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Tribunale di Latina, Sentenza n. 35/2026 del 08-01-2026

... della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza. 
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. 
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito.  ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”. 
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 .  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . 
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute.  ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. 
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.  385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria. 
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. 
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa. 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima.  ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art.  645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010. 
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.  civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi . 
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica. 
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo.  ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito. 
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94. 
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia. 
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. 
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".  "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". 
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###). 
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. 
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale. 
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc. 
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate.  ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 809/2025 del 05-03-2025

... possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'### ribadito nella circolare del Ministero dell'### n. ###.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione. Sussiste quindi l'interesse ad agire, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ### nella persona del Giudice dott. ### In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ########' ########## con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### RICORRENTI contro ###'INTERNO (C.F. ### contumace RESISTENTE UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ad oggetto: ### della cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 8 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ### cittadino italiano, nato a #### il ### e mai naturalizzato.  ### non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata all' udienza del 30 gennaio 2025. 
Registrato il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022). 
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. 
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. 
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'### ribadito nella circolare del Ministero dell'### n. ###.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione. 
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, ### nato a #### il ###, poiché ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia ### nata in ### il ###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. 
Nel caso in esame, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta ### nata in ### il ### e ### nata in ### il ###, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.  ### parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. 
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta quanto segue.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 ### ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza 25317 del 24/08/2022). 
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della ### il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle ### n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'### è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. 
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'### così come in dispositivo.  P.Q.M.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.  ### domanda e per l'effetto ################ cittadini italiani.  ### dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti #### al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge. 
Firenze, 4 marzo 2025 Il Giudice dott. ### dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
N. R.G. 2023/7050 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ################# con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### RICORRENTI contro ### (C.F. ### contumace RESISTENTE ### in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### dott. ### provvedendo fuori udienza ha pronunziato la seguente ### il ricorso ex artt. 287, 288 c.p.c. per correzione di errore materiale, depositato il ### dall'Avv. ### per conto dei ricorrenti nel procedimento sovrarubricato; RITENUTO - che nella sentenza ordinanza n° 809/2025 del 04/03/2025 depositata il ### è stato, per mero errore materiale erroneamente indicato il nominativo di alcuni ricorrenti e che occorre pertanto correggere la predetta sentenza nella parte interessata dall'errore; P.Q.M.  visto l'art. 287, 288 c.p.c. c.p.c. 
ACCOGLIE il ricorso proposto e per l'effetto ordina che laddove si legge “#### LASNEAUX”, debba invece leggersi e intendersi #### e che laddove si legge nel dispositivo “############### cittadini italiani” debba invece leggersi e intendersi ################## cittadini italiani. 
MANDA alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della disposta correzione; ORDINA alla Cancelleria di provvedere alla correzione come sopra disposta nel registro informatico ### Si comunichi. 
Firenze, 14 aprile 2025 ### dott. ######: 80a3fc3e5cc05e2

causa n. 7050/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monteverde Roberto, Massei Sabina

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Giudice di Pace di Montesarchio, Sentenza n. 34/2026 del 25-01-2026

... applicazione della norma dettata dall'articolo 132 c.p.c. La domanda è volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal sig. ### a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10 aprile 2024, alle ore 21:30 circa, in #### lungo la via ### allorquando il ricorrente, alla guida del proprio quadriciclo ### targato #### veniva costretto ad una manovra di emergenza per evitare l'impatto frontale con il veicolo ### targato ### che aveva invaso la sua corsia di marcia, finendo per impattare contro un muretto posto a delimitazione della carreggiata. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### ritualmente citato e non costituitosi in giudizio. Si rileva la proponibilità dell'azione, esperita nel pieno rispetto delle norme del ### delle ### atteso che parte attrice ha versato in atti rituale richiesta risarcitoria e ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 3 del D.L. 132/2014 in materia di negoziazione assistita obbligatoria, avendo trasmesso formale richiesta respinta dalla convenuta. La compagnia convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di ### S.p.A., ma tale eccezione risulta tuttavia infondata. Dalla documentazione in atti emerge che ### S.p.A. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTESARCHIO ### Il Giudice onorario di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 510/2024 ###, avente ad oggetto: "risarcimento del danno", e vertente TRA ### C.F. ###, nato a #### il ### e residente a #### c/da ### dei ### n. 6, rappresentato e difeso dall'avv.  #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### NONCHÉ ### S.E., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### NONCHÉ ### C.F. ###, nato a ### a #### il ### e ivi residente alla via ### snc ### contumace ### le parti concludevano come da verbali di causa e note conclusive depositate.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione della norma dettata dall'articolo 132 c.p.c. 
La domanda è volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal sig. ### a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10 aprile 2024, alle ore 21:30 circa, in #### lungo la via ### allorquando il ricorrente, alla guida del proprio quadriciclo ### targato #### veniva costretto ad una manovra di emergenza per evitare l'impatto frontale con il veicolo ### targato ### che aveva invaso la sua corsia di marcia, finendo per impattare contro un muretto posto a delimitazione della carreggiata. 
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### ritualmente citato e non costituitosi in giudizio. 
Si rileva la proponibilità dell'azione, esperita nel pieno rispetto delle norme del ### delle ### atteso che parte attrice ha versato in atti rituale richiesta risarcitoria e ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 3 del D.L. 132/2014 in materia di negoziazione assistita obbligatoria, avendo trasmesso formale richiesta respinta dalla convenuta. 
La compagnia convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di ### S.p.A., ma tale eccezione risulta tuttavia infondata. Dalla documentazione in atti emerge che ### S.p.A. ha ricevuto espressa delega da ### S.E. per la gestione stragiudiziale dei sinistri, come confermato dalla missiva di reiezione del 7 maggio 2024. Tale delega determina l'assunzione di una posizione di garanzia nei confronti dei terzi danneggiati che giustifica la vocatio in ius dell'intermediario. 
Ancora in via preliminare, sono da ritenere sussistenti la rispettiva legitimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, adeguatamente provate. 
Nel merito, l'istanza risarcitoria va accolta nei termini che seguono. 
Le risultanze istruttorie hanno evidenziato la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro al vaglio del decidente, del conducente del veicolo ### tg. ### sig.  ### Il teste escusso all'udienza del 19 settembre 2025, sig. ### indotto da parte attrice, la cui attendibilità non è da revocare in dubbio anche in mancanza di elementi probatori di tenore contrario, con dichiarazioni precise e dettagliate, ha confermato la dinamica del sinistro siccome assunta nell'atto di vocatio in jus. Particolarmente significativa è risultata la testimonianza che ha confermato l'invasione della corsia di marcia da parte del ### e la conseguente manovra di emergenza del quadriciclo. 
Assume rilevanza anche la confessione stragiudiziale resa dal sig. ### nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto nell'immediatezza del sinistro, nel quale ha espressamente dichiarato di assumere la responsabilità dell'evento, specificando che non c'è stata collisione con il veicolo del sig. ### Tale dichiarazione costituisce confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 del ### civile e, pur dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice in presenza di litisconsorzio necessario, trova piena conferma negli altri elementi probatori acquisiti. 
In buona sostanza, l'istruttoria orale e documentale ha evidenziato che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa è da ravvisare nella sola condotta di guida del conducente il veicolo ### tg. ### dovendosi applicare alla fattispecie il paradigma giuridico di cui all'art. 2054 del ### civile, che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo. 
Lo stesso ### chiamato all'indagine tecnico-ricostruttiva, ha espresso parere tecnico positivo ritenendo sussistenti compatibilità e nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dal veicolo, quantificando il danno materiale in euro 4.430,77 e determinando il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro in euro 8.041,81. 
La convenuta ha prodotto osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, P.A. ### che dissentiva dalle conclusioni del ### Tali osservazioni devono essere respinte poiché il CTU ha fornito risposte puntuali nelle proprie controdeduzioni, confermando le proprie valutazioni. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, "il Giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento". 
Ciò detto in ordine all'an, per quel che, invece, concerne il quantum debeatur, relativamente ai danni materiali riportati dal quadriciclo ### del sig. ### dalla documentazione in atti, alla stregua dei risultati dell'istruzione probatoria e della consulenza d'ufficio, il decidente ritiene di quantificare il danno sofferto dall'istante nella complessiva somma di euro 4.430,77, come determinata dal CTU sulla base di listini ufficiali della casa produttrice e valori medi di mercato. 
Sulle somme, come sopra determinate, sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del tasso legale, calcolati dalla data del sinistro fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare sulla somma liquidata all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'estinzione dell'obbligazione risarcitoria. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che la causa ha presentato profili di particolare complessità, richiedendo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, l'escussione di prova testimoniale e la confutazione delle eccezioni della convenuta.  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### Avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda di ### ogni altra istanza od eccezione disattese, così provvede: - Dichiara la contumacia del convenuto ### - Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### S.p.A.; - In accoglimento della domanda, condanna ### S.p.A., ### S.E. e ### in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.430,77 al valore attuale, oltre agli interessi calcolati come in motivazione; - ### S.p.A., ### S.E. e ### in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.050,00, di cui euro 350,00 per spese ed euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura di legge, ed oltre IVA e C.p.a., se dovute; - Pone a carico di ### S.p.A. e ### S.E. le spese ### la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
Così deciso in ### il 23 gennaio 2026 

Il Giudice
onorario di ###


causa n. 510/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosario Molino

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1064/2026 del 26-01-2026

... accaduto in Napoli) è dell'adito ### Esame della proponibilità. La domanda è proponibile per aver la parte attrice costituito in mora nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi la ### s.p.a.. (assicuratore della parte attrice) sia la ### s.p.a. con pec del 18-05-21. Esame della procedibilità. La parte attrice ha proposto l'invito alla stipula della negoziazione assistita con pec del 01-07-21. ### introduttivo del giudizio è conforme alla legge. Sono stati rispettati sia lo spatium deliberandi sia i termini a comparire; entrambi i convenuti si sono costituiti. Esame delle legittimazioni. a) le legittimazioni attiva e passiva degli autoveicoli sono state provate con certificati cronologici rilasciati dal PRA di Napoli; b) il rapporto assicurativo con la ### s.p.a.. s.p.a. è pacifico. La citazione della ### s.p.a.. s.p.a. è legittimata dall'art. 149 della legge 209/05; c) l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto trova riscontro nella corrispondenza in atti. Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto in atti: la citazione notificata con procura, la lettera di costituzione in mora con riscontro ### s.p.a., la comunicazione della ### s.p.a., l'invito (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 63244 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### sez. Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 63244 r.g. Affari contenzioso civile del 2021 avente per oggetto:” richiesta di risarcimento del danno a seguito di incidente stradale”, riservata a sentenza il 20 gennaio 2026, vertente TRA ### c.f. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ###. ### n. 169 presso lo studio dell'Avv. ### c.f.  ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti. #### c.f. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende come da mandato in atti. #### s.p.a. in persona del L.r.p.t. P.I. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### c.f. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti. 
Assicuratore della parte attrice ### Valore della causa: € 1.100,00.  ### la parte attrice: a) dichiarare l'esclusiva responsabilità, nell'incidente per cui è causa del #### quale proprietario dell'autoveicolo ### tg. ### b) condannare la ### S.p.A. già
S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma complessiva di € 600,00 per tutti i danni subiti, compreso quello da fermo tecnico, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'incidente; c) condannare la ### S.p.A. già ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio e della fase stragiudiziale di negoziazione assistita con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### per anticipo fattone; d) ### la ### S.p.A. direttamente all'integrale pagamento delle spese di CTU del dott.  ### Per il sig. ### a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione; b) rigettare la domanda inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto; c) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ### s.p.a.: a) rigettare la domanda poiché improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto; b) in via gradata, ridimensionare la pretesa liquidando il giusto e il provato; c) con vittoria di spese, diritti e onorari o, in subordine, con spese compensate.  ### giorno 06-05-2021, alle ore 13:20 circa, in Napoli alla ### dopo la rotonda con ### la ### tg. ### di proprietà del sig. ### assicurato con la ### s.p.a.) e la ### tg. ### di proprietà del sig. ### assicurata con la ### s.p.a.) venivano in collisione. ### esponeva che la ### transitava in direzione ### allorquando veniva urtata e danneggiata alla parte posteriore sinistra dalla ### che proveniva da tergo nello stesso senso di marcia. Per effetto dell'urto, la ### riportava danni quantificati in € 885,00 oltre I.V.A. Attivata secondo legge la procedura di risarcimento diretto, la ### s.p.a. non dava riscontro; pertanto, l'attore adiva l'### giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno ed il pagamento delle spese di giudizio.  ### della competenza. La competenza: a) è per giurisdizione del giudice ordinario, b) per materia (risarcimento del danno), valore (€ 1.100,00) e territorio (l'incidente è accaduto in Napoli) è dell'adito ###
Esame della proponibilità. La domanda è proponibile per aver la parte attrice costituito in mora nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi la ### s.p.a.. (assicuratore della parte attrice) sia la ### s.p.a. con pec del 18-05-21. 
