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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17026/2025 del 04-12-2025

... eletto in ### di Napoli ### alla ### n. 77, giusta procura alle liti in atti. #### - (C.F. ###), rappresentata e difesa, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### domicilio eletto in ####, ###. Belzoni, n. 65, giusta procura alle liti in atti. ### da verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### il sig. ### propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla ### S.p.A. in data ###, con il quale si intima il pagamento della somma di € 97.594,25 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 88/2013 - R.G. n. 3185/2012 Tribunale di Asti, con il quale ha ingiunto il pagamento alla società B.G. ### & C. ### della somma di € 114.509,93, oltre interessi e spese e nei confronti del signor ### per il minor importo di € 87.500,00. In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la ### - ### dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della ### 2- la nullità dell'atto di precetto per eccessiva genericità e indicazione di somme indebitamente pretese. Parte opposta costituitasi in giudizio, deduce l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza d'interesse ad agire, contesta le avverse (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 02-12--2025, innanzi al Giudice Onorario dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 54125 dell'anno 2024 promossa da #### ______________________________________ Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta; Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti; Preso atto del deposito delle note di trattazione scritta; Letti gli atti e visionati i documenti allegati dalle parti; Lette le dette note di trattazione scritta con le quali, ferme le argomentazioni in fatto ed in diritto, eventualmente ivi contenute, che qui si hanno per riportate: -l'Avv. ### per parte opponente, insiste per l'accoglimento delle conclusioni; -gli Avv.ti ### e ### per parte opposta, si riporta ai propri scritti e conclusioni; Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc e che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo, IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio per deliberare. 
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa. il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ROMA, ### in persona del dr. ### in funzione di giudice onorario, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 54125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 02-12-2025, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., a mezzo note di trattazione scritta, e vertente TRA ### - (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### domicilio eletto in ### di Napoli ### alla ### n. 77, giusta procura alle liti in atti.  #### - (C.F. ###), rappresentata e difesa, dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### domicilio eletto in ####, ###. Belzoni, n. 65, giusta procura alle liti in atti.  ### da verbali di causa.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### il sig. ### propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla ### S.p.A. in data ###, con il quale si intima il pagamento della somma di € 97.594,25 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 88/2013 - R.G. n. 3185/2012 Tribunale di Asti, con il quale ha ingiunto il pagamento alla società B.G. ### & C. ### della somma di € 114.509,93, oltre interessi e spese e nei confronti del signor ### per il minor importo di € 87.500,00. 
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la ### - ### dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della ### 2- la nullità dell'atto di precetto per eccessiva genericità e indicazione di somme indebitamente pretese. 
Parte opposta costituitasi in giudizio, deduce l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza d'interesse ad agire, contesta le avverse domande e chiede rigettare l'opposizione a precetto poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto; condannare controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 1, c.p.c.. 
Le parti depositano le memorie ex art. 171 ter, reiterando le rispettive difese, richieste e domande. 
Il giudice, con provvedimento del 17-06-2025, rigetta l'istanza cautelare e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza del 02-09-2025, poi aggiornata alla data odierna, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, in trattazione scritta.  1--In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che, come è noto, compete al giudice. 
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile). 
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi. 
Nel caso in esame parte opponente, allorchè, con il motivo numero 2 per la sola genericità del precetto, contesta la modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mentre, allorchè, con tutti gli altri motivi di opposizione contesta il diritto a procedere esecutivamente, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c.. 
La parte di opposizione che riguarda i detti vizi di forma deve ritenersi inammissibile, perché la stessa risulta proposta oltre i termini di legge.  2--La deduzione di parte opposta in merito alla carenza di interesse a proporre opposizione, per essere divenuto inefficace l'atto di precetto, stante il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, va trattata come segue.  ### del precetto per il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, comporta, nel caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, essendo venuto chiaramente meno, con l'inefficacia, la necessità di far valere le ragioni inerenti nullità formali del precetto, viceversa, nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc, la domanda deve ritenersi ammissibile, perché l'inefficacia del precetto in alcun modo incide sulla contestazione circa il diritto di procedere ad esecuzione forzata, permanendo l'interesse della parte di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di credito di parte intimante. 
Alla luce delle dette considerazioni, la carenza di interesse di parte opponente può essere rilevata soltanto per la parte di opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi, peraltro, inammissibile, anche perché tardiva rispetto al termine di venti giorni previsto dalla norma.  3--### relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione va respinta perché infondata. ### 5 del D.Lgs 28/2010 prevede espressamente che i commi 1 e 2, inerenti la mediazione obbligatoria e la mediazione delegata, non si applicano tra gli altri: nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. 
Per procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata vanno intesi sia quelli proposti prima dell'inizio dell'esecuzione, sia quelli proposti dopo l'inizio dell'esecuzione, in quanto sia gli uni che gli altri hanno la medesima funzione, sebbene proposti in momenti diversi. Pertanto, se si ritiene di dover inserire tra le eccezioni previste dalla norma le opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, non vi è motivo di escludere le opposizioni proposte ad esecuzione ancora da iniziare. Peraltro, il dato letterale della norma non sembra fare distinzione tra le opposizioni all'esecuzione proposte prima o dopo l'esecuzione. Infatti, il legislatore avendo fatto riferimento ai procedimenti di opposizione in genere, evidentemente ha inteso ricomprendere tutte le opposizioni all'esecuzione forzata, sia quelle presentate prima che dopo l'inizio dell'esecuzione.  4--### di carenza di legittimazione attiva di ### va dichiarata fondata. 
Parte opponente deduce che il titolo da cui deriverebbe il presunto diritto di credito riconosciuto alla ### d'### è costituito dal decreto ingiuntivo n. 88/2013 emesso dal Tribunale di Asti e contesta, pertanto, l'inidoneità probatoria degli atti di cessione ai fini della pretesa inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, il difetto di legittimazione sostanziale della ### Parte opposta deduce di aver pienamente documentato tutti i passaggi che legittimano la titolarità del credito che qui ci occupa in capo a ### S.p.A.. A tal fine la stessa ha allegato, fornendo la relativa documentazione, che: la ### D'### ha ceduto pro soluto il credito derivante da tale rapporto a ### S.p.A. (società successivamente ridenominata ### S.p.A. - doc. 4) con effetto dal 21/12/2017 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 4 del 11/01/2018 (doc. 5); In seguito, ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022 (doc. 8) nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, il credito che qui ci occupa (doc. 9 - pagina 78 della lista notarizzata) di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 44 del 16/04/2022 (doc. 10). 
Sul punto esiste giurisprudenza di questo tribunale, per la quale “la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11933/2020, in le sentenze.it; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e 22268/2018)” Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Tribunale e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, ha ripreso, dice anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
Da ultimo la Cassazione Civile Sezione 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella ### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. 
Infine, vi sono le recentissime Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB, cui fa seguito Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 29872 Anno 2024, 18 ottobre, per la quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”. 
Compito del giudice, quindi, è quello di verificare, caso per caso, se il contenuto dei documenti prodotti, mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito. 
Nel caso in esame vi sono due cessioni, delle quali con la prima ### D'### ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A., poi ridenominata ### S.p.A.. In merito parte opposta produce: 1- ### n. 4 dell'11 gennaio 2018; 2- ### lista crediti ceduti da ### d'### a ### S.p.A.. Dall'esame della detta gazzetta si legge che: “la ### ha acquistato pro soluto da ### d'### tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanzia1mento, chirografari ed ipotecari e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (congiuntamente, i “### di Finanziamento”) che alle ore 23.59 del 30 settembre 2017 (la “### di Godimento”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo ###, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Criteri”):…………. j) risultano inclusi nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### iscritto nel ruolo del ### di ### in cui è indicato, con riferimento a ciascun ### il codice identificativo da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla ### del relativo ### Come previsto dall'articolo 58 del ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti alla ### ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai ### (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai ### e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garanti1scono i ### ……..”. 
Dall'estratto della lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### prodotta in atti si legge il nominativo di B.G. di ### & C. ### posizione 272233, che è il debitore solidale di parte opponente di cui al titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato il precetto per cui è opposizione, pertanto, vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che il credito per cui è causa sia stato oggetto della detta cessione. 
Con la seconda cessione ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022. In merito parte opposta produce: 1-### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A.; 2- Lista notarizzata crediti ceduti da ### S.p.A. a ### S.p.A.; 3- ### del n. 44 del 16 aprile 202. Dall'esame di detta gazzetta si legge che: ### S.p.A. (il “Cessionario”), con sede ###, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale n. ###, comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### da ### S.p.A. (C.F./P.IVA .  ###) (il “Cedente”), in forza di cessione di crediti con effetto giuridico dal 4 Aprile 2022 ed effetto economico a partire dalla data del 1 Settembre 2021, i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Crediti”) che, al 4 aprile 2022, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: ### aventi un gross book value superiore a zero; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti civili meramente passivi intentati dai ### nei confronti del ### ………….; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti penali nei confronti del ### e ### crediti inclusi nella lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### di ### nel suo studio sito in #### n. 68 in data 31 marzo 2022 ed ivi consultabili; Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti al ### senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal predetto articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono….”.
Parte opposta, come detto, produce anche il ### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A dal quale si legge che detto contratto, tra l'altro, ha un allegato 1, che, da lettura testuale “contiene l'elenco dei ### e, inter alia, le seguenti informazioni relative a ciascun #### nominativo del #### NDG originator del #### codice fiscale e P.IVA del #### codice rapporto e/o del ### (escluso, a scopo di chiarezza, il numero del contratto); ### capitale, interessi e spese alla ### di ### e alla ### di ##### di ### Individuale”. 
Detto allegato 1, la cui lettura avrebbe consentito di avere esatta contezza della cessione del credito per cui è causa, non viene prodotto in giudizio. Viceversa, si produce lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### dalla quale tuttavia non è dato comprendere se il credito vantato verso il ### è compreso tra quelli ceduti, perché ivi, in nessuna parte si legge il nominativo del suddetto o del suo debitore solidale, nè che è stata ceduta la posizione numero 272233, che è il numero di posizione che si legge nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### relativa alla prima cessione. 
Manca, quindi, uno dei criteri cumulativi previsti in cessione. 
Pertanto, relativamente ai crediti in virtù dei quali è stato notificato il precetto opposto, manca la prova che gli stessi rientrano, senza ombra di dubbio, nella seconda cessione prima esaminata, con il conseguente accoglimento del motivo di opposizione, di carenza di legittimazione attiva in capo alla parte intimante.  5--Il motivo di opposizione, inerente la genericità del precetto, qualificati come 617, comma 1, cpc, va dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse che per decorso dei termini di legge.  6--Gli altri motivi di opposizione, qualificati come 615 comma 1 cpc, non hanno motivo di essere trattati restando assorbiti dall'accoglimento della domanda ora esaminata.  7-- Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, ritenuta sussistente la soccombenza reciproca, in virtù del fatto che tale nozione sottende, anche in relazione al principio di causalità, non soltanto una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. VI - 5 Ord., 14/10/2020, n. 22132).  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la nullità del precetto opposto per la carenza di legittimazione attiva di ### 2) COMPENSA le spese di lite. 
Roma, all'udienza del 02-12-2025.   Il giudice Dott.

