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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - -dr. ### - ### - - dr. ### - ### ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4654/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1306/2020, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data ###, pendente TRA ### nata a #### il ###, (C.F. ###), ### nato a #### il ###, (C.F. ###), residenti in #### alla ### del ### rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello; ### pag. 2/25 ### “###”, già G. Rummo, (C.F./P.IVA ###), con sede in ### alla via dell'### 1, in persona del ### e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarichi legali n. 184 del 31.03.2021, dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### E ### (C.F. ###), nato il ### in ### ed ivi residente alla ### 1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###); ###: responsabilità professionale sanitaria per morte del feto.
Conclusioni: gli appellanti principali, ### e ### nell'atto di citazione in appello, così concludevano: “In ragione di tutto quanto innanzi argomentato, riformare la impugnata sentenza 1306/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ### - G.O.P. Avv. ### - procedimento civile n. 4820/2016 R.G.A.C. - pubblicata in data ###, notificata ai procuratori costituiti ad istanza dell'Avv. ### nell'interesse del Dott. ### pag. 3/25 in data ###, ed annullare la statuizione contenuta al punto 5 del dispositivo della impugnata Sentenza; II. A modifica del punto 6 del dispositivo della Sentenza n. 1306/2020, facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. 37/2018, disporre una diversa e più confacente quantificazione e liquidazione delle spese di lite, a maggiorazione di quanto già liquidato dal Tribunale di prime cure. Il tutto con distrazione in favore dei procuratori antistatari; ### Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione”; l'### concludeva come segue: “rigetti l'appello principale per infondatezza di fatto e diritto del motivo di gravame e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado - n. 1306/2020, emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### G.O.P. Avv. ### - rideterminare e riquantificare la somma da liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei sig.ri ### e ### per l'effetto, rideterminare e riquantificare, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. le spese di lite in favore dei procuratori costituiti e dichiaratisi anticipatari”; ### concludeva come segue: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ovvero per omessa esplicita argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; - nel merito, rigettare l'appello così come proposto poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, pag. 4/25 confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data ###, il Tribunale di ### definiva il giudizio instaurato con citazione, notificata in data 7- 8.11.2016 all'### “G. Rummo” e al dott. ### da ### e ### nonché da ###### D'### in proprio e nella qualità di erede di #### in proprio ed anch'essa quale erede di ### nonché quale esercente la potestà genitoriale del minore ### onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del figlio nascituro di ### e #### avvenuta in data ###, in concomitanza del parto, presso il ### di ### per la negligente ed imperita condotta del personale sanitario della predetta struttura ed in particolare del dott. ### Nel giudizio così instaurato, il dott. ### costituendosi, aveva eccepito, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'infondatezza della domanda come proposta nei suoi confronti, tenuto conto della sentenza di assoluzione emessa in sede penale. pag. 5/25 L'### “G. Rummo” di ### nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito l'assenza di responsabilità a suo carico, contestando, altresì, nel quantum la richiesta risarcitoria.
Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto una ### la quale aveva accertato che il feto era deceduto per asfissia, intervenuta durante il periodo espulsivo, certamente dopo le 16.20, e che, tra le 16.15 e le 16.20, quando il monitoraggio cardiotografico registrava tre decelerazioni gravi del battito cardiaco fetale, i sanitari avrebbero dovuto procedere all'esecuzione del T.C., essendovi una chiara sofferenza fetale. ### del T.C. avrebbe evitato l'asfissia severa e l'exitus, secondo un criterio di elevata probabilità logica controfattuale. Peraltro, ad avviso del ### l'intervento di T.C. avrebbe evitato la morte del feto se posto in essere prima delle 16.20 del 23.9.2007. Di conseguenza, a giudizio dell'ausiliare, non era ravvisabile una responsabilità del convenuto, dott. ### essendo questi subentrato, quale ginecologo di guardia, ai medici che lo avevano preceduto, quando l'eventuale taglio cesareo sarebbe stato ormai tardivo ed irrilevante ai fini della sopravvivenza fetale.
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale, esclusa, sulla scorta dell'espletata ### la responsabilità del dott. ### riteneva sussistente, invece, quella della struttura sanitaria convenuta, affermando, sempre in base all'espletata ### che, se il personale che prese in cura la partoriente avesse tempestivamente eseguito l'intervento di taglio cesareo, il nascituro non avrebbe subìto la severa asfissia che lo condusse alla morte. pag. 6/25 Il Giudice di prime cure, quindi, richiamate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del cd. danno da perdita del rapporto parentale, esclusa la risarcibilità del danno parentale in capo ai nonni, agli zii ed al cugino del nascituro, per mancanza della prova della relazione affettiva, riconosceva ai soli genitori l'importo di euro 165.960,00 ciascuno, corrispondente al minimo della forbice risarcitoria prevista dalle suddette tabelle.
Per l'effetto, condannava l'A.O. a pagare, in favore di ### e ### ciascuno, il suddetto importo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda.
Con riguardo al regime spese di lite, il Tribunale così disponeva: “Condanna in solido gli attori ### e ### al pagamento delle spese di lite, in favore del Dott. ### che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisoria, per un totale di € 12.500,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione agli Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. … Condanna l'### G. Rummo di ### al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori ### e ### che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisoria, per un totale di € 12.500,00, oltre € 547,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione degli Avv.ti #### e ### pag. 7/25 dichiaratisi antistatari… ### integralmente le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ### e ### interponevano appello, a mezzo di atto tempestivamente notificato in data ###, nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente deposita in data ###, rispetto all'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di appello per il giorno 20.5.2021, si costituiva in giudizio l'### “###”, già ### che, nel resistere al gravame principale, proponeva appello incidentale, con il quale sollecitava la riforma della sentenza relativamente al capo concernente la quantificazione del danno subito dagli attori, concludendo nei termini in epigrafe trascritti. ### costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello e resisteva all'impugnazione principale.
Questa Corte, accogliendo l'istanza dell'appellante incidentale, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nella misura in cui la condanna superava la complessiva somma di euro 82.000,00 per ciascuno degli appellanti principali.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nelle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di pag. 8/25 precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione, con ordinanza alle stesse comunicata in data ###, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
Depositate, dall'A.O. ### la conclusionale e la replica e dal ### la sola conclusionale, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Preliminarmente deve rilevarsi che i difensori degli appellanti, con dichiarazione depositata in data ###, comunicavano di avere rinunciato all'incarico.
Tuttavia, pur edotti di tanto dai propri difensori, gli appellanti, nel corso del processo, omettevano di nominare un altro avvocato in sostituzione dei precedenti.
Peraltro, la mancata sostituzione del difensore non può essere intesa come sintomatica della volontà degli appellanti di abbandonare il giudizio, tenuto conto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio defensionale, in forza del quale la revoca della procura e la rinuncia al mandato, ai sensi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Né, invero, rileva la circostanza per cui, nella specie, gli appellanti, ormai privi di difensori, non abbiano rassegnato le proprie conclusioni, dovendo farsi applicazione del principio secondo cui “###ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle pag. 9/25 conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
§ 4.
Ciò posto, occorre esaminare, in via preliminare, l'unico motivo di appello incidentale, formulato dall'A.O. ### atteso che lo stesso, riguardando il profilo del quantum, riveste carattere pregiudiziale rispetto ai due motivi di appello principale, che attengono esclusivamente ai capi sulle spese.
Al riguardo, la Corte rileva, ancora in via preliminare, che, sebbene l'impugnazione incidentale proposta dall'A.O. ### sia tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stata proposta con comparsa depositata in data ###, oltre il termine breve di trenta giorni dall'11.12.2020, data di notifica dell'appello, la stessa vada ritenuta ammissibile.
Invero, al riguardo occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C., “### incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al pag. 10/25 fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, che, in applicazione del predetto principio, ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).
§ 5.
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'A.O. ### nell'impugnare il capo della sentenza nel quale il Giudice quantificava il danno, sofferto dagli attori, facendo applicazione del valore minimo della forbice risarcitoria previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno da perdita del rapporto parentale, deduceva che il quantum debeatur avrebbe dovuto essere calcolato in misura inferiore rispetto al minimo tabellare, poiché, nel caso di specie, veniva in rilievo la perdita, non di un rapporto parentale effettivamente instauratosi, bensì di una mera aspettativa di instaurare tale relazione con il nascituro.
Al riguardo, a conforto del proprio assunto, l'appellante invocava precedenti della Corte di Cassazione nei quali, a suo dire, sarebbe stato riconosciuto congruo il riconoscimento di un danno pari alla metà del valore minimo della forbice risarcitoria prevista dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale, affermandosi che, in caso di morte del feto, era “ipotizzabile solo il venir meno di una relazione pag. 11/25 affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)”.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che l'A.O. non si duole dell'utilizzo, da parte del Giudice di primo grado, della tabella elaborata dall'### per la giustizia civile di ### al fine di liquidare il danno da perdita parentale, ma solo della quantificazione del risarcimento, assumendo che, nella specie, essendosi al cospetto della morte di un feto, il valore tabellare minimo, riconosciuto dal Tribunale, sarebbe eccessivo in rapporto alla lesione di un rapporto affettivo meramente potenziale.
Ciò posto, questa Corte non ignora che il precedente di legittimità invocato dall'A.O. appellante, (rappresentato dall'ordinanza n. 22859 del 2020, pronunciata dalla III sezione civile della S.C.), abbia, in relazione al caso di danno per la morte del feto, affermato il principio così massimato: “### liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di ### può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è pag. 12/25 riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”.
È, tuttavia, del pari indubbio che lo stesso precedente di legittimità appena richiamato riconosca che, siccome l'ipotesi del figlio nato già morto non è espressamente prevista dalla tabella di ### la liquidazione del danno deve essere operata in via necessariamente equitativa e che, nel procedere ad essa, le tabelle costituiscano un mero parametro di riferimento del quale il Giudice può servirsi al fine di orientare la propria decisione. Del resto, sempre secondo il precedente in esame, la liquidazione in via equitativa del danno va determinata tenendo "conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
§ 7.
Tanto premesso, ad avviso della Corte, la liquidazione operata dal Giudice di primo grado, in misura pari al valore minimo della tabella relativa al danno del genitore per la perdita di un figlio, deve considerarsi equa, ove si consideri che, nel caso in esame, pur essendosi al cospetto del decesso di un feto, la morte è sopravvenuta quando la gravidanza era giunta al suo naturale epilogo e, precisamente, nella fase espulsiva del parto.
Sebbene, invero, il bambino non sia nato vivo, l'asfissia che lo ha condotto alla morte è intervenuta quando la madre era in sala operatoria e la nascita era oramai imminente.
Tale elemento di fatto, in uno alla circostanza che, al momento del tragico evento, gli odierni appellanti non avevano ancora generato dei pag. 13/25 figli, induce a ritenere che la sofferenza vissuta dai genitori, per la perdita inaspettata del feto, sia stata particolarmente intensa e, sostanzialmente, equiparabile a quella che avrebbero patito ove il bambino fosse nato vivo e deceduto nell'immediatezza del parto.
Il dolore e la prostrazione patiti dai potenziali genitori del nascituro sono stati, nella specie, enormi, proprio perché la gravidanza era, sino al momento del parto, decorsa senza problematiche di sorta e non vi erano stati sintomi che lasciavano presagire un esito infausto.
Ed invero, dalla CTU emerge che, pur essendosi al cospetto di una gravidanza a rischio in quanto la madre era affetta da diabete mellito tipo 1, nondimeno i segni della sofferenza fetale venivano registrati solo a partire dalle 16.00 del giorno del tragico evento, quando il cardiotocografo registrava nel giro di 15 minuti tre gravi decelerazioni del ### Del resto, non va nemmeno sottaciuto che il caso scrutinato nella fattispecie venuta all'esame della Corte di Cassazione, nel precedente dinanzi richiamato, diverga significativamente da quello in esame, atteso che, in quella occasione, la morte del feto era avvenuta ben prima che la donna giungesse in sala parto. Infatti, dalla lettura del citato precedente emerge che si era al cospetto di una gravidanza ottenuta mediante procreazione medicalmente assistita, decorsa per nove mesi, nella quale, tuttavia, la donna non ancora in travaglio.
In conclusione, a giudizio di questa Corte, la liquidazione, necessariamente equitativa, operata dal primo Giudice, in misura pari pag. 14/25 al minimo delle tabelle milanesi relative al danno patito dal genitore per morte del figlio, può considerarsi adeguata in rapporto alla gravità del danno sofferto dagli attori nella situazione in concreto venutasi a determinare. ### incidentale deve, di conseguenza, rigettarsi.
§ 8.
Venendo all'esame dell'appello principale, con il primo motivo ### e ### censuravano la sentenza, deducendo che, erroneamente, il primo Giudice aveva ritenuto infondata la domanda da essi proposta nei confronti del dott. ### condannandoli, rispetto a detta parte, alla rifusione delle spese di lite.
Infatti, secondo gli istanti, “il Tribunale Sannita (n.d.r.: sarebbe) potuto giungere ad una diversa e più logica conclusione” se avesse tenuto conto “delle argomentazioni medico - legali del #### (### CTP prodotta in primo grado), a cui gli odierni appellanti hanno chiesto supporto specialistico ben prima di avviare il procedimento innanzi al Tribunale di Benevento”, il quale censurava il comportamento del ### per aver praticato alla ### un'infusione di ossitocina.
Inoltre, gli appellanti deducevano che il primo Giudice, aderendo alle conclusioni rassegnate dal ### non aveva nemmeno valorizzato la relazione a firma del ### Panarese e del ### Bresadola, consulenti tecnici nominati dalla ### della Repubblica di ### nel procedimento penale instaurato a carico dello stesso ### nella quale era stata censurata la scelta del dott. ### intervenuto in sala pag. 15/25 parto dalle ore 16.30 del giorno della morte del nascituro, ### di non procedere ad un parto operativo d'urgenza mediante applicazione di ventosa ostetrica o di forcipe basso al piano perineale, nonostante segni di sofferenza fetale evidenti dalle ore 16.40.
Gli appellanti sostenevano, inoltre, che la condanna alle spese di lite, disposta a loro carico, era ingiusta, tenuto conto “che per gli stessi fatti la ### “Rummo” è stata ritenuta pienamente responsabile e, di conseguenza, condannata a ristorare i pregiudizi patiti dagli odierni appellanti” e considerato che, come affermato dalla Cassazione, “l'attore vittorioso sull'unica domanda, ovvero su una delle domande proposte, non può essere condannato neppur parzialmente alle spese, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 91 del codice di rito”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che gli appellanti non hanno censurato il capo di sentenza con cui era stata rigettata la domanda da essi proposta nei confronti del dott. ### Infatti, la statuizione adottata dal Tribunale in ordine a tale pretesa è stata censurata al solo fine di farne derivare la riforma del capo di sentenza che condannava essi attori a rifondere le spese di lite nei confronti del ### pag. 16/25 Posto, quindi, che, rispetto al predetto capo di pronuncia, si è formato il giudicato per acquiescenza, la censura deve essere intesa come rivolta a far valere l'erroneità della sentenza per non avere rilevato, pur in presenza di un rigetto di domanda, la sussistenza dei presupposti per addivenire, nel rapporto tra gli attori ed il ### ad una compensazione delle spese processuali.
Orbene, a prescindere dal rilievo per cui gli istanti, nel sollecitare la riforma del capo di sentenza afferente alle spese di lite, non hanno nemmeno dedotto la sussistenza di alcuna delle ipotesi che, a norma dell'art. 92 c.p.c., possono giustificare la detta compensazione, (per cui, già in ragione di tanto, l'appello si profila come inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.), nel merito, la censura è, comunque, infondata.
Ed invero, l'art. 92 co. 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, consente al Giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite, solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò premesso, nella specie, non è ravvisabile una situazione di soccombenza reciproca, dal momento che, almeno riguardo alla domanda azionata nei confronti del ### controparte distinta dall'A.O. ### gli odierni appellanti sono risultati, in primo grado, interamente soccombenti. pag. 17/25 Inoltre, non ricorre alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni che permettono di disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il procedimento penale instaurato a carico di ### in relazione alla medesima vicenda sostanziale sottesa alla domanda risarcitoria proposta in sede civile, si è concluso con una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p..
Per quanto, invero, il ### non abbia specificamente invocato l'effetto preclusivo nascente dal giudicato penale di assoluzione, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., omettendo di documentare l'irrevocabilità della pronuncia assolutoria, sulla cui copia non vi è traccia del suo (peraltro assai verosimile) passaggio in giudicato, occorre, tuttavia, osservare che il Tribunale di ### con sentenza n. 853/2012, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 9806/17, (che rigettava l'impugnazione proposta dalla parte civile, odierno appellante, ###, assolveva l'imputato, rilevando che alcun addebito fosse al medesimo imputabile, “non essendo stati acquisiti elementi che dimostrino che la scelta terapeutica effettuata dal Dr. ### che nello spazio di circa 30 minuti ha dovuto affrontare due situazioni di emergenza certamente non prevedibili in relazione al precedente decorso del travaglio, fosse inadeguata in relazione alle circostanze del caso concreto, così come priva di riscontri è l'asserita esistenza di un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento letale”.
Del resto, a conclusione analoga, sia pure fondata su ragioni in parte differenti, perveniva il CTU nominato nel corso del primo grado di pag. 18/25 questo giudizio, il quale, come dinanzi riportato, riteneva di non poter ascrivere alcun addebito al dott. ### essendo questi intervenuto in sala operatoria quando, oramai, non vi erano più le condizioni per procedere ad un taglio cesareo d'urgenza.
Né, in contrario, giova invocare le diverse conclusioni rassegnate dal CT degli attori, a mente delle quali il ### aveva inutilmente praticato alla gestante un'infusione di ossitocina, vale a dire una terapia del tutto incompatibile e controindicata rispetto alle condizioni medico cliniche della partoriente ### Ed invero, anche ad ipotizzare che siffatta condotta sia stata inutile, essa non ha, in concreto, avuto alcuna specifica incidenza causale in relazione al prodursi dell'evento, avendo il CTU del Tribunale accertato che, oltre le 16.20, non vi erano più le condizioni per praticare il TC d'urgenza, unico intervento che avrebbe consentito di assicurare la nascita di un feto vivo.
Nemmeno, giova soggiungere, merita invocare le conclusioni cui giungevano i consulenti tecnici della ### di ### dal momento che, come dinanzi visto, i giudici penali avevano, in entrambi i gradi di giudizio, ritenuto non attendibile la ricostruzione di quei consulenti e che ### essendo stato parte del processo penale, ben conosceva l'esito cui quella ricostruzione aveva condotto.
In conclusione, quindi, correttamente il primo Giudice, al cospetto di una pretesa risarcitoria rivelatasi infondata nei confronti del ### (e tale ritenuta anche in ben due gradi di giudizio penale), ha disposto pag. 19/25 la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite nei confronti del citato sanitario.
Infine, non giova, per ritenere integrati i presupposti di una compensazione delle spese processuali, sostenere che, nella specie, venga in rilievo una domanda dall'esito potenzialmente incerto. ### in disparte di quanto dinanzi osservato con riferimento all'esito del processo penale, non va sottaciuto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023).
§ 10.
Con il secondo motivo di appello principale, ### e ### impugnavano il capo di sentenza che, nel regolare, in loro favore, le spese di lite, relativamente al rapporto processuale intercorso con l'### convenuta, non aveva fatto applicazione dei valori medi corrispondenti allo scaglione in cui rientrava la causa, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014. pag. 20/25 Al riguardo, gli istanti si dolevano del fatto che il Giudice aveva riconosciuto, in maniera ingiustificata, compensi finanche inferiori ai valori minimi della tabella, omettendo, altresì, di tenere conto “delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del numero delle parti assistite”, oltre che dell'attività resa in sede stragiudiziale.
§ 11.
Il motivo è fondato.
Premesso che, nella specie, avendo il primo Giudice accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta dagli attori, riconoscendo, a ciascuno degli odierni appellanti, euro 165.960,00, il valore della lite, ai fini della quantificazione delle spese processuali, andava determinato secondo il criterio del decisum (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), quest'ultimo doveva essere rapportato allo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
Ne segue che, riconoscendo i compensi tabellari medi, da reputare assolutamente adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere, a norma del DM n. 55/14, come modificato dal DM 8 marzo 2018, n. 37, ratione temporis vigente, complessivi euro 21.387,00 per compensi, laddove, invece, l'importo di complessivi euro 12.500,00, in concreto riconosciuto, si rivela incongruo, siccome finanche inferiore ai valori pag. 21/25 minimi, che, rispetto al citato scaglione, si attestavano ad euro 12.678,00.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo ed in parziale riforma della gravata sentenza, l'A.O. ### deve essere condannata a rifondere, in favore degli odierni appellanti, le spese processuali del primo grado, da liquidarsi in complessivi euro 21.387,00 per compensi, oltre, come stabilito dal primo Giudice con statuizione, in parte qua, non censurata, euro 547,00 per esborsi, oltre accessori dovuti come per legge.
§ 12.
Venendo al governo delle spese processuali del grado di appello, rileva la Corte che, relativamente al rapporto tra gli appellanti ed il ### le stesse debbano seguire la soccombenza dei primi.
Analogamente, nel rapporto tra gli appellanti e l'A.O. ### le spese del grado di appello debbono seguire la soccombenza di quest'ultima.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, corrispondente, per il primo dei citati rapporti, all'importo delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, e, per il secondo degli stessi, al maggiore importo riconosciuto in grado di appello a titolo di spese processuali del primo pag. 22/25 grado, con riconoscimento per tutte le fasi del valori tabellari minimi, tenuto conto del ridotto numero di questiono trattate.
Relativamente al rapporto processuale tra gli appellanti principali e l'A.O. ### la liquidazione deve essere limitata alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, con esclusione della fase decisoria, nella quale i difensori costituiti avevano già rinunciato al mandato.
Per il giudizio di appello, inoltre, non può accogliersi l'istanza di distrazione, formulata dai difensori costituiti nell'atto di appello, in quanto “ ### l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. ### del 04/12/2019).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, dei presupposti per il versamento, da parte dell'### “###”, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale. pag. 23/25 P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### e ### e sull'appello incidentale proposto da ### “###” di ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello incidentale; b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ### “###” di ### alla rifusione, in favore degli avvocati #### ed ### procuratori antistatari, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 547,00 per esborsi, euro 21.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; c) conferma nel resto l'impugnata sentenza; d) condanna ### e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 3.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; e) condanna ### “###” di ### alla rifusione, in favore di ### e ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.208,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 24/25 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di ### “###”, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ ### CIV., in data ###. ### relatore ### dr. ### dr. ### pag. 25/25
causa n. 4654/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro