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### n. 2215/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata. ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). **** 1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti.
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale.
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente. ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente).
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino. **** 2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi. ****
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi).
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte.
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino.
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino. ****
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f. ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”.
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni. ****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza.
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi.
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio). ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735). ****
Non è fondato neanche il secondo motivo.
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”.
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598). ****
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame.
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza. ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107).
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955). ****
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto. ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###. 2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025 ### est.
causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo