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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23445/2022 del 27-07-2022

... difende -controricorrente 2 di 10 nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D'### -intimato avverso DECRETO di CORTE D'### 335/2019 depositata il ###. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal ### Fatti e ragioni della decisione ### dell'### trasmetteva al Presidente del Tribunale di Locri l'istanza prot. 15900/B/187/18, in data 02 maggio 2018, per la declaratoria di incandidabilità degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 143, c.11, d.lgs. n.267/2000, impugnando il d.P.R. del 27 aprile 2018, con il quale era stata nominat a la commission e straordinaria per la gestione del comune di #### del Tribunale di Locri onerava l'Avvocatura dello Stato di notificare agli amministratori interessati il provvedim ento di fissazione dell'udienza camerale, cui seguiva, per quel che qui interessa, la notifica all'ex sindaco del detto comune, ### che si costituiva in giudizio. Con decreto del 09 ottobre 2018 , il Tribunale di Locri dichiarava che ### non poteva e ssere candidato alle successive elezioni regionali, p rovinciali, comunali e circoscriz ionali nel territorio della ### e lo condannava alla rifusione delle spese di lite, rilevando che dalla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26705/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### di ### 141, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, elettivamente domiciliato in #### 12, presso lo studio dell'avvocato ### . (ADS###) che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 10 nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D'### -intimato avverso DECRETO di CORTE D'### 335/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal ### Fatti e ragioni della decisione ### dell'### trasmetteva al Presidente del Tribunale di Locri l'istanza prot. 15900/B/187/18, in data 02 maggio 2018, per la declaratoria di incandidabilità degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 143, c.11, d.lgs. n.267/2000, impugnando il d.P.R. del 27 aprile 2018, con il quale era stata nominat a la commission e straordinaria per la gestione del comune di #### del Tribunale di Locri onerava l'Avvocatura dello Stato di notificare agli amministratori interessati il provvedim ento di fissazione dell'udienza camerale, cui seguiva, per quel che qui interessa, la notifica all'ex sindaco del detto comune, ### che si costituiva in giudizio. 
Con decreto del 09 ottobre 2018 , il Tribunale di Locri dichiarava che ### non poteva e ssere candidato alle successive elezioni regionali, p rovinciali, comunali e circoscriz ionali nel territorio della ### e lo condannava alla rifusione delle spese di lite, rilevando che dalla relazione del ### di ### era emerso chiaramente il riferimento all'ex sindaco ### quale figura apicale dell'### razione, ad ingerenze esterne ed in parte asservita alle pression i inquina nti delle associazioni crimin ali operanti sul territorio. Tanto inferiva il Tribunale anche avuto riguardo allo scena rio di catt iva gestione della cosa pubblica da parte del #### proponeva reclamo avverso detto p rovvedimento innanzi alla Corte di appello di ### che, con decreto n.3739/2021, pubblicato il 2 aprile 2021, lo respingeva rilevando la legittimità della procedura seguita d al Ministero per la r imozione per contiguità mafiosa del ### quale amministratore del Comune e destinatario della richiesta di incandidabilità rivolta al Tribunale di 3 di 10 Locri, sulla base di quanto indicato nella relazione del ### di ### alla quale il ### tero aveva espressa mente rinviato quale atto integrante la relativa istanza. La Corte di appello rilevava la diversità netta fra la misura inflitta al ### su proposta del ### ro dell '### di natura preventiva, rispetto all a funzione sanzionatoria p ropria dell'illecito penale. Riteneva il Collegio evidenti le responsabilità colpose ed omissive del ### rispetto alla gestione dell'amministraz ione comunale, fortemente condizionata dal malaffare e dall'organizzazione crimi nale ‘ndranghetista, alla quale il ### risultava legato, anche dal punto di vista delle relazioni parentali. Tanto la Corte di appello evinceva da una valutazione non atomistica e frazionata, ma complessiva, degli elementi scrut inati e tale da indurre a ritenere il ### incapace di svolgere il proprio ruolo di controllo e vigilanza anche sugli appalti e sulle pratiche di rilascio di titoli concessori, avendo costui trascurato l'ado zione di misure volte alla salvaguardia del territorio ed alla gestione dei beni confiscati, ambiti comunque rientranti nella sfera di controllo del sindaco. ### la Corte di appello, infatti, ai fini d ella fondatezza della proposta di incandidabilità, come ritenuta dal Tribunale, non occorreva “…la prova di un ruolo collaborativo dell'amministratore nelle dinamiche delle associazioni criminali, essendo invece rilevante anche un ruolo meramente passivo, che abbia comunque reso l'### permeabile alle organizzazioni delinquenziali, o la mancata assunzione di un chiaro distacco da prassi ambigu e, favorenti la diffusione e proliferazione del malaffare e da soggetti segnalati o inquisiti dalle forze dell'ordine come dediti all'illecito. Anche siffatta omissione o siffatto atteggiamento passivo integra il collegamento indiretto richiesto dalla norma, imponendo di prendere atto che la carenza di impulso politico amministrativo, omissivo nell'adozione di seri interventi organici e strutturali, ha determinato il ricorso ad affidamenti periodici nei confronti di ditte, senza gar anzie di affidamento a termini di rispetto della legalità.” ### la Corte di appello, pertanto, una valut azione complessiva ed unitaria degl i elementi esaminati consentiva di ritenere acquisiti sufficienti indizi idonei a far ritenere - anche in ragione dei rapporti p arentali e personali del ### e deg li altri amministratori segnalat i nella relazione della ### issione di indag ine -, l'esis tenza di collegamenti con la criminalità o, comunque, di forme di condizionamento tali da alterare il procedime nto di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi dell'ente locale e da comprom ettere il buon andamento e l'imparz ialità dell'amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi pubblici. 
In conclusione, secondo la Corte di appello “…I dati esaminati e le considerazioni via via esposte determinano a confermare i presupposti di concretezza, univocit à e rilevanza richiesti ai fini 4 di 10 della pronuncia ta declaratoria di incandidabilità, finali zzata ad evitare anche il solo rischio di infiltrazione delle organizzazioni di ‘ndrangheta, che - ciò è storicamente noto e giudizialmente accertato - sono d a lungo tempo operative nell'ar ea geografica ricadente nel Comune di Platì.” ### ha imp ugnato il d ecreto della Corte di appell o di ### indicato in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il ### dell'### Non si è costituito il ### generale presso la Corte di appello di ### La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 5 luglio 2022. 
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, c.11, TUEL per violazione degli artt. 2, 3, 51 e 111 Cost., nonché per violazione degli artt. 6 e 7 CEDU. Se condo il ricorrente l'incandidabilità, per come disciplinata da tale disposizione, avrebbe la natura d i una vera e propria sanzione penale, da tanto conseguendo l'incostituzionali tà del quadro normativo di riferimento, in relazion e all'assenza delle garanzie proprie del processo pe nale rispetto all'inflizione del la grave sanzione dell'incandidabilità. 
Il mot ivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 380-bis c.1 c.p .c., scontrandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente escluso, con pronunzie anche a ### la natura penale d ella misura dell'incandida bilità prevista dall'art.  143, c.11, TUEL. Si è infatti ritenuto, in questa prospettiva, che la dichiarazione di incandidabilit à degli amministratori che "hanno dato causa allo sciog limento dei consig li comunali o provinciali" prevista dal d.lgs. n. 267 de l 2000, art. 143, comma 11, n on impone la verifica della commissione di un illecito pen ale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del re lativo procedimento , delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Non si trat ta, infatti, di una m isura sanzionatoria secondo i princip i elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, peraltro disposta all'esito di un procedim ento che si svolg e nel p ieno contraddittorio delle parti (v. Cass. n .  15038/2018). 
