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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35749/2023 del 21-12-2023

... notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in prim o grado, il giudizio, ne lle more del pro cedimento in cassazione, veniva riassun to dinanzi al Tribunale di Tem pio ### con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio. All'esito della pubblicazione in ### ufficiale, si costituiva il solo consorzia to ### Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. 11 di 25 La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell'art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci». In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa ### (Cass. 2315/1987), secondo cui «###. 297 cod. proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliate in ### 98 /E, presso lo studio de ll'avvocato ### (###) che le rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato ### (#####), -ricorrenti e ### T ####, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente e #### elettivamente domiciliate in ### 30, presso lo 2 di 25 studio dell'avvocato ### (###), rappresentate e dife se dall'avvocato ### (####) -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ####, 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocat o ### (###), -controricorrente nonchè contro ############## S ### -intimati e ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di ### D'#### 360/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ##### d 'appello di Cagliari, ### distaccata di S assari, con sentenza n. 360/20 19, pubbli cata il ###, - in giud izio 3 di 25 promosso, nel 2001, da ### nziati e ### in qualità di p roprietarie di unità immobiliari situ ate all'interno del ### eralda, al fine di sentire dichiarare la cessazione o lo sciogli mento del ### p er il conseguimento dell'oggetto socia le o per impossibilità di conseguirlo per essere divenute le infrastrutture realizzate opere di natura pubblica, nonché la nullità di alcune clausole statutarie, con specifico riferimento alla clausola solve et repete e all'art.19, che attribuiva il voto plurimo ai soci fondatori, con conseguente nullità di svariat e delibere assembleari tra le quali anche quella con la quale era stata deliberata la proroga del consorzio al 2050, e non debenza degli oneri consortili , giudizio riassunto, a seguito di nullità della decisione di primo grado (di declaratoria del difetto di legittimazione passiva del ### con sentenza del 2007 della ### d'appello (che dichiarava la legittimazione del ### e di ricorso per cassazione (respinto, con sentenza n. 22206 del 2013, che confermava l a legittimazione passiva d el ### io), con notifica al ### ed ai consorzia ti per pubblici proclami - ha confermato la sentenza del Tribunale del 2015 che aveva respinto le domande delle attrici e di ### . 
I g iudici di appello hann o respint o i gravami proposti da ### a ### e ### ana, ### tore ### nonché da ### e ### carlo #### corini, #### e ### (tutti contumaci in primo grado) e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal ### e dal ### hanno: a) respinto la doglianza, comune a diversi appellanti, circa lo sci oglimento/la cessazione/l'estinzione del ### - di urbanizzazione - per effett o della ultimazione delle opere di urbanizzazione, acquisite al patrimonio del Comune di ### valutati i compiti e funzioni del ### quali emergenti dall'art.5 dello statuto, e ritenuta comunque non dimostrata la necessaria 4 di 25 condizione della effettiva presa in carico delle infrastrutture da parte del Comune, previa loro regolarizzazione formale, ovvero per scadenza del termine, che nello ### del 1989 era stato fissato al 205 0, ### impegnativ o e vincolante per le consorziate appellanti, che vi avevano aderito liberamente con l'acquisto dell'immobile, dovendo essere ritenute comunque inammissibili per genericità le domande di nul lità di tutte le delibere consort ili adottate con il criterio del voto plurimo dei soci fondatori ovvero tardive le stesse, perché il vizio dedotto, implicando l'annullabilità, non la nullità assoluta, delle delibere per vizi dei quorum costitutivi e deliberativi, doveva essere fatto valere entro il termine di 30 gg.; b) respinto anche, per l'inscindibilità della posizione di consorziato dallo status di propriet ario dell'immobile compreso nel comprensorio della ### eralda, le censure volte a fare accertare la legittimi tà del re cesso dal ### introdotte legittimamente solo dal ### che si era visto respinge re in primo grado una domand a riconvenzionale, m entre le altre parti appellanti avevano inammissibil mente introdotto in a ppello fatti nuovi; c) confermato la statuizione di primo grado circa la piena legittimità dell'art.28 dell o ### che prevede l'obbligo pe r i consorziati di pagare g li oneri consortili per l'anno in corso una volta app rovato il bilancio e non ammett e la po ssibilità di sospensione o ritardo dei p agamenti per eccezioni o pretese di qualsiasi genere, e dell'ar t.9, sulle particolari attribuzioni e prerogative riconosciute all'organo di amministrazione. 
Avverso la suddett a pronun cia, #### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il ###/2019, affidato a otto motivi, nei confronti di #### (che non svolgono difese), di ### (c he resiste con controricorso e ricorso incide ntale n otificati il ###), del ### (che resiste con controricorso, notificato 5 di 25 il 28/ 11/2019) e di tutti gli altri consorziati (con no tifica pe r pubblici proclami ex art.150 c.p.c.).  ### nziati e la ### hanno propost o auton omo ricors o successivo, notificato il ###, in due motivi, av verso la stessa sentenza e nei confronti del ### (che ha resist ito con controricorso notificato il 2/ 12/2019), nonché di ### di ### e ### di ##### e #### nonché di tutti gli altri consorziati (che non hanno svolto difese). 
Con decreto presidenziale n. 14073 /2022, è stato dichiarato parzialmente estinto il presente processo per rinuncia di ### al ricorso incident ale nei c onfronti di Co nsorzio ### Con atto d el 7/10/2022, ### io ### costituitasi quale avente causa, in quanto unica erede testamentaria di ### co-ricorrente, deceduta il ### 1, ha rinunciato al ricorso. 
Le ricorrent i principali ### e ### quelle incidentali (così qualificate) ### e ### e il controricorrente ### hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ricorrenti principali ### a ### e ### (essendo la ### deceduta ed avendo la sua avente causa rinunciato al ricorso) la mentano: a) con il primo motivo, in via preliminare, la violazione , ex art.36 0 n. 4 c.p.c., degli artt.24 Cost. , 163, 164, 166, 167, 292, 297 c.p.c. e la nullità dell'intero giudizio e della senten za per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta d al ### in corso di causa, anziché 6 di 25 respingerla nel merito, no n avere, a segu ito di sospensione del giudizio, disposto, pe r la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenu ti contumaci) confermati dalla ### d'appello; b) con il secondo ( rubricato primo) motivo, violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.3, 118, 119 Cost. e erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.26, 2643 c.c., 2644, 2645 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, della legge n. 1228/1954, della legge regionale n. 45 del 1989, art.28, della legge n. 4 31/1985, in punto d i mancata declaratoria di intervenuta estinzione o cessazione del ### c) con il terzo (rubricato secondo) mot ivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 23, 2697, 1137, 2909 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, 111 e 3 Cost., per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittim ità della proroga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in appl icazione delle norme sul condom inio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel te rmine di t renta giorni, mentre, applicandosi, correttamente, le norme in materia di associazione, le deliberazioni assembleari adottate con una maggioranza di voti insufficiente dovevano essere dichiar ate inesistenti; d) con il quarto (rubricato terzo) motivo, la violazione, e x art.360 n. 3 c.p.c., degli art.21, 23, 1341, 2602, 2604 c.c., 12 preleggi, 3, 18 Cost. in punto di statuizione di rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, sulla ripartizione delle spese tra i consorziati, rappresentanza nelle assemblee, voto plurimo sestuplo dei soci fondatori, composizione de ll'organo amministrativo, limitazioni al diritto di sollevare eccezioni, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### mentre se ne sarebbe do vuto rilevare la nullità ed inefficacia perché vessatorie e n on specificame nte approvate nei singoli atti di acquisto; e) con il quinto (rubricato quarto) motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 7 di 25 18 Cost., 12 preleggi, 14, 24, 1117 e ss. , 2603 e ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la ### d'appello erroneamente applicato al ### le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (ru bricato qu into ) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la ### d'appello valorizzato lo ### del ### zio, registrato il ###, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della ### fondamentale dei diritti dell'uomo della ### di ### tizia ### a, 1349 , 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della ### 93/2013, della normativ a in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza ### n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli immobili), 1111, 1117 c.c. e 112 c.p.c., per avere la ### d'ap pello ritenu to che gli impe gni derivanti dall'adesione al consorzio avessero natura di obbligazioni propter rem ed avere quindi ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di as sociazione e comunione; g) con l'ottavo (rubricato settimo) motivo, la violazione, ex art.360 3 c.p.c., degli artt. 3, 18 e 24 ### e la falsa applicazione degli artt.1341 , 1362, 1363, 1364, 1469 bis c.c. e degli artt.112, 113, 115 c.p.c., in quanto la ### di merito avrebbe dovuto rilevare, in via offic iosa, l'abnormità della pro rog a (dal 1981 al 205 0), a tempo indeterminato, della durata del ### con conseguente facoltà di recesso d egli associat i in qualsia si momento; h) con il 8 di 25 nono (rubricato ott avo) motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 24 ###, 115 e 116 c.p.c., 1362 e ss. c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo qu anto al la ritenuta insussis tenza della facoltà di recesso dal l'associazione consortile da parte dei proprietari di appartamenti, a fronte del documento rappresentato dallo ### o originario, trascritto alla ### toria nell'aprile 1962 che dimostre rebbe la suss istenza del suddetto diritto di recesso, non essendo previsto alcun obbligo in capo al venditore di appartamento di imporre l'impegno e l'obbligo di partecipazione al ### a carico dell'acquirente.  2. Le ricorrenti successive, da qualificarsi pertanto come ricorrenti incidentali, ### e ### lam entano: a) con il primo motivo, sia la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello preso in considerazione un documento, lo ### del ### modificato nel 19 89, registrato e non trascritto, depositato in giudizio solo con la «terza» mem oria ex art.13, comma 6, c.p.c., dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo registrato e non trascritto , del p rincipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possi bilità di atti traslativi della t itolarità di un immobile con efficacia meramente int er p artes», sia l'omesso esame di fatto d ecisivo, ex art.360 n. 5 c.p .c., avendo la ### territoriale ignorato che la re voca dell'assegnazione al ### della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### dei poteri dispositivi e gest ori delle opere primarie e secondarie del ### io, con conseguente impossibilità d i proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e d el 2008; b ) con il secondo motiv o, la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello, erroneamente, ritenuto opponibile alle ricorre nti lo ### 9 di 25 registrato nel 1989, ma non trascritto , depositato tardivament e, nonché la violazione dei p rincipi g iurisprudenziali in materia di corretta interpretazione de lla domanda giudiziale, per avere la ### d'app ello ritenuto inammissibile, per indeterminatezza, l'impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### senza conside rare che la tardiva individu azione delle deli bere di proroga (del 1973 e del 1989) e ra giustificata dalla acce rtata condotta ostruzionistica del ### e comunque si era, con il deposito delle delibere, su perato la genericità origina ria della domanda, mentre sin dall'atto introduttivo sarebbe stata dedotta la causa pet endi della invalidità, e ssendosi richiamata la nullità dell'art. 19 dello ### successivamente indicato come causa di nullità delle delibe re; infine, sempre con il secondo motivo, si lamenta violazione dell 'art. 23 c.c., per avere la ### d'ap pello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il termine pre visto pe r l'impugnazione delle d elibere condominiali, respingendo la dom anda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050.  3. Il ricorso incidentale del ### è stato rinunciato, con decreto presidenziale di estinzione parziale del giudizio.  4. La prima censura del ricorso principale, con la quale si denuncia la null ità dell'intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in proceden do, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado, cui le ricorr ent i non hanno «potuto» pren dere parte (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdot ta dal ### in cor so di causa, anziché respingerla nel m erito, ritenendo la partecipazione al ### un'obbligazione propter rem, non ché per non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del rico rso anche ai co nsorziati 10 di 25 convenuti contumaci), confermati dal la ### d'appello, è inammissibile. 
La censura, nella sua prima parte (relativa alla asserita tardività della domanda ri convenzionale del litisconsorte So linas) è inammissibile per difetto di specificità e perché non spiega quando e come, in sede di impugnazione, il vizio specifico della sentenza di primo grado era stato sottoposto alla ### d'appello (che non vi accenna neppure nella decisione qui impugnata). 
La second a parte della dogli anza, in pu nto di asserita n ullità del giudizio per mancata n otifica, ex art.292 c.p.c., in relazione sempre alla domanda di regresso del ### è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la nullità derivata de lla sentenza di primo grado avreb be dov uto esser e fatta va lere dal ### nei cui riguardi tale domanda era stata proposta . 
Peraltro, avendo il Sol inas definitamente rinunc iato ad ogni domanda nei confronti del ### pe r intervenuto accordo transattivo tra le suddette parti, tutte le domande avanzate dalle ricorrenti principali dirette sostanzialmente a censurare il capo della sentenza con cui è stata re spint a nel me rito la d omanda del ### sono divenute inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 
Quanto poi alla nullità del giudizio per mancata notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in prim o grado, il giudizio, ne lle more del pro cedimento in cassazione, veniva riassun to dinanzi al Tribunale di Tem pio ### con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio. 
All'esito della pubblicazione in ### ufficiale, si costituiva il solo consorzia to ### Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. 11 di 25 La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell'art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci». 
In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa ### (Cass. 2315/1987), secondo cui «###. 297 cod.  proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa l'udienza deve essere not ificato alle alt re parti nel termine stabilito dal giudice, non si riferisce anche alla parte contumace, non rientrando la comparsa riassuntiva tra gli atti che devono essere notificati al contumace a norma d ell'art. 292 cod. proc. c iv..» (conf.  8728/1998; Cass. 17557/2002; Cass. 8162/2003). 
Il principio è stato anche di recente ribadito: «La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli e redi de ll'attore n on richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il pro filo oggett ivo o soggettivo, posto che gl i eredi subentrano al loro dante causa nell a medesima posi zione processuale in cui quest'ul timo si t rovava, senza po ter operare alcuna sostanziale modificazione delle domand e e delle eccezioni già precede ntemente proposte in giudizio» (Cass. 26800/2022; vedasi anch e Cass.13015 /2018 : « ### di riassunzio ne senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contum ace; infat ti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo q uando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazi one 12 di 25 processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione»).  5. Il second o motiv o , con il quale si la menta, con vizio di violazione di legge, che non si sarebbe, erroneamente, dichiarata l' intervenuta estinzione o cessazione de l ### è, del pari, inammissibile. 
Anzitutto, la circostanza fattuale circa l'asserita omessa trascrizione, in vio lazione degli o bblighi di pubblic ità di cui all'art.2643 c.c., dello ### del 1989, soltanto registrato, non emerge dalla sentenza impugnata e viene q uindi eccepita per la prima volta in sede di legittimità, per quanto dedotto in ricorso, ed è fermamente contestata dal ### controricorrente. 
In ogn i caso, riguardo alla cessaz ione del ### per raggiungimento o impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio, la ### d 'appello h a rilevato che, avuto riguardo all'art.5 d ello ### del 1989, doveva e scludersi che, per effetto della sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ### avesse esaurito t utte le dive rse finalità da persegu ire, quali «la discip lina e regolamentazione delle costruzio ni edi lizie erette dai consorziati… lo studio e l'esecuzione di opere e impianti, servizi di interesse generale e particolare nell'ambito del comprensorio … la manutenzione e la gestione di ogni installazione di intere sse generale o comune …la partecipaz ione a tutte le iniziative aventi il medesimo scopo o suscett ibili di favorirne lo sviluppo». 
Orbene, anche il testo d ell'art.2 dello ### orig inario del ### quale ritrascritto a pagg. 18-19 del ricorso (secondo cui il ### doveva provvedere allo studio ed esecuzione di opere ed impianti di interesse generale e particolare sui terreni dei suoi partecipanti, alla manutenzione e alla gestione delle dette opere ed installazioni, alla organizzazione ed alla utilizzazione di tutti i servizi 13 di 25 di interesse comune, allo studio ed alla determinazione di un piano edilizio, relativamente alle costruzioni che nasceranno sui terreni appartenenti ai membri del Con sorzio), concern e una serie di attività (in parte coincidenti con quanto indicato nel nuovo ### di cui è indimostrato, per quanto accertato nel merito, l'effettivo completamento ed esaurimento. 
Peraltro, i compiti del ### di urbanizzazione sono stati chiariti da que sta ### (Cass. 9941/201 0): « La stip ulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazio ne pongano in essere un negozio ### di costituzione di un consorzio urbani stico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con cost ituzione degli effetti reali necessari pe r conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'### - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, secondo comma, con la conseguenza che, in difetto di espre ssa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazi one (q uali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla mede sima inerent i (quali la cessione al comune delle opere di urbanizza zione e l a destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti» ### poi alla pretesa cessazione del ### per essere i beni di proprietà dello stesso divenuti di proprietà dell'### comunale di ### (in cui rientra la frazione di ###, la ### d'app ello ha accertato che, non essend o sufficien te la sola dichiarazione di uso pubbl ico dell e opere consortili, ai fini che interessano dell'estinzione del ### non vi è alcuna evidenza di un siffatto atto di cessione/trasferimento delle aree consortili e 14 di 25 neppure della volontà dell'Ente locale di assumerne la gestione e la manutenzione. 
Le ricorrent i invocano imprecisati «indici conformativi» adot tati dall'Ente locale, da cui si dovre bbe evincere il passaggio in proprietà comunale. 
La censura si risolve in una ri chiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali di merito.  6. La terza censura, con la quale si denuncia violazione di legge, per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità de lla proro ga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregola rità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel termine d i trenta giorni , in violazione anche di un giudicato inter partes sulla medesi ma questione, una pronuncia della stessa ### d'appello di Sassari de l 2005, ove si sarebbe sancita l'illegittimità del voto sestuplo adottato dai soci succedutisi ai soci fondatori, è inammissibile . 
Anzitutto, quanto alla asserita violazione del giudicato esterno, il motivo difetta di specifi cità, in quanto « Il giud icato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito d ell'esame degli elementi disp ositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizion e» (Cass. 9140/2016 ; Cass. 24162/2017), cosicché nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicat o esterno va coordinato con i crite ri redazionali desumibili dal disposto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. 15 di 25 civ.. Nella spec ie, le parti non ha nno rispettato tali criteri redazionali.  ### alla null ità della del ibera di proroga della durata d el ### la ### d'appello ha rilevato che il ### non si era estinto neppure per decorrenza del termine, in quan to, nello statuto del 1989, vigente al momento dell'acquisto da parte delle attrici ### e ### richiamato nell'atto di acquisto, è fissato un termine al 2050 e che, stante la genericità dell'atto di citazione delle att rici ### e ### ana (non rileva ndo integrazioni formulate in appell o), essendo rimasti contumaci in primo grado gli altri consorziati, ad eccezione del ### non era risultata neppure ammissibile la censura circa la nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. 
La doglianza è inammissibile quindi perché non viene censurata la prima ratio decidendi, con la quale la ### d'appello ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità de lla domanda introduttiva per sua genericità. 
La censura è poi in ammissibil e ex art.360 bis c.p.c., avendo la ### d'appello deciso la causa in applicazione di principi di diritto affermati da questa ### . 
Si è in fatti aff ermato (Cass.10220 /2 010) che « Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni d i persone fi siche o 16 di 25 giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro st ruttura, affidata all'autonomi a privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione» (conf.  7427/2012). 
I consor zi di urbanizzazione, aggregaz ioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitu ra di ope re e servizi, sono comunque ritenute « figure atipiche disciplinate principalmen te dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia d i consorzi» (Cass. 19792/2021). 
Successivamente si è chiarito (Cass. 1468/2 021) ch e l'obbligo dell'associato di consorzio di urban izzazione d i provvedere al pagamento degli oneri consortili n on discende dall'essere proprietario, dunque da una «obligatio propter rem» atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del qual e il consorzio è stato costituito. In sostanza, la fonte deg li obbl ighi del consorziato discende dalla «contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento cond ominiale e ne l contratto di acquisto», con relativa accettazione della convenzione da parte d el proprie tario associato, che «è ten uto al pagamento degli oneri consortili non in quan to proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito» (Cass. 17 di 25 9533/2023). Nella motivazione della pronuncia n. 1468, si è ribadito che « in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzi o predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzio ne dei corrisp ondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo ass enso degli al tri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia d allo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; 27 maggio 2019, n. 14440, cit.)». 
Si è q uindi rite nuto che il consorzio, cost ituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione, costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consort ile è discip linato, anzitutto, dalle pattuizioni contenut e nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio e che, qualora in t ali atti ma nchi una disciplina specifica, sono applicab ili le disposizioni più confacen ti alla regolam entazione degli interessi coinvolti dalla controversia «che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei serviz i comuni di una zona resi denziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione» ( 286/2005; conf. Cass. 20989/2014, Cass. 27634/20 18, 28611/2022). Il principio si trova anche affermato in 24052/2004, ove si evidenzia come, anche in mate ria di deliberazioni delle assemblee condominiali, «alla quale la materia dei consorzi di gestioni di parti comuni, poste al servizio di 18 di 25 proprietà esclusive, è ass imilabile meglio che a quel la dell e comunioni ordinarie», il legisla tore si è uniformato al medesimo indirizzo del diritto societario, assumendo la generalità dei casi di contrasto con la legge o il regolame nto nella categoria dell'annullabilità, e rimanendo la nullità confinata a casi nominati o residuali nell'elaborazione della giurisprudenza (art. 1137 c.c.) La statuizione della ### d'appello circa l'applicabilità, in difetto di revisione statutaria (non de dotta neppure dalle ricorre nti), delle norme in tema di condominio quanto al termine di impugnazione di delibere annullabili per vizio del quorum costitutivo e deliberativo, risulta pertanto adottata in conformità a giurisprudenza costante.  ### d'appello ha poi rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva evidenzia to il nuovo statuto, registrato nel 1989, era pienamente vigente all'atto d i acquisto, nel 1990, da p arte della ### e della ### che vi avevan o consapevolmente aderito.  7. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del rigetto del la domanda di nullità dell e clausole statutarie, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### perché se ne sarebbe dovuta rilevare la nullità ed inefficacia in quanto, in particolare, vessatorie e non specificamente ap provate nei singoli atti di acquisto, è parimenti inammissibile. 
Occorre rilevare che le consorziate ### e ### sono rimaste contumaci in primo grado e hanno proposto appello . ### d'appello, a pag. 19, ha dato atto che diverse questioni e vizi sono state introdotte da tali appellanti solo in grado di appello, oltre i termini previsti i n primo grado per le preclusioni assertive ed istruttorie. 
Ne consegue che le doglianze di cui alle clausole nn. 17 e 28 sono inammissibili, in quanto la relativa nullità non era stata dedotta nel giudizio di merito: invero, della clausola n. 17 la sentenza non fa cenno e le ricorrenti non spiegano dove, come e quando esse ne 19 di 25 avevano invocato l'invalidit à, mentre per la clausola n. 28 (cd.  clausola solve et repete), secondo cui i consorziati non possono sospendere o ritardare il pagamento dei contributi dovuti, la ### d'appello precisa, a pag. 21, che l'eccezione di nullità risulta essere stata sollevata dalle sole appellanti ### e ### e sul punto non v'è censura.  ### alle restant i clausole, è sufficiente rilevare che: a) l'art.1341 c.c. non opera in relazione a clausole di un'associazione, espressione di autonomia negoz iale; b) in relazione alle clausole nn. 19 e 21, la ### d'appello (come il Tribunale) ha dato atto del venir m eno dell'interesse ad agire, trattandosi di clausole del vecchio ### eliminate in sede di approvazione del nuovo nella parte contestata; c) la clausola n. 9, che disciplina la ripartizione delle spese e degli oneri consortil i tra i consor ziati, secondo caratura milionesimale, attribuendo al Consiglio di amministrazione il frazionam ento di detta caratura , tenut o conto del volume dei fabbricati e della po tenziali tà volumetrica dei terre ni, secondo il criterio del buon padre di famig lia, è stata ritenuta legittima espressione del principio di autonomia negoziale. 
La censura, d el tutt o generica, n on attinge tali speci fiche statuizioni.  8. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, con i quali si lament a che la ### d'appello abbia errone amente applicato al ### ralda le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con con seguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere , valorizz ato lo St atuto del ### registrato il ### 89, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962, e così facendo erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem, nonché abbia ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione, di vincoli di ordine pubblico 20 di 25 derivanti dall'appartenenz a dell'### alla ### per divieto di concession e di Aiu ti di Stato e abuso d i posizione dominante, senza rilevare in via officiosa l'abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo in determinat o, della durata del ### sono inammissibili in qu anto reiterano doglianze già esaminate nei precedenti mo tivi e giudic ate inammissibili ovvero contengono deduzioni di fatti e argomentazioni nuove e sono del tutto generici, astratt i, privi di specificità, pr ivi di chiarezza e comprensibilità.  ### in particolare, al nono motivo, che denuncia anche vizio di omesso esame di un documento, ex art.360 n . 5 c.p.c. , rappresentato dallo statuto originario, del 1962 , lo stesso è inammissibile poiché* neppure prospetta il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. 
Peraltro, nella sentenza im pugnata, neppure si trova affermato espressamente che le obbligazioni dei consorziati debbano essere qualificate come obbligazioni proter rem; il T ribunale av eva affermato che l'acquirente dell'immobile si impegnava per ciò solo a risp ettare lo statuto del Co nsorz io e al pagamento delle qu ote consortili, con obbligazione da qualificarsi propter rem, e che quindi non era ipotizzabile un recesso dal ### se non accompagnato dalla vendita dell 'immobile. Le app ellanti ### e ### avevano, nei motivi di gravame (ritrascritti nel la sentenza impugnata), solamente invocato la libertà di ass ociarsi e di recedere in qualunque tempo dall'associazione, a maggior ragione una volta cessat o il suo scopo per e ssere divenu te pub bliche le aree consortili, e la mancata interpretazione dello ### conforme a b uona fede, attribuendo il diritto di recedere ad nut um alla mancata previsione di una clausola limitativa della relativa facoltà.  9. Venen do all'esame del ricorso incidentale de lla ### e ### con il primo motivo, si denunci a anzitu tto la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello 21 di 25 preso in conside razione un d ocumento, lo ### o del ### io modificato nel 1989, registrato e non trascritto, che il ### avrebbe depositato in giudizio solo con la terza memoria ex art.13, comma 6, c.p.c.. 
Orbene, il ### afferma ch e, dive rsamente, il documento in oggetto è stato depositato in data ### nel giudizio riassunto, a segu ito di cassazione, con la seconda me moria ex art.183 VI comma c.p.c.. 
Verificati gli atti de l merito, qu ali riprodotti in copia dalle parti, risulta effettivam ente che, nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. datata 13/4/2010, il ### depositava «sub all.to d)» delibera dell'assemblea generale straordinaria del luglio 1989 con al legato nuovo testo dello ### peraltro, le stesse attrici avevano depositato, con la propria seconda memoria in via istruttoria, tale delibera con allegato ### Sempre con il primo motivo, le ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo regis trato e non trascritto, e del princ ipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possibilità di atti traslativi del la titolarit à di un immobile con efficacia meramente inter partes». 
Peraltro, tale eccezione non risulta, per quanto emerge d alla sentenza impugnata, in difetto di specificazione al riguardo nel presente ricorso per cassazione, essere stata formulata con l'atto di appello. 
Le doglianze sono poi inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi.  ### d'appello ha affermato che lo ### del 1989 è quello vigente al tempo di adesione delle attrici al ### e richiamato nell'atto di acquisto del 19 /11/19 90, successivo all'adozione del 22 di 25 nuovo ### tra i documenti che parte acquirente dichiarava di ben conoscere e di accettare. 
In relaz ione poi al vizio di omesso esame di fat to deci sivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la ### territoriale ignorato che la revoca dell 'assegnazione al ### della gestione d ei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### de i poteri dis positivi e gestori delle opere primarie e secondarie del ### con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008, lo stesso è inammissibile, in quanto non denuncia un fatto storico omesso quanto la questione, anzitutto, di diritto, relativa alla estinzione / cessazione del ### sulla quale la ### d'appello si è pronunciata. 
Vanno richiamate le motivazioni di cui al punto 5.  10. Con il secondo motivo, si denuncia, in realtà, una pluralità di violazioni, artificiosamente accorpate in un'unica censura. 
Il primo p rofilo (de posito tardivo dell o ### del 1989) ha formato già oggett o di esame con il primo motivo del ricorso incidentale. 
Circa l'ass erita erronea statuizion e di inammissibilità, p er indeterminatezza, della impugnativa delle delibere consortili, per genericità ed indeterminatezza, il motivo è del tutto infondato.  ### d'appello ha confermato quanto statuito in primo grado circa la g enericità dell'atto di citazione delle attrici ### e ### (non rilevand o integrazioni formu late in sede di comparsa conclus ionale e in appello), cosicché non era risultata neppure ammissibile la censura in ordine alla nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi 23 di 25 rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione.  ### della domanda spetta al giudice di merito e, se è vero che « il giudice del merito, nell'i ndagine dirett a all'individuazione del contenuto e della portata delle do mande sottoposte alla sua cognizione, non è te nuto ad un iformarsi al tenore meramente lett erale degli atti nei quali e sse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prosp ettazione letterale della pretesa, trascurando la ricer ca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (Cass. 118/2016; Cass.7322/2019 ), non si vede come, avendo le attrici originarie chiesto nell'atto introduttivo del giudizio d ichiararsi la nullità dell'art.19 dello ### e della delibera assunta attraverso l'utilizzo del voto plurimo a sseritam ente illegitt imamente conferito da tale clausola ai c.d. soci fondatori, esse avessero, in tal modo, dedotto anche i motivi di invalidità di specifica delibera.  ### doglianza in punt o di violazione dell'art.23 c.c., per avere la ### d'appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il te rmine previsto per l'impugnazione delle delibere cond ominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050, è inamm issibile e vanno richiamate alle motivaz ioni rese in relazione ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. 24 di 25 11. Per tutto quant o sopra esposto, vanno respin ti il ricorso principale ### - ### e quello inciden tale #### le spese, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza nel rapporto tra det te parti e il controricorrente ### nel rapporto tra le ricorrenti ### -### e il controricorrente ### che si è opposto soltanto al primo motivo d'impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti prin cipali, nei confronti del Con sorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti m otivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Deve essere poi dichiarato estin to parzialmen te il giudizio in relazione al ricorso proposto da ### nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dil ato rie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, rico rso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n . 13636 d el 2015; 25485/2018).  PQM ### a) resping e il ricorso principale ### - ### e quello incidentale ### b) condanna le ricorrenti principali ### - ### in solido, al rimborso de lle spese processuali del presente g iudizio di legitt imità, nei confronti del controricorrente ### l iquidate in 25 di 25 complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) condanna le ricorrenti incidentali ### nziati-### in solido, al rimborso delle spese processuali d el presente giu dizio di legittimità, n ei confronti del controricorrente ### liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; d) dichiara interamente compensate le spese processuali nel rapporto ricorrenti principali ### e) dichiara estinto il gi udizio, ne l rapporto ### Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d elle ricorr enti principali ### - ### e delle ricorrenti incidentali ### dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a n orma del comma 1 bis dello st esso art.13; 2) della non sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente principale ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio de l 17 ottobre 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19332/2023 del 07-07-2023

... ### di ### e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del 4 giudizio nei confronti d ella so la ### con sentenza n° 723/2016, ha quindi condannato la Reg ione ### al pagam ento della somma di € 1.947,28 , oltre accessori di legge, spese e competenze di lite, a titolo di risarci mento per i danni subiti da l veicolo di proprietà del ### 2. Avverso detta senten za proponeva appello la ### chiedendone la riforma. In particolare, deduceva: a) il suo difetto di legittimazione passiva e l'errata de claratoria di sua responsabilità, in quanto solo l'ente che eserciti in concreto le funzioni di cura e protezione della fauna selvatica, nella specie la ### è in grado di individuare e di prevenire le cause dei danni; b) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non essendo stato provato né il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lamentato e tra l'evento ed il danno né dimostrata la colpa dell'amministrazione; c) l'erronea individuazione dei criteri di imputazione de lla respon sabilità, non essendo la fattispecie risarcibile ai sensi dell'art. 2052 Cod. Civ. ma alla stregua del criterio generale di cui all'art. 2 043 Cod. Civ.; d) l'errata condanna al pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20831/2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 1 presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente - contro ### in persona del Presidente pro tempore, domiciliat ###### Via dei ### n. 12 presso l'Avv ocatura ### dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - avverso la senten za n. 1 0/2020 del ### E di L'### depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio de l 27/01/2023 dal #### 1.Nel dicembre 2015 ### conveniva in giudizio la ### e la ### di ### deducendo che: -in data ###, nel percorrere con la propria autovettura la SS n° 80, in prossimità di ### al ### bivio ### era stato investito da un cing hiale di grosse d imensioni, che aveva procurato danni al veicolo per € 1.947,28; - sul luog o del sinistro erano in tervenuti gli a genti del ### -questi ultimi avevano rilevato le tracce dell'urto con l'animale selvatico, avevano rinvenuto l'ungulato morto a bordo della strada, avevano redatto apposit o verbale, con document azione fotografica, evidenziando nella descrizione della dinamica, che la versione resa dal danneggiato era concordante con gli accertamenti svolti. 
Sulla base di tali premesse, parte attorea lamentava la condotta colposa della ### e/o dell'amministrazione provinciale di ### chiedendo l'accertamento della respo nsabilità degli enti convenuti, in via solidale, concorrente e/o alternativa. 
In particolare, il ### a) quanto alla ### deduceva che la responsabilità per danni sia da ricondursi alla mala gestio della fauna selvatica - con particolare riferimento, per quel che riguarda l'utilizzo del territorio, l'immissione ed incremento delle specie più pericolose per grandezza e violenza - per la carenza di controllo e per l'assenza di qualsiasi cautela circa la relativa presenza in luoghi troppo vicin i a paesi e centri abitati, attraversati da strade pubbliche con elevata probabilità di intral cio alla circolazione stradale e conseguente perico lo per l'incolumità degli utenti; 3 b) quanto invece alla ### di ### deduceva che la responsabilità risarcitoria trovi fondamento, oltre che nella funzione di gestione del territorio, anche nella titolarità della strada, teatro del sinistro, per la omissione di ogni caute la e, in particolare, per la mancata recinzione della strada, già oggetto in passato di dive rsi incidenti della stessa specie. 
Si costituiva la ### la qualedopo aver sostenuto che la legitt imazione pass iva fosse da attribuire alla ### di ### in quanto destinataria di funzioni amministrative di interesse provinciale - eccepiva che la di mostrazione dell a materiali tà della collisione tra l'anim ale e l'au toveicolo e la semplice deduzione di doveri di vigilanz a e di controllo sulla fauna selvatica incombe nti sull'ente e del conseguente obbligo di predisporre tutte le mis ure idonee ad evitare danni a perso ne o cose non fosse suff iciente ad integrare l'imputazione dell a responsabilità a suo carico, essendo necessario accertare la sua condotta colposa. 
Si costituiva altresì la ### di ### la quale eccepiva a sua volta la carenza dell a propria legi ttimazione passiva e , a sostegno di detta eccezione, o sservava che la normativa regionale non contiene disposizioni ovvero deleghe nei confronti delle ### in ordin e all'individuazione di resp onsabilità per da nni causati da animali selvatici, giacch é le sole funzioni risarcitorie d elegate dalla regione alle provi nce (LR n° 10/2003; LR no 10/2004) han no ad oggetto i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zoo tecniche, mentre nulla era previsto per i dann i arrecati alla circolazione.  ### ice d i ### di T eramo con sentenza n° 263/2016, ha disposto l'estromissione dal giudizio della convenut a ### di ### e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del 4 giudizio nei confronti d ella so la ### con sentenza n° 723/2016, ha quindi condannato la Reg ione ### al pagam ento della somma di € 1.947,28 , oltre accessori di legge, spese e competenze di lite, a titolo di risarci mento per i danni subiti da l veicolo di proprietà del ### 2. Avverso detta senten za proponeva appello la ### chiedendone la riforma. In particolare, deduceva: a) il suo difetto di legittimazione passiva e l'errata de claratoria di sua responsabilità, in quanto solo l'ente che eserciti in concreto le funzioni di cura e protezione della fauna selvatica, nella specie la ### è in grado di individuare e di prevenire le cause dei danni; b) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non essendo stato provato né il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lamentato e tra l'evento ed il danno né dimostrata la colpa dell'amministrazione; c) l'erronea individuazione dei criteri di imputazione de lla respon sabilità, non essendo la fattispecie risarcibile ai sensi dell'art. 2052 Cod. Civ. ma alla stregua del criterio generale di cui all'art. 2 043 Cod. Civ.; d) l'errata condanna al pagamento delle spese processuali. 
Nella re sistenza del ### il ### di L'### quale giudice di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta dal ### 3. Avverso la sentenza del giudice di secon do grado propo ne ora ricorso il ### Resiste la ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo m otivo il ### d enuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. nonché violazione della legge n. 157/1992 nella parte in cui il ### di L'### ha ritenuto che (p.6): <<…la gestione de lla fauna in combente sulla ### non 5 comporta ex se che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitab ile alla R egione, occorrendo la allegazione o quanto meno la speci fica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile ricollegabilità del danno …>>. 
Sostiene che il giu dice di appello, tanto afferm ando, si è conformato al consolidato o rientamen to della giurisprudenza d i legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 7080 del 2006), in base al quale il dann o cagionato dalla fauna selvat ica ai veicoli in circolazione è risarcibile alla stregua dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere per il dann eggiato di dimostrare un concreto comportament o colposo ascrivibile all'ente pubblico evocato in giudizio. 
Osserva che, alla base di det to orientame nto, s ta la considerazione che lo stato di “libertà naturale” in cui vive e si muove la fauna selvatica sia incomp atibile con un quals iasi ob bligo di custodia da parte della P.A., ma che il concetto di “libertà naturale” è destinato ad entrare in crisi lad dove, come ne lla specie, la controversia riguardi danni pro vocati da specie animali reintrodot te dall'uomo in un determinato ambiente. 
Sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sulla caccia (la legge n. 968 del 1977), la dottrina maggioritaria ha sostenuto l'applicabilità della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in capo alla P.A. per gli incidenti stradali causati da animali selvatici; e che a fondamento di tale affermazione è stato posto il c.d. principio del cuius commoda ei us et incommoda, al fi ne di as sicurare la corretta composizione degli interessi confliggenti e la realizzazione del criteri di gestione economicamente razionale del rischio. 
Aggiunge che questa Corte, partendo da t ale ordine di considerazioni, ha di recente rimeditato il fondamento giuridico della responsabilità per i danni causati da an imali appartenen ti a speci e 6 protette di proprietà pubblica e che il nostro ordinamento, agli artt.  2050 e ss c.c. prevede una serie di ip otesi caratte rizzate dall'inversione dell'onere della prova; e, in particolare, con sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020, ha osservato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. non si fonda sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunq ue sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo. 
Auspica che questa Corte voglia dare continuità a tale ultimo orientamento, riconducendola materia dei danni provocati dalla fauna selvatica nell'alveo dell'art. 2052 2. Il motivo è fondato.  ###, consa pevolmente e argomen tatamente rimeditando e superando il precedente orientamento, è pervenuta ad affermare il principio per cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di i mputazione della responsabilit à previs to da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'anim ale e, dall'altro , le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubbl ici in funzione della tute la generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969 del 2020 . 
Conformemente v. altresì Cass. n. 12113 del 2020; Cass. n. 13848 del 2020, Cass. n. 16414 del 2021 e Cass. n. 22271 del 2021). 
Si è a l riguardo ult eriormente precisato che nell'azione di risarcimento del danno cagion ato da anima li selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legitt imazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della comp etenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative 7 di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte -per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolarida altri enti; la ### può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'ad ozione del le misure che avrebbero do vuto impedire il danno. E che in mate ria di danni da faun a selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Reg ione fornire la prova liberator ia del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della p ropria sfera di controllo, come causa autono ma, eccezionale, imprevedibile o , comunque, non evitabi le neanche mediante l'adozione delle più ad eguate e diligenti misu re - concretamente esigibili in re lazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di pro tez ione dell'amb iente e dell'ecosistemadi gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. 
Orbene, i suindicati principi sono st ati disattesi dal giudice di appello nell'impugnata sentenza, in particolare là dove ha affermato: << … la gestione della fauna incombente sulla ### non comporta ex se che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitabile alla ### occorrendo la allegazione o quanto meno la specifica indicazione di un a condotta omissiva efficiente su l piano della presumibile ricollegabilità del danno … >>.  3. Dell'impugnata sentenza, assorbito il secondo motivo (con il quale il ricorrente denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c.), si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al ### di L'### 8 in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce dei suindicati disattesi principi. 
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e, assorbito il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al ### di L'### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gianniti Pasquale

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20746/2023 del 18-07-2023

... vari contenziosi in corso, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività da parte della procedura e la successiva cessione d ei beni aziend ali (fol. 6 della sent. imp.), con la precisazione che, nonost ante la pluralità d elle attività svolte per trovare le soluzioni più confacenti caso per caso, restava fermo che l'attività svolta era unitaria, di carattere stragiudiziale e ricompresa alla voce F) della tariff a stragiudiziale; q uesta affermazione , non censurata, costituisce il presuppost o dell'im putazione dell'acconto già ricevuto dall'avvocato ### e dallo studio associato unitariamente e direttamente al compenso comp lessivament e riconosciuto per l'attività svolta per le società del ### e riferito per il 50% appunto all'### straordinaria della ### 4.1.- Con il quarto motivo si denuncia la errata e/o omessa valutazione di fatti posti a fondamento della decisione, in relazione al parere del Consiglio dell'Ordine. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere non vincolante l'opinamento delle parcelle dell'appellante da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e nell'escludere il rimborso della spesa sostenuta per tale incombente. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5092/2016 R.G. proposto da: ### in prop rio e quale legale rapp.p.t. dello #### E ### elettivamente domiciliato in ### 4, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -ricorrente contro ### in perso na dei ### p.t., elettivamente domiciliata in ### C.POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ### ( ###) che lo rappresenta e 2 di 12 difende unitamente agli avvocati ### (###). come da procura speciale in atti.  - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE ### di BOLOGNA 1316/2015 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal ####: 1.-#### in proprio e in qualità di legale rappresentante dello studio professionale #### e ### propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.1024/2010, con la quale era stato ammesso allo stato passivo della procedura ### in amministrazione straordinaria il credito pari ad euro 125.097,63=, oltre al 12,5% di rimborso spese, IVA e CPA ed interessi legali dal 19/9/2008 al saldo in prededuzione, con riferimento a svariate prestazioni di carattere professionale rese in favore della procedura sia in proprio che dallo studio legale. La procedura propose appello incidentale. 
Con sentenza depositata il 16/7 /2015, la Corte di appello di Bologna ha respinto entrambi gli appelli. Per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, ha affermato che la domanda di riconoscimento del privilegio era nuova e perciò inammissibile; ha affermato che l'imputazione degli acconti già percepiti dall'avvocato ### e dallo studio legale era viziata da ultrapetizione, perché ricompresa nella doman da di quantificazione ed esatta determinazione degli importi dovu ti per l'attività svolta per la procedura; ha rimarcato la non vincolatività del parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in sede di opinamento della parcella ed ha escluso il diritto ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per tale attività, frutto dell a libera scelta d i rivolgersi all'Ordine; ha confermato il compen so liquidato in favore 3 di 12 dell'avvocato ### e dello studio professionale per l'attività svolta in relazione ai casi di scioglimento e risoluzione dei contratti non strategici nella misura già determinata in primo grado.  ### in proprio e nella citata qualità, ha proposto ricorso per la cassazione dell a sentenza in epigrafe con quattro mezzi, illustrato con memoria. 
L'### straordinaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre mezzi, seguito da memoria.   ###: 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 93 e 101 e ss. legge fall. e dell'art.2751 bis, primo comma, n.2, cod. Il ricorrente, in proprio e nella qualità, sostiene che, nonostante la mancanza di una esplicita richiesta di riconoscimento del privilegio nella domanda di ammissione al passivo del credi to per l'attivit à professionale vantato in prededuzione, era tuttavia stata specificata chiaramente la causa dello stesso nelle prestazioni professionali rese in favore del ### in A.S., con indicazione di durata del rapporto e natura delle prestazioni, accompagnate dalla produzione documentale corrispondente. Espone che, nonostante la modalità di proposizione della domanda di a mmissione, il cre dito era stato ammesso al passivo in preded uzione con rango chirografario. 
Sostiene quindi che la domanda di riconoscimento del privilegio non poteva essere ritenuta nuova, come deciso dalla Corte di appello, essendo stati dedo tti, sin dalla p roposizione della d omanda di ammissione al passivo, tutti i fatti idonei a far desumere la natura privilegiata della pretesa ed allegata la d ocument azione a dimostrazione.  2.2.- Con il second o moti vo si denuncia la viola zione falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. La censura concerne la med esima statuizione considerata con il p rimo motivo, 4 di 12 lamentando l'erroneità della qualificazione come “nuova” della richiesta del rango privilegiato per i crediti vantati.  2.3.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati. 
Rammentando che il credito azionato attiene a prestazioni professionali svolte an che ed indistinguibilmente dallo studio associato, va ribadito che l a d omanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno stu dio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalment e dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. 
A ciò va aggiunto che, come già affermato da questa Corte con condiviso principio, nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qual ificazione giurid ica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi della domanda di ammissione, dal che discende - come precisato dall'art. 93 comma 4 legge fall., pur in senso attenuativo rispetto alla più radicale assenza dei requisiti dei numeri 1,2,e,3, del comma precedente - che l'eventuale omissione o assoluta incertezza del tit olo in parola comporta comunque la deg radazione a chirografario del credito invocato (Cass. n. 10990/2021, tesi ripresa anche in Cass. n .  4632/2023) e che, ove l'indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità ( n. 1331/2017). 
Nel caso in esame, risulta evidente la infondatezza della censura, avendo rettamente applicato la Corte di merito gli anzidetti principi, 5 di 12 in assen za di una tempesti va, mot ivata e specifica d omanda di collocazione privil egiata puntualmente riferita alle att ività, nell'ambito di quelle svolte dallo studio professionale, in relazione alle quali avrebbe dovuto e potuto essere valutato, già nella sede propria dell'ammissione al passivo, il possibile riconoscimento del privilegio.  3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.112 cod.proc.civ. in relazione al conteggio dell'acconto ricevuto. 
Il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata oltre la doman da, lad dove aveva operato la decurtazione dell'acconto ricevuto nella m isura del 50% rispetto al la somma riconosciuta. 
In particolare , sostiene che non corrisponde al vero che l'### straordinaria avesse svolto d omanda di rideterminazione delle spettanze avversarie e di nuova imputazione dell'acconto ricevuto e che la procedura non avrebbe mai contestato l'imputazione dell'acconto de qua, fatta da ### alle parcelle n.35, 36 e 54.  3.2.- Il terzo motivo è inammissibile.  3.3- Va rilevato che fin dall'inizio l'### straordinaria aveva contestato l'intero credito vantato: dunque, l'acconto percepito era logico e plausibile che venisse detratto dalla somma finale riconosciuta a corrispettivo delle prestazioni ammesse. 
Va sottolineata, inoltre, la carenza di specificità del motivo, che non illustra con la dovuta precisione quando ed in che termini, per quali importi e per quali prestazioni, sarebbe stata effe ttuata e rappresentata al giudicante di merito l'imputazione dell'acconto alle parcelle n.35, 36 e 54, tanto più che n ella sentenza im pugnat a nemmeno è possibile evincere un riferimento alle stesse.  3.4.- Sotto altro profilo, è decisivo osservare che la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine 6 di 12 alla unicità dell'incarico conferito al legale ed allo studio associato, della durata compl essiva di un ann o circa ed avente ad oggett o attività stragiudiziale ovvero consulenza legale per la soluzione in via transattiva dei vari contenziosi in corso, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività da parte della procedura e la successiva cessione d ei beni aziend ali (fol. 6 della sent. imp.), con la precisazione che, nonost ante la pluralità d elle attività svolte per trovare le soluzioni più confacenti caso per caso, restava fermo che l'attività svolta era unitaria, di carattere stragiudiziale e ricompresa alla voce F) della tariff a stragiudiziale; q uesta affermazione , non censurata, costituisce il presuppost o dell'im putazione dell'acconto già ricevuto dall'avvocato ### e dallo studio associato unitariamente e direttamente al compenso comp lessivament e riconosciuto per l'attività svolta per le società del ### e riferito per il 50% appunto all'### straordinaria della ### 4.1.- Con il quarto motivo si denuncia la errata e/o omessa valutazione di fatti posti a fondamento della decisione, in relazione al parere del Consiglio dell'Ordine. 
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere non vincolante l'opinamento delle parcelle dell'appellante da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e nell'escludere il rimborso della spesa sostenuta per tale incombente. 
Rappresenta a tal fine che la possibilità di chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine venne avanzata dai commissari straordinari e ad essa l'organo della procedura prestò acquiescenza, provvedendo a suggerirlo. 
In proposito, aggiunge che nel corso del procedimento di verifica della congruità dei compensi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli invitò i ### a presentare deduzioni o eccezioni, affidò l'istruttoria ad una ### composta da tre consiglieri ed alla fine approvò all'un animità il parere di congruità n.295/06 sulle 7 di 12 parcelle emesse dallo st udio dell'Avv.  ### dolfi nei confro nti del ### per l'importo di euro 2.239.105,35=, oltre accessori ed altro, senza che alcuna osservazione o eccezione fosse sollevata dai ### che nemmeno lo impugnarono dinanzi al giudice amministrativo.  4.2.- Il motivo è inammissibile.  4.3.- Sotto il primo profilo, va osserva to che la tesi dell a vincolatività del parere dell'### e professionale non può e ssere condivisa. 
Occorre rammentare ch e l'### professionale è un Ente pubblico (non economico) e ch e allo stesso sono affidati pot eri autoritativi, derivanti dal fine ist ituzionale attribuito all'ordine medesimo, volti alla tutela degli iscritti, dei clienti e della dignità della professionale. 
La sentenza n. 6534/2008 resa dalle ### della Cassazione, citata dal ricorrente, ha affermato che «### parere “corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza dell'opera professionale” (nei sensi suddetti sentenza di questa Corte 29/10/1992 n. 11765).”», dal che si deduce che il parere di congruità è atto volto a tutelare sia il professionista che il cliente. 
Tuttavia, come oramai costantemente affermato in sede ###materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'### dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto, oppure dovuto in mis ura ridotta (Cass. n. 24482 /2022; Cass. 40633/2021; Cass. n. 712/2018; Cass. n. 26 065/20 16), come avvenuto nel caso di specie. 8 di 12 Inoltre, va ribadito che in tema di compensi per lo svolgimento di attiv ità professionale, anche in m ateria stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede ###quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (Cass. n. 11583/2004; Cass. n. 20289/2015, ancorché in relazione alle spese liquidate a carico della parte soccombente; Cass. n. 7527/2002). 
Nella specie la critica è stata focalizz ata esclusi vamente sulla pretesa vincolatività del parere, che va esclusa, assorbendo così tale preclusione le questioni proposte circa l'effetto costitutivo del parere e l'insindacabilità dello stesso da parte del G.O., atteso che alcun sindacato è stato svolto in merito al parere, come d etto non vincolante.  4.4.- Sotto il secondo profilo, va osservato ch e la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'ammissione a rimborso della voce relat iva a quanto corrisposto al Co nsiglio dell'### per l'opinamento, rimarcando, senza essere sm entita, che il legale avrebbe potuto direttamente richiedere al giudice la determinazione e liqu idazione delle sue spettanze senza interpellare il ### glio dell'ordine: la censura sul punto in veste essenzia lmente una valutazione riservata esclusivamen te al giudic e di merito ed è inammissibile.  5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione falsa applicazione d egli art t. 50 e 51 del d.lgs.  270/1999, nonché della normativa in tema di determinazione del valore della pratica, artt.10 e ss. cod.proc.civ. e 12 cod.proc.civ. e delle tariffe forensi. 
La censura concerne la statuizione relativa alla determinazione del valore delle controversie relative allo scioglimento/risoluzione dei 9 di 12 contratti di locazione e/o di affitto di azienda ritenuti non strategici, con riferimento all'ammontare dei canoni a scadere fino alla data della prima scadenza contrattuale. 
Deduce la rico rrente incidentale che la scelta di sciogli ere i contratti in questione era stata frutto della manifestazione di volontà dei ### cui competeva il relativo potere ex artt.50 e 51 del d.lgs. n.270/199 9 e che ciò era avvenuto sulla scorta di una valutazione, rispetto alla quale alcuna attività di assistenza era stata attuata dal legale, né risultava documentata. 
Sotto altro profilo, deduce che, anche a volere riconoscere la debenza del compenso, esso non era stato correttam ente quantificato, in quanto l'avvocato ### in queste ipotesi si era limitato a trasferire al prop rietario del punto vendita la volontà espressa dall'organo commis sariale e, poiché al proprietario del punto vendita spettav a esclusivamente l'equ o compenso, quest'ultimo valore sarebbe dovuto essere preso a riferimento o, in mancanza - come nel caso in esame - si sarebbe dovuto applicare il valore della controversia come indeterminato e, così, sostiene l'erroneità dl computo compiuto dalla Corte territoriale.  5.2. Il motivo è inammissibile.  5.3.- La censura, pur svolta come violazione di legge, è in realtà intesa a pervenire ad u n diverso apprezzamento del fatto , individuato nell'attività svolta dal legale e dallo studio associato in relazione alle controversie relative allo scioglimento/risoluzione dei contratti di locazione e/o di affitto di azienda ritenuti non strategici. 
Rilevando che non si controverte né in tema di esercizio dei poteri ex artt. 50 e 51 del d.lgs. n.270/1999 dei commissari, né risulta proposta o accertata alcuna domanda di equo indennizzo da parte dei conduttori, norme di cui si denuncia la violazione, va osservato che il ricorre nte incidentale non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili 10 di 12 ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 9097/2017; Cass. n. 7921/2011). 
Dunque, inammissibile si mostra la doglianza tesa a contestare la valut azione dell'attività professional e svolta dal legale e dallo studio associato, mediante il raffronto con i compiti - di ben altra natura - riservati ai commissari, senza cogliere che la ratio decidendi è focalizzat a proprio sulla pro pedeuticità dell'att ività oggetto dell'unitario incarico conferito al legale ed allo studio a ssociato, rispetto all'esercizio dei p oteri degli organi della procedura i n relazione ai singoli rapporti. 
Quanto alla doglianza svolta circa il criterio di individuazione del valore delle contro versie, ne va eviden ziata la mera ipoteticità, rilevata anche dalla Corte di merito nel vagliare il relativo motivo di gravame.  6.1.- Con il second o motiv o si denuncia la vi olazione o falsa applicazione dell'art.111 legge fall. e delle norme sulla graduazione dei crediti secondo i privilegi. 
Dopo av ere ricordato che la sentenza di primo g rado aveva riconosciuto la prededuzione del credito ammesso, assumendo che “per i cred iti d i massa non opera la distin zione privilegia to - chirografo” e che la Corte di appell o aveva affermat o che la distinzione tra credito “chirografario” e “privilegiato” era questione di fatto priva di rilievo per i crediti ammessi come debiti della massa, 11 di 12 il ricorre nte denuncia l'erroneità dell'assunto ed in siste per l'ammissione in chirografo dell'avversa pretesa.  6.2.- Il secondo motivo è assorbito dal rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso principale.  7.1.- Con il terz o motiv o si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ., in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado, ded ucendo la mancata applicazione del princ ipio dell a soccombenza.  7.2.- Il terzo motivo è inammissibile. 
La Corte di appello aveva respinto sia l'appello principale, che l'appello incidentale proposto dalla ### La censura non coglie nel segno, poiché non risulta violato il principio della soccombenza e va ribadito che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non p ossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esu la, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, s ia nell'ipotesi di soccomben za reciproca che in quella di concorso di altri g iusti motivi ( n.24502 del 17/10/2017; Cass. n. 26912 del 21/11/2020).  8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente in via principale, nella misura finale liquidata come in disposi tivo, con parziale compensazione pari ad un terzo, risultando di maggior peso, rispetto alle doglianze respinte, la soccombenza del ricorrente, in proprio e nella qualità, rispetto a quella del ricorrente incidentale. 
Va disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, sia in relazione al ricorso principale che al ricorso incidentale (Cass. U. n. 23535/2019).  P.Q.M. 12 di 12 - Rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; - Compensa fra le parti le spese processuali per un terzo e per l'effetto condanna il ricorrente principale in proprio e quale legale rapp.p.t. dello studio professionale , in solido, alla rifusione della residua somma che liquida, già al netto dell'importo risultante dalla statuita compensazione, in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, con spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà at to della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, in solido da parte del ricorrente principale in proprio e quale legale rapp.p.t. dello studio professionale e da parte della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art.  1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, rispettivamente per i ricorsi principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### il 10 luglio 2023.   

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Tricomi Laura

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24372/2022 del 05-08-2022

... per cui il giudizio di rinvio costituirebbe la mera prosecuzione del giudizio in sede di legi ttimità è priva di fondamento; 4. è ben vero che, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la S.C. pu ò anche, quando cassa la pronuncia di appello, definire nel merito il giudizio, ma ciò non esclude che, quando ciò non avvenga, il giudizio di rinvio mante nga i conno tati propri di un'ulteriore fase processuale; 5. si deve intanto considerare che «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazio ne della pronuncia di secondo grad o per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) …. integra …. una n uova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ( nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostit uirsi ad alcuna precedente pronunci a, riform andola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (C. 15143/2021; C. 1824/2005) 6. va poi rilevato che la notificazi one della riassunzione va effettuata, in quella sede, alla parte personalmente (art. 392, co. 2., (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 11060/2021 proposto da: ### 2 LANCIANO - ### - ### rappresentata e difesa dall'av v. ### e domicilia ta in ### presso la ### ria della Corte d i Cassazione, ### zza ### - ricorrente - contro ### - ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### e domiciliati in ### presso la ### della Corte di Cassazione, ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/202 1 della ####'###'AQUILA, depositata il ###, NRG 118/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal ###. ### BELLE'.  2 di 9 ### 1. ### e M arco ### hanno domand ato il pagamento delle prestazioni (nel s ettore della em odinamica diagnostica ed interventistica, in p articolare consiste nti in angioplastiche, coronografie, cateterismi cardiaci) d a essi svolte, nel periodo dall'11 novembre 1999 al 26 ottobre 2000 e per tre giorni alla settimana, presso l'unità di cardiochirurgia della ### di ### in ### con cui la ### di ### poi confluita nella ### 2 Lanciano - ### - ### (di seguito ### aveva posto in essere una convenzione, p oi dichiarata nulla dal Tribunale di ### al fine di governare il flusso di pazienti dalla limitrofa regione, apprestando le cure direttamente sul territorio laziale; 2. l'originaria sent enza d i secondo grado della ### d'Appello di L'### confermando il rigetto pronunciato dal Tribunale di ### aveva ritenuto che quelle prestazioni fossero state in effetti svolte, ma aveva ritenuto che esse risultassero in parte coperte dal normale debito di prestazioni “istituzionali”, alla fine rigettando la domanda anche per difficoltà di quantificazione dei compensi; 3. questa S.C. con sentenza 3226 4/2019 resa nel ricorso per cassazione propost o dai due medici, sulla p remessa che quelle eseguite fossero prestazioni c.d. intramoenia, come tali da riportare comunque al lavoro subordinato, ha affermato che esse, in quanto eseguite per conto dell a ### dovevan o essere pagat e, eventualmente ex art. 2126 c.c., anche qualora si fosse ritenuta l'invalidità dei corrispondenti incarichi; 4. quindi, cassando la sentenza di appello, la S.C. ha rimesso alla ### del rinvio di accertare, attraverso le opportune indagini anche peritali, quale fosse la misura di tali prestazioni “ag giunti ve”, rispetto al debito di prestazione “istituzionale”, provvedendo poi a individuare un idoneo criterio liq uidatorio, se del caso poi 3 di 9 procedendo, sotto il profi lo strettam ente liquidato rio, a determinazione giudiziale della misura della retribuzione ai sensi dell'art. 2099, co. 2, c.c.; 5. la ### d'Appello di L'### quale giudice del rinvio, ha accolto integralmente la domanda dei due medic i, attr ibuendo rilievo decisivo alla mancanza di contestazioni da parte della ### fin dal primo grado di giudizio, rispetto alle prestazioni quali indicate dai ricorrenti; 6. essa ha quindi riten uto che il parametro di quantificazione prospettato dai ricorrenti (tariffario DRG della ### costituisse idoneo parametro liquidatorio, se del caso in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e , rite nuta superflua una c.t.u., ha condannato la ASL ai corrispondenti pagamenti, in misura di euro 112.833 quanto a ### e di euro 304.075 quanto a ### 7. la ASL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso dei due medici; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle p arti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 9. entrambe le parti hanno depositato memoria; ### 1. il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1.  n. 3, c.p.c. e con esso si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 9 -ter, d.l. 179/2012, sostenendosi che il processo sarebbe da considerare estinto pe r irritualità nell'introduzione del giudizio di rinvio in form a cartacea mentre , dovendosi ritenere atto endoprocessuale, vi era o bbligo di forma telematica, ai sensi della disposizione sopra citata; 2. il motivo è infondato; 4 di 9 3. l'affermazione per cui il giudizio di rinvio costituirebbe la mera prosecuzione del giudizio in sede di legi ttimità è priva di fondamento; 4. è ben vero che, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la S.C. pu ò anche, quando cassa la pronuncia di appello, definire nel merito il giudizio, ma ciò non esclude che, quando ciò non avvenga, il giudizio di rinvio mante nga i conno tati propri di un'ulteriore fase processuale; 5. si deve intanto considerare che «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazio ne della pronuncia di secondo grad o per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) …. integra …. una n uova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ( nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostit uirsi ad alcuna precedente pronunci a, riform andola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (C. 15143/2021; C. 1824/2005) 6. va poi rilevato che la notificazi one della riassunzione va effettuata, in quella sede, alla parte personalmente (art. 392, co.  2., c.p.c.) e d inoltre che, come rileva to giustamente dalla ### territoriale, essa introduce il processo presso u n altro giu dice, a riprova dell'autonomia processuale di quella fase e dell'impossibilità di parlare di fase ulteriore appartenente al giudizio di legittimità, perché così non è; 7. è dunque evidente che la previsione su cui fa leva la ricorrente, secondo cui «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 16-bis, co. 9-ter, cit.) non può riferirsi all'atto di riassunzione in sede di rinvio e che pertanto l'introduzione di tale fase in forma cartacea è del tutto rituale; 5 di 9 8. il secondo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.  come denuncia della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., per non essersi, la ### di Appello di L'### uniformata ai principi di diritto formulati dal Collegio della fase rescindente; 9. il motivo è fondato; 10. l'oggetto del contendere riguarda, come si è detto, la pretesa dei ricorrenti di ricevere remunerazioni per le attività da essi svolte presso la ### di ### esterna; 11. la sentenza rescindente ha alla base il rilievo in diritto per cui, in presenza di prestazioni “aggiuntive” concretamente rese, non si potesse eluderne la remunerazione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. ed alla luce del riportarsi dell e attivit à “intramoenia” all'alveo del lavoro subordinato, nep pure potendosi addurre difficoltà di determinazione della misura del compenso, in ultima analisi soccorrendo la sua determinazione giudiziale ai sensi dell'art. 2099, co. 2, c.c.; 12. al contempo la sentenza rescindente ha alla base, in punto di fatto, il dato pac ifico dell 'esecuzione delle prestazioni al legate in causa dai ricorrenti ed il dato, rimast o invece non definit o nella originaria sentenza di appello, di quale fosse la misura in cui quelle prestazioni dovessero considerarsi effettivamente “aggiuntive”, avendo la stessa ### te rritoriale ne lla sentenza poi cassata affermato che almeno in parte tali prestazioni potevano rientrare nel debito “istituzionale”; 13. la natura d ella sente nza rescindente è dunque duplice e la cassazione è da aversi pro nunciata, al contempo, pe r ragioni di diritto e di fatto; 14. sono stati sicuramente rispettati, in sede ###ordine al diritto dei ricorre nti di ricevere remuneraz ione per le attività svolte e ciò a prescindere da ogni questione sulla regolarità degli incarichi e dalle modalità di quantificazione della retribuzione; 6 di 9 15. il punto è però altro e riguarda l'ulteriore principio per cui, sotto il profi lo del diritto, la remunerazione avreb be potuto riguardare quelle attività che effettivamente fossero emerse come “aggiuntive” e, in punto di fatto, la n ecessità di accertare quali fossero effettivamente tali; 16. ci si trova in sostanza in un'ipotesi, tradizionalmente nota, in cui la cassazione coinvolge al contempo profili di diritto e profili di fatto, sicché la «"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazio ne del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla ### di Cassazione» (C. 27337/2019 ed altre conformi); 17. la ### de l rinvio, cui era stato rimesso il compito di individuare quali prestazioni tra que lle allegate rientrasse ro nell'ambito dei compiti “istituzionali” e quali nell'am bito degli incarichi “aggiunt ivi” extramoenia, ha ritenuto ch e, per l'accertamento di quanto necessario a fond are la domand a dispiegata, fosse dato idoneo l'elencazione delle attività svolte dai ricorrenti presso la ### di ### e la mancata cont estazione d i esse, in primo grado, da parte della ### 18. in tal modo essa non si però attenuta a quanto stabilito nella sentenza rescindente, perché non era in discussione lo svolgimento delle prestazioni enumerate presso la ### di ### ma il rientrare di esse nell'ambito dell'attività “istituzionale” o “aggiuntiva”; 19. l'avere riportato l'intero novero delle prestazioni svolte presso la ### di ### sulla base della sola elencazione delle prestazioni svolta in primo grado dei ricorre nti, sorvola de plano sull'accertamento in concreto che, con indicazioni di dettaglio, era stato demandato al giudice del rinvio, senza contare che solo i profili di fatto e non certo la qualificazione come “aggiu ntive” o “istituzionali” delle prestazioni rese, qual e conseguenza di una 7 di 9 complessa att ività di valutazione e raffronto, potrebbero essere oggetto di “non contestazione” valorizzabile a fini decisori (tra le molte, C. 6172/2020; C. 21460/2019; C. 19181/2016); 20. la sent enza resci ndente aveva in p articolare ritenuto che la ### del rinvio dovesse «anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), m uovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "ist ituzionale" richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell'orario per essa in ipote si stabilito, per poi verificare se l'attività svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività "istituzionale" (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione "istituzionale" o quant'altro) così come se essa fosse assorbita ed in qual e misura, dall 'impegno o rario dovuto per la prestazione "istituzionale"», ma nulla di ciò è stato fatto; 21. pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata; 22. si devono peraltro aggiungere alcune ulteriori precisazioni; 23. la p ronuncia rescindente ha concluso che, su lla base della regola di diritto della necessaria re munerazione di quanto in concreto svolto, si imponeva l'accertamento di quale parte di tali prestazioni fosse “aggiuntiva” e quale fosse “istituzionale”, menzionandosi esplicitamente la possibili tà che si trattasse “in toto” di attività “i stituzional i”, cui evidentemente p oteva anche conseguire che si trattasse “in toto” di attività “aggiuntive”; 24. pertan to, gli esiti di causa potranno essere corrispondentemente regolati con l'integrale rigetto (qualora tutte le p restazioni dovessero rientrare ne l debito lavorativo “istituzionale”) o l'integrale accoglimento (qualora tutte le prestazioni dovessero emergere come “aggiuntive”) della domanda di retribu zione quale avanzata dai ricorrenti, sia, in caso di accertamento concreto della misura d i quanto “aggiuntiv o” o 8 di 9 “istituzionale”, con l'accoglimento in ragione di q uanto così apprezzato; 25. ciò è quanto non è stato fatto e dovrà essere invece accertato in sede di ulteriore rinvio, altresì con l'aggiunta finale che, qualora non risulti in conc reto possibile, neanche attraverso le attività istruttorie demandate (cui al giu dice del rin vio non è concesso discrezionalmente - ma semmai motivatament e, se esse siano impossibili o davvero inutili - sottrarsi), addivenire ad un accertamento concreto, inevitabilment e l'onere probatorio ex art.  2697 c.c. non po trà che operare in pregiudizio di chi agisce, dovendosi in tal caso ritenersi indimostrati i presupposti del credito azionato; 26. in d efinitiva , si impone una nuova pronuncia cassa toria, con rinvio alla diversa ### d'Appello indicata in dispositivo, affinché sia dia corso agli accertame nti disp osti con la prima pronuncia rescindente ed elusi nella sentenz a impugnata, nonostante tra l'altro l'esistenza di istanze istruttorie (di acquisizione documentale e c.t. u., eventualmente integrabil i anche d'ufficio sotto i profili rilevanti per i fini di cui all'accertamento demandato) avanzate dai ricorrenti in ragione degli svilupp i conseguenti al teno re della pronuncia cassatoria; 27. sono infatti principi acquisiti sia quello per cui nessun vincolo può esservi, anch e in sede di rinvio, pe r le attivi tà istrutt orie officiose, sia quello per cui l'istruzione probatoria ad iniziativa di parte, anche in quella sede ###intercetta le preclusioni qualora essa si rend a necessaria in ragione della parzia le o totale reimpostazione delle esigenze di accertamento, quale conseguenza della focalizzazione dell'oggetto del decidere, in fatto e diritto, ad opera della sentenza rescindente (C. 27823/2018; C. 9768/2017); 28. restan o assorbiti il terzo ed il quarto motivo in qu anto riguardanti il profilo consequenziale del quantum debeatur; 9 di 9 P.Q.M.  ### acc oglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti il terzo ed il q uarto, cassa la sentenza im pugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla ### d'Appello di ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Belle' Roberto

M

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 1088/2025 del 19-12-2025

... i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente 8 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014). Nel caso in esame, la separazione (leggi tutto)...

testo integrale

1 di 20 N. R.G. 2784/2025 ###### di ### composto dai seguenti magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, nata a ### (### il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliat #######, ### D'### n. 38 - attrice - contro ### C.F. ###, nato a ### (### il 4 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ####### n. 102 - convenuto - con l'intervento del 2 di 20 ###, in persona del ### della Repubblica presso il ### di ### - interventore ex lege - OGGETTO: separazione personale.  ### parte attrice: RICORRE all'###mo ### di ### affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la ###ra ### ed il sig. ### , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni A) confermare quanto previsto dal ### dei ### di ### nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi. 
B) ###. ### potrà vedere e tenere con sé i figli minori come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti; C) disporre a carico del sig. ### il pagamento, della somma di ### 600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario; detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ### con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese; 3 di 20 D) disporre a carico del sig. ### l'obbligo al rimborso alla ###ra ### entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal ### del ### di ### in materia di ### di ### del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra ### (Doc. 13 all.); E) l'### per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra ### in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così come le detrazioni fiscali per i figli a carico; . 
F) ###. ### rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. 
G) La casa famigliare sita in ####, via ### n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra ### che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della ### infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad ospitare la sig.ra ### ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla data di reingresso della sig.ra ### nella casa familiare verrà pagata al 50% dai due coniugi. La sig.ra ### si accollerà i costi di gestione ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio. 
H) disporre che il sig. ### lasci la casa familiare entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale; I) con vittoria di spese e di competenze di causa. 
Per parte convenuta: a. ###'### l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente 4 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del #### di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.  b. ### a carico del #### il pagamento della somma, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da ###mo ### di ### e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il #### pur essendo assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta ### è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.  b. ### Assegnare la casa coniugale al #### atteso che il medesimo ha sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la ###ra ### dispone di un appartamento preso in locazione ove attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la ###ra ### dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono sempre state saldate esclusivamente dal #### e che quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. 5 di 20 ### 1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ### chiedeva la separazione personale da ### l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli ### (nato il 21 dicembre 2007) e ### (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai ### sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.  2. ### si costituiva con comparsa depositata in data 18 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai ### sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.  3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al ###, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005). 
Acquisita una relazione da parte dei ### sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente. 6 di 20 ###. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi». 
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice. 
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, 11059/2001). 
Nella specie, ### non è comparso alla prima udienza del 18 dicembre 2025 in quanto tornato nel ### d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in ### ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto 7 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.  2. La domanda di separazione merita accoglimento. 
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in ### sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in ### Al riguardo si osserva che il ### citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il ### adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale). 
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. 
UE 1259/2010. 
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004. 
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente 8 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014). 
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo. 
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.  3. I coniugi hanno due figli, ### ed ### che oggi hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.  3.1. ### ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai ### sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli. 
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate. 
Con sentenza emessa dal ### di ### confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di ### e divenuta definitiva, ### è stato condannato alla pena 9 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2006 e il 2019. 
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie», «poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e «consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal ### anche durante la gravidanza della donna e addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».  ### per i minorenni di ### con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai ### sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre. 
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori. 
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del ### sociale era emerso che: ### il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; ### dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre 2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; ### la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di 10 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito; ### le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie. 
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai ### sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge: «Il nucleo familiare è seguito dal ### dal 2019. In quell'anno i ### della ### di #### sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra ### che ha raccontato di aver subìto maltrattamenti da parte del marito ### A seguito dell'intervento, i ### hanno preso contatti con il ### affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra ### e ai suoi due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ### ha sporto querela di parte nei confronti di ### Dopo un breve periodo di detenzione presso la ### di ####, il sig. ### ha ottenuto gli arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'### di ### con termine pena a ottobre 2025. 
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del ### per i ### dell'### un ### 2350/2019 il quale incarica il ### di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.  ### di ### di #### stava valutando l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel ### d'origine del sig. ### sulla base dell'accertata pericolosità sociale dello stesso. 11 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. ### dal territorio italiano a novembre 2025. 
Situazione attuale I minori ### e ### vivono con la madre in un appartamento messo a disposizione dalla ### a ### di #### dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a ####. 
La sig.ra ### ha riferito di lavorare come magazziniera in un'azienda sul territorio di ####, con contratto a tempo indeterminato; il sig. ### invece lavora come saldatore a ####, anche lui con contratto indeterminato. 
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo ### simulato tale intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ### ha interrotto ogni rapporto con il sig. ### Anche i minori non hanno più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di ####. 
La sig.ra ### ha nel tempo avviato un percorso di autonomia personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche. 
Dai riferiti della madre, ### versa regolarmente l'assegno di mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito. 
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei 12 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione. 
La madre ha presentato al ### un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto. 
Visita domiciliare ### attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di ### di ####, in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla #### è composto da una stanza in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine. 
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti. 
I minori ### quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in officina a #### ed è iscritto al terzo anno del ### di ### a ####. Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. ### i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso.  ### ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto. 
Il minore ### invece frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica; 13 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti. 
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore ### appare spesso distratto e poco interattivo durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.  ### ha riferito di non avere rapporti con il padre e di incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio ### ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello ### quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe per ### una figura di riferimento significativa. 
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.  ### ha riferito che preferirebbe vivere in centro a ####, poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione. 
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato». 
Sulla base di queste premesse i ### sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo «opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. ### Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di ### l'applicazione 14 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025). 
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati. 
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».  ### concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. 
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. 
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.). 
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la 15 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli. 
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal ### per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti. 
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.  3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in ####, ### n. 16, in comproprietà tra i coniugi. 
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante. 
È invece fondata la domanda dell'attrice. 
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie, l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data 17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari (dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in 16 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. ###/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).  3.3. ###, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.  3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. ### è automaticamente adeguato agli indici ### in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». 
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non 17 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e 21273/2013). 
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018). 
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio. 
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati. 
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€ 18 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 al mese). 
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.  ### di anni 42, lavora come magazziniera con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese. 
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a ### di ####, che ha condotto in locazione dalla ### al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa. 
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare. 
Di contro, ### di anni 47, ha lavorato come saldatore con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.). 
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in ### Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre 19 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.  4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014. 
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: 1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi ### nato a ### (### il 4 marzo 1978, e ### nata a ### (### il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004; 2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ### ed ### a ### la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre; 3. incarica i ### sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai 20 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli; 4. assegna a ### la casa coniugale, sita in ####, ### n. 16; 5. dà atto che ### ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico; 6. pone a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### ed ### entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato ### 7. condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Si comunichi ai ### sociali territorialmente competenti (### dei ###. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, in data 18 dicembre 2025.  ####

causa n. 2784/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Stefano, Dazzi Damiano

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