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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 662/2025 del 19-11-2025

... comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (### della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. (leggi tutto)...

testo integrale

V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ### estensore Dott.ssa ###ssa ### riunito in camera di consiglio in data ###, sentita la relazione del ### estensore, ha pronunciato la seguente ### nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc.  depositato in data ### da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ####, via ### n. 28, giusta procura in atti e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'### GIORGETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ####, piazza ### della ### n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del ### avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1. ###, #### 1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.  2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.  3. Le figlie minori ### e ### restano affidate ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori stesse salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.  4. Le figlie minori ### e ### vengono collocate presso la madre con la quale avranno la residenza anche anagrafica.  5.Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio.  6. Le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati, decorrenti dalle ore 19 del venerdì fino al rientro a scuola il lunedì, oltre un giorno, dalle ore 19 al rientro a scuola il mattino successivo, nella settimana con fine settimana paterno, e due giorni, meglio se continuativi, dalle ore 19 e sempre con pernottamento, nella settimana con fine settimana materno. In difetto di diversi accordi fra i genitori il giorno infrasettimanale è individuato nel mercoledì e i due giorni infrasettimanali sono individuati dalle ore 19 del mercoledì al rientro a scuola il venerdì. I genitori concordano peraltro che il ricorrente collabori nella gestione delle figlie, per le attività di accompagnamento e ripresa dalle varie attività extrascolastiche nelle quali sono impegnate, anche in giornate di permanenza di ### e ### con la madre e viceversa. 
I genitori concordano altresì sin da adesso il possibile reciproco recupero di giorni di permanenza delle figlie presso il padre o la madre qualora queste abbiano dovuto rinunciare a trascorrere giorni di permanenza presso di lui o lei a causa di eventuali trasferte o impegni di lavoro cadenti in quei giorni. I giorni di recupero dovranno essere concordati in modo che non interferiscano su programmi dell'altro genitore e sulle attività delle figlie. 
In caso di impedimento di un genitore a tenere le figlie nei periodi di rispettiva spettanza per trasferte di lavoro che si protraggano per più di un giorno, quindi comprensive di un pernottamento, o motivi di salute sarà prioritariamente interpellato l'altro genitore che, se disponibile, si prenderà cura delle ragazze. Qualora il genitore interpellato non si renda disponibile sarà l'altro a doversi organizzare con le proprie risorse, innanzitutto familiari.  ### le vacanze scolastiche natalizie le figlie, ad anni alterni, staranno con un genitore dalle ore 10 alla mezzanotte del 24 dicembre e con lo stesso genitore dalle ore 10 del 26 dicembre alle ore 10 del 27 dicembre; con l'altro genitore il giorno di ### dalla mezzanotte della ### di ### alle ore 10 del giorno di ### Il restante periodo di vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso in due periodi che, in via alternata di anno in anno, le figlie trascorreranno con ciascun genitore: dalle ore 10 del 27 dicembre alle ore 12 del 2 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il ### e dalle ore 12 del 2 gennaio al rientro a scuola con l'altro genitore. 
Eccezionalmente, per le vacanze scolastiche natalizie 2025, non si seguirà il calendario come sopra indicato ma quello diverso di seguito indicato, solo al fine di rispettare una prenotazione della vacanza in montagna già effettuata. Pertanto, per le sole vacanze scolastiche natalizie dell'anno 2025, le figlie staranno con la madre il giorno di ### ed il giorno di ### Nel caso in cui la madre con le figlie si trovi a casa, la mattina presto del 27 dicembre il padre le prenderà con sé, compatibilmente con il tempo occorrente per raggiungere la località di montagna, per condurle a trascorrere la settimana bianca, con rientro nel pomeriggio del 3 gennaio. Nel caso in cui, invece, la madre con le figlie rientri dalle vacanze natalizie trascorse con la propria famiglia in ### la stessa le accompagnerà a ### D'### per la consegna delle ragazze al padre affinché possano proseguire verso ### Le figlie staranno con la madre dal rientro dalla vacanza al loro rientro a scuola. ### le vacanze scolastiche pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore il giorno di ### o quello di ### nel senso che le figlie staranno con un genitore dalle ore 22 del sabato alle ore 22 della domenica di ### e con l'altro dalle ore 22 della domenica di ### alle ore 22 della ### Per le vacanze scolastiche pasquali 2026 le figlie staranno con il padre per la ### e con madre per la ### e così via, alternando di anno in anno. 
Per le festività 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre ed in genere per qualsiasi altra festività religiosa o civile dell'anno, le figlie staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinaria.  ### le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane, anche continuative. Per l'individuazione dei rispettivi periodi di vacanza negli anni pari avrà la prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari avrà la prevalenza il padre. Il genitore che ha la prevalenza s'impegna a comunicare il proprio periodo di vacanza con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno e l'altro genitore comunicherà il proprio entro il 30 giugno. I genitori dovranno evitare sovrapposizioni di date. 
I genitori festeggeranno preferibilmente insieme i giorni del compleanno delle figlie e, in caso non lo ritengano possibile, il genitore che secondo il regime ordinario di frequentazione non ha le figlie con sé quel giorno avrà comunque la possibilità di pranzare con loro mentre l'altro cenerà in loro compagnia. 
Il giorno del compleanno della mamma e la ### della ### verranno trascorsi dalle figlie con la madre; il giorno del compleanno del papà e la ### del ### verranno trascorsi dalle figlie con il padre. 
In caso di malattia delle figlie il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata. 
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alle figlie un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.  ### 7. A far data dalla mensilità di agosto 2025, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, il sig. ### corrisponderà alla signora ### la somma mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento euro) da imputare in uguale importo a figlia (€ 1.750,00 per ciascuna). Tale somma dovrà risultare accreditata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora ########. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ### prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno a decorrere da agosto 2026.  8. Sempre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. ### provvederà inoltre a versare, direttamente alle figlie, a titolo di paghetta, per ciascuna di loro, la somma mensile fino a € 150,00 secondo necessità, a copertura delle spese occorrenti per le uscite con gli amici e altre spese ludiche in generale non rientranti nelle spese straordinarie. Tale erogazione potrà avvenire anche mediante ricarica di carte di credito.  9. Il padre, sig. ### sosterrà in via esclusiva e per l'intero ammontare le spese straordinarie relative alle figlie e solo dopo tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso le spese straordinarie verranno distribuite automaticamente nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre a meno che, già prima di tale termine triennale, la signora ### non abbia stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel qual caso la modifica avverrà dal mese successivo alla data di stipula, o non abbia intrapreso attività autonoma, con apertura di partita ### nel qual caso la modifica decorrerà dopo un anno dall'attribuzione della partita ### Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di ### nel ### d'### 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. 
Nel rispetto di tale ### dovranno ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: vitto, compreso la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo abbigliamento, compresi i cambi di stagione materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ricarica cellulare trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) spesa per la cura di animali domestici dei figli (salvo siano stati donati successivamente alla separazione e al divorzio) contributo alle spese abitative (canone di locazione, utenze, consumi ecc.) Dovranno ritenersi spese straordinarie: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del ### compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. 
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero; trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. 
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, minicar, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. 
Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “### mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di ### il ###, qui riprodotto:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie; Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche; Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici; Libri di testo; Materiale di corredo scolastico di inizio anno; Gite scolastiche didattiche; Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo di trasporto del figlio; Spese per progetti curriculari scolastici; Spese per tempo prolungato o dopo scuola; Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione; Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio; Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori; Spese per regali dei compagni di scuola. 
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal ###; Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari ###; Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private; Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio; Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare; Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore; Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private; Spese per #### (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).  10. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In via di principio il padre provvederà direttamente al pagamento delle spese straordinarie al destinatario del compenso o del prezzo o fornirà la provvista in anticipo alla data in cui deve essere provveduto al pagamento, salvo per importi inferiori ad € 50,00 ciascuno, nel qual caso provvederà la madre richiedendone il rimborso. Il rimborso, totale o pro quota che sia, è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini ### da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo fra loro. Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa. Il genitore che prenota la prestazione sanitaria per le figlie avrà cura di richiedere preventivamente l'impegnativa al medico di base al fine di consentire di procedere con la richiesta di rimborso alla società assicurativa della polizza di cui è titolare il sig. ### 11. Il signor ### manifesta espresso consenso a che la signora ### percepisca, totalmente ed in via esclusiva, l'assegno unico per le figlie, qualora spettante, liquidato dall'### e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui le figlie ne avranno diritto la signora ### s'impegna a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria per ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).  #### ALTROVE. #### 12. La casa coniugale, posta in ### (###, via ### n. 36, di esclusiva proprietà del sig.  ### resta assegnata provvisoriamente, completamente arredata, alla signora ### quale coaffidataria e collocataria delle figlie, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per dare modo alla ricorrente di acquistare la casa di ### e di ristrutturarla. Nel corrispondente periodo di assegnazione provvisoria alla moglie il sig. ### abiterà nella casa messa a disposizione dai suoi genitori, posta in ### via ### 76 dove si è già trasferito con l'autorizzazione della moglie e dove starà anche con le figlie durante i periodi di loro permanenza presso il padre. Decorso tale periodo, vista la rinuncia fatta dalla ###ra ### alla assegnazione della casa coniugale, il #### dovrà rientrare in possesso e tornerà ad abitare nella casa di ### n. 36.  13. ### il periodo di assegnazione provvisoria della casa già coniugale alla signora ### di cui alla clausola che precede la manutenzione straordinaria della casa coniugale, ivi compresa la cura e la spesa per l'ordinata tenuta dell'ampio giardino (almeno due volte al mese nel periodo estivo), rimarrà ad esclusivo carico del sig. ### mentre la signora ### si farà carico della spesa delle utenze e della manutenzione che per legge farebbe carico al conduttore di un immobile.  14. La signora ### si renderà acquirente, con stipula del rogito fissata per il giorno 08.08.2025 presso il ### d'immobile posto in #### n. 53 angolo via ### da ristrutturare, oggetto di proposta di acquisto accettata dalla proprietaria con dichiarazione del 29.07.2025.  15. Il sig. ### contribuirà all'acquisto e ai lavori di ristrutturazione della casa che verrà acquistata dalla moglie a ### - e di cui la stessa sarà piena ed esclusiva proprietaria - fino alla concorrenza di € 130.000,00. Tale importò verrà corrisposto secondo le seguenti modalità e tempistiche: quanto all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila euro) dovrà risultare disponibile sul c/c della signora ####### entro il giorno 07.08.2025, a condizione che sia stato già prima depositato in Tribunale il presente ricorso; quanto alla residua somma di € 80.000,00 (ottantamila euro) questa verrà corrisposta sul c/c della signora ####### mediante il versamento di somme pari agli importi delle fatture relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in #### n. 53, angolo #### che via via la ###ra ### presenterà al marito una volta emesse dagli appaltatori e/o dai tecnici e ciò anche durante il periodo di assegnazione provvisoria della casa coniugale alla ricorrente. Tale somma complessiva di € 130.000,00 è stata determinata in via transattiva tra le parti quale ristoro a fronte della rinuncia effettuata dalla ###ra ### all'assegnazione della casa coniugale (fatta salva l'assegnazione provvisoria di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso per eseguire i lavori di ristrutturazione sulla nuova casa sita in ### acquistata dalla moglie). Lo sgravio fiscale per le opere di ristrutturazione rimarrà a totale ed esclusivo vantaggio della signora ### 16. Alla fine dei lavori di ristrutturazione della casa di ### la signora ### vi si trasferirà con le figlie ad abitarvi, con conseguente trasferimento anche delle rispettive residenze anagrafiche che potranno anche essere trasferite prima di tale momento laddove necessario o anche solo conveniente. Il sig. ### riprenderà così possesso della casa di ### n. 36. 
La signora ### è espressamente autorizzata a prelevare dalla casa coniugale, oltre agli effetti personali propri e delle figlie, anche i beni di sua proprietà ed in particolare i seguenti: un tavolino di antiquariato, bene di famiglia, un quadro e due piumini danesi donati dalla zia ### due poltrone imbottite rivestite di tessuto color avorio. 
A quel momento i coniugi s'impegnano anche a dividere fra loro i serviti da tavola, gli attrezzi ed apparecchiature da cucina, ed in particolare gli strumenti per pasticceria, e la biancheria di casa comprati ed anche ricevuti in regalo di nozze e ciascuno di loro terrà per sé anche quanto rimasto delle rispettive “doti” al momento del matrimonio.  ### 17. A far data dalla mensilità di agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. ### corrisponderà alla signora ### la somma mensile di € 1.000,00 (mille euro) durante il periodo di separazione e fino alla corresponsione della prima rata dell'assegno divorzile una tantum di cui alle clausole del divorzio. Tale somma dovrà risultare accreditata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora ########.  #####'### 18. Entro due mesi dall'omologa della separazione, con atto notarile attuativo degli accordi di separazione, la signora ### s'impegna a trasferire, senza pretesa di alcuna corresponsione di somme, al sig. ### che si impegna ad accettare, la quota di ½ della proprietà del terreno comune posto in ### via ### (al foglio 16 part. 1115 e 1117) quale accordo facente parte del più complesso accordo di separazione. In questo modo il sig. ### non rinuncerà al terreno da lui acquistato né alla somma di oltre € 20.000,00 indicata come investita per opere di miglioramento e addizioni sul terreno stesso. In deroga all'### quadro le spese tecniche e notarili saranno a carico di ### 19. Entro due mesi dall'omologa della separazione, con atto notarile attuativo degli accordi di separazione, il sig. ### s'impegna a trasferire, senza pretesa di alcuna corresponsione di somme, alla signora ### che s'impegna ad accettare, una porzione del resede di pertinenza della sua abitazione, sita in ### n. 36 (al foglio 16 part.329 sub 6) al fine di consentire l'ampliamento del viale di accesso all'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in ### n. 34 (al foglio 16 part. 329 sub 1 graffata alla part. 497) secondo quanto descritto al punto 3 dell'### A all'### (si veda doc.19 sottoscritto dai coniugi in ogni sua pagina). In deroga all'### quadro le spese tecniche e notarili saranno a carico di ### 20. I ricorrenti hanno convenuto sull'opportunità di dividere gli impianti delle rispettive abitazioni di proprietà site in ### n. 36 e in ### n. 34 secondo quanto convenuto nell'allegato A all'### già richiamato, sottoscritto dalle parti in ogni sua pagina anche per le modalità di attuazione e si obbligano a dare esecuzione a quanto concordato. Le opere a ciò necessarie e il relativo atto notarile per la costituzione delle eventuali servitù dovranno essere conclusi entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione e divorzio. Tutte le spese a ciò occorrenti, anche di natura tecnica, fiscale e notarile saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Qualora le parti decidano che il pozzo resti di esclusiva proprietà della signora ### questa sosterrà per intero le spese di realizzazione della struttura del vano tecnico insistente sulla sua proprietà mentre le spese della divisione e/o gli spostamenti degli impianti saranno sostenute dalle parti al 50%.  21. In caso di vendita della propria casa di ### n. 34, la signora ### concederà la prelazione al sig. ### impegnandosi a comunicargli l'offerta scritta ricevuta da terzi perché questi possa esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dai terzi con comunicazione scritta da inviarsi entro trenta giorni.  22. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, le rate a scadere del finanziamento per l'acquisto dell'auto #### Sportback 50 targata ### della signora ### fino ad estinzione del debito, dovranno essere pagate dalla stessa ricorrente, la quale, a partire da questa data, dovrà far addebitare il pagamento della rata su un suo conto corrente personale. Con consequenziale espresso esonero del sig. ### da ogni responsabilità in merito al pagamento delle rate del predetto finanziamento. Qualora la ###ra ### per qualunque motivo, non intendesse pagare una o più rate o non intendesse pagare e/o rifinanziare la maxi-rata finale prevista dal finanziamento o decidesse di vendere l'autovettura prima del completo pagamento del finanziamento, dovrà avvertire il #### con due mesi di anticipo e si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura esclusivamente al sig. ### che dal canto suo si obbliga ad intestarsela, senza pretendere alcun corrispettivo per le rate da lei pagate. Il costo del passaggio di proprietà rimarrà esclusivamente a carico del sig. ### 23. I coniugi convengono che il c/c cointestato BPM n. 549 dovrà essere chiuso entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio ed in tal senso s'impegnano a provvedere ad ogni incombente. ### saldo positivo verrà attribuito in via esclusiva al sig. ### senza che la signora ### possa rivendicare alcunché.  24. Riguardo al c/c cointestato ### n. 1768, invece, i ricorrenti si obbligano ad utilizzare le somme ivi depositate per: a) estinguere immediatamente, entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio, il finanziamento n 6514958 richiesto il ### per un importo di € 30.000,00 il cui debito residuo aggiornato al 30.07.2025 è pari a circa € 8.063,32; b) pagare l'intero prezzo della tenda ad un bagno di ### per la stagione estiva 2025; c) pagare le visite mediche delle figlie, della signora ### e del sig. ### (per ### risonanza magnetica, mammografia, visita ginecologica e test, visita per nei, visita neurologica; per le figlie: visita per nei; per ### visita per nei); d) cambiare gli pneumatici della autovettura della signora ### e) provvedere alle varie necessità familiari ordinarie (alimenti, farmaci, benzina, etc..) fino alla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio e al versamento del primo contributo ordinario per coniuge e per le figlie. 
All'esito di tali pagamenti il conto sarà chiuso e l'eventuale saldo positivo al momento presente spetterà al sig. ### La signora ### s'impegna ad acquisire la documentazione medica necessaria per consentire al sig. ### di ottenere eventualmente il rimborso dalla propria ### di assicurazione.  25. Il sig. ### attribuisce alla signora ### senza pretendere alcun corrispettivo, la piena ed esclusiva proprietà del quadro di ### “### di Zama” mentre il quadro del 1700 di autore sconosciuto, acquistato da ### nel 2024, resta attribuito in proprietà esclusiva al ricorrente.  26. In riferimento ai doni scambiatisi durante il rapporto matrimoniale i coniugi concordano di attuare le seguenti attribuzioni: il ### acciaio regalato da ### a ### del valore di € 19.000,00 resterà attribuito in via definitiva al sig. ### il ### regalato da ### a ### e a lei intestato, del valore di € 7.200,00, resterà attribuito in via definitiva alla signora ### 27. Il sig. ### rinuncia all'eventuale diritto di restituzione di qualsiasi somma personale investita durante gli anni di matrimonio a favore di beni personali della signora ### e comunque soggetta a possibile diritto di ripetizione, in particolare a quanto investito nell'immobile di esclusiva proprietà della ricorrente, posto in ### via ### n. 34.  28. La signora ### rinuncia all'eventuale diritto di restituzione di qualsiasi somma personale investita durante gli anni di matrimonio a favore di beni personali del sig. ### e comunque soggetta a possibile diritto di ripetizione, in particolare a quanto investito nell'immobile di esclusiva proprietà del ricorrente, posto in ### via ### n. 36.  29. Ai fini fiscali i ricorrenti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari di cui al presente accordo e al/i rogito/i notarile /i da stipularsi in esecuzione del presente accordo costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo stesso - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sono, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'### delle ### del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della ### delle ### del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della ### delle ### n.2/E del 21 febbraio 2014.  30. Le spese legali verranno integralmente compensate».  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in #### il ###, dal quale sono nate le due figlie ### (nata il ###) e ### (nata il ###), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. 
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al ### per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc.  Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. 
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod.  Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. 
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. 
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. 
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc.  - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc.  La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi ### e ### uniti in matrimonio in #### in data ###, debitamente trascritto nel Registro degli ### di ### del Comune di #### all'### 18, ### 2, ### A, dell'### 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto; b) ### degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte; c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. ### d) ### al definitivo; e) MANDA alla ### di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'### di ### del Comune di #### per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. 
Così deciso in ### il ###.  ### estensore ### dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (### della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

causa n. 3529/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Boragine Gerardo

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2054/2025 del 21-11-2025

... sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2385/2023 R.G.  ### ***** 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2385/2023 promossa da: ### (c. f. e P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; - appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; e ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - appellati - avverso la sentenza n.1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 22.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti ###
Per la parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., ### condannare il ### al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute, ponendo a carico di questi le spese di ### e di CTP sostenute nel corso del giudizio di primo grado. In via subordinata: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale di tutte le parti in causa. In ulteriore ipotesi: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ### in misura diversa e minore ai 4/5 disposti in primo grado, ripartendo conseguentemente, e nella misura corrispondente, le spese di CTU e CTP a carico delle parti in causa. In ogni caso, con vittoria delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014del presente giudizio compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Corte d'### n.1030/2021; Tribunale di ### sent. n. 1039/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 271/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 558/2020; Corte d'Appello di Firenze sent. n. 1556/2018;### sent. n.1104/2017, ### sent.  n.151/2016, ### sent. n.3/2016).” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, rigettare integralmente l'appello e le domande di parte appellante in quanto nulle, generiche, inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte ### adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1283/2023, pubblicata il ###, in tesi: in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., condannare il #### al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, ponendo a carico del medesimo le spese di CTU e ### in ipotesi subordinata: disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale delle parti; in via ulteriormente subordinata: disporre la condanne delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del #### in misura diversa e minore alla liquidazione effettuata nella sentenza impugnata, ripartendo di conseguenza e nella misura corrispondente, le spese di CTU e ### In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del giudizio” ### ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito ### ed il dott.  ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità professionale dei medesimi - la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mammectomia. 
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) nell'anno 2014, si era rivolto al dott. ### in regime di libera professione intra moenia per un intervento di mammectomia sottocutanea per via perialeolare e riduzione del perimetro dei capezzoli; 2) l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. ### medico dipendente dell'### in data ###, presso la ### di ### S. Rossore di ### in regime di attività intramoenia, per il corrispettivo di euro 4.950,00, versato alla struttura privata convenzionata; 3) era stato dimesso in data ### con prescrizione di terapia antibiotica ed analgesica e controllo; 4) l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico aveva comportato una severa alterazione a carico del complesso areolacapezzolo e la presenza di una residua ginecomastia per insufficiente liposuzione, con un danno biologico permanente del 12-13% ed un periodo di malattia di giorni 60, oltre la personalizzazione del danno, valutata la giovane età e la grave lesione all'equilibrio psicofisico. 
Si era costituita in giudizio la ### che aveva chiesto la conversione del rito ed il rigetto della domanda del ricorrente, nonché, in subordine, la riduzione del quantum dovuto. 
Si era costituito in giudizio anche ### che aveva aderito alla richiesta di conversione del rito ed aveva eccepito la nullità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti e l'inammissibilità della domanda del ricorrente, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della stessa. 
Con ordinanza del 28.2.2019, era stato disposto il mutamento del rito ed erano stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. 
La causa, istruita con la documentazione depositata dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ### era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 1283/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dei convenuti nell'esecuzione dell'intervento del 19.12.2014 e li aveva condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.854,02, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione di quattro quinti delle spese di lite, ponendo a carico dei medesimi le spese di CTU e della CTP di parte attrice. 
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “### ha evocato in giudizio il medico dott. ### che eseguì l'intervento chirurgico, oltre all'### in quanto l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la ### di ### che deve ritenersi fosse convenzionata con l'azienda sanitaria. 
Per quanto il ricorso infatti non chiarisca in alcun modo il titolo in forza del quale l'azienda era convenuta (visto che l'intervento si era svolto presso una struttura privata), è la stessa difesa della convenuta ### che ammette che l'intervento fu eseguito "presso la ### di ### S. ### in regime di libera professione intra-moenia" Deve quindi ritenersi circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa dalla convenuta che il #### svolgesse la propria attività professionale presso l'### e che fosse stato autorizzato dall'### a svolgere la propria attività libero professionale intramuraria c.d. allargata, probabilmente in virtù di una convezione intercorsa tra l'### e la ### di ### Si deve rilevare in proposito che l'attività professionale esercitata intra o anche extra moenia (come, a dire il vero, pare di dover qualificare più correttamente quella in questione) integra una modalità di peculiare svolgimento dell'attività medica che non può essere equiparata sic et simpliciter alla libera professione: infatti riservata ai soli medici che siano dipendenti del ### nazionale, è esercitata in via principale all' interno (appunto intra) degli stessi presidi ospedalieri pubblici ed avvalendosi della strumentazione della struttura pubblica tanto che è disciplinata dal legislatore nazionale e regolamentata a livello locale dalle stesse ASL (possono richiamarsi al riguardo le norme di cui agli artt. 4, comma 10% d.lgs. 502/1992, art. 1 comma 8 e ss. Legge 662/1996; D.M. Sanità 31/7/1997; D.P.C.M. 27.3.2000). 
Si tratta quindi di una tipica modalità di svolgimento dell'attività medica consentita allo scopo quanto meno asseritamente - di offrire un servizio sanitario più celere ed efficiente, ricavandone risorse economiche per il servizio pubblico.  ### caso di specie peraltro, come detto, parrebbe integrare un caso di attività medica svolta da dipendente del SSN al di fuori di presidi ospedalieri pubblici (c.d. "extra muraria"), attività possibile a condizione che l'ASL interessata non disponga di strutture idonee o sufficienti per il suo esercizio (cfr. art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 art. 1 1. 3.8.2007 n.120). 
Come detto, attese le dichiarazioni confessorie sul punto dell'### deve ritenersi che sussistesse un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale extra muraria in forza o di un atto di indirizzo emanato dalla ### ovvero di una convenzione tra ente pubblico e soggetti privati (conformi a precisi requisiti e sottoposti a controllo della ASI stessa); sul punto, si specifica che in questo ultimo caso nulla muta sotto il profilo giuridico cambiando soltanto il luogo di esecuzione dell'attività medica. 
Del resto a fugare ogni dubbio soccorre la produzione documentale n. 9 di cui al ricorso ossia la fattura per ### 2948 emessa dalla ### convenuta nei confronti del sig ### recante quale causale "ricovero presso ### di ### di ### Ricovero da 19/12/2014 al 20/12/2014", che prova appunto come l'### abbia richiesto al paziente il ### delle prestazioni sanitarie rese a mezzo del proprio dipendente presso una struttura sanitaria privata. 
Tanto premesso, la controversia può essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio. 
Nel merito, dirimenti sono infatti le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in particolare la relazione del Collegio dei c.t.u., depositata il ###, le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie dal Tribunale; le argomentazioni e conclusioni dei ### coerenti ancorate a rigorosi riscontri oggettivi e rilievi scientifici, forniscono infatti indicazioni utili alla valutazione delle domande attoree. 
In particolare, oggetto dell'esame della CTU è stato l'operato del chirurgo plastico nell'esecuzione di an intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea per via periareolare e riduzione del perimetro dei capezzoli, in un soggetto con pregressa patologia di ginecomastia, la cui vicenda è stata ricostruita sulla base degli atti di parte, stante la scarsa documentazione depositata (cartella clinica 1988/2014 ### di ### privata ### relazione della dott.ssa F. Ferraguzzi, psicoterapeuta del 25.09.2015, relazione del dott. ### medico legale, del 16.10.2015). 
Inoltre, i consulenti d'### hanno acquisito, direttamente dall' attore, un referto di rx eseguito dallo stesso per motivi di lavoro ed hanno visionato un'ecografia delle mammelle, una mammografia e una rx costato esterno, esami dagli stessi prescritti ed eseguiti dal sig. ### in data ###. 
Rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che partendo da una condizione di ginecomastia di grado medio con eccesso cutaneo, il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea bilaterale con riduzione del diametro areolare, la cui esecuzione, invero, "fu imperfetta sia per l'incompleta adenectomia che per lieve asimmetria prodotta tra le due mammelle; tale insoddisfacente risultato è ascrivile ad una pura imperfezione tecnica del chirurgo che operò il sig. Romeo” (pag. 15 ###). Inoltre, in merito alla qualificazione di speciale difficoltà o meno precedente intervento del 2001 (semplice liposuzione) e di quanto descritto nel registra operatorio (niente di particolare è segnalato in merito), non è dimostrata alcuna speciale difficoltà nel praticare l'intervento in esame". 
Rispondendo ai quesiti il Collegio peritale ha quindi concluso (pagg.16, 17 ### che: "Nel caso in esame le condotte censurabili sono relative esplicitamente ed esclusivamente a una imperfetta tecnica chirurgica, che ha prodotto una lieve asimmetria mammaria, e alla carente tenuta della documentazione sanitaria da parte del dott. ### circa la sua attività privata, visto che nulla riguardo alla visita pre-operatoria e ai controlli post-operatori è stato prodotto in atti, neppure dalla stessa parte convenuta .....Esiste un profilo di responsabilità professionale addebitabile al dott. ### per l'imperfezione tecnica nell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014 che cagionò una lieve asimmetria mammaria nel sig. ###...Attualmente il sig. ### mostra una lieve asimmetria delle mammelle, riconducibile a imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014, e cicatrici periareolari appena più evidenti del previsto a causa di un'evoluzione sfavorevole della guarigione delle ferite chirurgiche (si verificarono infatti deiscenze delle suture), evoluzione sfavorevole però ascrivibile a complicanza - e quindi ad una causa naturale - e non ad un errore del chirurgo." Inoltre, i consulenti d'ufficio hanno rilevato la carenza nella tenuta della cartella clinica de parte del chirurgo dott. ### Essendo stata rilevata un'imperfetta tecnica chirurgica e una insufficiente annotazione clinica, deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del dott. ### per 1'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19.12.2014 che ha provocato al paziente una lieve asimmetria delle mammelle con conseguente l'obbligo risarcitorio in virtù del contratto intercorso tra il paziente ed il medico, professionista voluto e scelto dal sig ### in regime di libera professione intra moenia. 
Deve invece escludersi la riferibilità delle cicatrici periareolari all'operato del chirurgo in quanto esse si innestano nel processo di guarigione delle ferite e sono dovute ad una causa naturale (ag.16 Relazione peritale) Aggiunge infatti il Collegio dei CTU che, se l'intervento fosse stato eseguito a regola d'arte non sarebbero residuati postumi, tranne le cicatrici ordinarie; alla data delle operazioni peritali, a parte un "lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente.' (pag. 18 ###).
In particolare: a) sui postumi permanenti, gli esperti hanno ritenuto la sussistenza di "una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica stimabile nella misura del 3% (tre percento) in riferimento al concetto di danno biologico, tenuto conto delle ### 2016, in particolare per ciò che attiene il pregiudizio estetico in ### I (pag.18 Relazione ctu); b) per quanto concerne l'inabilità temporanea, i CTU hanno concluso che ### cagionato una lieve asimmetria delle mammelle, infatti non cagionò un prolungamento dei tempi di guarigione i quali invece furono incrementati da complicanze differenti (deiscenza delle suture) e naturali" (pag. 18 ###), complicanze non imputabili, come detto, all'operato del chirurgo La responsabilità della struttura di appartenenza nel caso in cui, come nella specie, soltanto il sanitario versi in colpa per l'esito infausto del trattamento medico, deve affermarsi ai sensi dell'art.  1228 c.c., in forza del quale il debitore della prestazione (in questo caso sanitaria) è tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ed addetti, qualora si avvalga di essi per l'adempimento. 
Oggi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. 24/2017, "1. La struttura sanitaria a sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 122: del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramurara ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. ..". 
Tenuto conto però che l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24/2017, norma non retroattiva (Cass., sentenza n. 28994/2019), i risultati non cambiano anche in forza della normativa pregressa in quanto "in tema di danni da malpractice' medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpo esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata " (Cass. Sez. II, 28987/2019). 
Ciò posto, anche in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità di natura contrattuale diretta. ### relazione dei consulenti d'ufficio appare pregevole sia per il grado elevato di approfondimento dell'indagine e sia per la coerenza delle argomentazioni, tutte ancorate a motivazioni specifiche e riscontrabili. Efficaci ed esaustive sono poi anche le considerazioni del Collegio peritale in risposta alle osservazioni avanzate dai ### di parte attrice, in punto di entità e rilevanza del postumo permanente, avendo questi ultimi rilevato la sussistenza anche di reliquati di natura psichica che dovrebbero trovare un adeguato riconoscimento. 
I postumi del 3%, invero, si riferiscono alla parte organica" del danno biologico permanente - come precisato dai ### consistendo in un "danno prettamente estetico di lieve entità senza alcun impatto funzionale...I reliquati di natura psichica, invece, oltre a non trovare adeguato riscontro nella criteriologica medico legale classica (manca, per esempio, la soddisfazione del criterio dell'adeguatezza lesiva e del criterio cronologico), risentono in negativo anche della completa negatività anamnestica (il paziente non ha riferito nulla di specifico al riguardo, se non affermare il proprio risentimento) e della insufficienza documentale" (pag.20 Relazione). 
Parte attrice ha depositato la ### della dott.ssa ### psicoterapeuta, relativa ad un unico incontro del 25.09.2015 (allegata alla ###del dott. ### - doc,1 Ricorso introduttivo), dalla quale emerge un quadro di disagio del sig. ### avente origine fin dall'età puberale per la presenza di accumulo di tessuto adiposo nell'area mammellare, al punto da decidere di sottoporsi ad in primo intervento di liposuzione all'età di 22 anni e, poi, affrontarne un secondo nel 2014 per liberarsi dal difetto estetico. La psicoterapeuta riporta che il danno estetico cicatriziale ha infatti determinato uno stato di notevole disagio nelle sitazioni sociali che viveva abitualmente'" (pag.  2), come la frequentazione della palestra, la doccia post-lavoro, la frequentazione della spiaggia o della piscina, oltre all'insicurezza nell'intimità con la moglie, la quale proverebbe una condizione di dolore nel vedere le cicatrici. 
Quindi nell'anamnesi la dott.ssa ### ha riportato un narrato di disagio che ha origine in tempi remoti, ossia nell'età puberale, con le difficoltà di mostrarsi in pubblico già all'epoca. 
Per cui, tutto ciò premesso, considerato che il minimo esito cicatriziale non è eziologicamente connesso con l'errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico verificato che l'errore medico ha comportato soltanto una lieve asimmetria delle mammelle, la condizione riferita nella ### della psicoterapeuta, per quanto effettiva, non è imputabile all'operato del chirurgo e il postumo residuato non deve essere integrato con un ulteriore cespite di danno biologico, pur potendosi però valutare al fine di ritenere invece integrata la componente morale-subiettiva del danno non patrimoniale che quindi dovrà essere computato (cfr. ###. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016 (Rv. 638731 - 01) "..omissis.. va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità ###, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento." Non è dovuta, infine, la personalizzazione del danno come invero richiesto dall'attore in assenza di elementi atti a provare che l'invalidità accertata sia tale da incidere in modo particolarmente gravoso, tenuto conto del vissuto pregresso dell'attore. 
Sul punto, il Tribunale aderisce alle conclusioni dei ### “Attualmente il sig. ### è portatore di una lieve asimmetria mammaria che rappresenta un lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente." All'udienza del 26.01.2021, è stato sentito in sede di interpello il ricorrente che ha confermato la circostanza della disponibilità del dott. ### ad eseguire la revisione chirurgica della cicatrice per migliorarne l'aspetto, in anestesia locale, ma il sig. ### ha scelto di non procedere. 
Accertato, quindi, l'esistenza di un danno biologico permanente risarcibile rientrante nelle c.d.  micropermanenti, in punto di quantificazione del danno, devono trovare applicazione le ### per le micropermanenti in attuazione degli artt. 138 e 139 Codice delle ### private, ex ### 209/2005, ex art.7 della ###/2017 e prima ex art. 3 DL 158/2012 ed ### (convertito nella L. 189/2012). 
Circa l'applicabilità alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Dlgs 209/2005, deve ricordarsi che "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l.  n..158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della I. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno." (Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 28990 del 11/1 1/2019, Rv. 655965 -01).
