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Tribunale di Larino, Sentenza n. 15/2026 del 22-01-2026

... ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice). A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 267/2023 tra ##### e #### 22 gennaio 2026, alle ore 11,42; rilevato che il Tribunale ha disposto che l'odierna udienza fosse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio di note; rilevato altresì che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite; che i difensori di entrambe le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle note conclusive depositate; All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio. 
Successivamente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. qui di seguito redatta, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 267/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla c.so ### n. 16/B; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### M. Salvatori, ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 7; ### parti hanno concluso come da superiore verbale di udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ### e ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e in relazione al minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Deduceva, in particolare, che, dopo essere stato licenziato, con raccomandata del 17/07/2019, dal datore di lavoro, ### S.p.a., l'attore aveva incaricato, in qualità di propri difensori, per ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, gli Avvocati, odierni convenuti, ### e ### Rilevava, tuttavia, che i professionisti incaricati erano incorsi in plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Rappresentava di essersi altresì attivato per ovviare agli errori commessi dai difensori convenuti mediante incarico a diversi avvocati, i quali avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, e ss. della L. n. 92/2012 (sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che equiparava il ricorso ex art. 700 c.p.c. al rito ### ovvero al tentativo di conciliazione), tuttavia senza successo, nonostante l'opposizione all'ordinanza di rigetto, anch'essa respinta per intervenuta decadenza. 
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il colpevole inadempimento e/o inesatto inadempimento dei convenuti ### e ### in qualità di difensori dell'attore a seguito del licenziamento da quest'ultimo subito, e, quindi, la loro responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto di mandato professionale e/o dichiararsi non dovuto alcun compenso, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di € 799.481,25 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando la domanda avversa ed eccependo l'infondatezza della stessa, attesa la totale assenza di prova circa il danno che l'asserito inadempimento dei convenuti avesse cagionato, ed essendo le ragioni dedotte ex adverso del tutto inconsistenti. 
Deducevano, in particolare, che, con una dichiarazione dal contenuto “sfrontatamente” confessorio, l'attore aveva ammesso, implicitamente, nell'atto introduttivo, che il licenziamento patito era incontestabile, essendo lo stesso effettivamente responsabile dell'ampia condotta assunta in danno del suo datore di lavoro ### ed avendo le azioni giudiziarie promosse contro quest'ultima contenuto e finalità marcatamente speculatori. Non sussistendo, dunque, valide ragioni per contestare il licenziamento, ogni azione volta alla sua impugnazione sarebbe stata comunque vana. 
Rappresentavano che i ritardi addebitati ai difensori erano invece da attribuirsi al comportamento dell'attore, il quale aveva creato delle difficoltà sia nell'incontro con gli avvocati per raccogliere informazioni, documenti e conferire il mandato sia per il reperimento dei documenti, in gran parte già consegnati dall'attore ad altri legali. Inoltre, l'attore si era da sempre “difeso da solo”, prendendo decisioni, scrivendo impugnazioni e andando a riunioni con funzionari della ### motivo per il quale l'### a seguito dei fatti posti in essere dall'attore, si era insospettita (nella specie, come si evince nel verbale di incontro del 02/04/2019 - nel quale l'attore aveva ammesso le proprie responsabilità senza però apporre la propria sottoscrizione -, con le password di accesso, l'attore aveva estrapolato dal sistema informatico della ### l'elenco degli assegni circolari emessi e non incassati, comunicando tali sensibilissime informazioni a due “complici”, i quali gli avrebbero promesso “un regalino”, rendendosi complice di una colossale truffa, che aveva la finalità di clonare gli assegni circolari non incassati e che è altresì oggetto di indagine da parte della ### presso il ### di ###. 
Chiedevano, pertanto, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con provvedimento del 13/06/2024, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa ### formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa, non accettata. 
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzioni documentali, espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testimoni a cura del Gop dott.ssa ### in sostituzione del Giudice titolare in congedo. 
Con provvedimento del 16/07/2025, il Gop dott.ssa ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito del periodo di congedo dello scrivente Giudice, titolare del procedimento, la causa veniva rinviata, con decreto dello scrivente del 7.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito telematico di note conclusive fino a dieci giorni prima di tale udienza. 
All'odierna udienza, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c., come da superiore verbale di udienza.  *** 
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito evidenziati. ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti, ### e ### con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente dagli stessi tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, danni da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e dal minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Giova premettere come, con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze. In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7410 del 23/03/2017). 
Deve, al riguardo, rammentarsi che “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (Cass. civ., Sez. II, n. ### del 03/12/2025; cfr., tra le molte, anche Cass. civ., n. 10454 del 18/07/2002; Cass. civ., n. 6967 del 27/03/2006; Cass. civ., n. 18612 del 05/08/2013). 
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, va sottolineato come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione era divenuta impossibile nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento. 
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza, “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. III, n.2836 del 26/02/2002). 
Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art. 1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza, della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di “risultato finale” - giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. civ., Sez. II, n. 4876 del 28/02/2014; Cass. civ., Sez. III, nn. 28991 e 28992 del 11/11/2019). 
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di c.d. risultato intermedio deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso. 
Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8494 del 06/05/2020).  ### della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d.  controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 25112 del 24/10/2017). 
Dunque, la Suprema Corte, nel tempo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 2638 del 05/02/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 15032 del 28/05/2021; Cass. civ., Sez. III, n. 2348 del 26/01/2022; Cass. civ., III, n. 2109 del 19/01/2024). 
In particolare, per determinare il nesso di causalità tra la condotta negligente del legale e l'esito del giudizio presupposto, il giudice, nello sviluppo di un ragionamento controfattuale, ipotizza quale sarebbe stato il decorso della causa in assenza dell'omissione imputata al difensore, confrontando il caso reale con quello ipotetico, e “fa sì il "processo al processo", ma solo fittiziamente, giacché si avvale di giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa "il processo direttamente"”; se l'adozione della condotta omessa non avrebbe modificato l'esito del giudizio, la negligenza del legale non può essere ritenuta causalmente efficiente al verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. III, ### del 19/11/2025). 
In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. 
A tale riguardo, peraltro, preme rilevare che “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ., Sez. VI, n. 26908 del 26/11/2020). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova della propria pretesa, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è possibile individuare il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e le conseguenze dannose dall'attore lamentate. 
Innanzitutto, le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata - solo in parte - la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento della propria attività professionale in favore dell'attore in qualità di difensori nella fase stragiudiziale e giudiziale della vicenda che ha interessato il suo licenziamento.
