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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### civile In composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 882 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da ### nato a ### del ### il 28 giugno 1986, codice fiscale ###, in proprio e nella qualità di erede di ### nata a ### in data 01 agosto 1955, codice fiscale ### e ivi deceduta in data 9 settembre 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti parte attrice nei confronti di ### nato a ### il 29 maggio 1956, codice fiscale ### e ### S.R.L. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### del ### viale ### n. 63, partita iva ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### per mandato in atti parte convenuta ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., introdotto a seguito di procedimento di ATP conciliativo ( 64/2021 R.G.), ex art. 696-bis c.p.c., ### ha agito ai fini del risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis per il decesso della madre ### che ha dedotto essere stato causato da un carcinoma mammario non tempestivamente diagnosticato dal dott. ### durante gli esami svolti presso il centro di radiologia della società ### s.r.l. ###. A tal fine, l'attore ha esposto che: - in data 23 marzo 2012, la madre si è sottoposta ad una ecografia mammaria presso il centro di radiologia resistente dove, all'esito del controllo, il dott. ### ha refertato: «cicatrice stellata al quadrante supero interno della mammella sinistra», precisando che «il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame, pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici»; - i successivi controlli espletati nel 2013 e nel 2015, secondo il parere del dott. ### non hanno evidenziato alcuna necessità di effettuare controlli strumentali più approfonditi, pertanto non ha consigliato un consulto chirurgico specialistico; - in data 12 novembre 2018, presso il medesimo centro di radiologia, ### si è sottoposta ad un esame rx-mammografia che ha evidenziato la presenza di una cicatrice stellata sul quadrante superiore sinistro con diffuso ispessimento cutaneo nei rimanenti quadranti della mammella sinistra, per cui è stata consigliata una consulenza chirurgica; - l'ulteriore controllo chirurgico del 20 novembre 2018, effettuato presso la ### “###” di ### ha evidenziato la presenza di un carcinoma mammario sinistro localmente avanzato; - ### è stata trattata con due cicli di chemioterapia e, in data 29 aprile 2019, è stata sottoposta da un intervento chirurgico di mastectomia radicale con asportazione del muscolo piccolo pettorale; - espletati ulteriori cicli di chemioterapia e radioterapia nella regione toracica, a seguito di diversi secondarismi neoplastici, ### è deceduta inda 9 settembre 2020, dopo lunghe ed atroci sofferenze. ### parte ricorrente, il decesso della madre è stato causato dall'evoluzione di una massa tumorale non diagnosticata da parte resistente; al contrario, una tempestiva diagnosi non avrebbe determinato tali esiti, poiché «una exeresi parziale, con una semplice quadrantectomia, avrebbe risolto la patologia iniziale già evidenziabile nel 2012 e con elevata probabilità logico statistica, viste le piccole dimensioni del carcinoma nel 2012, in uno stadio inizialissimo e l'assenza clinica di metastasi linfonodali non si sarebbe realizzato il quadro terminale che ha condotto a morte la paziente» ( pag. 5 del ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo: «✓ ### e dichiarare la responsabilità solidale de “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Dr. ### per la morte o la perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra ### nonché in ogni caso per la compromissione della possibilità della stessa di autodeterminarsi ed operare scelte consapevoli in previsione della realtà della fine; ✓ ### e dichiara che la “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr. ### sono obbligati in solido per la loro condotta sopra spiegata a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti in conseguenza della morte della di lui madre; ✓ Liquidare tali danni non patrimoniali nell'ammontare di € 300.000,00 iure proprio a titolo di danno parentale per la perdita della madre ed € 150.000,00 iure hereditatis pro quota con gli altri erediti a titolo di danno catastrofale maturato dalla madre; ✓ Per l'effetto condannare in solido fra loro i resistenti al pagamento dei danni tutti subiti dal ricorrente, quantificabili in € 450.000,00; ✓ Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi nei valori medi ex DM n. 55/2014».
Con comparsa di risposta, depositata il 20 settembre 2022, si è costituito il dott. ### sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l. Diagnostica per ### contestando in fatto ed in diritto le domande di controparte. In particolare, parte resistente ha dedotto che: - una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo consentito di identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; - la mammografia del 6 ottobre 2015 non prova la responsabilità dei resistenti, poiché a seguito della stessa è stato refertato: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno.
Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia di completale l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario con studio vascolare con ecocolor-doppler delle mammelle». In particolare, è stato indicato correttamente il nuovo quadro clinico della paziente («### bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame») e regolarmente consigliata la prosecuzione del percorso diagnostico («Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 Mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-### delle mammelle»); - nel controllo del mese di ottobre 2018 è stata confermata la presenza di una cicatrice stellata, invariata per morfologia e dimensioni, poiché non modificata dal 2006 al 2018, si è evidenziata la presenza di una linfoghiandola ascellare omolaterale di 2,5 centimetri, un diffuso ispessimento della cute del tessuto sottocutaneo e la comparsa di una ulteriore formazione espansiva a margini regolari, tuttavia vascolarizzata all'esame ecocolordoppler, segno di intensa vascolarizzazione e quindi di intensa attività metabolica; - la patologia della paziente non poteva essere diagnosticata prima del 2015 e il tumore non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in un'altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti eseguiti presso lo studio diagnostico resistente; - fino al controllo del mese di novembre 2018, ### non ha rispettato, per più di tre anni, le indicazioni terapeutiche fornite in occasione del controllo del mese di ottobre 2015, qualora l'avesse fatto «è largamente probabile che gli esiti del decorso della malattia sarebbero stati diversi», escludendo il nesso di causa con la condotta di parte resistente.
Tanto premesso, parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente per la mancanza del nesso di causa e, in via subordinata, ha chiesto di ridurre l'entità del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa, con vittoria di spese processuali.
A seguito del mutamento del rito, la causa è stata istruita a mezzo di prove orali e della consulenza tecnica a firma dei dottori ### D'#### e ### (quest'ultimo nella qualità di ausiliario) espletata nel procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) e prodotta in questo giudizio dal ricorrente.
Con ordinanza del 30 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termini previsti dall'art. 190, comma 2, c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente), la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: l'attore con comparsa conclusionale del 29 settembre 2025 ha richiamato le conclusioni dell'atto introduttivo, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e della comparsa conclusionale del 7 febbraio 2025.
Parte convenuta, nella comparsa conclusionale del 9 settembre 2025 ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la sua riduzione del risarcimento, con vittoria delle spese processuali. 2. Preliminarmente, in rito, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 legge n. 24 del 2017, stante il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nel procedimento n. 64/2021 R.G. definito il 2 marzo 2022. 3. Ciò premesso, occorre evidenziare che, prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. “alea terapeutica”. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica).
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del c.d. contatto sociale (allegandone la violazione) e dell'evento dannoso - consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto di un inadempimento qualificato del medico o della struttura sanitaria - mentre a carico di questi ultimi è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ., n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ., n. 11488/2004).
In altri termini, «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza» (in termini, da ultimo, la massima di Cass. civ., n. 18392/2017. ###. civ., n. 3704/2018; Cass. civ., 26700/2018; Cass. civ., n. 21511/2024).
Rimane pertanto irrilevante, almeno dal punto di vista del riparto dell'onere della prova, la distinzione tra interventi routinari e non, dovendo intendersi l'art. 2236 c.c. alla stregua di criterio di mera valutazione della condotta diligente del debitore (cfr. Cass. civ. n. 10297/2004), la cui prova, in caso di esito comunque infausto, è a costui affidata (cfr. Cass. civ. n. 23918/2006 e Cass. civ., 11488/2004). E ciò anche a tutela delle prerogative del professionista stesso, essendo ormai preclusa la possibilità di desumere automaticamente l'inadempimento nel mancato raggiungimento del risultato utile e imponendosi piuttosto, caso per caso, una valutazione dell'operato del debitore professionale alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività (alla luce della natura dell'attività esercitata), esigibili da un professionista in possesso del medesimo grado di qualificazione e in presenza delle medesime circostanze, fermo restando che la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (cfr. Cass. civ., n. 4797/2007 e Cass. civ., n. 9085/2006).
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al medico (o alla struttura), che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ., n. 23918/2006 e Cass. civ., n. 11488/2004).
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: «In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso» (Cass. civ., n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Corte di Cassazione «in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito» (così Cass. civ., n. 21619/2007, in motivazione).
Passando all'esame del caso specifico, innanzitutto occorre individuare quale sia l'inadempimento qualificato ascritto dall'attore ai convenuti. Dalle allegazioni di parte attrice si evince che gli inadempimenti lamentati consistono in errori diagnostici ed informativi in occasione dei controlli del 23 marzo 2012, del 4 aprile 2013 e del 6 ottobre 2015, in particolare, in un ritardo nella diagnosi del tumore e nel non avere suggerito alla paziente di proseguire l'iter diagnostico con una biopsia, errori che, avendo ritardato la diagnosi di tumore e determinato una diffusione ed una ingravescenza della malattia, hanno causato la morte della paziente.
Parte convenuta ha contestato l'addebito di responsabilità per difetto del nesso causale, deducendo, al contrario, che: a) determinante è stata la non aderenza della paziente alle indicazioni terapeutiche ricevute presso lo studio ### b) una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo potuto condurre a identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; c) il tumore «non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti posti in essere presso la diagnostica di radiologia medica». 3.1. Dall'istruttoria è emerso che, in data 21 febbraio 2006, ### si è sottoposta ad una indagine mammografica bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott. ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, evidenzia: strutture parenchimo-stromali scarsamente rappresentate. Componente adiposa prevalente. Aspetto fibroadiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Opacita' stellata in retroareolare di sinistra che mostra corte spicule pressocchè invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente. In considerazione della presenza di linfoghiandole ascellari più evidenti a sinistra, appare comunque necessario completare l'iter diagnostico con ecografia” precisando inoltre che «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione radiodiagnostica» (cfr. pag. 6 relazione di ###.
In data 19 aprile 2006, ### si è sottoposta ad ecotomografia mammaria presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica, eseguita con sonda da 12 MHZ, evidenzia: “bilateralmente le ghiandole mammarie presentano eco-struttura disomogenea per la presenza di multiple areole anecogene con aspetto a “pelle di leopardo” per congestione vascolare: il quadro appare da riferire a displasia mammaria. Normale l'aspetto della cute e del tessuto adiposo sottocutaneo. In particolare, a sinistra, in corrispondenza dell'opacità stellata rilevabile al quadrante supero-interno, si apprezza la presenza di un'area di parenchima conservato con aspetto a pelle di leopardo da riferire a residuo ghiandolare» (cfr. pag. 7 relazione di ###.
Come evidenziato dai consulenti, risulta anche una ETG mammaria bilaterale del 23 marzo 2012, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita a completamento ed integrazione di un iter diagnostico di screening eseguiti in altra sede, nel corso della quale la paziente ha effettuato un'indagine mammografica e un'indagine ecotomografica B-
Mode; da un confronto della mammografia eseguita in tale circostanza il ### con un'altra eseguita in questa sede il ### si evidenzia: aspetto sostanzialmente invariato della cicatrice stellata rilevabile a sinistra al quadrante supero-interno, nel cui contesto al controllo odierno si evidenzia soltanto la comparsa di piccole calcificazioni rotondeggianti mammograficamente benigne. E' stata effettuata un'indagine ecotomografica mirata sulla regione sede della lesione, essa ha messo in evidenza invariato aspetto di una quota parenchimale conservata nel contesto del tessuto adiposo iperecogeno. Non si evidenziano peduncolo vascolari e si reperta invariata un'area di parenchima conservato del diametro massimo di circa cm 1, invariata rispetto all'indagine ecotomografica eseguita in altra sede; al controllo eco-color doppler mirato tuttavia non si evidenziano anomali vascolari. Il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici» (cfr. pag. 7 relazione di ###.
In data 04 aprile 2013, ### si è sottoposta ad ETG mammaria bilaterale, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita quale follow-up in paziente con gia' nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra: a tale livello rispetto al precedente esame, si evidenzia aspetto pressocche' invariato dell'area di disomogeneita' ecostrutturale, priva di flussi patologici all'indagine integrata eco-color-doppler. Si consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 8 relazione di ###.
Dal 4 aprile 2013 e fino al mese di ottobre 2015 non risultano effettuate ulteriori indagini se non una mammografia bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto così refertata: «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame eseguito in questa sede in data 14 Marzo2013, si evidenzia: strutture parenchimo-stromali normalmente rappresentate. Aspetto fibro-adiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente piu' dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-doppler delle mammelle». Nello stesso referto, è riportato: «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione diagnostica. E' altresì necessario che la paziente esibisca anche eventuale documentazione riferita ad ecografia delle mammelle precedentemente eseguita» (cfr. pagine 8 e 9 relazione di ###.
Dal 9 ottobre 2015 e fino al mese di novembre 2018 non risulta prodotta documentazione ecotomografica mammaria bilaterale integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle così come consigliato alla paziente in occasione della visita del 9 ottobre 2015.
Soltanto tre anni dopo, in data 8 novembre 2018, ### si è sottoposta a mammografia bilaterale presso lo studio convenuto, così refertata dal dott. ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame esegiuito in questa sede in data ###. Si conferma la presenza di una cicatrice stellata al QSC di sinistra, tuttavia si rileva la comparsa di un diffuso ispessimento della cute sui rimanenti quadranti della mammella sinistra, cui si associa all'indagine ETG integrata, la comparsa di una linfoghiandola marcatamente ipoecogena, a margini irregolari, vascolarizzata all'indagine integrata color-doppler e del diametro massimo di cm 2,5. All'indagine ETG invariata appare la formazione espansiva ipo-ecogena precedentemente descritta, responsabile della cicatrice stellata posta al qsc-qsi. Si rileva la comparsa di un'ulteriore formazione ipoecogena a margini regolari, vascolarizzata al controllo color-doppler integrato, del diametro massimo di cm 12,3. Si segnala infine diffuso linfedema della cute e del sottocutaneo ai quadranti superiori ed esterni di sinistra. La paziente non può effettuare indagini contrastografiche e pertanto non si può programmare un'indagine RM. Si consiglia consulenza chirurgica» (cfr. pag. 10 relazione di ###.
In data 20 novembre 2018, ### si è sottoposta a visita presso la clinica “###” di ### e nel referto si legge: «K. Seno sn localmente avanzato. Si consiglia trattamento chemioterapico neoadiuvante previa biopsia e …illegibile mastectomia radiale. Necessita di risolvere urgentemente il problema ortopedico» (cfr. pag. 10 relazione di ###.
Dagli atti risulta anche una visita presso il dott. ### che ha refertato: «neoplasia infiammatoria mammella sinistra, ###, ###, MX. …si consiglia angobiopsia mammella sinistra per verifica istologica e caratterizzazione biologica e consulto in oncologia medica per impostazione eventuale terapia preoperatoria, previa esecuzione di esami di stadiazione e valutazione cardiologica. se controindicazioni alla terapia medica proponibile intervento chirurgico di mastectomia totale + dissezione ascellare sinistra» (cfr. pag. 11 relazione di ###.
Inoltre, nella relazione di dimissioni provvisorie dalla clinica “###” del 7 dicembre 2018, si legge: «### eteroplasia localmente avanzata della mammella sinistra in corso di definizione istologica. …### 07-12-2018: biopsia incisionale mammella sinistra. ….###: in corso. CONCLUSIONI: alla luce dell'esame istologico. medicare la ferita a giorni alterni» (cfr. pag. 11 relazione di ###.
Successivamente, i consulenti d'ufficio hanno riportato i passaggi più rilevanti della documentazione sanitaria, da cui emerge la diagnosi di un carcinoma mammario, secondarismi anche a livello cerebrale fino alla relazione di fine seduta presso la clinica “###” del 7 agosto 2020, da cui risulta: «carcinoma mammario sx operato con secondarismi epatici, linfonodali mediastinici e cerebrali. …Trattamento effettuato: durante la degenza sono stati eseguiti esami ematochimici» ( pag. 21 relazione di ###.
In relazione alle indagini del 21 febbraio 2006 e del 19 aprile 2006, il dott. ### ha refertato una «opacità stellata in retro-areolare di sinistra che mostra corte spicule pressoché invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente», che è stata considerata sostanzialmente corretta dai consulenti tecnici d'ufficio. Tuttavia, la lesione mammaria sinistra, descritta dal dott. ### come “opacità stellata” detta anche “cicatrice radiale” o “radial scar”, nella relazione di ### in aderenza con la qualificazione dell'ausiliario dott. ### è stata considerata come “###a BIRADS” corrispondente ad una “lesione con basso sospetto di malignità” che, in via prudenziale e già allora, avrebbe imposto l'esecuzione di un «ulteriore approfondimento diagnostico con citologia e/o agobiopsia sotto guida stereotassica o biopsia chirurgica» (cfr. pag. 25 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «### avrebbe contribuito a caratterizzare istologicamente la lesione della mammella sinistra e ad orientare meglio il follow-up, anche se la probabilità di riscontrare una patologia maligna era molto bassa (dal 2% al 10%), come si evince dalla stessa ### (2). In tal senso, all'epoca dell'evento vigeva già un consenso verso un approfondimento diagnostico bioptico in caso di lesioni mammarie dubbie, come nel caso in specie» (cfr. pagine 25 e 26 relazione di ###.
Nel periodo compreso fra il 2006 e il 2012, secondo quanto emerge dalla relazione di ### la paziente «nell'intervallo tra la ### mammaria del 2006 e questa ultima del 2012, è stata seguita anche presso “altra sede” ove avrebbe “effettuato una indagine mammografia ed una indagine ecotomografica B-mode”; neanche di queste indagini abbiamo traccia negli atti» (cfr. pag. 27 relazione di ###. ### i consulenti tecnici d'ufficio, il reperto mammario relativo alla visita di controllo del 2012 è sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2006, ed è ancora classificabile come Ea4 BIRADS e cioè «lesione con basso sospetto di malignità», che consente di confermare la bassa probabilità che si trattasse di una “lesione maligna” in quel periodo, pur rimanendo intatti i motivi per richiedere una «caratterizzazione micro-istologica eco-guidata».
Quindi, secondo le risultanze della ### sia nel 2006 sia nel 2012, i risultati dell'esame avevano mostrato una lesione con basso sospetto di malignità, tuttavia, secondo le linee guida, l'esame istologico e la biopsia erano comunque prudenziali, contrariamente a quanto suggerito dal dott. ### che non riteneva opportuna la prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici.
Dopo il controllo del 2012, la paziente è ritornata presso lo studio ### un anno dopo, in data 04 aprile 2013, per una ecotomografia mammaria, così refertata: «già nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra,…… evidenzia un aspetto pressoché invariato ….” ma “consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 28 relazione di ###.
Contrariamente al referto, i consulenti tecnici precisano che: «l'indagine ecografica conferma nel contesto del quadrante supero-interno del seno sinistro, la presenza di area ipo-ecogena , a margini micro e macro lobulati ……di dimensioni superiori a millimetri 20 circa , in atto con aspetto di patologia spazio occupante, rispetto a quanto segnalato in precedenti esami effettuati nell'anno 2006 e 2012, (###c###. Occorre procedere al proseguo dell'iter diagnostico con visita senologica, mammografia bilaterale e biopsia della mammella sinistra» ribadendo che, anche a quella data, sarebbe stato necessario completare l'iter diagnostico con una biopsia alla mammella sinistra, «essendo anche aumentato il grado di sospetto diagnostico da “###a” ad “###c BIRADS” e cioè “da lesione a basso sospetto di malignità” a “lesione ad alto sospetto di malignità”, ove la probabilità di malignità è stimata tra >50% a <95%, come nella ### su riportata» (cfr. pag. 28 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «la mancata indicazione ad eseguire la biopsia mammaria sinistra da parte del ###, ha ritardato la probabile diagnosi di carcinoma, essendosi limitato a consigliare un controllo mammo-eco-grafico a cadenza annuale. Non risulta tuttavia, dagli atti, che la Paziente, l'anno successivo, si sia sottoposta al controllo consigliato, ma piuttosto che lo abbia eseguito due anni e mezzo dopo, in data ###» (cfr. pag. 28 relazione ###.
La paziente si è sottoposta a un nuovo controllo, non entro l'anno, come suggerito nel 2013 ma circa due anni e mezzo dopo, in data 9 ottobre 2025. In tale data è stata eseguita una mammografia dal radiologo prof. ### dello stesso studio ### così refertata: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale….» (cfr. pag. 29 relazione ###. ### i consulenti d'ufficio: «il confronto con precedente esame dell'anno 2006 dimostra una maggiore irregolarità dei margini dell'opacità nodulare localizzata in sede retro-areolare sinistra quadrante supero-interno , oltre ad un incremento della sua densità radiologica e proliferazione di tralci fibrosi diretti posteriormente verso la regione del m. ( leggi:.muscolo) pettorale. Ispessimento cutaneo diffuso della mammella di sinistra e linfo-adenomegalia ascellare sinistra, iperdensa , disomogenea, patologica, di dimensioni massime valutabili in mm ### 30 (######», quindi, il reperto del 2015 è altamente suggestivo per malignità (cfr. pag. 29 relazione ###.
A seguito del controllo del mese di ottobre 2015, il dott. ### ha consigliato a ### di completare l'iter diagnostico tramite ecotomografia mammaria, ma la paziente non vi si è sottoposta, ritornando presso lo studio diagnostico soltanto tre anni dopo, in data 08 novembre 2018, quando la malattia era in fase conclamata e con metastasi linfonodali ascellari omolaterali e, infatti, circa un mese dopo (in data 07 dicembre 2018) presso la clinica “###” di ### si è proceduto alla «### incisionale della mammella sinistra. Data del prelievo: 07-12-2018 data di accettazione 07-12-2018 e relativo referto istologico: “### macroscopico e campionamenti: frammento di parenchima mammario, non orientabile, di 4cm di asse maggiore sede di neoplasia biancastra di 1,8 cm di diametro massimo....diagnosi istopatologica: carcinoma duttale infiltrante, scarsamente differenziato, con aree di sclerosi ed aspetti apocrini. assetto recettoriale ed indice di proliferazione: negativa la ricerca dei recettori intranucleari per estrogeno (clone sp1) e ### (clone ###). assenza di immunoreattività di membrana per Her2/neu (anticorpo monoclonale 4b5) nelle cellule neoplastiche. Indice di proliferazione neoplastica (Ki67) (clone 30-9): 75%» (cfr. pag. 12 relazione ###.
Come evidenziato dai consulenti d'ufficio, la biopsia eseguita presso la clinica palermitana conferma un carcinoma mammario duttale infiltrante triplo negativo, caratterizzato da una storia naturale aggressiva e da esiti specifici della malattia peggiori rispetto ad altri sottotipi di cancro al seno, con un tempo mediano alla morte di 4,2 anni (cfr. pagine 30 e 31 relazione ###.
In conclusione, secondo i consulenti d'ufficio, i reperti mammografici ed ecotomografici, riferiti alla mammella sinistra della paziente, avrebbero richiesto l'esecuzione di un approfondimento diagnostico tramite cito-aspirato o biopsia sia nel 2006, quando erano classificabili a “basso sospetto di malignità”, sia nel 2012, in costanza di un reperto ancora sostanzialmente invariato, e soprattutto nel 2013, quando la patologia mammaria era evoluta in “alto sospetto di malignità” e nel 2015, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”.
Considerato che la «letteratura scientifica coeva con gli eventi del caso, suggeriva che le alterazioni mammo-ecografiche riscontrate alla mammella sinistra erano di difficile diagnosi differenziale tra benignità e malignità, per cui era ritenuto prudenziale ricorrere alla biopsia». Quindi, «imprudentemente, non ha indicato l'esecuzione di un approfondimento diagnostico bioptico sulla mammella sinistra e ciò, con elevata probabilità, ha ritardato la diagnosi di malattia tumorale» (pag. 36 relazione ###.
I consulenti hanno tuttavia precisato che: «La evoluzione da sospetto elevato di cancro della mammella sinistra nel 2013 a cancro conclamato localmente avanzato e con interessamento linfonodale ascellare sinistro nel 2018, non può essere attribuito solo allo ### Infatti, la paziente: a) dal 2006 al 2012 risulta essere stata seguita presso “altra sede” diversa dalla struttura sanitaria convenuta; b) nonostante il consiglio del marzo 2013 ad effettuare un “controllo mammografico ed ecotomografico annuale”, la paziente si è ripresentata presso lo stesso studio diagnostico convenuto soltanto nel mese di ottobre 2015, dopo circa due anni e mezzo, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”; c) dopo il controllo del mese di ottobre 2015, la paziente si è ripresentata soltanto nel mese di novembre 2018 a distanza di più di tre anni, quando il tumore era già in fase conclamata.
Alla condotta imprudente dei convenuti ha concorso un consistente ritardo della paziente che «non si è presentata al controllo l'anno successivo, come consigliato dallo ### anche se «non ci è possibile quantificare, quanto questo anno di ritardo, abbia potuto influire sulla progressione di malattia» che nel successivo controllo dell'ottobre 2015 era «altamente suggestiva per malignità» (cfr. pag. 36 relazione di ###.
Concludono quindi i consulenti: «### “imprudente” la condotta del ### che, in particolare nel 2013, di fronte ad una lesione mammaria sinistra, progredita “da basso sospetto di malignità” ad “alto sospetto di malignità”, non ha indicato l'esecuzione di una biopsia, fermo restando che la scarsa compliance della Paziente ha giocato un ruolo determinante nella progressione della malattia» (cfr. relazione pagine 36 e 37 CTU). 4. Tanto esposto, in fatto, occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, prima dell'entrata in vigore della ### era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde “in via diretta” nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni “mediche” in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 per il fatto commesso dagli “ausiliari” ###.
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge n. 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 8940/2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “### in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il legislatore ha provveduto ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici. ###. 7 della citata legge ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, eccettuata l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio; ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario; invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. civ., n. 10297/2004; Cass. civ., n. 8826/2007; civ., n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, per la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 580/2008; Cass. civ., n. 21619/2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo il medico tenuto alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. civ., n. 15404/2002; Cass. civ., n. 2042/2005).
Ne segue che la struttura in cui è avvenuta la prestazione sanitaria è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se: a) sono scelti dal paziente; b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario, il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno; b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. civ., n. 6593/2019; Cass. civ., n. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico; c) il danno ingiusto; d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
Con riferimento alla responsabilità della struttura, l'attore ha provato l'inadempimento del sanitario (dott. ###, il nesso di causa fra gli errori diagnostici ed informativi e l'evento morte, mentre non è contestato l'adempimento da parte della madre salvo il concorso di colpa di cui si è detto.
Con riferimento al medico (dott. ###, l'attore ha provato l'errore diagnostico ed informativo, il nesso di causa fra la condotta e il danno (morte della paziente), il danno stesso e la sua imputabilità all'autore del fatto, ancorché in concorso. 5. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti. ###à istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale in sede di ATP conciliativo (procedimento n. 64/2021 R.G.), prodotta nel presente giudizio dall'attore, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai consulenti tecnici d'ufficio: dott. ### D'### (specialista in oncologia), dott.ssa ### (specialista in medicina legale e delle assicurazioni), con l'ausilio del dott. ### (specialista in radiologia e perfezionato in senologia) i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la madre dell'attore, hanno accertato una responsabilità per imperizia del dott. ### e della struttura sanitaria convenuta, per non aver riconosciuto per tempo l'esordio della patologia neoplastica mammaria e per non avere indicato alla paziente di sottoporsi alla biopsia mammaria: esame prudenziale fino al 2012 e necessario nel 2013 e nel 2015.
I consulenti hanno evidenziato anche un concorso di altre condotte colpose: a) tra il 2006 e il 2012 è stata visitata anche presso altra struttura sanitaria; b) una scarsa aderenza terapeutica di ### che, a seguito del controllo del 2013, non si è presentata l'anno successivo ma soltanto due anni e mezzo dopo, nel mese di ottobre 2015 (avendo una malattia con alto sospetto di malignità) e non ha seguito le indicazioni terapeutiche nemmeno nel 2015 (nonostante il dott. ### le avesse consigliato di completare l'iter diagnostico con una ecotomografia mammaria integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti), ripresentandosi al controllo presso la struttura convenuta più di tre anni dopo (novembre 2018), con un tumore conclamato.
Pertanto, l'ingravescenza della malattia che ha portato al decesso della paziente va ricondotta al concorso di tre condotte colpose che, alla luce delle allegazioni ed in assenza della prova di una precisa ripartizione, devono presumersi uguali (art. 2055, comma 3, c.c.), quindi il decesso deve ritenersi causato: per 1/3 dagli errori diagnostici pregressi (2006-2012) all'attività dei sanitari convenuti, per 1/3 dagli errori diagnostici del medico e della struttura convenuta e per 1/3 dalla scarsa aderenza terapeutica della paziente. 6. Venendo alla quantificazione del danno risarcibile, in primo luogo, l'attore (vittima secondaria) ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con ### (vittima primaria), deducendo, in particolare, un rapporto tra madre e figlio.
Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. civ., n. 16992/2015; civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n. 8827/2003).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, risarcibile non soltanto in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. civ., n. 23469/2018; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 8827/2003).
I congiunti della vittima di un fatto illecito che ha subìto gravi lesioni o la morte possono chiedere iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale al soggetto civilmente responsabile.
La sofferenza morale, infatti, costituisce un danno risarcibile non soltanto quando è causata da lesioni patite dalla vittima, ma anche quando è causata da lesioni personali patite da un proprio congiunto.
Vedere un proprio caro sofferente, invalido, è fonte di afflizione per qualsiasi persona dotata di normale sensibilità e tale afflizione costituisce un danno in senso giuridico.
Questa voce di danno non patrimoniale è costituita sia dalle sofferenze (il pregiudizio morale) sia dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, causalmente conseguenti alle ### lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria o al suo decesso in conseguenza di un fatto illecito.
La risarcibilità di tale pregiudizio è stata a lungo negata dalla giurisprudenza di legittimità (anche se ammessa da una parte della giurisprudenza di merito), sul presupposto che soltanto il soggetto leso poteva ritenersi “vittima” del reato e, quindi, soltanto costui aveva diritto al risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. (ex pluribus Cass. civ., n. 11396/1997).
Intervenendo a comporre un contrasto sorto nella stessa giurisprudenza di legittimità (a seguito della sentenza della Cass. civ., n. 4186/1998), le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto, anche ai prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (Cass. civ., sez. un., n. 9556/2002), ritenendo non ostativo né l'art. 1223 c.c. (in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso), né gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (i quali non escludono la risarcibilità del danno in esame, perché la persona danneggiata dal reato non deve necessariamente coincidere col titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).
Dopo l'intervento delle citate sezioni unite del 2002, la risarcibilità della sofferenza morale patita dai congiunti del leso è divenuta ius receptum (Cass. civ., n. 8546/2008; Cass. civ., n. 14581/2007; civ., n. 23865/2006; Cass. civ., n. 19316/2005).
Ora, sebbene i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore siano normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta «portata tendenzialmente onnicomprensiva» (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008), il giudice deve comunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (Cass. civ., n. 10257/2011; Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Il danno da perdita del rapporto parentale, in particolare, «non consiste allora nello sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., n. 7844/2011. Il riferimento allo «sconvolgimento delle abitudini di vita» si rinviene già in Cass. civ., n. 8827/2003).
Questo danno inoltre può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, o di responsabilità civile, extracontrattuale o contrattuale.
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé») (Cass. civ., n. 23469/2018; Cass. civ., n. 7513/2018; Cass. civ., n. 901/2018).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede, innanzitutto, la prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale del suddetto danno alla condotta illecita del responsabile. Inoltre, occorre la prova della effettività e della consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale, come accennato, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità. Tale conclusione si fonda sul principio, condiviso da questo giudice, secondo cui la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (sul punto, si veda Cass. civ., 21230/2016 che si è pronunciata con riferimento al caso specifico della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai nipoti del nonno ucciso. ###. civ., n. 7743/2020 e Cass. civ., n. 29332/2017).
A tal fine, occorre considerare che, sotto il profilo dell'onere della prova, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale «non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015).
Non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: chi ne domanda il risarcimento è, come sempre, gravato dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale patito, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011). ### a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ., n. 28989/2019; Cass. civ., n. 21060/2016; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 16255/2012; Cass. civ., n. 10527/2011).
La necessità per il giudice di valutare caso per caso non esclude la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020) né esclude il ricorso alla prova per presunzioni, considerando tuttavia che la presunzione a sostegno della domanda attorea «può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. civ., 9010/2022). ### della sussistenza del danno in esame, innanzitutto, non può prescindere dalla prova dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria, secondo il principio per cui sono risarcibili soltanto le «lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale» (Cass. civ., 10816/2004).
Occorre, inoltre, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. civ., n. 9556/2002) e che tale compromissione sia di tale gravità, da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va effettuata in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) - ove l'equità intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie (Cass. civ., n. 12408/2011) - considerato che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
A prescindere dal sistema di quantificazione prescelto, deve trattarsi di criterio idoneo a pervenire ad una valutazione informata ad equità, dovendo il giudice dare «adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato …, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021). E, infatti, «### che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che - come detto - essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021. ###. civ., n. 22272/2018).
I criteri di valutazione equitativa («idea-limite … cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare» secondo Cass. civ., n. 10579/2021), la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei ad addivenire ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio, sia su quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (Cass. civ., n. 10528/2011; Cass. civ., n. 28423/2008; Cass. civ., n. 7740/2007; Cass. civ., n. 15760/2006).
Il risarcimento del danno, infatti, deve considerare tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato evitando duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio secondo cui il danneggiante ed il debitore sono tenuti al ristoro soltanto dei danni causati dal fatto illecito o dall'inadempimento (Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., 7844/2011). Il giudice deve valutare quindi «tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o ### in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “tabellare” in tema di perdita del rapporto parentale» ( civ., n. 11689/2022).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, valida soluzione si è ritenuta essere quella costituita dal sistema delle tabelle (Cass. civ., n. 12408/2011; Cass. civ., sez. un., 26972/2008) che, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 4852/1999) e che costituisce soltanto una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili.
In particolare, deve prendersi atto che nel tempo sono andate assumendo una “vocazione nazionale” le Tabelle di ### poiché recano i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che violerebbero l'art. 3, comma 2, ### La Corte di Cassazione ha ritenuto quelle tabelle un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. civ., n. 14402/2011 e Cass. civ., n. 12408/2011. Sul punto anche Cass. civ., n. 27562/2017 che le intende come parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge), tanto che le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa (in motivazione civ., n. 15709/2021. ###. civ., n. 8532/2020) in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226 c.c., il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. civ., n. 22859/2020; Cass. civ., n. 8508/2020; Cass. civ., n. 9950/2017).
Sulla base dei principi richiamati, nel caso di specie, questo giudice ritiene di procedere alla liquidazione del danno utilizzando le tabelle del Tribunale di ### edizione 2024 per la liquidazione del danno parentale elaborate a partire dalle precedenti tabelle dello stesso Tribunale - utilizzando i valori monetari della forbice prevista da queste ultime con riferimento alle stesse circostanze menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle - ma integrate a punti per renderle conformi alle esigenze di concretizzazione giudiziale della clausola e di riduzione significativa del margine di generalità poiché, prima dell'intervento della Cassazione, nelle predette tabelle «nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo» (in motivazione, Cass. civ., n. 10579/2021).
La Corte di Cassazione - confermando i vigenti criteri milanesi di liquidazione del danno parentale e nulla obiettando sulla congruità dell'importo massimo liquidabile - con la sentenza sopra richiamata ha inaugurato un nuovo orientamento in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e, lamentando l'eccessiva discrezionalità tra il valore medio-base ed il valore massimo, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (in termini di massima, Cass. civ., n. 10579/2021. ###. civ., n. 26300/2021).
Le tabelle integrate con il sistema a punti prevedono il valore-punto, determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale (per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati; per la perdita del parente di secondo grado). È poi previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “### orientativi” delle precedenti tabelle milanesi (quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): una volta determinato il totale dei punti, secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta, esso va moltiplicato per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario risarcibile.
Le cinque circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano, secondo le note massime di comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020), l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, fermo restando, per le ragioni già esposte, che il requisito della convivenza non è un presupposto necessario per la liquidazione del danno.
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e possono quindi essere provate anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche per presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e della qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato. ### fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) il rapporto di parentela in linea retta di primo grado, l'età della vittima primaria al momento della morte (65 anni compiuti) e della vittima secondaria (34 anni compiuti).
Nessuna allegazione in ordine al requisito della convivenza, nessuna prova della sopravvivenza di altri congiunti, nessuna allegazione né prova della qualità o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 7. A questo punto, in primo luogo, deve essere determinato l'ammontare dell'importo liquidabile sulla base delle ### di ### edizione 2024 integrata con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale e il risultato ottenuto dovrà essere ridotto di 2/3 per il concorso di colpa.
Ai fini del presente giudizio, in relazione al rapporto di parentela in linea retta di primo grado fra la vittima primaria e quella secondaria, va considerata la forbice della tabella genitori/figli assimilati della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 a € 391.103,18. Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911 (pari a € 391.103,18/100) e prevede un numero di punti attribuibili pari a 118 (con un cap di € 391.103,18).
Deve tenersi conto dell'età della vittima primaria al momento della morte (anni 65 compiuti, cui corrispondono 16 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento della morte di quella primaria (34 anni compiuti, cui corrispondono 22 punti).
Vanno esclusi ulteriori punti per la convivenza, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva e per la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare, stante la mancanza di specifiche allegazioni e prove a tal riguardo.
Sulla base delle superiori considerazioni, deve essere determinato un totale di 38 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 148.618 per la perdita del rapporto parentale.
In ragione del concorso di colpa, all'importo come sopra determinato deve essere applicata una decurtazione di 2/3, con la conseguenza che il risarcimento spettante a ### per la perdita del rapporto parentale con la madre ### deve essere determinato in complessivi € 49.539,33.
Nessun danno patrimoniale iure proprio è stato allegato e provato dall'attore. 8. A questo punto, va esaminata la domanda di risarcimento iure hereditatis.
A tal riguardo, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno “tanatologico” e del danno “catastrofale”, il primo inteso come danno biologico terminale e il secondo come danno morale terminale.
La nozione di “danno terminale” - al pari delle espressioni “danno tanatologico”, “danno catastrofale”, non corrisponde ad alcuna categoria giuridica - può avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso (Cass. civ., n. 18056/2019). Tenendo conto dell'insegnamento delle ### (Cass. civ., sez. un., n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, oltre a Cass. civ., n. 15350/2015) della nozione di danno non patrimoniale deve essere accolta una definizione onnicomprensiva che ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connesso alla percezione della morte imminente.
In nessun caso, tuttavia, si tratta di un danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente: chi ne domanda il risarcimento ha l'onere di provare (art. 2697 c.c.) che il paziente conservò coscienza e consapevolezza della propria sorte, per stabilire se vi fosse stato un danno non patrimoniale da lucida agonia, trasmissibile iure hereditatis (Cass. civ., n. 18056/2019).
In primo luogo, stante il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, nessun ulteriore risarcimento a titolo di danno c.d. “tanatologico” può essere riconosciuto all'attore, seguendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: «In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di ### e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)» (Cass. civ., n. ###/2023).
Con riferimento al c.d. “danno catastrofale”, secondo la Corte di Cassazione, «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. civ., n. 7923/2024).
Tale danno iure successionis si differenzia radicalmente da quello iure proprio da perdita del rapporto parentale che spetta ai congiunti per la perdita della relazione parentale che li legava al defunto.
Il danno c.d. “catastrofale” o “catastrofico” è invece il danno non patrimoniale, in particolare un danno morale terminale o danno da lucida agonia e consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Nel caso in esame, stante l'intensità della sofferenza, come confermato dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito dello stato di salute, dei dolori e della consapevolezza di ### dell'avvicinarsi della morte. In particolare, la teste ### ha dichiarato: «Sì è vero. Diceva “fatemi morire”, non voleva farsi nemmeno la chemio perché sapeva quanto suo marito, morto anche lui di tumore, aveva sofferto» e la teste ### ha dichiarato: «### prima della morte aveva qualche sbalzo, ma tutto sommato sempre lucida era prima e parlava fino a qualche giorno prima di morire» e «Sì è vero. Stava malissimo, l'ha presa anche male perché suo marito era morto pure lui di tumore» e ha aggiunto «Sì è vero. Quando ha saputo di avere il tumore non voleva fare nemmeno la chemio e voleva morire perché sapeva cosa doveva soffrire» (cfr. udienza del 30 maggio 2024).
Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale c.d. “catastrofale”, essa è, parimenti, ammissibile, ricorrendo, nel caso di specie, lo stato di coscienza in capo alla vittima dell'avvicinarsi della propria morte nella progressione dello scadimento delle condizioni cliniche (essendo rimasta cosciente almeno fino al decesso, come risulta dall'istruttoria).
Il diritto risarcitorio del danno “catastrofale”, si è configurato, quindi, come sopra illustrato, in capo al suo titolare, il paziente danneggiato, ### e si è trasmesso, con la sua morte, iure hereditatis al figlio superstite ### In assenza di precise allegazioni da parte dell'attore, può applicarsi il limite massimo di 100 giorni, ampiamente compreso nell'arco di tempo tra la diagnosi di carcinoma (anno 2018) e il giorno della morte di ### (avvenuto in data 9 settembre 2020), periodo nel quale la paziente ha avuto, con sufficiente lucidità, la consapevolezza della morte, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate.
La liquidazione di tale voce di danno viene effettuata applicando le ### di ### aggiornate al 2024, in forza delle quali si liquida un importo pari ad € 97.791, ottenuto dalla somma dell'importo liquidato per i primi tre giorni, pari ad € 35.247 e dell'importo di € 62.544 liquidato per i giorni successivi fino al centesimo.
Si perviene così alla liquidazione, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis in favore dell'attore della somma di € 97.791.
La somma come sopra liquidata va poi decurtata di 2/3 per il concorso di colpa, pervenendo ad una somma di € 32.597.
Gli importi come sopra liquidati (€ 49.539,33 e € 32.597 per un totale di € 82.136,33), in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del decesso (09 settembre 2020), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio e da quello iure hereditatis sopra indicati in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del decesso del 9 settembre 2020 e questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano a: - € 54.724,59 (di cui € 49.539,33 per capitale più € 5.185,26 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale di € 49.539,33 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 41.629,69) e rivalutato ad oggi; - € 36.008,90 (di cui € 32.597 per capitale più € 3.411,90 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis c.d. “catastrofale” di € 32.597 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 27.392,44) e rivalutato ad oggi.
Conclusivamente, la domanda va accolta limitatamente alla somma di € 90.733,49. Dalla data della sentenza, fino al saldo, sono inoltre dovuti gli interessi al saggio legale sulla somma sopra liquidata.
Al pagamento del relativo importo vanno condannati in solido la società ### s.r.l. Diagnostica per ### ed il dott. ### 9. Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, nella versione successiva alle modifiche apportate con D.M. n. 37 del 2018, ma anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022 per il procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. (definito con provvedimento del 2 marzo 2022) e nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022 per il presente procedimento (definito con la presente sentenza), tenuto conto della data di conclusione dei due procedimenti. 9.1. Le spese processuali per il procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G) vanno liquidate senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese processuali pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza (Cass. civ., n. 15492/2019) secondo i parametri medi indicati dai D.M. citato, ratione temporis applicabile.
Inoltre, va precisato che, nel procedimento di ATP n. 64/2021 R.G., ### è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, è stato liquidato il compenso al suo difensore (con decreto del 2 marzo 2022) a carico dell'### ed il compenso dei consulenti tecnici d'ufficio anch'esso a carico dell'### Tanto premesso, le spese processuali del procedimento di ATP devono essere poste a carico dei convenuti e pagate in favore dell'### ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
A tal riguardo, deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza ( civ., n. 22017/2018. ### civ., n. 11590/2019).
Per la determinazione dei compensi, deve tenersi conto anche dei parametri ricavabili dal D.M. citato, per cui, quanto alla determinazione del valore della controversia (art. 5, comma 1, D.M. citato), va rilevato che trattasi di un procedimento di istruzione preventiva (tabella 9), di valore compreso fra € 52.000 e € 260.000, ancorato all'importo del risarcimento riconosciuto nel presente giudizio di merito.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori minimi e i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, per un importo di € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese di ### liquidate con decreto del 2 marzo 2022 nel procedimento n. 64/2021 R.G. e poste provvisoriamente a carico dell'### devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in parti uguali fra loro. 9.2. Le spese processuali del presente procedimento vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. citato, nella versione ratione temporis vigente.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, il presente giudizio di cognizione davanti al Tribunale ha un valore compreso fra € 52.000 a € 260.000 (tenuto conto del decisum, non già del disputatum, secondo Cass. civ., sezioni unite, n. 19014/2007, Cass. civ., n. 3996/2010 e Cass. civ., n. 226/2011).
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (scarne allegazioni in ordine alle varie voci di danno e mancata valutazione del concorso di colpa), il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità e i risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) si ritiene congruo applicare valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, pervenendo ad un compenso di € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese processuali devono essere pagate all'attore stante la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del giorno 08 gennaio 2025, con efficacia retroattiva fin dall'instaurazione del presente giudizio. Per questi motivi Il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) ### s.r.l. per ### e ### in solido fra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di € 90.733,49 (di cui € 54.724,59 per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e € 36.008,90 per danno non patrimoniale iure hereditatis), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al pagamento. 2) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro e in favore dell'### al pagamento delle spese processuali del procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) che liquida in € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 3) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 4) Pone le spese di CTU del procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. definitivamente a carico di ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in misura uguale nei rapporti interni.
Manda alla ### per le comunicazioni alle parti e per ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso, in data 28 dicembre 2025.
Il Giudice Antonino Campanella Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
causa n. 882/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Campanella