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Corte di Cassazione, Sentenza n. 25170/2023 del 23-08-2023

... quest'ultima era una società che commercializzava in modo prevalente ausili e dispositivi medici per disabili, fra cui veicoli e carrozzine, come riscontrabile dalla pubblicizzazione del marchio; le caratteristiche tecniche, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, dimostravano che gli stessi erano stati costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone disabili, atteso che si trattava di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80, con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per le esigenze della disabilità. L'### delle ### ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura. La società è rimasta intimata. ###, in perso na del ### pro curatore generale Dott. ### ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazion e e falsa applicazione delle regole ge nerali per l'interpretazione de lla ### e del ### Ce n. 718/2009 del 4 agosto 2009. In particolare, si censura la (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28766 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: ### delle ### in perso na del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è domiciliata; - ricorrente - Oggetto: dazio agevolato - classificazione - veicoli a motore per disabili - contro ### s.p.a.; - intimata - per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 600/2/2019, depositata in data 30 settembre 2020; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 19 aprile 2023 dal ### lette le conclusioni scritt e del ### ro in persona del ### procuratore generale Dott. ### con le qu ali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 
Fatti di causa ### esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società ### s.p.a. aveva importato apparecchi a motore avvalendosi del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili; l'### delle ### aveva rettificato la dichiarazione dog anale avendo contestato la correttezza della classificazione doganale, poiché aveva ritenuto che si trattasse di mobility scooter costruiti per il trasporto delle persone e sottoposti pertanto all'aliquota del venti per cento; avverso l'atto di rettifica la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla ### tributaria provinciale di ### avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'### delle ### aveva proposto appello che era stato rigettato dalla ### tributaria regionale della ### avverso la suddetta pronuncia l'### delle ### aveva proposto ricorso per la cassazione; la Co rte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso, cassato la decisione e rinviato al giudice del merito. 
A seguito della riassunzione d ella causa, la ### ione tributaria regionale della ### ha rigettato l'appello dell'### delle ### in particolare ha ritenuto che: secondo i principi dettati dalla Corte di cassazione con la pro nun cia di rin vio, ai fini della corrett a 3 classificazione occorreva tenere conto esclusiva mente delle caratteristiche e delle proprietà og gettive della merce importata , essendo irrilevante il fatto che la stessa potesse essere eventualmente utilizzata anche da altre persone; nella motivazione del provvedimento di rett ifica non era dato riscontrare una chiara spe cificazione delle ragioni per le quali la merce in oggetto non poteva essere inserita nella voce di classificazione dichiarata dalla società; quest'ultima era una società che commercializzava in modo prevalente ausili e dispositivi medici per disabili, fra cui veicoli e carrozzine, come riscontrabile dalla pubblicizzazione del marchio; le caratteristiche tecniche, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, dimostravano che gli stessi erano stati costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone disabili, atteso che si trattava di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80, con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per le esigenze della disabilità. 
L'### delle ### ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura. 
La società è rimasta intimata.  ###, in perso na del ### pro curatore generale Dott. ### ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 
Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazion e e falsa applicazione delle regole ge nerali per l'interpretazione de lla ### e del ### Ce n. 718/2009 del 4 agosto 2009. 
In particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che l'avviso di rettifica non era stato adeguatamente motivato, post o che, invece, l'### delle ### aveva motivato l'atto facendo speci fico 4 riferimento alle regole della nomenclatura combinata applicabili al caso di specie. 
Evidenzia, a tal proposito, che la controversia in esame deve essere risolta alla luce delle note esplicative della nomenclatura combinata con specifico riferimento alla voce di classificazione n. 87139000, le quali, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, costituiscono elementi di interpretazione rilevanti per l'applicazione uniforme della tariffa. 
Evidenzia, inoltre, che nella fattispecie difetta il presu pposto della costruzione dei veicoli destinati specificamente al trasporto per gli invalidi e, dunque , delle caratt eristiche oggettive che richiedono necessariamente la presenza di particolari allestimenti per gli invalidi, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano utilizzati in mod o prevalente da invalidi, anche tenuto conto del fatto che la presenza di uno sterzo aut onomamente regolab ile esclude che possa t rovare applicazione l'agevolazione daziaria. 
Il motivo è infondato. 
La pronuncia del giudice del gravame si risolve, in sostanza, in un duplice percorso motivazionale. 
In primo lu ogo, la stessa si basa sulla cons iderazione che la motivazione del provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale non esponeva in modo chiaro e specifico le rag ioni per le quali le vetture in esame dovevano essere inserite nella voce 8703 piuttosto che in quella indicata dalla società importatrice. 
Rispetto a tale accertamento sul contenuto motivazionale dell'atto di rettifica il presente motivo si limita ad evidenziare di avere, invece, motivato l'atto mediante la “esplicazione puntuale delle regole della nomenclatura combinata applicabili nel caso di specie”. 
Tale precisazione, tuttavia, non è idonea a risolvere la questione della non sufficienza motivazionale dell'atto di rettifica. 5 Questa Corte (Cass. civ., 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29537) ha precisato che l'avviso di rettifica assume molteplici funzioni, in quanto garantisce, in primo luogo, il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa consentendo una corretta dialettica processuale, pre supponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione e, in secondo luogo, assicura, in ossequio al principio costituzional e di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finali tà della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata. 
Tali funzioni risaltano in p articolare nel caso in cui si discute di classificazione doganale, che postula l'esatta identificazione degli elementi al riguardo indispensabili per la riconduzione del bene nella corretta voce di classificazione ai fini della individuazione del dazio da applicare. 
Pertanto, l'atto di rettific a, per essere motivat o, deve in dicare specificamente le caratteristiche degli apparecchi e delle parti di essi oggetto d'importazione, al fine di rendere evidente all'importatore, nei confronti del quale è stata contestata la classificazione doganale, quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche oggettive del prodotto al fine della corretta class ificazione ed i profil i, invece, di differenziazione rispetto al prodotto importato. 
Rispetto all'affermazione del giudice del gravame di non adeguatezza della motivazione dell'atto di rettifica, con il presente motivo viene fatto riferimento unicamente alla circostanza che in esso erano state indicate le re gole della nomen clatura combinata da ap plicarsi, ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di specificità al fine di 6 potere adeguatamente contrastare l'accertamento compiuto dal giudice del gravame. 
Ciò precisato, anche ove si volesse ritenere che la pronuncia del giudice del gravame in ordine alla motivazione dell'atto di rettifica sia stata compiuta in termini generici e solo al fine di supportare la decisione in ordine alla verific a delle caratt eristiche oggettive della merce importata, il motivo non può comunque trovare accoglimento. 
Il giudice del gravame, invero, dà atto dei parametri di riferimento normativi in relazione ai quali valutare, nel caso di specie, quale fosse la corretta classificazione per le merci importate, facendo riferimento alla pronuncia n. 29537/2018 di questa Corte. 
In essa, in particolare, si è precisato che, al fine di distinguere le voci 87139 e 8703 della nomencla tura combinata, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa ###/15, ### e altre, punto 24). 
È dunque alle caratteristiche oggettive descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e a quanto previsto nel successivo ### n. 718 del 2009, che bisogna guardare, non già alla ci rcostanza che i veicoli in questione p ossan o essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). 
Il giudice del gravame, con un accertamento di merito non censurabile in que sta sede, ha fatto espresso riferimento alle caratt eristiche tecniche, delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, ed ha ritenuto che era stata data dimostrazione del fatto che 7 gli stessi erano stati costruiti per le esigenze di persone portatrici di handicap, tenuto conto del fatto che: avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità; erano d escritti come destinati esclusivamente al trasporto di persone disabili. 
Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame tenendo conto delle specifiche indicazioni derivanti dalla voce di classificazione di riferimento e delle note esplicative secondo cui sono “I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalment e perché hanno: una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce; una larghezza massima di 80 centimetri; due serie di ruote aderenti al terreno; caratteristiche speciali per alleviare la disabilità”. 
La pronuncia, peraltro, è coerente con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la pronuncia C-198/15. 
In essa si è precisato che, per quanto riguarda le voci 8703 e 8713 della NC, dalle rubriche stesse di dette voci risulta che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasposto per gli invalidi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 18). 
La dest inazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1995, ### C‑459/93, EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, ### C‑201/99, EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, ### C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18). 
Nell'ambito dell'interpretazione della voce 8703 della NC, la circostanza che veicoli elettrici possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, 8 o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre at tività da parte di persone che non soffron o di alcu n handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (sentenza de l 2 2 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 25). 
In sostanza, il giudice del gravame ha proceduto ad un accertamento in ordine alle caratteristiche oggettive della merce avendo a specifico riferimento alla funzionalità delle stesse per l'uso dei disabili. 
Rispetto a tale accertamento in fatto non si misura in alcun modo la ricorrente con il presente motivo di ricorso. 
Peraltro, la circostanza che vi sarebbe stato, nel caso di specie, un piantone dello sterzo separato e regolabile, caratteristica che sarebbe ostativa al riconoscime nto de ll'agevolazione, risulta prospettata in difetto di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto l'atto di rettifica dal quale evincere che tale fatto era stato espressamente in esso evidenziato a fondamento della pretesa. 
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame fatto riferimento alle caratteristiche oggettive del prodotto, ma alla sola circostanza che la società commercializzava prodotti medicali o al fatto che sul sito internet i prodotti erano indicati per invalidi. 
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere compiuto unicamente un accertamento in base a quanto dichiarato in dogana. 
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati. 9 Si è g ià dett o, con riferimen to al primo motivo, che il giu dice de l gravame ha compiuto un accertamento in fatto finalizzato alla verifica delle caratteristiche oggettive della merce importata. 
Sotto tale profilo, gli ulteriori riferimenti alla attività svolta dalla società ovvero alla pubbl icizzazione della merce non hanno costituito l'elemento centrale sul quale, in realtà, si è basata la decisione, secondo quanto già evidenziato.  ### lato, l'accertamento in fatto risulta compiuto sulla base delle caratteristiche tecniche delineate, oltre che dai moduli di importazione, facendo espresso riferimento alle speci fiche tecniche del prodotto: d'altro lato, parte ricorrente non confuta l'accertamen to in fatto compiuto dal giudice del gravame in ordine al fatto che i veicoli avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità, sicchè la censura si risolve in una astratta contestazione senza fornire elementi diversi di valutazione che erano stati prospettati al giudice del gravame ai fini di un diverso e fattuale accertamento. 
In conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso. 
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.  P.Q.M.  La Corte: rigetta il ricorso. 
Così deciso in ### addì 19 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Triscari Giancarlo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33944/2023 del 05-12-2023

... giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18153-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####. VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -2- unitamente agli avvocati #### I giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, elettivamente domiciliato in #### 44, p resso lo studio dell'avvo cato ### CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 580/2022 del ### depositata il ###; Lette le conclusioni del Pu bbli co Ministero, in person a del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 07/11/2023 dal ###. ### Udito il ### nella persona del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditi gli avvocati ### e ### per delega dell'avvocato ### per la ricorrente, e gli avvocati ### e ### per il controricorrente; #### ne di ### propone va ricorso d inanzi al ### domandando: - in via principale, condann arsi il ### della vi a ### s.r.l. all'esecuzione della bonifica dell'area standard ed al ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -3- successivo trasferimento dell'area in favore del ### - in via subordinata, condannarsi il ### al pagamento della somma di € 1.151 .633,3 7 in favore del ### somma occorrente per la bonifica dell'area, ovvero alla maggiore o minore somma risultan te in corso di causa, e, conseguen tement e, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 293 2 c.c. per il trasferimento della proprie tà dell'area standard in fav ore del ### medesimo. 
Deduceva che le parti avevano stip ulato una conv enzione urbanistica riguardante l'attu azione del piano di lottizzazione denominato "PL ###", rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancat a bonifica di un'area che d oveva essere poi ceduta gratuitamente al ### Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il ### nto a t rasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del ### medesimo. 
La senten za era impugnata dal ### che ha reiterato l'eccezione di dife tto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni de rivanti da st rumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sost itutivi di provvedimen ti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 41 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre cont estazioni mosse in primo grado. 
Nella resisten za del ### di ### il Consiglio d i Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l'appello. 