Come già rilevato, l'attore contesta ai convenuti di aver commesso plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Vale premettere che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico professionale, altresì confermato, dal tenore degli atti relativi ai procedimenti di cui trattasi depositati nel presente giudizio (cfr. mandato del 28/10/2019 in calce all'istanza di conciliazione indirizzata all'### territoriale del lavoro di cui alla pag. 7 del doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alla prima censura, dalla documentazione depositata in giudizio dall'attore, non emerge in realtà alcuna violazione dei termini di legge relativi al deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione dinanzi all'### territoriale del lavoro, depositata, nel caso di specie, in data ### - e quindi entro il ###, termine calcolato considerando il periodo di sospensione derivato dall'emergenza ###19 a decorrere dall'impugnazione del licenziamento con raccomandata del 12/09/2019 - ed alla stessa è seguita in risposta la comunicazione ad opera dell'### di non adesione della ### in data ### (cfr. doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alle ulteriori censure, dall'analisi della documentazione versata agli atti, inerente alle attività giudiziali intraprese mediante i convenuti, in qualità di difensori designati, si evince effettivamente la sussistenza di taluni errori concretantisi in una grave negligenza professionale. In particolare, gioca un ruolo cruciale nella vicenda di cui è causa la scelta dei professionisti di agire in giudizio impugnando il licenziamento mediante l'introduzione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
Come oculatamente rilevato da parte del Giudice del lavoro, occupatosi della controversia di cui trattasi, nonostante il rispetto dei termini di legge previsti sia per il deposito dell'istanza di conciliazione sia per la presentazione del ricorso giudiziale (depositato in data ###, e dunque entro sessanta giorni ex art. 6, comma 2, ult. periodo, della L. n. 604/1966 decorrenti dalla comunicazione di mancata adesione al tentativo di conciliazione dell'11/06/2020), “attesa la vocazione acceleratoria del procedimento ### il pericolo addotto a sostegno della domanda cautelare proposta dal lavoratore deve assumere una consistenza ancora maggiore, integrando il c.d. super periculum. Va rilevato, infatti, che presupposti indefettibili per la tutela in via d'urgenza sono il fumus boni iuris, espresso dalla fondatezza, pur basata su una cognizione sommaria, della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, rappresentato da un danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, sia pur da svolgersi con il più veloce ed efficace rito del lavoro. Nella concreta fattispecie dedotta va ritenuta, in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del periculum. Infatti la tutela cautelare ha un carattere residuale e dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dello speciale procedimento sommario introdotto dall'art. 1 della l. n. 92/12 (il c.d. “rito Fornero”), che assicura tempi particolarmente rapidi di definizione della controversia, sostanzialmente equiparabili al procedimento ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum va valutato con particolare rigore. In altri termini, pur non essendovi incompatibilità strutturale tra il “rito Fornero” e il procedimento ex art.  700 c.p.c., per la teorica maggiore tempestività della tutela cautelare, anche per la possibilità di chiedere, nell'ambito di quest'ultimo, un provvedimento inaudita altera parte e in aderenza ai principi di cui alla Corte Cost. n. 326/97 (cfr. anche ord, ### Ravenna 18 marzo 2013), un'impugnativa in sede cautelare del licenziamento assistito dall'art. 18 della l. n. 300/70 implica una valutazione del periculum ancor più pregnante, nel senso che la parte che agisce ha l'onere della prova che il ricorso al diverso strumento processuale avrebbe inciso, in misura marginalmente determinante, sui tempi della tutela e sull'irreparabilità del danno” e perciò “confortando l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice). 
Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. 
è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice). 
Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 
Come già osservato, infatti, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso. 
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento della impugnativa del licenziamento dell'attore, cristallizzato nella ### del rapporto di lavoro per giusta causa a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 28/06/2012 n. 92 del 16/07/2019, con decorrenza dal 16/05/2019 (cfr. doc. 9, all. 1, fasc. parte attrice). 
E dunque confrontando il caso reale con quello ipotetico - vale a dire quello nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose -, il caso reale (nella specie: la reiezione del ricorso in via procedurale) e il caso ipotetico non verificato (laddove fosse stato incardinato un diverso rito) avrebbero condotto allo stesso risultato (negativo per l'assistito); il che priva la negligenza professionale degli odierni convenuti, pur sussistente, di una qualsivoglia incidenza eziologica al verificarsi del danno. 
Quanto al danno per perdita di chance di esito vittorioso della lite, va condiviso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 6488 del 14/03/2017 e Cass. civ., Sez. Lav., n. 25727 del 15/10/2018). 
Ciò posto, deve ritenersi che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non abbia fornito detta prova con riferimento alla chance di esito vittorioso della lite.  ###, infatti, rilevati gli errori procedurali commessi dai difensori incaricati al momento dei fatti, non si è poi soffermato sulla dimostrazione delle prospettive di reale accoglimento delle proprie ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice). 
A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo delle proprie credenziali e degli applicativi aziendali, nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e marzo 2019, senza alcuna attinenza con l'attività dal medesimo prestata, agli assegni circolari emessi dalla ### su richiesta di alcuni clienti, poi risultati oggetto di clonazione da ignoti al fine dell'illecito incasso (con truffa sventata nella maggior parte dei casi). Nella citata ### vengono indicati il numero di accessi effettuato per ogni cliente tramite la specifica matricola del dipendente, la filiale di accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice). 
È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all.  3, fasc. parte attrice). 
Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i quali non hanno saputo riferire in ordine alle specifiche condotte contestate dal datore di lavoro al dipendente, ad eccezione del teste #### operativo della ### S.p.a. Filiale di ### dall'01/06/1988, il quale ha spiegato il funzionamento della matricola e delle credenziali attribuite ai dipendenti della ### affermando che seppure “il dato della matricola è un dato conosciuto proprio per il fatto che noi dipendenti bancari siamo riconosciuti oltre che per il nome e cognome per la matricola che ci identifica a livello di istituto”, tuttavia “un operatore non può aver l'accesso al sistema solo con la matricola di un altro perché deve digitare anche la password”. Ha, inoltre, specificato di non essere a conoscenza di attacchi hacker operati negli ultimi due anni e mezzo (antecedenti alla citazione) a danno della ### ( verbale udienza del 16/05/2025). 
Al riguardo, è evidente come costituisca obbligo del lavoratore, discendente dal rapporto di lavoro instaurato, garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti trattati e dell'utilizzo dei sistemi il cui accesso allo stesso è consentito, assicurandosi di non lasciare, ad esempio, la postazione di lavoro incustodita consentendo a terzi di accedervi mediante le proprie credenziali inserite. 
Il giudizio controfattuale operabile allo stato degli atti, nei termini delineati dalla citata giurisprudenza in materia, pertanto, non può che esitare in una prognosi negativa all'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento. 
Invero, anche laddove il procedimento fosse stato incardinato secondo un diverso rito, è opportuno rilevare che i fatti posti a fondamento del licenziamento operato dalla ### appaiono connotati da sufficiente fondatezza, specialmente alla luce della carenza di prove contrarie fornite dall'attore al fine di dimostrare la non veridicità delle condotte contestate dal datore di lavoro. 
Non risulta neppure convincente la tesi dell'attore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato effettuato in risposta e a seguito della controversia avvenuta tra dipendente e ### riguardo ad una assenza riscontrata dall'### presso il domicilio del dipendente in occasione di una assenza per malattia. In primis, come si evince dalla sentenza n. 71 del 17/09/2014 emessa dal ### di Larino, la materia del contendere era cessata per intervenuto accordo tra le parti e, in secundis, non risulta sufficientemente circostanziata la tesi dell'attore a fronte invece dei solidi fatti addebitati al medesimo dalla ### alla luce altresì della risalenza dei fatti relativi alla menzionata controversia tra le parti, che ne esclude con elevata probabilità ogni legame con il licenziamento avvenuto nell'anno 2019. 
Non vi è, in generale, sufficiente prova che gli addebiti disciplinari mossi all'attore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la ### non fossero fondati; pertanto, anche laddove non vi fossero stati gli errori procedurali posti in essere dai convenuti nella difesa giudiziale dell'attore, il risultato - consistente nella reiezione dell'impugnativa del licenziamento - sarebbe stato, con elevata probabilità, il medesimo. 
Di talché risulta reciso il nesso di causalità tra la condotta negligente dei convenuti, ancorché sussistente e acclarata, e i danni lamentati dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla condotta negligente dei convenuti deve, dunque, essere respinta. 
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute, ### e ### calcolate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio espletate, vengono poste a carico di parte attrice, ### secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  ### di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 267/2023, sulla domanda proposta da ### contro ### e ### così provvede: 1. rigetta la domanda attorea; 2. condanna l'attore, ### a rimborsare al difensore dei convenuti, ### e ### Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 29.193,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario.  ### resa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Si comunichi alle parti ### deciso il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliana Bartolomei

M
1

Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 711/2025 del 24-12-2025

... per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo ### quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'### o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'### e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'### Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1615/2024 avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” promossa da ### nata a #### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del ### di ### con studio in ####, via ### 3, C.F. ###, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a #### in ### n. 3, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione; -attrice - nei confronti di ### (c.f. ###), con sede ###### n. 7, che agisce in persona del suo Presidente pro tempore #### (c.f. ###), nata a #### il ### residente ###via ### 6, ### ULVIDO (c.f. ###), nato a ### il ### residente ###### 12, ### (c.f. ###), nato a #### il ###, residente ###### 6, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 25/c, ### (c.f.  ###), nata a #### il ###, residente ######. Diena 127, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ######. Ambrosini 38, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 4, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 19, ### (c.f. ###), res. Bari, ###, 23, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### 65, presso lo studio del loro difensore, in forza di procure allegate in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuti - ### l'attrice “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della ###ra ### dal ### convenuto per violazione dello statuto del ### stesso e per l'effetto condannare gli odierni convenuti a reintegrare l'odierna attrice nel ### - Accertare e dichiarare che l'illegittima esclusione della ###ra ### ha cagionato alla stessa i danni patrimoniali e non patrimoniali descritti nella parte in diritto e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per un ammontare complessivo di € 15.980,00, nello specifico - ### danno patrimoniale € 980,00 - ### danno non patrimoniale in € 15.000,00. 
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. 
Per i convenuti “### il Tribunale di ### -in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione perché la richiesta di ### introdotta con atto di citazione notificato a settembre 2024, è tardiva e ### è decaduta dal suo preteso diritto di adire l'autorità giudiziaria; -nel merito, respingere la richiesta di reintegra e di risarcimento danni perché infondata; -in via subordinata ed espressamente salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, rigettare le pretese risarcitorie avversarie o comunque ridurle al minor importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria; -con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze professionali”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2024, ### ha convenuto in giudizio il ### ed i membri del suo ###, deducendo l'illegittimità della delibera del 16 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua domanda di rinnovo del tesseramento per l'anno 2024.  ### ha allegato di essere stata socia del ### per oltre quindici anni, di aver sempre rispettato lo ### e il ### e di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari. Ha lamentato che la decisione di diniego, comunicata con raccomandata il 24 gennaio 2024, fosse priva di motivazione e adottata in violazione del diritto di difesa, senza preventiva contestazione degli addebiti. Ha, inoltre, dedotto di aver subito un grave danno non patrimoniale, con ripercussioni sulla salute e sulla vita relazionale, documentato dalla relazione psicologica della dott.ssa ### Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della delibera e la reintegrazione nel ### con condanna dei convenuti al pagamento di € 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre € 480,00 per spese di psicoterapia ed € 500,00 per la procedura di mediazione, con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite. 
I convenuti, costituitisi con comparsa del 2.12.2024, hanno contestato integralmente la domanda, sostenendo che il diniego era stato deliberato per comportamenti non conformi allo spirito associativo, consistenti in critiche alla gestione e richieste alle autorità locali, e, quindi, ratificato dall'assemblea del 25.2.2024. Hanno eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice ex art. 24 c.c., per tardività dell'impugnazione, e la mancata proposizione del ricorso interno previsto dallo ### (art. 5). Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno. 
Esperito all'udienza del 9.6.2025 il tentativo di conciliazione (mediante formulazione di proposta conciliativa implicante la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con spese compensate), rimasto senza esito per mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, avendo invece i convenuti aderito alla proposta (doc. 15), la causa, istruita solo documentalmente previo rigetto, con ordinanza del 15.7.2025, delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 24 novembre 2025 e, quindi, all'esito della discussione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.  *** 
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 15.7.2025, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Le prove per testi dedotte dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. risultano formulate in modo generico e valutativo [capo “1) È vero che la ###ra ### l'ha contattata per esprimerle le perplessità sue e di altri soci in merito alla gestione del circolo #### 2) É vero che la ###ra ### nell'esprimere i suoi dubbi e le sue perplessità ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla lealtà e alla collaborazione nei confronti del ### dei soci e del ###”] e, comunque, attengono a circostanze irrilevanti, mentre quelle articolate nella terza memoria sono tardive ed inconferenti. Analogamente, la prova per testi dedotta dai convenuti in comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono superflue ed irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio. 
Va accolta l'eccezione sollevata dai convenuti circa l'inammissibilità del documento n. 9 prodotto dall'attrice con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., stante la tardività della produzione, trattandosi di uno screenshot di messaggio datato 17 giugno 2024 e, dunque, non di documento sopravvenuto in corso di giudizio; in ogni caso, il contenuto del messaggio non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.  *** 
Definito il quadro processuale e ricostruite le posizioni delle parti, è necessario affrontare le questioni preliminari sollevate dai convenuti, la cui risoluzione costituisce il presupposto per l'esame del merito. 
Sulla decadenza ex art. 24 I convenuti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che la delibera è stata comunicata all'attrice il 24 gennaio 2024 e che l'azione giudiziale è stata proposta il 13 settembre 2024, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art.  24
Innanzitutto, va precisato che alla fattispecie in esame va applicato il termine decadenziale di cui all'art. 24 c.c. Ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. 10.4.2014, n. 8456), secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”. 
Ciò premesso, l'eccezione è fondata solamente nei confronti dei membri del ###, mentre deve essere rigettata nei confronti del ### Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma cd. 
Cartabia, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della parte chiamata, non dal mero deposito presso l'organismo. 
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza anche quando è facoltativa, ma solo se la comunicazione alla parte chiamata è provata (Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 4060: «Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione non si producono in assenza di prova della comunicazione alla parte chiamata, anche quando la mediazione sia volontaria; il mero deposito presso l'organismo non è sufficiente, dovendo applicarsi il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c.»). In tal senso, va richiamata Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 8473, la quale ha affermato che gli effetti si producono dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza del destinatario, dovendosi applicare il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c. («Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione si producono dal momento in cui la comunicazione della stessa perviene a conoscenza della parte chiamata, dovendosi applicare il principio di recettizietà dell'atto stragiudiziale ex art. 1335 c.c.»). 
Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata depositata il 3 luglio 2024, ma dalla documentazione in atti (comunicazione di attivazione della procedura di mediazione e verbale di mediazione del 30.7.2024) non risulta la prova della data di ricezione della comunicazione da parte dei convenuti, poiché mancano sia le ricevute delle pec (inviate al ### alla ### alle signore ### e ###, sia gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni inviate agli altri componenti del ### presso i rispettivi indirizzi di residenza. 
Si osserva che, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., la notifica alle convenute #### e ### quali persone fisiche, avrebbe dovuto essere eseguita, come per gli altri convenuti membri, presso il loro domicilio personale di residenza, e non inviata alla sede del ### Si evidenzia, altresì, che per le convenute #### e ### risultano persino errati i nominativi riportati sia nella domanda di mediazione, sia nell'intestazione del verbale negativo. 
Dall'errata notificazione eseguita presso l'indirizzo pec del ### consegue che nei confronti delle sopra citate convenute la notifica non può dirsi perfezionata, risultando viziata per nullità e inidonea a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio. 
La mancata allegazione degli avvisi di ricevimento e le irregolarità nelle notifiche poc'anzi citate impediscono di ritenere provata la conoscenza effettiva della domanda di mediazione per buon esito della notifica per quanto riguarda i componenti del ### o, quantomeno, che la notifica stessa si sia perfezionata nel termine utile per tutti i convenuti (ai fini interruttivi della decadenza).
Quanto invece alla notifica inviata via pec al ### in persona del ### pro tempore, la stessa, pur in assenza di produzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna, può ritenersi perfezionata poiché la ricezione si suppone avvenuta nel momento dell'invio della comunicazione, ovvero il 5 luglio 2024, data riportata nella comunicazione di attivazione della procedura di mediazione inviata dall'### è proprio il ### convenuto ad aver prodotto la comunicazione di avvio della procedura notificata, dalla quale si evince la data del 5 luglio 2024. 
Parte attrice sostiene che la prova dell'avvenuta notifica nei termini si possa ricavare per tutti i convenuti dal tenore del verbale di mediazione del 30 luglio 2024, laddove il mediatore attesta che “la domanda e la data del primo incontro sono stati regolarmente comunicati da ### alle parti”. Tale argomentazione non può essere condivisa dal momento che tale dichiarazione risulta generica e non certamente idonea a provare la data di ricezione della comunicazione da parte dei membri del ###. 
In ogni caso, si osserva che l'incontro di mediazione è avvenuto il 30 luglio 2024, mentre la scadenza del termine per impugnare la delibera del ### (notificata il 24 gennaio 2024) ricadeva nel giorno 25 luglio 2024; non può escludersi che le raccomandate siano state ritirate dai destinatari dopo il 25 luglio (pur se entro il 30 luglio), magari perché si è dovuto procedere ad una seconda spedizione per mancata consegna con ritorno al mittente della prima notifica o per altri motivi. Di qui, l'irrilevanza della attestazione del mediatore. 
Pertanto, come per le convenute #### e ### anche per gli altri membri del ###, in assenza di prova certa della data di ricezione della comunicazione di attivazione della mediazione per la mancata allegazione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, non può ritenersi interrotto il termine di decadenza con la comunicazione della domanda di mediazione; conseguentemente, nei confronti di tutti i membri convenuti l'azione proposta il 13 settembre 2024 deve considerarsi tardiva, essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica della delibera.
Il termine di decadenza deve invece ritenersi interrotto per il ### con l'invio tramite pec della domanda di mediazione, avvenuta il 5 luglio 2025.  ### di decadenza va, quindi, rigettata nei confronti del ### in persona della ### pro tempore ### con conseguente necessità di esame nel merito delle domande attoree. 
Sulla mancata presentazione del ricorso interno. 
I convenuti hanno anche eccepito la mancata proposizione del ricorso all'assemblea dei soci ex art. 5 ### sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto impugnare la delibera davanti all'organo interno prima di adire il giudice.  ### non è fondata. 
Il ricorso interno non costituisce condizione di procedibilità in senso stretto, ma rimedio endoassociativo facoltativo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione statutaria non può comprimere il diritto di azione ex art. 24 Cost., né introdurre una preclusione non prevista dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2022, n. 9443). 
Inoltre, nel caso concreto, l'attrice ha dimostrato di aver tentato ogni via conciliativa: ha inviato due raccomandate (doc. 2 e 3) per contestare la delibera e chiedere chiarimenti, senza ricevere riscontro; ha attivato la procedura di mediazione (doc. 10), cui i convenuti non hanno partecipato. Tali iniziative evidenziano la volontà di risolvere la controversia in via bonaria e rendono irrilevante la mancata proposizione del ricorso interno. 
Va aggiunto che lo ### (art. 25) prevede il ricorso all'assemblea come possibilità, non come obbligo inderogabile, e che la sua omissione non incide sulla validità dell'azione giudiziale (in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 431, secondo cui le clausole statutarie non possono introdurre condizioni di procedibilità non previste dalla legge).  *** 
Sulla legittimità della delibera ### le eccezioni preliminari e passando all'esame nel merito, ritiene il giudicante che la delibera del ### del 16 gennaio 2024, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2024, non sia conforme alle regole statutarie e ai principi generali di correttezza e buona fede. 
Essa si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né la delibera risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti.  ###. 8 dello ### prescrive che la qualifica di socio si perde “per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo ### per l'adesione all'### o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo ### quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'### o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'### e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'### Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass. Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). La compressione del diritto di difesa, oltre a contrastare con le norme statutarie, si pone in evidente violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio. 
Ne consegue che la delibera impugnata è illegittima e va annullata. 
Accertata l'illegittimità della delibera, la domanda di reintegra proposta dall'attrice deve essere accolta. La qualifica di socio, una volta validamente acquisita, non può essere revocata se non nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dallo ### e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). 
La reintegrazione costituisce il naturale effetto dell'annullamento della delibera illegittima, in quanto ripristina la situazione giuridica lesa e consente all'attrice di riacquisire i diritti connessi alla partecipazione associativa; tale soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, una volta accertata la nullità della delibera di esclusione, deve ordinare la reintegra del socio (Cass. Civ., Sez. I, 18.11.2015, n. 23628). 
Pertanto, l'attrice ### deve essere riammessa nel ### con pieno ripristino della sua posizione associativa. 
Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso spese ### sorte merita la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00, nonché la richiesta di rimborso delle spese per psicoterapia (€ 480,00) e per la procedura di mediazione (€ 500,00). 
Tali domande non possono essere accolte.  ### il consolidato orientamento delle ### (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), il danno non patrimoniale costituisce un dannoconseguenza e richiede la prova rigorosa dell'evento lesivo, del nesso causale tra la condotta imputata e il pregiudizio lamentato e della gravità della lesione, tale da incidere su diritti inviolabili della persona. 
Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell'accertata violazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la violazione di norme statutarie o regolamentari non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, occorrendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio alla persona” (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). 
Nel caso di specie, la relazione psicologica prodotta dall'attrice (doc. 11) evidenzia uno stato di ansia e turbamento, ma non dimostra in modo univoco che tale condizione sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. La giurisprudenza richiede che il danno sia provato “in modo specifico e non meramente presuntivo” (Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 29284); inoltre, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve essere allegato e provato nella sua effettività e gravità” (Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9651). 
Perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, la lesione deve riguardare diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come salute, dignità, reputazione. 
Nel caso in esame, non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di tali diritti. La Corte ha precisato che “il disagio emotivo o la mera sofferenza interiore, se non accompagnati da una compromissione seria e duratura della vita di relazione, non integrano un danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2021, n. 12174). 
In sintesi, la mera illegittimità della delibera non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in assenza di una lesione effettiva e dimostrata di diritti inviolabili. 
Venendo al caso di specie, parte attrice, la quale ha prospettato che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita relazionale e del suo tempo libero - segnatamente, la rinuncia alle amicizie sorte nell'ambiente, l'impossibilità di consumare i propri pasti nei locali del circolo con il proprio gruppo di amici e di partecipare agli eventi ivi organizzati, il forzoso abbandono del circolo anche da parte del marito, ipovedente, che per solidarietà e mancanza di supporto avrebbe anch'egli interrotto la frequentazione del centro sociale e, in ultimo, un danno alla sua onorabilità e immagine di fronte agli altri soci - tale da incidere sulla sua salute, vita familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti. 
Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal ###, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di ###
In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v.  paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il club ### e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 della comparsa di costituzione); ha, infine, contestato il preteso danno all'immagine, considerato che le determinazioni dell'assemblea dei soci del 25.2.2024 sono state adottate senza fare riferimento al nome dei soci (v. paragrafo 5.4 della comparsa di costituzione). 
Tali specifiche allegazioni difensive, volte a contestare la circostanza che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della vita relazionale e del tempo libero dell'attrice e una lesione della sua immagine, non sono state, a loro volta, contestate - come era suo onere - dalla parte attrice, la quale si è limitata a ribadire, in modo apodittico, la richiesta risarcitoria, senza, tuttavia, offrire alcuna prova a sostegno dei propri assunti. 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, rigettata. 
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per la psicoterapia e per la procedura di mediazione, trattandosi di spese rispetto alle quali non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porsi in collegamento, in termini eziologici, con la delibera di esclusione dal ### sociale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284; Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2018, n. 9651). Analogamente, le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili, come affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18.2.2020, n. 4060, secondo cui “le spese sostenute per iniziative stragiudiziali non obbligatorie non possono essere poste a carico della controparte” (proprio in merito alle spese di mediazione, Cass. civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284 ne ha escluso la ripetibilità, quando la procedura non è obbligatoria per legge). 
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite e del comportamento processuale delle parti. 
La parziale reciproca soccombenza e il fatto che la proposta conciliativa ex art.  185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 9.6.2025 (che prevedeva la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con compensazione integrale delle spese) sia stata rifiutata dall'attrice a causa del mancato riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio (v. note di trattazione scritta del 30.6.2025) per un danno, che, in realtà, è rimasto del tutto indimostrato, non avendo parte attrice articolato alcun mezzo di prova idoneo, giustifica la parziale compensazione, nella misura di due terzi delle spese di lite, con condanna del ### al pagamento del residuo terzo, liquidato secondo lo scaglione di riferimento, applicando i minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, essendosi svolta solo mediante trattazione scritta, senza assunzione di prove orali, sia per la fase decisionale, svoltasi nelle forme della discussione orale, e i valori medi per le restanti fasi.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1615/2024 R.G., così provvede: 1. annulla la delibera del 16 gennaio 2024 del ### del ### e, per l'effetto, dispone la riammissione di ### in qualità di socia del ### 2. rigetta le domande di risarcimento danni e di rimborso spese; 3. dichiara tenuto e condanna il convenuto ### alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di due terzi, si liquidano per la residua quota di un terzo in € 1.129,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge, e in € 79,00 per esborsi.
Così deciso in ### il ###

causa n. 1615/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Pietropaolo

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Giudice di Pace di Viterbo, Sentenza n. 21/2026 del 09-01-2026

... compensi d'avvocato, l'art. 636 c.p.c., comma 1, nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti, stabilire quanto competa al professionista, sulla base degli atti di causa. Difatti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio. La mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, può, perciò, essere (leggi tutto)...

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N.RG 3098 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3098/2024 R.G.  ### (###) nata a ### in data ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### - opponente -
E ### (###) nata a ### il ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### - opposta - sulle conclusioni, per l'opponente: “### l'###mo Tribunale adìto, “contrariis reiectis”: 1. in via preliminare ed in limite litis, dichiarare inammissibile il ricorso per ingiunzione di pagamento dell'Avv. ### in quanto incompleto nella propria instaurazione, poiché privo dei requisiti richiesti per le forme prescelte, in particolari in quanto scevro del parere di congruità dell'Ordine professionale e, all'uopo, revocare il decreto ingiuntivo emesso dall'### del
Giudice di ### di ####mo Sig. Presidente f.f. dott.ssa ### emesso in data ###, depositato in cancelleria in data ###, non provvisoriamente esecutivo, e notificato in data ### (decreto n. 1514/24 Ing., nel procedimento già iscritto al n. 2339/24
R.G.); 2. in via pregiudiziale, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, ad istanza dell'Avv. ### con il quale veniva ingiunto alla ###ra ### il pagamento dello “importo capitale di €. 724,15, oltre agli interessi di mora come richiesti, nonché le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. 239,00 di cui €. 2,00 per spese, €. 237,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. (se dovuta) come per legge ed a quelle successive occorrende” (cfr. all. 2), perché ingiusto e/o illegittimo e/o non fondato in fatto né in diritto, e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna opponente; 3. nel merito, dichiarare non dovuto l'importo preteso dall'Avv. ### e respingere comunque ogni domanda dell'opposta, perché quest'ultima non ha effettivamente e materialmente prestato alcuna attività professionale nei confronti della ###ra ### ovvero, nella deprecata ipotesi che dovesse accertarsi la sussistenza di una qualche attività professionale, modificare l'importo richiesto e dovuto da parte della ###ra ### in quanto oggettivamente sproporzionato per il tipo di attività che si asserisce esser stata posta in essere da parte dell'Avv. ### 4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, rivalsa C.A.P. ed I.V.A.”; per l'opposta: “### l'###mo Giudice di ### adito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1514/2024 del Giudice di ### di ### in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1514/2024, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva; con condanna della controparte alle refusione delle spese di cui al presente giudizio secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; sull'oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1514/2024. ### presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09. ### avvocato in proprio, ha chiesto ed ottenuto, presso l'### del Giudice di ### di ### l'emissione in data 8 ottobre 2024 del decreto ingiuntivo n. 1514/2024 con il quale è stato ingiunto a ### il pagamento dell'importo di ### 724,15, aumentato degli interessi moratori nonché delle spese di procedimento pari ad ### 239,00, maturato a titolo di compensi professionali per l'attività defensionale di solo studio svolta come difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 1923/2019 innanzi al GIP del Tribunale di #### ha dispiegato opposizione con ricorso eccependo l'infondatezza del diritto di credito ex adverso azionato in sede monitoria; ha dedotto al riguardo di essere stata indagata nell'ambito del procedimento penale n. 1923/19 R.G. G.I.P. ### Giudice per le ### dott. ### di essere stata destinataria di un decreto di fissazione per il giorno 14.02.2023 dell'udienza camerale di trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione promossa dal querelante, notificatole in data ###; di aver nominato in qualità di difensore di fiducia l'avv. ### il quale avrebbe provveduto subito ad informare l'avv. ### nominata medio tempore dal Giudice per le ### in qualità di difensore d'ufficio non avendo il ### proceduto a darle previo avviso della pendenza del procedimento penale, la quale non avrebbe svolto alcuna attività defensionale per suo conto; ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non corredato dal parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art. 636 c.p.c. e nel merito l'assenza di attività professionale della creditrice opposta e la sproporzione dei compensi richiesti.  ###. ### si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta rilevando l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo nelle ragioni creditorie già fatte proprie in sede monitoria; ha dedotto al riguardo sia l'ammissibilità dell'azione monitoria anche in assenza del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto i compensi richiesti sarebbero stati chiesti a suo dire nella misura del minimo tariffario in accordo con la sentenza delle ###
Cassazione n. 19427 dell'8.7.2021, sia il regolare svolgimento delle attività defensionali oggetto di compenso conseguite alla sua nomina in qualità di difensore d'ufficio; ha infine contestato l'eccessività delle somme azionate in quanto a suo dire parametrate al minimo previsto dalle tariffe professionali per la sola fase di studio.  ### preliminare formulata dall'opponente di inammissibilità del decreto ingiuntivo è fondata.  ###. 636 c.p.c. stabilisce al comma I che: “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”. 
La giurisprudenza di legittimità rileva al riguardo che “in tema di compensi d'avvocato, l'art. 636 c.p.c., comma 1, nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti, stabilire quanto competa al professionista, sulla base degli atti di causa. Difatti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio. La mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, può, perciò, essere eventualmente valutata sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria” (### n. ### del 2022). 
Il decreto ingiuntivo in opposizione ha ad oggetto compensi professionali maturati per il dedotto svolgimento di un'attività defensionale per conto dell'opponente e quantificati in ### 600,00, oltre oneri di legge, in misura superiore, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, a quella minima prevista dalla tariffe professionali vigenti, fissata in ### 426,00; è stato emesso senza che il prodromico ricorso fosse stato corredato dal preventivo parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### come imposto dall'art. 636 c.p.c. e deve pertanto andare senz'altro revocato in via preliminare, senza tuttavia alcuna preclusione all'ulteriore corso del giudizio e ad un'indagine sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata.
La domanda dell'opposta in punto di merito è solo parzialmente fondata.
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti in causa è senz'altro qualificabile giuridicamente come contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. del codice civile, posto che l'avv. ### ha dedotto di aver compiuto in favore di ### in ragione di un corrispettivo, una serie di servizi riconducibili sinteticamente ad attività defensionale di solo studio svolta come difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 1923/2019 innanzi al GIP del
Tribunale di ###
La materia del contendere e l'oggetto della cognizione rimessa nell'occasione al giudicante investono pertanto specificamente l'accertamento circa: 1) l'esistenza di un conferimento dell'incarico professionale; 2) l'avvenuta esecuzione delle prestazioni dedotte; 3) l'avveramento di un inadempimento dell'obbligo di corresponsione dei corrispettivi maturati; 4) la congruità degli importi azionati a titolo di corrispettivo. 
La prima questione trova una risposta di senso positivo rilevandosi che l'opposta è stata designata giudizialmente come difensore d'ufficio dell'opponente come emerge dalle risultanze di causa, ed in particolare dal decreto di fissazione dell'udienza camerale di trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso dal Giudice per le ### del Tribunale di ### e notificato all'opponente in data ### (doc. n. 1 del fascicolo monitorio dell'opposta).
La seconda questione trova anch'essa una risposta di senso positivo rilevandosi che l'opposta ha svolto nell'interesse dell'opponente, in qualità di suo difensore d'ufficio, l'attività defensionale di solo studio finalizzata alla partecipazione alla suddetta udienza camerale; si è in particolare impegnata a consultare presso la ### del Giudice per le ### del
Tribunale di ### il fascicolo penale interessato, come emerge dallo screenshot della relativa attestazione telematica in atti (doc. n. 3 del fascicolo monitorio dell'opposta), ed a estrarre da esso quelle basilari informazioni necessarie all'espletamento dell'attività difensiva come è dato evincere dal documento recante gli appunti da essa presi nell'occasione (doc. n. 4 del fascicolo dell'opposta) il quale, sebbene costituisca un atto a formazione unilaterale, contiene tuttavia taluni riferimenti al procedimento penale interessato, peraltro neanche ex adverso contestati nel contenuto, conoscibili unicamente attraverso la consultazione degli atti penali. 
La terza questione trova anch'essa una risposta di senso positivo rilevandosi che l'opponente non ha mai contestato l'omesso pagamento delle somme imputatele a titolo di corrispettivo e neanche ha mai addotto alcun fatto integralmente estintivo delle obbligazioni di pagamento azionate a suo carico, concentrando invero le proprie doglianze su altri profili.
La quarta questione trova infine una risposta solo parzialmente di segno positivo, rilevandosi che gli importi richiesti a titolo di compenso per l'attività professionale svolta non siano congrui e debbano andare opportunamente ridotti. ### ha svolto nell'interesse dell'opponente, come difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 1923/2019 innanzi al GIP del Tribunale di ### l'attività defensionale di solo studio ed ha chiesto la corresponsione di un importo autoliquidato nella misura di ### 600,00 oltre oneri di legge; deve tuttavia, considerate le tariffe forensi in materia penale dinanzi al GIP di cui al D.M. n. 55 del 2014 vigenti al momento in cui le prestazioni sono state espletate, riconoscersi a suo favore, a titolo di compensi professionali il minor importo di ### 298,00, considerato il valore minimo previsto, pari ad ### 426,00, ed applicata una riduzione ulteriore del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, delle quali non è stata data prova, da aumentare per rimborso delle spese generali al 15% e CPA come per legge.  ### deve pertanto andare condannata al pagamento in favore dell'opposta, a titolo di pagamento dei corrispettivi maturati, dell'importo complessivo di ### 358,65 (di cui ### 298,20 per compensi, ### 44,73 per rimborso delle spese generali al 15%, ### 13,72 per CPA ed ### 2,00 per bollo) a cui debbono andare sommati gli interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora risalente per tabulas alla data del 28 febbraio 2023 (doc. n. 5 del fascicolo monitorio dell'opposta).
Le spese di lite della fase monitoria debbono andare integralmente compensate tra le parti; quella di questa fase oppositiva per la metà debbono andare compensate, in ragione del solo parziale accoglimento delle ragioni creditorie, mentre per la restante metà debbo essere poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e liquidate a favore dell'opposta come in dispositivo, in considerazione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.  P.Q.M. il Giudice di ### adito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede: 1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1514/2024 emesso dal Giudice di ### di ### in data 8 ottobre 2024; 2. condanna l'opponente, ### al pagamento in favore dell'opposta, ### dell'importo di ### 358,65 oltre interessi decorrenti dalla data del 28 febbraio 2023 sino al saldo; 3. condanna altresì l'opponente, ### al rimborso in favore dell'opposta, ### delle spese di questo giudizio che liquida in ### 139,00 per compensi professionali, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso delle spese generali al 15% come per legge.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in ### lì 9 gennaio 2026.  

Il Giudice
di ### dott.