Esame della procedibilità. La parte attrice ha proposto l'invito alla stipula della negoziazione assistita con pec del 01-07-21. ### introduttivo del giudizio è conforme alla legge. Sono stati rispettati sia lo spatium deliberandi sia i termini a comparire; entrambi i convenuti si sono costituiti. 
Esame delle legittimazioni. a) le legittimazioni attiva e passiva degli autoveicoli sono state provate con certificati cronologici rilasciati dal PRA di Napoli; b) il rapporto assicurativo con la ### s.p.a.. s.p.a. è pacifico. La citazione della ### s.p.a..  s.p.a. è legittimata dall'art. 149 della legge 209/05; c) l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto trova riscontro nella corrispondenza in atti. 
Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto in atti: la citazione notificata con procura, la lettera di costituzione in mora con riscontro ### s.p.a., la comunicazione della ### s.p.a., l'invito alla stipula della negoziazione assistita, le prove documentali delle legittimazioni, le foto della vettura incidentata con i danni e dell'auto di controparte scattata al momento del sinistro, il preventivo di parte, la comparsa conclusionale, le note di trattazione scritta. Il responsabile civile ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce, la copia notificata dell'atto di citazione, il disconoscimento di sinistro. ### s.p.a. ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce, la copia notificata dell'atto di citazione, la denuncia cautelativa. 
Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, sentite le parti. 
Esame istruttorio. E' comparso personalmente il sig. ### per rendere libere dichiarazioni. Sono stati escussi nell'ordine: 1) il sig. ### (nato a Napoli il ###, identificato con patente ### della ### indifferente); 2) il sig. ### (nato a Napoli il ###, identificato con C.I. ### del Comune di Napoli, figlio dell'attore). 
È stato nominato ctu tecnico il dott. P.I. ### con studio in Napoli alla ### F. Coppola n. 6. In suo favore veniva liquidata la complessiva somma di € 300,00.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Esame del merito. ### risulta provato dall'espletata istruttoria. Il sig. ### è comparso personalmente in udienza e ha confermato il fatto storico, precisando “l'urto fu lieve ed il conducente dell'auto danneggiante era una persona di sesso maschile ed era anziana. Nell'immediatezza del sinistro ho scattato anche una foto dell'auto danneggiante per prendere il numero di targa” Il sig. ### ha dichiarato: “era il 6 maggio dell'anno 2021, verso le 13:15, 13:30 stavo tornando a casa perché abito a ### Stavo all'incrocio tra ### e ### Ero due macchine indietro la ### del sig. ### c'era traffico. All'incrocio proseguendo verso ### ho visto una ### tamponare l'auto del #### nella parte posteriore; io ero conducente del mio veicolo e tra me e la ### vi erano due veicoli. Preciso che la ### proveniva dalla nostra sinistra, salendo da ### ed urtava con la sua parte anteriore la parte laterale posteriore sinistra della ### Ho potuto vedere la sequenza avendone la piena visuale. Preciso che il sinistro è avvenuto dopo la rotonda, dopo che la ### aveva lasciato la rotatoria. Ho visto che il sig. ### si è fermato per scendere. Il conducente della ### benché sollecitato a fermarsi ha proseguito per la sua strada…non ho constatato i danni…”. Il teste ### trasportato a bordo della ### del padre, ha dichiarato: “era il 2021, verso le 13:30 stavamo tornando a casa. Ci troviamo in ### nei pressi della rotonda di ### Noi eravamo diretti verso ### Avevamo appena superato la rotonda quando siamo stati tamponati da una ### bianca. Una volta che le macchine si sono affiancate abbiamo cercato di chiedere al signore di poter verificare i danni. Abbiamo un po' seguito la ### fino alla rotonda successiva nella speranza che si fermasse ma il conducente ha proseguito per la sua strada. Un signore si è avvicinato e ci ha mostrato la foto con la targa dell'auto che ci ha tamponato; la macchina guidata da mio padre ha subito danni nella parte posteriore sinistra. Non siamo stati tamponati a tergo, la ### ha urtato con la sua parte anteriore la nostra parte laterale posteriore sinistra. Riconosco nelle foto esibite i danni riportati dalla Punto”. Il conducente della ### di parte convenuta ha disatteso le disposizioni dell'art. 140 e 149 del CdS in quanto, non rispettando un'adeguata distanza dalla ### causava il sinistro. Il ctu, all'esito delle operazioni peritali, concludeva per una “sufficiente assonanza dinamico -vettoriale con il tamponamento descritto in atti. Anche dal punto di vista altimetrico e conformativo, i succitati danneggiamenti trovano una certa rapportabilità con le fattezze della sezione anteriore destra del veicolo ### Micra”. In conclusione, quindi, il ctu ha “riscontrato corrispondenza tra gli esiti dannosi rinvenuti sulla ### danneggiamenti sulla ### Punto…si è rilevata anche la corrispondenza altimetrico-comparativa”. Peraltro le conclusioni del ctu sono condivise, per cinematica e quantificazione, dal fiduciario della ### s.p.a.. La modesta entità del contatto subito nell'urto tangenziale spiega come esso non sia stato rilevato dal dispositivo satellitare, il cui perfetto funzionamento, comunque, resta inficiato dall'annotazione sul report di livello di segnale “non disponibile”. Peraltro, tali dispositivi non sono omologati e nella valenza probatoria non possono avere fede privilegiata e non possono reggere il confronto con le raccolte dichiarazioni testimoniali che sono rese “previo impegno e sotto ammonimento” e non possono essere messe in dubbio dalle risultanze di un dispositivo installato (senza garanzie per i terzi) nell'interesse dell'assicuratore in relazione al rapporto interno con l'assicurato. 
Esame del quantum. Esaminati: il preventivo di parte prodotto dall'attore, le foto del veicolo attoreo (dalle quali si rilevano danni al paraurti posteriore e al parafango sinistro), le dichiarazioni sopra riportate dei testi (il sig. ### ebbe a riconoscere i danni prodottisi nelle foto mostrategli), i prezzari e tempari ### gli esiti della ctu (danni coerenti, con correlabilità altimetrica e morfologica in relazione ai profili dei particolari venuti a contatto nella sezione posteriore laterale sinistra), il Giudice valuta i danni subiti dalla ### in € 388,20 (sostituzione paraurti per € 54,30, oltre manodopera comprensiva di risagomatura del parafango per € 234,00, materiale di consumo per € 99,90) alla data del 06-05-2021 a titolo di danno non patrimoniale complessivo e dunque corrispondente a quello di € 455,36 all'attualità, operando la rivalutazione in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cd. “indice FOI”). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi da computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Gli interessi sono valutati al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso, con divieto di anatocismo e ammontano ad € 48,21 per un totale di € 503,57. Alla somma liquidata vanno aggiunti gli interessi legali correnti dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Governo delle spese. Le competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo, in difetto di notula, ex D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, considerando lo scaglione per valore fino a 1.100,00 €, la partecipazione a cinque udienze utili, l'attività processuale svolta e quella preprocessuale. Le spese vive sono tutte documentate. Il procuratore dell'attore si è dichiarato anticipatario e pertanto ha diritto all'attribuzione. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sull'odierno processo, così dispone: 1) dichiara la proponibilità della domanda; 2) dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella causazione dei danni alla parte posteriore; 3) condanna la ### s.p.a. in persona del L.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore ### della somma di € 503,57 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo; 4) condanna la ### s.p.a. in persona del L.r.p.t. al pagamento in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi attributario, della somma di € 700,00 di cui € 150,00 per spese, € 550,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.  5) le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente. 
La sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####

causa n. 63244/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Spinelli

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 27/2026 del 09-01-2026

... stesso assolto tutti gli obblighi di procedibilità e proponibilità della domanda. I danni patiti a seguito di quanto accertato con il richiamato elaborato peritale ammontano ad € 340.649,50 così determinati: ### di riferimento Tribunale di Milano 2018 • ### del danneggiato al momento del sinistro 44 anni • ### punto base € 1.755,13 Danno biologico permanente • ### 40%= € 248.000,00 • ### personalizzato max 25%: € 62.000,00 • ### temporanea totale giorni 180 X € 147 = € 26.460,0 • ### temp. parziale (75%) 38 X 147 X 75%= € 4.189,50. Sulla personalizzazione del danno, si evidenziava che il danno subito dal ### è sicuramente grave stante i postumi invalidanti che oggi permango sulla persona del medesimo. Al fine di valutare l'applicabilità e la percentuale della personalizzazione del danno la costante Giurisprudenza richiede l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Nel caso di specie si rileva come il ### sia mancino e l'infortunio occorso e la conseguente invalidità permanente abbiano ad oggetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4190/2020 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ( C.F.###) del ### di ### presso il cui studio in ##### D'### n.66/B dichiara di eleggere domicilio (fax 075/8064788 - ###) ATTORE contro Compagnia d'### S.p.a. (P. Iva n. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del procuratore ad negotia dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in ### alla ### n. 60 ( ###; fax: ### ) ###: risarcimento da sinistro stradale .Conclusioni : come da verbale del 4 luglio 2025 in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dall'1/9/2025 #### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### la ### d'### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., esponendo quanto segue. 
In data ### alle ore 22.00 circa, mentre il medesimo si trovava alla guida della vettura ### Y targata ### di proprietà di ### assicurata con #### n. 1/40068/30/131231951, al cui interno si trovava anche ### - figlia della proprietaria del veicolo - e la minore ### percorrendo via ### in direzione del ### di ### all'altezza della ### veniva urtato nella fiancata anteriore sinistra da un ciclomotore proveniente dalla opposta corsia di marcia a forte velocità che invadeva il tratto stradale di competenza dell'odierno attore. ### viaggiava con il finestrino anteriore sinistro aperto ed il gomito sinistro ivi appoggiato. Il ciclomotore dopo l'urto non arrestava la propria corsa dandosi alla fuga. 
Nell'occorso ### prontamente contattava il servizio 118 che si recava sul posto per i necessari interventi sanitari. Assistevano peraltro al sinistro ### ed ### i quali si trovavano a transitare nella zona del sinistro. 
Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni patite e dalla velocità nel porre in essere la condotta determinante il sinistro (trattandosi di ciclomotore che si dava alla fuga) risultava impossibile per l'odierna parte attrice identificare il responsabile del sinistro.  ### veniva trasportato, a mezzo servizio 118, presso l'### di ### “### Spirito” dove veniva ricoverato in prognosi riservata riportando la “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”, come da documentazione medica che si allega (### 1) e sottoposto a “riduzione lussazione spalla il ###, riduzione e sintesi con chiodo ### omero, placca e viti radio e ulna e fili di K metacarpi + doccia gessata b.m il ###” e dimesso in data ### (All. 2); Successivamente alla dimissione il #### si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche (### 3).   A seguito dei fatti di cui sopra il ### depositava in data ### presso la ### di ### atto di denuncia - querela contro ignoti (### 4). A fronte di tale deposito la ### della Repubblica di ### effettuava le necessarie indagini, procedendo ad escutere a sommarie informazioni la ### che ricostruiva con puntualità la dinamica dell'evento, giungendo alle seguenti conclusioni: “Il giorno 10.07.2018 alle ore 22.00 circa l'autovettura ### Y targata ### condotta da ### percorreva la ###. ### con direzione di marcia monti-mare. Giunta all'altezza dell'ex discoteca “### up”, veniva urtata nella fiancata sinistra da un motoveicolo non identificato che proveniva nell'opposto senso di marcia in fase di sorpasso di altri autoveicoli. Nell'urto di natura laterale, il ### riportava “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”. con prognosi iniziale di giorni 40 s.c., ma a tutt'oggi non ancora completamente guarito, mentre la figlia minore ### trasportata a bordo del veicolo veniva dimessa senza prognosi con diagnosi di “cefalea in recente trauma cranico contusivo”. Le indagini esperite non hanno consentito di risalire al motoveicolo ed al suo conducente che rimane ignoto. (All. 5). 
In data ###, il Sig. ### avviava pertanto la procedura di negoziazione assistita, con invito spedito mediante raccomandata n. ###-9 (### 8). ### s.p.a., non dava alcun riscontro nel termine previsto dalla normativa di specie. 
A seguito del sinistro il #### quale genitore esercente la potestà genitoriale della minore ### formulava espressa richiesta di risarcimento per le lesioni patite dalla figlia minore trasportata al momento del sinistro. Trattandosi di trasportata e sulla base della risarcibilità del danno tramite indennizzo diretto, la posizione veniva trattata dalla ### quale compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo. Nessuna contestazione circa l'evento dannoso veniva mossa dalla succitata compagnia che procedeva a rifondere il danno; a riprova si allegava documentazione attestante l'offerta formulata da ### (### 9) e relativa accettazione della stessa (### 10). 
Apparrebbe quindi almeno singolare che la medesima compagnia ### non abbia sollevato alcuna eccezione circa la risarcibilità del danno della minore trasportata, intendendo poi negare il dovuto risarcimento all'odierna parte attrice. 
In virtù di tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente il diritto del sig.### ad essere risarcito del danno avendo lo stesso assolto tutti gli obblighi di procedibilità e proponibilità della domanda.   I danni patiti a seguito di quanto accertato con il richiamato elaborato peritale ammontano ad € 340.649,50 così determinati: ### di riferimento Tribunale di Milano 2018 • ### del danneggiato al momento del sinistro 44 anni • ### punto base € 1.755,13 Danno biologico permanente • ### 40%= € 248.000,00 • ### personalizzato max 25%: € 62.000,00 • ### temporanea totale giorni 180 X € 147 = € 26.460,0 • ### temp.  parziale (75%) 38 X 147 X 75%= € 4.189,50. 
Sulla personalizzazione del danno, si evidenziava che il danno subito dal ### è sicuramente grave stante i postumi invalidanti che oggi permango sulla persona del medesimo. Al fine di valutare l'applicabilità e la percentuale della personalizzazione del danno la costante Giurisprudenza richiede l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Nel caso di specie si rileva come il ### sia mancino e l'infortunio occorso e la conseguente invalidità permanente abbiano ad oggetto proprio l'arto sinistro, predominante, se non esclusivo, nello svolgimento di qualsiasi attività anche le più semplici e quotidiane ad oggi naturalmente compromesse nella loro totalità. Peraltro il sinistro e la conseguente lesione riportata hanno inciso in maniera netta sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla sua vita di relazione anche in conseguenza delle incidenze estetiche sopportate. Si pensi all'imbarazzo provato dagli sguardi rivolti da terzi ogni qualvolta il ### si trovi con l'arto scoperto o visibile. Gravi le ripercussioni sia nei rapporti di coppia che in ambito lavorativo anche a causa dell'aspetto estetico.   Nella determinazione del danno patito il ### non potrà prescindere dal riconoscimento di quanto spettante a titolo di danno per perdita di capacità lavorativa sia nella forma generica che nella forma specifica.  ### sin dall'anno 2002 ha svolto attività lavorativa presso diverse società occupando mansioni che necessitavano di attività manuale, con ultimo contratto di lavoro avente termine iniziale la data del 06.06.2018. Successivamente, a causa del sinistro di cui si discute, anche in virtù delle proprie capacità professionali, non è stato più in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Quanto sopra risulta provato dal certificato storico rilasciato dal centro per l'impiego della ### (### 13) Dall'elaborato peritale a firma del Dott. ### è emerso che le “menomazioni in atto impediscono qualsivoglia attività manuale che preveda sforzi, anche minimi”; ciò caratterizzando “abolizione della specifica capacità di operaio”. 
Tenuto conto che al momento del sinistro il ### risultava disoccupato, sulla base di quanto stabilito dalla più recente Giurisprudenza di merito, dovrà farsi riferimento, quale base di calcolo per la determinazione del danno, al triplo del valore dell'assegno sociale erogabile al momento del fatto. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), del coefficiente di capitalizzazione cosi come stabilito nei “### del CSM 1990, n. 41 pag 127 e ss” (22,1912), del grado di percentuale di perdita di capacità lavorativa (100%) e del reddito calcolato in base al principio appena sopra richiamato (€ 457,99 x 3 x 13 = €17.861,61 x 22,1912) emerge che all'odierna parte attrice dovrà essere riconosciuta l'ulteriore somma pari ad € 396.370,56. Quanto sopra in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica. 
Relativamente poi alla capacità di lavoro generica si rilevava che se un tempo tale tipo di danno era ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza e così da lasciare sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa, oggi secondo la più costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) è stata restituita rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance. La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c. Il Giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le attitudini lavorative del danneggiato e il suo percorso formativo; sarà chiamato a valutare se le lesioni riportate nel sinistro ne limitino la capacità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle sue qualità. Nel far questo, dovrà considerare sussistente il danno, qualora le prove allegate risultino ragionevolmente attendibili. Giova ribadire che le considerazioni sopra esposte sono valide sia con riferimento a chi, al momento del sinistro, non percepisca redditi (minori, disoccupati o persino pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi abbia già un'occupazione. Sotto tale aspetto il ### dovrà riconoscere a parte attrice tale posta. 
