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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr. n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia. 8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25536/2024 del 24-09-2024

... perco rsi alternativi . Il motivo si scontra con i principi per cui “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analis i degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poter e di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllar e, sotto i l profilo logico formale e della 4 di 6 correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a c ui resta ri servato di indivi duare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e sceglier e, tra e sse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fat ti in discussione” (Cass, ### 5 - , Ordinanza n.### del 22/11/2023). Il motivo contrasta, in altri termini, con la statuizione per cui “È i nammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omess o esame (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3961/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 30 PAL. 6, pres so lo stud io del l'avvocato #### (###) rappresentato e difeso dagli avvocati D'### (D ###), #### (###) -ricorrente contro ### elettivam ente domiciliato in #### 641, press o lo s tudio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall 'avvocato ### O (###) 2 di 6 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1333/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal ### Premesso che: 1.### ricor re con sei mo tivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pr imo gr ado di accoglimento d ella domanda di ### per la costituzione, a favore di un suo terreno intercluso, di una servitù coattiva di passaggio a piedi, a carico del confinante terreno di essa ricorrente. La Corte di Appello ha altresì posto a carico di essa ricorrente l'obbligo di eliminare un dislivello presente sul tracciato de lla servitù ed impeditivo del passaggio ed ha liquidato ad essa ricorrente una indennità calcolata sul valore agricolo del fondo gravato; 2. ### resiste con controricorso; 3. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. a seguito di propo sta di definizione del giudi zio per i nammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il pr imo motiv o di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente; 2. il motivo è inammissibile. 
La motivazione della sentenza in epigrafe è effettiva e chiarissima: la Cort e di Appello ha pr ecisato che il fondo della attuale controricorrente era intercluso e che il percorso su cui la servitù coattiva doveva essere costituito era, come già precisato anche dal giudice di primo grado, esattamente quello individuato dalla ### 3 di 6 nell'originario atto di citazione e nel precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. trattandosi di percorso risultato, in esito a convergenti ctu disposte sia nel procedimento cautelare s ia in primo grado, più breve rispetto ad altri percorsi dedotti dalla ### e dei quali i ctu avevano dato conto e, a differenza d i tali percorsi alternat ivi, insistente sulla proprietà della convenuta invece che su proprietà di più perso ne. Non sussiste il vizio di mot ivazione apparente. Tale vizio, per costante giurisprudenza di legittimità, ricorre quando la motivazione, benché graficamente esis tente, non renda, tuttav ia, percepibile il fondamento della decisio ne, perché r ecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del p roprio convincimento, non potendosi lasciare all'i nterpre te il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, ### U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, O rdinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). In realtà il motivo di ricorso in esame sotto il riferimento formale al vizio motivazionale mira ad ottenere da questa Corte di legittimità una rilettura delle relazioni dei ctu auspicando una valutazione dello stato dei luoghi diversa rispetto a quella operata dai giudici di merito, nel senso, in particolare, della non minore utilità per il fondo intercluso e del minore aggravio per i fondi serventi in caso di scelta di uno dei perco rsi alternativi . Il motivo si scontra con i principi per cui “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analis i degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poter e di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllar e, sotto i l profilo logico formale e della 4 di 6 correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a c ui resta ri servato di indivi duare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e sceglier e, tra e sse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fat ti in discussione” (Cass, ### 5 - , Ordinanza n.### del 22/11/2023). Il motivo contrasta, in altri termini, con la statuizione per cui “È i nammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omess o esame circa un fatto dec isivo per il gi udizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U - , sentenza n.### del 27/12/2019); 3. c on il secondo motivo d i ricorso viene dedott o, in riferimento all'art. 360, primo com ma, n.5 c .p.c., che la Corte di App ello avrebbe omesso di rilevare che dalle CTU era emerso che uno dei percorsi alternativi era più breve rispetto a quello individuato dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello; 4. con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell'art.1051, secondo comma, c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello individuato il tracciato della servitù a c arico della proprietà dell a ricorrente malgrado che tale tracci ato fosse “estremamente gravoso” per il fondo serv ente laddove, al la luce di una lettura corretta della relazione di consulenza tecnica d i primo grado, i percorsi alternativi avrebbero consentito identico vantaggio per il fondo interclus o con “aggravio praticamente nullo per i fond i serventi” alternativi; 5. con il quarto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa appli cazione dell'art.1051, quarto comma, c.c., in rel azione all'art. 360, primo com ma, n.3, c.p .c.”, per avere la Corte di Appello affermato che l'ins istenza del tracciato su c ortili ed aree pertinenziali al fabbricato della ricorrente non era di ostacolo alla 5 di 6 costituzione della servitù non applicando si il limite de l quarto comma dell'art. 1051 c.c. in caso di interclusione assoluta, senza tuttavia tener conto della possibilità di costituire la servitù su uno dei percorsi alternativi senza interessare case, cortili o giardini; 6. con il quinto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa appli cazione degli artt.1030, 1053, 1064 e 1069 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello ritenuto di porre a carico di essa ricorrente le spese per l'eliminazione di un dislivello di cinquanta centimetri, presente in un punto del tracciato; 7. con il sesto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell'art, 1053 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per av ere la Corte di ### lo liquidato l'indennità correlata alla costituzione della servitù avendo riguardo al valore agricolo dell'area gravata e negando rilievo al pregiudizio recato dal passaggio alla atti vità produttiva (“produzione di tendoni”) esercitata in loco dalla ricorrente; 8. il quarto motivo di ricorso deve essere esaminato con priorità rispetto al secondo, al terzo, al quinto e al sesto motivo. Esso è fondato e gli altri restano assorbiti.  8.1 L a Corte di ### -che pure ha dato conto della ecc ezione della ### riguardo al fatto che il tracciato poi prescelto avrebbe intersecato “cortili ed aree iner enti il fabbricato abitativo dell'appellante”- si è lim itata a r ichiamare la decisione di ques ta Corte di legittimità n.10857/2016 (“In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista d all'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già e sistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità pe r il fondo dominante”), laddove invece avrebbe dovuto verificare se i percorsi 6 di 6 alternativi interessavano o non interessavano le aree menzionate dalla norma. E' stato infatti precisato che “in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non preve de un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, ordinanza n.8660 del 02/04/2024); 9. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa de ve ess ere ri nviata alla Cor te di ### di Salerno in diversa composizione; 10.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli al tri, cas sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di ### di Salerno in diversa composizione.  ### 12 settembre 2024.  ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Mondini Antonio

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