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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 594/2024 del 12-02-2024

... era al cospetto di una gravidanza ottenuta mediante procreazione medicalmente assistita, decorsa per nove mesi, nella quale, tuttavia, la donna non ancora in travaglio. In conclusione, a giudizio di questa Corte, la liquidazione, necessariamente equitativa, operata dal primo Giudice, in misura pari pag. 14/25 al minimo delle tabelle milanesi relative al danno patito dal genitore per morte del figlio, può considerarsi adeguata in rapporto alla gravità del danno sofferto dagli attori nella situazione in concreto venutasi a determinare. ### incidentale deve, di conseguenza, rigettarsi. § 8. Venendo all'esame dell'appello principale, con il primo motivo ### e ### censuravano la sentenza, deducendo che, erroneamente, il primo Giudice aveva ritenuto infondata la domanda da essi proposta nei confronti del dott. ### condannandoli, rispetto a detta parte, alla rifusione delle spese di lite. Infatti, secondo gli istanti, “il Tribunale Sannita (n.d.r.: sarebbe) potuto giungere ad una diversa e più logica conclusione” se avesse tenuto conto “delle argomentazioni medico - legali del #### (### CTP prodotta in primo grado), a cui gli odierni appellanti hanno chiesto supporto specialistico (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - -dr. ### - ### - - dr. ### - ### ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4654/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1306/2020, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data ###, pendente TRA ### nata a #### il ###, (C.F.  ###), ### nato a #### il ###, (C.F. ###), residenti in #### alla ### del ### rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello; ### pag. 2/25 ### “###”, già G. Rummo, (C.F./P.IVA ###), con sede in ### alla via dell'### 1, in persona del ### e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarichi legali n. 184 del 31.03.2021, dall'Avv. ### (C.F.  ###), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### E ### (C.F. ###), nato il ### in ### ed ivi residente alla ### 1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###); ###: responsabilità professionale sanitaria per morte del feto. 
Conclusioni: gli appellanti principali, ### e ### nell'atto di citazione in appello, così concludevano: “In ragione di tutto quanto innanzi argomentato, riformare la impugnata sentenza 1306/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ### - G.O.P. Avv. ### - procedimento civile n. 4820/2016 R.G.A.C. - pubblicata in data ###, notificata ai procuratori costituiti ad istanza dell'Avv. ### nell'interesse del Dott. ### pag. 3/25 in data ###, ed annullare la statuizione contenuta al punto 5 del dispositivo della impugnata Sentenza; II. A modifica del punto 6 del dispositivo della Sentenza n. 1306/2020, facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. 37/2018, disporre una diversa e più confacente quantificazione e liquidazione delle spese di lite, a maggiorazione di quanto già liquidato dal Tribunale di prime cure. Il tutto con distrazione in favore dei procuratori antistatari; ### Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione”; l'### concludeva come segue: “rigetti l'appello principale per infondatezza di fatto e diritto del motivo di gravame e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado - n. 1306/2020, emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### G.O.P. Avv. ### - rideterminare e riquantificare la somma da liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei sig.ri ### e ### per l'effetto, rideterminare e riquantificare, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. le spese di lite in favore dei procuratori costituiti e dichiaratisi anticipatari”; ### concludeva come segue: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ovvero per omessa esplicita argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; - nel merito, rigettare l'appello così come proposto poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, pag. 4/25 confermare la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data ###, il Tribunale di ### definiva il giudizio instaurato con citazione, notificata in data 7- 8.11.2016 all'### “G. Rummo” e al dott. ### da ### e ### nonché da ###### D'### in proprio e nella qualità di erede di #### in proprio ed anch'essa quale erede di ### nonché quale esercente la potestà genitoriale del minore ### onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del figlio nascituro di ### e #### avvenuta in data ###, in concomitanza del parto, presso il ### di ### per la negligente ed imperita condotta del personale sanitario della predetta struttura ed in particolare del dott.  ### Nel giudizio così instaurato, il dott. ### costituendosi, aveva eccepito, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'infondatezza della domanda come proposta nei suoi confronti, tenuto conto della sentenza di assoluzione emessa in sede penale.  pag. 5/25 L'### “G. Rummo” di ### nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito l'assenza di responsabilità a suo carico, contestando, altresì, nel quantum la richiesta risarcitoria. 
Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto una ### la quale aveva accertato che il feto era deceduto per asfissia, intervenuta durante il periodo espulsivo, certamente dopo le 16.20, e che, tra le 16.15 e le 16.20, quando il monitoraggio cardiotografico registrava tre decelerazioni gravi del battito cardiaco fetale, i sanitari avrebbero dovuto procedere all'esecuzione del T.C., essendovi una chiara sofferenza fetale. ### del T.C. avrebbe evitato l'asfissia severa e l'exitus, secondo un criterio di elevata probabilità logica controfattuale. Peraltro, ad avviso del ### l'intervento di T.C. avrebbe evitato la morte del feto se posto in essere prima delle 16.20 del 23.9.2007. Di conseguenza, a giudizio dell'ausiliare, non era ravvisabile una responsabilità del convenuto, dott. ### essendo questi subentrato, quale ginecologo di guardia, ai medici che lo avevano preceduto, quando l'eventuale taglio cesareo sarebbe stato ormai tardivo ed irrilevante ai fini della sopravvivenza fetale. 
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale, esclusa, sulla scorta dell'espletata ### la responsabilità del dott. ### riteneva sussistente, invece, quella della struttura sanitaria convenuta, affermando, sempre in base all'espletata ### che, se il personale che prese in cura la partoriente avesse tempestivamente eseguito l'intervento di taglio cesareo, il nascituro non avrebbe subìto la severa asfissia che lo condusse alla morte.  pag. 6/25 Il Giudice di prime cure, quindi, richiamate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del cd. danno da perdita del rapporto parentale, esclusa la risarcibilità del danno parentale in capo ai nonni, agli zii ed al cugino del nascituro, per mancanza della prova della relazione affettiva, riconosceva ai soli genitori l'importo di euro 165.960,00 ciascuno, corrispondente al minimo della forbice risarcitoria prevista dalle suddette tabelle. 
Per l'effetto, condannava l'A.O. a pagare, in favore di ### e ### ciascuno, il suddetto importo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda. 
Con riguardo al regime spese di lite, il Tribunale così disponeva: “Condanna in solido gli attori ### e ### al pagamento delle spese di lite, in favore del Dott. ### che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisoria, per un totale di € 12.500,00, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione agli Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. … Condanna l'### G. Rummo di ### al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori ### e ### che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisoria, per un totale di € 12.500,00, oltre € 547,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione degli Avv.ti #### e ### pag. 7/25 dichiaratisi antistatari… ### integralmente le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti”. 
§ 2. 
Avverso l'indicata sentenza, ### e ### interponevano appello, a mezzo di atto tempestivamente notificato in data ###, nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente deposita in data ###, rispetto all'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di appello per il giorno 20.5.2021, si costituiva in giudizio l'### “###”, già ### che, nel resistere al gravame principale, proponeva appello incidentale, con il quale sollecitava la riforma della sentenza relativamente al capo concernente la quantificazione del danno subito dagli attori, concludendo nei termini in epigrafe trascritti.  ### costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello e resisteva all'impugnazione principale. 
Questa Corte, accogliendo l'istanza dell'appellante incidentale, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nella misura in cui la condanna superava la complessiva somma di euro 82.000,00 per ciascuno degli appellanti principali. 
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nelle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di pag. 8/25 precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione, con ordinanza alle stesse comunicata in data ###, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. 
Depositate, dall'A.O. ### la conclusionale e la replica e dal ### la sola conclusionale, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione. 
§ 3. 
Preliminarmente deve rilevarsi che i difensori degli appellanti, con dichiarazione depositata in data ###, comunicavano di avere rinunciato all'incarico. 
Tuttavia, pur edotti di tanto dai propri difensori, gli appellanti, nel corso del processo, omettevano di nominare un altro avvocato in sostituzione dei precedenti. 
Peraltro, la mancata sostituzione del difensore non può essere intesa come sintomatica della volontà degli appellanti di abbandonare il giudizio, tenuto conto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio defensionale, in forza del quale la revoca della procura e la rinuncia al mandato, ai sensi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. 
Né, invero, rileva la circostanza per cui, nella specie, gli appellanti, ormai privi di difensori, non abbiano rassegnato le proprie conclusioni, dovendo farsi applicazione del principio secondo cui “###ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle pag. 9/25 conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013). 
§ 4. 
Ciò posto, occorre esaminare, in via preliminare, l'unico motivo di appello incidentale, formulato dall'A.O. ### atteso che lo stesso, riguardando il profilo del quantum, riveste carattere pregiudiziale rispetto ai due motivi di appello principale, che attengono esclusivamente ai capi sulle spese. 
Al riguardo, la Corte rileva, ancora in via preliminare, che, sebbene l'impugnazione incidentale proposta dall'A.O. ### sia tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stata proposta con comparsa depositata in data ###, oltre il termine breve di trenta giorni dall'11.12.2020, data di notifica dell'appello, la stessa vada ritenuta ammissibile. 
Invero, al riguardo occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C., “### incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al pag. 10/25 fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, che, in applicazione del predetto principio, ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte). 
§ 5. 
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'A.O. ### nell'impugnare il capo della sentenza nel quale il Giudice quantificava il danno, sofferto dagli attori, facendo applicazione del valore minimo della forbice risarcitoria previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno da perdita del rapporto parentale, deduceva che il quantum debeatur avrebbe dovuto essere calcolato in misura inferiore rispetto al minimo tabellare, poiché, nel caso di specie, veniva in rilievo la perdita, non di un rapporto parentale effettivamente instauratosi, bensì di una mera aspettativa di instaurare tale relazione con il nascituro. 
Al riguardo, a conforto del proprio assunto, l'appellante invocava precedenti della Corte di Cassazione nei quali, a suo dire, sarebbe stato riconosciuto congruo il riconoscimento di un danno pari alla metà del valore minimo della forbice risarcitoria prevista dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale, affermandosi che, in caso di morte del feto, era “ipotizzabile solo il venir meno di una relazione pag. 11/25 affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)”. 
§ 6. 
Il motivo è infondato. 
Giova premettere che l'A.O. non si duole dell'utilizzo, da parte del Giudice di primo grado, della tabella elaborata dall'### per la giustizia civile di ### al fine di liquidare il danno da perdita parentale, ma solo della quantificazione del risarcimento, assumendo che, nella specie, essendosi al cospetto della morte di un feto, il valore tabellare minimo, riconosciuto dal Tribunale, sarebbe eccessivo in rapporto alla lesione di un rapporto affettivo meramente potenziale. 
Ciò posto, questa Corte non ignora che il precedente di legittimità invocato dall'A.O. appellante, (rappresentato dall'ordinanza n. 22859 del 2020, pronunciata dalla III sezione civile della S.C.), abbia, in relazione al caso di danno per la morte del feto, affermato il principio così massimato: “### liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di ### può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è pag. 12/25 riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”. 
È, tuttavia, del pari indubbio che lo stesso precedente di legittimità appena richiamato riconosca che, siccome l'ipotesi del figlio nato già morto non è espressamente prevista dalla tabella di ### la liquidazione del danno deve essere operata in via necessariamente equitativa e che, nel procedere ad essa, le tabelle costituiscano un mero parametro di riferimento del quale il Giudice può servirsi al fine di orientare la propria decisione. Del resto, sempre secondo il precedente in esame, la liquidazione in via equitativa del danno va determinata tenendo "conto di tutte le circostanze del caso concreto”. 
§ 7. 
Tanto premesso, ad avviso della Corte, la liquidazione operata dal Giudice di primo grado, in misura pari al valore minimo della tabella relativa al danno del genitore per la perdita di un figlio, deve considerarsi equa, ove si consideri che, nel caso in esame, pur essendosi al cospetto del decesso di un feto, la morte è sopravvenuta quando la gravidanza era giunta al suo naturale epilogo e, precisamente, nella fase espulsiva del parto. 
Sebbene, invero, il bambino non sia nato vivo, l'asfissia che lo ha condotto alla morte è intervenuta quando la madre era in sala operatoria e la nascita era oramai imminente. 
Tale elemento di fatto, in uno alla circostanza che, al momento del tragico evento, gli odierni appellanti non avevano ancora generato dei pag. 13/25 figli, induce a ritenere che la sofferenza vissuta dai genitori, per la perdita inaspettata del feto, sia stata particolarmente intensa e, sostanzialmente, equiparabile a quella che avrebbero patito ove il bambino fosse nato vivo e deceduto nell'immediatezza del parto. 
Il dolore e la prostrazione patiti dai potenziali genitori del nascituro sono stati, nella specie, enormi, proprio perché la gravidanza era, sino al momento del parto, decorsa senza problematiche di sorta e non vi erano stati sintomi che lasciavano presagire un esito infausto. 
Ed invero, dalla CTU emerge che, pur essendosi al cospetto di una gravidanza a rischio in quanto la madre era affetta da diabete mellito tipo 1, nondimeno i segni della sofferenza fetale venivano registrati solo a partire dalle 16.00 del giorno del tragico evento, quando il cardiotocografo registrava nel giro di 15 minuti tre gravi decelerazioni del ### Del resto, non va nemmeno sottaciuto che il caso scrutinato nella fattispecie venuta all'esame della Corte di Cassazione, nel precedente dinanzi richiamato, diverga significativamente da quello in esame, atteso che, in quella occasione, la morte del feto era avvenuta ben prima che la donna giungesse in sala parto. Infatti, dalla lettura del citato precedente emerge che si era al cospetto di una gravidanza ottenuta mediante procreazione medicalmente assistita, decorsa per nove mesi, nella quale, tuttavia, la donna non ancora in travaglio. 
In conclusione, a giudizio di questa Corte, la liquidazione, necessariamente equitativa, operata dal primo Giudice, in misura pari pag. 14/25 al minimo delle tabelle milanesi relative al danno patito dal genitore per morte del figlio, può considerarsi adeguata in rapporto alla gravità del danno sofferto dagli attori nella situazione in concreto venutasi a determinare.  ### incidentale deve, di conseguenza, rigettarsi. 
§ 8. 
Venendo all'esame dell'appello principale, con il primo motivo ### e ### censuravano la sentenza, deducendo che, erroneamente, il primo Giudice aveva ritenuto infondata la domanda da essi proposta nei confronti del dott. ### condannandoli, rispetto a detta parte, alla rifusione delle spese di lite. 
Infatti, secondo gli istanti, “il Tribunale Sannita (n.d.r.: sarebbe) potuto giungere ad una diversa e più logica conclusione” se avesse tenuto conto “delle argomentazioni medico - legali del #### (### CTP prodotta in primo grado), a cui gli odierni appellanti hanno chiesto supporto specialistico ben prima di avviare il procedimento innanzi al Tribunale di Benevento”, il quale censurava il comportamento del ### per aver praticato alla ### un'infusione di ossitocina. 
Inoltre, gli appellanti deducevano che il primo Giudice, aderendo alle conclusioni rassegnate dal ### non aveva nemmeno valorizzato la relazione a firma del ### Panarese e del ### Bresadola, consulenti tecnici nominati dalla ### della Repubblica di ### nel procedimento penale instaurato a carico dello stesso ### nella quale era stata censurata la scelta del dott. ### intervenuto in sala pag. 15/25 parto dalle ore 16.30 del giorno della morte del nascituro, ### di non procedere ad un parto operativo d'urgenza mediante applicazione di ventosa ostetrica o di forcipe basso al piano perineale, nonostante segni di sofferenza fetale evidenti dalle ore 16.40. 
Gli appellanti sostenevano, inoltre, che la condanna alle spese di lite, disposta a loro carico, era ingiusta, tenuto conto “che per gli stessi fatti la ### “Rummo” è stata ritenuta pienamente responsabile e, di conseguenza, condannata a ristorare i pregiudizi patiti dagli odierni appellanti” e considerato che, come affermato dalla Cassazione, “l'attore vittorioso sull'unica domanda, ovvero su una delle domande proposte, non può essere condannato neppur parzialmente alle spese, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 91 del codice di rito”. 
§ 9. 
Il motivo è infondato. 
Giova premettere che gli appellanti non hanno censurato il capo di sentenza con cui era stata rigettata la domanda da essi proposta nei confronti del dott. ### Infatti, la statuizione adottata dal Tribunale in ordine a tale pretesa è stata censurata al solo fine di farne derivare la riforma del capo di sentenza che condannava essi attori a rifondere le spese di lite nei confronti del ### pag. 16/25 Posto, quindi, che, rispetto al predetto capo di pronuncia, si è formato il giudicato per acquiescenza, la censura deve essere intesa come rivolta a far valere l'erroneità della sentenza per non avere rilevato, pur in presenza di un rigetto di domanda, la sussistenza dei presupposti per addivenire, nel rapporto tra gli attori ed il ### ad una compensazione delle spese processuali. 
Orbene, a prescindere dal rilievo per cui gli istanti, nel sollecitare la riforma del capo di sentenza afferente alle spese di lite, non hanno nemmeno dedotto la sussistenza di alcuna delle ipotesi che, a norma dell'art. 92 c.p.c., possono giustificare la detta compensazione, (per cui, già in ragione di tanto, l'appello si profila come inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.), nel merito, la censura è, comunque, infondata. 
Ed invero, l'art. 92 co. 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, consente al Giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite, solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 
Ciò premesso, nella specie, non è ravvisabile una situazione di soccombenza reciproca, dal momento che, almeno riguardo alla domanda azionata nei confronti del ### controparte distinta dall'A.O. ### gli odierni appellanti sono risultati, in primo grado, interamente soccombenti.  pag. 17/25 Inoltre, non ricorre alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni che permettono di disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il procedimento penale instaurato a carico di ### in relazione alla medesima vicenda sostanziale sottesa alla domanda risarcitoria proposta in sede civile, si è concluso con una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p.. 
Per quanto, invero, il ### non abbia specificamente invocato l'effetto preclusivo nascente dal giudicato penale di assoluzione, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., omettendo di documentare l'irrevocabilità della pronuncia assolutoria, sulla cui copia non vi è traccia del suo (peraltro assai verosimile) passaggio in giudicato, occorre, tuttavia, osservare che il Tribunale di ### con sentenza n. 853/2012, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 9806/17, (che rigettava l'impugnazione proposta dalla parte civile, odierno appellante, ###, assolveva l'imputato, rilevando che alcun addebito fosse al medesimo imputabile, “non essendo stati acquisiti elementi che dimostrino che la scelta terapeutica effettuata dal Dr. ### che nello spazio di circa 30 minuti ha dovuto affrontare due situazioni di emergenza certamente non prevedibili in relazione al precedente decorso del travaglio, fosse inadeguata in relazione alle circostanze del caso concreto, così come priva di riscontri è l'asserita esistenza di un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento letale”. 
Del resto, a conclusione analoga, sia pure fondata su ragioni in parte differenti, perveniva il CTU nominato nel corso del primo grado di pag. 18/25 questo giudizio, il quale, come dinanzi riportato, riteneva di non poter ascrivere alcun addebito al dott. ### essendo questi intervenuto in sala operatoria quando, oramai, non vi erano più le condizioni per procedere ad un taglio cesareo d'urgenza. 
Né, in contrario, giova invocare le diverse conclusioni rassegnate dal CT degli attori, a mente delle quali il ### aveva inutilmente praticato alla gestante un'infusione di ossitocina, vale a dire una terapia del tutto incompatibile e controindicata rispetto alle condizioni medico cliniche della partoriente ### Ed invero, anche ad ipotizzare che siffatta condotta sia stata inutile, essa non ha, in concreto, avuto alcuna specifica incidenza causale in relazione al prodursi dell'evento, avendo il CTU del Tribunale accertato che, oltre le 16.20, non vi erano più le condizioni per praticare il TC d'urgenza, unico intervento che avrebbe consentito di assicurare la nascita di un feto vivo. 
Nemmeno, giova soggiungere, merita invocare le conclusioni cui giungevano i consulenti tecnici della ### di ### dal momento che, come dinanzi visto, i giudici penali avevano, in entrambi i gradi di giudizio, ritenuto non attendibile la ricostruzione di quei consulenti e che ### essendo stato parte del processo penale, ben conosceva l'esito cui quella ricostruzione aveva condotto. 
In conclusione, quindi, correttamente il primo Giudice, al cospetto di una pretesa risarcitoria rivelatasi infondata nei confronti del ### (e tale ritenuta anche in ben due gradi di giudizio penale), ha disposto pag. 19/25 la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite nei confronti del citato sanitario. 
Infine, non giova, per ritenere integrati i presupposti di una compensazione delle spese processuali, sostenere che, nella specie, venga in rilievo una domanda dall'esito potenzialmente incerto.  ### in disparte di quanto dinanzi osservato con riferimento all'esito del processo penale, non va sottaciuto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023). 
§ 10. 
Con il secondo motivo di appello principale, ### e ### impugnavano il capo di sentenza che, nel regolare, in loro favore, le spese di lite, relativamente al rapporto processuale intercorso con l'### convenuta, non aveva fatto applicazione dei valori medi corrispondenti allo scaglione in cui rientrava la causa, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014.  pag. 20/25 Al riguardo, gli istanti si dolevano del fatto che il Giudice aveva riconosciuto, in maniera ingiustificata, compensi finanche inferiori ai valori minimi della tabella, omettendo, altresì, di tenere conto “delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del numero delle parti assistite”, oltre che dell'attività resa in sede stragiudiziale. 
§ 11. 
Il motivo è fondato. 
Premesso che, nella specie, avendo il primo Giudice accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta dagli attori, riconoscendo, a ciascuno degli odierni appellanti, euro 165.960,00, il valore della lite, ai fini della quantificazione delle spese processuali, andava determinato secondo il criterio del decisum (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), quest'ultimo doveva essere rapportato allo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. 
Ne segue che, riconoscendo i compensi tabellari medi, da reputare assolutamente adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere, a norma del DM n. 55/14, come modificato dal DM 8 marzo 2018, n. 37, ratione temporis vigente, complessivi euro 21.387,00 per compensi, laddove, invece, l'importo di complessivi euro 12.500,00, in concreto riconosciuto, si rivela incongruo, siccome finanche inferiore ai valori pag. 21/25 minimi, che, rispetto al citato scaglione, si attestavano ad euro 12.678,00. 
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo ed in parziale riforma della gravata sentenza, l'A.O. ### deve essere condannata a rifondere, in favore degli odierni appellanti, le spese processuali del primo grado, da liquidarsi in complessivi euro 21.387,00 per compensi, oltre, come stabilito dal primo Giudice con statuizione, in parte qua, non censurata, euro 547,00 per esborsi, oltre accessori dovuti come per legge. 
§ 12. 
Venendo al governo delle spese processuali del grado di appello, rileva la Corte che, relativamente al rapporto tra gli appellanti ed il ### le stesse debbano seguire la soccombenza dei primi. 
Analogamente, nel rapporto tra gli appellanti e l'A.O. ### le spese del grado di appello debbono seguire la soccombenza di quest'ultima. 
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, corrispondente, per il primo dei citati rapporti, all'importo delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, e, per il secondo degli stessi, al maggiore importo riconosciuto in grado di appello a titolo di spese processuali del primo pag. 22/25 grado, con riconoscimento per tutte le fasi del valori tabellari minimi, tenuto conto del ridotto numero di questiono trattate. 
Relativamente al rapporto processuale tra gli appellanti principali e l'A.O. ### la liquidazione deve essere limitata alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, con esclusione della fase decisoria, nella quale i difensori costituiti avevano già rinunciato al mandato. 
Per il giudizio di appello, inoltre, non può accogliersi l'istanza di distrazione, formulata dai difensori costituiti nell'atto di appello, in quanto “ ### l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. ### del 04/12/2019). 
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, dei presupposti per il versamento, da parte dell'### “###”, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.  pag. 23/25 P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### e ### e sull'appello incidentale proposto da ### “###” di ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello incidentale; b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ### “###” di ### alla rifusione, in favore degli avvocati #### ed ### procuratori antistatari, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 547,00 per esborsi, euro 21.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; c) conferma nel resto l'impugnata sentenza; d) condanna ### e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 3.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; e) condanna ### “###” di ### alla rifusione, in favore di ### e ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.208,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 24/25 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di ### “###”, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale. 
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ ### CIV., in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### pag. 25/25 

causa n. 4654/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19825/2024 del 18-07-2024

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20641/2021 R.G. proposto da D'#### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### e dal ### Avv. ### con domicilio eletto in ### piazza ### n. 2, presso lo studio dell'Avv. ### - ricorrenti - contro A.S.RE.M. - ### in persona del ### generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### via ### n. 7, presso lo studio dell'Avv. ### ; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 9/21, depositata il 19 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal #### 1. ###.S.Re.M. - ### del ### convenne in giudizio ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/13, emesso il 31 maggio 2013, con cui il Tribunale di Campobasso le aveva intimato il pagamento della somma di ### 275.200,00, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 presso il ### di ###. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì la mancata detrazione della ritenuta d'acconto, l'avvenuta liquidazione di parte delle somme richieste e l'insufficienza della documentazione prodotta. Si costituirono ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20641/2021 R.G. proposto da D'#### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### e dal ### Avv. ### con domicilio eletto in ### piazza ### n. 2, presso lo studio dell'Avv. ### - ricorrenti - contro A.S.RE.M. - ### in persona del ### generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### via ### n. 7, presso lo studio dell'Avv.  ### ; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 9/21, depositata il 19 gennaio 2021. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal #### 1. ###.S.Re.M. - ### del ### convenne in giudizio ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/13, emesso il 31 maggio 2013, con cui il Tribunale di Campobasso le aveva intimato il pagamento della somma di ### 275.200,00, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 presso il ### di ###. 
A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì la mancata detrazione della ritenuta d'acconto, l'avvenuta liquidazione di parte delle somme richieste e l'insufficienza della documentazione prodotta. 
Si costituirono ### D'#### e ### in qualità di eredi di ### nel frattempo deceduto, e resistettero all'opposizione, chiedendone il rigetto.  1.1. Con sentenza del 4 agosto 2017, il Tribunale di Campobasso accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'### al pagamento della somma di ### 24.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla domanda.  2. ### proposta dalla D'### e dai ### è stata rigettata dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 19 gennaio 2021. 
Ha premesso la Corte che con contratto stipulato il 5 febbraio 2007 l'A-
SReM aveva conferito ad un'equipe di tre professionisti, comprendent e il ### un incarico di consulenza per l'attivazione del ### regionale di PMA presso l'### di ### riconoscendo al ### un compenso annuo di ### 24.000,00 per l'attività di supervisione, l'attività clinica e chirurgica e il coordinamento con la ### generale e sanitaria, ### 1.050,00 per ogni procedura di PMA ed ### 250,00 per ogni accettazione paziente risultante dal registro di sala operatoria, da pagarsi dietro presentazione della fattura su relazione del ### dell'U.O.S. ###- sistita. 
Ciò posto, e precisato che il compenso annuo era stato già riconosciuto 3 dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del residuo credito, le fatture e le relazioni prodotte nel procedimento monitorio, osservando che le prime costituivano documenti di natura fiscale utilizzabili soltanto ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, mentre le seconde, oltre a risultare incomplete, si riferivano alle prestazioni rese dall'intera equipe di professionisti, senza distinguere tra le attività svolte da ciascuno di essi. 
Ha rilevato che neppure i testimoni escussi erano stati in grado d'indicare il numero preciso delle prestazioni rese personalmente dal ### aggiungendo che le stesse non trovavano interamente riscontro nel registro di sala operatoria del ### di ### diverso da quello del blocco operatorio della struttura ospedaliera e recante esclusivamente l'indicazione del nome dell'operatore. 
Ha confermato infine che gl'interessi sulla somma riconosciuta erano dovuti al saggio previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla domanda giudiziale, anziché dall'emissione delle fatture, trattandosi di atti di provenienza unilaterale, ed essendo stata l'opposizione accolta in larga parte.  3. Avverso la predetta sentenza la D'### e i ### hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. ###-
SReM ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1372, 2700 e 2702 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il quale prevedeva il conferimento di un incarico congiunto all'equipe di professionisti, con il riconoscimento di un compenso commisurato non già al numero delle singole prestazioni, ma al numero delle procedure di PMA risultanti dal registro di sala operatoria, da liquidarsi dietro presentazione delle fatture vistate dal Responsabile dell'U.O.C., su relazione del ### dell'U.O.S.  2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 2702 cod. civ., osservando che, nell'interpretazione del contratto, la sentenza impugnata ha omesso di attribuire la prio-4 rità al criterio letterale e di valutare il comportamento successivo delle parti, non avendo tenuto conto dell'intento di queste ultime di affidare congiuntamente l'incarico all'intera equipe di professionisti e di commisurare il compenso al numero di cicli di ### né dell'avvenuto pagamento dei compensi da parte dell'### in conformità della procedura prevista.  3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., rilevando che, nel ritenere non provato il credito, la sentenza impugnata non ha considerato che l'opposizione era limitata al quantum debeatur, avendo l'### riconosciuto l'avvenuta effettuazione delle prestazioni mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del ### della U.O.C. e la relazione del ### dell'U.O.S.  4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il travisamento della prova e l'apparenza della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver trascurato e travisato le risultanze delle relazioni prodotte e del registro di sala operatoria, nonché per aver omesso di trarre argomenti di prova dall'i- nottemperanza dell'### all'ordine di esibizione del registro di ambulatorio. 
Sostiene infatti che la Corte d'appello si è conformata alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, il quale non aveva considerato che il completamento dei cicli di PMA non era desumibile dalle singole date annotate nel registro di sala operatoria, ma da tutte le annotazioni relative alle fasi del ciclo.  5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono l'omissione, la contraddittorietà e l'incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo che la Corte territoriale ha rigettato la domanda senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta.  6. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile la relativa disciplina, riferibile anche ai rapporti tra professionisti e ### ed operante anche in presenza di una domanda generica di pagamento degl'interessi legali. Sostiene che, nel 5 ritenere il credito non provato, la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'intervenuto riconoscimento della fondatezza della domanda.  7. Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.  1175 e 1375 cod. civ., osservando che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare l'avvenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'e- secuzione del contratto, non avendo considerato che negli anni precedenti l'### aveva regolarmente pagato i compensi dovuti per le prestazioni rese dai professionisti.  8. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l'interpretazione del contratto di prestazione d'opera professionale, sono infondati. 
Ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, la sentenza impugnata si è infatti attenuta proprio al criterio letterale, invocato dai ricorrenti, richiamando puntualmente il contenuto degli artt. 3 e 6 del contratto, che disciplinavano la determinazione ed il pagamento del compenso dovuto al ### per l'attività professionale svolta nell'ambito del ### di ### e distinguendo tra l'importo fisso da liquidarsi annualmente per l'attività di supervisione e coordinamento e per l'attività clinica e chirurgica da quello relativo alle procedure di PMA seguite personalmente dal professionista, da erogarsi mensilmente sulla base delle risultanze del registro di sala operatoria. 
Con riferimento a tali procedure, la Corte ha affermato che la documentazione prodotta dal ### (fatture e relazioni) - che aveva agito da solo con il p rocedimento monitorio - comprovavano le prestazioni rese dall'intera equipe impegnata nelle procedure di P.M.A., e non da parte del solo ### e che le risultanze del registro della sala operatoria non corrispondevano affatto alle fatture allegate dall'istante. 
Nel contestare tale interpretazione, i ricorrenti non sono in grado d'individuare elementi testuali incompatibili con l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata, o comunque tali da imporre una lettura diversa, ma si limitano ad insistere sulla chiarezza della formulazione delle clausole richiamate, assumendo che l'affidamento congiunto dell'incarico non impediva di distinguere le prestazioni specificamente rese da ciascun componente dell'equipe e di remunerarle separatamente. 6 E' noto d'altronde che, per andare esente da censure, l'interpretazione fornita dal giudice di merito non dev'essere l'unica possibile o la migliore in astratto, sicché, ove di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. I, 15/11/2017, n. 27136; 17/03/2014, n. 6125; Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24539): pertanto, la parte che con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma è tenuta a specificare non solo i canoni che in concreto assuma violati e il punto in cui il giudice del merito se ne è discostato, ma anche le ragioni per cui ritiene che le predette regole non siano state correttamente applicate, non potendo limitarsi a contrapporre la propria personale interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 2 8/11/2017 , n. 28319 ; Cass., Sez. lav., 15/11/2013, 25728). Tali ragioni, con particolare riguardo al criterio letterale, non possono che investire il valore semantico delle parole o delle espressioni usate, emergente non solo dal significato alle stesse attribuito nel linguaggio comune o in quello corrente nello specifico settore cui si riferisce il contratto, ma anche dal collegamento con altri termini o espressioni concretamente utilizzati dalle parti, come richiesto dall'art. 1363 cod. civ., sicché non risulta sufficiente la mera trascrizione nel ricorso della clausola contrattuale di cui si lamenta l'errata interpretazione, non potendosi rimettere al Giudice di legittimità il compito d'individuare egli stesso il significato da attribuire alla dichiarazione negoziale, che costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito ( Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 995; Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13603). 
Quanto poi all'omessa valutazione dell'avvenuto pagamento delle precedenti fatture da parte dell'### ritenuto dai ricorrenti idoneo ad avvalorare la correttezza del metodo di calcolo dei compensi adottato dal loro dante causa e la conformità dello stesso alla volontà manifestata dalle parti nel contratto, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in riferimento ai contratti di diritto privato stipu-7 lati dalla ### esclude l'utilizzabilità, a fini interpretativi, del comportamento tenuto dalle parti posteriormente alla stipulazione, osservando che il requisito della forma scritta, prescritto ad substantiam per tali contratti, impone di desumere la volontà negoziale esclusivamente dal contenuto dell'atto, ritenendo pertanto precluso il ricorso ad elementi extratestuali, inidoneo ad evidenziare la formazione del consenso al di fuori dello scritto (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2007, n. 10868; Cass., Sez. II, 4/06/2002, n. 8080; 2/06/2000, n. 7416).  9. E' altresì infondato il terzo motivo, riguardante la mancata contestazione del credito azionato nel procedimento monitorio. 
Come emerge dai passi pertinenti dell'atto di citazione in primo grado, riportati a corredo della censura, l'### nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte soltanto degli importi indicati nelle fatture prodotte a sostegno della domanda, dichiarando peraltro di aver già provveduto alla liquidazione degli stessi, e chiedendone la detrazione dall'importo complessivamente richiesto dal professionista: poiché, nel contempo, essa aveva negato di essere debitrice dell'importo residuo, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'avvenuta effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inoperante il principio di non contestazione e necessaria la prova delle prestazioni personalmente effettuate dal ### Premesso infatti che il principio di non contestazione opera con esclusivo riferimento ai fatti allegati a sostegno della domanda, imponendo al giudice di ritenerli sussistenti, anche in mancanza di prova, senza però vincolarlo nell'individuazione delle relative conseguenze, si osserva che, in presenza di un'incertezza in ordine all'effettiva esecuzione almeno di parte delle prestazioni allegate a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, la parziale ammissione dell'esistenza del credito da parte dell'opponente non consentiva di ritenere pacifici i fatti costitutivi della domanda, neppure per la parte del credito per cui era intervenuto il predetto riconoscimento, dovendosi verificare a quali delle predette prestazionie da chi eseguite - si riferiva specificamente l'ammissione dell'### In quanto contenuta in un atto difensivo, in ordine al quale non è stato 8 precisato se fosse stato sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'A- zienda, la predetta ammissione non era qualificabile neppure come una confessione giudiziale, essendo riferibile unicamente al procuratore costituito, non legittimato a disporre del diritto in contestazione, e potendo quindi rivestire, al più, valore indiziario, ai fini della prova del credito (cfr. Cass., II, 28/09/2018, n. 23634; Cass., Sez. I, 27/02/2017, n. 4908; 1/12/2016, n. 24539). La provenienza da un soggetto privo del potere di rappresentare l'### nei rapporti sostanziali escludeva inoltre la possibilità di attribuire alla stessa l'efficacia di una ricognizione del debito, idonea a determinare una inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 24/04/2012, n. 6473; Cass., Sez. III, 28/02/1984, n. 1438). Per la medesima ragione, non erano qualificabili come atti ricognitivi la relazione del ### dell'UOS ed il visto apposto sulle fatture dal ### della ### trattandosi di atti aventi un'efficacia meramente interna all'### provenienti da funzionari dotati di competente tecnico-amministrative e privi della legittimazione a disporre dei diritti dell'ente.  10. Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi anch'essi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la valutazione della documentazione prodotta, sono inammissibili. 
La Corte territoriale ha ampiamente e coerentemente motivato il convincimento raggiunto in ordine all'insufficienza della documentazione prodotta a fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, attraverso un accurato confronto tra le indicazioni contenute nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, correttamente ritenute inidonee a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, quelle emergenti dalla relazione redatta dal ### dell'### delle quali ha evidenziato la riferibilità alle prestazioni rese dall'intera equipe, e quelle risultanti dal registro di sala operatoria, ritenute solo parzialmente corrispondenti a quelle riportate nelle fatture. Le argomentazioni svolte al riguardo consentono, nella loro chiarezza, di ricostruire agevolmente il percorso logicogiuridico seguito per giungere alla decisione, escludendo quindi la configurabilità della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai fini della quale è necessario che la 9 motivazione risulti inesistente sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o ancora gravemente contraddittoria, in quanto costituita da affermazioni tra loro inconciliabili (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/ 2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).  ### in tal modo compiuto non è d'altronde censurabile per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., a tal fine occorrendo che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri istruttori ufficiosi, oppure che, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle il valore che la legge attribuisce ad un diverso mezzo di prova (ad esempio, il valore di prova legale), o viceversa, mentre qualora, come nella specie, si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio potere di valutazione, la censura è ammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, legge 7 agosto 2012, n., 134), soltanto entro i rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/ 2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/2016, n. 27000). 
Quanto, infine, al lamentato travisamento della prova, va richiamato il principio, recentemente enunciato dalle ### di questa Corte a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto tra le ### semplici, secondo cui tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'art.  395 n. 4, cod. proc. civ., mentre ove, come nella specie, il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass., Sez. Un., 5/ 10 03/2024, n. 5792). Venendo, nella specie, in considerazione il n. 5 dell'art.  360, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, ampia, logica e coerente, è tutt'altro che al di sotto del minimo costituzionale (art. 111 Cost.).  11. E' invece parzialmente fondato il sesto motivo, riguardante la misura e la decorrenza degl'interessi. 
Benvero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, nel pronunciare in ordine al relativo motivo di gravame, la Corte territoriale non ha escluso integralmente l'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs.  n. 231 del 2002, avendo affermato che la sentenza di primo grado risultava esente da vizi, nella parte in cui aveva riconosciuto gl'interessi legali di mora sulla somma dovuta, giacché «in tema di ritardo da parte dell'### zione nel pagamento di somme di denaro, gli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., sono dovuti, quando le parti non ne hanno determinato la misura, […] con un saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ossia con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs.  231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012». 
Pur avendo interpretato il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che l'espressione «interessi legali di mora» doveva intendersi riferita a quelli previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ritenuto operante anche per i contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con enti pubblici territoriali (cfr. Cass., Sez. VI, 31/10/2019, n. 28151), la Corte territoriale ha precisato peraltro che tale normativa era applicabile ai soli fini della determinazione del saggio d'interesse, e non anche ai fini dell'individuazione della decorrenza, che doveva essere ancorata alla data di proposizione della domanda giudiziale, in conformità dei principi generali, anziché a quella di emissione delle fatture, dal momento che il credito azionato risultava tutt'altro che certo e provato, avendo i ricorrenti ottenuto la condanna dell'### al pagamento soltanto di una minima parte degl'importi richiesti. 
Tale affermazione si pone in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, ove il credi-11 tore abbia chiesto il riconoscimento degl'interessi moratori a far data dall'e- missione o dalla ricezione della fattura, incombe al debitore, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita, e quindi di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione: si è infatti osservato che, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art.  4 del d.lgs. n. 231 del 2002 equipara, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste d i pagam ento di contenut o equivalente, giacché la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base di una presunzione ex lege sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione della prestazione e la richiesta di pagamento (cfr. Cass., Sez. III, 25/08/ 2020, n. 17684). E' stato altresì precisato che l'applicabilità di tale principio non resta esclusa, con riguardo alle obbligazioni della ### zione, dall'esigenza di adott are le pr ocedure della contabilità pubblica, la quale non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'### in quanto colposamente inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gl'interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa (cfr. Cass., Sez. VI, 20/05/2021, n. 13763).  12. E' infine inammissibile il settimo motivo, riflettente la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. 
Rinviando a quanto si è detto in precedenza relativamente alla possibilità di desumere elementi utili ai fini dell'interpretazione del contratto dal comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione dello stesso, si osserva che, in quanto volte a far valere l'avvenuto pagamento di parte del compenso dovuto per le prestazioni rese dal loro dante causa, quale elemento idoneo ad evidenziare la pretestuosità del rifiuto opposto dall'### al pagamento del residuo, le censure proposte dai ricorrenti sollevano una questione non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto in ordine alle concrete modalità di svolgimento 12 del rapporto di prestazione d'opera professionale, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito tale questione sia stata proposta (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cas s., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430; Cass., Sez. III, 12/06/2018, n. 15196).  13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal parziale accoglimento del sesto motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di ### che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  rigetta i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibili il quarto, il quinto e il settimo, accoglie parzialmente il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Mercolino Guido

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1769/2025 del 15-12-2025

... volontario o giudiziale. La normativa sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004) conferma tale impianto, subordinando l'accesso alle tecniche di fecondazione alla presenza di una coppia eterosessuale (coniugata o convivente) e vietando espressamente il ricorso alla PMA da parte di single o coppie omosessuali: in questo quadro, non trova spazio la figura della madre intenzionale, ossia della donna che, all'interno di una coppia femminile, abbia condiviso e assunto la decisione procreativa pur non essendo la partoriente. Trattasi di una evidente lacuna normativa che, nel corso degli anni, è stata in parte affrontata dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale), la quale è intervenuta a più riprese per colmare le disparità di trattamento e, soprattutto, per tutelare il superiore interesse del minore. In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, secondo la normativa vigente, una sola persona può essere indicata come madre nell'atto di nascita, in quanto la filiazione presuppone un legame biologico e/o genetico con il nato: conseguentemente, sussiste un divieto di doppia maternità negli atti di nascita formati o da formare in ### (leggi tutto)...

testo integrale

n. 16744/2025 r.g.v.g.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### - Presidente - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16744 del ### dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei ### n. 16; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, ### e ###, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'### dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in Napoli, alla ### n. 11; ###' ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in ### n. 1, ### RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza dell'11/11/2025, le parti comparse hanno concluso, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendone l'accoglimento.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, ### deduceva: di essere madre intenzionale del minore ### nato a Napoli il ### da ### concepito all'estero mediante fecondazione eterologa; che la nascita di ### è stata dapprima dichiarata dalla madre biologica all'### di ### del Comune di ### successivamente, la ricorrente, in data ###, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio ### dinanzi all'### di ### del Comune di Napoli, che ha registrato tale riconoscimento con l'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018; che detto riconoscimento è stato trascritto nell'atto di nascita formato dall'### di ### di ### che, con decreto del 14/09/2022, la Corte d'Appello di Napoli, ravvisata la violazione della L.  40/2004, ha ordinato all'### dello ### di Napoli l'annullamento dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018. 
Conseguentemente, la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, chiedeva: di ordinare all'### dello ### del Comune di Napoli e/o del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di ### e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 del Comune di ### mediante la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data ### e in data ###; con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto dell'11/09/2025 (successivamente integrato con decreto del 25/09/2025), si costituivano: con memoria del 03/11/2025, il Ministero dell'### il Comune di ### ed il Comune di Napoli, i quali si rimettevano al Collegio quanto al merito delle domande della ricorrente, con richiesta di compensare le spese di lite; con memoria difensiva del 03/11/2025, il Comune di Napoli, in persona del ### p.t., il quale, attesa la natura non contenziosa del procedimento e valutate le osservazioni illustrate, chiedeva adottare i provvedimenti di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
All'udienza di comparizione dell'11/03/2025, precisate le richieste delle parti comparse, il Giudice si riservava.  • Sulla domanda avanzata da parte ricorrente ex art. 95 D.P.R.  396/2000. 
La domanda è fondata e, quindi, merita accoglimento. 
In punto di diritto, la filiazione omogenitoriale femminile - e, più precisamente, la condizione giuridica dei figli nati da due madri - costituisce una fattispecie che, allo stato attuale, non trova un'espressa regolamentazione nel sistema normativo italiano, non prevedendo né una disciplina sistematica della genitorialità nelle coppie dello stesso sesso, né strumenti certi per il riconoscimento del legame tra il minore e la madre c.d. intenzionale. 
Infatti, il quadro normativo vigente resta fondato sull'assunto che i genitori legali del minore siano una madre biologica e un padre, o comunque due soggetti di sesso diverso: in questo sistema, la maternità è riconosciuta esclusivamente alla donna che partorisce, mentre l'attribuzione della paternità è regolata secondo criteri presuntivi (in caso di matrimonio) o attraverso il riconoscimento volontario o giudiziale. 
La normativa sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004) conferma tale impianto, subordinando l'accesso alle tecniche di fecondazione alla presenza di una coppia eterosessuale (coniugata o convivente) e vietando espressamente il ricorso alla PMA da parte di single o coppie omosessuali: in questo quadro, non trova spazio la figura della madre intenzionale, ossia della donna che, all'interno di una coppia femminile, abbia condiviso e assunto la decisione procreativa pur non essendo la partoriente. 
Trattasi di una evidente lacuna normativa che, nel corso degli anni, è stata in parte affrontata dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale), la quale è intervenuta a più riprese per colmare le disparità di trattamento e, soprattutto, per tutelare il superiore interesse del minore. 
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, secondo la normativa vigente, una sola persona può essere indicata come madre nell'atto di nascita, in quanto la filiazione presuppone un legame biologico e/o genetico con il nato: conseguentemente, sussiste un divieto di doppia maternità negli atti di nascita formati o da formare in ### indipendentemente dal luogo in cui la fecondazione abbia avuto luogo (cfr.: Cass., n. 7668/2020). E, a conferma di tale presa di posizione, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il rifiuto dell'### di ### di accogliere la dichiarazione di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale è pienamente legittimo, non assumendo rilievo giuridico il consenso prestato alla ### l'impossibilità di riconoscere il figlio troverebbe fondamento nell'art. 4, co. 3, L. n. 40/2004, che esclude le coppie omosessuali dall'accesso alle tecniche riproduttive (cfr.: Cass., n. 8029/2020). 
In questo quadro, un primo intervento di apertura si è avuto con la Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 20, L. n. 76/2016 e dell'art. 29, co. 2, D.P.R. n. 396/2000, ha riconosciuto la possibilità di una tutela più ampia del legame tra madre intenzionale e minore, demandando, però, ogni intervento normativo alla discrezionalità legislativa (cfr.: Corte cost., n. 230/2020). 
Un secondo intervento di apertura è da individuare nell'orientamento giurisprudenziale che ha fatto ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, co. 1, lett. d), L. n. 184/1983 come unico strumento per formalizzare la relazione genitoriale tra il genitore intenzionale e il minore. In questa direzione si collocano: la ### che ha censurato la mancata previsione di rapporti civili tra adottato e parenti dell'adottante (cfr.: Corte cost., n. 79/2022); la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la piena idoneità dell'adozione in casi particolari a realizzare l'interesse del minore (cfr.: Cass. SS.UU., n. ###/2022), sottolineando, al contempo, che il bambino ha un diritto fondamentale al riconoscimento - anche giuridico - del legame affettivo instaurato con il partner del genitore biologico, qualora questi abbia condiviso il disegno genitoriale e si sia preso cura del minore sin dalla nascita. 
Un ulteriore intervento di apertura lo si riscontra sempre nella giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di sottolineare la condizione deteriore dei figli nati da PMA praticata da due donne, evidenziando la lesione del diritto all'identità personale e la violazione del principio di eguaglianza (cfr.: Corte cost., n. 32/2021). 
Questo quadro giurisprudenziale è stato, poi, da ultimo, profondamente trasformato dal più recente intervento della ### la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. n. 40/2004, nella parte in cui esclude il riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in ### da PMA praticata all'estero (cfr.: Corte cost., n. 68/2025). 
Tale sentenza, pur non modificando direttamente la normativa e non introducendo un nuovo istituto, interviene in via sostitutiva sul piano interpretativo e applicativo, segnando un passaggio sistemico e riconoscendo che, nell'ambito della ### la volontà genitoriale ha valore fondante lo status filiationis, anche in assenza di legame genetico, e che tale status deve essere riconosciuto al minore fin dalla nascita; ciò in quanto, da un lato, non vi sono contro interessi costituzionali in grado di giustificare una disciplina discriminatoria e, dall'altro lato, l'adozione in casi particolari, rimessa alla scelta dell'adulto, non può sostituire un diritto del minore. 
In altri termini, la recente presa di posizione della ### segnando una svolta nella disciplina della filiazione omogenitoriale femminile, supera il modello adottivo e riconosce piena efficacia al consenso procreativo come fondamento dello status di figlio, in linea con i principi costituzionali e con il diritto internazionale ed europeo in materia di identità personale ed interesse superiore del minore: in omaggio al principio di unicità dello status filiationis, la ### sottolinea che ogni minore ha diritto a una protezione giuridica omogenea, indipendentemente dal sesso dei genitori o dalla tecnica procreativa utilizzata. 
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che, in modo incontestato, il minore ### è stato concepito all'estero mediante fecondazione eterologa, che la nascita del minore è stata dichiarata dalla madre biologica ### e che la ricorrente, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio il minore, il Collegio accoglie la domanda ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data ### e in data ###.  • Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, se è vero che un contrasto di interessi tra le parti idoneo a configurare il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c. può prospettarsi anche rispetto a procedimenti di volontaria giurisdizione ed a struttura camerale (cfr.: Cass., SS.UU., n. 29432/2024), ciò non avviene nel procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000. 
Infatti, il procedimento de quo, seppur coinvolga status e diritti del ricorrente (o della persona nel cui interesse il ricorrente agisce), non incide su situazioni che coinvolgano gli interessi di parti diverse in posizioni contrapposte: in tal caso, l'interesse del soggetto, che il giudice camerale è chiamato a proteggere, non entra in conflitto con gli interessi di altri soggetti, in quanto il provvedimento decisorio adottato non ha incidenza diretta su diritti soggettivi o status di questi ultimi, che vengono estinti o pregiudicati da esso. 
Pertanto, posto che, nel procedimento in parola, non è presente quel contrasto di interessi espresso da posizioni contrapposte delle parti che consente di far profilare la soccombenza e, conseguentemente, una pronuncia sulle spese ex artt. 91 o 92 c.p.c., il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alle spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Napoli, ###, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • accoglie la domanda proposta dalla ricorrente ### • ordina all'### dello ### del Comune di Napoli e del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di ### e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 del Comune di ### mediante la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato da ### in data ### e in data ###; • nulla sulle spese di lite. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025 

IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE ###44/2025


causa n. 16744/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario, Sassi Ivana

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24888/2023 del 21-08-2023

... nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem, dal momento che la pronuncia, riguardante all'evidenza tutt'altro, esclude che l'attribuzione dello status filiationis richieda, com'è invece per l'adozione di maggiorenne, specifici requisiti formali. Quanto, infine, alla tesi secondo cui «omissis i risulta legittimata ad esprimere il consenso che ricevette da B.E. >>, essa è contraddetta dalla constatata natura di atto personalissimo della dichiarazione di adozione, da rendersi nelle forme prescritte dall'ordinamento. 4.2. — Il secondo, terzo e quarto mezzo sono assorbiti, giacché, in presenza di una rado decidendi, quale quella concernente la mancanza della dichiarazione al presidente del Tribunale, di per sé idonea a sostenere la decisione adottata, il loro esame diviene superfluo. 6 di 7 #### . A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale 14487,2022 4.3. — Il quinto mezzo è inammissibile per sopravv### s onale 2973f2023 t g rale 24888,2023 di interesse, dal momento che la statuizione sulle (leggi tutto)...

testo integrale

Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### sul ricorso iscritto al n. 14487/2022 R.G. proposto da: ###.F. l, elettivamente domiciliato in ####.76, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###l###) -ricorrente contro B.V.  domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende -controricorrenti
G.G.  ###, elettiva mente #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale 1448712022 ### sezionale 2973,2023 c.o generale 24888f2023 t avverso SENTENZA di CORTE APPELLO CIVILENurgikiraz n, ata p eblicazione 21,138,2023 456/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal #### 1. — G.F. ricorre per cinque mezzi, nei confronti di ###.G.  ### B.V. p contro la sentenza del 4 marzo 2022 con cui la Corte d'appello di ### ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di adozione di maggiorenne proposta in veste di adottando, adottante essendo il defunto B.E. 
Iresistono con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.  ### 3. — Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., dell'articolo 297, primo comma, c.c., della sentenza della Corte costituzionale numero 557 del 1988, dell'articolo 294, primo comma, c.c., dell'articolo 74 e dell'articolo 300, secondo comma, c.c.. 
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., dell'articolo 297, secondo comma, c.c., e della sentenza della Corte costituzionale numero 507 del 1988. 
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., dell'articolo 311 c.c. e dell'articolo 298 c.c.. 
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360 primo comma, numero 3, c.p.c., dell'articolo 6 c.c., dell'articolo 299 c.c. e dell'articolo 8 CEDU.  2 di 7 2. — G.G. I e ###.V. #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale 1448712022 ### sezionale 2973,2023 Nurnero di raccoltyeuerale Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex arti QIQ 24888f2023 uata puho licazione 21,138,2023 360 c.p.c. dell'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 97 c.p.c.  ### 4. — Il ricorso va respinto.  4.1. — è logicamente prioritario l'esame del terzo mezzo, dal momento che il tema del rilievo del dissenso del coniuge e della figlia dell'adottante, trattato con i primi due motivi, in tanto può porsi, in quanto possa dirsi raccolto il valido consenso dell'adottante, oltre che dell'adottando. 
Esso è infondato.  4.1.1. — Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che il 9 agosto 2011 B.E. ha depositato presso il Tribunale di ### domanda di adozione del maggiorenne G.F. , sottoscritta l'8 agosto 2011. ### è poi deceduto il 10 agosto 2011, due giorni dopo la sottoscrizione della domanda, sicché il giudice adito ha disposto su istanza del difensore dell'attore l'archiviazione del procedimento. Dopodiché G.F. ha intrapreso un nuovo giudizio nei confronti di G.G. , vedova dell'adottante, e ###.V. I, figlia di lui. Il Tribunale ha respinto la domanda, considerando che la morte del ### aveva impedito che egli potesse comparire dinanzi al giudice per rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 311 c.p.c.. La Corte d'appello, ha integrato la motivazione del rigetto osservando che moglie e figlia dell'adottante avevano negato il proprio assenso.  4.1.2. — ### 311 c.c. stabilisce che: «Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del • di 7 Oscuramento d'### registro generale #### sezionale 2973,2023 Nurnerodi raccolta gederale 24888f2023 Tribunale nel cui circondar I io l'adottante ha residenza». l secQu Data pubblicazione 21,138,2023 comma della stessa disposizione dispone invece che: «### delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». ### l'articolo 298 c.c., poi: «### produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante». 
Nell'ambito della permanente configurazione dell'adozione di maggiore di età, la quale «continua a rispondere, in primo luogo, alla già descritta funzione tradizionalmente accordatale», e cioè «a connotarsi in chiave essenzialmente patrimoniale giacché, salva l'assunzione del cognome, esso si limita a far conseguire all'adottato i soli diritti successori ed alimentari» (Cass. 3 febbraio 2022, n. 3462), la manifestazione del consenso da parte dell'adottante, a differenza dell'assenso da parte di coniugi e figli dell'adottante, che può essere demandato ad un rappresentante, è generalmente considerata quale atto personalissimo, per di più sottoposto ad una precipua formalità, quale la personale manifestazione della volontà raccolta dal presidente del Tribunale competente: atto personalissimo tale da dover riflettere la definitiva determinazione volitiva del soggetto, il quale ha per tale ragione facoltà di mutare d'intento fintanto che il decreto conclusivo del procedimento non sia stato emanato. Tant'è che l'esistenza dei requisiti per l'adozione deve riferirsi al momento del decreto che la pronuncia, e dunque, se essi siano venuti meno al 4 di 7 #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to D #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale #### sezionale 2973,2023 Nurnero iji raccoltnenerale 24888f2023 momento della pronuncia, l'adozione non può essere pronimz a,, e uata ip ubbii calion e 21,138,2023 se pronunziata, è affetta da nullità (Cass. 11 novembre 1970, 2355). La recente decisione poc'anzi citata, nell'ottica della valenza solidaristica che l'istituto ha nondimeno acquistato, ha affermato che l'adottando interdetto possa manifestare il suo consenso a mezzo del tutore: ma ciò con influisce punto sulla posizione dell'adottante, la cui manifestazione di volontà deve rispondere al carattere dell'atto personalissimo di cui si è detto. 
Né v'è ragione alcuna per ritenere che la morte dell'adottante intervenuta nel corso del giudizio volto all'adozione di maggiorenne possa influire sull'applicazione del precetto dettato dal primo comma dell'articolo 311 c.c.: l'evento morte è difatti espressamente considerato dal legislatore, il quale ha previsto che il procedimento di adozione possa concludersi anche se sopravviene la morte dell'adottante, ma solo qualora egli abbia già effettuato la dichiarazione rivolta al presidente del Tribunale. Tale previsione, dunque, lungi dal condurre a reputare che detta dichiarazione possa essere supplita dalla semplice sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio, impone di ritenere che lo snodo della dichiarazione, proprio in ragione del carattere personalissimo dell'atto, debba essere stato superato. 
Priva di qualsiasi rilievo, ai fini della dimostrazione della fondatezza del motivo in esame, è la motivazione ###. 21 febbraio 2008, n. 4420, erroneamente invocata dal G.F. : in quell'occasione, questa Corte ha preso atto della tesi sostenuta dalla donna che assumeva di essere stata adottata da un uomo, in precedenza defunto, in forza di una «pratica invalsa al tempo e fino alla fine del secondo conflitto, specie nel ### „.», ed ha replicato che detta «presunta pratica, alla stregua dell'ordinamento vigente — ed, in particolare, del plesso normativo costituito dai già ricordati artt. 291 e segg. cod. civ., applicabili, per le ragioni dianzi esposte, nella specie —, non potrebbe in nessun caso ... assurgere 5 di 7 #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a
Firma to Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial: 21e 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale 14487,2022 Numerici sezionale 2973f2023 a condizione legittimante la adozione. Viene, invece, in panico are ###ro di raccolta genérrale 24888,2023 in rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame, la o### 21,138f2023 posta dall'art. 298 cod. civ., comma 3, con riguardo alla ipotesi di decesso dell'adottante in epoca anteriore alla pronuncia del decreto di adozione». La sentenza, cioè, afferma l'esatto contrario di quanto il ### vorrebbe leggervi, evidenziando che la fattispecie dell'adozione di maggiorenne da parte di un defunto può concretizzarsi solo nel quadro di applicazione dell'articolo 298, terzo comma, c.c., e, cioè, esclusivamente nell'ipotesi in cui il presidente del Tribunale abbia raccolto la dichiarazione dell'adottante. 
Del tutto fuor d'opera, poi, è il riferimento a Cass. 15 maggio 2019, n. 13000, ove si afferma che l'articolo 8 della legge n. 40 del 2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem, dal momento che la pronuncia, riguardante all'evidenza tutt'altro, esclude che l'attribuzione dello status filiationis richieda, com'è invece per l'adozione di maggiorenne, specifici requisiti formali. 
Quanto, infine, alla tesi secondo cui «omissis i risulta legittimata ad esprimere il consenso che ricevette da B.E. >>, essa è contraddetta dalla constatata natura di atto personalissimo della dichiarazione di adozione, da rendersi nelle forme prescritte dall'ordinamento.  4.2. — Il secondo, terzo e quarto mezzo sono assorbiti, giacché, in presenza di una rado decidendi, quale quella concernente la mancanza della dichiarazione al presidente del Tribunale, di per sé idonea a sostenere la decisione adottata, il loro esame diviene superfluo.  6 di 7 #### .
A. ### 3 Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 3biftia 80054b2be ti5a dba dc 1662a 9 - Firma to ### d'### registro generale 14487,2022 4.3. — Il quinto mezzo è inammissibile per sopravv### s onale 2973f2023 t g rale 24888,2023 di interesse, dal momento che la statuizione sulle spese 21,1118f2023 condannava il G.F. al rimborso delle medesime in favore di ciascuna delle appellate, quantunque la difesa fosse unica, è stato già corretto dal giudice d'appello.  5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Si dispone l'oscuramento dei dati.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui 200,00 C per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Si dispone l'oscuramento dei dati. 
Così deciso in ### il 1 giugno 2023. 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Di Marzio Mauro

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1643/2025 del 10-04-2025

... secondo l'ordinamento si incentra sul fatto della procreazione” - quali si desumono “dalla L. 194 del 1978, sia dalla ### e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147,261 e 279 c.c.)”, nonché, ovviamente, dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) - “vale poi a spiegare perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2002, n. 6735, Rv. 554297-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 14887 del 2004, cit.), mentre quanto agli eventuali germani del nato disabile, il fondamento dell'effetto protettivo è stato ravvisato, nuovamente sulla scorta della normativa - innanzitutto di livello costituzionale (art. 29 Cost.), ma pure sovranazionale (art. 8 della ### per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - a tutela della famiglia, “nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta il ### al n. 7627 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica. 
TRA ### (CF: ###) e ### (CF: ###), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### (CF: ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ####### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'avv. #### parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.  ### atto di citazione notificato in data ### i coniugi ### e ### in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore ### convenivano in giudizio, dinanzi al ### di ### l'### di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'### di ### in persona e sede come innanzi, per i gravi danni procurati agli attori della struttura e dai medici del ### I di ### ivi operanti, per imprudenza, imperizia e negligenza degli stessi, che hanno, dapprima, prestato assistenza al parto della ### del 07/10/2011 e, successivamente, avuto in cura il piccolo ### causando la paralisi cerebrale di tipo spastico al bambino; b) condannare, conseguentemente, la ### di ### nella qualità indicata, in persona e sede come innanzi, a risarcire agli istanti attori, in proprio e nella qualità rappresentata in atti, di tutti i danni conseguenti alle gravi lesioni patite dal piccolo ### e procurati dai medici dell'### convenuta, patrimoniali e non patrimoniali, personali, morali, di natura biologica ed alla vita di relazione, sia emergenti che di lucro cessante, comprese le spese per viaggi, assistenza, visite specialistiche, spese mediche, acquisto attrezzi, medicinali ecc., per come specificati in premessa e da quantificare nel corso del giudizio ed, in particolare: 1) i danni alla salute dei genitori, compresi i danni psicofisici ed alla vita di relazione, il pregiudizio alla carriera professionale ed il danno alla sfera sessuale, compreso il rifiuto alla procreazione; 2) i danni non patrimoniali, nella componente di danno biologico, alla vita di relazione, morale, sofferenza interiore, nessuno escluso, patiti dal piccolo ### 3) danni economici del piccolo ### per la perdita della capacità di produrre reddito a causa della condizione menomativa procurata; 4) danni economici dei genitori per le spese pregresse, attuali e future per la cura ed assistenza del figlio; 5) danni morali del bambino ed alla vita di relazione sia del bambino che dei genitori; 6) danni da reato da liquidarsi anche in via equitativa; c) applicare alle somme liquidate gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo; d) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto Avvocato antistatario, oltre le spese e competenze del giudizio di ATP n.8611/2017 R.G. ### di Salerno”. 
Si costituiva in giudizio la convenuta ### di ### che respingeva ogni addebito e chiedeva, in rito, di dichiarare inammissibili le domande e, nel merito, di rigettarle perché infondate in fatto e in diritto. La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, invocato, a titolo iure proprio, dagli attori ### e ### e, per l'effetto, rigettare le rispettive domande.  2) Acquisire al presente giudizio il fascicolo di ATP ex art. 696bis c.p.c. incardinato presso il ### di ### con RG n. 8611/2017 unitamente all'elaborato tecnico a firma dei ### prof. ### e dott. ### 3) Porre ad esclusivo carico di parte attrice le spese del procedimento ex art. 696bis c.p.c.  incardinato presso il ### di ### con RG n. 8611/2017 e condannare gli attori alla refusione dei compensi e delle spese processuali in favore della ### in relazione all'attività defensionale profusa in ### 4) Porre definitivamente a carico degli attori le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. così come da decreto di liquidazione del Giudice.  5) In via principale, nel merito, rigettare le domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse nel presente atto che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute.  6) In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, tenere indenne l'### dal pagamento in favore di parte attrice, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili; procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 7) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e di quelle relative al procedimento di ### oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c. 
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie. 
Con ordinanza del 13/07/2023, il Giudice, ritenuto inconferente l'espletamento di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 24/09/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto. 
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della ### di ### con riferimento alle condizioni di salute del minore ### e, in particolare, la verifica della sussistenza di un nesso causale o concausale fra le patologie di cui risulta affetto sin dalla nascita ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.  1.1. Inquadramento responsabilità sanitaria. 
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue. 
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod.  Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007). 
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12). 
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art.  7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017). 
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art.  1176, co. 2, cod.  Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12). 
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto. 
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. 
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo - come dinanzi indicato - che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga - per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate - necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità. 
Occorre, infine, evidenziare che anche la ### di ### della ### L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di struttura sanitaria per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) con riferimento alla sig.ra ### in proprio, e al piccolo ### debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 4030).  1.2. Posizione di padre del nascituro. 
Quanto alla domanda spiegata dal sig. ### in proprio va osservato che la giurisprudenza ha ritenuto che il contratto intercorso tra la gestante ed il sanitario (o la struttura), si atteggia come “contratto con effetti protettivi a favore di terzo”: “In particolare, il “tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l'ordinamento si incentra sul fatto della procreazione” - quali si desumono “dalla L. 194 del 1978, sia dalla ### e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147,261 e 279 c.c.)”, nonché, ovviamente, dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) - “vale poi a spiegare perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2002, n. 6735, Rv. 554297-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent.  14887 del 2004, cit.), mentre quanto agli eventuali germani del nato disabile, il fondamento dell'effetto protettivo è stato ravvisato, nuovamente sulla scorta della normativa - innanzitutto di livello costituzionale (art. 29 Cost.), ma pure sovranazionale (art. 8 della ### per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - a tutela della famiglia, “nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché” “ nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 16754 del 2012, cit.).” (cfr. Cass. n. 14258/2020). 
In applicazione dei predetti principi ritiene questo ### che, in adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche la domanda risarcitoria del padre debba essere, dunque, del pari inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale. 
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio. 
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016). 
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza). 
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. 18392/2017). 
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della ### si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. ###/2017). 
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato. 
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto le seguenti criticità nell'operato dei sanitari della struttura resistente: 1) inadeguata assistenza medico-infermieristica con omissione dell'attento monitoraggio dei parametri vitali materni, dell'entità delle perdite ematiche, della valutazione del benessere fetale specie il giorno 7.10.2011 e della precisa identificazione e classificazione del distacco placentare; 2) inadeguato trattamento farmacologico con somministrazione di farmaci che hanno verosimilmente favorito l'aggravarsi del distacco placentare già noto all'ingresso, peraltro in paziente con placenta previa centrale già nota. 3) imprudente esecuzione di taglio cesareo in epoca gestazionale precoce ed in assenza di elementi clinicostrumentali che deponessero per un reale ed immediato rischio di vita per la gestante o per il feto. 4) estrema lacunosità della cartella clinica La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica delle patologie di cui è affetto il minore alla condotta dei sanitari, avendo essi ribadito che la condotta del personale medico e infermieristico e delle struttura, come organizzazione complessa, a ben vedere, furono esenti da colpa.  2. Accertamento assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta. 
Appare opportuno delineare, brevemente e preliminarmente, l'iter clinico della ### e del figlio ### al fine di inquadrare la patologia di cui era portatrice, e, delle complicanze che sono comparse in periodo antepartale, intrapartale e postpartale e, quindi, pervenire ad un inquadramento di esse e ad argomentare in relazione alle scelte diagnostiche e terapeutiche che vennero poste in essere dai sanitari che ebbero in cura la ### ed il minore ### In data ### il ginecologo di fiducia della sig.ra ### riscontrava mediante indagine ecografica un piccolo distacco subcoriale. 
Lo screening prenatale per la trisomia 21 risultava nella norma e gli esami ecografici erano normali. 
A decorrere dalla 16+4 ws il Dott. ### riscontrò una placenta posteriore. 
In data ### la ### si rivolse al ### dell'### di ### di ### per la comparsa di perdite ematiche. Con una indagine ecografica fu identificata una placenta normoinserita posteriore. 
In data ### la sig.ra ### veniva ricoverata in urgenza presso la U.O.C. di Ostetricia e ### del P.O. ### I di ### (articolazione territoriale dell'### con diagnosi di «metrorragia in gravida 21° sett. Placenta previa». 
In data ### la paziente veniva dimessa al domicilio con prescrizione di terapia farmacologica. 
In data ### la sig.ra ### veniva nuovamente ricoverata presso la U.O.C. di Ostetricia e ### del P.O. ### I di ### con diagnosi di «placenta previa centrale».
In data ### i chirurghi operatori decidevano di intervenire con TC in urgenza: «### sec. Stark. […] Disinfezione del campo operatorio. Laparotomia trasversale sovrapubica. 
Isterotomia ed estrazione di feto vivo e vitale e degli annessi (con grossi coaguli). Isterorrafia e sutura della parete a strati. Cute in sutura continua». 
Il piccolo ### venuto alla luce in data ###, veniva immediatamente trasferito in ### In data ### il piccolo ### veniva dimesso con diagnosi di «RDS in pretermine nato da TC urgente placenta previa. Leucomalacia periventricolare». 
Ricoverato dal 12/02/2018 presso l'### il piccolo ### fu dimesso che con diagnosi di “### discinetica con importante ipotono assiale. Disturbo visivo complesso in esito di sofferenza del prematuro” e con prescrizione di riabilitazione. 
Attualmente il minore affetto da “### discinetica con importante ipotono assiale. Disturbo visivo complesso in esito di sofferenza del prematuro con pregressa ### di West”. 
In data ### la sig.ra ### veniva invece dimessa con diagnosi di «distacco di placenta previa centrale in I gravida alla 31a w. 07/X/2011 TC sec. Stark. Nato vivo prematuro kg 1.660». 
Quanto alla CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ed acquisita al processo, va osservato che parte ricorrente richiedeva che l'incarico peritale venisse conferito “ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno specialista in ostetricia e ginecologia”. A tanto provvedeva il giudice titolare del suddetto procedimento, conferendo incarico peritale al prof. dott.  #### in ### ed ### già ### di Ruolo di ### ed #### di ### e ### dell'### e al dott.  #### in ### e delle ### i quali hanno evidenziato nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, come: “non sussista il nesso di causalità tra le modalità del parto e le condizioni di salute del minore. I tracciati cardiotocografici di tipo rassicurante, la nascita di un feto con ### score 6 a 1 minuto e 8 a 5 minuti, i parametri emogasanalitici relativi al prelievo su vena ombelicale escludevano un distress fetale da ipossia-ischemia intrapartum. ### ricordano che il danno cerebrale ipossico-ischemico nel pretermine differisce da quello del neonato a termine da un punto di vista neuropatologico e fisiopatologico, in relazione al differente grado di maturazione sia del tessuto cerebrale che del letto vascolare. Nel pretermine le lesioni cerebrali predominanti sono: l'emorragia della zona germinativa, l'emorragia intraventricolare, l'emorragia parenchimale, la leucomalacia periventricolare. Nei neonati prematuri una zona di confine tra letti vascolari è localizzata nella sostanza bianca periventricolare adiacente ai margini esterni dei ventricoli laterali”.
Quando ai farmaci somministrati alla sig.ra ### i ### pur valutando che le ### guida raccomandino di evitare l'utilizzo della eparina a basso peso molecolare in caso di emorragia da placenta previa, riferiscono che alcuni studi hanno sottolineato che sono presenti seri problemi quando coesistono emorragia da placenta previa e tromboembolia polmonare, per cui questo farmaco anticoagulante può essere utilizzato anche in caso di placenta previa. 
In caso di rischio di complicanze anche fatali dell'abruptio placentae come una ### da liberazione di tromboplastina tessutale e coriale, che può evolvere in una severa e mortale tromboembolia polmonare in una paziente allettata da mesi, vi è l'indicazione all'uso della calcieparina a basso peso molecolare valutando con attenzione i costi/benefici. 
I ### hanno anche riportato i risultati di alcune pubblicazioni che hanno descritto il trattamento con eparina in caso di abruptio placentae. In particolare, è stato usata l'eparina in caso di abruptio placentae associata a ### responsabile di ben più gravi conseguenze coagulopatiche e danni renali. 
Anche recentemente uno studio pilota dell'### di ### ha concluso che la somministrazione di eparina a basso peso molecolare avrebbe mostrato che l'enoxaprina presa durante la gravidanza diminuisce l'incidenza delle complicanze vascolari placentari in donne con precedenti abruptio placentae durante la precedente gravidanza. ### i ### pertanto, l'assunzione di eparina a basso peso molecolare appare essere sicura nel corso dello studio. Non sono stati riscontrati trombocitopenia indotta dalla eparina, né una eccessiva emorragia primaria postpartum né altri maggiori eventi emorragici. 
Quanto alla dedotta intempestività del taglio cesareo, i ### hanno evidenziato che quando i sanitari hanno effettuato in data ### l'ecografia hanno identificato un “### notevole di placenta previa centrale” e hanno deciso di effettuare tempestivamente un taglio cesareo. 
La descrizione del taglio cesareo riporta: ### ed estrazione di feto vivo e vitale e degli annessi (con grossi coaguli): quindi, in base a quanto riportato in cartella, a parere dei ### il taglio cesareo era inevitabile e si doveva effettuare tempestivamente allo scopo di prevenire ulteriori severe complicanze localistiche e sistemiche per la madre e per il feto. 
I ### pur confermando una condotta non censurabile dei sanitari che ebbero in cura la ### riconoscono che la cartella clinica della ### risulta alquanto carente in quanto non riporta il controllo e le misure seriate dei coaguli retroplacentari, mediante ripetute indagini ecografiche, e le eventuali modifiche dei valori sieroematologici, specie per quanto riguarda i fattori della coagulazione. Nonostante questi ripetuti controlli, i ### ritengono, comunque, che la storia naturale delle patologie di cui era affetta la ### non si sarebbe potuta modificare in meljus.
Dalla espletata c.t.u., che il presente giudicante ritiene di condividere, emerge in maniera chiara ed univoca che nessuna responsabilità sia attribuibile ai sanitari che la ebbero in cura la sig.ra ### e suo figlio ### Non risultando dimostrata da parte attrice la sussistenza di un effettivo nesso causale fra la condotta dei sanitari e le patologie dui cui il piccolo ### risulta affetto, la domanda di risarcimento danni proposta dai sig.ri ### non può che essere rigettata.  4. Spese di lite. 
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite e di c.t.u. tra le parti.  P.Q.M.  ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 7627/2021 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1)Rigetta la domanda proposta da parte attrice; 2) compensa interamente fra le parti le spese di lite e di c.t.u. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 7627/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Ansalone

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