blog dirittopratico

3.659.439
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4685/2025 del 22-02-2025

... rappresentato e difeso dagli ### giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 6002/1 7/2018 della #### depositata il ###; 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal ### .ssa ### DELL'#### p ropone r icorso, affidato a un dici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### ave va respinto l'appello avv erso la sentenza n. 4067/2017 , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento con il quale l'### av eva disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 35, della L. 311/2004, in conformità al Dpr n. 138/1 998 , che dispone la revisione generale delle zon e censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino car atteri di omogeneità, la revisione par ziale del classa mento degli immobili del ricorrente siti in #### delle entrate resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso nr. ###-2018 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dagli ### giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 6002/1 7/2018 della #### depositata il ###; 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal ### .ssa ### DELL'#### p ropone r icorso, affidato a un dici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### ave va respinto l'appello avv erso la sentenza n. 4067/2017 , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento con il quale l'### av eva disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 35, della L.  311/2004, in conformità al Dpr n. 138/1 998 , che dispone la revisione generale delle zon e censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino car atteri di omogeneità, la revisione par ziale del classa mento degli immobili del ricorrente siti in #### delle entrate resiste con controricorso. 
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod.  proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il terzo ed il sesto motivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 1 commi 335 e 339 della legge 30.12.2004 n. 331 e dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la ### tributaria regionale respinto l'appello ritenendo correttamente motivato l'atto impugnato, risultando sufficiente, in caso di riclassamento, il solo riferimento allo scosta mento tra valore catastale e quello medio di mercato nella microzona in misura superiore alla soglia di significatività, senza effettuare una valutazione specifica delle unità immobiliari, 1.2. Le censure, da esaminare congiuntamente e preliminarmente in applicazione del principio della ragione più liquida, vanno accolte in quanto attengono alla medesima questione su quale d ebba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell'a tto di accertamento p er rendere 3 di 14 adeguato a parametr i di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale, ai sensi dell' articolo l, comma 335, della legge 3 11 del 2004, del classamento delle unità immobilia ri di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.  1.3. In questa prospettiva giova ricordare che il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell'amministrazione comunale.  1.4. La prima è q uella prev ista dalla legge n. 662 d el 19 96, art. 3, comma 58, secondo cui il Comune può chiedere l'intervento dell'### delle entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.  1.5. Altra ipotesi è quella prevista dall'ar ticolo l, comm a 3 36, della legge 311 del 2004 e rigua rda il classa mento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.  1.6. La terza ipotesi è quella della cui applicazione si tratta nel presente giudizio ed è prev ista dal comma 335 del medesim o articolo l della legge 3 11 del 2 004, che così dispone: «La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (in realtà tale regolamento non fornisce prescrizioni idonee a stabilire le modalità di rilevazione e di determinazione dei valori medi di mercato, neppure attraverso il richiamo agli articoli da 145 a 26 del regolamento approvato con D.P.R. 1142 del 1949), e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significat ivamente dall'analogo ra pporto relativo all'insieme delle mic rozone comunali, è richiesta dai comuni agli ### provinciali dell'### del ter ritorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio d i merca to è aggiornato sec ondo le moda lità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339 (ndr. il comma 339, in realtà, riguarda il p rovvedimento del direttore dell'agenzia del le entr ate 4 di 14 con cui sono stabilite le modalità tecniche e operative p er l'ap plicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337 , nu lla quindi che interessi l'aggiornamento dei valori medi di mercato, e tale incongruenza testuale aggiunge un elemento di ulteriore difficoltà al già non agevole compito di interpretare con precisione la norma per quanto riguarda la definizione ed il calcolo dei suoi parametr i num erici e quindi, in definitiva, per quanto riguarda la definizione e l'accertamento dei presupposti per l'applicazione di essa). L'### del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'### medesima».  1.7. È necessario sottolinear e, in premessa, che le tre ipotesi di revisione del classam ento sono tr a loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse.  1.8. Ne consegue che, se l'### ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fatt ori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classa mento nel q uadro di una proce dura diversa.  1.9. Le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non sono quindi interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere, ed in questa prospettiva è stato infatti affermato che l'attribuzione d'ufficio di un nu ovo riclassament o impone all'amm inistrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di a ccertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l'### di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enu nciate nell'atto nell'ev idente fine di d elimitare l'og getto dell'eventuale giudizio contenzioso (cfr. Cass. n. 22900/2017).  1.10. Con riferimento a ciascuna delle tr e ipotesi di revisione del classamento sopra indicate q uesta Corte ha av uto più volte modo di enunciare la regola della necessità di u na rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassa mento, ma questa esigenza di rigore e di specificità si pone anche nel senso della illegittimità 5 di 14 di improprie commistioni tra i profili motivazionali funzionali ad un tipo di riclassamento con quelli invece collegabili a riclassamenti di tipo diverso.  1.11. Va in particolare considerato, a tal r iguardo, che, mentre le prime due delle tre suddette ipotesi di revisione del classamento dipendono da (e debbono quindi essere motivate con riferimento a) fattori intrinseci specificamente riguardanti il singolo immobile considerato, la terza ipotesi, che è quella che qui viene in esam e, prevede invece un riclassamento dovuto, almeno in via principale, a fattori estrinseci di carattere per così dire generale o collettivo.  1.12. Con riferimento a tale ultima previsione le ### (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, p. 11) hanno chiarito che, quando si procede all'attribuzione di uf ficio di un nuovo classamento ad un'unit à immobiliare a destinazione ordinar ia, l'### ia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concret i migliorament i del contesto ur bano ( ... ), tratt andosi di uno dei possibili pr esupposti del classamento ( ... ) e cioè di uno dei possibili fattori che posson o determinare un aumento straord inario superiore a lla media) del valore economico medio delle unità immobiliari presenti nella zona.  1.13. In particolare quando si tra tta di un mutamento di rend ita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art.  l, comm a 335, la ragione giust ificativa non è la mera evoluz ione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, ben sì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nell a microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la det. direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.  1.14. Nello specifico, l'intervento è possibile nelle m icrozone «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ( ... ) e il corrispondente 6 di 14 valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali» (comma 335).  1.15. Per il D.P.R. 23 marzo 199 8, n. 138, art. 2, com ma l, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l'intero Comune, che presenta omogen eità nei caratt eri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. in ciascuna microzona le unità immobiliari sono un iformi per caratteristiche tipolo giche, epoca d i costruzione e destinazione prevalenti.  1.16. Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento d ebba avvenire mediante l'utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale.  1.17. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a r isolvere specifici pr oblemi tecnico-estimativi posti in astratto dall'ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confr onti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.  1.18. La norma, come è stato più volte evidenziato, prima da questa Corte (cfr. sentenza n. 21176/2016) e poi anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 249/2017), è diretta ad attenuare gli squilibri impositivi che possono verificarsi, per effetto della intrinseca varia bilità dei valori di mercato degli immobili, nell'applicazione di un sistema impositivo basato invece su valori ten denzia lmente stabili come son o di fatto le rendite catastali.  1.19. Il sistema in esame prende in considerazione, in particolare, il fattore di determinazione del valore economico dell'immobile e della sua redditività costituito dalla sua p osizione, congiuntamente alla considerazione dell'esistenza di zone omogenee che registrano incrementi dei valori medi di mercato sign ificativament e maggiori di quelli che interessano la generalità del territorio comunale.  1.20. Questi fenomeni di maggior crescita dei valori medi di mercato (con conseguent e maggiore divaricazione rispetto alle corrispondenti rendite catastali) possono essere determinati da diversi fattori la varietà 7 di 14 dei quali corrisponde alla va rietà dei fattori che poss ono influenzare l'andamento della domanda e la diversificazione di essa (con riferimento sia a lle comprav endite che alle locazioni), in quanto vi può essere, a d esempio, la valorizzazione di centri storici prima degradati e tutta quella varietà di altre manifestazioni del fenomeno c.d. di gentrificazione per cui divengono appetibili com e indirizzi residenziali di buon l ivello socioeconomico anche zone prima considerate popolari o ultrapopolar i o addirittura degradate, con conseguente g eneralizzazione di opere di restauro e ristruttura zione a d opera dei privati, oppure vi può essere la valorizzazione di zone abitative dovut a a pa rticolari, specifiche mig liorie urbanistiche o ambientali o ad altri fattori comunque idonei ad influenzare la domanda immobiliare.  1.21. Tali circostanze, peraltro , rilevano esclusiva mente sul piano probatorio, nel senso che le stesse pos sono spiega re e quind i rend ere verosimile l'affermazione di una crescita anomala (e cioè significativamente superiore a quella che si riscontra nella generalità del territorio comunale) del valori di mercato degli immobili di quella specifica microzona, ma quel che conta sul piano sostanziale è la risultante economica e cioè il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona r ispetto all'incremento del valore medio di mercato degli immobili nell'intero territorio comunale.  1.22. Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell'imp licito presupp osto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso, ed in tal modo, la revisione di cui al com ma 335 è funzionale alla presa in considerazione, a fini di perequazione e riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti l'intera microzona - e quindi, indirettamente, le unità immobiliari in essa comprese - e non anche a correggere eventuali errori di v alutazione in sede di determinazione originaria della rend ita catastale relativa alla singola unità immobiliare e neppure ad aggiornare il classamento di esse in dipendenza di migliorie edilizie ad esse apportate. 