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Tribunale di Torino, Sentenza n. 2192/2025 del 24-09-2025

... lavorativa del periodo 2023-2024 è stata in realtà prestazione di lavoro autonomo occasionale, e più precisamente prestazione di collaborazione organizzata dal committente, disciplinata dall'art. 2 co 2 lett. a) dlvo 81/2015; - il compenso complessivo percepito è stato inferiore ad euro 5.000,00 (precisamente euro 4.284,48); - non sussistono quindi i presupposti per ritenere la non cumulabilità di tale attività con il trattamento pensionistico, come previsto dall'art. 14 co 3 d.l. 4/2019. ### ha, in subordine, richiesto che l'indebito fosse ridotto a soli euro 2.939,71, ovvero al netto percepito nel periodo sopra indicato, intendendo la non cumulabilità dei due redditi nel senso di escludere dalla pensione spettante quanto appunto percepito in ragione dell'attività lavorativa svolta. ### si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'### infatti: - il ricorrente ha svolto attività qualificata, nel contesto della dichiarazione dei redditi, come collaborazione coordinata a continuativa; - l'attività svolta è sussumibile nella previsione dell'art. 2 del dlvo 81/2015, e quindi è disciplinata nelle medesime forme del lavoro subordinato, ricadendo quindi nella (leggi tutto)...

testo integrale

###esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - ### Nella causa R.G.L. 2575/2025, instaurata tra le parti: ### (C.F.: ###), ass. avv. ### elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in ### corso ### degli ### n. 55 - PARTE RICORRENTE - INPS (C.F. ###), ass. avv. ### elett.te domiciliato presso l'### legale distrettuale, sito in ### via ### 9 - ### - Conclusioni: come da verbale ### indebito previdenziale - ripetizione - pensione c.d. quota 100 1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data ###, ### ha rappresentato: - di essere titolare della pensione c.d. quota 100 (art. 14 d.l. 4/2019) n. 001-###0 ###, dal giugno del 2021; - che l'INPS, con provvedimento del 21/10/2024, ha ricalcolato il trattamento pensionistico, comunicando altresì la sussistenza di indebito, per complessivi euro 25.193,22 per l'anno 2023 e per euro 22.469,49 per l'anno 2024; ciò perché l'esponente avrebbe lavorato nel mese di dicembre del 2023 (percependo euro 175,00) e per alcuni giorni nei mesi di febbraio, aprile e giugno del 2024 (percependo euro 2.764,71).  ### ha contestato la sussistenza dell'indebito, sostenendo l'assenza dei presupposti, in quanto: - l'attività lavorativa del periodo 2023-2024 è stata in realtà prestazione di lavoro autonomo occasionale, e più precisamente prestazione di collaborazione organizzata dal committente, disciplinata dall'art. 2 co 2 lett. a) dlvo 81/2015; - il compenso complessivo percepito è stato inferiore ad euro 5.000,00 (precisamente euro 4.284,48); - non sussistono quindi i presupposti per ritenere la non cumulabilità di tale attività con il trattamento pensionistico, come previsto dall'art. 14 co 3 d.l. 4/2019.  ### ha, in subordine, richiesto che l'indebito fosse ridotto a soli euro 2.939,71, ovvero al netto percepito nel periodo sopra indicato, intendendo la non cumulabilità dei due redditi nel senso di escludere dalla pensione spettante quanto appunto percepito in ragione dell'attività lavorativa svolta.  ### si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'### infatti: - il ricorrente ha svolto attività qualificata, nel contesto della dichiarazione dei redditi, come collaborazione coordinata a continuativa; - l'attività svolta è sussumibile nella previsione dell'art. 2 del dlvo 81/2015, e quindi è disciplinata nelle medesime forme del lavoro subordinato, ricadendo quindi nella previsione di non cumulabilità del reddito da essa derivante con il trattamento pensionistico; - il percepimento di reddito inferiore ad euro 5.000,00 è dato meramente presuntivo, semmai, dal quale dedurre l'occasionalità della prestazione lavorativa, potendo essere provata altrimenti l'abitualità della stessa. 
In causa non è stata svolta attività istruttoria.  2. La domanda principale del ricorrente è fondata e deve essere accolta. 
Sul piano normativo, deve rilevarsi che l'art. 14 del d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, istitutivo del trattamento pensionistico c.d. quota 100 (requisito anagrafico di 62 anni e requisito contributivo di 38 anni), al comma 3 ha previsto: “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. La richiesta restitutoria dell'### si fonda su tale dettato normativo. 
Dato per pacifico che il ricorrente ha percepito, come dallo stesso ammesso, circa euro 4.300,00 lordi tra il dicembre del 2023 ed il giugno del 2024, in costanza di fruizione del trattamento pensionistico in discorso, occorre verificare la natura dell'attività svolta, ovvero se essa sia qualificabile come lavoro subordinato o come lavoro autonomo non occasionale ma abituale, ipotesi nelle quali si applica il regime di non cumulabilità previsto dalla norma citata. 
Si legge nel contratto stipulato dal ### con la parte committente ### - ### (doc. 11 ricorrente), che: - il rapporto instaurato è stato a tempo determinato, dal 4/12/2023 al 30/6/2024; - il rapporto è stato definito come di collaborazione, con coordinamento dell'autonoma attività che avrebbe svolto il ### con l'organizzazione della parte committente; - il rapporto è stato qualificato come rapporto disciplinato dall'art. 2 co 2 lett. a) del dlvo 81/2015. 
Deve quindi precisarsi che l'art. 2 co 1 del dlvo 81/2015 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il comma 2 pone però un'eccezione a tale disciplina generale, escludendo la disciplina del lavoro subordinato, ex aliis, per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (cfr. lett. a)). 
Trattasi dell'ipotesi espressamente richiamata dal contratto stipulato dal ### In buona sostanza, in assenza di elementi di segno diverso offerti dall'### deve escludersi che il rapporto di lavoro in discorso sia sussumibile nella categoria di lavoro subordinato o in categoria ad esso affine. Infatti, a fronte di tali univoci dati documentali, risulta irrilevante che nelle comunicazioni c.d. Uniemens la parte committente abbia indicato i redditi erogati in favore del ### come imponibili nella misura dei rapporti di lavoro subordinato, in quanto questo è dato neppure presuntivo di una tale natura del rapporto di lavoro in esame, ma meramente indiziario (e come tale, lo si ribadisce, superato dagli univoci dati ricavabili dal contratto di collaborazione). 
Stabilito che si è trattato di lavoro svolto in condizioni di autonomia, occorre verificare se esso sia stato di tipo occasionale o abituale. Plurimi elementi portano a ritenere che si sia trattato di rapporto occasionale, ovvero: - la breve durata dello stesso, compresa, come si è visto, tra il 4 dicembre del 2023 ed il 30 giugno del 2024, senza peraltro possibilità di proroghe, escluse espressamente dalla scheda negoziale (il che già depone per l'assoluta sporadicità ed episodicità del rapporto); - lo scarso impegno del ricorrente per rendere l'attività, che si desume in modo univoco dall'importo complessivo a lui corrisposto (poco meno di euro 4.300,00 lordi complessivi, pari ad una media di euro 610,00 lordi per ogni mese di attività), e dalla variabilità dei compensi pagati per periodo (euro 250,00 lordi per il mese di dicembre del 2023, poco più di euro 1.300,00 a bimestre per il periodo gennaio-giugno 2024). 
Deve quindi escludersi che si sia trattato di rapporto di collaborazione abituale. 
Quanto ai compensi percepiti dal ### si ribadisce che essi sono stati inferiori ad euro 5.000,00. 
Si è quindi in ipotesi facente parte dell'eccezione al regime di non cumulabilità previsto dall'art.  14 co 3 d.l. 4/2019, e ne consegue l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'### 3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.  P. Q. M.  #### Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: - accerta e dichiara la non ripetibilità delle somme richieste al ricorrente con comunicazione ### del 21/10/2024; - visto l'art. 91, 93 cpc, condanna ### alla rifusione delle spese di lite nei confronti del procuratore del ricorrente; spese liquidate in complessivi euro 6.580,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.  ### 24/9/2025 

