testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4190/2020 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### ( C.F.###) del ### di ### presso il cui studio in ##### D'### n.66/B dichiara di eleggere domicilio (fax 075/8064788 - ###) ATTORE contro Compagnia d'### S.p.a. (P. Iva n. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del procuratore ad negotia dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in ### alla ### n. 60 ( ###; fax: ### ) ###: risarcimento da sinistro stradale .Conclusioni : come da verbale del 4 luglio 2025 in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dall'1/9/2025 #### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### la ### d'### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., esponendo quanto segue.
In data ### alle ore 22.00 circa, mentre il medesimo si trovava alla guida della vettura ### Y targata ### di proprietà di ### assicurata con #### n. 1/40068/30/131231951, al cui interno si trovava anche ### - figlia della proprietaria del veicolo - e la minore ### percorrendo via ### in direzione del ### di ### all'altezza della ### veniva urtato nella fiancata anteriore sinistra da un ciclomotore proveniente dalla opposta corsia di marcia a forte velocità che invadeva il tratto stradale di competenza dell'odierno attore. ### viaggiava con il finestrino anteriore sinistro aperto ed il gomito sinistro ivi appoggiato. Il ciclomotore dopo l'urto non arrestava la propria corsa dandosi alla fuga.
Nell'occorso ### prontamente contattava il servizio 118 che si recava sul posto per i necessari interventi sanitari. Assistevano peraltro al sinistro ### ed ### i quali si trovavano a transitare nella zona del sinistro.
Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni patite e dalla velocità nel porre in essere la condotta determinante il sinistro (trattandosi di ciclomotore che si dava alla fuga) risultava impossibile per l'odierna parte attrice identificare il responsabile del sinistro. ### veniva trasportato, a mezzo servizio 118, presso l'### di ### “### Spirito” dove veniva ricoverato in prognosi riservata riportando la “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”, come da documentazione medica che si allega (### 1) e sottoposto a “riduzione lussazione spalla il ###, riduzione e sintesi con chiodo ### omero, placca e viti radio e ulna e fili di K metacarpi + doccia gessata b.m il ###” e dimesso in data ### (All. 2); Successivamente alla dimissione il #### si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche (### 3). A seguito dei fatti di cui sopra il ### depositava in data ### presso la ### di ### atto di denuncia - querela contro ignoti (### 4). A fronte di tale deposito la ### della Repubblica di ### effettuava le necessarie indagini, procedendo ad escutere a sommarie informazioni la ### che ricostruiva con puntualità la dinamica dell'evento, giungendo alle seguenti conclusioni: “Il giorno 10.07.2018 alle ore 22.00 circa l'autovettura ### Y targata ### condotta da ### percorreva la ###. ### con direzione di marcia monti-mare. Giunta all'altezza dell'ex discoteca “### up”, veniva urtata nella fiancata sinistra da un motoveicolo non identificato che proveniva nell'opposto senso di marcia in fase di sorpasso di altri autoveicoli. Nell'urto di natura laterale, il ### riportava “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”. con prognosi iniziale di giorni 40 s.c., ma a tutt'oggi non ancora completamente guarito, mentre la figlia minore ### trasportata a bordo del veicolo veniva dimessa senza prognosi con diagnosi di “cefalea in recente trauma cranico contusivo”. Le indagini esperite non hanno consentito di risalire al motoveicolo ed al suo conducente che rimane ignoto. (All. 5).
In data ###, il Sig. ### avviava pertanto la procedura di negoziazione assistita, con invito spedito mediante raccomandata n. ###-9 (### 8). ### s.p.a., non dava alcun riscontro nel termine previsto dalla normativa di specie.