8 di 14 1.23. Ne consegue che se l'ammini strazione intend e procedere a lla revisione del classamento ai sensi dell'articolo l, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.  1.24. Nella prima l'### - su cui grava sempre l'onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell'accertamento - ha l'onere di accer tare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa, nella seconda fase l'amministrazione ha l'onere di dedurre e provar e i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.  1.25. Relativamente alla prima fase è preliminare la suddivisione del territorio comunale in microzone che presentino al loro interno i caratteri di omogeneità previsti dall'articolo 2 del ### emanato con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.  1.26. Occorre poi che l'unità immobiliare oggetto di accertamento sia situata in una delle c.d. microzone anomale e cioè in una delle microzone nelle quali, come prevede il comma 335, il rapporto tra il valore medio di mercato delle unità im mobiliari ivi esistenti e il corrispondente va lore medio catasta le è significativamente ma ggiore dell'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.  1.27. Nell'ipotesi di cui al comma 335, infatti, la causa petendi non è la mera evoluzione dei valori del mercato immobiliare né ha alcun rilievo che il valore di mercato della singola unità sia superiore di molto o di poco al suo v alore catastale, p oiché ciò che rileva è esclusivamente la considerazione comparativ a dell'andamento dei valori di mercato (in rapporto ai valori catastali) d elle varie microzone, nel senso che sono soggette alla revisione del classamento in oggetto solo quelle microzone nelle q uali la crescita dei valori di m ercato - ed il conseguente loro scostamento dai valori catastali - sono stati significativamente (nel senso specificato in seguito) sup eriori a lla crescita di v alore economico e all o scostamento di esso dal valore catastale che si sono verificati, in media, nella generalità delle microzone in cui è suddiviso il territorio comunale. 9 di 14 1.28. A fronte di una norma che, come si è detto, identifica in modo astratto i presupposti per l'identificazione delle microzone «anomale» e per la determina zione quantitativa della rispettiva « anomalia», l'### finanziaria deve assolvere, secondo la regola generale, l'onere di dedur re e prov are la sussistenza in fatto dei m edesimi presupposti, ma preliminarmente ha l'onere di dichiarare in modo preciso e specifico quale sia l'interpretazione a pplicat iva della normativa da essa concretamente adottata, perché solo così il contribuente è posto in grado di verificar e ed eventualmente contestar e o riconoscere la legittimità, in diritto e in fatto, dell'operato dell'### 1.29. La Corte costituzionale, nel convalid are la legittimità d el peculiare strumento intr odotto con la legge finanzia ria 2005, (C. cost, l dicembre 2017, n. 249), afferma, peraltro, che l'obbligo della motivazione in consid erazione del carattere «d iffuso» dell'operazione , deve essere assolto in maniera rig orosa in modo tale da porre il contrib uente in condizione di conoscer e le concrete r agioni che giustificano il provvedimento (p. 7 .3), di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedim ento d i riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore cata stale nella microz ona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricav ati ed elaborati (cfr . Cass. n. 3156/ 201 5, Cass. 22900/2017. Cass n. 10403/2019. Cass nr 199 90/201 9 e Cass nr.  23047/2019 tutte concordi nel senso nel richiedere che vengano precisate le r agioni che hanno indotto l'Am minist razione a modificar e d'ufficio il classamento originario).  1.30. L'### com unale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasforma zioni urba ne che hanno portato l'ar ea alla riqualificaz ione non essendo sufficiente f ar richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 10 di 14 19814 del 2012; n. 2 1532 d el 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014).  1.31. Occorre invece che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima.  1.32. Per quanto riguard a, ad esempio, il param etro costituito dal valore medio di m ercato delle unità immobilia ri comprese nella singola microzona, è necessario che l'amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzat i ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l'elaborazione per determinare tale valore medio, in q uanto la norma non f ornisce alcuna specificazione al riguardo né è sufficiente a tal fine il richiam o al regolamento d i cui al D.P.R. 138 d el 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo.  1.33. Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell'operato dell'### azione, così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiega ti e delle tecniche statistiche app licate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l'elaborazione statistica.  1.34. Qualora poi, ai fini dell'individuazione del v alore medio di mercato della singola microzona sia stato fa tto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali, quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti d i maggior valorizzaz ione economica d elle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l'amministrazione ha l'onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l'efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato.  1.35. In definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter comp iutamente controllare e se del caso contestare - sul p iano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335. 11 di 14 1.36. È evidente, infatti, che per la correttezza della revisione in parola è necess ario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq) . il va lore catastale medio della microzona. il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone. il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone.  1.37. In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comuna le sia stata eff ettuata sulla base de i valori delle singole unità immobiliar i ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari mecc anismi di correzione, data la d iversa composizione quantitativ a delle sing ole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi.  1.38. Parimenti è necessario che siano specificati i criteri in base ai quali è stato operato il r apporto tr a valori catasta li e v alori di mercato, posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure così disomogenee ha bisogno d i essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto.  1.39. Infine occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rileva zione della media dei valori medi cat astali e la data della rilevazione della media dei valori di m ercato, poiché senza una piena coincidenza delle date d i rilevazione le comp arazioni tra z ona e zona ipotizzate dalla norma non hanno alcun senso, ed inolt re, la data di rilevazione dei valori medi d i mercato d eve essere prossima a l provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione quali si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente, non erano stati previsti dal legislatore.  1.40. In ogni caso, la mancata specificazione dell'anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese. 12 di 14 1.41. Riguardo a tutti i profili fin qui esemplificativa mente indicat i, l'avviso di accertamento in esame nulla dice, sicché il contribuente non è posto in condizioni di sapere alcunché circa i criteri e i modi con cui tali parametri sono stati determinati e circa le operaz ioni eff ettuate per la relativa elaborazione, né queste radicali lacune sono state colmate da specificazioni e integrazioni fornite dall'### nel corso del giudizio, ed a questo difett o radicale di motivazione circa la sussistenza e, preliminarmente, l'identificazione dei presupposti per la r evisione del classamento ex articolo l, comma 335, della legge 301 d el 2004 si aggiunge poi un altrettanto r adicale difet to di motiva zione circa i criteri utilizzati per tradurre il riallineament o della microzona in questione in specifica rideterminazione delle rendite catastali delle unità immobiliari in essa situate.  1.42. Come si è detto all'iniz io, infatti, una volta acce rtata la sussistenza dei presup posti per l'app licazione della revisione di cui al comma 335, l'### ha l'onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.  1.43. Anche per questo profilo la norma non contiene disposizioni applicative espresse e tanto meno disposizioni di dettaglio, ed il problema interpretativo che qui si pone è peraltro risolvibile sulla base della finalità perequativa e di riallineamento tr a le varie microz one che rappresenta l'obiettivo della revisione prevista dalla norma in esame.  1.44. Il presupposto è la sussisten za di microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente (e cioè per più del 35 per cento, salva maggiore determinazione comunale) da ll'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.  1.45. La finalità della revisione è quella di riallineare i rapport i tra valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè aumentando il denominatore rapp resent ato dalle rendite catastali) delle microzone in cui esso è att ualment e ma ggiore di oltr e il 3 5 per cento 13 di 14 rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale.  1.46. Ne consegue che la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella microzona «anomala» potrà essere aumentata in misura percentualmente corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale delle unità immobiliari della microzona non superiore per più del 35 per cento rispetto all'an alogo rapporto r elativo all'insieme delle microzone comunali.  1.47. L'### d eve quindi dedurre e dimostrare di aver utilizzato, per la riclassificazione in esame, criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali siano state le operazioni comp iute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in dirit to, anche rispetto a questa fa se applicativa d ella revisione per microzone.  1.48. Anche per questi profili, tuttavia, l'accertament o si rivela lacunoso, poiché nel provvedim ento impugna to, come e merge dalla sentenza impugnata, non sono in alcun modo illustrate le ragioni che nel concreto hanno giustificato il passaggio dalla originaria classe 3 alla classe 4, poiché in p articolare non veniv a spieg ato in quale modo la dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra valori di mercato e rendite catastali abbia potuto tradursi, nella specie, in un aumento della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare oggetto di accertament o, né tantomeno risultano specificati i crit eri e i modi con cui identificat i, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il va lore medi o di mercato della m icrozona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il v alore catastale medio per l'insieme di tu tte le microzone, ed il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. 14 di 14 1.49. Si tratta, come è evident e, di formulazioni del tutto priv e di specificità e determi natezz a ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari.  1.50.Tali espressioni, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui son o ident ificati, calcolati, rileva ti ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone.  2. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, accolti il terzo e sesto motivo di ricorso, ed assorbiti i rimanenti motivi in applicazione del principio della ragio n più liquida, va cassata la sentenza im pugnata, accogliendo l'originario ricorso d ella contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384, secondo comma, c.p.c.).  3. Le spese della f ase d i merit o vanno c ompensate in rag ione della complessità della vicenda e del succedersi nel tempo delle interpretazioni giurisprudenziali ed anche gli oneri processuali anche della presente fase vanno compensati in r agione della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica esaminata questione P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo e sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la d ecisione impugna ta e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente; com pensa le spese di merito e di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da 

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Dell'Orfano Antonella

M

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 250/2024 del 20-06-2025

... elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'### già Ministero dell'### dell'### e della #### per le ### - ### GENERALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'### per le ### - in persona del ### pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.P.C.M. 11-2-2014, n. 98 e D.M. 917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'### di ### ivi situato, in via P. ### n. 31; ###: ricostruzione carriera docente, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio; passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore del personale della scuola. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### dipendente del Ministero dell'### e del ### come docente di scuola secondaria di II grado, presso l'I.I.S. “### Ricci” di ### attuale sede di servizio, esponeva: egli aveva prestato servizio in ruolo nella scuola materna dall'a. s. 1991/1992 all'a. s. 1997/1998 e poi in ruolo dall'a. s. 1998/1999 all'a. s. 2018/2019 nella scuola primaria di primo grado (leggi tutto)...

testo integrale

N. 219/2024 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale Giudice del ### all'udienza del 15-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 219/24 R.G.C promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'### già Ministero dell'### dell'### e della #### per le ### - ### GENERALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'### per le ### - in persona del ### pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.P.C.M. 11-2-2014, n. 98 e D.M.  917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'### di ### ivi situato, in via P. ### n. 31; ###: ricostruzione carriera docente, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio; passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore del personale della scuola. 
Le parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### dipendente del Ministero dell'### e del ### come docente di scuola secondaria di II grado, presso l'I.I.S. “### Ricci” di ### attuale sede di servizio, esponeva: egli aveva prestato servizio in ruolo nella scuola materna dall'a. s. 1991/1992 all'a. s. 1997/1998 e poi in ruolo dall'a. s.  1998/1999 all'a. s. 2018/2019 nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare); dall'a. s. 2019/2020 era in ruolo presso la ### secondaria superiore, ### I.I.S. ### di ### come da ### che allegava; con decreto prot. 8032 del 9.6.2021 gli era stata ricostruita la carriera; il decreto di ricostruzione non aveva valutato l'anzianità maturata in ruolo nella scuola materna (aa. ss. 1991/1992 - 1997-1998) ed aveva utilizzato il criterio della temporizzazione nel valutare il periodo dall'a. s. 1998/1999 all'a.  s. 2018/2019 presso la scuola primaria; in forza della sentenza ella Corte di Cassazione Sezioni Unite 06/05/2016, n. 9144, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l.  n. 312 del 1980, all'insegnante che passasse dalla scuola materna alla secondaria o dalla materna alla primaria o dalla primaria alla secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo inferiore doveva essere riconosciuto in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione; facendo applicazione del principio sancito dalla cit. sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento del periodo in ruolo presso la scuola materna ed il periodo in ruolo presso la scuola primaria di primo grado ### applicando il criterio della ricostruzione della carriera, con conseguente beneficio quanto alla progressione di carriera. 
Affermando quindi il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e l'inapplicabilità del criterio della “temporizzazione”, il ricorrente esponeva: con raccomandata a. r. del 12.12.2023 egli aveva chiesto la ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il periodo dall'a. s. 1991/1992 - 1997/1998 in ruolo presso la scuola di infanzia e dall'a. s. 1998/1999 all'a. s. 2018/2019 in ruolo presso la scuola primaria; con tutto il servizio in ruolo dall'1.10.1991 egli avrebbe raggiunto le ultime fasce 28-34 l'1.1.2020 e la fascia 35 il ###; mentre con la progressione della sola scuola primaria avrebbe raggiunto la penultima fascia in data ### e l'ultima dopo altri 7 anni; il decreto n. 8032 del 9.6.2021 era errato; l'art. 4 co. 3 del DPR 399/88 stabiliva: “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Lamentando che fosse stato applicato illegittimamente il criterio, penalizzante, della “temporizzazione”, mentre invece in favore dell'insegnante che passasse dalla scuola materna/primaria alla scuola secondaria l'anzianità maturata in dette scuole, compreso il pre-ruolo, doveva essere riconosciuta in misura integrale; richiamata la disciplina dei “passaggi di ruolo” contenuta in particolare negli artt. 77 e 83 del D.P.R.  417/74 e nell'art. 57 L. n. 312/80, nonché la sentenza n. 9144/16 delle S.U. della Corte di Cassazione, il ricorrente affermava il proprio diritto, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola materna/primaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado, al riconoscimento in misura integrale dell'anzianità di servizio acquisita nel precedente ruolo, anziché nei limiti della cd. “temporizzazione”, e concludeva chiedendo: “- Accertatone il relativo diritto, condannare le ### convenute all'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera comprendendovi tutti gli anni scolastici lavorati in qualità di insegnante in ruolo di scuola materna e poi in ruolo nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare) disapplicando il criterio della temporizzazione utilizzato dalle controparti. Per l'effetto ordinare alle controparti di inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base dell'intera anzianità di servizio che verrà riconosciuta, con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dai 5 anni precedenti l'atto interruttivo della prescrizione (27.12.2023).  “Con vittoria di spese e competenze di lite”. 
Si costituivano le ### scolastiche in epigrafe ed eccepivano: la legittimità dei provvedimenti di ricostruzione della carriera adottati dalle stesse, in applicazione della normativa in materia di inquadramento economico, ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi pregressi per il personale del ### nonché di benefici economici previsti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale docente, di inquadramento economico del personale proveniente da un ruolo inferiore del personale della scuola, con particolare riferimento alla “temporizzazione”, i convenuti eccepivano l'esclusione dal computo dell'anzianità di cui si chiedeva l'integrale valorizzazione/valutazione ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione della carriera e della successiva progressione, il servizio pre-ruolo prestato con contratto a tempo indeterminato dal ### nell'anno solare 2013 e tutti i periodi di assenza senza retribuzione in cui il docente aveva fruito di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio nonché i dieci mesi in cui ha svolto il servizio civile, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti e da corrispondere al ricorrente sulla base del termine temporale indicato nel ricorso (27.12.2018); infatti il docente: alla data dell'1.9.1998, del suo passaggio dalla scuola materna/dell'infanzia alla scuola elementare/primaria, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 2.184 giorni, corrispondenti ad anni 6 mesi 0 giorni 24; alla data del 20.1.2002 sarebbe passato alla 3^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni, attuale 2^ fascia sulla base delle disposizioni del C.C.N.L sottoscritto in data ###); alla data del 23.1.2008 - sarebbe passato alla 4^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni, attuale 3^ fa-scia stipendiale); non avrebbe avuto diritto alla corresponsione di differenze retributive in quanto tutte prescritte; alla data del 23.1.2015 - sarebbe passato all'attuale 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni) ancora senza diritto alla corresponsione di differenze retributive a suo credito fino alla data del 26.12.2018 in quanto tutte prescritte; alla data dell'1.9.2019, del suo passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 9.164 giorni, corrispondenti ad anni 25 mesi 5 giorni 14; alla data del 16.3.2022 - avrebbe avuto diritto al passaggio all'attuale 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.3.2029 - avrebbe avuto eventualmente diritto al passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale, quella da 35 anni; fatta comunque salva l'individuazione di periodi di assenza del docente che interrompessero la progressione di carriera ovvero l'eventuale entrata in vigore di disposizioni contrattuali e/o di legge che comportassero modifiche ai criteri applicati fino alla data odierna nei provvedimenti adottati nei suoi confronti; qualora codesto Tribunale non dovesse condividere le valutazioni espresse da questo ### sulla non valutabilità del periodo di aspettativa non retribuita fruiti dal ricorrente “per servizio militare e servizio equiparato”, tutti passaggi di fascia stipendiali sarebbero stati anticipati di 10 mesi: alla data del 20.3.2001, il passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni); alla data del 23.3.2007, il passaggio alla 3^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni); alla data del 23.3.2014, il passaggio alla 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni); alla data del 16.5.2021, il passaggio alla 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.5.2028, il passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale. 
Nel caso di specie, venendo in rilievo un rapporto di pubblico impiego, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali doveva essere considerato operante, in quanto riguardante i crediti, quale quello asseritamente preteso dal ricorrente, per il quale sarebbe maturato il diritto alla percezione successivamente al 31.12.1994; nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, i convenuti chiedevano pertanto che venisse eventualmente assegnato solo il minore importo tra interessi legali e rivalutazione; concludevano infine chiedendo: “nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dal sig. ###
NA, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa; “in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta illegittima la ricostruzione di carriera effettuata da questa ### in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 399/1988, di riconoscere il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la valorizzazione/valutazione del servizio dallo stesso prestato prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado nella misura di quattro anni per intero e di due terzi del restante; “in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere accoglibili le richieste di parte ricorrente, si chiede che dal riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata dal prof.  ### in qualità di docente di scuola dell'infanzia e di insegnante di scuola primaria vengano esclusi tutti i periodi in cui il medesimo ha fruito di aspettative senza retribuzione, considerando esclusivamente i servizi svolti effettivamente in qualità di DOCENTE.  “Con riserva di ogni ulteriore mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.  “Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della legge 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di av-vocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventual-mente di applicare, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, stante la complessità della materia e delle questioni oggetto di gravame.”. 
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. 
Le domande proposte dal ricorrente sono risultate parzialmente fondate e meritano quindi accoglimento nei limiti della fondatezza per le ragioni che seguono. 
La Corte di ###, con la sentenza pronunciata il ### nelle cause riunite C- 22/13, dalla C-61/13 alla C-63/13 e C-418/13, ha deciso che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire ed a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”. 
Ancora sul tema, con la sentenza n. 22558 del 7-11-2016 (come anche le altre in pari data), la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “… 2 - Nel giudizio di primo grado il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80" e la conseguente condanna del Ministero resistente "al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in C 2.970,32, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal ###.  “3 - La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella ### 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d. lgs n. 368 del 2001. Ha osservato, in particolare, che: a) la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato; b) la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito "non di ruolo" non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacché le ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono solo quelle che attengono al rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a tempo indeterminato; c) il Ministero appellante aveva fatto leva sulla specialità del sistema del reclutamento scolastico, sulla necessità di garantire la continuità didattica, sul diritto costituzionale allo studio ed all'istruzione, ossia su ragioni che possono essere invocate per sostenere la legittimità del contratto a termine, ma non per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato; d) la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine; e) la disapplicazione va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressoché integralmente, l'anno scolastico.  “4- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'### dell'### e della ### sulla base di due motivi. … .  “MOTIVI DELLA DECISIONE “1 - Con il primo motivo il Ministero dell'### dell'### e della ### denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE; degli artt. 6 e 10 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 79 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 526 del d. lgs.  297 del 1994; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165". Premette il ricorrente che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs n. 368 del 2001. Rileva che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa. Aggiunge che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, sia per il mancato superamento del pubblico concorso, sia perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente.  “2 - Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione: dell'art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312; degli artt. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 3 del d.p.r. 23 agosto 1988 399; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 36 d. lgs 30 marzo 2001 165; della direttiva 99/70/CE". Evidenzia il ricorrente che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto al ### "gli scatti biennali di anzianità sulla scorta dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980", disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. 
Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal ### agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per "scaglioni". ###. 53 della legge n. 312 del 1980 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall'art. 142 del CCNL 24.7.2003. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 20 giugno 2013, che ha ricostruito il quadro normativo nei termini sopra indicati. … .  “2 - Il primo motivo è infondato, perché il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso ### “Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". “### posto a carico degli ### membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'### di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, ### punto 32).  “2.1 - La clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.  “In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( ### cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  “2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).  “Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di ### per escludere la conformità al diritto euro unitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.  “Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.  “Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento ( si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'### quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.  “3 - E', invece, fondato il secondo motivo, con il quale il Ministero ha rilevato che la Corte territoriale erroneamente aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto del ### a vedersi corrispondere gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980.  “Occorre premettere che non sussiste la eccepita inammissibilità della censura, sotto il profilo della novità dell'argomento, … .  “3.1 - Esclusa, quindi, la inammissibilità della censura, va detto che la domanda accolta nel giudizio di primo grado era finalizzata ad ottenere "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, della legge n. 312/80...".  “Mentre la parificazione al personale assunto a tempo indeterminato trova titolo in quanto sopra si è detto sulla operatività del principio di non discriminazione, non altrettanto può dirsi con riferimento alla invocata attribuzione degli scatti biennali, posto che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.  “La legge 312/1980, intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che "Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.". “###. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 "lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica" ed aggiungendo, al comma 3, che "Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del ### agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 10giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale." “Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, "una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".  “3.2 - Già il tenore testuale della norma, che al comma 3 esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal ### agli studi - C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.  “La sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, nel dichiarare la inammissibilità della prima delle due questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di Firenze (che aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra i supplenti assunti ai sensi dell'art.4 della legge 124/1999 ed i docenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato), ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l'### di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l'approvazione della legge 20.5.1982 n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.  “3.3 - Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro").  “3.4 - Con il contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47 che "Nei casi previsti dal D.Lgs.  297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea,si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.  18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.".  “La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione; b) indennità integrativa speciale.  - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art.  71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge; h) ore eccedenti di cui all'art. 70." “Il contratto contiene un espresso richiamo all'art. 53 della legge 312/1980, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell'art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988 ( art.  66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 - comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.) “E' utile osservare che nel ### per il personale a tempo indeterminato, sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" ( e nell'allegato A all'art. 71 del d. lgs. 165/2001 al punto VI lett. h risulta espressamente indicato fra le norme abrogate l'art. 50 della legge 312/1980 che riconosceva ai docenti di ruolo gli scatti biennali) e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.  “Non rileva, pertanto, che l'art. 53 della legge 312/1980 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal 1° comma dell'art. 82, giacché la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.  “In sintesi, dunque, il ### 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, come si è detto, le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal ### agli ### non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.  “3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi.  “### 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.  “È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.  “Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art.3 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ### restano in vigore in quanto compatibili", sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto.  “3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f.  “Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza.  “Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione.  “3.7 - Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il ### 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.  “###. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.  “E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'### quadro.  “3.8 - La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico "non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 312/80". “La stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "La clausola 4 dell'### quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ### succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati ### che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. ###. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal ### 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”; conseguentemente la Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassando con rinvio (Cass. Sez. Lav. n. 22558 del 7-4-2016). 
Successivamente, il ###, il Tribunale di Trento ha avanzato alla ### istanza di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### rubricata quale ###-466/17 sulle seguenti “### pregiudiziali.  “1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; “2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; “3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico” (Tribunale di ### ordinanza del 18-7-2017/3-8- 2017). 
La Corte di giustizia dell'### - ### con la sentenza 20-9- 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la questione pregiudiziale, sollevata ai sensi dell'art.  267 TFUE, dal Tribunale di ### con l'ordinanza di cui sopra, nel procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### ha affermato: “... . 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).  “2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra ### e la ### autonoma di ### (###, relativa al calcolo dell'anzianità di servizio della sig.ra ### al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto ente.  “Contesto normativo “### dell'### “3. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.  “4. La clausola 2 dell'accordo quadro dispone quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 
«2. ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».  “5. La clausola 3 dell'accordo quadro così recita: «1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 
«2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».  “6. Ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro: «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 
«2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 
«3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 
«4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».  “Diritto italiano “7. ### 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (supplemento ordinario alla ### n. 115 del 19 maggio 1994), prevede quanto segue: «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».  “Procedimento principale e questioni pregiudiziali “8. Nel corso del 2003 la sig.ra ### è stata assunta dalla ### autonoma di ### con un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per l'anno scolastico 2003/2004. Essa ha poi proseguito tale attività ininterrottamente, per mezzo di altri sette contratti consecutivi, ciascuno di durata determinata corrispondente a quella dell'anno scolastico.  “9. Dal 1° settembre 2011 la sig.ra ### ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il 1° settembre 2012 essa è stata immessa in ruolo.  “10. L'8 settembre 2014 la ### autonoma di ### ha proceduto alla ricostruzione della carriera dell'interessata ai fini del suo inquadramento nella pertinente fascia retributiva ai sensi di una normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
Conformemente all'articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, alla sig.ra ### è stata a tal fine riconosciuta un'anzianità di 80 mesi sui 96 mesi effettivamente prestati. I primi quattro anni sono stati computati per intero, i quattro successivi limitatamente ai due terzi, vale a dire 32 mesi su 48. Essa è stata inquadrata nella prima fascia.  “11. Il 2 dicembre 2016 la sig.ra ### ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di ### (###, al fine di ottenere che la ### autonoma di ### computasse l'intera anzianità da essa maturata anteriormente alla conclusione del contratto a tempo indeterminato per l'esercizio delle stesse funzioni, a titolo degli otto contratti a tempo determinato conclusi in successione per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2010/2011.  “12. A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e chiede che l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, sia disapplicato nella parte in cui prevede che i servizi prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato siano computati integralmente soltanto relativamente ai primi quattro anni e, oltre tale limite, solo fino a concorrenza dei due terzi.  “13. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, occorra verificare che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso. Al fine di procedere a tale verifica, la situazione della sig.ra ### potrebbe essere paragonata a quella di un docente che eserciti un'attività simile, il quale, dopo essere stato assunto tramite concorso per un periodo di tempo indeterminato, abbia maturato la stessa anzianità della sig.ra ### “14. A tale riguardo, la sig.ra ### ha dimostrato, senza essere contraddetta sul punto dalla parte avversaria, che essa svolgeva mansioni identiche a quelle dei docenti assunti mediante concorso sulla base di contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sussista una differenza tra queste due situazioni. Poiché i docenti di ruolo hanno superato un concorso, si potrebbe sostenere che le loro prestazioni sono di qualità superiore rispetto a quelle dei docenti a tempo determinato. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di attenersi alla statuizione contenuta al punto 45 della sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), con cui la Corte ha rifiutato di considerare che la situazione di lavoratori che svolgono identiche mansioni sia diversa a seconda del fatto che essi abbiano superato o meno un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione.  “15. Il giudice del rinvio fa osservare che la giurisprudenza italiana non appare concorde su tale punto. La Corte suprema di cassazione (### ha infatti statuito che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro impone di riconoscere ai docenti l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, ai fini di garantire la loro parità di trattamento rispetto ai docenti con contratti a tempo indeterminato. Per contro, diversi giudici di grado inferiore avrebbero adottato la soluzione opposta.  “16. Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di non aver superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione possa giustificare una differenza di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo determinato. “17. Il giudice del rinvio indica peraltro che la Corte, nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punti 23, 55 e 62), ha statuito che il computo integrale dell'anzianità maturata in virtù di contratti a tempo determinato a beneficio dei lavoratori immessi in ruolo nella pubblica amministrazione potrebbe dar luogo a una discriminazione alla rovescia a danno dei vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato.  “18. Tali elementi inducono il giudice del rinvio a chiedersi se la normativa italiana, prevedendo all'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, una formula degressiva di computo dell'anzianità maturata a titolo di contratti a tempo determinato al fine di evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti dei vincitori di concorso della pubblica amministrazione, sia compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro.  “19. Date tali circostanze, il Tribunale di ### (### ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; 3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico».  “Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale … .  “22. … . Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'### non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 luglio 2017, ### C-112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).  “23. … . Tali questioni, che vertono sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro, si inseriscono in una controversia riguardante le condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati da lavoratori a tempo determinato ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici. Esse presentano quindi un rapporto diretto con l'oggetto del procedimento principale e non sono di natura ipotetica. … .  “24. … la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.  “Sulle questioni pregiudiziali “25. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.  “26. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C- 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47).  “27. Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. ### delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.  “28. Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva.  “Sulla comparabilità delle situazioni in esame “29. Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).  “30. La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).  “31. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ### identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.  “32. Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.  “33. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45).  “34. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neoassunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso. “35. Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.  “Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva “36. ### una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).  “37. Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).  “38. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52). “39. Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71).  “40. Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.  “41. È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.  “42. A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso , il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. “43. Occorre ricordare che gli ### membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C- 305/11, EU:C:2012:646, punto 57).  “44. Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli ### membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 59).  “45. Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79).  “46. A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).  “47. Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.  “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.  “50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. ### italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.  “51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso. “52. Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.  “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.  “54. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … ”, dichiarando infine: “La clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.” (Corte di ### - ### sentenza 20-9-2018, nella causa C-466/17, ### di ###. 
All'esito di tale pronuncia, con la sentenza n. 101 dell'11-6-2019, nella causa n. 650/2016 R.G., il Tribunale di ### ha quindi statuito: “La ricorrente ### …, premesso di lavorare, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'ente pubblico convenuto #### a far data dall'1.9.2011, ma di aver in precedenza svolto, in favore dello stesso ente e nella medesima qualifica (docente di scuola secondaria) prestazioni di lavoro a tempo determinato in esecuzione di otto rapporti di lavoro a tempo determinato - propone nei confronti dell'ente convenuto le seguenti domande: 1) domanda di accertamento del diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio non di anni 7 e mesi 8 (come da decreto di ricostruzione carriera ###, bensì di anni 9 (anni 1 mesi 4 in più), con conseguente successivo diritto a passare alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012 e, quindi, riconoscimento del diritto a essere inquadrata in detta posizione retributiva; 2) domanda di accertamento del diritto alla corresponsione degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, con conseguente condanna della PAT al pagamento della somma di € 10.014,49, come da conteggio sviluppato a pag. 6-7 dell'atto introduttivo (ovvero la maggiore o minor somma di giustizia), con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.  “A sostegno allega in fatto che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “Pone a fondamento giuridico della pretesa : - il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'“accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999; - la disapplicazione, per contrasto con il suddetto principio eurounitario, della norma nazionale ex art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per gli ulteriori anni si riduce di un terzo a fini giuridici (“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”).  “… ### afferma di aver proceduto alla c.d.  ricostruzione della carriera (ossia al riconoscimento e alla valutazione dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo, aumentando l'anzianità nella carriera di appartenenza dell'anzianità relativa al pregresso servizio di ruolo e non di ruolo, nella misura riconoscibile secondo i criteri previsti dalla normativa vigente) in applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994.  “Contesta l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “In via subordinata eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. per l'eventuale corresponsione delle differenze retributive.  “Le ragioni della decisione.  “a) La questione, afferente il computo dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempi indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico, attiene all'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro, la quale prevede: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….  “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  “Infatti ad avviso della Corte di giustizia la circostanza che coloro, i quali asseriscono di essere stati in periodi di servizio a tempo determinato vittime di discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, siano divenuti lavoratori a tempo indeterminato non assume alcun rilievo (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 42; del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 35); “quindi non è fondata la contestazione, espressa dall'ente convenuto, circa l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “Può aggiungersi che le norme relative ai periodi di servizio necessari al lavoratore per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, … C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 26). “b) E' ormai pacifico che la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli ### membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (v. in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, …, C-444/09 e ###/09, EU:C:2010:819, punti 78-83, 97 e 98; ordinanza del 18 marzo 2011, …, C-273/10, EU:C:2011:167, punto 46; sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 56; del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 70; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40;).  “Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 65; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 40).  “c) Poiché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive, occorre, al fine di stabilire se ricorre una discriminazione: (1) in un primo tempo esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e, successivamente, in caso positivo (2) l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva della disparità di trattamento in pregiudizio dei lavoratori a tempo determinato; “ciò senza trascurare che vi sono circostanze, quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento, che costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 69; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 53;).  “a (1) Alla luce della previsione ex art. 3 co. 2, primo periodo accordo quadro (“Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”) il lavoratore a tempo indeterminato che sembra, nel caso in esame, essere comparabile con la ricorrente è il docente, il quale, assunto a tempo indeterminato senza anzianità pregressa, ha prestato identiche o simili mansioni per il medesimo numero di anni di servizio che la ricorrente ha svolto a tempo determinato prima di essere assunta a tempo indeterminato.  “E' un'ipotesi che può verificarsi nel caso concreto in ragione della previsione ex art. 89 co.1 Legge della ### di ### 7.8.2006, n. 5, la quale dispone: “### ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante: a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico; b) utilizzazione di graduatorie per titoli”.  “Per stabilire se vi sia comparabilità occorre verificare se il docente, che ha svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente, che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti a tempo determinato, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, il che esige tener conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 42; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 29).  “La natura delle mansioni svolte nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se sussiste una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 30).  “Nel caso in esame la ricorrente allega che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “### convenuto ### non ha contestato in memoria di costituzione queste circostanze.  “La circostanza che anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato la ricorrente non avesse superato un concorso non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ####/17, ###C:2018:758, punto 34).  “Anzi l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. 
Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Invece i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere sembra difficilmente compatibile con l'ipotesi secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 35).  “Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che la ricorrente, allorquando lavorava in qualità di docente a tempo determinato, eseguiva pressoché le medesime prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato.  “Ne consegue che la situazione della ricorrente all'epoca in cui era docente a tempo determinato è comparabile a quella in cui si trovavano i docenti a tempo indeterminato. “a (2) Occorre ora stabilire se sussista una “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato computo integrale dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico.  “La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a ###/11, EU:C:2012:646, punto 51; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40; sentenze del 9 luglio 2015, …, C-177/14, ###C:2015:450, punto 55; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 37).  “Quindi: “i) le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti; perciò non è sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, … o, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, … e …, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54; ordinanza del 22 marzo 2018, …, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 36 e 38); “ii) quegli elementi precisi e concreti devono contraddistinguere le condizioni di impiego, essere accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultare dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; “iii) la disparità deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. “Si è già ritenuto che un trattamento differenziato può essere giustificato da una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego ricoperto mediante la procedura di assunzione a tempo determinato, ma estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro (sentenza dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79; sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 45); “in particolare il mancato o il parziale riconoscimento della carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo è stato ritenuto sorretto da ragioni oggettive ex art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro quando: - l'esperienza dei lavoratori a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso in ragione dello svolgimento di prestazioni di sostituzione temporanea e quindi di svariato contenuto; - vige un sistema di computo del servizio effettuato a tempo determinato che differisce da quello concernente il servizio prestato da dipendenti pubblici di ruolo e che, se non vi fosse una disparità di trattamento, determinerebbe una discriminazione alla rovescia ossia in pregiudizio dei lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 42 e 47).  “Anche la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso può “in determinate circostanze” essere considerata rispondente a un obiettivo legittimo, in ragione della particolare rilevanza che la ### (art. 97 Cost.) attribuisce ai concorsi al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50); “si è però già visto che il mancato superamento del concorso non comporta di per sé solo una minore qualità della prestazione resa dal lavoratore a tempo determinato rispetto a quella svolta dal lavoratore a tempi indeterminato, circostanza che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile.  “Inoltre la Corte di giustizia ha già statuito che l'obiettivo consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.  “Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per se stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “Pare desumibile a contrariis che l'obiettivo, consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, possa, invece, giustificare una normativa nazionale che escluda parzialmente, in presenza di determinate circostanze, la presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato.  “Ciò appare più vero dopo che la Corte di giustizia ha ritenuto (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758) non osti, “in linea di principio”, alla clausola 4 dell'accordo quadro una normativa nazionale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi (si trattava proprio dell'art. 485 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, della cui applicazione qui si discute).  “Tuttavia occorre considerare che in ogni caso le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere, sia che risultino dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, sia che emergano dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, in elementi precisi e concreti, che siano accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti; “occorre, quindi, che sussista una sorta di nesso logico-causale tra la previsione di un trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato e la particolare natura delle mansioni da questi espletate o il perseguimento, da parte dello Stato membro, di una legittima finalità di politica sociale; “ne è una conferma il fatto che la Corte di giustizia (sempre nella sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 47 e 49 ), ha ritenuto costituiscano ragioni oggettive ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro circostanze precise e concrete quali le differenze tra l'esperienza acquisita dai lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quella maturata dai lavoratori a tempo determinato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, e il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato; “anche la mancanza di una verifica iniziale delle competenze mediante concorso può giustificare una disparità di trattamento finalizzata all'obiettivo costituito dal rispetto dei valori di meritocrazia nonché di imparzialità e di efficacia dell'### pubblica, specie alla luce della previsione ex art. 97 Cost. dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ma solamente “in determinate circostanze” (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50) e non in ogni caso (in proposito è significativo che, come già evidenziato, la stessa sentenza, al punto 34, abbia ritenuto che la circostanza per cui anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato il lavoratore non abbia superato un concorso non comporta di per sé solo che tali prestazioni abbiano una qualità inferiore rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato selezionati mediante concorso, circostanza questa che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile).  “Venendo al caso in esame, non risulta la sussistenza di elementi precisi e concreti, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti, in grado di dimostrare che il differente e meno favorevole trattamento riservato ai docenti a tempo determinato risponda a una reale necessità, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessario - elementi risultanti dalla particolare natura delle mansioni per il cui espletamento sono stati conclusi contratti a tempo determinato, quale la minore esperienza che lo svolgimento del lavoro a tempo determinato comporta rispetto alle prestazioni a tempo indeterminato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, o dal perseguimento di un obiettivo di politica sociale, quale il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato.  “In ordine al primo aspetto appare sufficiente richiamare integralmente quanto già dedotto, in riferimento alla comparabilità tra la situazione della ricorrente quale docente a tempo determinato e i colleghi a tempo indeterminato, circa la sostanziale identità in punto contenuto intrinseco tra le mansioni svolte dal Ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e quelle espletate dai docenti a tempo indeterminato; “infatti si è già ricordato che ad avviso della Corte di giustizia circostanze quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato.  “Quanto al computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta per tabulas che la ricorrente si è avvalsa in misura del tutto trascurabile del criterio di calcolo previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dall'art. 11 co.  14 L. 124/1999, secondo cui il servizio prestato per più di 180 giorni è equiparato a un anno intero; infatti emerge dal prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso introduttivo che i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale.  “### convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.  “### non è fondata, atteso che il credito più risalente tra quelli azionati concerne il mese di giugno 2011 la prescrizione è stata interrotta dalla ricorrente con atto di costituzione in mora rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'ente debitore in data ###.  “### convenuto allega che con deliberazione n. 744 del 20.4.2012 la Giunta provinciale di ### ha, in applicazione dell'art. 17 co. 3 L. P. 27.12.2011, n. 18 (“dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”), disposto la rimodulazione delle fasce stipendiali (le posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l'accorpamento della prima posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8 anni) e previsto la salvaguardia, con assegno ad personam, della retribuzione finora percepita (per il personale e con le seguenti modalità: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), di talché i docenti che non sono in ruolo alla data dell'1.9.2010 non hanno diritto di percepire gli aumenti stipendiali afferenti la fascia soppressa “3-8 anni”, ma rimangono nella nuova prima fascia “0-8 anni”, maturando così il primo scatto solo al nono anno di anzianità; “la disciplina collettiva richiamata dall'### provinciale non appare rispettosa del principio di non discriminazione ex clausola 4 ### cit. perché - attribuendo rilievo, ai fini o della conservazione della retribuzione in godimento collegata alla preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” o dell'acquisizione del diritto a percepire al compimento del periodo di permanenza nella preesistente fascia “0-2 anni” la retribuzione afferente la preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, alla sola anzianità dei docenti immessi in ruolo - introduce un'immotivata disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine (in questo senso Corte d'### n. 74 del 12.10.2017).  “Nelle note finali autorizzate la difesa dell'ente convenuto invoca l'autorità della sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019, ### C-494/17, ###C:2019:387, ma si tratta di un precedente in parte inconferente (laddove concerne la diversa questione della tutela spettante al lavoratore pubblico vittima di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato), in parte ininfluente (laddove richiama le statuizioni della sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, già ampiamente considerata nella motivazione della presente sentenza).  “In definitiva le domande proposte dalla ricorrente ### … meritano di essere accolte.  “Quindi: viene accertato in favore della ricorrente il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni; “inoltre l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, …; “tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991, n.412 (per cui “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), norma richiamata dall'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724, il quale, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro qui convenuto, trova applicazione nella presente controversia anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza Corte Cost. n. 459/2000. … “Il Tribunale ordinario di ### - sezione per le controversie di lavoro, … definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: “1. Accerta in favore della ricorrente ### … il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (1.9.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni.  “2. Condanna l'ente convenuto ### alla corresponsione, in favore della ricorrente ### … degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale (9-14 anni) già dall'1.9.2012, e liquidati … .” (Tribunale di ### sentenza n. 101/2019 dell'11-6-2019). 
Quanto alla specifica questione dalla valutazione dell'anzianità di servizio a seguito di passaggio da “ruolo inferiore” a “ruolo superiore”, deve farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n., 9144 del 2016: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”. 
In particolare: “Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.  “Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario, Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa. 
La normativa di rilievo è la seguente. 
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". 
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "### di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....".  “Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "### ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".  “La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "### assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. ###. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. “###. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli ### superiori per gli insegnanti di scuola materna.  “Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.  “Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.  “### sistematica porta a tale conclusione.  “###, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni, ### di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. 
Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". ...” (Cass. civ. S.U. n. 9144 del 6-5-2016). 
Questo giudicante condivide pienamente le considerazioni espresse dalle pronunce sopra richiamate applicabili senza riserve alla fattispecie qui in esame, poiché le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti, non essendo sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, essendo al contrario necessarie circostanze di fatto precise e concrete che contraddistinguano le condizioni di impiego, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultanti dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato, dovendo la disparità rispondere ad una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. 
Occorrendo, al fine di stabilire se vi sia comparabilità, verificare se un docente che abbia svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato e la ricorrente che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti equiparati a quelli a tempo determinato, in quanto in grado e/o ordine di scuola diverso, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, dovendosi a tal fine tenere conto dell'insieme di fattori sopra enunciato, costituiti dalla natura del lavoro, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego, la natura delle mansioni svolte e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo facendo parte dei criteri che permettono di stabilire se sussista una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la medesima anzianità, non essendo emerse, nella fattispecie in esame, differenze, nel corso delle attività d'insegnamento svolte dalla ricorrente, durante il periodo equiparato al precariato, di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo, in particolare, in relazione alle mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo, nella preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, nella verifica in classe e correzione degli elaborati, nei rapporti individuali con le famiglie, nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, nell'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini periodici, nella partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, nello svolgimento degli scrutini e degli esami, nell'attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, nell'attività funzionale all'insegnamento, nelle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, deve escludersi che, anteriormente alla immissione nel ruolo di docente di scuola media, la ricorrente abbia svolto prestazioni di qualità inferiore rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato. 
Occorre altresì richiamare quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., Sez. Lav., sent.  n. ### del 28-11-2019); nonché, quanto espressamente enunciato dalle ### con specifico riferimento al passaggio di ruolo del personale docente: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (Cass. civ. S. 
U., sent. n. 9144 del 6-5-2016). 
Quanto all'eccezione di prescrizione, applicabile alle sole differenze retributive, considerato che pacificamente l'anzianità di servizio è imprescrittibile, costituendo essa un mero fatto giuridico, il relativo termine quinquennale è stato interrotto dal ricorrente con la diffida inviata all'### convenuta e da questa ricevuta il ###, cosicché possono essere riconosciute esclusivamente le differenze maturate dal 27-12-2018 in poi, maggiorati dei soli interessi legali maturati fino al saldo. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, comprendendovi, ai fini della maturazione della progressione stipendiale, l'intero periodo di servizio prestato dal ### ed al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati quale docente in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. 
Accertato, sulla base delle verifiche di merito demandate a questo giudice, fondate sulle produzioni documentali in atti, il corrispondente diritto del ### il Ministero resistente va conseguentemente condannato alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, da un lato, comprendendovi i periodi di servizio prestato ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, dall'altro, mediante il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Alla parziale soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, ritenendosi congrua la compensazione della residua metà.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da #### nei confronti del MINISTERO dell'### e del ### e dell'### per le ### - ### come sopra rappresentati, con ricorso depositato il ###, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede: 1) accerta il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestato ed al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per tutti i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata complessiva di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale ed alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino alla data di immissione in ruolo in applicazione delle fasce di anzianità vigenti, con diritto alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, in applicazione dei medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 2) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate, limitatamente alle somme maturate dal 27-12-2018 in poi, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 3) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 780,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 15-10-2024 Il Giudice dott.ssa

