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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 267/2023 tra ##### e #### 22 gennaio 2026, alle ore 11,42; rilevato che il Tribunale ha disposto che l'odierna udienza fosse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio di note; rilevato altresì che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite; che i difensori di entrambe le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle note conclusive depositate; All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. qui di seguito redatta, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 267/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla c.so ### n. 16/B; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### M. Salvatori, ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 7; ### parti hanno concluso come da superiore verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ### e ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e in relazione al minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti).
Deduceva, in particolare, che, dopo essere stato licenziato, con raccomandata del 17/07/2019, dal datore di lavoro, ### S.p.a., l'attore aveva incaricato, in qualità di propri difensori, per ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, gli Avvocati, odierni convenuti, ### e ### Rilevava, tuttavia, che i professionisti incaricati erano incorsi in plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto).
Rappresentava di essersi altresì attivato per ovviare agli errori commessi dai difensori convenuti mediante incarico a diversi avvocati, i quali avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, e ss. della L. n. 92/2012 (sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che equiparava il ricorso ex art. 700 c.p.c. al rito ### ovvero al tentativo di conciliazione), tuttavia senza successo, nonostante l'opposizione all'ordinanza di rigetto, anch'essa respinta per intervenuta decadenza.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il colpevole inadempimento e/o inesatto inadempimento dei convenuti ### e ### in qualità di difensori dell'attore a seguito del licenziamento da quest'ultimo subito, e, quindi, la loro responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto di mandato professionale e/o dichiararsi non dovuto alcun compenso, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di € 799.481,25 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando la domanda avversa ed eccependo l'infondatezza della stessa, attesa la totale assenza di prova circa il danno che l'asserito inadempimento dei convenuti avesse cagionato, ed essendo le ragioni dedotte ex adverso del tutto inconsistenti.
Deducevano, in particolare, che, con una dichiarazione dal contenuto “sfrontatamente” confessorio, l'attore aveva ammesso, implicitamente, nell'atto introduttivo, che il licenziamento patito era incontestabile, essendo lo stesso effettivamente responsabile dell'ampia condotta assunta in danno del suo datore di lavoro ### ed avendo le azioni giudiziarie promosse contro quest'ultima contenuto e finalità marcatamente speculatori. Non sussistendo, dunque, valide ragioni per contestare il licenziamento, ogni azione volta alla sua impugnazione sarebbe stata comunque vana.
Rappresentavano che i ritardi addebitati ai difensori erano invece da attribuirsi al comportamento dell'attore, il quale aveva creato delle difficoltà sia nell'incontro con gli avvocati per raccogliere informazioni, documenti e conferire il mandato sia per il reperimento dei documenti, in gran parte già consegnati dall'attore ad altri legali. Inoltre, l'attore si era da sempre “difeso da solo”, prendendo decisioni, scrivendo impugnazioni e andando a riunioni con funzionari della ### motivo per il quale l'### a seguito dei fatti posti in essere dall'attore, si era insospettita (nella specie, come si evince nel verbale di incontro del 02/04/2019 - nel quale l'attore aveva ammesso le proprie responsabilità senza però apporre la propria sottoscrizione -, con le password di accesso, l'attore aveva estrapolato dal sistema informatico della ### l'elenco degli assegni circolari emessi e non incassati, comunicando tali sensibilissime informazioni a due “complici”, i quali gli avrebbero promesso “un regalino”, rendendosi complice di una colossale truffa, che aveva la finalità di clonare gli assegni circolari non incassati e che è altresì oggetto di indagine da parte della ### presso il ### di ###.
Chiedevano, pertanto, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 13/06/2024, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa ### formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa, non accettata.
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzioni documentali, espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testimoni a cura del Gop dott.ssa ### in sostituzione del Giudice titolare in congedo.
Con provvedimento del 16/07/2025, il Gop dott.ssa ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del periodo di congedo dello scrivente Giudice, titolare del procedimento, la causa veniva rinviata, con decreto dello scrivente del 7.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito telematico di note conclusive fino a dieci giorni prima di tale udienza.
All'odierna udienza, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c., come da superiore verbale di udienza. ***
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito evidenziati. ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti, ### e ### con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente dagli stessi tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, danni da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e dal minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti).
Giova premettere come, con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze. In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7410 del 23/03/2017).
Deve, al riguardo, rammentarsi che “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (Cass. civ., Sez. II, n. ### del 03/12/2025; cfr., tra le molte, anche Cass. civ., n. 10454 del 18/07/2002; Cass. civ., n. 6967 del 27/03/2006; Cass. civ., n. 18612 del 05/08/2013).
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, va sottolineato come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione era divenuta impossibile nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento.
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza, “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. III, n.2836 del 26/02/2002).
Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art. 1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza, della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di “risultato finale” - giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. civ., Sez. II, n. 4876 del 28/02/2014; Cass. civ., Sez. III, nn. 28991 e 28992 del 11/11/2019).
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di c.d. risultato intermedio deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso.
Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8494 del 06/05/2020). ### della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d. controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 25112 del 24/10/2017).
