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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 149/2025 del 04-02-2025

... è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci. Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della ### S.r.l. (e cioè #### e ###. Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società ### S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali. ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli. Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società ### S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al 23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012. Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliato in ### di #### alla ### D'### presso e nello studio degli avv.ti ### e ### che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ### E #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.  ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso e nello studio della predetta in ### al ### n. 44, giusta procura rilasciata per ogni stato e grado del giudizio nel procedimento di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. tenutosi dinanzi al Tribunale di ### Registrato il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### - Donazione. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di L'### respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere: 1) Accogliere l'appello proposto dal sig. ### e per l'effetto riformare la sentenza gravata nella parte in cui dispone: “### integralmente le domande svolte da ### in via principale. […] ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.- ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 2) Accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione tipica ad esecuzione indiretta, la/le liberalità eseguita/e dal #### in data ### in favore dei ###ri ### e ### congiuntamente, nonché in favore di ### ed ancora a beneficio di ### 3) Dichiarare la nullità della/e donazione/i diretta/e eseguite in data ###, dal ricorrente in favore dei tre figli e della nuora, per difetto di elemento essenziale dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del codice civile; 4) ### i sig.ri ### e ### in solido, ### e ### ciascuno per sé a restituire, la quota loro donata, pari a € 65.000,00 per ciascuna delle tre parti, e fino al concorrere della maggior somma di € 195.000,00, oltre interessi sulle predette somme dalla dazione alla restituzione; 5) ### i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.” Per gli appellati ##### “Piaccia all'###ma Corte di Appello di L'### ogni contraria istanza disattesa, rigettare, per tutti i motivi che precedono da intendersi come qui ripetuti e trascritti, l'appello proposto ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 dal sig. ### avverso la sentenza n. 159/2023 resa dal Tribunale di ### a definizione della causa civile n. 283/2020 RGAC confermando integralmente il provvedimento, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellata ### “…chiede a codesta ###ma Corte: - il rigetto puntuale di ciascuno e tutti motivi di appello formulati dal sig. ### per le ragioni indicate; - la conseguente conferma della sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### - la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e processuali anche del secondo grado…”.  RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 283/2020 promosso ex art. 702 bis c.p.c. da ### contro ##### e ### (per sentir accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione del versamento di €. 195.000,00 effettuato in favore dei convenuti in data ###, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma scritta per atto pubblico e condanna dei convenuti alla restituzione delle somme), giudizio dell'ambito del quale tutti i convenuti si erano costituiti, resistendo alle domande il Tribunale di ### così statuiva: “ - ### integralmente le domande svolte da ### in via principale. - Dichiara inammissibili le domande svolte da ### in via subordinata. - ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge. - ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, il ricorrente aveva esposto: - di aver contratto matrimonio con ### dal quale erano nati tre figli: ### (coniugato con ###, ### e ### - di aver effettuato in data ###, dal proprio conto corrente n. 60236 acceso presso la ### tre bonifici per la somma di €. 65.000,00 l'uno in favore dei tre figli (nonché alla nuora ### con causale “regalia”; - successivamente il rapporto con i figli era divenuto inesistente ed egli aveva interesse, data anche la sua situazione ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 economica, alla restituzione della somma versata ai figli ritenendo la donazione nulla per difetto di forma.  1.2. Il Tribunale dava, inoltre, atto che con comparsa del 3.12.2020 i convenuti #### e ### si erano costituiti in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti per qualificare il versamento delle somme di denaro come donazione. 
In particolare, sostenevano i convenuti che il versamento si inseriva nell'ambito di una operazione commerciale che vedeva coinvolta la società ### S.r.l., di cui era socio occulto lo stesso ricorrente, e la società ### S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante. 
Dava, infine, atto che anche la convenuta ### si era costituita in giudizio, contestando la domanda formulata nei suoi confronti, sia perché essa era mera cointestataria del conto con ### sia perché il versamento non poteva qualificarsi come donazione stanti le vicende societarie dalle quali tale operazione era scaturita.  1.3. Rappresentava inoltre che nel corso del giudizio, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice istruttore precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 18.4.2021, era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la causa era stata istruita mediante deposito di documenti, interrogatorio formale e prova per testi.  1.4. Ciò detto, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le risultanze della espletata istruttoria, rilevava l'infondatezza della domanda dell'attore, osservando che dall'analisi delle vicende intercorse tra le parti, sia antecedenti che successive al versamento delle somme oggetto del giudizio, non poteva affermarsi l'esistenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta ma, al più, una donazione indiretta vera e propria. 
In particolare, rilevava che nel caso di specie vi erano diversi fattori che portavano a considerare che il versamento fatto dall'attore/ricorrente in favore dei figli era stato effettuato al solo scopo di effettuare il pagamento del debito rappresentato dal mutuo fondiario contratto da questi ultimi (ma anche dallo stesso donante quale garante) e dalla società ### S.r.l. (gestita dall'intera famiglia ### compreso l'attore), e cioè: - il versamento della complessiva somma di €. 195.000,00 ai tre figli era avvenuto il ###; - in pari data i figli avevano girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e nello stesso giorno si era proceduto ad estinguere parzialmente il mutuo; - il mutuo in precedenza era stato frazionato e la somma di €.  195.000,00 copriva perfettamente la somma richiesta per l'estinzione della terza quota del ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 mutuo frazionato, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili, oggetto poi di cessione a terzi. 
Riteneva la ravvisabilità nella specie di ulteriori elementi presuntivi circa il coinvolgimento dell'attore sia nelle vicende della società ### S.r.l. (società di gestione di immobili, della quale egli era stato amministratore fino al 2008, assumendo poi, nell'ottobre 2012, la carica di liquidatore della società quando l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento), sia nell'operazione commerciale riferita all'acquisto del complesso immobiliare denominato ### “###” sito in ### con il richiamato mutuo fondiario, la sua ristrutturazione e la successiva cessione a terzi (in particolare aveva assunto il ruolo di garante del mutuo fondiario provvedendo anche alla ristrutturazione del complesso immobiliare con la società ### S.r.l. di cui era legale rappresentante). 
Rilevava che nel dicembre dell'anno 2012 ### aveva trasferito l'immobile in ### in parti uguali ai tre figli, i quali, a loro volta, avevano donato le quote della società al padre.  1.5. Richiamati in principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 18725/2017, rilevava nella specie la ravvisabilità di una donazione indiretta, in quanto con il suddetto negozio, l'attore/ricorrente aveva di fatto adempiuto al pagamento del mutuo in cui figuravano quali debitori i figli (e lui quale garante) e la società ### S.r.l., consentendo la liberazione parziale dell'ipoteca iscritta su alcuni beni che sarebbero stati poi venduti a terzi. 
Concludeva pertanto ritenendo che il versamento della somma di denaro oggetto del giudizio poteva essere qualificato quale donazione indiretta, non soggetta al requisito della forma solenne di cui all'art. 782 c.c..  1.6. Rilevava infine l'estraneità, alla fattispecie oggetto di giudizio, della convenuta ### poiché destinataria del versamento di € 65.000,00 solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione dell'attore.  1.7 Dopo aver rigettato le domande principali formulate dall'odierno appellante, il giudice di prime cure dichiarava altresì l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate in via subordinata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domande nuove e tardivamente proposte, atteso che, anche a volerle volendole qualificare come eccezioni o domande riconvenzionali proposte in conseguenza delle difese dei convenuti, avrebbero dovuto essere in ogni caso proposte entro la prima udienza di trattazione.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello ### chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) ### o falsa applicazione di norme di ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 782, 783, 809 c.c. riguardante l'errata qualificazione giuridica dei fatti di causa in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.); 2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2467 comma 2 e 2697 c.c. nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardante l'errata qualificazione della donazione del sig. ### agli appellati nonché dei conferimenti alla società ### S.r.l.); 3) ### e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art.  2730 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione degli artt. 769 e 809 c.c., nonché in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. - art. 360 c.p.c. n. 5.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati contestando il gravame, del quale hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.12.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ### e i tre appellati ### hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, mentre l'appellata ### non vi ha provveduto. 
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la donazione diretta, posta in essere da esso appellante, quale donazione indiretta, in quanto inserita in una più ampia operazione commerciale operata di concerto con i figli. 
Di contro, sostiene di aver effettuato una classica donazione diretta ad esecuzione indiretta, posta in essere mediante un ordine di giroconto dalla propria banca in favore dei figli, con accredito della somma sul conto corrente dei donatari. 
In particolare, evidenzia di aver effettuato i bonifici in favore dei figli, con causale “regalia”, nella consapevolezza di compiere una donazione diretta nei loro confronti: dunque tutta l'operazione è stata mossa da animus donandi da parte dell'appellante ed ha comportato ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 il diretto arricchimento dei figli e della nuora, con contemporaneo depauperamento del patrimonio del donante. 
Aggiunge di non avere nulla a che vedere con l'operazione posta in essere dai figli e dalla nuora successivamente al ricevimento delle somme loro donate, poiché ignorava in maniera assoluta l'intento dei figli, peraltro liberi di utilizzare il denaro ricevuto come meglio ritenevano. 
Richiama i principi enunciati dalla Suprema Corte nella nota sentenza pronunciata a ### n. 18725/2017 e contesta invece i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di prime cure (in particolare quelli relativi al pagamento del debito del terzo o al pagamento di quota di mutuo da parte del terzo). 
Spiega che le ### nella citata pronuncia, hanno ricondotto nell'ambito del contratto di donazione ### i trasferimenti di libretto al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca ### di strumenti finanziari o, in genere, di valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle ### e per il quale è stata esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta, essendo stata ravvisata una donazione diretta del denaro, nulla per mancanza di forma); mentre hanno ritenuto liberalità non donative quelle che si realizzano “### con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); ### con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; ### con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; ### con la combinazione di più negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui”.  5.2 ### ritiene utile preliminarmente rammentare, nel solco interpretativo tracciato proprio dalla Suprema Corte a ### con la sentenza richiamata dall'appellante ( n. 18725/2017), che il contratto di donazione (definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa dii un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione) e le liberalità diverse dalla donazione, dette anche donazioni indirette (contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa), “hanno in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro”, mentre differiscono tra loro, perché nel secondo caso “l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente ma in modo diverso”….”Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta i legittimari (art. 809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c.. 
Invero il regime formale della forma solenne (fuori dei casi di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decida di spogliarsi, senza corrispettivo dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione”.  5.3. Come segnalato anche dagli appellanti, le ### nella pronuncia in disamina, hanno proceduto ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta, rilevando in particolare che: - la liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente-stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto senza che questi paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di un vantaggio economico per lo stipulante; - riconducibile alla donazione indiretta è anche la cosiddetta cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo soggetto (realizzandosi in tale caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento dell'altro cointestatario), o la cointestazione di buoni postali fruttiferi (atteso che con il negozio propriamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che diventa beneficiario della relativa quota); - parimenti integra ipotesi di donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui, compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (assistendosi in tale caso ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti e cioè il solvens, il debitore ed il creditore); - il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui (da ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 ritenersi realizzato anche quando la dazione di denaro sia fatta dal beneficiante al beneficiario, in quanto avente valore semplicemente strumentale al conseguimento di quel risultato); - donazioni indirette sono anche ravvisabili nelle ipotesi in cui le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante; o nel caso di rinuncia abdicativa.  5.4 Ciò detto, si rileva che correttamente nella specie il giudicante ha ravvisato, nell'operazione posta in essere dal beneficiante (ricostruita, sulla scorta delle risultanze probatorie, come diretta a fornire ai beneficiari le risorse perché la società di cui erano soci esclusivi potesse adempiere al pagamento della rata del mutuo, contratto dalla stessa società, con la garanzia fideiussoria del beneficiante e dei tre soci), gli estremi della donazione indiretta non soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 5.4.1. Nella specie invero il risultato liberale dell'adempimento dell'obbligo del terzo risulta raggiunto (siccome ritenuto possibile dalla Suprema Corte a ### nella pronuncia del 2017) attraverso più atti collegati, ove l'elargizione della somma a favore dei beneficiari (unici soci della società debitrice), risulta unicamente strumentale a quel risultato.  5.4.2. La scansione temporale dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria (in particolar alla luce della documentazione in atti), consente di ritenere accertato che i bonifici furono effettuati in favore dei tre figli al fine di procurare loro le risorse necessarie a dotare la società della quale essi erano unici soci dei mezzi di estinzione della quota di mutuo gravante sull'immobile destinato alla vendita, mutuo contratto dalla società con la garanzia personale dei soci e di quella dell'attuale appellante. 
Ed invero: - I tre bonifici in favore dei figli, per complessivi €. 195.000,00, sono stati effettuati dall'appellante in data ###; - Lo stesso 30.07.2012 i figli dell'appellante hanno girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e si è proceduto, sempre lo stesso giorno, ad estinguere parzialmente il mutuo; - Il mutuo era stato in precedenza frazionato e la somma di €. 195.000,00 (quella bonificata dall'appellante ai figli) collimava perfettamente con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili oggetto di successiva cessione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5.4.3. La coincidenza dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da ### in favore dei figli in data ### con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota di mutuo frazionata, necessaria alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di successiva cessione ed il simultaneo impiego, da parte dei tre figli, il giorno stesso della ricezione delle somme, allo scopo di dotare la società delle risorse necessarie all'estinzione del mutuo (relativamente al quale sia il beneficiante che i beneficiari si erano costituiti fideiussori) rende palese la destinazione del denaro oggetto di bonifico agli scopi sopra indicati.  5.4.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, privo di pregio si rivela il rilievo dell'appellante, secondo cui egli si sarebbe limitato a donare, tramite i bonifici sopra più volte richiamati, l'importo di € 65.000,00 in favore di ciascuno dei figli, mentre l'impiego che questi ne avevano successivamente fatto era fatto proprio dei figli, l'intenzione dei quali era del tutto sconosciuta ad esso appellante. 
Non può del resto essere ignorato che, come correttamente rilevato dal primo giudice, ### ancorché formalmente uscito sin dall'anno 2008 dalla compagine sociale della società ### S.r.l., ha continuato ad essere convolto nelle vicende di detta società, come dimostrato: - dalla prestazione di fideiussione al fine di consentire alla società di ottenere il mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare che era poi stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati dalla detta società alla ### S.r.l. facente capo a ### e alla moglie; - dal fatto che a distanza di pochi mesi dai bonifici oggetto di causa (i quali avevano consentito l'estinzione della terza rata del mutuo) egli stesso aveva assunto la qualifica di liquidatore della società ### S.r.l. dopo che l'assemblea ne aveva deliberato lo scioglimento; - dalle dichiarazioni del teste ### notaio, escusso all'udienza dell'8.02.2023 (il quale così si è espresso: “…la famiglia ### è mia cliente da oltre trent'anni ma non posso essere preciso sul periodo in cui venivano a parlare delle vicende societarie della ### S.r.l. ma sicuramente la ### era una società di famiglia gestita da tutti e ci sono stati più incontri sulle vicende societarie sia con i figli che con il ### forse mancava qualche volta il figlio ### e sono state fatte sicuramente delle cessioni di quote in ambito familiare anche se non ricordo chi ha ceduto a chi se il padre ai figli o il contrario, si trattava di cessioni a fini fiscali in cui era presente anche il commercialista ###…”).  5.5. Dunque, alla luce di quanto esposto e delle risultanze probatorie di primo grado, il primo motivo di gravame si appalesa infondato e va rigettato, dovendosi invece confermare ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione indiretta operata dall'appellante in favore dei convenuti.  6. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.  6.1. Con il motivo ora in disamina l'appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine ai fatti, ai rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio, tra le persone giuridiche coinvolte e con riferimento alle risultanze derivanti dai bilanci e dalle scritture contabili della società presunta beneficiaria finale della dazione di denaro. 
In particolare, pone l'accento sulla natura delle società di capitali (nella specie, la ### S.r.l.), sulla autonomia giuridica e patrimoniale di cui godono rispetto ai soci, persone fisiche, che le compongono, e sul modo in cui possono ricorrere a capitali esterni per finanziare le attività societarie, contestando perciò di aver pagato, con i bonifici effettuali, la quota del mutuo riferibile all'immobile poi alienato dalla ### S.r.l., ribadendo invece che nella specie si verte in ipotesi di donazione diretta ad esecuzione indiretta. 
Spiega che in data ### la società ### S.r.l. aveva ricevuto tre finanziamenti infruttiferi da parte dei tre soci della stessa e che all'esito dell'avvenuto accredito del conferimento si era verificata la seguente condizione: i soci avevano maturato un credito verso la società come posta positiva iscritta a bilancio in loro favore (atteso che i finanziamenti sono somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite e costituiscono un debito della società da iscrivere nel passivo della società). 
Rileva pertanto come l'impostazione del primo giudice (secondo cui ### avrebbe pagato la quota del mutuo riferibile all'immobile poi successivamente alienato sempre dalla società ### S.r.l.) sia smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emerge che la quota di mutuo è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci. 
Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della ### S.r.l. (e cioè #### e ###. 
Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società ### S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli. 
Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società ### S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al 23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012. 
Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di mutuo. 
Evidenzia, quanto ai rapporti tra la società ### S.r.l. (alla quale cui compagine sociale era estraneo) e la società ### S.r.l. (della quale egli era socio) per la ristrutturazione del compendio immobiliare acquistato dalla prima, che si è trattato di rapporti tra due persone giuridiche.  6.2. ### ha già rigettato il primo motivo di impugnazione dell'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una donazione indiretta, fornendo motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell'appellante nelle vicende societarie della ### S.r.l., per cui l'esame di tale punto di doglianza appare ultroneo, posto che la decisione cd. assorbente sul primo motivo di appello permette di ravvisare la decisione implicita anche delle questioni cd. assorbite. 
Va solo evidenziato -quanto al rilievo operato dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazioneche gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa.  7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.  7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla ### S.r.l., della quale i figli erano unici soci; motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta società.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Censura altresì la parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, posto che, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo.  7.2. Anche in tal caso, invero, si tratta di aspetto che questa Corte ha valutato con riferimento al primo motivo di doglianza, in sede di verifica della scansione temporale dei fatti così come è emersa all'esito dell'istruttoria (in primis, alla luce della documentazione in atti), e dunque così come accertata dal giudice di primo grado, per cui anche tale questione può dirsi assorbita da quanto deciso con riferimento al primo motivo di doglianza.  7.3. Anche la censura relativa alla parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, mentre invece, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe condannata alla restituzione di quanto avuto poiché, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo, va rigettata. 
Tale doglianza parte dall'assunto che, nel caso di specie, ricorra una donazione ex art. 769 c.c., mentre, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, si è in presenza di una donazione indiretta, e conseguentemente sussiste la estraneità della convenuta ### al giudizio, essendo stata la stessa destinataria del versamento di €. 65.000,00 effettuato dall'appellante solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione del ### 8. Va accolta parzialmente la richiesta proveniente dalla difesa degli appellati #### e ### (vedi comparse conclusionali di replica), diretta ad ottenere ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag. 6): “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile”, nonché il risarcimento del danno.  8.1. Premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art 89 c.p.c., consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento, si rileva che le espressioni contenute nella frase in disamina rivelano oggettivamente un intento denigratorio ed offensivo, lesivo della dignità professionale del collega di controparte. 
