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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4382/2025 del 29-01-2026

... di odontotecnico, consistenti nell'elaborazione di protesi dentarie, che realizzava presso il proprio laboratorio. Dagli atti, poi, emergeva che relativamente ai compensi per l'attività svolta in via autonoma l'istante otteneva un decreto ingiuntivo, n. 2476 del 2022, come sopra detto, oggetto in sede di opposizione di transazione giudiziale. Dunque, la controversia verte esclusivamente sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che si sarebbe svolto nei giorni dispari della settimana, ulteriore e parallelo alla diversa attività autonoma di odontotecnico. Trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte. Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.10.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096 del ### del lavoro dell'anno 2024 TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 20; appellante E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al ####; appellato ### E ### Con atto di appello depositato il ###, ### impugnava la sentenza n. 4419 del 2023, emessa dal Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la seguente domanda: “1)### accertamento che il #### ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato a far tempo dal giugno 2017 sino al marzo 2022, alle dipendenze del Dott.  ### con le modalità e nei termini di cui alla premessa, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di livello 3, area professionale D del ### “Studi professionali”, condannarsi il Dott. ### al pagamento, in favore del ricorrente, #### ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., e ogni altra norma di riferimento, al pagamento della somma complessiva di € 90.037,49 (novantamilatrentasette/49) a titolo di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, R.O.L. + ex festiv., indennità sostitutiva e ferie non godute, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa; 2)### il convenuto, ut supra indicato, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con diretta attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva che il solo accordo verbale tra le parti e la volontà espressa sulla iniziale intenzione di istaurare una mera collaborazione professionale, non poteva far escludere l'insorgenza, nei fatti, di un rapporto di lavoro subordinato. Aggiungeva che per provare la fondatezza della pretesa fosse necessaria l'istruttoria testimoniale che, invece, era stata negata in prime cure e che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio confermavano le circostanze descritte nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si era stata rappresentata la coesistenza di lavoro autonomo e subordinato, in quanto l'### si era avvalso sia delle prestazioni svolte come odontotecnico sia di quelle di natura subordinata. 
Si costituiva in giudizio ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche in considerazione del carattere temerario della lite, con attribuzione. 
All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa. 
Va, preliminarmente, disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello, posto che dall'atto depositato sono enucleabili i motivi di censura e le ragioni a sostegno degli stessi. 
Inoltre, la transazione in atti afferiva più specificamente alla parte di rapporto professionale autonomo, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2476 del 2022, e le indicazioni ivi contenute relativamente a “reciproche rinunce a qualsivoglia azione e/o reciproco diritto”, in carenza di specifici richiami, non potevano involgere anche il ricorso in esame e comportare la cessazione della materia del contendere. 
Il gravame è, però, infondato. 
Nel ricorso introduttivo, ### evidenziava: -di aver lavorato dal giugno 2017 al marzo 2022, nei tre giorni dispari della settimana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso lo studio dentistico del dott. ### sito in #### alla via ### n. 36, al cui potere direttivo, disciplinare e gerarchico era stato sottoposto; -di aver svolto le seguenti mansioni: assistenza alla poltrona, passaggio di attrezzi, sterilizzazione attrezzi, presidio dello studio, prenotazione appuntamenti, organizzazione del lavoro al computer, calendarizzazione appuntamenti di studio, apertura e chiusura dello studio con gestione dell'App per l'antifurto, elaborazione di ordinativi, incassi/pagamenti, attività di receptionist, somministrazione di farmaci ai pazienti su indicazione del medico a mezzo whatsapp, riconducibili all'area professionale D, qualifica 3, del ### -di aver esercitato, nei giorni pari, l'attività di odontotecnico, presso il proprio studio sito in #### alla S.S. Sannitica n. 9, anche per conto dell'### -di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro subordinato svolto, in quanto il datore di lavoro gli aveva promesso che nel tempo avrebbe avuto un ruolo gestionale nell'azienda, per cui si era limitato solo a riconoscere gli emolumenti relativi alle prestazioni autonome, in qualità di odontotecnico, consistenti nell'elaborazione di protesi dentarie, che realizzava presso il proprio laboratorio. 
Dagli atti, poi, emergeva che relativamente ai compensi per l'attività svolta in via autonoma l'istante otteneva un decreto ingiuntivo, n. 2476 del 2022, come sopra detto, oggetto in sede di opposizione di transazione giudiziale. 
Dunque, la controversia verte esclusivamente sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che si sarebbe svolto nei giorni dispari della settimana, ulteriore e parallelo alla diversa attività autonoma di odontotecnico. 
Trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte. 
Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del lavoro. 
In particolare, rientra nella definizione in oggetto l'attività lavorativa, manuale o intellettuale, prestata “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore o, più in generale, del datore di lavoro (art.  2239 c.c.). 
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n. 2622 del 2004). 
Non si ignora, inoltre, che tale potere non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive della prestazione dettate dalla parte datoriale in via programmatica, necessarie e sufficienti alla natura della stessa, cosicché anche l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente. 
Ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre, poi, far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'obbligo osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore - i quali, benché privi di valore decisivo, se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione; in altri termini, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze indicative di un vincolo non rintracciabile aliunde. 
Con riferimento al caso in esame, l'istante allegava genericamente di essere stato sottoposto al potere direttivo della controparte, senza ulteriori indicazioni sull'esatto contenuto dello stesso. 
Inoltre, non deduceva nulla sull'obbligatorietà della prestazione, sulle conseguenze in caso di rifiuto ad eseguirla, sulla doverosità del rispetto dell'orario e non poteva ritenersi sul punto dirimente di per sé l'affermazione in sede di comparizione: “Se non potevo andare, potevo anche solo avvertire ma poi dovevo recuperare”. 
Del resto, alla luce delle stesse circostanze dedotte dalla parte istante, circa lo svolgimento di un'attività di natura autonoma diretta al confezionamento di protesi dentarie per i pazienti dell'### e la previsione di un progetto societario tra le parti (come riferito in udienza: “### l'accordo io avrei dato la mia collaborazione nello studio per poi entrare in società con lui, anche all'ulteriore condizione di ricevere la metà del compenso per i lavori da me effettuati. … La nostra società poi non si è concretizzata perché nonostante il resistente mi avesse detto che avremmo concretizzato poi così non è stato e i rapporti si sono raffreddati finché lui mi ha detto di non andare più allo studio”), l'invocazione della contemporanea sussistenza anche di un rapporto di natura subordinata avrebbe richiesto un rigoroso onere prima di allegazione e poi di prova di elementi salienti (nel senso sopra detto) da cui enucleare la doverosità dell'ulteriore impegno assunto; anche i contenuti dei messaggi telefonici allegati agli atti, infatti, erano ben compatibili con la delineata collaborazione autonoma, la quale, peraltro, si svolgeva anche presso altri studi professionali attraverso consulenze, come pure emerso. 
In altri termini, non era rappresentata alcuna significativa evidenza dell'esistenza di chiare ed univoche manifestazioni tangibili di soggezione personale dello ### ai poteri di direzione e di disciplina dell'asserito datore di lavoro, anche attraverso la verifica dei richiamati elementi sintomatici e tale circostanza rendeva inutile la prova richiesta, che era speculare alle deduzioni di parte. 
Conclusivamente, la complessiva valutazione degli elementi emersi (carenza di specifica indicazione degli elementi sostanziali del potere direttivo e disciplinare, ipotetico e futuro accordo societario, attività autonoma resa in favore dell'### per la realizzazione di lavorazioni odontotecniche e per altri studi professionali), in difetto di allegazioni di ulteriori e specifici tratti discretivi, nel senso sopra detto, già di per sé, non poteva condurre alla prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato così come indicato in ricorso. 
Con riferimento alla invocata temerarietà della lite, è utile precisare che l'art. 96 c.p.c. prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.  … In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In riferimento all'art. 96 primo comma c.p.c., la Suprema Corte ha precisato: “### previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d.  illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, ### U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). 1.3. Diversa natura e funzione assolve invece la pronuncia regolata dagli arti. 91 e 92 c.p.c., cui la condanna ex art. 96 c.p.c. può accedere, che ha la funzione regolativa del carico delle spese processuali, ha riguardo all'esito complessivo della lite e prescinde dall'istanza di parte.” (Cfr. Cass. n. 24526 del 2015). 
Nel caso in esame, la Corte ritiene di non applicare il comma 1 dell'art. 96 c.p.c., in carenza di elementi, non allegati e provati, per evincere il danno della controparte, né il comma 3, in considerazione dell'integrazione motivazionale al provvedimento impugnato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.  PQM La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### come per legge, con attribuzione. 
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Napoli, così deciso all'esito dell'udienza del 21.10.2025 ### rel. est. ### n. 1096/2024

causa n. 1096/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Francesco De Pietro, Gabriella Gentile

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 581/2026 del 16-01-2026

... fallimento riabilitativo trova ragione: 1. nell'utilizzo, come supporto protesico, dei pilastri implantari posteriori a sx che si presentavano poco affidabili per il rilevante riassorbimento osseo, 2. nell'inserimento di impianti in una zona con scarsa quantità di osso a destra 3. nell'utilizzo, come pilastri protesici, di denti naturali (incisivi anteriori) in associazione con viti implantari”, mentre riguardo al fallimento della riabilitazione dell'arcata inferiore il CTU osservava che “trova ragione non in una errata progettazione che risulta in questo caso condivisibile, ma nella mancata devitalizzazione del dente 42 che presentava fin dall'inizio una rarefazione periapicale e dalla predisposizione di manufatti protesici non idonei, come è ben evidenziato dal radiogramma eseguito subito dopo l'interruzione del rapporto di cura nel quale si evidenziano imprecisioni dei margini di chiusura che hanno verosimilmente portato all'instaurarsi di lesioni cariose causa poi della perdita dei denti”(cfr. pagg. 12-13 CTU citata); rilevato che in merito al quadro clinico presentato dall'attrice il CTU osservava che “dalla lettura del diario clinico risulta che nel 2011 ### la paziente fu sottoposta dal dott. (leggi tutto)...

testo integrale

1359 /2022 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 1359/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa; visti ed esaminati gli atti; rilevato che secondo quanto dedotto dall'attrice ### nel corso dell'anno 2010 si rivolgeva al centro medico ### srl - ### per una valutazione generale delle condizioni del proprio cavo orale e per la cura della patologia che le aveva colpito denti, gengive e ossa mascellari ed all'esito della visita le veniva rilasciato un preventivo che l'attrice accettava dando così inizio alle prestazioni, che inizialmente interessavano solo la parte inferiore sinistra dell'arcata dentaria (cfr. doc. 1 di parte attrice); rilevato che le cure preventivate non procuravano però alcun miglioramento all'attrice e con grave ritardo, sempre secondo le deduzioni attoree, il centro medico ### srl - ### la informava della presenza di patologie anche nella parte superiore sinistra, frontale e destra dell'arcata dentaria, per cui le veniva consegnato un nuovo preventivo che si aggiungeva al precedente, così come i successivi che riguardavano prestazioni “nuove o migliorative e/o atte ad emendare interventi precedenti non correttamente eseguiti” ( pag. 2 ricorso ex art. 702bis cpc) per un totale, nel corso degli anni, di tre preventivi (cfr. docc. 2, 3 e 4 di parte ricorrente); rilevato che gli interventi cui si sottoponeva l'attrice nel tempo venivano annotati nel suo diario clinico stilato presso il centro medico ### srl - ### (cfr. doc 5 di parte attrice) e dagli stessi, sempre secondo le deduzioni attoree, la signora ### non ha tratto alcun beneficio se non “dolori, ascessi e infezioni, nonché importanti problematiche di stabilità protesica” di cui la stessa informava i professionisti operanti presso il centro medico, i quali tuttavia “non ponevano mai efficace e definitiva risoluzione”, problemi questi che apportavano all'attrice varie limitazioni alla propria vita quotidiana; rilevato che l'attrice, non sopportando più i disagi patiti e non riponendo più fiducia nell'operato del centro medico ### srl - ### interrompeva le cure nel mese di settembre 2017 avendo corrisposto fino a quel momento al centro medico l'importo di euro 7.504,86 a titolo di acconto, “con l'impegno al saldo, giusti accordi tra le parti, solo all'esito positivo e definitivo delle cure preventivate, mai realizzatosi” e nel mese di ottobre del 2017 si rivolgeva al P.S. dell'### di ### che riscontrava,“gengivite perimplantite su 17, lesione endo-paradontale di 42”, con prescrizione di terapia antibiotica e consiglio a rivolgersi ad odontoiatra di fiducia” (cfr. pag 4 ricorso ex art. 702bis e doc. 8 di parte attrice), motivo per cui la signora ### si rivolgeva ad un altro studio odontoiatrico che all'esito degli opportuni esami evidenziava “la precarietà degli interventi (anche in implantologia) eseguiti dalla odierna resistente e la presenza di una rilevante infezione determinatasi di conseguenza, da curarsi nella immediatezza, prima ancora della rimozione degli impianti praticati da ### S.r.l. - ### da sostituirsi” (cfr. pag. 4 ricorso ex art. 702bis cpc); rilevato che, secondo le deduzioni attoree, la signora ### dalle cure odontoiatriche effettuate presso questo secondo studio dentistico traeva giovamento, risolvendo anche le difficoltà respiratorie, motivo per cui, all'esito si rivolgeva tramite il proprio legale al centro medico ### srl - ### contestando “la negligenza e l'imperizia che le avevano causato, nel corso delle cure a cui si era sottoposta, notevoli nocumenti” (cfr. pag. 5 ricorso ex art.  702bis cpc) ed in risposta a tale richiesta la compagnia assicurativa ### fiduciaria del centro medico convenuto, provvedeva ad aprire il sinistro ma all'esito della visita medica della signora ### presso un proprio medico di fiducia, respingeva la richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice (cfr. doc. 15 di parte attrice); rilevato che l'attrice in considerazione degli avvenimenti trascorsi, decideva quindi di rivolgersi ad un medico legale ed alla luce del relativo elaborato proponeva ricorso ex art 696bis cpc avanti codesto Tribunale (procedimento cui veniva attribuito il n. R.G. 7095/2020) per accertare le condizioni in cui si trovava l'apparato dentario di essa ricorrente a seguito delle cure subite presso il centro medico convenuto e se le fossero derivati danni per colpa professionale, indicando in caso positivo le cure necessarie ed i costi per ovviarli, nonché se ci fosse stato un danno fisico permanente o temporaneo e di quale entità; rilevato che nel sopra citato giudizio di ATP n. 7095/2020 si costituiva in giudizio la società ### srl - ### deducendo preliminarmente la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti compagnia assicurativa ### sai assicurazioni s.p.a. nonché nei confronti dei dottori ### e ### che erano intervenuti materialmente sulla paziente, chiamata che veniva autorizzata dal giudice; rilevato che nel suddetto procedimento di ATP si costituivano quindi in giudizio i dottori ### e ### i quali a loro volta chiamavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici e quindi, così integrato il contraddittorio, il giudice procedeva alla nomina del CTU nella persona del dott. ### che, all'esito degli accertamenti compiuti, concludeva evidenziando profili di responsabilità per i fatti per cui è causa in capo ai sanitari intervenuti nelle cure della signora ### (cfr. relazione CTU dott. ### datata 11.11.2021 nel procedimento di ATP sopra indicato); rilevato che a seguito delle risultanze del procedimento di ### la signora ### non avendo comunque ricevuto alcuna forma di ristoro per il danno patito, instaurava con ricorso ex art. 702bis cpc la presente causa, convenendo in giudizio la società ### srl - ### e chiedendo di “accertare e dichiarare che i danni tutti patiti dalla ###ra ### sono riconducibili alla condotta negligente, imprudente e imperita mantenuta dalla ### S.r.l. - #### e dai ### ivi operanti ed intervenuti; accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di prestazione d'opera intercorso tra la ###ra ### e ### S.r.l. -#### per esclusivi fatto e colpa imputabili alla odierna resistente negligente, imprudente e imperita nella condotta mantenuta nel corso della esecuzione del contratto stesso; per l'effetto, condannare ### S.r.l. - #### al risarcimento in favore della ###ra ### di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita imputabile alla odierna resistente e, per le medesime causali, alla restituzione / ripetizione in favore della stessa di tutte le somme anticipate e/o corrisposte e così al pagamento della complessiva somma pari ad ### 53.010,86= (di cui ### 5.310,00= in punto danno non patrimoniale - c.d. danno biologico, in misura del 3% con personalizzazione in misura del 50%; ### 5.890,00= in punto invalidità temporanea parziale; ### 25.000,00= in punto cure necessarie in emenda; ### 2.945,00= in punto danno da difetto del consenso informato; ### 2.945,00= in punto danno da perdita di chance; ### 7.504,86= per spese mediche corrisposte; ### 3.416,00= per spese sostenute per accertamento tecnico preventivo), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge e/o rivalutazione monetaria in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari ex lege sia del presente giudizio che di quello svolto ex art. 696 bis c.p.c.” ed in via istruttoria l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. R.G. 7095/2020; rilevato che si costituiva in giudizio la società ### srl - ### chiedendo “in via preliminare: A) ex art.269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa di: 1) #### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### 45 - pec: ###. 2) dott. ### nato a #### il ### (C.F. ###), con studio in ##### 1 - pec: ### 3) Dott. ### (####), con studio in ### della ### 34 - 25032 Chiari ### - pec: ### fissando nuovamente la data dell'udienza di prima comparizione, nel rispetto dei termini di legge a comparire. B) disporre la conversione del procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis cpc instaurato da parte ricorrente nel rito di cognizione ordinaria. C) dichiarare il ricorso e le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di ### srl inammissibili e/o improcedibili senza che la domanda di parte ricorrente sia ritenuta salva. In via principale nel merito: respingersi ogni domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di ### srl in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata riconvenzionale: previo accertamento della rispettiva responsabilità e/o corresponsabilità aquiliana, se del caso anche per colpa grave, nella causazione dei fatti per cui è causa, ovvero previo accertamento della misura del concorso, se del caso anche per colpa grave, nella causazione dei fatti per cui è causa del dott. ### (C.F. ###) nato a #### il ###, con studio in #### - ### 1 e del Dott. ### (####), con studio in ####, ### della ### 34, tenere indenne, garantita e manlevata ### srl in caso di pronuncia pregiudizievole a qualsiasi titolo per i fatti per cui è causa, in relazione alla percentuale di responsabilità accertata in capo ai dott.ri ### e ### e/o condannare questi ultimi a corrispondere e/o rifondere a ### srl - a titolo di rivalsa e/o regresso - l'importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto equo in relazione alle rispettive responsabilità e/o corresponsabilità accertate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso: nella non creduta ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande di parte ricorrente, condannarsi ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantita e manlevata ### srl per qualsiasi pronuncia pregiudizievole e per qualsiasi importo ### srl dovesse essere condannata a pagare a parte ricorrente, a qualsiasi titolo o ragione per i fatti per cui è causa, anche a titolo concorsuale” ed in via istruttoria anch'essa l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ###.G. 7095/2020 affinché fosse disposta un'integrazione o il richiamo del ### rilevato che autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa essa si costituiva in giudizio chiedendo “in principalità: accertata l'esclusiva responsabilità degli odontoiatri Dott. ### e Dott. ### respinga il Tribunale di ### la domanda proposta da ### nei confronti di ### S.r.l. per l'assenza di sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso lamentato da parte ricorrente e, conseguentemente, respinga la domanda di ### S.r.l. nei confronti di ### anche per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute in proprio per resistere alla pretesa risarcitoria e restitutoria della ricorrente. In subordine: accerti il Tribunale di ### che la copertura assicurativa prestata da ### a favore di ### S.r.l. per l'unità locale di ### decorre dal 2.4.2011 escludendo per l'effetto il diritto dell'assicurata ad essere tenuta indenne per i fatti dannosi commessi dagli odontoiatri collaboratori della struttura tra l'1.12.2010 e il ###, così come indicati in comparsa e, accertata l'esclusiva responsabilità degli odontoiatri ### e ### li condanni a risarcire il danno lamentato da ### o comunque a rifondere a ### S.r.l. e/o ad ### S.p.A. quanto le stesse fossero tenute a pagare alla ricorrente per i fatti per cui è causa dedotta franchigia di €. 250,00# nei rapporti interni tra Ente assicurato e ### Spese rifuse anche per il procedimento di ATP”; rilevato che, autorizzata la chiamata in causa anche dei dottori ### e ### essi si costituivano con atti separati chiedendo però sostanzialmente entrambi il rigetto di ogni domanda nei loro confronti, oltre alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ### spa (già ### dac) da parte del dottor ### rilevato che il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa (già ### dac) che si costituiva in giudizio chiedendo “### via principale - previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente ### in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa; - respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor ### in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'### nei confronti della concludente ### con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti; - con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata: - ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor ### limitare l'esposizione della ### ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor ### con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte. Con compensazione delle spese di lite”; rilevato che, instaurato così il contradditorio, il giudice vista la pluralità delle questioni dedotte ed eccepite dalle parti, disponeva la conversione del rito, quindi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. svolto nel contraddittorio delle parti in causa e concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma cpc; rilevato che successivamente il giudice con ordinanza datata 1° agosto 2023 disponeva l'integrazione della CTU svolta nel procedimento di ATP per graduare la responsabilità imputabile ai singoli professionisti “risultando per il resto completa, motivata e coerente” la relazione già svolta, quindi, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine, dopo aver tenuto l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione; ciò premesso va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda proposta dalla convenuta società ### srl - ### richiamandosi alla c.d. “legge Gelli” dell'8 marzo 2017 n.24, che essa va rigettata in quanto i fatti dedotti risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 (c.d.  decreto Balduzzi) che non prevedeva alcuna condizione di procedibilità per la proposizione della domanda, ne consegue che la domanda proposta dall'attrice deve ritenersi pienamente procedibile senza l'esperimento della condizione di cui all'art. 8 l. 24/2017 non applicabile ratione temporis; rilevato nel merito che la causa può ben essere decisa partendo dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di ATP già sopra richiamato (n. R.G. 7095/2020), consulenza che risulta esaustiva e ben motivata e viene quindi fatta propria da questo giudice (cfr. relazione CTU dr. ### datata 11 novembre 2021); rilevato che il CTU nel proprio elaborato peritale osservava quanto alle condizioni dell'attrice all'inizio del periodo di cure presso il centro medico convenuto, che “ la perizianda presentava, quando si recò al centro, una condizione dentale già altamente compromessa sia nel settore superiore che nel settore inferiore, situazione che necessitava di un programma riabilitativo riguardante entrambe le arcate” e che la riabilitazione dell'arcata superiore eseguita dai sanitari del centro medico convenuto “ è fallita per evidenti errori di progettazione. In particolare il fallimento riabilitativo trova ragione: 1. nell'utilizzo, come supporto protesico, dei pilastri implantari posteriori a sx che si presentavano poco affidabili per il rilevante riassorbimento osseo, 2. nell'inserimento di impianti in una zona con scarsa quantità di osso a destra 3. nell'utilizzo, come pilastri protesici, di denti naturali (incisivi anteriori) in associazione con viti implantari”, mentre riguardo al fallimento della riabilitazione dell'arcata inferiore il CTU osservava che “trova ragione non in una errata progettazione che risulta in questo caso condivisibile, ma nella mancata devitalizzazione del dente 42 che presentava fin dall'inizio una rarefazione periapicale e dalla predisposizione di manufatti protesici non idonei, come è ben evidenziato dal radiogramma eseguito subito dopo l'interruzione del rapporto di cura nel quale si evidenziano imprecisioni dei margini di chiusura che hanno verosimilmente portato all'instaurarsi di lesioni cariose causa poi della perdita dei denti”(cfr. pagg. 12-13 CTU citata); rilevato che in merito al quadro clinico presentato dall'attrice il CTU osservava che “dalla lettura del diario clinico risulta che nel 2011 ### la paziente fu sottoposta dal dott. ### alle seguenti terapie: - rimozione ponte 2° quadrante e applicazione di un provvisorio - rimozione di impianto in zona 15 ed estrazione di 46 - inserimento di 4 impianti: in zona 15, 17, 45, 46 - rimozione impianti in zona 37- 37-38 (..) i principali interventi segnalati (che risultano essere stati eseguiti dal dott.  ### sono stati: - riapertura degli impianti in zona 15 e 17 - devitalizzazione di 11 e 21 - estrazione di 22 - applicazione di protesi fisse, prima provvisorie e poi definitive nell'arcata superiore (cementazione del manufatto definitivo eseguito il ###)” (cfr. pagg. 5-6 CTU cit.); rilevato poi che sempre riguardo al quadro clinico presentato dall'attrice e alle cure apprestatele dal dottor ### il CTU osservava che gli interventi furono “rimozione ### + estrazione di 31 - applicazione di provvisori da 34 a 44 - inserimento di 2 impianti in zona 35 e 36 previa estrazione di 35 - rilievo di avvenuta decementazione spontanea del manufatto superiore - rimozione di 2 impianti in zona 25 e 26 per ascesso e ricementazione del ponte - applicazione di manufatti definitivi da 34 a 44 (settembre 2016) - controllo (18-10-2016)”, con ultimo accesso presso il centro medico convenuto il 28 settembre 2017 (cfr. pag. 6 CTU cit.); rilevato poi quanto all'incidenza delle cure subite presso il centro medico ### srl - ### il CTU osservava che “gli interventi cui è stata sottoposta la paziente, dal 2010 al 2017, dai sanitari del ### (…) possono essere così riassunti: - riabilitazione completa dell'arcata superiore mediante protesi fissa ancorata a denti naturali e a impianti. Alcune viti erano preesistenti (settore mascellare sx) ed altre (a destra) furono inserite dagli operatori del centro. - riabilitazione parziale dell'arcata inferiore mediante l'applicazione, nel settore anteriore, di un manufatto protesico ancorato su denti naturali con l'aggiunta di 4 impianti non protesizzati” (cfr. pagg. 13 - 14 CTU); rilevato poi quanto ai danni derivati all'attrice per colpa professionale, tenendo conto delle preesistenti patologie, il CTU evidenziava che “si può ritenere che il fallimento della riabilitazione eseguita nel ### ha comportato: nell'arcata superiore: la perdita di 4 elementi naturali (incisivi centrali e laterali) e delle 2 viti implantari più anteriori nel settore mascellare sx cje l'esame radiografico documenta come interamente integrate nell'osso”, mentre invece nell'arcata inferiore “la perdita di 6 elementi dentali (44-43-42-32-33-34) opportunamente estratti dal curante in quanto non più affidabili per una nuova riabilitazione in relazione alle infiltrazioni cariose e per il peggioramento della lesione endodontica su 42” (cfr. pag 14 CTU cit); rilevato poi quanto al danno fisico permanente - temporaneo derivato alla signora ### il CTU osservava che “la perdita di 10 elementi risulta emendabile attraverso il ripristino implantologico. Il fallimento riabilitativo ha però comportato un peggioramento della condizione ossea dei mascellari in virtù dei ripetuti episodi infiammatori occorsi. Tale peggioramento è riscontrabile dal raffronto tra la radiografia di inizio terapia e quella eseguita dopo l'interruzione del rapporto di cura” valutando i postumi di tipo permanente nella misura tra “il 2 e il 3%”, imputando sempre ai sanitari del centro medico convenuto “un'inabilità temporanea parziale di gg. 30 al 50% e gg. 60 al 25% relativa ai disagi manifestatiti nel corso delle cure di carattere masticatorio ed infettivo” ed un ulteriore periodo di “gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% relativo al tempo necessariamente occorrente per le cure in emenda” (cfr. pag.  15 CTU cit.); rilevato poi che nel corso del presente giudizio, come sopra già indicato, veniva disposta un'integrazione della CTU avente ad oggetto le responsabilità attribuibili ai singoli medici intervenuti nella cura dell'attrice ed in particolare, il grado di colpa del dr. ### e del dr. ### rispetto a quanto già rilevato dal ### il quale sul punto precisava che “le prestazioni dei due sanitari sono state eseguite in due settori differenti della bocca: - il dott. ### eseguì nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 la riabilitazione dell'arcata superiore - il dott. ### eseguì la riabilitazione dell'arcata inferiore nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017. Entrambe le riabilitazioni, come segnalato nel primo elaborato peritale, hanno presentato per le ragioni già esposte evidenti criticità che hanno portato a riconoscere a carico dei due sanitari profili di responsabilità professionale” (cfr. pag. 4 integrazione ###; rilevato in particolare quanto alla responsabilità ascrivibile in capo al dott. ### che il CTU evidenziava che allo stesso “devono essere imputabili profili di colpa per il fallimento della riabilitazione dell'arcata superiore in relazione ad una errata progettazione terapeutica” mentre riguardo al dott. ### evidenziava che allo stesso “devono essere imputati profili di colpa per il fallimento riabilitativo dell'arcata inferiore per errori tecnici di esecuzione delle prestazioni” richiamando quanto già esposto nel precedente elaborato e osservando che “i profili di responsabilità risultano quindi nettamente distinguibili perché riconducibili a errate prestazioni che i due operatori hanno eseguito in maniera autonoma e indipendente nei due settori della bocca: arcata superiore il dott. ### arcata inferiore il dott. Gelfi” e concludendo che la graduazione della colpa andava quindi valutata “in maniera paritaria tra i 2 operatori con egualitaria ripercussione in termini risarcitori” (cfr. pag. 4 integrazione ###; rilevato che i consulenti tecnici delle parti formulavano delle osservazioni aventi ad oggetto in particolare la posizione del dott. ### che all'epoca dei fatti interruppe il rapporto professionale con la clinica convenuta nel 2014, ma il CTU nel richiamarsi al proprio elaborato peritale svolto nel procedimento di ATP già citato, ribadiva che “il fallimento della riabilitazione dell'arcata superiore è da imputarsi principalmente ad un evidente errore di progettazione della cura del quale il dott. ### risulta unico artefice”, evidenziando anche criticità “1. nell'utilizzo, come supporto protesico, dei pilastri implantari posteriori a sx che si presentavano poco affidabili per il rilevante riassorbimento osseo, 2. nell'inserimento di impianti in una zona con scarsa quantità di osso a destra 3. nell'utilizzo, come pilastri protesici, di denti naturali (incisivi anteriori) in associazione con viti implantari” e pertanto “tutti questi interventi, figli di una errata progettazione, sono imputabili al solo dott.  ### il quale ha anche concluso le cure ponendo i manufatti definitivi nell'aprile del 2014 (vedi diario clinico)”, concludendo che “la progettazione e l'esecuzione dell'intero lavoro protesico dell'arcata superiore è da ricondursi all'operato del solo dott.  ### sul quale, si ribadisce, ricade totalmente la responsabilità del fallimento riabilitativo del settore superiore ” (cfr. pagg. 8 e 9 integrazione ###; ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra e fatte proprie le conclusioni cui è pervenuto il ### ne consegue che i professionisti intervenuti sull'attrice, dr.  ### e dr. ### devono ritenersi responsabili, ciascuno in misura paritaria dei danni patiti dall'attrice, unitamente all'ente centro medico srl - ### medico ### quale struttura sanitaria presso cui sono stati eseguiti gli interventi in questione; rilevato in ordine al quantum che, sebbene le cure dell'attrice presso il centro medico convenuto si sono protratte sino al 2017, gli interventi medici risalgano ad un arco temporale che va dal 2010 al 2016 e la vicenda si è dunque svolta in epoca anteriore all'entrata in vigore della c.d. “legge Gelli” dell'8 marzo 2017 n.24, che, secondo un orientamento condivisibile della Suprema Corte “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (cfr. Cass.n.###/2024, Cass.n.28990/2019) e ciò in quanto, trattandosi notoriamente di liquidazione in via equitativa, “il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito“ (cfr. Cass.n.19229/2022); rilevato pertanto che il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e del danno morale, secondo i parametri sopra indicati e calcolato con riferimento ai periodi di invalidità temporanea parziale indicati dal CTU e ad un'invalidità permanente del 3 % attesa la natura del danno ed il particolare tipo di invalidità, così quantificabile all'esito degli interventi indicati dal CTU la cui spesa è di seguito liquidata, ammonta ad oggi ad euro 7.400,00; rilevato che il CTU ha quindi determinato in euro 25.000,00 il danno emergente totale, correlato causalmente con l'operato dei convenuti ed in particolare per: “n° 10 viti implantari in sostituzione dei denti naturali persi = euro 1500 x 10 = 15.000 euro • n° 2 viti implantari in sostituzione delle 2 ritenute affidabili nel settore mascellare sx = 1500 ×2 € 3000 euro • n° 4 corone protesiche per il reintegro protesico dei 4 incisivi superiori = euro 4000. Sono da ritenersi altresì causali alle errate cure gli interventi di bonifica su entrambe le arcate eseguite dopo l'interruzione del rapporto di cura = euro 1000 e 2 protesi rimovibili provvisorie superiore ed inferiore = euro 2000 atte ad ovviare la momentanea edentulia determinata dalla bonifica” (cfr. pag.  15 della CTU cit.), somma che, con rivalutazione ed interessi ammonta ad oggi ad euro 31.600,00; rilevato che all'attrice vanno altresì rimborsate le spese mediche da essa già sostenute e che, atteso il risultato negativo, vanno considerate come un vero e proprio danno patrimoniale e che ammontano ad euro 7.504,86 (cfr. doc. 7 di parte attrice), oltre alle spese di CTU e CTP che ammontano complessivamente ad euro 3.416,00 (cfr. doc. 20 di parte attrice), somme tutte che, rivalutate con gli interessi ammontano ad oggi ad euro 15.686,00; rilevato che l'attrice ancora in sede di precisazione delle conclusioni ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni solo nei confronti della società ### srl - ### (“… per l'effetto, condannare ### S.r.l. - ### al risarcimento in favore della ###ra ### di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita imputabile alla odierna resistente…” - cfr. nota depositata il ###), per cui è solo la predetta società ### srl - ### che va condannata a pagare all'attrice signora ### la complessiva somma come sopra determinata di euro 54.686,00 (7.400+31.600,00+15.686,00) con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, oltre alle spese legali del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario; rilevato quanto alla domanda di manleva formulata dalla società ### srl - ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice, società ### spa che, vista la documentazione prodotta, essa va accolta nei limiti della franchigia contrattualmente prevista, per cui la predetta compagnia assicuratrice ### spa va condannata a tenere manlevata la propria assicurata, società ### srl - ### per quanto essa dovrà pagare in forza di quanto sopra disposto, detratta la franchigia contrattualmente prevista; rilevato che la società ### srl - ### ha poi svolto domanda di rivalsa nei confronti dei dottori ### e ### che hanno svolto materialmente gli interventi sulla signora ### domanda che può essere accolta alla luce delle conclusioni del CTU sul punto, già sopra richiamate; rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in relazione all'azione di manleva della struttura sanitaria nei confronti del personale sanitario dipendente che “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass.n.28642/24, Cass.n.29001/21, Cass.n.28987/19); ritenuto perciò che la domanda di manleva formulata dalla società ### srl - ### nei confronti del dottor ### e del dottor ### può essere accolta nei limiti della metà della somme sopra liquidate, cioè per euro 27.343,00 (54.686,00 : 2); rilevato quanto ai rapporti interni tra i due professionisti, dottor ### e dottor ### che in base a quanto accertato dal CTU la responsabilità per i fatti di causa è da attribuire a ciascuno dei due nella misura rispettivamente del 50%, come sopra già illustrato, per cui ognuno deve intendersi come debitore in proprio della metà della somma sopra indicata, quindi per euro 13.671,50 cadauno; rilevato quanto alla domanda di manleva formulata dal dott. ### nei confronti della propria compagnia assicurativa ### che essa va accolta poiché secondo quanto affermato dall'art.  2.1 del contratto “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel modulo di proposta e riportata nella ### di Polizza” , il tutto nei limiti della franchigia prevista contrattualmente (cfr. art. 14 delle “### di Assicurazione” - doc. 5 di parte convenuta dott. ###, per cui la predetta compagnia assicurativa ### va condannata a tenere manlevato il dott. ### per quanto esso dovrà pagare in forza di quanto sopra disposto, detratta la franchigia contrattualmente prevista; ritenuto infine quanto alle spese di causa del dottor ### e della società ### srl - ### che, per il principio della soccombenza, le rispettive assicurazioni vanno condannate a rimborsarle loro e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così dispone: a) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società ### srl - ### a pagare ad ### la complessiva somma di euro 54.686,00 con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo; b) condanna la società ### srl - ### a rimborsare ad ### le spese di causa che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; c) dichiara e condanna la compagnia assicuratrice ### spa a manlevare la società ### srl - ### per quanto essa pagherà in forza di quanto sopra disposto, detratta la franchigia contrattualmente prevista; d) condanna la compagnia assicuratrice ### spa a rimborsare alla società ### srl - ### le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge; e) dichiara e condanna il dottor ### ed il dottor ### a manlevare la società ### srl - ### per quanto essa pagherà in forza di quanto sopra disposto al punto a) nel limite della metà della somma di cui sopra e quindi per euro 27.343,00 f) dichiara il dottor ### ed il dottor ### quanto ai rapporti interni, ciascuno responsabile nella misura rispettivamente del 50%, per cui ognuno deve intendersi come debitore in proprio della metà della somma di cui al punto e), quindi per euro 13.671,50 cadauno; g) dichiara e condanna la compagnia assicuratrice ### a manlevare il dott. ### per quanto esso pagherà in forza di quanto sopra disposto, detratta la franchigia contrattualmente prevista; h) condanna la compagnia assicuratrice ### a rimborsare al dott. ### le spese di causa che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in ### il 16 gennaio 2026 Il giudice

causa n. 1359/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gianni Sabbadini

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 323/2026 del 26-01-2026

... alberi esistenti sulla proprietà della convenuta e protesi sul proprio fondo, nonché al pagamento della somma di € 8.845,20 a titolo di risarcimento del danno provocato dall'impedimento a piantare n. 24 ulivi a causa dell'ombreggiamento generato dalle citate piante. ### sosteneva che, dopo aver acquistato nel 2015 un terreno sito nel Comune di ### aveva lamentato il parziale impedimento a svolgere l'attività programmata di produzione d'olio, addebitando alla convenuta, proprietaria del terreno confinante, la responsabilità per omessa potatura dei rami degli alberi di alto fusto insistenti sulla sua proprietà e asseritamente protesi sul fondo dell'azienda in maniera tale da ostacolare la completa realizzazione di un oliveto per effetto dell'ombreggiamento causato dai rami. In particolare, l'attrice riferiva d'aver previsto e realizzato, a cavallo tra gli anni 2016 e 2017, un impianto di uliveto su una superficie di circa ventitré ettari, comprensiva di un appezzamento di terreno a diretto confine con quello di proprietà della sig.ra ### ma che in fase di esecuzione dei lavori fu rilevato che alcune file dell'impianto destinato a questa porzione di terreno avrebbero interessato la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### dott. ### dott. ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da: ### rappresentata e difesa da avv.to #### nei confronti di ### rappresentata e difesa da avv.to #### avverso la sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il #### data 04/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: nel merito: rigettare tutte le domande di ### di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; - condannare ### di ### al risarcimento dei danni a favore della sig.ra ### per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. 
Confermare i capi della sentenza non impugnati. 
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. ### ex art. 93 c.p.c., e con condanna dell'appellata alla rifusione all'appellante delle spese di CTU e del proprio ctp. 
Per la parte appellata : “Voglia l'###ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dalla sig.ra ### avverso la sentenza n.ro 243/2024 resa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il ### e notificata il ###, perché, infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte. Respingere, comunque, ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti di ### di ### Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2018, l'azienda agricola ### di ### conveniva in giudizio la sig.ra ### innanzi al Tribunale di Grosseto per sentirla condannare all'immediata e periodica potatura dei rami degli alberi esistenti sulla proprietà della convenuta e protesi sul proprio fondo, nonché al pagamento della somma di € 8.845,20 a titolo di risarcimento del danno provocato dall'impedimento a piantare n. 24 ulivi a causa dell'ombreggiamento generato dalle citate piante.  ### sosteneva che, dopo aver acquistato nel 2015 un terreno sito nel Comune di ### aveva lamentato il parziale impedimento a svolgere l'attività programmata di produzione d'olio, addebitando alla convenuta, proprietaria del terreno confinante, la responsabilità per omessa potatura dei rami degli alberi di alto fusto insistenti sulla sua proprietà e asseritamente protesi sul fondo dell'azienda in maniera tale da ostacolare la completa realizzazione di un oliveto per effetto dell'ombreggiamento causato dai rami. In particolare, l'attrice riferiva d'aver previsto e realizzato, a cavallo tra gli anni 2016 e 2017, un impianto di uliveto su una superficie di circa ventitré ettari, comprensiva di un appezzamento di terreno a diretto confine con quello di proprietà della sig.ra ### ma che in fase di esecuzione dei lavori fu rilevato che alcune file dell'impianto destinato a questa porzione di terreno avrebbero interessato la prossimità del confine ove è presente una fascia boscata, il cui ombreggiamento provocato dalle fronde di piante di alto fusto avrebbe compromesso la coltivazione, sicché fu costretta a completare l'impianto con una riduzione di n. 24 piante. 
Si costituiva in giudizio la sig.ra ### la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., contestando l'esistenza di un proprio obbligo di potatura e la pretesa risarcitoria dell'azienda, e segnalando l'inadempimento di quest'ultima all'accordo raggiunto fra le parti nel mese di ottobre 2017, in forza del quale la convenuta, per agevolare i rapporti di vicinato, autorizzò l'azienda a potare i rami controversi. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di ### per essere trattenuta in decisione dal ### all'udienza cartolare del 5 dicembre 2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  2. Con sentenza n. 243/2024 emessa e pubblicata in data 29 febbraio 2024, il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando, così disponeva: "1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta alla potatura immediata, nonché periodica, delle chiome degli alberi posti sul confine delle proprietà delle parti che sporgono sul fondo dell'attrice, nel rispetto della normativa di settore; 2) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice; 3) respinge la domanda riconvenzionale della convenuta; 4) compensa integralmente le spese di lite; 5) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice, nella misura di 3/4, e della convenuta, nella misura di 1/4". 
Il Tribunale di Grosseto aveva fondato la propria decisione distinguendo nettamente due profili. Quanto alla domanda risarcitoria, il primo giudice l'aveva respinta ritenendo, sulla scorta delle risultanze peritali, che le chiome degli alberi di proprietà della sig.ra ### non creassero un danno alle coltivazioni della ### Il perito aveva infatti evidenziato come "l'area boscata di proprietà della ### non possa creare problematiche alla coltivazione di olivo posta in prossimità di questa e rappresentata dall'uliveto, in quanto il bosco stesso essendo esposto a nord non proietta se non in misura irrilevante ombre che possono inficiare in un modo in un altro sulla coltivazione". Inoltre, il CTU aveva rilevato che per ottenere il risultato desiderato dall'azienda "sarebbe stata necessaria praticamente la rimozione di gran parte dei palchi aerei delle piante presenti, (quindi tutte quelle che si proiettano sul confine) cosa che contrasta con le norme di polizia forestale vigenti ed altresì causano danni, in quanto le potature drastiche notoriamente scompensano fisiologicamente le piante". 
Quanto invece alla domanda di potatura ex art. 896 c.c., il Tribunale l'aveva accolta rilevando che dalle risultanze peritali emergeva "una sporgenza dei rami degli alberi della sig.ra ### per alcuni metri sul fondo dell'odierna attrice" e che il perito aveva attestato "la suscettibilità di potatura con le cautele del caso, rispettando la normativa in materia". 
Il primo giudice aveva inoltre compensato integralmente le spese di lite ritenendo che sussistessero gravi ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c., evidenziando che attraverso lo scambio di mail intercorso ad ottobre 2017 fra i difensori delle parti, l'odierna convenuta autorizzò sostanzialmente l'azienda a effettuare, con oneri tecnici e operativi a suo carico, le operazioni di potatura, ma che tale documento non venne firmato dalle parti e che un successivo ripensamento dell'odierna convenuta non risultava dimostrato. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato il contegno della convenuta, che attraverso il suo legale aveva dapprima preteso un differimento dell'incontro di mediazione prestabilito e successivamente aveva ritenuto di non aderire ritenendola inutile a fronte dell'accordo asseritamente raggiunto qualche mese addietro.  3. Avverso tale sentenza, la sig.ra ### proponeva appello con atto notificato il 22 marzo 2024, articolando quattro motivi di gravame e chiedendo altresì la sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata. 
Con il primo motivo, rubricato "### contraddittorietà ed illogicità della motivazione del capo della sentenza che condanna la sig.ra ### alla potatura dei rami", l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la sig.ra ### alla potatura dei rami, sostenendo che, sulla base delle risultanze della CTU che il primo giudice ha dichiarato di recepire integralmente, il bosco di proprietà della sig.ra ### non avrebbe potuto influire sulle coltivazioni di ### e che pertanto non sussisteva alcuna necessità di procedere alla potatura delle chiome.  ### argomenta che il CTU ha escluso che la proiezione dei rami sul fondo confinante potesse in alcun modo influire sulla sua coltivazione, riportando il passo della relazione tecnica secondo cui "l'area boscata di proprietà della ### non possa creare problematiche alla coltivazione di olivo posta in prossimità di questa e rappresentata dall'uliveto, in quanto il bosco stesso essendo esposto a nord proietta se non in misura irrilevante ombre che possono inficiare in un modo in un altro sulla coltivazione". Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che non vi era alcuna necessità di eseguire la potatura delle chiome.  ### sostiene inoltre che il CTU ha precisato che per ottenere il risultato desiderato sarebbe stata necessaria "praticamente la rimozione di gran parte dei palchi aerei delle piante presenti (quindi tutte quelle che si proiettano sul confine), cosa che contrasta con le norme di polizia forestale vigenti ed altresì causano danni, in quanto le potature drastiche notoriamente scompensano fisiologicamente le piante". Da ciò deduce che non era e non è possibile dal punto di vista pratico, né consentito dal punto di vista normativo e paesaggistico, realizzare la potatura richiesta da #### evidenzia inoltre che tra le essenze arboree che costituiscono il bosco vi sono sughere (### suber), alberi sempreverdi maestosi e longevi di particolare valore naturalistico, che contribuiscono a conferire maggiore amenità nonché pregio all'intera zona, peraltro sottoposta a tutela paesaggistica. Sostiene che la sughera non necessita di potatura, se non ove strettamente indispensabile per ragioni di risanamento, e che il contenuto precettivo del capo condannatorio è assolutamente ed inammissibilmente indeterminato. 
Infine, l'appellante richiama l'accordo preprocessuale intervenuto tra le parti all'esito del sopralluogo avvenuto in data 12 ottobre 2017, sostenendo che la sig.ra ### aveva autorizzato ### ad eseguire, a cure e spese di quest'ultima, la potatura di quei rami protesi sul fondo di sua proprietà, e che l'unica responsabile della mancata potatura dei rami è stata proprio ### la quale ha palesemente inadempiuto gli accordi raggiunti.  3.1. Con il secondo motivo, rubricato "### ed erroneità della motivazione del capo della sentenza che rigetta la domanda della sig.ra ### ex art. 96 c.p.c. - Errato inquadramento giuridico della domanda", l'appellante censura la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto in ordine al capo che ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla sig.ra #### rileva preliminarmente l'errore giuridico del Giudice di primo grado nel qualificare come riconvenzionale la domanda formulata dalla sig.ra ### di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quando essa costituisce una richiesta accessoria alla condanna della parte soccombente alle spese. 
Nel merito, l'appellante sostiene che è indubbia la soccombenza di ### sulla domanda risarcitoria e che le domande attoree erano state formulate con evidente mala fede e intento vessatorio e speculativo. Argomenta che ### ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra ### del tutto illegittimamente, nonostante le parti avessero raggiunto un accordo stragiudiziale sull'oggetto del contendere, a cui non è stato dato seguito unicamente per fatto e colpa della stessa parte attrice. Evidenzia inoltre il carattere strumentale dell'azione, promossa non solo per ottenere la potatura delle piante, ma anche per richiedere il risarcimento di presunti danni, non provati né dal punto di vista causale, né patrimoniale, e che la CTU ha espressamente escluso.  3.2. Con il terzo motivo, rubricato "### della motivazione del capo della sentenza che compensa integralmente le spese di lite - ### dell'art. 92, comma 2 c.p.c.", l'appellante censura la decisione del Tribunale di Grosseto di compensare integralmente le spese di lite.  ### sostiene che il Giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente le domande di ### rigettando la domanda risarcitoria siccome totalmente infondata e accogliendo unicamente la domanda ex art. 896 c.c., con conseguente indiscussa parziale soccombenza dell'attrice, cui avrebbe dovuto conseguire la condanna della stessa alle spese di lite, quanto meno nei limiti della soccombenza e in misura proporzionale alla stessa.  ### l'appellante, la decisione del giudicante di compensare integralmente le spese di lite non è motivata da alcuna valida ragione e la motivazione è oltretutto contraddittoria. Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2 c.p.c.: non vi è stata soccombenza reciproca, posto che la sig.ra ### non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale; né la questione trattata era caratterizzata da assoluta novità o vi è stato mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.  ### argomenta che l'unica parte a cui avrebbe dovuto essere addebitata la mancanza di "fattiva collaborazione" per scongiurare il giudizio di primo grado era proprio la stessa attrice, il cui comportamento pre-processuale e processuale si è mostrato costantemente contrario alla correttezza e alla buona fede.  3.3. Il quarto ed ultimo motivo di censura è rubricato "### e/o erronea motivazione del capo della sentenza che pone definitivamente le spese di CTU a carico della sig.ra ### nella misura di 1/4".  ### sostiene che il Tribunale di Grosseto ha errato nel porre le spese di CTU a carico della sig.ra ### nella misura di un quarto, sebbene ella sia risultata all'esito del giudizio parzialmente soccombente, avendo il giudice di primo grado accolto la domanda ex art. 896 c.c. svolta dalla #### l'appellante, la decisione difetta delle ragioni a sostegno per "addossare" le spese della CTU nella misura di 1/4 a carico della convenuta, posto che la locuzione "visti gli esiti" non assolve all'obbligo motivazionale. Argomenta che, in ragione delle risultanze della ### sulla base delle quali è stata rigettata la domanda risarcitoria di parte attrice, le spese della CTU avrebbero dovuto essere poste interamente a carico dell'attrice.  4. Si costituiva in giudizio la ### contestando integralmente la fondatezza dell'atto di appello e chiedendo la integrale conferma della sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### Sul primo motivo di appello, l'appellata argomenta che il Tribunale di ### ha ben distinto i due aspetti posti al suo vaglio. Da un lato, ha respinto la domanda risarcitoria in ragione del fatto che, secondo l'accertamento del ### i rami non creerebbero un danno alle coltivazioni; dall'altro, ha accertato il diritto della ### di pretendere il taglio degli stessi in virtù della disposizione normativa di cui all'art. 896 c.c., norma che consente al proprietario di un fondo di richiedere al confinante il taglio dei rami di confine indipendentemente dalla sussistenza di un danno risarcibile.  ### evidenzia che la medesima parte appellante riporta il passo della CTU ove il dott. ### ha precisato che "le chiome degli esemplari posti sul confine possono essere assoggettate a potatura con tutte le cautele del caso e rispettando la normativa in materia", con ciò affermando senza possibilità di interpretazione che le chiome possono essere tagliate. 
Non appare quindi condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui "non era e non è possibile dal punto di vista pratico, né consentito dal punto di vista normativo e paesaggistico, realizzare la potatura richiesta dalla ###. 
Quanto all'asserita sussistenza di un accordo preprocessuale tra le parti circa il taglio dei rami, l'appellata riporta che all'esito del sopralluogo svolto nell'ottobre 2017 venne stilato un protocollo di attività (non un accordo) da sottoporre ai rispettivi legali, ma già la sera stessa del sopralluogo la sig.ra ### esprimeva al fratello della sig.ra ### la propria riluttanza al raggiungimento di un accordo. Tali circostanze sono state ben spiegate dal testimone sig. ### e confermate dal teste dott. ### Il Tribunale di ### ha correttamente evidenziato che "tale documento non venne firmato dalle parti" e ha valutato l'insieme delle circostanze processuali.  4.1. Sul secondo motivo di appello, l'appellata argomenta che la ### non ha posto in essere alcuna condotta caratterizzata da mala fede, intento vessatorio e speculativo, dovendo invece evidenziare come la stessa sia stata piuttosto vittima delle numerose iniziative giudiziarie, civili e penali, poste in essere dalla ### nei confronti della stessa. Prima di promuovere il giudizio di primo grado la sig.ra ### ha tentato di trovare una soluzione conciliativa che ponesse fine alla controversia, introducendo anche il giudizio di mediazione.  ### proposito conciliativo, tuttavia, non veniva colto dall'odierna appellante che neppure per il successivo incontro presenziava davanti al mediatore. 
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta inoltre infondata in punto di diritto, non sussistendo nel caso specifico gli elementi richiesti dalla norma della mala fede o colpa grave, avendo legittimamente agito la ### a tutela di un proprio diritto.  4.2. Sul terzo motivo di appello, l'appellata evidenzia che il Tribunale di ### ha dedicato un'intera pagina della sentenza per spiegare le ragioni che hanno condotto ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite. Il Giudice di primo grado ha tenuto conto da un lato della reciproca soccombenza delle parti, dall'altro del contegno extraprocessuale delle stesse, valorizzando la mancata partecipazione della convenuta ### al procedimento di mediazione. Da un'attenta lettura della sentenza emerge come il Giudice abbia posto, a sostegno della propria decisione, argomentazioni del tutto idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento.  4.3. Sul quarto motivo di appello, l'appellata argomenta che la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta un ausilio per il giudice ed è un atto necessario del processo che l'ausiliare pone in essere nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale. Le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa. Sulla scorta di tali principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree e della reciproca soccombenza, il Tribunale di ### ha correttamente statuito in ordine al pagamento delle spese di ### 5. ### proposto dalla sig.ra ### deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto. ### muove da un presupposto erroneo, ritenendo che l'accoglimento della domanda di potatura ex art. 896 c.c. sia incompatibile con il rigetto della domanda risarcitoria. In realtà, come correttamente evidenziato dall'appellata e come emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, i due profili sono del tutto distinti e autonomi.  ###. 896 c.c. stabilisce che "quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli", senza subordinare tale diritto alla sussistenza di un danno risarcibile. La norma tutela la proprietà individuale, consentendo al proprietario di un fondo di richiedere al confinante il taglio dei rami di confine indipendentemente dalla sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario del fondo ha diritto di ottenere dal giudice la recisione dei rami del vicino che si protendono nella sua proprietà, restando comunque assicurati a protezione del paesaggio i rimedi previsti dalla legislazione di settore per la tutela del paesaggio. La Cassazione Civile ha precisato che "il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica, ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente" (Cassazione Civile, ### sentenza n. ### del 27 ottobre 2021). 
Nel caso di specie, dalle risultanze peritali è emersa "una sporgenza dei rami degli alberi della sig.ra ### per alcuni metri sul fondo dell'odierna attrice", circostanza oggettiva che integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 896 c.c. Il fatto che il CTU abbia escluso un danno alle coltivazioni non rileva ai fini dell'applicazione della norma, che prescinde dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa o di un danno concreto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la finalità delle norme sulle distanze è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta e della protrusione dei rami, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione. 
Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui non sarebbe possibile dal punto di vista pratico e normativo realizzare la potatura richiesta, essa contrasta con quanto emerso dalla stessa ### ove il professionista incaricato ha precisato che "le chiome degli esemplari posti sul confine possano essere assoggettate a potatura con tutte le cautele del caso e rispettando la normativa in materia". Tale affermazione del CTU conferma senza possibilità di interpretazione che le chiome possono essere tagliate, purché nel rispetto delle normative di settore. 
La presenza di sughere e di altre essenze di pregio non esclude la possibilità di potatura, che dovrà essere eseguita con le cautele del caso e nel rispetto della normativa di settore, come correttamente statuito dal primo giudice. Il diritto del proprietario ex art. 896 c.c. non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio, in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso. 
Quanto all'asserito accordo preprocessuale tra le parti, il Tribunale di ### ha correttamente valutato l'insieme delle circostanze processuali, evidenziando che "tale documento non venne firmato dalle parti" e che un successivo ripensamento dell'odierna convenuta non risultava dimostrato. Come emerso dalle testimonianze rese, già la sera stessa del sopralluogo la sig.ra ### esprimeva riluttanza al raggiungimento di un accordo, e nei giorni successivi la trattativa non andava a buon fine. ### di tali circostanze comportava inevitabilmente che l'ipotetico accordo, all'epoca del sopralluogo soltanto abbozzato, non venisse portato a termine. 
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.  5.1. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'appellante ha ragione nel qualificare erroneamente come riconvenzionale la domanda ex art. 96 c.p.c., che costituisce invece una richiesta accessoria alla condanna della parte soccombente alle spese. Tuttavia, tale errore di qualificazione giuridica non inficia la sostanza della decisione. 
Nel merito, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta effettivamente infondata. 
La responsabilità processuale aggravata richiede la sussistenza di due presupposti: la soccombenza in giudizio e l'aver agito in giudizio in modo temerario, ovvero nonostante la consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda (mala fede) o, comunque, senza quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). 
Nel caso di specie, la ### non ha posto in essere alcuna condotta caratterizzata da mala fede, intento vessatorio e speculativo. Al contrario, prima di promuovere il giudizio di primo grado la sig.ra ### ha tentato di trovare una soluzione conciliativa che ponesse fine alla controversia. Trascorsi ben sette mesi dall'incontro dell'ottobre 2017, senza che fosse trovata alcuna soluzione, la sig.ra ### aveva introdotto il giudizio di mediazione, non soltanto perché obbligatoria, ma anche in ragione del fatto che la sede conciliativa era certamente il luogo più adatto ove poter comporre le divergenze.  ### proposito conciliativo, tuttavia, non veniva colto dall'odierna appellante che neppure per il successivo incontro presenziava davanti al mediatore, né tanto meno faceva pervenire la sua adesione. Tali circostanze sono state tutte ben colte ed analizzate dal Tribunale di ### che ha evidenziato il contegno della convenuta, che attraverso il suo legale ha dapprima preteso un differimento dell'incontro prestabilito e successivamente ha ritenuto di non aderire ritenendola inutile. 
Inoltre, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta infondata in punto di diritto, non sussistendo nel caso specifico gli elementi richiesti dalla norma della mala fede o colpa grave, avendo legittimamente agito la ### a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall'art. 896 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere temerario della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni svolte, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza. Nel caso di specie, la domanda di potatura era fondata su un diritto riconosciuto dalla legge e supportata dalle risultanze peritali che attestavano la sporgenza dei rami. 
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.  5.2. Il terzo motivo di appello è infondato. Il Tribunale di ### ha correttamente motivato la decisione di compensare integralmente le spese di lite, dedicando un'intera pagina della sentenza per spiegare le ragioni che hanno condotto a tale pronuncia. 
Il primo giudice ha tenuto conto da un lato della reciproca soccombenza delle parti (accoglimento parziale delle domande attoree con rigetto della pretesa risarcitoria), dall'altro del contegno extraprocessuale delle stesse, valorizzando in particolare la mancata partecipazione della convenuta ### al procedimento di mediazione e il suo atteggiamento non collaborativo. 
Da un'attenta lettura della sentenza emerge come il Giudice abbia posto, a sostegno della propria decisione, argomentazioni del tutto idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, con ciò rendendo una motivazione esaustiva e coerente con l'accertamento effettuato. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 92, comma 2 c.p.c., che consente la compensazione delle spese quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel caso di specie nel comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti. 
Come chiarito dalla Cassazione Civile, ### I, con ordinanza n. 6105 del 7 marzo 2024, "ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.  132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino le stesse, o per la maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.". 
Nel caso di specie, sussiste una situazione di soccombenza reciproca (accoglimento della domanda ex art. 896 c.c. e rigetto della domanda risarcitoria), e la motivazione del primo giudice, che ha fatto riferimento al comportamento extraprocessuale delle parti e alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, può considerarsi adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., in quanto fondata su circostanze concrete e specifiche del caso. 
Il terzo motivo di appello deve pertanto essere respinto.  5.3. Il quarto motivo di appello è parimenti infondato. Come correttamente evidenziato dall'appellata, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice ed è un atto necessario del processo che l'ausiliare pone in essere nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale. 
Come chiarito dalla Cassazione Civile, ### I, con sentenza n. 11068 del 10 giugno 2020, "La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso". 
Sulla scorta di tali principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree e della reciproca soccombenza, il Tribunale di ### ha correttamente statuito in ordine al pagamento delle spese di ### ripartendole in misura proporzionale agli esiti del giudizio. 
Il quarto motivo di appello deve pertanto essere respinto. 
Per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla sig.ra ### deve essere rigettato in tutti i suoi motivi. La sentenza del Tribunale di ### 243/2024 ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di rapporti di vicinato, distinguendo tra il diritto alla potatura dei rami protendenti sul fondo altrui ex art. 896 c.c. e la diversa questione del risarcimento del danno, che presuppone la prova di un pregiudizio effettivo. 
Non sussiste alcuna contraddittorietà tra il rigetto della domanda risarcitoria, ormai coperta da giudicato non essendo stata oggetto di appello da parte dell'appellata, e l'accoglimento della domanda di potatura ex art. 896 c.c., trattandosi di due fattispecie giuridiche distinte che presuppongono requisiti diversi. La prima richiede la prova del danno e del nesso causale, la seconda si fonda sulla mera circostanza oggettiva della protrusione dei rami sul fondo altrui. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, quantificati i comensi in relazione al valore indeterminabile della controversia ma alla sua media complessita', e tenuto conto dei valori medi, esclusa la fase istruttoria.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto dalla sig.ra ### conferma integralmente la sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale di ### in data 29 febbraio 2024; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.500,00 per compensi oltre a spese forfettarie al 15% ed oltre accessori di legge; dà atto che ricorrono nei confronti di ### le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R.  115/02. 
Firenze, camera di consiglio del 22.1.26 ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 
RG n. 648/2024

causa n. 648/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dimitri Celi, Carlo Breggia, Anna Ghedini

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6666/2025 del 19-12-2025

... VBP al di sotto della confluenza da decubito della protesi posizionata presso l'### di ### La complessa situazione clinica della paziente ha richiesto, dalle dimissioni dal ### “A. Gemelli” dell'1.07.2017 e per tutto il successivo anno 2018, controlli clinici continui, diverse procedure endoscopiche per il posizionamento e la successiva rimozione di protesi biliari, ricoveri ospedalieri programmati e d'urgenza per le angiocoliti ricorrenti, terapia medica. Nel controllo RM addome del 14.03.2019 è presente dilatazione delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico e stenosi del dotto, sede della lesione, del settore postero-laterale destro; i controlli ematochimici dimostravano modesta colestasi. Si può concludere che la condizione clinica della ###ra ### è da considerarsi avviata alla risoluzione ma ancora possibile di evoluzione. In conclusione, il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del ### “A. Gemelli” di ### della U.O. di ### ed ### e della U.O. di ### ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale. Il risultato terapeutico ad oggi ottenuto può essere pag. 21/45 considerato il migliore possibile (leggi tutto)...

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CORTE D'### sezione civile Nel processo civile iscritto al n. 4085/21 R.G., la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - -dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile iscritto al n. 4085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avvero la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1571/21, depositata il ###, pendente pag. 2/45 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; #### - #### (C.F. ###), in persona del procuratore speciale fra ### D'### giusta procura ad negotia per ### del 18/10/2012, rep. ###, racc. 11009, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati ### (C.F.  ###) e ### (C.F.  ###); ###: responsabilità professionale sanitaria. 
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento sez. II civile n. 1571/21, depositata il ###: (1) in via preliminare ammettere le prove costituende articolate dall'appellante; (2) condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla ### così come pag. 3/45 prospettati nel libello introduttivo e precisati nella presente comparsa conclusionale ma con la liquidazione anche in equità dell'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale come risultante dagli esiti degli accertamenti tecnici espletati nel presente giudizio, nonché con tutte le maggiorazioni che debbono apportarsi alle singole voci di danno non patrimoniale innovate o comunque influenzate dal verificarsi del danno incrementale sopravvenuto in corso di causa e qui legittimamente addotto, come in premessa quantificati, ovvero nella misura maggiore o minore che riterrà di determinare anche in via equitativa. Interessi e svalutazione monetaria concessi stante la natura del debito risarcitorio.  (3) con favore di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.  ### concludeva come segue: “..affinché la Corte di Appello adita voglia, contrariis rejectis, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello ed in subordine rigettarlo perché infondato nel merito e comunque non provato sia nell'an che sul quantum. In subordine voglia la Corte di Appello congruamente ridurre le pretese attoree. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Nella sentenza impugnata il fatto è esposto come segue: “.. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ### i coniugi ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### pag. 4/45 ### e ### nonché ### convenivano in giudizio la ### di ### dell'### di ### di Dio anche per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione ed interessi, subiti da essi ricorrenti conseguenti al ricovero della prima nella struttura sanitaria in ### ed alla operazione chirurgica ivi eseguita in data ###. Esponevano che ### laureata in ### e dipendente della ditta ### S.r.l con contratto full-time a tempo indeterminato, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, allarmata da improvvisi dolori addominali di tipo colico, nell'aprile del 2017 si sottopose a due ecografie addominali: la prima del 14/04/2017 che evidenziò «fegato a profilo regolare ad ecostruttura disomogenea esente da lesioni focali, colecisti distesa con formazioni litiasiche che occupano pressoché completamente il lume, non dilatate le vie biliari intra ed extra-epatiche»; la seconda, con la quale si refertò «colecisti in sede a pareti ispessite completamente ripiena di calcoli». Pertanto, il ###, la ### si ricoverò in ### presso l'### dell'Ente convenuto al fine di sottoporsi alle necessarie cure mediche ed in data ### fu sottoposta ad un intervento di colecistectomia videolaparoscopica, così come riportato nella cartella clinica n. 5964, afferente al ### di ### e firmata dal ### Caracciolo. 
E però nel decorso post-operatorio ed a seguito di ### dell'8/06/2017, la paziente lamentava l'ulteriore comparsa di forti dolori addominali e un significativo rialzo delle amilasi (2259 U/L) e alle lamentele della paziente il ### del reparto ripeteva e refertava che si trattava di normali coliche post-operatorie, fino a che in data ### la degente fu pag. 5/45 ricoverata d'urgenza-emergenza presso la UOC di ### della ### di ### con la diagnosi di ammissione di «### biliare e coleperitoneo in paziente sottoposta a colecistectomia laparoscopica» Le indagini ivi espletate accertavano che le allarmanti condizioni della paziente erano state causate esclusivamente dall'intervento chirurgico effettuato qualche giorno prima presso il ### beneventano. Segnatamente, i medici del ### romano refertavano: «paziente con evidenza TC di coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Si pone indicazione ad intervento chirurgico d'urgenza di drenaggio addominale.». Il giorno successivo (11/06/2017), l'attrice veniva sottoposta a laparoscopia esplorativa, laparotomia e lavaggi della cavità addominale. Dalla descrizione della relazione clinica si desumevano chiaramente i danni causati dall'intervento subito al ### di ### La paziente fu poi ricoverata presso il reparto di ### postoperatoria per il monitoraggio multiparametrico e al momento delle dimissioni il referto fu di «Paziente sottoposta a drenaggio addominale in urgenza per coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Successivo decorso caratterizzato da “fistola biliare” ad alta portata alimentata da lesione del dotto biliare posteriore destro. Si dimette in buone condizioni generali, apiretica con fistola biliare ben drenata (drenaggio a caduta) con programma di controlli periodici ambulatoriali per mobilizzazione del drenaggio addominale.». I ricorrenti allegavano che dopo le dimissioni, la ### ebbe ad intraprendere il programma terapeutico prescrittole dai medici del ### romano e per l'effetto il ### fu ricoverata a ### per la sostituzione delle protesi biliari. pag. 6/45 Dall'11/12/2017 al 13/12/2017 l'attrice veniva nuovamente ricoverata presso il ### A. ### per la rimozione delle endoprotesi e il posizionamento di altre quattro nuove. La stessa notte di dimissione insorgeva una colangite (TC fino a 41°!) pe cui, per il persistere della febbre il ### la paziente veniva nuovamente ricoverata d'urgenza a presso il pronto soccorso del ### A. ### e dimessa in data ###. A dispetto della formale dichiarazione di guarigione clinica, gli attori deducevano che a tre anni di distanza dall'intervento chirurgico del 1° giugno 2017 la ### ancora necessita di intense cure e di controlli periodici, finalizzati alla gestione-programmazione di un percorso terapeutico della cui durata non è possibile formulare ipotesi certe e in più, attesa la natura e l'entità del danno iatrogeno subito, tale da configurare uno stato di “invalidità permanente”, con necessità di trattamento farmacologico per varie patologie psichiche, quali ansia, insonnia, sfiducia. Gli attori allegavano che per tutto il travagliato periodo della degenza - nonché durante gli spostamenti dovuti ai ricoveri, alle visite mediche e alle analisi a cui si è dovuta sottoporre (e che purtroppo dovrà ancora subire) - la ### è stata accompagnata dal marito ### oltre che materialmente supportata a ### e talvolta in casa dalla madre ### ciò comportando anche lo stravolgimento del vissuto quotidiano-familiare sia della famiglia della paziente che della madre: con inevitabili conseguenze negative sulle condizioni psico-fisiche di tutti i ricorrenti, oltre che lavorative ed economiche. In particolare per ventuno mesi gli ### sono stati privati dei week end fuori città, che spesso erano soliti programmare per condurre i tre ragazzi a visitare luoghi storici, culturali, naturali; sono ovviamente state soppresse anche pag. 7/45 le frequenti uscite della coppia a cena, a teatro etc., insomma tutto ciò che compone la relazione di coppia e la sua collocazione sociale; hanno dovuto, inoltre, rinunciare alle vacanze estive sia del 2017 che del 2018, mentre invece normalmente la famiglia trascorreva almeno 20 giorni in località marine, quali ad es. Pineto in ### peraltro, l'intervento chirurgico oggetto della presente controversia (e da tutti giudicato “routinario”) era stato minuziosamente programmato, a ridosso delle vacanze estive, proprio per evitare che ciò potesse tradursi in un nocumento alla posizione lavorativa della ### Deducevano che le conseguenze registrate sul piano lavorativo da ### e ### erano state evidenti e gravi, in quanto la ### non aveva potuto rispondere ai vari interpelli fatti dall'### datrice di lavoro e non si era potuta candidare come ### Inoltre sotto il profilo lavorativo, a fronte di un ipotetico premio possibile di € 22.000,00, la ### nel 2018 ebbe a percepire solamente € 2.554,85 e nel 2017 soli € 2.046,04. La vicenda aveva comportato poi esborsi economici sostenuti per le necessarie cure mediche, tra viaggi da ### a ### ed a ### e visite specialistiche in strutture non convenzionate, con una stima prudenziale ed equitativa di € 5.000,00. ### avendo dovuto seguire la moglie in tutte le varie tappe del suo calvario, oltre che provvedere da solo e con l'aiuto della suocera alla cura dei figli e alle faccende domestiche, con un incremento di stress che lo vide costretto a rivolgersi alle cure di un neurologo. ### deduceva che anche sul piano lavorativo il percorso di crescita professionale aveva subito pregiudizi con impossibilità di partecipare ai corsi di formazione, agli interpelli per progressione di carriera banditi dall'### delle pag. 8/45 di Frosinone, da cui dipendeva, con regressione dei premi di produttività aziendale sempre conseguiti in passato .. Anche la ### madre della ### per occuparsi dei tre ragazzi in luogo della figlia inferma e a causa dell'assenza del marito, aveva visto stravolta la sua vita, con un peggioramento delle sue condizioni di salute per via dello stress. A ciò si erano aggiunte le spese affrontate per seguire anch'essa la figlia, prudenzialmente ed equitativamente quantificabili in € 10.000,00. 
Riguardo al nesso causale e alla colpa medica dei sanitari dell'ente convenuto, i ricorrenti, seppur richiamando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con relazione di consulenza del prof. ### e del #### svoltosi nel contraddittorio tra le parti, lamentavano che le valutazioni svolte dai detti ctu sul punto del danno biologico permanente e temporaneo erano limitative rispetto all'effettivo danno alla salute riportato dalla ### In particolare ritenevano insoddisfacenti le conclusioni di “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico; pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” con riconoscimento di un danno biologico di soli punti 20%, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni”, non avendo preso nella dovuta considerazione che l'errore medico in sede di primo intervento svoltosi presso l'### di ### aveva compromesso la pag. 9/45 funzionalità del fegato e delle vie biliari della paziente, fino al segno di provocare, in prospettiva, un pericoloso quanto inevitabile aggravamento dell'organo. Per tali motivi, sussistendo inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 11762 e 1218 c.c., gli attori chiedevano la condanna del convenuto ente al risarcimento dei seguenti danni: a) per la ### un danno biologico del 45% per l'intervento mal riuscito ed in ragione di quelli successivi e necessari che, applicando le ### di ### 2018 con punto base di I.T.T. di € 147,00 (incapacità temporanea: totale di 120 gg.; parziale al 50% di 120 gg.; e parziale al 25% di 60 gg.), si traduce in una somma liquidabile in € 408.655,00; danno morale, quale disturbo post-traumatico da stress, del 20% che, in rapporto al danno biologico (la metà meno il 2,5 % del 45%, cioè 204.327,5 meno 10.216,375), si quantifica nella somma di € 194.111,125; danno estetico per la cicatrice di circa cm. 13 frutto dei vari interventi salvavita, del tutto evitabile se fosse andato a buon fine l'intervento routinario di colecistectomia laparoscopica, valutabile come danno biologico del 10% e quantificabile, con le ### di ### nella somma massima di € 32.466,00; danno dinamico-relazionale, per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari, lavorative e sociali, quantificabile per i giorni di invalidità moltiplicati per il punto base di I.T.T., in € 28.665,00; perdita di “chance non pretensiva” quantificabile in almeno € 50.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che Tribunale valuterà in via equitativa, con personalizzazione del risarcimento con un incremento del 20% del danno biologico; danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale; lucro pag. 10/45 cessante pari ad € 50.000 ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa per la perdita dei premi aziendali .. Si costituiva in giudizio il convenuto ente ospedaliero, il quale chiedeva il rigetto della domanda, per carenza di prova della riconducibilità delle lamentate patologie al personale dell'ospedale e lamentando comunque l'eccessività della richiesta, che non teneva conto del danno conseguente alla preesistente patologia. 
Rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, atteso che attenevano a circostanze generiche, valutative o da provare con documenti, ritenuta sufficiente, congrua e ben motivata la ctu medico legale già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione”. 
All'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ricondotta la pretesa dell'attrice all'alveo della responsabilità contrattuale, così decideva: “### la domanda attorea e per l'effetto condanna l'ente convenuto al pagamento in favore di ### della somma di euro 100.442,60 - in favore di ### della somma di euro 45.000,00 - in favore di #### e ### della somma di euro 10.000,00 ciascuno - in favore di ### della somma di euro 15.000,00 oltre, per ciascuno di detti attori, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 2/6/2017 al soddisfo secondo i principi e il metodo di calcolo di Cass. Civ. S.U. 1712/1995”. 
§ 2. pag. 11/45 Avverso la predetta sentenza, la sola ### interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data ###, con il quale ne sollecitava la parziale riforma nella parte in cui aveva, a suo dire, sottostimato la liquidazione dei lamentati pregiudizi patrimoniali e non. 
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'appellata struttura sanitaria, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto. 
Disposto da questa Corte, a mezzo dei medesimi ausiliari nominati in primo grado, un supplemento di CTU teso ad accertare la sussistenza del (dall'appellante) lamentato aggravamento del danno iatrogeno, depositato, in data ###, l'elaborato peritale, depositate dalle parti, nei termini ad esse concessi, le comparse conclusionali, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa. 
§ 3. 
Il Giudice di primo grado riteneva provati, in base alla CTU depositata all'esito dell'### sia il nesso causale, tra l'operato dei medici della struttura beneventana ed il danno, sia la condotta colposa degli stessi. 
In particolare, nella sentenza impugnata, si legge al riguardo che “i medici del ### di ### nell'eseguire l'intervento di colecistectomia laparoscopica, con una manovra erronea provocarono alla ### una lesione iatrogena complessa della via biliare principale”. pag. 12/45 Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza. 
§ 4. 
In relazione al quantum debeatur, il Tribunale riteneva, in adesione all'espletata ### che la lesione iatrogena sofferta avesse causato alla ### “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico; pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” e, quindi, una compromissione dell'integrità psicofisica stimabile nell'ordine del 20% di danno biologico permanente, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni. 
Applicando le tabelle di ### nella versione vigente alla data dell'evento, che si identificano in quelle del 2018, il primo Giudice, quindi, riconosceva per il danno biologico permanente del 20%, “euro 50.437,00 (età della paziente anni 45 - valore del punto base euro 3.233,14),”, per “inabilità temporanea totale (valutata in 40 giorni per euro 98,00 quotidie)” euro 3.920,00, per “inabilità temporanea parziale al 50% (valutata in giorni 60)” euro 2.940,00 e al 25% (valutata in giorni 30) euro 735,00, “per un totale di euro 7.595,00 pari a complessivi euro 58.032,00 di danno biologico permanente e temporaneo”. Su tale somma, il Giudice riconosceva l'incremento massimo previsto dalla tabella pag. 13/45 milanese pari al 30%, “per la personalizzazione del danno e tenuto conto del danno morale, danno esistenziale e relazionale, tanto da giungere ad una valutazione omnicomprensiva di danno non patrimoniale di euro 75.442,60”. 
§ 5. 
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza appena richiamato, sostenendo che il Giudice, aderendo alla ### aveva sottostimato le conseguenze della lesione. Infatti, nella specie, la paziente aveva subito, a causa della condotta negligente dei sanitari, un ben più grave danno, consistente nella definitiva compromissione della funzionalità del fegato e delle vie biliari, come dimostrato dall'evolversi del quadro medico successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado, caratterizzato da uno spiccato aggravamento dello stato di salute. 
Richiamando le considerazioni svolte dal proprio CT, l'istante sosteneva che il danno doveva essere quantificato nella misura del 45%, per il solo danno conseguente alla lesione iatrogena, oltre il 20% quale disturbo post-traumatico da stress, oltre il 10% per danno estetico, oltre le significative ripercussioni del pregiudizio sulla vita di relazione. 
Correlativamente, anche il danno da invalidità temporanea totale e parziale doveva essere incrementato. 
In subordine, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di CTU al fine di valutare i rilievi del proprio CT cui i primi CTU non avevano adeguatamente risposto. pag. 14/45 Con il secondo motivo, l'appellante opinava che la valutazione omnicomprensiva, operata dal Tribunale mediante incremento, nella misura del 30%, dell'importo tabellare, aveva condotto ad una sottostima del pregiudizio. 
Oltre al danno biologico, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere, separatamente, il danno morale, dotato di propria autonomia, nonché il danno “dinamico-relazionale”, il cd. danno estetico e la perdita di “chance non pretensiva”, oltre ad un'adeguata personalizzazione. 
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il Giudice non aveva tenuto conto dell'incremento di danno verificatosi e da essa ritualmente allegato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, opinava di avere, nella “### di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il ### dal dott. ### suo consulente, debitamente allegato l'aggravamento dei postumi, emergenti dal ### del 26.10.2020 rilasciato dal ### di ### Sosteneva che sia il certificato che la relazione di parte erano stati acquisiti agli atti in occasione della udienza del 18.11.2020, ossia prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc., VI° comma e di avere, con la memoria ex art. 183 cpc, ### comma, n. 1, allegato l'aggravamento del danno medio tempore verificatosi e chiesto la liquidazione dei conseguenti pregiudizi. 
Sosteneva di avere, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositato il certificato medico per prof. Murazio del 15.1.2021, pienamente confermativo del lamentato aggravamento dei postumi cagionati dall'errore medico, e che l'aggravamento dei postumi era confermato pag. 15/45 dal nuovo intervento chirurgico cui essa era stata sottoposta in data ###, sempre a causa delle conseguenze pregiudizievoli del trattamento errato posto in essere dai medici di ### Deduceva, quini, essersi verificato un fatto sopravvenuto, in corso del giudizio di primo grado, che integrava tecnicamente l''ipotesi del “danno incrementale”, il cui risarcimento doveva considerarsi ammissibile, non integrando una domanda nuova. Premesso, quindi, che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciare su tale voce di danno, sollecitava questa Corte a volere riconoscere “tutte le maggiorazioni connesse al danno incrementale sopravvenuto in corso di causa”. Anche al fine di stimare il maggiore danno sofferto, in conseguenza del descritto aggravamento, invocava un supplemento di CTU in grado di appello. 
§ 6. 
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati per quanto di ragione. 
Fondato è in particolare il terzo motivo. 
Deve premettersi che “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” pag. 16/45 (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; ### 3 - , Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025: “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula”). 
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella specie, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art.  183 co. 6 n. 1 c.p.c., aveva dedotto che “### la instaurazione del giudizio la patologia iatrogena provocata alla dott. ### dall'intervento chirurgico per cui è causa si è ulteriormente aggravata, come risulta dal ### del 26.10.2020 rilasciato dal ### di Roma” e come “illustrato nella “### di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il ### dal dott. ### Amatruda” nella quale era riportata “la seguente diagnosi medico-legale: “### definitivamente stabilizzata e inamovibile. Di entità tale da configurare uno stato di invalidità permanente, comunque suscettibile, in conseguenza del particolare danno di natura iatrogena a e delle strutture coinvolte, di ulteriore e progressivo aggravamento” ..”. 
Nella medesima memoria, la ricorrente sosteneva che l'aggravamento del danno era pur sempre da ricondurre alla domanda originaria, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli “vuoi dell'errore commesso pag. 17/45 dall'operatore della ### nel corso dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la dott. ### in data ### (recisione del dotto biliare a causa di inadeguata manovra laparoscopica), vuoi dell'omissione di appropriate terapie verosimilmente a causa di un errore diagnostico circa le patologie insorte nei giorni successivi all'intervento”. 
Tanto premesso, deve, quindi, condividersi l'assunto della danneggiata, atteso che il maggior danno dalla medesima lamentato non integra una fattispecie di danno distinta, ma, piuttosto, un'evoluzione peggiorativa della medesima vicenda che aveva avuto origine con la non corretta esecuzione del trattamento chirurgico cui la ### veniva sottoposta in data ###, presso il P.O. ### di ### In tal senso, del resto, militano, inequivocamente, le conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato in grado di appello, al precipuo fine di accertare “ se, in conseguenza della lesione iatrogena sofferta, si sia verificato un aggravamento del danno biologico, già valutato nella CTU svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento iscritto al n.2092/2019 R.G. del Tribunale di Benevento”. 
Gli ausiliari, già redattori della CTU depositata all'esito dell'### nell'elaborato peritale prodotto in grado di appello, premettevano che la ricorrente era stata sottoposta in data ### “ ad intervento di colecistectomia laparoscopia in elezione per calcolosi della colecisti, senza alcuna complicanza della patologia” e che “Fin dall'immediato postoperatorio è apparso stringente il sospetto di una lesione iatrogena della via biliare, il sospetto si è rapidamente trasformato in certezza. La gestione di questa condizione clinica ha due punti imprescindibili: il pag. 18/45 drenaggio completo al di fuori del cavo peritoneale della secrezione biliare e il riscontro diagnostico preciso della sede e dei caratteri della lesione biliare. Il programma di trattamento della complicanza viene regolato in base a queste due acquisizioni. La quantità di materiale biliare (500cc) comparsa già in I giornata postoperatoria doveva allertare ed indurre a programmare l'esame di imaging in grado di fornire informazioni precise sulle caratteristiche di una lesione biliare quasi certa. ### idoneo per questo scopo è l'### che offre spesso la possibilità in molti casi di realizzare il trattamento della lesione (protesi biliari, sondino naso biliare, etc). gli esami TC e RM sono più indicati per il riscontro di raccolte saccate o sversamento liquido libero intraperitoneale. In questo caso si deve rilevare un ritardo di qualche giorno nell'avvio delle procedure diagnostiche. Da notare che la quantità di bile nel drenaggio addominale non è più riportata in documentazione dopo la I giornata postoperatoria.  ### giornata postoperatoria (10.06.2017) la paziente veniva dimessa dell'U.O. di ### dell'### di #### di ### con la diagnosi di dimissione “### biliare post VLC” ed inviata presso l'U.O.C. di ### ed epatobiliare del ### “A. Gemelli” di ### .. La paziente ### in II giornata postoperatoria è stata sottoposta US addome; con alcuni giorni di ritardo, in V giornata postoperatoria sono stati eseguiti sia l'esame TC che l'esame MR addome. I referti di questi tests concordano nel riferire solo versamento periepatico e in sede pelvica di modesta entità, con normalità delle vie biliari intra ed extraepatiche; gli esami ematochimici mostrano pag. 19/45 alterazioni modeste della funzionalità epatica e leucocitosi. I risultati degli esami ematochimici e di imaging che potremmo definiri incerti, pur in presenza di una evidente complicanza (leakge biliare intorno ai 400 ml/24 h), hanno contribuito a far sceglieri agli operatori una strategia d'attesa. Infatti solo in VII giornata è stata eseguita l'### che tra gli esami di imaging nel caso di possibile lesione iatrogena della via biliare, è quello che può fornire maggiori informazioni, oltre a consentire anche provvedimenti terapeutici. In questo caso l'### è stato quantomeno imprecisa; infatti riferisce di “piccolo spandimento” al livello dell'epatico comune ed anche lo stent biliare risulta posizionato in sede impropria: infatti l'Rx addome del giorno successivo, in ### giornata, dimostra l'estremo craniale a livello delle clips metalliche, cioè nel coledoco al di sotto della fuga biliare. Infine, in IX giornata, con il drenaggio biliare attivo, diventano evidenti la situazione settica da peritonite biliare e la compromissione delle condizioni generali che inducono al trasferimento della paziente presso un centro di riferimento, nello specifico la ### ed ### del ### “A.Gemelli” di ### .. Le procedure diagnostico-terapeutiche espletate presso il ### “A. 
Gemelli” hanno dimostrato che la lesione interessava il dotto settoriale postero-laterale destro, senza associata lesione vascolare; il dotto era completamente sezionato. Si tratta quindi di una lesione di classe IV secondo la classificazione di ### ed invece di tipo C -### secondo la classificazione di ### Questa è considerata una lesione complessa per le difficoltà diagnostiche e per i diversi insuccessi del trattamento. i motivi degli insuccessi sono il piccolo calibro del dotto e la sua posizione alta nell'ilo epatico .. Presso l'U.O.C. di ### generale ed pag. 20/45 epatobiliare del ### “A.Gemelli” di ### è giunta con una fistola biliare da lesione iatrogena e una condizione settica da peritonite biliare. 
Questa condizione ha imposto l'intervento chirurgico d'urgenza per la toilette ed il drenaggio del cavo peritoneale. Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da fistola biliare ad alta portata e febbre. ### circa 10 giorni si è riavviato il percorso diagnostico e terapeutico con procedure endoscopiche per il controllo della lesione biliare complessa del dotto settoriale postero-laterale destro e della angolazione della VBP al di sotto della confluenza da decubito della protesi posizionata presso l'### di ### La complessa situazione clinica della paziente ha richiesto, dalle dimissioni dal ### “A. Gemelli” dell'1.07.2017 e per tutto il successivo anno 2018, controlli clinici continui, diverse procedure endoscopiche per il posizionamento e la successiva rimozione di protesi biliari, ricoveri ospedalieri programmati e d'urgenza per le angiocoliti ricorrenti, terapia medica. Nel controllo RM addome del 14.03.2019 è presente dilatazione delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico e stenosi del dotto, sede della lesione, del settore postero-laterale destro; i controlli ematochimici dimostravano modesta colestasi. Si può concludere che la condizione clinica della ###ra ### è da considerarsi avviata alla risoluzione ma ancora possibile di evoluzione. 
In conclusione, il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del ### “A. Gemelli” di ### della U.O. di ### ed ### e della U.O. di ### ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale. Il risultato terapeutico ad oggi ottenuto può essere pag. 21/45 considerato il migliore possibile stante la situazione clinica della paziente al ricovero del 10.06.2017. 
Presso l'U.O. di chirurgia generale dell'### di #### di ### in corso della colecistectomia laparoscopica è stata provocata una lesione iatrogena complessa della via biliare principale. Questa complicanza evitabile ricade completamente nella responsabilità del chirurgo operatore. Nel decorso postoperatorio l'approccio diagnostico-terapeutico posto in atto è stato incerto e inspiegabilmente prolungato, aggiungendo così, con il ritardo terapeutico, l'ulteriore complicanza della condizione settica. Per la paziente ### dopo le dimissioni dell'1.07.2017, dalla U.O.C di ### del ### “A. Gemelli” è stato avviato il programma di trattamento della lesione biliare con il posizionamento di stents endobiliari posizionati per via endoscopica .. Nel maggio 2018 le quattro protesi endobiliari sono state rimosse, il controllo colangiografico evidenziava la normalità delle vie biliari di sinistra e del dotto anteromediale destro, mentre evidenziava un difetto di opacizzazione del dotto postero-laterale destro. La condizione di stenosi di tale dotto è riconducibile ai ripetuti episodi di angiocolite. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e ### In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra .. Infine, l'evoluzione della lesione iatrogena pag. 22/45 di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato ..”.  ### i ### quindi, “.. In definitiva le linee guida internazionali e le esperienze presentate nella letteratura specialistica permettono di considerare corretto ed adeguato il programma terapeutico applicato nelle U.O.C. di ### e di ### digestiva del ### “A. Gemelli”, sviluppato attraverso il posizionamento successivo di stents endobiliari ed infine completato con la resezione epatica del settore postero-laterale destro, sede di angiocoliti ricorrenti e ormai di alterazioni parenchimali da stenosi serrata del dotto biliare corrispondente. .. ### clinico e, con maggior dettaglio l'esame TC addome del 19.10.2023 hanno dimostrato la presenza di piccoli laparoceli formatisi lungo la cicatrice della laparotomia xifo-ombelicale dell'intervento chirurgico eseguito per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo-ombelicale, di cui la paziente ### è portatrice, svolge, anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale .. 
Nella vicenda clinica della ###ra ### sono in evidenza situazione cliniche di rilevante severità. ### iniziale, ovvero la lesione iatrogena della via biliare extraepatica (nello specifico il dotto segmentario del settore posterolaterale del lobo epatico destro) che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, ha fatto seguito immediato la peritonite biliare diffusa, con conseguente laparotomia esplorativa in urgenza per pag. 23/45 toilette e drenaggio esterno della perdita biliare. Hanno fatto seguito, nel programma terapeutico complessivo della lesione biliare, diverse procedure endoscopiche di posizionamento di stent endobiliari. ### la guarigione cicatriziale del dotto leso si sono susseguiti vari episodi di angiocolite. Si è pertanto posta indicazione alla settoriectomia posterolaterale destra per la rimozione dei due segmenti Vi e ### alterato ed esclusi dal quadro funzionale epatico. Il programma terapeutico del ripristino della funzionalità epatica è nella fase che potremmo definire di efficienza in momentanea stabilità. Infatti, sono efficienti il settore anteromediale del lobo destro (segmenti V e ### e i segmenti IV, ### II e I con perfusione ematica e drenaggio biliare in normale funzione. Tuttavia, la prospettiva morfo-funzionale stabile non è garantita, considerando, ad esempio, possibili evoluzioni della condizione flogistica che si è sviluppata a livello dell'ilo epatico. La condizione clinica della perizianda è inoltre complicata dalla presenza di alcuni laparoceli formatisi in corrispondenza della laparotomia xifo-ombelicale eseguita per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifoombelicale, di cui la paziente è portatrice, svolge anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale. Si è aggiunta la comparsa di sintomatologia dolorosa addominale dovuta alla sindrome di intrappolamento dei nervi cutanei anteriori, che richiesto l'impianto di elettrocateteri per trial di elettrostimolazione sottocutanea. In conclusione, le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che complicato la colecistectomia laparoscopica, pag. 24/45 hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita, possono certamente giustificare la condizione di ansia e depressione sviluppatasi che è stata oggetto di numerosi controlli clinici psichiatrici e connesse terapie farmacologiche”. 
§ 7. 
Le conclusioni rassegnate dai ### quali dinanzi ripotate, permettono, quindi, di ritenere sussistente il nesso causale tra il più grave danno biologico, medio tempore prodottosi, e l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura beneventana in data ###. 
Sul punto, infatti, come detto, gli ausiliari sono stati assolutamente chiari, avendo, anche in sede di conclusioni, ribadito che “Attualmente la ###ra ### nata in data ###, è affetta da esiti chirurgici di lesione iatrogena delle vie biliari durante intervento di colecistectomia effettuato in data ###. 
Relativamente alla condizione pregressa rilevata in sede di A.T.P. è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute della ### tale peggioramento è da ricondurre in modo causale all'intervento del 01.06.2017 ed alla conseguente gestione delle complicanze derivate”.  ### procedevano, quindi, ad una rinnovata (rispetto a quella poi recepita dalla sentenza di primo grado) valutazione delle lesioni iatrogene, riconoscendo: “.. Esiti cicatriziali da laparotomia xifombelicale di 11cm; ### cicatriziali subcentrimetriche in sede pag. 25/45 sottocostale destra da ricondurre a sede di inserzione dei trocars operatori; ### cicatriziale in fossa iliaca destra, da attribuire ad apposizione di drenaggio; 2 esiti cicatriziali in fossa iliaca sinistra da ricondurre ad apposizione di drenaggi; ### mediano; ### epatica con esclusione dei segmenti VI e #### algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessita di apposizione di elettrocateteri; ### depressiva-reazionale in attuale trattamento farmacologico”, che stimavano come segue: “.. Per analogia e proporzionalità sindrome algodistrofica-### tipo I grado I con range compreso tra 4-14%; punteggio attuale 10%; .. Disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata o moderata 16- 20%; ### attuale 16%; ### lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche 5%; ### da lieve a moderato, II classe 6-15%; ### attuale 10%; ### è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”. 
§ 8. 
Ciò premesso, giova rilevare che la difesa dell'appellata contestava, in parte, le conclusioni appena riportate, sostenendo che andrebbero espunti dal computo “.. i 10 punti in percentuale attribuibili alla sindrome algodistrofica come definita al punto 1 della valutazione complessiva globale del danno biologico”, in quanto si tratterebbe di evenienza rara, cd. complicanza, dell'intervento di sectorectomia posterolaterale destra subita dalla paziente nel 2021. Quindi, a detta dell'appellata, la stima del pag. 26/45 danno andrebbe ridotta al 30%, in quanto la sindrome dolorosa sarebbe conseguenza della non corretta esecuzione, ad opera dei sanitari di altra struttura, diversa da quella beneventana, che eseguivano, nel giugno 2021, l'intervento di resezione epatica laparoscopica. 
§ 9. 
Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, dall'espletata ### non emerge che la “### algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessità di apposizione di elettrocateteri” sia conseguenza di una manovra incongrua dei chirurghi della U.O. ### ed ### biliare### A. ### - ### ove, in data ###, la ### veniva sottoposta ad intervento di setteoriectomia posteriore destra (s6-7) laparoscopica. Infatti, in alcun passaggio della CTU si sostiene che tale intervento non veniva correttamente eseguito. 
Peraltro, anche a voler ipotizzare un profilo di colpa, per avere, in ipotesi, quei medici causato, nel corso dell'indicato trattamento, “La sindrome da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore (###”, in ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il nesso causale tra l'originaria condotta dannosa, posta in essere in data ### dai sanitari della struttura beneventana, ed il danno (dolore cronico) da cui la paziente è attualmente affetta. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che tale condizione patologica è, pur sempre, la conseguenza di un trattamento chirurgico (intervento di setteoriectomia posteriore destra (s6-7) laparoscopica), cui la paziente veniva sottoposta, nel giugno 2021, al fine di porre rimedio ai danni provocati dal primo intervento (quello eseguito male a ### a giugno 2017). pag. 27/45 Quindi, anche a volere, per mera ipotesi, sostenere che il maggiore danno sia stato concausato anche dalla condotta in parte colposa dei chirurghi del ### che operavano la ### in data ###, il comportamento di questi ultimi non ha affatto rappresentato un evento assolutamente anomalo ed imprevedibile, tale da recidere il nesso causale tra l'iniziale condotta dannosa (quella risalente al 2017) ed il maggior danno esitato dal successivo trattamento riparativo. 
A conforto di quanto appena osservato milita l'affermazione dei CTU secondo la quale “il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del ### “A. Gemelli” di ### della U.O. di ### ed ### e della U.O. di ### ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale .. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e ### In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra”, in quanto “.. l'evoluzione della lesione iatrogena di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato”. 
Ne segue che l'aggravamento, in concreto verificatosi, rappresenta pur sempre un evento di danno causalmente riconducibile all'iniziale condotta lesiva. pag. 28/45 § 10. 
Sulla scorta delle risultanze del supplemento di CTU svolto in questo grado di giudizio, si impone, quindi, una rinnovata valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale, in ragione dell'aggravamento della condizione della paziente, causalmente ricollegabile, come detto, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico dell'1.6.2017 presso la struttura sanitaria di ### di cui è titolare l'odierna appellata. 
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, questa Corte ritiene di dovere fare ricorso alla ### di ### nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata, da ultimo, a giugno del 2024, dovendosi escludere che, alla fattispecie in esame, possa applicarsi, ratione temporis, il ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il ###. pag. 29/45 Pur non ignorando il Collegio che, in merito all'applicabilità di tale tabella anche ai fatti avvenuti anteriormente alla predetta data, dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi le sezioni unite della S.C., investite della questione da una recente ordinanza del Tribunale di ### questa Corte ritiene che, allo stato, non essendo ancora intervenuta la suddetta pronuncia ed alla stregua del dato sufficientemente univoco della norma transitoria dinanzi richiamata, sia pienamente giustificata la perdurante applicazione della tabella meneghina. 
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema tabellare a punti elaborato dal Tribunale di ### nella sua più aggiornata versione risalente, come detto, a quella pubblicata da ultimo in data ### (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, ### n. 5474 del 22/02/2023). 
§ 11. 
Ciò premesso, alla luce della CTU depositata in questo grado di giudizio, i pregiudizi sofferti dall'appellante vanno stimati con un punteggio pari al 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al c.d. danno biologico. Priva di pregio è, del resto, la pretesa della danneggiata di ottenere una valutazione di tale danno nella misura del 41%, in forza della somma aritmetica delle singole percentuali di invalidità indicate dai CTU per le specifiche lesioni prodottesi, vale a dire 10% per sindrome algodistrofica-### tipo I grado I, 16% per disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata pag. 30/45 o moderata, 5% per fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche, 10% per pregiudizio ### da lieve a moderato, II classe. 
Infatti, l'indicazione del valore complessivo del 40%, da parte dei ### non può ritenersi conseguenza di un mero errore di calcolo, come sostenuto dall'appellante, ma è, invece, il frutto di una consapevole valutazione sintetica dei pregiudizi, operata in conformità ad un criterio notoriamente seguito nella medicina legale in ipotesi di pluralità di lesioni connesse causalmente ad uno stesso fatto. 
Invero, conferma di quanto appena si trae dalla stessa affermazione dei ### a mente della quale “.. è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”. 
Riguardo alla ITT ed ### poi, gli ausiliari indicavano i seguenti periodi: “90 giorni di ### al 100% relativi ai periodi di ricovero della paziente ed i giorni immediatamente successivi alle dimissioni; - 30 giorni di ### al 75%; - 40 giorni di ### al 50%; - 50 giorni di ### al 25%”.  ### tali premesse, nel liquidare il danno deve aversi riguardo all'età (49 anni), che la danneggiata aveva al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, da farsi coincidere con il ###, data in cui il #### nella certificazione prodotta dall'istante, poneva la seguente diagnosi: “La paziente sottoposta in data ### a resezione epatica laparoscopica presenta un importante sintomatologia dolorosa in pag. 31/45 regione para-ombelicale destra. Da riferire probabilmente ad un interessamento di un ramo nervoso della parete addominale. Tutti gli esami eseguiti in precedenza (eco, tc) hanno escluso la presenza di complicazioni endoperitoneali” (cfr. pag. 33 della CTU di appello, ove era riportata la predetta certificazione). 
Considerato, quindi, i predetti valori ed applicando la citata tabella di ### edizione 2024, si avrà il seguente prospetto: Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 40% Punto danno biologico € 6.204,45 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23 Punto danno non patrimoniale € 9.306,68 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50 Danno biologico risarcibile € 188.615,00, con personalizzazione massima (max 25 % del danno biologico; cfr. Cass. civ., n. 7892 del 22/03/2024) € 235.768,75 Danno morale risarcibile secondo tabella di ### € 94.928,00 Totale danno biologico personalizzato e danno morale € 330.696,75 ### temporanea totale € 10.350,00 ### temporanea parziale al 75% € 2.587,50 ### temporanea parziale al 50% € 2.300,00 ### temporanea parziale al 25% € 1.437,50 pag. 32/45 Totale danno biologico temporaneo € 16.675,00 Totale generale: € 347.371,75 § 12. 
Venendo alla valutazione delle singole voci di danno, giova rilevare che, in ordine al cd. danno biologico, la quantificazione è stata operata riconoscendo l'importo tabellare di base (pari, nella specie, ad € 6.204,45), maggiorato del 25%, corrispondente alla misura massima di incremento consentita dalla tabella in esame in relazione alla predetta percentuale di danno alla salute. 
Relativamente alla personalizzazione, deve osservarsi che si tratta di conclusione cui era già pervenuto il Giudice di primo grado (il quale, come dinanzi detto, aveva accordato l'incremento massimo del 30% previsto dalla tabella cui aveva fatto ricorso) e che, sul punto della spettanza di tale incremento, si è formato il giudicato per acquiescenza, in difetto di gravame incidentale. 
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, alcun dubbio residua circa la sussistenza dei presupposti particolari che giustificano il riconoscimento dell'incremento, tenuto conto dell'evoluzione affatto anomala che la vicenda medica in esame ha avuto, quale emerge chiaramente dall'esito del supplemento peritale svolto in questo grado di giudizio. 
Basti osservare che i CTU hanno posto in risalto come “Le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, vicende che hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita”. pag. 33/45 Deve, altresì, apprezzarsi, ai fini in esame, l'indubbia negativa incidenza che la grave sequela di danni ha avuto sull'attitudine lavorativa, la quale, se pure non giustifica, per quanto appresso si dirà, un più elevato riconoscimento del danno patrimoniale, certamente è idonea a comportare la personalizzazione, nella sopra indicata misura, di quello non patrimoniale. 
Ovviamente, riguardo alla misura dell'incremento, che, come da consolidata giurisprudenza, deve riguardare la sola componente tabellare volta a ristorare il danno biologico dinamico relazionale ( Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), si deve avere riguardo alla percentuale prevista dalla tabella di ### 2024, di cui si è fatta applicazione, e non a quella contemplata dalla versione precedente della stessa ### (risalente al 2018) cui il Tribunale si è attenuto. 
Compete, poi, alla danneggiata anche l'ulteriore importo (pari, come dinanzi detto, a complessivi € 94.928,00), contemplato dalla tabella di ### del 2024 per ristorare, in relazione alla percentuale di danno biologico in concreto riportata dalla ### anche il danno da sofferenza soggettiva interiore. 
Sul punto, premesso che la danneggiata aveva in primo grado espressamente sollecitato il riconoscimento di tale pregiudizio, lo stesso innegabilmente compete, tenuto conto che i ### in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, riferivano che “.. la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico relazionale patita dalla sig.ra ### sia quantificabile come “media” ..”. pag. 34/45 Del resto, siffatta affermazione risulta pienamente coerente con il complesso iter della vicenda clinica in esame, quale dinanzi ampiamente ricordato, e con le ripercussioni, in termini di sofferenza interiore, che esso, quantomeno in via presuntiva, ha avuto sulla paziente. 
Riguardo al danno estetico ed al danno dinamico relazionale, di cui l'appellante sollecitava un'autonoma liquidazione, la pretesa non può accogliersi, nei termini in cui è stata formulata mediante il secondo motivo di gravame, essendo evidente che quelli in esame rappresentino meri aspetti del danno biologico, da ritenersi ristorati mediante il riconoscimento dell'importo tabellare corrispondente all'accertata percentuale di danno biologico. 
Né, ovviamente, si giustifica una parcellizzazione del risarcimento, occorrendo procedere ad una valutazione complessiva che, pur tenendo conto di tutti gli aspetti del pregiudizio verificatosi, non conduca ad ingiustificate duplicazioni. 
Riguardo, poi, alla perdita di “chance non pretensiva”, di cui pure l'appellante sollecitava il ristoro, la pretesa deve essere disattesa. 
Invero, secondo la giurisprudenza della S.C., quando, come accaduto nella specie, la condotta del medico ha cagionato la lesione della salute del paziente, il sanitario risponde pienamente di tale pregiudizio, che andrà liquidato, come dinanzi fatto, in via equitativa secondo i criteri normalmente utilizzati. Viceversa, il risarcimento della lesione della chance è ravvisabile quando “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto”, non essendo, in base alle risultanze della ### possibile stabilire con sufficiente certezza se una diversa e più corretta condotta avrebbe potuto condurre a pag. 35/45 risultati migliori (cfr. Cass. civ. Sez. 3, ### n. 28993 del 2019, pag.  13, sub, lett. E; conforme Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 2024, secondo cui “.. Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”.). 
Orbene, posto che, nell'ipotesi in esame, alcuna incertezza è ravvisabile, avendo, come detto, i CTU riconosciuto in pieno il nesso causale tra la condotta dei medici del P.O. di ### e le lesioni sofferte dalla paziente, a quest'ultima spetta il ristoro del danno alla salute e degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali dinanzi riconosciuti, non anche della lesione della (peraltro, nemmeno specificamente dedotta nelle sue concrete ripercussioni lesive) chance non pretensiva. 
§ 13. pag. 36/45 Il Giudice di primo grado procedeva alla valutazione ed alla quantificazione del danno patrimoniale, argomentando testualmente quanto segue: “### vanno inoltre liquidate in via equitativa, sulla base di quanto documentato, euro 15.000,00 per minori guadagni per la contrazione dell'attività di informatore farmaceutico, avente una parte della retribuzione variabile in base ai risultati raggiunti; euro 5.000,00 per perdita di chance”. 
Con l'ultimo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di pronuncia, deduceva che la liquidazione, operata dal Giudice, era riduttiva, in quanto non aveva tenuto conto della perdita, conseguente al danno iatrogeno sofferto ed al lungo periodo di assenza forzata dal lavoro, della possibilità di partecipare al “rimpasto” dei capi area indetto prima dell'estate 2017 e terminato agli inizi del 2018, nonché di candidarsi come ### posizione che le avrebbe consentito di ottenere una sicura progressione di carriera, con un incremento stipendiale di almeno € 15.000,00/anno, nonché premi per circa € 10.000,00.  ### si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere apprezzato le prove documentali da essa prodotte, aveva anche escluso la prova per testi, articolata proprio allo scopo di dimostrare le indicate circostanze. 
Chiedeva, quindi, se del caso previa ammissione della ridetta prova, di riconoscere, un danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale, per non aver potuto avvalersi dell'opportunità di avanzamento di carriera, ed un lucro cessante pari ad € 50.000. pag. 37/45 § 14. 
La censura è infondata. 
Il Giudice di primo grado ha, come dinanzi detto, accolto l'originaria domanda della ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della chance di conseguire un migliore inquadramento professionale e, conseguentemente, un più elevato reddito. Tale pregiudizio è stato stimato nella misura di euro 5.000,00. 
Ciò premesso, la più elevata liquidazione del danno de quo, sollecitata dall'appellante, avrebbe richiesto che essa fornisse una prova sufficientemente circostanziata sia della concreta possibilità di aspirare allo specifico profilo professionale indicato, sia dei maggiori guadagni ad esso connessi (cfr. Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 2022, secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito pag. 38/45 ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018)”). 
Nondimeno, nel caso di specie, la prova dinanzi indicata non risulta desumibile dalla documentazione depositata, avendo, in primo grado, la ricorrente prodotto unicamente una comunicazione organizzativa, datata 10/2018, inoltrata ai dipendenti dell'azienda presso cui lavorava, nella quale si annunciava l'ingresso di una nuova figura professionale che sarebbe stata ricoperta da una determinata persona, nonché una mail, del 9.7.2018, nella quale la ### azienda per la quale lavorava, indiceva una selezione per la ricerca di una determinata qualifica professionale (###, per alcune regioni del centro nord ### geograficamente lontane dalla residenza dell'odierna appellante, qualifica per la quale si indicava, tra l'altro, la disponibilità a viaggiare in maniera abituale ed a pernottare fuori del luogo di normale svolgimento dell'attività lavorativa. 
Ciò posto, difetta la prova della sussistenza, in capo alla ### sia della disponibilità ad accettare le indicate condizioni lavorative, sia degli specifici requisiti richiesti per tale profilo professionale, non potendosi l'attitudine de qua evincere dalla scarna documentazione agli atti, né apparendo siffatta dimostrazione demandabile a testi, atteso che, sul punto, gli stessi avrebbero espresso giudizi e non riferito su fatti. 
Riguardo, poi, alla lamentata contrazione di reddito, dovuta alla minore produttività, che, come visto, il Giudice riconosceva equitativamente in euro 15.000,00, l'istante non ha, in primo grado, depositato documentazione idonea a fare emergere l'erroneità di tale stima per difetto. In particolare, non venivano prodotti i modelli unici, presentati pag. 39/45 all'### delle ### negli anni immediatamente precedenti quello di verificazione del sinistro, e, eventualmente, nell'anno successivo, dai quali avrebbe potuto desumersi la prova della concreta riduzione delle entrate rispetto a quanto in passato abitualmente percepito. 
Ne segue che, non essendo stata dimostrata dall'appellante la mancata corretta valutazione, ad opera del Giudice, di significative risultanze probatorie, né, come detto, apparendo, ai fini in esame, dirimente la prova orale, posto che i capi, per come articolati, risultavano genericamente formulati e tesi a fare esprimere a testi giudizi, non vi siano ragioni per ritenere riduttiva la stima del danno patrimoniale, come operata nella gravata sentenza. 
In relazione, poi, alla minore produttività, causalmente ricollegabile alla lesione iatrogena, di essa si è, comunque, tenuto conto, come riduzione della capacità lavorativa generica, al fine di accordare la personalizzazione del danno biologico, di cui dinanzi si è detto. 
Riguardo, infine, alle spese mediche, la pretesa risulta genericamente formulata e del tutto sganciata dal contenuto del capo di sentenza impugnato, sicché, in parte qua, la censura appare finanche contraria al disposto dell'art. 342 c.p.c.. 
§ 15. 
Nella comparsa conclusionale depositata in data ###, nel termine accordato a tal fine alle parti con ordinanza del 4.7.2025, l'appellante, premesso che nelle more aveva subito la perdita per licenziamento del posto di lavoro, chiedeva che le fosse riconosciuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale, corrispondente alla perdita delle retribuzioni, per l'arco temporale compreso tra la cessazione del pag. 40/45 rapporto di impiego ed il raggiungimento dei 67 anni, vale a dire dell'età pensionabile. A tale titolo, quindi, l'istante domandava liquidarsi l'ulteriore importo di € 1.030.500,00, tenuto conto del reddito mensile perduto pari ad € 5.725,00 e di un periodo di presumibile mancato lavoro (dal 2024 fino ai 67 anni) di 15 anni. 
§ 16. 
Ciò posto, anche a voler ritenere, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata rispetto al risarcimento del danno incrementale, la pretesa in questione ammissibile, siccome traente origine dalla medesima vicenda sostanziale e concernente un pregiudizio sopravvenuto in corso di causa, la domanda deve essere respinta. 
Difetta, invero, la prova del nesso causale tra la lamentata perdita di occupazione ed il danno iatrogeno sofferto. 
Infatti, nella lettera di licenziamento depositata dall'appellante unitamente alle note di trattazione scritta prodotte in data ###, si legge che la cessazione del rapporto di lavoro era conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla ### s.r.l., sulla base di un accordo sindacale concluso con le rappresentanze sindacali. Inoltre, nella medesima missiva, datata 25.3.2024, si legge che la ### aveva preso atto di tale accordo e che aveva ritenuto di non essersi opposto allo stesso. 
A ben vedere, quindi, le ragioni del licenziamento non risiedono nella valutazione negativa delle performance della ### operate dalla ### in ragione della ridotta attitudine lavorativa conseguente alla lesione iatrogena. Infatti, la cessazione del rapporto lavorativo non è, per quanto emerge dalla lettera dinanzi richiamata, inerente alla sola pag. 41/45 posizione dell'odierna appellante, né veniva motivato dall'azienda in relazione al rendimento della ### ma si iscrive in un ben più complesso processo di ristrutturazione aziendale, attuato nelle forme e con le garanzie previste dalla richiamata normativa di settore (appunto, la legge 223/91, che, come noto, prevede la possibilità per le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, di avviare la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale). 
§ 17. 
In conclusione, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellata deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di ### il maggiore importo (rispetto a quello riconosciuto nella gravata sentenza) di euro 347.371,75. 
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano all'appellante, come già indicato nella gravata sentenza, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da computarsi a decorrere dal 2/6/2017 sulla somma, previamente devalutata a tale data, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo. 
§ 18.  ### parziale dell'appello non importa, in difetto di specifico motivo di gravame, l'obbligo di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali del primo grado. Infatti, al riguardo pag. 42/45 si afferma dalla giurisprudenza che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza ### del 19/12/2024; ### 3 - , ### n. 27606 del 29/10/2019). 
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data. pag. 43/45 In particolare, andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, avuto riguardo al disputatum, corrispondente alla differenza tra la somma accordata alla ### dal Tribunale ed il maggior credito in questa sede riconosciuto. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza ### del 30/11/2022). 
Ciò premesso, riconoscendo i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, da ritenere adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata, andrà riconosciuto il complessivo importo di euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Il costo del contributo unificato, invece, del quale è stato documentato il versamento ad opera della ### in proprio, va liquidato direttamente alla stessa e non al distrattario. pag. 44/45 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla ### come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico della parte appellata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la ### di ### dell'### di ### di Dio a pagare, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il complessivo importo di euro 347.371,75, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al 2/6/2017 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo; b) conferma nel resto l'impugnata sentenza; c) condanna la ### di ### dell'### di ### di Dio alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, avv. ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, nonché, pag. 45/45 in favore di ### in proprio, di euro 804,00 per esborsi; d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr.