A seguito del sinistro il #### quale genitore esercente la potestà genitoriale della minore ### formulava espressa richiesta di risarcimento per le lesioni patite dalla figlia minore trasportata al momento del sinistro. Trattandosi di trasportata e sulla base della risarcibilità del danno tramite indennizzo diretto, la posizione veniva trattata dalla ### quale compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo. Nessuna contestazione circa l'evento dannoso veniva mossa dalla succitata compagnia che procedeva a rifondere il danno; a riprova si allegava documentazione attestante l'offerta formulata da ### (### 9) e relativa accettazione della stessa (### 10).
Apparrebbe quindi almeno singolare che la medesima compagnia ### non abbia sollevato alcuna eccezione circa la risarcibilità del danno della minore trasportata, intendendo poi negare il dovuto risarcimento all'odierna parte attrice.
In virtù di tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente il diritto del sig.### ad essere risarcito del danno avendo lo stesso assolto tutti gli obblighi di procedibilità e proponibilità della domanda. I danni patiti a seguito di quanto accertato con il richiamato elaborato peritale ammontano ad € 340.649,50 così determinati: ### di riferimento Tribunale di Milano 2018 • ### del danneggiato al momento del sinistro 44 anni • ### punto base € 1.755,13 Danno biologico permanente • ### 40%= € 248.000,00 • ### personalizzato max 25%: € 62.000,00 • ### temporanea totale giorni 180 X € 147 = € 26.460,0 • ### temp. parziale (75%) 38 X 147 X 75%= € 4.189,50.
Sulla personalizzazione del danno, si evidenziava che il danno subito dal ### è sicuramente grave stante i postumi invalidanti che oggi permango sulla persona del medesimo. Al fine di valutare l'applicabilità e la percentuale della personalizzazione del danno la costante Giurisprudenza richiede l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Nel caso di specie si rileva come il ### sia mancino e l'infortunio occorso e la conseguente invalidità permanente abbiano ad oggetto proprio l'arto sinistro, predominante, se non esclusivo, nello svolgimento di qualsiasi attività anche le più semplici e quotidiane ad oggi naturalmente compromesse nella loro totalità. Peraltro il sinistro e la conseguente lesione riportata hanno inciso in maniera netta sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla sua vita di relazione anche in conseguenza delle incidenze estetiche sopportate. Si pensi all'imbarazzo provato dagli sguardi rivolti da terzi ogni qualvolta il ### si trovi con l'arto scoperto o visibile. Gravi le ripercussioni sia nei rapporti di coppia che in ambito lavorativo anche a causa dell'aspetto estetico. Nella determinazione del danno patito il ### non potrà prescindere dal riconoscimento di quanto spettante a titolo di danno per perdita di capacità lavorativa sia nella forma generica che nella forma specifica. ### sin dall'anno 2002 ha svolto attività lavorativa presso diverse società occupando mansioni che necessitavano di attività manuale, con ultimo contratto di lavoro avente termine iniziale la data del 06.06.2018. Successivamente, a causa del sinistro di cui si discute, anche in virtù delle proprie capacità professionali, non è stato più in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Quanto sopra risulta provato dal certificato storico rilasciato dal centro per l'impiego della ### (### 13) Dall'elaborato peritale a firma del Dott. ### è emerso che le “menomazioni in atto impediscono qualsivoglia attività manuale che preveda sforzi, anche minimi”; ciò caratterizzando “abolizione della specifica capacità di operaio”.
Tenuto conto che al momento del sinistro il ### risultava disoccupato, sulla base di quanto stabilito dalla più recente Giurisprudenza di merito, dovrà farsi riferimento, quale base di calcolo per la determinazione del danno, al triplo del valore dell'assegno sociale erogabile al momento del fatto. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), del coefficiente di capitalizzazione cosi come stabilito nei “### del CSM 1990, n. 41 pag 127 e ss” (22,1912), del grado di percentuale di perdita di capacità lavorativa (100%) e del reddito calcolato in base al principio appena sopra richiamato (€ 457,99 x 3 x 13 = €17.861,61 x 22,1912) emerge che all'odierna parte attrice dovrà essere riconosciuta l'ulteriore somma pari ad € 396.370,56. Quanto sopra in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Relativamente poi alla capacità di lavoro generica si rilevava che se un tempo tale tipo di danno era ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza e così da lasciare sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa, oggi secondo la più costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) è stata restituita rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance. La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c. Il Giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le attitudini lavorative del danneggiato e il suo percorso formativo; sarà chiamato a valutare se le lesioni riportate nel sinistro ne limitino la capacità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle sue qualità. Nel far questo, dovrà considerare sussistente il danno, qualora le prove allegate risultino ragionevolmente attendibili. Giova ribadire che le considerazioni sopra esposte sono valide sia con riferimento a chi, al momento del sinistro, non percepisca redditi (minori, disoccupati o persino pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi abbia già un'occupazione. Sotto tale aspetto il ### dovrà riconoscere a parte attrice tale posta.
Ulteriormente dovranno essere riconosciute all'odierno attore a titolo di danno patrimoniale, le spese di assistenza futura che si sono e si renderanno assolutamente necessarie dal momento del sinistro e per tutta la durata della vita del ### In particolare, data la gravità della lesione subita, può affermarsi che parte attrice abbisogni per evitare peggioramenti clinici futuri di spese riabilitative qualificabili in almeno 200€ mensili cosi come riconosciute in perizia medico legale di parte a firma del Dott. ### (### 11 pag 7). Tenuto conto di un'aspettativa media di vita di 80 (fonte ### approssimata in difetto) anni, rilevato che al momento del sinistro il ### aveva 44 anni compiuti e che quindi l'aspettativa di vita futura risulta almeno di altri 41 anni, tale voce dovrà essere liquidata, nella somma mari ad € 86.400 cosi determinata: ### mensili necessarie € 200 X 12 mesi = 2400 annui X 36 anni = 86.400,00.
Si chiedeva inoltre il rimborso di euro € 4.060,66 per spese mediche.
Parte attrice argomentava anche sul diritto di ottenere la refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro per l'importo di € 10.566,00, dovuto a titolo di onorari per l'intervento del precedente difensore, nella trattazione stragiudiziale del sinistro de quo, oltre € 2.349,00 quale compenso per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il tutto oltre accessori di legge, così come determinato sulla base delle tabelle vigenti. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle sue pronunce più recenti, ha sancito il principio di diritto secondo il quale il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutte le spese legali che si sono rese necessarie per la tutela del proprio diritto. Sul punto Cass. civile Ordinanza n. 2644/2018 “Le spese per assistenza legale stragiudiziale nel sinistro stradale costituiscono danno emergente ai sensi dell'art. 1223 e qualora siano nei limiti di legge vanno risarcite”. In altri termini, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell'illecito da sinistro, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.): è dunque fuori discussione che il danneggiato da sinistro abbia diritto sia all'intervento legale che a quello peritale in quanto entrambi necessari per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l'ignoranza tecnica del danneggiato e dall'altra l'organizzazione professionale ed il potere economico più forte che ha, ad esempio, una società di assicurazioni.
La convenuta, nel costituirsi, anzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso dell'impresa assicurata. Invero infatti nessuna prova del fatto storico dedotto dall'attore sarebbe stata fornita prima del presente giudizio, né allo stato, atteso che la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale e pertanto nulla prova riguardo al contenuto della stessa; la sig.ra ### era trasportata sul veicolo e pertanto incapace a testimoniare; nessuna altra persona è stata mai indicata come teste, nonostante si assuma che il tratto di strada percorso dall'attore fosse molto trafficato.
