blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20807/2025 del 23-07-2025

... considerato, quanto allo sporto di gronda, che il prolungamento dello stesso aveva violato le distanze dal confine; quanto al muro ###, che questo non era accessibile dal lato interno del giardino dei convenuti, che vi erano differenze di misure rispetto al co nfine catas tale e che nel progetto dei 15 di 23 convenuti era stato indicato come “altra proprietà”; quanto al muro ###, che questo separava palesemente il giardino del ricorrente dalla corte posteriore dei convenuti su cui era stato realizzato un cordolo sporgente verso la proprietà del ricorrente e demolito da questi ultimi, sicché esso avrebbe dovuto essere considerato o di proprietà del ricorrente o di comune proprietà; quanto alla grotta, infine, che la relativa profondità non coincideva con l'intercapedine e il muro, né con il confine catastale. 4.2 La quarta censura è anch'essa, come l e precedenti, resa difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche motivazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### E, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed eletti vamente domicil iato in ### via ### D'### n. 300, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente ### -intimata per la cassazione della sentenza n. 1541/2019 resa dalla Corte di appello di L'### pubblicata il ### 9 e notificata il ###; Oggetto: Confini e distanze 2 di 23 udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto che il ricor so venisse dichiar ato inammissibile o rigettato; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. ### premesso di essere proprietario di più fondi con sovrastante fabbricato, siti in Comune di L'### identificato nel ### al foglio 101, particelle 1752 e 1406, convenne in giudizio ### e ### perché venisse accertato l'esatto confine tra il proprio immobile e il fabbricato di loro proprietà, id entificato nel ### al fogl io 101, particella 1753, perché, in esito, venisse disposto l'arre tramento a distanza di legge, con parzial e demolizione, della nuova costruzi one da essi realizzata, perché venisse pronunciata la condanna dei predetti al rilascio della grotta so tterranea di sua esclusiva proprietà e, in subordine, al ripristino dello stato ante operam del fabbricato anche al fin e di assicurarne la staticità, oltre al risarcimento dei danni materiali. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### aderirono alla domanda formulata ex art. 950 cod. civ., chiesero che venis se dichiarata la le gittimità delle opere edilizie eseguite, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di ### ila, e proposero domanda riconvenzional e onde ottenere la con danna d ell'attore all'eliminazione delle lesioni provocate al muro di loro proprietà e al risarcimento dei danni per quelle già esistenti, domanda questa che non reiterarono, però, in 3 di 23 sede di precisazione delle co nclusioni rassegn ate all'udienza del 28/2/2013. 
Con sentenza n. 302/2013, depositata il ###, il Tribunale di L'### accertò il confine tra le proprietà, aderendo alle indicazioni e determi nazioni della c.t.u. Magrì, respinse tutte le ulteriori domande di parte attrice, so stenendo che fosse irrileva nte la minima variazione del tetto realizzata dai convenuti; che la grotta rivendicata dall'attore e il cosiddetto scannafo sso fossero d i proprietà dei convenuti; che ricadesse nella proprietà dei medesimi lo sporto di gronda del tetto, il muro ### e il manufatto edificato in aderenza o rmai crollato in seguito al sisma; che i ferri che fuoriuscivano dal corpo di fabbrica C ormai cr ollato fossero temporanei; che le aperture esistenti sul p rospetto, non più esistenti, fossero luci. 
Il gi udizio di gravame, instaurato da ### rdi, si concluse, nella resistenza di ### e di ### sta ### con la sentenza n. 1541/2019, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di L'### rigettò l'appello, ponendo a base della decisione gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato per primo, ### piuttosto che i chiarimenti offerti, col decesso del predetto, dal secondo c.t.u. ###, stabilendo la linea di confine tra le due proprietà, alla stregua della domanda proposta, reputata estesa all'intero confine e non limitata a una sua parte, e delle risultanze catastali, e ritenendo che la grotta, lo scannafosso e il #### ricadessero nella proprietà degli appellanti; che non fosse provata l'usucapione della zona confi niaria eccepita dall'appellante; che la sopraelevazione non superasse i li miti di tolleranza dettati dagli standard urbanistici; che il piccolo fabbricato in aderenza al mu ro ### fosse crollato in seguito al sisma, con conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sul punto; e che le apertu re sullo stesso collocate costituis sero luci e fossero 4 di 23 provviste di inferriate, con conseguente irrilevanza della realizzazione di un solaio di calpestio interno.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### propone ricorso per cassa zione affidato a dieci motivi. ### resiste con cont roricorso, mentre ### è rimasta intimata. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, co n riferimento alla domanda di accertamento dei confini e all'errata estensione del la stessa, valutata in primo grado come afferente a tutti i confini tra i fondi e non, invece, ai soli muri ### e ###, i gi udici di merito aveva no affermato che l'appellante aveva denu nciato l'usurpazione di una porzione del proprio fondo, perpetrato dai convenuti, non soltanto con riguardo all e due limi tate porzioni di muro , ma anche all'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sotterranea al fabbricato principale di loro proprietà, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato principale, sia di quello realizzato ex novo nella corte posteriore. Il ricorrente ha, sul pu nto, ribadito che l'actio finium regundorum era stata da lui chiesta solo con riferimento ai muri ### e ### (ossia la piccola porzione di muro di m t. 1,6 di contenimento a ridosso della via Pu bblica e di quello di contenimento che divideva il suo giardi no dal cortile delle controparti), e che diverse erano, invece, le domande riguardanti sia la rivendicazione della grotta sconosciuta fino al 2003, sia la rimozione della porzione del nuovo sporto di gronda realizzato dalla 5 di 23 controparte, sia l'arretramento del nu ovo fabbricato, sia la demolizione delle porzioni re alizzate ad altezza mag giore, tant'è che, se così non fosse stato, non si sarebbe compreso il senso della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte onde ottenere l'accertamento dei confini in re lazione a tutto il fondo. Inoltre, i giudici non avevano motivat o sulla tipologia di azione esercitata, essendosi limitati ad affermare che la domanda aveva fin alità recuperatoria con riferimento alla grotta e allo sporto di gronda, così da rendere una motivazione apparente.  1.2 Il primo moti vo presenta profil i di inammissibilità e di infondatezza. 
La censura, infatti, già resa difettosa dalla commistione tra vizi di violazione di legge e critiche motivazi onali, in sé in compati bili, posto che i primi suppongono accertati gli elem enti del fatto in relazione ai quali si dev e decidere della violazione o fal sa applicazione della norma, e i secondi, che quegli elementi di fatto intendono precisamente rimettere in di scussione, comportano un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuri dicamente rilevante e sussistente solo qualora il percorso argomenta tivo adottato nella sentenza di merito presenti lacune e in coerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874; Cass., Sez. 3, 7/5/2007, n. 10295, Rv. 596657-01), non chiarisce quali parti della sentenza si siano poste in contrasto con i richiamati artt. 950 e 873 cod.  In tal modo, la doglianza si pone in contrasto col principio secondo cui, a mente del n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, 3), co d. proc. civ., deve ind icare, a pena d'inamm issibilità, le norme di legge (o event ualmente il princip io di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto 6 di 23 precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugn ata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in co ntrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. 3, 2/4/2014, n. 7692).  1.3 La censura è infin e infondata nell a parte in cui lamenta la motivazione apparente. 
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, infatti, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuti ci dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzi onale" del sindacato di legit timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purc hé il vizio ris ulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l' aspetto materiale e graf ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", 7 di 23 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, ### U, Sentenza n. 8053 de l 07/04/2014 Rv. 629830). Scendend o più nel dettaglio sul l'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurispru denza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convi ncimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ulti mo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, ### U, Sentenza 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nella specie, i giudici di merito hanno esaustivamente chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che l'actio finium regundorum esercitata dal ricorrente riguardasse tutti i confini e non solo la porzione re lativa ai muri ### e ###, sostenendo che il predetto aveva altresì denunci ato l'usurpazione della porzione d el proprio fondo interessata dall'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sott erranea al fabbricato principale degli appellati, opere delle quali aveva chiesto la riduzione in pristino e il ril ascio, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato prin cipale, sia di quello realizzato ex novo , con la conseguenza che l'eff etto recuperatorio doveva co nsiderarsi conseguente all'azione di regolamento di confini. 
E' allora evidente che la doglianza intende rappresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, cos ì confliggendo con il principio, più volte a ffermato da questa Corte, secondo cui l' interpretazione della domanda è 8 di 23 operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Sez. III , 20/10/2005, n. 20 322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, 7198) o, come si è più diffusamente argomentato, «a) ove ridondi in un vizi o di nullit à processuale, n el qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma del la norma processua le violata che deve esser e dedotto co me vizio di legittimit à ex art.  360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ra gionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero l'omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.  proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454). 
Nessuna di tali violazioni è però ravvisabile nella specie, posto che la valutazione dell'intero confine tra le due proprietà era funzionale all'accertamento, pure richi esto, della porzione immobiliar e interessata dall'ampliamen to dello sporto di gronda e della proprietà del la grotta sotterra nea al fabbric ato principale degli 9 di 23 appellati, che richiedeva, giust'appunto, la verifi ca dell'esatta delimitazione delle due proprietà.  2.1 Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento della prova in merito a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la doglianza afferente all'erroneo ricorso agli accertamenti compiuti dal c.t.u.  ### in luogo di quelli del c.t.u. ###, operato dal giudice di primo grado, sostenend o che questo avesse argoment ato sulle ragioni di tale preferenza. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato sulle ragioni della sua preferenza per gli accertamenti compiuti dal primo c.t.u., essendosi limitato a co ntestare il metodo di determi nazione del confine adoperato dal secondo c.t.u.; che quest'ultimo aveva svolto una nuova perizia, senza limitarsi a re ndere meri chiar imenti, e aveva accertato la sussistenza di una di fformità tra le misure catastali, poste a base della decisione, e la situazione reale, invece trascurata nonostante le altre evidenze documentali; che dunque la motivazione resa era s olo apparente, stante la mancata comparazione tra le due relazioni, e che la decisione era stata assunta con travisamento della prova.  2.2 Il secondo motivo, anch'esso reso difettoso dalla commistione tra vizi di violazione di legge e cr itiche motivazionali, è inammissibile con riferimento alla doglianza rapportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 
Al riguardo, occorre premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'adesione acritica da parte del giudice alle conclusi oni peritali di una delle consul enze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza 10 di 23 farsi carico di un'analisi comparativa, o la motivazione sostanziatasi nella uniformazione del giudice a una sola delle due perizie, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.  civ., riso lvendosi l'omessa considerazione dell' altra relazione peritale nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pa rti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesa re le ragioni della scelta compiuta dal giudice (Cass., Sez. 3, 26/05/2021, 26/5/2021, n. 14599; Cass., Sez. L, 25/10/2022, n. ###) Tale principio non può trovare però applicazione nella specie. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860). 
A tal proposito è stato anche da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto, la quale ricorre, come chiarito da Cass., Sez. 6-2, 9/3/2022, 11 di 23 n. 7724, «non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in rel azione ai fatti princip ali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice». 
Nella specie, il ricorr ente non ha affatto c hiarito il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado e la sua difformità rispetto a quello della Corte d'Appello, ciò che rende la censura inammissibile. 
Il moti vo è, peraltro, pu re in fondato con specifico riguardo alla dedotta doglianza di apparenza della motivazione. 
Fermi restando i principi affermati da questa Corte sul tema, come riportati nel precedente punto 1.3, si osserva che i giudici di merito hanno ampiamente e diffusamente dato conto delle ragioni per le quali, previa lettura delle relative relazioni tecniche, hanno ritenuto maggiormente attendibile la c.t.u. ### rispetto a quella ### dedicando a tale aspetto diverse pagine, nelle quali hanno evidenziato la parzialit à dell' accertamento compiuto da quest'ultimo, non avendo potuto f are sopralluogh i a causa del sisma, il grave errore di metodo da questi c ommesso per avere comparato le misurazioni compiute dal tecnico dei convenuti, che aveva redatto il progetto di ristrutturazione del fabbricato, e quelle effettuate dal prim o c.t.u. ### benché le prime non richiamassero le quote dell'immobile rispetto alla sede stradale, la fallacia dei calcoli eseguiti e l'incongruenza delle misurazioni, specificando, con dovizia di particolari, le ragioni anche tecniche di tali assunti. 
Alla stregua di quanto detto deve escludersi, dunque, la fondatezza della censura. 12 di 23 3.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 887, 950 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; il travisamento dei fatti di causa e l'omesso esame di fatti decisivi per i l giudizio che sono stati oggetto di di scussione tra le parti , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i gi udici di merito confermato i rilievi critici alla c.t.u. ### già evidenziati dal giudice di primo grado, e avere indicato il confine sulla base della mappa catastale, senza sottoporre a critica le risultanze della c.t.u. Macrì, valutare la stessa incertezza da questi manifestata nell'indicazione del confine e l' assenza di una riproduzione del lo stato dei luogh i in scala.  ### il ricorren te, la Corte d'### o non aveva tenuto conto dello stato dei luoghi, né considerato che nessun errore di metodo era stato effettuato dal secondo c.t.u., che nessuna incertezza sul confine sussisteva, essendo questo segnato dal muro del fabbricato dei convenuti allineato con il muro ### di separazione tra la corte posteriore del fabbricato d ei convenuti e il giardi no dell'attore esistente da tempo immemorabile, e che il confine risultava anche dai documenti in atti, sicché l'iter logico seguito dalla sentenza era privo di logica e inconsistente.  3.2 La terza censura è anch'essa, co me l e precedenti, res a difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche moti vazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme. 13 di 23 Quanto al difetto di motivazione, vann o richiamati i medesimi principi enunciati nel precedente punto 1.3, per poi evidenziare l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione apparente. 
I giudici di merito non si sono limitati, infatti, a chiarire i motivi per i quali avevano ritenuto inaffidabile la seconda c.t.u. (pp. 6 e 7), ma si sono alt resì dilung ati nella disamina della prima relazione dell'#### (pp. 8), evidenziando come questi avesse accertato lo stato dei lu oghi, rilevand o una distanza tra fabbricati di m t.  21,78 verso la strada pubblica e di mt. 21.83 su confine del muro ### e una di scrasia con i distacchi catastali, che ha superato analizzando le fattezze del muro ###, quale naturale prosecuzione, per fattura e materiali, del muro di proprietà degli appellati; avesse valorizzato la presenza di una preesisten te apertura, murata, avente presumibile funzione di accesso allo s cannafosso, ora accessibile dalla proprietà del ricorrente; avesse calcolato l e dimensioni di quest'ultimo, equiparando il dato catastale a quello di verifica in loco, e il confine, ivi compreso lo scannafosso. 
In ragione di ciò, la motivazione non può dirsi né insussistente, né apparente, mentre la censura, p er come articola ta, esula certamente dal perimetro di intervento d i questa Corte di legittimità. 
Come affermato dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenut o oggettivo della prova - che ricor re in caso di sv ista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifi ca logi ca del la rico nducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata 14 di 23 da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 
Essendo stato evidenziato nella censura un fatto sostanziale, è a quest'ultima fattispecie che occorre fare riferim ento, con la conseguenza che vale, anche in questo caso, la regola della c.d.  doppia conforme, non rispettata nella censura. 
Peraltro, la doglianza va a incidere sulla valutazione del materiale probatorio, che co stituisce espress ione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è perciò estranea ai comp iti istituzionali di questa Corte.  4.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ.; l'omesso esa me di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici affermato che fossero di proprietà dei convenuti lo scannafosso, il relativo muro di contenimento, lo sporto di gronda, la grotta interrata e i muri ### e ###, rendendo sul punto una motivazione apparente e travisando gli atti e i documenti di causa tra cui la planimetria catastale allegata al co ndono del 1986, gli elab orati dell'ing. Perfetto, gli atti di provenienza delle parti, la situazione di fatto dei lu oghi e le stesse mappe catastali. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato, quanto allo sporto di gronda, che il prolungamento dello stesso aveva violato le distanze dal confine; quanto al muro ###, che questo non era accessibile dal lato interno del giardino dei convenuti, che vi erano differenze di misure rispetto al co nfine catas tale e che nel progetto dei 15 di 23 convenuti era stato indicato come “altra proprietà”; quanto al muro ###, che questo separava palesemente il giardino del ricorrente dalla corte posteriore dei convenuti su cui era stato realizzato un cordolo sporgente verso la proprietà del ricorrente e demolito da questi ultimi, sicché esso avrebbe dovuto essere considerato o di proprietà del ricorrente o di comune proprietà; quanto alla grotta, infine, che la relativa profondità non coincideva con l'intercapedine e il muro, né con il confine catastale.  4.2 La quarta censura è anch'essa, come l e precedenti, resa difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche motivazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme, ivi compreso il profilo afferente al dedotto travisamento di un fatto sostanziale. 
Essa è peraltro infond ata nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione, giacché, fermi restando i principi in materia di motivazione apparente riportati nel precedente punto 1.3, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto che il muro ###, lo scannafosso e la grotta fossero di proprietà dei convenuti, so stenendo che la questione era stata affrontata dal giudice di primo grado soltanto in via incidentale e funzionale all'accertamento dei confini, senza concorrere alla formazione del giudi cato, che, con moti vazione condivisa, detti manufatti insistevano sulla proprietà degli appellati e che, quanto alla grotta, la cavi tà, che non aveva subi to alcuna modifica in ampliamento, ricadeva all'interno di detta proprietà con uno scarto lieve di cm. 17, che trovava gi ustificazione nell'elevato grado di 16 di 23 approssimazione delle misure effettuate proprio con riferimento al suo posizionamento.  5.1 Con il qu into motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ., perché i giudici di merito av evano accolto il motivo proposto davanti ad essi, afferente al vizio di ultrapetizione commesso dal Tribunale, che aveva spostato in avanti il confine catastale di mt. 1.10 v erso il fon do del ricorrente, senza riconoscere l'accoglimento sul punto. I giudici, inoltre, non avevano motivato sulle ragioni del ricorso al confine catastale, benché il confine fosse chia ro alla stregua dei documenti e dello stato dei luoghi, né avevano c onsiderato che l'acc ertamento della li nea di confine aveva riguardato la sola parte afferente ai muri ### e ###.  5.2 La quinta censura, che presenta i medesimi profili di inammissibilità delle precedenti, sia quanto alla commistione tra vizi di violazi one di legge e difetto di motiva zione, sia quanto al principio della c.d. dopp ia conforme, sia con riferimento alla mancata indicazion e delle questioni afferenti alla violazione delle norme sopra richiamate in relazione ai contenuti della sentenza, cui si agg iunge una non del tutto perspicua spiegazioni delle ra gioni della doglianza, è parimenti infond ata con riguardo al difetto di motivazione. 
I giudici hanno, infatti, chiarito le ragioni per le quali hanno fatto ricorso al criterio residual e delle mappe catastali per l'individuazione del confine, sostenendo che a tali conclusioni conducevano tutti i dati a disposizione del c.t.u., dalla verifica dello stato dei luoghi alla complessità della ste ssa rispetto ai dati catastali, stanti le diverse accertate dimensioni del fabbricato degli 17 di 23 appellati, e che il giudice poteva ricorrere ad esso non solo in caso di assenza e obiettiva di altri elementi, ma anche di loro inidoneità. 
In tal modo, la Corte d'### si è conformata ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costi tuito dalle mappe catastali è co nsentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta e obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attend ibilità) risultino, seco ndo l'incensurabi le apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass., Sez. 2, 6/6/2017, 14020), con la conseguenza che la parte che event ualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di co nfine controversa (Cass., Sez. 2, 30/12/2009, n. 28103; Cass., Sez. 2, 11/07/2002 , n. 10121). 
Tali elementi sono stati individuati dal ricorrente nella presenza del muro perimetrale, sul quale però i giudici di merito han no espressamente ritenuto di non fondare il proprio convincimento in ragione della equivocità del complesso degl i elementi in suo possesso.  6.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di usucapione di tutta l'area interposta tra i fabbricati di rispetti va proprie tà, ivi compresi lo scannafosso e la grotta, sostenendo che non ne fosse stata fornita la prov a, senza considerare che nei propri scritti difensivi il ricorrente av eva dedotto di essersi occupato della puli zia dello scannafosso da tempo immemorabile e che questa porzion e 18 di 23 immobiliare era stata usata per appoggiarvi vari oggetti al coperto, così come fatto col muro ad ess o perpendicolare, cir costanze queste non contestate dalla controparte.  6.2 Il sesto motivo è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio della c.d. doppia conforme di cui al precedente punto 2.2 e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.  7.1 Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 55, 56, 57 delle ### di ### del ### di L'### nonché la moti vazione apparente del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto irrilevante l' accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenuti, siccome ricompresa nella percentuale di tolleranza prevista dalle norme urbanistiche, senza considerare le due sentenze penal i di condann a passate in gi udicato, che documentavano l'aumento di altezza del fabbricato nella misura di cm. 50, nonché le osservazioni compiute dal c.t.u. ### e le foto e i l prospetto, che evidenziav ano una sopraelevazion e all'imposta e al colmo non compatibile con le misure riportate dal primo c.t.u.. Il ricorrente ha poi evi denziato che non esisteva il rilevato errore di metodo del c.t.u. ### posto che anche il c.t.u. Macrì si era servito del progetto dell'ing. Perfetto; che nella zona A, dove in sistevano i fabbricati, non er a possibile il superamento del volume e della superficie utile preesistente; che l'altezza in esubero realizzata era superiore alla c.d. tolleranza del 2%; e che l' avvenuta esecuzi one dei lavori in assenza di titoli abilitativi incideva sui parametri urbanistici, peraltro non rilevanti nei rapporti privatistici.  7.2 Il settimo motivo è fondato. 19 di 23 In base al comm a 2-ter dell'abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “### eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, «ai fin i dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale diff ormit à del titolo abi litativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola un ità im mobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», norma che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 34 -bis, co mma 1, dello stesso d.P. R., riguardante le “tolleranze costruttive”, il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». 
Dal lor o chiaro tenore l etterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della confor mità dell'opera alla normativa edili zia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblic a amministrazione, non anche in quelli fr a soggetti privati (in questi termin i, Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 2, 10/8/2023, n. 24469, entrambe non massimate). 
Alla stregua di tali principi, deve allora affermarsi l'erroneità della sentenza im pugnata, nella parte in cui ritiene corretta l'affermazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva considerato irrilevante l'accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenu ti siccome ricompresa nella percentuale di toll eranza prevista dal le norme urbanistiche, con co nseguente fondatezza della censura.  8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 901 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo 20 di 23 comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'### rigettato la domanda conseguente alla demolizione e ricostruzione dei solai del fabbricato delle contro parti, con la realizzazione di uno nu ovo al pian o sottotetto sul quale erano poste le due vecchie luci, trasformate in luci irregolari, sostenendo che le stesse non risultassero apribili per la presenza di inferriate e protette da vetri opachi. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano violato l'art. 901 cod. civ. in quanto non avevano considerato la situazione ante e post intervento delle luci e gli ulteriori requisiti di regolarità previsti dalla norma (altezza dal pavimento/suolo delle luci, dovuta all'abbassamento della quota dei solai, e grata non rilevata).  8.2 ### motivo è fondato. 
I gi udici di merito hanno respi nto la doglianza con la quale l'appellante aveva lamentato che le aperture in sistenti sul prospetto del fabb ricato degli appella ti prospiciente il suo fondo avessero perso le caratteristiche di luci, permettendo la possibilità di affacci o sul fondo confinante, sostenend o che le finestre in questione non risultassero apribili, essendo dotate di inferriate fisse e protette da vetri opachi, e che detti accorgi menti fossero sufficienti a impedire l'inspectio e la prospectio in alienum, in quanto consentivano di configurarle come luci, con la conseguenza che, in ragione delle loro caratteristiche, sarebbe stata irrilevante la realizzazione di un solaio di calpestio interno. 
Tali considerazioni non si confrontano con il disposto di cui all'art.  901 cod. civ., secondo cui «le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) esser e mu nite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal 21 di 23 suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) av ere il lato inferiore a un'altezza non mi nore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello infer iore al su olo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa». 
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che se è vero che ai sensi dell' art. 902 cod. civ. il vicino può chiedere solo l a regolarizzazione della luce, ma non la sua chiusura, rimanendo irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenere le luci tutte le volte in cui il loro adeguamento al di sposto dell'art. 901 co d. civ. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Cass., Sez. 2, 9/5/2023, n. 12306; Cass., Sez. 2, 5/1/2011, n. 233).  ### sul fondo del vicino, quando abbia le caratteristiche della luce anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ., come nella specie, deve essere re sa confo rme, in caso di irregolarità ai sensi dell'art. 902, secondo comma, cod. civ., a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta (Cass., 2, 10/1/2013, n. 512; Cass., Sez. 2, 23/07/1983, n. 5081). 
A questi principi non si sono dunque attenuti i giudici di merito, con conseguente fondatezza della censura.  9.1 Con il nono motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la moti vazione apparente, non adeguata e c ongrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici 22 di 23 di merito affe rmato di non doversi pronunciare sul manufatto insistente sulla corte della part. 1753 in quanto crollato in seguito al sisma del 2009, senza considerare che il manufatto era invece tuttora esistente, che nessuno dei c.t.u. aveva parlato di crollo, che la man cata indicazione del manufatto nella planimetria del c.t.u.  ### era dovuta verosimilmente al fatto che l'area non fosse visibile post sisma a causa dell'inagibilità del fabbricato e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una pronuncia sulla violazione delle distanze legali.  9.2 Il nono moti vo è inammissi bile con riguardo al rifer imento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., in ragione del principio della c.d. doppia conforme, nei termini precisati nel precedente punto 2.2, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 
Quanto al difetto di motivazione, richiamati i principi affermati sul punto nel precedente punto 1.3, la censura è infondata, avendo i giudici di merito affermato il difett o di interesse dell'appellante dovuto al crollo del man ufatto in seguito al sisma che aveva interessato la città. 
La doglianza si risolve, in sostanza, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincim ento del giudice, tesa all'ottenimento di una nu ova pron uncia di fatto, cer tamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., U., 25/10/2013, n. 24148).  10.1 Con il deci mo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 13, comma 1-bis e quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere i giudici di merito posto a carico del ricorrente le spese del giudizio nella loro integralità e disposto il raddoppio del contributo unificato, senza consid erare che, con 23 di 23 riguardo ai confi ni, av evano dato ragione all'appellante, allorché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva calcolato la distanza dalla proprietà dei convenuti partendo dal parametro est erno dello scann afosso verso la proprietà del ricorrente, aveva effettuato il calcolo partendo dai muri del corpi C e ### della parti cella 1753, co n la conseguenza che avrebb ero dovuto compensare, almeno in parte, le spese di lite.  10.2 Il decimo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ottavo.  11. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del settim o e dell'ottavo motivo, l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono, l'in ammissibilit à del ses to e l'assorbimento del decimo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'### di L'### che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiara l'inammissibilità del sesto e l'assorbimento del decimo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di L'### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5922/2025 del 06-03-2025

... e) che la veduta ricavata nella sopraelevazione del muro comune, a confine con la proprietà della ### violava la distanza ex art. 905 c.c.; f) che la parabola e l' aggetto del tetto posto s ulla sommità della sopraelevazione, siccome invadenti lo spazio sovrastante la proprietà della ### dovevano essere rimossi; g) che, no n essendo emerso che la parziale rimozione del la grondaia fosse dipesa da inizia tive del dante causa della ### ignote od osteggiate dagli ### questi ultimi dovevano porre rimedio anche ai disagi cagionati dal pluviale, tramite il suo prolungamento sino al suolo. 5. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso ### ed ### sulla base di sedici motivi. 6. ### ha resistito con controricorso. 7. ### ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. In pro ssimità dell'udienza, ### ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle proprie richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo moti vo, si deduce “violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione ag li artt. 115, 116 c.p. c. e 2697 c.c.”. I ricorrenti ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 sostengono che la Corte distrettuale (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15845/2019 R.G. proposto da: ### ed ### elettivamente domiciliati in #### 29 ###/6, presso lo studi o dell'avvocato ### che li ra ppresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliata in #### 400, presso lo studio del l'avvoc ato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - resistente - Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 avverso la sentenza n. 1738/2018 del la CORTE D'### di ### depositata il ###; udita la relazione del la causa sv olta nella pubblica udienza del 13/02/2025 dal ###. ### Udito il P.M., in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Udito l'avvocato ### per la controricorrente.  ### 1. ### ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di ### i ed ### esponendo che i convenuti avevano sopraelevato un muro comune posto sul confine tra le proprietà del le parti, così ricavando un nuovo va no nel loro immobile, nel quale, tramite un'apertu ra, avevano creato un a veduta diretta sul fondo attoreo in violazione della distanza di cui all'art. 905 c.c.; ha dedotto , altresì, che i convenu ti ave vano installato una parabola invadente la colonna d'aria sovrastante il suo tetto e, ancora, che dal pluviale degli ### provenivano schizzi nella sua proprietà, causa di infiltrazioni. Sulla scorta di tali deduzioni, la ### li ha chi esto la condann a dei convenuti al ripristino dello stato anteriore o, in subordine, alla regolamentazione delle opere, oltre al risarcimento del danno.  2. I co nvenuti, nel resistere, hanno domandato in via riconvenzionale l'accertamento della sussistenza di una servitù di veduta in favore del proprio fondo e a carico di quello attoreo, in forza del loro titolo di proprietà o comunque per intervenuta usucapione; hanno chiesto, alt resì, la co ndanna della ### al ripristino del pluviale, deducendo che esso era stato parzialmente ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 rimosso dal dante causa dell'attrice e che solo per tale ragione cagionava gli inconvenienti dalla medesima lamentati.  3. ### ribunale, con sentenza n. 5/2012, ha rigettato le domande attoree e, in parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata dai convenuti, ha dichiarato il fondo della ### gravato da servitù di veduta in favore della proprietà ### 4. Sul gravame della ### la Corte d'### di ### previo espletamento di CTU sullo stato dei luoghi, con sentenza 1738/2018, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto le domand e dell'attrice, ad eccez ione di quell a risarcitoria, condannando gli ### a chiudere l'apertura ricavata nella sopraelevazione del muro comune, a rimuov ere la parabola e l'aggetto del tetto di copertura del nuovo vano, invadenti lo spazio verticale sovrastante la proprietà ### nonché a prolungare il pluviale sino al suolo.  4.1 La Corte Distrettuale ha, in particolare, osservato: a) che le conclusioni del primo giudice, secondo cui l'attrice non aveva specificamente né tempestivamente contestato che sulla proprietà dei convenuti, ancor prima della sopraelevazione, esisteva da oltre venti anni un terrazzo calpestabile da cui era esercitabile la veduta, non poteva no essere cond ivise, ritenuto che l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c .p.c., co me novellato dalla leg ge 69/2009, non poteva essere posto a carico della ### la quale aveva introdotto il giudizio nel 2007; b) le argomentazioni svolte dall'attrice nell'atto introdutti vo del giudizio eran o inoltre ontologicamente incomp atibili con l'esistenza della predetta terrazza in data anteriore alla sopraelevazione; in ogni caso, la ### aveva tempestivamente cont estato le deduzioni dei ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 convenuti con la prima memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.; c) che le prove testimoniali assunte in primo grado in ordine alla preesistenza della terrazza erano generiche ed inattendibili; d) che la consulenza tecnica esperita in appello aveva accertato, per un verso, che, prima della sopraelevazione, sul fondo dei convenuti non insisteva una terrazza calpestabile munita di parapetto che permettesse la veduta in alienum; per altro verso, che la terrazza citata nel titolo di proprietà degli ### datato 27.06.1978, si trovava in altra porzione dell'immobile e) che la veduta ricavata nella sopraelevazione del muro comune, a confine con la proprietà della ### violava la distanza ex art. 905 c.c.; f) che la parabola e l' aggetto del tetto posto s ulla sommità della sopraelevazione, siccome invadenti lo spazio sovrastante la proprietà della ### dovevano essere rimossi; g) che, no n essendo emerso che la parziale rimozione del la grondaia fosse dipesa da inizia tive del dante causa della ### ignote od osteggiate dagli ### questi ultimi dovevano porre rimedio anche ai disagi cagionati dal pluviale, tramite il suo prolungamento sino al suolo.  5. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso ### ed ### sulla base di sedici motivi.  6. ### ha resistito con controricorso.  7. ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  8. In pro ssimità dell'udienza, ### ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle proprie richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo moti vo, si deduce “violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.  in relazione ag li artt. 115, 116 c.p. c. e 2697 c.c.”. I ricorrenti ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 sostengono che la Corte distrettuale avrebbe errato a ritenere che, in forza dell'art. 115 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, non potesse essere posto a carico dell'attrice l'onere di specifica contestazione dei fatti allegati dai convenuti a fondamento della domanda riconvenzionale, poiché la novella introdotta dalla legge n. 69 del 2009 si era limitata a codifi care un prin cipio già consolidato nel diritto vivente e costantement e affermato dalla giurisprudenza di legittimità.  2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt.  115, 183 e 163 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti sostengono che le deduzioni articolate dalla ### nella citazione introduttiva del giudizio, oltre che generiche, non erano in alcun modo incompatibili co n la prees istenza della terrazza; sostengono, in secondo luogo, che nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'attrice non aveva mosso alcuna specifica contestazione ai fatti dedotti dai convenuti in comparsa di risposta; contestazione che, aggiungono, ove anche esistente, sarebbe stata comunque tardiva, siccome proposta oltre la prima udienza di comparizione delle parti.  2.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto in ragione della reciproca connessione, sono infondate. 
Sebbene la Corte distrettuale abbia effettivamente errato ad affermare che, in relazione alla disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009, sulla ### non gravasse l'onere di specifica contestazione dei fatti dedotti dai convenuti, dovendosi di contro osservare che anche prima della novella dell'art. 115 c.p.c. sussisteva a carico delle parti l'onere di prendere posizione in modo chiar o ed analitico sui fatti posti a fondamento delle ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 domande avversarie, onde evitare che gli stessi potessero ritenersi ammessi senza necessità di prova (sul punto, cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902), ciononostante, nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata, basata su plurime rationes decidendi, non risulta scalfita dalle doglianze dei ricorrenti. 
La Corte d'App ello ha osservato, infatti, che le deduzioni articolate dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio, in ordine alla sopraelevazione da parte dei convenuti di un muro comune con conseguente creazione di un nuovo vano e apertura di una veduta, erano per lor o natura in compatibili con la preesistenza di una terrazza che consentiva l'aff accio sulla proprietà ### ha osservato, inoltre, che l'attrice aveva comu nque co ntestato le deduzioni dei convenuti nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. 
In proposito, premesso che l'accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non co ntestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo ri servato (cfr. Cass., n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 6556 81; Cass. n. 3680 del 07/02/20 19, Rv.  653130), dall'esame della prima memoria istruttoria della ### cui questa Corte ha accesso in ragione dell'error in procedendo denunciato con il secondo motivo di ricorso, risulta che l'odierna controricorrente ebbe a contestare specificamente i fatti narrati dagli ### affermando che “i convenuti non hanno operato una copertura del loro terrazzo, come asserisce parte avversa, ma hanno proprio realizzato una vera e propria soprelevazione del ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 muro comune o meglio hanno proprio costruito una stanza, con l'apertura di una finestra/veduta prospicente il tetto di proprietà Mangili” (così a pag. 2). 
Non colgono nel segno le censure dei ricorrenti, secondo cui tali argomentazioni sarebbero tardive, siccome formulate oltre la barriera preclusiva fissata alla parte attrice per la formulazione di nuove eccezioni, da identificarsi, secondo il rito applicabile ratione temporis, co n la prima ud ienza di comparizione delle parti. ### confond ono, infatti, le eccezioni in senso tecni co, mediante le quali viene ampliato il thema decidendu m tramite l'introduzione di nuovi fatti (estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversaria), con l'onere di specifica contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, onere che ben può essere assolto nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 21203 del 23/07/2021, non massimata).  ### parte, i ricorre nti nemm eno tengono conto che il giudice di merito ha ritenuto la loro versione dei fatti confutata dalle risultanze istruttorie e non si confrontano con l'insegnamento di questa Corte, al quale il Collegio intend e assicurare continuità, secondo cui “Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica confor mazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tant o più che se le prove devono essere valutate dal giudice second o il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinan za n. 15288 del 31/05/2023, Rv.  667965). 
Per quanto sopra, i motivi in esame devono essere disattesi.  3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., “omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione: la esecuzione accertata di opere eseguite nel 1980/1981 da par te attrice comportanti la modifica dello stato dei luoghi”. ### sostengono che la Corte di strettuale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione i lavori edilizi eseguiti sul fondo della ### negli anni 1980/1981, per effetto dei quali l'originario tetto a due falde dell'edificio attoreo era stato trasformato in un tetto a falda unica, il cui punto più alto er a stato ancorato al muro co mune, che nell'occasione era stato sopraelevato rispetto al piano di calpestio della terrazza dei convenuti, con la conseguente creazione di un parapetto che consentiva la veduta.  3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile La censura non co glie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha osservato che i progetti relativi ad opere di ristrutturazione eseguite nel 1979 dagli ### nella loro proprietà non raffiguravano alcun terrazzo con parapetto nello spazio ove anni più tardi è stato ricavato il vano con finestra oggetto del giudizio; ha osservato, ancora, che, sebbene il progetto delle opere eseguite successivamente, nel 1988/1989, impiegasse il termine “terrazzo” per descrivere lo spazio in questione, nessuna opera intermedia risultava realizzata dai co nvenuti, nel periodo compreso tra il 1979 e il 1988, che avesse cambiato lo stato e le dimensioni dei luoghi. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 I ric orrenti sostengono che la Corte d'App ello avrebbe completamente pretermesso l'esame dei lavori eseguiti nella proprietà ### nel 1980/1981, all'esito dei quali la terrazza in contestazione sarebbe risultata di fatto munita di un parapetto, ma non tengono conto che, per l'usucapione della reclamata servitù, sarebbe stato necessario dare prova della realizzazione sul fondo preteso dominante di opere visibili e permanenti, funzionalmente destinate all'esercizio della veduta, indicative in modo inequivoco del peso imposto dagli ### all'immobi le limitrofo della ### (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10984 del 03/11/1998, Rv.  520311). In questo senso vanno lette, dunque, le argomentazioni del giudice di merito, il quale ha escluso che i convenuti avessero dimostrato la sussistenza di elementi utili al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario, con particolare riferimento all'elemento cronologico, osservando co me “non risultasser o esecuzioni in loco di opere dei convenuti “intermedie” tra quelle del 1988 e quelle del 1979, né mutazioni dello stato e dimensioni di spazio” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tali argomentazioni non prestano il fianco a censure di legittimità per non aver tenuto conto delle opere medio tempore realizzate sulla proprietà ### non av endo peraltro i ricorre nti forni to alcun elemento che consenta di ritenere che l'ancoraggio sul muro comune della falda del tetto di copertura dell'immobile dell'originaria attrice costituisse opera visibile e permanente “destinata” a consentire agli #### l'esercizio della veduta sul tetto medesimo, rappresentativa, come tale, di un peso imposto al fondo preteso servente. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 ### restando, per quanto sopra esposto, che il fatto di cui si lamenta l'omesso esame difetta di decisività, si deve peraltro osservare che il vizio denunciato dai ricorrenti non sussiste. 
La Corte d'### ha infatti dato compiutamente atto delle soluzioni alternative “A” e “B” proposte dal CTU nel proprio elaborato, l'una contemplante la preesistenza di un terrazzo con parapetto, l'altra escludente tale ipotesi, ed ha ritenuto, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, di aderire a quest'ultima soluzione: il “fatto” in questione risulta du nque esaminato dal giudice di seconde cure, onde il motivo di ricorso in esame, secondo cui avrebbe dovuto preferirsi l'alternativa che postulava l'esistenza del parapetto, si risolve piuttosto in una censura all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532 151), risul tando la motivazione della sentenza impugnata non apparente, né affetta da irrid ucibile contrasto logico (cfr. C ass., Sez. U., Sentenza 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va infatti ribadito che spetta soltanto al giudice del merito in dividuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 dell'11/06/1998, Rv. 516348).  4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omesso esame integrale della deposizione del teste Bertolino”. Lamentano che il giudice di merito non av rebbe considerato nella sua interezza la deposizione del ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 teste Bertol ino ### segnatamente nel la parte in cui egli aveva riferito di ricordare che la terrazza dei convenuti, già sul finire degli anni '70, era accessibile dalla proprietà ### tramite una porta.  5. Con il qu into motivo, nel denunciare la violazione del le medesime norme indicate nella rubrica della precedente censura, i ricorrenti si dolgono del giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte d'App ello in ordine alla deposizione resa dal teste ### figlio dei convenuti.  5.1 Le c ensure, da esaminare co ngiun tamente in quanto strettamente connesse, sono inammissibili. 
I ricorrenti, infatti, si limitano ad estrapolare e a valorizzare singole dichiarazioni rese dai testi indicati, assumendone l'omessa valutazione da parte del giu dice di merito, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della Corte d'App ello, la quale ha ritenuto le complessive risultanze emerse dalle deposizioni testimoniali generiche e, come tali, insufficienti a dimostrar e l'esistenza in loco, prima che gli ### procedessero con la sopraelevazione del muro, di una terr azza con parapetto . In particolare, la Corte distrettuale ha osservato che il teste ### autore, circa trenta anni prima, di non meglio specificate opere per conto dell'### non era a conoscenza delle modifiche subite nel tempo dalla terrazza; ha osservato, ancora, che un alt ro teste, ### esecutore di lavori di pitturazione nell'immobile dei convenuti sul finire degli anni '70, non ricordava se vi fosse una terrazza raggiungibile da una porta; il giudice di merito ha ritenuto, poi, inattendi bile la deposizione del teste ### figlio degli odierni ricorrenti, non solo in relazione allo stretto rapporto di ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 parentela con i convenuti e alla “dovizia di particolari” con cui aveva descritto lo stato dell' immobile d ei genitori anteriore alla sopraelevazione, risalente a circa trenta anni prima, quando egli era solament e un bambino, ma anche - e so prattutto - in considerazione della circost anza che le dichiar azioni dell'### erano state confutate dalle risultanze della consulenza tecnica, che aveva descritto una situazione completamente diversa (cfr. pag. 4 della sentenza). 
La motivazione resa dalla Corte d'### in ordine al giudizio di inattend ibilità e di inconcludenza delle prove testim oniali, dunque, non risulta palesemente illogica, ed è anzi ampiamente rispettosa del c.d. minimo costituzionale, dovendosi in proposito ribadire che, “In t ema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la sce lta, tra le risultanze probator ie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. 
E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenu to a un giudizio logicamente motivato, diverso da quell o formulato d al primo giudice” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229). 
Con parti colare riferimento alle di chiarazioni rese da ### poi, la Corte d'### non ne ha escluso la credibilità in base ad una valutazione aprioristica, basata sul solo rapporto di filiazione con i c onvenuti, bensì s ulla scorta del l'esame delle ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 dichiarazioni rese dal teste, in raffron to con gli alt ri elementi acquisti agli atti, e in particolare con la ### Detta valutazione, siccome co ngruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214).  6. Con il sesto motivo, denunziando violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorre nti l amentano che la Corte distrettuale avre bbe omesso l'esame della deposizione del teste ### 7. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.: lamentano l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del documento n. 11 da loro prodotto in primo grado, ovvero la re lazione del geometra ### allegata alla pratica edilizia n. 17/1987, nella quale si dava atto che già all'epoca sul fondo dei convenuti esisteva la terrazza in contestazione.  7.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto in ragione della reciproca connessione, sono inammissibili. 
Come si è in precedenza osser vato, il gi udic e di merito ha esaminato i mutamenti che nel tempo ha avuto lo spazio posto al confine tra le proprietà delle parti, ove oggi si trova il vano chiuso ottenuto tramite la sopraelevazione del muro. 
Ciò di cui i ricorrenti lamentano l'omesso esame con i motivi in commento, pertanto, non è il “fatto” in sé, quanto piuttosto le singole risultanze istruttorie che, secondo quanto sostenuto dagli ### concor rerebbero a dimostrare l'esistenza, prima dell'attuale vano, di una terrazza con parapetto. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 Ne co nsegue l'inammissibilità del le censure, dovendosi ribadire che “###. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.  54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cas sazione, relativo all'omesso esa me di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché l a sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024, Rv. 671706).  8. ### motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 240 c.p.c. in re lazione all'art. 2697 c.c.; erroneo assolvimento dell'onere della prova da parte del CTU percipiente”. I ricorrenti deducono che il CTU si sarebbe di fatto sostituito alla ### nell'assolvimento della prova dei fatti dalla medesima allegati, altrimenti rimasti privi di riscontri; lamentano, inoltre, che il consulente tecnico, nell'espletamento delle operazioni peritali, avrebbe eseguito accertamenti invasivi (quali perforazioni di muratura, pi ccole demolizioni par ziali di soffitti, rimozione di tegole ecc.), travalicando i limiti dei quesiti postigli e ponendo in essere attività non autorizzate dalla Corte d'### 8.1 La censura è inammissibile. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 In primo luogo deve richiamarsi il recente arresto delle ### di qu esta Corte che ha affermato il seguent e principio di diritto: «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti d elle indagini comm essegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attivit à di allegazione delle parti - non applicandosi alle attivit à del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tu tti i documenti neces sari a l fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786-03). 
Peraltro, i ricorrenti non tengono conto che è risultato pacifico quanto dedotto dal la originaria attrice a fondamento della domanda, in ordine alla sopraelevazione del muro posto al confine tra le proprietà delle parti e alla realizzazione di un vano con una veduta diretta sul fondo ### a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 Non era, dunque, l'attrice a dover fornire la prova che in loco non era mai esistita alcuna terrazza con parapetto, incombendo piuttosto sui convenu ti l'onere di provare la preesistenza della suddetta terrazza, trattandosi di circostanza da loro d edotta a fondamento della domanda riconvenzional e di usucapione del la servitù di veduta.  ###, nella fattispecie, risulta disposta proprio per verificare i mutamenti dello stato dei luoghi avutisi nel corso del tempo ed ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 accertare, conseguentemente, “la consistenza dell'opera che parte attrice appellante definisce sopraelevazione di muro comune e che secondo i convenuti non avrebbe invece interessato alcun muro comune e si sarebbe risolt a nella copertura di un terrazzo preesistente” (cfr. pag. 19 del ricorso). 
In ogni caso, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad un a parte divers a da quella che ne era gr avata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse ass olto tal e onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.  360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L., 19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 - 01). 
Infine, fermo restando quanto sopra detto, non risulta che gli odierni ricorrenti abbiano tempestivamente lamentato, nella prima difesa successiva al deposito dell'elaborato tecnico, che il consulente avesse oltrepassato i limiti delle indagini al medesimo demandate con i quesiti peritali. Ne consegue l'inammissibilità della censura, essendo costante l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali iner enti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006, Rv. 593047; Cass. Sez. 2, Sentenza 3184 del 05/02/2024, Rv. 669996). Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 Nella restante parte il motivo si risolve in una cr itica alla decisione del gi udice di second e cure di disporre la c onsulenza tecnica, che i ricorrenti contestano, ritenendo l'indagine peritale superflua all a luce delle risul tanze istruttorie acquisite in primo grado. 
Sennonché, secondo l'orien tamento consolidato di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi , la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomi na dell'ausiliar io (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Rv. 598312) 9. Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. Lamentano che il CTU avrebbe escluso la presenza, prim a della sopraelevazio ne, di un parapetto sulla terrazza di proprietà ### facendo ricorso alle risultanze di documenti privi di rilievo probatorio (elaborati grafici e planimetrie progettuali), ovvero inammissibili in quanto acquisiti in violazione del divieto di ius novorum (riprese aerofotogrammetriche prodotte solamente in secondo grado). 
La censura è in ammissi bile, in quanto non coglie, né si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 
Quanto all e tavole progettuali, la Corte distrettu ale ha osservato che nei rilievi del 1978, realizzati in occasione dei primi lavori eseguiti dagli ### sui luoghi di causa, non era rappresentata alcuna terrazza con parapetto prospicente la ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 proprietà ### ciò in coerenza con gli accertamenti eseguiti dal consulente nel corso delle indagini peritali, dalle quali era emerso che il piano orizzontale sovrastante l'immobile dei convenuti, esistente in loco prima della sopraelevazione, non era delimitato da un parapetto, ma da un cordolo in pietra alto non più di 20 o 30 cm, le cui vestigia erano rappresentate da un gradino di eguali dimensioni a tutt'oggi presente nel vano chiuso realizzato a seguito della sopraelevazione del muro (cfr. pag. 5 della sentenza). 
Il gi udice di merito, dunque, non ha considerato atomisticamente i progetti dell'epoca al fine di ricavare solo da essi la prova dello stato di fatto anteriore dell'immobile dei convenuti, ma li ha valorizzati, per la loro valenza descrittiva della situazione preesistente, unitamente alle plurime risultanze istruttorie, tutte convergenti, secondo l'accertamento in fatto della Corte d'### insindacabile nella presente sede di legittimi tà, nel senso di escludere la preesistenza del parapetto. 
Quanto alle riprese aerofotogrammetriche, di cui i ricorrenti lamentano l'irrituale acqui sizione solamente in secondo grado, occorre osservare che il consulente tecnico ne ha tenuto conto non per dare la prova di fatti che erano stati dedotti dalle parti e che erano rimasti privi di riscontri, ma al solo scopo di corroborare e meglio illustrare le conclusioni raggiunte in base agli accertamenti eseguiti direttamente sui luoghi di causa. In particolare, il CTU ha osservato che la linea d'ombra proiettata sul piano orizzontale un tempo esistente nell'immobile dei ricorrenti, come raffigurata nelle riprese aeree del 1979, non era compatibile con la presenza di un parapetto, qu anto piuttosto con u n cordolo delle medesime dimensioni del gradino ancora oggi esistente nel vano chiuso. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 Infine deve richiamarsi il principio affermato dalle sezioni untie con la pr onuncia n. 3086 del 2022 già riportato in relazione all'ottavo motivo circa i poteri di acquisizione del CTU dei documenti necessari al fine di risponder e ai qu esiti sottopostigli senza preclusioni nei limiti indicati.  ### parte, quanto rappresentato nella ripresa aerofotogrammetrica non ha incidenza decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che risulta basata su plurime argomentazioni e risultanze istrut torie e non viene scalfita, pertanto, dall'eventuale espunzione dell'osservazione - puramente rafforzativa - circa la compatibilità tra la linea d'ombra ritratta nelle immagini aeree del 1979 e le dimensioni del gradino ancora oggi esistente nel vano chiuso dei ricorrenti. 
La censura è dunque inammissibile anche per difetto di decisività.  10. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “omessa e travisata lettura delle risultanze de lla CTU sull'innalzamento del muro co mune; errata applicazione dell'art. 2697 e ss. c.c. in relazione all'art. 240 c.p.c.”. I ricorrenti si dolgono dell'errata valutazione, da parte della Corte d'A ppello, delle risultanze della ### d alla quale sarebbe emerso che la sopraelevazione non av eva in teressato il muro comune nella sua interezza, ma solamente la metà dello stesso dalla parte degli ### La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si li mita a rinviare alla consul enza e ai relativi allegati, che si assumono travisati dal giudice di merito, senza rip ortarne - nemmeno sinteticamente - il contenuto, così impendendo a questa ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 Corte, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di valutare la fondatezza della doglianza (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120).  11. ### motivo è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3; err ata applicazione dell'art. 2697 c.c. e ss. in relazione all'art. 240 c.p.c. sulla efficacia probatoria delle tavole progettuali”. I ricorrenti deducono che la Corte d'### nel condividere le conclusioni del CTU in merito alla rilevanza delle risultanze delle tavole progettuali relative ai lavori eseguiti nel 1979, avrebbe fatto propria una lettura irrazionale dei documenti in questione, basata sulla congettura, priva di riscontri, secondo cui i parapetti andrebbero riportati nei progetti con due linee grafiche continue; per altro verso, lamentano che le tavole progettuali, come tali, sarebbero prive di qualsiv oglia valore probatorio. 
La censura è inammissibile, in quanto si duole della illogicità di argomentazioni rese dal consulente tecnico nel proprio elaborato (circa la rappresentazi one grafica dei parapetti nelle tavole progettuali), che non risultano prese in considerazione dal giudice di merito ai fini della propria decisione. 
Ad ogni buon conto, si osserva che i ricorrenti non colgono il senso delle suddette argomentazioni (come riportate nelle pagine 24 e 25 del ricorso), con le quali il CTU aveva osservato che, nelle tavole progettu ali, ove era presente inconfut abilmente un parapetto, ubicato in altra porzione dell'immobile ### si era fatto ricorso alla linea doppia, mentre nella rappresentazione della porzione a confine con la proprietà ### era stata utilizzata una linea semplice, a conferma del fatto che il disegnatore non ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 intendesse rappresentare, nella fattispecie, alcun parapetto ivi ubicato.  12. Con il dodi cesimo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p. c., l'omesso esame di una circostanza decisiva ai fini della decisione, consistente nell'accertamento, da parte del ### della presenza di due porte di accesso alla terrazza ### preesistenti alla sopraelevazione. 
La censura è inammissibile per difetto di specificità, dovendosi ribadire che “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendend o in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenu to il giud ice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad in dicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, dell e risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio dell a sentenza impugnata; dovendosi escluder e che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri co mment i, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una so stanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020, Rv. 659930 - 01) 13. Con il tredi cesimo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “violazione dell'art.  2697 c.c. in relazione all'assolvimento dell'onere della prov a mediante la produzione dell'atto ### del 27/6/1978 che attesta l'esistenza del terrazzo di copertura vani in piano secondo”.  ### lamentano l'er ronea lettura del loro titolo di proprietà, risalente al 1978, che dava atto della presenza sin da allora della terrazza oggetto di causa. 
La censura è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha ritenuto, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, che la terrazza menzionata nel titolo del 1978 non avesse nulla a che vedere con quella oggetto di causa, essendo ubicata in una diversa porzione dell'immobile dei convenuti. 
Pertanto, le deduzioni dei ricorrenti, secondo cui il riferimento alla terrazza contenuto nel rogito del 1978 dovrebbe invece intendersi riferito proprio ai luoghi di causa, si risolvono in una contestazione all'accertamento in fatto operato dalla Corte Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 distrettuale e così sollecitano un nuov o sindacato di merito, in questa inammissibile.  ### parte, la censura è inammissibile anche per difetto di specificità, dal mo mento che non viene nemmeno riportato il contenuto della clausola contrattu ale che si assume malamente interpretata dal giudice di merito.  14. Con il quattordicesimo motivo, i ricorrenti, nel denunziare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 100 e 112 c.p. c., lament ano la carenza di un interesse concreto ed attuale in capo alla ### che nulla aveva allegato sul punto, ad ottenere la rimozione dell'antenna parabolica ubicata nello spazio sovrastante il tetto di sua proprietà. 
La censura è infondata. 
Come risulta dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, cui questa Corte ha accesso in ragi one della natura di error in procedendo del vizio denunciato, la ### aveva lamentato che l'installazione dell'antenna parabolica, al pari della finestra creata nell'apertura ricavata dai convenuti nella sopraelevazione del muro comune, comprometteva le possibili future attività edificatorie sul fondo dell'attrice, limi tando, in particolare, la possibilità della medesima di procedere a sua volta a sopraelevazione (cfr. pagg. 3 e 4 della citazione). 
Non corrisponde pertanto al vero che la ### non avesse dedotto alcunché al fine di rappresentare il proprio interesse alla rimozione, tra le altre opere, anche dell'antenna parabolica. 
La pronuncia impugnata è peraltro coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “ La sussistenza dell'interesse del proprietario del suo lo ad escluder e l'attività di ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 terzi, che si svolga nello spazio sovrastante, ai sensi dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio a d esso sovr astante da parte del propriet ario. Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nu ove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17207 del 11/08/2011, Rv. 618781).  15. Con il qu indicesimo motivo , i ricorrenti, denunziando violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che la Corte territoriale non ha tenuto conto della mancata contestazione, da parte della ### della circostanza dedotta dai convenuti, relati va alla parziale asportazione del pluviale di proprietà ### ad opera del dante causa dell' attrice, ### li ### Sostengono che, ove avesse tenuto conto di tale fatto, il giudice di merito non avrebbe condannato i convenuti a ripristinare il pluviale, in quanto avrebbe accertato che il relativo malfunzioname nto era dipeso esclusivamente da condotta ascrivibile ai danneggiati.  16. Il sedicesimo motivo è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 e 5; violazione e/o falsa ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 applicazione dell'art. 908 c.c.; violazione e/o fal sa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in re lazione all'art. 2697 c.c.; omessa considerazione della risposta del CTU al quesito sub n. 2 lettera d)”.  ### i ricorrenti la Corte d'### non avrebbe tenuto conto che, sec ondo quanto accertato dal ### lo stato attuale della grondaia era dipeso da lavori eseguiti dal dante causa dell'attrice sulla proprietà ### e non da interventi ascrivibili ai convenuti. 
Lamentano, inoltre, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver il giudice di merito condannato gli ### al prolungamento del pluviale sino a terra, sebbene nelle conclusi oni rassegnate nell'atto introdutt ivo la ### ne avesse chiesto la rimozione.  16.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto non colgon o la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato che dalle risultanze di causa non era emerso che la parziale rimozione della grondaia fosse dipesa da iniziative assunte invito domino dal dante causa della ### ragion per cui gli ### erano tenuti a rispondere degli inconvenien ti arrecati dal proprio pluviale, che risultava troncato a mezz'aria. 
I ricorre nti non si confrontano specificament e con tali argomentazioni, ma si limitano a sostene re che la parziale asportazione del pluviale avrebbe dovuto ess ere dal giudice di merito as critta all'esclusiva responsabilità del dante causa della ### così di fatto inammissi bilmente sollecitando un nuovo esame del fatto. 
Non ricorre, da ultimo, il vizio di ultrapetizione denunciato con il sedicesimo motivo di ricorso, per aver la Corte d'### disposto, ### 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 in luogo della rimozione, il prolungamento del pluviale sino a terra onde eliminare lo scolo sul fondo attoreo. 
Si deve osservare, in primo luogo, che in tema di azioni volte alla demolizione o alla rimozione di un'opera, le eventuali ulteriori istanze della parte attrice, volte ad ottenere una determinata modalità di esecuzione, non costituiscono nuova domanda in senso tecnico, ma rappresentano una mera sollecitazione all'esercizio di poteri che competono d'ufficio al giudice della cognizione, potendosi nella sentenza proporre anche del le alternative (trasformazione o delimitazione dell'opera) o, ancora, specificare le modalità tecniche di attuazione del “decisum” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5413 del 18/03/2015, Rv. 635015).  ### parte, nella fattispecie l'attrice aveva domandato, in via subordinata, la condanna dei convenuti alla regolamentazione delle opere, cosicché certamente sussisteva il potere del giudice di merito di adottare la soluzione tecnica ritenuta più opportuna, in relazione allo stato dei luoghi, per porre fine allo scolo di acqua dal fondo ### a quello della ### 17. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  18. Le spese di lite seguono la soccomben za e vengono liquidate come in dispositivo.  19. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.  115/02, della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M. Ric. 2019 n. 15845 Sez. ### - Ud. 13/02/2025 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese che liquida in complessivi euro 4000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. 
Dà atto, ai sensi dell'ar t. 13, comma 1 -quater D.P.R.  115/02, della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M
4

Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 149/2025 del 26-03-2025

... assentiva la realizzazione di una scala esterna in prolungamento di una già esistente a servizio del secondo piano del fabbricato sito in ### e confinante con via ### Il progetto prevedeva anche la trasformazione di una finestra del vano scala esterno in porta di accesso che dal primo piano avrebbe permesso l'accesso alla scala di nuova realizzazione. Il consulente tecnico di ufficio ing. ### rilevava una difformità dello stato di fatto rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione unicamente di due pilastri di altezza rispettivamente di 2,45 metri e di 5,40 metri, consistita nella costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà. ### la ricostruzione del consulente tecnico di ufficio la presenza del terzo pilastro aumentava la stabilità della costruzione e, tuttavia, costituiva una evidente parziale difformità rispetto al progetto assentito. ###. ### rilevava, tuttavia, che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della ### sezione civile, in persona del giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 290 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: ### vertente ###'### (C.F. ###), e D'### (C.F. ###) elettivamente domiciliate in ### a ####, alla ### n. 3, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale sono rappresentate e difese, come procura alle liti in atti; ### E ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliati in ### di ####, alla ### n. 9, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; #### parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 ai sensi dell'art. art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.  149 del 2022, da intendersi qui integralmente trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 24/1/2008 il sig. D'### dante causa delle odierne attrici, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della ### il sig. ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1- accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione ### del Comune di ### e della normativa antisismica; 2 - condannare, per lo effetto, ### al ripristino del precedente stato dei luoghi mediante l'abbattimento dei manufatti illecitamente realizzati; 3 - condannare, altresì, ### al risarcimento di tutti i danni cagionati sia all'immobile in proprietà di D'### nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo di ### ovvero secondo equità, sia alla persona di D'### nella misura che sarà ritenuta di giustizia; 4 - condannare ### al pagamento delle spese di lite”. 
Deduceva: 1) di essere proprietario di una unità immobiliare, destinata a casa di abitazione, in ####, frazione ### alla via ### n. 4, in Catasto al ### n. 43, p.lla 339, sub 1, cat. A/6, cl. 1, vani 2; 2) che la suddetta proprietà era fronteggiata da: un immobile di proprietà del sig. ### in ### al ### n. 43, p.lla n. 179, rispetto al quale era separato dalla sede stradale di via ### larga, nella parte in cui i due edifici si fronteggiavano, mt. 2,35 e da una piccola corte aperta, in ### al ### n. 43, p.lla 180, ### - cui si accedeva, oltre che dalla via ### dalla contigua p.lla n. 179, anch'essa separata rispetto alla abitazione dello istante dalla sede stradale di via ### 3) che in data ###, il Comune di ### aveva rilasciato a ### il permesso di ### n. 123, con cui assentiva la realizzazione di “una scala esterna, in prolungamento dell'esistente, a servizio del piano secondo del fabbricato sito alla frazione ### distinto in catasto al foglio 43, p.lla 179”; 3) che negli ultimi giorni di luglio 2007, il ### aveva aveva elevato, sulla p.lla 180, in aderenza allo immobile in sua proprietà (p.lla n. 179) due pilastri in cemento armato, alti, rispettivamente, m. 2,45 (sino al raggiungimento del piano di calpestio del primo piano) e m. 5,40 (sino al raggiungimento del piano di calpestio del secondo piano), aveva collocato su detti pilastri due rampe di scale (esterne al fabbricato) in cemento armato, le quali collegavano il piano primo al piano secondo ###, aveva trasformato la finestra posta nei pressi dello “smonto” della scala (al piano primo) in porta di accesso alla scala esterna, che, per effetto della detta trasformazione, risultavano congiunte la preesistente rampa di scale di collegamento tra il piano terra ed il piano primo - interna alla volumetria del fabbricato - e le rampe esterne oggetto del ### di ### 4) che, la suddetta opera edilizia era stata realizzata in violazione del D.P.R. 380/2001, L. n. 1684/62, del ### di ### del ### di ### nonché lesiva del diritto alla privacy del sig. D'### Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. ### concludendo per il rigetto delle domande attoree, il tutto con vittoria di spese.
La difesa di parte convenuta lamentava l'assoluta infondatezza delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento proposte dalla parte attrice, sul presupposto che le modeste opere edilizie realizzate dal sig. ### fossero perfettamente conformi al permesso di costruire n. 123/2006 del Comune di ### pienamente legittimo, perchè rilasciato alla luce delle prescrizioni dettate dalla normativa e dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dei fatti. 
Inoltre, secondo la difesa della parte convenuta, non solo la rampa di scale realizzata era da qualificare come un'opera accessoria di manutenzione straordinaria, ma il sig. ### non aveva violato nessuna normativa antisismica relativa alla distanza fra fabbricati, in quanto si trattava di immobili siti in centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovavano applicazione le norme del codice civile, incluso l'art. 879, comma 2 c.c., il quale disponeva che “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che li riguardano”. 
Del resto, secondo la difesa convenuta, l'intervento edilizio operato non violava né l'art. 2.4 della ### di ### del ### di ### del ### di ### né comportava alcuna diminuzione dell'alimentazione aerobica e dell'afflusso di luce al fabbricato antistante di proprietà dell'attore, sia per la modestia dell'intervento edilizio, sia per le sue caratteristiche, sia per il contesto edilizio preesistente all'interno (la corte chiusa per tre lati da altissime pareti di altri fabbricati), sia perché in corrispondenza della base del nuovo corpo di scale non vi erano luci o vedute dell'attore. 
La causa era istruita con l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio redatta dall'#### all'esito, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/11/2023.  ### del 14/11/2023 era sostituita dal deposito di note scritte in data ###. 
La difesa di parte convenuta con il deposito delle note scritte il ### comunicava il decesso del proprio rappresentato, sig. ### risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con provvedimento del 15.11.2023, dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta. 
La difesa di parte attrice, depositava il giorno 15/5/2024 ricorso per la riassunzione della causa interrotta ai sensi dell'art. 302 c.p.c., premettendo l'avvenuto decesso del sig. D'### in data ### e chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; il Tribunale con decreto del 20.05.2024, fissava l'udienza del giorno 17 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta, ### e ### il ###, eccependo l'avvenuta estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 305 c.p.c.. Assumevano i convenuti che il processo si era interrotto automaticamente dal momento della comunicazione della morte del sig. ### avvenuta mediante il deposito telematico del 13.11.2023, delle note sostitutive di udienza, accettate dalla cancelleria ed inserite nel fascicolo telematico lo stesso giorno e che da tale data era iniziato a a decorrere il termine ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio (sei mesi, in virtù della data di iscrizione a ruolo antecedente alla novella del 2009), non avendo rilevanza alcuna il momento successivo in cui il giudice istruttore aveva dichiarato l'interruzione medesima. 
La causa era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Prima di procedere all'analisi del merito della vicenda all'esame del tribunale, va disattesa l'eccezione di estinzione formulata nell'interesse dei convenuti. 
Se un evento interruttivo si verifica, a norma dell'art. 300 c.p.c., nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo. 
Nel caso in esame la difesa di parte convenuta con il deposito in sostituzione dell'udienza del 14/11/2023 delle note scritte comunicava il ### il decesso del proprio rappresentato, sig.  ### risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con provvedimento del 15.11.2023, dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta e il ricorso per la riassunzione del processo era depositato il ###. 
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza (cfr. Cass. civ. n. 23565/2024) e, dunque, corretto è lo strumento utilizzato da parte convenuta per la comunicazione dell'evento interruttivo. 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, essendo stato con provvedimento del 4/9/2023 concesso alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza originariamente fissata per il deposito telematico delle predette note, il contraddittorio sulla comunicazione nella finzione introdotta dal legislatore si sia necessariamente formato solo il giorno 15/11/2024 e che, dunque, il deposito del ricorso in data ### non possa che considerarsi tempestivo.
La circostanza che le note fossero state depositate in data ### non può condurre a conclusioni differenti. 
La dichiarazione di decesso resa con le note per la trattazione scritta e non notificata ritualmente a controparte, è resa in udienza cartolare e, quindi, anche se la dichiarazione interviene nelle note precedentemente depositate, il relativo termine deve computarsi dal giorno dell'udienza cartolare, in occasione della quale la controparte ben potrà prendere atto, secondo le modalità della trattazione scritta, quanto dichiarato ai fini interruttivi. 
La Suprema Corte di Cassazione ha d'altra parte chiarito che l'effetto automatico dell'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e che il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, con la conseguenza che il momento cui ancorare la decorrenza del termine per la riassunzione non può che essere quello della scadenza delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le stesse sono rese leggibili dal sistema ( Cass. civ. n. ###/2024). 
Passando all'esame del merito, parte attrice chiedeva innanzitutto di “1- accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione ### del Comune di ### e della normativa antisismica”. 
In data 23 ottobre 2006 il Comune di ### rilasciava a ### il permesso a costruire n. 123 con cui assentiva la realizzazione di una scala esterna in prolungamento di una già esistente a servizio del secondo piano del fabbricato sito in ### e confinante con via ### Il progetto prevedeva anche la trasformazione di una finestra del vano scala esterno in porta di accesso che dal primo piano avrebbe permesso l'accesso alla scala di nuova realizzazione. 
Il consulente tecnico di ufficio ing. ### rilevava una difformità dello stato di fatto rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione unicamente di due pilastri di altezza rispettivamente di 2,45 metri e di 5,40 metri, consistita nella costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà. ### la ricostruzione del consulente tecnico di ufficio la presenza del terzo pilastro aumentava la stabilità della costruzione e, tuttavia, costituiva una evidente parziale difformità rispetto al progetto assentito.  ###. ### rilevava, tuttavia, che l'intervento edilizio non aveva comportato aumento di volume o di superficie utile e non aveva creato vedute a distanza non legale e, quanto alla violazione delle distanze legali, aggiungeva quanto segue:“Per rispondere alle osservazioni del ### Sarnicola, ribadisco, come già espresso precedentemente che, essendoci una via pubblica tra le due proprietà, non sussiste una violazione delle distanze legali tra le due propiretà…”. 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio sono pienamente condivise dal tribunale. 
Il regime legale delle distanze delle costruzioni e quello concernente le vedute, prescritto dall'art.  907 c.c., “non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione” (cfr. Cass. civ. n. 24759/2019). Non può trovare applicazione nel caso in esame neanche il dettato normativo del D.M. 1444/68 alla luce dei principi affermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27364/2018. 
La difesa di parte attrice contestava anche la violazione della normativa antisismica. 
Il consulente tecnico di ufficio rilevava che la norma applicabile di disciplina di intervallo d'isolamento tra gli edifici era la n. ### del D.M. 16 gennaio 1996 di cui all'art. 32 della legge 64/1974 per i territori a bassa sismicità, come quello del Comune di ### ( “C.3 Limitazioni all'altezza in funzione della larghezza stradale ### zone a bassa sismicità ( S= 6) di cui all'art. 18 della legge 2-2-1974 devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici”) e che, non essendo state emanate dal Comune di ### delle specifiche norma di attuazione degli strumenti urbanistici, la realizzazione della scala esterna aveva rispettato tutte le prescrizioni previste dalle norme antisismiche. 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio non sono condivise dal Tribunale. 
Giova ricordare che l'unica nozione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 873 c.c. è quella di “costruzione”; l'accertamento dell'esistenza di una costruzione è un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.
La giurisprudenza di legittimità considera costruzione qualsiasi opera che possegga i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, idonea a creare intercapedini dannose e ha ripetutamente affermato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. Civ. n. 144/2016). I regolamenti locali non possono, dunque, neanche indirettamente incidere sulle nozioni normative di "ristrutturazione" e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati ( Cass. Civ. nn.  17043/2015, 14196/2017 e 6855/2017). 
Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che la giurisprudenza ha ritenuto costruzione un vano terraneo emergente di ottanta centimetri dal suolo, ancorchè ricoperto da aiuola con fiori (Cass. 1614/1981), gli sporti se creano intercapedini dannose o pericolose e non sono meramente ornamentali, le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente ( appello ### 09/07/1976), una soletta rettangolare a sbalzo destinata ad ampliare i vani abitabili del fabbricato (Cass 587/1959), una balconata continua ed uniforme su tutti i lati dell'edificio per una sporgenza di più di un metro ( A. Napoli 12/03/1974), le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile (nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato) ( 859/2016), la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione con aumenti di superficie o di volume (Cass. Civ. n. 17043/2015), un bungalow ( Cass. Civ. 5853/2014), una rampa aerea con uno scivolo carraio ( Cass. Civ. 23189/2012), una scala (Cass. civ.17390/2004). 
Ne consegue che valutate le caratteristiche della scala realizzata essa non può che essere considerata nuova costruzione, come peraltro riconosciuto anche dallo stesso consulente tecnico di ufficio. La scala era realizzata previa costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà e modificava uno dei prospetti del fabbricato ( cfr. Consiglio di Stato n. 6613/2021). 
La circostanza poi che tale manufatto sia un accessorio di quello principale non conduce a conclusioni differenti: le deroghe alle distanze tra costruzioni per le costruzioni accessorie sono applicabili solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici e, comunque, “non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato ( cfr.  civ. n. 4657/2018). 
La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, persegue lo scopo di prevenire i danni che possano derivare dal ribaltamento e giacchè tutela l'integrità della proprietà edilizia dal pericolo di crollo degli edifici vicini a causa di terremoti, e tale pericolo non viene meno per la presenza, tra due edifici, di una pubblica via, deve riconoscersi al proprietario frontista il diritto di far valere le distanze prescritte dalla normativa antisismica e ottenere la riduzione in pristino o la condanna all'arretramento ai sensi dell'art. 872 c.c. (cfr.  civ. n. 9318/2009). 
La scala era costruita all'interno del cortile di parte attrice e, tuttavia, realizzava una modifica della situazione preesistente, perché sormontava il muro di recinzione preesistente; essa riveste le caratteristiche di una nuova costruzione, che deve rispettare le distanze previste dalla disciplina antisismica, rispetto alla quale, per quanto fin qui evidenziato, non può trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 879 c.c., con la conseguenza che essa risulta essere stata realizzata, almeno per tutta la parte che sormonta il precedente muro di recinzione, con rischio di ribaltamento, senza il rispetto delle distanze dei prescritti intervalli di isolamento, tenuto conto della larghezza della sede stradale di via ### ( cfr. pagg. 16 e 17 della consulenza tecnica di ufficio).  “###. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 che prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di m. 10 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata. ### distacco minimo deve osservarsi, pertanto, nel caso in cui la costruzione fronteggiante la parte finestrata sia costituita da una scala esterna in muratura incorporata ad un edificio, del quale costituisce accessorio, dovendo ravvisarsi una parete nella facciata dei pilastri e dei gradini…” ( cfr. Cass. civ. n. 5226/2023). 
La domanda attorea va dunque parzialmente accolta con la condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006 e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci. 
Va, infine, esaminata la domanda di risarcimento danni.
La domanda di risarcimento danni originariamente formulata da parte attrice, che già aveva ad oggetto i danni derivanti dalla diminuita circolazione di aria e luce, era ribadita ed integrata col deposito delle memorie di cui al primo comma dell'art. 183 c.p.c., ratione temporis applicabile, come segue: “ condannare ### al risarcimento di tutti i danni cagionati allo immobili di proprietà D'### in ragione della riduzione dei coefficienti di luminosità ed areazione godibili dall'immobile medesimo…..”. 
Il consulente tecnico di ufficio assumeva che la scala, benchè realizzata all'interno del cortile di proprietà di parte attrice, riducesse oggettivamente i coefficienti di areazione, creando un ostacolo alla circolazione dell'aria in una strada già angusta e quelli di luminosità in particolare per la realizzazione di una ringhiera di protezione rivestita da rete e rampicanti artificiali; tale ricostruzione era contestata dal consulente tecnico di parte convenuta che rappresentava come, stante le caratteristiche della strada angusta esistente fra le due proprietà, la costruzione della scala in un cortile interno e la mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere le caratteristiche del precedente coefficiente di luminosità, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio erano prive di una base scientifica. 
Osserva il Tribunale che in caso di violazioni delle norme cui rinvia l'art. 872 c.c. l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore ( cfr. Cass. civ. n. 17758/2024). Se è disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione ( cfr. Cass. civ. n. 14294/2018). 
Gli elementi raccolti militano per il rigetto della domanda di risarcimento. 
Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi del n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. assolutamente carenti, le dimensioni della corte nella quale era realizzata la scala evincibili dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica di parte attrice e le caratteristiche dell'impianto urbanistico di ### costituito secondo quanto riferito dallo stesso consulente tecnico di ufficio, da un dedalo di stradine di origine medievale molto strette, non consentono di ritenere che la realizzazione della scala possa aver causato un danno. 
La veduta aerea di ### ( foto n. 1 della consulenza tecnica di ufficio) dà conto della presenza alle spalle dell'edificio di parte convenuta di ulteriori costruzioni componenti un sistema di strade complesse ed intricate e ciò consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile per la mancata circolazione della luce e dell'aria. 
Le spese di lite in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea vengono integralmente compensate ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vangono poste a carico di parte convenuta.  P. Q. M.  Il Tribunale di Vallo della ####, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 21/1/2008 dal defunto D'### e ### nei confronti dei sigg. ### e ### ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006, e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci dalla proprietà di parte convenuta; 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vengono poste a carico di parte convenuta. 
Così deciso in ### della ### 26/3/2025 Dott.ssa

causa n. 290/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Bellantoni Elvira

M
2

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 1223/2020 del 14-12-2020

... eccepivano che: 1) la finestra del piano primo esisteva sul muro della loro abitazione (già dotato di altra finestra) fin dalla sua realizzazione , ad op era d ella ditta costr uttrice del l'intero complesso (comprensivo dell'immobile attoreo), con conseguente costituzione di servitù ex art. 1062 c.c.; 2) la chiusura del portico, regolarmente assentita con utilizzo della volumetria residua del fondo, non ha comportato alcuna modifica delle distanze rispetto alla costruzione già esistente a confine tra i due fondi; 3) la veranda-giardino d'inverno (distante meno di 5 metri dal confine), chiudendo uno spazio ricompreso nella sagoma del fabbricato, non ha modificato la preesistente distanza e comunque tale opera, essendo ormai inglobata nel fabbricato degli appellati e “coperta” dalla contigua tettoia a confine, assentita dai vicini con accordo di mediazione, non è più rilevante sotto il profilo del rispetto delle distanze di legge dal confine. Si precisa che la causa era stata preceduta dalla rituale convocazione degli esponenti davanti all'organismo di mediazione del ### le di Mo nd ovì e che, all 'incontr o fissato dal mediatore, i coniugi ### era presenti, mentre gli attori non (leggi tutto)...

testo integrale

 1 di 32 Corte Appello Torino - ### rg 1663 - 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ### Dott. ### Dott. ### pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al R.G. 1663/2019 promossa in sede di appello da: ### nato a ### il ### (c.f. ###) e #### nata a ### il ### (c.f. ###) entrambi residenti in ##### n. 5, domiciliati telematicamente ai sensi dell'art. 16- sexies del decreto legg e n. 179/2 012 conver tito con modific az ioni i n legge n. 221/2012 (introdotto dall'art. 52 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114/2 014), pres so gli i nd irizz i di posta e lettronica certificata ### e ### e, per quanto possa occorrere, in #### degli ### n. 9, presso lo studio degli avv.ti ### (c.f. ### e p.e.c. ###), ed ### (c.f. ### 51 B e p.e.c.  ###neavvocatitor ino .it), dai q uali sono as sistit i e dife si unitamente e disgiuntamente, per delega del 15/12/2014 posta a margine dell'atto di citazione a giudizio del procedimento di primo grado di pari data (gli avvocati dichiarano - ai sensi degli artt. 133, 1 34 e 170 c.p.c. - di voler ricevere avvis o d i eventua li comunica zi oni di cance lleria al seguente numero di fax: 0174/567677 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati di seguito al codice fiscale) appellanti contro ### (c.f. ####), n ato a C uneo il ### e ### (c.f. ### ), n at a a C arrù l'01.0 1.1963, coniugi Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 2 di 32 entrambi residenti in Bor go S. Da lmazzo ( CN), via Fo ntanelle n.7 , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla presente, dagli avv.ti ### (c.f. ### - pec.: ### -fax 0175/47221) e ### (c.f.  ### - pec: ### - fax 0175/47221) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n.4 bis appellati e appellanti incidentali ### di precisazione delle conclusioni: 10 giugno 2020.  ### per parte appellante: “Voglia codesta ###ma Corte di Appello di Torino, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accogliment o dell'app ello pr opo sto ed in riforma par ziale del la sentenza n. 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ###, 1) ne l meri to , in via principale: accoglier e i motiv i d'app el lo e - previa eventuale disapplicazione ex art. 5 legge n. 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato “E” di tutti i permessi edilizi rilasciati dal Comune di ### - riformare parzialmente la sentenza 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ### e per l'effetto: - a) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di veduta, anche ex art. 1062 c.c., e di mantenimento di costruzioni e/o di finestre a distanza dai confini inferiori rispetto a quelle legali (5 mt. dal confine ex art. 8 NTA e 10 mt. tra pareti finestrate), a carico del fondo di propri età dei sigg.ri ### usep p e e R oss o Ann a s ita in Bo rgo #### n. 5, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16, mappale 156: - sub. 2, ### piano ###-T-1, cat. A/2, classe 2, vani 9; - sub. 3, piano ###, cat. C/6, classe 1, 45 mq.; - sub. 1, piano T, bene comune non censibile 2 e 3 ed a favore del fondo di proprietà dei sigg.ri ### e ### in #### n. 7, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16: - particella 356, sub. 2, cat. A/2, classe 2, 9 vani, rendita catastale ### 673,98; - particella 351, sub. 3, cat. C/6, classe 1, 36 mq., rendita catastale ### 83,67 e per l'effetto ordinare agli odierni appellati la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dei sigg.ri ### e ### - b) per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i sigg.ri ### e ### a rimuovere ex art. 872 - 873 c.c., a propria cura e spese, le seguenti opere (come raffigurate in doc. 11 del fascicolo di primo grado): Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 3 di 32 - ### la finestra posta al piano primo che compare solo nel progetto del 30/07/2009 (doc. 7 del fascicolo di primo grado) e successiva variante (doc. 8 del fascicolo di primo grado); - ### le porzioni della veranda-giardino d'inverno ### e ### come identificate dal CTU geom.  ### nel suo elaborato peritale del 14/01/2017 (ex p.d.c. n. 103/2009); - oltre al pagamento in favore dei sigg.r i ### - ### di u na s om ma a t itolo di risarcimento danni nel frattempo occorso ed a nche il danno mo rale patito e patendo, da determinar si, oc corrend o, s ec ondo e quit à da p art e d el g iudi ce ex art. 2056 c.c. oltre rivalutazioni ed interesse ex lege; 2) ne l merito , i n v ia subor dina ta: nel caso di mancato acco glimen to della domanda di riduzione in pristino, accertare e comunque dichiarare illegittime le costruzioni realizzate dai sigg.ri ### e ### di cui sopra e, per l'effetto condannarli al pagamento in favore dei sigg.ri ### - ### di una somma a titolo di risarcimento danni ed anche il danno morale patito e patendo, da determinarsi, occorrendo, secondo equità da parte del giudice ex art. 2056 c.c., oltre rivalutazione ed interessi ex lege; 3) in via istruttoria: occorrendo si insta per la rinnovazione della CTU onde procedere ad un più puntuale riscontro di quello che era il quesito posto dal giudice di primo grado espunto da valutazioni di fatto e di diritto non richieste, nonché ultronee, rispetto a quanto fatto dal geom. ### 4) in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio (primo grado e secondo grado), oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”. 
Per gli appellati-appellanti incidentali: ### e ### i ### la, come sopra rappres entati, domi ci liati e difesi, chiedono che l'###ma Corte d'Appello di Torino adita voglia accogliere le seguenti conclusioni “### rejectis, -previo riget to dell'istanza istruttori a d i rinno vo de lla ###, in q uanto inammis sibile e comunque inutile e defatigatoria, stante la chiarezza, la completezza e la precisione della relazione peritale, già acquisita agli atti di causa, certamente esaustiva ed idonea a chiarire tutti gli aspetti tecnici, rilevanti ai fini della decisione, -previ a dichiaraz io ne di ammissib il ità e cons eguente acq uisi zio ne del doc.2 (relazione istruttoria del Ministero delle ### e e dei trasporti del 6.12 .2019), prodotto dagli appella ti in all ega to alla presente co mparsa di cos titu zione, in quanto documento sopravvenuto, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del doc.19 avversario (tavola grafi co esplicat iva del ### efano W illiam ### , a llegat o al ricorso principale, tardivamente prodotto e dunque inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c.; nel merito: Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 4 di 32 in via principale, respingersi l'appello proposto, in relazione a tutti e tre i motivi svolti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e conseguentemente rigettarsi le domande tutte, ripristinatorie e risarcitorie, già formulate in primo grado dai sigg. ### e ### e riproposte in appello, in quanto inammissibili o e/o infondate, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, nei capi oggetto di impugnativa principale, sia con riguardo al dispositivo che in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della decisione del Tribunale di ### per ciascuna delle contestazioni di violazione delle distanze di legge qui riproposte (finestra al piano primo del fabbricato attoreo e porzioni ### e ### della veranda-giardino d'inverno); in via subordinata, respingersi i motivi di appello, con integrazione e/o sostituzione della motivazio ne addo tt a dal Tr ibu nale di Cu neo, nel la sentenz a im pugnata, con riguardo all'accertata legittimità della parte della veranda-giardino d'inverno, individuata dal CTU e identificata co n la sig la ###, conferma ndo l'avvenuto superame nto, riguardo anche a tale porzion e, d el pro blem a del ri spetto delle d ist anze d i legge d al c onfine, per effetto della realizzazione della tettoi a, autoriz zata dagli appe llanti ne ll a me diazione n.16/13, tra la verand a e d i l mu ro di conf ine , con co nseguent e sp ostamen to sul c onfine medesimo del perimetro esterno dell'intero fabbricato; in via di appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, riformarsi il solo capo della sentenza del Tribunale di ### n.669/2019 ove viene disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, disponendo, in sostituzione, la condanna degli attori in primo grado, attuali appellanti, alla integrale o quantomeno parziale rifusione ai convenuti, attuali appellati, delle spese di lite sostenute in primo grado, come quantificate nella nota spese depositata, non sussistendo valide ragioni per derogare al principio della soccombenza; in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e ### Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data #### e ### residenti in ### S. ####, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di ### e ### loro vicini di casa, contestando loro la realizzazione di alcuni manufatti, asseritamente non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio e comunque posti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalla legge dal confine di proprietà. 
In particolar e, g li att ori contestava no: 1) la regola rit à di una fine stra, esis tent e sul muro dell'abitazione di proprietà ### prospiciente quello del loro fabbricato (a sua volta finestrato), essendovi tra i due muri una distanza inferiore a 10 metri; 2) la regolarità del porticato, realizzato insieme ai fabbricati a ridosso del muro divisorio tra le due proprietà e Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 5 di 32 successivamente tamponato con porte a vetri, con creazione di una volumetria, a detta degli attori non legittima; 3) la regolarità di una veranda-giardino d'inverno, realizzata nel 2009 a chiusura di un terrazzo preesistente, posto di fronte alla cucina dei convenuti, asseritamente in violazione delle distanze minime di legge dal confine di proprietà. 
Gli attori chiedevano, pertanto, che venisse ordinata l'eliminazione delle opere abusive, con ordine di rimessione in pristino, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei presunti danni, subiti a causa delle opere abusive medesime. 
Si costituivano i sigg. ### e ### con comparsa di costituzione e risposta in data ###, contestando le richieste attoree e sostenendo la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere, in forza dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune e prodotti in causa, nonché il rispetto dell e dista nz e di leg ge dal co nf ine, e c hie dendo i l ri getto sia delle domande ripristinatorie che di quelle risarcitorie, in quanto entrambe infondate. 
In particolare, sulle singole contestazioni attoree i convenuti eccepivano che: 1) la finestra del piano primo esisteva sul muro della loro abitazione (già dotato di altra finestra) fin dalla sua realizzazione , ad op era d ella ditta costr uttrice del l'intero complesso (comprensivo dell'immobile attoreo), con conseguente costituzione di servitù ex art. 1062 c.c.; 2) la chiusura del portico, regolarmente assentita con utilizzo della volumetria residua del fondo, non ha comportato alcuna modifica delle distanze rispetto alla costruzione già esistente a confine tra i due fondi; 3) la veranda-giardino d'inverno (distante meno di 5 metri dal confine), chiudendo uno spazio ricompreso nella sagoma del fabbricato, non ha modificato la preesistente distanza e comunque tale opera, essendo ormai inglobata nel fabbricato degli appellati e “coperta” dalla contigua tettoia a confine, assentita dai vicini con accordo di mediazione, non è più rilevante sotto il profilo del rispetto delle distanze di legge dal confine. 
Si precisa che la causa era stata preceduta dalla rituale convocazione degli esponenti davanti all'organismo di mediazione del ### le di Mo nd ovì e che, all 'incontr o fissato dal mediatore, i coniugi ### era presenti, mentre gli attori non comparivano, ma venivano rappresentati dal legale incaricato (sprovvisto di procura speciale), per cui la mediazione si concludeva necessariamente con verbale negativo. 
Le parti, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., producevano ulteriore documentazione e deducevano prove orali, chiedendo anche che venisse disposta ### Il Giudice di primo grado, ritenute inammissibili o irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti, le rigettava, mentre disponeva ### al fine di verificare il rispetto o meno delle norme edilizie ed urbanistic he, vi genti nella z ona o ve sorgono i fabbr icati , nonché delle autorizzazioni edificatorie concesse, in relazione ai manufatti oggetto di causa, per accertare il rispetto delle distanze di legge.  ### nominat o, nell'elabo rato per itale depo sitato, co nfe rmava la piena regolarità urbanistico-edilizi a del la finest ra e del port ico, m ent re per la veranda-giardin o d'inverno, Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 6 di 32 accertato che essa si trova a meno di 5 metri dal confine, ha distinto tre diverse parti (###, ### e ###), dichiarando la legittimità di due di esse (### e ###) e sostenendo invece che la terza (###) non rispettasse la distanza minima dal confine imposta dalla legge. 
Falliti i tentativi di conciliazione esperiti, dopo alcune riassegnazioni della causa a ### diversi, per cui si rendeva necessaria la rimessione in istruttoria dopo una prima assunzione a decision e, veni vano richi es te ed autor izzat e dall e parti in tegrazioni do cumentali di atti sopravvenuti (in particolare, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di ### o S . Dalmaz zo in relaz ione alla veranda-giardin o d'inv erno, no nché il ricorso straordinario al ### della Repubblica, con il quale è stato impugnato dagli appellanti e la memoria difensiva, depositata dagli esponenti quali controinteressati) ed infine all'udienza del 20.11.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il nuovo Giudice assegnatario, dott.ssa ### tratteneva nuovamente la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposit o d i nu ove comp arse conclus ionali e m emorie di replica, riproducenti letteralmente quell e gi à deposi ta te, con la so la aggiunta di argomentazioni difensive riguardanti i documenti sopravvenuti. 
Con la sentenza n.669/2019 del 21.08.2019 il Giudice respingeva tutte le domande attoree, condividendo le tesi difensive dei convenuti e ritenendo legittimi i tre manufatti, compresa la veranda-giardin o d'inve rno, discos tan dosi in c iò dalle con clusio n i del perito, o meglio interpretandole alla luce di un orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli esponenti; sul punt o, il ### ice accogli eva, pe rta nto, la pri ma d elle due tesi difensiv e esposte dai convenuti (quella relativa alla legittima chiusura di uno spazio compreso nella sagoma del fabbricato ), sen za pronun ciarsi sulla seco nda (ch e s ostiene lo sp ostamento sul confine dell'intero fronte del fabbricato di proprietà ### a seguito della realizzazione della contigua tettoia, assentita dagli attori), ritenuta assorbita. 
La sentenza veniva notificata agli appellanti a mezzo pec in data 17 settembre 2019. 
Avverso la sentenza, i coniugi ### proponevano appello. 
Resisteva al gravame la coppia ### proponendo appello incidentale limitato all'impugnativa della statuizione sulle spese di lite. 
All'udienza del 10 giugno 2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, la Corte assegnava la causa a sentenz a conceden do i termi ni di le gge pe r il d eposito di conclusionali e memorie di replica. 
Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata.  ### ha preliminarmente osservato come gli attori, signori ### premesso di essere proprietari di unità immobiliare abitativa sita in ### al civico 5 di ### meglio individuato nell'atto di citazione, avessero convenuto in giudizio la coppia ### nella qualità di proprietari confinanti l'unità immobiliare al fine di far Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 7 di 32 accertare l'irregolarit à d i alcun i manufa tt i di tale prop rietà, ris ultan ti dal le opere di ristrutturazio ne eseg ui t e e ott enere qui ndi la cond anna alla rimoz ione de ll e stesse e al risarcimento dei danni. 
Ha considerato che gli attori avessero contestato il mancato rispetto delle distanze legali: di una finestra aperta sul muro prospiciente alla loro abitazione, in quanto collocata a distanza inferiore a 10 metr i; di un porti ca to a s eguito della c hi us ura e di una veranda-giardino d'inverno. 
Ha rilevato come i convenuti, costituendosi in giudizio, avessero chiesto la reiezione delle domande avversarie, rivendicando la regolarità e legittimità del loro operato. 
Ha quindi preso in esame l'elaborato del ### evidenziando come lo stesso fosse frutto di sopralluoghi accurati, di approfondito esame documentale, di argomentazioni logiche e prive di vizi e coerenti con le risultanze in atti. 
Ha rilevato come, dalla descrizione delle unità immobiliari eseguita dal CTU (e in sé non contestata dalle parti), fosse emerso che entrambe le unità immobiliari di cui si tratta sono ricomprese all'interno di un insediamento a schiera formato da tre edifici “dei quali quello attoreo costituisce la porzione centrale e quello dei convenuti la testata nord-ovest (v. allegato 3 .2. foto 1-2)”; sia inoltr e emers o ch e “Pur con differenze local i, la documentazione progettuale raccolta evidenzia come la costruzione in capo agli attori e quella in capo ai convenut i derivi no sostanzial mente dalla medesima impostazion e p rogett uale, sia sotto il profil o distributi vo, sia per quant o riguarda i caratteri geometrici principali” e che “la geometria di entrambi gli edifici è movimentata da balconi, rientranze, porticati e gradinate”; e sia infine risultato chiaro che “(..) pur rimanendo direttamente percepibili i volumi facenti capo ai corpi principali, l'insediamento mantiene continuità edilizia attraverso uno spazio porticato che, collocandosi a cavallo del confine tra i due lotti, raccorda i volumi abitativi [ v.  foto nn. 3, 9, 10]”. 
Il primo giudice ha quindi riportato per esteso alcune parti salienti della ### in ordine agli accertamenti e alle risultanz e apprezzate d al medes imo per come ripro dotte nell'elaborato peritale, di cui h a espo st o i ril ievi più signific ativ i con rigu ardo alla veranda-giardino d'inverno, alla finestra al primo piano e al portico nei termini che sono di seguito illustrati ai fini della migliore delucidazione della vicenda. 
Quanto alla “veranda-giardino d'inverno: “l'opera in questione è collocata nell'angolo sud dell'edifici o ### tti , al piano r ialzato, e consist e nell'a vvenuta chiusura di preesistenti spazi esterni originariamente destinati a porticato e terrazzo, ottenendo un vano annesso all'abitazione [v. All. 3.3., foto nn. 13, 14, 15, 20, 21, 22]”. ### ha rilevato inoltre, al riguardo, che: “nella conformazione anteriore l'edificio fosse dotato di un piccolo portico a copertura del portoncino di ingresso verso il soggiorno, di un latistante porticato angolare annesso alla cucina e di un terrazzo che ne raccordava i due piani calpestabili. ###. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 8 di 32 l'apposizione d i struttu re in allu mi nio e vet ro in parte ap ribi li, g li spa zi fa centi capo ai porticati ed al terrazzo anzidetti sono stati uniti e delimitati sui lati liberi, ottenendo un vano chiuso destinato a bussola di ingresso nella parte adiacente il soggiorno e a zona pranzo (già veranda-giardino d'inverno) nella parte restante. Quest'ultima è direttamente connessa alla cucina, venendo di fatto a costituirne estensione a tutti gli effetti, come si evince dall'avvenuta rimozione della preesistente porta esterna del locale e dalla conformazione dell'arredo [v.  foto nn. 14-15]. Il volume così ottenuto è coperto in parte dal solaio già sovrastante il portico adiacente la cucina e in parte da una nuova copertura ad unica falda che si inserisce anche al riparo del portico antistante l'ingresso [v. foto nn. 21-22]”. 
Quanto alla finestra al primo piano, il CTU ha osservato: “### è posta al servizio di un locale al piano primo/sottotetto del fabbricato ### collocata pressappoco al centro della parete perimetrale che si affaccia verso il corpo di fabbrica attoreo [v. All. 3.4 e foto nn. 2, 10, 23]. Ha dimensioni in luce di m. 0,65 x 0.94 h ed è dotata di serramento in alluminio ad unica anta con vetrocamera trasparente, privo di gelosie o persiane avvolgibili. 
La parete nell a qua le si a pre costitu i sce un a m uratura di t amp onamento[..]. La parete frontegg ia l'an aloga m ura tura di tamp onam ento ch e r acc hiude il piano primo/sottotetto dell'edificio attoreo, rifinita ad intonaco tinteggiato. Quest'ultima è a sua volta dotata di una finestra di forma rettangolare collocata in prossimità al colmo del tetto e dotata di gelosia [ v.  foto nn. 26-27 ]. La dista nza interco rre nte t ra le d ue pa re ti è di m. 5,85, misurata perpendicolarmente alle linee di facciata”. 
Quanto al portico, “(..) si tratta della porzione in capo ai convenuti del porticato che, inserito tra le due unità abitative, fornisce continuità edilizia al complesso a schiera e più sopra già descritto. Delimitato sui fronti longitudinali da strutture murarie e coperto da tetto a due falde, era in origine aperto sui lati minori. Per intervento della parte convenuta, questi ultimi sono ora delimitati da vetrate che racchiudono lo spazio inizialmente semi-aperto, ottenendo un locale classificato come “sgombero” [v. All. 3.3. e foto nn. 16-17]”. 
Un tanto esposto, il primo giudice ha rammentato come le distanze tra le costruzioni siano regolate dalla legge non solo affinché ogni proprietario possa godere del suo immobile con il minor sacrificio pe r i l vici no o, se necessar io, con pari sacrif ici o, ma an che in funzione preventiva, di evitare il crearsi di situazioni insalubri o discordie tra le parti.. 
Ha inoltre evidenziato che la legge prevede che chi edifica debba rispettare i piani regolatori e i regolamenti comunali (artt. 869-871 c.c.) e che essa impone il rispetto delle norme sulle distanze (artt. 873-899 c.c.) e delle norme regolamentari richiamate. Ha poi fatto riferimento alle disposizioni sui rimedi in caso di violazione delle norme suddette (art. 872 c.c.) ovvero alle norme amministrative. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 9 di 32 Ha quindi ricordato sia le previsioni di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968, sia quelle relative alle norme tecniche di attuazione (### del PRG del Comune di ### riportando per esteso gli artt. 7, co. 14 e 8, co. 7 e 8. 
Ha quindi considerato le singole contestazioni mosse dagli attori. 
In ordine alla finestra, ha rilevato come la coppia ### avesse lamentato la violazione della distanza di 10 metri dalla propria parete finestrata ed avanzato richiesta di accertamento dell'inesistenza di servitù di veduta a carico del proprio fondo e a favore di quello della controparte. 
Ha osservato come il CTU avesse accertato la risalenza della costruzione delle finestre fin dall'epoc a dell'insediamen to dei fabbri cati, insed iame nto che era a vven ut o in base a un progetto unitario che aveva riguardato l'intero insediamento a schiera dei lotti C, D, E e che era stato intrapreso da un unico soggetto costruttore, il quale l'aveva poi ceduto alle parti con atti di alienazion e distin ti. ### aveva tratto arg ome nti in ta l sens o dalla tipologia dei serramenti utilizzati (recant i l a dicitu ra “Sai nt Gob ain ### lit 2-98 ” [fot o 25 ] e dalla presenza della finestra di cui si tratta già prima del completamento dei lavori di costruzione (cfr. doc. 10). 
Ha quind i giustifica to le valut azio ni del ### c irca la “sostanziale contestua lità delle costruzioni” e circa la verifica delle già esistenti “caratteristiche essenziali di finestratura attuali” ed escluso che la concessione in variante del 1998 avesse una qualche incidenza su detta finestra, posto che nemmeno gli attori avevano allegato l'avvenuta realizzazione della stessa in epoca successiva. 
Se è pacifico che le pareti finestrate antagoniste fossero state realizzate a distanza inferiore a quella legale, difetta in ogni caso il requisito della prevenzione della costruzione dell'unità immobiliare della parte attrice , tal e da imp orre all'a ltra l'o bb ligo di ar ret rare la propria costruzione nei limite dei 5 metri dal confine, ovvero da imporre l'obbligo di eliminare le rispettive finestre di tutte le parti in lite. Sotto altro profilo, il primo giudice ha rilevato come si verta nell'ipotesi di costituzione, a favore di ambedue i fondi, di servitù di veduta ### per destinazio ne di p ad re di fa migli a (art . 106 2 c.c., dov endo ascriversi all'istituto l'appartenen za dell'int ero compl es so a un unico propri etario, l'imp uta bilità al medesimo dell'assetto delle varie porzioni del fabbricato, anche in vista della vendita di esse, e ciò anche in deroga ovvero in contrasto rispetto al regime legale delle distanze. 
Quanto alla veranda, il ### ha osservato come il CTU avesse concluso nel senso della conformità della stessa alla normativa edilizia e urbanistica (pp. 24 e ss. rel. CTU), vagliata in modo articolato e scrupoloso e ne avesse ritenuta la legittimità quanto “a superficie coperta e 1### con l'epoca di produzione, risalente al 1998, anno coerente con l'epoca di realizzazione della costruzione.
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 10 di 32 volumetria” - aderente ai parametri normativ i e regolament ari, nonché ri spettosa delle autorizzazioni ottenute anche in ordine all'aumento di volumetria. 
Ha considerato come nessun pregiudizio fosse riscontrabile in capo alla proprietà attorea e come, nello specifico, il CTU avesse riconosciuto nell'opera tre porzioni “unite tra loro in un insieme omogeneo”. 
Ha messo in luce come “due di queste abbiano occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angol o sud del p iano te rreno [V 2]” e c onc luso n el s en so che “a mente dei disposti normativ i, la l oro realizza zi one è qu indi in o gni caso am mi ssibile con riferimento alle distanze, proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente”. 
In ordi ne al la ter za posiz ione, quella ind icat a come [###], co rrispondente al precedente terrazzo, ha rilevato il CTU la diversa conformazione: ha evidenziato in particolare come la porzion e originari a corrispon den te al te rrazzo cons istesse “di una semp lice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati, unendolo senza soluzi one di cont inu ità. Il t errazzo sovr ast ante i l solaio a copertura del piano seminterrato, er a dota to di parap ett i in mura tur a su i du e lati verso l'e sterno, con una dimensione lorda di m. 3,30 x 2,00”. 
Ha quindi constatato come la modifica attuata su detta porzione fosse venuta a “occupare un terrazzo che, nella condizione originaria, era privo di copertura”.  ### di prime cure ha dato conto della posizione assunta dall'ausiliario, geom. ### il quale aveva osservato che “i parapetti murari per la loro semplice connotazione di opere di protezi one dalle cadute, al p ari di u na ringh i era, i parap etti non possono essere ritenuti elementi rilevanti “riguar do ai param etri urbanist ici” , non c o ntribuen do a definire la “sagoma” a cui fare riferimento” e aveva sostenuto che, essendo state poste delle pareti, pur con vetrate, “in estensione dei parapetti preesistenti”, la costruzione quale ampliamento e quindi soggetta alle disposizioni in tema di distanze legali. 
Il decident e h a considera to c he, pacificame nte , la costruzione - per quanto attien e alla porzione indicata - era stata posta a distanza inferiore a quella legale, in esito alle effettuate misurazioni , incontestat e tr a l e parti ; ha osserva to c ome una conc lusione s iffatta fosse dibattuta tra le parti; ha rilevato come le n.a.t. del Prgc, in tema di ampliamenti, avessero specificato ch e “(..) valgo no in o gni c as o i dist acchi esis ten ti quando l' ampliamento si configuri come chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma esistente” e come siano richiamate le disposizioni di cui al comma 8 - rubricato “nuove costruzioni” - per le 2### come emerso dagl ielaborat i edall emisurazion ieffettuat el eporzion idenominat eV 2 eV 3son ostate realizzate a distanza di m. 4,15 dal confine con la proprietà ###
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 11 di 32 ipotesi esuberanti rispetto alla prev isione -cioè a dire di costruzione che superi i limiti di “chiusura di spazi”, pur “aperti”, ma già ricompresi nella “sagoma esistente”. 
Ha quin di osserv ato che la por zion e p er cui è c ausa è cos tit uit a da una copertura e delimitazione media nte vetr at a, di una p arte di te rrazzo, paci ficamente già s opraelevato e delimitato con parapetti in muratura e già riparato, forse in modo incompleto, da una tettoia; - che i limiti esterni erano posti rispetto alla proprietà confinante a una distanza inferiore ai cinque metri e che la copertura del terrazzo aveva formato oggetto di accordo tra le parti. 
Ha richiamato un arresto di legittimità per il quale “deve ritenersi che, nel caso in cui uno spazi o ap erto venga chiuso m ediant e veranda , non debordante dal suo perimetro, ma perfettamente allineata al profilo del fabbricato esistente, pur determinandosi un aumento di volume delle superfici chiuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile” (Cass. 6.5.2014, n. 9679). 
Ha quin di afferma to c ome la terra zza delimi tata attra ve rso i par ap etti in muratura debba considerarsi sporto e non mera sporgenza, già rilevante ai fini della distanza; ha concluso affermando che la chiusura dei volumi, pure aperti, ma già definiti attraverso pareti allineate ai confini quali pun ti di mass ima sporg enza, m antiene i mmu tata la dis tanz a tra gli edifici, secondo la regola del “vuoto per pieno”. 
In ordine al portico, ha rilevato trattarsi del tamponamento, con serramenti vetrati, a confine, già esistente lungo la parete ovest dell'edificio di proprietà dei convenuti, e ha ritenuto trattarsi di opera implicant e ampliame nto volume tri co, il quale, t uttav ia, si è mantenuto nei limiti volumetrici previsti e senza implicare un incremento della superficie coperta.  ### il ### anche il portico, pur essendo stato costruito a distanza inferiore ai 5 metri dal confine, si è configurato quale mera chiusura delle pareti esistenti e pertanto non ha determinato alcuna lesione dei limiti delle distanze legali. 
In base a tali argomenti il ### ha rigettato le domande attoree e ha ritenuto travolta dalle stesse ogni ulteriore questione, in particolar modo, di quelle relative alle pretese risarcitorie, di cui ha ritenuto venuto meno il presupposto fondante. 
In base allo spiccato tecnicismo e all'indubbia ambiguità del progredire nell'esecuzione dei lavori in parallel o all e autorizzazi oni conc ess e, il T rib unale ha ri tenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.  2. I motivi di doglianza. 
La coppia ### so ha pro posto appello av verso la sente nza sud detta affidando le proprie doglianze a cinque motivi. 
Con il primo gli appellanti censurano la sentenza assumendo l'erroneità della ricostruzione in fatto e /o l'errata applicazione delle norme di diritto all'### di ### 20.10.2016 (in GU 16.11.2016, n. 268) che definisce il concetto di “sagoma” di edificio, delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 NTA del Comune di ### (all. 6.1. CTU) e infine degli artt. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 12 di ###, 873, 905, 907 cod. civ. con riguardo alla veranda-giardino d'inverno, individuata dal ### indicata con la lettera “###”. 
Gli appellanti lamentano come il ### diversamente da quanto evidenziato dal CTU in merito a detta opera - ritenuta soggetta al rispetto delle distanze e realizzata in violazione dei dettami della disciplina urbanistica, a differenza delle due porzioni realizzate sotto i portici già costituenti sagoma [rif. a quelle indicate con le lettere ### e ###], ha qualificato il manufatto in esame [ ###] quale semplice sporto ascrivendolo alla preesistente sagoma del fabbricato. 
Lamenta la difesa appellan te c ome la statui zio ne di cui si tra tta si app ales i del tutto in contrasto con le norme di cui all'### di ### 20.10.2016 e alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, co. 7, delle NTA del Comune di ### e alle disposizioni del codice civile succitate. ### in cui sarebbe caduto il ### è quello di aver giudicato l'esistenza di una “preesistente sagoma”, quando, per contro, non si verta in tale ipotesi perché la sagoma è definita come “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale. ### del ### comunale, all'art. 7 (all. 6.1. 
CTU) , vi fanno riferimento assumen do co me nel calc olo del vo lume debbano “essere compresi gli sporti costituiti o comunque abitabili ed esclusi i porticati, i pilotis, le logge aperte (quale a dire di parte appellante sarebbe quella di causa), le sovrastruttura tecniche”. 
Un terrazzo privo di copertura, come quello di cui si tratta, in quanto mancante di qualsiasi sviluppo verticale e pri vo an ch e di t etto, come ri levat o dall o s t esso ### non potrebbe assolutamente costituire la chiusura di una sagoma preesistente, idonea a configurare, come tale, la deroga alla disposizione di cui all'art. 8, comma 7, lett. e) delle stesse ### che fa riferimento alla sagoma esistente. 
La parte appellante allega sul punto anche l'elaborato di cui al ### dott. ### (docc. 1 e 2) ai fini di meglio illustrare come la chiusura verticale del suddetto terrazzo con costruzione della relativa copertura fosse fuori della sagoma preesistente; evidenzia come l'arresto di legittimità richiamato dal primo giudice (Cass. 9679/2014), ove viene applicato il principi o “vuoto per pieno” si riferisca a fattispecie diversa d a quel la in esa me e non paragonabile alla stessa, dal momento che in quella vi era la chiusura di uno spazio aperto a filo con la sagoma esistente; la seconda (quella oggetto di causa) afferisce invece a un terrazzo privo di integrale copertura. 
Evidenzia ancora che, qualora il terrazzo di cui si tratta potesse essere chiuso anche in deroga alle distanze dalle costruzioni, sarebbe difficile comprendere come il Comune di ### avesse potuto intimarne la demolizione in data ###, per effetto del mancato rispetto delle distanz e previste d al Pr gc, per poi rilasciare po i il permes so di cos truire in sanatoria n. 14/2018 (doc. 17 prod. ###. 
Anche l'argomento relativo alla presunt a dero ga patti zia (d i cui parte appe llante sostiene l'inesistenza - derog a interven ut a c on la medi a zion e n . 16/1 3, doc. 18 prod. ###
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 13 di 32 ###, non sarebbe idonea a suffragare l'ammissibilità dell'opera, posto che la stessa è stata utilizzata solo in via residuale dal ### Inoltre anch e i l riferimen to all'esiste nz a di par ap etti in muratura - così come fatto dal ### nell'impugnata sentenza - non sarebbe idoneo a rendere la terrazza una sagoma, o u n volu me preesiste nte, p erchè , come ril eva to dal ### i p ar apetti non sono idonei a delimitare una costruzione. 
Non vale infi ne, se condo l'ap pe llante, a giu sti ficare la de cisione il riferimento all'autorizzazione alla copertur a de l terrazz o da gli ste ssi data - in epoca successiv a al permesso di costruire n. 19/2014, v. par. 4.2.1., punto e) e all. 5.5. - in ragione del fatto che l'autorizzazione predetta non interessò la veranda costruita in precedenza (cfr. p. 40 CTU). 
Riguardo al secondo motivo, con argomentazioni del tutto analoghe, gli appellanti censurano la sentenza con riguardo alla ritenuta legittimità, da parte del giudice, della sezione “###” della veranda-giardi no d'in ver no. Si assu me come , in tal caso, il Tri bunale abbia erroneamente aderito alle conclusioni del ### il quale aveva affermato che tale spazio, avente dimensioni in planimetria di m. 3,30 x 1.40, fosse definito in altezza dalla superficie piano del solaio di sottotetto; i l giudic e, facendo pro prie tali consid erazi oni, aveva r ite nuto come la porzione [###], derivante dalla chiusura del portico adiacente la cucina, occupasse anch'essa uno spazio già compreso nella preesistente sagoma dell'edificio e come, pertanto, non potessero rilevarsi lesioni in tema di distanze (con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 8, co. 7 F) delle n.t.a.). 
Per il ### la realizzazione delle porzioni [###] e [###] sarebbe in ogni caso ammissibile con riguardo alle distanze proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente. 
Ad avviso degli appellanti la statuizione di cui si tratta non si conforma alle norme specifiche del ### e, segnatamente, dell'art. 7, co. 14 delle n.t.a. (all. 6.1. CTU), per il quale la distanza di un edificio dal confine .. è misurata nei riguardi del perimetro esterno delle murature e di ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi logge e balconi se aggettanti più di ml.  1,6 0. Nel la spec ie la porzi on e di vera nda “###” era de fi nita d a un bal cone emergente di profond ità inferi or e a ml. 1 ,60 e come tale insuscet ti bile di ri entr are nel ca lcolo per la definizione dell'originaria sagoma. Come può evincersi dall'allegato 3.3 della perizia del ### riportata nell'atto di appello (cfr. p. 29), nonché dal rilievo eseguito dallo stesso ### geom.  ### e inviato al ### (all. 7).  ### gli appellanti la norma del ### esclude dalla sagoma di un edificio le murature ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi cornicioni, logge e balconi, che aggettino meno di 1,60 ml.  ### sarebbe quindi incorso in errore (e di conseguenza anche il ### nel ritenere che tale sezione [###] della veranda-giardino d'inverno costituisse la chiusura di una preesistente sagoma, a fronte del fatto che i balconi e le logge che non aggettano per più di 1,60 ml. Non possono essere considerati sagoma. In sintesi, per gli appellanti, essendo la chiusura della Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 14 di 32 sezione [###] il risultato della chiusura di un tratto posto al di fuori della sagoma preesistente, anch'essa sarebbe stata tenuta al rispetto delle distanze di legge e quindi di essa se ne sarebbe dovuto disporre l'arretramento fino a 5 metri dal confine. 
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano la violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto e processuali di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968, nonché agli artt. 872, 873, 905, 907, 1 06 2 co d. civ. e ag li ar tt. 112 e 155 c.p.c., olt re al l'art. 269 7 c.c., assumendo come contraddittoria la motivazione circa la questione della legittimità della finestra posta al primo piano della proprietà di parte appellata. Censuran o la pronuncia per il fatto che la finestra posta al primo piano - inizialmente non prevista nella variante del 26.5.1998 (doc. 6 fasc. I grado) - era poi comparsa nel progett o de l 30.7 .2009 ( cf r. do c. 7 fas c. I grado) e nella successiva variante (cfr. doc. 8 I grado); tale finestra era stata costruita a una distanza di 5,85 metri, inferiore rispetto a quella di 10,00 metri imposta dal ### (cfr. doc. 5, fasc. I grado) e dall'art. 9 del d.m. 2.4.1968 n. 1444. 
Rilevano come il ### abbia respinto le domande attoree sotto un duplice profilo: a) l'esclusione del principio di prevenzione della costruzione di un manufatto rispetto all'altro; b) la costituzione a favore di entrambi i fondi di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia. 
Assumono come ambedue le statuizioni siano errate: la prima per il fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che gli attori medesimi non avessero mai allegato la realizzazione della medesima apertura in epoca successiva a quella iniziale, quando, invece, giusta memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. gli stessi avevano affermato che “non corrispondeva al vero che la finestra fosse già stata costruita al tempo della divisione dei fondi”; in sede di comparsa conclusionale , inoltr e, av evano affe rma to che il m anuf atto e ra stato realizzato abusivamente dop o l a separaz ione del le due p rop rietà. N on essen do ogge tto di causa la proprietà attorea, ma limitata ai soli diritti vantati sulla cosa dal convenuto, secondo la coppia ### o gravereb be sulla contropar te l'o ner e di p rov are il diritt o real e dalla stessa vantato (cfr. Cass. 28.3.2019, n. 8694). I convenuti, odierni appellati, non avevano assolto tale onere, limitandosi a eccepire la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., quando, invece, la separazione dei fondi era antecedente alla realizzazione del manufatto, come osservato dalle prime difese dai conchiudenti. 
La tesi della contestualità delle costruzi oni, così come ril evat a dal ###, i n base alle caratteristiche delle finestrature - riportanti la stampigliatura del marchio ### 2-98 (v. fot o 25) - non sarebb e sosteni bile p erc hé il m archio ra ffigu rato nella fotografia in questi one “par rebbe p rivo di alcuni pa rametri identi ficat iv i atti a perme tterne la “perenne identificazione” (doc. 18). 
Alla statuizione in paro la g li appell anti, i noltre, m uovono i seguenti decisi vi rilievi, già evidenziati dal geom. ### nella propria ctp: a) nella concessione edilizia 73/95, la parete di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 15 di 32 proprietà convenuta era “totalmente cieca”; nella concessione 81/98 la finestra non oggetto di doglianz a, p osta sulla p ar ete di parte conve nut a, compare i n p lan imetria, ma non risulta dichiarata oggetto di pratica, né segnata in rosso quale nuova apertura su parete concessionata come cieca (all. 17 ctp).  ### - a fronte dell'indimostrata funzione dirimente del doc. 10 prod. convenuti - non avrebbe tenuto conto di come, a seguito di accesso agli atti amministrativi dell'11.1.2016 con ritiro copie, non fosse presente alcuna documentazione fotografica in ordine alle pratiche CE 81/98, PDC 103/2009 e ### n. 117/2012 (docc. all.ti 5.2, 5.3, 5.4 alla CTU); come all'atto dell'acquisto gli immobili non fossero dotati di aperture - così come si evince dalla CE 73/95 (all. 5.1. alla CTU), e come la parete di proprietà appellata fosse totalmente cieca; come nella ### 105/2014 (all. 5.6. CTU) non fossero riportate le quote progettuali relative alla distanza tra le due pareti finestrate e come, in base alle norme delle n.t.a. e del d.m. 1444/68 più volte citate, dovesse rispettarsi l'obbligo della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate. 
La sentenz a è oggett o d i censu ra anc he so tto il pro filo dell'applicazione delle norme di procedura: il tribunale non avrebbe considerato, ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 1062 c.c., che: 1) la finestra di proprietà degli appellati era stata urbanisticamente sanata con la ### 25.9.2015 - tre giorni dop o l a mediazi one prelim ina re al proced im en to di I g rado; 2) la documentazione fotografica prodotta dai convenuti (sub doc. 10) è relativa al febbraio 1998; 3) la separazione dei fondi era avvenuta il ### (doc. 4 prod. convenuti). 
In base a tali elementi, incontestati dai convenuti, il primo giudice avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. p . 40 appe llo). Nella sp ecie, pe raltr o, all o stesso ri sultat o il giudice avrebbe dovuto pervenire (secondo gli appellanti) avuto riguardo all'ammissione da parte degli appellati - i quali avevano pacificamente depositato documentazione risalente al febbraio 1998 e, quindi, successiva alla separazione dei fondi, così facendo venir meno i presupposti di legge per poter dire costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia. 
È censurata anch e l a conseg uenza pal esa ta dal T ribuna le circa l'acc ertamento della preesistenza della finestra: gli appellanti, sul punto, rilevano come l'ipotesi di disporre un obbl igo di arretrame nto per am bed ue le prop rietà front ist anti n on abb ia pregio giuridico alcuno, non avendo i convenuti avanzato alcuna domanda riconvenzionale sul punto. A fronte dell'inderogabilità della disciplina sulle distanze tra pareti finestrate, gli appellanti affermano come, seguendo l'indirizz o d el ### emo Col legio (cfr. Ca ss.3.10.2007, n. 20679), debba ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da norme inderogabili degli strumenti urbanistici , n on potendo l'or dinamento accorda re tut ela a una si tuazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico, cui sono dirette le norme violate. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 16 di 32 Con il quarto motivo, gli appellanti rimarcano che: a) le porzioni della veranda-giardino d'inverno oggetto di appello (### e ###) non rispettano la distanza dal confine; b) gli appellanti medesimi non hanno concesso alcuna deroga alle distanze dal confine rispetto ai manufatti oggetto del giudizio e a quelli oggetto dell'appello (veranda-giardino d'inverno, ### e ###) ed escludono l'ammissibili tà di una ser vitù pattizia nella med iazione n. 16/13, conclusa con il verbale di conciliazione 11.12.2013 (doc. 8), come sostenuto dal Comune di ### con il permesso di soggiorno rilasciato in sanatoria e impugnato avanti il ### dello Stato (doc. 18); c) la mediazione ha riguardato la tettoia e non gli altri manufatti oggetto di causa, rispetto al quale le parti precisarono che “l'autorizzazione di cui sopra non costituisce deroga in alcun modo alle distanze di legge”; d) il permesso a costruire in sanatoria n. 14/18 rilasciato dal Comune di ### il 1 3. 3.2018 è ill egitti mo pe rc hé fonda to s u una pre su nta der oga pattizia e perché fa applicazione della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”, esclusa dalla giurisprudenza; e) la presenza di tale elemento non può incidere sul procedimento in corso, ove si disquisisce di diritti reali che non recedono di fronte a permessi edilizi, ancorché legittimi. 
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza sotto il profilo della statuizione circa la compensazione delle spese, assumendo come, per effetto dell'accoglimento dei motivi di doglianza sopra, esposti e della riforma dell'impugnata sentenza, le spese debbano essere liquidate secondo soccombenza e gravare quindi sulla controparte. 
Con il solo motivo di appello incidentale - speculare all'ultimo sopra indicato - gli appellati censuran o l'avve nuta compensazione integrale delle spese d a par te del p rimo giudice, assumendo come le ragion i addot te in sent enza (“spiccato tecnicism o ch e h a connotato l'esame delle questioni” e “indubbia ambiguità che ha governato l'esecuzione dei lavori”) non costituiscan o ragion i sufficient i a giustifica re la dero ga al prin cip io di soccombenza, trattandosi di questioni non eccezionali, ma rinvenibili in ogni giudizio.  3. Disamina dei motivi. 
Appare opportuno, ai fini di meglio inquadrare l'articolata vicenda oggetto di causa, illustrare sia la natura e il tipo dell e ope re realizzat e, s ia la port ata d egli interv enuti che si sono succeduti nel tempo. 
A tali fini conviene prendere le mosse dalla descrizione in fatto delle proprietà, così come elaborata da parte dell'ausiliario nominato dal ### Nel proprio elaborato peritale il CTU ha descritto i cespiti e la vicenda edificatoria come segue: “Gli immobili oggetto dell'accertamento, mutuamente posti a co nfine, insistono nel centro abitato del Comune di ### collocati in margine alla ### [v. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 17 di 32 Allegato 3.1 - part. A ]. La proprietà dei sigg.ri ### consiste in un appezzamento di terreno individuato al foglio di mappa n. 16 con la particella n. 356, sulla quale insiste un fabbricat o abitat ivo unifamil iare c o mpost o da piano s emin terrato , piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad una contigua porzione di terreno mappata al n. 374 [v. Allegato 3.1 - part. B ]. La costruzione è compresa tra la proprietà di terzi a sud-ovest e la proprietà dei sigg.ri ### tt i a nord-est. Quest'ultim a è a sua volta f or mata da un appezzamento di terreno censito al medesimo foglio n. 16 con la particella n. 351, sulla quale sorge un edificio unifamiliare anch'esso composto da piano seminterrato, piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad ulteriori porzioni di terreno mappate ai nn. 392-375-360 [v. 
Allegato 3.1 - part. B ]. 
Entrambi gli appezzamenti, rispettivamente in unico corpo per l'avvenuto intubamento di una preesistent e rog gia, compre n dono un a porzione a superficie maggiore - facente capo all'edificio - sistemata a cortile/verde e interamente recintata, cui si affianca una più piccola zona adiacente la via pubblica adibita a distacco e parcheggio [v. Allegato 3.1 - part. C e Allegato 3.2 ]. 
Le costruzioni fanno parte di un maggior complesso edilizio con tipologia a schiera formato da tre abitazioni, realizzato nella seconda metà degli anni ‘90 dall'impresa F.lli ### & C. s.n.c. Allo stesso periodo risalgono gli acquisti da parte dei ###ri ### (29/12/1997 - v. doc. 4 del relativo fascicolo) e dei sigg.ri ### (31/03/1999 - v.  doc. 1 del relativo fascicolo). 
In epoca successiva all'acquisto - segnatamente nel periodo 2009-2012 - i convenuti ebbero a realizzare alcun e oper e di modif ic a - ampli amen to d el loro e difi cio, c ome risulta dalle pratiche edilizie che in dettaglio saranno prese in esame al paragrafo 4.2.1), costituenti il compendi o reper ito p resso l'U fficio Te cnico di ### o unitamente alla normativ a d i P. R.G. C. Nel ra di care la contr ove rs ia cui la presente s i riferisce, i ###ri ### o e spong ono come l 'edi ficio dei sigg.ri ### i presenti irregolarità in relazione ad alcune porzioni, segnatamente identificate in una finestra al piano primo, in un locale accessorio ad uso veranda e ad un portico chiuso a mezzo di vetrate posto a confine con la proprietà attorea. 
Si precis a infi ne c he alt re op ere realiz zate sulla pro prie tà dei convenuti - costituenti sommariamente strutture leggere di copertura - per le quali è già stato esperito con esito favorevole un procedimento avanti l'### di ### del ### di ### (proc.  16/2013 innanzi al ###. ### non vengono prese in esame nella risposta al quesito , pu r elenca ndo le corrisp ondenti p ratic he ai fini de lla cont inuità storica dei provvedimenti autorizzativi”. Tali ulteriori opere esulano peraltro da quanto lamentato con la citazione. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 18 di 32 Ai fini di causa giova richiamare la varia documentazione acquisita già in primo grado, in ordine ai provvedimenti autorizzativi, ai fini di chiarire come le opere che hanno interessato la realizzazione delle costruzioni acquistate dalle parti in causa, abbiano avuto corso a far tempo dal 21.1.1996 sia per i lotti C proprietà ### e D (proprietà ### ed E (proprietà di soggetti terzi estranei alla causa) e termine alla data del 15.12.1998 per il lotto C e in data ### per il fabbricato D. 
Tali circostanze assumono rilievo ai fini del tema della prevenzione sollevato con riguardo alle costruzioni di cui si tratta in relazione all'apertura della finestra contestata (v. infra). 
Tutto questo trova chiaro risconto nelle pratiche edilizie (v. all. 5 alla CTU) da cui si rileva la presenza di: a) ### n. 73/95 del 10/08/1995 [v. Allegato 5.1], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c., a seguito di domanda del 20/12/1994, prot. 18474/94, per ”costruzione di fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori t erra (### C - D ed E)”; il progetto prevedeva la realizzazione di tre nuovi edifici a schiera, ciascuno composto da due piani fuori terra ed un livello interrat o, rispettivame nte contrasse gn ati con le le tter e C (ora proprietà ###, D (ora proprietà ### ed E (in capo a terzi); i lavori vennero iniziati il ###; b) ### n. 81/98 del 29/06/1998 [v. Allegato 5.2], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c. ed ai sigg.ri #### e ### per “### in corso d'opera alla ### Ed. n. 73 del 10/08/95 relativa alla costruzione di fabbricato di civile abitazione a schiera (lotti C - D - E)”, a seguito di istanza presentata il ###, prot. 6676/98. 
La variante riguardava modifiche murarie e volumetriche, oltre ad una diversa ripartizione del portic o or a in c apo a lle p arti, assegn an dolo i n larga mi sura al fa bbricato C (#### e per la rimanenza al fabbricato D (###; la p ratica viene di fatto a costituire il punto di partenza per l'analisi della situazione prima delle più recenti modifiche poste in essere dalla parte convenuta, facenti capo alle pratiche di cui ai successivi punti del presente elenco; l'ultimazione dei lavori venne dichiarata al 15/12/1998 per il fabbricato C ed al 26/01/1999 per il fabbricato D. 
Dalla documentaz ion e in que sti one si evin ce a nche che l' ulteriore provvedimento autorizzatorio investì solo una porzione limitata, ma significativa delle questioni agitate nel presente giudizio. 
Si tratta (punto c) del permesso di costruire n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.3], rilasciato alla copp ia ### i, a seg ui to d i do manda d el 30/07/2009, prot.  11772/2009, per “modesto ampliamento di abitazione unifamiliare esistente con formazione di locale accessorio ad uso veranda-giardino d'inverno”. Nella relazione tecnica di progetto si legge che scopo dell'oper a è l a parzial e chiusur a d i terrazz o semi-scoperto esistent e, per Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 19 di 32 ricavare un piccolo locale accessorio formante spazio verandato atto a proteggere dagli agenti atmosferici gli attigui ingresso e cucina, oltre a consentire la fruibilità del terrazzo anche nelle stagioni avverse, apportando infine beneficio alla prestazione termica degli spazi abitativi. ### lavori è avvenuto il ###. 
Vi è poi anche (punt o d ) l a S.C.I.A . n. 11 7/20 12 de l 18/10/2 012, presentata dai sigg.ri Pellegrin o e ### ti per “variante i n cor so d'o pe ra con integrazioni” all'intervento approvato con P.C. n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.4].  ### ha rilevato al riguardo come “(..) dai disegni progettuali e dalla relazione che li correda emerge come la variante abbia previsto: • il superament o dell a destina zione acces sori a della veranda-giardino d'inverno, considerand ola un vano principale de stinato a zona pranzo attiguo alla cucina, alla luce dell'altezza e dell'avvenuto ampliamento volumetrico per il quale vennero pagati gli oneri concessori, eliminando i serramenti divisori tra i due spazi, senza perdere i benefici legati al concetto di “serra solare”; • il tamponam ento con serra menti ve trati dell'esi stente po rti cato lun go la testata ovest dell'edifici o, ott enend o c osì un locale ac cessor io chiuso trat tato come ampliamento volumetrico, destinato a sgombero ed indicato senza incremento della superficie coperta; • modeste modifiche dimensionali e di forma ininfluenti sui parametri urbanistici, oltre al rifacimento di impermeabilizzazioni/ pavimentazioni dei terrazzi-porticati contigui al nuovo locale. 
Dai contegg i volumetri ci a co rredo della prati ca r i sulta che a seguito della variante gli incrementi di cubatura sian o ammonta ti a compless ivi m³ 17 5, 94, di cui m³ 43,41 per ampliame nto abit ati vo (zo na pranzo, ex veranda-giardino d'invern o) e m³ 1 32,53 per ampliame nto acces sorio (sg ombero der ivante dalla chiusu ra dell'origi nario porticato), giungendo ad un totale di m³ 350,29 + 175,94 = m³ 526,23, inferiore al massimo assentibile di m³ 538,40”. 
Risultano inoltre allegati i seguenti documenti: e) Permesso di ### n. 19/2014 del 08/05/2014 [v. Allegato 5.5], rilasciato ai signori ### o e ### tt i, a s egu ito di do manda del 07/04/20 14, prot. 4931/2014, per “realizzazione di strutture leggere per la copertura di terrazzo a confine, balcone angolo sudovest piano primo, portico-terrazzo sud-est; costruzione struttura leggera su rampa pedonale; soprelevazione recinzione”. 
Il progetto prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: • copertura terrazz o su d de l pia no rialzat o, autorizz ato d alla pr oprietà co nfinante, signori ### in seguito a procedimento di mediazione giudiziale; • copertura in vetro strutturale del balcone all'angolo sud del piano primo; Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 20 di 32 • al piano terreno , copertu ra con vetro stru ttur ale del porticoterra zzo sito nell'angolo est dell'edificio, con incremento della superficie coperta di m² 12,28; • copertura a protezione dell'ingresso pedonale su recinzione, con aumento della superficie coperta di m² 8,68; • rialzo della recinzione posta lungo il confine ovest, contenendo l'altezza entro 3,00 m da terra. 
Nel complesso i vari interventi hanno portato ad un incremento della superficie coperta di m² 20,96, i quali, sommati ad un preesistente di m² 180,10, conducono ad un totale di m² 201,06, inferiore al limite consentito di m² 325,20.  ### dei lavori avvenne il ###, come risulta da dichiarazione depositata in pari data. 
Da ultimo risulta prodotta anche: f) Segnalazion e ### a di iniz io attivi tà (S.C.I. A .) n. 1 05/2 014 del 25/09/2014, prot.  13060/2014 [v. Alleg ato 5.6], presentata dall a cop pia ### ri no e Bos che tti ai fini dello “accertament o confor mit à per ope re di re cupero d 'ut ilizzo di locale sottotetto accessorio pertinenzia l e a fabbr icato a bitativo uni fa miliare e modific a aperture e particolari di facciata”. 
Come esposto nella relazione tecnica illustrativa a corredo degli elaborati grafici, la pratica riguarda la sanatoria delle difformità tra la situazione in essere e quanto autorizzato con le C.E. 73/1995 e 81/1998, riguardante sia opere di recupero di utilizzo del sottotetto attuate nel 1999, sia modifiche formali e di facciata “ascrivibili più a refusi e tolleranze di esecuzione del progetto che a vere e proprie iniziative costruttive fini a se stesse”. 
Ciò premesso, l'oggetto del presente gravame si restringe alla disamina delle questioni che ved ono co inv olte le opere re aliz zate d ai signori ### no -Bos chetti e che riguardano la legittimità della sezione ### della veranda-giardino d'inverno e quella della sezione ### e, infine, la legittimità della finestra esistente al primo piano sul muro di proprietà dei signori suddet ti, muro che front egg ia il fabb ricato attor eo, avendo gli appellan ti rinunciato a impugnar e l a statuizio ne cir ca la chiu sur a del po rticat o attiguo all' abita zione della coppia ### e quella concernente la porzione di veranda-giardino d'inverno indicata nella relazione del CTU con la sigla ###. 
In ordine alla sezione ###, il ### - per riassumere in estrema sintesi la decisione - ha sancito la legittimità della costruzione assumendo come la stessa debba essere fatta rientrare nella sagoma del fabbricato secondo la regola del “vuoto per pieno” sancita dalla ### (Cass . 2014/ 9679), assum end o come la terrazza delimit ata median te parapetti in muratura debba ritenersi sporto e non mera sporgenza. 
Ai fini della migliore illustrazione dei fatti di causa, si ritiene utile riprodurre la planimetria dei beni implicati così come rilevata nella ### Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 21 di 32 Come si può agevolmente notare dal documento di cui sopra, le porzioni indicate con le lettere ### e ### sono chiaramente sostenute da pilastri (la prima da due pilastri a sezione rettangolare e la seconda da un pilastro a sezione circolare), mentre la porzione V ne è priva. 
È proprio dalla lettura della sentenza del ### che si trova la chiave di volta di tutta la vicenda concernente le verande e, quindi, per l'evidente riflesso, dei primi due motivi di doglianza. 
Infatti , nel la sente nz a n. 9679/14, la Cassazion e h a affermat o ch e, “in base ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod.  civ., costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppur privo di pareti, realizzi una determinata volumetria; sicché al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (### Cass. 21.12.1999, n. 14379; Id. 14.3.2011, n. 5934)”. E' quindi in base a tale argomento che si può meglio comprendere il corollario che da esso ha tratto il ### e che è stato enucleato come segue: “In particolare, è stato precisato che, al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro della facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno” in quanto anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 22 di 32 costruzion e sogget ta a lla disc iplina sulle di stanz e ( Cass. 16. 7.2013, n. 18119); con la conseguen za ch e la di sta nza, al p ari d el vol ume e della sup erficie de l fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata (Cass. 13.12.2005, n. 27418). E invero, come è stato evidenziato nella pronuncia da ultimo citata , ne lla ip otesi consid era ta la dis tanza, prim a della tam ponatura del portico, doveva essere misurata dalla faccia esterna dei pilastri, ovvero assumendo come punto di riferimento la proiezione ideale al suolo delle pareti; proiezione che viene a coincidere con le paret i successivame nte edifi ca te e po ste a ch iusu ra de llo spaz io racchiuso nel porticato. 
Siffatta opera, dunque, non colloca la linea esterna della facciata ricavata dalla chiusura a una distanza minore rispetto al portico preesistente su di essa, ma realizza un aumento di volume non reprimibile a favore dei terzi interessati con la riduzione in pristino, esigibile nei soli casi in cui ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 873 cod. civ. e segg.”. ### ha quindi concluso affermando che “Per analoghe ragioni, deve ritenersi che, nella ipotesi in cui uno spazio aperto venga chiuso mediante una veranda, non debordante dal suo perimetro , m a perfettame nte alli ne ata al p rof ilo del fabbricato p reesistente, pur determinand o si un ampl iame nto del volum e delle su perfic i ch iuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio, e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile”. La sola lettura del periodo posto a chiusura dell'articolata argomentazione di cui sopra, così come operata dal tribunale e criticata nel primo motivo di appello, appare insufficiente a chiarire la ratio sottesa ai princip i enunciati. Ratio che si rinvie ne nel considerar e applicab ile il prin cipi o del “vuoto per pieno” nel caso di corp o di fabbrica delineato dalla presenza di un porticato, ovvero di una struttura portante più avanzata del manufatto medesimo , struttur a ch e de ve esse re ricerca ta con rig uardo al terrazzo dell'immobile di parte convenuta, nella sezione ###. 
Si tratta quindi di considerare se il terrazzo di cui si tratta costituisca o meno struttura portante e qui ndi t ale da rappresentare una porzione più avanzata dell'edif icio nei te rmini indicati dall'arresto di legittimità in questione.  ###, dal quale il primo giudice si è discostato, ha qualificato il terrazzo [ rif. ###], in termini di “semplice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati [ rif. ### e ###] e unito agli stessi senza soluzione di continuità”. Lo stesso CTU ha considerato ammissibile che solo le prime due porzioni [ ### e ###], siccome costruite al riparo dei portica ti esiste nti sul fronte strada [###] a protezio ne dell'ingres so principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###] dovessero essere incluse nella sagoma preesistente e, quindi, legittime in ragione dell'ammessa sopraelevazione (punto ### dell'art. 8, co. 7 delle n.a.t.) riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, vòlti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, al fine di recuperare funzionalmente spaz i g ià parzialm ente esist enti funzion al mente e architettoni camente nel Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 23 di 32 contest o urba no circostante” (art. 8, nuov e costruzio ni, al l. 6 n .t .a.) . ed esso aveva una superficie lorda di m. 3,30 x 2,00.  ### ha apprezzato la sussistenza di una situazione diversa con riguardo alla porzione [###], assumend o com e l a stessa fosse venu ta a occupa r e un terr azzo che, “nella condizione originaria, era privo di copertura ed i cui parapetti murari, per la loro semplice connotazione di opere di protezione dalle cadute, al pari di una ringhiera, nulla rilevavano riguardo ai parametri urbanistici; venendo tale porzione di terrazzo ad essere sostituita da una nuova definizione volumetrica dotata di pareti, seppur vetrate in estensione dei parapetti preesistenti e, soprattutto di nuova copertura, essa appare senz'altro soggetta al rispetto delle distanze per gli ampliamenti non rientranti nella sagoma del fabbricato preesistente (..)”. 
Il tribunale h a valorizz ato la proie zio ne in avanti dell'e dificio co sti tuita da l terrazzo e il principio di chiusura del “vuoto per pieno” affermato dalla ### senza, tuttavia, argomentare in modo puntuale sulle ragioni che la Cassazione con la sentenza citata aveva indicato a sostegno del principio. Il primo giudice, infatti, si è limitato a qualificare in termini di sporto e non di sporgenza la sussistenza dei parapetti delimitanti il terrazzo verso l'esterno, quando la natura portante della struttura avrebbe dovuto rinvenirsi invece in base a elementi che consentissero la disamina della stessa in senso verticale e orizzontale in rapporto alla compenetrazione della medesima con l'assetto strutturale dell'edificio. 
Se il punto di riferimento deve essere quello della “linea esterna della parete ideale posta a chiusura tra lo spazio esistente e le strutture portanti più avanzate”, si tratta di considerare se il terrazzo di cui si parla [porzione ###] sia struttura portante anche se privo di pilastro e porticato come lo sono le altre due porzioni [### e ###]. 
Che si tratti di struttura portante è chiarito dallo stesso ### laddove nella relazione, descrive il terrazzo affermando che esso, “sovrastante il solaio di copertura del piano seminterrato, era dotato di parapetti in muratura sui due lati verso l'esterno, con una dimensione lorda di mt.  3,30 x 2,00”. 
Che il terrazzo di cui si tratta sia parte e struttura portante dell'edificio della proprietà dei convenuti, trova pieno riscontro nell'elaborato grafico prodotto dallo stesso #### che si riproduce di seguito (v. infra). 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 24 di 32 Le evidenze come sopra illustrate e gli argomenti svolti consentono pienamente compatibile e di inquadrare la struttura di cui si tratta all'interno della definizione di sagoma, così come contenuta nell'### A, n. 18 di cui all'### di ### 20.10.2016 (in G.U. 16.11.2016) per la qual e, essa d eve intendersi quale “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 mt.”. 
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante il requisito planivolumetrico risulta pienamente integrato, essendo esso strutturato in senso orizzontale e anche verticale, avuto riguardo all'apprezzabile misura dello zoccolo che si innalza dal piano di campagna al terrazzo e che si vede ben delineato nell'elaborato grafico riprodotto nella parte superiore della pagina e che risulta in altezza nello spiccato corrispondente alla quota che è rappresentata dai gradini di accesso all'edificio (cfr. ut supra, p. 18). 
Deve rilevarsi inoltre che, non avendo le parti avanzato domanda alcuna in ordine alla esatta individuazione della linea di conf ine, la discus sione dalle stesse sollevata, implicante una differenza peraltro modesta , non assume alcun rilievo ai fini della causa.  3### la prospettazione attorea, il punto più avanzato (dato dal pilastrino) della chiusura con veranda operata dalla coppia ### si situerebbe a m. 4.075 dal confine; secondo questi ultimi si situerebbe invece a m. 4,125 e, con riguard oall evetrat e am .4,2 5(cfr .All .3.6).
La porzione ### sormonta, come si vede, uno zoccolo costruito, parte integrante della soletta su cui appoggia il terrazzo e che fa da solaio al seminterrato, che lo stesso CTP ha escluso dal computo della volumetria ai fini della disciplina sulle distanze tra costruzioni e che si innalza fuori terra segnando il perimetro della costruzione medesima. Lo zoccolo, come scrive il ### non fa volume, così non lo fa la veranda allineata sul perimetro esterno dello stesso. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 25 di 32 Sebbene il provvedimento autorizzativo della veranda (P.d.C. 103/2009) contenesse un refuso grafico circa la rappresentazio ne de lla li ne a di con fine, tale c ondizio ne r isulta del tutto ininfluente sulla legittimità dell'opera. Infatti, una volta che si ritenga risolta la questione circa la natura di opera portante del terrazzo, in quanto edificata come parte dello zoccolo che si sviluppa verticalmente da terra, integrando la soletta su cui insiste il terrazzo che funge da solaio al seminterrato (cfr. elaborato dott. ###, la questione dell'osservanza alle n.a.t. del ### e delle disposizioni sulle distanze deve ritenersi superata, non essendo le porzioni ### e ### soggette alle norme codicistiche (artt. 873 e ss. cod. civ.). 
Dalle misurazioni svolte dall'ausiliario del giudice e dai dati acquisiti in base alla corposa documentazione allegata alla ### si rileva, infatti, che: • il preesistente terrazzo è rialzato di oltre 120 cm rispetto al cortile attoreo, copre un locale seminterrato sorto contestualmente all'edificio ed è ulteriormente sovrastato da un terrazzo di piano mansardato poggiante su un pilastro; -che l'ampliamento ha dunque sostanzialmente chiuso uno spazio libero interno alla conformazione plano-volumetrica dell'immobile, senza variare la sagoma edilizia; -che la veranda non può considerarsi costruzione rilevante ai fini del rispetto dei distacchi minimi di legge, in quanto gli stessi vengono confermati nel rispetto della sagoma attuale e non variati; • l'ampliamento è conforme all'### 8-Punto ###) delle n.t.a.; • la cubatura realizzata rientra in quella residua del fondo; • a lato dell'ampliamento e davanti al portico è presente un terrazzo angolare conforme alla C.E. n. 81/1998, poi coperto come definito con mediazione giudiziale n. 16/13 dell'11-12- 2013 ed abilitato con P.d.C. n. 19/2014; tale struttura - non oggetto di causa - rappresenta un corpo interposto fra confine e veranda, la quale ne risulta planimetricamente “coperta”.  ### ha rilevato inoltre che “il porticato a copertura dell'ingresso [rif. “###” sull'### 3.5], avente impronta di m 2,75x2,00, consisteva essenzialmente in uno spazio aperto su tre lati addossat o al la faccia ta princi pale dell'edi ficio, de lim ita to da du e pila stri angolari e sormontato dal prolungamento verso la strada della falda del tetto. 
Il latistante portico annesso alla cucina [rif. “###”] individuava una superficie rettangolare chiusa su due lati contigui dalla muratura perimetrale dell'edificio e delimitato sull'angolo apposto da un pilastro a sezione circolare che rendeva aperti i due lati restanti.  ### spazio, avente dimensioni in planimetria di m 3,30x1,40, era definito in altezza dalla superficie piana del solaio di sottotetto”. 
La soprelevazione invece, definita al punto ### del medesimo art. 8 co. 7, viene riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, volti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, a l fi ne di recu perare funz iona lme nte spazi g ià parzia lmente esistenti ad altezze minime interne prescritte dal R.E.”. ### caso della sopraelevazione di un piano (###), descritto al punto ###) del medesimo comma, viene definito come volto “ad aumentare in Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 26 di 32 senso verticale gli edifici esistenti d i un pia no a l fine di i nserirli f unzionalmente ed architettonicamente nel contesto urbano circostante”, sempre richiamando le prescrizioni di cui al comma 8 relativo alle nuove costruzioni [v. ### 6 - N.T.A.]. 
Come si è visto, per la veranda sono riconoscibili tre porzioni unite tra loro in un insieme omogeneo. Due di queste hanno occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###]. 
Deve rilevarsi quindi che, mentre la legittimità della porzione [###] deriva dall'essere la stessa chiusa da veranda-giardino allineata al perimetro esterno del terrazzo-struttura portante del seminterrat o dell'edific io, q uella rel ativa all' altra p orz ione in quest ione [###] dipende dall'essere la stessa prevalentemente inserita all'interno della sagoma del preesistente porticato. 
In tal caso, da un lato, l'aggetto del terrazzo di copertura svolge certamente la funzione di qualificare il portico quale struttura idonea ad essere oggetto di chiusura mediante verandagiardino senza che la relativa installazione debba soggiacere alla disciplina delle distanze e, dall'altro, essa fruisce - per la modestissima parte non coperta - della complanarità della terrazza che, per tutta la sua estensione, costituisce il solaio dell'interrato, di cui è parte quale estension e della relati va sag oma, in base alla r egola del “vuoto per pieno”, correttamente applicata nel caso di specie. 
Nella specie il porticato antistante la cucina degli appellati, già facente parte della costruzione originaria, ne costituisce la sagoma e il suo limite esterno vale a indicarne il profilo dal quale considerare la sussistenza dell'allineamento o meno della veranda-giardino. La circostanza che la stessa veranda-giardino sia stata vagliata quale opera delimitata sui lati dei muri perimetrali e sull'angolo esterno del pilastro ### rispettandone appieno il profilo (cfr. CTU cit.), vale indubbiam en te a deter min are un aument o della vol ume tria, ma essa, per come conformata, si inserisce nella sagoma plano-volumetrica preesistente e, di conseguenza, deve ritenersi realizzata in conformità alle n.t.a. e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. 
Di qu i, l'infondat ezz a dei prim i due mot ivi di do glia nza per come s ollevati dalla difesa appellante. 
Il terzo motivo concerne la doglianza circa la pretesa erroneità della sentenza che ha sancito la legittimità della finestra realizzata al primo piano dalla coppia ### In base alla documentazione già indicata (cfr. ut supra, p. 14), è chiaramente emerso come le opere relative alla realizzazione del compendio immobiliare costituito dai lotti C, D, E, fossero state realizzate da un unico proprietario-costruttore; -che le stesse siano null'altro che il frutto di un unico progetto unitario riguardante l'intero complesso a schiera; -che il progetto di cui si tratta prevedeva aperture di finestre su pareti frontistanti, dotate di finestre autorizzate sin dall'origine. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 27 di 32 Il fatto che, a causa di un refuso grafico la finestra non apparisse nei disegni fin dall'origine, risulta del tutto irrilevante in relazione ad una serie di aspetti che non sono stati messi in discussione dalle pur copiose doglianze esposte dalla difesa appellante. 
La finestra di cui si tratta è stata realizzata dal proprietario-costruttore, proprio nell'epoca coeva alla realizzazione del compendio immobiliare. Ciò trova riscontro in molteplici elementi che saranno di seguito evidenziati (v. infra). 
Preme rilevare sin d'or a co me il Pr g c non ponga l imiti all'apertura/m od ifica di finestre nell'ambi to du un unico f ab bric ato e come tale circos tanza implichi, necessariamente l'esclusion e dell'applica zione dell e norme in materia urb anisti ca, sa lvo quelle stabilite dal codice civile per luci e vedute, che, nella specie, risultano comunque soddisfatte. 
I du e ordin i d i censu re sollev ate d agli appell anti, con cer nenti la pretesa erroneità della sentenza nella parte i n c ui il tribu na le ha san cito la p revenz ione della co struzione di un manufatto rispetto all'altro e la conseguente costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, cedono di fronte alle obiettive risultanze processuali valorizzate dal primo giudice. 
Come già rilevato i titoli abilitativi riguardanti l'immobile di proprietà ### (cfr. pp. 40 e ss . elabora to CTU ci t.) contemp lavano l' ass enza di rappres entazione della finestra in quello della variante n. 81/98 e la presenza della stessa nel successivo permesso di costruire 103/09 (relativo alla veranda). 
Dalle caratteristiche della finestra e del muro il CTU ha tratto la conclusione che la tipologia e la dicitura apposta sul serramento risalissero all'anno 1998. 
Detta conclusione è stata associata a due elementi obiettivi non seriamente contestati dalla difesa appellante : d a un lat o, la rapprese ntazione fo togr afica d el compendio immobiliare, privo di finiture e sistemazioni esterne, da cui si constata la presenza della finestra e lo stato di lavori ### in corso nella proprietà del c.d. lotto D (oggi di proprietà della coppia ####: da tali fotograf ie (d oc . 10) r isul ta ben vi sib ile la fi nestra cont estata aperta sulla “muratura a vista al pari di quanto conserva lo stato di fatto odierno” (cfr. p. 42 elaborato ###. 
Le foto in questione risalgono alla data della costruzione indicata al 15.12.1997. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 28 di 32 Come si può notare dalle fotografie sopra riprodotte evidenziano la presenza della finestra in contestazione già all'epoca della costruzione di tutto il complesso immobiliare per cui è causa.  ### come rilevato dal ### -che ha correttamente ripreso l'indicazione del ### le foto riprodott e con il n . 10 pale sano l'esis te nza non solo dell 'edi ficio dei signori #### prima del suo completamento definitivo nel tratto di parete prospettante quella della controparte in cui si nota la presenza dell'apertura relativa alla finestra già in essere, ma anche la porzione del fabbricato di proprietà ### nel cui fondo i lavori erano ancora in corso. Come già ricordato, la costruzione del lotto D, poi acquistato dagli appellanti, è stata terminata in epoca successiva a quella del lotto C, acquistato dagli appellati (cfr. p. 14, quanto all'epoca di ultimazione dei lavori). Infatti, i lavori sono iniziati per tutti i lotti del complesso immobiliare di cui si tratta in data ### e sono terminati, per il lotto C degli appellati in data ###, e per il lotto D degli appellanti in data ###.  ### ha ritenuto, a fronte della contestualità delle costruzioni e della verifica circa la preesistenza delle caratteristiche essenziali della finestratu ra che nessuna rilev anza potesse avere la rappresentazio ne di un tr at to di mu ratur a pien a nella co nce ssio ne del 1998, non avendo gli attori allegato la realizzazione dell'apertura in epoca successiva a quella iniziale.  ### sviluppato dal primo giudice nei termini testé esposti non può ritenersi intaccato dalle doglianz e degl i appellan ti, relat ive all'allega zio ne, d a par te degl i s tessi (in sede di memoria istruttoria e di conclusionale) dell'insussistenza della prevenzione. 
In realtà gli indici presi in esame dal giudice - costituiti dagli elementi di fatto delle fotografie e dei riliev i s ui serrame nti vagl iati dal CTU - hanno una portata oggettiva convergente ### dell'immobile ### appellati Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 29 di 32 univocame nte nel s en so di p rope nde re per la real izzaz ione del la finestra in contestazione all'epoca della prima costruzione dell'edificio degli appellati, terminata prima di quella degli odierni appellanti.  ### ha considerato i rilievi svolti dal CTU che, da un lato, mettono in luce come la finestra sia “inserita i n un a muratu ra il cui es te rno in m atton i a vista renderebbe immediatamente percepibili manomissioni a posteriori, condizione che qui non è rilevabile” e, dall'altr o, che “il serramento, di tipolo gia a na loga a quelli or iginali dell 'edificio anteampliament i, rip orta stampi gli ata la d icitur a “### 2-98 [foto n . 25]”, poten do in tale notazio ne nume rica esse re rico no sciuta l' epo ca di produzione al 1998, perfettamente compatibile con quella di realizzazione dell'edificio”. 
La censura che la difesa appellan te muo ve cir ca la non decis ività della ris ultanza dalla fotografia e circa la incerta carenza di elementi identificativi atti a permetterne la perenne identificazione, non ha pregio. Infatti, da un lato, la rappresentazione della presenza della finestra in questione nella fotografia di cui si tratta nella fase di esecuzione dei lavori non è stata contestata, né è stata contestata la circostanza che -così come comprovato per tabulasi lavori relativi all'immobile degli appellati fossero terminati prima di quelli dell'edificio degli appellanti; la finestra in esame, quindi, compariva già nel muro del fabbricato del lotto C realizzato da l costrutto re all'epo ca del la costru zio ne di tut to il com pendio immobiliare (comprensivo anche dei lotti D ed E) e quindi ancor prima che i lavori fossero terminati e, ovviamente, prima che i lotti fossero separati e venduti.  ### circa il mancato reperimento della fotografia in questione da parte appellante non ha pregio: la fotografia era stata prodotta già nel primo grado e nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla stessa.  ### canto, la contestazione in ordine alla pretesa incertezza di elementi identificativi idonei a permettere l'identificazione dell'originalità del serramento sul quale è apposto il marchio “### 2-98 [foto n. 25]”, risulta articolata in forma dubitativa e incerta e, come tale, è già in sé inidonea a mettere in discussione la portata di un elemento oggettivo, quale quello in esame: e, segnatamente, della congruenza tra l'installazione del serramento di cui si tratta e l'epoca di apertura della finestra sul muro (in ragione della tipologia costruttiva del manufatto: parete in mattoni faccia a vista, tipo paramano), già presente nei lavori iniziali. 
Anche a prendere in considerazione l'allegaz ione di parte at trice in sede di memoria e di comparsa conclusionale, non può ritenersi inficiata dalla doglianza di parte appellante. 
A ragione il primo giudice - avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in atti e sopra illustrate - ha ritenuto difettare il requisito della prevenzione della costruzione dell'immobile degl i appellant i rispet to a qu ello degli appe l lat i. E, di c on seguenz a, ha escluso che gli appellant i potess ero im porr e agli app ellati l 'obb ligo de l ris petto de lla distanza. Ha correttamente ritenuto vertersi nell'ipotesi di costituzione, a favore di entra mbi i fondi, di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 30 di 32 servit ù d i ved uta per desti naz ione del padre d i f amigli a ai sensi dell 'a rt. 1062 cod. civ., facen do applicazione del princi pio per il quale l 'appartenen za dell'intero complesso ad un unic o proprieta ri o e l'imputabi lità allo s tesso dell'a ssett o del le vari e p orzioni di esso - trattandosi di beni aventi ad oggetto un unico diritto dominicale - anche in vista di future vendite di singole porzioni a soggetti diversi, determina la non applicabilità della disciplina sulle distanze legali alle vedute. ### di legittimità citato dal primo giudice (e condiviso da questa ###, evidenzia che “ai fini della costituzione della servitù per destinazione del pad re di famig li a è neces sa ria la suss istenza del l' opera di ass ervimento , visibile e permanent e, n el mome nto dell'alien azio ne d e i fond i da parte dell'unico originario proprieta rio. Evident emen te d el tutto ir ri lev ante è la sit uazione dei luog hi prevista dalla progettazione, in assenza di una specifica previsione nel singolo atto di acquisto, vòlto a escludere la servitù di veduta”. 
Orbene, nel caso di specie, a fronte della pregressa esecuzione del lavoro di apertura della finestra di cui si tratta, già in sede di esecuzione dei primari lavori del compendio dei tre lotti (C, D, E) edificati dall'unico proprietario era stata disposta la collocazione della stessa in sede di rustico (cfr. foto 10) e quindi era stata predisposta una situazione configurante la previsione di una servit ù di veduta recipro ca t ra pare ti parzialm ente fronti stanti co ll ocate a distanza inferiore a 10 ml. (m. 5,85); non era stata prevista negli atti di acquisto l'esclusione di tale servitù. Di conseguenza, in base agli elementi di prova acquisiti, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda svolta dalla coppia ### Il motivo di doglianza sopra esaminato, per gli argomenti svolti, si appalesa immeritevole di accoglimento e deve essere disatteso. 
Il quarto motivo di doglianza, relativo alle questioni rimaste assorbite, deve ritenersi parimenti nuovamente assorbito dalle argomentazioni svolte circa la reiezione degli altri tre motivi di appello sopra esaminati. 
Il quinto motivo - articolato dagli appellanti sulla pronuncia in punto spese - presuppone l'accoglimento di almeno uno degli altri motivi di appello. In mancanza, lo stesso deve essere rigettato. 
Deve essere quindi esaminata la doglianza -speculare rispetto all'appello in punto spesesvolta con il motivo di appello incidentale, a mezzo del quale la coppia ### -### ha criticato la disposta compensazione integrale delle spese in base a motivi esulanti dal disposto di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.. Le tre ragioni indicate dal primo giudice, concernenti lo spiccato tecnicismo , l'ind ubbia amb igu it à che h a governat o l' esecuzi on e d ei lavori e il giustificato ricorso a ctu, non valgono infatti a integrare le gravi ed eccezionali ragioni che l'art. 92, co. 2, c.p.c. richiede ai fini della compensazione, parziale o totale delle spese di lite.  ###fr. Cass. Civ., Sez. II, 10.5.2018, n. 11287.
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 31 di 32 ### ha escluso che ragioni dello stesso tenore di quelle sopra esposte (quali “peculiarità del caso concreto”, “oggetti va diffic olt à di valut azi one in f at to e in diritto”) possa no esprim ere alcun profilo di eccezi onalità o gravi tà delle ragioni per giustificare la compensazione5. 
Di conseguenza, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza. Gli attori in primo grado so no rimas ti del t utto soccomb en ti e devo no qu indi fa re carico sui medesimi le spese del giudizio. 
Le spese di CTU rimangono invece compensate integr alme nte tra le parti, avuto riguardo all'utilità della stessa per ambedue. 
Su tale punto e con la precisazione testè indicata, la sentenza deve essere riformata. 
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda deve intendersi come disattesa e respinta.  3. Spese. 
Le spese seguono la soccombenza. 
Indubbiamente la parte appellante risulta soccombente e le spese del giudizio devono quindi gravare sulla medesima. 
Per la quantificazione, la ### ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, aggiornato in base al D.M. 8.3.2018, n. 37. 
Riguardo alla loro liquidazione , poic hé il credi to per le sp es e di lite s org e al m omento della liquidazion e dell e stess e a d op era del g iudice (nella spe cie , con la de libera zione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quell o del la sua pubbli cazio ne sulla G. U. 2.4 .20 14, n. 77, le cui dis posizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore, le spese del gravame si liquidano, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decision e; de lla comples sità d ella controve rsia , del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del giudizio, in applicazione dei parametri medi ridotti a fronte della bassa complessità del caso, come segue6: a) per il prim o grado : a . fase di studio: € 1.620,00 =; b. f ase introdutti v a: € 1.147 ,00 =; c. fase istruttoria: € 1.720,00=; fase decisoria: € 2.767,00=; e così per € 7.254,00; b) per il grado di appello: a. fase di studio: € 1.960,00=; b. fase introduttiva: € 1.350,00=; c. fase decisoria: € 3.305,00=; e così per € 6.615,00 nell'intero. 
Sull'importo sopra liquidato devono essere corrisposti inoltre C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti Cass. Civ., SL, 22.10.2019, n. 26956.
Causa di valore compreso nella fascia tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 32 di 32 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.  P.Q.M.  ### d'Appello di ### l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, rigetta l'appello propo sto da gli appella nti, Gir audo Gi us eppe e ### con tro gli appellati, ### e ### in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### e ### contro ### e ### in riforma dell'appellata sentenza n. 669/2019 emessa dal ### di ### in data ###, provvede come segue: Visto l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuti e condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di ### e ### spese che per il primo grado liquida in € 7.254,00 e per il gravame liquida in € 6.615,00 oltre, su ciascuna delle somme liquidate, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende; Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.  ### deciso in ### nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020.   #### estensore #### n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019

causa n. 1663/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Alfredo Pietro Paolo Andrea, Maurizio Alzetta, Terrone Francesca

M
1

Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 452/2025 del 15-08-2025

... innescantesi in un tubo verticale per 9,20 mt. con prolungamento in un camino dell'altezza di 4,40 metri (v. per una descrizione in temini più precisi la relazione del c.t.u. in sede di a.t.p.), ha sicuramente un impatto assai rilevante sulla facciata ed è all'evidenza idoneo a ledere il decoro architettonico dell'edificio condominiale, lesione che non viene meno per l'esigenza di garantire il proseguimento dell'attività commerciale svolta nel locale situato a piano terra stante l'insussistenza di soluzioni alternative per il deflusso dei fumi come evidenziato dal c.t.u.. E al fine di interpretare i rapporti giuridici tra privati non hanno alcuna rilevanza il titolo abilitativo rilasciato dall'ente pubblico e i pareri della commissione edilizia e della ### (cfr. Cass. 2017/15242; Cass. 2013/21947; Cass. 2018/###; 2014/20958). Il c.t.u. ha anche accertato il mancato rispetto, mediante l'installazione delle canne fumarie, delle distanze dal confine della proprietà dell'appellante ### In particolare, ha rilevato che: a) la canna fumaria esterna relativa al forno del camino a legna dista 35 cm dai parapetti dei balconi vicini (tra i quali quello dell'appellante) con impedimento della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 197/2023 promossa da: ### c.f. ###, rappresentato e difesa dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso i loro rispettivi domicili digitali e presso il domicilio fisico in ### via ### n. 76 (indirizzi ####; ### e al numero di fax 075/5717936).  appellante contro #### s.r.l., c.f. ###, in persona del l.r.p.t., con sede in ### del ####, via ### n. 124, rappresentata e difesa, in unione anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### (pec: ### e ### (pec: ###), elettivamente domiciliata presso i loro rispettivi domicili digitali e presso il domicilio fisico in ### del ### via del ### 7, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione appellata e appellante in via incidentale e contro ### di via della ### n. 23 in Passignano sul ### in persona del l.r.p.t. e ### c.f. ### appellati contumaci ### azione di riduzione in pristino mediante la rimozione di opere lesive del decoro architettonico di edificio condominiale realizzate in violazione della normativa sulle distanze legali ### delle parti ### nelle note depositate in base all'ordinanza in data ### Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 1357/2022 del Tribunale di ### depositata 5.10.2022, con cui veniva rigettata la sua domanda proposta nei confronti #### s.r.l. di riduzione in pristino mediante la rimozione di opere lesive del decoro architettonico dell'edificio condominiale in cui sono situati immobili di sua proprietà. 
Col primo motivo, rubricato “sull'errato accertamento della mancata lesione del decoro archittetonico”, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la canna fumaria installata dalla #### sulla facciata sud dello stabile condominiale, non è idonea ad arrecare pregiudizio e/o danno rilevante al decoro architettonico del fabbricato per via del suo posizionamento non già sulla parte principale, bensì sul lato nascosto da altri edifici vicini. Ha dedotto che: tale valutazione si fonderebbe sulla mera descrizione dei luoghi effettuata dal c.t.u. mentre gli accertamenti istruttori compiuti dal tecnico nel giudizio di c.t.u. preventiva non avrebbero affatto escluso l'alterazione architettonica del fabbricato quale diretta conseguenza dell'installazione, ad opera dell'#### s.r.l., delle predette canne fumarie; sarebbe irrilevante che il prospetto sud dello stabile condominiale, sul quale risultano installate le due canne fumarie, non sia la facciata principale, in quanto, se da un lato, la stessa facciata sarebbe visibile dalla pubblica via che percorre il centro storico del Comune di
Passignano sul ### a pochi metri dalla sponda del lago ### dall'altro, sarebbe macroscopica l'alterazione oggettiva della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale causata dai due manufatti in rame, anche se posizionati sulla parete sud; il canale di ventilazione del locale cucina raggiungerebbe nel suo percorso orizzontale sotto il proprio balcone - dal quale dista 18 cm - 80 cm di diametro; nessuna valutazione sarebbe stata compiuta in merito l'attitudine di tali canne ad arrecare un danno al decoro architettonico della parete del fabbricato, in violazione degli artt. 1102 c.c. e 1120 c.c., pur essendo essa non fronteggiante la pubblica via con evidente deficit logico - motivazionale della sentenza; non sarebbe rilevante la circostanza che l'opera sia stata assentita dall'### l'utilizzazione, mediante impianti destinati all'esclusivo servizio di proprietà dei singoli condomini, di parti comuni dell'edificio, se da un lato, esige sempre il rispetto dell'art. 1102 c.c., dall'altro, non può sfociare in un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato previsto, per identità di ratio, dal distinto art. 1120 c.c. sicché l'aver escluso la lesione del decoro architettonico del fabbricato per via del suo posizionamento non già sulla parte principale, bensì sul lato nascosto da altri edifici vicini sarebbe frutto di una valutazione incongrua ed illogica; entrambe le canne fumarie, di dimensioni considerevoli e di colore impattante rispetto al contesto architettonico ed urbano in cui risultano inserite, sono visibili da ### ossia dalla pubblica via che costeggia la spiaggia del lago ### nella cui direzione il prospetto sud dello stabile condominiale si affaccia. 
Ha insistito, quindi, nella pronuncia di condanna della società #### alla immediata rimozione con ripristino integrale dello stato dei luoghi ante operam. 
Col secondo motivo, rubricato “sul mancato accertamento della violazione delle distanze legali nonché sull'errata e/o omessa declaratoria della lesione del diritto di veduta”, ha criticato la sentenza sostenendo che: la c.t.u. ha accertato la violazione delle distanze legali con conseguente lesione del diritto reale assoluto di veduta e pregiudizio al diritto al pieno godimento della proprietà esclusiva; la violazione delle distanze legali non deve essere ricondotta nell'alveo dall'art. 907 c.c., bensì considerata in relazione alla violazione dell'art. 1102 c.c., che stabilisce i limiti nell'utilizzo della cosa comune, sicché non avrebbe rilevanza che non si tratta di nuove costruzioni; il mancato rispetto delle distanze legali, coinvolgendo l'installazione di canne fumarie, ha determinato una violazione degli artt. 890 e 840 c.c., circostanza corroborata dal rinvenimento di fuliggine sui balconi dell'edificio tra cui il terrazzo del primo piano, di cui è proprietario, che avrebbe determinato la lesione del diritto alla salute dei singoli condomini per essere esposti alle immissioni nocive prodotte dalle canne fumarie; il mancato rispetto delle distanze legali, essendo connesso all'installazione di canne fumarie, si riverberebbe non solo sulla lesione dei diritti reali in capo ai singoli condomini (diritto di veduta) ma anche sul diritto alla salute poiché durante il sopralluogo effettuato presso i terrazzi del quarto e primo piano, tra cui quello di proprietà di esso appellante il c.t.u. aveva rilevato la presenza di una certa quantità di fuliggine dovuta ai fumi di scarico delle canne fumarie; il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c. sarebbe connesso ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità ove sussista un regolamento edilizio che individui le distanze essendo irrilevante che l'impianto di scarico dei fumi sia strumentale all'esercizio dell'attività commerciale in quanto, nell'ambito del condominio, ove ricorra la necessità di graduare le diverse istanze di natura personale e quelle contrarie di natura - stretta-mente - economica, occorre privilegiare, alla luce dei principi di matrice costituzionale ex art. 14, 31 e 47 Cost. le esigenze personali di vita connesse all'abitazione con particolare riferimento al diritto alla salute; non può essere valorizzata la circostanza secondo cui la questione della violazione degli artt. 890 e 840 c.c. (richiamata nella citazione) non è stata oggetto di specifica domanda in punto di conclusioni, già precisate e modificate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. 
Ha chiesto quindi l'accertamento della violazione delle distanze legali e conseguente lesione, ai sensi degli artt. 1102 e 1120 c.c., del diritto reale assoluto di veduta in capo a lui, con limitazione del diritto al pieno godimento della proprietà esclusiva, nonché, l'attuale pregiudizio alla salute nei termini indicati dagli art. 890 e 840 del c.c. per essere esposto alle immissioni nocive prodotte dalle canne fumarie installate dalla ####, e, per l'effetto, ha chiesto la condanna della società #### all'immediata rimozione con ripristino integrale dello stato dei luoghi ante operam. 
Col terzo motivo, rubricato “violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. - errata e/o assente motivazione” ha censurato la sentenza per non avere esaminato o disatteso con argomenti inconferenti le proprie domande. 
Ha sostenuto che: è stato omesso l'esame della domanda risarcitoria del danno da mancato godimento e deprezzamento del compendio - articolata, in via subordinata, mediante la memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c., poi reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., nel caso di accertamento della servitù coattiva; tale domanda, seppur proposta con riferimento alla domanda spiegata dalla #### in via riconvenzionale - domanda poi dichiara-ta dal Tribunale sia inammissibile che infondata nel merito - esprimeva un certo grado di autonomia e specificità, rispetto all'oggetto della controversia, che imponeva al Giudice un attento scrutinio, indipendentemente dalla declaratoria sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della servitù coattiva ex artt. 1051 e 1043 c.c. perché si ricollegava al fatto giuridico implicitamente connesso alla mancata rimozione delle due canne fumarie. 
Mentre sono rimasti contumaci il ### di via della ### n. 23 in Passignano sul ### e ### si è costituta l'#### s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande attoree. 
In ordine al primo motivo d'appello ha osservato che: sussiste la facoltà per il singolo condomino di installare e utilizzare una canna fumaria tutte le volte in cui non risulti alterata la destinazione della cosa comune e non si impedisca l'utilizzo di essa agli altri condomini; si tratterebbe dell'installazione di semplici accessori in inox-rame; i profili di positiva valutazione della canna fumaria e del canale di ventilazione utilizzati dal primo Giudice sarebbero quindi di triplice valenza ovvero il giudizio positivo del Comune di ### sul ### della ### comunale edilizia integrata, composta anche da due esperti in materia di ### e della ### per i ### e ### dell'### la materiale installazione delle citate tubazioni in inox-rame sarebbe stata coerente con il progetto presentato. 
Sul secondo motivo d'appello ha dedotto che: durante il giudizio di primo grado e, in particolare, del sub procedimento cautelare attivato da uno degli attori originari, era stata esclusa la presenza di emissioni di rumore e di fuliggine che superassero il limite di tolleranza; le problematiche sanitarie addotte, quindi, costituirebbero un'asserzione che si trascina da circa quattordici anni senza che ne sia stata fornita dimostrazione; la canna fumaria non è una costruzione ma un semplice accessorio, nella specie costituito da semplici tubi in rame, il che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 907 c.c.; già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, cioè la “transazione con vendite soggette ad i.v.a.” a rogito notaio dott. ### n. ### - racc.  n. ### del 29.12.2005 tra l'allora soc. ### s.r.l. (poi incorporata dall'odierna appellata #### s.r.l.) e l'appellante, diretta a conciliare altro giudizio, avente ad oggetto il trasferimento in favore di quest'ultimo della piena proprietà dell'appartamento al primo piano, sito all'interno del ### via della ### ed individuato al N.C.E.U. del detto Comune al ### 40, p.lla n. 1108/Sub. 80 e di un garage posto al piano primo sottostrada individuato al N.C.E.U. del medesimo ente al foglio 40, p.lla n. 1108/Sub. 52, era stata prevista al punto 7) di tale atto, a pag. 11, la facoltà alla società venditrice (odierna appellata), di realizzazione, “sul lato prospiciente la proprietà dei ### di eventuali canne fumarie e di areazione da costruire in aderenza al fabbricato, realizzato dalla ### M.D.F. S.r.l., purché le stesse abbiano lo sbocco ad un'altezza non inferiore all'altezza massima del medesimo”; previsioni analoghe erano contenute in tutti gli atti di compravendita delle varie unità immobiliari del ### in questione, sicché tutti gli acquirenti delle varie unità immobiliari presenti nell'edificio, compreso ### avevano ab origine concesso la facoltà all'allora ### M.D.F. s.r.l di realizzare e collocare in stretta aderenza al fabbricato canne fumarie e di areazione. 
Sul terzo motivo d'appello ha osservato che: la prima udienza del giudizio di primo grado fu differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.c., e, dunque, il termine a ritroso dei venti giorni andava calcolato dal giorno dell'udienza medesima così come differita; il “grado di autonomia e specificità” richiamato in appello sarebbe inesistente, posto che, al di là della tempistica di presentazione, la domanda era ancorata all'esito della domanda riconvenzionale, respinta la quale si è resa inutile, in sentenza, la pronuncia sulla domanda di risarcimento da diminuito godimento, che, comunque, sarebbe infondata per i motivi in precedenza esposti.
Ha poi proposto appello incidentale rispetto alla regolamentazione delle spese di giudizio deducendo che: vi sarebbe stata omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione dei compensi dovuti alla società convenuta per il procedimento di a.t.p.  formulata con la nota spese suddivisa per i due procedimenti, includendo per l'a.t.p. il compenso tabellare; tali spese andrebbero a comporre le spese complessive della lite, per cui il giudice deve tenerne conto in sentenza anche in assenza di specifica domanda sul punto della parte interessata. 
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025 sulle conclusioni delle parti precisate nei termini assegnati con ordinanza in data ###. 
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché implicano la soluzione di questioni connesse. 
E' appena il caso di precisare che l'utilizzazione, con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale (nella specie canne fumarie di scarico fumi e di aspirazione odori), di parti comuni dell'edificio condominiale esige il rispetto delle norme contenute nell'art. 1102 c.c. e l'azione principale esperita dall'appellante ### (in primo grado unitamente al condominio di via della ### n. 23 in ### sul ### e ad altri due condomini) per accertare la legittimità dell'uso di parti comuni, quale è la facciata dell'edificio condominiale, riconducibile al disposto di cui all'art. 1102 c.c., ha natura reale perché diretta a verificare i limiti del diritto di comproprietà sulla parete dell'edificio con condanna, nel caso di accertamento positivo dell'illiceità del mutamento d'uso, alla riduzione in pristino ovvero alla rimozione delle canne fumarie. 
E non può dubitarsi che l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a proprie cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico, lesione che si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dell'edificio condominiale, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio (cfr. Cass. 200/6341; Cass. 2011/10350 e Cass. 2020/25790).
Tale verifica non può basarsi, come ha fatto il Giudice di prima istanza, sul diverso grado di visibilità delle opere, ovvero sul fatto che siano collocate sulla parete principale (fronte strada) o secondaria dell'immobile condominiale, ovvero su quella più visibile o su quella meno visibile in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio. 
E' essenziale rimarcare, rispetto alla fattispecie che ci occupa, in adesione agli arresti della Corte suprema, che nella normativa prevista dal codice civile si riscontrano diverse limitazioni alle modifiche all'uso delle parti comuni, secondo che siano effettuate dai singoli o deliberate dai partecipanti riuniti in assemblea. In particolare, in virtù del disposto dell'art. 1102, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio negli edifici in base al rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto, ed entro tali limiti, senza il consenso degli altri partecipanti può servirsi dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Tuttavia, alle modificazioni" a lui consentite ex art. 1102, comma 1, c.c., ancorché non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, previsto dall'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni (cfr. Cass. 2012/14607; Cass. 2003/12343), perché diversamente opinando, ovvero ritenendo che il divieto di ledere il decoro architettonico del fabbricato - previsto esplicitamente per le nuove opere, deliberate dall'assemblea - non riguardi anche le modificazioni, apportate a vantaggio proprio dal singolo condomino, si verificherebbe l'effetto che questi, operando individualmente, subirebbe, nell'uso delle parti comuni, restrizioni minori di quante ne incontri la maggioranza dei partecipanti riuniti in assemblea (cfr. in termini: Cass. 2020/25790; Cass. 2013/18350 e Cass. 1994/3084 che denotano un orientamento ormai consolidato). 
Sulla scorta di tali paradigmi normativi sembra evidente alla Corte che la collocazione sulla stessa parete dell'edificio condominiale (quella posta a sud): a) di una canna fumaria in lamiera zincata del diametro esterno di 350 mm, di altezza di 9,70 mt.  fino ad arrivare allo sbalzo della gronda in cemento armato (con passaggio in un sottotetto alto 2,60 metri), continuante in un camino in muratura di mattoni a faccia di altezza di 2,35 metri prolungantesi in un comignolo in rame con cappello parapioggia, con colore diverso dalla parete ma identico agli altri canali discendenti dell'acqua piovana; b) di un canale di ventilazione aspirazione degli odori e dei vapori, anch'esso in rame di sezione rettangolare nel primo tratto orizzontale delle dimensioni esterne trasversali di 800 x 300 mm. per la lunghezza di 3,80 metri e circolare nel secondo tratto orizzontale di dimensioni esterne di 500 mm. per la lunghezza di 40 cm., innescantesi in un tubo verticale per 9,20 mt. con prolungamento in un camino dell'altezza di 4,40 metri (v. per una descrizione in temini più precisi la relazione del c.t.u. in sede di a.t.p.), ha sicuramente un impatto assai rilevante sulla facciata ed è all'evidenza idoneo a ledere il decoro architettonico dell'edificio condominiale, lesione che non viene meno per l'esigenza di garantire il proseguimento dell'attività commerciale svolta nel locale situato a piano terra stante l'insussistenza di soluzioni alternative per il deflusso dei fumi come evidenziato dal c.t.u.. 
E al fine di interpretare i rapporti giuridici tra privati non hanno alcuna rilevanza il titolo abilitativo rilasciato dall'ente pubblico e i pareri della commissione edilizia e della ### (cfr. Cass. 2017/15242; Cass. 2013/21947; Cass. 2018/###; 2014/20958). 
Il c.t.u. ha anche accertato il mancato rispetto, mediante l'installazione delle canne fumarie, delle distanze dal confine della proprietà dell'appellante ### In particolare, ha rilevato che: a) la canna fumaria esterna relativa al forno del camino a legna dista 35 cm dai parapetti dei balconi vicini (tra i quali quello dell'appellante) con impedimento della vista verticale, laterale ed obliqua ai proprietari che si affacciano dai terrazzi coperti (v. pagg. 23,24 e 25 della relazione); b) il canale di ventilazione dista 185 cm. dai parapetti dei balconi vicini mentre il canale di ventilazione verticale dista 17 cm. dallo stipite più vicino della finestra di ### e il canale di ventilazione orizzontale dista 35 cm. dal davanzale della finestra di ### con impedimento della vista verticale, laterale ed obliqua (v. per una descrizione più precisa le pagine 25 e 26 della relazione).
Il primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta di una parte della giurisprudenza di legittimità, che non si applica in materia la normativa sulle distanze perché la canna fumaria non può essere definita costruzione essendo un mero accessorio. 
In realtà la questione va posta in termini diversi. Invero, anche in materia di rispetto delle distanze da parte del condomino che voglia realizzare un‘opera per esigenze personali, occorre attenersi al principio per cui non gli è consentito installare sul muro perimetrale comune una canna fumaria che, per la sua dimensione o per la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro, non tanto perché si applicano gli artt. 906, 907 e 890 c.c., bensì perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti individuati dall'art. 1102 c.c. sia alla struttura del muro sia all'uso della cosa comune in concreto fatto dagli altri condomini. Pertanto, non occorre fare riferimento alla disciplina sulle distanze ai fini di determinare l'uso consentito della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., giacché, in considerazione del rapporto strumentale fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, ai fini dell'utilizzazione delle parti comuni non può assegnarsi rilevanza decisiva a limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione (cfr. Cass. 2010/10402; Cass. 1977/1345). 
Ne segue che il mancato rispetto delle distanze acquista rilevanza nella specie sotto il profilo della violazione dei limiti dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. non consente agli altri condomini il completo godimento del proprio bene e di fare parimenti uso della cosa comune. 
Tanto precisato, diventa decisivo riscontrare che l'appellata #### s.r.l.  con la comparsa con cui si è costituita nel giudizio di primo grado, ha prodotto la scrittura (v. doc. n. 3), intitolata “### con vendite soggette ad i.v.a.”, a rogito ### dott. ### rep. n. ### - racc. n. ### del 29.12.2005, intervenuta tra ### s.r.l. e l'odierno appellante ### diretta a definire altro contenzioso pendente tra le stesse parti. Nell'atto si legge, tra l'altro, che la ### s.r.l. trasferiva in favore di ### la piena proprietà dell'appartamento al primo piano costituito sito in ### sul #### all'interno del condominio di via della ### ed individuato al N.C.E.U. del detto Comune al ### 40, p.lla 1108/Sub. 80 e il garage posto al piano primo sottostrada individuato al N.C.E.U. del medesimo ente al ### 40, p.lla n. 1108/Sub. 52. Poi al punto 7) dell'atto notarile “a completamento di quanto sopra transatto” la ### s.r.l. costituiva, a carico del fondo di sua proprietà ed a favore del fondo di proprietà di ### e ### la “servitù” al mantenimento dei seguenti vincoli: a) “divieto di eseguire opere modificative del complesso immobiliare che comportino, rispetto a qualsiasi punto del medesimo, una qualsiasi riduzione delle distanze attualmente tra il complesso stesso ed i fabbricati dei signori ### b) divieto di eseguire altre opere modificative del succitato complesso immobiliare, quali aperture di luci, finestre, finestroni, chiusura di portici, creazione di nuovi accessi”. A tali divieti veniva fatta poi espressa eccezione “per la realizzazione sul lato prospiciente la proprietà dei ### di eventuali canne fumarie e di areazione da costruire in aderenza al fabbricato, realizzato dalla ### M.D.F. S.r.l., purché le stesse abbiano lo sbocco ad un'altezza non inferiore all'altezza massima del medesimo”. 
E' evidente, quindi, che M.D.F. s.r.l. nell'individuare l'equilibrio transattivo si era riservata espressamente, nell'ambito delle reciproche concessioni, la facoltà di costruire, sul lato prospiciente la proprietà condominiale, alcune canne fumarie, e tale facoltà era stata prevista quale eccezione ai divieti nello stesso atto in precedenza enunciati, precisamente delineati nel loro contenuto precettivo e ripetuti (a sottolineare la finalità perseguita) anche in altri atti di compravendita degli appartamenti situati nell'edificio ad altri condomini (v. all.ti 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta del primo giudizio per le posizioni di ### e ###. 
Ora, leggendo il contenuto dei punti a) e b) della transazione si nota che si tratta di divieti la cui enunciazione di per sé non ha una effettiva utilità risolvendosi in imposizioni che trovano già previsione in precetti di legge contenuti nel codice civile, ma possono acquistarla solo ove si intendano le pattuizioni dirette a renderli tra le parti assoluti e specificamente correlati alla situazione fattuale del complesso immobiliare al momento della transazione. Ma se così è, si deve ritenere che anche la successiva deroga poteva avere senso se intesa, inter partes, come assoluta, ovvero diretta ad escludere il rispetto della normativa sui limiti alle iniziative del condomino M.D.F. s.r.l. e, quindi, inclusa quella diretta a tutelare il decoro architettonico dell'edificio condominiale e a regolamentare le distanze tra le canne fumarie e le singole proprietà degli altri condomini. 
Diversamente opinando, ovvero ritenendo che le parti avessero sì voluto riconoscere la facoltà di costruire le canne fumarie ma pur sempre nel rispetto della normativa civilistica e pattizia disciplinante i rapporti tra condomini, non si spiegherebbe la ragione per cui alla lettera a) del punto 7 della transazione si era in precedenza fatto riferimento in modo puntuale e specifico al divieto di eseguire qualsiasi opera a distanza inferiore a quella esistente tra il complesso immobiliare ed i fabbricati di proprietà ### mentre poi per derogarvi si fosse usata una terminologia del tutto generica; infatti, ove si fosse voluto limitare la deroga sarebbe stato necessario essere, come per i divieti, più precisi, e chiarire che la stessa avrebbe avuto vigenza pur sempre nel rispetto della normativa civilistica in materia. 
In conclusione, è chiaro che siffatta deroga, così come formulata, avesse un senso solo in quanto assoluta e, quindi, diretta a facoltizzare, seppure soltanto rispetto alla costruzione di canne fumarie, il mancato rispetto di qualsiasi limite, normativo e pattizio, tra proprietari, come in precedenza stabilito.  ### contesta l'utilizzabilità della cennata documentazione sotto un duplice profilo, ovvero la sua stretta relazione con una domanda riconvenzionale esperita in primo grado all'appellata ### s.r.l., quella della costituzione della servitù coattiva, e con una eccezione, entrambe tardivamente proposte perché contenute in una comparsa di costituzione e risposta non tempestivamente depositata, nonché in ragione del fatto di essere intercorsa la transazione tra lo stesso ### e M.D.F. s.r.l., società non parte nella presente causa e di cui non sarebbe stato provato il collegamento con l'appellata M 2 s.r.l. e, in particolare, il subentro di quest'ultima nei rapporti giuridici facenti capo all'altra (v. pag. 6 della comparsa conclusionale). 
Entrambe le eccezioni sono infondate. 
La prima perché la tempestività della domanda riconvenzionale (venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione) deve misurarsi non con riferimento alla data dell'udienza enunciata nell'atto di citazione (14.3.2011), bensì a quella dell'udienza di prima comparizione effettivamente tenutasi il ### a seguito del differimento d'ufficio, ma soprattutto, e in termini troncanti, perché si tratta di documenti prodotti nei termini delle preclusioni istruttorie, e, quindi, legittimamente utilizzabili per risolvere un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del processo pur nei limiti delle tempestive acquisizioni processuali. 
La seconda perché nell'atto di citazione introduttivo del giudizio sono stati gli stessi attori (tra i quali ### a fare riferimento prima alle canne fumarie installate a servizio dell'unita immobiliare situata al piano terra dell'edificio di proprietà dell'#### s.r.l., precisando poi che tale cespite era intestato originariamente a ### s.r.l., costruttrice dello stabile condominiale (v. pagg. 1 e 2), poi, a pagina 8, ultimo capoverso, ad indicare controparte come ### s.r.l., e, infine, a pagina 9, quarta riga, ad affermare espressamente e in termini non equivoci che ### s.r.l. era il soggetto “incorporante la ### MDF”. Inoltre, anche a pagina 12 della comparsa conclusionale e pagina 1 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c.  l'appellante ha fatto riferimento espresso ad ### s.r.l. quale soggetto incorporante la ### Al di là di tutto ciò soccorre anche un elemento logico insuperabile ovvero che essendo ### s.r.l. pacificamente l'attuale proprietaria dell'immobile situato al piano terra, ove si svolge l'attività di ristorazione, non può che essere subentrata nei rapporti giuridici della società costruttrice dell'immobile e originaria proprietaria. 
Ne segue che tutte le pattuizioni intercorse tra ### e ### s.r.l. sono state invocate legittimamente dall'incorporante ### s.r.l. e da esse trova giovamento l'affermazione del proprio diritto ad installare e mantenere le canne fumarie (l'una di scarico dei fumi e l'altra di aspirazione degli odori e dei vapori) sul muro dell'edificio condominiale nonostante la violazione della normativa condominiale e di quella sulle distanze. 
Rimarcato che identiche rinunce erano state compiute anche da altri condomini e il condominio non ha insistito nell'azione originaria come dimostra il disinteresse per il giudizio di appello, in cui è rimasto contumace, se ne trae la conferma, seppure con diversa motivazione, del rigetto della domanda di rimozione delle canne fumarie. 
Va ora esaminato il terzo motivo di appello relativo alla domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario da diminuito godimento e deprezzamento del compendio, nonché “di messa in sicurezza delle canne fumarie dal punto di vista del rispetto del diritto alla salute dei condomini, esperita dall'appellante in primo grado, in via subordinata “nella denegata ipotesi in cui sia accertata la servitù coattiva a carico dei condomini”, nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c..  ### è ammissibile perché per la prevalente giurisprudenza la modificazione della domanda consentita dall'art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il “petitum” o la “causa petendi” sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensiva della controparte (cfr. Cass. SS.UU.  12310 del 15.6.2015; Cass. n. 26782 del 22.12.2016; Cass. ord. n. 13091 del 25.5.2018). In particolare, nella fattispecie in oggetto i fatti sono stati dedotti in modo completo ad esauriente nell'atto di citazione e la domanda svolta nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. è relativa alla stessa vicenda sostanziale delineata in citazione sicché non è stata idonea a modificare le potenzialità difensive della controparte essendo connessa a quella originaria in termini di alternatività (cfr. Cass. n. 9692/2020; v. anche Cass. 18596 del 30.6.2023). 
Sennonché anche tale domanda subisce gli stessi effetti di quella di risarcimento in forma specifica (riduzione in pristino) perché fondandosi sugli stessi presupposti di fatto assorbe le conseguenze irreversibili della rinuncia ai propri diritti rispetto alla installazione delle canne fumarie (anche rispetto ai danni conseguenza) manifestata dal condomino ### con la cennata transazione del 2005. 
E per quanto concerne il diritto inviolabile alla salute è sufficiente osservare che non è stato provato dall'appellante che il fenomeno della fuliggine riscontrata sul balcone di qualche condomino (oggetto della lontana denuncia cautelare in primo grado) abbia mai superato in seguito, nel corso del lungo giudizio, le caratteristiche dell'evento sporadico cui ha fatto riferimento il Giudice istruttore nel provvedimento cautelare definitivo del 2012, e, comunque, non ne sono state descritte in modo specifico gli eventi lesivi provocati e non è stato neanche allegato che è stato superato (anche solo alcune volte) il limite della tollerabilità previsto dalla normativa in materia.  ### principale va dunque respinto.
Va respinto anche l'appello incidentale proposto dall'appellata ### s.r.l. nei confronti dell'appellante relativamente alle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo non essendo stato costui parte del cennato giudizio svoltosi tra il codominio di via della ### 23 e la ### s.r.l.. Va accolto, invece, nei confronti del condominio perché le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. vanno poste a carico della parte richiedente (nella specie il condominio), e sono prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (nel caso del resistente concernono soltanto le spese del procuratore per la difesa tecnica), essendo stato l'accertamento tecnico acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. tra le tante: Cass. ord. n. 29850 del 27.10.2023; Cass. ord. n. 9735 del 26.5.2020; Cass, n. 14268 del 8.6.2017). 
Considerato che in primo grado le spese di lite sono state compensate in ragione di 1/3 con condanna delle controparti alla refusione alla ### s.r.l. dei restanti 2/3, ripartizione non oggetto di specifico motivo di appello, si deve condannare il condominio (unica controparte di quel giudizio) a rifondere alla ### s.r.l. anche i 2/3 delle spese sostenute per il difensore nel procedimento di a.t.p., che si liquidano, in base alle tabelle vigenti all'epoca, in complessivi € 1.900,00 (la quota), comprensivi di diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e ca.p come per legge. 
Avuto riguardo alla circostanza che la domanda di ### è stata rigettata soltanto in ragione del contenuto della transazione del 2005 pur nell'evidente lesione del decoro architettonico delle pareti dell'edificio condominiale e della violazione della normativa regolante l'uso della cosa comune da parte dei singoli condomini si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio di appello tra le parti costituite. 
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese del giudizio di appello nel rapporto processuale tra l'appellante ### e gli appellati contumaci e nel rapporto processuale tra l'appellante incidentale ### s.r.l. e le parti appellate contumaci considerata la condotta processuale del condominio e la minima incidenza sull'economia della lite della vittoria sul rimborso delle spese dell'a.t.p..  P.Q.M.  la Corte di appello di ### definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del ### di via della ### n. 23 in ### sul ### e di ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale proposto da ### nei confronti della sentenza del Tribunale di ### n. 1357/2022; accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ### s.r.l. e per l'effetto condanna il ### di via della ### n. 23 in ### sul ### in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ### s.r.l. anche i 2/3 delle spese sostenute per il difensore nel procedimento di a.t.p., liquidati in complessivi € 1.900,00, comprensivi di diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e ca.p come per legge; dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di appello tra l'appellante ### e l'appellata ### s.r.l.; dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello nel rapporto processuale tra l'appellante ### e gli appellati contumaci e nel rapporto processuale tra l'appellante incidentale ### s.r.l. e le parti appellate contumaci.  ### 23 luglio 2025 ### est.   dott.

causa n. 197/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Baglioni

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22496 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.228 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3707 utenti online