Ed infatti, come hanno osservato le ### di questa Corte, "La misu ra interdittiva dell a incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento 5 di 10 del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o si milare nel tessut o istitu zionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali d estinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inte so ovviare, e a salva guardare così beni primari dell'inte ra collettività nazionale - accanto alla sicurezz a pubblica, la trasparenza e il buon and amento delle am ministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la credibilità delle amminist razioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità o rganizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento". Sulla base degli affermati principi, pertanto, la predetta scelta legislativa per la sanzione in questione non è stata ritenuta in contrasto con la ### - Cass. S.U. n. 1747/2015; nel medesimo senso della manifesta infondatezza, cfr. Cass. n. 1333/2017, conf. Cass. 8056/2022 -. 
Con il second o motiv o il ricorrente ded uce l'inammissibilità del ricorso introdu ttivo del giudizio di primo grado per vio lazione o falsa applicazione dell'art. 143, commi 4° e 11°, ### perché privo dell'indicazione degli ex amministratori rit enuti responsabili de llo scioglimento del consiglio comunale di ### La censura è inammissi bile e comu nque infondata, scontrandosi con un accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di appello, in ordine alla completa indicazione, nella proposta del ### del ### quale amministratore ritenuto responsabile dei fatti che avevano condotto allo scioglim ento del consiglio del Comune di ### per condizionamenti derivanti da organizzazioni criminali, alla quale era altresì allegat a la rela zione del ### di ### Accertamento che non è sindacabile in questa sede, da tanto conseguendo l'inammissibilità del motivo. 
In ogn i caso, va eviden ziato che second o la con solidata giurisprudenza di questa Corte, la specia le modalità d i introduzione del giudizio prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000, all'art.  143, c.11, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni. Tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari e, in particolare, le previsioni di cui a ll'art. 125 c. p.c., non risultando nullo qualora o metta di indicare nominativam ente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle 6 di 10 specifiche condotte agli stessi attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle in fluenze inqui nanti delle consorterie criminali (Cass. n. 10780/201 9, Cass. 41736/2021, Cass. n. 3253/2022 e Cass. n. 1 4584/2 022). Si è ancora espressamente affermato che “La proposta ministeriale è il solo legittimo atto introduttivo dello speciale giudizio con il quale il legislatore, per u n verso, ha dero gato al dispost o dell'art. 737 c.p.c. sulla "editio actionis" e, per altro verso, non ne ha consentito la sostitu zione con atti diversi dalla proposta in questio ne ( Cass. n. 516/2017). 
Nella specie, la Corte di appello di R eggio ### come già ricordato, ha dato atto che la proposta del ### dell'### di scioglimento del consiglio comunale, oltre a compiutamente indicare i fatti a sostegn o d ella richiesta di inc andidabilità, ha rinviato alla relazione de l ### per la specifica menzione dei soggetti ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, tra questi indicando espressamente, per quel che qui rileva, il ### Con il terz o motiv o si deduce, infine, la violazione o falsa applicazione dell'art. 143, c.4, ### nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i p resupposti di legge per l'applicazione dell a sanzione della incandidabilità. Il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe disatteso le caratteristiche ed i presupposti che - secondo la giurisprud enza costit uzionale - devono presidia re la sanzione della incandidabilità, fondan do la relativa decisione su elementi congetturali e d approssimativi contenuti nella rela zione prefettizia e nella proposta ministeriale, peraltro, non direttamente riferibili al ### Second o il ricorrente, irrilevan te sareb be il contenuto della relazione dell'### dei ### del comando di ### del 19 febbraio 2018, riferibile a fatti riguardanti la situazione del Comune di ### risalenti all'anno 2016. Parimenti privi di sign ificato sare bbero la frequentazione ed il rapporto di parentela del ricorrente con i l suocero ### anch e considerando l'impegno del ### contro la crimin alità organizzata, già espresso dal ### -dott. ### il 22 giugno 2016, in sede di adizione presso la commissione antimafia. Quanto agli affidamen ti pubblici, secondo il ricorren te gli stessi non sarebbero mai stati assegnat i ad imprese coin volte in ambienti criminosi, anzi risultando che, laddove erano emerse tali infiltrazioni, l'amministrazione comunale n on aveva più affidato appalti, avendo esso ricorrente per il resto attinto al registro della ### di ### o ### pe r la scelta dei fornitori. Anche la questione relativa alla t utela del territorio sarebb e stata mal richiamata dalla Corte di appello, esulando dai compiti del sindaco le comp etenze funzionali in materia né potendosi allo stesso addebitare la mancata adozione del ### rutturale ### 7 di 10 ### e del ### mento ### (###. Parimenti irrilevante avrebbe dovuto essere la questione dell'affidamento ad impresa inquinata da infiltrazioni mafiose della raccolta d ei rifiuti nella frazione di ### dipendendo dalla precedente gestione commissariale. Sulla base di tali elementi la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi espressi anche a ### da questa Corte a proposito della sanzione dell'incandidabilità, non potendosi la stessa ricondurre in via automatica allo scioglimento dei consigli elettivi, piuttosto abbisognando della dimostrazione di condotte concrete, univoche e rilevanti, ascrivibili anche per colpa all'amministratore, capaci di corroborare “la presenza di elementi su collegame nti o forme di condizionamento che consent ano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata”. 
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Il ricorre nte, per l'un verso, tenta di ope rare una rilet tura del materiale probatorio utilizzato dalla Corte di appello per sostenere l'esistenza dei presupposti g iustificativi dell a misura dell'incandidabilità attraverso la parcellizzazione degli stessi, in netto ed univoco contrasto con le valutazioni espressamente offerte dalla Corte di appello a proposito della necessità di cogliere, nella pluralità di elementi individuali, in sé poco rilevanti, l'esistenza di un quadro complessivamente capace di dimo strare l'esistenza di condizionamenti gravi nella gestione dell'amministrazione comunale da parte dalla criminalità organizzata. 
Si è visto, sul punto, che la Corte di appello, partendo da dati di comune esperienza in ordine alla collocazione territoriale del comune di Platì all'interno di un territorio fortemente condizionato dalla ‘ndrangheta, proprio per quanto analiticamente indicato dalla relazione del comando provinciale dei ### ha individuato in modo analitico tut ti gli elementi dai quali poter trarre il convincimento del forte condizionamento p rodotto dal le organizzazioni criminali sulla gest ione dell'amministrazione comunale retta dall'ex sindaco ### allo stesso imputando fatti ed evenienze concrete e responsabilità di natura colposa ed omissiva. 
Tanto la Corte di Appello ha tratto nel pieno rispetto dei principi più volte affermati da questa Corte. Ed infatti, la giurisprudenza della Cassazione è fer ma nel ri tenere che, in tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una vision e di ins ieme dell a congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 50, c.2, art. 54, c.1, lett. c) e art. 8 di 10 107, c.1, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'ap plicaz ione della misura int erdittiva prevista dall'art. 143, c.11, d.lgs. cit. , così come risultante da lla sostituzione operata dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, c.30, atteso che la fina lità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abb iano cagionato il grave dis sesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associaz ioni criminali, possa no aspirare a ricoprire cariche identic he o simili a quelle già rivestite e , in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass., S.U., n. 1747/2015 cit., Cass., n. 2749/2021, Cass., n. 14584/2022). 
Nel caso concreto, preme sso che il procedimento in questione tende ad un accertamento ben diverso da quello penale, la Corte di appello ha effettuato una valu tazione d'insieme e non frazionata degli elementi acquisiti, pervenendo al convincimento che l'operato del ricorrent e, esaminato nel suo complesso, abbia c ostituito quantomeno concausa del provvedimento d i scioglimen to del consiglio comunale, fondato sul rilievo dell'influenza e del condizionamento da parte delle organizzazioni criminali, molto attive e pericolose in ### sul funzionamento del Comune. 