Quanto all'eccezione di difetto di gi urisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la do manda concerneva ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -4- obblighi di bonifica estranei al perimetro de lle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l'obbligo d i bonifica era stato assunto in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis, sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Ino ltre la g iurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanist iche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisd izione esclu siva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.). 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, il CDS osservava che parte appe llante si era limitata a riprodurre sinteticame nte l'eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il ### nel respingere l'eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell'in opp onibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell'inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento. 
Per un altro verso, invece, la decisione de l giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all'accertamento dell'esistenza d el credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l'ammissione tardiva del credito. 
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno sp ecifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le pretese ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -5- concernenti il preteso inadem pimento rispetto alle obbligaz ioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti. 
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il ### to ad un facere (nella specie, l'esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria o rigine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di ### con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore di cui all'art. 72, del r.d. 16 marzo 1942 , n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del ### era condivisi bile, alla luce d ell'indirizzo consolidato della giurispruden za amministrativa, ch e, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l'obbligo di bonifica, in termini pubblicis tici di obbligazioni ex lege (Ad. 
Plenaria n. 3/20 21), e ciò anche in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali. 
Era, poi , disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giud izio dei precedenti proprietari dell'area , non potendo agli stessi ascriversi la qu alità di contro interessati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita. 
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del ### nto rispetto alle domande di condanna formulate dal ### la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all'esame, era inconferente il richiamo al principio "chi inquina paga" ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il ### aveva agito per l'esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -6- sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava "ritombata". 
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal ### a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava ina mmissibi le, in qua nto la sentenza del Tar aveva condannato il ### alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini d ella convenzione, men tre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alb erature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6 della convenzione), in quanto già garantito dall'escussione della fideiussione. 
Quanto alla presunta "genericità" della domanda di condanna del ### si osservava che la socie tà, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l'obbligo di bonificare l'area, sicché era sfornita di idoneo suppo rto la prospettazione dell'appellante per cui spe tterebbe al ### di provvedere ad un piano di caratterizzazione preliminare dell'are a, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione. 
Era, infin e, disatteso anche l'ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicend a in esame in cui vi era una ass unzione di impegni contrattuali nell'ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito. 
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dal la curatela del falli mento della ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -7- S.r.l. sulla base di tre motivi.  ### di ### ha resistito con controricorso. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost., degli artt. 7 e 133 del c.p.a., con difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere p er sconfinamento nella giurisdizione di merito del giudice fallimen tare. Violazione del principio di unità della giurisdizione. Violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (art. 111, co. 8, Cost., art. 362 c.p.c. ed art. 110 c.p.a.). 
Si evidenzia che, successivamente all'acquisto delle aree da parte della società, quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mon za, e che il ### ave va avanzat o domanda di insinuazione al passivo, che però era stata disattesa dal GD, con provvedimento del 22 novembre 2016, che n on era stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'ente locale. 
Solo a seguito di tale decisione è stato intrapreso il giudizio dinanzi al GA, così che si palesa erronea l'affermazione del CDS secondo cui non vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
A tal fine si sottol inea il carattere ne goziale d elle obbligazioni scaturenti dalla convenzione conclusa con l'ente locale, per come deve reputarsi imposto dal dettato dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con il richiamo alle norme in materia di contratti ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
Ciò determina che la richiesta di adempimento di tali obblighi è attratta dalla compet enza del giudice fall imentare, senza che possa assumere rilievo la diversa previsione di cui all'art. 133, co. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -8- 1, lett. a) ed f), del c.p.a., in quanto le obbligazioni oggetto di causa non derivano da un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ma sono frutto di un accordo privatistico. 
In via subordinata, il mezzo di gravame deduce che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione esc lusiva, la stessa deve essere negata stante la vis actractiva della procedura concorsuale, alla quale aveva prestato adesione anche il ### avanzando domanda di insinuazione al passivo. 
Ne deriva che anche le obbligazioni oggetto del presente giudizio andavano fatte valere e sclusivamente dinanz i al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, e ciò anche in considerazione della richiesta di condanna ad un facere della curatela. 
Ancora, si evidenzia che l'intervenuto diniego dell'ammissione al passivo spiega efficacia pre clusiva d ella successiva domanda avanzata dinanzi al ###, e ciò in quanto, anche a voler ammettere che si potesse addiven ire ad un'amm issione con riserva del credito assogg ettato alla giurisdizione del GA, la mancata ammissione con tale modalità, con un provvedimento di diniego non impugnato in sede fallimentare, preclude comunque che la sentenza emessa possa poi essere fatta valere nei confronti della curatela.  2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015), la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituisce categoria, di fonte giurisprudenzia le, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all'impug nativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -9- 17 aprile 20 14, n. 89 93; 7 aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 111 della ### Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motiv i inerenti alla giurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legitt imità del settimo comma dell'ar t. 111 ed il sindacato limitato alle question i di giurisdizione si inserisce la categoria dell'eccesso di potere giurisd izionale e più in generale dei c.d.  limiti esterni del potere giurisdizionale. 
Tuttavia, la più recente elaborazione di q uesta Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sente nza 6/2018, ha ristretto l'ambito a pplicativ o di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass. S.U. n. 27770/ 2020) in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, ###, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneu tiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudica ndo" o "in procedend o", senz a che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'inte rpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -10- In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U.  8588/2022, che ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difet to assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosidd etta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neg hi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difett o relativo di giurisd izione, riscontrabile quando dett o giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione sp eciale, ovvero negandola sull'erro neo presupposto che appartenga ad altri giudic i, senza che t ale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 d el 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/201 9, Cass., S.U. , 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019 , Cass., S.U., 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020 , Cass., S.U., 18259/2021; Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U.  28954/2023). 
Alla luce de i suddetti p rincipi, si p alesa evidentemente privo di fondamento il mezzo di impugnazione nella parte in cui invoca la ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -11- giurisdizione del GO sul presupposto che gli obblighi inadempiuti avrebbero natura meramente privat istica, ed esulere bbero dal novero di quelli sc aturenti da accordi integrativi o sost itutivi di provvedimento amministrativo, peraltro in materia urbanistica ed edilizia, come detto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del c.p.a. 
Al riguardo d eve partirsi d all'accertament o operato dal ### secondo cui l'obbligo di curare la bonifica delle aree, di cui era stato previsto in convenzione il trasferimento al ### è parte integrante del regolamento scaturente dalla convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in causa, così che la pretesa del ricorrente di assegnare a tale specifico obbligo un carattere autonomo rispetto a quelli post i in via principale dalla convenzione, oltre che no n risultare supportata da un'adeguat a censura alla soluzione erme neutica del GA, appare final izzato a contestare una valutazione del giudice amministrativo che appare incensurabile, alla luce del tenore delle previsioni convenzionali, che consentono effettivamente di annettere all'obbligo azionato in questo giudizio carattere meramente integrativo degli obblighi suscettibili di essere imposti in consegue nza dell'adozione de l provvedimento in sostituzione del quale venne co nclusa la convenzione de qua. 
Una volta, quindi, ricondot ta anche l'obbligazione ogg etto della domanda del ### tra quelle suscettibili d i rientrare in un accordo di cui all'ar t. 11 della legg e n. 241/1990, risulta incensurabile l'affermazione della sent enza gravata secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del GA. 
Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di riparto di giurisdizione, e pur dopo le modifiche apportate dalla l. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -12- n. 15 de l 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spe tta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relativ e agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in mat eria concessoria, poiché, co me precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione d el potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggett ati al sindacato del giudice a cui appart iene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Cass. S.U. n. 27768 del 04/12/2020, nonché da ultimo, Cass. S.U. n . 7055 del 09/03/2023). 
Il principio è stato poi ribadito con specifico riferimento al rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 de l 2010, e correlati all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedim ento amministrativo, nella specie, in materia urbanistica (Cass. S.U. n . 6962 del 17/03/2017), ovvero nel caso in cui la convenzione urbanistica sia volta a dis cipli nare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici (Cass. S.U.  19914 del 05/10/2016; in senso sostanzialmente conforme, S.U. n. 24419/2010; Cass. S.U. n. 24009/2007). 
Così come del pari è stata riaffermata la giurisdizione esclusiva del GA, a i sensi delle citate norme , nell'i potesi in cui la controversia abbia ad ogg etto il risarciment o dei d anni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte d i una soci età privat a degli obb lighi di un accordo di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -13- programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industria le, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un acc ordo da qua lificarsi come integrati vo o sostitutivo di provvedimenti amministrativ i di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, 104, (Cass. S.U. n. 18192 del 29/07/2013). 
Inoltre, e ciò rileva anche in vista della disamin a del s econdo motivo di ricorso, qualora il privato abbia sottoscritto u n atto d'obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell'ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la senten za costitutiva ex art. 29 32 cod. civ., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., sia perché, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 ###, il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua g iurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli accordi provvedimen tali si applica no "i principi del codice civil e in materia di obbli gazioni e contratti”, come per l'appunto invocato da parte ricorren te (Cass. S.U. n. 4 683 de l 09/03/2015). 
Tanto meno può configurare una que stione di giurisdizione, nel senso sopra riportat o, l'interferenza della dom anda oggetto di causa con la con temporane a pendenza della procedura concorsuale in danno della società contraente.  ### in disparte il pacifico concorso t ra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per l‘accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte, proprio traendo spunto dalle ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -14- conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" in vestite le sezioni unite dell a Co rte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l'accertamento di crediti devoluti alla g iurisdizion e del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/201 2; Cass. S.U.  12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la g iurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. ###/2022; n. 11199/2023). 
Deve, quindi, escludersi che la penden za di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giu dice speciale, né su tale conclusione può influire la circostanza che il ### proprio in vista della ammissione al passivo, se del caso con riserva, avesse avanzato un'istanza in tal senso, non potendosi da tale opzione inferire una, peraltro inammissibile, rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale, a differe nza di quanto invece è dato ri cavare quanto al riparto fra giud ice ital iano e giudice stranie ro ( S.U. n. 1021 9/2006) o in altri casi, previsti specificamente da norme sovranazionali (art. 23, Reg. CE 44/2001; vedi Cass. S.U. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -15- n. 8895/ 2017) o convenzioni internazionali (es. art. 17, ###, 27.9.1968). 
Non appare poi pertinente, come anche sottolineato dal ###, il principio che afferma l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si contesti la giurisdizione, per la parte che abbia adìto qu el giudice e sia risulta to, poi, soccombe nte nel merito, atteso che lo st esso si fonda, non sull a precedente accettazione della giurisdizione, bensì sul difetto di soccombenza su tale punto (Cass. Se z. un., ###/2019 ; 6281/20 19; ###/2018; 122439/2018; 309/2017; 21260/2016), così che se risulta inammissib ile l'impugnazione per difetto del presupposto della soccombenza, non è però impedita la facoltà di adire altro giudice ritenuto dotato di giurisdizione da parte di quello stesso attore che aveva in precedenza fatto ricorso ad altro giudice. 
In relaz ione al diverso profi lo della m ancata impugnazione del rigetto della rich iesta di insinuazione al passivo, ed alla sua efficacia preclusiva, occorre, in primo luogo, sottolineare come la sentenza impugnata abb ia evidenziato che l'analoga c ensura mossa in sede di appello fosse del tutto gen erica, il che ne determinava la sostanziale inammiss ibilità ( affermazione questa non specificamente censurata). 
Ma anche in relazione al profilo della preclusione, pur a fronte di un diniego di ammissione al passivo , alla coltivazione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il motivo di ricorso, pur nella consapevolezza d el pacifico orientamen to di questa Corte, che neg a rilevanza e sterna al provvedim ento emesso dal GD, sul presupposto della sua valenza preclusiva solo in sede e ndofallim entare (cfr. ex multis, Cass. n. 27709 del 03/12/2020; Cass. n. 11808 del 12/04/2022; Cass. n. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -16- 3957/2018; Cass. n. 12638 del 09/06/20 11), insist e su tale preteso effetto pr eclusivo derivante dal diniego di amm issione, con la conseguente impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al ### dinanzi al GA. 