Quindi dovendo liquidare il danno non patrimoniale in tutte le sue componenti ed in modo unitario, tenuto conto dell'età di ### nel 2014 (37 anni), considerati i postumi permanenti riconosciuti, condivisibilmente, dal Collegio dei CTU in 3%, visto il valore del punto base danno permanente (tabella di riferimento 2022-2023) pari ad €. 870,97, il danno biologico da risarcire è pari ad €. 2.712,20. 
La somma dovuta a titolo di danno biologico permanente, computando un danno morale del 33%, è quindi da quantificarsi in €. 3.616,18 da devalutare alla data della domanda stragiudiziale (09.12.2015 messa in mora racc. ar depositata con ### ex art. 702 bis cpc) in €. 3.046,49, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez.Un.  n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 3.782,42 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all' atte della liquidazione). 
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, dagli atti risulta che parte attrice ha affrontato le seguenti spese mediche inerenti l'evento per un totale di €. 855,20 (doc. 13 ###, di cui: €.610,00 dr ### visita specialistica e relazione medico legale -ricevuta n.461 del 2.10.2015, pagata; €.80,00 (eco mammaria fattura n.2333/P del 28.04.2017), pagata; €, 165,20 consulenza psicologica e stesura relazione ###ssa ### (ricevuta 118/2015 del 26.09.2015). 
Deve qualificarsi alla stregua di danno patrimoniale quantificato I solo esborso per spese mediche comprendenti sia le visite specialistiche sia gli esami diagnostici per l'importo totale di €. 855,20, da rivalutare con interessi dall'epoca della domanda ad oggi in euro 1.071,16.  ### ha poi avanzato domanda di risarcimento del danno patrimoniale estendendolo alla ripetizione delle spese sostenute per il ricovero presso la ### di ### (€.2.016,40 fattura n. 133 1/2 del 30.03.2015 ### ricovero presso ### di cura S. ### €,2,950.00 fattura n. 4437 del 22.12.2014 ### per un totale di €. 4.950,00 (doc.ti 9,10,11 del ### attestanti anche l'avvenuto pagamento) oltre alle spese per l'intervento destinato alla ### di ### (es.  retta di degenza) di 6.473,08 (fattura n.15/### de 25.03.2015- doc.12 ###, per un totale complessivo di €. 5.423,08, avanzata quale componente del danno patrimoniale, ### peritale sul punto ha evidenziato che i postumi riconosciuti non hanno comportato alcun impatto funzionale bensì soltanto un danno estetico di lieve entità, riparabile con intervento in anestesia locale, anche ambulatorialmente, ma al quale l'attore non ha aderita nonostante la disponibilità del dott. ### come è emerso anche in sede di interpello dell'attore. 
Per quanto il rilievo operato sul punto dai c.t.u. non sia pertinente, tale domanda non può trovare accoglimento.
Le voci di spesa delle quali parte attrice chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno non possono in alcun modo qualificarsi come poste risarcitorie ma piuttosto come restituzioni in senso tecnico: sul punto avrebbe dovuto eventualmente proporsi domanda per la restituzione dei compensi per l'intervento chirurgico in una con la correlata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, domande queste che però non sono state formulate. 
Nel caso di specie, peraltro, il sig. ### nella narrativa degli atti ha avanzato istanza di restituzione, ma nelle conclusioni come precisate ha richiesto solo il risarcimento del danno e non ha formulato specificamente anche la domanda di restituzione dell'esborso per l'intervento chirurgico né tanto meno domanda di risoluzione del contratto per prestazione professionale; conseguentemente, la domanda risarcitoria avente ad oggetto tali voci di spesa non può essere accolta ### complessivo del risarcimento liquidabile deve quindi quantificarsi in ### 4.854,02. 
Infine, per quanto riguarda le spese di attivazione del procedimento (di mediazione civile di €.48,80), quelle del giudizio, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione civile svolta nel 2017 così come del vano tentativo di conciliazione posto in essere in occasione delle operazioni peritali (connotato da una proposta peritale di contenuto superiore alle conclusioni della ###, falliti entrambi per il rifiuto da parte del sig. ### che ha insistito in esose richieste risarcitorie e visto anche l'accoglimento parziale delle domande attoree, le parti convenute devono essere condannate a rifondere le spese dell'attore solo fino alla concorrenza dei quattro quinti. 
Le spese di CTU e CTP attorea devono invece gravare sulle parti convenute in solido tra loro.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### ha proposto appello avverso la sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame (con i quale si è lamentato dell'avvenuta violazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. e della condanna alla refusione delle spese di c.t.u. e c.t.p.). 
Si sono costituiti in giudizio ### che ha chiesto il rigetto dell'appello, nonché ### che si è associato alle difese della ### La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla, in solido con il ### al pagamento dei 4/5 delle spese di lite e di porre a loro carico le spese di c.t.u. e quelle di c.t.p. sostenute dal ###
In particolare, la ### in relazione al primo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei limiti di euro 4.854,02 (ovvero di una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dal ### per una invalidità permanente del 12%), aveva poi liquidato le spese di lite in favore della parte attrice senza tener conto del fatto che il medesimo aveva rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa (avanzata sia in sede ###occasione dello svolgimento delle operazioni peritali) migliore di quella disposta in sentenza. 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione, atteso che il legislatore, con detta disposizione (ricollegabile, per l'identità di ratio, all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001), ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario, determinando una inutile prosecuzione del giudizio (cfr Cass. civ. ord. n. 7591 del 16.3.2023). 
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il ### non aveva partecipato alla procedura di mediazione, nonostante fosse stato regolarmente convocato (vd verbale di mediazione del 13.6.2017) e che la mediazione si era conclusa senza la formulazione, da parte del mediatore incaricato, di alcuna proposta conciliativa. 
Detta circostanza negativa escludeva, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del D.lgs 28/2010, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa rappresenta il presupposto della condanna della parte vincitrice al pagamento delle spese processuali (“### il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto… ### il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4…). 
Inoltre, in relazione ai tentativi di conciliazione esperiti nell'ambito delle operazioni peritali, si evidenzia che neanche in tale sede era stata formulata una effettiva proposta conciliativa, atteso che quella avanzata dai c.t.u. riguardava solo la percentuale di invalidità permanente, quantificata nel 5% (che era maggiore di quella successivamente riconosciuta, pari al 3%, ma anche nettamente inferiore a quella quantificata dal medico di fiducia del ### pari al 12/13%) e non conteneva alcuna previsione di disciplina degli altri elementi di danno (quali ad es. la personalizzazione del danno, il danno morale, la quantificazione delle spese, il rimborso di quanto pagato alla struttura ed al medico per l'intervento chirurgico) e che tale carenza, che non consentiva una effettiva valutazione ex ante della situazione da parte dell'attore, era tale da privare del carattere di pretestuosità il rifiuto della proposta da parte del ### Si osserva, infine, che l'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per cui la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese "per soccombenza reciproca" (come avvenuto nel caso di specie) o per "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", che possono riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per "fatto della controparte", ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta. 
Pertanto, poiché, nel caso di specie, ricorreva la predetta clausola di riserva, avendo il giudice di primo grado ritenuto integrata una fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c., legittimante la compensazione parziale delle spese di lite, ne consegue che appare immune da censure la decisione del medesimo di escludere l'applicazione alla fattispecie del predetto dettato normativo. 
Con riferimento, poi, al secondo rilievo, si rileva che la decisione del giudice di primo grado di porre a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. e di c.t.p. appare del tutto condivisibile, atteso quest'ultimi, avendo escluso nettamente la propria responsabilità, ne avevano reso necessario lo svolgimento in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal ### Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre si ritiene equo compensare le stesse tra l'appellante e l'appellato ### in ragione dell'adesione di quest'ultimo all'appello avanzato dalla ### Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla l'### avverso la sentenza n. 1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata ### nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; - dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. 
Così deciso in ### il ###.   ### rel. est.   ###ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2385/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese

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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 1407/2025 del 27-11-2025

... identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy) (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito in ### di Consiglio con l'intervento dei ### Magistrati: Dott.ssa ###ssa ### rel./est.  ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 2787/2024 promossa congiuntamente dai coniugi ### (c.f. ###), nato a #### il 22 giugno 1967, residente ###/a, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### P.zza F. ### 17, in forza di delega in atti; e ### (c. f. ###), nata a ### (### il 6 dicembre 1970, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######, ### 248, per delega in atti. 
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Con l'intervento del ### in persona -### della Repubblica di ###.  ### “Voglia l'On.le Tribunale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri ### e la sig.ra ### con rito civile in #### in data 6 giugno 1998, atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di ### al n.1, ###, anno 1998, con ordine all'### di Stato civile del Comune medesimo di annotazione della sentenza e di ogni altro incombente di legge, prendendo atto che i coniugi dichiarano: a) di essere economicamente indipendenti e di non formulare rispettive domande di natura economica; b) che è cessato ogni obbligo in capo al sig. ### di contributo al mantenimento del figlio ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; c) che la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### delle unità immobiliari, acquistate dai coniugi in data 25 marzo 2005, come da atto di compravendita ### in ### n.24.088 Rep. n. 8509 Racc., registrato in ### in data ### al n. 1292 - ###, come ivi descritti e identificati, e, in particolare la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### dell'appartamento, già casa coniugale, sito al piano terzo (quarto fuori terra) dell'edificio denominato “### 2”, nel Comune di ####, ### n.22 (mappa terreni part. n. 201 del foglio 45), con annessa cantina al piano interrato, il tutto riportato nel ### del Comune di ### al F. 45 mapp. n. 201 sub.19 - ### snc ####-3 zc. 1 Cat. A/2 cl. 1 vani 5 e la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### dell'autorimessa al piano interrato del medesimo edificio condominiale, di cui al ### F. 45 mappale n.201 sub.10 ### snc #### zc. 1 Cat. C/6 cl. 5 mq.  22, saranno cedute a titolo gratuito dal padre al figlio in attuazione degli accordi patrimoniali in sede ###atto notarile avanti al ### in ### e con spese di cessione a carico del cedente, salvi i benefici di legge, a seguito della sentenza di scioglimento del matrimonio.” ###.M. così ha concluso: “### conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data ###.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 13.12.2024, RANIERI ### e ### hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio nel Comune di ####, in data ### con atto trascritto il ### nei registri dello stato civile del Comune di ### al n.1, ###, ### C, ### 1998; - dall'unione coniugale è nato il figlio ### a ### (il ###); - in data ### il Tribunale di ### con decreto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi; - dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. 
I coniugi all'udienza del 9 ottobre 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”.  ###.M. con provvedimento del 17/01/2025 così concludeva “### conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”. 
La domanda va accolta perché fondata.  ### 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022). 
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale il ###, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di ### in data ###; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. 
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio. 
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.  P. Q. M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ### e ### nel Comune di ####, in data ### con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.1, ###; ordinando all'### dello ### del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli ### di ### e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'### di ### e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000; 2) Dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato: a) di essere economicamente indipendenti e di non formulare rispettive domande di natura economica; b) che è cessato ogni obbligo in capo al sig. ### di contributo al mantenimento del figlio ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; c) che la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### delle unità immobiliari, acquistate dai coniugi in data 25 marzo 2005, come da atto di compravendita ### in ### n.24.088 Rep. n. 8509 Racc., registrato in ### in data ### al n. 1292 - ###, come ivi descritti e identificati, e, in particolare la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### dell'appartamento, già casa coniugale, sito al piano terzo (quarto fuori terra) dell'edificio denominato “### 2”, nel Comune di ####, ### n.22 (mappa terreni part. n. 201 del foglio 45), con annessa cantina al piano interrato, il tutto riportato nel ### del Comune di ### al F. 45 mapp.  n. 201 sub.19 - ### snc ####-3 zc. 1 Cat. 
A/2 cl. 1 vani 5 e la quota di comproprietà del 50% spettante al sig. ### dell'autorimessa al piano interrato del medesimo edificio condominiale, di cui al ### F. 45 mappale n.201 sub.10 ### snc #### zc. 1 Cat. C/6 cl. 5 mq. 22, saranno cedute a titolo gratuito dal padre al figlio in attuazione degli accordi patrimoniali in sede ###atto notarile avanti al ### in ### e con spese di cessione a carico del cedente, salvi i benefici di legge, a seguito della sentenza di scioglimento del matrimonio.  3) Compensa tra le parti le spese del procedimento. 
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di ### il giorno 19 novembre 2025 ###/EST. #### caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.  (art. 52 codice privacy)

causa n. 2787/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mastropietro Rossella, Antonia Mussa

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 693/2025 del 01-12-2025

... comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. (leggi tutto)...

testo integrale

V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ### estensore Dott.ssa ###ssa ### riunito in camera di consiglio in data ###, sentita la relazione del ### estensore, ha pronunciato la seguente ### nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data ### da ### (C.F. ###), nata a #### l'1/2/1976, in proprio a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliat #######, via ### n.12, giusta procura in atti - ### - ### (C.F. ###), nato a #### il ###, con il patrocinio dall'### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ####, via ### n. 12, giusta procura in atti - ### - per l'adozione di ### (C.F. ###), nato a #### il ### - ### - con l'intervento del ### avente ad oggetto: adozione di maggiorenni MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ. la sig.ra ### e il sig.  ### hanno proposto ricorso al Tribunale di ### ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione del sig. ### Con decreto del 28/5/2025, il ### del Tribunale ha fissato l'udienza del 17/9/2025 per la comparizione personale delle parti, poi rinviata al 19/11/2025 per l'audizione della figlia dei ricorrenti sig.ra ### e per l'acquisizione della relazione della stazione dei ### di ###
Nel corso dell'udienza del 17/9/2025, il ### preso atto della conferma di volontà espressa dalla sig.ra ### e del sig. ### nonché del consenso manifestato dal sig. ### ha rinviato all'udienza del 19/11/2025. 
Nel corso di quest'ultima udienza, il ### del Tribunale, preso atto del deposito della relazione da parte della ### dei ### di ### ha ascoltato la figlia degli adottanti sig.ra #### Quindi il ### si è riservato di riferire la causa al Collegio ai fini della decisione. 
Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta. 
Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod.  In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. 
Nel caso in esame, la volontà dei ricorrenti all'adozione del sig. ### è stata manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il la sig.ra ### ha dichiarato: «### la volontà di adottare #### per me è un figlio. Viviamo come una famiglia da tre anni e intendiamo dare una continuità a questa situazione di fatto. È un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle».  ###. ### ha dichiarato: «### anche io la volontà di adottare ### Ci sentiamo genitori di ### e ci comportiamo come tali nei suoi confronti». 
Il sig. ### a sua volta, ha affermato: «### il consenso all'adozione. ### e ### come i miei veri genitori». 
Infine, anche la figlia dei ricorrenti, la sig.ra ### ha dichiarato che: «### felice per questa adozione. ### come un fratello e ho un ottimo rapporto con lui». 
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. 
Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod.  Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla ### dei ### di ####, non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. 
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottando.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così provvede: a) DECIDE di far luogo all'adozione del sig. ### nato a #### il ###, da parte della sig.ra ### nata a #### l'1/2/1976 e del sig. ### nato a #### il ###.  b) MANDA alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### il ###.  ### estensore ### dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

causa n. 2345/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Boragine Gerardo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 06-01-2025