Ed invero, si è reiteratamente affermato, come pure ha dato conto la Corte d i appello di ### nel provved imento qui impugnato che per l'irrogazione della san zione dell'incandid abilità occorre la configurabil ità di un a personale ed individuata responsabilità nella realizzazione di condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal citato art. 143, c.1, ### Pertanto, affinché scatti la misura dell'incandidabilità elettorale, è necessario che la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo sia causa di scioglimento del consiglio comunale. Ragion per cui è sufficiente che sussista per colpa dello stesso amministratore una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica aperta alle ingere nze esterne ed asservita alle p ressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., S.U., n. 1747/2015 cit., Cass. n. 3857/2020). 
Ne consegue che la respon sabilità degli amminist ratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o, comunque , ne siano state un a concausa (Cass., n. 3024/2019). 
Si è peraltro chiarito che il dar corso alla cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne ed asservita alle pressioni inquinanti delle associ azioni criminali operanti sul terr itorio, può 9 di 10 realizzarsi anche unic amente omette ndo di assumere, sia pure soltanto per colpa, que lle determinaz ioni utili a ri mediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti consiliature. Detto principio, si è aggiunto, si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si ind irizza, ove tuttora in atto, de bbono essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state favorite dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una consiliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di q uella successiva. Ne consegue che “lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in pre senza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su for me di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che ‘a mministratori respo nsabili d elle condotte che hanno dato causa allo sci oglimento' non si ano soltanto coloro i quali hanno favor ito con cond otte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche colo ro i quali, a causa d i condotte omissive, beninteso semp re in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente” -cfr. Cass., n. 3857/2020-. 
Orbene, a tali principi si è piename nte conformato il giudice di appello calabrese, analizzando gli elementi capaci di dimostrare le responsabilità colpose, omissive e gestionali dell'ex sindaco di Platì, come tali idonee, per un verso, a propagare i condizionamenti del sistema criminale radicato nel territorio all'interno della macchina amministrativa comunale e, per alt ro verso, a denotare la non opposizione ad una situazione di inefficienza ed illegalità amministrativa, la cui repressione rientrava pienamente nei compiti del sindaco. 
La dive rsa valutazione che il ricorrente offre dei singoli epis odi, tentando di depotenziarne il valore si scontra con i limiti del sindacato riservato a questa Corte e, per il resto, è - come detto - destituita di fondamento. 
Il ricorso va quindi rigettato. 
Va dato atto della su ssistenza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicem bre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove d ovuto, a n orma dell'ar t. 1-bis dello stesso art. 13. 10 di 10 P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Min istero d ell'### in eu ro 5.000,0 0 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, 228, dà atto dell a sussiste nza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso il 5 luglio 202 2 in Ro ma all'ud ienza camerale della prima sezione civile.  ### 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Conti Roberto Giovanni

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17437/2025 del 28-06-2025

... (già ### s.r.l.), rappresentata e difesa dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.P.A.; - intimato - avverso il ### N. 2879/2023 del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025; ### 1.1. ### ha chiesto di essere a mmessa allo stat o passivo del ### nto ### ici s.p.a., dich iarato con sentenza del 2/3/2020, per la somma complessiva di €. 1.389.681,21, quale ### 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 credito al corrispettivo dovuto in ragione delle forniture eseguite dalla stessa in favore della società poi fallita. 1.2. Il giu dice delegato ha rigettato la dom anda di ammissione sul rilievo che, “in assenza di un contratto avente data certa”, “non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione” e che, pertanto, “il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture, note di credito e ddt, documenti, peraltro, anch'essi privi di data certa”. 1.3. ### ha proposto opposizione allo stato passivo. 1.4. ### è rimasto contumace. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 17606-2023 proposto da: ###/##### DIVISION (già ### s.r.l.), rappresentata e difesa dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.P.A.; - intimato - avverso il ### N. 2879/2023 del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025; ### 1.1. ### ha chiesto di essere a mmessa allo stat o passivo del ### nto ### ici s.p.a., dich iarato con sentenza del 2/3/2020, per la somma complessiva di €. 1.389.681,21, quale ### 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 credito al corrispettivo dovuto in ragione delle forniture eseguite dalla stessa in favore della società poi fallita.  1.2. Il giu dice delegato ha rigettato la dom anda di ammissione sul rilievo che, “in assenza di un contratto avente data certa”, “non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione” e che, pertanto, “il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture, note di credito e ddt, documenti, peraltro, anch'essi privi di data certa”.  1.3. ### ha proposto opposizione allo stato passivo.  1.4. ### è rimasto contumace.  1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.  1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente è “tenuto ad allegare e provare … la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e ad allegare l'inadempimento” del debitore poi fallito, dimostrando “non solo l'esisten za d el credito, ma anche l'anteriorit à dello stesso rispetto alla dichi arazione di fallimento”, “ mentre grava sulla curatela opp osta l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”, ha, in sostanza, riten uto che: - non era emersa in giudizio “la prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra l e parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” e , quindi, del sorgere del credito, “rispetto alla dichiarazione di fallimento”; - l'opponente aveva, infatti, prodotto nella fase innanzi al giudice de legato solo “atti di provenienza unilaterale” (come “fatture, note di credito, estratto conto, lettera di intimazione di pagamento”) i quali, in presenza 3 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 di una “puntuale contestazione del curatore” (come avvenuto nella specie), non possono ex se assurgere a prova del diritto di credito vantato dall'opponente medesimo, né rispetto all'an, né rispetto al quantum debeatur, potendo al più costituire un mero indizio; - per quanto riguarda “i documenti di trasporto”, invece, la relat iva deduzione si rivela “alquanto generica”, in quanto l'opponente avrebbe dovuto indicare p er ogni fattura il corrispondente numero del documento di trasporto; - in ogni caso, gli “estratti notarili auten ticati delle scritture contabili” (che, in astratto, sono idonei a conferire data certa ex art. 2704 c.c.), in cui sarebb ero riportate t utte le fatture prodotte dall'opponente, spiegano efficacia probatoria, ai sensi degli artt.  2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti tra imprenditori e, comunque, recano la data de ll'8/7/2021, che è successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento; - le scri tture contabili, perta nto, anche a voler ritene re ch e abbiano valore presuntivo dell'esistenza del credito, non varrebbero comunque a conferire data certa anteriore al fallimento né alle fatture, né ai documenti di trasporto dei quali sono indicati i numeri identificatici; - la deduzione per cui nella contabilità de lla fallita sareb bero registrate le fatture em esse p er le prestazioni asseritamente rese è, poi, generica; - non è stata, infine, articolata alcuna prova orale al fine di provare “la consegna della merce in data anteriore al fallimento”, non potendo, al riguardo, ritenersi sufficienti “le note di credito” prodotte nel giudizio di opposizione in quanto comunque atti di formazione unilaterale del creditore e prive del riferimento ai documenti di trasporto.  1.7. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che il credito vantato dalla ### non era opponibile al ### opposto ed ha, quindi, rigettato la domanda che la stessa aveva proposto. 4 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 1.8. ### stone ### B ranch, con ricorso notifi cato l'1/9/2023, ha chie sto, per tre motivi, la cassazione del decreto.  1.9. ### è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e degli artt.  101, 116 e 183 c.p.c. e dell' art. 111 Cost., in relazione all'art.  360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dall'opponente rilevando in via ufficiosa l'eccezione di mancanza di data certa anteriore al fallimento de gli estratti notarili e dei documenti da essi richiamati, senza, per contro, disporre, in violazione del p rincipio del contraddittorio, la comunicazione di tale rilievo all'opponente per le osservazioni da parte dell a stessa in ordine all'esistenza di un fatto potenzialmente preclusivo all'ammissione del credito azionato.  2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in re lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### omettendo, tuttavia, di prendere contezza degli estratti notarili nei quali il pubblico ufficiale ha attestato che: - quanto riportato negli estratti stessi è scritto nei libri giornali tenuti in osservanza delle norme di legge; - le impronte dei fogli di cui a i singoli estratti sono contenute in precise evide nze informatiche “il cui riferimento ha il valore temporale 21 febbraio 2020, 16:52:47”, ossia una data antecedente il fallimento della ### S.p.A., dichiarato il ###; - “il delegato 5 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 responsabile della conservazione … ai sensi dell'articolo 4 del ### del 3/12/2013 … ha con la propria firma digitale validato l'evidenza informatica contenente le impronte delle pagine del ### Giornale”; - “il valore d ell'impronta del file di cui al presente estratto è calcolato con l'algoritmo hash SHA 256”, che genera una stringa alfanumerica specifica e immodificabile; - il tribunale, se avesse considerato i contenuti delle attestazioni, avrebbe, dun que, rilevato l'evidenza di anteriorità oppon ibile anche alla curatela, con conseguente ammissione del credito.  2.3. Con il terz o motiv o, la ricorrente, lam entando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### sul rilievo che, per quanto riguarda i documenti di trasporto, la relativa deduzione era generica, non avendo l'opponente indicato, come avrebbe invece dovuto fare, il numero del documento di trasporto corrispondente a ciascuna fattura, omettendo, tuttavia, di considerare il fatt o che l'opponente, al fine di consentire una corretta e più age vole ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi, aveva provveduto ad una analitica e puntuale produzione di ben 777 documenti tra fatture e ### abbinando ad ogni singola fattura i re lativi DDT sottoscritti dalla fallita e attestanti l'avvenuta consegna dell a merce, così da consentire al giudicante di verificare con immediatez za ch e la prestazione era stata adempiuta.  2.4. I m otivi, da trattare congiuntam ente, sono inammissibili.  2.5. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, h a finito, in 6 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che , alla luce d elle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società opponente non aveva fornito in giudizio alcuna “prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra le parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” poi fallita.  2.6. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via escl usiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., per il vizio consistito nell'avere quest'ultimo, in sede d'accertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tutto l'esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici (principali o secondari), la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fat ti dedotti dalla parte poi ricorrent e a fondamento della domanda o dell'eccezione dalla s tessa proposta; - b) suppo sto l'esistenza di uno o più fa tti sto rici (principali o secondari), la c ui verità risu lti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini già esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbe ro senz'altro imposto a l giudice di merito di ritenere sussisten ti i fatti dedotti dalla p arte poi 7 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ricorrente a fondamento della d oman da o dell'eccezione proposta dalla stessa.  2.7. ### esame degli elementi istruttori forniti non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimen ti storici rilevant i ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emerge nti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).  2.8. Nello stesso modo, il travisamento della prova (ove non si traduca in un errore di percezione del dato probatorio nella sua ogget tività che , come tale, ove il fatto non abbia costituito un punto contro verso sul quale la sentenza si sia pronunciata, “è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione” prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c.), vale a dire (il diverso) errore in cui il giudice di merito sia, in ipo tesi, caduto ne ll'“individuazione delle informazioni probatorie che dal dato pro batorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi”, è sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”.  2.9. Una volta, infatti, che “il giudice di merito abbia fondato la propria d ecisione su un dato p robatorio preso in considerazione nella sua oggettività , … ed abbia adottat o la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato p robatorio, il tutt o sostenuto da una moti vazione rispettosa dell'esigenza costituzionale d i motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a 8 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 renderla accettabile” ( Cass. SU n. 57 92 del 2024, in m otiv., punto 10.11).  2.10. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergen ze probatorie, di quelle ritenut e più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convinciment o da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).  2.11. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controll are, sotto il p rofilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di m erito, così come esp oste nella pronuncia impugnata, cu i spetta, in via esclusiva, il compito di individ uare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanz e del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).  2.12. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procede re ad una rilettura degli eleme nti di fatto posti a fond amento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valu tazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse 9 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007): dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano d ato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti i n causa, delle ragio ni del relat ivo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014) , e cioè, in definitiva, se il lor o ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione de l provvedimento impugnato, in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti (quali fatti costitutiv i o, per contro , estintivi, modificativi o impeditivi) ai fini della decisi one sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragio nevole e del plausibile (Cass. 11176 del 2017, in motiv.).  2.13. Il decre to impugnato, in effet ti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed ### escluso (la rilevanza d i) quelle (asseritamente cont rarie) invocate dall'opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che le prove raccolte non erano idonee a dimostrare che i fatti costitutivi dedotti a fondamento della d oman da, (e cioè le forniture asseritamente eseguite in favore della societ à poi fallita), al fine di ottenere l'ammissione al passivo del credito (al pagamento del relativo prezzo), si erano senz'altro verificati in data anterio re rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice.  2.14. ### così o perato dal tribunale non risulta, tra l'altro, utilmente censurato dalla ricorrente (nell'unico modo a tale fine possibile, e cioè), a norma dell'art. 360 n. 5 10 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 c.p.c., per avere il giudice di merito supposto l'inesistenza (o, per converso, l'esistenza) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della stessa pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicend a storica in termini tali da integrare il fondamento storico della domanda pro posta o dell'eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente).  2.15. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non imp orta se a torto o a ragione), c he le d edotte forniture non risultavano essere state eseguite con cer tezza prima del fallimento della società acquirente (così prendendo in esame, pur senza dar conto di tutte le risultanze istrutto rie asseritamente acquisite in giudizio, i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dall'opponente, e cioè la dedotta esecuzione di tali forniture e in epo ca senz'altro anteriore alla dichiarazione di fallimento), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'opponente in quanto volta, appunto, all'ammissione al passivo del credito (al prezzo) asseritamente maturato in forza dell'esecuzione di tali prestazioni.  2.16. ### che si svolge nell'ambito del giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare ha, infatti, un 11 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 oggetto più ampio e complesso di quello che, sullo stesso diritto azionato dall'istante, si svolge in sede ordinaria.  2.17. Il giudizio di verificazione, invero , non ha solo lo scopo di accertare se il diritto di credito esiste (l'an) e per quale ammontare (il quantum), come accade nel giudizio ordinario (ad es. di condan na del deb itore inadempiente), m a, più estensivamente, di verificare se ed in che misura il creditore del fallito possa far valere tale diritto nei confronti degli altri creditori e, per l'effetto, partecipare, in concorso con gli stessi, alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni acquisisti alla massa secondo l'ordine di graduazione stabilito dall'art. 2741 c.c..  2.18. Ciò si t raduce, evid entemente, n on tanto in un diverso petitum mediato (che resta pur sempre l'accertamento del diritto di credito o del diritto di restit uzione: il petitum immediato, invece, è l'ammissione al passivo del credito), quanto in una fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto azionabile più ampia ed articolata (perché, app unto, da far valere, oltre che verso il debitore, rappresentato ex art. 43 l.fall.  dal curatore, nei confronti di tutti i creditori anteriori e dello stesso curatore ch e ne rappresenta gli interessi) e, correlativamente, in possibili fatti estintivi, modif icativi e d impeditivi che, in quanto azionabili ### dai creditori e dal curatore, sono ulteriori e diversi rispetto a quelli che sarebbero stati deducibil i, ad opera del ### debitore, nel giudizio di accertamento dello stesso diritto in sede ordinaria.  2.19. Ne consegue, in pratica, che colui che presenta la domanda di ammissione al passivo, oltre a dover dimostrare l'esistenza del credito nei confronti del debitore poi fallito, ha anche l'onere di provare che tale credito deriva da un fatto, un atto o un contratto che, essendo si verificato prima senten za 12 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 dichiarativa (ed avendo assunto, ove previste, le formalità a tal fine necessarie: art. 45 l.fall.), abbia prodotto effetti giuridici opponibili ai creditori concorsuali.  2.20. ###à del credito assume, dunque, i connotati di un elemento costitutivo del diritto vantato dall'istante ( n. 22711 del 2010, in motiv.; Cass. n. 24432 del 2011) e dev'essere, come tale, sempre accertato, al pari di tutti (gli altri) fatti costitutivi, dal giudice delegato ovvero dal tribu nale fallimentare in sede d'impugnazione dello stato passivo.  2.21. La mancan za dei fatti costitutivi (al pari, correlativamente, dell'emergenza dagli atti ritualmente acquisiti in giudizio di fatti estintivi, modificativi o impeditivi), infatti, è, in forza delle regole generali, sempre rilevabile d'ufficio dal giudice (salvo che non costituisca un'eccezione in senso stretto, come la revocabilità del titolo, che è rimessa, quindi, all'iniziativa del curatore).  2.22. Questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che: - il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stat o passivo, il tribunale), pur a fronte della mancata contestazione da parte del curatore (che, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda, si applica, infatti, anche nei confronti del curatore fallimentare: Cass. n. 17731 del 2022), ha### il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede ###da di ammissione, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impe ditivi) non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3°, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, come la ### anteriorità del fatto costitutivo del diritto azionato rispetto alla dichiarazione di fallimento. 13 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.23. Né può ritenersi che , a fronte del rilievo u fficioso della prospetta mancanza della certa origine prefallimentare del credito azionato, il t ribunale fosse obbligato a concedere all'opponente un termine per le osservazioni previste dall'art.  101, comma 2°, c.p.c.: tale norma, infatti, così come introdotta dall'art. 45, comm a 13, della l. n . 69/2 009 ed applicabil e ai giudizi instaurati (come quello in esame) d opo il ###, stabilisce l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, a condizione, tuttavia, che si tratti di questioni di fatto (o di questioni miste di fatto e di diritto) che richiedono un'attività assertiva delle parti ovvero prove dal contenuto diverso rispetto a quelle già chieste dalle stesse ( Cass. n. 822 del 2024) e non trova, dunque, applicazione nel caso (come quello in esame) in cui il giudice (non ha rilevato, in ragione della loro emergenza tra gli atti del g iudizio, la sussistenza di fatti storici ulteriori e diversi rispetto a quelli già dedotti dalle parti come fatti costitu tivi del diri tto ovvero estintivi, mortificativi o imped itivi dello stesso, ma) si è, in realtà, limitato ad accertare, alla luce delle prove raccolte (ed, in ragione d el regim e giuridico delle stesse, utilizzabili ne i confronti del ### la mancanza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato, vale a dire la sua certa anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore.  2.24. Quanto al resto, non pu ò che ribadirsi che: - il curatore, in sede di formaz ione dello stato pass ivo, de ve considerarsi terzo rispett o al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell'art. 270 4, comma 1°, c.c., l'onere probatorio incombente sul creditore ista nte in sede d i ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso 14 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 produca in giudizio la docume ntazione dotata di data c erta antecedente all'apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, e idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013); - sono, pertanto, inopponibili nei confronti dei creditori concorrenti le scritture (che dimostrino, in ipotesi, la stipulazione di un contratto con il fallito) la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento “non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 c.c., per la cui osservanza”, “quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idon ei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione d el documento all'evento suddetto”, “è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata” (così Cass. n. 1016 del 1993; Cass. n. 4646 del 1997; più di recente, Cass. n. 2299 del 2012; Cass. n. 18938 del 2016).  2.25. È vero, dunque, che, quando il documento privo di data certa sia finalizzato a provare un contratto per il quale (come quello dedotto dall'opponente, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni mobili in favore della società poi fallita) la forma scritta non è richiesta ad substantiam o ad probationem, la mancanza di data certa nella scrittura priva prodotta in giudizio per la relativa dimostrazione non esclude che la prova della stipulazione del contrat to (prima del fallimento) e del suo contenuto possa essere acquisita aliunde, vale a dire indipendentemente dalla prova della certezza della 15 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 data sulla scrittura, e cioè, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, anche con testimoni (Cass. n. 12684 del 2004) e, più in generale, “con tutti gli altri me zzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso” ( n. 2319 del 2016).  2.26. È anche vero, tuttavia, che il giudice, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fal limento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, quando voglia darsi la p rova del moment o in cui il con tratto è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art.  2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certez za della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile (come l'emissione delle fatture o la ricezione dei pagamenti) alla stessa parte che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. n. 7753 del 2024; Cass. n. 4509 del 2018).  2.27. La p rova della certez za della data della scritt ura privata, ai fini della sua opponibilità ai terzi, richiede, in effetti, che, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1 °, c.c., sia dedotto e dimostrat o in giudizio un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione de l documento, con la conseguenza che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito dell'indicata attitudine, non anche quando tali prove siano, in sostanza, rivolte a provocare, in via indiziaria e induttiva, un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. n. 21446 del 2023). 16 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.28. Del resto, se è vero che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concl uso, il cred itore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a q uelli previsti dall'art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società in bonis, sempre che si tratti di documentazione idonea a tale scopo (Cass. n. 23582 del 2017), resta, nondimeno, il fatto che, con riguardo specifico ai libri contabili tenut i dal creditore, la mera iscrizione negli stessi non integra uno dei fatti previsti dal cit. art. 2704 c.c. per stabilire con certezza l'anterio rità d ella formazione del documento: l'annotazione nei libri regola rmente tenu ti e vidimati può nei singoli casi essere idonea a fornire la prova della detta anteriorità, che discende non dalla mera annotazione in tali libri ma dalla vidimazione (non dedotta nel caso in esame) del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge, ossia da un fatto est rinseco all'annotaz ione, autonomamente idoneo a provare nella prospettiva del menzionato art. 2704 l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 4646 del 1997).  2.29. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, infine, s oltanto nell'ipotesi in cu i il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applic azione di detta norma: no n anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propost e dalle parti, lì dove ha riten uto (in ipotesi 17 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 cit. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. 13395 del 2018).  3. Il ricorso, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev'essere, dun que, dichiarato.  4. Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del ### 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 22 8/2012 , della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà at to, ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Dongiacomo Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3841/2025 del 15-02-2025

... ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 19458/2023 R.G. e 19466/2023 R.G., proposti da: ### L'### (A.T.E.R.) ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) -ricorrente contro ### -intimato avverso SENTENZA di ### Basilicata n. 68/2023 depositata il ###. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal #### 1. ###, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente, con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricors o introduttivo av verso l'avviso di accerta mento per IMU 2014 (immobili detenuti dalla contribuente ### per euro 259.763,00 complessivi); 2. rico rre per cassazione la co ntribuente con sei motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria di discussione; 3. il Comune è rimasto intimato; 4. ### della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rinnovo della notifica al Comune o, in subordine, di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si deve riuni re al presente ricorso ( 19458/23 rg) quello di cui al n. 19466/2023rg., in quanto i due ricorsi sono proposti avverso la stessa decisione di secondo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 19458/2023 R.G. e 19466/2023 R.G., proposti da: ### L'### (A.T.E.R.) ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) -ricorrente contro ### -intimato avverso SENTENZA di ### Basilicata n. 68/2023 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal #### 1. ###, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente, con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricors o introduttivo av verso l'avviso di accerta mento per IMU 2014 (immobili detenuti dalla contribuente ### per euro 259.763,00 complessivi); 2. rico rre per cassazione la co ntribuente con sei motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria di discussione; 3. il Comune è rimasto intimato; 4. ### della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rinnovo della notifica al Comune o, in subordine, di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si deve riuni re al presente ricorso ( 19458/23 rg) quello di cui al n. 19466/2023rg., in quanto i due ricorsi sono proposti avverso la stessa decisione di secondo grado (art. 335 cpc). 