IL GIUDICE
DOTT. ### RG n. 2575/2025


causa n. 2575/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Romito

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1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3035/2025 del 27-10-2025

... al 31/1/2014 l'istante ha continuato a rendere la prestazione lavorativa con le medesime modalità rese sino al 31/1/2013, non vi è stata alcuna modifica delle mansioni svolte…”, sottolineando il formarsi del giudicato, di cui chiedeva applicazione al caso di specie, stante il persistere della medesima situazione di fatto nel rapporto lavorativo in corso. Affermava di lavorare alle dipendenze dell'### 118 (### 118) con mansioni di autista, inquadrato nel profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” BS (all. 1), dal 2006, all'epoca del ricorso in servizio presso la postazione di ### e, nonostante il formale inquadramento nella categoria BS, allegava di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al profilo C del ### di categoria (settore ### pubblica). 2. Si costituiva ### 118 con memoria del 09.10.2020, sostenendo in primo luogo che le mansioni svolte da ### fossero aderenti al profilo contrattuale BS, come da job description allegata e opponendosi alla richiesta. Infatti, le attività descritte (supporto al personale infermieristico) erano da considerare operazioni elementari e materiali, non riconducibili a un profilo superiore e ciò, in particolare, avendo (leggi tutto)...

testo integrale

 CORTE ### di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: ### rel. 
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3068/2024 del ### degli affari contenziosi e vertente tra ### 118 - ### in persona del ### generale, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### , giusta procura in atti; ### E ### rappresentato e difeso dagli Avv.  ### e ### giusta procura in atti; APPELLATO ha pronunziato la presente ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data ###. 
Conclusioni: come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato, ### adiva il Tribunale di Tivoli chiedendo: “… In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha svolto di fatto in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla qualifica professionale di “C -profilo professionale di ### specializzato esperto dal 25.01.2015; Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione aggiuntiva, a titolo di differenze retributive, quale differenziale economico (per ciascun anno), tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore ### e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione ###…..” Deduceva al punto 12 del ricorso che “… Con precedente giudizio definito dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 144/2018 (all. sub 12 al fascicolo di primo grado) il Tribunale di Tivoli in accoglimento della domanda presentata da ### ha riconosciuto a seguito di svolgimento di mansioni superiori domanda presentata dato dello stesso a percepire in ragione delle mansioni da “C” svolte le differenze retributive per il periodo dal 1.12.2011 al 31.01.2013. 
Per il periodo successivo al 31/1/2014 l'istante ha continuato a rendere la prestazione lavorativa con le medesime modalità rese sino al 31/1/2013, non vi è stata alcuna modifica delle mansioni svolte…”, sottolineando il formarsi del giudicato, di cui chiedeva applicazione al caso di specie, stante il persistere della medesima situazione di fatto nel rapporto lavorativo in corso. 
Affermava di lavorare alle dipendenze dell'### 118 (### 118) con mansioni di autista, inquadrato nel profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” BS (all. 1), dal 2006, all'epoca del ricorso in servizio presso la postazione di ### e, nonostante il formale inquadramento nella categoria BS, allegava di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al profilo C del ### di categoria (settore ### pubblica).  2. Si costituiva ### 118 con memoria del 09.10.2020, sostenendo in primo luogo che le mansioni svolte da ### fossero aderenti al profilo contrattuale BS, come da job description allegata e opponendosi alla richiesta. Infatti, le attività descritte (supporto al personale infermieristico) erano da considerare operazioni elementari e materiali, non riconducibili a un profilo superiore e ciò, in particolare, avendo riguardo ai riferimenti normativi e giurisprudenziali, che richiedono la prevalenza delle mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale (### 52 del D.lgs. 165/2001), con specifico onere della prova a carico del lavoratore, che deve illustrare, tra l'altro, il confronto tra le mansioni svolte e quelle previste contrattualmente. Nel merito, riteneva che le attività svolte da ### non contemplavano conoscenze teoriche elevate, né richiedevano un addestramento complesso, e che a causa della riduzione degli equipaggi (effettuata con D.C.A. n.518/2015) l'autista, pur svolgendo in talune occasioni un supporto materiale all'infermiere, non è comunque abilitato a svolgere mansioni superiori, anche perché le linee guida nazionali prevedono che l'autista soccorritore partecipi all'intervento, ma non assume in alcun caso ruoli superiori. 
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, opponendosi alla richiesta di prove orali e, in subordine, richiedeva prova contraria con indicazione di due testimoni. 3. Con sentenza del 6 giugno 2024 il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta (mediante documenti e audizione dei testi), ha accolto la domanda del ricorrente e riconosciuto il diritto alla percezione delle retribuzioni per mansioni superiori svolte dal 25.01.2015, nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dal deposito del ricorso introduttivo.  4. Con atto di appello dell'8.11.2024 ### 118 impugnava la detta sentenza, allegando la violazione del contraddittorio, per avere il giudice ammesso le sentenze passate in giudicato tra i documenti oggetto di procedimento, ponendole a base della decisione, e sostenendo la manifesta illogicità e irragionevolezza della pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali.  5. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2025 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, sia con riferimento alla mancanza di contestazione relativa alla esistenza di un giudicato, sia con riferimento all'accertato svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore.  6. Osserva questa Corte che le doglianze contenute nell'atto di appello si rivelano nel complesso fondate e pertanto la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata. 
In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento logico giuridico che conduce alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive consistenti: a) nell'individuare qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; b) nell'accertare in fatto le attività lavorative concretamente svolte; c) nel raffrontare i risultati di tali due indagini (Cass. sez. L. n. ###/2019). Ne consegue che la domanda del lavoratore, volta a conseguire le differenze retributive, postula che siano state svolte, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento, con conseguente attribuzione della qualifica superiore. 
In particolare, a fronte della puntuale contestazione del datore di lavoro, il lavoratore è onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni cosiddette caratterizzanti, cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (Cass. sez. L.  2969/2021). 
In quest'ordine di idee, deve essere riconosciuto che il giudice di primo grado non ha rilevato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie, che hanno solo evidenziato la miscellanea delle mansioni svolte e la occasionalità di talune sporadiche mansioni superiori, con conseguente difetto dei requisiti di prevalenza e continuità, necessari al riconoscimento dell'invocata differenza retributiva.
Risulta, infatti, pacifico che, secondo le declaratorie contrattuali del ### del comparto ### pubblica (v. ### all. nn. 5-6-7 ricorso I ###, la categoria B, cui appartiene il lavoratore, include coloro che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. 
All'interno di questa declaratoria è stato creato il livello B super ### in cui il medesimo lavoratore è inquadrato formalmente, e che ricomprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità nel loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. 
Nella superiore categoria C, rivendicata dall'odierno appellato, rientrano invece i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomie e responsabilità, secondo metodologie definite e precisi ambiti di ambiti di intervento operativo, proprie del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità nei risultati conseguiti. 
I profili professionali sono poi ulteriormente specificati nella contrattazione integrativa (v. all. n. 1 declaratorie e profili, ### 20.09.2001, ### 19.04.2004, doc. 3 allegato ricorso I ###, secondo cui, nella categoria BS, rientra la figura dell'operatore tecnico specializzato il quale “riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo, si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore l'autista di autoambulanza”.  7. Quanto alla sollevata questione del giudicato, asseritamente formatosi in virtù di precedente sentenza, davanti al medesimo Tribunale, resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, occorre precisare che, tra il periodo lavorativo oggetto della prima sentenza (Tribunale di ### 749/2017) e quello affrontato nell'odierno procedimento non sussiste identità, in quanto nella prima decisione è stato esaminato il periodo lavorativo del 2011-2013, mentre in quello oggetto dell'odierno procedimento, nonostante la pretesa continuità, non si ritiene che sia stata validamente raggiunta la piena prova dello svolgimento di mansioni superiori.
In particolare, quanto ai periodi oggetto di domanda, la teste ### ha riferito solo sul range 2016-2019; il teste ### nonostante abbia riferito di “conoscere” il ricorrente da vent'anni, ha affermato “è capitato spesso in questi anni di lavorare sulle stesse ambulanze, per un paio d'anni abbiamo fatto il turno insieme, eravamo nello stesso equipaggio”, ma, come evidente, senza precisare gli anni in cui ciò si sia verificato, con ciò rendendo impossibile identificare la successione temporale degli eventi. Infine, i testi di parte resistente nulla hanno specificato in relazione all'effettivo svolgimento di mansioni superiori riconducibili a declaratoria diversa rispetto a quella del formale inquadramento; ciò implica come risulti non provato lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo di cui al presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta dal ricorrente. 
Si sottolinea che nell'interpretare solidamente le norme materia, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato stesso non si estende automaticamente a periodi diversi, anche se tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, salvo che il rapporto giuridico sia identico e continuativo. In caso contrario, l'applicazione del giudicato a un periodo diverso si porrebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c., perché si attribuirebbe una efficacia vincolante a un accertamento relativo a diversi presupposti temporali (v. Cass. civ., SS.UU. 12/12/2014, n. 26242, “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende a fatti successivi o a periodi diversi, salvo che si tratti di rapporti giuridici identici e continuativi”). Inoltre “l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non può essere esteso a un diverso periodo temporale se non si dimostra l'identità del rapporto giuridico” (Cass. civ., Sez. I civ n. 28/2017). 
Inoltre, con riferimento agli effetti di una decisione resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è noto che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, se svolte in modo continuativo e non abusivo, non comporta automaticamente il diritto all'inquadramento superiore, pur potendo dare diritto alla retribuzione corrispondente, ove siano giudizialmente accertati i requisiti. Ne deriva che la prova di tale svolgimento contenuta in un accertamento giudiziale, come quello di cui il ricorrente chiedeva una applicazione ultronea, non è idonea a produrre effetti automatici e incontestabili nel futuro, essendo la disciplina delle mansioni superiori avulsa dal sistema privatistico (art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che deroga all'art. 2103 c.c.), in omaggio ai superiori principi costituzionali (artt. 3, 51 e 97 e 98 Cost.). 
È del resto proprio in omaggio a tali principi (divieto di automatismo alla qualifica superiore) che il lavoratore dipendente pubblico con rapporto di impiego contrattualizzato è indotto (come nel caso di specie) ad inoltrare una nuova domanda giudiziale, per determinati periodi del rapporto stesso nel corso dei quali adduce di avere svolto mansioni superiori.
Emblematica al riguardo è la Cass. sez. L. n. 7577/2003, secondo cui “### contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto. 
Il caso che occupa configura l'esatto opposto, poiché la nuova domanda, oggetto del presente giudizio, ha prodotto risultati del tutto diversi, non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente accertamento (sentenza n. 749/2017), dove invece il giudicante, sulla base dell'istruttoria svolta, ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori.  8. In questa sede, dinanzi al quadro probatorio raccolto (testimoni ### e ###, occorre rilevare che l'attività del ### anche alla luce della job description contenuta nel contratto integrativo sopravvenuto, si era svolta, oltre che nelle mansioni tipiche di guida e cura del veicolo, solo in via del tutto occasionale in termini di “ausilio” all'infermiere preposto. 
È infatti emerso che in taluni casi gli stessi autisti si vedono costretti a svolgere attività su indicazione e direttive dello stesso infermiere, anche se limitate a prestazioni di mero aiuto manuale, ovviamente con minore impegno sia temporale sia logistico rispetto a quelle proprie della qualifica infermieristica. 
Il teste Mari di parte resistente, escusso in data ###, ha infatti dichiarato che “### però è standardizzata, i compiti derivanti dalle job description valgono per tutta la ### In base a queste, le mansioni dell'autista consistono nella guida e nel controllo del mezzo, nonchè nella collaborazione con l'infermiere durante la fase di soccorso, ovvero nell'aiutare l'infermiere nello svolgimento delle manovre sanitarie. Quando si fa parte di un sistema di emergenza sanitaria su un'ambulanza si è tutti soccorritori, tutti contribuiscono al soccorso”.
Analogamente, il teste ### coordinatore infermieristico di ### 118 per la postazione di ### escusso all'udienza del 27.02.2024, ha riferito: “### alla guida del mezzo, il ricorrente poteva essere di supporto su indicazione dell'infermiere, ma non poteva eseguire alcun tipo di manovra in autonomia oltre a guidare. Questo in base alle job description aziendali. Se mancava l'operatore tecnico le sue mansioni, che consistevano essenzialmente nel trasporto della barella e dei presidi, venivano svolte dai due che rimanevano” Ne deriva che, se anche il ### ha svolto alcune attività tipiche del profilo infermieristico, con un certo grado di autonomia, le stesse si sono rese necessarie per lo svolgimento del supporto all'attività emergenziale, mentre è evidente dalla declaratoria contrattuale, nell'interpretazione che ne deve dare il giudice di merito, che i requisiti della responsabilità e dell'autonomia sono rinvenibili esclusivamente nell'attività tipica del soccorso, appannaggio di infermieri ed eventualmente medici, senza che possa essere in alcun modo bypassato il soggetto che tale attività deve necessariamente dirigere, anche nei momenti più delicati, stabilendo cosa e come deve essere fatto in via esclusiva e indipendente. 
La teste ### ha affermato che le mansioni del ### erano “quelle di controllare che vi fossero tutti i presidi sul mezzo, di trasportare il paziente e di fornire sul posto un supporto assistenziale infermieristico nella rilevazione dei parametri del paziente, nella mobilizzazione dei pazienti politraumatizzati, nell'applicazione dei presidi di immobilizzazione e nell'utilizzo dei presidi medicali (ad esempio il pallone autoespansibile, il va e vieni, il defibrillatore semi automatico). Nello svolgimento di queste attività il ricorrente mi forniva un continuo supporto, anche perché sul mezzo eravamo praticamente sempre in due, non c'era un soccorritore oltre all'infermiere”. 
Ciò dimostra che una eventuale attività di supporto del ### dovuta all'urgenza della situazione, non è comunque idonea a delineare i confini di una autonomia e/o responsabilità nello svolgimento delle mansioni. 
Analogamente, il teste ### ha sottolineato che, al venir meno della figura professionale del barelliere, l'autista soccorritore “ha acquistato sempre più importanza. Ad esempio la barella adesso la prende l'autista. Quando lavoro con il ricorrente, io mi occupo della parte infermieristica, del monitoraggio del paziente, della rilevazione dei parametri e della somministrazione eventuali farmaci. Il ricorrente, sempre sotto mio comando, mi aiuta a prendere i presidi medicali occorrenti, ad esempio l'ago cannula…” con ciò convalidando la conclusione che l'attività svolta dal ### per come emergente in questo procedimento, e a prescindere dai periodi accertati in altri procedimenti (v. sentenza relativa al periodo 2011-2013) è stata svolta sempre “insieme” ed in “aiuto” all'infermiere.
Difettano, come evidente, i requisiti dell'autonomia e della prevalenza delle diverse e rivendicate mansioni, che ricadrebbero nella declaratoria C.  9. Questa Corte ritiene, pertanto, che difetti in giudizio la prova dello svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori, in quanto non sono emerse né la stabilità né la continuatività dello svolgimento di mansioni superiori (Cass. civ., sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore deve provare di avere svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che contraddistinguono la qualifica superiore”. 
Come anticipato, del resto, la giurisprudenza richiede un'analisi complessa, non limitata a valutazioni generiche, in quanto il ragionamento motivazionale va supportato per il tramite della prova delle tre fasi del concreto accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e del raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste per la qualifica superiore (Cass. n. 1231/2024). 
Come detto, il riconoscimento delle mansioni superiori poggia sui requisiti della autonomia e responsabilità nell'esercizio delle mansioni e sulla verifica della circostanza che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato appunto l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica o svolgimento (Cass. n. 21224/2024). Nel caso di specie le mansioni svolte in concreto dal ### non sono sussumibili all'interno dei concetti di “autonomia” e “responsabilità” sopra indicati, né dall'istruttoria espletata è verificabile l'ulteriore requisito della prevalenza qualitativa (contenuto professionale) e quantitativa (tempo dedicato) rispetto a quelle ordinarie svolte, ovvero la guida dell'ambulanza (cfr. Cass. n. 25772/2024). 
La superiore categoria C, del resto, comprende l'operatore tecnico specializzato esperto, che si contraddistingue per lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di tipo manuale e tecnico, di attività particolarmente qualificate, che non possono essere identificate di per sé con le sole attività consistenti nel coadiuvare o supportare il personale infermieristico durante le operazioni di soccorso. 
Quanto alla frequenza, pure indicata dal ricorrente, di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di tecniche salvavita, di pronto soccorso, di utilizzo di strumenti infermieristici su soggetti in emergenza sanitaria, si deve rilevare che essi fanno parte dell'attività formativa prevista dalle disposizioni sopra richiamate, necessarie per svolgere le mansioni di autista tipiche del settore emergenziale; si sottolinea infatti che le stesse non possono che essere connaturate all'esercizio di tale attività, ma non valgono a configurare un proprium del livello superiore rivendicato.
Va dunque ribadito, in senso opposto alle risultanze del primo grado, che le mansioni di mero supporto sanitario durante le operazioni di soccorso non costituiscono di per sé un tratto differenziale tra i due inquadramenti in questione. Ne deriva che perde rilevanza decisoria il riconoscimento, effettuato dal Tribunale di ### delle mansioni superiori per le quali è stata disposta la condanna alle differenze retributive nei confronti del datore di lavoro.  10. Per quanto fin qui esposto, e in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da ### condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.695,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.   ###. est.

causa n. 3068/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Taverna, Giovanna Ciardi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9140/2025 del 10-12-2025

... senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI - ### Il Giudice Unico di Napoli, ### in funzione di Giudice del ### alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data ###, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 19773/2025 ### nata a ### de' #### il ### (C.F.  ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F. ###), del ### di Napoli, elettivamente domiciliat ###Napoli ### alla ### n. 215. 
RICORRENTE E MINISTERO DEL###, in persona del ### pro tempore, con sede in ### al ### 76 (C.F. ###), pec: ### difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, pec: ### RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui era stata destinataria. 
In particolare, la parte ricorrente richiedeva il suddetto beneficio per l'a. s. 2024/2025. 
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per l'anno scolastico, 2024/2025 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico, 2024/2025 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell'Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese. 
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte resistente. 
All'udienza del 9.12.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 22461/2015 del 4.11.2015). 
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale cui questo giudice ritiene di uniformarsi, nei limiti di quanto segue. 
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza della domanda formulata.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121».  ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. 
La normativa suddetta impone al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
La ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinata allo sviluppo delle competenze professionali. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la ###, la quale è ### tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A ### presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. 
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della ### la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario. 
Del resto, l'art. 63 del ### del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del ### del ### del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. 
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. 
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.  107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.  124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  ### i ### di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art.  1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) …4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”. 
La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)… ### alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenza annuale per l'anno scolastico dedotto in ricorso, dal momento che gli incarichi di supplenza risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto). 
Invero, dai contratti depositati risulta che la ricorrente è stata destinataria di incarichi di supplenza temporanea, susseguitisi per l'intero anno scolastico 2024/2025, senza soluzione di continuità, ad orario pieno, su stessa classe di concorso, presso la medesima sede, fino al 31.8.2025. Si ritiene, pertanto, che la sua posizione sia del tutto comparabile a quella dei docenti assunti con incarichi fino al termine delle attività didattiche.
Inoltre, al momento della decisione, la parte ricorrente risulta interna al sistema scolastico, avendo dedotto e provato di essere stata immessa in ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza idonea a concretizzare l'interesse al conseguimento del beneficio de quo. 
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione della carta docente in favore di ### per l'anno scolastico 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Le spese di lite, attesa la serialità della questione, si compensano per la metà, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione al difensore antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, in favore di: - ### per l'anno scolastico 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. - Compensa per la metà le spese di lite, condannando il Ministero al pagamento della restante parte in favore della ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. 
Si comunichi. 
Napoli, 9.12.2025 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 19773/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mazzocca Maria Pia

M
2

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 160/2026 del 19-01-2026

... legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale”. In termini ancora più specifici, la S. C., con sent. 15637/2018, ha precisato che la retribuzione globale di fatto deve essere intesa come il “coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, effettivamente goduto” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 15.10.2002 n. 14616; 10.1.2004 n. 215). Nel caso di specie, affoliata al n. 2 della produzione di parte ricorrente è allegata la busta paga del mese di luglio 2006, che riporta il totale lordo di € 1.731,00, che va assunto come parametro di riferimento. Da tale somma vanno scomputate le voci afferenti ad emolumenti occasionali, come gli arretrati stipendiali, - e su tanto concorda anche il ricorrente, che effettivamente li sottrae nel proprio calcolo -, oltre che lo straordinario diurno, perché non è stata fornita la prova del carattere continuativo e stabile di tale compenso. Con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### nella persona del giudice designato dott.ssa ### all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 14.01.2026, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 3767/2022 R.G. promossa da: ### nato a ####, il ###, e residente ###### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il quale elettivamente domicilia in ####, in via ### n. 26, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., con sede ###### alla via Unità Italiana, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv.ti ### e ### giusta procura in atti, RESISTENTE OGGETTO: quantificazione su sentenza - Conclusioni delle parti: come da ricorso e da verbali/note sostitutive d'udienza.  ### ricorso introduttivo, depositato il ###, l'odierno ricorrente, ha premesso che, la Corte di Appello di Napoli, ### di #### e ### con sentenza n. 2232 del 26/03/2019, pubblicata il ### - passata in giudicato -, aveva accolto il proprio ricorso in appello (R.G. n. 7747/2013) contro la sentenza di primo grado n. 7099 dell'11/12/2012 del ### di S. ### C.V., riformandola parzialmente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 e condannando l'### 2 al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, liquidato in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto corrisposta, con compensazione delle spese di lite. 
Ha precisato che l'ultima retribuzione di fatto percepita, risalente al luglio 2006, era pari a 1.731,00 euro lordi (cfr. busta paga all. 2) e che, esclusi gli arretrati occasionali non rilevanti ai fini della presente domanda, la base di calcolo era di 1.337,38 euro, ottenuta sommando stipendio tabellare, indennità di qualifica e di presenza, assegni familiari, come da ### Sanitario 2006-2009, per un totale di 8.024,28 euro. 
Ha lamentato che, nonostante la notifica della sentenza munita di formula esecutiva in data 9 febbraio 2022, effettuata via PEC il 17 febbraio 2022, l'### (già ### 2) non ha adempiuto a tale obbligo, omettendo qualsiasi versamento. 
Pertanto, ha adito l'intestato ### al fine di ottenere la condanna della ASL resistente al pagamento in proprio favore dell'importo pari a sei mensilità globali di fatto, e quindi di euro 8.024,28 (1.337,38 x 6 mesi), in esatta determinazione della quantificazione sul danno riconosciuto dalla Corte d'Appello di Napoli, ma non determinato o determinabile. 
Vinte le spese di lite, con attribuzione. 
Con memoria difensiva, depositata in data ###, la ### si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deducendo che, con ### n. 12604/2023 del 25/10/2023, aveva manifestato la propria volontà di provvedere alla restituzione al ricorrente della somma di euro 7.965,12. 
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
IN DIRITTO Il ricorrente fonda il proprio diritto sulla sentenza n. 2232 del 26/03/2019, pubblicata il ### dalla Corte d'Appello di Napoli - passata in giudicato -, con cui veniva riformata parzialmente la sentenza di primo grado n. 7099 dell'11/12/2012 del ### di S. ### C.V., con condanna dell'### 2 al risarcimento del “danno comunitario” da illegittima reiterazione del contratto a tempo determinato e nullità del termine apposto ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, liquidato in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto (cfr. sent. in prod. ricorrente).  ### ha provveduto al pagamento della somma netta dovuta a tale titolo come risultante dal cedolino paga di novembre 2023 (cfr. fasc. ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026
Nel merito, va dichiarata cessata in parte qua la materia del contendere in relazione alla somma di euro 6.134,00 effettivamente liquidati e corrisposti dalla ASL al ricorrente, come da ### n. 12604/2023 del 25/10/2023. 
In relazione a tali somme deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. 
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). 
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069). 
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dal riconoscimento da parte della A.S.L.  ### della debenza delle somme dovute a parte ricorrente. 
Nello scambio di note a trattazione scritta intercorso tra le parti e successivo agli atti introduttivi, il ricorrente lamentava che nessun versamento era stato ancora effettuato, precisando altresì che gli importi in oggetto fossero dovuti per “risarcimento del danno” e la Asl depositava copia della busta paga di novembre 2023, con la quale aveva provveduto alla restituzione della minor somma di euro 7.965,12, dovuta “a titolo di differenze stipendiali”. 
Infine, con le note di trattazione scritta del 11.01.2026, il ricorrente confermava di avere ricevuto in data ### a mezzo di bonifico bancario la somma di euro 6.134,00, avente causale “accredito emolumenti”, evidenziando come l'importo richiesto fosse stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 sottoposto a trattenute fiscali, con una riduzione di euro 1.890,28; chiedeva, dunque, la condanna della resistente al pagamento di tale somma. 
Su queste premesse residua da determinare se il ricorrente abbia diritto anche all'ulteriore somma di euro 1.890,28, come differenza tra l'importo richiesto di euro 8.024,28 lordi (1.337,38 retribuzione dell'ultima mensilità come da busta paga x 6 mesi) e quanto pagato dalla ### euro 6.134,00, che corrispondono alla somma netta della diversa somma lorda calcolata di euro 7.965,12. 
Quanto alla questione del differente calcolo delle spettanze lorde, l'indennità di cui all'art.  32, co. 5, L. 183/2010 va parametrata alla nozione di «retribuzione globale di fatto», il cui perimetro è esattamente stato chiarito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15066/2015, ha stabilito che la RGF è l'insieme di tutte le somme che un lavoratore percepisce abitualmente e continuativamente dal proprio datore di lavoro, con carattere di stabilità e, quindi: retribuzione base prevista dal ### di ### applicabile, comprensiva degli scatti di anzianità e dei superminimi, delle indennità fisse corrisposte per compensare particolari condizioni di lavoro, di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che del compenso per lavoro straordinario - solo se svolto in modo continuativo -, dei premi di produttività o delle provvigioni erogati stabilmente e dei buoni pasto, se hanno natura retributiva. 
Vanno esclusi “i compensi di cui non sia certa la percezione e quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale”. 
In termini ancora più specifici, la S. C., con sent. 15637/2018, ha precisato che la retribuzione globale di fatto deve essere intesa come il “coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, effettivamente goduto” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 15.10.2002 n. 14616; 10.1.2004 n. 215). 
Nel caso di specie, affoliata al n. 2 della produzione di parte ricorrente è allegata la busta paga del mese di luglio 2006, che riporta il totale lordo di € 1.731,00, che va assunto come parametro di riferimento. 
Da tale somma vanno scomputate le voci afferenti ad emolumenti occasionali, come gli arretrati stipendiali, - e su tanto concorda anche il ricorrente, che effettivamente li sottrae nel proprio calcolo -, oltre che lo straordinario diurno, perché non è stata fornita la prova del carattere continuativo e stabile di tale compenso. Con la conseguenza che la base di calcolo mensile da considerare è costituita dallo stipendio tabellare per euro 1.234,31, maggiorato dell'indennità di qualifica professionale per euro 9,55, dell'indennità di presenza per euro 37,18 e degli ANF per euro 46,48, per una RGF di euro 1.327,52, che, moltiplicata per le sei mensilità di cui al giudicato di condanna, determina la somma complessiva di euro 7.965,12, che è giustappunto quella considerata dalla ASL resistente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026
Quanto, invece, alle somme sottoposte a trattenuta fiscale, dal cedolino di novembre 2023 prodotto dall'### sanitaria emerge che gli importi riconosciuti al ricorrente vengono definiti “differenze retributive” e sottoposti a ritenuta previdenziale. 
Ebbene, nel caso di specie trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, qualificabile come danno da perdita di chance, va dato seguito alla Suprema Corte che, da ultimo con la sentenza 6827/2023, richiamata anche dal ricorrente, ha ribadito che le ### con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.lgs. n. 165 del 2011, art.  36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli ### bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. 
Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, “fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art.  32, comma 5” (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).  “Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex D.lgs. n. 165 del 2001, art.  36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 1, in quanto le relative somma - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione” (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471). 
Tanto più che, anche qualora si fosse trattato di spettanze retributive, avrebbero dovuto essere liquidate parimenti - appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 ### va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente l'ulteriore importo di euro 1.831,12, - differenza tra la somma lorda di euro 7.965,12 e quella netta pagata di euro 6.134,00 - quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre a interessi al saggio legale, da calcolarsi sull'importo di euro 7.965,12 dalla data della maturazione fino al 27.11.2023 e sulla differenza di euro 1.831,12 fino all'effettivo soddisfo. 
Previa compensazione nella misura della metà, data la soccombenza reciproca e l'intervenuto pagamento immediatamente dopo la celebrazione della prima udienza, la restante metà delle spese di lite va addebitata, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, alla ### Esse sono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., avendo riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa nei limiti della domanda accolta, alla complessità delle questioni, alle fasi del giudizio, all'opera professionale prestata; inoltre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P. Q. M.  Il Giudice Unico del ### di ### in funzione di Giudice del ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla somma di euro 6.134,00; 2) condanna l'ASL al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 1.831,12, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre a interessi legali come indicati in parte motiva; 3) previa compensazione delle spese per la metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.100,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA - se dovute -con distrazione, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. 
Così deciso in ### lì data di deposito Si comunichi.   ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 3767/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ronsini Federica

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 620/2018 del 14-03-2018

... -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario. Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire (Cass. N° 11711\1998, Cass. N° 296\2000,ecc.). Nella presente fattispecie, tale prova è stata fornita attraverso l'audizione di testimoni , oltre che dalla documentazione attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato versata in atti . In particolare, la teste ### dichiaratasi ex dipendente della società convenuta dal mese di marzo 2011 al mese di ottobre 2012, ha confermato che la ricorrente è (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ### ha pronunziato all'udienza del 21-03-2018 la seguente ### iscritta al N° 4337\2014 R.G. sez. ### TRA ### difesa dall'Avv.to ##### srl, soc.unipersonale in liquidazione #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 3-03-2011 all'8-10-2012, con mansioni di “operaia” di livello V inquadrabile nel ### “### e ### rio”; ha aggiunto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , e dalle 14,30 alle 18,30, ricevendo retribuzioni non adeguate al lavoro svolto anche in relazione alla 13^ e 14^ mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso,R.O.L., festività,precisando, altresì, che dal mese di maggio 2012 ad ottobre 2012 non percepiva nemmeno quanto figurato in busta paga. 
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 16.427,42 ,compreso il ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio. 
La parte convenuta si costituiva in giudizio seppur raggiunta da regolare notifica in data ###. 
All'odierna udienza, dopo l'escussione di due testi, la causa è stata decisa, dopo pubblica lettura del dispositivo, con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.   ************************************************ 
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta società. 
Nel merito, risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi e secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo. 
Al riguardo, va detto che, secondo il consolidato e costante orientamento della Suprema Corte, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (tra le tante: Cass. N° 5960\1999, Cass. N° 15275\2004, ecc.) sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. N° 21028\2006). 
Pertanto, elemento essenziale e determinante che caratterizza il lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione - la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario. 
Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire (Cass. N° 11711\1998, Cass. N° 296\2000,ecc.). 
Nella presente fattispecie, tale prova è stata fornita attraverso l'audizione di testimoni , oltre che dalla documentazione attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato versata in atti . 
In particolare, la teste ### dichiaratasi ex dipendente della società convenuta dal mese di marzo 2011 al mese di ottobre 2012, ha confermato che la ricorrente è stata alle dipendenze della società in questione, essendo questa già presente al momento della assunzione in azienda della teste, confermando le mansioni di operatrice al call-center presso la reception, fissando gli appuntamenti per i potenziali clienti dell'azienda e confermando gli orari di lavoro , ricompresi tra il lunedì ed venerdì, con fasce orarie 9,00/13,00 e 14,00/16,30 di ogni giorno. 
Precisava, altresì, che era prassi dell'azienda emettere buste paga a cui non seguiva sempre l'emissione del corrispettivo in esse figurato, ciò in particolare dal mese di novembre 2011. 
Tali circostanze, seppur in maniera leggermente distinta, venivano confermate anche dalle teste ### ex dipendente della società convenuta dal marzo 2011 al mese di ottobre 2012. 
Tali deposizioni, rese, oltretutto, da ex dipendenti della attività di ristorazione, appaiono attendibili e verosimili anche in ordine ai giorni ed agli orari indicati. 
Si rammenti, all'uopo, che all'emissione del cedolino paga deve corrispondere la prova dell'avvenuto pagamento di quanto in esso figurato onde considerare assolto l'obbligo pecuniario sorto in capo al datore di lavoro, circostanza, questa rimasta insoluta stante la contumacia della parte evocata in giudizio. 
All'uopo, in merito alle differenze retributive spettanti ex art. 36 della ### nonché ex art. 2099 c.c., ed applicando parametricamente il ### di settore, la parte convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle dovute spettanze, del trattamento di fine rapporto , del R.O.L., ferie non godute , festività, e preavviso, oltre alla 13^ mensilità.   Va escluso dal conteggio la 14^ mensilità, non rientrando tale emolumento nell'ambito della giusta e sufficiente retribuzione parametrica ai sensi dell'art. 36 della ### Spetta il riconoscimento contributivo per il periodo indicato oltre il periodo di ferie non retribuito Conclusivamente, alla luce dei conteggi di parte, rielaborati secondo le indicazioni fornite nel corso delle udienze istruttorie, tenuto conto dei criteri di calcolo lineari e aderenti alla contrattazione collettiva, spetta alla ricorrente l'importo di € 14.886,47 di cui € 2.330,22. a titolo di ### in relazione al complessivo periodo lavorativo indicato nell'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.886,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese legali che liquida, in €2.800,00 oltre spese generali, IVA ed art. 2 DM/55/2014, con attribuzione al procuratore anticipante. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del #### n. 4337/2014


causa n. 4337/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Granata Alfredo

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