Va dunque disposta la sua cancellazione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 8.2. Non meritevole di accoglimento si rivela, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno, prevista unicamente nel caso in cui l'espressione offensiva sia estranea all'oggetto della lite.  9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase decisoria per la sola appellata ### (non avendo la difesa della stessa precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusionali), con aumento inoltre per i tre appellati ### del 30% in quanto difesi dallo stesso difensore.  10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) DISPONE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile” contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale a firma dell'avv. ### 3) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati #### e ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.988,30 per competenze (già comprensive dell'aumento del 30% trattandosi di più parti difese dallo stesso difensore), oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; 4) ### l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta ### deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025 ### est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa #### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75

causa n. 794/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4678/2025 del 19-12-2025

... (all'epoca marito della figlia), a titolo di mutuo infruttifero, la somma di euro 49.000, per finanziare l'avvio della sua attività imprenditoriale, con il patto di vedersi restituito l'importo mutuato appena detta attività potessi dirsi avviata. Infruttuosamente diffidato il convenuto a restituire la somma in questione con missiva del 31/5/2022, l'attore ha dunque agito in giudizio, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione maturati, e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della predetta somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, per un verso, che la somma richiesta in restituzione era stata elargita con un atto di liberalità, in favore non solo del genero ma anche della figlia dell'attore, ### senza la sottoscrizione di alcun atto formale tra le parti, né tanto meno la fissazione di un termine per la restituzione, e, per altro verso, che, trattandosi di “prestito familiare”, in base agli accordi tra i coniugi, ### era stata deputata alla restituzione della somma prestata dal padre, in rate mensili di euro 500,00, ovvero euro (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI ### Il Tribunale, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6175/2023 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro ### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; ### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 19/11/2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha citato in giudizio ### deducendo che, in data ###, aveva prestato a quest'ultimo (all'epoca marito della figlia), a titolo di mutuo infruttifero, la somma di euro 49.000, per finanziare l'avvio della sua attività imprenditoriale, con il patto di vedersi restituito l'importo mutuato appena detta attività potessi dirsi avviata.   Infruttuosamente diffidato il convenuto a restituire la somma in questione con missiva del 31/5/2022, l'attore ha dunque agito in giudizio, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione maturati, e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della predetta somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.   Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, per un verso, che la somma richiesta in restituzione era stata elargita con un atto di liberalità, in favore non solo del genero ma anche della figlia dell'attore, ### senza la sottoscrizione di alcun atto formale tra le parti, né tanto meno la fissazione di un termine per la restituzione, e, per altro verso, che, trattandosi di “prestito familiare”, in base agli accordi tra i coniugi, ### era stata deputata alla restituzione della somma prestata dal padre, in rate mensili di euro 500,00, ovvero euro 250,00 quale quota di spettanza per ciascun coniuge, restituzione mai evidentemente avvenuta.   Allegando che la pretesa restitutoria era stata avanzata dall'attore soltanto all'indomani della crisi del rapporto coniugale con figlia, il convenuto ha poi ribadito che, in sede di negoziazione assistita esperita prima dell'introduzione del giudizio, non disconoscendo il prestito ricevuto e precisando che lo stesso era stato effettuato nei confronti di entrambi i coniugi per avviare l'attività lavorativa, si era dichiarato disponibile a pagare, con rate mensili, la somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito elargito, attraverso il pagamento dilazionato in rate mensili da euro 500,00.   Ha infine affermato che l'attività imprenditoriale a cui il prestito era finalizzato (bar caffetteria), avviata in una difficile congiuntura economica, era stata in perdita sin dall'inizio e, contestando sia i presupposti giustificativi dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata che i requisiti applicativi dell'istituto ex art. 2041 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la corresponsione della sola somma complessiva di euro 24.500,00, quale sua quota parte del prestito ricevuto, con pagamento rateizzato di una rata mensile pari ad euro 250,00.   Rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata dall'attore ed espletata la prova orale richiesta dal convenuto, la causa è infine pervenuta all'udienza del 19/11/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art.  281 sexies, co. 3, c.p.c. ***  La domanda attorea merita accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.   ### oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 3 prod. ###, che l'odierno attore ha erogato la somma di euro 49.000 per mezzo di un assegno postale, versato sul rapporto di conto corrente bancario intestato alla ditta “### Caffè” di ### Ora, non v'è dubbio che colui il quale chieda la restituzione di somme date a mutuo sia tenuto a provare, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione, ma in varie pronunce la S.C.  ha precisato che in casi del genere il rigetto della domanda restitutoria deve essere argomentato “con cautela”, specie quando la controparte non alleghi una causa idonea a giustificare il trattenimento degli importi ricevuti: (cfr.  ordinanza n. 27372 dell'8 ottobre 2021): “### una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens, per cui è onere del giudicante valutare tutte le circostanze complessivamente non essendo ammissibile che un soggetto trattenga senza causa il denaro ricevuto”.   Nel caso di specie, stenta a farsi comprendere l'allegazione difensiva del convenuto in base alla quale non sussiste alcun atto di mutuo o impegno di restituzione.   Sembra alludere ad un difetto di forma, ma il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro (art.  1813 c.c.), pacificamente avvenuta e, d'altra parte, la consegna della cosa mobile non è un requisito di forma previsto ad substantiam a pena di nullità ai sensi dell'art. 1325 nr. 4 c.c. ma un requisito di forma che condiziona unicamente la qualificazione del contratto come mutuo, essendo pacifica la piena validità dell'accordo di concedere a mutuo una determinata somma di denaro, soggetto al principio della libertà di forma e, dunque, pienamente valido anche sulla base di un accordo meramente verbale, fermo restando il problema della relativa qualificazione giuridica (preliminare di mutuo o contratto atipico assimilabile al mutuo).   Se invece si intende dire che la consegna della somma non è avvenuta a titolo di mutuo ma ad altra causa era onere del resistente indicare la diversa causa con un minimo di precisione e senza cadere in contraddizione.   Invece, il resistente invoca, per un verso, la natura di “prestito familiare”, allegando che era la moglie ad occuparsi del rimborso rateale delle somme elargite dall'attore, adottando così un'impostazione difensiva che postula proprio la natura di mutuo del rapporto negoziale inter partes e l'esistenza dell'obbligazione restitutoria, per altro verso, in maniera del tutto incongruente, ne adombra la natura di atto di liberalità, senza porsi neppure il problema che il negozio così invocato (la donazione) è sottoposto a rigidi requisiti di forma previsti ad substantiam a pena di nullità (cfr. art. 782 c.c.).   Nel vaglia postale circolare, versato in atti, vi è poi la chiara indicazione “prestito” quale evidente causale del trasferimento di denaro effettuato in favore del convenuto.   Ora, in presenza di una prova documentale forte, della pacifica accettazione della somma da parte del convenuto, senza nulla opporre in ordine al titolo della dazione di denaro, e dell'atteggiamento assertivo in concreto assunto da quest'ultimo, si deve con certezza ritenere concluso proprio un ordinario contratto di mutuo, con impegno di restituzione, senza che a ciò osti, anche in considerazione del rapporto tra le parti (all'epoca, genero e suocero) la mancanza del termine di restituzione e della pattuizione degli interessi, visto che dagli artt.  1815 e 1817 c.c. emerge chiaramente come gli indicati elementi siano elementi naturali ma non imprescindibili del contratto (cfr., in termini Cass., 03/12/1991, 12926, rv. 474851).  È bene ribadire, infatti, che la stipulazione di un mutuo fra privati, come disciplinata dall'art. 1813 c.c., non richiede alcuna forma particolare, sicché il contratto può essere perfezionato anche verbalmente o tramite comportamenti concludenti, mediante la consegna del denaro; benché un rapporto del genere sia normalmente a titolo oneroso, le parti possono anche stabilire l'assenza d'interessi (c.d. mutuo infruttifero). ###. 1816 c.c. prevede inoltre che “il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”, ammettendo nel secondo caso l'intento di agevolare il mutuatario. ###. 1817 c.c. tuttavia prevede che, se le parti non hanno convenuto un termine per la restituzione, questo e stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Ne consegue che la mancanza di pattuizione per iscritto del mutuo o di una specifica data di restituzione non influisce sulla validità o l'efficacia del rapporto obbligatorio, che tipicamente si estingue con la restituzione del tantundem eiusdem generis.   In breve, lo stesso legislatore prevede la possibilità di eseguire prestiti di favore, nell'interesse e a vantaggio esclusivo del mutuatario, lasciando a quest'ultimo la possibilità di scegliere discrezionalmente il momento in cui restituire il denaro ricevuto, senza pagare interessi; pertanto, anche ammesso che, in forza del particolare rapporto di familiarità intercorrente tra le parti, ### abbia voluto aiutare il genero, prestando il denaro senza imporre una precisa data di scadenza per il rimborso e, quindi, consentendo a costui di scegliere il momento in cui operare la restituzione, né costringendo il mutuatario al pagamento di interessi, senza neppure preoccuparsi di attestare in forma scritta il contratto, non per questo il rapporto giuridico istituito dalle parti perderebbe le caratteristiche tipiche del mutuo, come espressamente previste dalla legge.   Ininfluente è poi l'argomento per cui il prestito sarebbe stato concesso sia al convenuto che alla moglie.   ### in disparte il rilievo per cui trova smentita nella documentazione in atti (comprovante l'effettivo destinatario della somma) e non ha trovato adeguata conferma nel compendio testimoniale acquisito (fondato su dichiarazioni de relato ex parte, prive di valenza probatoria), la circostanza, quand'anche provata, non renderebbe per ciò solo infondata la pretesa restitutoria così come avanzata nei confronti del convenuto, atteso che, versandosi in ipotesi di obbligazione di natura solidale, in virtù del disposto dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono comunque tenuti in solido e il mutuatario ben può chiedere la restituzione dell'intero importo dovuto anche a uno solo.   Indimostrata la restituzione parziale delle somme mutuate, il convenuto non ha poi neanche evocato in giudizio la asserita coobbligata, per far valere sue eventuali responsabilità o per agire in regresso nei suoi confronti.   Pertanto, esclusa la donazione e dimostrata la dazione del denaro e la relativa causa, il debitore, in difetto di prova di qualunque fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione stessa, dev'essere condannato alla restituzione di quanto preteso dall'attore.   Ciò detto, difetta la prova della pattuizione di un termine certo per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del mutuatario.   Alla luce di ciò, considerato che la fissazione di un termine è essenziale alla fattispecie, appare doverosa l'applicazione dell'art. 1817 c.c. che, essendo disposizione normativa volta a stabilirlo, interviene nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a fissare un termine per la restituzione o nell'ipotesi in cui sia stata prevista una clausola di restituzione cum potuero.   Alla mancanza del termine di restituzione è invero equiparato il termine cum potuero che può inserirsi nel contratto di mutuo sotto una molteplicità di locuzioni equivalenti fra loro (non appena possibile, quando avrò denaro liquido ecc.), che hanno lo scopo di conformarsi alle possibilità economiche del mutuatario. Anche in questi casi il Giudice fisserà un termine, come stabilito dall'art. 1817, co. 2, c.c.. Nell'ambito di un rapporto di mutuo, infatti, se il mutuatario si è impegnato a restituire l'importo concordato "quando potrà", "quando gli sarà possibile", "quando lo riterrà possibile", oppure "quando vorrà" (da intendersi "in potestate debitoris"), spetta al Giudice stabilire il termine della restituzione.  Pertanto, è legittima la domanda del mutuante diretta alla restituzione dell'importo mutuato in adempimento dell'obbligo fondamentale da parte del mutuatario sul presupposto dell'applicazione della norma di cui all'art. 1817 c.c..   La fissazione del termine previsto da tale disposizione deve avvenire all'esito di un procedimento ordinario di cognizione finalizzato alla valutazione delle "circostanze" concrete del rapporto nel contraddittorio delle parti.   Per costante giurisprudenza, il Giudice, nell'accertamento del termine, può affermare l'esigibilità immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale.   Come ricordato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2055/1972, nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal Giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Qualora sia stato previsto che la restituzione dovrà aversi solo quando il mutuatario potrà il contratto deve ritenersi pattuito senza fissazione di termine di restituzione, dunque spetta all'### in virtù di quanto contemplato dal primo comma dell'art.  1817 c.c., fissare il termine compiendo un'indagine tenendo conto di una molteplicità di circostanze.   Indagando nel caso di specie ciò che ha indotto le parti alla stipulazione del contratto emerge come sottesa all'accordo vi fosse ab origine la volontà di consentire al nucleo familiare della figlia del mutuante una stabilità economica: infatti la somma serviva ad intraprendere un'attività imprenditoriale da parte del genero dell'attore. Si presumeva dunque che l'importo mutuato fosse utile al fine di avviare una attività economica idonea a consentire il sostentamento economico futuro della famiglia.   Pertanto, si può ritenere che la elargizione della somma mutuata abbia avuto alla base la solidarietà familiare e sia stata quest'ultima ad indurre le parti alla stipulazione del contratto di mutuo.  Dovendo stabilire il termine non si può non tenere conto di questa circostanza; dunque, si ritiene che, a seguito della separazione dei coniugi ### sia venuto meno il presupposto che aveva indotto la parte attrice alla concessione della somma e che, allo stato attuale, la finalità perseguita con l'elargizione del prestito si sia esaurita, considerando le circostanze nelle quali il mutuo era stato stipulato.   Il termine può anche essere ricavato da una determinazione implicita, risultante indirettamente dalle particolari caratteristiche dell'uso per cui la somma era stata mutuata, uso esplicitamente considerato dalle parti all'atto della stipulazione del contratto.   Si osserva come in questa situazione occorra considerare la durata che ha avuto, di fatto, la concessione del mutuo ed immaginare, altresì, quale avrebbe dovuto essere, secondo le circostanze, la durata del termine di restituzione appropriata alla situazione.   La Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 2522 del 1974, precisa che quando le parti non abbiano stabilito il termine per la restituzione della somma di denaro o delle altre cose fungibili mutuate, la norma dell'art. 1817 c.c. demanda la fissazione del termine al potere discrezionale del Giudice del merito, avuto riguardo alle circostanze; il concreto esercizio di questo potere discrezionale, quando risulti che vi è stata una valutazione di circostanze, non è sindacabile in sede di legittimità.   Ebbene, alla luce dell'entità della somma mutuata, del lungo lasso temporale trascorso dall'elargizione del prestito e dall'avvio dell'attività commerciale a cui era funzionale, nonché del significativo intervallo decorso dalla diffida alla restituzione inoltrata dall'attore, in difetto del rimborso finanche parziale degli importi dovuti, si ritiene dunque equo fissare, anche in considerazione delle condizioni soggettive del debitore, un termine per la restituzione coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza.   A nulla rileva, in questa prospettiva, la dedotta situazione di difficoltà economica del convenuto, che, ove integrante una vera e propria condizione di insolvenza, legittimerebbe anzi il creditore a richiedere l'immediato pagamento, ai sensi dell'art. 1186 c.c., alla stregua del principio, operante anche nei rapporti di mutuo senza termine, che ritiene addirittura superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato ad esigere immediatamente la prestazione. È, infatti, disposizione di carattere generale, in tema di obbligazioni, quella di cui all'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass., n. 6984 del 2003).   Non può essere accolta la richiesta di restituzione rateale avanzata dal convenuto, in difetto di prova della relativa convenzione inter partes.   Sulla somma oggetto di restituzione saranno dovuti i soli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.   Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: 1. In accoglimento della domanda proposta, #### a pagare in favore di ### la somma di euro 49.000 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; 2. ### il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 545 per esborsi e in euro 6.164 per compensi difensivi, oltre 15% per spese generali, IVA e ### come per legge. 
Bari, 19 dicembre 2025 Il giudice

causa n. 6175/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Chibelli

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1809/2025 del 16-10-2025

... mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013). Appare pertanto provato che la (leggi tutto)...

