... rappresentante della società cessata un anno prima a conferire procura speciale al dife nsore per costituirsi nel giudizio di cassazione. Com e affermato da questa Corte, con sent. n. ###/2022, in tema di cancellazione della società d al registro delle imp rese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanzia le, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore “conservi tutti i poteri di rappresentanza della 8
società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti imposi tivi, ma anche ad opporsi ad essi, confere ndo mandato alle liti, me ntre sono privi di legit timazione i soci, poiché gli effet ti previsti d all'art. 2495, comma 2, c. c. sono posticipati anche ai fini dell'e fficacia e validit à degli atti del contenzioso”. La procura speciale è stata, quindi, validamente conferita.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. In ordine al primo mot ivo, si o sserva che (leggi tutto)...