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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 49/2026 del 13-01-2026

... ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia. -APPELLANTE E ### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce. -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”. Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' #### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott. ### 3. Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 302/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, vertente TRA ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia.  -#### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce.   -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.   Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio .  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. 
A fondamento della domanda ha dedotto -che giorno 20.10.2012 si trovava presso la sala ricevimenti denominata “ Elim” della società ### s.r.l., in Cariati, per un ricevimento nuziale; -che nell'uscire dal bagno adiacente alla sala, a causa del pavimento reso viscido per la presenza di liquido a terra, non visibile per la scarsa illuminazione, scivolava e perdendo l'equilibrio inciampava in un tappeto, rovinando pericolosamente a terra; -che a causa della caduta si procurava un trauma alla spalla sinistra e veniva trasportata presso il locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticata una lussazione alla spalla; -che la responsabilità dell'accaduto per il quale ha riportato un danno biologico in misura non inferiore al 7% è da ascrivere alla società convenuta per avere omesso di manutenere, illuminare e pulire il pavimento della sala in cui è avvenuto il sinistro.  ### s.r.l. non si costituiva nella prima fase del giudizio. 
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e CTU ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1001/2021 del 6.08.2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ponendo a carico dell'attrice le spese della ### In sintesi il giudice di primo grado, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ha ritenuto che l'escussione testimoniale non consentisse di ritenere provato il fatto nei termini descritti dall'attrice e che la caduta più probabilmente fosse da ricondurre alla disattenzione della ### con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.  2. Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. 
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa, nonché della prova testimoniale assunta. 
Sul punto ha specificato che il giudice di primo grado ha omesso di riportare che il teste ### ha confermato di aver visto la ### uscire dalla porta del bagno e scivolare sulla macchia a terra e su un tappeto.
Ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure basatosi su un'interpretazione probabilistica in ordine alla disattenzione dell'attrice, poiché il liquido era visibile sul pavimento.  ### ha dedotto che l'erroneità della sentenza appellata emerge ancora di più ove si consideri che dopo l'escussione testimoniale il giudice di prime cure ha ammesso la CTU affinché il consulente accertasse l'entità del danno, salvo poi rigettare la domanda. 
Ha quindi lamentato la violazione , da parte del giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver tenuto conto che la prova del fatto era stata fornita sia con i rilievi fotografici agli atti che con l'assunzione delle testimonianze. 
Si è costituita nella presente fase la ### s.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. 
Sul punto ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'appellante per eseguire la notifica telematica è inesistente ragion per cui la relata, prodotta in giudizio e su cui è stata iscritta la causa a ruolo, è chiaramente priva di ogni effetto e conseguenza giuridica non avendo mai raggiunto il suo scopo, né è stata mai ricevuta dalla ### appellata, tanto che la stessa l'appellante, resasi conto dell'inesistenza della prodotta relata di notifica, non andata chiaramente a buon fine, in data ### procedeva a rinnovare la medesima tramite ### Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, poiché la sentenza di primo grado risulta priva di censure, avendo evidenziato come nel caso di specie, non sia stata provata la pericolosità e/o insidiosità intrinseca della res oggetto di custodia, per come emerso dall'espletata prova testimoniale e quindi la sentenza è stata emessa sul legittimo presupposto che non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto. 
Ha aggiunto che ,a seguito della richiesta/diffida inviatale dall'appellante in data ###, a distanza di due anni dal presunto incidente, venivano rilasciate dal personale in servizio per il banchetto matrimoniale del giorno 20.10.2012, oggetto del presente contenzioso, le dichiarazioni datate 12.05.2014, che si allegano, che contraddicono e smentiscono apertamente le circostanze poste a base della domanda risarcitoria. 
La Corte in diversa composizione non ha ammesso l'ulteriore richiesta di prova testimoniale con i testi ### e ### già formulata in primo grado e non ammessa, poiché tale richiesta non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni ed ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 10.09.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3.Le valutazioni della Corte 3.1.Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata per inesistenza della prima notifica telematica eseguita dall'appellante. 
La Corte deve evidenziare che pur essendosi l'appellata costituita tardivamente, trattasi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio. 
Ora emerge per tabulas che la prima notifica dell'appellante eseguita in data ### non sia andata a buon fine, avendo la stessa allegato l'avviso di mancata consegna in cui testualmente si legge Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:07:07 (+0100) nel messaggio"notifica ai sensi della L. 53/94 ### appello" proveniente da "###"e destinato all'utente ### è stato rilevato un errore: 5.1.1 - ### S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
Tanto premesso in diritto giova rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3703/2025 ha chiarito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r.  600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (### e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo. 
Ora nel caso di specie è certo che al fine del perfezionarsi della notifica l'appellante non doveva procedere al rinnovo della stessa ad indirizzo pec non valido alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata, ma doveva notificare, come ha fatto, l'atto di appello con ricorso all'ufficiale giudiziario (vedi notifica ### agli atti) e doveva farlo entro un termine ragionevole. 
Si richiamano all'uopo le ### della Suprema Corte che con sentenza 14594/2016 hanno testualmente affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
Tanto premesso e considerato che in tal caso operava il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. il termine decorso tra la data di ricezione del messaggio di rifiuto della notifica 24.02.2022 e la data di notifica dell'appello a mezzo ufficiale giudiziario, avvenuta il ###, può senz'altro considerarsi ragionevole. 
Ciò determina l'ammissibilità dell'appello e la necessità di procedere all'esame dei motivi di impugnazione.  3.2. Il primo motivo di impugnazione afferisce alla non corretta valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure che ha erroneamente ritenuto non provato il fatto per come descritto dall'attrice.   Il presente motivo di appello impone in via preliminare un chiarimento in ordine al configurarsi della responsabilità azionata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). 
Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. 
In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di un tappetto, la stessa ha perso l'equilibrio e barcollando è andata a sbattere al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. 
Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. 
Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. 
Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali lesioni sono residuate e sono tuttora permanenti le seguenti menomazioni a carattere permanente: ### algo disfunzionali di lussazione e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tra questi esiti ed il trauma riportato nell'infortunio in oggetto vi è senza dubbio nesso causale diretto e materiale; la periziata al momento dell'infortunio in causa era soggetto in buone condizioni di salute; nulla fa presupporre l'esistenza dell'attuale sintomatologia in epoca antecedente al trauma in oggetto”. 
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'infortunio il CTU ha evidenziato come lo stesso abbia comportato un periodo di ITT per giorni 60, un periodo di ITP al 75% per giorni 20 ed un periodo di ITP al 50% per giorni 70, nonché un danno biologico permanente nella misura dell'8% e spese sanitarie sostenute per € 417,66 ritenute dal CTU pertinenti e congrue e quindi risarcibili. 
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono recepite da questa Corte a fini decisori. 
Pertanto in applicazione delle tabelle di ### per le lesioni di lieve entità in favore della ### che al momento dell'infortunio aveva compiuto 53 anni , applicato il punto per il danno biologico di € 2.264,08 ed il punto base per l'invalidità temporanea totale di € 115,00 dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% € 13.403,00, a titolo di ITT per giorni 60 € 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% per giorni 70 € 4.025,00 per un totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.650,00.
Considerate anche le spese mediche in favore della ### andrà riconosciuta la complessiva somma di € 26.470,66, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.  4.Le spese di lite Le spese del doppio grado, inclusa la CTU disposta nella prima fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Catanzaro, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 26.470,00 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva; 2) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta; 3) Pone definitivamente a carico di ### s.r.l. le spese della CTU per come liquidate dal giudice di primo grado; 4) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 406,42 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso da remoto in data ### Il consigliere estensore il ###ssa ###ssa

causa n. 302/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Alessia Dattilo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4374/2025 del 10-12-2025

... monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 8362/2023, così provvede: - RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -### le parte appellante al pagamento, nei confronti delle parti appellate delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario; - dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in ### 09/12/2025 IL GIUDICE (dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.. (leggi tutto)...