causa n. 4085/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5120/2025 del 22-05-2025

... cardio-chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, il quale veniva eseguito il ###. Nei giorni precedenti il paziente risultava afebbrile; I successivamente, il paziente veniva trasferito al reparto di ### del medesimo nosocomio. Nel decorso post-operatorio le condizioni del paziente risultavano in peggioramento e si caratterizzavano per acidosi mista e severa instabilità emodinamica, che richiedeva supporto di terapia con inotropi; I in data ###, il quadro clinico si presentava ancora più scaduto a causa dell'insorgenza di contrazioni della diuresi e di un aumento degli indici di funzionalità renale con necessità di introdurre catetere per l'ultrafiltrazione. A ciò si aggiungeva l'insorgenza di dispnea con necessità di praticare l'intubazione oro-tracheale e collegamento al ventilatore automatico; I nei giorni successivi, il ###, veniva registrato un picco febbrile (TC 38° C). In seguito venivano eseguiti prelievi per l'esecuzione di esame colturale di urina da catetere e di broncoaspirato, risultati positivi per escherichia coli (infezione refertata il ###). Il ### veniva disposto esame colturale su catetere di dialisi, il cui risultato (refertato il ###) (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N.R.G. 22145/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente #### C.F. ###, nata a Napoli il ###, in qualità di coniuge; ### C.F. ###, nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figli; ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori ###(C.F. ###), nata a Napoli il ###, ### C.F. ###, nata a Napoli il ### e ### C.F.  ###), nato a Napoli il ###, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nato a Napoli il ### ed ivi deceduto il ###, tutti rapp. e dif., giusto mandato in calce del ricorso ex art.  281-decies c.p.c., dall'Avv. ### C.F. ###, presso il cui studio sono elett.te dom.ti alla ### N. 4 - ###.  ####. 3 in NAPOLI. Ai sensi degli artt. 176 - 125, comma I, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16, comma I-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l.  98/2011, convertito in L. 111/2011, l'Avv. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al domicilio eletto e/o al fax n. 081/8959672 e/o P.E.C.: ###; ###.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Napoli alla via L. ### snc - 80131, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'Avv.  #### C.F. ###, con il quale è elett.te dom.ta presso il suo studio alla via G. ###. 95, in ###, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al numero ### e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ###; RESISTENTE ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione. 
Ciò posto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli eredi del sig. ### la sig.ra ### in qualità di coniuge; i sig.ri ### e ### in qualità di figli, ### in qualità di figlio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori #### e ### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio la A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, A.O.R.N. “###” - ### di Napoli e, per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della resistente, responsabile del decesso del sig. ### in accoglimento della presente domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dal sig. ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa dei sanitari dell'A.O.R.N. “###” di Napoli; in subordine, condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del de cuius, sig. ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionato al sig. ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (### massima, da liquidarsi iure successionis in favore dei ricorrenti, coniuge, figli, nella qualità di eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria; condannare parte resistente in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, sig. ### per danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, tenendo conto di tutti i parametri, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo; condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal sig. ### con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento degli onorari e delle spese del procedimento di A.T.P., comprese spese C.T.U. (acconto e saldo), tutte con attribuzione alla procuratrice che si dichiara anticipataria. 
A fondamento delle proprie domande gli istanti esponevano che: ### 18.08.2011, il sig. ### veniva trasferito dal reparto di medicina d'urgenza dell'### all'### dei ### con diagnosi di infarto del miocardio (### esordito con edema polmonare, al fine di eseguire un esame coronarografico; I quest'ultimo veniva eseguito in data ###, il cui esito mostrava presenza di coronarie esenti da lesioni e persistenza di vena cava superiore sinistra drenante in seno coronarico. Venivano disposti controlli specialistici da cui emergeva stenosi della valvola aortica di grado moderato-severo;
I veniva disposta indicazione per intervento cardio-chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, il quale veniva eseguito il ###. Nei giorni precedenti il paziente risultava afebbrile; I successivamente, il paziente veniva trasferito al reparto di ### del medesimo nosocomio. Nel decorso post-operatorio le condizioni del paziente risultavano in peggioramento e si caratterizzavano per acidosi mista e severa instabilità emodinamica, che richiedeva supporto di terapia con inotropi; I in data ###, il quadro clinico si presentava ancora più scaduto a causa dell'insorgenza di contrazioni della diuresi e di un aumento degli indici di funzionalità renale con necessità di introdurre catetere per l'ultrafiltrazione. A ciò si aggiungeva l'insorgenza di dispnea con necessità di praticare l'intubazione oro-tracheale e collegamento al ventilatore automatico; I nei giorni successivi, il ###, veniva registrato un picco febbrile (TC 38° C). In seguito venivano eseguiti prelievi per l'esecuzione di esame colturale di urina da catetere e di broncoaspirato, risultati positivi per escherichia coli (infezione refertata il ###). Il ### veniva disposto esame colturale su catetere di dialisi, il cui risultato (refertato il ###) documentava la presenza di S. hominis. Nella stessa giornata al paziente veniva modificata la terapia con ### e ### che venivano sostituiti con ### I il ###, il paziente si presentava apiretico ed in stato di agitazione psico-motoria. 
Gli venivano effettuate delle RX torace, le quali mostravano un'accentuazione della trama interstiziale con disventilazione basale destra; I il ### veniva ripetuto l'Rx al torace che mostrava area di addensamento basale destra. Nella stessa giornata veniva modificato il dosaggio della terapia antibiotica (### da 500 mg a 250 mg); I il ### il paziente presentava episodi di rettorragia. Venivano eseguiti esami colturali su prelievo da vena centrale da braccio destro, il cui risultato risultava negativo per crescita microbica. Il paziente veniva descritto sveglio, collaborante e in respiro spontaneo con occhialini nasali, EGA in equilibrio; I tale quadro di stabilità permaneva invariato sino al 24.09.2011 quando il sig. ### veniva descritto sveglio ma disforico. Nelle ore successive, i sanitari assistevano ad un peggioramento delle condizioni cliniche con invalidità del respiro spontaneo che necessitava il posizionamento di casco da ventilazione meccanica a pressione positiva continua, sino ad un improvviso episodio ipotensivo, il ### con perdita di coscienza; I il paziente si presentava febbrile, pertanto, i sanitari richiedevano un esame colturale su prelievo da catetere venoso centrale, refertato il ### e risultato positivo alla crescita di colonie di S. haemolyticus, E. faecalis gruppo D e ### albicans. ### su broncoaspirato del 26.09.2011 documentava presenza di C. albicans. Il ### veniva disposto esame colturale su catetere, refertato il ###, che mostrava crescita di E. faecalis, S. aureus e C. albicans ed anche l'esame colturale mostrava presenza di S. aureus; I in data ###, le condizioni cliniche del sig. ### risultavano migliorate e veniva reimpostata la terapia antibiotica, precedentemente sospesa con ### 2.5 e Targosid ### mg; I durante le prime giornate di ottobre 2011, il paziente appariva sveglio e collaborante in respiro spontaneo e all'EGA veniva documentata acidosi respiratoria compensata. Il ### veniva eseguito esame colturale su sangue che mostrava positività per S.  aureus; I le condizioni cliniche apparivano stabili fino al 05.10.2011 quando il paziente iniziava a manifestare segni di compromissione neurologica (“lievemente obnubilato…”). Nella medesima giornata, nel diario clinico, si riportava: “punto di ingresso del catetere da diuresi infettato e con esudato attorno. Si rimuove e si coltiva…”. Il successivo esame colturale femorale risultava positivo per la crescita di S. aureus ed E. coli; I il ### il paziente si presentava obnubilato, difficilmente risvegliabile, ventilato in assistita con casco da CPAP”. Il quadro clinico peggiorava col passare delle ore sino al decesso avvenuto in pari data alle ore 23.30, quando oramai vi era compromissione dell'emodinamica e dell'autonomia respiratoria; I per l'effetto, veniva incardinato procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli, a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., recante RG. N. 24660/2020, regolarmente notificato nei termini, di cui al decreto di fissazione dell'udienza del Dott. ### all'### di Napoli, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche in ### e ### legale, che potessero accertare e determinare la responsabilità del
Ospedaliero in virtu' di quanto occorso al de cuius, sig. ### e per i suoi parenti per i danni patiti; ### relazione a cura del collegio peritale nominato, Dott. ### e Dott.  ### era emersa la responsabilità dell'A.O.R.N. “###” - ### di Napoli per quanto accaduto al sig. ### e per i suoi parenti per tutti i danni patiti. 
Si costituiva in giudizio l' A.O.R.N. ### dei ### “### - ### - CTO” chiedendo al Giudice di: in via preliminare, rilevata l'inammissibilità del rito azionato, voglia il Giudice disporre, ex art. 281 duodecies, I comma, c.p.c., il mutamento del presente rito e con ordinanza non impugnabile fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.  rispetto alla quale disporre la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 171 ter; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità attiva degli istanti e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali diritti vantati dagli istanti iure proprio e per l'effetto rigettare la domanda; nel merito, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di possibilità di sopravvivenza non giuridicamente apprezzabile, e quindi rigettare la domanda; in via ancor più gradata, ricondurre l'eventuale responsabilità accertata entro l'alveo della perdita di chances di sopravvivenza contenuta, riducendo al ribasso, di conseguenza, le avverse richieste di risarcimento. 
In data ### il Giudice, dott. ### ritenuto che nella causa non ricorressero i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., sia per la complessità della lite che per la necessità di un'istruzione probatoria più approfondita, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando all'uopo l'udienza del 07.10.2024, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. 
Il Giudice, Dott. ### D'### in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa all'udienza del 10.03.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies concedendo ai sensi dell'art.189 c.p.c. un termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali ed un termine di giorni quindici prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. 
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. 
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ( Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. 
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. 
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno. 
In primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto gli istanti hanno depositato il certificato di stato di famiglia del de cuius sig. ### sulla scorta del quale si evince il grado di parentela di tutti i ricorrenti nonché la posizione per la quale agisce ciascuno di essi . 
Sulla scorta della documentazione prodotta, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la qualità di erede legittimo può trovarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, anche a prescindere dalla denuncia di successione, in quanto la proposizione di una domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto è da considerarsi atto valido ai fini di un'accettazione tacita dell'eredità. 
In secondo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla ### dei ### , in quanto l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria , determinando la morte del de cuius, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. 
Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fatèispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi , non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo pari a sei anni. 
Sulla base di questo principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un congiunto, difatèi compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fatèispecie in tal modo qualificata.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. ### del termine di prescrizione applicabile, come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fatèispecie di reato: . è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fatèispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutèi i suoi elementi costitutivi, sia soggetèivi che oggetèivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e n. 2350/2018); - tuttavia, non è "necessario", a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Suprema Corte (per tutte: Cass., S.U., 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufÌicio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art.  183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. 
Là dove invece essa sia basata su fatèi storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, ed sinanche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile. 
La rilevabilità ex ofÌicio della contro-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione - tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introdutèivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art.  183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo ofÌicioso anche oltre detèi termini) - dei fatèi posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del "fatto considerato dalla legge come reato", ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggetèivi e soggetèivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.. 
Poiché nel caso di specie dagli atèi introdutèivi del giudizio emerge che i ricorrenti odierni attori hanno dato contezza, fin dall'inizio, di fatèi che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di omicidio colposo in danno del congiunto, da un lato esse non erano tenute a richiedere un accertamento incidentale del reato di omicidio colposo, né, a fronte dell'eccezione di parte di prescrizione quinquennale proposta dalla ### -### esse erano tenute a dedurre tempestivamente una contro eccezione in senso stretto relativa alla durata della prescrizione, rimanendo la determinazione del termine di durata della prescrizione a fronte di una individuata fatèispecie compito del giudice. 
In merito poi alla questione del dies a quo del termine di prescrizione, ritiene questo Tribunale, che lo stesso non può decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto illecito, poiché in quel momento non è comunque noto ai familiari della vitèima. 
Ciò in quanto, nell'immediato la perdita non è manifestata come ingiusta e, in quanto tale, non acquisterà rilevanza giuridica. Infatèi è importante considerare che i familiari inizialmente risultano fortemente condizionati dall'idea che la patologia d'ingresso alle cure ha determinato il decesso del paziente. I familiari della vitèima percepiranno la sofferenza provata come “ingiusta” - solo a seguito della conoscenza o conoscibilità, da valutare in base alle ordinarie regole della diligenza, della sua riconducibilità ad un comportamento colposo o doloso dei sanitari e che potrà essere valutato solo nel momento in cui i familiari avranno visione della documentazione medica. 
E' infatèi consolidato orientamento della Suprema Corte ribadito, più volte, nelle sentenze n. 21715 del 2013 e n. 256 del 2015, che i termini di prescrizione non decorrono dal giorno in cui il danno è stato provocato e nemmeno dal momento in cui la lesione si manifesta all'esterno, ma decorre quando tale danno viene percepito, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, come un danno ingiusto causato dal comportamento di un terzo. Momento che, nel caso del danno di cui si tratta, non può che identificarsi con il rilascio delle cartelle cliniche, rilascio che è avvenuto e può considerarsi completato il 10 novembre 2017 , in quanto l'indagine sulla conoscibilità deve valutare l'evolversi nel tempo delle conseguenze del fatto illecito o dell'inadempimento, deve essere quindi ancorata a rigorosi dati obietèivi, dovendosi valutare, alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile, la condotta del danneggiato nell'acquisire informazioni per risalire alla causa del danno e nel manifestare la reintegrazione della lesione subita. (Cassazione Civile, sez. VI, 27.01.2012, n. 1263) Venendo alla vicenda di cui è causa, che configura astrattamente un'ipotesi di reato di “omicidio colposo” con estensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, di anni sei con decorrenza dal momento del rilascio delle cartelle cliniche avvenuto solo nel mese di novembre 2017. 
Pertanto, sulla scorta di tale ricostruzione il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della costituzione in mora del 11.04.2019 Sgombrato il campo da tali eccezioni preliminari , i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di ### d'### depositata in ### in data ###, espletata nel corso del procedimento di A.T.P. R.G. n. 24660/2020 a cura del #### e del ##### hanno ricostruito la vicenda clinica osservando che: “Il caso, in sostanza, concerne il decesso di un 60 enne per presunta sepsi, avvenuto nel post-operatorio di un intervento di sostituzione valvolare aortica, espletato nel settembre 2011 presso l'### di Napoli. Parte ricorrente riconduce la sepsi a contagio nosocomiale di plurimi agenti microbici e, quindi, il decesso a difetti di prevenzione e gestione di infezioni correlate all'assistenza. Parte resistente riconduce il decesso al quadro clinico di base, condizionante elevata mortalità perioperatoria e nega gli addebiti ritenendo corretta l'attuazione delle misure di monitoraggio e prevenzione delle infezioni”.  ###, in merito alla causa del decesso dichiaravano che: “### tornando al caso di specie, stante la premessa tecnico-scientifica e la scansione dei fenomeni biologici che si ricava complessivamente dalla documentazione clinica disponibile, si è portati al convincimento che la causa più probabile del decesso va effettivamente individuata in una sepsi; tanto lo si può affermare per convergenti elementi clinici, strumentali e laboratoristici. Il paziente nel post-operatorio presentò, infatti, febbre, anemia, oligoanuria, instabilità emodinamica con tendenza all'ipotensione, alterazioni dello stato di coscienza, insufficienza respiratoria, infiltrazione/essudazione sul punto di ingresso del catetere da dialisi, acidosi, aumento della ### leucocitosi neutrofila. 
In questo contesto clinico-laboratoristico gli esami microbiologici evidenziarono, di volta in volta, plurimi agenti microbici (#### hominis, ### haemoliticus, Enterococcus faecalis, ### albicans, ### aureus ###, alcuni dei quali resistenti ai comuni antibiotici e di origine tipicamente nosocomiale. Il decorso clinico fu, infine, caratterizzato da due episodi di arresto cardiorespiratorio, in costanza di buoni esiti del trattamento cardiochirurgico. 
Su questa base va, dunque, pacificamente ammesso che il post-operatorio fu caratterizzato da una condizione settica unica responsabile della infausta evoluzione della vicenda (e non da presunti inevitabili eventi avversi riconducibili all'atto cardiochirurgico). La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalita materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi”. 
In relazione al danno terminale i ### esponevano che “Va escluso un danno terminale perché il relativamente breve periodo di degenza post-operatoria, equivalente alla durata concreta del periodo di vita del paziente nella fase clinica interposta tra le infezioni e la morte, non può ritenersi sufficientemente esteso per produrre postumi invalidanti”. 
In ordine al danno biologico ed al danno catastrofale i ### osservavano che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”. 
In merito al nesso eziologico tra il ricovero, l'insorgenza delle infezioni ed il successivo peggioramento delle condizioni cliniche che hanno condotto il paziente all'exitus, i ### osservavano che: “### che, per quanto detto, la fonte primaria delle plurime infezioni e individuabile in una contaminazione ambientale e/o del personale sanitario deve concludersi che le infezioni medesime sono probabilmente (nell'ottica del “più probabile che non”) riconducibili ad inadeguate misure di loro prevenzione e, quindi, a violazione delle doverose regole di condotta finalizzate alla profilassi delle infezioni derivanti dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (con riferimento all'epoca in cui le prestazioni assistenziali vennero rese). Tanto in assenza di documentazione proveniente dall'### di Napoli comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezioni nosocomiali. Per il resto, gli atti diagnostico-terapeutici espletati nel corso del ricovero, necessari e non concretamente sostituibili da più valide alternative, talora espletati in stato di necessità, vennero attuati tempestivamente ed in maniera adeguata (fermo restando quanto riferito circa la richiesta di consulenza infettivologica che, poi, non risulta espletata). A titolo di completezza valutativa può riferirsi che l'assistenza al paziente, pur obiettivamente gravata da necessita di attenzione e di abilità tecnica, non può ritenersi esser stata connotata da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti abituali livelli di diligenza, tali da configurare l'ipotesi della speciale difficoltà”. 
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale, infatti i ### hanno affermato che “La morte e, pertanto, da porsi in nesso di causalità materiale con la contrazione degli agenti microbici in questione e la conseguente sepsi.”. 
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza. 
Inoltre il giudizio controfattuale non può limitarsi al solo comportamento dei sanitari, ma deve considerare il dato obiettivo, della contrazione della infezione in ambito nosocomiale, ed occorre utilizzare non il criterio della certezza causa effetto, ma quello di ricostruzione del nesso causale fondato sul giudizio di probabilità logica, o del più probabile che non. 
Pertanto, occorre concentrarsi sulla verifica non solo del comportamento dei singoli sanitari, ma occorre considerare nella sua rilevanza la circostanza decisiva che il defunto avesse contratto l'infezione all'interno dell'### durante il suo ricovero. 
Infatti, nel caso di specie possiamo senz'altro fornire risposta positiva al quesito se la condotta degli ausiliari della convenuta sia stata conforme alle "leges artis" ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis” sussiste invece l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta della struttura in tema gestione delle infezioni nosocomiali, durante il ricovero, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico del de cuius. 
In particolare, in tema di infezioni nosocomiali secondo l'insegnamento della ### Corte” si può affermare che (Cass.sez. III 23/###, n. 4864 ) “ in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare :1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva(Cass. Sez. IIII 15/### , n.11599), mentre ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano tra l'altro ,il criterio temporale - e cioè il numero dei giorni trascorsi in ospedaleil criterio topografico - l'insorgenza dell'infezione nel sito interessato ed infineil criterio clinico - che ,in ragione della specificità dell'infezione, avrebbe dovuto permettere di verificare , in ragione della specificità dell'infezione, quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare . 
A fronte quindi della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero, la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” non ha fornito la dimostrazione di avere adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle ### - in assenza di documentazione proveniente dall' A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” comprovante tutte le misure idonee ad evitare il rischio di infezione nosocomiale - attesa l'irregolare tenuta della cartella clinica anche al fine di fornire ai ### la documentazione necessaria - al fine di soddisfare gli oneri probatori gravanti su di essa , ed in particolare : ### dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; a) ### della modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; b) ### delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, c) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; d) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; e) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; f) ### di un sistema di sorveglianza e notifica; g) ### dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; h) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattia del personale e le profilassi vaccinali; i) ### del rapporto numerico tra personale e degenti; j) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; k) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogenisentinella; l) ### dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Prive di pregio a tale proposito appaiono le contestazioni di parte resistente, come formulate nelle osservazioni alla bozza della ### in merito al rispetto delle su indicate cautele, ed esse sono state puntualmente confutate dai ### nel loro elaborato peritale e che questo Tribunale condivide in quanto prive di vizi logici e scientifici. 
In punto di quantum va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle ### unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).  ### nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale. 
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la ### è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013). 
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. 
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. 
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269). 
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. ###). 
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent.  n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) ( ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale. 
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare. 
Con riferimento al risarcimento invocato dai nipoti la questione va affrontata e risolta su di un piano diverso. 
Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.   ### la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , 24162 Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonninipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura. 
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. 
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta ampia prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore e dei superstiti. 
Nel caso di specie, sono stati allegati elementi indiziari precisi e concordanti da cui poter desumere l'esistenza di una fitta trama di rapporti tra nonni e nipote defunto. 
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". 
A tale impostazione si adattano le ### redatte dal Tribunale di ### a cura dell'###, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla ### di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri , tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari , ed operando una decurtazione in relazione alle patologie da cui era affetto l'attore , tali comunque da incidere sulle sue prospettive di sopravvivenza, nell'importo di € 200.000,00 (###/00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni €100,000,00 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 120.000,00 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 100.000,00 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di ### avvenuto in data ###. 
Spetta infine ai ricorrenti a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, essendo la morte di ### avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo ,ed essendovi la dimostrazione ,sulla scorta di quanto affermato nella consulenza tecnica, dove emergeva che “Il quadro clinico infettivo ha, invece, comportato un danno biologico temporaneo (aggiuntivo rispetto a quello atteso per la degenza media dell'intervento cardiochirurgico) che vale a configurare un periodo di ### (### di 20 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente; va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”, anche in via presuntiva, della prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” liquidato in € 30.000,00 ( ###00) da ripartirsi secondo le regole della successione legittima e così per un totale di danno iure hereditatis in favore di € 10.000,00 (###00 ) per ### (coniuge del defunto) e per le medesime ragioni € 6.666 00 (###66) per ### (figlia del defunto); €€ 6.666 00 (###66) , € 6.666,00 (###66) per ### (figlio del defunto); € 6.666 00 (###66). 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario ; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 52.000,00 ad € 260.00,00 ); pari ad € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.528 ,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale e così per un totale di €14.103,00 , oltre € 3.827,00 per gli onorari del procedimento per A.T.P., oltre l'aumento del 70 % per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del richiamato decreto pari ad € 12.551,00 e così per un totale di € 30.481,00 , oltre rimborso forfettario come per legge , con attribuzione al difensore antistatario Avv. ### stante la dichiarazione degli stessi ex art. 93 c.p.c. ; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite . 
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei ##### e #### con separato decreto nel corso del procedimento per ATP si pongono in via definitiva a carico della parte convenuta.   P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### contro l' A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede, • In accoglimento della domanda proposta da ######### tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, sig. ### nei limiti dì cui in parte motiva, dichiara la responsabilità della A.O.R.N. #### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa. 
Condanna per l'effetto, l'A.O.R.N. ### “### - ### - CTO”, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di 210.000,00 (###00 ) per la sig.ra ### (coniuge convivente del defunto) e per le medesime ragioni € 106.666,66 (###00) per la sig.ra ### (figlia non convivente del defunto); € 126.666,66 (###00) per il #### (figlio convivente al momento del decesso del defunto); € 106.666,066 (###00) per il sig. ### (figlio non convivente); € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per la sig.ra ### (nipote del defunto), € 20.000,00 (###00) per il sig. ### (nipote del defunto), a titolo di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso di ### avvenuto in data ### , oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo devalutato, in base all'indice ### alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione.  • Condanna la convenuta A.O.R.N. ### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'Avv. ### in complessivi € 36.053,15 , di cui € 30.481,00 per onorari, € 1.000,00 per esborsi ed € 4.572,15 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.  • Pone definitivamente a carico della convenuta A.O.R.N. #### “### - ### - CTO” in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese in favore dei ##### e #### come liquidate in corso del procedimento per ### con separato decreto oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e se documentate con fattura.  • Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.   Napoli, 22.05.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO DOTT. ### D'#### della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del ### 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209

causa n. 22145/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Istria Giovanni

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