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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 25/2024 del 02-02-2024

... doc. c)”, laddove “il Giudice di prime cure dichiarava il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione sin dall'01.05.2022 dei propri rapporti di lavoro in essere, alle medesime condizioni contrattuali (normative ed economiche), con ### s.r.l., previa declaratoria dei licenziamenti irrogati da ### s.r.l. (cfr. doc. c)”; - che, quanto al “licenziamento…tamquam non esset, perché irrogato successivamente l'01.05.2022 da un soggetto che non avrebbe avuto più titolarità nell'ambito del rapporto di lavoro”, “secondo un'attenta e precisa ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, lo stesso non teneva in debita considerazione, ai fini della declaratoria sulla illegittimità del licenziamento irrogato e della consequenziale tutela risarcitoria, che l'attuale parte (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza n. 25/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. ### 2. dr. ### rel.  3. dr. ### ha pronunciato in grado di appello, in data ###, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 310/2023 R. G. sezione lavoro, vertente TRA ####, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in ### alla via ### s.n.c.   #### S.R.L. ###, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto in via ### n. 296 NAPOLI ### - ###' ### S.R.L. #### - ###: licenziamento.  RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con sentenza n. 192/2023 pubblicata in data ### il Tribunale di ###., in funzione di G.L., in accoglimento per quanto ritenuto di ragione della domanda proposta dal lavoratore ### con ricorso depositato in data ### nei confronti della ### S.R.L. e della #### S.R.L., ha dichiarato “l'illegittimità del licenziamento comminato all'attore in data 1 giugno 2022”, con condanna delle società convenute, in solido, al pagamento in favore del ricorrente “di una indennità corrispondente a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, oltre spese di lite per la metà non compensata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, dichiarata la contumacia della ### S.R.L. e riepilogate le vicende relative al fitto di ramo di azienda della ### alla ### in data ### ed al rapporto di lavoro del ricorrente iniziato alle dipendenze della prima società il ###, ha osservato, in particolare: - che “il ricorrente per espresso accordo tra le parti non rientrava nel contratto di affitto del ramo d'azienda”, il quale faceva riferimento al solo “personale indicato nell'inventario” allegato allo stesso; - che nondimeno doveva trovare applicazione la tutela ex art. 2112 c.c., coordinata con il D. Lgs. n. 23/2015, con le suddette conseguenze, laddove né la ### la quale aveva formalmente licenziato il dipendente il 1°.6.2022 pur senza dunque averne più il potere, aveva dimostrato “di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni impiegatizie, nelle differenti attività imprenditoriali che ha continuato a svolgere”, né la ### il cui rifiuto di assumere il ricorrente “equivale ad un licenziamento di fatto”, aveva dimostrato di non poter adibire il ricorrente “alle stesse mansioni che il lavoratore già svolgeva in precedenza”; - che la NASPI percepita dal dipendente non poteva essere considerata “aliunde perceptum”, in quanto soggetta a ripetizione.  4. Avverso tale sentenza ### ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data ###. 
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante ha lamentato, in particolare: - che, “contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata, in presenza di cessione di ramo d'azienda è il cessionario (nel caso di specie ### s.r.l., rimasta contumace) a dover dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto (cfr. ex plurimis, Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021; Cassazione - ### Lavoro, n. 6078/2021)”, essendo peraltro “incontestabile tra le parti in causa che la cessione del ramo d'azienda, anche del ### di ### del ### ove era addetto l'appellante, è divenuta operativa in favore della società ### s.r.l. a far data dall'01.05.2022, con la inevitabile conseguenza della prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro subordinati in essere” e, “dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”, “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. […]”, sicchè sarebbe “evidente, già prima facie, che precedentemente all'impugnato licenziamento, il rapporto di lavoro dell'appellante sarebbe dovuto proseguire, senza soluzione di continuità, con la titolarità in capo alla società cessionaria ### s.r.l., la quale risultava essere inadempiente a quanto si era vincolata mediante intesa in cd. esame congiunto con le ### di ### e mediante la sottoscrizione di contratto di fitto di ramo d'azienda registrato con ### registrato a Napoli in data ### ( 14403/###) (cfr. doc. 10; doc. 12)”; - che “la suddetta circostanza risulta essere pacifica per esplicita ammissione da parte della stessa appellata ### s.r.l. che nella lettera di licenziamento in questa sede impugnato così dichiara: “[…] - la ### in un primo momento manifestava la concreta intenzione di procedere all'assunzione dei suddetti lavoratori <<task-force>>, volontà confermata anche nel corso degli incontri tenuti con le rappresentanze sindacali presso la propria sede, nell'ambito del c.d. “esame congiunto”;[…]” (cfr. doc. 6)”; - che, “addirittura, la volontà alla prosecuzione del rapporto di lavoro dell'appellante veniva anche manifestata dalla stessa società appellata ### s.r.l.”, “con mail inviata dall'### indirizzata alla mail dell'appellato”… (cfr. doc. 14)”; - che, “a seguito di accesso agli atti da parte dell'appellante presso il ### per l'### di ####, tra i lavoratori ceduti, risultava essere stata presa in carico anche la posizione lavorativa del dott. ### così come evincibile negli allegati ### a pag. 19 ed a pag. 37 (cfr. doc. 13)”; - che “che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio in appello e con le medesime parti resistenti (oggi appellate), si pronunciava il Tribunale di ### - ### Lavoro - con sentenza n. 2029 del 14.12.2022 - in maniera difforme rispetto a quanto statuito nella sentenza in questa sede impugnata (cfr. doc. c)”, laddove “il Giudice di prime cure dichiarava il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione sin dall'01.05.2022 dei propri rapporti di lavoro in essere, alle medesime condizioni contrattuali (normative ed economiche), con ### s.r.l., previa declaratoria dei licenziamenti irrogati da ### s.r.l.  (cfr. doc. c)”; - che, quanto al “licenziamento…tamquam non esset, perché irrogato successivamente l'01.05.2022 da un soggetto che non avrebbe avuto più titolarità nell'ambito del rapporto di lavoro”, “secondo un'attenta e precisa ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, lo stesso non teneva in debita considerazione, ai fini della declaratoria sulla illegittimità del licenziamento irrogato e della consequenziale tutela risarcitoria, che l'attuale parte appellata ### s.r.l., oltre ad irrogare un licenziamento successivamente alla data di cessione di ramo d'azienda, nel corso del giudizio, non forniva alcuna prova né circa la sussistenza del motivo addotto, né circa l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente espletate”, dal che “ne discende la violazione e la erronea applicazione dell'art.  18 Legge 300/70 e ss.mm.ii. in riferimento al caso de quo ai fini della declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e delle conseguenze a titolo risarcitorio”. 
Ha pertanto concluso chiedendo a questa Corte di volere, previa istruttoria: “1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande proposte dall'appellante nei confronti delle società appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., perché fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 2) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto 3) ordinare a ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione dell'appellante nel posto precedentemente occupato con contestuale condanna della società appellata al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, costituito dalla ### già percepita, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; 4) in via subordinata, condannare comunque ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari ad un minimo di quattro mensilità e ad un massimo di ventiquattro mensilità commisurate alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.); 5) in via ulteriormente subordinata, accertare la violazione procedurale ex art.  18, comma 6, ### 300/70 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, condannare comunque ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari ad un minimo di sei mensilità e ad un massimo di dodici mensilità commisurate alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2120, comma 2, c.c.); 6) dichiarare, comunque, il diritto dell'appellante, ex art. 2112 c.c., alla formalizzazione della prosecuzione con ### s.r.l. del proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto 7) condannare, anche in solido, ### s.r.l. e ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., alla corresponsione in favore dell'appellante di tutti gli emolumenti retributivi maturati e non corrisposti a far data dall'01.06.2022, o da quella differente data emersa in corso di causa, sino alla definizione del presente giudizio; 8) condannare, infine, anche in solido, ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.  5. Instauratosi il contraddittorio, la ### S.R.L. si è costituita con memoria depositata telematicamente in data ### deducendo, in particolare: - di spiegare “appello incidentale sia per aderire al primo motivo di gravame articolato dall'appellante principale, sia per impugnare il capo di sentenza relativo alla declaratoria d'illegittimità del recesso comminato dalla ### srl e le relative conseguenze”; - che “la ### srl ha addirittura inviato la comunicazione obbligatoria di assunzione (### del sig. ### agli enti competenti in data ### (DOC. N. 10), salvo ad annullarla cinque giorni dopo”, ed ha “altresì convocato il lavoratore per la formalizzazione del contratto, con l'impegno a modificargli il ### da ### a ### ma con l'inquadramento in un livello inferiore, stante la differente classificazione e retribuzione tra i due contratti collettivi (doc. n. 14 di parte ricorrente)”; - che “in tutte le sue richieste, ovvero sia nella diffida del 13.5.2022 (doc.  13), sia in quella del 27.5.2022 a firma del suo avvocato (doc. n. 9 di parte ricorrente), cui la resistente ### ha dato riscontro con pec di pari data (doc.  14) e finanche nella lettera di impugnativa del licenziamento comminato dalla ### srl dell'8.6.2022 (doc. n. 7 di parte ricorrente), il sig. ### ha invocato, solo ed esclusivamente, la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della velia ambiente srl, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in virtù del contratto di affitto summenzionato”; - che “deve ritenersi, altresì, provato documentalmente, oltre che incontestato, che, a decorrere dall'1.5.2022, la ### srl ha trasferito alla ### srl, in forza del contratto di affitto sottoscritto inter partes, l'intero ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione integrata dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto e la gestione dei rifiuti presso tutti i cantieri in forza all'odierna appellata (“presso i ### di ####### di Napoli, #### a #### a #### e ### del Greco”) e, dunque, anche il cantiere di ### del ### ove era stato assegnato il ### con ordine di servizio n. 4084 dell'1.10.2021 (doc. n. 9 della produzione di primo grado)”, “né può revocarsi in dubbio la circostanza che il sig.  ### fosse impiegato effettivamente sul cantiere di ### del ### oggetto di affitto, stante la copiosa documentazione prodotta in atti dalla deducente (fogli di servizio cantiere di ### gennaio - aprile 2022: doc. n. 8 della produzione di primo grado)”; - che, “dal momento che, come rilevato in primo grado, non è in discussione la legittimità dell'operazione di affitto del ramo d'azienda intercorsa in data ### tra le società convenute nel presente giudizio, né il subentro della ### srl nella gestione del complesso produttivo e funzionale trasferito dalla ### srl, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto del ### a proseguire il rapporto alle dipendenze della società affittuaria, ai sensi dell'art.  2112 c.c., a decorrere dall'1.5.2022”; - che, “in definitiva, il primo Giudice avrebbe dovuto accertare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., il diritto del sig. ### a transitare alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022 (data di efficacia del contratto di affitto sottoscritto tra le società convenute), per effetto dell'affitto del ramo d'azienda al quale era preposto il lavoratore al momento della formalizzazione del contratto di affitto; con tutte le conseguenze, di carattere retributivo e previdenziale, connesse alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società affittuaria (cd perpetuatio obligationis), ivi compreso il ristoro dei danni prodotti dall'inadempimento della ### srl all'obbligo di assumere il ### ai sensi dell'art. 2112 c.c., pur nella sussistenza dei presupposti di legge”; - che “è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice, laddove è andato ad esaminare la sussistenza dei presupposti di legge per la legittimità del recesso esercitato dalla ### srl, pur avendo, seppur in via incidentale, riconosciuto che tale licenziamento, in quanto intimato da soggetto non più titolare del rapporto de quo, era da ritenersi tamquam non esset”, laddove, “accertato il diritto del ### alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inefficace, ovvero assolutamente improduttivo di effetti, il licenziamento adottato dalla ### srl quando ormai era già maturato il diritto del lavoratore al passaggio, trattandosi di un provvedimento inidoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro che, come si è dedotto, prosegue, senza soluzione di continuità, ovvero con efficacia ex tunc, alle dipendenze del vero datore di lavoro (c.d. licenziamento a non domino (sulla falsariga della giurisprudenza formatasi in relazione all'analoga fattispecie del licenziamento irrogato dal soggetto interposto, ovvero a non domino: cfr, ex multis, Cass. 26 maggio 2000 n. 6926; Cass. 16 giugno 1998 5995, F. it. 1998, I, 3583; Cass. 22487/19; Cass. n. 6926 del 2000 e anche 5995 del 1998 e S.U. 21.3.1997, n. 2517)”; - che “la mancanza di legittimazione del soggetto che non è titolare del rapporto, secondo la dottrina più accreditata … comporta, non già l'invalidità dell'atto, non essendo tale mancanza sanzionata da alcuna norma imperativa, ma la mera inefficacia, ovvero la giuridica impossibilità di realizzare l'effetto tipico, di conseguire lo scopo, in quanto riferito a un rapporto di lavoro in cui l'autore del licenziamento non ha la competenza ad ottenere o a risentire degli effetti giuridici del rapporto di lavoro”; - che, “sotto il profilo della tutela giuridica, è pacifico che ###. Lgs. n. 23/2015, applicabile, ratione temporis al rapporto di lavoro in esame, costituitosi in data ###, non disciplini in alcun modo l'ipotesi del licenziamento inefficace, occupandosi invece della diversa fattispecie del licenziamento nullo per motivi discriminatori, ritorsivi o per difetto di forma”; - che, “diversamente opinando, se, come confusamente sembra avere fatto il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, si analizzasse prima la legittimità o meno del recesso comminato dalla ### srl in data ### e poi il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'affittuaria a decorrere dalla data di operatività del contratto di affitto, 1.5.2022, s'incorrerebbe in un errore d'impostazione della fattispecie in esame, logico oltre che giuridico, negando il diritto all'assunzione del ### alle dipendenze della ### già maturato ope legis, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in data antecedente al licenziamento comminato dalla ### srl”; - che, “alla luce delle considerazioni svolte, dunque, dichiarato il diritto del sig.  ### alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della ### srl alla data dell'1.5.2022, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la questione relativa alla legittimità o illegittimità del recesso avrebbe dovuto ritenersi assorbita, dal momento che, come si è detto, il recesso irrogato dalla ### srl quando ormai era già maturato il diritto del lavoratore al passaggio avrebbe dovuto ritenersi inefficace, ovvero assolutamente improduttivo di effetti, il licenziamento adottato dalla ### srl”, “né la ### srl può ritenersi responsabile per il mancato passaggio dell'odierno appellante all'affittuaria ### dal momento che la ### srl ha regolarmente comunicato a quest'ultima i nominativi dei lavoratori (tra cui quello del ricorrente) che, pur non essendo per così dire cantierizzati, ovvero provenienti dalla precedente aggiudicataria dell'appalto, erano stati stabilmente impiegati nell'appalto de quo”, “tanto più che, oltre all'elenco integrativo inviato dalla ### srl in fase di trattative, la ### srl ha ricevuto ben tre lettere di diffida e messa in mora da parte del lavoratore e, ciò nonostante, è venuta meno all'obbligo di assumere il ricorrente ex art. 2112 c.c.”; - che il regime di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c. “opera esclusivamente con riferimento ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e non già in relazione a quelli successivi, scaturenti dal rifiuto della ### srl di assumere il ricorrente addetto al ramo oggetto di trasferimento”; - che, “fermo il carattere assorbente delle precedenti considerazioni, il Tribunale è incorso in errore anche nel ritenere violato il disposto di cui all'art. 2112 c.c., sul presupposto che il licenziamento è stato irrogato a causa della cessione del ramo d'azienda alla ### srl”, laddove, “nel caso di specie, com'è evidente dal tenore testuale del provvedimento in esame, la ### srl, pur dando atto nella premessa dell'evento successorio e del rifiuto della ### di applicare il disposto di cui all'art. 2112 c.c., ha motivato il provvedimento espulsivo in virtù della riorganizzazione dell'attività imprenditoriale, indirizzata verso un settore completamente diverso da quello precedentemente praticato (ovvero la gestione degli impianti di trattamento dei ###, rappresentando altresì l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nell'ambito dell'intero complesso aziendale, sia in mansioni equivalenti che in mansioni inferiori a quelle svolte, anche con riferimento al settore di nuova acquisizione ###, trattandosi di un ambito che necessita <<profili di alta specializzazione non fungibili>> ed incompatibili con la sua professionalità”; - che “la ### srl resiste alle doglianze dell'appellante” relative alla invocata applicabilità dell'art. 18 S.L., “stante l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame della disciplina di cui all'art. 18 S.L., trattandosi, come si è più volte ribadito, di un rapporto costituito in data ### e, al contempo, chiede la riforma del medesimo capo di sentenza su riportato, spiegando appello incidentale per avere il Tribunale completamente omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla prova testimoniale richiesta dalla società, sia in ordine al riassetto organizzativo dedotto che in merito al rispetto dell'obbligo di repechage”. 
Ha pertanto concluso chiedendo, previa istruttoria, di: “1) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla deducente ### ed in riforma della sentenza impugnata, estromettere la ### srl dal presente giudizio, per difetto di legittimazione (rectius, difetto di titolarità) per le ragioni illustrate nei primi due motivi di diritto della presente memoria, stante il diritto del ### alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ### srl a decorrere dall'1.5.2022, ovvero antecedentemente al recesso comminato dalla ### srl, da ritenersi inefficace, siccome irrogato a non domino; b) in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla ### srl ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, siccome infondata, in fatto e in diritto, la domanda proposta dal sig.  ### con il ricorso di primo grado, per le ragioni illustrate nella presente memoria; c) in riforma della sentenza di primo grado, condannare le altre parti al pagamento delle spese di lite del doppio grado, oltre spese generali, IVA e ### in applicazione del principio della soccombenza”. 
E' invece rimasta contumace la ### 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.  7. Entrambi gli appelli proposti vanno accolti per quanto rispettivamente di ragione sotto il profilo delle diverse conseguenze che il primo giudice avrebbe dovuto trarre dalla ricostruzione giuridico-fattuale delle vicende di causa.  8. Va osservato che l'attore, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva fondatamente dedotto, con riscontro probatorio innanzitutto documentale, di essere stato addetto, quale dipendente ### al ### di ### del ### la cui attività era stata oggetto di affitto di ramo d'azienda decennale come da contratto in atti in favore della concessionaria ### s.r.l. invocando la conseguente tutela ex art. 2112 c.c., norma che prevede per tale ipotesi la continuazione del rapporto con il cessionario.  9. Tale prospettazione è stata condivisibilmente accolta dal primo giudice (del resto la stessa ### S.R.L. aveva in un primo momento comunicato l'assunzione del lavoratore - cfr. comunicazione “UNILAV” in atti, a valere dalla data del 1°.5.2022, coincidente con il concordato inizio dell'affitto di azienda) e peraltro, in assenza di specifica contestazione, deve finanche ritenersi coperta da giudicato, sicchè non occorrono ulteriori disquisizioni sul punto.  10. Sul piano delle conseguenze, tuttavia, il Tribunale, dopo avere coerentemente affermato che il licenziamento intimato dalla ### doveva “ritenersi…tamquam non esset, poiché intimato da un soggetto che ormai non doveva più essere il datore di lavoro in forza della cessione del ramo d'azienda”, ha erroneamente statuito un indennizzo a carico della ### laddove l'unica corretta conseguenza giuridica del suddetto accertamento sarebbe stata la ### declaratoria del diritto del lavoratore ex art. 2112 c.c. alla prosecuzione del rapporto con la ### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda, con condanna di detta società al pagamento in favore del ### a titolo risarcitorio delle retribuzioni non corrisposte dalla data dal 1°.6.2022 (successiva a detto affitto, ma da considerare nei limiti del “petitum”), come del resto in altri analoghi giudizi disposto per posizioni analoghe (cfr. Trib. S.M.C.V., Sent.  14892/2023; ### Noc. Inf., Sent. n. 2029/2022, qui richiamate sotto il profilo motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), crediti per i quali non sussiste nemmeno alcuna responsabilità solidale della ### in quanto tale responsabilità è limitata solo alle spettanze maturate prima del fitto di ramo di azienda, delle quali non si discute.  11. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, gli appelli proposti vanno quindi accolti per quanto rispettivamente di ragione nei sensi di cui in epigrafe e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di ### alla prosecuzione del rapporto con la #### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda, con condanna di detta società al pagamento, in favore dell'attore, delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 1°.6.2022 e fino alla data odierna.  12. Le spese processuali sostenute da ### e dalla ### S.R.L. nel doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M.  55/2014 e ss. mod., cadono a carico della soccombente ### S.R.L..  P. Q. M.  La Corte così provvede: a) accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di ### alla prosecuzione del rapporto con la ### S.R.L. a far data dall'affitto di azienda e condanna detta società al pagamento, in favore, dell'attore delle retribuzioni non corrisposte a far data dal 1°.6.2022 e fino alla data odierna; b) condanna la ### S.R.L. al pagamento delle spese processuali sostenute da ### e dalla ### S.R.L. nel doppio grado, liquidate per ciascuna parte per il primo grado in € 2.695,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in € 1.984,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, nonchè in € 647,50 per borsuali sostenute da ### Così deciso in ### il #### est. ### dr. ### dr. ### n. 310/2023

causa n. 310/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Maio Gabriele, Stassano Maura

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-02-2021

... è stata rigettata dal giudice di prime cure, argomentando dal rilievo che «il ### quale amministratore e, quindi, mandatario, non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento del premio assicurativo, in quanto i condomini mandatari non gli avevano fornito le risorse necessarie per poter provvedere al pagamento -non essendovi in cassa fondi sufficientie i Y-1 considerata la stretta contiguità temporale fra la materiale presa in consegna ' della gestione condominiale e la data di scadenza del rateo». Successivamente, il giudice dell'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto. Dopo aver dato atto che «pur essendo vero ... che il ### ha assunto l'incarico di amministratore del ### in data ###; che solo in data ### ha ricevuto in consegna dall'amministratore (leggi tutto)...

testo integrale

###. 15/09/2020 sul ricorso ###-2018 proposto da: CC #### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 62, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - 2020 contro 1352 ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 62, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro 1 ###### - intimati - Nonché da: ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 424, presso lo studio dell'avvocato ### MANGIONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - nonché contro ###### - intimati - avverso la sentenza n. 2779/2018 della CORTE ### di ### depositata il ###: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal ###. ### SCARANO; 2 ### sentenza del 2/5/2018 la Corte d'Appello di ### in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig. ### -in via principalee dal sig. ### -in via incidentalee in conseguente parziale riforma della pronunzia #### n. 23573 del 2011: a) ha ritenuto il ### responsabile del mancato pagamento da parte della società ### s.p.a. dell'indennizzo assicurativo in favore del ### all'esito dell'incendio verificatosi il ### nell'appartamento di sua proprietà per mancato tempestivo pagamento del premio relativo al contratto di assicurazione stipulato dal ### b) ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ### nei confronti del ### per mancanza di prova certa in ordine all'ammontare del danno. 
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il ### propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. 
Resistono con separati controricorsi la società ### s.p.a. e il ### il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 13 motivi.  ### intimata non ha svolto attività difensiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 10 e il 4° motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 50 motivo denunzia violazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente individuato il petitum oggetto del giudizio, avendo espressamente domandato la condanna del ### al risarcimento dei danni subiti per la «perdita del diritto di richiedere ed ottenere da ### s.p.a. il risarcimento dei danni come previsto dalla ### di ###>, come «quantificati dal perito ### ... incaricato dalla ###ni o, in subordine, come concordati tra il danneggiato e il perito della ### oltre ovviamente al danno da mancato godimento dell'immobile come previsto all'art. 12, punto M delle ### generali di ### quantificato in euro 10.000,00 ed agli ulteriori danni morali e biologici e patrimoniali derivanti dal 3 negligente comportamento del convenuto, non solo le somme che la ### gli avrebbe pagato ove la polizza fosse stata operativa». 
Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto la mancanza di prova del quantum con motivazione meramente apparente, omettendo in particolare la valutazione e la quantificazione delle dedotte voci di danno, quali; «-mancato godimento dell'immobile; -morale e biologico, -le conseguenze patrimoniali connesse al mancato pagamento della polizza; -le ulteriori spese che si renderanno necessarie per il ripristino dell'immobile». 
Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. 
Si duole che, con motivazione apparente, la corte di merito abbia negato valore all'accertamento conservativo stipulato dal fiduciario dell'Axa in ordine al quantum risarcitorio spettanteglì. 
Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la società ### s.p.a. aveva dedotto esclusivamente l'inoperatività della ### per mancato tempestivo pagamento del premio, senza nulla contestare in ordine al quantum dell'accertamento del danno. 
Lamenta che la corte di merito ha «omesso di valutare il fato storico secondo cui la riserva apposta all'accertamento conservativo ha un solo ed univoco presupposto e fondamento: la verifica del mancato versamento del premio di polizza, al momento del verificarsi del sinistro». 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
E' rimasto in sede di merito accertato che all'esito di incendio sviluppatosi il ### nello stabile condominiale sito in ### via ### n. 67, è rimasto in particolare danneggiato l'appartamento di proprietà del condomino ### il quale ha «chiesto alla ### s.p.a., con la quale il ### aveva in essere una ### il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti»; che «il perito dell'assicurazione, geom.  ### aveva stimato i danni al fabbricato nell'importo complessivo 4 di euro 74.500,00 e concordato con esso danneggiato, con l'atto di accertamento conservativo del 2.8.2007, il pagamento di un indennizzo per complessivi euro 65.000,00», che «l'### successivamente, avendo rilevato che il premio assicurativo, scaduto il ###, era stato corrisposto solo in data ###, aveva rifiutato il pagamento per mancata copertura assicurativa»; che l'odierno ricorrente ha pertanto proposto domanda nei confronti del ### chiedendo accertarsi la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. «per non aver provveduto al tempestivo pagamento del premio assicurativo» e la conseguente condanna al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del «suo comportamento omissivo», e in particolare dei «danni subiti dall'appartamento» e «per il mancato godimento dello stesso», oltre al «risarcimento del danno morale e biologico». 
La domanda è stata rigettata dal giudice di prime cure, argomentando dal rilievo che «il ### quale amministratore e, quindi, mandatario, non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento del premio assicurativo, in quanto i condomini mandatari non gli avevano fornito le risorse necessarie per poter provvedere al pagamento -non essendovi in cassa fondi sufficientie i Y-1 considerata la stretta contiguità temporale fra la materiale presa in consegna ' della gestione condominiale e la data di scadenza del rateo». 
Successivamente, il giudice dell'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto. 
Dopo aver dato atto che «pur essendo vero ... che il ### ha assunto l'incarico di amministratore del ### in data ###; che solo in data ### ha ricevuto in consegna dall'amministratore uscente la documentazione e la giacenza di cassa ( a mezzo assegno ); che in cassa non vi era il denaro sufficiente ad effettuare il pagamento del premio assicurativo; che non vi era il denaro sufficiente ad effettuare il pagamento del premio assicurativo; che non vi era il tempo necessario per procurarsi il denaro entro la data di scadenza del 14.3.2007», diversamente dal giudice di prime cure ha del tutto correttamente affermato non essere peraltro revocabile «in dubbio che fosse compito del ### al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, di adoperarsi presso i condomini per 5 ottenere, nel più presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile -anche eventualmente a rata già scadutail denaro necessario per il pagamento, al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile essendo notorio che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva. Del resto, per consolidata giurisprudenza "l'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta, altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all'esatto espletamento dell'incarico». 
Ribadito che era a tale stregua «onere del ### ai sensi dell'art.  1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione determinatasi e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese di ordinaria»; nonché dimostrare, «per andare esente da responsabilità», di «aver fatto tutto il possibile ( informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi ) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare», del tutto logicamente e coerentemente la corte di merito è quindi pervenuta ad affermare essere nella specie «ravvisabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore, e, quindi, una sua responsabilità per le conseguenze patrimoniali derivate al ### dall'omesso pagamento del premio in scadenza, sul presupposto che essendo pacifico che il rapporto che si instaura fra l'amministratore e il condominio costituisce un contratto di mandato, fosse onere della compagine condominiale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., rendere disponibili al mandatario le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico ricevuto». 
Ha quindi concluso che rientra «sicuramente fra i compiti dell'amministratore del condominio quello di provvedere all'ordinaria gestione e 6 pertanto di curare il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso». E, in «riforma della sentenza impugnata», ha ritenuto il ### «responsabile del danno subito dal ### per il mancato introitamento dell'indennizzo assicurativo determinato dalla inoperatività della garanzia assicurativa». 
Peraltro, la corte di merito è poi pervenuta ad escludere che «a tale declaratoria» possa «seguire la condanna del ### al risarcimento del danno», in mancanza di «prova» da parte del medesimo «dell'ammontare dello stesso». 
Posto in rilievo che nella specie «il danno risarcibile, in quanto direttamente conseguenza della condotta colposa del ### è pari all'importo che sarebbe stato corrisposto dalla compagnia assicuratrice ove la polizza stipulata dal condominio fosse stata operativa», la corte di merito ha al riguardo sottolineato non essere stata «acquisita in atti prova certa dell'ammontare del danno non essendo stato dimostrato con la necessaria certezza l'ammontare dell'importo che sarebbe stato corrisposto al ### dalla società assicuratrice a titolo di indennizzo», in quanto l'<<accertamento conservativo depositato in atti non può costituire prova certa dell'importo che sarebbe stato corrisposto dall'Axa nel caso in cui la polizza fosse stata operativa», non essendo stato «dimostrato che il danno cagionato al ### dall'illecito comportamento dell'amministratore ( mancato pagamento del premio ) sia pari all'importo di euro 65.000,00 concordato con il perito assicurativo nell'atto di accertamento conservativo e mai ratificato dall'### né avendo d'altro canto i «testi escussi ... affermato che la stima dei danni, effettuata in sede di accordo conservativo, sarebbe stata corrisposta per intero dall'assicurazione». 
Orbene, siffatta conclusione è erronea. 
Emerge evidente, alla stregua di quanto sopra riportato, che pur avendo ritenuto sussistente l'an del danno ### in ragione del «mancato introitamento» da parte dell'originario attore ed odierno ricorrente in via principale ### «dell'indennizzo assicurativo determinato dalla inoperatività della garanzia assicurativa», cagionato dalla condotta colposa dell'originario 7 convenuto ed odierno ricorrente in via incidentale ### [ il quale, da un canto, non ha dimostrato di «aver fatto tutto il possibile ( informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi ) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare», e, per altro verso, «senza alcuna plausibile spiegazione ha atteso fino al 16.2.2007 ( due giorni dopo il verificarsi dell'incendio ) per effettuare il versamento, dimostrando in tal modo di avere, comunque, in cassa la copertura patrimoniale sufficiente» ], la corte di merito ha negato il risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimonialein favore del ### per non essere stata da quest'ultimo «fornita la prova dell'ammontare dello stesso». 
La corte di merito ha in particolare negato potersi al riguardo attribuire «alcuna rilevanza probatoria in ordine al quantum» del danno all'«accertamento conservativo del danno sottoscritto in data ### dal ### unitamente al geom. ### quale perito dell'assicurazione», non integrando esso «alcun riconoscimento di debito» da parte dell'assicurazione. 
A parte il rilievo che la determinazione del quantum di risarcimento dovuto invero certamente non dipende in alcun modo dal «riconoscimento di debito» da parte del debitore/danneggiato, a tale stregua violato la corte di merito ha il principio della valutazione equitativa del danno -patrimoniale e non patrimonialeex art. 1226 Risponde a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). 
Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto 8 l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ). 
Atteso che il danno patrimoniale ( cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740 ) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o "sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi [ quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese ( di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc. ); la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ], i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spettando allora al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro ( v.  v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. 
E' infatti necessario che in quanto sussistenti e provati tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro nei suesposti termini.  9 ### della prova ( anche ) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). 
Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). 
Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247 ), essendosi al riguardo da questa Corte precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655 ). 
Atteso che anche di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale la valutazione in realtà non può essere che equitativa ( es., del danno patrimoniale futuro: v. Cass., 12/6/2015, n. 12211 ), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può viceversa mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1° /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106 ). 
Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno ( non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio Io imposto all'art. 2697 c.c.: v Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, r. 23425 ), la valutazione equitativa è volta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» ( in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Al riguardo, si è da questa Corte posto in rilievo che, come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuate e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto ( Cass., 31/5/2003, n. 8828). 
Il danno non patrimoniale non può essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo. 
E invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). 
Ai fini della valutazione equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale si è a tale stregua esclusa pertanto la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto giacché, non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata una uguaglianza in realtà meramente formale, non anche sostanziale ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).  11 Del pari inidonea si è ravvisata una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, in assenza cioè di qualsivoglia criterio generale valido per tutti i danneggiali a parità di lesioni e pertanto in effetti rimessa al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361). 
Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione ( v. Cass., 7/6/2011, 12408). 
Fondamentale è che, si è da questa Corte sottolineato, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, si tratti di criterio idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass.,30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. 
Atteso che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. "pura"), deve tenersi in considerazione che - come dettoessa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione ( v. Cass., 13/9/2018, n. 22272 ). 
Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale idonea soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).  12 Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento. 
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. 
In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali ( per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" v. in particolare Cass., 1°/6/2010, n. 13431 ), la cui utilizzazione è stata dalle ### avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine «di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza» ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). 
Preso atto che le ### di ### sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare ( o quantomeno ridurre ) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territorialiingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2° co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402). 
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz'altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. ( v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 ). 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo 13 esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell'ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici ( v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1°/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237 ). 
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede ###sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). 
In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entità del danno dal medesimo giudice accertate ( v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671 ). 
La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. 
La mancata adozione da parte del giudice di merito delle ### di ### in favore di altre, ivi riconnprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1 °co. n. 3, c.p.c. ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ), peraltro precisandosi che i parametri delle ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a 14 quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette ### di ### consente di pervenire ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059 ). 
Avuto in particolare riferimento al sistema delle tabelle, si è da questa Corte ulteriormente precisato che, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutto generiche ed apodittiche indicazioni, il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato; come sia stato esso individuato; quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati; le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle ### di ### ( cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167 ). 
Orbene, pur avendo nell'impugnata sentenza dato atto della sussistenza di un «accertamento conservativo del danno sottoscritto in data ### dal ### unitamente al geom. ### quale perito dell'assicurazione», la corte di merito è -come dettopervenuta a negare il risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimonialein favore del ### per non essere stata da quest'ultimo «fornita la prova dell'ammontare dello stesso», al riguardo argomentando dalla ravvisata impossibilità di attribuirsi «alcuna rilevanza probatoria in ordine al quantum» del danno, non integrando esso «alcun riconoscimento di debito» da parte dell'assicurazione e in quanto inidoneo a costituire «prova certa» dell'«ammontare del danno». 
Sulla base cioè di una motivazione intrinsecamente ed irredimibilmente illogica e giuridicamente erronea, come già più sopra posto in rilievo. 
Atteso che del danno non patrimoniale richiesto e del danno patrimoniale futuro come sopra esposto la determinazione non può che rispondere a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., la ravvista mancanza di prova risulta invero del tutto immotivata e dalla corte di merito in termini assolutamente 15 apodittici affermata, senza invero spiegare perché non abbia dato ingresso alla valutazione equitativa del danno, oltre che per i tipi di danno per i quali essa è indefettibilmente necessaria, anche con riferimento al danno patrimoniale, e perché non si sia inteso a quest'ultimo riguardo ritenuto possibile prendere in considerazione il suindicato «accertamento conservativo del danno». 
Con il 10 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell'art. 1898 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 
Con il 2° denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 30 motivo denunzia violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 4° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 5° denunzia violazione degli artt. 115, 345 c.p.c., 2043, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 6° motivo denunzia violazione dell'art. 1719 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 7° motivo denunzia violazione dell'art. 1719 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con 1'8°, il 10° e 1'11° motivo denunzia violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 9° motivo denunzia violazione dell'art. 2055 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 12° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 13° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Il ricorso è inammissibile. 
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., nel 16 caso non osservato laddove viene dal ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto notificato il ###», alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 10 grado, alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1° grado della sig. ### alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1° grado della società ### s.p.a., alle «memorie 183 VI cpc», alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di gravame del ### alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 2° grado, alla «denuncia dell'avv. ### per la falsa testimonianza del 24.2.10», al «documento già in atti -allegato al verbale di primo grado», al «documento, depositato in atti (nel fascicolo di primo grado, denominato "### della Repubblica di ### di sommarie informazioni di persona sottoposta alle indagini procedimento 21243/10, alla pg. 2 )», alla «confessione ( o, sconfessione ), effettuata dal ### innanzi all'### penale», all'«accertamento tecnico da lui operato», alle «condizioni di polizza>>alla «lettera del 5.9.2007», al «comportamento processuale della ### al «mandato ricevuto dal ### per l'amministrazione del condominio», alle dichiarazioni del «teste Cortellazzi», al «documento n. 7 della comparsa di risposta ( fascicolo primo grado )», al «contratto assicurativo», alla «richiesta di risarcimento ( doc. 11 fascicolo primo grado )», all'«incarico ad uno studio fiduciario esterno -lo studio ### ( doc. 12 fascicolo primo grado )», al «doc. 13 fascicolo primo grado», al «doc.  14 fascicolo primo grado» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( v., in particolare, il «documento già in atti -allegato al verbale di primo grado», all'art. 27 delle «condizioni di polizza»; alle «memorie 183 VI n. 1», ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ### dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di 17 parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). 
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). 
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).  ### in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati. 
I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.  vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. 
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).  18 E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, 1221), ovvero allorquando come nella specie la S.C. è ( anche ) "giudice del fatto", giacché come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all'ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell'error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, 978), in tali ipotesi la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto ###, con potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell'ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, 18855). 
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto 19 decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).  ###à del ricorso preclude pertanto la relativa disamina nel merito ( come invero non si dubita in caso d'inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che - come sopra espostoil relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso ). 
Senza sottacersi, che a sostegno del 4°, del 9° e del 12° motivo non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c., e art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze prive di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, appalesandosi invero nulle per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sicché quanto dedotto dal ricorrente si risolve in realtà nella proposizione di "non motivi" ( cfr. Cass., 8/1/2010, n. 120; Cass., 29/8/2019, n. 21793; Cass., 28/8/2018, n. 21246; Cass., 12/6/2018, 15190 ). 
Attesa la fondatezza del ricorso principale nei termini e limiti più sopra indicati dell'impugnata sentenza, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale.  ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  20 ### 15/9/2020 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Scarano Luigi Alessandro

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 377/2024 del 10-04-2024

... ### ha dedotto che il giudice di prime cure “non ha esaminato correttamente il motivo di censura proposto dall'appellante fondato sulla mancata applicazione della disciplina delle verifiche di funzionalità. In sentenza si legge che nel corso del giudizio il Ministero dell'### ha prodotto il certificato di taratura dello strumento di controllo della velocità in corso di validità. Ma al Giudice di ### è sfuggito che in atti non sono presenti le prescritte verifiche di funzionalità iniziali e periodiche”… finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo o sistema di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nelle condizioni di normale impiego e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore successivamente alla verifica di taratura nel (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Civile di ### in grado di appello Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ### lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 722/2022 tra le parti: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### APPELLANTE e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### ; ###: come da note scritte depositate in data ###, ossia “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento dell'atto di appello e delle precisate conclusioni” Appellato: come da note scritte depositate in data ###, ossia “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento, insistendo affinchè la causa sia decisa” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE In data ### la ### di ### elevava il verbale PTR### per la violazione dell' art. 142, comma 9 bis del Cd.S a carico di ### in qualità trasgressore, nonché nei confronti della società ### s.r.l, con sede ###, obbligato in solido per la violazione dell'art. l42/9 bis del ### poiché il primo circolava alla velocità di km/h 159,00, ridotti a km/h 151, per la tolleranza, superando così di 61,00 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso. 
In data ###, l'odierno appellato proponeva opposizione al suddetto verbale al Giudice di ### di ### In data ### la ### - UTG di #### si costituiva nel primo giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### con comparsa di costituzione, prot. uscita n. ###. ### si costituiva, inoltre, anche nell'ulteriore giudizio intentato davanti al Giudice di ### avverso il decreto con cui era stata disposta la sospensione della patente. 
Il Giudice di ### di ### con sentenza n. 801/2021, nelle cause riunite e contraddistinte dal numero R.G 433/2021 e 60912021 respingeva entrambe le opposizioni e confermava i provvedimenti impugnati, costituiti dal verbale n. R 2163000325 elevato dalla ### di ### in data ### e dal decreto di sospensione della patente di guida n. 669/2021 ### patenti emesso dal ### di ### in data ###. 
In data #### proponeva appello, chiedendo, previa sospensione cautelare dell'efficacia, la riforma e/o annullamento della sentenza del Giudice di ### sopraindicata, adducendo i seguenti motivi: “erronea applicazione delle norme sul cartello di preavviso”, “mancata applicazione della disciplina sulle verifiche di funzionalità”. 
Costituitasi nel presente grado di giudizio, la ### di ### ha contrastato nel merito le domande avversarie.  *** ***  ### è fondato e deve trovare accoglimento. 
In via assorbente deve rilevarsi infatti che con il secondo motivo di impugnazione ### ha dedotto che il giudice di prime cure “non ha esaminato correttamente il motivo di censura proposto dall'appellante fondato sulla mancata applicazione della disciplina delle verifiche di funzionalità. 
In sentenza si legge che nel corso del giudizio il Ministero dell'### ha prodotto il certificato di taratura dello strumento di controllo della velocità in corso di validità. Ma al Giudice di ### è sfuggito che in atti non sono presenti le prescritte verifiche di funzionalità iniziali e periodiche”… finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo o sistema di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nelle condizioni di normale impiego e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore successivamente alla verifica di taratura nel corso del primo impiego. 
Si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica della integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati. A tali verifiche dovranno seguirne delle ulteriori in relazione alle funzionalità ed alle caratteristiche proprie del singolo dispositivo o sistema. 
La necessità di operare le suddette verifiche è stata espressamente prevista dal ### del ### delle ### e dei ### n. 282 del 13 giugno 2017 recante “### iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”… ### quanto indicato nell'allegato al citato ### le verifiche di funzionalità, iniziali e periodiche, sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del codice civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. 
Questa prescrizioni sono altresì riportate nella circolare del Ministero dell'### 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 3 agosto 2017, nella quale viene, tra l'altro, precisato che al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e funzionalità. 
Sulla scorta di tali deduzioni l'appellante conclude che “il verbale emesso per eccesso di velocità (contestazione PTR 2163000325 Reparto ### del 08/02/2021 redatta dagli agenti della ### di ### è illegittimo per mancato rispetto delle prescrizione sulle verifiche di funzionalità della strumentazione utilizzata” e conseguentemente che la “invalidità del verbale di contestazione PTR 2163000325 Reparto ### del 08/02/2021 redatto dagli agenti della ### di ### non potrà che inficiare la validità del decreto prefettizio di sospensione della patente, essendo quest'ultimo sanzione accessoria a quella irrogata per l'eccesso di velocità”. 
Sulla scorta di quanto precede occorre osservare che, effettivamente, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la censura sopra sintetizzata sul presupposto del fatto che i verbalizzanti “hanno dato atto a verbale di aver effettuato le prescritte verifiche di corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità utilizzato nel corso dell'accertamento per cui è causa”, in proposito affermando che “la circostanza che le specifiche indicazioni delle modalità di esecuzione delle predette verifiche non siano riportate nel verbale di accertamento notificato è irrilevante non essendovi per ciò alcun motivo di illegittimità che non si trae né dalla normativa né dai principi ad essa sottesi”. 
La parte appellata, rispetto al citato motivo, si è limitata a dedurre che in giudizio è stata “allegata la dichiarazione di collaudo e conformità dell'apparecchio e comunque nel verbale gli organi accertatori hanno espressamente indicato, con dichiarazione facente prova fino a querela di falso, che l'infrazione è stata accertata con telelaser ###im matricola ###, certificato di taratura periodica nr. Lat 105 ####_20 del 04/03/2020 di cui prima era stato verificato il corretto funzionamento”. 
Ebbene, la censura dell'appellante appare condivisibile in ragione delle seguenti ragioni. 
Deve innanzitutto ricordarsi che con la sentenza n. 113 del 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. 
A questa pronuncia ha fatto seguito il ### del ### delle ### e dei ### n. 282 del 13 giugno 2017 recante “### iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”, il quale all'art. 3 stabilisce - ponendo in essere una vera e propria autolimitazione dell'esercizio del potere sanzionatorio - che “le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto”-. 
Tale allegato prevede espressamente, all'art. 5.8 che Questo il modello di verbale allegato al citato decreto ### su questi presupposti deve rilevarsi che l'affermazione, nel verbale di accertamento, che il rilevamento della velocità è avvenuto con “telelaser tucam … di cui prima era stato verificato il corretto funzionamento”, non può assumere fede privilegiata. 
In assenza dell'indicazione delle singole operazioni poste in essere per l'esecuzione di tale verifica, infatti, tale generica affermazione si risolve in una valutazione compiuta dagli accertatori, non oggettivamente riscontrabile e caratterizzata da un elevato margine di apprezzamento. 
Non può infatti verificarsi in ragione di quali attività gli operatori abbiano ritenuto che lo strumento di rilevazione fosse correttamente funzionante. 
In proposito non può non ricordarsi che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17106 del 03/12/2002).   A ciò occorre ancora aggiungere che non v'è dubbio che, al pari di quanto affermato con riferimento agli accertamenti effettuati mediante etilometro, anche nell'ambito degli accertamenti effettuati mediante rilevatori di velocità, l'onere della prova del completo espletamento delle attività strumentali alla verifica del corretto funzionamento dello strumento utilizzato per la rilevazione “grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019). 
A fronte di quanto precede deve ritenersi che - non potendo essere tratta dalla semplice affermazione che il rilevamento della velocità è avvenuto con “telelaser tucam … di cui prima era stato verificato il corretto funzionamento” - la ### non abbia dato prova di aver svolto le dovute verifiche di corretto funzionamento dello strumento impiegato nell'accertamento e, dunque, degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. 
In ragione di ciò deve essere annullato il verbale di accertamento opposto. 
Gli effetti di tale annullamento non possono che propagarsi al decreto prefettizio - prot. Uscita n. ### del 17.02.2021 di sospensione della patente, che trova nel predetto verbale di accertamento il suo presupposto necessario. 
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014 con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede: - Annulla il verbale di accertamento opposto, PTR 2163000325 Reparto ### dell' ### redatto dagli agenti della ### di ### - Annulla il decreto prefettizio opposto - prot. Uscita n. ### del 17.02.2021 - notificato in data ###; - Condanna la ### di ### al pagare all'opponente le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in euro 411,00 per esborsi ed euro 405,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% oltre iva e c.p.a se dovuta come per legge; ### 10/04/2024 

Il giudice
dott. ### n. 722/2022


causa n. 722/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bovicelli Giulio

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 403/2016 del 30-03-2016

... derivanti dall'imperita esecuzione di cure odontoiatriche ### in giudizio, il dott. ### contestava la domanda attrice asserendo che la paziente aveva interrotto le cure, e chiamava in garanzia la compagnia di assicurazione ### s.p.a. Il giudice di prime cure, istruita la causa con prove orali e ### emetteva in data ### la sentenza n. 163/08 con la quale accoglieva la domanda della attrice e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale e condannava il professionista alla restituzione di €. 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, somma versata dalla ### a titolo di acconto, non avendo il CTU individuato postumi permanenti; accoglieva nel contempo la domanda di garanzia avanzata dallo ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice Con (leggi tutto)...

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CORTE ### D I ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona -sezione civilecomposta dai seguenti magistrati: Dr.   ###.   ###### est. 
Ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 359/09 e promossa DA ### S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. P. ### del foro di ### giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale ### CONTRO ### rapp.to e difeso dall'avv. ### del foro di ### giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale ### OGGETTO: appello avverso sentenza n. 163/08 emessa in data ### dal Tribunale di ### sez. distaccata di ### in materia di responsabilità professionale ### come da verbale di udienza del 10.11.2015 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio ### avanti il Tribunale di ### sez. distaccata di ### affinché fosse condannato al risarcimento dei danni occorsi ad essa attrice derivanti dall'imperita esecuzione di cure odontoiatriche ### in giudizio, il dott. ### contestava la domanda attrice asserendo che la paziente aveva interrotto le cure, e chiamava in garanzia la compagnia di assicurazione ### s.p.a. 
Il giudice di prime cure, istruita la causa con prove orali e ### emetteva in data ### la sentenza n. 163/08 con la quale accoglieva la domanda della attrice e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale e condannava il professionista alla restituzione di €. 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, somma versata dalla ### a titolo di acconto, non avendo il CTU individuato postumi permanenti; accoglieva nel contempo la domanda di garanzia avanzata dallo ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice Con atto di citazione notificato il #### s.p.a. (già ### s.p.a.) impugnava la detta sentenza nei confronti del solo ### chiedendo che in riforma della sentenza gravata fosse pronunciato il rigetto della domanda di garanzia.   Si è costituito ### contestando in fatto ed in diritto il gravame e chiedendone nel merito il rigetto. 
La Corte, raccolte le conclusioni all'udienza del 10.11.2015, ha trattenuto la causa a sentenza.   Con unico motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui, ritenuta l'operatività della polizza assicurativa, “condanna la società ### S.p.a. a tenere indenne ### di tutte le somme che dovesse pagare all'attrice in esecuzione della presente sentenza”; argomenta che la ### - ### previsto dalla polizza di responsabilità professionale ( 74262023) non copre l'obbligo di restituzione gravante sul professionista ma solo il danno patito dall'attrice; deduce che il consulente d'ufficio aveva escluso l'esistenza di un danno da lesioni, pur ritenendo l'imperizia del professionista nell'adempimento della prestazione professionale.   Replica l'appellato che la domanda della ### è comunque una domanda di risarcimento danni, e che la funzione specifica dell'assicurazione da responsabilità civile è quella di tenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni derivanti sia da inadempimento contrattuale che extracontrattuale. 
Il motivo è fondato.   ###. 1 dell'Allegato alla ### - ### n. 74262023 - ### stabilisce che ”### è prestata per la responsabilità civile, derivante all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza. La società si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose”. 
Risulta inoltre che la il giudice di prime cure, qualificato il rapporto giuridico intercorso fra il dentista e la paziente alla stregua di un contratto di prestazione d'opera ha pronunciato la risoluzione del contratto ed ha condannato il professionista, odierno appellato, alla restituzione ex art. 1458 c.c. delle somme ricevute dalla paziente a titolo di acconto per l'attività prestata. 
Ciò posto ritiene la Corte che il pregiudizio derivante dal sopravvenuto obbligo di restituzione del compenso percepito per prestazioni professionali non sia coperto dall'assicurazione professionale per responsabilità civile verso terzi..   Il rischio assicurato, secondo il concetto di responsabilità professionale individuato nelle previsioni contrattuali intercorse fra le parti, deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale; pertanto, l'obbligazione di restituzione del compenso percepito - conseguente all'accertamento dell'inadempimento della imputabilità dell'inadempimento al professionista - non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale, in quanto, essendo regolato dall'art. 1458 c.c., non ha natura risarcitoria. 
Posto che non essendo stato oggetto di gravame, va ritenuto pacifica fra le parti e coperta da giudicato la configurabilità dell'obbligo di restituzione in caso di risoluzione di un contratto d'opera professionale, avente ad oggetto una prestazione di facere, va ricordato che nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. 
Pertanto la sentenza gravata va riformata mediante il rigetto della domanda avanzata dall'assicurato nei confronti nella propria compagnia di assicurazione. Va di conseguenza ordinata la restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in favore dell'appellato in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali dalla data della corresponsione al saldo.   ### dell'appello comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., liquidandosi secondo i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate P.Q.M.   La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ### s.p.a. nei confronti di ### avverso la sentenza n. 100/09, emessa dal Tribunale di ### - ### distaccata di ### in data ### così provvede: accoglie l' appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda in garanzia avanzata da ### nei confronti di ### s.p.a., confermando le ulteriori statuizioni della sentenza gravata; condanna ### alla restituzione in favore di ### s.p.a. di quanto da questa corrisposto in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali dalla data della corresponsione al saldo.   condanna ### in favore di ### s.p.a. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che per il primo grado si liquidano in €. 181,84 per spese, €.  800,00 per diritti ed €. 500,00 per onorari, oltre accessori come per legge, per il secondo grado si liquidano in €. 184,47 per spese €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €. 500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, ### il #### est.  (Dott.ssa ###) ### (Dott. ###) 

causa n. 359/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Cingolani Rita, Gianfelice Annalisa, Marcelli Gianmichele

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2242/2023 del 28-06-2023

... inoltre, osserva che il ricorrente di prime cure ha quantificato la mercede di sua spettanza avuto riguardo ai due terzi del trattamento economico previsto dai predetti ### elaborando dettagliati conteggi in aderenza ai principi logico-giuridici da applicare -per quanto esposto - alla fattispecie e ai dati di fatto sopra elencati. Detti conteggi, che sono rimasti incontestati agli effetti dell'art. 115 c.p.c., seppure, con riferimento alle voci controverse, sulla base di una mera sommatoria, determinano un ulteriore creditoria pari a € 1785,62 ( composta dalle voci di 14^ e rol per ciascun anno di riferimento: 161,94 +101,13 + 82,23 +127,03; 357,01 + 202,06 + 457,90 + 296,32 =1785,62) in relazione alla quattordicesima mensilità e ai ### Tale somma va maggiorata con i soli interessi (leggi tutto)...

testo integrale

###. 2242/2023 Reg. gen. Sez. Lav. N. 677/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### il giorno 26/05/2023, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 677 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto ### 52 - #### ( c.f. ###), rappresentato e difeso dall'### presso cui domicilia ex lege in ### 12 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 7388/2021, pubblicata in data ###.  ___________________________________________________________________ 2 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 2020, ### conveniva il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di ### S.L., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di € 7.030,45 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, ### indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di € 1.031,69 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di € 8.062,14 (ottomilasessantadue/14), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo […].” A sostegno delle suindicate pretese, il ricorrente rappresentava di essere recluso senza soluzione di continuità dal 2001 presso vari istituti di pena, all'interno dei quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975; in particolare, deduceva di aver lavorato dal mese di giugno 2002 al mese di dicembre 2019, e di aver espletato le precise mansioni lavorative di “scopino”; “spesino”; “piantone”, “portavitto” e “addetto alle pulizie”. 
Al riguardo, il ricorrente specificava come solo dal 1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi (sino a quel momento rimaste invariate e non più aggiornate dalla ### dal 10.11.1993); per tal motivo, le remunerazioni per le mansioni svolte anteriormente al 2017 dovevano essere ricalcolate poiché inadeguate, in relazione ai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel periodo in esame.  ### della Giustizia, benché regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.  2. - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero alla giusta corresponsione al ricorrente di € 6.081,94 per l'attività lavorativa svolta dal detenuto, con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di 14^ mensilità e ### trattandosi di istituti pacificamente contrattuali che non potevano essere riconosciuti, trovando applicazione il ### unicamente come parametro in via equitativa.  3. - Avverso la richiamata pronuncia, ### propone appello con un unico ed articolato motivo di gravame, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha statuito la decurtazione dal trattamento economico complessivo a lui spettante di quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità e #### della Giustizia resiste al suindicato motivo di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.  ___________________________________________________________________ 3 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ###odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.  4. - ### merita accoglimento.  4.1. - Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alle statuizioni relative alla competenza funzionale del giudice del lavoro, alla competenza territoriale del Tribunale di ### ed alla fondatezza della domanda di adeguamento della mercede ai sensi dell'art. 22 legge n. 354/1975, ragion per cui tali specifiche statuizioni risultano ormai passate in giudicato.   Resta, pertanto, devoluto alla cognizione del giudice di appello unicamente il capo della sentenza che ha dichiarato non dovuto alcun importo a titolo di quattordicesima mensilità e di ### 4.2. - Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. 1874/2023), in tema di lavoro carcerario, <<l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.  ### tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal ### di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. 
Dunque, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il trattamento economico previsto dal ### costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.  ### canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del ### proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento>>. 
In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di appello di ### n. 2672/2022).  ___________________________________________________________________ 4 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 4.3. - Ebbene, l'appellante ha dedotto e provato che i plurimi ### d'interesse rispetto alla fattispecie controversa, contemplano nell'alveo del trattamento economico ivi stabilito anche la quattordicesima mensilità e i ### 4.4. - Inoltre, con riguardo ai ### vale evidenziare che, in effetti, giusta questa tipologia di permessi è attribuito al lavoratore un trattamento “economico”, dal momento che, a fronte del monte ore prestabilito in cui non vi è prestazione lavorativa, è conservato in suo favore il diritto alla retribuzione e, specularmente, ove nelle ore destinati ai permessi vi sia stata invece prestazione di lavoro, all'evidenza eccedente rispetto a quella dovuta per contratto, sorge in suo favore - secondo i principi generali della materia - il diritto a un emolumento corrispettivo. 
Pertanto, nel trattamento economico che integra il parametro legale, in ragione del quale riliquidare la mercede percepita dall'odierno appellante, vanno inseriti anche gli istituti in parola.  4.5. - Osserva poi la Corte che l'appellante, fin dall'originario ricorso: - ha indicato e provato le mansioni svolte nell'intero periodo dedotto in giudizio (scopino, spesino, porta vitto, addetto alla cucina: v. buste paga nel fascicolo di primo grado); - ha identificato il ### di riferimento; - ha specificato il raccordo tra l'inquadramento carcerario, quale riconosciutogli dall'amministrazione nei cedolini paga, e l'inquadramento di diritto comune così come individuato dalla nota del Ministero della Giustizia del 10 novembre 1993 (v. doc. 5 fascicolo primo grado); - ha provato di non aver goduto di permessi ROL (v. buste paga, in cui sono indicati, rispetto al mese di riferimento, i giorni di lavoro prestati dall'appellante e quelli di assenza ad altro titolo, ossia ferie o malattia). 
Questa Corte, inoltre, osserva che il ricorrente di prime cure ha quantificato la mercede di sua spettanza avuto riguardo ai due terzi del trattamento economico previsto dai predetti ### elaborando dettagliati conteggi in aderenza ai principi logico-giuridici da applicare -per quanto esposto - alla fattispecie e ai dati di fatto sopra elencati. Detti conteggi, che sono rimasti incontestati agli effetti dell'art. 115 c.p.c., seppure, con riferimento alle voci controverse, sulla base di una mera sommatoria, determinano un ulteriore creditoria pari a € 1785,62 ( composta dalle voci di 14^ e rol per ciascun anno di riferimento: 161,94 +101,13 + 82,23 +127,03; 357,01 + 202,06 + 457,90 + 296,32 =1785,62) in relazione alla quattordicesima mensilità e ai ### Tale somma va maggiorata con i soli interessi legali, secondo il regime stabilito dal Tribunale senza devoluzione al grado.  4.6. - Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va dunque accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, il Ministero appellato va condannato a pagare all'appellante la maggior somma di € 1.785,62 in aggiunta a quella già liquidata dal Tribunale.  5. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore della controversia (espresso, per il giudizio di primo grado, dall'ammontare ___________________________________________________________________ 5 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### dell'intero credito azionato e, per il giudizio di secondo grado, giusta il principio del disputatum, esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado: v. al riguardo, Cass. 10206/21).   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale riforma di detta sentenza, ferma nel resto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €.1.785,72 oltre interessi dalla maturazione al saldo, in aggiunta all'importo già liquidato dal Tribunale.   b) Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura ivi determinata (€ 1.400.00), e quanto al presente grado, in complessivi € 980,00, oltre rimborso spese generali forfetarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### il ###### (F.to dig.te) RG n. 677/2022

causa n. 677/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiriaco Carlo

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