Trattasi, però, di qu estione che evidenteme nte esu la da quelle idonee a rientrare tra quelle di giurisdizione, in quanto investe, non già il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo ad un plesso giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla legge, ma la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale.  3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art.  24, 113 e 103 ###, nonché degli art. 7 e 133 del c.p.a., con violazione dei limiti e sterni della giu risdizione per eccesso di potere per sconfinamento nella potestà del legislatore. Violazione dell'art. 133 c.p.a. e dif etto relativo d i giurisdizione per sconfinamento nella giurisdizione di me rito del giudice fallimentare (art. 111 co. 8, ###, e 110 c.p.a.). 
Si lamenta che siano stati disattesi i motivi di appello con i quali si faceva valere l'inammissibilità di una condanna ad un facere nei confronti della curatela (quanto all'obbligo di eseguire la bonifica delle aree da trasferire al ###. 
Si sotto linea che il richiamo in sentenza ai principi affer mati dall'### del CDS nella decisio ne n. 3 del 2 021 evidenzia l'invasione da parte del GA delle prerogative del potere legislativo. 
Pur ten endo conto delle differenze tra la vicenda in esame e quella delibata dall'### (posto che nel caso oggetto del ricorso in esame si tratta di obbligo di bonifica assunto in via contrattuale), l'interpretazione delle norme, nel senso di reputare ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -17- ammissibile una condanna della curatela ad eseguire la bonifica, implicherebbe una valutazione comparativa tra gli in teressi pubblici e quelli dalla m assa dei cre ditori, compito che invece compete al legislatore. 
In tal modo viene individuata in capo al curatore una responsabilità di tipo oggettivo, scelta che anche in questo caso non potrebbe che essere rimessa alla legge, e non al giudice. 
Infine, anche a voler valorizz are la natura convenzionale dell'obbligo di bonifica, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della scelta del curatore di sciogliersi dalla convenzione ai sensi dell 'art. 72 l. fall., scelta che d eve invece repu tarsi ammissibile per l'obbligo di b onifica, che non rientra tra quelli afferenti alle opere di urbanizzazione, ma costituisce un obbligo di natura meramente privatistica, per il quale va preser vata la possibilità del curatore di liberarsene.  4. Anche tale motivo deve essere disatteso. 
Ed, infatti, nel richiamare quanto sopra evi denziato ci rca l'ammissibilità per il GA, in sede di giurisdizione e sclusiva, di emettere anche sentenze di condanna ad un facere nei confronti del privato (e quindi anche della curatela), deve escludersi che la condanna alla bonifica delle aree da trasferire al ### involga una questione di giurisdizione, nei termini sopra riportati.  ### ha, infatti, richiamato il principio affermato da Consiglio di Stato, ### ple naria, 26 gennaio 2021, n. 3, a mente del quale ricade sulla cu ratela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'ar t. 192 d.lgs. n. 152-2006 gravando i relativi costi sulla massa fallimentare, che ha altresì sottolineato come tale conclusione è conforme sia al d iritto interno che al diritto comunitario - direttiva n. 2008/98/CE - così ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -18- che il curator e, qual e gestore dei beni im mobili inquinati, ha l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell 'inventario ex artt. 87 e ss. L.F., a prescindere dall'accertamento dell'e sistenza di un nesso di causalità tra la condot ta e il danno, ed ha, al riguardo, altre sì precisato che in caso di m ancanza di riso rse in cap o alla procedura si attivan o i med esimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto o bbligato (fallito o meno, imp renditore o meno), che versi in una tale situazione, non vi provveda. 
Pur a voler ipotizzare che tale regola, nella sua assolutezza, possa porsi in parte i n cont rasto con qu anto di recente precisato da queste ### (Cass. S.U. n. 3077/20 23, secondo cui a carico d el proprietario/ gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, n on può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art.  253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la sal ute o per l'ambiente, intesa come risch io sufficienteme nte probabile; ne consegue che al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. pe r la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -19- contemplando, a tale proposito, la speci fica p osizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione ne i confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio “chi inqu ina paga” di cui alla ### ttiva 2004/35 /CE), a titolo di dolo o colpa, con la conseguen za che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tal e si tuazione sia stat o responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendo si addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza), va però evidenziato che trattasi di precisazione, quella da ult imo riportata nella massima richiamata, che non app are suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, in cui l'obbligo di bonifica non viene fatto discendere direttamente dalla legge, ma da u n impegno espressamente assunto in via convenzionale. 
Oltre a doversi ribadire che la pretesa del ricorrente di scorporare tale obbligazione dalle altre assunte con l‘accordo concluso con il ### è frutto di una personale valutazione, espressame nte disattesa dal ### così che la denuncia di errone ità d ella conclusione del GA vale a denu nciare un error in iudi cando, insuscettibile di determinare l'insorgenz a di una questione di giurisdizione, la pretesa erroneità dell a ammissib ilità di una condanna della curatela ad eseguire la boni fica implica analogamente una denuncia di un error in iudicando. In tal senso rileva che il principio affermato dal GA non può essere inquadrato tra le ipo tesi di eccesso di potere giu risdizionale per in vasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, atteso che nel caso in esame non p uò sostenersi che il giudice specia le abbia ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -20- applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produz ione normativa che non gli compete, essendosi piuttost o limitato ad interpre tare il quadro normativo di riferimento, in quant o reputato suscettibile di estendere la possibilità di condanna all'esecuzione delle opere di bonifica anche nei confront i della curatela falli mentare, conclusione questa che, ove anche in astratto reputata erronea, potrebbe al più configurare un error in iudi cando, ma n on una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. 
La med esima sorte accomuna poi anche l'ulteriore censura che investe l'impossibi lità per il curatore di potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 72 l. fall., avendo il CDS aderito al proprio orientamento maggioritario che, appunt o, esclude che possa invocarsi la n orma in q uestione per consentire al curatore di potersi sciogliere dal le obbligazioni scaturenti anche da convenzioni urbanistiche, assunte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 
Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un "conte nuto contratt uale" sostanzialmente definito dalla legge e d agli atti di pianificaz ione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione d a parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali; ### (###, sez. I, 4 giugn o 2013 , n. 899; T.A.R. Genova, (### sez. I, 11/02/2011, n.264). 
La critica della ricorrente, oltre che incentrarsi sulla necessità di dover scindere l'obbligo di provvedere alla bonifica delle aree dalle altre obbligazion i scaturenti dalla convenzione, il cui conte nuto sarebbe conformato dalla stessa legge, sicché per quella in esame rimarrebbe ferma la radice privatistica, e quindi la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., affermazione questa che però risulta negata dal giudice amministrativo con pronuncia, come detto, non censurabile in que sta sede ###questo caso volta alla denuncia d i un preteso error in iudi cando, e precisamente in ordine all'interpretazion e dei li miti posti dalla legge fallimen tare ed al suo ambito di applicazione, se nza che però l'errore, ove anche sussistente, possa reputarsi in grado di evidenziare un'invasione da parte del GA nella sfera riservata al legislatore.  5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 ###, degli artt. 7 e 133 del c.p.a., stante il d iniego di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -22- giurisdizione per omessa rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia. 
Si rileva che, essendo stato reputato possi bile addivenire al la condanna del curatore all'esecuzione della bo nifica delle aree, risultano altresì violate le regole comunitarie in materia di inquinamento ambientale, ponendosi il relativo obbligo a carico di chi non sia responsabile della contaminazione del sito.  ### ha omesso, tuttavia, di sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità della regola imposta con le norme comunitarie eludendo così la domanda di giustizia avanzata dalla curatela. 
Inoltre, la soluzione raggiunta dal giudice amministrativo viene di fatto a determinare una dilatazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, in contrasto del pari con la disciplin a comunitaria che mira alla massima efficienza delle procedure de quibus ed al loro rapido espletamento. 
Il motivo è inammissibile. 
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la negazione in concreto di tutela alla situazio ne soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretaz ione delle norme sostanziali nazionali o dei princi pi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissio ne o rifiuto di giurisdizione, tale da giust ificare il ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. ###; 17/11/2015, n . 23460; 4/02/2014, 2403). 
Peraltro, il principio più volte confermato da queste ### (Cass., S.U., n. ###/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l'insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, ###, delle violazioni del diritto dell'### europ ea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze p ronunciat e dagli organi di vertice dell e magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il dirit to dell'### come interpretato dalla giurispruden za costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di lim itazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività dell a tu tela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli ### l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti ricon osciuti dall'### Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -24- Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l'avallo da parte della stessa Corte di ###.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, ### emessa prop rio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinan za n. 19598/2020 di que ste ### sentenz a che ha ritenuto no n contrastante con il diritto dell'### una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza naziona le, precluda la possibilità di contestare, nell'ambit o di u n ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale su premo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'### di una sentenza del suprem o organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., 1454/2022; Cass. S.U. n. 1996/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11455/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U.  n. 11549/2022; Cass. S.U. n. 970/2023). 
Da ultimo, queste ### con la decisione n. 25503/2022, nel definire il procedimento che aveva occasionat o la citata ordinanza interlocutoria n . 19598/2020, hanno preso att o dell'arresto della Corte di Giustizia, e tenuto conto dei limiti posti alla denuncia del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, quali segnati dalla cit ata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile.  6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.  7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 7 novembre 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Criscuolo Mauro

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 700/2025 del 29-12-2025

... metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista. Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito. 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025.  ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00. 
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese. 
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. 
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72. 
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta. 
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi. 
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo. 
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale. 
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente).  ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive. 
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente. 
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda. 
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare. 
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati. 
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita. 
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente. 
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito. 
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata. 
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999.  ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle. 
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data. 
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti. 
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. 
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto.  2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. 
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione. 
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio. 
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.  3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi. 
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi. 
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario.  3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. 
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale. 
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. 
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente. 
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. 
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. 
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. 
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024). 
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito. 
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). 
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione. 
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti. 
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. 
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi.  3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025).  ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. 
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un.  15130/2024). 
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo. 
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4. 
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca. 
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres. 
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82). 
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido.  4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione. 
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche. 
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità. 
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili. 
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge. 
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni. 
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data. 
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015).  4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente. 
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.). 
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39. 
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾. 
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice. 
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo.  6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 29/12/2025

causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 689/2025 del 28-12-2025

... parenchimo-stromali scarsamente rappresentate. Componente adiposa prevalente. Aspetto fibroadiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Opacita' stellata in retroareolare di sinistra che mostra corte spicule pressocchè invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente. In considerazione della presenza di linfoghiandole ascellari più evidenti a sinistra, appare comunque necessario completare l'iter diagnostico con ecografia” precisando inoltre che «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione radiodiagnostica» (cfr. pag. 6 relazione di ###. In data 19 aprile 2006, ### si è sottoposta ad ecotomografia mammaria presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica, eseguita con sonda da 12 MHZ, evidenzia: “bilateralmente le ghiandole mammarie presentano eco-struttura disomogenea per la presenza di multiple areole anecogene con aspetto a “pelle di leopardo” per congestione vascolare: il quadro appare da riferire a displasia mammaria. Normale l'aspetto della cute e del tessuto adiposo sottocutaneo. In particolare, a sinistra, in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### civile In composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 882 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da ### nato a ### del ### il 28 giugno 1986, codice fiscale ###, in proprio e nella qualità di erede di ### nata a ### in data 01 agosto 1955, codice fiscale ### e ivi deceduta in data 9 settembre 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti parte attrice nei confronti di ### nato a ### il 29 maggio 1956, codice fiscale ### e ### S.R.L. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### del ### viale ### n. 63, partita iva ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### per mandato in atti parte convenuta ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., introdotto a seguito di procedimento di ATP conciliativo ( 64/2021 R.G.), ex art. 696-bis c.p.c., ### ha agito ai fini del risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis per il decesso della madre ### che ha dedotto essere stato causato da un carcinoma mammario non tempestivamente diagnosticato dal dott. ### durante gli esami svolti presso il centro di radiologia della società ### s.r.l. ###. A tal fine, l'attore ha esposto che: - in data 23 marzo 2012, la madre si è sottoposta ad una ecografia mammaria presso il centro di radiologia resistente dove, all'esito del controllo, il dott. ### ha refertato: «cicatrice stellata al quadrante supero interno della mammella sinistra», precisando che «il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame, pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici»; - i successivi controlli espletati nel 2013 e nel 2015, secondo il parere del dott. ### non hanno evidenziato alcuna necessità di effettuare controlli strumentali più approfonditi, pertanto non ha consigliato un consulto chirurgico specialistico; - in data 12 novembre 2018, presso il medesimo centro di radiologia, ### si è sottoposta ad un esame rx-mammografia che ha evidenziato la presenza di una cicatrice stellata sul quadrante superiore sinistro con diffuso ispessimento cutaneo nei rimanenti quadranti della mammella sinistra, per cui è stata consigliata una consulenza chirurgica; - l'ulteriore controllo chirurgico del 20 novembre 2018, effettuato presso la ### “###” di ### ha evidenziato la presenza di un carcinoma mammario sinistro localmente avanzato; - ### è stata trattata con due cicli di chemioterapia e, in data 29 aprile 2019, è stata sottoposta da un intervento chirurgico di mastectomia radicale con asportazione del muscolo piccolo pettorale; - espletati ulteriori cicli di chemioterapia e radioterapia nella regione toracica, a seguito di diversi secondarismi neoplastici, ### è deceduta inda 9 settembre 2020, dopo lunghe ed atroci sofferenze.  ### parte ricorrente, il decesso della madre è stato causato dall'evoluzione di una massa tumorale non diagnosticata da parte resistente; al contrario, una tempestiva diagnosi non avrebbe determinato tali esiti, poiché «una exeresi parziale, con una semplice quadrantectomia, avrebbe risolto la patologia iniziale già evidenziabile nel 2012 e con elevata probabilità logico statistica, viste le piccole dimensioni del carcinoma nel 2012, in uno stadio inizialissimo e l'assenza clinica di metastasi linfonodali non si sarebbe realizzato il quadro terminale che ha condotto a morte la paziente» ( pag. 5 del ricorso). 
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo: «✓ ### e dichiarare la responsabilità solidale de “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Dr. ### per la morte o la perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra ### nonché in ogni caso per la compromissione della possibilità della stessa di autodeterminarsi ed operare scelte consapevoli in previsione della realtà della fine; ✓ ### e dichiara che la “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr. ### sono obbligati in solido per la loro condotta sopra spiegata a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti in conseguenza della morte della di lui madre; ✓ Liquidare tali danni non patrimoniali nell'ammontare di € 300.000,00 iure proprio a titolo di danno parentale per la perdita della madre ed € 150.000,00 iure hereditatis pro quota con gli altri erediti a titolo di danno catastrofale maturato dalla madre; ✓ Per l'effetto condannare in solido fra loro i resistenti al pagamento dei danni tutti subiti dal ricorrente, quantificabili in € 450.000,00; ✓ Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi nei valori medi ex DM n. 55/2014». 
Con comparsa di risposta, depositata il 20 settembre 2022, si è costituito il dott. ### sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l. Diagnostica per ### contestando in fatto ed in diritto le domande di controparte. In particolare, parte resistente ha dedotto che: - una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo consentito di identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; - la mammografia del 6 ottobre 2015 non prova la responsabilità dei resistenti, poiché a seguito della stessa è stato refertato: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. 
Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia di completale l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario con studio vascolare con ecocolor-doppler delle mammelle». In particolare, è stato indicato correttamente il nuovo quadro clinico della paziente («### bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame») e regolarmente consigliata la prosecuzione del percorso diagnostico («Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 Mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-### delle mammelle»); - nel controllo del mese di ottobre 2018 è stata confermata la presenza di una cicatrice stellata, invariata per morfologia e dimensioni, poiché non modificata dal 2006 al 2018, si è evidenziata la presenza di una linfoghiandola ascellare omolaterale di 2,5 centimetri, un diffuso ispessimento della cute del tessuto sottocutaneo e la comparsa di una ulteriore formazione espansiva a margini regolari, tuttavia vascolarizzata all'esame ecocolordoppler, segno di intensa vascolarizzazione e quindi di intensa attività metabolica; - la patologia della paziente non poteva essere diagnosticata prima del 2015 e il tumore non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in un'altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti eseguiti presso lo studio diagnostico resistente; - fino al controllo del mese di novembre 2018, ### non ha rispettato, per più di tre anni, le indicazioni terapeutiche fornite in occasione del controllo del mese di ottobre 2015, qualora l'avesse fatto «è largamente probabile che gli esiti del decorso della malattia sarebbero stati diversi», escludendo il nesso di causa con la condotta di parte resistente. 
Tanto premesso, parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente per la mancanza del nesso di causa e, in via subordinata, ha chiesto di ridurre l'entità del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa, con vittoria di spese processuali. 
A seguito del mutamento del rito, la causa è stata istruita a mezzo di prove orali e della consulenza tecnica a firma dei dottori ### D'#### e ### (quest'ultimo nella qualità di ausiliario) espletata nel procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) e prodotta in questo giudizio dal ricorrente. 
Con ordinanza del 30 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termini previsti dall'art. 190, comma 2, c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente), la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: l'attore con comparsa conclusionale del 29 settembre 2025 ha richiamato le conclusioni dell'atto introduttivo, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e della comparsa conclusionale del 7 febbraio 2025. 
Parte convenuta, nella comparsa conclusionale del 9 settembre 2025 ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la sua riduzione del risarcimento, con vittoria delle spese processuali.  2. Preliminarmente, in rito, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 legge n. 24 del 2017, stante il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.  nel procedimento n. 64/2021 R.G. definito il 2 marzo 2022.  3. Ciò premesso, occorre evidenziare che, prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. “alea terapeutica”. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica). 
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del c.d. contatto sociale (allegandone la violazione) e dell'evento dannoso - consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto di un inadempimento qualificato del medico o della struttura sanitaria - mentre a carico di questi ultimi è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ., n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ., n. 11488/2004). 
In altri termini, «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza» (in termini, da ultimo, la massima di Cass. civ., n. 18392/2017. ###. civ., n. 3704/2018; Cass. civ., 26700/2018; Cass. civ., n. 21511/2024). 
Rimane pertanto irrilevante, almeno dal punto di vista del riparto dell'onere della prova, la distinzione tra interventi routinari e non, dovendo intendersi l'art. 2236 c.c. alla stregua di criterio di mera valutazione della condotta diligente del debitore (cfr. Cass. civ. n. 10297/2004), la cui prova, in caso di esito comunque infausto, è a costui affidata (cfr. Cass. civ. n. 23918/2006 e Cass. civ., 11488/2004). E ciò anche a tutela delle prerogative del professionista stesso, essendo ormai preclusa la possibilità di desumere automaticamente l'inadempimento nel mancato raggiungimento del risultato utile e imponendosi piuttosto, caso per caso, una valutazione dell'operato del debitore professionale alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività (alla luce della natura dell'attività esercitata), esigibili da un professionista in possesso del medesimo grado di qualificazione e in presenza delle medesime circostanze, fermo restando che la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (cfr. Cass. civ., n. 4797/2007 e Cass. civ., n. 9085/2006). 
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al medico (o alla struttura), che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ., n. 23918/2006 e Cass. civ., n. 11488/2004). 
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: «In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso» (Cass. civ., n. 16123/2010). 
Come precisato da una precedente pronuncia della Corte di Cassazione «in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito» (così Cass. civ., n. 21619/2007, in motivazione). 
Passando all'esame del caso specifico, innanzitutto occorre individuare quale sia l'inadempimento qualificato ascritto dall'attore ai convenuti. Dalle allegazioni di parte attrice si evince che gli inadempimenti lamentati consistono in errori diagnostici ed informativi in occasione dei controlli del 23 marzo 2012, del 4 aprile 2013 e del 6 ottobre 2015, in particolare, in un ritardo nella diagnosi del tumore e nel non avere suggerito alla paziente di proseguire l'iter diagnostico con una biopsia, errori che, avendo ritardato la diagnosi di tumore e determinato una diffusione ed una ingravescenza della malattia, hanno causato la morte della paziente. 
Parte convenuta ha contestato l'addebito di responsabilità per difetto del nesso causale, deducendo, al contrario, che: a) determinante è stata la non aderenza della paziente alle indicazioni terapeutiche ricevute presso lo studio ### b) una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo potuto condurre a identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; c) il tumore «non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti posti in essere presso la diagnostica di radiologia medica».  3.1. Dall'istruttoria è emerso che, in data 21 febbraio 2006, ### si è sottoposta ad una indagine mammografica bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott.  ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, evidenzia: strutture parenchimo-stromali scarsamente rappresentate. Componente adiposa prevalente. Aspetto fibroadiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Opacita' stellata in retroareolare di sinistra che mostra corte spicule pressocchè invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente. In considerazione della presenza di linfoghiandole ascellari più evidenti a sinistra, appare comunque necessario completare l'iter diagnostico con ecografia” precisando inoltre che «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione radiodiagnostica» (cfr. pag. 6 relazione di ###. 
In data 19 aprile 2006, ### si è sottoposta ad ecotomografia mammaria presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica, eseguita con sonda da 12 MHZ, evidenzia: “bilateralmente le ghiandole mammarie presentano eco-struttura disomogenea per la presenza di multiple areole anecogene con aspetto a “pelle di leopardo” per congestione vascolare: il quadro appare da riferire a displasia mammaria. Normale l'aspetto della cute e del tessuto adiposo sottocutaneo. In particolare, a sinistra, in corrispondenza dell'opacità stellata rilevabile al quadrante supero-interno, si apprezza la presenza di un'area di parenchima conservato con aspetto a pelle di leopardo da riferire a residuo ghiandolare» (cfr. pag. 7 relazione di ###. 
Come evidenziato dai consulenti, risulta anche una ETG mammaria bilaterale del 23 marzo 2012, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita a completamento ed integrazione di un iter diagnostico di screening eseguiti in altra sede, nel corso della quale la paziente ha effettuato un'indagine mammografica e un'indagine ecotomografica B-
Mode; da un confronto della mammografia eseguita in tale circostanza il ### con un'altra eseguita in questa sede il ### si evidenzia: aspetto sostanzialmente invariato della cicatrice stellata rilevabile a sinistra al quadrante supero-interno, nel cui contesto al controllo odierno si evidenzia soltanto la comparsa di piccole calcificazioni rotondeggianti mammograficamente benigne. E' stata effettuata un'indagine ecotomografica mirata sulla regione sede della lesione, essa ha messo in evidenza invariato aspetto di una quota parenchimale conservata nel contesto del tessuto adiposo iperecogeno. Non si evidenziano peduncolo vascolari e si reperta invariata un'area di parenchima conservato del diametro massimo di circa cm 1, invariata rispetto all'indagine ecotomografica eseguita in altra sede; al controllo eco-color doppler mirato tuttavia non si evidenziano anomali vascolari. Il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici» (cfr. pag. 7 relazione di ###. 
In data 04 aprile 2013, ### si è sottoposta ad ETG mammaria bilaterale, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita quale follow-up in paziente con gia' nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra: a tale livello rispetto al precedente esame, si evidenzia aspetto pressocche' invariato dell'area di disomogeneita' ecostrutturale, priva di flussi patologici all'indagine integrata eco-color-doppler. Si consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 8 relazione di ###. 
Dal 4 aprile 2013 e fino al mese di ottobre 2015 non risultano effettuate ulteriori indagini se non una mammografia bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto così refertata: «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame eseguito in questa sede in data 14 Marzo2013, si evidenzia: strutture parenchimo-stromali normalmente rappresentate. Aspetto fibro-adiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente piu' dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-doppler delle mammelle». Nello stesso referto, è riportato: «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione diagnostica. E' altresì necessario che la paziente esibisca anche eventuale documentazione riferita ad ecografia delle mammelle precedentemente eseguita» (cfr. pagine 8 e 9 relazione di ###. 
Dal 9 ottobre 2015 e fino al mese di novembre 2018 non risulta prodotta documentazione ecotomografica mammaria bilaterale integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle così come consigliato alla paziente in occasione della visita del 9 ottobre 2015. 