causa n. 54125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cecere Enrico

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Giudice di Pace di Macerata, Sentenza n. 698/2025 del 02-12-2025

... via ### D'### n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti ###, C.F. ###, pec: ###, fax: 071/9605958 e ### C.F. ###, pec: ###, entrambi del ### di ### fax: 071/9605958, con studio in via ### n. 28, 62017 ####. Elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'indirizzo PEC ###; ATTORE contro ### de l'### con sede ###### via ### 39 - C.F. ### e P.I. ###, in persona del ### per l'### e legale rappresentante pro-tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (C.F ### - ####), ed elettivamente domiciliat ###### via ### 93 giusta procura generale in atti; ### pronunciato Sulle conclusioni di parte ricorrente: “### all'Illustrissimo Signor Giudice di ### adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla partenza in ritardo, senza preavviso nei 14 giorni antecedenti la data di partenza, del volo tratta ### del 06/08/2022, avente n. TU 756, delle ore 11:45, con arrivo a destinazione finale, ovvero ### (###, via ### in data ### alle ore 19:40, e la conseguente perdita della (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 3716 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 3716 / 2024 vertente tra ### nato in ### il ###, C.F. ###, residente in ####, via ### D'### n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti ###, C.F. ###, pec: ###, fax: 071/9605958 e ### C.F.  ###, pec: ###, entrambi del ### di ### fax: 071/9605958, con studio in via ### n. 28, 62017 ####. 
Elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'indirizzo PEC ###; ATTORE contro ### de l'### con sede ###### via ### 39 - C.F. ### e P.I. ###, in persona del ### per l'### e legale rappresentante pro-tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del foro di ### (C.F ### - ####), ed elettivamente domiciliat ###### via ### 93 giusta procura generale in atti; ### pronunciato
Sulle conclusioni di parte ricorrente: “### all'Illustrissimo Signor Giudice di ### adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla partenza in ritardo, senza preavviso nei 14 giorni antecedenti la data di partenza, del volo tratta ### del 06/08/2022, avente n. TU 756, delle ore 11:45, con arrivo a destinazione finale, ovvero ### (###, via ### in data ### alle ore 19:40, e la conseguente perdita della coincidenza a ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al negato imbarco ### del ricorrente ### sul volo del 07/08/2022, messo a disposizione dal vettore, con partenza da ### e destinazione ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla partenza in data ###, alle ore 18:55 da ### con ulteriore scalo a ### (### e partenza da ivi, per la destinazione finale ### (### in data ###; - ritenuta l'omessa assistenza a terra da parte della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in data ### presso l'aeroporto di ### e in data ###, in ordine a pasti e bevande e il ### presso l'aeroporto di ### (###, in ordine a pasti, bevande, pernottamento in albergo e trasporto da e per aeroporto; - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'arrivo del passeggero odierno ricorrente, #### a destinazione finale, ovvero ### (###, con due giorni di ritardo, ovvero in data ### rispetto a quanto contrattualmente stabilito, ovvero 06/08/2022; per l'effetto, - condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno non patrimoniale e/o morale, stress emotivo, disagio patito, per le causali espresse in narrativa ovvero per tutti i disagi subiti (omessa assistenza a terra a ### e negato imbarco per overbooking, pernottamento in aeroporto a ### e omessa assistenza a terra (ovvero pasti, bevande, pernottamento in albergo, trasporto da e per aeroporto), arrivo a destinazione finale (### con due giorni di ritardo rispetto al contratto), per la somma che si quantifica, prima facie, in € 2.500,00 (diconsi duemilacinquecento/00) e ciò ai sensi della ### di ### per violazione dei diritti costituzionalmente tutelati alla libertà di movimento e circolazione, per violazione di accordi contrattuali e di quanto previsto in materia dal codice della navigazione; nonchè -condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che si quantifica, prima facie, in € 150,00 per omesso preavviso, nei 14 giorni antecedenti, della partenza in ritardo del volo da effettuarsi in data ###, avente n. ###, delle ore 11:45, partenza da ### destinazione finale ### (###, via ### 10 - condannare, altresì, la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale/morale per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, senza pasti e bevande, come descritto in narrativa, che si quantifica, prima facie in € 500,00, o nella maggiore o minor somma da determinarsi da parte dell'###mo Giudice di ### adito anche in via equitativa, e, pertanto, condannare, per le causali espresse ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, #### della somma complessiva di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ### anzichÈ in data ###, per omessa assistenza a terra il ###, in ### e in data ### l'aeroporto ### per il danno non patrimoniale/morale patito per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito non solo per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo ma anche per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, nonchè senza pasti e bevande, per lo stress determinato dai ritardi, dalle attese in aeroporto, per tutte le causali espresse in fatto e in diritto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa da parte dell'###mo Giudice di ### adito. ####'###”. 
Per parte resistente: “### l'###mo Giudice di ### adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi esposti in narrativa : ### PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la decadenza dell'azione per decorso del termine biennale ai sensi della ### di ### del 1999 e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### e per l'effetto ordinare la riassunzione della causa davanti al Giudice di ### di ### A. ###, rigettare la domanda perché del tutto infondata e non provata per i motivi tutti esposti in narrativa. B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.   ### procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo e con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Riferisce parte ricorrente di aver concluso con la ### de L'#### mediante acquisto on line, un unico contratto di trasporto andata e ritorno, con partenza in data ###, con volo n. ### delle ore 11:45 da ### destinazione ### (###, via ### e ritorno in data ###, con volo ###, delle ore 20:40, scalo in ### e partenza da ivi in data ###, volo ### destinazione ### (doc in atti 1 prodotto da parte ricorrente). 
In relazione al volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, volo n. TU 757, come da boarding pass prodotto in atti (### n.02), accadeva che giunto presso l'aeroporto di ### il ricorrente prendeva cognizione della relativa partenza in ritardo, e conseguentemente ciò comportava la perdita della coincidenza a ### (luogo dello scalo) per ### Afferma parte ricorrente che il vettore ometteva di fornire al passeggero il dovuto preavviso nei 14 gg. antecedenti la data di partenza e di mettere a disposizione un volo sostitutivo nell'immediatezza. Pertanto, sistemava il passeggero in una camera d'albergo, per il pernottamento, assicurando la partenza per il giorno successivo, ovvero in data ###.
Il giorno 07/08/2022, pertanto, il ### Diagne giungeva da ### presso l'aeroporto di ### ma ivi si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, il passeggero era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte. 
Il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (###, (documento n. 03). 
A ### (### il ### Diagne non riceveva alcuna forma di assistenza a terra, vedendosi costretto a trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti. 
Quindi il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### (doc. 4 di parte ricorrente) e giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ###. 
Richiede parte attrice il risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi €.  2.650,00 comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ###.  ### convenuta si è ritualmente costituita contestando la domanda attorea nel merito ed eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice di ### adito e l'intervenuta decadenza. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Giudice di ### di ### considerato che il traporto per cui è causa - ove dimostrato - riguarderebbe la tratta ### onde il Giudice competente a decidere la presente controversia sarebbe l'### del Giudice di ### di ### come foro del luogo di partenza del volo. 
La materia del trasporto aereo internazionale è stata armonizzata tra i molteplici ### aderenti attraverso la sottoscrizione della ### di ### del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con L. 12/2004). 
Sulla questione della giurisdizione ex art. 33 ### di ### si sono espresse di recente le ### della Corte di Cassazione, al fine di comporre il relativo contrasto nella giurisprudenza di merito. ### civile sez. VI, 05/11/2020, n.24632 La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall'art.  33, comma 1, ### di ### anche quando non si faccia questione di giurisdizione. 
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore: a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore; b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell'attività del vettore; c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una 'impresa' che ha provveduto a stipulare il contratto; d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione. 
Successivamente le ### hanno affermato il seguente principio: ### civile sez. un., 13/02/2020, n.3561 “Il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti — quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”. 
Pertanto in relazione all'ulteriore criterio di radicamento della giurisdizione, indicato alternativamente a quelli già sopra evidenziati - e sempre a scelta dell'attore - nell'art.  33 quale è quello del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, le ### hanno statuito che 'In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente 'on line', può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della ### di Mo. del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con legge 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.'
Pertanto, posto che l'art. 33 della ### di ### individua più fori ugualmente dotati di giurisdizione e tra loro alternativi e la scelta dinnanzi al quale incardinare la causa spetta all'attore, il luogo che funge da criterio di collegamento della giurisdizione coincide con il domicilio dell'acquirente - nella fattispecie in ### - in quanto luogo ove esso sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web, non importando che la compagnia aerea abbia fisicamente un'impresa sul territorio italiano che provveda a stipulare i contratti di trasporto con i passeggeri. 
Pertanto, l'attore avendo conosciuto dell'accettazione della proposta di acquisto del biglietto aereo formulata via web in ### in quanto luogo ove è domiciliato, ha correttamente introdotto la causa dinnanzi al giudice italiano dotato di potestas iudicandi, vale a dire il Giudice di ### di #### di incompetenza per territorio va pertanto rigettata. 
In merito all'eccezione di decadenza si rileva che l'art. 35 della stessa ### stabilisce, in favore del vettore aereo, che l'azione di responsabilità deve essere intrapresa, a pena di decadenza, nel termine di due anni a decorrere dall'arrivo a destinazione o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o dall'arresto del trasporto. La norma citata, rubricata '### temporali dell'azione', recita: 'Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.' ###. 954, codice della navigazione stabilisce che: 'I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione'. 