... nel rispetto d ella normativa della t utela della privacy. 4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all'### del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2”». Non può, quindi, revocarsi in dubbio che ogni valutazione, ai fini che occupano, compete in via esclusiva all'### finanziario il quale non può essere, di certo, totalmente vincolato dalle determinazioni di altre autorità amministrative. 9. Il terzo motivo è, anch'esso, infondato. 9.1. Nella sentenza impugnata non si può ravvisare alcuna violazione (o falsa applicazione) dell'art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una par te dive rsa da quella ch e ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazio ne delle acquisizioni istruttorie, abb ia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA della ### della SICILIA 1894/2018 depositata il ###.  2 di 17 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. Con sentenza n. 1894/03/2018 la ### issione ### della ### rigettava l'impugnazione proposta dalla società “### so cietà agricola p er azioni” confermando l'avviso di accertamento in forza del quale era stata variata la categoria catastale dell'immobile di proprietà della società contribuente sito in ### contrada “Salsa”, iscritto al N.C.E.U.  al foglio 1, part. 5, sub 2 da quella proposta “D/10” a quella “###”.  2. I giudici di appello rilevavano, in particolare, che l'avviso era da ritenere legittimo in quan to l'### delle ent rate aveva correttamente accertato le caratteristiche delle abitazioni “de quibus” av enti “i caratteri tipici d ei minia lloggi a destinazione residenziale-turistico balneare (soggiorno con angolo cottura camera da letto e bagno)” ed in assenza di “ulteriori immobili strumentali all'attività di coltivazione del fondo”, precisando che, dalla stessa attività promozionale, si evi nceva che “l'offerta al pub blico dell'immobile in questione presentava la strutt ura quale turistico balneare non agrituristica” e che la società non aveva comprovato l'attività prevalente.  3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con successiva memoria, la società contribuente “### società agricola per azioni”.  4. L'### delle entrate resiste con controricorso.   ### 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo i giudici territoriali esaminato la specifica eccezione relativa al difetto di competenza dell'Ag enzia d el territorio a compiere valutazioni in merito all'esist enza de i presupposti per l'eser cizio dell'attività di agriturismo il cui controllo, in base alla disciplina di 3 di 17 settore, è riservata all'### e al Comune, omettendo pure di esaminare lo specifico motivo di appello relativo alla violazione dell'onere probatorio incombente in capo all'ufficio.  2. Con il second o motiv o lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione del D.M. 701/1994, rilevando che a prescindere dal dedotto vizio d i omessa pron unzia sussisteva, comunque, la violazione dell'art. 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994, dal momento che essendo stata operata la verifica in forza della quale era stata accertata la destinazione dell'immobile ad attività agrituristica, l'### avrebbe dovuto confermare la categoria D/10, non essendo di su a competenza l'accertame nto de i presupposti soggettivi ed oggettivi per qualificare tale attività come agrituristica.  3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c. sotto il profilo della errata ripartizione dell'onere della prova con specifico riguardo all'individuazione della parte processuale tenuta a dimostrare la correttezza o meno della rendit a catastale rettificata con l'atto impugnato e quindi, a tal fin e, nel la fattispecie, la prevalenza dell'attività agricola su quella di ricezione e ospitalità. Rileva che, anche ad ammett ere che l'ufficio fosse le gittimato ad accertare i requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche, in ogni caso se l'UTE intendeva discostarsi dalle conclusioni alle quali erano giunti gli enti preposti al controllo dell'attività agrituristica, avrebbe dovuto fornire ai giudici di merit o prove idonee a dimo strare il prop rio assunto, prova che nella specie non è stata fornita. Evidenzia che nel caso in cui gli organi competenti abbiano già verificato la ricorrenza dei presupposti previsti per la qualificazione di un'attività ricettiva come “agrituristica” ed abbiano rilasciato i prescritti provvedimenti autorizzativi, laddove l'### del ### al fine di rettificare la rendita catastale propost a con procedimento ### A, contesti (ammesso che sia a ciò abilitata), la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale att ività (ne lla specie, il d ifetto della prevalenza 4 di 17 dell'attività agricola rispetto a quell a turistica), nessun onere probatorio poteva essere posto a carico della parte contribuente.  4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione dell'art. 4 della legge n.96/2006 e dell'art.4 della l.r. ### n. 3/201 0, avendo i giudici di appello e scluso la ricorrenza dei requisiti p er qualifica re l'attività di ricezione e ospitalità svolta dalla contribu ente in vio lazione delle disposizioni normative suddette.  5. Con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4. c.p .c., violazione dell' art. 111, comma sesto, ### . e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, non avendo la C.T.R. chiarito per quale ragione tutta la do cumentazione prodotta non era idonea a comprovare la stretta conne ssione fra l'attiv ità agricola e quella agrituristica.  6. Il ricorso può t rovare accogliment o nei termini appresso specificati.  7. Il primo motivo è infondato 7.1. Non appare, invero, ravvisabile il vizio di omessa pronunzia, in quanto la sentenza della C.T.R., ancorché confermativa di quella di primo grado, l'ha in toto sostituita, rigettando in maniera espressa ovvero implicita tutte le deduzioni di parte contribuente e ritenendo corretto l'operato dell' ufficio; 8. Il secondo motivo non coglie nel segno, in quan to rientra certamente nella competenza dell'A genzia del terr itorio, oggi ### delle entrate, verificare se sussistono i requis iti per il riconoscimento della ruralità ai fini della cla ssificazione catastale sulla scorta de lla normativa vig ente. Questa Corte h a, invero, affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratte ristiche oggettive (vedi Cass. n. 8 773 e n. 12205 del 2015). ### quanto stabilito dal ### del 26/07/2012 - ### 5 di 17 Economia e ### all' art. 1 : «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumen tali all'eser cizio dell 'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previst e nel quadro generale di qualificazione. 2. Ai fin i dell'iscrizione negli at ti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1 , dive rsi da quelli censibili nella cate goria D/1 0 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica a nnotazione. 3 . Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1 993, n. 5 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febb raio 1994, n. 133». ###. 4, “Verifica delle dom ande e delle au tocertificazioni, in vigore dal 09/08/2012” stabilisce: «1. L'### provinciale dell'### del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonchè alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità previste dal decreto del ### delle finanze n. 7 01 del 1994. 2. L'### del territ orio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima ### e all'### delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti d i ruralità di cui a ll'art. 2, al fine di agevolare le attiv ità di verifi ca di rispettiva competenza. 3 . Le informazioni necessarie alla verifica dei requ isiti di rural ità e dei contenuti dell'autocertificazi one, presso le ### competenti, ai sensi dell'art. 43 del decret o del ### ente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acq uisite, senz a oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assi curare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le ### che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza 6 di 17 oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto d ella normativa della t utela della privacy. 4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all'### del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2”». Non può, quindi, revocarsi in dubbio che ogni valutazione, ai fini che occupano, compete in via esclusiva all'### finanziario il quale non può essere, di certo, totalmente vincolato dalle determinazioni di altre autorità amministrative.  9. Il terzo motivo è, anch'esso, infondato.  9.1. Nella sentenza impugnata non si può ravvisare alcuna violazione (o falsa applicazione) dell'art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una par te dive rsa da quella ch e ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazio ne delle acquisizioni istruttorie, abb ia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15974; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10016; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2022, n. 10673; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17350). Invero, nella fattispecie in esame, la ### non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova ma ha, piuttosto, ritenuto che l'### avesse provato la non prevalenza dell'attività agricola, conclusione qu esta, a suo avviso, non sment ita dalla documentazione offerta dalla parte contribuente.  10. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere fondati.  10.1. Va o sservato che i giudici di appello hanno affermato che l'avviso in esame era da ritenere legittimo in quanto l'### delle 7 di 17 entrate aveva corret tamente accertato le caratteristiche delle abitazioni “de quibu s” av enti “i caratteri tipici dei mini alloggi a destinazione residenziale-turistico balneare (soggiorno con angolo cottura camera da letto e bagno)” ed in assenza di “ulteriori immobili strumentali all'attività di coltivazione d el fondo”, precisando che, dalla stessa a ttività promoziona le, si evinceva che “l'offerta al pubblico dell'immobile in questione presentava la struttura quale turistico balneare non agrituristica”, aggiungendo, ancora, che: “ ..  la documentazione prodotta nel giudizio di appello (segnatamente fatture di acquisto, di consumo ecc.. ) è inidonea a dimostrare la prevalenza di una delle attività svolte in concreto dalla ### per ### rispetto a quella ritenuta prevalente, vieppiù con riferimento allo specifico immobile di cui è stato modificato il classamento”.  10.2. Ai fini di una compiuta disamina dei predetti motivi appare necessario muovere d alla normativa di riferimento. Il d.P.R. 23 marzo 1998, n . 139, art. 1, comma 5, ha stab ilito che : «Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite n ella categoria spe ciale D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e t ipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite». ###. 2, comma 1, dello stesso decreto ha, quindi, inserito nel d.l. n. 557 del 1993, art. 9, il comma 3-bis, recante la seguente disposizione: «ai fini fiscali de ve riconoscersi carattere d i ruralità alle costruz ioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: alla protezione delle piante; alla conser vazione dei prodotti agricoli; .....all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 20/2/2006 n. 96; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività 8 di 17 agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un nu mero annuo di giornate lavorative sup eriore a cento, assunti in conformità al la normativa vi gente in materia di collocamento». ###. 2 dell a legge n. 96/20 06, recante la “### di attività agritu ristiche”, prevede: «1. Per atti vità agrituristiche si intendono le attivi tà di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. 
Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.  3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in sp azi aperti destinati a lla sosta di campeggiat ori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentem ente d a prodotti propri e da prodot ti di aziende agrico le della zona, i vi compresi i prodott i a carat tere alcoolico e su peralcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi ##### DOC e ### o compresi nell'ele nco nazionale dei prodott i agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.268; d) organizzare, anche all'esterno dei ben i fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione 9 di 17 del territorio e del patrimonio rurale. 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevan de prodotti, lavorati e trasf ormati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da ma terie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. 5. Ai fini del ricon oscimento d elle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché d ella priorità nell'erogazione de i contributi e, comunque, ad ogni altro fin e che n on sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo». L' art. 4 - 10 di 17 ». A sua volta la legge ### n. 3/2010, all' art. 4 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica ha stabilito: «1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le q uali è previ sta una compensazione 11 di 17 finanziaria da parte dell'### europea, nell'ambito della ### agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnat o dal ### dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello ###. 2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamen te assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di ca lcolo sono determinati ( …), tenendo conto anche dei fabbiso gni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici. 3. ###à di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatib ili con un'offerta di servi zi, differenziati da quelli di tipo turist ico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. ### tà di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche dalla dispo nibilità della materia p rima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qual ità, rivolta preferibilmente ag li ospiti che soggiornano in azienda, nel rispet to dei requ isiti igienicosanitari. 4. ### ità di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono e ssere prevalen temente finalizzate alla valorizzazione di: a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terz i; b) prodotti regiona li con marchio ####### c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroal imentari tradizionali; d) prodotti biologic i certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.  5. ###à agricola si considera comunque prevalente, quando le 12 di 17 attività di ricezione e di somm inistrazione di pasti e bevande interessino un numero non sup eriore a dieci osp iti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, (….).  6. Nell'attiv ità di somministrazione di pasti e bevan de i menu proposti devono essere, in o gni caso, coere nti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristi ca. 7. Le attività ricreative o cu lturali di cu i all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somm inistrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzin o obiettivame nte la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attiv ità volte alla conoscenza d el patrimonio storico ambientale e culturale d elle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività ricreative e cu lturali per le qu ali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecip azione, anche facoltat iva, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo».  10.3. Occorre, quindi, richiamare quanto affermato da questa Corte (vedi Cass. ord. n. 27198/2022) in merito al fatto che ai fini della classificazione catastale delle u nità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospit alità, nell'am bito dell'attività d i agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione” . In seno a tale pronunzia è stato chiarito testualmente che (…) ### invece, ai fabbricati rurali non destinati ad abitazione, il legislatore ha delegato al governo (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 156) il 13 di 17 compito di regolamentare la materia, disponendo "la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali (…), tenendo conto del fatto che la no rmativa deve esser e appl icata soltanto all'edilizia rurale abitat iva... e che si deve provvedere all'ist ituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali (...)". Tale disposizione imponeva, pertanto, al legislatore delegato di tenere distinte - per la classif icazione in catasto e, indirettamente, a fini fiscali - le costruzioni rurali destinate ad abitazione da quelle strumentali all'attività agricola. In esecuzione della delega, il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 1, comma 5, ha stabilito che "Le costruzioni s trumentali all'e sercizio dell'at tività agricola diverse dal le abitazioni, comprese que lle destinat e ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quell a per la qual e furono originariament e costruite".  ###. 2, comma 1, dello stesso decreto ha quindi inserito nel d.l.  557 del 1993 , art. 9, il comma 3 bis, recante - per quanto ora interessa - la seguente disposizione: «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strument ali necess arie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (…) all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legg e 20/2/2006 n. 96; (…) 2.3. Tali disposizioni, rilevanti a fini catastali e fiscali, non solo introducono, in modo chiaro e definitivo, una distinzione, anche di classamento catastale, fra costruzioni rurali, a seconda che siano destinate ad abitazione ovvero strum entali all'esercizio di determinate attivit à agricole, mediante attribuzione solo a queste ultime della categoria speciale D/10, ma soprattu tto, "contrapponendo le due ipo tesi e confermando soltanto per la p rima la necessità dell'asservime nto dell'immobile ad un fondo e della riconducibilità di entrambi ad un 14 di 17 unico soggetto (avente un certo tipo di reddito),... implicitamente ma ineq uivocabilmente chiariscono che per gli altri fabbricati strumentali, non destinati all'abitaz ione rileva soltant o la loro destinazione ad una delle finalità sopra in dicate" (Ved i Cass. 14013 del 2012; Cass. n. 20953 del 2008; Cass. n. 6884 del 2005) e che, quindi, allo scopo di riconoscere l'appartenenza di un a costruzione strument ale alla categoria catastale D/10, ha rilievo soltanto la sua destinazione ad una delle finalità indicate dal d.l.  557 del 1993 , art. 9, comma 3 bis, cit. 3. Tanto premesso, la conclusione della C.T.R, a sostegn o della posizione d ella contribuente, secondo cui la destinazione degli immobili ad attività di agriturismo sia sufficiente ad attribuire agli stessi il carattere di costruzione strumentale allo svolgimento dell'attività agricola, ai sensi dell 'art. 9, comma 3 bis cit., merita di esser e condivisa, trovando riscontro nel suindicato quadro normativ o. 3.1 In riferimento a tale norma va, infatti, evidenziato che l'elencazione esemplificativa ivi contenuta costituisce pu r sempre una specificazione del requisito principale richiesto, ch e resta la strumentalità necessaria della costruzione rispetto allo svolgimento di un'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. ###. 2135 c.c., nel testo novellato dall 'art. 1, comma 1°, del d. lgs. n. 228/01, applicabile "ratione temporis", pre vede che «1. È imp renditore agricolo chi eser cita una de lle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di un a fase n ecessaria del ciclo st esso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acqu e dolci , sal mastre o marine. 3 . Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal me desi mo imprenditore agricolo, dirette alla manipola zione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano 15 di 17 ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di b eni o servizi mediante l'utilizzaz ione prevalente di attrezzature o risorse d ell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimoni o rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalit à come definite d alla legge.»; La giurisprudenza formatasi su tale nuova formulazione ha evidenziato come il legislato re abbia inteso ampliare significa tivamente la nozione di imprenditore agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore soprattutto per le attività connesse, pur manten endo fermo il nucleo essenziale d ell'attività agricola, siccome incentrata sul «fattore te rra», int esa come fattore produttivo, negando, invece la sussisten za dell'impresa agricola, allorché le attività conne sse di cui all'art. 2135 assuman o rilievo decisamente prevalente, sproporz ionato rispetto a quelle di coltivazione , allevam ento e silvicoltura (Cass. n. 16614/2016 - Cass. n. 22978/201 6 - Cass. n. 24995/201 0). È stato quindi da questa Corte affermato che l'art. 2135 c.c. novellato, richiamando le attività dirette alla cura e allo svilu ppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle comp lementari an che le attività che non presentano una connessione n ecessaria tra produz ione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e merame nte strumentale con il terreno (S ez. L, n. 5391 del 07/03/2018, Rv. 647510 - 01).  3.2 Ebbene, tra le attività connesse, ai sensi del comma 3 dell'art.  2135 c.c., rientrano in modo testuale quelle di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, cui va certamente ricondotta l'ipotesi in cui l'offerta di ospitalità e d alloggio avvenga in unità ab itative utilizzate nell'ambito dell'attività di agriturismo esercitata da una azienda agricola. Ad ulteriore conferma di ciò rileva che art. 9, comma 3 b is, cit. tra le ipotesi esemp lificative, ai fini d el 16 di 17 riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., individua proprio l'ipotesi della loro destinazione ad agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 20/2/2006 n. 96”; (vedi anche in senso conf., da ultimo, Cass. 22674/2024).  10.5. Alla luce d ella cit ata normativa e sulla scort a dei cennati principi giurisprudenziali risulta, quindi, che la C.T.R., omettendo di valutare le specifiche allegazioni di parte ricorrente e la documentazione richiamata (elementi tutt i analiticamente indicati nell'odierno ricorso alle pagg. 20 e segg. , ai fini della c.d.  autosufficienza), ha finito per trascurare la circostanza che non si poneva tanto la questione di un rapporto di mera ‘prevalenza' tra attività agricola ed agritu ristica, bensì di ‘connessio ne', con riconoscibilità della categoria ### di ruralità anche ai fabbricati a destinazione agrituristica. Nell' ipotesi in cui l'offerta di ospitalità ed alloggio avvenga in unità abitative utilizzate nell'ambito dell'attività di agriturismo esercitata da una azienda agricola nel rispetto dei parametri di legg e è, q uindi, astrattamente legittima una classificazione dell'immobile come rurale (###), non esclusa, di per sé, dagli scarni elementi evidenziati dal giudice di appello.  11. Conseguentemente, in accoglimento del quarto e del quint o motivo, rigettati i primi tre, la sentenza impugna ta deve e ssere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, che dovrà rie saminare la vicenda in qu estione sull a scorta delle considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.   P.Q.M.  accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 17 di 17 della ### i n diversa composizione, cui demand a anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### in data 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Di Pisa Fabio

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