testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliate in ### 98 /E, presso lo studio de ll'avvocato ### (###) che le rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato ### (#####), -ricorrenti e ### T ####, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente e #### elettivamente domiciliate in ### 30, presso lo 2 di 25 studio dell'avvocato ### (###), rappresentate e dife se dall'avvocato ### (####) -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ####, 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocat o ### (###), -controricorrente nonchè contro ############## S ### -intimati e ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di ### D'#### 360/2019 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ##### d 'appello di Cagliari, ### distaccata di S assari, con sentenza n. 360/20 19, pubbli cata il ###, - in giud izio 3 di 25 promosso, nel 2001, da ### nziati e ### in qualità di p roprietarie di unità immobiliari situ ate all'interno del ### eralda, al fine di sentire dichiarare la cessazione o lo sciogli mento del ### p er il conseguimento dell'oggetto socia le o per impossibilità di conseguirlo per essere divenute le infrastrutture realizzate opere di natura pubblica, nonché la nullità di alcune clausole statutarie, con specifico riferimento alla clausola solve et repete e all'art.19, che attribuiva il voto plurimo ai soci fondatori, con conseguente nullità di svariat e delibere assembleari tra le quali anche quella con la quale era stata deliberata la proroga del consorzio al 2050, e non debenza degli oneri consortili , giudizio riassunto, a seguito di nullità della decisione di primo grado (di declaratoria del difetto di legittimazione passiva del ### con sentenza del 2007 della ### d'appello (che dichiarava la legittimazione del ### e di ricorso per cassazione (respinto, con sentenza n. 22206 del 2013, che confermava l a legittimazione passiva d el ### io), con notifica al ### ed ai consorzia ti per pubblici proclami - ha confermato la sentenza del Tribunale del 2015 che aveva respinto le domande delle attrici e di ### .
I g iudici di appello hann o respint o i gravami proposti da ### a ### e ### ana, ### tore ### nonché da ### e ### carlo #### corini, #### e ### (tutti contumaci in primo grado) e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal ### e dal ### hanno: a) respinto la doglianza, comune a diversi appellanti, circa lo sci oglimento/la cessazione/l'estinzione del ### - di urbanizzazione - per effett o della ultimazione delle opere di urbanizzazione, acquisite al patrimonio del Comune di ### valutati i compiti e funzioni del ### quali emergenti dall'art.5 dello statuto, e ritenuta comunque non dimostrata la necessaria 4 di 25 condizione della effettiva presa in carico delle infrastrutture da parte del Comune, previa loro regolarizzazione formale, ovvero per scadenza del termine, che nello ### del 1989 era stato fissato al 205 0, ### impegnativ o e vincolante per le consorziate appellanti, che vi avevano aderito liberamente con l'acquisto dell'immobile, dovendo essere ritenute comunque inammissibili per genericità le domande di nul lità di tutte le delibere consort ili adottate con il criterio del voto plurimo dei soci fondatori ovvero tardive le stesse, perché il vizio dedotto, implicando l'annullabilità, non la nullità assoluta, delle delibere per vizi dei quorum costitutivi e deliberativi, doveva essere fatto valere entro il termine di 30 gg.; b) respinto anche, per l'inscindibilità della posizione di consorziato dallo status di propriet ario dell'immobile compreso nel comprensorio della ### eralda, le censure volte a fare accertare la legittimi tà del re cesso dal ### introdotte legittimamente solo dal ### che si era visto respinge re in primo grado una domand a riconvenzionale, m entre le altre parti appellanti avevano inammissibil mente introdotto in a ppello fatti nuovi; c) confermato la statuizione di primo grado circa la piena legittimità dell'art.28 dell o ### che prevede l'obbligo pe r i consorziati di pagare g li oneri consortili per l'anno in corso una volta app rovato il bilancio e non ammett e la po ssibilità di sospensione o ritardo dei p agamenti per eccezioni o pretese di qualsiasi genere, e dell'ar t.9, sulle particolari attribuzioni e prerogative riconosciute all'organo di amministrazione.