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n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il ### al numero 1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il ### e pubblicata il ### R.G. 1873/2022 pendente fra AVV. ###'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ### AMCO - ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - ###.G. 1950/2022 pendente fra ### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ##### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni: ### appellante Avv. ### D'### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”.  ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso; 2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### dei ### di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di ### S.p.A. quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da ### S.p.A. al sig.  ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto; e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. ### appellata ### - ### S.P.A., nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa; - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto; - dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal #### D'### rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal #### D'### per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.  ### appellata ### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di ### d'### voglia l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento a ### voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze disporre l'estromissione di ### stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.  * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ### d'### ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di #### dei ### di ### (nel proseguo: ### e, per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., proponendo opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto alla ### S.r.l. in liquidazione, in qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad ### d'### in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito ### con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula esecutiva in data ### (all. 1 fascicolo di primo grado ### d'###.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a ### S.p.a., e/o del difetto di legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da ### e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con ### S.p.A., come da comunicato stampa MPS del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado ### d'###. 
Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da ### con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito. 
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da ### e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni. 
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ### in quanto, nonostante che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da MPS per estinguere pregresse esposizioni debitorie di ### Si è costituita in giudizio MPS eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.   Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 fascicolo primo grado ###; precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti. 
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte; all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla ### la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del 21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo grado ###. 
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi. 
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova. 
Si costituiva in giudizio ### d'### segnalando che l'atto di precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il ###, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con ### era atto pubblico che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c.  in copia autentica, mentre MPS aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica. 
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato nel quale MPS subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo). 
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di ### S.p.a., né dalla procura legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di ### S.p.a.; in via ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari. 
Si è costituita in giudizio ### - ### S.p.A., con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da MPS in quanto, con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, MPS si era scissa in ### ed aveva trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito vantato da MPS nei confronti di ### D'### ha precisato altresì di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS anteriormente alla scissione. 
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da ### d'### avverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente. 
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di ### così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto; 2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di ### 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e ### come per legge”. 
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di ### S.p.a. non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo; non vi era inoltre, prova del recesso di MPS dal contratto di servicing con ### S.p.a. esercitato alla data di notifica dell'atto di precetto. 
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo esecutivo, argomentando che tra MPS e ### S.r.l. era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della ### a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto; sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011; Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020). 
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della ### che non avrebbe accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### a codesto ###mo Corte ### di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di ### depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare l'originario difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. all'avvio dell'azione esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di #### S.p.A. e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a. al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di #### S.p.A. quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a., nell'indicata qualità, al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e condannare ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., ed ora ### S.p.A.  nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. avv. ### d'### per l'importo da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art.  77, 115 e 116 c.p.c. 
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a. 
Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019. 
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a.  inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che la successiva costituzione di MPS non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.  2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. 
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione. 
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 c.p.c., dal momento che una parte delle somme che MPS aveva mutuato ad ### S.r.l. era stata svincolata solo in data successiva alla firma del contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado ### d'### e successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.  3) Impugnazione per omessa pronuncia; violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813 c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa. 
Il Tribunale di ### avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della ### in realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente utilizzate da MPS per consolidare e ristrutturare un precedente debito di ### a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di ### 825.000 (all.ti 5, 6 e 11 fascicolo primo grado ### d'###. 
In conclusione, MPS avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato il soddisfacimento della pretesa economica della ### stessa, dall'altro le aveva consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente; tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770, Cass. 8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517). 
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento contrario a buona fede di ### attesi i comportamenti che risultavano forniti di prova documentale, ovvero l'aver MPS immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di ### e scadute; l'aver concesso il mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da ### l'aver preteso il rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori d'### al fine della concessione del mutuo; l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all. 3-5 fascicolo primo grado ### d'### All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.  1873/2022.  2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia; violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c. 
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con ### ma si era limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità. 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art.  474 c.p.c., impedendo a ### dei ### di ### di agire in via esecutiva, l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..  3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c. 
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020). 
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il ### ed erogazione del denaro il ###); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo 474 c.p.c..  4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e 1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e dunque radicalmente nullo; ### infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su ### a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare ### di “liquidità”, da destinare alle proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di MPS che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.  5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte.  6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210 c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di MPS delle cambiali agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro 475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale ### s.r.l. redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai sig.ri ### nel marzo 2017”.  2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, ### - ### S.p.a. (nel proseguo: ###, quale società beneficiaria risultante dalla scissione di MPS in ### rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ### S.p.A. ad agire in nome e per conto di ### eccepito da ### d'### che ### S.p.A., in persona del procuratore speciale #### aveva agito quale mandataria in nome e per conto di MPS in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale; inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a., dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed inammissibile; IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e “comunque non prima del termine di 10 ### giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del ### 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse “trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la ### stessa a garanzia della regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla ### mutuataria quando la ### mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.; V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da ### d'### in quanto priva di causa petendi e di prova.  ### non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio riunito.  2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 ### quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da ### dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da ### in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### si è costituita nel giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ### d'### ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) ### riunione del presente procedimento a quello 1873/2022 R.G. proposto da ### d'### avverso la medesima sentenza; ii) ### la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto; iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata; v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” . 
Ha dedotto: I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto); III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'### della conformità, trattandosi di atto complesso che si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori; V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la MPS in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari; i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità; VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario; VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova; VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da parte di ### e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione; inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello. 
Nella propria comparsa conclusionale, ### ha rilevato che tutti i motivi di appello spiegati dall'appellante ### d'### avevano trovato compiuto esame nella sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.  2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ### d'### ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata ### chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione processuale tra le medesime parti. 
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, ### con riferimento alla parte ### d'### ha dichiarato di prendere atto della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate; con riferimento alla parte ### d'### ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. 
All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di MPS ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con istanza del 17.4.2025, ### d'### e ### hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di ### Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, ### S.r.l. ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e ### d'### fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso ### d'### Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che ### era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di ### S.p.a., precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di ### S.p.a. 
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ### ha chiesto alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di ### visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ### e prestato da ### d'### con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate. 
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, ### d'### preso atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte di ### ha insistito per la estinzione del giudizio nel rapporto tra ilo medesimo appellante e ### e ### con compensazione delle spese di lite.  *  3. ### di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.  3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da ### d'### osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado ### a firma ### datato 16.10.2024 ed avente come oggetto “contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra ### - ### S.p.A. e ### S.r.l.”, contenente esplicito riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a medio/lungo termine ipotecario, stipulato tra MPS e ### S.r.l. in data ### a rogito del notaio ##### in ### (### 45247; racc.  21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di ### all'estromissione dal giudizio. 
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “### pertanto l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di ### quale titolare dei ### con estromissione di ### in tutti i giudizi pendenti e inerenti ai ### sopra richiamati”. 
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la Corte dichiara l'estromissione di ### ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia all'appello di ### d'### debitamente accettata da ### dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.  3.2 ### introdotto da ### d'### va rigettato.  3.3 Il primo motivo è inammissibile.  #### d'### ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed insistendo nella doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale. 
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, ### I, n.1953/2022). 
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante ### d'### relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo, è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “### notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007). 
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. 
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”. 
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. Ordinanza n. 3166/2020).  3.4 Il secondo motivo è infondato. 
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).  3.5 Il terzo motivo è infondato.  #### d'### lamenta la mancata efficacia esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi, e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto. 
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle ### della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.  474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. 
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013). 
