testo integrale
##### di #### in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 /2020 R.G.
TRA ### CF ###, nella sua qualità di marito della deceduta sig.ra #### CF ###, nella sua qualità di figlio della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di figlia della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di madre della predetta deceduta; #### CF ###, nella sua qualità di fratello della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; elettivamente domiciliati in ### via ### 43 , presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta in calce al ricorso ### E ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce alla memoria costitutiva ### NONCHE' ### S.P.A. (partita IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### in #### alla ### 16 ### in atti. #### Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto in data ### e ritualmente notificato alle convenute, i sig.ri ### (C.F. ###), nella sua qualità di marito della deceduta #### (C.F. ###), nella sua qualità di figlio della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di figlia della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di madre della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di fratello della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F. ###) nella sua qualità di sorella della predetta, tutti rappresentati e difesi dell'avv. ### convenendo in giudizio lo ### di ### A.S.P. di ### in persona del legale rappresentante p.t., e la Casa di riabilitazione ### in persona del legale rappresentante p.t., deducevano che: in seguito al decesso della sig.ra ### gli odierni istanti hanno preventivamente adito il ### di ### mediante procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 761/2016 r.g.; il giudizio, caratterizzato da ritardi dovuti all'omesso deposito della relazione da parte del primo ### si concludeva soltanto dopo la sostituzione del dott. ### con il dott. ### medico legale, che in data ### depositava telematicamente la relazione definitiva; dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di ### si può affermare che la storia clinica della paziente si suddivide in tre momenti fondamentali: il primo, riguardante il ricovero presso l'### di ### (###, il secondo, riguardante il ricovero presso l'### di ### il terzo, relativo al ricovero presso la struttura convenzionata di riabilitazione della ### di ### con riguardo al primo ricovero, si evidenzia che, a causa dell'infortunio domestico occorso in #### alla sig.ra ### giorno 12/07/2015, la stessa era trasportata d'urgenza con il servizio di autoambulanza del 118 presso l'### di ### al fine di effettuare rx; all'esito dell'accertamento strumentale la paziente era dimessa e trasferita presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di frattura basicervicale femore destro; per la particolarità del trauma subito, era programmato intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante sintesi con chiodo endomidollare ### 3; l'intervento (inizialmente fissato per il giorno 15 luglio) era eseguito il successivo 17/07/2015; nella fase post operatoria, sin dal risveglio, la paziente manifestò da subito segni di stanchezza e stordimento; in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai familiari, da parte del personale sanitario fu sempre risposto che tali sintomi erano del tutto normali in quanto associabili alla fase post operatoria; dopo l'intervento, le condizioni di salute della sig.ra ### subivano un progressivo peggioramento per poi precipitare giorno 20 luglio, allorquando, alle ore 10,45 circa, mentre era in compagnia della figlia ### smetteva improvvisamente di parlare e la mandibola assumeva una posizione innaturale; nonostante quella sintomatologia così evidente e ricollegabile, verosimilmente, secondo le linee guida, ad una ischemia in atto, da parte dei sanitari nulla fu fatto per prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente; alle ore 12.15 circa, dopo altre due ore, giungeva in ospedale il marito della sig.ra ### sig. ### il quale notava che la moglie non stava affatto bene, non riusciva a masticare e le cadeva il cibo dalla bocca; il predetto allarmava gli infermieri, ma questi, ancora una volta, lo tranquillizzavano; alle ore 13.20 (dopo altre tre ore dalla manifestazione ischemica delle ore 10:45 circa), le condizioni di salute della sig.ra ### precipitavano improvvisamente; le persone che erano presenti riferivano che sembrava fosse in coma; veniva finalmente disposto un controllo mediante Tac all'encefalo; alle ore 15:00, dopo altre 5 ore, giungeva il referto della Tac che confermava l'ischemia celebrale con deviazione della rima buccale con ipostenia brachiale sinistra; la sig.ra ### restava ricoverata nel reparto di ### senza alcuna cura sino alle ore 17.25, allorquando, per come si legge in cartella, veniva finalmente attuato il trasferimento presso il reparto di ### dell'ospedale di ### alle ore 18:15, da ### la paziente giungeva in ### a ### a mezzo autoambulanza del 118; soffermandoci sul ricovero della sig.ra ### presso lo ### di ### da esso si ricava il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla sig.ra ### nonché la causalità giuridica tra il danno e la sua risarcibilità; con riferimento al ritardo diagnostico e all'omesso trasferimento della paziente entro la tempistica prevista dalle linee guida, si eccepisce la responsabilità professionale dello ### di ### nel caso de quo, ciò che emerge è una sostanziale discrepanza fra i tempi raccomandati dalle linee guida (4-5 ore) ed i tempi realmente constatati nella vicenda clinica della signora ### (oltre le 9 ore); si apprezza il notevole ritardo che si è consumato nell'approntare una corretta diagnosi, sino a ridurre considerevolmente le possibilità terapeutiche praticabili nella fattispecie, nonostante la stessa sig.ra ### si trovasse già in ospedale; l'enorme ritardo ha condotto la signora ### verso una severa forma di ischemia, descritta, al momento dell'accettazione nel reparto di ### del PO di Cs del 20/7/2015, in: “vasta lesione ischemica cortico sottocortico insulo temporo frontale destra” paresi centrale del ### nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra”, nonché, al momento delle dimissioni del 25/07/2015, in: “emiplegia facio-brachio-crurale sinistra”; oltre a tali dati anamnestici, a comprovare ulteriormente la responsabilità dei sanitari dello ### di ### contribuisce la circostanza che, al momento dell'accettazione della paziente presso l'### di ### proprio a causa dell'inutile decorso del tempo, fosse oramai pregiudicata la possibilità di intervenire con trattamento trombolitico; nessuna condotta omissiva può essere imputata ai sanitari della divisione di ### di fatto esclusa dal ### l'ischemia (per gravità) iniziò a manifestarsi non alle ore 13:20, come riportato nella cartella dell'### di ### bensì molto tempo prima, ad esempio alle ore 10:45 come dichiarato dagli istanti e come riportato nella cartella clinica dell'### di ### ciò che emerge dalla disamina della cartella clinica dello ### di ### è, senza dubbio, la totale assenza di “annotazioni”; in nessuna parte del documento, infatti, si fa accenno alla somministrazione di terapie salva vita né, tantomeno, ad attività sanitarie dirette al monitoraggio della paziente nel periodo post operatorio, dal 17/7/2015, data dell'intervento chirurgico; le uniche annotazioni si rinvengono il giorno 20/7/2015, quando alle ore 13:20 l'ischemia si aggrava e le condizioni di salute della paziente precipitano irrimediabilmente; con riguardo al terzo ricovero, giorno 25 