Avverso la suddett a pronun cia, #### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il ###/2019, affidato a otto motivi, nei confronti di #### (che non svolgono difese), di ### (c he resiste con controricorso e ricorso incide ntale n otificati il ###), del ### (che resiste con controricorso, notificato 5 di 25 il 28/ 11/2019) e di tutti gli altri consorziati (con no tifica pe r pubblici proclami ex art.150 c.p.c.). ### nziati e la ### hanno propost o auton omo ricors o successivo, notificato il ###, in due motivi, av verso la stessa sentenza e nei confronti del ### (che ha resist ito con controricorso notificato il 2/ 12/2019), nonché di ### di ### e ### di ##### e #### nonché di tutti gli altri consorziati (che non hanno svolto difese).
Con decreto presidenziale n. 14073 /2022, è stato dichiarato parzialmente estinto il presente processo per rinuncia di ### al ricorso incident ale nei c onfronti di Co nsorzio ### Con atto d el 7/10/2022, ### io ### costituitasi quale avente causa, in quanto unica erede testamentaria di ### co-ricorrente, deceduta il ### 1, ha rinunciato al ricorso.
Le ricorrent i principali ### e ### quelle incidentali (così qualificate) ### e ### e il controricorrente ### hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ricorrenti principali ### a ### e ### (essendo la ### deceduta ed avendo la sua avente causa rinunciato al ricorso) la mentano: a) con il primo motivo, in via preliminare, la violazione , ex art.36 0 n. 4 c.p.c., degli artt.24 Cost. , 163, 164, 166, 167, 292, 297 c.p.c. e la nullità dell'intero giudizio e della senten za per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta d al ### in corso di causa, anziché 6 di 25 respingerla nel merito, no n avere, a segu ito di sospensione del giudizio, disposto, pe r la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenu ti contumaci) confermati dalla ### d'appello; b) con il secondo ( rubricato primo) motivo, violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.3, 118, 119 Cost. e erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.26, 2643 c.c., 2644, 2645 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, della legge n. 1228/1954, della legge regionale n. 45 del 1989, art.28, della legge n. 4 31/1985, in punto d i mancata declaratoria di intervenuta estinzione o cessazione del ### c) con il terzo (rubricato secondo) mot ivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 23, 2697, 1137, 2909 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, 111 e 3 Cost., per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittim ità della proroga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in appl icazione delle norme sul condom inio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel te rmine di t renta giorni, mentre, applicandosi, correttamente, le norme in materia di associazione, le deliberazioni assembleari adottate con una maggioranza di voti insufficiente dovevano essere dichiar ate inesistenti; d) con il quarto (rubricato terzo) motivo, la violazione, e x art.360 n. 3 c.p.c., degli art.21, 23, 1341, 2602, 2604 c.c., 12 preleggi, 3, 18 Cost. in punto di statuizione di rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, sulla ripartizione delle spese tra i consorziati, rappresentanza nelle assemblee, voto plurimo sestuplo dei soci fondatori, composizione de ll'organo amministrativo, limitazioni al diritto di sollevare eccezioni, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### mentre se ne sarebbe do vuto rilevare la nullità ed inefficacia perché vessatorie e n on specificame nte approvate nei singoli atti di acquisto; e) con il quinto (rubricato quarto) motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 7 di 25 18 Cost., 12 preleggi, 14, 24, 1117 e ss. , 2603 e ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la ### d'appello erroneamente applicato al ### le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (ru bricato qu into ) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la ### d'appello valorizzato lo ### del ### zio, registrato il ###, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della ### fondamentale dei diritti dell'uomo della ### di ### tizia ### a, 1349 , 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della ### 93/2013, della normativ a in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza ### n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli immobili), 1111, 1117 c.c. e 112 c.p.c., per avere la ### d'ap pello ritenu to che gli impe gni derivanti dall'adesione al consorzio avessero natura di obbligazioni propter rem ed avere quindi ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di as sociazione e comunione; g) con l'ottavo (rubricato settimo) motivo, la violazione, ex art.360 3 c.p.c., degli artt. 3, 18 e 24 ### e la falsa applicazione degli artt.1341 , 1362, 1363, 1364, 1469 bis c.c. e degli artt.112, 113, 115 c.p.c., in quanto la ### di merito avrebbe dovuto rilevare, in via offic iosa, l'abnormità della pro rog a (dal 1981 al 205 0), a tempo indeterminato, della durata del ### con conseguente facoltà di recesso d egli associat i in qualsia si momento; h) con il 8 di 25 nono (rubricato ott avo) motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 24 ###, 115 e 116 c.p.c., 1362 e ss. c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo qu anto al la ritenuta insussis tenza della facoltà di recesso dal l'associazione consortile da parte dei proprietari di appartamenti, a fronte del documento rappresentato dallo ### o originario, trascritto alla ### toria nell'aprile 1962 che dimostre rebbe la suss istenza del suddetto diritto di recesso, non essendo previsto alcun obbligo in capo al venditore di appartamento di imporre l'impegno e l'obbligo di partecipazione al ### a carico dell'acquirente. 2. Le ricorrenti successive, da qualificarsi pertanto come ricorrenti incidentali, ### e ### lam entano: a) con il primo motivo, sia la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello preso in considerazione un documento, lo ### del ### modificato nel 19 89, registrato e non trascritto, depositato in giudizio solo con la «terza» mem oria ex art.13, comma 6, c.p.c., dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo registrato e non trascritto , del p rincipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possi bilità di atti traslativi della t itolarità di un immobile con efficacia meramente int er p artes», sia l'omesso esame di fatto d ecisivo, ex art.360 n. 5 c.p .c., avendo la ### territoriale ignorato che la re voca dell'assegnazione al ### della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### dei poteri dispositivi e gest ori delle opere primarie e secondarie del ### io, con conseguente impossibilità d i proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e d el 2008; b ) con il secondo motiv o, la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello, erroneamente, ritenuto opponibile alle ricorre nti lo ### 9 di 25 registrato nel 1989, ma non trascritto , depositato tardivament e, nonché la violazione dei p rincipi g iurisprudenziali in materia di corretta interpretazione de lla domanda giudiziale, per avere la ### d'app ello ritenuto inammissibile, per indeterminatezza, l'impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### senza conside rare che la tardiva individu azione delle deli bere di proroga (del 1973 e del 1989) e ra giustificata dalla acce rtata condotta ostruzionistica del ### e comunque si era, con il deposito delle delibere, su perato la genericità origina ria della domanda, mentre sin dall'atto introduttivo sarebbe stata dedotta la causa pet endi della invalidità, e ssendosi richiamata la nullità dell'art. 19 dello ### successivamente indicato come causa di nullità delle delibe re; infine, sempre con il secondo motivo, si lamenta violazione dell 'art. 23 c.c., per avere la ### d'ap pello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il termine pre visto pe r l'impugnazione delle d elibere condominiali, respingendo la dom anda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050. 3. Il ricorso incidentale del ### è stato rinunciato, con decreto presidenziale di estinzione parziale del giudizio. 4. La prima censura del ricorso principale, con la quale si denuncia la null ità dell'intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in proceden do, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado, cui le ricorr ent i non hanno «potuto» pren dere parte (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdot ta dal ### in cor so di causa, anziché respingerla nel m erito, ritenendo la partecipazione al ### un'obbligazione propter rem, non ché per non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del rico rso anche ai co nsorziati 10 di 25 convenuti contumaci), confermati dal la ### d'appello, è inammissibile.
La censura, nella sua prima parte (relativa alla asserita tardività della domanda ri convenzionale del litisconsorte So linas) è inammissibile per difetto di specificità e perché non spiega quando e come, in sede di impugnazione, il vizio specifico della sentenza di primo grado era stato sottoposto alla ### d'appello (che non vi accenna neppure nella decisione qui impugnata).
La second a parte della dogli anza, in pu nto di asserita n ullità del giudizio per mancata n otifica, ex art.292 c.p.c., in relazione sempre alla domanda di regresso del ### è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la nullità derivata de lla sentenza di primo grado avreb be dov uto esser e fatta va lere dal ### nei cui riguardi tale domanda era stata proposta .
Peraltro, avendo il Sol inas definitamente rinunc iato ad ogni domanda nei confronti del ### pe r intervenuto accordo transattivo tra le suddette parti, tutte le domande avanzate dalle ricorrenti principali dirette sostanzialmente a censurare il capo della sentenza con cui è stata re spint a nel me rito la d omanda del ### sono divenute inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto poi alla nullità del giudizio per mancata notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in prim o grado, il giudizio, ne lle more del pro cedimento in cassazione, veniva riassun to dinanzi al Tribunale di Tem pio ### con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
All'esito della pubblicazione in ### ufficiale, si costituiva il solo consorzia to ### Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. 11 di 25 La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell'art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci».
In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa ### (Cass. 2315/1987), secondo cui «###. 297 cod. proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa l'udienza deve essere not ificato alle alt re parti nel termine stabilito dal giudice, non si riferisce anche alla parte contumace, non rientrando la comparsa riassuntiva tra gli atti che devono essere notificati al contumace a norma d ell'art. 292 cod. proc. c iv..» (conf. 8728/1998; Cass. 17557/2002; Cass. 8162/2003).
Il principio è stato anche di recente ribadito: «La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli e redi de ll'attore n on richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il pro filo oggett ivo o soggettivo, posto che gl i eredi subentrano al loro dante causa nell a medesima posi zione processuale in cui quest'ul timo si t rovava, senza po ter operare alcuna sostanziale modificazione delle domand e e delle eccezioni già precede ntemente proposte in giudizio» (Cass. 26800/2022; vedasi anch e Cass.13015 /2018 : « ### di riassunzio ne senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contum ace; infat ti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo q uando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazi one 12 di 25 processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione»). 5. Il second o motiv o , con il quale si la menta, con vizio di violazione di legge, che non si sarebbe, erroneamente, dichiarata l' intervenuta estinzione o cessazione de l ### è, del pari, inammissibile.
Anzitutto, la circostanza fattuale circa l'asserita omessa trascrizione, in vio lazione degli o bblighi di pubblic ità di cui all'art.2643 c.c., dello ### del 1989, soltanto registrato, non emerge dalla sentenza impugnata e viene q uindi eccepita per la prima volta in sede di legittimità, per quanto dedotto in ricorso, ed è fermamente contestata dal ### controricorrente.
In ogn i caso, riguardo alla cessaz ione del ### per raggiungimento o impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio, la ### d 'appello h a rilevato che, avuto riguardo all'art.5 d ello ### del 1989, doveva e scludersi che, per effetto della sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ### avesse esaurito t utte le dive rse finalità da persegu ire, quali «la discip lina e regolamentazione delle costruzio ni edi lizie erette dai consorziati… lo studio e l'esecuzione di opere e impianti, servizi di interesse generale e particolare nell'ambito del comprensorio … la manutenzione e la gestione di ogni installazione di intere sse generale o comune …la partecipaz ione a tutte le iniziative aventi il medesimo scopo o suscett ibili di favorirne lo sviluppo».
Orbene, anche il testo d ell'art.2 dello ### orig inario del ### quale ritrascritto a pagg. 18-19 del ricorso (secondo cui il ### doveva provvedere allo studio ed esecuzione di opere ed impianti di interesse generale e particolare sui terreni dei suoi partecipanti, alla manutenzione e alla gestione delle dette opere ed installazioni, alla organizzazione ed alla utilizzazione di tutti i servizi 13 di 25 di interesse comune, allo studio ed alla determinazione di un piano edilizio, relativamente alle costruzioni che nasceranno sui terreni appartenenti ai membri del Con sorzio), concern e una serie di attività (in parte coincidenti con quanto indicato nel nuovo ### di cui è indimostrato, per quanto accertato nel merito, l'effettivo completamento ed esaurimento.
