testo integrale
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 424/2017 proposto da: Società «### do & ### s.n.c.», nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### , in #### dell'### ca, n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione (####) - ricorrente - contro ### delle E ntrate, nella person a del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 427/2017 proposto da: ### e ### quali eredi di ### già socio della società «### do & ### s.n.c.», rappresentate e difese dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) - ricorrenti - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 430/2017 proposto da: ### in qualità di socio della società «### & ### s.n.c.», rappresentato e di feso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i 3 cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 431/2017 proposto da: ### quale socio della società «### & ### s.n.c.», rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 432/2017 proposto da: ### io ### in q ualità di so cio della società «### & ### s.n.c.», rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i 4 cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - avverso le sentenze della ### tributaria regionale del ### sezione stacc ata di ### nn. 3121/40/2016, 3129 /40/2016, 3125/40/2016, 3127/40/2016, depositate tutte in data 19 maggio 2016, e n. 3496 /40/2016, deposit ata in data 6 giugno 2016, n on notificate; udita la relazione delle cause svolte nella pubblica udienza del 9 aprile 2025 dal ### udito il P.M., in persona del ### dott. ### che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per le parti ricorrenti l'Avv. ### i ### che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi per cassazione; udito per la parte controricorrente l'Avv. ### D'### che ha chiesto il rigetto dei ricorsi per cassazione; ### 1. L'### delle ### di ### con avviso di accertamento emesso a seguito di P.V.C. del 27 ottobre 2009 nei confronti della società «### e ### s.n.c.», aveva recuperato il costo documentato dalla fattura n. 5 del 31 dicem bre 2004, avente un imponibile di euro 13.000,00, oltre Iva detratta pari ad euro 2.600,00, emessa dalla ### 3000 ### a r.l. e relativa ad un'attività di facchina ggio, presumendo l'inesistenza soggettiva ed oggettiva della pr estazione , solo formalmente documentata dalla citata fattura. 2. Da tale avviso emesso nei confronti della società scaturivano degli accertamenti per il reddito di partecipazione dei soci ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 nei confronti di #### 5 ### e ### (e per questi adesso gli eredi) e ### 3. La so cietà e i soci proponeva no separa ti ri corsi avverso gli a tti impositivi loro notificati e la ### tributaria provinciale di ### li accoglieva, ritenendo che l'### non avesse fornito adeguate prove a sostegno della ricostruzione accertativa operata e non avesse prodotto neppure il PVC ed osservando che dai rilievi della ### di ### si evidenziava che il costo del personale doveva imputarsi alla società e non alla cooperativa, ma che n ulla rilevava in merito all'inesistenza della prestazione di facchinaggio eff ettuata, la quale, pertanto, non poteva essere ritenuta inesistente. 4. ### tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, adita dall'### delle ### con separati appelli, li ha accolti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) er a errata l'affermazione dei primi giudi ci sull'esistenza del la prestazione di facchi naggio, in q uanto l'### aveva dedotto l'inesistenza dell'attività di intermediazione del lavoro svolto dalla società cooperativ a e non l'inesistenza della prestazione di mano d'opera; -) l'### sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti, raccolti nel corso delle verifiche effettuate e come risultavano dal P.V.C., aveva ritenuto, condivisibilmente, la sussistenza di una interposizione fittizia del soggetto co operativa, nello sv olgimento del rapporto di «somministrazione lavoro», posto che vi era stata assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa e quelli della società e che la società cooperativa (che non aveva assolto ad alcun obbligo relativo al ver samento delle im poste dovute, in particolare dell '### aveva l'unico scopo di svolgere la funzione di soggetto interposto, al fine di emettere fatture in favore di terzi i quali traevano il duplice vantaggio fiscale di sostenere un costo documentato dalle fatture e di accumulare credito Iva in realtà inesistente, tuttavia suscettibile di utilizzazione in 6 compensazione o a rimborso e a ciò doveva aggiungersi il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera impegnata, su altro soggetto; -) in tali casi, la società che intratteneva rapporti commerciali con la «cartiera» assumeva il rischio di un eventuale comportamento fraudolento di questa, con la conseguente impossibilità di portare in detrazione le somme versate a titolo di ### poiché rappresentate da documenti contabili illegittimi e con la conseguente indeducibilità del costo del lavoro, poiché costo non determinato secondo le regole del T.U.I.R., in particolare nel caso di specie ove il costo era costituito da una «somministrazione di personale». 5. La società «### & ### s.n.c.», ### e ### quali eredi di ### già socio della società «### & ### s.n.c.»; #### e ### tutti quali soci della società «### & ### s.n.c.», hanno proposto separati ricorsi per cassazione con atti affidati a cinque motivi. 6. L'### delle ### resiste con separati controricorsi. 7. Con ordinanze interlocutorie nn. 21626, 21725 e 21718 dell'1 agosto 2024, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause nn. 427/2017 R.G., 430/2017 R .G. e 43 1/2017 R.G. per l a trattazione congiunta dei ricorsi della società e dei singoli soci. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., la riunione, al ricorso per cassazione iscritto al n. 424/2017 R.G., dei ricorsi nn. 427/2017 R.G., 430/2017 R.G.; 431/2017 R.G. e 432/2017 R.G. 1.1 Ed infatti, benché i giudizi richiamati non investano la medesima sentenza, essi riguardano, tuttavia, provvedimenti fra loro connessi e 7 sono, inoltre, ravvisabili ragioni di economia processuale e configurabili profili di unitar ietà sostanziale e processuale delle controversie, i n presenza di sentenze pronunciate in grado di appello rig uardo a contenzioso litisconsortile (Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., 15 settembre 2022, n. 27158). 2. Deve premettersi che i ricorsi si fondano su cinque motivi del tutto sovrapponibili e che, dunque, appaiono suscettibili di un esame unitario, in ragione della loro sostanziale omogeneità. 3. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., la nullità delle sentenze per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Le sentenze impugnate non avevano assolto l'obbligo della «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», così come non c'era alcun richiamo alle fondamentali «richieste delle parti». Nello specifico, sia in primo, che in secondo grado la società ricorrente aveva contestato all'### finanziario di avere posto in essere un accertamento «valevole erga omnes», nel senso che quell'accertamento non poteva riferirsi specificamente alla società ### e ### s.n.c., ma genericamente a tutte le aziende che in quegli anni avevano avuto rapporti di lavoro con la ### 3000. La parte ricorrente aveva richiesto all'### di fornire le generalità dei dipendenti anonimi, ma tale richiesta era stata disattesa dall'### e il Giudice di appello, contrariamente alla sentenza di primo grado (che sul punto aveva affermato che l'### non aveva dimostrato che gli operai erano comunque dipendenti della società contribuente), non ne aveva fatto alcuna menzione nel testo della sentenza. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Deve premettersi, in punto di ricostruzione fattuale, che in data 21 ottobre 2009, la ### di ### aveva avviato una verifica fiscale 8 nei confronti della società ### e ### s.n.c., in esito alla quale l'### delle ### aveva notificato l'avviso di accertamento n. ###/2009 per recupero a tassazione del costo di euro 13.000,00 e dell'IVA di euro 2.600,00 relativa alla fattura n. 5 del 31 dicembre 2004 emessa dalla ### 3000 ### a r.l.; contestualmente erano stati emessi gli avvisi di accertamento a carico dei soci (n. ### a carico del socio ### n. ### a carico del socio ### n. ### a carico del socio ### gelis Ter esa e ### a carico del socio ###, p er il maggior reddito di partecip azione nella suddetta società di euro 3.250,00, pari al 25%. Inoltre, come si legge nel ricorso per cassazione nella parte in cui è trascritto il contenuto del ### la ### di ### aveva accertato un'intermediazione di mano d'opera abusiva, in quanto da un lato la società cooperati va sociale, che avrebbe dovuto versare l'IVA addebitata sulle fattur e e le ritenute fiscali trattenute ai dipendenti, di fatto non le aveva versate, pur essendovi obbligata, e dall'altro lato la società committente aveva ottenuto il duplice vantaggio di so stenere un costo per il personale, documentato dalla fattura emessa dalla cooperativa e di vantare un credito IVA inesistente, suscettibile di rimborso. Ciò perché la società cooperativa soc iale era risultata priva di strutture operative e con limitati beni strumentali. Ed ancora, per la ### di ### za i lavoratori avevano effettivamente lavorato presso la società committente , ma pur essendo formal mente alle dipendenze della società cooperativa con contratto di lavoro subor dinato essi avevano svolto la loro attività organizzativa inseriti nell'organizzazione produttiva della società committente. ###, dunque, con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società aveva recuperato il costo della fattura in contestazione di euro 13.000,00, considerando detta somma reddito d'impresa (da euro 59.193,00 dichiarato ad euro 9 72.193,00 accertato) e sul reddito così determinato aveva calcolato l'### dovuta (p er euro 650,00) ed aveva recuperato l'Iv a di euro 2.600,00, in ragione del mancato riconoscimento del credito Iva sulla somma di euro 13.000 ,00, applicando le relative sanz ioni ed emettendo, poi, gli avvisi di accertamenti per il reddito di partecipazione dei soci ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. 3.3 Ciò posto, le sentenz e impugnate, che si caratterizzano per assumere lo stesso iter argomentativo, hanno ritenuto che sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti che riscontravano la sussistenza di una interposizione fi ttizia del soggetto cooperativa (mentre era effettiva la prestazione di facchinaggio resa dai dipendenti asseritamente somministrati dalla società cooperativa), nel lo svolgimento del rapporto di «somministrazione lavoro», posto che vi era assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa e quelli della società e che la società cooperativa (che non aveva assolto ad alcun obbligo relativo al versamento delle imposte dovute, in particolare dell'### aveva l'unico scop o di svol gere la funzione di so ggetto interposto, al fine di emettere fatture in favore di terzi i quali traevano il duplice vantaggio fiscale di sostenere un costo documentato dalle fatture e di accumu lare credito Iva in re altà inesistente, tutt avia suscettibile di ut ilizzazione in comp ensazione o a rimborso e a ciò doveva aggiungersi il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera impegnata, su altro soggetto; inoltre, in presenza di rapporti commerciali con la società cooperativ a, società cartiera, non era possibile portarsi in detrazione l'Iva (in quanto i documenti contabili erano illegittimi), né era possibile portarsi in deduzione il costo del lavoro, che non era stato determinato secondo le regole del T.U.I.R.. 3.4 Risulta, pertanto, evidente che le decisioni impugnate assolvono in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui i ricorsi lamentano la violazione, attesa l'esposizione delle 10 ragioni di fatto e di diritto delle decisioni, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo e funzionale alla loro comprensione e alla loro eventuale verifica in sede di impugnazione. 3.5 Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale «il giudice di merito o metta di indicare gli elementi da c ui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 3.6 Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché e sibisce argomentazioni obiettivamente in idonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, 19881). 3.7 Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dai motivi non appare fondata, dal momento che dalla lettura delle sentenze impugnate risultano chiaramente esposte, anche se in forma concisa, le ra gioni della decisione: i gi udici di secondo grado, sulla 11 premessa del la effettività delle prestazioni di facchinaggi o rese alle dipendenze della società committente, hanno sostanzialmente ritenuto la sussist enza di un'interposizione fittizia della società cooperativa, tenuto conto che la stessa era una società cartiera (dunque soggetto inesistente) e che vi era una assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa (soggetto appaltator e) e quelli della società ricorrente (soggetto committente) e che la società cooperativa non aveva assolto al versamento delle imposte dovute e, in particolare, dell'Iva relativa alle fatture che emetteva (e tra questa anche la fattura oggetto di accertamento nella vicenda in esame); in tal modo la società contribuente da un lato aveva conseguito il duplice vantaggio fiscale di sostenere il costo documentato dalla fattura e di maturare un credito Iva che, in realtà, era inesistente, ma suscettibile di essere utilizzato in compensazione o a rimborso e, dall'altro, aveva fatto convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera utilizzata per le prestazioni di lavoro in capo ad un altro soggetto (la società cooperativa). 4. Il secondo motivo deduce l'omesso esa me di fatti deci sivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e specificamente della totale mancanza di prove a sostegno delle varie e generiche dedu zioni contenute nell'avviso di accertamento e dell'esistenza di attrezzature che, anche se poche, erano comunque sufficienti per svolgere semplici lavori di facchinaggio, dal che si deduceva come la società cooperativa fosse giuridicamente esistente e realmente operativa, anziché «cartiera», come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata. Elementi decisivi erano dunque la «mancata produzione di atti e/o documenti da parte dell'### aventi ad oggetto il licenziamento da parte della S.n.c. e la successiva riassunzione di operai da parte della ### quale operazione ritenuta rilevante dai ### (che da essa hanno fatto dipendere "il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contribu tivi della mano d'opera, s u altro soggetto.. ."), 12 nonostante l'### non avesse affatto prodotto in giudizio (benché ripetutamente intimata a farlo) nemmeno un contratto di lavo ro riguardante operai tanto della ### e ### snc, quanto della ### 3000 ### a r.l.». I giudici di secondo grado non avevano considerato che anche se le attrezzature erano poche, in ogni caso esistevano ed erano state utilizzate dagli operai della cooperativa. Non era stata, poi, verificata l'aff ermazione dell'Uff icio, secondo cui la società ricorrente aveva licenziato alcuni suoi operai (i cui nomi non erano stati mai forniti) per farli diventare soci della cooperativa per poi riprenderli al lavoro quali dipendenti di questa. 5. Il te rzo motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, prim o comma, n . 5, c.p.c., costituito dalla antieconomicità dell'ipotizzata interposizione di mano d'opera e dalla presunta creazione ad hoc di una società cooperativa che si faceva carico, in luogo della società ricorrente, degli oneri fiscali previdenziali gravanti sui vari lav oratori. In parti colare, la società ricorrente aveva utilizzato il lavoro di facchinaggio per il solo anno 2004 e la ### 3000 era una ### preesistente ed operante da anni in quel settore, peraltro dotata di specifica autorizzazione ottenuta dalla stessa ### delle ### Non era stato considerato il mancato «vantaggio» eco nomico per la società derivato dall'utili zzo di altri lavoratori in aggiunta ai propri dipendenti interni, in quanto la società ricorrente, per supplire al picco stagionale registratosi nel 2004 nella lavorazione dei prodotti ortofr utticoli, si era servita della società cooperativa solo per qualche settimana, sostenendo un costo di appena 13.000,00 euro, a fronte di un costo annuale sost enuto per le retribuzioni ai propri lavoratori assunti a tempo inde terminato, di 311.593,00 euro, come risultava dai bilanci prodotti nei giud izi di merito, con la conseguenza che non poteva esserci alcuna convenienza economica a creare una apposita cooperativa al fine di trasferire su di essa i cos ti gravant i su compensi di soli euro 13.000,00 e 13 corrispondenti ad appena lo 0,04% dei salari corrisposti dalla società ricorrente al proprio personale interno. 6. Il quarto motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi dell a controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado, in particolare, non avevano considerato che la società committente, e quindi il socio di questa, non poteva rispondere delle omissioni fiscali della cooperativa per tre motivi: a) perché la cooperativa non era una «cartiera» ma un soggetto vero ed operante, che fatturava operazioni vere e non false (come avevano affermato sia l'### delle ### che il giudice d'appello); b) perché la co operativa era una ### (co me aveva affermato la stess a ### riconosciuta ufficialm ente tale dalla stessa ### delle ### dopo apposita istruttoria, per cui la committente si era rivolta ad essa con fiducia anche in virtù del riconoscimento erariale; c) perché trattandosi di rapporto di breve durata e per importi marginali rispetto ai co sti sostenuti dal la società partecipata per proprio personale dipendente interno, la medesima, qualora avesse davvero mai dovuto vigilare, non aveva mai saputo, né avrebbe potuto sapere, né avrebbe avuto i mezzi per saper e che la cooperativa era inadempiente nell'assolvimento dei propri obblighi fiscali, né l'### ave va mai provato il contrario. 7. Il sec ondo, terzo e quar to motivo, che devo no essere tratt ati unitariamente perché strettamente connessi, sono inammissibili, in quanto, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, conver tito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 co d. civ., cioè un «fa tto» costitutivo, 14 modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 2988 3), e non, in vece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rapp resentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), così, nel caso in esame, dove i ricorrenti hanno dedotto come fatti omessi la totale mancanza di prove a sostegno delle deduzioni contenute nell'avviso di accertamen to; l'esistenza della società cooperativ a; la mancata considerazione che anche se le attrezzature er ano poche, in ogni cas o queste esistevano ed erano state utilizzate dagli operai della cooperativa; la mancata verifica del licenziamento da parte della società ricorrente di alcuni suoi operai (i cui nomi non er ano stati mai fo rniti) per farli diventare soci della cooperativa per poi riprenderli al lavoro quali dipendenti di questa, ed, infine, l'antieconomicità dell'interposizione di man o d'opera e della creazione di una apposita società cooperativa sulla quale fare gravare il carico fiscale previdenziale dei lavoratori. 7.1 Il « fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diver so del la controversia, e deve, altresì, esser e stato «oggetto di discussione tra le parti»: deve trattarsi, qu indi, necessariamente di un fatto «controverso», contestato, non dato per pacifico tra le parti. È utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla 15 sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti» (cfr. anche Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). 7.2 Si tratta di motivi, in realtà, che, all'evidenza, mirano a contrastare la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla gravità, precisione e concor danza degl i elementi indiziari posti a base dell'avviso di accertamento a supporto delle riprese, tali ritenuti dai giudici di secondo grado e che sulla base degli stessi hanno accertato che la società cooperativa fosse una società cartiera e che pertanto non avesse effettivamente prestato l'attività di intermediazione oggetto del contratto di appalto stipulato con la società committente e ciò senza prescindere dalla circostanza che, comu nque, gli indizi offerti dall'### finanziaria non devono assumere i connotati di prove certe e che la ### tributar ia regi onale ha specificamente elencato gli elementi indiziari sulla base dei quali ha fondato il proprio convi ncimento e ha leg ittimamente effettuato la propria valutazione di merito in ordine alla congruità delle presunzioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento. 8. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co mma 4 bis, del la legge n. 5 37 del 1993, nel la formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012; degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. I costi risultanti da operazioni soggettivamente inesistenti erano deducibili se sul piano oggettivo sussisteva l'inerenza della prestazione all'attività d'impresa del beneficiario. Nel caso i n esame non era stata mai messa in discussione né la reale effettuazione dell'operazione, né la sua inerenza all'attività esercitata dalla società ricorrente, né l'### aveva fornito il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti), 16 circa l'inesistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. 8.1 Il motivo è infondato. 8.2 Ed invero già questa Corte ha affermato con riguardo all'Iva che tocca all'acquirente di beni o al committente di prestazioni di servizi che invochi il diritto di detrazione dell'iva assolta o dovuta provare che ricorrono i presupposti per fruirne (tra varie, Corte di ###, 18 luglio 2013, causa C -78/12, "E vita-K" ### punto 37), con il conseguente corollario che grava sulla contribuente l'onere di provare che qu elli intercorsi co n la so cietà cooperativa siano rappor ti contrattuali di appalto. È in tal caso, difatti, che potrebbe sostenere che l'intero corrispettivo previsto rientri nella base imponibile dell'iva e, quindi, affermare la correlativa detraibilità dell 'impos ta assolta o dovuta. 8.3 Ed invero, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare schermato da quello di appalto, anche dopo il d.lgs. n. 276 del 2003 (che non ha eliminato la figura della sommin istrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960), séguita ad incorrere in nullità e ciò conforma anche la sorte del contratto fra lavoratore e somministratore ed incide ai fini dell'IVA e dell'### e restando irrilevante, a tali fini, la richiesta del lavoratore, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., di costituire il rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808; Cass., 7 dicembre 2018, n. ###; Cass., 10 dicembre 2019, n. ###). 8.4 Anche quanto all a pretesa per l'### la pretesa scatu risce dall'esclusione della deducibilità dei costi sos tenuti dalla società contribuente per le prestazioni dei lavoratori formalmente dipendenti dalla società co operativa, facend o leva sulla confi gurazione come appalto del rapporto con questa intercorso; laddove, a fronte dell'onere per il fisco di provare l'esistenza di un reddito imponibile e la qualità di 17 debitore del contribuente, spetta a quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza di componenti negativi da dedurre (cfr. Cass., 18 febbraio 2017, n. 5079). 