causa n. 219/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7. #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott. ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. #### (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

M
4

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11213/2025 del 01-12-2025

... della discussione orale; lette le note depositate dai procuratori; ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA ### S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA ###) con sede ###Napoli ### alla ###. ### n. 15, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra ### (C.F.: ###) nata a Napoli ### il ###, ed ivi residente ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 2 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla ### n. 15. ###. L. S. ### S.R.L., p. iva ###, n. ### 804350, in persona del legale rappresentante p.t., dr. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### del ### (c.f.:###) sito in Napoli, ### n. 4, dal quale è rappresentata, difesa ed assistita giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al decreto ingiuntivo opposto. OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con il d.i. (leggi tutto)...

testo integrale

sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. ### letto l'art. 127 ter cpc; visto il provvedimento del 1.5.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale; lette le note depositate dai procuratori; ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA ### S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA ###) con sede ###Napoli ### alla ###.  ### n. 15, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra ### (C.F.: ###) nata a Napoli ### il ###, ed ivi residente ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 2 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla ### n. 15.  ###. L. S. ### S.R.L., p. iva ###, n. ### 804350, in persona del legale rappresentante p.t., dr. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### del ### (c.f.:###) sito in Napoli, ### n. 4, dal quale è rappresentata, difesa ed assistita giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al decreto ingiuntivo opposto. 
OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 186.965 a titolo di compenso professionale per l'attività di consulenza fiscale, tenuta della contabilità, consulenza ed assistenza contrattuale per la gestione, registrazione e concessione dei marchi.  ### ha dedotto che: sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 3 mai ha conferito alcun incarico all'opposta di consulenza ed assistenza contrattuale per la gestione, registrazione e concessione dei marchi; il credito vantato è comunque prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c.; la somma richiesta è priva di ogni giustificazione; nell'attività di consulenza fiscale la ### ha commesso gravi e reiterati inadempimenti; per tali negligenze l'opponente si è ritrovata con un'esposizione debitoria nei confronti degli enti dall'### delle ### di oltre 220.000,00 euro; nel mese di ottobre 2021 veniva comunicato alla ### s.r.l. la revoca di qualsivoglia incarico conferito dalla ### s.r.l., in materia di consulenza fiscale e/o tributaria a far data dal 01.01.2022; la stessa, però, rifiutava di restituire all'opponente la documentazione contabile mettendola nell'impossibilità di svolgere gli adempimenti relativi; ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.  ### ha dedotto che: risulta esservi in atti, per espressa ammissione della controparte, la sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 4 prova dell'esistenza del rapporto di consulenza contabile, fiscale e commerciale; si allega copia della corrispondenza telematica, nonché copia dei contratti redatti e stipulati con l'assistenza esclusiva della A.L.S.  ### si evidenzia, inoltre, che la ### ha tenuto la contabilità ed ha gestito la fiscalità della opponente, anche con il versamento degli ###, come risulta dalla corrispondenza telematica che si allega; la domanda riconvenzionale proposta è generica ed indeterminata; tutta la documentazione contabile e fiscale, posseduta solo in copia dall'odierna opposta, è stata integralmente consegnata; controparte, comunque, aveva tutta la documentazione contabile originale; il credito vantato è stato determinato in ragione dei parametri previsti dalle tariffe professionali; ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria. 
Tanto premesso si osserva, preliminarmente, che l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente è inammissibile.  ###. 2956 n. 2 c.c., infatti, costituisce una presunzione di pagamento che, per pacifica giurisprudenza, è incompatibile con l'ammissione di non aver pagato alcunché. sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 5 Venendo al merito va detto che non è contestato come l'opposto abbia curato la contabilità dell'opponente. 
La richiesta del compenso di € 3.190 complessivi appare adeguata.  ### ha, poi, documentalmente provato, mediante la produzione di contratti e corrispondenza elettronica, di aver provveduto al deposito del marchio “### Sorbillo” e di aver redatto una serie di contratti relativi alla concessione dell'utilizzo di tale marchio ad alcune aziende. 
Tale attività è stata svolta in assenza di pattuizione scritta del compenso e va, pertanto, liquidata dal giudicante. 
Orbene, in caso di liquidazione da parte del giudice, il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con ### n. 140 del 22 agosto 2012. 
Il comma 6 dell'art. 1 del suindicato decreto, a sua volta, prevede che l'assenza della prova del preventivo massimo di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla ### 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 
Alla fattispecie sarà, pertanto, applicabile l'art. 26 del ### n. 140 del 22 agosto 2012 con riferimento al punto 8.1 della tabella che sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 6 prevede la liquidazione a percentuale sul corrispettivo pattuito. 
Le attività liquidabili ed i relativi compensi, applicando i valori medi (coefficiente 1,375), sono i seguenti: ### valore € 168.000 = € 2.310; ### valore € 396.000 = € 5.445; ### valore € 168.000 = € 2.310; ### valore € 440.000 = € 6.050. 
Calendario studentesse, trattandosi di varie attività la somma richiesta di € 650 è corretta.  ###, pertanto, va accolta e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, della somma totale di € 19.955 oltre IVA, s.g. e CP ed interessi al tasso ex d.lgs. 231/02. 
Per quanto, infine, riguarda la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno si osserva che per la mancata consegna della documentazione contabile pende altro giudizio mentre per gli illeciti lamentati si osserva che la domanda è del tutto generica e sfornita di prova. 
La domanda, pertanto, va rigettata. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 7 282 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 1437/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data ### proposta da ### s.r.l. unipersonale nei confronti di A. L. S. ### s.r.l. con atto di citazione notificato il ###, così provvede: 1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto; 2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 19.955 oltre ### s.g. e CP ed interessi al tasso ex d.lgs. 231/02; 3. rigetta la domanda riconvenzionale; 4. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077 per onorario oltre s.g., IVA e CPA. 
Così deciso in Napoli il ###.   

IL GIUDICE
(dott. ###


causa n. 12809/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caccaviello Ciro

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9496/2025 del 21-10-2025

... risarcitoria formulata da parte attrice è assolutamente indeterminata e non adeguatamente provata, concludendo, dunque, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese ed onorari di lite. 6) Nel corso del giudizio, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia del convenuto ### non costituita benché regolarmente evocata. Espletata la prova testimoniale e disposta una ctu medico-legale sulla persona della minore ### ad opera del Ctu dott. ### coadiuvato nell'espletamento delle indagini peritali, dall'ausiliario medico specialista in oculistica dott. ### all'udienza del 03.06.2025, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 7) Passando alla disamina della domanda va osservato quanto segue. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice sollevata a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa convenuta. Invero, in atti e precisamente, in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo, depositato telematicamente dal procuratore di parte attrice, in data ###, sono depositate tutte le lettere di costituzione in mora (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 19992/2020, avente ad oggetto: risarcimento lesioni personali, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 03.06.2025, promossa da: ### (C.F. ###), rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento volontario dall' Avv.  ### (C.F. ###) ed elett.te dom.ta in Pozzuoli ### alla ### n°1/A, presso e nello studio del proprio difensore, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: ### attrice contro ### (C.F. ###) in persona del Dirigente dell'Avvocatura, Avv. ### giusto ### n. 12 del 18- 02-2020, con sede ###ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via ### G 1, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende in virtù di determinazione n. 1994 del 10-11-2020 e di procura su atto separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: ### convenuto #### S.P.A. (C.F. ###), quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “#### STRADA”, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. ### de ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso lo studio del proprio difensore in Napoli alla ### n. 168, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: ### convenuta #### (P. I.v.a. ###) in persona del proprio legale rapp.te pro-tempore #### dom.to per la carica in ### alla ###. Levi n. 12.   convenuta contumace * * * * * * * * * * * * Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia (all'epoca minore) ### hanno evocato innanzi l'intestato
Tribunale, per l'udienza del 15.01.2021, la Compagnia di ###ni ### S.p.a, nella qualità di ### designata per la ### alla liquidazione dei danni a carico del F.g.v.s., il Comune di ### in persona del ### p.t., nonché l'associazione ### in persona del l.r.p.t., per sentirli condannare al risarcimento delle lesioni patite dalla minore ### a seguito del sinistro verificatosi il ### in ####.  2) A sostegno delle proprie ragioni, gli istanti deducevano: - che in data ###, alle ore 22:45 circa in #### - incrocio via ### con via ### - altezza ### la minore ### tenuta in braccio dalla nonna materna ### ferma sul margine del locale marciapiede, durante lo svolgimento della manifestazione popolare “### in Festa”, organizzata dall'### “### Music”, fu colpita al viso da alcune schegge e dal fondo di una bottiglia di vetro, lasciata sul manto stradale assieme ad altri rifiuti e a materiale di risulta, schiacciata dai pneumatici di un'auto di media cilindrata e di colore nero, nella quale vi erano dei ragazzi, il cui conducente, dopo aver sfondato e spazzato via una barriera di delimitazione, sfrecciò tra la gente dileguandosi a velocità sostenuta; - che in conseguenza di quanto innanzi, la minore ### subì gravi lesioni personali, quali: “ferita corneo sclerale con impegno irideo, esiti di ferita traumatica con iride impegnata e punti di sutura ritenuti in ### apprezzabile opacità corneale al quadrante inferiore destro con perdita di circa 8/10 del visus a dx”, dalle quali sono residuate postumi di natura permanente che attualmente possono quantificarsi in €. 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e/o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio dopo aver espletato la CTU medico-legale che sin d'ora si chiede disporre; - che, il conducente del veicolo non prestava soccorso, rimanendo, pertanto, sconosciuto e non identificato; - che a nulla è valso ogni tentativo di bonario componimento della lite, nonostante l'invio della formale richiesta di risarcimento danni ai sensi della normativa vigente con racc.te A/R in atti, agli odierni convenuti; - che, in data ###, veniva inviato invito alla negoziazione, al quale non veniva dato alcun riscontro.  3) Parte attrice chiedeva, pertanto, che il Comune convenuto, la compagnia assicurativa ### S.p.a. n.q. di “F.G.V.S” in persona del l.r.p.t. nonché l'### “### Music” in persona del l.r.p.t., fossero condannati in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dalla (all'epoca minore) ### di natura patrimoniali, biologici e morali o di altra natura che dovessero emergere nel corso del giudizio, quantificati allo stato e sulla scorta della documentazione prodotta in €. 150.000,00, e/o nella somma maggiore o minore che sarà precisata in corso di causa dopo aver espletato la CTU medico-legale, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.  4) Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 19992/2020, in data ###, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, il Comune di ### il quale impugnava integralmente la domanda attorea, chiedendone il rigetto nel merito perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. 
In via preliminare, la difesa del Comune di ### eccepiva la carenza di prova della legittimazione delle parti a stare in giudizio, intesa quale titolarità del diritto azionato, disconoscendo, a tal fine, tutti i documenti non prodotti da parte attrice in forma originale; eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto Comune di ### evidenziando, che il Comune di ### aveva predisposto ogni idonea misura di sicurezza per il tranquillo svolgimento della manifestazione in corso, per cui la responsabilità dell'evento va ascritta in via esclusiva al conducente il veicolo pirata, poi dileguatosi dal teatro dell'evento, chiedendo, pertanto, l'estromissione dal giudizio. Ancora, la difesa del Comune convenuto contestava, il “quantum debeatur” della pretesa attorea fatta valere nei confronti del Comune di ### poiché eccessiva, incongrua e speculativa, con vittoria di spese, e competenze di lite.  5) In data ###, si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, la ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, la quale eccepiva, preliminarmente, l'assoluta carenza di legittimazione passiva della compagnia, atteso che il fatto dedotto in citazione non configura l'ipotesi di sinistro stradale, poiché non vi è stato alcun urto tra il presunto veicolo pirata ed il corpo della figlia minore di parte attrice. 
Ancora, la difesa della convenuta compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto rivendicato da parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 II co. c.c. non avendo la stessa fatto precedere la notifica dell'atto di citazione da validi atti interruttivi del termine biennale di prescrizione ed essendo l'evento dedotto in citazione avvenuto in data ###. 
Eccepiva, altresì, la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea in relazione alla violazione della L. n. 57/2001 in combinato disposto con l'art. 212 della L. n. 990/69, così come novellati dagli artt. 141, 143, 145, 148 e 149 del D. Lgs. n.209/2005, che impongono l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale vengono reclamati i danni, nonché la nullità della domanda per violazione del combinato disposto dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, nn. 3,4,5 c.p.c. per carenza non solo del richiesto requisito della determinazione della cosa oggetto della pretesa, ma altresì di qualsiasi altro elemento che ne consenta la determinabilità. Nel merito, la difesa della compagnia assicurativa eccepiva l'infondatezza della domanda in ordine al “quantum debeatur” poiché la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice è assolutamente indeterminata e non adeguatamente provata, concludendo, dunque, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese ed onorari di lite.  6) Nel corso del giudizio, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia del convenuto ### non costituita benché regolarmente evocata. Espletata la prova testimoniale e disposta una ctu medico-legale sulla persona della minore ### ad opera del Ctu dott. ### coadiuvato nell'espletamento delle indagini peritali, dall'ausiliario medico specialista in oculistica dott. ### all'udienza del 03.06.2025, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.  7) Passando alla disamina della domanda va osservato quanto segue.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice sollevata a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa convenuta. 
Invero, in atti e precisamente, in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo, depositato telematicamente dal procuratore di parte attrice, in data ###, sono depositate tutte le lettere di costituzione in mora a mezzo raccomandate A/R, interruttive della prescrizione, inviate e ricevute regolarmente dagli odierni convenuti: Comune di ### in persona del l.r.p.t., ### S.p.a. n.q. di ### di ### della ### in persona del l.r.p.t., ### S.p.A. ###.G.V.S., nonché ### in persona del Presidente l.r.p.t.  8) Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità ex. artt. 163 e 164 c.p.c.  dell'atto introduttivo del giudizio sollevata a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, per omissione/incertezza/indeterminabilità del petitum e della causa petendi, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa degli odierni convenuti può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale parte attrice ha fondato l'azionata domanda risarcitoria ###. 
Nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo, contiene l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, delle ragioni fattuali per le quali si riteneva sussistente la responsabilità, in solido o individualmente, nella produzione del sinistro per cui è causa, del Comune di ### delle ### S.p.a. n.q. di F.G.V.S., e dell'### e della tipologia di lesioni patite dalla minore ### subiti in conseguenza dell'incidente per cui è causa e di cui si richiedeva il risarcimento.  9) Per quanto concerne la dinamica del sinistro, va osservato quanto segue. 
Nel corso del giudizio sono stati escussi quattro testi indotti da parte attrice. 
Il teste ### escusso all'udienza del 08.11.2022, fratello del padre della minore ### ha riferito che era presente sul posto al momento dell'incidente e che “la strada era transennata con due paletti ed era vietata la circolazione. Una macchina però, correndo, rompe le transenne e facendosi strada tra la folla esce dall'altra parte della piazzetta. E' entrata in velocità ed uscita dall'altra parte”. 
Il teste ha ricordato che “vi erano delle bottiglie sparse su tutto il piazzale. 
Ricordo che la macchina schiacciò una bottiglia (ricordo proprio il rumore del vetro) ed un pezzo colpì la piccola ### al volto. La macchina schiacciò la bottiglia con la ruota posteriore sinistra. Il fatto è accaduto la sera, intorno alle 22,00 - 23,00, verso la fine di agosto del 2010. La zona era quella di ### in cui è presente una piazzetta. Ricordo che la bambina era in braccio alla nonna, sul lato sinistro. Vi era una festa rionale. Non ricordo che macchina fosse. Ricordo solo che era una piccola macchina di colore nero. Non fui in grado di vedere il numero di targa anche perché priva di luce”.  ### teste, indotto da parte attrice, escusso alla medesima udienza, ### sorella di ### madre della minore ### riferiva di essere stata anche lei presente al momento dell'incidente e che “I fatti sono accaduti in una piazzetta di ### dove solitamente si fanno le feste….La piazzetta era chiusa al traffico e la strada era transennata. 
Improvvisamente una macchina a tutta velocità butta a terra la transenna, attraversa la piazza e si allontana. Non intervennero in quella occasione ### o ### La piazza era ricoperta da molte bottiglie di vetro (secondo me già dal giorno prima perché non era stata pulita). La macchina calpestò, con la ruota posteriore sinistra una di queste bottiglie, ed un pezzo di vetro colpì il volto della piccola ### la quale era in braccio a mia madre. ### accadde intorno alle 22.30 di sera”. 
Ancora, all'udienza del 19.05.2023 veniva escussa la teste ### zia di ### e presente alla festa in piazza, la quale ha confermato che “Improvvisamente, nella piazza ove si svolgeva la festa, transennata al traffico, entrò una macchina che buttò a terra una transenna ed attraversò la piazza. Vidi una bottiglia di vetro che fu colpita dalla macchina e si frantumò schizzando in alto, uno dei frantumi vidi che colpì il volto di ### Io mi trovavo a poca distanza da ### La macchina che entrò nella piazza era una utilitaria di colore scuro. Il conducente non si fermò ma andò via dall'altra parte. ### aveva il volto insanguinato e fu portata subito in ospedale dal papà… La zona dove si svolgeva la festa era ricoperta da vari detriti ed era poco illuminata”. 