Difettando quindi la prova che il danno patito dal sig. ### sia stato cagionato da un motociclista pirata, difetta di legittimazione passiva la comparente nell'indicata qualità ### rinuncia alla sollevata eccezione, egualmente la ### rilevava come infondata sia la domanda attorea, poichè innanzitutto la ricostruzione fatta dalla “### della Repubblica” nulla prova, poiché operata sulla scorta delle dichiarazioni dell'attore e della trasportata, compagna dell'attore ed incapace a testimoniare per avere un interesse diretto ed attuale; nessun rilievo è stato eseguito, nessun testimone indifferente è mai stato sentito.
Dunque diversamente da quanto assume il ### non esiste prova del fatto storico.
Vieppiù, ai sensi e per gli affetti dell'art. 283 C.d.A. perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato” solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Senonché, nella fattispecie in esame, sarebbe stato facile identificare il motoveicolo, stante l'intenso traffico e la presenza di numerose persone, conducenti e trasportati su altri veicoli, peraltro in una zona estremamente illuminata da pubblica illuminazione, diversamente da quanto afferma l'attore. In ogni caso si segnalava che, ove vi fosse stato un urto di un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia contro la fiancata anteriore sinistra della vettura dell'attore (come rappresentato a pag. 1 dell'atto di citazione), il ciclomotore, stante l'inteso traffico, non avrebbe potuto che arrestarsi contro il veicolo; vieppiù, l'urto avrebbe interessato la ruota anteriore del ciclomotore, che avrebbe colliso contro la fiancata della vettura e mai una parte del ciclomotore avrebbe potuto urtare il braccio dell'attore.
Risultano pertanto assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro le lesioni lamentate. E ancora, il ### non avrebbe dovuto mettersi alla guida, poiché doveva gestire sbalzi di umore e/o di attenzione, come risulta dalla cartella clinica in atti che certifica come lo stesso avesse cessato di assumere il metadone e quotidianamente assumeva all'epoca dei fatti il ### medicinale adeguato alle indicate patologie. In ogni caso, anche ove fosse provata la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, dovrà considerarsi il grave e determinante concorso di colpa dell'attore nel caso di specie, che guidava violando le norme del CdS con il braccio fuori dal finestrino.
Relativamente al quantum preteso si contestavano comunque le somme indicate, in quanto eccessive e non giustificate. Innanzitutto, si ribadiva che non appare compatibile la lesione lamentata con la dinamica rappresentata; inoltre dovrebbero considerarsi le preesistenze ricollegabili all'uso di sostanze stupefacenti (pag. 38 della cartella clinica). E ancora, nulla prova in atti che l'attore sia mancino.
Inoltre il ### risulta dalla documentazione dallo stesso versata in atti di essere stato assunto e poi dimessosi più volte; licenziato una volta per giusta causa e al momento del fatto dedotto disoccupato, per essere cessato l'ultimo impiego dopo 23 giorni dall'inizio, a seguito di modifica del termine iniziale; di conseguenza nessuna perdita economica ha subito l'attore, né alcuna perdita della capacità lavorativa, tenuto conto di quanto risulta dalla scheda del ### per l'### della ### versati in atti dall'attore quale doc. n. 13. Infondata è la richiesta di “spese di assistenza futura”, quantificate in € 200,00 mensili senza alcuna prova a sostegno, quasi che il ### sia un ente previdenziale, che eroga pensioni.
Quanto alle “spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro” si richiamava la sentenza delle ### della Suprema Corte di Cassazione n. 16990/2017, che hanno definitivamente ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare, per cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Nel caso che ci occupa nessuna utilità ha avuto l'intervento legale nella fase antecedente il sinistro per quanto già esposto, per cui secondo il principio che: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, la domanda sul punto pure dovrà essere rigettata. Quanto alla relazione versata in atti a firma del dott. ### deve rilevarsi come la stessa sia una mera allegazione di parte, un giudizio espresso da un sanitario, che nulla aggiunge e non costituisce neppure indizio, data la natura valutativa.
All'esito di istruttoria orale, documentale e dello svolgimento di una ctu medico legale, all'udienza di precisazione conclusioni del 4 luglio 2025 il giudice assegnava i termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1/9/25 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione va affrontata tenendo presente in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui si ricorra al ### di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del ### deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. CASS. n. 3019/2016) Dunque, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Tra l'altro il ### ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi dimostrata dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, e le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'### per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle ### fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra. Il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, п. 10323). Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. civ. Sez. I, 18-06-2012, п. 9939). Si è inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( civ. sez. 6- 3, 15/04/2021, n. 9873).
Venendo al caso di specie vi è da rilevare, anzitutto, la proposizione di querela, proposta in data 17 luglio 2018, in relazione a fatti avvenuti in data 10 luglio 2018. ### nella denuncia querela indicava la propria compagna quale persona presente ai fatti, dopo aver esposto di essersi trovato incolonnato con la vettura, stante il rallentamento per entrambi i sensi di marcia, con il gomito sinistro appoggiato sopra lo sportello anteriore sinistro, avendo il finestrino abbassato; e che il motociclo che portava in sella due persone, proveniente dal senso di marcia contrario a forte velocità, nell'effettuare il sorpasso delle vetture incolonnate, invadendo il senso di marcia percorso dal ### non riusciva a rientrare andando ad urtare dapprima lo specchietto laterale sinistro e di poi il gomito dell'attore. Poiché il motociclo si allontanava senza fermarsi riusciva impossibile identificare lo stesso. Si indicava come testimone la propria compagna e si indicava che anche la figlia minore aveva riportato lesioni, come da certificazioni, sollecitandosi l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti sul luogo del sinistro.
Per quanto attiene le indagini penali, vi è da dire che le stesse consistevano anzitutto nell'audizione della ### la quale sostanzialmente confermava la dinamica di cui sopra precisando che era buio al momento del fatto e che non poteva distinguere i due giovani col casco, di aver chiamato l'ambulanza e di essersi accorta durante l'attesa, dello specchietto che traballava nonché della rottura della maniglia lato guida.
Veniva verificata la chiamata dell'ambulanza; l'acquisizione delle immagini delle telecamere non dava esito positivo in quanto non funzionanti. ### il procedimento si chiudeva con una richiesta di archiviazione per mancata identificazione dei responsabili.
Vi è da dire che la presenza di altri testi presenti veniva rappresentata per la prima volta in questo giudizio.
Queste le dichiarazioni testimoniali rese dalla ###… sono la ex compagna dell'attore, non più convivente del medesimo da subito dopo l'incidente per cui è causa, indifferente.
Interrogata sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: sub 1) confermo, ero a bordo dell'autovettura di proprietà di mia madre, dietro c'era anche nostra figlia che, all'epoca, aveva 5 anni; sub 2) è vero per quanto ho già risposto; ### la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata; sub 3) è vero, il ciclomotore proveniva proprio da di fronte alla nostra autovettura; sub 4) è vero, il ciclomotore era in fase di sorpasso di una colonna di autovetture; sub 5) confermo di aver visto il ciclomotore venirci addosso sul fianco sinistro dell'autovettura, completamente all'interno della nostra corsia di pertinenza; ricordo che fu un attimo; sub 6) confermo che c'era una colonna di veicoli anche sulla nostra corsia e noi eravamo fermi; ### tra le due colonne c'era poco spazio perché la strada è stretta; sub 7) è vero, ### aveva il braccio sinistro fuori dal finestrino con il gomito appoggiato sullo sportello e proprio perché c'era poco spazio, il ciclomotore colpì il gomito di ### io sentii soltanto il colpo dell'urto contro lo specchietto retrovisore esterno dell'auto e l'urlo di dolore di ### non riuscii a vedere con quale parte del ciclomotore l'autovettura e il braccio di ### vennero colpiti; sub 8) il ciclomotore non si fermò, ma dopo l'urto i due che erano a bordo scapparono; sub 11) confermo che si fermarono per aiutarci i signori di cui mi si chiede e che non conosco, non so dove si trovassero al momento dell'incidente, però dissero che avevano visto quello che era accaduto; sub 18) è vero, ### è mancino dalla nascita; sub 19) è vero, l'ho appena detto; sub 20) ### faceva tutto con la sinistra e quindi firmava anche; sub 21) confermo, con la sinistra mangiava, disegnava, faceva tutto; sub 22) confermo, ribadisco che con la sinistra faceva tutto. Interrogata sui capitoli di prova contraria indiretta di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: sub a) confermo quanto ho appena detto, quale convivente di ### gliel'ho visto fare sempre; ### la convivenza con ### è durata 6 anni; l'incidente trasformò ### che non era più la stessa persona e, a seguito di altro problemi, ci lasciammo; sub b) come ho già detto, conoscevo ### per aver convissuto con lui per 6 anni prima dell'incidente; sub c) non ricordo i periodi, ma ### svolse diversi lavori manuali alle dipendenze sempre di privati, a volte regolarmente assunto, altre no; sub d) ricordo che lavorò come giardiniere, come manovale agricolo, come autista per un non vedente; lavorò anche per ### per 12 anni, non ricordo fino a quando; ### al momento dell'incidente lavorava “in nero”, non ricordo se era quando faceva l'autista. L.C.S.
In relazione alla testimonianza della ### vi è da dire che parte convenuta ne ha sempre eccepito l'incapacità a testimoniare. Si rammenta in proposito che la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. In generale si reputa l'incapacità della vittima di un sinistro stradale di testimoniare in quanto portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. ###à a testimoniare si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, non di mero fatto, “che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione” (Cass. 9353/2012). Per quanto riguarda i sinistri stradali, viene pertanto valutato incapace a testimoniare il trasportato danneggiato, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta dal vettore contro l'antagonista, dall'antagonista contro il vettore.
Ebbene, a prescindere dalla questione d'incapacità della teste, che non troverebbe fondamento stante la circostanza di non aver la stessa riportato danni, occorre invece rilevarne, dalla lettura complessiva degli atti, la dubbia attendibilità. In proposito occorre considerare che la ### non riferiva in sede di sit di danni riportati dalla bambina. Sentita sul punto in dibattimento ha dichiarato che la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata. Ciò risulta in contrasto con le asserzioni di parte attrice circa il risarcimento ottenuto per la minore documentato dall'attore.
Per quanto riguarda gli ulteriori testi sentiti in giudizio, si riporta quanto di seguito. ###..Interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. posso dire che, trovandomi a camminare sul marciapiede che costeggia la via ### dalla parte opposta del fiume, sono stato richiamato dal un “botto” e ho visto, avvicinandomi, che si trattava dell'auto guidata dal padre del mio amico ### 2. è vero; 3. posso dire che è vero perché ho scorto il ciclomotore che si stava allontanando; 4. posso dire che il ciclomotore continuava, allontanandosi, a superare le macchine in colonna; 5. per quanto ho già detto, non sono in grado di rispondere; 6. posso dire di aver visto l'auto ferma e posso confermare che c'era molto traffico; 7. non ho visto la scena; 8. è vero per quanto ho già detto; 11. confermo; ### è un mio amico di infanzia ed in quel frangente si trovava a camminare insieme a me; ### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non sono in grado di rispondere perché frequento solo il figlio dell'attore; b. non ho mai incontrato l'attore negli ultimi 10 anni; preciso che conosco entrambi i genitori del mio amico ### perché è normali che li abbia visti, ma con il padre non mi sono mai incontrato per qualche attività; c. non sono in grado di rispondere; d. non sono in grado di rispondere; e. mi riporto a quanto già dichiarato; f. conosco l'attore da quando conosco il figlio ### e dunque da circa 10-15 anni; g. mi riporto a quanto già riferito; h. mi sono avvicinato, ma i soccorsi vennero poi prestati dall'ambulanza della quale io ho atteso l'arrivo; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. non lasciai i miei dati all'attore, non avendone bisogno perché già mi conosceva. ###..### sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. non posso dire di aver visto l'urto, ma ho sentito il rumore dell'impatto; preciso che mi trovavo assieme al mio amico ### all'altezza della discoteca ### camminando a piedi, quindi dalla parte opposta del fiume, nello stesso senso di marcia dell'autovettura in direzione del porto; 2. è vero; 3. ho visto un motorino allontanarsi nella direzione opposta dell'autovettura, in direzione della ### di porto; 4. confermo di aver visto il ciclomotore solo mentre si allontanava e posso dire che superava una colonna di auto; 5. confermo che il ciclomotore stava superando delle auto in colonna e quindi penso che verosimilmente superasse la linea di mezzeria; ### dalla mia posizione non ero in grado di scorgere sull'asfalto la linea di mezzeria; ### confermo che c'erano nei due sensi di marcia due colonne di auto e quella dove si trovava l'auto del ### era ferma; la colonna di auto nella direzione opposta non ricordo se fosse proprio ferma o avanzasse lentamente; 6. mi riporto a quanto già dichiarato; 7. non so se ### viaggiasse con il gomito sinistro fuori del finestrino; è vero tuttavia che quando mi sono avvicinato, l'ho visto con il braccio “spaccato” fuori dal finestrino; 8. è vero per quanto ho già detto; ### per quanto riguarda i danni all'autovettura, ricordo che era danneggiato lo specchietto retrovisore sinistro. 11. è vero, mi trovavo assieme al mio amico ### entrambi siamo amici di ### figlio dell'attore #### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non posso rispondere perché non mi sono mai trovato con il padre del mio amico le attività di cui mi si chiede; b. ho avuto modo di vedere il padre di ### qualche volta quando mi sono incontrato con lui; ora mi sono trasferito a ### e le occasioni sono diminuite; e. ho già risposto; f. ho conosciuto l'attore qualche tempo dopo che ho conosciuto l'attore, che conosco da tanto tempo; #### ci conosce me e ### come amici del figlio e quando ci siamo avvicinati dopo l'incidente, ci ha riconosciuto; g. mi riporto a quanto già detto; h. io e ### ci siamo solo avvicinati, i soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza; ADR: ### si lamentava per il dolore; ricordo che per muovere il braccio che era completamente fratturato, dovette con il corpo spostarsi verso l'interno dell'autovettura; non ricordo se rimase all'interno dell'autovettura fino all'arrivo dell'ambulanza o se è sceso; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. sul posto non lasciai numero di telefono dell'attore; successivamente mi ha contattato per chiedermi di venire a testimoniare, chiedendomi i dati, circa quattro anni fa; preciso di venire a dire quello che ho visto. Anzi non credo che ### mi chiese i dati, ritengo che se li sia fatti dare dal figlio.
ADR: non sono mai stato sentito dalla ### né da altre forze dell'ordine.
Ebbene, occorre considerare quanto meno anomalo che i nominativi di queste persone che si trovavano sul luogo dell'incidente, conosciuti da parte attrice, non siano stati fatti prima del giudizio dal ### e che neppure la ### abbia in precedenza riferito delle persone in questione. Non vi è un motivo logico che consenta di chiarire questa discrasia in quanto non viene prospettata e tanto meno provata la ragione di questa peculiarità quale, ad esempio, una dimenticanza, la mancanza di disponibilità alla testimonianza manifestata dai testi od altro.
Tanto considerato, pur alla luce delle oggettive e riscontrate lesioni riportate dall'attore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, le prove offerte non risultano idonee e sufficienti a dare contezza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio che incombe sul danneggiato. In ogni caso, valutata la natura interpretativa della vicenda appare congruo compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese. ### 8 gennaio 2026 Il Giudice
dott. ###
causa n. 4190/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani