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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1300/2024 del 08-11-2024

... transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3). Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3047/2012 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3047/2012 R.G., vertente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### (C.F. MRR #####) ed elettivamente domiciliat ###in virtù di procura in atti ### e ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso l'### del ### di ### in ### via degli ### n. 1, giusta procura in atti CONVENUTO ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo in #### via ### n. 1, giusta procura in atti #### (P.I. ###), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura in atti #### (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### di #### via delle ### n. 11, giusta procura in atti #### A ##### -### (PI.###,) ##### S.P.A. (già ### S.p.a), (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### piazza ### n. 12, giusta procura in atti ### PERSICO geom. ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### n. 30, giusta procura in atti #### s.p.a. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### via ### n. 11.   ### * * * 
OGGETTO: #### 2051-2043 Conclusioni: ### da rispettive note scritte.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### e ### rappresentati e difesi come in atti, convenivano il ### di ### in persona del ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto ### di ### in persona del ### pro tempore, nella sua qualità di ente proprietario e custode del ### del ### per tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### in conseguenza del sinistro del 31.01.10; b) in subordine, accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del ### di ### in persona del ### pro tempore, per tutti i danni subiti e subendi dagli stessi in conseguenza del sinistro del 31.01.10; c) conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### e, segnatamente: a) a favore del signor ### il danno patrimoniale per l'importo pari ad € 1.679,20; b) a favore della signora ### il danno patrimoniale e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale ed il danno estetico, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di € 158.067,66 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. ### inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e spese generali al 12,50% “.: Con comparsa di costituzione e risposta a data 29.11.2012, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto ### di ### concludendo come segue: “In via preliminare a) ### il presente procedimento improcedibile per i1 mancato esperimento del tentativo di conciliazione; b) ### spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare il comparente ### di ### a chiamare in causa, per essere rilevata indenne da tutte le domande proposte dagli attori, nella denegata ipotesi in cui queste trovassero accoglimento: ⁃ ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###### 45- 10128 Bologna; ⁃ la ### di ### in persona legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### 1456125 ### ⁃ il ### urbanizzazione ### con sede ###presso la sede della ### industriale pisana in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) disporre l'estromissione del ### di ### dal presente giudizio ex articolo 108 codice di procedura civile. c) in ogni caso accettare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del ### di ### Nel merito a) in via principale di merito: ⁃ respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto; ⁃ condannare parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al pagamento a favore del ### di ### di una somma da liquidarsi in via equitativa; b) in via subordinata: ### il terzo chiamato ### s.p.a. a manlevare il convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; condannare la ### di ### quale ente proprietario della strada; - condannare il ### urbanizzazione nuovo ### quale soggetto realizzatore e responsabile delle opere di urbanizzazione; Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 140/2012.   ###.I. in data ### autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal ### convenuto.   ### di ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data ###, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa , in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### di ### e disporne l'estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute; in tesi rigettare la domanda svolta nei confronti della ### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, riconoscere un concorso di colpa della conducente per i motivi esposti in narrativa e ridurre l'importo in favore degli attori nella misura che emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità del ### di ### e/o del ### di urbanizzazione nuovo ### , dichiarare gli stessi in persona del ### /legale rappresentante pro tempore, tenuti a rilevare indenne la ### di ### da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda attrice e condannarli al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere agli attori medesimi” ### s.p.a. si costituiva, a sua volta, in giudizio con comparsa depositata in data ### chiedendo, in via preliminare nel merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dalla polizza di assicurazione e rigettarsi, pertanto, la domanda di manleva proposta dal ### di ### in ipotesi subordinata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del ### di ### in favore del proprietario della strada ove si era verificato il sinistro, ovvero la ### di ### e/o del soggetto responsabile del cantiere, ### di ### nuovo ### e comunque accertarsi l'assenza di ogni responsabilità in capo al ### di ### per i fatti oggetto di vertenza.   In data ### si costituiva in giudizio il ### il quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del terzo ### capogruppo mandataria con rappresentanza dell'### e il geom.  ### al fine di essere da questi garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna; chiedeva, altresì, nel merito, in via principale respingersi tutte le domande proposte contro esso ### in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale della domanda attorea, condannarsi -nei limiti delle rispettive quote di responsabilità eventualmente accertate e determinate dal giudicela ### la ### in proprio e/o come capogruppo mandataria dell'### che aveva realizzato i lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data ###, e il geom. ### coordinatore della sicurezza nominato dal ### a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio.   ###.I. con decreto in data ### autorizzava la chiamata in causa di terzo invocata dal ### di #### s.c. a r.l., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale in rito, disporsi la chiamata in causa di ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.   ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima).  ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla produzione dei danni per cui era processo e giusta il disposto dell'art. 1227 c.c., le pretese attoree venissero proporzionalmente ridotte e diminuite in forza del riconosciuto concorso di responsabilità della ### nella causazione del sinistro. Chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi di condanna a carico di ### l'entità della condanna in manleva di essa ### assicuratrice quale richiesta dall'assicurata fosse limitata al massimale assicurato e che l'importo della franchigia in atti esposto fosse comunque posto a carico della sola ### la #### s.p.a., chiamata in causa dal geom. ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree avanzate contro il geom. ### poiché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, chiedeva dichiararsi che la fattispecie esulava, quanto ai danni corporali, dalla garanzia assicurativa prestata dalla ### con conseguente reiezione della domanda di manleva proposta dall'assicurato. Per i danni patrimoniale chiedeva dichiararsi che la garanzia era prestata con i massimali indicati in polizza.   Con ordinanza del 18.01.2016, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il G.I.  ammetteva tutte le prove orali dedotte, che venivano espletate rispettivamente alle udienze del 8.03.2016, del 8.06.2019, del 12.09.2016 e del 21.11.2016, riservando all'esito ogni decisione merito alle ulteriori istanze istruttorie.; Al termine dell'istruttoria orale, ###.I., con ordinanza del 1.12.2016, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.   Successivamente al deposito da parte dei difensori delle parti, delle rispettive comparse conclusionali, con ordinanza del data 2.08.2018, il Giudice, “ritenuta la necessità di riportare la causa sul ruolo al fine di espletare la consulenza tecnica cinematica”, nominava il C.T.U. il quale, in data ###, provvedeva al deposito della relazione definitiva.   Veniva, altresì, successivamente disposta, dal giudice, CTU medico-legale sulla persona della danneggiata.   Peraltro con decreto in data ### il giudice dichiarava l'interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della ### s.c. a r.l. quale dichiarato con sentenza del Tribunale di ### emessa in data ###.   Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, all'udienza del 4.02.2021 la Curatela del ### eccepiva l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la competenza funzionale del foro fallimentare.   Il giudice, con ordinanza del 25.10.2022 emessa a sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.12.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del #### e confermava la nomina della C.T.U. medico.   Alla successiva udienza del 7.12.2022 il nominato ausiliario accettava l'incarico e il giudice dichiarava, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei confronti della ### (quale terza chiamata dalla ###.   In data ### il CTU incaricato depositava il proprio elaborato.   Completata, quindi, l'istruttoria, il procedimento veniva aggiornato all'udienza del 21.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale questo giudice -cui il presente procedimento era stato, medio tempore, riassegnatotratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  .### attrice a fondamento delle proprie richieste, assume in fatto quanto segue: In data ###, alle ore 3.00 circa, in ### località #### stava percorrendo il viale del ### alla guida del ciclomotore “Aprilia” targato ### di proprietà del padre ### diretta da ### verso ### Sulla carreggiata, costituita da due corsie di marcia, e, precisamente, nella corsia #### si trovava ubicato un cantiere delimitato da rete metallica, il quale occupava gran parte della corsia stessa; segnatamente, i veicoli provenienti da ### erano costretti dapprima a deviare bruscamente verso destra e, successivamente, a procedere lungo lo spazio rettilineo della carreggiata destinato alla sosta delle autovetture, immediatamente adiacente alla corsia di marcia ### dopodichè, al termine della recinzione, i veicoli sarebbero dovuti “rientrare” dalla fascia destinata alla sosta verso sinistra, sulla corsia regolare di marcia #### l'assunto attoreo, la deviazione al termine del cantiere, che avrebbe dovuto obbligare il rientro dei veicoli, non sarebbe stata segnalata in conformità alla normativa vigente (doc. 1); Inoltre, parte attrice afferma che in prossimità dell'area del citato cantiere si trovavano: un lampione non funzionante (pag. 10, foto n. 6, doc. 1), con conseguente situazione di grave pericolo per la sicurezza dei veicoli; un cartello, che avrebbe dovuto segnalare la presenza di un dosso (costituito dall'attraversamento pedonale rialzato), occultato da altro cartello e, comunque, completamente ruotato rispetto al senso di marcia (doc. 1, pag. 14, foto n. 15) e, conseguentemente, non visibile; un dosso che, a prescindere dalla mancata segnalazione di cui sopra, non si sarebbe dovuto trovare sulla carreggiata ai sensi dell'art. 179, comma 5, del ### di ### del ### della ### non essendo il viale del ### una strada residenziale ed essendo lo stesso, peraltro, oggetto di transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3).   Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM omolaterale” con prognosi riservata (doc. 4), talché ne era stato disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio (docc. 4-5).   Il chirurgo maxillo facciale interpellato ebbe a constatare “(…) ampia ferita lacero contusa al volto con frattura mandibolare comminuta (…)” (doc. 5).   In pari data si era reso, altresì, indispensabile praticare la tracheotomia, cui aveva fatto seguito l'ingresso della ### nella sala operatoria per l'intervento di riduzione della frattura mandibolare (doc. 5), e solo in data ### erano stati rimossi i punti di sutura e, successivamente, anche la cannula tracheale, con conseguente dimissione della paziente in data ### (doc. 6).   In data ###, tuttavia, l'attrice era stata nuovamente ricoverata, in regime di ### per la rimozione del rigido blocco intermascellare (doc. 7).   Erano seguite numerose sedute di terapia iperbarica e di terapia chirurgica ambulatoriale per medicazioni quotidiane.   Successivamente, dal 18 al 27.10. 2010, la ### era stata nuovamente ricoverata presso la U.O. di ###-Facciale per imperfetta consolidazione dell'iniziale focolaio di frattura, con conseguente revisione chirurgica (doc. 8).   In data ###, a distanza di un anno dal sinistro, veniva riscontrata “osteomielite mandibolare su osteosintesi per frattura traumatica”, ulteriore complicanza che era risultata clinicamente risolta soltanto in data ### (doc. 9-10).   Dal 13.12.2011 al 17.12.2011 la giovane era stata nuovamente ricoverata presso l'### di ### per essere sottoposta a un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in precedenza e di nuovo innesto con osso di banca, a causa di una ulcerazione sul versante linguale in corrispondenza dell'innesto autologo (doc. 11).   Dopo vari controlli ambulatoriali (doc. 12), in data ### la ### aveva consultato il dott. ### specialista in odontostomatologia, il quale aveva prospettato un programma terapeutico di riabilitazione dell'organo masticatorio mediante l'inserimento di tre impianti osteointegrati a sostegno di una protesi fissa, da realizzarsi nell'arco temporale di un anno, indicando in € 6.800,00 la spesa da sostenere (doc. 13). Si era inoltre accertato che in futuro si sarebbe reso necessario, quantomeno, procedere a quattro rinnovi delle tre corone in zirconio, per un costo quantificabile in € 4.400,00, come da relazione peritale del dott. ### (doc. 14).   A seguito dell'incidente, inoltre, erano residuate evidenti cicatrici deturpanti-retraenti sul volto e in corrispondenza del giugulo della ### come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata alla perizia sopra citata; A ciò parte attrice aggiunge che, sempre a causa dell'infortunio, la ### che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, avrebbe sviluppato una sintomatologia psichica, inquadrata come facente parte di una sindrome distimica a carattere depressivo minore, dovuta alla consapevolezza di una modificazione di sé stessa in termini patologici e incidente sulle sue capacità di adattamento sociale.   ### risultante dalla perizia medico-legale del Dott. ### le lesioni subite dalla ### in conseguenza del sinistro avevano luogo a un primo periodo di inabilità temporanea di giorni 180, di cui 30 giorni a totale, 30 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti 90 giorni a parziale al 25%, nonché a un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 150, di cui 20 giorni a totale, 20 giorni a parziale al 75%, 50 giorni a parziale al 50% e i restanti 60 giorni a parziale al 25%; laddove al termine di tale periodo erano residuati postumi permanenti, i quali avevano inciso sull'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 23%.   I danni subiti da ### ammonterebbero, quindi, a complessivi € 158.067,66, di cui € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14).   I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte.   Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del C.d.S., artt. 30-43 e successivi del ### del C.d.S. - D.P.R. 495/92); b) violazione del ### della ### e della normativa vigente in materia, in merito sia alla presenza dell'attraversamento pedonale rialzato che alla sua mancata e/o corretta segnalazione; c) collocazione del cassonetto immediatamente dopo la deviazione della sede viaria lungo l'asse rettilineo che stava legittimamente percorrendo la ### d) mancata manutenzione della illuminazione della strada; I ### evidenziano, infine, che con missiva del 01.04.2010, avevano inoltrato, invano, richiesta di risarcimento danni al ### di ### (doc. 16), il quale si era limitato ad asserire la proprietà, in capo alla ### s.p.a. dei cassonetti presenti in loco (doc. 17): sì che essi si sono visti costretti ad agire in via giudiziale MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che l'azione introdotta dagli odierni istanti deve ritenersi procedibile a prescindere dal previo esperimento della mediazione, nella specie non vertendosi in materia di risarcimento danni da circolazione stradale bensì di risarcimento danni da cose in custodia, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (fatte salve, ovviamente, l'individuazione del soggetto cui nel caso concreto competeva la custodia della cosa e la prova dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso).   Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità di cui al succitato art. 2051 c.c., che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ###. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11152 del 2023) che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima).   Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subitopuò pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto; b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.   Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria può affermarsi, con certezza, che parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.   E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità risulta sia dalle risultanze del rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla ### di Stato di ### sia dagli accertamenti svolti dal nominato ### incaricato di redigere consulenza sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro.   In particolare, nel suddetto rapporto si legge che “(…) ### ore 03.00 circa la sig.na ### circolava sul viale del ### a bordo del suo scooter ### targato ### sulla direttrice di marcia ### - ### Giunta nei pressi del civico 349 la ### urtava violentemente contro un cassonetto della nettezza urbana posto sulla sua destra, posizionato regolarmente, insieme ad altri tre cassonetti, in uno stallo a strisce gialle. ### appena descritto, faceva sì che lo scooter si girasse su se stesso, posizionandosi in maniera semiobliqua rispetto all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso ### adagiato in posizione post urto, sul fianco sinistro. Nell'area interessata, che si presenta rettilinea e sufficiente illuminata, rilevata leggera traccia di frenata, oltre a varie macchie di sangue (…) ### precisare che il cassonetto urtato, risulta avere una introflessione nella parte laterale sinistra. (…)”.   Quanto, inoltre, alla relazione del ### dalla stessa, depositata il ### e redatta tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente procedimento, emerge chiaramente la riconducibilità dell'accaduto a quello che era lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, segnatamente, la spiccata idoneità di tale stato a cagionare l'evento di cui trattasi, sì da assurgere a causa precipua dello stesso. 