8.5 Rileva, dunque, ancora una volta il ra pporto intercorso tra le società come appalto, oppure somministrazione irregolare. Qualora si ravvisi la somministrazione nulla per mancanza di forma scritta, visto che i lavor atori per legge sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che ne utilizza effettivamente le prestazioni, è destinato a rimanere fermo il principio, det tato in relazione alla disciplina precedente, secondo il quale soltanto sull'utilizzatore gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal rapporto di lavoro, sicché egli non può portare in deduzione ai fini ### quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 446 del 1997 (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808, in motivazione). 8.6 Ma anche negli altri casi di somministrazione nulla, in cui occorre che sian o i lavoratori a chi edere ed ottenere la conversione sopra specificata, i componenti in questione non sono deducibi li, p er mancanza di certezza, deri vante appunto dalla nullit à del titolo giuridico da cui scaturisce la relat iva obbl igazione patrimoniale. E , come già precisato da questa Corte, che il requisito della certezza dei costi sia predicabile anche in tema di ### si evince dal richiamo che l'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 fa all 'art. 2425 c.c. e, pe r conseguenza, ai requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808, sempre in motivazione). 8.7 Né è prospettabile l'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del decreto leg ge n. 16 del 2012 , come convertito, co n modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che implicitamente ammette la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di 18 servizio direttamente utilizza ti per il co mpimento di atti o attività integranti reato contravvenzionale (in termini, Cass., 4 marzo 2013, 5342), benché l'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 configuri «nei confronti dell'utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavor o da parte di sogget ti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti», appunto un reato contravvenzionale. E ciò a causa ancora una volta della mancanza di certezza dei costi, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. ###; Cass. 20 aprile 2016, n. 7896; Cass., 17 dicembre 2014, 26461). 8.8 Si tratta di principi che sono stati confermati, più di recente, sia con riguardo all'### (cfr. Cass., 17 novembre 2021, n. ###, secondo cui «in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabil e prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini ###, sia in relazione all'### (cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7440, che ha statuito che «in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavorato ri per in validità del titolo giuridico dal qu ale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini ### né può assumere rilevanza l'azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto»). 8.9 Invero, come precisato da questa Corte, una volta venuta meno l'efficacia giuridica della fatturazione, per la nullità dei contratti fra la società interponente e la società interposta (così nel caso in esame, dove rileva il contratto di appalto stipulato tra la società cooperativa e 19 la so cietà contribuente), viene meno anche la deducib ilità dei costi fatturati e l'onere della prova rigorosa del le componenti di costo riferibili in concreto alla sola forza lavoro incombe su colui che invoca la deduzione (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22020 e, più di recente, Cass., 19 aprile 2024, n. 10648). 8.10 Ciò posto, nel caso in esame, dove i giudici di secondo grado hanno accertato l'inesistenza della prestazione di intermediazione di manodopera svolta dalla società cooperativa (soggetto appaltatore) nei confronti della società ricorrente (soggetto committent e), va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono (contratto di somministrazione di manodopera irregolare schermato da quello di appalto), non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA e ai fini ### (nella vicenda in esame, infatti, non si discute della deduzione dei costi co n riferimento alle ritenute d'acconto); manca, infatti, la certezza dei costi, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione invocata dai ricorrenti. 9. Per q uanto esposto, il ricorso va rigettato e i ricor renti vanno condannati al pagamento delle spese processu ali, so stenute dalla ### controricorrente e liquidate come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, («### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti»), nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. 20 La Corte dispone la riunione al ricorso n. 424/2017 R.G., dei ricorsi nn. 427/2017 R.G., 430/2017 R.G.; 431/2017 R.G. e 432/2017 R.G.; rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della ### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell' art. 1 3, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in ### il 9 aprile 2025 e, a seguito di riconvocazione, il