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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 648/2025 del 29-05-2025

... particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la ### ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse (Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio 2018). 4.2) Quanto al merito dell'appello proposto da ### deve osservarsi quanto segue. Preliminarmente si rileva come non sia in contestazione tra le parti l'appartenenza del ### in esame alla categoria ### e conseguentemente la scadenza al decorso dei sette anni dalla sottoscrizione avvenuta in data 25 giugno 2001. A fronte di tale circostanza deve accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza impugnata sul punto laddove ritiene che in mancanza di indicazione di dies a quo della decorrenza la domanda di rimborso del buono sia sine die e non decorra la prescrizione. Al riguarda giova osservare come (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati #### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 338/2024 R.G., promossa da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ###; APPELLANTE ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e Avv.  ### APPELLATO per la riforma della sentenza n. 292/2022 resa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024. 
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 maggio 2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art.  352 c.p.c. pag. 2/13 FATTO E DIRITTO 1)Con sentenza n. 292/2022 pubblicata in data 21 dicembre 2022, integrata in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Sulmona decideva in ordine a domanda proposta da ### di rimborso nei confronti di ### s.p.a. di n.1 buono fruttifero postale cartaceo n. 1006895214 sottoscritto in data 25 giugno 2001 presso l'### di ### per un capitale di lire 10.000.000, oggi € 5.156,57.  1.1) Riferiva l'attore che il buono recava la dicitura ### pari facoltà di rimborso, ma che non aveva né nella parte frontale né nella parte retrostante, nessuna indicazione circa la serie di appartenenza e di emissione, né indicava alcun prospetto di interessi che il capitale sottoscritto avrebbe maturato alla scadenza.  1.2) Nella parte retrostante del buono era indicato che lo stesso non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità.  1.3) Tuttavia evidenziava l'attore come sul fronte e retro del buono non era indicato il periodo di compiutezza dell'ultimo periodo indicato, né vi era un timbro per individuare la serie di appartenenza, la maturazione degli interessi e la data necessaria quindi al fine del calcolo della prescrizione del buono fruttifero.  1.4) Si rilevava infine come l'ufficio postale non avesse consegnato il ### (###, così venendo meno ai suoi obblighi contrattuali.  1.5) Narrava l'attore, non avendo mai fatto richieste in precedenza, di essersi recato alle ### in data 08 ottobre 2021 per chiedere il rimborso del buono, ma che tanto gli era stato negato adducendo che era intervenuta la prescrizione.  ### inoltrava quindi reclamo il 14 ottobre 2021, che non veniva accolto dalla ### specificandosi però in quella sede che il buono apparteneva alla serie “###”.  1.6) Pertanto l'attore iniziava la presente causa per ottenere il rimborso di euro 19.625,36 di cui € 5.164,57 a titolo di capitale ed € 14.460,79 a titolo di interessi maturati in relazione al buono postale fruttifero del tipo in esame. pag. 3/13 Si chiedeva accertarsi il mancato decorso della prescrizione e l'inadempimento contrattuale per mancata informazione da parte delle ### e mancata consegna del ### con condanna al pagamento della somma sopra specificata. 
In via subordinata si chiedeva la condanna al pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. o ancora in via ulteriormente subordinata a titolo di arricchimento senza giusta causa, con vittoria di spese.  1.2) Si costituiva ### eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso decorrente dalla scadenza del buono. 
Rilevava l'appellata convenuta in primo grado la informazione circa tutte le caratteristiche dei buoni fruttiferi in esame mediante apposita pubblicazione su ### e con affissione su avvisi appositi nei locali delle ### aperti al pubblico, nonché mediante possibilità di informazione presso personale degli ###, ritenendo quindi la domanda infondata anche nel merito. 
Svolta istruttoria solo documentale la causa veniva decisa con la sentenza impugnata.  2) ### di primo grado. Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda nei limiti sotto indicati.  2.1) In merito all'eccezione di prescrizione il primo giudice rilevava che se non era indicato con precisione il dies a quo della decorrenza della prescrizione, questa non cominciava a decorrere e pertanto il buono postale fruttifero era da ritenersi rimborsabile sine die.  ### 19 dicembre 2000 imponeva all'art. 6 la consegna al cliente della FIA ove era indicata la scadenza del titolo. 
Il primo giudice riportava poi la giurisprudenza sulla natura negoziale della sottoscrizione del rapporto con ### con il buono fruttifero postale.  2.2) Nel caso di specie osservava il primo giudice che ### aveva omesso di apporre la tabella con indicazione della durata del buono e non aveva consegnato il ### e che i buoni come quelli di specie della serie ### riportano solo il valore nominale ma non la data di scadenza e nemmeno in quello in esame la serie di appartenenza, cosicchè era impossibile per il cliente recuperare le informazioni ex post. pag. 4/13 Ricordava il primo giudice la condanna della ### da parte del ### della ### e del ### per pratica scorretta.  2.3) Pertanto dagli atti riteneva il Tribunale come risultasse che ### non aveva ottemperato ai doveri di trasparenza e di informazione non avendo consegnato il FOI per conoscere la scadenza del ### violando ### nel rapporto contrattuale il dovere di informazione, correttezza e buona fede. 
Pertanto, il Tribunale riteneva la domanda fondata e ### debitrice dell'attore della somma di euro 5.164,57 portata dal buono fruttifero in esame oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma oltre rimborso delle spese di lite.  3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello ### S.p.a. per i motivi di seguito indicati: 3.1) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché del DM 19 dicembre 2000 e del D,M, del 29 marzo 2001. 
Rilevava l'appellante come il primo giudice avesse erroneamente inquadrato i BPF come titoli di credito inserendo tra gli obblighi contrattuali anche gli obblighi di consegna del ### mentre si trattava di meri titoli di legittimazione. 
Pertanto gli obblighi informativi potevano ritenersi adempiuti mediante pubblicazione sulla ### con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo decorso il relativo termine, e conosciuto il termine di decorrenza della stessa in relazione alla serie di appartenenza ###. 
Si trattava infatti di un buono “a termine” come chiaramente indicato sul buono ed era facilmente conoscibile scadenza e decorrenza della prescrizione, oltre che serie di appartenenza, rivolgendosi agli uffici postali, leggendo la ### ufficiale, le tabelle esposte nei locali delle poste o il sito web. 
Pertanto era evidente che per la serie ###, la scadenza era al settimo anno ed il diritto al rimborso si prescriveva al passare dei dieci anni, come da normativa di settore (DM 19 dicembre 2000 art 8), quindi la scadenza per il buono sottoscritto in data 25 giugno 2001 era in data 26 giugno 2018. 
Il reclamo del 2021 era pertanto intervenuto dopo il decorso della prescrizione. pag. 5/13 ### ricordava come i buoni postali fruttiferi fossero stati emessi dalla ### e ### poi gestita dal MEF e che pertanto dovessero rientrare nella disciplina del debito pubblico e che una volta decorsa la prescrizione non dessero diritto a rimborso. 
Il decorso della prescrizione doveva ancorarsi alla scadenza del titolo non rilevando in alcun modo l'ignoranza del cliente in ordine alla data di scadenza predetta. 
Con il decorso dei dieci anni dalla scadenza pertanto doveva ritenersi prescritto il diritto sia in ordine al capitale che agli interessi. 
Da ultimo ### rilevava come, oltre a non esservi alcun obbligo di consegna del FOI come obbligo informativo contrattuale, non sussisteva, anche ammettendo la mancata consegna del ### alcuna responsabilità extracontrattuale, essendo parte appellante in grado di conoscere le scadenza dei titoli mediante gazzetta ufficiale , avvisi negli uffici postale, informazioni presso gli sportelli e siti web delle ### Né ricorreva alcuna ipotesi indennitaria per arricchimento senza giusta causa, tenendo conto che si tratta di buoni emessi da ### e ### di cui ### è solo collocataria.  3.2) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto e alla sussistenza degli oneri probatori in capo a ### s.p.a. 
Erroneamente infatti il primo giudice avrebbe considerato ### tenute all'obbligo informativo mediante la consegna del ### senza invece rilevare che l'informativa era comunque stata data con altre modalità, quali la pubblicazione in G.U. 
Si chiedeva poi la riforma della sentenza anche in ordine al quantum, essendo interrotta la decorrenza degli interessi con la scadenza e quindi non essendo dovuto alcun capitale maggiorato del rendimento maturato. Non dovuta nemmeno la rivalutazione in quanto liquidato un debito di valuta.  3.3) Si chiedeva conseguentemente anche la riforma della sentenza in punto di spese, non dovendosi considerare ### soccombente. pag. 6/13 Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza con rigetto della domanda di primo grado, condanna alla restituzione di quanto le ### avessero già versato in esecuzione della sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado.  3.4) Si costituiva in appello ### preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nel merito resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello principale. 
Proponeva altresì appello incidentale per le seguenti ragioni.  3.4.1) Come primo motivo di appello incidentale ### chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva liquidato in proprio favore oltre alla somma di euro 5.164,57 come sorte capitale, anche quella di euro 14.460,79 a titolo di interessi maturati sul capitale, il tutto dovuto in conseguenza della non maturata prescrizione del buono postale, come stabilito dallo stesso primo giudice. 
Le somme apparivano entrambe dovuto a seguito della ritenuta responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi di consegna del ### 3.4.2) In via subordinata il ### riproponeva la domanda di risarcimento danni per condotta lesiva delle ### per responsabilità extracontrattuale nella fase di formazione, sottoscrizione ed esecuzione, per le omesse informazioni necessarie al cliente sulla scadenza e serie di appartenenza del buono sottoscritto.   A titolo risarcitorio si chiedeva la medesima somma richiesta a titolo contrattuale.  3.4.3) In via ulteriormente subordinata si riproponeva la domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 Il tutto con vittoria di spese.  4) Motivi della decisione.  4.1) Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione. 
Al riguardo la Suprema Corte di ### a ### con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni pag. 7/13 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la ### ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse (Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio 2018).  4.2) Quanto al merito dell'appello proposto da ### deve osservarsi quanto segue. 
Preliminarmente si rileva come non sia in contestazione tra le parti l'appartenenza del ### in esame alla categoria ### e conseguentemente la scadenza al decorso dei sette anni dalla sottoscrizione avvenuta in data 25 giugno 2001. 
A fronte di tale circostanza deve accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza impugnata sul punto laddove ritiene che in mancanza di indicazione di dies a quo della decorrenza la domanda di rimborso del buono sia sine die e non decorra la prescrizione. 
Al riguarda giova osservare come la prescrizione decorra anche in caso di mancata conoscenza del termine di decorrenza, non potendo tale circostanza soggettiva, al di là di quanto si dirà a proposito della addebitabilità e responsabilità circa tale mancanza conoscenza, impedire la decorrenza del termine prescrizionale. 
Pertanto, dovendosi applicare il termine decennale di prescrizione ai sensi del DM 19 dicembre 2000, fissata la scadenza al 25 giugno 2008, il diritto al rimborso deve ritenersi prescritto e quindi ormai venuto meno alla data del 26 giugno 2018. 
Prima di tale data infatti, per stessa ammissione dell'appellato, non vi è stata alcuna richiesta di rimborso, risultando istanza in tal senso solo in sede ###data 8 ottobre 2021.  4.3) Ritenuto prescritto il diritto al rimborso del ### risulta infondata la domanda di ### contrattuale di condanna delle ### al pagamento della somma pari a capitale ed interessi maturati sullo stesso capitale; occorre tuttavia esaminare la domanda posta in via subordinata di risarcimento danni extracontrattuale per omessa pag. 8/13 consegna del FOI al cliente con tutte le informazioni relative a scadenza, prescrizione e serie di appartenenza del buono stesso, informazioni che avrebbero permesso al cliente di agire per il rimborso prima del decorso della prescrizione. 
In tal senso andranno esaminati congiuntamente appello principale ed appello incidentale in quanto basati sulla stessa questione di diritto, anche se con prospettazioni opposte. 
Al riguardo deve osservarsi che il buono di cui si discute è un ### a termine, buono che reca stampigliato chiaramente la dicitura “a termine” così mettendo in allerta il sottoscrittore sull'esistenza di una scadenza sia per il rimborso, sia per la decorrenza della prescrizione. 
Quanto ai doveri informativi relativi al BPF si ricorda che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, che al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al ### contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, il buono in esame reca la dicitura sul retro: ““Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. 
Il buono in atti, pur riportano la dicitura “a termine” non riporta indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M.  stabilisce in dieci anni da tale data; né indica la serie di appartenenza del buono, serie indicata dalle ### come quella “###” solo in sede di risposta al reclamo proposto dal cliente nel 2021. 
Ciò che occorre nel caso di specie accertare, pertanto, è la sussistenza di responsabilità delle ### s.p.a. per la richiesta tardiva di rimborso da parte dei sottoscrittori, cioè se, come ritenuto dagli appellati, vi fosse una mancata informazione da parte di ### sulla scadenza e decorrenza della prescrizione, informazione cui sarebbe stata tenuta l'appellante e da cui derivava il danno costituito dalla perdita quantomeno pag. 9/13 della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento.  4.5) Sul punto deve ricostruirsi la normativa di riferimento, alla luce anche degli interventi giurisprudenziali in materia, in parte anche di questa Corte territoriale, cui in questa sede si intende dare continuità. 
Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'### e delle ### (già Ministero del ### del ### e della ### ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai ### la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, 3963). 
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla ### e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi pag. 10/13 maturati, con la conseguenza che, come ribadito nelle decisioni dell'### (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a ### della Suprema Corte di ### (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza.  ###, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di ### e ### S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di ### S.p.a. o dal D.M. 
Ministero del ### che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei ### pubblicato sulla ### In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “### S.p.a.”, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. 
Va, poi, evidenziato come l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, pur costituendo obblighi informativi, dalla loro osservanza non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla ### Ed invero, appare essere sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in ### oltre che dal generale principio della conoscenza della norma. 
Pertanto la mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo pag. 11/13 possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della ### e visionando gli avvisi affissi nei locali delle ### 4.6) Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che ### abbia violato gli obblighi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale che di esecuzione del contratto, quindi nella fase successiva alla prescrizione, non avendo messo il cliente nelle condizioni di conoscere durata e termini di scadenza del buono in esame, in quanto sul buono stesso non era riportata la serie di appartenenza. 
Infatti solo l'indicazione sul buono stesso al momento della sottoscrizione della categoria, quindi della serie di appartenenza, nella specie ###, poteva rendere il ### in grado di conoscere tutte le caratteristiche del buono (durata, scadenza, prescrizione) visionando in autonomia la ### le tabelle apposte negli uffici postali o i siti web delle ### in quanto su tali fonti informative sono pubblicate le caratteristiche dei buoni emessi in relazione alle diverse categorie e serie di emissione. 
Senza l'indicazione della serie quindi non era possibile per il cliente comprendere quali informazioni pubblicate fossero attinenti al proprio buono. 
Era di sicuro onere delle ### mettere il cliente in condizione di fruire delle informazioni pubblicate e on line mediante indicazione necessaria della serie di appartenenza del buono stampato sul buono stesso. 
Né risulta prova alcuna da parte dell'appellante di informazioni rese in modo diverso sulla serie di appartenenza del buono e pertanto deve ritenersi che una tale omissione sia contraria a correttezza e comporti responsabilità delle ### extracontrattuale, sia nella fase di formazione negoziale, che nell'esecuzione del rapporto, avendo causato danno al cliente per non essere stato nella possibilità di acquisire corretta conoscenza dei termini di scadenza e quindi di prescrizione del buono stesso. 
Riguardo il quantum oggetto di risarcimento questa Corte ritiene che il danno causato sia consistito nel capitale investito nell'acquisto del buono, oltre che negli interessi maturati dalla data del verificarsi del danno, coincidente con la data della domanda di reclamo alle ### (8 ottobre 2021) rigettata per intervenuta prescrizione. pag. 12/13 Considerata la natura risarcitoria della somma dovuta, con la stessa decorrenza sarà dovuta anche la rivalutazione. 
Pertanto, deve essere accolto l'appello principale relativamente alla dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del buono postale fruttifero e rigettato per i motivi restanti di merito come in motivazione meglio indicato. 
Va invece accolto l'appello incidentale proposto in via subordinata, accogliendo la domanda di ### di risarcimento del danno, determinato nella somma di € 5.164,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo. 
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate nella misura di ½ e poste per la restante parte a carico delle ### per entrambi i gradi di giudizio, esclusa la fase istruttoria di secondo grado non svolta.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 292/2022 emessa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024, nei confronti di ### e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, così provvede: • Dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono postale fruttifero in oggetto sottoscritto da ### Rigetta per la restante parte l'appello proposto da ### s.p.a; Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ### e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a. al risarcimento del danno causato a ### liquidato in € 5.164,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo; • ### s.p.a. a rimborsare le spese di lite in favore di ### liquidate, già effettuata la compensazione nella misura di ½, in € 2.550,00 oltre Iva, cap e spese generali, per il primo grado di giudizio, ed in € 1.998,00 oltre Cap , Iva e spese generali, per il secondo grado di lite. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 26 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa ### pag. 13/13 ### est.

causa n. 338/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

M
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Giudice di Pace di Termini Imerese, Sentenza n. 31/2026 del 23-01-2026

... il 90% delle spese desunte dal quadro economico di progetto sono agevolabili attraverso lo sconto in fattura e la relativa cessione del credito d'imposta , il restante 10% a carico del committente. Inoltre, saranno a carico del committente anche le spese relative agli oneri finanziari che saranno pari presuntivamente ad un ulteriore 10-13% sulla base di quanto richiesto dal ###” Con l'art 2 del citato accordo le parti convenivano che: “l'onorario per tale attività comporta il pagamento della somma di € 2.000,00 quale impegno a svolgere la progettazione e la presentazione delle pratiche connesse. Tale compenso è da considerarsi conclusivo se il Committente decidesse di non procedere con le successive fasi di lavoro, diversamente resterà come acconto da computare a consuntivo (fine lavori). E‘, altresì, pacifico che la ### corrispondeva al professionista la somma di €. 2.000,00 e che il decreto-legge 11/2023, ha posto fine alla cessione del credito e agli sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, con la sola eccezione degli interventi edilizi avviati entro il 16 febbraio 2023. Orbene, il resistente ha provato di non essere incorso in alcun inadempimento contrattuale. (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 2854 / 2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### all'udienza del giorno 8.01.2026. nella causa civile R.G. n. 2854 / 2023 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTE
OGGETTO: condannatorio.  CONCLUSIONI come in atti.  ha pronunciato SENTENZA con il seguente dispositivo P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda; condanna ### a rifondere a ### le spese di lite che liquida in €. 1.300,00 oltre spese pari a €. 125,00, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente. 
Così deciso in ### il ### ***  ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.   Va premesso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr., per tutte, Cass., Sez. unite, n. 13533/2001) in tema di distribuzione dell'onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Nel caso in esame, è pacifico che le parti, in data ###, sottoscrivevano l'accordo quadro nel quale si conveniva all'art. 1: “### affida al ### l'incarico di procedere alla progettazione di quanto necessario per la pratica del ### 90% e del ### 50%, inseriti nel ### dal fabbricato sito in ### - ### passo 10. ### 90% prevede che il 90% delle spese desunte dal quadro economico di progetto sono agevolabili attraverso lo sconto in fattura e la relativa cessione del credito d'imposta , il restante 10% a carico del committente. Inoltre, saranno a carico del committente anche le spese relative agli oneri finanziari che saranno pari presuntivamente ad un ulteriore 10-13% sulla base di quanto richiesto dal ###”
Con l'art 2 del citato accordo le parti convenivano che: “l'onorario per tale attività comporta il pagamento della somma di € 2.000,00 quale impegno a svolgere la progettazione e la presentazione delle pratiche connesse. Tale compenso è da considerarsi conclusivo se il Committente decidesse di non procedere con le successive fasi di lavoro, diversamente resterà come acconto da computare a consuntivo (fine lavori). 
E‘, altresì, pacifico che la ### corrispondeva al professionista la somma di €. 2.000,00 e che il decreto-legge 11/2023, ha posto fine alla cessione del credito e agli sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, con la sola eccezione degli interventi edilizi avviati entro il 16 febbraio 2023. 
Orbene, il resistente ha provato di non essere incorso in alcun inadempimento contrattuale. 
Va precisato che l'art. 119 del DL 34/2020 prevede che per poter accedere ai relativi benefici si debba procedere alla verifica della congruità dei prezzi, e, pertanto, a tal fine, va predisposto il computo metrico dei lavori che deve anche essere trasmesso all'### in allegato alla asseverazione superbonus - efficienza energetica. 
Orbene, parte resistente ha provato di avere predisposto il computo metrico estimativo, che ha depositato, e il teste ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato che il ### contattava telefonicamente, in più occasioni, il figlio della ricorrente, ### affinché il documento venisse approvato avvisandolo del fatto che, senza approvazione, non si sarebbe potuto procedere alla presentazione della documentazione amministrativa presso gli uffici competenti. Il teste ha precisato che il ### differiva gli incontri giustificandosi con impegni dovuti alla malattia del proprio figlio.
Pertanto, è emerso che la mancata presentazione della documentazione tecnica per accedere al superbonus, prima che ne venisse disposto il blocco, il ###, da parte del governo, è addebitabile alla ricorrente che, tramite il figlio ### non dava corso all'approvazione del ### Va precisato che ### teste di parte ricorrente, ha dichiarato che faceva da tramite tra la propria madre e l'architetto ### che tutte le comunicazioni tra la ### e l'architetto avvenivano per mail, che egli stesso scriveva, e che utilizzava la propria mail personale per comunicare con l'architetto al quale chiedeva la consegna della documentazione, relativa all'immobile, compreso il computo metrico, sia verbalmente che per mail.  ### teste di parte ricorrente, ### ha dichiarato che della pratica in questione se ne occupava il fratello ### il quale gli comunicava “i vari passaggi che avvenivano e che faceva” che, tuttavia, non ha specificato. 
Il teste ha aggiunto di non avere avuto rapporti diretti con l'architetto, precisando che era d'accordo col fratello in merito ai lavori da realizzare e che le relative decisioni venivano prese da entrambi. 
Orbene, lo stretto rapporto familiare che lega i testi a parte ricorrente, se non può condurre a ritenere sic et simpliciter inattendibile i testi, richiede senz'altro di vagliarne con maggiore rigore la credibilità, ricercando ogni ulteriore riscontro, compresi quelli provenienti dalla stessa ricorrente. 
Sul punto, infatti, non possono non evidenziarsi le seguenti circostanze: le dichiarazioni di ### non hanno avuto alcun riscontro documentale atteso che le mail alle quali ha fatto riferimento non sono state depositate. 
Inoltre, ### il quale ha riferito di non avere mai avuto alcun rapporto col ### ha dichiarato che le decisioni, in ordine alla pratica di ristrutturazione dell'immobile della madre, venivano prese da entrambi i fratelli, così facendo emergere un interesse dei testi nella causa. 
Alla luce della compiuta istruttoria, pertanto, come previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti, il compenso corrisposto al professionista, e pari a €. 2.000,00, è da considerarsi conclusivo avendo la ### deciso di non procedere con le successive fasi di lavoro e non essendo emerso l'inadempimento del professionista. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione.  ### 23.01.2026. 
Il Giudice di ####

causa n. 2854/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carolina Badalamenti

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1/2026 del 01-01-2026

... concessioni edilizie in sanatoria. Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si dimostra in linea con le planimetrie catastali acquisite, non risulta legittimata da alcun titolo/pratica edilizia e che in adiacenza al fabbricato ad uso forno è presente un piccolo manufatto di circa 15 mq con funzione di locale tecnico, che non risulta oggetto di istanza di condono e/o pratiche edilizie e che, altresì, sul lato posteriore della corte di cui alla particella 1030 sub. 1, sono presenti due ulteriori piccoli manufatti (baracche ad uso magazzino) in lamiera di cui uno con base in cemento che non risultano oggetto di titoli autorizzativi o pratiche edilizie. Circa gli immobili di cui alla particella 320 non è stata rinvenuta dal consulente alcuna documentazione negli archivi comunali, ma che dall'analisi dell'atto di donazione del 1976 (acquisito dal sottoscritto in data ### a seguito di richiesta integrativa di verifica dei titoli di provenienza degli immobili) con cui il de cuius ### entra in possesso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 15.07.2025, TRA ### con il patrocinio dell'Avv. ###, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### n. 15, giusta procura in atti, #### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 2, giusta procura allegata alla nuova costituzione, #### con il patrocinio dall'Avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in #### n. 10, giusta procura allegata alla nuova costituzione, CONVENUTO ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava i convenuti in epigrafe indicati al fine di sciogliere la comunione ereditaria dei genitori con gli stessi, quali fratelli germani relativamente agli immobili siti nel Comune di ### Chiedeva: “### l'###mo Tribunale adito - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote e così provvedere; - ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli parteciparti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli del caso in denaro; - porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. In subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote””. 
Si costituiva ritualmente ### il quale non si opponeva alla domanda di divisione contestandone i presupposti di fatto e diritto come dedotti dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dei seguenti beni: immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3; terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1, 2 ; p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Si costituiva anche ### il quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree aderendo alla domanda di divisione introduttiva, ma contestando ed impugnando quanto dedotto, eccepito e prodotto, anche in via riconvenzionale, da ### e ### in ordine all'intervenuta usucapione in loro favore dei beni facenti parte della massa ereditaria, in quanto infondato in fatto e diritto. 
In particolare, contestava che ### avesse esercitato il possesso uti dominus ultra ventennale sui beni descritti nell'atto introduttivo e, parimenti contestava ed impugnava che ### avesse esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul bene immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3 e sui terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1 e 2, p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Evidenziava, inoltre, che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese tutte le somme di cui ai BOT ed alle giacenze del conto corrente n. ### (agenzia ### di ###, riferite dal convenuto ### che non erano ancora state oggetto di divisione tra i fratelli, poiché ripartite solo in parte nonché tutte le giacenze di eventuali conti corrente e/o titoli intestati al de cuius per i quali chiedeva sin d'ora autorizzarsi l'accesso presso gli istituti di credito e finanziari onde acquisire notizie utili in ordine alla loro sussistenza. 
Chiedeva: “1) ordinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio per la formazione della complessiva massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle singole quote, la divisione dei cespiti con l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli, del caso, in denaro; 2) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite; in via subordinata: 3) laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; sulle domande riconvenzionali in via preliminare 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali di usucapione, giusti i motivi di cui in narrativa; in via gradata nel merito 5) nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di non accogliere la predetta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare le suindicate domande riconvenzionali spiegate da ### e ### perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa, e comunque non provate; sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione; 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico. Con riserva di controdedurre, eccepire, produrre e depositare ulteriori documenti ed articolare i mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.”. 
Istruita la causa, all'udienza, quindi, del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche, all'esito delle quali seguiva il deposito di sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. 
Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accertato e dichiarato che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno.  ### espletata ha provveduto a descrivere e stimare i beni oggetto di comunione ereditaria tra le parti. 
Deve rilevarsi che alcuni di essi sono indivisibili per effetto della accertata abusività.  ### ha, infatti, ritenuto, gli immobili di cui alla particella 1030 (fabbricato di tre livelli e fabbricato ad uso laboratorio/forno) risultano edificati negli anni '70 in assenza di titolo, per i quali risultano presentate istanze di ### ai sensi della L. 47/85 e che non risultano ancora rilasciate le relative concessioni edilizie in sanatoria. 
Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si dimostra in linea con le planimetrie catastali acquisite, non risulta legittimata da alcun titolo/pratica edilizia e che in adiacenza al fabbricato ad uso forno è presente un piccolo manufatto di circa 15 mq con funzione di locale tecnico, che non risulta oggetto di istanza di condono e/o pratiche edilizie e che, altresì, sul lato posteriore della corte di cui alla particella 1030 sub. 1, sono presenti due ulteriori piccoli manufatti (baracche ad uso magazzino) in lamiera di cui uno con base in cemento che non risultano oggetto di titoli autorizzativi o pratiche edilizie. 
Circa gli immobili di cui alla particella 320 non è stata rinvenuta dal consulente alcuna documentazione negli archivi comunali, ma che dall'analisi dell'atto di donazione del 1976 (acquisito dal sottoscritto in data ### a seguito di richiesta integrativa di verifica dei titoli di provenienza degli immobili) con cui il de cuius ### entra in possesso dell'appezzamento, è emerso che alla data dell'atto era presente soltanto un fabbricato di minor volumetria (“ante 1967” come da mappa catastale di impianto degli anni 40) rispetto agli attuali, e pertanto non risulta possibile attestare la legittimità urbanistica degli immobili ricadenti attualmente sulla particella 320, che risultano catastalmente denunciati in data ###. 
Alla luce di quanto illustrato, oggi il fabbricato di destra di due livelli, composto dalle unità di cui ai sub. 3 (panificio e deposito PT), sub. 4 (abitazione PT) e sub. 5 (abitazione ###°) è totalmente differente (e di difficoltosa sovrapposizione) da quello originario per il quale è possibile accertare una legittimità urbanistica in quanto “ante 1967”, e per il fabbricato di sinistra (ferramenta PT sub. 2 ) non vi è nessun termine di paragone con eventuali preesistenze. 
Detto ciò, non avendo rinvenuto alcuna documentazione urbanistica presso l'### del Comune di ### e non essendo possibile accertare una preesistenza volumetrica totale “ante 1967”, gli attuali fabbricati (nonché le relative singole unità) non risultano urbanisticamente legittimati da alcun titolo a parere del ### Quanto all'immobile identificato con la particella 320, sub. 2 (negozio di ferramenta), è risultato già effettivamente presente alla data dello scatto fotografico datato 03/05/1970, mentre per il fabbricato di destra composto attualmente da due livelli fuori terra, identificato catastalmente al foglio 41, particella 320, sub. 3 (ex panificio e deposito), sub. 4 (abitazione piano terra) e sub. 5 (abitazione piano primo), la sovrapposizione non trova alcuna corrispondenza e quella poca volumetria di destra visibile nel 1970 che ha poco a che vedere con quanto si rileva all'attualità. 
Ha, poi, evidenziato che nell'atto di donazione del 06/06/1976, alla facciata n. 3, “…le parti dichiarano che il fabbricato rurale unito con la particella 320 e riportato in catasto alla partita I è completamente demolito”. 
Quanto indicato dal CTU appare attendibile e immune di vizi, in quanto effettivamente dalle foto allegate non risulta l'ingombro di cui all'attuale fabbricato e le parti non hanno in alcun modo provato che i beni in oggetto preesistessero all'anno 1967.  ###, la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (### Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, ### Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e 30 marzo 2018 n. 2020). 
Ne deriva che tali beni non possono considerarsi legittimi urbanisticamente e che la domanda di scioglimento della comunione in ordine ad essi è inammissibile.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono, infatti, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. 
Deve, sul punto, osservarsi come le ### unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “### sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 
Sul punto va richiamata giurisprudenza con la quale veniva affermato il principio di diritto in ordine al fatto che l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati (Cassazione, ### II, 1 febbraio 2010, n. 2313 Cass. n. 14764/2005 e Cass. 15133/2001). 
La Suprema Corte, a sezioni unite (SS. UU n. 25021/2019) ha, poi, affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Ne discende l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale relativamente agli immobili al foglio 41 particella 320 sub. 3, 4 e 5. 
Quanto alle indennità, va osservato che alcuna domanda è stata svolta da parte attrice e neppure dai convenuti. 
All'uopo si legge un riferimento nelle sole conclusioni della parte ### in tali termini: “sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico.”. 
Né le parti hanno proposto domanda nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 1, depositata dalla sola parte ### Non può, pertanto, ritenersi formulata alcuna domanda in tal senso, cosicché l'accertamento peritale reso dal CTU in merito al valore dell'occupazione dei beni, in assenza di domanda, appare non utile ai fini del decidere. 
Quanto alle domande di usucapione, va osservato che alcuna domanda in tale senso è stata formulata da parte attrice, che si è limitata a dedurre la mera sussistenza di una situazione di fatto di occupazione. 
Quanto al convenuto ### la domanda appare, anche solo dal punto di vista dell'allegazione, piuttosto generica e non supportata da elementi e deduzioni tese a indicare un possesso esclusivo per oltre vent'anni, accompagnato dal relativo animus e dalla volontà di escludere gli altri comunisti. Le prove, poi articolate, sono state tutte rigettate dal precedente istruttore alla luce della mancata indicazione in esse della connotazione dell'esercizio uti dominus dell'asserito potere di fatto sugli immobili. 
All'uopo va detto che l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. 
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”. 
In tale direzione, si è precisato che in caso di bene in comunione, che è il caso che qui interessa, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001). Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, purché dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (### Cass. n. 12260/2002). 
Inoltre, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, comma 2 c.c.) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri (Cass. n. 10294/1990). 
Ne deriva che la domanda va rigettata.   Quanto, invece, al convenuto ### alcuna domanda è stata proposta, d'altronde dovendo, comunque, ritenersi la stessa inammissibile in considerazione della costituzione tardiva il giorno prima dell'udienza di prima comparizione e non ex art. 166 e 167 cpc nei venti giorni prima. 
Infine, quanto ai beni mobili, a seguito di acquisizione d'ufficio il CTU ha rilevato l'esistenza di giacenze sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44, il cui saldo può essere diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno. 
Quanto, poi, alle contestazioni alla ### in ordine a quanto dedotto dalla parte ### in ordine alla errata applicazione dei valori tecnici di riferimento per le valutazioni di zona e della qualificazione dello stato dei beni, va rilevato che trattasi di deduzioni nuove, che dovevano essere oggetto di controdeduzioni alla CTU nei termini concessi, per cui esse sono tardive e inammissibili. 
Quanto, poi, al valore eccessivamente alto relativamente ai beni ricadenti nella p.lla 320 sub. 3, 4 e 5, trattasi di profili irrilevanti ai fini del decidere, vista la ritenuta inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di tali beni. 
Relativamente alla pratica di condono urbanistico relativa all'attuale posizione della pratica depositata c/o l'ufficio sanatoria e agli oneri per la chiusura della concessione di tutti gli immobili oggetto di sanatoria e nello specifico quelli ubicati nel foglio 41 p.lla 1030, pari a circa euro 20.000 ###, va sul punto integrata la ### Il valore, infatti, dei beni deve essere solo decurtato degli oneri necessari al completamento della pratica edilizia. 
Infine, in ordine alla errata quantificazione delle indennità di occupazione, come detto, non risulta avanzata da alcuno degli eredi domanda sul puto, per cui tale deduzione non rileva. 
La causa va rimessa sul ruolo al fine di formulare un progetto di divisione che non tenga conto dei beni la cui domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata inammissibile e delle giacenze del conto corrente, oltre a rivalutare il valore degli immobili oggetto di sanatoria decurtando solo le spese per il completamento della pratica.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accerta e dichiara che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti in ordine agli immobili in ### al ### 41 particelle 320 sub. 3, 4, 5, - accerta e dichiara l'esistenza tra le parti in giudizio di una comunione sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44 e, per l'effetto, dispone che il cui saldo sia diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibili e infondate tutte le altre domande delle parti, - dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti con riferimento agli altri beni, disponendo la rimessione della causa sul ruolo ai fini della riformulazione del progetto di divisione.  ### 30.12.2025 Dott.ssa

causa n. 1068/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Serino

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 714/2025 del 22-09-2025

... nella pianta dello stato di fatto rappresentata nel progetto di cui alla C.E. n.21/83 (all. n.4), una stradella di collegamento tra la via comunale e gli immobili degli odierni soggetti in causa. Le loro proprietà (part.n.175) erano delimitate da un muro in pietra (oggi demolito) nel quale era incardinato, come più volte asserito dalle parti, un cancello in legno che ne consentiva l'accesso”. E che tale muretto sia stato demolito dalla ### è circostanza pacificamente accertata nel presente giudizio. 5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### condanna al pagamento somme per rivalutazione monetaria in relazione alle somme attribuite agli attori ### per controvalore del muro rimosso e per indennità di occupazione di area in comproprietà”. Pur senza contestare la natura di debiti di valore, su cui compete la rivalutazione monetaria, il difensore ha evidenziato che il c.t.u. aveva determinato all'attualità il valore del terreno, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta, nonché il controvalore del muretto arbitrariamente demolito dalla convenuta. La censura è fondata nei limiti che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, ### Scardino, ha stimato il (leggi tutto)...

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N. 516/2022 CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### composta da Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 516/2022 R. G., promossa da ### nata a #### il ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata in #### - ### Rocca, ### n. 4, presso lo studio dell'Avv.  #### e appellata in via incidentale contro ### nato a ### il ### (cod. fisc. ###), ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###), quale erede di ### nato a ### l'11/08/1937 e deceduto il ###, ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###) e ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###), quali eredi di ### (nato a ### l'11/08/1937 e deceduto il ###), e di ### (nato a ### il ###, e deceduto il ###), ### nato a ### il ### (Cod. fisc. ###), quale erede di ### (nato a ### il ###, e deceduto il ###) e di ### (nato a ### il ###, e deceduto il ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### (con pec indicata), presso il cui studio, in ### via ### nr. 91, Is. R, sono elettivamente domiciliat ###via incidentale ### appello avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Patti.  ###: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.  ### atto di citazione, notificato in data 2 maggio 2002, ##### e ### citavano in giudizio, davanti il Tribunale di Patti, ### esponendo: di essere comproprietari, in ragione di ¾, di un terreno sito in ####, via S. ### e via ### riportato in catasto al foglio 6, part. 175 sub 1-2-3, unitamente alla ###ra ### proprietaria dello stesso in ragione di 1\4; che, a confine con detto terreno comune esistevano due distinti fabbricati, fra loro adiacenti, uno di proprietà esclusiva di ### e l'altro di proprietà esclusiva della ### che, nel 1986, la ###ra ### aveva realizzato lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di sua proprietà occupando, senza averne titolo, parte del predetto terreno comune, senza il preventivo consenso degli altri comproprietari. Aggiungevano: che, nella ricostruzione del proprio edificio la ###ra ### aveva realizzato tre balconi che consentivano di affacciarsi sul fondo di proprietà comune, dando luogo ad una illegittima servitù di veduta, per non essere stata rispettata la distanza legale di un metro e mezzo, così come prescritta dall'art. 905 c.c.; che il balcone posto al piano terzo era stato realizzato anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 906 c.c., non essendo stata rispettata la distanza prescritta per l'apertura delle vedute laterali ed oblique rispetto all'edificio del #### che la ### aveva realizzato una terrazza che consentiva di affacciarsi sull'edificio del #### in violazione delle disposizioni di cui all'art.  905 c.c.; che aveva illegittimamente ed arbitrariamente diviso il fondo di proprietà comune, senza il consenso degli altri comproprietari, attribuendosi una quota superiore rispetto a quella, di ¼, a lei spettante; che, in occasione della menzionata delimitazione, aveva illegittimamente rimosso un muro di pietra (lungo mt. 10 circa e largo mt. 0,80 circa) posto al confine tra la part. 172 (di sua proprietà esclusiva) e l'orto comune, senza il preventivo consenso degli altri comunisti. 
Ciò premesso, chiedevano: “… nel merito, ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della ###ra ### ricadente sul terreno di proprietà comune, nonché la demolizione dei balconi di cui al punto sub B), ovvero il loro arretramento nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 905 e 906 c.c. In riferimento alle circostanze di cui al successivo punto C), si chiede che venga dichiarata l'illegittimità della delimitazione operata, nonché disposta la ricostruzione del muro di pietra preesistente, ovvero la corresponsione del suo controvalore”. Con vittoria di spese e compensi. 
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### contestando la fondatezza delle domande degli attori. Deduceva, in particolare: che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, assentiti con concessione edilizia n. 21 del 29 agosto 1983, erano stati iniziati nell'anno 1984 e ultimati nel 1986, con il consenso di ### che, all'epoca, era proprietario della particella n. 175; che, per accordo bonario con lo stesso ### aveva acconsentito a far passare dalla sua proprietà la fognatura e un cavidotto, posti a servizio delle proprietà ### che, sebbene a seguito dell'atto di divisione del 18 agosto 1977 la corte ricadente nella part. 175 fosse rimasta indivisa, tra le parti era da molti anni intervenuta una divisione amichevole, tanto che sui luoghi esisteva un “ciglioletto” di vecchia realizzazione, che ### nella porzione che si era attribuito, aveva realizzato una struttura per tenere una tenda, una piletta e una pavimentazione in campigiane e pietra ed aveva provveduto a catastare a suo nome la corte, appropriandosi di circa m.  1,50 di terreno in difformità alla situazione dei luoghi, in data 11 marzo 1999. Precisava: che l'ampliamento del proprio fabbricato, sul lato nord, non aveva integrato l'occupazione del terreno indiviso, in catasto al foglio 6 particella 175, bensì aveva interessato la corte di pertinenza del fabbricato insistente sulla particella 173, da lei acquistata dai germani ### con scrittura privata del 13 maggio 1986; che le servitù di veduta lamentate dagli attori non erano mai state regolarizzate in ragione degli accordi precedentemente intercorsi. Si dichiarava disponibile ad eliminare la servitù di veduta esercitata dal balcone-terrazza posto al terzo piano, in violazione dell'art. 906 c.c., nonché la servitù di veduta diretta creatasi con la realizzazione della terrazza, e a ricostruire il muretto in pietra precedentemente rimosso.
Lamentava, inoltre: che ### si era fatto lecito montare sul terreno di corte comune ricadente sulla particella 175 una tenda con paletti infissi al suolo e una piletta di dimensioni 65x75 cm., realizzare una pavimentazione in cotto per mq. 3 e in pietra per mq 2,60, nonché delimitare con paletti metallici la particella in comune; che lo stesso aveva realizzato sul lato ### S. ### un servizio igienico posto a piano terra e adiacente alla sala da pranzo dell'attrice, la cui soletta di copertura era stata arbitrariamente incastrata al muro perimetrale di proprietà esclusiva della stessa, ottenendo di fatto la comunione del muro; che i fratelli ### si erano fatti leciti realizzare sul sito comune una pavimentazione e un muro di divisione di mt. 3,85 sul confine lato sud e sul sito comune. 
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, dando atto, in subordine, della disponibilità della convenuta a regolarizzare le servitù di veduta lamentate dagli attori. 
In via riconvenzionale, chiedeva: dichiararsi illegittime le opere realizzate dagli attori sul terreno di proprietà comune e, per l'effetto, disporne l'eliminazione; condannare ### a corrispondere il valore della metà del muro a seguito della comunione ottenuta con la realizzazione del sevizio igienico; l'eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura, e del cavidotto, a servizio proprietà ### o, in subordine condannare gli attori a corrispondere una indennità. Con vittoria di spese e compensi. 
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Patti, con sentenza n. 359/2022, emessa in data 13 maggio 2022, così provvedeva: “1) ### la convenuta ### al pagamento, in favore delle parti attrici, per le causali di cui in motivazione della somma di ### 5.393,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui in parte motiva; 2) ### la convenuta ### alla eliminazione, o al loro arretramento, ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c., delle vedute frontali, laterali ed oblique esercitate dai balconi e della terrazza del suo fabbricato; 3) In virtù della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta le parti attrici vanno condannate alla eliminazione della struttura fissa ### che limita il godimento comune; 4) ### alla rifusione delle spese processuali, in favore delle parti attrici, già parzialmente compensate, liquidati in ### 7.115,11, di cui ### 219,78 per spese, ed ### 6.895,33, per compensi, oltre spese generali, CPA ed ### come per legge; 5) Le spese di ### separatamente liquidate, restano per 2/3 a carico della convenuta, e per 1/3 a carico delle parti attrici”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### chiedendo: “1. Disporre - previa declaratoria che l'ampliamento del fabbricato ### non ha riguardato un'area indivisa, ma una corte già divisa tra i comproprietari da oltre vent'anni e, quindi, la porzione di ¼ della part. 175 (orto attiguo alla part. 175 sub. 1), già nel possesso ultraventennale della ###ra ### - che non vi è stata occupazione di terreno degli attori da parte della ###ra ### 2. O, in subordine al punto 1., dichiarare che l'ampliamento del fabbricato ### relativo alla corte part.  175 è stato di soli mq. 1,76, e che ciò comporta un'indennità di occupazione di soli 176,00 euro. - 3. 
Dichiarare illegittimo e non consentito l'ampliamento del thema decidendum in ordine alla part. 173, di esclusiva proprietà ### (per acquisto dai ###ri ### nel 1996), per violazione del divieto d'introduzione di nuove domande; - 4. In ogni caso dichiarare, in applicazione del principio “nemo res sua servit”, che l'apertura di vedute frontali nell'edificio ### era ed è da ritenersi consentita, dando atto che la ### in corso di causa ha già eliminato, rispetto al confinante edificio del ### le vedute laterali ed oblique. - 5. Dichiarare ch'era consentita l'eliminazione del muretto in pietra da parte della ###ra ### posto a confine tra la sua porzione pertinenziale della part. 175 e la part. 172 (di sua proprietà), e che, quindi, non sono dovute somme per l'eliminazione di detto muretto; 6. Dichiarare - in ogni caso - che la ###ra ### non deve la rivalutazione monetaria su ### somme assegnate a titolo d'indennità di occupazione e/o di demolizione muretto), avendo il CTU tenuto conto di valori attualizzati; - 7. 
Dichiarare -in ogni casonon dovute dalla ###ra ### somme a titolo di risarcimento danni, in quanto nessuna richiesta risarcitoria è stata formulata con l'atto introduttivo dai ###ri ### - 8. Disporre l'eliminazione della servitù di fognatura, di cavidotto sul terreno di proprietà della ###ra ### (o, in subordine, assegnare alla stessa una somma in via equitativa per consentire il mantenimento di tali servitù da parte dei ###, da compensare con eventuali somme dovute dalla ### agli appellanti; - 9. Disporre a favore della ### una somma in via equitativa per la comunione forzosa del muro compiuta dal ### con la realizzazione del proprio servizio igienico che s'incastra nel muro perimetrale dell'edificio ### 10.  ### gli appellati alle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante ### o, in subordine, compensarle integralmente tra le parti per i due gradi di giudizio (anche tenuto conto dell'intento speculativo perseguito dai ###ri ### in danno dell'appellante, dopo aver curato e diretto essi stessi (o i loro danti causa) l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio ### così determinando (o concorrendo a determinare) la situazione fattuale di cui poi si sono lamentati in giudizio a notevole distanza di tempo dall'effettuazione di tali lavori, anche in violazione dei principi di affidamento, lealtà e correttezza valevoli nei rapporti tra privati”. 
Si sono costituiti in giudizio ###### e ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto. Hanno, inoltre, chiesto, “In via incidentale, subordinata e condizionata all'accoglimento del V e VI motivo di appello avversario, stante l'illegittimità accertata dell'opera, così come non contestata da parte convenuta ed appellante, riformare la sentenza di primo grado nr. 359/2022 del Tribunale di Patti nella parte contestata, disponendosi la demolizione della parte di fabbricato ampliato e ricadente su terreno comune con ogni statuizione”. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge. 
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 31 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “### apparente e/o erronea e/o contraddittoria. Omessa e/o erronea valutazione di questioni rilevanti ai fini della decisione. Erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali e della ctu. Omessa ammissione delle prove orali richieste su circostanze rilevanti e conducenti ai fini della decisione”. Ha lamentato che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che la corte insistente sulla part. 175 non fosse già stata suddivisa tra i comproprietari, omettendo di considerare e valutare l'atto di donazione-divisione in ### del 18.08.1977 e la correlata scrittura ### di pari data. Da una corretta lettura di tali atti sarebbe emersa, a dire dell'appellante, la prova di una risalente nel tempo “divisione di fatto” dell'orto irriguo antistante ai tre ### fabbricati, a riprova di un possesso indisturbato ultraventennale delle rispettive porzioni di orto irriguo, sia da parte della ###ra ### (e sua dante causa, ossia ### per 1/4, e sia da parte dei ###ri ### e ### (e loro danti causa, ossia ### e ### in relazione alle loro rispettive porzioni di 2/4 e di 1/4. Ha aggiunto che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza della predetta “divisione di fatto”, per possesso ultraventennale, della c.d. “corte 175” e, di conseguenza, l'inesistenza dell'occupazione in ampliamento del fabbricato ### ricadendo tale ampliamento su terreno goduto in via esclusiva dalla stessa ### La doglianza è infondata. 
Occorre premettere, in diritto, che, in base al chiaro disposto dell'art. 1350, comma 1, n. 11) c.c. gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. 
Nel caso in esame nessuna formale divisione della “corte” insistente sulla particella 175 emerge dalla lettura degli atti invocati dall'appellante. 
Si legge, in particolare, nell'atto pubblico di “donazione e divisione” (in ### del 18 agosto 1977, “A ### (dante causa dei ###ri ### viene assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera C della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 2 del foglio 6; … A ### (dante causa di ### viene assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera B) della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 3 del foglio 6; … A ### (dante causa di ### per atto di donazione del 9 marzo 1983) viene assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera A) della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 1 del foglio 6.”. 
Dalla descrizione della “precedente elencazione dei beni paterni”, emerge, quanto alla “casa descritta alla lettera C”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”, quanto alla “casa descritta alla lettera B”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari a due quarti dell'intero, dell'attiguo orto”, e quanto alla “casa descritta alla lettera A”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”. 
Dunque, in tale atto non viene in alcun modo individuata la porzione di orto spettante a ciascuno dei proprietari delle case attigue. 
Si legge, inoltre, per quanto di interesse, nella collegata scrittura privata sottoscritta, nella stessa data, da ####### e ### “I sottoscritti ##### e ### premettono di avere ereditato dal loro padre ### alcuni beni in ### indivisamente ed in ragione di 1/5 per ciascuno… Non fu mai stipulato, riguardo a detti beni, alcun atto di divisione, ma in realtà la divisione fu di fatto eseguita e ciascuno dei sottoscrittori ha goduto della porzione di beni attribuitasi di fatto… ### i sottoscritti, volendo risultare con atto pubblico definitivamente e singolarmente proprietari dei beni rimasti invenduti, per semplificare i loro rapporti, hanno proceduto alla stipula di un atto di divisione, che è stato rogato in data odierna dal notaio Fazio…”. 
Come sostenuto dall'appellante, emerge, invero, da tale scrittura privata che l'intento perseguito con l'atto pubblico di divisione, rogato nella stessa data, fosse quello di dare una veste giuridica ad una situazione di fatto già esistente, per cui il fatto che il coevo atto pubblico di divisione nulla prevedesse con specifico riferimento alla corte (“orto irriguo”) oggetto di causa - attribuito a #### e ### in ragione, rispettivamente, di un quarto, due quarti e un quarto dell'intero - non può che essere interpretato nel senso che nessuna “divisione di fatto” fosse (almeno a quella data) intervenuta tra i comproprietari con riguardo a tale bene, che, anche in esito alla formale divisione, è rimasto indiviso. 
Dunque, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessuna divisione dell'orto irriguo tra i comproprietari, né di diritto né di fatto, emerge dalla lettura degli atti prodotti dalla convenuta. ### parte, come già evidenziato, stante il disposto dell'art. 1350 c.c., nessuna rilevanza giuridica, al fine di escludere una arbitraria occupazione da parte della comproprietaria, poteva essere attribuita alla tesi difensiva sostenuta dalla ### secondo cui, per lungo tempo (ma sicuramente da epoca successiva all'atto di divisione), i comproprietari avessero goduto separatamente di una specifica porzione della corte (“orto irriguo”), a meno che la convenuta non avesse tempestivamente allegato e provato che, per effetto del possesso esclusivo, esercitato uti domini (piuttosto che uti condomini), si fosse verificato l'acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione, di una specifica e determinata porzione dell'intero orto. 
Nel caso in esame, tuttavia, la convenuta non ha mai chiesto, né eccepito, l'avvenuto acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva di una determinata porzione della corte comune, limitandosi, peraltro tardivamente, ad invocare una “divisione di fatto, per possesso ultraventennale, della c.d.  corte 175”. Le tardive allegazioni concernenti un autonomo ed indisturbato godimento ultraventennale di una porzione del terreno, con esclusione dell'altrui godimento, appaiono, pertanto, prive di rilevanza. 
Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto superflua la prova orale tendente a dimostrare detta “divisione di fatto”, anche in ragione del fatto che molte delle circostanze articolate (concernenti lo stato dei luoghi e le opere eseguite dagli attori nei propri immobili, o nel terreno indiviso) potevano essere meglio accertate mediante l'espletamento di c.t.u., e che altre circostanze dovessero essere provate per iscritto (epoca di realizzazione dei lavori di ristrutturazione, accatastamento di una porzione di terreno effettuata da ### rapporti con ###. Peraltro, emerge dalla documentazione in atti che, all'epoca dell'ampliamento del fabbricato della convenuta (1984-1986), ### - che, a dire della convenuta, avrebbe acconsentito e contribuito alla realizzazione dei lavori di ampliamento - non fosse all'epoca di tali lavori proprietario, né comproprietario, del terreno oggetto di causa, essendo rimasto nella titolarità di ### fino al 21 marzo 1997.  2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “### errore materiale del giudice in ordine all'effettiva area ricadente nella particella 175 che la ###ra ### avrebbe occupato nel ristrutturare il proprio fabbricato. Erronea lettura delle risultanze della c.t.u. redatta dall'### Scardino. Adesione irragionevole ed acritica alla tesi degli attori. Illegittimo ampliamento del thema decidendum (surrettiziamente introdotto dagli attori ### in corso di causa). 
Insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del divieto di nuove domande”. Ha lamentato l'errore del primo giudice nel ritenere che tutta l'area d'ingombro (misurata in mq. 14,57) dell'ampliamento eseguito dalla ### ricadesse sul terreno ricadente sulla particella 175, oggetto di causa, senza tenere conto del fatto che l'ingombro ricadeva in gran parte sulla part. 173, di proprietà esclusiva della stessa ### Ha aggiunto che illegittimamente gli attori avevano ampliato il thema decidendum, finendo con l'avanzare pretese, non solo sulla porzione di part. 175 (assegnata alla ###ra ### e da questa sempre goduta in via esclusiva), ma addirittura sul terreno antistante e laterale ricadente nella part. 173 (di proprietà ###, asserendo che lì vi fosse una stradella vicinale comune. 
La censura è fondata. 
Il consulente tecnico d'ufficio, ### Scardino, ha accertato che “… è assodato che l'ampliamento del fabbricato de quo ndr. ### insiste sulla corte della part. 175, ovvero sulla piccola porzione di terreno che era frontistante all'edificio preesistente e di estensione (vedasi pianta stato di fatto) pari al suo fronte per la sua profondità, ovvero S=2.35x1.00 = 2,35 mq.”.
Lo stesso c.t.u. ha accertato che, nel ristrutturare il proprio fabbricato, la ### ha invaso parte (per circa 14.57 mq.) di altro terreno, ricadente nella particella 173, che non costituisce oggetto del giudizio. A fronte delle contestazioni mosse dal consulente degli attori - secondo cui tale porzione della particella 173 dovesse ritenersi facente parte dell'originario orto ricadente nella part. 175 (circostanza, peraltro, mai dedotta dagli attori) - ha esaustivamente risposto evidenziando come tale tesi non trovasse alcun riscontro nei titoli di proprietà, o in altri atti ritualmente acquisiti, e fosse, altresì, contraddetta dalla planimetria catastale. Argomentazioni convincenti e pienamente condivisibili. 
Ne segue che, tenuto conto del valore del terreno oggetto di causa, stimato dal c.t.u. in € 100,00 €/mq., la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di ristoro per l'occupazione andrebbe rideterminata in € 176,00.  3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### delle vedute frontali del fabbricato ### Violazione dell'art. 1102 del c.c.. Illegittima disapplicazione del principio nemo res sua servit”. Ha evidenziato che il primo giudice, ritenendo che, avendo realizzato tre balconi che le consentivano di affacciarsi sul fondo di proprietà comune, la ### avesse dato luogo ad una illegittima servitù di veduta sul fondo medesimo, per mancato rispetto della distanza legale di un metro e mezzo prescritta dall'art. 905 c.c., non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 1102 del codice civile, che consente al comproprietario di aprire vedute e balconi sulla comproprietà, non occorrendo - in tale ipotesi - rispettare le norme sulle distanze, dato che non si viene a creare nessuna servitù di veduta. 
La censura è infondata.  ### il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene condivisibile, “Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio nemini res sua servit, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 11/03/2022, n. 7971; cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/10/2019, 26807, che affronta la tematica concernente il rapporto tra comunione ordinaria e condominio, da un lato, e normativa sulle distanze, dall'altro, Cass. Sez. 2, 04/07/2018, n. 17480). 
Peraltro, tale orientamento opera una corretta ricostruzione del principio “nemini res sua servit, il quale, secondo la costante giurisprudenza, trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante, e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21020 del 06/08/2019). 
Ne segue che va confermata la decisione del primo giudice concernente le vedute dirette esercitate sulla corte comune, avendo il c.t.u. accertato la violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c..  4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha dedotto “### e/o erronea applicazione dell'art. 1102 c.c., in quanto è da ritenersi legittima e consentita l'eliminazione del muretto in pietra posto tra la part. 175 e la part. 172”. Ha osservato che, se il terreno comune era munito di un muro di recinzione che lo separava da una proprietà esclusiva (particella 172, poi acquistata dalla ###, la condomina, proprietaria di questa, ben poteva apportare a tale muro tutte le modifiche che le consentivano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, arrivando anche ad abbatterlo. 
La censura è palesemente infondata.  ### quanto disposto dall'art. 1102 c.c., “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. 
Nel caso in esame, la ### non si è limitata a modificare il muretto comune, al fine di trarne una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ma, come dalla stessa ammesso, lo ha deliberatamente abbattuto, così compromettendone totalmente l'utilizzabilità, secondo la sua destinazione (di delimitare il terreno di proprietà comune), da parte degli altri comproprietari. 
In proposito, ha accertato il c.t.u. che, “prima dell'intervento di ampliamento del 1986 era presente, come si evince anche nella pianta dello stato di fatto rappresentata nel progetto di cui alla C.E.  n.21/83 (all. n.4), una stradella di collegamento tra la via comunale e gli immobili degli odierni soggetti in causa. Le loro proprietà (part.n.175) erano delimitate da un muro in pietra (oggi demolito) nel quale era incardinato, come più volte asserito dalle parti, un cancello in legno che ne consentiva l'accesso”. E che tale muretto sia stato demolito dalla ### è circostanza pacificamente accertata nel presente giudizio.  5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### condanna al pagamento somme per rivalutazione monetaria in relazione alle somme attribuite agli attori ### per controvalore del muro rimosso e per indennità di occupazione di area in comproprietà”. Pur senza contestare la natura di debiti di valore, su cui compete la rivalutazione monetaria, il difensore ha evidenziato che il c.t.u. aveva determinato all'attualità il valore del terreno, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta, nonché il controvalore del muretto arbitrariamente demolito dalla convenuta. 
La censura è fondata nei limiti che seguono. 
Il consulente tecnico d'ufficio, ### Scardino, ha stimato il terreno oggetto di causa, affermando “ai fini del calcolo dell'indennità eventualmente dovuta, da analisi di mercato effettuata, si rileva un valore di 100.00 €/mq per i terreni edificabili nella zona in oggetto”. Quanto al valore del muretto demolito si legge nella relazione del consulente “il controvalore di detto muro di recinzione è dato dal suo costo per una eventuale ricostruzione, desunto, per murature analoghe, dal vigente ### unico ### per i lavori ### c = [(10.75 - 1.20) x 0.50 x 2.00] x 212.20 €/mc = € 2026.51. 
Considerata la quota di comproprietà di 3/4 per la parte attrice, si ha una eventuale contropartita di € 1671.87”. 
Ne segue che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sulle somme calcolate dal consulente spetta la rivalutazione monetaria, non a decorrere dalla data della domanda, bensì dalla data della consulenza tecnica d'ufficio.  6. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### dell'attribuzione agli attori di una somma a titolo di risarcimento danni per pregiudizio in re ipsa. Pronuncia ultra petita, non avendo gli attori formulato richiesta di risarcimento danno con l'atto introduttivo del giudizio di 1° grado. ### del divieto di nuove domande”.
Occorre premettere che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto “… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della ###ra ### ricadente sul terreno di proprietà comune…”. 
Il primo giudice, ritenendo che la ### avesse “occupato una parte della corte nella convinzione di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di ### e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in #### del 18/08/1977”, ha (inconsapevolmente e non correttamente) applicato la norma di cui all'art.  938 c.c. (come si evince dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). 
Ha, inoltre, riconosciuto spettante agli attori il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della limitazione del loro diritto di proprietà, la cui prova ha ritenuto in re ipsa, liquidandoli equitativamente in € 3.000,00. 
E ciò ha fatto in mancanza di specifica domanda degli attori e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.c., oltre che in mancanza di allegazioni in ordine ai danni concretamente subiti ed alla loro entità.  7. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### pronuncia su tutte le domande riconvenzionali. ### ammissione dei mezzi istruttori. ### assente o comunque lacunosa ed insufficiente in ordine alla domanda di corresponsione di somme e di eliminazione delle servitù di fognatura e cavidotto a servizio delle proprietà ### (o di corresponsione somme)”. 
La censura è infondata. 
Il primo giudice ha, infatti, accolto in parte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, condannando gli attori alla demolizione della struttura fissa ### realizzata da ### Quanto alla domanda concernente la corresponsione, da parte dello stesso ### del valore della metà del muro reso comune con la realizzazione del servizio igienico posto sul balcone del vicolo S. ### ha ritenuto, sulla base degli accertamenti effettuati dal c.t.u., che tale manufatto - che ha effettivamente determinato la comunione del muro portante - fosse stato realizzato, non da ### ma in epoca remota e precedente all'atto di divisione-donazione del 1978. 
Analogamente, ha ritenuto, quanto alla chiesta eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura e del cavidotto, a servizio proprietà ### che il passaggio delle tubazioni risalisse ad epoca remota, allorché i beni erano ancora riconducibili ad un unico proprietario. 
Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata. 
Piuttosto occorre osservare che la censura mossa dall'appellante non si confronta con le argomentazioni esposte dal primo giudice, essendo stata formulata in modo estremamente generico, per cui deve ritenersi inammissibile.  ******  8. ### del quinto e del sesto motivo dell'appello principale impone l'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale, condizionato, con cui il difensore degli appellati ha lamentato che il primo giudice, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva erroneamente condannato la convenuta, non alla demolizione di quanto costruito sul terreno comune, bensì “al meno invasivo rimedio risarcitorio per equivalente”, commisurato al valore della superficie occupata, ritenendo che ricorresse il presupposto della buona fede del costruttore e, dunque, il ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo, senza commettere alcuna usurpazione. Ha insistito nella chiesta demolizione della parte dell'edificio ricadente sul terreno indiviso. 
La censura è fondata. 
Occorre premettere che, come già esposto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto “… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della ###ra ### ricadente sul terreno di proprietà comune…”. 
Il primo giudice, ritenendo che la ### avesse “occupato una parte della corte nella convinzione di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di ### e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in #### del 18/08/1977”, ha applicato ### la norma di cui all'art. 938 c.c. (come si evince dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). 
Come è noto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 938 c.c., relativa all'occupazione di una porzione di fondo appartenente a proprietario diverso dal costruttore, è comunemente definita “accessione invertita”, essendo prevista una deroga al principio generale secondo cui superficies solo cedit, dal momento che il proprietario dell'edificio diviene proprietario anche della porzione di fondo attiguo, sussistendo i presupposti di operatività dell'istituto. Vale a dire: la costruzione di un edificio, la parziale occupazione del fondo adiacente, la buona fede del costruttore, la mancata opposizione entro tre mesi da parte del proprietario del suolo, una sentenza dell'autorità giudiziaria che attribuisca la proprietà dell'area occupata. 
Ha chiarito, in materia, la giurisprudenza di legittimità che la domanda volta all'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, verso pagamento dell'indennità, pari al doppio del valore della superficie occupata, può essere proposta, non solo dal costruttore, ma altresì dal proprietario del fondo occupato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3899). 
Ed ancora che la deduzione della c.d. accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/06/2017, n.16278). Con la conseguenza che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod.  proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art.  345 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 22/02/11 n. 4286). 
Quanto al requisito della “buona fede”, consistente nella ragionevole opinione di esserne il proprietario e nella scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto, costituisce orientamento costante e nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino” (ex multis, Cass. civ., 6, ordinanza n. 11845 del 6 maggio 2021; cfr. Cass. 10 gennaio 2011 n. 345; Cass. 9 luglio 2003 10766; Cass. 21 marzo 2000 n. 3303). 
Nel caso in esame, costituendosi in giudizio, la convenuta non ha mai allegato di avere avuto la convinzione di costruire su terreno di esclusiva proprietà, ma ha ammesso di avere occupato parte della corte comune ricadente nella part. 175, rimasta indivisa a seguito a seguito dell'atto pubblico di divisione del 18 agosto 1977, nella convinzione di agire con il consenso del cugino ### all'epoca comproprietario del terreno, e con il benestare degli altri comproprietari, in virtù di una “divisione amichevole” di fatto, in virtù della quale anche gli altri comproprietari erano soliti fruire della parte della corte sita dinnanzi ai loro fabbricati. Peraltro, come già evidenziato, le circostanze allegate dalla convenuta a riprova di detta “divisione amichevole” sono rimaste prive di riscontro probatorio, e addirittura smentite dalla documentazione in atti e dalla c.t.u.. Ammetteva, inoltre, la convenuta la illegittimità delle vedute realizzate, dicendosi pronta ad eliminarle, e chiedeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla divisione del terreno comune. 
Ne segue che, in accoglimento dell'appello incidentale, la convenuta va condannata alla demolizione della parte del fabbricato realizzato sulla corte comune. 
In parziale accoglimento dell'appello principale, la stessa convenuta va condannata al pagamento della sola somma di € 1.671.87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.  ****** 
Il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale impongono una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio - potendosi ritenere assorbito il relativo motivo di appello - che, fermi restando i criteri di liquidazione adottati dal primo giudice - parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, valore della controversia (indeterminabile complessità media) e importi tariffari medi - avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, possono essere compensate tra le parti in ragione di un quarto, con condanna di ### alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, pari a € 7.757,00 (di cui € 1.518,75, per la fase di studio, € 1.011,75, per la fase introduttiva, € 2.670,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 2.556,75 per la fase decisionale) per tre quarti dei compensi, ed € 247,25 per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Le spese di c.t.u. vanno poste in ragione dei tre quarti a carico della ### e per un quarto a carico degli attori in solido. 
Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, possono essere compensate, in ragione di un quarto tra le parti, con condanna della appellante alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. 
M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.559,25 (di cui € 944,25 per la fase di studio, 624,75, per la fase introduttiva, € 1.382,25, per la fase di trattazione, ed € 1.608,00 per la fase decisionale), per tre quarti dei compensi, oltre tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. P.Q.M.  La Corte di Appello di #### pronunciando sull'appello proposto da ### e sull'appello incidentale proposto da ###### avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede: - In parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: ordina a ### di provvedere alla demolizione della parte del proprio fabbricato costruita nella corte in comunione oggetto di causa; condanna la stessa ### al pagamento, in favore degli attori, della sola somma di € 1.671.87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo; dichiara compensate, in ragione di un quarto tra le parti, le spese del primo grado di giudizio, condannando la convenuta alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata in € 7.757,00, per tre quarti dei compensi, ed € 247,25, per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge; pone le spese di c.t.u. per tre quarti a carico della convenuta e per un quarto a carico degli attori. Conferma nel resto.  - Dichiara compensate, in ragione di un quarto, tra le parti le spese del presente grado di giudizio, condannando ### alla rifusione, in favore della controparte, della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 4.559,25, per tre quarti dei compensi, oltre rimborso dei tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.   ### est. ### (###ssa ### (####

causa n. 516/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Minutoli Giuseppe, Silvana Cannizzaro

M

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 726/2025 del 18-06-2025

... stati desunti anche dai documenti di causa, fra cui il progetto termico del capannone redatto dall'ing. ### nel 1993 per conto della ### srl, l'ATP e le fotografie allegate dall'#### la relazione peritale d'ufficio della causa di merito, avvalendosi, per dove possibile, dei prezzi del listino regionale abruzzese dell'anno 2000 in euro. ###, quindi, ha condivisibilmente precisato che la questione fosse incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell'art. 4 lettera b) e dell'art. 4 lettera e) del contratto di affitto e della convenzione aggiuntiva: con il primo veniva concesso alla conduttrice di eseguire a proprie cure e spese tutte le modifiche interne di suo interesse fra cui lo spostamento di tramezzi, il cambiamento di rivestimenti, l'apertura e/o la chiusura di nuovi ingressi e quant'altro necessario per una migliore fruibilità del capannone commerciale; con il secondo si stabiliva che al termine del contratto, la riconsegna dell'immobile sarebbe dovuta essere nello stato d'uso in cui si trovava, con le modifiche apportate e senza che la locatrice potesse richiedere o pretendere alcuna somma o pretendere il ripristino. Con il predetto comma e), si dava facoltà alla ### srl di poter (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti ### dott. ### - Presidente dott. ### - ### relatore dott. ### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cassazione n. 591 /2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.4.2025, promossa da ### di ### & C. S.a.s. (già ###, in persona dell'accomandatario #### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### di ### ed elett.te dom.ta presso il suo studio in ### alla via ### di ### n. 28, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendere come in calce alla citazione in riassunzione; Attrice in riassunzione - già appellata ed appellante incidentale contro ### S.p.A., in persona dell'### e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### in forza di mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione; Convenuta in riassunzione - già appellante principale ed appellata incidentale avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1503/2011 depositata l'8.11.2011 dal Tribunale di ### nel procedimento civile n.1789/01, avente ad oggetto risarcimento danni. 
Rinvio da Cassazione, ### n. 5915/2023 del 27.2.2023.   ### parte attrice: “in via istruttoria, che si disponga la rinnovazione della CTU con nomina di altro Consulente. In via subordinata chiede che l'#### sia chiamato a rendere chiarimenti sulle questioni indicate. 
In ogni caso e nel merito: 1)in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa e di cui agli scritti difensivi ed agli atti dei precedenti gradi di giudizio, al risarcimento del danno in favore di ### sas nella misura di € 236.849,79, oltre IVA come per legge, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata; 2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di tutti i precedenti gradi sin qui celebrati.” Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00
Per parte convenuta: “Piaccia all'###ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla ### S.p.A. nella causa civile n. 695/2012 R.G. nonché delle argomentazioni e difese rassegnate nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di riassunzione, in riforma della sentenza n. 1503/2011 del Tribunale di ### dichiarare come non dovute dalla ### S.p.A. la somma di ### 4.000,00 per rendere conforme alla normativa vigente i gruppi pompa della rete idrica antincendio, la somma di ### 43.121,17 per la installazione di un nuovo impianto antincendio e di allarme, la somma di ### 22.048,76 per la installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione, la somma di ### 20.000,00 a titolo di lucro cessante e la somma di ### 21.580,00 per la sostituzione integrale dei pannelli della controsoffittatura, così dichiarando la debenza da parte della ### S.p.A. unicamente della somma di ### 61.000,00, con esclusione comunque sia della rivalutazione monetaria che dell'imposta ### per le causali risarcitorie indicate nella consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, ad esclusione della somma di ### 15.000,00 computata dal C.T.U., #### a titolo di ripristino delle celle frigorifere, nonché rigettare l'appello incidentale reiterato dalla ### s.a.s. di ### & C. con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare come non dovute dalla ### S.p.A. la somma di ### 34.540,00 per la ricostruzione delle celle frigorifere, la somma di ### 7.361,00 per il ripristino dell'impianto elettrico, la somma di ### 8.723,39 per il ripristino dell'impianto di illuminazione di emergenza, la somma di ### 9.080,60 per il ripristino dell'impianto di condizionamento degli ambienti, la somma di ### 2.832,82 per il ripristino del tratto di metri 9,75 circa di recinzione in muratura demolita e per il risanamento degli ambienti esterni, la somma di ### 2.698,66 per la sostituzione dello scaldabagno elettrico, delle due porte asportate e per la manutenzione del tratto fognario occluso nonché la somma di ### 9.785,59 a titolo di spese di progettazione esecutiva e di direzione dei lavori e, quindi, complessivamente la somma di ### 75.022,86; con vittoria di spese e del compenso ex D.M. n. 147/202022 del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di giudizio”.   ### atto di citazione notificato il ###.2001, ### in qualità di amministratore e legale rappresentante di ### snc ( oggi ### conveniva innanzi il Tribunale di ### spa per ivi sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine alla indebita rimozione delle parti essenziali degli impianti a servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice e ad essa concesso in locazione, nonché in ordine al danneggiamento dei pannelli della controsoffittatura e delle linee di alimentazione dei gruppi di produzione del freddo e di refrigerazione interni al locale commerciale e, infine, all'intasamento del tombino per la raccolta delle acque piovane sito nel piazzale di sosta.  ### chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che il ripristino degli impianti in tutto o in parte rimossi fosse necessario ai fini della conservazione dell'agibilità dei locali per la finalità commerciale e della restituzione degli stessi in condizioni conformi allo stato preesistente. 
Infine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni provocati per effetto della illecita condotta, pari a ### 380.000.000 o a quella diversa maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese di lite. 
Si costituiva in giudizio ### incorporante la soc. ### srl, eccependo preliminarmente la nullità dell'accertamento tecnico preventivo già eseguito e l'improcedibilità della domanda proposta in violazione dell'art 447 bis cpc; nel merito, insisteva per il rigetto della domanda adducendo di aver restituito l'immobile in buone condizioni e di avere asportato dallo stesso solo beni mobili ed impianti nei termini espressamente consentiti dal contratto di locazione. 
Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00
Spiegava, altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento di migliorie ed addizioni effettuate pari a ### 194.000.000 da porre in compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a titolo di credito in favore di parte attrice. 
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di ### emetteva la sentenza n.1503/2011, così decidendo: PQM - dichiara inammissibile per decadenza e comunque infondata la spiegata domanda riconvenzionale; -accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta ### incorporante la ### srl sia con riferimento alla indebita rimozione delle parti essenziali degli impianti posti a servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice, sia con riferimento al danneggiamento degli impianti ed elementi degli stessi individuati; - accerta e dichiara che il ripristino degli impianti rimossi è necessario ai fini della conservazione dell'agibilità dei locali per le finalità commerciali e per l'effetto condanna la ### incorporante la ### srl al risarcimento dei danni procurati alla ### snc per complessivi € 161.826,93 oltre IVA per le voci inerenti, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data della domanda al saldo.  - condanna la ### incorporante la ### srl alla liquidazione delle spese delle ### - condanna la ### incorporante la ### srl al pagamento delle spese processuali nella misura di seguito indicata in favore della ### snc che liquida in complessivi € 26.429,61 di cui € 2.593,61 per esborsi, € 7.736,00 per diritti, € 16.000,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA come per legge. 
Proponeva appello ### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità- inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo e per l'effetto il rigetto della domanda proposta da ### snc, la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art 447 bis cpc e, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta da ### o la riduzione dell'importo liquidato in primo grado. 
Resisteva in appello la ### snc, divenuta nelle more ### sas, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale finalizzato alla condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di € 75.022,86 oltre Iva o la diversa somma che sarebbe risultata di giustizia o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. 
Questa Corte, investita del gravame, in via principale da ### S.p.a. e in via incidentale dalla ### accoglieva parzialmente l'appello principale e, in riforma della decisione del Tribunale, condannava la conduttrice al pagamento della minor somma di euro 52.277,00, rigettava l'appello incidentale, compensava per 2/3 le spese di lite e poneva il restante terzo a carico di ### S.p.a. 
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per ### sas mediante cinque motivi così articolati: 1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n.4 e 156 cp.c.; motivazione apparente sul capo di accoglimento dell'appello principale in punto di quantificazione del danno emergente subito dall'appellante (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.); 2) Omessa valutazione dei fatti, decisivi per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla ### di A.T.P. e dalle risultanze della prova per testi (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.); 3)Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 156c.p.c.; mancanza assoluta della motivazione sul capo di implicito accoglimento dell'appello principale in punto di lucro cessante subito dall'appellata (art. 360, comma primo n.4 c.p.c.); 4)Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n.4) e 156 c.p.c. c.p.c.; mancanza assoluta della motivazione della pronuncia di rigetto dell'appello incidentale (art. 360, comma primo, n. 4 cpc); Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 5)Omesso esame di fatti decisivi per la controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale (art. 360, comma primo, n. 5 cpc).  ### non si costituiva. 
La Corte di cassazione, sezione terza, con ordinanza n. 5915/23 pubblicata il ###, rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo dichiarando assorbiti i restanti e cassava la sentenza di appello in relazione al motivo accolto, rimettendo le parti innanzi a questa Corte d'Appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di ### In particolare, la Suprema Corte rilevava come la Corte distrettuale avesse adottato la decisione impugnata basandola anche sul fatto che le richieste dell'odierna ricorrente non apparissero sorrette dal necessario supporto probatorio omettendo, tuttavia, di spiegare perché, a prescindere dalla motivazione del Tribunale, mancasse quel supporto e senza considerare i fatti emergenti dalle risultanze dell'ATP e delle prove testimoniali. Disponeva, pertanto, che il giudice del rinvio provvedesse a rendere nuova decisione considerando i fatti emergenti dall'ATP e rappresentati dalle testimonianze. 
Con atto di citazione in riassunzione ### ha riassunto la causa chiedendo l'integrale accoglimento delle sue originarie pretese e la condanna di ### al risarcimento del danno in proprio favore nella misura di € 236.849,79 oltre ### con vittoria di spese e competenze. 
Si è costituita ### la quale ha sostanzialmente insistito per l'accoglimento del suo precedente appello come da conclusioni in epigrafe riportate. 
Con ordinanza del 17.7.2024 questa Corte, dovendo procedere a riconsiderare i fatti emergenti dalle risultanze dell'ATP al fine di considerare se le stesse fossero idonee o inidonee a superare gli esiti della CTU espletata in primo grado o, comunque, a provare il danno, in considerazione della circostanza che il CTU del cautelare non stimò i danni, ha rimesso la causa sul ruolo nominando quale CTU l'#### al fine di accertare l'entità dei danni reclamati dalla ### come meglio individuati nel medesimo provvedimento. 
Con ordinanza del 9.04.2025 questa Corte, quindi, ha riservato la causa in decisione con termini ridotti di gg. 40 + 20 ex art. 190 cpc.   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, giova chiarire l'ambito del presente giudizio di rinvio, il quale, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nomofilattica, pur se dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass. SS.UU. sent.  11844/2016).   Va ricordato, inoltre che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia - come nel caso in esameil giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (in tal senso, tra le altre, da ultimo, Cass. ord.  17240/2023) e, ovviamente, dai fatti accertati definitivamente sui quali è fondata la sentenza di annullamento (così Cass. sent. n. 3458/2012). 
Dunque sulla base dei principi appena esposti, la pronuncia rescindente, conseguente all'accoglimento del secondo motivo (con relativo rigetto del primo ed assorbimento dei restanti) del ricorso per ### ha imposto a questa Corte di rivalutare le risultanze dell'ATP ante causam, sostanzialmente avallate dalla sentenza di primo grado e in buona parte sconfessate dalla sentenza d'appello cassata, al fine di verificare se esse fossero idonee a superare gli esiti della CTU poi espletata in primo grado anche procedendo alla stima dei danni rilevati, non effettuata nel predetto giudizio cautelare, in una con le prove testimoniali raccolte. 
Occorre, comunque, premettere che con scrittura privata registrata in ### il 6 aprile 1993, intercorsa tra la società ### snc ### corrente in ### e la ### srl ### Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 corrente in ### si stipulava un contratto di locazione relativo ad un immobile sito in ### fra via ### n. 176 e via ### di ### n. 2 della consistenza di circa mq.  1.000,00 con relativa corte scoperta di mq. 1.500,00 circa per la durata di anni 6 a partire dal 1.03.1993. 
All'art. 4 lettera b), si concedeva alla conduttrice e per tutta la durata della locazione l'esecuzione di lavori per modifiche interne, a suo insindacabile giudizio, per la migliore gestione dei locali, opere da realizzare interamente a sue cure e spese consistenti nello spostamento di tramezzi, nella modifica di rivestimenti, nell'apertura o chiusura di nuovi ingressi e quant'altro necessario con obbligo della locatrice Sad industriale di sottoscrivere i documenti da presentare alle competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni. 
Al punto e) di tale articolo, si stabiliva che al termine della locazione la conduttrice avrebbe dovuto riconsegnare il locale nello stato d'uso e con le modifiche eventualmente apportate senza che la ### avesse potuto pretendere somme o richiedere il ripristino concedendo alla ### srl la possibilità di asportare i macchinari installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. 
Con convenzione aggiuntiva dell'8.01.1996, registrata in ### il ###, si riconfermava integralmente la tipologia dei lavori concessi esonerando la conduttrice dall'obbligo del ripristino ma conservando lo stato d'uso commerciale acquisito e permettendole di poter asportare solo i macchinari installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. 
La stessa, inoltre, informava la locatrice che per una migliore fruibilità dell'impianto, era sua intenzione realizzare due nuovi accessi su via ### di ### il primo pedonale e l'altro carrabile per cui chiedeva l'autorizzazione a demolire un tratto di recinzione su via ### di ### da ripristinare a fine locazione. 
Con il capitolo III (clausola terza - transazione) di pagina 14 della convenzione aggiuntiva, si formalizzava l'impegno da parte della ### di concorrere alle spese della ### srl per un totale di £. 89.000.000 oltre Iva a compensazione dei crediti che la locatrice vantava nei riguardi della ### srl per canoni non pagati. 
Tanto premesso, si ha che in sede di Atp l'### Mambella fu investito dal Tribunale del compito di procedere alla valutazione delle condizioni dell'immobile, nonché della qualità e delle condizioni degli impianti dello stesso, se funzionanti.  ### avvenne pochi mesi dopo il rilascio del capannone consentendo, quindi, al CTU nominato di cristallizzare nel proprio elaborato le condizioni riscontrate, il che rese e rende tutt'oggi altamente attendibili le valutazioni in esso contenute. 
Da esse risultava, incontrovertibilmente, che al momento della restituzione dell'immobile lo stesso non sarebbe stato immediatamente fruibile dal locatore, avendo il conduttore indebitamente reso inutilizzabili gli impianti mediante manomissioni ed illegittime asportazioni puntualmente accertate dal CTU in sede di accertamento preventivo e qui di seguito riepilogate.  1.Al punto 3.2.1. il CTU rilevò che, quanto alla controsoffittatura e al suo stato di conservazione, 50 pannelli erano in parte mancanti e in parte rotti, 20 pannelli risultavano forati per preesistenti incassi ed alloggiamenti.  2.Al punto 3.2.2., riguardo all'impianto elettrico, rilevò che esso non era funzionante in quanto risultavano rimossi il quadro elettrico generale, i sottoquadri, le prese e gli interruttori, i corpi illuminanti a plafoniera o ad ancoraggio pensile, lo scaldaacqua elettrico, un termostato, due interruttori e il gruppo elettrogeno.  3.Al punto 3.3.3. il CTU, quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza, accertò la mancanza di sei insegne luminose in corrispondenza delle uscite di sicurezza, la rimozione di una porta tagliafuoco e la mancanza della porta nel disimpegno locale fornitori nel locale commerciale. 
Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 4.Al punto 3.2.4., quanto ai mezzi e presidi antincendio, il CTU accertò che mancavano tutti gli estintori in corrispondenza dei relativi 12 cartelli installati a parete e non riscontrò l'esistenza di rilevatori di fumo.  5.Al punto 3.2.5., quanto all'impianto di produzione del freddo, egli riscontrò che nel locale laterale di servizio mancavano i gruppi di produzione del freddo e che mancavano i gruppi di refrigerazione interni al locale commerciale, accertò che le linee di alimentazione risultavano tagliate al livello del controsoffitto in prossimità delle staffe di sostegno delle apparecchiature rimosse.  6.Al punto 3.2.6., infine, quanto all'impianto di termoventilazione, risultavano rimosse 5 unità di termoventilazione e mancavano tratti di canalizzazioni per il trattamento e/o l'estrazione dell'aria. 
Come già osservato da questa Corte nella propria ordinanza del 17 Luglio 2024, solo i danni riscontrati in sede di Atp devono essere individuati come i danni per cui l'annosa vicenda ha avuto inizio e per i quali la ### introdusse il giudizio di merito citando l'odierna convenuta in riassunzione al fine di sentirla dichiarare responsabile della rimozione delle parti essenziali degli impianti per come espressamente da lei indicate nei suestesi punti da 3.2.1 a 3.2.6. 
Nella relazione peritale depositata in questa sede di rinvio si è fatto riferimento sia ai quesiti di cui ai punti da 1 a 6 dell'Ordinanza di incarico del 17.07.2024 trascritti ai capoversi da 3.2.1 a 3.2.6 nella perizia di ATP redatta dall'#### sia alle note scritte depositate dalle parti nell'udienza del 25.09.2024 come richiesto da questa Corte, sia agli altri atti e documenti di causa tratti dal fascicolo telematico. 
Per la stima dei costi delle attrezzature indebitamente asportate dal capannone, necessaria alla quantificazione dei danni, il CTU ha fatto ricorso alla ricerca di mercato condotta presso ditte installatrici di impianti tecnologici similari a quelli realizzati nel capannone oggetto di causa fra cui la ditta ### sas con sede in via G. D'####, la ### corrente in #### alla via ### e la ### di ### al ### alla c.da ### ricerca riferita ai costi praticati sul mercato nell'anno 2000. 
Dati utili alla predetta indagine sono stati desunti anche dai documenti di causa, fra cui il progetto termico del capannone redatto dall'ing. ### nel 1993 per conto della ### srl, l'ATP e le fotografie allegate dall'#### la relazione peritale d'ufficio della causa di merito, avvalendosi, per dove possibile, dei prezzi del listino regionale abruzzese dell'anno 2000 in euro.  ###, quindi, ha condivisibilmente precisato che la questione fosse incentrata essenzialmente sulla interpretazione dell'art. 4 lettera b) e dell'art. 4 lettera e) del contratto di affitto e della convenzione aggiuntiva: con il primo veniva concesso alla conduttrice di eseguire a proprie cure e spese tutte le modifiche interne di suo interesse fra cui lo spostamento di tramezzi, il cambiamento di rivestimenti, l'apertura e/o la chiusura di nuovi ingressi e quant'altro necessario per una migliore fruibilità del capannone commerciale; con il secondo si stabiliva che al termine del contratto, la riconsegna dell'immobile sarebbe dovuta essere nello stato d'uso in cui si trovava, con le modifiche apportate e senza che la locatrice potesse richiedere o pretendere alcuna somma o pretendere il ripristino. 
Con il predetto comma e), si dava facoltà alla ### srl di poter prelevare ed asportare i macchinari installati nella centrale frigo, i corpi illuminanti e quant'altro di mobile posto in opera. 
La controversia, in sostanza, verte ancora oggi sull'interpretazione di cosa intendere per “restituzione nello stato d'uso dell'immobile" e per “quant'altro di mobile posto in opera”, dal momento che molte apparecchiature sono state asportate perché ritenute dalla conduttrice cose mobili, contrariamente al parere della locatrice.  ###, quindi, ha brillantemente evidenziato come il capannone era stato concesso in locazione con la destinazione d'uso artigianale, senza alcun impianto o macchinario e che le opere murarie eseguite dalla conduttrice e l'installazione dei relativi impianti e macchinari lo avevano trasformato ad uso commerciale, ottenendone la relativa agibilità. 
Di conseguenza lo stato d'uso dell'immobile configurava la sua “utilizzabilità” o “uso” allo svolgimento dell'attività di supermercato, avendone conseguito la relativa agibilità. 
Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 ### indiscriminata e la manomissione di diversi impianti da parte della conduttrice perché ritenuti, erroneamente, “movibili”, ha compromesso la funzionalità del fabbricato all'uso di supermercato e di conseguenza la validità dell'agibilità ottenuta grazie anche all'intervento economico della locatrice che aveva compensato in favore della ### srl crediti di locazione non riscossi per la ragguardevole somma di £. 89.000.000 (vedi capo III della convenzione aggiuntiva pagg. 14 e 15): il CTU ha affermato, pertanto, che i lavori eseguiti nel capannone per l'ottenimento della relativa “agibilità” a supermercato sono stati pagati anche dalla ### pur non avendone alcun obbligo contrattuale: lo “stato d'uso” alla riconsegna corrispondeva alla sua condizione di “funzionalità” strutturale ed impiantistica come da certificato di agibilità. 
Non potevano, quindi, essere asportati: -il quadro elettrico generale originario, comprensivo dei sottoquadri, perché quello sostitutivo più piccolo, a detta dell'#### era inadeguato al funzionamento dell'intera struttura ed inadatto a contenere l'ammasso di fili o cavi in numero 78.  (Data la complessità degli impianti presenti e con l'ausilio della consulenza tecnica specifica delle ditte come sopra dichiarate il CTU ha stimato, con buona approssimazione, desumibile anche dalla consistenza dell'impianto, una potenza complessiva di 80 Kw ÷ 100 Kw constatato dal fatto che non vi era la presenza di una cabina elettrica (l'### obbliga alla costruzione di una cabina elettrica solo per potenze impegnate superiori a 100 Kw); -il gruppo elettrogeno per tale potenza; - l'impianto di illuminazione di emergenza e relativa segnaletica (n. 6 insegne luminose per uscite di sicurezza; una porta tagliafuoco; una porta al bagno per disabili; una porta locale fornitori); -le celle frigorifere in numero di 5; - il banco surgelati e frigo; - l'impianto di termoventilazione; - l'impianto antincendio (12 estintori e rilevatori di fumo); - l'impianto di rilevazione fumi; - l'impianto di allarme; Le uniche attrezzature che potevano essere asportate erano solo la centrale frigo, i corpi illuminanti e dotazioni varie mobili, ciò in quanto nel contratto di affitto erano state precisate e dettagliate le attrezzature che la ### srl avrebbe potuto portare via alla riconsegna del locale, ossia solo la centrale frigo e i corpi illuminanti, dato che la frase “quant'altro di mobile” si riferiva non certamente agli impianti bensì alle dotazioni e corredi delle varie zone amministrative, uffici, spogliatoio, servizi igienici ed altro. 
Ciò posto, in risposta al quesito che questa Corte ebbe a formulare per aderire alla statuizione di cui alla pronuncia rescindente, ossia “### gli atti e documenti di causa e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni, il CTU dica , in base a quanto accertato nella ### di ATP del 21.8.2000, quale sia l'entità dei danni, sub specie di somme occorrenti al ripristino dei locali all'epoca della riconsegna, reclamati da ### con riguardo ai punti da 1 a 6 della presente ordinanza” , il CTU incaricato da questa Corte ha provveduto alla stima dei danni o delle somme occorrenti al ripristino dei locali all'epoca della riconsegna, reclamati dalla ### per un totale di € 62.712,00, in CTU € 60.000,00, così quantificati: - quanto al ripristino dei n.70 pannelli della controsoffittatura € 1.764,00; - quanto all'impianto elettrico: € 9.000 per la spesa del quadro elettrico, € 2.000,00 per la spesa di n.5 sottoquadri, € 700,00 per il costo dello scaldaacqua, € 30,00 per il costo di un termostato ambiente ed € 8.000,00 per la spesa di un gruppo elettrogeno; - quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza: € 800,00 per il costo di n.6 insegne luminose, € 600,00 per la spesa di una porta tagliafuoco ed € 120,00 per il costo di una porta di un locale; - quanto ai mezzi e presidi antincendio: € 2.500,00 per il costo di n.12 estintori mancati ed € 1.200,00 per la spesa per n.12 cartelli indicatori; Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 - quanto all'impianto di produzione del freddo e ai gruppi di refrigerazione comprensivi delle linee di refrigerazione che alimentavano le celle frigorifere la somma di € 9.000,00; - quanto all'impianto di termoventilazione € 12.000,00 per il costo di n.5 unità di termoventilazione ed € 15.000,00 per n.5 celle frigorifere. 
Agli importi così determinati il consulente ha sommato un'altra spesa, riguardante la progettazione degli impianti, la D.L., la richiesta di nuova agibilità e gli oneri di sicurezza ammontanti circa € 16.000,00, per un danno totale stimato, pari alla somma occorrente al ripristino, di € 76.000,00. 
Dette valutazioni sono state osservate dal CTP dell'attrice in riassunzione, senza, però, considerare le motivazioni che avevano portato la Corte di legittimità a cassare la sentenza di appello con l'accoglimento del 2° motivo del ricorso proposto dalla stessa ### con cui aveva contestato l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei fatti come rappresentati in ATP ante causam, nella quale il perito incaricato dal Tribunale di ### aveva verificato che gli impianti tecnologici (elettrico, di termoventilazione, antincendio, di rilevazione fumi, d'allarme ) in quanto assoggettati a rimozioni e/o smantellamenti non funzionavano: l'#### in tal modo, aveva attribuito e circoscritto tale non funzionamento alla asportazione/smantellamento delle relative apparecchiature o macchinari oltre al danneggiamento della controsoffittatura, il tutto come descritto nei punti da 3.2.1 a 3.2.6 della propria relazione peritale. 
La Suprema Corte ha sostenuto, nella propria ordinanza, che quella territoriale non aveva tenuto in debito conto quanto emergente dalle risultanze dell'ATP e dalle prove testimoniali le quali, se adeguatamente valutate, avrebbero potuto avere valore decisivo perché riproducevano lo stato dell'immobile sia al momento del suo rilascio che a quello della riconsegna e di cui avrebbe dovuto tenere conto, dopo ben 7 anni, anche la successiva CTU esperita nel giudizio di merito per provare il danno.  ### della ### , però, non prende a base delle sua doglianze la perizia di ### dalla quale si evinceva che il “non funzionamento” degli impianti dipendesse solo e solamente dalla asportazione/smantellamento delle unità come il quadro elettrico generale, i sottoquadri, il gruppo elettrogeno, gli estintori ed altro: il CTU del cautelare ha voluto intendere, in tal modo, che il riposizionamento dei macchinari illecitamente asportati avrebbe fatto rifunzionare l'intero impianto come prima. 
Ad ogni buon fine, alle osservazioni il CTU ha dettagliatamente replicato come segue.  “1) Al punto 3.2.1. il CTU rilevò che, quanto alla controsoffittatura e al suo stato di conservazione, 50 pannelli erano in parte mancanti e in parte rotti, 20 pannelli risultavano forati per preesistenti incassi ed alloggiamenti.  ### quanto concerne la controsoffittatura, la spesa del ripristino di n. 70 pannelli è pari a €. 1.764,00 (n. 70 pannelli di 120x60 = n. 70x(0,72 mq x €. 35,00/mq). 
Nota critica Il sottoscritto osserva che nella sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007 … … riporta erroneamente solo l'importo di € 1'310,40, relativo al ripristino di soli 50,40 mq di pannelli danneggiati e/o rimossi. … Infatti la intelaiatura portante leggera a T rovescia, sospesa da pendini ###, della pannellatura del controsoffitto, a seguito dello smantellamento delle apparecchiature elettriche e dello sfilamento con tiro dei cavi elettrici si era deformata con ondulazioni e lieve inflessione, perdendo la planarità e probabilmente anche la stabilità. … Risposta alla nota. 
La descrizione fatta nell'ATP non riporta in alcun modo e non rileva, nemmeno dalle fotografie allegate alla stessa, l'imbarcamento/incurvamento della pannellatura di controsoffitto anche perché se tale fosse stato sarebbe balzata all'occhio del consulente il quale, invece, parla solo di n. 50 pannelli mancanti ed altri 20 danneggiati per cui il danno va limitato a tali quantità per l'importo stimato di €. 1.764,00. 
Registrato il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 2) Al punto 3.2.2., riguardo all'impianto elettrico, rilevò che esso non era funzionante in quanto risultavano rimossi il quadro elettrico generale, i sottoquadri, le prese e gli interruttori, i corpi illuminanti a plafoniera o ad ancoraggio pensile, lo scaldaacqua elettrico, un termostato, due interruttori e il gruppo elettrogeno.  ### spesa del quadro elettrico generale con potenza impegnata di 80 Kw ÷ 100 Kw era stimabile in €. 9.000,00 (dato desunto dalla ricerca di mercato). 
La spesa dei sottoquadri in numero di 5 era pari a €. 2.000,00 (dato desunto dalla ricerca di mercato).; Le prese e gli interruttori non sono quantificabili. 
Le lampade non sono state conteggiate perché autorizzate alla rimozione. 
Il costo dello scaldaacqua era pari a €. 700,00. 
Un termostato ambiente era pari a €. 30,00. 
Un gruppo elettrogeno da 80 Kw ÷ 100 Kw era stimabile intorno a €. 8.000,00. 
Nota critica. 
La stima del ripristino dell'impianto elettrico nella mia consulenza agli atti del 24 maggio 2007, è riportata alla super categoria ### ove l'importo complessivo ammonta a € 19,861,00, e nel quale il prezzo del solo quadro elettrico lo avevo ritenuto congruo al maggior importo d € 12'500,00 stabilito dal precedente CTU (ing. Centorame), stanti le notevoli dimensioni della carpenteria e le numerose apparecchiature che conteneva in rapporto ai numerosi cavi di potenza (n°78) che ivi affluivano ben dettagliati sia dall'ing. ### sia dall'#### ove il solo ricollegamento e individuazione del fascio di 78 linee scollegate, avrebbe richiesto un notevole costo della manodopera. In linea con le previsioni del CTU (####, a detto importo di € 19,861,00, ritengo di aggiungere il costo del gruppo elettrogeno a servizio del locale, (gruppo elettrogeno, cioè, distinto da quello antincendio), che l'#### ha però stimato molto basso (€ 8'000,00) cioè a circa la metà del costo reale dell'epoca. Osservo che il gruppo elettrogeno deve essere però equipaggiato con il quadro di commutazione con avvio automatico, non considerato probabilmente dal CTU (####, il quadro per potenze di circa 100 KW poteva raggiungere un costo compreso la posa in opera, non inferiore a circa € 4'000,00, pertanto il costo del gruppo elettrogeno, compreso di quadro di commutazione, a mio giudizio ammontava ad almeno € 16'900,00 (Si rileva che anche il CTU ing. Centorame ha stimato il gruppo elettrogeno da 110 KW di importo pari a € 16'900,00 a pag. 12-14) Pertanto il costo complessivo dell'impianto elettrico . 
Risposta alla nota. 
Il prezzo del quadro elettrico ipotizzato dall'### Centorame si riferisce ad una potenza impegnata di ###w il che avrebbe dovuto comportare la presenza di una cabina elettrica suppletiva a servizio del capannone come da ### inesistente per cui la potenza impegnata doveva essere sicuramente inferiore e così il suo prezzo stimato in €. 9.000,00. 
Ciò implica che la spesa del gruppo elettrogeno per una tale potenza possa ritenersi inferiore alla stima del CTP stimata in €. 8.000,00. 
Si fa presente che più che la ipotizzata ricerca e combinazione di voci desumibili dal prezziario regionale, peraltro molte di sola fornitura, ed in mancanza di progetti esecutivi degli impianti, la corrispondenza degli importi stimati in bozza di ctu ai prezzi correnti di mercato all'epoca della riconsegna, è stata ottenuta grazie all'esperienza delle ditte impiantistiche specializzate consultate dal ### Per quanto detto pertanto si riconferma la spesa come in ctu.  3) Al punto 3.3.3. il CTU, quanto all'impianto di illuminazione di emergenza e alla segnaletica di emergenza, accertò la mancanza di sei insegne luminose in corrispondenza delle uscite di sicurezza, la rimozione di una porta tagliafuoco e la mancanza della porta nel disimpegno locale fornitori nel locale commerciale.  ### il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00
Le sei insegne luminose il costo era stimabile intorno a €. 800,00. 
Una porta tagliafuoco intorno a €. 600,00. 
La porta di un locale costava circa €. 120,00. 
Nota critica. 
In riferimento alle sei insegne luminose, che il CTU stima in € 800,00, si osserva che le sei insegne luminose poste sulle uscite di sicurezza, non rappresentano le sole insegne luminose di emergenza mancanti al locale, infatti nella planimetria antincendio, redatta dall'#### di ### depositata presso i VVF il ### prot. 7530 pos.383, che il sottoscritto ha allegato alla sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, si evince con chiarezza che nel locale sono presenti 9 insegne luminose (6 presenti sulle 6 porte di uscita di sicurezza e 3 in prossimità). Ma in planimetria sono presenti, ovviamente, perché obbligatorie, anche le lampade di illuminazione di emergenza posizionate lungo le vie di esodo interne al locale, rappresentate con un rettangolo che nella legenda viene definito come “plafoniera alimentata dal gruppo elettrogeno di emergenza” … in riferimento all'importo di € 600 indicato per la porta tagliafuoco, probabilmente il CTU non ha tenuto conto che trattasi di una porta tagliafuoco di grosse dimensioni e a due ante battenti, avente anche funzione di uscita di sicurezza (si veda la foto n.8 della perizia dell'ing. ### ove tra l'altro è facile individuare la notevole larghezza del vano porta residuale, che corrisponde alla larghezza di oltre tre pannelli del controsoffitto larghi 60cm/cad. Si veda anche la foto 4 ove si vede che detta porta confina con l'esterno). 
Risposta alla nota. 
Le osservazioni riguardanti le insegne luminose, come precedentemente detto, non hanno alcun riscontro nell'ATP dell'#### né tantomeno delle 43 plafoniere di emergenza. Per quanto riguarda invece la porta tagliafuoco anche se il costo di €. 600,00 riportato in bozza contemplava un infisso completo di normali dimensioni, si accetta la critica e l'importo verrà integrato con + €.  1.023,63 (€1'623,63 - €. 600,00).  4) Al punto 3.2.4., quanto ai mezzi e presidi antincendio, il CTU accertò che mancavano tutti gli estintori in corrispondenza dei relativi 12 cartelli installati a parete e non riscontrò l'esistenza di rilevatori di fumo.  ###. 12 estintori erano stimabili intorno a €. 2.500,00 n. 12 cartelli costavano 1.200,00. 
Nota critica. 
Il sottoscritto infatti nella stima della sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, riportava correttamente alla super categoria ### E ### sia l'impianto di rilevazione incendi completo degli accessori con la relativa centralina di rilevazione incendio con annessi i rilevatori di fumo e ripetitori di segnale (essendo presente il controsoffitto), con annesso allarme acustico ### e pulsante di allarme, sia il gruppo di rilancio idrico antincendio ### e sia il citato impianto di illuminazione di emergenza. ### questi che erano stati completamente smantellati e rimossi e che nel computo sono stati inseriti dal sottoscritto utilizzando per le voci unitarie dei quantitativi congrui con la notevole estensione del locale. ### degli ### E ### secondo la mia stima ammonta a € 43,121,17 (riconosciuto in primo grado). 
Risposta alla nota. 
Si ribadisce quanto già espresso riconfermando che nell'ATP non se ne fa menzione.  6) Al punto 3.2.6., infine, quanto all'impianto di termoventilazione, risultavano rimosse 5 unità di termoventilazione e mancavano tratti di canalizzazioni per il trattamento e/o l'estrazione dell'aria”.  n. 5 unità di termoventilazione potevano essere stimate in €. 12.000,00. 
Le sole celle frigorifere in numero di 5 erano stimabili intorno a €. 15.000,00. 
Nota critica. 
Il sottoscritto infatti nella stima della sua consulenza agli atti del 24 maggio 2007, riportava correttamente alla super categoria ### E ### sia l'impianto di ### il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 rilevazione incendi completo degli accessori con la relativa centralina di rilevazione incendio con annessi i rilevatori di fumo e ripetitori di segnale (essendo presente il controsoffitto), con annesso allarme acustico ### e pulsante di allarme, sia il gruppo di rilancio idrico antincendio ### e sia il citato impianto di illuminazione di emergenza. ### questi che erano stati completamente smantellati e rimossi e che nel computo sono stati inseriti dal sottoscritto utilizzando per le voci unitarie dei quantitativi congrui con la notevole estensione del locale. ### degli ### E ### secondo la mia stima ammonta a € 43,121,17 (riconosciuto in primo grado). 
Risposta alla nota. 
Si ribadisce la stessa risposta della pagina precedente.” Questo collegio non può che condividere quanto replicato dal ### non potendosi stimare costi prospettati dal CTP per ripristinare impianti la cui esistenza non era emersa in sede di ### Quanto alle osservazioni del CTP di parte ### è stata accolta l'osservazione del CTP riguardante i cartelli a parete che indicavano gli estintori e pertanto la spesa €. 1.200,00 può, secondo il ### essere sottratta dal totale ricavato. 
Ne è derivato, in conclusione, che il ### preso atto delle note trasmesse dai consulenti tecnici di parte attrice e convenuta ha riconfermato integralmente il contenuto della bozza di relazione peritale fatta loro pervenire ed ha fatto presente che l'integrazione della spesa stimata per la somma di € 1.023,63 (nota critica ### Rossicone per la porta tagliafuoco) e la detrazione della stessa per € 1.200,00 (nota dell'### Polidori per i cartelli dei dispositivi antincendio) confermano l'importo stimato in bozza per €. 76.000,00. 
A dette conclusioni, inappuntabili siccome volte a stimare i soli danni emersi in sede di ATP e reclamati da ### nella citazione introduttiva del primo grado, come tali non suscettibili di essere estesi ad altre voci, questa Corte si uniforma, aggiungendo che la valenza probatoria delle sopraindicate risultanze oggettive è non è minata dalle altre risultanze istruttorie, in particolare dalla prova testimoniale espletata durante il giudizio di primo grado, da valorizzare in base alla pronuncia rescindente, prova che non consente di riconoscere ulteriori voci di danno. 
In particolare, ### D'### teste di parte attrice escusso all'udienza del 3.12.2003 affermava “I locali non risultavano più agibili per effetto dello smantellamento degli impianti e si imponeva una nuova progettazione degli stessi al fine di un futuro utilizzo.” Ed ancora “Al momento della riconsegna dei localo ho constatato che diversi pannelli della controsoffittatura erano mancanti oppure rovinati e forati rispetto al momento dell'apertura del supermercato allorquando gli stessi erano in ottimo stato”. 
Precisava, inoltre, che “sulla controsoffittatura mancavano tutti i punti luce preesistenti, i pannelli erano forati con corrugato e fili elettrici pendenti. Quanto allo scaldaacqua elettrico, lo stesso al momento dell'apertura dell'attività della ### si trovava nel locale bagno -spogliatoio, nel mentre era mancante alla consegna” e confermava la mancanza sempre nel locale bagno-spogliatoio di 1 termostato, 2 interruttori e 8 plafoniere e la presenza di tutti i fili tagliati. Riferiva, inoltre, la circostanza che il quadro elettrico presente al momento del sopralluogo era di dimensioni notevolmente ridotte rispetto al quadro elettrico esistente al momento dell'apertura dei locali. 
Il testimone, inoltre, confermava anche l'assenza degli estintori, dei rilevatori di fumo negli appositi alloggiamenti sul soffitto nonché la mancanza dei gruppi di produzione del freddo e di refrigerazione originariamente posizionati sul tetto esterno del locale di servizio al momento dell'apertura dell'attività commerciale. 
Anche in ordine all'impianto di termoventilazione il teste ne riferiva la mancanza delle relative unità, avendo rilevato, durante il sopralluogo, solo la presenza delle staffe che sorreggevano il predetto impianto mentre, quanto gli spazi esterni confermava che “il tombino all'interno del piazzale utilizzato esclusivamente dalla ### durante il sopralluogo era intasato da materiale di risulta provocando nel piazzale ristagni di acqua notevoli”. 
Allo stesso modo, ininfluente al fine di dimostrare la sussistenza degli ulteriori danni lamentati dall'odierna attrice risulta la testimonianza di ### teste di parte attrice, ### il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00 indifferente, escusso all'udienza del 13 aprile 2005 il quale confermava lo stato dei luoghi successivi alla riconsegna locali per essersi ivi recato personalmente e, in particolare: la mancanza e/o rottura di parecchi pannelli della controsoffittatura, la mancanza del quadro elettrico, dei sottoquadri, delle prese ed interruttori dei corpi illuminanti, dello scaldaacqua elettrico, del termostato degli interruttori di 8 plafoniere, della porta tagliafuoco nonché le unità di termoventilazione delle quali constatò la presenza solo dei supporti. 
La Corte, nella rivalutazione richiesta a seguito del rinvio non può che ritenere dimostrata la sussistenza dei soli danni già individuati compiutamente in sede di accertamento tecnico preventivo, per cui ritiene che vada riformata la sentenza del Tribunale di ### in ordine agli ulteriori danni riconosciuti all'allora parte attrice ed in particolare alle non dovute somme di € 4.000,00 per la messa a norma dei gruppi di pompa della rete idrica antincendio, di € 43.121,17 per l'installazione del nuovo impianto antincendio e allarme, di € 22.048,76 per l'installazione del gruppo di produzione del freddo di refrigerazione e di € 20.000,00 a titolo di lucro cessante quale danno per mancata consegna della documentazione che rendeva idonea l'immobile restituito alla destinazione commerciale. 
In particolare, quanto al lucro cessante, trattasi di voce di danno nemmeno rivendicata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di ### Le spese del giudizio, e con esse quelle delle ### caratterizzato da alterne decisioni, dall'espletamento di ben tre ### dalla non particolare chiarezza delle clausole contrattuali vigenti e dall'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento, ancora oggi quantificata dalla ### in € 236.849,79, possono essere compensate nella misura del 50% per tutti i gradi di giudizio sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tra cui anche la disponibilità della convenuta a pagare 61mila euro, per il restante 50% dovendo gravare sulla ### Esse, per l'intero, vengono così liquidate in base al valore del decisum.  ### grado: euro 13430,00 (sentenza del 2011); Appello: euro 13635,00 (sentenza del 2018); ### euro 7655,00; Rinvio: 14317,00. 
Con aggiunta di Iva e cpa.   P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in parziale accoglimento dell'appello a suo tempo proposto da ### così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1503/2011 del Tribunale di ### condanna la ### al risarcimento dei danni procurati alla ### nella misura di complessivi € 76.000,00 oltre ### somma da devalutare al giorno della riconsegna dei locali e, quindi, da aumentare per rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino al saldo; regola le spese di tutti i gradi di giudizio come in parte motiva. 
Così deciso in camera di consiglio il ###.  ### estensore ### il: 06/08/2025 n.2699/2025 importo 200,00

causa n. 591/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Iachini Bellisarii Alberto, Fabrizio Silvia Rita

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