testo integrale
###$$I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE #### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti giudici: dott. ssa ### dott.ssa ### avv. ### ausiliario ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n.2667/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da: CAFFE' ### S.R.L., in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da mandato in calce all'atto di citazione, domiciliata nello studio dell'Avv. #### CONTRO ### n.q. di erede di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e, disgiuntamente, dall'Avv. ### come da procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta in appello, ### AVVERSO la sentenza n.1840 del 28.10.2015, resa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data; * * * all'udienza collegiale del 09.10.2019 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI per la parte appellante #### srl: "### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 28.01.2014, pubblicata il ###, n.1840/15, condannare il signor ### in conseguenza delle condotte dello stesso, indicate e contestate negli atti di causa, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società ### s.r.l. ed in particolare al risarcimento del danno conseguente all'aver determinato ritardi e maggiori costi delle opere edilizie di ristrutturazione e miglioria dei fondi commerciali dalla stessa detenuti e di proprietà delle signore ### e ### (subentrata nella quota di proprietà di ###, nell'importo, quantificato nella CTU geom. P. Ceragioli, depositata in data ###, di complessivi €.65.778,43, oltre rivalutazione ed interessi di legge, oltre che per danno all'azienda commerciale di cui la società ### s.r.l. è proprietaria, in ragione della perdita di profitti e del danno alla sua immagine, nella misura di €.145.200,00, oltre rivalutazione ed interessi di legge, come quantificati nella ### dott. P.
Colombani, depositata in data ###, o in quella maggiore o minor somma di giustizia, eventualmente da liquidarsi previa rinnovazione della CTU contabile (tenuto anche conto di tutti i bilanci regolarmente prodotti) o anche in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi di legge.
Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio‖. ***
Per la parte appellata ### ――### alla Corte Ill.ma, respinta ogni contraria richiesta e conclusione, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello e tutte le richieste dell'appellante e confermare la sentenza impugnata.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e del compenso professionale‖. ### atto di citazione, regolarmente notificato, la società ### a r.l. conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ### proponendo gravame avverso la sentenza n.1840/2015 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 28 ottobre 2015.
Il Tribunale di Lucca con la sentenza impugnata rigettava la domanda di risarcimento del danno della società nei confronti di ### La sentenza impugnata, infatti, riteneva che l'obbligo del ### di concedere l'utilizzo temporaneo di un proprio resede ###sede ###immobile di sua proprietà in favore di ### e ### al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile stesso, era stato preso solo in favore delle citate persone fisiche e non in favore della società attrice, nè poteva ravvisarsi alcuna responsabilità extracontrattuale, in quanto la violazione di un obbligo contrattuale non rappresenta automaticamente un illecito extracontrattuale nei confronti di soggetti terzi.
I danni lamentati asseritamente provocati dalla violazione contrattuale, inoltre, non risultavano provati, in quanto la CTU contabile non poteva essere recepita, perchè non supportata da parametri oggettivi, nè era risultata possibile a mezzo CTU la stima dei danni all'immagine. ###, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava, affidandosi a tre motivi d'appello.
Con il primo motivo di appello il ### censurava la sentenza gravata in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo ### risultava provato che la responsabilità per i danni lamentati era da ascrivere esclusivamente alla condotta del ### e che di tali danni, conseguenti ad una condotta ingiusta ed ingiustificata, doveva rispondere esclusivamente lo stesso. Affermava, ancora, che l'obbligazione contratta dal ### costituiva un'obbligazione propter rem e che, pertanto, tale obbligo valeva anche nei confronti della società attrice quale detentrice del bene immobile. I proprietari dei fondi acquistati, inoltre, ### e ### non avrebbero potuto porre in essere alcuna misura per impedire la condotta del ### il quale doveva rispondere del suo comportamento.
Con il secondo motivo l'appellante evidenziava che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, il ### geom. Ceragioli, aveva ritenuto che l'intervento edilizio come previsto dalla società istante, era sicuramente più semplice ed economico e che l'utilizzo del diverso accesso al cantiere aveva sicuramente fatto lievitare i costi. Detti costi, in conclusione, erano stati stimati in complessivi €.65.778,43 dal ### il quale, pertanto, aveva offerto la prova dei danni lamentati con valutazione esente da qualsiasi vizio logico ed aderente alle conoscenze tecniche ed allo stato dell'arte in materia.La riattivazione dell'attività dopo tre anni aveva comportato, inoltre, mancati guadagni che il CTU dott.
Colombani aveva quantificato in €.124.500,00, somma comprensiva della perdita d'avviamento commerciale. ###, infine, aveva valutato in €.20.700,00 il danno relativo alla mancata rivendita di giornali e periodici, per la quale non era stato possibile ottenere la licenza, stante la decadenza della domanda conseguente alla mancata riapertura dei locali commerciali nell'estate 1999.
Con il terzo motivo l'appellante chiedeva la vittoria di spese di giudizio, conseguentemente all'accoglimento dei motivi d'appello.
Si costituiva l'erede del ### chiedendo l'inammissibilità dell'appello per vizio di notifica, in quanto l'appellante, pur essendo a conoscenza della morte del ### aveva notificato l'atto d'appello al deceduto, presso il suo procuratore, invece di notificarlo ai suoi eredi, personalmente. ### chiedeva anche l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., essendo infondato e non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, contestava tutti i motivi d'appello, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2019, nella quale venivano assegnati i termini di rito, ai sensi dell'art.190 cod. proc. civ., per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che entrambe le eccezioni d'inammissibilità sollevate dall'appellata sono infondate e devono essere respinte.
Quanto alla prima eccezione si evidenzia che la notifica dell'atto d'appello alla parte deceduta è stata legittimamente effettuata presso il procuratore costituito in primo grado, non potendo rilevare la conoscenza del decesso da parte dell'appellante, avvenuta in altro giudizio e, pertanto, non nei modi ed ai sensi dell'art.300 c.p.c. (in tal senso Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 23563 del 9 ottobre 2017). Inoltre, l'obbligo di notifica agli eredi ―personalmente‖ è ravvisabile solo nell'ipotesi prevista dall'art. 330 u.c. cpc.
Quanto alla seconda eccezione si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall'art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, come nella specie), quanto secondo quello dettato dall'art. 281-sexies cod. proc. Nel merito, questa Corte rileva che l'appello della società ### a r.l. (d'ora in poi, per brevità, ### è infondato e come tale deve essere respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice.
Il primo motivo d'appello è infondato e deve essere respinto.
Nel caso di specie è escluso che l'appellante possa vantare qualche diritto nascente da responsabilità contrattuale, poichè nessun contratto è stato mai sottoscritto tra la società appellante ed il ### e pertanto quest'ultimo non era vincolato a tenere nessun particolare comportamento, commissivo o omissivo, nei confronti della ### Neppure può essere ravvisata alcuna responsabilità extracontrattuale, in quanto nessun comportamento ―doloso o colposo‖ (secondo l'espresso dettato di cui all'art.2043 c.c.) è stato tenuto dal ### che nei confronti della società aveva il solo obbligo generale di rispetto del principio del ―neminem ledere‖ da tenere ―erga omnes‖. Nel caso di specie, al contrario, l'appellante non può ravvisare alcun comportamento colposo del ### il quale ben poteva precludere l'utilizzo del terreno di sua proprietà alla società appellante, esercitando legittimamente il proprio diritto di proprietà, non avendo assunto alcun impegno nei confronti della ### e non avendo quest'ultima, di conseguenza, alcun diritto da vantare sulla proprietà del ### Diverso sarebbe stato il caso in cui, come ben sostenuto dal ### di prime cure, la società avesse agito contro la ### e questa in rivalsa contro il ### giacchè quest'ultimo si era impegnato ad acconsentire l'utilizzo del proprio resede ###favore della stessa. In tal caso, infatti, la stessa ### avrebbe avuto legittimazione ed interesse ad agire per ottenere la verifica del rispetto degli impegni contrattuali assunti da ### - solo e soltanto - nei suoi confronti.
A nulla può rilevare la circostanza che la ### fosse socia e legale rappresentante della società ### in quanto le due figure giuridiche (persona fisica e società) rimangono pur sempre distinte e la società non è stata parte nel rapporto contrattuale invocato.
Destituita di fondamento è, infine, l'argomentazione dell'appellante che vorrebbe configurare quale obbligazione propter rem l'impegno preso dal ### di far utilizzare per alcuni mesi il proprio resede, al fine di consentire una rapida ristrutturazione dell'immobile venduto dallo stesso alla ### La giurisprudenza, infatti, ha ribadito molte volte il principio di tipicità delle obbligazioni proter rem che, pertanto, devono essere quelle e solo quelle individuate e consentite dalla legge, (v. Cass. civ., sez. II, n. 8/1997; Cass. civ., sez. II, n. 8797/1993 e Cass. civ., sez. II, n. 4572/2014 ―Le obbligazioni "propter rem" sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge”).
Il secondo motivo d'appello, inerente alla omessa quantificazione dei danni, resta assorbito dal rigetto del primo.
Il terzo motivo d'appello deve essere rigettato, in quanto le spese di lite debbono seguire la soccombenza. Quanto disposto in ordine alle spese del giudizio di primo grado, pertanto, deve essere confermato, in quanto espressione di detto principio e del principio di causalità. Anche le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate in favore di ### ed a carico della ##### S.R.L., in persona del suo legale rapp.te p.t., in complessivi €.9.515,00 (di cui € 2.835,00 per fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (dichiarato, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU - DPR n. 115/02 pari a €.211.000,00 e ricompreso nello scaglione da €.52.001,00 a €.260.000,00) e l'impegno difensivo ### prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e ### se dovuta, come per legge. Per questi motivi La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da #### S.R.L., in persona del suo legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n.1840 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data ### così decide: - Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la #### S.R.L., in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare le spese del presente grado di giudizio in favore di ### liquidando le stesse in complessivi €.9.515,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e ### se dovuta, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del ### di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2020 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. #### ausiliario estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
RG n. 2667/2015
causa n. 2667/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Afeltra Simonetta, Gaetano Trezza, Baldi Serena