è inferiore a quello ingiunto, e per l'effetto ### l'opposto D.I.; CONDANNARE per lite temeraria controparte per la ingiustificata richiesta di pagamento del saldo del prezzo di un opera temerariamente assunta come ultimata e di fatto incompleta. CONDANNARE, in ogni caso, la opposta in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese, dei diritti e dell'onorario, oltre rimb. forf.  12,5%, e oneri fiscali e contributivi del presente giudizio”.  ### eccepiva, quindi, l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 cc . 
Deduceva la compensazione con il controcredito del ### a percepire la penale prevista contrattualmente dall' art. 11 del contratto di appalto. 
Assumeva che non tutti gli obblighi dell'appaltatore erano stati adempiuti e non tutti i lavori erano stati portati a termine. Non era stata consegnata la polizza assicurativa per la garanzia decennale della buona posa in opera della guaina impermeabilizzante da mettere in opera nei piazzali oggetto dei lavori(la cui consegna era prevista alla sottoscrizione del contratto 24/5/18); non erano stati realizzati i marciapiedi perimetrali attorno a ciascuna delle tre scale da cui è composto il condominio; non era stato ultimato il ripristino della recinzione del condominio la cui mancanza integra un rischio; non era stato realizzato l'impianto di illuminazione del parco ; dovevano essere ripristinati gli intonaci; dovevano essere eliminati i vizi contestati, causa di infiltrazioni e danni per taluni condomini #######. Tutti i vizi riscontrati e dovuti ad un non esatto adempimento da parte dell'impresa opposta. 
Con propria comparsa, si costituiva la ### cooperativa - in persona del legale rapp.te p.t. - contestando i motivi dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto. Faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il parziale importo di € 63.051,48, oltre accessori di legge, ricorrendone i presupposti di legge; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della minore o maggior somma da quantificarsi in corso di causa. Il tutto con piena vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. 
Asseriva che l'art. 10 del contratto di appalto del 24.05.18, prevedeva espressamente quali termini di pagamento: 1) anticipazione, pari al 5% dell'importo complessivo dell'appalto e pari quindi per € 12.044,52, entro l'inizio dei lavori; 2) pagamento per stati d'avanzamento dei lavori, mediante n.ro 4 rate d'acconto, al raggiungimento di ogni stato d'avanzamento lavori per l'ammontare di circa € 40.000,00; 3) saldo dell'ammontare dovuto in n.ro 12 rate mensili dal mese successivo alla chiusura dei lavori. Asseriva, ancora, che dopo il versamento dell'acconto ed il pagamento dei primi due stati d'avanzamento lavori, il Committente non rispettava i termini di pagamento e provvedeva a saldare con notevole ritardo il 3 Sal, peraltro nella sola misura del 50%, e a non saldare il 4 Sal, seppur regolarmente sottoscritto dall'impresa e dalla ### dei ### Alla base di tale comportamento, secondo parte opposta, il ### poneva quale giustificazione una presunta difformità tra quanto realizzato e le indicazioni riportate sui grafici allegati al contratto di appalto. A seguito di ciò, però, il D.L. , incaricato dal ### faceva pervenire i chiarimenti, con relazione del 27.09.18, ma il ### perseverava nel proprio atteggiamento infondato, disponendo, senza alcun contraddittorio con l'impresa e direzione lavori, di saldare solo il 50% del ### di ### a distanza di oltre un mese dall'emissione dello stesso. Rimaneva non saldato anche il 4 ### di avanzamento lavori come contrattualmente stabilito, pur pretendendo, il ### la prosecuzione dei lavori. 
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, il GI dott. 
Taraschi nominava ctu, al fine di completare il quadro istruttorio anche alla luce degli esiti della già espletata ### Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 27.10.25 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, dalla scrivente, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa ###.  ### è parzialmente fondata, per i motivi che seguono. 
In primo luogo occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/04), mentre in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento. 