Ulteriormente dovranno essere riconosciute all'odierno attore a titolo di danno patrimoniale, le spese di assistenza futura che si sono e si renderanno assolutamente necessarie dal momento del sinistro e per tutta la durata della vita del ### In particolare, data la gravità della lesione subita, può affermarsi che parte attrice abbisogni per evitare peggioramenti clinici futuri di spese riabilitative qualificabili in almeno 200€ mensili cosi come riconosciute in perizia medico legale di parte a firma del Dott. ### (### 11 pag 7). Tenuto conto di un'aspettativa media di vita di 80 (fonte ### approssimata in difetto) anni, rilevato che al momento del sinistro il ### aveva 44 anni compiuti e che quindi l'aspettativa di vita futura risulta almeno di altri 41 anni, tale voce dovrà essere liquidata, nella somma mari ad € 86.400 cosi determinata: ### mensili necessarie € 200 X 12 mesi = 2400 annui X 36 anni = 86.400,00. 
Si chiedeva inoltre il rimborso di euro € 4.060,66 per spese mediche. 
Parte attrice argomentava anche sul diritto di ottenere la refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro per l'importo di € 10.566,00, dovuto a titolo di onorari per l'intervento del precedente difensore, nella trattazione stragiudiziale del sinistro de quo, oltre € 2.349,00 quale compenso per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il tutto oltre accessori di legge, così come determinato sulla base delle tabelle vigenti. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle sue pronunce più recenti, ha sancito il principio di diritto secondo il quale il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutte le spese legali che si sono rese necessarie per la tutela del proprio diritto. Sul punto Cass. civile Ordinanza n. 2644/2018 “Le spese per assistenza legale stragiudiziale nel sinistro stradale costituiscono danno emergente ai sensi dell'art. 1223 e qualora siano nei limiti di legge vanno risarcite”. In altri termini, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell'illecito da sinistro, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.): è dunque fuori discussione che il danneggiato da sinistro abbia diritto sia all'intervento legale che a quello peritale in quanto entrambi necessari per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l'ignoranza tecnica del danneggiato e dall'altra l'organizzazione professionale ed il potere economico più forte che ha, ad esempio, una società di assicurazioni. 
La convenuta, nel costituirsi, anzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso dell'impresa assicurata. Invero infatti nessuna prova del fatto storico dedotto dall'attore sarebbe stata fornita prima del presente giudizio, né allo stato, atteso che la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale e pertanto nulla prova riguardo al contenuto della stessa; la sig.ra ### era trasportata sul veicolo e pertanto incapace a testimoniare; nessuna altra persona è stata mai indicata come teste, nonostante si assuma che il tratto di strada percorso dall'attore fosse molto trafficato. 
Difettando quindi la prova che il danno patito dal sig. ### sia stato cagionato da un motociclista pirata, difetta di legittimazione passiva la comparente nell'indicata qualità ### rinuncia alla sollevata eccezione, egualmente la ### rilevava come infondata sia la domanda attorea, poichè innanzitutto la ricostruzione fatta dalla “### della Repubblica” nulla prova, poiché operata sulla scorta delle dichiarazioni dell'attore e della trasportata, compagna dell'attore ed incapace a testimoniare per avere un interesse diretto ed attuale; nessun rilievo è stato eseguito, nessun testimone indifferente è mai stato sentito. 
Dunque diversamente da quanto assume il ### non esiste prova del fatto storico. 
Vieppiù, ai sensi e per gli affetti dell'art. 283 C.d.A. perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato” solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. 
Senonché, nella fattispecie in esame, sarebbe stato facile identificare il motoveicolo, stante l'intenso traffico e la presenza di numerose persone, conducenti e trasportati su altri veicoli, peraltro in una zona estremamente illuminata da pubblica illuminazione, diversamente da quanto afferma l'attore. In ogni caso si segnalava che, ove vi fosse stato un urto di un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia contro la fiancata anteriore sinistra della vettura dell'attore (come rappresentato a pag. 1 dell'atto di citazione), il ciclomotore, stante l'inteso traffico, non avrebbe potuto che arrestarsi contro il veicolo; vieppiù, l'urto avrebbe interessato la ruota anteriore del ciclomotore, che avrebbe colliso contro la fiancata della vettura e mai una parte del ciclomotore avrebbe potuto urtare il braccio dell'attore. 
Risultano pertanto assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro le lesioni lamentate.   E ancora, il ### non avrebbe dovuto mettersi alla guida, poiché doveva gestire sbalzi di umore e/o di attenzione, come risulta dalla cartella clinica in atti che certifica come lo stesso avesse cessato di assumere il metadone e quotidianamente assumeva all'epoca dei fatti il ### medicinale adeguato alle indicate patologie. In ogni caso, anche ove fosse provata la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, dovrà considerarsi il grave e determinante concorso di colpa dell'attore nel caso di specie, che guidava violando le norme del CdS con il braccio fuori dal finestrino. 
Relativamente al quantum preteso si contestavano comunque le somme indicate, in quanto eccessive e non giustificate. Innanzitutto, si ribadiva che non appare compatibile la lesione lamentata con la dinamica rappresentata; inoltre dovrebbero considerarsi le preesistenze ricollegabili all'uso di sostanze stupefacenti (pag. 38 della cartella clinica). E ancora, nulla prova in atti che l'attore sia mancino. 
Inoltre il ### risulta dalla documentazione dallo stesso versata in atti di essere stato assunto e poi dimessosi più volte; licenziato una volta per giusta causa e al momento del fatto dedotto disoccupato, per essere cessato l'ultimo impiego dopo 23 giorni dall'inizio, a seguito di modifica del termine iniziale; di conseguenza nessuna perdita economica ha subito l'attore, né alcuna perdita della capacità lavorativa, tenuto conto di quanto risulta dalla scheda del ### per l'### della ### versati in atti dall'attore quale doc. n. 13. Infondata è la richiesta di “spese di assistenza futura”, quantificate in € 200,00 mensili senza alcuna prova a sostegno, quasi che il ### sia un ente previdenziale, che eroga pensioni. 
Quanto alle “spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro” si richiamava la sentenza delle ### della Suprema Corte di Cassazione n. 16990/2017, che hanno definitivamente ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare, per cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. 
