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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14315/2024 del 22-05-2024

... eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la ### ra 27/11/### - la propria indebita esclusione dai t avoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. B.2.1.a. Giova premettere che, a differ enza di quan to erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal ### bis del ### I del ### del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo ### quater del ### I del ### (artt. 281 decies - 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. Diversamente dai procedim enti caratterizzati, sul pian o strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappre senta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l. , in perso na del ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e dife so dall'### (pec dichiarata : ###), in virtù di procura in calc e al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale nonché di ####, in persona del presidente del consiglio di amministraz ione e legale rappresentante pro tempo re; rappresentata e dife sa dall'### (pec dichiara ta: ###), in virt ù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; nei confronti di ### A s.r.l., in p ersona de l ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e difeso dall'### (pec dichiarata : 3 ###), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di ### -intimata e di ##### -intimati avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal ### relatore, ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### udito, con rigu ardo al ricorso iscritto al n. 2 2122/2020 , l'Avv.  ### udito il Pubb lico Ministero, in persona d el #### il quale, in relazione al ricorso iscritto al 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne h a chiesto il rigetto.  ### 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la ### di ### di ### - premesso ch e, in d ata 19 o ttobre 200 9, tra ### el ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Digitel”) e ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Televoip”) era stato stipulato un contratto in forza 4 del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla ret e locale di ### s.p.a. (di seguito an che, brevemente, “Telecom”), al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto; che, a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni, ### s.r.l. aveva prestato una polizza fideiussoria a p rima richiesta, rilasciata da essa banca, per l'importo di ### 100.000; e che, in data 14 dicemb re 2017, ### s.r.l. aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento della predetta somma - convenne in giud izio, din anzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le socie tà, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di ### s.r.l. e in favore di ### s.r.l.; b) che fosse accertat o il grave inadempimento di ### tel ### s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con ### s.r.l.; c) e che fosse dichiarata l'invalidità o l'inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di ### s.r.l.. 
Nel contradit torio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di ### s.r.l. integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia. 
Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l'inadempimento di ### tel (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con ###, per violazion e dell'obbligo, imp ostole con provvedimenti dell'### della ### e del ### di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con ### s.p.a., le era stato inibito, da parte della stessa ### l'accesso alla rete di interconnessione ### con conseguente impossibilità di 5 continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l'operatività sul mercato.  2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale ### s.r.l. (la quale invocò l'accertamento della natura di fideiussione della polizza e la d eclaratoria della sua inefficacia in ragio ne dell'inadempimento di ### ) e ap pello incidentale sia la ### di ### di ### (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa ### s.r.l., che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrispondente domanda della controparte contrattuale. 
La Corte d'appello dell'### con sentenza 15 maggio 2020, 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni della ### di ### di ### e di ### dichiarando l'inefficacia della polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.  la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l' exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento della società garantita e, per l'altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto da parte sua, per av ere richiesto l'escussione della pol izza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito, a causa dell'interruzione dell'accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confro nti dall'Aut orità ### della ### e del ### Più analiticamente, il giudice d'appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un 6 lato, era eme rso che ### aveva allegato, a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l'esistenza di una forte esposizione debitoria di ### ip nei suoi confro nti, la q uale, al febb raio 2017, sarebbe ammontata ad ### 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla ### di ### di ###, avrebbe sfiorato l'importo di ### 500.000; dall'altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, ### aveva «in corso d inanzi all'### un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con ### nel corso del quale l'### di garanzia aveva em esso due provvedimenti diretti ad inibirle l'accesso ai servizi di interconnessione della ### ed erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l'esposizione debitoria di ### nei riguardi di ### e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con cont inuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. 
Queste vicende - ad avviso della Corte territoriale - per un verso, davano conto del grave inademp imento di ### s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l'oggetto principale del negozio stipulato con ### quest'ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti; per altro verso, rendevano palese l'abuso del diritto da parte della stessa ### la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibili tà di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione della «ormai reale ed oggettiva» interruzione da parte di ### de i servizi d i interco nnession e 7 precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, «pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa».  ### rte abruzzese, pe raltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell'impugnazione di ### s.r.l., ha anche ritenuto che ### s.r.l. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del c ontratto principale per grave inadempimento della ### dichiarand o inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello.  3. La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da ### s.r.l. in liquidazione sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione. 
Quest'ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2 021, n. 1 157 della stessa Corte d'app ello dell'### in diversa composizione, contro la quale ### s.r.l.  ha proposto un distinto ricorso per cassazione.  4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la senten za dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G..   5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso la ### di ### di ### ha resistito altresì, con distinto controricorso, il ### della società ### s.r.l ., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. 
Al ricorso incidentale d el ### ha resist ito con controricorso la ricorrente principale ### s.r.l.. 8 6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il ### della società ### s.r.l., mentre non hanno svolto difese né la Ban ca di ### o ### rativo di ### a né le persone fisiche intimate, ### di ##### già soci di ### s.r.l., volontariamente inte rvenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al ### della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale.  7. La trat tazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale ### s.r.l. e la ### di ### di ### avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere e ffettuata unitame nte a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondo delle due impugnazioni. 
La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica. 
Il pub blico ministero ha presentato memorie: in relaz ione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. 
In ordine al primo ricorso tu tte le p arti costituite hann o depositato memoria per l'udienza; ### s.r.l. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. 
Con provved imento reso in udienza, il ricorso iscritto al 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al 22122/2020 R.G. (più risalente).  RAGIONI DELLA DECISIONE 9 A. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dic hiarato inammissib ile l'istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020. 
Questa Corte, infatti, ha affermato - e reiteratamente ribadito - non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere ri uniti (in quan to le due sentenze, i ntegrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente u n unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità , posso no essere ogget to di esame contestuale e di un'unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui qu estioni assumon o carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). 
A.1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. e dell'art.  402 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell'errore revocatorio di cu i all'impugnazione per revocazione, nonché per motivazi one apparente perché contraddittoria)». 
A.1.a. Nell'impugnare la sentenza d'appello (n. 684/2020) per revocazione, ### s.r.l. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ..  ### l'impugnante, precisamente, l'errore sarebbe consistito nel ritenere che l'esposizione debitoria di ### verso ### fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato 10 dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili; copia di un decret o ingiun tivo non opposto e messo dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d'appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l'escussione della garanzia era st ata richiesta p er un credit o relativo al rapporto tra ### e ### matu rato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente ver ificatesi in ordine al rapporto tra ### e ### A.1.b. Con la sent enza n. 1157/2021, la Corte d'appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la s entenza gravata pe r revocazione) h a dichiarato inammissibile l'impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha rite nuto che, «pur volendo ade rire alla tesi di ### l'individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controp arte si è tradotta in u n inesat to appre zzamento d elle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l'eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell'accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l'inadempiment o del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con ### e il provved imento inibitorio dell'### aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest'ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza. 
A.1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, ### s.r.l. si duole che essa pronuncia, «riferendosi al connotato della decisività dell'errore revocatorio, non ne 11 effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “### aspetti d ella vicenda però attengono pi ù direttamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l'eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e ome ttendo di considerare che, al cont rario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga o pportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori re quisiti, accedendo prop rio alla struttura bi fasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottopo sta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l'errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l'anteriorità dell'insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell'exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell'istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato. 
Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell'errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nel la sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso», «compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto al la base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da ### la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale qu esti one de ll'anterior ità del credito vantato da ### per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema d ell'applicabili tà dell'istituto dell'exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». 
A.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 12 A.1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. 
Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell'errore denunciato, ma anch e - prima ancora - il rilievo che, quand'anche si volesse ammettere la sussisten za del det to errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezz amento delle risultan ze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Poiché il motivo di ricorso pe r cassazione censura soltan to la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento dell'impugnata statuizione di inammissibilit à della re vocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed auton ome, ciascuna delle qu ali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustif icare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annu llament o della sentenza ( 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 
A.1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. 
Al rigu ardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 13 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiest o dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità qual e nulli tà processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la mot ivazione sia totalmente man cante o me ramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermaz ioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivame nte incom prensibile, purché il vizio emerga dal testo dell a sentenza impugn ata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 /10/2017, n. 23940; 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). 
Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l'altro, sono individuabili due distinte rationes decidendi, una delle quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame. 
A.1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decision e impugnata, giova, poi , rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione dell'errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione. 
Invero, in sede di valutazione delle prove documentali versate in atti, il giudice d'appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da 14 circa 130.000 ### a circa 500.000 ### dell'esposizione debitoria di ### verso ### el (esposizione allegata da que st'ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la ### di ### di ### in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verific azione di fatti (addirittura esitati nell'esclusione della possibilità di ### di accedere alla rete di interconnessione della ### a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall'### e, quindi, nell'impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obb ligata con il medesimo contratto d a cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione. 
Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2 017 (ritenute rilevanti in funzione dell'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d'appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all'esposizione debitoria di ### nel periodo precedente era dipeso, non già dall'erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua irrilevanza in funzione della statuizione di merito emettenda. 
Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. 
A.2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art.  360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all'istituto dell'exceptio doli, corr elati al contratto autonomo di ga ranzia ( artt.  1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio 15 revocatorio impugnato; nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile 16345/2018».  ### s.r.l. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succit ate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell'exceptio doli generalis; sostiene che, contrariament e a quanto ri tenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell'anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con T elecom e il provvedimento assunto dall'### non rappresentavano «certo fatti sopravvenu ti idonei a d eterminare l'estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da ### A.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. 
A.2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a cens urare la sentenza che ha dich iarato inammissibile l'istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo dell'eventuale errore del giudice d'appello, ma non anche l'autonoma e dist inta ratio decide ndi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunqu e nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo. 16 A.2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l'insussistenza o la non decisività dell'errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inam missibilità dell'istanza di ricusazione), bensì, piu ttosto, il giudizio di fondatezza dell'eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dall a banca garante in funzione d i paralizzare l'iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. 
Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 - già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) - piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. 
Nell'ambito di quest'ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legitt imità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribad ire il carattere illegittimo e abusi vo dell'escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a ### dal contratto stipulato con ### (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell'economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con ### e nella taciuta inibizione all'accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo de ll'eventuale errore sulla sussistenza dell'esposizione debitoria di ### nel periodo anteriore al febbraio 2017. 
Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività dell'errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statuizione di 17 inammissibilità della revocazione, quell a diretta a cen surare la mancanza dei presupposti dell' exceptio doli è inammissibile perché - come correttamente osservato dal ### - attiene, non alla revocazione de lla sentenza d'appello ma al merito dell'accoglimento, da parte della stessa, dell' exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della doman da di escussione della garanzia autonoma. 
A.3. In defi nitiva, il ricorso proposto da ### el ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### deve essere rigettato. 
B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello n. 684/2020 della Corte territo riale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i m otivi posti a fondament o del ricorso principale proposto dalla stessa ### s.r.l. in liquidazione, per poi passare al lo scrutinio dell'unico mezzo del ricorso inciden tale proposto dal ### di ### s.r.l.. 
B.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da ### nei confronti di ### attestanti l'anteriorità dei crediti di Di gitel rispetto all'insorgenza dell'obbligo infor mativo - di cui a lla ### 27/17/### del 15 novem bre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell'### del febbraio 2017 - dedotto alla base dell' exceptio doli contestata a ### La senten za impugnata è censurata per avere asse ritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di ### verso ### (e quindi dell'inadempimento di quest'ultima nei confronti della prima) rispetto all'obbligo informativo 18 sorto a carico dell a stessa ### per effett o dei provvedimenti dall'### della ### e del ### La società ricorrente de duce che la rilevante esposizione debitoria di ### nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest'ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale pe riodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria; al contrario, l'obbligo, da parte sua, di informare ### delle vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con ### e all'interruzione dell'accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti dell'### del 2017. 
Osserva, al riguardo , che la p reesistenza del proprio credito rispetto all'insorgenza dell'obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in p articolare, mediante l'estratto autentico del ### (già prodotto n el giudizio di primo grado), attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da ### nei confronti d i ###, non ché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). 
Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di ### era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l'escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relaz ione alla parallela “vicen da Telecom” a far tempo dal febbraio 2017. 19 B.1.1. Il mot ivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi. 
B.1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio - novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell'esposizione debitoria di ### verso ### (passata da circa 130.000 ### a circa 500.000 ### era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione della pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la ### di ### di ### La Corte d'appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce dell'exceptio doli sollevata dall'istituto di credito, ha debitament e preso in considerazione tale circostanza (che ha reputat o documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di ### el al giudizio di verifica del la regolarità dei rapporti con ### esitato, oltre che in in iziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l'esposizione debitoria di ### verso ### persino nell'inibizione d ella possibilità di ### di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc. dd. resellers, tra cui, in particolare, la stessa ### i ser vizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato. 
Dalla considerazione di tali vicende - che, secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, ### aveva fraudolentemente taciuto a ### - il giudice d'appello ha tratto l'altrettanto motivato - e come tale insindacabile - giudizio di merito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza. 20 La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro, nell 'omessa considerazione dell'esposizione debitoria di ### relativa al periodo precedente; al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui ### s.r.l. aveva allegato il rilevan te inadempimento di Te levoip ### s.r.l.), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che «al febbraio 2017» il debito di ### già ammontava a circa 130.000 ### per poi passare a circa 500.000 ### nel dicembre successivo; con tale considerazione, lun gi dal non considerare che il deb ito preesistesse alle vicende verificat esi in p rossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l'implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017. 
La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quan to il giudice del merito non h a omesso di considerare la situazione debitoria di ### s.r.l. anteriore al 2017, ma l'ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di merito sull'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. 
B.1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato - concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del ### - che la Corte d'appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento dell'exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintiv i della pretesa del creditore di escut ere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale) 21 circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un'eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile - sempre alla stre gua della valu tazione di merito effettuata -, la cond otta abusiva dello stesso creditore, il quale, nell'escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con T elecom e all'impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito. 
Tenuto conto di ciò, l'eventual e omessa consid erazione del carattere risalente del debito gravante su quest'ultimo, quand'anche sussistente, sarebbe stata irrilevan te (con consegu ente difetto di decisività del fatto di cui - in thesi - si sarebbe omesso l'esame) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. 
Il prim o motivo del ricorso p rincipale avverso la sentenza 684/2020, pertanto, deve essere rigettato. 
B.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «### degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da ### nei confronti di ### fatto uso dei propri poteri istruttori d'ufficio: i) richiedendo un'integrazione documentale; ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione riten uti rilevant i; ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario». 22 La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l'interruzione, da parte di T elecom, dei servizi di accesso all'infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore; la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con ### la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un'adeguata istruzione probatoria. 
Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa - anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta - aveva stigmatizzato l'inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una “cognizione sommaria”. 
Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso d ei pote ri istruttori officiosi attribuitigli dall'art. 702 ter, comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa; dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall'art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. 
Deduce, infine, che l'asserita violazione dell'obbligo di informativa (dall'accertamento della quale il giudice d'appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e 23 correttezza nell'esecuzione del contratto stipulato con ### s.r.l.) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo g rado) attestante l'avvenuta impugnazione della delibera presidenziale 72/17/### del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo; sottolinea, al riguardo, che, con l'impugnazione di tale provvedimento essa aveva in teso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da ### ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra ### e ### che gli interventi dell'### della ### e del ### cui essa aveva contestato - eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la ### ra 27/11/### - la propria indebita esclusione dai t avoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. 
B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. 
B.2.1.a. Giova premettere che, a differ enza di quan to erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal ### bis del ### I del ### del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo ### quater del ### I del ### (artt. 281 decies - 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. 
Diversamente dai procedim enti caratterizzati, sul pian o strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si 24 tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e que lli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con ri to sommario si caratte rizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrapp one ai procedimenti con rit o formale (proprio dell'ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento. 
In tal senso va letto l'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc.  (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove «è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo ch e ritiene più opportuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli «indispensabili» ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l'art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). 
B.2.1.b. Va pure osservato - sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame - che la lettura dell'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giu dizio a cogni zione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall'altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio. 
Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non att ribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle eccezioni 25 proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). 
Analogamente, l'art.702 quater cod. proc. civ. (sempre n ella formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio della disponibilità delle prove ma stabilisce i li miti entro i quali opera , per le part i, la preclusione istruttoria. 
È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d'appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le u niche ipotesi di rimessio ne in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. 
B.2.1.c. Ciò prem esso, il motivo di ricorso in esame, n el contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostan za che l'esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/ 05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stat o specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo - al di là della generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame -, avrebbe dovuto indicare al giud ice d'appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, 26 mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l'onere di evidenziare - in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle quest ioni in discussione - la ritenuta incompatibilità della causa con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). 
B.2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l'accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la qua le risulterebbe smentita dall'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall'### e dalla denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla ### Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede ###motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell'assoluta irrilevanza delle vicende evocate in ordine a quell'accertamento, atte so che sul dovere d i ### di informare ### del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall'### della ### e del ### non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l'effetto di escludere l'accesso di ### all'infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell'impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers) i servizi promessi. 
B.3. In definitiva, il ricorso principale proposto da ### s.r.l. in liqu idazione avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte d'appello dell'### va rigettato. 27 C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal ### della società ### s.r.l., quest'ultimo, con l'unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia «### dell'art. 345 1° c. Cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte terr itoriale dich iarato la inammissibilità, in quanto nuo va, della domanda (di ### di risoluzione del contratto 19 .10.2009 (“Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con D igitel ### ora ### La senten za d'appello è censurata n ella parte in cui, in sostanziale parziale accog limento dell'impugnazione proposta da ### s.r.l., ha ritenuto che ### s.r.l. non avesse «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del cont ratto principale per grave inadempimento della ### dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 34 5 cod. proc civ. , la domanda medesima formulata in appello. 
Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e rispost a in primo grado, con cui si e ra invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra ### e ### in ragione dell'inadempimento della prima. 
C.1. Il motivo è infondato. 
C.1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell'interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la ### di ### di ### e il debitore (### s.r.l.) si fossero «limitati a sollevare l'exceptio doli con riferimento all'escussione della garanzia» e ha espressamente escluso che ### avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per 28 inadempimento di ### coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla senten za di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l'inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. 
C.1.b. Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corret to eserciz io dell'operazione inte rpretativa, vengano violati i l imiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispon denza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). 
C.1.c. Nel cas o in esame, lungi dall'essersi ver ificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da ### con la comparsa di risposta in primo grado. 
Questa società, infatti, stando alla trascrizione dello stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto , all'atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, «accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto ripassato tra la ### e ### (recte: ###, stante il grave inadempimento della ### fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia d ella fideiussione prestata dalla BCC di ### in data 16 dicembre 2009». 29 Risulta, pertanto, evidente - lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invad ere il potere interpretativ o della domanda riservato al giudice del merito - che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall'istituto di credito garante, ### non aveva inteso allargare l'oggetto d el giudizio oltre i limiti della d omanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d'azione , dell'exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte d ella creditrice, l'accoglimento della quale avrebbe dovuto implicare l'accertamento, incidenter tantum, dell'inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. 
Anche il ricorso incidentale proposto dal ### della società ### s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. 
D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l.), avverso la sentenza 684/2020 della stessa Corte d'appello. 
E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a disposi tivo in favore dell'### stante l'ammissione della parte costituita vittoriosa (### s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. 
Le spese del giudizio di legittimità relative al rap porto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra Digit el ### s.r.l. e il ### s.r.l. van no compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza; quelle 30 relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra ### s.r.l. e la ### di ### di ### seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
F. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte della società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione per la cassaz ione della sentenza della Corte d 'appello dell'### 21 luglio 2021, n. 1157; condanna ### s.r.l. in liqui dazione a rimbo rsare al ### di ### s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell'### dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto; 31 2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'### 15 maggio 2020, n . 684; compensa le sp ese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ### della società ### ip ### s.r. l. e ### s.r.l. in liquidazione; condanna ### s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla ### d i ### di ### le sp ese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in ### 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e del ricorrente incidentale, al comp etente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

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Tribunale di Grosseto, Ordinanza del 04-04-2023

... in detto giudizio, promosso da nelle forme del rito sommario di cognizione nei confronti di e avente ad oggetto un'opposizione avverso un precetto dell'importo di 5.821,36 euro, con comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'opposizione (cfr. all. 1 fasc. ricorrente), ha partecipato all'udienza di comparizione del 04.04.2017 e a quella di discussione conclusiva del 19.09.2017, depositando altresì note finali in vista della discussione della causa (cfr. verbali di causa in fasc. ricorrente). Risulta che con ordinanza del 03.04.2018 il Tribunale di Grosseto ha rigettato le domande di condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). Ciò posto, sussiste il diritto dell'Avv. a ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta nel suddetto giudizio in favore di S ignori, ### e ### In ordine all'entità del compenso, questo, laddove non sia pattuito dalle parti, è determinato secondo le tariffe professionali vigenti (art. 2233 c.c.). Nel caso in cui il compenso sia relativo all'attività giudiziale del professionista, esso deve essere liquidato in base alle tariffe vigenti al momento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.V.G. n. 689/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il collegio composto dai ### - Dott.ssa ### - Presidente - Dott. ### - Giudice rel.  - Dott. ### - Giudice nella causa pendente tra AVV. rappresentata e difesa dall'Avv. #### RICORRENTE e rappresentati e difesi dall'Avv. ### RESISTENTI visto il provvedimento del Giudice Delegato del 28.03.2023; premesso che con decreto presidenziale n. 51/2022 del 15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato al Giudice Dott. ### quale relatore; letti gli atti e i documenti depositati; ha emesso la seguente ORDINANZA ### 14 D. LGS. N. 150/2011 ### ricorrente domanda la condanna dei resistenti, quali eredi di ### al pagamento dell'importo di 28.691,68 euro, ciascuno per la propria quota ereditaria, a ### titolo di compensi per l'attività professionale prestata nel giudizio n. 1052/2016 R.G.  svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto. 
Sul punto, deve osservarsi che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare il titolo giuridico su cui si fonda il credito nonché l'esigibilità e l'entità dello stesso, potendo allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. S.U.  13533/2001). 
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta pacifico tra le parti che l'Avv.  a bbia prestato assistenza legale ai signori ### di cui i resistenti sono eredi, ### e ### nell'ambito del giudizio n. 1052/2016 R.G. svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto. 
Risulta in particolare che l'Avv. nell'interesse dei propri assistiti, si sia costituito in detto giudizio, promosso da nelle forme del rito sommario di cognizione nei confronti di e avente ad oggetto un'opposizione avverso un precetto dell'importo di 5.821,36 euro, con comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'opposizione (cfr. all. 1 fasc.  ricorrente), ha partecipato all'udienza di comparizione del 04.04.2017 e a quella di discussione conclusiva del 19.09.2017, depositando altresì note finali in vista della discussione della causa (cfr. verbali di causa in fasc. ricorrente). 
Risulta che con ordinanza del 03.04.2018 il Tribunale di Grosseto ha rigettato le domande di condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). 
Ciò posto, sussiste il diritto dell'Avv. a ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta nel suddetto giudizio in favore di S ignori, ### e ### In ordine all'entità del compenso, questo, laddove non sia pattuito dalle parti, è determinato secondo le tariffe professionali vigenti (art. 2233 c.c.). 
Nel caso in cui il compenso sia relativo all'attività giudiziale del professionista, esso deve essere liquidato in base alle tariffe vigenti al momento della conclusione dell'incarico [...] ### professionale e della liquidazione operata dall'organo giudicante (cfr. Cass. Civ.  241/2016). 
Ciò risulta confermato altresì dall'art. 1 del D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore per la regolazione delle tariffe professionali forensi. 
Nel caso di specie, in assenza di un preventivo accordo tra il difensore il proprio assistito in relazione all'entità del compenso spettante, occorre avere riguardo alle tariffe professionali vigenti. 
Sul punto, deve ritenersi applicabile al caso di specie il D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il ###, essendo stato definito il procedimento cui si riferisce il compenso per cui è causa con ordinanza del 03.04.2018 del Tribunale di Grosseto. 
Ebbene, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Inoltre, secondo lo stesso disposto “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Deve inoltre, rilevarsi che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 55/2014, il compenso è liquidato per fasi; il compenso relativo alle fasi di introduzione attiene alle attività inerenti a “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”; quello relativo alla fase istruttoria attiene alle attività concernenti “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”. 
Infine, deve rilevarsi che ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore, il valore della causa si determina ai sensi del codice di procedura civile. 
Ciò posto, tenuto conto delle attività concretamente svolte dal difensore nel suddetto giudizio e in precedenza illustrate e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigenti nonché della natura e della complessità della causa in cui il ricorrente ha prestato assistenza legale (vertente in materia di opposizione preventiva all'esecuzione); tenuto conto che il valore della controversia nel caso di specie debba desumersi dal valore del credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.), avendo avuto ad oggetto il giudizio n. 1052/2016 R.G. un'opposizione preventiva all'esecuzione fondata su un precetto inerente a un credito di 5.821,36 euro (cfr. ricorso di in atti), il collegio ritiene ragionevole liquidare in favore del ricorrente, per l'attività di assistenza prestata in favore dei propri assistiti nel giudizio civile sopra richiamato svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto l'importo di 2.500,00 euro. 
Sull'importo suddetto devono essere riconosciute le spese generali al 15%, la C.P.A. al 4% e l'IVA al 22%, sicché l'importo complessivo spettante all'odierno ricorrente è pari a 3.647,80 euro. 
Ciò posto, gli odierni resistenti invocano la parziarietà dell'obbligazione di pagamento del compenso dovuto al ricorrente, deducendo di essere tenuti solo per un terzo dell'importo complessivo, pari alla quota dovuta da ### e quindi ciascuno in ### via ereditaria per un terzo del predetto importo e dunque per 1/9 dell'importo complessivo. 
Sul punto il collegio osserva che l'obbligazione dei signori #### e ### è da considerarsi solidale ai sensi dell'art. 1292 Invero, il credito dell'odierno ricorrente scaturisce dalla medesima fonte dell'obbligazione (l'espletamento dell'incarico professionale) e ricorre l'unicità della prestazione dovuta (desumibile dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo cui l'avvocato che difende più parti ha comunque diritto a un unico compenso), dovendosi peraltro presumersi la solidarietà passiva in caso di più obbligati tenuti alla medesima prestazione in base a un'unica fonte dell'obbligazione (art. 1292 c.c.). 
Dunque, il ricorrente vanta nei confronti dei suddetti assistiti un credito di natura solidale, di cui può esigere l'intero da ciascun debitore solidale. 
Nondimeno, deve rilevarsi che gli odierni resistenti sono pacificamente gli eredi di ### che è uno dei condebitori solidali. 
Ai sensi dell'art. 1295 c.c. l'obbligazione solidale si divide tra gli eredi di uno dei condebitori in proporzione delle rispettive quote. 
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità “con la morte di un debitore, in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria” (Cass. Civ. n. 13291/1999; Cass. Civ. n. 22426/2014). 
In sostanza, all'esito della morte di uno dei debitori in solido, permane il vincolo solidale tra gli eredi del debitore deceduto e gli altri condebitori solidali, ma riceve una limitazione, nel senso che ogni erede rimane solidalmente obbligato con gli altri condebitori solidali originari solo sino alla concorrenza della propria quota ereditaria, calcolata sull'intera prestazione. Ne consegue che il creditore potrà agire contro ciascuno degli eredi solo per la frazione dell'intera prestazione che sia proporzionale alla quota ereditaria di ciascuno, senza che si crei tra gli eredi alcun vincolo di solidarietà. ### Nel caso di specie, ciò importa che gli odierni resistenti rispondono del debito solidale solo entro i limiti delle rispettive quote ereditarie che, per stessa prospettazione dei resistenti, non contestata dal ricorrente, sono pari a un terzo ciascuna, sicché gli stessi vanno condannati al pagamento dell'importo sopra indicato nei limiti ciascuno della propria quota ereditaria pari a un terzo, salvo il diritto di regresso verso gli altri condebitori in solido. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della controversia.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.  n. 689/2020, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna i resistenti e a l pagamento in favore dell'Avv.  de ll'importo di 3.647,80 euro, ciascuno entro i limiti della propria quota ereditaria per le ragioni di cui in motivazione; 2) pone definitivamente le spese di lite a carico dei resistenti e li condanna in solido al rimborso in favore del ricorrente della somma di 164,85 euro a titolo di spese e della somma di 1.300,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge. 
Si comunichi. 
Grosseto, 04.04.2023 IL PRESIDENTE 

IL GIUDICE
EST. Dott.ssa #####


causa n. 689/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
1

Tribunale di Genova, Ordinanza del 19-07-2024

... Chiedevano, pertanto, di essere estromessi dal presente procedimento. I ###ri e si costituivano senza opporsi alle domande formulate in giudizio e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Infine, si costituiva il ### eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva non essendo proprietario di alcuno dei fondi che sarebbero gravati dalla costituzione della servitù coattiva. In subordine, chiedeva che la stessa venisse costituita e realizzata con il minor aggravio possibile per il fondo da asservire. All'udienza del 14 luglio 2021 il Giudice ordinava l'estromissione dal processo, per carenza di legittimazione passiva, dei sigg.ri e . In data 4 aprile 2022 il rito ordinario veniva convertito in rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.. La causa veniva istruita mediante ammissione di CTU e all'esito del deposito della ### con ordinanza del 09.11.2023, il Giudice rinviava all'udienza di discussione ex art. 702 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali fino al giorno stesso di udienza. Successivamente, lette le note conclusionali delle parti e ritenuto che la ### nella parte in cui stimava l'indennizzo spettante alla proprietà servente , (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 luglio 2024, ha pronunciato nel procedimento iscritto al n.r.g. 3396/2021, avente ad oggetto domanda di costituzione coattiva di servitù pedonale e carrabile, promosso da con gli Avv.ti ### e ### contro con l'Avv.  con l'Avv. ### con l'Avv.  contumace contumace e con gli Avv.ti ### e #### 2 CONVENUTI in cui le parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: ### : “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria al fine di convocare il CTU a chiarimenti e/o per confermare, eventualmente anche per iscritto con relazione tecnica suppletiva, le circostanze indicate a verbale all'udienza del 10 febbraio 2023, così provvedere: - dichiarare, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1051 Cod. Civile, la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile ex artt. 1032 e seguenti ### Civile in favore del compendio immobiliare di proprietà della signora ed a carico dei fondi in proprietà dei convenuti, stabilendo le modalità, il percorso e gli interventi necessari per l'esercizio del diritto di passaggio ed ordinando al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni; - accertare e quantificare le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053 Cod. 
Civile (senza peraltro computare nell'indennità il costo originario in tesi sostenuto per la realizzazione della ### vicinale della ###; - respingere la domanda riconvenzionale formulata dal signor (volta ad ottenere la costituzione coattiva di servitù di passaggio sul fondo in proprietà della esponente) siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; - in via subordinata, nel non creduto caso di accoglimento anche soltanto parziale della domanda riconvenzionale avversaria, determinare l'indennità spettante alla signora in ragione dell'imposizione della servitù coattiva di passaggio, da liquidarsi eventualmente in via equitativa; - in ogni caso, condannare i signori e al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio, nonché delle spese di CTU (in quanto costoro si sono opposti alla domanda di costituzione coattiva della servitù). 
Con compensazione delle spese e degli onorari di causa nei confronti dei convenuti che non si sono opposti alle domande attoree (signori e e di quelli che non si sono costituiti nel giudizio (signori e .” ###: “A) In via principale e nel merito ed in adesione, dichiarare fondate le domande proposte in via principale dall'attrice, ###ra , avanzate nei confronti della ###ra ### 3 B) sempre in via principale e nel merito, laddove il ### adito ritenesse fondate le domande svolte dall'attrice nei confronti dell'odierna conchiudente, accertare e quantificare le indennità spettanti alla ###ra p roprietaria dei fondi che saranno dichiarati serventi, individuati a catasto al ### 31, mappali 131, 224, 471 e 473, anche e per gli effetti dell'art. 1043 cod. civ.; C) in via riconvenzionale e/o domanda trasversale e nel merito, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1051 cod. civ. e costituire coattivamente un diritto di servitù di passo pedonale e carrabile ex artt. 1032 e seguenti cod. civ., in favore del fondo dominante di proprietà della ###ra individuati a catasto al ### 31, mappali 131, 224, 471 e 473, ed a carico del fondo servente di proprietà del ### , individuati a catasto al ### 25 mappale 468, stabilendo altresì le modalità, il percorso e gli interventi necessari per l'esercizio del diritto di passaggio, ordinando al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni, ed infine accertando e quantificando l'indennità spettante al proprietario del fondo servente individuati a catasto al ### 25 mappale 468 (### ), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1053 cod. civ.; D) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre che rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.” ### : “Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo comunque ogni meglio visto accertamento e/o provevdimento: Respingere in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata la domanda di costituzione di servitù di passaggio carrabile a carico del fondo dell'esponente e determinare l'indennità spettante all'esponente avuto riguardo alla servitù di passaggio pedonale, anche con riferimento alla strada vicinale, in misura pari ad ### 5.000 o comunque nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero sussistere i presupposti per la costituzione di servitù coattiva di passaggio carrabile: i) Individuare il percorso, le modalità e gli interventi necessari per l'esercizio del passaggio con modalità tali da non ledere e/o comprimere il diritto dell'esponente di poter liberamente fruire della sua proprietà anche ad uso di posteggio di moto-veicoli/autoveicoli preservando l'attuale stato luoghi non solo sotto l'aspetto della sicurezza ma anche sotto l'aspetto naturistico/naturalistico; ### 4 ii) determinare l'indennità spettante all'esponente avuto riguardo non solo alla quota relativa alla servitù di passaggio carrabile ma altresì alla quota parte relativa alla prodoromica servitù di passaggio pedonale, anche con riferimento alla strada vicinale, in misura pari ad ### 25.000 o comunque nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. 
In ogni caso, in via ### trasversale: - accertare, ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 Cod. Civ. l'esistenza dei presupposti ed al fine dichiarare, ex art. art. 1032 Cod. Civ., la costituzione di servitù di passaggio pedonale e la servitù di passaggio carrabile in favore del compendio immobiliare come meglio individuato in premessa (mappale 221), di proprietà del signor ed a carico del fondo di proprietà della convenuta (mappale 224), signora nata a ### il 3 ottobre 1966 ed ivi residente ###(Cod. 
Fisc. ) stabilendo se del caso le modalità, il percorso e gli interventi necessari per l'esercizio del diritto di passaggio ed ordinando al competente ### dei registri ### e al responsabile dell'ufficio catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni.  ed inoltre, in ogni caso, in via riconvenzionale: - accertare, ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 Cod. Civ. l'esistenza dei presupposti ed al fine dichiarare, ex art. art. 1032 Cod. Civ., la costituzione di servitù di passaggio pedonale e la servitù di passaggio carrabile in favore del compendio immobiliare come meglio individuato in premessa (mappale 221), di proprietà del signor ed a carico del fondo di proprietà dell'attrice (mappale 122), signora , stabilendo se del caso le modalità, il percorso e gli interventi necessari per l'esercizio del diritto di passaggio ed ordinando al competente ### dei registri ### e al responsabile dell'ufficio catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni. 
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.” ### “Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo ogni meglio visto accertamento: - in via preliminare accertare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato e/o della domanda trasversale formulata nei suoi confronti dalla signora per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nei confronti dell'esponente; - in via principale, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente nell'ambito del presente giudizio con conseguente estromissione dell'esponente; ### 5 - In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero sussistere i presupposti per la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale / carrabile a carico del fondo dell'esponente: i) Individuare il percorso, le modalità e gli interventi necessari per l'esercizio del passaggio con modalità tali da non ledere e/o comprimere il diritto dell'esponente di poter liberamente fruire della sua proprietà preservando l'attuale stato luoghi non solo sotto l'aspetto della sicurezza ma anche sotto l'aspetto naturistico/naturalistico; ii) determinare l'indennità spettante all'esponente avuto riguardo non solo alla quota relativa alla servitù di passaggio carrabile ma altresì alla quota parte relativa alla prodromica servitù di passaggio pedonale come meglio vista e ritenuta da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. 
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.” Per e “Piaccia all'###mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previa ogni altra meglio vista pronunzia anche istruttoria: - accertare e dichiarare il diritto o meno di parte attrice alla costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1032 e ss. Cod. Civ. in favore del proprio compendio immobiliare ed a carico ### del fondo di proprietà degli esponenti, ed in caso positivo statuendo le modalità, il percorso e gli interventi necessari - a spese di parte attrice come dalla stessa richiesto - per l'esercizio di detto diritto di passaggio, ivi incluso il regime delle spese di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della strada così eventualmente realizzata con particolare riguardo alla piccola porzione di proprietà degli esponenti, nonché accertando e quantificando l'indennità spettante agli esponenti ex art. 1053 Cod. Civ. come già domandato dalla stessa parte attrice in citazione. 
In ogni caso con compensazione delle spese di giudizio nei confronti di parte attrice ed in ogni caso, per quanto possa eventualmente in futuro occorrere, anche nei confronti delle altre parti del presente giudizio, salvo non vi siano domande da parte di questi ultimi nei confronti degli esponenti al momento non ancora riscontrate.” la seguente ### 6 ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.  1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive ###ra con atto di citazione del 09.04.2021, conveniva in giudizio i ###ri, , , e affinché venisse dichiarata, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c., la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile ex artt. 1032 e 1051 c.c. in favore dei fondi di proprietà dell'attrice ed a carico dei fondi in proprietà dei convenuti, stabilendo le modalità, il percorso e gli interventi necessari per l'esercizio del diritto di passaggio ed ordinando al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni. 
La stessa chiedeva, altresì, di quantificare le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi, ai sensi dell'art. 1053 c.c., dichiarandosi sin da subito disposta ad offrirle in pagamento. 
A sostegno delle domande formulate, parte attrice deduceva: - che è proprietaria in ### località ### (cfr. docc. nn. 1 e 2), di un appartamento in un fabbricato bifamiliare, individuato a catasto al ### 25, mappale 462, subalterni 3 e 4, con annessi un ampio appezzamento di terreno censito al ### 25, mappale 122, ed una piccola costruzione utilizzata come magazzino censita al ### 25, mappale 491; - che il compendio immobiliare risulterebbe privo di accesso pedonale e carrabile alla pubblica via; - che l'accesso sarebbe possibile esclusivamente transitando su una strada vicinale in comproprietà fra la signora (proprietaria dei terreni individuati a catasto al ### 31 mappali 131, 224, 471 e 473), i signori e (co mproprietari d el map pale 189 ), il signor (proprietario del mappale 468), il signor (proprietario del mappale 474), i signori e (comproprietari del mappale ### 7 2127) ed i signori e (comproprietari del mappale 2238), nonché percorrendo un tratto esclusivamente pedonale di proprietà del signor , per i primi 20 mt circa, e di proprietà della signora p er quanto attiene alla scalinata finale; - di avere già raggiunto un'intesa con la convenuta ###ra per la realizzazione delle opere necessarie (sub doc. 5). 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la ###ra chiedendo, a sua volta, la costituzione di servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà. Deduceva di essere proprietaria, a sua volta, di un compendio immobiliare totalmente intercluso e, pertanto, proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del ### al fine di richiedere al Giudice adito la costituzione coattiva di un diritto di servitù di passo pedonale e carrabile a favore del fondo di sua proprietà. 
Si costituiva il ### dichiarando di non opporsi alla costituzione di una servitù di passo pedonale, purché a fronte di congrua indennità ex art. 1053 c.c. Contestava, invece, la sussistenza dei requisiti necessari per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile, non essendo stata dimostrata l'utilità che tale diritto apporterebbe ai fondi dominanti e Il sig. deduceva che la servitù avrebbe comportato esclusivamente un vantaggio personale, in termini di comodità, all'attrice e alla ###ra co me ta le inidoneo a legittimare la costituzione coattiva di servitù di passaggio carraio. Ciò, inoltre, avrebbe determinato una inaccettabile compromissione del diritto di godimento dei fondi di sua proprietà interessati dal transito carraio i quali, a suo dire, con la costituzione della servitù richiesta dalla sig.ra , sarebbero divenuti totalmente inutilizzabili (specialmente rispetto alla porzione che, esponeva, aver adibito al parcheggio dei veicoli di sua proprietà). 
Inoltre formulava domanda riconvenzionale volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, a suo favore sui terreni delle ###re e mediante allungamento della strada già esistente, con le medesime caratteristiche descritte nel progetto sub doc. 8 di parte attrice. ### 8 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano i ###ri e rappresentando che in data ### i beni immobili erano stati tutti ceduti al ### ed ec cependo, pe r t ale r agione, l a pr opria c arenza d i le gittimazione pass iva. 
Chiedevano, pertanto, di essere estromessi dal presente procedimento. 
I ###ri e si costituivano senza opporsi alle domande formulate in giudizio e chiedendo la compensazione delle spese di lite. 
Infine, si costituiva il ### eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva non essendo proprietario di alcuno dei fondi che sarebbero gravati dalla costituzione della servitù coattiva. In subordine, chiedeva che la stessa venisse costituita e realizzata con il minor aggravio possibile per il fondo da asservire. 
All'udienza del 14 luglio 2021 il Giudice ordinava l'estromissione dal processo, per carenza di legittimazione passiva, dei sigg.ri e . 
In data 4 aprile 2022 il rito ordinario veniva convertito in rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.. 
La causa veniva istruita mediante ammissione di CTU e all'esito del deposito della ### con ordinanza del 09.11.2023, il Giudice rinviava all'udienza di discussione ex art. 702 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali fino al giorno stesso di udienza. 
Successivamente, lette le note conclusionali delle parti e ritenuto che la ### nella parte in cui stimava l'indennizzo spettante alla proprietà servente , meritasse un approfondimento, veniva richiesta un'integrazione della relazione volta a precisare se ed in che misura il ### avrebbe subito la perdita del parcheggio a causa della costituzione della servitù a favore delle ###re e A seguito di deposito del sopra descritto supplemento di ### la causa veniva nuovamente rinviata per discussione ex art. 702 ter c.p.c.  2. Sulle domande di costituzione di servitù coattiva formulate dalla ###ra e dalla ###ra ###. contesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1051 c.c. per la costituzione coattiva di un passaggio carraio a favore delle proprietà e ### 9 sostenendo che non fosse sufficiente la sola circostanza dell'interclusione del fondo, dovendo essere dimostrata altresì che, dalla servitù coattiva, il bene immobile conseguirebbe un'utilità. Sul punto deduce che, nel caso di specie, la servitù di passaggio reclamata non recherebbe alcuna utilità reale ai fondi di proprietà e ma esclusivamente vantaggi personali a queste ultime. 
Si osserva in diritto che, a norma dell'art. 1051 c.c., la servitù coattiva di passaggio presuppone l'interclusione assoluta o relativa che, secondo quanto precisato dalla Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 23/05/2013, n. 12819) ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è “circondato da fondi altrui”. In giurisprudenza e in dottrina si afferma che per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio non è necessaria un'interclusione assoluta, ipotesi in cui il fondo dominante è circondato da altri fondi e non ha alcuna uscita, diretta o indiretta, sulla via pubblica, ma è sufficiente anche un'interclusione relativa, ipotesi in cui, pur esistendo la possibilità di una comunicazione tra il fondo dominante e la via pubblica, il proprietario non può praticare l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio. 
Alla stregua del citato principio giurisprudenziale si osserva che il CTU ha acclarato la sostanziale interclusione carraia dei fondi. 
Si osserva che l'interclusione dei fondi e , rispetto al transito carraio - come osserva il CTU - rende di fatto inutilizzabili i due fondi che, privi di qualsiasi collegamento carrabile e, disponendo, solo di un impervio sentiero di campagna per accedere alla via pubblica (come confermato dal ###, non potrebbero all'evidenza essere oggetto né di interventi di riqualificazione edilizia ai fini abitativi né di “conduzione” ai fini agricoli. 
Talché non pare possano esservi dubbi sull'inerenza dell'utilità ai fondi e non ai soggetti titolari. 
Non pare superfluo richiamare sul punto i rilievi svolti dal CTU a pagina 11 della relazione peritale del 3.2.2023. ###, dopo aver rilevato che il solo accesso pedonale ai fondi e v viene esclusivamente mediante un sentiero pedonale, ha evidenziato che tale via di accesso (solo pedonale) rendeva inutilizzabile il fondo per qualsiasi uso abitativo o agricolo e concludeva sul punto osservando che “le ricognizioni effettuate dal sottoscritto CTU durante le O.P., unitamente al ###, hanno oggettivamente confermato l'interclusione carrabile ### 10 del compendio di proprietà attrice, ### e della convenuta ### , con la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva di cui all'art. 1031 ###”. 
Sul punto secondo consolidato orientamento della Cassazione: “il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto, alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051 c.c., comma 2) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire […] da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenendo presente che, vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del “minimo mezzo”, nel senso che l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante, e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 20553/2021). 
Talché, stante l'attuale inesistenza di qualsiasi collegamento carrabile e agevole collegamento pedonale sulla strada pubblica, si ritiene non possa esservi dubbi sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione della invocata servitù a favore delle proprietà e Per quanto attiene al tracciato del percorso il CTU ha evidenziato, senza che siano state prospettate soluzioni alternative, che il tracciato maggiormente idoneo ad assicurare l'accesso alla via pubblica ai due fondi interclusi e quello prospettato nell'atto di citazione mediante la prosecuzione della “### vicinale della Liggia”. 
Si osserva, altresì, che secondo le rilevazioni del ### il terreno di proprietà del convenuto, ### i dentificato al ### quale ### 23 Mapp.189, non viene in alcun modo interessato dalla soluzione in atti proposta da parte ### 11 attrice, Sig.ra che - appunto - prevede la creazione di un tratto in prosecuzione della “### della Liggia” posto che tale prolungamento della strada, sul quale dovrebbe essere esercitata la costituenda servitù, non interseca in alcun modo le attuali murature di contenimento in pietrame a secco del terreno di proprietà del convenuto ### il quale, dunque, appare privo di legittimazione passiva rispetto alla invocata costituzione coattiva.  3. Sulla domanda di indennizzo ex art. 1053 ### principio costituente ius receptum, “l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli” (cfr. Cass. Civ. Ord.  21866/2020 e prima Cass. Sez. 2, Sent. n. 10269/2016). 
Orbene, nel caso di specie, il nominato CTU in punto di indennizzi ha esposto quanto segue: “La sommatoria degli indennizzi spettanti è determinata da: - la stima dei terreni di proprietà occupati dalla strada di cui al precedente punto 2) € 946,35 - la stima dei terreni di proprietà occupati dalla strada di cui al precedente punto 2) € 273,32 - la stima dei terreni di proprietà occupati dalla strada al precedente punto 2) € 320,00 - le spese sostenute per l'allargamento della ### da di cui al punto 5) € 60.400,00 Totale € 61.939,67” Va osservato che nell'indennizzo non può tenersi conto delle spese sostenute dalla parte per realizzare l'attuale tracciato stradale sul quale transiterebbe il passaggio invocato dalle parti e Sul punto si osserva che, come d'altronde già chiarito con Ordinanza del 25 dicembre 2024, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso ### 12 “l'indennità di cui all'art. 1053 cod. civ. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse” (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 23078 del 25/07/2022). 
Talché l'indennizzo dovuto dalle parti può commisurarsi solo al valore attuale dei terreni di proprietà interessati dal transito. Oltre all'incisione sul valore dei fondi non sono emersi ulteriori pregiudizi a carico della proprietà .  ###. deduce che la servitù coattiva prospettata dalle parti e recherebbe un ulteriore pregiudizio ai fondi di sua proprietà, interessati dal transito carraio, ovvero la perdita della possibilità di usufruire della piazzola terminale della ### della ### come area di parcheggio, venendo questa area in massima parte occupata dalla strada e chiede, dunque, che anche tale sacrificio economico sia adeguatamente indennizzato mediante la corresponsione di importo necessario per la realizzazione di analoga area di parcheggio. 
Occorre premettere in diritto che in tanto può affermarsi l'invocato pregiudizio in quanto la costituenda servitù comprometta un suo effettivo diritto di utilizzare l'area come parcheggio. 
Sul punto non può sfuggire che, come ben si può evincere dall'allegato 2 all'integrazione di perizia del 07.06.2024, il Sig. ha la proprietà di un'esigua frazione della predetta area: trattasi di appena 1mq e, dunque, di superficie del tutto inidonea ad essere utilizzata per poter parcheggiare qualsiasi autoveicolo. 
Inoltre, si evidenzia che il ### non può accedere con propri mezzi meccanici alla sua proprietà, anche a causa del dislivello di 1,00 mt circa che esiste tra la piazzola situata nella parte terminale della ### della ### e la prosecuzione del tratto di strada, come anche accertato dal CTU (si veda in tal senso, pag. 32 dell'integrazione alla relazione peritale) e che, pertanto, nemmeno potrebbe parcheggiare il mezzo sui limitrofi fondi di sua proprietà. 
In conclusione, non disponendo il ### di alcun diritto di parcheggio, appare evidente che la costituenda servitù prefigurata dalle parti non comporti alcuna correlata compressione di tale diritto suscettibile di indennizzo. ### 13 Pertanto, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, pare corretta l'esclusione operata dal CTU di tale profilo nella determinazione dell'indennizzo dovuto. 
In virtù delle considerazioni che precedono l'indennizzo dovuto al sig. può essere liquidato nella misura di € 946,35 da porre paritariamente a carico di ciascuno dei due fondi dominanti. 
In ordine agli indennizzi dovuti agli altri proprietari dei fondi serventi, si ritiene di poter richiamare i calcoli effettuati dal CTU nell'integrazione di perizia del 07.06.2024, come meglio esposti nel dispositivo non essendovi contestazioni specifiche.  4. Sulla domanda di costituzione di servitù coattiva formulata dal ### Preliminarmente, sul punto, occorre precisare che i fondi del ### non risultano essere interclusi talché all'evidenza non sussistono i presupposti per potersi costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio coattiva. 
E' pur vero che è possibile ottenere il passaggio coattivo, anche in caso di fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile (come nel caso di specie) procedere ad un suo ampliamento (art.1052 Cod. Civ.), purché la servitù risponda alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria, o come aggiunto dalla Corte costituzionale, da esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo per i portatori di handicap. 
Ma, nel caso di specie, non è stata dimostrata la sussistenza di alcuna delle predette ragioni per cui la domanda di costituzione di servitù coattiva a favore dei terreni di proprietà dovrebbe essere accolta. 
A prescindere da tali considerazioni mette conto osservare che, secondo quanto rilevato in sede di operazioni peritali, l'eventuale creazione di un passaggio pedonale e carrabile a vantaggio dei fondi del convenuto non sarebbe fattibile a causa della fortissima pendenza del terreno del convenuto e dell'impatto ambientale pregiudizievole che colpirebbe i fondi di parte attrice. 
Sul punto la CTU ha rilevato che l'ulteriore accesso coattivo, prospettato dalla proprietà , in pregiudizio delle proprietà non riteneva “percorribile dal punto di vista funzionale ed ambientale la soluzione proposta agli atti da parte convenuta, ### , per dotare il proprio compendio immobiliare di un accesso carrabile attraverso la proprietà convenuta, #### 14 ed in particolare la proprietà attrice, ### ” (cfr. pag. 24 della relazione agli atti). 
Pertanto, stante l'assenza di interclusione e l'impossibilità di realizzare l'ulteriore passaggio pedonale e carraio prospettato dalla parte convenuta , la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù da quest'ultimo formulata va rigettata.  5. Spese di lite Il sig. , in quanto soccombente rispetto alle domande formulate dalle sigg.re e e rispetto alla propria domanda riconvenzionale, va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rifondere le spese di lite da queste ultime sostenute da liquidarsi avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione (stante la relativa semplicità delle questioni in diritto). Quanto allo scaglione di riferimento, non potendosi fare riferimento al criterio del reddito dominicale dei fondi serventi, non desumibile dagli atti di causa, si ritiene di applicare, in via sussidiaria, il criterio delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità. 
Per quanto attiene alle spese di lite fra parte attrice ed i ###ri e esse vanno integralmente compensate posto che questi ultimi non si sono opposti alle domande formulate in giudizio. Per identica ragione vanno compensare le spese di lite fra parte attrice e i convenuti contumaci, ###ri e come richiesto dalla stessa attrice nelle rassegnate conclusioni. 
Per contro parte attrice deve ritenersi soccombente rispetto al convenuto n considerazione dell'accertata estraneità dello stesso alle domande formulate in giudizio (come appurato dal nominato ### e, pertanto, va condannata alla refusione delle spese di lite da quest'ultimo sostenute. 
Le spese di ### nella misura liquidata in corso di causa, vanno poste a carico della parte soccombente .  p.q.m.  definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1. dichiara la costituzione di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1032 e 1051 c.c. in favore dei seguenti fondi: ### 15 catasto terreni Comune di ### 25 Mapp.667 (di proprietà ### ; catasto fabbricati Comune di ### 25 Mapp.242 sub.1 (di proprietà ### ; catasto fabbricati Comune di ### 25 Mapp.462 sub.7 (di proprietà ### ; catasto terreni Comune di ### 25 Mapp.126-224 (di proprietà ); catasto fabbricati Comune di ### 25 Mapp.443 sub.2-3 (di proprietà ); catasto fabbricati Comune di ### 25 Mapp.444 sub.1-2 (di proprietà ); e a carico dei seguenti fondi: catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.2127 (di proprietà e); catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.473 (di proprietà ); catasto terreni Comune di ### 25 Mapp.131 (di proprietà ); catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.471 (di proprietà ); catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.472 (di proprietà ); catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.2238 (di proprietà ); catasto terreni Comune di ### 31 Mapp.468 (di proprietà ); come da allegato 7 della relazione peritale a firma del geom. del 7 giugno 2024 che ivi si riproduce: ### 16 2. ordina al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere, con esonero da qualsiasi responsabilità, alla trascrizione delle costituite servitù di cui al punto 1; 3. dichiara tenuta e condanna la ###ra ex art. 1053 c.c. alla corresponsione 3.1) in favore del ### di un'indennità pari ad € 473,17 (pari ad € 946,35/2); 3.2) in favore della ###ra di un'indennità pari ad € 96,21; 3.3) in favore dei ###ri e di un'indennità pari ad € 112,64; 4. dichiara tenuta e condanna la ###ra x art. 1053 c.c. alla corresponsione 4.1) in favore del ### di un'indennità pari ad € 473,17(pari ad € 946,35/2); 4.2) in favore dei ###ri e di un'indennità pari ad € 100,16; 5. rigetta la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c. formulata dal ### ; 6. dichiara tenuto e condanna il ### a rifondere alla ###ra , nonché alla ###rale spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per esborsi in favore della sola parte attrice ed € 3.809,00 (per ciascuna delle due parti) (di cui ### 17 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge.  7. dichiara tenuta e condanna la ###ra alla corresponsione in favore del ### delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 (di cui ### di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 ### introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 ### decisionale, valore minimo: € 1.453,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge.  8. Compensa le spese di lite fra parte attrice e i ###ri , e 9. Pone le spese di ### come liquidate con decreto del 10.02.2023, a carico esclusivo del sig. . 
Si comunichi. 
Genova, 19 luglio 2024 

Il Giudice
(dott. ####


causa n. 3396/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24596/2025 del 05-09-2025

... infondato. Come ha p untualizz ato il ### in materia di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 14 del de creto legislativo n. 150/2011 trova app licazione quanto stabilito dalla pronuncia di questa Corte n. 19345/2015, secondo la quale il termine pe r la not ificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udien za alla controparte non è perentorio, no n essendo la perent orietà pre vista espressamente dalla legge, cosicché il giudice può concedere al ricorrente un nu ovo termine avente carattere perentorio entro il quale rinnovare la notificazione. 4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione: il ### le di ### non ha rilevato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea. Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il ### il comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 19 del d.l. 83/2015) ha previsto che nell'ambito dei procedimen ti civili innanzi ai tribunali è sempre amm esso il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19276/2018 R.G. proposto da: ### (####), elettivamente domiciliato in ####. ### 11, p resso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente contro ### 4, ### elettivamente domiciliato in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 4485/2 018, depositata il ###.  2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal #### 1. #### ha ottenu to un decreto che ha ingiunto al ### tteott i 4, in ### il pagamento di euro 26.000. ### ha proposto opposizione avverso il decre to. Il Tribunale di Foggia, con l'ordinan za 4485/2018, ha accolto l'opposizione: anzitutto h a rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) a causa di una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, ricono scendo la somma complessiva di e uro 5.443, a cui ha sottratto l'impo rto di euro 1 .563,9 1, somma già pagata, condannando il ### a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il ### 2. Avverso l'ordinanza ### ricorre per cassazione. 
Resiste con controricorso il ### omi nio ### 4, in Rod i ### Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l'inammissibilità della costituzione del ### inio in mancanza della delibera ass embleare che avrebbe dovu to autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorre nte non risulterebbe prodotta la delibera condominiale né ad essa è fatta menzione nella procura speciale conferita al difens ore. L' eccezione non può essere accolta. ### controricorrente ha precisat o in memoria che con delibera del 1° giugno 2017 (il cui testo è stato riprodotto nell'atto) l'amministratore è stato delegato a conferire mandato in relazione al presente processo all'avvocato ### difensore nel giudizio di cassaz ione, e al riguardo questa Corte ha pre cisato che “la delibera condominiale con la quale si autorizza l'am ministrator e a 3 di 6 promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cas sazione” (così, da ultimo, Cass. n. 11863/2024). 
Memoria è stata depositata dal controricorrente.  ###. Il ricorso è articolato in cinque motivi.  1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.  5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dic hiarazione d'uffic io di improcedibilità del ricorso in opposizio ne a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente ### Il mot ivo è infondato. Il ricorren te fa valer e di fronte a questa Corte il v izio relati vo al mancato esperimento della proce dura di mediazione, procedura di mediaz ione che, ai sensi dell 'art. 5 d el decreto legislativo n. 28/ 2010, era in effet ti condizione di procedibilità della domanda, t rattandosi di contratto d'opera. Il comma 2 d el citato art. 5 prevede però che l'improcedibilità s ia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte.  2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, si tratta di un mero errore materiale, non potendo la rappresentanza di una persona fisica essere ass ociata al legale rappre sentante, senza contare che, come ha ancora precisato il ### nale, l'eventu ale 4 di 6 irregolarità della notificazione sarebbe comunque stata sanata dalla costituzione in giudizio del ricorrente.  3. Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art.  702-bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c. e 111 Cost., nonché stridente difetto di motivazione per mancata dichiarazione d i improcedibilità, inammissibil ità, irricevibilità dell'opposizione a decreto in giuntivo in quanto non poteva essere concesso alcun differimento de ll'udienza del 28 novembre 2017. 
Il mot ivo è infondato. Come ha p untualizz ato il ### in materia di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art.  14 del de creto legislativo n. 150/2011 trova app licazione quanto stabilito dalla pronuncia di questa Corte n. 19345/2015, secondo la quale il termine pe r la not ificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udien za alla controparte non è perentorio, no n essendo la perent orietà pre vista espressamente dalla legge, cosicché il giudice può concedere al ricorrente un nu ovo termine avente carattere perentorio entro il quale rinnovare la notificazione.  4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione: il ### le di ### non ha rilevato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il ### il comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 19 del d.l. 83/2015) ha previsto che nell'ambito dei procedimen ti civili innanzi ai tribunali è sempre amm esso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, cosicché il ### ha esercitato una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge. 5 di 6 5. Il quin to mot ivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell'art. 3 del d.m. n. 55/20 12, oltre a strident e difetto di motivazione per avere il ### nale di Fog gia ridotto il richiesto compenso professionale “a p ochi spiccioli”, in particolare diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.9 90 a eu ro 675, applic ando così i parametri previsti per i procedimen ti di volontaria g iurisdizio ne e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l'istanza era stata avversata da controparte. 
Il motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale erano presenti orientamenti difformi all'interno di questa Corte e in relazione alla quale è stata chiesta la pronuncia delle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 (pro nuncia in at tesa della quale è stato sospeso il presente giudizio). Le sezioni unite, con la sentenza n. 29432/2024, hanno chiarito che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, oppo nga resistenza all'istanza. 
Il motivo va pertanto rigettato, contestando il ricorrente la mancata applicazione per un procedimento di correzione di errori materiali di parametri previsti per i procedimenti contenziosi. 
II. Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 6 di 6 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e condan na il ricorrent e al pa gamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.2 00, di cui euro 200 p er esborsi, oltre spese generali (15%) e acc essori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato ### che si è dichiarato antistatario. 
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ad unanza cam erale della sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Besso Marcheis Chiara

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3253/2022 del 02-02-2022

... decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo (v. p. es. tra le innumerevoli Cass., Un., 22 maggio 2014, n. 11308). Nel caso di specie la parte espositiva del ricorso, da un lato pletorica, è tuttavia al tempo stesso gravemente incompleta, giacché, quanto agli addebiti rivolti allo ### nulla dice, limitandosi, a pagina 3 del ricorso a dar conto dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'articolo 143, 11º comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000: ciò con la precisazione che, secondo l'indirizzo condiviso dal Collegio, e che trova pieno appoggio nel Protocollo Corte di Cassazione - Cnf per la redazione dei ricorsi per cassazione in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 («### del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. ### deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine»), l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiede una apposita trattazione e dunque non si può desumere dalla formulazione dei motivi (Cass. 3 novembre (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri ### A. ### - #### 19/11/2021 ###. 
R.G.N. 6780/2021 ### sul ricorso 6780/2021 proposto da: ### domiciliato in #### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### ia, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro ### - intimato - avverso il decreto della CORTE ### di ###, del 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. #### 1. ― ### ricorre per otto mezzi, nei confronti del Ministero dell'### nonché di ### contro il decreto del 17 novembre 2020 in cui la Corte d'appello di ### ha respinto il suo reclamo avverso decreto del Tribunale di Locri che ne aveva dichiarato l'incandidabilità ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo numero 267 del 2000.  2. ― ### dell'### resiste con controricorso.  ### 3. ― I motivi si possono riassumere come segue: 1) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 
Lamenta lo ### la omessa valutazione delle proprie difese concernenti l'espletamento dell'incarico di Dirigente dell'### del Comune nel periodo 2014-2015, anche in considerazione della disciplina degli affidamenti diretti per somma urgenza, ivi compresa la produzione di autocertificazioni sul possesso del certificato antimafia; 2) Violazione dell'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 176 del d.P.R. n. 207/2010:. 
Si sostiene che la pronuncia sarebbe contraddittoria, ed applicherebbe scorrettamente la norma richiamata in rubrica in relazione all'affidamento diretto di 19 appalti contestati, in quanto emessi sulla base della somma urgenza discendente dai fatti alluvionali del 2015 con conseguente deroga delle regole di evidenza pubblica.  3) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 53 della L. n. 190/2012, art. 2 comma 2, ### 18/04/2013 e art. 29, comma 2 del D.L. n. 90/2014.  ### il ricorrente la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del regime giuridico applicabile al tempo degli affidamenti diretti, in quanto: a) l'iscrizione alla white list degli operatori commerciali affidatari era volontaria, in osservanza con quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2 del ### 18 aprile 2013, essendo, invece, divenuta obbligatoria soltanto a seguito del ### 24 novembre 2016; b) nella vigenza del periodo transitorio, così come introdotto dall'articolo 29, comma 2, D.L. 90/2014, per le attività di cui all'articolo 1, comma 53 della ### n. 190/2012 sarebbe stato sufficiente l'accertamento della sola presentazione della richiesta di iscrizione alla white list; c) in ogni caso, i lavori di cui agli affidamenti diretti non avevano quale oggetto esclusivo le attività previste dall'articolo 1, comma 53 della ### n. 190/2012, con la conseguente insussistenza dell'onere di verifica in capo all'###; 4) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'abrogato art. 29 comma 1 del ### dei contratti pubblici D.lgs.  n. 163/2006 ed in relazione all'art. 35 comma 4 del nuovo ### dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016. 
Si assume che il decreto impugnato non abbia considerato che il calcolo del valore degli appalti ai fini della soglia dell'affidamento diretto dovesse essere effettuato al netto dell'### con la conseguenza che gli appalti non superavano la soglia di € 150.000,00, né vi era stata parcellizzazione al fine di eludere detta soglia; 5) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di valutare le motivazioni addotte dalla difesa del dott.  ### a sostegno della scelta dell'### di revocare, in via temporanea, l'adesione alla ### Nel motivo si afferma che il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto, oltre che intrinsecamente contraddittorio in ordine alla valutazione di legittimità della scelta di sospensione da parte del Comune della ### non considererebbe le valutazioni poste a sostegno del regime di sospensione, e cioè il raggiungimento degli obbiettivi del piano triennale delle opere pubbliche, al fine di non perdere i connessi finanziamenti, come rappresentato nella delibera del ### n. 25 del 16 ottobre 2014; 6) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di valutare le motivazioni addotte dalla difesa del dott.  ### in relazione alle contestazioni afferenti in via generale al «disordine amministrativo» e «gestione opaca ed inefficiente». 
Si sostiene che la Corte d'appello non si sarebbe pronunziato sulle doglianze poste nel reclamo, limitandosi a rimandare al contenuto del decreto del Tribunale di Locri in ordine alle contestazioni concernenti l'operazione «###», le vicende relative alla tenuta degli archivi dell'anagrafe civile, l'episodio dei voucher.  7) Violazione dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di valutare le motivazioni addotte dalla difesa delle contestate frequentazioni. 
La Corte d'appello avrebbe omesso di esprimersi in ordine alle controdeduzioni sollevate sulle frequentazioni malavitose, riportandosi anche in questo caso alle valutazioni di cui al decreto impugnato.  8) Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 143 TUEL (D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni).  ### avrebbe errato nel mancato accoglimento della eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità, in quanto la proposta di incandidabilità presentata dal Ministero non rispettava i requisiti minimi di cui all'articolo 125 del codice di rito.  ### 4. ― Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.  4.1. ― Il ricorso difetta anzitutto di una «sommaria esposizione dei fatti di causa», richiesta a pena di inammissibilità dall'articolo 366, numero 3, c.p.c..  ###à, con riguardo al citato numero 3 dell'articolo 360, ricorre sotto due aspetti.  4.1.1. ― Sotto un primo aspetto occorre rammentare che la norma esclude, com'è noto, che l'esposizione dei fatti di causa, esposizione che ha da essere per espresso precetto normativo «sommaria», possa essere sostituita dalla riproduzione dell'intero contenuto letterale di, o degli, atti processuali: una tale prassi non è semplicemente superflua, ma è interdetta, poiché rimette alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva nel giudizio di legittimità, sicché una simile tecnica di confezionamento del ricorso per cassazione si risolve in un mero rinvio agli atti stessi (p. es. tra le tantissime Cass. 25 novembre 2020, n. 26837). 
Nel caso di specie il ricorso inspiegabilmente contiene la trascrizione di una memoria dell'avvocatura dello Stato che si protrae da pagina 4 a pagina 15, nonché di altra memoria della stessa Avvocatura estesa da pagina 20 a pagina 22, oltre alla trascrizione integrale del decreto impugnato, per ulteriori quattro pagine.  4.1.2. ― Sotto un secondo aspetto, merita aggiungere che l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve concernere i fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo (v. p. es. tra le innumerevoli Cass., Un., 22 maggio 2014, n. 11308). 
Nel caso di specie la parte espositiva del ricorso, da un lato pletorica, è tuttavia al tempo stesso gravemente incompleta, giacché, quanto agli addebiti rivolti allo ### nulla dice, limitandosi, a pagina 3 del ricorso a dar conto dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'articolo 143, 11º comma, del decreto legislativo numero 267 del 2000: ciò con la precisazione che, secondo l'indirizzo condiviso dal Collegio, e che trova pieno appoggio nel Protocollo Corte di Cassazione - Cnf per la redazione dei ricorsi per cassazione in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 («### del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. ### deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine»), l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiede una apposita trattazione e dunque non si può desumere dalla formulazione dei motivi (Cass. 3 novembre 2020, 24432; Cass. 12 marzo 2020, n. 7025; Cass. 24 aprile 2018, 10072; sulla scia di Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308), oltre che, come si è detto da atti per intero trasfusi nel ricorso.  4.2. ― Il ricorso difetta altresì della specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento di esso, specifica indicazione pure richiesta a pena di inammissibilità dall'articolo 366, numero 6, c.p.c.. 
Questa Corte ha più volte ribadito che l'art. 366, primo comma, 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. Cass. 23 agosto 2011, 7161; n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475). 
Nel caso di specie, il ricorso richiama documenti, con indicazione dei fascicoli in cui essi si troverebbero (basti menzionare la richiesta di incandidabilità, indicata a pagina 3 del ricorso come «all. C.1 al fascicolo di secondo grado»), senza tuttavia che sia specificato di quali fascicoli il ricorso sia discorrendo e, soprattutto, senza che nel ricorso, come è richiesto alla luce della massima appena trascritta, «si specifichi che il fascicolo è stato prodotto». Ed invero simile specificazione non è contenuta nel contesto delle 59 pagine dell'atto di ricorso ed in particolare non si rinviene nell'ultima pagina di esso, in cui è contenuta la frase: «Ai fini istruttori si depositano documenti come da separato indice», senza alcun riferimento che consenta di stabilire, sulla base del ricorso per cassazione, ed in ossequio al principio di autonomia di esso, che costituisce specificazione del principio di specificità dei motivi, una sicura relatio sulla base del ricorso medesimo.  4.3. ― Dopodiché gli otto motivi spiegati sono tutti inammissibili, anche a tralasciare l'errata intestazione di essi ― errore certo non esiziale, di per sé, ma neppure insignificante, ove si consideri che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745 ―, dal momento che ciascuno denuncia violazione dell'articolo 360 c.p.c., norma che il giudice d'appello non può per definizione aver violato, giacché non disciplina il giudizio dinanzi alla Corte di appello, ma il giudizio di cassazione.  4.3.1. ― In particolare, tutti i motivi proposti ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., ultimo comma, norma applicabile anche al ricorso straordinario per cassazione, che, come si desume dall'ultimo comma dell'articolo 360 c.p.c., è equiparato, quanto a regole procedurali applicabili, al ricorso per cassazione ordinario, neppure essendo il giudizio in esame riconducibile all'articolo 70 c.p.c.. 
Ciò esime dall'osservare che in realtà in nessuno di tali motivi è menzionato uno specifico fatto, ossia un fatto storico, come chiarito dalla nota Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, controverso e decisivo, ossia tale che, ove considerato, avrebbe condotto ad una diversa decisione, che il giudice di merito non abbia considerato: al contrario ciascuno dei motivi sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio, evidentemente interdetta al giudice di legittimità.  4.3.2. ― Tutti i motivi proposti ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., ad eccezione dell'ottavo (che peraltro richiama erroneamente detto numero, giacché denuncia un ipotetico error in procedendo, sicché avrebbe dovuto essere semmai proposto ai sensi del numero 4 della norma), sono palesemente versati in fatto, e sono come tali inammissibili. 
Ed invero, i motivi di ricorso in esame denunciano plurime violazioni di legge. Ed è però cosa nota che dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). 
Nel caso in esame è in realtà palese che i motivi non hanno nulla a che vedere con la violazione di legge, né intesa come violazione in senso proprio, né quale falsa applicazione, ma attengono alla valutazione che il giudice ha fatto delle condotte addebitate al ricorrente, al fine di confermare la sua dichiarazione di incandidabilità. 
Basterà menzionare, titolo di esempio, con riguardo al secondo motivo, ossia al primo dei motivi spiegati ai sensi del numero 3, al di là di alcuni passaggi di totale oscurità (come quello in cui si lamenta inspiegabilmente che la Corte di appello abbia affermato che «i provvedimenti assunti in tal senso dall'allora ### e ### dell'area tecnica non possono, perciò solo, considerarsi illegittimi»: affermazione cioè favorevole allo ###, che il ricorrente non ha punto posto in discussione il significato e la portata applicativa dell'articolo 177 del d.p.r. numero 207 del 2010, citato in rubrica, ma ha tra l'altro sostenuto che «per ciò che attiene ai lavori di somma urgenza, atteso che risulta in alcun modo contestata (né contestabile) nel corpo della proposta, né tantomeno degli atti dell'avvocatura, la sussistenza di una effettiva urgenza rispetto agli eventi alluvionali del 2015 (attestata a tutti i livelli), non si comprende nella contestazione mossa ai fini dell'applicabilità, con riferimento al valore degli appalti affidati, nonché con riferimento al relativo frazionamento, né il perché la Corte di appello abbia ritenuto (senza motivare sul punto), nei casi di specie, non si potesse fare utilizzo delle procedure di urgenza così come disciplinate dal citato art. 176 d.p.r. 207/2010». Considerazioni, dunque, evidentemente di pieno merito.  4.3.3. ― Resta da esaminare l'ottavo motivo, come si diceva erroneamente proposto ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., trattandosi di censura volta a denunciare un ipotetico vizio del procedimento.  ### il ricorrente la proposta ministeriale introduttiva del giudizio dovrebbe necessariamente avere i requisiti dell'articolo 125 c.p.c.. 
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., in applicazione del principio che segue. 
In mat eria di incandidabilità alle el ezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso, la spe ciale modalità di intro duzione de l giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle rego le comuni; tale att o di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art.  125 c.p.c., e non risulta nullo qualora o metta d i indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menz ione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilit à dell'amministrazione locale alle influenz e inquinanti delle consorterie cr iminali (Cass. 17 ap rile 2019, n .  10780).  5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  ### dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrent e, delle s pese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### il 19 novembre 2021. 
Il presidente ### A. ### 

causa n. 6780/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bianchi Andrea, Genovese Francesco Antonio Salvatore

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