Soltanto tre anni dopo, in data 8 novembre 2018, ### si è sottoposta a mammografia bilaterale presso lo studio convenuto, così refertata dal dott. ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame esegiuito in questa sede in data ###. Si conferma la presenza di una cicatrice stellata al QSC di sinistra, tuttavia si rileva la comparsa di un diffuso ispessimento della cute sui rimanenti quadranti della mammella sinistra, cui si associa all'indagine ETG integrata, la comparsa di una linfoghiandola marcatamente ipoecogena, a margini irregolari, vascolarizzata all'indagine integrata color-doppler e del diametro massimo di cm 2,5. All'indagine ETG invariata appare la formazione espansiva ipo-ecogena precedentemente descritta, responsabile della cicatrice stellata posta al qsc-qsi. Si rileva la comparsa di un'ulteriore formazione ipoecogena a margini regolari, vascolarizzata al controllo color-doppler integrato, del diametro massimo di cm 12,3. Si segnala infine diffuso linfedema della cute e del sottocutaneo ai quadranti superiori ed esterni di sinistra. La paziente non può effettuare indagini contrastografiche e pertanto non si può programmare un'indagine RM. Si consiglia consulenza chirurgica» (cfr. pag. 10 relazione di ###. 
In data 20 novembre 2018, ### si è sottoposta a visita presso la clinica “###” di ### e nel referto si legge: «K. Seno sn localmente avanzato. Si consiglia trattamento chemioterapico neoadiuvante previa biopsia e …illegibile mastectomia radiale. Necessita di risolvere urgentemente il problema ortopedico» (cfr. pag. 10 relazione di ###. 
Dagli atti risulta anche una visita presso il dott. ### che ha refertato: «neoplasia infiammatoria mammella sinistra, ###, ###, MX. …si consiglia angobiopsia mammella sinistra per verifica istologica e caratterizzazione biologica e consulto in oncologia medica per impostazione eventuale terapia preoperatoria, previa esecuzione di esami di stadiazione e valutazione cardiologica. se controindicazioni alla terapia medica proponibile intervento chirurgico di mastectomia totale + dissezione ascellare sinistra» (cfr. pag. 11 relazione di ###. 
Inoltre, nella relazione di dimissioni provvisorie dalla clinica “###” del 7 dicembre 2018, si legge: «### eteroplasia localmente avanzata della mammella sinistra in corso di definizione istologica. …### 07-12-2018: biopsia incisionale mammella sinistra. ….###: in corso. CONCLUSIONI: alla luce dell'esame istologico.  medicare la ferita a giorni alterni» (cfr. pag. 11 relazione di ###. 
Successivamente, i consulenti d'ufficio hanno riportato i passaggi più rilevanti della documentazione sanitaria, da cui emerge la diagnosi di un carcinoma mammario, secondarismi anche a livello cerebrale fino alla relazione di fine seduta presso la clinica “###” del 7 agosto 2020, da cui risulta: «carcinoma mammario sx operato con secondarismi epatici, linfonodali mediastinici e cerebrali. …Trattamento effettuato: durante la degenza sono stati eseguiti esami ematochimici» ( pag. 21 relazione di ###. 
In relazione alle indagini del 21 febbraio 2006 e del 19 aprile 2006, il dott. ### ha refertato una «opacità stellata in retro-areolare di sinistra che mostra corte spicule pressoché invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente», che è stata considerata sostanzialmente corretta dai consulenti tecnici d'ufficio. Tuttavia, la lesione mammaria sinistra, descritta dal dott. ### come “opacità stellata” detta anche “cicatrice radiale” o “radial scar”, nella relazione di ### in aderenza con la qualificazione dell'ausiliario dott. ### è stata considerata come “###a BIRADS” corrispondente ad una “lesione con basso sospetto di malignità” che, in via prudenziale e già allora, avrebbe imposto l'esecuzione di un «ulteriore approfondimento diagnostico con citologia e/o agobiopsia sotto guida stereotassica o biopsia chirurgica» (cfr. pag. 25 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «### avrebbe contribuito a caratterizzare istologicamente la lesione della mammella sinistra e ad orientare meglio il follow-up, anche se la probabilità di riscontrare una patologia maligna era molto bassa (dal 2% al 10%), come si evince dalla stessa ### (2). In tal senso, all'epoca dell'evento vigeva già un consenso verso un approfondimento diagnostico bioptico in caso di lesioni mammarie dubbie, come nel caso in specie» (cfr. pagine 25 e 26 relazione di ###. 
Nel periodo compreso fra il 2006 e il 2012, secondo quanto emerge dalla relazione di ### la paziente «nell'intervallo tra la ### mammaria del 2006 e questa ultima del 2012, è stata seguita anche presso “altra sede” ove avrebbe “effettuato una indagine mammografia ed una indagine ecotomografica B-mode”; neanche di queste indagini abbiamo traccia negli atti» (cfr. pag. 27 relazione di ###.  ### i consulenti tecnici d'ufficio, il reperto mammario relativo alla visita di controllo del 2012 è sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2006, ed è ancora classificabile come Ea4 BIRADS e cioè «lesione con basso sospetto di malignità», che consente di confermare la bassa probabilità che si trattasse di una “lesione maligna” in quel periodo, pur rimanendo intatti i motivi per richiedere una «caratterizzazione micro-istologica eco-guidata». 
Quindi, secondo le risultanze della ### sia nel 2006 sia nel 2012, i risultati dell'esame avevano mostrato una lesione con basso sospetto di malignità, tuttavia, secondo le linee guida, l'esame istologico e la biopsia erano comunque prudenziali, contrariamente a quanto suggerito dal dott. ### che non riteneva opportuna la prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici. 
Dopo il controllo del 2012, la paziente è ritornata presso lo studio ### un anno dopo, in data 04 aprile 2013, per una ecotomografia mammaria, così refertata: «già nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra,…… evidenzia un aspetto pressoché invariato ….” ma “consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 28 relazione di ###. 
Contrariamente al referto, i consulenti tecnici precisano che: «l'indagine ecografica conferma nel contesto del quadrante supero-interno del seno sinistro, la presenza di area ipo-ecogena , a margini micro e macro lobulati ……di dimensioni superiori a millimetri 20 circa , in atto con aspetto di patologia spazio occupante, rispetto a quanto segnalato in precedenti esami effettuati nell'anno 2006 e 2012, (###c###. Occorre procedere al proseguo dell'iter diagnostico con visita senologica, mammografia bilaterale e biopsia della mammella sinistra» ribadendo che, anche a quella data, sarebbe stato necessario completare l'iter diagnostico con una biopsia alla mammella sinistra, «essendo anche aumentato il grado di sospetto diagnostico da “###a” ad “###c BIRADS” e cioè “da lesione a basso sospetto di malignità” a “lesione ad alto sospetto di malignità”, ove la probabilità di malignità è stimata tra >50% a <95%, come nella ### su riportata» (cfr. pag. 28 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «la mancata indicazione ad eseguire la biopsia mammaria sinistra da parte del ###, ha ritardato la probabile diagnosi di carcinoma, essendosi limitato a consigliare un controllo mammo-eco-grafico a cadenza annuale. Non risulta tuttavia, dagli atti, che la Paziente, l'anno successivo, si sia sottoposta al controllo consigliato, ma piuttosto che lo abbia eseguito due anni e mezzo dopo, in data ###» (cfr. pag. 28 relazione ###. 
La paziente si è sottoposta a un nuovo controllo, non entro l'anno, come suggerito nel 2013 ma circa due anni e mezzo dopo, in data 9 ottobre 2025. In tale data è stata eseguita una mammografia dal radiologo prof. ### dello stesso studio ### così refertata: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale….» (cfr. pag. 29 relazione ###.  ### i consulenti d'ufficio: «il confronto con precedente esame dell'anno 2006 dimostra una maggiore irregolarità dei margini dell'opacità nodulare localizzata in sede retro-areolare sinistra quadrante supero-interno , oltre ad un incremento della sua densità radiologica e proliferazione di tralci fibrosi diretti posteriormente verso la regione del m. ( leggi:.muscolo) pettorale. Ispessimento cutaneo diffuso della mammella di sinistra e linfo-adenomegalia ascellare sinistra, iperdensa , disomogenea, patologica, di dimensioni massime valutabili in mm ### 30 (######», quindi, il reperto del 2015 è altamente suggestivo per malignità (cfr. pag. 29 relazione ###. 
A seguito del controllo del mese di ottobre 2015, il dott. ### ha consigliato a ### di completare l'iter diagnostico tramite ecotomografia mammaria, ma la paziente non vi si è sottoposta, ritornando presso lo studio diagnostico soltanto tre anni dopo, in data 08 novembre 2018, quando la malattia era in fase conclamata e con metastasi linfonodali ascellari omolaterali e, infatti, circa un mese dopo (in data 07 dicembre 2018) presso la clinica “###” di ### si è proceduto alla «### incisionale della mammella sinistra. Data del prelievo: 07-12-2018 data di accettazione 07-12-2018 e relativo referto istologico: “### macroscopico e campionamenti: frammento di parenchima mammario, non orientabile, di 4cm di asse maggiore sede di neoplasia biancastra di 1,8 cm di diametro massimo....diagnosi istopatologica: carcinoma duttale infiltrante, scarsamente differenziato, con aree di sclerosi ed aspetti apocrini. assetto recettoriale ed indice di proliferazione: negativa la ricerca dei recettori intranucleari per estrogeno (clone sp1) e ### (clone ###). assenza di immunoreattività di membrana per Her2/neu (anticorpo monoclonale 4b5) nelle cellule neoplastiche. Indice di proliferazione neoplastica (Ki67) (clone 30-9): 75%» (cfr. pag. 12 relazione ###. 
Come evidenziato dai consulenti d'ufficio, la biopsia eseguita presso la clinica palermitana conferma un carcinoma mammario duttale infiltrante triplo negativo, caratterizzato da una storia naturale aggressiva e da esiti specifici della malattia peggiori rispetto ad altri sottotipi di cancro al seno, con un tempo mediano alla morte di 4,2 anni (cfr. pagine 30 e 31 relazione ###. 
In conclusione, secondo i consulenti d'ufficio, i reperti mammografici ed ecotomografici, riferiti alla mammella sinistra della paziente, avrebbero richiesto l'esecuzione di un approfondimento diagnostico tramite cito-aspirato o biopsia sia nel 2006, quando erano classificabili a “basso sospetto di malignità”, sia nel 2012, in costanza di un reperto ancora sostanzialmente invariato, e soprattutto nel 2013, quando la patologia mammaria era evoluta in “alto sospetto di malignità” e nel 2015, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”. 
Considerato che la «letteratura scientifica coeva con gli eventi del caso, suggeriva che le alterazioni mammo-ecografiche riscontrate alla mammella sinistra erano di difficile diagnosi differenziale tra benignità e malignità, per cui era ritenuto prudenziale ricorrere alla biopsia». Quindi, «imprudentemente, non ha indicato l'esecuzione di un approfondimento diagnostico bioptico sulla mammella sinistra e ciò, con elevata probabilità, ha ritardato la diagnosi di malattia tumorale» (pag.  36 relazione ###. 
I consulenti hanno tuttavia precisato che: «La evoluzione da sospetto elevato di cancro della mammella sinistra nel 2013 a cancro conclamato localmente avanzato e con interessamento linfonodale ascellare sinistro nel 2018, non può essere attribuito solo allo ### Infatti, la paziente: a) dal 2006 al 2012 risulta essere stata seguita presso “altra sede” diversa dalla struttura sanitaria convenuta; b) nonostante il consiglio del marzo 2013 ad effettuare un “controllo mammografico ed ecotomografico annuale”, la paziente si è ripresentata presso lo stesso studio diagnostico convenuto soltanto nel mese di ottobre 2015, dopo circa due anni e mezzo, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”; c) dopo il controllo del mese di ottobre 2015, la paziente si è ripresentata soltanto nel mese di novembre 2018 a distanza di più di tre anni, quando il tumore era già in fase conclamata. 
Alla condotta imprudente dei convenuti ha concorso un consistente ritardo della paziente che «non si è presentata al controllo l'anno successivo, come consigliato dallo ### anche se «non ci è possibile quantificare, quanto questo anno di ritardo, abbia potuto influire sulla progressione di malattia» che nel successivo controllo dell'ottobre 2015 era «altamente suggestiva per malignità» (cfr. pag. 36 relazione di ###.
Concludono quindi i consulenti: «### “imprudente” la condotta del ### che, in particolare nel 2013, di fronte ad una lesione mammaria sinistra, progredita “da basso sospetto di malignità” ad “alto sospetto di malignità”, non ha indicato l'esecuzione di una biopsia, fermo restando che la scarsa compliance della Paziente ha giocato un ruolo determinante nella progressione della malattia» (cfr. relazione pagine 36 e 37 CTU).  4. Tanto esposto, in fatto, occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario. 
In particolare, prima dell'entrata in vigore della ### era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie. 
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde “in via diretta” nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni “mediche” in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 per il fatto commesso dagli “ausiliari” ###. 
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge n. 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 8940/2014). 
Solo con la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “### in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il legislatore ha provveduto ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.  ###. 7 della citata legge ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, eccettuata l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente. 
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio; ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario; invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. civ., n. 10297/2004; Cass. civ., n. 8826/2007; civ., n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, per la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 580/2008; Cass. civ., n. 21619/2007). 
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo il medico tenuto alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. civ., n. 15404/2002; Cass. civ., n. 2042/2005). 
Ne segue che la struttura in cui è avvenuta la prestazione sanitaria è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se: a) sono scelti dal paziente; b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina. 
Al contrario, il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. 
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana). 
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno; b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. civ., n. 6593/2019; Cass. civ., n. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova. 
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico; c) il danno ingiusto; d) la sua imputabilità all'autore del fatto. 
Con riferimento alla responsabilità della struttura, l'attore ha provato l'inadempimento del sanitario (dott. ###, il nesso di causa fra gli errori diagnostici ed informativi e l'evento morte, mentre non è contestato l'adempimento da parte della madre salvo il concorso di colpa di cui si è detto. 
Con riferimento al medico (dott. ###, l'attore ha provato l'errore diagnostico ed informativo, il nesso di causa fra la condotta e il danno (morte della paziente), il danno stesso e la sua imputabilità all'autore del fatto, ancorché in concorso. 5. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.  ###à istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale in sede di ATP conciliativo (procedimento n. 64/2021 R.G.), prodotta nel presente giudizio dall'attore, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria. 
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai consulenti tecnici d'ufficio: dott. ### D'### (specialista in oncologia), dott.ssa ### (specialista in medicina legale e delle assicurazioni), con l'ausilio del dott. ### (specialista in radiologia e perfezionato in senologia) i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la madre dell'attore, hanno accertato una responsabilità per imperizia del dott. ### e della struttura sanitaria convenuta, per non aver riconosciuto per tempo l'esordio della patologia neoplastica mammaria e per non avere indicato alla paziente di sottoporsi alla biopsia mammaria: esame prudenziale fino al 2012 e necessario nel 2013 e nel 2015. 
I consulenti hanno evidenziato anche un concorso di altre condotte colpose: a) tra il 2006 e il 2012 è stata visitata anche presso altra struttura sanitaria; b) una scarsa aderenza terapeutica di ### che, a seguito del controllo del 2013, non si è presentata l'anno successivo ma soltanto due anni e mezzo dopo, nel mese di ottobre 2015 (avendo una malattia con alto sospetto di malignità) e non ha seguito le indicazioni terapeutiche nemmeno nel 2015 (nonostante il dott. ### le avesse consigliato di completare l'iter diagnostico con una ecotomografia mammaria integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti), ripresentandosi al controllo presso la struttura convenuta più di tre anni dopo (novembre 2018), con un tumore conclamato. 
Pertanto, l'ingravescenza della malattia che ha portato al decesso della paziente va ricondotta al concorso di tre condotte colpose che, alla luce delle allegazioni ed in assenza della prova di una precisa ripartizione, devono presumersi uguali (art. 2055, comma 3, c.c.), quindi il decesso deve ritenersi causato: per 1/3 dagli errori diagnostici pregressi (2006-2012) all'attività dei sanitari convenuti, per 1/3 dagli errori diagnostici del medico e della struttura convenuta e per 1/3 dalla scarsa aderenza terapeutica della paziente.  6. Venendo alla quantificazione del danno risarcibile, in primo luogo, l'attore (vittima secondaria) ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con ### (vittima primaria), deducendo, in particolare, un rapporto tra madre e figlio.
Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. civ., n. 16992/2015; civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n. 8827/2003). 
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, risarcibile non soltanto in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. civ., n. 23469/2018; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 8827/2003). 
I congiunti della vittima di un fatto illecito che ha subìto gravi lesioni o la morte possono chiedere iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale al soggetto civilmente responsabile. 
La sofferenza morale, infatti, costituisce un danno risarcibile non soltanto quando è causata da lesioni patite dalla vittima, ma anche quando è causata da lesioni personali patite da un proprio congiunto. 
Vedere un proprio caro sofferente, invalido, è fonte di afflizione per qualsiasi persona dotata di normale sensibilità e tale afflizione costituisce un danno in senso giuridico. 
Questa voce di danno non patrimoniale è costituita sia dalle sofferenze (il pregiudizio morale) sia dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, causalmente conseguenti alle ### lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria o al suo decesso in conseguenza di un fatto illecito. 
La risarcibilità di tale pregiudizio è stata a lungo negata dalla giurisprudenza di legittimità (anche se ammessa da una parte della giurisprudenza di merito), sul presupposto che soltanto il soggetto leso poteva ritenersi “vittima” del reato e, quindi, soltanto costui aveva diritto al risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. (ex pluribus Cass. civ., n. 11396/1997). 
Intervenendo a comporre un contrasto sorto nella stessa giurisprudenza di legittimità (a seguito della sentenza della Cass. civ., n. 4186/1998), le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto, anche ai prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (Cass. civ., sez. un., n. 9556/2002), ritenendo non ostativo né l'art. 1223 c.c. (in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso), né gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (i quali non escludono la risarcibilità del danno in esame, perché la persona danneggiata dal reato non deve necessariamente coincidere col titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).
Dopo l'intervento delle citate sezioni unite del 2002, la risarcibilità della sofferenza morale patita dai congiunti del leso è divenuta ius receptum (Cass. civ., n. 8546/2008; Cass. civ., n. 14581/2007; civ., n. 23865/2006; Cass. civ., n. 19316/2005). 
Ora, sebbene i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore siano normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta «portata tendenzialmente onnicomprensiva» (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008), il giudice deve comunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (Cass. civ., n. 10257/2011; Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). 
Il danno da perdita del rapporto parentale, in particolare, «non consiste allora nello sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., n. 7844/2011. Il riferimento allo «sconvolgimento delle abitudini di vita» si rinviene già in Cass. civ., n. 8827/2003). 
Questo danno inoltre può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, o di responsabilità civile, extracontrattuale o contrattuale. 
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé») (Cass. civ., n. 23469/2018; Cass. civ., n. 7513/2018; Cass. civ., n. 901/2018). 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede, innanzitutto, la prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale del suddetto danno alla condotta illecita del responsabile. Inoltre, occorre la prova della effettività e della consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale, come accennato, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità. Tale conclusione si fonda sul principio, condiviso da questo giudice, secondo cui la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (sul punto, si veda Cass. civ., 21230/2016 che si è pronunciata con riferimento al caso specifico della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai nipoti del nonno ucciso. ###. civ., n. 7743/2020 e Cass. civ., n. 29332/2017).
A tal fine, occorre considerare che, sotto il profilo dell'onere della prova, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale «non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015). 
Non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: chi ne domanda il risarcimento è, come sempre, gravato dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale patito, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011). ### a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ., n. 28989/2019; Cass. civ., n. 21060/2016; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 16255/2012; Cass. civ., n. 10527/2011). 
La necessità per il giudice di valutare caso per caso non esclude la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020) né esclude il ricorso alla prova per presunzioni, considerando tuttavia che la presunzione a sostegno della domanda attorea «può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. civ., 9010/2022).  ### della sussistenza del danno in esame, innanzitutto, non può prescindere dalla prova dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria, secondo il principio per cui sono risarcibili soltanto le «lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale» (Cass. civ., 10816/2004). 
Occorre, inoltre, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. civ., n. 9556/2002) e che tale compromissione sia di tale gravità, da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va effettuata in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) - ove l'equità intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie (Cass. civ., n. 12408/2011) - considerato che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico. 
A prescindere dal sistema di quantificazione prescelto, deve trattarsi di criterio idoneo a pervenire ad una valutazione informata ad equità, dovendo il giudice dare «adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato …, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021). E, infatti, «### che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che - come detto - essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021. ###.  civ., n. 22272/2018). 
I criteri di valutazione equitativa («idea-limite … cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare» secondo Cass. civ., n. 10579/2021), la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei ad addivenire ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio, sia su quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (Cass. civ., n. 10528/2011; Cass. civ., n. 28423/2008; Cass. civ., n. 7740/2007; Cass. civ., n. 15760/2006). 
Il risarcimento del danno, infatti, deve considerare tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato evitando duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio secondo cui il danneggiante ed il debitore sono tenuti al ristoro soltanto dei danni causati dal fatto illecito o dall'inadempimento (Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., 7844/2011). Il giudice deve valutare quindi «tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o ### in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “tabellare” in tema di perdita del rapporto parentale» ( civ., n. 11689/2022).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, valida soluzione si è ritenuta essere quella costituita dal sistema delle tabelle (Cass. civ., n. 12408/2011; Cass. civ., sez. un., 26972/2008) che, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 4852/1999) e che costituisce soltanto una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili. 
In particolare, deve prendersi atto che nel tempo sono andate assumendo una “vocazione nazionale” le Tabelle di ### poiché recano i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che violerebbero l'art. 3, comma 2, ### La Corte di Cassazione ha ritenuto quelle tabelle un valido criterio di valutazione equitativa ex art.  1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v.  civ., n. 14402/2011 e Cass. civ., n. 12408/2011. Sul punto anche Cass. civ., n. 27562/2017 che le intende come parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge), tanto che le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa (in motivazione civ., n. 15709/2021. ###. civ., n. 8532/2020) in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226 c.c., il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. civ., n. 22859/2020; Cass. civ., n. 8508/2020; Cass. civ., n. 9950/2017). 
Sulla base dei principi richiamati, nel caso di specie, questo giudice ritiene di procedere alla liquidazione del danno utilizzando le tabelle del Tribunale di ### edizione 2024 per la liquidazione del danno parentale elaborate a partire dalle precedenti tabelle dello stesso Tribunale - utilizzando i valori monetari della forbice prevista da queste ultime con riferimento alle stesse circostanze menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle - ma integrate a punti per renderle conformi alle esigenze di concretizzazione giudiziale della clausola e di riduzione significativa del margine di generalità poiché, prima dell'intervento della Cassazione, nelle predette tabelle «nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo» (in motivazione, Cass. civ., n. 10579/2021). 
La Corte di Cassazione - confermando i vigenti criteri milanesi di liquidazione del danno parentale e nulla obiettando sulla congruità dell'importo massimo liquidabile - con la sentenza sopra richiamata ha inaugurato un nuovo orientamento in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e, lamentando l'eccessiva discrezionalità tra il valore medio-base ed il valore massimo, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (in termini di massima, Cass. civ., n. 10579/2021. ###. civ., n. 26300/2021). 
Le tabelle integrate con il sistema a punti prevedono il valore-punto, determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale (per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati; per la perdita del parente di secondo grado). È poi previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “### orientativi” delle precedenti tabelle milanesi (quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): una volta determinato il totale dei punti, secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta, esso va moltiplicato per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario risarcibile. 
Le cinque circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano, secondo le note massime di comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020), l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, fermo restando, per le ragioni già esposte, che il requisito della convivenza non è un presupposto necessario per la liquidazione del danno. 
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e possono quindi essere provate anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche per presunzioni. 
Nell'apprezzamento dell'intensità e della qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato. ### fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) il rapporto di parentela in linea retta di primo grado, l'età della vittima primaria al momento della morte (65 anni compiuti) e della vittima secondaria (34 anni compiuti). 
Nessuna allegazione in ordine al requisito della convivenza, nessuna prova della sopravvivenza di altri congiunti, nessuna allegazione né prova della qualità o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.  7. A questo punto, in primo luogo, deve essere determinato l'ammontare dell'importo liquidabile sulla base delle ### di ### edizione 2024 integrata con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale e il risultato ottenuto dovrà essere ridotto di 2/3 per il concorso di colpa. 
Ai fini del presente giudizio, in relazione al rapporto di parentela in linea retta di primo grado fra la vittima primaria e quella secondaria, va considerata la forbice della tabella genitori/figli assimilati della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 a € 391.103,18. Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911 (pari a € 391.103,18/100) e prevede un numero di punti attribuibili pari a 118 (con un cap di € 391.103,18). 
Deve tenersi conto dell'età della vittima primaria al momento della morte (anni 65 compiuti, cui corrispondono 16 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento della morte di quella primaria (34 anni compiuti, cui corrispondono 22 punti). 
Vanno esclusi ulteriori punti per la convivenza, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva e per la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare, stante la mancanza di specifiche allegazioni e prove a tal riguardo. 
Sulla base delle superiori considerazioni, deve essere determinato un totale di 38 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 148.618 per la perdita del rapporto parentale. 
In ragione del concorso di colpa, all'importo come sopra determinato deve essere applicata una decurtazione di 2/3, con la conseguenza che il risarcimento spettante a ### per la perdita del rapporto parentale con la madre ### deve essere determinato in complessivi € 49.539,33. 
Nessun danno patrimoniale iure proprio è stato allegato e provato dall'attore.  8. A questo punto, va esaminata la domanda di risarcimento iure hereditatis. 
A tal riguardo, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno “tanatologico” e del danno “catastrofale”, il primo inteso come danno biologico terminale e il secondo come danno morale terminale. 
La nozione di “danno terminale” - al pari delle espressioni “danno tanatologico”, “danno catastrofale”, non corrisponde ad alcuna categoria giuridica - può avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso (Cass. civ., n. 18056/2019). Tenendo conto dell'insegnamento delle ### (Cass. civ., sez. un., n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, oltre a Cass. civ., n. 15350/2015) della nozione di danno non patrimoniale deve essere accolta una definizione onnicomprensiva che ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connesso alla percezione della morte imminente. 
In nessun caso, tuttavia, si tratta di un danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente: chi ne domanda il risarcimento ha l'onere di provare (art. 2697 c.c.) che il paziente conservò coscienza e consapevolezza della propria sorte, per stabilire se vi fosse stato un danno non patrimoniale da lucida agonia, trasmissibile iure hereditatis (Cass. civ., n. 18056/2019). 
In primo luogo, stante il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, nessun ulteriore risarcimento a titolo di danno c.d. “tanatologico” può essere riconosciuto all'attore, seguendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: «In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di ### e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)» (Cass. civ., n. ###/2023). 
Con riferimento al c.d. “danno catastrofale”, secondo la Corte di Cassazione, «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. civ., n. 7923/2024). 
Tale danno iure successionis si differenzia radicalmente da quello iure proprio da perdita del rapporto parentale che spetta ai congiunti per la perdita della relazione parentale che li legava al defunto. 
Il danno c.d. “catastrofale” o “catastrofico” è invece il danno non patrimoniale, in particolare un danno morale terminale o danno da lucida agonia e consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima. 
Nel caso in esame, stante l'intensità della sofferenza, come confermato dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito dello stato di salute, dei dolori e della consapevolezza di ### dell'avvicinarsi della morte. In particolare, la teste ### ha dichiarato: «Sì è vero. Diceva “fatemi morire”, non voleva farsi nemmeno la chemio perché sapeva quanto suo marito, morto anche lui di tumore, aveva sofferto» e la teste ### ha dichiarato: «### prima della morte aveva qualche sbalzo, ma tutto sommato sempre lucida era prima e parlava fino a qualche giorno prima di morire» e «Sì è vero. Stava malissimo, l'ha presa anche male perché suo marito era morto pure lui di tumore» e ha aggiunto «Sì è vero. Quando ha saputo di avere il tumore non voleva fare nemmeno la chemio e voleva morire perché sapeva cosa doveva soffrire» (cfr. udienza del 30 maggio 2024). 
Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale c.d. “catastrofale”, essa è, parimenti, ammissibile, ricorrendo, nel caso di specie, lo stato di coscienza in capo alla vittima dell'avvicinarsi della propria morte nella progressione dello scadimento delle condizioni cliniche (essendo rimasta cosciente almeno fino al decesso, come risulta dall'istruttoria). 
Il diritto risarcitorio del danno “catastrofale”, si è configurato, quindi, come sopra illustrato, in capo al suo titolare, il paziente danneggiato, ### e si è trasmesso, con la sua morte, iure hereditatis al figlio superstite ### In assenza di precise allegazioni da parte dell'attore, può applicarsi il limite massimo di 100 giorni, ampiamente compreso nell'arco di tempo tra la diagnosi di carcinoma (anno 2018) e il giorno della morte di ### (avvenuto in data 9 settembre 2020), periodo nel quale la paziente ha avuto, con sufficiente lucidità, la consapevolezza della morte, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate. 
La liquidazione di tale voce di danno viene effettuata applicando le ### di ### aggiornate al 2024, in forza delle quali si liquida un importo pari ad € 97.791, ottenuto dalla somma dell'importo liquidato per i primi tre giorni, pari ad € 35.247 e dell'importo di € 62.544 liquidato per i giorni successivi fino al centesimo. 
Si perviene così alla liquidazione, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis in favore dell'attore della somma di € 97.791. 
La somma come sopra liquidata va poi decurtata di 2/3 per il concorso di colpa, pervenendo ad una somma di € 32.597. 
Gli importi come sopra liquidati (€ 49.539,33 e € 32.597 per un totale di € 82.136,33), in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del decesso (09 settembre 2020), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate. 
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. 
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. 
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio e da quello iure hereditatis sopra indicati in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del decesso del 9 settembre 2020 e questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. 
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano a: - € 54.724,59 (di cui € 49.539,33 per capitale più € 5.185,26 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale di € 49.539,33 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 41.629,69) e rivalutato ad oggi; - € 36.008,90 (di cui € 32.597 per capitale più € 3.411,90 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis c.d. “catastrofale” di € 32.597 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 27.392,44) e rivalutato ad oggi. 
Conclusivamente, la domanda va accolta limitatamente alla somma di € 90.733,49. Dalla data della sentenza, fino al saldo, sono inoltre dovuti gli interessi al saggio legale sulla somma sopra liquidata. 
Al pagamento del relativo importo vanno condannati in solido la società ### s.r.l. Diagnostica per ### ed il dott. ### 9. Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, nella versione successiva alle modifiche apportate con D.M. n. 37 del 2018, ma anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022 per il procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. (definito con provvedimento del 2 marzo 2022) e nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.M.  147 del 2022 per il presente procedimento (definito con la presente sentenza), tenuto conto della data di conclusione dei due procedimenti.  9.1. Le spese processuali per il procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G) vanno liquidate senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese processuali pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza (Cass. civ., n. 15492/2019) secondo i parametri medi indicati dai D.M. citato, ratione temporis applicabile. 
Inoltre, va precisato che, nel procedimento di ATP n. 64/2021 R.G., ### è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, è stato liquidato il compenso al suo difensore (con decreto del 2 marzo 2022) a carico dell'### ed il compenso dei consulenti tecnici d'ufficio anch'esso a carico dell'### Tanto premesso, le spese processuali del procedimento di ATP devono essere poste a carico dei convenuti e pagate in favore dell'### ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. 
A tal riguardo, deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza ( civ., n. 22017/2018. ### civ., n. 11590/2019). 
Per la determinazione dei compensi, deve tenersi conto anche dei parametri ricavabili dal D.M. citato, per cui, quanto alla determinazione del valore della controversia (art. 5, comma 1, D.M. citato), va rilevato che trattasi di un procedimento di istruzione preventiva (tabella 9), di valore compreso fra € 52.000 e € 260.000, ancorato all'importo del risarcimento riconosciuto nel presente giudizio di merito. 
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori minimi e i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, per un importo di € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Le spese di ### liquidate con decreto del 2 marzo 2022 nel procedimento n. 64/2021 R.G. e poste provvisoriamente a carico dell'### devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in parti uguali fra loro.  9.2. Le spese processuali del presente procedimento vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. citato, nella versione ratione temporis vigente. 
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, il presente giudizio di cognizione davanti al Tribunale ha un valore compreso fra € 52.000 a € 260.000 (tenuto conto del decisum, non già del disputatum, secondo Cass. civ., sezioni unite, n. 19014/2007, Cass. civ., n. 3996/2010 e Cass. civ., n. 226/2011). 
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (scarne allegazioni in ordine alle varie voci di danno e mancata valutazione del concorso di colpa), il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità e i risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) si ritiene congruo applicare valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, pervenendo ad un compenso di € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Le spese processuali devono essere pagate all'attore stante la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del giorno 08 gennaio 2025, con efficacia retroattiva fin dall'instaurazione del presente giudizio.  Per questi motivi Il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) ### s.r.l. per ### e ### in solido fra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di € 90.733,49 (di cui € 54.724,59 per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e € 36.008,90 per danno non patrimoniale iure hereditatis), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al pagamento.  2) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro e in favore dell'### al pagamento delle spese processuali del procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) che liquida in € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.  3) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.  4) Pone le spese di CTU del procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. definitivamente a carico di ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in misura uguale nei rapporti interni. 
Manda alla ### per le comunicazioni alle parti e per ulteriori adempimenti di legge. 
Così deciso, in data 28 dicembre 2025. 
Il Giudice Antonino Campanella Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.

causa n. 882/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Campanella

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 70/2026 del 08-01-2026

... 22/02/2025, n.4672). Pertanto, provvedendo la madre in modo prevalente alle necessità del figlio, attesi i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre, si ritiene di dover prevedere che l'assegno unico sia percepito interamente dalla resistente. Regolamentazione delle spese di lite. Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito complessivo della stessa, le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ### (nato a ### il ###) e ### (nata a ### il ###) in ### il ###; 2) affida il figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in ### alla ### n.9; 3) assegna a ### la casa coniugale sita in ### alla ### n.9; 4) dispone che il padre tenuto conto della sua residenza a ### trascorra con il minore: • due fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza con il suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; • contatterà il figlio (leggi tutto)...

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3892/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3892/2023 del ### degli ###, avente ad oggetto: divorzio contenzioso TRA ### (c.f.: ###), nato a #### il ###, residente ###, ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E ### (c.f.: ###), nata a #### il ###, residente ###### n. 9, elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 109 presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE' P.M. presso il Tribunale di ####'avv. ### per parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi della legge 1° dicembre art. 3 n. 2, lett. b), della ### 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il #### e la ###ra ### ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza; b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore, ### ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza tenendo in conto precipuo la disponibilità lavorativa e il trasferimento ### del #### dando allo stesso la piena disponibilità di incontro previa comunicazione massimo 24h prima della visita secondo il calendario approvato all'udienza del 3.6.2024 (ossia “ A. dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, tenuto conto della sua residenza a ### due fine settimana al mese fino alle ore 21.00, della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza col suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; B. dispone che il padre contatti il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19.00 e comunque non oltre le 21.00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; C. dispone che nel periodo in cui il bambino non va a scuola, il padre possa tenerlo con sé presso la sua abitazione a ### nel mese di giugno per 7 giorni e per 15 giorni in vacanza. Le parti concordano che per l'anno 2024 il bambino stia col padre a ### dal giorno 14 al giorno 21 giugno, ferma restando la possibilità per la madre, in base alle sue disponibilità, di far visita al bambino a ### nonché che il bambino parta in vacanza col padre dal 6 al 14 luglio e trascorra col padre una settimana ad agosto da concordare con la madre entro il ### ad eccezione della settimana del 20-8-2024, in cui si festeggia il compleanno della madre; D. Dispone che nel periodo natalizio il minore trascorra ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore e dal giovedì santo al venerdì santo con l'un genitore e dal sabato santo al lunedì con l'altro e tutt'ora vigente”); c) confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in #### alla ### nr. 9, alla Sig.ra ### in quanto rispondente all'interesse del minore ### e quale ### genitore collocatario prevalente del minore; d) stabilire a carico del #### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 250,00 (duecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'### oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e assegno unico al 50% tra i due genitori; e) in via gradata, stabilire a carico del sig. ### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 300,00 (duecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'### oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e assegno unico al 50% tra i due genitori; f) in via ancor più gradata, qualora il Tribunale intendesse attribuire alla signora ### il 100% dell'assegno unico universale relativo al minore ### voglia stabilire a carico del #### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### di misura non superiore a euro 200,00 (cinquecento/00). Con vittoria di spese ed onorari come per legge.  ###. ### per parte resistente: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ### e ### in ### in data ###, trascritto nei registri degli atti matrimoniali di detto comune al n. 8, ### dell'anno 2012,ordinandoall'### di ###, a mezzo di rituale comunicazione da parte della ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici; 2) rigettare la pretesa riduzione dell'assegno di mantenimento siccome infondata in fatto ed in diritto; 3) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ### con collocazione privilegiato presso la madre con la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale in ####, ### n. 9; 4) confermare l'assegnazione della casa familiare in #### alla ### n. 9in favore della sig.ra ### perché nell'interesse del figlio ### e quale genitore collocatario del medesimo; 5) condannare il ricorrente a corrispondere in favore della resistente, a titolo di mantenimento del figlio ### l'importo mensile di € 500,00 tenuto conto delle capacità economiche del ricorrente, del limitato esercizio del diritto di visita, e soprattutto delle accresciute esigenze del figlio minore, oltre adeguamento istat. In subordine, stabilire a carico del ricorrente il pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento, adeguato all'attualità secondo gli indici FOI dell'### 6) riconoscere ed attribuire alla sig.ra ### il 100% dell'assegno unico universale quale genitore collocatario del figlio ### 7) disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun coniuge in misura pari al 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate; mentre le spese straordinarie “obbligatorie” perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione, o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori, saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura pari al 50% anche se non previamente concordate; 8) disporre che il padre veda e tenga con sé il minore due fine settimana al mese fino alle ore 21.00 della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza col suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; Disporre che il padre contatti il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19.00 e comunque non oltre le 21.00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; disporre per le festività natalizie (23-30 dicembre), di fine anno (31-dicembre/6 gennaio) e quelle pasquali (giorno di ### e Lunedì dell'###, il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, previo opportuno accordo; mentre per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 ### gg. consecutivi nei mesi di luglio o di agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative. 
Il minore dovrà trascorrere le festività del compleanno e quella del suo onomastico, preferibilmente, con il padre e la madre congiuntamente, salvo le rispettive esigenze lavorative, e previo accordo tra i genitori. Diversamente, il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore, in base allo schema dell'alternanza. Disporre che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto; 9) condannare, il ricorrente, in ogni caso, a corrispondere alla resistente, gli arretrati ### maturati sull'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento dal 09/2021 al 06/2024; 10) con vittoria delle spese e competenze professionali di causa, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge, con attribuzione al difensore.  ###.M., in data ###, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.  #### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con la resistente in #### in data ###, nel corso del quale nasceva un figlio, ### in data ###, esponeva che a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale, i coniugi ricorrevano al Tribunale di ### per separarsi consensualmente ed il Tribunale omologava la separazione alle condizioni pattuite con decreto 6799/2020 del 9.9.2020. 
Aggiungeva di aver lasciato il domicilio coniugale e di vivere attualmente a ### con la nuova compagna e di aspettare un altro figlio. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore e collocazione dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in #### alla ### n. 9; chiedeva, altresì, ridursi l'entità del contributo al mantenimento per il figlio minore, motivando tale richiesta con le ingenti spese da sostenere, anche in vista dell'arrivo del secondo figlio e, pertanto, domandava disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie. 
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma si opponeva alle ulteriori domande. In particolare, deduceva che sin dal periodo successivo all'allontanamento dalla casa coniugale (avvenuto il ###), il ricorrente aveva avuto un approccio inadeguato rispetto ai propri doveri genitoriali di assistenza morale e materiale, omettendo di frequentare assiduamente il bambino, non rispettando la calendarizzazione delle visite e non contribuendo economicamente al suo sostentamento, determinandosi solo dopo alcuni mesi, dietro solleciti e diffide, a corrispondere circa euro 150,00 mensili.
Si opponeva, inoltre, alla avanzata richiesta di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, in quanto non supportata da alcuna circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione, ed evidenziava che il ricorrente non aveva mai corrisposto l'adeguamento ### dell'assegno di mantenimento per il figlio. 
Fatte queste premesse, domandava emettersi pronuncia di scioglimento del matrimonio ponendo a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio ### l'importo mensile di euro 500,00, o, in subordine, stabilire, l'importo mensile di euro 400,00, adeguato all'attualità secondo gli indici ### chiedeva, altresì, condannarsi il ricorrente a corrispondere gli arretrati ### maturati sull'importo di euro 350,00 da ottobre 2021 ad oggi. 
All'udienza del 20.03.2024, le parti comparivano innanzi al giudice delegato, il quale, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione ed invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. 
All'udienza del 3.6.2024, il giudice delegato, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza del 20.3.2024, disciplinava il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, tenuto conto della sua residenza a ### e confermava l'importo del contributo al mantenimento del figlio minore, stabilito nella misura di euro 350,00; disponeva che i SS di ### e di ### in sinergia tra loro, predisponessero in favore delle parti percorsi di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità, invitando le parti ad intraprendere una concreta e fattiva collaborazione al fine di garantire al minore serenità ed equilibrio. Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa ### quale giudice delegato, in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, disposto il prosieguo del monitoraggio e ritenuta irrilevante la richiesta di indagini patrimoniali sulla persona della compagna del ricorrente avanzata dal difensore della resistente, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art473 bis.28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data ### in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni. 
Domanda di scioglimento del matrimonio. 
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. 
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale di ### nel procedimento di separazione consensuale (15.7.2020), conclusosi con decreto n. 6799/2020 del 9.9.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, essendo altresì fallito il tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Domanda di affidamento, collocazione e diritto di visita. 
Con riferimento ai provvedimenti da adottare nell'interesse del figlio minore e, dunque, al regime di affidamento e collocazione dello stesso, sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori; conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, ### n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, ### 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). 
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti e dalle depositate relazioni dei ### incaricati, non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del minore; in particolare, la relazione dei SS del 10.3.2025 evidenzia “un progressivo miglioramento nella relazione tra i genitori, caratterizzato da una maggiore collaborazione e disponibilità reciproca. Nonostante le difficoltà iniziali nell'attivazione del percorso di sostegno e mediazione familiare, il confronto tra le parti ha comunque portato a un cambiamento positivo, testimoniato anche dal benessere del minore, sia in ambito scolastico che nelle attività extrascolastiche. Si sottolinea, inoltre, il ruolo attivo del sig. ### nel mantenere un rapporto costante con il figlio, con il supporto dei nonni materni e paterni, nonché la conferma di una crescente armonia familiare da parte della rete coinvolta”. Pertanto, alla luce, di quanto riportato, il Tribunale ritiene che il regime dell'affido condiviso sia conforme all'interesse del minore, confermando la collocazione prevalente presso la madre alla quale va, pertanto, assegnata la casa coniugale. Il diritto di visita del genitore non collocatario viene disciplinato come indicato in dispositivo, tenendo conto della circostanza che il padre seppur attualmente ha preso in locazione un appartamento a ### come pacificamente dedotto da entrambe le parti in comparsa conclusionale, risulta pur sempre residente a ### ove lavora e dove vive il suo attuale nucleo familiare. 
Domanda di mantenimento del figlio. 
Deve essere posto a carico del padre, genitore non convivente con il figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
Va in primo luogo rammentato che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, anche dopo la separazione continua a ricadere su entrambi i coniugi, prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore da porsi a carico del padre, in primo luogo, occorre considerare i redditi dei genitori. 
Al riguardo, è emerso che ### lavora come carabiniere con una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00/1.900,00 e abita a ### in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile di euro 750,00 oltre euro 150,00 di spese condominiali, dove convive con la sua attuale compagna e con la figlia nata in data ###. Nel corso della prima udienza ha, poi, dichiarato di aver contratto un finanziamento di euro 5.000,00 per gli arredi e le spese della nuova casa e di pagare il mutuo per la casa coniugale, versando euro 505,00 mensili. 
Tanto premesso, la circostanza che abbia subito una decurtazione dello stipendio è priva di supporto probatorio; infatti, pur avendo il difensore di parte ricorrente dedotto nella comparsa depositata in sostituzione del precedente difensore che lo stipendio, all'epoca della separazione, era pari ad euro 2.225,00 mentre attualmente è pari ad euro 1.600,00, detta circostanza non trova riscontro. 
Si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo di euro 35.330,00 nell'anno 2019, di euro 34.307,00 nell'anno 2020 e di euro 32.061,00 nell'anno 2021. Inoltre, dalle buste paga depositate risulta che, tra marzo e maggio 2023 ha percepito una retribuzione netta tra euro 1.600,00 ed euro 1.700,00. 
In definitiva, priva di supporto è la circostanza che il ricorrente ha subito una contrazione del proprio reddito in quanto, a seguito di un incidente, non ha più potuto svolgere attività sulla autoradio dei ### inoltre, in atti non vi sono in atti le dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2021, precludendo ciò di effettuare un'effettiva verifica sulla dedotta contrazione reddituale. 
Dunque, si si rivela insufficiente il deposito delle buste paga relative ai mesi di luglio agosto 2020, da cui risulta una retribuzione di euro 2.200,00 circa, deposito, tra l'altro, avvenuto tardivamente solo con la comparsa di costituzione del nuovo difensore pur trattandosi di documentazione, pacificamente, pregressa. ### parte, questa prospettazione è sconfessata dall'estratto conto
FINEKO allegato dal ricorrente, da cui si evince che il ### ha percepito una retribuzione maggiore, per cui si presume che essa sia in media superiore rispetto a quella dichiarata. 
La resistente, invece, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1.200,00 lavorando quale collaboratrice scolastica (personale ### con contratti a tempo determinato e di corrispondere la metà dell'importo del mutuo della casa coniugale; dalle dichiarazioni dei redditi allegate risulta che ha percepito un reddito di euro 12.545,00 nell'anno 2020, di euro 13.503,00 nell'anno 2021 e di euro 13.946,00 per l'anno 2022. Tardiva, in quanto depositata solo con la memoria di replica, è la documentazione afferente alle imposte e tasse corrisposte dalla resistente. 
Pertanto, valutata, per un verso, la condizione reddituale delle parti e l'età del figlio (di anni 10) e, per altro verso, la circostanza che il ### deve assolvere anche ad ulteriori obblighi familiari derivanti dalla nascita di un'altra figlia - circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione e che, senz'altro, comporta nuovi oneri economici per il genitore obbligato, riducendone la capacità reddituale - si reputa opportuno confermare in euro 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento. 
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. 
In ordine all'assegno unico, può essere accolta la domanda della resistente di ottenere il versamento del 100% dello stesso. Infatti, anche in caso di affido condiviso, l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672). Pertanto, provvedendo la madre in modo prevalente alle necessità del figlio, attesi i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre, si ritiene di dover prevedere che l'assegno unico sia percepito interamente dalla resistente. 
Regolamentazione delle spese di lite. 
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito complessivo della stessa, le spese possono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ### (nato a ### il ###) e ### (nata a ### il ###) in ### il ###; 2) affida il figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in ### alla ### n.9; 3) assegna a ### la casa coniugale sita in ### alla ### n.9; 4) dispone che il padre tenuto conto della sua residenza a ### trascorra con il minore: • due fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza con il suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; • contatterà il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19:00 e comunque non oltre le 21:00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; • nel periodo in cui il bambino non va a scuola, terrà con sé il minore presso la sua abitazione a ### nel mese di giugno per 7 giorni e per 15 giorni in vacanza nel mese di luglio o di agosto da concordare preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; • nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal ### al ### o dal ### al lunedì.  5) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 350,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ### come per legge; 6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo; 7) dispone che l'assegno unico erogato per il figlio minore sia percepito al 100% dalla madre ### 8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello ###) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 8, parte I, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2012); 9) dichiara le spese compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7.01.2026.  ### estensore ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 3892/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Barbato, Anna Coletti

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