Infine, alla medesima udienza del 19.05.2023 veniva escusso l'ultimo teste attoreo, ### nonna della minore ### la quale riferiva che, al momento del sinistro, teneva la bimba in braccio, che era ferma sul marciapiedi quando ha visto una macchina entrare a tutta velocità nella piazza ed urtare contro qualcosa che si è scagliata verso di lei, ha guardato ### e ha visto che sanguinava dal viso. Ha, inoltre, ricordato “che la piazza era sporca, piena di materiali di risulta lasciati dalla folla. non sono riuscita a prendere il numero di targa dell'auto, il conducente della macchina non si è fermato, ma è scappato via”.  10) Sulla base dell'istruttoria svolta, appare palese che alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Comune di ### che aveva transennato la zona e vietato il traffico, mentre non è stato adeguatamente provato che la presenza di bottiglie e di materiali di risulta risalisse al giorno prima. Anzi, appare logico ritenere che in occasione di manifestazioni in piazza i luoghi interessati siano sottoposti a preventivi lavori di pulizia. Risulta, pertanto, plausibile dedurre che i detriti a terra fossero dovuti a fatti e condotte occorsi poco prima del sinistro, per condotte di negligenza della folla presente all'evento, in quanto l'unica affermazione di segno contrario, circa la possibile presenza di rifiuti in strada già dal giorno prima, riferita dalla teste ### zia della minore, non appare riscontrata da altri elementi nemmeno indiziari o logicodeduttivi.  ###, ove veramente i rifiuti e le bottiglie in strada fossero stati numerosi, dovrebbe ritenersi incauta ed imprudente la condotta dei familiari della minore, in quanto sostando in una zona, da loro stessi descritta come ricoperta da detriti e bottiglie, si sarebbero esposti alle possibili conseguenze negative derivanti dalla presenza di materiali a terra, atteso che, soprattutto nel mese di agosto, mese in cui solitamente si calzano sandali o calzature che lasciano i piedi scoperti, è più facile farsi male se si sosta appunti in luoghi ricoperti da materiali di risulta, come quello descritta in sede testimoniale. 
La possibilità di percepire il pericolo costituito dallo stato della strada pubblica e di poterlo evitare senza alcun particolare sforzo di attenzione renderebbe il fatto dannoso ascrivibile non allo stato del bene pubblico ma al concorso del fatto causale dei familiari della minore che l'avevano in custodia, i quali, per disattenzione, avrebbero scelto di restare su un tratto stradale descritto come ricoperto di materiali di risulta, laddove la normale accortezza avrebbe dovuto sconsigliare ciò. 
Ne discende che alcuna responsabilità può ascriversi in capo al Comune ed all'### “### Music”, la quale, a sua volta, nemmeno può ritenersi responsabile né per la presenza di materiali di risulta in strada né per la scelta dei familiari della minore di permanere sui luoghi.  11) Resta, invece, configurabile, nel dinamismo dell'evento, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, in quanti dileguatosi repentinamente dal teatro dell'evento. 
Ed invero, alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, presenti ai fatti, della natura delle lesioni riportate, nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU medico-legale nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta, può ritenersi che non sussistano dubbi sulla dinamica del sinistro e che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso (ferita corneo-sclerale a causa di schegge di vetro da bottiglia schiacciata dallo pneumatico di un veicolo non identificato). 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, delle deposizioni testimoniali, va affermata, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione dell'evento lesivo. 
Pertanto, la domanda risarcitoria dell'istante va accolta nei confronti della compagnia assicurativa ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, in persona del l.r.p.t.. 
Ed invero, il conducente del veicolo non identificato, con una condotta contraria alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza stradale, accedeva ad un luogo transennato, non riservato alla circolazione dei veicoli e con la ruota del proprio veicolo andava a schiacciare una bottiglia di vetro ivi presente, causando gravi lesioni alla minore ### in braccio alla nonna. 
Infatti, al fine di riconoscere l'esistenza del detto nesso eziologico, è anche sufficiente che il sinistro non sia direttamente determinato dall'urto del veicolo, ma sia comunque avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto, posta in essere dal comportamento del conducente, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (il principio risulta affermato da Cass. n. 1505 del 22.4.1977, che, per quanto risalente nel tempo, appare condivisibile laddove lo stesso è volto a garantire la copertura assicurativa dei danni comunque conseguenti alla circolazione di veicoli su strada). 
Orbene, alla luce di ciò, appare evidente la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo non identificato, dato che sebbene non vi sia stato alcun urto tra il veicolo non identificato e la minore, il comportamento (imprudente e contra ius) del conducente del veicolo non identificato ha determinato una situazione di fatto, dalla quale è scaturito l'evento lesivo a danno della minore #### lesivo scaturisce sia dalla condotta del conducente sia dalla conseguente frantumazione della bottiglia di vetro presente sulla piazza, che ha attinto, poi, al volto la minore. 
Ebbene, come si è già precisato sopra, la presenza della minore nella piazza e nelle vicinanze di bottiglie di vetro e di altri materiali di risulta, è stata frutto di una scelta volontaria da parte dei familiari della minore. 
Occorre, quindi, verificare se è possibile in questa sede quantificare il concorso di colpa dei familiari della minore.  12) Va precisato che, nel presente procedimento, i genitori della minore ### non hanno proposto alcuna domanda a titolo proprio per il danno subito dalla figlia, ma si sono limitati ad agire per la minore per i soli danni che ella ha direttamente subito. 
Va, allora, specificato che «qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore; tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore agisca quale rappresentante del minore danneggiato» (Cass. sez. 3^ civ. 18.7.2003 n. 11241 rv 565247; sez. 3^ civ. 13.8.1966 n. 2239; Cass. sez. 3^ civ. 11.4.1986 n. 2549; Cass. 3^ civ. 24.5.1997 n. 4633). 
Invero, se e nei limiti in cui il genitore è nel processo rappresentante del minore, la parte sostanziale, la cui sfera è stata lesa, è quest'ultimo e il danneggiante non potrebbe mai utilmente opporre al bambino danneggiato, anche in forza del principio dell'art. 2055 c.c., un concorso di colpa del soggetto terzo (il genitore), salva l'ipotesi in cui la domanda risarcitoria fosse esplicitamente e chiaramente limitata alla condanna del danneggiante convenuto nei limiti della sua responsabilità e non anche, in ogni caso, per l'intero ex art. 2055 c.c., nel quale caso, indubbiamente, il convenuto non potrebbe che rispondere in misura limitata al suo contributo causale, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr la fattispecie di Cass. sez. 3^ civ. 2.3.2012 n. 3242).   Ne discende che, siccome è stato chiesto l'integrale risarcimento del danno subito dalla minore, senza limitazione alcuna della domanda ai fini dell'art.  2055 c.c., non si può opporre alla minore il concorso di colpa dei genitori che l'avevano accompagnata in piazza per la manifestazione e avevano ivi sostato sebbene avessero visto dei materiali di risulta in strada, salva la facoltà, ricorrendone tutte le altre condizioni, di agire in regresso ex art. 2055 contro i genitori per la relativa quota: domanda, però, non proposta in questo processo né dalla compagnia assicurativa né dal Comune convenuto. 
Ne discende che il risarcimento va posto per intero a carico del ### di ### 13) In ordine al danno non patrimoniale subito dalla minore infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU medico-legale dott. ### coadiuvato dall'ausiliario dott. ### perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della minore ### e della documentazione medica fornita dalla parte.  ###, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dalla minore, in risposta ai quesiti, ha chiarito che: 1) le lesioni sono compatibili con la dinamica; 2) ### temporanea totale: giorni 10. 3) ### temporanea parziale: giorni 30 al 75%, 30 giorni al 50% e 20 giorni al 25%.  4) Danno biologico: 20% 5) ### minore non si può stabile la sua incidenza sulla capacità lavorativa specifica. 6) Non sono allegate spese sanitarie. 
Circa la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dovere fare applicazione delle tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. 
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (4 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 75.052,00 per d.b. pari al 20% in un soggetto leso di anni 4; € 1.150,00 per ITT (€ 115,00*10); € 2.587,50 per ITP al 75% (€ 115,00*30 al 75%); € 1.725,00 per ITP al 50% (€ 115,00*30/2); € 575,00 per ITP al 25% (€ 115,00*20/4); In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a ### è pari ad € 81.089,50. 
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle ### della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn.  26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona. Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. Alla luce del nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, quella del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale. Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), in quelle pronunce si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. 
Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risa rcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. I patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono, dunque, normalmente assorbiti nella liquidazione ### del danno biologico, avente tendenzialmente portata omnicomprensiva, quando siano sussumibili nella valutazione standardizzata insita nei parametri tabellari ovvero siano adeguatamente ristorabili mediante la mera personalizzazione di questi. 
Ebbene, dalla ctu emerge il lungo decorso successivo all'incidente ed, in particolare, che, a distanza di 8 anni dall'evento, il 22 novembre 2018, ### ha subito un nuovo ricovero presso l'### di ### durante il quale è stata operata per eliminare l'ampia sinechia irido corneale residuata nell'occhio destro dopo il precedente intervento di sutura della ferita corneale, e successiva sutura dell'ampio difetto dell'iride.   Pertanto, si ritiene, alla luce delle predette circostanze, riconoscere la personalizzazione nella misura massima di euro 136.228,50 Ne discende che il ### di ### va condannato al pagamento dell'importo di euro 136.228,50.  14) In base a quanto statuito dalle ### della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. 
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (22.08.2010) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici ### Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).  15) Le spese del presente giudizio tra parte attrice e il ### di ### seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.  147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 260.000,00 - liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Le spese per il pagamento dei compensi al CTU medico-legale così come liquidati con apposito e separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle ### S.p.a. quale ### dal ### di ### della ### in persona del l.r.p.t., in quanto parte soccombente. 
Nei rapporti con il Comune di ### e con l'### stante il rigetto della domanda, il tenore delle difese e la previa necessità di addivenire alla disamina degli esiti dell'istruttoria, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, nella causa tra ### nei confronti del Comune di ### in persona del l.r. pro tempore, e della ### S.p.a quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, in persona del l.r.p.t., nonché ### “### Music”, in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: 1- Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti del Comune di ### 2- Compensa le spese di lite tra le parti ed il Comune di ### 3- Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti dell'### 4- Compensa le spese di lite tra le parti e l'### 5- Accoglie la domanda proposta da parte attrice ### nei confronti di ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”; 6- ### la ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, in persona del l.r.p.t., a pagare all'attrice ### a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di €. 136.228,50 oltre accessori come in motivazione; 7- ### la ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, in persona del l.r.p.t., a pagare all'attrice ### le spese del presente giudizio che si liquidano in €. 700,00 per spese vive ed €. 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 8- Pone definitivamente le spese di CTU medica, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico della convenuta soccombente ### S.p.a., quale ### designata a norma dell'art. 286 del ### n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “### di ### per le ### della Strada”, in persona del l.r.p.t., e per l'effetto, la condanna al rimborso in favore dell'attrice ### di quanto da questi eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione di cui agli atti del presente giudizio; Napoli, così deciso il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 19992/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Diana Anna Maria

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22497 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.25 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 2297 utenti online