Si ritiene che il termine biennale de quo abbia natura di decadenza e non di prescrizione. 
Nessun effetto impeditivo della decadenza può attribuirsi alle diffide inviate anteriormente alla proposizione del presente giudizio atteso che l'effetto impeditivo della decadenza consegue, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto al compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto e dunque, nella specie, alla proposizione dell'azione di responsabilità. 
Va però rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che (si veda in parte motiva SU n. 17781/2013), la sospensione feriale trova applicazione anche per i termini decadenziali quando la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per il riconoscimento del diritto. 
Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termine feriali la domanda giudiziale è stata promossa entro il termine decadenziale di due anni dal giorno dell'arrivo a destinazione (8.8.2022, ricorso depositato il ###, tenendo conto della sospensione feriale di 22 giorni per l'anno 2022 e 30 giorni per l'anno 2023) onde l'eccezione va rigettata. 
Nel merito della causa si osserva quanto segue. 
Parte ricorrente richiede un risarcimento del danno complessivo di €. 2.650,00. 
Come rilevato da ### civile sez. III, 13/09/2023 n.26427 Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro). 
La citata sentenza è relativa ad un caso di simile di volo effettuato su tratta paese UE paese ### da compagnia extracomunitaria, afferma la Suprema Corte che “la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della ### di ### del 1929, che prevede espressamente l'obbligazione del vettore per l'ipotesi di ritardo come riferito dalla stessa ricorrente là dove richiama l'art. 19 secondo cui 'Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci'; dalle richiamate disposizioni si ricava, pertanto, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta (###-(### integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti; vertendosi in un caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto e deve limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento mentre è il debitore ad essere onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001. Cfr. altresì, con riferimento alla ### di ### Cass., 23/1/2018, n. 1584, ove si è affermato, in relazione all'onere probatorio proprio della responsabilità del vettore aereo, che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### 261 del 2004'); quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito (Cass., 3., n. 9474 del 9/4/2021) che, al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; sempre quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito che sono risarcibili anche i danni non patrimoniali. 'In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero' (v. Cass., 6-3, n. 4723 del 15/2/2023). 
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha fornito prova del ritardo del volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, senza aver ricevuto informazioni in merito dalla ### convenuta; che a seguito della partenza effettuata il giorno successivo, ovvero in data ###, giunto a ### si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte; che il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (### dove doveva trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti; infine il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### nella quale giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ### (peraltro tali fatti non sono stati contestati dalla convenuta). 
Si ritiene pertanto che parte ricorrente abbia dato dimostrazione dell'inadempimento del vettore aereo determinato dalla partenza del primo volo da ### a ### il giorno successivo a quello previsto contrattualmente, nonché di tutti i gravi disagi subiti dalla conseguente perdita dei voli di coincidenza, consistiti sia nell'aver passato due notti in aeroporto, sia dal fatto di essere arrivato a destinazione ben due giorni dopo la data prevista contrattualmente. 
Quanto all'eccezione di parte convenuta secondo cui il risarcimento deve essere limitato alla somma di €. 600,00 essendo applicabile al caso di specie la liquidazione dei danni prevista dal ### Ce 261/04, si veda ### civile sez. III, 09/04/2021, n.9474 secondo cui “Gli artt. 5 e 7 del ### n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest'ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all'interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall'art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l'aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell'Unione”. 
Nel caso di specie pertanto non trova applicazione il ### n° 261 del 2004 trattandosi di vettore extra UE con la conseguenza che l'attore non può rivendicare, in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo, la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n° 261 del 2004. 
La normativa applicabile in tali casi è, invece, la ### di ### che esclude indennizzi automatici e non prevede alcuna compensazione pecuniaria -come invece il regolamento CE n.261/2004- ma rinvia alle regole interne degli ### aderenti per la determinazione del risarcimento.
Si ritiene pertanto di liquidare il risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, tenuto conto dei pregiudizi e disagi subiti e del grave ritardo con cui il ricorrente è giunto a destinazione nella somma di €. 2.000,00. 
Si ritiene pertanto di accogliere la domanda di parte ricorrente condannando la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €.  2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, per le causali di cui in atti, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore,, alla refusione delle spese di lite in favore di ### da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi €.  913,00 per compensi professionali e €. 125,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% iva e cap come per legge.   Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 3716/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Giuseppina Vita

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2503/2025 del 03-11-2025

... rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa - giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall‘Avv. ### (c.f. ###) con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 38. ricorrente e Comune di ### cf: ### in p.na del Dott. ### quale componente della ### straordinaria del Comune di ### in virtù del DPR del 06.05.2022 pubblicato in G.U. Serie generale n. 117 del 20.05.2022 con sede ###, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto ed in virtù di delibera n.127 del 06.10.2022, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### -resistente Conclusioni delle parti ### da verbali di causa. Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai (leggi tutto)...

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####.U.e Onorario del ### di #### sezione civile, in funzione di giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile n. 6253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad ### occupazione sine titulo, e vertente T r a ### S.A.S. ### & C., con sede ###### alla ### n. 15/1, c.f. ###, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa - giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall‘Avv. ### (c.f.  ###) con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 38.   ricorrente e Comune di ### cf: ### in p.na del Dott. ### quale componente della ### straordinaria del Comune di ### in virtù del DPR del 06.05.2022 pubblicato in G.U. Serie generale n. 117 del 20.05.2022 con sede ###, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto ed in virtù di delibera n.127 del 06.10.2022, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### -resistente
Conclusioni delle parti ### da verbali di causa.   Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. 
Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti; in particolare, è stato prodotto in atti il titolo di proprietà dell'immobile per cui è causa. 
In secondo luogo, dagli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile che in data ### l'immobile è stato rilasciato dal Comune di ### come da verbale di consegna in atti. 
Ancora, e sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica da lato passivo, va sottolineato che gli odierni convenuti hanno occupato abusivamente l'immobile di proprietà attorea dal 02.11.2020 coincidente con l'atto di acquisto dell'immobile da parte degli odierni ricorrenti al 30.11.2021 data di effettivo rilascio. 
Nel merito, quindi deve evidenziarsi che in primis vi è stata una parziale cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'occupazione illegittima e conseguente rilascio avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.   La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. 
Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. 
Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in pubblica udienza a seconda che la dichiarazione de qua sia richiesta da una o da entrambe le parti del giudizio). Un ulteriore riferimento può ravvisarsi nel disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 636/1972 a norma del quale la rinnovazione nel termine fissato dalla ### ha l'effetto di impedire ogni decadenza e di provocare la cessazione della materia del contendere sui motivi accolti dall'atto rinnovato.  ### è stato giustamente rilevato, l'analoga formulazione non consente di ritenere che la cessazione della materia del contendere nel processo civile debba rivestire gli specifici caratteri che presenta in ciascuna delle due norme sopra riferite né che sia aprioristicamente corretto utilizzare il testo di legge per valutare la correttezza delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza della Cassazione. Semmai la valutazione dell'identità della formula consente di ritenere che in ciascuno di tali giudizi, compreso quello civile, la cessazione della materia del contendere si ricolleghi strettamente al già menzionato sopravvenire pendente lite di circostanze che incidono sull'oggetto del processo. 
La Corte di cassazione, a ### nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza sebbene parziale di cessazione della materia del contendere, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)» (così Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). 
In ordine alla richiesta di indennità di occupazione , il CTU nominato ha quantificato il totale dell'indennità richiesta pari ad euro 26.587,68 , dalla cui somma necessita decurtare il pagamento effettuato dal Comune di ### nei confronti dei precedenti proprietari (relativamente alle indennità dei mesi da gennaio 2021 a luglio del 2021) ed effettuava due pagamenti in favore dell'odierna ricorrente: - un bonifico in data ### della somma di euro 7.255,74 avente quale causale "fitti agosto e settembre e ottobre 2021"; - un bonifico in data ### della somma di euro 4.837, avente quale causale "fitti giugno luglio 2021". 
Per cui il resistente Comune di ### va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 12.092,74. 
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni ( civ., 29 novembre 2016, n. 24234). Nel caso di specie, la Corte ha precisato che, anche prescindendo da una espressa richiesta delle parti in tal senso, le spese possano essere compensate integralmente tra le parti, perché anche il silenzio eventualmente serbato dalle stesse sul punto, può intendersi come un invito diretto alla Corte a disporre la compensazione astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente, ciò perché “questa astensione è implicata dall'accordo negoziale” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 8980/2018 riportata in motivazione).Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene di procedere ad una compensazione delle spese di lite, in considerazione sia del carattere sopravvenuto della pronuncia che ha costituito il presupposto per la parziale dichiarazione della cessata materia del contendere P.Q.M.  Il Giudice Onorario del ### di ####, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: 1. dichiara la parziale cessata la materia del contendere in ordine alla l'occupazione sine titulo, dell'immobile; 2. ### parte resistente al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma pari ad euro 12.092,74 in favore della ricorrente società; 3. spese compensate ivi comprese quelle di CTU .  ### 03.11.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa ### n. 6253/2021