Ciò posto, si osserva che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data ### per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio parco “Pastena” tra ### amministratore del condominio parco ### ed ### D'### rappresentante legale dell'impresa “### Cooperativa”. ### veniva concesso “a misura” per l'importo di € 240.890,44 in base alle quantità e prezzi unitari riportate nel computo preventivo dei lavori. Risulta agli atti che l'impresa abbia proseguito le lavorazioni fino alla redazione del 4° SAL per l'importo di €. 40.973,38. Importo non corrisposto dal ### motivo per il quale si procedeva al ricorso per ATP ( proc. N. 3785-1/19), ove è stato quantificato in €. 210,783,09 l'importo delle opere eseguite dall'impresa opposta. 
Con la ctu, depositata nel presente giudizio, vengono esaminati i lavori eseguiti da un punto di vista tecnico per verificare se essi siano stati ben eseguiti e se vi sia stato inadempimento. 
La scrivente, a tal proposito evidenzia che nella valutazione degli elementi da tenere in considerazione al fine di addivenire alla conclusione se vi sia stato un effettivo inadempimento contrattuale e da parte di chi vi sia stato, si riporta alle valutazioni del ctu, in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari. 
Per quanto riguarda i vizi dei lavori appaltati, il ctu evidenzia la presenza dei vizi lamentati e, in particolare, che essi sussistono nei locali di proprietà della #### e ### e sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice. Si tratta di vizi dovuti ad una carenza di accorgimenti tecnici che l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto adottare ( vizi di natura infiltrativa e ammaloramenti). Per le opere necessarie per il ripristino dei danni rilevati, il ctu quantifica in €. 3.888,85, quale importo complessivo, ed in €. 1.626,93, il costo per eliminare le cause delle infiltrazioni. La quantificazione dei danni è circoscritta a tali proprietà, poiché il ctu non ha rilevato negli altri locali indicati nella produzione del condominio, infiltrazioni attive e danni riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sul piazzale di copertura dei locali. 
Altro vizio accertato è la difformità relativa al mancato dislivello di 5 cm tra il cordolo dei marciapiedi ed il pavimento del piazzale. Anche qui si evidenziano omissioni da parte dell'impresa di aspetti e procedure esecutive di non poca importanza, sia da un punto di vista estetico che funzionale della cordolatura e sia perché non è possibile eseguire alcuna opera per la sua eliminazione. Il ctu ha determinato per la difformità rilevata una riduzione di valore di € 2.091,80 (portata in detrazione al credito residuo dell'impresa appaltatrice). 
Si aggiunge, poi, in riferimento alla messa in sicurezza del cantiere, eseguita dall'impresa appaltatrice all'atto dell'interruzione dei lavori, che l'amministratore del condominio ne ha disposto più volte l'attività di ripristino, incaricando altre ditte per il costo complessivo degli interventi pari ad € 3.965,64 oltre iva, (portato in detrazione dal credito residuo dell'impresa appaltatrice).  ### ad oggi versato dal condominio opponente all'impresa appaltatrice risulta essere di € 116.330,22 come indicato in atti. 
Pertanto, per un totale di costo dei lavori eseguiti di €. 213.141,78 ( €.  210.783,09+€.2.358,69,quest'ultimi relativi alla lavorazione sulla recinzione) vanno detratte tutte le voci relative ai lavori eseguiti in difformità del progetto, opere di ripristino e opere per la eliminazione della causa dei danni. Totale detrazione €. 11.573,22. Ne risulta un importo di lavori eseguiti pari ad €.  201.568,56. Poiché il ### risulta aver versato la somma di €. 116.330,52, ne deriva un residuo, a titolo di saldo finale, di €. 85.238,04. 
Parte opponente invoca l'applicazione dell'art. 1460 cc, che giustificherebbe la sospensione di un adempimento/prestazione a seguito dell'inadempimento della prestazione della controparte. Si osserva che l'art. 1460 c.c. è uno strumento di autotutela che bilancia gli interessi delle parti, consentendo di sospendere l'obbligo finché non si ottiene quanto dovuto, ma sempre nel rispetto del principio di buona fede e sempre che vi sia proporzionalità tra gli inadempimenti. 
Nel caso in esame e in relazione alle reciproche posizioni, entrambe le parti risultano, ognuna per le proprie motivazioni, inadempienti nel corso del rapporto contrattuale. Si ritiene non applicare la penale prevista nel contratto, poiché le sospensioni dei lavori sarebbero giustificate dal comportamento inadempiente del ### ma non si può non tenere conto dei disagi subiti da quest'ultimo che andranno quantificati in via equitativa in €. 5.238,04. Tale importo può essere detratto dalla somma complessiva dovuta alla società opposta di €. 85.238,04 ( a titolo di saldo finale). 
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta. 
Per la reciprocità dei rispettivi comportamenti (inadempienze contrattuali) e, in accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene compensare le spese di giudizio.  PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 428/19 ( r.g. n° 11234/18 ) emesso e depositato in data ### dal ### di ### 2) Condanna l'opponente al pagamento della somma di €. 80.000,00, a titolo di saldo finale, in favore dell'opposta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) Compensa interamente tra le parti le spese comprese quelle di ctu.  ### 22.01.26 Il gop Dott.ssa ### 

causa n. 3785/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Paola Corabi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018). Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684). Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione. Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod. civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9030/2019 del 14-10-2019

... luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate. i Sull'assegnazione della ex casa familiare. Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a (leggi tutto)...

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n. 24575 2015 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###. ### - Giudice.- Dott. ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24575 del ### degli ### dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### A #### NAPOLI RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in P.### 7 NAPOLI RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza del 21.5.19 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.  ### ha chiesto dichiararsi la separazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, notificato al resistente sig. ### la ricorrente sig.ra ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente; che fosse posto a carico del sig. ### un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.  ### si costituiva in giudizio chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi; il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. ### per insussistenza della violazione da parte dello stesso dei doveri coniugali; il rigetto della richiesta di pagamento a carico del sig. ### a titolo di mantenimento della sig.ra ### la riduzione dell'ammontare della somma mensile da versarsi a carico del sig.  ### a titolo di mantenimento della figlia ### tenuto conto delle condizioni del padre; nulla sia dovuto alla figlia ### in quanto economicamente autosufficiente. 
All'udienza presidenziale del 29.2.2016, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale alla moglie; poneva a carico di ### un assegno di €300,00 mensili come contributo per il mantenimento della figlia #### nominava G.I. la Dott.ssa ### Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione. 
Eccezione di decadenza della parte ricorrente per tardivo deposito della comparsa conclusionale con documentazione allegata. 
Va rilevato che in base al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/14, "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". A dar manforte all'art. 16bis vi è anche il preesiste articolo 13, co. 3, DM 44/2011 tuttora in vigore (ad eccezione del secondo periodo, quello sulle ore 14, superato dalla disposizione contraria contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 16bis, co. 7, del d.l. 179/12), per cui : 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 
Tanto premesso è indubbia la tardività del deposito della comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte ricorrente. 
Invero, nonostante la ricorrente abbia dedotto, e non provato, che sarebbe dipeso da un erroneo rifiuto della cancelleria di accettazione dell'atto, avrebbe potuto comunque nei termini provvedere a un nuovo tempestivo deposito della comparsa prima rifiutata. Infatti, la pec della cancelleria che rifiuta l'atto è datata martedì 16.07.2019 ore 8:50, laddove il termine ultimo cadeva il lunedì 22.7.2019. Nè parte ricorrente ha provveduto a proporre un'istanza di rimessione in termini. 
Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data di scadenza per il deposito delle repliche, depositando nel termine per la comparsa di replica nella sostanza una nuova comparsa conclusionale. 
Pertanto è inammissibile anche tutta la documentazione allegata alla comparsa di replica.  i Sulle istanze istruttorie di parte resistente. 
In ordine alle richieste della difesa del resistente di rimessione sul ruolo o ulteriore istruttoria sulla condizione lavorativa della figlia ### va rilevato che parte resistente non ha dimostrato trattarsi di circostanze successive allo scadere dei termini perentori ex art 183 c.p.c., essendo documentata come unica circostanza successiva il conseguimento della laurea magistrale mentre le esperienze lavorative sarebbero anteriori.  i Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito. 
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C.  09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.   Ed invero la difesa di parte resistente ha dedottoma non provatoche la convivenza dei genitori della ricorrente presso la casa coniugale avesse portato nei coniugi tensioni ed incomprensioni che sono andate progressivamente ad acuirsi, fino a minare la solidità del rapporto coniugale; tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Dal canto suo la difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale, la violazione da parte del marito del dovere della coabitazione. 
Ebbene la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'abbandono della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della resistente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. 
Infatti, premesso che il resistente non ha contestato di essersi allontanato per due volte dalla casa coniugale per poi allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, i testimoni escussi hanno confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, che non ha trovato altra giustificazione. 
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al ricorrente in ossequio all'orientamento consolidato tra i ### in ordine alla violazione del dovere coniugale di coabitazione. 
In particolare secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione ( cfr. tra le molte altre Cass. Civ. Sez. I n. 10682 dell'11.08.2000; Cass. Civ. Sez. I n. 12373 del 10.06.2005; Cass. Sez. I n. 17056 del 3.08.2007; Cass. Civ. Sez. I n. 2059 del 14.02.2012), condivisi dal Collegio,” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” Orbene, non avendo il resistente dimostrato la riferibilità alla moglie di specifiche condotte tali da giustificare la sua scelta di andare via da casa o l'esistenza di una crisi coniugale in atto in occasione dell'abbandono, deve ritenersi fondata la domanda de qua che va, pertanto, accolta. 
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a ### i Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta. 
E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. 
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato la specifica contestazione del resistente che il tenore di vita durante il matrimonio fosse possibile grazie ai suoi soli redditi, e della precedente esperienza lavorativa della ricorrente. 
Sul piano probatorio va rilevato che parte resistente ha eccepito la capacità lavorativa della ricorrente per aver lavorato in passato presso diversi istituti finanziari, e di lavorare ancora oggi, oltre alla disponibilità della casa coniugale circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente, se non deducendo, e producendo documentazione inammissibile, per le ragioni suddette, e comunque non adeguatamente probatoria della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, non specificando nemmeno le motivazione di una non provata cessazione di tale attività lavorativa. 
Inoltre la stessa ricorrente ha dedotto e provato a mezzo prova testimoniale che durante la convivenza matrimoniale erano i propri genitori a contribuire alle spese di vitto e spese per le minori, e quindi il tenore familiare non era sicuramente dovuto alle sole entrate del resistente. 
Orbene, considerate le disponibilità economiche di entrambe le parti, ed il tenore di vita coniugale, il Tribunale ritiene non provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie.  i Sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti. 
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni chiarendo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). 
Dagli atti, le deduzioni delle parti e le prove raccolte, è emerso che la figlia ### va considerata ormai economicamente autosufficiente, lavorando ormai stabilmente, mentre attualmente la figlia ### non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto pur essendosi laureata e iniziando a pubblicare articoli giornalistici e partecipare a programmi radiofonici, non vi è prova che si sia adeguatamente inserita nel mondo del lavoro. 
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. 
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate.  i Sull'assegnazione della ex casa familiare.   Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico.  i Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale della richiesta di assegno per la figlia ### seppur economicamente autosufficiente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: i Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a ### i Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### maggiorenne economicamente non autosufficiente. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; i Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate; i assegna a ### la ex casa coniugale i ### le altre domande.  i Compensa le spese processuali i ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/09/2019 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ###75/2015 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Rosaria Gatti Giudice dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24575/2015 promossa da: ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di Napoli, ### ha pronunciato il seguente ### Vista l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di correzione dell'errore materiale della sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr.  civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M.  Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee

causa n. 24575/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Imperiali Carlo, Arena Angela, Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario

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