Nel caso che ci occupa nessuna utilità ha avuto l'intervento legale nella fase antecedente il sinistro per quanto già esposto, per cui secondo il principio che: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, la domanda sul punto pure dovrà essere rigettata. Quanto alla relazione versata in atti a firma del dott. ### deve rilevarsi come la stessa sia una mera allegazione di parte, un giudizio espresso da un sanitario, che nulla aggiunge e non costituisce neppure indizio, data la natura valutativa. 
All'esito di istruttoria orale, documentale e dello svolgimento di una ctu medico legale, all'udienza di precisazione conclusioni del 4 luglio 2025 il giudice assegnava i termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1/9/25 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La questione va affrontata tenendo presente in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui si ricorra al ### di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del ### deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. CASS. n. 3019/2016) Dunque, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. 
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Tra l'altro il ### ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi dimostrata dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, e le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'### per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle ### fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra. Il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, п. 10323). Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. civ. Sez. I, 18-06-2012, п. 9939). Si è inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( civ. sez. 6- 3, 15/04/2021, n. 9873). 
Venendo al caso di specie vi è da rilevare, anzitutto, la proposizione di querela, proposta in data 17 luglio 2018, in relazione a fatti avvenuti in data 10 luglio 2018.  ### nella denuncia querela indicava la propria compagna quale persona presente ai fatti, dopo aver esposto di essersi trovato incolonnato con la vettura, stante il rallentamento per entrambi i sensi di marcia, con il gomito sinistro appoggiato sopra lo sportello anteriore sinistro, avendo il finestrino abbassato; e che il motociclo che portava in sella due persone, proveniente dal senso di marcia contrario a forte velocità, nell'effettuare il sorpasso delle vetture incolonnate, invadendo il senso di marcia percorso dal ### non riusciva a rientrare andando ad urtare dapprima lo specchietto laterale sinistro e di poi il gomito dell'attore. Poiché il motociclo si allontanava senza fermarsi riusciva impossibile identificare lo stesso. Si indicava come testimone la propria compagna e si indicava che anche la figlia minore aveva riportato lesioni, come da certificazioni, sollecitandosi l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti sul luogo del sinistro. 
Per quanto attiene le indagini penali, vi è da dire che le stesse consistevano anzitutto nell'audizione della ### la quale sostanzialmente confermava la dinamica di cui sopra precisando che era buio al momento del fatto e che non poteva distinguere i due giovani col casco, di aver chiamato l'ambulanza e di essersi accorta durante l'attesa, dello specchietto che traballava nonché della rottura della maniglia lato guida. 
Veniva verificata la chiamata dell'ambulanza; l'acquisizione delle immagini delle telecamere non dava esito positivo in quanto non funzionanti.  ### il procedimento si chiudeva con una richiesta di archiviazione per mancata identificazione dei responsabili. 
Vi è da dire che la presenza di altri testi presenti veniva rappresentata per la prima volta in questo giudizio. 
Queste le dichiarazioni testimoniali rese dalla ###… sono la ex compagna dell'attore, non più convivente del medesimo da subito dopo l'incidente per cui è causa, indifferente. 
Interrogata sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: sub 1) confermo, ero a bordo dell'autovettura di proprietà di mia madre, dietro c'era anche nostra figlia che, all'epoca, aveva 5 anni; sub 2) è vero per quanto ho già risposto; ### la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata; sub 3) è vero, il ciclomotore proveniva proprio da di fronte alla nostra autovettura; sub 4) è vero, il ciclomotore era in fase di sorpasso di una colonna di autovetture; sub 5) confermo di aver visto il ciclomotore venirci addosso sul fianco sinistro dell'autovettura, completamente all'interno della nostra corsia di pertinenza; ricordo che fu un attimo; sub 6) confermo che c'era una colonna di veicoli anche sulla nostra corsia e noi eravamo fermi; ### tra le due colonne c'era poco spazio perché la strada è stretta; sub 7) è vero, ### aveva il braccio sinistro fuori dal finestrino con il gomito appoggiato sullo sportello e proprio perché c'era poco spazio, il ciclomotore colpì il gomito di ### io sentii soltanto il colpo dell'urto contro lo specchietto retrovisore esterno dell'auto e l'urlo di dolore di ### non riuscii a vedere con quale parte del ciclomotore l'autovettura e il braccio di ### vennero colpiti; sub 8) il ciclomotore non si fermò, ma dopo l'urto i due che erano a bordo scapparono; sub 11) confermo che si fermarono per aiutarci i signori di cui mi si chiede e che non conosco, non so dove si trovassero al momento dell'incidente, però dissero che avevano visto quello che era accaduto; sub 18) è vero, ### è mancino dalla nascita; sub 19) è vero, l'ho appena detto; sub 20) ### faceva tutto con la sinistra e quindi firmava anche; sub 21) confermo, con la sinistra mangiava, disegnava, faceva tutto; sub 22) confermo, ribadisco che con la sinistra faceva tutto. Interrogata sui capitoli di prova contraria indiretta di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: sub a) confermo quanto ho appena detto, quale convivente di ### gliel'ho visto fare sempre; ### la convivenza con ### è durata 6 anni; l'incidente trasformò ### che non era più la stessa persona e, a seguito di altro problemi, ci lasciammo; sub b) come ho già detto, conoscevo ### per aver convissuto con lui per 6 anni prima dell'incidente; sub c) non ricordo i periodi, ma ### svolse diversi lavori manuali alle dipendenze sempre di privati, a volte regolarmente assunto, altre no; sub d) ricordo che lavorò come giardiniere, come manovale agricolo, come autista per un non vedente; lavorò anche per ### per 12 anni, non ricordo fino a quando; ### al momento dell'incidente lavorava “in nero”, non ricordo se era quando faceva l'autista. L.C.S. 
In relazione alla testimonianza della ### vi è da dire che parte convenuta ne ha sempre eccepito l'incapacità a testimoniare.   Si rammenta in proposito che la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. In generale si reputa l'incapacità della vittima di un sinistro stradale di testimoniare in quanto portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. ###à a testimoniare si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, non di mero fatto, “che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione” (Cass. 9353/2012). Per quanto riguarda i sinistri stradali, viene pertanto valutato incapace a testimoniare il trasportato danneggiato, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta dal vettore contro l'antagonista, dall'antagonista contro il vettore. 