Infatti l'ausiliario rileva, in primis, come dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente non sia emerso che circa 90 metri prima del punto in cui è avvenuto l'impatto tra lo scooter ed il cassonetto :“era presente un cantiere stradale che riduceva e deviava la circolazione nella parte destra della carreggiata, sempre per la direzione tenuta dal ciclomotore”; che prima dei cassonetti vi era :“un punto luce con la plafoniera distaccata” (figura 2 della ###; che la plafoniera di cui alla figura 1 era staccata e, quindi, “La mancanza di una plafoniera determina una illuminazione non uniforme creando, per chi si muove in velocità, una situazione di chiaro-scuro sicuramente non favorevole alla chiarezza del tratto di strada che si sta percorrendo”; che: “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; che “la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che: “I cassonetti erano posti sulla direttrice che si era generata dalla deviazione di corsia dovuta alla presenza di un cantiere stradale, posto nella opposta corsia di marcia, e il cui termine era a una distanza di circa 85 metri dai ridetti cassonetti” (figura 9 della ###; che “i cassonetti debbono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi”; che erano presenti sul piano viabile dei delineatori catarifrangenti che “non furono rimossi o oscurati in ragione della presenza del cantiere. Questi delineatori, illuminati dai fari degli altri veicoli in transito, creavano un corridoio luminoso dritto chiaramente in contrasto con la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deviava verso sinistra, e quindi ingannevoli per l'utente della strada” (foto 11 e 12); che “i prismi riflettenti andavano assolutamente coperti per non trarre in errore gli utenti della strada. ### non erano presenti in uscita dal cantiere, le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi, come prevede la norma”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto”; che, in merito alla componente umana del tempo di reazione, “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.   Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi provata l'esistenza, in capo al ### di ### di un potere di vigilanza e custodia sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e che era interessato dal cantiere ivi presente.   Deve infatti notarsi, al riguardo, come, nonostante il tratto stradale in questione fosse di proprietà della ### per ciò chiamata in causa dal ### convenuto, dall'istruttoria sia emerso che con nulla osta del 1.09.2008, prot. 188055/8.2.4, #### (cfr doc. 3 della ### di ### la ### ebbe ad assentire i lavori per le percorrenze sotterranee dal 4+350 al km 7+400 oltre ad alcuni attraversamenti, incaricando quale concessionario il ### Nell'allegato disciplinare veniva, in particolare, stabilito che (art. 3) “### concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste dai regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni”, “durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del ### della ### e le altre disposizioni particolari”; laddove al successivo art. 4 si prevedeva, inoltre, che “Il concessionario terrà l'### concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita.   Con ulteriore nulla osta del 1.09.2009 prot. n. 188055/8.2.4, pratica #### (cfr doc.  4), poi, la ### di ### acconsentiva alla realizzazione delle opere di cui sopra a condizione che “la eventuale segnalazione della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Infine in data ###, non essendo ancora state completate le opere di cui sopra, veniva sottoscritto verbale di conferma della consegna provvisoria (doc. 11 del ### di ###, nel quale veniva puntualizzato che “sin dall'originario ### del 2008 la responsabilità del tratto di strada oggetto dei lavori ricadeva sul concessionario e tutte le segnalazioni della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Ora, con la sottoscrizione del suddetto verbale il ### di ### confermava la presa in consegna delle aree oggetto di lavori; in particolare, l'#### in rappresentanza del ### dichiarava :“di confermare l'accettazione, senza riserve, del sedime stradale oggetto degli interventi soprarichiamati, confermando l'esonero della ### di ### dalla sorveglianza ai fini della gestione dei lavori, del tratto di viabilità interessato dai lavori, oltre a qualsiasi responsabilità per danni a cose e o persone che potranno avvenire durante il periodo di consegna del tratto stradale interessato”.   A ciò si aggiunga come, in forza della ### precedentemente stipulata in data ### tra il ### di ### ed il ### di ### (docc. 12 e 13 ### di ###, sia stato stabilito che (artt. 6 e segg.) “l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri”.   Detta circostanza risulta ulteriormente corroborata da quanto riferito dalla teste ### dell'ufficio legale della ### s.p.a., la quale all'udienza del 8.03.2016 ha dichiarato che la ### si era occupata della sostituzione del cassonetto danneggiato “su richiesta del Comune”, a seguito del verbale della ### Dimostrate, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e la qualità di custode della cosa medesima in capo al ### convenuto (dal che discende che devono essere disattese le richieste avanzate, dal ### medesimo, nell'atto di chiamata in causa della ### di ### e del ### di ### nonché le istanze avanzate dai chiamati in causa nei confronti dei soggetti da essi a loro volta rispettivamente evocati nel presente giudizio), va osservato che quest'ultimo non ha fornito adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..   Mette conto richiamare, in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle ### con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).   La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … ### quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.   Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenza e che “### responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”.   Orbene, rapportando i principi enunciati dalla tesè richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, dalle indagini eseguite dal ### è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione presentava al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo per i conducenti e che a tale situazione, non riconducibile a fatti non preventivabili, ben avrebbe potuto ovviarsi facendo uso, da parte del ### tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dalla ### e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione dell'incidente.   Sotto tale ultimo profilo è da rilevare come le parti convenute, sin dalla costituzione in giudizio, abbiano incentrato le proprie difese sulla circostanza che la ### è stata sanzionata per violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) del ### della ### Va tuttavia evidenziato come non sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che la pur accertata presenza, nei liquidi biologici della giovane, di alcool e di tracce relative all'assunzione di sostanze stupefacenti abbia realmente inciso sulla capacità di guida della stessa e abbia quindi rivestito un'effettiva rilevanza causale ai fini della verificazione del sinistro (vedasi altresì, in proposito, quanto evidenziato, nella relazione del CTU medico dott.ssa ### in ordine al fatto che “non è semplice definire con certezza il reale livello di compromissione funzionale legato all'alcol nel caso specifico”).   Chè, al contrario, dalle risultanze della richiamata CTU del Dott. ### la condotta di guida della giovane nei frangenti in questione non appare essere stata connotata da profili di abnormità.   Nella sua relazione infatti il C.T.U., ha evidenziato, come si è visto, che “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; “che la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto” e, in merito alla componente umana del tempo di reazione, che “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.  ### la ### indossava regolarmente il casco tipo ### come rilevato nella relazione della dott.ssa ### (pag. 21).   Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### -che deve, di conseguenza, essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attricee venendo alla quantificazione dei danni lamentati dagli odierni istanti, va osservato, iniziando da quelli subiti da ### che il CTU dott.ssa ### -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profiloha riconosciuto un periodo complessivo di inabilità temporanea assoluta di almeno 75 giorni. Il decorso della frattura è stato poi complicato dal fallimento di vari interventi di stabilizzazione e di ricostruzione anche con un periodo in cui si è sviluppato un quadro di osteomielite che si è risolto nell'arco di circa quattro mesi: sì che il CTU ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale e, segnatamente, ulteriori 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Quanto al danno da invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha quantificato in una percentuale complessiva non inferiore al 21%.   Alla luce delle risultanze della relazione del CTU devono inoltre ritenersi sussistenti le condizioni giustificanti il riconoscimento del diritto della ### di ottenere la personalizzazione del punto, diritto il quale è configurabile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ricorrano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevole di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza della peculiarità” (Cass. Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084).   E, invero, è da rilevare, al riguardo, che le suindicate specifiche circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione del punto possono essere individuate nelle seguenti, emergenti appunto dall'elaborato del ### - la ### dopo l'incidente, ha smesso di andare a scuola per due anni (pag. 14) e, pur non essendo stata una sportiva, “dopo il sinistro ha smesso qualsiasi attività anche saltuaria”; - “E' stata dimessa che aveva il viso completamente fasciato; aveva la bocca chiusa con le ferule, non poteva parlare ed aveva molto dolore. Mangiava solo cibi liquidi con la cannuccia attraverso il buco lasciato dai denti”; - la ### dopo 13 anni dal sinistro, lamenta “importanti difficoltà alla masticazione dovute anche all'assenza dei denti” ed “ha difficoltà a camminare in seguito agli interventi per dolore al dito del piede destro dove è stato preso uno degli innesti ossei”, - “la lesione ha interessato il volto di una giovane donna con un prolungato periodo in cui non è stato possibile garantire una ricostruzione esteticamente e funzionalmente idonea fino all'ultimo intervento che è riuscito ad ottenere un buon risultato a distanza di circa 9 anni dal trauma” (pag.  23); - “### a seguito di ciascun intervento, per un periodo variabile, la giovane aveva la bocca immobilizzata, doveva alimentarsi con cibi liquidi attraverso una cannuccia ed aveva importanti difficoltà di linguaggio”; - “..in modo del tutto verosimile, la sig.ra ### ha riferito di essersi sottoposta per circa un anno ad un supporto psicoterapeutico fino a dopo gli interventi condotti a Firenze”; - “…l'utilizzo di osso da vari distretti corporei ha determinato delle limitazioni temporanee anche in distretti diversi da quello traumatizzato”; - “…mancano però tutti gli elementi dentari dell'arcata inferiore destra a partire dall'incisivo laterale”; - “### la lesione del nervo alveolare, anche in caso di terapia implantare, determina un'alterazione della sensibilità, oltre che del labbro inferiore e della cute del mento, anche dei denti dell'arcata inferiore con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla masticazione”.   Sempre in punto di quantificazione del danno alla salute subito dall'attrice va altresì evidenziato che sempre la dott.ssa ### ha puntualizzato, a pag. 25 della sua relazione, che va considerato che “…una idonea terapia implantologica potrebbe emendare in parte l'esito funzionale che potrebbe abbattersi di almeno 2-3 punti percentuali portando la valutazione complessiva intorno al 18-19%. In atti sono presenti due preventivi per spese di natura odontoiatrica di cui il più recente (19/11/19) per complessivi 10.200 €. ### preventivo prevede l'allestimento di 3 impianti dentari su 5 elementi persi e determinerebbe un ulteriore periodo di invalidità temporanea stimabile nella misura di 5 giorni a totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Va però considerato che il preventivo risale ad oltre 3 anni fa e che la situazione, anche in relazione all'ormai prolungato periodo di edentulia (che può favorire il riassorbimento osseo), potrebbe essersi modificata in maniera significativa. Si ritiene pertanto che una stima più realistica dei costi di una riabilitazione implantare dovrebbe passare attraverso una nuova valutazione odontoiatrica”.   Ora, essendo tale prospettazione alternativa di liquidazione del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, sofferto dalla ### quella più confacente al caso concreto, in considerazione del fatto che, trattandosi di una giovane donna, è del tutto plausibile che la stessa si sottoporrà, nel prossimo futuro, a terapia implantologica finalizzata a ottenere un miglioramento della funzionalità del suo apparato masticatorio, si ritiene di addivenire a una quantificazione definitiva del danno alla salute subito dalla giovane, quanto a quello da invalidità permanente nella percentuale del 19% e, quanto a quello da inabilità temporanea, in gg. 95 (75+5+5+5+5) di i. t. assoluta, in gg. 80 (40+ 10+10+10+10) di i.t. parziale al 75%, in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 50% e in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 25%: ciò tenendo conto del numero di interventi (4) cui l'attrice dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita, considerato che un impianto dentale correttamente manutenuto ha una durata stimabile di 10-15 anni.   Ne discende che la somma che il ### di ### deve essere condannato a corrispondere, alla ### medesima, per la causale in argomento, ottenuta utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al corrente anno 2024, è pari a € 126,438,80, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva e della personalizzazione del punto nella misura -che stimasi congruadel 20%.   Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di ### 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino al saldo effettivo e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.   A detto importo dovrà essere aggiunto quello di complessivi € 40.800,00 (cioè € 10.200,00 moltiplicati per 4, cioè per il numero di interventi di implantologia dentale cui l'attrice, come si è detto, dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita), rappresentanti l'esborso che si renderà necessario per la succitata terapia implantologica (è appena il caso di notare che, pur avendo il CTU prospettato la possibilità di un maggior costo di detti interventi, rispetto a quello risultante dai preventivi in atti, in conseguenza del possibile riassorbimento osseo causato dall'ormai prolungato periodo di edentulia, la quantificazione della somma dovuta per la causale in argomento deve essere effettuata, in difetto di preventivi aggiornati, sulla base di quelli -presumibilmente più contenuti quanto all'ammontare dell'esborso da sostenerepresi in esame dall'ausiliario).   ### sulla somma testè liquidata dovranno essere conteggiati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 (data dell'ultimo dei preventivi anzidetti) fino al saldo effettivo.   All'odierna istante è inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, indicate in dettaglio alle pagg. 25 e 26 della relazione della dott.ssa ### che le ha ritenute congrue, e ammontanti a complessivi € 2.925,67, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo.   A tali importi deve aggiungersi quello di € 1.210,00 dovuto al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore della ### prima dell'instaurazione del presente giudizio, da maggiorarsi, anche in questo caso, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo.   Per quanto invece concerne la richiesta risarcitoria avanzata da ### proprietario del ciclomotore sinistrato, deve essere allo stesso riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la somma di € 979,20, risultante dal progetto di notula del 21.03.2011 (doc. 1) dello studio tecnico ### che ha redatto la relazione tecnica di parte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, nonché dell'importo di € 700,00, corrispondente al valore -che stimasi congruodel mezzo guidato da ### andato completamente distrutto nel sinistro e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal dì dell'evento fino al saldo effettivo.   In conseguenza della condanna del ### di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori, la ### s.p.a. deve essere dichiarata tenuta, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con il ### medesimo, a tenere indenne quest'ultimo -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica dello stesso, dalle statuizioni che si vengono ad emettere.   Deve, a questo proposito, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di ###ni chiamata in manleva dal ### di ### atteso che è principio pacifico quello per il quale “### l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nella specie lesioni personali colpose, reato prescrivibile in sei anni: n.d.r.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato [art. 2947 terzo comma, prima parte, c.c.] perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione civile #### sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008).   Parimenti da disattendere è, altresì, l'eccezione della suindicata ### assicuratrice incentrata sulla mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, non avendo la ###ni s.p.a., su cui gravava il relativo onere probatorio (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 19071 del 11.7.2024), fornito adeguata dimostrazione né del fatto che la ritardata denuncia del sinistro sia imputabile a un intento fraudolento dell'assicurato o, nel caso in cui si consideri il comportamento di quest'ultimo di natura colposa, che dal comportamento dell'assicurato medesimo sia derivato, ad esso assicuratore, un effettivo pregiudizio.   Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, faranno integralmente carico al ### di ### nei rapporti tra quest'ultimo e gli attori e alla ###ni s.p.a. nei rapporti tra quest'ultima e il ### medesimo; laddove la peculiarità della vicenda esaminata e la complessità della stessa ne giustificano l'integrale compensazione nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dallo stesso chiamati in causa, dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio.   Quanto al compenso spettante al nominato ### come in atti già liquidato, lo stesso farà interamente carico, in via definitiva, al ### soccombente.   ### deve, di contro, statuirsi circa il compenso dell'altro CTU dott.ssa ### non avendo quest'ultima presentato alcuna istanza di liquidazione dello stesso.   La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede 1) dichiara il ### di ### in persona del ### pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dell'evento dannoso occorso, a ### il ###; 2) condanna, per l'effetto, lo stesso ### di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a ### a) € 126.438,80, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento; b) € 40.800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle somme che l'attrice dovrà sborsare per sottoporsi agli interventi di implantologia dentale meglio precisati in motivazione; c) € 2.925,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza del sinistro; d) € 1.210,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore dell'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio; A ### e) € 927,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso - o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, allo studio tecnico ### per la redazione della relazione tecnica di parte; f) € 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla distruzione, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, da ### 3) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 910,05 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico dello stesso ### di ### l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U. ### come in atti già liquidato; 5) dichiara la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a tenere indenne il ### di ### -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica del ### medesimo, dalle statuizioni che precedono; 6) condanna la stessa ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere al ### di ### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 7) dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio; 8) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..  ### 8.11.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 3047/2012


causa n. 3047/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Laghezza

M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2322/2025 del 19-12-2025

... ad € 4,13 e poi ad € 5,16) e la indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 (pari ad € 40,00 lordo mensili); che, nonostante ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 la ordinaria corresponsione di tali emolumenti, essi non erano stati tuttavia inclusi dalla ### nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dedotta la nullità delle clausole contrattuali che escludono il computo di tali emolumenti dalla retribuzione delle giornate di ferie - nonostante la stretta inerenza degli stessi alla qualifica professionalerassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2025 R.G. sez. lavoro, vertente TRA ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ### rappresentati e difesi dagli avv. ti ### e ### Ricorrente E ####'ARAGONA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### Resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, le parti ricorrenti ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendenti della ### convenuta con mansioni di infermiere professionale (#### socio sanitario (### E ### di ### presso diverse unità operative del P.O. di Salerno, deducevano di avere regolarmente percepito nel corso del rapporto di lavoro la indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022 pari ad € 4,49 e successivamente ad € 2,07, la indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022 (pari ad € 4,13 e poi ad € 5,16) e la indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 (pari ad € 40,00 lordo mensili); che, nonostante ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 la ordinaria corresponsione di tali emolumenti, essi non erano stati tuttavia inclusi dalla ### nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. 
Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dedotta la nullità delle clausole contrattuali che escludono il computo di tali emolumenti dalla retribuzione delle giornate di ferie - nonostante la stretta inerenza degli stessi alla qualifica professionalerassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.05.2019 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 1.085,00; ### € 475,00; ### € 1.085,00; ### € 495,00; ### € 904,00; ### € 475,00; ### € 689,00; ### € 1.275,00; ### € 835,00; ### € 167,00; ### € 217,00; ### € 279,00; ### € 98,00; ### € 763,00; ### € 1.060,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la ### convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 trattazione scritta disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025. 
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti più recenti di questa sezione lavoro le cui motivazioni vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c.. 
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. 
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". 
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".  ###. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". 
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di ### sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE ### 20.1.2009, n. 350). 
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza ### 15.09.2011, C-155/10, ### c. BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. 
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., punto 50; #### e a., cit., punto 58). 
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, ###. 
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. 
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'### osta a che gli ### membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'### e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza ### cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. 
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è ### 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). 
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni. 
Rilevante in tale pronuncia anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. 
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.  sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “###”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. 
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683). 
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di ### 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. 
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti: 1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la ### nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da ### 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore); 3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in ### 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore). 
Orbene, nel caso di specie, sussistono i predetti requisiti. 
Infatti, le voci retributive richieste dalle parti ricorrenti sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dai dipendenti compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni, sono percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale e, infine, -adeguandosi sotto tale profilo alle indicazioni in precisi termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione giornaliera nei giorni di ferie provenienti dal giudice di nomofilachia ( n. 17495/2025 del 29.6.2025)- sono di importo sufficientemente consistente. 
Segnatamente su quest'ultimo punto deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. 
Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei ### (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. 
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. 
Né può avere rilievo dirimente il fatto che le lavoratrici ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. 
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della ### 13.1.2022, causa C-514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, V.  kasatsionen sad na ### e I.B. ### C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). 
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".  "Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 
La stessa Corte di Giustizia ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H. , del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 contemplati rispettivamente della nostra ### e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata. 
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. 
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). 
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale. 
È opportuno poi calare il confronto nel brevissimo periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva e anche perché il periodo di ferie annuali è dato da giorni. 
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria giornaliera, considerando soltanto gli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie risulta per le parti ricorrenti una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari quantomeno al 15% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (tenuto conto dell'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Orbene, alla luce della recentissima sentenza della Suprema Corte (sentenza 17495/2025 del 29.6.2025) secondo cui già col solo 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie si realizza il vietato effetto dissuasivo per il lavoratore, ne deriva che a fortiori, nel caso di specie, a fronte, lo si ripete, d'una percentuale del 15%, può ritenersi presente un effetto dissuasivo per i ricorrenti a non usufruire dei giorni di ferie (sempre, lo si ripete, a livello anche soltanto potenziale e a prescindere dall'effettivo godimento delle stesse). Si osserva altresì che la citata sentenza della Corte di Cassazione aveva riguardo proprio ad una delle tre indennità dedotte in ricorso, ovvero l'indennità giornaliera di € 4,49 ex art. 86 c.3 del ### 2016-2018. 
Le considerazioni finora svolte conducono a ritenere che le indennità di cui si discorre debbano rientrare nel computo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. 
Ne consegue, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di comparto nella parte in cui escludono le indennità in questione dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, delle indennità oggetto di causa, e la condanna della convenuta alla corresponsione, per i suddetti titoli, delle conseguenti differenze retributive maturate dai ricorrenti per i periodi indicati in ricorso. 
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene di poter utilizzare i conteggi formulati dalla difesa dei ricorrenti che appaiono corretti in quanto con essi si fa riferimento agli importi contrattualmente dovuti per le indennità di cui si discorre rapportati ai giorni di ferie fruiti così come emergenti dal “cartellino delle presenze” (con proporzionale riduzione del monte giorni di ferie annuale, pari a 28 giorni, nei casi in cui il rapporto di lavoro non ha coperto l'intero anno solare). 
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento, per le causali di cui sopra e per i periodi indicati in ricorso, delle seguenti somme: ### € 1.085,00; ### € 475,00; ### € 1.085,00; ### € 495,00; ### € 904,00; ### € 475,00; ### € 689,00; ### € 1.275,00; ### € 835,00; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ### € 167,00; ### € 217,00; ### € 279,00; ### € 98,00; ### € 763,00; ### € 1.060,00. Oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. 
Il ricorso va pertanto accolto. 
Il contrasto della giurisprudenza di merito in materia, l'intervento soltanto nel corso del giudizio di indicazioni precise da parte del giudice di nomofilachia in termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione ricevuta nei giorni di ferie -per valutare in concreto se ci sia o meno un potenziale effetto dissuasivoe infine la serialità della lite giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante parte vengono poste a carico della ### convenuta secondo la regola della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### e ### D'### per le causali di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti somme: ### € 1.085,00; ### € 475,00; ### € 1.085,00; ### € 495,00; ### € 904,00; ### € 475,00; ### € 689,00; ### € 1.275,00; ### € 835,00; ### € 167,00; ### € 217,00; ### € 279,00; ### € 98,00; ### € 763,00; ### € 1.060,00, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; 2. compensa per metà tra le parti le spese di lite e pone a carico della ### e ### D'### la residua metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 943,00 oltre rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e ### con attribuzione ai procuratori antistatari.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Salerno, 17.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025