Peraltro, i compiti del ### di urbanizzazione sono stati chiariti da que sta ### (Cass. 9941/201 0): « La stip ulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazio ne pongano in essere un negozio ### di costituzione di un consorzio urbani stico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con cost ituzione degli effetti reali necessari pe r conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'### - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, secondo comma, con la conseguenza che, in difetto di espre ssa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazi one (q uali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla mede sima inerent i (quali la cessione al comune delle opere di urbanizza zione e l a destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti» ### poi alla pretesa cessazione del ### per essere i beni di proprietà dello stesso divenuti di proprietà dell'### comunale di ### (in cui rientra la frazione di ###, la ### d'app ello ha accertato che, non essend o sufficien te la sola dichiarazione di uso pubbl ico dell e opere consortili, ai fini che interessano dell'estinzione del ### non vi è alcuna evidenza di un siffatto atto di cessione/trasferimento delle aree consortili e 14 di 25 neppure della volontà dell'Ente locale di assumerne la gestione e la manutenzione.
Le ricorrent i invocano imprecisati «indici conformativi» adot tati dall'Ente locale, da cui si dovre bbe evincere il passaggio in proprietà comunale.
La censura si risolve in una ri chiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali di merito. 6. La terza censura, con la quale si denuncia violazione di legge, per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità de lla proro ga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregola rità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel termine d i trenta giorni , in violazione anche di un giudicato inter partes sulla medesi ma questione, una pronuncia della stessa ### d'appello di Sassari de l 2005, ove si sarebbe sancita l'illegittimità del voto sestuplo adottato dai soci succedutisi ai soci fondatori, è inammissibile .
Anzitutto, quanto alla asserita violazione del giudicato esterno, il motivo difetta di specifi cità, in quanto « Il giud icato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito d ell'esame degli elementi disp ositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizion e» (Cass. 9140/2016 ; Cass. 24162/2017), cosicché nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicat o esterno va coordinato con i crite ri redazionali desumibili dal disposto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. 15 di 25 civ.. Nella spec ie, le parti non ha nno rispettato tali criteri redazionali. ### alla null ità della del ibera di proroga della durata d el ### la ### d'appello ha rilevato che il ### non si era estinto neppure per decorrenza del termine, in quan to, nello statuto del 1989, vigente al momento dell'acquisto da parte delle attrici ### e ### richiamato nell'atto di acquisto, è fissato un termine al 2050 e che, stante la genericità dell'atto di citazione delle att rici ### e ### ana (non rileva ndo integrazioni formulate in appell o), essendo rimasti contumaci in primo grado gli altri consorziati, ad eccezione del ### non era risultata neppure ammissibile la censura circa la nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione.
La doglianza è inammissibile quindi perché non viene censurata la prima ratio decidendi, con la quale la ### d'appello ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità de lla domanda introduttiva per sua genericità.
La censura è poi in ammissibil e ex art.360 bis c.p.c., avendo la ### d'appello deciso la causa in applicazione di principi di diritto affermati da questa ### .
Si è in fatti aff ermato (Cass.10220 /2 010) che « Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni d i persone fi siche o 16 di 25 giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro st ruttura, affidata all'autonomi a privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione» (conf. 7427/2012).
I consor zi di urbanizzazione, aggregaz ioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitu ra di ope re e servizi, sono comunque ritenute « figure atipiche disciplinate principalmen te dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia d i consorzi» (Cass. 19792/2021).
Successivamente si è chiarito (Cass. 1468/2 021) ch e l'obbligo dell'associato di consorzio di urban izzazione d i provvedere al pagamento degli oneri consortili n on discende dall'essere proprietario, dunque da una «obligatio propter rem» atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del qual e il consorzio è stato costituito. In sostanza, la fonte deg li obbl ighi del consorziato discende dalla «contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento cond ominiale e ne l contratto di acquisto», con relativa accettazione della convenzione da parte d el proprie tario associato, che «è ten uto al pagamento degli oneri consortili non in quan to proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito» (Cass. 17 di 25 9533/2023). Nella motivazione della pronuncia n. 1468, si è ribadito che « in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzi o predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzio ne dei corrisp ondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo ass enso degli al tri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia d allo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; 27 maggio 2019, n. 14440, cit.)».
Si è q uindi rite nuto che il consorzio, cost ituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione, costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consort ile è discip linato, anzitutto, dalle pattuizioni contenut e nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio e che, qualora in t ali atti ma nchi una disciplina specifica, sono applicab ili le disposizioni più confacen ti alla regolam entazione degli interessi coinvolti dalla controversia «che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei serviz i comuni di una zona resi denziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione» ( 286/2005; conf. Cass. 20989/2014, Cass. 27634/20 18, 28611/2022). Il principio si trova anche affermato in 24052/2004, ove si evidenzia come, anche in mate ria di deliberazioni delle assemblee condominiali, «alla quale la materia dei consorzi di gestioni di parti comuni, poste al servizio di 18 di 25 proprietà esclusive, è ass imilabile meglio che a quel la dell e comunioni ordinarie», il legisla tore si è uniformato al medesimo indirizzo del diritto societario, assumendo la generalità dei casi di contrasto con la legge o il regolame nto nella categoria dell'annullabilità, e rimanendo la nullità confinata a casi nominati o residuali nell'elaborazione della giurisprudenza (art. 1137 c.c.) La statuizione della ### d'appello circa l'applicabilità, in difetto di revisione statutaria (non de dotta neppure dalle ricorre nti), delle norme in tema di condominio quanto al termine di impugnazione di delibere annullabili per vizio del quorum costitutivo e deliberativo, risulta pertanto adottata in conformità a giurisprudenza costante. ### d'appello ha poi rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva evidenzia to il nuovo statuto, registrato nel 1989, era pienamente vigente all'atto d i acquisto, nel 1990, da p arte della ### e della ### che vi avevan o consapevolmente aderito. 7. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del rigetto del la domanda di nullità dell e clausole statutarie, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### perché se ne sarebbe dovuta rilevare la nullità ed inefficacia in quanto, in particolare, vessatorie e non specificamente ap provate nei singoli atti di acquisto, è parimenti inammissibile.
Occorre rilevare che le consorziate ### e ### sono rimaste contumaci in primo grado e hanno proposto appello . ### d'appello, a pag. 19, ha dato atto che diverse questioni e vizi sono state introdotte da tali appellanti solo in grado di appello, oltre i termini previsti i n primo grado per le preclusioni assertive ed istruttorie.
Ne consegue che le doglianze di cui alle clausole nn. 17 e 28 sono inammissibili, in quanto la relativa nullità non era stata dedotta nel giudizio di merito: invero, della clausola n. 17 la sentenza non fa cenno e le ricorrenti non spiegano dove, come e quando esse ne 19 di 25 avevano invocato l'invalidit à, mentre per la clausola n. 28 (cd. clausola solve et repete), secondo cui i consorziati non possono sospendere o ritardare il pagamento dei contributi dovuti, la ### d'appello precisa, a pag. 21, che l'eccezione di nullità risulta essere stata sollevata dalle sole appellanti ### e ### e sul punto non v'è censura. ### alle restant i clausole, è sufficiente rilevare che: a) l'art.1341 c.c. non opera in relazione a clausole di un'associazione, espressione di autonomia negoz iale; b) in relazione alle clausole nn. 19 e 21, la ### d'appello (come il Tribunale) ha dato atto del venir m eno dell'interesse ad agire, trattandosi di clausole del vecchio ### eliminate in sede di approvazione del nuovo nella parte contestata; c) la clausola n. 9, che disciplina la ripartizione delle spese e degli oneri consortil i tra i consor ziati, secondo caratura milionesimale, attribuendo al Consiglio di amministrazione il frazionam ento di detta caratura , tenut o conto del volume dei fabbricati e della po tenziali tà volumetrica dei terre ni, secondo il criterio del buon padre di famig lia, è stata ritenuta legittima espressione del principio di autonomia negoziale.