Nei ricorsi così riuniti risultano fondati il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo (omesso esame del motivo di appello relativo all'accertamento della natura di alloggi sociali degli immobili tassati, art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per omesso esame di un fatto deci sivo, ar t. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. sulla necessità della dichiarazione per l' esenzione, omesso esame; violazi one e falsa appli cazione dell'art. 13, secondo comma, lett era b, d. l. n . 201 del 2011 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); il primo motivo è infondato (vizio della motivazione della sentenza, art. 360, 3 di 8 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); anche il quinto motivo risulta infondato, (inesistenza della notifica, dell'avviso di accertamento, in quanto eseguit a da poste private, senza licenza, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza, pertanto, deve cassarsi con rinvio, in relazione ai motivi accolti, per nu ovo esame d parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.  1. 1. Infondata la questione posta dalla ### in quanto dalla lettura del fascicolo dell'appello (con il P.T.T., processo tributario telematico) emerge che il Comune era costituito tramite il funzionario - ### - e, c onseguentemente, la notifica diretta al Comune risulta valida.  2. Deve premettersi che non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale possono fruire dell'esenzione ### ma solo quelli che hanno le caratteristiche di «alloggio sociale» secondo i parametri stabiliti dal d. m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati («In tema di ### l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, del la l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli ### autonomi per le case popolari (###, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabi liti dal d.m. 22 aprile 2008 , in quanto desti nati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di all oggi nel liber o mercato)», ### 5 - , Ord inanza 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 - 01; vedi anche Cassazione 2024, n. 14516).  3. La tesi della ricorrente, invece, è di considerare esente da IMU qualsiasi immobile di proprietà dell'ente a prescindere dalle sue 4 di 8 caratteristiche e dalla destinazione permanente ad abitazione principale degli assegnatari. 
Del re sto, è la stessa norma che prevede espressamente e chiaramente che l'imposta munici pale propria non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008” (art. 13, comma 2, lett. b, del d. l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.  n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.  147 del 2013); mentre al comma 10 dell'articolo citato si prevede espressamente e chiaramente che la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale “si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (### o dagli enti di edil izia residenziale pubbl ica comunque denominati”. 
Il sistema normativo risulta chiaro nel differenzi are le due ipotesi e, quindi, non può trovare applicazione la tesi prospettata nel ricorso introduttivo dell'esenzione per tutti gli immobili di pertinenza dell'ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva di “alloggi sociali”. 
Prova che spetta alla contribuente trattandosi di una esenzione (vedi ### 5 - , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 - 01).  4. Fatte queste brevi premesse si deve rilevare che la sentenza non ha compiuto nessuna analisi concreta sulla ricorrenza o no per gli immobili della ricorrente della caratteristica degli alloggi sociali; caratteristica che deve essere accertata in concreto per ogni singolo immobile: «In tema di ### la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari (###, prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif.  dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di 5 di 8 civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m.  infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupp osti applicativi» (### 5 - , Or dinanza n. 27529 del 23/10/2024, Rv.  672729 - 01). 
Conseguentemente si configura il vizio denunciato, di omesso esame, nel secondo e terzo motivo di ricorso.  5. Anche il quarto motivo risulta fondato (violazione dell'art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. sulla necessità del la dichiarazione per l'esenzione, omesso esame). 
Questa Corte di leg ittimità ha riten uto non necessaria la dichiarazione IMU per la spettanza dell'esenzione: «### dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013)» (### 5 - , Sentenza n. 23680 del 28/10/2020, Rv. 659477 - 01; vedi anche ### 5, dell'11 ottobre 2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. ###). 
La distinzione, anche ai fini dell'obbligo della dichiarazione, deve essere fatta tra gli alloggi sociali (art. 2, quarto comma, d. l. n. 102 del 2013, che non pagano l'imposta al pari della prima abitazione - equiparati-) e gli all oggi regolarmente ass egnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenzial e pubblica (comunque denominati) che scontano l'### anche se con la riduzione prevista. ###. 2, comma 5-bis, d. l. n. 102 del 2013 6 di 8 prevede la dichiarazione solo per questi ultimi e non per gli alloggi sociali (equiparati alla prima abitazione). 
La previsione della dichiarazione solo per la seconda categoria di immobili comporta la conseguenza della spettanza dell'esenzione totale senza necessità di onere di dichiarazione. 
In pratica, si discute di esclusione dell'imposta per gli alloggi sociali, impropriamente denominata “esenzione”; in definitiva si applica la stessa disciplina per l'abitazione principale (con esclusione totale del l'imposta, ovvero non soggetta ad imposta), che non necessita di dichiar azione (“In tema di ### in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007 , il cont ribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall'art.  37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l.  248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultim o periodo di tale norma, affer enti agli elemen ti da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabi li le procedure telematiche previste dall'art. 3 bi s del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico” ### 5 - , Ordinanza n. ### del 22/12/2022, Rv. 666596 - 01; per l'### ma valevole anche per ### stessa ratio).  6. Il primo moti vo è infond ato in quanto, contra riamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la sentenza (in una lettura complessiva) risulta motivata, anche se succintamente e con il richiamo alla motivazione della decisione di primo grado. 
Infatti, in tema di motivazione meramente apparente o mancante della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (### art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia 7 di 8 di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs.  546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o il lustrare le ragioni e l'iter logico segu ito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le cen sure di contra ddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legitti mità sulla moti vazione rest a circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fo ndi su un c ontrasto irriducibile tra affer mazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga d al testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (### 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno rigettato lo stesso per mancanza dei requisiti previsti dalle norme per l'esenzione. 
Non sussi ste, quindi, nessu n vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.  7. Infondato anche il qu into motivo sul la inesistenza della notifica dell'avv iso di accertamento in quanto eseguit o da poste private prive di autorizzazi one. Deve darsi cont inuità all 'indirizzo consolidato di questa Corte che ravvisa una nullità sanabile e non l'inesistenza della notifica: «La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'in troduzione del la l. n. 124 del 2017, è nu lla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario 8 di 8 è temp estiva per il ricon oscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del document o descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento» (### 5 - , Ordinanza n. ### del 03/12/2024, Rv. 673125 - 01). 
Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impu gnato l'avviso.  P.Q.M.  - Decidendo nei ricorsi riuniti; - accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo, rigetta il primo ed il quinto motivo e cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Socci Angelo Matteo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20295/2022 del 23-06-2022

... affidato a quattro motivi; 5. l'### ha depositato procura speciale; 6. la propost a del relatore è stata comu nicata alle par ti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc. ###: 7. per ragioni d i connessione, il ### o esamina i l primo motivo di ricorso unitamente al quarto motivo; 8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335/1995, in comb inato disposto con l'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996, dell'art. 22, co.1 e 3 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 6 del DM nr. 281 del 1996, dell'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio presso la ### dell'avv.to ### per l'anno 2011; 9. con i l quarto moti vo - ai sensi d ell'art. 360 n r. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione dell'art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003, conv.in legge nr. 326 del 2003, dell'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello, comunque, ignorato, ai fini del calcolo dei contributi, la soglia di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 2893-2021 proposto da: ### domici liata in #### CAVOUR presso l a ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### MARISCOLI; - ricorrente - contro INPS - ### SOCIALE, in persona del legale rapprese ntante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l '#### rappresentato e difeso dagli avvocati ###, ####### D'### Ric. 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- - resistente - avverso la sentenza n. 2 13/2020 de lla CORTE ### di ANCONA, depositata il ###; udita la rela zione dell a causa svolta nella camera di con siglio non partecipata del 05/04/2022 dal Con sigliere Re latore Dott.  ####: 1. la Corte d 'appello di Ancona, in rif orma della pronuncia di primo grado, ha r espinto la domanda dell'odierna controricorrente volta a far dichiarare l'insussistenza dell'obb ligo di iscrizione alla ### separata d i cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all' ### ma non alla ### di ### ed ### in ragione del mancato conseguimento del reddito nell a misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; 2. la Corte te rritoriale ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo della professionista presso la ### ed ha escluso la prescrizione dei contributi. A tale riguardo ha osservato come la contri buzione oggetto di causa riguardasse l'anno 2011 e che, ai fini della decorrenza, rilevasse la data d ella presentaz ione della dichiaraz ione dei redditi, nella specie, presentata il 30 settembre 2012; il decorso d ella prescrizi one, dunque, era stato validamente interrotto con la lettera dell'1.9.2012; 3. in ogni caso, avr ebbe costituito « doloso occultamento la condotta del### professionista che (aveva omesso) di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo di contributi per la gestione separata (quadro RR d el modello)», restando sospeso il decorso del termine dell'eccepita prescrizione estintiva fino alla data di notifica dell'avviso bonario; ### 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- 4. avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha prop osto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 5. l'### ha depositato procura speciale; 6. la propost a del relatore è stata comu nicata alle par ti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc. ###: 7. per ragioni d i connessione, il ### o esamina i l primo motivo di ricorso unitamente al quarto motivo; 8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335/1995, in comb inato disposto con l'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr.  111/2011, degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996, dell'art. 22, co.1 e 3 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 6 del DM nr. 281 del 1996, dell'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio presso la ### dell'avv.to ### per l'anno 2011; 9. con i l quarto moti vo - ai sensi d ell'art. 360 n r. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione dell'art. 44, comma 2, del DL nr.  269 del 2003, conv.in legge nr. 326 del 2003, dell'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello, comunque, ignorato, ai fini del calcolo dei contributi, la soglia di esenzione di ### 5.000,00; 10. i motivi sono infondati in applicazione del principio, oramai costituente diritto vivente, per cui l'obbligatorietà dell'iscrizione alla ### separata, da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco, è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un red dito non a ssoggettato a contribuzione da parte della cassa di r iferimento; la pr oduzione, come nella specie, di un red dito «superiore alla soglia di e uro 5.000,00» costituisce, inve ce, il presup posto affinché anche un'attività di lavoro autonomo «occasionale» possa mettere capo all'iscrizione (per l'intero re ddito prodotto) presso la medesi ma ### 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- ### (Cass. nr. 4419 del 2021; in motiv., v. Cass. nn. 11003- 11005-11006 del 2021; Cass. nr. 12358 del 2021; Cass. nr. 12419 del 2021 e richiami ivi effettuati); 11. nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta la pronunci a della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riform a del sistema pensionisti co obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l.  n. 98 del 2011, secondo l'esegesi di questa Corte; 12. il giudice delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, int egralmente si rinv ia, ha osser vato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e d a quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa; 13. essa, pertant o, non introduce elementi di ir raziona lità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, ###, nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale miss ione a «organi ed istitu ti pred isposti o integrati dallo Stato»); 14. né ciò si p one in cont raddizione con l'autono mia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la ### di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della ### separata; ### 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -5- 15. il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della ### separata si pone, infatti, in term ini non già di alternatività, bensì di complementarità.  16. con i l secondo motivo -ai sensi de ll'art. 3 60 nr. 3 cod.  proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 9 , della legg e nr. 335 del 1995, dell'art. 2935 cod.civ., dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., dell'art. 55 R.D.L. nr. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss. D.lgs. nr. 46 2 del 1997, in rel azione al combinato disposto dell'art. 3 D.M. nr. 282 del 1995 e dell'art. 17 DPR nr. 43 5 del 200 1, dell'art. 2 697 cod.civ., per avere l a Corte errato nell'appli care la discipl ina in materia di pre scrizione dei contributi dovuti alla ### 17. le censure del secondo motivo sono fondate nei termini che seguono; 18. va ribad ito in questa sede ###base all'orientam ento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla ### separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relat ivo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad oper a del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 20 20); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddi to da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 19. va ribadito, del pari, che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base del la produzione d i un certo reddito, la d ecorrenza del termine di prescrizi one dell'obb ligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal gi orno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e ### 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -6- in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi term ini pre visti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 20. di recente, la Corte ha ulteriormente precisato che assume significato, ai fini della decorrenza de lla prescrizione in questi one, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) che detto differimento concerne tutti i «contri buenti [. ..] che esercitano attività economiche per l e quali s### stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di t ali studi ### fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imp osizione […]» (in motivaz., Cass. nr. 10273 cit.); 21. in relazione al caso in esame, viene in rilievo il D.P.C.M. del 6.6.2012, pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012; 22. l'art. 1, comma 1, del citato D.P.C.M., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui inte ressa, che «i c ontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settor e di cui al l'art. 62- bis del d ecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ### dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); Ric. 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -7- 23. deve, infine, darsi atto che, secondo l'orie ntamento consolidato di questa Corte, l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincola to dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; Cass. nr. 17066 del 2013; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); 24. tornando al caso di specie, la decisione impugnata che ha ritenuto inidonea ai fini interruttivi del termine di prescrizione l'atto di messa in mora dell'1.9.2017 non ha fatto applicazione dei principi esposti ed è, perciò, incorsa in errore di diritto; 25. va, pertanto, cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione; 26. restano assorbite le ulteriori censure del secondo motivo (in ordine alla sospensione della prescrizione ex art. 2941 nr. 8 cod.civ., per la condotta di omessa compilazione del ri quadro RR nel la dichiarazione dei redditi) che investono argomentazioni rese, all'evidenza, ad abundantiam rispetto alla principale ratio decidendi che si i ncentra sul la decorrenza del term ine di prescriz ione dalla dichiarazione dei redditi e, altres ì, quelle del terzo motivo che riguardano il quantum del credito, con riferimento all'entità delle sanzioni irrogate (oggetto, all'attualità, della citata pronuncia nr. 104 del 2022 della ###; 27. al giudi ce del rinvio è rim essa anche la regolazione d elle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  ### accoglie il secondo motivo, n ei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbito il terzo motivo. ### la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia all a ### di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### all'### camerale, il 5 aprile 2022.  ###.ssa ### 2021 n. ### sez. ML - ud. 05-04-2022 -8-  

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Marchese Gabriella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33856/2025 del 23-12-2025

... rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura da considerarsi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ### G.E.I.E.; -intimata nonché di #### , ##### o; ra ppresentati e difesi dall'Avv. ###, in virtù di pr ocura allegata al co ntroricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti e di ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura depositata unitamente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente per la revocazi one dell 'ORDINANZA n. 4300/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicata il 16 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal #### 1. La società ### s.r.l., utilizzatrice, in forza di leasing stipulato con la ### s.p.a., di un immobile venduto alla concedente dalla ### convenne quest'ultima dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei dan ni derivati dalla presenza, nell'immobile, di vizi che ne diminuivano in modo apprezzabile il valore. ### costituitasi in giudizio, chiamò in manleva i propri danti causa, sigg.ri ######### ibunale di Roma rigettò la domand a, (leggi tutto)...

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della Corte di cassazione ex art.391-bis cod. proc.   ### G.A. ### M. ### 09/12/2025 ###.G.N. 20574/2024 ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20574/2024 R.G., proposto da ### s.r.l.; rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura da considerarsi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ### G.E.I.E.; -intimata nonché di #### , ##### o; ra ppresentati e difesi dall'Avv. ###, in virtù di pr ocura allegata al co ntroricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti e di ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura depositata unitamente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente per la revocazi one dell 'ORDINANZA n. 4300/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicata il 16 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal #### 1. La società ### s.r.l., utilizzatrice, in forza di leasing stipulato con la ### s.p.a., di un immobile venduto alla concedente dalla ### convenne quest'ultima dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei dan ni derivati dalla presenza, nell'immobile, di vizi che ne diminuivano in modo apprezzabile il valore.  ### costituitasi in giudizio, chiamò in manleva i propri danti causa, sigg.ri ######### ibunale di Roma rigettò la domand a, rilevando il difetto di legittimazione dell'attrice, quale mera utilizzatrice del bene non autorizzata ad agire dalla società concedente.  2. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione dell'### s.r.l., condannò la ### eo ### a pag are all'attriceappellante, a titolo risarcitorio, la somm a di ### 299.16 5,25 e condannò i chiamati in causa, in solido tra loro, a manlevare la debitrice.   3. Per l a cassazione della sentenza d'appello ricorsero, in via principale, la ### e, in via incidentale, con distinti ricorsi, da un lato, ##### e Dav id ### nonché ### 3 ### (d'ora innanzi, i sigg.ri “###, dall'altro lato, ### Con ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4300, qu esta Corte ha sostanzialmente rigettato il ricorso princip ale della ### concernente la statuizione sulla domand a princip ale risarcitoria (dichiarando inammi ssibile il primo motivo, infondato il secondo e assorbito il terzo) e ha p arzialmente accolto i ricorsi incidentali proposti, da un lato, dai sigg.ri ### (limitatamente al secondo motivo) e, dall'altro lato, da ### (limitatamente al terzo motivo), concernenti la statuizione sulla domanda di manleva.  3. Per la revocazione di questa ordinanza, ricorre l'### s.r.l., sulla base di un articolato motivo. 
Rispondono con distinti controricorsi, da un lato, i sigg.ri #### dall'altro lato, ### In seguito all'abrogazione del disposto di cui all'art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. - ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell'art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all'art. 391-quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) - la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.  ### non ha depositato conclusioni scritte. 
La ricorrente e i controricorrenti ### hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'articolato motivo di revocazione, l'### s.r.l. assume che l'ordinanza n. 4300 del 2024 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ..  ### sarebbe consistito nell'accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto in via incidentale da ### 4 Premette, al rig uardo, la ricorrente che i motiv i dei due ricors i incidentali proposti, da un lato, dai sig.ri ### dall'altro lato, da ### ad eccezione del primo motivo di quest'ultimo ricorso, erano contenutistic amente identici , seppure inseriti con sequenza espos itiva diversa: in particolare, il secondo motivo del ricorso proposto dai sig.ri ### sarebbe stato uguale al quarto motivo del ricorso proposto da ### invece, il terzo motivo del ricorso proposto da quest'ultimo sarebbe stato uguale al quinto motivo del ricorso proposto dai primi.   Ciò premesso, la ricorrente osserva che l'ordinanza impugnata, avendo accolto il secondo motivo del ricorso proposto dai sig.ri #### avrebbe dovuto accogliere, in quanto di contenuto identico, il quarto motivo del ricorso proposto da ### mentre «per mero abbaglio», dopo avere correttamente ritenuto assorbito il quinto motivo del ricorso proposto dai sig.ri ### non ha operato il medesimo assorbimento in relazione all'ide ntico terzo motivo del ricorso proposto da Cl audio ### che risultere bbe ess ere stato accolto. 
La ricorrente sostiene, inoltre, che, al di là del descritto errore revocatorio, comunque sussisterebbero «ragioni di fatto e di diri tto ostative all'accoglimento del terzo motivo di ricorso», il quale avrebbe dovuto reputarsi infondato anche alla luce della sentenza delle ### di questa Corte n.19785 del 2015. 
Infine, la ricorrente argomenta sulla sussistenza del proprio interesse ad agire in revocazione, ass eritamente derivante dalla circostanza che, mentre l'accoglimento circoscritto al secondo motivo del ricorso dei sigg.ri ### e al quarto motivo del ricorso di ### avrebbe un impatto esclusivamente limitato al rapporto tra l' originaria convenuta (la ### e gl i originari chiamati, invece dall' «apparente» accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da ### potrebbe derivare, in sede di rinvio, 5 una pronuncia pregiudizievole nei suoi confronti, consistente nella «declaratoria di tardività della denuncia dei vizi».  2. Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile. 
Al di là della questione specifica se possa riconoscersi alla ricorrente l'interesse ad agire in revocazione di una statuizione concernente un rapporto processuale tra altri soggetti e un a domanda (quella di manleva) diversa da quella ### da essa azionata, va rammentato che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche im plicit amente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza ed obiett ività senza bisogno di particolari indag ini ermeneutiche o argomentazioni induttive - tra du e rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, ### Un., 27/11/2019, n. ###; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l'errore deve essere essenzial e e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in parti colare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, 4, cod. proc. civ., deve rig uardare gli atti in terni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, co n propria indagine di fatto, nel l'ambito dei motivi di ricor so e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di 6 incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diver samente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello posit ivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa del le risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest'ult imo profilo, va rilevato che nel la nozione di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non so lo il fatto c he è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) - una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenzi ale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito 7 processuale e, dunque, di decisione - diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).  3. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell'errore revocatorio, nella fattispecie in esame deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto in ordine alla statuizione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da ### la quale, lungi dall'evidenziare la sussistenza di alcuna svista percettiva del collegio giudicante, si inserisce in un coerente percorso decisionale la cui correttezza in iure non è, ovviamente, sindacabile in questa sede. 
Dopo aver giudicato fondato il secondo motivo del ricorso ### -### (il quale poneva il problema se la denuncia dei vizi dell'immobile operata dalla società attrice fosse efficace, oltre che nei confronti della convenuta, anche nei confronti dei terzi chiamati), la Corte ha coerentemente reputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quinto, che, pur denunciando un diverso error in iudicando, poneva nella sostanza il medesimo problema. 
Allo stesso modo, dopo avere giudicato fondato il terzo motivo del ricorso proposto da ### (il quale evocava la med esima questione giuridica, riproponendo lo stesso error in iudicando evocato dal quinto motivo del ric orso ###, la Corte ha coerentemente reputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quarto, che prospettava il medesimo problema in termini giuridi camente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso ### In sostanza, l'evenienza per cui, con riguardo al ricorso ### - ### è stato accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il quinto, mentre, in ordine al ricorso proposto da ### è stato accolto il terzo motivo e dichiarato assorbito il quarto, è dovuta soltanto alla circostanza che i medesimi errores iuris in iudicando erano stati prospettati con priorità invertita nei due ricorsi. 8 Non vi è stato pertanto nessun accoglimento “apparente” dovuto ad un errore nella ricognizione della sequenza espositiva, essendo anzi l'ordine delle statuizioni determinato proprio dall'esigenza di rispettare la predetta sequenza. 
Non pu ò dunque predicarsi la sussistenza di alcun er rore revocatorio, con conseguente inammissibilità dell'istanza di revocazione. 
È appena il caso di aggiungere, infine, che parimenti inammissibili sono le deduzioni volte ad evidenziare le ragioni di infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto da ### che esulano del tutto dall'oggetto del ricorso per revocazione. 
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.  4. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.  5. La parte rico rrente soccombente va anche co ndannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad ### 3.000,00, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 
La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei limiti del sindacato in vocabile con il rimedio del la revocazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fin i istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinam entale che, da una parte, deve un iversalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio co stituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessit à di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dila torie, defatigatorie o pretestuose. Tale con dotta, integrando gli estremi 9 dell'“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della p arte ricorrente soc combente al pagamento, in favore delle controparti resistenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, te rzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 2220 8; 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. ###). 
A qu esta condanna deve necess ariamente seguire quella al pagamento, in favore della ### dell e ammende, di una somm a liquidabile in ### 500,00, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.  6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ella so cietà ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.  ###, peraltro, rileva che nell'ordinanza impugnata si coglie tuttavia un mero errore materiale, che ritiene emendabile d'ufficio: l'errore emerge dal confron to fra l'aff ermazione formale dell'accoglimento del terzo motivo a pag. 19, la coerente disposizione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza, l'indicazione di assorbimento dei motivi dal terzo all'ottavo a pag. 21. ### materiale che va emendato è quello espresso nella parola “terzo”, cui va sostituita quella “quarto”.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione che liquida per i controricorre nti ##### Bar bara #### in ### 7.200,00 per compensi e per il controricorrente 10 ### in ### 5.800,00 per compensi, oltre, per ciascuna delle due parti controricorrenti, all e spese forfetarie, agli esbors i liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge. 
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della somma di ### 3.000,00, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc . civ. , no nché al pagamento, in favore della ### delle ammende, della somma di ### 500,00. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Visto l'art. 288 cod. proc. civ., previo rilievo d'ufficio dell'errore materiale, dispone che a pag. 21 dell'ordinanza impugnata la parola “terzo” sia sostituta dalla parola “quarto”; manda alla ### per la relativa annotazione.   Così deciso nella ### di consiglio della ### il giorno 9 dicembre 2025.   ###  

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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