Dunque, la Suprema Corte, nel tempo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 2638 del 05/02/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 15032 del 28/05/2021; Cass. civ., Sez. III, n. 2348 del 26/01/2022; Cass. civ., III, n. 2109 del 19/01/2024).
In particolare, per determinare il nesso di causalità tra la condotta negligente del legale e l'esito del giudizio presupposto, il giudice, nello sviluppo di un ragionamento controfattuale, ipotizza quale sarebbe stato il decorso della causa in assenza dell'omissione imputata al difensore, confrontando il caso reale con quello ipotetico, e “fa sì il "processo al processo", ma solo fittiziamente, giacché si avvale di giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa "il processo direttamente"”; se l'adozione della condotta omessa non avrebbe modificato l'esito del giudizio, la negligenza del legale non può essere ritenuta causalmente efficiente al verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. III, ### del 19/11/2025).
In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
A tale riguardo, peraltro, preme rilevare che “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ., Sez. VI, n. 26908 del 26/11/2020).
Nel caso di specie, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova della propria pretesa, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è possibile individuare il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e le conseguenze dannose dall'attore lamentate.
Innanzitutto, le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata - solo in parte - la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento della propria attività professionale in favore dell'attore in qualità di difensori nella fase stragiudiziale e giudiziale della vicenda che ha interessato il suo licenziamento.
Come già rilevato, l'attore contesta ai convenuti di aver commesso plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto).
Vale premettere che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico professionale, altresì confermato, dal tenore degli atti relativi ai procedimenti di cui trattasi depositati nel presente giudizio (cfr. mandato del 28/10/2019 in calce all'istanza di conciliazione indirizzata all'### territoriale del lavoro di cui alla pag. 7 del doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice).
Con riferimento alla prima censura, dalla documentazione depositata in giudizio dall'attore, non emerge in realtà alcuna violazione dei termini di legge relativi al deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione dinanzi all'### territoriale del lavoro, depositata, nel caso di specie, in data ### - e quindi entro il ###, termine calcolato considerando il periodo di sospensione derivato dall'emergenza ###19 a decorrere dall'impugnazione del licenziamento con raccomandata del 12/09/2019 - ed alla stessa è seguita in risposta la comunicazione ad opera dell'### di non adesione della ### in data ### (cfr. doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice).
Con riferimento alle ulteriori censure, dall'analisi della documentazione versata agli atti, inerente alle attività giudiziali intraprese mediante i convenuti, in qualità di difensori designati, si evince effettivamente la sussistenza di taluni errori concretantisi in una grave negligenza professionale. In particolare, gioca un ruolo cruciale nella vicenda di cui è causa la scelta dei professionisti di agire in giudizio impugnando il licenziamento mediante l'introduzione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Come oculatamente rilevato da parte del Giudice del lavoro, occupatosi della controversia di cui trattasi, nonostante il rispetto dei termini di legge previsti sia per il deposito dell'istanza di conciliazione sia per la presentazione del ricorso giudiziale (depositato in data ###, e dunque entro sessanta giorni ex art. 6, comma 2, ult. periodo, della L. n. 604/1966 decorrenti dalla comunicazione di mancata adesione al tentativo di conciliazione dell'11/06/2020), “attesa la vocazione acceleratoria del procedimento ### il pericolo addotto a sostegno della domanda cautelare proposta dal lavoratore deve assumere una consistenza ancora maggiore, integrando il c.d. super periculum. Va rilevato, infatti, che presupposti indefettibili per la tutela in via d'urgenza sono il fumus boni iuris, espresso dalla fondatezza, pur basata su una cognizione sommaria, della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, rappresentato da un danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, sia pur da svolgersi con il più veloce ed efficace rito del lavoro. Nella concreta fattispecie dedotta va ritenuta, in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del periculum. Infatti la tutela cautelare ha un carattere residuale e dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dello speciale procedimento sommario introdotto dall'art. 1 della l. n. 92/12 (il c.d. “rito Fornero”), che assicura tempi particolarmente rapidi di definizione della controversia, sostanzialmente equiparabili al procedimento ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum va valutato con particolare rigore. In altri termini, pur non essendovi incompatibilità strutturale tra il “rito Fornero” e il procedimento ex art. 700 c.p.c., per la teorica maggiore tempestività della tutela cautelare, anche per la possibilità di chiedere, nell'ambito di quest'ultimo, un provvedimento inaudita altera parte e in aderenza ai principi di cui alla Corte Cost. n. 326/97 (cfr. anche ord, ### Ravenna 18 marzo 2013), un'impugnativa in sede cautelare del licenziamento assistito dall'art. 18 della l. n. 300/70 implica una valutazione del periculum ancor più pregnante, nel senso che la parte che agisce ha l'onere della prova che il ricorso al diverso strumento processuale avrebbe inciso, in misura marginalmente determinante, sui tempi della tutela e sull'irreparabilità del danno” e perciò “confortando l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice).
Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c.
è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice).
Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come già osservato, infatti, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso.
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento della impugnativa del licenziamento dell'attore, cristallizzato nella ### del rapporto di lavoro per giusta causa a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 28/06/2012 n. 92 del 16/07/2019, con decorrenza dal 16/05/2019 (cfr. doc. 9, all. 1, fasc. parte attrice).
E dunque confrontando il caso reale con quello ipotetico - vale a dire quello nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose -, il caso reale (nella specie: la reiezione del ricorso in via procedurale) e il caso ipotetico non verificato (laddove fosse stato incardinato un diverso rito) avrebbero condotto allo stesso risultato (negativo per l'assistito); il che priva la negligenza professionale degli odierni convenuti, pur sussistente, di una qualsivoglia incidenza eziologica al verificarsi del danno.
Quanto al danno per perdita di chance di esito vittorioso della lite, va condiviso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 6488 del 14/03/2017 e Cass. civ., Sez. Lav., n. 25727 del 15/10/2018).
Ciò posto, deve ritenersi che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non abbia fornito detta prova con riferimento alla chance di esito vittorioso della lite. ###, infatti, rilevati gli errori procedurali commessi dai difensori incaricati al momento dei fatti, non si è poi soffermato sulla dimostrazione delle prospettive di reale accoglimento delle proprie ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice).
A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo delle proprie credenziali e degli applicativi aziendali, nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e marzo 2019, senza alcuna attinenza con l'attività dal medesimo prestata, agli assegni circolari emessi dalla ### su richiesta di alcuni clienti, poi risultati oggetto di clonazione da ignoti al fine dell'illecito incasso (con truffa sventata nella maggior parte dei casi). Nella citata ### vengono indicati il numero di accessi effettuato per ogni cliente tramite la specifica matricola del dipendente, la filiale di accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice).
È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all. 3, fasc. parte attrice).
Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i quali non hanno saputo riferire in ordine alle specifiche condotte contestate dal datore di lavoro al dipendente, ad eccezione del teste #### operativo della ### S.p.a. Filiale di ### dall'01/06/1988, il quale ha spiegato il funzionamento della matricola e delle credenziali attribuite ai dipendenti della ### affermando che seppure “il dato della matricola è un dato conosciuto proprio per il fatto che noi dipendenti bancari siamo riconosciuti oltre che per il nome e cognome per la matricola che ci identifica a livello di istituto”, tuttavia “un operatore non può aver l'accesso al sistema solo con la matricola di un altro perché deve digitare anche la password”. Ha, inoltre, specificato di non essere a conoscenza di attacchi hacker operati negli ultimi due anni e mezzo (antecedenti alla citazione) a danno della ### ( verbale udienza del 16/05/2025).
Al riguardo, è evidente come costituisca obbligo del lavoratore, discendente dal rapporto di lavoro instaurato, garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti trattati e dell'utilizzo dei sistemi il cui accesso allo stesso è consentito, assicurandosi di non lasciare, ad esempio, la postazione di lavoro incustodita consentendo a terzi di accedervi mediante le proprie credenziali inserite.
Il giudizio controfattuale operabile allo stato degli atti, nei termini delineati dalla citata giurisprudenza in materia, pertanto, non può che esitare in una prognosi negativa all'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento.
Invero, anche laddove il procedimento fosse stato incardinato secondo un diverso rito, è opportuno rilevare che i fatti posti a fondamento del licenziamento operato dalla ### appaiono connotati da sufficiente fondatezza, specialmente alla luce della carenza di prove contrarie fornite dall'attore al fine di dimostrare la non veridicità delle condotte contestate dal datore di lavoro.
Non risulta neppure convincente la tesi dell'attore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato effettuato in risposta e a seguito della controversia avvenuta tra dipendente e ### riguardo ad una assenza riscontrata dall'### presso il domicilio del dipendente in occasione di una assenza per malattia. In primis, come si evince dalla sentenza n. 71 del 17/09/2014 emessa dal ### di Larino, la materia del contendere era cessata per intervenuto accordo tra le parti e, in secundis, non risulta sufficientemente circostanziata la tesi dell'attore a fronte invece dei solidi fatti addebitati al medesimo dalla ### alla luce altresì della risalenza dei fatti relativi alla menzionata controversia tra le parti, che ne esclude con elevata probabilità ogni legame con il licenziamento avvenuto nell'anno 2019.
Non vi è, in generale, sufficiente prova che gli addebiti disciplinari mossi all'attore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la ### non fossero fondati; pertanto, anche laddove non vi fossero stati gli errori procedurali posti in essere dai convenuti nella difesa giudiziale dell'attore, il risultato - consistente nella reiezione dell'impugnativa del licenziamento - sarebbe stato, con elevata probabilità, il medesimo.
Di talché risulta reciso il nesso di causalità tra la condotta negligente dei convenuti, ancorché sussistente e acclarata, e i danni lamentati dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla condotta negligente dei convenuti deve, dunque, essere respinta.
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute, ### e ### calcolate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio espletate, vengono poste a carico di parte attrice, ### secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. ### di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 267/2023, sulla domanda proposta da ### contro ### e ### così provvede: 1. rigetta la domanda attorea; 2. condanna l'attore, ### a rimborsare al difensore dei convenuti, ### e ### Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 29.193,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario. ### resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti ### deciso il ### Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)
causa n. 267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliana Bartolomei