La censura, d el tutt o generica, n on attinge tali speci fiche statuizioni. 8. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, con i quali si lament a che la ### d'appello abbia errone amente applicato al ### ralda le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con con seguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere , valorizz ato lo St atuto del ### registrato il ### 89, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962, e così facendo erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem, nonché abbia ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione, di vincoli di ordine pubblico 20 di 25 derivanti dall'appartenenz a dell'### alla ### per divieto di concession e di Aiu ti di Stato e abuso d i posizione dominante, senza rilevare in via officiosa l'abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo in determinat o, della durata del ### sono inammissibili in qu anto reiterano doglianze già esaminate nei precedenti mo tivi e giudic ate inammissibili ovvero contengono deduzioni di fatti e argomentazioni nuove e sono del tutto generici, astratt i, privi di specificità, pr ivi di chiarezza e comprensibilità. ### in particolare, al nono motivo, che denuncia anche vizio di omesso esame di un documento, ex art.360 n . 5 c.p.c. , rappresentato dallo statuto originario, del 1962 , lo stesso è inammissibile poiché* neppure prospetta il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Peraltro, nella sentenza im pugnata, neppure si trova affermato espressamente che le obbligazioni dei consorziati debbano essere qualificate come obbligazioni proter rem; il T ribunale av eva affermato che l'acquirente dell'immobile si impegnava per ciò solo a risp ettare lo statuto del Co nsorz io e al pagamento delle qu ote consortili, con obbligazione da qualificarsi propter rem, e che quindi non era ipotizzabile un recesso dal ### se non accompagnato dalla vendita dell 'immobile. Le app ellanti ### e ### avevano, nei motivi di gravame (ritrascritti nel la sentenza impugnata), solamente invocato la libertà di ass ociarsi e di recedere in qualunque tempo dall'associazione, a maggior ragione una volta cessat o il suo scopo per e ssere divenu te pub bliche le aree consortili, e la mancata interpretazione dello ### conforme a b uona fede, attribuendo il diritto di recedere ad nut um alla mancata previsione di una clausola limitativa della relativa facoltà. 9. Venen do all'esame del ricorso incidentale de lla ### e ### con il primo motivo, si denunci a anzitu tto la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello 21 di 25 preso in conside razione un d ocumento, lo ### o del ### io modificato nel 1989, registrato e non trascritto, che il ### avrebbe depositato in giudizio solo con la terza memoria ex art.13, comma 6, c.p.c..
Orbene, il ### afferma ch e, dive rsamente, il documento in oggetto è stato depositato in data ### nel giudizio riassunto, a segu ito di cassazione, con la seconda me moria ex art.183 VI comma c.p.c..
Verificati gli atti de l merito, qu ali riprodotti in copia dalle parti, risulta effettivam ente che, nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. datata 13/4/2010, il ### depositava «sub all.to d)» delibera dell'assemblea generale straordinaria del luglio 1989 con al legato nuovo testo dello ### peraltro, le stesse attrici avevano depositato, con la propria seconda memoria in via istruttoria, tale delibera con allegato ### Sempre con il primo motivo, le ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo regis trato e non trascritto, e del princ ipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possibilità di atti traslativi del la titolarit à di un immobile con efficacia meramente inter partes».
Peraltro, tale eccezione non risulta, per quanto emerge d alla sentenza impugnata, in difetto di specificazione al riguardo nel presente ricorso per cassazione, essere stata formulata con l'atto di appello.
Le doglianze sono poi inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi. ### d'appello ha affermato che lo ### del 1989 è quello vigente al tempo di adesione delle attrici al ### e richiamato nell'atto di acquisto del 19 /11/19 90, successivo all'adozione del 22 di 25 nuovo ### tra i documenti che parte acquirente dichiarava di ben conoscere e di accettare.
In relaz ione poi al vizio di omesso esame di fat to deci sivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la ### territoriale ignorato che la revoca dell 'assegnazione al ### della gestione d ei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### de i poteri dis positivi e gestori delle opere primarie e secondarie del ### con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008, lo stesso è inammissibile, in quanto non denuncia un fatto storico omesso quanto la questione, anzitutto, di diritto, relativa alla estinzione / cessazione del ### sulla quale la ### d'appello si è pronunciata.
Vanno richiamate le motivazioni di cui al punto 5. 10. Con il secondo motivo, si denuncia, in realtà, una pluralità di violazioni, artificiosamente accorpate in un'unica censura.
Il primo p rofilo (de posito tardivo dell o ### del 1989) ha formato già oggett o di esame con il primo motivo del ricorso incidentale.
Circa l'ass erita erronea statuizion e di inammissibilità, p er indeterminatezza, della impugnativa delle delibere consortili, per genericità ed indeterminatezza, il motivo è del tutto infondato. ### d'appello ha confermato quanto statuito in primo grado circa la g enericità dell'atto di citazione delle attrici ### e ### (non rilevand o integrazioni formu late in sede di comparsa conclus ionale e in appello), cosicché non era risultata neppure ammissibile la censura in ordine alla nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi 23 di 25 rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. ### della domanda spetta al giudice di merito e, se è vero che « il giudice del merito, nell'i ndagine dirett a all'individuazione del contenuto e della portata delle do mande sottoposte alla sua cognizione, non è te nuto ad un iformarsi al tenore meramente lett erale degli atti nei quali e sse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prosp ettazione letterale della pretesa, trascurando la ricer ca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (Cass. 118/2016; Cass.7322/2019 ), non si vede come, avendo le attrici originarie chiesto nell'atto introduttivo del giudizio d ichiararsi la nullità dell'art.19 dello ### e della delibera assunta attraverso l'utilizzo del voto plurimo a sseritam ente illegitt imamente conferito da tale clausola ai c.d. soci fondatori, esse avessero, in tal modo, dedotto anche i motivi di invalidità di specifica delibera. ### doglianza in punt o di violazione dell'art.23 c.c., per avere la ### d'appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il te rmine previsto per l'impugnazione delle delibere cond ominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050, è inamm issibile e vanno richiamate alle motivaz ioni rese in relazione ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. 24 di 25 11. Per tutto quant o sopra esposto, vanno respin ti il ricorso principale ### - ### e quello inciden tale #### le spese, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza nel rapporto tra det te parti e il controricorrente ### nel rapporto tra le ricorrenti ### -### e il controricorrente ### che si è opposto soltanto al primo motivo d'impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti prin cipali, nei confronti del Con sorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti m otivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Deve essere poi dichiarato estin to parzialmen te il giudizio in relazione al ricorso proposto da ### nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dil ato rie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, rico rso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n . 13636 d el 2015; 25485/2018). PQM ### a) resping e il ricorso principale ### - ### e quello incidentale ### b) condanna le ricorrenti principali ### - ### in solido, al rimborso de lle spese processuali del presente g iudizio di legitt imità, nei confronti del controricorrente ### l iquidate in 25 di 25 complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) condanna le ricorrenti incidentali ### nziati-### in solido, al rimborso delle spese processuali d el presente giu dizio di legittimità, n ei confronti del controricorrente ### liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; d) dichiara interamente compensate le spese processuali nel rapporto ricorrenti principali ### e) dichiara estinto il gi udizio, ne l rapporto ### Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d elle ricorr enti principali ### - ### e delle ricorrenti incidentali ### dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a n orma del comma 1 bis dello st esso art.13; 2) della non sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente principale ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in ### nella camera di consiglio de l 17 ottobre