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo. 
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante ### d'### relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.  3.6 Il quarto motivo è infondato.  ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”.
Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022); “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” ( civ. n.###/2021).  3.7 Il quinto motivo è infondato.  ### ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte. 
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della ### in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie. 
Sul punto, la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.  3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.  ### ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di ### delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale ### S.r.l.  ### di esibizione, proposta per la prima volta da ### d'### nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello. 
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ### ai fini della produzione in giudizio. 
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di ### delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di ### S.r.l.”, né nell'atto di appello in cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova. 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. dichiara l'estromissione di ### - ### S.P.A dal giudizio R.G. 1873/2022; 2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022; 3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022; 4. respinge l'appello proposto da ### d'### nel giudizio R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di ### il ### e pubblicata il ###; 5. condanna l'appellante ### d'### al pagamento delle spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di ### liquidate in € 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante ### d'### i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.   ###. EST.   D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1873/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6469/2025 del 06-11-2025

... nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili. ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso. ******** Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. 
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - racc. 19892. 
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il ### € 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito; € 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.  ### dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, ### s.r.l.. 
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di € 258.000,00. 
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.  ### s.r.l. agiva nei confronti di ### ( proc. rg 14027/2011 ) chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con ### s.r.l. nonché per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove ### s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.  ### si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo. 
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita; in detta sede ### chiedeva la risoluzione del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto. 
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano ### assistito dall'avv.to ### e ### in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to ### Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede : a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di ### s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione; affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ### s.r.l. con cui era stato chiesto al venditore l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio; b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito; c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di ### s.r.l. sotto l'altro profilo denunciato da ### ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a €293.797,87; d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di ### s.r.l. e disponeva il ritrasferimento del complesso immobiliare a ### e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da ### s.r.l. perché, pur sussistendo detto diritto, non poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno; f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo ### s.r.l. a pagare a ### € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio tempore pagate dalla s.r.l; g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ### ponendo entrambe a carico di ### Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del ### del Tribunale di ### Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) ### proponeva opposizione di terzo revocatoria. ### era socia di maggioranza di ### s.r.l.  nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice; nel periodo intermedio era stato amministratore ### . 
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero. 
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00.  ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. 
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. 
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. 
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di ### Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre. 
Il ventidue ottobre 2012 ### inviava una nota all'amministratore con cui si rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con ### e sul perché i canoni di locazione fossero diminuiti; era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore. 
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage. 
Il sette dicembre 2012 ### era di nuovo amministratore unico e, esaminando i documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo. 
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di €170.000,00. 
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della s.r.l., sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. ### e per la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo. 
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to ### aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012. 
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da ### s.r.l. anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di ### a pagare € 230.000,00 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto. 
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della s.r.l. e di ### con atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di ### 2308/2013 ). 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà in capo a ### la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. 
Si costituiva ### s.r.l., in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la carica di amministratore ricoperta dall'attrice. 
A seguito del decesso di ### il processo era riassunto. 
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese; si costituiva anche il curatore della ### s.r.l.. 
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di ### per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.  ### impugnava la sentenza. 
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma. 
La Corte di Cassazione con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione. 
Il processo era riassunto da ### che concludeva chiedendo: “Accertare che il lodo, pronunciato tra il #### e la ###L ### S.r.l. dall'###. ### in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal ### del Tribunale Ordinario di ### con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (### 1626/12, ### 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della ###ra ### e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti; ii) conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il trasferimento in favore di ###L ### S.r.l. del (o comunque confermare la proprietà di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in ### via dei ### 33 costituito da: un locale sito in ### via dei ### 33 costituito da: locale sito in ### via dei ### 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.   Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate; - In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”. 
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo : “### del compendio immobiliare sito in ### via dei ### 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della BFR & L ### s.r.l. e vittoria di spese di lite a favore del sottoscritto ### speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.” La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza 2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso. 
In particolare, riprendendo la massima: “In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).” Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ### ha versato alla società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della Cassazione ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.  ******** 
Termine di decadenza. 
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.  ### afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to ### difensore della s.r.l. nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva. 
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come ### sia stata nominata ### della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da ### s.r.l. 
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di ### s.r.l., il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora ### era già amministratrice della società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di ### Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da ### s.r.l., sia l'esito della controversia e il contenuto anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone. 
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio successivamente instaurato da BFR contro ### per il risarcimento e, soprattutto, era riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ### s.r.l. ma a tutte le altre questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile. 
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria di BFR in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di ### aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. 
Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di BFR si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.  ### ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente. 
In buona sostanza ### già dalla data in cui, come amministratrice della BFR ha comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di argomentazioni difensive di ### s.r.l. riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito da ### ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da ### s.r.l. nonché del fatto, comunque non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da ### In particolare ### afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to ### e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro. 
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa ### che all'epoca era amministratrice della s.r.l.. 
In tale contesto il fatto che l'Avv.to ### abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il Collegio, le conclusioni e le richieste di ### s.r.l. sono state riportate dall'arbitro con riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012. 
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a ### dall'avv.to ### costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema decidendum e l'assenza di difesa di BFR sulla domanda di risoluzione avanzata da ### già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo; non solo, al contrario di quanto affermato dalla difesa di ### non è accoglibile la tesi in base a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to ### e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri scritti difensivi; ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.  ***** 
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a ### a) di tornare ad amministrare una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.  ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. 
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. 
In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.  ******** 
Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla Cassazione, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione. 
La liquidazione è quella di cui in dispositivo. 
Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di ### e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. 
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di Cassazione e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la Cassazione e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio; condanna ### a pagare a #### e ### in solido la metà di dette somme. 
Compensa le altre spese di lite.  ### camera di consiglio del sei ottobre 2025 #### de ### 

causa n. 4895/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Marina Tucci

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 642/2024 del 09-04-2024

... incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654). Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1067 del R.G. 2021 (avente ad oggetto opposizione a precetto), promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - opponenti - contro ### 2018-2 s.r.l. (c.f. ###) e per essa, nella qualità di mandataria, do### S.p.A. (c.f. ### - p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### l'atto introduttivo del presente giudizio ### e ### (rispettivamente, nella qualità di obbligato principale e datore di ipoteca il primo, e quale terzo datore di ipoteca e fideiussore il secondo) hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29-30.3.2021 con cui parte opposta aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 144.047,72 in forza del contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep.  n. 21296, racc. n. 9736), con il quale ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare al ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento. 
Hanno sollevato, al riguardo, i motivi di opposizione che così venivano compendiati: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la carenza di titolo esecutivo: contestuale costituzione di pegno di cui all'art. 1 del contratto; 3) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa; 4) la violazione della legge 108/1996; 5) l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la consequenziale invalidità/inefficacia/nullità dei precetti notificati; - accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, del mutuo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per la non meritevolezza/mancanza e/o illiceità della causa, ed indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto sopra argomentato; - accertare, altresì, la pattuizione nonché l'applicazione di saggi d'interesse in violazione alla ### 108/96 e dell'art. 644 c.p. e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità degli interessi riscossi e/o pretesi; - accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche convenute siccome indeterminate e quindi accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così come vantato dalla odierna opposta; ovvero comunque accertare l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del ### in sede di stipula del contratto. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il debito in tutto o in parte ancora sussistente, accertare e dichiarare l'effettiva quantificazione dello stesso, in applicazione dell'art. 1815, comma e c.c. ovvero dell'art. 117 Tub, procedendosi così all'accertamento secondo legittimità dei complessivi rapporti di dare e avere intercorsi. Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il ### si è costituita in giudizio ### 2018-2 s.r.l. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “doValue”), la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e domande, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite. 
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 12.1.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. 
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). 
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cassazione civile sez. III, n. 10200 del 16.04.2021). 
Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della ### “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. ###): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409). 
Peraltro, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713). La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.  1.1 Ciò premesso e muovendo dall'esame del merito della doglianza con cui parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta sull'assunto della mancata prova che il credito azionato rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in blocco, va registrato che con contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736) ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare a ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento; rispetto a tale negozio ### assunse le vesti di datrice di ipoteca (al pari del mutuatario) e fideiussore. Pacifica, poi, è la circostanza che a seguito dell'incorporazione della originaria banca mutuante nel ### S.c.p.a. il credito nascente dal mutuo per cui è causa sia transitato nella titolarità di quest'ultima banca. 
Come sopra ricordato, nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### - contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario, non richiedendo tale dimostrazione un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile. 
Detto altrimenti, se da un lato non è richiesta la prova circa la specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, cionondimeno - a fronte dell'altrui contestazione - è comunque necessario che la titolarità del credito in capo al cessionario emerga, mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, “senza incertezze”. 
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato per estratto ex art. 58 comma 2 TUB nella G.U.  parte seconda n. 144 del 13.12.2018 si evince che ### S.c.p.a. ebbe a cedere a ### 2018-2 s.r.l. “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, “i creditori”)”. 
A sostegno della titolarità del credito in questione parte opposta - in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - ha versato in atti il file denominato “ElencoPosizioniCedute”, all'uopo specificando che il credito di cui è stata minacciata l'esecuzione con l'atto di precetto in esame è quello identificato con il NDG 2002848. 
Ebbene - considerato che la società opposta ha, altresì, prodotto l'ulteriore file denominato “fascicolo posizione NDG 2002848 con costituzioni in mora” da cui si evince nitidamente che al predetto NDG risulta associata proprio la posizione debitoria maturata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di mutuo sopra richiamato - si può ragionevolmente concludere che l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito non sia meritevole di accoglimento, dovendosi di contro ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, tanto più che risulta nella disponibilità della stessa l'originale del contratto de quo.  2. Quanto al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la carenza di un valido titolo esecutivo (sull'assunto che il contratto de quo integrerebbe un mutuo condizionato in quanto la costituzione contestuale del pegno sulla somma erogata, in favore della medesima banca mutuataria, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654). 
Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla ### alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza”, sicché la creazione di un pegno sulle somme (o la costituzione di un deposito cauzionale) costituisce atto di disposizione del finanziato che, in tutta evidenza, postula che la somma sia entrata nella propria sfera giuridica di utilizzo. 
Appare, poi, opportuno precisare come per i contratti di mutuo - per i quali la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. "reale", nel senso cioè di ritenere che il contratto si perfezioni solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa (ex multis, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) - si sia costantemente affermato che, affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento (atteso che tale contratto - sancendo solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione - non documenta di per sé la consegna della somma di denaro). 
Il contratto reca, inoltre, l'indicazione degli elementi per la determinazione degli interessi dovuti anche a titolo di mora, motivo per cui è da ritenere che i canoni della certezza e liquidità di cui all'art.  474 c.p.c. siano stati ampiamente rispettati, con conseguente infondatezza della censura con cui parte opponente ha lamentato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.  3. Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa (fondata sull'assunto che “parte mutuante, con il prestito erogato, ha infatti inteso estinguere anche altri precedenti rapporti di dare/avere intercorsi con l'odierno opponente (cfr art. 5 del contratto), in cui si dà espressamente atto che “… un mutuo [non meglio identificato] di € 40.000,00 che sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento”), ritiene questo Tribunale che la circostanza secondo cui le somme rinvenienti dal contratto di mutuo del 22.3.2010 (ammontanti ad € 160.000,00) sarebbero state solo parzialmente destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di importo di gran lunga inferiore e maturata dal mutuatario in relazione ad un precedente mutuo di € 40.000,00 - in linea con quanto previsto al citato art. 5 del regolamento contrattuale de quo, a tenore del quale tale più risalente mutuo “sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento” - non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico sotteso alla minacciata esecuzione, che è un contratto di mutuo ipotecario. Ed infatti, non si può certamente ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile; generica ed indimostrata è risultata, poi, l'allegazione degli opponenti secondo cui la provvista del mutuo per cui è causa sarebbe servita anche per la estinzione di non meglio precisati “due ulteriori rapporti intrattenuti dall'opponente con la medesima mutuante”.  4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al ### verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate. 
Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. 
Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la ### avrebbe reso una erronea indicazione dell'### detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, ### Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. 
Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e ### lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art.  122, comma 1 lett. a] e f] TUB). 
Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e ### nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art.  122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della ### sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.  5. In ordine al profilo con cui è stata lamentata l'usurarietà degli interessi corrispettivi, la doglianza risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente nemmeno dedotto - com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso asseritamente usurario che in concreto sarebbe stato applicato ai propri danni. 
Gli interessi corrispettivi convenuti al momento della conclusione del contratto (pari al 4%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento per i mutui a tasso variabile ratione temporis vigente (4,38%).  6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate. 
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità - “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni. 
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447). 
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. 
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. 
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori. 
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile. 
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. 
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. 
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal “passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). 
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno. 
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. 
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria. 
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale. 
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.  1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. 
Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi. 
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo. 
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (### 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.  643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002). 
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (### 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). 
Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (###, anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della ### d'### Nondimeno, recentemente le ### unite (### U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la ### d'### pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle ### con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa. 
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi. 
Venendo, quindi, all'esame del tasso di mora - pattiziamente convenuto nella misura dell'interesse corrispettivo + 2% e, dunque, pari al 6,00% al momento della stipula del contratto -, anch'esso risulta inferiore al tasso soglia moratorio pari al 7,53% (ottenuto sommando al tasso soglia per i corrispettivi del 4,38% il tasso medio di mora del 2,1% aumentato della metà, pari al 3,15%), sarebbe. Di conseguenza, anche gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria ratione temporis vigente.  7. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d.  “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. 
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (####. 
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). 
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).  7.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della ### 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. 
Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo de quo) che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, ### sez. XVII, 30/07/2018, 15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera ### del 09.02.2000”; ### sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. ### del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”). 
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.  8. Inconferente rispetto all'odierno tema d'indagine risulta, ancora, il richiamo operato da parte opponente alla disciplina di cui all'art. 13, commi 14 del D.L. 183-20, che ha disposto la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.6.2021.  9. Quanto, poi, all'asserita non debenza delle somme a titolo di iva sui compensi di precetto, ritiene questo ### che trattasi di profilo da far valere in sede di esecuzione, costituendo ius receptum il principio secondo cui “tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, certamente rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di ### costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta"” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, 6974).  10. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2024.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1067/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo

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