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### n. 665/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, #### UE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 665/2024 promossa da: ### C.F. ###, nata in ##### il 15 aprile 1968, residente al 466 ###, ### MI 48009-1656, e ### coniugata ### C.F. ###, nata in ##### il 3 aprile 1962, residente al 575 ###, ### MI 48009-1604, rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del ### di ### con studio in ### alla ### n. 11, ed ivi elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti depositata sul canale telematico in data ### in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato; -Ricorrenti ###'INTERNO, C.F. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - ### - Resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: Ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana ### (alias ### o ###, nata a ### comune in provincia di ####, in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in matrimonio in ### a ####, con ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente, era emigrata col marito in ### ove era nata la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6). ### italiana, una volta emigrata in ### non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti 10) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ### la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11); - quest'ultima, in data ###, contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e da questa unione nascevano le odierne ricorrenti: ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 14).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. ### dell'### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo le ricorrenti dedotto di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'### ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”. Sull'infondatezza della domanda, deduceva che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non poteva vantare alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e che, comunque, nel caso di specie, la decisione sulla domanda attorea dipendeva “dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della ### gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non poteva essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### anche se i rapporti e le situazioni controverse non erano esauriti. ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data ###, parte ricorrente, rilevando la tardiva costituzione del Ministero resistente, chiedeva un termine per esaminare e controdedurre all'avversa comparsa di costituzione e risposta. Per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Questa Giudice, dato atto della tardiva costituzione del Ministero e della richiesta della parte, rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025 concedendo termine per brevi note da depositare entro venti giorni prima dell'udienza.
In data ### veniva depositata memoria di costituzione di nuovi difensori nell'interesse della parte ricorrente.
All'udienza del 16 aprile 2025, compariva la sola parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate, chiedendo la decisione della causa o la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. questa Giudice, rilevato che nessuno era presente per il Ministero dell'### già costituito, fissava l'udienza del 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
All'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente precisava le conclusion,i riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle autorizzate del 24 marzo 2025, e discuteva la causa sostanzialmente ricimando le proprie difese. Questa Giudice, sentite le conclusioni della parte e rilevato che non era presente il Ministero convenuto già costituito, assegnava la causa a sentenza riservando la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 2. - Tanto posto, preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 2.1 - Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a ### e, pertanto, in comune ricadente nel territorio di ### 3. - In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Corte Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 3.1 - Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 3.2 - Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. 3.3 - È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. 3.4 - Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. 3.4.1- Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. 3.5 - Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948. 3.6 - La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti ( 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998). 3.7 - Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). 3.8 - Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. S.U. n. 4466/2009). 3.9 - Con questa sentenza, quindi, la ### di Cassazione si è espressa a favore della trasmissione dello status di cittadino italiano ai figli delle donne italiane nati prima del 1948. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis. 4. - Ciò acclarato, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in quanto la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana è frutto di una interpretazione giurisprudenziale, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la ### non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della ### Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al ### o all'ufficio di ###, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “### del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero). 4.1 - Più nello specifico, il Ministero degli ### con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il ###; sicchè, secondo l'amministrazione centrale, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e, quindi, la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale assunto si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria. 5. - In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### ne consegue che il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, dacchè l'unica via percorribile per vedere riconosciuto il diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario. 5.1 - Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede ###questo senso, si veda la giurisprudenza di merito: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; #### ord. 18/04/2018; #### ord. 19/02/2018; #### sent. 18/09/2017; #### sent. 6/04/2017; #### sent. 22/03/2017, che conferma che, per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente). 6. - Alla luce delle superiori osservazioni ed aderendo agli orientamenti della ### di Cassazione, ad avviso di questa Giudice, nella fattispecie, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948, ed affermata la trasmissione di siffatto diritto ai figli iure sanguinis. 6.1 - Pertanto, la cittadina italiana ### non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina americana, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia ### nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale (segnatamente il ###). 7.- Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle ### della ### di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre, chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318). 8. - A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico. 8.1 - Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana ### nata a #### il ### (cfr. doc. in atti n. 4) da ### e ### ha contratto matrimonio in ### in data ### con il concittadino ### (cfr. doc. in atti n. 5), successivamente trasferendosi, con il marito, in ### Dall'anzidetta unione è nata in data ### - in epoca pre-costituzionale - la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 6), la quale si è unita in matrimonio con tale ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 10); falla loro unione è nata in data 20.12.1934, ancora in epoca pre-costituzionale, la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11). Quest'ultima, in data ###, ha contratto matrimonio con tale ### (cfr. doc. in atti n. 12) e da questa unione sono nate le odierne ricorrenti: ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 14). 8.2 - Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in ### non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). In data ###, a tal proposito, il ### per la ### degli ### - ### e ### degli ### ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati - segnatamente il ### (### e/o ### (### - non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto ### anche conosciuta come alias #### nata il ### in ### (cfr. doc. in atti n. 7). 8.3 - Inoltre, in data ###, l'### e ### (### ha attestato che “i documenti di naturalizzazione relativi a ### (anche nota come ### non esistono” (cfr. doc. in atti n. 8) e, in data ###, il Palazzo di Giustizia della ### di ### ha certificato che, a seguito di una ricerca tra i documenti di naturalizzazione nella ### di #### non è stato individuato “alcun documento a nome di ###### o ### Non vi è alcun documento corrispondente a quei cognomi” (cfr. doc. in atti n. 9). 9. - Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana ### che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza, per il tramite della figlia ### e così è stato di madre in figlie, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti. 10. - Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti, cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 11. - Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, dirimenti per la vicenda trattata, sussistono le ragioni della totale compensazione tra le parti ex art. 92 c. 2 c.p.c. (invero, l'accoglimento della domanda è totalmente legato all'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, recte quello che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della ### alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale). P.Q.M. ### di ### in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 665/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezion, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti ### nata in ##### il 15 aprile 1968, e ### coniugata ### nata in ##### il 3 aprile 1962, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per quanto esposto in parte motiva; - ordina al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in ### 14 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa
causa n. 665/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leonello Rosaria