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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 149/2025 del 04-02-2025

... è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci. Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della ### S.r.l. (e cioè #### e ###. Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società ### S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali. ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli. Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società ### S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al 23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012. Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliato in ### di #### alla ### D'### presso e nello studio degli avv.ti ### e ### che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ### E #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.  ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso e nello studio della predetta in ### al ### n. 44, giusta procura rilasciata per ogni stato e grado del giudizio nel procedimento di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. tenutosi dinanzi al Tribunale di ### Registrato il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### - Donazione. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di L'### respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere: 1) Accogliere l'appello proposto dal sig. ### e per l'effetto riformare la sentenza gravata nella parte in cui dispone: “### integralmente le domande svolte da ### in via principale. […] ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.- ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 2) Accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione tipica ad esecuzione indiretta, la/le liberalità eseguita/e dal #### in data ### in favore dei ###ri ### e ### congiuntamente, nonché in favore di ### ed ancora a beneficio di ### 3) Dichiarare la nullità della/e donazione/i diretta/e eseguite in data ###, dal ricorrente in favore dei tre figli e della nuora, per difetto di elemento essenziale dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del codice civile; 4) ### i sig.ri ### e ### in solido, ### e ### ciascuno per sé a restituire, la quota loro donata, pari a € 65.000,00 per ciascuna delle tre parti, e fino al concorrere della maggior somma di € 195.000,00, oltre interessi sulle predette somme dalla dazione alla restituzione; 5) ### i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.” Per gli appellati ##### “Piaccia all'###ma Corte di Appello di L'### ogni contraria istanza disattesa, rigettare, per tutti i motivi che precedono da intendersi come qui ripetuti e trascritti, l'appello proposto ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 dal sig. ### avverso la sentenza n. 159/2023 resa dal Tribunale di ### a definizione della causa civile n. 283/2020 RGAC confermando integralmente il provvedimento, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellata ### “…chiede a codesta ###ma Corte: - il rigetto puntuale di ciascuno e tutti motivi di appello formulati dal sig. ### per le ragioni indicate; - la conseguente conferma della sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### - la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e processuali anche del secondo grado…”.  RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 283/2020 promosso ex art. 702 bis c.p.c. da ### contro ##### e ### (per sentir accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione del versamento di €. 195.000,00 effettuato in favore dei convenuti in data ###, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma scritta per atto pubblico e condanna dei convenuti alla restituzione delle somme), giudizio dell'ambito del quale tutti i convenuti si erano costituiti, resistendo alle domande il Tribunale di ### così statuiva: “ - ### integralmente le domande svolte da ### in via principale. - Dichiara inammissibili le domande svolte da ### in via subordinata. - ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge. - ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, il ricorrente aveva esposto: - di aver contratto matrimonio con ### dal quale erano nati tre figli: ### (coniugato con ###, ### e ### - di aver effettuato in data ###, dal proprio conto corrente n. 60236 acceso presso la ### tre bonifici per la somma di €. 65.000,00 l'uno in favore dei tre figli (nonché alla nuora ### con causale “regalia”; - successivamente il rapporto con i figli era divenuto inesistente ed egli aveva interesse, data anche la sua situazione ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 economica, alla restituzione della somma versata ai figli ritenendo la donazione nulla per difetto di forma.  1.2. Il Tribunale dava, inoltre, atto che con comparsa del 3.12.2020 i convenuti #### e ### si erano costituiti in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti per qualificare il versamento delle somme di denaro come donazione. 
In particolare, sostenevano i convenuti che il versamento si inseriva nell'ambito di una operazione commerciale che vedeva coinvolta la società ### S.r.l., di cui era socio occulto lo stesso ricorrente, e la società ### S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante. 
Dava, infine, atto che anche la convenuta ### si era costituita in giudizio, contestando la domanda formulata nei suoi confronti, sia perché essa era mera cointestataria del conto con ### sia perché il versamento non poteva qualificarsi come donazione stanti le vicende societarie dalle quali tale operazione era scaturita.  1.3. Rappresentava inoltre che nel corso del giudizio, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice istruttore precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 18.4.2021, era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la causa era stata istruita mediante deposito di documenti, interrogatorio formale e prova per testi.  1.4. Ciò detto, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le risultanze della espletata istruttoria, rilevava l'infondatezza della domanda dell'attore, osservando che dall'analisi delle vicende intercorse tra le parti, sia antecedenti che successive al versamento delle somme oggetto del giudizio, non poteva affermarsi l'esistenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta ma, al più, una donazione indiretta vera e propria. 
In particolare, rilevava che nel caso di specie vi erano diversi fattori che portavano a considerare che il versamento fatto dall'attore/ricorrente in favore dei figli era stato effettuato al solo scopo di effettuare il pagamento del debito rappresentato dal mutuo fondiario contratto da questi ultimi (ma anche dallo stesso donante quale garante) e dalla società ### S.r.l. (gestita dall'intera famiglia ### compreso l'attore), e cioè: - il versamento della complessiva somma di €. 195.000,00 ai tre figli era avvenuto il ###; - in pari data i figli avevano girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e nello stesso giorno si era proceduto ad estinguere parzialmente il mutuo; - il mutuo in precedenza era stato frazionato e la somma di €.  195.000,00 copriva perfettamente la somma richiesta per l'estinzione della terza quota del ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 mutuo frazionato, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili, oggetto poi di cessione a terzi. 
Riteneva la ravvisabilità nella specie di ulteriori elementi presuntivi circa il coinvolgimento dell'attore sia nelle vicende della società ### S.r.l. (società di gestione di immobili, della quale egli era stato amministratore fino al 2008, assumendo poi, nell'ottobre 2012, la carica di liquidatore della società quando l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento), sia nell'operazione commerciale riferita all'acquisto del complesso immobiliare denominato ### “###” sito in ### con il richiamato mutuo fondiario, la sua ristrutturazione e la successiva cessione a terzi (in particolare aveva assunto il ruolo di garante del mutuo fondiario provvedendo anche alla ristrutturazione del complesso immobiliare con la società ### S.r.l. di cui era legale rappresentante). 
Rilevava che nel dicembre dell'anno 2012 ### aveva trasferito l'immobile in ### in parti uguali ai tre figli, i quali, a loro volta, avevano donato le quote della società al padre.  1.5. Richiamati in principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 18725/2017, rilevava nella specie la ravvisabilità di una donazione indiretta, in quanto con il suddetto negozio, l'attore/ricorrente aveva di fatto adempiuto al pagamento del mutuo in cui figuravano quali debitori i figli (e lui quale garante) e la società ### S.r.l., consentendo la liberazione parziale dell'ipoteca iscritta su alcuni beni che sarebbero stati poi venduti a terzi. 
Concludeva pertanto ritenendo che il versamento della somma di denaro oggetto del giudizio poteva essere qualificato quale donazione indiretta, non soggetta al requisito della forma solenne di cui all'art. 782 c.c..  1.6. Rilevava infine l'estraneità, alla fattispecie oggetto di giudizio, della convenuta ### poiché destinataria del versamento di € 65.000,00 solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione dell'attore.  1.7 Dopo aver rigettato le domande principali formulate dall'odierno appellante, il giudice di prime cure dichiarava altresì l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate in via subordinata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domande nuove e tardivamente proposte, atteso che, anche a volerle volendole qualificare come eccezioni o domande riconvenzionali proposte in conseguenza delle difese dei convenuti, avrebbero dovuto essere in ogni caso proposte entro la prima udienza di trattazione.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello ### chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) ### o falsa applicazione di norme di ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 782, 783, 809 c.c. riguardante l'errata qualificazione giuridica dei fatti di causa in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.); 2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2467 comma 2 e 2697 c.c. nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardante l'errata qualificazione della donazione del sig. ### agli appellati nonché dei conferimenti alla società ### S.r.l.); 3) ### e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art.  2730 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione degli artt. 769 e 809 c.c., nonché in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. - art. 360 c.p.c. n. 5.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati contestando il gravame, del quale hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.12.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ### e i tre appellati ### hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, mentre l'appellata ### non vi ha provveduto. 
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la donazione diretta, posta in essere da esso appellante, quale donazione indiretta, in quanto inserita in una più ampia operazione commerciale operata di concerto con i figli. 
Di contro, sostiene di aver effettuato una classica donazione diretta ad esecuzione indiretta, posta in essere mediante un ordine di giroconto dalla propria banca in favore dei figli, con accredito della somma sul conto corrente dei donatari. 
In particolare, evidenzia di aver effettuato i bonifici in favore dei figli, con causale “regalia”, nella consapevolezza di compiere una donazione diretta nei loro confronti: dunque tutta l'operazione è stata mossa da animus donandi da parte dell'appellante ed ha comportato ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 il diretto arricchimento dei figli e della nuora, con contemporaneo depauperamento del patrimonio del donante. 
Aggiunge di non avere nulla a che vedere con l'operazione posta in essere dai figli e dalla nuora successivamente al ricevimento delle somme loro donate, poiché ignorava in maniera assoluta l'intento dei figli, peraltro liberi di utilizzare il denaro ricevuto come meglio ritenevano. 
Richiama i principi enunciati dalla Suprema Corte nella nota sentenza pronunciata a ### n. 18725/2017 e contesta invece i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di prime cure (in particolare quelli relativi al pagamento del debito del terzo o al pagamento di quota di mutuo da parte del terzo). 
Spiega che le ### nella citata pronuncia, hanno ricondotto nell'ambito del contratto di donazione ### i trasferimenti di libretto al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca ### di strumenti finanziari o, in genere, di valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle ### e per il quale è stata esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta, essendo stata ravvisata una donazione diretta del denaro, nulla per mancanza di forma); mentre hanno ritenuto liberalità non donative quelle che si realizzano “### con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); ### con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; ### con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; ### con la combinazione di più negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui”.  5.2 ### ritiene utile preliminarmente rammentare, nel solco interpretativo tracciato proprio dalla Suprema Corte a ### con la sentenza richiamata dall'appellante ( n. 18725/2017), che il contratto di donazione (definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa dii un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione) e le liberalità diverse dalla donazione, dette anche donazioni indirette (contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa), “hanno in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro”, mentre differiscono tra loro, perché nel secondo caso “l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente ma in modo diverso”….”Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta i legittimari (art. 809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c.. 
Invero il regime formale della forma solenne (fuori dei casi di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decida di spogliarsi, senza corrispettivo dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione”.  5.3. Come segnalato anche dagli appellanti, le ### nella pronuncia in disamina, hanno proceduto ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta, rilevando in particolare che: - la liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente-stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto senza che questi paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di un vantaggio economico per lo stipulante; - riconducibile alla donazione indiretta è anche la cosiddetta cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo soggetto (realizzandosi in tale caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento dell'altro cointestatario), o la cointestazione di buoni postali fruttiferi (atteso che con il negozio propriamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che diventa beneficiario della relativa quota); - parimenti integra ipotesi di donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui, compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (assistendosi in tale caso ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti e cioè il solvens, il debitore ed il creditore); - il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui (da ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 ritenersi realizzato anche quando la dazione di denaro sia fatta dal beneficiante al beneficiario, in quanto avente valore semplicemente strumentale al conseguimento di quel risultato); - donazioni indirette sono anche ravvisabili nelle ipotesi in cui le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante; o nel caso di rinuncia abdicativa.  5.4 Ciò detto, si rileva che correttamente nella specie il giudicante ha ravvisato, nell'operazione posta in essere dal beneficiante (ricostruita, sulla scorta delle risultanze probatorie, come diretta a fornire ai beneficiari le risorse perché la società di cui erano soci esclusivi potesse adempiere al pagamento della rata del mutuo, contratto dalla stessa società, con la garanzia fideiussoria del beneficiante e dei tre soci), gli estremi della donazione indiretta non soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 5.4.1. Nella specie invero il risultato liberale dell'adempimento dell'obbligo del terzo risulta raggiunto (siccome ritenuto possibile dalla Suprema Corte a ### nella pronuncia del 2017) attraverso più atti collegati, ove l'elargizione della somma a favore dei beneficiari (unici soci della società debitrice), risulta unicamente strumentale a quel risultato.  5.4.2. La scansione temporale dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria (in particolar alla luce della documentazione in atti), consente di ritenere accertato che i bonifici furono effettuati in favore dei tre figli al fine di procurare loro le risorse necessarie a dotare la società della quale essi erano unici soci dei mezzi di estinzione della quota di mutuo gravante sull'immobile destinato alla vendita, mutuo contratto dalla società con la garanzia personale dei soci e di quella dell'attuale appellante. 
Ed invero: - I tre bonifici in favore dei figli, per complessivi €. 195.000,00, sono stati effettuati dall'appellante in data ###; - Lo stesso 30.07.2012 i figli dell'appellante hanno girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e si è proceduto, sempre lo stesso giorno, ad estinguere parzialmente il mutuo; - Il mutuo era stato in precedenza frazionato e la somma di €. 195.000,00 (quella bonificata dall'appellante ai figli) collimava perfettamente con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili oggetto di successiva cessione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5.4.3. La coincidenza dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da ### in favore dei figli in data ### con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota di mutuo frazionata, necessaria alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di successiva cessione ed il simultaneo impiego, da parte dei tre figli, il giorno stesso della ricezione delle somme, allo scopo di dotare la società delle risorse necessarie all'estinzione del mutuo (relativamente al quale sia il beneficiante che i beneficiari si erano costituiti fideiussori) rende palese la destinazione del denaro oggetto di bonifico agli scopi sopra indicati.  5.4.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, privo di pregio si rivela il rilievo dell'appellante, secondo cui egli si sarebbe limitato a donare, tramite i bonifici sopra più volte richiamati, l'importo di € 65.000,00 in favore di ciascuno dei figli, mentre l'impiego che questi ne avevano successivamente fatto era fatto proprio dei figli, l'intenzione dei quali era del tutto sconosciuta ad esso appellante. 
Non può del resto essere ignorato che, come correttamente rilevato dal primo giudice, ### ancorché formalmente uscito sin dall'anno 2008 dalla compagine sociale della società ### S.r.l., ha continuato ad essere convolto nelle vicende di detta società, come dimostrato: - dalla prestazione di fideiussione al fine di consentire alla società di ottenere il mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare che era poi stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati dalla detta società alla ### S.r.l. facente capo a ### e alla moglie; - dal fatto che a distanza di pochi mesi dai bonifici oggetto di causa (i quali avevano consentito l'estinzione della terza rata del mutuo) egli stesso aveva assunto la qualifica di liquidatore della società ### S.r.l. dopo che l'assemblea ne aveva deliberato lo scioglimento; - dalle dichiarazioni del teste ### notaio, escusso all'udienza dell'8.02.2023 (il quale così si è espresso: “…la famiglia ### è mia cliente da oltre trent'anni ma non posso essere preciso sul periodo in cui venivano a parlare delle vicende societarie della ### S.r.l. ma sicuramente la ### era una società di famiglia gestita da tutti e ci sono stati più incontri sulle vicende societarie sia con i figli che con il ### forse mancava qualche volta il figlio ### e sono state fatte sicuramente delle cessioni di quote in ambito familiare anche se non ricordo chi ha ceduto a chi se il padre ai figli o il contrario, si trattava di cessioni a fini fiscali in cui era presente anche il commercialista ###…”).  5.5. Dunque, alla luce di quanto esposto e delle risultanze probatorie di primo grado, il primo motivo di gravame si appalesa infondato e va rigettato, dovendosi invece confermare ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione indiretta operata dall'appellante in favore dei convenuti.  6. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.  6.1. Con il motivo ora in disamina l'appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine ai fatti, ai rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio, tra le persone giuridiche coinvolte e con riferimento alle risultanze derivanti dai bilanci e dalle scritture contabili della società presunta beneficiaria finale della dazione di denaro. 
In particolare, pone l'accento sulla natura delle società di capitali (nella specie, la ### S.r.l.), sulla autonomia giuridica e patrimoniale di cui godono rispetto ai soci, persone fisiche, che le compongono, e sul modo in cui possono ricorrere a capitali esterni per finanziare le attività societarie, contestando perciò di aver pagato, con i bonifici effettuali, la quota del mutuo riferibile all'immobile poi alienato dalla ### S.r.l., ribadendo invece che nella specie si verte in ipotesi di donazione diretta ad esecuzione indiretta. 
Spiega che in data ### la società ### S.r.l. aveva ricevuto tre finanziamenti infruttiferi da parte dei tre soci della stessa e che all'esito dell'avvenuto accredito del conferimento si era verificata la seguente condizione: i soci avevano maturato un credito verso la società come posta positiva iscritta a bilancio in loro favore (atteso che i finanziamenti sono somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite e costituiscono un debito della società da iscrivere nel passivo della società). 
Rileva pertanto come l'impostazione del primo giudice (secondo cui ### avrebbe pagato la quota del mutuo riferibile all'immobile poi successivamente alienato sempre dalla società ### S.r.l.) sia smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emerge che la quota di mutuo è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci. 
Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della ### S.r.l. (e cioè #### e ###. 
Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società ### S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli. 
Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società ### S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al 23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012. 
Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di mutuo. 
Evidenzia, quanto ai rapporti tra la società ### S.r.l. (alla quale cui compagine sociale era estraneo) e la società ### S.r.l. (della quale egli era socio) per la ristrutturazione del compendio immobiliare acquistato dalla prima, che si è trattato di rapporti tra due persone giuridiche.  6.2. ### ha già rigettato il primo motivo di impugnazione dell'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una donazione indiretta, fornendo motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell'appellante nelle vicende societarie della ### S.r.l., per cui l'esame di tale punto di doglianza appare ultroneo, posto che la decisione cd. assorbente sul primo motivo di appello permette di ravvisare la decisione implicita anche delle questioni cd. assorbite. 
Va solo evidenziato -quanto al rilievo operato dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazioneche gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa.  7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.  7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla ### S.r.l., della quale i figli erano unici soci; motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta società.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Censura altresì la parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, posto che, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo.  7.2. Anche in tal caso, invero, si tratta di aspetto che questa Corte ha valutato con riferimento al primo motivo di doglianza, in sede di verifica della scansione temporale dei fatti così come è emersa all'esito dell'istruttoria (in primis, alla luce della documentazione in atti), e dunque così come accertata dal giudice di primo grado, per cui anche tale questione può dirsi assorbita da quanto deciso con riferimento al primo motivo di doglianza.  7.3. Anche la censura relativa alla parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, mentre invece, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe condannata alla restituzione di quanto avuto poiché, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo, va rigettata. 
Tale doglianza parte dall'assunto che, nel caso di specie, ricorra una donazione ex art. 769 c.c., mentre, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, si è in presenza di una donazione indiretta, e conseguentemente sussiste la estraneità della convenuta ### al giudizio, essendo stata la stessa destinataria del versamento di €. 65.000,00 effettuato dall'appellante solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione del ### 8. Va accolta parzialmente la richiesta proveniente dalla difesa degli appellati #### e ### (vedi comparse conclusionali di replica), diretta ad ottenere ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag. 6): “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile”, nonché il risarcimento del danno.  8.1. Premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art 89 c.p.c., consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento, si rileva che le espressioni contenute nella frase in disamina rivelano oggettivamente un intento denigratorio ed offensivo, lesivo della dignità professionale del collega di controparte. 
Va dunque disposta la sua cancellazione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 8.2. Non meritevole di accoglimento si rivela, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno, prevista unicamente nel caso in cui l'espressione offensiva sia estranea all'oggetto della lite.  9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase decisoria per la sola appellata ### (non avendo la difesa della stessa precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusionali), con aumento inoltre per i tre appellati ### del 30% in quanto difesi dallo stesso difensore.  10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) DISPONE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile” contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale a firma dell'avv. ### 3) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati #### e ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.988,30 per competenze (già comprensive dell'aumento del 30% trattandosi di più parti difese dallo stesso difensore), oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; 4) ### l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta ### deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025 ### est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa #### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75

causa n. 794/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11355/2025 del 29-07-2025

... chiedere se fosse disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della ### s.r.l., al fine di scongiurare dei protesti ai danni della società, promettendo la restituzione della somma; - esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al #### reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società, a titolo gratuito; - in data ### esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di € 52.000,00, a favore della ### s.r.l. ,con causale “prestito infruttifero”, sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati; 2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della ### s.r.l.: - ###. Sed aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in ### che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, ### dedita alle competizioni equestri; - tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE Specializzata in materia di ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei ### ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### relatore 3) Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente TRA ### s.r.l. in liquidazione, con sede ###, in persona del liquidatore p.t. ### di ### CF e P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ####. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  E 1) ### (CF: ###), elettivamente domiciliato in ### Via degli ### n°286/a, presso lo studio dell'Avv. ### (CF: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  2) ### nato a ### il ###, residente in ####, ### Pupigliano 25, CF: ###, elettivamente domiciliat ###/16, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.   ###: Risarcimento-danni ###udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. ### il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e ### nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione. 
Per il Dott. ### compariva l'Avv. ### anche in sostituzione dell'Avv. ### difensore di parte convenuta, #####. ### in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di ### sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. ###. ### precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i ### ri ### e ### esponendo che: - la ### s.r.l., operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai ###ri #### e ### i quali detenevano rispettivamente il 50 %, il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del #### - #### in particolare, aveva detenuto le quote per conto del ### Sed, a garanzia di un suo pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.; - all'epoca, infatti, il Sed era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di ### e ### - per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della ### s.r.l, socio di fatto della stessa; - in particolare, in data ###, il Sig. Sed aveva sottoscritto con la ### s.r.l.  un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio ### nonché l'uso gratuito di un automezzo VAN per il loro trasporto; - il Sig. Sed era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della ### (di seguito, ###, sin dalla sua costituzione, avvenuta il ###, oltre ad essere compagno convivente della ###ra ### e suo associato in partecipazione, nonché ### p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio: - al momento della costituzione della ### s.r.l., la porzione del complesso immobiliare di proprietà del ### Sed, sita ad ### risultava affittata alla ### mentre quella sita a ### era affittata alla ### legata alla ASD da un accordo di collaborazione; - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la ### s.r.l. aveva svolto attività connesse all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a: - noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ### ma in uso alla ### in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale; - - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ### - noleggiare due parchi ostacoli alla ### - eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà; - noleggiare alla ASD due tribune; - nel mese di novembre dell'anno 2015 il #### all'epoca ### della ### s.r.l. , era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016); - durante tale arco temporale il ### Sed aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il #### e la di lui figlia e socia, ###ra ### gestendo la contabilità all'insaputa dei soci; - in particolare il ### Sed: - aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della ### s.r.l., con firma artefatta del #### del #### e della ###ra ### a garanzia di operazioni mai deliberate; - aveva stipulato un contratto di telefonia ### intestato alla ### s.r.l., per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società; - aveva commissionato , a carico della ### s.r.l., alla ### s.r.l., lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad ### per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre ### - aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ### con la ### s.r.l. e un contratto con ### per utenze a debito della ASD e dello stesso ### Sed; - aveva fatto fatturare a carico della ### s.r.l., anziché della ### beneficiaria di tali lavori, dalla ### s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla ### s.r.l.; - aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a ### per complessivi € 71.300,00; - aveva fatto emettere fatture a nome della ### s.r.l., per lavori sulle autovetture della ###ra ### e della ###ra ### nonché per il noleggio di un natante; - aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla ### - si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'####, targato ###xB; - aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti; - aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui: - acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ### ma fatturati alla ### s.r.l.; - formulari rifiuti intestati alla ### ma addebitati alla ### s.r.l.; - utenze elettriche con debiti pregressi della ### le tensioni tra il ### Sed ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. ### già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica di ### - il Sig. Sed aveva proposto quale nuovo ### prima un suo amico, tale #### poi se stesso e, da ultimo, il #### - quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della ### srl per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, ###ra ### nel mese di settembre dell'anno 2017; - tra la ### s.r.l. ed il Sig. ### infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la divisione, tra lo stesso e la ### s.r.l, del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal #### per l'acquisto e delle spese sostenute dalla ### s.r.l., per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita; - a seguito del raggiungimento di tale accordo, il ### . ### i primi giorni del mese di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della ### s.r.l., di aprire un nuovo conto corrente, a nome della società, presso la ### che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di compravendita dei cavalli in società con lui; - il ### il Dott. ### quale ### p.t. della ### s.r.l., si era recato ad aprire il nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del #### che era stato, a tal fine, censito dalla banca; - durante l'anno 2017 I ### ri ### e Sed avevano posto in essere una serie di operazioni distrattive del patrimonio della ### s.r.l., riguardanti l'acquisto di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il ###. ### si era illegittimamente appropriato allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società; - in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: ###### de ### - ### per complessivi € 28.500,00; Nabab de ###### - ### per € 62.500,00; Lancer e ### Z, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. ### per € 240.000,00; Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del ### - soltanto tre cavalli, ### - #### ed ### erano stati regolarmente venduti dalla ### a srl a clienti terzi; - Il cavallo ### invece, era stato ceduto alla figlia del ##### con fattura n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il ###, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal #### con la complicità del ### Sed; - il ### il Sig. Sed aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. ### copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del #### e riferendo di un inesistente deposito cauzionale.; - tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso ### Sed il quale, in data ###, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il ###, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto; - il Sig. Sed aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate al dott. ### - la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo ### manipolata per includere anche il cavallo ### Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre ### - la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della ###ra Vajola, per la vendita di un altro cavallo, ### redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il ###; - le fatture falsificate erano state lasciate dal Sed presso lo studio del Dott. ### all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali; - Il ### il Dott. Mancino, commercialista del #### aveva trasmesso al Dott. ### un file excel con: - l'elenco dei cavalli acquistati in società; - la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare; - la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del ### in € 45.960,00; - tanto confermava la circostanza che la ### s.r.l. non avesse partecipato alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state falsificate dal ### Sed; - invero, in data ###, il Sig. ### aveva: - ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal #### per la vendita del cavallo ### - venduto il cavallo ### al cavaliere tedesco ### per € 250.000,00, come attestato dalle sue partecipazioni alle gare in data ###, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo; - le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della ### s.r.l.; - con diffida del 09.10.2017, l'### pro tempore, #### di ### aveva contestato l'invio delle fatture contraffatte al ### Sed, il quale aveva replicato, in data ###, ricusando ogni responsabilità; - tuttavia, in data ###, il Dott. ### aveva confermato, via e.mail, la ricezione della documentazione irregolare da parte del ### Sed, segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, consegnate dal ### Sed, rispetto a quelle emesse dalla ### srl, già consegnate al commercialista; - nel contempo il #### aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia ### i cavalli acquistati con risorse della ### s.r.l., sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del ### Sed; - dall'### si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione, a riprova dell'intestazione al #### per non violare la sua privacy; - in tal modo il #### era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore; - anche la ### horse ### era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione; - il Sig. Sed aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli: - una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017; - un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il ###, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione; - in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione; - nel frattempo il ### Sed aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la ###ra ### - su tale sito, formalmente della ### srl (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano pubblicizzati per la vendita i cavalli ##### e ### a riprova dell'assenza di precedenti vendite reali; - con raccomandata del 29.11.2017, l'### della ### s.r.l., Sig. ### aveva intimato al #### la restituzione dei cavalli indebitamente sottratti; - il Sig. ### aveva replicato con generiche contestazioni, in data ###, ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione: - Il cavallo ### era stato montato da ### e ### mentre ### era stato affidato a ### e ### - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla ### srl, con i finanziamenti del #### mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli presso l'### - quanto ai box di proprietà della ### s.r.l., da questa noleggiati alla ### che il #### aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla ### creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo ### convivente del ### essendo ubicati nel centro ippico); - ### Sed, allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla ### s.p.a., nella quale asseriva che la ### s.r.l. aveva già venduto i box pignorati ed incassato il relativo importo; - in data ###, l'Avv.  ### , per conto di ### spA, aveva inoltrato alla ### s.r.l.  una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la ### s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta; - stante l'inefficacia del tentativo del ### Sed di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box pignorati in danno della ### s.p.a. e della ### s.r.l., circostanza appurata dalla ###ra ### in data ###, allorquando si era recata ad ### insieme all'avv. ### custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018; - il Sig. Sed si era affrettato a far sparire i box, dato che la ### ra ### il ### aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della ### s.r.l., fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la ### s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi della società; - la Sig.ra ### era stata quindi contattata dal ####, titolare del centro ### il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad ### e ### per vedere i 150 box, che il #### gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di contattare il ### Sed per visionarli e concludere la vendita; - quindi il ### Cicognani aveva riferito alla ###ra ### - di aver parlato con il ### Sed, il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto, l'importo di € 850,00 a box.  - di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il ### Sed vendeva 100 box ben tenuti; - tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( ###ri Sed e ###, in accordo, si erano indebitamente appropriati dei box della ### srl, per poi venderli illegittimamente, sebbene il #### non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista ### di non essere interessato all' acquisto degli stessi; Così ricostruito il fatto la ### s.r.l. ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali; - numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della ### s.r.l. dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis: 1) quanto al ###. ### - gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il ### ed il ###; - il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli ### ex Z, da parte della ### s.r.l, in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto ### s.r.l.”; - l'accordo circa l'acquisto tramite la ### s.r.l. e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la ### di ### che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui; - la proposta di definire l'esposizione debitoria della ### s.r.l. nei confronti della ### spa.; 2) quanto al ### Sed: - l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della ### s.r.l., e l'essersi sempre presentato di fronte ai terzi come socio; - l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal #### - l'aver assunto obbligazioni a carico della ### s.r.l., ma nel suo personale interesse ed all'insaputa degli amministratori p.t. e degli altri soci; - l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della ### s.r.l.  - l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice; 2) quanto ad entrambi: - la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. ### per l'estinzione dei debiti della ### s.r.l.; - l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al 30.10.2017, data della diffida inviata al ### Sed, per pubblicizzare i cavalli della ### s.r.l., che il Sig.  ### asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal ### Sed; - il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della ### s.r.l., tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori; - ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., da considerarsi socia eterodiretta e subordinata; - il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza; - i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.; - le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il #### e del venir meno dei cavalli, dei box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti; - le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017; - uno dei creditori sociali, la ### s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al ### di ### (### 121/2021); In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del ### Sed risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della ### s.r.l., avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, ###ra ### ed il #### - tanto esposto la ### s.r.l. in liquidazione rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'### mo ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che ### è stato amministratore di fatto della ### s.r.l., dal novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto; 2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ### ed ### sono soci di fatto della ### s.r.l.  in liquidazione, ovvero, in subordine, che tra #### e la ### s.r.l. in liquidazione, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 3) accertare e dichiarare che tra ### ed ### si è costituita una società di fatto, che ha abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della ### s.r.l. n. 6 C/2017 alla ### fattura ###/2017 alla ### ra ### fattura ###/2017 al dott. ### di cui all'### 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da ### 5) accertare e dichiarare che ### ed ### hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in estensione d'atto in danno della ### s.r.l. in liquidazione, che hanno causato il depauperamento del patrimonio sociale, consistenti: a) nell'appropriazione indebita dei cavalli ### Z, ####s ######## Z, del valore commerciale complessivo pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false ###/2017 e ###/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'### p.t. della ### s.r.l. ed a sua insaputa, in favore di ### ed ### b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ### ed ### in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a ### anche come amministratore di fatto ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della ### s.r.l.  in liquidazione, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad € 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) accertare e dichiarare che ### previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della ### s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993; 8) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 2.500,00 per la vendita del cavallo ### di ### alla ### ra ### di cui alla fattura ###/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla ### srl in liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 9) accertare e dichiarare che ### ha simulato la vendita della cavalla ### all'Avv. ### inducendo la ### s.r.l. ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in favore della ### le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di un inesistente accordo in conto vendita con il #### per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla ### per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto appena esposto, condannare ### a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il danno pari ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 10) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato del cavallo “### de #### Hologne” di proprietà della ### s.r.l., che ha illegittimamente venduto al #### allo scopo di permutarlo con il cavallo ### per procurare a sé ed alla ### ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 11) accertare e dichiarare che ### ha simulato la cessione del cavallo ### di proprietà del Dott. ### facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore della società fattura di vendita della ### s.r.l. a ### prima per il 50 % della proprietà del cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12; 12) accertare e dichiarare che ### si è appropriato del cavallo ### ,dopo averlo ricevuto dalla ###ra ### alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della ### s.r.l. il cavallo ### e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo ### ovvero del cavallo ### al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 13) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 1.800,00 spettante alla ### s.r.l. per la vendita di ostacoli a ### e che ha concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla ### s.r.l.  in liquidazione il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 14) accertare e dichiarare che ### attraverso l'abusivo riempimento di distinte di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna ### per € 8.000,00 ed in favore della ### per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della ### s.r.l. in liquidazione della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 15) accertare e dichiarare che ### ha omesso di restituire i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l., usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla ### s.r.l. in liquidazione la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.” Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il #### chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “ piaccia all'###mo ### per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla ### s.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. ### con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata; in via riconvenzionale, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. ### della somma di € 45.960,00, oltre interessi legali; in ogni caso, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.” A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che: 1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla ### s.r.l.: - nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al ### Sed, ex istruttore di equitazione del ### nonché cliente da oltre dieci anni della figlia dello stesso, ### di professione avvocato, per trovare un acquirente per un cavallo, ### rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ### - il Sig. Sed aveva individuato, tra i propri clienti, la signora ### ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo ### in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.; - quindi, in data ###, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo Vetiver”; - dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo ### e la ### s.r.l. gli aveva restituito la somma complessiva di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo ### ed il prezzo d'acquisto del cavallo ###; - alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il ### Sed si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della ###ra ### per chiedere se fosse disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della ### s.r.l., al fine di scongiurare dei protesti ai danni della società, promettendo la restituzione della somma; - esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al #### reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società, a titolo gratuito; - in data ### esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di € 52.000,00, a favore della ### s.r.l. ,con causale “prestito infruttifero”, sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati; 2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della ### s.r.l.: - ###. Sed aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in ### che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, ### dedita alle competizioni equestri; - tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia ### sarebbero stati rapidamente rivenduti a terzi dalla ### s.r.l., con prospettive di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data ###; - dei cavalli selezionati dal #### solo uno, ### era stato considerato idoneo per le esigenze della figlia ### mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, consentendo alla ### s.r.l. un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese di acquisto per € 28.500,00; - la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto; - durante un incontro tenutosi ad ### nel mese di febbraio dell'anno 2017, il ### Sed e la ###ra ### avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la ### s.r.l. si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del prezzo, mediante nuove erogazioni; - esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data ###, con causale “delegazione di pagamento da parte di ### s.r.l.”, alla ### per l'acquisto di due cavalli: ### e ### che erano stati intestati ad esso convenuto ed allo stesso fatturati; Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli: ##### ed ### dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso convenuto e gli altri tre ad esso convenuto; 3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto: - in data ### esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00 a favore della ### s.r.l., con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto di 150 box per cavalli; - la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente; - nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la ### s.r.l. era rimasta inadempiente; - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di ### s.r.l. dell'epoca, sig. ### marito della ###ra ### una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la ### s.r.l., a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società; - esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. ### di concerto con il commercialista della famiglia ### Dott. ### in € 45.960,00; - fra esso convenuto, i componenti della la famiglia ### e la ### s.r.l., non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data ###, ovvero a distanza di più di tre anni.   Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da ### s.r.l. e, per l'effetto, rigettarle; accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc; con vittoria di spese di lite”. 
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che: - siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli; - peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella ### s.r.l., trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al ### di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia ### aveva tentato di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. ### nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile; successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'### S.r.l., di cui i ### ri ### erano soci, gli stessi avevano stipulato con esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui; - a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della ### s.r.l., i ###ri ### e ### avevano effettuato l'acquisto della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; . da quel momento I ###ri ### e ### avevano cominciato a presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il #### aveva adibito a sua abitazione privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della ### s.r.l.; - in tale contesto la ###ra ### era l'unica ad occuparsi della contabilità della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al #### nel novembre del 2015; - sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017, i ###ri ### e ### per il tramite di ### s.r.l. e dell'### avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; - tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'### con cui la ### s.r.l. aveva stipulato diversi contratti di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici; - di fatto la ###ra ### aveva gestito autonomamente anche l'### essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari alla stessa concessi dal ### - detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla ###ra ### -l'unica amministratrice di fatto della ### s r.l. era la Sig.ra ### non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite; - parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli. 
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il ### concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. .  ### ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. ### ed rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio. 
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. ### erano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti. 
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il ### ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di ### e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025. 
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024. 
Con ordinanza del 30.04.2025 il ### respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa). 
Nel merito ritiene il ### che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che ### Sed è stato amministratore di fatto della ### s.r.l. con decorrenza dal mese di novembre 2015: occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata. 
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa. 
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. ###/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali: 1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa; 2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria; 3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto; 4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. 
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.   In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali ### di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali: 1) carenza di un'investitura assembleare; 2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale; 3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. 
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,: a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa. 
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del ### Sed, nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto.   Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il ### Sed ha collaborato con la ### s.r.l., in qualità di tecnico addetto al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della ### s.r.l.. 
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il ### Sed, era la ###ra ### a impartire direttive al collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: ###ri #### e ####. Sed non aveva poteri direttivi e di gestione della ### s.r.l., era privo di poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni.   Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della ### s.r.l., Dott. ### mentre la ### ra ### faceva pervenire presso il cennato studio le fatture attive della società.   La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il ### Sed avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della ### s.r.l. non è idonea, da sé sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto. 
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della ### ra ### l'unica che avrebbe potuto revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine). 
E' del pari emerso che la ###ra ### è stata l'unica ad occuparsi, pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: ###ri ##### e ### 2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti ( #### e #### quali soci di fatto della ### s.r.l. o, in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la ### s.r.l. in liquidazione: come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali: i) sotto il profilo oggettivo; - il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune; - l'esercizio congiunto di un'attività economica; - l'alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività; ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune. 
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che: - non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la ### s.r.l., difettando segnatamente la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei ###ri Sed e ### alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - da un lato il ### Sed non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. ### alla ### s.r.l..  - d'altro canto, quanto ai rapporti tra il ### Sed ed il #### è emerso che il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato; - in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal #### non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della ### s.r.l.; tanto considerato che: a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la ### di ### cooperativo ### da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito. 
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il #### non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo.  - la delega in favore del #### sul conto corrente della società non è mai stata operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy); b) quanto ai bonifici effettuati dal #### in favore della ### s.r.l. occorre precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario; - a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “### verso soci per finanziamenti”; - tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione; - non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione; -l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate; - per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione; orbene, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, degli anni 2017 e 2018, non è dato rinvenire la voce “### verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal #### qualificati dallo stesso prestiti infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della ### s.r.l.; - sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale. 
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal #### a favore della ### s.r.l. non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione.  - le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la ### s.r.l. in liquidazione, e, conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società; - al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta. 
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo.   Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il ### Sed un mero esecutore di direttive impartite dall'### della ### s.r.l., non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice. 
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497 c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei boxcavalli.  3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il ### Sed avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993.  4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il ### Sed: a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della ### s.r.l.; b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna ### per € 8.000,00 ed a favore della ### per € 4.000,00; c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l. usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli stessi.
Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte del ### Sed, delle fatture: N. ###/2017, relativa alla vendita del cavallo ### alla ###ra ### N. ### del 16.03.2017, emessa per la vendita a ### dei cavalli ### e ### Z; la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. ### dei cavalli ###### e ### n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ### a ### s.r.l..  5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal #### la stessa risulta priva di idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ### ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del #### della reiezione della proposta documentale.   Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..  PQM ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea; respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal #### condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del #### ed in € 13.000,00 in favore del #### il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per ### Così deciso il 22 luglio 2025 nella ### di Consiglio del ### di #####

causa n. 17901/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzi, Giuseppe Di Salvo

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2592/2023 del 09-10-2023

... condanna alla restituzione dell'importo dovuto oggetto di prestito da ### in favore di ### riconosciuto per la cifra di € 70mila, già oggetto di bonifici bancari, la scarna documentazione consente di comprovare il credito nei seguenti importi ovvero € 70mila, perché oggetto di riconoscimento da parte di ### ma più precisamente € 75mila, come da estratto conto correlato al c/c di ### che menziona plurimi versamenti in favore dell'altro a titolo di “prestito personale” eseguiti dal 6 novembre 2012 fino al 6 marzo 2013. Non è possibile imputare al predetto rapporto di prestito personale ### l'importo di altri 2 assegni tratti dall'attore sul medesimo conto, per la cifra di € 20mila perché privi di causale (che menziona solo il numero del titolo emesso e l'### privi di ulteriori elementi identificativi che non possono nemmeno trovare riscontro incrociato con i dati ### tratti dai bonifici eseguiti da ### in favore del proprio creditore di cui infra) e disconosciuti dal debitore; circa i crediti opposti in compensazione da parte di ### non c'è prova che le spese di riparazione per l'auto, sostenute dal debitore, siano state effettivamente sostenute per esigenze di riparazione (leggi tutto)...

testo integrale

3120/2018 In nome del popolo italiano Il Tribunale di ### sezione civile Il dott. ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3120/2018 del ruolo generale dei procedimenti civili tra ### rappr. e difesa dall'avv. ### attore e #### e ### rappr. e difesi dall'avv. ### rappr. e difesi dall'avv. ### rapp.e difeso dall'avv. ### convenuto ### del giudizio e motivi della decisione ### nel corso della sua relazione sentimentale con ### ha eseguito taluni prestiti - nel periodo compreso tra novembre 2012 e marzo 2013 - in favore di quest'ultimo per € 97mila (come da bonifici allegati recanti la causale “prestito personale”) giammai restituiti (data di restituzione pattuita prevista per il mese di settembre del 2013): il debitore, viceversa, in pregiudizio al creditore, procedeva al compimento dei seguenti atti negoziali i) all'alienazione dell'albergo, ubicato in ### con atto del 8 giugno 2011 a mezzo del notaio C. di Maio (rep. 510), in favore della società “SL. società incremento alberghiero srl” (con pagamento del prezzo di acquisto parzialmente dilazionato, per l'importo di € 1,1mln, fino al 30 giugno 2013) nonché ii) successivamente, in data 9 ottobre 2013, sempre a mezzo del notaio C. ### (rep. 1962/1241; reg. gen. 41336 e reg. part. ###) alla cessione del credito residuo (derivante dal corrispettivo di cui all'alienazione al punto i) che precede, pari - come detto - a € 1,1mln, in favore di ### con contestuale permuta di talune unità immobiliari, ugualmente ubicate in ### alla via ### 6 (### fg 16, part. 158, sub 9, 10 e 12, trattandosi di porzione di fabbricato con annessi posti - auto) in favore di ### e ### (figli del disponente), integrando, in tal modo, la complessa operazione negoziale una liberalità indiretta in favore di questo ultimi che, di lì a qualche anno (4 aprile 2016), avrebbero trasferito a terzi (###, a mezzo del notaio R. Battisti (rep.  1740; racc. 1230), al prezzo di € 195mila (prezzo ritenuto incongruo dato che, appena qualche anno prima, gli immobili hanno rappresentato il corrispettivo della cessione del credito per un valore nominale di € 1,1mln, e come tale sintomatico di partecipatio fraudis di questi); l'attore, pertanto, oltre che con l'azione di condanna al pagamento per l'importo di € 97,5mila, altresì, agisce con l'azione ex art. 2901 cc per la declaratoria di inefficacia ### della permuta (rectius, donazione indiretta) degli immobili di cui al punto ii) che precede nonché dell'atto di trasferimento in favore di ### Si costituiscono i) #### e ### i quali contestano l'importo del credito azionato dalla controparte (che riconoscono nella minore misura di € 70mila) disconoscendo di essere beneficiario degli assegni, per ulteriori € 22,5mila tratti da ### su ### spa ed eccependo la parziale compensazione con taluni contro - crediti per ca € 16,5mila ii) ### sulla quale graverebbero obblighi restitutori in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, che eccepisce la buona fede all'atto dell'acquisto del credito essendo terzo rispetto al rapporto creditore / cedente - disponente ed ignara della situazione debitoria in capo a quest'ultimo nonché, infine, iii) ### che rileva l'estraneità perché parimenti terzo rispetto al disponente quale terzo sub - acquirente (cui non è opponibile la domanda giudiziale, stante anche le formalità pubblicitarie espletate dopo la trascrizione del proprio acquisto, la buona fede di questi, ignaro di ogni situazione debitoria del dante causa dei proprietari del cespite, ed il carattere oneroso dell'acquisto dei beni, già oggetto di permuta, ex art. 2901 cc) e la congruità del prezzo di acquisto dei cespiti ubicati in ### ed oggetto del presente contendere, in ragione degli abusi di cui questo era affetto (afferma l'attore che il “#### fosse perfettamente a conoscenza della ### e del valore attribuito in tale sede agli immobili de quibus (e, cioè, € 1.100.000,00), in quanto tale atto notarile di provenienza della proprietà in capo ai ###ri ### e ### viene espressamente richiamato nella ### all'art. 4” - in realtà, all'art. 4 si fa menzione solo della provenienza dell'atto di acquisto e non del corrispettivo pattuito a monte per la donazione indiretta senza che in essa vi sia alcuna indicazione circa il contenuto economico dell'altro atto - ed inoltre “### non è dato comprendere la ragione per la quale il ### consenta ancora oggi, a circa tre anni dalla sottoscrizione della compravendita del 4 aprile 2016, che la famiglia ### (###### e la loro madre ### vivano stabilmente nell'immobile de quo” - circostanza che appare contestata avendo ### con la memoria istruttoria ex art. 183, III termine cpc, proposta istanza di prova contraria sui mezzi di prova articolati dall'attore sul punto - ) Con ordinanza emessa in data 15 maggio 2021, veniva rigetta ogni istanza istruttoria (con conseguente presunzione di abbandono delle istanze istruttorie non riproposte con la comparsa conclusionale, giammai depositata, in omaggio al principio di diritto secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata), e contestualmente, conferito incarico al CTU ai fini della quantificazione del valore di mercato degli immobili, dapprima oggetto di permuta e successivamente trasferiti al terzo, il quale, nel proprio elaborato, previo accertamento di irregolarità urbanistiche del bene (privo di titolo edilizio e non sanato nonchè l'esistenza di “vincolo paesaggistico ambientale” e “vincolo idrogeologico”) concludeva che, in relazione al cespite immobiliare ubicato in ### munito di 2 box - auto), per “il più probabile valore commerciale del bene risulta ammontare ad € 790.700,00”(salvo spese di riduzione in pristino). 
All'udienza del 4 maggio 2023, il Tribunale si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
La domanda complessa, perché composta di più capi, va decisa come segue ed è fondata, parzialmente, per l'azione di condanna laddove infondata per l'azione revocatoria. 
In relazione alla condanna alla restituzione dell'importo dovuto oggetto di prestito da ### in favore di ### riconosciuto per la cifra di € 70mila, già oggetto di bonifici bancari, la scarna documentazione consente di comprovare il credito nei seguenti importi ovvero € 70mila, perché oggetto di riconoscimento da parte di ### ma più precisamente € 75mila, come da estratto conto correlato al c/c di ### che menziona plurimi versamenti in favore dell'altro a titolo di “prestito personale” eseguiti dal 6 novembre 2012 fino al 6 marzo 2013. 
Non è possibile imputare al predetto rapporto di prestito personale ### l'importo di altri 2 assegni tratti dall'attore sul medesimo conto, per la cifra di € 20mila perché privi di causale (che menziona solo il numero del titolo emesso e l'### privi di ulteriori elementi identificativi che non possono nemmeno trovare riscontro incrociato con i dati ### tratti dai bonifici eseguiti da ### in favore del proprio creditore di cui infra) e disconosciuti dal debitore; circa i crediti opposti in compensazione da parte di ### non c'è prova che le spese di riparazione per l'auto, sostenute dal debitore, siano state effettivamente sostenute per esigenze di riparazione dell'auto nella disponibilità di ### (che ha dichiarato negli scritti difensivi di averne usufruito solo fino al 2011) né, soprattutto, vi è prova che trattasi di vero e proprio atto solutorio anzichè, come legittimamente presumere nell'ambito di rapporti affettivi all'epoca ancora in essere, atto di liberalità (cui favorevolmente propendere in ragione dell'id quod plerumque accidit) ed è per questo che la prova orale chiesta sul punto a carico di ### (interrogatorio formale) non è stata ammessa perché manchevole circa la qualificazione del versamento stante l'assenza nel capitolo articolato di ogni riferimento al rapporto sottostante, se di liberalità o altro; e parimenti, per l'assenza di certezza circa il beneficiario e l'imputazione dii pagamento, per l'importo sia di € 800,00 (a titolo di ricarica della carta di pagamento) che dell'ulteriore importo di cui all'assegno circolare, per € 1.800,00, di cui è ignoto il beneficiario, potendosi rilevare la parziale compensazione solo per € 3mila di cui ai bonifici bancari allegati alla produzione di ### che, effettivamente, menzionano il beneficiario - sebbene privi di causale - e risalenti al 12 aprile 2012 nonché al 20 marzo 2013 (sebbene vada segnalata l'anomalia di versamenti solutori eseguiti in favore del creditore prima della scadenza del termine per la restituzione del prestito convenuta per il mese di settembre 2013, circostanza non contestata da ###. Alla stregua di quanto precede, pertanto, ### va condannato al pagamento dell'importo di € 72mila, oltre interessi legali a decorrere dal 30 settembre 2013, data di esigibilità del credito, avendo le parti pattuito il termine di restituzione per quella data. 
Con l'azione revocatoria, viceversa, ### impugna la successione di atti fraudolenti ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale su cui ella ha fatto affidamento e posti in essere nel mese di ottobre 2013 (atto di permuta costituente liberalità indiretta verso i figli del debitore) nonché nel 2016 (atti di trasferimento dei beneficiari del primo atto in favore di ###. 
La domanda in merito è infondata. 
Non vi è dubbio che l'azione revocatoria può avere ad oggetto e colpire liberalità indirette poste in essere dal debitore compiute in favore degli acquirenti del bene da un terzo, ad esempio fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita o, come nel caso in esame, pagandone il corrispettivo a mezzo di atto solutorio diverso costituito dalla cessione di un credito vantato verso terzi atteso che in tali casi la vendita (o atto equivalente come la permuta) costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario di talché, in altri termini, la revoca colpisce l'effetto frutto della donazione indiretta (l'acquisto immobiliare), che diviene inefficace nei confronti del creditore (sul punto, circa la donazione indiretta suscettibile di aggressione a mezzo di azione revocatoria ex art. 2901 cc cfr, da ultimo, Cass. 13 giugno 2023 16680 che cita precedente analoghi costituiti da Cass. 2020/29924) e non vi, altrettanto alcun dubbio che la permuta posta in essere nel 2013 da ### costituisca in favore dei figli di questi una donazione indiretta che, come noto, si sostanza in atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico, sussumibile sotto vari schemi negoziali tra cui il negozio a favore di terzo ex art. 1411 cc in cui parti sono ### e ### ma i cui beneficiari sono i figli del primo (presumibilmente privi di capacità reddituale all'epoca dell'atto di disposizione, data la loro giovane età), avendo detto schema negoziale a causa variabile che ben può essere integrata da una attribuzione in favore del terzo senza alcuna corrispettivo a carico del beneficiario. 
Ciò posto, il rimedio esperito tende all'aggressione di plurimi atti dispositivi collegati fra loro ed in tal modo convergenti verso il medesimo scopo lesivo di diminuire la garanzia patrimoniale del debitore, insufficiente ad estinguere il debito verso ### (circa la revocatoria avverso atti integranti la cd “successione fraudolenta” cfr Cass. 2008/13404) Occorre, pertanto, verificare a sussistenza di tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché - irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore). 
Sotto il primo aspetto, la qualità di creditore non è contestata ma addirittura ammessa, seppur per importi minori, da ### debitore. 
Né può contestarsi nemmeno come sussista anche l'”eventus damni”, per cui non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva e sul punto, circa il riparto dell'onere della prova, per il creditore, questo si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio residuo del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, 05/27718, Cass. 05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, #### 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”): prova liberatoria, gravante sul debitore (###, nel caso in esame, giammai fornita (e nemmeno tentata). 
Né, ancora, è seriamente contestabile la scientia fraudis ovvero la consapevolezza in capo a quest'ultimo di diminuire, tramite la dismissione di ogni cespite patrimoniale (ivi compreso il credito derivante dalla cessione dell'albergo, a monte della successiva catena di atti pregiudizievoli), la garanzia patrimoniale del credito; e parimenti per lo stato soggettivi dei terzi beneficiari della permuta, individuati nei figlio ### e ### dato il rapporto di parentela in linea retta (come noto, prova della partecipatio fraudis del terzo ovvero della consapevolezza nel terzo del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo impugnato, può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni cfr, ex plurimis, Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” ed analogamente, Cass. 08/25016). 
Maggiori difficoltà sorgono, viceversa, per la posizione delle controparti negoziali, non senza omettere la necessità dell'indagine dello stato soggettivo anche di ### (su cui le difese dell'attore non hanno speso particolari argomentazioni), parte attiva della successione fraudolenta di atti pregiudizievoli e potenziale destinatari di effetti restitutori a seguito della caducazione dell'acquisto da parte di ### (che può agire verso ### e ### generando effetti restitutori a catena). Infatti, l'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. “acquisti a cascata”, ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo - sub acquirente di talché la revocazione del primo atto (cessione del credito e permuta in favore del terzo) esigerà anche la prova della consapevolezza del carattere pregiudizievole in capo alla controparte diretta di ### (### Bari 20 gennaio 2020 secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. “acquisti a cascata”, ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto)”). 
Sul punto, si richiama la nozione di partecipatio fraudis di ### terzo sub - acquirente (allorché l'atto contestato sia a titolo oneroso) da intendersi rettamente come la consapevolezza in questi del carattere pregiudizievole per le ragioni dei creditori del disponente (dolo generico) e del pericolo conseguente alla diminuzione della propria garanzia patrimoniale generica la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (purché queste si sostanzino in indizi, gravi precisi e concordanti ex art. 2729 cc) ed il cui stato soggettivo di mala fede (che costituisce il limite alla protezione del proprio acquisto) deve sostanziarsi alla conoscenza del carattere fraudolento dell'atto ma rispetto al primo alienante (### ovvero, in altri termini, la mala fede del terzo - sub acquirente dovrà concernere la circostanza che l'oggetto acquistato era stato alienato in frode ed in generico pregiudizio ai creditori del primo disponente e del carattere revocabile dell'atto posto in essere da questi (è alla posizione del primo alienante cui l'azione revocatoria deve guardare e non a quella del proprio dante - causa cfr una risalente ma significativa 1987/4945 cui ha fatto seguito Cass. 8 giugno 2007 n. 13500 che ha meglio illustrato la nozione di buona fede del terzo con riferimento alla posizione del primo disponete in parte qua ha statuito che “### favorevole da parte del fallimento dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del primo subacquirente presuppone "in primis" l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti del primo acquirente e la dichiarazione di inefficacia di tale atto. Inoltre, mentre la malafede del primo acquirente va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile, secondo la legge fallimentare, l'atto compiuto dal fallito, la malafede del subacquirente consiste, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito, al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito”; nel merito, ### 3 febbraio 2021 secondo cui “Lo stato soggettivo di malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art.  2901, u.c., cod. civ., consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest'ultimo”; ### Bari 20 gennaio 2020 cit. che, parimenti, ha statuito in termini secondo cui “### revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd.  “acquisti a cascata”, ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo subacquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c.”). 
Alla stregua di quanto precede, vero è che tra i fattori sintomatici della conoscenza nel terzo del carattere pregiudizievole (da cui scaturisce la presunzione) è compreso anche il valore del bene o ### la sperequazione tra prezzo e valore di mercato bel bene (cfr, ex plurimis, Cass. 2008/13404) laddove, l'istruttoria ha consentito di ritenere che il pagamento del prezzo, pari a € 295mila, versato da ### terzo - sub acquirente, è di molto inferiore al valore di mercato. Tuttavia, tale circostanza non assurge ai requisiti di gravità, precisione e concordanza che l'art. 2729 cc esige circa la conoscenza della situazione patrimoniale del primo disponente atteso che la presunzione si sostanzia in un legame tra il fatto noto e quello ignoto di talché il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità e secondo le regole di esperienza. Infatti, il convincimento del giudice può anche fondarsi su una sola presunzione solo qualora essa, in contrasto con altre prove e/o indizi acquisiti al processo, sia di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari e non senza trascurare la circostanza di diritto secondo cui, nel caso di azione revocatoria esperita avverso una catena di trasferimento, la prova del terzo sub acquirente (circa il carattere revocabile del primo acquisto) deve essere particolarmente rigorosa ed non affidarsi ad un solo elemento indiziario (sperequazione del prezzo) non corroborato da altri elementi tra cui i) la omessa conoscenza in ### delle condizioni di permuta (tra cui l'ingente prezzo pari a € 1,1mln) che l'attore ha allegato quale fatto comprovante o stato soggettivo atteso che l'art. 4 delle condizioni di vendita menziona solo la conoscenza della provenienza dell'atto poi trasferito (avente come dante - causa ### ma non il prezzo di acquisto e parimenti per ii) l'assenza di ogni rapporto di parentela tra i contraenti (che avrebbe suggerito una collusioni tra le parti in danno a ### ma anzi contraddetto anche da ulteriori elementi di convincimento come l'assenza di contestualità tra gli atti impugnati (donazione indiretta e trasferimento, avvenuti a distanza di 3 anni l'uno dall'altro) che costituisce, normalmente, fatto altamente presuntivo circa l'esistenza di una successione (o sequenza di atti preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori del primo disponente). Vero è che l'attore ha articolato prova per testi al fine di mostrare la detenzione del cespite concesso da ### in favore dei venditori ma, al di là dei profili di rinuncia tacita dell'istanza istruttoria disattesa e non riproposta in sede di scambio di comparse conclusionale (cfr quanto affermato in premessa), la prova per testi è inammissibile in quanto diretta alla dimostrazione dell'esistenza di un patto contrario al contenuto del documento contrattuale che, all'art. 5, dispone come il possesso giuridico e materiale sia passato ### all'atto dell'acquisto (infatti, tale circostanza, nella prospettiva dell'attore, ha costituito una vicenda o contestuale - e non successiva - alla stipula del contratto di compravendita stante il tenore del capitolo articolato all'attore nella memoria ex art. 183, II termine cpc, nel modo che segue ovvero “### che i ###ri ###### e ### vivono stabilmente sin dall'aprile del 2016 nell'immobile sito in #### n. 6 e, cioè, nell'immobile acquistato dal #### Castellano”). Infine, in ogni caso, le circostanze di fatto dedotte dall'attore come fatti comprovanti la partecipatio fraudis del terzo non appaiono significative nemmeno sotto un altro punto palesando, al più, la conoscenza di ### alle vicende proprie di ### e ### ma in nulla significative della situazione debitoria di ### (e del carattere pregiudizievole della catena di atti posti in essere) dovendo, come rilevato, l'elemento psicologico del terzo sub - acquirente connotarsi specificatamente in relazione alla posizione giuridica del primo disponente i.e.  ### allorché impugnata la sequenza di atti che costituiscono una successione fraudolenta (cfr quanto illustrato supra). E dall'istruttoria nonchè dal tenore delle prove per testi (non ammesse) non sarebbe mai emerso alcun collegamento tra ### e ### ma, al più, con i danti di causa del primo. A fortiori per la posizione di ### il cui stato soggettivo è rilevante dovendo l'accoglimento dell'azione revocatoria diretta a colpire la successione fraudolenta essere subordinata alla revocabilità sia del atto posto in essere in via principale a monte della sequenza, ovvero il primo acquisto, ma altresì ed in secondo luogo alla prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo - sub acquirente) non essendo stati acquisiti elementi indiziari diretta alla prova dell'elemento psicologico in capo a questa. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “### di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari a € 13.430,00, oltre voci accessorie, cui condannare ### in favore dell'attore, ed analoga statuizione nei altri rapporti processuali salvo la riduzione nella misura pari a ½ per ragioni equità stante le plurime parti processuali.  P.Q.M.  pronunciando sulla domanda proposta, così dispone: - accoglie, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, condanna ### al pagamento dell'importo di € 72mila, oltre interessi come in motivazione, in favore di ### oltre che alle spese di lite liquidate in € 528,00, per spese vive di lite, ed ulteriori € 13.430,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale; - rigetta l'azione revocatoria con condanna di ### attore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di #### nella misura di € 6.715,00, oltre oneri accessori, cadauno, nonché, nella misura identica in favore di ### e ### ove l'importo è da considerarsi in tal caso liquidato congiuntamente; - spese di CTU integralmente a carico di ### 8 ottobre 2023 

Il giudice
dott. ### n. 3120/2018


causa n. 3120/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pisapia Amleto

M
12

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 3782/2022 del 29-11-2022

... ### chiedeva al Tribunale di ### di condannare il figlio ### alla restituzione della somma di ### 350.000,00, oltre interessi, previo accertamento dell'esistenza di un finanziamento erogato al figlio per l'ammontare richiesto. Segnatamente, il ricorrente allegava: - di aver concesso al figlio la somma di ### 150.000/00, in più soluzioni, a decorrere dal mese di ottobre 2011; - di aver corrisposto al figlio la somma di ### 200.000,00 a titolo di prestito infruttifero, come indicato nelle causali di tre bonifici (precisamente, un bonifico di ### 100.000,00 datato 16.04.2015 e altri due bonifici, entrambi di ### 50.000/00, rispettivamente datati 11.03.2016 e 14.09.2016); - che dette somme sarebbero state riconosciute dal figlio nel manoscritto da quest'ultimo redatto in data ###, il quale avrebbe natura di riconoscimento di debito; - che, come indicato nel suddetto manoscritto, le somme ricevute in prestito sarebbero state utilizzate dal figlio per acquistare e ristrutturare diversi immobili (uno sito nel Comune di ### ed altri tre nel Comune di ###. In ragione di quanto descritto e considerato che (a parare del ricorrente) il debito avrebbe trovato conferma nella documentazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### (C.F. ###) ed ora ### (C.F.  ###), in qualità di erede del padre Dott. ### rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######. ### 1, come da procura alle liti in calce e allegata alla costituzione.  ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il cui studio in ### via ### 3, elegge domicilio, giusta delega in calce e allegata alla compara di costituzione e risposta.  ### contro ### (C.F. ###), rappresentata ed assistita dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in ####, via ### n. 8, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed intervento datata 28.10.2020 valevole anche per il presente grado di giudizio.  #### Piaccia all'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis cosi giudicare: In via preliminare, respingersi ogni avversa eccezione formulata dalle controparti; nel merito in via principale: in riforma all'Ordinanza ex art 702 bis e SS. c.p.c. Rep. 5809/2020 emessa in data ### dal Tribunale civile di ### - ### e in accoglimento alle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, ### E ### che il ### ha finanziato al ### nato a ### il 28 dicembre 1972 (C.F. ###) e residente in #### alla ### 5 la somma pari ad € 350.000,00.=, e per l'effetto ### il ### alla restituzione della somma pari ad € 350.000,00.= (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi dalla data della di richiesta di restituzione all'effettivo adempimento. 
RESPINGERE ogni domanda formulata dalle controparti perché inammissibile nel presente giudizio e comunque infondata in fatto e in diritto.  ###, respingersi ogni richiesta istruttoria formulata dalle controparti perché tardiva e inconferente ai fini del decidere. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio. 
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni domanda nuova nella causa petendi o nel petitum eventualmente proposta dalle controparti.  ### Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare ### 1) ### e dichiarare che i documenti prodotti con l'appello sub docc. 3 e 4 sono nuovi e tardivi e per l'effetto dichiararli inammissibili; ### In via principale 1) ### le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in atti e per l'effetto confermare la decisione di primo grado. 
In via subordinata 2) ### denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle domande dell'appellante, accertare e dichiarare che le somme eventualmente erogate al figlio sono state versate nel periodo in cui tra i coniugi ### e ### vigeva il regime di comunione dei beni, e per l'effetto condannare il deducente all'eventuale pagamento in favore di ### (i cui chiamati all'eredità sono le medesime parti del presente giudizio, vale a dire il deducente e appellato ### l'appellata ### e ### che ha riassunto il giudizio a seguito della morte dell'appellante) del solo 50% dell'importo che l'###ma Corte riterrà dovuto.  ###: 3) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.  4) Con rifusione delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio. 
In via istruttoria: 5) Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e da intendersi integralmente qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”. 
Si indicano a testimoni i signori: a) #####, via ### 4; b) ####; c) #####; d) Dr. ### con ### in ### via ### 13.  6) Ordinarsi alle parti e/o ai terzi che ne siano in possesso l'esibizione e/o produzione ai sensi dell'art.  210 c.p.c. dell'originale del documento prodotto con il numero 1 nel fascicolo di primo grado dell'appellante “manoscritto del signor ### Gianluca”, nonché l'esibizione degli estratti conto della ### al fine di verificare la provenienza dei pagamenti che si assume la stessa abbia effettuato in favore del padre.  ### Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge: in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione; nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal signor ### confermando, conseguentemente, l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e seguenti dal tribunale Civile di #### in persona del G.I. dott.ssa A. Carbone, in data ###, nel procedimento sommario di cognizione rubricato al n. 8445/2020 R.G.  ### ricorso ex art. 702 bis ### chiedeva al Tribunale di ### di condannare il figlio ### alla restituzione della somma di ### 350.000,00, oltre interessi, previo accertamento dell'esistenza di un finanziamento erogato al figlio per l'ammontare richiesto. 
Segnatamente, il ricorrente allegava: - di aver concesso al figlio la somma di ### 150.000/00, in più soluzioni, a decorrere dal mese di ottobre 2011; - di aver corrisposto al figlio la somma di ### 200.000,00 a titolo di prestito infruttifero, come indicato nelle causali di tre bonifici (precisamente, un bonifico di ### 100.000,00 datato 16.04.2015 e altri due bonifici, entrambi di ### 50.000/00, rispettivamente datati 11.03.2016 e 14.09.2016); - che dette somme sarebbero state riconosciute dal figlio nel manoscritto da quest'ultimo redatto in data ###, il quale avrebbe natura di riconoscimento di debito; - che, come indicato nel suddetto manoscritto, le somme ricevute in prestito sarebbero state utilizzate dal figlio per acquistare e ristrutturare diversi immobili (uno sito nel Comune di ### ed altri tre nel Comune di ###. 
In ragione di quanto descritto e considerato che (a parare del ricorrente) il debito avrebbe trovato conferma nella documentazione bancaria, nonché nel citato manoscritto, ### instava per l'accoglimento della propria domanda restitutoria nella misura sopra indicata.  ### si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate. 
A sostegno delle proprie difese, deduceva che: - il manoscritto non avesse natura di riconoscimento di debito, trattandosi di meri appunti aventi ad oggetto investimenti immobiliari; - la somma di ### 150.000,00 sarebbe stata erogata da persone terze e non dal padre; - la somma di ### 200.000,00 corrisposta in tre tranches mediante bonifici bancari, era stata erogata dai genitori quale “regalo”, e non già a titolo di prestito; produceva a tal proposito alcune lettere scritte da ### (madre di ### e moglie di ### e indirizzate a ### in cui ricordava a quest'ultimo che la somma de qua era stata “regalata” a ### (e pari somma anche alla figlia ###. 
Interveniva in giudizio ### chiedendo il rigetto delle domande e, in via subordinata, il versamento a proprio favore del 50% della somma eventualmente accertata come dovuta da ### a ### deducendo ### che l'asserito credito avrebbe tratto origine dalla comunione legale dei coniugi e ### di essersi separata dal marito in data ###. 
Il Giudice, esaminate le difese delle parti e la copiosa documentazione versata in giudizio, ritenuto non necessario disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario (richiesto sia dal resistente, sia dalla terza intervenuta) e considerato che la causa, avendo natura documentale, poteva essere decisa senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, tratteneva la causa in decisione. 
Con ordinanza n. 5809/2020, il Tribunale di ### rigettava le domande proposte dal ricorrente e condannava quest'ultimo al pagamento, in favore di ### delle spese processuali. 
Compensava, invece, integralmente le spese di lite fra il ricorrente e la terza intervenuta. 
A sostegno della propria decisione, il Giudice di prime cure rilevava, anzitutto, che il manoscritto prodotto in giudizio dal ricorrente conteneva meri appunti dai quali non era dato evincere “la consapevolezza da parte del resistente dell'esistenza del debito”. Evidenziava, inoltre, che nella raccomandata datata 4.08.2018 ### a fronte della richiesta del padre di ottenere la restituzione dell'asserito prestito, dava atto della presenza dei “diversi errori ed imprecisioni” contenuti nel manoscritto e ne chiedeva la restituzione a scanso di futuri equivoci. 
A fronte di ciò, pertanto, il Tribunale escludeva che il manoscritto avesse natura di riconoscimento di debito, con la conseguenza che incombeva ancora sul ricorrente l'onere di provare che l'erogazione delle somme richieste in restituzione fosse avvenuta a titolo di prestito. 
Il Giudice di primo grado rilevava, quindi, che la domanda restitutoria, con riferimento all'importo di ### 150.000,00, fosse infondata, in quanto il ricorrente non avev provato né la datio delle somme, né il titolo del prestito. 
Più nel dettaglio, il Giudice rilevava che il ricorrente non aveva specificato quando, come e per quale ammontare, le somme sarebbero state effettivamente consegnate al figlio e che alcuna prova documentale della consegna della somma era stata offerta. Al contrario, evidenziava come ### avesse dimostrato in giudizio di aver ricevuto in data ### un finanziamento pari ad ### 25.800,00 e altresì alcuni bonifici provenienti dai suoi suoceri per la somma totale di ### 130.000,00. 
Pertanto, alla luce della documentazione offerta dal resistente, e considerata l'assenza di prova in ordine al fatto che l'importo de quo fosse stato consegnato dal padre al figlio (a titolo di prestito o ad altro titolo), il Tribunale dichiarava infondata detta domanda restitutoria. 
Quanto all'importo di ### 200.000,00 il Giudice rilevava che ### nella famiglia ### fosse consuetudine che i prestiti di somme di denaro di una certa consistenza fossero formalizzati mediante scrittura privata, mentre con riferimento alla dazione delle somme de quibus non era mai stato assunto per iscritto un obbligo restitutorio da parte di ### (né da parte di ### che in pari date aveva ricevuto le stesse somme di denaro dal padre); ### che l'importo de quo non era indicato nella lettera di messa in mora redatta dal padre e datata 5.07.2018 in cui sarebbero state elencate tutte le somme che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto ancora essere restituiti dal figlio; ### che ### nelle missive prodotte da ### aveva ricordato a ### che i bonifici disposti per entrambi i figli erano stati effettuati “come regalo”, con la precisazione che la dicitura nella causale “prestito infruttifero” era stata utilizzata “per evitare difficoltà in caso di eventuali accertamenti”. 
In ragione di detti plurimi elementi indiziari, il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse “dimostrato l'esistenza del titolo di prestito né tantomeno l'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte del figlio”. 
Avverso tale sentenza ha interposto appello ### articolando quattro motivi di impugnazione che verranno di seguito analizzati in parte motiva. 
Si è costituito ritualmente in giudizio ### chiedendo preliminarmente di accertare e dichiarare la novità, nonché tardività, dei documenti prodotti dall'appellante in questa sede e, per l'effetto, la loro inammissibilità. Nel merito, ha contestato il fondamento dell'impugnazione, concludendo per la conferma dell'impugnata ordinanza. 
Si è costituita, altresì, in giudizio ### contestando il fondamento della proposta impugnazione - della quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. - e concludendo per la conferma del decisum di primo grado.  ### decedeva in data precedente alla celebrazione della prima udienza ed il processo, dichiarato interrotto, veniva riassunto dalla figlia del de cuius ### in qualità di erede. 
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di impugnazione consente di individuare, con sufficiente specificità, le parti di sentenza censurate ed i motivi a sostegno della impugnazione. 
Va, per contro, rilevata l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova dedotti dall'appellante per la prima volta con l'atto di citazione in appello. Ed invero, seppure nei procedimenti di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. siano ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, gli stessi devono essere ritenuti dal Collegio “indispensabili per la decisione” (art. 702 quater). 
Nel caso di specie, trattasi di tre bonifici effettuati da ### a ### aventi ad oggetto la restituzione di ### 200.000,00 (doc. 3 depositato con l'atto di citazione in appello), nonché di un bonifico di ### 260.000,00 effettuato da ### al figlio ### (doc. 4 depositato con l'atto di citazione in appello) il quale risulta già riconosciuto e parzialmente restituito da quest'ultimo. ### ritiene, pertanto, che detti documenti non siano “indispensabili” per la decisione, anche e soprattutto in quanto non idonei a provare “quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato”, ovvero: ### la datio rei e l'obbligo restitutorio della somma di ### 150.000,00; ### l'assunzione dell'obbligo restitutorio in relazione alla somma di ### 200.000,00 (come si vedrà meglio infra). 
Passando, ora, all'analisi dei motivi di appello, si osserva che, con il primo motivo, l'appellante censura la parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuto che il manoscritto prodotto in giudizio non avesse natura di ricognizione del debito.  ### la prospettazione di parte appellante, la natura ricognitiva di debito di siffatto documento sarebbe provata dal fatto che ### il figlio avrebbe in esso elencato tutte le somme ricevute dal padre e altresì quanto già restituito; ### il manoscritto sarebbe stato redatto da ### su richiesta del padre, come indicato da quest'ultimo con la comunicazione datata 4.8.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante); ### le altre somme riportate sarebbero pacificamente riconducibili ad un contratto di mutuo. 
Inoltre, secondo la tesi di parte appellante, ### non avrebbe avuto alcun senso inserire in un elenco richiesto da ### “sia somme ricevute in prestito, sia somme ricevute in donazione (senza peraltro far alcun riferimento alle altre somme ricevute in donazione), sia addirittura somme ricevute da terzi” e #### non poteva non essere consapevole che l'elenco redatto contenesse le somme ricevute in prestito dal padre. 
Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 
Va preliminarmente osservato che seppure il riconoscimento di debito non debba necessariamente essere compiuto con specifica intenzione riconoscitiva, è essenziale che “rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (ex multis Cass. Civ. 9097/2018). 
Orbene, appare condivisibile sul punto quanto rilevato dal Tribunale di ### che ha escluso nella specie, una manifestazione (anche implicita) della consapevolezza del debito con i caratteri della volontarietà. 
Ed invero, esaminando il documento di cui trattasi, si deve anzitutto evidenziare che in esso compaiono alcune somme “ricevute” e alcune somme “restituite”, nonché un elenco di “acquisti” effettuati da ### Ceriani”. Nessuna indicazione è in esso contenuta dei soggetti che hanno consegnato le predette somme, né, tanto meno, il titolo della dazione. Né, da ultimo, l'assunzione di un obbligo restitutorio. 
Da detto documento, pertanto, non emerge in alcun modo la consapevolezza, da parte di ### dell'esistenza del debito posto a fondamento della domanda oggetto di lite. 
Neppure a tale fine soccorre la missiva datata 4.08.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di ### laddove ### specifica di aver redatto il manoscritto al fine di “farti presente che i soldi che mi hai dato nel tempo e che sono frutto di tanti sacrifici tuoi e della mamma non sono stati dilapidati”. 
Ed infatti, non solo ### già prima del giudizio di primo grado, con missiva datata 4.8.2018, aveva fermamente respinto che la somma di ### 150.000,00 - seppure indicata nel manoscritto - fosse stata a lui consegnata dal padre a qualsiasi titolo, ma le giustificazioni addotte circa il “buon uso” delle somme indicate del “manoscritto” non valgono certo ad attribuirgli i requisiti di cui all'art. 1988 Il Tribunale ha, dunque, correttamente escluso “che possa interpretarsi il manoscritto del 25.6.2018 come un atto di riconoscimento di debito del resistente”. 
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure lamentando un'erronea e contraddittoria interpretazione delle prove documentali assunte nel corso del giudizio di primo grado in ordine al prestito della somma di ### 150.000,00. 
In primo luogo, parte appellante evidenzia che l'esistenza del prestito della somma di ### 150.000,00 sarebbe fondata sulla ricognizione di debito contenuta nel manoscritto redatto personalmente da ### Inoltre, a supporto della propria tesi, osserva che se il Tribunale avesse correttamente effettuato i calcoli avrebbe rilevato che ### senza la somma (prestata dal padre) di ### 150.000,00, non avrebbe avuto il denaro sufficiente per comprare la casa sita nel Comune di ### Il motivo deve essere rigettato. 
Poiché al “manoscritto” non può assegnarsi la natura di ricognizione di debito per le ragioni sopra evidenziate, non resta che verificare se sussistano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi del contratto di mutuo. E la prova degli stessi incombe senza dubbio in capo al preteso mutuante.  ###. 1813 c.c. definisce il mutuo come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. 
In caso di contestazione, il mutuante deve dimostrare sia la consegna della somma, sia l'assunzione dell'obbligo restitutorio. 
La consegna a qualsiasi titolo della somma de qua (150.000/00 euro) da parte di ### è stata contestata da ### già prima dell'inizio del processo di primo grado (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado di ###. ### appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha basato la propria pretesa restitutoria ### sul “manoscritto” sopra citato, asserendo che quest'ultimo avesse natura di ricognizione di debito, senza fornire alcuna ulteriore prova della datio rei e limitandosi a sostenere di aver erogato detta somma a ### in più soluzioni, nel corso di ottobre 2011, senza tuttavia provare con quali modalità detti importi sarebbero stati versati e per quale singolo ammontare. 
Né può ritenersi rilevante, al fine, l'assunto secondo cui “il debitore non ha fornito la prova né della disponibilità, né tanto meno della provenienza” (cfr. p. 8 dell'atto di citazione in appello e p. 10 della comparsa conclusionale di parte appellante) del danaro da lui utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di #### della prova della sussistenza del contratto di mutuo - in tutte le sue componenti costitutive (datio rei ed assunzione dell'obbligo restitutorio) - grava sull'asserito mutuante (nel caso di specie, parte appellante), non essendo il presunto mutuatario tenuto a provare, mediante una indebita inversione dell'onere della prova, come abbia diversamente reperito il danaro utilizzato per far fronte ai propri acquisti immobiliari. 
Con il terzo motivo di appello, viene lamentata un'erronea e contraddittoria interpretazione delle prove documentali versate nel corso del giudizio di primo grado in ordine al prestito della somma di ### 200.000,00.  ### la prospettazione di parte appellante, il fatto che detta somma sia stata consegnata a parte appellata a titolo di mutuo sarebbe, anzitutto, provato dalla dicitura contenuta nelle causali (“prestito infruttifero”) dei tre bonifici mediante i quali l'importo de quo è stato versato a ### La natura della dazione, a parere di parte appellante, sarebbe altresì avvalorata dal fatto che anche il diverso prestito di ### 260.000,00, riconosciuto come tale da ### era stato effettuato mediante un bonifico con dicitura “prestito infruttifero”. 
Da ultimo, a parere di parte appellante, ad ulteriore conferma del fatto che l'importo de quo non fosse un “regalo”, bensì un prestito, verterebbe anche la circostanza che ### - la quale aveva ricevuto la identica somma di ### 200.000,00 con bonifici avvenuti in pari data a quelli del fratello ### - aveva restituito la somma al padre. 
Il motivo è infondato.  ### restitutorio, in quanto integrante la stessa fattispecie tipica del negozio di mutuo, non può essere desunto dalla mera dicitura “prestito infruttifero” contenuta nei tre bonifici de quibus, peraltro inserita in via del tutto unilaterale. 
Va, inoltre, considerato che proprio per il diverso prestito di ### 260.000,00 menzionato dall'appellante, seppure fosse stata inserita la medesima dicitura nella causale del bonifico con cui era stata erogata detta somma, ### aveva ### assunto uno specifico impegno restitutorio mediante la scrittura privata con cui era stato formalizzato il prestito di denaro (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante). 
Al contrario, nel caso di specie, sono rinvenibili indizi a sostegno della tesi opposta. Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale di ### è emblematico che detto importo non sia stato richiesto da ### con la lettera di messa in mora datata 5.7.2018 mediante la quale il padre ha indicato tutti gli importi ### dovuti dal figlio ### Non senza rilevare, da ultimo, che parte appellata ha depositato alcune missive spedite da ### a ### in cui veniva precisato che la dizione “prestito infruttifero” sarebbe stata utilizzata “per non metterci in difficoltà in caso di futuri eventuali accertamenti” (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di ###. 
Quanto, poi, alla restituzione, da parte di ### al padre, della somma di ### 200.000,00 (la cui prova è stata per la prima volta dedotta in appello e ritenuta inammissibile dalla Corte in quanto ritenuta non “indispensabile”) deve rilevarsi che trattasi, appunto, di un rapporto giuridico differente a cui ### è estraneo e, pertanto, la riconsegna delle somme da parte di ### non prova in alcun modo l'assunzione da parte di ### dell'obbligo restitutorio in relazione alla somma a lui riferibile. 
Con il quarto motivo di appello, infine, parte appellante lamenta un'erronea interpretazione delle norme relative al contratto di mutuo e, in particolare, la incorretta applicazione degli artt. 1813 e ss ### la prospettazione di parte appellante, anche qualora la Corte non dovesse qualificare il documento n. 1 del fascicolo di parte appellante come ricognizione di debito, sarebbe comunque stata “fornita la prova che le somme richieste venivano concesse in prestito dal ### con conseguente impegno del debitore a restituirle”. Lamenta, altresì, l'impugnante che, ove la somma di ### 200.000,00 fosse stata ricevuta da ### a titolo di donazione, quest'ultima, data la mancanza della forma prescritta per le donazioni di non modica entità, sarebbe nulla. 
Il motivo, nella prima parte, è infondato per tutte le argomentazioni svolte nell'analisi dei superiori motivi di appello. Quanto, invece, all'asserita nullità della donazione, rileva la Corte che trattasi di “allegazione” nuova, mai dedotta in primo grado e, peraltro, neppure resa oggetto di specifica domandandel presente giudizio, come emerge dalle conclusioni in epigrafe riportate rassegnate dall'appellante. 
Il thema decidendum - sin dal primo grado di giudizio e, quindi, in questo grado - si è esclusivamente incentrato sulla ### sussistenza del contratto di mutuo e sulla restituzione delle somme ### corrisposte a tale titolo.  ### spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore delle parti appellate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm., escluso ogni compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta. 
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: - rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 bis n. 5809/2020; - condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado liquidate, per ciascuna parte appellata, in ### 7.120,00 per competenze professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. se dovute; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.  ### estensore Dott. ### 

causa n. 3024/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raineri Carla Romana, Coluccia Silvia

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Tribunale di Savona, Sentenza n. 274/2025 del 28-04-2025

... da ### e ### 5.000,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 10.000,00 euro alla ### a titolo di “finanziamento infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 14.000,00 euro alla ### a titolo di “finanziamento infruttifero”. In data ### sono stati accreditati da ### e ### 2000,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7000,00 euro alla ### a titolo di “versamento inf socio ### Ciro”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7.000,00 euro alla ### , in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7500,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero socio, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 1000,00 euro alla ### in data ### sono stati accreditati da ### e ### 4000,00 euro alla ### Si precisa che la documentazione economica in atti si riferisce agli ultimi tre anni d'imposta, ragione per cui rispetto al periodo antecedente al 2021 non vi sono dati suscettibili di valutazione. Nel contempo, vi è pure evidenza della restituzione a ### di una parte delle somme concesse in prestito (ad esempio, dal conto della ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di #### riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati: Dott.ssa ###ssa Erica Passalalpi Giudice rel.  ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 2109 del ### dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 vertente tra ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in ### 1/8 17031 ### giusta delega in atti -ricorrente e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in ### N. 27 17031 ### giusta delega in atti -resistente - Con l'intervento della ### della Repubblica - ### Oggetto: Divorzio - ### effetti civili.  ###'udienza del 9.4.2025 le parti hanno concluso come in atti.  RAGIONI IN FATTO E #### ha proposto ricorso nei confronti della moglie ### per sentire dichiarare il divorzio, riconoscere alla consorte un assegno divorzile, purché in misura inferiore al contributo di mantenimento previsto in sede di separazione, porre a proprio carico un contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, pari a 800,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. ### costituitasi in giudizio, ha invocato la declaratoria di divorzio, l'assegnazione della ex casa familiare, un contributo a carico del coniuge per il mantenimento dei figli pari a 1.000,00 euro complessivi, oltre al 100% delle spese straordinarie, un contributo a carico del coniuge e a proprio favore pari a 1.200,00 euro, oltre al pagamento del canone di locazione della ex casa familiare pari a 800,00 euro mensili ed al pagamento delle utenze. 
Sentite le parti all'udienza del 12.2.2025, è stata pronunciata la sentenza parziale di divorzio n. 184 del 19.3.2025. 
Acquisita la relazione resa dalla ### di ### nel giudizio d'appello promosso dalla odierna resistente avverso le statuizioni economiche della separazione ad essa relative, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 
In questa sede ###rilievo la domanda della resistente di assegnazione della ex casa familiare e le domande economiche in punto mantenimento dei due figli e assegno divorzile in favore della moglie.  ### rileva che merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della ex casa familiare proposta dalla resistente ### in quanto è circostanza pacifica che la donna fin dalla disgregazione dell'unità familiare abbia continuato a vivere unitamente ai due figli, oggi ormai maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, in detta casa. Si tratta di un immobile condotto in locazione, al gravoso canone di 800,00 euro mensili, oltre utenze. 
La resistente ha chiesto che sia il canone di tale alloggio sia le relative spese per utenze siano poste a carico dell'ex coniuge, ma le domande proposte appaiono manifestamente inammissibili, fermo restando che degli oneri derivanti dalla sistemazione alloggiativa il Collegio terrà senz'altro conto in sede di determinazione del contributo di mantenimento per i figli, così come in sede di determinazione dell'assegno divorzile. 
Ciò detto, veniamo al contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente per i figli conviventi con la madre. 
In sede di separazione, l'odierno ricorrente è stato gravato da un contributo per il mantenimento dei figli pari a 800,00 euro complessivi (400,00 euro per ciascuno). 
E' stato inoltre gravato dal pagamento integrale delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate secondo le linee guida in uso presso questo Tribunale fino al 29.1.2024. 
Attualmente il ricorrente vive presso la casa dei propri genitori, senza sopportare oneri alloggiativi. 
E' socio accomandatario al 69,8% della ### di ### & C. Socio accomandante è il padre del ricorrente, ####à di famiglia gestisce uno stabilimento balneare ed il relativo ristorante. 
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, per l'anno 2020, ha denunciato un reddito netto complessivo pari a 6257,00 euro. Nello stesso anno, risulta che egli ha versato i propri contributi previdenziali per 3860,00 euro e mantenuto moglie e due figli. Risulta altresì che al 29.1.2021, dunque appena spirato il 2020, le odierne parti avevano investimenti cointestati per oltre 100.000,00 euro e segnatamente per 101.160,94 euro. 
Dalla documentazione in atti emerge poi che il ricorrente, per l'anno d'imposta 2021, ha denunciato un reddito netto complessivo pari a 373,00 euro. Nello stesso anno, risulta aver versato 3850,00 euro di contributi previdenziali e aver mantenuto moglie e figli. Risulta inoltre che al 30.6.2021 gli investimenti cointestati ai coniugi si erano ridotti a 27.220,84 euro e sul conto comune vi erano provviste per 72.489,66 euro, mentre al 31.12.2021 si erano sostanzialmente azzerati gli investimenti, così come si era ridotta a 1279,29 euro la provvista sul conto comune. Infatti, in data ### risulta essere stato disposto dal conto comune un bonifico in favore dei genitori del ricorrente (### e ### per l'importo di 70.000,00 euro con causale “restituzione parziale prestito infruttifero acquist”. 
Dalla documentazione in atti emerge ancora che, nell'anno d'imposta 2022, il ricorrente ha denunciato un reddito netto complessivo pari a 23.111,00 euro e, nell'anno d'imposta 2023, pari a 40.226,00 euro (corrispondenti su 12 mensilità a 3352,00 euro mensili). 
All'udienza del 12.2.2025, ### ha infine dichiarato di percepire in media 2500,00 euro netti mensili. 
Le dichiarazioni dei redditi del ### così come appena riepilogate, corrispondono a quelle della ### di cui è accomandatario che nel 2020 ha denunciato ricavi per 30.000,00 euro e costi per 22763,00 euro, con una differenza pari a 7238,00 euro. Nel 2021 ha denunciato ricavi per 20.000,00 euro e costi per 19466,00 euro, con una differenza pari a 534,00 euro. Nel 2022 ha denunciato ricavi per 137012,00 euro e costi per 99.777,00 euro, con una differenza di 37.235,00 euro. Nel 2023 ha denunciato ricavi per 193301 euro e costi per 130361,00 euro, con una differenza di 62940,00 euro. 
Se le dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli anni 2020 e 2021 paiono scarsamente attendibili, in quanto i redditi denunciati risultano irrisori ed incompatibili con la stessa sopravvivenza del nucleo familiare, per gli anni 2022 e 2023 non paiono esservi indici sintomatici dell'esistenza di redditi non dichiarati. 
Attualmente il ricorrente non risulta intestatario di un conto corrente personale, ma di fatto si avvale del conto corrente della ### dal quale, infatti, vengono disposti i pagamenti del contributo di mantenimento per moglie e figli. 
Sul conto della ### vi è evidenza di versamenti di denaro contante che ben possono corrispondere agli incassi e vi è evidenza anche dei pagamenti a mezzo ###
Da questo conto, inoltre, risultano emessi assegni per importi ingenti, circostanza questa rilevata anche dalla ### di ### nella relazione acquisita agli atti. 
Non vi è prova documentale della destinazione di tali assegni. 
Nella propria relazione la ### di ### ipotizza che “tali assegni sono verosimilmente da ricondurre anche ai compensi del ### Gianluca”, ammettendo però: “non è stato possibile rilevarne il versamento su un rapporto di conto intestato al medesimo”. 
Il ricorrente ha allegato, offrendo una spiegazione alternativa, che tali assegni sono stati emessi in favore del padre ### a copertura dei prestiti dallo stesso concessi alla ### nel corso del tempo.  ### rileva che non vi è alcuna prova che gli assegni emessi siano stati incassati dall'odierno ricorrente e neppure che siano stati incassati dal di lui padre. 
Certo è che dalla disamina della documentazione in atti si può evincere che effettivamente ### nel tempo, ha sempre concesso alla ### di famiglia prestiti infruttiferi: in data ### sono stati accreditati alla ### da ### e ### 10.000,00 euro, peraltro senza causale, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 5.000,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 10.000,00 euro alla ### a titolo di “finanziamento infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 14.000,00 euro alla ### a titolo di “finanziamento infruttifero”. 
In data ### sono stati accreditati da ### e ### 2000,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7000,00 euro alla ### a titolo di “versamento inf socio ### Ciro”, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7.000,00 euro alla ### , in data ### sono stati accreditati da ### e ### 7500,00 euro alla ### a titolo di “prestito infruttifero socio, in data ### sono stati accreditati da ### e ### 1000,00 euro alla ### in data ### sono stati accreditati da ### e ### 4000,00 euro alla ### Si precisa che la documentazione economica in atti si riferisce agli ultimi tre anni d'imposta, ragione per cui rispetto al periodo antecedente al 2021 non vi sono dati suscettibili di valutazione. 
Nel contempo, vi è pure evidenza della restituzione a ### di una parte delle somme concesse in prestito (ad esempio, dal conto della ### vi è un bonifico in favore di ### in data ### per 7000,00 euro). 
E' perciò plausibile, anche se non documentalmente provato, che gli assegni emessi per importi ingenti, così come sostenuto dal ricorrente, siano stati incassati dal medesimo ###
Preme precisare che dalla relazione della ### di ### emerge che ### è delegato ad operare anche sul conto cointestato ai di lui genitori, le cui movimentazioni sono state in parte versate in atti. 
Fra le movimentazioni di tale conto si segnalano alcuni giroconti verso posizioni ignote (ad esempio, 5.000,00 euro in data ### ed altri 5.000,00 in data ###). 
In mancanza di evidenze certe in ordine alla destinazione di tali giroconti, non è possibile attribuire a ### entrate ulteriori rispetto a quelle denunciate. 
Nel corso della discussione orale, la difesa della resistente ha insistito sull'anomalia costituita dall'emissione di assegni per importi ingenti tali da azzerare le provviste presenti sul conto della ### Ha inoltre insistito sull'anomalia costituita dal versamento di denaro contante sul conto della ### La difesa del ricorrente ha insistito, invece, sul fatto che i versamenti in contanti non sono altro che gli incassi e sul fatto che gli assegni emessi sono stati destinati a ripianare il debito della ### nei confronti del socio accomandante ### attesi i prestiti dallo stesso concessi.  ###, anche tenuto conto degli esiti delle indagini espletate dalla ### di ### ritiene che non vi sia evidenza dell'esistenza in capo a ### di entrate ulteriori non denunciate al ### (i versamenti in contanti ben possono essere gli incassi derivanti dalla gestione dello stabilimento balneare e del ristorante) e che non vi sia neppure prova dell'intervenuto incasso da parte del ricorrente degli assegni emessi dal conto della ### Il ricorrente, sentito all'udienza del 12.2.2025, ha riferito di aver spesso ricevuto dai genitori aiuto economico. 
Non avendo un conto corrente a sé intestato, tale aiuto deve necessariamente essere transitato sul conto della #### ha dichiarato di non essere titolare di titoli né investimenti. 
La resistente ### vive con i figli nella ex casa familiare in locazione al canone di 800,00 euro mensili. 
Sentita all'udienza del 12.2.2025, ha dichiarato di essere intestataria di una carta postepay sulla quale le vengono accreditati dall'ex coniuge i contributi di mantenimento. 
I movimenti di tale carta non sono, però, stati depositati in giudizio. Nella relazione della ### di ### si legge che “tale carta presenta un saldo, alla data del 10.1.2025, di euro 1,85.” La donna non ha conti correnti né libretti, salvo il conto cointestato con l'ex marito che rimane tuttora acceso e sul quale viene accreditato l'assegno unico spettante per i figli. 
Dalla relazione della ### di ### depositata in atti, emerge che ### era delegata ad operare sul conto cointestato ai propri genitori, estinto in data ###. Su detto conto in data ### risulta un investimento per 50.000, 00 euro. 
La resistente ha rappresentato di avere quale unico reddito il contributo di mantenimento pagato dall'ex coniuge e di ricevere aiuto anche dalla famiglia d'origine. Non risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. 
Entrambe le parti non sono titolari di beni immobili. 
Quanto ai figli ### (15.1.2000) e ### (15.4.2005), entrambe le parti hanno dato atto che la ragazza svolge lavoretti stagionali mentre coltiva il proprio percorso di studi, frequentando l'università. I ragazzi non frequentano il padre che, dunque, non partecipa al loro mantenimento in via diretta. 
A fronte delle considerazioni che precedono, tenuto conto non solo delle rispettive posizioni economiche delle parti, ma anche dell'età dei ragazzi, dello svolgimento da parte almeno di ### di lavoretti stagionali e della assenza di frequentazione col padre, considerate infine le nuove linee guida adottate da questo Tribunale rispetto alle spese straordinarie, il Collegio ritiene di porre a carico di ### un contributo per il mantenimento dei figli pari a 700,00 euro complessivi (di cui 300,00 per la figlia ### e 400,00 per il figlio ###, annualmente rivalutabili secondo gli indici ### da corrispondere in favore di ### entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come di seguito meglio individuate.  ### di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. 
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * ###: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria; * ###: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso; c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; d) corsi di specializzazione e master; e) gite scolastiche con pernottamento; f) corsi di recupero e lezioni private; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; * ###: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; b) spese per la patente; * ###: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento; b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione; * ###-###: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal ### b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche; d) cure dentistiche presso strutture pubbliche; e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il ### in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; g) tickets sanitari; h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte; h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti; i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti; * ###: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante; c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal ###
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.  * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 
Resta da esaminare la domanda della resistente di assegno divorzile. 
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile. 
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. 
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.  ### dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio. 
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. 
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa. 
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6 Legge 898/1970. 
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal ### coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro. 
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale. ### divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, 5148). 
Ora, nel caso di specie, il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma ha chiesto piuttosto che sia contenuto in una misura inferiore rispetto a quella stabilita a titolo di mantenimento nella sentenza di separazione personale. 
La resistente ha chiesto, a titolo di assegno divorzile, un importo pari a quello stabilito in sede di separazione. 
Il matrimonio fra le odierne parti è durato 26 anni circa. 
Quando gli ex coniugi si sono conosciuti nel 1994, il ### aveva 22 anni e la moglie 32.  ### aveva appena intrapreso la gestione dello stabilimento balneare, mentre la ### lavorava come baby sitter. Come spiegato dalla stessa resistente: “quando ci siamo conosciuti io lavoravo come baby sitter da diversi anni con la stessa famiglia. Poi ho lavorato anche come segretaria nell'estate prima del matrimonio. Poi a settembre 1998 ho subito un intervento all'utero, un mese prima del matrimonio. Poi ci siamo sposati, avevo lasciato il lavoro come baby sitter perché non avevano più bisogno del mio aiuto e il lavoro da segretaria era solo per il periodo estivo. Dopo il matrimonio non ho più lavorato: un po' il post intervento e un po' abbiamo deciso subito di avere il primo figlio, ad aprile ero già in gravidanza. E' una decisione che abbiamo preso insieme. Lui ha sempre lavorato nello stabilimento balneare e ha sempre mantenuto la famiglia”. 
Il ricorrente, per parte sua, ha riconosciuto: “mia moglie ha fatto la casalinga, ha accudito i figli e pensato alla casa. Ero io che mantenevo la famiglia”.  ### osserva che certamente ### in costanza di matrimonio, si è presa cura della famiglia e della casa, consentendo al coniuge nei mesi di attività dello stabilimento balneare di esercitare la sua attività a tempo pieno, eventualmente anche risparmiando sui costi del personale da occupare.  ### tuttavia, non ha cessato di lavorare a causa ed in conseguenza del matrimonio, ma piuttosto - per sua stessa ammissione - per cause estranee alla nuova vita matrimoniale. 
Non pare, inoltre, aver sopportato un particolare sacrificio delle sue ambizioni lavorative, avendo - per quanto consta - in precedenza svolto lavori non implicanti alcuna specializzazione e comunque di durata limitata nel tempo. 
Sta di fatto che la donna, ormai prossima ai 63 anni, non ha altra entrata ad eccezione del contributo ad essa erogato dal ### per lei e per i figli.  ### al momento sta frequentando un corso di formazione organizzato dal centro per l'### ma non ha alcuna garanzia in ordine alla sua successiva occupazione.  ### ritiene allora, in conformità a quanto già proposto in via conciliativa dal ### rel. e in considerazione delle rispettive posizioni economiche delle parti, che vada posto a carico di ### a titolo di assegno divorzile da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese a ### un contributo pari a 1.000,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ### Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, anche considerato il rifiuto ostinatamente opposto dalla resistente alla proposta conciliativa formulata dal ### rel., seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dispone l'assegnazione della ex casa familiare in favore di ### affinchè continui a viverci unitamente ai figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti; - pone a carico di ### un contributo per il mantenimento dei due figli pari a 700,00 euro complessivi (di cui 300,00 per ### e 400,00 per ###, annualmente rivalutabili secondo gli indici ### da corrispondere in favore di ### entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva; - pone a carico di ### a titolo di assegno divorzile da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese a ### un contributo pari a 1.000,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ### - rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in euro 151,61 per esborsi ed in euro 3809,00 per compensi, oltre a spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.4.2025 ###ssa ###ssa

causa n. 2109/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Passalalpi Erica, Canaparo Lorena

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