testo integrale

n. 8362/2023 r.g.a.c. N. 8362/2023 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona del G. M. dott.ssa ### quale giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8362/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Mediazione” e pendente: TRA ### 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore ### con sede ###CF e P. Iva ###, elettivamente domiciliato in ### c.a.p. 80010 alla ### n° 3 - 5 presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio; -appellante
CONTRO ### (C.f. ###) - nato il ### a Napoli e res.te in Mugnano di Napoli ### alla via ### n. 56/E] e CIPOLLETTA ### (C.f. ### ) nata a Napoli il ### e res.te in Mugnano di Napoli ### alla via ### 56/E], rapp.ti e difesi dall'avv. ### [###] -giusta procura resa in calce all'originale dell'atto di costituzione - e con lui el.te dom.ti in Mugnano del #### alla ### n. 11; -appellati ### sentenza n.426/2023 - pubblicata il ### e notificata il ### - emessa dal Giudice di ### di ### relativamente al giudizio civile recante RG.  1381/2019 avente ad oggetto opposizione a D.I. n. 894/2018, **** MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.  1.Questioni preliminari. 
In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.  2. Sul merito della domanda. 
Con atto di appello notificato in data ###. la società ### 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ### conveniva in giudizio, ### e ### per sentire riformare la sentenza n 426/2023 - pubblicata il ### - emessa dal Giudice di ### di ### con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dagli appellati avverso il D.I. n. 894/2018 e revocato il decreto emesso in favore della ### 2 s.r.l., il ###, pubblicato il ###, dal GdP di ### a fronte del ricorso per ingiunzione depositato dalla società in data ### pari ad € 4.000,00 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il ###. 
A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante deduceva in merito alla pretesa monitoria che: gli odierni appellati, in data ###, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in #### alla via ### n.351, primo piano, scala B, int.4, in NCEU al foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad euro 98.000,00 (novantottomila/00), riconoscendo un diritto alla provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il ###; che, in data ###, era presentata ai coniugi ### - ### proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo ### per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00), proposta che veniva rifiutata dagli appellati. Proseguiva ancora l'appellante che, scaduto l'incarico (30.4.2016), il ### la ### 2 s.r.l., effettuando una visura catastale (doc 4), apprendeva che l'immobile in premessa era stato venduto ai sig.ri ### e ### in data ###, contestando dunque che tale vendita era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. Pertanto, con ricorso per ingiunzione depositato l'11.7.2018 chiedeva ingiungersi agli appellati il pagamento della complessiva somma di € 4000 e, in accoglimento della richiesta monitoria, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 894/18 in data ### e pubblicato il ### dal GdP di ### Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. i sigg. ### e ### contestavano l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla ### 2 s.r.l. -pari ad € 4.000,00 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il ###- per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2950 ###, essendo decorso il termine di un anno decorrente dalla conclusione dell'affare, ossia dall'alienazione dell'immobile di proprietà, sulla scorta dell'atto di compravendita stipulato il ### e trascritto in data ###. A sostegno della proposta opposizione, eccepivano la circostanza che il primo ed unico atto con il quale la ### 2 s.r.l. aveva reclamato il diritto di credito derivante dal contratto di mediazione intercorso tra le parti era il D.I. opposto, emesso a fronte N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. del ricorso per ingiunzione depositato soltanto in data ###, a distanza di oltre due anni dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto di mediazione immobiliare. Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la ### 2 s.r.l. mediante deposito della comparsa di risposta con la quale resisteva all'eccepita intervenuta prescrizione, sostenendo la sospensione della decorrenza del termine per un presunto occultamento doloso da parte dei sigg. ### e ### Istruita la causa, veniva acquisita la prova testimoniale del teste, sig. ### indicato dalla ### 2 s.r.l. nonché socio della stessa. Da ultimo il giudizio di opposizione veniva definito con Sentenza n. 426/2023 -depositata il ### e pubblicata il ### con la quale il Giudice di ### di ### provvedendo in accoglimento della opposizione proposta dai signori ### e ### dichiarava nullo e inefficace il D.I. n. 894/2018, emesso dal GdP di ### il ### e, pertanto, lo revocava per carenza di prova del credito perché prescritto; condannava la società opposta nella qualità indicata al pagamento delle spese di causa che liquidava in € 800,00, di cui € 80,00 per spese vive, e il resto per compenso d'avvocato, oltre ### c.p.a. e quota spese forfettarie nella misura di legge con attribuzione in favore del procuratore degli opponenti anticipatario. 
Avverso la predetta sentenza la società appellante esperiva il dispiegato gravame evidenziando quale oggetto di censura la parte di sentenza in cui era stata ritenuta l'opposizione fondata in ragione della prescrizione, nulla tuttavia statuendo in merito ai dies a quo e ad quem. Quale primo motivo di impugnazione l'appellante articolava la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2950 c.c., all'uopo eccependo che il giudice di primo grado, con scarna motivazione, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione non aveva nemmeno chiarito quale fosse il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione ex art. 2950 c.c. Di contro, rilevava essere emerso incontestabilmente, all'esito dei documenti depositati nonché della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, che: • gli appellati, in data ###, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in #### alla via ### n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad ### 98.000,00 (novantottomila/00) con una provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il ### e che in data ###, era presentata ai coniugi ### - ### proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo ### per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00); che tale proposta era rifiutata dagli appellati; che scaduto l'incarico, il ###, la ### 2 s.r.l., effettuando una visura catastale (doc4), veniva a conoscenza della circostanza che l'immobile in premessa fosse stato venduto ai sig.ri ### e ### già in data ###, dunque la vendita era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. 
Pertanto, eccepiva l'appellante che il termine annuale, diversamente da quanto opinato dalla controparte e non considerato né motivato dal ### affinché il N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. diritto alla provvigione non si prescrivesse, maturasse il ### ( ovvero un anno dal 22.11.2017 - momento in cui era stata estratta la visura catastale dall'appellante) e non il ### (un anno dal 18.1.2016 - data di trascrizione del rogito occultato dagli appellati). Alla luce delle esposte considerazioni ribadiva evidente la violazione dell'art. 2950 c.c. in combinato disposto con l'art. 2935 Quale secondo motivo di censura indicava la violazione dell'art. 132 c.p.c. stante l'inesistente motivazione ribadendo emergere dalla lettura della sentenza impugnata, non esservi menzione alcuna del dies a quo rispetto al quale, ad avviso del ### decorresse la prescrizione. 
Tanto premesso, dispiegava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 02.02.24 concludeva: -### l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo della condanna alle spese; • ### l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermare il DI 894/2018 reso dal GDP di ### il ### ovvero, in subordine, condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 4000,00; • Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio Si costituivano gli appellati, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello principale e dibattendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado non meritevole di censure. All'uopo rilevavano che l'istruttoria di primo grado aveva fatto emergere, con certezza assoluta, da un lato che la fattispecie de qua fosse da ricondursi nell'ambito dell'art. 2950 c.c., dall'altro l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione per decorrenza del termine di un anno dalla conclusione dell'affare così come previsto dalla summenzionata normativa. 
Pertanto eccepivano essere destituita di fondamento la censura mossa dall'appellante relativa alla mancata indicazione del dies a quo, giacché ribadivano lo stesso individuato dallo stesso art. 2950 c.c., il quale prevede la decorrenza del termine a principiare dalla conclusione dell'affare [ossia avvenuta alienazione dell'immobile oggetto del contratto di mediazione] così come rivendicavano documentalmente provato mediante deposito, nel corso del giudizio di primo grado, dell'atto di compravendita con annotata registrazione e trascrizione a margine. 
Resistevano alla ricostruzione dei fatti ex adverso prospettata e al presunto doloso occultamento della compravendita dell'immobile, contestando di non aver rifiutato alcuna proposta di acquisto poiché eccepivano che la ### 2 s.r.l. non aveva mai presentato loro alcunché. Sul punto disconoscevano le copie di assegni prodotti dall'appellante in primo grado in quanto carenti della necessaria sottoscrizione (in calce o altrove) dei sigg. ### e ### atti a congetturare fantomatiche proposte di acquisto che gli odierni appellati avrebbero rifiutato, il tutto, senza tuttavia fornire alcuna valida prova che i summenzionati titoli di credito [i quali ben possono essere stati compilati ad hoc] fossero stati effettivamente portati a conoscenza degli odierni appellati. Eccepivano ancora che la prova orale acquisita in prime cure fosse stata resa da persona incapace a testimoniare poiché carente di imparzialità ed avente un'evidente interesse, in N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. quanto il teste si era dichiarato socio della ### 2 s.r.l. 
Contestavano, inoltre, non essere stato provato dall'appellante alcun doloso occultamento, rivendicando, di contro, di aver tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede e in ogni caso rilevavano non sussistere alcun obbligo di informazione in capo alle parti circa l'avvenuta conclusione dell'affare al mediatore e, pertanto, che l'omissione non costituisse un caso di occultamento doloso ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto non un atto dovuto. 
Concludevano chiedendo: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; - in subordine, rigettare l'appello principale con ogni conseguenza di legge e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 426/2023 resa dal GdP di ### - vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore, antistatario. 
Disposta la trattazione scritta del presente giudizio, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza del 17.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui agli artt. 189-352 c.p.c.  3.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. 
Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. 
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). ### devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.   Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza 2973 del 10/02/2006).  4. Ciò posto, nel merito questa giudice ritiene infondati i motivi d'appello con conseguente conferma della statuizione di primo grado per le ragioni che seguono.   Con il primo motivo e sostanzialmente unico motivo d'appello, l'odierno appellante ha impugnato la Sentenza di primo grado contestando la parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione relativa al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.), quest'ultima maturata a seguito dell'attività di mediazione svolta dalla ### 2 S.r.l. per l'incarico di mediazione immobiliare per la vendita dell'appartamento degli appellati ### sito in #### alla via ### n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part.  172 sub 21. 
Nel dettaglio, l'appellante non ha condiviso l'assunto del Giudice per non aver indicato il dies a quo della dichiarata prescrizione del suo diritto di credito alla provvigione derivante dall'incarico di mediazione conferito in data ### e scaduto in data ###, rivendicato con ricorso monitorio depositato in data ###. 
In sostanza l'appellante lamentando di non essere stato indicato il dies a quo del termine di prescrizione di cui all'art 2950 c.c., ha contestato che nella specie la data di decorso del termine per chiedere la provvigione non potesse considerarsi quella della stipula del contratto definitivo di vendita, risalente nella specie al 18.1.2016 - data di trascrizione del rogito compravendita, ma il momento in cui l'appellante società era venuta a conoscenza della compravendita e dunque dal momento in cui era stata estratta la visura catastale in data ###. 
Il motivo è infondato. 
Il diritto del mediatore alla provvigione soggiace al termine di prescrizione annuale ex art. 2950 c.c., il quale decorre dal momento in cui l'affare può definirsi concluso. Tale termine prescrizionale annuale, decorre generalmente dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa, è riferito ai diritti derivanti da determinati rapporti commerciali. La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell'ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell'affare, poiché l'effetto sospensivo riguarda solo l'omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare. 
Considerato che per “affare” debba intendersi ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell'accordo di due o più parti, ovvero un vincolo giuridico da cui derivano obbligazioni a carico delle parti. Di recente con ordinanza n. 9431/2025 la Cassazione Civile ha confermato che la provvigione N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. spetta solo se l'attività di mediazione ha portato alla conclusione di un “affare” valido, inteso come un vincolo giuridico effettivo tra le parti. 
La Cassazione ha ribadito che per “conclusione dell'affare” si intende un'operazione di natura economica che genera un rapporto obbligatorio tra le parti. Questo include anche una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti a realizzare un unico interesse economico. Il diritto alla provvigione sorge solo se c'è identità tra l'affare proposto e quello concluso, anche se le parti originarie vengono sostituite o se l'oggetto e il prezzo subiscono modifiche durante le trattative. 
Fondamentale è che sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o per il risarcimento del danno, come ad esempio un contratto preliminare di vendita di un immobile. Tuttavia, il diritto alla provvigione non può prescindere dalla validità del contratto concluso e dal rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, come la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti immobiliari. In caso di vizi che impediscono la definitiva attuazione dell'affare, il diritto al compenso si perde, come stabilito dall'art. 1757, terzo comma, ###.  ### consolidato della Cassazione Civile stabilisce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo se la conclusione dell'affare è avvenuta per effetto del suo intervento, come previsto dall'art. 1755, comma 1, ###. 
Per ritenere l'affare concluso, deve essersi costituito tra le parti, poste in relazione dal mediatore, un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto (ex art. 2932 ###) o per il risarcimento del danno. Non è sufficiente la sola sottoscrizione di una proposta irrevocabile o un “preliminare di preliminare”, come chiarito dalle ### nella sentenza n. 4628/2015. 
Orbene, dall'esame del modulo prestampato “incarico di mediazione per vendita immobiliare”, nella parte dedicata alla regolamentazione della provvigione dell'agente immobiliare, si evince chiaramente che il diritto al compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta d'acquisto; che per patto espresso il compenso provvigionale sarà dovuto anche nel caso di conclusione dell'affare successivo alla scadenza dell'incarico nei confronti di soggetti/società messe in relazione con il venditore dall'agente immobiliare. (Cfr. “Incarico di mediazione “foliario fascicolo di primo grado n.rg 5582/18 produzione ### 2 S.r.l.) Nella fattispecie in esame, parte attrice si duole del fatto che gli appellati abbiano violato il patto di esclusiva e abbiano, durante la vigenza del rapporto con l'agenzia, rifiutato immotivatamente la proposta di terzo ### (redatta su modulo dell'agenzia immobiliare attrice, doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione ### 2 S.r.l.)), avente ad oggetto l'immobile di cui all'incarico di mediazione immobiliare, e pertanto, ha chiesto il pagamento delle provvigioni che avrebbe guadagnato in caso di conclusione dell'affare. 
Al riguardo, però, la giurisprudenza di legittimità come anzidetto è pacifica e costante nell'affermare che “ Il mediatore acquista il diritto alla provvigione solo quando N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. l'affare sia stato concluso per il tramite della sua opera, a nulla rilevando che l'incarico unilateralmente conferitogli preveda una clausola di esclusiva e che questa sia stata violata dall'intermediario, a meno che il contratto non preveda espressamente l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la provvigione anche nel caso di violazione del patto di esclusiva, essendo inapplicabile, in via analogica, alla mediazione la diversa regola dettata con specifico riferimento al contratto di agenzia dall'art. 1748 cod. civ” (cfr.  9547/2009). È ben possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare. I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. 
Nel caso di specie, tuttavia, manca un'espressa pattuizione che preveda il diritto del mediatore al compenso nel caso di violazione del patto di esclusiva e di irrevocabilità temporanea da parte dei venditori e, pertanto, pur a prescindere dalla maturata prescrizione nulla può ritenersi spettante all'appellante. 
Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse, giacché il rifiuto da parte sua di concluderlo giammai può integrare inadempimento, non foss'altro perché il preponente non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore (cfr. sul punto, ex multis, 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006 e 22357/2010 — che le richiama tutte —). 
Aspetto differente, invece — e, in ogni caso, non venuto neppure in considerazione nella specie, come in appresso si chiarirà —, è la valutazione di vessatorietà (o di manifesta eccessività) di una eventuale clausola che sancisca, in caso di rifiuto dell'affare da parte del preponente, il diritto del mediatore a conseguire ugualmente la provvigione o una penale a carico di quest'ultimo. 
Premesso che in tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha comunque sancito la non legittimità di una clausola che, anche in caso di mancata conclusione dell'affare (per qualsiasi motivo essa sia dovuta), sancisca, sic et simpliciter, il diritto del mediatore al conseguimento della provvigione dovuta in caso di conclusione dell'affare, non strettamente parametrandola all'attività sino a quel momento svolta (cfr. in tal senso Cass. 22357/2010 cit.), nella specie, dall'esame della produzione documentale in atti di parte attrice, non è dato ricavare alcuna clausola di tal fatta, giacché neppure sotto tale diverso profilo l'attrice avrebbe mai potuto rivendicare la provvigione dal convenuto per il sol ingiustificato rifiuto, da ella opposto, a concludere l'affare proposto. 
Di tal guisa, a nulla rileva la proposta di acquisto (doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione ### 2 S.r.l.) asseritamente pervenuta dal terzo ### atteso che dalla documentazione prodotta in primo grado e riprodotta in tale sede ###elemento probatorio in punto di effettiva e certa N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. conoscibilità della stessa nella sfera degli appellati è emersa, peraltro confermata dal solo teste ### socio dell'odierna appellante, la cui testimonianza veniva acquisita nel giudizio di primo grado all'udienza del 6.11.2020 (cfr. verbale udienza del 6.11.2020, fascicolo di primo grado n.rg. 1381/19) e sulla cui incapacità a testimoniare tempestivamente eccepivano gli odierni appellati. 
In secondo luogo, giova rammentare, che l'art. 1755 c.c. radica strettamente il diritto del mediatore alla provvigione alla “conclusione dell'affare”, cosicché quando quest'ultimo sia concluso a prescindere dall'attività del mediatore (e quand'anche in presenza di un patto di esclusiva), la mera violazione del patto di esclusiva non conferisce diritto al mediatore di rivendicare la provvigione. 
Quanto necessariamente chiarito concorre a corroborare quanto premesso, ossia che nella specie la pretesa creditoria dell'appellante fosse all'atto della proposizione del procedimento monitorio (ricorso depositato in data ###) ai sensi del termine annuale di cui all'art 2950 c.c. già prescritto, sia con riferimento alla data di conclusione dell'affare (atto di compravendita stipulato il ### e trascritto in data ###), sia in riferimento alla scadenza dell'incarico di mediazione (30.4.2016), ma in ogni caso per le su esposte ragioni in ogni caso nel merito infondata. 
Stante quanto accertato, l'appello va integralmente respinto. 
Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.  5.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., non essendosi, invece, svolta, nel presente giudizio di gravame, alcuna attività istruttoria, e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). 
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). 
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto N. 8362/2023 R.G.A.C.  n. 8362/2023 r.g.a.c. l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. 
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg.  8362/2023, così provvede: - RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -### le parte appellante al pagamento, nei confronti delle parti appellate delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario; - dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. 
Così deciso in ### 09/12/2025 IL GIUDICE (dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 8362/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

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Giudice di Pace di Terracina N, Sentenza n. 172/2026 del 23-01-2026

... elevazione del verbale opposto; - con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il ### di prime cure ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di un presupposto inesistente (la rinuncia della pretesa creditoria, mai avvenuta); - con il terzo motivo di appello, ha dedotto che il ### di ### ha erroneamente compensato le spese di lite attesa la condotta conciliativa del ### condotta che invero non è stata affatto conciliativa da parte dell'Ente il quale ha riconosciuto semplicemente l'errore commesso dai propri agenti accertatori e dai funzionari solo dopo il deposito del ricorso e la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione eseguita via pec il ###. Nel giudizio di appello così instaurato il ### di ### rimaneva contumace pur se regolarmente citato. All'udienza del 25.2.2025 parte appellante con note di trattazione scritta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello, e la causa il ### veniva introitata per la decisione. ### gravame risulta parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente, in rito, occorre precisare che, dopo l'avvento del d.lg 150\11 (cd, decreto (leggi tutto)...

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N. 6310/2021 R.G.A.C.  ### giudice, dott. ### pronunzia la seguente ### ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c.   nella causa iscritta al n. 6310/2021 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura agli atti, - ### E ### (c.f.: ###), in persona del ### p.t.  - Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 490/2021; Conclusioni: cfr. conclusioni precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 #### ha proposto appello avverso la sentenza n. 490/2021 con la quale il ### ce di pace di ### relativamente al verbale n. ###, emesso dalla ### di ### racina l'8.10.2019, per la violazione dell'art. 157/6 D.Lg.vo 285/92, commessa per aver lasciato la ricorrente in sosta il veicolo di proprietà, citroen tg. ### in zona a pagamento senza esporre il relativo ticket, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla pretesa sanzionatoria da parte del ### opposto, compensando tra le parti, le spese di lite. 
A sostegno del gravame l'appellante - con il primo motivo di appello, ha dedotto un errato riferimento del ### di prime cure, nella parte motiva della sentenza, a circostanze diverse da quelle contenute nel ricorso introduttivo, nonché l'illogicità ed infondatezza della stessa motivazione della sentenza per aver il ### ritenuto che la nota del ### di ### fosse stata prodotta prima della fissazione del giudizio, e che con essa il ### avesse provveduto a revocare la propria pretesa sanzionatoria di cui al verbale opposto rinunciando ad ogni ulteriore diritto connesso alla elevazione del verbale opposto; - con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il ### di prime cure ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di un presupposto inesistente (la rinuncia della pretesa creditoria, mai avvenuta); - con il terzo motivo di appello, ha dedotto che il ### di ### ha erroneamente compensato le spese di lite attesa la condotta conciliativa del ### condotta che invero non è stata affatto conciliativa da parte dell'Ente il quale ha riconosciuto semplicemente l'errore commesso dai propri agenti accertatori e dai funzionari solo dopo il deposito del ricorso e la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione eseguita via pec il ###. 
Nel giudizio di appello così instaurato il ### di ### rimaneva contumace pur se regolarmente citato. 
All'udienza del 25.2.2025 parte appellante con note di trattazione scritta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello, e la causa il ### veniva introitata per la decisione.  ### gravame risulta parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. 
Preliminarmente, in rito, occorre precisare che, dopo l'avvento del d.lg 150\11 (cd, decreto semplificazione riti), gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace rese ex art.7 d.lg 150 \11 vanno introdotti con il rito del lavoro e non con citazione. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità dopo un precedente contrario avviso che non teneva conto della novella legislativa. Ed infatti, nella vigenza dell'art. 23 legge 689 \81 si riteneva che “nei giudizi di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. ###., 10/02/2014, n. 2907). 
Cionondimeno, ha precisato nel tempo la Suprema Corte di ### che: “ con la riforma operata dal ### n. 150 del 2011, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è stato equiparato al rito del lavoro. Con la conseguenza che anche per l'opposizione a sanzioni amministrative è previsto un doppio grado di giudizio” (Così Cass. civ. 15263 \18). Come noto, tuttavia, l'introduzione del procedimento di gravame con rito non corretto non comporta la decadenza dell'appello qualora i termini per la instaurazione del procedimento siano stati rispettati. 
Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione (3.12.2021) e la successiva iscrizione a ruolo (3.12.2021) hanno determinato la instaurazione del giudizio nei termini previsti ex art.  327 c.p.c. (termine lungo semestrale essendo stata la sentenza depositata il ###, e non notificata), e pertanto l'appello risulta tempestivamente proposto.  ### il primo e secondo motivo di appello, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, parte appellante lamenta da un lato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, assumendo che il ### di ### nella stesura della decisione avrebbe fatto riferimento a circostanza del tutto estranea a quella dedotta nel ricorso introduttivo, richiamando una fattispecie di superamento dei limiti di velocità accertata mediante sistemi di controllo elettronico, mentre la controversia ha ad oggetto una sanzione amministrativa per sosta dei veicoli in area a pagamento; dall'altro lato, contesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la stessa sarebbe stata pronunciata in assenza di accettazione da parte della ricorrente ed in difetto di un effettivo annullamento della sanzione amministrativa.   I motivi così congiuntamente esaminati, sono infondati.   Invero, sebbene nel corpo della sentenza di primo grado, il ### di ### abbia impropriamente richiamato circostanze riferibili a fattispecie del tutto differenti da quella oggetto del presente giudizio, tuttavia tale errore descrittivo non incide sulla correttezza della decisione adottata, atteso che il giudizio non è stato definito nel merito della violazione contestata, bensì mediante declaratoria di cessazioni della materia del contendere. 
Quanto a tale declaratoria, dagli atti risulta che nel corso del giudizio di primo grado, il Comune di #####, ha da prima riconosciuto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del ticket in capo alla ricorrente, in quanto titolare di abbonamento per residenti (con deposito nel presente giudizio della nota del 9.9.2021) e successivamente il ### del ### di ### ha provveduto a depositare in atti formale provvedimento di annullamento, in autotutela, del verbale di accertamento impugnato, nota ### Uff. ### del 13.9.2021. Tali atti integrano un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l'eliminazione della pretesa sanzionatoria, il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, presupposto indefettibile dell'azione, con la conseguenza che correttamente il ### di ### ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dovendo pertanto essere rigettati sia il primo sia il secondo motivo di appello nulla rilevando la circostanza che detta documentazione del ### di ### sia stata depositata dopo e non prima la fissazione del giudizio. 
Pertanto il ### di prime cure ha, correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, considerato che la res litigiosa nella pendenza del giudizio risultava essere venuta meno. 
Ed infatti va applicato il principio generale sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “l'annullamento in via di autotutela di un atto, da parte dell'### finanziaria, successivamente alla sua impugnazione, determina la sopravvenienza di carenza di interesse, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 5, 2/07/2008, 18054; Sez. 5, 3/02/2010, n. 2424; Sez. 5, 17/10/2014, n. 22019; Sez. 6 - 5, 07/09/2020, n. 18625), in quanto «il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale» (v. Sez. 5 , 28/12/2018, n. ###) (cfr Cass15432/2022). 
Ed, invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). 
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). 
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). 
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. 
Nel caso in esame il ### di prime cure ha dichiarato la cessata materia del contendere in considerazione del contenuto della nota del ### di ### in atti del 9.9.2021, nonchè della ulteriore nota della ### con cui l'amministrazione, avvedutasi dell'errore palesatosi a seguito degli accertamenti effettuati dal settore contenzioso, ha ritenuto formalmente di revocare in autotutela il verbale emesso dagli agenti accertatori con nota depositata in atti #### del 13.9.2021. 
Ne deriva pertanto che il ### di ### ha correttamente accertato che il verbale impugnato, essendo stato revocato in via di autotutela, era stato già annullato da parte dell'Ente che ha emesso la sanzione (cfr. documento protocollo n. 61140 del 13/09/2021 allegato al fascicolo di primo grado). 
Ne consegue il rigetto del primo e secondo motivo di appello. 
Va invece accolto il motivo di appello inerente le spese di lite. 
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di primo grado, il Tribunale ritiene che, in base al principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico del ### di ### convenuto, atteso che l'annullamento in autotutela presuppone che la sanzione amministrativa oggetto di opposizione fosse stata disposta illegittimamente.   Inoltre il ### di ### ha provveduto a cancellare la anzidetta sanzione successivamente alla presentazione del ricorso in opposizione così come evidenziato dalla parte ricorrente. Di conseguenza la ricorrente è stata comunque costretta ad adire le autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti e da ciò discende che le spese sostenute per l'instaurazione del ricorso giurisdizionale dovevano essere poste a carico del ### di ### racina. Più nello specifico si osserva che l'annullamento/revoca in autotutela del verbale di contravvenzione è avvenuto soltanto in data ###, e cioè successivamente alla notifica del ricorso in opposizione, e quindi l'ente convenuto ha provocato la necessità del processo. 
In parziale accoglimento dell'appello, va quindi condannato l'appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo. 
Ne consegue che va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice compensa le spese del giudizio. 
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi per disporne la compensazione della metà tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello, PQM Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### dia avverso la sentenza n. 490/2021 emessa dal ### di ### depositata il ###, così provvede: - accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado; - conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; - riforma la sentenza impugnata quanto alle spese del giudizio di primo grado, e condanna il ### di ### al pagamento in favore di parte appellante delle spese di giudizio di primo grado, spese che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (CPA e ###; - compensa al 50% tra le parti le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi euro 170,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua ### 22.01.2026 #### n. 6310/2021

causa n. 6310/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Valerio, Gaetano Negro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1043/2026 del 19-01-2026

... aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l'atto di intimazione del 12.5.2010, deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell'art. 395 comm a 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, la doglianza relativa al fatto di aver tratto da un d ocumento u n'informazione prob atoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 5 3.4.2015 relativo all'intimazione di pagamento dell'### l'intimazione di pagamento relativa al credito per l'### configura un vizio da far valere con ricorso per cassaz ione come vi olazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale. 1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l'inesistenza del documento relativo all'atto di intimazione del 12.5. 2010, tanto è vero che nell'atto di appello, alla pag. 9, si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all'irreperibilità del documento nel fascicolo dell'### delle ### e ### mentre aveva puntualmente evidenziato nell'atto di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente contro ### in persona del Di rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato presso i cui uffici a ### via dei ### n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente contro ### e ####; -intimati avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 5013 del 2023 depositata il 06 settembre 2023 non notificata. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal #### 1. La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da ### avverso l'intimazione di pagamento n. ###410323000, emessa dall'### delle ### e notificata il ###, relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008.  2. ### d i ### o, dop o aver esteso il contraddittorio agli en ti impositori, ### delle ### e ### di ### a ### aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l'aveva emessa, della mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all'intim azione e dell 'intervenuta prescrizione o decadenza.  3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello, respinto dalla CGT di II grado della ### che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese.  4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, la ### delle ### si è difesa depositando il controricorso mentre l'### delle ### e il ### di ### a ### sono rimasti intimati.  5. Successivam ente, il ###, il ricorre nte ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato 3 disposto con l'art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l'errore in cui sare bbe incor sa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentale e nella non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale oltre che nell'affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all'epoca della notificazione delle cartelle. 
Il ricorre nte ha soste nuto, in particolare, che la senten za impug nata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all'ICI delle ann ualità d al 2001 al 2008, avendo riconosciuto l'intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell'atto di appello aveva denunziato, la mancanza nel fascicolo dell'### delle ### e ### del docum ento relativo alla notificazione dell'intimazione di pagamento del 12.4.2010 ed il fatto che l'intimazione del 3.4.2015 era riferita solo all'### e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell'### Con lo stesso motivo il ricorrente ha dedotto l'erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'atto prodromico all'intimaz ione di paga mento e la consegu ente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizion e eventual mente maturata in epoca preceden te alla notificazione della cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronun cia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016, secondo cui la definitività dell'atto non modifica il termine di prescrizione del tributo.  1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato.  1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall'art. 360 comma 1 c. p.c. come d educibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente inte nde lamentare nella sentenza impugnata: 4 ### il travisam ento d ella prova documentazione, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all'inesistenza nel fascicolo di ### delle ### e ### dell'atto interruttivo della prescrizione e all'aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell'interruzione della prescrizione dal documento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015; ### la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 3 c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c. laddove ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all' irretrattabilità del credito tributario, anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella.  1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di ver ifica logica della rico nducibi lità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». ( ###. U. n. 5792 del 2024) Ne deriva che la doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l'atto di intimazione del 12.5.2010, deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell'art. 395 comm a 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, la doglianza relativa al fatto di aver tratto da un d ocumento u n'informazione prob atoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 5 3.4.2015 relativo all'intimazione di pagamento dell'### l'intimazione di pagamento relativa al credito per l'### configura un vizio da far valere con ricorso per cassaz ione come vi olazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale.  1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l'inesistenza del documento relativo all'atto di intimazione del 12.5. 2010, tanto è vero che nell'atto di appello, alla pag. 9, si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all'irreperibilità del documento nel fascicolo dell'### delle ### e ### mentre aveva puntualmente evidenziato nell'atto di appello, alla pag. 10, l'erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l'intimazione di pagamento del debito ### 1.6. Il motivo è , dunq ue, inammissibile con riferiment o alla dedu zione dell'inesistenza del documento relativo al l'intimazione di paga mento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere un errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non aveva mai denunciato prima nel corso del giudizio di merito.  1.7. È, invece, fondato con riferimento alla deduzione de ll'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all'### (v. all.  4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l'### 1.8. Il motivo sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata violazione di norme di diritto, è infondato.  ### di II grado, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “### in questo grado di giudizio è stata prodotta la docu mentazione attestante la notifica degli atti pro dromici dell'intimazione di pagamento impugnata con la conseguenz a che la mancata impugnazi one delle cartelle di pagamento e degli altri atti 6 prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è atte nuta alla giurisprudenza della Corte secondo cu i la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo o della cartella relativa al credito tribu tario ogg etto dell'atto di in timazione impugnat o, cristallizza la pretesa tribut aria e pre clude al contribuente di far valere anche la prescrizione anteriormente maturata.  1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fi scale maturato precedente mente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. ### del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs.  n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025). Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa q uestione del re gime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell'art. 2953 1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 e rigettato sotto tutti gli altri profili.  2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 comma 2 del d. lgs. n. 546 7 del 1992 e dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art.  4-novies del d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneam ente d isatteso la sua eccezione di nul lità insa nabile della costituzione nel giudizio di merit o dell'### tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l'inapplicabilità al processo tributario, retto dalla previsione dell'art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. ### del 2019 solo per il processo civile ordinario.  2.1. Il motivo è infondato.  2.2. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria di merito. 
Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il prin cipio gen erale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv.  in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad 8 assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispeci e alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità d i questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità » ( Cass. Sez. U. ### del 2019).  2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle ### di giustizia tributaria di merito come chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativo anche attraverso l'esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all'amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro. 
Afferma, in particolare, la Corte in materia di difesa in giudizio dell'### delle ### e ### che « ### alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone: "### è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentan za e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale d eliberati ai sensi del comma 5 d el presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli 9 riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per i l patroci nio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla ### 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'### delle entrate ### per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, int ende non avvalersi dell'Avvocatura dell o Stato nei giudizi a quest'ul tima riservat i su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad ass umere il patrocinio". Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tun c, che la delibera motivat a è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luog o fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. ###. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonost ante la speci fica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con 10 chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8. Detta soluzione inte rpretativa pare conforme al ### collo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e ### proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 ### sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio ### avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di ### (compresa la fase di appe llo); - liti innanz i alle ### L avoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle ### ( Cass. n. ### del 2019 in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022; Cass. n. 28199 del 2024; Cass. n. 10661 del 2025).  2.4. In sint esi, dunque, non sussisto no ostacoli normativi alla facoltà dell'### delle ### e ### di costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la ### stipulata con l' Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell'### delle ### e ### all'Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell'ente di stare in giu dizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati d el libero foro per le controversie innanzi alle ### tributarie. 11 2.5. ### di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell'### delle ### e ### con avvocato del libero foro nel giudizio di merito che, correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti.  3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 97 comma 4 Cost. censurando la sentenza della CGT di II grado della ### ia n ella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per l' “acompetenza” o il difetto di attribuzione ai sensi dell' art. 21-septies legge 241 del 1990, in capo al soggetto , Dr. Pi ergiorgio ### che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissione e notifica”, aveva provveduto ad emetterla e notificarla. Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 comma 4 Cost., dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo ### all'### delle ### e ###” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente” senza espletamento di concorso pubblico.  3.1. Il motivo è infondato.  3.2. ### al personale trasmig rato dalle società d el gruppo ### s.p.a. all' ### delle ### e Ris cossione del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 secondo cui “ ### conto de lla s pecificità delle funzioni prop rie della riscossione fi scale e delle compet enze t ecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla 12 data di cui al comma 1 il personale delle società del ### con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in serviz io alla data di ent rata in vigo re del presente de creto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricogn izione delle competenze possedu te, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.” 3.3. La norma, contestualmente all'estinzione delle società del gruppo ### s.p.a. ed al trasferimento senza soluzione di cont inuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all'### delle ### e ### ha previsto anche il trasferimento in blocco dei rapporti con il personale, regolati da contratto di diritto privato, stabilendo l'automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell'at tribuzione delle funzioni all'interno de ll'ente a sa lvaguardia delle esigenze d i continuità dell'attività di riscossione.  3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento nella sua veste di dipe ndente trasferito da ### all'### delle ### e ### è stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell'atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l'ente.  3.5. La giuris prudenza della Corte ha, infatti, ripetu tamente affermato l'irrilevanza ai fini de lla validità d ell'atto della riscossion e dell'esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell'atto dall'ente e, comunque, l'irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria. 13 3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell'art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1 973- secondo cui gli accertam enti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, « […] soltanto l'avviso di accertam ento è nullo se non reca la sottoscrizione de l capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di conte stazione de l contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [eq uiparato all'intimazione di pagame nto] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contr ibuente l'onere di provarne la non imputabilità » ( Cass. n. 29293 del 2025 in motivazione; Cass. n. 21290 del 2018; Cass. 4283 del 2010).  3.7. In ogni caso, poi, con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche n ell'ipote si in cui la sottoscrizione e la qual ifica del funzionario delegato, sono stabilite a pena di nullità dell'atto impositivo, ha negato ogni incidenz a sulla validità dell'atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l'ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. 5177 del 2020).  3.8. La senten za impugnato ha fatt o corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello re lativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento 14 richiamando la previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della de cisione sulla sua doma nda di annullamento dell'at to di intimazione impugnato.  4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10, essendo inammissibile e infondato quanto al resto, il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  In parzia le accoglimento de l primo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli alt ri, cassa la sente nza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 10/12/2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Marconi Daniela

M
3

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14200/2025 del 28-05-2025

... ### Avv. ### , in #### dell'### ca, n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione (####) - ricorrente - contro ### delle E ntrate, nella person a del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 427/2017 proposto da: ### e ### quali eredi di ### già socio della società «### do & ### s.n.c.», rappresentate e difese dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) - ricorrenti - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###). - controricorrente - sul ricorso n. 430/2017 proposto da: ### in qualità di socio della società «### & ### s.n.c.», rappresentato e di feso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. (Pec: ###) (leggi tutto)...

testo integrale

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 424/2017 proposto da: Società «### do & ### s.n.c.», nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### , in #### dell'### ca, n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione (####) - ricorrente - contro ### delle E ntrate, nella person a del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###).  - controricorrente - sul ricorso n. 427/2017 proposto da: ### e ### quali eredi di ### già socio della società «### do & ### s.n.c.», rappresentate e difese dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione.  (Pec: ###) - ricorrenti - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###).   - controricorrente - sul ricorso n. 430/2017 proposto da: ### in qualità di socio della società «### & ### s.n.c.», rappresentato e di feso dall'Avv.  ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv.  ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione.  (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i 3 cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###).   - controricorrente - sul ricorso n. 431/2017 proposto da: ### quale socio della società «### & ### s.n.c.», rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv. ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione.  (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###).   - controricorrente - sul ricorso n. 432/2017 proposto da: ### io ### in q ualità di so cio della società «### & ### s.n.c.», rappresentato e difeso dall'Avv.  ### con domicilio eletto presso lo studio del ### Avv.  ### in ### viale dell'### n. 11, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione.  (Pec: ###) - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i 4 cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (Pec: ###).   - controricorrente - avverso le sentenze della ### tributaria regionale del ### sezione stacc ata di ### nn. 3121/40/2016, 3129 /40/2016, 3125/40/2016, 3127/40/2016, depositate tutte in data 19 maggio 2016, e n. 3496 /40/2016, deposit ata in data 6 giugno 2016, n on notificate; udita la relazione delle cause svolte nella pubblica udienza del 9 aprile 2025 dal ### udito il P.M., in persona del ### dott. ### che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per le parti ricorrenti l'Avv.  ### i ### che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi per cassazione; udito per la parte controricorrente l'Avv. ### D'### che ha chiesto il rigetto dei ricorsi per cassazione; ### 1. L'### delle ### di ### con avviso di accertamento emesso a seguito di P.V.C. del 27 ottobre 2009 nei confronti della società «### e ### s.n.c.», aveva recuperato il costo documentato dalla fattura n. 5 del 31 dicem bre 2004, avente un imponibile di euro 13.000,00, oltre Iva detratta pari ad euro 2.600,00, emessa dalla ### 3000 ### a r.l. e relativa ad un'attività di facchina ggio, presumendo l'inesistenza soggettiva ed oggettiva della pr estazione , solo formalmente documentata dalla citata fattura.  2. Da tale avviso emesso nei confronti della società scaturivano degli accertamenti per il reddito di partecipazione dei soci ex art. 5 del d.P.R.  n. 917 del 1986 nei confronti di #### 5 ### e ### (e per questi adesso gli eredi) e ### 3. La so cietà e i soci proponeva no separa ti ri corsi avverso gli a tti impositivi loro notificati e la ### tributaria provinciale di ### li accoglieva, ritenendo che l'### non avesse fornito adeguate prove a sostegno della ricostruzione accertativa operata e non avesse prodotto neppure il PVC ed osservando che dai rilievi della ### di ### si evidenziava che il costo del personale doveva imputarsi alla società e non alla cooperativa, ma che n ulla rilevava in merito all'inesistenza della prestazione di facchinaggio eff ettuata, la quale, pertanto, non poteva essere ritenuta inesistente.  4. ### tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, adita dall'### delle ### con separati appelli, li ha accolti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) er a errata l'affermazione dei primi giudi ci sull'esistenza del la prestazione di facchi naggio, in q uanto l'### aveva dedotto l'inesistenza dell'attività di intermediazione del lavoro svolto dalla società cooperativ a e non l'inesistenza della prestazione di mano d'opera; -) l'### sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti, raccolti nel corso delle verifiche effettuate e come risultavano dal P.V.C., aveva ritenuto, condivisibilmente, la sussistenza di una interposizione fittizia del soggetto co operativa, nello sv olgimento del rapporto di «somministrazione lavoro», posto che vi era stata assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa e quelli della società e che la società cooperativa (che non aveva assolto ad alcun obbligo relativo al ver samento delle im poste dovute, in particolare dell '### aveva l'unico scopo di svolgere la funzione di soggetto interposto, al fine di emettere fatture in favore di terzi i quali traevano il duplice vantaggio fiscale di sostenere un costo documentato dalle fatture e di accumulare credito Iva in realtà inesistente, tuttavia suscettibile di utilizzazione in 6 compensazione o a rimborso e a ciò doveva aggiungersi il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera impegnata, su altro soggetto; -) in tali casi, la società che intratteneva rapporti commerciali con la «cartiera» assumeva il rischio di un eventuale comportamento fraudolento di questa, con la conseguente impossibilità di portare in detrazione le somme versate a titolo di ### poiché rappresentate da documenti contabili illegittimi e con la conseguente indeducibilità del costo del lavoro, poiché costo non determinato secondo le regole del T.U.I.R., in particolare nel caso di specie ove il costo era costituito da una «somministrazione di personale».  5. La società «### & ### s.n.c.», ### e ### quali eredi di ### già socio della società «### & ### s.n.c.»; #### e ### tutti quali soci della società «### & ### s.n.c.», hanno proposto separati ricorsi per cassazione con atti affidati a cinque motivi.  6. L'### delle ### resiste con separati controricorsi.  7. Con ordinanze interlocutorie nn. 21626, 21725 e 21718 dell'1 agosto 2024, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause nn.  427/2017 R.G., 430/2017 R .G. e 43 1/2017 R.G. per l a trattazione congiunta dei ricorsi della società e dei singoli soci.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., la riunione, al ricorso per cassazione iscritto al n. 424/2017 R.G., dei ricorsi nn. 427/2017 R.G., 430/2017 R.G.; 431/2017 R.G. e 432/2017 R.G.  1.1 Ed infatti, benché i giudizi richiamati non investano la medesima sentenza, essi riguardano, tuttavia, provvedimenti fra loro connessi e 7 sono, inoltre, ravvisabili ragioni di economia processuale e configurabili profili di unitar ietà sostanziale e processuale delle controversie, i n presenza di sentenze pronunciate in grado di appello rig uardo a contenzioso litisconsortile (Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., 15 settembre 2022, n. 27158).  2. Deve premettersi che i ricorsi si fondano su cinque motivi del tutto sovrapponibili e che, dunque, appaiono suscettibili di un esame unitario, in ragione della loro sostanziale omogeneità.  3. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, c.p.c., la nullità delle sentenze per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Le sentenze impugnate non avevano assolto l'obbligo della «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», così come non c'era alcun richiamo alle fondamentali «richieste delle parti». Nello specifico, sia in primo, che in secondo grado la società ricorrente aveva contestato all'### finanziario di avere posto in essere un accertamento «valevole erga omnes», nel senso che quell'accertamento non poteva riferirsi specificamente alla società ### e ### s.n.c., ma genericamente a tutte le aziende che in quegli anni avevano avuto rapporti di lavoro con la ### 3000. La parte ricorrente aveva richiesto all'### di fornire le generalità dei dipendenti anonimi, ma tale richiesta era stata disattesa dall'### e il Giudice di appello, contrariamente alla sentenza di primo grado (che sul punto aveva affermato che l'### non aveva dimostrato che gli operai erano comunque dipendenti della società contribuente), non ne aveva fatto alcuna menzione nel testo della sentenza.  3.1 Il motivo è infondato.  3.2 Deve premettersi, in punto di ricostruzione fattuale, che in data 21 ottobre 2009, la ### di ### aveva avviato una verifica fiscale 8 nei confronti della società ### e ### s.n.c., in esito alla quale l'### delle ### aveva notificato l'avviso di accertamento n. ###/2009 per recupero a tassazione del costo di euro 13.000,00 e dell'IVA di euro 2.600,00 relativa alla fattura n. 5 del 31 dicembre 2004 emessa dalla ### 3000 ### a r.l.; contestualmente erano stati emessi gli avvisi di accertamento a carico dei soci (n. ### a carico del socio ### n. ### a carico del socio ### n. ### a carico del socio ### gelis Ter esa e ### a carico del socio ###, p er il maggior reddito di partecip azione nella suddetta società di euro 3.250,00, pari al 25%. Inoltre, come si legge nel ricorso per cassazione nella parte in cui è trascritto il contenuto del ### la ### di ### aveva accertato un'intermediazione di mano d'opera abusiva, in quanto da un lato la società cooperati va sociale, che avrebbe dovuto versare l'IVA addebitata sulle fattur e e le ritenute fiscali trattenute ai dipendenti, di fatto non le aveva versate, pur essendovi obbligata, e dall'altro lato la società committente aveva ottenuto il duplice vantaggio di so stenere un costo per il personale, documentato dalla fattura emessa dalla cooperativa e di vantare un credito IVA inesistente, suscettibile di rimborso. Ciò perché la società cooperativa soc iale era risultata priva di strutture operative e con limitati beni strumentali. Ed ancora, per la ### di ### za i lavoratori avevano effettivamente lavorato presso la società committente , ma pur essendo formal mente alle dipendenze della società cooperativa con contratto di lavoro subor dinato essi avevano svolto la loro attività organizzativa inseriti nell'organizzazione produttiva della società committente. ###, dunque, con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società aveva recuperato il costo della fattura in contestazione di euro 13.000,00, considerando detta somma reddito d'impresa (da euro 59.193,00 dichiarato ad euro 9 72.193,00 accertato) e sul reddito così determinato aveva calcolato l'### dovuta (p er euro 650,00) ed aveva recuperato l'Iv a di euro 2.600,00, in ragione del mancato riconoscimento del credito Iva sulla somma di euro 13.000 ,00, applicando le relative sanz ioni ed emettendo, poi, gli avvisi di accertamenti per il reddito di partecipazione dei soci ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.  3.3 Ciò posto, le sentenz e impugnate, che si caratterizzano per assumere lo stesso iter argomentativo, hanno ritenuto che sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti che riscontravano la sussistenza di una interposizione fi ttizia del soggetto cooperativa (mentre era effettiva la prestazione di facchinaggio resa dai dipendenti asseritamente somministrati dalla società cooperativa), nel lo svolgimento del rapporto di «somministrazione lavoro», posto che vi era assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa e quelli della società e che la società cooperativa (che non aveva assolto ad alcun obbligo relativo al versamento delle imposte dovute, in particolare dell'### aveva l'unico scop o di svol gere la funzione di so ggetto interposto, al fine di emettere fatture in favore di terzi i quali traevano il duplice vantaggio fiscale di sostenere un costo documentato dalle fatture e di accumu lare credito Iva in re altà inesistente, tutt avia suscettibile di ut ilizzazione in comp ensazione o a rimborso e a ciò doveva aggiungersi il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera impegnata, su altro soggetto; inoltre, in presenza di rapporti commerciali con la società cooperativ a, società cartiera, non era possibile portarsi in detrazione l'Iva (in quanto i documenti contabili erano illegittimi), né era possibile portarsi in deduzione il costo del lavoro, che non era stato determinato secondo le regole del T.U.I.R..  3.4 Risulta, pertanto, evidente che le decisioni impugnate assolvono in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui i ricorsi lamentano la violazione, attesa l'esposizione delle 10 ragioni di fatto e di diritto delle decisioni, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo e funzionale alla loro comprensione e alla loro eventuale verifica in sede di impugnazione.  3.5 Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale «il giudice di merito o metta di indicare gli elementi da c ui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).  3.6 Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché e sibisce argomentazioni obiettivamente in idonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, 19881).  3.7 Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dai motivi non appare fondata, dal momento che dalla lettura delle sentenze impugnate risultano chiaramente esposte, anche se in forma concisa, le ra gioni della decisione: i gi udici di secondo grado, sulla 11 premessa del la effettività delle prestazioni di facchinaggi o rese alle dipendenze della società committente, hanno sostanzialmente ritenuto la sussist enza di un'interposizione fittizia della società cooperativa, tenuto conto che la stessa era una società cartiera (dunque soggetto inesistente) e che vi era una assoluta promiscuità tra i lavoratori della cooperativa (soggetto appaltator e) e quelli della società ricorrente (soggetto committente) e che la società cooperativa non aveva assolto al versamento delle imposte dovute e, in particolare, dell'Iva relativa alle fatture che emetteva (e tra questa anche la fattura oggetto di accertamento nella vicenda in esame); in tal modo la società contribuente da un lato aveva conseguito il duplice vantaggio fiscale di sostenere il costo documentato dalla fattura e di maturare un credito Iva che, in realtà, era inesistente, ma suscettibile di essere utilizzato in compensazione o a rimborso e, dall'altro, aveva fatto convergere gli obblighi contributivi della mano d'opera utilizzata per le prestazioni di lavoro in capo ad un altro soggetto (la società cooperativa).  4. Il secondo motivo deduce l'omesso esa me di fatti deci sivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e specificamente della totale mancanza di prove a sostegno delle varie e generiche dedu zioni contenute nell'avviso di accertamento e dell'esistenza di attrezzature che, anche se poche, erano comunque sufficienti per svolgere semplici lavori di facchinaggio, dal che si deduceva come la società cooperativa fosse giuridicamente esistente e realmente operativa, anziché «cartiera», come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata. Elementi decisivi erano dunque la «mancata produzione di atti e/o documenti da parte dell'### aventi ad oggetto il licenziamento da parte della S.n.c. e la successiva riassunzione di operai da parte della ### quale operazione ritenuta rilevante dai ### (che da essa hanno fatto dipendere "il vantaggio, per la società accertata in oggetto, di far convergere gli obblighi contribu tivi della mano d'opera, s u altro soggetto.. ."), 12 nonostante l'### non avesse affatto prodotto in giudizio (benché ripetutamente intimata a farlo) nemmeno un contratto di lavo ro riguardante operai tanto della ### e ### snc, quanto della ### 3000 ### a r.l.». I giudici di secondo grado non avevano considerato che anche se le attrezzature erano poche, in ogni caso esistevano ed erano state utilizzate dagli operai della cooperativa. Non era stata, poi, verificata l'aff ermazione dell'Uff icio, secondo cui la società ricorrente aveva licenziato alcuni suoi operai (i cui nomi non erano stati mai forniti) per farli diventare soci della cooperativa per poi riprenderli al lavoro quali dipendenti di questa.  5. Il te rzo motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, prim o comma, n . 5, c.p.c., costituito dalla antieconomicità dell'ipotizzata interposizione di mano d'opera e dalla presunta creazione ad hoc di una società cooperativa che si faceva carico, in luogo della società ricorrente, degli oneri fiscali previdenziali gravanti sui vari lav oratori. In parti colare, la società ricorrente aveva utilizzato il lavoro di facchinaggio per il solo anno 2004 e la ### 3000 era una ### preesistente ed operante da anni in quel settore, peraltro dotata di specifica autorizzazione ottenuta dalla stessa ### delle ### Non era stato considerato il mancato «vantaggio» eco nomico per la società derivato dall'utili zzo di altri lavoratori in aggiunta ai propri dipendenti interni, in quanto la società ricorrente, per supplire al picco stagionale registratosi nel 2004 nella lavorazione dei prodotti ortofr utticoli, si era servita della società cooperativa solo per qualche settimana, sostenendo un costo di appena 13.000,00 euro, a fronte di un costo annuale sost enuto per le retribuzioni ai propri lavoratori assunti a tempo inde terminato, di 311.593,00 euro, come risultava dai bilanci prodotti nei giud izi di merito, con la conseguenza che non poteva esserci alcuna convenienza economica a creare una apposita cooperativa al fine di trasferire su di essa i cos ti gravant i su compensi di soli euro 13.000,00 e 13 corrispondenti ad appena lo 0,04% dei salari corrisposti dalla società ricorrente al proprio personale interno.  6. Il quarto motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi dell a controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.  civ.. I giudici di secondo grado, in particolare, non avevano considerato che la società committente, e quindi il socio di questa, non poteva rispondere delle omissioni fiscali della cooperativa per tre motivi: a) perché la cooperativa non era una «cartiera» ma un soggetto vero ed operante, che fatturava operazioni vere e non false (come avevano affermato sia l'### delle ### che il giudice d'appello); b) perché la co operativa era una ### (co me aveva affermato la stess a ### riconosciuta ufficialm ente tale dalla stessa ### delle ### dopo apposita istruttoria, per cui la committente si era rivolta ad essa con fiducia anche in virtù del riconoscimento erariale; c) perché trattandosi di rapporto di breve durata e per importi marginali rispetto ai co sti sostenuti dal la società partecipata per proprio personale dipendente interno, la medesima, qualora avesse davvero mai dovuto vigilare, non aveva mai saputo, né avrebbe potuto sapere, né avrebbe avuto i mezzi per saper e che la cooperativa era inadempiente nell'assolvimento dei propri obblighi fiscali, né l'### ave va mai provato il contrario.  7. Il sec ondo, terzo e quar to motivo, che devo no essere tratt ati unitariamente perché strettamente connessi, sono inammissibili, in quanto, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, conver tito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 co d. civ., cioè un «fa tto» costitutivo, 14 modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 2988 3), e non, in vece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rapp resentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), così, nel caso in esame, dove i ricorrenti hanno dedotto come fatti omessi la totale mancanza di prove a sostegno delle deduzioni contenute nell'avviso di accertamen to; l'esistenza della società cooperativ a; la mancata considerazione che anche se le attrezzature er ano poche, in ogni cas o queste esistevano ed erano state utilizzate dagli operai della cooperativa; la mancata verifica del licenziamento da parte della società ricorrente di alcuni suoi operai (i cui nomi non er ano stati mai fo rniti) per farli diventare soci della cooperativa per poi riprenderli al lavoro quali dipendenti di questa, ed, infine, l'antieconomicità dell'interposizione di man o d'opera e della creazione di una apposita società cooperativa sulla quale fare gravare il carico fiscale previdenziale dei lavoratori.  7.1 Il « fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diver so del la controversia, e deve, altresì, esser e stato «oggetto di discussione tra le parti»: deve trattarsi, qu indi, necessariamente di un fatto «controverso», contestato, non dato per pacifico tra le parti. È utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla 15 sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti» (cfr. anche Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).  7.2 Si tratta di motivi, in realtà, che, all'evidenza, mirano a contrastare la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla gravità, precisione e concor danza degl i elementi indiziari posti a base dell'avviso di accertamento a supporto delle riprese, tali ritenuti dai giudici di secondo grado e che sulla base degli stessi hanno accertato che la società cooperativa fosse una società cartiera e che pertanto non avesse effettivamente prestato l'attività di intermediazione oggetto del contratto di appalto stipulato con la società committente e ciò senza prescindere dalla circostanza che, comu nque, gli indizi offerti dall'### finanziaria non devono assumere i connotati di prove certe e che la ### tributar ia regi onale ha specificamente elencato gli elementi indiziari sulla base dei quali ha fondato il proprio convi ncimento e ha leg ittimamente effettuato la propria valutazione di merito in ordine alla congruità delle presunzioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento.  8. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.  14, co mma 4 bis, del la legge n. 5 37 del 1993, nel la formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012; degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. I costi risultanti da operazioni soggettivamente inesistenti erano deducibili se sul piano oggettivo sussisteva l'inerenza della prestazione all'attività d'impresa del beneficiario. Nel caso i n esame non era stata mai messa in discussione né la reale effettuazione dell'operazione, né la sua inerenza all'attività esercitata dalla società ricorrente, né l'### aveva fornito il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti), 16 circa l'inesistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.  8.1 Il motivo è infondato.  8.2 Ed invero già questa Corte ha affermato con riguardo all'Iva che tocca all'acquirente di beni o al committente di prestazioni di servizi che invochi il diritto di detrazione dell'iva assolta o dovuta provare che ricorrono i presupposti per fruirne (tra varie, Corte di ###, 18 luglio 2013, causa C -78/12, "E vita-K" ### punto 37), con il conseguente corollario che grava sulla contribuente l'onere di provare che qu elli intercorsi co n la so cietà cooperativa siano rappor ti contrattuali di appalto. È in tal caso, difatti, che potrebbe sostenere che l'intero corrispettivo previsto rientri nella base imponibile dell'iva e, quindi, affermare la correlativa detraibilità dell 'impos ta assolta o dovuta.  8.3 Ed invero, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare schermato da quello di appalto, anche dopo il d.lgs. n. 276 del 2003 (che non ha eliminato la figura della sommin istrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960), séguita ad incorrere in nullità e ciò conforma anche la sorte del contratto fra lavoratore e somministratore ed incide ai fini dell'IVA e dell'### e restando irrilevante, a tali fini, la richiesta del lavoratore, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., di costituire il rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808; Cass., 7 dicembre 2018, n. ###; Cass., 10 dicembre 2019, n. ###).  8.4 Anche quanto all a pretesa per l'### la pretesa scatu risce dall'esclusione della deducibilità dei costi sos tenuti dalla società contribuente per le prestazioni dei lavoratori formalmente dipendenti dalla società co operativa, facend o leva sulla confi gurazione come appalto del rapporto con questa intercorso; laddove, a fronte dell'onere per il fisco di provare l'esistenza di un reddito imponibile e la qualità di 17 debitore del contribuente, spetta a quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza di componenti negativi da dedurre (cfr. Cass., 18 febbraio 2017, n. 5079).  8.5 Rileva, dunque, ancora una volta il ra pporto intercorso tra le società come appalto, oppure somministrazione irregolare. Qualora si ravvisi la somministrazione nulla per mancanza di forma scritta, visto che i lavor atori per legge sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che ne utilizza effettivamente le prestazioni, è destinato a rimanere fermo il principio, det tato in relazione alla disciplina precedente, secondo il quale soltanto sull'utilizzatore gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal rapporto di lavoro, sicché egli non può portare in deduzione ai fini ### quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs.  446 del 1997 (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808, in motivazione).  8.6 Ma anche negli altri casi di somministrazione nulla, in cui occorre che sian o i lavoratori a chi edere ed ottenere la conversione sopra specificata, i componenti in questione non sono deducibi li, p er mancanza di certezza, deri vante appunto dalla nullit à del titolo giuridico da cui scaturisce la relat iva obbl igazione patrimoniale. E , come già precisato da questa Corte, che il requisito della certezza dei costi sia predicabile anche in tema di ### si evince dal richiamo che l'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 fa all 'art. 2425 c.c. e, pe r conseguenza, ai requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico (Cass., 19 aprile 2017, n. 18808, sempre in motivazione).  8.7 Né è prospettabile l'applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del decreto leg ge n. 16 del 2012 , come convertito, co n modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che implicitamente ammette la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di 18 servizio direttamente utilizza ti per il co mpimento di atti o attività integranti reato contravvenzionale (in termini, Cass., 4 marzo 2013, 5342), benché l'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 configuri «nei confronti dell'utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavor o da parte di sogget ti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti», appunto un reato contravvenzionale. E ciò a causa ancora una volta della mancanza di certezza dei costi, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. ###; Cass. 20 aprile 2016, n. 7896; Cass., 17 dicembre 2014, 26461).  8.8 Si tratta di principi che sono stati confermati, più di recente, sia con riguardo all'### (cfr. Cass., 17 novembre 2021, n. ###, secondo cui «in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabil e prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini ###, sia in relazione all'### (cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7440, che ha statuito che «in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavorato ri per in validità del titolo giuridico dal qu ale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini ### né può assumere rilevanza l'azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto»).  8.9 Invero, come precisato da questa Corte, una volta venuta meno l'efficacia giuridica della fatturazione, per la nullità dei contratti fra la società interponente e la società interposta (così nel caso in esame, dove rileva il contratto di appalto stipulato tra la società cooperativa e 19 la so cietà contribuente), viene meno anche la deducib ilità dei costi fatturati e l'onere della prova rigorosa del le componenti di costo riferibili in concreto alla sola forza lavoro incombe su colui che invoca la deduzione (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22020 e, più di recente, Cass., 19 aprile 2024, n. 10648).  8.10 Ciò posto, nel caso in esame, dove i giudici di secondo grado hanno accertato l'inesistenza della prestazione di intermediazione di manodopera svolta dalla società cooperativa (soggetto appaltatore) nei confronti della società ricorrente (soggetto committent e), va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono (contratto di somministrazione di manodopera irregolare schermato da quello di appalto), non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA e ai fini ### (nella vicenda in esame, infatti, non si discute della deduzione dei costi co n riferimento alle ritenute d'acconto); manca, infatti, la certezza dei costi, comunque necessaria ai fini dell'applicazione della disposizione invocata dai ricorrenti.  9. Per q uanto esposto, il ricorso va rigettato e i ricor renti vanno condannati al pagamento delle spese processu ali, so stenute dalla ### controricorrente e liquidate come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, («### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti»), nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M. 20 La Corte dispone la riunione al ricorso n. 424/2017 R.G., dei ricorsi nn. 427/2017 R.G., 430/2017 R.G.; 431/2017 R.G. e 432/2017 R.G.; rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della ### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell' art. 1 3, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2025 e, a seguito di riconvocazione, il 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Caradonna Lunella

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