luglio, la paziente veniva dimessa da ### e trasferita, a spese e cure dei familiari, presso la ### che accettava il ricovero della paziente ritenendo la propria organizzazione sanitaria adeguata allo scopo; durante la degenza erano somministrati soltanto dei farmaci mentre nessun'altra terapia era praticata alla paziente; stando al racconto dei familiari, vi era come l'impressione che la struttura si trovasse in quel momento carente di personale adeguato; la de cuius sudava tanto e mangiava pochissimo, aveva bruciore e tanto fastidio al punto da piangere ogni volta che urinava; questa difficoltà ad urinare è durata diversi giorni; nonostante la loro richiesta, nessun neurologo venne a visitare la sig.ra ### anzi, era impedito ai parenti di portare un medico esterno alla struttura specialista in neurologia; la giustificazione di chi lavorava all'interno della clinica, infermieri e medici, era che la paziente era pigra e non aveva voglia di collaborare; la sig.ra ### in tutti quei giorni era sempre in dormiveglia; la sig.ra ### riferiva sempre forti stati di ansia sia prima che durante il sonno, ma nessuno psicologo era venuto a visitarla; dopo tante notti insonni, giorni di inappetenza e sofferenze sempre più crescenti, la mattina del 19 agosto la sorella ### andava in clinica verso le ore 10,00 e le riferivano che la sig.ra ### dopo aver fatto colazione aveva avuto diversi episodi di vomito (in cartella vengono riportati soltanto due episodi, quello delle 9.00 e quello delle 13.00, e con la dicitura “vomito alimentare”); intorno le ore 15,30 arrivarono in clinica ### (la figlia) e ### (la madre); i presenti riferivano che la sig.ra ### era irrequieta, sudava in continuazione e presentava segni di tremore accompagnati da dolori all'addome; alle ore 16,20 circa, la sig.ra ### sentitasi male, veniva trasferita d'urgenza nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di ### dove non le prestarono alcuna cura adeguata; soltanto alle ore 20.10, dopo molte ore dall'ischemia, da ### la paziente viene trasferita d'urgenza presso l'### di ### da parte dell'### andrà risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale causato alla ### dall'ischemia che, secondo le tabelle di invalidità permanente, si attesta in una percentuale dal 71 all'80%; da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente.
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi “la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per il quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli, nonché iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”; per l'effetto, condannarsi le convenute, sia con riguardo al danno iure hereditatis che al danno iure proprio, al risarcimento del danno secondo le tabelle del ### di Milano, edizione 2018, ovvero, ### di ### edizione 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20/07/2015, con condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese già sostenute, incluso quelle dei procedimenti di ATP e di mediazione.
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi per come richiesto la chiamata del terzo ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis co 5 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del suddetto terzo; nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e, come tale non meritevole di accoglimento, con vittoria di spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, ed in relazione alla richiesta di chiamata in causa del terzo, per il caso di accoglimento della domanda spiegata nei confronti della resistente ### s.r.l., dichiararsi e ritenersi la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare, a tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e/o, comunque, ordinarsi e condannarsi la compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla resistente ### s.r.l. ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare alla parte attrice anche con riferimento alle spese di lite e accessori.
Stante la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06/05/2020, assegnando al terzo un termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte resistente notificasse il ricorso, in uno al decreto, alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del terzo chiamato.
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla ### s.p.a., in p.l.r.p.t., in data ###, come da ricevute pec allegate, la ### s.r.l., nel riportare pedissequamente il ricorso introduttivo del giudizio, il decreto di fissazione udienza, la propria memoria costitutiva e il decreto con il quale, autorizzata la chiamata in causa, si fissava la nuova udienza del 6.5.2020, conveniva in giudizio la predetta terza chiamata compagnia assicurativa rassegnando le medesime conclusioni di cui in memoria.
Con comparsa di risposta ex art. 702-bis c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con tutte le conseguenze di legge; accertarsi la carenza di legittimazione passiva dell'### di ### e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; rigettarsi il ricorso nei confronti dell'### di ### poiché infondato in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, accertarsi la responsabilità della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti; in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso della condotta dei sanitari della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto l'### di ### sia condannata a pagare in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese di lite.
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ###ni s.p.a., in p.l.r.p.t., la quale chiedeva statuirsi e dichiararsi che la compagnia assicurativa andava estromessa dal giudizio sommario attivato come prosecuzione del giudizio di ATP già svolto; statuirsi e dichiararsi che il presente giudizio sommario è comunque improcedibile poiché attivato oltre il termine perentorio dei 90 giorni dal deposito della ### statuirsi e dichiararsi che il procedimento è improcedibile e nullo nei confronti di ### s.p.a. che non è stata parte nel procedimento di ### statuirsi e dichiararsi che il diritto di cui al contratto di polizza della S.r.l. ### con ### è ampiamente estinto per intervenuta prescrizione; statuirsi e dichiararsi che nessun rimborso sarà dovuto da ### in favore della ### S.r.l. per le spese legali; statuirsi e dichiararsi che ### s.r.l. va condannata a pagare a ### s.p.a. le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.06.2020, a seguito di richiesta delle parti, il precedente Giudice sul ruolo concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I ricorrenti, con le note conclusionali depositate il ###, nel precisare le proprie conclusioni, chiedevano condannare le convenute al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, per come dettagliatamente calcolato nelle note, con il favore delle spese di lite da liquidarsi con distrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### e, in particolare, chiedevano, in via principale, che il danno da perdita parentale venisse liquidato per intero, secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti, iure proprio in favore dei prossimi congiunti, parti ricorrenti, e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima; in via del tutto subordinata, nel caso il giudice avesse voluto identificare il danno non già con la perdita di un risultato, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. Ad ogni modo, qualora ritenuto necessario, precisavano di non opporsi alla nomina di un consulente d'ufficio al fine di confermare quella quantificazione già fornita in termini percentuali dal CTP degli attori.
Con ordinanza del 25.5.2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che, in materie richiedenti conoscenze tecnico-specialistiche è possibile disporre una ctu non solo deducente, ma anche percipiente e che si può sempre disporre, ove lo si ritenga opportuno, una nuova ctu; ritenuto, dunque, opportuno disporre ctu medico-legale, previa formulazione dei quesiti, provvedeva alla nomina di un consulente d'ufficio.
Le parti, dopo aver depositato note conclusionali, autonome e distinte dalle note in sostituzione di udienza, precisavano le conclusioni e la causa, in data ###, veniva assunta in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ASP di ### in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (### Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. ###).
Parimenti dicasi con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla medesima parte resistente. Si rileva, innanzitutto, come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dall'ASP di ### debba essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione - ###, sentenza del 16.02.2016, n. 2951).
Nel caso di specie, parte ricorrente, stante le deduzioni ed eccezioni dei resistenti, in allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2, produce dai nn. 3 a 12, facendo seguito alla richiesta di ### compagnia assicurativa della AO di ### (cfr. all. 3 memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte ricorrente), certificato di morte della sig.ra ### del 25.08.2015, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del ### di ### dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.09.2015, con autenticazione di sottoscrizione, sottoscritto da ### nella quale la medesima dichiara che a seguito di decesso della madre, gli eredi legittimi erano ### marito, ### e ### figli; certificato di famiglia storico del 14.09.2020, rilasciato dal Comune di ### da cui risultano, oltre alla de cuius, anche i predetti soggetti. I ricorrenti allegano anche il certificato di stato di famiglia storico, del 7.09.2020, rilasciato dall'anagrafe del Comune di ### da cui risultano i seguenti soggetti: ### deceduto, #### deceduta, ##### e #### anagrafe del predetto Comune, in data ### rilascia a richiesta anche certificato di residenza da cui risulta che la sig.ra ### nata a ### era ivi residente ### Sono, altresì, allegati i certificati di residenza di ### nata a ### ed ivi residente in Via dei ### 8, int. 5, datato 7.9.2020; ### nata a ### ed ivi residente in via ### 2 Trav. 11, datato 7.9.2020; ### nato a ### ed ivi residente in Via dei ### 19, int. 2, datato 2.9.2020 e ### nata a ### ed ivi residente ###via preliminare, si ritiene priva di pregio, indi meritevole di rigetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla terza chiamata ### s.p.a., la quale lamenta il non aver partecipato al giudizio di ### “La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008).
Peraltro, trattandosi di fatti avvenuti nel 2015, rispetto al caso di specie, non trova applicazione la cosiddetta legge ### sicché i ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., “iscritto all'NRG 761/2016”, non avevano l'obbligo di convenire in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice.
Non applicandosi la cosiddetta legge ### va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa “per non essere stato introdotto il giudizio di merito nel termine di giorni 90 dal deposito della perizia”.
Il principio è stato graniticamente affermato dalla Suprema Corte: “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. civ., sent. n. 28994/2019).
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rileva che il consulente d'ufficio, dott. ### incaricato nel procedimento di ATP promosso dai ricorrenti in conseguenza del decesso della sig.ra ### avvenuto in data ### presso l'U.O. di Rianimazione dell'### di ### nel sintetizzare, in base alla documentazione in atti, la storia clinica della sig.ra ### relaziona che al primo accesso, alle ore 11.57 del 12.07.2015 presso il ### dell'### di ### per sospetta frattura del femore destro, aveva poi fatto seguito successivo trasferimento all'### di ### per il ricovero presso l'U.O. di ### In data ###, richiesti esame Rx del torace, consulenza cardiologica e diabetologica, quest'ultima evidenziava uno scompenso glicometabolico con disidratazione ipertonica per cui veniva prescritta reidratazione e ripristino dell'equilibrio idrosalino, passaggio a terapia insulinica a 4 somministrazioni, mentre quella cardiologica non evidenziava patologie di pertinenza cardiaca in atto. ### prosegue evidenziando che “In data ### la ### viene sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro. Null'altro viene segnalato in cartella clinica sino alle ore 13.20 del 20.07.2015 quando la paziente presenta deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Viene pertanto richiesto, ed eseguito, esame TC urgente dell'encefalo che evidenzia un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore. Alle ore 15.00 del 20.07.2015 la ### viene sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale viene proposto immediato trasferimento presso reparto di ### o neurologia. Dopo ripetuti tentativi telefonici per reperire istituto ospedaliero atto al proposto ricovero ed individuata nell'U.O. di ### dell'### di ### struttura atta ad accogliere la paziente, alle ore 17.25 del 20.07.2015 la stessa lascia l'### di ### per il trasferimento in ambulanza al nosocomio cosentino. Alle ore 18.15 del 20.07.2015 la ### giunge nel reparto di ### dell'### di #### obiettivo all'ingresso segnala una paresi centrale del VII nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra. Stabilizzate le condizioni cliniche della paziente seppur in assenza di miglioramenti dell'obiettività neurologica, eseguito in data ### esame TC di controllo dell'encefalo che evidenzia vasta lesione ischemica cortico - sottocorticale insulo - temporo - frontale destra, la ### viene dimessa il ###, per essere inviata in riabilitazione estensiva extraospedaliera, con diagnosi di ischemia cerebrale insulo temporo parietale di destra, ipertensione arteriosa, diabete mellito. In pari data la ### viene ricoverata presso la ### di ### struttura per la riabilitazione neuromotoria in Paola”. Esaminata anche la cartella clinica di detta struttura riabilitativa, il CTU ripercorre il quadro clinico della paziente, sino al 19.08.2015, allorquando, verificatisi episodi di vomito alimentare, crisi tonico clonica con perdita di coscienza, alle ore 20.10 del 19.08.2015, la ### veniva ricoverata presso l'U.O. di Anestesia e ### dell'### di ### all'esito del quale decede.
Esaminata, dunque, tutta la documentazione, il CTU nominato, al fine di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice in sede di ATP volti a individuare profili di responsabilità professionale, nelle proprie considerazioni medico legali afferma: “Non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015. In caso contrario la mancata somministrazione della terapia eparinica costituirebbe sicuramente un elemento di responsabilità professionale in quanto sarebbe concausa determinante nel verificarsi dell'episodio ischemico verificatosi in data ###”. ### prosegue affermando che “relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neuorologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente.
Va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015. Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”. ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio. Se fosse poi accertata e dimostrata documentalmente la mancata somministrazione dell'eparina nel post operatorio non v'è dubbio alcuno che costituirebbe un elemento di responsabilità professionale che sicuramente andrebbe a modificare le valutazioni medico legali espresse…” il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio … Relativamente alla gestione della paziente durante il periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### si ribadisce l'insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. Afferma il dott. ### che un episodio di ematuria in terza giornata in paziente cateterizzata è cosa frequente e non richiede alcun approfondimento clinico potendo essere risolta con la semplice somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro. ### corrisponde alla presenza di sangue nelle urine ed è la manifestazione clinica di un'emorragia avvenuta potenzialmente in ogni punto dell'apparato urinario: rene, pelvi renale, uretere, vescica, prostata, uretra. È sempre necessario eseguire appropriati esami per accertarne la causa. … Nel caso della signora ### è pur vero che alcuni esami non potevano essere eseguiti in quanto cateterizzata ma è altrettanto vero che non fu eseguito nessuno di essi”. Relativamente, poi, all'episodio di agitazione notturna verificatosi presso il ### il ### e ripetutosi il ###, rispetto al quale il dott. ### muove note critiche ritenendoli episodi tali da non destare particolare preoccupazione, il dott. ### afferma: “si rammenta al dott. ### che non si trattò di una notte insonne ma di una vera e propria agitazione notturna e si rammenta allo stesso dott. ### che l'assistenza di un paziente colpito da ictus dopo la stabilizzazione della condizione clinica ad opera dell'unità operativa d'emergenza ha lo scopo e soprattutto la responsabilità di prendere in carico il paziente avendo cura in particolar modo di valutare lo stato di salute dello stesso, valutare attentamente eventuali comorbilità, accertare sotto il profilo diagnostico eventuali potenziali complicanze che si possono e/o si stanno verificando al fine di predisporre i necessari interventi atti a riportare le condizioni cliniche dell'assistito alla stabilità clinica. Per tale motivo lo stato di agitazione (non singolo episodio) era meritevole di una maggiore attenzione clinica, sicuramente meritevole di una valutazione specialistica neurologica e non meritevole della semplice somministrazione di terapia ansiolitica.
Così come per le stesse motivazioni era bisognevole di adeguati accertamenti, ai fini di una diagnosi differenziale per l'esclusione di eventuali comorbilità, gli episodi di vomito alimentare. Nessun approfondimento clinico e diagnostico fu posto in essere per le su citate manifestazioni cliniche…. non v'è alcun dubbio che la gestione clinica della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 è sicuramente inadeguata ed insufficiente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Inadeguata ed insufficiente gestione che ha sicuramente influito negativamente sulle già precarie condizioni di salute della stessa determinando una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente. Tale inadeguata gestione non è da escludere che, seppur in assenza comunque di dati certi, abbia avuto un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ###”. In risposta, dunque, alle osservazioni mosse dal CTP della casa di cura ### il CTU ha concluso affermando: “alla luce di dette considerazioni si ribadiscono le valutazioni espresse ammettendo sotto il profilo medico legale che le criticità gestionali riscontrate, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire seppur in termini di concausalità nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. all. 4 - CTU risposte critiche a CTP - fascicolo parte resistente ###.
Tra la documentazione allegata dai ricorrenti si rinviene la cartella clinica n. 2652, anno 2015, rilasciata dallo ### “### di Paola” - ### di ### e ### relativa al ricovero della sig.ra ### avvenuto in data ###, ore 15.43, con diagnosi clinica di entrata “### femore dx”, e sue dimissioni il ###, ore 17.25.
Nella sezione relativa a “diagnosi accertata” è riportato “### basicervicale femore dx, lesione ischemica cerebrale”. In cartella viene riportata la data e la natura dell'intervento, ossia “17.7.2015 Riduzione e sintesi con chiodo EM gamma 3”. Nel diario clinico di detta cartella si rinvengono le consulenze, diabetologica e cardiologica espletate, per come riportate dal CTU dott. ### nominato in sede ###data ###, alle ore 13.30 si registra “deviazione rima buccale con ipotonia arti superiore sinistra. TC encefalo urgenti”; alle ore 14.40 “visionato referto TAC encefalo eseguito in urgenza. Si richiede consulenza internistica urgente; alle ore 15 si ritiene necessario il trasferimento in reparto di ### ore 15.30 si registra “si effettuano ripetuti tentativi telefonici per organizzare trasferimento c/o reparto di ### ore 16.30, come da accordi telefonici con il dott. ### si organizza il trasferimento c/o il reparto di ### di Cosenza…ipostenia avambraccio e mano sinistra, deviazione emirima buccale, eloquio conservato, respirazione autonoma” (cfr. pagg. 7-8 cartella clinica all. 2 ricorso introduttivo). Nella richiesta di trasferimento, datata 20/07/2015 16:45, trasmessa a mezzo fax alle ore 15 e 19, nella sezione diagnosi è riportato “ictus ischemico in paziente operata per frattura di femore”, servizio richiesto “trasferimento U.O. neurologia Cosenza”, “urgente”. Nella successiva “richiesta trasferimento secondario pazienti”, datato 20.07.2025, ore 17.15, nella parte relativa al trattamento è registrato “inchiodamento endomidollare per f. femore; clexane 4000 …”. Nella scheda di dimissioni (cfr. pag. 28 cartella clinica all. 2 ricorso), si registra la data del 20.7.2015, ore 17:25.
È allegata la cartella clinica dell'U.O. Complessa di ### dello ### ospedaliero dell'### di ### n. 15062, anno 2015 da cui risulta il ricovero in data ###, ore 18.15, con dimissioni il ###, ore 12.30. La diagnosi di entrata ivi riportata è “ictus”, mentre quella di uscita “ischemia cerebrale …”. Nella sezione della cartella “eventi che hanno portato al ricovero attuale si registra “### alle ore 10.40 è comparsa emiparesi sin. La paziente è stata sottoposta a TC cranio e quindi trasferita presso la nostra U.O.” Nella cartella infermieristica, alla voce “diagnosi di ingresso” si rileva “ischemia cerebrale”, “diagnosi di dimissione ischemia cerebrale insulo temporo - paretale destra, ipertensione arteriosa - diabete mellito”.
Si rinviene in atti cartella medica n. 2573 del 25.7.2015, rilasciata dalla clinica “### - riabilitazione neuromotoria”. Il ricovero, avvenuto il ###, con la diagnosi di accettazione “ischemia cerebrale insulotemporoparietale ds frattura femore ds tratt. chirurg.”, mentre la data di dimissione è il ### con la seguente diagnosi “La pz viene trasferita tramite 118 c/o ### soccorso ### di ### per crisi …” (cfr. pag. 2 cartella S. ### all. 4 al ricorso).
È allegata la cartella clinica n. 16574, anno 2025 rilasciata dalla U.O. complessa di anestesia e rianimazione (terapia intensiva), dello stabilimento ospedaliero dell'### di ### La diagnosi di ricovero, avvenuto il ###, ore 20:10, provenienza P.S. di ### è la seguente “stato soporoso in pregresso ictus”, “diagnosi all'ingresso insufficienza cardiorespiratoria e neurologica in paziente con pregressa ischemia cerebrale”, data delle dimissioni 21/08/2015, ora 06:50. Diagnosi di uscita episodi tachicardia ventricolare, con evoluzione in FV…”, esito “exitus”. Nella sezione “anamnesi patologica prossima e motivo del ricovero: 19.08.2015. La pz giunge in P.S. proveniente dal P.O. di ### accompagnata dai sanitari del 118 per stato soporoso in pz con riferita crisi convulsiva (crisi riferita dal medico di guardia della clinica riabilitativa ### in cui la pz era degente). Al nostro arrivo pz soporosa, pupille isocoriche, isocicliche, con RFM presente allo stimolo doloroso, movimenti finalistici arti sup. dx. Grave insufficienza respiratoria con valore di ### 79%.
Si procede a ioT, si accompagna in sala TC per TC encefalo di controllo e dopo l'esame diagnostico si trasferisce nella nostra UOC per le cure del caso”.
È allegato verbale di mediazione, relativo all'istanza presentata il ###, con esito negativo, stante l'assenza dell'A.O. di ### e di #### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziavano che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
È allegato atto di variazione generica n. polizza 1/52534/65/747259312/1, stipulata dalla ### s.r.l. con la ### ove la data dell'effetto di variazione è il ###, la data di scadenza della polizza 31.12.2015, con frazionamento premio annuale, con tacito rinnovo, con scadenza prima rata 31.12.2015, premio annuo in euro 4.400,00. Si specifica in detto estratto che al contratto era stato assegnato il nuovo numero di polizza 747259312 che sostituiva il precedente numero ###32. Nella parte relativa alla descrizione del rischio, la compagnia assicurativa attesta che “### è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'### nella sua qualità di Esercente in centri di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (###”, “garanzie prestate ### di garanzia - responsabilità civile verso terzo (R.C.T.). Si specifica che l'assicurazione valeva fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di: “per ogni sinistro 1.000.000,00, con il limite di 1.000,000,00 per ogni persona; per danneggiamento a cose e animali euro 1.000.000,00”; ### verso i ### (R.C.O.), per ogni sinistro euro 1.000.000,00, per ogni dipendente con limite di euro 1.000.000,00”.
All'art. 11 delle condizione speciali di assicurazione, datate 30.12.2010, rubricato “### di cura private - ricoveri - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”.
All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio annuo euro 4.000,00; atto di quietanza dell'11.01.2019, relativo al pagamento del premio annuale di polizza; atto di regolazione premio del 30.5.2018, sottoscritto il ###, di euro 3.599,18; atto di regolazione premio dell'11.04.2019, per il periodo 31.12.2017 al 31.12.2018, di euro 3.599,18; schema informazioni riservate all'agenzia recanti i medesimi dati generali già indicati e con indicazione effetto quietanza del 31.12.2019 e scadenza polizza al 31.12.2020; atto di quietanza datato 3.1.2020; atto di regolazione premio del 6.4.2016, per il periodo 31.12.2014 al 31.12.2015, di euro 3.599,18. ###. ### in data 30 gennaio 2020, inoltrava mail alla ### avente ad oggetto “### s.r.l. c. eredi ### - sinistro n. 1- 8101- 2019- ### del 21/08/2015” con la quale trasmetteva in allegato la documentazione relativa al sinistro indicato in oggetto. Evidenziava che, con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, gli eredi della signora ### deceduta il 21 agosto 2015, chiedevano il risarcimento dei danni ritenendo la ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente.
Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###.
Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al decesso, in anamnesi affetta da diabete da 20 anni, ipertensione arteriosa, allergia ai farmaci antidolorifici, esaminata la documentazione medica in atti, evidenziano che, ricoverata presso l'ortopedia dell'### di ### era “posta in terapia con ### 4000 U.I. fl s.c. / die + soluzione fisiologica 5000 + antra, tachipirina al bisogno. Il ### venivano richiesti: Rx torace, consulenza cardiologica e diabetologia. La consulenza diabetologia eseguita subito, evidenziava uno scompenso glico-metabolico con disidratazione, per cui veniva prescritta reidratazione e passaggio a terapia insulinica per quattro somministrazioni die. Il ### era richiesta consulenza anestesiologica per intervento. Una consulenza cardiologica non evidenziava patologie in atto, in particolare l'esame EGG non registrava fibrillazioni atrio-ventricolari. Il 17/7 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore dx. Il ###, alle ore 13:30, comparve la deviazione della rima buccale e ipostenia emisoma sn. Era eseguita una TAC encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica (scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con verosimile appiattimento dei solchi locoregionali). Non segnalata la presenza di versamento emorragico. - si richiedeva controllo TAC a distanza di 24 h. Alle ore 15:00 del 20.7.2015 effettuava consulenza internistica che proponeva il trasferimento immediato presso reparto di ### o Neurologia”. … trasferita alle ore 17.25 presso il reparto di ### dell'### di ### dove giungeva alle ore 18.15 del 20.7.2015. ### obiettivo, all'ingresso, segnalava una emiplegia sn. “Esame neurologico: nervi cranici VII paralisi a sin di tipo centrale - arti superiori - forza - sinistro - plegia - inferiori - forza - destro - impotenza funzionale da frattura - sinistro - grave paresi … sensibilità: ipoestesia emisoma sin … 21.07.2015 “paziente vigile, collaborante, emiplegia sinistra”. Era richiesto ecodoppler vasi epiaortici che evidenziava “ispessimento medio-intimale a carico della biforcazione con regolare regime di flusso. Arterie vertebrali pervie con regolare regime di flusso”. Il ### effettuava controllo TAC dell'encefalo che rilevava una vasta lesione ischemica corticosottocorticale insulo temporo frontale dx per cui, essendo stabilizzate le condizioni cliniche con emiplegia sn, dopo tre giorni era dimessa, il ###, per essere trasferita in terapia estensiva, presso la ### di ### di ### con la diagnosi di: “### sn da ictus ischemico, ipertensione arteriosa, diabete mellito. Al ricovero i sanitari della casa di ### rilevavano clinicamente uno stato di normalità”. ### passano, poi, all'esame della cartella clinica redatta durante il ricovero della ### presso la ### di ### di ### rilevando come dalla stessa emerge: “il 27/7/ 2015 comparsa di ematuria per cui viene instaurata terapia antibiotica con ### 500. Il 29/ 7/2015 rimuove il catetere vescicale; Il 19/8 viene segnalata uno stato di ansia generalizzato, soprattutto notturna. Ore 9.00 vomito alimentare.
Ore 13.00 nuovo episodio di vomito. Esame obiettivo neurologico invariato. Alle 16.45 presenta episodio convulsivante con crisi tonico-clonica e perdita di conoscenza. Si somministra valium i.m. e si trasferisce la paziente tramite 118. Alla 20.10 del 19/8 la sig.ra ### viene trasferita presso l'U.O. di anestesia e rianimazione del nosocomio di ### All'ingresso del reparto appare soporosa con pupille isocoriche, isocicliche, RFM presenta allo stimolo doloroso grave insufficienza respiratoria con valori di Sp02 79%. Si procede a intubazione. Reparto di anestesia ### in reparto con ### ventilata con ossigeno-terapia, sedata. Dopo una serie di manovre rianimatorie, alle 6.50 del 28/8/15 si constata l'exitus”.
Dopo tale excursus, i consulenti hanno disquisito sull'importanza della terapia eparinica, affermando che “la trombosi venosa profonda e le conseguenze cardiopolmonari che ne conseguono, rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo si impone la necessità di una profilassi anti-trombo-embolica nel trattamento dei pazienti sottoposti a terapie conservative o chirurgiche, ortopediche o traumatologiche. ### della terapia di profilassi con eparina, necessaria per la riduzione del rischio trombo embolico legato a fattori di rischio individuali, in questo caso, non è chiara per la mancanza di una scheda infermieristica, dove viene segnalata la somministrazione giornaliera dell'eparina, anche se è stata riportata come terapia praticata, al momento del trasferimento presso l'### di ### “### 4000 U.###” nella scheda stilata dai sanitari di Paola”.
Anche il collegio peritale nominato nel giudizio di merito, come il dott. ### CTU in sede di ### rileva una carenza documentale nella cartella clinica dell'ospedale di ### e, dunque, la difficoltà di accertare i tempi di somministrazione dell'eparina.
Tuttavia, i consulenti affermano: “comunque, l'eventuale omessa impostazione corretta della terapia antitrombotica, mediante eparina frazionata sottocutanea, non si ritiene possa essere la causa diretta dell'evento trombotico, bensì dello scompenso metabolico, ipertensione arteriosa e stress operatorio. ### previene essenzialmente la trombosi venosa profonda e, quindi, l'embolia polmonare.
Ancora la profilassi con eparina è necessaria per la prevenzione dell'ictus cerebrale embolico dovuto a fibrillazione atriale. Dalla documentazione cardiologica agli atti non vi è evidenza di fibrillazione atriale”.
Nella propria discussione e considerazioni medico - legali, i consulenti, pur rilevando che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, ciononostante ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio.
Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto ritenevano non emergere “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###.
Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15” e fino all'effettuazione delle “necessarie indagini la paziente non sarebbe rientrata nella finestra temporale necessaria. Pertanto, l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”.
Al contrario, i consulenti hanno ravvisato delle carenze nell'operato della struttura S. ### sostenendo che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###.
Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### ci permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico.
La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”.
Hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. Non avendo elementi per conoscere le probabili patologie a corredo del quadro sintomatologico delle sopravvenute comorbilità, insorte durante la degenza fino all'exitus, perché non diagnosticate, non è possibile a questo collegio poter fornire una quantificazione alla perdita di chances di sopravvivenza”.
Il collegio peritale, poi, alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice e di parte convenuta ### risponde che “pur in presenza di una deplorevole condotta della gestione della cartella clinica, riguardante la parte infermieristica delle trascrizioni farmacologiche, tralasciando anche l'importanza della eparina a basso peso molecolare nel determinismo dell'ictus, non si può dimostrare che non siano stati somministrati farmaci antiaggreganti dal momento che in cartella essi sono annotati all'ingresso e sul foglio di trasferimento come terapia in corso. Gli accertamenti sieroematici, cardiologici e radiografici risultano eseguiti, come pure gli accertamenti TC che hanno permesso di diagnosticare l'ictus e predisporre, nei tempi che ha richiesto la mancanza di posti e disponibilità di altre strutture specialistiche, di trasferire la paziente (come annotato in cartella clinica già alle 15.30, trovando accessibilità alle 16:30 presso l'### di ###.
In merito alla gestione della paziente da parte della ### di ### il collegio non identifica nessuna causalità diretta tra morte della paziente e il ruolo della struttura sanitaria, bensì riscontra la sussistenza di evidenti profili di responsabilità in termini di negligenza e imperizia per carente e inadeguato apporto medico-specialistico di tipo diagnostico di fronte al molteplice corredo sintomatologico comparso alla paziente durante la degenza. Si conferma pertanto, sulla base alla preponderanza dell'evidenza, che tale condotta abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle condizioni di salute determinando una perdita di chances”. In ordine poi alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”. ### peritale, convocato a chiarimenti, resi per iscritto, ritenendo sostanzialmente di aver già risposto a quanto richiesto dalle parti in sede di formulazione delle osservazioni, con riguardo ai chiarimenti chiesti dall'avv. ### in ordine all'esistenza o meno di un piano terapeutico e alla modalità di somministrazione di terapie cardiologiche e diabetologiche durante il ricovero della de cuius, il Collegio ha ribadito che “in cartella è ben documentato che in data ###, per scompenso glico-metabolico e disidratazione, era stata prescritta terapia insulinica ed eseguiti i controlli clinici specialistici, sierologici, radiologici e cardiologici, previsti dai protocolli, in preparazione all'intervento principale, consistito nella riduzione chirurgica della frattura basi cervicale del femore dx con sintesi di chiodo endomidollare gamma 3. Successivamente la paziente ha continuato ad assumere gli stessi ipoglicemizzanti per via orale sia al ricovero a ### e sia alla casa di cura S. ### Per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”. Ribadiva nuovamente che, anche nel caso di deplorevole assenza in cartella del diario infermieristico, si riteneva più possibile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano. ### peritale proseguiva affermando che “in merito al “colpevole” ritardo di trasferimento della paziente per trattamento, dalla cartella clinica si apprende che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Era pertanto richiesto, e subito eseguito, un esame TC urgente dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore”.
I ### nel ripercorrere ancora una volta la vicenda clinica a partire dal manifestarsi del primo sintomo ischemico, affermano che: “dalla stessa cartella si evince che alle ore 15.00, dello stesso giorno, la ### veniva sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale era predisposto immediato trasferimento presso reparto di ### È trascritto in cartella che, da quel momento, siano stati effettuati dagli stessi sanitari ripetuti tentativi telefonici per reperire un istituto ospedaliero adatto più vicino (riportato in cartella) per affrontare la patologia in atto e soltanto alle 16:30 perveniva la disponibilità al ricovero presso l'U.O. di ### dell'AZ. ### di ### Struttura con U.O. Neurologica idonea ad affrontare quella patologia cerebrale. Alle ore 17.25 partiva dall'### di ### per il trasferimento in ambulanza 118 al nosocomio cosentino e alle ore 18.15 del 20.07.2015 la paziente giungeva nel reparto di ### dell'### di ### … Si conferma pertanto che, sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico”.
Con riguardo poi alle contestazioni mosse dal ### dott. ### per la ### s.r.l., il Collegio replica che “tali affermazioni non trovano alcun reale riscontro nella succinta cartella clinica n. 2573 del 25/7/2015 dove, a fronte di 25 giorni di ricovero, sono rilevati e riportati nel diario clinico i parametri per soli 10 giorni in 3 pagine (pressione arteriosa frequenza cardiaca e glicemia e somministrazione di farmaci). Non vi è traccia di programmi riabilitativi e di protocolli con report di esercizi e schemi terapeutici rieducativi con valutazioni quotidiane che la paziente avrebbe eseguito quotidianamente. Né di visite specialistiche e di accertamenti strumentali”. Ancora una volta, i consulenti rilevano profili di criticità nella gestione della paziente, evidenziando: “la struttura sanitaria, che non è un ambulatorio di fisiokinesiterapia, come affermato in udienza, bensì un ### con ricovero di pazienti fragili che, oltre a valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa, dovrebbe disporre per ogni degente, seppur indirettamente, nel corso del ricovero, anche la possibilità di poter diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso una rete di consulenze specialistiche e accertamenti strumentali per la individuazione per eseguire diagnosi di patologie che si potrebbero appalesare durante la degenza. Tutto ciò al fine di predisporre i più adeguati trattamenti terapeutici o trasferirla ed evitare o ridurre le complicanze, le sofferenze e gli inevitabili peggioramenti dello stato di salute già invalidato dalla patologia neurologica. Dal diario clinico, emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7/2015 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” empiricamente con farmaci sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale.
Il ### compare, infine, una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### dove giungeva affetta da grave insufficienza cardio-respiratoria. ### dopo soli 2 giorni dal ricovero giunge all'exitus per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e dissociazione elettromeccanica in assenza di una diagnosi eziologica certa. Sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene, più probabile che non, che la mancanza di un corretto approccio e approfondimento clinico e diagnostico-terapeutico, durante la degenza della ### sulla base del corredo sintomatologico evidenziato, possa aver pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato sul piano diagnostico e successivamente terapeutico e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”.
Con riguardo alla quantificazione della perdita di chances, in risposta a quanto già osservato da parte attrice, i consulenti affermano che “nel determinare eventuale possibilità di conseguimento di risultato favorevole, in assenza di elementi diagnostici certi, assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, si ribadisce e si conferma il parere valutativo in termini percentuali che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale al di sotto del 50%”.
Nella terza risposta ai chiarimenti il Collegio ribadisce già quanto affermato in ordine alle tempistiche.
Va evidenziato che la fattispecie in esame è stata oggetto di due ### che hanno entrambe escluso la responsabilità della convenuta A.S.P. di ### e riconosciuto un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
La domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”, va rigettata. ### nominato in sede di ATP ha evidenziato che “non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die.
Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015… relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neurologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente… Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”. ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” … il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio”.
Anche la CTU espletata nel presente giudizio ha accertato che “l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”.
Sebbene “l'operato dei sanitari di Paola” sia “carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, i nominati ### ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto non ravvisano “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15”.
Dunque, entrambe le CTU espletate escludono responsabilità della convenuta A.S.P. di ### Nonostante le evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione dell'eparina, il CTU dott. ### evidenzia che “nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” e che “non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio”.
Anche il Collegio peritale nominato nel presente giudizio ha rilevato, nei chiarimenti resi, che “per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”, ritenendo più probabile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano, dopo aver esposto, nella ### che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica che, comunque, è ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio”. ### espletate e le riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio appaiono condivisibili, anche con riguardo agli ulteriori profili inerenti all'A.S.P. di ### incluso il rilevo dei ### secondo cui, “sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico” e quello del CTU dott. ### secondo cui “la tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ### espletate, che si ritiene di condividere, pervengono alle medesime conclusioni non solo in ordine all'esclusione della responsabilità della convenuta A.S.P. di ### ma anche con riguardo al riconoscimento di un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
Come evidenziato dal CTU dott. ### “va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della ### di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
Parimenti, dalla CTU espletata nel presente giudizio emerge che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”.
I ### hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”.
Le conclusioni delle CTU espletate sono ulteriormente rafforzate dalle sopra riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio.
Va precisato che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (cioè la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante… Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.” (Cass. civ. n. 28993/19). “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta)” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025).
La domanda di perdita della chance “può ritenersi implicita in una certa richiesta dell'attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance …, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024). “Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, ### n. 8107 del 06/04/2006).
Nell'atto introduttivo del procedimento in epigrafe i ricorrenti chiedono l'accertamento, “iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”, dopo aver dedotto che “da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente”, in quanto “tali comportamenti hanno aggravato le condizioni di salute della paziente, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state evitate ovvero, a tutto voler concedere, avrebbero avuto conseguenze meno gravi”.
Non appare dubitabile che i ricorrenti, in seguito ad una CTU che, nel procedimento di A.T.P., aveva espressamente riconosciuto, a carico della ### di ### S. ### di ### una “riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. pag. 14 del ricorso), non abbiano inteso riferirsi alla chance, su cui parametrare il chiesto risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio.
In ogni caso, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, gli attori hanno espressamente precisato la domanda anche con riguardo al danno parentale, “in subordine, di perdita di chance”, esponendo che “in subordine, nella denegata ipotesi si voglia inquadrare la condotta della convenute come causa di un evento di danno incerto, la questione dovrà essere trattata nell'ambito della perdita di chance”.
Anche qualora la si consideri non una mera precisazione della domanda, ma una sua modificazione, essa è ammissibile, attesa la formulazione della domanda in via subordinata, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, sulla base di fatti costitutivi già dedotti nell'atto introduttivo. “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 28/11/2019; ### U, ### n. 12310 del 15/06/2015).
Infine, nelle note conclusionali depositate il ###, gli attori ribadiscono che “in via del tutto subordinata”, chiedono “il risarcimento del danno da perdita di chance”, deducendo che “in tale ipotesi, il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50% (###” e che “il danno secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti dovrà essere liquidato iure proprio in favore dei prossimi congiunti e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima”.
La giurisprudenza di merito ha ormai consolidato il riconoscimento del danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova che, in assenza dell'errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi.
In particolare, la lesione del diritto del congiunto di godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa.
In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga.
Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale.
Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance perduta, quindi riducendo alla medesima gli importi calcolati applicando le predette ### del ### di ### (cfr. ### di Avellino, ordinanza del 20-03-2025).
La perdita di chance è risarcibile anche se inferiore al 50%.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, ### n. 7195 del 2014), “pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile. Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto "giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente, o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su”.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli attori nelle note conclusionali depositate il ###, secondo cui nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance “il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50%”, i ### nel presente giudizio hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”.
Va rimarcato che nella CTU espletata nel procedimento di A.T.P. si accerta che “non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
In ordine alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### nel presente giudizio hanno invece quantificato la perdita di chance collocandola “al di sotto del 50%” Sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti e delle CTU espletate, considerando anche l'età della vittima al momento del decesso (60 anni) e le già “precarie condizioni di salute” della paziente, “in presenza di rilevanti preesistenze”, si ritiene di quantificare la perdita di chance nella misura del 40%.
Applicando le tabelle attualmente vigenti elaborate dal ### di ### per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, si ottengono i seguenti importi: 1) con riguardo al coniuge ### di anni 59 all'epoca del decesso della moglie, deceduta a 60 anni, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, giusto certificato allegato di residenza della famiglia abitante in ### in via ### 1 e considerato che la deduzione compiuta dagli attori a pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., contenente l'esplicito riferimento alla convivenza con la vittima del marito ### e dei figli ### e ### non è stata contestata dalle controparti nella prima difesa successiva, si ottiene l'importo di € 308.969,00; 2) con riguardo al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 160.351,00; 5) con riguardo al fratello ### di anni 53 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo al medesimo, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 6) con riguardo alla sorella ### di anni 56 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 7) con riguardo alla sorella ### di anni 54 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 8) con riguardo alla sorella ### di anni 46 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 69.618,00.
Alla luce delle esposte considerazioni, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance nella misura del 40% delle somme sopra calcolate, con conseguente importo di: 1) € 123.587,60 in favore di ### 2) € 132.974,00 in favore di ### 3) € 129.845,20 in favore di ### 4) € 64.140,40 in favore di ### 5) € 26.488,80 in favore di ### 6) € 26.488,80 in favore di ### 7) € 26.488,80 in favore di ### 8) € 27.847,20 in favore di ### Sui predetti importi, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (21.08.2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulle somme che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (21.08.2015), devono essere poi via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulle somme già attualizzate in sentenza (quindi sui predetti importi). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto i predetti importi risultano già attualizzati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori.
In base agli atti di causa, la domanda di garanzia è meritevole di accoglimento e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata nella memoria di costituzione depositata il ###. “La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo” (Cass. civ. n. 10598/2001). “Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto” (Cass. civ. n. 50/2004). “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. civ. 17834/2007). “Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (Cass. civ. n. 6296/2013). “In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso” (Cass. civ. n. 18317/2015). “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ. 11581/2020).
Peraltro, la ### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziava che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Dunque, qualora si ritenga che la citata missiva, ricevuta il ###, contenga la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria dei danneggiati, esplicitando la volontà dei medesimi di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, essa ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione.
In caso contrario, deve rilevarsi che la prescrizione non è nemmeno iniziata a decorrere, non risultando un'esplicita richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, non decorrendo il termine di prescrizione anzidetto dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 11581/2020; Cassazione civile ### II sentenza n. 2971 del 31 gennaio 2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”).
Dalla mera lettura del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato il ### nel proc. n. 761/2016 R.G., in cui la relazione tecnica risulta depositata soltanto il ###, non emerge, comunque, che nello stesso gli attori abbiano formulato esplicite, concrete e dirette richieste risarcitorie nei riguardi della ### s.r.l., con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso, avanzate soltanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il ###.
Si rammenta, altresì, che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Sulla scorta di tutto quanto rilevato ed argomentato, si rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”.
In accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori.
La soccombenza parziale di parte attrice e le oggettive particolarità e complessità della fattispecie e delle relative questioni giuridiche (Cass., ordinanza n. 4360/2019) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché rispetto al procedimento di mediazione.
Le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., atteso l'esito delle stesse, vanno poste per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t. P.Q.M. ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 36 /2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”; 2) in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi: -€ 123.587,60 in favore di ### -€ 132.974,00 in favore di ### -€ 129.845,20 in favore di ### -€ 64.140,40 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 27.847,20 in favore di ### il tutto oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva; 3) in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori; 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al procedimento di mediazione; 5) pone le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t. ### lì 28.10.25 Il Giudice dott.
causa n. 36/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Maurizio