causa n. 1784/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Francesca D'Antonio

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2321/2025 del 19-12-2025

... ad € 4,13 e poi ad € 5,16) e la indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 (pari ad € 40,00 al lordo mensili); che, nonostante la ordinaria corresponsione di tali emolumenti, essi non erano stati tuttavia inclusi dalla ### nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. Richiamata la nozione eurounitaria delle ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dedotta la illegittimità della esclusione del computo di tali emolumenti dalla retribuzione delle giornate di ferie -nonostante la stretta inerenza degli stessi alla qualifica professionalerassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, #### del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1921/2025 R.G. sez. lavoro, vertente ### rappresentati e difesi dagli avv. ti ### e ### Ricorrente E Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ####'ARAGONA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di essere dipendenti della ### convenuta con i vari inquadramenti professionali analiticamente specificati corrispondenti alle precedenti categorie B e D del ### deducevano di avere regolarmente percepito nel corso del rapporto di lavoro la indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, #### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022 pari ad € 4,49 e successivamente ad € 2,07, la indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022 (pari ad € 4,13 e poi ad € 5,16) e la indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 (pari ad € 40,00 al lordo mensili); che, nonostante la ordinaria corresponsione di tali emolumenti, essi non erano stati tuttavia inclusi dalla ### nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. 
Richiamata la nozione eurounitaria delle ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dedotta la illegittimità della esclusione del computo di tali emolumenti dalla retribuzione delle giornate di ferie -nonostante la stretta inerenza degli stessi alla qualifica professionalerassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art.  86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso, per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ciascun giorno di ferie già maturato ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### “### S.  ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la ### si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo “che l'emolumento per cui è causa non è collegato alle mansioni svolte”. 
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025. 
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti più recenti di questa sezione lavoro le cui motivazioni vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c.. 
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi in materia. 
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". 
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".  ###. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". 
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di ### sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE ### 20.1.2009, n. 350). 
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza ### 15.09.2011, C-155/10, ### c. BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali. 
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. 
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., punto 50; #### e a., cit., punto 58). 
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, ###. 
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. 
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. 
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'### osta a che gli ### membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'### e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza ### cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è ### 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). 
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni. 
Rilevante in tale pronuncia anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. 
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.  sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “###”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. 
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683). 
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di ### 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. 
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti: 1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la ### nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da ### 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore); 3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in ### 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore). 
Orbene, nel caso di specie, sussistono i predetti requisiti. 
Infatti, le voci retributive richieste dalle parti ricorrenti sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni da essi svolte -compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni-, sono percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale (come si evince dalle buste paga) e, infine, -adeguandosi sotto tale profilo alle indicazioni in precisi termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione giornaliera nei giorni di ferie provenienti dal giudice di nomofilachia (Cass. n. 17495/2025 del 29.6.2025)- sono di importo sufficientemente consistente. 
Segnatamente su quest'ultimo punto deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. 
Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei ### (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. 
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. 
Né può avere rilievo dirimente il fatto che le parti ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. 
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della ### 13.1.2022, causa C-514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, V.  kasatsionen sad na ### e I.B. ### C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). 
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".  "Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 
La stessa Corte di Giustizia ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H. , del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi contemplati rispettivamente della nostra ### e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata. 
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettanti perché l'ammontare della retribuzione corrisposta durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. 
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). 
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale. 
È opportuno poi calare il confronto nel brevissimo periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva e anche perché il periodo di ferie annuali è dato da giorni. 
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria giornaliera, considerando soltanto gli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie risulta per le parti ricorrenti una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari, ma in realtà anche superiore, quantomeno al 15% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (tenuto conto dell'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso). 
Orbene, alla luce della recente sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 17495/2025 del 29.6.2025) secondo cui già col solo 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie si realizza il vietato effetto dissuasivo per il lavoratore, ne deriva che a fortiori, nel caso di specie può ritenersi presente un effetto dissuasivo per i ricorrenti a non usufruire dei giorni di ferie (sempre, si ribadisce, a livello anche soltanto potenziale e a prescindere dall'effettivo godimento delle stesse). Si osserva altresì che la citata sentenza della Corte di Cassazione aveva riguardo proprio ad una delle tre indennità dedotte in ricorso, ovvero l'indennità giornaliera di € 4,49 ex art. 86 c.3 del ### 2016- 2018. 
Le considerazioni finora svolte conducono a ritenere che le indennità di cui si discorre debbano rientrare nel computo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. 
Ne consegue, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di comparto nella parte in cui escludono le indennità in questione dal calcolo della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione spettante per i periodi di ferie, l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, delle indennità oggetto di causa, e la condanna della convenuta alla corresponsione, per i suddetti titoli, delle conseguenti differenze retributive maturate dai ricorrenti per i periodi di seguito indicati. 
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene di poter utilizzare i conteggi formulati dalla difesa dei ricorrenti che appaiono corretti in quanto con essi si fa riferimento agli importi contrattualmente dovuti per le indennità di cui si discorre rapportati ai giorni di ferie fruiti così come emergenti dal “cartellino delle presenze” (con proporzionale riduzione del monte giorni di ferie annuale, pari a 28 giorni, nei casi in cui il rapporto di lavoro non ha coperto l'intero anno solare). 
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento, per le causali di cui sopra e per i periodi indicati in ricorso, delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00. Oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. 
Il ricorso va pertanto accolto. 
Il contrasto della giurisprudenza di merito in materia, l'intervento soltanto nel corso del giudizio di indicazioni precise da parte del giudice di nomofilachia in termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione ricevuta nei giorni di ferie -per valutare in concreto se ci sia o meno un potenziale effetto dissuasivo (sentenza Cass. n. 17495/2025 del 29.6.2025)- e infine la serialità della lite giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante parte vengono poste a carico della ### convenuta secondo la regola della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ### e ### D'### per le causali di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti somme: ### € 560,00; ### € 475,00; ### € 1.110,00; ### € 475,00; ### € 475,00; ### € 179,00; ### € 475,00; ### € 101,00, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo; 2. compensa per metà tra le parti le spese di lite e pone a carico della ### e ### D'### la residua metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 470,00 oltre rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e ### con attribuzione ai procuratori antistatari. 
Salerno, 17.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025

causa n. 1921/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Francesca D'Antonio

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1796/2025 del 18-12-2025

... art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 nei giorni di ferie. Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è accolto. La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla Corte di ### nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 ### (leggi tutto)...

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N. 3418 / 2025 Ruolo gen. 
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - #### dott. ### in funzione di Giudice del ### all'odierna udienza ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta #### nato a ### il ###, cod. fisc.  ###; ### nata a ####, l'08.08.1981, cod. fisc. ###; ### nato a ####, il ###, cod. fisc. ###; #### nata a ####, il ###, cod. fisc.  ###, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. ### e dall'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### “### S. ####'ARAGONA”, in persona del ### e legale rappresentante p.t., con sede ###### - 84131 - al ### di ### P.Iva ### - mail pec: ###.   RESISTENTE OGGETTO: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022 nei giorni di ferie. 
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è accolto. 
La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla Corte di ### nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 ### 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art.  86, comma 6 ### 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito del ricorso. 
La tesi è fondata.  ###. 7 della Direttiva n. 88/2003, intitolato «### annuali», stabilisce che: “1.  ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali …”. In particolare, secondo la citata ### il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (### 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60; 15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto 24). 
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia. 
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della ### 88/2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).  “### di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06 punto 60). 
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione delle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### La struttura della retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. ### 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. ### 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v.  sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25). 
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019, n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente. 
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, ### 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6, ### 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali della retribuzione della parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto ### e ### Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo delle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa della retribuzione. 
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.  P. Q. M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo delle ferie anche dell'indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art.  86, commi 3 e 6, ### 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2, ### 2019-2021, condanna l'### convenuta al pagamento delle differenze dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio, determinate in € 1.200,00, oltre #### rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.  ### 18.12.2025 

IL GIUDICE
d. L. (Dott. ### RG n. 3418/2025


causa n. 3418/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mancuso Carlo

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5087/2025 del 17-12-2025

... fisici; - subito dopo, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e gomito sx”; - il sinistro era stato istruito per conto del Comune convenuto dalla ### s.p.a. che, effettuate le verifiche del caso e la relativa visita medica, non accoglieva la richiesta di risarcimento con la motivazione che “dagli accertamenti effettuati emerge che l'evento si è verificato con modalità diverse da come dichiarato in sede di richiesta”; - anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo, non avendovi la suddetta compagnia dato seguito. ### di ### costituitosi, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto l'invito alla stipula della negoziazione assistita, costituente condizione di procedibilità ex D.L. n. 132/2014, era stato inoltrato esclusivamente alla ### s.p.a. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la riconducibilità causale del fatto al bene oggetto di custodia), che nel quantum, o comunque il (leggi tutto)...

testo integrale

###'udienza del 17 dicembre 2025, alle ore 10:24, davanti al giudice dott.ssa ### chiamato il processo iscritto al n. 10053/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. ### per l'attrice, l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per il Comune convenuto e l'avv.  ### per la compagnia terza chiamata. 
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, alle rispettive note conclusive. 
Chiedono che la causa venga decisa. 
IL GIUDICE si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio. 
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10053/2021 del ### degli ### civili contenziosi promossa ###Ó ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in ##### n. 30, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione; ###, C.F. ###, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ####, via ### n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta; #### s.p.a., P.Iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in #### n. 12/18, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in ### di ### del 06.07.2011 n. rep. 28321 e n.racc.8245 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta; ###: responsabilità ex art. 2051 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara improcedibile la domanda proposta da ### contro il Comune di ### con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021; 2) condanna ### al pagamento in favore del Comune di ### e della terza chiamata ### s.p.a. delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € 3.000,00 ciascuno, a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di ### MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di ### in persona del ### pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 2 settembre 2019, per un totale pari a € 17.300,00. 
A tal fine, l'attrice deduceva che: - in tale data, alle ore 18:00 circa, stava percorrendo via ### zona #### e, mentre si accingeva a scendere l'ultimo gradino, non si era accorta che lo stesso si presentava danneggiato e, pertanto, aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e provocandosi dei danni fisici; - subito dopo, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e gomito sx”; - il sinistro era stato istruito per conto del Comune convenuto dalla ### s.p.a. che, effettuate le verifiche del caso e la relativa visita medica, non accoglieva la richiesta di risarcimento con la motivazione che “dagli accertamenti effettuati emerge che l'evento si è verificato con modalità diverse da come dichiarato in sede di richiesta”; - anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo, non avendovi la suddetta compagnia dato seguito.  ### di ### costituitosi, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto l'invito alla stipula della negoziazione assistita, costituente condizione di procedibilità ex D.L. n. 132/2014, era stato inoltrato esclusivamente alla ### s.p.a. 
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la riconducibilità causale del fatto al bene oggetto di custodia), che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato la dovuta attenzione. 
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la ### s.p.a., al fine di essere tenuto indenne in virtù del rapporto assicurativo con la stessa intercorrente all'epoca del fatto.  ### s.p.a., chiamata in giudizio, si costituiva deducendo l'inoperatività della polizza per mancanza di prova del fatto che l'incidente era avvenuto nel territorio del Comune di ### e negando comunque il diritto al rimborso delle spese legali perché il Comune di era costituito con professionisti non designati dalla stessa impresa di assicurazione, in violazione dell'art. 3.13 delle ### di ### Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale, sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la sussistenza del nesso causale fra l'evento e le lesioni riscontrate), che nel quantum, chiedendone il rigetto. 
La causa, quindi, all'udienza odierna del 17 dicembre 2025, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale. 
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dal Comune di ### nella propria comparsa di costituzione e risposta.  ### è fondata. 
Ed invero, è pacifico che la controversia in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. ### del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. 
Ora, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e non rientra né fra le categorie individuate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, che avrebbe escluso - ove espletata - la necessità della negoziazione assistita per i relativi procedimenti, né tra le categorie indicate dall'art. 3, comma 3, del medesimo D.L.  132/2014, che individua specifici procedimenti ai quali la disposizione di cui al comma 1 non si applica per espressa previsione di legge. 
È, altresì, pacifico - poiché documentato per tabulas (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione), oltre che non contestato - che l'invito alla stipula della negoziazione assistita è stato inoltrato dall'attrice esclusivamente alla ### s.p.a. e non anche al Comune di ### unico soggetto contro il quale è stata rivolta la domanda introduttiva del presente giudizio e al quale era stata precedentemente notificata solamente una diffida stragiudiziale (cfr. doc. n. 5 denominato ”lettera apertura sinistro.pdf” allegato alla citazione). 
Tale diffida stragiudiziale, tuttavia, non è sufficiente ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità in esame, essendo necessario a tal fine - sulla base del dato normativo sopra citato - che la parte rivolga all'altra parte, ovverosia al soggetto contro il quale intende intraprendere l'eventuale successivo giudizio (nel caso di specie il Comune di ###, un invito alla stipula di una negoziazione assistita, con le caratteristiche previste dal D.L. n. 132/2014. 
Da ciò consegue, in assenza di una prova in tal senso, la improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art.3 D.L. n. 132/2014. 
Va comunque evidenziato, con riferimento al merito della domanda, che nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi che, ponendosi in evidente contrasto con la versione dei fatti prospettata dall'attrice, non consentirebbero di ritenere soddisfatto l'onere probatorio a carico della stessa. 
Si osserva, in proposito, anzitutto, che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente. 
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.  2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice - secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). 
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. 
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).  ### canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). 
Nel caso di specie, la prova dell'evento dannoso e del nesso causale che la sua verificazione al bene di pertinenza altrui non è stata raggiunta. 
Ed invero, come si è sopra accennato, la dinamica dei fatti prospettata dall'attrice non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, dalla quale sono invece emersi diversi elementi con essa contrastanti.  ### quanto dedotto dall'attrice in atto di citazione, infatti, la caduta che avrebbe provocato l'infortunio si sarebbe verificata giorno 2 settembre 2019, intorno alle ore 18:00 circa, mentre percorreva via ### zona #### e si accingeva a scendere un gradino, e, a seguito della caduta, subito dopo, sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### dove le veniva diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e gomito sx”. 
Depongono, tuttavia, in senso contrario sia il contenuto della chiamata al 118, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata, dalla quale emerge chiaramente che il chiamante ha richiesto l'intervento di un'ambulanza presso la propria abitazione, sia il contenuto della scheda della centrale operativa del 118, che attesta l'intervento del 118, alle ore 18:19 dello stesso giorno di verificazione del sinistro, presso il Comune di ### (in cui risiede l'attrice), all'indirizzo “SP 1”. 
Nel corso del processo, poi, sono stati escussi diversi testimoni, in particolare ### marito dell'attrice, il quale, sentito nel corso dell'udienza del 20.06.2024 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata (1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in ### di ### snc ### e vedevo cadere dalle scale mia moglie ### Monacò”; 2. “vero è che chiamavo prontamente un mio amico che lavora presso la ### 118 SUESS per richiedere un'autombulanza per i soccorsi”; 3. “vero è che i ### intervenivano dopo venti minuti potando mia moglie presso l'ospedale di ### ove giungeva alle 19:00 circa”), ha così dichiarato: “Non confermo il capitolo n. 1 nel senso che mia moglie non è caduta dalle scale della nostra abitazione ma alle 18:00, se non ricordo male, ci trovavamo a casa. Preciso che mia moglie il giorno 02.09.2019, se non ricordo male alle 16:00, è caduta in una scalinata a ### che porta al mare. ### moglie è caduta sul fianco sinistro, l'ho sollevata da terra aiutato da un altro signore presente sul luogo e ce ne siamo andati a casa in quanto mia moglie non è voluta andare al ### Arrivati a casa, mia moglie è svenuta dal dolore ed ho chiamato al telefono personale di un mio amico che lavora al 118. Ho riferito che mia moglie stava male perché era caduta dalle scale e lui stesso si è attivato per chiamare l'ambulanza. Non ricordo se al mio amico ho detto da quali scale era caduta mia moglie. 
A.D.R. Confermo il capitolo n. 3. 
A.D.R. Aggiungo che mia moglie ha messo il piede in un gradino che era rotto ed è caduta, io ho visto il momento in cui la stessa ha messo il piede su quel gradino. Davanti mia moglie c'era qualche persona e la stessa non portava alcun sacchetto credo solo la sua borsa personale. 
A.D.R. Il gradino rotto era alle fine della scalinata che mia moglie stava scendendo. Preciso che mia moglie subito dopo la caduta ha accusato dolore fortissimo al braccio ed al torace. 
A.D.R. Non ricordo se ho rilasciato dichiarazioni ad una assicurazione, ricordo che ho telefonato ad una assicurazione di cui non ricordo chi ha fornito il recapito né ricordo di quale assicurazione si trattava. ### moglie non ha mai avuto altri incidenti prima di questa caduta”. 
La suddetta deposizione, nella parte in cui ricostruisce la dinamica del fatto e gli sviluppi immediatamente successivi allo stesso, contrasta tuttavia insanabilmente sia con la descrizione dei fatti contenuta in citazione, nella quale la caduta viene indicata come avvenuta alle ore 18:00 (ovverosia ben due ore dopo l'orario dichiarato dal teste) e seguita dal trasporto dell'attrice presso il P.S. dell'ospedale civico di ### senza il passaggio intermedio rappresentato dal previo raggiungimento della propria abitazione, sia con le dichiarazioni rese da ### in sede stragiudiziale al perito assicurativo incaricato dalla compagnia terza chiamata, dott.ssa ### riportate nella relazione a firma del perito, che attesta nella sezione “modalità di accadimento”: “riferisce che in data ### ore 17:30 circa a ### scendendo una scalinata in via ### giugno a causa di un gradino rotto che non vedeva a causa della presenza di altre persone che la precedevano perdeva l'equilibrio cadendo a terra sull'emisoma sx, lamentando viva dolorabilità al gomito sx venendo prontamente soccorsa dal marito ivi presente che l'accompagnava in automobile al PS”. 
Le incongruenze sopra evidenziate non sono sanate dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi nel corso dell'istruttoria orale. 
In particolare: - il teste ### escusso nel corso dell'udienza 22.02.2024, ha dichiarato di aver visto cadere l'attrice in una scalinata del Comune di ### che stava percorrendo anche lui, ma è rimasto estremamente vago ed impreciso - e come tale non appare attendibile, anche alla luce delle emergenze probatorie sin qui illustrate - su una serie di circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024, e in particolare le seguenti dichiarazioni: “ricordo che era il 02 settembre ma non ricordo l'anno né se era un giorno festivo o lavorativo”; “non so specificare se è inciampata”; “non ricordo se era una giornata piovosa”; “credo che sia caduta nell'ultimo o penultimo scalino ma non ricordo se si trovava al centro o più spostata a destra”; “non ricordo se il gradino era rotto a destra o a sinistra”; ); - i testi ### e ### indicati come autisti nella scheda di intervento del 118 prodotta dalla compagnia nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, pur non ricordando di avere svolto il relativo intervento, hanno preso visione della scheda e confermato che dalla stessa risulta che l'intervento è stato regolarmente espletato. 
A ciò si aggiunga che nel corso del processo era stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli: 1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in ### di ### snc ### e cadevo dalle scale procurandomi le lesioni per le quali richiedo il risarcimento”; 2. “vero è che mio marito il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 circa chiamava la ### 118 SUESS per richiedere un'autombulanza”; 3. “vero che i ### del 118 intervenivano dopo venti minuti circa potandomi presso l'ospedale di ### ove giungevo alle ore 19:00 circa”.  ### non si è presentata all'udienza destinata all'espletamento dell'interrogatorio per due volte consecutive (cfr. verbali udienze del 22.02.2024 e del 20.06.2024), la prima volta senza giustificato motivo, la seconda volta adducendo motivi di salute che non risultano giustificati documentalmente. 
Tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (come sopra esaminati), induce a ritenere ammessi i fatti dedotti, a norma dell'art. 232, comma 1, c.p.c. e depone, in definitiva, in senso contrario alla verificazione del sinistro con le modalità di luogo e di tempo assunte dall'attrice in atto di citazione. 
Le spese di lite relative tra l'attrice e il Comune convenuto seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della ### 2 dei parametri forensi di cui al D.M.  147/2022, con riferimento al valore della domanda proposta (da € 5.201,00 fino a € 26.000,00), applicando i parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità della controversia. 
Anche le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico dell'attrice con i medesimi criteri di liquidazione sopra indicati. 
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione - condiviso da questo giudice - “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di liteil rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 18710/2021; conformi Cass. civ. n.###/2019 e n.10364/2023). 
Nella specie, la domanda di garanzia proposta dal Comune convenuto non risulta manifestamente infondata, tenuto conto delle condizioni di polizza. 
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico di parte attrice. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2025. 
IL GIUDICE ### presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 10053/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Notaro Angela

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