causa n. 3098/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Mandolini

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1830/2025 del 25-11-2025

... c.p.c. ed assegnava il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria. Esperita la mediazione e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, istruiva la causa mediante l'espletamento di CTU grafologica. Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 07.10.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. DIRITTO Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a DI per assenza di procura alle liti. In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta circa la nullità dell'atto introduttivo di parte opponente in quanto mancherebbe la procura alle liti. Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente si dal proprio atto introduttivo ha versato in atti la procura alle liti. Nello specifico nell' ingiunzione n. 588/2019 emessa dal tribunale di ### e notificata all'opponente in calce è stata apposta la procura a lite come, correttamente, indicato espressamente nella opposizione notificata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 2793 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### C.F ###, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. ### presso lo studio del quale sito in ####, al ### S. ### n. 65, ##### S.p.A. (p. I.V.A. ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. ### e dall'avv. ### sia unitamente che disgiuntamente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in #### n. 10 ###: Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2019 con cui il Tribunale di ### gli ha ingiunto di pagare, in favore di ### S.p.A. la somma complessiva di € 5.827,41, oltre interessi come richiesti nel ricorso e le spese di lite n virtù del mancato pagamento di alcuni ratei del contratto di finanziamento n.1076770, concluso nel 2008 con ### e successivamente ceduto dapprima a ### s.r.l. e da ultimo a ### Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### l'inesistenza del credito ingiunto in quanto apocrifa la sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria, l'usurarietà degli interessi nonché la prescrizione del credito. 
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in quanto privo di procura alle liti e di volersi avvalere del documento contrattuale di cui parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione e nel merito il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo. 
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed assegnava il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria. 
Esperita la mediazione e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, istruiva la causa mediante l'espletamento di CTU grafologica. 
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 07.10.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
DIRITTO Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a DI per assenza di procura alle liti. 
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta circa la nullità dell'atto introduttivo di parte opponente in quanto mancherebbe la procura alle liti. 
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente si dal proprio atto introduttivo ha versato in atti la procura alle liti. 
Nello specifico nell' ingiunzione n. 588/2019 emessa dal tribunale di ### e notificata all'opponente in calce è stata apposta la procura a lite come, correttamente, indicato espressamente nella opposizione notificata da parte dell'odierno opponente. 
Dunque, nessuna invalidità caratterizza l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, come sostenuto dall'opposta. 
Sul difetto di legittimazione attiva di ### A fondamento della propria domanda l'opposta ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito. 
La cessione del credito è un fatto costitutivo del diritto della cessionaria.  ### la Corte di cassazione “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016). 
La contestazione del difetto di titolarità del credito attiene quindi alla legittimazione attiva del soggetto che si afferma creditore, e cioè alla titolarità attiva del rapporto. Tale contestazione configura non un'eccezione bensì una mera difesa (cfr. Cass. Civ., 3765/2021; Cass. Civ., n. ###/2017), poiché non introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, bensì contesta l'esistenza di uno dei fatti costitutivi presupposti, ossia, come detto, la titolarità attiva del rapporto (cfr.  Civ., S.U., n. 2951/2016). 
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. S.U. cit.). 
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente ### non sarebbe legittimata ad agire in giudizio in quanto la documentazione prodotta non comproverebbe l'avvenuta cessione del credito. 
Orbene, parte opposta fin dal ricorso monitorio ha depositato in atti: 1)### del 22.10.2010 n.112, attestante la cessione del credito da ### a ### S.r.l., ### del 10.01.2013, foglio inserzioni n.4, attestante la cessione avvenuta tra ### s.r.l. e ### odierna opposta, il contratto azionato in sede monitoria, il piano di ammortamento, nonché la comunicazione di intervenuta cessione. 
Risulta altresì infondata, poi, l'avversa eccezione in ordine all'inidoneità degli atti allegati dall'opposta a rendere inidonea la cessione, atteso che, la Cassazione con sentenza n. 22151/2019 nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2, TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della ###"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie, avendo pertanto un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione ad personam. 
Ne discende, pertanto, valutata la documentazione offerta dalla cessionaria del credito, già illustrata in premessa, che la stessa abbia dato adeguata prova della cessione e, per l'effetto, della propria legittimazione attiva. 
Sulle risultanze della CTU grafologica ### già esposto in fatto parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento stipulato con ### s.p.a. in data ###. 
Pertanto, al fine di determinare se la sottoscrizione fosse o meno autografa, il giudice ha disposto consulenza grafologica. 
Il perito in premessa ha specificato che scopo della consulenza è quello di stabilire se la scrittura posta alla base dell'indagine possa essere ricondotta alla mano dell'odierno opponente. 
Nel caso in esame oggetto di verifica sono state “le 3 firme a nome apparente “### Vincenzo” apposte sul contratto denominato “richiesta di prestito personale” stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008”, le quali sono state comparate con le “firme certamente autografe del sig. ### Ieppariello”, apposte rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al d.i. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
In consulente ha specificato altresì che Il contratto in verifica, denominato “richiesta di prestito personale”, stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008, è stato visionato in originale, preliminarmente ad occhio nudo (analisi immediata), e poi esaminato attraverso diversi tipi di illuminazione (a luce radente e per trasparenza). 
Successivamente è stato ispezionato (analisi mediata o strumentale) con strumentazione ad hoc (lenti, microscopio digitale ### - ####, microscopio digitale ### munito di sorgente IR con radiazioni a 850 e 940 nanometri, lampada di ### a raggi U.V.) al fine di verificare la presenza di aloni, macchie, abrasioni, inchiostri sottostanti, tracce di grafite o di sostanze decoloranti. 
Il supporto cartaceo del documento in esame è risultato del tutto integro e privo di qualsiasi segno di contraffazione, escludendo pertanto l'ipotesi di falso documentale, restringendo il campo all'accertamento di un eventuale falso scritturale. 
Con riferimento poi alle sottoscrizioni apposte sul documento a nome apparente “### Vincenzo”, le stesse sono state vergate con penna a sfera di colore nero. 
Riferisce il CTU che le firme in verifica si presentano omogenee tra loro ed automatizzate, in tutte e tre è vergato prima il cognome e poi il nome, sono eseguite con movimento rapido, che evidenzia una buona abilità grafica. 
Inoltre, il cognome “Ieppariello” mostra un maggior grado di definizione letterale, mentre nel nome “Vincenzo” spicca l'esteso ed ampolloso allungo inferiore della “z”, ed i restanti grafemi del corpo centrale sono quasi filiformi. 
Di poi il consulente ha proseguito con lo studio analitico e dinamico delle firme in verifica, rappresentando che le stesse presentano un andamento fluido ed agevole, le forme si presentano evolute e personalizzate e la direzione delle verificande alterna gesti progressivi e regressivi. 
I primi “sospingono” il tracciato verso destra, presenti sia nel cognome “Ieppariello”, laddove l'asta delle “p” si “apre” in zona inferiore formando un peculiare collegamento in pince con la zona media, sia nel nome “Vincenzo”, nel quale l'asta della “z” compie il medesimo movimento leggero e progressivo per connettersi alla “o” finale. 
Con riferimento ai secondi si segnalano: nel cognome, le piccole “asole” formate sugli apici del tratto superiore a conca e alla base della “I” iniziale e il movimento esecutivo della “a”, vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario. 
Successivamente il consulente ha confrontato le firme in verifica con le firme certamente autografe del sig. ### apposte, come già precisato rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al D.I. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
Sul punto precisa il CTU che le firme autografe del sig. ### acquisite per lo svolgimento dell'incarico consentono un dettagliato studio della sua natura grafomotoria. 
Il loro esame longitudinale (osservazione in ordine cronologico), più in particolare, ha permesso di valutare il decorso grafomotorio (evoluzione del grafismo nel tempo) nonché l'ambito di variabilità della scrivente, ossia le sue “costanti” (elementi peculiari ricorrenti) e le sue “variabili” (modificazioni cicliche dei parametri grafici). 
Dall'analisi delle autografe del sig. ### (firme ### e ### del 2015, firma ### del 2019 e firme ###-### acquisite in occasione del saggio grafico del 2023), è emersa la presenza di innumerevoli costanti di valore dinamico-esecutive, accanto ad una variazione, intercorsa dopo il 2015, nella sola morfologia delle iniziali di cognome e nome, “I” e “V”. Mentre, invero, le due sottoscrizioni eseguite nel 2015 (epoca di rilascio della carta di identità n. ### emessa dal Comune di ### il ###) presentano entrambe l'iniziale “I” del cognome vergata in corsivo, e con avvio dal basso, e l'iniziale “V” del nome semplificata e conforme al carattere stampatello, la firma vergata nel 2019 (in calce al mandato) e quelle vergate nel 2023 (durante l'esecuzione del saggio grafico), hanno iniziali dallo stile diverso, essendo la “I” tracciata in stampatello e la “V” ispirata al modello scolastico corsivo, ferma restando la caratteristica destrutturazione del corpo centrale del grafismo ed il carattere pronunciato degli allunghi inferiori, riscontrati anche nelle comparative ### e ###. 
Accanto alla sola variazione delle iniziali si è rilevata, invero, in tutte le autografe del sig. ### la presenza delle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti. 
Inoltre, prosegue il CTU le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nel ductus e nel grado di evoluzione grafomotoria. 
Infatti, tanto nelle verificande che nella maggior parte delle comparative, invero, sono presenti i medesimi agili collegamenti in pince, che connettono, nel cognome “Ieppariello”, le “p” alla zona media e, nel nome “Vincenzo” la peculiare “z” alla “o” finale ed inoltre, tanto nelle autografe che nelle firme in verifica è sempre vergato prima il cognome e poi il nome. 
Prosegue il CTU riferendo che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nelle forme e negli aspetti strutturali e gestuali. 
Invero, le forme e gli schemi costruttivi delle sottoscrizioni autografe vergate nel 2015, in occasione della richiesta di rilascio della carta di identità n. ### del sig.  ### risultano pienamente convergenti con quelli delle firme in verifica. 
Più nel dettaglio, nel cognome “Ieppariello” si rilevano le seguenti concordanze sostanziali: la “I” iniziale, vergata in corsivo, trae orgine dal basso, laddove il movimento parte tracciando un profilo d'avvio lungo e ascendente, per poi eseguire il raccordo superiore a conca, annodato agli apici, ed infine discendere vergando il dorso della lettera, collegato alla successiva “e” con gesto che forma un piccolo inanellamento alla base; le due “p” presentano aste decise e prolungate, non solo verso il basso ma anche in zona superiore, e sono connesse alla zona media con un leggerissimo e peculiare collegamento in pince (eseguito, cioè, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto); la “a” seguente è vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario; la “o” finale ha l'occhiello ovalizzato (più lungo che largo). 
Nel nome “Vincenzo” si rilevano le seguenti convergenze morfo-strutturali e gestuali: la “V” iniziale è vergata in stampatello ed è seguita da un'alzata di penna; quanto alle lettere della zona media, tanto nella firma ### che in ### e ### sono identificabili solo la “i”, la “n” e la “o”; la “z” ha la medesima morfologia e dinamica esecutiva originale, ossia un nodo in zona superiore, un'asta obliqua decisamente prolungata verso il basso e, in ### - ### ed in ###, anche il peculiare collegamento in pince con la seguente “o”, vergato col medesimo gesto osservato nelle “pp” del cognome; la “o” finale è più schiacciata di quella del cognome, tanto nelle verificande che in ### e ###. 
Con riguardo alle firme autografe eseguite dal sig. ### nel 2019 e nel 2023 (### - ###) il CTU ha già evidenziato che esse presentano iniziali morfologicamente diverse dalle comparative ### e ### e, quindi, da quelle delle firme in accertamento. 
Tuttavia, ciò non inficia minimamente il giudizio circa l'autografia di queste ultime, non solo perché vi è piena convergenza tra esse e le autografe ### e ###, vergate in un tempo relativamente più vicino all'epoca delle contestate (ossia il 2008) e precedente rispetto all'instaurarsi del presente giudizio, ma anche perché, a parte la forma delle iniziali, tutti gli altri parametri grafologici delle sottoscrizioni - risultano convergenti con quelli osservati e descritti per le verificande. 
Di poi, il CTU riferisce che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nella direzione e nella tenuta del rigo, in quanto le comparative dell'odierno opponente alternano gesti progressivi e regressivi, così come le firme in accertamento e sono altresì convergenti nei rapporti dimensionali. 
Sul punto il CTU specifica che sussiste “una piena convergenza tra tutte le sottoscrizioni autografe del sig. ### e le verificande, atteso che sia nelle prime che nelle seconde si riscontra una accentuata sproporzione tra le zone grafiche: le lettere della zona media tendono alla destrutturazione (o sono addirittura omesse), mentre gli allunghi superiori ed inferiori sono del tutto prevalenti, essendo particolarmente estesi (in alto e in basso, con riferimento alle “p” del cognome, e soltanto in zona in feriore, con riguardo alla “z” del nome)”. 
Da ultimo il perito rappresenta che le firme in verifica e le firme autografe sono convergenti nel ritmo di inclinazione, presentandosi le une e le altre prevalentemente pendenti verso destra, nel ritmo di continuità, alternando stacchi e raggruppamenti, nel tratto e nella distribuzione della forza pressoria, in quanto il tratto delle autografe è rapido nella conduzione e prevalentemente curvilineo, così come quello delle firme in verifica. 
La pressione, invece, è in rilievo, tanto nelle comparative che nelle contestate, alternando, nelle une e nelle altre, tratti discendenti più appoggiati e tratti ascendenti più leggeri. 
Ciò chiarito, conclude il ### “dai confronti tra le firme contestate e le comparative del sig. ### vergate sul ### d'### relativo alla richiesta di rilascio della carta di identità del 12.02.2015, sono emerse concordanze oggettive che concernono le componenti più qualitative del grafismo, cioè quei contrassegni identificativi quali: il ductus e la velocità esecutiva, il livello grafomotorio, evoluto e personalizzato, la morfologia e l'iter ideativo e formativo delle lettere, i rapporti dimensionali, l'inclinazione, la direzione del tracciato, il ritmo di continuità, la qualità del tratto e la distribuzione della forza pressoria. 
Sono peraltro emerse concordanze sostanziali anche con riguardo alle autografe vergate dall'opponente nel 2019 e nel 2023, differendo queste ultime dalle firme in verifica soltanto per la morfologia delle iniziali di cognome e nome, ma risultando pienamente convergenti nella strutturazione degli altri grafemi ed in altri significativi parametri, quali: la fluidità del ductus, la morfologia delle lettere minuscole, la presenza di peculiari collegamenti progressivi in pince e di gesti regressivi (nodi ed inanellamenti), l'inclinazione, i rapporti dimensionali, il tratto e la pressione. 
Ciò conferma la convergenza delle firme contestate con le autografe, certamente riconducibili alla medesima fonte grafomotoria, atteso che due grafie devono considerarsi senz'altro omografe ... in presenza di sufficienti analogie o in assenza di fondamentali differenze ... (Osborn, 1929) o, ancor meglio, ... se i riscontri sono tanti e tali da escludere coincidenze casuali, in assenza di fondamentali differenze ...  (Hilton, 1981)”. 
Da quanto detto ne discende che le tre sottoscrizioni in verifica sono autografe, in quanto vergate dalla mano del sig. ### Sul petitum e sulla causa petendi ### opponente lamenta del tutto genericamente profili di nullità del contratto imputabili in tesi alla ritenuta applicazione di interessi usurari.  ###, oltre vagamente invocata, è risultata del tutto priva di riscontro documentale ed in ogni caso infondata nel merito. 
Invero, vaghe risultano le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. 
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del ### dalla ####”. (vedi Cassazione civile ### 20/06/2018, n.16303; Cass. ### 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. ###/2022). 
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta CTU contabile avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante. 
Sulla prescrizione del credito Da ultimo priva di fondamento è l'intervenuta prescrizione del credito vantato. 
Ed infatti, nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente stabilita. Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto in data ### e successivamente sono stati gli interessi fino al 2011. Inoltre, risulta documentato in atti che è stato poi comunicato all' opponente sollecito di pagamento in data ###, tramite raccomanda A/R che si è perfezionato in data ### per compiuta giacenza. 
Orbene, l'unicità del debito, seppur frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dalla data pattuita in contratto per il pagamento dell'ultima rata. 
Quanto appena detto è stato confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione la quale ha così chiarito: ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacche' unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047). 
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo.  ### alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza dell'opponente, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate. 
Anche le spese della ### già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2793/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 588/2017) e ### al pagamento della somma di euro 5.827,41 oltre interessi; 2. ### al pagamento di euro 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 3. PONE a definitivo carico dell'opponente le spese delle CTU già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in data 25 novembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 2793/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Maila Casale