causa n. 6253/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Ranieri

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6448/2025 del 23-09-2025

... rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti per ### del distretto di ### del 22.3.2024 numero ###, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'### dell'###, con indirizzo #### RESISTENTE NONCHE' S.C.C.I. - ### - s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. RESISTENE CONTUMACE FATTO E DIRITTO ### Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. ####00, formato il ### e notificato il ###, con cui l'### le ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 14.703,99, nella ### per il periodo dal 2012 al 2017. Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per mancanza o eccessiva genericità della causale della pretesa azionata. Deduce quindi l'infondatezza della pretesa stessa per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione, avvenuta d'ufficio da parte dell'ente previdenziale, nella predetta gestione ### né sotto il profilo soggettivo, difettando in capo alla ricorrente il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con il duplice carattere di abitualità e prevalenza; né dal punto di vista oggettivo, attesa la natura dell'attività non commerciale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'udienza di discussione del 23 settembre 2025 la seguente ### causa iscritta al n. 3163 R.G. ### E ### 2024 TRA ### nata a Napoli il ### elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ### n. 296, con l'avv. ### da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE E I.N.P.S. - ### della ### -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti per ### del distretto di ### del 22.3.2024 numero ###, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'### dell'###, con indirizzo #### RESISTENTE NONCHE' S.C.C.I. - ### - s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. 
RESISTENE CONTUMACE FATTO E DIRITTO ### Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. ####00, formato il ### e notificato il ###, con cui l'### le ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 14.703,99, nella ### per il periodo dal 2012 al 2017. 
Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per mancanza o eccessiva genericità della causale della pretesa azionata. 
Deduce quindi l'infondatezza della pretesa stessa per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione, avvenuta d'ufficio da parte dell'ente previdenziale, nella predetta gestione ### né sotto il profilo soggettivo, difettando in capo alla ricorrente il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con il duplice carattere di abitualità e prevalenza; né dal punto di vista oggettivo, attesa la natura dell'attività non commerciale svolta dalla società a partire dal 2019. 
Deduce, in subordine, la erroneità delle somme pretese, eccependo che la violazione asseritamente commessa non integra un'ipotesi di evasione bensì di omissione contributiva con applicazione di una percentuale per le sanzioni minore rispetto a quanto richiesto.   Chiede pertanto accertare l'inesistenza di alcun obbligo nei confronti dell'### ed annullare gli atti impugnati.  ### Si è costituito l'### convenuto, resistendo al ricorso. Deduce l'infondatezza delle avverse allegazioni, asserendo che l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti era giustificata dalla qualità di socio di società di persone esercente attività commercial nonché dall'indicazione nella denuncia dei redditi dell'attività commerciale quale sua attività prevalente. Eccepisce la carenza di allegazioni e prove volte a superare i predetti elementi di ricostruzione. Deduce l'infondatezza della eccepita prescrizione. Conclude per il rigetto del ricorso. 
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. 
Rimasto contumace l'### non costituitosi sebbene ritualmente citato in giudizio, all'udienza del 15 ottobre 2024, sentite la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. 
Il ricorso in opposizione è fondato nei limiti dettati dalla seguente motivazione.   Va rilevato che parte opponente contesta la sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze di fatto necessarie a far ritenere che lei abbia esercitato l'attività di commerciante, asserendo di non aver svolto la stessa secondo le previsioni di legge. 
Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 203 e 208, della legge 662\1996 che prevede, a tal fine, che i soci: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e\o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. 
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi non accertata la sussistenza delle predette condizioni. 
Deve, del resto, ritenersi che nei giudizi di opposizione, quale il presente, l'onere di allegazione e prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva contributiva grava sulla parte opposta, creditrice sostanziale della stessa e parte attrice in senso sostanziale anche se formalmente convenuta, alla stregua di quanto previsto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Orbene nel caso di specie l'### ha fondato la pretesa contributiva sulla sussistenza di alcuni indici asseritamente tali da far ritenere la sussistenza dello svolgimento dell'attività commerciale con i requisiti di personalità prevalente e abituale e consistenti, in particolare, nel possesso della qualità di socio della s.n.c. “Gli occhi del leone “ sino al 21.10.2020 nonché nella dichiarazione resa nel riquadro RH o RK ( l'atto di costituzione ### sembra fare riferimento a entrambi i codici in maniera non univoca) delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019 rispettivamente afferenti al periodo di imposta 2017 e 2018, secondo cui l'attività svolta per la società costituiva occupazione prevalente ai sensi della normativa da ultimo richiamata. Deve ritenersi che se la prima circostanza risulta documentalmente dalla visura camerale in atti, non altrettanto può dirsi per la seconda, dovendosi rilevare che dalle dichiarazioni reddituali in atti -peraltro relative in parte ad anni diversi da quelli indicati nella memoria ### non risulta alcuna dichiarazione riferibile alla ricorrente di partecipazione personale abituale e prevalente all'attività societaria, ma unicamente la partecipazione societaria. 
A fronte di tale scarno supporto probatorio fornito dal creditore, onerato alla prova, deve inoltre ritenersi che le risultanze della prova testimoniale inducono a ritenere del tutto escluso lo svolgimento della suddetta attività da parte della ricorrente. Le dichiarazioni dei testi appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili tra di loro, oltre che provenienti da persone a conoscenza diretta dei fatti e da ritenersi attendibili. Tali dichiarazioni inducono a ritenere escluso lo svolgimento di alcuna attività da parte della ricorrente nell'ambito dell'attività societaria per il periodo per cui è causa - e invero sin dal 2011 - , risultando che l'attività era svolta dal coniuge e dai suoi figli e che, peraltro, dal 2019, la stessa attività era consistita nella mera locazione degli immobili anziché nella attività commerciale pregressa - vendita di abbigliamento. Le risultanze della prova testi appaiono, del resto, compatibili con le risultanze documentali fornite da parte ricorrente e in particolare con la richiesta di cessazione della posizione contributiva nella gestione commercianti presentata all'### dalla ricorrente in data ### - all. 2 fascicolo ricorrente -. Gli elementi di prova esaminati inducono a ritenere superata la mera presunzione di prestazione personale da parte del socio di società di persona, che si evince dalle prove offerte dall'### Il sopra riportato quadro istruttorio induce, in definitiva, a ritenere in alcun modo raggiunta la prova del presupposto soggettivo per l'iscrizione nella gestione commercianti e per l'imposizione contributiva pretesa con l'avviso di addebito impugnato. 
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa ### e il conseguente annullamento dell'atto impositivo - avviso di addebito - impugnato. 
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 
Deve infine ritenersi priva di fondamento la domanda rivolta alla ### s.p.a., dovendosi ritenere non sussistere a legittimazione passiva di tale società, difettando allegazione e prova della avvenuta cessione del credito ### su cui si controverte. Respinta la domanda in parte qua, nulla è dovuto sulle spese in ragione della contumacia della società stessa.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa ### e il conseguente annullamento dell'atto impositivo - avviso di addebito - impugnato; condanna l'### alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.200, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..; rigetta la domanda nei confronti della ### s.p.a.; nulla per le spese di lite relative alla ### s.p.a. 
Napoli, 23.9.2025 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 3163/2024


causa n. 3163/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ruoppolo Luigi

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1986/2025 del 02-12-2025

... di quest'ultimo in ### alla ### n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; #### E #### (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ###. ### n. 141, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile. Conclusioni: come da atti e verbali di causa. Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ### conveniva in giudizio lo ### dei ###ri ### e ### al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 540,00 a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2019, dell'immobile sito in ####, alla via ### n.24, censito nel ### del predetto comune al foglio 33, part. 477, sub 1, nonché della somma di € 559,38 a titolo di rimborso delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione, esperito per l'instaurazione del presente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ### degli ### dell'anno 2021 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ### n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; #### E #### (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ###. ### n. 141, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile. 
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. 
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ### conveniva in giudizio lo ### dei ###ri ### e ### al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 540,00 a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2019, dell'immobile sito in ####, alla via ### n.24, censito nel ### del predetto comune al foglio 33, part. 477, sub 1, nonché della somma di € 559,38 a titolo di rimborso delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione, esperito per l'instaurazione del presente giudizio. 
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver acquistato in data ### l'immobile sito in ### alla ### n. 24, identificato nel ### del predetto comune al foglio 33, p.lla 477, sub 1; di essere subentrata nel contratto di locazione del 08.01.2007, avente a oggetto detto immobile, intercorrente con tra il precedente proprietario e lo ### dei ###ri ### e ### che il contratto di locazione scadeva in data ###; che il canone mensili era pari a € 350,00, successivamente aumentato ad € 400,00; che, nonostante la disdetta trasmessa dal precedente proprietario e la volontà espressa da parte del conduttore di voler rilasciare l'immobile in data ###, lo stesso continuava a essere occupato; che, pertanto, essa attrice notificava intimazione di sfratto per finita locazione, iscrivendo il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Castrovillari, che con ordinanza del 20.02.2019 (R.G. n. 190/2019) convalidava lo sfratto e fissava la data del 31.03.2019 per il rilascio; che l'immobile veniva rilasciato in data ###; che, tuttavia, il convenuto non corrispondeva alcuna somma a titolo di danno per l'occupazione sine titulo intercorsa dal 08.01.2019 al 29.03.2019; che, quindi, essa attrice subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'impossibilità di disporre materialmente dell'immobile e dall'aver sostenuto le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria.  2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio lo ### di ### dei ###ri ### e ### che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione della competenza per valore e/o per rito e per omesso esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  3. ### il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita attraverso interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale. 
All'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.  ***  4. In via preliminare, la presente domanda va riqualificata come azione per il risarcimento dei danni da mancata restituzione dell'immobile di cui all'art. 1591 Invero, la presente controversia deriva dal tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.  5. Ciò detto deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte convenuta, in quanto il presente giudizio risulta essere fondato sul contratto di locazione intervenuto tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in materia locatizia, la conoscibilità della causa è riservata alla competenza del Tribunale. 
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che “tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs.  51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20554/2019) e ancora: “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” ( civ., sez. III, sent. n. 28041/2019). 
Del tutto irrilevante, invece, risulta che parte attrice abbia introdotto il presente giudizio con citazione e non con ricorso, tenuto conto che in tal caso la lite si intende instaurata al momento del deposito dell'atto di citazione e che, nel caso di specie, la detta “posticipazione della pendenza della lite” (non al momento della notifica dell'atto di citazione ma al momento del deposito dello stesso) non ha alcun rilievo, non essendo l'azione sottoposta a termini decadenziali e non essendo stata eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice. 
Invero, diversamente, per quanto concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporre entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, la Corte di Cassazione ha statuito che “###ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis del ### erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del ### n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del Cpc” (Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 24000/2024).  6. Si rigetta, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3, comma 1, del d.l.  132/2014 prevede che, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro deve esperire il procedimento di negoziazione assistita, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della negoziazione assistita ed escludendone le controversie relativamente alle quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione. 
Ebbene, nel caso di specie, la causa risulta essere soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente esperito da parte attrice, vertendo la controversia in materia locativa e, pertanto, va esclusa la necessità, ai fini della procedibilità della domanda, di esperire il procedimento di negoziazione assistita.  7. Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza della causa petendi, atteso che parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. ha precisato le domanda e tento conto che dal contesto dell'atto ci citazione si evince chiaramente la ragioni poste a fondamento della domanda, il soggetto richiedente la condanna e il destinatario della stessa.  8. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. 
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).  9. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non è riuscita a prova la fondatezza della propria pretesa, in quanto, oltre a non produrre il contratto di locazione posto alla base della domanda, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa. 
Invero, per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. (ovvero per occupazione sine titulo, come richiesto dalla stessa parte attrice), detta domanda risulta infondata, in quanto il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene. 
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva. 
Invero, in atti non è presente alcun documento idoneo a corroborare la tesi attorea. 
Né i testi escussi offrono sufficienti elementi a supporto della pretese creditorie, in quanto relativamente ai capitoli 5 (“Se è vero che la signora ### aveva programmato il trasferimento immediato nella casa locata al convenuto”) e 6 (“Se è vero che per la casa oggetto di causa sono state fatte offerte di locazione per un importo di € 450,00 mensili”), articolati da parte attrice e volti a provare il predetto danno, la dichiarazione di ### risulta nulla, essendo state dette circostanze apprese dalla stessa parte attrice, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016, n. 3137), e la dichiarazione di ### coniuge di parte attrice, risulta lacunosa e generica, non specificando, in merito al capitolo 5, in cosa fosse consistita la programmazione dell'immediato trasferimento, e in merito al 6 non indicando quali e quanti soggetti offrivano il canone di locazione di e 450,00 mensili e per quale periodo; inoltre, le dichiarazioni del detto teste sono del tutto prive di riscontri estrinseci, non avendo parte attrice né allegato, né provato alcunché circa l'immediato programmato trasferimento e circa le asserite proposte locative. 
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le ### hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… ### della ### è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… ### precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… ### comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. ###/2022).  10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che il diritto al risarcimento del detto danno, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma (Cass. civ., sez. III, sent.  4484/2010). 
Tale danno costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 4053/2009). 
Esso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez. III, sent.  24030/2009). 
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (### specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al ### n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023). 
Applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attrice abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistenti nella necessità di rimanere nella precedente abitazione non confortevole, poiché raggiungibile solo a piedi e poiché priva di servizi nelle immediate vicinanze della stessa (detta ultima circostanza neanche provata), consistono in meri disagi e fastidi. 
Ad ogni modo, si ritiene che in merito all'eventuale danno non patrimoniale, conseguente alle patologie del coniuge di parte attrice, la stessa non sia dotata di legittimazione attiva.  11. In merito alla domanda di parte attrice di rimborso delle spese di mediazione, si rileva che le stesse non sono dovute, atteso che il convenuto ha, come visto, legittimamente non ritenuto di corrispondere ulteriori somme rispetto ai canoni di locazione per il periodo di occupazione e che l'accettazione delle somme offerte in sede di mediazione dal convenuto avrebbe portato alla conciliazione della lite.  12. Per tutto quanto precede, le domande di parte attrice devono essere rigettate.  13. Si rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.  14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: 1) rigetta le eccezioni di improcedibilità della domanda, sollevate da parte convenuta; 2) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta; 3) rigetta le domande attoree; 4) rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta; 5) condanna ### alla refusione, in favore dello ### di ### dei ###ri ### e ### in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 500,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e ### come per legge. 
Castrovillari, 02.12.2025 #### presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'### all'### per il Processo, Dr.ssa ###

causa n. 1257/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Spina Pasquale Angelo

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