Ebbene, a prescindere dalla questione d'incapacità della teste, che non troverebbe fondamento stante la circostanza di non aver la stessa riportato danni, occorre invece rilevarne, dalla lettura complessiva degli atti, la dubbia attendibilità.   In proposito occorre considerare che la ### non riferiva in sede di sit di danni riportati dalla bambina. Sentita sul punto in dibattimento ha dichiarato che la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata. Ciò risulta in contrasto con le asserzioni di parte attrice circa il risarcimento ottenuto per la minore documentato dall'attore. 
Per quanto riguarda gli ulteriori testi sentiti in giudizio, si riporta quanto di seguito.  ###..Interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. posso dire che, trovandomi a camminare sul marciapiede che costeggia la via ### dalla parte opposta del fiume, sono stato richiamato dal un “botto” e ho visto, avvicinandomi, che si trattava dell'auto guidata dal padre del mio amico ### 2. è vero; 3. posso dire che è vero perché ho scorto il ciclomotore che si stava allontanando; 4. posso dire che il ciclomotore continuava, allontanandosi, a superare le macchine in colonna; 5. per quanto ho già detto, non sono in grado di rispondere; 6. posso dire di aver visto l'auto ferma e posso confermare che c'era molto traffico; 7. non ho visto la scena; 8. è vero per quanto ho già detto; 11. confermo; ### è un mio amico di infanzia ed in quel frangente si trovava a camminare insieme a me; ### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a.  non sono in grado di rispondere perché frequento solo il figlio dell'attore; b. non ho mai incontrato l'attore negli ultimi 10 anni; preciso che conosco entrambi i genitori del mio amico ### perché è normali che li abbia visti, ma con il padre non mi sono mai incontrato per qualche attività; c. non sono in grado di rispondere; d. non sono in grado di rispondere; e. mi riporto a quanto già dichiarato; f. conosco l'attore da quando conosco il figlio ### e dunque da circa 10-15 anni; g. mi riporto a quanto già riferito; h.  mi sono avvicinato, ma i soccorsi vennero poi prestati dall'ambulanza della quale io ho atteso l'arrivo; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. non lasciai i miei dati all'attore, non avendone bisogno perché già mi conosceva.  ###..### sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. non posso dire di aver visto l'urto, ma ho sentito il rumore dell'impatto; preciso che mi trovavo assieme al mio amico ### all'altezza della discoteca ### camminando a piedi, quindi dalla parte opposta del fiume, nello stesso senso di marcia dell'autovettura in direzione del porto; 2. è vero; 3. ho visto un motorino allontanarsi nella direzione opposta dell'autovettura, in direzione della ### di porto; 4. confermo di aver visto il ciclomotore solo mentre si allontanava e posso dire che superava una colonna di auto; 5. confermo che il ciclomotore stava superando delle auto in colonna e quindi penso che verosimilmente superasse la linea di mezzeria; ### dalla mia posizione non ero in grado di scorgere sull'asfalto la linea di mezzeria; ### confermo che c'erano nei due sensi di marcia due colonne di auto e quella dove si trovava l'auto del ### era ferma; la colonna di auto nella direzione opposta non ricordo se fosse proprio ferma o avanzasse lentamente; 6. mi riporto a quanto già dichiarato; 7. non so se ### viaggiasse con il gomito sinistro fuori del finestrino; è vero tuttavia che quando mi sono avvicinato, l'ho visto con il braccio “spaccato” fuori dal finestrino; 8. è vero per quanto ho già detto; ### per quanto riguarda i danni all'autovettura, ricordo che era danneggiato lo specchietto retrovisore sinistro. 11. è vero, mi trovavo assieme al mio amico ### entrambi siamo amici di ### figlio dell'attore #### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non posso rispondere perché non mi sono mai trovato con il padre del mio amico le attività di cui mi si chiede; b. ho avuto modo di vedere il padre di ### qualche volta quando mi sono incontrato con lui; ora mi sono trasferito a ### e le occasioni sono diminuite; e. ho già risposto; f. ho conosciuto l'attore qualche tempo dopo che ho conosciuto l'attore, che conosco da tanto tempo; #### ci conosce me e ### come amici del figlio e quando ci siamo avvicinati dopo l'incidente, ci ha riconosciuto; g. mi riporto a quanto già detto; h. io e ### ci siamo solo avvicinati, i soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza; ADR: ### si lamentava per il dolore; ricordo che per muovere il braccio che era completamente fratturato, dovette con il corpo spostarsi verso l'interno dell'autovettura; non ricordo se rimase all'interno dell'autovettura fino all'arrivo dell'ambulanza o se è sceso; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. sul posto non lasciai numero di telefono dell'attore; successivamente mi ha contattato per chiedermi di venire a testimoniare, chiedendomi i dati, circa quattro anni fa; preciso di venire a dire quello che ho visto. Anzi non credo che ### mi chiese i dati, ritengo che se li sia fatti dare dal figlio. 
ADR: non sono mai stato sentito dalla ### né da altre forze dell'ordine. 
Ebbene, occorre considerare quanto meno anomalo che i nominativi di queste persone che si trovavano sul luogo dell'incidente, conosciuti da parte attrice, non siano stati fatti prima del giudizio dal ### e che neppure la ### abbia in precedenza riferito delle persone in questione. Non vi è un motivo logico che consenta di chiarire questa discrasia in quanto non viene prospettata e tanto meno provata la ragione di questa peculiarità quale, ad esempio, una dimenticanza, la mancanza di disponibilità alla testimonianza manifestata dai testi od altro. 
Tanto considerato, pur alla luce delle oggettive e riscontrate lesioni riportate dall'attore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, le prove offerte non risultano idonee e sufficienti a dare contezza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio che incombe sul danneggiato.   In ogni caso, valutata la natura interpretativa della vicenda appare congruo compensare le spese.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese.  ### 8 gennaio 2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 4190/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

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