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1 di 32 Corte Appello Torino - ### rg 1663 - 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ### Dott. ### Dott. ### pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al R.G. 1663/2019 promossa in sede di appello da: ### nato a ### il ### (c.f. ###) e #### nata a ### il ### (c.f. ###) entrambi residenti in ##### n. 5, domiciliati telematicamente ai sensi dell'art. 16- sexies del decreto legg e n. 179/2 012 conver tito con modific az ioni i n legge n. 221/2012 (introdotto dall'art. 52 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114/2 014), pres so gli i nd irizz i di posta e lettronica certificata ### e ### e, per quanto possa occorrere, in #### degli ### n. 9, presso lo studio degli avv.ti ### (c.f. ### e p.e.c. ###), ed ### (c.f. ### 51 B e p.e.c. ###neavvocatitor ino .it), dai q uali sono as sistit i e dife si unitamente e disgiuntamente, per delega del 15/12/2014 posta a margine dell'atto di citazione a giudizio del procedimento di primo grado di pari data (gli avvocati dichiarano - ai sensi degli artt. 133, 1 34 e 170 c.p.c. - di voler ricevere avvis o d i eventua li comunica zi oni di cance lleria al seguente numero di fax: 0174/567677 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati di seguito al codice fiscale) appellanti contro ### (c.f. ####), n ato a C uneo il ### e ### (c.f. ### ), n at a a C arrù l'01.0 1.1963, coniugi Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 2 di 32 entrambi residenti in Bor go S. Da lmazzo ( CN), via Fo ntanelle n.7 , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla presente, dagli avv.ti ### (c.f. ### - pec.: ### -fax 0175/47221) e ### (c.f. ### - pec: ### - fax 0175/47221) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n.4 bis appellati e appellanti incidentali ### di precisazione delle conclusioni: 10 giugno 2020. ### per parte appellante: “Voglia codesta ###ma Corte di Appello di Torino, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accogliment o dell'app ello pr opo sto ed in riforma par ziale del la sentenza n. 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ###, 1) ne l meri to , in via principale: accoglier e i motiv i d'app el lo e - previa eventuale disapplicazione ex art. 5 legge n. 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato “E” di tutti i permessi edilizi rilasciati dal Comune di ### - riformare parzialmente la sentenza 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ### e per l'effetto: - a) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di veduta, anche ex art. 1062 c.c., e di mantenimento di costruzioni e/o di finestre a distanza dai confini inferiori rispetto a quelle legali (5 mt. dal confine ex art. 8 NTA e 10 mt. tra pareti finestrate), a carico del fondo di propri età dei sigg.ri ### usep p e e R oss o Ann a s ita in Bo rgo #### n. 5, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16, mappale 156: - sub. 2, ### piano ###-T-1, cat. A/2, classe 2, vani 9; - sub. 3, piano ###, cat. C/6, classe 1, 45 mq.; - sub. 1, piano T, bene comune non censibile 2 e 3 ed a favore del fondo di proprietà dei sigg.ri ### e ### in #### n. 7, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16: - particella 356, sub. 2, cat. A/2, classe 2, 9 vani, rendita catastale ### 673,98; - particella 351, sub. 3, cat. C/6, classe 1, 36 mq., rendita catastale ### 83,67 e per l'effetto ordinare agli odierni appellati la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dei sigg.ri ### e ### - b) per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i sigg.ri ### e ### a rimuovere ex art. 872 - 873 c.c., a propria cura e spese, le seguenti opere (come raffigurate in doc. 11 del fascicolo di primo grado): Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 3 di 32 - ### la finestra posta al piano primo che compare solo nel progetto del 30/07/2009 (doc. 7 del fascicolo di primo grado) e successiva variante (doc. 8 del fascicolo di primo grado); - ### le porzioni della veranda-giardino d'inverno ### e ### come identificate dal CTU geom. ### nel suo elaborato peritale del 14/01/2017 (ex p.d.c. n. 103/2009); - oltre al pagamento in favore dei sigg.r i ### - ### di u na s om ma a t itolo di risarcimento danni nel frattempo occorso ed a nche il danno mo rale patito e patendo, da determinar si, oc corrend o, s ec ondo e quit à da p art e d el g iudi ce ex art. 2056 c.c. oltre rivalutazioni ed interesse ex lege; 2) ne l merito , i n v ia subor dina ta: nel caso di mancato acco glimen to della domanda di riduzione in pristino, accertare e comunque dichiarare illegittime le costruzioni realizzate dai sigg.ri ### e ### di cui sopra e, per l'effetto condannarli al pagamento in favore dei sigg.ri ### - ### di una somma a titolo di risarcimento danni ed anche il danno morale patito e patendo, da determinarsi, occorrendo, secondo equità da parte del giudice ex art. 2056 c.c., oltre rivalutazione ed interessi ex lege; 3) in via istruttoria: occorrendo si insta per la rinnovazione della CTU onde procedere ad un più puntuale riscontro di quello che era il quesito posto dal giudice di primo grado espunto da valutazioni di fatto e di diritto non richieste, nonché ultronee, rispetto a quanto fatto dal geom. ### 4) in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio (primo grado e secondo grado), oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per gli appellati-appellanti incidentali: ### e ### i ### la, come sopra rappres entati, domi ci liati e difesi, chiedono che l'###ma Corte d'Appello di Torino adita voglia accogliere le seguenti conclusioni “### rejectis, -previo riget to dell'istanza istruttori a d i rinno vo de lla ###, in q uanto inammis sibile e comunque inutile e defatigatoria, stante la chiarezza, la completezza e la precisione della relazione peritale, già acquisita agli atti di causa, certamente esaustiva ed idonea a chiarire tutti gli aspetti tecnici, rilevanti ai fini della decisione, -previ a dichiaraz io ne di ammissib il ità e cons eguente acq uisi zio ne del doc.2 (relazione istruttoria del Ministero delle ### e e dei trasporti del 6.12 .2019), prodotto dagli appella ti in all ega to alla presente co mparsa di cos titu zione, in quanto documento sopravvenuto, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del doc.19 avversario (tavola grafi co esplicat iva del ### efano W illiam ### , a llegat o al ricorso principale, tardivamente prodotto e dunque inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c.; nel merito: Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 4 di 32 in via principale, respingersi l'appello proposto, in relazione a tutti e tre i motivi svolti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e conseguentemente rigettarsi le domande tutte, ripristinatorie e risarcitorie, già formulate in primo grado dai sigg. ### e ### e riproposte in appello, in quanto inammissibili o e/o infondate, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, nei capi oggetto di impugnativa principale, sia con riguardo al dispositivo che in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della decisione del Tribunale di ### per ciascuna delle contestazioni di violazione delle distanze di legge qui riproposte (finestra al piano primo del fabbricato attoreo e porzioni ### e ### della veranda-giardino d'inverno); in via subordinata, respingersi i motivi di appello, con integrazione e/o sostituzione della motivazio ne addo tt a dal Tr ibu nale di Cu neo, nel la sentenz a im pugnata, con riguardo all'accertata legittimità della parte della veranda-giardino d'inverno, individuata dal CTU e identificata co n la sig la ###, conferma ndo l'avvenuto superame nto, riguardo anche a tale porzion e, d el pro blem a del ri spetto delle d ist anze d i legge d al c onfine, per effetto della realizzazione della tettoi a, autoriz zata dagli appe llanti ne ll a me diazione n.16/13, tra la verand a e d i l mu ro di conf ine , con co nseguent e sp ostamen to sul c onfine medesimo del perimetro esterno dell'intero fabbricato; in via di appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, riformarsi il solo capo della sentenza del Tribunale di ### n.669/2019 ove viene disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, disponendo, in sostituzione, la condanna degli attori in primo grado, attuali appellanti, alla integrale o quantomeno parziale rifusione ai convenuti, attuali appellati, delle spese di lite sostenute in primo grado, come quantificate nella nota spese depositata, non sussistendo valide ragioni per derogare al principio della soccombenza; in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e ### Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data #### e ### residenti in ### S. ####, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di ### e ### loro vicini di casa, contestando loro la realizzazione di alcuni manufatti, asseritamente non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio e comunque posti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalla legge dal confine di proprietà.
In particolar e, g li att ori contestava no: 1) la regola rit à di una fine stra, esis tent e sul muro dell'abitazione di proprietà ### prospiciente quello del loro fabbricato (a sua volta finestrato), essendovi tra i due muri una distanza inferiore a 10 metri; 2) la regolarità del porticato, realizzato insieme ai fabbricati a ridosso del muro divisorio tra le due proprietà e Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 5 di 32 successivamente tamponato con porte a vetri, con creazione di una volumetria, a detta degli attori non legittima; 3) la regolarità di una veranda-giardino d'inverno, realizzata nel 2009 a chiusura di un terrazzo preesistente, posto di fronte alla cucina dei convenuti, asseritamente in violazione delle distanze minime di legge dal confine di proprietà.
Gli attori chiedevano, pertanto, che venisse ordinata l'eliminazione delle opere abusive, con ordine di rimessione in pristino, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei presunti danni, subiti a causa delle opere abusive medesime.
Si costituivano i sigg. ### e ### con comparsa di costituzione e risposta in data ###, contestando le richieste attoree e sostenendo la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere, in forza dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune e prodotti in causa, nonché il rispetto dell e dista nz e di leg ge dal co nf ine, e c hie dendo i l ri getto sia delle domande ripristinatorie che di quelle risarcitorie, in quanto entrambe infondate.
In particolare, sulle singole contestazioni attoree i convenuti eccepivano che: 1) la finestra del piano primo esisteva sul muro della loro abitazione (già dotato di altra finestra) fin dalla sua realizzazione , ad op era d ella ditta costr uttrice del l'intero complesso (comprensivo dell'immobile attoreo), con conseguente costituzione di servitù ex art. 1062 c.c.; 2) la chiusura del portico, regolarmente assentita con utilizzo della volumetria residua del fondo, non ha comportato alcuna modifica delle distanze rispetto alla costruzione già esistente a confine tra i due fondi; 3) la veranda-giardino d'inverno (distante meno di 5 metri dal confine), chiudendo uno spazio ricompreso nella sagoma del fabbricato, non ha modificato la preesistente distanza e comunque tale opera, essendo ormai inglobata nel fabbricato degli appellati e “coperta” dalla contigua tettoia a confine, assentita dai vicini con accordo di mediazione, non è più rilevante sotto il profilo del rispetto delle distanze di legge dal confine.
Si precisa che la causa era stata preceduta dalla rituale convocazione degli esponenti davanti all'organismo di mediazione del ### le di Mo nd ovì e che, all 'incontr o fissato dal mediatore, i coniugi ### era presenti, mentre gli attori non comparivano, ma venivano rappresentati dal legale incaricato (sprovvisto di procura speciale), per cui la mediazione si concludeva necessariamente con verbale negativo.
Le parti, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., producevano ulteriore documentazione e deducevano prove orali, chiedendo anche che venisse disposta ### Il Giudice di primo grado, ritenute inammissibili o irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti, le rigettava, mentre disponeva ### al fine di verificare il rispetto o meno delle norme edilizie ed urbanistic he, vi genti nella z ona o ve sorgono i fabbr icati , nonché delle autorizzazioni edificatorie concesse, in relazione ai manufatti oggetto di causa, per accertare il rispetto delle distanze di legge. ### nominat o, nell'elabo rato per itale depo sitato, co nfe rmava la piena regolarità urbanistico-edilizi a del la finest ra e del port ico, m ent re per la veranda-giardin o d'inverno, Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 6 di 32 accertato che essa si trova a meno di 5 metri dal confine, ha distinto tre diverse parti (###, ### e ###), dichiarando la legittimità di due di esse (### e ###) e sostenendo invece che la terza (###) non rispettasse la distanza minima dal confine imposta dalla legge.
Falliti i tentativi di conciliazione esperiti, dopo alcune riassegnazioni della causa a ### diversi, per cui si rendeva necessaria la rimessione in istruttoria dopo una prima assunzione a decision e, veni vano richi es te ed autor izzat e dall e parti in tegrazioni do cumentali di atti sopravvenuti (in particolare, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di ### o S . Dalmaz zo in relaz ione alla veranda-giardin o d'inv erno, no nché il ricorso straordinario al ### della Repubblica, con il quale è stato impugnato dagli appellanti e la memoria difensiva, depositata dagli esponenti quali controinteressati) ed infine all'udienza del 20.11.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il nuovo Giudice assegnatario, dott.ssa ### tratteneva nuovamente la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposit o d i nu ove comp arse conclus ionali e m emorie di replica, riproducenti letteralmente quell e gi à deposi ta te, con la so la aggiunta di argomentazioni difensive riguardanti i documenti sopravvenuti.
Con la sentenza n.669/2019 del 21.08.2019 il Giudice respingeva tutte le domande attoree, condividendo le tesi difensive dei convenuti e ritenendo legittimi i tre manufatti, compresa la veranda-giardin o d'inve rno, discos tan dosi in c iò dalle con clusio n i del perito, o meglio interpretandole alla luce di un orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli esponenti; sul punt o, il ### ice accogli eva, pe rta nto, la pri ma d elle due tesi difensiv e esposte dai convenuti (quella relativa alla legittima chiusura di uno spazio compreso nella sagoma del fabbricato ), sen za pronun ciarsi sulla seco nda (ch e s ostiene lo sp ostamento sul confine dell'intero fronte del fabbricato di proprietà ### a seguito della realizzazione della contigua tettoia, assentita dagli attori), ritenuta assorbita.
La sentenza veniva notificata agli appellanti a mezzo pec in data 17 settembre 2019.
Avverso la sentenza, i coniugi ### proponevano appello.
Resisteva al gravame la coppia ### proponendo appello incidentale limitato all'impugnativa della statuizione sulle spese di lite.
All'udienza del 10 giugno 2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, la Corte assegnava la causa a sentenz a conceden do i termi ni di le gge pe r il d eposito di conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata. ### ha preliminarmente osservato come gli attori, signori ### premesso di essere proprietari di unità immobiliare abitativa sita in ### al civico 5 di ### meglio individuato nell'atto di citazione, avessero convenuto in giudizio la coppia ### nella qualità di proprietari confinanti l'unità immobiliare al fine di far Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 7 di 32 accertare l'irregolarit à d i alcun i manufa tt i di tale prop rietà, ris ultan ti dal le opere di ristrutturazio ne eseg ui t e e ott enere qui ndi la cond anna alla rimoz ione de ll e stesse e al risarcimento dei danni.
Ha considerato che gli attori avessero contestato il mancato rispetto delle distanze legali: di una finestra aperta sul muro prospiciente alla loro abitazione, in quanto collocata a distanza inferiore a 10 metr i; di un porti ca to a s eguito della c hi us ura e di una veranda-giardino d'inverno.
Ha rilevato come i convenuti, costituendosi in giudizio, avessero chiesto la reiezione delle domande avversarie, rivendicando la regolarità e legittimità del loro operato.
Ha quindi preso in esame l'elaborato del ### evidenziando come lo stesso fosse frutto di sopralluoghi accurati, di approfondito esame documentale, di argomentazioni logiche e prive di vizi e coerenti con le risultanze in atti.
Ha rilevato come, dalla descrizione delle unità immobiliari eseguita dal CTU (e in sé non contestata dalle parti), fosse emerso che entrambe le unità immobiliari di cui si tratta sono ricomprese all'interno di un insediamento a schiera formato da tre edifici “dei quali quello attoreo costituisce la porzione centrale e quello dei convenuti la testata nord-ovest (v. allegato 3 .2. foto 1-2)”; sia inoltr e emers o ch e “Pur con differenze local i, la documentazione progettuale raccolta evidenzia come la costruzione in capo agli attori e quella in capo ai convenut i derivi no sostanzial mente dalla medesima impostazion e p rogett uale, sia sotto il profil o distributi vo, sia per quant o riguarda i caratteri geometrici principali” e che “la geometria di entrambi gli edifici è movimentata da balconi, rientranze, porticati e gradinate”; e sia infine risultato chiaro che “(..) pur rimanendo direttamente percepibili i volumi facenti capo ai corpi principali, l'insediamento mantiene continuità edilizia attraverso uno spazio porticato che, collocandosi a cavallo del confine tra i due lotti, raccorda i volumi abitativi [ v. foto nn. 3, 9, 10]”.
Il primo giudice ha quindi riportato per esteso alcune parti salienti della ### in ordine agli accertamenti e alle risultanz e apprezzate d al medes imo per come ripro dotte nell'elaborato peritale, di cui h a espo st o i ril ievi più signific ativ i con rigu ardo alla veranda-giardino d'inverno, alla finestra al primo piano e al portico nei termini che sono di seguito illustrati ai fini della migliore delucidazione della vicenda.
Quanto alla “veranda-giardino d'inverno: “l'opera in questione è collocata nell'angolo sud dell'edifici o ### tti , al piano r ialzato, e consist e nell'a vvenuta chiusura di preesistenti spazi esterni originariamente destinati a porticato e terrazzo, ottenendo un vano annesso all'abitazione [v. All. 3.3., foto nn. 13, 14, 15, 20, 21, 22]”. ### ha rilevato inoltre, al riguardo, che: “nella conformazione anteriore l'edificio fosse dotato di un piccolo portico a copertura del portoncino di ingresso verso il soggiorno, di un latistante porticato angolare annesso alla cucina e di un terrazzo che ne raccordava i due piani calpestabili. ###. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 8 di 32 l'apposizione d i struttu re in allu mi nio e vet ro in parte ap ribi li, g li spa zi fa centi capo ai porticati ed al terrazzo anzidetti sono stati uniti e delimitati sui lati liberi, ottenendo un vano chiuso destinato a bussola di ingresso nella parte adiacente il soggiorno e a zona pranzo (già veranda-giardino d'inverno) nella parte restante. Quest'ultima è direttamente connessa alla cucina, venendo di fatto a costituirne estensione a tutti gli effetti, come si evince dall'avvenuta rimozione della preesistente porta esterna del locale e dalla conformazione dell'arredo [v. foto nn. 14-15]. Il volume così ottenuto è coperto in parte dal solaio già sovrastante il portico adiacente la cucina e in parte da una nuova copertura ad unica falda che si inserisce anche al riparo del portico antistante l'ingresso [v. foto nn. 21-22]”.
Quanto alla finestra al primo piano, il CTU ha osservato: “### è posta al servizio di un locale al piano primo/sottotetto del fabbricato ### collocata pressappoco al centro della parete perimetrale che si affaccia verso il corpo di fabbrica attoreo [v. All. 3.4 e foto nn. 2, 10, 23]. Ha dimensioni in luce di m. 0,65 x 0.94 h ed è dotata di serramento in alluminio ad unica anta con vetrocamera trasparente, privo di gelosie o persiane avvolgibili.
La parete nell a qua le si a pre costitu i sce un a m uratura di t amp onamento[..]. La parete frontegg ia l'an aloga m ura tura di tamp onam ento ch e r acc hiude il piano primo/sottotetto dell'edificio attoreo, rifinita ad intonaco tinteggiato. Quest'ultima è a sua volta dotata di una finestra di forma rettangolare collocata in prossimità al colmo del tetto e dotata di gelosia [ v. foto nn. 26-27 ]. La dista nza interco rre nte t ra le d ue pa re ti è di m. 5,85, misurata perpendicolarmente alle linee di facciata”.
Quanto al portico, “(..) si tratta della porzione in capo ai convenuti del porticato che, inserito tra le due unità abitative, fornisce continuità edilizia al complesso a schiera e più sopra già descritto. Delimitato sui fronti longitudinali da strutture murarie e coperto da tetto a due falde, era in origine aperto sui lati minori. Per intervento della parte convenuta, questi ultimi sono ora delimitati da vetrate che racchiudono lo spazio inizialmente semi-aperto, ottenendo un locale classificato come “sgombero” [v. All. 3.3. e foto nn. 16-17]”.
Un tanto esposto, il primo giudice ha rammentato come le distanze tra le costruzioni siano regolate dalla legge non solo affinché ogni proprietario possa godere del suo immobile con il minor sacrificio pe r i l vici no o, se necessar io, con pari sacrif ici o, ma an che in funzione preventiva, di evitare il crearsi di situazioni insalubri o discordie tra le parti..
Ha inoltre evidenziato che la legge prevede che chi edifica debba rispettare i piani regolatori e i regolamenti comunali (artt. 869-871 c.c.) e che essa impone il rispetto delle norme sulle distanze (artt. 873-899 c.c.) e delle norme regolamentari richiamate. Ha poi fatto riferimento alle disposizioni sui rimedi in caso di violazione delle norme suddette (art. 872 c.c.) ovvero alle norme amministrative.
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RG n. 1663/2019 9 di 32 Ha quindi ricordato sia le previsioni di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968, sia quelle relative alle norme tecniche di attuazione (### del PRG del Comune di ### riportando per esteso gli artt. 7, co. 14 e 8, co. 7 e 8.
Ha quindi considerato le singole contestazioni mosse dagli attori.
In ordine alla finestra, ha rilevato come la coppia ### avesse lamentato la violazione della distanza di 10 metri dalla propria parete finestrata ed avanzato richiesta di accertamento dell'inesistenza di servitù di veduta a carico del proprio fondo e a favore di quello della controparte.
Ha osservato come il CTU avesse accertato la risalenza della costruzione delle finestre fin dall'epoc a dell'insediamen to dei fabbri cati, insed iame nto che era a vven ut o in base a un progetto unitario che aveva riguardato l'intero insediamento a schiera dei lotti C, D, E e che era stato intrapreso da un unico soggetto costruttore, il quale l'aveva poi ceduto alle parti con atti di alienazion e distin ti. ### aveva tratto arg ome nti in ta l sens o dalla tipologia dei serramenti utilizzati (recant i l a dicitu ra “Sai nt Gob ain ### lit 2-98 ” [fot o 25 ] e dalla presenza della finestra di cui si tratta già prima del completamento dei lavori di costruzione (cfr. doc. 10).
Ha quind i giustifica to le valut azio ni del ### c irca la “sostanziale contestua lità delle costruzioni” e circa la verifica delle già esistenti “caratteristiche essenziali di finestratura attuali” ed escluso che la concessione in variante del 1998 avesse una qualche incidenza su detta finestra, posto che nemmeno gli attori avevano allegato l'avvenuta realizzazione della stessa in epoca successiva.
Se è pacifico che le pareti finestrate antagoniste fossero state realizzate a distanza inferiore a quella legale, difetta in ogni caso il requisito della prevenzione della costruzione dell'unità immobiliare della parte attrice , tal e da imp orre all'a ltra l'o bb ligo di ar ret rare la propria costruzione nei limite dei 5 metri dal confine, ovvero da imporre l'obbligo di eliminare le rispettive finestre di tutte le parti in lite. Sotto altro profilo, il primo giudice ha rilevato come si verta nell'ipotesi di costituzione, a favore di ambedue i fondi, di servitù di veduta ### per destinazio ne di p ad re di fa migli a (art . 106 2 c.c., dov endo ascriversi all'istituto l'appartenen za dell'int ero compl es so a un unico propri etario, l'imp uta bilità al medesimo dell'assetto delle varie porzioni del fabbricato, anche in vista della vendita di esse, e ciò anche in deroga ovvero in contrasto rispetto al regime legale delle distanze.
Quanto alla veranda, il ### ha osservato come il CTU avesse concluso nel senso della conformità della stessa alla normativa edilizia e urbanistica (pp. 24 e ss. rel. CTU), vagliata in modo articolato e scrupoloso e ne avesse ritenuta la legittimità quanto “a superficie coperta e 1### con l'epoca di produzione, risalente al 1998, anno coerente con l'epoca di realizzazione della costruzione.
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RG n. 1663/2019 10 di 32 volumetria” - aderente ai parametri normativ i e regolament ari, nonché ri spettosa delle autorizzazioni ottenute anche in ordine all'aumento di volumetria.
Ha considerato come nessun pregiudizio fosse riscontrabile in capo alla proprietà attorea e come, nello specifico, il CTU avesse riconosciuto nell'opera tre porzioni “unite tra loro in un insieme omogeneo”.
Ha messo in luce come “due di queste abbiano occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angol o sud del p iano te rreno [V 2]” e c onc luso n el s en so che “a mente dei disposti normativ i, la l oro realizza zi one è qu indi in o gni caso am mi ssibile con riferimento alle distanze, proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente”.
In ordi ne al la ter za posiz ione, quella ind icat a come [###], co rrispondente al precedente terrazzo, ha rilevato il CTU la diversa conformazione: ha evidenziato in particolare come la porzion e originari a corrispon den te al te rrazzo cons istesse “di una semp lice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati, unendolo senza soluzi one di cont inu ità. Il t errazzo sovr ast ante i l solaio a copertura del piano seminterrato, er a dota to di parap ett i in mura tur a su i du e lati verso l'e sterno, con una dimensione lorda di m. 3,30 x 2,00”.
Ha quindi constatato come la modifica attuata su detta porzione fosse venuta a “occupare un terrazzo che, nella condizione originaria, era privo di copertura”. ### di prime cure ha dato conto della posizione assunta dall'ausiliario, geom. ### il quale aveva osservato che “i parapetti murari per la loro semplice connotazione di opere di protezi one dalle cadute, al p ari di u na ringh i era, i parap etti non possono essere ritenuti elementi rilevanti “riguar do ai param etri urbanist ici” , non c o ntribuen do a definire la “sagoma” a cui fare riferimento” e aveva sostenuto che, essendo state poste delle pareti, pur con vetrate, “in estensione dei parapetti preesistenti”, la costruzione quale ampliamento e quindi soggetta alle disposizioni in tema di distanze legali.
Il decident e h a considera to c he, pacificame nte , la costruzione - per quanto attien e alla porzione indicata - era stata posta a distanza inferiore a quella legale, in esito alle effettuate misurazioni , incontestat e tr a l e parti ; ha osserva to c ome una conc lusione s iffatta fosse dibattuta tra le parti; ha rilevato come le n.a.t. del Prgc, in tema di ampliamenti, avessero specificato ch e “(..) valgo no in o gni c as o i dist acchi esis ten ti quando l' ampliamento si configuri come chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma esistente” e come siano richiamate le disposizioni di cui al comma 8 - rubricato “nuove costruzioni” - per le 2### come emerso dagl ielaborat i edall emisurazion ieffettuat el eporzion idenominat eV 2 eV 3son ostate realizzate a distanza di m. 4,15 dal confine con la proprietà ###
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 11 di 32 ipotesi esuberanti rispetto alla prev isione -cioè a dire di costruzione che superi i limiti di “chiusura di spazi”, pur “aperti”, ma già ricompresi nella “sagoma esistente”.
Ha quin di osserv ato che la por zion e p er cui è c ausa è cos tit uit a da una copertura e delimitazione media nte vetr at a, di una p arte di te rrazzo, paci ficamente già s opraelevato e delimitato con parapetti in muratura e già riparato, forse in modo incompleto, da una tettoia; - che i limiti esterni erano posti rispetto alla proprietà confinante a una distanza inferiore ai cinque metri e che la copertura del terrazzo aveva formato oggetto di accordo tra le parti.
Ha richiamato un arresto di legittimità per il quale “deve ritenersi che, nel caso in cui uno spazi o ap erto venga chiuso m ediant e veranda , non debordante dal suo perimetro, ma perfettamente allineata al profilo del fabbricato esistente, pur determinandosi un aumento di volume delle superfici chiuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile” (Cass. 6.5.2014, n. 9679).
Ha quin di afferma to c ome la terra zza delimi tata attra ve rso i par ap etti in muratura debba considerarsi sporto e non mera sporgenza, già rilevante ai fini della distanza; ha concluso affermando che la chiusura dei volumi, pure aperti, ma già definiti attraverso pareti allineate ai confini quali pun ti di mass ima sporg enza, m antiene i mmu tata la dis tanz a tra gli edifici, secondo la regola del “vuoto per pieno”.
In ordine al portico, ha rilevato trattarsi del tamponamento, con serramenti vetrati, a confine, già esistente lungo la parete ovest dell'edificio di proprietà dei convenuti, e ha ritenuto trattarsi di opera implicant e ampliame nto volume tri co, il quale, t uttav ia, si è mantenuto nei limiti volumetrici previsti e senza implicare un incremento della superficie coperta. ### il ### anche il portico, pur essendo stato costruito a distanza inferiore ai 5 metri dal confine, si è configurato quale mera chiusura delle pareti esistenti e pertanto non ha determinato alcuna lesione dei limiti delle distanze legali.
In base a tali argomenti il ### ha rigettato le domande attoree e ha ritenuto travolta dalle stesse ogni ulteriore questione, in particolar modo, di quelle relative alle pretese risarcitorie, di cui ha ritenuto venuto meno il presupposto fondante.
In base allo spiccato tecnicismo e all'indubbia ambiguità del progredire nell'esecuzione dei lavori in parallel o all e autorizzazi oni conc ess e, il T rib unale ha ri tenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite. 2. I motivi di doglianza.
La coppia ### so ha pro posto appello av verso la sente nza sud detta affidando le proprie doglianze a cinque motivi.
Con il primo gli appellanti censurano la sentenza assumendo l'erroneità della ricostruzione in fatto e /o l'errata applicazione delle norme di diritto all'### di ### 20.10.2016 (in GU 16.11.2016, n. 268) che definisce il concetto di “sagoma” di edificio, delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 NTA del Comune di ### (all. 6.1. CTU) e infine degli artt.
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 12 di ###, 873, 905, 907 cod. civ. con riguardo alla veranda-giardino d'inverno, individuata dal ### indicata con la lettera “###”.
Gli appellanti lamentano come il ### diversamente da quanto evidenziato dal CTU in merito a detta opera - ritenuta soggetta al rispetto delle distanze e realizzata in violazione dei dettami della disciplina urbanistica, a differenza delle due porzioni realizzate sotto i portici già costituenti sagoma [rif. a quelle indicate con le lettere ### e ###], ha qualificato il manufatto in esame [ ###] quale semplice sporto ascrivendolo alla preesistente sagoma del fabbricato.
Lamenta la difesa appellan te c ome la statui zio ne di cui si tra tta si app ales i del tutto in contrasto con le norme di cui all'### di ### 20.10.2016 e alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, co. 7, delle NTA del Comune di ### e alle disposizioni del codice civile succitate. ### in cui sarebbe caduto il ### è quello di aver giudicato l'esistenza di una “preesistente sagoma”, quando, per contro, non si verta in tale ipotesi perché la sagoma è definita come “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale. ### del ### comunale, all'art. 7 (all. 6.1.
CTU) , vi fanno riferimento assumen do co me nel calc olo del vo lume debbano “essere compresi gli sporti costituiti o comunque abitabili ed esclusi i porticati, i pilotis, le logge aperte (quale a dire di parte appellante sarebbe quella di causa), le sovrastruttura tecniche”.
Un terrazzo privo di copertura, come quello di cui si tratta, in quanto mancante di qualsiasi sviluppo verticale e pri vo an ch e di t etto, come ri levat o dall o s t esso ### non potrebbe assolutamente costituire la chiusura di una sagoma preesistente, idonea a configurare, come tale, la deroga alla disposizione di cui all'art. 8, comma 7, lett. e) delle stesse ### che fa riferimento alla sagoma esistente.
La parte appellante allega sul punto anche l'elaborato di cui al ### dott. ### (docc. 1 e 2) ai fini di meglio illustrare come la chiusura verticale del suddetto terrazzo con costruzione della relativa copertura fosse fuori della sagoma preesistente; evidenzia come l'arresto di legittimità richiamato dal primo giudice (Cass. 9679/2014), ove viene applicato il principi o “vuoto per pieno” si riferisca a fattispecie diversa d a quel la in esa me e non paragonabile alla stessa, dal momento che in quella vi era la chiusura di uno spazio aperto a filo con la sagoma esistente; la seconda (quella oggetto di causa) afferisce invece a un terrazzo privo di integrale copertura.
Evidenzia ancora che, qualora il terrazzo di cui si tratta potesse essere chiuso anche in deroga alle distanze dalle costruzioni, sarebbe difficile comprendere come il Comune di ### avesse potuto intimarne la demolizione in data ###, per effetto del mancato rispetto delle distanz e previste d al Pr gc, per poi rilasciare po i il permes so di cos truire in sanatoria n. 14/2018 (doc. 17 prod. ###.
Anche l'argomento relativo alla presunt a dero ga patti zia (d i cui parte appe llante sostiene l'inesistenza - derog a interven ut a c on la medi a zion e n . 16/1 3, doc. 18 prod. ###
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RG n. 1663/2019 13 di 32 ###, non sarebbe idonea a suffragare l'ammissibilità dell'opera, posto che la stessa è stata utilizzata solo in via residuale dal ### Inoltre anch e i l riferimen to all'esiste nz a di par ap etti in muratura - così come fatto dal ### nell'impugnata sentenza - non sarebbe idoneo a rendere la terrazza una sagoma, o u n volu me preesiste nte, p erchè , come ril eva to dal ### i p ar apetti non sono idonei a delimitare una costruzione.
Non vale infi ne, se condo l'ap pe llante, a giu sti ficare la de cisione il riferimento all'autorizzazione alla copertur a de l terrazz o da gli ste ssi data - in epoca successiv a al permesso di costruire n. 19/2014, v. par. 4.2.1., punto e) e all. 5.5. - in ragione del fatto che l'autorizzazione predetta non interessò la veranda costruita in precedenza (cfr. p. 40 CTU).
Riguardo al secondo motivo, con argomentazioni del tutto analoghe, gli appellanti censurano la sentenza con riguardo alla ritenuta legittimità, da parte del giudice, della sezione “###” della veranda-giardi no d'in ver no. Si assu me come , in tal caso, il Tri bunale abbia erroneamente aderito alle conclusioni del ### il quale aveva affermato che tale spazio, avente dimensioni in planimetria di m. 3,30 x 1.40, fosse definito in altezza dalla superficie piano del solaio di sottotetto; i l giudic e, facendo pro prie tali consid erazi oni, aveva r ite nuto come la porzione [###], derivante dalla chiusura del portico adiacente la cucina, occupasse anch'essa uno spazio già compreso nella preesistente sagoma dell'edificio e come, pertanto, non potessero rilevarsi lesioni in tema di distanze (con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 8, co. 7 F) delle n.t.a.).
Per il ### la realizzazione delle porzioni [###] e [###] sarebbe in ogni caso ammissibile con riguardo alle distanze proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente.
Ad avviso degli appellanti la statuizione di cui si tratta non si conforma alle norme specifiche del ### e, segnatamente, dell'art. 7, co. 14 delle n.t.a. (all. 6.1. CTU), per il quale la distanza di un edificio dal confine .. è misurata nei riguardi del perimetro esterno delle murature e di ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi logge e balconi se aggettanti più di ml. 1,6 0. Nel la spec ie la porzi on e di vera nda “###” era de fi nita d a un bal cone emergente di profond ità inferi or e a ml. 1 ,60 e come tale insuscet ti bile di ri entr are nel ca lcolo per la definizione dell'originaria sagoma. Come può evincersi dall'allegato 3.3 della perizia del ### riportata nell'atto di appello (cfr. p. 29), nonché dal rilievo eseguito dallo stesso ### geom. ### e inviato al ### (all. 7). ### gli appellanti la norma del ### esclude dalla sagoma di un edificio le murature ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi cornicioni, logge e balconi, che aggettino meno di 1,60 ml. ### sarebbe quindi incorso in errore (e di conseguenza anche il ### nel ritenere che tale sezione [###] della veranda-giardino d'inverno costituisse la chiusura di una preesistente sagoma, a fronte del fatto che i balconi e le logge che non aggettano per più di 1,60 ml. Non possono essere considerati sagoma. In sintesi, per gli appellanti, essendo la chiusura della Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 14 di 32 sezione [###] il risultato della chiusura di un tratto posto al di fuori della sagoma preesistente, anch'essa sarebbe stata tenuta al rispetto delle distanze di legge e quindi di essa se ne sarebbe dovuto disporre l'arretramento fino a 5 metri dal confine.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano la violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto e processuali di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968, nonché agli artt. 872, 873, 905, 907, 1 06 2 co d. civ. e ag li ar tt. 112 e 155 c.p.c., olt re al l'art. 269 7 c.c., assumendo come contraddittoria la motivazione circa la questione della legittimità della finestra posta al primo piano della proprietà di parte appellata. Censuran o la pronuncia per il fatto che la finestra posta al primo piano - inizialmente non prevista nella variante del 26.5.1998 (doc. 6 fasc. I grado) - era poi comparsa nel progett o de l 30.7 .2009 ( cf r. do c. 7 fas c. I grado) e nella successiva variante (cfr. doc. 8 I grado); tale finestra era stata costruita a una distanza di 5,85 metri, inferiore rispetto a quella di 10,00 metri imposta dal ### (cfr. doc. 5, fasc. I grado) e dall'art. 9 del d.m. 2.4.1968 n. 1444.
Rilevano come il ### abbia respinto le domande attoree sotto un duplice profilo: a) l'esclusione del principio di prevenzione della costruzione di un manufatto rispetto all'altro; b) la costituzione a favore di entrambi i fondi di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia.
Assumono come ambedue le statuizioni siano errate: la prima per il fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che gli attori medesimi non avessero mai allegato la realizzazione della medesima apertura in epoca successiva a quella iniziale, quando, invece, giusta memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. gli stessi avevano affermato che “non corrispondeva al vero che la finestra fosse già stata costruita al tempo della divisione dei fondi”; in sede di comparsa conclusionale , inoltr e, av evano affe rma to che il m anuf atto e ra stato realizzato abusivamente dop o l a separaz ione del le due p rop rietà. N on essen do ogge tto di causa la proprietà attorea, ma limitata ai soli diritti vantati sulla cosa dal convenuto, secondo la coppia ### o gravereb be sulla contropar te l'o ner e di p rov are il diritt o real e dalla stessa vantato (cfr. Cass. 28.3.2019, n. 8694). I convenuti, odierni appellati, non avevano assolto tale onere, limitandosi a eccepire la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., quando, invece, la separazione dei fondi era antecedente alla realizzazione del manufatto, come osservato dalle prime difese dai conchiudenti.
La tesi della contestualità delle costruzi oni, così come ril evat a dal ###, i n base alle caratteristiche delle finestrature - riportanti la stampigliatura del marchio ### 2-98 (v. fot o 25) - non sarebb e sosteni bile p erc hé il m archio ra ffigu rato nella fotografia in questi one “par rebbe p rivo di alcuni pa rametri identi ficat iv i atti a perme tterne la “perenne identificazione” (doc. 18).
Alla statuizione in paro la g li appell anti, i noltre, m uovono i seguenti decisi vi rilievi, già evidenziati dal geom. ### nella propria ctp: a) nella concessione edilizia 73/95, la parete di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 15 di 32 proprietà convenuta era “totalmente cieca”; nella concessione 81/98 la finestra non oggetto di doglianz a, p osta sulla p ar ete di parte conve nut a, compare i n p lan imetria, ma non risulta dichiarata oggetto di pratica, né segnata in rosso quale nuova apertura su parete concessionata come cieca (all. 17 ctp). ### - a fronte dell'indimostrata funzione dirimente del doc. 10 prod. convenuti - non avrebbe tenuto conto di come, a seguito di accesso agli atti amministrativi dell'11.1.2016 con ritiro copie, non fosse presente alcuna documentazione fotografica in ordine alle pratiche CE 81/98, PDC 103/2009 e ### n. 117/2012 (docc. all.ti 5.2, 5.3, 5.4 alla CTU); come all'atto dell'acquisto gli immobili non fossero dotati di aperture - così come si evince dalla CE 73/95 (all. 5.1. alla CTU), e come la parete di proprietà appellata fosse totalmente cieca; come nella ### 105/2014 (all. 5.6. CTU) non fossero riportate le quote progettuali relative alla distanza tra le due pareti finestrate e come, in base alle norme delle n.t.a. e del d.m. 1444/68 più volte citate, dovesse rispettarsi l'obbligo della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.
La sentenz a è oggett o d i censu ra anc he so tto il pro filo dell'applicazione delle norme di procedura: il tribunale non avrebbe considerato, ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 1062 c.c., che: 1) la finestra di proprietà degli appellati era stata urbanisticamente sanata con la ### 25.9.2015 - tre giorni dop o l a mediazi one prelim ina re al proced im en to di I g rado; 2) la documentazione fotografica prodotta dai convenuti (sub doc. 10) è relativa al febbraio 1998; 3) la separazione dei fondi era avvenuta il ### (doc. 4 prod. convenuti).
In base a tali elementi, incontestati dai convenuti, il primo giudice avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. p . 40 appe llo). Nella sp ecie, pe raltr o, all o stesso ri sultat o il giudice avrebbe dovuto pervenire (secondo gli appellanti) avuto riguardo all'ammissione da parte degli appellati - i quali avevano pacificamente depositato documentazione risalente al febbraio 1998 e, quindi, successiva alla separazione dei fondi, così facendo venir meno i presupposti di legge per poter dire costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia.
È censurata anch e l a conseg uenza pal esa ta dal T ribuna le circa l'acc ertamento della preesistenza della finestra: gli appellanti, sul punto, rilevano come l'ipotesi di disporre un obbl igo di arretrame nto per am bed ue le prop rietà front ist anti n on abb ia pregio giuridico alcuno, non avendo i convenuti avanzato alcuna domanda riconvenzionale sul punto. A fronte dell'inderogabilità della disciplina sulle distanze tra pareti finestrate, gli appellanti affermano come, seguendo l'indirizz o d el ### emo Col legio (cfr. Ca ss.3.10.2007, n. 20679), debba ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da norme inderogabili degli strumenti urbanistici , n on potendo l'or dinamento accorda re tut ela a una si tuazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico, cui sono dirette le norme violate.
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RG n. 1663/2019 16 di 32 Con il quarto motivo, gli appellanti rimarcano che: a) le porzioni della veranda-giardino d'inverno oggetto di appello (### e ###) non rispettano la distanza dal confine; b) gli appellanti medesimi non hanno concesso alcuna deroga alle distanze dal confine rispetto ai manufatti oggetto del giudizio e a quelli oggetto dell'appello (veranda-giardino d'inverno, ### e ###) ed escludono l'ammissibili tà di una ser vitù pattizia nella med iazione n. 16/13, conclusa con il verbale di conciliazione 11.12.2013 (doc. 8), come sostenuto dal Comune di ### con il permesso di soggiorno rilasciato in sanatoria e impugnato avanti il ### dello Stato (doc. 18); c) la mediazione ha riguardato la tettoia e non gli altri manufatti oggetto di causa, rispetto al quale le parti precisarono che “l'autorizzazione di cui sopra non costituisce deroga in alcun modo alle distanze di legge”; d) il permesso a costruire in sanatoria n. 14/18 rilasciato dal Comune di ### il 1 3. 3.2018 è ill egitti mo pe rc hé fonda to s u una pre su nta der oga pattizia e perché fa applicazione della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”, esclusa dalla giurisprudenza; e) la presenza di tale elemento non può incidere sul procedimento in corso, ove si disquisisce di diritti reali che non recedono di fronte a permessi edilizi, ancorché legittimi.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza sotto il profilo della statuizione circa la compensazione delle spese, assumendo come, per effetto dell'accoglimento dei motivi di doglianza sopra, esposti e della riforma dell'impugnata sentenza, le spese debbano essere liquidate secondo soccombenza e gravare quindi sulla controparte.
Con il solo motivo di appello incidentale - speculare all'ultimo sopra indicato - gli appellati censuran o l'avve nuta compensazione integrale delle spese d a par te del p rimo giudice, assumendo come le ragion i addot te in sent enza (“spiccato tecnicism o ch e h a connotato l'esame delle questioni” e “indubbia ambiguità che ha governato l'esecuzione dei lavori”) non costituiscan o ragion i sufficient i a giustifica re la dero ga al prin cip io di soccombenza, trattandosi di questioni non eccezionali, ma rinvenibili in ogni giudizio. 3. Disamina dei motivi.
Appare opportuno, ai fini di meglio inquadrare l'articolata vicenda oggetto di causa, illustrare sia la natura e il tipo dell e ope re realizzat e, s ia la port ata d egli interv enuti che si sono succeduti nel tempo.
A tali fini conviene prendere le mosse dalla descrizione in fatto delle proprietà, così come elaborata da parte dell'ausiliario nominato dal ### Nel proprio elaborato peritale il CTU ha descritto i cespiti e la vicenda edificatoria come segue: “Gli immobili oggetto dell'accertamento, mutuamente posti a co nfine, insistono nel centro abitato del Comune di ### collocati in margine alla ### [v.
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RG n. 1663/2019 17 di 32 Allegato 3.1 - part. A ]. La proprietà dei sigg.ri ### consiste in un appezzamento di terreno individuato al foglio di mappa n. 16 con la particella n. 356, sulla quale insiste un fabbricat o abitat ivo unifamil iare c o mpost o da piano s emin terrato , piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad una contigua porzione di terreno mappata al n. 374 [v. Allegato 3.1 - part. B ]. La costruzione è compresa tra la proprietà di terzi a sud-ovest e la proprietà dei sigg.ri ### tt i a nord-est. Quest'ultim a è a sua volta f or mata da un appezzamento di terreno censito al medesimo foglio n. 16 con la particella n. 351, sulla quale sorge un edificio unifamiliare anch'esso composto da piano seminterrato, piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad ulteriori porzioni di terreno mappate ai nn. 392-375-360 [v.
Allegato 3.1 - part. B ].
Entrambi gli appezzamenti, rispettivamente in unico corpo per l'avvenuto intubamento di una preesistent e rog gia, compre n dono un a porzione a superficie maggiore - facente capo all'edificio - sistemata a cortile/verde e interamente recintata, cui si affianca una più piccola zona adiacente la via pubblica adibita a distacco e parcheggio [v. Allegato 3.1 - part. C e Allegato 3.2 ].
Le costruzioni fanno parte di un maggior complesso edilizio con tipologia a schiera formato da tre abitazioni, realizzato nella seconda metà degli anni ‘90 dall'impresa F.lli ### & C. s.n.c. Allo stesso periodo risalgono gli acquisti da parte dei ###ri ### (29/12/1997 - v. doc. 4 del relativo fascicolo) e dei sigg.ri ### (31/03/1999 - v. doc. 1 del relativo fascicolo).
In epoca successiva all'acquisto - segnatamente nel periodo 2009-2012 - i convenuti ebbero a realizzare alcun e oper e di modif ic a - ampli amen to d el loro e difi cio, c ome risulta dalle pratiche edilizie che in dettaglio saranno prese in esame al paragrafo 4.2.1), costituenti il compendi o reper ito p resso l'U fficio Te cnico di ### o unitamente alla normativ a d i P. R.G. C. Nel ra di care la contr ove rs ia cui la presente s i riferisce, i ###ri ### o e spong ono come l 'edi ficio dei sigg.ri ### i presenti irregolarità in relazione ad alcune porzioni, segnatamente identificate in una finestra al piano primo, in un locale accessorio ad uso veranda e ad un portico chiuso a mezzo di vetrate posto a confine con la proprietà attorea.
Si precis a infi ne c he alt re op ere realiz zate sulla pro prie tà dei convenuti - costituenti sommariamente strutture leggere di copertura - per le quali è già stato esperito con esito favorevole un procedimento avanti l'### di ### del ### di ### (proc. 16/2013 innanzi al ###. ### non vengono prese in esame nella risposta al quesito , pu r elenca ndo le corrisp ondenti p ratic he ai fini de lla cont inuità storica dei provvedimenti autorizzativi”. Tali ulteriori opere esulano peraltro da quanto lamentato con la citazione.
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RG n. 1663/2019 18 di 32 Ai fini di causa giova richiamare la varia documentazione acquisita già in primo grado, in ordine ai provvedimenti autorizzativi, ai fini di chiarire come le opere che hanno interessato la realizzazione delle costruzioni acquistate dalle parti in causa, abbiano avuto corso a far tempo dal 21.1.1996 sia per i lotti C proprietà ### e D (proprietà ### ed E (proprietà di soggetti terzi estranei alla causa) e termine alla data del 15.12.1998 per il lotto C e in data ### per il fabbricato D.
Tali circostanze assumono rilievo ai fini del tema della prevenzione sollevato con riguardo alle costruzioni di cui si tratta in relazione all'apertura della finestra contestata (v. infra).
Tutto questo trova chiaro risconto nelle pratiche edilizie (v. all. 5 alla CTU) da cui si rileva la presenza di: a) ### n. 73/95 del 10/08/1995 [v. Allegato 5.1], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c., a seguito di domanda del 20/12/1994, prot. 18474/94, per ”costruzione di fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori t erra (### C - D ed E)”; il progetto prevedeva la realizzazione di tre nuovi edifici a schiera, ciascuno composto da due piani fuori terra ed un livello interrat o, rispettivame nte contrasse gn ati con le le tter e C (ora proprietà ###, D (ora proprietà ### ed E (in capo a terzi); i lavori vennero iniziati il ###; b) ### n. 81/98 del 29/06/1998 [v. Allegato 5.2], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c. ed ai sigg.ri #### e ### per “### in corso d'opera alla ### Ed. n. 73 del 10/08/95 relativa alla costruzione di fabbricato di civile abitazione a schiera (lotti C - D - E)”, a seguito di istanza presentata il ###, prot. 6676/98.
La variante riguardava modifiche murarie e volumetriche, oltre ad una diversa ripartizione del portic o or a in c apo a lle p arti, assegn an dolo i n larga mi sura al fa bbricato C (#### e per la rimanenza al fabbricato D (###; la p ratica viene di fatto a costituire il punto di partenza per l'analisi della situazione prima delle più recenti modifiche poste in essere dalla parte convenuta, facenti capo alle pratiche di cui ai successivi punti del presente elenco; l'ultimazione dei lavori venne dichiarata al 15/12/1998 per il fabbricato C ed al 26/01/1999 per il fabbricato D.
Dalla documentaz ion e in que sti one si evin ce a nche che l' ulteriore provvedimento autorizzatorio investì solo una porzione limitata, ma significativa delle questioni agitate nel presente giudizio.
Si tratta (punto c) del permesso di costruire n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.3], rilasciato alla copp ia ### i, a seg ui to d i do manda d el 30/07/2009, prot. 11772/2009, per “modesto ampliamento di abitazione unifamiliare esistente con formazione di locale accessorio ad uso veranda-giardino d'inverno”. Nella relazione tecnica di progetto si legge che scopo dell'oper a è l a parzial e chiusur a d i terrazz o semi-scoperto esistent e, per Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 19 di 32 ricavare un piccolo locale accessorio formante spazio verandato atto a proteggere dagli agenti atmosferici gli attigui ingresso e cucina, oltre a consentire la fruibilità del terrazzo anche nelle stagioni avverse, apportando infine beneficio alla prestazione termica degli spazi abitativi. ### lavori è avvenuto il ###.
Vi è poi anche (punt o d ) l a S.C.I.A . n. 11 7/20 12 de l 18/10/2 012, presentata dai sigg.ri Pellegrin o e ### ti per “variante i n cor so d'o pe ra con integrazioni” all'intervento approvato con P.C. n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.4]. ### ha rilevato al riguardo come “(..) dai disegni progettuali e dalla relazione che li correda emerge come la variante abbia previsto: • il superament o dell a destina zione acces sori a della veranda-giardino d'inverno, considerand ola un vano principale de stinato a zona pranzo attiguo alla cucina, alla luce dell'altezza e dell'avvenuto ampliamento volumetrico per il quale vennero pagati gli oneri concessori, eliminando i serramenti divisori tra i due spazi, senza perdere i benefici legati al concetto di “serra solare”; • il tamponam ento con serra menti ve trati dell'esi stente po rti cato lun go la testata ovest dell'edifici o, ott enend o c osì un locale ac cessor io chiuso trat tato come ampliamento volumetrico, destinato a sgombero ed indicato senza incremento della superficie coperta; • modeste modifiche dimensionali e di forma ininfluenti sui parametri urbanistici, oltre al rifacimento di impermeabilizzazioni/ pavimentazioni dei terrazzi-porticati contigui al nuovo locale.
Dai contegg i volumetri ci a co rredo della prati ca r i sulta che a seguito della variante gli incrementi di cubatura sian o ammonta ti a compless ivi m³ 17 5, 94, di cui m³ 43,41 per ampliame nto abit ati vo (zo na pranzo, ex veranda-giardino d'invern o) e m³ 1 32,53 per ampliame nto acces sorio (sg ombero der ivante dalla chiusu ra dell'origi nario porticato), giungendo ad un totale di m³ 350,29 + 175,94 = m³ 526,23, inferiore al massimo assentibile di m³ 538,40”.
Risultano inoltre allegati i seguenti documenti: e) Permesso di ### n. 19/2014 del 08/05/2014 [v. Allegato 5.5], rilasciato ai signori ### o e ### tt i, a s egu ito di do manda del 07/04/20 14, prot. 4931/2014, per “realizzazione di strutture leggere per la copertura di terrazzo a confine, balcone angolo sudovest piano primo, portico-terrazzo sud-est; costruzione struttura leggera su rampa pedonale; soprelevazione recinzione”.
Il progetto prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: • copertura terrazz o su d de l pia no rialzat o, autorizz ato d alla pr oprietà co nfinante, signori ### in seguito a procedimento di mediazione giudiziale; • copertura in vetro strutturale del balcone all'angolo sud del piano primo; Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 20 di 32 • al piano terreno , copertu ra con vetro stru ttur ale del porticoterra zzo sito nell'angolo est dell'edificio, con incremento della superficie coperta di m² 12,28; • copertura a protezione dell'ingresso pedonale su recinzione, con aumento della superficie coperta di m² 8,68; • rialzo della recinzione posta lungo il confine ovest, contenendo l'altezza entro 3,00 m da terra.
Nel complesso i vari interventi hanno portato ad un incremento della superficie coperta di m² 20,96, i quali, sommati ad un preesistente di m² 180,10, conducono ad un totale di m² 201,06, inferiore al limite consentito di m² 325,20. ### dei lavori avvenne il ###, come risulta da dichiarazione depositata in pari data.
Da ultimo risulta prodotta anche: f) Segnalazion e ### a di iniz io attivi tà (S.C.I. A .) n. 1 05/2 014 del 25/09/2014, prot. 13060/2014 [v. Alleg ato 5.6], presentata dall a cop pia ### ri no e Bos che tti ai fini dello “accertament o confor mit à per ope re di re cupero d 'ut ilizzo di locale sottotetto accessorio pertinenzia l e a fabbr icato a bitativo uni fa miliare e modific a aperture e particolari di facciata”.
Come esposto nella relazione tecnica illustrativa a corredo degli elaborati grafici, la pratica riguarda la sanatoria delle difformità tra la situazione in essere e quanto autorizzato con le C.E. 73/1995 e 81/1998, riguardante sia opere di recupero di utilizzo del sottotetto attuate nel 1999, sia modifiche formali e di facciata “ascrivibili più a refusi e tolleranze di esecuzione del progetto che a vere e proprie iniziative costruttive fini a se stesse”.
Ciò premesso, l'oggetto del presente gravame si restringe alla disamina delle questioni che ved ono co inv olte le opere re aliz zate d ai signori ### no -Bos chetti e che riguardano la legittimità della sezione ### della veranda-giardino d'inverno e quella della sezione ### e, infine, la legittimità della finestra esistente al primo piano sul muro di proprietà dei signori suddet ti, muro che front egg ia il fabb ricato attor eo, avendo gli appellan ti rinunciato a impugnar e l a statuizio ne cir ca la chiu sur a del po rticat o attiguo all' abita zione della coppia ### e quella concernente la porzione di veranda-giardino d'inverno indicata nella relazione del CTU con la sigla ###.
In ordine alla sezione ###, il ### - per riassumere in estrema sintesi la decisione - ha sancito la legittimità della costruzione assumendo come la stessa debba essere fatta rientrare nella sagoma del fabbricato secondo la regola del “vuoto per pieno” sancita dalla ### (Cass . 2014/ 9679), assum end o come la terrazza delimit ata median te parapetti in muratura debba ritenersi sporto e non mera sporgenza.
Ai fini della migliore illustrazione dei fatti di causa, si ritiene utile riprodurre la planimetria dei beni implicati così come rilevata nella ### Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 21 di 32 Come si può agevolmente notare dal documento di cui sopra, le porzioni indicate con le lettere ### e ### sono chiaramente sostenute da pilastri (la prima da due pilastri a sezione rettangolare e la seconda da un pilastro a sezione circolare), mentre la porzione V ne è priva.
È proprio dalla lettura della sentenza del ### che si trova la chiave di volta di tutta la vicenda concernente le verande e, quindi, per l'evidente riflesso, dei primi due motivi di doglianza.
Infatti , nel la sente nz a n. 9679/14, la Cassazion e h a affermat o ch e, “in base ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppur privo di pareti, realizzi una determinata volumetria; sicché al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (### Cass. 21.12.1999, n. 14379; Id. 14.3.2011, n. 5934)”. E' quindi in base a tale argomento che si può meglio comprendere il corollario che da esso ha tratto il ### e che è stato enucleato come segue: “In particolare, è stato precisato che, al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro della facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno” in quanto anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 22 di 32 costruzion e sogget ta a lla disc iplina sulle di stanz e ( Cass. 16. 7.2013, n. 18119); con la conseguen za ch e la di sta nza, al p ari d el vol ume e della sup erficie de l fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata (Cass. 13.12.2005, n. 27418). E invero, come è stato evidenziato nella pronuncia da ultimo citata , ne lla ip otesi consid era ta la dis tanza, prim a della tam ponatura del portico, doveva essere misurata dalla faccia esterna dei pilastri, ovvero assumendo come punto di riferimento la proiezione ideale al suolo delle pareti; proiezione che viene a coincidere con le paret i successivame nte edifi ca te e po ste a ch iusu ra de llo spaz io racchiuso nel porticato.
Siffatta opera, dunque, non colloca la linea esterna della facciata ricavata dalla chiusura a una distanza minore rispetto al portico preesistente su di essa, ma realizza un aumento di volume non reprimibile a favore dei terzi interessati con la riduzione in pristino, esigibile nei soli casi in cui ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 873 cod. civ. e segg.”. ### ha quindi concluso affermando che “Per analoghe ragioni, deve ritenersi che, nella ipotesi in cui uno spazio aperto venga chiuso mediante una veranda, non debordante dal suo perimetro , m a perfettame nte alli ne ata al p rof ilo del fabbricato p reesistente, pur determinand o si un ampl iame nto del volum e delle su perfic i ch iuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio, e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile”. La sola lettura del periodo posto a chiusura dell'articolata argomentazione di cui sopra, così come operata dal tribunale e criticata nel primo motivo di appello, appare insufficiente a chiarire la ratio sottesa ai princip i enunciati. Ratio che si rinvie ne nel considerar e applicab ile il prin cipi o del “vuoto per pieno” nel caso di corp o di fabbrica delineato dalla presenza di un porticato, ovvero di una struttura portante più avanzata del manufatto medesimo , struttur a ch e de ve esse re ricerca ta con rig uardo al terrazzo dell'immobile di parte convenuta, nella sezione ###.
Si tratta quindi di considerare se il terrazzo di cui si tratta costituisca o meno struttura portante e qui ndi t ale da rappresentare una porzione più avanzata dell'edif icio nei te rmini indicati dall'arresto di legittimità in questione. ###, dal quale il primo giudice si è discostato, ha qualificato il terrazzo [ rif. ###], in termini di “semplice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati [ rif. ### e ###] e unito agli stessi senza soluzione di continuità”. Lo stesso CTU ha considerato ammissibile che solo le prime due porzioni [ ### e ###], siccome costruite al riparo dei portica ti esiste nti sul fronte strada [###] a protezio ne dell'ingres so principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###] dovessero essere incluse nella sagoma preesistente e, quindi, legittime in ragione dell'ammessa sopraelevazione (punto ### dell'art. 8, co. 7 delle n.a.t.) riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, vòlti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, al fine di recuperare funzionalmente spaz i g ià parzialm ente esist enti funzion al mente e architettoni camente nel Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 23 di 32 contest o urba no circostante” (art. 8, nuov e costruzio ni, al l. 6 n .t .a.) . ed esso aveva una superficie lorda di m. 3,30 x 2,00. ### ha apprezzato la sussistenza di una situazione diversa con riguardo alla porzione [###], assumend o com e l a stessa fosse venu ta a occupa r e un terr azzo che, “nella condizione originaria, era privo di copertura ed i cui parapetti murari, per la loro semplice connotazione di opere di protezione dalle cadute, al pari di una ringhiera, nulla rilevavano riguardo ai parametri urbanistici; venendo tale porzione di terrazzo ad essere sostituita da una nuova definizione volumetrica dotata di pareti, seppur vetrate in estensione dei parapetti preesistenti e, soprattutto di nuova copertura, essa appare senz'altro soggetta al rispetto delle distanze per gli ampliamenti non rientranti nella sagoma del fabbricato preesistente (..)”.
Il tribunale h a valorizz ato la proie zio ne in avanti dell'e dificio co sti tuita da l terrazzo e il principio di chiusura del “vuoto per pieno” affermato dalla ### senza, tuttavia, argomentare in modo puntuale sulle ragioni che la Cassazione con la sentenza citata aveva indicato a sostegno del principio. Il primo giudice, infatti, si è limitato a qualificare in termini di sporto e non di sporgenza la sussistenza dei parapetti delimitanti il terrazzo verso l'esterno, quando la natura portante della struttura avrebbe dovuto rinvenirsi invece in base a elementi che consentissero la disamina della stessa in senso verticale e orizzontale in rapporto alla compenetrazione della medesima con l'assetto strutturale dell'edificio.
Se il punto di riferimento deve essere quello della “linea esterna della parete ideale posta a chiusura tra lo spazio esistente e le strutture portanti più avanzate”, si tratta di considerare se il terrazzo di cui si parla [porzione ###] sia struttura portante anche se privo di pilastro e porticato come lo sono le altre due porzioni [### e ###].
Che si tratti di struttura portante è chiarito dallo stesso ### laddove nella relazione, descrive il terrazzo affermando che esso, “sovrastante il solaio di copertura del piano seminterrato, era dotato di parapetti in muratura sui due lati verso l'esterno, con una dimensione lorda di mt. 3,30 x 2,00”.
Che il terrazzo di cui si tratta sia parte e struttura portante dell'edificio della proprietà dei convenuti, trova pieno riscontro nell'elaborato grafico prodotto dallo stesso #### che si riproduce di seguito (v. infra).
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RG n. 1663/2019 24 di 32 Le evidenze come sopra illustrate e gli argomenti svolti consentono pienamente compatibile e di inquadrare la struttura di cui si tratta all'interno della definizione di sagoma, così come contenuta nell'### A, n. 18 di cui all'### di ### 20.10.2016 (in G.U. 16.11.2016) per la qual e, essa d eve intendersi quale “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 mt.”.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante il requisito planivolumetrico risulta pienamente integrato, essendo esso strutturato in senso orizzontale e anche verticale, avuto riguardo all'apprezzabile misura dello zoccolo che si innalza dal piano di campagna al terrazzo e che si vede ben delineato nell'elaborato grafico riprodotto nella parte superiore della pagina e che risulta in altezza nello spiccato corrispondente alla quota che è rappresentata dai gradini di accesso all'edificio (cfr. ut supra, p. 18).
Deve rilevarsi inoltre che, non avendo le parti avanzato domanda alcuna in ordine alla esatta individuazione della linea di conf ine, la discus sione dalle stesse sollevata, implicante una differenza peraltro modesta , non assume alcun rilievo ai fini della causa. 3### la prospettazione attorea, il punto più avanzato (dato dal pilastrino) della chiusura con veranda operata dalla coppia ### si situerebbe a m. 4.075 dal confine; secondo questi ultimi si situerebbe invece a m. 4,125 e, con riguard oall evetrat e am .4,2 5(cfr .All .3.6).
La porzione ### sormonta, come si vede, uno zoccolo costruito, parte integrante della soletta su cui appoggia il terrazzo e che fa da solaio al seminterrato, che lo stesso CTP ha escluso dal computo della volumetria ai fini della disciplina sulle distanze tra costruzioni e che si innalza fuori terra segnando il perimetro della costruzione medesima. Lo zoccolo, come scrive il ### non fa volume, così non lo fa la veranda allineata sul perimetro esterno dello stesso.
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RG n. 1663/2019 25 di 32 Sebbene il provvedimento autorizzativo della veranda (P.d.C. 103/2009) contenesse un refuso grafico circa la rappresentazio ne de lla li ne a di con fine, tale c ondizio ne r isulta del tutto ininfluente sulla legittimità dell'opera. Infatti, una volta che si ritenga risolta la questione circa la natura di opera portante del terrazzo, in quanto edificata come parte dello zoccolo che si sviluppa verticalmente da terra, integrando la soletta su cui insiste il terrazzo che funge da solaio al seminterrato (cfr. elaborato dott. ###, la questione dell'osservanza alle n.a.t. del ### e delle disposizioni sulle distanze deve ritenersi superata, non essendo le porzioni ### e ### soggette alle norme codicistiche (artt. 873 e ss. cod. civ.).
Dalle misurazioni svolte dall'ausiliario del giudice e dai dati acquisiti in base alla corposa documentazione allegata alla ### si rileva, infatti, che: • il preesistente terrazzo è rialzato di oltre 120 cm rispetto al cortile attoreo, copre un locale seminterrato sorto contestualmente all'edificio ed è ulteriormente sovrastato da un terrazzo di piano mansardato poggiante su un pilastro; -che l'ampliamento ha dunque sostanzialmente chiuso uno spazio libero interno alla conformazione plano-volumetrica dell'immobile, senza variare la sagoma edilizia; -che la veranda non può considerarsi costruzione rilevante ai fini del rispetto dei distacchi minimi di legge, in quanto gli stessi vengono confermati nel rispetto della sagoma attuale e non variati; • l'ampliamento è conforme all'### 8-Punto ###) delle n.t.a.; • la cubatura realizzata rientra in quella residua del fondo; • a lato dell'ampliamento e davanti al portico è presente un terrazzo angolare conforme alla C.E. n. 81/1998, poi coperto come definito con mediazione giudiziale n. 16/13 dell'11-12- 2013 ed abilitato con P.d.C. n. 19/2014; tale struttura - non oggetto di causa - rappresenta un corpo interposto fra confine e veranda, la quale ne risulta planimetricamente “coperta”. ### ha rilevato inoltre che “il porticato a copertura dell'ingresso [rif. “###” sull'### 3.5], avente impronta di m 2,75x2,00, consisteva essenzialmente in uno spazio aperto su tre lati addossat o al la faccia ta princi pale dell'edi ficio, de lim ita to da du e pila stri angolari e sormontato dal prolungamento verso la strada della falda del tetto.
Il latistante portico annesso alla cucina [rif. “###”] individuava una superficie rettangolare chiusa su due lati contigui dalla muratura perimetrale dell'edificio e delimitato sull'angolo apposto da un pilastro a sezione circolare che rendeva aperti i due lati restanti. ### spazio, avente dimensioni in planimetria di m 3,30x1,40, era definito in altezza dalla superficie piana del solaio di sottotetto”.
La soprelevazione invece, definita al punto ### del medesimo art. 8 co. 7, viene riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, volti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, a l fi ne di recu perare funz iona lme nte spazi g ià parzia lmente esistenti ad altezze minime interne prescritte dal R.E.”. ### caso della sopraelevazione di un piano (###), descritto al punto ###) del medesimo comma, viene definito come volto “ad aumentare in Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 26 di 32 senso verticale gli edifici esistenti d i un pia no a l fine di i nserirli f unzionalmente ed architettonicamente nel contesto urbano circostante”, sempre richiamando le prescrizioni di cui al comma 8 relativo alle nuove costruzioni [v. ### 6 - N.T.A.].
Come si è visto, per la veranda sono riconoscibili tre porzioni unite tra loro in un insieme omogeneo. Due di queste hanno occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###].
Deve rilevarsi quindi che, mentre la legittimità della porzione [###] deriva dall'essere la stessa chiusa da veranda-giardino allineata al perimetro esterno del terrazzo-struttura portante del seminterrat o dell'edific io, q uella rel ativa all' altra p orz ione in quest ione [###] dipende dall'essere la stessa prevalentemente inserita all'interno della sagoma del preesistente porticato.
In tal caso, da un lato, l'aggetto del terrazzo di copertura svolge certamente la funzione di qualificare il portico quale struttura idonea ad essere oggetto di chiusura mediante verandagiardino senza che la relativa installazione debba soggiacere alla disciplina delle distanze e, dall'altro, essa fruisce - per la modestissima parte non coperta - della complanarità della terrazza che, per tutta la sua estensione, costituisce il solaio dell'interrato, di cui è parte quale estension e della relati va sag oma, in base alla r egola del “vuoto per pieno”, correttamente applicata nel caso di specie.
Nella specie il porticato antistante la cucina degli appellati, già facente parte della costruzione originaria, ne costituisce la sagoma e il suo limite esterno vale a indicarne il profilo dal quale considerare la sussistenza dell'allineamento o meno della veranda-giardino. La circostanza che la stessa veranda-giardino sia stata vagliata quale opera delimitata sui lati dei muri perimetrali e sull'angolo esterno del pilastro ### rispettandone appieno il profilo (cfr. CTU cit.), vale indubbiam en te a deter min are un aument o della vol ume tria, ma essa, per come conformata, si inserisce nella sagoma plano-volumetrica preesistente e, di conseguenza, deve ritenersi realizzata in conformità alle n.t.a. e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
Di qu i, l'infondat ezz a dei prim i due mot ivi di do glia nza per come s ollevati dalla difesa appellante.
Il terzo motivo concerne la doglianza circa la pretesa erroneità della sentenza che ha sancito la legittimità della finestra realizzata al primo piano dalla coppia ### In base alla documentazione già indicata (cfr. ut supra, p. 14), è chiaramente emerso come le opere relative alla realizzazione del compendio immobiliare costituito dai lotti C, D, E, fossero state realizzate da un unico proprietario-costruttore; -che le stesse siano null'altro che il frutto di un unico progetto unitario riguardante l'intero complesso a schiera; -che il progetto di cui si tratta prevedeva aperture di finestre su pareti frontistanti, dotate di finestre autorizzate sin dall'origine.
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RG n. 1663/2019 27 di 32 Il fatto che, a causa di un refuso grafico la finestra non apparisse nei disegni fin dall'origine, risulta del tutto irrilevante in relazione ad una serie di aspetti che non sono stati messi in discussione dalle pur copiose doglianze esposte dalla difesa appellante.
La finestra di cui si tratta è stata realizzata dal proprietario-costruttore, proprio nell'epoca coeva alla realizzazione del compendio immobiliare. Ciò trova riscontro in molteplici elementi che saranno di seguito evidenziati (v. infra).
Preme rilevare sin d'or a co me il Pr g c non ponga l imiti all'apertura/m od ifica di finestre nell'ambi to du un unico f ab bric ato e come tale circos tanza implichi, necessariamente l'esclusion e dell'applica zione dell e norme in materia urb anisti ca, sa lvo quelle stabilite dal codice civile per luci e vedute, che, nella specie, risultano comunque soddisfatte.
I du e ordin i d i censu re sollev ate d agli appell anti, con cer nenti la pretesa erroneità della sentenza nella parte i n c ui il tribu na le ha san cito la p revenz ione della co struzione di un manufatto rispetto all'altro e la conseguente costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, cedono di fronte alle obiettive risultanze processuali valorizzate dal primo giudice.
Come già rilevato i titoli abilitativi riguardanti l'immobile di proprietà ### (cfr. pp. 40 e ss . elabora to CTU ci t.) contemp lavano l' ass enza di rappres entazione della finestra in quello della variante n. 81/98 e la presenza della stessa nel successivo permesso di costruire 103/09 (relativo alla veranda).
Dalle caratteristiche della finestra e del muro il CTU ha tratto la conclusione che la tipologia e la dicitura apposta sul serramento risalissero all'anno 1998.
Detta conclusione è stata associata a due elementi obiettivi non seriamente contestati dalla difesa appellante : d a un lat o, la rapprese ntazione fo togr afica d el compendio immobiliare, privo di finiture e sistemazioni esterne, da cui si constata la presenza della finestra e lo stato di lavori ### in corso nella proprietà del c.d. lotto D (oggi di proprietà della coppia ####: da tali fotograf ie (d oc . 10) r isul ta ben vi sib ile la fi nestra cont estata aperta sulla “muratura a vista al pari di quanto conserva lo stato di fatto odierno” (cfr. p. 42 elaborato ###.
Le foto in questione risalgono alla data della costruzione indicata al 15.12.1997.
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RG n. 1663/2019 28 di 32 Come si può notare dalle fotografie sopra riprodotte evidenziano la presenza della finestra in contestazione già all'epoca della costruzione di tutto il complesso immobiliare per cui è causa. ### come rilevato dal ### -che ha correttamente ripreso l'indicazione del ### le foto riprodott e con il n . 10 pale sano l'esis te nza non solo dell 'edi ficio dei signori #### prima del suo completamento definitivo nel tratto di parete prospettante quella della controparte in cui si nota la presenza dell'apertura relativa alla finestra già in essere, ma anche la porzione del fabbricato di proprietà ### nel cui fondo i lavori erano ancora in corso. Come già ricordato, la costruzione del lotto D, poi acquistato dagli appellanti, è stata terminata in epoca successiva a quella del lotto C, acquistato dagli appellati (cfr. p. 14, quanto all'epoca di ultimazione dei lavori). Infatti, i lavori sono iniziati per tutti i lotti del complesso immobiliare di cui si tratta in data ### e sono terminati, per il lotto C degli appellati in data ###, e per il lotto D degli appellanti in data ###. ### ha ritenuto, a fronte della contestualità delle costruzioni e della verifica circa la preesistenza delle caratteristiche essenziali della finestratu ra che nessuna rilev anza potesse avere la rappresentazio ne di un tr at to di mu ratur a pien a nella co nce ssio ne del 1998, non avendo gli attori allegato la realizzazione dell'apertura in epoca successiva a quella iniziale. ### sviluppato dal primo giudice nei termini testé esposti non può ritenersi intaccato dalle doglianz e degl i appellan ti, relat ive all'allega zio ne, d a par te degl i s tessi (in sede di memoria istruttoria e di conclusionale) dell'insussistenza della prevenzione.
In realtà gli indici presi in esame dal giudice - costituiti dagli elementi di fatto delle fotografie e dei riliev i s ui serrame nti vagl iati dal CTU - hanno una portata oggettiva convergente ### dell'immobile ### appellati Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 29 di 32 univocame nte nel s en so di p rope nde re per la real izzaz ione del la finestra in contestazione all'epoca della prima costruzione dell'edificio degli appellati, terminata prima di quella degli odierni appellanti. ### ha considerato i rilievi svolti dal CTU che, da un lato, mettono in luce come la finestra sia “inserita i n un a muratu ra il cui es te rno in m atton i a vista renderebbe immediatamente percepibili manomissioni a posteriori, condizione che qui non è rilevabile” e, dall'altr o, che “il serramento, di tipolo gia a na loga a quelli or iginali dell 'edificio anteampliament i, rip orta stampi gli ata la d icitur a “### 2-98 [foto n . 25]”, poten do in tale notazio ne nume rica esse re rico no sciuta l' epo ca di produzione al 1998, perfettamente compatibile con quella di realizzazione dell'edificio”.
La censura che la difesa appellan te muo ve cir ca la non decis ività della ris ultanza dalla fotografia e circa la incerta carenza di elementi identificativi atti a permetterne la perenne identificazione, non ha pregio. Infatti, da un lato, la rappresentazione della presenza della finestra in questione nella fotografia di cui si tratta nella fase di esecuzione dei lavori non è stata contestata, né è stata contestata la circostanza che -così come comprovato per tabulasi lavori relativi all'immobile degli appellati fossero terminati prima di quelli dell'edificio degli appellanti; la finestra in esame, quindi, compariva già nel muro del fabbricato del lotto C realizzato da l costrutto re all'epo ca del la costru zio ne di tut to il com pendio immobiliare (comprensivo anche dei lotti D ed E) e quindi ancor prima che i lavori fossero terminati e, ovviamente, prima che i lotti fossero separati e venduti. ### circa il mancato reperimento della fotografia in questione da parte appellante non ha pregio: la fotografia era stata prodotta già nel primo grado e nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla stessa. ### canto, la contestazione in ordine alla pretesa incertezza di elementi identificativi idonei a permettere l'identificazione dell'originalità del serramento sul quale è apposto il marchio “### 2-98 [foto n. 25]”, risulta articolata in forma dubitativa e incerta e, come tale, è già in sé inidonea a mettere in discussione la portata di un elemento oggettivo, quale quello in esame: e, segnatamente, della congruenza tra l'installazione del serramento di cui si tratta e l'epoca di apertura della finestra sul muro (in ragione della tipologia costruttiva del manufatto: parete in mattoni faccia a vista, tipo paramano), già presente nei lavori iniziali.
Anche a prendere in considerazione l'allegaz ione di parte at trice in sede di memoria e di comparsa conclusionale, non può ritenersi inficiata dalla doglianza di parte appellante.
A ragione il primo giudice - avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in atti e sopra illustrate - ha ritenuto difettare il requisito della prevenzione della costruzione dell'immobile degl i appellant i rispet to a qu ello degli appe l lat i. E, di c on seguenz a, ha escluso che gli appellant i potess ero im porr e agli app ellati l 'obb ligo de l ris petto de lla distanza. Ha correttamente ritenuto vertersi nell'ipotesi di costituzione, a favore di entra mbi i fondi, di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 30 di 32 servit ù d i ved uta per desti naz ione del padre d i f amigli a ai sensi dell 'a rt. 1062 cod. civ., facen do applicazione del princi pio per il quale l 'appartenen za dell'intero complesso ad un unic o proprieta ri o e l'imputabi lità allo s tesso dell'a ssett o del le vari e p orzioni di esso - trattandosi di beni aventi ad oggetto un unico diritto dominicale - anche in vista di future vendite di singole porzioni a soggetti diversi, determina la non applicabilità della disciplina sulle distanze legali alle vedute. ### di legittimità citato dal primo giudice (e condiviso da questa ###, evidenzia che “ai fini della costituzione della servitù per destinazione del pad re di famig li a è neces sa ria la suss istenza del l' opera di ass ervimento , visibile e permanent e, n el mome nto dell'alien azio ne d e i fond i da parte dell'unico originario proprieta rio. Evident emen te d el tutto ir ri lev ante è la sit uazione dei luog hi prevista dalla progettazione, in assenza di una specifica previsione nel singolo atto di acquisto, vòlto a escludere la servitù di veduta”.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della pregressa esecuzione del lavoro di apertura della finestra di cui si tratta, già in sede di esecuzione dei primari lavori del compendio dei tre lotti (C, D, E) edificati dall'unico proprietario era stata disposta la collocazione della stessa in sede di rustico (cfr. foto 10) e quindi era stata predisposta una situazione configurante la previsione di una servit ù di veduta recipro ca t ra pare ti parzialm ente fronti stanti co ll ocate a distanza inferiore a 10 ml. (m. 5,85); non era stata prevista negli atti di acquisto l'esclusione di tale servitù. Di conseguenza, in base agli elementi di prova acquisiti, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda svolta dalla coppia ### Il motivo di doglianza sopra esaminato, per gli argomenti svolti, si appalesa immeritevole di accoglimento e deve essere disatteso.
Il quarto motivo di doglianza, relativo alle questioni rimaste assorbite, deve ritenersi parimenti nuovamente assorbito dalle argomentazioni svolte circa la reiezione degli altri tre motivi di appello sopra esaminati.
Il quinto motivo - articolato dagli appellanti sulla pronuncia in punto spese - presuppone l'accoglimento di almeno uno degli altri motivi di appello. In mancanza, lo stesso deve essere rigettato.
Deve essere quindi esaminata la doglianza -speculare rispetto all'appello in punto spesesvolta con il motivo di appello incidentale, a mezzo del quale la coppia ### -### ha criticato la disposta compensazione integrale delle spese in base a motivi esulanti dal disposto di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.. Le tre ragioni indicate dal primo giudice, concernenti lo spiccato tecnicismo , l'ind ubbia amb igu it à che h a governat o l' esecuzi on e d ei lavori e il giustificato ricorso a ctu, non valgono infatti a integrare le gravi ed eccezionali ragioni che l'art. 92, co. 2, c.p.c. richiede ai fini della compensazione, parziale o totale delle spese di lite. ###fr. Cass. Civ., Sez. II, 10.5.2018, n. 11287.
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RG n. 1663/2019 31 di 32 ### ha escluso che ragioni dello stesso tenore di quelle sopra esposte (quali “peculiarità del caso concreto”, “oggetti va diffic olt à di valut azi one in f at to e in diritto”) possa no esprim ere alcun profilo di eccezi onalità o gravi tà delle ragioni per giustificare la compensazione5.
Di conseguenza, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza. Gli attori in primo grado so no rimas ti del t utto soccomb en ti e devo no qu indi fa re carico sui medesimi le spese del giudizio.
Le spese di CTU rimangono invece compensate integr alme nte tra le parti, avuto riguardo all'utilità della stessa per ambedue.
Su tale punto e con la precisazione testè indicata, la sentenza deve essere riformata.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda deve intendersi come disattesa e respinta. 3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
Indubbiamente la parte appellante risulta soccombente e le spese del giudizio devono quindi gravare sulla medesima.
Per la quantificazione, la ### ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, aggiornato in base al D.M. 8.3.2018, n. 37.
Riguardo alla loro liquidazione , poic hé il credi to per le sp es e di lite s org e al m omento della liquidazion e dell e stess e a d op era del g iudice (nella spe cie , con la de libera zione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quell o del la sua pubbli cazio ne sulla G. U. 2.4 .20 14, n. 77, le cui dis posizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore, le spese del gravame si liquidano, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decision e; de lla comples sità d ella controve rsia , del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del giudizio, in applicazione dei parametri medi ridotti a fronte della bassa complessità del caso, come segue6: a) per il prim o grado : a . fase di studio: € 1.620,00 =; b. f ase introdutti v a: € 1.147 ,00 =; c. fase istruttoria: € 1.720,00=; fase decisoria: € 2.767,00=; e così per € 7.254,00; b) per il grado di appello: a. fase di studio: € 1.960,00=; b. fase introduttiva: € 1.350,00=; c. fase decisoria: € 3.305,00=; e così per € 6.615,00 nell'intero.
Sull'importo sopra liquidato devono essere corrisposti inoltre C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti Cass. Civ., SL, 22.10.2019, n. 26956.
Causa di valore compreso nella fascia tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
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RG n. 1663/2019 32 di 32 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. ### d'Appello di ### l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, rigetta l'appello propo sto da gli appella nti, Gir audo Gi us eppe e ### con tro gli appellati, ### e ### in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### e ### contro ### e ### in riforma dell'appellata sentenza n. 669/2019 emessa dal ### di ### in data ###, provvede come segue: Visto l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuti e condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di ### e ### spese che per il primo grado liquida in € 7.254,00 e per il gravame liquida in € 6.615,00 oltre, su ciascuna delle somme liquidate, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende; Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. ### deciso in ### nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020. #### estensore #### n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019
causa n. 1663/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Alfredo Pietro Paolo Andrea, Maurizio Alzetta, Terrone Francesca