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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34702/2022 del 24-11-2022

... terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimis)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri 4 profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno f avorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 1 9/0 5/2 010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giudizio, la sussistenza in concret o di una collaborazione effettiva , continuativa e preva lente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14260/2014 R.G. proposto da: ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato.  - ricorrente contro ### rappresentato e difeso, per procura speciale, dall'Avv. ### con domicilio presso lo studio legale ### in ### via E.Q. Visconti, n. 20.  - controricorrente
Avverso la sentenza della ### sione tributaria regionale della ### , 261/03/13, depositata il 25 novembre 2013. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. L'### delle ### te ha notificato a ### o avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, con il qua le ha imputato a l contribuente il maggior imponibile, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di reddito ai figli ### so ### ed ### studenti universitari della facoltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod.  e 5, quarto e quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917- di gestione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanzi alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha rigettato. 
Contro tale d ecisione il contr ibuente ha proposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe.  ### ha infatti ritenuto che la collaborazione del familiare all'impresa di cui all' art.  230-bis cod. civ. possa consistere in «qualsiasi tipo di attività […] che sia astrattamente idonea a cos tituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonom o» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. 
Inoltre, secondo la ### la collaborazione del familia re deve essere continua tiva, carattere che «non implica e non va confuso con quello della prevalenza», e non è incompatibile con la distanza geograf ica tra la residenza «del socio» e quella dell'impresa in quanto «la prestazione può essere fornita con il telelavoro».  ### ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. 
Il contribuente si è costituito con controricorso. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'### denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod. civ. e 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986.; e dell'art. 115 cod. proc.  Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato sia nel non considerare che, ai fini fiscali, l'apporto del familiare all'impresa deve essere non solo continuativo, ma anche prevalente rispetto ad altre attività svolte dal preteso collaboratore; sia nel valutare meramente in astratto ed in potenza la collaborazione dei familiari in questione, rispetto alla concreta fattispecie oggetto della lite, ed in particolare riguardo alla circostanza che 3 i f igli del contribuente nell'an no d'imposta erano studenti universitar i e per tal e circostanza avevano residenza in un luogo distante dalla sede dell'azienda familiare. 
Il motivo, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile (essendo autosufficiente e specifico) e fondato.  1.1. Va p remesso che, dal punto di vista fiscale, l'ap plicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quant ità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta; c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 
La ricorrenz a degli elementi documentali a ppena elencati è ind ispensabile alla dimostrazione della sussistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali (Cass. 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art. 5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 
Deve tu ttavia escludersi che, come par e voler sostenere il controricorrente, la predeterminazione ai fini fiscali (nella forma documentale delle richieste dichiarazioni di verità) degli elementi dell'impresa familiare, e la stessa scrittura privata costitutiva di tale impr esa, precludano all'### finanziaria di contestarne, tram ite l'accertamento e poi in giudizio, l'effettiva sussistenza in concreto, o che a tal fine debba esercitarsi azione di simulazione del rapporto intercorrente tra i familiari. 
Esclusa infatt i l'applicabilità di soluzioni g iurisprudenziali che riguardano piuttosto pretese di natura civilistica tra le parti del rapporto derivante dall'impresa familiare ( Cass. 05/09/2012, n. 14908, richiamata nel ricorso), deve considerarsi che, in generale, in tem a di accertam ento delle im poste, l'### finanziaria, a ssumendo il correlativo onere probatorio - che in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimis)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri 4 profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno f avorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 1 9/0 5/2 010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). 
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giudizio, la sussistenza in concret o di una collaborazione effettiva , continuativa e preva lente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà di farmacia dell'### di ### ove avevano residenza.  ### del contribuente secondo cui tale allegazione dell'### sarebbe il frutto di un'illegittima doppia presunzione non è specifica in ordine ai termini di tale presunto duplice ragionamento inferenziale, ed è comunque infondata, atteso che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, a ccerta to in via presuntiva, costituire la prem essa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata a fonda re l'accertamento del fatto ignoto (Cass. 01/0 8/2019, n. 2 0748; Cass. 2 9/10/2020 23860; Cass. 07/12/2020, n. 27982). 
Resta poi fermo che la residenza anagrafica in ### dei figli del contribuente costituisce un dato anagrafico che, per quanto indiziario, trova origine nella stessa volontà dei predetti e non è stato smentito in questa sede dalla deduzione di specifiche risultanze contrarie.  1.2. Tanto premesso, questa Corte ha già sottolineato che « In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.» (Cass. 21/12/2021, n. 40934). 
Tale decisione ha così evidenziato la ratio e la specificità di tale ulteriore requisito costitutivo dell'impresa familiare, ai fini della disciplina fiscale, rispetto alla normativa civilistica e lavoristic a: « il T.u.i.r. (art.5, co.4, lett. c) r ichiede espressam ente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'art. 230-5 bis cod. civ.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dall'art. 3, comma 12, DL 853/1984, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contestualmente all'attestazion e dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente;[…]». 
E' q uindi errata la sentenz a impugnata che, dopo a ver individua to la «prevalenza» dell'apporto quale elemento costitutivo d ella fatt ispecie normativa astratta fiscale, tuttavia ne p rescinde nell'esame del caso concreto, condotto esclusivamente alla stregua della norma civilistica di cui all'art. 230-bis cod. civ., limitandosi ad argomentare che la stessa «prevalenza» non va confusa con la «continuità» e non è in quest'ultima implicito.  1.3. Quanto al requisito della continuità, comune alla fattispecie civilistica ed a quella fiscale, questa Corte ha ritenuto che «La continuità dell'apporto richiesto dall'art.  230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto» (Cass. 23/09/2002, n. 13849). La configurabilità di un apporto continuo del collaboratore, che prescinda dalla presenza continuativa dello stesso nei luoghi in cui l'attività dell'azienda viene esercitata, presuppone ovviamente l'accertamento della forma nella quale viene concretamente prestata la collabo razione e d ella sua compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'attività oggetto dell'impresa.  1.4. Sia la continuità che la prev alenza dell'apporto del collaborator e nell'impresa familiare presuppongono, necessariamente, che tale attività di lavoro sia comunque effettivamente prestata. 
Non può condividersi, al riguardo, la tesi della CTR e del controricorrente, secondo cui l'attività dei figli di collaborazione a lla gestione della far macia oggetto dell'impresa familiare coinciderebbe con il mero fatto che essi erano studenti universitari della facoltà di farmacia. 
Il contr ibuente richiama al rig uardo Cass. 27/01/2000, n. 901, pronunciata in una controversia di lavoro, secondo cui «###ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa familiare l'attività di studio del familiare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diplom a d i laurea in farmacia integra il requisito della p artecipazione all'impresa ai fini dell'art. 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possibile vendere i farmaci, sicché l'attività in argomento costituisce un investimento nella formazione professionale economicamente 6 valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'imp resa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». 
Al medesimo precedente, pur non citandolo espressamente, pare riferirsi la motivazione della ### Invero la pronu ncia invocata appare isolata rispetto all'orienta mento consolidato di legittimità secondo cui, ai sen si dell'art . 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (Cass., Sez. Un., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis, 18/04/2002, n. 5603; Cass. 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. 
Tanto meno, poi, lo stesso controricorrente allega in questa sede ###riferimento anche al contributo istruttorio nei giudizi di merito) lo svolgimento di altre specifiche attività dei figli che, a prescindere dallo studio universitario ed in assenza del titolo abilitativo, abbiano concretato, nell'anno d'imposta in questione, un apporto, continuativo e prevalente, alla produttiv ità dell'impresa familiare, limitandosi ad un elencazione astratta e meramente esemplificativa di ipotetiche forme di collaborazione. 
Altrettanto astratta, e m eramente potenziale, è a sua v olta l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui « la prestazione di lavoro può essere fornita anche con il telelavoro», scissa dalla previa individuazione dell'effettiva forma di collaborazione che sarebbe stata prestata nel caso concreto.  ### sostanza, dunque, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi in questione, non avendo valutato in concreto né la sussistenza dell'effettivo apporto dei figli alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione; né la prevalenza dello stesso rispetto ad altre attività svolte dai pretesi collaboratori (ed in particolare con l'at tività di studio universita rio in corso) ; né la sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla compatibilità di queste ultime con la distanza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari collaboratori). 7 La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per l'applicazione di tali principi.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Cataldi Michele

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 908/2021 del 30-03-2021

... dall'art. 1417 c.c. potendo il terzo darne prova per presunzioni o per testimoni. Deve richiamarsi, poi, quel consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide secondo cui “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.” (Cass. n. 13345/2015; conf. Cass. n. 25490/2008). Ebbene, nella specie, si osserva che gli elementi offerti dalla espletata istruttoria di causa, comprese le eseguite prove orali, offrono prova adeguata di un intervenuto accordo simulatorio tra le parti contraenti la compravendita immobiliare oggetto di causa. Tale accordo simulatorio può certamente desumersi da una serie di presunzioni precise, concordanti e complementari tra loro, con la dovuta precisazione che la dedotta diminuzione (leggi tutto)...

testo integrale

N. 5789/2013 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Sezione Commerciale Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. ### in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5789/2013 promossa da: ### rappresentata e difesa dall'avv. ### attrice CONTRO ### rappresentata e difesa dall'avv. #### convenuta e ### E ### S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. #### convenuta nonché ### con il patrocinio dell'avv. ### convenuto ### azione di simulazione e revocatoria ex art. 2901 CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 11.12.2020, da intendersi qui richiamate e trascritte ***** ### limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt.  132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
Con atto di citazione notificato il ### e il ###3, ### ha citato in giudizio ### s.u.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ### e ### e ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, innanzi al Tribunale di Lecce -### distaccata di ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita per notar ### in data ### Rep. 27546 con il quale la ### ha simulatamene trasferito alla ### e servizi l'intero suo patrimonio; 2. gradatamente, voglia dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto stesso nei confronti dell'attrice con possibilità per quest'ultima di promuovere le azioni esecutive nei confronti dell'apparente acquirente; 3. 
Voglia, in ogni caso, condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura che sarà quantificata in corso di causa o da liquidarsi con equità. Con vittoria di spese e competenze di causa.” Ha dedotto parte attrice: a) di essersi accordata verbalmente nel mese di gennaio 2009 con ### proprio fratello, per l'acquisto di un appartamento al piano secondo e piano attico, comprensivo di box al piano interrato, facenti parte di uno stabile di proprietà di ### s.u.r.l., di cui il ### era legale rappresentante p.t. nonché unico socio, per il prezzo di €. 280.000,00; b) gli accordi prevedevano, tra l'altro, che l'attrice avrebbe potuto scegliere pavimento, infissi, marmi di suo piacimento e provvedere alla fornitura e posa in opera del massetto e del pavimento e che i relativi costi sarebbero stati detratti dal prezzo di vendita, tenendo conto delle corrispondenti voci di spese previste nel capitolato; c) di aver pagato la somma complessiva di €. 122.780,00: a titolo di acconto sul prezzo (€. 80.000,00), per fornitura pavimenti (€. 11.000,00), per fornitura e posa in opera del massetto (€. 3.000,00), per posa pavimenti (€. 5.000,00), per impianto di riscaldamento (€. 8.000,00) e per fornitura marmi (€. 780,00); c) di avere più volte sollecitato la ### s.u.r.l. a frazionare il mutuo gravante sullo stabile al fine di accollarsi la parte di propria spettanza (operazione prodromica alla stipulazione del contratto di compravendita), ma invano; d) di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo l'intero patrimonio immobiliare di ### s.u.r.l., dopo che l'intero stabile (compreso l'appartamento al piano secondo e piano attico e il box) era stato messo in vendita; e) di avere appreso, in occasione della esecuzione di tale provvedimento, che lo stabile era stato apparentemente venduto a ### e servizi s.r.l. al prezzo di €. 376.970,00, corrisposto mediante l'accollo di tre quote di mutuo e il pagamento di €. 98.700,00 a scadenza; f) di aver chiesto ed ottenuto da codesto Tribunale l'integrazione del provvedimento di sequestro conservativo in maniera da comprendere anche il patrimonio mobiliare di ### s.u.r.l. al fine di potersi soddisfare, sia pure parzialmente, sulla somma di €. 98.700,00; che il dr. ### doveva rispondere nei suoi confronti ex art. 1337 c.c. per i danni subiti. 
Si costituiva in giudizio ### con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per la condanna dell'attrice alle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Si costituiva la ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p,t, ### con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Si costituiva infine la ### e ### s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, contestando la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese di lite. 
Concessi i termini di legge (ex art. 183 VI co. c.p.c.), la causa è stata istruita con prova documentale, interrogatorio formale e prova orale. 
Il processo veniva dichiarato interrotto e riassunto da parte attrice con ricorso depositato il ###. Si costituiva ### in qualità di socio unico della ### s.u.r.l., che insisteva per il rigetto delle domanda ed il favore delle spese da distarsi in favore del procuratore anticipatario, ### all'udienza del 1.12.2017, il giudice concedeva termine perentorio a parte attrice per notificare il ricorso in riassunzione, pedissequo decreto di fissazione e copia del verbale di udienza anche a ### in proprio. ### all'udienza cartolare del 11.12.2020 le parti, con note di trattazione scritta, precisavano le proprie conclusioni ed il giudice riservava la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente deve delibarsi l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da ### per mancata riassunzione del processo nei confronti di tutte le parti convenute. 
Ebbene, si rileva che l'eccezione è priva di pregio, avendo parte attrice depositato il ricorso in riassunzione tempestivamente nel termine perentorio di sei mesi, come previsto dall'art. 305 c.p.c.. A ciò si aggiunga il dato che all'udienza del 1.12.2017 il giudice ha concesso termine perentorio per la rinotifica a ### in proprio, del ricorso in riassunzione, pedissequo decreto di fissazione e copia del verbale di udienza, sicché deve ritenersi correttamente ripristinato il contraddittorio. Si segnala in proposito la recente pronuncia della S.C. secondo cui “### una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art.  305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il ### termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 2526 del 03/02/2021; conf. Cass. n. 9819/2018). 
Fondata è invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto ### in proprio. Ciò in quanto le stesse allegazioni di parte attrice si riferiscono chiaramente a condotte poste in essere dal ### non a titolo personale ma quale rappresentante legale e socio unico della ### s.u.r.l.. 
Ciò posto, nel merito risulta provata la domanda di simulazione assoluta per le considerazioni che seguono ### ricordare che la simulazione negoziale è quel particolare fenomeno giuridico in virtù del quale i contraenti configurano un regolamento solo apparente in quanto non ne vogliono gli effetti tipici (e alcun altro effetto), nel caso di simulazione assoluta, ovvero mirano a perseguire effetti del tutto diversi nel caso di simulazione relativa. Il motore del procedimento simulatorio è dunque l'accordo simulatorio che ha natura negoziale perché racchiude l'effettiva volontà delle parti e mira ad eliminare o modificare gli effetti che il negozio simulato sarebbe strutturalmente in grado di produrre, e non va confuso con le controdichiarazioni che ne costituiscono l'involucro e ne agevolano, specie per le parti, la prova. La prova della simulazione è dunque prova dell'accordo simulatorio, ossia di un patto aggiunto o contrario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2722 c.c. che non può che essere antecedente o concomitante al negozio simulato. 
Il relativo regime probatorio, poi, si atteggia diversamente a seconda che l'onere di allegazione e di prova della simulazione incomba sulla parte formale e sostanziale della negozio simulato e quindi dell'accordo simulatorio o sul terzo estraneo all'accordo simulatorio che non soggiace ai limiti di prova posti dalla disciplina codicistica, come si ricava dall'art. 1417 c.c. potendo il terzo darne prova per presunzioni o per testimoni. 
Deve richiamarsi, poi, quel consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide secondo cui “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.” (Cass. n. 13345/2015; conf. Cass. n. 25490/2008). 
Ebbene, nella specie, si osserva che gli elementi offerti dalla espletata istruttoria di causa, comprese le eseguite prove orali, offrono prova adeguata di un intervenuto accordo simulatorio tra le parti contraenti la compravendita immobiliare oggetto di causa. 
Tale accordo simulatorio può certamente desumersi da una serie di presunzioni precise, concordanti e complementari tra loro, con la dovuta precisazione che la dedotta diminuzione della garanzia patrimoniale generica derivante da tale atto di compravendita, in punto di disamina della domanda di simulazione, può supportare l'accertamento della legittimazione attiva del creditore del simulato alienante, pregiudicato dagli effetti dell'atto negoziale asseritamente apparente, ma non l'accertamento stesso di tale situazione di apparenza negoziale. 
Di pregio indiziario è certamente il dato temporale della conclusione e della stessa trascrizione della compravendita simulata, stipulata subito dopo il deposito da parte della attrice del ricorso per sequestro conservativo ottenuto dal Tribunale di Lecce sez. di ### (in data ### e successiva ordinanza integrativa del 22.1.2013 in atti) in danno della ### s.u.r.l, e trascritta il ###, ultimo giorno utile per effettuare tale formalità, certamente per verificare l'esito del ricorso cautelare proposto dalla ### in danno della società alienante. 
Di sicuro rilievo probatorio è pure la circostanza in atti che nell'atto simulato i contraenti non hanno previsto alcun versamento del prezzo a fronte della pattuita cessione immobiliare, prevedendo invece che il prezzo fosse pagato, in parte, attraverso l'accollo di rate di mutuo e, in parte, attraverso una somma di denaro da corrispondersi, senza interessi, entro il ###, e mai più versata perché, con scrittura privata del 31.12.2012 (in atti) non registrata, ### e ### accollandosi ulteriori posizioni debitorie di ### s.u.r.l., a tale data risultava addirittura sua creditrice per la somma di €. 1.900,36. 
Ora, aldilà della rilevanza o meno di una scrittura privata priva di data certa alla luce del dettato di cui all'art. 2704 c.c., resta comunque il dato di particolare pregio indiziario, per la dedotta simulazione, della irrisorietà del prezzo pattuito rispetto al valore reale dell'intero compendio immobiliare compravenduto composto da sei appartamenti, otto box e due negozi al piano terra, il tutto apparentemente trasferito per la sola somma di €. 376.970,00, compresa ### Rileva poi la circostanza che il simulato alienante e il simulato acquirente hanno entrambi le rispettive sedi a ####, via ### n. 20 e nonché lo stesso rapporto di parentela esistente tra i rispettivi legali rappresentanti delle società contraenti. 
Rilevante è pure la circostanza processuale che il convenuto ### non abbia reso l'interrogatorio ritualmente deferitogli dalla attrice, con quanto ne consegue in punto di prova ai sensi dell'art. 232 c.c.. 
Quanto fini quì esposto evidenzia che alcun contratto di vendita le parti hanno realmente voluto, intendendo le stesse creare solo una situazione di apparenza negoziale utile a sottrarre l'intero patrimonio della ### s.u.r.l. ad eventuali iniziative satisfattive della pretesa creditoria dell'attrice. 
Per tutte le considerazioni svolte deve, quindi, accogliersi la domanda di simulazione spiegata da parte attrice, restando assorbita la domanda di revocatoria ordinaria proposta in via gradata. 
Va disattesa la domanda risarcitoria proposta da parta attrice, per carenza di allegazione e prova in ordine agli effettivi danni patiti. 
Le spese di lite, per la particolarità e l'esito della stessa, possono compensarsi integralmente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lecce, ### commerciale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5789/2013 r.g. promosso da ### nei confronti di ### S.U.R.L., ### E ### S.R.L. e ### disattesa ogni diversa o contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede: - DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del convenuto ### in proprio; - ACCOGLIE la domanda attorea di simulazione e, per l'effetto, dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare per ### stipulato in data ### (### 27546) tra la ### s.u.r.l. e ### e ### s.r.l.; - RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice; - COMPENSA integralmente le spese.  - Così deciso in ### il 27 marzo 2021 Il Giudice - ### 

causa n. 5789/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Errede Pietro

M

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1728/2025 del 14-11-2025

... non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318). 8. - A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico. 8.1 - Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana ### nata a #### il ### (cfr. doc. in atti n. 4) da ### e ### ha contratto matrimonio in ### in data ### con il concittadino ### (cfr. doc. in atti n. 5), successivamente trasferendosi, con il marito, in ### Dall'anzidetta unione è nata in data ### - in epoca pre-costituzionale - la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 6), la quale si è unita in matrimonio con tale ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 10); falla loro unione è nata in data 20.12.1934, ancora (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 665/2024 R.G.A.C. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, #### UE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. R.G. 665/2024 promossa da: ### C.F. ###, nata in ##### il 15 aprile 1968, residente al 466 ###, ### MI 48009-1656, e ### coniugata ### C.F. ###, nata in ##### il 3 aprile 1962, residente al 575 ###, ### MI 48009-1604, rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del ### di ### con studio in ### alla ### n. 11, ed ivi elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti depositata sul canale telematico in data ### in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato; -Ricorrenti ###'INTERNO, C.F. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - ### - Resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: Ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana ### (alias ### o ###, nata a ### comune in provincia di ####, in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in matrimonio in ### a ####, con ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente, era emigrata col marito in ### ove era nata la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6). ### italiana, una volta emigrata in ### non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti 10) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ### la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11); - quest'ultima, in data ###, contraeva matrimonio con ### (cfr. doc.  in atti n. 12) e da questa unione nascevano le odierne ricorrenti: ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 14). 
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. ### dell'### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo le ricorrenti dedotto di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'### ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”. Sull'infondatezza della domanda, deduceva che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non poteva vantare alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e che, comunque, nel caso di specie, la decisione sulla domanda attorea dipendeva “dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della ### gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non poteva essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### anche se i rapporti e le situazioni controverse non erano esauriti.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data ###, parte ricorrente, rilevando la tardiva costituzione del Ministero resistente, chiedeva un termine per esaminare e controdedurre all'avversa comparsa di costituzione e risposta. Per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Questa Giudice, dato atto della tardiva costituzione del Ministero e della richiesta della parte, rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025 concedendo termine per brevi note da depositare entro venti giorni prima dell'udienza. 
In data ### veniva depositata memoria di costituzione di nuovi difensori nell'interesse della parte ricorrente.
All'udienza del 16 aprile 2025, compariva la sola parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate, chiedendo la decisione della causa o la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. questa Giudice, rilevato che nessuno era presente per il Ministero dell'### già costituito, fissava l'udienza del 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.. 
All'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente precisava le conclusion,i riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle autorizzate del 24 marzo 2025, e discuteva la causa sostanzialmente ricimando le proprie difese. Questa Giudice, sentite le conclusioni della parte e rilevato che non era presente il Ministero convenuto già costituito, assegnava la causa a sentenza riservando la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.  2. - Tanto posto, preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».  2.1 - Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a ### e, pertanto, in comune ricadente nel territorio di ### 3. - In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Corte Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).  3.1 - Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.  3.2 - Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.  3.3 - È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.  3.4 - Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.  3.4.1- Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.  3.5 - Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  3.6 - La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art.  10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti ( 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).  3.7 - Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).  3.8 - Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. S.U. n. 4466/2009).  3.9 - Con questa sentenza, quindi, la ### di Cassazione si è espressa a favore della trasmissione dello status di cittadino italiano ai figli delle donne italiane nati prima del 1948. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.  4. - Ciò acclarato, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in quanto la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana è frutto di una interpretazione giurisprudenziale, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la ### non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della ### Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al ### o all'ufficio di ###, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “### del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).  4.1 - Più nello specifico, il Ministero degli ### con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il ###; sicchè, secondo l'amministrazione centrale, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e, quindi, la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale assunto si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.  5. - In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### ne consegue che il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, dacchè l'unica via percorribile per vedere riconosciuto il diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.  5.1 - Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede ###questo senso, si veda la giurisprudenza di merito: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; #### ord. 18/04/2018; #### ord.  19/02/2018; #### sent. 18/09/2017; #### sent. 6/04/2017; #### sent. 22/03/2017, che conferma che, per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente).  6. - Alla luce delle superiori osservazioni ed aderendo agli orientamenti della ### di Cassazione, ad avviso di questa Giudice, nella fattispecie, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948, ed affermata la trasmissione di siffatto diritto ai figli iure sanguinis.  6.1 - Pertanto, la cittadina italiana ### non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina americana, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia ### nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale (segnatamente il ###).  7.- Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle ### della ### di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre, chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).  “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).  8. - A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.  8.1 - Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana ### nata a #### il ### (cfr. doc. in atti n. 4) da ### e ### ha contratto matrimonio in ### in data ### con il concittadino ### (cfr. doc. in atti n. 5), successivamente trasferendosi, con il marito, in ### Dall'anzidetta unione è nata in data ### - in epoca pre-costituzionale - la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 6), la quale si è unita in matrimonio con tale ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 10); falla loro unione è nata in data 20.12.1934, ancora in epoca pre-costituzionale, la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11). Quest'ultima, in data ###, ha contratto matrimonio con tale ### (cfr. doc. in atti n. 12) e da questa unione sono nate le odierne ricorrenti: ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 14).  8.2 - Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in ### non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). In data ###, a tal proposito, il ### per la ### degli ### - ### e ### degli ### ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati - segnatamente il ### (### e/o ### (### - non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto ### anche conosciuta come alias #### nata il ### in ### (cfr. doc. in atti n. 7).  8.3 - Inoltre, in data ###, l'### e ### (### ha attestato che “i documenti di naturalizzazione relativi a ### (anche nota come ### non esistono” (cfr. doc. in atti n. 8) e, in data ###, il Palazzo di Giustizia della ### di ### ha certificato che, a seguito di una ricerca tra i documenti di naturalizzazione nella ### di #### non è stato individuato “alcun documento a nome di ###### o ### Non vi è alcun documento corrispondente a quei cognomi” (cfr. doc. in atti n. 9).  9. - Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana ### che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza, per il tramite della figlia ### e così è stato di madre in figlie, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti.  10. - Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti, cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti.  11. - Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, dirimenti per la vicenda trattata, sussistono le ragioni della totale compensazione tra le parti ex art. 92 c. 2 c.p.c. (invero, l'accoglimento della domanda è totalmente legato all'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, recte quello che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della ### alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale).  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 665/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezion, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti ### nata in ##### il 15 aprile 1968, e ### coniugata ### nata in ##### il 3 aprile 1962, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per quanto esposto in parte motiva; - ordina al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso in ### 14 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 665/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leonello Rosaria

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2839/2025 del 18-07-2025

... che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”). Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal 31.5.2019). Plurimi indizi gravi, precisi e concordanti hanno inoltre suffragato l'assunto in ordine al motivo ritorsivo unico e determinante alla base del recesso datoriale. I testimoni hanno confermato la discussione tra la ### e ### il giorno 28.5.2019, la circostanza che la lavoratrice fosse andata regolarmente a lavoro i giorni successivi (29.5 e 31.5.2019) e il non inserimento della stessa nella successiva turnazione. La teste ### ha riferito “### il rapporto di lavoro della ricorrente finì ci fu (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### E ### composta dai magistrati: 1.dr.ssa ### 2.dr.ssa ### 3.dott.ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2022 ###. & A. S.R.L.S., con sede ###### in via ### n. 63 in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### D'### n.31 presso l'avv. ### che la rappresenta e difende; #### nata il ### a Napoli, ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### con i quali elett.te domicilia in ### al ### n.85; #### Con ricorso depositato il #### premesso di aver lavorato alle dipendenze della L. & A. s.r.l.s. presso il locale - bar, paninoteca “### Paninoteca” come cameriera di sala, addetta al banco e alla cassa, con mansioni ascrivibili al 5° livello del c.c.n.l.  ###, dal 2.11.2017 al 31.5.2019, formalmente assunta solo dal 11.2.19 con inquadramento al 6° livello, aveva esposto di aver lavorato con orario dalle 17.00 alle 01.30 per due giorni a settimana fino alla formalizzazione del rapporto di lavoro e poi dal 11.2.2019 per tre giorni alla settimana fino alla cessazione; che non aveva goduto di ferie, permessi, né aveva percepito le indennità sostitutive né gli assegni per il nucleo familiare; che il ### era stata licenziata oralmente da ### allora padre dell'amministratore della società, che l'aveva invitata a non recarsi più al lavoro; che il 29 ed il 31 maggio successivi aveva prestato normalmente servizio come da turno settimanale, dopodiché non era più stata inserita nei turni; che aveva impugnato il provvedimento risolutivo e messo a disposizione la sua prestazione lavorativa con due raccomandate del 4.6.2019 e poi con comunicazione a mezzo pec del difensore del 15.6.2019; che il ### era stata nuovamente licenziata con effetto immediato e per giusta causa per assenza ingiustificata dal 31.5.2019; che aveva impugnato anche detto recesso con raccomandata del 6.9.2019; che non aveva percepito il t.f.r., né l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. 
La lavoratrice aveva dedotto la nullità del licenziamento del 28.5.2019 per l'oralità e la non immediatezza della contestazione relativa ad una presunta aggressione verbale al ### Aveva inoltre lamentato che il successivo recesso del 31.7.2019 era immotivato e ritorsivo, posto in essere al fine di sanare il precedente provvedimento espulsivo, nullo e inefficace, e diretta conseguenza della volontà legittima della lavoratrice di tutelarsi giudizialmente. 
Aveva quindi chiesto di accertare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2.11.2017 al 31.5.2019 o fino al 31.7.2019; accertare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento orale del 28.5.2019 o, in via subordinata, del licenziamento intimato in data ###; per l'effetto ordinare alla convenuta la sua reintegrazione nelle mansioni già svolte, con condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva ricostituzione della funzionalità concreta del rapporto; in via ancora più gradata, accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa del 31.7.2019 con tutela risarcitoria nella misura massima; in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di euro 12.846,47, di cui euro 1275,55 per t.f.r. (solo in caso di mancata reintegra), tutto come da analitici conteggi allegati; con vittoria di spese distratte. 
Costituito il contraddittorio, la società aveva resistito alle opposte pretese deducendo la regolarità del rapporto di lavoro, svoltosi in conformità all'inquadramento effettuato. 
Aveva esposto, in merito al recesso, che il ###, alle ore 18,30 circa, l'istante aveva aggredito verbalmente ### all'epoca preposto della L. & A. s.r.l.s.; che la ricorrente, dopo aver lavorato il 29.05 ed il ###, non si era presentata più al lavoro; che con raccomandata a.r. del 12.6.2019, rifiutata dalla destinataria il ###, le era stata contestata l'aggressione del 28.05.2019 ed erano stati allegati i turni di lavoro per la settimana dal 17.6 al 23.6.2019; che nella prima settimana di giugno la ### era andata all'estero in vacanza con la figlia, per questo non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (dal 1°.6 al 7.6.2019). 
Sulla durata del rapporto lavorativo, aveva precisato che in sede di colloquio per l'assunzione, la ricorrente aveva riferito che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, poi a febbraio del 2019 la società aveva preteso di assumerla formalmente. 
La convenuta aveva inoltre contestato i conteggi eseguiti sulla base di un inquadramento (6° livello) e orario di lavoro non corrispondenti alla prestazione svolta, ribadendo che la ricorrente era stata regolarmente retribuita mediante compensi parametrati al trattamento economico previsto per il 5° livello. Aveva, infine, dedotto che il rapporto di lavoro era cessato, a prescindere dal licenziamento del 31.7.2019, per volontà della stessa lavoratrice che dopo il ### non si era più presentata al lavoro, senza alcun preavviso, e che sin dai primi di giugno 2019 aveva iniziato a lavorare senza soluzione di continuità presso due locali in ### da ciò evincendosi l'intenzione di dimettersi.
Tanto premesso, la società aveva chiesto il rigetto delle avverse domande e proposto domanda riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del mancato preavviso per giorni 15, pari ad euro 350,00, con vittoria di spese. 
Con la sentenza n. 7062/2021 pubblicata in data ### il Tribunale di Napoli, espletata la prova orale, ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice e condannato la L. & A. s.r.l.s.  al pagamento, in suo favore, di euro 8419,13, oltre accessori; dichiarato la nullità del recesso del 31.7.2019 con ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nella misura di euro 1079,98 per ogni mese dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione; condannato la convenuta per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; con rifusione delle spese di giudizio e attribuzione. 
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il periodo di lavoro con gli orari dedotti in ricorso e le mansioni di cameriera di cui al 5° livello del c.c.n.l. ###. Ha aderito ai conteggi predisposti dalla ricorrente e detratto dall'importo richiesto il t.f.r. e la indennità di mancato preavviso, essendo il rapporto in corso, nonché gli assegni per il nucleo familiare, non essendo provato che siano stati richiesti alla convenuta. 
Sull'episodio del 28.5.2019, ha rilevato come invitare un dipendente, se non vuole sottostare al potere organizzativo imprenditoriale, a “non recarsi più al lavoro” non equivale al recesso, bensì solo a ribadire la libertà di recesso da parte del lavoratore stesso; la ricorrente, del resto, nei due giorni successivi si era regolarmente recata al lavoro. Il Tribunale ha quindi escluso che la ricorrente fosse stata licenziata oralmente il ###, mentre ha ritenuto ingiustificato il successivo licenziamento disciplinare del 31.7.2019, effettuato per ragioni esclusivamente ritorsive, in assenza di turni di lavoro comunicati alla lavoratrice in relazione ai quali assentarsi. 
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data ###, è insorta l'odierna appellante contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo Giudice. 
La società ha lamentato l'illegittimità, illogicità e infondatezza degli assunti posti a base della sentenza e dedotto: che non era stata provata la volontà espulsiva della appellante, posto che la ricorrente non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (da sabato 1.6 a venerdì 7.6.2019) poiché sarebbe stata assente per la comunione della figlia la domenica e i due giorni successivi; che la stessa ricorrente si era recata a lavoro il 29 e il 31 maggio, dopo l'episodio del 28.5.2019, ed aveva chiesto delucidazioni sulla condotta datoriale con messaggi ### così rivelando l'insussistenza del licenziamento orale del 28.5; che la lavoratrice era stata regolarmente inserita nella turnazione dal 17 al 23 giugno 2019, comunicata con raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dalla stessa il successivo 14.6.2019, ad ulteriore riprova del difetto di volontà risolutiva da parte della società; che il licenziamento del 31.7.2019 era stato determinato dalla assenza ingiustificata della ### successivamente al 31.5.2019, contestata mediante lettera del 19.7.2019. 
Ha poi eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c assumendo che il Giudice avesse introdotto nel processo un titolo - licenziamento ritorsivo - che è causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda. 
Sull'ordine di reintegrazione, ha aggiunto che - come indicato dal ### nel corso del precedente grado - il ### l'amministratore della L. & A. aveva rilasciato i locali in favore di altra società e l'### aveva cessato il rapporto assicurativo e le posizioni ad esso riferite, di modo che la reintegra non poteva essere disposta. Sulla indennità risarcitoria ha censurato l'insufficiente istruttoria da parte del Giudice sulla circostanza, specificamente articolata nel ricorso introduttivo, che la ### tornata dal viaggio con la figlia, avesse lavorato presso due locali in ### come hostess di sala. 
Sul lavoro irregolare, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'inizio del rapporto lavorativo sin dal 2.11.2017 e sulle mansioni; ha confermato la retribuzione adeguata all'orario di lavoro prestato e al 5° livello assegnato; ha censurato l'adesione del Giudice ai conteggi attorei. 
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con rigetto delle domande introdotte da ### e condanna della stessa al pagamento della indennità di mancato preavviso, pari ad euro 350,00. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. 
Ricostituito il contradditorio, la lavoratrice ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha condiviso gli assunti del primo giudice relativi alla finalità ritorsiva del licenziamento del 31.7.2019 debitamente dedotta nel ricorso introduttivo, alla valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, alla durata del rapporto di lavoro, le mansioni, gli orari ed i conteggi, tutte circostanze peraltro mai contestate dalla società in primo grado. 
Sulla domanda riconvenzionale riproposta in appello, ha rilevato l'incoerente posizione della datrice di lavoro che da un lato contesta le assenze alla lavoratrice e dall'altro deduce le sue dimissioni. 
Ha concluso per il rigetto del gravame e l'integrale conferma della prima sentenza, con vittoria di spese e attribuzione. 
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.  ### è infondato. 
Occorre premettere che il gravame della società investe il ### licenziamento del 31.7.2019, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e le connesse differenze retributive, nonché l'indennità di mancato preavviso oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Alcuna censura è stata sollevata dalle parti in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al ### licenziamento del 28.5.2019 che - risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato. 
Sulla durata del rapporto di lavoro, iniziato già dal 2.11.2017, la L. & A. nella memoria di costituzione di primo grado ha osservato “### l'iniziale colloquio finalizzato all'assunzione la ricorrente riferì al preposto della L&A che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, della madre per la precisione. A febbraio del 2019, tuttavia, la società ha preteso di assumere formalmente la lavoratrice in quanto non era più possibile proseguire in una condizione di irregolarità”.
Come rilevato dal primo Giudice, non vi è stata espressa contestazione in ordine al periodo di lavoro indicato in ricorso ed anzi una ammissione da parte della società. 
In ogni caso sia il periodo di lavoro sia i turni, come dedotti dalla lavoratrice, sono stati confermati dai testi escussi. 
La teste ### amica della ricorrente e collega di lavoro presso il pub “Boom” della convenuta, ha riferito che entrambe erano cameriere, che lei aveva lavorato da ottobre 2018 a febbraio 2020 e la ricorrente già c'era quando lei ha iniziato; che erano 5 cameriere, un cuoco, un aiuto cuoco, un lavapiatti e una barista la mattina; “Il locale apriva al mattino alle 6,30 con una barista che terminava alle 17,00. A tale orario iniziavamo tutti noi. Il locale chiudeva al pubblico all'una e staccavamo circa 30 minuti dopo per fare le pulizie. Lavoravamo a turni e ciascuno di noi lavorava dai 3 ai 5 giorni a settimana. La ricorrente svolgeva i turni sopra descritti”. 
Il teste ### collega di lavoro della ### in quanto responsabile della cucina presso il pub “Boom” dal 2014, si è limitato a ricordare che la ricorrente aveva lavorato per la convenuta per un annetto e che era una delle 5 cameriere del locale. Sui turni ha precisato “Il locale apriva la mattina alle 7-7,30 e fino alle 17,30 c'era una barista, poi arrivavano le cameriere che si occupavano anche del bar, dalle 17,00 all'1,30. Ciascuna cameriera svolgeva almeno 3 turni a settimana. La ricorrente tra il mercoledì e la domenica”.  ### cliente del pub, poi divenuta amica della ricorrente, ha dichiarato “Mi recavo al pub 1 o 2 volte a settimana nel week-end … la ricorrente ha lavorato per la convenuta dal novembre 2017 al maggio 2019 … ### sera lavoravano almeno 2 persone in sala. Mi è capitato di vedere alle 2,00, passando fuori il locale, gente intenta a fare le pulizie, tra cui la ricorrente. Preciso che il locale ha vetrate che affacciano all'esterno. Un paio di volte ho visto la ricorrente lavorare la mattina. Il turno pomeridiano iniziava alle 15,00- 16,00 al locale”. 
Le dichiarazioni di tutti i testi individuano in modo preciso ed univoco l'orario di lavoro dalle 17:00 all'1:30 osservato anche dalla ### per tre giorni a settimana, così confermando le allegazioni della lavoratrice. 
La teste ### ha comprovato l'inizio del rapporto di lavoro a novembre 2017, circostanza suffragata anche dalla ### (secondo cui la ### già lavorava al pub ad ottobre 2018) e dalle turnazioni settimanali relative anche al periodo anteriore alla formale assunzione, ove la ### risulta inserita (cfr. produzione di primo grado della ###. 
Va peraltro rimarcato che la durata del rapporto di lavoro da novembre 2017 è stata in realtà ammessa dalla stessa società (sia pur addebitando l'omessa immediata regolarizzazione alla volontà della lavoratrice) e che la L. & A. neanche ha formulato contestazioni specifiche e circostanziate sui turni ed orari come dedotti in ricorso, essendosi limitata a lamentare genericamente l'erroneità dei conteggi redatti sulla base di un livello, giornate ed orari non conformi alla prestazione effettivamente svolta e alla documentazione prodotta. 
Sull'inquadramento contrattuale, le allegazioni della appellante sono carenti e confuse. La società - già nel precedente grado - riferisce che la ### sarebbe stata retribuita conformemente al 5° livello del c.c.n.l. del settore e avrebbe immotivatamente richiesto differenze retributive parametrate al 6° livello.
Invero, dalla documentazione in atti risulta il formale inquadramento della ### nel 6° (e non 5°) livello del c.c.n.l. ###, con la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera di sala” (cfr. lettera di assunzione dell'8.2.2019, busta paga e modello ### doc. 3, 4 e 5 produzione di primo grado della ###, mentre la lavoratrice in sede di ricorso introduttivo ha reclamato il superiore 5° (e non 6°) livello. 
Si condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto corrispondente alle mansioni svolte il 5° livello richiesto, tenuto conto delle mansioni di “cameriera” espletate, comprovate dai testi e dalla documentazione prodotta (che indica, appunto, la mansione di “cameriera di sala”), nonché del c.c.n.l. del settore che comprende al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nelle esemplificazioni elenca il “cameriere bar, tavola calda, self-service”. 
E' invece inadeguato il 6° livello, applicato dalla convenuta, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e che menziona l'aiuto barista e il fattorino. 
Convincente è anche l'adesione ai conteggi allegati al ricorso, essendo le contestazioni della società generiche e riferite all'inquadramento e alle giornate/orari di lavoro, confermati all'esito della istruttoria. 
Sul recesso del 31.7.2019, nella lettera del 19.7.2019 (produzione di primo grado L. & A.) è contestata alla lavoratrice la mancata presenza al lavoro, in quanto in vacanza all'estero, nella turnazione dal 17.6 al 23.6.2019, comunicata alla stessa mediante raccomandata rifiutata il ###, nonché l'attività lavorativa prestata fin dal mese di giugno presso altri locali in ### Nella successiva lettera di licenziamento del 31.7.2019 (produzione di primo grado della ### all. 16) la volontà espulsiva della società è ricollegata “all'interruzione del rapporto di fiducia … dovuta alla Sua assenza ingiustificata dal 31.5.2019. ### giorno in cui si è presentata al lavoro, senza più fornire alcuna giustificazione delle sue assenze”. 
Va premesso che la lettera di contestazione del 19.7.2019 è priva di sottoscrizione e che non vi è prova della sua ricezione da parte della lavoratrice (essendo allegata la sola ricevuta di spedizione della racc. a/r). La condotta contestata inoltre riguarda l'assenza della ### per la sola turnazione dal 17 al 23 giugno 2019. In ogni caso la motivazione alla base del recesso del 31.7 (assenza ingiustificata dopo il ###) appare pretestuosa e fittizia, volta in realtà a mascherare l'intento della società di estromettere la lavoratrice per i contrasti insorti a partire dall'episodio del 28.5 e per la volontà espressa dalla ### di tutelarsi giudizialmente.  ###.C. ha statuito in tema di licenziamento ritorsivo che “il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sentenza n. 9468 del 4.4.2019) e che “affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento” (Cass. Sentenza n. 27325 del 17.11.2017; cfr. di recente anche Cass. n. 6838 del 7.3.2023 ove si afferma “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro”). 
Sull'onere della prova la S.C. ha chiarito: “### di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”). 
Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal 31.5.2019). Plurimi indizi gravi, precisi e concordanti hanno inoltre suffragato l'assunto in ordine al motivo ritorsivo unico e determinante alla base del recesso datoriale. 
I testimoni hanno confermato la discussione tra la ### e ### il giorno 28.5.2019, la circostanza che la lavoratrice fosse andata regolarmente a lavoro i giorni successivi (29.5 e 31.5.2019) e il non inserimento della stessa nella successiva turnazione. 
La teste ### ha riferito “### il rapporto di lavoro della ricorrente finì ci fu una discussione tra lei e ### e questi le disse “se non ti conviene più, domani non venire a lavorare”. 
La ricorrente il giorno dopo venne lo stesso a lavorò. Completò i suoi turni già assegnati e poi non fu più presente a lavoro. I turni li proponevamo noi dipendenti ed il titolare li approvava ovvero li modificava. ### redissero il nuovo turno, il titolare espunse la ricorrente dall'elenco, non facendola più così venire a lavorare. I turni che noi sottoponevamo al titolare per la sua approvazione erano dal lunedì alla domenica successiva. La discussione tra la ricorrente e il ### è nata per ragioni a me ignote. Voglio precisare che già sapevamo che la ricorrente non avrebbe lavorato la domenica della comunione della figlia ed i due giorni successivi”.  ### ha raccontato di essere stato presente ad una discussione tra la ricorrente ed il ### la ricorrente “voleva recuperare un fine settimana che non aveva lavorato di lunedì o di martedì, ma il ### rifiutò perché la ### non poteva lavorare da sola non sapendo usare il ### Gli animi si scaldarono ed il ### le disse: “Se non ti sta bene puoi non venire”… poi però la ricorrente i giorni dopo venne … i turni venivano redatti da noi dipendenti che li proponevamo al ### il quale li modificava a suo piacimento. La ricorrente i giorni successivi venne a lavoro rispettando i turni già redatti. Ad un certo punto la ricorrente non venne più; non so se fosse inserita nei turni”. 
Il foglio datato 2.6.2019, con la turnazione dal lunedì (3 giugno) alla domenica (9 giugno 2019; cfr. all. 9 produzione ### di primo grado) non indica il nominativo della ricorrente. 
La società ha allegato che era a conoscenza che la ### si sarebbe assentata per la comunione della figlia domenica 2 giugno e i due giorni successivi (3 e 4 giugno), perciò non l'aveva inserita nel turno successivo al 31.5.2019 (dal 1.6 al 7.6.2019; cfr. atto di appello, pag. 6 e 7). Inoltre, ha più volte invocato una raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dal destinatario il ###, con la quale avrebbe comunicato alla lavoratrice la turnazione di lavoro per i giorni dal 17 (lunedì) al 23 giugno 2019 ###. 
Invero, l'assenza della lavoratrice per i giorni 2, 3 e 4 giugno non giustifica il mancato inserimento della stessa nel turno successivo al 31.5.2019, relativo alla settimana da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019, ben potendo la ricorrente prestare i suoi 3 giorni di lavoro tra il mercoledì (5 giugno) e la domenica (9 giugno). 
Inoltre, non risulta in atti la raccomandata del 12.6.2019 con la comunicazione alla ### della turnazione dal 17 al 23 giugno. Solo nel presente grado la società ha prodotto copia di una cartolina datata 14.6.2019 con l'attestazione di mancato recapito di un invio perché “rifiutato”, senza allegare la lettera oggetto dell'invio (all. A, atto di appello). 
In ogni caso, la raccomandata del 12.6.2019 riguarda solo la settimana lavorativa dal 17.6 (lunedì) al 23.6.2019 ###, con ciò confermandosi l'esclusione della ricorrente dai turni precedenti (fino al 17 giugno). 
Ancora, non è veritiera l'allegazione della L. & A. che colloca il turno successivo al 31.5.2019 nel periodo dal 1° giugno ### al 7 giugno (venerdì), in modo da poter comprendere i giorni di assenza della lavoratrice per la comunione della figlia (2, 3 e 4 giugno). Le turnazioni, infatti, andavano dal lunedì alla domenica successiva (cfr. teste ### e turnazioni all. 9 cit.) e la stessa società ha menzionato il turno dal 17 al 23 giugno 2019, relativo appunto alla settimana dal lunedì (17 giugno) alla domenica (23 giugno). 
I rilievi esposti evidenziano che la società ha intenzionalmente escluso la ### dai turni successivi al 31.5.2019. La documentazione in atti comprova, inoltre, che la lavoratrice ha inteso la condotta della convenuta del 28.5.19, seguita dal mancato inserimento nei turni di lavoro, quale recesso, tanto da impugnarlo con plurime raccomandate, dopo aver chiesto spiegazioni mediante messaggi ### (cfr. produzione di primo grado della ###. 
La descritta volontà espulsiva della società rende artificiosa la lettera del 19.7.2019, peraltro priva di firma e di attestazione di consegna, con la contestazione dell'assenza dal lavoro, verosimilmente effettuata per procurarsi una apparente giustificazione e poter così recedere dal rapporto di lavoro. 
In ogni caso il licenziamento del 31.7.2019 non è supportato da alcuna legittima motivazione, non potendo configurarsi una assenza ingiustificata della lavoratrice, convinta di essere stata licenziata ed esclusa dai turni di lavoro.  ### della causale richiamata dalla società nell'atto di recesso del 31.7.2019, la mancanza di un altro legittimo motivo di licenziamento, le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice circa l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria, le lettere inviate dalla società per precostituirsi un legittimo motivo di recesso, rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, complessivamente valutati, sono idonei a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento in esame, privo di legittima giustificazione e intimato al solo fine ### di reagire alle pretese della lavoratrice.
In ordine alla indennità risarcitoria, non risulta provata l'attività lavorativa della ### presso altre strutture successivamente al recesso del 31.7.2019, mentre sull'ordine di reintegra è ininfluente la dismissione dei locali aziendali ad altra società a febbraio 2020, avendo la lavoratrice optato per l'indennità sostitutiva. 
Neanche spetta alla appellante l'indennità di mancato preavviso, avendo l'istruttoria smentito l'assunto della società circa le dimissioni della ### peraltro in contraddizione con la stessa condotta della datrice di lavoro che ha contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata (il 19 luglio) e poi intimato il licenziamento (il ###). 
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2) condanna la L. & A. s.r.l.s. al pagamento, in favore di ### delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00 oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.  3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Napoli, 3/07/2025 ### estensore ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 142/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Catalano Anna Carla, Laureti Laura

M

Tribunale di Matera, Sentenza n. 573/2025 del 20-11-2025

... convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, nonrisarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 15/11/2022 n. ###). Nel caso di (leggi tutto)...

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RG n. 1190 / 2024 Tribunale Ordinario di Matera - sez. civile ### 19/11/2025 La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza: la ricorrente ha insistito perché la causa fosse decisa, con accoglimento della propria domanda; il resistente, invece, si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi, ha reiterato le richieste istruttorie come articolate in atti, sollecitando una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito dell'### Il Giudice decide come da sentenza che segue. 
Il Giudice Dott.ssa ###### di ### in composizione monocratica, nella persona del ### all'esito dell'udienza di discussione del 19/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 primo periodo c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia instaurata da ### - ### (c.f.  ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec ###; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in ### via della ### n. 3; resistente #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ###, l'### per l'### di ### adiva il ### in intestazione per l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'alloggio di sua proprietà, sito in ### alla via ### n. 70, da parte di ### nonché per la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 51.197,82 alla data del mese di settembre 2024, fino all'effettivo rilascio. 
All'uopo riferiva che: • con contratto del 22/06/2006, aveva assegnato a ### nato a #### il ###, l'immobile in contesa, contrassegnato con il codice identificativo n. A###, palazzina 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il 15, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e contrassegnati con il 15; • il canone di locazione era fissato in euro 353,62, con aggiornamento annuale in base all'incremento percentuale dell'indice ### per le famiglie di operai e impiegati; • all'art. 6, le parti contraenti avevano convenuto che, alla scadenza dell'ottavo anno dall'emissione del certificato di abitabilità, il contratto si sarebbe risolto di diritto, con riserva dell'### di alienare l'immobile, previo esercizio del diritto di prelazione dell'assegnatario; • decorso il periodo di locazione, con nota del 30/06/2014, il ### aveva manifestato l'intenzione di acquistare il suddetto immobile, con le relative pertinenze, previa correzione del prezzo di cessione indicato nella nota ### prot. 6707 del 16/05/2014, ritenuto erroneo; • il ###, l'### aveva riscontrato, rivendicando la correttezza dei prezzi di vendita, fornendo tutti i parametri di legge a sostegno delle proprie ragioni e precisando, altresì, che in caso di mancato acquisto, sarebbe stato invitato a stipulare un nuovo contratto di locazione con effetto retroattiva al 01/07/2014; • una pluralità di assegnatari degli alloggi, tra cui il ### aveva adito il ### di ### - RG n. 1594/2015 per l'accertamento del giusto prezzo di vendita degli immobili. All'esito del giudizio in questione, l'A.G., con sentenza del 04/07/2023, aveva accertato la correttezza della quantificazione del prezzo di vendita degli alloggi fatta dall'### • sulla scorta di tale pronuncia, l'### in data ###, aveva rinnovato al ### la proposta di vendita alle medesime condizioni, chiedendo, altresì, la corresponsione delle indennità di occupazione senza titolo dal maggio 2014 sino al mese di febbraio 2024; • il ### non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché la ricorrente si era vista costretta ad avviare il presente giudizio per ottenere il rilascio coattivo del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva. 
II. ### si costituiva in giudizio il ###, resistendo all'avversa domanda. 
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, poiché erroneamente introdotto con il rito semplificato anziché con quello locatizio; nel merito, poi, contestava la pretesa avversa, asserendo l'erroneità della determinazione del prezzo di cessione dell'immobile e, in ordine alle indennità di occupazione, eccepiva l'intervenuta prescrizione di quanto maturato antecedentemente al 23/02/2019. 
III. Con provvedimento del 13/02/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/02/2025, veniva disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a rito lavoro ex art. 447bis c.p.c. e alle parti veniva assegnato termine per il deposito di memorie integrative e documenti. 
All'udienza di discussione del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come da verbale che precede, sicché la causa veniva trattenuta per la decisione. 
IV. La domanda dell'### è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione. 
Preliminarmente, deve rilevarsi l'assoluta pretestuosità delle contestazioni sul prezzo di vendita dell'immobile per cui è causa, visto che le doglianze relative sono state già vagliate dal ### di ### nell'ambito del giudizio R.G. n. 1594/2015, avviato nei confronti dell'### anche dal ### In quel giudizio gli attori avevano sostenuto che il prezzo di vendita dovesse essere computato con la decurtazione del contributo a fondo perduto concesso dalla ### invocando il disposto dell'art. 10 della ### di ### n. 2086 dell'01/10/2001. ### aveva ritenuto la pretesa infondata. 
Sulla questione, dunque, c'è già stato un pronunciamento dell'A.G. che può ragionevolmente presumersi essere divenuto definitivo, non essendo stata dedotta una impugnazione a riguardo e visto il decorso di un termine superiore a quello contemplato dall'art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. La decisione fa stato tra le parti e non può essere nuovamente oggetto di valutazione magistratuale a pena di violazione del divieto di bis in idem.
Ad ogni buon conto, sebbene il ### nella propria comparsa di costituzione abbia contestato i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo, anche con riferimento alla superficie considerata ed ai metri quadrati effettivi degli alloggi, non è stata formulata alcuna domanda volta ad accertare la reale consistenza delle superfici dapprima assegnate e poi, di fatto, utilizzate; né sono stati offerti in comunicazione documenti comprovanti le lamentate discordanze. Le contestazioni appaiono, dunque, assolutamente generiche, tanto che non è stata ritenuta ammissibile la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'effettiva estensione della costruzione (e la rideterminazione del prezzo di vendita, del canone di locazione e dell'indennità di occupazione), perché meramente esplorativa e volta a colmare le lacune della difesa del resistente. 
Quanto al canone di locazione, si evidenzia che lo stesso era stato determinato, a suo tempo, sulla scorta della convenzione del 24 maggio 2006 rep. 129819, come risulta dall'art. 3 del contratto sottoscritto dal ### sicché la somma dovuta dallo stesso a tale titolo è certamente determinata o quantomeno determinabile con un semplice calcolo matematico, sicché una consulenza tecnica per la sua quantificazione sarebbe stata del tutto ultronea. 
Infine, in assenza di un accordo tra le parti in ordine all'acquisto dell'immobile e in mancanza di un rinnovo contrattuale alla scadenza dell'ottennio, deve ritenersi senz'altro cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### in data ###, rep. n. 24109, registrato in ### il ### n. 112, per decorso del termine di durata convenzionalmente previsto.  * 
Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione, 22/06/2014, è pacifico che il convenuto abbia continuato ad occupare, ed occupi tutt'ora, l'appartamento e le relative pertinenze, in mancanza di un valido ed efficace titolo negoziale e, dunque, è incontrovertibile che l'occupazione perpetrata debba essere qualificata come abusiva. 
In presenza di un'occupazione senza titolo, fermo restando che non è possibile richiedere l'ammontare dei canoni di locazione - istanza che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto - , è certamente dovuta un'indennità di occupazione senza titolo. Detta indennità deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro. In questo senso si sono espresse le ### della Cassazione: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. 
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, nonrisarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 15/11/2022 n. ###). 
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l'### non v'è dubbio che l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte del ### determini un danno per le finanze dell'### e una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo, per l'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni, l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 della ### n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato: - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978; - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).  ### 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998. 
Il costo base di produzione deve essere altresì corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt. 16- 21 della L. 392/1978, che si basano su: - tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978); - classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978); - ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978); - livello di piano (art. 19 della L. 392/1978); - vetustà (art. 20 della L. 392/1978); - stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978). 
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.  ###. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza - deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “### FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base. 
Nel caso di specie, allora, l'indennità di occupazione richiesta dalla ricorrente è stata parametrata, come si evince dall'estratto conto depositato in atti, al canone di locazione convenzionale e, pertanto, non può che essere ritenuta congrua. 
Tuttavia, va accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte resistente. 
Contrariamente a quanto sostenuto dal ### - per il quale la prescrizione sarebbe stata interrotta solo con la comunicazione del 23/02/2024, deve considerarsi, quale atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di un disconoscimento, la lettera di costituzione in mora del 24/02/2022, prot. 2022-###, con la quale è stato intimato di corrispondere i canoni locativi e/o indennità di occupazione maturati sino al dicembre 2021: è, infatti, stata prodotta agli atti dalla ### la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata ar, che risulta essere stata accettata in data ###; ### non ha contestato che il soggetto che l'abbia ritirata e firmato per ricevuta fosse un familiare convivente, sicché deve ritenersi che la nota sia entrata nella sfera di conoscibilità dell'uomo ex art. 1335 c.c.. Pertanto, è prescritto il credito dell'### per tutto il periodo antecedente il quinquennio dalla data di ricezione della missiva di messa in mora ut supra e, quindi, per il periodo antecedente al mese di febbraio 2017. 
Ne discende che ### è tenuto al pagamento nei confronti dell'### della residua somma a titolo di indennità di occupazione senza titolo, pari al canone di locazione convenzionale come risultante dall'estratto conto in atti, dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile. 
Essendo pacifico, poi, che non ci sia un titolo legittimo di permanenza nell'immobile da parte del ### il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio del bene in favore della proprietaria, sgombero da cose e persone. 
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, senza considerare la fase istruttoria assente (valore euro 52.0001,00 - euro 260.000,00).  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: DICHIARA cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### di ### il ### rep. 24109, registrato in ### il ### n. 112; ACCERTA e ### che ### occupa illegittimamente l'immobile di proprietà dell'### sito in ### via ### n. 70, contrassegnato con codice identificativo A###, pal. 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il n. 15; per l'effetto, ### all'immediato rilascio dei suddetti beni immobili, sgomberi da cose e persone, in favore dell'### proprietaria; DICHIARA prescritto il credito della ricorrente fino al mese di gennaio 2017; ### al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile suddetto, come in motivazione, maggiorata degli interessi legali; ### il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.610,38 (di cui euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, euro 759,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione).  ### 20/11/2025 ###ssa

causa n. 1190/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

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