M
1

Tribunale di Bari, Sentenza n. 559/2026 del 23-01-2026

... ### con collocamento prevalente presso la madre; di disciplinare il diritto di visita del padre, prevedendo incontri compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con le esigenze di studio, terapeutiche e ricreative del minore, previo accordo con la madre almeno quindici giorni prima o comunque non appena noti i turni lavorativi, stabilendo in ogni caso la permanenza del minore con il padre secondo un calendario dettagliato; di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; di disporre che l'### fosse corrisposto integralmente alla madre in ragione del collocamento prevalente del minore presso la stessa; nonché di condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite. All'udienza del 12.01.2026, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice delegato procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale riferiva che il resistente, successivamente alla cessazione della convivenza, aveva omesso per lungo tempo di esercitare il diritto/dovere di visita nei confronti del figlio, riprendendo gli incontri a partire dai mesi di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, ### 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei ### dott.ssa ### - Presidente dott.ssa ### - Giudice dott.ssa ### - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel ### degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5944, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### RICORRENTE CONTRO ### RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio ####udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.  #### e ### sono stati legati da una stabile relazione more uxorio dal 2013 al 2024, senza contrarre matrimonio. Dalla loro unione è nato ### (03.10.2015), minorenne e affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 1 secondo i criteri ###5, con compromissione associata del linguaggio, patologia diagnosticata nel 2018. 
Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, la ricorrente esponeva che, a far data dal mese di agosto 2024, la convivenza era cessata e il resistente aveva interrotto ogni rapporto con il figlio minore, per poi riprendere solo parzialmente i contatti con quest'ultimo dal mese di febbraio 2025, limitandosi a incontrarlo esclusivamente nella giornata della domenica. 
Sotto il profilo economico, la ricorrente deduceva che, a partire dal mese di agosto 2024, il resistente non aveva corrisposto alcun contributo al mantenimento del minore, venendo meno ai propri doveri genitoriali. La ricorrente evidenziava inoltre che, dal mese di novembre 2024, il resistente aveva unilateralmente richiesto e iniziato a percepire il 50% dell'### sino ad allora concordemente riscosso per intero dalla ### La stessa riferiva di aver esperito plurimi tentativi di componimento bonario, finalizzati alla regolamentazione consensuale del diritto/dovere di visita paterno e del contributo al mantenimento del figlio minore, rimasti tuttavia privi di esito. 
Da ultimo, la ricorrente evidenziava che in data ### il minore ### veniva riconosciuto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992”, con diagnosi di “disturbo dello spettro autistico - livello 1”, con conseguente riconoscimento dell'indennità di frequenza pari a € 345,00 mensili da settembre a giugno. Specificava, inoltre, che il minore era seguito nel percorso scolastico da una insegnante di sostegno e frequentava con cadenza trimestrale percorsi di logopedia, nonché attività motorie e di gruppo, le cui spese non risultavano integralmente coperte dal ### e dovevano pertanto essere sostenute in parte dai genitori. 
Con il predetto ricorso, dunque, ### chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ### con collocamento prevalente presso la madre; di disciplinare il diritto di visita del padre, prevedendo incontri compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con le esigenze di studio, terapeutiche e ricreative del minore, previo accordo con la madre almeno quindici giorni prima o comunque non appena noti i turni lavorativi, stabilendo in ogni caso la permanenza del minore con il padre secondo un calendario dettagliato; di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; di disporre che l'### fosse corrisposto integralmente alla madre in ragione del collocamento prevalente del minore presso la stessa; nonché di condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite. 
All'udienza del 12.01.2026, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice delegato procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale riferiva che il resistente, successivamente alla cessazione della convivenza, aveva omesso per lungo tempo di esercitare il diritto/dovere di visita nei confronti del figlio, riprendendo gli incontri a partire dai mesi di giugno/luglio 2025 e limitandoli alla sola giornata della domenica, e che, durante il periodo estivo, il minore aveva trascorso con il padre un breve periodo di vacanza della durata di cinque giorni. La ricorrente evidenziava che il figlio si recava volentieri dal padre e manifestava, pertanto, la volontà che il diritto/dovere di visita paterno fosse ampliato. La ricorrente dichiarava altresì che l'### ammontava a circa € 300,00 mensili, del quale il resistente percepiva il 50%, nonché di percepire un'indennità di frequenza pari a circa € 350,00 mensili. ### precisava, altresì, che il resistente non aveva mai corrisposto alcun contributo al mantenimento del figlio, né partecipato alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. La ricorrente rappresentava, infine, di svolgere un'attività lavorativa limitata a due ore mattutine presso una mensa sociale. 
Al termine dell'udienza, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, il ricorso va accolto nei termini che seguono. 
È incontroverso che la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata da tempo, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto al minore. 
Per quanto riguarda l'affidamento di ### non sono emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non risultando circostanze tali da far ritenere che tale modalità possa pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, in conformità, peraltro, alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente. Il minore dovrà essere collocato presso la madre, sita in ####, alla via ### n. 16, soluzione idonea ad assicurare la continuità dell'ambiente domestico e affettivo nel quale ### ha stabilmente costruito il proprio habitat. 
In ordine alla regolamentazione del diritto/dovere di visita tra lo ### e il figlio, il Collegio ritiene opportuno aderire alle previsioni contenute nel ricorso e nel piano genitoriale predisposto e sottoscritto dalla ricorrente, depositato in atti, in quanto conforme all'interesse superiore del minore e idoneo a garantire la continuità della relazione con il genitore non collocatario. 
Pertanto, il resistente potrà incontrare il figlio ### nei giorni e negli orari compatibili con i suoi turni di lavoro, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore, nonché della frequenza dei percorsi di logopedia e delle attività motorie e di gruppo, concordando gli incontri con la madre almeno quindici giorni prima ovvero non appena noti i calendari dei turni lavorativi. In ogni caso, lo ### terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, provvedendo al prelievo e al riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna ovvero altro luogo previamente concordato tra le parti. Quanto alla regolamentazione delle festività, ### trascorrerà le stesse con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: nel periodo natalizio, ad anni alterni, la ### e il giorno di ### ovvero i giorni 30 e 31 dicembre; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di ### e il Lunedì dell'### Nel periodo estivo, infine, i genitori concorderanno i giorni di ferie da trascorrere con il minore, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, dandone reciproca comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni. 
Tale decisione viene assunta alla luce dell'età attuale di ### (di anni 10) e della patologia riconosciutagli nel 2018, in quanto ### necessita di uno strumento di tutela del rapporto genitoriale con il padre, idoneo a preservare la continuità affettiva e a contrastare ogni rischio di progressivo allontanamento, specialmente nelle fasi di vita in cui il legame con i genitori tende fisiologicamente a ridefinirsi. 
Quanto al contributo economico per il mantenimento del minore, deve porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire mediante la somma di € 300,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2025 (mese del deposito del ricorso). Tale importo risulta equamente determinato alla luce delle rispettive condizioni economicopatrimoniali delle parti. 
In particolare, è emerso che lo ### - come dichiarato dalla ricorrente nel ricorso - svolge lavora come operaio presso una ditta di produzione di ghiaccio con sede ###reddito netto mensile pari a circa € 1.200,00. 
Va altresì evidenziato che il resistente coabita con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in ####, circostanza che comporta, di fatto, l'assenza di spese di locazione o mutuo, con conseguente significativa riduzione dei costi di vita e maggiore capacità contributiva. Tutto ciò garantisce allo ### un reddito stabile e continuativo, idoneo a far fronte agli obblighi di mantenimento in misura proporzionata. 
Diversamente, la ricorrente percepisce prevalentemente redditi di natura assistenziale e previdenziale, costituiti dall'### di ### per un importo pari a circa € 1.200,00 netti mensili. Inoltre, la ### vive con il figlio in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di € 500,00, oltre a sostenere spese per utenze domestiche pari a circa € 60,00 mensili, oneri ### per circa € 200,00 annui, nonché spese scolastiche quantificabili in circa € 50,00 mensili, come da documentazione prodotta in atti. All'udienza del 12.01.2026, la ricorrente ha altresì dichiarato di svolgere un'attività lavorativa marginale, limitata a due ore mattutine, presso una mensa sociale. 
È pertanto evidente che, dal confronto delle rispettive situazioni economicopatrimoniali, lo ### gode di una capacità reddituale sensibilmente superiore rispetto a quella della ### con conseguente necessità di un contributo al mantenimento del figlio coerente con tale squilibrio. 
Difatti, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il minore è titolare del diritto a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale, con conseguente diritto a beneficiare di un assegno di mantenimento idoneo a garantire il soddisfacimento di tali esigenze.  ### dovrà inoltre corrispondere le spese straordinarie che la ### dovesse affrontare nell'interesse del figlio ### nella misura del 50%, con applicazione del “### d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di ### in data ###. 
A ciò si aggiunge che il resistente ha omesso di adempiere all'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse del minore, maturando un ulteriore debito nei confronti della stessa. Tale condotta costituisce ulteriore elemento di valutazione nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento, dovendo lo stesso essere quantificato anche al fine di garantire stabilità economica e continuità assistenziale al minore. 
Infine, deve essere preso in considerazione il comportamento processuale del resistente, il quale, pur ritualmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio, condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e idonea a integrare gli estremi di cui all'art. 337-quater Per quanto riguarda l'### il Collegio ritiene che debba essere attribuito integralmente a ### in quanto genitore collocatario di ### oggi di anni 10. 
Alla soccombenza del resistente e al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore a € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio e introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale e, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data ### da ### nei confronti di ### così provvede: • affida il minore ### di anni 10, ad entrambi i genitori, che su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo; • dispone che il minore resti collocato presso l'abitazione materna, sita in ####, alla via ### n. 16; • dispone che il resistente incontri il figlio ### nei giorni e negli orari compatibili con i suoi turni di lavoro, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore, nonché della frequenza dei percorsi di logopedia e delle attività motorie e di gruppo, concordando gli incontri con la madre almeno quindici giorni prima ovvero non appena noti i calendari dei turni lavorativi. In ogni caso, lo ### terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, provvedendo al prelievo e al riaccompagnamento del minore presso l'abitazione materna ovvero altro luogo previamente concordato tra le parti. Quanto alla regolamentazione delle festività, ### trascorrerà le stesse con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza annuale: nel periodo natalizio, ad anni alterni, la ### e il giorno di ### ovvero i giorni 30 e 31 dicembre; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di ### e il Lunedì dell'### Nel periodo estivo, infine, i genitori concorderanno i giorni di ferie da trascorrere con il minore, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, dandone reciproca comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni; • pone a carico di ### l'obbligo di versare all'altro genitore, a decorrere da maggio 2025, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ### con decorrenza dal dì della domanda; il pagamento, soggetto a adeguamento ### annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati, nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future; • pone altresì a carico di ### nella misura del 50%, le spese straordinarie che ### dovesse sostenere nell'interesse di ### disponendosi che le parti si attengano al “### d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di ### • dispone che l'### per il figlio ### sia richiesto e corrisposto interamente in favore di ### genitore collocatario del figlio minore; • condanna ### al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.786,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 27,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; • dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.  ### così deciso nella camera di consiglio della ### 1^ Civile in data 20 gennaio 2026.   

Il Giudice
est. ### n. 5944/2025


causa n. 5944/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Cantore, Valeria Guaragnella

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